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	<title>Guida al mutuo</title>
	
	<link>http://www.mutuo-it.it</link>
	<description>Portale di informazione e approfondimento sul mutuo: mutuo casa, mutuo ipotecario, per ristrutturazione o consolidamento debiti, informazioni su costi e spese del mutuo, ammortamento, estinzione anticipata e rinegozizione del mutuo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 21:03:12 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Mutui Ipotecari INPDAP</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 20:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offerta Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[inpdap]]></category>

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		<description><![CDATA[Gli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell&#8217;Inpdap possono richiedere ed ottenere mutui ipotecari per l&#8217;acquisto della prima casa. Requisito necessario per poter far domanda ed ottenere la concessione del mutuo è l&#8217;iscrizione alla  Gestione credito dell’Inpdap, ovvero al fondo con cui l’Istituto finanzia tutte le iniziative sociali che non sono strettamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell&#8217;<strong>Inpdap</strong> possono richiedere ed ottenere<strong> mutui ipotecari per l&#8217;acquisto della prima casa</strong>.</p>
<p><img class="alignleft" title="Mutuo Ipotecario Inpdap" src="http://www.mutuo-it.it/img/mutuo-ipotecario-inpdap.jpg" alt="Mutuo Ipotecario Inpdap" width="150" height="100" /></p>
<p>Requisito necessario per poter far domanda ed ottenere la concessione del mutuo è l&#8217;iscrizione alla  Gestione credito dell’Inpdap, ovvero al fondo con cui l’Istituto finanzia tutte le iniziative sociali che non sono strettamente legate alla previdenza.</p>
<p>A partire dal 1° novembre 2007 i lavoratori e i pensionati della Pubblica amministrazione hanno diritto a richiedere i servizi offerti dalla Gestione autonoma delle prestazioni creditizie e sociali dell’Inpdap. Potranno quindi richidere un&#8217;ampia gamma di servizi creditizi <em>(piccoli prestiti</em>, <em>prestiti pluriennali</em> e <em>mutui ipotecari edilizi</em>) non soltanto i dipendenti in servizio di enti e amministrazioni iscritti all’Inpdap, ma anche il resto delle amministrazioni pubbliche.</p>
<p>Il mutuo erogato può avere una <strong>durata di 10, 15, 20 o 30 anni</strong> e un<strong> importo massimo di 300.000 euro</strong>. Deve inoltre essere destinato all&#8217;acquisto di unità abitative da adibire a prima casa.</p>
<p>I <strong>tassi</strong> sono stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto.</p>
<p>L&#8217;<a title="Piano di ammortamento del mutuo" href="http://www.mutuo-it.it/guida-mutui/22/piano-di-ammortamento-del-mutuo/"><strong>ammortamento</strong></a> avviene mediante il pagamento di<strong> rate semestrali, costanti e posticipate</strong>, tramite bollettini MAV precompilati, trasmessi al mutuatario a cura dell’Inpdap.</p>
<p>Per maggiori informazioni: <a title="Mutuo ipotecario Inpdap" href="http://www.inpdap.it/" target="_blank">www.inpdap.it</a></p>
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		<item>
		<title>Mutuo casa: Mutuo BNL spensierato</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutuo tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[Offerta Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo BNL]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo rata costante]]></category>

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		<description><![CDATA[Per chi non si vuole esporre al rischio di rialzo dei tassi temendo l&#8217;incertezza che ne deriva sui costi del mutuo, ma è alla ricerca di un mutuo con rata costante e tasso bloccato BNL propone MUTUO BNL SPENSIERATO. Si tratta di un mutuo casa (finanziamento per l&#8217;acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della casa) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi non si vuole esporre al rischio di rialzo dei tassi temendo l&#8217;incertezza che ne deriva sui costi del mutuo, ma è alla ricerca di un <strong>mutuo con rata costante e tasso bloccato</strong> BNL propone <strong>MUTUO BNL SPENSIERATO</strong>.</p>
<p>Si tratta di un <strong><em>mutuo casa</em></strong> (<strong><em>finanziamento per l&#8217;acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della casa</em></strong>) il cui importo può arrivare fino all&#8217;80% del valore dell&#8217;immobile.</p>
<p>La durata del mutuo può arrivare fino a 35 &#8211; 40 anni e per importi fino a € 250.000.</p>
<p>Il rimborso del mutuo avviene con un <a title="Piano di ammortamento mutuo" href="http://www.guida-mutuo.it/piano-ammortamento-mutuo.php">piano di ammortamento alla francese</a> detto anche a rate costanti: le rate sono composte da una quota capitale crescente nel tempo e da una quota interessi decrescente.</p>
<p>Il <a title="Mutuo a tasso fisso" href="http://www.guida-mutuo.it/mutuo-tasso-fisso-tasso-variabile.php">tasso di interesse è fisso per tutta la durata del mutuo</a>, determinato alla stipula del contratto.</p>
<p>Le spese di istruttoria e le spese di perizia variano in base all&#8217;importo finanziato.</p>
<p>Possono richiedere il <em>Mutuo BNL Spensierato</em> i residenti in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino (le persone che non hanno cittadinanza italiana devono risultare residenti in Italia da almeno 5 anni) con un’età minima di 18 anni e un&#8217;età che permetta di terminare il rimborso del mutuo prima del compimento dei 78 anni di età.<br />
Inoltre, possono accedere al mutuo i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova o i liberi professionisti.</p>
<p>Maggiori informazioni su Mutuo BNL Spensierato sono disponibili sul sito <a title="Mutuo BNL Spensierato" href="http://www.bnl.it">www.bnl.it</a> e presso tutte le filiali della banca nelle quali è possibile richiedere tutte le <a title="Trasparenza Bancaria: Foglio informativo e informazioni contrattuali prima della stipula del mutuo" href="http://www.guida-mutuo.it/normativa-trasparenza-bancaria.php">condizioni economiche e contrattuali compresi i Fogli informativi</a>.</p>
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		<item>
		<title>Sospensione mutuo casa: istruzioni e modello per richiederla</title>
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		<comments>http://www.mutuo-it.it/normativa/160/sospensione-mutuo-casa-istruzioni-e-modello-per-richiederla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione mutuo casa]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo la pubblicazione del Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (G.U. n. 192 del 18 agosto 2010) il  Ministero dell’Economia e delle Finanze mette on line le istruzioni e il modulo per richiedere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la pubblicazione del Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (G.U. n. 192 del 18 agosto 2010) il  Ministero dell’Economia e delle Finanze mette on line le istruzioni e il modulo per richiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa.</p>
<p>Ricordiamo che sono necessarie specifici <a title="Requisiti per sospensione mutuo casa" href="http://www.mutuo-it.it/normativa/153/sospensione-mutui-prima-casa/">requisiti per aver diritto alla sospensione del mutuo prima casa</a> e che sarà possibile ottenere l&#8217;agevolazione nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse.</p>
<p>Le domande possono essere presentate in banca a partire dal 15 novembre 2010</p>
<p>Modulo per   richiedere la sospensione : <a title="Modello per sospensione rata mutuo prima casa" href="http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/documentiHp/Richiesta_sospensione_mutuo.pdf ">http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/documentiHp/Richiesta_sospensione_mutuo.pdf</a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/GuidaAlMutuo/~4/1yHfESGjnGQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Agevolazioni prima casa: se ne può usufruire di nuovo solo se l’immobile già acquistato è assolutamente inidoneo</title>
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		<comments>http://www.mutuo-it.it/agevolazioni-fiscali/156/agevolazioni-prima-casa-se-ne-puo-usufruire-di-nuovo-solo-se-limmobile-gia-acquistato-e-assolutamente-inidoneo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 86/E ha fornito chiarimenti circa le agevolazioni prima casa, ovvero le facilitazioni offerte dal Fisco per l&#8217;acquisto della prima casa. La risoluzione chiarisce in quali casi sia possibile duplicare gli aiuti: è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa per una seconda volta solo nel caso in cui sia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 86/E ha fornito chiarimenti circa le <strong>agevolazioni prima casa</strong>, ovvero le facilitazioni offerte dal Fisco per l&#8217;acquisto della prima casa.</p>
<p>La risoluzione chiarisce in quali casi sia possibile duplicare gli aiuti: <em>è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa per una seconda volta solo nel caso in cui sia accertato che l&#8217;immobile acquistato in precedenza sia assolutamente inadeguato. Non è sufficiente quindi che l&#8217;abitazione sia scomoda, troppo piccola ecc.. ma è necessario che venga giudicata del tutto inadatta</em>.</p>
<p>Resta comunque il diritto del coniuge di avvalersi delle <strong>agevolazioni prima casa per la propria quota</strong> purché in possesso dei requisiti di legge: l’abitazione acquistata non deve essere di lusso e deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito la propria residenza o intende farlo entro 18 mesi dalla stipula del contratto o, ancora, nel Comune in cui il compratore svolge la sua attività principale, inoltre, all’atto di acquisto è necessario dichiarare di non essere in possesso nello stesso Comune o nell’intero territorio nazionale di un altro immobile a uso abitativo, se acquistato con le agevolazioni.</p>
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		<item>
		<title>Sospensione mutui prima casa</title>
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		<comments>http://www.mutuo-it.it/normativa/153/sospensione-mutui-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[In G.U. n. 192 del 18 agosto 2010 é pubblicato il Decreto 21 giugno 2010 n. 132 : Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l&#8217;acquisto della prima casa, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si tratta del regolamento del Fondo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In G.U. n. 192 del 18 agosto 2010 é pubblicato il Decreto 21 giugno 2010 n. 132 : <em>Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l&#8217;acquisto della prima casa</em>, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>
<p>Si tratta del regolamento del <em>Fondo di solidarietà</em> istituito in base alla legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e,  in  particolare,  all&#8217;art. 2, il quale prevede, al comma 475, l&#8217;istituzione presso il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze di un <strong>Fondo  di  solidarietà per i mutui per l&#8217;acquisto della prima casa  per  provvedere  al  pagamento  dei  costi  delle  procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per  la  sospensione  del pagamento delle rate dei mutui stessi</strong>.</p>
<p>Sono destinatari degli interventi di cui si occupa il decreto quelli relativi ai soggetti che alla  data  di presentazione della domanda  di  sospensione del mutuo i titolari  di un<em> mutuo prima casa</em> ovvero un <em>mutuo contratto per l&#8217;acquisto di un&#8217;unita&#8217; immobiliare da adibire ad abitazione principale</em>, sita nel territorio nazionale.</p>
<p>Per accedere alle agevolazioni i beneficiari  devono  essere  in possesso, alla data di  presentazione  della  domanda,  dei  seguenti requisiti:</p>
<ol>
<li>devono essere proprietari dell&#8217;immobile oggetto del contratto di mutuo prima casa;</li>
<li>l&#8217;importo del mutuo in questione non può essere superiore a titolarita&#8217; di un mutuo di importo erogato non  superiore  a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;</li>
<li>l&#8217;indicatore della situazione  economica  equivalente  (ISEE)  non può essere superiore a 30 mila euro.</li>
</ol>
<p>Inoltre, il diritto all&#8217;agevolazione è subordinata  all&#8217;accadimento  di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di  stipula  del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere  al  pagamento  delle  rate  alla  loro scadenza naturale:</p>
<ul>
<li>perdita del posto di lavoro dipendente a tempo  indeterminato  o termine del contratto di lavoro  parasubordinato  o  assimilato,  con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;</li>
<li>morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza  di  uno dei componenti il nucleo  familiare,  nel  caso  in  cui  questi  sia percettore di  reddito  per  almeno  il  30  per  cento  del  reddito imponibile   complessivo    del    nucleo    familiare    domiciliato nell&#8217;abitazione del beneficiario,</li>
<li>pagamento  di  spese  mediche  o  di   assistenza   domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui;</li>
<li> spese di manutenzione straordinaria, di  ristrutturazione  o  di adeguamento funzionale dell&#8217;immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere  necessarie  e  indifferibili  per  un  importo,   direttamente gravante  sul  nucleo  familiare  domiciliato   nell&#8217;abitazione   del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;</li>
<li>aumento della rata del mutuo, regolato a  tasso  variabile, rispetto alla  scadenza  immediatamente precedente,   direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di  interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per  cento  in caso di rate mensili.</li>
</ul>
<p>Inoltre l&#8217;immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve  avere  le  caratteristiche  di  lusso  indicate  nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data  2  agosto  1969  e deve costituire l&#8217;abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.</p>
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		<item>
		<title>UniCredit: Mutuo Opzione Sicura</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/GuidaAlMutuo/~3/wWGWOuZ6oq0/</link>
		<comments>http://www.mutuo-it.it/offerta-mutuo/146/unicredit-mutuo-opzione-sicura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutuo tasso misto]]></category>
		<category><![CDATA[Offerta Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso misto]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuo-it.it/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit Family Financing Bank S.p.A. propone il mutuo denominato Mutuo Opzione Sicura , un mutuo a tasso misto. Il mutuo è destinato a privati per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione residenziale prima e seconda casa. Caratteristica principale di questo tipo di mutuo è la flessibilità: è possibile scegliere tra tasso fisso e tasso variabile e cambiare il tasso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UniCredit Family Financing Bank S.p.A. propone il mutuo denominato <strong>Mutuo Opzione Sicura , </strong>un mutuo a tasso misto.</p>
<p>Il mutuo è destinato a privati per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione residenziale prima e seconda casa.</p>
<p>Caratteristica principale di questo tipo di mutuo è la <strong>flessibilità</strong>:<strong><em> è possibile scegliere tra tasso fisso e tasso variabile e cambiare il tasso scelto nel corso della durata</em></strong>.</p>
<p>L&#8217; importo minimo del mutuo è di 30.000 euro, fino all&#8217;80% del valore dell&#8217;immobile.<br />
Il mutuo può avere una durata minima di 5 anni fino ad una durata massima di 30 anni, con possibilità di allungamento di ulteriori 5 anni pari a 60 rate mensili.</p>
<p><strong>Mutuo Opzione Sicura</strong> è un mutuo a tasso misto, che può iniziare indifferentemente a:</p>
<p>· <strong>Tasso Variabile</strong><br />
· <strong>Tasso Fisso</strong> per 2 anni<br />
· <strong>Tasso Fisso</strong> per 5 anni</p>
<p>Il cliente che decide di iniziare il piano di ammortamento a tasso variabile può passare in qualsiasi momento al tasso fisso per 2 o 5 anni, se decide di iniziare a tasso fisso, al termine dei 2 o 5 anni, può continuare per ulteriori 2 o 5 anni con il tasso fisso oppure passare al tasso variabile, inoltre è possibile ridurre la  rata, sfruttando l&#8217;allungamento della durata.</p>
<p>Per maggiori informazioni: <a title="Unicredit: Mutuo Opzione Sicura Mutuo a tasso Misto" href="http://www.unicredit-italia.it">www.unicredit-italia.it</a></p>
<p class="picc">
<p class="picc">Le presenti informazioni sono tratte dal sito della banca che propone il mutuo: per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato  è necessario fare riferimento ai “Fogli Informativi”, che sono a disposizione dei clienti sul sito della banca stessa o su supporto cartaceo presso tutte le Agenzie della banca che offre il mutuo.</p>
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		<item>
		<title>Agevolazioni prima casa</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/GuidaAlMutuo/~3/ar3dbw9hmG4/</link>
		<comments>http://www.mutuo-it.it/agevolazioni-fiscali/53/agevolazioni-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione principale]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuo-it.it/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Mutuo prima casa: detrazione fiscale interessi passivi e oneri accessori Da molti anni la normativa fiscale italiana concede agevolazioni fiscali per la prima casa e detrazioni fiscali per i mutui per l&#8217;acquisto di immobili. Nel corso degli anni le norme fiscali hanno subito notevoli variazioni rendendo la questione delle detrazioni piuttosto articolata: il diritto alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Mutuo prima casa: detrazione fiscale interessi passivi e oneri accessori</h3>
<p>Da molti anni la normativa fiscale italiana concede <strong>agevolazioni fiscali per la prima casa e detrazioni fiscali per i mutui per l&#8217;acquisto di immobili</strong>.</p>
<p>Nel corso degli anni le norme fiscali hanno subito notevoli variazioni rendendo la questione delle detrazioni piuttosto articolata: <em>il diritto alle detrazioni e il loro limite variano in base al fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all&#8217;anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo</em>.</p>
<p><strong>Per i mutui stipulati dal 1993, le detrazioni fiscali sono concesse solo per mutui stipulati in relazione all’acquisto dell’abitazione principale</strong>.<br />
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi parenti (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.</p>
<p><em>Interessi passivi e oneri accessori rientrano fra le spese detraibili</em>.<br />
L&#8217;onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e le spese sostenute dal notaio per conto del cliente necessarie alla stipula del contratto stesso, come quelle relative alla iscrizione e cancellazione dell’ipoteca, rientrano nell’ambito degli oneri accessori per i quali è prevista la detrazione. Sono, invece, esclusi dagli oneri accessori le spese notarili relative al contratto di compravendita dell’immobile.<br />
<em>La detrazione fiscale è pari al 19% dell&#8217;importo fino ad un massimo di 4.000 euro</em> (importo modificato a partire dal 1° gennaio 2008, in precedenza era 3.615,20).<br />
<em>La detrazione deve essere calcolata in relazione al costo dell&#8217;immobil</em>e: se l&#8217;ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell&#8217;abitazione, calcolato aggiungendo le spese notarile e gli altri oneri accessori al prezzo indicato nel contratto, sarà necessario quantificare la parte di interessi relativi all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile.</p>
<p>Per evitare di perdere il <em>diritto alla detrazione del 19% degli interessi passivi</em> è necessario che l’immobile sia <strong>adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto</strong>, inoltre <strong>la condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni</strong>. Fanno eccezione le variazioni di domicilio dovute a trasferimenti per motivi di lavoro.<br />
<strong>L’acquisto dell’immobile inoltre deve avvenire entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario</strong>.</p>
<p>Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l’acquisto dell&#8217; abitazione anche se non è abitazione principale.<br />
L’importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 4.000 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra abitazione purché il tetto massimo di spesa non sia stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale. Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.</p>
<p>Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l’acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.</p>
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		<title>Norme sulla Trasparenza Bancaria dei mutui</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza bancaria]]></category>

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		<description><![CDATA[Lo scopo della normativa sulla trasparenza bancaria è quello di garantire al cliente informazioni complete e corrette che rendano più semplice e comprensibile l&#8217;offerta dei prodotti con le loro caratteristiche, i rischi e e i costi dei servizi. Sono previsti vari strumenti di trasparenza sia in fase contrattuale che in fase precontrattuale. L&#8217;informazione precontrattuale prevede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scopo della <strong>normativa sulla trasparenza bancaria</strong> è quello di<strong> garantire al cliente informazioni complete e corrette che rendano più semplice e comprensibile l&#8217;offerta dei prodotti con le loro caratteristiche, i rischi e e i costi dei servizi</strong>.</p>
<p>Sono previsti vari <em>strumenti di trasparenza sia in fase contrattuale che in fase precontrattuale</em>.</p>
<p>L&#8217;informazione precontrattuale prevede la messa a disposizione di:</p>
<ul>
<li>documenti contenenti i principali diritti del cliente;</li>
<li>il “foglio informativo”, contenente informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto</li>
<li>il “foglio comparativo dei mutui offerti” contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti ovvero un elenco di tutti i prodotti della specie offerti dall’intermediario, rinviando ai fogli informativi per la pubblicizzazione delle rispettive condizioni; la descrizione delle caratteristiche e i rischi tipici dei mutui. Inoltre, per ciascuno dei mutui in questione, il documento deve indicare almeno: il tasso di interesse, la durata minima e massima del mutuo, le modalità di ammortamento, la periodicità delle rate, l&#8217;ISC, l’esempio di importo della rata di ciascun mutuo, in conformità di quanto riportato nei relativi fogli informativi.</li>
<li>la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto;</li>
<li>il “documento di sintesi&#8221; delle principali condizioni.</li>
</ul>
<p>Inoltre dal 1° gennaio 2010 le banche hanno dovuto adeguarsi alle <strong>nuove disposizioni della Banca d&#8217;Italia varate con l&#8217;obbiettivo di rendere ancora più semplici e trasparenti i rapporti fra cliente e banca</strong>.</p>
<p>I documenti informativi consegnati ai clienti dovranno essere redatti  secondo criteri e presentati con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e consapevoli.</p>
<p>Maggiori informazioni su: <a title="Norme sulla trasparenza bancaria" href="http://www.bancaditalia.it">www.bancaditalia.it</a></p>
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		<item>
		<title>Riduzione ipoteca</title>
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		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione ipoteca]]></category>

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		<description><![CDATA[Ottenere la riduzione dell&#8217;ipoteca, ovvero la riduzione dell&#8217;importo iscritto a ipoteca, può essere molto utile nel caso in cui sia necessario richiedere una ipoteca di secondo grado su un immobile per richiedere un secondo mutuo. Sappiamo infatti che poiché i creditori, in caso di insolvenza del debitore, vengono soddisfatti in base al grado dell&#8217;ipoteca, quasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottenere la <em><strong>riduzione dell&#8217;ipoteca</strong></em>, ovvero la <em><strong>riduzione dell&#8217;importo iscritto a ipoteca</strong></em>, può essere molto utile nel caso in cui sia necessario richiedere una ipoteca di secondo grado su un immobile per richiedere un secondo mutuo. Sappiamo infatti che poiché i creditori, in caso di insolvenza del debitore, vengono soddisfatti in base al grado dell&#8217;ipoteca, quasi sempre la banca nega un mutuo a meno che questo non venga garantito da ipoteca di primo grado.<br />
La riduzione di ipoteca quindi permetterebbe di ridurre il peso della prima ipoteca e aumenterebbe la possibilità che la banca conceda il mutuo anche se garantita da ipoteca di secondo grado.</p>
<p><strong>La riduzione dell&#8217;ipoteca può essere richiesta quando è stato estinto almeno un quinto del mutuo</strong> (art. 39 del Testo Unico Bancario). E&#8217; possibile inoltre ottenere la <strong>parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati  quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente</strong>.</p>
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		<title>Cancellazione ipoteca</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[cancellazione ipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[estinzione ipoteca]]></category>

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		<description><![CDATA[Può accadere di voler acquistare una casa sulla quale è già stato acceso un mutuo e iscritta ipoteca, ma di non volersi accollare il mutuo, sorge così la necessità da parte del venditore di cancellare l&#8217;ipoteca prima della vendita dell&#8217;immobile. Innanzitutto va precisata la durata dell&#8217;ipoteca: l&#8217;art. 2847 del codice civile (Durata dell&#8217;efficacia dell&#8217;iscrizione) stabilisce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Può accadere di voler acquistare una casa sulla quale è già stato acceso un mutuo e iscritta ipoteca, ma di non volersi accollare il mutuo, sorge così la necessità da parte del venditore di <strong>cancellare l&#8217;ipoteca</strong> prima della vendita dell&#8217;immobile.</p>
<p>Innanzitutto va precisata la <strong>durata dell&#8217;ipoteca</strong>: l&#8217;<em>art. 2847 del codice civile (Durata dell&#8217;efficacia dell&#8217;iscrizione)</em> stabilisce che<strong> l&#8217;iscrizione dell&#8217;ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L&#8217;effetto cessa se l&#8217;iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine</strong>.</p>
<p>Il totale rimborso del mutuo è una delle possibili <strong>cause di estinzione dell&#8217;ipoteca</strong> stabilite dall&#8217;<em>art. 2878 del Codice Civile (Cause di estinzione)</em> che recita:<br />
L&#8217;ipoteca si estingue:<br />
1) con la cancellazione dell&#8217;iscrizione;<br />
2) con la mancata rinnovazione dell&#8217;iscrizione entro il termine indicato dall&#8217;art. 2847;<br />
3) con l&#8217;estinguersi dell&#8217;obbligazione;<br />
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall&#8217;art. 2742;<br />
5) con la rinunzia del creditore;<br />
6) con lo spirare del termine a cui l&#8217;ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;<br />
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all&#8217;acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.</p>
<p>A questo punto è necessario fare una distinzione fra <em>estinzione dell&#8217;ipoteca</em> e <em>cancellazione</em>.<br />
Quando si parla di cancellazione ci si riferisce all&#8217;iscrizione dell&#8217;ipoteca,<strong> la cancellazione dell&#8217;ipoteca produce l&#8217;estinzione, ma non è vero il contrario, ovvero l&#8217;ipoteca può essere estinta e non produrre più effetti ma se non cancellata può essere ancora visibile attraverso una visura ipotecaria dando l&#8217;impressione che siano ancora presenti vincoli sull&#8217;immobile</strong>.</p>
<p>Prima dell&#8217;entrata in vigore della Legge Bersani (L. n. 40 del 2 aprile 2007) la cancellazione anticipata  dell&#8217;ipoteca (prima della scadenza del ventennio) era possibile soltanto attraverso un atto notarile:  dietro richiesta del mutuante la banca rilascia un certificato di consenso alla cancellazione ipotecaria nel quale viene confermata l&#8217;estinzione del mutuo e si accorda la cancellazione dell&#8217;ipoteca.  Successivamente ci si rivolge ad un notaio che provvede materialmente a cancellare l&#8217;ipoteca dai pubblici registri.<br />
Con l&#8217;entrata in vigore della Legge n. 40 del 02/04/07 la cancellazione avviene attraverso una procedura automatica: la banca, entro 30 giorni dall&#8217;estinzione del mutuo, invia  spontaneamente all&#8217;Agenzia del Territorio la comunicazione dell&#8217;estinzione; l&#8217;Agenzia del Territorio provvederà alla cancellazione dell&#8217;ipoteca senza oneri per il debitore.<br />
Nel caso di mutui estinti prima del 02 giugno 2007, data di decorrenza della nuova procedura, il termine di 30 giorni decorrerà dalla data di richiesta della quietanza da parte del debitore da inoltrarsi alla banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
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