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	<title>News &#8211; Dirittodautore.it</title>
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	<description>Dirittodautore.it - Il primo portale italiano sul diritto d&#039;autore (copyright)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 09:18:27 +0000</lastBuildDate>
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	<title>News &#8211; Dirittodautore.it</title>
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	<item>
		<title>Nuovo Imaie: oltre 1 milione e 300.000 euro a sostegno degli artisti over 50 per il settore audiovisivo e over 55 per quello musicale</title>
		<link>https://www.dirittodautore.it/news/gestione-collettiva/nuovo-imaie-oltre-1-milione-e-300-000-euro-a-sostegno-degli-artisti-over-50-per-il-settore-audiovisivo-e-over-55-per-quello-musicale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni d'Ammassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 22:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestione collettiva]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisivo]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo IMAIE]]></category>
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					<description><![CDATA[Oltre 1 milione e 300.000 Euro per il sostegno al reddito degli Artisti Interpreti ed Esecutori dei settori audiovisivo e musicale]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Comunicato stampa</em></p>
<p>Oltre <strong>1 milione e 300.000 Euro</strong> per il <strong>sostegno al reddito degli Artisti Interpreti ed Esecutori</strong> dei settori audiovisivo e musicale. Così il <strong>NUOVO IMAIE</strong> conferma il proprio impegno a favore di attrici, attori, doppiatori, direttrici e direttori di doppiaggio, cantanti, musiciste, musicisti, direttrici e direttori d’orchestra, direttrici e direttori della fissazione.</p>
<p>L’obiettivo di questo importante intervento, messo in campo negli ultimi anni dall’Istituto, è <strong>offrire un supporto concreto agli artisti</strong> che, a causa dell’età e delle trasformazioni del mercato del lavoro, <strong>incontrano maggiori difficoltà </strong>nel mantenimento della continuità professionale e reddituale.</p>
<p>L’iniziativa è rivolta agli iscritti aventi i requisiti previsti dai Bandi “<em>Nelle Tue mani</em>” e “<em>Tonino Pavan</em>”: agli <strong>over 55 del settore musicale</strong> e agli <strong>over 50 del settore audiovisivo</strong>, categorie che rappresentano un patrimonio di esperienza, professionalità e competenze fondamentali per l’intero sistema culturale e creativo del Paese.</p>
<p>Attraverso questa misura, il <strong>NUOVO IMAIE</strong> intende valorizzare il contributo fornito nel corso degli anni dagli artisti, riconoscendo il ruolo centrale che svolgono nella produzione culturale italiana e sostenendoli in una fase particolarmente delicata della loro carriera.</p>
<p>“<em>Con questo stanziamento </em>&#8211; dichiara <strong><em>Andrea Miccichè</em></strong>, presidente del NUOVO IMAIE &#8211; <em>vogliamo offrire un segnale concreto di vicinanza agli artisti che, è risaputo, contribuiscono alla crescita e alla qualità dei settori audiovisivo e musicale italiani. Il sostegno al reddito rappresenta uno strumento importante per accompagnare questi professionisti e per riconoscere il valore del loro percorso artistico e umano</em>”.</p>
<p>I bandi, le modalità di partecipazione, i requisiti di accesso e le scadenze sono consultabili attraverso i <a href="https://www.nuovoimaie.it/mission/bandi-e-contributi/al-fianco-degli-artisti/" target="_blank" rel="noopener">canali ufficiali del <strong>NUOVO IMAIE</strong></a>.</p>
<p>Con questa nuova misura, la collecting rafforza la propria <strong>missione di tutela</strong>, valorizzazione e sostegno degli artisti interpreti ed esecutori, promuovendo <strong>politiche di welfare sempre più vicine alle esigenze della categoria</strong> e contribuendo alla sostenibilità del lavoro culturale in Italia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CISAC pubblica il Rapporto Annuale 2026: aggiornamenti su IA, remunerazione dei creatori e attività internazionali</title>
		<link>https://www.dirittodautore.it/news/gestione-collettiva/cisac-pubblica-il-rapporto-annuale-2026-aggiornamenti-su-ia-remunerazione-dei-creatori-e-attivita-internazionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni d'Ammassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 22:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestione collettiva]]></category>
		<category><![CDATA[CISAC]]></category>
		<category><![CDATA[gestione collettiva]]></category>
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					<description><![CDATA[CISAC ha diffuso il Rapporto Annuale 2026, che riassume le attività svolte nell’ultimo anno e l’evoluzione del contesto normativo internazionale. La Confederazione segnala che la propria rete comprende 227 società membri in 111 Paesi, con oltre 5 milioni di creatori rappresentati. Le raccolte globali 2024 hanno raggiunto 13,97 miliardi di euro, con una crescita del &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>CISAC ha diffuso il <em>Rapporto Annuale 2026</em>, che riassume le attività svolte nell’ultimo anno e l’evoluzione del contesto normativo internazionale. La Confederazione segnala che la propria rete comprende 227 società membri in 111 Paesi, con oltre 5 milioni di creatori rappresentati. Le raccolte globali 2024 hanno raggiunto 13,97 miliardi di euro, con una crescita del 6,6% rispetto all’anno precedente e ricavi digitali superiori ai 5 miliardi di euro (+11,2%).</p>
<p>Il documento evidenzia che tra il 2025 e il 2026 numerosi governi hanno avviato revisioni delle norme sul diritto d’autore applicate all’intelligenza artificiale. CISAC ha partecipato ai lavori presso WIPO, contribuendo allo studio sulle diverse impostazioni regolatorie, e presso UNESCO, sostenendo principi di trasparenza, autorizzazione preventiva e remunerazione per l’utilizzo delle opere nell’addestramento dei sistemi di IA. L’organizzazione ha inoltre collaborato con le associazioni europee nell’attuazione dell’AI Act e ha seguito i lavori del Parlamento europeo sul rapporto Voss. Attività di supporto sono state svolte anche in Africa, Asia e America Latina.</p>
<p>Nel corso dell’anno sono stati organizzati incontri e seminari in diverse aree del mondo, tra cui un seminario globale a Pechino con partecipanti da oltre 30 Paesi, un evento regionale a Budapest e la riunione del Comitato europeo a Valencia. CISAC ha inoltre operato a supporto delle società membri in contesti caratterizzati da difficoltà regolatorie o operative, come Bulgaria e Turchia.</p>
<p>Il report segnala l’ampliamento delle risorse dedicate al monitoraggio delle politiche sull’IA, tra cui una tabella dei principali contenziosi internazionali, un osservatorio sulle proposte legislative e documenti di posizione specifici per i repertori musicali e audiovisivi.</p>
<p>Sul fronte della remunerazione dei creatori, CISAC ha pubblicato l’edizione 2026 dello <em>Studio Globale sulla Copia Privata</em>, realizzato con BIEM, IFRRO e Stichting de Thuiskopie, che analizza normative e sistemi di remunerazione in 196 Paesi, includendo per la prima volta i diritti reprografici.</p>
<p>Prosegue inoltre la campagna per il diritto di remunerazione degli autori audiovisivi: alla 47ª sessione del SCCR è stato approvato l’avvio di uno studio globale WIPO sui diritti di sceneggiatori e registi. L’organizzazione ha svolto attività di advocacy anche in Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e Brasile.</p>
<p>CISAC ha continuato a sostenere il diritto di seguito degli autori di opere figurative e plastiche, con iniziative presso WIPO e workshop regionali. Il report segnala sviluppi in Canada, Cile, Nuova Zelanda e Corea del Sud, oltre al ventesimo anniversario del diritto di seguito nel Regno Unito.</p>
<p>Il documento riporta infine la composizione degli organi di governance, tra cui la Presidenza di Björn Ulvaeus, la Direzione Generale di Gadi Oron e il Board presieduto da Dean Ormston, insieme all’elenco dei comitati e dei gruppi di lavoro che contribuiscono alla definizione delle politiche CISAC.</p>
<p>Il rapporto può essere <a href="https://www.cisac.org/Newsroom/news-releases/cisacs-2026-annual-report" target="_blank" rel="noopener">scaricato qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECSA organizza il 2 giugno a Bruxelles una conferenza su diritto d’autore, streaming musicale e IA</title>
		<link>https://www.dirittodautore.it/news/ecsa-organizza-il-2-giugno-a-bruxelles-una-conferenza-su-diritto-dautore-streaming-musicale-e-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni d'Ammassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[ecsa]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
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					<description><![CDATA[ECSA, European Composer and Songwriter Alliance, organizzerà il prossimo 2 giugno 2026 a Bruxelles la conferenza dal titolo “Authors’ Rights and Music Streaming in the Age of AI”, dedicata all’impatto dell’intelligenza artificiale sul diritto d’autore musicale e sull’ecosistema dello streaming.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="91" data-end="382">ECSA, <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">European Composer and Songwriter Alliance</span></span> organizzerà il prossimo 2 giugno 2026 a Bruxelles la conferenza dal titolo <em data-start="207" data-end="263">“Authors’ Rights and Music Streaming in the Age of AI”</em>, dedicata all’impatto dell’intelligenza artificiale sul diritto d’autore musicale e sull’ecosistema dello streaming.</p>
<p data-start="384" data-end="658">L’evento si svolgerà presso MEDAA – Maison européenne des Auteurs et des Autrices – e riunirà autori musicali, rappresentanti delle istituzioni europee, operatori dell’industria musicale, accademici e stakeholder del settore creativo.</p>
<p data-start="660" data-end="1030">Secondo quanto comunicato da ECSA, la conferenza sarà incentrata sullo stato attuale della regolamentazione europea in materia di copyright e IA generativa, con particolare attenzione alle problematiche che compositori e songwriter stanno affrontando nel contesto della diffusione dei sistemi di generazione musicale basati su AI.</p>
<p data-start="1032" data-end="1569">I panel e gli interventi previsti affronteranno sia il rapporto tra IA generativa e diritti degli autori, sia le conseguenze dell’utilizzo della musica generata artificialmente all’interno delle piattaforme di streaming. Tra i temi al centro del dibattito figurano la trasparenza nell’addestramento dei modelli di IA, la remunerazione degli autori, l’identificazione dei contenuti AI-generated e il rischio di alterazione degli attuali sistemi di distribuzione dei ricavi nello streaming musicale.</p>
<p data-start="1571" data-end="2023">La conferenza si inserisce in un momento particolarmente delicato del dibattito europeo sul copyright nell’era dell’intelligenza artificiale. Negli ultimi mesi ECSA è intervenuta più volte presso le istituzioni UE chiedendo maggiore tutela per gli autori musicali, maggiore trasparenza sui dataset utilizzati per l’addestramento dei sistemi generativi e la creazione di un mercato europeo delle licenze per l’IA.</p>
<p data-start="2025" data-end="2294">All’evento parteciperanno anche membri del Parlamento europeo, tra cui <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Axel Voss</span></span> ed <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Emma Rafowicz</span></span>, oltre a rappresentanti dell’industria musicale e del settore creativo europeo.</p>
<p data-start="2296" data-end="2579">L’iniziativa conferma come il settore musicale stia diventando uno dei principali terreni di confronto giuridico e politico in materia di IA generativa, soprattutto con riguardo alla sostenibilità economica dello streaming e alla tutela della creatività umana nel mercato digitale.</p>
<p data-start="2581" data-end="2647">Per maggiori informazioni:<br data-start="2607" data-end="2610" /><span class="" data-state="closed"><a class="decorated-link" href="https://composeralliance.org/events/ecsa-conference-authors-rights-and-music-streaming-in-the-age-of-ai/" target="_blank" rel="noopener">ECSA Conference “Authors’ Rights and Music Streaming in the Age of AI”</a></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Parlamento europeo chiede una revisione delle regole UE su IA e diritto d’autore: l&#8217;esame del testo approvato</title>
		<link>https://www.dirittodautore.it/news/norme/il-parlamento-europeo-chiede-una-revisione-delle-regole-ue-su-ia-e-diritto-dautore-lesame-del-testo-approvato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni d'Ammassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 22:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Norme]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento europeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dirittodautore.it/?p=64619</guid>

					<description><![CDATA[Esaminiamo il testo della articolata risoluzione approvata lo scorso marzo dal Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale generativa e diritto d’autore, e contenente una serie di raccomandazioni destinate a incidere in modo significativo sul futuro sviluppo dell’AI Act e più in generale della disciplina europea del copyright.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="88" data-end="450">Lo scorso marzo il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, ha approvato una <strong>articolata risoluzione dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale generativa e diritto d’autore</strong>, contenente una serie di raccomandazioni destinate a incidere in modo significativo sul futuro sviluppo dell’AI Act e più in generale della disciplina europea del copyright.</p>
<p data-start="452" data-end="1117">L’<strong>esame</strong> del testo approvato evidenzia una <strong>posizione</strong> molto <strong>netta</strong> del Parlamento: secondo gli eurodeputati, l’attuale quadro normativo europeo <strong>non</strong> è sufficiente per affrontare le problematiche derivanti dall’addestramento dei sistemi di GenAI mediante opere protette. La risoluzione afferma espressamente che “<em>l’attuale legislazione in materia di diritto d’autore non sia sufficiente per affrontare la sfida della concessione in licenza di materiale protetto dal diritto d’autore per la GenAI</em>” e chiede quindi “<em>un quadro giuridico supplementare</em>” volto a chiarire le regole sulla licensing economy dell’intelligenza artificiale.</p>
<p data-start="1119" data-end="1742">Il Parlamento ritiene necessario costruire <strong>un vero e proprio mercato europeo delle licenze per l’uso delle opere nei sistemi di IA</strong>, basato su accordi volontari, individuali o collettivi, che garantiscano agli autori e agli altri titolari dei diritti una remunerazione “<em>equa e proporzionata</em>”. In questo contesto, viene attribuito un ruolo centrale alle società di gestione collettiva e all’EUIPO, che potrebbe diventare l’organismo incaricato di gestire sistemi standardizzati di opt-out e di supportare un mercato europeo delle licenze per l’IA.</p>
<p data-start="1744" data-end="2315">Uno dei punti più rilevanti riguarda la <strong>trasparenza</strong>. La risoluzione insiste sulla necessità che<strong> i fornitori di modelli generativi documentino dettagliatamente le opere utilizzate per l’addestramento</strong>, mantengano registri completi delle attività di crawling e scraping e rendano identificabili i crawler utilizzati dai sistemi di IA. Il Parlamento sottolinea che senza piena trasparenza <strong>non può esistere un sistema efficace di tutela del diritto d’autore</strong> né un mercato funzionante delle licenze.</p>
<p data-start="2317" data-end="2863">Particolarmente significativa è anche la posizione assunta sul <strong>principio di territorialità</strong>. Secondo la risoluzione, quando un sistema di IA viene immesso sul mercato europeo, <strong>il diritto UE sul copyright dovrebbe applicarsi indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto l’addestramento del modello</strong>. In sostanza, il Parlamento propone un approccio extraterritoriale volto a impedire che i fornitori extra-UE possano eludere la normativa europea addestrando i propri sistemi in giurisdizioni più permissive.</p>
<p data-start="2865" data-end="3369">Il documento affronta anche il tema dell’<strong>opt-out</strong> previsto dalla Direttiva DSM. Gli eurodeputati chiedono che i titolari dei diritti abbiano “<em>il pieno controllo</em>” sull’utilizzo delle loro opere sia per l’addestramento, sia per attività ulteriori come inferenza e retrieval augmented generation (RAG). Secondo la risoluzione, tali utilizzi dovrebbero essere consentiti soltanto previo consenso esplicito dei titolari dei diritti.</p>
<p data-start="3371" data-end="3938">Ampio spazio viene dedicato al settore della <strong>stampa</strong> e dell’<strong>informazione</strong>. Il Parlamento teme che i sistemi di IA generativa possano sottrarre traffico e ricavi agli editori e chiede alla Commissione di valutare meccanismi di compensazione obbligatoria per le piattaforme di IA che sfruttano contenuti editoriali. La risoluzione richiama inoltre il rischio che i sistemi di IA effettuino trattamenti selettivi delle fonti informative, compromettendo pluralismo e diversità dell’informazione.</p>
<p data-start="3940" data-end="4524">Sul piano del <strong>diritto sostanziale</strong>, il Parlamento riafferma il <strong>principio della centralità della creatività umana</strong>. Il testo ricorda che, secondo la <strong>giurisprudenza</strong> della <strong>Corte</strong> <strong>di Giustizia</strong>, la nozione di “<em>opera</em>” richiede una <strong>creazione intellettuale umana originale e identificabile</strong>. Coerentemente con tale impostazione, la risoluzione afferma che i contenuti interamente generati dall’IA che non soddisfano i requisiti di originalità umana non dovrebbero beneficiare della protezione del diritto d’autore.</p>
<p data-start="4526" data-end="4943">La risoluzione dedica inoltre attenzione ai <strong>deepfake</strong> e alla <strong>protezione della personalità degli artisti</strong>, invitando la Commissione a introdurre misure contro l’uso non autorizzato di voce, volto e caratteristiche personali mediante sistemi di IA. Viene anche richiesta una <strong>chiara etichettatura</strong> dei contenuti interamente generati dall’IA.</p>
<p data-start="4945" data-end="5416">Dal punto di vista politico e normativo, <strong>il documento rappresenta probabilmente il segnale più forte finora inviato dal Parlamento europeo alla Commissione in materia di copyright e IA generativa</strong>. Pur non modificando direttamente l’AI Act, la risoluzione apre chiaramente la strada a futuri interventi normativi, linee guida interpretative e possibili revisioni del quadro europeo, soprattutto con riguardo agli obblighi di trasparenza, licensing e tutela degli autori.</p>
<p data-start="5418" data-end="5810">Il Parlamento invita inoltre la <strong>Commissione</strong> a <strong>effettuare</strong> con <strong>urgenza</strong> una <strong>valutazione complessiva dell’attuale acquis europeo sul diritto d’autore per verificare se esso sia ancora adeguato rispetto alle sfide poste dalla GenAI</strong>. È quindi plausibile che nei prossimi mesi si apra una nuova fase di revisione delle regole europee sul copyright digitale.</p>
<p data-start="5812" data-end="5903">Il testo della risoluzione del Parlamento europeo è presente <a href="https://banchedati.dirittodautore.it/documentazione/risoluzione-del-parlamento-europeo-del-10-marzo-2026-sul-diritto-dautore-e-lintelligenza-artificiale-generativa-opportunita-e-sfide-2025-2058ini/" target="_blank" rel="noopener">nella nostra Banca Dati</a>.</p>
<p>Comunicato stampa del Parlamento europeo:<br data-start="5946" data-end="5949" /><span class="" data-state="closed"><a class="decorated-link" href="https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20260306IPR37511/proteggere-il-diritto-d-autore-e-il-settore-creativo-dall-ia" target="_blank" rel="noopener">Proteggere il diritto d’autore e il settore creativo dall’IA</a></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECSA: intelligenza artificiale, streaming e contratti tra le priorità dell’attività 2025–inizio 2026</title>
		<link>https://www.dirittodautore.it/news/mondo/ecsa-intelligenza-artificiale-streaming-e-contratti-tra-le-priorita-dellattivita-2025-inizio-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni d'Ammassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 22:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
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					<description><![CDATA[La European Composer and Songwriter Alliance è l’organizzazione europea che rappresenta compositori e autori musicali a livello europeo e internazionale.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>European Composer and Songwriter Alliance</strong> è l’organizzazione europea che rappresenta compositori e autori musicali a livello europeo e internazionale.<br />
Fondata nel 2007 e con sede a Bruxelles, <strong>ECSA riunisce oltre 30.000 compositori e songwriter</strong> attraverso decine di associazioni nazionali appartenenti ai settori della popular music, della musica contemporanea e della musica per audiovisivo. La sua attività principale consiste nella tutela dei diritti degli autori musicali presso le istituzioni europee e internazionali, con particolare attenzione a diritto d’autore, streaming, intelligenza artificiale, equa remunerazione e libertà artistica.</p>
<p>Nel proprio <strong>Activity Report 2025 – early 2026</strong>, ECSA ha riepilogato le principali attività svolte nell’ultimo anno, evidenziando come il dibattito sull’<strong>intelligenza artificiale generativa</strong> abbia rappresentato uno dei temi centrali dell’azione politica dell’associazione. In particolare, ECSA ha intensificato il confronto con le istituzioni europee sul tema dell’utilizzo delle opere musicali per l’addestramento dei sistemi di IA, <strong>denunciando</strong> la <strong>mancanza</strong> di <strong>consenso</strong>, <strong>trasparenza</strong> e <strong>remunerazione</strong> per gli autori.</p>
<p>Tra le iniziative più rilevanti figura il s<strong>ostegno alle raccomandazioni del Parlamento europeo in materia di copyright e IA generativa</strong>, nonché la richiesta di maggiore trasparenza negli accordi di licensing conclusi tra grandi major discografiche e società di IA. ECSA ha inoltre ribadito la necessità di evitare che l’innovazione tecnologica comprometta il valore economico e culturale della creatività umana.</p>
<p>Ampio spazio è stato dedicato anche al tema del <strong>music streaming</strong>. L’associazione ha proseguito la propria attività presso le istituzioni europee per promuovere un ecosistema dello streaming più equo e sostenibile per autori e compositori, sostenendo la necessità di una maggiore trasparenza algoritmica, di migliori sistemi di metadatazione e di modelli di remunerazione più equilibrati.</p>
<p>Nel report vengono inoltre richiamate le attività svolte contro le <strong>pratiche contrattuali considerate abusive nel settore audiovisivo.</strong> A gennaio 2025 ECSA ha pubblicato un rapporto dedicato ai <strong>contratti</strong> dei compositori audiovisivi europei, denunciando fenomeni quali <strong>buyout</strong> <strong>contracts</strong>, <strong>clausole work made for hire</strong>, pseudo-publishing e <strong>rinunce ai diritti morali</strong>. Il documento contiene sette raccomandazioni rivolte ai legislatori e agli operatori del settore per garantire una remunerazione appropriata e proporzionata agli autori.</p>
<p>Accanto all’attività di advocacy, ECSA ha promosso numerose <strong>iniziative</strong> <strong>culturali</strong> e <strong>formative</strong>, tra cui conferenze europee sul diritto d’autore e l’IA, panel sulla &#8220;<em>fair practice</em>” nel settore creativo, podcast dedicati ai temi del copyright e programmi di capacity building per il settore musicale e videoludico.</p>
<p>Nel report viene inoltre sottolineato il crescente impegno dell’associazione sui temi della <strong>diversità culturale</strong>, della <strong>parità di genere</strong> e della<strong> libertà artistica</strong>, anche attraverso collaborazioni con organizzazioni europee e internazionali attive nella tutela dei diritti degli artisti.</p>
<p>L’Activity Report conferma quindi <strong>il ruolo sempre più centrale di ECSA nel dibattito europeo sul futuro del diritto d’autore musicale</strong>, in una fase caratterizzata da profonde trasformazioni tecnologiche ed economiche del settore creativo.</p>
<p>Per ulteriori informazioni:<br />
ECSA Activity Report 2025 – early 2026</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Corte di Giustizia UE conferma la legittimità del sistema italiano sull’equo compenso agli editori di stampa</title>
		<link>https://www.dirittodautore.it/news/sentenzenews/la-corte-di-giustizia-ue-si-pronuncia-sul-diritto-degli-editori-di-stampa-allequo-compenso-nei-confronti-delle-piattaforme-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni d'Ammassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 22:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[equo compenso]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dirittodautore.it/?p=64596</guid>

					<description><![CDATA[Con la sentenza del 12 maggio 2026 nella causa C-797/23, Corte di giustizia dell'Unione europea (Meta Platforms Ireland), la Grande Sezione della Corte di Giustizia ha affrontato un tema centrale nell’evoluzione del diritto d’autore digitale: la possibilità per gli Stati membri di riconoscere agli editori di pubblicazioni giornalistiche un diritto a un equo compenso nei confronti delle piattaforme online che utilizzano tali contenuti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <strong>sentenza del 12 maggio 2026 nella causa C-797/23</strong>, (<em data-start="202" data-end="235">Meta Platforms Ireland c. AGCOM</em>), la Grande Sezione della Corte di Giustizia ha confermato la compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa italiana che riconosce agli editori di stampa un diritto a un equo compenso per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte delle piattaforme digitali.</p>
<p data-start="526" data-end="1074">La controversia nasceva dall’impugnazione proposta da <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Meta Platforms</span></span> contro il regolamento adottato da <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">AGCOM</span></span> in attuazione dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore, introdotto in Italia in sede di recepimento della <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Direttiva (UE) 2019/790</span></span>. Meta sosteneva che la normativa italiana eccedesse i limiti previsti dall’art. 15 della direttiva, attribuendo agli editori diritti ulteriori rispetto a quelli armonizzati a livello europeo.</p>
<p data-start="1076" data-end="1593">La Corte ha invece affermato che il diritto dell’Unione non impedisce agli Stati membri di prevedere un sistema che garantisca agli editori una “<em>equa remunerazione</em>” quale corrispettivo dell’autorizzazione concessa alle piattaforme per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. Secondo i giudici tale meccanismo è coerente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva DSM, volta a rafforzare la posizione economica degli editori nel mercato digitale.</p>
<p data-start="1595" data-end="2032">Particolarmente significativa è la parte della decisione relativa al ruolo delle autorità nazionali indipendenti. La Corte ha ritenuto compatibile con il diritto europeo il coinvolgimento di AGCOM nella definizione dei criteri per la determinazione del compenso e nei meccanismi di risoluzione delle controversie tra piattaforme ed editori, purché resti garantita la libertà negoziale delle parti.</p>
<p data-start="2034" data-end="2509">La sentenza rappresenta un passaggio centrale nel processo di consolidamento del cosiddetto “<em>diritto degli editori</em>” previsto dall’art. 15 DSM, una delle disposizioni più controverse della direttiva europea sul copyright nel mercato unico digitale. Tale norma è stata introdotta con l’obiettivo di riequilibrare i rapporti economici tra editori e grandi piattaforme online che sfruttano contenuti giornalistici tramite servizi di indicizzazione, aggregazione e condivisione.</p>
<p data-start="2511" data-end="2953">Nel contesto italiano, il recepimento della direttiva aveva già suscitato ampio dibattito, soprattutto per la scelta del legislatore di attribuire ad AGCOM poteri regolatori particolarmente incisivi nella determinazione dell’equo compenso. Proprio questo aspetto era stato oggetto di analisi critica anche in dottrina e nei commenti internazionali relativi alla trasposizione italiana dell’art. 15 DSM.</p>
<p data-start="2955" data-end="3454">La decisione della Corte rafforza sensibilmente la posizione degli editori europei nei confronti delle piattaforme digitali e potrebbe avere effetti rilevanti anche nelle future negoziazioni con i grandi operatori tecnologici. Non a caso, la pronuncia arriva in un momento di crescente tensione tra titolari dei diritti e piattaforme online, anche con riguardo all’utilizzo dei contenuti editoriali per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale.</p>
<p data-start="3456" data-end="3808">Dal punto di vista sistematico, la sentenza conferma l’orientamento della Corte di Giustizia volto a riconoscere agli Stati membri un margine significativo nell’attuazione delle misure di tutela economica previste dalla direttiva DSM, purché restino rispettati i principi di proporzionalità, libertà contrattuale e armonizzazione del mercato interno.</p>
<p>Il testo della sentenza è già disponibile nella <a href="https://banchedati.dirittodautore.it" target="_blank" rel="noopener">nostra Banca Dati</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anna’s Archive condannata a risarcire 322 milioni di dollari: una vittoria simbolica o un precedente decisivo per la tutela del copyright?</title>
		<link>https://www.dirittodautore.it/news/annas-archive-condannata-a-risarcire-322-milioni-di-dollari-una-vittoria-simbolica-o-un-precedente-decisivo-per-la-tutela-del-copyright/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni d'Ammassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[anna's archive]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dirittodautore.it/?p=64590</guid>

					<description><![CDATA[Il Tribunale federale del Southern District of New York ha condannato Anna’s Archive, nota piattaforma “shadow library”, al pagamento di 322 milioni di dollari in favore di Spotify e delle major discografiche Universal, Sony e Warner]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 14 aprile il Tribunale federale del Southern District of New York ha condannato Anna’s Archive, nota piattaforma “<em>shadow library</em>”, al pagamento di 322 milioni di dollari in favore di Spotify e delle major discografiche Universal, Sony e Warner, per una vasta operazione di scraping e distribuzione non autorizzata di contenuti musicali protetti da copyright (<a href="https://musictechpolicy.com/2026/04/22/annas-archive-hit-with-322-million-default-judgment-what-the-spotify-piracy-ruling-means-for-copyright-enforcement/" target="_blank" rel="noopener">puoi scaricare qui la sentenza</a>).</p>
<p>Secondo gli atti del procedimento, il sito aveva annunciato nel dicembre 2025 di aver copiato circa 86 milioni di file audio e centinaia di milioni di righe di metadati da Spotify, con l’obiettivo dichiarato di creare “il primo archivio musicale realmente aperto al mondo”, distribuendo poi il materiale tramite BitTorrent.</p>
<p><strong>Il peso della sentenza</strong><br />
La decisione del giudice Jed S. Rakoff è arrivata in default judgment, cioè per mancata comparizione della parte convenuta: gli operatori anonimi di Anna’s Archive non si sono mai presentati in giudizio né hanno depositato difese. ()</p>
<p>Il risarcimento è stato così ripartito:</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>300 milioni di dollari a Spotify, principalmente per violazione delle misure tecnologiche di protezione previste dal DMCA;</li>
<li>22,2 milioni complessivi alle tre major per violazione del diritto d’autore su opere specificamente individuate.</li>
</ul>
<p>Oltre al risarcimento economico, il tribunale ha disposto un’ingiunzione permanente che impone a registrar, provider e intermediari tecnici di disabilitare i domini collegati al sito e impedirne l’hosting.</p>
<p><strong>La vera questione: i soldi si incasseranno davvero?</strong><br />
Ed è qui che emergono i profili più interessanti evidenziati dalla stampa specializzata.</p>
<p>Diversi osservatori sottolineano che si tratta, almeno per ora, di una vittoria soprattutto simbolica. Gli operatori di Anna’s Archive restano anonimi, e senza l’identificazione dei responsabili materiali il recupero effettivo dei 322 milioni appare estremamente complesso.</p>
<p>In altre parole: una sentenza severissima non sempre coincide con una tutela concretamente eseguibile, specie quando il convenuto opera da giurisdizioni ignote, usa identità schermate e infrastrutture decentralizzate.</p>
<p><strong>Il nodo dei blocchi tecnici</strong><br />
Un secondo elemento critico riguarda l’efficacia degli ordini di oscuramento.</p>
<p>Secondo quanto riportato nelle analisi statunitensi, Anna’s Archive aveva già dimostrato in passato la capacità di spostarsi rapidamente su nuovi domini e mirror site dopo precedenti provvedimenti restrittivi. Questo rende i blocchi DNS o la disattivazione di singoli domini strumenti utili, ma spesso temporanei.</p>
<p>Il caso conferma quindi una tensione ormai strutturale nel diritto d’autore online: la rapidità tecnologica delle piattaforme illecite contro i tempi e i limiti dell’enforcement giudiziario.</p>
<p><strong>Un precedente importante per scraping e AI</strong><br />
La parte forse più significativa della decisione riguarda il riconoscimento del danno connesso all’aggiramento delle misure tecnologiche di accesso ai contenuti.</p>
<p>Non si tratta soltanto di pirateria tradizionale: il caso tocca il tema dello scraping massivo di database culturali, questione oggi centrale anche nei dibattiti sull’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale.</p>
<p>La sentenza suggerisce che prelevare in massa contenuti protetti da piattaforme chiuse, eludendo sistemi tecnici di protezione, può comportare conseguenze economiche enormi anche indipendentemente dalla successiva commercializzazione del materiale.</p>
<p><strong>Gli artisti vedranno davvero qualcosa?</strong><br />
Un ulteriore profilo critico riguarda la destinazione concreta del risarcimento. Anche nell’ipotesi – tutt’altro che scontata – in cui una parte dei 322 milioni di dollari venisse effettivamente recuperata, è improbabile che tali somme arrivino in misura significativa agli artisti le cui opere sarebbero state utilizzate illecitamente.</p>
<p>La quota principale della condanna è infatti riconosciuta a Spotify e alle grandi società titolari dei cataloghi, soggetti che hanno agito in giudizio e che risultano formalmente danneggiati dalla violazione. Come spesso accade nei contenziosi di questo tipo, gli autori e gli interpreti rischiano quindi di restare sullo sfondo: evocati come parte lesa del sistema creativo, ma non necessariamente beneficiari diretti del ristoro economico.</p>
<p>Il caso ripropone così una domanda ricorrente nel diritto d’autore contemporaneo: quando si parla di maxi-risarcimenti per violazioni massive online, chi viene realmente compensato? Le piattaforme e i grandi detentori dei diritti, oppure anche i singoli creatori che rappresentano l’origine stessa del valore economico conteso?</p>
<p><strong>Cosa insegna il caso Anna’s Archive</strong><br />
Il procedimento dimostra tre aspetti essenziali:</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>le corti statunitensi sono pronte a colpire con forza le violazioni massive e organizzate del copyright;<br />
ottenere una sentenza non significa automaticamente renderla esecutiva;</li>
<li>il fronte più delicato del prossimo futuro sarà quello dell’accesso automatizzato e della copia industriale dei contenuti digitali.</li>
</ul>
<p>Per titolari di diritti, piattaforme e operatori del settore creativo, il messaggio è chiaro: la tutela del copyright non si gioca più soltanto sulla copia abusiva dell’opera, ma sempre più sul controllo degli ecosistemi digitali da cui i contenuti vengono estratti.</p>
<p><strong>Fonti</strong><br />
Music Tech Policy, <a href="https://musictechpolicy.com/2026/04/18/touchable-anna-meet-rico/" target="_blank" rel="noopener">Touchable Anna: Meet Rico</a><br />
Music Tech Policy, <a href="https://musictechpolicy.com/2026/04/22/annas-archive-hit-with-322-million-default-judgment-what-the-spotify-piracy-ruling-means-for-copyright-enforcement/" target="_blank" rel="noopener">Anna’s Archive Hit with $322 Million Default Judgment: What the Spotify Piracy Ruling Means for Copyright Enforcement</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>La Corte Suprema USA esclude la responsabilità degli ISP nel caso Sony v. Cox</title>
		<link>https://www.dirittodautore.it/news/sentenzenews/la-corte-suprema-usa-esclude-la-responsabilita-degli-isp-nel-caso-sony-v-cox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni d'Ammassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 23:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[DMCA]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità dei provider]]></category>
		<category><![CDATA[safe harbour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dirittodautore.it/?p=64573</guid>

					<description><![CDATA[Con decisione del 25 marzo 2026, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata nel caso Cox Communications v. Sony Music Entertainment, escludendo la responsabilità dell’internet service provider per le violazioni del diritto d’autore commesse dai propri utenti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="187" data-end="459">Con decisione del 25 marzo 2026, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata nel caso <em data-start="281" data-end="329">Cox Communications v. Sony Music Entertainment</em>, escludendo la responsabilità dell’internet service provider per le violazioni del diritto d’autore commesse dai propri utenti.</p>
<p data-start="461" data-end="815">La controversia trae origine dall’azione promossa da Sony e da altre major discografiche, che avevano ottenuto in primo grado una condanna di Cox al pagamento di oltre <strong data-start="629" data-end="654">1 miliardo di dollari</strong> per violazioni relative a più di 10.000 opere musicali, sulla base della responsabilità per <em data-start="747" data-end="774">contributory infringement</em>.</p>
<p data-start="817" data-end="1146">La Corte Suprema, con decisione unanime, ha ribaltato l’impostazione dei giudici di merito, affermando che il mero fatto di fornire accesso a Internet, pur nella consapevolezza che alcuni utenti possano commettere violazioni, non è sufficiente per configurare una responsabilità indiretta.</p>
<p data-start="1148" data-end="1591">Secondo la Corte, la responsabilità per <em data-start="1188" data-end="1225">contributory copyright infringement</em> può essere riconosciuta solo in presenza di un elemento ulteriore, rappresentato dall’<strong data-start="1312" data-end="1349">intenzione di favorire l’illecito</strong>, che può emergere, ad esempio, quando il servizio sia progettato specificamente per facilitare la violazione oppure quando il provider induca attivamente gli utenti a porre in essere condotte illecite.</p>
<p data-start="1593" data-end="1892">Nel caso di specie, Cox si è limitata a fornire un servizio di accesso alla rete, utilizzato per molteplici finalità lecite, senza che fosse dimostrata una condotta di induzione o una configurazione del servizio orientata alla violazione del diritto d’autore.</p>
<p data-start="1894" data-end="2251">La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza statunitense sempre più restrittiva in tema di responsabilità degli intermediari digitali e appare destinata ad incidere significativamente sull’interpretazione del <strong data-start="2117" data-end="2160">Digital Millennium Copyright Act (DMCA)</strong>, ridimensionando l’ambito applicativo delle forme di responsabilità indiretta degli ISP.</p>
<p data-start="2253" data-end="2683">Sotto il profilo sistematico, la Corte ha di fatto rigettato l’approccio adottato dalla Corte d’Appello del Fourth Circuit, che aveva valorizzato il concetto di “contributo materiale” alla violazione, ritenendo sufficiente la mancata disconnessione degli utenti recidivi. La Suprema Corte ha invece riaffermato un criterio più rigoroso, fondato sull’elemento soggettivo dell’intenzionalità.</p>
<p data-start="2685" data-end="3028">Non sono mancate, tuttavia, posizioni critiche. In un’opinione concorrente, i giudici Sotomayor e Jackson hanno evidenziato il rischio che una lettura eccessivamente restrittiva della responsabilità possa limitare in modo significativo la possibilità di contrastare fenomeni di pirateria su larga scala.</p>
<p data-start="3030" data-end="3464">La pronuncia segna un punto di svolta nel rapporto tra diritto d’autore e responsabilità degli intermediari, rafforzando la posizione degli ISP e riducendo gli obblighi di intervento attivo nei confronti delle violazioni commesse dagli utenti. Le conseguenze pratiche potrebbero essere rilevanti, in particolare per i titolari dei diritti, che vedono restringersi uno degli strumenti più incisivi di contrasto alla pirateria online.</p>
<p data-start="3466" data-end="3669">Per ulteriori approfondimenti:<br data-start="3496" data-end="3499" /><a class="decorated-link" href="https://musictechpolicy.com/2026/03/25/because-theyre-special-the-supreme-court-just-gave-isps-a-free-pass-on-copyright-infringement-and-gutted-the-dmca-in-the-process/" target="_blank" rel="noopener" data-start="3499" data-end="3667">https://musictechpolicy.com/2026/03/25/because-theyre-special-the-supreme-court-just-gave-isps-a-free-pass-on-copyright-infringement-and-gutted-the-dmca-in-the-process/</a></p>
<h2 data-start="3466" data-end="3669">Un commento</h2>
<p data-start="120" data-end="384">La decisione della <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Corte Suprema degli Stati Uniti</span></span> nel caso <em data-start="186" data-end="199">Cox v. Sony</em> evidenzia in modo particolarmente netto la distanza tra l’approccio statunitense e quello europeo in materia di responsabilità degli intermediari per violazioni del diritto d’autore.</p>
<p data-start="386" data-end="870">Nel sistema USA, fondato sul <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Digital Millennium Copyright Act</span></span>, la responsabilità degli internet service provider è tradizionalmente esclusa in presenza di condotte meramente passive, salvo che sia dimostrato un coinvolgimento attivo o un’intenzione di favorire l’illecito. La pronuncia in esame rafforza ulteriormente questa impostazione, restringendo l’ambito della <em data-start="758" data-end="782">contributory liability</em> e ridimensionando il rilievo della mancata adozione di misure contro utenti recidivi.</p>
<p data-start="872" data-end="1309">Diverso è l’approccio dell’Unione europea. La <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Direttiva (UE) 2019/790</span></span>, e in particolare l’art. 17, ha introdotto un regime significativamente più stringente per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. In tale contesto, gli intermediari non sono più considerati meri hosting provider neutrali, ma soggetti che svolgono un ruolo attivo nella comunicazione al pubblico delle opere caricate dagli utenti.</p>
<p data-start="1311" data-end="1892">La <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea</span></span> ha progressivamente chiarito i contorni di questo regime, affermando che i provider devono adottare misure “appropriate e proporzionate” per prevenire la disponibilità di contenuti illeciti, nel rispetto del bilanciamento con i diritti fondamentali degli utenti.</p>
<p data-start="1894" data-end="2349">Ne emerge una divergenza strutturale tra i due ordinamenti. Negli Stati Uniti, la responsabilità degli ISP resta ancorata a un criterio soggettivo, che richiede la prova dell’intenzionalità o dell’induzione alla violazione. Nell’Unione europea, invece, il legislatore e la giurisprudenza hanno progressivamente costruito un modello basato su obblighi di diligenza e prevenzione, che impone agli intermediari un ruolo attivo nella gestione dei contenuti.</p>
<p data-start="2351" data-end="2668">Le implicazioni pratiche sono rilevanti. Mentre negli USA i titolari dei diritti vedono ridursi gli strumenti per agire contro gli intermediari, nell’UE questi ultimi sono chiamati a un livello di responsabilità più elevato, con conseguente necessità di implementare sistemi di controllo e filtraggio dei contenuti.</p>
<p data-start="2670" data-end="2937">La pronuncia della Corte Suprema, dunque, non solo incide sull’interpretazione del DMCA, ma contribuisce ad ampliare il divario tra le due sponde dell’Atlantico, rendendo sempre più complesso il coordinamento internazionale nella tutela del diritto d’autore online.</p>
<h2 data-section-id="121pw4n" data-start="123" data-end="195">&#x1f4ca; USA vs UE: responsabilità degli intermediari nel diritto d’autore</h2>
<div class="TyagGW_tableContainer">
<div class="group TyagGW_tableWrapper flex flex-col-reverse w-fit" tabindex="-1">
<table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-start="197" data-end="1512">
<thead data-start="197" data-end="251">
<tr data-start="197" data-end="251">
<th class="" data-start="197" data-end="211" data-col-size="sm"><strong data-start="199" data-end="210">Profilo</strong></th>
<th class="" data-start="211" data-end="229" data-col-size="md"><strong data-start="213" data-end="228">Stati Uniti</strong></th>
<th class="" data-start="229" data-end="251" data-col-size="md"><strong data-start="231" data-end="249">Unione europea</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody data-start="304" data-end="1512">
<tr data-start="304" data-end="416">
<td data-start="304" data-end="335" data-col-size="sm"><strong data-start="306" data-end="334">Normativa di riferimento</strong></td>
<td data-col-size="md" data-start="335" data-end="375"><span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Digital Millennium Copyright Act</span></span></td>
<td data-col-size="md" data-start="375" data-end="416"><span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Direttiva (UE) 2019/790</span></span></td>
</tr>
<tr data-start="417" data-end="527">
<td data-start="417" data-end="453" data-col-size="sm"><strong data-start="419" data-end="452">Ruolo degli ISP / piattaforme</strong></td>
<td data-col-size="md" data-start="453" data-end="479">Prevalentemente passivo</td>
<td data-col-size="md" data-start="479" data-end="527">Ruolo attivo nella comunicazione al pubblico</td>
</tr>
<tr data-start="528" data-end="679">
<td data-start="528" data-end="549" data-col-size="sm"><strong data-start="530" data-end="548">Responsabilità</strong></td>
<td data-col-size="md" data-start="549" data-end="612">Esclusa salvo <strong data-start="565" data-end="583">intenzionalità</strong> o induzione alla violazione</td>
<td data-col-size="md" data-start="612" data-end="679">Possibile anche senza dolo, sulla base di obblighi di diligenza</td>
</tr>
<tr data-start="680" data-end="823">
<td data-start="680" data-end="706" data-col-size="sm"><strong data-start="682" data-end="705">Criterio principale</strong></td>
<td data-col-size="md" data-start="706" data-end="771"><em data-start="708" data-end="732">Contributory liability</em> (richiede partecipazione consapevole)</td>
<td data-col-size="md" data-start="771" data-end="823">Obblighi di prevenzione e gestione dei contenuti</td>
</tr>
<tr data-start="824" data-end="972">
<td data-start="824" data-end="864" data-col-size="sm"><strong data-start="826" data-end="863">Obblighi verso contenuti illeciti</strong></td>
<td data-col-size="md" data-start="864" data-end="912">Rimozione su notifica (<em data-start="889" data-end="910">notice and takedown</em>)</td>
<td data-col-size="md" data-start="912" data-end="972">Prevenzione ex ante + rimozione (<em data-start="947" data-end="969">notice and stay down</em>)</td>
</tr>
<tr data-start="973" data-end="1119">
<td data-start="973" data-end="995" data-col-size="sm"><strong data-start="975" data-end="994">Utenti recidivi</strong></td>
<td data-col-size="md" data-start="995" data-end="1058">Non sufficiente la mancata disconnessione per responsabilità</td>
<td data-col-size="md" data-start="1058" data-end="1119">Rilevante ai fini della valutazione delle misure adottate</td>
</tr>
<tr data-start="1120" data-end="1269">
<td data-start="1120" data-end="1149" data-col-size="sm"><strong data-start="1122" data-end="1148">Giurisprudenza recente</strong></td>
<td data-col-size="md" data-start="1149" data-end="1199">Caso <em data-start="1156" data-end="1169">Cox v. Sony</em> → esclusa responsabilità ISP</td>
<td data-col-size="md" data-start="1199" data-end="1269">Giurisprudenza <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea</span></span> + art. 17 DSM</td>
</tr>
<tr data-start="1270" data-end="1410">
<td data-start="1270" data-end="1311" data-col-size="sm"><strong data-start="1272" data-end="1310">Impatto per i titolari dei diritti</strong></td>
<td data-col-size="md" data-start="1311" data-end="1366">Maggiore difficoltà nel coinvolgere gli intermediari</td>
<td data-col-size="md" data-start="1366" data-end="1410">Maggiori strumenti contro le piattaforme</td>
</tr>
<tr data-start="1411" data-end="1512">
<td data-start="1411" data-end="1444" data-col-size="sm"><strong data-start="1413" data-end="1443">Impatto per le piattaforme</strong></td>
<td data-col-size="md" data-start="1444" data-end="1462">Maggiore tutela</td>
<td data-col-size="md" data-start="1462" data-end="1512">Maggiori obblighi (filtri, controllo, licenze)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<hr data-start="1514" data-end="1517" />
<p data-start="1519" data-end="1844">&#x1f4a1; <strong data-start="1522" data-end="1533">Sintesi</strong><br data-start="1533" data-end="1536" />Negli Stati Uniti prevale un modello &#8220;reattivo&#8221;, basato sulla rimozione dei contenuti su segnalazione e sulla prova dell’intenzionalità.<br data-start="1672" data-end="1675" />Nell’Unione europea si afferma invece un modello &#8220;proattivo&#8221;, che impone agli intermediari obblighi di prevenzione e un ruolo attivo nella tutela del diritto d’autore.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il mercato discografico italiano cresce del 10,7% e supera il mezzo miliardo nel 2025</title>
		<link>https://www.dirittodautore.it/news/attualita/il-mercato-discografico-italiano-cresce-del-107-e-supera-il-mezzo-miliardo-nel-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni d'Ammassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 23:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[fimi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato discografico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dirittodautore.it/?p=64568</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2025 il mercato discografico italiano ha raggiunto un nuovo livello record, superando per la prima volta la soglia del mezzo miliardo di euro e registrando una crescita complessiva del 10,7% su base annua. Lo rendono noto i dati diffusi dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 2025 il mercato discografico italiano ha raggiunto un nuovo livello record, superando per la prima volta la soglia del mezzo miliardo di euro e registrando una crescita complessiva del 10,7% su base annua. Lo rendono noto i dati diffusi dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).</p>
<p>Il risultato conferma il trend positivo degli ultimi anni: il settore discografico italiano prosegue infatti un percorso di crescita ormai consolidato, dopo il valore di 461,2 milioni di euro registrato nel 2024 e il settimo anno consecutivo con segno positivo.</p>
<p>Anche nel 2025 il principale fattore di sviluppo resta lo streaming, che continua a rappresentare la componente dominante del mercato, sia nella forma degli abbonamenti sia nei modelli supportati dalla pubblicità. La crescita del digitale si accompagna a una buona tenuta del comparto fisico, con il vinile che continua a mostrare performance positive, confermando un interesse stabile per i formati tradizionali accanto alle modalità di fruizione online.</p>
<p>I dati evidenziano inoltre una forte centralità del repertorio locale e un’evoluzione delle modalità di consumo della musica sempre più orientata verso l’accesso, piuttosto che verso il possesso del contenuto.</p>
<p>Nel complesso, il quadro delineato dalla FIMI conferma la solidità del mercato italiano e il suo ruolo di rilievo nel contesto europeo, dove si colloca stabilmente tra i principali Paesi per valore del settore musicale.</p>
<p>Per maggiori informazioni:<br />
<a href="https://www.fimi.it/mercato-musicale/dati-di-mercato/2025-mercato-discografico-italiano-cresce-10-7-record-mezzo-miliardo/" target="_blank" rel="noopener">https://www.fimi.it/mercato-musicale/dati-di-mercato/2025-mercato-discografico-italiano-cresce-10-7-record-mezzo-miliardo/</a></p>
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		<title>Fender ottiene la tutela autorale per la forma della chitarra Stratocaster</title>
		<link>https://www.dirittodautore.it/news/sentenzenews/fender-ottiene-la-tutela-autorale-per-la-forma-della-chitarra-stratocaster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni d'Ammassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 07:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[fender]]></category>
		<category><![CDATA[stratocaster]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Tribunale regionale di Düsseldorf ha recentemente riconosciuto la tutela autorale della forma della chitarra Stratocaster di Fender, qualificandola come opera dell’arte applicata ai sensi del diritto tedesco ed europeo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale regionale di Düsseldorf (Germania) ha recentemente riconosciuto la tutela autorale della forma della chitarra Stratocaster di Fender, qualificandola come <strong>opera dell’arte applicata</strong> ai sensi del diritto tedesco ed europeo. La decisione si inserisce nel solco di un <strong>orientamento ormai consolidato</strong> che ammette la protezione mediante diritto d’autore anche per oggetti di design industriale, purché dotati del requisito dell’originalità.</p>
<p>La controversia traeva origine dalla commercializzazione, anche tramite piattaforme online, di chitarre prodotte da un’impresa cinese che riproducevano la forma del corpo della <strong>Stratocaster</strong>. Il giudice ha ritenuto che tale forma non fosse imposta esclusivamente da esigenze tecniche, ma costituisse espressione di scelte creative autonome, idonee a riflettere la personalità dell’autore. Ne è derivata<strong> la qualificazione del design come opera protetta</strong> e il conseguente divieto di produzione e commercializzazione nell’Unione europea di strumenti che ne riproducano le caratteristiche essenziali.</p>
<p>Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il Tribunale afferma che la semplice offerta in vendita di prodotti destinati al mercato europeo è sufficiente a <strong>integrare</strong> la <strong>violazione</strong>, indipendentemente dal luogo di produzione. Ciò rafforza sensibilmente la posizione dei titolari dei diritti nei confronti delle vendite online transfrontaliere, ampliando l’effettività della tutela.</p>
<p>La pronuncia appare coerente con i principi recentemente ribaditi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle<strong> cause riunite Mio/Konektra</strong> (<a href="https://www.dirittodautore.it/news/sentenzenews/pubblicata-lo-scorso-4-dicembre-lattesissima-sentenza-della-corte-di-giustizia-nelle-cause-mio-konektra-sul-concetto-di-originalita/" target="_blank" rel="noopener">leggi qui</a>), nelle quali è stato chiarito che anche per le opere di arte applicata l’unico requisito richiesto ai fini della protezione è quello dell’<strong>originalità</strong>, intesa come espressione delle scelte libere e creative dell’autore. Non è quindi ammissibile introdurre soglie più elevate o criteri ulteriori rispetto a quelli validi per le altre categorie di opere.</p>
<p>La Corte ha inoltre precisato che l’originalità deve essere <strong>esclusa</strong> quando la forma dell’oggetto sia interamente determinata da <strong>vincoli</strong> <strong>tecnici</strong> o <strong>funzionali</strong>, mentre sussiste quando l’autore abbia potuto esercitare un <strong>margine</strong> di <strong>libertà</strong> <strong>creativa</strong> effettivo. Sotto il profilo della contraffazione, l’analisi non può limitarsi a una valutazione globale di somiglianza, ma deve concentrarsi sugli elementi creativi specificamente riprodotti.</p>
<p>In tale contesto, la decisione del Tribunale di Düsseldorf assume un particolare rilievo, in quanto applica tali principi a un <strong>prodotto iconico</strong> del settore musicale, confermando che anche forme industriali fortemente connotate possono beneficiare di una tutela piena, ove sia dimostrabile il contributo creativo.</p>
<p>La pronuncia si presta a incidere in modo significativo sul mercato degli strumenti musicali, in particolare sul fenomeno delle cosiddette “<em>repliche</em>” o modelli ispirati, e più in generale rafforza la tendenza ad ampliare l’ambito di applicazione del diritto d’autore nel settore del design, in linea con l’evoluzione della giurisprudenza europea.</p>
<p>Per maggiori informazioni:<br />
<a href="https://spotlight.fender.com/newsroom/news/1004" target="_blank" rel="noopener">https://spotlight.fender.com/newsroom/news/1004</a><br />
Il commento di IpKat: <a href="https://ipkitten.blogspot.com/2026/03/guest-post-music-to-my-ears-copyright.html" target="_blank" rel="noopener">https://ipkitten.blogspot.com/2026/03/guest-post-music-to-my-ears-copyright.html</a></p>
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