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	<title>inDiritto.it</title>
	
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	<description>civiltà e diritto</description>
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		<title>L’informazione precontrattuale degli intermediari assicurativi.</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/q92qUu4crHo/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/03/09/l%e2%80%99informazione-precontrattuale-degli-intermediari-assicurativi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto delle Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari assicurativi]]></category>
		<category><![CDATA[ISVAP]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Avv. Valerio Sangiovanni aveva già trattato il tema relativo alle &#8220;Norme di comportamento di imprese e intermediari assicurativi&#8220;, dove venivano analizzati gli obblighi delle società  assicuratrici e, quindi, dei relativi agenti e degli intermediari  assicurativi.
L&#8217;analisi, quindi, prendeva le mosse dalle due principali norme di settore costituite dall&#8217;artt. 183 del Codice delle Assicurazioni TITOLO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>Avv. Valerio Sangiovanni</strong> aveva già trattato il tema relativo alle &#8220;<a href="http://www.indiritto.it/2010/02/04/le-norme-di-comportamento-di-imprese-e-intermediari-assicurativi-nellanalisi-dellavv-valerio-sangiovanni/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Norme di comportamento di imprese e intermediari assicurativi</strong></span></a>&#8220;, dove venivano analizzati gli obblighi delle società  assicuratrici e, quindi, dei relativi agenti e degli intermediari  assicurativi.</p>
<p>L&#8217;analisi, quindi, prendeva le mosse dalle due principali norme di settore costituite dall&#8217;artt. 183 del Codice delle Assicurazioni TITOLO XIII, e dal Regolamento ISVAP n. 5/2006, che costituiscono il quadro di riferimento normativo in base al quale valutare la correttezza dell&#8217;intermediario assicurativo.</p>
<p>Il seguente articolo dell&#8217;Avv. Sangiovanni, che pubblichiamo per gentile concessione della casa editrice <strong>Cedam</strong>, già uscito in <strong>Contratto e impresa</strong>, 2010, fasc. 1, pp. 123-143, effettuata una approfondita analisi alla luce degli obblighi e della responsabilità precontrattuale degli intermediari assicurativi.</p>
<p>E&#8217; evidente che le similitudini e le analogie con la relativa responsabilità degli intermediari finanziari sono rilevanti. Ricordiamo che le Sentenze della Suprema a  SS.UU. del 19/12/2007, n. 26724 e 26725, hanno posto un preciso discrimine in ordine alla responsabilità contrattuale e precontrattuale dell&#8217;intermediario finanziario:<em> la violazione dei doveri di informazione del cliente e del  divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il  cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso (&#8230;) se realizzate nella fase precedente o  coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo a  responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento  del danno; se riguardano, invece, le operazioni di investimento o  disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a  responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento),  con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso,  oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di  inadempimento contrattuale</em>.</p>
<p>Per quanto attiene alla materia del presente articolo, nel contesto dell’intermediazione assicurativa le norme di riferimento sono costituite dall’art. 120 d.lgs. n. 209/2005 e dal Regolamento ISVAP n. 5/2006, già sopra citato.</p>
<p>In particolar modo:</p>
<blockquote><p>In materia di assicurazione si è in presenza di due distinti rapporti contrattuali. Vi è una relazione contrattuale che potremmo definire principale (quella che intercorre fra il contraente e l’impresa di assicurazione) e una relazione contrattuale che potremmo definire accessoria (quella che è intercorsa precedentemente fra il contraente e l’intermediario assicurativo). Le imprese di assicurazione concludono il contratto di assicurazione grazie al contatto che è stato stabilito prima dagli intermediari assicurativi. Il primo rapporto che il contraente instaura è quello con l’intermediario, cui fa seguito la seconda relazione con l’impresa di assicurazione. I due rapporti contrattuali vanno tenuti distinti.</p></blockquote>
<p>Questo il sommario degli argomenti di seguito trattati:<br />
<strong>1. Introduzione. – 2. Gli intermediari assicurativi tenuti all’informazione precontrattuale (art. 120, comma 1°). – 3. L’oggetto dell’informazione precontrattuale (art. 120, comma 2°). – 4. La proposta di un contratto adeguato (art. 120, comma 3°). – 5. Il rinvio al regolamento ISVAP (art. 120, comma 4°). – 6. I doveri informativi degli intermediari assicurativi nel contesto delle norme di comportamento. – 7. Il caso particolare delle informazioni sul conflitto d’interessi.</strong></p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Informazione Precontrattuale Assicur. (Contr. Impr., 2010) on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/28072243/Informazione-Precontrattuale-Assicur-Contr-Impr-2010">Informazione Precontrattuale Assicur. (Contr. Impr., 2010)</a> <object id="doc_751623719410634" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_751623719410634" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=28072243&amp;access_key=key-1kcdfi7oq8hoh8acgvh4&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_751623719410634" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=28072243&amp;access_key=key-1kcdfi7oq8hoh8acgvh4&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_751623719410634"></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/03/09/l%e2%80%99informazione-precontrattuale-degli-intermediari-assicurativi/">L’informazione precontrattuale degli intermediari assicurativi.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/q92qUu4crHo" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>L’esame scritto di Avvocato 2010: alcuni suggerimenti.</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/NTycsLv17uk/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/03/03/lesame-scritto-di-avvocato-2010-alcuni-suggerimenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[abilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[esame]]></category>

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		<description><![CDATA[Superato il primo anno di pratica forense, inevitabilmente si comincia a pensare alla preparazione per l&#8217;esame di avvocato.
Durante la pratica avevo seguito la Scuola di Magistratura Sant&#8217;Alfonso dei Liguori, successivamente mi ero iscritto a due scuole per la preparazione ai tre giorni di esami: la P.A.N.G.E.S.A. per le problematiche civilistiche e la Scuola delle Camere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superato il primo anno di pratica forense, inevitabilmente si comincia a pensare alla preparazione per l&#8217;esame di avvocato.<br />
Durante la pratica avevo seguito la Scuola di Magistratura Sant&#8217;Alfonso dei Liguori, successivamente mi ero iscritto a due scuole per la preparazione ai tre giorni di esami: la P.A.N.G.E.S.A. per le problematiche civilistiche e la Scuola delle Camere Penali diretta dall&#8217;Avv. Donato Messina.</p>
<p>A mio modo di vedere la preparazione per il detto esame non può essere rimediata in poche lezioni, ma è frutto di un cammino che, ahimè, l&#8217;Università non è in grado di dare sin anche nelle più semplici basi (come non pensare al fatto che proprio alla facoltà di giurisprudenza si scrive poco, se non niente).</p>
<p>Ed, infatti, se le nozioni degli elementi principali di diritto deve essere per scontata ed acquisita nel corso del tempo, non è altrettanto scontata l&#8217;impostazione di un parere <em>pro veritate</em> e la redazione di un atto.</p>
<p><span id="more-367"></span>In tal senso la frequenza di una scuola, o di un corso, risulta davvero importante per una serie di motivi:</p>
<ul>
<li>attraverso l&#8217;apprendimento delle tecniche di redazione di un parere si evita la fobia del foglio bianco;</li>
<li>aiuta ad organizzare il tempo a disposizione per l&#8217;esame;</li>
<li>stimola lo studio ed il ragionamento;</li>
<li>favorisce la coesione degli studenti anche attraverso il confronto (elemento da non sottovalutare).</li>
</ul>
<p>Pertanto, vogliamo segnalare il corso tenuto dall&#8217;<a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=2&amp;ved=0CAwQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fworks.bepress.com%2Fvalerio_sangiovanni%2Fcv.pdf&amp;ei=7suOS6ibF9uF_AbkupDgDA&amp;usg=AFQjCNEXdc5lAa7Hs6Kf5XjETYe9hqa8Cw&amp;sig2=FlxoUkLOBFcBkfCV-FvN9Q"><strong>Avv. Valerio Sangiovanni</strong></a>, una delle firme più autorevoli di inDiritto, autore di diversi articoli, saggi e docenze presso Università, Istituti e  Master.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ESAME SCRITTO DI AVVOCATO 2010</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>PARERE MOTIVATO DI DIRITTO CIVILE<br />
ATTO GIUDIZIARIO DI CIVILE<br />
PARERE MOTIVATO DI DIRITTO PENALE</em></p>
<p>Date, Orario e Luogo del Corso (10 lezioni):</p>
<p>29 settembre; 6, 13, 20 e 27 ottobre; 3, 10, 17 e 24 novembre; 1° dicembre 2010<br />
Ogni mercoledì sera dalle 19.30 alle 21.00 presso hotel Domenichino, via Domenichino 41, 20149 Milano, MM Amendola Fiera</p>
<p>Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <strong>Inviare mail a valerio.sangiovanni@libero.it o telefonare al 349 / 64 65 142</strong></p>
<p>Di seguito ci permettiamo di dare alcuni piccoli suggerimenti in vista dell&#8217;esame:</p>
<ol>
<li>Nella redazione del parere essere molto schematici. Ad esempio vi propongo questo schema: a) Utilizzare un <em>incipit</em> che individui immediatamente gli istituti giuridici rilevanti; b)  fornire alcuni brevi cenni sui detti istituti; c) Ciò posto, entrare nel vivo delle problematiche fornendo la soluzione dettata da un primo orientamento  giurisprudenziale (maggioritario o più autorevole) e fornire le basi logico giuridiche del detto orientamento; d) evidenziare la giurisprudenza contraria e fornire le basi logico giuridiche dell&#8217;orientamento opposto; e) trarre le conclusioni.</li>
<li>Evitare di citare la dottrina, ma puntare al concreto della giurisprudenza (ma è una mia convinzione personalissima: il parere <em>pro veritate</em> non è una disquisizione di diritto, ma la risoluzione di una problematica concreta e rivolta ad un cliente con specifiche esigenze).</li>
<li>Curare molto la sintassi, la grammatica, l&#8217;ortografia e la grafia. Scrivere con periodi brevi e di senso compiuto e con un grafia leggibile, ma non in stampatello.</li>
<li>Contenere il parere in quattro facciate.</li>
</ol>
<p>Altri consigli di carattere meno tecnico, ma, credetemi, ugualmente importanti, sono:</p>
<ul>
<li>Suddividere il tempo a vostra disposizione in parti ben precise: non più di mezz&#8217;ora per la scelta del parere, riservarsi una mezz&#8217;ora per una attenta e accurata rilettura.</li>
<li>Fare affidamento solo sulle proprie convinzioni.</li>
<li>Tutto ciò di cui si ha di bisogno è nel codice commentato con giurisprudenza. La giurisprudenza delinea a sufficienza gli elementi degli istituti giuridici.</li>
<li>Tre giorni sono lunghi, come in un <em>tour </em>(scusatemi, ma la bicicletta è una delle mie passioni): alimentarsi bene ed in modo leggero.  Gli zuccheri sono i ben venuti (cioccolato, caramelle, etc.) aiutano la concentrazione e compensano la perdita di energie celebrali.</li>
<li>Dopo aver consegnato non ascoltate nessuno, tanto ormai è tardi e vi stresserete inutilmente.</li>
</ul>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/03/03/lesame-scritto-di-avvocato-2010-alcuni-suggerimenti/">L&#8217;esame scritto di Avvocato 2010: alcuni suggerimenti.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/NTycsLv17uk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Omologazione concordato fallimentare. Articolo 129 Legge Fallimentare. Tribunale di La Spezia, decreto 15 ottobre 2009</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/rfKhVXnyC7c/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/03/02/omologazione-concordato-fallimentare-articolo-129-legge-fallimentare-tribunale-di-la-spezia-decreto-15-ottobre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 04:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Fallimentare]]></category>
		<category><![CDATA[concordato]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[omologazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Il tema trattato nell&#8217;articolo dell&#8217;Avv. Valerio Sangiovanni &#8211; che pubblichiamo per gentile concessione di Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer, già pubblicato in Il Fallimento, 2010, fasc. 3, pp. 349-354 &#8211; trae spunto dalla recente pronunzia del Tribunale di La Spezia, decr., 15 ottobre 2009 &#8211; Pres. d’Avossa &#8211; Rel. Farina e Belle.
I Giudici Spezzini ritengono che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tema trattato nell&#8217;articolo dell&#8217;<strong>Avv. Valerio Sangiovanni</strong> &#8211; che pubblichiamo per gentile concessione di <strong>Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer</strong>, già pubblicato in Il Fallimento, 2010, fasc. 3, pp. 349-354 &#8211; trae spunto dalla recente pronunzia del Tribunale di La Spezia, decr., 15 ottobre 2009 &#8211; Pres. d’Avossa &#8211; Rel. Farina e Belle.<br />
I Giudici Spezzini ritengono che <strong>il termine ex art. 129, secondo comma l.fall.</strong> &#8211; secondo cui &#8220;<em>(&#8230;) se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni</em>&#8221; -, non sia riferibile alla presentazione della richiesta di omologazione del concordato.</p>
<p>La questione giuridica trae origine dal fatto che  per la richiesta di omologazione da parte del proponente, non è previsto alcun termine espresso. L’art. 129, secondo comma l.fall., invece, prevede che il giudice delegato fissi un termine per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo.</p>
<p><span id="more-359"></span></p>
<p>In particolar modo, riprendendo le parole  dell&#8217;Avv. Sangiovanni, dal ragionamento svolto dal Tribunale di La Spezia  sono tre le problematiche trattate dal decreto degne di essere poste in particolare rilievo:</p>
<ul>
<li><strong>la prima è di carattere processuale e riguarda le caratteristiche del termine previsto dall’art. 129, secondo comma l.fall.;</strong></li>
<li><strong>la seconda questione, anche’essa di natura processuale, concerne l’approvazione del concordato in caso di ritardata espressione del dissenso al medesimo;</strong></li>
<li><strong>la terza problematica di cui si occupa il Tribunale spezzino è invece di ordine sostanziale e riguarda il giudizio che il tribunale deve dare sulla convenienza della proposta di concordato.</strong></li>
</ul>
<p>Il commento alla detta pronunzia analizza le seguenti problematiche in ordine all’assenza di un termine per la richiesta<br />
di omologazione:</p>
<ol>
<li>Il termine ex art. 129, secondo comma l.fall.;</li>
<li>L’approvazione del concordato in caso di ritardata espressione del voto;</li>
<li>La valutazione del tribunale sulla convenienza della proposta;</li>
</ol>
<p>Ringraziando ancora una volta l&#8217;Avv. Sangiovanni per il suo contributo, non possiamo che rimandare alla lettura della  pronunzia e del relativo commento.<br />
<a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Tribunale di La Spezia decr. 15 ottobre 2009 Omologazione Concordato (Fall., 2010) on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/27675031/Tribunale-di-La-Spezia-decr-15-ottobre-2009-Omologazione-Concordato-Fall-2010">Tribunale di La Spezia decr. 15 ottobre 2009 Omologazione Concordato (Fall., 2010)</a> <object id="doc_245009359694104" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_245009359694104" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=27675031&amp;access_key=key-1iwzgjax8gypjt5q5znp&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=27675031&amp;access_key=key-1iwzgjax8gypjt5q5znp&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_245009359694104" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=27675031&amp;access_key=key-1iwzgjax8gypjt5q5znp&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_245009359694104"></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/03/02/omologazione-concordato-fallimentare-articolo-129-legge-fallimentare-tribunale-di-la-spezia-decreto-15-ottobre-2009/">Omologazione concordato fallimentare. Articolo 129 Legge Fallimentare. Tribunale di La Spezia, decreto 15 ottobre 2009</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/rfKhVXnyC7c" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Le norme di comportamento di imprese e intermediari assicurativi nell’analisi dell’Avv. Valerio Sangiovanni</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/kDQ6Xl1KOAk/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/02/04/le-norme-di-comportamento-di-imprese-e-intermediari-assicurativi-nellanalisi-dellavv-valerio-sangiovanni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto delle Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari assicurativi]]></category>
		<category><![CDATA[ISVAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Come giustamente rileva l&#8217;Avv. Valerio Sangiovanni nell&#8217;introduzione dell&#8217;articolo che pubblichiamo, per gentile concessione di Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer (già apparso in Danno e responsabilità, 2010, fasc. 1, pp. 93-104):
&#8220;Mentre è voluminosa la giurisprudenza ed è ampio il dibattito dottrinale in materia di norme di comportamento degli intermediari finanziari, è molto meno studiata la distinta &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come giustamente rileva l&#8217;<strong>Avv. Valerio Sangiovanni</strong> nell&#8217;introduzione dell&#8217;articolo che pubblichiamo, per gentile concessione di <strong>Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer</strong> (già apparso in <strong>Danno e responsabilità</strong>, 2010, fasc. 1, pp. 93-104):</p>
<blockquote><p><strong>&#8220;Mentre è voluminosa la giurisprudenza ed è ampio il dibattito dottrinale in materia di norme di comportamento degli intermediari finanziari, è molto meno studiata la distinta &#8211; ma simile &#8211; tematica delle regole di condotta di imprese e intermediari assicurativi. In questo articolo si vuole affrontare questa materia, tenendo conto sia di quanto stabilisce il codice delle assicurazioni sia di quanto prevede il regolamento ISVAP di attuazione&#8221;.</strong></p></blockquote>
<p><span id="more-351"></span>L&#8217;articolo dell&#8217;Avv. Valerio Sangiovanni, ovviamente, prende le mosse dall&#8217;analisi delle due fonti principali che disciplinano gli obblighi delle società assicuratrici e, quindi, dei relativi agenti e degli intermediari assicurativi:</p>
<p><strong>A) Art. 183 del Codice delle Assicurazioni TITOLO XIII</strong>:</p>
<p style="padding-left: 30px;">1. Nell&#8217;offerta e nell&#8217;esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:<br />
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;<br />
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;<br />
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove cio&#8217; sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;<br />
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.<br />
2. L&#8217;ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l&#8217;attivita&#8217; si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.<br />
3. L&#8217;ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonche&#8217; della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall&#8217;impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalita&#8217;, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell&#8217;offerta e nell&#8217;esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.</p>
<p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.informafisac.it/testi/testo_singolo.php?id=77">Regolamento ISVAP n. 5/2006</a></span>.</strong></p>
<p>Effettuate tali precisazioni nel detto articolo vengono compiutamente trattati i seguenti punti:</p>
<ul>
<li> Intermediari assicurativi e intermediari finanziari;</li>
<li>I soggetti assicurativi tenuti all’osservanza delle norme di comportamento;</li>
<li>La persistenza nel tempo delle norme di comportamento;</li>
<li>I soggetti assicurativi tenuti all’osservanza delle norme di comportamento</li>
<li>Diligenza, correttezza e trasparenza;</li>
<li>I doveri informativi di imprese e intermediari assicurativi;</li>
<li>I conflitti d’interessi.</li>
</ul>
<p>Non ci rimane che ringraziare la cortese disponibilità dell&#8217;Avv. Sangiovanni e della stessa IPSOA, ed augurarvi buona lettura.</p>
<p><strong><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Le norme di comportamento di imprese e intermediari assicurativi (Danno Resp., 2010) on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/26359068/Le-norme-di-comportamento-di-imprese-e-intermediari-assicurativi-Danno-Resp-2010">Le norme di comportamento di imprese e intermediari assicurativi (Danno Resp., 2010)</a> <object id="doc_278559697085758" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_278559697085758" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=26359068&amp;access_key=key-dq58x6rwi63xy8sd4b7&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="flashvars" value="document_id=26359068&amp;access_key=key-dq58x6rwi63xy8sd4b7&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_278559697085758" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=26359068&amp;access_key=key-dq58x6rwi63xy8sd4b7&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_278559697085758"></embed></object></strong></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/02/04/le-norme-di-comportamento-di-imprese-e-intermediari-assicurativi-nellanalisi-dellavv-valerio-sangiovanni/">Le norme di comportamento di imprese e intermediari assicurativi nell&#8217;analisi dell&#8217;Avv. Valerio Sangiovanni</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/kDQ6Xl1KOAk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>L’unità di tutte le scienze è trovata nella geografia</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/waBasF0AH1s/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/02/02/lunita-di-tutte-le-scienze-e-trovata-nella-geografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Redazione di inDiritto</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;unità di tutte le scienze è trovata nella geografia. Il significato della geografia è che essa presenta la terra come la sede duratura delle occupazioni dell&#8217;uomo. (John Dewey)
Alle elementari avevo un maestro che insegnava geografia e che tirava giù una carta geografica del mondo davanti alla lavagna. Avevo un compagno di classe al sesto anno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>L&#8217;unità di tutte le scienze è trovata nella geografia. Il significato della geografia è che essa presenta la terra come la sede duratura delle occupazioni dell&#8217;uomo. (<strong>John Dewey</strong>)</p>
<p>Alle elementari avevo un maestro che insegnava geografia e che tirava giù una carta geografica del mondo davanti alla lavagna. Avevo un compagno di classe al sesto anno che un giorno ha alzato la mano e ha indicato la costa orientale del Sudamerica; poi ha indicato la costa occidentale dell&#8217;Africa e ha chiesto: «Sono state mai unite?». E il maestro ha risposto: «Certo che no, è una cosa ridicola!». Lo studente cominciò a fare uso di droghe e sparì. L&#8217;insegnante è diventato consigliere scientifico dell&#8217;attuale amministrazione (ndr Bush). (dal film documentario statunitense del 2006 &#8220;Una scomoda verità&#8221;,  diretto da <strong>Davis Guggenheim</strong>).</p>
<p>Nella mia geografia ancora sta scritto che tra Catanzaro e il mare si trovano i Giardini delle Esperidi. (<strong>George Robert Gissing</strong>, da Sulle rive dello Jonio).</p>
<p>L&#8217;arma del giornalista è la penna o la macchina da scrivere. L&#8217;arma del giornalista sotto vetro smerigliato è la bacchetta o la carta geografica. (<strong>Sergio Saviane</strong>).</p>
<p>Lungo la costa dell&#8217;Africa del Sud-Ovest, delimitato da montagne di origine vulcanica da una parte e dall&#8217;Atlantico dall&#8217;altra, si stende uno dei più antichi e selvaggi deserti della terra. I geografi chiamano questa zona la Costa degli Scheletri, perché le sue spiagge sono disseminate dei relitti delle navi che vi hanno fatto naufragi. (<strong>Ronald Schiller</strong> da &#8220;Nel mondo dei diamanti&#8221;).</p></blockquote>
<p><span id="more-339"></span>A partire dal settembre 2010, secondo le intenzioni del Governo ed in  assenza di ulteriori sviluppi, dovrebbe prendere il via la riforma della  scuola superiore.<br />
In tal senso il Ministero della Pubblica  Istruzione ha predisposto degli appositi siti web per comunicare la  riforma dei <span style="text-decoration: underline;"><a id="oytx" title="Licei" href="http://nuovilicei.indire.it/">Licei</a></span>, degli <span style="text-decoration: underline;"><a id="xo28" title="Istituti Tecnici" href="http://nuovitecnici.indire.it/">Istituti Tecnici</a></span> e dei <span style="text-decoration: underline;"><a id="phnl" title="Professionali" href="http://nuoviprofessionali.indire.it/">Professionali</a></span>.</p>
<p>Nell&#8217;intento di fornire  una informazione chiara, trasparente e per quanto possibile completa,  segnaliamo i tre DPR sopra menzionati appositamente recuperati dal sito  del Senato e pubblicati su <span style="text-decoration: underline;"><a title="DPR riforma Gelmini" href="http://bit.ly/ayCg1k" target="_blank">Scribd</a>.</span></p>
<p>Da informazioni che abbiamo  raccolto su internet, sappiamo che i quadri orario allegati ai suddetti  DPR sono stati ulteriormente aggiornati la settimana scorsa, purtroppo  in senso peggiorativo. La Gilda degli Insegnanti di Venezia ha messo a  disposizione tali <span style="text-decoration: underline;"><a id="lxnc" title="versioni  &quot;ufficiose&quot; dei quadri orario per i Licei" href="http://tr.im/MoNM">versioni  &#8220;ufficiose&#8221; dei quadri orario per i Licei</a></span> &#8211; che al 95% pare  costituiranno le versioni definitive &#8211; oltre a delle note che aiutano a  comprendere le modifiche introdotte.</p>
<p>Di seguito riteniamo utile  riportare sinteticamente le cifre riguardanti la riduzione della  Geografia alle scuole superiori, confrontando le ore attualmente  insegnate con quelle previste dalla riforma Gelmini. Innanzitutto è  utile ricordare come questa riorganizzi i Licei, i Tecnici e i  Professionali, tentando di razionalizzare la pletora di sperimentazioni  che sono state attivate grazie all&#8217;autonomia della quale godono le  singole scuole. Intento meritorio certamente, ma difficilmente potrà  sfuggire il reale obiettivo del Governo, ovvero <span style="text-decoration: underline;">la riduzione della  spesa nella scuola mediante la drastica riduzione del monte ore di circa  il 5% sul totale</span>. Riduzione che ovviamente va a colpire alcune  materie, tra queste la Geografia e le Scienze.</p>
<p><strong>Per quanto  riguarda i Licei</strong>, la situazione sembra in verità ancora molto  confusa. Sul sito del Ministero i quadri orario del <span style="text-decoration: underline;"><a id="l9rp" title="quadro orario del Classico" href="http://nuovilicei.indire.it/show_attach.php?id_cnt=7904">Classico</a></span>, delle <span style="text-decoration: underline;"><a id="dp_y" title="Scienze Umane" href="http://nuovilicei.indire.it/show_attach.php?id_cnt=7908">Scienze Umane</a></span> e del <span style="text-decoration: underline;"><a id="lsk2" title="Linguistico" href="http://nuovilicei.indire.it/show_attach.php?id_cnt=7905">Linguistico</a></span> mantengono ancora la Geografia con 2  ore a settimana nel biennio, mentre quella <span style="text-decoration: underline;"><a id="rqzc" title="ufficiosa diffusa dalla Gilda" href="http://www.gildavenezia.it/riforma/riformadoc/2010/Quadri_orari_8-1-2010_versione_b1.pdf">ufficiosa diffusa dalla  Gilda</a></span> la vede accorpata alla Storia. Per lo<span style="text-decoration: underline;"> <a id="xv2q" title="Scientifico" href="http://nuovilicei.indire.it/show_attach.php?id_cnt=7907">Scientifico</a></span> e tutti gli altri indirizzi invece  l&#8217;accorpamento è cosa certa.<br />
Questa operazione ridimensionerebbe  dunque la Geografia dalle attuali 2 ore settimanali nel biennio a una  condivisione con la Storia, a discrezione dell&#8217;insegnante.<br />
<strong><br />
La  situazione diventa drammatica invece per gli Istituti Tecnici</strong>, con  una pressoché totale scomparsa della Geografia che non avrà il  &#8220;paracadute&#8221; dell&#8217;accorpamento come accade nei Licei. Attualmente questa  viene insegnata per 3 ore a settimana nel biennio degli Industriali e 6  e 4 ore rispettivamente nel biennio degli Aeronautici e Nautici, mentre  <strong>sparirà totalmente nella riforma Gelmini</strong>.</p>
<p>Negli <strong>Istituti  del settore Economico </strong>la Geografia viene attualmente insegnata per  6/8 ore nel triennio a seconda degli indirizzi dei Tecnici Commerciali e  Turistici. La riforma Gelmini, invece, ne prevede 6 di ore nel biennio,  più altrettante nel triennio dell&#8217;indirizzo Turismo. Apparentemente una  situazione migliorativa, ma si tratta dei quadri orario ufficiali, non  sappiamo cosa è previsto in quelli che sono stati modificati la  settimana scorsa.</p>
<p><a href="http://nuke.luogoespazio.info/appellogeografia/tabid/551/Default.aspx" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1689" style="margin: 2px;" title="I love Geography" src="http://blog.spaziogis.it/wp-content/uploads//2010/02/love_geography_medium.GIF" alt="I love Geography" width="130" height="110" /></a>E&#8217; in questo contesto che vogliamo segnalarvi  l&#8217;<span style="text-decoration: underline;"><a id="kk1z" title="appello in favore dell'insegnamento della geografia" href="http://nuke.luogoespazio.info/appellogeografia/tabid/551/Default.aspx">appello  in favore dell&#8217;insegnamento della geografia</a></span>, che, se vorrete,  potete sottoscrivere.</p>
<p>Non vogliamo  convincere nessuno dell&#8217;importanza dell&#8217;insegnamento della geografia.  Non è necessario.<br />
Vogliamo parlare dello studio della geografia come  disciplina che educa alla libertà.<br />
Il cuore di questa materia non  risiede nell&#8217;indicazione della superficie di uno Stato, nel tratto dei  rilievi montuosi o nell&#8217;elencazione delle principali città.</p>
<p>Noi  crediamo che il cuore dell&#8217;insegnamento della geografia risieda nelle <span style="text-decoration: underline;"><a id="f4eb" title="danze dei Dervishi" href="http://www.youtube.com/watch?v=nGYFlitLXGk">danze dei Dervishi</a></span><em>, </em><span style="text-decoration: underline;"><a id="i_02" title="nelle rotte letterarie di Melville e nei viaggi dei grandi  esploratori" href="http://awesome.good.is/features/011/Wanderlust/">nelle rotte letterarie tra Melville e Kerouak e nei viaggi  dei grandi esploratori</a></span>, nel comprendere come si evolva l’<span style="text-decoration: underline;"><a id="an9t" title="avanzata dei talebani nel nord del Pakistan" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8046577.stm">avanzata dei  talebani nel nord del Pakistan</a></span> ovvero di come sia cambiata nel tempo <span style="text-decoration: underline;"> <a id="jt3j" title="la dislocazione delle forze  statunitensi in Iraq" href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/01/world/middleeast/0701-withdraw-maps.html">la  dislocazione delle forze statunitensi in Iraq</a></span>, nella <a id="af0f" title="musica ascoltata e  suonata dai popoli" href="http://www.gracenote.com/map/">musica ascoltata e suonata dai popoli</a>, nelle <a id="dtg0" title="immagini di  luoghi remoti" href="http://www.panoramio.com/map/">immagini di luoghi remoti</a>, ma anche quali siano<span style="text-decoration: underline;"> <a id="ulay" title="i problemi del  proprio quartiere" href="http://www.fixmystreet.com/">i problemi del proprio quartiere</a></span>.</p>
<p>Tutto  questo vuol dire apprendere la geografia: una scienza che dalla  morfologia terrestre giunge a disegnare i tratti dell&#8217;uomo che la abita.</p>
<p>Ed  è per questo che l&#8217;importanza di questo appello non si risiede solo in  un mero calcolo matematico delle ore da dedicare nelle scuole allo  studio della geografia, ma anche <strong>nella qualità didattica dello  studio di questa materia</strong> che apre gli orizzonti, è il caso di  dire, degli studenti ed educa il loro cuore e la loro mente alla  conoscenza del diverso, alla comprensione delle proprie origini e del  proprio territorio, delle realtà sociali, economiche e politiche che ci  circondano cui nessuno può dirsi estraneo se vuole vivere una esistenza  libera e, perché no, anche avventurosa e coraggiosa, come ognuno di noi  si augura essere la vita propria e dei propri figli.</p>
<hr />Insieme a:</p>
<ul>
<li><a title="ESRIdipendente" href="http://www.esridipendente.it/" target="_blank">ESRIdipendente</a></li>
<li><a title=" Faccio Cose Vedo Gente" href="http://www.fcvg.it/" target="_blank">Faccio Cose Vedo Gente</a></li>
<li><a title="freeGIS-Italia" href="http://www.freegis-italia.org/" target="_blank">freeGIS-Italia</a></li>
<li><a title="Il Blog italiano di AutoCAD Map e Civil 3D" href="http://map3d.blogspot.com/" target="_blank">Il Blog italiano di AutoCAD Map e Civil 3D</a></li>
<li><a title="inDiritto.it" href="http://www.indiritto.it/">inDiritto.it</a></li>
<li><a title="JGrass Tech Tips" href="http://jgrasstechtips.blogspot.com/" target="_blank">JGrass Tech Tips</a></li>
<li><a title="map freely" href="http://flaviorigolon.wordpress.com/" target="_blank">map freely</a></li>
<li><a title="massimozotti.it" href="http://www.massimozotti.it/" target="_blank">massimozotti.it</a></li>
<li><a title="OpenStreetMap Italia" href="http://blog.openstreetmap.it/" target="_blank">OpenStreetMap Italia</a></li>
<li><a title="TANTO, le cose che ci piacciono ..." href="http://blog.spaziogis.it/" target="_blank">TANTO</a></li>
<li><a title="Thinking in GIS" href="http://www.paolocorti.net/" target="_blank">Thinking in GIS</a></li>
<li><a title="Simone Cortesi" href="http://cortesi.com/" target="_blank">Simone Cortesi</a></li>
</ul>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/02/02/lunita-di-tutte-le-scienze-e-trovata-nella-geografia/">L&#8217;unità di tutte le scienze è trovata nella geografia</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/waBasF0AH1s" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Mediazione Civile: approvazione dei pareri sullo Schema di decreto legislativo relativo alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/8yRHaL7XDms/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/02/01/mediazione-civile-approvazione-dei-pareri-sullo-schema-di-decreto-legislativo-relativo-alla-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Avevamo seguito con vivo interesse, in questo articolo,  l&#8217;iter dello Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, individuandone quelli che, a nostro avviso,sono i punti deboli e non convincenti.
Pubblichiamo oggi, grazie alla segnalazione dell&#8217;Avv. Salvatore Grimaudo, su contributo della Camera Civile Veneziana, i pareri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avevamo seguito con vivo interesse,<span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/"> in questo articolo</a></strong></span>,  l&#8217;iter dello <strong>Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, </strong>individuandone quelli che, a nostro avviso,sono i punti deboli e non convincenti.</p>
<p>Pubblichiamo oggi, grazie alla segnalazione dell&#8217;<strong>Avv. Salvatore Grimaudo</strong>, su contributo della <a href="http://www.cameracivileveneziana.it/"><strong>Camera Civile Veneziana</strong></a>, i pareri delle Commissioni Giustizia del Senato e  della Camera sullo  schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione dell&#8217;articolo 60 della  legge 18 giugno 2009 n. 60, preceduti da una breve nota del Consigliere delegato <strong>Avv. Manola Faggiotto</strong> e del Presidente<strong> Avv. Paolo Maria Chersevani</strong>.</p>
<p><span id="more-335"></span></p>
<p>Ci pare di poter dire, ad un primo esame preliminare, che <strong>diverse sono le criticità</strong> emerse dall&#8217;analisi delle suddette Commissioni, quali brevemente:</p>
<ul>
<li> la necessità di  prevedere criteri di competenza territoriale per la individuazione degli organismi di conciliazione;</li>
<li>la determinazione del momento determinante la litispendenza (individuato nel deposito della istanza di mediazione);</li>
<li>la non condivisione della previsione della sanzione della nullità del contratto concluso tra il professionista e l&#8217;assistito per il caso in cui manchi l&#8217;informazione preventiva circa la possibilità di ricorrere alla mediazione (considerato, invece, come illecito disciplinare);</li>
<li>sulla previsione della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale le Commissioni si sono divise: la Commissione Giustizia della Camera ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione Giustizia del Senato ha svolto considerazioni critiche, fra l&#8217;altro, evidenziandone un possibile profilo di incostituzionalità del primo comma dell’art. 5 per eccesso di delega;</li>
<li>le Commissioni hanno invitato il Governo a valutare l&#8217;opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione;</li>
<li>Infine, le Commissioni hanno giudicato necessaria  la introduzione nel decreto legislativo di una disciplina di principio relativa ai requisiti e criteri che assicurino  la professionalità  e competenza tecnica del mediatore e ne garantiscano la neutralità, indipendenza ed imparzialità.</li>
</ul>
<p><strong>Rimangono insoluti, invece alcuni punti, a nostro avviso, particolarmente delicati, quali:<br />
</strong></p>
<ul>
<li> nessuna considerazione è stata svolta  in ordine  all&#8217;articolo 11 laddove viene previsto l&#8217;obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione alla cui mancata adesione sono ricollegati gli effetti di cui all&#8217;articolo 13. Ricordiamo che tale previsione è stata fortemente avversata dall&#8217;Avvocatura in quanto ritenuta in palese  contrasto con il considerando n. 11 della direttiva 2008/52/CE;</li>
<li>nessuna considerazione è stata svolta  in ordine alla necessità di introdurre  l&#8217;obbligatorietà dell&#8217;assistenza legale;</li>
<li>entrambe le Commissioni  hanno ritenuto opportuno prevedere la inammissibilità anche del giuramento decisorio sulle dichiarazioni ed informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione rafforzando in tale maniera il segreto cui è tenuto il mediatore (sul quale abbiamo espresso non poche riserve nel citato articolo sulla mediazione civile, anche in ordine ).</li>
</ul>
<p>Di seguito i pareri delle Commissioni.<br />
<a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Mediazione Pareri Commissioni Giustizia on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/26193227/Mediazione-Pareri-Commissioni-Giustizia">Mediazione Pareri Commissioni Giustizia</a> <object id="doc_990653576045050" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_990653576045050" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=26193227&amp;access_key=key-1axldlihubcxpwe9hk98&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="flashvars" value="document_id=26193227&amp;access_key=key-1axldlihubcxpwe9hk98&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_990653576045050" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=26193227&amp;access_key=key-1axldlihubcxpwe9hk98&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_990653576045050"></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/02/01/mediazione-civile-approvazione-dei-pareri-sullo-schema-di-decreto-legislativo-relativo-alla-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali/">Mediazione Civile: approvazione dei pareri sullo Schema di decreto legislativo relativo alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/8yRHaL7XDms" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Il Diritto dell’agente alla provvigione nell’ordinamento tedesco</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/N-psQML1j_I/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/01/26/il-diritto-dellagente-alla-provvigione-nellordinamento-tedesco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obbligazioni e Contratti]]></category>
		<category><![CDATA[agente]]></category>
		<category><![CDATA[diritto tedesco]]></category>
		<category><![CDATA[provvigione]]></category>

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		<description><![CDATA[Il diritto dell&#8217;agente (e per altro verso del mediatore) alla provvigione, è un tema &#8211; anche di recente -  molto dibattuto sia in dottrina, che nelle aule dei tribunali.
Le caratteristiche principali, nel diritto italiano, relative all&#8217;opera dell&#8217;agente, sono rinvenibili nella disciplina dettata dagli articoli artt. 1742-1753 del codice civile.
Preliminarmente, merita esser ricordato che la stessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il diritto dell&#8217;agente (e per altro verso del mediatore) alla provvigione, è un tema &#8211; anche di recente -  molto dibattuto sia in dottrina, che nelle aule dei tribunali.</p>
<p>Le caratteristiche principali, nel diritto italiano, relative all&#8217;opera dell&#8217;agente, sono rinvenibili nella disciplina dettata dagli articoli <strong>artt. 1742-1753 del codice civile</strong>.</p>
<p>Preliminarmente, merita esser ricordato che la stessa Corte di Cassazione Sezione Lavoro per la prima volta con la sentenza n. 4817 del 18 maggio 1999, ha riconosciuto il diritto alla provvigione del così detto <em>agente di fatto</em>, e ciò in forza del richiamato principio espresso nella sentenza del 30 aprile 1998 della <strong>Corte di Giustizia delle Comunità Europee</strong> nella quale si affermava testualmente &#8220;<strong><em>la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986 86/643/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, <span style="text-decoration: underline;">osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un apposito albo</span></em></strong>&#8220;.<br />
La direttiva n.86/653/CEE tutela gli agenti di commercio a prescindere dalla loro iscrizione in un albo, e &#8211; nel lasciare agli Stati membri la facoltà di imporre la forma scritta ad substantiam &#8211; non menziona altre condizioni in base alle quali sia possibile subordinare la validità del contratto.</p>
<p>Per quanto attiene più specificatamente al diritto alla provvigione, sempre nell&#8217;ordinamento italiano, segnaliamo che il diritto del <em>mediatore</em> alla provvigione matura in forza della conclusione di un affare che sia in rapporto causale con l&#8217;opera svolta (in tal senso di recente <strong>Corte di Cassazione SEZ. III, Sentenza 5 marzo 2009, n. 5348</strong>).<br />
In particolar modo ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, i giudici di legittimità hanno riconosciuto come sufficiente il fatto che la conclusione dell&#8217;affare possa ricollegarsi all&#8217;opera svolta dal mediatore/agente per l&#8217;avvicinamento dei contraenti. Tuttavia, tale attività deve rappresentare il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e, poi, valorizzata dalle parti.<br />
Inoltre, con la sentenza sopra citata, viene, per altro verso, (sempre con riferimento all&#8217;operato dell&#8217;agente/mediatore ed in relazione alle prestazioni svolte, quindi in relazione al maturare del diritto alla provvigione/compenso), riaffermato il principio dell&#8217;obbligo di buona fede oggettiva o correttezza applicabile sia in ambito contrattuale, sia in quello extracontrattuale.</p>
<p>Questo il quadro di massima dell&#8217;ordinamento italiano in tema di diritto alla provvigione dell&#8217;agente.</p>
<p>L&#8217;<strong>Avv. Valerio Sangiovanni</strong>, nell&#8217;articolo che di seguito pubblichiamo per gentile concessione di <strong>UTET Giuridica</strong> già apparso in Obbligazioni e Contratti, 2010, fasc. 1, pp. 57-64, ci offre una panoramica dell&#8217;atteggiarsi del diritto alla provvigione dell&#8217;Agente nell&#8217;ordinamento tedesco, grazie anche alla sua competenza di Avvocato (Rechtsanwalt) in Germania.</p>
<p><span id="more-328"></span>Meritano essere segnalati i principali punti oggetto della trattazione del seguente articolo:</p>
<blockquote><p><strong>a) Gli affari che fanno sorgere il diritto alla provvigione</strong><br />
La materia dell’agenzia e` disciplinata, nel diritto tedesco, nel codice di commercio. Fra le numerose disposizioni che disciplinano tale tematica un ruolo significativo, anche dal punto di vista pratico, e` giocato da quelle che regolano il diritto dell’agente alla provvigione.<br />
E` fondamentale, anzitutto, individuare quali siano gli affari che fanno sorgere tale diritto. Il legislatore tedesco utilizza come parametro di riferimento il ‘‘momento’’ in cui l’affare è concluso, che deve collocarsi durante la persistenza del rapporto contrattuale fra preponente e agente. Bisogna poi che sussista un nesso causale fra il comportamento dell’agente e la conclusione del contratto. Una regola parzialmente diversa vale quando all’agente sia stata assegnata una determinata area. In questo caso l’agente competente per la zona ha comunque diritto alla provvigione per gli affari conclusi con i soggetti di tale area, anche se non ha contribuito causalmente alla conclusione dell’affare.<br />
<strong>b) Il momento in cui sorge il diritto alla provvigione</strong><br />
Stabilito per quali affari l’agente abbia diritto alla provvigione, il legislatore tedesco si preoccupa di affrontare un’altra questione: quando sorga tale diritto. Presupposto è la conclusione dell’affare fra preponente e cliente. Il contratto, però, deve anche essere eseguito da entrambe le parti: il preponente fornisce la merce e il cliente la paga.<br />
Pertanto l’arco temporale che intercorre fra i primi contatti posti in essere dall’agente e l’esecuzione completa di tutto l’affare può rivelarsi piuttosto lungo. In quale momento il preponente è obbligato a corrispondere la provvigione all’agente? Il legislatore tedesco, come regola di base, stabilisce che la provvigione è dovuta non appena il preponente esegue l’affare (ossia non appena il produttore fornisce i beni che sono stati acquistati dal cliente).<br />
<strong>c) L’ammontare della provvigione</strong><br />
Infine è  importante stabilire a quanto ammonti la provvigione dovuta dal preponente all’agente. Nella quasi totalità dei casi l’ammontare della provvigione e` determinato dal previo accordo delle parti. Essa trova generalmente espressione in una percentuale rispetto al prezzo di vendita dei beni. Si tratta di capire quali voci dell’importo corrisposto dal cliente finale debbano essere considerate al fine del calcolo della provvigione. Al riguardo il legislatore tedesco detta disposizioni piuttosto analitiche.</p></blockquote>
<p>Ricordiamo, infine, per completezza espositiva e con riferimento sia all&#8217;<strong>indennità di fine rapporto</strong> che al <strong>diritto alla provvigione dell&#8217;Agente</strong>, la sentenza emessa il <strong>26 marzo 2009 dalla Prima Sezione della Corte di Giustizia Europea</strong>, inerente proprio una controversia di diritto tedesco. Il Tribunale di Amburgo, infatti decideva di investire la Corte di Giustizia Europea della questione sottoposta al suo vaglio con un rinvio pregiudiziale ex art. 243 del Trattato Ce.<br />
Tale sentenza risulta particolarmente  interessante poiché in essa viene ribadito l&#8217;orientamento già enunciato nella nota sentenza del <strong>23 marzo 2006, C465/04</strong> e riaffermati principi fondamentali applicabili direttamente anche al nostro diritto nazionale.</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Diritto Agente Provvigione Germania (Obbl. Contr., 2010) on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/25838326/Diritto-Agente-Provvigione-Germania-Obbl-Contr-2010">Diritto Agente Provvigione Germania (Obbl. Contr., 2010)</a> <object id="doc_572952085189821" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_572952085189821" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=25838326&amp;access_key=key-22f75wu9dklx5kihqsie&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="flashvars" value="document_id=25838326&amp;access_key=key-22f75wu9dklx5kihqsie&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_572952085189821" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=25838326&amp;access_key=key-22f75wu9dklx5kihqsie&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_572952085189821"></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/01/26/il-diritto-dellagente-alla-provvigione-nellordinamento-tedesco/">Il Diritto dell&#8217;agente alla provvigione nell&#8217;ordinamento tedesco</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/N-psQML1j_I" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<title>Un altro modo per leggere inDiritto: il tuo smartphone!</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/xme-2z6uE_0/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/01/18/un-altro-modo-per-leggere-indiritto-il-tuo-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 04:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Borruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[web & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wptouch]]></category>

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		<description><![CDATA[Introduzione
Ho il privilegio di essere il webmaster di questo splendido blog, che riceve ogni mese le visite di 3000 affezionati lettori. La ragione di questo piccolo successo, sta nella qualità del lavoro fatto dal suo principale autore, nonché creatore: Gerlando Gibilaro.
E&#8217; anche il webmaster potenziale di inDiritto. Mi segnala problemi, mi fa proposte su struttura, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Introduzione</h2>
<p>Ho il privilegio di essere il <em>webmaster</em> di questo splendido blog, che riceve ogni mese le visite di 3000 affezionati lettori. La ragione di questo piccolo successo, sta nella qualità del lavoro fatto dal suo principale autore, nonché creatore: <strong>Gerlando Gibilaro</strong>.</p>
<p>E&#8217; anche il <em>webmaster</em> potenziale di inDiritto. Mi segnala problemi, mi fa proposte su struttura, grafica e &#8220;logica&#8221; del blog, e rende il mio un &#8220;non lavoro&#8221;.</p>
<p>Tutto è reso ancora più facile dalla piattaforma su cui si basa inDiritto: <a title="WordPress homepage" href="http://wordpress.org/" target="_blank"><strong>WordPress</strong></a>. WP rende facile essere autore, gestore e lettore di un blog; alle volte in modo disarmante.</p>
<p>L&#8217;ultima prova l&#8217;ho avuta attivando la <strong>versione <em>mobile </em>di inDiritto</strong>.</p>
<p><span id="more-274"></span></p>
<h2>inDiritto Mobile</h2>
<p>Chiunque possegga un <strong>iPhone</strong>, un <strong>iPod thouch</strong>, un telefonino <strong>Android</strong>, un <strong>BlackBerry Storm</strong>, o un telefonino con installato <a title="opera 5 mini" href="http://www.opera.com/mini/next/" target="_blank"><strong>Opera 5  mini</strong></a>, potrà guardare questo blog con occhi diversi.</p>
<p>Gli <em>screenshot</em> fatti su iPhone che vedete sotto, dicono più di molte parole. Il tema grafico è molto gradevole, molto leggibile e molto ben strutturato. Per accedervi non dovrete fare altro che aprire l&#8217;URL di inDiritto &#8211; <a title="homepage indiritto" href="http://www.indiritto.it" target="_blank"><strong>http://www.indiritto.it</strong></a> &#8211; ed aspettare il caricamento della pagina.<br />
WordPress &#8220;riconoscerà&#8221; il vostro dispositivo mobile e, se è tra quelli indicati sopra, vi &#8220;mostrerà&#8221; il nuovo tema mobile.</p>
<p>Le migliorie non sono soltanto estetiche:</p>
<ul>
<li>i tempi di caricamento &#8211; da dispositivo mobile &#8211;  saranno più brevi</li>
<li>le funzioni principali del sito saranno evidenziate con pulsanti o <em>hyperlink</em> testuali ben disegnati e funzionali
<ul>
<li>la ricerca sul sito</li>
<li>la condivisione di un post per email o su social network</li>
<li>la navigazione per categorie e tag</li>
<li>il login (riguarda gli autori del blog)</li>
<li>la possibilità di lasciare un commento</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="homepage indiritto di inDiritto su iPhone" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/01/indiritto_iphone_home.png" alt="homepage indiritto di inDiritto su iPhone" width="388" height="732" /></p>
<h2>Aspetti tecnici</h2>
<p>WordPress  rende facilissimo gestire un blog, anche perché ci sono centinaia di <a title="plugin wordpress" href="http://wordpress.org/extend/plugins/" target="_blank">componenti aggiuntivi</a> &#8211; <em><strong>plugin -</strong></em> pronti all&#8217;uso e di grande qualità.</p>
<p>La versione mobile di questo blog non è stata creata da me. Non ho scritto una riga di codice. Ho semplicemente scaricato e installato il <em>plugin</em> <strong><a title="WPtouch: Mobile Plugin + Theme for WordPress" href="http://www.bravenewcode.com/wptouch/" target="_blank">WPtouch</a></strong>.</p>
<p>Si installa con la semplicità tipica della quasi totalità dei <em>plugin </em>per WordPress:</p>
<ul>
<li>estraete il file compresso scaricato dal sito di WPtouch nella cartella <em>plugin</em> di WordPress (di solito /wp-content/plugins)</li>
<li>aprite la pagina di amministrazione dei <em>plugin</em> ed attivatelo</li>
<li>FINE</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-276 aligncenter" title="indiritto_iphone_post" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/01/indiritto_iphone_post.png" alt="indiritto_iphone_post" width="388" height="732" /></p>
<h2 style="text-align: left;">Ringraziamenti</h2>
<p style="text-align: left;">Ringrazio, a nome mio e di Gerlando, <a title="Pietro Blu Giandonato" href="http://sites.google.com/site/pgiandonato/" target="_blank"><strong>Pietro Blu Giandonato</strong></a> per averci segnalato questo fantastico <em>plugin</em>.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/01/18/un-altro-modo-per-leggere-indiritto-il-tuo-smartphone/">Un altro modo per leggere inDiritto: il tuo smartphone!</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/xme-2z6uE_0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>La Geografia Giudiziaria: la Revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie. La proposta della Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.</title>
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		<comments>http://www.indiritto.it/2010/01/16/la-geografia-giudiziaria-la-revisione-delle-circoscrizioni-giudiziarie-la-proposta-della-sesta-commissione-del-consiglio-superiore-della-magistratura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 11:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[CSM]]></category>
		<category><![CDATA[geografia giudiziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Il plenum del CSM, in data 13.01.2010, ha discusso e varato all’unanimità la proposta in tema di revisione delle circoscrizioni giudiziarie (relatrice la togata di Magistratura democratica Ezia Maccora), che di seguito riportiamo, grazie alla  segnalazione Celestina Tinelli, avvocato e membro laico del CSM.
Di questo tema ci eravamo occupati, insieme ad Andrea Borruso, in un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il plenum del CSM, in data 13.01.2010, ha discusso e varato all’unanimità la proposta in tema di <strong>revisione delle circoscrizioni giudiziarie</strong> (relatrice la togata di Magistratura democratica <strong>Ezia Maccora</strong>), che di seguito riportiamo, grazie alla  segnalazione<strong> Celestina Tinelli</strong>, avvocato e membro laico del CSM.</p>
<p>Di questo tema ci eravamo occupati, insieme ad Andrea Borruso, in un articolo pubblicato già nel 2008 su <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blog.spaziogis.it/">TANTO</a></span>, dal titolo: <a href="http://blog.spaziogis.it/2008/11/23/la-geografia-giudiziaria-la-realizzazione-di-una-mappa-per-iniziare/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>La Geografia Giudiziaria: la realizzazione di una mappa… per iniziare</strong></span></a>.</p>
<p>Si tratta di un documento approfondito e profondamente interessante (anche se non corredato da mappe), che rappresenta una piattaforma a partire dalla quale, non discutere, ma iniziare a prendere delle decisioni, ormai non più procrastinabili.<br />
In tal senso &#8211; così come rilevato nel comunicato ANSA del 13 gennaio 2010 che dava contezza della risoluzione &#8211; si deve evidenziare che tale risoluzione costituisce, di per sé, anche una risposta costruttiva alle richieste di efficenza della giustizia e di durata del processo (ricordiamo che tale risoluzione segue al no al processo breve del CSM)</p>
<p>Fra gli effetti che seguirebbero alla riforma della geografia giudiziaria così come proposta nella risoluzione, vi sarebbe la messa in discussione l&#8217;esistenza di buona parte dei &#8220;ben 88 tribunali&#8221; il cui organico è inferiore alle venti unità.</p>
<p>Nella detta risoluzione vengono previste piante organiche che vanno dalle venti alle quaranta  unità, ma con i necessari correttivi quali la presenza di un tribunale ordinario sia in ogni capoluogo di provincia, sia nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno della criminalità organizzata o &#8220;<em>da una peculiare densità imprenditoriale e commerciale</em>&#8220;.</p>
<p>Infatti, viene rilevato, che oggi 88 tribunali presentano un organico inferiore a venti unità, 59 hanno un tra i venti e cinquanta giudici e solo 18 hanno più di cinquanta toghe. Tra gli 88, ci sono 32 uffici che arrivano al massimo a dieci magistrati.</p>
<p>Crediamo anche noi che, in tale maniera, si possa correttamente cominciare a parlare di efficienza del sistema giustizia e gettare le basi per una minor durata dei processi.</p>
<p><span id="more-296"></span>Di seguito la risoluzione del CSM.</p>
<h1 style="text-align: center;"><strong>C.S.M.</strong></h1>
<h1 style="text-align: center;">“Risoluzione concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.”.</h1>
<p>(Fasc. 30/RI/2009)</p>
<h2><strong>1 . Le ragioni della proposta</strong></h2>
<p>Il Consiglio Superiore della Magistratura, nell’esercizio dei poteri espressamente riconosciuti dall’art. 10, comma II, L. 195/1958, ritiene prioritario ed indispensabile segnalare al Ministro della Giustizia la necessità, non più procrastinabile, di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.</p>
<p>La realizzazione di un efficiente sistema giudiziario impone infatti un’attenta riflessione sull’attuale distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari e sulla adeguatezza della loro struttura dimensionale.</p>
<p>La presente proposta intende indicare i termini generali per un aperto confronto al fine di raggiungere l’obiettivo del miglioramento del sistema giustizia al quale devono concorrere, per la parte di propria competenza e nello spirito di leale collaborazione, il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministro della Giustizia.</p>
<h2><strong>2. L’elaborazione consiliare in tema di revisione delle circoscrizioni giudiziarie dal 1991 ad oggi</strong></h2>
<h3><strong>2.1 Il Consiglio superiore della Magistratura, nel corso degli ultimi vent’anni, ha auspicato più volte la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, rilevando la loro inadeguatezza rispetto a criteri di efficienza e modernità dell’esercizio della giurisdizione.</strong></h3>
<p>Non sfugge che la questione relativa alla distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari occupa da oltre un secolo il dibattito di politica giudiziaria, atteso che dall’unità di Italia ad oggi non vi è mai stato un intervento legislativo organico che si sia preoccupato di ridisegnare la geografia giudiziaria conformemente alla struttura ed ai reali bisogni della società civile.</p>
<p>L’attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie deriva dalla configurazione che delle stesse disegnava la legge Rattazzi del 13 novembre 1859, n. 3781, nell’incorporare progressivamente le diverse realtà regionali al nuovo Stato unitario. Senza percorrere i complessi passaggi legislativi di questo contrastato processo, va evidenziato che il procedimento si concluse con i rr.dd. 6 dicembre 1865, n. 2626 e 14 dicembre 1865, n. 2641;</p>
<p>nella sostanza “si conservarono le circoscrizioni giudiziarie delle vecchie province, si riformarono quelle della nuove”, prescindendo “totalmente da un’analisi approfondita, attraverso una valutazione statistica del movimento degli affari giudiziari, in rapporto alle attività sociali ed economiche” [così M. D’Addio, Politica e Magistratura (1848-1876), Milano 1966, pp. 164-5]. Già in quell&#8217;epoca la classe politica ne discusse a lungo, non riuscendo ad eliminare il difetto d’origine, vale a dire l’assenza di un rapporto equilibrato tra i giudici dello Stato e le comunità territoriali.</p>
<h3>2.2 La situazione è rimasta sostanzialmente invariata negli ultimi cento anni come risulta dal parere che il C.S.M. rese in data 8 maggio 1991 in ordine al disegno di legge n. 2478/S relativo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.</h3>
<p>Nell’occasione il Consiglio rilevò che “l’esigenza di rivedere la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio costituisce un punto nodale di fondamentale importanza che condiziona quasi tutti profili organizzativi funzionali dell&#8217;apparato di giustizia, così come condiziona la portata complessiva della risposta giudiziaria”.</p>
<p>I problemi connessi a tale esigenza si sono sempre annodati intorno ad un’alternativa di fondo: da un lato la prospettiva del reticolo giudiziario diffuso, in modo da avvicinare quanto più possibile il presidio di giustizia alla collettività, dall’altro il costo amministrativo e di gestione – ormai non più sostenibile – di una disseminazione pletorica e sperequata tra aree diverse.</p>
<p>Il C.S.M. già nel 1991 auspicò, nel ribadire la necessità di rivedere la geografia giudiziaria, che la linea di sviluppo di una possibile legge di riforma si modellasse sulla logica di fondo di istituzione di tribunali omogenei di medie dimensioni.</p>
<p>In quell&#8217;occasione si evidenziò che le circoscrizioni giudiziarie, delineate mediante la distribuzione capillare degli uffici sul territorio, soddisfacevano l’esigenza reale di avvicinare la giustizia al popolo e all’ufficio; ma “Venute meno le difficoltà delle comunicazioni e dei trasporti ed annullate le distanze di spazio e di tempo, oggi la distribuzione capillare nel territorio degli uffici giudiziari non ha valide giustificazioni. Peraltro, la legislazione varia e multiforme, originata dall’estrema complessità della società post-industriale, rende difficilissima la conoscenza compiuta del sistema. Per la organizzazione giudiziaria ha fatto il suo tempo il criterio del medico condotto…Fuori di metafora, alla distribuzione capillare nel territorio degli uffici giudiziari, si collega, inevitabilmente, una figura di giudice anacronistica. Un magistrato umano, saggio ed equilibrato, certamente ammirevole. Ma un giudice che non si avvantaggia della divisione del lavoro: quindi, che riesce a sapere qualcosa di tutto, ma che raramente sa tutto su una cosa. Dunque, non un professionista moderno: non un tecnico del diritto, che conosce a fondo la sua materia ed è in grado di reggere il confronto e la dialettica con gli agguerriti esponenti del foro e delle università”.</p>
<p>Il C.S.M. suggerì, quindi, che la chiave per intervenire sulle circoscrizioni giudiziarie fosse basata sull’individuazione della dimensione ottimale dell’ufficio giudiziario, per l’identificazione della quale occorreva avere riguardo a criteri di massima efficienza.</p>
<p>La dimensione ottimale e la massima efficienza sono elementi che devono essere tenuti in stretta correlazione, sì che per cogliere la prima occorre muovere dal portato della “massima efficienza”; quest’ultima va intesa quale “definizione del maggior numero di affari in tempi stabiliti, con provvedimenti “giusti” e con l’impiego di risorse proporzionate”. Sul piano pratico si rilevò, inoltre, che “la massima efficienza si consegue con la sapiente combinazione degli elementi quantitativi e qualitativi: con una organizzazione di uomini e di</p>
<p>mezzi, che ai magistrati specialisti consenta di dedicarsi esclusivamente al loro compito, che è studiare meditare e decidere. In sintesi, con un ufficio di dimensione ottimale. La dimensione ottimale dell’ufficio si determina sulla base della considerazione congiunta di fattori molteplici, i quali tra loro interagiscono: principalmente, il risultato, la organizzazione e la domanda”.</p>
<p>Tanto premesso il C.S.M., pur ritenendo che la dimensione ottimale degli uffici non potesse fissarsi in astratto ed aprioristicamente, stabilì che utile criterio di riferimento fosse quello di quaranta giudici per tribunale, fatti salvi i necessari correttivi secondo un principio di contigenza. In tale prospettiva, venne evidenziata la necessità che in ogni capoluogo di provincia fosse mantenuto (ovvero istituito laddove mancasse) il tribunale, ferma restando la possibilità che nelle grandi città si potessero predisporre più uffici della dimensione ottimale, suddivisi secondo le specialità (per esempio: un tribunale civile, uno commerciale, uno penale ordinario ed uno penale speciale).</p>
<p>Per le aree maggiormente interessate dal fenomeno della criminalità organizzata, venne ravvisata la necessità di correttivi, tendenti a garantire la conservazione di uffici giudiziari, che non sarebbe stata giustificata in base ai criteri generali.</p>
<p>Con riferimento agli uffici requirenti, si auspicò che venisse mantenuta la regola tradizionale secondo la quale la loro dimensione territoriale dovesse essere mutuata sulla base dei corrispondenti uffici giudicanti.</p>
<p>Infine, con riguardo alle Corti di appello, non si ritennero necessarie significative modifiche rispetto allo stato vigente all’epoca, atteso che l’unica Corte di appello di dimensioni particolarmente ridotta, vale a dire quella di Caltanisetta, meritava di essere mantenuta in ragione della presenza sul relativo territorio di associazioni criminali.</p>
<h3>2.3 A distanza di tre anni, in data 25 maggio 1994, l’organo di governo autonomo della Magistratura tornò nuovamente sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con una risoluzione recante “Segnalazione al Ministro di Grazia e Giustizia della necessità di provvedere alla revisione delle circoscrizioni e in particolare alla soppressione di Corti d’Appello, Tribunali e Procure della Repubblica al fine di rendere immediatamente praticabili la riforma del processo civile ed il rilancio del processo penale”.</h3>
<p>Di fronte alla gravità della crisi della giustizia già allora manifestatasi, si ritenne doveroso formulare in termini più concreti un’articolata proposta di intervento sulle circoscrizioni giudiziarie, all’indomani della relazione al Parlamento sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, con lo spirito costruttivo proprio del leale dibattito istituzionale.</p>
<p>Per quanto riguarda le Corti di Appello, il Consiglio propose un primo criterio di carattere generale, in base al quale si ritenne “in via di massima ottimale la corrispondenza fra tali uffici e il territorio regionale”. Nell’ipotesi in cui per esigenze particolari la presenza di una sola corte in una regione fosse risultata insoddisfacente, si propose l’istituzione di non più di due distretti per regione, ferma restando in ogni caso la soppressione di tutte le sedi distaccate di Corte di Appello. Discorso a parte fu sviluppato per la realtà siciliana, ove si propose la soppressione unicamente della Corte di Appello di Caltanisetta, in ragione dell’intensa presenza della criminalità organizzata in quella regione.</p>
<p>Nell’esaminare la distribuzione sul territorio dei Tribunali, si evidenziò, preliminarmente, che l’istituzione del giudice unico di primo grado avrebbe avuto significative incidenze sulle circoscrizioni giudiziarie, il che rendeva quanto mai urgente l’intervento legislativo anche in tale delicato ambito, “in modo da consentire un’adeguata comparazione tra la geografia giudiziaria e il nuovo modello organizzativo costituito dal giudice unico in primo grado”.</p>
<p>Ciò  posto, il Consiglio, “in un’ottica al contempo statica e dinamica del servizio da rendere alla popolazione”, individuò – sulla scorta delle indicazioni dei consulenti all’uopo nominati dal Consiglio medesimo – tre indici per la selezione delle sedi di tribunale da</p>
<p>conservare: 1) capoluoghi di provincia; 2) livello di polarizzazione urbana; 3) ampiezza dell’area di gravitazione per servizi.</p>
<p>In base al primo indice, andava garantita la presenza di uffici giudiziari in tutte le sedi provinciali. Il secondo ed il terzo indice identificavano quei centri che, pur non essendo capoluogo di provincia, “hanno un elevato numero di abitanti e dispongono di un’alta dotazione di servizi interni al centro urbano, elemento fondamentale per l’espletamento di un servizio giustizia all’altezza dei tempi. All’opposto emergono, in maniera omogenea le ubicazioni residue, vale a dire quei centri dove le funzioni urbane sono ormai ampiamente depauperate a causa dei cambiamenti demografici, sociali ed economici verificatisi nel corso dei secoli”.</p>
<p>In ogni caso, nella risoluzione in commento venne evidenziata la necessità di non privare della presenza di un tribunale le zone caratterizzate da un alto tasso di criminalità organizzata.</p>
<p>Il Consiglio giunse, in applicazione degli indici in oggetto, “ad una proposta, per la quale i centri da conservare 1) o sono capoluogo di provincia; 2) o sono in zone di forte criminalità organizzata; 3) o sono vicini alle metropoli; 4) o devono possedere le seguenti caratteristiche: a) si collocano in situazioni nelle quali la domanda di giustizia è particolarmente intensa: sono quelle sulle quali gravitano decine di comuni (almeno trenta) o comunque ad alta intensità abitativa; b) si tratta, contemporaneamente, di centri di terzo livello per servizi resi alle imprese e di quarto livello per servizi resi alle famiglie ”.</p>
<p>Discorso a parte era sviluppato con riguardo ai “tribunali che si trovano a ridosso di grandi città e, quindi, di mega-uffici, le cui dimensioni già da sole ne determinano l’ingovernabilità”.</p>
<p>In ordine ai cosiddetti “mega-uffici” il C.S.M. prospettò due linee di intervento progressive. Per un verso, infatti, si suggerì di limitarne la competenza al territorio del comune, ricorrendo ad altri tribunali per la copertura del residuo territorio provinciale. Per altro verso, si propose che per i tribunali di Roma, Napoli, Milano e Torino fosse realizzata un’ulteriore ripartizione dei relativi uffici giudiziari su base territoriale (dividendo la metropoli in due o tre parti con altrettanti tribunali e procure) ovvero funzionale (tribunale civile e tribunale penale).</p>
<h3>2.4 Il 15 luglio 1996, nell’ambito della Relazione al Parlamento sullo stato della Giustizia, il C.S.M. tornò nuovamente sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ribadendo in parte quanto aveva già affermato nella delibera del 25 maggio 1994.</h3>
<p>In particolare, si evidenziò che era necessario ridisegnare la geografia giudiziaria, secondo modelli organizzativi adeguati ai temi ed alle varietà di situazioni strutturali, con</p>
<p>attenzione alla effettiva domanda di giustizia e tenendo conto di indici di lavoro predeterminati ed affidabili, in modo da offrire un valido ed attendibile criterio per le scelte di soppressione o di accorpamento di circondari. Sottolineò, quindi, che l’efficienza e la funzionalità degli uffici giudiziari è preliminarmente condizionata dalla loro razionale distribuzione sul territorio e dal corretto dimensionamento dei loro organici.</p>
<p>Il Consiglio chiarì che il mero aumento dell’organico dei magistrati ordinari, in assenza di una razionale distribuzione territoriale delle risorse umane, non poteva costituire la soluzione ai problemi di inefficienza dell’apparato giudiziario. Ribadì, conseguentemente, che i criteri da applicare per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie fossero “collegati agli indici di lavoro disponibili, alle condizioni socio-economiche di ciascuna zona, alle possibilità di collegamento fra i centri ed alla caratterizzazione strategica dei presidi giudiziari commisurata al tasso di criminalità organizzata”, vale a dire quelli già ampiamente descritti nella sopra illustrata risoluzione del 1994.</p>
<p>Il Consiglio fece proprie le conclusioni raggiunte dal Gruppo di studio per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie istituito con Decreto ministeriale del 3 gennaio 1994 ed indicò tre ordini di priorità su cui fondare il riassetto dei circondari giudiziari, ritenendo necessario:</p>
<p>1) aggregare i circondari esistenti sulla base delle affinità ed omogeneità della domanda di giustizia (ad es. livello di densità della popolazione o dei procedimenti penali);</p>
<p>2) aggregare i circondari tenendo conto del riequilibrio del sistema di offerta di giustizia (magistrati, strutture, ecc.) nonché  di altri elementi fondamentali, quali i livelli di prestazione del sistema (flussi e carichi di lavoro, popolazione per magistrato), l’accessibilità alle sedi giudiziarie sul territorio, le dimensioni delle aree urbane e la presenza di particolari fenomeni di criminalità organizzata in alcune province;</p>
<p>3) aggregare i circondari in base al vincolo geografico, prendendo in considerazione solo gli accorpamenti di circondari appartenenti ad una medesima provincia, al fine di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio giustizia sul territorio”.</p>
<p>Si osservò, conclusivamente:</p>
<p>“In sintesi, la riunione di due o più circondari con esigenze giudiziarie qualitativamente e quantitativamente simili, permetterebbe di adottare una soluzione funzionale omogenea più efficiente di quanto potrebbe avvenire nel caso in cui ad accorparsi fossero dei circondari con esigenze peculiari estremamente differenti.</p>
<p>Considerazioni analoghe sono state formulate circa il punto 2), per gli indicatori dell’offerta di giustizia sul territorio determinati dalle risorse umane, tecniche ed organizzative, nonché dai livelli di prestazione del sistema (flussi di lavoro, rapporto popolazione/numero dei magistrati, ecc.) e per quei correttivi (accessibilità sul territorio da parte delle utenze, dimensionamento delle aree urbane, presenza di fenomeni di criminalità organizzata) idonei ad incidere sulle prospettate aggregazioni di uffici.</p>
<p>Quanto al punto 3) ed alla mobilità  delle utenze sul territorio si è  tenuto conto del fatto che, a fronte di una riduzione delle sedi, corrisponderebbe un diverso sistema di collegamenti del territorio, ovvero dei flussi di spostamento sulle reti infrastrutturali esistenti con la necessità di assicurare comunque presidi giudiziari, ad esempio nei tribunali siti nell’arco alpino, dotandoli di idonee attrezzature e risorse”.</p>
<h3>2.5 Il C.S.M. ritornò ancora sulla assoluta necessità di ridisegnare la geografia giudiziari nel parere espresso il 19 gennaio 1998 sullo schema di decreto legislativo concernente “Istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane”.</h3>
<p>Nell’occasione venne auspicato un intervento legislativo organico e complessivo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, diretto a sopprimere quei tribunale la cui permanenza fosse in evidente contrasto con le “basilari esigenze di concentrazione delle risorse e di flessibilità dell’attività”. Si sottolineò che tale intervento era necessario “non solo per accorpare i Tribunali le cui dimensioni non possono assicurare un efficiente funzionamento, ma anche per rivedere le circoscrizioni territoriali, al fine di decongestionare i grandi tribunali e di puntare su tribunale medi, che possono assicurare una migliore produttività”.</p>
<p>Con riguardo all’istituzione dei tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli e Palermo, il Consiglio condivise l’opportunità del proposto intervento di decongestione, atteso che uffici di così grandi dimensioni risultavano ingestibili, anche in vista della soppressione delle preture circondariali. Nella specie, tuttavia, manifestò il proprio dissenso rispetto alla previsione di istituire nei relativi circondari nuovi tribunali in sostituzione delle sezioni distaccate, perché la stessa, alla prova della sua traduzione in forma specifica, si era rivelata inidonea a soddisfare le dichiarare esigenze di decongestione.</p>
<h3>2.6 Ancora il 22 dicembre 1998, e, successivamente, il 14 ottobre 1999, il C.S.M. ritornò su tale specifico tema, allorquando espresse i pareri sui disegni di legge delega sulla revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo.</h3>
<p>Nel primo dei pareri indicati, il Consiglio lamentò nuovamente “la mancata soppressione dei tribunali di piccole dimensioni la cui permanenza contrasta con basilari esigenze di concentrazione delle risorse” nonché il “mantenimento anche di sezioni distaccate che distano pochi chilometri dalla sede principale o pochi chilometri fra loro”, così come aveva già fatto nel gennaio 1998.</p>
<p>Si dichiarò, quindi, favorevole alla diversificazione dei criteri da seguire per decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, attese le non trascurabili peculiarità delle singole realtà territoriali, ferma restando l’inopportunità di suddividere il territorio urbano comunale in più realtà giudiziarie, per i conseguenti problemi in materia di competenza in sede sia civile sia penale.</p>
<p>Nel secondo dei pareri sopra indicati il Consiglio valutò alcuni disegni di legge succedutisi in un breve arco temporale sempre sulla medesima materia, ribadendo indicazioni organizzative già più volte espresse nel corso degli anni.</p>
<p>In particolare l’Organo di autogoverno sottolineò che per la decongestione dei tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo si rendeva necessario adottare dei criteri calibrati sulle peculiarità strutturali e funzionali di ciascuno di essi. E considerò che, se per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie dei tribunali ordinari era possibile far ricorso a criteri oggettivi e generali &#8211; con gli eventuali aggiustamenti del caso &#8211; per i “mega-tribunali” in oggetto era, invece, indispensabile suggerire soluzioni mirate.</p>
<h2>3. Incidenza della revisione delle circoscrizioni giudiziarie sul bilancio dello Stato.</h2>
<h3>3.1 Il tema della revisione delle circoscrizione giudiziarie è stato affrontato anche dal Ministero delle Finanze, al fine di elaborare proposte costruttive per un migliore impiego delle risorse economiche.</h3>
<p>Il 6 settembre 2007 è stato pubblicato il “Libro verde sulla spesa pubblica”, preparato dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica, in adesione alla richiesta del Ministro</p>
<p>dell’Economia e delle Finanze, con lo scopo di offrire un quadro complessivo della dinamica della spesa pubblica e dei principali tentativi di governarla. Si tratta di analisi funzionali alla formulazione di precise linee di riforma della spesa, in considerazione dei risultati conseguiti a fronte delle risorse impiegate.</p>
<p>Uno specifico capitolo della pubblicazione in oggetto è dedicato al settore “Giustizia”.</p>
<p>Si ritiene opportuno riportarne i passaggi di maggiore significatività in relazione al tema che occupa relativo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, perché gli stessi consentono di cogliere come il tema involga aspetti che riguardano non solo la spesa pubblica ma proprio la stessa efficienza del sistema giudiziario in una prospettiva di razionale impiego delle risorse.</p>
<p>Per quanto concerne, in particolare, “L’organizzazione del sistema giudiziario”, è rilevato che: “Attualmente le principali funzioni giudiziarie sono svolte non più da nove, ma da sette tipologie di uffici giudiziari e il numero di sedi (anche a seguito di ulteriori interventi correttivi della geografia giudiziaria) è attualmente così articolato:</p>
<p>• 848 Uffici del Giudice di Pace</p>
<p>• 165 Tribunali e relative Procure</p>
<p>• 220 Sezioni distaccate di Tribunale</p>
<p>• 29 Tribunali per minorenni</p>
<p>• 29 Corti di Appello (di cui tre sezioni distaccate) e relative procure generali</p>
<p>• Corte di Cassazione e relativa Procura Generale</p>
<p>• Tribunale Superiore delle acque pubbliche”.</p>
<p>In ordine alla “Distribuzione territoriale del personale nell’ambito degli uffici giudicanti”, è rilevato che la “maggiore dotazione di magistrati è riservata alle regioni meridionali”.</p>
<p>All’esito di una completa analisi della distribuzione territoriale del personale nell’ambito degli uffici giudicati, è svolto un approfondimento relativo all’adeguatezza di tale distribuzione, rilevandosi che: “Un indicatore di adeguatezza della distribuzione del servizio basato soltanto sulla popolazione non tiene conto delle diverse condizioni di ordine pubblico e di propensione alla litigiosità esistenti nelle varie aree geografiche italiane. Valutare con indicatori semplici l’adeguatezza di tale distribuzione può portare a conclusioni fuorvianti. Si giunge infatti a risultati assai diversi a seconda dell’indicatore scelto. Ad esempio, prendendo in esame l’anno 2001 per il quale si può disporre di statistiche esaustive e assestate, se si considera la distribuzione dei magistrati ponendola in rapporto alla domanda di giustizia, definita come numero di procedimenti civili e penali pendenti e sopravvenuti nell’anno, risulta che &#8211; sempre in relazione alla media nazionale &#8211; vi sarebbe un eccesso di offerta di giustizia al Nord e un’offerta insufficiente al Sud. Il numero di magistrati per 1000 procedimenti risulta infatti del 35% superiore alla media nazionale nella media delle regioni del Nord e del 15% inferiore nella media delle regioni meridionali. Su questo risultato influisce notevolmente la diversa distribuzione territoriale dei procedimenti pendenti, che sono molti di più al Sud. Nel 2001 i procedimenti pendenti costituivano, infatti, il triplo circa dei procedimenti sopravvenuti nella media delle regioni settentrionali ed il quintuplo di quelli sopravvenuti nella media delle regioni meridionali. Se la domanda di giustizia viene invece misurata con i soli procedimenti sopravvenuti nell’anno, è al contrario il Sud a risultare dotato in misura maggiore. Risultati analogamente disorientanti si rinvengono se l’analisi viene svolta sul personale amministrativo. È evidente che tali indicatori semplici non danno segnali chiari. Il risultato cambia a seconda del parametro di valutazione (popolazione, carico di lavoro, domanda di giustizia)”.</p>
<h3>3.2. Dall’analisi complessivamente svolta nel Libro Verde si desume che “confrontandoci con gli altri paesi e considerando la dinamica delle dotazioni totali di magistrati e collaboratori negli ultimi anni, non risultano vistose carenze strutturali dell’Italia sul fronte delle risorse umane”.</h3>
<p>È tuttavia pure rilevato che “i risultati del sistema giudiziario sono invece ben inferiori a quelli esteri, bastando al riguardo considerare i tempi comparati nelle cause civili”, con la conseguenza che “esiste uno spazio promettente di intervento per spendere meglio, anche ignorando i problemi dell’ordinamento e restando sul terreno meramente organizzativo. Il principale tema da approfondire, alla ricerca di maggiore efficienza ed efficacia nella spesa per la giustizia, riguarda la dimensione degli uffici giudiziari. Elaborazioni svolte dalla Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica del Ministero del Tesoro su dati disaggregati per singolo ufficio giudiziario e per tipo di materia</p>
<p>del contendere evidenziano l’esistenza nell’organizzazione giudiziaria di rilevanti economie</p>
<p>di scala non sfruttate. I risultati di tale analisi e di successivi approfondimenti svolti in letteratura portano a ritenere che un importante elemento di inefficienza dell’offerta di giustizia in Italia risieda nella dimensione troppo limitata degli uffici giudiziari. La produttività del magistrato risulta infatti crescente al crescere delle dimensioni del tribunale in cui opera e questo effetto è da attribuire oltre a diversi fattori organizzativi (migliore gestione del personale e delle attrezzature) a rilevanti economie di specializzazione. In un tribunale di grandi dimensioni il singolo giudice si occupa di un campo del diritto circoscritto. La ripetuta attività su una materia specifica – ad esempio controversie in materia societaria &#8211; consente uno sviluppo della formazione professionale del magistrato – attraverso un processo di crescita professionale per apprendimento sul campo (learning by doing) &#8211; che permette nel tempo di risolvere i casi con un impegno di lavoro via via decrescente. Il che equivale a dire che a parità di ore di lavoro impiegate il giudice diviene più produttivo. Tali economie di specializzazione non sono possibili nei piccoli tribunali, dove il giudice si occupa delle questioni più disparate. In queste sedi, infatti, lo stesso giudice decide in materia sia civile che penale. È infine da tenere in conto che la rilevanza delle economie di specializzazione è nel nostro ordinamento amplificata dal fatto che la crescita professionale dei magistrati fino ad oggi è stata affidata quasi esclusivamente alle esperienze maturate nel corso della carriera. Le analisi sopra citate, infine, evidenziano un segnale importante: quando le dimensioni degli uffici giudiziari divengono troppo elevate (impiegando un numero di magistrati superiore a 80) si riscontra una perdita di efficienza legata al sovradimensionamento, ma essa appare di gran lunga inferiore a quella che si ha nel caso di sottodimensionamento (numero di magistrati impiegati inferiore a 20). Il che non deve distogliere dalla ricerca della dimensione ottimale, ma induce a temere più l’errore per difetto che non quello per eccesso. Nel 1996 oltre l’85% dei tribunali era sottodimensionato.</p>
<p>L’introduzione del giudice unico di primo grado, prevedendo la fusione di tribunali e preture, ha comportato un recupero di efficienza (i tribunali sottodimensionati sono ora circa il 72%): si tratta di un risultato importante, ma ancora troppo modesto. Un maggiore recupero di efficienza sarebbe possibile introducendo una revisione della geografia giudiziaria volta ad accorpare gli uffici di minori dimensioni (le revisioni finora introdotte hanno aumentato e non diminuito il numero degli uffici). L’aspetto da approfondire nelle prossime analisi è dunque la valutazione dei margini di attuabilità di tale revisione, affinché esigenze di efficienza e di equità di trattamento dei cittadini insediati nelle diverse aree geografiche possano essere conciliate”.</p>
<h3>3.3 Il 12 giugno 2008 la Commissione tecnica per la finanza pubblica, sempre in adesione alla richiesta del Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze, ha depositato la relazione concernente “La revisione della spesa pubblica- Rapporto 2008”, nella quale sono ribadite tutte le affermazioni di cui al Libro Verde del 2007, osservandosi in particolare che “L’attuale struttura territoriale dei tribunali civili è caratterizzata da un numero eccessivo di uffici giudiziari di dimensioni troppo limitate.</h3>
<p>È opportuna una revisione della geografia giudiziaria volta ad accorpare gli uffici di minori dimensioni per realizzare economie di scale e di specializzazione attualmente non adeguatamente sfruttate. Una strategia alternativa meno efficiente rispetto alla prima, ma più facilmente percorribile, potrebbe consistere in una più spiccata specializzazione per materia degli attuali tribunali. La riforma, che non prevede dunque l’accorpamento dei tribunali, richiede una massiccia informatizzazione degli uffici per facilitare l’accesso a strutture anche geograficamente più distanti”.</p>
<h2>4. Le possibili linee guida per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie</h2>
<h3>4.1 Dal sintetico excursus sin qui compiuto emergono le complesse problematiche sottese alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, storicamente invocata dal Consiglio Superiore della Magistratura in ben sei risoluzioni, ed in questa sede ribadita, quale strumento imprescindibile per realizzare un sistema moderno ed efficiente di amministrazione della giustizia.</h3>
<p>L’entrata in vigore, già da dieci anni, della riforma del giudice unico rende ormai improcrastinabile l’attuazione della revisione de qua; d’altra parte non sfugge che nella relazione accompagnatoria del d.d.l. delega sul giudice unico era testualmente affermato che l’unificazione degli uffici di primo grado costituiva “un primo, importante passo verso la razionalizzazione delle geografia giudiziaria, da attuare nel prossimo futuro, attraverso un più ponderoso intervento delle circoscrizioni giudiziarie. In questa prospettiva, la costituzione del giudice unico si imbatte in difficoltà minori, anche a livello locale, e può comunque rappresentare un utile momento di verifica delle esigenze e delle difficoltà che si porranno sul piano concreto indirizzando così, proficuamente, il successivo intervento normativo”.</p>
<h3>4.2 Uffici giudiziari con organici limitati risultano disfunzionali, perché non in grado di assicurare una tempestiva risposta di qualità alla domanda di giustizia.</h3>
<p>Infatti la complessità della legislazione vigente, come elaborata nell’ultimo ventennio, richiede necessariamente magistrati specializzati, seppure per aree tematiche omogenee. D’altra parte, anche l’attuazione della recente riforma ordinamentale ha oggettivamente realizzato una spinta nella direzione della specializzazione, così come si evince – ad esempio – dalla circolare sul conferimento degli incarichi semidirettivi del 30 aprile 2008. In essa, infatti, è affermato, con riguardo alle attitudini, che la pluralità di esperienze è un valore positivo nei primi anni di esercizio delle funzioni, contribuendo alla formazione di un variegato patrimonio professionale; nondimeno nel prosieguo della vita professionale viene valorizzata “la scelta di un percorso professionale maggiormente specializzato, e conseguentemente la conoscenza delle problematiche specifiche del settore in cui dovrà essere svolta la funzione semidirettiva”.</p>
<p>Nella medesima prospettiva si muove la circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011, il cui paragrafo 21 dispone che “21.1 Nell’organizzazione degli uffici va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile</p>
<p>ed il settore penale, l’affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate. Tali competenze specialistiche sono funzionali alla corretta applicazione della disciplina dell’art.19 del D.Lvo 160 del 2006 e del relativo Regolamento del C.S.M. 13</p>
<p>marzo 2008 in materia di permanenza massima nel medesimo incarico. 21.2 Per il perseguimento dei fini indicati al par.21.1, la costituzione di sezioni specializzate risulta essere il modello organizzativo più adeguato per garantire più qualificate professionalità, tale da rendere più efficace e celere la risposta all’istanza di giurisdizione. 21.3 I Tribunali</p>
<p>organizzati in più sezioni civili e/o in più  sezioni penali devono prevedere modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee, secondo le indicazioni della presente Circolare. 21.4 Per i Tribunali nei quali il numero di sezioni presenti per ciascun settore non consente l’accorpamento in base ad aree omogenee deve essere comunque attuata la specializzazione per gruppi di materia. 21.5 I criteri indicati nei precedenti par.21.3 e 21.4 si applicano anche alle Corti d’Appello”.</p>
<p>In attuazione delle medesime scelte organizzative, il paragrafo 22 prevede che “22.1 Nei Tribunali organizzati con una sola sezione civile ed una sola sezione penale, oltre la sezione G.I.P./G.U.P., è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l’analisi dei flussi lo consenta. In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui al par.49, è possibile la permanenza all’interno della stessa sezione a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l’analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile”.</p>
<p>A ciò  si aggiunga che con l’introduzione del nuovo codice di procedura penale sono state configurate inedite incompatibilità processuali – il novero delle quali è stato, peraltro, notevolmente ampliato dalle sentenze della Corte Costituzionale – dirette a rafforzare l’attuazione del principio di imparzialità, con la conseguenza che il giudice è considerato portatore di un pregiudizio ogni qualvolta abbia compiuto determinati atti valutativi nel procedimento penale.</p>
<p>Per altro aspetto, proprio la già citata riforma dell’ordinamento giudiziario ha escluso che i magistrati ordinari all’esito del tirocinio possano esercitare funzioni requirenti ovvero funzioni giudicanti penali monocratiche ed ha, altresì, introdotto una serie di limitazioni anche geografiche con riguardo al mutamento da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa.</p>
<p>Tali previsioni rendono ancor più evidente l’inadeguatezza dell’attuale geografia giudiziaria, caratterizzata dalla capillare diffusione sul territorio di tribunali con organici ridotti.</p>
<p>Infatti, come più volte denunciato dal C.S.M., la combinazione dei limiti ai mutamenti di funzioni, unitamente al divieto di assegnazione dei nuovi magistrati alle procure, sta “portando verso un’intollerabile paralisi dell’attività d’indagine e dell’intera giurisdizione penale, a partire dalle sedi del sud e delle isole ma anche di alcune del nord, che poi si estenderà fatalmente dappertutto” (così il C.S.M. nella delibera del 29 luglio 2008, recante</p>
<p>“Studio delle problematiche inerenti al conferimento di funzioni, anche d’ufficio, previste dall’art. 12, co. 1, D.lvo 160/2006 in caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora sia ritenuta sussistente una situazione di urgenza che non consenta di procedere a nuova procedura concorsuale”).</p>
<p>Inoltre, il divieto di destinare i magistrati in prima nomina alle funzioni di G.I.P./G.U.P. ovvero di giudice monocratico penale determina serie difficoltà  organizzative, perché impone</p>
<p>che la copertura dei relativi posti sia assegnata a giudici con oltre quattro anni di anzianità nel ruolo della magistratura in servizio presso l’ufficio, che potrebbero anche mancare in organico ovvero non essere in numero sufficiente rispetto alle esigenze determinate dal carico di lavoro.</p>
<h3>4.4 Alle descritte criticità operative non può farsi fronte con i rimedi attualmente predisposti dall’ordinamento giudiziario, vale a dire con l’applicazione di cui all’art. 110 O.G. e con le tabelle infradistrettuali di cui all’art. 7 bis O.G.</h3>
<p>Le attuali vacanze in pianta organica, soprattutto negli uffici requirenti, rendono di fatto scarsamente utilizzabile l’istituto dell’applicazione, che peraltro già di per sé è disciplinato da regole piuttosto complesse, e comunque la relativa operatività risulta difficoltosa e non celere.</p>
<p>Del pari le medesime vacanze, considerate congiuntamente ai notevoli carichi di lavoro, impediscono in concreto il funzionamento delle tabelle infradistrettuali, che si risolvono in una duplicazione dei ruoli per i magistrati interessati.</p>
<p>Pertanto, le strutture giudiziarie con organici ridotti, alla luce di tutte le considerazioni illustrate, si profilano inadeguate a rendere un efficace e tempestiva risposta di giustizia.</p>
<h3>4.5 Le difficoltà maggiori riguardano il funzionamento dei tribunali ordinari, i quali presentano sia una dislocazione sul territorio piuttosto capillare, secondo criteri disomogenei e non al passo con lo sviluppo della società, sia organici non sempre ovvero non più adeguati a rendere un’efficiente risposta di giustizia, considerata in termini quantitativi e qualitativi.</h3>
<p>Al riguardo é utile evidenziare, al fine di cogliere appieno la portata dei rilievi sopra formulati, che ad oggi ben 88 tribunali presentano un organico inferiore a venti unità, 59 tribunali hanno un organico tra venti e cinquanta e solo 18 tribunali vantano un organico superiore a cinquanta unità, come risulta dai prospetti allegati alla presente delibera.</p>
<p>Ne conseguono due diverse constatazioni. Per un verso, sono evidenti le difficoltà  organizzative nei tribunali monosezionali con organici inferiori alle dieci unità, atteso che per un processo penale di competenza del giudice collegiale sono necessari – al fine di rispettare il citato sistema di incompatibilità – non meno di cinque giudici, vale a dire un G.I.P., un G.U.P. ed un collegio giudicante, e ciò con esclusivo riguardo ai magistrati titolari e fatta salva la possibilità che si renda necessario l’intervento di supplenti nel corso del procedimento (si pensi alle legittime assenze dei titolari per malattia o per ferie, che impongono la loro sostituzione per l’espletamento, quanto meno, degli atti urgenti). Dette difficoltà risultano ulteriormente aggravate laddove siano in servizio magistrati di prima nomina, in ragione dei limiti dettati dall’art. 13 D.Lgs. 160/2006.</p>
<p>Per altro verso, risulta altrettanto evidente che nei tribunali in oggetto non è di fatto possibile alcuna specializzazione dei magistrati in servizio, i quali sono chiamati obbligatoriamente a svolgere funzioni promiscue, con l’inevitabile detrimento anche della</p>
<p>loro produttività.</p>
<p>Come già  nel passato evidenziato dal C.S.M. nonché sottolineato nel “Libro Verde sulla spesa pubblica”, la produttività del magistrato risulta crescente in funzione dell’aumento delle dimensioni del tribunale in cui opera; questo effetto “additivo” è da attribuire, oltre che a diversi fattori organizzativi (migliore gestione del personale e delle attrezzature), anche a rilevanti “economie di specializzazione”. In un tribunale di grandi dimensioni, il singolo giudice si occupa di un campo del diritto circoscritto ed è noto che la ripetuta attività su una materia specifica consente uno sviluppo della formazione professionale del magistrato, che permette nel tempo di risolvere i casi con un impegno di lavoro sempre decrescente.</p>
<h3>4.6 È pure significativo che la proposta di rivedere la geografia giudiziaria sia stata formulata anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, giacché il necessario intervento sulle circoscrizioni consentirebbe di ottimizzare le risorse – economiche e di personale – destinate al settore giustizia.</h3>
<p>L’amministrazione giudiziaria, infatti, come già rilevato dal C.S.M. nel citato parere dell’8 maggio 1991, “è un sistema aperto, che esiste in funzione della società civile e del mondo economico, nei confronti dei quali le interazioni sono numerose.</p>
<p>Dalla società civile e dal mondo economico deve recepire suggerimenti, stimoli ed esperienze”.</p>
<p>Le considerazioni svolte con riguardo ai tribunali mantengono piena validità, mutatis mutandis, per tutti gli uffici giudiziari; conseguentemente, andrebbero individuati per ciascuna tipologia di ufficio criteri oggettivi di accorpamento o di soppressione.</p>
<p>Per tale individuazione risulta mantenere piena attualità quanto dal C.S.M. già rilevato con le delibere approvate nel 1994 e nel 1998, sopra diffusamente illustrate, nelle quali sono indicati tendenzialmente alcuni indici che mantengono ancora oggi la loro assoluta utilità per procedere ad uno studio propedeutico alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.</p>
<h3>4.7 Unitamente alla evidenziata necessità di rivedere la geografia giudiziaria, va svolta una riflessione anche sulle dimensioni strutturali degli uffici giudiziari, al fine di rimodulare gli stessi secondo criteri di efficienza.</h3>
<p>Alla luce di quanto compiutamente illustrato nei paragrafi precedenti e delle valutazioni fino ad ora compiute, emerge la difficoltà nell’individuare in astratto la tipologia ideale di pianta organica degli uffici giudiziari; d’altra parte in questo senso ha più volte concluso anche il C.S.M., il quale, nel pronunciarsi sul tema in oggetto, ha proposto l’adozione di criteri tendenzialmente oggettivi per la localizzazione degli uffici giudiziari, senza con ciò identificare meccanicisticamente quale dovesse essere la loro dimensione ottimale.</p>
<p>Ciò  nondimeno, l’analisi fin qui effettuata consente di ritenere, ad esempio, che per i tribunali ordinari di primo grado sia necessario prospettare piante organiche che vadano dalle venti alle quaranta unità, fatti salvi gli appropriati correttivi.</p>
<p>Nell’individuazione dell’indicato parametro dimensionale si è tenuto conto che l’efficienza del sistema è intimamente collegata alla specializzazione delle funzioni, imposta dalla crescente complessità delle materie sul piano dello stesso diritto positivo, e che vanno assicurate le ricordate garanzie processuali in tema di imparzialità del giudice.</p>
<p>Pertanto, appare opportuno articolare ogni tribunale in distinte sezioni, civili e penali, nonché prevedere sempre una sezione G.I.P./G.U.P. ed una sezione competente in materia di esecuzioni forzate e di fallimenti.</p>
<h3>4.8 Nella medesima prospettiva di segnalazione al Ministro della Giustizia delle possibili linee di intervento, vanno ribadite le conclusioni raggiunte dall’Organo di autogoverno in tema di localizzazione degli uffici giudiziari e, segnatamente, in ordine alla irrinunciabile presenza di un tribunale ordinario in ogni capoluogo di provincia, fermi restando i necessari correttivi da adottarsi avendo presente che vi sono aree maggiormente interessate dal fenomeno della criminalità organizzata ovvero da una peculiare densità imprenditoriale e commerciale, per le quali è indispensabile garantire il presidio sul territorio di un tribunale.</h3>
<p>A completamento della riflessione svolta sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, deve altresì evidenziarsi l’opportunità di svolgere un’attenta analisi relativa al mantenimento nonché al dislocamento delle sezioni distaccate di Tribunale e di Corte di Appello, tenuto conto del mutato quadro di infrastrutture oggi esistente, che sembrerebbe non più giustificare la frammentazione capillare degli uffici giudiziari.</p>
<p>In conclusione, il Consiglio Superiore della Magistratura. nell’ottica di una leale collaborazione istituzionale, ritiene doveroso segnalare al Ministro della Giustizia l’assoluta ed imprescindibile necessità di attivare una proposta legislativa diretta a rivedere le circoscrizioni giudiziarie.</p>
<p>La revisione delle circoscrizioni giudiziarie costituisce, infatti, a parere del C.S.M., lo strumento indefettibile per realizzare un sistema moderno ed efficiente di amministrazione della giurisdizione, che sia in grado di fornire la dovuta risposta di merito alle istanze di giustizia, nel rispetto di tempi ragionevoli di durata del processo, nella consapevolezza che il ritardo nel giungere alla decisione si risolve in un diniego di giustizia.».</p>
<p>La presente proposta viene trasmessa al Ministro della giustizia.</p>
<p>Approvata all’unanimità il 13.01.2010 dal plenum del CSM, su proposta della VI Commissione</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>(Fasc. 30/RI/2009)</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/01/16/la-geografia-giudiziaria-la-revisione-delle-circoscrizioni-giudiziarie-la-proposta-della-sesta-commissione-del-consiglio-superiore-della-magistratura/">La Geografia Giudiziaria: la Revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie. La proposta della Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/_eZHToEHKEQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<title>Cinque progetti in cui credere</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel fare i più sinceri auguri di fine/inizio anno a tutti i lettori di inDiritto, ci piace segnalare alcuni progetti in cui crediamo e che pensiamo vadano sostenuti (non solo con donazioni, ma anche con la personale parecipazione).
Infatti, è sicuramente importante sostenere i progetti in cui crediamo e che rappresentano un generale contributo alla crescita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel fare i più sinceri auguri di fine/inizio anno a tutti i lettori di <strong><span style="color: #ff0000;">in</span>Diritto</strong>, ci piace segnalare alcuni progetti in cui crediamo e che pensiamo vadano sostenuti (non solo con donazioni, ma anche con la personale parecipazione).<br />
Infatti, è sicuramente importante sostenere i progetti in cui crediamo e che rappresentano un generale contributo alla crescita e alla conoscenza, <strong>ma è ancora più importante (e moralmente corretto) sostenere i progetti che materialmente utilizziamo.</strong><br />
Fedeli al superiore motto, e nella scia dello <a href="http://www.indiritto.it/chi-siamo/"><strong><span style="text-decoration: underline;">spirito che anima inDiritto</span></strong></a>, vi vogliamo segnalare, senza impegno, alcuni progetti che pensiamo valga la pena sostenere.<strong></strong></p>
<p><strong><span id="more-255"></span><br />
</strong></p>
<h1>1. <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale"><span style="text-decoration: underline;">Wikipedia</span></a></h1>
<p>E&#8217; universalmente nota la funzione di questa enciclopedia libera e che mi capita spesso di utilizzare per ottenere delle brevi definizioni terminologiche.<br />
La volta scorsa, mi sono imbattutto, nella pagina principale, nell&#8217;appello di Jimbo Wales (Fondatore di Wikipedia), in cui fra l&#8217;altro si diceva: <em><strong>&#8220;Immagina un mondo in cui ognuno possa avere libero accesso a tutto il patrimonio della conoscenza umana.</strong> Questa è la nostra meta. E col tuo aiuto ci arriveremo&#8221;</em>.<br />
Bè, volevo esserci anche io e credo anche voi.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://wikimediafoundation.org/wiki/AppealCH/it?utm_source=2009_Jimmy_Appeal9&amp;utm_medium=sitenotice&amp;utm_campaign=fundraiser2009&amp;referrer=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FPagina_principale&amp;target=Appeal"><strong>Sostieni Wikipedia</strong></a></span></p>
<h1><strong>2. <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.softwarefreedom.org/">Software Freedom Law Center</a></span></strong></h1>
<p>SFLC (a cui inDiritto aderisce  &#8211; unico banner presente in questo sito)  fornisce rappresentanza legale ed altri servizi connessi per tutelare e promuovere il Free, Libre and Open Source Software (FLOSS &#8211; software libero e quello a sorgente aperto). Fondata nel 2005, il Centro rappresenta oggi molti dei più importanti  progetti open source.<br />
Mi ha molto colpito una parte del loro <a href="http://www.softwarefreedom.org/news/2009/dec/24/sflc-2009-appeal/"><span style="text-decoration: underline;">appello</span></a>: <em>&#8220;<strong>molti di noi sono costretti a fare di più con poco, e hanno bisogno l&#8217;aiuto.</strong> Con il vostro appoggio, la SFLC può continuare la sua missione a lungo termine di fornitura di servizi legali per le centinaia di migliaia di persone che producono </em><em>tecnologia </em><em>meravigliosa che vogliono condividere&#8221;.<br />
</em><strong>Fare di più con poco</strong>, è un bel modo di lavorare e penso che<em> </em>questo concetto abbia contraddistinto, per così dire e per lungo tempo, noi italiani nella notoria <em>arte di arraggianrsi</em>.</p>
<p><a href="http://www.softwarefreedom.org/donate/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sostieni SFLC</strong></span></a></p>
<h1>3. <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.openoffice.org/"><strong>Open Office</strong></a></span></h1>
<p>Lo ammetto, ho iniziato a utilizzarlo perché era gratuito. Ho continuato perché è una suite fantastica.<br />
E poiché, come detto, <em>è importante (e moralmente corretto) sostenere i progetti che materialmente utilizziamo</em>, allora diamo anche noi il nostro contributo.</p>
<p><a href="http://contributing.openoffice.org/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sostieni Open Office</strong></span></a></p>
<h1>4. <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.openstreetmap.org/">Open Street Map</a></span></h1>
<p>OpenStreetMap è una mappa liberamente modificabile dell&#8217;intero pianeta. E&#8217; fatta da persone come noi. OpenStreetMap permette a chiunque sulla Terra di visualizzare, modificare ed utilizzare dati geografici con un approccio collaborativo. Perché sostenere OpenStreetMap? Perché, come Wikipedia, è un progetto volto alla divulgazione della conoscenza, in questo caso geografica (per dirla in modo molto semplice).</p>
<p><a href="http://donate.openstreetmap.org/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sostieni OpenStreetMap</strong></span></a></p>
<h1>5. <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.mozilla.org/">Mozilla Foundation</a></span></h1>
<p>&#8220;<em><strong>We believe that the internet should be public, open and accessible</strong></em>&#8220;. Non credo che sia altro da aggiungere se non pensare ai progetti quali Firefox, Thunderbird e Seamonkey.</p>
<p><a href="http://communitystore.mozilla.org/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sostieni Mozilla</strong></span></a></p>
<p>Bene, questo è quanto. Se avete altri progetti nei quali credete, potete indicarli commentando questo post.<br />
Auguri a tutti voi da parte di tutta la redazione di<strong><span style="color: #ff0000;"> in</span>Diritto</strong>.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/12/29/cinque-progetti-in-cui-credere/">Cinque progetti in cui credere</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/4AMgqMM8HM4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<title>La estinzione delle società di capitali e attività e passività residue</title>
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		<comments>http://www.indiritto.it/2009/12/23/la-estinzione-delle-societa-di-capitali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Societario]]></category>
		<category><![CDATA[cancellazione]]></category>
		<category><![CDATA[estinzione]]></category>
		<category><![CDATA[società di capitali]]></category>

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		<description><![CDATA[Grazie sempre alla attenzione ed alla competente partecipazione dell&#8217;Avv. Valerio Sangiovanni, pubblichiamo, per gentile concessione della Ipsoa Wolters Kluwer Italia,  un articolo dello stesso già apparso sulla rivista Notariato n.6/2009.
L&#8217;argomento attiene alla estinzione delle società di capitali:
&#8220;L’art. 2495 c.c. prevede che, con la fine del procedimento di liquidazione, la società debba essere cancellata dal registro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie sempre alla attenzione ed alla competente partecipazione dell&#8217;<strong>Avv. Valerio Sangiovanni</strong>, pubblichiamo, <strong>per gentile concessione della Ipsoa Wolters Kluwer Italia</strong>,  un articolo dello stesso già apparso sulla rivista <strong>Notariato n.6/2009</strong>.</p>
<p>L&#8217;argomento attiene alla estinzione delle società di capitali:</p>
<blockquote><p>&#8220;<em><strong>L’art. 2495 c.c. prevede che, con la fine del procedimento di liquidazione, la società debba essere cancellata dal registro delle imprese e si estingua. Nella prassi non è tuttavia infrequente che, seppure cancellata la società, si scoprano crediti di terzi nei confronti della società o &#8211; viceversa &#8211; si scoprano crediti della società nei confronti di terzi. Il primo aspetto (sopravvenienze passive) è disciplinato espressamente dal legislatore, che però tace in merito al secondo profilo (sopravvenienze attive)</strong></em>&#8220;.</p></blockquote>
<p><span id="more-256"></span>In particolar modo vengono analizzati i temi relativi a:</p>
<ul>
<li><strong>Il problema delle attività non liquidate</strong>, considerato che il presupposto per la cancellazione dal registro delle imprese è il corretto svolgimento del procedimento di liquidazione,</li>
<li><strong>L&#8217;estinzione della società quale conseguenza della cancellazione</strong>. Ed in tal senso vengono analizzate le problematiche relative alle sopravvenienze passive,</li>
<li><strong>La responsabilità dei soci verso i creditori sociali</strong>,</li>
<li><strong>La responsabilità dei liquidatori verso i creditori sociali,</strong></li>
<li><strong>Le sopravvenienze attive,</strong></li>
<li><strong>Ed, infine, i profili processuali e la notifica presso la sede della società.</strong></li>
</ul>
<p>Si tratta di un excursus molto approfondito sull&#8217;art. 2495 c.c. ricco di materiale giurisprudenziale e dottrinale.<br />
<a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Estinzione società di capitali (Notariato, 2009) on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/24444811/Estinzione-societa-di-capitali-Notariato-2009">Estinzione società di capitali (Notariato, 2009)</a> <object id="doc_299851656977969" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_299851656977969" /><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="mode" value="list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=24444811&amp;access_key=key-w3ehp94opgrduamcxkz&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_299851656977969" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="500" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=24444811&amp;access_key=key-w3ehp94opgrduamcxkz&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list" mode="list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" menu="true" bgcolor="#ffffff" devicefont="false" wmode="opaque" scale="showall" loop="true" play="true" quality="high" align="middle" name="doc_299851656977969"></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/12/23/la-estinzione-delle-societa-di-capitali/">La estinzione delle società di capitali e attività e passività residue</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/tvVAkOVe-6Q" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>TRIBUNALE DI SALERNO, sez. I, ord., 16 luglio 2009: I diritti di controllo del socio accomandante.</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/4tbBslPm8vo/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2009/12/17/tribunale-di-salerno-sez-i-ord-16-luglio-2009-i-diritti-di-controllo-del-socio-accomandante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Societario]]></category>
		<category><![CDATA[Società in accomandita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;ordinanza in epigrafe del Tribunale di Salerno, sez. I, G.U. Colucci, viene trattato il tema dei poteri de socio accomandante in una società in accomandita.
In particolare viene esaminato il disposto dell&#8217;art. l’art.2320 c.c. il quale prevede, al III comma che:
&#8220;In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;ordinanza in epigrafe del <strong>Tribunale di Salerno, sez. I, G.U. Colucci</strong>, viene trattato il tema dei poteri de socio accomandante in una società in accomandita.<br />
In particolare viene esaminato il disposto dell&#8217;art. l’art.2320 c.c. il quale prevede, al III comma che:<br />
&#8220;<em>In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l&#8217;esattezza, <strong>consultando i libri e gli altri documenti della società</strong></em>&#8220;.</p>
<p><span id="more-253"></span>Il Tribunale di Salerno, pertanto conclude che:<br />
&#8220;<em>(&#8230;)soltanto attraverso la estrazione di copia di libri e documenti il socio accomandante può essere posto in condizione di esercitare effettivamente e non in via meramente formale il suo diritto di controllo sullo svolgimento della vita della società</em>&#8220;.</p>
<p>Da tale pronunzia l<strong>&#8216;Avv. Valerio Sangiovanni</strong> trae spunto per effettuare un interessante ed approfondito commento sul tema dei poteri del socio accomandante.<br />
Infatti: &#8220;<em><strong>Mentre sono numerosi gli interventi giurisprudenziali sul diritto di controllo del socio di s.r.l., sono rare le pronunce in materia di diritto di controllo dell’accomandante. Il provvedimento in commento rappresenta un’ottima occasione per esaminare l’estensione di tale diritto, comparandolo con la disciplina prevista per la s.r.l.</strong></em>&#8221;</p>
<p>Non possiamo, pertanto, che ringraziare  l&#8217;<strong>Avv. Valerio Sangiovanni</strong> per la segnalazione e per il prezioso commento, che di seguito pubblichiamo per gentile concessione della <strong>Ipsoa Wolters Kluwer Italia, </strong>già<strong> </strong>apparso sulla rivista <strong>Corriere del merito N. 12/2009</strong>.</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Diritto Controllo Accomandante (Corr. Mer., 2009) on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/24195795/Diritto-Controllo-Accomandante-Corr-Mer-2009">Diritto Controllo Accomandante (Corr. Mer., 2009)</a> <object id="doc_432866631453070" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_432866631453070" /><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="mode" value="list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=24195795&amp;access_key=key-c1wkmor1e6wgpor03wo&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_432866631453070" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="500" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=24195795&amp;access_key=key-c1wkmor1e6wgpor03wo&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list" mode="list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" menu="true" bgcolor="#ffffff" devicefont="false" wmode="opaque" scale="showall" loop="true" play="true" quality="high" align="middle" name="doc_432866631453070"></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/12/17/tribunale-di-salerno-sez-i-ord-16-luglio-2009-i-diritti-di-controllo-del-socio-accomandante/">TRIBUNALE DI SALERNO, sez. I, ord., 16 luglio 2009: I diritti di controllo del socio accomandante.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/4tbBslPm8vo" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Prospettive sulla Consulenza Finanziaria Indipendente in Italia ed il Risparmio Tradito</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/ffh1Y2jz2Og/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2009/12/01/prospettive-sulla-consulenza-finanziaria-indipendente-in-italia-ed-il-risparmio-tradito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Segnaliamo due convegni che si terranno entrambi il 10 dicembre 2009:
- PROSPETTIVE DELLA CFI IN ITALIA &#8211; Fra legge e bozza di regolamento;
- Il Risparmio Tradito, Le controversie tra investitori e intermediari finanziari.

A Milano in Viale Brianza, 20 – sede Free&#38;Partners – Asso Fin (inizio  ore 10.00) sulle PROSPETTIVE DELLA CFI IN ITALIA &#8211; Fra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnaliamo due convegni che si terranno entrambi il <strong>10 dicembre 2009</strong>:</p>
<p><strong>- PROSPETTIVE DELLA CFI IN ITALIA &#8211; Fra legge e bozza di regolamento;</strong></p>
<p><strong>- </strong><strong>Il Risparmio Tradito, Le controversie tra investitori e intermediari finanziari</strong>.</p>
<p><span id="more-232"></span></p>
<p>A Milano in Viale Brianza, 20 – sede Free&amp;Partners – Asso Fin (inizio  ore 10.00) sulle <strong>PROSPETTIVE DELLA CFI IN ITALIA &#8211; Fra legge e bozza di regolamento</strong>.<br />
Il confronto sarà moderato da <strong>Giannina Puddu</strong> (Presidente AssoFinance) e <strong>Nicola Benini</strong> (vice –presidente AssoFinance).<br />
Il tema è quello della <strong>Consulenza Finanziaria Indipendente</strong> ovvero dei soggetti che si occupano dell&#8217;analisi dei mercati, dei trend economico/finanziari, nonché, fra l&#8217;altro, delle prospettive valutarie al fine di <span style="color: #000000;">operare per conto dei propri clienti le scelte di strumenti finanziari efficienti, massimizzando il risultato</span>. Le problematiche sono sicuramente rilevanti in tema contrattuale e di relativa responsabilità.<br />
Interverranno Dalle ore 10,00 alle ore 10.30: <strong>Anna Paola Tiscornia</strong> – Partner Beta-Factor srl (gruppo Abacus) “Servizi di supporto alla C.F.I.”. Dalle ore 10,30 alle ore 13,00: <strong>avv.Pierluigi Fadel</strong>, <strong>avv.Luca Frumento</strong>, <strong>avv.Luca Zitiello</strong> e l&#8217;<strong>avv.Valerio Sangiovanni</strong>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2009/12/Convegno-Prospettive-della-CFI-in-Italia-10-dicembre-2009.pdf">Locandina Convegno Prospettive della CFI in Italia 10 dicembre 2009</a></span></p>
<p>Sempre in data 10 dicembre 2009 (ore 14.30), a Busto Arsizio, Sala Tramogge Molini Marzoli, in via Molino, 2 -Si terrà il convegno dal titolo: <strong>Il Risparmio Tradito, Le controversie tra investitori e intermediari finanziari</strong>.<br />
Tematica sicuramente affine e correlata a quella del precedente convegno segnalato.<br />
Coordinerà i lavori l&#8217;avv. Walter Picco Bellazzi (consigliere dell&#8217;ANF) e relazioneranno: l&#8217;<strong>avv. Valerio Sangiovanni</strong>, con una relazione sulla Giurisprudenza in materia di controverise tra investitori e intermediari finanziari; il il <strong>prof.  Stefano Bastianon</strong> con una relazione sulla rsponsabilità degli intermediari finanziari dopo le recenti riforme.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2009/12/Locandina-EVENTO-10-12-2009-Risparmio-tradito.pdf">Locandina  EVENTO 10-12-2009 Risparmio tradito</a></span></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/12/01/prospettive-sulla-consulenza-finanziaria-indipendente-in-italia-ed-il-risparmio-tradito/">Prospettive sulla Consulenza Finanziaria Indipendente in Italia ed il Risparmio Tradito</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/ffh1Y2jz2Og" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2009/12/01/prospettive-sulla-consulenza-finanziaria-indipendente-in-italia-ed-il-risparmio-tradito/feed/</wfw:commentRss>
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		<item>
		<title>La mediazione civile. Note sul testo del progetto di decreto legislativo: osservazioni, critiche e commenti</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/x1ASBWtHBK8/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Nel sostanziale esclusivo intento di deflazionare il contenzioso civile, lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega sulla mediazione e conciliazione introduce l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, del preventivo esperimento del procedimento di mediazione, per tutta una serie di controversie veramente ampia ed eterogenea: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel sostanziale esclusivo intento di deflazionare il contenzioso civile, lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega sulla mediazione e conciliazione introduce l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, del preventivo esperimento del procedimento di mediazione, per tutta una serie di controversie veramente ampia ed eterogenea: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.<br />
Tale intento deflazionistico, unitamente alla previsione di obbligatorietà della mediazione, principi entrambi né espressi, né richiamati dalla Legge Delega 69/2009, determinano un profilo dell&#8217;istituto della mediazione sostanzialmente difforme da quello prescritto nel testo della Legge Delega 69/2009 che individua, invece, nella conciliazione la ratio dell’istituto; ne consegue l’imprescindibile esigenza che le parti accettino e facciano propria la conciliazione come strumento di risoluzione della lite e, quindi, con esclusione di ogni elemento di coazione o di obbligatorietà.<br />
Va rammentato che anche la direttiva europea del 21 maggio 2008 definisce la mediazione come”un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l&#8217;assistenza di un mediatore”.<br />
Perplessità di ordine costituzionale ingenera, inoltre, l&#8217;istituto della mediazione, così come delineato nello schema di decreto legislativo in esame, laddove si introduce perfino all&#8217;interno del processo civile o come suo necessario presupposto, una sorta di giustizia alternativa, economicamente onerosa, obbligatoria.</p>
<p>Di seguito pubblichiamo le nostre note a fronte del testo della proposta di decreto legislativosulla mediazione civile.<br />
<a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View DLGS Mediazione Civile Con Note on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/23000628/DLGS-Mediazione-Civile-Con-Note">DLGS Mediazione Civile Con Note</a> <object id="doc_191743621968955" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_191743621968955" /><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="mode" value="list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=23000628&amp;access_key=key-qfkk6x1atp7cx6txw2c&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_191743621968955" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="500" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=23000628&amp;access_key=key-qfkk6x1atp7cx6txw2c&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list" mode="list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" menu="true" bgcolor="#ffffff" devicefont="false" wmode="opaque" scale="showall" loop="true" play="true" quality="high" align="middle" name="doc_191743621968955"></embed></object><br />
<span id="more-227"></span><br />
Vale la pena rammentare, per meglio delineare i limiti riscontrabili nell&#8217;istituto della mediazione così come proposto dallo schema di decreto legislativo in esame, forme conciliative come quella della “conciliazione paritetica”, o sistemi di arbitraggio prevedibili in seno a rapporti contrattuali a larga diffusione nel campo dell&#8217;industria, del commercio o dei servizi.<br />
La stesura del decreto risente fortemente dei criteri di astrattezza e genericità cui risultata improntato e che non consentono di avere un sufficiente regime di certezza in ordine a momenti di particolare criticità dell&#8217;iter della mediazione anche con riferimento alla questione della procedibilità dell&#8217;azione giudiziaria; vedasi ad esempio:<br />
· la determinazione della priorità temporale delle domande di mediazione laddove vengano progressivamente ad essere interessati soggetti diversi;<br />
· la determinazione della priorità temporale di più domande di mediazione laddove esse non siano perfettamente coincidenti nell’oggetto e nelle ragioni della pretesa. Ciò non solo all’interno del giudizio come criterio oggettivo di decisione da impartire al giudice, ma, soprattutto, nella fase pregiudiziale, ben potendosi avere che più organismi aditi decidano comunque di procedere alla mediazione in ragione appunto dei non perfettamente sovrapponibili petitum e causa petendi. Inevitabili le conseguenze anche in tema di tempi e di costi;<br />
· l&#8217;iter procedurale da valere nel caso in cui, in un giudizio instauratosi a seguito di una mediazione conclusasi con esito negativo, intervenga un terzo o perché chiamato in garanzia o perché interveniente ex art. 105 c.p.c. o perché chiamato iussu judicis;<br />
· l&#8217;inesistenza di norme in tema di competenza sia territoriale che per materia, di talché la scelta dell&#8217;organismo da adire è lasciata al mero arbitrio di una delle parti che potrà imporlo per effetto della sola priorità temporale all’altro o agli altri soggetti coinvolti nella vertenza. La stessa “relazione illustrativa” fa esplicito riferimento alla possibilità che la parte opti per “organismi ritenuti più affidabili”, cosa che, come è ovvio, nega alla radice quei criteri di imparzialità e di terzietà cui deve improntarsi sia nella sostanza che nell’apparenza qualsiasi organo in qualunque modo giudicante;<br />
· la contraddittorietà fra la disposta nullità del contratto tra assistito ed il legale che omette l’avviso al cliente della possibilità di avvalersi della mediazione, ed il fatto che, come indicato nella relazione illustrativa, si tratterebbe di “una nullità di protezione che non si riverbera sulla validità della procura”;<br />
· la mancata esplicitazione nel decreto di criteri guida in ordine alla determinazione delle materie nelle quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È ben vero che nella relazione illustrativa si fa riferimento a due criteri:<br />
rapporti destinati per le più diverse ragioni a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione aggiudicativa della singola controversia;<br />
tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari e finanziari) che, oltre a sottendere rapporti duraturi fra le parti e dunque necessità analoghe a quelle appena illustrate, conoscono una diffusione di massa e sono alla base di una parte non irrilevante del contenzioso.<br />
Non è dato comprendere a quale dei due criteri sono da ricondurre fattispecie come la responsabilità medica (e perché no, invece, quella di qualsiasi altra responsabilità professionale?) o la diffamazione a mezzo stampa, fattispecie per le quali inopinatamente vengono espressi apodittici giudizi di rapporti in cui è “particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale”.<br />
Vale la pena rammentare, a puro titolo esemplificativo, come, ad esempio, nella responsabilità medica è ordinariamente coinvolta la responsabilità di un istituto ospedaliero che, molto frequentemente, è anche un ente di diritto pubblico;<br />
· il termine di quattro mesi previsto per la durata complessiva dell’intero procedimento si mostra del tutto incongruo con larga parte delle materie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è previsto a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;<br />
· i criteri di riserbo e di segretezza di cui agli artt. 9 e 10 previsti dallo schema di decreto legislativo in esame rischiano di snaturarne la natura di atto che non solo si fonda sul principio dell&#8217;imparzialità, ma che, nel contempo, deve manifestare all&#8217;esterno ed in modo trasparente i crismi di detta imparzialità; ciò non solo nel rapporto interno fra le parti ma anche in ordine alla lettura della proposta di conciliazione cui il giudice è tenuto nel merito per determinare l&#8217;attribuzione delle spese processuali. Ovviamente, il problema si pone essenzialmente nel caso in cui, fallita l&#8217;opera di conciliazione, il mediatore dovrà stilare una ufficiale proposta di soluzione della controversia.<br />
Viene giustamente notato nella relazione illustrativa come il mediatore abbia il compito di facilitare la conciliazione (mediazione facilitativa) e pertanto, “non è a differenza del giudice, vincolato strettamente al principio della domanda e può trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto tra le parti. Il mediatore non si limita a regolare questioni passate, guardando, piuttosto, a una ridefinizione della relazione intersoggettiva in prospettiva futura,”.<br />
La stessa esigenza di mediazione facilitativa attribuisce all&#8217;iter conciliativo la facoltà di utilizzo di tecniche diverse da quelle che caratterizzano il processo ordinario; in particolare, la facoltà attribuita al mediatore di ascoltare le parti anche separatamente sul complesso delle ragioni che hanno dato origine alla vertenza.<br />
Senonché, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.L.vo, al mediatore è fatto obbligo di riservatezza nei confronti anche delle altre parti e di segretezza perfino nei confronti dell&#8217;autorità giudiziaria, tanto che, come si legge anche nella relazione illustrativa, non potrà né comunicare alle altre parti quanto appreso in sede separata, né potrà trasfondere le informazioni assunte nella proposta di mediazione, né potrà fornire chiarimenti di sorta al giudice della causa.<br />
É veramente difficile comprendere il valore e la natura della proposta di mediazione una volta amputata degli elementi decisionali e delle ragioni che l&#8217;hanno determinata; si corre il rischio di esporla ad un giudizio di arbitrarietà perfino da parte dei soggetti coinvolti nella vertenza, con le inevitabili conseguenze di lungaggini giudiziarie (impugnazione delle sentenze che su tali monconi di proposte di mediazione hanno deciso in ordine alle spese).<br />
Vien fatto di pensare che, ove le parti non liberino il mediatore dall&#8217;obbligo di riserbo e di segretezza, meglio sarebbe concludere il processo di mediazione in modo informale con una semplice dichiarazione del mediatore di fallimento della conciliazione da cui, ovviamente, non potranno farsi discendere conseguenze di sorta.<br />
Resta da dire come rimanga assai difficile comprendere come il contenuto di una proposta di mediazione, sostanzialmente diverso per petitum e per causa petendi da quelli propri di un giudizio, possa trovare ingresso nelle decisioni di un giudice al quale, per giunta, è denegata la conoscenza piena e critica degli elementi e delle ragioni da cui la proposta di mediazione stessa è scaturita.<br />
Vanno inoltre espresse, anche in ragione di tutte le motivazioni sopra indicate, le più rilevanti perplessità in ordine alla possibilità che lo schema di decreto legislativo in esame possa ottenere:<br />
· il rispetto dei tempi del procedimento prescritti in modo non perentorio in 120 giorni. Il cittadino correrà il rischio di vedere allungati i tempi di soluzione della controversia e di vedersi sommare ai tempi del procedimento giudiziario quelli del procedimento di mediazione;<br />
· un contenimento dei costi di giustizia. Anche in questo caso il cittadino correrà il rischio di dover sommare alle spese tutte del procedimento giudiziario quelle del procedimento di mediazione;<br />
· quel risultato deflattivo del contenzioso civile che rappresenta la finalità principale dello schema di decreto legislativo in esame. Detto contenzioso, anziché essere spinto in agevoli canali di deflusso, correrà il rischio di vedersi impantanato nelle problematiche e nelle incongruenze del sistema posto in essere. L’istituto della mediazione così come delineato dal presente schema legislativo non garantisce al cittadino né imparzialità decisionale, né riduzione dei tempi di soluzione della controversia, né riduzione dei costi di giustizia. L’obbligatorietà del procedimento, che contrasta fortemente con l’informalità dello stesso, non sembra possa rappresentare, in assenza di validi elementi di significativa e sicura convenienza, la via maestra per far crescere nel cittadino una “cultura” della conciliazione.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/">La mediazione civile. Note sul testo del progetto di decreto legislativo: osservazioni, critiche e commenti</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/x1ASBWtHBK8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>I Consumatori e la crisi finanziaria, tra risparmio tradito e sovraindebitamento: Convegno Livorno 30 novembre 2009</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>

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		<description><![CDATA[Si terrà a Livorno &#8211; nella data del 30 Novembre 2009  ore 17,30 -, presso la sala Convegni Sottuficiali Sala Vannucci (via dell&#8217;Ardenza, 133) il convegno dal titolo: I Consumatori e la crisi finanziaria, tra risparmio tradito e sovraindebitamento.
Interverranno L&#8217;Avv. Isabella Martini (Avvocato dei Consumatori Livorno); Avv. Domenico Romito (Presidente Avvocati dei Consumatori) con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si terrà a <strong>Livorno</strong> &#8211; nella data del <strong>30 Novembre 2009  ore 17,30</strong> -, presso la sala Convegni Sottuficiali Sala Vannucci (via dell&#8217;Ardenza, 133) il convegno dal titolo: <strong>I Consumatori e la crisi finanziaria, tra risparmio tradito e sovraindebitamento</strong>.</p>
<p><span id="more-223"></span>Interverranno L&#8217;<strong>Avv.</strong> <strong>Isabella Martini</strong> (Avvocato dei Consumatori Livorno); <strong>Avv.</strong> <strong>Domenico Romito</strong> (Presidente Avvocati dei Consumatori) con una relazione sulla <em>Difesa Collettiva del risparmio tradito e sovraindebitamento</em>; <strong>Avv. Ra. Valerio Sangiovanni</strong> con una relazione su <em>La normativa a tutela del risparmiatore</em>; <strong>Prof. Bep</strong><strong>pe Scienza</strong> del Dipartimento di Matematica dell&#8217; Università di Torino.<img class="size-full wp-image-224  alignleft" title="Convegno Livorno" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2009/11/Convegno-Livorno.jpg" alt="Convegno Livorno" width="350" height="494" /></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/11/19/i-consumatori-e-la-crisi-finanziaria-tra-risparmio-tradito-e-sovraindebitamento-convegno-livorno-30-novembre-2009/">I Consumatori e la crisi finanziaria, tra risparmio tradito e sovraindebitamento: Convegno Livorno 30 novembre 2009</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/IuxX6NNdegk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Sentenza Corte di Appello di Milano, sez. I, 15 aprile 2009, n. 1094: Omessa informazione sulla rischiosità dell’investimento e risoluzione del contratto. Considerazioni dell’Avv. Valerio Sangiovanni.</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/Lm-6Iah9vgI/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2009/11/03/sentenza-corte-di-appello-di-milano-sez-i-15-aprile-2009-n-1094-omessa-informazione-sulla-rischiosita-dell%e2%80%99investimento-e-risoluzione-del-contratto-considerazioni-dellavv-valerio-san/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[Obbligazioni e Contratti]]></category>
		<category><![CDATA[bond Cirio]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti finanziari]]></category>

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		<description><![CDATA[La tematica degli obblighi informativi in tema di sottoscrizione di prodotti finanziari e  delle relative conseguenze in caso di omissione dei doveri posti a carico dell&#8217;intermediatore, ha avuto un particolare fermento a causa delle ben note e recenti congiunture economico/finanziarie.
inDiritto ha seguito con particolare attenzione l&#8217;iter della giurisprudenza sia di merito che di legittimità: dalle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tematica degli obblighi informativi in tema di sottoscrizione di prodotti finanziari e  delle relative conseguenze in caso di omissione dei doveri posti a carico dell&#8217;intermediatore, ha avuto un particolare fermento a causa delle ben note e recenti congiunture economico/finanziarie.</p>
<p><span id="more-214"></span><strong><em><span style="color: #ff0000;">in</span></em>Diritto</strong> ha seguito con particolare attenzione l&#8217;iter della giurisprudenza sia di merito che di legittimità: dalle Sentenze del Tribunale di Novara (la n. 14 del 10 gennaio 2006 e la n. 277 del 6 febbraio 2006) alla Sentenze della Corte di Cassazione (particolarmente significativa come la n. 19024 del 2005, e le sentenze gemelle: n. 26724 e 26725 del 2009).</p>
<p>A tal riguardo particolarmente significativa appare la Sentenza della <strong>Corte di Appello di Milano n. 1094 del 2009</strong>, sopratutto alla luce del commento dell&#8217;<strong>Avv. Valerio Sangiovanni</strong>, in quanto vengo riassunti, organizzati sistematicamente ed accuratamente approfonditi i criteri guida, le argomentazioni e le <em>ratio</em> giuridiche relative alla disciplina della mediazione mobiliare e segnatamente con riferimento al valore dei doveri informativi posti a carico dell&#8217;intermediatore.</p>
<p>Particolarmente interessante risulta essere, altresì, la questione relativa alla <strong>quantificazione del danno subito dall&#8217;investitore</strong>.<br />
Come evidenzia L&#8217;Avv. Sangiovanni:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;La soluzione della Corte di appello di Milano è nel senso di affermare che <strong>all’investitore spetta il riconoscimento anche del lucro cessante.</strong> Il lucro cessante consiste nel guadagno che il risparmiatore sarebbe riuscito a ottenere se, invece di investire in obbligazioni Cirio, avesse investito in altri titoli. L’autorità giudiziaria milanese esamina il paniere degli investimenti effettuati dall’investitore e rileva che il risparmiatore aveva investito in obbligazioni che davano un rendimento medio di circa il 6% all’anno. Ne deduce che, se non avesse investito in obbligazioni Cirio, avrebbe scelto altre obbligazioni con simile rendimento&#8221;<strong>.</strong></em></p></blockquote>
<p>Ricordiamo che la Sentenza della Corte di Cassazione  n. 19024 del 2005, in tema di responsabilità precontrattuale, prendeva in particolare considerazione il tema della quantificazione del danno<em><strong>, </strong></em>argomentando<em> &#8220;Il risarcimento, in detta ipotesi, deve essere ragguagliato al “<strong>minor vantaggio o al maggiore aggravio economico</strong>” determinato dal contegno sleale di una delle parti (Cass. 11 luglio 1976, n. 2840; 16 agosto 1990, n. 8318), salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento “da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto” (Cass. 29 marzo 1999, n. 2956). Non vi è quindi motivo di ritenere che la conclusione di un contratto valido ed efficace sia di ostacolo alla proposizione di un’azione risarcitoria fondata sulla violazione della regola posta dall’art. 1337 c.c. o di obblighi più specifici riconducibili a detta disposizione, sempre che, s’intende, il danno trovi il suo fondamento (non già nell’inadempimento un’obbligazione derivante dal contratto, ma) nella violazione di obblighi relativi”.<strong><br />
</strong></em></p>
<p><strong>Per gentile concessione di <a href="http://www.ipsoa.it/"><span style="text-decoration: underline;">Ipsoa Wolters Kluwer</span></a>, si riproduce l’articolo dell’</strong><strong>Avv. Valerio Sangiovanni, “<em>Omessa informazione sulla rischiosità dell’investimento e risoluzione del contratto</em>”, già apparso in </strong><strong>Corriere del merito, 2009, pp. 973-981.</strong></p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Omessa informazione rischiosità (Corr. mer., 2009) on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/22056053/Omessa-informazione-rischiosita-Corr-mer-2009">Omessa informazione rischiosità (Corr. mer., 2009)</a> <object id="doc_934463812024420" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_934463812024420" /><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="mode" value="list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=22056053&amp;access_key=key-1n0fsiekwpwbnzcqstxu&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_934463812024420" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="500" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=22056053&amp;access_key=key-1n0fsiekwpwbnzcqstxu&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list" mode="list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" menu="true" bgcolor="#ffffff" devicefont="false" wmode="opaque" scale="showall" loop="true" play="true" quality="high" align="middle" name="doc_934463812024420"></embed></object></p>
<p>Di seguito (fare click su <em>continua a leggere)</em>, <strong>grazie alla cortese disponibilità dell&#8217;Avv. Sangiovanni</strong>, e per maggiore comodità dei lettori di <strong><em><span style="color: #ff0000;">in</span></em>Diritto</strong>,  proponiamo la trascrizione dell&#8217;intero articolo, dando precedenza al commento ed a seguire, il testo della Sentenza.</p>
<p><!--more--></p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Il commento: Omessa informazione sulla rischiosità dell’investimento e risoluzione del contratto.</span></h2>
<h3><em>Avv. Valerio Sangiovanni</em></h3>
<p>____________________________________________________________________<br />
<em>I doveri informativi dell’intermediario finanziario sono al centro della sentenza della Corte di appello di Milano. L’autorità giudiziaria milanese affronta numerose problematiche, tutte di considerevole rilevanza nella giurisprudenza in materia di responsabilità delle banche. L’inosservanza degli obblighi informativi determina risoluzione del contratto, oltre che condanna al risarcimento dei danni.</em><br />
____________________________________________________________________</p>
<h5>Indice: Introduzione &#8211; Inosservanza dei doveri informativi &#8211; Conseguenze della inosservanza dei doveri informativi &#8211; Alcune chiose alla sentenza della Corte di appello di Milano</h5>
<h5>Introduzione</h5>
<p>La sentenza qui annotata si occupa di una materia di grande rilevanza pratica: la responsabilità degli intermediari finanziari per inosservanza delle norme di comportamento loro prescritte da legge e regolamento.<br />
Per un’appropriata comprensione del ragionamento svolto dalla sentenza in commento <strong>è utile, in via introduttiva, gettare uno sguardo ai principali precedenti di legittimità in materia di contenzioso fra investitori e intermediari finanziari</strong><span style="color: #ff0000;"><strong> (1</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>)</strong></span>.<br />
Nelle <strong>sentenze nn. 26724 e 26725 del 2007</strong> <span style="color: #ff0000;"><strong>(2</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>)</strong></span> la Corte di cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418 comma 1 c.c.</p>
<p>Con la <strong>sentenza n. 17340 del 2008</strong> (citata dalla stessa sentenza della Corte di appello di Milano in commento) <span style="color: #ff0000;"><strong>(3</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>)</strong></span>, la Corte di cassazione ha affermato che, in tema di servizi d’investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All’operatività di detta regola – applicabile anche quando il servizio fornito dall’intermediario consista nell’esecuzione di ordini – non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio, perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob.</p>
<p>Nella recentissima <strong>sentenza n. 3773 del 2009 </strong><span style="color: #ff0000;"><strong>(4</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>)</strong></span>, la Corte di cassazione ha affermato che distinguendosi fra gli obblighi che precedono e accompagnano la stipulazione del contratto d’intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, può rilevarsi come la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l’annullabilità – mai comunque la nullità – del contratto per vizi del consenso) è destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui discende l’obbligo per l’intermediario di risarcire gli eventuali danni. La violazione dei doveri dell’intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d’intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale, giacché quei doveri, pur essendo di fonte regolamentare, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati a integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente fra le parti. Ne consegue che l’eventuale loro violazione, oltre a generare obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull’inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall’art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria <span style="color: #ff0000;"><strong>(5</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>)</strong></span>.</p>
<h3>Inosservanza dei doveri informativi</h3>
<p>Nel caso oggetto della sentenza in commento alla banca è stata mossa la contestazione di non avere osservato i propri doveri informativi <span style="color: #ff0000;"><strong>(6</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>)</strong></span>.<br />
La violazione di dovere informativo contestata concerne essenzialmente la rischiosità dei titoli Cirio. Questa rischiosità era ben evidenziata nella c.d. “<strong><em>offering circular</em></strong>”, ossia nel documento che illustra le caratteristiche della emissione obbligazionaria. Il problema è che tale materiale informativo non venne messo a disposizione della cliente.<br />
Una parte del testo della <em>offering circular</em> è ripresa nel testo della sentenza in commento e si rinvia ai relativi passaggi riportati sopra. Da tale documento si evince il grave livello di rischiosità insito nell’acquisto delle obbligazioni Cirio.<br />
Il rischio di tali strumenti finanziari era connesso, principalmente, all’elevato livello d’indebitamento di Cirio e delle sue consociate. Chi emette obbligazioni promette di restituire il capitale e di pagare degli interessi. Se, però, il soggetto che emette le obbligazioni è eccessivamente indebitato, rischia di non essere in grado di rispettare gli impegni assunti. Nel nostro ordinamento si stabilisce pertanto un legame fra la facoltà di emettere le obbligazioni e le risorse proprie di cui deve disporre la società interessata: “<em>la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserva disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato</em>” (<strong>art. 2412 comma 1 c.c.</strong>).</p>
<p>Non caso di specie, in aggiunta, l’emissione obbligazionaria non era stata assoggettata a <em>rating</em>. Il <strong><em>rating</em></strong> è uno strumento con il quale la collettività viene informata sul merito di credito di un determinato soggetto. Nel caso di società altamente indebitate il <em>rating</em> è basso e ciò scoraggia gli investimenti. Il mercato è disponibile a finanziare il soggetto con <em>rating</em> basso solo a fronte della promessa di alti interessi. Si crea però &#8211; in questo modo &#8211; un circolo vizioso, nel senso che proprio chi è maggiormente indebitato deve affrontare un costo del danaro maggiore e, sotto questo profilo, aumenta ulteriormente il rischio di propria insolvenza.<strong> </strong></p>
<p><strong>Inoltre l’<em>offering circular</em> evidenziava il rischio-liquidità</strong>. Uno dei pericoli maggiori che gli strumenti finanziari possono presentare è la difficoltà a essere ceduti in pendenza del prestito obbligazionario. Le obbligazioni vincolano il sottoscrittore per un certo lasso di tempo. Durante questo periodo possono verificarsi circostanze di varia natura che inducono chi ha sottoscritto le obbligazioni a venderle. Il problema è però quello di trovare un acquirente. Normalmente un compratore si trova, ma il prezzo che è disponibile a pagare potrebbe essere molto più basso del prezzo originario di sottoscrizione, con una rilevante perdita in capo al primo obbligazionista. Nel caso di specie tutti questi rischi erano evidenziati nella offering circular di cui però il cliente non ottenne copia.</p>
<p>Infine il cliente non era stato informato relativamente al fatto che la società che aveva emesso le obbligazioni era una società estera facente parte del gruppo Cirio e non la società Cirio italiana svolgente l’attività industriale vera e propria <span style="color: #ff0000;"><strong>(7</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>)</strong></span>. Si badi bene che questa circostanza, che potrebbe apparire prima facie di scarsa importanza, riveste invece un ruolo decisivo sotto diversi profili. Il ricorso difatti a veicoli stranieri per l’emissione di obbligazioni è spesso indicativa proprio delle difficoltà finanziarie dell’emittente. Questi, non riuscendo a rispettare la stringente normativa italiana cui si è accennato sopra (art. 2412 comma 1 c.c.), deve trovare un altro ordinamento più “lassista” per emettere le obbligazioni, ossia un sistema in cui non è previsto in via cogente un severo rapporto fra risorse proprie e livello di indebitamento verso terzi. Si tratta proprio di ciò che è avvenuto nel caso di specie: <strong>basti pensare che il capitale dell’emittente era di € 126.000, irrisorio a fronte del valore delle obbligazioni emesse.</strong></p>
<p>In definitiva l’informativa della banca è stata carente sotto vari profili. Complessivamente la Corte di appello di Milano accerta che l’acquisto delle obbligazioni Cirio risultava essere un’operazione altamente rischiosa e, sul complesso di circostanze che rendevano l’operazione rischiosa, l’intermediario non ha fornito informazioni adeguate. Queste omissioni configurano violazione di disposizioni di legge (oltre che di regolamento). In particolare si ha una <strong>violazione dell’art. 21 comma 1 lett. b TUF,</strong> secondo cui i soggetti abilitati devono “<em>acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati</em>”. Nel caso di specie l’intermediario non ha informato in modo adeguato sulle caratteristiche degli strumenti finanziari venduti.<br />
Il legislatore pretende che i clienti siano “adeguatamente” informati. Ciò significa che non è sufficiente fornire informazioni generiche, ma è necessario soddisfare il bisogno informativo dei destinatari nel caso concreto. La Corte di cassazione ha chiarito che l’informativa deve essere ritagliata sulle esigenze del singolo investitore <span style="color: #ff0000;"><strong>(8</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>)</strong></span>.</p>
<h3>Conseguenze della inosservanza dei doveri informativi</h3>
<p>Accertata l’inosservanza di un dovere informativo facente capo all’intermediario finanziario, <strong>il compito del civilista è quello di chiedersi quali siano le conseguenze di tale violazione.</strong></p>
<p>Il legislatore comunitario, che ha introdotto le norme di condotta delle banche, non ha definito quali siano i rimedi per il caso di inosservanza delle norme di comportamento degli intermediari. Dal punto di vista del diritto comunitario ciò è comprensibile, in quanto le direttive comunitarie devono trovare applicazione in tutti i Paesi membri e &#8211; dal momento che le tradizioni giuridiche dei singoli Stati variano parecchio da ordinamento a ordinamento &#8211; sarebbe stato difficile pre-determinare e imporre a tutti lo stesso tipo di sanzione civilistica.<br />
Mentre, però, il legislatore comunitario è a ragione silente sul punto, quello italiano avrebbe potuto adottare un approccio diverso e individuare espressamente la sanzione appropriata. La legge italiana invece, diversamente da quanto succede in altri ordinamenti <span style="color: #ff0000;"><strong>(9</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>)</strong></span>, non si è premurata di stabilire espressamente quali siano le conseguenze delle inosservanze delle norme di comportamento degli intermediari finanziari. I recenti interventi legislativi sarebbero stati un’utile occasione per fare chiarezza al riguardo, ma – anche ora – il legislatore non indica quale sia il rimedio appropriato per l’inosservanza delle regole di condotta.</p>
<p>L’interprete si trova allora dinanzi a un “<em>buco nero</em>”, che deve riempire usando i principi generali del diritto civile. E l’interprete è, <em>in primis</em>, il giudice civile chiamato a decidere di specifiche controversie fra investitori e intermediari finanziari. Anche la sentenza in commento si trova pertanto dinanzi alla questione di quale sia il rimedio appropriato a fronte della violazione di norme di comportamento e afferma che la sanzione corretta è la risoluzione del contratto. Chi scrive aderisce nella sostanza a questa impostazione.<br />
Andando con ordine, si può rilevare che le ragioni per cui si può chiedere la nullità di un contratto, di un qualsiasi contratto (e dunque anche di un contratto d’intermediazione finanziaria), sono le più diverse. Il catalogo delle cause di nullità è contenuto nell’<strong>art. 1418 c.c. </strong>Nello specifico contesto dei contratti d’intermediazione finanziaria vengono in particolare considerazione <strong>due possibili ipotesi di nullità del contratto: </strong></p>
<ol>
<li><strong>per contrarietà a norma imperativa (art. 1418 comma 1 c.c.</strong><span style="color: #ff0000;"><strong>(10</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>)</strong></span><strong>;</strong></li>
<li><strong>per mancanza di forma (art. 1418 comma 2 c.c. in relazione all’art. 1325 c.c.)</strong> <span style="color: #ff0000;"><strong>(1</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>1)</strong></span>.</li>
</ol>
<p>Con riferimento alla possibile contrarietà a disposizioni cogenti, la legge stabilisce che “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente” (art. 1418 comma 1 c.c.).<br />
<strong>Cosa si intende per disposizione “imperativa” ai sensi dell’art. 1418 comma 1 c.c.?</strong><br />
Al riguardo è utile partire dalla considerazione che, nella materia dell’intermediazione finanziaria, si rinvengono sia disposizioni finalizzate alla tutela d’interessi pubblici sia norme preposte alla tutela d’interessi privati. Limitandoci, per ragioni di semplificazione, al particolare contesto delle norme di comportamento degli intermediari finanziari, va menzionato l’<strong>art. 21 comma 1 lett. a TUF</strong> dove si stabilisce che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono “<em>comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati</em>”. “<strong>Interesse dei clienti</strong>” e “<strong>integrità dei mercati</strong>” esprimono, rispettivamente, il profilo privatistico e quello pubblicistico. Si tratta di due obiettivi che convivono nella materia in esame. Ai fini che qui interessano si deve pertanto rilevare che la legge stabilisce espressamente che le norme di comportamento degli intermediari finanziari sono finalizzate anche alla realizzazione di interessi pubblici (oltre che dei singoli investitori).</p>
<p>Chi scrive condivide pertanto quanto ha stabilito la Corte di cassazione nelle sentenze nn. 26724 e 26725 del 2007, secondo cui l’art. 21 TUF va considerato come una disposizione imperativa, alla luce degli interessi di carattere pubblicistico che intende tutelare <span style="color: #ff0000;"><strong>(1</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>2)</strong></span>.<br />
Alcune precedenti sentenze di legittimità hanno stabilito che la nullità del contratto può realizzarsi indipendentemente da una previsione espressa in tale senso. Ad esempio nel 2001 la Corte di cassazione ha deciso che, in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un’espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell’atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l’art. 1418 comma 1 c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità <span style="color: #ff0000;"><strong>(1</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>3)</strong></span>. Si tratta del fenomeno della <strong>nullità c.d. “virtuale”</strong>, che prescinde cioè dall’espressa statuizione che la inosservanza di una certa disposizione comporta nullità. La nullità per contrarietà all’art. 21 TUF può dunque, astrattamente, verificarsi anche in assenza di una previsione espressa che sancisca che tale norma è imperativa.<br />
<strong>Ciò premesso, bisogna però distinguere nettamente fra il contenuto del contratto e il comportamento della banca.</strong> La confusione fra questi due elementi è stata la fonte delle incertezze che hanno caratterizzato la giurisprudenza di merito prima dell’intervento delle Sezioni Unite.</p>
<p><strong>Se è la sola condotta dell’intermediario a violare disposizioni imperative, ciò non determina nullità del contratto.</strong> L’<strong>art. 1321 c.c.</strong> recita: “<em>il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale</em>”. Nullo può essere solo il “contratto”, vale a dire il risultato dell’accordo dei contraenti, non il “<strong><em>comportamento</em></strong>” di una delle parti. Un esempio aiuta a chiarire il concetto che si intende esprimere.</p>
<p>Se le parti inserissero nel contratto d’intermediazione finanziaria una clausola in contrasto con l’art. 21 TUF, tale pattuizione sarebbe nulla per violazione di disposizione imperativa. Si immagini che la banca e il cliente introducano nel testo contrattuale una pattuizione che dispensa l’intermediario dall’acquisire le informazioni necessarie dagli investitori e dall’operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. Questa previsione sarebbe in chiaro contrasto con il tenore letterale dell’art. 21 comma 1 lett. b TUF. Siccome questa disposizione di legge è imperativa in quanto tutela interessi pubblici, tale clausola sarebbe nulla.</p>
<p>Ma la situazione tratteggiata è radicalmente differente da quella riconducibile a un comportamento (unilaterale) illegittimo della banca. Le condotte scorrette delle parti (e segnatamente dell’intermediario) non entrano a far parte del programma contrattuale. Non vi è accordo sul punto e, dunque, non vi è – al riguardo &#8211; contratto. Ne consegue che non vi può essere nullità.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Rimane dunque da concludere nel senso che l’omissione d’informazioni da parte dell’intermediario finanziario costituisce inadempimento degli obblighi assunti con il contratto-quadro. Da tale inadempimento discende l’obbligo di risarcire il danno e, nel caso in cui l’inadempimento sia grave, la risoluzione del contratto.</strong></p>
<h3>Alcune chiose alla sentenza della Corte di appello di Milano</h3>
<p>Alcuni passaggi della sentenza della Corte di appello di Milano meritano di essere evidenziati e commentati in modo specifico.<br />
Anzitutto, richiamandosi alla sentenza della <strong>Corte di cassazione n. 17340 del 2008</strong>, l’autorità giudiziaria milanese afferma che <strong>gli obblighi informativi degli intermediari finanziari &#8211; in considerazione dell’esistenza di una disposizione come l’art. 21 comma 1 lett. b TUF &#8211; sono più intensi di quelli che altrimenti risulterebbero dalla applicazione del canone generale di correttezza.</strong><br />
Questa affermazione non riesce a convincere del tutto, in quanto<strong> la sola applicazione dei canoni generali dovrebbe essere</strong> – ad avviso di chi scrive – <strong>sufficiente a fondare precisi doveri informativi degli intermediari finanziari.</strong> Basterà qui menzionare la disposizione secondo cui “<em>le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede</em>” (art. 1337 c.c.) e quella secondo cui “<em>il contratto deve essere eseguito secondo buona fede</em>” (art. 1375 c.c.).</p>
<p>Dunque: <strong>sia nella fase formativa del contratto (quella che precede la sua conclusione) sia nella fase esecutiva del contratto (quella che segue la sua conclusione) sussiste un dovere di buona fede. La buona fede implica necessariamente, a parere di chi scrive, un comportamento di appropriata raccolta e dazione d’informazioni da parte dell’intermediario.</strong></p>
<p>Questo deve valere, a maggior ragione, se si riflette sulla natura di soggetto professionale della banca. <strong>La diligenza </strong>che deve connotare il suo comportamento è quella di cui all’<strong>art. 1176 comma 2 (e non comma 1) c.c.</strong> <span style="color: #ff0000;"><strong>(1</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>4)</strong></span>. Un comportamento diligente in un contesto professionale caratterizzato da alta tecnicità come quello della intermediazione finanziaria non può prescindere da un’adeguata informativa ai clienti. Di conseguenza non mi pare che sia vero (o quantomeno che necessiti di una precisazione) quanto afferma la Corte di appello di Milano (e prima di essa la Corte di cassazione).</p>
<p>Altre osservazioni contenute nella sentenza in commento che meritano particolare menzione sono quelle relative alla <strong>natura del servizio d’investimento prestato</strong>. L’intermediario ha difatti cercato di difendersi affermando che il tipo di servizio prestato (consistente nella mera esecuzione degli ordini dell’investitore) non esigeva un livello particolarmente alto di diligenza. <strong>La Corte di appello di Milano</strong>, richiamandosi alla sentenza della Corte di cassazione n. 17340 del 2008, <strong>nega che rilevi il tipo di servizio prestato.</strong><br />
Un’eccezione si ha nel caso di operatori qualificati <span style="color: #ff0000;"><strong>(15</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>)</strong></span>. La definizione di <em><strong>operatore qualificato</strong></em> era contenuta nell’art. 31 reg. n. 11522 del 1998 e il cliente persona fisica non rientra in tale definizione. La Corte di appello di Milano esclude che l’investitore possa essere considerato operatore qualificato. Richiamandosi alla sentenza n. 17340 del 2008 della Corte di cassazione, l’autorità giudiziaria milanese afferma che <strong>non rientra nella categoria di operatore qualificato chi abbia in precedenza occasionalmente investito in titoli a rischio. </strong>In effetti l’art. 31 comma 2 reg. n. 11522 del 1998 richiede il “<em>possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari</em>”. Tale competenza deve essere “<em>specifica</em>” e non può pertanto risultare dal compimento di singole operazioni (anche a rischio elevato). Ad avviso di chi scrive, per negare la natura di operatore qualificato in capo all’investitore nel caso di specie sarebbe stato sufficiente rilevare come il risparmiatore fosse una persona fisica. Operatori qualificati ai sensi dell’art. 31 comma 2 reg. n. 11522 del 1998 possono invece essere solo società o persone giuridiche.</p>
<p>La Corte di appello di Milano si sofferma poi sulla nozione di <strong>gravità dell’inadempimento</strong>. Come è noto, “<em>il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra</em>” (<strong>art. 1455 c.c.</strong>). Al fine di evitare la risoluzione, la difesa della banca ha argomentato nel senso che la inosservanza di doveri informativi non configura una inadempimento grave. Questa argomentazione della banca non viene accettata dall’autorità giudiziaria milanese, la quale invece rileva come l’assenza di informazioni sia stata determinante del consenso prestato dall’investitore.<br />
L’argomentazione della Corte di appello di Milano è condivisibile. Vi è tuttavia da chiedersi se il fatto di avere determinato il consenso dell’investitore non debba fare ritenere più appropriato il rimedio dell’annullamento del contratto rispetto a quello della risoluzione. La banca non informa adeguatamente sulla natura degli strumenti finanziari acquistati. Così facendo determina un errore in capo all’investitore, il quale crede di acquistare un titolo sicuro mentre acquista un titolo a rischio. Si tratta di un errore essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c., in quanto cade su una qualità dell’oggetto (la rischiosità dello strumento finanziario comprato) che deve ritenersi determinante del consenso.<strong></strong></p>
<p><strong>Ma allora qual è il rimedio corretto per il caso di omissione o carenza di informazioni da parte dell’intermediario finanziario: l’annullamento o la risoluzione? </strong></p>
<p>La risposta a questa domanda dipende essenzialmente dal<strong> momento in cui viene posto in essere il comportamento scorretto della banca</strong>: <strong>se l’omissione si colloca prima della conclusione del contratto d’intermediazione finanziaria, il rimedio appropriato è l’annullamento; se l’omissione si colloca dopo la conclusione del contratto, il rimedio è la risoluzione.</strong><br />
Questa è la linea argomentativa sostenuta, a ragione, dalla Corte di cassazione nelle sentenze nn. 26724 e 26725 del 2007.</p>
<p><strong>Bisogna tuttavia distinguere fra il contratto di intermediazione finanziaria (o contratto-quadro) e le successive operazioni di investimento o disinvestimento. </strong><br />
Anche le successive operazioni rappresentano dei contratti, di natura diversa &#8211; però &#8211; dal contratto d’intermediazione finanziaria. Si può trattare di un contratto di vendita (se l’intermediario finanziario è già proprietario degli strumenti finanziari) oppure di un contratto di commissione (se l’intermediario non è originariamente proprietario dei titoli, ma deve prima recuperarli sul mercato). <strong>Anche in relazione alle singole operazioni d’investimento successive alla conclusione del contratto-quadro è possibile esperire i rimedi generali che l’ordinamento giuridico riconosce: annullamento oppure risoluzione.</strong> A ragione la sentenza della Corte di appello di Milano in commento conferma la sentenza di primo grado, la quale aveva dichiarato risolto un singolo “contratto-ordine” (e non l’intero rapporto d’intermediazione finanziaria intercorso fra le parti).</p>
<p>Degne di nota sono infine le statuizioni della Corte di appello di Milano in materia di <strong>lucro cessante</strong>. La sentenza in commento difatti, oltre a pronunciare la risoluzione di un’operazione di investimento, condanna la banca a risarcire il danno.<br />
La disposizione di riferimento è l’<strong>art. 1453 comma 1 c.c.</strong>, secondo cui “<em>nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno</em>”.<br />
<strong>Ma quale danno può essere risarcito?</strong><br />
La soluzione della Corte di appello di Milano è nel senso di affermare che <strong>all’investitore spetta il riconoscimento anche del lucro cessante.</strong> Il lucro cessante consiste nel guadagno che il risparmiatore sarebbe riuscito a ottenere se, invece di investire in obbligazioni Cirio, avesse investito in altri titoli.<br />
L’autorità giudiziaria milanese esamina il paniere degli investimenti effettuati dall’investitore e rileva che il risparmiatore aveva investito in obbligazioni che davano un rendimento medio di circa il 6% all’anno. Ne deduce che, se non avesse investito in obbligazioni Cirio, avrebbe scelto altre obbligazioni con simile rendimento.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Note:</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.</strong></span> Sul contenzioso fra clienti e banche in relazione alle recenti crisi di alcuni importanti emittenti cfr. i contributi monografici di G. Bersani, La responsabilità degli intermediari finanziari, Torino, 2008; B. Inzitari-V. Piccinini, La tutela del cliente nella negoziazione di strumenti finanziari, Padova, 2008; M. Pellegrini, Le controversie in materia bancaria e finanziaria, Padova, 2007. Inoltre v., a vario titolo, G. Alpa, La legge sul risparmio e la tutela contrattuale degli investitori, in Contratti, 2006, 927 ss.; F. Autelitano, La natura imperativa delle regole di condotta degli intermediari finanziari, in Contratti, 2008, 1157 ss.; A. Bertolini, Negoziazione degli strumenti finanziari in grey market e violazione della disciplina sulla sollecitazione all’investimento, in Resp. civ. prev., 2008, 2096 ss.; E. A. Emiliozzi, Vendita alla clientela retail di titoli prima dell’emissione ed omessa acquisizione da parte dell’intermediario dell’offering circular, in Giur. it., 2007, 1673 ss.; G. Ferraino, Tutela dell’investitore e responsabilità dell’intermediario, in Dir. prat. soc., 2009, fasc. 3, 55 ss.; F. Greco, Intermediazione finanziaria: rimedi ed adeguatezza in concreto, in Resp. civ. prev., 2008, 2556 ss.; M. Guernelli, L’intermediazione finanziaria fra tutela del mercato, legislazione consumeristica e orientamenti giurisprudenziali, in Giur. comm., 2009, I, 360 ss.; A. M. Mancini, La tutela del risparmiatore nel mercato finanziario tra culpa in contrahendo e vizi del consenso, in Rass. dir. civ., 2007, 51 ss.; C. Marchiandi, La responsabilità degli intermediari nei confronti dell’investitore: il quadro giurisprudenziale, in Giur. comm., 2009, II, 376 ss.; M. Marianello, Bonds argentini e responsabilità dell’intermediario finanziario: corrispondenza diacronica o sincronica?, in Obbl. e contr., 2007, 1009 ss.; G. Meruzzi, La responsabilità precontrattuale tra regola di validità e regola di condotta, in Contr. impr., 2006, 944 ss.; P. Morandi, Violazione delle regole di condotta degli intermediari finanziari: rimedi esperibili, in Obbl. e contr., 2009, 47 ss.; M. Pellegrini, La responsabilità dell’intermediario per “solidarietà creditoria” in un orientamento giurisprudenziale in tema di prestazione di servizi finanziari, in Banca borsa tit. cred., 2008, II, 171 ss.; A. Perrone, Obblighi di informazione, suitability e conflitti di interesse: un’analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali e un confronto con la nuova disciplina MIFID, in I soldi degli altri, a cura di A. Perrone, Milano, 2008, 1 ss.; L. Picardi, Nuovi sviluppi giurisprudenziali in tema di responsabilità degli intermediari, in Dir. giur., 2007, 192 ss.; E. Righini, Recenti sviluppi della giurisprudenza di merito sulla tutela dell’investitore, in Giur. comm., 2009, II, 150 ss.; V. Sangiovanni, Il caso “My Way” e il contratto aleatorio unilaterale”, in Giur. mer., 2008, 3116 ss.; V. Sangiovanni, Acquisto di obbligazioni e risoluzione del contratto, in Contratti, 2008, 5 ss.; V. Sangiovanni, La violazione delle regole di condotta dell’intermediario finanziario fra responsabilità precontrattuale e contrattuale, in Contratti, 2006, 1133 ss.; V. Sangiovanni, Inadeguatezza della operazione finanziaria, risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento del danno, in Corr. giur., 2006, 1569 ss.; V. Sangiovanni, Scandali finanziari: profili di responsabilità dell’intermediario, in Danno resp., 2006, 874 ss.; V. Sangiovanni, La responsabilità dell’intermediario nel caso Cirio e la recente legge per la tutela del risparmio, in Contratti, 2006, 686 ss.; V. Sangiovanni, La responsabilità dell’intermediario nel caso Parmalat e la recentissima legge per la tutela del risparmio, in Società, 2006, 605 ss.; C. Scognamiglio, Regole di validità e di comportamento: i principi ed i rimedi, in Eur. dir. priv., 2008, 599 ss.; F. Signorelli, Violazione delle regole di comportamento dell’intermediario finanziario e risoluzione per inadempimento, in Società, 2009, 55 ss.; M. Todorova, Violazione delle regole di comportamento degli intermediari finanziari. Responsabilità precontrattuale o risoluzione per inadempimento, in Giur. it., 2008, 1307 ss.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>2. </strong></span>Cass., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725. Queste due sentenze sono state pronunciate lo stesso giorno ed enunciano l’identico principio di diritto. Almeno una delle due sentenze (o la relativa massima) è stata pubblicata, fra l’altro, in Banca borsa tit. cred., 2009, II, 133 ss., con nota di A. Bove; in Contratti, 2008, 221 ss., con nota di V. Sangiovanni; in Corr. giur., 2008, 223 ss., con nota di V. Mariconda; in Danno resp., 2008, 525 ss., con note di V. Roppo e di F. Bonaccorsi; in Dir. banca merc. fin., 2008, 691 ss., con nota di F. Mazzini; in Dir. giur., 2008, 407 ss., con nota di A. Russo; in Giur. comm., 2008, II, 604 ss., con nota di F. Bruno-A. Rozzi; in Giust. civ., 2008, I, 2775 ss., con nota di T. Febbrajo; in Società, 2008, 449 ss., con nota di V. Scognamiglio. In relazione alle sentenze nn. 26724 e 26725 del 2007 cfr. anche D. Cesiano, Gli obblighi dell’intermediario finanziario nella prestazione dei servizi di investimento dagli orientamenti della giurisprudenza di merito alle Sezioni Unite, in Riv. dir. soc., 2008, 614 ss.; A. Gentili, Disinformazione e invalidità: i contratti di intermediazione dopo le Sezioni Unite, in Contratti, 2008, 393 ss.; D. Maffeis, Dopo le Sezioni Unite: l’intermediario che non si astiene restituisce al cliente il denaro investito, in Contratti, 2008, 555 ss.; D. Maffeis, Discipline preventive nei servizi di investimento: le Sezioni Unite e la notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sono nere, in Contratti, 2008, 403 ss.; F. Prosperi, Violazione degli obblighi di informazione nei servizi di investimento e rimedi contrattuali (a proposito di Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725), in Contr. impr., 2008, 936 ss.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>3.</strong></span> Cass., 25 giugno 2008, n. 17340, in Foro it., 2009, I, 189 ss., con nota di E. Scoditti.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>4.</strong></span> Cass., 17 febbraio 2009, n. 3773, in Danno resp., 2009, 503 ss., con nota di V. Sangiovanni.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>5. </strong></span>Questa sentenza ha inoltre affermato che la regola in base alla quale in presenza di un’operazione non adeguata l’intermediario deve astenersi dal dare esecuzione all’operazione se prima non abbia avvertito l’investitore e ottenuto dal medesimo l’espressa autorizzazione ad agire ugualmente sulla base di un ordine contenente l’esplicito riferimento alle informazioni ricevute trova applicazione con riferimento a tutti i servizi d’investimento prestati nei confronti di qualsiasi investitore che non sia un operatore qualificato sia con riguardo ai servizi d’investimento nei quali sia ravvisabile una discrezionalità dell’intermediario, come ad esempio nel caso di contratti di gestione di portafogli di investimento, sia là dove l’operazione avvenga su istruzione del cliente, come, appunto, quando venga prestato il servizio di negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>6.</strong></span> Buona parte del contenzioso fra clienti e banche si fonda sull’asserita violazione di doveri informativi. Fra i diversi contributi che si occupano, a vario titolo, di questa materia cfr. R. Bruno, L’esperienza dell’investitore e l’informazione “adeguata” e “necessaria”, in Giur. comm., 2008, II, 391 ss.; V. Bulfaro, La responsabilità contrattuale dell’intermediario per violazione del dovere di informazione, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, 1092 ss.; I. A. Caggiano, I doveri d’informazione dell’intermediario finanziario nella formazione ed esecuzione del contratto. Violazione e rimedi, in Dir. giur., 2006, 453 ss.; V. Crescimanno, Obblighi di informazione del fornitore di servizi finanziari e nullità del contratto: la disciplina francese tra code de la consommation e code civil, in Eur. dir. priv., 2008, 483 ss.; F. Greco, Verso la contrattualizzazione dell’informazione precontrattuale, in Rass. dir. civ., 2007, 1140 ss.; S. Panzini, Violazione dei doveri d’informazione da parte degli intermediari finanziari tra culpa in contrahendo e responsabilità professionale, in Contr. impr., 2007, 982 ss.; M. Ticozzi, Violazione di obblighi informativi e sanzioni: un problema non solo degli intermediari finanziari, in Contratti, 2007, 363 ss.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>7.</strong></span> Sull’emissione di obbligazioni tramite veicoli esteri cfr. V. Sangiovanni, Circolazione dei prodotti finanziari e offerta al pubblico nell’art. 100 bis TUF, in Giur. it., 2008, 2889 ss.; V. Sangiovanni, Mancata pubblicazione del prospetto e risarcimento del danno nel nuovo art. 100-bis TUF, in Danno resp., 2008, 965 ss.; R. Viglione, Circolazione di prodotti finanziari privi di prospetto: nuove forme di tutela del risparmio, in Nuove leggi civ. comm., 2008, 43 ss.; R. Viglione, Nullità e risarcimento del danno nell’art. 100 bis T.U.F.: quale tutela per l’investitore non professionale?, in Contr. impr., 2008, 55 ss. Sui profili di diritto internazionale privato e comunitario in materia di emissione di obbligazioni sia consentito il rinvio a V. Sangiovanni, Emissioni di obbligazioni e scandali finanziari fra diritto internazionale privato e diritto comunitario, in Società, 2007, 547 ss.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>8.</strong></span> Cass., 25 giugno 2008, n. 17340, in Foro it., 2009, I, 189 ss., con nota di E. Scoditti.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>9. </strong></span>Ad esempio nell’ordinamento austriaco si prevede espressamente che l’inosservanza delle norme di comportamento dell’intermediario finanziario fa sorgere l’obbligo di risarcire il danno. Al riguardo sia consentito rinviare a V. Sangiovanni, La responsabilità dell’intermediario finanziario nel diritto austriaco sullo sfondo del diritto comunitario e un suggerimento al legislatore italiano, in Danno resp., 2006, 1182 ss.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>10.</strong></span> In materia di nullità del contratto nel rapporto fra cliente e banca per inosservanza di disposizione imperativa cfr. V. Roppo, La tutela del risparmiatore fra nullità e risoluzione (a proposito di Cirio bond &amp; tango bond), in Danno resp., 2005, 604 ss.; V. Roppo-G. Afferni, Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi della Cassazione su nullità virtuale e responsabilità precontrattuale, in Danno resp., 2006, 25 ss.; V. Sangiovanni, Operazione inadeguata dell’intermediario finanziario fra nullità del contratto e risarcimento del danno alla luce della direttiva MIFID, in Contratti, 2007, 243 ss.; V. Sangiovanni, Sollecitazione all’investimento, nullità del contratto e frode alla legge, in Giur. mer., 2006, 1389 ss.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>11.</strong></span> Della nullità del contratto d’intermediazione finanziaria (e/o dei successivi ordini) per difetto di forma non ci si può occupare in questa sede. In tema cfr, a vario titolo, A. Barenghi, Disciplina dell’intermediazione finanziaria e nullità degli ordini di acquisto (in mancanza del contratto-quadro): una ratio decidendi e troppi obiter dicta, in Giur. mer., 2007, 59 ss.; P. Morandi, Prestazione dei servizi di investimento: forma dei contratti e regole di condotta degli intermediari finanziari, in Obbl. e contr., 2008, 919 ss.; L. Pontiroli-P. Duvia, Il formalismo nei contratti dell’intermediazione finanziaria ed il recepimento della MiFID, in Giur. comm., 2008, I, 151 ss.; V. Sangiovanni, Mancato aggiornamento del contratto-quadro e “nullità sopravvenuta”, in Contratti, 2008, 653 ss.; V. Sangiovanni, Contratto di negoziazione, forma convenzionale e nullità per inosservanza di forma, in Contratti, 2007, 778 ss.; V. Sangiovanni, La nullità del contratto di gestione di portafogli di investimento per difetto di forma, in Contratti, 2006, 966 ss.; V. Sangiovanni, La nullità del contratto per inosservanza di forma nel caso delle obbligazioni argentine, in Corr. mer., 2006, 737 ss.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>12.</strong></span> Fra l’altro la natura pubblicistica trova riscontro nel fatto che le inosservanze delle norme di comportamento sono punite con sanzioni amministrative. V. in particolare l’art. 190 comma 1 TUF, che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 250.000 in caso di violazione, fra le altre disposizioni, dell’art. 21 TUF.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">13.</span></strong> Cass. 7 marzo 2001, n. 3272. Ma già molti anni prima Cass. 13 maggio 1977, n. 1901, aveva stabilito che l’ipotesi di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative si verifica indipendentemente da una espressa comminatoria della sanzione di nullità nei singoli casi. La norma dell’art. 1418 c.c. esprime un principio generale, essendo rivolta a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione di precetti imperativi non si accompagna una specifica previsione di nullità. In tali casi unico compito del giudice è quello di stabilire se la norma o le norme contraddette dall’autonomia privata abbiano carattere imperativo, siano – cioè – dettate a tutela dell’interesse pubblico.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>14. </strong></span>Secondo l’art. 1176 comma 2 c.c. “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>15.</strong></span> La nozione di operatore qualificato è al centro dell’ampio contenzioso in materia di derivati degli ultimi anni. Per un approfondimento di questa materia cfr. F. Bruno, Derivati OTC e incomprensibile svalutazione dell’autocertificazione del legale rappresentante della società acquirente, in Corr. mer., 2008, 1261 ss.; P. Fiorio, La nozione di operatore qualificato per l’investitore persona giuridica, in Giur. it., 2008, 2241 ss.; C. Motti, L’attestazione della qualità di operatore qualificato nelle operazioni in strumenti derivati fra banche e società non quotate, in Giur. it., 2008, 1167 ss.; A. Piras, Contratti derivati: principali problematiche al vaglio della giurisprudenza, in Resp. civ. prev., 2008, 2219 ss.; G. Salatino, Contratti di swap. Dall’”operatore qualificato” al “cliente professionale”: il tramonto delle dichiarazioni “autoreferenziali”, in Banca borsa tit. cred., 2009, I, 201 ss.; V. Sangiovanni, I contratti derivati e il regolamento Consob n. 11522 del 1998, in corso di pubblicazione in Giur. mer., 2009, fasc. 6; V. Sangiovanni, Contratti derivati e dichiarazione del rappresentante legale, in Corr. mer., 2008, 41 ss.; V. Sangiovanni, Contratto di swap e nozione di operatore qualificato, in Contratti, 2007, 1093 ss.; M. Sesta, La dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 reg. Consob. n. 11522/1998 tra obblighi dell’intermediario finanziario ed autoresponsabilità del dichiarante, in Corr. giur., 2008, 1751 ss.</p>
<h2><strong>CORTE DI APPELLO DI MILANO, sez. I, 15 aprile 2009, n. 1094 &#8211; Pres. Boiti – Rel. Lamanna – Banca c. Tizia (avv. Heffler)</strong></h2>
<h3><strong>Massima:</strong> <em>Il difetto di adeguate informative all’investitore è un grave inadempimento da parte dell’intermediario finanziario agli obblighi su di esso incombenti e la conseguenza di tale inadempimento è la risoluzione del contratto di compravendita degli strumenti finanziari, oltre al risarcimento del danno.</em></h3>
<p><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong><br />
<strong>Conforme</strong> Cass. 17 febbraio 2009, n. 3773, in Danno resp., 2009, 503 ss., con nota di V. Sangiovanni; Cass., 25 giugno 2008, n. 17340, in Foro it., 2009, I, 189 ss., con nota di E. Scoditti; Cass., 19 dicembre 2007, nn. 26745 e 26725, in Corr. giur., 2008, 223 ss., con nota di V. Mariconda.<br />
<strong>Difforme</strong> Non si sono rinvenuti precedenti di legittimità difformi.</p>
<p><em>(Omissis).</em><br />
3. Così sintetizzato l’oggetto del contendere, reputa la Corte che l’appello principale sia privo di fondamento, sì da rendere conseguentemente assorbito l’esame dell’appello incidentale, che è stato infatti proposto solo condizionatamente e subordinatamente al casi in cui fosse stato accolto l’appello principale.<br />
3.1. La banca appellante pone in discussione anzitutto il fulcro della motivazione adottata dal giudice di primo grado, laddove questo ha ritenuto che l’inadempimento di maggior pregnanza imputabile alla banca andasse ravvisato nella mancata informativa sui rischi dell’investimento di cui la banca stessa aveva avuto piena cognizione, essendo in possesso della offering circular relativa al prestito obbligazionario de quo.<br />
Tuttavia, l’apprezzamento di diritto e di fatto espresso al riguardo dal giudice di primo grado è convincente, motivato in modo completo e logicamente congruente, e viene pertanto pienamente condiviso da questo collegio giudicante, anche alla stregua del più recente orientamento interpretativo della S. Corte di cassazione (cfr. Cass. 25 giugno 2008, n. 17340).<br />
Questa ha offerto una lettura tanto severa quanto convincente dell’art. 21 TUF, laddove tale norma prevede che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, i soggetti abilitati devono “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (comma 1 lett. b), ritenendo che questa regola – nell’assoggettare la prestazione dei servizi di investimento ad una disciplina diversa e più intensa rispetto a quella discendente dall’applicazione delle regole di correttezza previste dal c.c. – imponga all’operatore il dovere sia di farsi parte attiva nella richiesta all’investitore di notizie circa la sua esperienza e la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, sia di informare adeguatamente il cliente, al fine di porre il risparmiatore nella condizione di effettuare consapevoli e ragionate scelte di investimento o disinvestimento e di farlo dopo aver ricevuto informazione adeguate e necessarie, che devono essere modellate alla luce della particolarità del rapporto con l’investitore, in modo da soddisfare le specifiche esigenze proprie di quel singolo rapporto, secondo anche quanto previsto nella disciplina regolamentare introdotta dalla Consob (prima con la delib. 30 settembre 1997, n. 10943, e poi) con la delib. 1° luglio 1998, n. 11522. Tale disciplina regolamentare prevede infatti, tra l’altro, che l’intermediario autorizzato non può effettuare operazioni se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento (art. 28 comma 2); e che l’intermediario, quando riceve da un investitore disposizioni relative ad un’operazione non adeguata, lo informa di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; e che qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, l’intermediario può eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto (ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico), in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (art. 29 comma 3).<br />
Tale articolo, dunque, pone a carico del soggetto abilitato alla prestazione dei servizi d’investimento e accessori una ben precisata serie di obblighi di facere, esigendo, complessivamente, che egli acquisisca dal cliente non solo, in una veste operativa di recezione passiva, ogni utile informazione (“know your merchandise rule”; “know your customer”), ma si organizzi anche, in senso attivo, in modo tale da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento, disponendo di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi, una gestione indipendente, sana e prudente, adottando misure idonee a salvaguardare il diritto dei clienti sui beni affidati (“know the security rule”).<br />
Soggiunge poi l’art. 29 del regolamento Consob n. 11522 che comunque: “gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione” (c.d. principio della “suitability rule”). Adempimento, questo, che certamente non può considerarsi soddisfatto solo sulla base di un richiamo verbale, e anzi nemmeno sulla base del modulo, spesso fatto sottoscrivere ai clienti dagli intermediari, recante in maniera generica l’avvertenza che l’operazione non è adeguata, senza preoccuparsi di spiegare le ragioni di tale inadeguatezza.<br />
L’intermediario deve quindi fornire al cliente – ammonisce la S. Corte – tutte le informazioni che gli saranno necessarie per giungere a una decisione meditata su come investire il proprio denaro, e sbaglierebbe anche chi ritenesse pleonastico un simile richiamo sul presupposto che il diritto comune già impone alle parti un dovere di informazione nella fase delle trattative, allorché cioè il contratto non si è ancora formato, perché gli sfuggirebbe quel tanto di novità che il TUF e il regolamento Consob aggiungono alla disciplina codicistica nel pretendere che una tale correttezza non si esaurisca nella fase prodromica delle trattative, bensì abbia ad estendersi all’intera durata del rapporto contrattuale.<br />
Ebbene, nel caso di specie non è nemmeno contestato che alla cliente non siano state date specifiche informazioni sulla rischiosità delle obbligazioni Cirio. La banca appellante ha anzi essa stessa ammesso di non essere stata in possesso di informazioni sulla rischiosità dei titoli e che un default del gruppo Cirio sarebbe stato imprevedibile all’epoca, di talché avrebbero dovuto considerasi sufficienti e adeguate le informazioni fornite alla cliente e riguardanti il solo fatto che si trattava di obbligazioni corporate, come riferito dal teste – suo funzionario – sig. … . Con ciò, pertanto, la banca stessa ha fornito la prova del suo inadempimento, come ha correttamente opinato il primo giudice.<br />
Infatti, che la banca non potesse all’epoca rendersi edotta della rischiosità dei titoli obbligazionari Cirio Luxembourg è stato smentito proprio dalla offering circular prodotta in causa dalla medesima banca.<br />
In tale circolare risultava chiaramente indicata la situazione di indebitamento massivo in cui versava la Cirio e con grande chiarezza e precisione veniva manifestato il dubbio che l’emittente non potesse poi restituire i titoli, i quali, è forse bene ricordarlo, nemmeno erano stati assoggettati a rating.<br />
In tale circolare si legge infatti:<br />
“Cirio e le sue consociate hanno un notevole debito netto consolidato in rapporto al suo capitale azionario e ai suoi utili al lordo di interessi, imposte e ammortamenti. Il 31 dicembre 1999 il debito consolidato di Cirio e delle consociate era parti a circa ITL 1.371.000.000.000 (…). Inoltre Cirio e le sue consociate in futuro potrebbero aumentare l’indebitamento a causa di limitazioni imposte dai termini e condizioni delle obbligazioni e dei loro altri strumenti di debito (…). La capacità del gruppo di generare flusso di cassa dalle attività in quantità sufficiente per pagare gli interessi del suo debito, comprese le obbligazioni, dipenderà da fattori economici, finanziari, concorrenziali e di altro tipo che vanno al di là del suo controllo (…). Non ci può essere nessuna garanzia del fatto che dalle attività future il gruppo genererà un flusso di cassa sufficiente per pagare gli interessi dei suoi debiti e per consentirgli di fare le necessarie spese in conto capitale. L’elevato livello di indebitamento di Cirio e delle sue consociate avrà parecchie conseguenze importanti sulle loro attività future, comprese le seguenti: (i) Cirio e le sue consociate avranno bisogno di notevoli liquidità per pagare gli interessi dei suoi debiti, riducendo i fondi disponibili per le attività e per le future opportunità commerciali e aumentando la loro vulnerabilità alle situazioni economiche-industriali in generale negative; (ii) in futuro Cirio e le sue consociate potrebbero essere ulteriormente limitate nell’ottenimento di ulteriori finanziamenti, siano questi destinati ad acquisizioni, a capitale di esercizio o ad altro tipo (…). Il debito dell’emittente e della garante non è stato classificato e attualmente non c’è nessuna intenzione di ottenere un rating (…). Le obbligazioni costituiscono titoli nuovi per i quali non esiste un mercato e non ci può essere nessuna garanzia sulla futura liquidità di un mercato per le obbligazioni, sulla capacità degli obbligazionisti di vendere queste ultime, o sul prezzo al quale tali detentori potrebbero essere in grado di vendere le loro obbligazioni (…). Cirio Holding Luxembourg S.A. è stata costituita il 23 gennaio 2001 come società per azioni a responsabilità limitata in base alla legge lussemburghese. Il 23 gennaio 2001 il capitale azionario dell’emittente era pari a € 126.000 diviso in 120 azioni ordinarie con un valore nominale di €1.050 ciascuna tutte emesse”.<br />
Alla luce di tali evidenze documentali, la rischiosità del prestito obbligazionario di cui si discute era di facile percepibilità per chiunque avesse letto la detta circolare, e quindi anche e in primo luogo per la banca appellante, che tale circolare conosceva o che comunque aveva l’obbligo di conoscere, per poter fornire alla cliente quell’informazione specifica e adeguata cui era tenuta in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria della cliente, informazione che la banca aveva l’onere di provare di aver fornito – come ha precisato la S. Corte – non mediante le semplici dichiarazioni testimoniali rese da un teste (nella specie per di più anche di dubbia attendibilità, trattandosi di un dipendente della medesima banca) – ma di un ordine impartito per iscritto in cui risultasse fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dalla suddetta cliente.<br />
Nella specie, invece, nel modulo di acquisto sottoscritto dalla sig.ra … risulta indicata semplicemente la denominazione “Cirio” (nemmeno “Cirio Holding Luxembourg S.A”) e null’altro, nemmeno che tali obbligazioni Cirio Holding Luxembourg S.A erano state negoziate fuori mercato regolamentato ex art. 78 TUF (circostanza, come ha giustamente ricordato l’appellata, riconosciuta dalla stessa … che ha dichiarato di aver acquistato le obbligazioni da Unicredit, e, dunque, dal Sistema di Scambi Organizzato di detto intermediario).<br />
Sta di fatto che la sig.ra … &#8211; secondo lo stesso teste sopra citato – manifestò solo l’intenzione di investire in “titoli che assicuravano cedole con rendimento del 5% netto annuo” senza nulla precisare “in ordine alla tipologia del titolo che riteneva di acquistare a parte l’aspetto del rendimento”, sì che le obbligazioni Cirio furono consigliate proprio dall’addetto di … sig. … che lo ha anche chiaramente ammesso: “ho preso in considerazione solo obbligazioni perché i clienti avevano escluso titoli azionari”.<br />
Non solo dunque non furono fornite per iscritto specifiche informazioni sulla rischiosità dei titoli Cirio; ma questi furono consigliati dallo stesso funzionario della banca.<br />
Non è dubbio dunque che il comportamento della banca fosse censurabile, non avendo fatto presente al cliente minimi e banali elementi di conoscenza, con violazione dei precetti di cui all’art. 21 TUF, che, in effetti, rappresentano una specificazione del generale principio di cui all’art. 1337 c.c., rispondente all’esigenza di elevare il livello di correttezza da parte dell’operatore qualificato, che, come tale, ha un accesso facilitato ai dati relativi alle caratteristiche dei titoli, che è tenuto a conoscere prima di consigliarli o offrirli in vendita.<br />
È ben vero che in ogni investimento vi è una componente di rischio che è impossibile azzerare, ma l’investitore deve sopportare solo tale rischio, non anche quello derivante da un difetto di conoscenza circa il contenuto del titolo e, comunque, degli elementi che incidono sulla sua consistenza e sicurezza. E in tale prospettiva trova ragione anche l’aggravamento del regime di responsabilità ricavabile poi dall’art. 23 comma 6 TUF.<br />
In concreto, era ravvisabile la sussistenza di una non accettabile superficialità e, sostanzialmente, della negligenza della banca, la quale ha offerto in vendita obbligazioni di cui era in grado di conoscere le caratteristiche e la rischiosità avendo conoscenza della offering circular, contenente, come si è visto, avvertenze tutt’altro che tranquillizzanti.<br />
Resta allora da ricordare che, secondo il già richiamato pronunciamento della Corte di legittimità, “l’ambito soggettivo delle disposizioni concernenti le informazioni e le operazioni non adeguate è destinato a trovare applicazione anche là dove il servizio prestato dall’intermediario consista nell’esecuzione degli ordini dell’investitore (…). La regola in base alla quale in presenza di un’operazione non adeguata l’intermediario deve astenersi dal dare esecuzione all’operazione se prima non abbia avvertito l’investitore e ottenuto dal medesimo l’espressa autorizzazione ad agire ugualmente sulla base di un ordine contenente l’esplicito riferimento alle informazioni ricevute trova applicazione con riferimento a tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qualsiasi investitore che non sia un operatore qualificato, sia con riguardo ai servizi di investimenti nei quali sia ravvisabile una discrezionalità dell’intermediario, come ad esempio nel caso di contratti di gestione di portafogli d’investimento, sia là dove l’operazione avvenga su istruzione del cliente, come, appunto, quando venga prestato il servizio di negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini. Tale interpretazione pare preferibile sia in ragione della natura e delle finalità sottostanti ai doveri di informazione imposti agli intermediari nei servizi di investimento (servizi nel cui ambito rientra, accanto alla gestione di portafogli, l’esecuzione di ordini per conto dei clienti: del cit. TUF, art. 1 comma 5, sulla scia di quanto già previsto dal d.lgs. n. 415 del 1996, art. 1 comma 3), sia in considerazione del tenore letterale della, già ricordata, normativa regolamentare proveniente dalla Consob, la quale, per un verso, richiede che siano fornite informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione non solo prima di consigliare operazioni o di prestare il servizio di gestione, ma anche di effettuare operazioni con o per conto dell’investitore, e, per l’altro verso, fa esplicito riferimento al caso in cui l’intermediario abbia ricevuto dall’investitore una disposizione per effettuare una operazione non adeguata”.<br />
Non hanno dunque alcun pregio le obiezioni mosse dalla banca appellante riguardo alla asserita minore intensità dei suoi obblighi informativi e dissuasivi a causa della circoscritta natura del contratto in concreto stipulato, avendo esso a oggetto il servizio di negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini, poiché, come ha ben evidenziato la S. Corte, la consistenza dei detti obblighi rimane invariata anche in relazione a tale tipologia di contratti.<br />
Non ha pregio neppure il riferimento fatto dall’appellante alla propensione al rischio della cliente, tratta per di più – del tutto incongruamente – dal compimento di investimenti non pregressi, ma addirittura contestuali, poiché anche su questo punto la S. Corte ha persuasivamente precisato che “il dovere di fornire informazioni appropriate e l’obbligo di astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non sulla base di un ordine impartito dall’investitore per iscritto contenente l’esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati, e tale è anche chi – non rientrante in una delle speciali categorie di investitori menzionate nei regolamenti Consob (delib. n. 10943, art. 8 comma 2; delib. n. 11522, art. 31 comma 2) – abbia in precedenza occasionalmente investito in titoli a rischio”.<br />
E nel caso di specie non solo non risulta che la sig.ra … avesse in precedenza effettuato operazioni soggette a rischio particolare, ma risulta semmai che solo nello stesso contesto effettuò altri investimenti, comunque meno rischiosi di quello in esame (tanto che lo stesso teste … ha ammesso: “le altre obbligazioni di cui al cap. 2 a quanto ricordo avevano rating e un buon rating (…). Preciso che ho preso in considerazione solo obbligazioni perché i clienti avevano escluso titoli azionari. Ricordo che il sig. … in particolare escluse nell’occasione interesse per le obbligazioni Argentina perché ritenuto inaffidabile lo Stato emittente”).<br />
Per di più, come ha anche documentato l’appellata producendo una lettera datata 2 gennaio 2006 che … ha inviato alla sig.ra … la suddetta banca ha di sua iniziativa classificato come “basso” il profilo di propensione al rischio di tale cliente, ritenendo che avesse come “obiettivi di investimento”: conservazione del capitale investito nel breve periodo e suo graduale e costante incremento nel lungo periodo”.<br />
Non è quindi dubbio che si sia trattato di una cliente non individuabile come “operatore qualificato”, non rientrante in una delle speciali categorie di investitori menzionate nei regolamenti Consob, e comunque di soggetto non propenso al rischio, verso cui a maggior ragione la banca avrebbe dovuto fornire informazioni dettagliate, adeguate e specifiche come quelle sopra dette, riguardanti la rischiosità del titolo, e che essa conosceva, o poteva agevolmente conoscere, prendendo atto di quanto indicato nella ricordata offering circular.<br />
3.2 Quanto alla seconda censura, con cui l’appellante investe sia la pronuncia restitutoria che quella risarcitoria, anch’essa appare destituita di fondamento.<br />
Non è dubbio, infatti, che l’inadempimento della banca sia stato grave e quindi tale da giustificare la pronunciata risoluzione del contratto.<br />
L’obbligo di fornire le informazioni adeguate e specifiche di cui sopra si è detto è infatti l’obbligo più caratterizzante del comportamento richiesto all’operatore finanziario, poiché la sua mancanza ha intrinseca efficienza causale determinante sia sulla decisione di acquisto del cliente che sul prodursi del danno conseguente all’investimento in titoli ad alto rischio.<br />
Una volta pronunciata la risoluzione non è dubbio che potesse quindi conseguire l’obbligo restitutorio, nella specie non ponendosi nemmeno problemi di materiale indisponibilità sopravvenuta dei titoli, non avendoli la cliente dismessi, ma avendoli, come è pacifico, interamente restituiti alla banca in sede di esecuzione della pronuncia di primo grado.<br />
Quanto alla statuizione risarcitoria, essa ha avuto come oggetto, in effetti, solo il danno da lucro cessante, che ben poteva il giudice di primo grado desumere in via semplicemente presuntiva tenendo conto di quanto emerso dall’escussione dello stesso teste funzionario della banca appellante, avendo costui dichiarato anche che “le obbligazioni di cui al cap. 2 avevano rating e un buon rating”.<br />
Infatti lo stesso giorno 5 luglio 2001 la sig.ra …, oltre ad acquistare le obbligazioni Cirio, acquistò anche obbligazioni Deutsche Telecom, Ford, Vodafone e B.E.I., in misura tale da impiegare per ciascuna di esse un pressoché identico capitale di circa € 100.000.<br />
Ebbene, dalle note informative delle anzidette obbligazioni emerge in effetti che il rendimento era pari a circa il 6% annuo.<br />
Era dunque logicamente presumibile e altamente probabile che, se la sig.ra … non fosse stata mai consigliata, non avrebbe investito in obbligazioni Cirio, ma in altri titoli meno rischiosi e tali da assicurare un rendimento come quello testé indicato, sì da produrre circa € 6.000 annui.<br />
Considerato dunque il periodo di almeno due anni di durata dell’investimento, come ha riconosciuto la stessa banca appellante, non appare affatto incongrua la liquidazione del danno compiuta dal primo giudice in € 15.000 se si considera che in tale importo il Tribunale ha incluso sia gli interessi compensativi che la rivalutazione monetaria calcolati onnicomprensivamente fino alla data della pronuncia e quindi con liquidazione equitativa degli accessori predetti effettuata a valori attuali e forfettari.<br />
Né ha pregio l’obiezione volta a evocare una corresponsabilità colposa della cliente, verso la quale la banca nemmeno ha adempiuto nel corso del periodo successivo ai suoi obblighi informativi (che, infatti, secondo il precedente della S. Corte prima citato, si estendono a tutta la durata del rapporto, anche ai fini del disinvestimento), e non poteva dunque pretendere che la cliente da sola potesse acquisire quelle notizie sensibili che la banca per prima aveva l’obbligo di fornirle sia al momento dell’acquisto, che successivamente.<br />
In forza di tutte le precedenti considerazioni, di conseguenza, la sentenza del Tribunale resiste alla censure formulate dalla banca con il suo atto d’impugnativa, che va conclusivamente respinto.<br />
(Omissis)</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">&lt;a title=&#8221;View Omessa informazione rischiosità (Corr. mer., 2009) on Scribd&#8221; href=&#8221;http://www.scribd.com/doc/22056053/Omessa-informazione-rischiosita-Corr-mer-2009&#8243; style=&#8221;margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;&#8221;&gt;Omessa informazione rischiosità (Corr. mer., 2009)&lt;/a&gt; &lt;object codebase=&#8221;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&#8243; id=&#8221;doc_934463812024420&#8243; name=&#8221;doc_934463812024420&#8243; classid=&#8221;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#8243; align=&#8221;middle&#8221;    height=&#8221;500&#8243; width=&#8221;100%&#8221; &gt;        &lt;param name=&#8221;movie&#8221;    value=&#8221;http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=22056053&amp;access_key=key-1n0fsiekwpwbnzcqstxu&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list&#8221;&gt;         &lt;param name=&#8221;quality&#8221; value=&#8221;high&#8221;&gt;         &lt;param name=&#8221;play&#8221; value=&#8221;true&#8221;&gt;        &lt;param name=&#8221;loop&#8221; value=&#8221;true&#8221;&gt;         &lt;param name=&#8221;scale&#8221; value=&#8221;showall&#8221;&gt;        &lt;param name=&#8221;wmode&#8221; value=&#8221;opaque&#8221;&gt;         &lt;param name=&#8221;devicefont&#8221; value=&#8221;false&#8221;&gt;        &lt;param name=&#8221;bgcolor&#8221; value=&#8221;#ffffff&#8221;&gt;         &lt;param name=&#8221;menu&#8221; value=&#8221;true&#8221;&gt;        &lt;param name=&#8221;allowFullScreen&#8221; value=&#8221;true&#8221;&gt;         &lt;param name=&#8221;allowScriptAccess&#8221; value=&#8221;always&#8221;&gt;         &lt;param name=&#8221;salign&#8221; value=&#8221;"&gt;                        &lt;param name=&#8221;mode&#8221; value=&#8221;list&#8221;&gt;                &lt;embed src=&#8221;http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=22056053&amp;access_key=key-1n0fsiekwpwbnzcqstxu&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list&#8221; quality=&#8221;high&#8221; pluginspage=&#8221;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#8221; play=&#8221;true&#8221; loop=&#8221;true&#8221; scale=&#8221;showall&#8221; wmode=&#8221;opaque&#8221; devicefont=&#8221;false&#8221; bgcolor=&#8221;#ffffff&#8221; name=&#8221;doc_934463812024420_object&#8221; menu=&#8221;true&#8221; allowfullscreen=&#8221;true&#8221; allowscriptaccess=&#8221;always&#8221; salign=&#8221;" type=&#8221;application/x-shockwave-flash&#8221; align=&#8221;middle&#8221; mode=&#8221;list&#8221; height=&#8221;500&#8243; width=&#8221;100%&#8221;&gt;&lt;/embed&gt;    &lt;/object&gt;</div>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/11/03/sentenza-corte-di-appello-di-milano-sez-i-15-aprile-2009-n-1094-omessa-informazione-sulla-rischiosita-dell%e2%80%99investimento-e-risoluzione-del-contratto-considerazioni-dellavv-valerio-san/">Sentenza Corte di Appello di Milano, sez. I, 15 aprile 2009, n. 1094: Omessa informazione sulla rischiosità dell’investimento e risoluzione del contratto. Considerazioni dell&#8217;Avv. Valerio Sangiovanni.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/Lm-6Iah9vgI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<title>Radio Radicale: radici della democrazia.</title>
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		<comments>http://www.indiritto.it/2009/10/30/radio-radicale-radici-della-democrazia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Radicale]]></category>

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		<description><![CDATA[Radio Radicale svolge sin dal 1976 un vero e proprio servizio pubblico:  senza alcuna pubblicità trasmette non solo le sedute del Parlamento, ma altresì, senza alcuna discriminazione partitica e fedeli al principio del “Conoscere per deliberare”, manda in onda, nella loro integralità originale, congressi, conferenze, eventi di attualità istituzionale e politica.
Diversi, numerosi e trasversali sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong><img class="alignleft" src="http://www.radioradicale.it/logo.png" alt="" width="190" height="115" />Radio Radicale</strong></span> svolge sin dal 1976 un vero e proprio servizio pubblico:  <strong>senza alcuna pubblicità</strong> trasmette non solo le sedute del Parlamento, ma altresì, senza alcuna discriminazione partitica e fedeli al principio del “<em><strong>Conoscere per deliberare</strong></em>”, manda in onda, <strong>nella loro integralità originale</strong>, congressi, conferenze, eventi di attualità istituzionale e politica.</p>
<p><span id="more-205"></span>Diversi, numerosi e trasversali sono stati gli attestati di stima nei confronti di questa radio: da Renato Brunetta a Furio Colombo, da Sergio Romano a Stefano Folli, da Angelo Panebianco ad Antonio Baldassarre.</p>
<p><strong>Se nella finanziaria in corso di approvazione non verrà previsto il rinnovo della concessione, si corre il reale e concreto rischio di perdere questa importante  risorsa democratica.</strong></p>
<p>Per questo motivo, aldilà delle opinioni politiche di cui ognuno è portatore, vi invito, se volete, a firmare questo appello al seguente link:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.radioradicale.it/perche-viva-radio-radicale">http://www.radioradicale.it/perche-viva-radio-radicale</a></span></strong></p>
<p>Fra i vari attestati di stima rivolti a Radio Radicale mi piace trascrivere questo:</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;<strong><em>Argomenti politici non ne userò, per non fare danno. Ma se mi tolgono Radio radicale non mi restano che le benzodiazepine fra le tre di notte e le sette e trenta di mattina. Siamo in tanti ridotti così, noi del posto fisso, malati in un letto o detenuti a domicilio. Se non si vuole rendere giustizia a un eccellente servizio pubblico, si voti almeno un emendamento umanitario</em></strong>&#8220;.<br />
<strong>Adriano Sofri</strong></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/10/30/radio-radicale-radici-della-democrazia/">Radio Radicale: radici della democrazia.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/-y5JOaX-4yg" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Palermo – AMIA: la questione rifiuti. Prospettive e soluzioni offerte nell’analisi del Prof. Sebastiano Torcivia.</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/Ojk0hlTEGoU/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2009/10/29/palermo-amia-la-questione-rifiuti-prospettive-e-soluzioni-offerte-nellanalisi-del-prof-sebastiano-torcivia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

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		<description><![CDATA[La drammaticità della problematica relativa allo smaltimento dei rifiuti nella città di Palermo e della situazione economico/aziendale in cui versa l&#8217;azienda preposta, l&#8217;AMIA, risulta ancor più scoraggiante considerato il silenzio e l&#8217;assenza di qualsivoglia iniziativa programmatico/politica volta a determinare concretamente: non solo i modi ed i tempi per il rientro dall&#8217;emergenza, ma, sopratutto, le prospettive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_194" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-194" title="palermo rifiuti" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2009/10/palermo-rifiuti.jpg" alt="palermo rifiuti" width="250" height="187" /> <span style="color: #000000;"><span style="font-family: Century Schoolbook L,serif;"><span style="font-size: x-small;">Palermo, quartiere Albergheria. Nel palazzo sulla destra si tengono i corsi di aggiornamento professionale per gli avvocati.</span></span></span><p class="wp-caption-text"> </p></div>
<p>La drammaticità della problematica relativa allo <strong>smaltimento dei rifiuti nella città di Palermo</strong> e della<strong> situazione economico/aziendale in cui versa l&#8217;azienda preposta, l&#8217;AMIA</strong>, risulta ancor più scoraggiante considerato il silenzio e l&#8217;assenza di qualsivoglia iniziativa programmatico/politica volta a determinare concretamente: non solo i modi ed i tempi per il rientro dall&#8217;emergenza, ma, sopratutto, le prospettive future in ordine allo smaltimento dei rifiuti  ed il riordino aziendale della stessa AMIA.</p>
<p>In sostanza la cittadinanza che vive nella città di Palermo e nei Comuni limitrofi ha la triste consapevolezza di una totale inerzia delle Istituzioni le quali sembrano attendere passivamente l&#8217;inevitabile.</p>
<p><span id="more-187"></span></p>
<p>Tuttavia, non tutta la compagine sociale risulta essere rassegnata.<br />
Consapevoli che la soluzione dei problemi non è là fuori, in un deus ex machina che attraverso l&#8217;imposizione delle mani risolva magicamente le problematiche, bensì risiede in ciascuno di noi, nella consapevolezza, nella partecipazione e nella condivisione delle proprie capacità e professionalità, <strong><em><span style="color: #ff0000;">in</span></em>Diritto</strong> e tutta la sua redazione seguirà con particolare attenzione questo delicato e drammatico problema aprendo un osservatorio sullo stesso cui verrà dedicata una apposita pagina.</p>
<p>In tal senso, entrando subito nel vivo della questione, pubblichiamo di seguito due interventi del <strong>Prof. Sebatiano Torcivia &#8211; </strong>Ordinario di Economia ed Amministrazione delle Aziende Pubbliche nell’Università di Palermo, che rappresentano un  contributo reale e concreto.</p>
<p>Questa è, e deve essere, la risposta della cittadinanza, di tutta la cittadinanza, che si può riassumere in un termine: <strong>partecipazione</strong>.</p>
<p>Il primo dei due interventi di seguito pubblicati è una <strong>pubblica proposta</strong> rivolta alle istituzioni, già pubblicata su Repubblica, cronaca Palermo, dell&#8217;11.10.09:</p>
<blockquote><p>viene richiesto a chi ne è in possesso, legittimamente, di <strong>consegnare i bilanci e la documentazione degli ultimi 4-5 anni dell’Amia all&#8217;Università di Economia e Commercio &#8211; Contabilità e bilanci degli enti pubblici</strong> al fine di effettuare,  a titolo gratuito, una raccolta e verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale ed ambientale ed una ricerca economica delle cause che hanno condotto alla situazione attuale che sia, ovviamente,  con l’impegno di una successiva comunicazione ed informazione pubblica cui<strong> <span style="color: #ff0000;"><em>in</em></span>Diritto</strong> si rende disponibile sin da subito a partecipare.</p></blockquote>
<p>Il secondo intervento, sempre del Prof. Torcivia, attiene ad una valutazione della crisi aziendale dell&#8217;AMIA.</p>
<h1><strong>Una <em>due diligence</em> per l&#8217;AMIA</strong></h1>
<p>Da più  parti e, sempre più, espressioni della società civile, del mondo degli studi, dell’imprenditoria, ci pone una domanda: <strong>è possibile ricostruire con competenza, tecnica, con assoluta analisi della documentazione ufficiale, le vicende che stanno ed hanno colpito le aziende dei servizi pubblici locali della nostra città, il comune stesso, l’università, ecc., di fronte alle drammatiche notizie, ai pesanti risultati negativi, all’enormità dell’indebitamento, sino alla recente richiesta di fallimento promossa dalla Procura di Palermo nei confronti dell’Amia</strong>?</p>
<p>Tale istanza nasce, altresì, dalla mutata situazione di dovere di copertura di tali disavanzi, oggi addossati alla popolazione di riferimento e ciò, diversamente dal passato, ove ad un generico “paga pantaleone”, si è sostituita una responsabilità “del territorio di riferimento”, vedi gli esempi dell’incremento dell’addizionale IRPEF, dell’IRAP, ecc, che porta cittadini a pagare in misura differente a fronte di servizi identici (quando non largamente peggiori).</p>
<p>Il discorso, a nostro avviso, può e deve spostarsi, ancora, nel dover fornire ai soggetti giudicanti preposti, indicazioni puntuali e non discutibili (ovviamente contestabili nel merito), sulle eventuali azioni di responsabilità verso coloro che, pro-tempore, hanno governato, assumendo quelle scelte e preso quelle decisioni gestionali che hanno condotto all’anti economicità.</p>
<p>In particolare, scelte a suo tempo sostenute (invero anche di recente da parte di autorevoli Assessori comunali) di incremento di domanda derivante dal sostegno a fasce più deboli di soggetti, con le conseguenti assunzioni, anche mediante la creazione di società collegate, hanno finito per condurre le società di fronte all’impossibilità di sviluppo e di continuità di funzionalità aziendale.</p>
<p>Chi scrive ha già vissuto, in prima persona, l’esperienza dell’Ente Fiera del Mediterraneo, dove gli inascoltati appelli alla prudenza, all’economicità, hanno portato, sino ad oggi, alle condanne di soggetti che hanno effettuato assunzioni senza concorsi e alla cessazione definitiva di aziende “storiche” della nostra città.</p>
<p><strong>Da qui la proposta, costruttiva, che coi sentiamo di fare, quali civil servant e soggetti fortemente convinti che bisogna far qualcosa per la nostra città, per le nostre generazioni future, che in aula ci chiedono, certamente, di impegnarci di più loro: chiediamo a chi ne è in possesso, legittimamente, di consegnarci i bilanci e la documentazione degli ultimi 4-5 anni dell’Amia; dichiariamo fin d’ora la disponibilità, ovviamente a titolo gratuito, quale luogo del sapere, nell’ambito della cattedra che ci è propria (Contabilità e bilanci degli enti pubblici) ad effettuare una sorta di “due diligence” ed una ricerca economica delle cause che hanno condotto alla situazione attuale che sia, ovviamente, facilmente percepibile dal comune cittadino, con l’impegno di una successiva comunicazione ed informazione pubblica.</strong></p>
<p>Saremo pronti e certamente disponibili al confronto, al contraddittorio, tuttavia su documenti ufficiali, sull’analisi delle scelte gestionali effettive e sulle conseguenze prodotte.</p>
<p>Le aziende sono organismi vitali, gestite dagli uomini, che rispondono, tuttavia, a principi generali economici che difficilmente possono essere disattesi, poiché largamente e generalmente condivisi; siamo totalmente convinti che fin quando la gestione di tali vitali organismi sarà affidata a soggetti con assoluta mancanza di competenze, solo perché dotati di appartenenza politica o quale premio per un risultato elettorale non raggiunto, nell’ambito delle logiche di sottogoverno, il nostro territorio non potrà garantire quei servizi essenziali che oggi sono richiesti da tutti, nell’ambito di un confronto competitivo che, se non adeguatamente ricercato, ci metterà sempre in quella condizione di inferiorità culturale, di fuga, “di malcostume, di fatalismo, di rassegnazione, solo per citare le espressioni di Oliviero Toscani, nell’ambito della sua recente decisione di lasciare l’esperienza siciliana,  svolta a Salemi.</p>
<h1><strong>AMIA: qualità nella gestione e nel controllo della cosa pubblica</strong></h1>
<p>Apprendiamo dalla stampa odierna (Repubblica 28 ottobre 2009) che la perdita d’esercizio risultante dal bilancio consuntivo 2008 dell’Amia, a seguito della conclusione dell’attività d’indagine contabile svolta dalla società KPMG, è di <strong>179,904 milioni di euro</strong>, valore questo, significativamente più elevato della precedente stima, pari ad Euro 130 milioni. Tale valore è fortemente determinato da <strong>sopravvenienze passive per circa 90 milioni</strong>, all’interno delle quali trovasi quella di circa <strong>44 milioni di euro, conseguita con la cessione del contratto, avvenuta nell’anno 2006, con la società Amia Servizi</strong>, a seguito della valutazione operata dai professionisti all’uopo incaricati, iscritta, a credito nel bilancio dell’Amia ed, oggi, da rilevare quale insussistenza dell’attivo.</p>
<p>Ci si chiede a questo punto: <strong>chi ha esercitato i controlli</strong> sul valore di presumibile realizzo dei crediti che oggi, la Kpmg consiglia di inserire in bilancio, con opportuni accantonamenti, in quanto quasi certamente non  riscuotibili e dei quali sarebbe opportuno avere un elenco analitico, al fine di informare adeguatamente la cittadinanza, vessata dall’incremento della TARSU e dall’incremento dell’addizionale IRPEF?</p>
<p>Le responsabilità  di tali “leggerezze”, sono nell’ordine:</p>
<ul>
<li><strong>degli amministratori </strong>che hanno il compito di redigere il bilancio sulla base del principio dell’attendibilità (<span style="text-decoration: underline;">il cui costo complessivo per indennità, nel 2006, è stato pari ad € 265.272)</span>;</li>
<li><strong>del collegio sindacale</strong> (organo, in Amia spa, senza funzione di controllo contabile) che deve controllare il rispetto dei principi e dei criteri di valutazione;</li>
<li><strong>del revisore dei conti, che ha  compiti di controllo contabile;</strong></li>
<li><strong>della società di certificazione</strong> (<span style="text-decoration: underline;">il cui compenso nel bilancio 2006 è stato pari ad € 36.734</span>).</li>
</ul>
<p>ma, aggiungiamo,  <strong>del responsabile dell’Ufficio Società ed Enti controllati del Comune di Palermo</strong>, in quanto, nella logica della verifica dell’allineamento (rectius disallineamento, invero) tra valori riportati nei bilanci della controllante (Comune, socio unico al 100%) e controllata (Amia spa), doveva pur essere riscontrata tale coerenza contabile.</p>
<p>A riprova di ciò, si sottolinea, che<strong> l’art. 2497-bis, comma 4, obbliga a riportare, nella nota integrativa   del bilancio della controllata, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio del soggetto controllante.</strong> (Nella citata nota integrativa, si riportano i dati dell’anno 2005 del Comune di Palermo, essendo l’ultimo bilancio approvato) e ciò al fine di fornire all’utilizzatore dei dati di bilancio, ogni più ampia informazione sui rapporti tra parti correlate.</p>
<p><strong>Si legge, invece, testualmente, nei bilanci approvati da Amia Spa, pag. 16:</strong></p>
<blockquote><p><em>…5) <strong>Crediti</strong>: i crediti sono iscritti al valore nominale ed esposti al valore di presunto realizzo, ottenuto tramite l’iscrizione di un fondo svalutazione crediti esposto a riduzione del valore nominale degli stessi crediti. Tale fondo viene determinato al fine di riflettere principalmente il rischio specifico di inesigibilità dei crediti ed è in parte calcolato su base forfetaria sulle categorie di debiti ritenuti di possibile rischiosità..</em></p></blockquote>
<p>Andando a verificare la presenza e la misura di tale Fondo svalutazione, con specifico riferimento ai crediti verso controllante (Comune di Palermo), nulla si evince nella nota integrativa (pag. 30), salvo la seguente espressione:</p>
<blockquote><p><em>Il valore dei crediti verso controllante è  relativo ai crediti vantati verso il Comune di Palermo per corrispettivi di servizi erogati sulla base del contratto di servizio in anni precedenti e di quello corrente, nonchè corrispettivi di altri servizi resi.</em></p></blockquote>
<p>Dello stesso tenore “tranquillizzante” sono le espressioni adottate dagli organi di controllo di cui sopra, in particolare dal Collegio dei revisori (la cui indennità complessiva nel 2006 è stata di Euro 157.353), nella propria relazione accompagnatrice il bilancio:</p>
<blockquote><p><em>* “abbiamo partecipato ma n. 5 assemblee dei soci, a n. 28 adunanze del Cda, … per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate …non sono manifestamente imprudenti, azzardate, . o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale” (pag. 1)</em></p></blockquote>
<p><strong>Ci si chiede, cos’altro doveva accadere, di ancor più grave per compromettere il patrimonio aziendale, visto, altresì, la decisione dell’attuale Presidente del Cda dell’Amia, di costituirsi parte civile nell’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per falso in bilancio, ed inoltre un’ulteriore richiesta di risarcimento da 70.000 euro per le spese effettuate all’estero dal precedente Cda, nonché di sostenere – leggiamo dalla stampa – che stavolta si è in presenza di un bilancio più veritiero? Quindi, prima, possiamo sostenere tutti, era molto meno veritiero!</strong></p>
<p>Ancora, si legge, nella relazione del collegio sindacale che, per quanto non essendo a questo organo demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, lo stesso ha vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e “ a  tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire”</p>
<p>Ma certamente ancor più grave, a nostro avviso, sono le espressioni, anch’esse molto “tranquillizzanti”, adottate nella relazione al bilancio, dal revisore contabile e cioè:</p>
<blockquote><p><em>* Punto 4 – A mio giudizio il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e coretto la situazione patrimoniale  e finanziaria ed il risultato economico della AMIA spa per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.</em></p></blockquote>
<p>Da precisare, a questo punto che è compito precipuo del revisore contabile (come si evince al punto 2 della citata sua relazione) accertare se il bilancio è viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.</p>
<p>A nostro avviso, a questo punto della conoscenza dei fatti, sono certamente mature le condizioni per avanzare una richiesta di querela di parte sul falso in bilancio e ciò in evoluzione rispetto a quanto a suo tempo non fatto dal primo cittadino, così come allora consigliato dal suo ufficio legale.</p>
<p>La dottrina economico-aziendale internazionale, da tempo, (Patton e il Freedom of Information Act del Regno Unito, per tutti) sul versante del fabbisogno informativo espresso dalla collettività di riferimento, si muove lungo la dimensione della trasparenza, cioè garantire ai cittadini  l’effettivo accesso a tutte le informazioni di cui l’istituto pubblico dispone, poiché ciò costituisce una potente forma di controllo sull’operato di amministratori e dirigenti pubblici.</p>
<p>Solo aderendo, in maniera convinta, a tale impostazione concettuale, faremo un salto di qualità nella gestione e nel controllo della cosa pubblica.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Prof. Sebastiano Torcivia<br />
<em>Ordinario di Economia ed Amministrazione delle Aziende Pubbliche  nell’Università di Palermo</em></strong></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;"><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Century Schoolbook L,serif;"><span style="font-size: x-small;"><em><strong>Palermo, quartiere Albergheria. Nel palazzo sulla destra si tengono i corsi di aggiornamento professionale per gli avvocati.</strong></em></span></span></span></p>
</div>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/10/29/palermo-amia-la-questione-rifiuti-prospettive-e-soluzioni-offerte-nellanalisi-del-prof-sebastiano-torcivia/">Palermo &#8211; AMIA: la questione rifiuti. Prospettive e soluzioni offerte nell&#8217;analisi del Prof. Sebastiano Torcivia.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/Ojk0hlTEGoU" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Congresso Nazionale Unione Camere Civili: il risultato delle elezioni.</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Camere civili]]></category>

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		<description><![CDATA[
Il Congresso Nazionale delle Camere Civili  tenutosi a Palermo nei giorni del 02.10/ 03.10.2009,  oltre ad aver trattato i temi del Codice Civile Europeo, dell&#8217;Avvocatura quale soggetto Costituzionale, del Nuovo Processo Civile, in uno con il tema della riduzione e della semplificazione dei riti, ha avuto uno dei momenti istituzionali rilevanti nella elezione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-24" title="logo-ucc" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2007/11/logo-ucc.jpg" alt="logo-ucc" width="128" height="120" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Il Congresso Nazionale delle Camere Civili </strong></span> tenutosi a Palermo nei giorni del 02.10/ 03.10.2009,  oltre ad aver trattato i temi del Codice Civile Europeo, dell&#8217;Avvocatura quale soggetto Costituzionale, del Nuovo Processo Civile, in uno con il tema della riduzione e della semplificazione dei riti, ha avuto uno dei momenti istituzionali rilevanti nella elezione del nuovo Presidente in uno con la Giunta Esecutiva triennio 2009-2012 e del Collegio dei Probiviri (triennio 2009-2012).</p>
<p><span id="more-181"></span>Di seguito pubblichiamo il risultato delle elezioni.</p>
<p>A tutti gli eletti auguriamo un buon lavoro.</p>
<p><strong>A) Giunta Esecutiva triennio 2009-2012:</strong></p>
<p>1) Renzo Menoni (Camera Civile di Parma)</p>
<p>2) Laura Jannotta (Camera Civile di Ferrara)</p>
<p>3) Ferdinando Testoni Blasco (Camera Civile di Catania)</p>
<p>4) Massimo Costa (Camera Civile di Monza)</p>
<p>5) Francesco Storace (Camera Civile di Roma)</p>
<p>6) Lia Simonetti (Camera Civile di Velletri)</p>
<p>7) Lorenzo Bonomo (Camera Civile di Bari)</p>
<p>8 ) Monica Ceravolo (Camera Civile di Padova)</p>
<p>9) Serenella Ferrara Camera Civile di Vercelli)</p>
<p>10) Claudio Boccini (Camera Civile di Grosseto)</p>
<p>11) Tommaso Raimondo (Camera Civile di Termini Imerese)</p>
<p>12) Paolo Maria Chersevani (Camera Civile di Venezia)</p>
<p>13) Leonardo Carbone (Camera Civile di Ascoli Piceno)</p>
<p>14) Antonio de Notaristefani di Vasto Girardi (Camera Civile di Napoli)</p>
<p>15) Maurizio Sala (Camera Civile di Milano)</p>
<p>Il candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti , <strong>Avv. Renzo Menoni è, di diritto Presidente dell’Associazione.</strong></p>
<p><strong>Il presidente uscente, Avv. Salvatore Grimaudo, è  stato proclamato Presidente Onorario.<br />
</strong><br />
Nella prima riunione della Giunta esecutiva saranno formalizzate le nomine dei vice-Presidenti, del Segretario e del Tesoriere.</p>
<p><strong>B) Collegio dei Probiviri (triennio 2009-2012): </strong></p>
<p>Componenti effettivi</p>
<p>1) Mario Spinelli (Camera Civile di Bari)</p>
<p>2) Francesco Panepinto (Camera Civile di Caltanisetta)</p>
<p>3) Alberto Del Noce (Camera Civile Piemonte e Val D’Aosta)</p>
<p>4) Riccardo Santi (Camera Civile di Trento e Rovereto)</p>
<p>5) Giuseppina D’Ingianna (Camera Civile di Castrovillari)</p>
<p>Componenti supplenti:</p>
<p>1) Augusto Pagano (Camera Civile di Messina)</p>
<p>2) Fabio Sportelli (Camera Civile di Venezia)</p>
<p>3) Giorgio Afferni (Camera Civile di Genova)</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/10/07/congresso-nazionale-unione-camere-civili-il-risultato-delle-elezioni/">Congresso Nazionale Unione Camere Civili: il risultato delle elezioni.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/hHT8UnXI6F4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<title>Le clausole generali nel diritto societario: Convegno a Verona venerdì 30 ottobre 2009</title>
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		<comments>http://www.indiritto.it/2009/10/06/le-clausole-generali-nel-diritto-societario-convegno-a-verona-venerdi-30-ottobre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Societario]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>

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		<description><![CDATA[Il prossimo 23 ottobre si terrà a Verona, presso la Sala Convegni Banco Popolare, in via delle Nazioni, 4, il convegno dal titolo “Le clausole generali nel diritto societario&#8220;.
L&#8217;evento è promosso ed organizzato dalle Università di Verona (Dipartimento Studi Giuridici) e di Trento (Dipartimento di Scienze Giuridiche) per presentare i risultati di una ricerca il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Il prossimo 23 ottobre si terrà a Verona, presso la Sala Convegni Banco Popolare, in via delle Nazioni, 4, il convegno dal titolo “<strong>Le clausole generali nel diritto societario</strong>&#8220;.<br />
L&#8217;evento è promosso ed organizzato dalle <strong>Università di Verona</strong> (Dipartimento Studi Giuridici) <strong>e di Trento</strong> (Dipartimento di Scienze Giuridiche) per presentare i risultati di una ricerca il cui oggetto è, appunto, le clausole generali nel diritto societario.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-169"></span>L&#8217;organizzazione dei lavori è suddivisa in due sessioni:<br />
La mattina, ore 9.30, dopo il saluto del Preside <strong>Prof. Stefano Troiano</strong>, e dopo la presentazione del convegno a cura del <strong>Prof. Giovanni Tantini</strong>, seguiranno:<br />
la relazione introduttiva del <strong>Prof. Francesco Galgano</strong>,<br />
la relazione dal titolo &#8220;Clausole Generali e informazione contabile fra integrazione giudiziaria e integrazione professionale&#8221; del <strong>Prof. Sabino Fortunato</strong>;<br />
ed, infine, la relazione su &#8220;l&#8217;indipendenza di amministratori e sindaci&#8221; del <strong>Prof. Giovanni Tantini</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Nella sessione pomeridiana interverranno:<br />
il <strong>Prof. Giovanni Meruzzi </strong>con una relazione sul &#8220;Dovere degli amministratori di agire in modo informato e l&#8217;organizzazione interna della società&#8221;;<br />
la <strong>Prof.ssa Elisabetta Pederzini</strong> con la relazione su &#8220;L&#8217;adeguatezza degli assetti nella disciplina della s.r.l.&#8221;;<br />
Il <strong>Prof. Massimo Bianca</strong> su &#8220;L&#8217;oggetto sociale e le clausole generali&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;">Sono altresì previsti gli interventi degli accademici <strong>Andrea Caprara</strong> dell&#8217;Università di Verona; <strong>Alessandra Zanardo</strong> dell&#8217;Università di Verona; <strong>Rolandino Guidotti</strong> dell&#8217;Università di Bologna e <strong>Valerio Sangiovanni</strong> dell&#8217;Università di Trento.</p>
<p style="text-align: left;">Nell&#8217;augurare ai congressisti ed ai partecipanti una buona giornata di lavoro, di seguito alleghiamo la locandina in pdf liberamente scaricabile.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2009/10/Verona-23-10-09.pdf">Verona 23-10-09</a><img class="size-full wp-image-170 aligncenter" title="clausole generali" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2009/10/clausole-generali.jpg" alt="clausole generali" width="372" height="680" /></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/10/06/le-clausole-generali-nel-diritto-societario-convegno-a-verona-venerdi-30-ottobre-2009/">Le clausole generali nel diritto societario: Convegno a Verona venerdì 30 ottobre 2009</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/Y9BWjFsSdRo" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2009/10/06/le-clausole-generali-nel-diritto-societario-convegno-a-verona-venerdi-30-ottobre-2009/feed/</wfw:commentRss>
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