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	<title>SCS Venturini</title>
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	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 11:44:37 +0000</lastBuildDate>
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	<title>SCS Venturini</title>
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	<item>
		<title>FIFA LANCIA UN PROGETTO GLOBALE PER LA SALUTE DELLE CALCIATRICI: UN NUOVO PASSO VERSO LA PARITÀ NELLO SPORT</title>
		<link>https://scsinternational.it/fifa-lancia-un-progetto-globale-per-la-salute-delle-calciatrici-un-nuovo-passo-verso-la-parita-nello-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Montecchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Formativi]]></category>
		<category><![CDATA[Female Health and Performance Project]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[parità di genere]]></category>
		<category><![CDATA[progetto globale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La parità di genere passa anche dalla ricerca scientifica. È questo il messaggio al centro del nuovo progetto internazionale lanciato dalla FIFA all&#8217;inizio di giugno, dedicato alla salute e alle prestazioni delle atlete nel calcio femminile. L&#8217;iniziativa, denominata Female Health and Performance Project, nasce con l&#8217;obiettivo di colmare un divario storico nel mondo dello sport. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La parità di genere passa anche dalla ricerca scientifica. È questo il messaggio al centro del nuovo <u>progetto internazionale lanciato dalla FIFA all&#8217;inizio di giugno</u>, dedicato alla salute e alle prestazioni delle atlete nel calcio femminile.</p>
<p>L&#8217;iniziativa, denominata <strong><em>Female Health and Performance Project</em></strong>, nasce con l&#8217;obiettivo di <u>colmare un divario storico nel mondo dello sport</u>. Per decenni, infatti, gran parte degli studi sulla medicina sportiva, sulla fisiologia e sulla performance atletica è stata condotta prevalentemente su soggetti maschili, lasciando in secondo piano le specifiche esigenze delle donne. Secondo i dati citati dalla federazione internazionale, tra il 2014 e il 2020 solo una minima parte delle ricerche scientifiche in ambito sportivo si è concentrata esclusivamente sulle atlete.</p>
<p>Per rispondere a questa lacuna, la FIFA ha sviluppato un programma composto da 30 moduli formativi rivolti a calciatrici, allenatori, preparatori atletici, staff medici e federazioni nazionali. I contenuti spaziano dall&#8217;alimentazione al recupero fisico, dalla qualità del sonno alla preparazione atletica, <u>affrontando anche aspetti spesso poco considerati nella pratica sportiva femminile, come il ciclo mestruale, la gravidanza, il periodo post-parto e la menopausa.</u></p>
<p><strong>L&#8217;obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sulle caratteristiche fisiologiche delle donne e fornire strumenti concreti per tutelare la salute delle atlete lungo tutto il percorso sportivo</strong>. Un approccio che punta a rendere l&#8217;ambiente calcistico <strong><u>più inclusivo</u></strong> e <u>attento alle esigenze femminili</u>, in una fase di forte crescita del calcio femminile a livello internazionale.</p>
<p>La decisione della FIFA rappresenta un segnale importante nel <strong>dibattito sulla parità di genere.</strong> L&#8217;uguaglianza nello sport, infatti, non riguarda soltanto l&#8217;accesso alle competizioni, la visibilità mediatica o la rappresentanza ai vertici delle organizzazioni sportive, ma passa anche attraverso il <u>riconoscimento delle differenze biologiche e dei bisogni specifici delle atlete.</u></p>
<p>In questo senso, <u>il nuovo progetto si propone come un esempio concreto</u> di come la parità possa tradursi in azioni pratiche e investimenti mirati. Una sfida culturale che, sempre più spesso, trova nei campi sportivi un terreno privilegiato per affermare nuovi modelli di inclusione e <u>valorizzazione del talento femminile</u>. <u>Un impegno che trova riscontro anche nel mondo aziendale</u>. <strong>SCS Venturini ha infatti ottenuto la <a href="https://scsinternational.it/wp-content/uploads/2026/02/Certificate-IT340751-Versione-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">Certificazione per la Parità di Genere</a></strong>, attestazione che conferma la <u>costante attenzione dell&#8217;azienda verso la promozione delle pari opportunità, dell&#8217;inclusione e della valorizzazione delle persone</u>.</p>
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		<item>
		<title>LA RIVOLUZIONE DOGANALE È DIGITALE: AL VIA IL CARNET ATA ELETTRONICO (EATA)</title>
		<link>https://scsinternational.it/la-rivoluzione-doganale-e-digitale-al-via-il-carnet-ata-elettronico-eata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Montecchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customs]]></category>
		<category><![CDATA[Dogane]]></category>
		<category><![CDATA[CARNET ATA]]></category>
		<category><![CDATA[Carnet ATA Elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
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		<category><![CDATA[UE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il commercio internazionale compie un decisivo passo in avanti verso la totale dematerializzazione dei processi. A partire dal 1° giugno 2026, l’Unione Europea (insieme a Norvegia, Svizzera e Regno Unito) ha ufficialmente dato il via alla fase operativa dell’eATA (Digital ATA Carnet). Questo ambizioso progetto, nato nel 2007 dalla cooperazione tra la Camera di Commercio [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il commercio internazionale compie un decisivo passo in avanti verso la totale dematerializzazione dei processi. A partire dal <strong>1° giugno 2026</strong>, l’Unione Europea (insieme a Norvegia, Svizzera e Regno Unito) ha ufficialmente dato il via alla fase operativa dell’<strong>eATA (Digital ATA Carnet)</strong>.</p>
<p>Questo ambizioso progetto, nato nel 2007 dalla cooperazione tra la Camera di Commercio Internazionale (ICC), l&#8217;Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO) e la Commissione Europea, mira a mandare definitivamente in pensione il vecchio blocchetto cartaceo entro la <strong>fine del 2027</strong>. L&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), tramite la <strong>Circolare n. 14/2026</strong>, ha delineato le regole, le eccezioni per il periodo transitorio e i profili tecnici che guideranno gli operatori italiani in questa storica transizione.</p>
<p><strong>Cos&#8217;è il Carnet ATA e perché la svolta digitale?</strong></p>
<p>Il Carnet ATA è il <u>documento doganale internazionale per eccellenza utilizzato per l&#8217;ammissione temporanea, l&#8217;esportazione temporanea e il transito di merci</u> (come campionari commerciali, attrezzature professionali o beni destinati a fiere e mostre) in totale esenzione da dazi e IVA.</p>
<p>Il passaggio al formato digitale, legittimato a livello internazionale dalle modifiche all’articolo 21a della Convenzione di Istanbul e in linea con il Codice Doganale dell&#8217;Unione (CDU), nasce per rispondere a tre esigenze fondamentali:</p>
<ol>
<li><strong>Velocità:</strong> Transazioni doganali fluide e immediate.</li>
<li><strong>Sicurezza:</strong> Abbattimento del rischio di smarrimento o contraffazione.</li>
<li><strong>Riduzione del contenzioso:</strong> Tracciabilità automatica che evita l&#8217;insorgere di contestazioni e reclami doganali dovuti a vizi di compilazione cartacea.</li>
</ol>
<p><strong>Come funziona l&#8217;eATA per le aziende e i professionisti</strong></p>
<p>L&#8217;Ente garante nazionale incaricato dell&#8217;emissione dei nuovi carnet digitali è <strong>Unioncamere</strong>. Dal 1° giugno 2026, la procedura diventa a portata di clic:</p>
<ul>
<li><strong>Richiesta Online:</strong> L&#8217;operatore economico richiede il Carnet ATA direttamente tramite i sistemi nazionali (NICS).</li>
<li><strong>Il Wallet Digitale:</strong> Una volta emesso, il documento (protetto e crittografato) viene salvato all&#8217;interno del proprio wallet digitale tramite un&#8217;apposita <strong>App per smartphone o in versione Desktop</strong>. Da qui, se necessario, può essere facilmente condiviso con i propri spedizionieri o rappresentanti doganali.</li>
<li><strong>In Dogana col QR Code:</strong> Arrivati al punto di controllo doganale, non servirà più timbrare fogli. Il titolare dovrà semplicemente <strong>mostrare un QR code</strong> o un codice di transazione generato dall&#8217;app. Il funzionario doganale scansionerà il codice, verificherà i dati a sistema e registrerà la transazione, inviando una conferma immediata sul dispositivo dell&#8217;utente.</li>
</ul>
<p><strong><em>Nota bene</em></strong><em>:</em> <u>I carnet cartacei emessi prima del 1° giugno 2026 rimarranno validi</u> e continueranno a essere gestiti con le vecchie modalità fino alla loro naturale scadenza. I carnet sostitutivi emessi dopo tale data potranno invece nascere direttamente in digitale.</p>
<p><strong>Gestione del Periodo Transitorio (2026-2027) e i 4 Scenari</strong></p>
<p>Poiché l&#8217;adozione globale da parte dei Paesi contraenti della Convenzione avverrà in modo graduale tra il secondo trimestre del 2026 e il quarto trimestre del 2027, è stato previsto un piano di transizione globale (<em>eATA Global transition plan</em>).</p>
<p>Per evitare blocchi delle merci, le Camere di Commercio italiane adotteranno un approccio ibrido prudenziale: emetteranno il carnet digitale, ma <strong>consegneranno all&#8217;operatore anche un carnet cartaceo di sicurezza</strong>. ADM ha codificato 4 scenari possibili:</p>
<ol>
<li><strong>Entrambi i Paesi cartacei:</strong> Si applica la vecchia procedura tradizionale.</li>
<li><strong>Partenza cartacea, Destinazione digitale:</strong> L&#8217;ufficio doganale italiano prende in carico sia il cartaceo che il digitale; all&#8217;estero la transazione avverrà digitalmente.</li>
<li><strong>Entrambi i Paesi digitali (Scenario applicato dall&#8217;Italia):</strong> Le transazioni avvengono interamente a sistema. Tuttavia, in questa fase transitoria, la dogana italiana prenderà in carico anche il modulo cartaceo e vidimerà i fogli di reimportazione per tutelare l&#8217;operatore qualora la merce dovesse successivamente transitare in un Paese non ancora digitalizzato.</li>
<li><strong>Partenza digitale, Destinazione cartacea (Scenario applicato dall&#8217;Italia):</strong> Vengono emessi entrambi i formati; la dogana di partenza li prende in carico entrambi, consentendo poi l&#8217;uso del cartaceo nel Paese di destinazione non ancora pronto.</li>
</ol>
<p>Per garantire la massima flessibilità richiesta dalla Commissione Europea e da ICC, in questa prima fase di rodaggio gli uffici doganali <strong>continueranno ad accettare i carnet cartacei tradizionali</strong> per non penalizzare i flussi commerciali. Inoltre, le prove di riesportazione sia cartacee che digitali saranno considerate ugualmente valide ai fini di eventuali contestazioni.</p>
<p><strong>L&#8217;infrastruttura tecnica e l&#8217;assistenza</strong></p>
<p>Gli uffici locali ADM sono già stati abilitati sulla piattaforma internazionale gestita da ICC (accessibile tramite il portale dedicato). All&#8217;interno delle dogane sono state definite figure specifiche per garantire il successo delle operazioni:</p>
<ul>
<li>I <strong>Customs Region Manager</strong> (referenti regionali).</li>
<li>I <strong>Customs Office Officer</strong> (i funzionari doganali abilitati a scansionare i QR code ed eseguire le transazioni sul campo).</li>
<li>I <strong>Customs Claims Manager</strong> (incaricati delle complesse attività di riconciliazione tra l&#8217;esportazione temporanea e la reimportazione delle merci).</li>
</ul>
<p>È importante sottolineare un dettaglio operativo per le aziende: trattandosi di un applicativo centralizzato esterno sviluppato dalla Camera di Commercio Internazionale, <strong>l&#8217;assistenza tecnica tecnologica è garantita direttamente da ICC</strong> e non dai partner tecnologici di ADM.</p>
<p><strong>Risorse utili per gli operatori</strong></p>
<p>Per chi volesse testare il sistema o approfondire le linee guida ufficiali, sono disponibili diversi strumenti e canali di supporto messi a disposizione dagli enti internazionali:</p>
<ul>
<li><strong>Ambiente di Test:</strong> È possibile iscriversi alla piattaforma di addestramento simulata tramite l&#8217;<a href="https://app.atacarnet-preprod.iccwbo.org/#msdynmkt_trackingcontext=98e5c651-ab3c-4b68-a41b-30e642960200"><strong>ATA Carnet Desktop &#8211; Portal</strong></a>.</li>
<li><strong>Guide e FAQ:</strong> Documentazione tecnica, manuali per l&#8217;uso dell&#8217;App e guide ai canali di escalation in caso di problemi sono consultabili nella sezione <em>ATA Carnet Customs User Guide</em> e nella <em>eATA Support User Guide</em>.</li>
</ul>
<p>La digitalizzazione del Carnet ATA rappresenta <strong><u>un tassello fondamentale verso una &#8220;Dogana 4.0&#8221;</u></strong>. Riducendo la burocrazia cartacea e azzerando i tempi di attesa ai valichi, l&#8217;eATA promette di <u>rendere le spedizioni temporanee internazionali snelle e integrate</u> come non lo sono mai state prima.</p>
<p><strong><em>La SCS Venturini è sempre disponibile a fornire qualsiasi informazione in merito alle </em></strong><a href="https://scsinternational.it/servizi-di-assistenza-e-consulenza-doganale/"><strong><em>politiche di natura doganale</em></strong></a><strong><em>, </em></strong><a href="https://scsinternational.it/classificazione-doganale/"><strong><em>dazi e classificazioni</em></strong></a><strong><em>.</em></strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>E-COMMERCE E SPEDIZIONI DI MODESTO VALORE</title>
		<link>https://scsinternational.it/e-commerce-e-spedizioni-di-modesto-valore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Montecchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customs]]></category>
		<category><![CDATA[Dogane]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ADM]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato un avviso con importanti novità operative per il settore e-commerce e per tutte le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-UE di valore inferiore a 150 euro. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° luglio 2026 e avranno un impatto diretto su marketplace, operatori logistici, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato un <a href="https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/AVVISO++e-commerce+.pdf/8364c309-9c29-92bd-5b7c-4d057550877a?version=1.1&amp;t=1778847618152"><strong>avviso</strong></a> con importanti novità operative <strong>per il settore e-commerce e <u>per tutte le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-UE di valore inferiore a 150 euro.</u></strong></p>
<p>Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal <strong>1° luglio 2026</strong> e avranno un impatto diretto su marketplace, operatori logistici, spedizionieri, corrieri, importatori e consumatori finali.</p>
<p>La principale novità riguarda la soppressione della storica franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di modesto valore. In applicazione del <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600382"><strong>Regolamento (UE) 2026/382</strong></a> del Consiglio, dal 1° luglio 2026 non sarà più possibile importare nell’Unione Europea merci di valore intrinseco fino a 150 euro in esenzione da dazio.</p>
<p>La misura riguarda le merci:</p>
<ul>
<li>spedite direttamente da un Paese terzo;</li>
<li>destinate a un consumatore situato nell’UE;</li>
<li>commercializzate tramite canali e-commerce.</li>
</ul>
<p>Si tratta di una riforma destinata a modificare in modo significativo il modello operativo dell’e-commerce internazionale, soprattutto per le piattaforme che movimentano elevati volumi di spedizioni low value.</p>
<p>Nel periodo transitorio compreso tra il <strong>1° luglio 2026</strong> e il <strong>1° luglio 2028</strong>, verrà applicato un nuovo dazio doganale forfettario pari a <strong>3 euro per ciascun articolo</strong> contenuto nella spedizione.</p>
<p>È importante evidenziare un aspetto operativo fondamentale: il dazio si applica <strong>per singolo articolo</strong> e non per spedizione o per collo. Di conseguenza, una spedizione contenente più prodotti potrà generare un’incidenza doganale significativamente superiore rispetto al passato. <u>Dal 1° luglio 2028, invece, il regime transitorio terminerà e tutte le merci e-commerce saranno assoggettate al dazio ordinario previsto dalla rispettiva classificazione tariffaria doganale. </u></p>
<p>L’ADM chiarisce inoltre che il nuovo dazio sarà applicabile indipendentemente dal regime IVA adottato e indipendentemente dal tracciato dichiarativo utilizzato.</p>
<p>La misura interesserà quindi:</p>
<ul>
<li>operazioni in regime <strong>IOSS</strong>;</li>
<li>operazioni in <strong>regime speciale</strong>;</li>
<li>operazioni soggette a <strong>IVA ordinaria</strong>;</li>
<li>dichiarazioni presentate tramite tracciati <strong>H1, H6 o H7</strong>.</li>
</ul>
<p>Il nuovo importo sarà contabilizzato come diritto doganale con codice tributo <strong>A00</strong> e concorrerà alla base imponibile IVA all’importazione. Questo comporterà un incremento del costo finale delle spedizioni extra-UE a basso valore.</p>
<p>L’introduzione delle nuove regole comporterà anche modifiche ai sistemi dichiarativi doganali. In particolare:</p>
<ul>
<li>verrà eliminato il codice di regime aggiuntivo <strong>C07</strong>, oggi utilizzato per attestare la franchigia doganale sulle spedizioni low value;</li>
<li>continueranno ad essere utilizzati i codici:
<ul>
<li><strong>F48</strong> per il regime IOSS;</li>
<li><strong>F49</strong> per il regime speciale;</li>
</ul>
</li>
<li>sarà introdotto il nuovo codice <strong>F53</strong> per le operazioni soggette a IVA ordinaria.</li>
</ul>
<p>Gli operatori dovranno quindi aggiornare procedure interne, sistemi IT e flussi dichiarativi in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.</p>
<p>Un ulteriore intervento riguarderà i cosiddetti “Product Identifiers”. L’ADM ha anticipato che, a partire dal <strong>1° novembre 2026</strong>, entreranno in vigore nuovi requisiti obbligatori relativi agli identificativi di prodotto nelle dichiarazioni doganali e-commerce. <strong><u>L’obiettivo è quello di rafforzare le attività di risk analysis, i controlli doganali e il monitoraggio delle merci commercializzate online</u></strong>. La misura si inserisce nel più ampio <strong>processo europeo di digitalizzazione</strong> e rafforzamento dei controlli sulle importazioni e-commerce provenienti da Paesi terzi.</p>
<p>Le nuove disposizioni avranno effetti rilevanti lungo tutta la supply chain dell’e-commerce internazionale.</p>
<p>Tra i principali impatti operativi:</p>
<ul>
<li>aumento dei costi di importazione per le spedizioni low value;</li>
<li>revisione dei modelli logistici e distributivi;</li>
<li>adeguamento dei sistemi dichiarativi e dei software doganali;</li>
<li>necessità di aggiornare procedure IVA e doganali;</li>
<li>maggiore attenzione alla qualità e completezza dei dati trasmessi in dogana.</li>
</ul>
<p>La riforma rappresenta uno dei <strong>cambiamenti più significativi degli ultimi anni nel settore doganale e-commerce</strong>. <u>L’abolizione della franchigia sotto i 150 euro segna un cambio di paradigma nella gestione delle importazioni low value</u> e anticipa il futuro modello europeo di controllo centralizzato delle merci e-commerce. Per gli operatori sarà fondamentale <strong>avviare tempestivamente le attività di adeguamento organizzativo, informatico e procedurale,</strong> al fine di garantire continuità operativa e conformità normativa già a partire dal 1° luglio 2026.</p>
<p><strong><em>La SCS Venturini è sempre disponibile a fornire qualsiasi informazione in merito alle </em></strong><a href="https://scsinternational.it/servizi-di-assistenza-e-consulenza-doganale/"><strong><em>politiche di natura doganale</em></strong></a><strong><em>, </em></strong><a href="https://scsinternational.it/classificazione-doganale/"><strong><em>dazi e classificazioni</em></strong></a><strong><em>.</em></strong></p>
<p><strong>Fonte: </strong><a href="https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/AVVISO++e-commerce+.pdf/8364c309-9c29-92bd-5b7c-4d057550877a?version=1.1&amp;t=1778847618152"><strong>ADM</strong></a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>ORIGINE DOGANALE: PREVALE LA SOSTANZA SULLA FORMA SECONDO LA CASSAZIONE</title>
		<link>https://scsinternational.it/origine-doganale-prevale-la-sostanza-sulla-forma-secondo-la-cassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Montecchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dogane]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[dogana]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[origine]]></category>
		<category><![CDATA[origine doganale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La valutazione della trasformazione produttiva diventa elemento centrale nelle verifiche doganali La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in materia di origine doganale delle merci, ribadendo un principio di particolare rilevanza per le operazioni di importazione ed esportazione: la determinazione dell’origine non può basarsi su elementi meramente formali, ma deve essere fondata sull’effettiva trasformazione sostanziale [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>La valutazione della trasformazione produttiva diventa elemento centrale nelle verifiche doganali</strong></h2>
<p>La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in materia di origine doganale delle merci, ribadendo un principio di particolare rilevanza per le <u>operazioni di importazione ed esportazione</u>: <strong>la determinazione dell’origine non può basarsi su elementi meramente formali, <u>ma deve essere fondata sull’effettiva trasformazione sostanziale del prodotto</u></strong>.</p>
<p><strong>Il principio affermato</strong></p>
<p>Nel caso esaminato, relativo a lavorazioni su tubi in acciaio mediante processi di lavorazione a freddo, la Suprema Corte ha chiarito che:</p>
<ul>
<li>l’origine doganale non è determinata esclusivamente da criteri documentali o classificatori</li>
<li>assume rilievo decisivo la natura e l’intensità della trasformazione industriale subita dalla merce</li>
<li>una lavorazione può attribuire una nuova origine solo se comporta una modifica sostanziale del prodotto</li>
</ul>
<p>Il principio cardine espresso è che <strong>l’origine deve essere individuata con riferimento alla realtà produttiva effettiva</strong> e non alla sola qualificazione formale dell’operazione.</p>
<p><strong>Il criterio della trasformazione sostanziale</strong></p>
<p>La Corte conferma l’orientamento secondo cui il parametro determinante è la cosiddetta <strong><u>“trasformazione sostanziale”</u></strong>, ovvero quel processo industriale che conferisce al bene una diversa identità economica e commerciale. In quest&#8217;ottica, la Corte di Cassazione precisa che <strong>il mero mutamento della classificazione tariffaria (il cosiddetto &#8220;salto di voce&#8221;) non è, di per sé, un elemento sufficiente</strong>. Sebbene la variazione del codice doganale sia spesso utilizzata come parametro di riferimento, essa deve sempre riflettere una reale e significativa modifica delle caratteristiche del prodotto. Di conseguenza, elementi formali come la documentazione del produttore o la struttura burocratica dell&#8217;operazione non possono prevalere sull&#8217;effettiva realtà del processo produttivo.</p>
<p>Sul piano operativo, la pronuncia ha un impatto diretto per gli operatori logistici e doganali, perché consolida alcuni principi già presenti nella disciplina unionale. In particolare, diventa sempre più importante <strong>garantire coerenza tra la dichiarazione di origine e le effettive fasi del processo produttivo</strong>, oltre a rafforzare la tracciabilità delle lavorazioni lungo tutta la supply chain.</p>
<p>La decisione della Corte di Cassazione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato che attribuisce crescente rilevanza alla realtà economico-produttiva rispetto agli schemi formali. Per gli operatori economici, <strong>il principio implica la necessità di garantire una piena coerenza tra processi industriali, documentazione di supporto e dichiarazioni doganali</strong>, con particolare attenzione alla dimostrabilità della trasformazione sostanziale della merce.</p>
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<p>L'articolo <a href="https://scsinternational.it/origine-doganale-prevale-la-sostanza-sulla-forma-secondo-la-cassazione/">ORIGINE DOGANALE: PREVALE LA SOSTANZA SULLA FORMA SECONDO LA CASSAZIONE</a> proviene da <a href="https://scsinternational.it">SCS Venturini</a>.</p>
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		<title>L’UE RIATTIVA INTEGRALMENTE L’ACCORDO DI COOPERAZIONE CON LA SIRIA: SVOLTA POLITICA E COMMERCIALE DOPO LA FINE DEL REGIME ASSAD</title>
		<link>https://scsinternational.it/lue-riattiva-integralmente-laccordo-di-cooperazione-con-la-siria-svolta-politica-e-commerciale-dopo-la-fine-del-regime-assad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Montecchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dogane]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato interno e comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[accorto integralmente riattivato]]></category>
		<category><![CDATA[cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[Syria]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il ripristino della piena applicazione dell’Accordo di cooperazione tra UE e Siria, ponendo fine alla sospensione parziale introdotta nel 2011 durante il regime di Bashar al-Assad. La decisione rappresenta un passaggio strategico nel processo di normalizzazione dei rapporti economici e istituzionali tra Bruxelles e Damasco. La sospensione era stata [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><u>Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il ripristino della piena applicazione dell’Accordo di cooperazione tra UE e Siria</u>, ponendo fine alla <strong>sospensione parziale</strong> introdotta nel 2011 durante il regime di Bashar al-Assad. <u>La decisione rappresenta un passaggio strategico nel processo di normalizzazione dei rapporti economici e istituzionali tra Bruxelles e Damasco. </u></p>
<p>La sospensione era stata adottata in risposta alle <strong>gravi violazioni dei diritti umani</strong> <u>commesse dal governo siriano</u> durante il conflitto civile e riguardava in particolare alcune disposizioni commerciali relative all’importazione di prodotti siriani, tra cui petrolio, derivati petroliferi, metalli preziosi e diamanti.</p>
<p>Secondo quanto comunicato ufficialmente dal Consiglio UE, il mutato scenario politico seguito alla <u>caduta del regime Assad nel dicembre 2024 e la successiva revoca delle sanzioni economiche europee nel maggio 2025 hanno eliminato le condizioni che avevano giustificato la sospensione dell’accordo</u>. Restano comunque in vigore le misure restrittive legate alla sicurezza.</p>
<p>L’Unione Europea ha definito il provvedimento come un “<strong>chiaro segnale politico</strong>” volto a sostenere la <strong>transizione pacifica e inclusiva della Siria</strong>, favorendone al contempo <strong>la ripresa socioeconomica</strong> e il reinserimento nel sistema economico internazionale.</p>
<p><strong><em>Cosa cambia operativamente?</em></strong></p>
<p>Con il ripristino integrale dell’Accordo di cooperazione del 1977, <strong>tornano pienamente applicabili le disposizioni che regolano le relazioni economiche e commerciali tra le parti</strong>. <u>La Commissione Europea notificherà formalmente alle autorità siriane la cessazione della sospensione parziale</u>. Le disposizioni riattivate entreranno in vigore dal primo giorno del mese successivo alla notifica ufficiale. <strong>Dal punto di vista operativo e doganale</strong>, <strong><u>la decisione potrebbe riaprire progressivamente opportunità commerciali e flussi di import/export tra operatori europei e siriani</u></strong>, in un contesto che resta comunque soggetto a monitoraggio geopolitico e regolamentare.</p>
<p>L’Accordo di cooperazione tra Comunità Economica Europea e Repubblica Araba Siriana era stato <u>concluso nel 1977</u> e costituiva il quadro giuridico di <strong>riferimento per le relazioni commerciali ed economiche bilaterali</strong>. La sospensione parziale era stata introdotta nel settembre 2011 ed estesa nel 2012 nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’UE contro il regime siriano.</p>
<p><strong>Con questa nuova decisione, Bruxelles conferma l’avvio di una fase di riavvicinamento istituzionale verso la Siria post-Assad</strong>, <u>mantenendo però un approccio graduale</u> e subordinato alla stabilità politica e alla tutela della sicurezza regionale.</p>
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		<title>DOGANE: AL VIA I RIMBORSI USA PER LE TARIFFE IEEPA DICHIARATE ILLEGITTIME</title>
		<link>https://scsinternational.it/dogane-al-via-i-rimborsi-usa-per-le-tariffe-ieepa-dichiarate-illegittime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Montecchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dogane]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato interno e comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[ADM]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[US Customs and Border Protection]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha informato tramite Avviso del 27/04/2026 che, dal 20 aprile 2026, è operativo il portale gestito dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP) per il recupero delle tariffe imposte sulla base dell&#8217;International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Tali tariffe sono state recentemente dichiarate illegittime dalla Corte Suprema statunitense. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha informato tramite <a href="https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/20260427-9193-ALL-IEEPA-AVVISO+INTERNET.pdf/83879f33-4a7c-0617-e695-7c5dc69e0b49?version=1.0&amp;t=1777285798580">Avviso del 27/04/2026</a> che, dal <strong>20 aprile 2026</strong>, è operativo il portale gestito dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP) per il recupero delle tariffe imposte sulla base dell&#8217;International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Tali tariffe sono state recentemente dichiarate <strong>illegittime dalla Corte Suprema</strong> statunitense.</p>
<p><strong>Come funziona la procedura</strong></p>
<p>La richiesta di rimborso avviene attraverso una nuova funzionalità digitale integrata nella piattaforma doganale statunitense <a href="https://www.cbp.gov/trade/automated">ACE</a> (<em>Automated Commercial Environment</em>), denominata <strong>CAPE</strong> (<em>Consolidated Administration and Processing of Entries</em>). Questo strumento è stato progettato per semplificare l&#8217;erogazione delle somme spettanti agli operatori.</p>
<p><strong>Fasi e tempistiche</strong></p>
<p>L&#8217;attuazione del piano di rimborsi è suddivisa in fasi:</p>
<ul>
<li><strong>Fase 1 (Attuale):</strong> Operativa dal 20 aprile, riguarda esclusivamente le dichiarazioni non ancora liquidate o quelle liquidate da non oltre 80 giorni.</li>
<li><strong>Fasi successive:</strong> Per tutti gli altri aventi diritto, il calendario non è ancora stato definito.</li>
</ul>
<p>Si ricorda che, negli Stati Uniti, le dichiarazioni doganali vengono normalmente liquidate (ovvero finalizzate) entro 314 giorni dalla data di importazione.</p>
<p><strong>Chi può presentare domanda</strong></p>
<p>Secondo le disposizioni della U.S. CBP, la facoltà di inoltrare le richieste di rimborso è riservata unicamente a:</p>
<ul>
<li><strong>Importatori</strong></li>
<li><strong>Broker accreditati</strong></li>
</ul>
<p>Una volta che la dichiarazione viene accettata, l&#8217;autorità doganale americana procederà con la liquidazione (o riliquidazione) e il conseguente versamento del rimborso.</p>
<p>L&#8217;avviso pubblicato da ADM ha natura puramente informativa. Per dettagli tecnici o supporto operativo nella gestione della procedura, gli operatori interessati devono rivolgersi direttamente all&#8217;<strong>Amministrazione doganale statunitense</strong>.</p>
<p><strong><em>La SCS Venturini è sempre disponibile a fornire qualsiasi informazione in merito alle </em></strong><a href="https://scsinternational.it/servizi-di-assistenza-e-consulenza-doganale/"><strong><em>politiche di natura doganale</em></strong></a><strong><em>, </em></strong><a href="https://scsinternational.it/classificazione-doganale/"><strong><em>dazi e classificazioni</em></strong></a><strong><em>.</em></strong></p>
<p>Fonte: <a href="https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/20260427-9193-ALL-IEEPA-AVVISO+INTERNET.pdf/83879f33-4a7c-0617-e695-7c5dc69e0b49?version=1.0&amp;t=1777285798580">ADM</a></p>
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		<item>
		<title>STOP AI DAZI USA: TRIBUNALE FEDERALE BOCCIA LE TARIFFE GLOBALI DI TRUMP</title>
		<link>https://scsinternational.it/stop-ai-dazi-usa-tribunale-federale-boccia-le-tariffe-globali-di-trump/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Montecchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dogane]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato interno e comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[casa bianca]]></category>
		<category><![CDATA[corte suprema]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[dazi bocciati]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale federale]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nuovo colpo alla strategia commerciale di Donald Trump. Un tribunale federale statunitense ha annullato i dazi globali del 10% introdotti a febbraio, giudicandoli non conformi ai poteri previsti dalla normativa americana sul commercio internazionale. La decisione rappresenta un ulteriore ostacolo per la Casa Bianca sul fronte trade policy, dopo che anche la Corte Suprema aveva [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nuovo colpo alla strategia commerciale di Donald Trump</strong>. <u>Un tribunale federale statunitense ha annullato i dazi globali del 10% introdotti a febbraio</u>, giudicandoli <strong>non conformi</strong> ai poteri previsti dalla normativa americana sul commercio internazionale.</p>
<p>La decisione rappresenta un <u>ulteriore ostacolo per la Casa Bianca</u> sul fronte trade policy, dopo che <u>anche la Corte Suprema aveva già espresso forti riserve sulle tariffe reciproche imposte dall’amministrazione repubblicana</u> in nome dell’emergenza economica nazionale.</p>
<p><strong>Secondo i giudici, il presidente non avrebbe avuto l’autorità per applicare misure tariffarie generalizzate</strong> facendo leva sulla Section 122 del Trade Act del 1974, norma che consente interventi temporanei solo in presenza di squilibri rilevanti della bilancia dei pagamenti. <u>Il provvedimento prevedeva un’imposta del 10% sulle importazioni per un periodo massimo di 150 giorni.</u></p>
<p><u>La sentenza arriva dopo il ricorso presentato da alcune imprese importatrici americane</u>, tra cui produttori di giocattoli e operatori del settore retail, che avevano contestato l’impatto economico delle nuove tariffe sulle supply chain e sui costi di approvvigionamento.</p>
<p>L’amministrazione Trump ha annunciato immediatamente ricorso, definendo la decisione “politicizzata” e accusando parte della magistratura federale di ostacolare l’agenda commerciale dell’esecutivo. Tuttavia, <strong>sul piano operativo, lo stop ai dazi apre ora scenari rilevanti per importatori e operatori logistici</strong>, <u>soprattutto in relazione ai rimborsi delle somme già versate nei mesi scorsi.</u></p>
<p>Gli analisti ritengono che la pronuncia possa avere effetti più ampi sull’utilizzo dei poteri emergenziali in materia commerciale da parte della presidenza americana. <strong><u>Restano comunque in vigore altre misure settoriali, incluse alcune tariffe su acciaio, alluminio e automotive.</u></strong></p>
<p>Il caso conferma inoltre il crescente livello di tensione tra politica commerciale e sistema giudiziario negli Stati Uniti, in una fase in cui Washington continua a utilizzare la leva tariffaria come strumento strategico nei rapporti con i principali partner economici globali, a partire dalla Cina e dall’Unione Europea.</p>
<p>La partita sui dazi, dunque, si sposta ora su un <u>doppio binario</u>: quello <strong>legale</strong>, con l&#8217;atteso ricorso in appello e il nodo dei rimborsi miliardari alle imprese, e quello <strong>politico-normativo</strong>. Nonostante il duro colpo subito in tribunale, l&#8217;amministrazione sembra intenzionata a non arretrare, preparandosi a ridefinire le proprie barriere doganali sotto lo scudo della Section 301 per blindare una strategia commerciale che resta il pilastro del programma repubblicano.</p>
<p><strong><em>La SCS Venturini è sempre disponibile a fornire qualsiasi informazione in merito alle </em></strong><strong><a href="https://scsinternational.it/servizi-di-assistenza-e-consulenza-doganale/"><em>politiche di natura doganale</em></a><em>, </em><a href="https://scsinternational.it/classificazione-doganale/"><em>dazi e classificazioni</em></a><em>.</em></strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://scsinternational.it/stop-ai-dazi-usa-tribunale-federale-boccia-le-tariffe-globali-di-trump/">STOP AI DAZI USA: TRIBUNALE FEDERALE BOCCIA LE TARIFFE GLOBALI DI TRUMP</a> proviene da <a href="https://scsinternational.it">SCS Venturini</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>SANZIONI UE RUSSIA: APPROFONDIMENTI SUL VENTESIMO PACCHETTO DI MISURE RESTRITTIVE</title>
		<link>https://scsinternational.it/sanzioni-ue-russia-approfondimenti-sul-ventesimo-pacchetto-di-misure-restrittive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Montecchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dogane]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato interno e comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[dogana]]></category>
		<category><![CDATA[restrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[ventesimo pacchetto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 23 aprile 2026 l&#8217;Unione europea ha adottato quindi il ventesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia (di seguito &#8220;XX pacchetto&#8221;), composto come segue: il Regolamento (UE) 2026/509 e il Regolamento (UE) 2026/511, che modificano il Regolamento (UE) n. 269/2014; il Regolamento (UE) 2026/506, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014. Con l’adozione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 23 aprile 2026 l&#8217;Unione europea ha adottato quindi il ventesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia (di seguito &#8220;XX pacchetto&#8221;), composto come segue:</p>
<ul>
<li>il Regolamento (UE) 2026/509 e il Regolamento (UE) 2026/511, che modificano il Regolamento (UE) n. 269/2014;</li>
<li>il Regolamento (UE) 2026/506, che modifica il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20260116" target="_blank" rel="noopener">Regolamento (UE) n. 833/2014</a>.</li>
</ul>
<p>Con l’adozione del ventesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia, l’Unione europea prosegue nel rafforzamento di un impianto sanzionatorio ormai strutturato e multilivello, con un’attenzione crescente non solo all’introduzione di nuovi divieti, ma soprattutto all’effettiva applicazione e alla prevenzione delle pratiche elusive.</p>
<p>Il nuovo pacchetto si inserisce nel solco normativo del Regolamento (UE) n. 833/2014, che continua a rappresentare il riferimento principale per le restrizioni economiche settoriali, aggiornato progressivamente attraverso modifiche e integrazioni.</p>
<p><strong>Nuove designazioni: ampliamento significativo della sanctions list</strong></p>
<p>Il pacchetto prevede l’inserimento di <strong>117 nuovi soggetti</strong> (37 persone fisiche e 80 entità), ritenuti coinvolti in attività che minano l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina.</p>
<p>Elemento rilevante è la crescente dimensione <strong>extra-russa delle designazioni</strong>, che includono operatori localizzati in Paesi terzi (tra cui Cina, Asia centrale e giurisdizioni offshore), segnalando un rafforzamento dell’approccio UE nel contrasto alle reti di aggiramento delle sanzioni.</p>
<p><strong>Trade restrictions: estensione dei divieti su materie prime e prodotti industriali</strong></p>
<p>Sul fronte commerciale, il pacchetto introduce nuove restrizioni all’import/export su categorie strategiche in grado di generare entrate per la Federazione Russa, tra cui:</p>
<ul>
<li>materie prime critiche</li>
<li>metalli e minerali</li>
<li>rottami</li>
<li>prodotti chimici</li>
<li>gomma e pelli da pellicceria</li>
</ul>
<p>È prevista una <strong>fase transitoria</strong> per i contratti preesistenti (fino al 25 luglio 2026 o o fino al 25 gennaio 2027 per il rame raffinato NC 7403 19), elemento che richiede un attento presidio contrattuale e documentale da parte degli operatori.</p>
<p>Inoltre, a partire dal <strong>1° gennaio 2027</strong>, il perimetro dei divieti viene ulteriormente ampliato includendo il <strong>condensato di gas naturale</strong> (NC 2709 00 10) proveniente da impianti di GNL, rafforzando il presidio UE sulle importazioni energetiche di origine russa.</p>
<p>Con riferimento al comparto chimico, per l’<strong>ammoniaca</strong> (NC 2814) è introdotto, a decorrere dal <strong>24 aprile 2026</strong>, un <strong>contingente annuo pari a 688.000 tonnellate</strong>, configurato come deroga temporanea al divieto di importazione. La misura consente una gestione graduale della transizione, bilanciando esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti e obiettivi sanzionatori.</p>
<p><strong>Rafforzamento dei divieti di esportazione</strong></p>
<p>Il ventesimo pacchetto interviene in modo significativo anche sul fronte dei <strong>divieti di esportazione</strong>, ampliando diversi allegati chiave del regolamento.</p>
<p>In particolare, l’<strong>Allegato VII</strong> viene esteso includendo <strong>lubrificanti ad alte prestazioni, vetreria da laboratorio (NC 7017) e materiali energetici</strong> quali amatolo, nitroglicole e cloruro di picrile.</p>
<p>Sul piano soggettivo, sono aggiunte <strong>60 entità all’Allegato IV</strong>, riconducibili al complesso militare-industriale russo o a reti di facilitazione dell’elusione, con un focus su tecnologie sensibili quali lavorazioni CNC, microelettronica, droni e apparecchiature marittime.</p>
<p>Particolarmente rilevante per gli operatori europei, e italiani in primis, è l’ampliamento dell’<strong>Allegato XXIII</strong>, che include nuovi codici NC relativi a <strong>prodotti chimici, gomma, articoli in acciaio, utensili per metalli e trattori industriali</strong>. Per tali categorie è previsto un <strong>periodo transitorio fino al 25 luglio 2026</strong> limitatamente ai contratti già in essere.</p>
<p>Infine, viene introdotto un <strong>divieto specifico di esportazione</strong> relativo a <strong>tubi, pompe e attrezzature industriali</strong>, con estensione anche alle attività nella <strong>zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale russa</strong>, ampliando di fatto il perimetro territoriale delle restrizioni.</p>
<p><strong>Anti-circumvention: rafforzamento delle misure contro l’elusione</strong></p>
<p>Uno degli elementi più strategici del XX pacchetto è il potenziamento degli strumenti antielusione.</p>
<p>In particolare:</p>
<ul>
<li>inserimento del <strong>Kirghizistan</strong> tra i Paesi ad alto rischio di aggiramento delle sanzioni</li>
<li>introduzione di divieti specifici per esportazioni di tecnologie sensibili (es. macchine CNC e apparecchiature per trasmissione dati) verso tali giurisdizioni</li>
</ul>
<p>Parallelamente, viene mantenuto un <strong>regime di autorizzazione caso per caso da parte delle autorità competenti, basato sulla valutazione della destinazione, dell’utilizzatore finale e del rischio di riesportazione</strong> per determinate operazioni verso Paesi terzi, come il Kazakistan. Tale impostazione conferma un approccio non totalmente proibitivo, ma subordinato a valutazioni puntuali in chiave antielusione.</p>
<p><strong>Restrizioni sui servizi: settore finanziario e cripto-attività</strong></p>
<p>Dal 25 maggio 2026 entrano in vigore nuove limitazioni sui servizi, con l’inclusione dei <strong>managed security services</strong> tra quelli vietati verso la Russia.</p>
<p>In ambito finanziario, il pacchetto:</p>
<ul>
<li>estende il divieto di accettare finanziamenti russi a università, centri di ricerca, ONG e imprese</li>
<li>rafforza il monitoraggio delle relazioni economiche indirette</li>
</ul>
<p>Queste misure indicano un chiaro orientamento UE verso il contenimento non solo dei flussi commerciali, ma anche di quelli <strong>tecnologici e finanziari</strong>.</p>
<p>Inoltre, il pacchetto introduce ulteriori restrizioni nel <strong>settore finanziario e delle cripto-attività</strong>, con un focus crescente sul rischio di elusione attraverso strumenti digitali.</p>
<p>A decorrere dal <strong>24 maggio 2026</strong>, è vietato effettuare operazioni con <strong>cripto-attività e valute digitali di banche centrali</strong> elencate nel nuovo Allegato LIII, inclusi il <strong>rublo digitale</strong> e il token <strong>RUBx</strong>, nonché con prestatori di servizi crypto stabiliti in Russia.</p>
<p>Sul piano bancario, vengono aggiunti <strong>20 nuovi enti creditizi all’Allegato XIV</strong>, soggetti a <strong>transaction ban</strong> a partire dal <strong>14 maggio 2026</strong>. Contestualmente, due istituti kirghisi – <strong>Keremet Bank</strong> e <strong>OJSC Capital Bank of Central Asia</strong> – sono inseriti nell’Allegato XLV, mentre <strong>Yelo Bank (Azerbaijan)</strong> viene inclusa nell’Allegato XLIV tra le entità che agevolano l’elusione delle misure restrittive.</p>
<p><strong>Impatti operativi per le aziende</strong></p>
<p>Dal punto di vista operativo, il ventesimo pacchetto introduce un ulteriore livello di complessità per gli operatori economici, con impatti diretti su:</p>
<ul>
<li><strong>due diligence su controparti e filiere</strong> (in particolare extra-UE)</li>
<li>aggiornamento delle classificazioni doganali e delle liste di controllo</li>
<li>revisione dei contratti in essere (clausole di uscita e compliance)</li>
<li>gestione delle autorizzazioni e delle deroghe</li>
</ul>
<p>Pertanto, il XX pacchetto segna un’evoluzione da un sistema sanzionatorio “estensivo” a uno <strong>sempre più mirato ed esecutivo</strong>. Per le imprese europee, il messaggio è chiaro: la compliance sanzionatoria non è più un adempimento formale, ma un <strong>processo strategico integrato nella gestione del rischio internazionale</strong>.</p>
<p><strong>Per una disamina completa delle nuove disposizioni operative è possibile contattarci per un approfondimento dedicato. </strong><em>La SCS Venturini è sempre disponibile a fornire qualsiasi informazione in merito alle </em><a href="https://scsinternational.it/servizi-di-assistenza-e-consulenza-doganale/"><em>politiche di natura doganale</em></a><em>, </em><a href="https://scsinternational.it/classificazione-doganale/"><em>dazi e classificazioni</em></a><em> supportando gli operatori nella corretta interpretazione e applicazione del quadro sanzionatorio vigente.</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://scsinternational.it/sanzioni-ue-russia-approfondimenti-sul-ventesimo-pacchetto-di-misure-restrittive/">SANZIONI UE RUSSIA: APPROFONDIMENTI SUL VENTESIMO PACCHETTO DI MISURE RESTRITTIVE</a> proviene da <a href="https://scsinternational.it">SCS Venturini</a>.</p>
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		<item>
		<title>CERTIFICATI A.TR: ADM CHIARISCE L’OBBLIGO DI FIRMA DELL&#8217;ESPORTATORE</title>
		<link>https://scsinternational.it/certificati-a-tr-adm-chiarisce-lobbligo-di-firma-dellesportatore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Montecchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dogane]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato interno e comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[atr]]></category>
		<category><![CDATA[certificato atr]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[libera circolazione delle merci]]></category>
		<category><![CDATA[turchia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con l&#8217;Avviso del 21 aprile 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta compilazione dei certificati di circolazione A.TR emessi in procedura semplificata. Cosa cambia per gli operatori? L’Agenzia ha rilevato come molti uffici doganali abbiano finora consentito l&#8217;indicazione di un rappresentante o spedizioniere nel campo 13 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://scsinternational.it/certificati-a-tr-adm-chiarisce-lobbligo-di-firma-dellesportatore/">CERTIFICATI A.TR: ADM CHIARISCE L’OBBLIGO DI FIRMA DELL&#8217;ESPORTATORE</a> proviene da <a href="https://scsinternational.it">SCS Venturini</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con <a href="https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5114885/Avviso+ATR+procedura+semplificata.pdf/50d3a123-a3b5-3246-c5cc-52478ccb1af8?version=1.2&amp;t=1776780036257"><strong>l&#8217;Avviso del 21 aprile 2026</strong></a>, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta compilazione dei certificati di circolazione <strong>A.TR</strong> emessi in <strong>procedura semplificata</strong>.</p>
<p><strong>Cosa cambia per gli operatori?</strong></p>
<p>L’Agenzia ha rilevato come molti uffici doganali abbiano finora consentito l&#8217;indicazione di un rappresentante o spedizioniere nel <strong>campo 13</strong> del certificato, con timbro e firma non coincidenti con l&#8217;esportatore indicato nel <strong>campo 1</strong>.</p>
<p>Tuttavia, sulla base della <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22006D0646"><strong>Decisione n. 1/2006</strong></a> del Comitato di Cooperazione Doganale CE-Turchia, è stato ribadito che:</p>
<ul>
<li>Il certificato deve essere sottoscritto esclusivamente dall’<strong>esportatore autorizzato</strong>.</li>
<li>Il nominativo e la firma nel campo 13 devono essere <strong>coerenti</strong> con l&#8217;esportatore indicato nel campo 1.</li>
<li>Le Autorità turche considerano ormai superate le deroghe concesse durante il periodo pandemico e potrebbero sollevare contestazioni o blocchi all&#8217;importazione in caso di difformità.</li>
</ul>
<p><strong>L&#8217;importanza di una corretta gestione dell’origine</strong></p>
<p>A differenza degli scambi con altri Paesi basati sull&#8217;origine preferenziale, il rapporto tra UE e Turchia è disciplinato da un’<strong>Unione Doganale</strong>. In questo contesto, <strong><u>il certificato A.TR non attesta l&#8217;origine della merce, bensì la sua &#8220;libera pratica&#8221;</u></strong>,<strong><em>ovvero la posizione comunitaria</em></strong><em>, </em><u>permettendo il beneficio del dazio z ero. </u></p>
<p><u>Nonostante la SCS abbia sempre adottato la prassi di far firmare i documenti direttamente dai clienti esportatori, evitando così rischi di contestazioni, questa novità sottolinea quanto sia fondamentale una conoscenza approfondita delle normative doganali.</u></p>
<p>Districarsi tra accordi bilaterali, regimi doganali e prove dell&#8217;origine richiede competenza e <u>aggiornamento costante</u>. <strong><em>La SCS Venturini offre <a href="https://scsinternational.it/consulenza-e-pianificazione-doganale/" target="_blank" rel="noopener">servizi di consulenza</a> mirati per garantire che le vostre esportazioni verso la Turchia e il resto del mondo siano sempre conformi, fluide e prive di rischi burocratici.</em></strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://scsinternational.it/certificati-a-tr-adm-chiarisce-lobbligo-di-firma-dellesportatore/">CERTIFICATI A.TR: ADM CHIARISCE L’OBBLIGO DI FIRMA DELL&#8217;ESPORTATORE</a> proviene da <a href="https://scsinternational.it">SCS Venturini</a>.</p>
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		<title>ACCORDO UE–MERCOSUR: DAL 1° MAGGIO CAMBIA L’ORIGINE DELLE MERCI, REX AL CENTRO</title>
		<link>https://scsinternational.it/accordo-ue-mercosur-dal-1-maggio-cambia-lorigine-delle-merci-rex-al-centro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Montecchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dogane]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato interno e comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[REX number]]></category>
		<category><![CDATA[sistema REX]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 1° maggio 2026 entra in applicazione provvisoria l’accordo commerciale tra Unione Europea e Paesi MERCOSUR (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay), segnando un passaggio operativo concreto dopo oltre vent’anni di negoziati. Si tratta del più ampio accordo di libero scambio mai negoziato dall’UE, destinato a creare un’area commerciale che coinvolge centinaia di milioni di consumatori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://scsinternational.it/accordo-ue-mercosur-dal-1-maggio-cambia-lorigine-delle-merci-rex-al-centro/">ACCORDO UE–MERCOSUR: DAL 1° MAGGIO CAMBIA L’ORIGINE DELLE MERCI, REX AL CENTRO</a> proviene da <a href="https://scsinternational.it">SCS Venturini</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° maggio 2026 entra in applicazione provvisoria <strong>l’accordo commerciale tra Unione Europea e Paesi MERCOSUR</strong> (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay), segnando un <u>passaggio operativo concreto dopo oltre vent’anni di negoziati</u>.</p>
<p>Si tratta del più ampio accordo di libero scambio mai negoziato dall’UE, destinato a creare un’area commerciale che coinvolge centinaia di milioni di consumatori e a ridurre progressivamente i dazi su migliaia di prodotti.</p>
<p><strong>Origine preferenziale</strong></p>
<p>La vera discontinuità non riguarda solo i dazi, ma il modello di prova dell’origine. Secondo il testo operativo dell’accordo (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A22026A00184&amp;qid=1772192739535">Interim Trade Agreement</a>), il trattamento preferenziale si basa su una “statement on origin”, cioè <u>una dichiarazione rilasciata dall’esportatore</u> e non più sul certificato EUR.1 tradizionale. Questo approccio allinea l’accordo UE–MERCOSUR agli standard più recenti della politica commerciale europea, dove <strong>la responsabilità dell’origine si sposta direttamente sugli operatori economici</strong>.</p>
<p><strong>REX obbligatorio: requisito strutturale per l’export UE</strong></p>
<p><u>Elemento centrale del nuovo impianto è il sistema REX (Registered Exporter System).</u></p>
<p>Secondo le <a href="https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/international-affairs/third-countries/latin-america_en?prefLang=sk"><strong>linee guida ufficiali della Commissione europea</strong></a>:</p>
<ul>
<li>gli esportatori UE devono indicare il proprio numero REX nella dichiarazione di origine</li>
<li>senza registrazione REX, è possibile certificare l’origine solo per spedizioni fino a 6.000 euro</li>
<li>sopra tale soglia, il beneficio tariffario non è applicabile senza REX</li>
</ul>
<p>Pertanto, <u>il REX passa da opzione a infrastruttura obbligatoria per chi esporta verso il blocco sudamericano.</u></p>
<p><strong>MERCOSUR: fase transitoria ma sistema già attivo</strong></p>
<p>Dal lato dei Paesi partner, il sistema è strutturato in modo flessibile, dove <u>Argentina, Brasile e Uruguay possono già utilizzare dichiarazioni di origine complete</u>, mentre <u>il Paraguay è in fase finale di allineamento</u>. Inoltre, è prevista una flessibilità iniziale lato Paesi MERCOSUR, che potranno utilizzare temporaneamente sistemi alternativi di certificazione dell’origine, in attesa del pieno allineamento ai meccanismi di autocertificazione previsti dall’accordo.</p>
<p><strong>Impatti economici: export in crescita e supply chain sotto pressione</strong></p>
<p>Le prime stime indicano un impatto significativo sugli scambi: il Brasile prevede un aumento delle <strong>esportazioni fino al +13% entro il 2038</strong>, trainato dalla progressiva eliminazione dei dazi. Per le imprese europee, <u>l’accordo apre opportunità rilevanti, soprattutto nei settori industriali e agroalimentari, dove i dazi attuali possono arrivare fino al 35%.</u></p>
<p><strong>Compliance: il rischio si sposta sulle aziende</strong></p>
<p>Il nuovo impianto rafforza però anche i profili di rischio:</p>
<ul>
<li>la preferenza tariffaria dipende dalla corretta determinazione dell’origine</li>
<li>eventuali errori possono comportare recuperi daziari e sanzioni</li>
<li>aumenta la necessità di tracciabilità lungo la supply chain</li>
</ul>
<p>L’accordo UE–MERCOSUR segna un passaggio netto: meno burocrazia formale, ma più responsabilità diretta per gli operatori.</p>
<p><strong><em>La SCS Venturini è sempre disponibile a fornire qualsiasi informazione in merito alle </em><a href="https://scsinternational.it/servizi-di-assistenza-e-consulenza-doganale/"><em>politiche di natura doganale</em></a></strong><strong><em>, </em><a href="https://scsinternational.it/classificazione-doganale/"><em>dazi e classificazioni</em></a></strong><strong><em>. Supportiamo le aziende nel processo di accreditamento al sistema REX e nella verifica del rispetto dei <a href="https://scsinternational.it/consulenza-e-pianificazione-doganale/origine-doganale-delle-merci/">criteri di origine preferenziale</a> previsti dai protocolli di origine contenuti negli accordi commerciali.</em></strong></p>
<p><strong>Fonti:  </strong></p>
<ul>
<li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A22026A00184&amp;qid=1772192739535">EU-MERCOSUR Interim Agreement on Trade</a></li>
<li><a href="https://commission.europa.eu/topics/trade/eu-mercosur-trade-agreement_en?utm_source=chatgpt.com">European Commission</a></li>
<li><a href="https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/international-affairs/third-countries/latin-america_en?prefLang=sk">European Commission / Latin America</a></li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://scsinternational.it/accordo-ue-mercosur-dal-1-maggio-cambia-lorigine-delle-merci-rex-al-centro/">ACCORDO UE–MERCOSUR: DAL 1° MAGGIO CAMBIA L’ORIGINE DELLE MERCI, REX AL CENTRO</a> proviene da <a href="https://scsinternational.it">SCS Venturini</a>.</p>
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