<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/" xmlns:blogger="http://schemas.google.com/blogger/2008" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0" version="2.0"><channel><atom:id>tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003</atom:id><lastBuildDate>Sat, 19 Oct 2024 21:22:44 +0000</lastBuildDate><category>Professioni</category><category>Varie</category><category>Lavoratori stranieri</category><category>Previdenziale</category><category>Licenziamenti / Disciplinare</category><category>Orario di lavoro</category><category>Processo del lavoro</category><category>Pubblico impiego</category><category>Sindacale</category><category>Tutela professionalità</category><category>pari opportunità</category><category>stranieri</category><title>Associazione Professionale Petracci Marin</title><description>L&#39;Associazione professionale Petracci-Marin con sede a Trieste è specializzata nella consulenza sui temi del diritto del lavoro e della sicurezza.</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/</link><managingEditor>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</managingEditor><generator>Blogger</generator><openSearch:totalResults>24</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-7221097728297531628</guid><pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:23:00 +0000</pubDate><atom:updated>2010-02-24T17:59:32.997+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">pari opportunità</category><title>Pari opportunità: maggiore tutela alle lavoratrici dal 20 febbraio 2010</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010, entra in vigore il &lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;Decreto Legislativo n. 5 del 26.01.2010&lt;/span&gt;, recante importanti modifiche al Codice sulle Pari Opportunità (d.lgs 196/00).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ossequio alla &lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;direttiva comunitaria 2006/54/CE&lt;/span&gt;, vengono introdotte consistenti innovazioni a tutela delle lavoratrici, sia per quanto concerne il rapporto di lavoro, che in riferimento ai diritti previdenziali.&lt;br /&gt;Sotto un primo profilo, appaiono di rilievo le modifiche agli&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt; artt. 27, 28 e 29 del Codice per le Pari Opportunità&lt;/span&gt;,.&lt;br /&gt;Il divieto di cui all&#39;art. 27, prima riferito alle discriminazioni nell&#39;accesso al lavoro, viene ora esteso a tutte i pregiudizi subiti anche nella &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;promozione professionale&lt;/span&gt; e nelle &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;condizioni di lavoro&lt;/span&gt;. Il precetto viene espressamente esteso a qualunque settore o ramo di attività, ad ogni livello gerarchico e professionale.&lt;br /&gt;Il successivo articolo 28 tutela le lavoratrici sotto il &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;profilo retributivo&lt;/span&gt;, sancendo il diritto alla parità di trattamento (&lt;span style=&quot;font-style: italic;&quot;&gt;qualsiasi aspetto o condizione della retribuzione&lt;/span&gt;) a parità di lavoro o in caso di lavoro equivalente a quello dei colleghi maschi.&lt;br /&gt;Le stesse tutele, infine, sono garantite anche in tema di &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;progressione di carriera&lt;/span&gt; (art. 29).&lt;br /&gt;Sulla scorta del recente orientamento della Corte Costituzionale, inoltre, alle lavoratrici donne è stata garantita la &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;possibilità di lavorare sino all&#39;età pensionabile stabilita per gli uomini (65 anni)&lt;/span&gt;, senza oneri aggiuntivi sino ad ora previsti, quale quello di dover espressamente dichiarare al datore di lavoro la volontà di continuare a lavorare dopo il sessantesimo anno.&lt;br /&gt;La riforma conferisce legittimazione processuale attiva anche ai consiglieri di parità provinciali e regionali per promuovere azioni a tutela dei lavoratori discriminati in base al sesso, alla paternità o maternità.&lt;br /&gt;Di rilievo appare anche l&#39;introduzione del nuovo &lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;art. 41-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;bis&lt;/span&gt;, che garantisce tutela giurisdizionale non solo al soggetto discriminato, ma anche a chi subisca dei pregiudizi per essersi attivato contro discriminazioni dirette ad altri (c.d. Vittimizzazione).&lt;br /&gt;Più severe le &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;sanzioni&lt;/span&gt; introdotte nei confronti del datore di lavoro che, condannato per discriminazione, non ottemperi al decreto del Giudice del Lavoro: si passa da 206 euro di ammenda o 3 mesi di reclusione (art. 650 c.p.), alla nuova e ben più incisica sanzione di 50.000,00 euro di ammenda o 6 mesi di reclusione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avv. Matteo Belli&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2010/02/pari-opportunita-maggiore-tutela-alle.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>35</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-8959041853396514430</guid><pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:08:00 +0000</pubDate><atom:updated>2010-02-02T10:14:05.492+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">stranieri</category><title>Stranieri e gratuito patrocinio</title><description>Si riportanto due articoli apparsi su Peacereporter.net nel mese di dicembre.&lt;br /&gt;Nel primo, dal titolo:&lt;a href=&quot;http://it.peacereporter.net/articolo/19134/Italia%2C+il+diritto+negato&quot;&gt; Niente gratuito patrocinio ai richiedenti asilo. Come in Italia l&#39;Ordine degli Avvocati viola la Costituzione&lt;/a&gt; , viene denunciata la mancata concessione del gratuito patrocinio da parte dell&#39;Ordine degli Avvocati.&lt;br /&gt;Nel secondo articolo-intervista, il Presidente dell&#39;Ordine ribatte alle accuse:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://it.peacereporter.net/articolo/19307/L%27Ordine%3A+n%E9+pregiudizio%2C+n%E9+rigetto+predeterminato&quot;&gt;Il presidente dell&#39;Ordine degli avvocati di Trieste ribatte alle accuse: le domande sono spesso infondate, il gratuito patrocinio non può essere concesso a tutti&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Potrete leggere gli articoli cliccando sui titoli (link) e esprimere i vostri giudizi o le vostre esperienze all&#39;interno del blog, lasciando i vostri commenti.</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2010/02/stranieri-e-gratuito-patrocinio.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-3461524895637142635</guid><pubDate>Sat, 14 Feb 2009 11:05:00 +0000</pubDate><atom:updated>2009-02-14T12:15:44.843+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Varie</category><title>Competenze e forma delle istanze e dei ricorsi davanti alla Corte dei Conti.</title><description>COMPETENZE&lt;br /&gt;La Corte dei conti, organo ausiliario del Governo, svolge funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti governativi e funzioni di controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato ex articolo 100 della Costituzione, oltre ad aver competenze giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica, in ambito di pensioni pubbliche e nelle altre specificate dalla legge ex articolo 103 della Costituzione. Accanto a queste, svolge anche funzioni amministrative e consultive, in particolare fornendo pareri al Governo ed ai Ministri in ordine ad atti normativi e provvedimenti.&lt;br /&gt;In considerazione di tale varietà di competenze, essa è organizzata in Sezioni giurisdizionali e Sezioni di controllo, sia a livello centrale che territoriali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FORMA DELLE ISTANZE E DEI RICORSI&lt;br /&gt;Ex articolo 1 reg. proc. (adottato con r.d. 13.8.1933, n. 1038), le istanze e i ricorsi da presentarsi in Corte dei Conti devono presentare una serie di elementi:&lt;br /&gt;1. nome e cognome, domicilio o residenza o dimora dell’attore e del convenuto;&lt;br /&gt;2. esposizione dei fatti e qualità nella quale furono compiuti;&lt;br /&gt;3. oggetto della domanda;&lt;br /&gt;4. indicazione dei titoli su cui è fondata la domanda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È necessaria la sottoscrizione della parte e/o di un suo procuratore speciale.&lt;br /&gt;In seguito al decentramento dell’organizzazione giurisdizionale della Corte dei Conti, va indicata la Sezione regionale alla quale si propone la domanda o il ricorso. Nei ricorsi e nelle comparse di risposta deve essere fatta elezione di domicilio nella città in cui ha sede la sezione regionale competente; in mancanza, l’elezione si presume fatta nella segreteria della sezione competente.&lt;br /&gt;Per i ricorsi in materia di pensioni civili, militari e di guerra è richiesta, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del giudice, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notificazioni e comunicazioni&lt;br /&gt;Per gli atti introduttivi dei giudici e per la costituzione in giudizio valgono le regole comuni ai fini delle necessarie notificazioni, ad eccezione delle ipotesi in cui sarebbe prevista la notificazione giudiziale al P.M.; in tal caso è equivalente il deposito in Segreteria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Notifica alle P.A. : nei giudizi di conto non è necessaria; negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica valgono le regole comuni. Pertanto la notifica va effettuata presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto abbia sede la sezione giurisdizionale competente; per gli enti che non si avvalgono dell’Avvocatura, la notificazione si considera fatta in persona propria quando l’ufficiale notificante abbia consegnato l’atto nelle mani dell’impiegato delegato a ricevere le notificazioni. Per i giudizi in materia di pensioni, è prevista la notifica alla P.A.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Comunicazione o notificazione di atti relativi allo svolgimento successivo dei giudizi: lo scambio di comparse, atti, memorie e risposte tra le parti avviene tramite deposito in segreteria, a meno che non siano diretti a proporre appello; in tal caso andranno notificate giudizialmente alle altre parti nei termini indicati per ciascun giudizio, salvo che al Procuratore Generale, per cui il deposito equivale a notificazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Nullità della notifica: si ha nullità quando non vengono osservate le disposizioni circa la persona che deve ricevere la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona o sulla data. Si aggiungono le ipotesi di inosservanza di requisiti formali necessari per il raggiungimento dello scopo.</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2009/02/competenze-e-forma-delle-istanze-e-dei.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-7138156348712531818</guid><pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:26:00 +0000</pubDate><atom:updated>2009-02-05T13:30:55.555+01:00</atom:updated><title>IL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TRIESTE: CRITICITA’ E POSSIBILI PROSPETTIVE</title><description>&lt;a onblur=&quot;try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}&quot; href=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdI7JPvodBOJOvEjghbybNtshVNuUyDr54C1nb5aZRWAJ1rEs_G1wB8UOtarXZZ4JSkueoBgDD9T8aPhO-mlw8wmf_2wLpl75ynpqcbHDaz6fKwksaeDPCqbGmQDXvvL5uqGicD2JvmYVU/s1600-h/Immagine.JPG&quot;&gt;&lt;img style=&quot;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 235px;&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdI7JPvodBOJOvEjghbybNtshVNuUyDr54C1nb5aZRWAJ1rEs_G1wB8UOtarXZZ4JSkueoBgDD9T8aPhO-mlw8wmf_2wLpl75ynpqcbHDaz6fKwksaeDPCqbGmQDXvvL5uqGicD2JvmYVU/s400/Immagine.JPG&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;id=&quot;BLOGGER_PHOTO_ID_5299289745210420306&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:bold;&quot;&gt;Sintesi e relazione del convegno tenutosi martedì 3 febbraio 2009 a Trieste&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-style:italic;&quot;&gt;Si è tenuto a Trieste un convegno di approfondimento tecnico giuridico sulla situazione del S.I.N., organizzato dall’EZIT con il supporto di Golden Associates.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il convegno e’ stato aperto dall’intervento del presidente Ezit Mauro Azzarita, il quale ha rilevato come la questione del Sito di interesse nazionale e della sua bonifica sia importante per la città e per il suo sviluppo.&lt;br /&gt;Azzarita, nel sottolineare come la questione si trascini ormai dal 2003, senza giungere a nessun apprezzabile risultato, ha constatato come del tema ormai si sia impossessata la politica.&lt;br /&gt;Si rende pertanto necessario approfondire gli aspetti tecnico-giuridici della questione, tenuto conto delle insidie della complessa normativa ambientale e dei profili di responsabilità dei soggetti proprietari e dei soggetti incaricati di custodia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ stata quindi la volta dell’Ingegner Paolo De Alti, Direttore Generale di Ezit.&lt;br /&gt;Quest’ultimo ha voluto sottolineare ed approfondire il ruolo di questo ente nell’ambito delle procedure di bonifica. Ha richiamato quindi la legge 15/2004, sottolineando come la regione, abbia delegato all’ente la bonifica del sito, corrispondente pressappoco alla zona di competenza dell’ente ed in parte inquinato da attività pubblica.&lt;br /&gt;Il Direttore quindi, ha riferito in merito all’attività di caratterizzazione che ad oggi è stata intrapresa e che riguarda una parte dei siti inquinati. Ne è emersa una situazione di non particolare gravità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Successivamente, è intervenuto il dottor Roberto Mezzalana, presidente di Golder Europe Associates Inc.&lt;br /&gt;Quest’ultimo ha richiamato precedenti esperienze che la società da lui presieduta, ha già svolto.&lt;br /&gt;Ha rilevato trattarsi nei casi di esperienza di siti di grande complessità dove erano coinvolte aspettative ed interessi diversi, in particolare sui territori della costa Siciliana e a Torino.&lt;br /&gt;Diverse sono infatti, ha rilevato, e spesso divergenti, le aspettative di proprietari.Variano inoltre le fasi e le procedure della bonifica, si va dalla caratterizzazione, alla messa in sicurezza, alla riqualificazione. Spesso nei siti di interesse nazionale sono notevoli le spese profuse, ma scarsa la riqualificazione. Il dottor Mezzalana ha quindi evidenziato come gli accordi di programma siano un mezzo per avviare a livello istituzionale queste esperienze, con ottimi risultati.&lt;br /&gt;Ciò nonostante, spesso a causa degli interessi divergenti, e della difficoltà della normativa, gli accordi negoziali si rivelano difficili e si arriva così al contenzioso giudiziale.&lt;br /&gt;Ecco che allora, sono i tribunali a dettare le regole.&lt;br /&gt;Il presidente di Golder, ha evidenziato come spesso si debba ricorrere all’analisi del rischio prima di esaminare la possibilità di aderire o meno agli accordi di programma.&lt;br /&gt;Egli quindi ha citato, i casi pratici, di esperienze nell’area torinese, iniziate intorno agli anni ‘80.&lt;br /&gt;Per taluni aspetti egli ha colto delle similitudini con l’area di Trieste, in quanto l’area torinese era costituita da aziende metalmeccaniche ed era immersa nel contesto urbano, nel caso di specie però, a Torino è stato attuato un recupero residenziale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Successivamente è intervenuto l’ingegner Francesco Ducco, responsabile di Golder Europe, il quale ha riferito, in merito alle esperienze concernenti la bonifica del sito di interesse nazionale di Priolo. Questi ha evidenziato la durata delle varie fasi ed ha affermato che in corso d’opera è spesso necessario effettuare aggiustamenti e modifiche di quanto pianificato in partenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ stata quindi la volta dell’avvocato Federico Peres, esperto della materia.&lt;br /&gt;Questi ha affrontato il tema concernente la scelta per i soggetti interessati di aderire o meno alle transazioni proposte dalla parte pubblica. Il ricorso alle transazioni è aumentato, ed è divenuto ormai una prassi consolidata. E’ però altresì aumentato, ha sottolineato il legale, il ricorso al contenzioso giudiziale.&lt;br /&gt;La normativa italiana è principalmente di derivazione comunitaria. Trattasi comunque di una normativa in grande evoluzione dove spesso interviene la giurisprudenza.&lt;br /&gt;Il principio base è sicuramente quello che solo chi inquina è tenuto a risarcire il danno ambientale. &lt;br /&gt;Il legale però ha sottolineato, come al di fuori anche del danno ambientale, forme di responsabilità siano possibili anche per i detentori dei terreni, anche considerando questi ultimi come custodi degli stessi. &lt;br /&gt;Il relatore ha citato la sentenza della Corte Costituzionale 18.6.2008 n. 214 e le contestuali pronunce del Consiglio di Stato che intervengono in merito alla responsabilità per fatti antichi di contaminazione. Altre pronunce riguardano la diluizione della responsabilità nel tempo in caso di fusioni ed accorpamenti di aziende. Molte pronunce infatti escludono il trasferimento della responsabilità per danno ambientale. Spesso la magistratura ricorre ad approfondite consulenze tecniche che allungano i tempi di causa e rendono per lungo tempo indisponibile il terreno. &lt;br /&gt;Inoltre ha sottolineato il legale, il concetto “chi inquina paga”, subisce spesso delle dilatazioni a sfavore del proprietario qualora la situazione di inquinamento sia grave e continui o ad accrescersi o a manifestare rilevanti effetti. In tal caso, la magistratura può associare nella responsabilità pure il proprietario. Diverso è invece il caso in cui la situazione di inquinamento sia stabilizzata ( vedi decisioni del TAR FVG del 2001). &lt;br /&gt;Va tenuto presente inoltre che in Italia, ci si richiama spesso ad una legge del 1940 in tema di bonifiche che attribuisce oneri ai proprietari. Questa legge, ha sottolineato il legale, è talora impropriamente applicata alle bonifiche ambientali. (istituto dell’onere reale). &lt;br /&gt;Il legale ha inoltre rilevato la differenza tra le responsabilità per oneri di bonifica ed il danno ambientale, rilevando come l’avvenuta bonifica non esclude quest’ultimo, qualora non vi sia intervenuta la transazione. &lt;br /&gt;In pratica, il legale ha suggerito l’effettuazione di una accurata analisi ambientale prima di decidere se aderire o meno alle transazioni e comunque prima di affrontare il contenzioso giudiziale. &lt;br /&gt;Egli inoltre si è richiamato alle recenti disposizioni (2008) che consentono interventi di bonifica a cura del Ministero dell’Ambiente abbinati ad interventi di riqualificazione finanziati dal ministero dello sviluppo economico. Ha però notato come la norma probabilmente a causa delle differenti competenze ministeriali non ha ad oggi trovato attuazione.</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2009/02/il-sito-di-interesse-nazionale-di.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdI7JPvodBOJOvEjghbybNtshVNuUyDr54C1nb5aZRWAJ1rEs_G1wB8UOtarXZZ4JSkueoBgDD9T8aPhO-mlw8wmf_2wLpl75ynpqcbHDaz6fKwksaeDPCqbGmQDXvvL5uqGicD2JvmYVU/s72-c/Immagine.JPG" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-7781611179199294205</guid><pubDate>Thu, 08 Jan 2009 20:13:00 +0000</pubDate><atom:updated>2009-01-08T21:19:19.329+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Varie</category><title>Informazioni utili sulle associazioni di volontariato</title><description>Sono associazioni di volontariato quelle organizzazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica) e non riconosciute (prive di personalità giuridica) liberamente costituite esclusivamente a fini di solidarietà e di impegno civile, che si avvalgono delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed eventualmente, in maniera secondaria, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo. &lt;br /&gt;La Legge 11 agosto 1991 n. 266, la Legge Regionale dell’Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12 e la delibera di Giunta Regionale n° 139 del 13 febbraio 2006 disciplinano i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato e prevedono l’istituzione e la tenuta di un “Registro delle Associazioni di Volontariato”. &lt;br /&gt;Il registro si divide in “Registro Provinciale”, gestito dalla Provincia territorialmente competente, nel quale si iscrivono le associazioni che hanno sede ed operano sul relativo territorio provinciale, e “Registro Regionale”, gestito dalla Regione Emilia Romagna, nel quale si iscrivono le Associazioni che operano in almeno 5 diverse Province della Regione stessa, qualsiasi sia la loro sede legale. Le associazioni che operano in più Province non appartenenti alla Regione Emilia Romagna, e nella Regione stessa non operano in 5 o più Province, devono iscriversi nel “Registro Provinciale” ove l’organizzazione ha sede legale. &lt;br /&gt;Per iscriversi al Registro Provinciale del Volontariato occorre presentare al Servizio Coordinamento Politiche Sociali della Provincia domanda in carta libera redatta sul modello appositamente predisposto (che può essere scaricato dal sito internet del Servizio o richiesto direttamente all’Ufficio), corredata di tutta la documentazione richiesta ed espressamente indicata nel registro e di seguito nell’apposito capitolo di questo documento. Tutti i documenti devono essere sottoscritti in originale dal legale rappresentante dell’organizzazione richiedente. Copia della domanda deve essere trasmessa per conoscenza al Comune sede dell’Associazione per l&#39;espressione del parere preventivo sull&#39;iscrivibilità; questo parere è obbligatorio e deve essere espresso alla Provincia, senza bisogno di ulteriori richieste, dal Comune entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, trascorso detto termine il Servizio Coordinamento delle Politiche Sociali dell&#39;Amministrazione Provinciale può proseguire l’istruttoria prescindendo dallo stesso. &lt;br /&gt;L&#39;iscrizione nel Registro del volontariato consente di poter accedere ai benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e più precisamente: &lt;br /&gt;- esenzione dall’IVA , da imposta di bollo e di registro; &lt;br /&gt;- esenzione da irpeg per le attività commerciali e produttive marginali (intese quelle i cui corrispettivi non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione); &lt;br /&gt;- acquisire di diritto la qualifica di ONLUS ai sensi dell’art.10 del Dlgs 460/97; &lt;br /&gt;- godere dei benefici fiscali previsti per le ONLUS, pur conservando i trattamenti di maggiore favore previsti dalla normativa del volontariato; &lt;br /&gt;- accedere ai contributi pubblici e comodato di strutture pubbliche; &lt;br /&gt;- stipulare convenzioni con enti pubblici; &lt;br /&gt;- accedere alla ripartizione del 5‰ del gettito IRPEF; &lt;br /&gt;- possibilità per gli iscritti di usufruire di forme di flessibilità dell’orario di lavori &lt;br /&gt;Tutte le variazioni statutarie e della sede legale, del Consiglio direttivo, l’eventuale cessazione dell’attività o le variazioni inerenti il trattamento dei dati sensibili, dovranno essere comunicate alla Provincia entro 45 giorni dalla data della nuova registrazione. Le variazioni statutarie dovranno essere, inoltre, sotto forma di atto notarile o scrittura privata registrata. Si ritiene utile evidenziare che delle obbligazioni assunte da un’associazione riconosciuta giuridicamente risponde solo l’associazione con il proprio patrimonio (esclusa quindi ogni responsabilità dei soci), mentre per le obbligazioni assunte da una associazione non riconosciuta giuridicamente rispondono in solido sia l’associazione (con i propri capitali) sia i soci che hanno agito in nome e per conto della stessa (presidente..). &lt;br /&gt;L’iscrizione al Registro del Volontariato don dà il riconoscimento della Personalità Giuridica. &lt;br /&gt;Si rimarca l’opportunità della tenuta del “Registro dei Soci che svolgono concretamente attività di volontariato (soggetto a vidimazione iniziale da parte del Segretario Comunale o da un Notaio). Questo registro risulta importante poiché, ai sensi dell’art. 4 della legge 266/91, le “associazione di volontariato” sono tenute ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Ciò anche in relazione al fatto che l’art. 13 della L.R. 12/2005 prevede espressamente l’obbligatorietà dell’assicurazione dei volontari nel caso di stipula di convenzioni con gli Enti Pubblici Allo scopo di facilitare la predisposizione della documentazione tecnica da allegare alla domanda, si riportano di seguito le indicazione inerenti &lt;br /&gt;- Le modalità per l’iscrizione nel Registro Provinciale del Volontariato &lt;br /&gt;- I requisiti sostanziali e formali e modalità per l’iscrizione nel Registro Provinciale del Volontariato: &lt;br /&gt;- I contenuti obbligatori dello statuto delle Associazioni del Volontariato: &lt;br /&gt;Modalità per l’iscrizione nel Registro Provinciale del Volontariato &lt;br /&gt;L’iscrizione è subordinata alla presentazione al Servizio Coordinamento Politiche Sociali della Provincia, apposita domanda in carta libera redatta sull’apposito modello Ad essa dovranno essere obbligatoriamente allegati: &lt;br /&gt;a) documentazione comprovante la presentazione di copia della domanda al Comune sede dell’Associazione (essa deve comunque evidenziare la data esatta di ricevimento da parte del Comune); &lt;br /&gt;b) copia dell&#39;atto costitutivo (nella forma dell&#39;atto pubblico o della scrittura privata registrata); &lt;br /&gt;c) copia dello statuto vigente (nella forma dell&#39;atto pubblico o della scrittura privata registrata); &lt;br /&gt;d) elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative; &lt;br /&gt;e) relazione dettagliata sull’attività svolta dall’organizzazione che deve obbligatoriamente evidenziare: &lt;br /&gt;- l&#39;ambito/scopo solidaristico per il quale l&#39;organizzazione si è costituita, e con che mezzi/attività esso è perseguito, indicando con quali azioni e con quale grado di partecipazione dei volontari e non volontari. Devono essere fornite anche indicazioni circa la continuità temporale delle attività dell’associazione e la presenza ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari; &lt;br /&gt;- l&#39;effettiva operatività di almeno un anno secondo i fini istituzionali; &lt;br /&gt;- il fatto che l&#39;organizzazione opera esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto all&#39;organizzazione stessa; &lt;br /&gt;f) elenco di tutte le Organizzazioni aderenti (Solo se il richiedente è un organismo di collegamento e coordinamento di altre organizzazioni); &lt;br /&gt;g) documentazione dell’Organo regionale o nazionale competente che comprovi l’autonomia della Sezione locale sotto il profilo patrimoniale, gestionale, giuridico ed organizzativo (Solo per le articolazioni locali di associazioni nazionali e/o regionali non dotate di proprio statuto autonomo). &lt;br /&gt;h) presentazione sintetica dell’Associazione e dei suoi fini, che sarà utilizzata come locandina nel Registro Provinciale on-line dell’Amministrazione; &lt;br /&gt;i) modulo di consenso alla diffusione dei dati sensibili; &lt;br /&gt;j) copia di un documento a validità legale del soggetto firmatario  &lt;br /&gt;Requisiti sostanziali e formali e modalità per l’iscrizione nel Registro Provinciale del Volontariato: &lt;br /&gt;Per potersi iscrivere al Registro Provinciale delle Associazioni del Volontariato, le organizzazioni interessate devono possedere contestualmente tutti i seguenti requisiti sostanziali e formali:&lt;br /&gt;a) sono dotate di atti costitutivi e statuti redatti nella forma dell&#39;atto pubblico o della scrittura privata registrata. Qualora lo statuto non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la scrittura privata registrata - anche non autenticata - recante lo statuto vigente. &lt;br /&gt;b) si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti. &lt;br /&gt;L’associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento (segreteria), o per qualificare o specializzarne l’attività (medico, sociologo, psicologo ecc…). &lt;br /&gt;In ogni caso l’apporto dei volontari deve essere prevalente rispetto a quello fornito dal personale retribuito. La qualifica di socio è, comunque, incompatibile con la prestazione di qualsiasi forma di lavoro retribuito per l’associazione &lt;br /&gt;c) sono composte e costituite da persone fisiche; ciò esclude l’iscrizione di quelle organizzazione, cui aderiscono quali associati soggetti collettivi quali Enti Altre associazioni, Società ecc.. (eccettuati organismi di collegamento e di coordinamento); &lt;br /&gt;d) sono liberamente costituite a fini di solidarietà ed operano esclusivamente a favore di persone terze rispetto all&#39;organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare diritti primari  &lt;br /&gt;e) sono autonome sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale .ecc.. &lt;br /&gt;Nel caso di organizzazioni non dotate di proprio statuto autonomo che costituiscono articolazioni locali di associazioni nazionali e/o regionali, l&#39;autonomia deve emergere esplicitamente dallo statuto di queste ultime o, in mancanza, deve essere attestato espressamente dalle associazioni nazionali/regionali medesime. &lt;br /&gt;f) abbiano sede legale nel territorio provinciale; &lt;br /&gt;g) siano operanti per i fini istituzionali nel territorio provinciale da almeno sei mesi; &lt;br /&gt;h) abbiano una base associativa composta da un numero di aderenti che sia almeno il doppio più uno del numero dei membri che, secondo lo statuto, compongono l’organo direttivo. Non sono ammessi organi direttivi monocratici; &lt;br /&gt;Contenuti obbligatori dello statuto delle Associazioni del Volontariato: &lt;br /&gt;Per potersi iscrivere nel “Registro provinciale delle Associazioni di Volontariato” lo Statuto deve obbligatoriamente contenere in modo espresso tutte le seguenti informazioni/condizioni: &lt;br /&gt;a) la denominazione esatta dell&#39;organizzazione e indicazione della sede legale; &lt;br /&gt;b) gli scopi istituzionali e le attività/modalità che permettono il loro conseguimento; &lt;br /&gt;c) l’assenza di fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma (gli associati non possono percepire alcuna utilità né economica, né di altra natura anche indiretta); &lt;br /&gt;d) il divieto di ripartizione degli utili fra gli associati, ivi compresi i beni che residuino in caso di scioglimento dell&#39;organizzazione (utilità/remunerazione differita); &lt;br /&gt;e) l’obbligo del reimpiego degli gli eventuali utili per le finalità sociali dell&#39;organizzazione; &lt;br /&gt;f) i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l&#39;indicazione dei loro obblighi e diritti; &lt;br /&gt;g) l’elettività delle cariche associative, intendendosi per tali quelle riferite all&#39;amministrazione attiva dell&#39;organizzazione (membri dei direttivi, Presidenti, Vicepresidenti, Segretari, ecc.). Dette cariche possono essere conferite solo ad aderenti all&#39;organizzazione escludendo la possibilità che esse siano attribuite a membri di diritto o a persone nominate da soggetti terzi rispetto all&#39;organizzazione, o da soggetti interni all&#39;organizzazione diversi dalla base associativa. &lt;br /&gt;Eccezione sono i componenti di organi di controllo (es. revisori) e di organi arbitrali (es. probiviri) che possono essere nominati, sempre dalla base associativa, fra persone non aderenti all&#39;organizzazione, a garanzia di professionalità e imparzialità &lt;br /&gt;h) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni in genere fornite dagli aderenti, restando esclusa ogni forma di remunerazione anche indiretta (possono essere soltanto rimborsate dall&#39;organizzazione le spese effettivamente sostenute per l&#39;attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall&#39;organizzazione stessa); &lt;br /&gt;i) l&#39;obbligo della formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell&#39;assemblea degli aderenti. Annualmente gli organi deputati alla gestione dell&#39;organizzazione (comitato direttivo) debbono sottoporre i bilanci preventivi e consuntivi all&#39;approvazione della base associativa, stabilendone le modalità in statuto; &lt;br /&gt;k) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento ad altra associazione operante nel medesimo settore d’attività; &lt;br /&gt;l) indicazioni relative la piena democraticità della struttura ( riferite alle disposizioni di cui al titolo II, capo II del codice civile) quali: &lt;br /&gt;- alla base associativa (assemblea dei soci)sono rimesse le determinazioni di maggior rilievo per la vita dell&#39;organizzazione (elezione degli amministratori, approvazione dei rendiconti per bilanci, modifiche statutarie e l&#39;eventuale scioglimento dell&#39;organizzazione); &lt;br /&gt;- tutti gli aderenti hanno pari diritti e opportunità (diritto di elettorato attivo e passivo, diritto di voto ecc.) e pari doveri; &lt;br /&gt;- impossibilità di riservare l&#39;accesso alle cariche, in tutto o in parte, a determinate categorie di aderenti. Possono essere previste eventuali eccezioni necessarie per motivi giuridici (minore età) o opportune per la tutela degli interessi delle categorie destinatarie dell&#39;attività dell&#39;organizzazione (nelle organizzazioni che si propongono di tutelare persone affette da determinate patologie, l&#39;accesso alle cariche associative può essere riservato in tutto o in parte ad aderenti affetti dalle patologie stesse o a loro familiari); &lt;br /&gt;- applicazione del principio maggioritario: le determinazioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza; &lt;br /&gt;- per la deliberazione di scioglimento dell’associazione, sia in prima che in seconda Convocazione è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 di tutti gli associati (e non dei soli presenti in assemblea); &lt;br /&gt;- non possono essere adottate norme che prevedono diversità di valenza del voto: Ad esempio il voto di chi ricopre determinate cariche (es. Presidente) o appartiene a determinate categorie di aderenti non può avere un peso maggiore rispetto al voto espresso da altri aderenti; &lt;br /&gt;- l&#39;assenza di chi ricopre determinate cariche o appartiene a determinate categorie di aderenti non invalida di per sé le sedute&lt;br /&gt;- non deve essere vanificato l&#39;esercizio dei diritti spettanti agli aderenti Ad esempio mediante: convocazione di seconde sedute nello stesso giorno della prima, convocazioni inviate troppo a ridosso della data fissata per le riunioni, espulsione non motivata degli aderenti, divieto per gli espulsi di adire l&#39;autorità giudiziaria..; &lt;br /&gt;- deve essere riconosciuto alla base associativa il diritto di ottenere la convocazione delle Assemblee;</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2009/01/informazioni-utili-sulle-associazioni.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-7711328044464427530</guid><pubDate>Wed, 24 Dec 2008 11:54:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-12-24T12:59:42.615+01:00</atom:updated><title>Dal 22 dicembre i lavoratori che si rivolgono al Giudice del Lavoro potrebbero vedersi richiedere il pagamento delle spese di giustizia.</title><description>Trieste, 23/12/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dal 22 dicembre i lavoratori che si rivolgono al Giudice del Lavoro potrebbero vedersi richiedere il pagamento delle spese di giustizia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In data 23.12.08, si e’ riunita in Trieste l’assemblea dell’Agi - Avvocati Giuslavoristi Italiani del Friuli Venezia Giulia.&lt;br /&gt;E’ stata attentamente esaminata la normativa in tema di spese giudiziarie.&lt;br /&gt;Si e’ rilevato come l’articolo 24 del decreto legge 112/2008 si presterebbe ad essere interpretato nel senso della soppressione della gratuita’ dei giudizi di lavoro e previdenziali.&lt;br /&gt;L’assemblea ha  ritenuto che la situazione che così si sarebbe venuta a creare, appare contraria agli interessi della giustizia, dei lavoratori e dei pensionati, in un momento di  particolare difficoltà economico-sociale che richiede immediate ed efficaci misure di tutela del lavoro e della sicurezza sociale.&lt;br /&gt;La misura appare in contrasto con i princìpi generali del processo del lavoro, attuativi di specifici princìpi costituzionali.&lt;br /&gt;Si chiedono pertanto a tutte le sedi di competenza immediati ed energici interventi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avv. Fabio Petracci&lt;br /&gt;Componente dell’Esecutivo Nazionale</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2008/12/dal-22-dicembre-i-lavoratori-che-si.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>1</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-8754332314303209514</guid><pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:42:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-08-08T13:43:48.044+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Sindacale</category><title>Le linee di CGIL – CISL – UIL per la nuova struttura della contrattazione collettiva</title><description>Obiettivi centrali sono il miglioramento delle condizioni di reddito, di sicurezza e qualità del lavoro dei lavoratori attraverso la crescita della qualità, del nostro paese, delle sue reti materiali e immateriali, del suo stato sociale e della qualità, competitività e produttività delle imprese.&lt;br /&gt;L’obiettivo è la realizzazione di un accordo unico che definisca un modello contrattuale per tutti i settori pubblici e privati.&lt;br /&gt;Va, quindi, aperto un tavolo con tutte le Associazioni datoriali e con il Governo.&lt;br /&gt;La revisione della struttura della contrattazione definita dall’ accordo del 23 luglio 1993 è parte della stessa strategia che sta alla base del confronto su fisco, prezzi e tariffe.&lt;br /&gt;La tutela e il miglioramento del reddito dei lavoratori vanno, infatti, perseguiti su due grandi terreni d’ impegno tra loro complementari ed interdipendenti:&lt;br /&gt;1) quello “generale” che deve garantire un welfare solidaristico ed efficiente, un sistema di prezzi e tariffe trasparente, socialmente compatibile, in grado di frenare la ripresa dell’ inflazione ed, in particolare, un sistema fiscale equo che preveda una forte riduzione della pressione fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sulle pensioni.&lt;br /&gt;2) quello regolato dal sistema contrattuale su due livelli per tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni e per redistribuire la produttività.&lt;br /&gt;In questo quadro si possono ipotizzare le seguenti linee di riforma del modello contrattuale definito dall’ accordo del 23 luglio 1993: conferma di due livelli contrattuali tra loro complementari; definizione del CCNL come centro regolatore dei sistemi contrattuali a livello settoriale e per la definizione delle competenze da affidare al secondo livello tenendo conto delle diverse specificità settoriali - anche al fine di migliorare spazi di manovra salariale e normativa della contrattazione aziendale o territoriale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CONTRATTO NAZIONALE&lt;br /&gt;I suoi compiti fondamentali – in un’ottica di diritto universale - sono il sostegno e la valorizzazione del potere d’acquisto per tutti i lavoratori di una categoria in ogni azienda e in ogni parte del Paese, la definizione della normativa nazionale e generale, la regolazione del sistema di relazioni industriali a livello settoriale, aziendale o territoriale. In questo senso il CCNL deve stabilire l’area contrattuale di riferimento; migliorare le normative di informazione – consultazione recependo lo spirito delle normative europee; ampliare la parte di confronto sugli andamenti e sulle politiche di settore, tenendo anche conto delle tendenze generali dell’economia. I contratti nazionali potranno prevedere che la contrattazione salariale del secondo livello si sviluppi a partire da una quota fissata dagli stessi CCNL.&lt;br /&gt;Il modello del settore pubblico dovrà adottare regole analoghe a quelle del settore privato attraverso opportuni interventi di delegificazione da definire in sintonia con l’impostazione contenuta nel Memorandum. Tale impostazione andrà riferita anche alla contrattazione di secondo livello da realizzare nelle pubbliche amministrazioni.&lt;br /&gt;Va effettuata una verifica in ordine alla razionalizzazione delle aree di copertura dei CCNL (oltre 400) prevedendo la possibilità di accorpamenti per aree omogenee e per settori, favorendo la riunificazione di contratti analoghi facenti riferimento a diverse organizzazioni di rappresentanza datoriale.&lt;br /&gt;Va individuata una sede congiunta, ad esempio il CNEL per esaminare l’attuale situazione e verificare le linee di indirizzo condivise per la semplificazione.&lt;br /&gt;Sulla parte economica occorre recuperare l’attendibilità della natura di inflazione a cui fare riferimento ed ancorare il sostegno del salario a criteri credibili definiti e condivisi in ambito di vera politica dei redditi.&lt;br /&gt;Va utilizzato un concetto di “inflazione realisticamente prevedibile”, supportata dai parametri ufficiali di riferimento, a livello dei CCNL.&lt;br /&gt;In questo quadro va posto il tema dell’adeguamento degli attuali indicatori di inflazione (utilizzando altri indicatori certi quali il deflatore dei consumi interno o l’indice armonizzato europeo corretto con il peso dei mutui).&lt;br /&gt;Rispetto al realizzarsi di eventuali differenziali inflazionistici vanno definiti meccanismi certi di recupero.&lt;br /&gt;Va previsto il superamento del biennio economico e la fissazione della triennalità della vigenza contrattuale, unificando così la parte economica e normativa.&lt;br /&gt;Occorre vincolare meglio il rispetto della tempistica dei rinnovi. Le una tantum a posteriori non recuperano mai del tutto il periodo di vacanza e il sistema delle IVC si è rivelato troppo debole come deterrente per dare certezza ai rinnovi.&lt;br /&gt;Va considerata l’introduzione di penalizzazioni in caso di mancato rispetto delle scadenze.&lt;br /&gt;Si può pensare di fissare comunque la decorrenza dei nuovi minimi salariali dalla scadenza del vecchio CCNL, superando così la concezione di “vacanza contrattuale”, di una tantum o di indennità sostitutive.&lt;br /&gt;Le trattative per il rinnovo dei CCNL dovranno iniziare 6 mesi prima delle loro scadenze.&lt;br /&gt;Anche per contrastare la precarietà del lavoro, la formazione per l’accesso, per la sicurezza e la professionalità appare, nel contesto attuale di cambiamenti sempre più profondi e veloci, come la priorità su cui intervenire sia nella direzione di nuovi diritti contrattualmente definiti che nell’implementazione e regolazione degli strumenti esistenti. In particolare va valorizzata l’esperienza della formazione continua e dei Fondi Interprofessionali.&lt;br /&gt;Occorre rafforzare la normativa per i casi di appalti, outsourcing, cessioni di rami d’azienda.&lt;br /&gt;Vanno definiti accordi e norme quadro per garantire condizioni normative, salariali e di sicurezza adeguate ed una continuità di relazioni industriali che eviti l’emarginazione dei lavoratori interessati.&lt;br /&gt;Occorre costruire un quadro di certezza rispetto alle aree contrattuali di riferimento che, anche rispetto ai processi di liberalizzazione e in tutte le realtà a regime concessorio, argini il fenomeno del dumping contrattuale in particolare con la piena utilizzazione della “clausola sociale”. Ai fini del rafforzamento e dell’estensione delle tutele sociali possono essere realizzati avvisi comuni tra le parti sociali, anche ai fini dell’emanazione di atti di indirizzo da parte delle Istituzioni preposte.&lt;br /&gt;I temi della parità devono assumere una maggiore valenza contrattuale e configurarsi in normative definite e vincolanti.&lt;br /&gt;Va superato l’approccio che tende a regolare queste materie prevalentemente in termini di dichiarazioni di principio o di intenti programmatici.&lt;br /&gt;Occorre sviluppare un’impostazione contrattuale che incoraggi le imprese ad assumere donne e offra, al tempo stesso, strumenti per la conciliazione vitalavoro.&lt;br /&gt;La bilateralità offre una serie di strumenti attuativi esclusivamente “al servizio” della contrattazione; deve essere rafforzata e qualificata sia a livello nazionale che ne l territorio, qualificandolo anche sui temi del welfare contrattuale in modo da garantirne la natura integrativa.&lt;br /&gt;Va considerata la sempre maggiore incidenza della dimensione europea ed internazionale.&lt;br /&gt;L’internazionalizzazione dell’ economia e delle imprese, i processi di mobilità transnazionale delle aziende, la localizzazione/delocalizzazione degli investimenti e delle produzioni richiedono strumenti di intervento e di governance che vanno otre la dimensione nazionale.&lt;br /&gt;Il manifestarsi di forme spurie di contrattazione transnazionale, l’avvio di costituzione di società europee (sulla base delle recenti direttive), l’avvio della revisione della direttiva sui CAE rendono necessario un confronto su questo tema.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SECONDO LIVELLO&lt;br /&gt;Va sostenuta la diffusione qualitativa e quantitativa del secondo livello di contrattazione. Vanno rafforzati gli strumenti già definiti dall’ accordo del 23 luglio 2007 (decontribuzione pienamente pensionabile) con misure aggiuntive di detassazione.&lt;br /&gt;Va affermata per via pattizia l’effettività e la piena agibilità del secondo livello di contrattazione. I CCNL dovranno prevedere, in termini di alternativita’, la sede aziendale o territoriale. Quest’ultima deve potersi dispiegare in una molteplicità di forme: regionale, provinciale, settoriale, di filiera, di comparto, di distretto, di sito. Questi obiettivi insieme danno compiutezza ed equilibrio al sistema contrattuale proposto.&lt;br /&gt;Le oggettive differenze tra i vari settori rendono necessario che siano i singoli CCNL a definire le articolazioni del secondo livello.&lt;br /&gt;La contrattazione accrescitiva di secondo livello sarà incentrata sul salario per obiettivi rispetto a parametri di produttività, qualità, redditività, efficienza, efficacia.&lt;br /&gt;Il legame tra quote di salario e il complesso degli obiettivi di un’impresa richiede trasparenza sul quadro economico-finanziario e di bilancio, rispetto dei tempi delle verifiche e una più approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione (assetti societari, situazioni debitorie e finanziarie).&lt;br /&gt;La finanziarizzazione dell’economia rende sempre più necessaria la conoscenza in tempo reale degli aspetti finanziari per poter “leggere” l’impresa.&lt;br /&gt;I processi di trasformazione in atto richiedono una più alta capacità di contrattazione sull’organizzazione del lavoro, sulla condizione e prestazione lavorativa, sulla valorizzazione della professionalità –attraverso la formazione permanente -, sulle partite degli orari, su tutte le tematiche legate alla flessibilità contrattata, sul tema sempre più fondamentale della prevenzione e della formazione su salute e sicurezza del lavoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DEMOCRAZIA E RAPPRESENTANZA&lt;br /&gt;La riforma sulla rappresentanza va attuata per via pattizia attraverso un accordo generale quadro.&lt;br /&gt;Rappresentanza e rappresentatività Confermando per il settore pubblico l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 e la vigente legge sulla rappresentanza, facendo riferimento per la&lt;br /&gt;rappresentatività dei pensionati alle deleghe certificate dagli Enti previdenziali, per il settore privato viene indicato nel CNEL l’istituzione che, avvalendosi di specifici comitati con un alto profilo di competenza ed autonomia, certifichi la rappresentanza e la rappresentatività delle relative organizzazioni sindacali.&lt;br /&gt;Per il settore privato la base della certificazione sono i dati associativi, riferiti di norma alle deleghe, come possono essere numericamente rilevati dall’INPS, prevedendo un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali del DM10, e trasmessi complessivamente al CNEL, nonché i consensi elettorali risultanti ai verbali elettorali delle RSU, che andranno generalizzate dappertutto, come già regolamentate dall’Accordo interconfederale del 1 dicembre 1993 e dai CCNL, trasmessi dalle Confederazioni allo stesso CNEL.&lt;br /&gt;Cgil Cisl Uil intendono richiedere la riforma della governance degli enti previdenziali. In questa prospettiva i propri rappresentanti saranno eletti direttamente dalle lavoratrici e dai lavoratori.&lt;br /&gt;Il CNEL dovrà diventare l’istituzione certificatrice di ultima istanza della rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni, e quindi destinataria anche dei dati certificati dall’ARAN e, per i pensionati, dagli Enti previdenziali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Democrazia sindacale&lt;br /&gt;Accordi confederali con valenza generale:&lt;br /&gt;Le piattaforme sindacali vengono proposte unitariamente dalle segreterie, e dibattute negli organismi direttivi interessati i quali approvano le piattaforme da sottoporre successivamente alla consultazione dell’insieme dei lavoratori e dei pensionati.&lt;br /&gt;Tutto il percorso negoziale, dalla piattaforma alla firma, deve essere accompagnato da un costante coinvolgimento degli organismi delle Confederazioni, prevedendo momenti di verifica degli iscritti, e assemblee di tutti i lavoratori e pensionati.&lt;br /&gt;Le segreterie assumono le ipotesi di accordo, le sottopongono alla valutazione e approvazione dei rispettivi organismi direttivi per il mandato alla firma da parte delle stesse, previa consultazione certificata fra tutti i lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, come già fatto nel 1993 e nel 2007.&lt;br /&gt;Accordi di categoria:&lt;br /&gt;Le federazioni di categoria, nel quadro delle scelte di questo documento definiranno specifici regolamenti sulle procedure per i loro rinnovi contrattuali al fine di coinvolgere sia gli iscritti che tutti i lavoratori e le lavoratrici.&lt;br /&gt;Tali regolamenti dovranno prevedere sia il percorso per la costruzione delle piattaforme che per l’approvazione delle ipotesi di accordo. Insieme le categorie definiranno regole e criteri per l’elezione delle RSU e per una loro generalizzazione.</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2008/08/le-linee-di-cgil-cisl-uil-per-la-nuova.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>1</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-4275510580454954608</guid><pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:40:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-08-08T13:42:30.286+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Pubblico impiego</category><title>Decreto legge 112/2008 e pubblico impiego(1).  I contenuti in linea di massima e la sostanza degli interventi.</title><description>Il decreto legge 112/2008 tocca trasversalmente con tutta una serie di vari interventi legislativi materie diverse. Toccheremo gli aspetti più importanti che involgono il pubblico impiego contenuti nel capo II destinato al contenimento della spesa per l’impiego pubblico.Gli argomenti di maggior rilievo sono nell’ordine dati dall’articolo 66 (turn over) che impone alle amministrazioni di limitare la programmazione triennale del fabbisogno di personale. – Il successivo articolo 67 limita le risorse economiche da destinare alla contrattazione integrativa. E’ inoltre previsto che i proventi dalla riduzione di spesa vadano versati dagli enti e dalle amministrazioni alle casse dello Stato.Sono inoltre introdotte con la medesima disposizione alcune modifiche all’articolo 47 del DLGS 165/2001 in base al quale era previsto che se la certificazione della Corte dei Conti per la stipula del contratto collettivo non era positiva, l&#39;ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, doveva assumere le iniziative necessarie per adeguare la quantifcazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenesse possibile, avrebbe dovuto convocare le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.Il nuovo articolo 47 impone invece alle parti, in caso di certificazione negativa, di non sottoscrivere il contratto. Il successivo articolo 68 impone quindi alle amministrazione la riduzione degli organismi collegiali, evitando la duplicazione di strutture. Per espressa menzione del legislatore sono aboliti  l’Alto  Commissario  per  la  prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all&#39;interno della pubblica amministrazione di cui all&#39;articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, l’ Alto  Commissario  per  la  lotta  alla contraffazione, la Commissione per l&#39;inquadramento del personale gia&#39; dipendente da  organismi  militari operanti nel territorio nazionale nell&#39;ambitodella Comunita&#39; Atlantica di cui all&#39;articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.Sin qui i provvedimenti aventi in qualche modo rilievo sull’organizzazione generale degli enti. I successivi articoli invece si riflettono in maniera diretta su trattamenti legali e per la gran parte contrattuali di spettanza del personale dipendente, intervenendo così in maniera diretta sulla disciplina del lavoro.E’ la volta infatti dell’articolo 70 che elimina qualunque trattamento aggiuntivo all’equo indennizzo previsto da norme di legge o contrattuali a causa di infermità di servizio di cui alla tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981 n.834.Maggiormente mirata ad interferire con il trattamento economico del dipendente è il successivo articolo 71 ( assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.) .La norma in primo luogo limita al personale pubblico nei primi giorni di malattia, senza ricovero ospedaliero, il pagamento al solo trattamento economico fondamentale con l’esclusione di ogni altra indennità o emolumento anche a carattere fisso o continuativo. Stabilisce la norma che i risparmi così ottenuti non potranno essere impiegati  per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva.Il comma successivo impone invece dopo l’assenza di dieci giorni o dopo il secondo evento di malattia la presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.E’ quindi disposto che  L&#39;amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  eorganizzative. Le fasce orarie di reperibilita&#39; del lavoratore, entro le  quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e&#39; dalle  ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.Stretti limiti sono quindi imposti alla contrattazione collettiva ed alle normative di settore nello stabilire la quantificazione dei permessi esclusivamente ad ore. E’ stabilito inoltre che le assenze dal servizio per malattia non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle  somme  dei  fondi  per  la  contrattazione  integrativa. Fanno eccezione   le   assenze   per   congedo   di   maternita&#39;,  compresa l&#39;interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita&#39;, le assenze  dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l&#39;espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche&#39;  le  assenze  previste  dall&#39;articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo  2000,  n.  53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave,  i  permessi  di  cui  all&#39;articolo 33,  comma 3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104.E’ quindi stabilita l’inderogabilità di tali norme in tema di assenze da parte della contrattazione collettiva.Il successivo articolo 72 tratta invece della risoluzione del rapporto di lavoro.Una prima disposizione consente un accompagnamento alla pensione ( 40 anni di contributi)  per il dipendente cui manchino cinque anni per il trattamento di quiescenza. In questo caso, il dipendente può ricevere senza lavorare il 50% della retribuzione sino alla data del pensionamento. E’ escluso da questa disposizione il personale della scuola. Per il restante personale, resta facoltà dell’amministrazione accogliere la domanda.  All&#39;atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta&#39;il  dipendente  ha  diritto al trattamento di quiescenza e previdenzache sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di  esonero dal servizio e&#39; cumulabile con altri redditi derivanti da  prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per   collaborazioni   e   consulenze   con  soggetti  diversi  dalleamministrazioni pubbliche di cui all&#39;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165 o societa&#39; e consorzi dalle stesse partecipati.   In   ogni   caso  non  e&#39;  consentito  l&#39;esercizio  diprestazioni   lavorative   da   cui  possa  derivare  un  pregiudizio all&#39;amministrazione di appartenenza.Per converso la domanda di trattenimento in servizio in base alle nuove disposizioni non deve essere più obbligatoriamente accolta dall’amministrazione. Quest’ultima potrà valutare se accogliere o meno la domanda tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali.Sempre in tema di risoluzione del rapporto, il successivo comma 11 prevede che Nel caso di compimento dell&#39;anzianita&#39; massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cuiall&#39;articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono  risolvere,  fermo  restando quanto previsto dalla disciplina vigente  in  materia  di decorrenze dei trattamenti pensionistici, ilrapporto  lavoro  con  un  preavviso  di  sei  mesi.L’articolo 73 invece modifica l’articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n.662 stabilendo che l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale non è più a determinate condizioni un diritto del dipendente pubblico, ma che l’instaurazione di detto rapporto può essere concessa dall’amministrazione.&lt;br /&gt;  Come possiamo vedere l’intervento legislativo tocca aspetti di organizzazione generale dell’amministrazione ( c.d. macro organizzazione) e contestualmente interviene in ordine sparso su aspetti concreti del rapporto individuale e collettivo di lavoro.Il provvedimento emanato assume la forma del decreto legge. E’ dunque un atto promanato dal Governo che assume provvisoriamente forza di legge e che dovrà entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella gazzetta essere convertito in legge dalle camere.Presupposto per giustificare un simile provvedimento è la sussistenza di un caso straordinario di necessità ed urgenza.Un simile controllo spetta alla Corte Costituzionale che può per la mancanza di simili requisiti bocciare il provvedimento senza entrare nel merito.Nonostante le caratteristiche sostanzialmente disorganiche di provvedimento a temi quanto mai variegati e la natura di eccezionalità, il decreto 112/2008 intervenendo su taluni aspetti concernenti il rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, scuote taluni principi generali di riforma contenuti all’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n.421 costituente delega al governo per la riforma dell’impiego pubblico che si svilupperà nel successivo decennio alla luce del principio che i rapporti di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e sono regolati mediante contratti individuali e collettivi.&lt;br /&gt;Dunque un intervento frammentato e disorganico che entra in una materia dove ormai si è consolidato un indirizzo normativo avallato da autorevoli interventi della Corte Costituzionale ( C. Costituzionale n.314/2003). Tale situazione normativa si fonda sulla legge delega 23 ottobre 1992 n.421 ( delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale). La fonte normativa in questione che costituisce principio fondamentale di riforma prevede che, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici siano ricondotti alla disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi. Ne deriva come del resto autorevolmente rilevato dalla Consulta ( Corte Costituzionale sentenza n.314/2003) che la contrattazione collettiva costituisce “ metodo di disciplina” del rapporto di pubblico impiego  che assurgerebbe al rango di norma costituzionale, tale da limitare anche disposizioni difformi degli ordinamenti regionali. ( in tal senso Corte costituzionale, 18 maggio 1999, n. 171).&lt;br /&gt;L’opzione per la competenza esclusiva dell’autonomia collettiva è quindi basata su tutta una serie penetrante di vincoli che attengono alle procedure contrattuali, al contenuto dei contratti, alla struttura retributiva.&lt;br /&gt;In secondo luogo, ai contratti collettivi per la prima volta è attribuito persino l’effetto di disapplicare sia la precedente normativa regolamentare, sia le disposizioni di legge che prevedano automatismi e trattamenti accessori.&lt;br /&gt;Questo regime normativo trovava giustificazione nelle finalità che la complessiva riforma dei rapporti di lavoro pubblico si proponeva in tema di controllo della spesa pubblica ed una più efficiente gestione delle risorse umane. Questi sono, guarda caso, gli stessi obiettivi che, in premessa si propone il decreto legge 112/2008.&lt;br /&gt;E’ chiaro che il regime anzidetto è stato introdotto con norma di legge (anche se costituente principio di riforma) e con norma di legge esso può pure essere derogato.&lt;br /&gt;Non va taciuto però come sussista un interesse generale ed in qualche modo costituzionalmente sancito all’organicità delle norme e ad evitare la decretazione su temi così importanti.&lt;br /&gt;La contrattualizzazione del rapporto di lavoro è d’altro canto bilanciata da un ruolo forte della dirigenza che garantito il proprio ruolo rispetto a quello del potere politico anche sulla base dell’articolo 97 della Costituzione, dovrebbe costituire il vero fulcro per interventi di amministrazione del rapporto di lavoro anche in funzione correttiva.&lt;br /&gt;E’ chiaro che una continua interferenza legislativa di dettaglio su aspetti concreti del rapporto di lavoro sminuisce il ruolo della dirigenza ponendosi in antitesi con lo spirito della riforma.&lt;br /&gt;Appare poi del tutto priva di ragione, una disposizione di legge che, una volta istituita una sostanziale equiparazione tra lavoro pubblico e privato, individuando nel testo di riforma le differenze necessarie ed ontologiche, stabilisce un regime del trattamento di malattia diverso e deteriore per il dipendente pubblico.&lt;br /&gt;Non appare peregrino accennare ad una possibile violazione dell’articolo 3 della costituzione.&lt;br /&gt;Non va sottaciuto che la giurisprudenza della Corte Costituzionale (ormai consolidata) ha individuato alcuni criteri che valgono come indici dell’eccesso di potere legislativo. Tali criteri sono quello della assoluta illogicità , incoerenza od arbitrarietà della motivazione della legge o della palese contraddittorietà rispetto ai presupposti, quello della irragionevolezza delle statuizioni legislative rispetto alla realizzazione concreta del fine, quello dell’incongruità tra mezzi e fini che la legge intende conseguire.( Martines, Diritto Costituzionale, Giuffrè, 2001, 304).&lt;br /&gt;Problemi molto seri sorgono pure le normative contrattuali in essere che difficilmente possono essere soppiantate dal decreto legge in questione senza che venga violata l’autonomia sindacale e collettiva garantita dall’articolo 39 della Costituzione.&lt;br /&gt;Ma vi è un punto dove il decreto 112/2008 può trovare reali e consistenti limiti.&lt;br /&gt;Parliamo delle autonomie regionali ed in particolare dei vincoli di queste ultime nei confronti del decreto in esame.&lt;br /&gt;L’articolo 1 del DLGS 165/2001 che introduce i principi fondamentali della privatizzazione del pubblico impiego stabilisce che i principi della legge delega 421/1992 e quindi la riconduzione del lavoro pubblico alla disciplina della contrattazione collettiva e delle leggi sul lavoro costituisce norma fondamentale di riforma economico – sociale della Repubblica e, come tali, inderogabili anche da parte delle regioni a statuto speciale.&lt;br /&gt;Appare intuibile che se il decreto 112/2008 introduce nuovamente specifiche norme di legge per disciplinare le retribuzioni, la malattia ed i permessi dei pubblici dipendenti, le regioni a statuto speciale debbono invece attenersi ai principi di riforma economico sociale della Repubblica costituiti dalla legge delega 421/92 che stabilisce come regola la disciplina del pubblico impiego con norme contrattuali e con le normali leggi del lavoro dipendente.&lt;br /&gt;La Corte Costituzionale (    Corte costituzionale, 18 ottobre 1996, n. 352) ha ritenuto come anche le regioni a statuto speciale siano vincolate alla disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro perché sancita nell’ambito dei principi di riforma economico sociale introdotti dalla legge delega 421/92.&lt;br /&gt;La Corte riteneva così l’obbligo della Regione Autonoma Valle D’Aosta di regolare la materia dei permessi sindacali esclusivamente per il tramite della contrattazione collettiva.&lt;br /&gt;Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che le regioni a statuto speciale dovranno conformarsi a tali principi ancora validi e quindi potranno disciplinare il rapporto di lavoro degli enti pubblici operanti nell’ambito della regione mediante la contrattazione collettiva, evitando di introdurre specifiche normative nazionali non aventi valore di principio di riforma.&lt;br /&gt;Su questi temi, senza preconcetto alcuno, fermamente convinto che nella pubblica amministrazione molto vada ancora cambiato, ritengo però che la riforma intrapresa all’inizio degli anni 90 volta all’equiparazione del pubblico impiego al lavoro privato vada portata avanti coerentemente attribuendo alla contrattazione collettiva, alla dirigenza ed ai singoli dipendenti le loro responsabilità e non affidando la salvezza dell’amministrazione a surrettizie, improvvisate e discriminatorie norme di legge.&lt;br /&gt;Non saranno pertanto sporadici interventi basati sul compiacimento dell’emotività del momento a salvare la nostra pubblica amministrazione. Va invece portata a termine la sua modernizzazione e la totale equiparazione al lavoro privato.</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2008/08/decreto-legge-1122008-e-pubblico.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>1</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-5087496659675427658</guid><pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:27:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-06-13T13:31:38.249+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Orario di lavoro</category><title>Intervalli minimi di riposo.</title><description>La direttiva comunitaria 2003/88, stabilisce l’intervallo minimo di riposo da fruire nel corso di ogni periodo di 24 ore, nella misura di 11 ore consecutive.&lt;br /&gt;Essa preveda la possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva o di accordi tra le parti sociali.&lt;br /&gt;Tale direttiva è stata recepita dal legislatore nazionale con il dlgs n. 66/2003 poi modificato dal dlgs n. 213/2004.&lt;br /&gt;L’articolo 7 riproduce la previsione comunitaria stabilendo che il lavoratore ogni 24 ore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive.&lt;br /&gt;Sono quindi previste le eccezioni che possono essere stabilite dai contratti collettivi, è prevista anche una deroga amministrativa da parte del ministero.&lt;br /&gt;Un’altra deroga è prevista dall’articolo 17, commi 5 e 6 e dall’articolo 18 e riguarda i lavoratori la cui prestazione non è predeterminata nei tempi.&lt;br /&gt;Una deroga riguarda anche il personale mobile e il lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.&lt;br /&gt;Naturalmente in questi casi è prevista l’esistenza di un riposo compensativo o di una protezione adeguata.&lt;br /&gt;Non esiste pertanto nel nostro ordinamento una definizione precisa di orario giornaliero.&lt;br /&gt;A suo tempo il rdl 15.03.1923 n. 692 dava un limite di 10 ore dato da otto ore di orario ordinario e n. due ore di straordinario.&lt;br /&gt;L’orario giornaliero era stato parzialmente abrogato dall’articolo 13 del dlgs 196/97 che aveva fissato l’orario settimanale di lavoro in quaranta ore settimanali.&lt;br /&gt;Il dlgs 66/2003 (legge attualmente in vigore) stabilisce invece la soglia invalicabile di 48 ore settimanali che può però essere diluita in un arco temporale che la contrattazione collettiva può portare sino al massimo di dodici mesi.</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2008/06/intervalli-minimi-di-riposo.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-7565784261336968348</guid><pubDate>Fri, 06 Jun 2008 16:07:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-06-06T18:07:52.052+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Varie</category><title>Cambio il Governo. Cambierà ancora il lavoro.</title><description>Il settore del lavoro è stato negli ultimi dieci anni oggetto di profonde spinte innovative.&lt;br /&gt;I mutamenti non sempre sono stati lineari.&lt;br /&gt;Essi spesso hanno risentito delle particolari esigenze dei Governi che si sono succeduti.&lt;br /&gt;Non sempre però i due schieramenti politici cui ormai è affidato con alternanza il Governo del paese, si sono rivelati nettamente schierati più o contro la flessibilità.&lt;br /&gt;Il lavoro interinale nasce nel 1997 con il pacchetto Treu, segue la legge Biagi con il Governo Berlusconi, quindi i correttivi alla stessa introdotti con le leggi successive al Protocollo sul Welfare.&lt;br /&gt;Questi ultimi appartengono all’attività legislativa del nuovo Governo che ha pure introdotto normative più severe in tema di responsabilità negli appalti e in tema di lavoro nero.&lt;br /&gt;Cosa aspetta ora al nuovo Governo, altri cambiamenti che così diverrebbero ciclici o un attenta opera di assestamento controllo e monitoraggio?</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2008/06/cambio-il-governo-cambier-ancora-il.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>3</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-5959967472063908883</guid><pubDate>Fri, 06 Jun 2008 16:05:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-06-06T18:06:43.720+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Lavoratori stranieri</category><title>Sei un clandestino? Hai lavorato? Non ti aspetta nulla.</title><description>E’ questa la decisione emessa dal Tribunale di Como in data 18 febbraio e pubblicata da Guida del Lavoro n.18/2008 con nota di Donata Gottardi.&lt;br /&gt;In pratica il Giudice sostiene che il clandestino non possa fare causa a chi lo ha assunto e poi sfruttato.&lt;br /&gt;Accade così che il datore di lavoro senza scrupoli alla fine ci guadagna.&lt;br /&gt;La sentenza contraddice la stessa legge Bossi-Fini laddove all’articolo 2 riconosce allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato i diritti fondamentali della persona umana.&lt;br /&gt;Così dimentica l’articolo 36 della Costituzione, la Convenzione OIL n.143 del 24 giugno 1975, l’articolo 2126 del Codice Civile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Cosa ne pensi? Dacci un’opinione qualunque.&lt;/em&gt;</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2008/06/sei-un-clandestino-hai-lavorato-non-ti.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-5095030802743337622</guid><pubDate>Tue, 22 Apr 2008 06:52:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-04-22T08:54:03.376+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Lavoratori stranieri</category><title>Come si acquista la cittadinanza italiana?</title><description>La materia è disciplinata dall’articolo 4 comma 2 della legge 5.2.1992 n.91&lt;br /&gt;E’ sufficiente che il padre o la madre siano cittadini italiani. Acquista la cittadinanza italiana anche il figlio di apolidi o di genitori ignoti che nasce sul suolo italiano. Stabilisce l’articolo 1:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 1 E&#39; cittadino per nascita:&lt;br /&gt;a) il figlio di padre o di madre cittadini;&lt;br /&gt;b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.&lt;br /&gt;2. E&#39; considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In caso di matrimonio con cittadino italiano, il coniuge straniero acquista la cittadinanza dopo almeno sei mesi da quando risiede legalmente sul suolo italiano. Oppure se non vi risiede dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non sia intervenuta separazione.&lt;br /&gt;Stabilisce infatti l’articolo 5:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 5 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La cittadinanza non si acquista però automaticamente. E’ necessario farne domanda al Ministero dell’Interno che vi provvede con decreto. Lo stabilisce l’articolo 7:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 7 1. Ai sensi dell&#39;art. 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell&#39;interno, a istanza dell&#39;interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.&lt;br /&gt;2. Si appliano le disposizioni di cui all&#39;art. 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vi sono però anche altri casi in cui lo straniero può acquistare la cittadinanza italiana. Ad esempio, chi risiede legalmente da almeno dieci anni come cittadino extracomunitario può fare domanda al Ministero dell’Interno. Vi sono anche altri casi in cui lo straniero può richiedere la cittadinanza. Li elenca l’articolo 9:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 9 1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell&#39;Interno:&lt;br /&gt;a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall&#39;art. 4, comma 1, lettera c);&lt;br /&gt;b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;&lt;br /&gt;c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all&#39;estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;&lt;br /&gt;d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;&lt;br /&gt;e) all&#39;apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;&lt;br /&gt;f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.&lt;br /&gt;2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell&#39;interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all&#39;Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2008/04/come-si-acquista-la-cittadinanza.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-7441032386973171051</guid><pubDate>Tue, 04 Mar 2008 14:04:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-03-04T15:14:54.569+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Professioni</category><title>Abilitazione al patrocinio dei praticanti avvocati e difesa dinnanzi al Tribunale del Lavoro</title><description>Pongo all&#39;attenzione dei frequentatori del blog, al fine di un libero confronto e di raccogliere i contributi di tutti, il tema dell’abilitazione del praticante al patrocinio, in relazione alle cause di competenza del Tribunale Ordinario, Sezione Lavoro.&lt;br /&gt;Segnalo che in alcuni Tibunali non è data la possibilità ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio di partecipare alle udienze, a prescindere dal valore delle stesse, qualora instaurate dinnanzi al Tribunale del Lavoro.&lt;br /&gt;Tale interpretazione di fatto applicata da determinati magistrati non corrisponde a quella letterale dell’art. 7 della legge 16 dicembre 1999, norma che pone dei limiti territoriali, temporali, di competenza e di valore al patrocinio. L’ambito del diritto del lavoro, pacificamente rientrante nel diritto civile, non viene fatto oggetto di questi limiti e da ciò, a rigore, deriva l’applicabilità della disciplina relativa agli affari civili anche alle controversie assegnate alla sezione lavoro.&lt;br /&gt;Si evidenzia inoltre come i praticanti abilitati operanti in alcune città, anche all’interno della stessa Regione, abbiano la possibilità di partecipare attivamente alle udienze ed al patrocinio dinnanzi ai Giudici del Lavoro, altri no in quanto operanti in sedi dislocate a pochi km di distanza.&lt;br /&gt;Sulla questione si sono espressi alcuni Ordini degli Avvocati per dirimere la questione relativa al limite di valore delle controversie, senza mettere in discussione la possibilità dei praticanti abilitati al patrocinio di partecipare all’attività forense nell’ambito del diritto del lavoro.&lt;br /&gt;Al di là dell’opportunità di una uniforme interpretazione, perlomeno all’interno dello stesso distretto di Corte d’Appello, si sottolinea come non vi sia in effetti un dato normativo sul quale fondare un limite ulteriore e ratione materiae rispetto a quelli di legge.&lt;br /&gt;Vale la pena di sottolineare inoltre che, prima della soppressione della figura del pretore, le cause di lavoro e previdenza erano trattate dai praticanti abilitati.&lt;br /&gt;Sulla questione si sono espressi recentemente sia l’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura), con articolo pubblicato sul proprio sito web, che il Consiglio Nazionale Forense. &lt;br /&gt;Con parere dd. 26.10.2006 n. 59, il CNF ha ribadito come il praticante abilitato possa patrocinare nelle controversie dinnanzi al Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro, con il solo limite di valore della controversia compreso entro euro 25.822,00.&lt;br /&gt;La questione ha naturalmente maggiore interesse per coloro che, come chi scrive, sono inseriti in un contesto professionale strettamente legato alle controversie di lavoro, tale che l’impossibilità di patrocinare dinnanzi al Tribunale del Lavoro si risolve di fatto nello svuotamento di contenuto il patrocinio stesso.&lt;br /&gt;In questi termini, atteso che l’abilitazione in oggetto rappresenta un percorso fondamentale di crescita per chi si affaccia alla professione forense, il divieto in questione appare lesivo dei nostri diritti ad una formazione completa e pratica in vista di una futura abilitazione alla professione (alla base peraltro dello sforzo economico sostenuto per l’abilitazione stessa).&lt;br /&gt;A margine si aggiunge che anche sotto un profilo sostanziale di difesa delle parti appare discutibile ammettere il ricorso alle sostituzioni “di emergenza” da parte di un avvocato (che in alcuni casi non ha neppure visto il fascicolo di causa) e negare la stessa possibilità al praticante abilitato al patrocinio che ha affiancato il proprio dominus in tutto l’iter della controversia e che per legge può stare in Giudizio. Accade poi, in alcuni casi, che la figura del sostituto in udienza rivesta soltanto un ruolo formale e questi si trovi a ripetere ad alta voce ciò che gli viene suggerito dal praticante abilitato.&lt;br /&gt;E’inoltre presumibile che l’avvocato che si faccia sostituire da un proprio praticante, lo faccia a ragion veduta e in considerazione delle capacità del collaboratore in relazione alla complessità dell’incombente giudiziale. Ciò non toglie che il praticante, con i predetti limiti, possa andare in giudizio anche senza essere affiancato da un avvocato. Non vi è peraltro neppure il concreto pericolo del proliferare di praticanti impreparati all’assalto delle aule d’udienza, dato che ciò non accade neppure davanti alle sezioni dove i praticanti sono ammessi.&lt;br /&gt;Tali considerazioni appaiono ancora più persuasive in relazione a determinati esempi concreti. Si pensi ad un mero adempimento di giuramento del consulente tecnico d’ufficio, fase certamente importante ma nella quale il ruolo del difensore non presenta particolari complessità. L’iniquità del limite ratione materiae appare poi lampante nel caso di un opposizione a decreto ingiuntivo per un importo di poche centinaia euro, del tutto equiparabile a quella che può aversi presso il Tribunale Civile.&lt;br /&gt;Queste ultime argomentazioni possono essere condivisibili o meno; ciò che comunque appare eloquente è il dato normativo della legge 479/99.&lt;br /&gt;L&#39;argomento in questione può essere considerato di portata modesta, in quanto il patrocinio ha durata limitata ed inversamente proporzionale al tempo che ciascuno impiega per superare l’esame di Stato, ma ciò non toglie che anche una situazione transitoria vada sfruttata appieno nelle sue potenzialità e nelle rare occasioni che ci si presentano. Questo, in fondo, è lo spirito della abilitazione transitoria.&lt;br /&gt;Non si ignorano la peculiarità, la delicatezza e l’importanza degli interessi tutelati dal diritto del lavoro, ma la preclusione in oggetto rappresenta un pregiudizio alla nostra formazione e crescita professionale, che per quanto costruita sui libri, sulla presenza in Studio, sull’esempio e l’insegnamento degli Avvocati, necessita anche di un banco di prova pratico, soprattutto in questo frangente storico nel quale la formazione degli avvocati e dei futuri avvocati ha assunto notevole rilevanza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dott. Matteo Belli</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2008/03/abilitazione-al-patrocinio-dei.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>11</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-8244926482569909286</guid><pubDate>Mon, 14 Jan 2008 15:58:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-01-14T17:01:31.405+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Professioni</category><title>Formazione continua</title><description>diTommaso Servetto*Dall’1 gennaio 2008 decorre il primo periodo di valutazione della formazione continua degli avvocati come da regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 13 luglio 2007.Con tale dettato normativo il Consiglio Nazionale Forense ha introdotto il dovere, per gli avvocati, di partecipare alle attività di formazione continua, così come disciplinata dallo stesso regolamento, attribuendo ai Consigli dell’Ordine il dovere di controllo.Ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento l’obbligo della formazione professionale continua è assolto con la partecipazione documentata ai seguenti eventi:a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematica, purché sia possibile il controllo della partecipazione;b) partecipazione a commissioni di studio o gruppi di lavoro;c) altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell’Ordine;d) lo svolgimento di particolari attività come quella di essere relatori ai convegni, avere effettuato pubblicazioni in materia giuridica, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato e, buon ultimo, il compimento di attività di studio ed aggiornamento svolta in autonomia che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense o dai competenti Consigli dell’Ordine.Ai sensi dell’art. 6 delle disposizioni in commento il mancato assolvimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare la cui sanzione sarà commisurata alla gravità della violazione.Le disposizioni in parola vengono ad individuare due importanti novità nel panorama forense: la prima è che la formazione professionale può avvenire solo attraverso i criteri individuati dal governo professionale; la seconda che l’inadempimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.Se si può, anzi si deve, accogliere con entusiasmo la seconda delle citate innovazioni che viene a specificare delle regole molto generiche contenute negli artt. 12 e 13 del codice deontologico: «L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza»; non può essere esente da alcune osservazioni critiche la prima.La critica discende dal fatto che le regole emanate dal governo dell’avvocatura sono più di facciata che di vera sostanza perché non vi è nessuna verifica dell’effettivo e concreto aggiornamento del professionista bensì solo la verifica che lo stesso abbia partecipato agli eventi individuati raccogliendo quelli che, pomposamente chiamati crediti professionali, si possono chiamare più umilmente punti, almeno 30 punti ogni anno.Non importa se il professionista entrato, dopo avere pagato il diritto di accesso, alla sala convegni si dedichi alla lettura dei quotidiani (magari sportivi) anziché al gioco della play – station o a trasmettere e ricevere messaggini telefonici (meglio se amorosi) l’importante è che abbia partecipato al convegno, pagato e raccolto i punti (non è neanche previsto l’obbligo di applaudire il relatore).Il Consiglio dell’Ordine attesterà alla collettività che quel professionista offre il massimo delle garanzie professionali e la forma è salva (Decoubertianamente l’importante è partecipare).Se invece il professionista, scrupoloso e zelante, cura costantemente la propria preparazione ed il proprio aggiornamento professionale utilizzando canali diversi da quelli previsti dal regolamento come i giornali e le riviste specializzate, banche dati e monografie tematiche, dovrà essere sanzionato con una delle sanzioni, previste dalla legge professionale del 27 novembre 1933, che vanno dall’avvertimento fino alla radiazione. In sintesi chi non partecipa ai convegni e tavole rotonde potrà anche essere radiato dall’albo!Allora non è vero che viene sanzionato il mancato aggiornamento professionale, bensì la mancata raccolta dei punti attraverso la partecipazione ai convegni!Mi sembra così dimostrata la prima osservazione critica: la declamata formazione professionale è più forma che sostanza, anzi solo forma.Non basta! All’art. 2, comma 5, della normativa in commento è previsto che per dare informazioni a terzi sulla propria attività prevalente il professionista debba avere raccolto, nell’anno precedente l’informazione, non meno di 30 crediti (punti) nell’ambito dell’esercizio dell’attività che intende indicare.Capiterà che se un cliente mi chiede se sono un penalista dovrò dirgli: «Raccolgo 30 punti e ti rispondo l’anno prossimo!». Non ha importanza per il nostro Consiglio che un avvocato abbia, in 20-30 anni di carriera, partecipato, magari con ottimi risultati per i propri assistiti, a centinaia di processi penali anche delicati dal punto di vista professionale e giuridico, che abbia trattato avanti la Corte di Cassazione spinose questioni di diritto, che abbia istruito ed educato alla professione decine di giovani, oggi brillanti avvocati, l’unico elemento di valutazione è che questi abbia raccolto i punti assistendo ai convegni!Mi sorge una domanda: è costituzionalmente legittimo il dictat del Consiglio Nazionale Forense fatto proprio dai vari Consigli territoriali?Non va dimenticato che la professione di avvocato è una libera professione intellettuale rientrante tra quelle indicate dall’art. 2229 c.c. e che l’art. 33 della nostra tanto vituperata costituzione (definita di recente dal Presidente della Repubblica una signora con qualche ruga ma ancora di aspetto giovanile) prevede la necessità dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale. Dopo avere superato l’esame di Stato il professionista iscritto all’albo ha il dovere di continuare ad aggiornarsi ma ha anche il diritto di farlo come ritiene più consono alle sue esigenze.Se è vero, come è vero, che spetta all’Ordine professionale l’accertamento del possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo può questo impormi le modalità con cui debbo curare il mio doveroso aggiornamento professionale?La risposta che mi posso dare è che tale imposizione venga a violare gli artt. 3 e 41 della Costituzione generando, l’illecito disciplinare così come previsto, una situazione di diseguaglianza tra soggetti che posseggono lo stesso grado di aggiornamento professionale ma prodotto in maniera diversa violando altresì il principio di libertà dell’iniziativa economica privata atteso che la gestione di uno studio è certamente da ricomprendersi tra le iniziative economiche libere.Prescindendo comunque dalla correttezza costituzionale, la normativa è lesiva a mio parere del diritto di ognuno di studiare ed aggiornarsi secondo la propria organizzazione, metodologia ed iniziativa, non è chi non veda come la nuova normativa abbia un carattere meramente politico che, nascondendosi dietro l’esigenza della tutela della collettività dei cittadini, mira semplicemente a generare una nuova categoria di professionisti: quella dei convegnisti che saranno, col tempo, sempre più pagati a spese di chi è costretto, per legge, ad ascoltarli. Un balzello bello e buono.Mi chiedo allora perché i componenti della categoria non reagiscano atteso che, a parte gli interessati quali i componenti degli Ordini ed i vertici delle Associazioni, tutti i soggetti coinvolti, non ho ancora sentito un avvocato che apprezzi l’idea proposta (anzi imposta dal Consiglio Nazionale Forense) quale il regolamento impositivo delle specifiche modalità di aggiornamento professionale.Che anche gli avvocati abbiano smarrito la proverbiale aggressività contro ogni forma di sopruso? Che anche gli avvocati, ormai intruppati nelle varie, forse troppe, associazioni si siano appiattiti ed abbiano smarrito la capacità di critica e di protesta?Non lo credo, penso sia solo rassegnazione, ma gli avvocati non possono e non devono rassegnarsi perché è nella natura dell’avvocato; devono esercitare il loro diritto costituzionalmente garantito di difendersi, di difendere la loro autonomia e capacità organizzativa. Un modo per far comprendere il proprio dissenso potrebbe essere quello di astenersi dal votare alle prossime elezioni dei Consigli dell’Ordine.In conclusione per evitare l’obiezione di coloro che sostengono che le critiche debbono essere anche propositive propongo una valutazione effettiva annuale, a campione, per la verifica concreta del grado di aggiornamento professionale degli avvocati con relativa sanzione sospensiva per chi non superi la prova e che, magari, i Consigli dell’Ordine comincino a sanzionare coloro che si rendono responsabili di gravi errori professionali per imperizia e scarsa diligenza; cosa che fino ad oggi non mi risulta essere avvenuta.La mia dignità di avvocato mi impone di astenermi da modalità di aggiornamento imposte che non garantiscono affatto una effettiva formazione ed aggiornamento ma sarò pronto ad accettare la sfida. Pur essendo io l’ultimo degli avvocati mi rifiuto, dopo 25 anni di professione, di essere trattato come un “bamboccione”.*Avvocato in Torino</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2008/01/formazione-continua.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>3</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-2789269765322168595</guid><pubDate>Mon, 14 Jan 2008 15:47:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-01-14T16:58:28.353+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Professioni</category><title>Formazione permanente</title><description>Egregi!L&#39;articolo apparso su Diritto &amp;amp; Giustizia a firma dell&#39;avv. Tommaso Servetto che ci è stato allegato e che pare faccia seguito a un&#39;iniziativa già intrapresa da alcuni Colleghi è molto interessante nella parte ricostruttiva laddove analizza la disciplina sulla formazione degli avvocati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuttavia la conclusione contenuta a pagina 3 è assolutamente non in linea con quanto perorato nelle prime due pagine: se da un lato l&#39;Autore sostiene che &lt;&lt;non&gt;&gt; poi, dall&#39;altro, a pagina 3 propone un sistema di verifica a dir poco inquisitorio e a campione: &lt;&lt;.... propongo una valutazione effettiva annuale, a campione, per la verifica concreta del grado di aggiornamento professionale degli avvocati con relativa sanzione sospensiva per chi non superi la prova ....&gt;&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sistema che a mia opinione può facilmente prestarsi come strumento di eliminazione dei concorrenti e pertanto ritengo che sia lesivo del principio di libertà di iniziativa economica e di libera prestazione. In sostanza si propone che l&#39;organo di governo degli avvocati (manca l&#39;imparzialità) verifichi solo alcuni (scelti a campione) degli iscritti in merito alla loro concreta preparazione, cioè l&#39;aggiornamento. Però non si capisce che cosa si intende per concreta preparazione o/e aggiornamento, cioè a qualificare questa concreta preparazione o/e aggiornamento sono per esempio: le cause trattate o le consulenze rese? il tipo di clientela? l&#39;indice di cause vinte e perse? o vi sarà un&#39;interrogazione orale o scritta su argomenti (si spera almeno predeterminati)?&lt;br /&gt;E poi: se la valutazione della prova -- effettuata da un organo non imparziale e come sembra in modo discrezionale (si spera almeno che non vi sia la pura opinabilità e che vi sia almeno la discrezionalità tecnica e non già quella pura) --  dovesse comportare un giudizio negativo, quest&#39;ultimo avrebbe come conseguenza una punizione-sanzione che si individuerebbe direttamente in quella grave della sospensione ?!.  Considerate che pure nella pubblica amministrazione sono stati eliminati i controlli repressivi/punitivi e si prediligono i controlli conformativi/propulsivi. Qui invece si vorrebbe introdurre la repressione ancorata agli esiti negativi della valutazione dell&#39;attività lavorativa concreta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma allora si vorrebbe introdurre un sistema di verifiche che sono repressive e sanzionatorie?  è questo che si propone?&lt;br /&gt;Pare che non basti più la raccolta dei punti (che già è un onere, per non dire altro, e di non poco conto), perchè la raccolta dei punti lederebbe la libera professione; il sistema di verifica concreta invece la rende libera (sospendendo i &lt;colpevoli&gt; perchè &lt;meno&gt;)? Ma allora ritorniamo a fare i praticanti con relazioni semestrali o a fare esami simili a quelli di abilitazione alla professione con commissioni giudicatrici quasi permanenti (visto il numero degli iscritti: tre al giorno per tutto l&#39;anno) o diventiamo dipendenti del verificatore il quale conoscerà e valuterà il nostro lavoro e ci darà il nulla osta per poter lavorare avanti? Mi chiedo poi, ma chi ha la &lt;capacità&gt; di proporsi valutatore del lavoro dei propri Colleghi? In sostanza si vuole attribuire questo potere all&#39;organo di governo. Bene, e chi verificherà i verificatori?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La differenza è che il c.d. sistema di raccolta dei punti presuppone un sistema valutativo estrinseco, mentre quello controproposto con l&#39;articolo allegato introduce un sistema valutativo-verificativo intriseco ben più penetrante. Quest&#39;ultimo sistema entrerebbe nel merito dell&#39;esercizio della professione che sicuramente non potrebbe più considerarsi libera (ma dipendente dal verificatore), l&#39;altro (quello della c.d. formazione formale) almeno garantisce la libertà di esercitare la professione, di non subire incursioni da parte di terzi nel merito dell&#39;esercizio dell&#39;attività e di poter decidere se e a quali eventi formativi partecipare o se partecipare ad altre attività ecc.&lt;br /&gt;In fin dei conti anche i Magistrati hanno un sistema di aggiornamento per corsi formativi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non ci resta che attendere la pronuncia del TAR Fvg sulla legittimità del regolamento. A questo proposito desidererei conoscere il numero Rg e la data dell&#39;udienza di sospensiva al fine di poter esercitare l&#39;eventuale intervento in causa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;un caro saluto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;andrea crismani</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2008/01/formazione-permanente.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>14</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-8859284049471949400</guid><pubDate>Mon, 03 Dec 2007 12:29:00 +0000</pubDate><atom:updated>2007-12-03T13:38:10.074+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Professioni</category><title>Associazione &quot;Avvocati di strada&quot;</title><description>AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani - Sezione Friuli Venezia Giulia&lt;br /&gt;RELAZIONE INCONTRO DEL 26/10/2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il socio e componente del direttivo AGI Avv. Leo Raffaele ha chiesto la disponibilità di alcuni avvocati lavoristi a fornire la loro attività nell’ambito dell’associazione avvocati di strada che offre servizi gratuiti per i senzatetto e gli emarginati. Si tratta in sostanza di collaborare nella tutela dei più deboli e nella formazione dei volontari che operano nell’ambito di questa organizzazione.&lt;br /&gt;E&#39; gradito il vostro contributo di discussione o richiesta di chiarimento.&lt;br /&gt;Qualora interessati, siete in ogni caso pregati di contattare l’avvocato Leo all&#39;indirizzo &lt;a href=&quot;mailto:info@studioleo.it&quot;&gt;info@studioleo.it&lt;/a&gt;.</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2007/12/associazione-avvocati-di-strada.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>2</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-7143957926829838661</guid><pubDate>Tue, 20 Nov 2007 15:56:00 +0000</pubDate><atom:updated>2007-11-20T16:57:31.219+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Varie</category><title>Legge 17 ottobre 2007 n.188</title><description>Legge 17 ottobre 2007, n. 188&lt;br /&gt;&quot;Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell&#39;8 novembre 2007&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Art. 1.&lt;br /&gt;    1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego.&lt;br /&gt;    2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.   &lt;br /&gt;3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della prestatrice d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.   &lt;br /&gt;4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.   &lt;br /&gt;5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.   &lt;br /&gt;6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito, stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d’opera e alla prestatrice d’opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.   &lt;br /&gt;7. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2007/11/legge-17-ottobre-2007-n188.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-5836083620364830379</guid><pubDate>Tue, 20 Nov 2007 15:11:00 +0000</pubDate><atom:updated>2007-11-20T16:58:27.280+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Varie</category><title>Nuova Legge sulle dimissioni</title><description>Impossibili le dimissioni in bianco. Ora le dimissioni sono una cosa seria. La nuova Legge del 17 ottobre 2007 impone limiti rigorosi di forma e di sostanza. Cosa ne pensi ? è una tutela eccessiva o invece è intervenuta finalmente una garanzia di onestà sul rapporto di lavoro ?</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2007/11/nuova-legge-sulle-dimissioni.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-2942300969459081663</guid><pubDate>Thu, 25 Oct 2007 14:40:00 +0000</pubDate><atom:updated>2007-10-26T09:46:58.485+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Professioni</category><title>Formazione continua Avvocati</title><description>Spero di farVi cosa gradita segnalandoVi su questo blog la relazione di accompagnamento per la formazione continua approvato il 13.07.2007.&lt;br /&gt;In qualità di componente l’Esecutivo Nazionale di AGI, ho avuto modo di partecipare ad alcune convocazioni presso il CNF.&lt;br /&gt;Nel corso di questo mese, sempre a nome della predetta ho partecipato ad un incontro con il Presidente dell’Ordine di Trieste, sottolineando l’importanza di un incontro sul tema aperto a tutti i colleghi.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda gli avvocati giuslavoristi abbiamo già redatto un programma formativo aperto a tutti i colleghi, anche a quelli che ad oggi non si occupano di tale materia, nonché ai praticanti.&lt;br /&gt;La formazione continua con tutti i suoi limiti di impostazione e di attuazione, costituisce in ogni caso un’occasione di contatto e riflessione tra colleghi soprattutto nel momento in cui il mondo delle professioni si avvia ad essere parte di grandi mutamenti indotti dalle regole e dalle trasformazioni dell’economia e della società determinati a livello europeo ed internazionale.&lt;br /&gt;Ho deciso pertanto di pubblicare questa breve scritta nel blog del sito internet &lt;a href=&quot;http://www.petraccimarin.it/&quot;&gt;http://www.petraccimarin.it/&lt;/a&gt;, per indurVi ad una discussione del tutto libera.&lt;br /&gt;Troverete anche un breve commento al testo del protocollo sul welfare a Vostra disposizione per commenti e contributi.&lt;br /&gt;Nella colonna destra del blog sono posizionati i link che rimandano ai documenti di riferimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avv. Fabio Petracci</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2007/10/formazione-continua-avvocati.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-8389553523929999654</guid><pubDate>Thu, 25 Oct 2007 13:54:00 +0000</pubDate><atom:updated>2007-10-25T16:52:28.835+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Previdenziale</category><title>Spunti di riflessione sul recente Protocollo &quot;Welfare&quot;</title><description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#990000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;Il protocollo tocca numerosi aspetti che riguardano la sicurezza sociale ed il mondo del lavoro.&lt;br /&gt;Anticipiamo una sintesi che ne faciliterà la lettura mirata; il testo completo del protocollo può essere letto nella colonna destra del Blog, cliccando sull&#39;appostio link.&lt;br /&gt;Il tema della previdenza è quello più diffusamente toccato.&lt;br /&gt;E’ in primo luogo stabilito un incremento delle pensioni più basse e di quelle medio - basse.&lt;br /&gt;E’ pure indicata la maggiorazione delle pensioni sociali e di invalidità.&lt;br /&gt;Viene inoltre data una definizione più ampia dei lavori instaurati ai fini della maturazione anticipata della pensione.&lt;br /&gt;Sono indicati i lavori che comportano attività ripetitive di produzione di serie e quelli che comportano la conduzione di mezzi pubblici pesanti.&lt;br /&gt;E’ previsto in questi casi con un abbuono sull’età pensionistica (minimo 57 anni) di tre anni a patto che il lavoratore svolga tali compiti all’atto del pensionamento e li abbia svolti per almeno la metà del rapporto di lavoro o nell’ambito di sette anni riferiti agli ultimi dieci. Sono previsti inoltre interventi previdenziali a favore dei giovani e dei lavoratori precari.&lt;br /&gt;Essi sono soprattutto mirati a colmare eventuali vuoti contributivi nell’ambito di carriere discontinue.&lt;br /&gt;Altri interventi sono previsti per favorire il riscatto della laurea. Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati è stabilito un aumento dell’aliquota contributiva per rafforzare la posizione pensionistica di questi lavoratori.&lt;br /&gt;Sempre in tema di interventi previdenziali per le classi più deboli, è stato toccato l’argomento concernente la posizione contributiva dei lavoratori extracomunitari con la possibilità di intervenire sul regime pensionistico attraverso il ricorso a sistemi di convenzione con i paesi di origine.&lt;br /&gt;In tema di ammortizzatori sociali, sono stati programmati interventi a sostegno dei lavoratori ultracinquantenni, mediante la creazione di un piano nazionale per l’invecchiamento attivo.&lt;br /&gt;E’ oggetto del protocollo anche il potenziamento dei servizi per l’impiego mediante la concorrenzialità di operatori pubblici e privati e programmi di reinserimento lavorativo condizionando al rispetto degli stessi i benefici economici per i senza lavoro.&lt;br /&gt;Interventi mirati sono previsti anche sul trattamento di disoccupazione mediante il collegamento e la razionalizzazione degli attuali istituti, in relazione all’età anagrafica dei beneficiari ed alle aree geografiche interessate.&lt;br /&gt;E’ previsto poi che tutti i trattamenti di disoccupazione garantiranno la copertura assicurativa - previdenziale figurativa.&lt;br /&gt;E’ previsto inoltre un miglioramento della indennità ordinaria di disoccupazione.&lt;br /&gt;La durata della stessa è portata a otto mesi per gli infracinquantenni ed a 12 mesi per gli over cinquanta.&lt;br /&gt;L’importo sarà portato al 60% dell’ultima retribuzione per i primi sei mesi, al 50% dal settimo all’ottavo mese ed al 40% per i periodi successivi con garanzia dei contributi fissati in base alla retribuzione.&lt;br /&gt;E’ prevista inoltre una perequazione dell’ assegno all’inflazione.&lt;br /&gt;Oltre agli aspetti previdenziali, sono stati toccati altri temi concernenti il rapporto di lavoro.&lt;br /&gt;Sono previste infatti modifiche al D.L.G.S. 276/2003 per quanto attiene i servizi per l’impiego, favorendo l’avvio di un sistema informativo e il miglioramento del raccordo tra i centri per l’impiego.&lt;br /&gt;Si parla anche di ridefinizione del contratto di inserimento e di riordino dell’apprendistato per scogliere il complesso intreccio di competenze tra stato e regioni, rafforzando pure il ruolo della contrattazione collettiva, definendo pure i standard nazionali dei profili.&lt;br /&gt;Per quanto invece riguarda i contratti a termine, si prevedono limitazioni dell’istituto. L’intervento correttivo prevede che qualora il termine di impiego a tempo determinato nelle stesse mansioni superi i 36 mesi, nuovi contratti a termine saranno possibili solo con l’intervento della Direzione Provinciale del Lavoro e mediante l’assistenza sindacale.&lt;br /&gt;Qualche modifica è destinata pure al regime del part-time.&lt;br /&gt;E’ previsto infatti un generale diritto di precedenza nella ritrasformazione del rapporto a full time per chi ha optato per il part-time.&lt;br /&gt;Trova limitazioni il rapporto occasionale di tipo accessorio che viene ristretto ai piccoli lavori di natura occasionale a favore delle famiglie.&lt;br /&gt;E’ invece introdotta la sperimentazione di questo istituto in agricoltura.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda invece il collocamento dei disabili sono evidenziate talune difficoltà riscontrate nell’applicazione della legge 68/99 e si è così deciso di riscriverne l’articolo 12 e di snellire le procedure per le agevolazioni.&lt;br /&gt;In tema di lavoro nell’ambito degli appalti, si prospetta l’estensione anche al committente, e quindi non solo all’appaltatore nei confronti del subappaltatore, della regola che ne esclude la responsabilità nei confronti dei lavoratori impegnati nell’appalto dell’appaltatore, previa verifica degli adempimenti connessi alle prestazioni di lavoro.&lt;br /&gt;Per quanto invece riguarda le cooperative, sono previsti interventi in tema di cooperative spurie, l’estensione dei contratti di revisione che diventano obbligatori nel caso di acquisizione di appalti pubblici.&lt;br /&gt;Particolari interventi sulle retribuzioni sono invece finalizzati a rilanciare la competitività del lavoro.&lt;br /&gt;E’ così disposta la riduzione del costo del lavoro legato alla contrattazione di secondo livello. E’ inoltre disposta la detassazione del premio del risultato ed è abolita la contribuzione aggiuntiva sugli straordinari introdotta con la legge 28 dicembre 1995 n. 49.&lt;br /&gt;Sono inoltre introdotti fondi di credito e micro credito per il sostegno alla attività dei parasubordinati, giovani e donne.&lt;/div&gt;</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2007/10/spunti-di-riflessione-sul-recente.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-8733630152648880145</guid><pubDate>Tue, 18 Sep 2007 15:26:00 +0000</pubDate><atom:updated>2007-09-26T23:41:55.690+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Processo del lavoro</category><title>Prescrizione - Interruzione</title><description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;IL semplice tentativo di conciliazione fino a che punto può interrompere la prescrizione? Basta rivolgersi alla commissione o è necessario fare la comunicazione alla controparte?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tribunale di Trieste 22.6.2007 n.189&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giudice Multari Ric. RC ed altri contro U SCRL&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Interruzione della prescrizione quinquennale – Richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione ex articolo 410 CPC – condizioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nessun valore interruttivo del termine di prescrizione può essere attribuito alla richiesta di convocazione della commissione in mancanza di prova che la richiesta stessa sia stata effettuata anche nei confronti del datore di lavoro e non risulti la ricezione da parte di quest’ultimo della convocazione o della richiesta di essa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nota&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alcune lavoratrici cinque anni dopo aver esperito il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 410 CPC, convenivano innanzi al Tribunale di Trieste una cooperativa per la quale avevano lavorato cinque anni orsono, reclamando una corretta applicazione del contratto collettivo. Il Tribunale ha rigettato il ricorso per intervenuta prescrizione del credito azionato.&lt;br /&gt;Invero, le ricorrenti avevano allegato al ricorso la documentazione relativa allo svolgimento del tentativo di conciliazione che, a loro dire, avrebbe dovuto interrompere la prescrizione. Non era però fornita prova alcuna della ricezione della richiesta di convocazione da parte della cooperativa datrice di lavoro.&lt;br /&gt;Il Tribunale di Trieste, citando recente giurisprudenza della Suprema Corte ( Cassazione Sezione Lavoro 18.10.2005 n. 20153) ha ritenuto che a fronte della natura recettizia degli atti di interruzione della prescrizione (articolo 2943 del codice civile) soltanto la comunicazione effettuata al datore di lavoro poteva esplicare questa efficacia.&lt;br /&gt;La decisione appare conforme anche ad altra giurisprudenza di merito ( Corte d’Appello di Milano 28 aprile 2003 con nota di Andrea Stanchi in Guida al lavoro n. 35 del 5 settembre 2003 pagina 40).Anche in quella occasione, la Corte d’Appello di Milano ebbe ad occuparsi della idoneità della richiesta del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall’articolo 410 del codice di procedura civile, a seguito delle modifiche introdotte sul testo originario della norma dall’articolo 36 del DLGS n.51/1998, ad interrompere la prescrizione.&lt;br /&gt;L’articolo 410 del codice di procedura civile prevede che: “ chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previstidall’articolo 409 del codice di procedura civile e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413 del codice di procedura civile.&lt;br /&gt;Stabilisce sempre l’articolo 410 CPC che” la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.”&lt;br /&gt;La Corte d’Appello di Milano ritiene che il termine comunicazione con cui esordisce il secondo comma dell’articolo 410 CPC stia a significare in conformità con l’articolo 2943 C.CIV. la necessità che essa pervenga al naturale destinatario identificato nel datore di lavoro. La dottrina appare orientata sulla medesima linea ( vedasi Sandulli e Socci, il Processo del Lavoro, Milano, 2000, 162).&lt;br /&gt;Circa la necessità che la comunicazione debba pervenire al datore di lavoro per ottenere effetti interruttivi della prescrizione vedasi Vallebona , Istituzioni di Diritto del Lavoro II, CEDAM, 2005, 734.&lt;br /&gt;Di recente però la Suprema Corte ha espresso un indirizzo non del tutto in linea con quanto sin qui esposto.( Cassazione Sezione Lavoro 19.6.2006 n.14087 con nota di Mannacio in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro n .11 – novembre 2006, 883).&lt;br /&gt;La pronuncia ha riguardato un caso di decadenza per l’impugnazione di un licenziamento in base all’articolo 6 della legge 604/66 ( articolo 5 legge 108/90)..&lt;br /&gt;La suprema Corte ha ritenuto però che anche in questi casi debba trovare applicazione la disciplina generale successiva di cui all’articolo 410 CPC , prendendo atto che in tale sistema è la comunicazione al datore di lavoro ad impedire la decadenza.&lt;br /&gt;La motivazione della decisione prende atto dell’indirizzo sancito dalla sentenza della Cassazione 18.10.2005 n.20153 che ha ritenuto che la comunicazione che interrompe la prescrizione è solo quella fatta al datore di lavoro.&lt;br /&gt;Quindi però, ritiene necessario un meditato riesame di questo orientamento alla luce dei principi in materia di atti processuali recettizzi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 477 e recepiti nell’ordinamento positivo ( articolo 149 terzo comma nuovo testo del codice di procedura civile). In tal modo, la Suprema Corte ha ritenuto che qualora si tratti di impedire una decadenza o una preclusione, si verifichi la scissione degli effetti dell’atto, in tal modo: per la parte attiva si verificano al compimento delle attività richieste dalla legge e per la parte ricevente gli effetti si producono invece alla ricezione dell’atto.&lt;/div&gt;</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2007/09/prescrizione-interruzione.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-8819514650039949397</guid><pubDate>Tue, 18 Sep 2007 15:25:00 +0000</pubDate><atom:updated>2007-09-26T23:39:08.390+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Previdenziale</category><title>Previdenza</title><description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;I periodi figurativi maturati presso paesi dell’Unione Europea non valgono ai fini della pensione di anzianità. Lo afferma l’INPS con la circolare n.107 del 24 luglio 2007.&lt;br /&gt;Il regolamento CE n.1048/71 stabilisce come regola il computo dei periodi contributivi maturati presso ciascun stato membro.&lt;br /&gt;Il problema si pone però per i contributi figurativi ai fini della maturazione della pensioni di anzianità.&lt;br /&gt;L’INPS ha ribadito la natura speciale e privilegiata di tale trattamento pensionistico ed ha interpretato il regolamento CE n.1048/71 escludendo che i contributi figurativi maturati nei paesi della Comunità Europea possano valere ai fini della maturazione della pensione di anzianità.&lt;br /&gt;La circolare è la n.107 del 24 luglio 2007 reperibile nel sito &lt;a href=&quot;http://www.petraccimarin.it/&quot;&gt;http://www.petraccimarin.it/&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2007/09/prevvidenza.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-4581115028750404495</guid><pubDate>Tue, 18 Sep 2007 15:21:00 +0000</pubDate><atom:updated>2007-09-26T23:44:29.282+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Licenziamenti / Disciplinare</category><title>Destituzione per uso stupefacenti</title><description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;FINANZIERE – USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – USO EPISODICO – NON COSTITUISCE GIUSTO MOTIVO DI DESTITUZIONE.&lt;br /&gt;Il TAR del Lazio con la sentenza 20 giugno 2007 n. 5568 che si riporta di seguito, ha stabilito che l’episodica assunzione di cocaina da parte di un appartenente alla Guardia di Finanza non costituisce causa legittima di destituzione dello stesso.&lt;br /&gt;Il Tribunale Amministrativo ha inteso però puntualizzare che se non costituisce causa di destituzione l’uso episodico e non reiterato, mina invece i requisiti fondamentali per l’appartenenza ad un corpo di polizia perlopiù ad ordinamento militare un consumo ripetuto o continuo di droghe.&lt;br /&gt;Nel caso di specie, il finanziere si era sottoposto a molteplici prove tossicologiche che nel loro insieme avevano provato il consumo di droga, ma anche il carattere del tutto episodico dello stesso.&lt;br /&gt;La sentenza che potrà essere oggetto di commenti e discussione su questo blog è nel sito &lt;a href=&quot;http://www.petraccimarin.it/&quot;&gt;http://www.petraccimarin.it/&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2007/09/destituzione-per-uso-stupefacenti.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-327562456663289003.post-421083792267374894</guid><pubDate>Tue, 18 Sep 2007 15:11:00 +0000</pubDate><atom:updated>2007-09-27T00:00:06.477+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Tutela professionalità</category><title>Tutela della professionalità</title><description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Patto di non concorrenza – La clausola secondo cui &quot;la società si riserva di decidere, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, l&#39;utilizzo del presente patto di non concorrenza&quot; non può consentire al datore di lavoro di recedere dal patto in caso di dimissioni del dipendente e soprattutto nel momento in cui questi ha già rassegnato le dimissioni e sta ultimando il preavviso. In questo caso il bilanciamento dei sacrifici imposti contrattualmente alle parti appare eccessivo, in quanto il lavoratore ha svolto nel corso del preavviso la ricerca di lavoro, tenendo conto del patto di non concorrenza vigente.&lt;br /&gt;La giurisprudenza ha sempre visto il patto di non concorrenza come un serio vincolo al diritto al lavoro. Per tale motivo allo stesso sono imposti dalla legge, ma pure dall’evoluzione giurisprudenziale seri limiti che riguardano la durata, l’oggetto e il compenso. Esso è disciplinato dall’articolo 2125 del codice civile e, per quanto riguarda il rapporto di agenzia dall’articolo 1751 bis del codice civile.&lt;br /&gt;Il patto di non concorrenza costituisce in ogni caso un grosso mezzo di tutela per le imprese ad alta tecnologia e ad alto potenziale umano. Spesso può capitare che, stante l’evoluzione dei mercati e delle tecnologie, a distanza di tempo esso non abbia utilità alcuna, per tale motivo vengono apposte clausole di risoluzione che spesso diventano di difficile interpretazione.&lt;br /&gt;Lo studio ha redatto numerosi patti di non concorrenza per azienda informatica ed ha fornito diversi pareri in tema di rapporto di non concorrenza nel contratto di agenzia. L’esistenza di numeroso materiale utilizzato consente un esame rapido e non eccessivamente oneroso.&lt;/div&gt;</description><link>http://petraccimarin.blogspot.com/2007/09/tutela-della-professionalit.html</link><author>noreply@blogger.com (Associazione Professionale Petracci Marin)</author><thr:total>0</thr:total></item></channel></rss>