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	<title>Codice Deontologico Forense</title>
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	<description>sito web del Consiglio Nazionale Forense</description>
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		<title>L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/lillecito-disciplinare-e-indipendente-dal-verificarsi-di-un-danno-o-dal-suo-risarcimento-32/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[Il pregiudizio eventualmente subìto dalla parte assistita o da terzi a causa dell’illecito deontologico costituisce uno degli aspetti che il giudice disciplinare deve valutare nella determinazione della sanzione (art. 21 co. 4 cdf), ma non elemento costitutivo della fattispecie (che intende salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Il pregiudizio eventualmente subìto dalla parte assistita o da terzi a causa dell’illecito deontologico costituisce uno degli aspetti che il giudice disciplinare deve valutare nella determinazione della sanzione (art. 21 co. 4 cdf), ma non elemento costitutivo della fattispecie (che intende salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), sicché l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può tutt’al più essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-63.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 63 del 25 febbraio 2026</a></p>
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		<item>
		<title>La transazione con l&#8217;esponente, così come la rinuncia all’esposto e la remissione della querela non determinano l’estinzione del procedimento disciplinare</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/la-transazione-con-lesponente-cosi-come-la-rinuncia-allesposto-e-la-remissione-della-querela-non-determinano-lestinzione-del-procedimento-disciplinare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-63.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 63 del 25 febbraio 2026</a></p>
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		<item>
		<title>L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/lomesso-adempimento-al-mandato-costituisce-illecito-permanente-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza CNF]]></category>
		<category><![CDATA[cdf (nuovo) art. 26]]></category>
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					<description><![CDATA[Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato (art. 26 cdf) costituisce illecito permanente. In particolare, tale permanenza si protrae per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento e sino al momento del verificarsi di un fatto da ritenere idoneo alla cessazione della continuità della condotta inadempiente, e al più tardi cessa nel [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato (art. 26 cdf) costituisce illecito permanente. In particolare, tale permanenza si protrae per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento e sino al momento del verificarsi di un fatto da ritenere idoneo alla cessazione della continuità della condotta inadempiente, e al più tardi cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca, ovvero nel momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-63.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 63 del 25 febbraio 2026</a></p>
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		<item>
		<title>La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/la-discrezionalita-del-giudice-disciplinare-nel-valutare-ammissibilita-rilevanza-e-conferenza-delle-prove-dedotte-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-63.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 63 del 25 febbraio 2026</a></p>
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		<item>
		<title>Illecito stipulare contratti in nome e per conto altrui, ma nel proprio esclusivo interesse ed in difetto dei relativi poteri di rappresentanza</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/illecito-stipulare-contratti-in-nome-e-per-conto-altrui-ma-nel-proprio-esclusivo-interesse-ed-in-difetto-dei-relativi-poteri-di-rappresentanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell&#8217;avvocato che, agendo quale falsus procurator di un terzo proprietario di immobili, stipuli contratti di locazione ed incassi indebitamente i relativi canoni, all&#8217;insaputa del soggetto asseritamente rappresentato. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 63 del 25 febbraio 2026]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell&#8217;avvocato che, agendo quale falsus procurator di un terzo proprietario di immobili, stipuli contratti di locazione ed incassi indebitamente i relativi canoni, all&#8217;insaputa del soggetto asseritamente rappresentato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-63.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 63 del 25 febbraio 2026</a></p>
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		<item>
		<title>L&#8217;appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/lappropriazione-indebita-costituisce-illecito-deontologico-permanente-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente integralmente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente integralmente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-63.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 63 del 25 febbraio 2026</a></p>
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		<item>
		<title>Prescrizione dell’azione disciplinare: la formazione e l’uso di un atto giudiziario falso costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/prescrizione-dellazione-disciplinare-la-formazione-e-luso-di-un-atto-giudiziario-falso-costituisce-illecito-deontologico-permanente-ancorche-penalisticamente-sia-un-reato-istanta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[La formazione e l’uso di un falso atto giudiziario sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">La formazione e l’uso di un falso atto giudiziario sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-63.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 63 del 25 febbraio 2026</a></p>
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		<item>
		<title>La corrispondenza (rectius, correlazione) tra addebito contestato e decisione disciplinare</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/la-corrispondenza-rectius-correlazione-tra-addebito-contestato-e-decisione-disciplinare-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[Nell’ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Nell’ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell’incolpazione, che non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-62.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 62 del 25 febbraio 2026</a></p>
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		<item>
		<title>L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi non è scriminato da asserite difficoltà economiche dell’incolpato</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/linadempimento-delle-obbligazioni-nei-confronti-dei-terzi-non-e-scriminato-da-asserite-difficolta-economiche-dellincolpato-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza CNF]]></category>
		<category><![CDATA[cdf (nuovo) art. 21]]></category>
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					<description><![CDATA[L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf), tantopiù in mancanza di resipiscenza. Tuttavia, l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf), tantopiù in mancanza di resipiscenza. Tuttavia, l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, può semmai essere tenuta in considerazione ai fini della sanzione da irrogare in concreto (art. 21 cdf).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-62.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 62 del 25 febbraio 2026</a></p>
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		<item>
		<title>Sospeso disciplinarmente l’avvocato che non paghi il canone dell’immobile adibito a studio professionale</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/sospeso-disciplinarmente-lavvocato-che-non-paghi-il-canone-dellimmobile-adibito-a-studio-professionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza CNF]]></category>
		<category><![CDATA[cdf (nuovo) art. 64]]></category>
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					<description><![CDATA[Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (Nel caso di specie, trattavasi di mancato pagamento del canone di locazione dell’immobile destinato allo studio professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi tre).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-62.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 62 del 25 febbraio 2026</a></p>
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