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	<title>Immobiliare Blog</title>
	
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	<description>Blog Immobiliare - Notizie ed informazioni sul mondo Immobiliare</description>
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		<title>Torre Velasca di Milano in vendita: tempi di saldi anche per l’immobiliare</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/07/22/torre-velasca-di-milano-in-vendita-tempi-di-saldi-anche-per-limmobiliare.html</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vince</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>

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		<description><![CDATA[
Conoscete la famosa &#8220;Torre Velasca&#8221; di Milano progettata dai quattro architetti meneghini Banfi, Belgioioso, Peressutti e Rogers?! Beh sembra che anche nel mercato immobiliare sia arrivato il momento dei saldi. La Fondiaria , compagnia assicurativa che fa capo alla famiglia Ligresti, ha infatti deciso di mettere in vendita la “Torre Velasca”, uno dei palazzi simbolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/07/torre_velasca.jpg"><img class="size-full wp-image-1870 aligncenter" title="torre_velasca" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/07/torre_velasca.jpg" alt="" width="387" height="550" /></a></p>
<p>Conoscete la famosa &#8220;Torre Velasca&#8221; di Milano progettata dai quattro architetti meneghini Banfi, Belgioioso, Peressutti e Rogers?! Beh sembra che anche nel mercato immobiliare sia arrivato il momento dei saldi. La Fondiaria , compagnia assicurativa che fa capo alla famiglia Ligresti, ha infatti deciso di mettere in vendita la “Torre Velasca”, uno dei palazzi simbolo della città<span id="more-1869"></span><br />
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<p>Il palazzo è stato costruito tra il 1956 e il 1958 e genera un reddito annuo di almeno 3,5 milioni di euro ma al momento non è ancora stato fissato un prezzo per l&#8217;operazione.</p>
<p>La vendita del bene della famiglia Ligresti è stata annunciata insieme a una campagna stampa da Immobiliare Lombarda (di proprietà della stessa famiglia) che assiste Fondiaria sai nell’operazione. Tutte le informazioni sulla vendita sono riportati nel sito internet operazionevelasca.com. Al momento il fabbricato è sfitto per un terzo e, gestito al massimo delel sue potenzialità, può arrivare a generare introiti per 5,25 milioni circa.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Le abitazioni ad alta efficienza energetica non fanno decollare il mercato immobiliare</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/07/21/le-abitazioni-ad-alta-efficienza-energetica-non-fanno-decollare-il-mercato-immobiliare.html</link>
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		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
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		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
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		<description><![CDATA[Le abitazioni ad elevata efficienza energetica ancora non riescono a trainare la  ripresa del settore immobiliare: come l&#8217;anno scorso solo il 9-10% delle  richieste degli acquirenti sembra interessato a questo aspetto.

Al momento,  però, le previsioni sostengono che i prezzi delle case non torneranno a crescere  fino al 2012, il pessimismo degli operatori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le abitazioni ad elevata efficienza energetica ancora non riescono a trainare la  ripresa del settore immobiliare: come l&#8217;anno scorso solo il 9-10% delle  richieste degli acquirenti sembra interessato a questo aspetto.</p>
<p><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/07/edicom2_eventi_it_288246_foto_popup.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1867" title="edicom2_eventi_it_288246_foto_popup" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/07/edicom2_eventi_it_288246_foto_popup.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Al momento,  però, le previsioni sostengono che i prezzi delle case non torneranno a crescere  fino al 2012, il pessimismo degli operatori perdura e la ripresa va decisamente  a rilento, in Italia, rispetto agli altri Paesi. <span id="more-1866"></span>Qualche segnale positivo si  intravede nel numero delle transazioni delle abitazioni(+4,2%). Ancora ferme  invec quelle di uffici , capannoni e negozi.</p>
<p>Fonte: Italiaoggi</p>
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		<title>Agevolazioni per l’acquisto della prima casa: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/06/14/agevolazioni-per-lacquisto-della-prima-casa-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate.html</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Immobiliare]]></category>
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		<description><![CDATA[Con la Circolare n. 31 del 7 giugno 2007 l&#8217;Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle agevolazioni previste per l&#8217;acquisto della prima casa. Nella circolare in questione l&#8217;amministrazione finanziaria esamina tre situazioni in particolare:

1. trattamento fiscale delle pertinenze destinate a servizio di case di abitazione acquisite senza fruire delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; (immobile acquistato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la Circolare n. 31 del 7 giugno 2007 l&#8217;Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle agevolazioni previste per l&#8217;acquisto della prima casa. Nella circolare in questione l&#8217;amministrazione finanziaria esamina tre situazioni in particolare:</p>
<p><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/06/agenzia-entrate1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1864" title="agenzia-entrate1" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/06/agenzia-entrate1.jpg" alt="" width="487" height="145" /></a><br />
1. trattamento fiscale delle pertinenze destinate a servizio di case di abitazione acquisite senza fruire delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; (immobile acquistato prima che fossero istituite le agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; o acquistato allo stato &#8220;rustico&#8221;) <span id="more-1863"></span><br />
2. ampliamento di abitazione acquisita senza fruire delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;<br />
3. alienazione infraquinquennale dell&#8217;immobile agevolato e successivo acquisto dell&#8217;abitazione principale<br />
In merito alla prima situazione esaminata, l&#8217;Agenzia delle Entrate ritiene che le agevolazioni previste per la &#8220;prima casa&#8221; possano trovare applicazione anche in relazione all&#8217;acquisto della pertinenza destinata a servizio di un&#8217;abitazione acquisita senza fruire dei suddetti benefici in quanto non ancora previsti dalla normativa vigente al momento del trasferimento.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;ampliamento dell&#8217;abitazione, l&#8217;Amministrazione ritiene che l&#8217;agevolazione vada riconosciuta anche nell&#8217;ipotesi in cui il contribuente non abbia fruito delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione da ampliare.<br />
L&#8217;agevolazione sul nuovo acquisto trova, peraltro, applicazione a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un&#8217;abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni recate dal decreto 2 agosto 1969.</p>
<p>In relazione alla vendita dell&#8217;abitazione principale e al riacquisto di un altro immobile, prima che siano trascorsi cinque anni, l&#8217;Agenzia chiarisce i requisiti che deve possedere l&#8217;immobile riacquistato per evitare la decadenza dei benefici.</p>
<p>Fonte: Acca</p>
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		</item>
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		<title>ON LINE LA NUOVA GUIDA AL CONTO ENERGIA DEL GSE</title>
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		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia&Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio energie]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[99/09]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[gse]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Gestore dei Servizi Energetici ha reso disponibile on line la quinta  edizione della Guida al Conto Energia, aggiornata a marzo 2010.
La pubblicazione, curata dal GSE in collaborazione con l&#8217;Autorità per  l&#8217;energia elettrica e il gas, costituisce un utile supporto per tutti  coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Gestore dei Servizi Energetici ha reso disponibile on line la quinta  edizione della Guida al Conto Energia, aggiornata a marzo 2010.<br />
La pubblicazione, curata dal GSE in collaborazione con l&#8217;Autorità per  l&#8217;energia elettrica e il gas, costituisce un utile supporto per tutti  coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere al  GSE i relativi incentivi.<br />
<img src="http://www.carpediem-immobiliare.it/public/gestionenews/mondo1.gif" border="0px" alt="" width="480" height="357" align="middle" /><br />
L&#8217;edizione di aprile 2010, oltre a riportare l&#8217;aggiornamento delle  tariffe incentivanti ai valori del 2010, tiene conto delle novità  conseguenti alla pubblicazione della Legge Sviluppo 99/09 e della  delibera AEEG ARG/elt 186/09.<span id="more-1861"></span></p>
<p>La Legge 99/09, infatti,introduce alcune misure a favore dello sviluppo  del fotovoltaico, tra le quali, secondo il GSE, sono da evidenziare:<br />
la possibilità, per i Comuni fino a 20mila abitanti, di richiedere, per  gli impianti di cui sono proprietari di potenza fino a 200 kW, il  servizio di scambio sul posto senza tener conto dell&#8217;obbligo di  coincidenza fra il punto di immissione e il punto di prelievo;<br />
la possibilità, per il Ministero della Difesa, di usufruire di un  analogo servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza  maggiore di 200 kW.<br />
La novità di maggior rilievo della delibera dell&#8217;Autorità 186/09 è la  possibilità, per gli utenti dello scambio sul posto, di richiedere al  GSE il rimborso monetario dell&#8217;eventuale credito maturato a fine anno.</p>
<p>Fonte: Acca</p>
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</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Quando un edificio “va a rotoli”</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/05/04/quando-un-edificio-%e2%80%9cva-a-rotoli%e2%80%9d.html</link>
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		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia&Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[affitti bari]]></category>
		<category><![CDATA[cankiri]]></category>
		<category><![CDATA[demolizione edifici]]></category>
		<category><![CDATA[punte perotti]]></category>
		<category><![CDATA[turchia]]></category>

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		<description><![CDATA[La demolizione di edifici mediante cariche esplosive è una tecnica molto utilizzata soprattutto all’estero, anche se esempi recenti non mancano anche in Italia (es. Punta Perotti a Bari). Le cariche esplosive sono piazzate in modo da far crollare le strutture dell’edificio su se stesse.
Tuttavia a volte qualcosa può non funzionare e possono verificarsi episodi come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La demolizione di edifici mediante cariche esplosive è una tecnica molto utilizzata soprattutto all’estero, anche se esempi recenti non mancano anche in Italia (es. Punta Perotti a Bari). Le cariche esplosive sono piazzate in modo da far crollare le strutture dell’edificio su se stesse.</p>
<p><p><a href="http://www.immobiliareblog.it/2010/05/04/quando-un-edificio-%e2%80%9cva-a-rotoli%e2%80%9d.html"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
Tuttavia a volte qualcosa può non funzionare e possono verificarsi episodi come quello del 2 agosto 2009 a Cankiri, Turchia.<br />
L&#8217;edificio da demolire, una vecchia fabbrica alimentare costruita nel 1928 e alta 25 metri, anziché collassare su se stesso si capovolge compiendo una rotazione di oltre 180° rischiando di travolgere le abitazioni circostanti. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.<br />
Il risultato non è quello desiderato, le immagini sono certamente spettacolari.<br />
La demolizione era pianificata fin dagli anni &#8216;80 per far spazio a un centro commerciale.</p>
<p>Fonte: Acca</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1858&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1858" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
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		</item>
		<item>
		<title>Mercato immobiliare: segnali di ripresa dalle ultime ricerche</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/04/28/mercato-immobiliare-segnali-di-ripresa-dalle-ultime-ricerche.html</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vince</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa economica]]></category>

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		<description><![CDATA[
Secondo un recente studio della Banca Monte dei Paschi di Siena il mercato immobiliare è in ripresa e si prevede, per il 2010, un aumento del numero delle compravendite pari al 2%.



Poichè negli anni passati l&#8217;Italia era stata estranea a fenomeni speculativi sui prezzi delle case (lo dice lo studio) contrariamente a come avevano fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/04/3212865230_6eef54bc64.jpg"><img class="size-full wp-image-1856 aligncenter" title="3212865230_6eef54bc64" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/04/3212865230_6eef54bc64.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Secondo un recente studio della Banca Monte dei Paschi di Siena il mercato immobiliare è in ripresa e si prevede, per il 2010, un aumento del numero delle compravendite pari al 2%.<span id="more-1854"></span><br />
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<p>Poichè negli anni passati l&#8217;Italia era stata estranea a fenomeni speculativi sui prezzi delle case (lo dice lo studio) contrariamente a come avevano fatto altri paesi, soprattutto anglosassoni, non si sono registrate le brusche correzioni al ribasso comparse in questi paesi.</p>
<p>Parlando di nuovi investimenti, le abitazioni di nuova costruzione non superano la domanda reale di alloggi nonstante sia da sottolineare un calo delle nuove costruzioni nell&#8217;ordine del 12% che è comunque minore di quello del 2009 pari al -19%.</p>
<p>Il mercato delle abitazioni di lusso si pone in controtendenza a tutto il panorama immobiliare facendo registrare un aumento del fatturato totale di circa tre volte rispetto al biennio 2007-2008, dovuto alla crescente richiesta da parte di investitori esteri di immobili in città d&#8217;arte e località turistiche.</p>
<p>Importante e in forte crescita è anche il mercato di rustici e case di campagna, settore anch&#8217;esso preso di mira da investitori esteri: i prezzi di vendita dell&#8217;intero settore sono cresciuti nel decennio dal 1999 al 2009 di un tasso medio annuo molto elevato, pari a circa il 14%.</p>
<p>Insomma, dopo la crisi del 2008-2009 il mercato sembra riprendersi lentamente, tornando a valori non ancora completamente positivi ma tutto sommato accettabili.</p>
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		<title>Risparmio e tutela con l’energia rinnovabile</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/04/22/risparmio-e-tutela-con-lenergia-rinnovabile.html</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 18:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>
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		<description><![CDATA[

Incentivare gli impianti fotovoltaici integrati su strutture edilizie, estendere il conto energia anche agli impianti fotovoltaici a concentrazione, rendere obbligatoria l’installazione del fotovoltaico sulle coperture dei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni.
Sono alcune delle proposte presentate nel corso dell’indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili svolta dalla Commissione Territorio, ambiente, beni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/04/afp103257610705121302_big.jpg"></a></div>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1848" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/04/afp103257610705121302_big-500x332.jpg" alt="" width="500" height="332" /></p>
<div style="text-align: justify">Incentivare gli impianti fotovoltaici integrati su strutture edilizie, estendere il conto energia anche agli impianti fotovoltaici a concentrazione, rendere obbligatoria l’installazione del fotovoltaico sulle coperture dei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni.<span id="more-1846"></span><!--adsense#brera--></div>
<div style="text-align: justify">Sono alcune delle proposte presentate nel corso dell’indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili svolta dalla Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato.</div>
<div style="text-align: justify">Gli impegni alla riduzione dei gas climalteranti contratti dall’Italia a seguito del protocollo di Kyoto e della più recente normativa comunitaria, inducono il nostro Paese a incentivare la ricerca nel settore delle fonti di energia alternative. Gli obiettivi comunitari comportano infatti l’implementazione di un ampio spettro di interventi nel settore dei biocarburanti, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, con particolare attenzione a quelle che presentano i maggiori margini di crescita, quali quella solare fotovoltaica, solare termica e termodinamica, e quella eolica.</div>
<div style="text-align: justify">Per il fotovoltaico bisognerà ridurre gli incentivi a un livello accettabile per gli impianti a terra, analogamente a quanto fatto da Spagna e Germania. Un’ipotesi è un decremento di circa il 15% a partire dal 2011. Al contempo non andrebbero tagliati gli incentivi per impianti fotovoltaici integrati su strutture edilizie e si provvederà all’estensione della tariffa fissa incentivante (conto energia) per gli impianti fotovoltaici a concentrazione. Un altro tassello allo sviluppo della tecnologia è di obbligare l’installazione del fotovoltaico sulle coperture dei nuovi edifici e sulle ristrutturazioni edilizie.</div>
<div style="text-align: justify">Per l’eolico è necessaria la semplificazione delle procedure autorizzative degli impianti, purchè rispettino determinati requisiti (DIA).</div>
<div><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/04/DSC_0374.jpg"></a></div>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1849" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/04/DSC_0374-500x334.jpg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<div style="text-align: justify">Anche il solare termico ha un notevole livello di incentivazione in Italia, ma l’assenza di coerenti e chiari indicazioni statali, fa sì che a livello locale si registrino spesso serie difficoltà di tipo amministrativo e autorizzatorio.</div>
<div style="text-align: justify">La crescita della geotermia, soprattutto a bassa entalpia, in Italia richiederà la semplificazione dei procedimenti autorizzativi per gli impianti di climatizzazione che impiegano pompe di calore geotermiche (attraverso gli strumenti della legge 99 del 23 luglio 2009).</div>
<div style="text-align: justify">L’altro fondamentale elemento per raggiungere gli obiettivi del 2020 è l’efficienza energetica. Per sfruttarne il potenziale, sarà importante semplificare l’iter autorizzativo per la generazione distribuita in aree urbane e incentivarla con detrazioni fiscali.</div>
<p style="text-align: justify">Incentivare gli impianti fotovoltaici integrati su strutture edilizie, estendere il conto energia anche agli impianti fotovoltaici a concentrazione, rendere obbligatoria l’installazione del fotovoltaico sulle coperture dei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni. Sono alcune delle proposte presentate nel corso dell’indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili svolta dalla Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato.Gli impegni alla riduzione dei gas climalteranti contratti dall’Italia a seguito del protocollo di Kyoto e della più recente normativa comunitaria, inducono il nostro Paese a incentivare la ricerca nel settore delle fonti di energia alternative. Gli obiettivi comunitari comportano infatti l’implementazione di un ampio spettro di interventi nel settore dei biocarburanti, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, con particolare attenzione a quelle che presentano i maggiori margini di crescita, quali quella solare fotovoltaica, solare termica e termodinamica, e quella eolica.Per il fotovoltaico bisognerà ridurre gli incentivi a un livello accettabile per gli impianti a terra, analogamente a quanto fatto da Spagna e Germania. Un’ipotesi è un decremento di circa il 15% a partire dal 2011. Al contempo non andrebbero tagliati gli incentivi per impianti fotovoltaici integrati su strutture edilizie e si provvederà all’estensione della tariffa fissa incentivante (conto energia) per gli impianti fotovoltaici a concentrazione. Un altro tassello allo sviluppo della tecnologia è di obbligare l’installazione del fotovoltaico sulle coperture dei nuovi edifici e sulle ristrutturazioni edilizie. Per l’eolico è necessaria la semplificazione delle procedure autorizzative degli impianti, purchè rispettino determinati requisiti (DIA). Anche il solare termico ha un notevole livello di incentivazione in Italia, ma l’assenza di coerenti e chiari indicazioni statali, fa sì che a livello locale si registrino spesso serie difficoltà di tipo amministrativo e autorizzatorio.La crescita della geotermia, soprattutto a bassa entalpia, in Italia richiederà la semplificazione dei procedimenti autorizzativi per gli impianti di climatizzazione che impiegano pompe di calore geotermiche (attraverso gli strumenti della legge 99 del 23 luglio 2009).L’altro fondamentale elemento per raggiungere gli obiettivi del 2020 è l’efficienza energetica. Per sfruttarne il potenziale, sarà importante semplificare l’iter autorizzativo per la generazione distribuita in aree urbane e incentivarla con detrazioni fiscali.</p>
<p style="text-align: justify">Fabio Aloisi</p>
<p style="text-align: justify">Studio Tecnico Brera</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
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		<title>IVA SULLE FORNITURE DI ENERGIA TERMICA.</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/04/19/iva-sulle-forniture-di-energia-termica.html</link>
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		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Osservatorio energie]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
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		<description><![CDATA[Chiarimento dell&#8217;Agenzia Entrate sull&#8217;applicazione dell&#8217;Iva agevolata al 10%.
Il regime Iva agevolato consistente nell&#8217;aliquota del 10% per il servizio di fornitura di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione, disciplinato dal n. 122 della Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972, si applica alle sole ipotesi in cui la somministrazione sia resa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chiarimento dell&#8217;Agenzia Entrate sull&#8217;applicazione dell&#8217;Iva agevolata al 10%.</strong></p>
<p>Il regime Iva agevolato consistente nell&#8217;aliquota del 10% per il servizio di fornitura di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione, disciplinato dal n. 122 della Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972, si applica alle sole ipotesi in cui la somministrazione sia resa nei confronti di consumatori finali che impiegano il calore energia nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo in ogni caso dotate del requisito della residenzialità.</p>
<p><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/04/impianti_fotovoltaici.thumbnail.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1844" title="impianti_fotovoltaici.thumbnail" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/04/impianti_fotovoltaici.thumbnail.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Il chiarimento è stato fornito dall&#8217;Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 28/E del 01/04/2010, emanata in risposta al quesito inoltrato da una società cooperativa che, ricevendo direttamente dal fornitore l&#8217;energia termica, provvedeva poi a ridistribuirla a mezzo della propria rete ai consumatori finali propri soci.<span id="more-1842"></span></p>
<p>Il servizio di fornitura di energia termica è disciplinato dal citato n. 122 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P:R. 633/1972, che nella versione attualmente vigente stabilisce l’applicazione dell’aliquota del 10% alle «prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento (…) incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l&#8217;aliquota ordinaria»<br />
Con il documento in esame l&#8217;Agenzia ha ribadito ed ampliato le interpretazioni già fornite con la precedente Risoluzione 15/12/2004, n. 150/E, nel senso di ritenere presupposto indispensabile per l&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota Iva agevolata l&#8217;erogazione per uso domestico, che come detto si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo e che non utilizzano l’energia nell&#8217;esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione.<br />
L&#8217;Agenzia ha inoltre richiamato la Risoluzione 10/05/2007, n. 94/E, nella quale veniva specificato che l&#8217;aliquota agevolata è applicabile, oltre che alle prestazioni di servizi, anche alle forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura di energia termica per uso domestico, restringendo peraltro il campo alla sola energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.</p>
<p>Fonte: Associazione Nazionale Deonne Geometra</p>
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		<title>Scattano incentivi per ‘case verdi’</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/04/12/scattano-incentivi-per-case-verdi.html</link>
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		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
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		<description><![CDATA[E&#8217; iniziata la corsa ai 300 milioni di incentivi per la &#8216;casa verde&#8217;. Le istruzioni sono on line sul sito del ministero dello Sviluppo. Per l&#8217;acquisto di una casa di classe A (con fabbisogno energetico migliorato del 50%), si prevede un contributo fino a 7.000 euro.

Se e&#8217; invece di classe B (migliorato del 30%), fino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; iniziata la corsa ai 300 milioni di incentivi per la &#8216;casa verde&#8217;. Le istruzioni sono on line sul sito del ministero dello Sviluppo. Per l&#8217;acquisto di una casa di classe A (con fabbisogno energetico migliorato del 50%), si prevede un contributo fino a 7.000 euro.</p>
<p><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/04/immagine.asp_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1840" title="immagine.asp" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/04/immagine.asp_.jpg" alt="" width="355" height="355" /></a></p>
<p>Se e&#8217; invece di classe B (migliorato del 30%), fino a 5.000 euro. L&#8217;immobile deve avere un doppio requisito: nuova costruzione e prima casa. Per elettrodomestici, moto, cucine, banda larga ecc bisogna aspettare il 15 aprile.</p>
<p>Fonte: Ansa</p>
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		<title>Semplificazione Edilizia</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/04/08/semplificazione-edilizia.html</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia&Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[dl 40]]></category>
		<category><![CDATA[dpr 380]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Gazzetta Ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione ordinaria]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/03/2010, ed è in vigore dalla stessa data, il D.L. 25/03/2010, n.40, che contiene importanti misure di sostegno all&#8217;attività produttiva ed ai consumi, nonché per lo snellimento degli adempimenti burocratici connessi all&#8217;attività edilizia.

Che cosa liberalizza e che cosa non liberalizza il DL 40/2010.
Prima di farsi questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/03/2010, ed è in vigore dalla stessa data, il D.L. 25/03/2010, n.40, che contiene importanti misure di sostegno all&#8217;attività produttiva ed ai consumi, nonché per lo snellimento degli adempimenti burocratici connessi all&#8217;attività edilizia.<br />
<a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/04/cantiere-500x253.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1837" title="cantiere-500x253" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/04/cantiere-500x253.jpg" alt="" width="500" height="253" /></a><br />
Che cosa liberalizza e che cosa non liberalizza il DL 40/2010.</p>
<p>Prima di farsi questa più che legittima domanda il cittadino o l’operatore dell’edilizia deve chiedersi in quale regione e in quale comune si opera. Domanda non leziosa perché il DL 40 all’art. 5 liberalizza l’attività edilizia libera ma non dappertutto modificando l&#8217;art. 6 del DPR 380/2001.<span id="more-1836"></span>Infatti parecchie Regioni (Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano) hanno regolamentato da tempo la materia della manutenzione straordinaria e introdotto dei criteri più restrittivi. E qui già nasce un primo problema di disparità di trattamento dei cittadini da regione a regione.</p>
<p>Più fortunati i cittadini delle Regioni che finora non hanno regolamentato la materia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia) e di quelle (Friuli-Venezia Giulia e Sardegna) che hanno di già provvedimenti in linea con il DL n. 40. Alla fine della conta rimangono tre Regioni-limbo (Lazio, Piemonte e Veneto) dove vi sono dubbi sull’applicabilità del DL n. 40 perché richiedono la DIA per la manutenzione straordinaria ma sulla base di leggi precedenti al DPR 380/2001.</p>
<p>Veniamo al merito del provvedimento. Anzitutto le opere non devono comportare aumento del numero delle unità immobiliari o aumento delle volumetrie o delle superfici e non devono riguardare le parti strutturali (muri portanti, travi, architravi, colonne…) dell’edificio. In secondo luogo si devono rispettare le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all&#8217;efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Per le attive soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi “il certificato stesso, ove previsto, e&#8217; rilasciato in via ordinaria con l&#8217;esame a vista”. Qualora sia richiesto per legge il parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la pronuncia sulla conformità deve avvenire entro 30 giorni.</p>
<p>Ecco in sintesi i principali provvedimenti liberalizzati:<br />
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;<br />
b) gli interventi di manutenzione straordinaria;<br />
c) gli interventi volti all&#8217;eliminazione di barriere architettoniche (no rampe, ascensori esterni/manufatti che alterano la sagoma dell&#8217;edificio;<br />
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (quindi via libere alle strutture temporanee);<br />
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell&#8217;attività agricola;<br />
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di;<br />
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici.<br />
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.</p>
<p>Per gli interventi di cui lettere b), f), h), i) e l) il cittadino dovrà darne comunicazione, “anche per via telematica”, al Comune allegando le autorizzazioni obbligatorie. Nel caso della manutenzione straordinaria occorre fornire anche i dati dell’impresa che eseguirà i lavori.</p>
<p>E&#8217; utile richiamare al lettori quali siano gli interventi considerati di manutenzionaria straordinaria. Lo spiega l’art. 3 dello stesso DPR 380/2001: “&#8221;le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita&#8217; immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.</p>
<p>Altre misure contenute nel decreto-legge<br />
Il provvedimento contiene misure tese a migliorare la qualità della vita e dell&#8217;ambiente e la sicurezza del lavoro.<br />
Sono previsti contributi al consumo per il 2010, variabili a seconda dei prodotti, che saranno erogati fino ad esaurimento delle somme stanziate per ciascun settore (principalmente la mobilità sostenibile, motocicli elettrici, abitazioni, elettrodomestici, cucine, macchine agricole, gru, motori per la nautica).</p>
<p>E&#8217; stato pubblicato sulla <strong> Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/03/2010</strong>, ed è  						in vigore dalla stessa data, il D.L. 25/03/2010, n.40,  						che contiene importanti misure di sostegno all&#8217;attività  						produttiva ed ai consumi, nonché per lo snellimento  						degli adempimenti burocratici connessi all&#8217;attività  						edilizia.</p>
<p>Dura  la critica del <strong>Consiglio Nazionale  						dei Geometri</strong> che ha affermato di condividere il  						tentativo di snellimento delle procedure edilizie ma &#8220;<em>la  						presenza di un tecnico che si assuma la responsabilità  						della dichiarazione di conformità alla legge di  						intervento è necessaria. E non è un compito che si può  						assegnare ad un&#8217;impresa senza una qualifica</em>&#8220;.</p>
<p>Che cosa liberalizza e che cosa non liberalizza il DL  						40/2010.</p>
<p>Prima di farsi questa più che  						legittima domanda il cittadino o l’operatore  						dell’edilizia deve chiedersi in quale regione e in quale  						comune si opera. Domanda non leziosa perché il DL 40  						all’art. 5 liberalizza l’attività edilizia libera ma non  						dappertutto modificando l&#8217;art. 6 del DPR 380/2001.</p>
<p>Infatti <strong>parecchie Regioni (Campania, Emilia  						Romagna, Liguria, Lombardia, Sicilia, Umbria, Valle  						d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano)  						hanno regolamentato da tempo la materia della  						manutenzione straordinaria e introdotto dei criteri più  						restrittivi</strong>. E qui già nasce un primo problema  						di disparità di trattamento dei cittadini da regione a  						regione.</p>
<p>Più fortunati i cittadini delle Regioni che finora non  						hanno regolamentato la materia (Abruzzo, Basilicata,  						Calabria, Marche, Molise, Puglia) e di quelle  						(Friuli-Venezia Giulia e Sardegna) che hanno di già  						provvedimenti in linea con il DL n. 40. Alla fine della  						conta rimangono tre Regioni-limbo (Lazio, Piemonte e  						Veneto) dove vi sono dubbi sull’applicabilità del DL n.  						40 perché richiedono la DIA per la manutenzione  						straordinaria ma sulla base di leggi precedenti al DPR  						380/2001.</p>
<p>Veniamo al merito del  						provvedimento. <strong>Anzitutto le opere non devono  						comportare aumento del numero delle unità immobiliari o  						aumento delle volumetrie o delle superfici e non devono  						riguardare le parti strutturali (muri portanti, travi,  						architravi, colonne…) dell’edificio</strong>. 						In secondo luogo si devono  						rispettare le norme antisismiche, di sicurezza,  						antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative  						all&#8217;efficienza energetica nonché delle disposizioni  						contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.  						Per le attive soggette al rilascio del certificato di  						prevenzione incendi “il certificato stesso, ove  						previsto, e&#8217; rilasciato in via ordinaria con l&#8217;esame a  						vista”. Qualora sia richiesto per legge il parere di  						conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco,  						la pronuncia sulla conformità deve avvenire entro 30  						giorni.</p>
<p>Ecco in sintesi i principali  						provvedimenti liberalizzati:<br />
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;<br />
b) gli interventi di manutenzione straordinaria;<br />
c) gli interventi volti all&#8217;eliminazione di barriere  						architettoniche (no rampe, ascensori esterni/manufatti  						che alterano la sagoma dell&#8217;edificio;<br />
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze  						contingenti e temporanee e ad essere immediatamente  						rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un  						termine non superiore a novanta giorni (quindi via  						libere alle strutture temporanee);<br />
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture  						in muratura, funzionali allo svolgimento dell&#8217;attività  						agricola;<br />
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi  						esterni, anche per aree di;<br />
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza  						serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici.<br />
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di  						arredo delle aree pertinenziali degli edifici.</p>
<p>Per gli interventi di cui lettere  						b), f), h), i) e l) il cittadino dovrà darne  						comunicazione, “anche per via telematica”, al Comune  						allegando le autorizzazioni obbligatorie. Nel caso della  						manutenzione straordinaria occorre fornire anche i dati  						dell’impresa che eseguirà i lavori.</p>
<p>E&#8217; utile richiamare al lettori quali siano gli  						interventi considerati di manutenzionaria straordinaria.  						Lo spiega l’art. 3 dello stesso DPR 380/2001: “&#8221;le opere  						e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire  						parti anche strutturali degli edifici, nonché per  						realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e  						tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le  						superfici delle singole unita&#8217; immobiliari e non  						comportino modifiche delle destinazioni di uso”.</p>
<p><strong>Altre misure contenute nel  decreto-legge </strong><br />
Il provvedimento contiene misure tese a migliorare la  						qualità della vita e dell&#8217;ambiente e la sicurezza del  						lavoro.<br />
Sono previsti contributi al consumo per il 2010,  						variabili a seconda dei prodotti, che saranno erogati  						fino ad esaurimento delle somme stanziate per ciascun  						settore (principalmente la mobilità sostenibile,  						motocicli elettrici, abitazioni, elettrodomestici,  						cucine, macchine agricole, gru, motori per la nautica).</p>
<p>Fonte: donnegeometra</p>
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		<title>Usa: compromessi acquisto case +8,2%</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
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		<description><![CDATA[I compromessi per l&#8217;acquisto di abitazioni non nuove hanno segnato a febbraio un rialzo dell&#8217;8,2% rispetto al mese precedente. Lo dice la National Association of Realtors.

In gennaio i compromessi sono scesi del 7,8% (dato rivisto al ribasso). Il +8,2% registrato in febbraio rappresenta l&#8217;aumento maggiore dall&#8217;ottobre 2001. L&#8217;incremento registrato e&#8217; al di sopra delle attese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I compromessi per l&#8217;acquisto di abitazioni non nuove hanno segnato a febbraio un rialzo dell&#8217;8,2% rispetto al mese precedente. Lo dice la National Association of Realtors.</p>
<p><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/04/bandiera_americana-small.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1834" title="bandiera_americana-small" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/04/bandiera_americana-small-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>In gennaio i compromessi sono scesi del 7,8% (dato rivisto al ribasso). Il +8,2% registrato in febbraio rappresenta l&#8217;aumento maggiore dall&#8217;ottobre 2001. L&#8217;incremento registrato e&#8217; al di sopra delle attese e mostra, affermano alcuni analisti, come il mercato immobiliare si stia un po&#8217; riprendendo.</p>
<p>Fonte: Ansa</p>
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		<title>Più energia con il Sole</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stb</dc:creator>
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Ridurre i consumi di energia proveniente da fonti fossili come petrolio, gas e carbone è essenziale per garantire alle future generazioni un pianeta vivibile. Il risparmio di energia e l’utilizzo di fonti rinnovabili sono i due mezzi principali per ottenere questo obiettivo.
Oggi è possibile trasformare la propria abitazione in una piccola centrale elettrica grazie a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/03/fotov-schema1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1819" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/03/fotov-schema1.jpg" alt="" width="390" height="266" /></a></div>
<div style="text-align: justify">Ridurre i consumi di energia proveniente da fonti fossili come petrolio, gas e carbone è essenziale per garantire alle future generazioni un pianeta vivibile. Il risparmio di energia e l’utilizzo di fonti rinnovabili sono i due mezzi principali per ottenere questo obiettivo.<span id="more-1813"></span><!--adsense#brera--></div>
<div style="text-align: justify">Oggi è possibile trasformare la propria abitazione in una piccola centrale elettrica grazie a una fonte “inesauribile” e non inquinante: il sole. La soluzione è installare sul tetto o a terra un impianto fotovoltaico e usufruire degli incentivi provenienti dal meccanismo di incentivazione pubblica “in conto energia”. Attraverso di esso, l’energia elettrica prodotta dall’impianto viene remunerata per venti anni dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il “conto energia” incentiva l’energia prodotta da tutti gli impianti connessi alla rete.</div>
<div style="text-align: justify">Gli impianti per la produzione di energia elettrica mediante tecnologia fotovoltaica presentano diversi vantaggi, tra cui:</div>
<div style="text-align: justify">assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;</div>
<div style="text-align: justify">risparmio di combustibili fossili;</div>
<div style="text-align: justify">estrema affidabilità con una vita utile media superiore ai 25 anni;</div>
<div style="text-align: justify">costi di manutenzione molto bassi.</div>
<div style="text-align: justify">È importate sapere che l’incentivo statale in conto energia può essere richiesto solo per gli impianti connessi alla rete elettrica. Il proprietario di un impianto fotovoltaico al quale sia stato concesso l’incentivo in conto energia ha la possibilità di recuperare il capitale speso per la realizzazione dell’impianto durante gli anni di funzionamento dello stesso.</div>
<div style="text-align: center"><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/03/foto-fotov.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1820" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/03/foto-fotov.jpg" alt="" width="400" height="275" /></a></div>
<div style="text-align: justify">In particolare il beneficio economico per un impianto connesso alla rete con il servizio di “Scambio sul posto” è costituito da due componenti: l’incentivo statale erogato per venti anni dal GSE, in base a tutta l’energia prodotta dall’impianto; il risparmio sulla bolletta elettrica, in base alla quota di energia prodotta dall’impianto che riesce a coprire l’energia consumata dalle proprie utenze.</div>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Fabio Aloisi</p>
<p style="text-align: justify">Studio Tecnico Brera</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1813&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1813" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
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