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	<title>Diritto &amp; Internet</title>
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	<description>Il Blog dello Studio Legale Finocchiaro</description>
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		<title>Sovranità digitale, valori dell’Europa e nuove frontiere</title>
		<link>http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/2021/04/sovranita-digitale-valori-delleuropa-e-nuove-frontiere/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 09:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giusella Finocchiaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce e contrattualistica]]></category>
		<category><![CDATA[Professione forense]]></category>
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		<description><![CDATA[Vi proponiamo qui l&#8217;articolo di Giusella Finocchiaro apparso su Il Sole 24 Ore il 27 aprile 2021. Oggi la riflessione sulle regole del digitale implica necessariamente una riflessione sulla sovranità. Fino a poco tempo fa, le regole sono state essenzialmente tecniche, nella duplice accezione di tecnico-informatiche e di tecnico-giuridiche. Da un lato, la tecnologia ha [&#8230;]]]></description>
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<p class="atext">Vi proponiamo qui l&#8217;articolo di Giusella Finocchiaro apparso su <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/sovranita-digitale-valori-dell-europa-e-nuove-frontiere-AELgPuD">Il Sole 24 Ore il 27 aprile 2021</a>.</p>
<blockquote>
<p class="atext">Oggi la riflessione sulle regole del digitale implica necessariamente una riflessione sulla sovranità. Fino a poco tempo fa, le regole sono state essenzialmente tecniche, nella duplice accezione di tecnico-informatiche e di tecnico-giuridiche.</p>
<p class="atext">Da un lato, la tecnologia ha dettato le modalità di interazione e veicolato implicitamente alcune soluzioni, secondo quella <i>lex </i>informatica che è stata teorizzata da Lessig e Reidenberg.</p>
<p class="atext">Dall’altro, il diritto si è sviluppato seguendo le regole dei contratti, configurando un nuovo <i>ius mercatorum</i>. La prima soluzione è dunque quella di una regolamentazione non diretta, non manifesta, non pubblica, ma invece celata nella tecnica. La seconda soluzione è, invece, quella costituita da un assetto giuridico dei rapporti che si sviluppa tutto nell’ambito dell’autonomia privata e del contratto. In entrambi i casi, uno degli obiettivi era quello costituito dal superamento dei problemi derivanti dall’applicazione delle leggi nazionali.</p>
<p class="atext">Gli Stati nazionali sono stati naturalmente assenti e molte sono state le giustificazioni possibili: la materia da regolare andava oltre le frontiere nazionali e quindi lo strumento normativo da utilizzare non era immediatamente disponibile.</p>
<p class="atext">La conseguenza è stata che la sovranità non è stata esercitata dagli Stati nazionali.</p>
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<div id="google_ads_iframe_/57491254/ilsole24ore.com/commenti/ros/Sidetoside_0__container__">Gli organismi internazionali hanno prodotto <i>soft law</i>, come attesta la copiosa produzione dell’UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law) nell’ambito del commercio elettronico.</div>
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</blockquote>
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<p class="atext">Ma il vuoto è stato riempito&#8230;</p>
</blockquote>
<p><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/sovranita-digitale-valori-dell-europa-e-nuove-frontiere-AELgPuD">[Continua su IlSole24Ore]</a></p>
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		<title>Firma elettronica per contratti bancari: la dubbia interpretazione della Cassazione</title>
		<link>http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/2021/04/firma-elettronica-per-contratti-bancari-la-dubbia-interpretazione-della-cassazione/</link>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 09:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Laura Greco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documento informatico e firma digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Il commento]]></category>
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		<description><![CDATA[Con ordinanza del 9 aprile 2021, n. 9413, la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della firma elettronica e dell’idoneità del documento informatico a integrare la forma scritta, ripercorrendo l’evoluzione della disciplina e dando un’inconsueta interpretazione della normativa. Il caso riguarda la sottoscrizione mediante point &#38; click di un contratto di intermediazione finanziaria che [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con ordinanza del 9 aprile 2021, n. 9413, la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della firma elettronica e dell’idoneità del documento informatico a integrare la forma scritta, ripercorrendo l’evoluzione della disciplina e dando un’inconsueta interpretazione della normativa.</p>
<p>Il caso riguarda la sottoscrizione mediante <em>point &amp; click</em> di un contratto di intermediazione finanziaria che veniva concluso dal cliente il quale, previa autenticazione nella propria area riservata del sito <em>web </em>della banca, premeva sul pulsante di accettazione. I giudici di primo grado contestavano tale modalità di sottoscrizione ai fini dell’integrazione del requisito della forma scritta, sostenendo che fosse necessaria la firma elettronica qualificata o la firma digitale. Il contratto veniva quindi dichiarato nullo per difetto di forma scritta.</p>
<p>La Corte di Cassazione, invece, confermando la pronuncia di secondo grado, ha sostenuto l’idoneità della firma elettronica semplice a soddisfare il requisito della forma scritta <em>ad substantiam </em>alla luce della normativa <em>ratione temporis </em>applicabile. La Corte ha infatti richiamato l’art. 10 d.p.r. 445/2000, come novellato dal d.lgs. 10/2002, vigente all’epoca della sottoscrizione, che recitava “il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta” (2° comma). In realtà si discute, sin dalla novella di tale disposizione, della portata e della funzione del vincolo formale ivi prescritto, dibattito dottrinale che tuttavia, per ragioni di sintesi, non è possibile approfondire in questa sede.</p>
<p>Come è noto, oggi vigono regole diverse in tema di validità dei documenti informatici.</p>
<p>La disciplina in materia è dettata dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” che in particolare dedica gli artt. 20 e 21 alla validità e all’efficacia probatoria dei documenti informatici.</p>
<p>A tal proposito, il CAD non prevede più un riconoscimento <em>ex lege </em>dell’idoneità del documento informatico con firma elettronica semplice a soddisfare il requisito della forma scritta, bensì ne rimette la valutazione al libero apprezzamento del giudice. Così recita l’art. 20, comma 1-<em>bis</em>, ult. periodo: “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”.</p>
<p>A differenza della disciplina previgente, dunque, è il giudice a dover decidere, liberamente e sulla base delle concrete circostanze del caso, se un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice sia idoneo o meno a integrare la forma scritta.</p>
<p>Questa regola, tuttavia, non si applica a tutti i documenti informatici.</p>
<p>La citata disposizione va infatti letta in combinato con il successivo art. 21, comma 2-<em>bis</em> del CAD, secondo il quale gli atti, che per legge devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, devono essere sottoscritti, a pena di nullità, esclusivamente con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale: “le scritture private di cui all’articolo 1350, 1° comma, numeri da 1 a 12 c.c., se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13 c.c. redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo”.</p>
<p>In altre parole, <strong>questi atti non sarebbero validi se sottoscritti con firma elettronica semplice.</strong></p>
<p>Gli atti a cui fa riferimento il richiamato art. 1350 c.c. sono atti aventi ad oggetto beni immobili (nn. da 1 a 12) nonché “altri atti specialmente indicati dalla legge” (n. 13). È chiaro come quest’ultima indicazione abbia l’effetto di estendere l’applicazione delle norme qui esaminate a qualsiasi atto, regolato anche al di fuori dell’impianto codicistico, per cui sia prevista la forma scritta <em>ad substantiam</em>. Ad esempio, quindi, i contratti bancari, ove in formato elettronico, dovrebbero essere sottoscritti almeno con firma elettronica avanzata, posto che la forma scritta è espressamente prevista sia dal TUB che dal provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 s.m.i. secondo cui espressamente “i contratti sono redatti in forma scritta. Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge”.</p>
<p>Alla luce di tutto ciò,<strong> sorprende quindi l’<em>iter </em>argomentativo della Corte di Cassazione</strong> che, testualmente, afferma: “solo per i contratti, in relazione ai quali l’art. 1350 c.c. prevede l’adozione della forma scritta a pena di nullità, si impone l’adozione della firma elettronica qualificata o digitale il che, come bene riflette la Corte d’Appello, vuol dire che ‘solo questa particolare forma integrerà il requisito dello scritto <em>ad substantiam </em>nella specifica casistica del codice civile, non anche al di fuori di questo, come appunto ad esempio nei contratti bancari o di investimento’”.</p>
<p>Se da un lato può condividersi la valutazione di idoneità del documento informatico a soddisfare la forma scritta sulla base della normativa previgente, altrettanto non può dirsi con riferimento all’esclusione dalla sfera di applicazione dell’art. 21, comma 2-<em>bis</em> del CAD dei contratti non esplicitamente citati nella norma codicistica. Come si è detto, infatti, l’art. 1350, n. 13 c.c. deve interpretarsi come rinvio ad altre norme, anche extra-codicistiche, che prevedono la forma scritta ai fini della validità dell’atto: in tutti questi casi, qualora l’atto soggetto al vincolo della forma scritta sia formato elettronicamente, dovrà essere sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, a pena di nullità.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Video: Innovazione tecnologica e transizione digitale, risvolti di un processo ineluttabile</title>
		<link>http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/2021/04/video-innovazione-tecnologica-e-transizione-digitale-risvolti-di-un-processo-ineluttabile/</link>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 08:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[La pandemia ha accelerato i processi e le trasformazioni che erano già presenti nelle nostre società e nei nostri sistemi di sviluppo. La tecnologia ha esponenzialmente velocizzato  i processi produttivi, industriali e anche culturali, innescando una ineluttabile transizione digitale. È evidente che non ci sia omogeneità nel pensare e pensarsi al e nel futuro in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 class="viewTitolo"></h1>
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<p>La pandemia ha accelerato i processi e le trasformazioni che erano già presenti nelle nostre società e nei nostri sistemi di sviluppo. La tecnologia ha esponenzialmente velocizzato  i processi produttivi, industriali e anche culturali, innescando una ineluttabile transizione digitale.</p>
<p>È evidente che non ci sia omogeneità nel pensare e pensarsi al e nel futuro in maniera univoca a livello nazionale. Come richiede la presente fase storica, anziché farsi travolgere, il sistema emiliano-romagnolo sta cercando di  governare  i processi di cambiamento &#8220;tecnologico-culturale&#8221; in atto, assumendo decisioni, definendo collaborazioni e attivando sinergie funzionali al raggiungimento dell&#8217;obiettivo di una nuova sostenibilità lavorativa e produttiva, capace di essere strettamente interconnessa, trasversale e integrata con le richieste del mercato, ma capace di leggere e garantire i diritti e le tutele dei lavoratori e dei professionisti della economia 4.0.</p>
<p>Quali sono i risultati raggiunti sino ad ora? Quali progetti sono in cantiere? Il nostro sistema educativo, istituzionale e produttivo può fungere da ispiratore di un cambiamento  &#8211; sostenibile e giusto &#8211;  per  tutto il nostro Sistema-Paese?</p>
<p>A queste domande hanno risposto i principali protagonisti della scena regionale e nazionale nel <em>web live talk</em> di mercoledì 7 aprile 2021, ora disponibile sul canale YouTube di Geopolis. Con la moderazione du <strong class="userFormat1">Fabrizio Talotta</strong>, Segretario di Geopolis, il talk presenta interventi di:</p>
<p>– <strong class="userFormat1">Giusella Finocchiaro</strong>, Professoressa Ordinaria Alma Mater Studiorum Università di Bologna<br />
– <strong class="userFormat1">Valter Caiumi</strong>, Presidente Confindustria Emilia Area Centro<br />
– <strong class="userFormat1">Vincenzo Colla</strong>, Assessore Regione Emilia Romagna<br />
– <strong class="userFormat1">Marco Lombardo</strong>, Assessore Comune di Bologna</p>
</div>
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		<item>
		<title>La dematerializzazione dei titoli di credito, il modello di legge sviluppato dall&#8217;UNCITRAL</title>
		<link>http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/2021/03/la-dematerializzazione-dei-titoli-di-credito-il-modello-di-legge-sviluppato-dalluncitral/</link>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 12:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documento informatico e firma digitale]]></category>
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		<description><![CDATA[La legge modello sui titoli di credito elettronici è un testo di diritto commerciale particolarmente innovativo che ha richiesto un lungo lavoro di studio e coordinamento del gruppo di lavoro sul commercio elettronico dell&#8217;UNCITRAL. Nata con l&#8217;obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla circolazione in forma digitale dei titoli di credito, la legge modello contempla l&#8217;integrazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La legge modello sui titoli di credito elettronici è un testo di diritto commerciale particolarmente innovativo che ha richiesto un lungo lavoro di studio e coordinamento del gruppo di lavoro sul commercio elettronico dell&#8217;UNCITRAL.</p>
<p>Nata con l&#8217;obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla circolazione in forma digitale dei titoli di credito, la legge modello contempla l&#8217;integrazione di nuove tecnologie, come i registri distribuiti, anche prevedendo che il documento elettronico possa contenere informazioni dinamiche come quelle provenienti da oracoli, ad esempio un sensore in un container o un dispositivo GPS su una nave. Queste caratteristiche pongono il modello di legge su un piano che abbraccia la gestione elettronica integrale della filiera di approvvigionamento. Lo scopo ultimo è sempre quello di favorire il commercio, e dunque rimuovere gli ostacoli giuridici, nel caso di specie, alla circolazione dei titoli di credito dematerializzati.</p>
<p>L&#8217;articolo pubblicato da <strong>Giusella Finocchiaro e Luca Castellani </strong>sul periodico giuridico<strong> Contratto ed Impresa, n.1, 2021 </strong>illustra i principali aspetti del modello di legge collocandoli nel contesto internazionale, anche in riferimento alla distanza fra gli ordinamenti di <em>civil law</em> e di <em>common law</em>.</p>
<p>L&#8217;estratto di Contratto e Impresa contenente l&#8217;articolo si può leggere <a href="http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2021/04/CI_01_2021_0038-FINOCCHIARO-CASTELLANI.pdf">QUI</a>.</p>
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		<item>
		<title>Privacy e vaccini, il Garante risponde alle domande sul lavoro dipendente</title>
		<link>http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/2021/02/privacy-e-vaccini-il-garante-risponde-alle-domande-sul-lavoro-dipendente/</link>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 12:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy e protezione dei dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[Garante privacy]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblicate sul sito del Garante Privacy  le risposte alle domande più frequenti relative al rapporto fra privacy, vaccini e lavoro dipendente. I chiarimenti hanno l&#8217;intento di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto dell&#8217;emergenza, anche al fine di prevenire possibili [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicate <a href="https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#vaccini">sul sito del Garante Privacy</a>  le risposte alle domande più frequenti relative al rapporto fra privacy, vaccini e lavoro dipendente.<strong> I chiarimenti hanno l&#8217;intento di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto dell&#8217;emergenza,</strong> anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.</p>
<p>Le risposte del Garante chiariscono che <strong>il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente, in questi casi, non rende lecito il trattamento dei dati.</strong> Il datore di lavoro può, invece, acquisire i giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.</p>
<p>Il Garante ha chiarito inoltre che &#8211; in attesa di un eventuale intervento del legislatore nazionale che imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni &#8211; nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).</p>
<p>Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corcom intervista Finocchiaro: “GDPR, in Italia ancora significativi ritardi in certi settori”</title>
		<link>http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/2021/01/corcom-intervista-finocchiaro-gdpr-in-italia-ancora-significativi-ritardi-in-certi-settori/</link>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 13:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regolamento 2016/679 - GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[data protection officer]]></category>
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		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
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		<description><![CDATA[Corcom.it, quotidiano online di economia digitale e innovazione, ha intervistato Giusella Finocchiaro a proposito del GDPR e della sua applicazione in Italia. Vi proponiamo qui uno stralcio dell&#8217;intervista che può essere letta nella sua versione integrale su QUESTA pagina. “Il decreto ha accolto, in parte, il progetto elaborato dall’apposita Commissione che ho presieduto, incaricata dal [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7154" src="http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2021/01/Schermata-2021-01-13-alle-14.35.28.jpg" alt="" width="320" height="367" srcset="http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2021/01/Schermata-2021-01-13-alle-14.35.28.jpg 320w, http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2021/01/Schermata-2021-01-13-alle-14.35.28-262x300.jpg 262w, http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2021/01/Schermata-2021-01-13-alle-14.35.28-270x310.jpg 270w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" />Corcom.it, quotidiano online di economia digitale e innovazione, ha intervistato Giusella Finocchiaro a proposito del GDPR e della sua applicazione in Italia. Vi proponiamo qui uno stralcio dell&#8217;intervista che può essere letta nella sua versione integrale su <a href="https://www.corrierecomunicazioni.it/privacy/gdpr/gdpr-finocchiaro-in-italia-ancora-significativi-ritardi-in-certi-settori/">QUESTA</a> pagina.</p>
<p>“Il decreto ha accolto, in parte, il progetto elaborato dall’apposita Commissione che ho presieduto, incaricata dal Governo di adeguare il quadro normativo italiano alla normativa europea. Del testo redatto dalla Commissione è stata accolta la scelta di abrogazione espressa di molte norme del Codice privacy, che ha costituito un’operazione di semplificazione di grande rilievo, anche culturale”, spiega a CorCom Finocchiaro la quale, <strong>nel 2017 è stata nominata Presidente del Gruppo di lavoro, presso l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia</strong>, incaricato di provvedere alla predisposizione dei decreti legislativi in modo da garantire il tempestivo recepimento ed adeguamento dell’ordinamento interno alle prescrizioni europee in materia di protezione dei dati personali.</p>
<p><strong>Finocchiaro come siamo messi in Italia?</strong></p>
<p>Dal 2016 le imprese, anche a fronte delle severe sanzioni amministrative contenute dal Regolamento, si sono attivate per adeguarsi. In certi settori, tuttavia, si registrano ancora significativi ritardi oppure un’applicazione meramente formale della normativa vigente, senza averne colto le novità più interessanti e ancor meno lo spirito di riforma. Ancora pochi, per esempio, applicano il “legittimo interesse” come base giuridica del trattamento, pochi hanno compreso in pieno lo spirito dell’accountability e vedo poco applicato anche il bilanciamento che è al cuore dello stesso Gdpr, fra protezione dei dati personali e libera circolazione degli stessi.</p>
<p><strong>La figura del Dpo è necessaria e fondamentale a livello di imprese e PA eppure non sempre ci si rivolge a figure qualificate dotate di certificazione a causa dei mancati obblighi. Non crede che invece sia necessario imporre vincoli stringenti nelle nomine affinché si eviti l’improvvisazione?</strong></p>
<p>Il Gdpr non prevede specifiche attestazioni formali o l’iscrizione in appositi albi per svolgere il ruolo di Dpo. D’altronde, i requisiti sono già ben delineati nel Regolamento e la loro valutazione è rimessa in capo al titolare del trattamento che deve responsabilmente verificare che il soggetto possieda un’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Certamente, una specifica formazione può essere assai rilevante. Se il titolare sceglie Dpo inadeguati, ne è responsabile sotto ogni profilo.</p>
<p><strong>L’Europa ha appena approvato il nuovo pacchetto di misure sul Digital Services Act e il Digital Market: molte le critiche e le obiezioni, quali sono le principali novità sul fronte privacy e data protection?</strong></p>
<p><a href="https://www.corrierecomunicazioni.it/privacy/gdpr/gdpr-finocchiaro-in-italia-ancora-significativi-ritardi-in-certi-settori/">-&gt; CONTINUA SU CORCOM.IT</a></p>
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		<title>Dialoghi sul futuro dei servizi digitali verso il Digital Services Act</title>
		<link>http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/2020/11/dialoghi-sul-futuro-dei-servizi-digitali-verso-il-digital-services-act/</link>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 11:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[digital services act]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel corso degli ultimi 20 anni la realtà dei servizi digitali ha subito un’enorme trasformazione, espandendosi e diventando accessibile a cittadini, imprese e governi in tutta Europa. La diffusione delle piattaforme online ha contribuito ad apportare vantaggi sia dal lato della domanda che dell’offerta, ha reso più efficiente il mercato interno, favorito l’innovazione e facilitato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso degli ultimi 20 anni la realtà dei servizi digitali ha subito un’enorme trasformazione, espandendosi e diventando accessibile a cittadini, imprese e governi in tutta Europa. La diffusione delle piattaforme online ha contribuito ad apportare vantaggi sia dal lato della domanda che dell’offerta, ha reso più efficiente il mercato interno, favorito l’innovazione e facilitato gli scambi commerciali e l’accesso a nuovi mercati. Allo stesso tempo tuttavia, <strong>una tale potenzialità e il continuo sviluppo del settore e dei relativi servizi portano con sé una serie di sfide e rischi associati, legati alla protezione degli utenti, alla responsabilità dei gestori, all’accesso al mercato.</strong></p>
<p>Questo il tema del webinar proposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Alma Mater Studiorum &#8211; Università di Bologna, Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benicasa e Fondazione Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei.</p>
<p class="p1">Il webinar, che si terrà sulla piattaforma Zoom prevede 3 sessioni:</p>
<p>• 1ª Sessione •<br />
12 novembre 2020 – 17:30-19:30<br />
Servizi digitali e regolazione</p>
<p>• 2ª Sessione •<br />
19 novembre 2020 – 17:30-19:30<br />
Servizi digitali e responsabilità</p>
<p>• 3ª Sessione •<br />
26 novembre 2020 – 17:30-19:30<br />
Servizi digitali, mercato e concorrenza</p>
<p class="p1">Nel corso della 2ª Sessione dedicata ai servizi digitali presieduta da <strong>Guido Alpa</strong>,  <strong>Giusella Finocchiaro</strong> sarà tra i relatori insieme a <strong>Alberto Gambino, Oreste Pollicino, Angelo Mazzetti, Giangiacomo Olivi</strong>. Conclude la sessione <strong>Pasquale Stanzione</strong>, Presidente Garante per la protezione dei dati personali.</p>
<p><a href="https://www.dimt.it/wp-content/uploads/2020/11/Verso-il-Digital-Services-Act.pdf">QUI il programma completo.</a></p>
<p><a href="https://zoom.us/j/97819493843" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Link Zoom</a></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-7144" src="http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2020/11/Schermata-2020-11-04-alle-11.36.26.jpg" alt="" width="614" height="809" srcset="http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2020/11/Schermata-2020-11-04-alle-11.36.26.jpg 614w, http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2020/11/Schermata-2020-11-04-alle-11.36.26-228x300.jpg 228w, http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2020/11/Schermata-2020-11-04-alle-11.36.26-370x488.jpg 370w, http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2020/11/Schermata-2020-11-04-alle-11.36.26-270x356.jpg 270w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Giusella Finocchiaro alla direzione di MediaLaws</title>
		<link>http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/2020/10/giusella-finocchiaro-alla-direzione-di-medialaws/</link>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 12:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Professione forense]]></category>
		<category><![CDATA[diritto comparato]]></category>
		<category><![CDATA[highlight]]></category>
		<category><![CDATA[medialaws]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[rivista]]></category>

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		<description><![CDATA[Giusella Finocchiaro è stata nominata co-direttrice di &#8220;MediaLaws&#8221;, la piattaforma che si propone di pubblicare saggi, note e commenti attinenti al diritto dell’informazione italiano, comparato ed europeo. La direzione è condivisa con Oreste Pollicino e Giovanni Maria Riccio. Nel cuore dell&#8217;era in cui la velocità dello sviluppo della tecnologia digitale e la costante convergenza dei media rendono [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Giusella Finocchiaro è stata nominata co-direttrice di &#8220;MediaLaws&#8221;</strong>, la piattaforma che si propone di pubblicare saggi, note e commenti attinenti al diritto dell’informazione italiano, comparato ed europeo. <strong>La direzione è condivisa con Oreste Pollicino e Giovanni Maria Riccio.</strong></p>
<p>Nel cuore dell&#8217;era in cui la velocità dello sviluppo della tecnologia digitale e la costante convergenza dei media rendono sempre più difficile identificare le regole legali applicabili ai nuovi media, si avverte un bisogno comune di trovare un tempo e uno spazio per affrontare le questioni normative , nuove tendenze giurisprudenziali e pratiche adottate dalle autorità dei settori pertinenti del diritto dei media.</p>
<p>Il tempo e lo spazio forniti da MediaLaws a tale dibattito sono caratterizzati da due caratteristiche: la qualità tecnica dei commenti e delle analisi (quindi la loro “neutralità politica”) e l&#8217;uso del punto di vista e del metodo del diritto comparato, potenziato dalla partecipazione di corrispondenti esteri .</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Sentenza della Corte di Giustizia UE contro la &#8220;data rentention&#8221; indiscriminata, il Garante Privacy applaude</title>
		<link>http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/2020/10/sentenza-della-corte-di-giustizia-ue-contro-la-data-rentention-indiscriminata-il-garante-privacy-applaude/</link>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 05:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy e protezione dei dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[caso Schrems]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Giustizia UE]]></category>
		<category><![CDATA[data retention]]></category>
		<category><![CDATA[Garante privacy]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento dati]]></category>

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		<description><![CDATA[La sentenza C623/17 della Corte di Giustizia europea ha stabilito che le esigenze di sicurezza nazionale e il contrasto alla criminalità non legittimano, per sé, la conservazione indiscriminata, da parte dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, dei dati di traffico. Sono dunque da ritenersi non conformi alla Direttiva sull&#8217;e-privacy le leggi nazionali di UK, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La sentenza <a href="https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-10/cp200123en.pdf">C623/17 della Corte di Giustizia europea</a> ha stabilito che <strong>le esigenze di sicurezza nazionale e il contrasto alla criminalità non legittimano, per sé, la conservazione indiscriminata, da parte dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, dei dati di traffico.</strong></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Sono dunque da ritenersi non conformi alla Direttiva sull&#8217;e-privacy le leggi nazionali di UK, Belgio e Francia che impongono alle società di telecomunicazione la trasmissione generalizzata dei dati personali alle agenzie di intelligence in nome della sicurezza nazionale.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La Corte ha altresì chiarito che nelle situazioni in cui uno Stato Membro stia fronteggiando serie minacce alla sicurezza nazionale che possano essere dimostrate come realmente presenti o prevedibili, può richiedere, in deroga all&#8217;obbligo della riservatezza dei dati nelle comunicazioni elettroniche, che i dati vengono trattenuti, in via generale e indiscriminata, per un periodo di tempo limitato allo stretto necessario, eventualmente esteso se la minaccia rilevata rimanesse presente.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La Corte, definendo questa deroga come &#8220;un&#8217;interferenza nei diritti fondamentali&#8221;, richiede la salvaguardia di questi ultimi, e sancisce l&#8217;obbligo di revisione da parte di una Corte o di un&#8217;autorità amministrativa indipendente.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>In una prima nota sull&#8217;argomento il Garante della Privacy ha commentato: “La proporzionalità resta, dunque, la chiave per affrontare l’emergenza, in ogni campo, secondo lo Stato di diritto”.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La decisione della Corte, chiarisce il Garante, rappresenta la coerente conclusione del percorso iniziato “con le sentenze Digital Rights e Tele2 Sverige e in analogia con le posizioni più garantiste della CEDU”, escludendo “che quella dei trattamenti di dati funzionali a tali finalità possa essere una ‘zona franca’ impermeabile alle esigenze di tutela della persona. Si tratta di un principio di assoluta rilevanza, sotto il profilo democratico, nel rapporto tra libertà e sicurezza già delineato nella sentenza Schrems del luglio scorso, per evitare che una dilatazione (nell’ordinamento statunitense particolarmente marcata) della nozione di sicurezza nazionale finisca di fatto per eludere l’effettività della tutela di un fondamentale diritto di libertà, quale appunto quello alla protezione dei dati”.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Privacy Shield, cosa cambia: le FAQ dell’EDPB sulla sentenza Schrems II.</title>
		<link>http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/2020/08/privacy-shield-cosa-cambia-le-faq-delledpb-sulla-sentenza-schrems-ii/</link>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy e protezione dei dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy Shield]]></category>
		<category><![CDATA[Schrems]]></category>

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		<description><![CDATA[La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (CGUE) si è pronunciata lo scorso 16 luglio (c.d. “Sentenza Schrems II”) in merito al regime di trasferimento dei dati tra l&#8217;Unione europea e gli Stati Uniti invalidando la decisione di adeguatezza del &#8220;Privacy Shield, adottata nel 2016 dalla Commissione europea in seguito alla decadenza dell&#8217;accordo &#8220;Safe Harbor&#8221;. La Corte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-6765" src="http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-28-alle-17.31.39.jpg" alt="" width="277" height="152" srcset="http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-28-alle-17.31.39.jpg 640w, http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-28-alle-17.31.39-300x165.jpg 300w, http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-28-alle-17.31.39-370x203.jpg 370w, http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-28-alle-17.31.39-270x148.jpg 270w" sizes="(max-width: 277px) 100vw, 277px" />La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (CGUE) si è pronunciata lo scorso 16 luglio (c.d. <a href="https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091it.pdf">“Sentenza Schrems II”</a>) in merito al regime di trasferimento dei dati tra l&#8217;Unione europea e gli Stati Uniti invalidando la decisione di adeguatezza del &#8220;Privacy Shield, adottata nel 2016 dalla Commissione europea in seguito alla decadenza dell&#8217;accordo &#8220;Safe Harbor&#8221;.</p>
<p>La Corte ha invalidato l&#8217;UE-USA Privacy Shield Framework, pur sostenendo, con serie riserve, la decisione 2010/87 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in Paesi terzi.</p>
<p>Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha predisposto delle <a href="https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_en">FAQ relative alla sentenza Schrems e ai suoi effetti.</a></p>
<p>L’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali ha elaborato una<a href="https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9443857"><strong> traduzione in italiano</strong></a> del documento, disponibile alla pagina <a href="https://www.garanteprivacy.it/temi/privacy-shield">www.garanteprivacy.it/temi/privacy-shield</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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