<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:blogger='http://schemas.google.com/blogger/2008' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652</id><updated>2025-09-22T09:35:14.700+02:00</updated><category term="giustizia amministrativa"/><category term="Notificazioni"/><category term="professione forense"/><category term="#covid-19 #mascherina #salute #scuola"/><category term="link esterno"/><category term="scambio sentenze"/><title type='text'>Blawg dell&#39;Avvocato Maurizio Storti</title><subtitle type='html'>Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. &#xa;Segui il &quot;blawg&quot; dell&#39;Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall&#39;unione delle due parole &quot;blog&quot; e &quot;law&quot; è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende &quot;legali&quot; così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default?redirect=false'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default?start-index=26&amp;max-results=25&amp;redirect=false'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>1897</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-1766509280844330960</id><published>2021-04-01T17:27:00.000+02:00</published><updated>2021-04-01T17:27:00.338+02:00</updated><title type='text'>Reintegrazione non obbligatoria neppure quando l’insussistenza del fatto, posto a base del licenziamento economico, si connoti come manifesta ? Incostituzionale!</title><content type='html'>&lt;p&gt;&quot;&lt;i&gt;3.– Nel merito, la questione è fondata.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;4.– I dubbi di costituzionalità si concentrano sull’art. 18, settimo comma, secondo periodo, dello statuto dei lavoratori, così come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, nel quadro di un ampio intervento riformatore sulle tutele contro i licenziamenti illegittimi.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Il legislatore ha inteso ridistribuire «in modo più equo le tutele dell’impiego» anche mediante l’adeguamento della disciplina dei licenziamenti «alle esigenze del mutato contesto di riferimento» e la previsione «di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie» (art. 1, comma 1, lettera c, della legge citata).&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;All’originario modello, incentrato sulla tutela reintegratoria per tutte le ipotesi di nullità, annullabilità e inefficacia del licenziamento, fanno riscontro quattro regimi, applicabili ai rapporti a tempo indeterminato instaurati fino al 7 marzo 2015. A decorrere da questa data si dispiega la disciplina introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che si caratterizza per una diversa ratio e per un diverso regime di tutele.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Si deve ricordare che la tutela reintegratoria piena, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, si applica nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio, nullo per causa di matrimonio o di maternità o di paternità, retto da motivo illecito determinante o dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. Il giudice reintegra il lavoratore e gli riconosce un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, con detrazione di quel che il lavoratore abbia percepito per effetto dello svolgimento di altre attività lavorative (l’aliunde perceptum). L’importo minimo, invalicabile, è di cinque mensilità.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Il lavoratore, in sostituzione della reintegrazione, può chiedere al datore di lavoro un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, senza rinunciare al risarcimento del danno patito nel periodo tra l’estromissione e la richiesta dell’indennità sostitutiva, che già risolve il rapporto di lavoro.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;L’art. 18 dello statuto dei lavoratori, così come novellato nel 2012, prevede, inoltre, una tutela reintegratoria attenuata e una tutela indennitaria, declinata in forma piena e ridotta, e ne sancisce l’applicazione ai datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti (cinque, se si tratta di imprese agricole) nell’unità produttiva in cui ha avuto luogo il licenziamento o nell’àmbito dello stesso Comune o che occupino complessivamente, sia pure in diverse unità produttive, più di sessanta dipendenti.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;La tutela reintegratoria attenuata, invocata nell’odierno giudizio, contempla la reintegrazione nel posto di lavoro, al pari della tutela reintegratoria piena, ma limita a dodici mensilità l’ammontare dell’indennità risarcitoria che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Da tale importo, peraltro, deve essere detratto non solo quel che il lavoratore abbia guadagnato in virtù di altre occupazioni (l’aliunde perceptum), ma anche quel che avrebbe potuto guadagnare adoperandosi con l’ordinaria diligenza nella ricerca di un’altra attività lavorativa (l’aliunde percipiendum). Anche in questo caso il lavoratore ha la facoltà – in concreto esercitata nel giudizio principale – di optare per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Tale tutela si applica ai licenziamenti disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, allorché il giudice riscontri l’insussistenza del fatto contestato o la riconducibilità del fatto alle condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;La tutela reintegratoria attenuata sanziona anche i licenziamenti intimati senza giustificazione «per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore», o intimati in violazione delle regole che, nell’àmbito del licenziamento per malattia, disciplinano il periodo di comporto (art. 2110 del codice civile).&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Nei licenziamenti economici, la tutela reintegratoria attenuata può essere applicata nelle ipotesi di «manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo».&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;5.– Quanto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a ragioni economiche, produttive e organizzative, che rappresenta il fulcro dell’odierna questione di legittimità costituzionale, il nuovo regime sanzionatorio previsto dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, prescrive di regola la corresponsione di una indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino a un massimo di dodici mensilità, è circoscritto all’ipotesi della manifesta insussistenza del fatto, che postula una evidente assenza dei presupposti di legittimità del recesso e dunque la sua natura pretestuosa (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 19 marzo 2020, n. 7471).&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Tale requisito, che il rimettente non censura, si correla strettamente ai presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che è onere del datore di lavoro dimostrare. Tali sono da intendersi le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento, il nesso causale che lega il recesso alle scelte organizzative del datore di lavoro e, infine, l’impossibilità di collocare altrove il lavoratore (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 novembre 2019, n. 29102). Perché possa operare il rimedio della reintegrazione, è sufficiente che la manifesta insussistenza riguardi uno dei presupposti appena indicati (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 dicembre 2018, n. 32159).&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Tali presupposti, pur nel loro autonomo spazio applicativo, si raccordano tutti all’effettività della scelta organizzativa del datore di lavoro, che il giudice è chiamato a valutare, senza sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità. Il vaglio della genuinità della decisione imprenditoriale garantisce che il licenziamento rappresenti pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;6.– Il rimettente prende le mosse dall’assunto, avallato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 febbraio 2020, n. 2366), che la reintegrazione non sia obbligatoria, neppure quando l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento si connoti come manifesta.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Il dato testuale conferma una tale premessa ermeneutica. Nel contesto dell’art. 18, settimo comma, dello statuto dei lavoratori, al perentorio «applica» del primo periodo fa riscontro il «può applicare» del secondo periodo e sottende, secondo il significato proprio delle parole, una facoltà discrezionale del giudice.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;L’elemento letterale è poi corroborato dalla ratio legis, così come si ricava dall’esame dei lavori preparatori. L’attuale formulazione scaturisce dalla mediazione tra opposte visioni, all’esito di un acceso dibattito parlamentare. Le critiche alle “disarmonie” della previsione censurata, emerse nel corso dell’approvazione del disegno di legge presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non hanno condotto alla reintroduzione della reintegrazione obbligatoria, pur proposta a più riprese.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;La giurisprudenza di legittimità, nel tentativo di scongiurare le incertezze applicative che il testo della legge avrebbe ingenerato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 luglio 2016, n. 14021), ha provato a definire i criteri che presiedono alla valutazione discrezionale del giudice e ha posto l’accento, in particolare, sui principi generali in tema di risarcimento in forma specifica (art. 2058 cod. civ.), che precludono la restitutio in integrum quando si riveli eccessivamente onerosa; norma applicabile anche alla responsabilità contrattuale.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Nella ricostruzione della Corte di cassazione, che costituisce diritto vivente, il richiamo alla disciplina del risarcimento del danno in forma specifica offre «un parametro di riferimento per l’esercizio del potere discrezionale del giudice», che impone di valutare se la reintegrazione sia «al momento di adozione del provvedimento giudiziale, sostanzialmente incompatibile con la struttura organizzativa medio tempore assunta dall’impresa» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 maggio 2018, n. 10435).&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Il giudice, pertanto, potrà pronunciare la reintegrazione del lavoratore «subordinatamente all’ulteriore valutazione discrezionale rispetto alla non eccessiva onerosità del rimedio» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 31 gennaio 2019, n. 2930).&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;7.– La disposizione censurata, nel sancire una facoltà discrezionale di concedere o negare la reintegrazione, contrasta con l’art. 3 Cost., con riguardo ai profili e per i motivi di séguito esposti.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;8.– Sul diritto al lavoro (art. 4, primo comma, Cost.) e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35 Cost.), questa Corte ha fondato, già in epoca risalente, l’esigenza di circondare di «doverose garanzie» e di «opportuni temperamenti» le fattispecie di licenziamento (sentenza n. 45 del 1965, punto 4 del Considerato in diritto).&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;L’attuazione del diritto «a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente» (sentenza n. 60 del 1991, punto 9 del Considerato in diritto) è stata ricondotta, anche di recente, nell’alveo delle valutazioni discrezionali del legislatore, quanto alla scelta dei tempi e dei modi della tutela (sentenza n. 194 del 2018, punto 9.2. del Considerato in diritto), anche in ragione della diversa gravità dei vizi e di altri elementi oggettivamente apprezzabili come, per esempio, le dimensioni dell’impresa. Si è anche rimarcato che la reintegrazione non rappresenta «l’unico possibile paradigma attuativo» dei princìpi costituzionali (sentenza n. 46 del 2000, punto 5 del Considerato in diritto).&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;In un assetto integrato di tutele, in cui alla Costituzione si affiancano le fonti sovranazionali (art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30) e dell’Unione europea (art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – CDFUE –, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), «molteplici possono essere i rimedi idonei a garantire una adeguata compensazione per il lavoratore arbitrariamente licenziato» (di recente, sentenza n. 254 del 2020, punto 5.2. del Considerato in diritto).&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Nell’apprestare le garanzie necessarie a tutelare la persona del lavoratore, il legislatore, pur nell’ampio margine di apprezzamento che gli compete, è vincolato al rispetto dei princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;9.– La disposizione censurata entra in conflitto con tali princìpi.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Il carattere meramente facoltativo della reintegrazione rivela, anzitutto, una disarmonia interna al peculiare sistema delineato dalla legge n. 92 del 2012 e vìola il principio di eguaglianza.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Per i licenziamenti disciplinari, il legislatore ha previsto la reintegrazione del lavoratore, quando si accerti in giudizio l’insussistenza del fatto posto a base del recesso del datore di lavoro. Per i licenziamenti economici, l’insussistenza del fatto può condurre alla reintegrazione ove sia manifesta. L’insussistenza del fatto, pur diversamente graduata, assurge dunque a elemento qualificante per il riconoscimento del più incisivo fra i rimedi posti a tutela del lavoratore.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Secondo la valutazione discrezionale del legislatore, l’insussistenza del fatto – sia che attenga a una condotta di rilievo disciplinare addebitata al lavoratore sia che riguardi una decisione organizzativa del datore di lavoro e presenti carattere manifesto – rende possibile una risposta sanzionatoria omogenea, che è quella più energica della ricostituzione del rapporto di lavoro.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;In un sistema che, per consapevole scelta del legislatore, annette rilievo al presupposto comune dell’insussistenza del fatto e a questo presupposto collega l’applicazione della tutela reintegratoria, si rivela disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza il carattere facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici, a fronte di una inconsistenza manifesta della giustificazione addotta e del ricorrere di un vizio di più accentuata gravità rispetto all’insussistenza pura e semplice del fatto.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Le peculiarità delle fattispecie di licenziamento, che evocano, nella giusta causa e nel giustificato motivo soggettivo, la violazione degli obblighi contrattuali ad opera del lavoratore e, nel giustificato motivo oggettivo, scelte tecniche e organizzative dell’imprenditore, non legittimano una diversificazione quanto alla obbligatorietà o facoltatività della reintegrazione, una volta che si reputi l’insussistenza del fatto meritevole del rimedio della reintegrazione e che, per il licenziamento economico, si richieda finanche il più pregnante presupposto dell’insussistenza manifesta.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;L’esercizio arbitrario del potere di licenziamento, sia quando adduce a pretesto un fatto disciplinare inesistente sia quando si appella a una ragione produttiva priva di ogni riscontro, lede l’interesse del lavoratore alla continuità del vincolo negoziale e si risolve in una vicenda traumatica, che vede direttamente implicata la persona del lavoratore. L’insussistenza del fatto, pur con le diverse gradazioni che presenta nelle singole fattispecie di licenziamento, denota il contrasto più stridente con il principio di necessaria giustificazione del recesso del datore di lavoro, che questa Corte ha enucleato sulla base degli artt. 4 e 35 Cost. (sentenza n. 41 del 2003, punto 2.1. del Considerato in diritto).&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Tali elementi comuni alle fattispecie di licenziamento poste a raffronto dal rimettente, valorizzati dallo stesso legislatore nella previsione di una identica tutela reintegratoria, privano di una ragione giustificatrice plausibile la configurazione di un rimedio meramente facoltativo per i soli licenziamenti economici.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;È sprovvisto di un fondamento razionale anche l’orientamento giurisprudenziale che assoggetta a una valutazione in termini di eccessiva onerosità la reintegrazione dei soli licenziamenti economici, che incidono sull’organizzazione dell’impresa al pari di quelli disciplinari e, non meno di questi, coinvolgono la persona e la dignità del lavoratore.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;10.– Alla violazione del principio di eguaglianza e alla disarmonia interna a un sistema di tutele, già caratterizzato da una pluralità di distinzioni, si associa l’irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Il rimettente scorge nella previsione censurata le caratteristiche di una norma “in bianco” e stigmatizza l’irragionevolezza di una disciplina «del tutto priva di criteri applicativi» idonei a orientare il potere discrezionale di disporre o meno la reintegrazione.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;10.1.– Anche questi rilievi, che sorreggono l’argomentazione dell’ordinanza di rimessione, sono fondati.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Per i licenziamenti economici, il legislatore non solo presuppone una evidenza conclamata del vizio, che non sempre è agevole distinguere rispetto a una insussistenza non altrimenti qualificata, ma rende facoltativa la reintegrazione, senza offrire all’interprete un chiaro criterio direttivo.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;La scelta tra due forme di tutela profondamente diverse – quella reintegratoria, pur nella forma attenuata, e quella meramente indennitaria – è così rimessa a una valutazione del giudice disancorata da precisi punti di riferimento.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Il richiamo alla eccessiva onerosità, che la giurisprudenza di legittimità ha indicato nell’intento di conferire alla previsione un contenuto precettivo meno evanescente, non pone rimedio all’indeterminatezza della fattispecie.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Tale nozione, funzionale a tracciare la linea di confine tra due forme di tutela dalla comune matrice risarcitoria (risarcimento in forma specifica o per equivalente), si colloca nel contesto di grandezze economiche comparabili. Nella disciplina della reintegrazione, invece, che si è via via affinata come autonoma tecnica di tutela rispetto al paradigma dell’art. 2058 cod. civ., essa finisce per rivelarsi inadeguata.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Nella ricostruzione operata dalla giurisprudenza, sopra richiamata, la misura indennitaria di tutela compensativa non può dirsi “equivalente”, quale invece è l’indennità sostitutiva della reintegrazione, prevista dal terzo comma dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, ma ha invece un contenuto ridotto, quale quello previsto dal quinto comma del medesimo articolo.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;L’eccessiva onerosità, declinata come incompatibilità con la struttura organizzativa nel frattempo assunta dall’impresa, presuppone valutazioni comparative non lineari nella dialettica tra il diritto del lavoratore a non essere arbitrariamente estromesso dal posto di lavoro e la libertà di iniziativa economica privata. Né serve a individuare parametri sicuri per la valutazione del giudice nel riconoscimento di due rimedi – la reintegrazione o l’indennità – caratterizzati da uno statuto eterogeneo.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;In un sistema equilibrato di tutele, la discrezionalità del giudice riveste un ruolo cruciale, come questa Corte ha riconosciuto di recente nel censurare l’automatismo che governava la determinazione dell’indennità risarcitoria per i licenziamenti viziati dal punto di vista sostanziale (sentenza n. 194 del 2018) o formale (sentenza n. 150 del 2020), dapprima commisurata alla sola anzianità di servizio. Al giudice è stato restituito un essenziale potere di valutazione delle particolarità del caso concreto, in base a puntuali e molteplici criteri desumibili dall’ordinamento, frutto di una evoluzione normativa risalente e di una prassi collaudata.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Nella fattispecie sottoposta all’odierno scrutinio, la diversa tutela applicabile – che ha implicazioni notevoli – discende invece da un criterio giurisprudenziale che, per un verso, è indeterminato e improprio e, per altro verso, privo di ogni attinenza con il disvalore del licenziamento.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Il mutamento della struttura organizzativa dell’impresa che preclude l’applicazione della tutela reintegratoria è riconducibile allo stesso imprenditore che ha intimato il licenziamento illegittimo e può dunque prestarsi a condotte elusive. Tale mutamento, inoltre, può intervenire a distanza di molto tempo dal recesso ed è pur sempre un elemento accidentale, che non presenta alcun nesso con la gravità della singola vicenda di licenziamento.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;È, pertanto, manifestamente irragionevole la scelta di riconnettere a fattori contingenti, e comunque determinati dalle scelte del responsabile dell’illecito, conseguenze di notevole portata, che si riverberano sull’alternativa fra una più incisiva tutela reintegratoria o una meramente indennitaria.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Per costante giurisprudenza di questa Corte (fra le molte, sentenza n. 2 del 1986, punto 8 del Considerato in diritto), ben può il legislatore delimitare l’àmbito applicativo della reintegrazione.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Nondimeno, un criterio distintivo, che fa leva su una mutevole valutazione casistica e su un dato privo di ogni ancoraggio con l’illecito che si deve sanzionare, non si fonda su elementi oggettivi o razionalmente giustificabili e amplifica le incertezze del sistema.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;11.– Inoltre, nel demandare a una valutazione giudiziale sfornita di ogni criterio direttivo – perciò altamente controvertibile – la scelta tra la tutela reintegratoria e la tutela indennitaria, la disciplina censurata contraddice la finalità di una equa ridistribuzione delle «tutele dell’impiego», enunciata dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 92 del 2012. L’intento di circoscrivere entro confini certi e prevedibili l’applicazione del più incisivo rimedio della reintegrazione e di offrire parametri precisi alla discrezionalità del giudice rischia di essere vanificato dalla necessità di procedere alla complessa valutazione sulla compatibilità con le esigenze organizzative dell’impresa.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Anche da questo punto di vista, si ravvisa l’irragionevolezza censurata dal Tribunale di Ravenna.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;12.– Si deve dichiarare, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al quarto comma del medesimo art. 18.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura prospettati dal rimettente.&lt;/i&gt;&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Corte Costituzionale, Sent. 59/2021 del 1.4.2021&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/1766509280844330960/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/1766509280844330960?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/1766509280844330960'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/1766509280844330960'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2021/04/reintegrazione-non-obbligatoria-neppure.html' title='Reintegrazione non obbligatoria neppure quando l’insussistenza del fatto, posto a base del licenziamento economico, si connoti come manifesta ? Incostituzionale!'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-8484162620922386710</id><published>2020-12-17T18:41:00.003+01:00</published><updated>2020-12-17T18:52:17.826+01:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="#covid-19 #mascherina #salute #scuola"/><title type='text'>ll Tar Lazio chiede una sintetica relazione in merito all&#39;evidenza scientifica sull&#39;obbligo della mascherina per i minori a scuola</title><content type='html'>&lt;p&gt;&amp;nbsp;- che nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020, depositato dalla difesa erariale, che si riferisce alla ripresa delle attività scolastiche, si legge: “&lt;i&gt;In particolare, l&#39;Organizzazione Mondiale della Sanità, in un recente documento del 21 agosto fornisce indicazioni rispetto all&#39;uso delle mascherine in ambito scolastico differenziandole per fasce di età: - Fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando, comunque, attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compliance del bambino nell&#39;utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento; - Dai 12 anni in poi: utilizzare le stesse previsioni di uso degli adulti&lt;/i&gt;”;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;[...]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- che dal DPCM impugnato non risulta siano stati effettuati approfondimenti sulla necessità dell’uso della mascherina a scuola, anche quando sia garantito il distanziamento di un metro – distanziamento che il CTS rimarca essere la principale misura di prevenzione - né sull’incidenza dell’uso di mascherina, per alunni di età superiore ai 6 anni, sulla salute psico-fisica degli stessi, nè un’analisi del contesto socio-educativo in cui l’obbligo per tali scolari è stabilito come pressoché assoluto, né sulla possibilità che vi sia un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani causato dall’uso prolungato della mascherina;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- che neanche risulta che il DPCM abbia disciplinato l’imposizione dell’uso delle mascherine ai suddetti minori subordinandola alla adozione da parte degli istituti scolastici di specifici indirizzi operativi pratici per le singole classi, dando precise indicazioni sul monitoraggio del livello di ossigenazione individuale del minore dopo l&#39;uso prolungato della mascherina, sull’ausilio da fornire in modo immediato agli scolari che diano segno di affaticamento, sulle modalità per valutare “la compliance del bambino nell&#39;utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento”;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- che, infine, dal DPCM impugnato non emergono elementi tali da far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, parimenti riconosciuti e tutelati dalla costituzione, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori di età superiore ai 6 anni, sì da poter connotare di ragionevolezza e proporzionalità l’imposizione a questi ultimi dell’uso di un dispositivo di protezione individuale in modo prolungato e incondizionato, anche “al banco” e con distanziamento adeguato;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- che, a tal fine, è necessario acquisire dall’amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, una sintetica relazione in cui si chiariscano le evidenze scientifiche, poste alla base dell’imposizione dell’uso della mascherina anche ai bambini di età superiore ai 6 anni, anche durante l’orario scolastico, basate su specifica istruttoria sulla “situazione epidemiologica locale” di ciascuna regione, sul “contesto socio-culturale” in cui i bambini vivono, come suggerito dal CTS nel verbale n. 104, dalle quali possa ritenersi scongiurato il pericolo che si verifichi un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani, causato dall’uso prolungato della mascherina, o che vi siano ricadute di tale imposizione sulla salute psico-fisica dei minori in una fase della crescita particolarmente delicata;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;[...]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P.Q.M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compensa le spese della presente fase cautelare.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fissa, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 10 febbraio 2021.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ordinanza TAR Lazio, sez. 1^, n. 7718/2020&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/8484162620922386710/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/8484162620922386710?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/8484162620922386710'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/8484162620922386710'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2020/12/ll-tar-lazio-chiede-una-sintetica.html' title='ll Tar Lazio chiede una sintetica relazione in merito all&#39;evidenza scientifica sull&#39;obbligo della mascherina per i minori a scuola'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-3922497013290662279</id><published>2020-07-10T16:19:00.002+02:00</published><updated>2020-07-10T16:25:28.299+02:00</updated><title type='text'>Corte Costituzionale: legittimità costituzionale dell’art. 709-ter, secondo comma, numero 4), del cpc - esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento - gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento</title><content type='html'>&lt;div&gt;[...]&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&quot;&lt;i&gt;3.– Nel merito, la prima questione di legittimità costituzionale – con la quale il Tribunale rimettente assume la violazione da parte dell’art. 709-ter, secondo comma, numero 4), cod. proc. civ., dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al parametro interposto di cui all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU sul divieto di bis in idem – non è fondata, in quanto è possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;4.– Giova premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento in cui si inserisce la medesima disposizione.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;L’art. 709-ter, secondo comma, cod. proc. civ., stabilisce: «A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende».&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;Tale disposizione è stata inserita, nelle norme del codice di procedura civile dedicate alla separazione coniugale, dall’art. 2 della legge n. 54 del 2006, che ha contestualmente introdotto la regola generale dell’affidamento condiviso della prole della coppia parentale in regime di separazione, regola che è subito apparsa foriera di più frequenti controversie tra i genitori sulle modalità di attuazione di questo nuovo istituto con un maggiore coinvolgimento del giudice per dirimere ogni genere di contrasto.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;La collocazione della norma nell’ambito della disciplina processuale della separazione coniugale non ne limita l’operatività a questo solo àmbito, in quanto l’art. 4, comma 2, della stessa legge n. 54 del 2006 stabilisce espressamente che le nuove disposizioni dettate per la separazione giudiziale si applicano anche ai casi di «scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;L’art. 709-ter cod. proc. civ. demanda, nel primo comma, al giudice del procedimento in corso il potere di risolvere le controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale ovvero alle modalità dell’affidamento. Tali “controversie” sono costituite da disaccordi e contrasti che insorgono di frequente tra i genitori quando si tratta di individuare le modalità attuative dell’affidamento, ossia le forme di esercizio della responsabilità genitoriale ogni qual volta sia stato pronunciato un provvedimento di affidamento.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;Nelle ipotesi in cui vengano accertate, poi, gravi inadempienze rispetto agli obblighi contenuti nei provvedimenti sull’esercizio della potestà genitoriale o sull’affidamento della prole o, in alternativa, il compimento di atti che arrechino pregiudizio al minore ovvero ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, il medesimo giudice può non soltanto modificare i provvedimenti in vigore, ma anche pronunciare, a carico del genitore inadempiente, le misure sanzionatorie di cui ai numeri da 1) a 4) della stessa disposizione.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;Proprio da questi poteri demandati all’autorità giudiziaria dal secondo comma dell’art. 709-ter cod. proc. civ. si evince che lo scopo principale della norma è quello di superare le difficoltà da lungo tempo emerse nella prassi applicativa rispetto alla possibilità di assicurare l’effettività del diritto della prole ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori – in linea con le finalità generali della stessa legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso – anche ove tale diritto sia riconosciuto in un provvedimento di carattere giurisdizionale che disciplina le modalità di affidamento, per tutti gli aspetti diversi da quelli economici, e il diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, ossia profili afferenti a obbligazioni complesse di carattere infungibile, incidenti su diritti di carattere non patrimoniale.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;Le evidenziate difficoltà si correlavano soprattutto alla sostanziale inidoneità del modello dell’esecuzione forzata delineato dal Terzo libro del codice di procedura civile per l’attuazione delle decisioni giudiziarie in tema di affidamento e responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (o maggiorenni portatori di handicap) – inidoneità riconosciuta, pur incidentalmente, da questa Corte (ordinanza n. 68 del 1987) – almeno per tutti gli aspetti diversi dalle questioni di carattere economico. Per queste ultime, invece, oltre all’esecuzione per espropriazione forzata, sono previsti vari meccanismi volti ad assicurare una adeguata tutela del diritto di credito quali, ad esempio, il sequestro o il pagamento diretto da parte di terzi ai sensi dell’art. 156 del codice civile, e la possibilità ex art. 545 cod. proc. civ. di pignorare il trattamento stipendiale anche al di là del limite generale del cosiddetto quinto, oltre alla tutela penale di cui, attualmente, agli artt. 570 e 570-bis cod. pen.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;In questo contesto deve collocarsi l’introduzione nel codice di procedura civile dell’art. 709-ter ad opera della legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso, quale disposizione volta principalmente a colmare oggettive lacune che si erano registrate nell’assicurare una tutela effettiva dei diritti della prole di una coppia genitoriale disgregata, correlati a obblighi di natura infungibile pur consacrati in provvedimenti giudiziari.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;In particolare, si è consentito al giudice della cognizione – adito con il ricorso di cui all’art. 709-ter cod. proc. civ., a fronte di violazioni dei provvedimenti concernenti le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale ovvero di quelle di affidamento – di modificare o integrare il contenuto di tali provvedimenti. Il legislatore, quindi, al fine di superare il problema derivante dall’inidoneità dell’esecuzione forzata, ha per un verso demandato al giudice di merito una nuova competenza, che si svincola da moduli rigidi come quelli esecutivi, per sfruttare pienamente la maggiore flessibilità della tutela giurisdizionale di cognizione, e risponde alla finalità di individuare l’autorità più adatta a risolvere le questioni che possono sorgere nella fase di attuazione della misura; per un altro, ha attribuito a tale giudice, accertato l’inadempimento alle statuizioni contenute nei provvedimenti già emanati nei confronti della coppia parentale, il potere di comminare, ove richiesto con ricorso ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, le misure sanzionatorie ivi contemplate.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;Quanto alla «sanzione amministrativa pecuniaria», dell’importo ricompreso tra un minimo di 75 euro ed un massimo di 5.000 euro in favore della Cassa delle ammende, prevista dalla disposizione censurata in parte qua, la stessa realizza innanzi tutto – sul modello di altri sistemi processuali – una forma di indiretto rafforzamento dell’esecuzione delle obbligazioni di carattere infungibile. Si tratta di obbligazioni il cui adempimento dipende in via esclusiva dalla volontà dell’obbligato e l’esecuzione indiretta si realizza, previa necessaria istanza di parte, attraverso un sistema di compulsione all’adempimento spontaneo prevedendo, in mancanza dello stesso, l’obbligo di corrispondere una somma in favore dello Stato. In ciò tale modello si accosta nella finalità – pur divergendo nel meccanismo processuale – alle misure di attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare introdotte successivamente dall’art. 614-bis cod. proc. civ., ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che – poi divenute misure di coercizione indiretta – hanno invece vocazione generale, consentono l’esercizio di un potere d’ufficio del giudice e prevedono la corresponsione delle somme liquidate in favore dell’altra parte.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;[...]&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;Nella fattispecie in esame può ben ritenersi che la sanzione pecuniaria “amministrativa” introdotta dall’art. 2 della legge n. 54 del 2006 (con la previsione dell’art. 709-ter cod. proc. civ.) sia simmetrica e parallela a quella prevista dal successivo art. 3 e non già complementare a quest’ultima.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;Come già sopra anticipato, tale legge ha previsto, all’art. 1, la regola generale dell’affidamento condiviso dei minori e dell’esercizio tendenzialmente congiunto della potestà genitoriale rimettendo al giudice ogni decisione in caso di disaccordo. La stessa disposizione ha novellato l’art. 155 cod. civ. sui provvedimenti riguardo ai figli e ha introdotto, in particolare, l’art. 155-bis cod. civ., che regola l’affidamento a un solo genitore e l’opposizione all’affidamento condiviso, e l’art. 155-ter cod. civ. sulla revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;A fronte di nuovi diritti e nuovi obblighi, spesso di fare infungibile, e in assenza (all’epoca) di misure indirette per favorirne l’esecuzione (le misure di coercizione indiretta di cui all’art. 614-bis cod. proc. civ. sarebbero state introdotte solo alcuni anni dopo), lo stesso legislatore ha approntato, all’art. 2, uno specifico e mirato strumento processuale di tutela, costituito appunto dall’art. 709-ter cod. proc. civ. La ratio di tale norma è ben posta in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato che «l’intento del legislatore appare palesemente quello di fornire uno strumento per la soluzione di conflitti tra genitori, riguardo ai figli, che, a seguito della nuova normativa, potrebbero presentarsi più frequentemente» (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 ottobre 2010, n. 21718). In altra pronuncia si è fatta applicazione dell’art. 709-ter cod. proc. civ. con riferimento alla violazione delle prescrizioni date dal giudice nel calendario delle visite del minore (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 27 giugno 2018, n. 16980). Parimenti – nell’escludersi l’applicabilità dell’art. 614-bis cod. proc. civ. – si è però precisato come la disposizione censurata possa offrire tutela al diritto di visita del figlio minore del genitore non collocatario a fronte delle condotte pregiudizievoli poste in atto dall’altro genitore (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 6 marzo 2020, n. 6471).&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;Parallelamente lo stesso legislatore ha rafforzato, all’art. 3, la già esistente tutela penale a fronte di una tipica obbligazione pecuniaria suscettibile di esecuzione forzata, oltre che di altre misure di garanzia della responsabilità patrimoniale, quale è quella avente ad oggetto l’assegno di mantenimento della prole nelle procedure di separazione dei coniugi e di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. L’art. 3, infatti, prevede per la «violazione degli obblighi di natura economica» l’applicazione dell’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e quindi le pene contemplate dall’art. 570 cod. pen.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;Questo parallelismo tra l’art. 2, che ha introdotto l’art. 709-ter cod. proc. civ., e l’art. 3, che ha rafforzato l’art. 12-sexies citato, consente di escludere, in forza del canone dell’interpretazione conforme, che le due norme si intersechino e che la condotta sanzionata come reato dall’art. 3 della legge n. 54 del 2006 con le pene dell’art. 570 cod. pen. possa essere sanzionata anche con la pena pecuniaria “amministrativa” dell’art. 2.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;La disposizione censurata ha dunque la sua ratio e la sua giustificazione nell’esigenza di assicurare una tutela effettiva rispetto all’adempimento di una serie di obblighi di carattere prevalentemente infungibile nei confronti della prole, per i quali prima dell’emanazione della stessa mancavano efficaci strumenti di attuazione e di coazione.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;Per converso gli aspetti patrimoniali del rapporto tra i genitori e la prole, relativi all’assegno di mantenimento, non hanno mai posto significativi problemi attuativi, in quanto le relative pronunce sono eseguibili nelle forme del processo esecutivo per espropriazione (anche mediante un pignoramento dei crediti del debitore) e presidiate in sede penale dal reato di cui all’art. 570-bis cod. pen. (sentenza n. 189 del 2019) e finanche – ove il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento ridondi in deprivazione dei mezzi di sussistenza – da quello di cui all’art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;L’art. 709-ter, secondo comma, cod. proc. civ., deve quindi essere interpretato nel senso che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento della prole, nella misura in cui è già sanzionato penalmente, non è compreso nel novero delle condotte inadempienti per le quali può essere irrogata dall’autorità giudiziaria adita la sanzione pecuniaria “amministrativa” in esame. Le condotte suscettibili di tale sanzione sono infatti “altre”, ossia le tante condotte, prevalentemente di fare infungibile, che possono costituire oggetto degli obblighi relativi alla responsabilità genitoriale e all’affidamento di minori.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;Pertanto, nei termini sopra precisati, la prima questione deve ritenersi non fondata.&lt;/i&gt;&quot;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;Corte Costituzionale, sentenza n. 145/2020 del 10.7.2020&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/3922497013290662279/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/3922497013290662279?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/3922497013290662279'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/3922497013290662279'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2020/07/corte-costituzionale-legittimita.html' title='Corte Costituzionale: legittimità costituzionale dell’art. 709-ter, secondo comma, numero 4), del cpc - esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento - gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-2087556208777289287</id><published>2020-06-24T19:49:00.001+02:00</published><updated>2020-06-24T19:49:15.856+02:00</updated><title type='text'>Invalidi civili totali (art. 12 L. 118/71): la legge non assicura “i mezzi necessari per vivere”.</title><content type='html'>&lt;div&gt;285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella camera di consiglio svoltasi ieri, 23 giugno 2020, esaminando una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Torino. In attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere quanto segue.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Il caso che ha dato origine alla presente decisione riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;La Corte ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere” e perciò violi il diritto riconosciuto dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;È stato quindi affermato che il cosiddetto “incremento al milione” (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2011, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, di cui parla l’articolo 12, primo comma, della legge 118 del 1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge. Conseguentemente, questo incremento dovrà d’ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;[&lt;a href=&quot;https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200624123612.pdf&quot;&gt;Fonte&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/2087556208777289287/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/2087556208777289287?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/2087556208777289287'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/2087556208777289287'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2020/06/invalidi-civili-totali-art-12-l-11871.html' title='Invalidi civili totali (art. 12 L. 118/71): la legge non assicura “i mezzi necessari per vivere”.'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-9091272466165652632</id><published>2020-05-13T09:30:00.000+02:00</published><updated>2020-05-13T09:30:11.905+02:00</updated><title type='text'>SICUREZZA IN STUDIO, VADEMECUM PER LA RIAPERTURA</title><content type='html'>Il C.O.A. di Roma ha approvato la proposta di “&lt;i&gt;Protocollo di emergenza COVID-19&lt;/i&gt;” contenente l’indicazione delle misure volte a contrastare e contenere la diffusione del virus negli ambienti di lavoro, che potrà essere adottato da tutti gli studi legali e rimodulato in base alle esigenze, alle dimensioni e alle realtà organizzative dei singoli studi. Nella proposta di Protocollo è richiamata tutta la normativa regolante la fattispecie e, in particolare, il “&lt;i&gt;Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro&lt;/i&gt;”, sottoscritto a livello nazionale il 24 aprile 2020 (All. 6 al DPCM 26 aprile 2020), con la finalità di consentire la ripresa delle attività produttive nelle migliori condizioni di salubrità e sicurezza possibili e con la previsione di agevolazioni fiscali per le spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di sicurezza.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[fonte &lt;a href=&quot;https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2020/05/Consiglieri-Alesii-e-Agnino-Protocollo-studi-legali.pdf&quot;&gt;C.O.A. Roma&lt;/a&gt;]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/9091272466165652632/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/9091272466165652632?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/9091272466165652632'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/9091272466165652632'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2020/05/sicurezza-in-studio-vademecum-per-la.html' title='SICUREZZA IN STUDIO, VADEMECUM PER LA RIAPERTURA'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-8463706435707202140</id><published>2019-08-27T17:22:00.000+02:00</published><updated>2019-08-27T17:25:51.866+02:00</updated><title type='text'>Blawg dell&#39;Avvocato Maurizio Storti: superate le 300.000 visualizzazioni</title><content type='html'>Importante successo del blog &quot;&lt;i&gt;blawgavvmauriziostorti.blogspot.com&lt;/i&gt;&quot; dell&#39;Avv. Maurizio Storti.&lt;br /&gt;
Dal maggio 2010 al 27.8.2019 le pagine del blog sono state visualizzate oltre&amp;nbsp;&lt;b&gt;&lt;u&gt;300.000&lt;/u&gt;&lt;/b&gt; volte.&lt;br /&gt;
Di seguito il dettaglio distinto per area geografica, browser e sistema operativo:&lt;br /&gt;
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Un sentito ringraziamento agli amici utenti degli USA, Russia, Germania, Ucraina, Spagna, Francia, Cina, Regno Unito e Irlanda.&lt;/div&gt;
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</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/8463706435707202140/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/8463706435707202140?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/8463706435707202140'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/8463706435707202140'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2019/08/blawg-dellavvocato-maurizio-storti.html' title='Blawg dell&#39;Avvocato Maurizio Storti: superate le 300.000 visualizzazioni'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuaapXZKQHXtOWofsmsNuJ76S57OOByeRat9fzNFneno02N75ra20csr3GlOZE8HDAE0Kk7ou0g5rJbqjQJgDoUpnJxY0ORIqGNHOx1p_GaUmn7lCOAIl3T6WhHEfnkfMg3RTmPh-cYb0/s72-c/Immagine.png" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-8464588426840098215</id><published>2019-08-27T17:03:00.000+02:00</published><updated>2019-08-27T17:03:33.098+02:00</updated><title type='text'>Vendita e appalto - differenze - prevalenza della componente del dare rispetto a quella del facere</title><content type='html'>&lt;i&gt;Con il terzo motivo ... Srl lamenta la violazione degli artt. 1362 e ss., 1495 e 1667 c.c. perché la Corte di Appello avrebbe malamente applicato i canoni interpretativi del contratto concluso tra le parti ed erroneamente omesso di qualificarlo come appalto e di applicare di conseguenza, in luogo della norma di cui all&#39;art. 1495 c.c., la diversa disciplina dei termini per la denuncia dei vizi dell&#39;opera prevista -appunto- per l&#39;appalto. La doglianza è inammissibile in quanto con essa si invoca un inquadramento del negozio giuridico intercorso tra le parti diverso da quello proposto dal giudice di merito, senza tener conto del consolidato principio per cui &quot;In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima -consistente&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti- è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c. c., mentre la seconda -concernente l&#39;inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente- risolvendosi nell&#39;applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo&quot; (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.29111 del 05/12/2017, Rv. 646340; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n.420 del 12/01/2006, Rv. 586972).&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;In particolare, ai fini dell&#39;inquadramento del negozio sub specie di compravendita o appalto si ritiene che il criterio distintivo sia quello della &quot;... prevalenza o meno de/lavoro sulla materia, da considerarsi, però, non in senso oggettivo, ma con riguardo alla volontà dei contraenti, al fine di accertare, nei singoli casi, &lt;b&gt;se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell&#39;opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto) oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l&#39;effettiva finalità del negozio medesimo (vendita)&lt;/b&gt;&quot; (Cass. Sez. 2, Sentenza n.6171 del 02/06/1993, Rv.482645; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.14209 del 17/12/1999, Rv.532306; Cass. Sez. 2, Sentenza n.11602 del 02/08/2002, Rv.556574; Cass. Sez. 2, Sentenza n.10319 del 28/05/2004, Rv.573264).&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Ne consegue che non è utilmente sindacabile in questa sede la scelta del giudice di merito di ritenere prevalente la componente del dare rispetto a quella del facere e di inquadrare, di conseguenza, la fattispecie nel paradigma della vendita anziché in quello dell&#39;appalto, poiché essa si risolve in una valutazione di fatto concernente la ricostruzione della comune volontà dei contraenti.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 21693 Anno 2019 del 26.8.2019&lt;/b&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/8464588426840098215/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/8464588426840098215?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/8464588426840098215'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/8464588426840098215'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2019/08/vendita-e-appalto-differenze-prevalenza.html' title='Vendita e appalto - differenze - prevalenza della componente del dare rispetto a quella del facere'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-6204063956282538314</id><published>2019-01-10T18:48:00.003+01:00</published><updated>2019-01-10T18:56:37.861+01:00</updated><title type='text'>Le espressioni &quot;danno terminale&quot;, &quot;danno tanatologico&quot;, &quot;danno catastrofale&quot; non hanno alcuna dignità scientifica, sono usate in modo polisemico e sono talora anche etimologicamente scorrette.</title><content type='html'>&lt;i&gt;Prima di esporre le ragioni di tale manifesta infondatezza, questo Collegio ritiene doverosa una premessa di metodo, alla luce della quale scrutinare non solo il presente, ma anche tutti e tre i restanti motivi del ricorso.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Gli odierni ricorrenti hanno rispettivamente perduto, in conseguenza d&#39;un fatto illecito, una figlia ed una sorella.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Dopo avere ottenuto un risarcimento, essi si dolgono nella presente sede che quel risarcimento non sarebbe stato adeguato ed esaustivo.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Una censura di questo tipo, quando fosse ammissibile (e non lo sarebbe se prospettasse solo questioni di mero fatto), esigerebbe che si prospettasse al giudice, da un lato, il concreto pregiudi.zio patito dalla vittima, e dall&#39;altro il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Solo nel caso di uno iato tra il primo ed il secondo, potrebbe sospettarsi la violazione di norme di legge da parte del giudice di merito.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;La difesa dei ricorrenti, tuttavia, in ogni suo punto trascura di confrontarsi con questa regola fondamentale.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Essa infatti, più che prospettare fatti, formula teorie, e muove dall&#39;assunto - inespresso, ma inequivoco - che esistano categorie a priori di danni (&quot;danno biologico terminale&quot;, &quot;danno esistenziale&quot;, &quot;danno tanatologico&quot;), e pretende - invece di applicare la legge ai fatti - di accomodare questi a quella, deformando la realtà per farla rientrare nelle categorie astratte.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Sarà dunque opportuno ricordare, preliminarmente, che le varie espressioni coniate in tema di danno non patrimoniale dalla fantasia di taluni interpreti, e talora non rifiutate da questa Corte (&quot;danno terminale&quot;, &quot;danno tanatologico&quot;, &quot;danno catastrofale&quot;, &quot;danno esistenziale&quot;), non hanno alcuna dignità scientifica; sono usate in modo polisemico; sono talora anche etimologicamente scorrette (come l&#39;espressione &quot;danno tanatologico&quot;).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;L&#39;impiego di lemmi dal contenuto così ambiguo ingenera somma confusione ed impedisce qualsiasi seria dialettica, dal momento che ogni discussione scientifica è impossibile in assenza d&#39;un lessico condiviso.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;L&#39;esigenza del rigore linguistico come metodo indefettibile nella ricostruzione degli istituti è stata già segnalata dalle Sezioni Unite di questa Corte, allorché hanno indicato, come precondizione necessaria per l&#39;interpretazione della legge, la necessità di &quot;sgombrare il campo di analisi da (...) espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei &quot;mantra&quot; ripetuti all&#39;infinito senta una preventiva ricognzione e condivisione di significato (...), [che] resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l&#39;ambiguità concettuale nonché la pigrizia esegetica&quot; (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;L&#39;esame del secondo e del terzo motivo di ricorso esige dunque, preliminarmente, che si ricordino alcuni concetti fondamentali nella materia del danno non patrimoniale da uccisione.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;2.8. La persona che, ferita, sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute; il secondo è costituito dal turbamento dell&#39;animo e dalla sofferenza derivanti dalla consapevolezza della morte imminente.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute):&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) ha fondamento medico legale;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;periodo della invalidità;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Il secondo, invece:&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) non ha fondamento medico legale;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) consiste in un moto dell&#39;animo;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;2.9. Il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Il lemma &quot;invalidità&quot;, infatti, per secolare elaborazione medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) o permanente (invalidità permanente). L&#39;espressione &quot;invalidità temporanea&quot; designa lo stato menomativo causato da una malattia, durante il decorso di questa. L&#39;espressione &quot;invalidità permanente&quot; designa invece lo stato menomativo che residua dopo la cessazione d&#39;una malattia.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;L&#39;esistenza d&#39;una malattia in atto e l&#39;esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non v&#39;è ancora invalidità permanente; se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea; se la malattia dovesse condurre a morte l&#39;ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea (Sez. 3, Sentenza&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;n. 5197 del 17/03/2015, Rv. 634697 - 01; così pure Sez. 3, Sentenza n. 7632 del 16/05/2003, Rv. 563159, § 3.3 dei &quot;Motivi della decisione&quot;).&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;2.10. Il danno biologico causato dalla invalidità temporanea consiste nella forzosa rinuncia, durante il periodo di malattia, alle ordinarie attività non spiacevoli cui la vittima si sarebbe altrimenti dedicata, se fosse rimasta sana.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Per secolare convenzione medico-legale, il danno alla salute da invalidità temporanea si apprezza in giorni, mai in frazioni di giorni: sarebbe, infatti, un esercizio meramente teorico pretendere di dare un peso monetario alle attività di cui la vittima è stata privata, durante una sopravvivenza di poche ore o pochi minuti.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Da quanto esposto consegue che in tanto la vittima di lesioni potrà acquistare il diritto al risarcimento del danno alla salute, in quanto abbia sofferto un danno alla salute medico legalmente apprezzabile, dal momento che per espressa definizione normativa, oltre che per risalente insegnamento della dottrina, il danno biologico è solo quello &quot;suscettibile di accertamento medico legale&quot; (così l&#39;art. 138 cod. ass.; conforme è la dottrina e l&#39;ormai pluridecennale giurisprudenza di questa Corte).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Ciò sul presupposto che il danno biologico non consiste nella mera lesione dell&#39;integrità psicofisica, ma presuppone che tale lesione abbia compromesso l&#39;esplicazione piena ed ottimale delle attività realizzatrici dell&#39;individuo nel suo ambiente di vita, sicché &quot;una concreta perdita o riduzione di tali potenzialità può concretizzarsi soltanto nell&#39;eventualità della prosecuzione della vita, in condizioni menomate, per un apprezzabile periodo di tempo successivamente alle lesioni.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Consegue che, in difetto di una apprezzabile protrazione della vita successivamente alle lesioni, pur risultando lesa l&#39;integrità fisica del soggetto offeso, non è configurabile un danno biologico risarcibile, in assenza di una perdita delle potenziali utilità connesse al bene salute suscettiva di essere valutata in termini economici&quot; (così già, tra le prime, Sez. 3, Sentenza n. 1704 del 25/02/1997, Rv. 502664 - 01).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;La conclusione è che nel caso di morte causata da lesioni personali, sopravvenuta a distanza di tempo da queste, un danno biologico permanente è inconcepibile.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Quanto al danno biologico temporaneo, per potersene predicare l&#39;esistenza sarà necessario che la lesione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, perché solo un tempo apprezzabile consente quell&#39;&quot;accertabilità medico legale&quot; che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Normalmente tale &quot;lasso apprezzabile di tempo&quot; dovrà essere superiore alle 24 ore, giacché come accennato è il &quot;giorno&quot; l&#39;unità di misura medico legale della invalidità temporanea; ma in astratto non potrebbe escludersi a priori l&#39;apprezzabilità del danno in esame anche per periodi inferiori.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Nell&#39;uno, come nell&#39;altro caso, lo stabilire se la vittima abbia patito un danno biologico &quot;suscettibile di accertamento medico legale&quot; è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, e non sindacabile in questa sede.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Naturalmente, una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane (Sez. 3 - , Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934 — 01; Sez. 3, Sentenza n. 2564 del 22/02/2012, Rv. 621706 - 01).&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;2.11 La vittima di lesioni che, a causa di esse, deceda dopo una sopravvivenza quodam tempore, può poi patire, come accennato, un pregiudizio non patrimoniale di tipo diverso: la sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Questa sofferenza potrà essere multiforme: potrà consistere nel provare la paura della morte; nell&#39;agonia provocata dalle lesioni; nel dispiacere di lasciar sole le persone care; nella disperazione per dover abbandonare le gioie della vita; nel tormento di non sapere chi si prenderà cura dei propri familiari, e così via, secondo le purtroppo infinite combinazioni di dolore che il destino può riservare agli uomini.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;E&#39; dunque evidente che la concepibilità stessa d&#39;un simile pregiudizio presuppone che la vittima sia cosciente.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Se la vittima non fosse consapevole della fine imminente, infatti, non sarebbe nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;In questa seconda ipotesi, poiché il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata, se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, la durata della sopravvivenza non è un elemento costitutivo del danno, né incide necessariamente sulla sua gravità.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Anche una sopravvivenza di pochi minuti, infatti, può consentire alla vittima di percepire la propria fine imminente, mentre - al contrario - una lunga sopravvivenza in totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza della propria morte (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605494 - 01).&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;2.12. In conclusione:&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) le espressioni &quot;danno terminale&quot;, &quot;danno tanatologico&quot;, &quot;danno catastrofale&quot; non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e neanche preciso;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) il danno da invalidità temporanea patito da chi sopravviva quodam tempore ad una lesione personale mortale è un danno biologico, da accertare con gli ordinari criteri della medicina legale, e da liquidare avendo riguardo alle specificità del caso concreto;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) la formido mortis patita da chi, cosciente e consapevole, sopravviva quodam tempore ad una lesione personale mortale, è un danno non patrimoniale, da accertare con gli ordinari mezzi di prova, e da liquidare in via equitafiva avendo riguardo alle specificità del caso concreto.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;2.14. Del pari manifestamente infondate sono le deduzioni della difesa dei ricorrenti, nella parte in cui lamentano l&#39;erroneità del rigetto della domanda di risarcimento del danno &quot;morale&quot; patito dalla vittima primaria.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Da un lato, infatti, il suddetto pregiudizio presuppone, per quanto detto, che la vittima sia rimasta cosciente ad abbia avuto consapevolezza della propria morte imminente, il che nel caso di specie non è stato nemmeno dedotto.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Al contrario, è la stessa descrizione delle condizioni cui la vittima giunse in ospedale, contenuta a p. 14 del ricorso, che induce a ritenere corretta la valutazione del giudice di merito, là dove ha escluso la sussistenza del danno in questione.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;2.16. Da quanto precede discende altresì che nessun sospetto di illegittimità costituzionale è ravvisabile nel suddetto orientamento giurisprudenziale.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Esso, infatti, accorda la più ampia tutela sia alla vittima di lesioni, sia ai suoi prossimi congiunti.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Nel caso di lesioni non mortali, sia la vittima primaria, sia i suoi congiunti - nel caso di lesioni rilevanti: Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002, Rv. 555495 - 01) - hanno diritto ad essere risarciti dei danni patrimoniali e non patrimoniali.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Nel caso di morte della vittima, i suoi congiunti hanno diritto ad essere risarciti dei danni patrimoniali e non patrimoniali.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Nel caso, infine, di sopravvivenza quodam tempore della vittima, questa ha diritto ad essere risarcita sia del danno biologico, sia della sofferenza provocata dalla formido mortis. La circostanza, poi, che tali pregiudizi siano risarcibili solo se oggettivamente accertabili e concretamente dimostrati non solo non confligge con alcuna norma costituzionale, ma costituisce al contrario un irrinunciabile presidio del principio di legalità.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;3.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è manifestamente infondato.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Che nel nostro ordinamento giuridico esista e sia risarcibile un pregiudizio non patrimoniale definibile come &quot;danno esistenziale&quot;, nei termini in cui tale ambigua nozione venne concepita e sostenuta venti anni fa da minoritaria dottrina, è stato definitivamente escluso dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che &quot;di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere&quot; (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, § 3.3 dei &quot;Motivi della decisione&quot;).&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;3.4. Resterebbe tuttavia da stabilire se, al di là delle espressioni usate dalla difesa dei ricorrenti, il motivo prospetti comunque un error in iudicando effettivamente sussistente, e consistito nella violazione del principio di integrale riparazione del danno.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Sotto questo profilo, l&#39;assunto dei ricorrenti può così riassumersi: &quot;noi abbiamo dedotto e provato di essere stati costretti, a causa del luttuoso evento, di avere mutato le nostre abitudini di vita, e la Corte d&#39;appello ha ritenuto che tale danno non fosse risarcibile&quot;.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Anche così qualificato, tuttavia, il motivo resterebbe manifestamente infondato.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Il prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza d&#39;un fatto illecito non patisce - giuridicamente parlando - tanti danni non patrimoniali quante sono le rinunce che ha dovuto sopportare o le avversità che ha dovuto affrontare.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Egli patisce un solo danno non patrimoniale, che è concetto unitario ed omnicomprensivo, nella stima del quale ovviamente il giudice dovrà tenere conto di tutte le conseguenze concrete provocate dal lutto (Cass. sez. un. 26972/08, cit.).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Nella stima di tali conseguenze, la distinzione principale che il giudice di merito dovrà compiere è quella tra conseguenze normali ed indefettibili, e conseguenze peculiari del caso di specie. Le prime sono quelle che di norma non possono essere evitate da nessuna persona di normale sensibilità che patisca un così tragico evento: e dunque, a mo&#39; d&#39;esempio, la sofferenza, la tristezza, la perdita della gioia della vita.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;La seconde sono quelle che non costituiscono una conseguenza inevitabile del lutto, ma si sono verificate nel caso concreto a causa delle particolarità di questo.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Tale distinzione ha per conseguenza che, in mancanza di allegazione e di prova dell&#39;esistenza di specificità del caso concreto, la liquidazione del risarcimento dovrà avvenire in base ai criteri standard&amp;nbsp; ordinariamente adottati dal giudicante; in caso contrario, quei criteri standard dovranno essere opportunamente ed equitativamente variati, per qualità o quantità.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;3.5. Nel caso di specie, la Corte d&#39;appello di Napoli non ha affatto negato tale distinzione.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;La Corte d&#39;appello, infatti, ha innanzitutto affermato di monetizzare il risarcimento del danno sofferto dai congiunti di &lt;/i&gt;[...]&lt;i&gt; tenendo conto:&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) del rapporto di parentela;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) del legame affettivo di particolare intensità che legava la vittima agli&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;appellanti;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) delle indubbie sofferenze patite sulla base dello stretto vincolo&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;familiare;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) del rapporto di frequentazione che i familiari avevano con la vittima;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) della giovanissima età della vittima;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) della perdita di un punto di riferimento effettivo e di sostegno&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;psicologico;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;-) &quot;di tutte le circostanze del caso concreto&quot;.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Ciò posto, la Corte d&#39;appello ha poi aggiunto di non ritenere sussistenti nel caso concreto specificità tali da giustificare un innalzamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Tale valutazione non fu affatto illegittima.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Questa Corte infatti ha in più occasioni affermato che soltanto in presenza di circostanze &quot;specifiche ed eccezionali&quot;, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dagli analoghi pregiudizi non patrimoniali sofferti da altre persone in conseguenza di fatti simili, è consentito al giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Pertanto, in presenza d&#39;un danno non patrimoniale, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose &quot;del tutto anomale ed affatto peculiari&quot;.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Per contro, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l&#39;id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona che patisse il medesimo danno non potrebbe non subire) &quot;non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento&quot; (Sez. 3 - , Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Rv. 648303 - 01).&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;La Corte d&#39;appello, pertanto, ha correttamente negato autonoma rilevanza alla circostanza che i genitori della vittima, dopo il lutto, avessero patito una grande sofferenza, non partecipassero più &quot;a matrimoni e battesimi&quot;, e &quot;si fossero inariditi&quot;.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Quelle dedotte dalla difesa dei ricorrenti, infatti, non erano certo circostanze peculiari, anomale ed eccezionali, ma costituivano purtroppo il doloroso ed umanissimo Calvario che chiunque perda una persona cara è costretto ad ascendere, pregiudizio che la Corte d&#39;appello aveva già risarcito con la non irrisoria cifra di 280.000 curo per ciascuno dei genitori (in moneta del 2015), oltre accessori.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Cass. Civ., Ord. Sez. 6 Num. 32372 Anno 2018&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/6204063956282538314/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/6204063956282538314?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/6204063956282538314'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/6204063956282538314'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2019/01/le-espressioni-danno-terminale-danno.html' title='Le espressioni &quot;danno terminale&quot;, &quot;danno tanatologico&quot;, &quot;danno catastrofale&quot; non hanno alcuna dignità scientifica, sono usate in modo polisemico e sono talora anche etimologicamente scorrette.'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-4649758119559333395</id><published>2018-12-19T12:28:00.001+01:00</published><updated>2018-12-19T12:29:15.838+01:00</updated><title type='text'>Ordinanza di assegnazione: notifica col precetto, pagamento in un termine ragionevole e interessi</title><content type='html'>&quot;&lt;i&gt;L&#39;opposizione dovrà essere nuovamente valutata in sede di rinvio, in base ai seguenti principi di diritto:&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;«l&#39;ordinanza con la quale il giudice dell&#39;esecuzione, ai sensi dell&#39;art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell&#39;assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all&#39;intimazione dell&#39;atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all&#39;integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall&#39;art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l&#39;art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all&#39;intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore»;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;«le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all&#39;esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all&#39;importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell&#39;esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell&#39;art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell&#39;ordinanza di assegnazione (e fino al pagamento effettivo), anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest&#39;ultimo; in ogni caso su tali somme sono certamente dovuti gli interessi di mora, ai sensi dell&#39;art. 1219 c.c., dalla data di notificazione del precetto a quella del pagamento effettivamente operato dal debitore».&lt;/i&gt;&quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Civile Ord. Sez. 6 Num. 17437/2018 del 4.7.2018&lt;/b&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/4649758119559333395/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/4649758119559333395?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/4649758119559333395'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/4649758119559333395'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2018/12/ordinanza-di-assegnazione-notifica-col.html' title='Ordinanza di assegnazione: notifica col precetto, pagamento in un termine ragionevole e interessi'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-3627994750914588520</id><published>2018-12-19T12:20:00.001+01:00</published><updated>2018-12-19T12:22:31.961+01:00</updated><title type='text'>Inammissibile il ricorso incidentale condizionato in Cassazione della parte vittoriosa: le questioni assorbite possono essere riproposte al giudice di rinvio</title><content type='html'>&lt;br /&gt;
&quot;&lt;i&gt;... in verità l&#39;impugnata sentenza ha considerato assorbite le questioni sollevate a mezzo dei suddetti motivi; e nel giudizio di cassazione è giustappunto pacificamente inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, come nella specie, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (v. Cass. n. 9907-10, Cass. n. 3796-08, Cass. n. 22501-06).&lt;/i&gt;&quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Civile Ord. Sez. 6 Num. 31825 Anno 2018, 10.12.2018&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/3627994750914588520/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/3627994750914588520?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/3627994750914588520'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/3627994750914588520'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2018/12/inammissibile-il-ricorso-incidentale.html' title='Inammissibile il ricorso incidentale condizionato in Cassazione della parte vittoriosa: le questioni assorbite possono essere riproposte al giudice di rinvio'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-6322912666766721171</id><published>2018-11-12T09:32:00.002+01:00</published><updated>2018-11-12T09:32:42.236+01:00</updated><title type='text'>Notifica PEC alla P.A. su indirizzo non inserito nel pubblico elenco: non è inesistente, né omessa.</title><content type='html'>&quot;&lt;i&gt;Occorre preliminarmente scrutinare le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Amministrazione.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Quanto al preteso difetto di notifica/deposito addotto da parte ricorrente esso non sussiste in quanto, per un verso, &lt;u&gt;la notifica eseguita via PEC ad un indirizzo non registrato presso il Ministero della Giustizia non può essere considerata inesistente/omessa&lt;/u&gt; e, per altro verso, la notifica eseguita in via postale e la successiva costituzione del Comune vale a superare ogni eventuale dubbio di irregolarità.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;E infatti, a fronte del mancato inserimento del proprio indirizzo secondo l’obbligo loro imposto dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 (di comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati),&lt;b&gt; l’Amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento, legati alla necessità che la stessa si conformi a un canone di leale comportamento, non può trincerarsi - a fronte di un suo inadempimento - dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche&lt;/b&gt;; al contempo, in una simile situazione, la parte potrebbe ritenere in buona fede, per quanto erroneamente, che la notifica dell’atto all’Amministrazione sia possibile &lt;b&gt;su un indirizzo PEC che la stessa ha comunque inserito nel proprio sito internet&lt;/b&gt; come pare desumibile anche dalla giurisprudenza del Coniglio di Stato (Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744) secondo la quale dall’eventuale assenza nell’elenco ufficiale dell’indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non possono derivare preclusioni processuali per la parte privata.&lt;/i&gt;&quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;u&gt;TAR della Campania, sent. 6129/2018 del 22.10.2018&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/6322912666766721171/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/6322912666766721171?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/6322912666766721171'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/6322912666766721171'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2018/11/notifica-pec-alla-pa-su-indirizzo-non.html' title='Notifica PEC alla P.A. su indirizzo non inserito nel pubblico elenco: non è inesistente, né omessa.'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-5928199747919558749</id><published>2018-08-02T09:29:00.000+02:00</published><updated>2018-08-02T09:29:03.071+02:00</updated><title type='text'>La Cassazione spiega chi ha la responsabilità come custode di un&#39;area aperta alla pubblica circolazione</title><content type='html'>&lt;i&gt;Nel caso, pertanto, di affidamento in appalto di lavori di manutenzione stradale, la mera stipula del contratto d&#39;appalto non priva affatto il committente della qualità di &quot;custode&quot;, ex art. 2051 c.c., perché costituendo quella qualità la conseguenza di un rapporto fattuale, solo il concreto e materiale spossessamento dell&#39;area poteva comportare la perdita di quella qualità (Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 25/06/2013, Rv. 626858 - 01).&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;La sentenza va dunque su questo punto cassata con rinvio alla Corte d&#39;appello di Perugia, la quale nel riesaminare il gravame di &lt;/i&gt;[...]&lt;i&gt; applicherà i seguenti princìpi di diritto:&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&quot;La stipula, da parte dell&#39;amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l&#39;esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l&#39;amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell&#39;art. 2051 c.c., sino a quando l&#39;area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all&#39;esclusiva custodia dell&#39;appaltatore.&quot;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 18325 Anno 2018 del 12.7.2018&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/5928199747919558749/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/5928199747919558749?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/5928199747919558749'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/5928199747919558749'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2018/08/la-cassazione-spiega-chi-ha-la.html' title='La Cassazione spiega chi ha la responsabilità come custode di un&#39;area aperta alla pubblica circolazione'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-1700911964813390134</id><published>2018-07-18T20:36:00.000+02:00</published><updated>2018-07-18T20:36:14.847+02:00</updated><title type='text'>Si può provare la ritenuta d’acconto operata anche senza la certificazione del cliente</title><content type='html'>&lt;i&gt;Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l&#39;omessa valutazione della documentazione probatoria tempestivamente prodotta nel giudizio di appello, ai sensi dell&#39;art.360, comma 1, n.5, c.p.c., del tutto idonea a dimostrare l&#39;avvenuta effettuazione delle ritenute d&#39;imposta da parte dei clienti dell&#39;avv. &lt;/i&gt;[...]&lt;i&gt;. Secondo il ricorrente, la C.T.R. avrebbe omesso di esaminare la dichiarazione sostitutiva, le fatture e la documentazione bancaria, da cui sarebbe dato evincersi la prova dell&#39;effettivo assoggettamento a ritenuta dei compensi per le prestazioni professionali, pure in assenza della certificazione rilasciata dai sostituti di imposta.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Con il quarto motivo, connesso al secondo, il ricorrente denuncia l&#39;illegittimità della sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione dell&#39;art.4, comma 6 ter, D.P.R. n.322/98 e dell&#39;art.22 D.P.R. n.917/86. Sostiene il ricorrente che la decisione impugnata non sarebbe conforme alla normativa citata nel ritenere che la mancata esibizione della certificazione di cui all&#39;art.4, comma 6 ter, D.P.R. n.322/98 legittima il disconoscimento delle ritenute d&#39;acconto subite dal contribuente e dimostrate dalle fatture, dai versamenti bancari e dalla dichiarazione di notorietà del contribuente. Afferma, inoltre, di aver tempestivamente prodotto, su richiesta dell&#39;Ufficio, una copia delle certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta con riferimento ai redditi di lavoro professionale conseguiti nell&#39;anno 2003 e di non aver potuto produrre le altre, perché mai rilasciate al contribuente dai sostituti di imposta.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;I motivi sono fondati e vanno accolti.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Già secondo risalenti pronunce di questa Corte, l&#39;inosservanza dell&#39;obbligo del sostituto d&#39;imposta di inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate non toglie al contribuente sostituito il diritto di provare la reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di un&#39;imposizione già scontata alla fonte (Cass. 4 agosto 1994, n. 7251, Rv. 487652). Ancor prima, la Corte ha affermato che il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all&#39;imposta sol perché chi ha operato la ritenuta non voglia consegnargli l&#39;attestato da esibire al fisco (Cass. 3 luglio 1979, n. 3725, Rv. 400153).&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&quot;La norma, attualmente vigente, dedicata allo sconputo delle ritenute d&#39;acconto ne subordina la legittimità alla sola condizione che esse siano state «operate» (art. 22 d.P.R. 917/1986). Rileva, quindi, un fatto storico (decurtazione del corrispettivo), che, seppur viene provato tipicamente mediante la certificazione di chi ha operato la ritenuta, può essere provato con mezzi equivalenti da chi la ritenuta ha subìto. Significativo appare che la stessa Agenzia delle entrate si sia infine determinata a consentire lo scomputo delle ritenute non certificate, ove il contribuente ne dia prova equivalente al certificato (risoluzione 19 marzo 2009, n. 68/E). La norma sul controllo formale delle dichiarazioni, usualmente intesa come fonte del recupero delle ritenute non certificate, deve essere integrata secondo i princìpi generali della prova. In altri termini, quando stabilisce che gli uffici «possono» escludere lo scomputo delle ritenute d&#39;acconto non risultanti da certificazioni dei sostituti d&#39;imposta, l&#39;art. 36-ter d.P.R. 600/1973 deve essere interpretato nel senso che gli uffici finanziari (e a fortiori i giudici tributari) «possono» apprezzare anche prove diverse dal certificato, ad esso equipollenti&quot; (Cass. sent. n. 14138/2017).&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Nel caso di specie, la C.T.R. della Puglia ha escluso che il contribuente potesse provare le ritenute alla fonte in modo diverso dall&#39;esibizione della certificazione del sostituto d&#39;imposta. Inoltre, su tale erroneo presupposto, ha omesso una valutazione complessiva della documentazione (atto notorio, fatture, versamenti bancari) prodotta dal contribuente, limitandosi a rilevare l&#39;insufficienza, ai fini probatori, della dichiarazione di responsabilità dello stesso contribuente, priva dei codici fiscali e dei dati identificativi dei clienti, senza chiarire se la genericità della dichiarazione potesse essere superata dall&#39;ulteriore documentazione prodotta.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Il secondo ed il quarto motivo di ricorso, quindi, devono essere accolti e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese. Il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: «&lt;b&gt;&lt;u&gt;in tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d&#39;acconto, l&#39;omessa esibizione del certificato del sostituto d&#39;imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;». (cfr. Cass. sent. n. 14138/2017).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Civile Sent. Sez. 5 Num. 18910 Anno 2018 del 17.7.2018&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/1700911964813390134/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/1700911964813390134?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/1700911964813390134'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/1700911964813390134'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2018/07/si-puo-provare-la-ritenuta-dacconto.html' title='Si può provare la ritenuta d’acconto operata anche senza la certificazione del cliente'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-5099021699250311353</id><published>2018-06-21T19:37:00.000+02:00</published><updated>2018-06-21T19:44:27.744+02:00</updated><title type='text'>Il pagamento delle spese del soccombente in sentenza a favore del difensore distrattario estingue il credito secondo una tecnica del tutto simile alla delegazione di pagamento.</title><content type='html'>&quot;&lt;i&gt;... il difensore, pur non potendo assumere la qualità di parte del processo ed impugnare il capo sulle spese (sia per quanto riguarda la condanna, sia per quanto attiene alla liquidazione), è invece titolare di un autonoma pretesa a conseguire direttamente la prestazione (anche coattivamente: Corte cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6763 del 21/03/2014) dalla parte processuale soccombente, tenuta al pagamento delle spese, in tal senso venendo il difensore ad estinguere il credito al rimborso delle anticipazioni (ed al compenso professionale) vantato nei confronti del proprio cliente, secondo una tecnica del tutto simile alla delegazione di pagamento.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;La parte che è stata assistita è, infatti, debitrice del proprio difensore ai sensi dell&#39;art. 1720 c.c.; nello stesso tempo, quale parte processuale vittoriosa in giudizio, vanta il credito alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte soccombente condannata al relativo pagamento. L&#39;assenso (espresso o tacito) della parte assistita alla dichiarazione di distrazione resa in giudizio dal proprio difensore, perfeziona una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti del difensore-distrattario (creditore), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa.&lt;/i&gt;&quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 13367/2018 del 29/05/2018&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/5099021699250311353/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/5099021699250311353?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/5099021699250311353'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/5099021699250311353'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2018/06/il-pagamento-delle-spese-del.html' title='Il pagamento delle spese del soccombente in sentenza a favore del difensore distrattario estingue il credito secondo una tecnica del tutto simile alla delegazione di pagamento.'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-6389556264495611351</id><published>2018-06-04T19:23:00.000+02:00</published><updated>2018-06-04T19:23:46.153+02:00</updated><title type='text'>Permesso di costruire o scia per il muro di cinta ?</title><content type='html'>&quot;&lt;i&gt;Con riferimento, poi, alla realizzazione della recinzione, rileva il Collegio che il Testo unico dell&#39;edilizia non contiene indicazioni dirimenti: non vi è detto se il muro di cinta necessiti del permesso di costruire in quanto intervento di nuova costruzione (ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ovvero se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui all&#39;articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;L&#39;orientamento prevalente del Consiglio di Stato, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, è nel senso che più che all&#39;astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorrere far riferimento all&#39;impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l&#39;intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) quante volte abbia l&#39;effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (ex multis: C. di St. n. 3408/2014).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Orbene, sulla base di tale approccio attento al rapporto effettivo dell&#39;innovazione con la preesistenza territoriale, e che prescinde dal mero e astratto nomen iuris utilizzato per qualificare l&#39;opus quale muro di recinzione (o altre simili), la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all&#39;articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990 (in tal senso: C. di St. n. 10/2016; C. di St. n. 2621/2011).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Ma laddove essa superi in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorre, invece, il permesso di costruire (C. di St. n. 3408/2014).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Risulta pertanto dirimente ai fini della presente decisione stabilire se l&#39;intervento edilizio rientrasse fra quelli di nuova costruzione (di cui agli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) per i quali è richiesto il rilascio del permesso di costruire ovvero fra quelli per i quali è richiesta unicamente la denuncia di inizio di attività di cui all&#39;articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Al riguardo non sfugge al Collegio un orientamento secondo cui la realizzazione di muri di cinta di altezza inferiore a tre metri (articolo 878 del Codice civile) sarebbe in ogni caso assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all&#39;articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990 (in tal senso: C. di St. n.2621/2011).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Il Collegio, tuttavia, osserva anzitutto che la norma di cui all&#39;art. 878 del Codice civile attiene ai rapporti interprivati nelle costruzioni (non di cognizione del giudice amministrativo), mentre qui si tratta di identificare il tipo di titolo edilizio in rapporto all&#39;interesse pubblico all&#39;ordinato assetto del territorio; e ritiene che prevalenti ragioni sistematiche inducano a coniugare il richiamato orientamento con quello secondo cui la configurabilità di un intervento edilizio quale “nuova costruzione” (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) debba essere valutata secondo un&#39;ottica sostanziale, avendo prioritario riguardo all&#39;effettiva idoneità del singolo intervento a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;In particolare, indipendentemente dal dato meramente quantitativo relativo all&#39;altezza del manufatto, &lt;u&gt;appare necessario il permesso di costruire nelle ipotesi in cui il singolo intervento determini un&#39;incidenza sull&#39;assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un&#39;apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia&lt;/u&gt;.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Si tratta di un&#39;evenienza che ricorre nel caso in esame, dal momento il muro di cinta qui non assume una mera funzione di difesa della proprietà da ingerenze materiali, vale a dire una funzione strumentale all&#39;esercizio del ius excludendi alios (il che sarebbe stato possibile anche attraverso la realizzazione di una semplice cancellata), ma dà luogo a una significativa e permanente trasformazione territoriale attraverso un consistente manufatto caratterizzato da un rilevante ingombro visivo e spaziale, trattandosi, come si evince dal provvedimento impugnato, di mattoni di cemento di altezza pari a 2 mt. e di un cancello di ingresso in ferro delle dimensioni di circa 2,3 mt. per circa 2 mt. di altezza.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Ritiene, quindi, il Collegio che, nella fattispecie in esame, bene abbia fatto l’Amministrazione ad applicare gli articoli 27 comma 2 e 31 comma 2 del D.P.R. 380/2001.&lt;/i&gt;&quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;T.A.R. Puglia - Lecce / Sentenza 26 aprile 2018 / N. 00732/2018 REG.PROV.COLL.&lt;/b&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/6389556264495611351/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/6389556264495611351?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/6389556264495611351'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/6389556264495611351'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2018/06/permesso-di-costruire-o-scia-per-il.html' title='Permesso di costruire o scia per il muro di cinta ?'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-1102834347088945114</id><published>2018-04-20T10:09:00.002+02:00</published><updated>2018-04-20T10:09:53.018+02:00</updated><title type='text'>Per la Corte Costituzionale il Giudice può compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale non solo per l’«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» ma anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.</title><content type='html'>[...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;1.– Con ordinanza del 30 gennaio 2016, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2016, il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non consente, in caso di soccombenza totale, la compensazione delle spese di lite anche in altre ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle indicate in modo tassativo dalla disposizione stessa, ossia l’«assoluta novità della questione trattata» e il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio civile promosso da un socio lavoratore di una società cooperativa, per ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento di differenze di compenso per l’attività svolta calcolate sulla base delle tariffe del contratto collettivo ritenute applicabili ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), e dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31. In via subordinata lo stesso ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di un’integrazione contrattuale delle indennità previste in caso di infortunio e di malattia.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Il tribunale, pronunciandosi nell’instaurato contraddittorio delle parti, ha rigettato, con sentenza qualificata “non definitiva”, sia la domanda principale che quella subordinata, ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per la definizione della questione residua, concernente il regolamento delle spese di lite. In tale sede, ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., con riferimento ai parametri suddetti ritenendo che la limitazione a due sole ipotesi tassative della possibilità per il giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale sia contraria al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, nonché a quello del giusto processo e comporti un’eccessiva remora a far valere i propri diritti in giudizio.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Secondo il tribunale rimettente, nella specie, l’esito della lite, sfavorevole al lavoratore, è dipeso da elementi di fatto nuovi, non previsti né prevedibili: da una parte una contrattazione collettiva utilizzata parametricamente dal consulente tecnico d’ufficio per calcolare le rivendicate differenze retributive, la quale era diversa sia da quella applicata dalla società, sia da quella allegata dal lavoratore a sostegno della sua pretesa; d’altra parte una non conosciuta delibera della società che aveva (legittimamente) sospeso l’erogazione del trattamento integrativo di malattia e di infortunio, parimenti rivendicato dal lavoratore.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;2.− Con ordinanza del 28 febbraio 2017, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2017, il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione &lt;/i&gt;[...]&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;9.− Nel merito la questione, sollevata congiuntamente dal Tribunale ordinario di Torino e dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, è fondata.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;10.– La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall’art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui – ripetendo l’analoga prescrizione dell’art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 − prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L’alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l’attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento» (sentenza n. 135 del 1987).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il «normale complemento» dell’accoglimento della domanda – ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) – è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Ma non è una regola assoluta proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite, &lt;/i&gt;[...]&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Ampia quindi è la discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2012, n. 446 del 2007 e n. 158 del 2003) e segnatamente nel regolamentare le spese di lite. Sicché è ben possibile – ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) − «una deroga all’istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)».&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;La norma espressa dal secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ., attualmente oggetto delle censure di illegittimità costituzionale, è rimasta per lungo tempo invariata anche in occasioni di profonde riforme del codice di rito, quale quella del 1950 apportata con la legge 14 luglio 1950, n. 581 (Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile) e quella del 1990 introdotta con la legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile); ma non è rimasta immune da critiche di parte della dottrina. Ed in effetti, già nella vigenza dell’art. 370 cod. proc. civ. del 1865, un’autorevole dottrina del tempo aveva denunciato l’abuso nella pratica della compensazione per i motivi più vari.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Il punctum dolens era la motivazione dei «giusti motivi» che facoltizzavano il giudice a compensare, totalmente o parzialmente, le spese di lite anche in caso di soccombenza totale. Il principio di diritto, che era stato alla fine fissato in una tralaticia massima di giurisprudenza, affermava che la valutazione dei «giusti motivi» per la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientrava nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiedeva specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risultasse violata la regola secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (argumenta, ex plurimis, da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 15 luglio 2005, n. 14989).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Sempre più però si poneva in discussione questo orientamento giurisprudenziale fino al radicarsi di un vero e proprio contrasto, poi composto dalle sezioni unite della Corte di cassazione, che operarono una significativa correzione di rotta affermando che la decisione di compensazione, totale o parziale, delle spese di lite per «giusti motivi» dovesse comunque dare conto della relativa statuizione mediante argomenti specificamente riferiti a questa ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione del merito, si risolvano in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare tale compensazione delle spese (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 30 luglio 2008, n. 20598).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;12.− Intanto il legislatore era intervenuto ed aveva modificato, dopo quasi centocinquant’anni, la norma in questione confermando sì la clausola generale dei «giusti motivi», quale presupposto della compensazione delle spese di lite, ma richiedendo che questi fossero «esplicitamente indicati nella motivazione» (art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, recante «Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato»).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;La prescrizione dell’espressa indicazione dei «giusti motivi» nella motivazione della decisione del giudice sulle spese di lite non apparve però ancora sufficiente a contrastare una tendenza, esistente nella prassi, al frequente ricorso da parte del giudice alla facoltà di compensare le spese di lite anche in caso di soccombenza totale. Il legislatore è quindi intervenuto una seconda volta proprio sulla clausola generale accentuandone, in chiave limitativa, il carattere derogatorio rispetto alla regola generale che vuole che alla soccombenza totale segua anche la condanna al pagamento delle spese di lite. L’art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), ha così riformulato il secondo comma dell’art. 92: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;I «giusti motivi» sono diventati le «gravi ed eccezionali ragioni»: ciò significava che il perimetro della clausola generale si era ridotto, ritenendo il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità − che si è già rilevato essere ampia, secondo la giurisprudenza di questa Corte − che una più estesa applicazione della regola di porre a carico del soccombente totale le spese di lite rafforzasse il principio di responsabilità di chi promuoveva una lite, o resisteva in giudizio, con conseguente effetto deflativo sul contenzioso civile.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;13.− Al fondo di questo contesto riformatore è la consapevolezza, sempre più avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Per altro verso, quando non di meno la lite arriva all’esito finale della decisione giudiziaria, appare giustificato che l’alea del processo debba allora gravare sulla parte totalmente soccombente secondo una più stretta regola generale, limitando alla ricorrenza di «gravi e eccezionali ragioni» la facoltà per il giudice di compensare le spese di lite.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Questo raggiunto equilibrio è stato però alterato da un’ulteriore, più recente, modifica del censurato secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;14.− Da ultimo infatti, sull’abbrivio riformatore cominciato nel 2005, il legislatore, nel 2014, è andato ancora oltre ed ha ristretto ulteriormente il perimetro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte totalmente soccombente: non più la clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni», ma due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata), ossia l’assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Così ha disposto, da ultimo, l’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 (norma che, per espressa previsione dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l’11 novembre 2014). Si legge nella Relazione al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 132 del 2014: «Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione».&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Questo più recente sviluppo normativo, che ha portato alla formulazione della disposizione censurata, mostra chiaramente che il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, come correttamente ritengono entrambi i giudici rimettenti.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;15.− Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;La prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Questa evenienza sopravvenuta − che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito − non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling, l’affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell’orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Il fondamento sotteso a siffatta ipotesi – che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» − sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva; o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale; o una decisione di una Corte europea; o una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione europea; o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Ciò può predicarsi anche per l’altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l’assoluta novità della questione – che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni».&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l’«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;b&gt;Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018 del 7.3.2018&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/1102834347088945114/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/1102834347088945114?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/1102834347088945114'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/1102834347088945114'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2018/04/per-la-corte-costituzionale-il-giudice.html' title='Per la Corte Costituzionale il Giudice può compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale non solo per l’«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» ma anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-4336326517557168837</id><published>2018-04-06T19:39:00.000+02:00</published><updated>2018-04-06T19:39:00.898+02:00</updated><title type='text'>Lede la dignità alla persona il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito infausto: danno risarcito in via equitativa</title><content type='html'>&lt;i&gt;4. Le censure illustrate dalle ricorrenti principali - congiuntamente esaminabili in ragione dell&#39;intima connessione delle questioni dedotte - devono ritenersi fondate nei termini di seguito indicati.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;5. Il profilo critico di principale rilievo delle doglianze avanzate dalle odierne ricorrenti appare con immediatezza riconducibile alla contestazione dell&#39;erroneità della decisione del giudice a quo nella parte in cui ha ritenuto non adeguatamente allegate e comprovate, dalle attrici, le circostanze di fatto concernenti il danno consistito nell&#39;imposizione, a carico di F.D., di una condizione esistenziale di materiale impedimento a scegliere &#39;cosa fare&#39; nell&#39;ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all&#39;esito infausto, ovvero di programmare il suo essere persona e, dunque, l&#39;esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche in vista e fino a quell&#39;esito; e tanto, in conformità agli arresti della giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamati dai giudici d&#39;appello (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 23846 del 18/09/2008, Rv. 604661 - 01).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Deve pertanto ritenersi che le circostanze di fatto consistenti nella sopportazione di una condizione esistenziale di &#39;forte&#39; o &#39;rilevante&#39; dolore fisico (e dunque di materiale apprezzabile sofferenza) sin dal primo contatto con i convenuti, fossero state debitamente dedotte in giudizio dalle originarie attrici.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Proprio con riguardo a tali (incontestate) circostanze di fatto, le originarie attrici ebbero ad argomentare la rimproverabilità del &lt;u&gt;comportamento colposo dei medici convenuti, per avere gli stessi compromesso - non avviando tempestivamente il paziente ai doverosi approfondimenti diagnostici -, non tanto (o non solo) l&#39;evitabilità dell&#39;evento letale, quanto (e soprattutto) le possibilità di un apprezzabile prolungamento della vita residua (quale possibile effetto di un&#39;eventuale terapia avviata in epoca anteriore), o anche solo la qualità di tale ridotta prospettiva esistenziale, che non sarebbe stata certamente pregiudicata da una tempestiva (e dunque anteriore) conoscenza, da parte del paziente, delle proprie effettive e reali condizioni di salute&lt;/u&gt;.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;... osserva il Collegio come la corte territoriale sia in corsa in un evidente equivoco, atteso che il danno nella specie denunciato dalle attrici non può in nessun modo farsi consistere nella perdita di specifiche possibilità esistenziali alternative, necessariamente legate alle particolari scelte di vita non potute compiere dal paziente (un discorso solo impropriamente, e in larga misura erroneamente, tradotto con l&#39;equivoco richiamo al tema della perdita di chances), bensì con &lt;u&gt;la perdita diretta di un bene reale, certo (sul piano sostanziale) ed effettivo, non configurabile alla stregua di un quantum (eventualmente traducibile in termini percentuali) di possibilità di un risultato o di un evento favorevole (secondo la definizione elementare della chance comunemente diffusa nei discorsi sulla responsabilità civile), ma apprezzabile con immediatezza quale correlato del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto&lt;/u&gt;; e dunque quale situazione soggettiva suscettibile di darsi ben prima (al di qua) di qualunque (arbitraria) scelta personale che si voglia già compiuta, o di là da compiere; e ancora, al di là di qualunque considerazione soggettiva sul valore, la rilevanza o la dignità, degli eventuali possibili contenuti di tale scelta.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;... la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all&#39;ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine, appartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle &lt;u&gt;alternative esistenziali che il velo d&#39;ignoranza illecitamente indotto dalla colpevole condotta dei medici convenuti ha per sempre impedito che si attuassero come espressioni di una scelta personale&lt;/u&gt;. Poiché anche la sofferenza e il dolore, là dove coscientemente e consapevolmente non curati o alleviati, acquistano un senso ben differente, sul piano della qualità della vita, se accettati come fatto determinato da una propria personale opzione di valore nella prospettiva di una fine che si annuncia (più o meno) imminente, piuttosto che vissuti, passivamente, come segni misteriosi di un&#39;inspiegabile, insondabile e angosciante, ineluttabilità delle cose. Rilievo che vale a tradursi in una specifica percezione del sé quale soggetto responsabile, e non mero oggetto passivo, della propria esperienza esistenziale; e tanto, proprio nel momento della più intensa (ed emotivamente pregnante) prova della vita, qual è il confronto con la realtà della fine.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;10. La tutela (risarcitoria) della situazione soggettiva in esame si risolve, pertanto, nell&#39;immediata protezione giuridica di una specifica forma dell&#39;autodeterminazione individuale (quella che si esplica nella particolare condizione della vita affetta da patologie ad esito certamente infausto) e, dunque, del valore supremo della dignità della persona in questa sua ulteriore dimensione prospettica; una &lt;u&gt;situazione soggettiva che deve ritenersi fatalmente e direttamente violata dal colpevole ritardo diagnostico della patologia ad esito certamente infausto di cui si sia reso autore il sanitario chiamato a risponderne&lt;/u&gt;.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;... la conseguente &lt;b&gt;&lt;u&gt;violazione del diritto del paziente di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una simile condizione di vita, vale a integrare la lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l&#39;assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;13. Con l&#39;unico motivo del proposto ricorso incidentale condizionato all&#39;accoglimento del ricorso principale, A.T. censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e/o 2043 c.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c., dell&#39;art. 1 del d.m. 21 febbraio 1997 (in relazione all&#39;art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la violazione, da parte del T., delle norme cautelari nella specie applicabili in relazione al mancato avviamento del paziente ai necessari approfondimenti diagnostici, al fine di anticipare l&#39;accertamento della patologia neoplastica dallo stesso sofferta, attesa l&#39;inesigibilità, nei confronti del T., di una capacità interpretativa dei referti radiografici allo stesso consegnati dal paziente, al momento della relativa visita, suscettibile di consentirgli l&#39;effettivo avviamento dello stesso ai ridetti approfondimenti, tenuto conto del ragionevole affidamento riposto, dallo stesso T., nella competenza dei colleghi radiologi che avevano provveduto alla previa creazione e interpretazione della documentazione radiografica acquisita, dalle quali ultime era emersa l&#39;insussistenza di alcuna obiettiva esigenza di ulteriori accertamenti, come peraltro confermato in occasione delle indagini tecniche eseguite nel corso del giudizio.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;14. Il motivo - il cui esame s&#39;impone a seguito della ritenuta fondatezza del ricorso principale - è inammissibile.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Sul punto, varrà ribadire come la corte territoriale abbia ravvisato lo specifico profilo di rimproverabilità del comportamento del T., non già in relazione alla mancata comprensione di ciò che era comprensibile, &lt;u&gt;bensì nell&#39;aver trascurato - dinanzi al carattere, per così dire, &#39;muto&#39; della documentazione radiografica - i segnali clinici (e, in primo luogo, il significativo rilievo della persistente, inspiegata, sintomatologia dolorosa accusata dal paziente) che apparivano tali da imporre, secondo un criterio di normalità, una più scrupolosa prudenza nell&#39;approfondimento della ricerca delle relative cause, non avviando il D. al compimento di quelle ulteriori forme di accertamento specialistico che gli avrebbero consentito (come di fatto in seguito avvenuto) una più tempestiva diagnosi delle cause effettive della sofferenza nella specie avvertita con tanta persistente continuità.&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;... dev&#39;essere disposta, con l&#39;accoglimento del ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d&#39;appello di Roma, cui è rimesso di provvedere, sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo, al riscontro della consistenza effettiva del danno denunciato dalle originarie attrici, in applicazione del seguente principio di diritto:&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;u&gt;La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere, ma nella lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente infausto (da parte dei sanitari convenuti), l&#39;assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa&lt;/u&gt;.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Cassazione Civile, Ord. Sez. 3 Num. 7260 Anno 2018&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/4336326517557168837/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/4336326517557168837?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/4336326517557168837'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/4336326517557168837'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2018/04/lede-la-dignita-alla-persona-il.html' title='Lede la dignità alla persona il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito infausto: danno risarcito in via equitativa'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-5107778881595070090</id><published>2018-03-28T20:21:00.002+02:00</published><updated>2018-03-28T20:34:15.574+02:00</updated><title type='text'>I 10 principi della liquidazione del danno non patrimoniale</title><content type='html'>&lt;i&gt;Nella materia del danno non patrimoniale, infatti, la legge contiene pochissime e non esaustive definizioni; quelle coniate dalla giurisprudenza di merito e dalla prassi sono usate spesso in modo polisemico; quelle proposte dall&#39;accademia obbediscono spesso agli intenti della dottrina che le propugna. Accade così che lemmi identici vengano utilizzati dai litiganti per esprimere concetti diversi, ed all&#39;opposto che espressioni diverse vengano utilizzate per esprimere il medesimo significato. Questo stato di cose ingenera somma confusione, ed impedisce altresì qualsiasi seria dialettica, dal momento che ogni discussione scientifica è impossibile in assenza d&#39;un lessico condiviso. L&#39;esigenza del rigore linguistico come metodo indefettibile nella ricostruzione degli istituti è stata già segnalata dalle Sezioni Unite di questa Corte, allorché hanno indicato, come precondizione necessaria per l&#39;interpretazione della legge, la necessità di &quot;sgombrare il campo di analisi da (...) espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei &quot;mantra&quot; ripetuti all&#39;infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato (...), [che]resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l&#39;ambiguità concettuale nonché la pigrizia esegetica&quot; (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;I princìpi sin qui esposti possono riassumersi, per maggior chiarezza, nel modo che segue:&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;1) l&#39;ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;3) &quot;Categoria unitaria&quot; vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell&#39;illecito; e dall&#39;altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell&#39;effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all&#39;uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;6) In presenza d&#39;un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d&#39;una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l&#39;attribuzione d&#39;una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;7) In presenza d&#39;un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l&#39;id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;8) In presenza d&#39;un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d&#39;una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d&#39;una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell&#39;animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;9)&amp;nbsp;Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l&#39;esistenza d&#39;uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall&#39;art. all&#39;articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l&#39;unitaria definizione di &quot;danno non patrimoniale&quot;, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello &quot;morale&quot;)&amp;nbsp;.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell&#39;uno come nell&#39;altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;b&gt;Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 7513 Anno 2018 del 27.3.2018&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/5107778881595070090/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/5107778881595070090?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/5107778881595070090'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/5107778881595070090'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2018/03/i-10-principi-della-liquidazione-del.html' title='I 10 principi della liquidazione del danno non patrimoniale'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-6826581576162679401</id><published>2018-03-23T16:50:00.001+01:00</published><updated>2018-03-23T16:51:16.212+01:00</updated><title type='text'>E&#39; dovere professionale di un avvocato, che non può ridursi al ruolo di mero nuncius del cliente, filtrare le richieste e i desiderata dello stesso.</title><content type='html'>&quot;&lt;i&gt;In punto di diritto deve ribadirsi che il dovere dell’avvocato di sostenere la difesa della parte assistita con il massimo dell’impegno e della fermezza trova un limite nei doveri di probità, correttezza e lealtà, talché la libertà nella difesa della parte non può tradursi, da un lato, nell’utilizzo di forme espressive non consoni al decoro e alla dignità della professione e, dall’altro lato, nell’impiego di azioni o iniziative in sé legittime, ma che - in una doverosa logica improntata a criteri di adeguatezza e proporzionalità - risultano eccessive. In esplicazione di tale principio, in particolare, l’art. 48 del CdF vigente all’epoca dei fatti da giudicare (ed ora l’art. 65 del nuovo Codice Deontologico, che punisce la violazione dei doveri ivi previsti con la sanzione edittale della censura) sanziona specificamente la condotta dell’avvocato che tenta di ottenere che altri ponga in essere determinate condotte (ossia, secondo la dizione letterale della disposizione, che intima “particolari adempimenti”) “sotto comminatoria”, ossia minacciando, “azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie”. In buona sostanza, la disposizione citata ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa con il necessario rispetto della libertà di determinazione della controparte (così, tra le altre: CNF 12 dicembre 2013, n. 204), talché le iniziative legali prospettate o minacciate onde ottenere “particolari adempimenti” devono essere sempre calibrate al principio di proporzionalità, che esige che dette iniziative e/o azioni debbono essere poste in correlazione funzionale alle altrui inadempienze, così che esse non devono in alcun modo determinare il timore di subire pregiudizi, anche di ordine extra giudiziario, eccessivi ed ingiusti al fine di esercitare nel destinatario una indebita pressione psicologica, nel tentativo di coartarne la libera determinazione. In tale logica, ad esempio, questo Consiglio ha ritenuto che integra violazione dell’art. 48 CdF la comunicazione con la quale l’avvocato “senza alcuna necessità giuridica e funzionale all’attività difensiva, rappresenti alla controparte un rilevante pregiudizio anche dì ordine extra-giudiziario al fine implicito di esercitare una indebita pressione, come nel caso della riserva di sporgere denuncia penale in relazione a comportamenti invece privi di penale rilevanza” (CNF, 26 settembre 2014, n. 112), dal momento che la prospettazione di una tale iniziativa, in sé lecita, risulta in concreto del tutto sproporzionata e vessatoria, sì da configurare una “minaccia” indebita.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Rientra, infatti, nei doveri professionali di un avvocato (che non può ridursi al ruolo di mero nuncius del cliente) filtrare le richieste e i desiderata dello stesso, allineandoli, ove divergenti, ai canoni imposti dal corretto agire professionale, tra cui quello previsto nel menzionato articolo 48 del previgente CdF per il quale l’intimazione di una qualsiasi azione o iniziativa non è più lecita e si trasforma in minaccia, in quanto tale sanzionabile disciplinarmente, quando l’avvocato prospetti di avviare azioni o di prendere iniziative, come nel caso, sicuramente sproporzionate e eccessive.&lt;/i&gt;&quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;CNF, sentenza n. 221/2017, del 22.12.2017&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/6826581576162679401/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/6826581576162679401?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/6826581576162679401'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/6826581576162679401'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2018/03/e-dovere-professionale-di-un-avvocato.html' title='E&#39; dovere professionale di un avvocato, che non può ridursi al ruolo di mero nuncius del cliente, filtrare le richieste e i desiderata dello stesso.'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-1826637811785935995</id><published>2018-03-14T20:12:00.001+01:00</published><updated>2018-03-14T20:12:47.256+01:00</updated><title type='text'>Struttura portante o funzione estetica dei balconi aggettanti: natura comune se, nel loro insieme, contribuiscono all&#39;aspetto estetico del fabbricato assicurando l&#39;euritmia architettonica della facciata.</title><content type='html'>... &lt;i&gt;la Corte di Appello &lt;/i&gt;[...]&lt;i&gt; rilevava che dalla documentazione fotografica acquisita si evinceva che le proiezioni esterne delle balconate cui accedevano le balaustre e le solette, con la loro forma geometrica e la loro simmetrica disposizione, conferivano alla facciata dell&#39;edificio una particolare connotazione, che si traduceva nel decoro architettonico del fabbricato stesso. Ciò posto, essa osservava che il riferimento contenuto nell&#39;art. 7 del regolamento del condominio alla &quot;manutenzione delle finestre e balaustre dei balconi&quot;, posta a carico dei rispettivi proprietari, doveva intendersi effettuato nei limiti della descrizione della proprietà comune, che, all&#39;art. 2, contemplava, tra l&#39;altro, tutte le parti costitutive dell&#39;edificio e i suoi accessori, richiamando, in ogni caso, le previsioni dell&#39;art.1117 c.c. In considerazione, poi, della tutela che l&#39;art. 4 dello stesso regolamento accordava all&#39;estetica ed alla simmetria esterna dell&#39;edificio, una corretta interpretazione sistematica del citato art. 7, secondo il giudice del gravame, induceva a ritenere che tale norma non poteva riferirsi alle parti esterne dei balconi, le quali, acquistando rilievo sotto il profilo estetico-funzionale nei riguardi della facciata, erano da considerarsi comuni. Ad avviso della Corte di Appello, pertanto, svolgendo le parti esterne dei balconi, oggetto di delibera, una funzione estetica estesa all&#39;intero edificio, del quale accrescevano il pregio, ed essendo, quindi, parti comuni dello stesso ai sensi dell&#39;art. 1117 c.c., la spesa per la relativa riparazione doveva ricadere a carico di tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;La sentenza di appello in motivazione ha adeguatamente ricostruito i termini giuridici della questione concernente la natura comune o meno dei balconi, richiamando i precedenti di questa Corte, che nel corso degli anni hanno avuto modo di chiarire, e spesso proprio in relazione al tema che qui viene in discussione, della legittimità del riparto delle spese di manutenzione tra tutti i condomini, entro quali limiti possa attribuirsi natura condominiale a elementi dei balconi. Sul punto, e volendo sommariamente ripercorrere le opinioni espresse sul punto, va ricordato che l&#39;approdo al quale è pervenuta questa Corte è nel senso che gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all&#39;intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell&#39;art. 1117, n. 3), c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2012, n. 6624; Cass. n. 21641/2017). Nella fattispecie, in cui pacificamente si controverte in materia di balconi aggettanti, i quali, non assolvendo ad alcuna funzione di sostegno/copertura, costituiscono un mero prolungamento della corrispondente unità immobiliare, si è precisato che occorre verificare se l&#39;intervento manutentivo abbia interessato la struttura portante, di proprietà esclusiva dal titolare dell&#39;appartamento, o il rivestimento che, se ha una funzione estetica, costituisce bene comune di tutti i condomini. Tra i summenzionati elementi decorativi, possono annoverarsi - alla luce delle vicende oggetto di precedenti di questa Corte - appunto i frontalini (intendendo per tali la parte terminale della struttura armata del balcone semplicemente perché visibile guardando il balcone, a volte a filo, a volte sporgente dallo stesso), il rivestimento (in marmo o con intonaco) della fronte della soletta dell&#39;aggetto, i cielini, le piantane, le fasce marcapiano, le aggiunte sovrapposte con malta cementizia, le balaustre, le viti in ottone, i piombi, le cimose, i basamenti, i pilastrini. Tuttavia, e senza che questa elencazione possa reputarsi esaustiva, all&#39;interno dei balconi, possono eventualmente anche ricorrere elementi decorativi che costituiscono un ornamento della facciata, assimilabili, per tale loro funzione, ai sensi dell&#39;art. 1117 c.c., alle parti comuni dell&#39;edificio, dovendosi però reputare che l&#39;individuazione di tali elementi, la loro funzione architettonica e il conseguente regime di appartenenza - condominiale, che devono essere orientati dal canone ermeneutico costituito dalla loro idoneità ad assolvere alla funzione di rendere esteticamente gradevole l&#39;edificio, non possono essere oggetto di un riscontro in astratto, ma devono essere frutto di una verifica in concreto, in base al criterio della loro funzione precipua e prevalente.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Risulta altresì confortata la soluzione per la quale la valutazione circa la natura comune delle parti dei balconi interessate dai lavori di manutenzione non è suscettibile di una soluzione aprioristica, ma richiede una valutazione in concreto che evidentemente, ed in maniera tendenzialmente insindacabile, è demandata al giudice di merito. Nel caso in esame, la sentenza della Corte distrettuale ha osservato che sulla scorta della documentazione fotografica in atti, la forma geometrica e la simmetrica disposizione delle proiezioni esterne delle balconate, cui accedono le balaustre e le solette, conferiscono alla facciata del fabbricato una particolare connotazione che si traduce in una peculiare conformazione del decoro architettonico.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Civile Sent. Sez. 2 Num. 5014 Anno 2018&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/1826637811785935995/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/1826637811785935995?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/1826637811785935995'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/1826637811785935995'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2018/03/struttura-portante-o-funzione-estetica.html' title='Struttura portante o funzione estetica dei balconi aggettanti: natura comune se, nel loro insieme, contribuiscono all&#39;aspetto estetico del fabbricato assicurando l&#39;euritmia architettonica della facciata.'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-9166604053422925401</id><published>2018-03-02T10:42:00.001+01:00</published><updated>2018-03-02T10:42:26.947+01:00</updated><title type='text'>Il conduttore disturba i vicini: il locatore risarcisce solo se poteva prevedere, con certezza, le immissioni intollerabili.</title><content type='html'>[...]&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;espone a tal riguardo una tesi così riassumibile:&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;(-) la Corte d&#39;appello ha ravvisato una colpa aquiliana della E... nella mancata adozione degli interventi necessari ad impedire il verificarsi del danno, ed in particolare nel non avere vigilato sull&#39;uso che della cosa locata faceva il conduttore, in modo da evitare che provocasse danno agli altri condòmini;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;(-) il locatore d&#39;un immobile, tuttavia, non è affatto tenuto a garantire che il conduttore non arrechi danni a terzi, e non può rispondere verso questi ultimi dei fatti illeciti commessi dal conduttore, per la ragione che non ha alcun obbligo di prevenirli;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;il motivo è fondato;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;la Corte d&#39;appello ha ritenuto che la E... dovesse rispondere ai sensi dell&#39;art. 2043 c.c. dei danni lamentati dagli attori, per avere tenuto una condotta colposa;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;l&#39;elemento oggettivo dell&#39;illecito (la condotta) è stato ravvisato nel &quot;non essere intervenuta né avere vigilato sull&#39;uso che della cosa locata facevano i conduttori, in modo da evitare che provocasse danno agli altri proprietari&quot;;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;l&#39;elemento soggettivo dell&#39;illecito (la colpa) è stata ravvisata nella circostanza che la E... &#39;fosse a conoscenza, sin dalla proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte degli odierni appella [ti_ delle immissioni (..), sebbene il ricorso nei suoi confronti sia stato respinto, non avendo il giudice ritenuto necessari interventi strutturali&quot;;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;u&gt;quest&#39;ultima statuizione non è corretta, e costituisce effettivamente una violazione dell&#39;art. 2043 c.c., nella parte in cui tale norma esige l&#39;accertamento in concreto della colpa&lt;/u&gt;;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;le Sezioni Unite di questa Corte, già da molti anni, hanno stabilito che nell&#39;ipotesi in cui le immissioni moleste siano prodotte dal detentore d&#39;un immobile, l&#39;eventuale sussistenza della legittimazione passiva del proprietario di questo, non ne comporta l&#39;automatica responsabilità per il risarcimento dei danni, essendo, all&#39;uopo, necessaria la sussistenza dell&#39;elemento soggettivo della colpa e del nesso oggettivo di causalità (e non di mera occasionalità) fra la concessione dell&#39;immobile al terzo ed i danni subiti dal fondo contiguo (Sez. U, Sentenza n. 2711 del 21/07/1969);&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;in applicazione di questo principio, questa Corte ha già affermato che &quot;in materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell&#39;immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi&quot; (Sez. 3, Sentenza n. 11125 del 28/05/2015);&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;or bene, la colpa civile rilevante ai fini dell&#39;art. 2043 c.c. può consistere tanto nella violazione di precetti giuridici (legge, regolamenti, contratti), quanto nella violazione di regole di comune prudenza;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;nel primo caso, l&#39;accertamento della colpa esige la previa individuazione della regola giuridica che il presunto responsabile avrebbe dovuto rispettare, e che non rispettò;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;nel secondo caso, l&#39;accertamento della colpa aquiliana esige che si stabilisca previamente quale sarebbe dovuta essere la condotta prudente da seguire, in funzione delle circostanze e della qualità soggettiva dell&#39;agente: ciò vuol dire che dall&#39;uomo comune sarà esigibile la diligenza del bonus paterfamilias, e dall&#39;imprenditore commerciale quella dell&#39;homo eiusdem generis et condicionis, secondo la regola generale dettata per qualsiasi tipo di obbligazione, ivi comprese quelle da fatto illecito, dall&#39;art. 1176 c.c. (sulla necessità che anche la colpa aquiliana sia valutata in base ai criteri di diligenza dettati dall&#39;art. 1176, primo e secondo comma, c.c., si veda ex multis Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 10/03/1998);&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;nella vicenda oggi all&#39;esame di questa Corte, deve escludersi che la E... avesse un obbligo di vigilanza, di intervento o di veto nei confronti del locatore, che scaturisse da norme positive o contrattuali;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;in tanto, perciò, si sarebbe potuta affermare la sussistenza della colpa della E..., in quanto si fosse accertato che un astratto proprietario di immobili &quot;diligente&quot;, al posto della odierna ricorrente, avrebbe tenuto una condotta diversa;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;u&gt;la &quot;condotta diversa&quot; teoricamente esigibile dal proprietario d&#39;un immobile che intenda locarlo ad uso di pubblico esercizio non potrebbe che consistere in due atti: o rifiutare la locazione, o recedere dal contratto, posto che sarebbe inesigibile dal locatore, obbligato a garantire il pacifico godimento della cosa locata, una manus iniectio sul conduttore vòlta ad impedirgli di far chiasso&lt;/u&gt;;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;la conclusione è che, per potere affermare la sussistenza d&#39;una colpa aquiliana della E..., &lt;u&gt;si sarebbe dovuto accertare in punto di fatto se, al momento in cui questa concesse in locazione il proprio immobile alla M... s.r.l., potesse o non potesse prevedere con l&#39;ordinaria diligenza, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, che la società conduttrice avrebbe con ragionevole certezza arrecato danni a terzi, provocando immissioni intollerabili&lt;/u&gt;;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;tale accertamento, tuttavia, nel nostro caso è mancato: la Corte d&#39;appello si è limitata ad accertare che la E..., due anni prima dell&#39;introduzione del presente giudizio, fosse a conoscenza dell&#39;esistenza di immissioni moleste, provocate però dal precedente conduttore dell&#39;immobile (la società Q... s.r.l.);&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;pertanto, affermando la sussistenza d&#39;una colpa aquiliana senza avere previamente accertato in fatto la sussistenza d&#39;una condotta imprevidente, la Corte d&#39;appello ha falsamente applicato l&#39;art. 2043 c.c.;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;la sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d&#39;appello di Milano, la quale nel riesaminare l&#39;appello della E... applicherà il seguente principio di diritto: &quot;&lt;b&gt;il proprietario d&#39;un immobile concesso in locazione non risponde dei danni provocati dal conduttore in conseguenza di immissioni sonore intollerabili, a meno che non si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all&#39;art. 1176 c. c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività&lt;/b&gt;&quot;.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Civile Ord. Sez. 6 Num. 4908 Anno 2018&lt;/b&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/9166604053422925401/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/9166604053422925401?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/9166604053422925401'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/9166604053422925401'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2018/03/il-conduttore-disturba-i-vicini-il.html' title='Il conduttore disturba i vicini: il locatore risarcisce solo se poteva prevedere, con certezza, le immissioni intollerabili.'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-4399138933354268450</id><published>2018-02-02T12:47:00.003+01:00</published><updated>2018-02-02T12:47:53.179+01:00</updated><title type='text'>Appello principale e incidentale respinti o inammissibili: raddoppio del Contributo Unificato non applicabile al processo tributario</title><content type='html'>&lt;i&gt;1.– Con le ordinanze indicate in epigrafe la Commissione tributaria regionale (CTR) di Catanzaro ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», in riferimento all’art. 111, secondo comma, Costituzione.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Essendo stata proposta sia impugnazione principale che incidentale avverso la sentenza di primo grado, ritenendole entrambe infondate, il rimettente sostiene che, ai sensi della norma censurata, dovrebbe dare atto in sentenza della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di ambedue le parti processuali. Nella fattispecie, però, tale pronuncia potrebbe riguardare solamente l’appellante incidentale e non anche quello principale, amministrazione dello Stato esonerata, in quanto tale, dal pagamento del contributo unificato mediante la prenotazione a debito e, quindi, non assoggettata all’obbligo del versamento di un ulteriore importo a detto titolo, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo il rimettente, siffatta limitazione violerebbe il principio della parità delle parti di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., in quanto il raddoppio del contributo unificato in caso di reiezione dell’impugnazione, mirando a scoraggiare quelle dilatorie e pretestuose, dovrebbe poter colpire indifferentemente tutte le parti, anche nel processo tributario, in cui una di esse è pubblica.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;2.– Stante l’identità delle questioni sollevate con le due ordinanze, i giudizi devono essere riuntiti per essere decisi congiuntamente.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;3.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost., sono &lt;/i&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;inammissibili&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt;.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Il rimettente le propone, muovendo dalla premessa interpretativa, enunciata in modo assertivo, che la norma censurata debba trovare applicazione nel processo tributario d’appello.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Tale premessa non trova riscontro in un “diritto vivente” consolidatosi in tal senso, considerato che in seno alle Commissioni tributarie regionali non si rinviene un orientamento univoco e che la Corte di cassazione non risulta essersi ancora pronunciata al riguardo.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;Peraltro egli non tiene conto dell’opzione ermeneutica alternativa fondata sull’insuscettibilità dell’applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato – misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria – e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, infatti, prevede che «[q]uando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». L’ulteriore somma a titolo di contributo unificato viene commisurata agli importi dovuti ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, disposizione che, a sua volta, rinvia al contenuto del precedente comma 1. Quest’ultimo fa riferimento esclusivamente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato nel processo civile, mentre quello tributario è disciplinato dal successivo comma 6-quater, non richiamato dalla norma censurata. D’altra parte la precedente sentenza di questa Corte (sentenza n. 78 del 2016) ha precisato che i primi sei commi dell’art. 13, incluso l’impugnato comma 1-quater, riguardano il processo civile.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;In definitiva, il rimettente ha censurato l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 muovendo dalla premessa interpretativa della sua applicabilità nel processo tributario d’appello senza chiarire – come sarebbe stato suo onere – le ragioni che dovrebbero giustificarla (ordinanza n. 362 del 2010) e renderla prevalente rispetto all’opzione ermeneutica precedentemente richiamata. Tale carenza argomentativa si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza che rende le questioni di legittimità costituzionale inammissibili (ex multis, sentenza n. 119 del 2017).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;b&gt;CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 18/2018 (Norme impugnate: Art. 13, c. 1° quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115)&lt;/b&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/4399138933354268450/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/4399138933354268450?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/4399138933354268450'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/4399138933354268450'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2018/02/appello-principale-e-incidentale.html' title='Appello principale e incidentale respinti o inammissibili: raddoppio del Contributo Unificato non applicabile al processo tributario'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-7321265472530978078</id><published>2017-11-22T17:53:00.000+01:00</published><updated>2017-11-22T17:53:05.549+01:00</updated><title type='text'>Locazione uso abitativo e non: la mancata registrazione è causa di nullità, ma la registrazione tardiva sana ex tunc</title><content type='html'>&lt;i&gt;&quot;Se, in tema di contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione, nell&#39;ipotesi di tardiva registrazione (anche) del contestuale e separato accordo recante l&#39;importo del canone maggiorato rispetto a quello indicato nel primo contratto registrato, sia configurabile un&#39;ipotesi di sanatoria di tale nullità, ovvero se anche per le locazioni ad uso diverso da abitazione debba farsi applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U., 17 settembre 2015, n. 18213, rv. 636471) con riferimento ai contratti di locazione ad uso abitativo, secondo il quale, su di un più generale piano etico/costituzionale, l&#39;esclusione di una qualsivoglia efficacia sanante della registrazione tardiva consente di impedire che dinanzi ad una Corte suprema di un paese europeo una parte possa invocare tutela giurisdizionale adducendo apertamente ed impunemente la propria qualità di evasore fiscale, e sia proprio la Corte di legittimità ad affermarne la liceità&quot;.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;... l&#39;ordinanza interlocutoria ha posto a queste sezioni unite la questione se, pur al di là ed a prescindere dalla violazione dell&#39;art. 79 della I. n. 392 del 1978, anche per i contratti di locazione ad uso diverso da abitazione debba farsi - in ipotesi di atti negoziali integranti un mero escamotage per realizzare una finalità di elusione fiscale - applicazione del principio affermato nella citata sentenza del 2015 con riferimento ai contratti di locazione ad uso abitativo, giungendo così a formulare la questione poco sopra riportata.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;La soluzione così adottata ha il pregio di ricondurre ad unità la disciplina delle nullità e della (eventuale) sanatoria di tutti i contratti di locazione, ad uso abitativo e non.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Il procedimento è rinviato alla Corte di appello di Catanzaro, in altra composizione, che, in sede di rinvio, applicherà i seguenti principi di diritto ...&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div&gt;
&lt;i&gt;(A) La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;(B) Il contatto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;(C) E&#39; nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall&#39;avvenuta registrazione.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Cassazione Civile Sent. Sez. Un. n. 23601 Anno 2017, del 9.10.2017&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/7321265472530978078/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/7321265472530978078?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/7321265472530978078'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/7321265472530978078'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2017/11/locazione-uso-abitativo-e-non-la.html' title='Locazione uso abitativo e non: la mancata registrazione è causa di nullità, ma la registrazione tardiva sana ex tunc'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-4646837106589728031</id><published>2017-10-20T12:56:00.004+02:00</published><updated>2017-10-20T12:56:47.357+02:00</updated><title type='text'>Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l&#39;ammissione - Determinazione del limite reddituale - Pronuncia additiva - Inammissibilità - Sollecito al Legislatore di un intervento normativo</title><content type='html'>&lt;i&gt;1.– Il Tribunale ordinario di Verona, dovendo pronunciarsi nell’ambito di un procedimento di liquidazione del compenso dovuto al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», che prevede che, nelle controversie civili, per il calcolo della soglia oltre la quale è precluso l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, vengano in rilievo i redditi percetti da ciascun familiare convivente, oltre quello dell’istante, mentre invece i componenti del nucleo familiare privi di reddito non incidono sulla determinazione del parametro reddituale.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;2.– Nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione il giudice ha richiesto una sentenza ablativa della disposizione censurata, da cui deriverebbe l’espunzione dall’ordinamento dell’obbligo di computare, ai fini dell’ammissione al beneficio, i redditi conseguiti dagli altri componenti della famiglia.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;In realtà, la motivazione dell’ordinanza è incentrata sulla necessità di integrare il dettato normativo, così da includere, nella valutazione del presupposto reddituale, le variabili che, incidendo sulla misura astratta del parametro, ne condizionano in concreto la dimensione e il potere effettivo di spesa di cui è espressione.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Infatti, l’ordinanza di rimessione ritiene irragionevole, contrario ai doveri di solidarietà sociale e familiare, lesivo del diritto di difesa nonché del diritto alle agevolazioni in favore delle famiglie numerose (art. 31, primo comma, Cost.), il fatto che lo stato di bisogno sia apprezzato con riferimento al solo parametro del reddito percetto, senza che siano valutate anche le effettive condizioni economiche del richiedente, derivanti sia dall’entità delle entrate che dalla quantità e qualità delle uscite del nucleo familiare, sostenute in ragione del numero dei suoi componenti, dell’età e delle condizioni di salute di essi.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Sulla scorta di tali argomentazioni, considerato che la corretta individuazione del petitum richiede la lettura coordinata del dispositivo dell’ordinanza di rimessione e della motivazione (in tal senso, ex multis, sentenze n. 203 e n. 94 del 2016, n. 170 del 2013), la richiesta del rimettente va intesa come volta ad ottenere una pronuncia additiva.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;3.– La questione è inammissibile.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Va osservato che il giudice a quo, nel richiedere l’integrazione della norma con una pronuncia additiva, così da ancorare il presupposto di accesso al beneficio ad un dato economico sostanziale e significativo, sollecita la considerazione del numero, dell’età e delle condizioni di salute dei familiari conviventi, ma non attribuisce a tali elementi uno specifico valore.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Il riferimento fatto dall’ordinanza di rimessione alla disciplina delle controversie transfrontaliere (decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, recante «Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie»), che tiene conto della composizione del nucleo familiare, è ininfluente, rimanendo, nel caso in esame, il reddito della ricorrente comunque superiore anche al limite previsto da tale normativa.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;La prospettata questione di costituzionalità così come formulata, e cioè con la previsione dell’obbligo di tenere in considerazione l’incidenza dei fattori indicati sulla capacità di spesa del nucleo familiare, è inammissibile, in quanto rimetterebbe la concessione del beneficio alla discrezionale determinazione del singolo giudice, quando invece la determinazione dei presupposti di accesso a tale provvidenza è riservata alla competenza del legislatore.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;La legge è intervenuta nella regolazione di fattispecie diverse, quali il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie civili transfrontaliere e nel processo penale; in particolare, con riferimento a quest’ultimo, questa Corte, con la sentenza n. 237 del 2015, ha ritenuto ragionevole la differenziazione della disciplina, rispetto a quella del processo civile, in ragione della diversità degli oneri economici dei diversi procedimenti che vengono in rilievo.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Sebbene l’ontologica diversità dei singoli procedimenti possa giustificare discipline differenziate, tuttavia la necessità di una concreta valutazione delle condizioni economiche, da prendere in considerazione per la concessione del beneficio, rappresenta una ineludibile istanza di giustizia.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Ed invero, l’attuale formulazione dell’art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 considera in maniera unilaterale la composizione plurisoggettiva della famiglia, poiché attribuisce rilievo alla convivenza solo quando essa comporti un accrescimento delle capacità economiche del nucleo familiare (dovendosi computare, ai fini della determinazione della soglia di ammissione al beneficio, anche il reddito percetto dai componenti diversi dall’istante), mentre, senza una logica giustificazione, non viene in considerazione la simmetrica situazione di un reddito familiare destinato al mantenimento di una pluralità di soggetti.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;u&gt;Nel decidere per l’inammissibilità della questione, va comunque sottolineata l’esigenza di un intervento normativo volto a sanare l’evidente inadeguatezza dell’attuale disciplina, dando la dovuta rilevanza agli elementi idonei ad incidere sul livello reddituale richiesto per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato&lt;/u&gt;.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;i&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i&gt;dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 31, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, con l’ordinanza indicata in epigrafe.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;
&lt;b&gt;Sentenza n. 219/2017 del 20/10/2017&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;
&lt;br /&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/4646837106589728031/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/4646837106589728031?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/4646837106589728031'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/4646837106589728031'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2017/10/patrocinio-spese-dello-stato-condizioni.html' title='Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l&#39;ammissione - Determinazione del limite reddituale - Pronuncia additiva - Inammissibilità - Sollecito al Legislatore di un intervento normativo'/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6119109473050979652.post-5655384971931467654</id><published>2017-09-25T10:48:00.002+02:00</published><updated>2017-09-25T10:48:51.606+02:00</updated><title type='text'>Opposizione a cartella di pagamento su verbale mai notificato: non è 615 cpc e va fatta entro 30 giorni. </title><content type='html'>&lt;i&gt;L&#39;opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell&#39;art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell&#39;omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Civile Sent. Sez. U Num. 22080 Anno 2017 del 22.9.2017&lt;/b&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/feeds/5655384971931467654/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/6119109473050979652/5655384971931467654?isPopup=true' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/5655384971931467654'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6119109473050979652/posts/default/5655384971931467654'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/2017/09/opposizione-cartella-di-pagamento-su.html' title='Opposizione a cartella di pagamento su verbale mai notificato: non è 615 cpc e va fatta entro 30 giorni. '/><author><name>http://blawgavvmauriziostorti.blogspot.com/</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09772619514719880984</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxcpbDIL1HqQRWmjxtTHuVXkfACpu5eoVup_GQ3MeJFDt5alvTCYw72vtgsRvX3V9PzbJjTgcjytUUVXtze66fdIUU3cOmpIIuJyGOXK5stZlsGtEr66qqJpoK4OYDN8/s220/logo-colore-f.PNG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>