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	<title>Codice Deontologico Forense</title>
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	<description>sito web del Consiglio Nazionale Forense</description>
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		<title>Il COA di Busto Arsizio chiede di sapere se sia possibile iscrivere una società tra Avvocati quando l&#8217;avvocato sia uno solo mentre l&#8217;altro socio svolga una diversa professione. Secondo il COA rimettente, infatti, l&#8217;uso del plurale (&#8220;tra Avvocati&#8221;) lascia intendere che i soci avvocati debbano essere quanto meno due e non uno solo, al fine di evitare il rischio di trarre in inganno la clientela.</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-busto-arsizio-chiede-di-sapere-se-sia-possibile-iscrivere-una-societa-tra-avvocati-quando-lavvocato-sia-uno-solo-mentre-laltro-socio-svolga-una-diversa-professione-secondo-il-coa-rimett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prassi: pareri CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[Come noto, l’articolo 4-bis della legge professionale consente la costituzione di società “tra avvocati” alle quali partecipino, accanto a soci avvocati, anche soci non avvocati, purché restino rispettate le condizioni prescritte dalla medesima disposizione.Nel caso di specie, il problema sorgerebbe – ad avviso del COA rimettente – dal momento che, pur nel quadro di una [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Come noto, l’articolo 4-bis della legge professionale consente la costituzione di società “tra avvocati” alle quali partecipino, accanto a soci avvocati, anche soci non avvocati, purché restino rispettate le condizioni prescritte dalla medesima disposizione.<br>Nel caso di specie, il problema sorgerebbe – ad avviso del COA rimettente – dal momento che, pur nel quadro di una (ammissibile) composizione mista della società, l’avvocato sarebbe solo uno (e uno, parimenti, il socio non avvocato).<br>Può soccorrere, ai fini della risposta al quesito, quanto ritenuto nei pareri 4/2023, 19/2021 e 17/2021 in merito all’ammissibilità della costituzione della società tra avvocati secondo il tipo della s.r.l. unipersonale.<br>In tale occasione, nell’affermare che “l’unipersonalità non è inibita alle STA laddove siano rispettate le altre prescrizioni espressamente indicate al citato art. 4-bis” e che “pertanto, una simile società può ben essere iscritta nella Sezione delle Società tra Avvocati”, si è altresì precisato che “la denominazione “Società tra Avvocati” (al plurale) ovvero il richiamo letterale alle persone dei “soci” non hanno carattere precettivo; ed infatti, l’art. 4-bis, per un verso, permette l’esercizio della professione forense con gli schemi societari tipizzati (compreso il tipo s.p.a. ed s.r.l.) e, per altro verso, non prescrive un divieto di unipersonalità, di modo che manca una esplicita deroga alla disciplina tipica delle s.p.a. ed s.r.l., ove, come innanzi detto, la società unipersonale è permessa” sicché “le declinazioni al plurale presenti nella norma, quindi, non contrastano con la potenziale unipersonalità della STA (beninteso, se costituita in forma di s.p.a. o di s.r.l.) e vanno lette come riferite alle ipotesi in cui i soci siano più d’uno, visto che anche la società unipersonale può comunque divenire pluripersonale” (così, in particolare, il parere 19/2021).<br>Tali principi possono utilmente essere applicati anche alla fattispecie dedotta nel quesito, ferma restando – beninteso – l’inderogabilità dei requisiti strutturali e funzionali prescritti dall’articolo 4-bis della legge professionale per la valida costituzione e iscrizione della società tra avvocati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 25 maggio 2026</p>
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		<item>
		<title>Il CDD di Napoli formula quesito in merito agli effetti delle dimissioni di un componente dalla carica. Chiede di sapere, in particolare, se le dimissioni, una volta pervenute e protocollate, siano revocabili, quale sia il momento di produzione dei loro effetti e se sia necessaria una presa d’atto formale da parte del Consiglio e se sia possibile reintegrare il componente in caso di revoca delle dimissioni prima della surroga. Chiede infine di conoscere “eventuali misure transitorie per garantire la continuità funzionale del CDD”.</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/il-cdd-di-napoli-formula-quesito-in-merito-agli-effetti-delle-dimissioni-di-un-componente-dalla-carica-chiede-di-sapere-in-particolare-se-le-dimissioni-una-volta-pervenute-e-protocollate-siano-re/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prassi: pareri CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[La risposta è resa nei termini seguenti.Sul punto, anzitutto, va richiamata la giurisprudenza domestica del CNF, secondo cui: “Le dimissioni da componente di un ente forense (nella specie, Consiglio dell’Ordine) costituiscono atto unilaterale e recettizio:unilaterale e dunque non bisognevoli di accettazione, in quanto nessuno dovrebbe essere costretto a rimanere nella titolarità di una carica contro [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La risposta è resa nei termini seguenti.<br>Sul punto, anzitutto, va richiamata la giurisprudenza domestica del CNF, secondo cui:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">“Le dimissioni da componente di un ente forense (nella specie, Consiglio dell’Ordine) costituiscono atto unilaterale e recettizio:<br>unilaterale e dunque non bisognevoli di accettazione, in quanto nessuno dovrebbe essere costretto a rimanere nella titolarità di una carica contro la propria inequivocabile volontà, di talché l’ordinamento non subordinerebbe la produzione degli effetti delle dimissioni alla eventuale accettazione o presa d’atto delle medesime;<br>recettizio, perché gli effetti tipici delle dimissioni e cioè la cessazione dalla carica, si verificherebbero allorquando la manifestazione di volontà proveniente dall’avente diritto esce dalla disponibilità della sfera giuridica di questi e diviene nota ai destinatari.<br>In conseguenza, l’atto si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario e non necessita di accettazione esplicita, sicché – per un verso – le dimissioni non possono essere revocate nel momento in cui abbiano prodotto il loro effetto e – per altro verso – la produzione dell’effetto medesimo non è nella disponibilità del destinatario.” (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023).</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Dalla sentenza richiamata si evince dunque che le dimissioni da componente di un organo forense sono atto unilaterale e recettizio, che la presa d’atto da parte del Consiglio, quando prevista (come, nel caso del COA, dall’articolo 16 della legge n. 113/2017), rappresenta un dato meramente formale, irrilevante al fine della produzione degli effetti giuridici e che le dimissioni, quando il loro effetto si sia perfezionato con la ricezione, non sono più revocabili. Quanto alle misure volte a garantire la continuità del Consiglio, non si può che rinviare a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento CNF n. 1/2014 in materia di surroga.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 25 maggio 2026</p>
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		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il COA di Venezia chiede di sapere “se un professore di diritto canonico che ha esercitato per oltre un quinquennio presso una università dello Stato Città del Vaticano, possa essere iscritto all’albo ai sensi dell’art. 2, c. III lett. b L.P.”. In particolare, il COA rimettente chiede di sapere se la fattispecie di cui al quesito – specie in relazione all’equipollenza del titolo rilasciato dall’Università straniera di cui trattasi – consenta di superare il consolidato orientamento negativo del Consiglio nazionale in sede consultiva.</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-venezia-chiede-di-sapere-se-un-professore-di-diritto-canonico-che-ha-esercitato-per-oltre-un-quinquennio-presso-una-universita-dello-stato-citta-del-vaticano-possa-essere-iscritto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[Come correttamente ricordato dal COA rimettente, ai fini dell’iscrizione di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) della legge n. 247/12 è necessario aver insegnato materie giuridiche per un quinquennio presso università italiane. Pertanto, come ritenuto da ultimo nel parere n. 11/2021, deve ritenersi escluso l’insegnamento presso università straniere. Non vi sono ragioni per discostarsi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Come correttamente ricordato dal COA rimettente, ai fini dell’iscrizione di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) della legge n. 247/12 è necessario aver insegnato materie giuridiche per un quinquennio presso università italiane. Pertanto, come ritenuto da ultimo nel parere n. 11/2021, deve ritenersi escluso l’insegnamento presso università straniere. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento. Infatti, ai fini della predetta iscrizione di diritto rileva non solo la conoscenza del diritto italiano – che si presume in chi insegni materie giuridiche nelle università italiane – ma anche la specifica modalità di reclutamento dei professori universitari negli atenei italiani mediante pubblico concorso, a nulla invece rilevando che il titolo rilasciato dall’università straniera sia equipollente rispetto al titolo italiano.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Consiglio nazionale forense, parere n. 40 del 25 maggio 2026</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il COA di Brindisi formula quesito in materia di attività dell’avvocato dipendente di ente pubblico (nella fattispecie, un Comune), chiedendo di sapere – in particolare – se, in virtù di regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del settore affari legali del Comune, l’attribuzione al dirigente dell’Avvocatura comunale di funzioni amministrative e gestionali ulteriori rispetto all’attività di assistenza, consulenza e difesa dell’Ente, ove comportanti esercizio di potestà amministrativa autonoma o responsabilità gestionali estranee all’attività professionale forense, risulti o meno compatibile con il regime di iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ai sensi degli artt. 19 e 23 della Legge 247/2012.</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-brindisi-formula-quesito-in-materia-di-attivita-dellavvocato-dipendente-di-ente-pubblico-nella-fattispecie-un-comune-chiedendo-di-sapere-in-particolare-se-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prassi: pareri CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[Ai sensi dell’articolo 23 della legge professionale, l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici è vincolata all’adibizione dell’avvocato, in condizioni di piena indipendenza ed autonomia, alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell&#8217;ente. Di conseguenza, resta di regola esclusa qualunque commistione tra svolgimento dell’attività professionale e svolgimento di attività di gestione amministrativa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi dell’articolo 23 della legge professionale, l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici è vincolata all’adibizione dell’avvocato, in condizioni di piena indipendenza ed autonomia, alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell&#8217;ente. Di conseguenza, resta di regola esclusa qualunque commistione tra svolgimento dell’attività professionale e svolgimento di attività di gestione amministrativa (cfr. ex multis, da ultimo, il parere n. 30/2023 nonché, in giurisprudenza, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 24 settembre 2025).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 25 maggio 2026</p>
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		<item>
		<title>Il COA di Genova chiede di sapere se una studentessa in Giurisprudenza possa svolgere parte del tirocinio per l’accesso alla professione, eventualmente già nel semestre anteriore alla laurea e poi anche successivamente, utilizzando però il periodo di tirocinio presso uno studio legale degli Stati Uniti cui potrebbe accedere nell’ambito di un programma di scambio universitario tra l’Università di Genova e la Loyola Marymount University.</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-genova-chiede-di-sapere-se-una-studentessa-in-giurisprudenza-possa-svolgere-parte-del-tirocinio-per-laccesso-alla-professione-eventualmente-gia-nel-semestre-anteriore-alla-laurea-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prassi: pareri CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[Onde rispondere al quesito posto, vengono in rilievo le lettere c) e d) del comma 6 dell’articolo 41. Da un lato, infatti, la lettera c) prevede la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio all’estero, ma solo “in altro Paese dell&#8217;Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all&#8217;esercizio della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Onde rispondere al quesito posto, vengono in rilievo le lettere c) e d) del comma 6 dell’articolo 41. Da un lato, infatti, la lettera c) prevede la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio all’estero, ma solo “in altro Paese dell&#8217;Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all&#8217;esercizio della professione”; d’altro canto, la lettera d) prevede che l’anticipazione di un semestre di tirocinio nel corso degli studi universitari avvenga nel quadro della previsione di cui all’articolo 40, e dunque secondo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra ordini territoriali e università nell’ambito della convenzione quadro tra CNF e Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza.<br>La lettura combinata delle due disposizioni è sufficiente per escludere la possibilità di svolgere il tirocinio o parti di esso, prima o dopo la laurea, al di fuori dell’UE. A ciò si aggiunga che la predetta convenzione quadro – stipulata il 24 febbraio 2017 – è molto chiara nel prevedere, tra l’altro, che in caso di anticipazione del tirocinio deve essere assicurata, oltre alla proficua prosecuzione del corso di studi, anche l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 25 maggio 2026</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93319</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il COA di Velletri chiede di sapere se all’avvocato straniero sia richiesta la prestazione dell’impegno solenne di cui all’articolo 8 della legge professionale forense e se, in caso di risposta affermativa, l’impegno debba essere prestato al momento dell’iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti ovvero al momento della successiva integrazione nell’Albo.</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-velletri-chiede-di-sapere-se-allavvocato-straniero-sia-richiesta-la-prestazione-dellimpegno-solenne-di-cui-allarticolo-8-della-legge-professionale-forense-e-se-in/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prassi: pareri CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[Ai sensi dell’articolo 8 della legge professionale, la prestazione dell’impegno solenne è condizione per l’esercizio della professione di avvocato.Con riferimento alla prestazione dell’impegno solenne da parte dell’avvocato straniero, resta fermo quanto già ritenuto con il parere n. 34/2016, a mente del quale: “La previsione dell’impegno solenne di cui all’art. 8 della Legge n. 247/2012, secondo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi dell’articolo 8 della legge professionale, la prestazione dell’impegno solenne è condizione per l’esercizio della professione di avvocato.<br>Con riferimento alla prestazione dell’impegno solenne da parte dell’avvocato straniero, resta fermo quanto già ritenuto con il parere n. 34/2016, a mente del quale:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">“La previsione dell’impegno solenne di cui all’art. 8 della Legge n. 247/2012, secondo la formula “osservare con lealtà onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”, pur attenuata nell’affermazione dei principi rispetto a quella dettata dal precedente ordinamento della professione forense (basti pensare al giuramento di agire “nel superiore interesse della Nazione”), non sembra destinata agli avvocati stranieri e appare riservata a chi intenda esercitare la professione forense nella qualità di iscritto ad un Albo italiano, come avvocato italiano. Tale condizione ricorre per l’avvocato straniero iscritto ad un albo di altro Stato membro della Unione Europea quando egli ritenga di chiedere l’integrazione in un Albo di Avvocati tenuto da un Consiglio dell’Ordine italiano: in quella sede e non prima dovrà dunque essere assunto l’impegno solenne (nello stesso senso, ma con riferimento alla previgente ipotesi del giuramento, cfr. Comm. Cons. CNF, parere n. 98/2011).”.</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Nessun rilievo ha, in materia, la sentenza n. 167/2005, richiamata nel quesito la quale, per un verso, è stata resa con riguardo al previgente regime del giuramento e, per l’altro, non escludeva – e anzi confermava – la necessità della prestazione del giuramento da parte dell’avvocato straniero al momento dell’integrazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 25 maggio 2026</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il COA di Torino chiede di sapere se i praticanti, trascorsi sei anni dall’iscrizione al relativo Registro, ove non abbiano superato l’esame di abilitazione, debbano essere cancellati e sulla procedura che debba adottare il COA.</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-torino-chiede-di-sapere-se-i-praticanti-trascorsi-sei-anni-dalliscrizione-al-relativo-registro-ove-non-abbiano-superato-lesame-di-abilitazione-debbano-essere-cancellati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prassi: pareri CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[Onde rispondere al quesito, è sufficiente richiamare il disposto dell’articolo 17, comma 10, lettera b) della legge n. 247/12.Da tale disposizione discende che:a) il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’iscrizione nel registro del tirocinio;b) una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, l’iscrizione può permanere se non sono ancora [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Onde rispondere al quesito, è sufficiente richiamare il disposto dell’articolo 17, comma 10, lettera b) della legge n. 247/12.<br>Da tale disposizione discende che:<br>a) il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’iscrizione nel registro del tirocinio;<br>b) una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, l’iscrizione può permanere se non sono ancora trascorsi i cinque anni di abilitazione al patrocinio sostitutivo, anche ove essi eccedano il sessennio. Detto sessennio, infatti, rileva unicamente ai fini della possibilità di chiedere il certificato di compiuto tirocinio e non individua un termine massimo di iscrizione nel registro dei praticanti fermo restando che – ove non sia richiesto, nel sessennio, il certificato di compiuto tirocinio – il periodo di pratica resterà svolto inutiliter.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 25 maggio 2026</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il COA di Milano formula quesito in merito all’applicabilità della causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera b) della legge n. 247/2012 (attività di impresa commerciale) a coloro che affittino più di due immobili secondo il regime della locazione breve.</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-milano-formula-quesito-in-merito-allapplicabilita-della-causa-di-incompatibilita-di-cui-allarticolo-18-lettera-b-della-legge-n-247-2012-attivita-di-impresa-commerciale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prassi: pareri CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2017 assoggetta a regime fiscale agevolato coloro che affittino immobili, per periodi non superiori a 30 giorni, “al di fuori dell&#8217;esercizio di attività d&#8217;impresa”. L’articolo 1, comma 595 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – come modificato dall’articolo 1, comma 17 della legge 30 dicembre 2025, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2017 assoggetta a regime fiscale agevolato coloro che affittino immobili, per periodi non superiori a 30 giorni, “al di fuori dell&#8217;esercizio di attività d&#8217;impresa”. L’articolo 1, comma 595 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – come modificato dall’articolo 1, comma 17 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – dispone che tale regime fiscale agevolato è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d&#8217;imposta e che negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, la predetta attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.<br>Ne consegue che, in tal caso, opera la causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera b) della legge n. 247/12.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 25 maggio 2026</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il COA di Ferrara formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di massaggiatore olistico, precisando che tale attività è riconducibile a quella di una professione “non organizzata in ordini o collegi” ai sensi della legge n. 4/2013 e che, secondo quanto dichiarato dall’interessato, l’attività verrebbe svolta in forma occasionale e senza carattere di sistematicità, continuità od organizzazione aziendale, con redditi contenuti e tali da non configurare una autonoma “abitualità professionale” e, infine, con modalità idonee a preservare il decoro e la dignità della professione forense.</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-ferrara-formula-quesito-in-merito-alla-compatibilita-tra-lesercizio-della-professione-forense-e-lattivita-di-massaggiatore-olistico-precisando-che-tale-attivita-e-riconduc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prassi: pareri CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[La risposta è resa nei termini seguenti.Come già ritenuto nei pareri nn. 41/2024 e 36/2017, l’esercizio di attività riconducibili all’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 non è, di per sé, incompatibile con l’esercizio della professione forense, dal momento che non configura l’iscrizione in Albo professionale.Tuttavia, deve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La risposta è resa nei termini seguenti.<br>Come già ritenuto nei pareri nn. 41/2024 e 36/2017, l’esercizio di attività riconducibili all’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 non è, di per sé, incompatibile con l’esercizio della professione forense, dal momento che non configura l’iscrizione in Albo professionale.<br>Tuttavia, deve essere valutato con attenzione se le concrete caratteristiche dell’attività esercitata e delle forme e dei modi del suo esercizio possano configurare incompatibilità ai sensi dell’articolo 18 della legge professionale, con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera a), a mente della quale l’esercizio della professione forense è incompatibile “con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di notaio” e con quanto previsto dalla lettera b), a mente della quale essa è incompatibile “con l&#8217;esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui”.<br>Valuti il COA, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi, se nel caso di specie possa ravvisarsi una ipotesi di incompatibilità ai sensi delle disposizioni richiamate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 25 maggio 2026</p>
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		<title>Il COA di Vicenza formula un quesito in merito al periodo di conservazione della documentazione cartacea da parte dell’Ordine. Nello specifico dei documenti relativi all’attività di opinamento parcelle, alle istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, alle questioni disciplinari, alla Cassa di Previdenza ed Assistenza, alla formazione (ad es. accreditamento eventi), alle istanze di ammissione presentate all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC), alle attività dello Sportello del Cittadino e ai documenti di elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine (ad es. schede elettorali/verbali).</title>
		<link>https://codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-vicenza-formula-un-quesito-in-merito-al-periodo-di-conservazione-della-documentazione-cartacea-da-parte-dellordine-nello-specifico-dei-documenti-relativi-allattivita-di-op/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prassi: pareri CNF]]></category>
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					<description><![CDATA[Come ritenuto nel parere n. 48/2024 in merito alla disciplina applicabile alla gestione archivistica dei COA, “non si può che rinviare, per quanto concerne la documentazione assoggettata a tale regime, alle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 24/2004 (codice dei beni culturali). Per la documentazione non assoggettabile al regime di cui al codice, occorre comunque [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Come ritenuto nel parere n. 48/2024 in merito alla disciplina applicabile alla gestione archivistica dei COA, “non si può che rinviare, per quanto concerne la documentazione assoggettata a tale regime, alle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 24/2004 (codice dei beni culturali). Per la documentazione non assoggettabile al regime di cui al codice, occorre comunque considerare – anche alla luce dell’elencazione esemplificativa contenuta nel quesito – il perdurante interesse alla conservazione della documentazione direttamente riguardante la posizione di singoli iscritti, che permane quantomeno sino a quando permanga l’iscrizione.”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 25 maggio 2026</p>
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