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	<title>Impresa Edile Tasselli</title>
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	<description>Impresa edile Tasselli: dal 1935 a Lugo</description>
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	<title>Impresa Edile Tasselli</title>
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		<title>Superbonus 110%, quali sono i costi massimi da considerare?</title>
		<link>https://www.impresatasselli.it/2020/10/15/superbonus-110-quali-sono-i-costi-massimi-da-considerare/</link>
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				<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresatasselli.it/?p=1733</guid>
				<description><![CDATA[<p>I ponti termici vanno considerati nel calcolo della trasmittanza delle strutture opache? Tutte le risposte nelle Faq dell’Enea</p>
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<p><em>I ponti termici vanno considerati nel calcolo della trasmittanza delle strutture opache? Tutte le risposte nelle Faq dell’Enea</em></p>



<p>Prezzi di riferimento per gli interventi trainanti e trainati che usufruiscono del Superbonus 110% e contributo dei ponti termici nel calcolo della trasmittanza. Con una serie di Faq, l’ENEA ha risposto ai dubbi dei professionisti che si apprestano ad assumere gli incarichi per la progettazione dei lavori di efficientamento energetico agevolati con la detrazione fiscale potenziata.</p>



<p><strong>Superbonus 110% e massimali di costo di riferimento<br></strong>Una delle domande poste all’ENEA riguarda i prezzi cui fare riferimento in un intervento di riqualificazione energetica composto dall’intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli infissi. Bisogna rifarsi ai prezzi indicati al punto 13.1 dell’Allegato A del <strong>Decreto Requisiti Tecnici</strong> o a quelli contenuti nell’Allegato I dello stesso decreto?</p>



<p>L’Enea ha risposto che i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A, mentre i prezzi dell’Allegato I devono essere utilizzati come riferimento quando l’asseverazione dei requisiti tecnici può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.</p>



<p>Ricordiamo che, in base al DM Requisiti Tecnici, per <strong>asseverare il rispetto dei costi massimi ci sono due strade</strong>. Per gli interventi in cui è il <em>tecnico a dover asseverare il rispetto dei requisiti</em> tecnici, il tecnico deve asseverare che i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome. In mancanza dei prezzari regionali o provinciali, i tecnici possono rifarsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla <em>casa editrice DEI</em> – Tipografia del Genio Civile. Se i prezzari non riportano le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico determina i nuovi prezzi in maniera analitica, avvalendosi anche dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I.</p>



<p>Per gli interventi in cui l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici può essere sostituita da una <em>dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori</em>, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato dal tecnico sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’<em>Allegato I</em>.</p>



<p><strong>Superbonus 110%, trasmittanza e ponti termici<br></strong>I tecnici hanno espresso anche un altro dubbio. Dato che l’Allegato E al DM Requisiti Tecnici riporta la frase “Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici”, i professionisti hanno chiesto se i valori riportati nella tabella in fase di verifica non devono tenere conto dei ponti termici.</p>



<p>L’<strong>ENEA</strong> ha dato risposta affermativa. I valori delle trasmittanze in tabella, si legge nelle Faq,<strong> non tengono conto dei ponti termici</strong>, ma costituiscono il limite del valore medio determinato dividendo la somma dei prodotti delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie d’influenza per la superficie complessiva dell’intervento. L’ENEA ha aggiunto che devono comunque essere effettuate le verifiche previste dal Decreto “Requisiti Minimi” (DM 26 giugno 2015).</p>



<p>FOnte dell&#8217;articolo: <strong><a href="https://www.edilportale.com">Edilportale</a></strong></p>
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		<title>Edilizia scolastica: 855 milioni per manutenzione ed efficientamento energetico</title>
		<link>https://www.impresatasselli.it/2020/10/11/edilizia-scolastica-855-milioni-per-manutenzione-ed-efficientamento-energetico/</link>
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				<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresatasselli.it/?p=1729</guid>
				<description><![CDATA[<p>Il decreto apre la possibilità alle scuole secondarie di presentare le liste dei lavori da effettuare con gli 855 mln messi a disposizione. Scopri di più!</p>
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<p><em>Il decreto apre la possibilità alle scuole secondarie di presentare le liste dei lavori  per l&#8217;edilizia scolastica da effettuare con gli 855 mln messi a disposizione. Il termine per presentare la domanda? Il 17 novembre 2020.</em> <br>Ecco tutti i dettagli:</p>



<p>Avviato mercoledì 07 ottobre 2020 il <strong>decreto per l’edilizia scolastica</strong> firmato dalla ministra Lucia Azzolina e controfirmato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.<br>Nello specifico il decreto prevede di assegnare a gli enti locali <strong>855 milioni di euro</strong>&nbsp;per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado.</p>



<p>Vediamo nel dettaglio.</p>



<p><strong><em>Edilizia scolastica: 855 milioni per manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico.</em></strong></p>



<p>Il decreto mette a disposizione ben 855 milioni di euro, suddivisi tra i 104 enti locali, province e città metropolitane d’Italia.</p>



<p>Entro il <strong>17 novembre 2020</strong> dovranno essere presentate le liste degli interventi da finanziare, nei limiti delle risorse disponibili, indicati in ordine di priorità.</p>



<p>I 104 enti locali, province e città metropolitane d’Italia, potranno comunicare gli elenchi degli interventi di edilizia scolastica on line attraverso un apposito portale sul sito del Miur.<br>
Per assistere gli enti, il Miur ha istituito una serie di webinar che partiranno da lunedì 12 ottobre 2020. L’obbiettivo di questi webinar è di facilitare gli enti nella compilazione e l’inserimento delle liste.</p>



<p><strong><em>Come presentare la domanda per richiedere i fondi per l’edilizia scolastica.</em></strong></p>



<p>Come anticipato, le liste presentate dai 104 dovranno essere obbligatoriamente inviate tramite modalità telematica.<br> Per completare la procedura sono necessari pochi semplici passaggi:</p>



<p><strong>Identificazione ente<br></strong>Fase necessaria per abilitarsi a inserire a richiesta. L’utente che accede all’applicativo deve essere il Rappresentante Legale, o un suo delegato, dell’Ente Locale.<br>In seguito, l’utente dovrà indicare la tipologia di Ente, la regione e l’identificazione come Rappresentante Legale/Delegato.<br><strong>Richiesta di finanziamenti<br></strong>Giunto a questa fase l’utente si troverà nella home dal servizio. Tramite il pulsante “gestione dati contatto” sarà possibile aggiungere la richiesta di finanziamento.<br><strong>Dati richiesti<br></strong>Verrà mostrata una finestra dove inserire una serie di informazioni relativi al progetto, in particolare:<br> – CUP;<br> – titolo;<br> – tipologia di intervento prevalente;<br> – livello di progettazione;<br> – edifici interessati;<br> – importo di finanziamento;<br> – eventuale Importo di cofinanziamento;<br> – importo progetto complessivo;<br> – numero di alunni coinvolti dal finanziamento;<br> – indicare se l’intervento è conseguente a indagini diagnostiche e alle verifiche di vulnerabilità sismica, e ancora, se presente nella programmazione triennale.<br><strong>Inoltrare le richieste<br></strong>Per completare la procedura, dopo aver inserito tutte le richieste di finanziamento, occorre scaricare il documento di Inoltro dei Progetti, firmarlo digitalmente e allegarlo in piattaforma. Infine cliccare su “Conferma”.</p>



<p><strong><em>Prontuario tecnico per l’Ecobonus 110%: guida passo passo per il professionista</em></strong></p>



<p>Studio di fattibilità e progetto preliminare per gli interventi&nbsp;di risparmio energetico rientranti nel Superbonus 110%</p>



<p>Fonte dell&#8217;articolo: <a href="https://www.ediltecnico.it">EdilTecnico</a></p>
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		<title>Credito di imposta 60% per affitti: ecco come cederlo</title>
		<link>https://www.impresatasselli.it/2020/07/13/credito-di-imposta-60-per-affitti-ecco-come-cederlo/</link>
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				<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresatasselli.it/?p=1723</guid>
				<description><![CDATA[<p>Dall’Agenzia delle Entrate: il modello per la cessione e le istruzioni pratiche per la compilazione e l'utilizzo del credito di imposta per affitti.</p>
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								<content:encoded><![CDATA[
<p>Dall’Agenzia delle Entrate il modello per la cessione e le istruzioni pratiche per la compilazione e l&#8217;utilizzo.</p>



<p>L’Agenzia delle Entrate ha messo a punto le regole per la cessione del credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili utilizzati da professionisti e imprese, botteghe e negozi.</p>



<p>Con i<strong>l provvedimento del 1° luglio 2020</strong>, l’Agenzia ha diffuso il modello per comunicare la scelta della cessione del credito di imposta e le istruzioni per l’utilizzo del credito di imposta da parte dei cessionari.</p>



<p>Il provvedimento dà attuazione al Decreto Rilancio (DL 34/2020), che ha introdotto una serie di incentivi per facilitare la ripresa dopo l’emergenza causata dalla pandemia da Coronavirus.</p>



<p><strong>Affitto, adeguamento e sanificazione, credito di imposta 60%<br></strong>Il Decreto Rilancio ha introdotto un credito di imposta del 60% sui canoni di locazione degli immobili non abitativi, utilizzati per l’esercizio della professione o dell’attività di impresa. A inizio giugno l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono ottenere il credito di imposta i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, anche nel caso in cui abbiano optato per il regime forfettario.</p>



<p>Il credito di imposta del 60% si applica anche, fino a un<strong> massimo di 60mila euro</strong>, alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e, fino a un massimo di 80mila euro, per gli interventi di adeguamento degli spazi di lavoro. Le modalità per la cessione di questi crediti saranno definite in seguito, con un altro provvedimento attuativo.</p>



<p><strong>Cessione credito di imposta, le modalità operative<br></strong>I titolari del credito di imposta sui canoni di locazione possono scegliere di cederlo utilizzando il modello e le istruzioni messe a punto dall’Agenzia delle Entrate. La cessione può essere anche parziale ed operata anche a favore di banche e intermediari finanziari.</p>



<p>La comunicazione deve essere effettuata online, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate,<strong> dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021</strong>, direttamente dal beneficiario. Saranno definite in seguito le modalità per l’invio della comunicazione avvalendosi di un intermediario.</p>



<p>Nella comunicazione vanno indicati, a pena di inammissibilità, il codice fiscale del cedente, la tipologia di credito di imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e i mesi a cui si riferisce, l’importo ceduto, gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta, il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, la data in cui è avvenuta la cessione.</p>



<p><strong>Come utilizzare il credito ceduto<br></strong>I cessionari possono utilizzare i crediti di imposta con le stesse modalità con cui sarebbero usati dal cedente. Per utilizzare i crediti in compensazione, il modello F24 deve essere presentato solo attraverso i servizi telematici. In caso contrario, il versamento viene rifiutato. Il modello F24 viene scartato anche se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso. All’utilizzo in compensazione, non si applicheranno limiti di importo.</p>



<p>L’utilizzo in compensazione tramite <strong>modello F24</strong> diventa possibile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione. Prima dell’utilizzo, il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione.</p>



<p>La quota del credito ceduta non utilizzata <strong>entro il 31 dicembre dell’anno</strong> in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.</p>



<p>Con gli stessi meccanismi, il <strong>cessionario</strong> può cedere ulteriormente il credito acquisito entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.</p>



<p>Fonte dell&#8217;articolo: <strong><a href="https://www.edilportale.com">Edilportale</a></strong></p>
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		<title>Superbonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni e per tutte le seconde case</title>
		<link>https://www.impresatasselli.it/2020/07/03/superbonus-demolizioni-ricostruzioni-seconde-case/</link>
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				<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresatasselli.it/?p=1719</guid>
				<description><![CDATA[<p>Detrazione maggiorata per le villette a schiera e tetti di spesa in base alla dimensione degli edifici. Regole attuative entro il 18 agosto</p>
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								<content:encoded><![CDATA[
<p>Detrazione maggiorata per le villette a schiera e tetti di spesa in base alla dimensione degli edifici. Regole attuative entro il 18 agosto</p>



<p>Aumentano i beneficiari del superbonus, che includerà le seconde case, e gli interventi agevolati, in cui saranno incluse anche le demolizioni e ricostruzioni. Come contropartita, scenderanno i tetti di spesa.</p>



<p>Sono alcune delle modifiche al nuovo sistema di detrazioni fiscali, contenute negli emendamenti al <strong>disegno di legge di conversione</strong> del Decreto Rilancio (DL 34/2020), approvati venerdì pomeriggio dalla Commissione Bilancio della Camera. </p>



<p><strong>Superbonus 110% per demolizioni e ricostruzioni<br></strong>Il Superbonus per l’efficientamento energetico sarà riconosciuto anche ai lavori di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l&#8217;adeguamento alla normativa antisismica. Si tratta di interventi rientranti nella definizione di &#8220;ristrutturazione edilizia&#8221; contenuta nell&#8217;articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell&#8217;Edilizia (Dpr 380/2001). </p>



<p>Gli interventi dovranno rispettare i&nbsp;requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal&nbsp;DM 26 giugno 2015&nbsp;e&nbsp;assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE).</p>



<p>Come spiegato nella relazione illustrativa, la novità non avrà alcun impatto dal punto di vista finanziario in quanto l’intervento già accede agli incentivi, ma darà al beneficiario più chances di scelta tra le soluzioni progettuali.&nbsp;</p>



<p><strong>Superbonus 110% per tutte le seconde case e villette a schiera<br></strong>Una delle novità è la possibilità, per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, di ottenere il Superbonus per l’efficientamento energetico su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Per l’accesso ai bonus, non ci sarà differenza tra prime e seconde case.</p>



<p>Per evitare confusione nella fase applicativa, viene chiarito che potranno ottenere il Superbonus le unità immobiliari all&#8217;interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle <strong>villette a schiera</strong>.</p>



<p>Potranno accedere al Superbonus anche gli edifici appartenenti ad organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del <strong>terzo settore</strong>. Otterranno il Superbonus anche le associazioni e società sportive non dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi relativi agli spogliatoi.</p>



<p>Saranno invece espressamente escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.</p>



<p><strong>Superbonus 110% per tetti inclinati e collettori solari<br></strong>Il superbonus sull’isolamento termico sarà riconosciuto anche alle <strong>superfici opache</strong> inclinate, non solo a quelle orizzontali e verticali. In questo modo, i lavori di coibentazione potranno riguardare tutte le tipologie di tetti.</p>



<p>Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio, potranno essere utilizzati, oltre agli impianti centralizzati a condensazione, pompa di calore e microcogenerazione, anche gli impianti a <strong>collettori solari</strong>. Solo nei Comuni montani, sarà incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. </p>



<p>Nelle singole unità immobiliari dei Comuni montani, sarà incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Nelle zone non metanizzate l&#8217;installazione di&nbsp;caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle.</p>



<p><strong>Superbonus 110% per l&#8217;efficientamento degli immobili vincolati<br></strong>Negli <strong>immobili vincolati</strong> ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà incentivato con la detrazione fiscale al 110% qualunque intervento di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.</p>



<p>Sarà agevolata anche la realizzazione di sistemi di <strong>monitoraggio strutturale </strong>continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico. </p>



<p><strong>Superbonus 110%, norme attuative entro il 18 agosto<br></strong>Le regole attuative, così come quelle per scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito, saranno definite dall’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento ad-hoc, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Il ddl deve essere convertito entro il 18 luglio. Da questa data potrebbero iniziare a decorrere i termini per l’adozione dei provvedimenti attuativi. Se per la conversione in legge e per l&#8217;adozione dei provvedimenti si utilizzerà tutto il tempo a disposizione, le regole operative per usufruire del Superbonus potrebbero arrivare entro il 18 agosto.</p>



<p>Una simile prospettiva potrebbe essere scoraggiante per le imprese. I contribuenti interessati alla realizzazione dei lavori, infatti, aspetteranno la definizione di regole certe prima di investire tempo e risorse. L&#8217;obiettivo del rilancio potrebbe trasformarsi in un blocco, a meno che Parlamento ed Agenzie delle Entrate riescano a definire il quadro normativo in tempi più contenuti, quindi prima del 18 agosto.</p>



<p><strong>Superbonus fino al 2022 per l&#8217;edilizia sociale<br></strong>Per gli edifici destinati all’edilizia sociale il Superbonus per la riqualificazione energetica scadrà il 30 giugno 2022 anziché il 31 dicembre 2021. Molto proabilmente la deadline resterà invariata per gli interventi sugli immobili dei privati anche se, in un primo momento, si era sperato in un allungamento dei termini generalizzato.</p>



<p><strong>Superbonus 110%, scendono i tetti di spesa<br></strong>L’allargamento della platea dei beneficiari e degli interventi agevolabili sarà controbilanciato da una riduzione dei tetti di spesa.</p>



<p>Gli interventi di installazione del cappotto termico avranno tetti di spesa più bassi e differenziati in base alla tipologia degli edifici. Dai 60mila euro inizialmente previsti per ogni unità immobiliare, si passerà a 50mila euro per gli edifici unifamiliari, 40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari e 30mila euro per quelli più grandi. Questi importi devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per la realizzazione degli interventi devono essere utilizzati materiali isolanti che rispettino i Criteri ambientali minimi fisati con il DM 11 ottobre 2017.</p>



<p>Negli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, è previsto un tetto di spesa di 20mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni fino a otto unità immobiliari. Negli edifici con più unità immobiliari, il tetto di spesa sarà di 15mila euro.</p>



<p><strong>Asseverazioni a fine lavori o a SAL, congruità delle spese con prezziari ad hoc<br></strong>Per fare più chiarezza, viene spiegato che le asseverazioni attestanti i requisiti tecnici dei progetti devono essere rilasciate dai tecnici al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. I SAL entrano anche tra i criteri per ottenere il credito di imposta. Per attestare la congruità delle spese si dovrà inoltre fare riferimento ai prezziari che il Mise dovrà definire con un decreto ministeriale. Fino ad allora, si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si effettuano i lavori.</p>



<p><strong>Superbonus 110% e fotovoltaico<br></strong>Il Decreto Rilancio prevede che, per ottenere il Superbonus sull’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, l’energia non autoconsumata in sito deve essere ceduta al GSE. L’emendamento chiarisce che il termine “energia autoconsumata” deve ritenersi equivalente al termine “energia condivisa” contenuto nel DL 162/2019, che ha recepito la Direttiva 2018/2001/UE. Le due espressioni indicano un autoconsumo istantaneo dell’energia prodotta dall’impianto alimentato da fonti rinnovabili. Non chiarire questo passaggio, avrebbe potuto condurre al paradosso di incentivare maggiormente l’autoconsumo singolo anziché quello condiviso, ad esempio in condominio.</p>



<p>Viene anche spiegato che nelle comunità energetiche rinnovabili, costituite come enti non commerciali o condomìni, le gestione di un impianto fotovoltaico fino a 200kW non costituisce esercizio di attività commerciale abituale.</p>



<p>Fonte dell&#8217;articolo: <strong><a href="https://www.edilportale.com">Edilportale</a></strong></p>
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		<title>Sconto in fattura e cessione del credito &#8211; come cambia il Decreto Rilancio</title>
		<link>https://www.impresatasselli.it/2020/07/02/sconto-fattura-cessione-credito-decreto-rilancio/</link>
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				<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresatasselli.it/?p=1716</guid>
				<description><![CDATA[<p>Le opzioni alternative alla detrazione per fruire del superbonus 110% sono oggetto di restyling alla Camera</p>
<p>Precisazioni su sconto in fattura e cessione del credito relativo al superbonus 110%, regole per le cessioni successive, norme attuative entro il 18 agosto.</p>
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								<content:encoded><![CDATA[
<p>Le opzioni alternative alla detrazione per fruire del superbonus 110% sono oggetto di restyling alla Camera</p>



<p>Precisazioni su sconto in fattura e cessione del credito relativo al <strong>superbonus 110%</strong>, regole per le cessioni successive, norme attuative entro il 18 agosto.</p>



<p>Analogamente all’articolo 119 che regola il superbonus 110%, anche l’articolo 121 del Decreto Rilancio sarà modificato per precisare alcuni aspetti della disciplina. Nella seduta di ieri, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento che ridefidisce alcuni commi&nbsp;per superare possibili incertezze interpretative in sede attuativa.</p>



<p><strong>Sconto in fattura e cessione del credito<br></strong>Con riferimento allo sconto in fattura, l’emendamento precisa che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Si tiene conto, in tal modo &#8211; spiega la relazione -, del fatto che il superbonus ha una aliquota pari al 110% della spesa, mentre lo sconto non può essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta.</p>



<p>Per lo stesso motivo, l’emendamento <strong>sopprime il riferimento alla responsabilità</strong> per l’utilizzo del credito di imposta in misura superiore allo sconto praticato, in quanto nei casi di detrazione pari al 110% è fisiologica la differenza tra importo del credito di imposta e dello sconto in fattura.</p>



<p>Quindi &#8211; aggiunge la relazione &#8211; sulla base della nuova formulazione, si evince con maggiore chiarezza che lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione.</p>



<p><strong>Cessione del credito ad ogni SAL<br></strong>Un’altra modifica precisa che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti. Non si è ritenuto di precisare che non sussistono limiti al numero di cessioni poiché tale specificazione, implicita nella norma in esame, potrà essere esplicitata in sede attuativa.</p>



<p>Analogamente alla modifica apportata all’articolo 119 relativo al superbonus 110%, si stabilisce la possibilità di <strong>optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato avanzamento lavori</strong> in relazione alla singola fattura emessa, precisando che anche in tali ipotesi è possibile optare per lo sconto o la cessione in luogo della detrazione spettante.</p>



<p>Inoltre, si prevede che per gli interventi che danno diritto al superbonus 110%, nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti ai fini dell’applicazione della misura in questione non possono essere più di due per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.</p>



<p>Per quanto riguarda l’<strong>utilizzo dei crediti ceduti</strong>, si prevede una deroga all’articolo 31, comma 1, del DL 78/2010 che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.</p>



<p>Viene inserito il riferimento alla facoltà per il contribuente di avvalersi, per la <strong>comunicazione in via telematica</strong> dei dati relativi all’opzione:</p>



<ul><li>dei soggetti che rilasciano il visto di conformità, per le opzioni di cui all’articolo 119;</li><li>degli intermediari abilitati, per le opzioni di cui all’articolo 121.</li></ul>



<p><strong>Norme attuative entro il 18 agosto<br></strong>Come per l’articolo 119, anche per il 121 si prevede che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate contenente le <strong>disposizioni attuative</strong> debba essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (e non del Decreto Legge). Ricordiamo che il termine ultimo per la conversione in legge è il 18 luglio, quindi il termine massimo per le norme attuative sarà il 18 agosto.</p>



<p>Fonte dell&#8217;articolo: <strong><a href="https://www.edilportale.com/">Edilportale</a></strong></p>
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		<title>Superbonus 110% &#8211; manutenzioni per uscire dalla crisi</title>
		<link>https://www.impresatasselli.it/2020/06/19/superbonus-110-manutenzioni-per-uscire-dalla-crisi/</link>
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				<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresatasselli.it/?p=1712</guid>
				<description><![CDATA[<p>Cogliere le opportunità del Superbonus 110%, prorogandolo e riducendo la burocrazia per ottenere la detrazione fiscale, e puntare sulle manutenzioni per la riqualificazione del territorio.</p>
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								<content:encoded><![CDATA[
<p>Confedilizia e Finco agli Stati Generali dell’economia propongono il recupero del patrimonio edilizio, delle opere pubbliche e del territorio come leva dell’economia</p>



<p>Cogliere le opportunità del Superbonus 110%, prorogandolo e riducendo la burocrazia per ottenere la detrazione fiscale, e puntare sulle manutenzioni per la riqualificazione del territorio.<br> &nbsp;<br>Alcune delle proposte, lanciate durante gli Stati Generali dell’economia<br>&#8220;Progettiamo il rilancio&#8221;, in corso a Roma a Villa Pamphilj, riguardano il recupero del patrimonio edilizio e la messa in sicurezza delle opere pubbliche, viste non solo come un costo, ma come opportunità per immettere capitali nel sistema economico e rilanciare il settore delle costruzioni.<br> &nbsp;<br><strong>Superbonus 110% fino al 2022<br></strong>Il Superbonus 110% può diventare una notevole opportunità per il rilancio delle costruzioni, a condizione che siano effettuati alcuni aggiustamenti. Confedilizia, Confederazione italiana proprietà edilizia, ritiene che dovrebbe essere esteso almeno fino al <strong>2022</strong> perché, soprattutto in condominio, i tempi per l’avvio dei lavori possono essere lunghi.<br> &nbsp;<br>Confedilizia ha chiesto inoltre di rivedere alcuni <strong>passaggi burocratici</strong>, come il visto di conformità, del commercialista o di un Caf, sulla documentazione che attesta il diritto ad ottenere il bonus e l’asseverazione, firmata da un professionista, della congruità delle spese sostenute. La Federazione ha proposto di limitare la richiesta del visto di conformità agli interventi che danno diritto a una detrazione maggiore di 5mila o 10mila euro per ciascun contribuente e di prevedere un’esimente per gli errori nelle asseverazioni in caso di piccoli scostamenti o colpa lieve.<br> &nbsp;<br>Alcune proposte sono già presenti negli <strong>emendamenti al decreto Rilancio</strong> e, nel caso in cui passassero l’esame del Parlamento, potrebbero tradursi in realtà.</p>



<p><strong>Manutenzione delle opere e del territorio<br></strong>In tema di riqualificazione e recupero del patrimonio immobiliare e del territorio, Finco si è soffermata sugli aspetti specialistici legati alla manutenzione, alla diagnostica e alla valorizzazione e salvaguardia del territorio. Secondo Finco, la manutenzione deve cercare di contrastare i grandi rischi di massa, cioè quello sismico, idrogeologico, ambientale. Anche se esistono stanziamenti in tal senso, manca una task force industriale che supporti lo Stato nell’attuazione di politiche mirate.<br> &nbsp;<br>Per Finco, il sistema industriale dovrebbe coadiuvare lo Stato anche nella messa in sicurezza della rete viaria, caratterizzata da ponti e viadotti che hanno più di 50 anni, nell’accelerazione del processo di transizione verso la green economy e nella valorizzazione delle imprese specialistiche, che rappresentano <strong>eccellenze del made in Italy</strong>.</p>



<p>Fonte dell&#8217;articolo: <a href="https://www.edilportale.com"><strong>Edilportale</strong></a></p>
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		<title>Nelle scuole italiane non tira una buona aria</title>
		<link>https://www.impresatasselli.it/2020/06/18/nelle-scuole-italiane-non-tira-una-buona-aria/</link>
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				<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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				<description><![CDATA[<p>Preoccupanti i risultati della Ricerca ‘Il cambiamento è nell’aria’. Cosa accadrà a settembre?</p>
<p>Nelle scuole italiane è urgente riprendere il controllo della qualità dell’aria. I valori ottimali di concentrazione di CO2 e ventilazione sono disattesi per la quasi totalità del tempo. E il ricorso alla ventilazione naturale, anche se più esteso, non potrà garantire i tassi di ricambio richiesti.</p>
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								<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Preoccupanti i risultati della Ricerca ‘Il cambiamento è nell’aria’. Cosa accadrà a settembre?</em></p>



<p>Nelle scuole italiane è urgente riprendere il controllo della qualità dell’aria. I valori ottimali di concentrazione di CO2 e ventilazione sono disattesi per la quasi totalità del tempo. E il ricorso alla ventilazione naturale, anche se più esteso, non potrà garantire i tassi di ricambio richiesti.<br> &nbsp;<br>L’allarmante quadro emerge dal Progetto di ricerca “<strong>Il cambiamento è nell’aria</strong>” sulla qualità dell’aria negli edifici scolastici italiani, promosso dalla Libera Università di Bolzano &#8211; con la collaborazione di ricercatori e dottorandi dello IUAV di Venezia e delle Università di Trento e Padova &#8211; e da Agorà, azienda impegnata nella formazione sulla sostenibilità, applicata all’edilizia. Con il coinvolgimento attivo degli studenti del triennio dell’Istituto d’Istruzione Superiore Margherita Hack di Morlupo, in provincia di Roma.<br> &nbsp;<br>Il Progetto di ricerca, avviato a luglio 2019, prima dell’emergenza sanitaria, e concluso a giugno 2020, assume oggi nel post CoViD-19 una rilevanza e una attualità tutta particolare. Se la qualità dell’aria costituiva motivo di preoccupazione prima del coronavirus, cosa accadrà a settembre quando dovranno essere rispettate regole di distanziamento sociale e di sanificazione ambientale straordinaria, quando oltre 8 milioni di studenti ritorneranno tra i banchi di 41.000 sedi scolastiche (statali e paritarie), insieme a più di 800 mila insegnanti?</p>



<p><em><strong>CO2, ventilazione, illuminamento, temperatura, umidità</strong><br></em>Per provare a dare una risposta, si è partiti dall’analisi dei dati. Il Progetto di ricerca, che ha subìto a marzo scorso una brusca interruzione per l’emergenza sanitaria, ha fotografato la situazione pre-coronavirus. <strong>Novanta sensori</strong> sono stati attivati e sono tutt’ora in funzione in 5 classi e altri 20 ambienti dell’Istituto Hack. Sono stati monitorati continuativamente i dati di temperatura, umidità, concentrazione di CO2 e illuminamento, mettendoli in relazione anche al comportamento degli studenti e alla normativa di riferimento (in particolare, la EN 16798-1: 2019).<br> &nbsp;<br><strong>Concentrazione di CO2</strong><br>Assunto un valore di riferimento massimo suggerito attorno ai 900 ppm, in tutte le 5 classi monitorate, questa soglia massima è stata superata per oltre l’80% del tempo.<br> &nbsp;<br><strong>Ventilazione</strong><br>Per tutte le aule, la portata di ventilazione registrata si è attestata sotto la soglia minima prescritta per oltre il 95% del tempo di esposizione. I dati indicano anche come un ricorso alla ventilazione naturale, anche se fosse più esteso di quanto già fatto nelle due settimane (le finestre sono risultate completamente chiuse per meno della metà del tempo) difficilmente potrebbe garantire i tassi di ricambio richiesti.<br> &nbsp;<br><strong>Illuminamento</strong><br>A prescindere dal ricorso all’illuminazione artificiale, i valori di illuminamento sul piano di lavoro sono stati molto inferiori rispetto alla soglia minima di 500 lx per la quasi totalità del periodo monitorato, e molto spesso sotto i 300 lx. La disponibilità della luce naturale è stata molto ridotta in conseguenza dell’uso delle tapparelle, necessario per limitare i fenomeni di abbagliamento.<br> &nbsp;<br><strong>Temperatura</strong><br>Nel periodo invernale, i valori di temperatura prescritti per le aule scolastiche, considerando attività sedentarie e un livello medio di aspettativa, sono compresi fra 20 e 24°C. Le misurazioni sono rientrate nel range suggerito per oltre l’80% circa del tempo di esposizione.<br> &nbsp;<br>“I risultati evidenziano una <strong>situazione di allarme</strong> che, se non affrontata con correttivi adeguati, farà degli ambienti scolastici una minaccia concreta per la salute degli studenti e per i loro livelli di apprendimento &#8211; dichiara Davide Michetti, fondatore e CEO di Agorà -. Consideriamo questa ricerca un primo importante step di uno studio più ampio da proseguire ed estendere ad altre realtà scolastiche italiane”.<br> &nbsp;<br>Il lavoro di ricerca “Il cambiamento è nell’aria” proseguirà nel prossimo autunno all’Istituto Hack e in altre realtà scolastiche che vorranno aderirvi per comparare quanto già rilevato con le nuove condizioni della scuola post CoViD-19. Inoltre, la collaborazione accademica verrà estesa alla Bergische Universität Wuppertal, in Germania, per sviluppare un modello <strong>fluidodinamico</strong> per studiare la distribuzione dell’aria in un ambiente con persone ferme o in movimento.</p>



<p><strong><em>Il 60% degli studenti è insoddisfatto della qualità dell’aria</em></strong><br>Parallelamente ai rilevamenti, sono stati distribuiti questionari agli studenti dell’Istituto Hack che hanno permesso di comprendere il grado di soddisfazione rispetto all’aula: il livello di comfort e di disturbo rispetto agli ambiti termico, qualità dell’aria, visivo e acustico, approfonditi nel Progetto. Le valutazioni soggettive mostrano così un quadro ancora più complesso.<br> &nbsp;<br>Coerentemente con le indicazioni delle misure, <strong>la situazione è particolarmente critica</strong> per quanto attiene alla qualità dell’aria. Solo nell’aula con minore densità di occupazione si ottiene un valore di soddisfazione superiore al 70%. In tre delle cinque aule, la soddisfazione è invece inferiore al 40% con un minimo del 13%. L’aria viziata e la polvere sono segnalati come particolari elementi di disturbo.<br> &nbsp;<br><strong>L’ambiente termico</strong>,<br>nonostante le misure ambientali fossero risultate confortanti, raccoglie una percentuale di soddisfazione che varia dal 24% al 79% a seconda dell’aula, ma in generale risulta critica in almeno tre delle cinque classi. La preferenza differisce a seconda dell’orientamento dell’aula, con classi che richiederebbero temperature inferiori e altre che preferirebbero temperature maggiori, dimostrando una inefficace regolazione termica dell’impianto di riscaldamento.<br> &nbsp;<br><strong>Gli ambienti visivo e acustico</strong><br>sono gli ambiti in cui gli studenti si dichiarano quasi sempre più soddisfatti che insoddisfatti. Si evidenzia comunque l’esigenza di spazi più luminosi, in coerenza con le misurazioni.</p>



<p><strong><em>Rientro a scuola post Covid-19. La ventilazione non è sufficiente<br></em></strong>L’analisi ha confermato gli obiettivi originari del progetto. Le principali criticità emerse sono legate alla qualità dell’aria. E le azioni per garantirla sono risultate insufficienti, talvolta problematiche, con interazioni e ricadute sul comfort termoigrometrico, sull’acustica e sui consumi dell’edificio. Tutto questo assume ulteriore rilevanza nel mutato contesto legato all’emergenza del CoViD-19 e del rientro a scuola a settembre.<br> &nbsp;<br>“La prevenzione del contagio passa infatti attraverso il controllo della concentrazione e della distribuzione della carica virale che, sia pure con proprie specificità, non è radicalmente diverso da quello di molti altri contaminanti indoor &#8211; afferma Andrea Gasparella professore alla Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano -. Il corretto ricambio d’aria può limitare infatti il livello di CO2 e contenere la concentrazione della carica virale nell’ambiente confinato allo stesso tempo”.<br> &nbsp;<br>La sola <strong>ventilazione naturale</strong> delle classi può risultare allora <strong>insufficiente</strong> per diverse ragioni:<br> • non riduce di per sé il contaminante alla fonte. Nel caso della CO2 la sua produzione aumenta con il numero di persone e con il livello di attività. Analogamente la carica virale aumenta con il numero di persone infette e dipende dall’attività: parlare o alzare il tono di voce, così come svolgere attività fisica aumenta l’emissione di cariche virali;<br> • può non garantire l’elevato numero di ricambi orari richiesto o non garantirlo in modo costante;<br> • può favorire la ricircolazione dell’aria interna con il trasporto delle cariche virali a postazioni lontane da quelle occupate dalle persone infette. Potenzialmente anche in locali diversi, accentuando i problemi di distanziamento;<br> • l’immissione diretta di aria esterna può impattare notevolmente sul comfort termoigrometrico e sul consumo energetico dell’edificio. Conseguenza: si genera un discomfort che può indurre a comportamenti correttivi controproducenti per il controllo della qualità dell’aria.<br> &nbsp;<br>Infine, un ultimo fattore è rappresentato dal tempo di esposizione che, a parità di concentrazione, aumenta il rischio di contagio. È quindi importante sapere a quanto limitare la permanenza in locali in condizioni di possibile esposizione al contagio, in relazione al volume dell’ambiente, al tasso di ventilazione e al numero di occupanti.</p>



<p><strong><em>Interventi nelle scuole post-Covid-19. Le 2 fasi<br></em></strong>Il Progetto “Il cambiamento è nell’aria” assume nuove valenze per pianificare e gestire la riapertura delle scuole. Due le fasi individuate.<br> &nbsp;<br><strong> Fase 1 (pre-rientro)<br></strong> Stabilire fin d’ora:</p>



<ul><li>i livelli di qualità conseguibili con le nuove prescrizioni sul distanziamento o gli interventi richiesti per il soddisfacimento dei requisiti di qualità dell’aria: aumento delle aperture in termini di frequenza e/o durata, riduzione dell’occupazione, riduzione dell’orario di permanenza, installazione di sistemi di ventilazione meccanica;</li><li>i parametri che possono essere utilizzati per monitorare a basso costo la qualità dell’aria anche negli altri ambienti della scuola, definendo correlazioni e algoritmi di previsione che possono attivare segnalazioni di allerta;</li><li>l’impatto energetico delle nuove pratiche operative;</li><li>la praticabilità di ulteriori misure correttive e migliorative sui comportamenti, sulla gestione dell’edificio e degli impianti o sull’implementazione di ulteriori soluzioni impiantistiche.</li></ul>



<p><strong>Fase 2 (rientro a scuola)<br></strong>Contribuire a:</p>



<ul><li>valutare le scelte operative, supportando il controllo dell’attuazione e dell’efficacia delle misure adottate;</li><li>evidenziare l’impatto delle misure adottate sulle condizioni ambientali locali per il singolo soggetto, in funzione dei presìdi (mascherine, barriere) e dei comportamenti (distanziamento, aperture, durata delle lezioni) adottati, monitorando le nuove concentrazioni di inquinanti direttamente in postazioni rappresentative;</li><li>analizzare l’effetto delle misure adottate sul comfort e sulla performance degli studenti e prevenire azioni di miglioramento scorrette o controproducenti;</li><li>sperimentare nuovi sensori e sistemi tecnologici, per monitorare l’ambiente e gli occupanti e per comunicare con essi, o per aumentare e gestire la ventilazione, filtrare o purificare l’aria.</li></ul>



<p>Fonte dell&#8217;articolo: <strong><a href="https://www.edilportale.com">Edilportale</a></strong></p>
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		<title>Ecobonus e Sismabonus al 110% &#8211; la proposta del Governo</title>
		<link>https://www.impresatasselli.it/2020/05/06/ecobonus-e-sismabonus-al-110-la-proposta-del-governo/</link>
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				<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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				<description><![CDATA[<p>Per rilanciare l’edilizia nella fase 2, il Governo pensa a rafforzare ecobonus e sismabonus: percentuale di detrazione al 110% dal 1° luglio 2020, scadenza degli incentivi allungata fino al 2021, riduzione da 10 a 5 anni del tempo di recupero della detrazione e altre misure per favorire il ricorso ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici, come il potenziamento dello sconto in fattura e la cessione del credito alle banche. </p>
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								<content:encoded><![CDATA[
<p>Per rilanciare l’edilizia nella fase 2, il Governo pensa a rafforzare ecobonus e sismabonus: percentuale di detrazione al 110% dal&nbsp;1° luglio 2020, scadenza degli incentivi allungata fino al 2021, riduzione da 10 a 5 anni del tempo di recupero della detrazione e altre misure per favorire il ricorso ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici, come il potenziamento dello sconto in fattura e la cessione del credito alle banche.&nbsp;</p>



<p>Nel perimetro dei superbonus entreranno gli interventi strutturali e quelli più incisivi dal punto di vista dell&#8217;efficientamento energetico, ma anche quelli minori se realizzati contestualmente, come i lavori incentivati dal bonus facciate, l&#8217;installazione del fotovoltaico e la sostituzione di finestre.</p>



<p>Potrebbero inoltre essere agevolate le polizze anticalamità stipulate in concomitanza ad un intervento di adeguamento o miglioramento antisismico che usufruisce del sismabonus.</p>



<p><strong>Ecobonus e sismabonus&nbsp;fino al 110% dal&nbsp;dal&nbsp;1° luglio 2020<br></strong>Come spiegato dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, in un&#8217;intervista rilasciata al Sole24Ore, l&#8217;idea del Governo è puntare sull’edilizia per la ripresa, così come fatto nel secondo dopoguerra, con un insieme di misure che confluiranno nel decreto di maggio.</p>



<p>Il Governo sta mettendo a punto&nbsp;una maggiorazione della detrazione fino al&nbsp;<strong>110%</strong> sia per gli interventi di efficientamento energetico sia per quelli di messa in sicurezza antisismica, dal 1° luglio 2020. Oggi, lo ricordiamo, l&#8217;ecobonus prevede una detrazione del 50% o del 65% secondo il tipo di intervento.&nbsp;Con l&#8217;ecobonus in condominio si può arrivare ad ottenere un rimborso del 75% in dieci anni e con il sismabonus un rimborso dell&#8217;85% in cinque anni.</p>



<p>Ecobonus e sismabonus dovrebbero essere allineati non solo per la percentuale di detrazione, ma anche per la scadenza, che dovrebbe essere fissata al 31 dicembre 2021, e per i tempi di rimborso, che saranno di 5 anni.</p>



<p>La detrazione del 110% sarà riconosciuta ai contribuenti che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.&nbsp;Con l’ecobonus &#8211; ricordiamo &#8211; sono agevolabili: riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, sostituzione di finestre e infissi, pannelli solari, schermature solari, caldaie a condensazione, scaldacqua a pompa di calore, micro-cogeneratori, caldaie a biomasse. Il sismabonus, invece, si applica&nbsp;agli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici situati in zona&nbsp;sismica 1, 2 e 3 al fine di migliorarne la classe di rischio sismico.</p>



<p>L&#8217;intenzione del Governo è quella di agevolare <strong>interventi complessivi</strong>, composti cioè da diversi lavori realizzati contestualmente sull&#8217;edificio.<br> &nbsp;<br> In alternativa alla detrazione vera e propria, i contribuenti privi della liquidità necessaria potranno optare per lo&nbsp;sconto immediato in fattura: il fornitore anticiperà, sotto forma di sconto, il 100% del costo dei lavori ma riceverà un credito di imposta pari al 110%.&nbsp;</p>



<p>Il <strong>meccanismo dello sconto in fattura</strong> è stato introdotto dal Governo lo scorso anno, ma con scarso esito: molte imprese, lamentando di non avere la capienza sufficiente per praticarlo, e di essere penalizzate rispetto alle grandi realtà imprenditoriali, hanno fatto pressione fino all’abolizione parziale della misura. In questo caso, le imprese potrebbero essere invogliate dal rimborso maggiore rispetto alla quota anticipata.</p>



<p>Tutti i contribuenti, non solo gli incapienti in condominio per i lavori di efficientamento energetico, potranno cedere il credito corrispondente alla detrazione alle banche o ad altri intermediari finanziari.</p>



<p>A usufruire della detrazione maggiorata, ha spiegato Fraccaro, saranno i progetti più importanti. Si tratta degli interventi più impattanti dal punto di vista dell&#8217;efficientamento energetico, come quelli sull&#8217;involucro e la sostituzione degli impianti, e degli interventi strutturali. Fraccaro ha sottolineato che anche gli interventi minori, se eseguiti contestualmente a quelli più impattanti, beneficierano dei superbonus. Tra questi il sottosegretario ha citato&nbsp;il fotovoltaico, gli accumulatori, l’isolamento delle pareti, gli impianti di riscaldamento a pavimento, la sostituzione degli infissi e tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica.&nbsp;<br> &nbsp;<br><strong>Bonus facciate inglobato dalle super-detrazioni<br></strong>Fraccaro ha anticipato che il Governo sta valutando di inserire il bonus facciate all&#8217;interno del superbonus. Anche in questo caso, il rifacimento delle facciate dovrà essere realizzato congiuntamente agli interventi più importanti.</p>



<p>Al momento il bonus facciate usufruisce di una detrazione del 90%, senza tetto di spesa, sui lavori di pulitura o tinteggiatura esterna, recupero, restauro, rinnovamento e consolidamento della facciata.&nbsp;</p>



<p>Questo bonus è in scadenza a fine 2020. A inizio anno, quando è entrato in vigore, ha rappresentato una prospettiva di lavoro per le imprese e di riqualificazione per gli edifici, ma il blocco delle attività, dovuto all&#8217;emergenza sanitaria in atto, rischia di far scadere i termini senza che abbia potuto esprimere il suo potenziale.<br> &nbsp;<br>Detrazione 90% per polizze anticalamità<br> In fase di valutazione anche una detrazione del 90% a favore di chi, dopo aver effettuato un intervento incentivato con il sismabonus, stipula una polizza assicurativa anticalamità.&nbsp;L&#8217;idea, ha spiegato Fraccaro, è che le case siano più sicure, antisismiche ed ecosostenibili, con un beneficio per tutta la collettività. Attualmente è riconosciuto un&nbsp;bonus del 19% sulle polizze anticalamità per le abitazioni.</p>



<p><strong>Detrazioni maggiorate, sfuma l&#8217;ipotesi dell&#8217;aliquota al 120%<br></strong>Sembra superata l&#8217;ipotesi di incremento dell&#8217;aliquota delle detrazioni al 120%, come annunciato dal&nbsp;Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, e dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, durante un&#8217;audizione alla Camera del 4 maggio.</p>



<p>Il primo annuncio delle detrazioni fiscali rafforzate è stato fatto dal&nbsp;Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, lo scorso&nbsp;30 aprile, ha parlato di “sconti pari al costo pressochè totale dei lavori”.</p>



<p>Fonte dell&#8217;articolo: <a href="https://www.edilportale.com">Edilportale</a></p>
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		<title>Catasto &#8211; anche i vani inagibili producono reddito</title>
		<link>https://www.impresatasselli.it/2020/03/06/catasto-anche-i-vani-inagibili-producono-reddito/</link>
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				<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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				<description><![CDATA[<p>Anche i vani inagibili producono reddito e bisogna tenerne conto nell’attribuzione della corretta categoria catastale. È la conclusione cui è giunta la Cassazione con la sentenza 5175/2020 che ha messo fine a un contenzioso sorto tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate.</p>
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<p>Anche i vani inagibili producono reddito e bisogna tenerne conto nell’attribuzione della corretta categoria catastale. È la conclusione cui è giunta la Cassazione con la sentenza 5175/2020 che ha messo fine a un contenzioso sorto tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate.</p>



<p><strong>Catasto e vani inagibili, il caso:</strong><br>il proprietario di un immobile, composto da piano terra e sottotetto, aveva presentato denuncia di variazione catastale, proponendo per il sottotetto un classamento in A/2 (abitazioni di tipo civile) e per il piano terra in C/2 (magazzini e locali di deposito). L’Agenzia delle Entrate aveva invece classificato l’immobile come A/7 (abitazioni in villini).</p>



<p>Secondo il contribuente, il classamento operato dall’Agenzia delle Entrate non era corretto dal momento che il sottotetto aveva un’altezza inferiore al minimo per essere ritenuto <strong>abitabile </strong>e il piano terra risultava distrutto, fatiscente e in stato di abbandono.</p>



<p>Per la Commissione tributaria regionale (Ctr) della Campania, le modifiche apportate al sottotetto, con la suddivisione in ambienti e la sistemazione di finestre e un terrazzo, potevano far desumere la destinazione abitativa. La Ctr aveva inoltre osservato che nessun accertamento aveva verificato lo stato del piano terra, aggiungendo che, se fosse stato davvero fatiscente e abbandonato, il contribuente non avrebbe avuto motivo di richiederne l’accatastamento.</p>



<p><strong>Cassazione: i vani inagibili producono reddito</strong><br>La Cassazione ha affermato che, per l’attribuzione della rendita, bisogna fare riferimento solo alla situazione concreta dell’immobile. Non fanno testo, invece, l’agibilità o la conformità urbanistica. Questo perchè, hanno spiegato i giudici,&nbsp;ogni parte di immobile, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio”.</p>



<p>In sostanza, hanno concluso i giudici, l’eventuale inagibilità non priva l’immobile del suo <strong>valore economico</strong>.</p>



<p>I giudici hanno quindi dato ragione all’Agenzia delle Entrate, confermando l’aumento della rendita catastale dell’immobile e respingendo le obiezioni del proprietario.</p>



<p>Fonte dell&#8217;articolo: <a href="https://www.edilportale.com">Edilportale</a></p>
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		<title>Bonus facciate con detrazione al 90%</title>
		<link>https://www.impresatasselli.it/2020/02/19/bonus-facciate-con-detrazione-al-90/</link>
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				<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 01:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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				<description><![CDATA[<p>Il set degli interventi premiati dal bonus facciate è finalmente chiaro. Le Entrate hanno definito (con la circolare 2/E) il campo d’azione della maxi-detrazione Irpef/Ires al 90% riservata alle spese sostenute nel 2020. È confermato che lo sconto fiscale si applica agli edifici residenziali o non abitativi, purché situati nelle zone urbanistiche A e B o assimilate dalla normativa regionale o comunale.</p>
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<p><strong>La circolare 2/E delle Entrate chiarisce quali sono gli interventi agevolati. Dai balconi alle grondaie, dal cappotto termico agli impianti</strong></p>



<p>Il set degli interventi premiati dal bonus facciate è finalmente chiaro. Le Entrate hanno definito (con la circolare 2/E) il campo d’azione della maxi-detrazione Irpef/Ires al 90% riservata alle spese sostenute nel 2020. È confermato che lo sconto fiscale si applica agli edifici residenziali o non abitativi, purché situati nelle zone urbanistiche A e B o assimilate dalla normativa regionale o comunale.<br>Ecco il glossario delle opere agevolate, con l’indicazione di quelle che potrebbero anche beneficiare di altri bonus casa.</p>



<p><strong>Balconi </strong><br> Ok al bonus facciate del 90% per interventi di pulitura e tinteggiatura della superficie, consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi posti sulla facciata esterna. Bonus ammesso anche se i lavori sui balconi rientrano nel recupero o restauro della facciata esterna.<br> In assenza dei requisiti per il bonus facciate (es. per edifici in zona C o per balconi su facciata interna non visibile dalla strada), c’è la detrazione standard del 50 per cento. Attenzione: in questo caso la manutenzione ordinaria (come la pulizia e tinteggiatura) è agevolata solo sulle parti comuni condominiali.</p>



<p><strong>Cancelli e portoni </strong><br>Non hanno il bonus facciate, ma possono generalmente beneficiare della detrazione standard del 50 per cento. Se l’intervento è finalizzato a migliorare la sicurezza, risulta agevolato a prescindere dall’inquadramento edilizio (es. cambio della serratura, installazione di grate e così via).</p>



<p><strong>Cornicioni </strong><br> Ammesso il bonus facciate per i lavori riconducibili al decoro urbano (pulizia, tinteggiatura, consolidamento, ripristino o rinnovo), se si trovano su facciate esterne. Agevolati anche i lavori compresi in interventi complessivi sulla facciata esterna.<br> Se non ci sono i requisiti per il bonus facciate, c’è la detrazione standard del 50 per cento.</p>



<p><strong>Facciata </strong><br> Sono agevolati con il bonus del 90% gli interventi di pulitura, tinteggiatura, consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche, rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna. Il tutto, però, a due condizioni:</p>



<ul><li>deve trattarsi dell’involucro esterno visibile dell’edificio (intero perimetro esterno), escluse le facciate interne non visibili dalla strada o da suolo pubblico. </li><li>se l’intervento influisce dal punto di vista termico, o comunque interessa oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per avere il bonus del 90% bisogna rispettare i requisiti minimi indicati nel Dm 26 giugno 2015 e i valori limite di isolamento termico (trasmittanza) di cui al Dm 26 gennaio 2010.<br> In alternativa al bonus facciate (es. facciate confinanti con cortili o cavedi), se l’intervento raggiunge i requisiti di isolamento termico, si può avere l’ecobonus del 65%, elevato al 70% per interventi su parti condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (per queste ultime due detrazioni, già prorogate sino alla fine del 2021 per gli interventi su parti comuni, è possibile la cessione del credito)</li></ul>



<p><strong>Finestre </strong><br> Non sono premiate dal bonus facciate, così come vetrate, infissi e grate. In caso di riparazione o sostituzionesenza modifiche di materiali, forma e/o colori: detrazione del 50% solo su parti comuni condominiali.<br> In caso di sostituzione con modifica di materiale, forma e/o colore: detrazione del 50%; in alternativa, è possibile l’ecobonus (che è anche detrazione Ires, e non solo Irpef) se si raggiungono i requisiti di isolamento di cui al Dm 26 gennaio 2010. Anche in quest’ipotesi, per l’ecobonus è possibile la cessione del credito e, per interventi su parti comuni, l’agevolazione è già prorogata fino alla fine del 2021.</p>



<p><strong>Grondaie</strong> <br>Ammesso il bonus facciate per riparazione o sostituzione, se le grondaie si trovano su facciate esterne. Agevolati anche i lavori compresi in interventi complessivi sulla facciata esterna.</p>



<p><strong>Impianti </strong><br> La detrazione del 90% riguarda solo la sistemazione delle parti impiantistiche che si trovano sulla parte opaca della facciata (es. cavi dei condizionatori o dell’antenna). Su altre parti impiantische, invece, spetta la detrazione standard del 50 per cento.</p>



<p><strong>Lastrico solare</strong><br>Le coperture orizzontali, come lastrici e terrazze, non sono parte della facciata esterna. Per gli interventi su queste componenti edilizie spettano quindi le altre detrazioni (50% edilizio standard, o ecobonus al 65% se si raggiungono i requisiti di rendimento energetico).</p>



<p><strong>Muro di cinta</strong><br>Gli interventi sul muro di cinta o su eventuali recinzioni dell’edificio non possono avere il bonus facciate, perché la recinzione non costituisce parte dell’involucro del fabbricato. Questi interventi possono avere il 50% edilizio standard (grate e cancellate potrebbero essere agevolate in quanto opere anti-intrusione).</p>



<p><strong>Ornamenti e fregi </strong><br>Ai fini del bonus facciate, sono parificati ai balconi. Quindi, hanno il 90% gli interventi &#8211; compresa la semplice pulitura o tinteggiatura &#8211; dei fregi e degli ornamenti sulle facciate esterne. In alternativa, spetta la detrazione del 50% sui lavori edilizi standard.</p>



<p><strong>Parapetti e pluviali</strong> <br>Ammesso il bonus facciate per riparazione o sostituzione di parapetti e pluviali, se si trovano su facciate esterne. Agevolati anche i lavori compresi in interventi complessivi sulla facciata esterna.</p>



<p><strong>Ponteggio </strong><br>Le spese per il noleggio del ponteggio per le facciate esterne, anche se pagate a un’impresa diversa da quella che esegue i lavori, sono comprese nella detrazione del 90 per cento.</p>



<p><strong>Progettazione </strong><br>Rientrano nel bonus facciate anche le spese di progettazione e le altre spese professionali (es. perizie, sopralluoghi, redazione Ape, asseverazione).</p>



<p><strong>Tende e schermature solari </strong><br>Tende e schermature solari non beneficiano del bonus facciate, ma di una particolare tipologia di ecobonus al 50%, che agevola però l’installazione (non la semplice manutenzione) dei sistemi di schermatura indicati all’allegato M del Dlgs 311/2006. Anche in questo caso, per l’ecobonus è possibile la cessione del credito e, per interventi su parti comuni, l’agevolazione è già prorogata fino alla fine del 2021.</p>



<p><strong>Tetto </strong><br>Le coperture non sono parte della facciata esterna. Come accade per i lastrici solari, per gli interventi su queste componenti edilizie spettano quindi le altre detrazioni (50% edilizio standard, o ecobonus al 65% se si raggiungono i requisiti di rendimento energetico).</p>



<p>Fonte dell&#8217;articolo: <a href="https://www.ilsole24ore.com/">Il Sole 24 ORE</a></p>
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