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	Commenti per D&#039;Antone &#8211; Dogana Accise Zenzero	</title>
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	<description>in corruptissima re publica plurimae leges sunt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2023 09:31:05 +0000</lastBuildDate>
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		<title>
		Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Ceccacci nadia		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/comment-page-2/#comment-3348</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ceccacci nadia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 09:31:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Buongiorno mi sono state molto utili le informazioni che mi avete dato. Vorrei sapere se possibile i giorni settimanali pre presentare la chiusura all’ufficio delle dogane a Roma. Grazie per tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno mi sono state molto utili le informazioni che mi avete dato. Vorrei sapere se possibile i giorni settimanali pre presentare la chiusura all’ufficio delle dogane a Roma. Grazie per tutto</p>
<p id="comment-like-3348" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/?like_comment=3348&#038;_wpnonce=5141609afe" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-3348" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di paolosdantone.wordpress.com		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/comment-page-2/#comment-3347</link>

		<dc:creator><![CDATA[paolosdantone.wordpress.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 09:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=1503#comment-3347</guid>

					<description><![CDATA[Dario ha detto:
11 gennaio 2023 09:40:38 +0100Europe/Rome 09:40
Messaggio:
Buongiorno ,
mi scuso per il disturbo , sono un gestore di una stazione di servizio , ho letto da tempo con interesse il blog riguardante la chiusura del registro carico e scarico carburanti . L’ anno ascorso ho avuto una chiusura intermedia effettuata da un controllo della gdf , non mi è chiaro se devo inviare due chiusure all’ adm (una fino a marzo 2022 della guardia di finanza e l’ altra da marzo a dicembre 2022 redatta da me ), oppure una sola dell’ anno intero , allegando però anche il verbale della gdf . Tra l’ altro mi è stato detto dal maresciallo di continuare normalmente con la numerazione dei das senza partire da zero , eppure sul blog leggo all’ art. 11 che “La numerazione progressiva delle registrazioni dalla parte del carico si rinnova ad ogni chiusura del registro”.
Cordiali saluti.
Autorizzo la pubblicazione sul blog
URL modulo di contatto: https://paolosdantone.wordpress.com/about/

Preg.mo Sig. Dario
Come le ha detto il maresciallo ai sensi dell&#039;articolo 11  del Decreto ministeriale 13 agosto 1957 (https://paolosdantone.files.wordpress.com/2014/10/dm_13-08-1957.pdf), la numerazione dei das deve continuare fino alla chiusura contabile del registro poiché la chiusura intermedia da parte degli organi di vigilanza non determina la chiusura contabile del registro che dovrà continuare ad essere scritturato, a partire dalle giacenze effettive accertate dalla GdF, fino all&#039;ultimo giorno dell&#039;anno oppure fino al suo esaurimento. 
Grazie per la visita al blog
Paolo Silvestro D’Antone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dario ha detto:<br />
11 gennaio 2023 09:40:38 +0100Europe/Rome 09:40<br />
Messaggio:<br />
Buongiorno ,<br />
mi scuso per il disturbo , sono un gestore di una stazione di servizio , ho letto da tempo con interesse il blog riguardante la chiusura del registro carico e scarico carburanti . L’ anno ascorso ho avuto una chiusura intermedia effettuata da un controllo della gdf , non mi è chiaro se devo inviare due chiusure all’ adm (una fino a marzo 2022 della guardia di finanza e l’ altra da marzo a dicembre 2022 redatta da me ), oppure una sola dell’ anno intero , allegando però anche il verbale della gdf . Tra l’ altro mi è stato detto dal maresciallo di continuare normalmente con la numerazione dei das senza partire da zero , eppure sul blog leggo all’ art. 11 che “La numerazione progressiva delle registrazioni dalla parte del carico si rinnova ad ogni chiusura del registro”.<br />
Cordiali saluti.<br />
Autorizzo la pubblicazione sul blog<br />
URL modulo di contatto: <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/about/" rel="ugc">https://paolosdantone.wordpress.com/about/</a></p>
<p>Preg.mo Sig. Dario<br />
Come le ha detto il maresciallo ai sensi dell&#8217;articolo 11  del Decreto ministeriale 13 agosto 1957 (<a href="https://paolosdantone.files.wordpress.com/2014/10/dm_13-08-1957.pdf" rel="nofollow ugc">https://paolosdantone.files.wordpress.com/2014/10/dm_13-08-1957.pdf</a>), la numerazione dei das deve continuare fino alla chiusura contabile del registro poiché la chiusura intermedia da parte degli organi di vigilanza non determina la chiusura contabile del registro che dovrà continuare ad essere scritturato, a partire dalle giacenze effettive accertate dalla GdF, fino all&#8217;ultimo giorno dell&#8217;anno oppure fino al suo esaurimento.<br />
Grazie per la visita al blog<br />
Paolo Silvestro D’Antone</p>
<p id="comment-like-3347" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/?like_comment=3347&#038;_wpnonce=96de7b7418" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-3347" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Impiegare gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico di alessandro		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/06/impiegare-mpi/comment-page-1/#comment-3238</link>

		<dc:creator><![CDATA[alessandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 13:47:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Buon giorno,
 saprebbe indicarmi il corretto registro da presentare per essere vidimato dagli uffici doganali?
grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buon giorno,<br />
 saprebbe indicarmi il corretto registro da presentare per essere vidimato dagli uffici doganali?<br />
grazie</p>
<p id="comment-like-3238" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/06/impiegare-mpi/?like_comment=3238&#038;_wpnonce=e8022feeb5" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-3238" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Impiegare gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico di S.R.C. srl		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/06/impiegare-mpi/comment-page-1/#comment-2432</link>

		<dc:creator><![CDATA[S.R.C. srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 08:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=292#comment-2432</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno,

noi abbiamo già la licenza per il ricevimento, detenzione e lavorazione di alcool etilico denaturato per la produzione di profumerie alcoliche, ora dovremmo iniziare ad utilizzare alcool isopropilico per alcune lavorazioni, devo richiedere un&#039;altra licenza?
Si può implementare la licenza che già abbiamo?
Come mi devo comportare?

Grazie mille in anticipo

Saluti 
Erika]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,</p>
<p>noi abbiamo già la licenza per il ricevimento, detenzione e lavorazione di alcool etilico denaturato per la produzione di profumerie alcoliche, ora dovremmo iniziare ad utilizzare alcool isopropilico per alcune lavorazioni, devo richiedere un&#8217;altra licenza?<br />
Si può implementare la licenza che già abbiamo?<br />
Come mi devo comportare?</p>
<p>Grazie mille in anticipo</p>
<p>Saluti<br />
Erika</p>
<p id="comment-like-2432" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/06/impiegare-mpi/?like_comment=2432&#038;_wpnonce=e5cd12aa92" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-2432" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Il registro d&#8217;officina elettrica di Vincenzo Pagano		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2012/05/13/il-registro-dofficina-elettrica/comment-page-1/#comment-2256</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Pagano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 09:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=5149#comment-2256</guid>

					<description><![CDATA[Per un impianto in cessione totale, con un contatore per la solo energia prodotta e il contatore di immissione, quali valori di energia vanno riportati nei registri cartacei? 
Io credo l&#039;energia prodotta e l&#039;immessa. Va anche riportata l&#039;energia prelevata per effetto delle perdite?
Grazie
Vincenzo Pagano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per un impianto in cessione totale, con un contatore per la solo energia prodotta e il contatore di immissione, quali valori di energia vanno riportati nei registri cartacei?<br />
Io credo l&#8217;energia prodotta e l&#8217;immessa. Va anche riportata l&#8217;energia prelevata per effetto delle perdite?<br />
Grazie<br />
Vincenzo Pagano</p>
<p id="comment-like-2256" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2012/05/13/il-registro-dofficina-elettrica/?like_comment=2256&#038;_wpnonce=7cbb3b0243" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-2256" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Impiegare gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico di Marco		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/06/impiegare-mpi/comment-page-1/#comment-2212</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 15:27:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Ad un&#039;azienda mia cliente l&#039;Agenzia delle Dogane ha contestato, a distanza di ben 29 anni, la mancata tenuta del registro di carico e scarico di alcool isopropilico che, a memoria del proprietario, era stato acquistato - a suo tempo - per fare delle prove di lavorazione e non è mai stato usato per la produzione. La domanda è: ma l&#039;eventuale inadempimento non è ormai prescritto visto che sono decorsi più di dieci anni? I funzionari delle dogane, che hanno eseguito l&#039;accesso, riferiscono -  tra l&#039;altro - che la sanzione pari a euro 100,00, potrà essere sanata con l&#039;istituto del ravvedimento operoso. Ma come si può ravvedere un inadempimento risalente a 29 anni prima? Mah! Sono più che dubbioso. Qualcuno può chiarirmi le idee?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ad un&#8217;azienda mia cliente l&#8217;Agenzia delle Dogane ha contestato, a distanza di ben 29 anni, la mancata tenuta del registro di carico e scarico di alcool isopropilico che, a memoria del proprietario, era stato acquistato &#8211; a suo tempo &#8211; per fare delle prove di lavorazione e non è mai stato usato per la produzione. La domanda è: ma l&#8217;eventuale inadempimento non è ormai prescritto visto che sono decorsi più di dieci anni? I funzionari delle dogane, che hanno eseguito l&#8217;accesso, riferiscono &#8211;  tra l&#8217;altro &#8211; che la sanzione pari a euro 100,00, potrà essere sanata con l&#8217;istituto del ravvedimento operoso. Ma come si può ravvedere un inadempimento risalente a 29 anni prima? Mah! Sono più che dubbioso. Qualcuno può chiarirmi le idee?</p>
<p id="comment-like-2212" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/06/impiegare-mpi/?like_comment=2212&#038;_wpnonce=88c54b001e" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-2212" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Impiegare gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico di Giuseppe		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/06/impiegare-mpi/comment-page-1/#comment-2168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 14:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=292#comment-2168</guid>

					<description><![CDATA[Gentili, 
dovendo allestire un laboratorio di ricerca all&#039;interno di un&#039;industria manifatturiera, dovrei acquistare alcol metilico ed etilico come solventi.
Ne userò in piccole quantità, stoccandone max 2.5LT.
Sembra chiaro che non dovrò tenere il registro di carico e scarico, ma non capisco se và fatta la denuncia di impiago all&#039;UTF.
Saluti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gentili,<br />
dovendo allestire un laboratorio di ricerca all&#8217;interno di un&#8217;industria manifatturiera, dovrei acquistare alcol metilico ed etilico come solventi.<br />
Ne userò in piccole quantità, stoccandone max 2.5LT.<br />
Sembra chiaro che non dovrò tenere il registro di carico e scarico, ma non capisco se và fatta la denuncia di impiago all&#8217;UTF.<br />
Saluti</p>
<p id="comment-like-2168" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/06/impiegare-mpi/?like_comment=2168&#038;_wpnonce=c6667a59fc" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-2168" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di alec		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/comment-page-2/#comment-2078</link>

		<dc:creator><![CDATA[alec]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 20:52:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Ho chiuso il registro 2015 ma ho un dubbio sul calcolo del 2016 dal 1 al 3 non ci sono movimenti al 4 ho due carichi benzina gasolio come faccio verificare che i conteggi siano corretti?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho chiuso il registro 2015 ma ho un dubbio sul calcolo del 2016 dal 1 al 3 non ci sono movimenti al 4 ho due carichi benzina gasolio come faccio verificare che i conteggi siano corretti?</p>
<p id="comment-like-2078" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/?like_comment=2078&#038;_wpnonce=5d8b082e15" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-2078" class="comment-like-feedback">Piace a <a href="#" class="view-likers" data-like-count="1">1 persona</a></span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Pat		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/comment-page-2/#comment-2054</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 14:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=1503#comment-2054</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/comment-page-2/#comment-745&quot;&gt;paolosdantone.wordpress.com&lt;/a&gt;.

Il blog non è più aggiornato ma è ancora il sito che google trova per primo quando si parla di accise.
Segnalo a tutti che (finalmente) l&#039;Agenzia delle dogane e dei monopoli ha superato la vecchia circolare sullìobbligo di comunicare ogni minima eccedenza all&#039;Agenzia delle Entrate.
La circolare la trovate qui http://www.confesercentiparma.it/attachments/article/760/Circolare6D2015.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/comment-page-2/#comment-745">paolosdantone.wordpress.com</a>.</p>
<p>Il blog non è più aggiornato ma è ancora il sito che google trova per primo quando si parla di accise.<br />
Segnalo a tutti che (finalmente) l&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli ha superato la vecchia circolare sullìobbligo di comunicare ogni minima eccedenza all&#8217;Agenzia delle Entrate.<br />
La circolare la trovate qui <a href="http://www.confesercentiparma.it/attachments/article/760/Circolare6D2015.pdf" rel="nofollow ugc">http://www.confesercentiparma.it/attachments/article/760/Circolare6D2015.pdf</a></p>
<p id="comment-like-2054" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/?like_comment=2054&#038;_wpnonce=899e4722a2" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-2054" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Il registro d&#8217;officina elettrica di mediterraneo_rinnovabile		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2012/05/13/il-registro-dofficina-elettrica/comment-page-1/#comment-2046</link>

		<dc:creator><![CDATA[mediterraneo_rinnovabile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2015 15:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=5149#comment-2046</guid>

					<description><![CDATA[http://www.mediterraneorinnovabile.it/it/tax-diritto-tributario/512-testo-unico-accise-aggiornato-al-2015.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediterraneorinnovabile.it/it/tax-diritto-tributario/512-testo-unico-accise-aggiornato-al-2015.html" rel="nofollow ugc">http://www.mediterraneorinnovabile.it/it/tax-diritto-tributario/512-testo-unico-accise-aggiornato-al-2015.html</a></p>
<p id="comment-like-2046" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2012/05/13/il-registro-dofficina-elettrica/?like_comment=2046&#038;_wpnonce=c309791c37" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-2046" class="comment-like-feedback">Piace a <a href="#" class="view-likers" data-like-count="1">1 persona</a></span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Ho superato l&#8217;assegnazione UMA di Fiorello RIZZO		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2011/06/02/ho-superato-lassegnazione-uma/comment-page-1/#comment-2028</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fiorello RIZZO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 08:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=4754#comment-2028</guid>

					<description><![CDATA[Mi si scusi un commento. Non capisco in che modo si possa verificare che un utente motori agricoli possa acquistare del prodotto energetico eccedente l&#039;assegnazione, dal momento che il depositario é tenuto, prima della vendita, a controllare l&#039;assegnazione e le quantità già acquistate, essendo esclusa la possibilità di vendita oltre tali limiti.
Se per un errore (incomprensibile, ma nella vita tutto é possibile!) dovesse accadere di avere acquistato (e/o venduto) prodotto denaturato in eccesso rispetto all&#039;assegnazione, il rischio che si corre non é la sanzione amministrativa cui viene fatto riferimento, oggi modificata da 1.000 a 3.000 €, ma la sanzione penale rientrante nelle previsioni dell&#039;articolo 40 comma 1 del TUA, poiché trattandosi di prodotto denaturato cui non si ha diritto, si integra l&#039;impiego di prodotti ad accisa agevolata in impieghi a maggiore accisa e, comunque, sottrazione o tentativo di sottrazione (equivalente) al pagamento dell&#039;accisa. Ove non fossero iniziati controlli da parte dell&#039;A.F., si potrebbe auto denunciare l&#039;accaduto, chiedendo di accedere al pagamento dell&#039;accisa involontariamente evasa e, ritengo, alla sanzione ridotta cui viene fatto riferimento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi si scusi un commento. Non capisco in che modo si possa verificare che un utente motori agricoli possa acquistare del prodotto energetico eccedente l&#8217;assegnazione, dal momento che il depositario é tenuto, prima della vendita, a controllare l&#8217;assegnazione e le quantità già acquistate, essendo esclusa la possibilità di vendita oltre tali limiti.<br />
Se per un errore (incomprensibile, ma nella vita tutto é possibile!) dovesse accadere di avere acquistato (e/o venduto) prodotto denaturato in eccesso rispetto all&#8217;assegnazione, il rischio che si corre non é la sanzione amministrativa cui viene fatto riferimento, oggi modificata da 1.000 a 3.000 €, ma la sanzione penale rientrante nelle previsioni dell&#8217;articolo 40 comma 1 del TUA, poiché trattandosi di prodotto denaturato cui non si ha diritto, si integra l&#8217;impiego di prodotti ad accisa agevolata in impieghi a maggiore accisa e, comunque, sottrazione o tentativo di sottrazione (equivalente) al pagamento dell&#8217;accisa. Ove non fossero iniziati controlli da parte dell&#8217;A.F., si potrebbe auto denunciare l&#8217;accaduto, chiedendo di accedere al pagamento dell&#8217;accisa involontariamente evasa e, ritengo, alla sanzione ridotta cui viene fatto riferimento</p>
<p id="comment-like-2028" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2011/06/02/ho-superato-lassegnazione-uma/?like_comment=2028&#038;_wpnonce=df7345b129" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-2028" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di Paolo P		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-2/#comment-2011</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paolo P]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 14:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-2011</guid>

					<description><![CDATA[buon pomeriggio,
complimenti per il blog volevo tornare sul fatto della registrazione delle preparazioni di cui alla 3403,
Siamo un&#039;azienda che acquista olio lubrificante e preparazioni varie pertanto abbiamo la licenza rilasciata dalla competente dogana ed abbiamo l&#039;obbligo della registrazione dell&#039;entrata e dei consumi.
Per quanto concerne le preparazioni di cui alla nc 3403

il fornitore ci dice che relativamente ad un prodotto a noi fornito con codice NC 34039900 non è soggetto ad accisa, il codice completo è 3403 9900: prodotto libero quindi nessuna comunicazione alla dogana.

Tale conclusione sembra essere confermata dalla lettura delle circolari e del decreto in allegato, si vedano le note relative ai codici da 34039100 a 34039990 indicate a pag. 6 della Circolare 37/D e a pag. 3 della Circolare 63386, che rimandano alla procedura semplificata di cui all’art. 13 del DECRETO 322/95.

Quest’ultimo articolo, in particolare, esclude l’applicazione dell’art. 10 che prescrive l’obbligo di denuncia e di tenuta del registro per gli utilizzatori.

Il problema nasce non per il fatto della registrazione dei prodotti di cui alla 3403 , ma per un problema di spazi e cubaggi dei magazzini autorizzati.

La ringrazio in anticipo della risposta di chiarimento
saluti
Paolo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buon pomeriggio,<br />
complimenti per il blog volevo tornare sul fatto della registrazione delle preparazioni di cui alla 3403,<br />
Siamo un&#8217;azienda che acquista olio lubrificante e preparazioni varie pertanto abbiamo la licenza rilasciata dalla competente dogana ed abbiamo l&#8217;obbligo della registrazione dell&#8217;entrata e dei consumi.<br />
Per quanto concerne le preparazioni di cui alla nc 3403</p>
<p>il fornitore ci dice che relativamente ad un prodotto a noi fornito con codice NC 34039900 non è soggetto ad accisa, il codice completo è 3403 9900: prodotto libero quindi nessuna comunicazione alla dogana.</p>
<p>Tale conclusione sembra essere confermata dalla lettura delle circolari e del decreto in allegato, si vedano le note relative ai codici da 34039100 a 34039990 indicate a pag. 6 della Circolare 37/D e a pag. 3 della Circolare 63386, che rimandano alla procedura semplificata di cui all’art. 13 del DECRETO 322/95.</p>
<p>Quest’ultimo articolo, in particolare, esclude l’applicazione dell’art. 10 che prescrive l’obbligo di denuncia e di tenuta del registro per gli utilizzatori.</p>
<p>Il problema nasce non per il fatto della registrazione dei prodotti di cui alla 3403 , ma per un problema di spazi e cubaggi dei magazzini autorizzati.</p>
<p>La ringrazio in anticipo della risposta di chiarimento<br />
saluti<br />
Paolo</p>
<p id="comment-like-2011" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/?like_comment=2011&#038;_wpnonce=67177f4410" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-2011" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di adriano		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-2/#comment-2008</link>

		<dc:creator><![CDATA[adriano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 15:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-2008</guid>

					<description><![CDATA[Sono un collega del Contenzioso di Frosinone. I miei più sentiti complimenti, bel blog, sei in gamba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono un collega del Contenzioso di Frosinone. I miei più sentiti complimenti, bel blog, sei in gamba.</p>
<p id="comment-like-2008" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/?like_comment=2008&#038;_wpnonce=e3e38f9533" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-2008" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Il milione perso nel gas di Romano		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2012/10/06/il-milione-perso-nel-gas/comment-page-1/#comment-1965</link>

		<dc:creator><![CDATA[Romano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 10:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=5285#comment-1965</guid>

					<description><![CDATA[Complimenti per la chiarezza. Esiste un modello, o una metodologia, per  presentare una istanza di rimborso di accise indebitamente versate sul gas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per la chiarezza. Esiste un modello, o una metodologia, per  presentare una istanza di rimborso di accise indebitamente versate sul gas?</p>
<p id="comment-like-1965" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2012/10/06/il-milione-perso-nel-gas/?like_comment=1965&#038;_wpnonce=0ea828b000" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1965" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Impiegare gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico di paolosdantone.wordpress.com		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/06/impiegare-mpi/comment-page-1/#comment-1947</link>

		<dc:creator><![CDATA[paolosdantone.wordpress.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 17:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=292#comment-1947</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/06/impiegare-mpi/comment-page-1/#comment-1922&quot;&gt;Alessandra&lt;/a&gt;.

Gentile Sig.ra Alessandra,
ritengo che la fattispecie da lei prospettata non integri i presupposti applicativi dell&#039;esimente prevista dall&#039;art. 22, comma 1, lettera c) DM 153/2001.
In altre parole, l&#039;uso non esclusivo dell&#039;alcole isopropilico nelle analisi di laboratorio non permette di applicare l&#039;esenzione dall&#039;obbligo di tenuta e, se registro dev&#039;esserci, registro sia.
Grazie per il commento
Paolo Silvestro D&#039;Antone - Reggio Emilia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/06/impiegare-mpi/comment-page-1/#comment-1922">Alessandra</a>.</p>
<p>Gentile Sig.ra Alessandra,<br />
ritengo che la fattispecie da lei prospettata non integri i presupposti applicativi dell&#8217;esimente prevista dall&#8217;art. 22, comma 1, lettera c) DM 153/2001.<br />
In altre parole, l&#8217;uso non esclusivo dell&#8217;alcole isopropilico nelle analisi di laboratorio non permette di applicare l&#8217;esenzione dall&#8217;obbligo di tenuta e, se registro dev&#8217;esserci, registro sia.<br />
Grazie per il commento<br />
Paolo Silvestro D&#8217;Antone &#8211; Reggio Emilia</p>
<p id="comment-like-1947" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/06/impiegare-mpi/?like_comment=1947&#038;_wpnonce=4aa738c4da" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1947" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Impiegare gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico di Alessandra		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/06/impiegare-mpi/comment-page-1/#comment-1922</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alessandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 09:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=292#comment-1922</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno, a seguito di una verifica dell&#039;Agenzia delle Dogane all&#039;azienda dove lavoro è stata contestata la mancata tenuta del registro di carico/scarico dell&#039;alcool isopropilico in soluzione con altri prodotti al 70% destinato alla pulizia dei macchinari. Il registro viene correttamente tenuto per quanto riguarda l&#039;acool isopropilico puro. A Suo parere occorre tenere il registro anche per i prodotti in soluzione?
Inoltre è stato rilevato l&#039;obbligo di registrare anche la movimentazione dell&#039;alcool metilico sebbene detenuto a soli scopi di laboratorio e confezionato in recipienti di capacità inferiore a 2,5 litri, testualmente &quot;in quanto detentrice di apposito registro&quot;. Leggendo la normativa mi sembra una forzatura affermare che si è tenuti alla tenuta del registro per un prodotto per il quale esiste l&#039;esenzione solo perchè si detiene il registro. Le sarei grata di un parere. Cordiali saluti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, a seguito di una verifica dell&#8217;Agenzia delle Dogane all&#8217;azienda dove lavoro è stata contestata la mancata tenuta del registro di carico/scarico dell&#8217;alcool isopropilico in soluzione con altri prodotti al 70% destinato alla pulizia dei macchinari. Il registro viene correttamente tenuto per quanto riguarda l&#8217;acool isopropilico puro. A Suo parere occorre tenere il registro anche per i prodotti in soluzione?<br />
Inoltre è stato rilevato l&#8217;obbligo di registrare anche la movimentazione dell&#8217;alcool metilico sebbene detenuto a soli scopi di laboratorio e confezionato in recipienti di capacità inferiore a 2,5 litri, testualmente &#8220;in quanto detentrice di apposito registro&#8221;. Leggendo la normativa mi sembra una forzatura affermare che si è tenuti alla tenuta del registro per un prodotto per il quale esiste l&#8217;esenzione solo perchè si detiene il registro. Le sarei grata di un parere. Cordiali saluti.</p>
<p id="comment-like-1922" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/06/impiegare-mpi/?like_comment=1922&#038;_wpnonce=5204eb6bec" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1922" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Il milione perso nel gas di vanelli enrico		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2012/10/06/il-milione-perso-nel-gas/comment-page-1/#comment-1739</link>

		<dc:creator><![CDATA[vanelli enrico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 14:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=5285#comment-1739</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/2012/10/06/il-milione-perso-nel-gas/comment-page-1/#comment-1641&quot;&gt;Salvo&lt;/a&gt;.

Il testo unico della accise sancisce, in tema di “indebiti pagamenti”,  il diritto di recuperare il credito derivante da dichiarazione attraverso la compensazione delle rate di acconto (art. 26 comma 13) senza limitazione di tempo. Diritto che deroga, per legge, dall’obbligo di presentare l’istanza prevista dall’art. 14. Considerata questa deroga di legge non si capisce su quale presupposto giuridico venga vietato ai contribuenti di continuare nell&#039;applicazione di questo diritto qualora alla 24^ compensazione non sia ancora stato  estinto il credito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2012/10/06/il-milione-perso-nel-gas/comment-page-1/#comment-1641">Salvo</a>.</p>
<p>Il testo unico della accise sancisce, in tema di “indebiti pagamenti”,  il diritto di recuperare il credito derivante da dichiarazione attraverso la compensazione delle rate di acconto (art. 26 comma 13) senza limitazione di tempo. Diritto che deroga, per legge, dall’obbligo di presentare l’istanza prevista dall’art. 14. Considerata questa deroga di legge non si capisce su quale presupposto giuridico venga vietato ai contribuenti di continuare nell&#8217;applicazione di questo diritto qualora alla 24^ compensazione non sia ancora stato  estinto il credito.</p>
<p id="comment-like-1739" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2012/10/06/il-milione-perso-nel-gas/?like_comment=1739&#038;_wpnonce=ddcb60f3b0" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1739" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di Giovanni Luisi		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-2/#comment-1717</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Luisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 14:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1717</guid>

					<description><![CDATA[Buon pomeriggio,  gestisco deposito oli minerali commerciale &quot; OLLUDA&quot; dovrebbe, pur avendo le password dal 2009 non riesco neanche a fare una prova per capire il funzionamento dell&#039;invio telematico . non voglio acquistare un programma  per i costi , 
e voglio avvalermi dei file dell&#039;agenzia ma non capisco niente ma in attesa di ricevere altre info vorrei chiedere una cosa : prodotti NC. 3403 VANNO O MENO REGISTRATI COME PESO SUL REGISTRO DI CARICO E SCARICO? SE SI IN CHE MODO ? PESO TOTALE ? O SOLO DEL PESO IN PERCENTUALE? ES. UN FUSTO DI MICROT. L/I PESA KG. 209  IN ARRIVO SUL CARICO DEVO CARICARE IL SUO PESO ? 209 KG. ? O SOLO IL 20% DELLA PERCENTUALE DI OLIO ? GRAZIE 
P.S. chiedo questo poiché in seguito ad un controllo ricevuto mi è stato contestato e io a sua volta ho chiesto come ci si comporta e mi hanno risposto attieniti al fornitore , ciè se nel suo documento riporta il peso lo carichi altrimenti no.  bello ehhh? semplice]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buon pomeriggio,  gestisco deposito oli minerali commerciale &#8221; OLLUDA&#8221; dovrebbe, pur avendo le password dal 2009 non riesco neanche a fare una prova per capire il funzionamento dell&#8217;invio telematico . non voglio acquistare un programma  per i costi ,<br />
e voglio avvalermi dei file dell&#8217;agenzia ma non capisco niente ma in attesa di ricevere altre info vorrei chiedere una cosa : prodotti NC. 3403 VANNO O MENO REGISTRATI COME PESO SUL REGISTRO DI CARICO E SCARICO? SE SI IN CHE MODO ? PESO TOTALE ? O SOLO DEL PESO IN PERCENTUALE? ES. UN FUSTO DI MICROT. L/I PESA KG. 209  IN ARRIVO SUL CARICO DEVO CARICARE IL SUO PESO ? 209 KG. ? O SOLO IL 20% DELLA PERCENTUALE DI OLIO ? GRAZIE<br />
P.S. chiedo questo poiché in seguito ad un controllo ricevuto mi è stato contestato e io a sua volta ho chiesto come ci si comporta e mi hanno risposto attieniti al fornitore , ciè se nel suo documento riporta il peso lo carichi altrimenti no.  bello ehhh? semplice</p>
<p id="comment-like-1717" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/?like_comment=1717&#038;_wpnonce=b4f25807ea" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1717" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di paolosdantone.wordpress.com		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1716</link>

		<dc:creator><![CDATA[paolosdantone.wordpress.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 01:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1716</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1715&quot;&gt;ottavio&lt;/a&gt;.

Salve sig. Ottavio, fino a quando le morchie se ne stanno sul fondo dei serbatoi e segnano di rosso la pasta rivelatrice d&#039;acqua, allora quei centimetri vanno detratti dalla giacenza effettiva altrimenti no e fanno volume utile. Comunque le morchie vanno aspirate e smaltite e le suggerisco di mettersi previamente d&#039;accordo col proprietario dell&#039;impianto per le spese e l&#039;eventuale rimborso.
Grazie per la visita. Paolo Silvestro D&#039;Antone - Reggio Emilia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1715">ottavio</a>.</p>
<p>Salve sig. Ottavio, fino a quando le morchie se ne stanno sul fondo dei serbatoi e segnano di rosso la pasta rivelatrice d&#8217;acqua, allora quei centimetri vanno detratti dalla giacenza effettiva altrimenti no e fanno volume utile. Comunque le morchie vanno aspirate e smaltite e le suggerisco di mettersi previamente d&#8217;accordo col proprietario dell&#8217;impianto per le spese e l&#8217;eventuale rimborso.<br />
Grazie per la visita. Paolo Silvestro D&#8217;Antone &#8211; Reggio Emilia</p>
<p id="comment-like-1716" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/?like_comment=1716&#038;_wpnonce=906015ac91" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1716" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di ottavio		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1715</link>

		<dc:creator><![CDATA[ottavio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 17:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1715</guid>

					<description><![CDATA[Salve, vi voglio sottoporre una domanda, per un distributore di carburante nella chiusura del registro di carico e scarico, le morchie vanno considerate come cali o come carico negativo? la compagnia di bandiera deve rimborsarmi questo fondo di cisterna che io comunque ho pagato?
Grazie
Ottavio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, vi voglio sottoporre una domanda, per un distributore di carburante nella chiusura del registro di carico e scarico, le morchie vanno considerate come cali o come carico negativo? la compagnia di bandiera deve rimborsarmi questo fondo di cisterna che io comunque ho pagato?<br />
Grazie<br />
Ottavio</p>
<p id="comment-like-1715" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/?like_comment=1715&#038;_wpnonce=dd255c3fa6" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1715" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Energia al GSE di Carlo Ezio Teramani		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2014/01/26/energia-al-gse/comment-page-1/#comment-1700</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlo Ezio Teramani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 17:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=5465#comment-1700</guid>

					<description><![CDATA[Chiarisci meglio, per favore.  Vuoi dire che fruisce dell&#039;esenzione d&#039;accisa anche l&#039;olio vegetale non modificato chimicamente afferente alla PRODUZIONE (in cogenerazione o no) dell&#039;energia elettrica ceduta? 
Saluti
Carlo Ezio Teramani]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiarisci meglio, per favore.  Vuoi dire che fruisce dell&#8217;esenzione d&#8217;accisa anche l&#8217;olio vegetale non modificato chimicamente afferente alla PRODUZIONE (in cogenerazione o no) dell&#8217;energia elettrica ceduta?<br />
Saluti<br />
Carlo Ezio Teramani</p>
<p id="comment-like-1700" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2014/01/26/energia-al-gse/?like_comment=1700&#038;_wpnonce=79988f9771" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1700" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Il milione perso nel gas di Salvo		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2012/10/06/il-milione-perso-nel-gas/comment-page-1/#comment-1641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salvo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 20:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=5285#comment-1641</guid>

					<description><![CDATA[CIAO PAOLO, SEI GRANDE PER LA PRIMA VOLTA HO VISTO IL TUO SITO INTERESSANTE E BELLISSIMO, MI CHIEDO DOVI TROVI IL TEMPO PER DEDICARTI A QUESTO, CON GRANDE AFFETTO TUO VECCHIO COMPAGNO DI SCUOLA E COLLEGA SALVO CULLURA&#039; DI TORINO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CIAO PAOLO, SEI GRANDE PER LA PRIMA VOLTA HO VISTO IL TUO SITO INTERESSANTE E BELLISSIMO, MI CHIEDO DOVI TROVI IL TEMPO PER DEDICARTI A QUESTO, CON GRANDE AFFETTO TUO VECCHIO COMPAGNO DI SCUOLA E COLLEGA SALVO CULLURA&#8217; DI TORINO.</p>
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]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di paolosdantone.wordpress.com		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1545</link>

		<dc:creator><![CDATA[paolosdantone.wordpress.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 21:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1545</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1521&quot;&gt;Alessandro&lt;/a&gt;.

Salve, se l&#039;additivo le arriva col DAS vuol dire che è stato assoggettato ad accisa e perciò lo può aggiungere al gasolio in cisterna: annotandone la quantità in litri al carico del registro UTF.
Grazie per la visita al blog
Paolo Silvestro D&#039;Antone, Reggio Emilia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1521">Alessandro</a>.</p>
<p>Salve, se l&#8217;additivo le arriva col DAS vuol dire che è stato assoggettato ad accisa e perciò lo può aggiungere al gasolio in cisterna: annotandone la quantità in litri al carico del registro UTF.<br />
Grazie per la visita al blog<br />
Paolo Silvestro D&#8217;Antone, Reggio Emilia.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Nessuna sanzione se il gasolio cresce e cala di bianchi		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2011/01/27/nessuna-sanzione-se-il-gasolio-cresce-e-cala/comment-page-1/#comment-1535</link>

		<dc:creator><![CDATA[bianchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 05:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=4280#comment-1535</guid>

					<description><![CDATA[Mancano i riferimenti alle norme applicate in accertamento inventariale. Date le quantità in discussione dentro o fuori i cali ammessi può essere anche questione anche di errori formali durante l&#039;eccetramento, in un senso e nell&#039;altro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mancano i riferimenti alle norme applicate in accertamento inventariale. Date le quantità in discussione dentro o fuori i cali ammessi può essere anche questione anche di errori formali durante l&#8217;eccetramento, in un senso e nell&#8217;altro.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di Alessandro		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1521</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 10:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1521</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno,
ho un quesito in merito all&#039;aggiunta di additivi nelle cisterne in un distributore di carburante pompa bianca

Mi è stato proposto di aggiungere al carburante che viene venduto un additivo che ha il seguente codice
CODICE DOGANE 381119 0000 
se dovessi fare questa aggiunta e vendere diesel additivato cosa devo fare ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,<br />
ho un quesito in merito all&#8217;aggiunta di additivi nelle cisterne in un distributore di carburante pompa bianca</p>
<p>Mi è stato proposto di aggiungere al carburante che viene venduto un additivo che ha il seguente codice<br />
CODICE DOGANE 381119 0000<br />
se dovessi fare questa aggiunta e vendere diesel additivato cosa devo fare ?</p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Il gestore mi arriva caldo di Corsarino		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2009/12/13/gestore-arriva-caldo/comment-page-1/#comment-1498</link>

		<dc:creator><![CDATA[Corsarino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2013 08:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=889#comment-1498</guid>

					<description><![CDATA[Comunque, quello che importa, nei prodotti ad accisa assolta, é la corretta tenuta della situazione di magazzino.
Se, anche settimanalmente, si procede alla determinazione delle giacenze e si registrano le variazioni riscontrate (magari scrivendo una piccola nota a margine, per es: &quot;effettuata misurazione, differenza riscontrata&quot;), i funzionari (certo nei limiti accettabili!) non procedono, di norma, a contestazione di infrazioni.
Devo pure dire con onestà che ogni organo controllore, ogni Ufficio, ogni persona ha una propria valutazione delle cose; inoltre, spesso i gestori non sono neppure a conoscenza della modalità di rilevazione delle giacenze, per questo sono previste delle tolleranze abbastanza ampie, perfino per le eccedenze.
In verifica occorre una serena valutazione e non cercare il verbale ad ogni costo... anche se l&#039;eccessiva &quot;discrezionalità&quot; dei funzionari può essere pericolosa e, comunque, non é consentita dalla legge!
Se si trova una grossa deficienza? Il discorso é diverso: nessuno crede che un impianto stia aperto per rimetterci del denaro!
Le grosse eccedenze? Fanno pensare a possibile frode agli utenti o, peggio, a prodotti di contrabbando... qui starei più attento e severo nella valutazione (magari procedendo al campionamento del prodotto; controllo dei contatori; perfino successivi appostamenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comunque, quello che importa, nei prodotti ad accisa assolta, é la corretta tenuta della situazione di magazzino.<br />
Se, anche settimanalmente, si procede alla determinazione delle giacenze e si registrano le variazioni riscontrate (magari scrivendo una piccola nota a margine, per es: &#8220;effettuata misurazione, differenza riscontrata&#8221;), i funzionari (certo nei limiti accettabili!) non procedono, di norma, a contestazione di infrazioni.<br />
Devo pure dire con onestà che ogni organo controllore, ogni Ufficio, ogni persona ha una propria valutazione delle cose; inoltre, spesso i gestori non sono neppure a conoscenza della modalità di rilevazione delle giacenze, per questo sono previste delle tolleranze abbastanza ampie, perfino per le eccedenze.<br />
In verifica occorre una serena valutazione e non cercare il verbale ad ogni costo&#8230; anche se l&#8217;eccessiva &#8220;discrezionalità&#8221; dei funzionari può essere pericolosa e, comunque, non é consentita dalla legge!<br />
Se si trova una grossa deficienza? Il discorso é diverso: nessuno crede che un impianto stia aperto per rimetterci del denaro!<br />
Le grosse eccedenze? Fanno pensare a possibile frode agli utenti o, peggio, a prodotti di contrabbando&#8230; qui starei più attento e severo nella valutazione (magari procedendo al campionamento del prodotto; controllo dei contatori; perfino successivi appostamenti.</p>
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]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Accisa e la cogenerazione da oli vegetali di paolosdantone.wordpress.com		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/28/la-cogenerazione-da-oli-vegetali/comment-page-1/#comment-1411</link>

		<dc:creator><![CDATA[paolosdantone.wordpress.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 08:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=611#comment-1411</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/28/la-cogenerazione-da-oli-vegetali/comment-page-1/#comment-1406&quot;&gt;Teramani Carlo Ezio&lt;/a&gt;.

Ringrazio Carlo Ezio Teramani per il suo puntuale, articolato e chiaro intervento. Consentitemi però di fare lo &quot;sborone&quot; e aggiungere la mia sede lavorativa, l&#039;ufficio delle dogane Reggio Emilia, tra quelle elogiate da Teramani.
Paolo Silvestro D&#039;Antone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/28/la-cogenerazione-da-oli-vegetali/comment-page-1/#comment-1406">Teramani Carlo Ezio</a>.</p>
<p>Ringrazio Carlo Ezio Teramani per il suo puntuale, articolato e chiaro intervento. Consentitemi però di fare lo &#8220;sborone&#8221; e aggiungere la mia sede lavorativa, l&#8217;ufficio delle dogane Reggio Emilia, tra quelle elogiate da Teramani.<br />
Paolo Silvestro D&#8217;Antone</p>
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]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Accisa e la cogenerazione da oli vegetali di Teramani Carlo Ezio		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/28/la-cogenerazione-da-oli-vegetali/comment-page-1/#comment-1406</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teramani Carlo Ezio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 17:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=611#comment-1406</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/28/la-cogenerazione-da-oli-vegetali/comment-page-1/#comment-111&quot;&gt;Roberto Quercia&lt;/a&gt;.

Mi intrometto in ritardo, ma ora si è fatta chiarezza sull&#039;argomento.

Ho curato personalmente le pratiche per il riconoscimento della qualifica di Destinatario registrato a favore di alcune società di Mantova e Ravenna che gestiscono impianti di cogenerazione a fonte rinnovabile (oli vegetali e oli animali)  e i competenti Uffici delle Dogane non hanno avuto difficoltà a riconoscere detta qualifica, adottando ovviamente opportune cautele.
Il riconoscimento della qualifica di destinatario registrato alle imprese di cogenerazione risponde ad un criterio di equità e di semplificazione che solo alcuni Uffici delle Dogane, come quello di Vicenza, Potenza e altri, hanno adottato, a differenza di altri (Pescara ad esempio) che pervicacemente insistono, o meglio insistevano, nel ritenere impossibile il rilascio della qualifica di destinatario registrato alle imprese in parola. 
D’altra parte l’art. 24 del T.U.A. consente, senza alcuna pregiudiziale di sorta, che le agevolazioni possono essere fruite acquistando prodotti energetici detassati all’origine o mediante il rimborso dell’accisa differenziale assolta in più.
Fissiamo poi un assunto: non c’è alcuna norma di rango primario che possa impedire l’impiego di prodotti energetici detassati all’origine. Gli Uffici delle Dogane, però, per negare il riconoscimento della suddetta qualifica di destinatario registrato,  si avvalgono  della vetusta Circolare n. 42 del 3 febbraio 1989  dell’allora Dipartimento delle Dogane, la quale così dispone: “Ovviamente, in caso di produzione combinata, il gasolio non potrà essere ritirato in cauzione, ma si applicherà la disciplina prevista per gli analoghi impieghi di olio combustibile (compreso, quindi, il rilascio di buoni di prelevamento) dalla circolare prot. n. 901/M dell’ 1 agosto 1987”,  cioè si deve applicare  il metodo del rimborso d’accisa.
Ma un’analisi più attenta delle disposizioni di servizio emanate dall’Agenzia delle Dogane (dirette ai soli Uffici dell’Agenzia stessa) con la nota prot 10824 del 28 gennaio 2010, mai pubblicata nel sito dell’Agenzia e, perciò, sconosciute agli operatori interessati,  sebbene destinate ad incidere negli interessi degli stessi, si può desumere che in caso di supero del parametro (convenzionale come quello previsto per la cogenerazione o determinato mediante marce controllate) comporta il pagamento posticipato della relativa accisa senza la previsione della prestazione della garanzia, giacché il destinatario registrato non è tenuto a prestare garanzia se non nel caso di ricevimento di gasolio ad accisa intera gravante. 
A Mantova e Ravenna il riconoscimento della qualifica è avvenuto dietro prestazione della garanzia calcolata sulla base dei quantitativi di prodotti energetici, presunti, afferenti alla produzione di energia termica ed assolvendo mensilmente, in occasione della presentazione per via telematica dei flussi relativi alla movimentazione dei prodotti energetici,  l’accisa effettivamente dovuta.
Parrebbe vera la notizia secondo la quale anche la competente Direzione Centrale Accertamento e Controlli  ha finalmente recepito questa importante semplificazione nei confronti delle imprese che gestiscono impianti di cogenerazione, emanando una recente nota diretta alle Direzioni Regionali, purtroppo anch’essa non pubblicata, con la quale riconosce ad un’impresa di cogenerazione la possibilità di assumere la qualifica di destinatario registrato prescrivendo modalità operative del tutto analoghe a quelle già attuate a Mantova, Ravenna, Vicenza e Potenza.   
A questo punto, la differenza tra il regime del deposito fiscale e quello inerente alla qualifica di destinatario registrato consiste unicamente nel fatto che l’operatore non può spedire in regime sospensivo i prodotti energetici e nella diversa tempistica dell’invio dei flussi telematici. 
Meno male che certe strutture pubbliche sono gestite da funzionari capaci di semplificare  intelligentemente le farraginose prassi operative.  
 Cordialmente
Carlo Ezio Teramani
Consulente accise]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/28/la-cogenerazione-da-oli-vegetali/comment-page-1/#comment-111">Roberto Quercia</a>.</p>
<p>Mi intrometto in ritardo, ma ora si è fatta chiarezza sull&#8217;argomento.</p>
<p>Ho curato personalmente le pratiche per il riconoscimento della qualifica di Destinatario registrato a favore di alcune società di Mantova e Ravenna che gestiscono impianti di cogenerazione a fonte rinnovabile (oli vegetali e oli animali)  e i competenti Uffici delle Dogane non hanno avuto difficoltà a riconoscere detta qualifica, adottando ovviamente opportune cautele.<br />
Il riconoscimento della qualifica di destinatario registrato alle imprese di cogenerazione risponde ad un criterio di equità e di semplificazione che solo alcuni Uffici delle Dogane, come quello di Vicenza, Potenza e altri, hanno adottato, a differenza di altri (Pescara ad esempio) che pervicacemente insistono, o meglio insistevano, nel ritenere impossibile il rilascio della qualifica di destinatario registrato alle imprese in parola.<br />
D’altra parte l’art. 24 del T.U.A. consente, senza alcuna pregiudiziale di sorta, che le agevolazioni possono essere fruite acquistando prodotti energetici detassati all’origine o mediante il rimborso dell’accisa differenziale assolta in più.<br />
Fissiamo poi un assunto: non c’è alcuna norma di rango primario che possa impedire l’impiego di prodotti energetici detassati all’origine. Gli Uffici delle Dogane, però, per negare il riconoscimento della suddetta qualifica di destinatario registrato,  si avvalgono  della vetusta Circolare n. 42 del 3 febbraio 1989  dell’allora Dipartimento delle Dogane, la quale così dispone: “Ovviamente, in caso di produzione combinata, il gasolio non potrà essere ritirato in cauzione, ma si applicherà la disciplina prevista per gli analoghi impieghi di olio combustibile (compreso, quindi, il rilascio di buoni di prelevamento) dalla circolare prot. n. 901/M dell’ 1 agosto 1987”,  cioè si deve applicare  il metodo del rimborso d’accisa.<br />
Ma un’analisi più attenta delle disposizioni di servizio emanate dall’Agenzia delle Dogane (dirette ai soli Uffici dell’Agenzia stessa) con la nota prot 10824 del 28 gennaio 2010, mai pubblicata nel sito dell’Agenzia e, perciò, sconosciute agli operatori interessati,  sebbene destinate ad incidere negli interessi degli stessi, si può desumere che in caso di supero del parametro (convenzionale come quello previsto per la cogenerazione o determinato mediante marce controllate) comporta il pagamento posticipato della relativa accisa senza la previsione della prestazione della garanzia, giacché il destinatario registrato non è tenuto a prestare garanzia se non nel caso di ricevimento di gasolio ad accisa intera gravante.<br />
A Mantova e Ravenna il riconoscimento della qualifica è avvenuto dietro prestazione della garanzia calcolata sulla base dei quantitativi di prodotti energetici, presunti, afferenti alla produzione di energia termica ed assolvendo mensilmente, in occasione della presentazione per via telematica dei flussi relativi alla movimentazione dei prodotti energetici,  l’accisa effettivamente dovuta.<br />
Parrebbe vera la notizia secondo la quale anche la competente Direzione Centrale Accertamento e Controlli  ha finalmente recepito questa importante semplificazione nei confronti delle imprese che gestiscono impianti di cogenerazione, emanando una recente nota diretta alle Direzioni Regionali, purtroppo anch’essa non pubblicata, con la quale riconosce ad un’impresa di cogenerazione la possibilità di assumere la qualifica di destinatario registrato prescrivendo modalità operative del tutto analoghe a quelle già attuate a Mantova, Ravenna, Vicenza e Potenza.<br />
A questo punto, la differenza tra il regime del deposito fiscale e quello inerente alla qualifica di destinatario registrato consiste unicamente nel fatto che l’operatore non può spedire in regime sospensivo i prodotti energetici e nella diversa tempistica dell’invio dei flussi telematici.<br />
Meno male che certe strutture pubbliche sono gestite da funzionari capaci di semplificare  intelligentemente le farraginose prassi operative.<br />
 Cordialmente<br />
Carlo Ezio Teramani<br />
Consulente accise</p>
<p id="comment-like-1406" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/28/la-cogenerazione-da-oli-vegetali/?like_comment=1406&#038;_wpnonce=718c641b9e" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1406" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Vado in Germania e mi compro la birra di paolosdantone.wordpress.com		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2010/12/18/vado-in-germania-e-mi-compro-la-birra/comment-page-1/#comment-1386</link>

		<dc:creator><![CDATA[paolosdantone.wordpress.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 02:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=4022#comment-1386</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/2010/12/18/vado-in-germania-e-mi-compro-la-birra/comment-page-1/#comment-1384&quot;&gt;plaiul&lt;/a&gt;.

L&#039;accisa sulla birra si ottiene moltiplicando gli ettolitri di birra per il suo grado Plato (grado di densità di zuccheri disciolti nel mosto, espressa in percentuale peso/peso) per l&#039;aliquota imposta (che attualmente, in Italia, è di euro 2,35). Molto approssimativamente, moltiplicando per 3 il grado alcolico si ottengono i gradi plato.
L&#039;accisa sull&#039;alcole etilico si ottiene moltiplicando il volume anidro, alla temperatura di 20 gradi Celsius, per l&#039;aliquota imposta (che attualmente, in Italia, è di euro 800,01 per ogni ettolitro anidro). Il volume anidro è la parte alcolica di un volume di spirito idrato (miscela idro-alcolica) a 20 °C e si ottiene moltiplicando quest&#039;ultimo per il grado alcolico (titolo alcolometrico volumico effettivo).
Grazie per la visita - Paolo Silvestro D&#039;Antone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2010/12/18/vado-in-germania-e-mi-compro-la-birra/comment-page-1/#comment-1384">plaiul</a>.</p>
<p>L&#8217;accisa sulla birra si ottiene moltiplicando gli ettolitri di birra per il suo grado Plato (grado di densità di zuccheri disciolti nel mosto, espressa in percentuale peso/peso) per l&#8217;aliquota imposta (che attualmente, in Italia, è di euro 2,35). Molto approssimativamente, moltiplicando per 3 il grado alcolico si ottengono i gradi plato.<br />
L&#8217;accisa sull&#8217;alcole etilico si ottiene moltiplicando il volume anidro, alla temperatura di 20 gradi Celsius, per l&#8217;aliquota imposta (che attualmente, in Italia, è di euro 800,01 per ogni ettolitro anidro). Il volume anidro è la parte alcolica di un volume di spirito idrato (miscela idro-alcolica) a 20 °C e si ottiene moltiplicando quest&#8217;ultimo per il grado alcolico (titolo alcolometrico volumico effettivo).<br />
Grazie per la visita &#8211; Paolo Silvestro D&#8217;Antone</p>
<p id="comment-like-1386" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2010/12/18/vado-in-germania-e-mi-compro-la-birra/?like_comment=1386&#038;_wpnonce=fdb0ec489c" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1386" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Vado in Germania e mi compro la birra di plaiul		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2010/12/18/vado-in-germania-e-mi-compro-la-birra/comment-page-1/#comment-1384</link>

		<dc:creator><![CDATA[plaiul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 09:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=4022#comment-1384</guid>

					<description><![CDATA[ma qualle e la formula per poter calcolare l&#039;acissa se si conosce il grado alcool??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ma qualle e la formula per poter calcolare l&#8217;acissa se si conosce il grado alcool??</p>
<p id="comment-like-1384" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2010/12/18/vado-in-germania-e-mi-compro-la-birra/?like_comment=1384&#038;_wpnonce=88b6cd4b4f" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1384" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici di paolo		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2009/10/26/energia-elettrica-processi-mineralogici/comment-page-1/#comment-1260</link>

		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=62#comment-1260</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno Sig. Dantone,
Ho trovato le sue pubblicazioni molto interessanti e ci sono state utili a presentare l&#039;istanza in data giugno 2012 relativa a processo metallurgico che, dopo verifica avvenuta nel novembre 2012, è stata accettata nel gennaio 2013 (domani 9-05 andremo a sottoscrivere l&#039;atto di convenzione) con il riconoscimento della possibilità di richiedere il rimborso delle accise indebitamente pagate per i 2 anni precedenti la data di presentazione dell&#039;istanza . Ora però non ci è chiaro chi deve procedere al rimborso delle accise indebitamente pagate per i 2 anni precedenti la presentazione dell&#039;istanza. Ad inizio 2013 abbiamo cambiato fornitore di energia elettrica e le accise non dovute sono state pagate al vecchio fornitore il quale dice di rivolgerci al fornitore attuale. Non vorremmo richiedere il rimborso all&#039;Agenzia delle Dogane perché chissà quali possono essere i tempi...
La ringrazio in anticipo per la risposta, cordiali saluti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno Sig. Dantone,<br />
Ho trovato le sue pubblicazioni molto interessanti e ci sono state utili a presentare l&#8217;istanza in data giugno 2012 relativa a processo metallurgico che, dopo verifica avvenuta nel novembre 2012, è stata accettata nel gennaio 2013 (domani 9-05 andremo a sottoscrivere l&#8217;atto di convenzione) con il riconoscimento della possibilità di richiedere il rimborso delle accise indebitamente pagate per i 2 anni precedenti la data di presentazione dell&#8217;istanza . Ora però non ci è chiaro chi deve procedere al rimborso delle accise indebitamente pagate per i 2 anni precedenti la presentazione dell&#8217;istanza. Ad inizio 2013 abbiamo cambiato fornitore di energia elettrica e le accise non dovute sono state pagate al vecchio fornitore il quale dice di rivolgerci al fornitore attuale. Non vorremmo richiedere il rimborso all&#8217;Agenzia delle Dogane perché chissà quali possono essere i tempi&#8230;<br />
La ringrazio in anticipo per la risposta, cordiali saluti</p>
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		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di Mariacarla		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1215</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariacarla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 07:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1215</guid>

					<description><![CDATA[La ringrazio molto della sua consulenza mi è stato di grande aiuto. Mariacarla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ringrazio molto della sua consulenza mi è stato di grande aiuto. Mariacarla</p>
<p id="comment-like-1215" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/?like_comment=1215&#038;_wpnonce=37f908fe38" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1215" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di paolosdantone.wordpress.com		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1214</link>

		<dc:creator><![CDATA[paolosdantone.wordpress.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 00:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1214</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1213&quot;&gt;Mariacarla&lt;/a&gt;.

Gent.ma Sig.ra Mariacarla
Ha perfettamente ragione ad arrabbiarsi ma, mi creda, le regole fiscali italiane sono ostiche da digerire anche per i professionisti del settore tributario.
Nello specifico, non mi risulta alcuna modifica normativa dato che, da sempre, qualsiasi quantità di lubrificanti tenuta nelle stazioni di servizio deve essere annotata sul registro UTF, ai sensi del combinato disposto dai seguenti articoli del testo unico sulle accise:
&lt;em&gt;21, comma 1:&lt;/em&gt; Si intendono per prodotti energetici: b)i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e &lt;strong&gt;da 2704 a 2715&lt;/strong&gt;;
&lt;em&gt;25, comma 2:&lt;/em&gt; Sono altresì obbligati &lt;strong&gt;alla denuncia&lt;/strong&gt; di cui al comma 1: b)gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
&lt;em&gt;25, comma 3:&lt;/em&gt; Sono &lt;strong&gt;esentate dall’obbligo di denuncia&lt;/strong&gt; di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e &lt;strong&gt;gli esercenti depositi per la vendita al minuto&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;purché la quantità di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.&lt;/strong&gt;
&lt;em&gt;25, comma 4:&lt;/em&gt; Gli esercenti impianti e depositi soggetti all’obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e &lt;strong&gt;sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico&lt;/strong&gt;.
&lt;em&gt;25, comma 5:&lt;/em&gt; ...Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti &lt;strong&gt;la licenza è intestata al titolare della gestione dell’impianto, al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico&lt;/strong&gt;.
&lt;em&gt;62, comma 1:&lt;/em&gt; Fermo restando quanto previsto dall’art. 21, sono sottoposti ad imposta di consumo: a)gli oli lubrificanti (codice NC da &lt;strong&gt;2710&lt;/strong&gt; 19 81 a &lt;strong&gt;2710&lt;/strong&gt; 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione;
&lt;em&gt;62, comma 7:&lt;/em&gt; Per la circolazione e &lt;strong&gt;per il deposito&lt;/strong&gt; degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta &lt;strong&gt;si applicano le disposizioni degli artt.&lt;/strong&gt; 12 e &lt;strong&gt;25&lt;/strong&gt;.
La ringrazio per la visita al blog e le sconsiglio il ricorso.
Paolo Silvestro D&#039;Antone - Reggio Emilia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1213">Mariacarla</a>.</p>
<p>Gent.ma Sig.ra Mariacarla<br />
Ha perfettamente ragione ad arrabbiarsi ma, mi creda, le regole fiscali italiane sono ostiche da digerire anche per i professionisti del settore tributario.<br />
Nello specifico, non mi risulta alcuna modifica normativa dato che, da sempre, qualsiasi quantità di lubrificanti tenuta nelle stazioni di servizio deve essere annotata sul registro UTF, ai sensi del combinato disposto dai seguenti articoli del testo unico sulle accise:<br />
<em>21, comma 1:</em> Si intendono per prodotti energetici: b)i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e <strong>da 2704 a 2715</strong>;<br />
<em>25, comma 2:</em> Sono altresì obbligati <strong>alla denuncia</strong> di cui al comma 1: b)gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;<br />
<em>25, comma 3:</em> Sono <strong>esentate dall’obbligo di denuncia</strong> di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e <strong>gli esercenti depositi per la vendita al minuto</strong>, <strong>purché la quantità di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.</strong><br />
<em>25, comma 4:</em> Gli esercenti impianti e depositi soggetti all’obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e <strong>sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico</strong>.<br />
<em>25, comma 5:</em> &#8230;Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti <strong>la licenza è intestata al titolare della gestione dell’impianto, al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico</strong>.<br />
<em>62, comma 1:</em> Fermo restando quanto previsto dall’art. 21, sono sottoposti ad imposta di consumo: a)gli oli lubrificanti (codice NC da <strong>2710</strong> 19 81 a <strong>2710</strong> 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione;<br />
<em>62, comma 7:</em> Per la circolazione e <strong>per il deposito</strong> degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta <strong>si applicano le disposizioni degli artt.</strong> 12 e <strong>25</strong>.<br />
La ringrazio per la visita al blog e le sconsiglio il ricorso.<br />
Paolo Silvestro D&#8217;Antone &#8211; Reggio Emilia</p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di Mariacarla		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1213</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariacarla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1213</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno, volevo gentilmente porgerle un quesito a cui non riesco a trovare risposta. Sono gestore di una piccola stazione di servizio da 8 anni, all&#039;inizio della mia attività tenevo sul registro UTF i quantitativi di carico-scarico di olio lubrificante. Nel 2006 dopo un controllo da parte della GDF mi è stato detto che sotto i 500 kg di olio lubrificante non era necessario registrare il carico-scarico dello stesso. Quindi da allora non l&#039;ho più registrato. A luglio 2012 è ritornata la GdF che mi ha verbalizzato l&#039;errata gestione del registro UTF e la non registrazione del prodotto lubrificante dicendo che la normativa è cambiata. Ho chiesto di vedere la nuova normativa ma non sapevano dove reperirla. Ho fatto notare che se nessuno (né la compagnia petrolifera, né il commercialista, né la FAIB , né la stessa GdF, né l&#039;Agenzia delle dogane) mi avverte che la normativa è cambiata io non posso sapere che anche sotto i 500 kg devo registrare il prodotto sul UTF. Tengo a precisare che ho contattato telefonicamente l&#039;Agenzia delle dogane di pertinenza (SAVONA) la quale mi ha detto che non sapeva nulla a riguardo. Ora mi è arrivata la cartella da pagare e vorrei sapere se posso fare ricorso. Grazie Mariacarla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, volevo gentilmente porgerle un quesito a cui non riesco a trovare risposta. Sono gestore di una piccola stazione di servizio da 8 anni, all&#8217;inizio della mia attività tenevo sul registro UTF i quantitativi di carico-scarico di olio lubrificante. Nel 2006 dopo un controllo da parte della GDF mi è stato detto che sotto i 500 kg di olio lubrificante non era necessario registrare il carico-scarico dello stesso. Quindi da allora non l&#8217;ho più registrato. A luglio 2012 è ritornata la GdF che mi ha verbalizzato l&#8217;errata gestione del registro UTF e la non registrazione del prodotto lubrificante dicendo che la normativa è cambiata. Ho chiesto di vedere la nuova normativa ma non sapevano dove reperirla. Ho fatto notare che se nessuno (né la compagnia petrolifera, né il commercialista, né la FAIB , né la stessa GdF, né l&#8217;Agenzia delle dogane) mi avverte che la normativa è cambiata io non posso sapere che anche sotto i 500 kg devo registrare il prodotto sul UTF. Tengo a precisare che ho contattato telefonicamente l&#8217;Agenzia delle dogane di pertinenza (SAVONA) la quale mi ha detto che non sapeva nulla a riguardo. Ora mi è arrivata la cartella da pagare e vorrei sapere se posso fare ricorso. Grazie Mariacarla</p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Ale		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/comment-page-2/#comment-1201</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 05:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=1503#comment-1201</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/comment-page-2/#comment-1195&quot;&gt;Stefano&lt;/a&gt;.

Buongiorno
Per l avvenuta consegna fa fede la ricevuta di ritorno che però , può smarrirsi visto che trattasi di posta ordinaria.
Le consiglio di contattare l Utf e chiedere - con il codice accisa davanti- come procedono . Spesso gli enti non hanno i fondi per inviare le chiusure vidimate e le tengono in archivio in attesa che qualcuno ( lei o il suo commerciale petrolifero ) li ritirino.
Saluti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/comment-page-2/#comment-1195">Stefano</a>.</p>
<p>Buongiorno<br />
Per l avvenuta consegna fa fede la ricevuta di ritorno che però , può smarrirsi visto che trattasi di posta ordinaria.<br />
Le consiglio di contattare l Utf e chiedere &#8211; con il codice accisa davanti- come procedono . Spesso gli enti non hanno i fondi per inviare le chiusure vidimate e le tengono in archivio in attesa che qualcuno ( lei o il suo commerciale petrolifero ) li ritirino.<br />
Saluti</p>
<p id="comment-like-1201" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/?like_comment=1201&#038;_wpnonce=9f2d3e0cea" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1201" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Stefano		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/comment-page-2/#comment-1195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 15:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=1503#comment-1195</guid>

					<description><![CDATA[Chiedo scusa se la seguende domanda sarà banale ma ho cominciato a seguire tutte le pratiche burocratiche della stazione di servizio di famiglia in seguito al decesso di uno dei proprietari: ho provveduto all&#039;inizio dell&#039;anno a inviare all&#039;ufficio delle dogane i moduli per la chiusura del registro tramite raccomandata AR; ad oggi non ho ancora ricevuto il talloncino della raccomandata ma stando al sito delle poste, la stessa risulta consegnata.
La mia copia vidimata dovrebbe comunque arrivarmi per posta oppure devo andare io a ritirarla all&#039;ufficio delle dogane (di milano 2 in questo caso)? Scusate ancora per la banalità ma è la prima chiusura che faccio, e tra l&#039;altro fino all&#039;anno scorso era la società petrolifera che prendeva in carico la mia chiusura e me la faceva pervenire vidimata, mentre da quest&#039;anno mi è stato detto di inviarla direttamente alle dogane.

Grazie anticipatamente per la risposta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiedo scusa se la seguende domanda sarà banale ma ho cominciato a seguire tutte le pratiche burocratiche della stazione di servizio di famiglia in seguito al decesso di uno dei proprietari: ho provveduto all&#8217;inizio dell&#8217;anno a inviare all&#8217;ufficio delle dogane i moduli per la chiusura del registro tramite raccomandata AR; ad oggi non ho ancora ricevuto il talloncino della raccomandata ma stando al sito delle poste, la stessa risulta consegnata.<br />
La mia copia vidimata dovrebbe comunque arrivarmi per posta oppure devo andare io a ritirarla all&#8217;ufficio delle dogane (di milano 2 in questo caso)? Scusate ancora per la banalità ma è la prima chiusura che faccio, e tra l&#8217;altro fino all&#8217;anno scorso era la società petrolifera che prendeva in carico la mia chiusura e me la faceva pervenire vidimata, mentre da quest&#8217;anno mi è stato detto di inviarla direttamente alle dogane.</p>
<p>Grazie anticipatamente per la risposta</p>
<p id="comment-like-1195" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/?like_comment=1195&#038;_wpnonce=0aaae7455e" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1195" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Ale		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/comment-page-2/#comment-1169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 08:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=1503#comment-1169</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/comment-page-2/#comment-1079&quot;&gt;paolosdantone.wordpress.com&lt;/a&gt;.

Alcune precisazioni
Le petrolifere dovrebbero rimborsare i cali in esenzione IVA o facendovi fatturare l importo dovuto al netto IVA.
Le due società con cui ho lavorato fanno così
Gli oli - a prescindere se sono sintetici - vanno registrati in base al codice accisa.
Tutto quello che inizia per &quot; 2710...&quot; Su das o xab va registrato. Gli altri codici sono esenti
Buona giornata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/comment-page-2/#comment-1079">paolosdantone.wordpress.com</a>.</p>
<p>Alcune precisazioni<br />
Le petrolifere dovrebbero rimborsare i cali in esenzione IVA o facendovi fatturare l importo dovuto al netto IVA.<br />
Le due società con cui ho lavorato fanno così<br />
Gli oli &#8211; a prescindere se sono sintetici &#8211; vanno registrati in base al codice accisa.<br />
Tutto quello che inizia per &#8221; 2710&#8230;&#8221; Su das o xab va registrato. Gli altri codici sono esenti<br />
Buona giornata</p>
<p id="comment-like-1169" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/23/chiudiamo-il-registro-del-distributore/?like_comment=1169&#038;_wpnonce=e934f71b38" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1169" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di FAROM		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1164</link>

		<dc:creator><![CDATA[FAROM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 07:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1164</guid>

					<description><![CDATA[Sono rimasto in mezzo al guado. Buongiorno. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono rimasto in mezzo al guado. Buongiorno. 🙂</p>
<p id="comment-like-1164" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/?like_comment=1164&#038;_wpnonce=7122daa28d" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1164" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di FAROM		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1157</link>

		<dc:creator><![CDATA[FAROM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 16:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1157</guid>

					<description><![CDATA[Salve, ho letto un po&#039; tutto e la parte che mi riguardi credo sia quella che andrò poi a incollare sotto. 
Io dovrei mettere a macerare delle erbe, radici, semi, in una soluzione alcoligena composta da alcool comprato al supermercato e acqua da me aggiunta per abbassare il grado alcolico. Non viene fatto uso di lieviti o sostanze zuccherine, in sostanza, così facendo, non c&#039;è assolutamente produzione di alcool ma, tramite un alambicco solo una separazione a caldo dell&#039;alcol dall&#039;acqua (ribadisco alcool comprato regolarmente al supermercato già comprensivo di accise), anzi, durante la lavorazione vado incontro a una perdita di alcool da me acquistato. Grazie ancora e mi scuso se sono stato prolisso. Saluti.

&quot;.........Se l’apparecchio o le sue parti essenziali non sono destinati alla produzione di alcole etilico, l’acquirente presenta una dichiarazione scritta attestante tale circostanza; la dichiarazione è posta a corredo del registro, che, dopo la fine di ciascun anno, viene consegnato all’UTF, che provvede alla sua custodia. Analoga dichiarazione è presentata, all’UTF, da coloro che si approvvigionano, per uso proprio, dei suddetti apparecchi o di loro parti direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia può essere previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione scritta per gli acquirenti di particolari categorie di apparecchi, subordinatamente alla condizione che gli apparecchi medesimi rechino una targhetta riportante il divieto dall’impiego per la produzione di alcole. è facoltà dell’UTF disporre, anche per il tramite della Guardia di finanza, verifiche presso gli acquirenti, al fine di controllare la regolarità dell’utilizzazione degli apparecchi sopracitati.......&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, ho letto un po&#8217; tutto e la parte che mi riguardi credo sia quella che andrò poi a incollare sotto.<br />
Io dovrei mettere a macerare delle erbe, radici, semi, in una soluzione alcoligena composta da alcool comprato al supermercato e acqua da me aggiunta per abbassare il grado alcolico. Non viene fatto uso di lieviti o sostanze zuccherine, in sostanza, così facendo, non c&#8217;è assolutamente produzione di alcool ma, tramite un alambicco solo una separazione a caldo dell&#8217;alcol dall&#8217;acqua (ribadisco alcool comprato regolarmente al supermercato già comprensivo di accise), anzi, durante la lavorazione vado incontro a una perdita di alcool da me acquistato. Grazie ancora e mi scuso se sono stato prolisso. Saluti.</p>
<p>&#8220;&#8230;&#8230;&#8230;Se l’apparecchio o le sue parti essenziali non sono destinati alla produzione di alcole etilico, l’acquirente presenta una dichiarazione scritta attestante tale circostanza; la dichiarazione è posta a corredo del registro, che, dopo la fine di ciascun anno, viene consegnato all’UTF, che provvede alla sua custodia. Analoga dichiarazione è presentata, all’UTF, da coloro che si approvvigionano, per uso proprio, dei suddetti apparecchi o di loro parti direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia può essere previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione scritta per gli acquirenti di particolari categorie di apparecchi, subordinatamente alla condizione che gli apparecchi medesimi rechino una targhetta riportante il divieto dall’impiego per la produzione di alcole. è facoltà dell’UTF disporre, anche per il tramite della Guardia di finanza, verifiche presso gli acquirenti, al fine di controllare la regolarità dell’utilizzazione degli apparecchi sopracitati&#8230;&#8230;.&#8221;</p>
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]]></content:encoded>
		
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		Commenti su Messaggi di paolosdantone.wordpress.com		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1156</link>

		<dc:creator><![CDATA[paolosdantone.wordpress.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 15:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1156</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1155&quot;&gt;FAROM&lt;/a&gt;.

Un conto sono i liquori fatti in casa comprandosi l&#039;alcool al supermercato, che ha già assolto l&#039;accisa ed è in bottiglie munite dei contrassegni di Stato di cui al decreto Ministro finanze 10 ottobre 2003, n. 322. Tutt&#039;altra faccenda è invece il volersi fare l&#039;alcool distillando materie prime zuccherine, poiché l&#039;attività di distillazione è consentita solo alle imprese industriali.

Inoltre,ai sensi dell&#039;art. 16 del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001 n. 153: 

Art. 16 - Disposizioni per i fabbricanti ed i detentori di apparecchi di distillazione
1. I fabbricanti, gli importatori ed i commercianti di apparecchi di distillazione atti alla produzione di alcole etilico o di loro parti essenziali, intendendosi per parti essenziali quelle elencate nell’art. 41, comma 2, del testo unico, presentano denuncia di attività all’UTF, che li iscrive in apposito elenco. I suddetti operatori annotano, in un registro vidimato dal predetto ufficio, la movimentazione di tali apparecchi o delle loro parti essenziali identificati mediante un numero di matricola apposto sui medesimi, riportando nominativo ed indirizzo del commerciante cui sono ceduti per la rivendita o dell’acquirente. Se l’apparecchio o le sue parti essenziali non sono destinati alla produzione di alcole etilico, l’acquirente presenta una dichiarazione scritta attestante tale circostanza; la dichiarazione è posta a corredo del registro, che, dopo la fine di ciascun anno, viene consegnato all’UTF, che provvede alla sua custodia. Analoga dichiarazione è presentata, all’UTF, da coloro che si approvvigionano, per uso proprio, dei suddetti apparecchi o di loro parti direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia può essere previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione scritta per gli acquirenti di particolari categorie di apparecchi, subordinatamente alla condizione che gli apparecchi medesimi rechino una targhetta riportante il divieto dall’impiego per la produzione di alcole. è facoltà dell’UTF disporre, anche per il tramite della Guardia di finanza, verifiche presso gli acquirenti, al fine di controllare la regolarità dell’utilizzazione degli apparecchi sopracitati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i piccoli apparecchi dotati di matraccio di capacità inferiore a 3 litri, sempreché siano destinati ad usi diversi dalla produzione dell’alcole etilico e rechino in maniera inamovibile e indelebile l’avvertenza che la produzione abusiva di alcole etilico è perseguibile in base alle leggi fiscali, ai piccoli alambicchi utilizzati per la determinazione del tenore alcolico dei vini o per altre esperienze di laboratorio ed agli apparecchi di distillazione incorporati in strumenti per la rilevazione di dati chimici o fisici. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere identificate altre categorie di apparecchi di distillazione da escludere dal campo di applicazione del suddetto comma 1.
3. Gli apparecchi di distillazione o le loro parti essenziali, destinati alla produzione di alcole etilico, sono identificati a mezzo di una piastrina apposta dall’UTF. A tal fine i fabbricanti, gli importatori ed i commercianti dei suddetti apparecchi o di loro parti essenziali, in caso di vendita di un apparecchio o delle sue parti essenziali, informano, con un anticipo di almeno 10 giorni, sia l’UTF che ha rilasciato il registro, che provvede all applicazione della piastrina, sia l’UTF competente per la località dove l’apparecchio verrà installato. A tale ultimo ufficio è presentata, entro 10 giorni dalla ricezione, analoga denuncia da parte dei detentori dei suddetti apparecchi, ivi compresi gli istituti scientifici che li utilizzano per la produzione di alcole da destinare, secondo quantitativi determinati dai competenti UTF ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, negli usi esenti di cui all’art. 27, comma 3, lett. h) del testo unico. Sono pure tenuti alla presentazione di denuncia all’UTF, entro il predetto termine di dieci giorni dalla ricezione, ai fini dell’applicazione della piastrina, coloro che si approvvigionano delle suddette apparecchiature direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari.
4. Gli utilizzatori degli apparecchi o di parti degli apparecchi di cui ai commi 1 e 3, destinati o meno alla produzione di alcole etilico, che abbiano presentato la dichiarazione o la denuncia prescritte nei suddetti commi, comunicano all’UTF, entro quindici giorni dall’accaduto, la distruzione, la disattivazione o la cessione delle suddette attrezzature, indicando, in tale ultimo caso, gli estremi del cessionario e l’impiego a cui il medesimo ha dichiarato di volerli destinare.

Cordiali Saluti
Paolo Silvestro D&#039;Antone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1155">FAROM</a>.</p>
<p>Un conto sono i liquori fatti in casa comprandosi l&#8217;alcool al supermercato, che ha già assolto l&#8217;accisa ed è in bottiglie munite dei contrassegni di Stato di cui al decreto Ministro finanze 10 ottobre 2003, n. 322. Tutt&#8217;altra faccenda è invece il volersi fare l&#8217;alcool distillando materie prime zuccherine, poiché l&#8217;attività di distillazione è consentita solo alle imprese industriali.</p>
<p>Inoltre,ai sensi dell&#8217;art. 16 del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001 n. 153: </p>
<p>Art. 16 &#8211; Disposizioni per i fabbricanti ed i detentori di apparecchi di distillazione<br />
1. I fabbricanti, gli importatori ed i commercianti di apparecchi di distillazione atti alla produzione di alcole etilico o di loro parti essenziali, intendendosi per parti essenziali quelle elencate nell’art. 41, comma 2, del testo unico, presentano denuncia di attività all’UTF, che li iscrive in apposito elenco. I suddetti operatori annotano, in un registro vidimato dal predetto ufficio, la movimentazione di tali apparecchi o delle loro parti essenziali identificati mediante un numero di matricola apposto sui medesimi, riportando nominativo ed indirizzo del commerciante cui sono ceduti per la rivendita o dell’acquirente. Se l’apparecchio o le sue parti essenziali non sono destinati alla produzione di alcole etilico, l’acquirente presenta una dichiarazione scritta attestante tale circostanza; la dichiarazione è posta a corredo del registro, che, dopo la fine di ciascun anno, viene consegnato all’UTF, che provvede alla sua custodia. Analoga dichiarazione è presentata, all’UTF, da coloro che si approvvigionano, per uso proprio, dei suddetti apparecchi o di loro parti direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia può essere previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione scritta per gli acquirenti di particolari categorie di apparecchi, subordinatamente alla condizione che gli apparecchi medesimi rechino una targhetta riportante il divieto dall’impiego per la produzione di alcole. è facoltà dell’UTF disporre, anche per il tramite della Guardia di finanza, verifiche presso gli acquirenti, al fine di controllare la regolarità dell’utilizzazione degli apparecchi sopracitati.<br />
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i piccoli apparecchi dotati di matraccio di capacità inferiore a 3 litri, sempreché siano destinati ad usi diversi dalla produzione dell’alcole etilico e rechino in maniera inamovibile e indelebile l’avvertenza che la produzione abusiva di alcole etilico è perseguibile in base alle leggi fiscali, ai piccoli alambicchi utilizzati per la determinazione del tenore alcolico dei vini o per altre esperienze di laboratorio ed agli apparecchi di distillazione incorporati in strumenti per la rilevazione di dati chimici o fisici. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere identificate altre categorie di apparecchi di distillazione da escludere dal campo di applicazione del suddetto comma 1.<br />
3. Gli apparecchi di distillazione o le loro parti essenziali, destinati alla produzione di alcole etilico, sono identificati a mezzo di una piastrina apposta dall’UTF. A tal fine i fabbricanti, gli importatori ed i commercianti dei suddetti apparecchi o di loro parti essenziali, in caso di vendita di un apparecchio o delle sue parti essenziali, informano, con un anticipo di almeno 10 giorni, sia l’UTF che ha rilasciato il registro, che provvede all applicazione della piastrina, sia l’UTF competente per la località dove l’apparecchio verrà installato. A tale ultimo ufficio è presentata, entro 10 giorni dalla ricezione, analoga denuncia da parte dei detentori dei suddetti apparecchi, ivi compresi gli istituti scientifici che li utilizzano per la produzione di alcole da destinare, secondo quantitativi determinati dai competenti UTF ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, negli usi esenti di cui all’art. 27, comma 3, lett. h) del testo unico. Sono pure tenuti alla presentazione di denuncia all’UTF, entro il predetto termine di dieci giorni dalla ricezione, ai fini dell’applicazione della piastrina, coloro che si approvvigionano delle suddette apparecchiature direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari.<br />
4. Gli utilizzatori degli apparecchi o di parti degli apparecchi di cui ai commi 1 e 3, destinati o meno alla produzione di alcole etilico, che abbiano presentato la dichiarazione o la denuncia prescritte nei suddetti commi, comunicano all’UTF, entro quindici giorni dall’accaduto, la distruzione, la disattivazione o la cessione delle suddette attrezzature, indicando, in tale ultimo caso, gli estremi del cessionario e l’impiego a cui il medesimo ha dichiarato di volerli destinare.</p>
<p>Cordiali Saluti<br />
Paolo Silvestro D&#8217;Antone</p>
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		<title>
		Commenti su Messaggi di FAROM		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1155</link>

		<dc:creator><![CDATA[FAROM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 13:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1155</guid>

					<description><![CDATA[Grazie per la tempestiva risposta, gentilissimo.
Ho letto l&#039;articolo da lei suggerito ma non ho trovato nessuna info per quanto riguarda la distillazione, forse l&#039;articolo 27 comma 2 si riferisce alla sola macerazione?
Per quanto riguarda l&#039;uso dell&#039;alambicco,  qual&#039;è l&#039;articolo che lo riguarda? Grazie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la tempestiva risposta, gentilissimo.<br />
Ho letto l&#8217;articolo da lei suggerito ma non ho trovato nessuna info per quanto riguarda la distillazione, forse l&#8217;articolo 27 comma 2 si riferisce alla sola macerazione?<br />
Per quanto riguarda l&#8217;uso dell&#8217;alambicco,  qual&#8217;è l&#8217;articolo che lo riguarda? Grazie.</p>
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		<title>
		Commenti su Messaggi di paolosdantone.wordpress.com		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1154</link>

		<dc:creator><![CDATA[paolosdantone.wordpress.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 12:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1154</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1148&quot;&gt;FAROM&lt;/a&gt;.

Non occorre alcuna autorizzazione ché, ai sensi dell&#039;articolo 27, comma 2, del testo unico sulle accise, &quot;la preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all’uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non è soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attività di vendita&quot;
Grazie per la visita al blog
Paolo Silvestro D&#039;Antone - Reggio Emilia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1148">FAROM</a>.</p>
<p>Non occorre alcuna autorizzazione ché, ai sensi dell&#8217;articolo 27, comma 2, del testo unico sulle accise, &#8220;la preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all’uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non è soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attività di vendita&#8221;<br />
Grazie per la visita al blog<br />
Paolo Silvestro D&#8217;Antone &#8211; Reggio Emilia</p>
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		<title>
		Commenti su Messaggi di FAROM		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1149</link>

		<dc:creator><![CDATA[FAROM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 14:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1149</guid>

					<description><![CDATA[Se non ricordo male si tratterebbe di fare la trsformazione e il condizionamento dell&#039;alcool.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se non ricordo male si tratterebbe di fare la trsformazione e il condizionamento dell&#8217;alcool.</p>
<p id="comment-like-1149" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/?like_comment=1149&#038;_wpnonce=e6866562d4" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1149" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di FAROM		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1148</link>

		<dc:creator><![CDATA[FAROM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 14:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1148</guid>

					<description><![CDATA[Salve, faccio una domanda che sarà stata fatta chissà quante volte.
E&#039; possibile chiedere una autorizzazione (licenza, permesso...) per fare delle distillazioni in casa (amaro di erbe) per uso proprio  utilizzando alcool acquistato presso il supermercato  pagando una tassa forfettaria o altro equivalente in modo tale da essere in regola con le disposizioni vigenti? Grazie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, faccio una domanda che sarà stata fatta chissà quante volte.<br />
E&#8217; possibile chiedere una autorizzazione (licenza, permesso&#8230;) per fare delle distillazioni in casa (amaro di erbe) per uso proprio  utilizzando alcool acquistato presso il supermercato  pagando una tassa forfettaria o altro equivalente in modo tale da essere in regola con le disposizioni vigenti? Grazie.</p>
<p id="comment-like-1148" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/?like_comment=1148&#038;_wpnonce=44bd07d373" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1148" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di paolosdantone.wordpress.com		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1115</link>

		<dc:creator><![CDATA[paolosdantone.wordpress.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 23:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1115</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1114&quot;&gt;Massimo Vanin&lt;/a&gt;.

Salve sig. Massimo, ritengo che - oltre agli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione degli oli usati, sia a base minerale che sintetica, che abbiano già assolto la nostra accisa, e oltre ai polimeri poliolefinici sintetici del codice NC 3902 e alle miscele di alchibenzoli sintetici del codice NC 381700 - gli oli lubrificanti da sottoporre all&#039;accisa nazionale di cui all&#039;art.62 del TUA (anche se contenuti in preparazioni lubrificanti del codice NC 3403 o in altri prodotti o merci) siano quelli a basi non sintetiche ma petroliche e, dunque, &quot;minerali&quot; oppure &quot;minerali idrogenate&quot; oppure &quot;semisintetiche&quot;.
Grazie per il suo messaggio sul blog
Paolo Silvestro D&#039;Antone - Reggio Emilia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1114">Massimo Vanin</a>.</p>
<p>Salve sig. Massimo, ritengo che &#8211; oltre agli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione degli oli usati, sia a base minerale che sintetica, che abbiano già assolto la nostra accisa, e oltre ai polimeri poliolefinici sintetici del codice NC 3902 e alle miscele di alchibenzoli sintetici del codice NC 381700 &#8211; gli oli lubrificanti da sottoporre all&#8217;accisa nazionale di cui all&#8217;art.62 del TUA (anche se contenuti in preparazioni lubrificanti del codice NC 3403 o in altri prodotti o merci) siano quelli a basi non sintetiche ma petroliche e, dunque, &#8220;minerali&#8221; oppure &#8220;minerali idrogenate&#8221; oppure &#8220;semisintetiche&#8221;.<br />
Grazie per il suo messaggio sul blog<br />
Paolo Silvestro D&#8217;Antone &#8211; Reggio Emilia</p>
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]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di Massimo Vanin		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1114</link>

		<dc:creator><![CDATA[Massimo Vanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 15:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/#comment-1114</guid>

					<description><![CDATA[Buonasera sig. Paolo, chiedo gentilmente il Suo supporto o se cortesemente mi può indicare chi potrebbe dare una soluzione a questo quesito : non riesco a capire se l&#039;olio lubrificante poliestere POE con codice intrastat 34039910 comperato in Francia e consegnato in Italia è o non è soggetto ad accisa. Due esperti doganali mi rispondono in modo contrastante e non capisco come mi devo comportare in merito. L&#039;olio arriva dalla Francia all&#039;interno di compressori destinati alla realizzazioni di gruppi frigoriferi. Grazie e cordiali saluti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buonasera sig. Paolo, chiedo gentilmente il Suo supporto o se cortesemente mi può indicare chi potrebbe dare una soluzione a questo quesito : non riesco a capire se l&#8217;olio lubrificante poliestere POE con codice intrastat 34039910 comperato in Francia e consegnato in Italia è o non è soggetto ad accisa. Due esperti doganali mi rispondono in modo contrastante e non capisco come mi devo comportare in merito. L&#8217;olio arriva dalla Francia all&#8217;interno di compressori destinati alla realizzazioni di gruppi frigoriferi. Grazie e cordiali saluti.</p>
<p id="comment-like-1114" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/?like_comment=1114&#038;_wpnonce=79c445308c" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1114" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Accisa e la cogenerazione da oli vegetali di Gian Luca Guaitoli		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/28/la-cogenerazione-da-oli-vegetali/comment-page-1/#comment-1111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gian Luca Guaitoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 19:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolosdantone.wordpress.com/?p=611#comment-1111</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/28/la-cogenerazione-da-oli-vegetali/comment-page-1/#comment-265&quot;&gt;Paolo Mastrangelo&lt;/a&gt;.

Ho un problema identico al suo, Lei è riuscito a risolverlo ? se sì può darmi gentilmente qualche indicazione in merito ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/28/la-cogenerazione-da-oli-vegetali/comment-page-1/#comment-265">Paolo Mastrangelo</a>.</p>
<p>Ho un problema identico al suo, Lei è riuscito a risolverlo ? se sì può darmi gentilmente qualche indicazione in merito ?</p>
<p id="comment-like-1111" data-liked=comment-not-liked class="comment-likes comment-not-liked"><a href="https://paolosdantone.wordpress.com/2009/11/28/la-cogenerazione-da-oli-vegetali/?like_comment=1111&#038;_wpnonce=f6673da500" class="comment-like-link needs-login" rel="nofollow" data-blog="10090662"><span>&quot;Mi piace&quot;</span></a><span id="comment-like-count-1111" class="comment-like-feedback">&quot;Mi piace&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di paolosdantone.wordpress.com		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1110</link>

		<dc:creator><![CDATA[paolosdantone.wordpress.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 01:33:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1109&quot;&gt;Alessio Elia&lt;/a&gt;.

Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1109">Alessio Elia</a>.</p>
<p>Grazie</p>
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]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Messaggi di Alessio Elia		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/comment-page-1/#comment-1109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alessio Elia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 18:42:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[sottopongo alla vs attenzione il testo unico accise aggiornato al 2012:http://www.mediterraneorinnovabile.it/it/tax-diritto-tributario/151-il-testo-unico-accise-aggiornato-al-2012.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sottopongo alla vs attenzione il testo unico accise aggiornato al 2012:<a href="http://www.mediterraneorinnovabile.it/it/tax-diritto-tributario/151-il-testo-unico-accise-aggiornato-al-2012.html" rel="nofollow ugc">http://www.mediterraneorinnovabile.it/it/tax-diritto-tributario/151-il-testo-unico-accise-aggiornato-al-2012.html</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Il gestore mi arriva caldo di peppe		</title>
		<link>https://paolosdantone.wordpress.com/2009/12/13/gestore-arriva-caldo/comment-page-1/#comment-1107</link>

		<dc:creator><![CDATA[peppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 11:14:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[e perchè invece CONSIP considera allo scarico  una variazione di 1 litro per ogni grado di temperatura superiore ai 15 gradi per ogni mille litri? Sapete che su una consegna di 40000 litri , un&#039;autobotte intera, i cui livelli sono congrui a 30 gradi, l&#039;erogato viene considerato inferiore di 30-15=15x40 = litri 600? Se verificassimo il peso, la differenza dell&#039;1,5 per cento sarebbe drammaticamente confermata. Allora due sono le cose, o la Consip truffa i fornitori, o le Compagnie truffano i gestori. Non esiste altra spiegazione.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>e perchè invece CONSIP considera allo scarico  una variazione di 1 litro per ogni grado di temperatura superiore ai 15 gradi per ogni mille litri? Sapete che su una consegna di 40000 litri , un&#8217;autobotte intera, i cui livelli sono congrui a 30 gradi, l&#8217;erogato viene considerato inferiore di 30-15=15&#215;40 = litri 600? Se verificassimo il peso, la differenza dell&#8217;1,5 per cento sarebbe drammaticamente confermata. Allora due sono le cose, o la Consip truffa i fornitori, o le Compagnie truffano i gestori. Non esiste altra spiegazione&#8230;..</p>
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