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	<title>Codice della Strada</title>
	
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	<description>Guida alla normativa del codice della strada</description>
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		<title>Art 139 Patente di servizio</title>
		<link>http://www.codice-della-strada.it/titolo-iv-guida-dei-veicoli-e-conduzione-degli-animali/544/art-139-patente-di-servizio/</link>
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		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Codice della strada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titolo IV Guida dei veicoli e conduzione degli animali]]></category>

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		<description><![CDATA[Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale. 1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.</p>
<p>1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.</p>
<p>2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.</p>
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		<item>
		<title>Art 138 Veicoli e conducenti delle Forze armate</title>
		<link>http://www.codice-della-strada.it/titolo-iv-guida-dei-veicoli-e-conduzione-degli-animali/541/art-138-veicoli-e-conducenti-delle-forze-armate/</link>
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		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 20:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Codice della strada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titolo IV Guida dei veicoli e conduzione degli animali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codice-della-strada.it/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all&#8217;immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento. 2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all&#8217;immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.</p>
<p>2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall&#8217;art. 10, comma 6. All&#8217;eventuale scorta provvede il predetto comando competente.</p>
<p>3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:</p>
<p>a) all&#8217;addestramento, all&#8217;individuazione, e all&#8217;accertamento dei requisiti necessari per la guida, all&#8217;esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abiliti soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;<br />
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all&#8217;addestramento di cui alla lettera a).</p>
<p>4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.</p>
<p>5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l&#8217;esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, semprechè la richiesta venga presentata per il tramite dell&#8217;autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o, dalla cessazione dal servizio.</p>
<p>6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, purchè gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.</p>
<p>7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.</p>
<p>8. La caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d&#8217;intesa tra il Ministero dal quale dipendono l&#8217;arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.</p>
<p>9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.</p>
<p>10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.</p>
<p>11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile.</p>
<p>12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall&#8217;art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall&#8217;autorità che l&#8217;ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell&#8217;amministrazione di appartenenza.</p>
<p>12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purchè i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato.</p>
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		<item>
		<title>Art 137 Certificati internazionali veicoli</title>
		<link>http://www.codice-della-strada.it/titolo-iv-guida-dei-veicoli-e-conduzione-degli-animali/539/art-137-certificati-internazionali-veicoli/</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 01:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Codice della strada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titolo IV Guida dei veicoli e conduzione degli animali]]></category>

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		<description><![CDATA[Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida. 1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali. 2. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida.</p>
<p>1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.</p>
<p>2. I competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Art 136 Conversioni patenti di guida</title>
		<link>http://www.codice-della-strada.it/titolo-iv-guida-dei-veicoli-e-conduzione-degli-animali/537/art-136-conversioni-patenti-di-guida-2/</link>
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		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Codice della strada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titolo IV Guida dei veicoli e conduzione degli animali]]></category>

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		<description><![CDATA[Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri da Stati della Comunità europea. 1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri da Stati della Comunità europea.</p>
<p>1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l&#8217;esame di idoneità di cui all&#8217;art. 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell&#8217;autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all&#8217;autorità dello Stato membro che l&#8217;ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell&#8217;eventuale documento abilitativo a sè stante.</p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.</p>
<p>3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti ripettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell&#8217;art. 126, comma 5.</p>
<p>4. L&#8217;accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.</p>
<p>5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l&#8217;esame di idoneità.</p>
<p>6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell&#8217;acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell&#8217;articolo 116.</p>
<p>6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell&#8217;acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell&#8217;articolo 116.</p>
<p>7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell&#8217;acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Art 135 Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri</title>
		<link>http://www.codice-della-strada.it/titolo-iv-guida-dei-veicoli-e-conduzione-degli-animali/533/art-135-circolazione-con-patenti-di-guida-rilasciate-da-stati-esteri/</link>
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		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 01:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Codice della strada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titolo IV Guida dei veicoli e conduzione degli animali]]></category>

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		<description><![CDATA[1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purchè non siano residenti in Italia da oltre un anno. 2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purchè non siano residenti in Italia da oltre un anno.</p>
<p>2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l&#8217;ltalia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni Internazionali.</p>
<p>3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall&#8217;autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.</p>
<p>4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.</p>
<p>5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.</p>
<p>6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice, ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Art 134 Circolazione veicoli italiani residenti all’estero</title>
		<link>http://www.codice-della-strada.it/titolo-iv-guida-dei-veicoli-e-conduzione-degli-animali/530/art-134-circolazione-veicoli-italiani-residenti-allestero/</link>
		<comments>http://www.codice-della-strada.it/titolo-iv-guida-dei-veicoli-e-conduzione-degli-animali/530/art-134-circolazione-veicoli-italiani-residenti-allestero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Codice della strada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titolo IV Guida dei veicoli e conduzione degli animali]]></category>

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		<description><![CDATA[Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all&#8217;estero o a stranieri. 1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l&#8217;esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all&#8217;estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all&#8217;estero o a stranieri.</p>
<p>1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l&#8217;esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all&#8217;estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.</p>
<p>1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.</p>
<p>2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all&#8217;accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell&#8217;articolo 93.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Art 133 Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione</title>
		<link>http://www.codice-della-strada.it/titolo-iv-guida-dei-veicoli-e-conduzione-degli-animali/528/art-133-sigla-distintiva-dello-stato-di-immatricolazione/</link>
		<comments>http://www.codice-della-strada.it/titolo-iv-guida-dei-veicoli-e-conduzione-degli-animali/528/art-133-sigla-distintiva-dello-stato-di-immatricolazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 01:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Codice della strada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titolo IV Guida dei veicoli e conduzione degli animali]]></category>

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		<description><![CDATA[1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine. 2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali. 3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l&#8217;uso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.</p>
<p>2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.</p>
<p>3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l&#8217;uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.</p>
<p>4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codice-della-strada.it/titolo-iv-guida-dei-veicoli-e-conduzione-degli-animali/528/art-133-sigla-distintiva-dello-stato-di-immatricolazione/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Art 132 Circolazione veicoli immatricolati negli Stati esteri</title>
		<link>http://www.codice-della-strada.it/titolo-iv-guida-dei-veicoli-e-conduzione-degli-animali/526/art-132-circolazione-veicoli-immatricolati-negli-stati-esteri/</link>
		<comments>http://www.codice-della-strada.it/titolo-iv-guida-dei-veicoli-e-conduzione-degli-animali/526/art-132-circolazione-veicoli-immatricolati-negli-stati-esteri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 01:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Codice della strada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titolo IV Guida dei veicoli e conduzione degli animali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codice-della-strada.it/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, o a quelle di cui all&#8217;art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 131, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, o a quelle di cui all&#8217;art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 131, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.</p>
<p>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d&#8217;ltalia.</p>
<p>3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.</p>
<p>4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l&#8217;interdizione all&#8217;accesso sul territorio nazionale.</p>
<p>5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.</p>
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		<title>Art 131 Agenti diplomatici esteri</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Codice della strada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titolo IV Guida dei veicoli e conduzione degli animali]]></category>

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		<description><![CDATA[1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.</p>
<p>2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all&#8217;immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri.</p>
<p>3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell&#8217;autoveicolo.</p>
<p>4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.</p>
<p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.</p>
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		<title>Art 130 Revoca patente di guida</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Codice della strada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titolo IV Guida dei veicoli e conduzione degli animali]]></category>

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		<description><![CDATA[1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.: a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti; b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell&#8217;art. 128, risulti non più idoneo; c) quando il titolare abbia ottenuto la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.:</p>
<p>a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;<br />
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell&#8217;art. 128, risulti non più idoneo;<br />
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.</p>
<p>2. Allorchè siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l&#8217;interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall&#8217;art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all&#8217;art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.</p>
<p>2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell&#8217;ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all&#8217;interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all&#8217;interessato.</p>
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