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		<title><![CDATA[FORUM CATENANUOVA - Tutti i Forum]]></title>
		<link>http://forum.catenanuova.com/</link>
		<description><![CDATA[FORUM CATENANUOVA - http://forum.catenanuova.com]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 14:43:26 +0200</pubDate>
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			<title><![CDATA[Indovinello]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~3/341192315/showthread.php</link>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 17:58:55 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4215</guid>
			<description><![CDATA[Ciao Ragazzi.<br />
<br />
Allora Lei dice a Lui dammi 3 Euro e cosi abbiamo la stessa somma.Lui dice no dammi tu 3 Euro , cosi io ho il doppio di te.<br />
Sapete dirmi quanti Euro avevano entrambi .<br />
<br />
Ciao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ciao Ragazzi.<br />
<br />
Allora Lei dice a Lui dammi 3 Euro e cosi abbiamo la stessa somma.Lui dice no dammi tu 3 Euro , cosi io ho il doppio di te.<br />
Sapete dirmi quanti Euro avevano entrambi .<br />
<br />
Ciao<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/341192315" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<feedburner:origLink>http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4215</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Catenanuova ha il record europeo]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~3/315936678/showthread.php</link>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 15:53:14 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4214</guid>
			<description><![CDATA[Si proprio così.<br />
Vi chiederete voi di cosa?<br />
Ebbene..A Catenanuova in particolare nel suo agro è stata misurata la temperatura piu' alta mai raggiunta in europa.<br />
Il dato misurato dalla stazione dell'idrografico nel luglio del 1998 di 48.5° gradi di temperatura risulta il più elevato mai registrato nel vecchio continente.<br />
<br />
Nell'ambito della meteorologia su internet, e sui forum il vostro piccolo paesino è ben noto a molti.<br />
<br />
In particolare io sono il responsabile di uno dei piu' importanti siti meteo del sud italia e stiamo realizzando una rete di monitoraggio con stazioni live da tutte le regioni del mezzogiorno<br />
Collaborano con noi dalla vostra regione gia' 2 amici uno di ragusa e l'altro di corleone.<br />
<br />
Se qualcuno è interessato all'acquisto di una stazione meteo completa di rilevazioni di temperatura ,umidità direzione ed intensita del vento, pioggia caduta e intensità della precipitazione.vi comunico che le spese strumentali sono di soli 120 euro .<br />
E necessario un pc ed una connessione ad internet.<br />
<br />
Una grande vetrina per il vostro piccolo comune<br />
E' gradito il riscontro oltre che di privati anche del comune.<br />
<br />
Per info contattami via mail<br />
Un saluto<br />
Andrea Manzo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Si proprio così.<br />
Vi chiederete voi di cosa?<br />
Ebbene..A Catenanuova in particolare nel suo agro è stata misurata la temperatura piu' alta mai raggiunta in europa.<br />
Il dato misurato dalla stazione dell'idrografico nel luglio del 1998 di 48.5° gradi di temperatura risulta il più elevato mai registrato nel vecchio continente.<br />
<br />
Nell'ambito della meteorologia su internet, e sui forum il vostro piccolo paesino è ben noto a molti.<br />
<br />
In particolare io sono il responsabile di uno dei piu' importanti siti meteo del sud italia e stiamo realizzando una rete di monitoraggio con stazioni live da tutte le regioni del mezzogiorno<br />
Collaborano con noi dalla vostra regione gia' 2 amici uno di ragusa e l'altro di corleone.<br />
<br />
Se qualcuno è interessato all'acquisto di una stazione meteo completa di rilevazioni di temperatura ,umidità direzione ed intensita del vento, pioggia caduta e intensità della precipitazione.vi comunico che le spese strumentali sono di soli 120 euro .<br />
E necessario un pc ed una connessione ad internet.<br />
<br />
Una grande vetrina per il vostro piccolo comune<br />
E' gradito il riscontro oltre che di privati anche del comune.<br />
<br />
Per info contattami via mail<br />
Un saluto<br />
Andrea Manzo<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/315936678" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<feedburner:origLink>http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4214</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Perchè la notte è buia?, Perchè il cielo è blu?, Qual'è la stella più vicina? Qual'è]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~3/291874313/showthread.php</link>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 20:51:42 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4213</guid>
			<description><![CDATA[Perché la notte é buia?<br />
	<br />
<br />
 Curiosità scientifiche si ringrazia Marco Bersanelli..... <br />
<br />
L'abisso nero del cielo, oltre le stelle e le galassie, porta il segno dell'origine. Un astrofisico fa il punto sulle ricerche cosmologiche più avanzate. Trattando il suo oggetto con serietà, la scienza si imbatte in un fattore che deve riconoscere come «oltre». Glielo impone la fedeltà al metodo<br />
<br />
Perché la notte è buia?». Pare una di quelle domande di un bimbo di tre o quattro anni, che di fronte a qualunque cosa non sa trattenere quella strana paroletta: «perché?». Eppure, presa sul serio, questa domanda porta a conseguenze notevoli per la comprensione della struttura dell'universo su grande scala e sulla sua evoluzione nel tempo. In altre parole, è una domanda cosmologica. La cosmologia è il ramo dell'astrofisica che ha come oggetto (unico, per definizione) l'intero universo fisico. La cosmologia non ha come scopo lo studio dei pianeti, le nebulose, le stelle o le galassie; bensì l'insieme di tutte queste cose.<br />
<br />
Sulla domanda del nostro bambinetto ha riflettuto seriamente Olbers nel 1826. Egli si rese conto che se l'universo fosse infinito e riempito in modo più o meno uniforme di sorgenti luminose (stelle, galassie), allora il fondo del cielo invece che nero ci dovrebbe apparire luminoso, tanto brillante quanto la superficie del sole, e la temperatura ovunque nell'universo sarebbe di migliaia di gradi. Sarebbe un universo davvero poco ospitale. Ma evidentemente, e per fortuna, le cose non stanno così.<br />
<br />
Circa un secolo dopo, nel 1929, Edwin Hubble, (Hubble Gallery), fece la scoperta che può essere considerata la base della cosmologia moderna. Hubble osservò con grande cura e tenacia le galassie più distanti osservabili con i telescopi allora disponibili, e di ciascuna misurò la distanza e la velocità. I risultati del suo studio mostravano un fatto sconvolgente: le galassie si allontanano le une dalle altre con una velocità tanto più grande quanto maggiore è la loro distanza reciproca. Per cogliere la situazione possiamo immaginare un palloncino gonfiabile, tutto giallo con dei piccoli pois rossi. Quando il palloncino viene gonfiato, i puntini rossi si allontanano gli uni dagli altri proprio come le galassie nell'universo. È nella natura stessa dello spazio (palloncino giallo) il fatto di non essere una realtà statica, ma in continua espansione. In un certo senso le galassie sono «ferme» nello spazio (come i pois sono fissati sulla plastica gialla), ma lo spazio nel quale si trovano si dilata.<br />
Così Hubble scoprì il primo fondamentale fatto che, sommato a una grande quantità di altre evidenze accumulate dalla ricerca astrofisica negli ultimi 60 anni, ha rivoluzionato la nostra visione cosmologica: l'universo fisico nel suo insieme non è una realtà statica ed immutabile, ma è in moto. Viviamo in un cosmo che muta nel tempo, che ha un passato, un futuro, una storia. Il fatto che il cosmo debba essere guardato come una realtà in movimento rende piena giustizia alla parola «uni-verso»: suggerisce che l'unità del tutto è convogliata in una direzione, verso uno scopo.<br />
<br />
La scoperta fondamentale di Hubble è all'origine del modello del Big Bang, proposto per la prima volta da George Gamow nel 1946. Se l'universo si espande significa che nel passato la stessa quantità di energia e materia doveva essere contenuta in un volume più piccolo. Di conseguenza la temperatura e la pressione dovevano essere sempre più grandi via via che ci spingiamo indietro nel passato. Il grande esercizio della cosmologia moderna è dunque quello di studiare la fisica dell'universo andando a ritroso nel tempo cosmico, considerando situazioni sempre più estreme di densità e temperatura.<br />
<br />
Ma, se le cose stanno così, a che punto siamo di questa storia cosmica? Dalla osservazione della velocità con cui si espande è possibile calcolare l'età dell'universo: esiste un tempo finito nel passato in cui la distanza tra due punti qualunque dello spazio (due puntini rossi sul palloncino) tende a zero. Questo tempo corrisponde a circa 15 miliardi di anni fa.<br />
<br />
Alla fine degli anni Quaranta, a conclusione di un originalissimo studio teorico, Gamow e i suoi due studenti Alpher e Hermann si convinsero che poteva essere rinvenuta una traccia diretta dell'esistenza di una fase iniziale della storia dell'universo caratterizzata da una altissima temperatura. I loro risultati avevano portato a prevedere l'esistenza di un residuo di energia, oggi debolissima ma ancora osservabile, proveniente direttamente dal bollente universo primordiale. Ma ci volle un puro imprevisto perché la verità emergesse.<br />
<br />
Non erano i tempi di Internet o di World Wide Web, sicché non molti vennero a sapere dei lavori di Gamow. Di sicuro non ne sapevano niente, quindici anni dopo, Penzias e Wilson del Bell Laboratory, che stavano facendo dei test su una grossa antenna per telecomunicazioni. Nel corso delle loro misure registrarono un modesto «eccesso di segnale». I due scienziati non trascurarono questo fatto apparentemente marginale, ma lo guardarono dritto in faccia. Inizialmente attribuirono il fenomeno a un difetto della loro antenna. Una attenta analisi, tuttavia, mostrò che né gli strumenti né sorgenti astronomiche note potevano spiegare quell'effetto. Penzias menzionò l'episodio a un suo amico dell'università di Princeton, il quale gli suggerì la possibilità che si trattasse di un segnale di origine cosmologica, come Gamow aveva previsto. Fu in questa maniera che Penzias e Wilson si resero conto di aver captato per la prima volta quello che è stato chiamato l'eco del Big Bang, una traccia diretta dell'universo primordiale, e che ha fatto fare un balzo incredibile alla cosmologia negli ultimi trent'anni. Per questa scoperta nel 1978 Penzias e Wilson ricevettero il premio Nobel.<br />
<br />
Per capire meglio di che si tratta basta guardare un oggetto qualunque. Per esempio, il vaso di fiori che sta di fronte a me, a tre metri di distanza. Siccome la luce viaggia a 300 mila chilometri al secondo, la luce che parte dal vaso di fiori in un dato istante raggiungerà i miei occhi un centomilionesimo di secondo dopo: un tempo molto piccolo, nessuno se ne accorge, neanche i più pignoli. Se ora alzo lo sguardo e vedo la luna, la luce che vedo è partita effettivamente dalla luna circa un secondo fa. Nel caso del sole il ritardo è di 8 minuti. Noi vediamo le cose come erano nel passato, con un ritardo tanto più pronunciato quanto più distante è l'oggetto: dobbiamo concedere alla luce il tempo di attraversare la distanza che ci separa da esso. Noi oggi vediamo le stelle come erano decine, centinaia, o migliaia di anni fa. Le galassie sono tanto distanti che la luce ha impiegato molti milioni di anni per raggiungerci. Le galassie più distanti ci mandano un segnale che è partito oltre 10 miliardi di anni fa. Se andiamo oltre, il messaggio che riceviamo proviene da un passato così profondo che le stelle e le galassie ancora non avevano avuto il tempo di formarsi ed emettere la loro energia: è questo che spiega perché il cielo è oscuro! Infine, dal fondo «ultimo» del cielo riceviamo una immagine di come l'universo era nella sua prima infanzia, circa 15 miliardi di anni fa. A causa dell'espansione dell'universo, l'energia che oggi riceviamo è molto inferiore a quella emessa in quel lontano passato: essa è equivalente a una temperatura di circa 3 gradi sopra lo zero assoluto. Questo è il segnale che Penzias e Wilson hanno registrato: una sorta di luce fossile (il «Fondo Cosmico») che ha viaggiato per 15 miliardi di anni prima di raggiungerci, e che perciò ci porta un messaggio diretto sulle condizioni fisiche dell'universo primordiale. L'abisso nero del cielo, oltre le stelle e le galassie, porta il segno dell'origine.<br />
<br />
A causa della estrema debolezza del segnale cosmico gli esperimenti possono essere fatti solo da regioni isolate - per evitare interferenze - e con una atmosfera particolarmente trasparente (come certe montagne desertiche o il centro dell'Antartide). Le condizioni ideali per queste misure sono però date dallo spazio. Nel 1992 il satellite Cobe ha fatto la prima vera e propria mappa globale dell'universo primordiale, misurando con grande sensibilità il «Fondo Cosmico» in tutte le direzioni.<br />
<br />
Dunque la regione più estrema che possiamo direttamente osservare corrisponde a un'epoca in cui l'età dell'universo era circa un ventimillesimo di quella attuale: se paragoniamo l'età dell'universo attuale all'età di un adulto di 50 anni, ciò equivale alle prime 20 ore di vita. Osservazioni dirette di quanto è avvenuto prima non sono possibili, perché in epoche precedenti la temperatura era tanto elevata da sbriciolare gli atomi in protoni ed elettroni. In queste condizioni l'universo è opaco: la luce non può attraversare liberamente lo spazio. È come se ci fosse un velo sui primissimi drammatici avvenimenti. Ma anche dietro il velo, indirettamente, qualche forma si intravvede. Ci sono vari fenomeni fisici accaduti nei primissimi minuti di vita dell'universo che sono noti e descrivibili con ragionevole sicurezza, le cui tracce indirette sono osservabili tutt'oggi. In particolare, dopo circa 3 minuti di espansione, il miscuglio uniforme di particelle e di radiazioni che riempiva l'universo doveva avere una temperatura di circa un miliardo di gradi, e si trovava in condizioni del tutto analoghe a quelle esistenti all'interno di un nucleo stellare: come se l'universo, per un certo breve periodo, si fosse trovato in una fase di «stella totale». In quella fase primordiale le stesse reazioni termonucleari che oggi fanno risplendere il nostro sole devono aver prodotto elio e altri elementi leggeri secondo quantità che possono essere valutate con calcoli accurati. Ebbene, le osservazioni astronomiche confermano la presenza di una componente cosmologica di elementi leggeri secondo le abbondanze previste. Questo fatto è un altro dei pilastri osservativi fondamentali che sostengono l'attuale ricostruzione cosmologica.<br />
<br />
Andando a tempi ancora più primordiali (e quindi a energie ancora più elevate) lo studio della cosmologia si connette in modo forte con le conoscenze che derivano dall'infinitamente piccolo: la fisica delle particelle elementari. Infatti, quando i fisici fanno scontrare, ad esempio, fasci di protoni e antiprotoni ad alta energia, in un grande acceleratore di particelle, riproducono in un piccolissimo volume condizioni simili a quelle che dovevano esistere ovunque nell'universo primordiale. Negli anni più recenti si sono formulate ipotesi teoriche che descrivono le primissime frazioni di secondo di vita dell'universo, quando le dimensioni dell'attuale universo osservabile dovevano essere circa quelle di una arancia.<br />
<br />
Dunque l'universo ha una storia, e come ogni storia anche quella cosmica sembra avere avuto un punto di partenza. Questo è, in estrema sintesi, l'ipotesi per il futuro. Tuttavia, alla domanda: «Che cosa accadde all'inizio?» la cosmologia non dà risposte. Via via che ci avviciniamo a quel punto limite le variabili fisiche che usiamo per descrivere l'universo assumono valore infinito, e le equazioni su cui ci siamo appoggiati per compiere tutti i passi intermedi che ci hanno fatto giungere fino a questo punto perdono di significato. Lo spazio e il tempo, e con essi l'energia (di cui la materia è una forma) sembrano emergere da un evento alle soglie del quale la scienza ci conduce, ma che la scienza non afferra. È uno di quei punti di frontiera in cui la scienza, trattando il suo oggetto particolare con serietà e secondo il proprio metodo, va a cozzare contro un fattore della realtà che essa stessa, per rimanere coerente, deve riconoscere come «oltre», come «inconcepibile». Questa situazione caratterizza sempre la conoscenza scientifica, ma forse emerge in modo più suggestivo quanto più è «fondamentale» l'oggetto in questione. Del resto ciò non riguarda solo l'origine della realtà fisica nel senso cosmologico (storia e passato), ma anche l'origine della realtà fisica nel presente. Se torno a guardare il vaso di fiori che ho nella mia stanza, sono ancora davanti allo stesso mistero: di che cosa è fatto?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Perché la notte é buia?<br />
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 Curiosità scientifiche si ringrazia Marco Bersanelli..... <br />
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L'abisso nero del cielo, oltre le stelle e le galassie, porta il segno dell'origine. Un astrofisico fa il punto sulle ricerche cosmologiche più avanzate. Trattando il suo oggetto con serietà, la scienza si imbatte in un fattore che deve riconoscere come «oltre». Glielo impone la fedeltà al metodo<br />
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Perché la notte è buia?». Pare una di quelle domande di un bimbo di tre o quattro anni, che di fronte a qualunque cosa non sa trattenere quella strana paroletta: «perché?». Eppure, presa sul serio, questa domanda porta a conseguenze notevoli per la comprensione della struttura dell'universo su grande scala e sulla sua evoluzione nel tempo. In altre parole, è una domanda cosmologica. La cosmologia è il ramo dell'astrofisica che ha come oggetto (unico, per definizione) l'intero universo fisico. La cosmologia non ha come scopo lo studio dei pianeti, le nebulose, le stelle o le galassie; bensì l'insieme di tutte queste cose.<br />
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Sulla domanda del nostro bambinetto ha riflettuto seriamente Olbers nel 1826. Egli si rese conto che se l'universo fosse infinito e riempito in modo più o meno uniforme di sorgenti luminose (stelle, galassie), allora il fondo del cielo invece che nero ci dovrebbe apparire luminoso, tanto brillante quanto la superficie del sole, e la temperatura ovunque nell'universo sarebbe di migliaia di gradi. Sarebbe un universo davvero poco ospitale. Ma evidentemente, e per fortuna, le cose non stanno così.<br />
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Circa un secolo dopo, nel 1929, Edwin Hubble, (Hubble Gallery), fece la scoperta che può essere considerata la base della cosmologia moderna. Hubble osservò con grande cura e tenacia le galassie più distanti osservabili con i telescopi allora disponibili, e di ciascuna misurò la distanza e la velocità. I risultati del suo studio mostravano un fatto sconvolgente: le galassie si allontanano le une dalle altre con una velocità tanto più grande quanto maggiore è la loro distanza reciproca. Per cogliere la situazione possiamo immaginare un palloncino gonfiabile, tutto giallo con dei piccoli pois rossi. Quando il palloncino viene gonfiato, i puntini rossi si allontanano gli uni dagli altri proprio come le galassie nell'universo. È nella natura stessa dello spazio (palloncino giallo) il fatto di non essere una realtà statica, ma in continua espansione. In un certo senso le galassie sono «ferme» nello spazio (come i pois sono fissati sulla plastica gialla), ma lo spazio nel quale si trovano si dilata.<br />
Così Hubble scoprì il primo fondamentale fatto che, sommato a una grande quantità di altre evidenze accumulate dalla ricerca astrofisica negli ultimi 60 anni, ha rivoluzionato la nostra visione cosmologica: l'universo fisico nel suo insieme non è una realtà statica ed immutabile, ma è in moto. Viviamo in un cosmo che muta nel tempo, che ha un passato, un futuro, una storia. Il fatto che il cosmo debba essere guardato come una realtà in movimento rende piena giustizia alla parola «uni-verso»: suggerisce che l'unità del tutto è convogliata in una direzione, verso uno scopo.<br />
<br />
La scoperta fondamentale di Hubble è all'origine del modello del Big Bang, proposto per la prima volta da George Gamow nel 1946. Se l'universo si espande significa che nel passato la stessa quantità di energia e materia doveva essere contenuta in un volume più piccolo. Di conseguenza la temperatura e la pressione dovevano essere sempre più grandi via via che ci spingiamo indietro nel passato. Il grande esercizio della cosmologia moderna è dunque quello di studiare la fisica dell'universo andando a ritroso nel tempo cosmico, considerando situazioni sempre più estreme di densità e temperatura.<br />
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Ma, se le cose stanno così, a che punto siamo di questa storia cosmica? Dalla osservazione della velocità con cui si espande è possibile calcolare l'età dell'universo: esiste un tempo finito nel passato in cui la distanza tra due punti qualunque dello spazio (due puntini rossi sul palloncino) tende a zero. Questo tempo corrisponde a circa 15 miliardi di anni fa.<br />
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Alla fine degli anni Quaranta, a conclusione di un originalissimo studio teorico, Gamow e i suoi due studenti Alpher e Hermann si convinsero che poteva essere rinvenuta una traccia diretta dell'esistenza di una fase iniziale della storia dell'universo caratterizzata da una altissima temperatura. I loro risultati avevano portato a prevedere l'esistenza di un residuo di energia, oggi debolissima ma ancora osservabile, proveniente direttamente dal bollente universo primordiale. Ma ci volle un puro imprevisto perché la verità emergesse.<br />
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Non erano i tempi di Internet o di World Wide Web, sicché non molti vennero a sapere dei lavori di Gamow. Di sicuro non ne sapevano niente, quindici anni dopo, Penzias e Wilson del Bell Laboratory, che stavano facendo dei test su una grossa antenna per telecomunicazioni. Nel corso delle loro misure registrarono un modesto «eccesso di segnale». I due scienziati non trascurarono questo fatto apparentemente marginale, ma lo guardarono dritto in faccia. Inizialmente attribuirono il fenomeno a un difetto della loro antenna. Una attenta analisi, tuttavia, mostrò che né gli strumenti né sorgenti astronomiche note potevano spiegare quell'effetto. Penzias menzionò l'episodio a un suo amico dell'università di Princeton, il quale gli suggerì la possibilità che si trattasse di un segnale di origine cosmologica, come Gamow aveva previsto. Fu in questa maniera che Penzias e Wilson si resero conto di aver captato per la prima volta quello che è stato chiamato l'eco del Big Bang, una traccia diretta dell'universo primordiale, e che ha fatto fare un balzo incredibile alla cosmologia negli ultimi trent'anni. Per questa scoperta nel 1978 Penzias e Wilson ricevettero il premio Nobel.<br />
<br />
Per capire meglio di che si tratta basta guardare un oggetto qualunque. Per esempio, il vaso di fiori che sta di fronte a me, a tre metri di distanza. Siccome la luce viaggia a 300 mila chilometri al secondo, la luce che parte dal vaso di fiori in un dato istante raggiungerà i miei occhi un centomilionesimo di secondo dopo: un tempo molto piccolo, nessuno se ne accorge, neanche i più pignoli. Se ora alzo lo sguardo e vedo la luna, la luce che vedo è partita effettivamente dalla luna circa un secondo fa. Nel caso del sole il ritardo è di 8 minuti. Noi vediamo le cose come erano nel passato, con un ritardo tanto più pronunciato quanto più distante è l'oggetto: dobbiamo concedere alla luce il tempo di attraversare la distanza che ci separa da esso. Noi oggi vediamo le stelle come erano decine, centinaia, o migliaia di anni fa. Le galassie sono tanto distanti che la luce ha impiegato molti milioni di anni per raggiungerci. Le galassie più distanti ci mandano un segnale che è partito oltre 10 miliardi di anni fa. Se andiamo oltre, il messaggio che riceviamo proviene da un passato così profondo che le stelle e le galassie ancora non avevano avuto il tempo di formarsi ed emettere la loro energia: è questo che spiega perché il cielo è oscuro! Infine, dal fondo «ultimo» del cielo riceviamo una immagine di come l'universo era nella sua prima infanzia, circa 15 miliardi di anni fa. A causa dell'espansione dell'universo, l'energia che oggi riceviamo è molto inferiore a quella emessa in quel lontano passato: essa è equivalente a una temperatura di circa 3 gradi sopra lo zero assoluto. Questo è il segnale che Penzias e Wilson hanno registrato: una sorta di luce fossile (il «Fondo Cosmico») che ha viaggiato per 15 miliardi di anni prima di raggiungerci, e che perciò ci porta un messaggio diretto sulle condizioni fisiche dell'universo primordiale. L'abisso nero del cielo, oltre le stelle e le galassie, porta il segno dell'origine.<br />
<br />
A causa della estrema debolezza del segnale cosmico gli esperimenti possono essere fatti solo da regioni isolate - per evitare interferenze - e con una atmosfera particolarmente trasparente (come certe montagne desertiche o il centro dell'Antartide). Le condizioni ideali per queste misure sono però date dallo spazio. Nel 1992 il satellite Cobe ha fatto la prima vera e propria mappa globale dell'universo primordiale, misurando con grande sensibilità il «Fondo Cosmico» in tutte le direzioni.<br />
<br />
Dunque la regione più estrema che possiamo direttamente osservare corrisponde a un'epoca in cui l'età dell'universo era circa un ventimillesimo di quella attuale: se paragoniamo l'età dell'universo attuale all'età di un adulto di 50 anni, ciò equivale alle prime 20 ore di vita. Osservazioni dirette di quanto è avvenuto prima non sono possibili, perché in epoche precedenti la temperatura era tanto elevata da sbriciolare gli atomi in protoni ed elettroni. In queste condizioni l'universo è opaco: la luce non può attraversare liberamente lo spazio. È come se ci fosse un velo sui primissimi drammatici avvenimenti. Ma anche dietro il velo, indirettamente, qualche forma si intravvede. Ci sono vari fenomeni fisici accaduti nei primissimi minuti di vita dell'universo che sono noti e descrivibili con ragionevole sicurezza, le cui tracce indirette sono osservabili tutt'oggi. In particolare, dopo circa 3 minuti di espansione, il miscuglio uniforme di particelle e di radiazioni che riempiva l'universo doveva avere una temperatura di circa un miliardo di gradi, e si trovava in condizioni del tutto analoghe a quelle esistenti all'interno di un nucleo stellare: come se l'universo, per un certo breve periodo, si fosse trovato in una fase di «stella totale». In quella fase primordiale le stesse reazioni termonucleari che oggi fanno risplendere il nostro sole devono aver prodotto elio e altri elementi leggeri secondo quantità che possono essere valutate con calcoli accurati. Ebbene, le osservazioni astronomiche confermano la presenza di una componente cosmologica di elementi leggeri secondo le abbondanze previste. Questo fatto è un altro dei pilastri osservativi fondamentali che sostengono l'attuale ricostruzione cosmologica.<br />
<br />
Andando a tempi ancora più primordiali (e quindi a energie ancora più elevate) lo studio della cosmologia si connette in modo forte con le conoscenze che derivano dall'infinitamente piccolo: la fisica delle particelle elementari. Infatti, quando i fisici fanno scontrare, ad esempio, fasci di protoni e antiprotoni ad alta energia, in un grande acceleratore di particelle, riproducono in un piccolissimo volume condizioni simili a quelle che dovevano esistere ovunque nell'universo primordiale. Negli anni più recenti si sono formulate ipotesi teoriche che descrivono le primissime frazioni di secondo di vita dell'universo, quando le dimensioni dell'attuale universo osservabile dovevano essere circa quelle di una arancia.<br />
<br />
Dunque l'universo ha una storia, e come ogni storia anche quella cosmica sembra avere avuto un punto di partenza. Questo è, in estrema sintesi, l'ipotesi per il futuro. Tuttavia, alla domanda: «Che cosa accadde all'inizio?» la cosmologia non dà risposte. Via via che ci avviciniamo a quel punto limite le variabili fisiche che usiamo per descrivere l'universo assumono valore infinito, e le equazioni su cui ci siamo appoggiati per compiere tutti i passi intermedi che ci hanno fatto giungere fino a questo punto perdono di significato. Lo spazio e il tempo, e con essi l'energia (di cui la materia è una forma) sembrano emergere da un evento alle soglie del quale la scienza ci conduce, ma che la scienza non afferra. È uno di quei punti di frontiera in cui la scienza, trattando il suo oggetto particolare con serietà e secondo il proprio metodo, va a cozzare contro un fattore della realtà che essa stessa, per rimanere coerente, deve riconoscere come «oltre», come «inconcepibile». Questa situazione caratterizza sempre la conoscenza scientifica, ma forse emerge in modo più suggestivo quanto più è «fondamentale» l'oggetto in questione. Del resto ciò non riguarda solo l'origine della realtà fisica nel senso cosmologico (storia e passato), ma anche l'origine della realtà fisica nel presente. Se torno a guardare il vaso di fiori che ho nella mia stanza, sono ancora davanti allo stesso mistero: di che cosa è fatto?<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/291874313" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<feedburner:origLink>http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4213</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title><![CDATA[not for uman]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~3/291874314/showthread.php</link>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 20:49:19 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4212</guid>
			<description><![CDATA[Game not for uman.... ye ye...<br />
<br />
In che anno il film "La Dolce Vita" ha vinto l'Oscar ?<br />
Nel 1961, bell'annata. Vinse l'oscar per i migliori costumi.<br />
<br />
Qual è il punto più basso della terra?<br />
Il Mar Morto. Si trova in una depressione a circa 395 metri al di sotto del livello del mare.<br />
<br />
Qual è la Capitale del Perù?<br />
Lima. 48 quartieri, una imponente cintura di baracche e oltre 8 milioni di abitanti.<br />
<br />
Qual è la Stella più vicina?<br />
Il Sole. La successiva è Proxima Centauri.<br />
<br />
Quali sono le Origini del Tiramisù?<br />
Sembra che siano stati i pasticcieri senesi, alla fine del settecento, a realizzarlo in onore di Cosimo III de' Medici, Granduca di Toscana.<br />
<br />
Qual è la seconda montagna più alta?<br />
Il K2. Misura ben 8611 metri di altezza sul livello del mare.<br />
<br />
Qual è l'Edificio più alto del mondo?<br />
Ad oggi (settembre 2004) il Taipei 101 coi suoi 508 metri di altezza.<br />
<br />
Chi ha inventato il primo computer?<br />
Gli inglesi, durante la seconda guerra mondiale. Si chiamava Colossus.<br />
<br />
Qual è il risultato di Brasile-Italia del 1970?<br />
Purtroppo 4-1 per il Brasile.<br />
<br />
Perchè il cielo è blu?<br />
A causa dell'effetto filtro dell'aria nell'atmosfera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Game not for uman.... ye ye...<br />
<br />
In che anno il film "La Dolce Vita" ha vinto l'Oscar ?<br />
Nel 1961, bell'annata. Vinse l'oscar per i migliori costumi.<br />
<br />
Qual è il punto più basso della terra?<br />
Il Mar Morto. Si trova in una depressione a circa 395 metri al di sotto del livello del mare.<br />
<br />
Qual è la Capitale del Perù?<br />
Lima. 48 quartieri, una imponente cintura di baracche e oltre 8 milioni di abitanti.<br />
<br />
Qual è la Stella più vicina?<br />
Il Sole. La successiva è Proxima Centauri.<br />
<br />
Quali sono le Origini del Tiramisù?<br />
Sembra che siano stati i pasticcieri senesi, alla fine del settecento, a realizzarlo in onore di Cosimo III de' Medici, Granduca di Toscana.<br />
<br />
Qual è la seconda montagna più alta?<br />
Il K2. Misura ben 8611 metri di altezza sul livello del mare.<br />
<br />
Qual è l'Edificio più alto del mondo?<br />
Ad oggi (settembre 2004) il Taipei 101 coi suoi 508 metri di altezza.<br />
<br />
Chi ha inventato il primo computer?<br />
Gli inglesi, durante la seconda guerra mondiale. Si chiamava Colossus.<br />
<br />
Qual è il risultato di Brasile-Italia del 1970?<br />
Purtroppo 4-1 per il Brasile.<br />
<br />
Perchè il cielo è blu?<br />
A causa dell'effetto filtro dell'aria nell'atmosfera.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/291874314" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<feedburner:origLink>http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4212</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il punto più basso della terra è il Mar Morto]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~3/291874315/showthread.php</link>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 20:45:37 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4211</guid>
			<description><![CDATA[Qual è il punto più basso della terra ?<br />
	<br />
Il punto più basso della terra è il Mar Morto. Il Mar Morto è un grande lago salato, al confine tra Israele e Giordania, e il bacino situato nel punto più basso della Terra. È un lago terminale, cioè che non ha emissari, ed è alimentato dalle acque del Giordano. Il grado di salinità è assai più elevato rispetto a quello degli oceani e impedisce quasi ogni forma di vita. Sono infatti presenti solo microrganismi, alghe e un'unica specie di gamberetto; ci sono però ricche riserve di minerali. Nei documenti storici il Mar Morto è indicato con vari nomi: Mare Salato, Mare Aggressivo e Mare del Destino. Il Mar Morto, nella Palestina, al confine tra lo stato di Israele e la Giordania, costituisce il punto più basso esistente al mondo, trovandosi a circa 395 metri al di sotto del livello del mare.<br />
<br />
Il Mar Morto è un mare praticamente privo di emissari; è un lago terminale che per migliaia di anni ha ricevuto le acque del fiume Giordano e di altri corsi d'acqua minori, come il fiume Arnon, ed una grande quantità di sorgenti grandi e piccole.<br />
<br />
Il viaggio da Amman verso il Mar Morto è di 55 km. Sulla strada una pietra indica: "Livello del mare", ma il Mar Morto vero e proprio può essere raggiunto soltanto dopo un'ulteriore discesa di 400 m al di sotto di questo segnale. Il mare e privo di vita per l'alta concentrazione di sali e minerali. Tale concentrazione è dovuta a due fondamentali motivi:<br />
<br />
- perchè per migliaia di anni le acque ricche in sali, asportati dalle rocce e dai suoli, del Giordano e degli altri corsi d'acqua sono state convogliate nel bacino;<br />
<br />
- perchè il Mar Morto, trovandosi a quasi 400 metri al di sotto del livello marino, non presenta emissari e tutte le acque in arrivo vengono progressivamente concentrate. Inoltre, le perdite per la forte evaporazione dovuta al clima caldo e arido e le scarse precipitazioni hanno col tempo favorito la concentrazione di una enorme e caratteristica quantità di sali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Qual è il punto più basso della terra ?<br />
	<br />
Il punto più basso della terra è il Mar Morto. Il Mar Morto è un grande lago salato, al confine tra Israele e Giordania, e il bacino situato nel punto più basso della Terra. È un lago terminale, cioè che non ha emissari, ed è alimentato dalle acque del Giordano. Il grado di salinità è assai più elevato rispetto a quello degli oceani e impedisce quasi ogni forma di vita. Sono infatti presenti solo microrganismi, alghe e un'unica specie di gamberetto; ci sono però ricche riserve di minerali. Nei documenti storici il Mar Morto è indicato con vari nomi: Mare Salato, Mare Aggressivo e Mare del Destino. Il Mar Morto, nella Palestina, al confine tra lo stato di Israele e la Giordania, costituisce il punto più basso esistente al mondo, trovandosi a circa 395 metri al di sotto del livello del mare.<br />
<br />
Il Mar Morto è un mare praticamente privo di emissari; è un lago terminale che per migliaia di anni ha ricevuto le acque del fiume Giordano e di altri corsi d'acqua minori, come il fiume Arnon, ed una grande quantità di sorgenti grandi e piccole.<br />
<br />
Il viaggio da Amman verso il Mar Morto è di 55 km. Sulla strada una pietra indica: "Livello del mare", ma il Mar Morto vero e proprio può essere raggiunto soltanto dopo un'ulteriore discesa di 400 m al di sotto di questo segnale. Il mare e privo di vita per l'alta concentrazione di sali e minerali. Tale concentrazione è dovuta a due fondamentali motivi:<br />
<br />
- perchè per migliaia di anni le acque ricche in sali, asportati dalle rocce e dai suoli, del Giordano e degli altri corsi d'acqua sono state convogliate nel bacino;<br />
<br />
- perchè il Mar Morto, trovandosi a quasi 400 metri al di sotto del livello marino, non presenta emissari e tutte le acque in arrivo vengono progressivamente concentrate. Inoltre, le perdite per la forte evaporazione dovuta al clima caldo e arido e le scarse precipitazioni hanno col tempo favorito la concentrazione di una enorme e caratteristica quantità di sali.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/291874315" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<feedburner:origLink>http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4211</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tony Blair e' stato 'pizzicato' senza biglietto - Tony Blair  had no cash to pay ....]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~3/277383346/showthread.php</link>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:56:39 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4210</guid>
			<description><![CDATA[FORMER British prime minister Tony Blair was left red-faced when he was caught travelling on a train without a ticket and said he had no cash to pay the fare.<br />
<br />
Blair, who has earned about £500,000 (&#36;A1.06 million) on the speaking circuit since leaving office in June, was confronted by a ticket inspector as he travelled to London's Heathrow airport to catch a flight to the United States on Monday, the Daily Mail newspaper reported. <br />
He said he had no cash for the £24.50 (&#36;A52) fare because money an aide had given him was no longer in his pocket. <br />
<br />
The newspaper, quoting Blair's spokesman, said his bodyguard offered to pay the ticket, but the inspector said he could travel for free. <br />
<br />
Blair, 54, has taken up a post as the Middle East envoy for the international Quartet - the European Union, Russia, the United Nations and the United States. <br />
<br />
He also has a lucrative part-time post as adviser to Wall Street bank JP Morgan and advises Swiss company Zurich Financial Services on a range of issues including climate change. <br />
<br />
Blair's spokesman was unavailable for comment. <br />
<br />
source: News Limited on au site domain<br />
<br />
(ANSA) - LONDRA, 23 APR - Tony Blair e' stato 'pizzicato' senza biglietto, e senza soldi, sull'Heathrow Express, il trenino che collega Londra all'aeroporto.L'imbarazzo dell'ex premier e' diventato evidente quando, al momento di mettere mano al portafoglio, ha dovuto confessare di non avere denaro ne' carte di credito. Quando una delle guardie del corpo si e' offerta di pagare, il controllore ha lasciato correre, ma e' scoppiato un putiferio. Gli altri passeggeri hanno protestato vivacemente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[FORMER British prime minister Tony Blair was left red-faced when he was caught travelling on a train without a ticket and said he had no cash to pay the fare.<br />
<br />
Blair, who has earned about £500,000 (&#36;A1.06 million) on the speaking circuit since leaving office in June, was confronted by a ticket inspector as he travelled to London's Heathrow airport to catch a flight to the United States on Monday, the Daily Mail newspaper reported. <br />
He said he had no cash for the £24.50 (&#36;A52) fare because money an aide had given him was no longer in his pocket. <br />
<br />
The newspaper, quoting Blair's spokesman, said his bodyguard offered to pay the ticket, but the inspector said he could travel for free. <br />
<br />
Blair, 54, has taken up a post as the Middle East envoy for the international Quartet - the European Union, Russia, the United Nations and the United States. <br />
<br />
He also has a lucrative part-time post as adviser to Wall Street bank JP Morgan and advises Swiss company Zurich Financial Services on a range of issues including climate change. <br />
<br />
Blair's spokesman was unavailable for comment. <br />
<br />
source: News Limited on au site domain<br />
<br />
(ANSA) - LONDRA, 23 APR - Tony Blair e' stato 'pizzicato' senza biglietto, e senza soldi, sull'Heathrow Express, il trenino che collega Londra all'aeroporto.L'imbarazzo dell'ex premier e' diventato evidente quando, al momento di mettere mano al portafoglio, ha dovuto confessare di non avere denaro ne' carte di credito. Quando una delle guardie del corpo si e' offerta di pagare, il controllore ha lasciato correre, ma e' scoppiato un putiferio. Gli altri passeggeri hanno protestato vivacemente.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/277383346" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
			<title><![CDATA[Battutaccie acce acce...]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~3/263747373/showthread.php</link>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 21:20:55 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4209</guid>
			<description><![CDATA[Quando sono arrivato a Roma sono rimasto molto colpito da due cose: il Colosseo e la cameriera della mia stanza d'albergo. Tutt'e due avevano una struttura incredibile.<br />
(Mel Brooks)<br />
<br />
	"I tuoi gattini sono maschi o femmine?"<br />
"Maschi. Non vedi che hanno i baffi?"<br />
(Jean Charles)<br />
  	Un vero bastardo è uno che ti pugnala alle spalle, poi ti fa arrestare per porto abusivo d'arma.<br />
(Jeff Rovin)<br />
<br />
Lo sapete perché il cielo non ha mai il prurito?<br />
Perché ci sono i grattacieli!<br />
(stupida)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Quando sono arrivato a Roma sono rimasto molto colpito da due cose: il Colosseo e la cameriera della mia stanza d'albergo. Tutt'e due avevano una struttura incredibile.<br />
(Mel Brooks)<br />
<br />
	"I tuoi gattini sono maschi o femmine?"<br />
"Maschi. Non vedi che hanno i baffi?"<br />
(Jean Charles)<br />
  	Un vero bastardo è uno che ti pugnala alle spalle, poi ti fa arrestare per porto abusivo d'arma.<br />
(Jeff Rovin)<br />
<br />
Lo sapete perché il cielo non ha mai il prurito?<br />
Perché ci sono i grattacieli!<br />
(stupida)<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/263747373" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<feedburner:origLink>http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4209</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Naomi Campbell arrestata]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~3/263747374/showthread.php</link>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 21:17:38 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4208</guid>
			<description><![CDATA[Naomi Campbell<br />
La «Venere nera» ci è ricascata. Secondo testimonianze di altri passeggeri è stata ammanettata e portata via dall'aereo in partenza per Los Angeles dopo aver aggredito addetti della British e poliziotti. Apparentemente c'era stato qualche problema con i suoi bagagli. L'incidente sarebbe avvenuto verso le 16:30 ora locale. Secondo Sky News, la modella avrebbe anche sputato a un poliziotto.Naomi verrebbe al momento interrogata alla stazione di polizia dello scalo. Un portavoce della polizia metropolitana di Londra riferisce che Naomi si è anche rifiutata di fornire le sue generalità.<br />
<br />
fa schifo come fa una persona "famosa" a sputare, una che si sente sexy e fa la modella di professione ma che schifo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Naomi Campbell<br />
La «Venere nera» ci è ricascata. Secondo testimonianze di altri passeggeri è stata ammanettata e portata via dall'aereo in partenza per Los Angeles dopo aver aggredito addetti della British e poliziotti. Apparentemente c'era stato qualche problema con i suoi bagagli. L'incidente sarebbe avvenuto verso le 16:30 ora locale. Secondo Sky News, la modella avrebbe anche sputato a un poliziotto.Naomi verrebbe al momento interrogata alla stazione di polizia dello scalo. Un portavoce della polizia metropolitana di Londra riferisce che Naomi si è anche rifiutata di fornire le sue generalità.<br />
<br />
fa schifo come fa una persona "famosa" a sputare, una che si sente sexy e fa la modella di professione ma che schifo<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/263747374" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<feedburner:origLink>http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4208</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quanto guadagna un deputato esattamente?]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~3/263747375/showthread.php</link>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 21:10:14 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4207</guid>
			<description><![CDATA[Quanto guadagna un deputato esattamente?<br />
<br />
Stipendio base mensile € 12.434 più:<br />
diaria € 4.003<br />
portaborse € 4.676<br />
spese viaggio € 1.331<br />
rimborsi aggiornamento € 258<br />
rimborso telefono € 341<br />
quota liquidazione € 829<br />
STIPENDIO TOTALE MESE € 23.877<br />
<br />
Potrà un povero deputato sopravvivere con uno stipendio così misero?!?<br />
Certo che no, infatti...<br />
<br />
viaggi aereo gratis per tutta la vita<br />
vagone rappresentanza nelle FS gratis per tutta la vita<br />
autostrade gratis per tutta la vita<br />
navi gratis per tutta la vita<br />
telefono gratis<br />
tribuna d'onore negli stadi gratis<br />
cinema gratis<br />
teatro gratis<br />
francobolli gratis<br />
sale vip aeroporti gratis<br />
corsi lingue straniere gratis<br />
computer gratis<br />
piscine e palestre gratis<br />
uso di prefetture e ambasciate gratis<br />
cliniche gratis<br />
rimborso medicine gratis<br />
assicurazione infortuni gratis<br />
assicurazioni in caso di morte gratis<br />
giornali gratis<br />
ristorante gratis<br />
<br />
Pensione per ogni legislatura superiore ai 30 mesi € 2.895 al mese.<br />
Gli ex-Presidenti della camera dei deputati, hanno un ufficio gratuito a Roma con auto blu e scorta per tutta la vita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Quanto guadagna un deputato esattamente?<br />
<br />
Stipendio base mensile € 12.434 più:<br />
diaria € 4.003<br />
portaborse € 4.676<br />
spese viaggio € 1.331<br />
rimborsi aggiornamento € 258<br />
rimborso telefono € 341<br />
quota liquidazione € 829<br />
STIPENDIO TOTALE MESE € 23.877<br />
<br />
Potrà un povero deputato sopravvivere con uno stipendio così misero?!?<br />
Certo che no, infatti...<br />
<br />
viaggi aereo gratis per tutta la vita<br />
vagone rappresentanza nelle FS gratis per tutta la vita<br />
autostrade gratis per tutta la vita<br />
navi gratis per tutta la vita<br />
telefono gratis<br />
tribuna d'onore negli stadi gratis<br />
cinema gratis<br />
teatro gratis<br />
francobolli gratis<br />
sale vip aeroporti gratis<br />
corsi lingue straniere gratis<br />
computer gratis<br />
piscine e palestre gratis<br />
uso di prefetture e ambasciate gratis<br />
cliniche gratis<br />
rimborso medicine gratis<br />
assicurazione infortuni gratis<br />
assicurazioni in caso di morte gratis<br />
giornali gratis<br />
ristorante gratis<br />
<br />
Pensione per ogni legislatura superiore ai 30 mesi € 2.895 al mese.<br />
Gli ex-Presidenti della camera dei deputati, hanno un ufficio gratuito a Roma con auto blu e scorta per tutta la vita.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/263747375" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<feedburner:origLink>http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4207</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Israele in crisi, le donne fanno lo sciopero del sesso]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~3/263747376/showthread.php</link>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 21:00:31 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4206</guid>
			<description><![CDATA[Strano ma vero Israele in crisi, le donne fanno lo sciopero del sesso<br />
<br />
Tempi duri per gli uomini israeliani. A seguito del mancato pagamento delle inservienti dei "mikve", luoghi dove le mogli degli ebrei ultraortodossi dovrebbero compiere abluzioni purificatorie prima di poter avere rapporti con il proprio partner, tutte le donne del Paese hanno deciso di fare lo sciopero del sesso in segno di protesta e solidarietà. La situazione per le lavoratrici era ormai divenuta insostenibile: stare cinque mesi senza lo stipendio è inaccettabile.<br />
"Fermiamo le abluzioni - hanno comunicato le donne tramite l'avvocatessa Batia Kahane-Dror - e di conseguenza niente più sesso". Come dire, se gli uomini non comprendono la prima parte del discorso, con la seconda capiranno meglio. Le abluzioni sono obbligatorie, nessun uomo può pertanto pretendere nulla senza che la propria consorte abbia prima adempiuto al proprio dovere. Secondo una interpretazione biblica, l'emersione che segue ad un'immersione nel "mikve", ripete simbolicamente il processo di rinascita. Le inservienti che lavorano in queste "vasche pubbliche" ricevono di norma un piccolo stipendio dai consigli religiosi, che dipendono a loro volta dal ministero degli affari religiosi e quindi dal governo.<br />
Comunque sia la tensione in Israele sale ma lo sciopero di interromperà solamente quando la situazione delle inservienti sarà finalmente risolta. "Diciamocelo francamente - commenta Kahane-Dror certa di toccare tutti gli uomini - noi non moriremo di certo".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Strano ma vero Israele in crisi, le donne fanno lo sciopero del sesso<br />
<br />
Tempi duri per gli uomini israeliani. A seguito del mancato pagamento delle inservienti dei "mikve", luoghi dove le mogli degli ebrei ultraortodossi dovrebbero compiere abluzioni purificatorie prima di poter avere rapporti con il proprio partner, tutte le donne del Paese hanno deciso di fare lo sciopero del sesso in segno di protesta e solidarietà. La situazione per le lavoratrici era ormai divenuta insostenibile: stare cinque mesi senza lo stipendio è inaccettabile.<br />
"Fermiamo le abluzioni - hanno comunicato le donne tramite l'avvocatessa Batia Kahane-Dror - e di conseguenza niente più sesso". Come dire, se gli uomini non comprendono la prima parte del discorso, con la seconda capiranno meglio. Le abluzioni sono obbligatorie, nessun uomo può pertanto pretendere nulla senza che la propria consorte abbia prima adempiuto al proprio dovere. Secondo una interpretazione biblica, l'emersione che segue ad un'immersione nel "mikve", ripete simbolicamente il processo di rinascita. Le inservienti che lavorano in queste "vasche pubbliche" ricevono di norma un piccolo stipendio dai consigli religiosi, che dipendono a loro volta dal ministero degli affari religiosi e quindi dal governo.<br />
Comunque sia la tensione in Israele sale ma lo sciopero di interromperà solamente quando la situazione delle inservienti sarà finalmente risolta. "Diciamocelo francamente - commenta Kahane-Dror certa di toccare tutti gli uomini - noi non moriremo di certo".<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/263747376" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<feedburner:origLink>http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4206</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title><![CDATA[La dipendenza da fumo ha una chiara origine genetica]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~3/263747377/showthread.php</link>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:58:07 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4205</guid>
			<description><![CDATA[La dipendenza da fumo ha una chiara origine genetica: la conferma da uno studio anche Italiano<br />
<br />
<br />
Il tabacco è la prima causa di decessi che si possono evitare e nell'Ue è responsabile di 500mila morti ogni anno. E' attribuibile al fumo il 25% dei decessi dovuti al cancro e il 15% del totale dei decessi nell'Unione europea. Mentre si sa molto sui rischi per la salute dei fumatori, non si conoscono molto le ragioni che portano alcune persone a dipendere dalla sigaretta.<br />
<br />
<br />
Dall’Islanda arriva la conferma a un sospetto scientifico lungo quarant’anni: il vizio del fumo è scritto nei geni . Gli studiosi hanno dimostrato che una particolare mutazione di un gene che agisce su un recettore della nicotina ha delle ripercussioni sul comportamento tabagista e provoca un aumento del 30% dei rischi del cancro al polmone e del 20% dei rischi di malattie della circolazione arteriosa periferica, che interessa le arterie delle gambe. Circa una persona su dieci di provenienza europea è portatrice di almeno una copia di questo gene modificato che non incide sul fatto di iniziare a fumare, ma rende più difficile lo smettere di fumare.<br />
Questo legame viene dimostrato grazie ad una ricerca , coordinata da Kari Stefansson dell’università di Reykjavik (fondatore e presidente della DeCode genetics e padre del progetto che prevede l’analisi del genoma della popolazione islandese), da Paul Brennan, dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro di Lione, e da Christipher Amos, del Centro Anderson per la ricerca sul cancro di Houston. Hanno collaborato con Stefansson gli italiani Roberto Pola e Andrea Flex dell’università Cattolica di Roma. Lo studio , di prossima pubblicazione su Nature, ha identificato tre geni direttamente coinvolti nella dipendenza dalla nicotina.<br />
I geni in questione sono CHRNA3, CHRNA5 e CHRNB4 e si trovano su un pezzetto di cromosoma chiamato 15q24. Questi geni codificano per alcuni recettori nicotinici: si tratta di molecole presenti sulla superficie delle cellule del cervello, nei vasi sanguigni, nei bronchi, nelle vie urinarie, nel sistema digestivo e che reagiscono alla nicotina presente nelle sigarette. Circa 14mila fumatori islandesi sono stati suddivisi per numero di sigarette fumate al giorno, e i dati hanno mostrato una forte correlazione fra la presenza di una particolare forma di variazione dei geni analizzati e la forte dipendenza da nicotina dei fumatori più incalliti. Lo studio però - ed è qui il suo punto di forza - non si limita ad analizzare gli islandesi e la loro predisposizione alla dipendenza. È stato anche analizzato sia il rischio di ammalarsi di tumore del polmone che quello di ammalarsi di arteriopatia periferica (o PAD), cioè l’occlusione delle arterie delle gambe. Due malattie fortemente associate al fumo.<br />
Per studiare la correlazione con il tumore al polmone sono stati studiati più di mille casi di pazienti provenienti anche da Olanda, Spagna e Islanda - confrontandoli con circa 32mila casi di controllo. Lo studio per la correlazione con la PAD invece è stata ottenuto studiando quasi 3000 pazienti. In entrambi i casi la correlazione è risultata significativa .<br />
Questi dati, uniti a quelli provenienti da Islanda, Nuova Zelanda, Svezia e Austria, hanno consentito ai ricercatori di poter affermare per la prima volta con un alto livello di significatività che questa correlazione effettivamente esiste.<br />
La correlazione fra la dipendenza da nicotina e questi geni era già emersa in passato, ma l’ulteriore correlazione con queste malattie è del tutto nuova.<br />
<br />
<br />
Questo tipo di ricerche potrà aiutare la comprensione di numerose alterazioni causate dal fumo, ed a studiare nuovi metodi di prevenzione e cura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La dipendenza da fumo ha una chiara origine genetica: la conferma da uno studio anche Italiano<br />
<br />
<br />
Il tabacco è la prima causa di decessi che si possono evitare e nell'Ue è responsabile di 500mila morti ogni anno. E' attribuibile al fumo il 25% dei decessi dovuti al cancro e il 15% del totale dei decessi nell'Unione europea. Mentre si sa molto sui rischi per la salute dei fumatori, non si conoscono molto le ragioni che portano alcune persone a dipendere dalla sigaretta.<br />
<br />
<br />
Dall’Islanda arriva la conferma a un sospetto scientifico lungo quarant’anni: il vizio del fumo è scritto nei geni . Gli studiosi hanno dimostrato che una particolare mutazione di un gene che agisce su un recettore della nicotina ha delle ripercussioni sul comportamento tabagista e provoca un aumento del 30% dei rischi del cancro al polmone e del 20% dei rischi di malattie della circolazione arteriosa periferica, che interessa le arterie delle gambe. Circa una persona su dieci di provenienza europea è portatrice di almeno una copia di questo gene modificato che non incide sul fatto di iniziare a fumare, ma rende più difficile lo smettere di fumare.<br />
Questo legame viene dimostrato grazie ad una ricerca , coordinata da Kari Stefansson dell’università di Reykjavik (fondatore e presidente della DeCode genetics e padre del progetto che prevede l’analisi del genoma della popolazione islandese), da Paul Brennan, dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro di Lione, e da Christipher Amos, del Centro Anderson per la ricerca sul cancro di Houston. Hanno collaborato con Stefansson gli italiani Roberto Pola e Andrea Flex dell’università Cattolica di Roma. Lo studio , di prossima pubblicazione su Nature, ha identificato tre geni direttamente coinvolti nella dipendenza dalla nicotina.<br />
I geni in questione sono CHRNA3, CHRNA5 e CHRNB4 e si trovano su un pezzetto di cromosoma chiamato 15q24. Questi geni codificano per alcuni recettori nicotinici: si tratta di molecole presenti sulla superficie delle cellule del cervello, nei vasi sanguigni, nei bronchi, nelle vie urinarie, nel sistema digestivo e che reagiscono alla nicotina presente nelle sigarette. Circa 14mila fumatori islandesi sono stati suddivisi per numero di sigarette fumate al giorno, e i dati hanno mostrato una forte correlazione fra la presenza di una particolare forma di variazione dei geni analizzati e la forte dipendenza da nicotina dei fumatori più incalliti. Lo studio però - ed è qui il suo punto di forza - non si limita ad analizzare gli islandesi e la loro predisposizione alla dipendenza. È stato anche analizzato sia il rischio di ammalarsi di tumore del polmone che quello di ammalarsi di arteriopatia periferica (o PAD), cioè l’occlusione delle arterie delle gambe. Due malattie fortemente associate al fumo.<br />
Per studiare la correlazione con il tumore al polmone sono stati studiati più di mille casi di pazienti provenienti anche da Olanda, Spagna e Islanda - confrontandoli con circa 32mila casi di controllo. Lo studio per la correlazione con la PAD invece è stata ottenuto studiando quasi 3000 pazienti. In entrambi i casi la correlazione è risultata significativa .<br />
Questi dati, uniti a quelli provenienti da Islanda, Nuova Zelanda, Svezia e Austria, hanno consentito ai ricercatori di poter affermare per la prima volta con un alto livello di significatività che questa correlazione effettivamente esiste.<br />
La correlazione fra la dipendenza da nicotina e questi geni era già emersa in passato, ma l’ulteriore correlazione con queste malattie è del tutto nuova.<br />
<br />
<br />
Questo tipo di ricerche potrà aiutare la comprensione di numerose alterazioni causate dal fumo, ed a studiare nuovi metodi di prevenzione e cura.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/263747377" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<feedburner:origLink>http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4205</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leggero come la plastica, resistente come l’acciaio]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~3/263747378/showthread.php</link>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:56:16 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4204</guid>
			<description><![CDATA[Imitando la struttura molecolare di alcune conchiglie, un gruppo di ricercatori della University of Michigan (U-M) ha creato un nuovo tipo di plastica resistente quanto l’acciaio, ma molto più leggera e, naturalmente, trasparente.<br />
<br />
NanotubiIl materiale plastico da poco ideato è costituito da una fitta serie di sottilissimi strati simili alla creta e un particolare polimero (un insieme di tante piccole molecole) che si comporta come la comune colla bianca. La nuova “plastica d’acciaio”, chiamata così dal suo ideatore Nicholas Kotov, è ancora un prototipo, ma potrebbe essere presto utilizzata per costruire veicoli blindati più leggeri e resistenti, oggetti biomedicali, componenti per l’ingegneria civile e aeronautica.<br />
<br />
Lo studio alla base dell’interessante scoperta è stato pubblicato sulla rivista scientifica Science. Con la sua ricerca, il team della U-M è riuscito a superare uno dei più grandi limiti delle nanocostruzioni. Nonostante i singoli elementi, come nanotubi, nanostrati, etc, siano particolarmente resistenti, sembrava quasi impossibile costruire oggetti composti ugualmente robusti. In pratica, i ricercatori non riuscivano a trasferire la medesima resistenza dei nanocomponenti presi singolarmente a strutture maggiormente complesse. Almeno fino a ora.<br />
<br />
MadreperlaPer creare il nuovo materiale plastico ultraresistente, il gruppo di ricerca di Kotov ha costruito un apposito macchinario in grado di assemblare i materiali sovrapponendo un unico nanostrato per volta, come in una microscopica millefoglie, in cui gli strati sono cementati grazie ai forti legami idrogeno. Una sorta di velcro chimico.<br />
La macchina provvede alla creazione di ogni “foglio” partendo da un sottilissimo strato di colla fino a sovrapporne 300. La nanostruttura che ne deriva alla fine della lavorazione ha uno spessore comparabile a quello della comune pellicola trasparente per la cucina.<br />
<br />
Come in molti altri casi, gli ingegneri hanno tratto diretta ispirazione dalla Natura per creare questo nuovo materiale. La sua struttura riprende, infatti, quella a strati delle conchiglie di madreperla, estremamente resistenti e durevoli nel tempo.<br />
Non sempre copiare ha i suoi effetti negativi…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imitando la struttura molecolare di alcune conchiglie, un gruppo di ricercatori della University of Michigan (U-M) ha creato un nuovo tipo di plastica resistente quanto l’acciaio, ma molto più leggera e, naturalmente, trasparente.<br />
<br />
NanotubiIl materiale plastico da poco ideato è costituito da una fitta serie di sottilissimi strati simili alla creta e un particolare polimero (un insieme di tante piccole molecole) che si comporta come la comune colla bianca. La nuova “plastica d’acciaio”, chiamata così dal suo ideatore Nicholas Kotov, è ancora un prototipo, ma potrebbe essere presto utilizzata per costruire veicoli blindati più leggeri e resistenti, oggetti biomedicali, componenti per l’ingegneria civile e aeronautica.<br />
<br />
Lo studio alla base dell’interessante scoperta è stato pubblicato sulla rivista scientifica Science. Con la sua ricerca, il team della U-M è riuscito a superare uno dei più grandi limiti delle nanocostruzioni. Nonostante i singoli elementi, come nanotubi, nanostrati, etc, siano particolarmente resistenti, sembrava quasi impossibile costruire oggetti composti ugualmente robusti. In pratica, i ricercatori non riuscivano a trasferire la medesima resistenza dei nanocomponenti presi singolarmente a strutture maggiormente complesse. Almeno fino a ora.<br />
<br />
MadreperlaPer creare il nuovo materiale plastico ultraresistente, il gruppo di ricerca di Kotov ha costruito un apposito macchinario in grado di assemblare i materiali sovrapponendo un unico nanostrato per volta, come in una microscopica millefoglie, in cui gli strati sono cementati grazie ai forti legami idrogeno. Una sorta di velcro chimico.<br />
La macchina provvede alla creazione di ogni “foglio” partendo da un sottilissimo strato di colla fino a sovrapporne 300. La nanostruttura che ne deriva alla fine della lavorazione ha uno spessore comparabile a quello della comune pellicola trasparente per la cucina.<br />
<br />
Come in molti altri casi, gli ingegneri hanno tratto diretta ispirazione dalla Natura per creare questo nuovo materiale. La sua struttura riprende, infatti, quella a strati delle conchiglie di madreperla, estremamente resistenti e durevoli nel tempo.<br />
Non sempre copiare ha i suoi effetti negativi…<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/263747378" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<feedburner:origLink>http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4204</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Richiesta Manifesti elettorali Taroccati]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~3/250524387/showthread.php</link>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:02:17 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4202</guid>
			<description><![CDATA[Perchè non mettete qualche manifesto elettorale Taroccato?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Perchè non mettete qualche manifesto elettorale Taroccato?<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/250524387" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<feedburner:origLink>http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4202</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title><![CDATA[un pò di risate volgarotte - ignorare se particolarmente sensibili....VM 18 AHAHA]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~3/249411100/showthread.php</link>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 08:54:28 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4201</guid>
			<description><![CDATA[La moglie sorprende il marito che si masturba sotto la<br />
doccia e lo rimprovera.<br />
Lui: "Potrò pure lavarlo alla velocità che voglio!"<br />
-------------------------------<br />
In hotel: un uomo urta il seno d'una signora.<br />
Lui: "Se il cuore è morbido come il seno saprà<br />
perdonarmi."<br />
Lei: "Se il suo uccello è duro come il suo gomito, stanza<br />
241!!!"<br />
-------------------------------<br />
Due amici si affrontano:<br />
"Ho saputo che hai dormito con mia moglie...è vero??"<br />
E l'altro: "Non è vero!! Lei non mi ha fatto chiudere<br />
occhio tutta notte!!!!!"<br />
-------------------------------<br />
Differenza tra amante, fidanzata e moglie: dopo l'orgasmo la<br />
prima ti dice "Sei grande", la seconda "Ti amo" e la<br />
terza... "Beige...Il soffitto lo farei beige"<br />
-------------------------------<br />
Un bambino al padre:<br />
"Papà, papà, perché quella gatta ha un uccello in<br />
bocca?"<br />
"Perchè non è schizzinosa come tua madre!!"<br />
-------------------------------<br />
Un bambino cinese chiede alla mamma:<br />
"Mamma, chi sono i floci?"<br />
"Sono pelsone malate"<br />
"Malate glavi?"<br />
"Inculabili"<br />
-------------------------------<br />
Un ragazzo invita una ragazza a casa sua.<br />
Dopo averla fatta accomodare le dice: "Vuoi del whisky?"<br />
E lei: "Beh, magari un dito"<br />
E lui: "Non vuoi prima il whisky?"<br />
-------------------------------<br />
Totti è disperato: "Oddio è morto er nonno! Stava a<br />
giocà a briscola...."<br />
"Collasso?"<br />
"E che ne so, mica me so messo a guardaje 'e carte...."<br />
-------------------------------<br />
Una vecchietta chiede a un passante: "Scusi per andare al<br />
cimitero dove lo devo prendere l'autobus?"<br />
E lui: "In pieno.."<br />
-------------------------------<br />
Messaggio di benvenuto al convegno internazionale di<br />
donatori di sperma:<br />
"Innanzitutto grazie di essere venuti!"<br />
------------------------------<br />
Totti per Natale riceve in dono un libro. Lo apre e trova<br />
scritto: "Sommario" e<br />
lui: "Piacere, Soffrancesco!"<br />
-------------------------------<br />
Una ragazza vede Totti con in braccio un bellissimo gatto.<br />
Gli chiede: "Che bel gatto! E' maschio o femmina?"<br />
E Totti: "Aho! E' maschio, nun vedi che c'ha i baffi?"<br />
-------------------------------<br />
La moglie trascurata dice al marito togliendosi gli slip.<br />
- La vedi questa? Si chiama lumachina. Se la tocchi fa la<br />
bava se non la tocchi<br />
fa le corna!<br />
-------------------------------<br />
Perché le mucche sono cosi tristi quando le mungi? Beh se<br />
qualcuno<br />
ti sveglia all'alba ti palpa le tette per due ore e poi non<br />
ti tromba...voglio vedere se non ti incazzi!<br />
-------------------------------<br />
Tre messicani vogliono giocare a golf, ma non hanno né<br />
mazza né palla né buca.<br />
Uno dice: "Io metto la mazza",<br />
il secondo: "Io metto le palle"<br />
e l'ultimo: "Io non gioco".<br />
-------------------------------<br />
Un uomo dal dottore: "Sono preoccupato quando scopo sento<br />
dei fischi"<br />
"Ma lei quanti anni ha?"<br />
"80"<br />
"E allora che cazzo vuole, gli applausi?"<br />
-------------------------------<br />
Il marito si presenta dalla moglie con un bicchiere d'acqua<br />
e un'aspirina.<br />
La moglie: "Ma caro, non ho mal di testa".<br />
"Ah, fregata! Stasera si tromba!".<br />
-------------------------------<br />
Attualmente la medicina studia più l'impotenza che<br />
l'alzheimer.<br />
Tra 20 anni avranno tutti il cazzo durissimo ma non<br />
ricorderanno cosa farci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La moglie sorprende il marito che si masturba sotto la<br />
doccia e lo rimprovera.<br />
Lui: "Potrò pure lavarlo alla velocità che voglio!"<br />
-------------------------------<br />
In hotel: un uomo urta il seno d'una signora.<br />
Lui: "Se il cuore è morbido come il seno saprà<br />
perdonarmi."<br />
Lei: "Se il suo uccello è duro come il suo gomito, stanza<br />
241!!!"<br />
-------------------------------<br />
Due amici si affrontano:<br />
"Ho saputo che hai dormito con mia moglie...è vero??"<br />
E l'altro: "Non è vero!! Lei non mi ha fatto chiudere<br />
occhio tutta notte!!!!!"<br />
-------------------------------<br />
Differenza tra amante, fidanzata e moglie: dopo l'orgasmo la<br />
prima ti dice "Sei grande", la seconda "Ti amo" e la<br />
terza... "Beige...Il soffitto lo farei beige"<br />
-------------------------------<br />
Un bambino al padre:<br />
"Papà, papà, perché quella gatta ha un uccello in<br />
bocca?"<br />
"Perchè non è schizzinosa come tua madre!!"<br />
-------------------------------<br />
Un bambino cinese chiede alla mamma:<br />
"Mamma, chi sono i floci?"<br />
"Sono pelsone malate"<br />
"Malate glavi?"<br />
"Inculabili"<br />
-------------------------------<br />
Un ragazzo invita una ragazza a casa sua.<br />
Dopo averla fatta accomodare le dice: "Vuoi del whisky?"<br />
E lei: "Beh, magari un dito"<br />
E lui: "Non vuoi prima il whisky?"<br />
-------------------------------<br />
Totti è disperato: "Oddio è morto er nonno! Stava a<br />
giocà a briscola...."<br />
"Collasso?"<br />
"E che ne so, mica me so messo a guardaje 'e carte...."<br />
-------------------------------<br />
Una vecchietta chiede a un passante: "Scusi per andare al<br />
cimitero dove lo devo prendere l'autobus?"<br />
E lui: "In pieno.."<br />
-------------------------------<br />
Messaggio di benvenuto al convegno internazionale di<br />
donatori di sperma:<br />
"Innanzitutto grazie di essere venuti!"<br />
------------------------------<br />
Totti per Natale riceve in dono un libro. Lo apre e trova<br />
scritto: "Sommario" e<br />
lui: "Piacere, Soffrancesco!"<br />
-------------------------------<br />
Una ragazza vede Totti con in braccio un bellissimo gatto.<br />
Gli chiede: "Che bel gatto! E' maschio o femmina?"<br />
E Totti: "Aho! E' maschio, nun vedi che c'ha i baffi?"<br />
-------------------------------<br />
La moglie trascurata dice al marito togliendosi gli slip.<br />
- La vedi questa? Si chiama lumachina. Se la tocchi fa la<br />
bava se non la tocchi<br />
fa le corna!<br />
-------------------------------<br />
Perché le mucche sono cosi tristi quando le mungi? Beh se<br />
qualcuno<br />
ti sveglia all'alba ti palpa le tette per due ore e poi non<br />
ti tromba...voglio vedere se non ti incazzi!<br />
-------------------------------<br />
Tre messicani vogliono giocare a golf, ma non hanno né<br />
mazza né palla né buca.<br />
Uno dice: "Io metto la mazza",<br />
il secondo: "Io metto le palle"<br />
e l'ultimo: "Io non gioco".<br />
-------------------------------<br />
Un uomo dal dottore: "Sono preoccupato quando scopo sento<br />
dei fischi"<br />
"Ma lei quanti anni ha?"<br />
"80"<br />
"E allora che cazzo vuole, gli applausi?"<br />
-------------------------------<br />
Il marito si presenta dalla moglie con un bicchiere d'acqua<br />
e un'aspirina.<br />
La moglie: "Ma caro, non ho mal di testa".<br />
"Ah, fregata! Stasera si tromba!".<br />
-------------------------------<br />
Attualmente la medicina studia più l'impotenza che<br />
l'alzheimer.<br />
Tra 20 anni avranno tutti il cazzo durissimo ma non<br />
ricorderanno cosa farci.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/249411100" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<feedburner:origLink>http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4201</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title><![CDATA[info su cartelle esattoriali senza indicazione del responsabile]]></title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~3/249411101/showthread.php</link>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 08:50:19 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.catenanuova.com/showthread.php?tid=4200</guid>
			<description><![CDATA[Le cartelle che non portano l'indicazione del responsabile del procedimento continuano ad essere valide ed efficaci. Questo è il punto di vista espresso dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 16. L'Agenzia quindi fornisce le istruzioni agli uffici per la gestione del contenzioso.<br />
Sul tema è intervenuto il legislatore disponendo la nullità delle cartelle per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dopo il  1^ giugno 2008.<br />
<br />
Circolare 16 del 06/03/2008 <br />
<br />
Oggetto:<br />
Articolo 7, comma 2, lett. a), legge n. 212 del 2000 - indicazione del responsabile del procedimento - ordinanza della Corte costituzionale n. 377 del 9 novembre 2007 - gestione delle controversie<br />
Testo:<br />
Indice<br />
1. La disciplina del responsabile del procedimento nello "Statuto dei diritti del contribuente" e nella legge n. 241 del 1990<br />
2. Le conseguenze della mancata designazione del responsabile del procedimento<br />
3. Le conseguenze della mancata indicazione del responsabile del procedimento<br />
4. L'ordinanza della Corte Costituzionale n. 377 del 2007 e relativi effetti<br />
5. Ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008<br />
6. Gestione dellecontroversie pendenti<br />
1. La disciplina del responsabile del procedimento nello "Statuto dei diritti del contribuente" e nella legge n. 241 del 1990<br />
L'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:<br />
a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento".<br />
Con la disposizione in esame, il legislatore ha introdotto nella materia tributaria una disciplina conforme ai principi generali espressi nella legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.<br />
Pertanto, salvo quanto diversamente disciplinato in materia tributaria e salvo il limite delle norme della citata legge n. 241 del 1990 espressamente inapplicabili ai procedimenti tributari, occorre fare riferimento alle disposizioni della richiamata legge sul procedimento amministrativo e, di conseguenza, all'interpretazione consolidata che la giurisprudenza ha dato di queste ultime al fine di mutuare criteri guida essenziali per l'interpretazione e l'applicazione (anche) delle disposizioni fiscali.<br />
Va rammentato, in particolare, che nel procedimento tributario non trova applicazione l'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, inserito nel capo III e riguardante "La partecipazione al procedimento amministrativo", il quale prevede che "L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati: ... c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento". Il successivo articolo 13, infatti, nel definire l'"Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione", esclude che le disposizioni contenute nel capo III si applichino ai procedimenti tributari, mantenendo ferma per gli stessi l'applicabilita' delle "particolari norme che li regolano".<br />
2. Le conseguenze della mancata designazione del responsabile del procedimento<br />
L'articolo 5, comma 1, della legge n. 241 del 1990 prevede che "Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale".<br />
Il successivo comma 3, con disposizione non applicabile - pur come si e' detto - al procedimento tributario, prevede che l'unita' organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti interessati in sede di comunicazione dell'avvio del procedimento.<br />
Il comma 2 del medesimo articolo 5 dispone che "Fino a quando non sia effettuata la designazione di cui al comma 1 (del responsabile del procedimento, n.d.r.) e' considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unita' organizzativa" competente per il procedimento.<br />
Con cio' il legislatore ha introdotto un'identificazione ex lege del responsabile del procedimento, individuandolo nel funzionario preposto alla struttura organizzativa competente, dettando cosi' una regola "suppletiva" volta a consentire in ogni caso il corretto svolgimento del procedimento.<br />
Anche se la disposizione detta espressamente la regola suppletiva "fino a quando non sia effettuata la designazione", la giurisprudenza amministrativa (che verra' di seguito analizzata) e' ormai consolidata nel riconoscere che l'identificazione ex lege del responsabile vale sia nei casi di mancata designazione del responsabile, sia nei casi di mancata comunicazione ai soggetti interessati.<br />
Cio' significa, pertanto, che ove il responsabile del procedimento non sia stato nominativamente individuato negli atti notificati o comunicati ai destinatari, per il cittadino/contribuente deve intendersi tale il soggetto preposto all'unita' organizzativa competente per il procedimento, desumibile, in ogni caso, dalle altre indicazioni (ad esempio, la sottoscrizione) che l'atto deve contenere.<br />
3. Le conseguenze della mancata indicazione del responsabile del procedimento<br />
La giurisprudenza e' stata chiamata piu' volte ad interpretare l'articolo 5 della legge n. 241 del 1990, nonche' quelle disposizioni che, in alcuni settori specifici, prevedono che sia indicato il responsabile del procedimento senza tuttavia precisare se il predetto adempimento sia previsto o meno "a pena di nullita'" dell'atto.<br />
I Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione si sono espressi nel senso che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non si configura come vizio invalidante dell'atto; "la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento al soggetto interessato rappresenta una mera irregolarita', insuscettibile di determinare l'illegittimita' dell'atto, alla quale peraltro e' possibile supplire considerando responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unita' organizzativa competente" (TAR del Lazio, n. 6998 del 26 luglio 2007; in senso conforme, TAR della Campania, n. 6137 del 13 giugno 2007; Consiglio di Stato n. 974 del 1 marzo 2006; Cass. n. 22197 del 24 novembre 2004. Per la giurisprudenza di legittimita', si veda, ex plurimis in tema di mancata indicazione del responsabile del procedimento con riferimento particolare al verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, Cass., sez. I, n. 9263 del 25 giugno 2002).<br />
4. L'ordinanza della Corte Costituzionale n. 377 del 2007 e relativi effetti<br />
Con ordinanza n. 377 del 9 novembre 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del citato articolo 7, comma 2, lettera a), della legge n. 212 del 2000, sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che gli atti "dei concessionari della riscossione (ora agenti della riscossione, n.d.r.) devono tassativamente indicare" - fra l'altro - il responsabile del procedimento.<br />
L'ordinanza di rimessione della Commissione tributaria regionale del Veneto e' stata pronunciata in una controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento, emessa a seguito di iscrizione a ruolo da parte di un comune, nei confronti della quale il contribuente lamentava la violazione del predetto articolo 7, in quanto la cartella di pagamento non conteneva l'indicazione del responsabile del procedimento.<br />
Il giudice remittente ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale sul presupposto che disposizioni come quella censurata "si attagliano bene all'attivita' procedimentale che gli uffici della pubblica amministrazione in senso proprio sono tenuti a svolgere al fine di emettere un provvedimento destinato ad incidere nella sfera giuridica del destinatario, mentre, al contrario, l'attivita' svolta dai concessionari della riscossione al fine di formare la cartella non pare configurabile come un vero e proprio procedimento (tali attivita', invero, non sono aperte alla partecipazione; non si mettono a confronto interessi pubblici fra loro, e con quelli privati di cui sono portatori i contribuenti; non vi e' alcun margine di apprezzamento da parte degli uffici, etc.)" e che quindi sarebbe eccessivo e poco utile addossare agli agenti della riscossione obblighi che appaiono "fini a se stessi, anche considerato che sulle cartelle figura l'avvertenza che si possono chiedere informazioni sul contenuto della cartella stessa".<br />
La Corte Costituzionale, con la citata ordinanza n. 377 del 2007, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sul presupposto che "L'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione predicati dall'articolo 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa")".<br />
Le ordinanze di manifesta infondatezza - disciplinate dagli articoli 18, primo comma, 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - vengono adottate dalla Corte Costituzionale in camera di consiglio qualora non siano necessarie verifiche particolarmente approfondite in ordine alla costituzionalita' della norma.<br />
Con riferimento alla diversa categoria delle sentenze interpretative di rigetto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 23016 del 17 maggio 2004, hanno affermato che "Le decisioni interpretative di rigetto della Corte Costituzionale non hanno efficacia erga omnes, a differenza di quelle dichiarative dell'illegittimita' costituzionale di norme, e pertanto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui e' stata sollevata la relativa questione. In tutti gli altri casi il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge a norma dell'art. 101, comma 2, della Costituzione, purche' ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorche' differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto".<br />
Posto che le sentenze interpretative di rigetto non hanno valore vincolante, a maggior ragione anche alle ordinanze di manifesta infondatezza - le quali costituiscono un minus rispetto alle sentenze interpretative di rigetto - non puo' essere attribuito valore vincolante.<br />
Adottando, infatti, tale tipo di pronuncia, la Corte Costituzionale si limita a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale cosi' come proposta dal giudice a quo: circoscritta alle disposizioni di legge in relazione alle quali e' configurato il "dubbio" di legittimita' costituzionale e con riferimento alle disposizioni della Costituzione che si assumono violate.<br />
Da quanto precede emerge che l'ordinanza n. 377 del 2007 si e' limitata a "salvare" la disposizione contenuta nell'articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente dalle specifiche censure di incostituzionalita', senza incidere in modo vincolante sulla interpretazione della stessa.<br />
5. Ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008<br />
L'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dispone che: "La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresi', a pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse".pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse".<br />
Per effetto di tale disposizione, le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dal 1 giugno 2008 devono contenere, a pena di nullita', l'indicazione dei responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo (ente creditore) nonche' di emissione e notificazione della medesima cartella di pagamento (agente della riscossione).<br />
La disposizione in esame, quindi, si applica solo alle cartelle con le quali viene richiesto il pagamento di somme iscritte in ruoli consegnati a partire dal 1 giugno 2008.<br />
La nuova disposizione conferma indirettamente che prima della sua entrata in vigore l'irregolarita' di cui si tratta non comportava la nullita' della cartella di pagamento, come ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti.<br />
6. Gestione delle controversie pendenti<br />
Si forniscono di seguito istruzioni per la gestione delle controversie nelle quali si faccia questione della mancata indicazione del responsabile del procedimento.<br />
A) Per le controversie concernenti la mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento nelle quali sia stato chiamato in causa l'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha iscritto a ruolo le somme contenute nella cartella di pagamento oggetto di impugnazione, l'ufficio dovra' eccepire in via pregiudiziale l'imputabilita' di tale vizio all'agente della riscossione.<br />
Nell'eventualita' che l'agente della riscossione non sia stato evocato in giudizio dal ricorrente, lo stesso agente va chiamato in causa da parte dell'ufficio.<br />
Al riguardo si ricorda che la Corte di cassazione ha affermato che la chiamata di terzi nel processo tributario puo' essere effettuata dal resistente con l'atto di costituzione in giudizio, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso (Cass., sez. trib., n. 24563 del 26 novembre 2007; n. 16119 del 20 luglio 2007; n. 7329 del 13 maggio 2003; Circ. n. 98/E del 23 aprile 1996, a commento dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).<br />
In via gradata, sulla scorta di quanto gia' evidenziato, va inoltre rilevato che l'indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento contenuta nell'articolo 7, comma 2, lett. a), dello Statuto dei diritti del contribuente non era prevista a pena di nullita', non essendoci - prima dell'entrata in vigore del citato articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge n. 248 del 2007 - alcuna disposizione che sanzionasse l'omessa o incompleta indicazione del responsabile stesso.<br />
B) Per le questioni controverse riguardanti l'omessa indicazione del responsabile del procedimento in atti amministrativi diversi dalla cartella di pagamento, gli uffici rileveranno che detta omissione costituisce un vizio non invalidante e che la mancata indicazione del responsabile non determina la nullita' ne' l'annullabilita' dell'atto.<br />
In ordine alle controversie in esame non spiega effetti, invero, la disposizione recata dall'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge n. 248 del 2007 che, con esclusivo riferimento alle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, sancisce a pena di nullita' l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento.<br />
In via generale, deve essere sottolineato, con riguardo ad eventuali atti privi dell'indicazione del responsabile del procedimento, come l'articolo 7, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, si limiti ad individuare una serie di elementi che gli atti devono contenere, ma non prevede espressamente la nullita' quale conseguenza dell'omissione degli stessi.<br />
A riprova di cio' e' dato citare:<br />
1) l'articolo 6, comma 5, dello Statuto che cosi' dispone: "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma";<br />
2) l'articolo 11, comma 2, dello Statuto che cosi' dispone: "La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformita' dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, e' nullo".<br />
Inoltre, la Corte di cassazione, rifacendosi al piu' generale principio della mera irregolarita' degli atti privi della indicazione del responsabile del procedimento elaborato in ambito amministrativo, ha fatto gia' da tempo applicazione di tale principio in materia fiscale, riconoscendo, ad esempio, l'irrilevanza di tale vizio per gli atti impositivi emessi in materia di imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (in tal senso, Cass. n. 22197 del 24 novembre 2004).<br />
Peraltro, i giudici di legittimita' si sono piu' volte espressi in ordine all'omessa indicazione degli altri elementi richiesti dall'articolo 7, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, diversi dall'indicazione del responsabile del procedimento, concludendo per la mera irregolarita' degli atti di natura tributaria (cfr., tra le altre, Cass., sez. V, n. 26116 del 13 dicembre 2007; n. 7558 del 15 maggio 2003 con riferimento all'errata indicazione dei termini per ricorrere e dell'autorita' giudiziaria da adire).<br />
Con riferimento al diverso obbligo di indicare nell'atto tributario la Commissione tributaria competente per territorio - stabilito dall'articolo 19, comma 2, del DLGS n. 546 del 992 - la Corte di cassazione, nella sentenza n. 12070 del 1 luglio 2004, ha affermato che tale obbligo "...comporta che l'autore dell'atto impositivo deve individuare in concreto la specifica Commissione tributaria competente per territorio, non essendo sufficiente una indicazione generica e ripetitiva della formula usata dal legislatore; tuttavia l'omessa od incompleta indicazione della Commissione non comporta una nullita' dell'atto sia perche' una tale conseguenza non e' prevista dal legislatore, e sia perche' si tratta di una semplice irregolarita' del tutto irrilevante, poiche' scopo della norma e' soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto". Va poi precisato che le cartelle di pagamento contengono comunque l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo individuato nel direttore dell'Ufficio e che tale indicazione, ancorche' non nominativa (nel senso che il Direttore non viene indicato per nome e cognome), e' di per se' sufficiente, come gia' evidenziato, ai fini della legittimita' dell'atto (TAR del Lazio, n. 6998 del 2007 e n. 12044 del 23 novembre 2005; Consiglio di Stato, n. 1662 del 29 marzo 2004 e n. 6654 del 5 dicembre 2002).<br />
In particolare, la giurisprudenza afferma il principio secondo cui "l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, come e' stato gia' affermato da questo Consiglio, non e' motivo di illegittimita' del provvedimento, dovendosi in tal caso intendere che il responsabile e' il dirigente dell'unita' organizzativa competente" (Consiglio di Stato n. 1662 del 2004).<br />
Sotto il profilo processuale, si ricorda che l'eccezione di nullita' della cartella di pagamento per mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento deve essere contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non puo' essere fatta valere con memoria successiva.<br />
Infatti, l'articolo 24, comma 2, del DLGS n. 546 del 1992, prevede che l'integrazione dei motivi del ricorso e' consentita solo quando sia "resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" e che la stessa debba avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto notizia di tale deposito (in tal senso, Cass., sez. trib., n. 24970 del 25 novembre 2005; n. 6416 del 22 aprile 2003).<br />
Ne consegue l'impossibilita' da parte del contribuente di proporre motivi integrativi di quelli gia' esposti nel ricorso introduttivo del giudizio.<br />
A maggior ragione, la deduzione della mancata indicazione del responsabile del procedimento costituisce domanda nuova nel giudizio di appello, improponibile ai sensi dell'articolo 57 del DLGS n. 546 del 1992.<br />
In proposito, come chiarito dalla Corte di cassazione "si ha domanda nuova, improponibile nel giudizio d'appello ex art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546..., quando il contribuente, nell'atto di appello, introduce, al fine di ottenere l'eliminazione ... dell'atto impugnato, una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicche' risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine" (cfr. Cass. sentenze n. 16829 del 30 luglio 2007 e n. 10864 del 23 maggio 2005).<br />
Le indicazioni fornite con la presente circolare, di cui gli uffici terranno conto in sede di difesa dei propri atti, non esimono l'Agenzia dall'osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, ivi compresa quella recata dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000, concernente l'indicazione nei propri atti del responsabile del procedimento.<br />
Le Direzioni Regionali vigileranno affinche' i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformita'.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le cartelle che non portano l'indicazione del responsabile del procedimento continuano ad essere valide ed efficaci. Questo è il punto di vista espresso dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 16. L'Agenzia quindi fornisce le istruzioni agli uffici per la gestione del contenzioso.<br />
Sul tema è intervenuto il legislatore disponendo la nullità delle cartelle per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dopo il  1^ giugno 2008.<br />
<br />
Circolare 16 del 06/03/2008 <br />
<br />
Oggetto:<br />
Articolo 7, comma 2, lett. a), legge n. 212 del 2000 - indicazione del responsabile del procedimento - ordinanza della Corte costituzionale n. 377 del 9 novembre 2007 - gestione delle controversie<br />
Testo:<br />
Indice<br />
1. La disciplina del responsabile del procedimento nello "Statuto dei diritti del contribuente" e nella legge n. 241 del 1990<br />
2. Le conseguenze della mancata designazione del responsabile del procedimento<br />
3. Le conseguenze della mancata indicazione del responsabile del procedimento<br />
4. L'ordinanza della Corte Costituzionale n. 377 del 2007 e relativi effetti<br />
5. Ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008<br />
6. Gestione dellecontroversie pendenti<br />
1. La disciplina del responsabile del procedimento nello "Statuto dei diritti del contribuente" e nella legge n. 241 del 1990<br />
L'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:<br />
a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento".<br />
Con la disposizione in esame, il legislatore ha introdotto nella materia tributaria una disciplina conforme ai principi generali espressi nella legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.<br />
Pertanto, salvo quanto diversamente disciplinato in materia tributaria e salvo il limite delle norme della citata legge n. 241 del 1990 espressamente inapplicabili ai procedimenti tributari, occorre fare riferimento alle disposizioni della richiamata legge sul procedimento amministrativo e, di conseguenza, all'interpretazione consolidata che la giurisprudenza ha dato di queste ultime al fine di mutuare criteri guida essenziali per l'interpretazione e l'applicazione (anche) delle disposizioni fiscali.<br />
Va rammentato, in particolare, che nel procedimento tributario non trova applicazione l'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, inserito nel capo III e riguardante "La partecipazione al procedimento amministrativo", il quale prevede che "L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati: ... c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento". Il successivo articolo 13, infatti, nel definire l'"Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione", esclude che le disposizioni contenute nel capo III si applichino ai procedimenti tributari, mantenendo ferma per gli stessi l'applicabilita' delle "particolari norme che li regolano".<br />
2. Le conseguenze della mancata designazione del responsabile del procedimento<br />
L'articolo 5, comma 1, della legge n. 241 del 1990 prevede che "Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale".<br />
Il successivo comma 3, con disposizione non applicabile - pur come si e' detto - al procedimento tributario, prevede che l'unita' organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti interessati in sede di comunicazione dell'avvio del procedimento.<br />
Il comma 2 del medesimo articolo 5 dispone che "Fino a quando non sia effettuata la designazione di cui al comma 1 (del responsabile del procedimento, n.d.r.) e' considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unita' organizzativa" competente per il procedimento.<br />
Con cio' il legislatore ha introdotto un'identificazione ex lege del responsabile del procedimento, individuandolo nel funzionario preposto alla struttura organizzativa competente, dettando cosi' una regola "suppletiva" volta a consentire in ogni caso il corretto svolgimento del procedimento.<br />
Anche se la disposizione detta espressamente la regola suppletiva "fino a quando non sia effettuata la designazione", la giurisprudenza amministrativa (che verra' di seguito analizzata) e' ormai consolidata nel riconoscere che l'identificazione ex lege del responsabile vale sia nei casi di mancata designazione del responsabile, sia nei casi di mancata comunicazione ai soggetti interessati.<br />
Cio' significa, pertanto, che ove il responsabile del procedimento non sia stato nominativamente individuato negli atti notificati o comunicati ai destinatari, per il cittadino/contribuente deve intendersi tale il soggetto preposto all'unita' organizzativa competente per il procedimento, desumibile, in ogni caso, dalle altre indicazioni (ad esempio, la sottoscrizione) che l'atto deve contenere.<br />
3. Le conseguenze della mancata indicazione del responsabile del procedimento<br />
La giurisprudenza e' stata chiamata piu' volte ad interpretare l'articolo 5 della legge n. 241 del 1990, nonche' quelle disposizioni che, in alcuni settori specifici, prevedono che sia indicato il responsabile del procedimento senza tuttavia precisare se il predetto adempimento sia previsto o meno "a pena di nullita'" dell'atto.<br />
I Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione si sono espressi nel senso che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non si configura come vizio invalidante dell'atto; "la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento al soggetto interessato rappresenta una mera irregolarita', insuscettibile di determinare l'illegittimita' dell'atto, alla quale peraltro e' possibile supplire considerando responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unita' organizzativa competente" (TAR del Lazio, n. 6998 del 26 luglio 2007; in senso conforme, TAR della Campania, n. 6137 del 13 giugno 2007; Consiglio di Stato n. 974 del 1 marzo 2006; Cass. n. 22197 del 24 novembre 2004. Per la giurisprudenza di legittimita', si veda, ex plurimis in tema di mancata indicazione del responsabile del procedimento con riferimento particolare al verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, Cass., sez. I, n. 9263 del 25 giugno 2002).<br />
4. L'ordinanza della Corte Costituzionale n. 377 del 2007 e relativi effetti<br />
Con ordinanza n. 377 del 9 novembre 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del citato articolo 7, comma 2, lettera a), della legge n. 212 del 2000, sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che gli atti "dei concessionari della riscossione (ora agenti della riscossione, n.d.r.) devono tassativamente indicare" - fra l'altro - il responsabile del procedimento.<br />
L'ordinanza di rimessione della Commissione tributaria regionale del Veneto e' stata pronunciata in una controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento, emessa a seguito di iscrizione a ruolo da parte di un comune, nei confronti della quale il contribuente lamentava la violazione del predetto articolo 7, in quanto la cartella di pagamento non conteneva l'indicazione del responsabile del procedimento.<br />
Il giudice remittente ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale sul presupposto che disposizioni come quella censurata "si attagliano bene all'attivita' procedimentale che gli uffici della pubblica amministrazione in senso proprio sono tenuti a svolgere al fine di emettere un provvedimento destinato ad incidere nella sfera giuridica del destinatario, mentre, al contrario, l'attivita' svolta dai concessionari della riscossione al fine di formare la cartella non pare configurabile come un vero e proprio procedimento (tali attivita', invero, non sono aperte alla partecipazione; non si mettono a confronto interessi pubblici fra loro, e con quelli privati di cui sono portatori i contribuenti; non vi e' alcun margine di apprezzamento da parte degli uffici, etc.)" e che quindi sarebbe eccessivo e poco utile addossare agli agenti della riscossione obblighi che appaiono "fini a se stessi, anche considerato che sulle cartelle figura l'avvertenza che si possono chiedere informazioni sul contenuto della cartella stessa".<br />
La Corte Costituzionale, con la citata ordinanza n. 377 del 2007, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sul presupposto che "L'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione predicati dall'articolo 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa")".<br />
Le ordinanze di manifesta infondatezza - disciplinate dagli articoli 18, primo comma, 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - vengono adottate dalla Corte Costituzionale in camera di consiglio qualora non siano necessarie verifiche particolarmente approfondite in ordine alla costituzionalita' della norma.<br />
Con riferimento alla diversa categoria delle sentenze interpretative di rigetto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 23016 del 17 maggio 2004, hanno affermato che "Le decisioni interpretative di rigetto della Corte Costituzionale non hanno efficacia erga omnes, a differenza di quelle dichiarative dell'illegittimita' costituzionale di norme, e pertanto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui e' stata sollevata la relativa questione. In tutti gli altri casi il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge a norma dell'art. 101, comma 2, della Costituzione, purche' ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorche' differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto".<br />
Posto che le sentenze interpretative di rigetto non hanno valore vincolante, a maggior ragione anche alle ordinanze di manifesta infondatezza - le quali costituiscono un minus rispetto alle sentenze interpretative di rigetto - non puo' essere attribuito valore vincolante.<br />
Adottando, infatti, tale tipo di pronuncia, la Corte Costituzionale si limita a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale cosi' come proposta dal giudice a quo: circoscritta alle disposizioni di legge in relazione alle quali e' configurato il "dubbio" di legittimita' costituzionale e con riferimento alle disposizioni della Costituzione che si assumono violate.<br />
Da quanto precede emerge che l'ordinanza n. 377 del 2007 si e' limitata a "salvare" la disposizione contenuta nell'articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente dalle specifiche censure di incostituzionalita', senza incidere in modo vincolante sulla interpretazione della stessa.<br />
5. Ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008<br />
L'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dispone che: "La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresi', a pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse".pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse".<br />
Per effetto di tale disposizione, le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dal 1 giugno 2008 devono contenere, a pena di nullita', l'indicazione dei responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo (ente creditore) nonche' di emissione e notificazione della medesima cartella di pagamento (agente della riscossione).<br />
La disposizione in esame, quindi, si applica solo alle cartelle con le quali viene richiesto il pagamento di somme iscritte in ruoli consegnati a partire dal 1 giugno 2008.<br />
La nuova disposizione conferma indirettamente che prima della sua entrata in vigore l'irregolarita' di cui si tratta non comportava la nullita' della cartella di pagamento, come ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti.<br />
6. Gestione delle controversie pendenti<br />
Si forniscono di seguito istruzioni per la gestione delle controversie nelle quali si faccia questione della mancata indicazione del responsabile del procedimento.<br />
A) Per le controversie concernenti la mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento nelle quali sia stato chiamato in causa l'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha iscritto a ruolo le somme contenute nella cartella di pagamento oggetto di impugnazione, l'ufficio dovra' eccepire in via pregiudiziale l'imputabilita' di tale vizio all'agente della riscossione.<br />
Nell'eventualita' che l'agente della riscossione non sia stato evocato in giudizio dal ricorrente, lo stesso agente va chiamato in causa da parte dell'ufficio.<br />
Al riguardo si ricorda che la Corte di cassazione ha affermato che la chiamata di terzi nel processo tributario puo' essere effettuata dal resistente con l'atto di costituzione in giudizio, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso (Cass., sez. trib., n. 24563 del 26 novembre 2007; n. 16119 del 20 luglio 2007; n. 7329 del 13 maggio 2003; Circ. n. 98/E del 23 aprile 1996, a commento dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).<br />
In via gradata, sulla scorta di quanto gia' evidenziato, va inoltre rilevato che l'indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento contenuta nell'articolo 7, comma 2, lett. a), dello Statuto dei diritti del contribuente non era prevista a pena di nullita', non essendoci - prima dell'entrata in vigore del citato articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge n. 248 del 2007 - alcuna disposizione che sanzionasse l'omessa o incompleta indicazione del responsabile stesso.<br />
B) Per le questioni controverse riguardanti l'omessa indicazione del responsabile del procedimento in atti amministrativi diversi dalla cartella di pagamento, gli uffici rileveranno che detta omissione costituisce un vizio non invalidante e che la mancata indicazione del responsabile non determina la nullita' ne' l'annullabilita' dell'atto.<br />
In ordine alle controversie in esame non spiega effetti, invero, la disposizione recata dall'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge n. 248 del 2007 che, con esclusivo riferimento alle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, sancisce a pena di nullita' l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento.<br />
In via generale, deve essere sottolineato, con riguardo ad eventuali atti privi dell'indicazione del responsabile del procedimento, come l'articolo 7, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, si limiti ad individuare una serie di elementi che gli atti devono contenere, ma non prevede espressamente la nullita' quale conseguenza dell'omissione degli stessi.<br />
A riprova di cio' e' dato citare:<br />
1) l'articolo 6, comma 5, dello Statuto che cosi' dispone: "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma";<br />
2) l'articolo 11, comma 2, dello Statuto che cosi' dispone: "La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformita' dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, e' nullo".<br />
Inoltre, la Corte di cassazione, rifacendosi al piu' generale principio della mera irregolarita' degli atti privi della indicazione del responsabile del procedimento elaborato in ambito amministrativo, ha fatto gia' da tempo applicazione di tale principio in materia fiscale, riconoscendo, ad esempio, l'irrilevanza di tale vizio per gli atti impositivi emessi in materia di imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (in tal senso, Cass. n. 22197 del 24 novembre 2004).<br />
Peraltro, i giudici di legittimita' si sono piu' volte espressi in ordine all'omessa indicazione degli altri elementi richiesti dall'articolo 7, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, diversi dall'indicazione del responsabile del procedimento, concludendo per la mera irregolarita' degli atti di natura tributaria (cfr., tra le altre, Cass., sez. V, n. 26116 del 13 dicembre 2007; n. 7558 del 15 maggio 2003 con riferimento all'errata indicazione dei termini per ricorrere e dell'autorita' giudiziaria da adire).<br />
Con riferimento al diverso obbligo di indicare nell'atto tributario la Commissione tributaria competente per territorio - stabilito dall'articolo 19, comma 2, del DLGS n. 546 del 992 - la Corte di cassazione, nella sentenza n. 12070 del 1 luglio 2004, ha affermato che tale obbligo "...comporta che l'autore dell'atto impositivo deve individuare in concreto la specifica Commissione tributaria competente per territorio, non essendo sufficiente una indicazione generica e ripetitiva della formula usata dal legislatore; tuttavia l'omessa od incompleta indicazione della Commissione non comporta una nullita' dell'atto sia perche' una tale conseguenza non e' prevista dal legislatore, e sia perche' si tratta di una semplice irregolarita' del tutto irrilevante, poiche' scopo della norma e' soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto". Va poi precisato che le cartelle di pagamento contengono comunque l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo individuato nel direttore dell'Ufficio e che tale indicazione, ancorche' non nominativa (nel senso che il Direttore non viene indicato per nome e cognome), e' di per se' sufficiente, come gia' evidenziato, ai fini della legittimita' dell'atto (TAR del Lazio, n. 6998 del 2007 e n. 12044 del 23 novembre 2005; Consiglio di Stato, n. 1662 del 29 marzo 2004 e n. 6654 del 5 dicembre 2002).<br />
In particolare, la giurisprudenza afferma il principio secondo cui "l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, come e' stato gia' affermato da questo Consiglio, non e' motivo di illegittimita' del provvedimento, dovendosi in tal caso intendere che il responsabile e' il dirigente dell'unita' organizzativa competente" (Consiglio di Stato n. 1662 del 2004).<br />
Sotto il profilo processuale, si ricorda che l'eccezione di nullita' della cartella di pagamento per mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento deve essere contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non puo' essere fatta valere con memoria successiva.<br />
Infatti, l'articolo 24, comma 2, del DLGS n. 546 del 1992, prevede che l'integrazione dei motivi del ricorso e' consentita solo quando sia "resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" e che la stessa debba avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto notizia di tale deposito (in tal senso, Cass., sez. trib., n. 24970 del 25 novembre 2005; n. 6416 del 22 aprile 2003).<br />
Ne consegue l'impossibilita' da parte del contribuente di proporre motivi integrativi di quelli gia' esposti nel ricorso introduttivo del giudizio.<br />
A maggior ragione, la deduzione della mancata indicazione del responsabile del procedimento costituisce domanda nuova nel giudizio di appello, improponibile ai sensi dell'articolo 57 del DLGS n. 546 del 1992.<br />
In proposito, come chiarito dalla Corte di cassazione "si ha domanda nuova, improponibile nel giudizio d'appello ex art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546..., quando il contribuente, nell'atto di appello, introduce, al fine di ottenere l'eliminazione ... dell'atto impugnato, una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicche' risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine" (cfr. Cass. sentenze n. 16829 del 30 luglio 2007 e n. 10864 del 23 maggio 2005).<br />
Le indicazioni fornite con la presente circolare, di cui gli uffici terranno conto in sede di difesa dei propri atti, non esimono l'Agenzia dall'osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, ivi compresa quella recata dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000, concernente l'indicazione nei propri atti del responsabile del procedimento.<br />
Le Direzioni Regionali vigileranno affinche' i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformita'.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/249411101" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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			<title><![CDATA[Un grillo si candida al senato... ma nn è il comico genovese....]]></title>
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			<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 08:39:30 +0100</pubDate>
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			<description><![CDATA[Beppe Grillo infiamma le liste elettorali suo malgrado. Il suo nome è richiamato in 6 simboli di liste elettorali, ed è stato anche clonato come capolista al Senato, candidato dai “No euro- Lista del grillo”. In realtà in pista come capolista vi è un suo omonimo, tal Giuseppe Grillo, non genovese, ma un sessantenne del Sud. L’artefice della beffa è Renzo Rabellino, non nuovo a simili boutade.<br />
<br />
direi che il grillo originale è alquanto inkazzato... oh oh... cri cri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Beppe Grillo infiamma le liste elettorali suo malgrado. Il suo nome è richiamato in 6 simboli di liste elettorali, ed è stato anche clonato come capolista al Senato, candidato dai “No euro- Lista del grillo”. In realtà in pista come capolista vi è un suo omonimo, tal Giuseppe Grillo, non genovese, ma un sessantenne del Sud. L’artefice della beffa è Renzo Rabellino, non nuovo a simili boutade.<br />
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direi che il grillo originale è alquanto inkazzato... oh oh... cri cri<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/catenanuova/~4/249411102" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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