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	<title>Assicurazioni doc - polizze e assicurazioni</title>
	
	<link>http://www.assicurazionidoc.com</link>
	<description>Guide, regolamenti e novità su polizze e assicurazioni</description>
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		<title>Assicurazione per i pneumatici</title>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni AUTO e MOTO]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione pneumatici]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia pneumatici]]></category>
		<category><![CDATA[polizza pneumatici]]></category>

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		<description><![CDATA[Le polizze per i pneumatici sono stipulate spesso direttamente dal gommista grazie a delel offerte delle stesse case produttrici delle gomme.]]></description>
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			</a>
		</div>Le <b>assicurazione sui pneumatici</b> vengono solitamente stipulate nel momento del cambio gomme presso il nostro gommista di fiducia. E’ forse impossibile che una normale polizza Rc Auto contempli il risarcimento di un pneumatico ma forse solo nelle opzioni kasko si può trovare qualcosa che faccia riferimento a questo.<br /><br />

Bisogna precisare che gli pneumatici, essendo dei componenti soggetti ad usura, godono di un’<b>assicurazione base limitata</b>, ma spesso accade che le case produttrici più importanti offrano delle polizze aggiuntive di almeno 12 mesi gratuitamente quando ad essere sostituito è tutto il treno di gomme, ovvero 4 pneumatici.<br /><br />

<b>Cosa coprono queste polizze</b><br /><br />

Nel momento in cui un pneumatico viene danneggiato in maniera irreparabile a causa di un <b>atto vandalico o di un colpo molto forte</b>, la polizza dà diritto di avere il pneumatico sostituito con uno identico o con caratteristiche similari.<br />
Spesso su questi lavori c’è una <b>franchigia</b> entro la quale il cliente non paga nulla; oltre invece dovrà aggiungere la somma di differenza.<br />
Sono quasi sempre <b>esclusi i costi della manodopera</b> ma è incluso quasi sempre il costo per il trasporto con carro attrezzi anche se spesso può esserci una franchigia.<br />
Il <b>numero delle sostituzioni</b> per i motivi sopraesposti non è solitamente rilevante: per tutta la durata della polizza sarà possibile godere della sostituzione della gomma o della gomme rovinate.<br /><br />

Ovviamente ci sono delle <b>clausole</b> per cui l’assicurazione è tenuta a non risarcire alcun danno.<br />
Alcune di esse sono:<br />
<ul>
<li>vizi di fabbricazione o di progettazione del veicolo;</li>
<li>pneumatici danneggiati a causa dell’eccessivo consumo anche anomalo;</li>
<li>pneumatici danneggiati a causa del contatto prolungato con acidi o fonti di calore, incendio, furto, urto con un altro veicolo;</li>
<li>pneumatici danneggiati dalle catene per la neve;</li>
<li>pneumatico spostato su un altro veicolo.</li>
</ul>

<b>Quello che molti non sanno</b> è che siccome la legge dice che gli pneumatici devono essere identici sullo stesso asse del veicolo, se dovesse accadere che il gommista presso cui andrete non avrà disponibile un pneumatico identico al vostro, dovrà sostituirne almeno 2; in questo caso il secondo pneumatico dovrete sostituirlo voi. Questo accade molto spesso quando si montano pneumatici asimmetrici o con un senso di rotazione ben indicato.
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		<item>
		<title>Assicurazione per gli impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica</title>
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		<comments>http://www.assicurazionidoc.com/varie-assicurazioni-polizze/assicurazione-pannelli-solari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni VARIE]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[polizza pannelli solari]]></category>

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		<description><![CDATA[Installare un impianto fotovoltaico dà certamente dei vantaggi, ma, dato il suo costo, è importante proteggerlo con una buona polizza assicurativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>Quando si decide di installare un impianto fotovoltaico, soprattutto se con contratti particolari e/o agevolati, bisogna includere una <b>polizza assicurativa</b> che spesso viene richiesta obbligatoriamente. Anche se non dovesse essere obbligatoria ci sentiamo di consigliarla vivamente dato l’alto tasso di furti che alcuni impianti subiscono.<br /><br />

Vi riportiamo <b>l’esempio di tre tipi di contratti</b> che potrebbero aiutarvi a capire meglio come funzionano e cosa offrono.<br /><br />
<b>“Sole amico” del Gruppo Fondiaria SAI</b><br />
La polizza SAI è dedicata ad impianti che sviluppano un minimo di 3 kWp, e garantisce un risarcimento nel caso in cui i pannelli venissero danneggiati da grandine, forti raffiche di vento, fulmini, guasto generale e furto.<br />
Per il periodo in cui l’impianto dovesse rimanere inattivo a causa della straordinaria manutenzione, la polizza risarcisce il mancato guadagno.<br />
Ci sono poi opzioni aggiuntive che comportano il risarcimento dovuto a danni derivanti da atti vandalici, furto o rapina. Un’altra interessante opzione è la Kasko, cioè un sorta di all-inclusive che copre l’impianto da qualunque tipo di danneggiamento, incluso il fatto che l’impianto potrebbe danneggiare case o strutture adiacenti.<br /><br />

<b>Zurich – Solar Power All Risk</b><br />
La polizza della società Zurich offre una copertura di “base” chiamata “property”; essa può essere ampliata con diverse opzioni aggiuntive, come d&#8217;altronde accade per qualunque polizza.<br />
La Zurich copre da danni causati da incendio, fenomeni atmosferici, rotture di tipo meccanico della struttura o dei pannelli, ed elettrico. Copre anche per problemi dovuti a difetti di fabbricazione e di progetto, danni causati da materiale difettoso o sovratensioni elettriche, danni causati a terze persone, atti vandalici in genere.<br />
Anche la polizza Zurich copre il mancato guadagno dovuto al guasto dell’impianto, ma questa è una copertura che più o meno tutte le polizze offrono.<br /><br />

<b>Consorzio CAES – Consorzio Assicurativo Etico Solidale</b><br />
E’ una polizza molto simile alle altre, solo che il fatto di essere eco solidale può dare maggiori garanzie al fatto che il denaro guadagnato andrà a finanziare progetti e iniziative di maggiore aiuto per la popolazione più sfortunata e povera del mondo.<br />
Questa assicurazione copre danni ad impianti con potenze fino a 200 kWp e garantisce un indennizzo per danni provocati da un qualsiasi evento improvviso e accidentale, inclusi gli eventi atmosferici, l’incendio, gli accadimenti socio politici, guasti meccanici o elettrici. Si può scegliere anche la copertura contro il furto.<br />
Molte assicurazioni, inclusa questa, prevedono che per impianti di alta potenza (in questo caso superiore a 50 kWp) ci sia un sistema di video sorveglianza.
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		<item>
		<title>Aumenta il costo dell’assicurazione perché aumenta l’imposta in 68 province</title>
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		<comments>http://www.assicurazionidoc.com/assicurazioni-auto-e-moto/aumento-imposta-assicurazione-province/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni AUTO e MOTO]]></category>
		<category><![CDATA[aumento assicurazione auto]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare assicurazione auto]]></category>
		<category><![CDATA[tasse assicurazione auto]]></category>
		<category><![CDATA[tasse polizze auto]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel 2012 aumenterà ancora il costo dell'Rc Auto perché 68 province su 109 aumenteranno la tassa sulle assicurazioni.]]></description>
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			</a>
		</div>Dopo l’Imu e l’addizionale Irpef <b>aumenta anche l’imposta provinciale sulle assicurazioni auto</b>.<br /><br />

E così l’ennesimo aumento si scarica nuovamente sulle auto degli italiani, che già devono sopportare un costo vertiginoso di benzina e gasolio che, lo ricordiamo, non è assolutamente dovuto ad una variazione del costo del petrolio ma alle tasse applicatevi nei decenni precedenti.<br /><br />

<b>Rispetto al 2011, nel 2012 costerà l’1,5% in più assicurare la propria auto, circa 11 euro pro capite</b>.<br /><br />

L’anno in cui venne dato alle provincie la facoltà di aumentare l’imposta è stato il 2010 (anno in cui nacque il federalismo fiscale), e se paragoniamo il 2012 con due anni fa vediamo che l’aumento sulle assicurazioni è stato del 2,5%.<br /><br />

Una <b>magra consolazione</b> è che forse <b>solo 68 province</b>, su 109 totali, applicheranno questo aumento sulla polizza auto. <b>Nel 2011 erano 36</b>.<br />
A conti fatti, il totale dell’aliquota passerà mediamente dal 12,5% del 2010 al 15,1% del 2012.<br /><br />

<b>Guglielmo Loy</b>, segretario confederale della Uil, sottolinea che “<i><b>L&#8217;imposta Rc Auto</b> da sola, con oltre 1,8 miliardi, <b>rappresenta il 40,9% del totale delle entrate</b> da tasse e tributi delle Province che ammontano ad oltre 4,4 miliardi di euro. Per i contribuenti si tratta di un aumento medio per il 2012 di 11 euro annui, passando dai 102 euro dello scorso anno a oltre 113 euro per quest&#8217;anno. Rispetto al 2010 l&#8217;imposta è aumentata di 19 euro. <b>Aumenti che si aggiungono a quelli dei premi assicurativi decisi dalle compagnie</b></i>”.<br /><br /> 

<b>Come si può risparmiare sull’assicurazione auto?</b><br />
Ormai tutto è diventato contrattazione. L’unico modo che un automobilista ha per risparmiare sulla polizza auto è confrontarla con altre, magari scegliendo il metodo on-line.<br />
Una cosa importante da ricordare è di <b>controllare se la propria polizza abbia o meno il tacito rinnovo</b>, perché se è presente dovete ricordarvi di comunicare alla compagnia la volontà di recedere dal contratto con una raccomandata r/r entro i tempi indicati.<br />
Confrontare online oppure di persona, presso diverse compagnie della propria zona, se è possibile risparmiare dovrebbe essere un’abitudine da applicare ogni 2-3 anni dall’apertura di un’altra polizza.
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		<item>
		<title>Come ottenere un risarcimento dalla propria assicurazione</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/AssicurazioniDoc-PolizzeEAssicurazioni/~3/QT054fI7yos/</link>
		<comments>http://www.assicurazionidoc.com/assicurazioni-auto-e-moto/ottenere-risarcimento-assicurazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni AUTO e MOTO]]></category>
		<category><![CDATA[polizza assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[soldi assicurazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazionidoc.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo che spiega a tutti qual è la procedura più corretta per richiedere un risarcimento danni alla propria assicurazione auto o moto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>Da quando è entrata in vigore la <b>procedura di risarcimento diretto</b> (1 febbraio 2007), denominata CARD, chi subisce un sinistro stradale senza esserne il responsabile o essendolo solo in parte, può richiedere il risarcimento del danno direttamente alla propria assicurazione.<br />
Questa opportunità permette all’assicurato di ottenere in tempi brevi il risarcimento del danno subìto, a patto che l’incidente rientri nella casistica stabilita dalla legge.<br /><br />

Prima del 2007 esisteva una normativa, analoga a quella del risarcimento diretto, denominata “<b>convenzione CID</b>” (convenzione di indennizzo diretto), in base alla quale un assicurato poteva richiedere direttamente al proprio assicuratore il risarcimento del danno soltanto se le parti coinvolte nel sinistro compilavano il cosiddetto “<b>modulo blu</b>” (la CAI).<br />
Oggi invece è possibile rivolgersi alla propria assicurazione anche quando la CAI non è corredata dalla firma del responsabile. Certamente una constatazione provvista di entrambe le firme e di alcuni dati importanti, quali la presenza di feriti, di testimoni o l’intervento delle forze dell’ordine rende più snelli e veloci i tempi per la liquidazione del danno, ma la <b>convenzione CARD</b> si applica anche se la persona che ha provocato il sinistro dovesse rifiutarsi di firmare il modulo blu.<br />
Anche in questo caso, infatti, si usufruisce del risarcimento diretto, ma i termini della liquidazione raddoppiano (60 giorni) rispetto a quelli previsti per un modulo blu a doppia firma, l’importante è che la parte riservata al veicolo della persona che ha causato il sinistro riporti i dati relativi alla <b>targa e alla compagnia assicuratrice</b>.<br /><br />

Per ottenere l’indennizzo direttamente dalla propria compagnia, il sinistro deve avere determinate caratteristiche:<ul>
<li>avvenire sul territorio italiano (inclusi RSM e Città del Vaticano);</li>
<li>riguardare non più di 2 veicoli;</li>
<li>causare eventuali danni fisici non oltre il 9% di invalidità permanente;</li>
<li>se avviene con un ciclomotore, si avrà diritto all’indennizzo diretto soltanto se il ciclomotore è stato immesso in circolazione dopo il 14 luglio 2006, oppure se ha aderito volontariamente al nuovo regime di targatura.</li></ul>
Se il sinistro non rispetta tali condizioni si dovrà chiedere il risarcimento alla compagnia di controparte, secondo le modalità previste dalla vecchia procedura.<br /><br />

La fase successiva alla compilazione della CAI riguarda la presentazione della modulistica al proprio assicuratore, il quale compilerà la <b>richiesta di risarcimento</b> del danno, indicando anche in quale luogo si trova l’auto per un’eventuale perizia.<br />
Il <b>perito incaricato</b> dalla propria compagnia è tenuto a svolgere gli opportuni accertamenti entro 8 giorni dall’invio delle richiesta di risarcimento.<br />
I <b>termini</b> che la compagnia deve rispettare per proporre all’assicurato la somma a titolo di risarcimento, devono essere di 30 giorni se la CAI riporta la firma di tutti e due i conducenti; di 60 giorni se è presente solo la firma di chi ha subìto il danno; di 90 giorni se oltre ai danni materiali vi sono anche lesioni fisiche. Entro <b>15 giorni</b> dall’offerta di risarcimento la compagnia è obbligata e liquidare il danno anche se l’assicurato non ritiene soddisfacente la somma proposta dall’assicuratore.
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		<item>
		<title>Assicurazione per ASL e ospedali per operazioni chirurgiche sbagliate</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/AssicurazioniDoc-PolizzeEAssicurazioni/~3/wktDFQ_FgeM/</link>
		<comments>http://www.assicurazionidoc.com/varie-assicurazioni-polizze/assicurazione-operazioni-chirurgiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni VARIE]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione danno fisico]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione interventi chirurgici]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento operazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazionidoc.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Le operazioni chirurgiche possono anche avere effetti peggiori di come ci si trovava prima dell'intervento. Le ASL sono assicurate ma per il paziente è comunque una lunga trafila prima di ottenere un risarcimento e il riconoscimento di una invalidità permanente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>Le operazioni chirurgiche, da quella che può durare 10 minuti fino a quelle più delicate come i trapianti o operazioni alla spina dorsale, hanno tutte una certa <b>percentuale di rischio</b>.
Per “rischio” si intende che l’operazione potrebbe non riuscire come dovrebbe, creando dei <b>problemi a medio lungo termine</b> che potrebbero far cadere il paziente in uno stato psico-fisico peggiore del periodo pre-operatorio.<br /><br />

Pare che soprattutto in Italia (non stupiamoci di questo) sia più difficile ottenere un risarcimento per un’operazione andata male.<br /><br />

Analizziamo <b>alcuni fattori</b> che rendendo difficoltoso e lungo l’iter del riconoscimento del danno subito.<br />
<b>1)</b> Non tutti gli <b>amministratori degli ospedali</b> sono onesti e sinceri. Può capitare che a vincere le gare d’appalto per la stipula della polizza assicurativa siano assicurazioni a rischio di insolvibilità, quindi, in caso di grande risarcimento danni, potrebbero non avere il denaro da dare al paziente o alla sua famiglia.<br />
<b>2)</b> Il denaro speso per <b>aprire una polizza</b> di questo tipo proviene dalle nostre tasse, sono <b>soldi pubblici</b> e questo potrebbe incentivare di molto la disonestà di chi li amministra, quindi potrebbe accadere che l’ospedale spenda una cifra necessaria a garantire un alto massimale mentre in realtà il massimale garantito sarà molto inferiore. Questo significa che, come accade per l’RC Auto, l’ospedale potrebbe trovarsi costretto a rimetterci di tasca propria.<br />
<b>3)</b> Quando si denuncia una ASL si ha bisogno di diversi <b>certificati</b> per provare che si ha subito un danno. Quello più importante proviene da una <b>perizia di un medico legale</b> del quale bisogna fidarsi ciecamente in quanto se il medico che ha sbagliato ha un nome altisonante può accadere che tra medici…<br /><br /> 

A quello appena elencato non dobbiamo dimenticare di aggiungere la <b>lentezza della burocrazia italiana</b> e le visite presso le <b>commissioni mediche</b> che in molti casi vengono vissute con altissimo stress per il paziente che quanto viene visto solo come qualcuno in cerca di soldi.<br /><br />

Questo tipo di cause sono molto, molto lunghe ma è comunque importante ricordare che si ha tempo <b>fino a 5 anni per denunciare</b> quanto successo, e che è indispensabile che la <b>cartella clinica del paziente</b> venga immediatamente richiesta all’ospedale se si ha l’impressione che l’operazione non sia ben riuscita: non sareste i primi ad essere vittime di un’inspiegabile perdita della propria documentazione medica.
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		<item>
		<title>Assicurazione per danni causati da sbalzi di tensione corrente elettrica Enel: per fortuna non serve</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni CASA e FAMIGLIA]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione corrente enel]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione elettrodomestici]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione sbalzi enel]]></category>
		<category><![CDATA[polizza tensione enel]]></category>

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		<description><![CDATA[Un articolo utile a capire che non avete bisogno ad un'assicurazione per proteggervi da eventuali picchi di tensione Enel che possono causare la bruciatura degli elettrodomestici di casa.]]></description>
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			</a>
		</div>Spesso ci contattano degli utenti perché vogliono sapere se esiste un’assicurazione che risarcisce i danni che uno sbalzo di corrente elettrica può procurare agli elettrodomestici di casa.<br /><br />

Prima di tutto è bene precisare che negli anni la richiesta di energia elettrica è sempre più aumentata, e questo è avvenuto di pari passo con la tecnologia presente nelle nostre case. Oggi quasi chiunque ha un PC, una televisione ad LCD o comunque con molta elettronica all’interno, una lavatrice completamente elettronica, condizionatori, caldaie a gas comandate completamente da una scheda elettronica, ecc. Questo ha reso i <b>nostri elettrodomestici più sensibili ai picchi di tensione elettrica</b> (per non parlare dei fulmini) che possono verificarsi nei fili del nostro impianto elettrico.<br /><br />

Anche se è a tutti consigliabile <b>installare uno stabilizzatore di tensione</b> per tutta la casa (il costo è comunque levato), o quanto meno un gruppo di continuità per il PC, è bene sapere che la tensione nelle nostre case (e ormai quasi in tutta Europa e oltre) <b>non è più di 220 volt ma di 230 volt</b>. Per questo valore l’Enel dichiara sui contratti che il servizio è erogato correttamente e garantito entro <b>una tolleranza del +/- 10%</b>; quindi misurando con un tester la tensione elettrica di casa nostra deve risultare un <b>valore compreso tra 207 e 253 volt</b>.<br /><br />
Poter <b>misurare un picco di tensione</b> che ha bruciato un elettrodomestico e farci risarcire dall’Enel può essere molto difficile (e loro lo sanno) ma se dovesse capitarvi una brutta esperienza come quella della <b>Sentenza n. 11193/2007</b> state pur certi che avrete indietro i vostri soldi.<br /><br />
Per prima cosa dovrete chiamare un elettricista che vi lasci una dichiarazione in cui asserisce che il danno ai diversi apparecchi è stato causato da un picco tensione troppo alto. Successivamente sarebbe meglio rivolgersi ad un avvocato per aprire la pratica di risarcimento, oppure potete provare a contattare il numero verde Enel per farvi dare l’indirizzo al quale spedire la raccomandata per la richiesta di risarcimento.<br /><br />

Nella <b>sentenza</b> si è dato ragione al cliente (anche dopo l’appello dell’Enel) perché di colpo si è trovato danneggiati il cellulare (si trovava sotto carica) il decoder, il frigorifero (con tutto il suo contenuto andato a male), il PC e la televisione.<br />
L’articolo che il giudice ha applicato è il <b>2050 del Codice Civile</b> che riguarda la <b>“responsabilità per l&#8217;esercizio di attività pericolose”</b>, e recita testualmente: <i>&#8220;Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un&#8217;attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno&#8221;</i>.
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		<item>
		<title>Cosa fare quando siamo coinvolti in un incidente stradale</title>
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		<comments>http://www.assicurazionidoc.com/assicurazioni-auto-e-moto/cosa-fare-incidente-stradale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni AUTO e MOTO]]></category>
		<category><![CDATA[cosa fare incidente]]></category>
		<category><![CDATA[documenti incidente auto]]></category>
		<category><![CDATA[modulo incidente moto]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando siamo vittima o causa di un incedente stradale potrebbe accadere di entrare nel panico più assoluto. Questo articolo vi darà alcune informazioni e aiuti nel caso in cui vi doveste trovare in una sfortunata situazione del genere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>Un <b>sinistro stradale</b> è un evento che può creare uno stato di confusione nelle persone coinvolte, ma ogni conducente dovrebbe essere in grado di mantenere la calma e ragionare lucidamente in modo da agire in maniera tempestiva ed efficace, soprattutto se vi sono dei feriti.<br />
Una delle azioni più importanti da compiere è quella di <b>far intervenire le forze dell’ordine</b> chiamando il 113, o richiedendo la presenza della polizia municipale, le quali constateranno l’esatta posizione dei veicoli coinvolti e procederanno con i rilievi tecnici.<br /><br />

E’ estremamente importante <b>non spostare i mezzi e non intervenire sui feriti</b>  a meno che non si abbiano conoscenze ed esperienza di primo soccorso.<br />
Prima di procedere alla compilazione del <b>modulo di constatazione amichevole</b>  (CAI), è buona norma assicurarsi della presenza di eventuali testimoni chiedendo loro le generalità e un numero di telefono per i futuri contatti.<br /><br />

Purtroppo, può accadere che il veicolo responsabile dell’incidente sia un veicolo “pirata” e che non si fermi per accertarsi delle condizioni delle persone coinvolte, e per la compilazione del modulo blu. In questo caso è necessario avere la lucidità per individuare e segnare rapidamente su un foglio o registrare sul cellulare il <b>numero di targa del responsabile</b>.<br /><br /> 
Se invece il responsabile si ferma ma non riconosce di avere torto nella dinamica del sinistro, la persona coinvolta può compilare il modulo blu anche se non viene poi firmato dalla controparte, ma per agevolare e velocizzare le pratiche per il risarcimento dovrà recuperare alcuni <b>dati importanti relativi al veicolo altrui</b>  e alla persona che ha causato il sinistro (targa, nome compagnia assicuratrice, generalità del conducente, data e ora, dinamica dell’incidente).<br /><br />

L’<b>articolo 1913 del codice civile</b>  stabilisce che l’assicurato deve denunciare l’accaduto al proprio assicuratore entro 3 giorni dalla data del sinistro (o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza). Tale procedura va seguita anche quando l’assicurato ritiene di essere estraneo al sinistro o di non avere alcuna responsabilità. Si tratta della cosiddetta “<b>denuncia cautelativa</b>”, ovvero di una procedura che tiene indenne l’assicurato di fronte a pretese inconsistenti o truffaldine.<br /><br />

Se a seguito del sinistro si riportano <b>lesioni fisiche</b>, il conducente ferito ha la possibilità di fare una querela contro il responsabile entro 3 mesi dall’evento. Può essere querelato anche chi si dà alla fuga, ma in questo caso non conoscendo le generalità del responsabile bisognerà presentare una denuncia contro ignoti, in modo tale da ottenere un eventuale risarcimento da parte del <b>Fondo vittime della strada</b>.<br /><br />

E’ bene ricordare che la legge impone alle persone coinvolte in un sinistro di prestare tutta la collaborazione al fine di evitare, eliminare o di aiutare ad attenuare le conseguenze dannose di un sinistro. Ciò comporta che chiunque venga coinvolto in un sinistro, se privo di danni fisici, deve <b>adoperarsi per aiutare le altre persone coinvolte</b>, anche limitandosi a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine o del personale medico e paramedico. Un’eventuale omissione può addirittura comportare la perdita del diritto al risarcimento o una consistente riduzione della somma prevista.<br /><br />

Quando l’incidente avviene sul territorio italiano <b>con un veicolo immatricolato all’estero</b>, non si dovrà presentare richiesta di indennizzo diretto alla propria compagnia assicuratrice, bensì sarà necessario contattare l’<b>UCI</b>  (Ufficio Centrale Italiano) che è l’organo incaricato per la gestione dei sinistri causati da veicoli assicurati all’estero.
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		<item>
		<title>Cosa è il massimale</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni AUTO e MOTO]]></category>
		<category><![CDATA[massimale assicurazione auto]]></category>
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		<category><![CDATA[migliore massimale]]></category>

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		<description><![CDATA[Descrizione di cosa è il massimale nelle polizze assicurative auto e moto, e perché è importante valutarne il valore ai fini della stipula di un contratto RCA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>Nelle polizze Rc auto il massimale <b>è la somma più alta</b> che può essere risarcita all’assicurato da parte della compagnia assicurativa nel caso in cui si verifichi un sinistro. Quindi questa è una clausola piuttosto delicata e da <b>valutare bene</b> nel momento in cui si decide di sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile.<br /><br />

Se si supera il livello del massimale provocando danni più gravi di quelli inclusi nel massimale dovrà essere l’assicurato stesso a dover rispondere personalmente della cifra in eccesso. Per evitare questa eventualità <b>l’assicurato può decidere</b>, insieme alla propria compagnia, <b>di elevare il livello del massimale</b>, ovviamente dietro pagamento di un premio annuale più alto.<br /><br />

La <b>vecchia legge del 1969</b> sulla Responsabilità Civile Auto stabiliva che la cifra massima che una compagnia assicurativa potesse risarcire fosse pari a <b>750 mila euro</b>. Ma è chiaro che ormai questa cifra potrebbe risultare insufficiente, soprattutto se si considerano incidenti che coinvolgano più autoveicoli o provochino feriti o vittime. Basta tenere conto che i tribunali spesso calcolano il risarcimento per la persona eventualmente infortunata in proporzione al reddito al quale la persona stessa deve rinunciare a causa dell’infortunio.
Così, <b>a quarant’anni di distanza</b> dalla vecchia legge, <b>il massimale è stato elevato a 1 milione di euro</b> nel caso in cui il sinistro provochi danni solo a <b>cose</b>, e a <b>cinque milioni di euro</b> nel caso in cui il sinistro provochi danni alle <b>persone</b>.<br /><br />

Nel calcolare il risarcimento di un sinistro <b>non possono essere incluse</b> le spese legali per eventuali controversie volte ad accertare la responsabilità del sinistro stesso ma devono essere incluse solo le spese legate ai risarcimenti per i danni provocati a cose o persone; e sono solo queste le spese incluse nel massimale e che consentono di raggiungerlo e, al limite, di superarlo.<br /><br />

Come abbiamo già detto, alcune compagnie assicurative offrono l’opportunità di elevare il massimale oltre le cifre stabilite per legge dietro pagamento di un premio annuale più elevato, concordato tra le parti. Inoltre, in alcuni casi, le compagnie prevedono la possibilità di far sottoscrivere ai propri clienti delle polizze che non prevedono alcun massimale, ma in questo caso il premio da corrispondere può raggiungere cifre estremamente alte, garantendo però all’assicurato risarcimenti che possono ammontare a qualsiasi cifra.<br /><br />

Resta da dire comunque che i massimali stabiliti in Italia sono tra i più bassi d’Europa e per questo si prevedono degli innalzamenti per adeguarsi alle leggi europee.
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		<title>Assicurazione Kasko</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni AUTO e MOTO]]></category>
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		<category><![CDATA[polizza kasco]]></category>
		<category><![CDATA[polizza kasko]]></category>

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		<description><![CDATA[Per chi desidera avere una polizza assicurativa che copra qualunque tipo di danno esiste la Kasko che ripaga perfino i danni che un conducente causa alla propria auto magari andando a sbattere da solo contro un muro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>Le <b>polizze RC auto</b> coprono solo i danni di <b>responsabilità civile</b> in caso di sinistri che provochino danni a terzi. Ma se una persona si volesse tutelare da altri episodi di sinistro deve ricorrere ad <b>altri tipi di polizza</b>. Uno di questi è la polizza <b>Kasko</b>.<br /><br />

La polizza Kasko infatti è una polizza che risarcisce i danni che possono incorrere al proprio autoveicolo per circostanze fortuite durante la normale circolazione su strada, <b>danni che la normale RC non risarcirebbe</b>. Si tratta ovviamente di una polizza <b>facoltativa</b> i cui <b>premi</b> spesso sono <b>piuttosto elevati</b> e pertanto è consigliata a chi dovesse avere un autoveicolo nuovo e di alto valore economico che, nel caso di sinistro, richiederebbe riparazioni molto più costose di quanto possa essere il premio annuale della polizza Kasko.<br /><br />

Il <b>risarcimento</b> tramite la polizza Kasko <b>esula dalla responsabilità del guidatore</b> nel provocare il sinistro. Quindi, anche se il guidatore coperto da Kasko causa dei danni alla propria autovettura, questa polizza provvederà al risarcimento. Quindi <b>scopo fondamentale della Kasko</b> è quello di avere la possibilità di una copertura assicurativa anche nel caso in cui non siano altri a causare danni al nostro veicolo e perciò per tutti quei casi di incidente in cui non si possa reclamare il risarcimento tramite la polizza di responsabilità civile di un altro guidatore.<br />
Questa polizza quindi <b>copre sinistri</b> come, ad esempio, il ribaltamento, la collisione contro un qualsiasi oggetto, collisioni in seguito ad un’uscita di strada, o qualsiasi altro tipo di collisione occorso durante la circolazione su strada. Inoltre una polizza di questo genere <b>potrebbe</b>, ovviamente dietro pagamento di un premio ancora più elevato, <b>coprire altri tipi di eventi</b> come i danni provocati ad un veicolo da atti vandalici o eventi atmosferici.<br /><br />

Comunque anche questo tipo di polizza può offrire <b>diverse opzioni:</b> la <b>polizza completa</b>, con premi più elevati, risarcisce qualsiasi danno, indipendentemente dalla responsabilità; la polizza detta <b>mini-kasko</b> invece rimborsa i danni subiti dal veicolo dell’assicurato ma solo in caso di incidente, dimostrato, con un altro veicolo. Alla stipula del contratto inoltre si può scegliere anche il <b>livello di copertura</b> che può essere a valore assoluto (per qualsiasi entità di danno), a primo rischio assoluto (che prevede un massimale che non è legato al valore dell’autovettura), a secondo rischio (con un massimale legato al valore dell’autovettura).
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		<item>
		<title>Coperture assicurative specifiche per veicoli industriali</title>
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		<comments>http://www.assicurazionidoc.com/assicurazioni-altri-veicoli-a-motore-diversi/copertura-veicoli-industriali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni ALTRI VEICOLI A MOTORE]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione camion]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione furgoni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione veicoli industriali]]></category>
		<category><![CDATA[polizza veicoli industriali]]></category>

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		<description><![CDATA[Le assicurazioni per veicoli industriali differiscono dalle normali RCA sia per il tipo di copertura che per il costo. Spesso sono molto simili alle Kasco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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		</div>Le aziende ed i possessori di veicoli destinati ad essere <b>utilizzati per scopi industriali</b> devono stipulare delle polizze assicurative contro i sinistri causati da questi mezzi.<br />
I veicoli industriali sono pertanto tutti quelli che differiscono da auto, moto e natanti, poiché appartengono alla categoria dei mezzi che circolano su strada solo per finalità industriali o commerciali, nello specifico i camion, gli autobus, le macchine operatrici, i trattori, gli autocarri, e i furgoni utilizzati dalle aziende.<br /><br />

Il principio che regola l’<b>assicurazione per veicoli industriali</b> è identico a quello che obbliga i possessori di auto e moto a stipulare una Rc Auto, infatti anche i veicoli industriali devono essere coperti da una polizza di <b>responsabilità civile per la circolazione</b>. Inoltre, devono essere dotati di apposite coperture per gli eventuali danni causati durante l’esecuzione di particolari manovre o procedure lavorative, come ad esempio nel caso del carico e scarico della merce, o nelle ipotesi di addestramento alla guida del personale aziendale.<br /><br />

A differenza della normale Rc Auto, queste coperture assicurative <b>non tutelano direttamente le persone terze che si trovano a bordo del veicolo</b>, per cui mancano le garanzie che consentono di risarcire i danni causati a queste persone, salvo che si tratti di lavoratori che si alternano alla guida del mezzo, oppure di lavoratori addetti al carico e scarico della merce trasportata.<br />
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le polizze assicurative prevedono l’inserimento di apposite clausole che garantiscono in ogni circostanza la possibilità di risarcire gli eventuali terzi trasportati.
Nessuna differenza, invece, per quanto riguarda la <b>coperture facoltative</b>, cioè quelle che possono essere aggiunte alla Rc Auto pagando un sovrappremio (furto e incendio, kasko, eventi atmosferici, ecc.).<br /><br />

Frequentemente i veicoli industriali vengono impiegati per il trasporto di merci per conto di altre aziende o persone <b>(trasporto conto terzi)</b>, per cui è necessario che questi mezzi aziendali siano forniti di <b>assicurazioni per il carico trasportato</b>. Tali polizze contengono dei massimali variabili che vengono stabiliti in percentuale e che si basano sulla <b>responsabilità civile vettoriale</b> oppure su quella avente conto dell’interesse.<br />
La prima si riferisce alla merce che subisce dei danni in seguito a colpa del conducente, e non può essere stipulata quando i beni trasportati sono considerati preziosi o di elevato valore, incluso il trasporto di automobili e animali. Per queste categorie di beni esistono infatti le polizze denominate <b>“avente conto dell’interesse”</b>, con le quali assicurare le merci anche se il danno non dipende direttamente dal comportamento del conducente, ma deriva da cause esterne come il furto, l’incendio e la rapina.
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