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<title>Casa e condominio</title>
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<updated>2010-03-14T16:17:23Z</updated>
<subtitle>La casa ed il condominio visti con gli occhi dei proprietari. Notizie e commenti su tutto quello che gravita intorno al pianeta casa.</subtitle>
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<title>Il creditore ipotecario prevale su tutti</title>
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<published>2010-03-14T16:00:00Z</published>
<updated>2010-03-14T16:00:00Z</updated>
<summary>Il creditore ipotecario prevale su tutti. Questo è il senso della sentenza  n. 21045 del 1 ottobre 2009 emessa dalla Corte di Cassazione e indica un orientamento chiaro ed univoco. il commento di Ennio Alessandro Rossi.</summary>
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<name>Staff</name>

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<category term="Compravendita immobiliare" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />

<content type="html" xml:lang="it" xml:base="http://www.proprietaricasa.org/">
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/SpP4jZUKBPdowHdXSLZOE5YcT3k/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/SpP4jZUKBPdowHdXSLZOE5YcT3k/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
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&lt;p&gt;Il creditore ipotecario prevale su tutti. Questo è il senso della sentenza del 1 ottobre 2009 emessa dalla Corte di Cassazione n. 21045; essendo emanata dalle "Sezioni Unite" indica un orientamento chiaro ed univoco. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Si impone ora più che mai per l'aspirante compratore la necessità di ponderare preventivamente la consistenza patrimoniale del venditore sia esso un privato non imprenditore, un socio di società personali, una società di trading, un costruttore-venditore.&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Nel merito&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2572" target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;Con la sentenza n. 21045&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; la Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili) ha stabilito che, in caso di fallimento del venditore (o sottoposizione dello stesso ad altre procedure concorsuali) il credito ipotecario in ordine di tempo trascritto prima, prevale sul privilegio vantabile dal promissario acquirente che pure abbia trascritto il preliminare ex. art. 2645 bis del codice civile.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Pertanto, verificandosi il dissesto e il conseguente fallimento, le somme incassate dalla vendita del complesso immobiliare (oggetto di finanziamento e di conseguente ipoteca) prima andranno utilizzate per soddisfare il creditore ipotecario (in genere una Banca o una Finanziaria) e solo dopo, se c'è capienza, verrà soddisfatto il creditore privilegiato. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cercheremo di spiegarci meglio&lt;/strong&gt;. In genere un promissario acquirente (intelligente e cauto) dopo aver definito gli accordi esige che il preliminare venga ben formulato, venga registrato e trascritto in un pubblico registro (Conservatoria Registri Immobiliari); da quel momento i terzi sono informati che sul bene grava  "un privilegio" a favore dell'aspirante acquirente. E' come dire metaforicamente, che sul bene viene "piantata una bandierina"  che avvisa i terzi di quel particolare vincolo a favore del promissario acquirente.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Così facendo il promissario riteneva, almeno fino alla data della sentenza 21055/2009, di aver guadagnato la tranquillità: se nel periodo intercorrente fra preliminare e rogito,  il venditore fosse fallito o avesse cercato di piazzare l'immobile ad altri o avesse posto in essere qualche altra manovra fraudolenta, il privilegio trascritto gli avrebbe riservato condizioni di massima tutela.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Fino al 1 ottobre 2009 parte rilevante della Giurisprudenza riteneva che verificandosi il dissesto, il primo a beneficiare del ricavato dell'asta fosse il promissario acquirente quale titolare del privilegio suddetto. &lt;strong&gt;Dal 2 ottobre 09 non è più così:&lt;/strong&gt; la prima a essere pagata è la Banca o la Finanziaria che su quel bene aveva iscritta un' ipoteca, poi se restano fondi sufficienti verrà soddisfatto "il privilegiato". L'esperienza dimostra che in questi casi l' acquirente, dopo anni, incasserà poco o nulla. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Il consiglio:&lt;/strong&gt; si continui a indicare negli atti il "giusto prezzo" ed a trascrivere il preliminare, ma preventivamente si proceda ad indagini approfondite tese a stabilire il profilo e lo stato patrimoniale del venditore secondo "indizi " significativi  da raccogliere previo la collaborazione di professionisti esperti del settore . Le informazioni raccolte (congiuntamente a quelle "oggettive" da assumere presso gli uffici tecnici del Comune) danno " lo spessore" del soggetto con il quale ci si rapporta ed il grado di rischio dell'operazione.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ovviamente per molti di questi accertamenti occorre esigere dal venditore una autorizzazione esplicita. Diversamente (vedi c.d. legge sulla privacy) si rischia di scontrarsi con il rifiuto di fornire le informazioni preziose da parte dei funzionari addetti. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ennio Alessandro Rossi&lt;/strong&gt;, commercialista in Brescia&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.realessandro.it" target="_blank"&gt;www.realessandro.it&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;
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<title>La responsabilità del committente privato</title>
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<published>2010-03-08T14:00:00Z</published>
<updated>2010-03-08T14:00:00Z</updated>
<summary>Proprietari e rischi: Il committente privato deve vigilare - secondo buon senso - affinché l'artigiano chiamato ad eseguire il lavoro, adotti le fondamentali misure di prevenzione  anti-infortunistica.  Diversamente ne risponde anche penalmente. A cura di Ennio Alessandro Rossi</summary>
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<name>Staff</name>

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<category term="Edilizia e lavori" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />

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&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/WVmkz1MNPKKsikLPdVUULxo-2VQ/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/WVmkz1MNPKKsikLPdVUULxo-2VQ/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
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&lt;p&gt;Proprietari e rischi: Il committente privato deve vigilare - secondo buon senso - affinché l'artigiano chiamato ad eseguire il lavoro, adotti le fondamentali misure di prevenzione  anti-infortunistica.  Diversamente ne risponde anche penalmente.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Il privato&lt;/strong&gt; che commissiona  lavori di ristrutturazione nel proprio immobile risponde della morte o delle lesioni subite dall' artigiano o del dopolavorista chiamato ad eseguire l'opera. Al proprietario compete di vigilare se il soggetto stia utilizzando sistemi infortunistici idonei alla prestazione che è chiamato ad adempiere.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Lo si evince da quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione  con sentenza n. 36581 del 21 settembre 2009. Gli Ermellini con detta pronuncia  hanno cassato e rinviato al mittente per il riesame una sentenza della Corte di Appello di Bari del 16 giugno 2006 che aveva assolto, "perché il fatto non sussiste", il proprietario di un immobile che aveva commissionato i lavori di ristrutturazione del suo appartamento ad un operaio che era morto cadendo dal tetto.  La responsabilità era stata esclusa dal giudice di appello in quanto, non esistendo un rapporto di lavoro dipendente, il committente-privato non era tenuto a conoscere ed applicare misure antinfortunistiche (n.d.a.: conoscenza che non può invece sfuggire all' imprenditore-datore di lavoro ai sensi dell' art. 26 del  dlgs. n. 81/2008). &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Questa interpretazione è stata ribaltata dalla Cassazione con la pronuncia citata.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Le argomentazioni di portata generale&lt;/strong&gt; contenute nella &lt;a href="http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=6359" target="_blank"&gt;sentenza 36581/2009&lt;/a&gt;, inducono ad alcune considerazioni importanti che si possono così riassumere : Il privato ( o l'amministratore di condominio)  che  non si avvale di una ditta con una struttura organizzata (con cui  stipulare un contratto di appalto ), ma si affida ad un privato o ad un artigiano con attrezzatura minima (per cui in forza di un contratto d'opera) è tenuto a sovrintendere alle norme antinfortunistiche ed alla vigilanza sulla sicurezza del lavoratore, ed in caso di mancata adozione di idonee misure infortunistiche cui conseguano lesioni o morte  rischia di essere perseguito civilmente e penalmente finanche  ad una possibile  condanna  per omicidio colposo.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Nel caso in esame la Cassazione rinviando la causa per il  riesame, ha raccomandato di indagare sulle possibili responsabilità del proprietario della casa che seppure non tenuto alla conoscenza delle leggi antinfortunistiche, ben poteva rendersi conto che la ristrutturazione del tetto comportava sicura pericolosità visto che la prestazione doveva svolgersi a 15 metri di altezza dal suolo, valutando  se  l'esecutore aveva o non aveva messo in atto idonee precauzioni per evitare cadute (la predisposizione di un ponteggio verticale o a sbalzo, di un  punto di ancoraggio ove fissare la cintura di sicurezza o imbracatura etc)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;La Cassazione&lt;/strong&gt; precisamente così scrive nella sentenza: "l'avere utilizzato le prestazioni lavorative della vittima nelle descritte condizioni costituiva circostanza che imponeva alla Corte di merito di verificare se (il committente-privato) avendo commissionato un lavoro pericoloso, dovesse o meno vigilare affinché  le opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa antinfortunistica. I giudici del merito non potevano non accertare se (l'esecutore) fosse persona munita di capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata".&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;A questo punto la domanda che viene naturale porsi è: ma come si deve comportare un privato che affida lavori ad un muratore, elettricista, idraulico, imbianchino, muniti di  organizzazione minima ? Potrà mai essere chiamato  a  rispondere di accertamenti tecnici che esulano dalle sue competenze ?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;La risposta la si trova nel buon senso&lt;/strong&gt; e nella buona fede del committente che ispirandosi alla  saggezza " del buon padre di famiglia", dovrebbe adottare le stesse precauzioni e cautele che riserverebbe ipoteticamente ad un suo famigliare , se fosse questi ad eseguire l'opera. Pertanto dovrà preventivamente valutare  nel merito,  l'organizzazione, le capacità tecniche dell'artigiano rapportate all'entità dei lavori commissionati, l' obbiettiva pericolosità, e nell'ipotesi di indisponibilità del lavoratore ad adottare misure di protezione, vietare l'esecuzione dell'opera .&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ennio Alessandro Rossi&lt;/strong&gt;, commercialista in Brescia&lt;br /&gt;
Esperto in problematiche immobiliari  &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.realessandro.it" target="_blank"&gt;www.realessandro.it&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;
&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CasaECondominio/~4/s8hnnIqRwPw" height="1" width="1"/&gt;</content>
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<title>Il prezzo valore. Una opportunità per risparmiare imposte </title>
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<published>2010-03-03T08:30:52Z</published>
<updated>2010-03-03T08:30:52Z</updated>
<summary>Secondo la legislazione vigente dal 2007, per le cessioni di immobili e pertinenze ad uso abitativo effettuate nei confronti di Persone Fisiche, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell'immobile (ricavabile dalla visura catastale) rivalutato del 5% più il 10% se prima casa, o rivalutato del 5% più il 20% se seconda casa. In questo caso in gergo si dice che la base imponibile  è data dal c.d. - Prezzo Valore - A cura di Ennio Alessandro Rossi.</summary>
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&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/TvWLRf6VBnnNI9DE43RF3A7R-U0/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/TvWLRf6VBnnNI9DE43RF3A7R-U0/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
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&lt;p&gt;Secondo la legislazione vigente dal 2007, per le cessioni di immobili e pertinenze ad uso abitativo effettuate nei confronti di &lt;strong&gt;Persone Fisiche&lt;/strong&gt; (che nell'acquisto non agiscano come  imprenditori o professionisti) la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell'immobile (ricavabile dalla visura catastale) rivalutato del 5% più il 10%  se prima casa,  o rivalutato del 5% più il 20% se seconda casa. In questo caso in gergo si dice che la base imponibile  è data dal c.d.   &lt;strong&gt;" &lt;em&gt;Prezzo Valore&lt;/em&gt;"&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le condizioni soggettive dei contraenti : Il profilo del compratore è già stato sopra delineato; ciò premesso e visto che " il prezzo valore" si applica quando la tassazione è a "imposta di registro, ipotecarie e catastali " il profilo del possibile venditore è duplice: può essere anche lui persona fisica non imprenditrice,  oppure una società, una impresa o un ente che per imposizione effettui una cessione dell'unità non soggetta ad IVA. Così, per esempio, soggiacciono ai benefici del "prezzo valore" oltre a tutte le vendite in cui entrambe le parti sono "privati", anche le vendite fatte da cedenti non-soggetti IVA (associazioni, fondazioni e simili), o da società o imprese in regime di esenzione IVA o le vendite fatte da imprese costruttrici o di ristrutturazione oltre i quattro anni dalla data di  ultimazione della costruzione o dell'intervento, o le vendite fatte da imprese che non hanno costruito o ristrutturato l'immobile.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;I beni che possono beneficiare del sistema prezzo-valore.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Come detto deve  trattarsi di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (box, cantine, ecc). Particolare interessante è che il regime di favore si estende alle pertinenze senza limitazione di numero, anche acquistate separatamente dal bene principale, purché pertinenziali appunto. E' il caso di sottolineare che il sistema del "Prezzo Valore"  può applicarsi anche alle seconde o terze case purché , meglio ribadire, si tratti sempre di unità e pertinenze abitative. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;In pratica cosa bisogna indicare in atto per beneficiare del "prezzo valore"&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Occorre premettere che tale sistema è opzionale ma in linea di massima è il più favorevole. Nell'atto di compravendita  bisognerà indicare il valore totale effettivo e reale della transazione, ma si potrà chiedere al notaio e dichiararlo in atto che la base imponibile scelta sia determinata nel "prezzo valore": il che in genere comporta un bel risparmio di imposte. Per esempio si dovrà dichiarare in atto che il corrispettivo della compravendita è pari a 230.000 euro (prezzo reale), ma sempre in atto si chiederà che la tassazione avvenga su 110.000 euro. (rendita catastale rivalutata, alias prezzo-valore).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Il prezzo valore si applica anche per altri diritti reali&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;La nozione di "&lt;em&gt;cessione&lt;/em&gt;" comprende oltre agli atti traslativi del diritto di proprietà (leggi: compravendita)  anche quelli traslativi o costitutivi di diritti reali parziali e di godimento (leggi : nuda proprietà, uso, usufrutto, abitazione).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Nell' atto deve essere indicato il valore effettivo del bene. Se viene provato dalla Guardia di Finanza (p.es. con controlli bancari o rintracciando preliminari non registrati) che è stato indicato in atto un corrispettivo inferiore a quello vero,  le imposte saranno conteggiate sul valore  totale della cessione (230.000 nell'esempio), pretesa la differenza e applicate le gravose sanzioni amministrative.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cordialmente &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ennio Alessandro Rossi&lt;/strong&gt; Commercialista in  Brescia&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Possibili domande potranno essere rivolte all' autore  transitando dal link di riferimento: &lt;a href="http://www.realessandro.it" target="_blank"&gt;www.realessandro.it&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;
&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CasaECondominio/~4/xaR4K5ld6m0" height="1" width="1"/&gt;</content>
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<title>Proprietari casa e pagamento mutuo: moratoria</title>
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<published>2010-02-23T12:30:00Z</published>
<updated>2010-02-23T12:30:00Z</updated>
<summary>E' scattata dal  1 febbraio quella parte del - piano famiglie - che riguarda la moratoria  dei rimborsi delle rate relative ai prestiti concessi per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale. A cura di Ennio Alessandro Rossi.</summary>
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&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/H5sydXAXPaKPu_wAfaYfw3h5Ozk/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/H5sydXAXPaKPu_wAfaYfw3h5Ozk/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/H5sydXAXPaKPu_wAfaYfw3h5Ozk/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/H5sydXAXPaKPu_wAfaYfw3h5Ozk/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Oggetto del  provvedimento: Sospendere le rate per un anno. E' scattata infatti dal  1° febbraio quella parte del "piano famiglie", sottoscritta lo scorso 18 dicembre da Abi e Associazioni dei consumatori, che riguarda la moratoria  dei rimborsi delle rate relative ai prestiti concessi per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale. Una misura straordinaria per arginare gli effetti della crisi economica, in particolare sull'occupazione. La richiesta di sospensione, di fatto, è ammessa a condizione che si siano verificati eventi determinanti una perdita di reddito e, quindi, una evidente impossibilità di adempiere ai patti contrattuali.  &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nel dettaglio&lt;/strong&gt;: a partire dal 1° febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2011, le famiglie in difficoltà economiche, che hanno stipulato mutui ipotecari per garantirsi un bene fondamentale come l'abitazione principale, possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate per un periodo fino a 12 mesi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Chi ha diritto alla moratoria&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;La sospensione&lt;/b&gt; può essere chiesta da coloro che, tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, hanno perso l'occupazione (sia a tempo indeterminato, sia determinato, sia autonomo - per chi ha cessato l'attività), si trovano ad avere minori entrate per la riduzione e/o interruzione dei periodi lavorativi (ad esempio, la cassa integrazione) o hanno subito eventi gravi come la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei percettori del reddito familiare. Il richiedente (o i richiedenti, in caso di cointestatari) deve possedere un reddito annuo non superiore a 40mila euro (inteso per singolo mutuatario) e il finanziamento che lo riguarda non può sorpassare la soglia dei 150mila euro. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Quali sono i mutui sospendibili?&lt;/strong&gt;  Non c'è nessun vero limite correlato alle caratteristiche del credito. La concessione della moratoria, in sostanza, prescinde dalla tipologia del tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto). Ciò che conta è la finalità per cui si è "acceso". Pertanto, possono essere interrotti per un anno soltanto i rimborsi delle rate dei mutui (anche in fase di pre-ammortamento) destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, garantiti da ipoteca sull'immobile. Fuori dalla moratoria i prestiti che hanno subito ritardi nei pagamenti delle rate superiori a 180 giorni consecutivi. Dentro, invece, quelli con ritardi inferiori a sei mesi motivati dall'evento che consente di far scattare la sospensione. Off limits anche i mutui con durata contrattuale inferiore a cinque anni e quelli che fruiscono di agevolazioni pubbliche.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Come e cosa fare per sospendere le rate&lt;/strong&gt;. La richiesta, comprovanti i requisiti, va inoltrata alla banca finanziatrice dal mutuatario (o dagli eredi) attraverso l'apposito modulo reperibile presso gli istituti di credito aderenti ( chiedere alla propria banca se essa è fra questi); Nell'ipotesi di mutuo cointestato, l'istanza va sottoscritta da tutti i contestatari.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Efficacia e tempistica&lt;/strong&gt;. La moratoria diventa operativa dopo 45 giorni lavorativi dall'accoglimento dell'istanza (il diniego, invece, va comunicato all'interessato entro 15 giorni). Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente in base a differenti modalità, a seconda che l'interruzione avvenga per la sola quota capitale (in questo caso gli interessi vanno pagati alle scadenze originarie) o per questa più la parte relativa agli interessi (in tale ipotesi, quelli maturati nel periodo di sospensione vanno corrisposti a partire dal versamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza). &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Naturalmente non è prevista, né ammessa, l'applicazione di ulteriori interessi. In qualsiasi momento il cliente può riprendere il pagamento delle rate sospese e interrompere lo standby, ma se lo fa è per sempre. La sospensione si può chiedere soltanto una volta. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cordialità. &lt;strong&gt;Ennio Alessandro Rossi&lt;/strong&gt;, commmercialista in Brescia&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.realessandro.it" target="_blank"&gt;www.realessandro.it&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;
&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CasaECondominio/~4/OdAisyGfeUw" height="1" width="1"/&gt;</content>
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<title>Coabitazione, agenzie di intermediazione immobiliare</title>
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<published>2010-02-23T10:00:00Z</published>
<updated>2010-02-23T10:00:00Z</updated>
<summary>Lettere: Elisa Gallo, responsabile front office di StessoPiano a Torino, ci scrive per segnalarci il loro servizio di intermediazione immobiliare sociale per la promozione della coabitazione giovanile.</summary>
<author>
<name>Staff</name>

</author>
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<content type="html" xml:lang="it" xml:base="http://www.proprietaricasa.org/">
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/kNk3K-826i5pWBcQjhI5tKBLrVE/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/kNk3K-826i5pWBcQjhI5tKBLrVE/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/kNk3K-826i5pWBcQjhI5tKBLrVE/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/kNk3K-826i5pWBcQjhI5tKBLrVE/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Gentili gestori del sito Proprietaricasa.org, avendo scoperto con piacere il vostro sito, abbiamo pensato di scrivervi per presentarvi il progetto StessoPiano (&lt;a href="http://www.stessopiano.it" target="_blank"&gt;www.stessopiano.it&lt;/a&gt;), servizio di intermediazione immobiliare sociale per la promozione della coabitazione giovanile a Torino, promosso dall'Associazione YLDA, dalla Cooperativa Tenda Servizi e dal Programma Housing della Compagnia di San Paolo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;StessoPiano&lt;/strong&gt; è stato avviato a Torino nel gennaio 2008 ed è rivolto a proprietari di alloggi di medie-grandi dimensioni e a giovani, studenti e lavoratori, tra i 18 e i 35 anni interessati ad una esperienza di coabitazione.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;L'Associazione YLDA&lt;/strong&gt; si occupa, in via Baretti 21b a Torino, dell'accoglienza e del tesseramento dei coabitanti, la Cooperativa Tenda Servizi si occupa, nella sede di piazza Peyron 26 a Torino, della ricerca sul mercato immobiliare privato degli alloggi, della costituzione dei gruppi di coabitanti e dell'accompagnamento nella stipula dei contratti. La Compagnia di San Paolo è l'ente finanziatore.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Il progetto StessoPiano&lt;/strong&gt; è nato per rispondere all'esigenza dei giovani di raggiungere l'autonomia abitativa. Molto spesso questa esigenza è resa più complicata dalla precarizzazione del lavoro, che diminuisce le capacità di affrontare spese rilevanti a cadenza fissa e allo stesso tempo rende difficile fornire le garanzie richieste dal proprietario dell'immobile. La coabitazione può essere in questo senso una delle risposte al problema. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;StessoPiano cerca in quest'ottica di far incontrare domanda ed offerta offrendo ai coabitanti e ai proprietari servizi e garanzie. Il progetto ha istituito per i coabitanti infatti un fondo per l'arredo e un fondo di rotazione per chi non può sostenere le spese dell'ingresso nell'alloggio; per i proprietari  un fondo di garanzia per coprire eventuali morosità nel pagamento dell'affitto e/o danni all'immobile e incentivi economici per chi decide di stipulare contratti concordati.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il progetto prevede inoltre contratti diretti tra proprietari e coabitanti e contratti indiretti tra proprietari e la Cooperativa Tenda Servizi che affitta ai coabitanti a nome del progetto.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Apprezzeremmo molto se aveste la possibilità e l'interesse di segnalare il nostro servizio su vostro sito o di inserire il sito del progetto (www.stessopiano.it) tra  i vostri link.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Intanto vi mando in allegato il volantino di presentazione del progetto e vi invito a curiosare sul nostro sito &lt;a href="http://www.stessopiano.it" target="_blank"&gt;http://www.stessopiano.it&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Restando a disposizione per ulteriori informazioni, ringrazio per la collaborazione e saluto cordialmente.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Elisa Gallo, responsabile front office.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sportello Stessopiano - per i coabitanti&lt;br /&gt;
Via Baretti 21/b&lt;br /&gt;
10125 - Torino - I&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;www.stessopiano.it &lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Grazie per la vostra segnalazione che ritengo interessante. Includo alcuni video link trovati su YouTube e sul loro sito che presentano l'associazione StessoPiano.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Link video: Video di presentazione del TG3 Piemonte: &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=aExzG3J2uNg" target="_blank"&gt;Stessopiano - Ylda - Tenda&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Altro video di presentazione&lt;/strong&gt; : &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=3P-AspaPYwM" target="_blank"&gt;Stessopiano&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
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<title>Guida agevolazioni fiscali per il risparmio energetico</title>
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<published>2010-01-25T20:33:07Z</published>
<updated>2010-01-25T20:33:07Z</updated>
<summary>La nuova guida curata dall'Agenzia delle Entrate, aggiornata a novembre 2009  sintetizza  "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico", degli  adempimenti necessari e nuove procedure.</summary>
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<name>Staff</name>

</author>
<category term="Tasse e imposte sugli immobili" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />

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&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/HwKtCqEaDGg4jKdiqpqZeW02RrE/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/HwKtCqEaDGg4jKdiqpqZeW02RrE/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/HwKtCqEaDGg4jKdiqpqZeW02RrE/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/HwKtCqEaDGg4jKdiqpqZeW02RrE/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; La nuova guida curata &lt;strong&gt;dall'Agenzia delle Entrate&lt;/strong&gt;, aggiornata a novembre 2009  sintetizza  "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico", degli  adempimenti necessari e nuove procedure.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Fino al 31 dicembre 2010, si potrà usufruire di un'agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;I benefici sono così riassumibili: &lt;br /&gt;
&lt;ol&gt;&lt;li&gt;detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito&lt;/li&gt;&lt;li&gt;esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l'installazione di pannelli solari&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall'anno d'imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l'anno 2007 c'era l'obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;possibilità di utilizzare l'agevolazione anche per l'installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;La guida è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate in formato .pdf.&lt;br /&gt;
www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebe9044e47feabd/guida_risp_Energ.pdf&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ennio Alessandro Rossi&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
studiorossi&amp;#0046;ennio&amp;#0064;virgilio&amp;#0046;it&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
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<title>Co housing, sogno realizzabile</title>
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<id>tag:www.proprietaricasa.org,2010://1.279</id>
<published>2010-01-18T22:37:00Z</published>
<updated>2010-01-18T22:37:00Z</updated>
<summary>IL Co-housing è  un progetto interessante, attuabile in breve tempo. E' un modello di coabitazione nato nei Paesi del Nord Europa da diversi anni. Forse è  la terza via tra una visione privatistica esasperata ed un collettivismo asfittico. A cura di Ennio Alessandro Rossi.</summary>
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<name>Staff</name>

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&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/GziCbTHvx4UMcEaBHaL8GdfRJ2Q/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/GziCbTHvx4UMcEaBHaL8GdfRJ2Q/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/GziCbTHvx4UMcEaBHaL8GdfRJ2Q/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/GziCbTHvx4UMcEaBHaL8GdfRJ2Q/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; IL Co housing è  un progetto  interessante , attuabile in breve tempo - Forse è  la "terza via" (che molti ricercano) tra una visione privatistica esasperata ed un collettivismo asfittico. E' "un sogno" realizzabile .  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;IL CO-HOUSING: in cosa consiste&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;E' un modello di coabitazione nato nei Paesi del Nord Europa da diversi anni.&lt;br /&gt;
L' "identikit" dei fruitori è il più disparato; conta la visione partecipativa  e non l'età; chi non lo conosce tende a relegarlo a realtà riservata ad anziani, ma non è così. A parere di chi scrive è una innovazione moderna e trasversale;  famiglie tradizionali,  handicappati,  separati, single,  giovani appassionati di internet ,  anziani,  vivono in complessi residenziali composti da 20 a 40 nuclei familiari, condividendo le decisioni e la partecipazione alle attività sociali.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Si vive meglio e si spende meno&lt;/strong&gt;. Il Italia ci sono già alcune esperienze attive ed il modello è in progressiva ascesa; Ogni soggetto  ha una sua abitazioni esclusiva  dove ritirarsi nei momenti in cui gradisce restare solo, meditare, ascoltare musica. Altre necessità sono condivise; il modello avrà un futuro di sicuro successo  perché coniuga esigenze individuali con il bisogno di socialità, di sicurezza, di protezione e di risparmio.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Si progettano e si mettono in comune&lt;/strong&gt;  l' autovettura, spazi per cinema e  televisione,   per dipingere,  l' asilo e il nido , lavanderia,  giardino, cortili per animali domestici, spazi per discussioni e confronti culturali o per iniziative legate alle nuove tecnologie (es. internet e  co-working );  si organizzano gruppi d'acquisto per ogni tipo di merce al fine di spuntare prezzi migliori ( dai prodotti alimentari  biologici, all'arredo, agli elettrodomestici); si condividono non solo beni ma anche servizi esterni quali p.es.  infermieristico, baby sitter, badanti  etc. ; le possibilità sono illimitate come la fantasia del gruppo.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Oltre al piacere di vivere insieme&lt;/strong&gt; si riesce a risparmiare (mediamente il 20% )  sulle spese correnti  e  sulle tariffe delle utenze  essenziali ; per esempio potrebbe essere  condivisa la progettazione e realizzazione  di cisterne di recupero dell'acqua piovana, l' impianto di riscaldamento centralizzato a metano con valvole termostatiche, l' impianto  fotovoltaico per la produzione di energia elettrica , impianti per la produzione di  compost da rifiuti organici; inoltre la separazione dei rifiuti avverrebbe in maniera più razionale e coordinata. L' energia elettrica prodotta in più potrebbe essere venduta.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Da dove si comincia?&lt;/strong&gt; Si parte costituendo una  cooperativa edilizia per l'acquisto, la progettazione, la edificazione di unità individuali e  la realizzazione di unità immobiliari  ed aree d' uso  collettivo.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il momento è propizio perchè lo Stato ha in programma di  dismettere Caserme ed altri edifici pubblici inutilizzati a prezzo stracciato ( acquistarli può convenire anche e solo al fine di acquisirli per demolirli e sfruttare le aree ed i volumi). L'idea potrebbe tornare utile anche in relazione all'assegnazione di immobili sequestrati alla Mafia,  al fine di esercitare l'opzione ed intercettare  il riacquisto da parte di prestanome. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;E' di tutta evidenza che la fattibilità del progetto deve partire da un conteggio dei costi complessivi, in primis dal costo degli edifici da convertire,  dei  terreni su cui edificare, dal costo del complesso finito; pare senz'altro  opportuno coinvolgere gli enti locali per l'assegnazione di  spazi pubblici inutilizzati a prezzi agevolati o, meglio,  in concessione gratuita. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Giuridicamente&lt;/strong&gt; il co-housing (non essendovi altra fonte giuridica)  funziona attingendo alla normativa civilistica prevista per il condominio; si parte da un regolamento molto dettagliato, discusso  e redatto con l'aiuto di un esperto e preferibilmente facendo tesoro delle esperienze simili già praticate; Il regolamento di natura "contrattuale"  dovrà essere allegato a tutte le originarie compravendite e richiamato nelle successive. Nulla vieta che nel regolamento contrattuale  sia previsto che ogni decisione debba essere  assunta all'unanimità o con maggioranze "bulgare".    &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il progetto può divenire esecutivo nel giro di circa  un anno  previo la consulenza di esperti del settore immobiliare (indispensabile un tecnico edile ed un commercialista con competenze anche civilistiche). Come in ogni altro programma costruttivo è normale l'intervento della banca per la concessione di mutui. In alcuni casi di ristrutturazione integrale si può far conto su sensibili risparmi di imposta.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;L'idea si sta concretizzando&lt;/strong&gt; e sviluppando nel Torinese, nel Padovano ed in particolare nel Milanese ; Nel Lazio il dipartimento di Architettura della Sapienza ha presentato al Demanio un manifestazione di interesse per le aree militari dismesse al fine di dare esecuzione e seguito a  progetti di co-housing sostenibile.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ennio Alessandro Rossi&lt;/strong&gt;, commercialista&lt;br /&gt;
studiorossi&amp;#0046;ennio&amp;#0064;virgilio&amp;#0046;it&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CasaECondominio/~4/oE_s3crIeZc" height="1" width="1"/&gt;</content>
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