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	<description>civiltà e diritto</description>
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		<title>Corso per la preparazione dei praticanti avvocati all’esame di abilitazione 2012</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/7Cwf0fDwxU0/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2012/04/05/corso-per-la-preparazione-dei-praticanti-avvocati-allesame-di-abilitazione-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[abilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[esame]]></category>

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		<description><![CDATA[Avevamo già segnalato in questo precedente articolo l&#8217;importanza di giungere all&#8217;esame di abilitazione alla professione forense con una valida preparazione teroico-pratica. Nel ribadire tutti i consigli e le considerazioni a suo tempo effettuate, ci piace segnalare il corso per la preparazione agli esami di avvocato in cui l&#8217;Avv. Valerio Sangiovanni &#8211; prezioso collaboratore di inDiritto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2012/04/05/corso-per-la-preparazione-dei-praticanti-avvocati-allesame-di-abilitazione-2012/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Avevamo già segnalato in <a href="http://www.indiritto.it/2010/03/03/lesame-scritto-di-avvocato-2010-alcuni-suggerimenti/"><strong><span style="text-decoration: underline;">questo</span></strong></a> precedente articolo l&#8217;importanza di giungere all&#8217;esame di abilitazione alla professione forense con una valida preparazione teroico-pratica.</p>
<p>Nel ribadire tutti i consigli e le considerazioni a suo tempo effettuate, ci piace segnalare il corso per la preparazione agli esami di avvocato in cui l&#8217;<strong>Avv. Valerio Sangiovanni</strong> &#8211; prezioso collaboratore di inDiritto &#8211; è uno dei due docenti, insieme all&#8217;Avv.<strong> Francesco Carlo Milanesi</strong>.</p>
<p>Essenzialmente il corso ha un carattere pratico, come è giusto che sia &#8211; infatti la preparazione teorica è normale che ciascun candidato la curi personalemte &#8211; e prevede l&#8217;insegnamento della tecnica redazionale di pareri ed atti, nonché concrete esercitazioni.</p>
<p>Detto corso si terrà a Milano nelle date del <strong>19 e 26 settembre</strong>; <strong>3, 10, 17, 24 e 31 ottobre</strong>; <strong>7, 14, 21 e 28 novembre 2012</strong> (tutti i mercoledì sera dalle 19.00 alle 21.00) presso Aula Pastori – Sede Cidis Via S. Sofia 9, MM Crocetta. Per qualunque informazione e per le iscrizioni è possibile omviare una email all&#8217;indirizzo valerio.sangiovanni@libero.it(oppure telefonare al 349 / 64 65 142.</p>
<p>Di seguito, e per ulteriori informazioni, è possibile scaricare la locandina del corso.</p>
<p><a href="http://www.indiritto.it/2012/04/05/corso-per-la-preparazione-dei-praticanti-avvocati-allesame-di-abilitazione-2012/locandina-corso-avvocati-2012/" rel="attachment wp-att-668">Locandina corso avvocati 2012</a></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2012/04/05/corso-per-la-preparazione-dei-praticanti-avvocati-allesame-di-abilitazione-2012/">Corso per la preparazione dei praticanti avvocati all’esame di abilitazione 2012</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/7Cwf0fDwxU0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Rimborso del prestito obbligazionario e conflitto tra obbligazionisti</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/mhCBIeIzbEs/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2011/12/09/rimborso-del-prestito-obbligazionario-e-conflitto-tra-obbligazionisti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Societario]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[società di capitali]]></category>

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		<description><![CDATA[La nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti non è prevista dall’art. 2417 c.c. come indispensabile per il funzionamento dell’assemblea degli obbligazionisti, ma è rimessa alla discrezionalità degli obbligazionisti, che possono nominarlo in qualsiasi momento o chiederne la nomina al presidente del tribunale. L’assenza del rappresentante comune non comporta necessariamente una non adeguata informativa dell’assemblea degli obbligazionisti e un’insufficiente tutela dell’interesse comune degli obbligazionisti, in quanto l’informativa può essere esercitata comunque direttamente dagli obbligazionisti medesimi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2011/12/09/rimborso-del-prestito-obbligazionario-e-conflitto-tra-obbligazionisti/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore <strong>Avv. Valerio Sangiovanni</strong> e dell’editore <strong>Giuffrè</strong>, questa completa ed accurata analisi che, come si evince dal titolo del presente articolo, tratta del Rimborso del prestito obbligazionario e delle successive dinamiche attinenti al possibile conflitto tra gli obbligazionisti.</p>
<p>L&#8217;analisi trae spunto dalla sentenza del <strong>TRIBUNALE DI MANTOVA &#8211; 15 NOVEMBRE 2010 (ORD.) &#8211; G.U. DE SIMONE L.A. C. RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI DI C. S.P.A. E C. S.P.A.</strong><br />
La nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti non è prevista dall’art. 2417 c.c. come indispensabile per il funzionamento dell’assemblea degli obbligazionisti, ma è rimessa alla discrezionalità degli obbligazionisti, che possono nominarlo in qualsiasi momento o chiederne la nomina al presidente del tribunale. L’assenza del rappresentante comune non comporta necessariamente una non adeguata informativa dell’assemblea degli obbligazionisti e un’insufficiente tutela dell’interesse comune degli obbligazionisti, in quanto l’informativa può essere esercitata comunque direttamente dagli obbligazionisti medesimi.<br />
Il Tribunale di Mantova si occupa del possibile conflitto, emerso in sede di assemblea degli obbligazionisti, fra gli obbligazionisti che vogliono il rimborso del prestito alla scadenza originariamente prevista e quelli che intendono invece prorogarlo. La fattispecie trattata dal Tribunale mantovano evidenzia tutta la rilevanza del contrasto fra due gruppi di soggetti portatori di interessi contrastanti: gli uni desiderosi di rientrare immediatamente nella disponibilità dei fondi dati alla società, gli altri preoccupati di assicurare la continuazione dell’attività sociale. La soluzione del Tribunale di Mantova è in favore degli obbligazionisti di maggioranza e dell’interesse sociale, non essendosi realizzata — nell’iter decisionale degli obbligazionisti — alcuna violazione di legge e dovendo dunque prevalere il principio maggioritario.</p>
<p>Nell&#8217;articolo che segue l&#8217;Avv. Sangiovanni ha trattato i seguenti temi:<br />
<strong>1. L’emissione di obbligazioni societarie e gli articolati interessi in gioco.<br />
2. L’assemblea degli obbligazionisti e la proroga del prestito.<br />
3. La possibile impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti.<br />
4. L’irrilevanza della mancata nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti.<br />
5. L’informazione degli obbligazionisti.</strong></p>
<p>Ringraziando ancora una volta l&#8217;Avv. Sangiovanni e la Giuffrè, vi auguriamo buona lettura.</p>
<p><a title="View Rimborso Prestito Obbligazionario (Giur Mer 2011) on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/75212009/Rimborso-Prestito-Obbligazionario-Giur-Mer-2011" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Rimborso Prestito Obbligazionario (Giur Mer 2011)</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/75212009/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-2l51d2f8lofqibcpvxgo" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.701030927835051" scrolling="no" id="doc_70561" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();</script></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/12/09/rimborso-del-prestito-obbligazionario-e-conflitto-tra-obbligazionisti/">Rimborso del prestito obbligazionario e conflitto tra obbligazionisti</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/mhCBIeIzbEs" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>I primi dati statistici sulla mediazione civile</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/Pu3RKYH4KDM/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2011/11/18/i-primi-dati-statistici-sulla-mediazione-civile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

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		<description><![CDATA[i dati sulla mediazione relativi al periodo 21 marzo - 30 settembre 2011]]></description>
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<ul>
<li><strong>33.808 </strong>i procedimenti iscritti.</li>
<li><strong>19.388</strong> quelli definiti, nel senso che l&#8217;iter procedimentale previsto della mediazione si è concluso (a prescindere dal risultato).</li>
<li>Su tali 19.388 procedimenti definiti, nel <strong>69,38%</strong> (ovvero circa <strong>13.451</strong>) la mediazione non è cioè andata a buon fine in quanto una della parti non si è presentata.</li>
<li>Su tali 19.388 procedimenti definiti, nel <strong>30,62% </strong>dei casi (ovvero circa<strong> 5.936</strong>) le parti si sono presentate.</li>
<li>Su questo 30,62% di casi in cui la parte si è presentata (come detto circa<strong> 5.936 casi</strong>) <strong>il 52%</strong> è andato a buon fine (ovvero <strong>3.086</strong> casi circa).</li>
</ul>
<p><strong>Per cui su 33.808 procedimenti, quelli che hanno visto un successo dell&#8217;istituto sono stati 3.086 (circa il 9%).</strong></p>
<p>Dati piuttosto impietosi.<br />
Sarebbe interessante conoscere anche il giro di affari che si è creato attorno alle società e gli enti che gestiscono la mediazione comparato con il risparmio sui procedimenti che, loro malgrado, dovranno proseguire con il realtivo giudizio di merito.</p>
<p>Nel marzo 2012 (è fallito l&#8217;introduzione per il gennaio 2012) dovrebero entrare anche le altre due grosse materie: condominio e risarcimento danni da incidente stradale.</p>
<p>Teniamo a mente che la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia Europea (la causa relativa è stata introdotta la scorsa settimana) dovranno pronunciarsi sulla legittimità della mediazione così come introdotta nel nostro Paese.</p>
<p>(foto <strong id="yui_3_4_0_3_1321654245964_1367">By <a href="http://www.flickr.com/photos/juliettereyes/">julesreyes</a>)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/11/18/i-primi-dati-statistici-sulla-mediazione-civile/">I primi dati statistici sulla mediazione civile</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/Pu3RKYH4KDM" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>La Camera Civile di Palermo. Incontro studio sulla tutela dell’Incapace Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di Sostegno.</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/E10CwMrvRvk/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2011/10/07/la-camera-civile-di-palermo-incontro-studio-sulla-tutela-dellincapace-interdizione-inabilitazione-amministrazione-di-sostegno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[inabilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[interdizione]]></category>

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		<description><![CDATA[La Camera Civile di Palermo, aderente all'Unione Nazionale delle Camere Civili, ha inaugurato il proprio sito istituzionale, dove verranno pubblicati articoli, news, e comunicati rivolti non solo alla classe forense ed agli operatori di giustizia, ma - secondo lo spirito che anima la Camera Civile - anche a beneficio dell'intera società civile.
Evento su TUTELA DELL’INCAPACE, Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di Sostegno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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<p>Nella qualità di Segretario della Camera Civile di Palermo, in accordo con il neo Presidente Avv. Pietro Manzella, abbiamo voluto dare una impronta dinamica al sito della Camera Civile, facile da consultare e da utilizzare anche come un vero e proprio strumento professionale.</p>
<p>A tal riguardo tengo veramente a ringraziare <a title="Andrea Borruso" href="http://blog.spaziogis.it" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Andrea Borruso</strong></span></a>, che ha curato con generosità, amicizia e passione tutte le fasi di realizzazione del sito, che prossimamente sarà ulteriormente implementato.</p>
<p>Vogliamo, inoltre, segnalare che <strong>il 18 ottobre 2011, alle ore 15:00, presso l’AUDITORIUM C.E.I.- Gonzaga,</strong><br />
<em>a Palermo Via Pier Santi Mattarella n. 38</em>, si terrà l’incontro di studio organizzato proprio dalla Camera Civile di Palermo – per il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo riconoscerà n. 3 crediti formativi – sul tema:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>TUTELA DELL’INCAPACE</strong><br />
<strong> Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di Sostegno</strong></p>
<p>Per iscriversi all&#8217;evento è possibile effettuare la registrazione online presso il <a title="iscrizione evento" href="http://cameracivilepalermo.it/2011/09/22/tutela-dell%E2%80%99incapace-interdizione-inabilitazione-amministrazione-di-sostegno/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>SITO</strong></span></a> compilando l&#8217;apposita scheda.</p>
<p>La tematica, di particolare attualità, è per altro stata oggetto di due lettere aperte del Presidente della Camera Civile Avv. Pietro Manzella.<br />
La prima, inviata al <strong>Direttore Provinciale dell’INPS di Palermo</strong>, volta a sollecitare l’istituzione di un apposito sportello al fine di facilitare, semplificare e migliorare l’attività svolta dai Tutori, Amministratori di Sostegno e Curatori sotto l’egida dell’Ufficio del Giudice Tutelare.<br />
La seconda, inviata al<strong> Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate</strong>, volta a denunziare il verificarsi di gravi anomalie poste in essere da alcuni reparti dei relativi uffici.</p>
<p>Questo il programma dell&#8217;incontro:</p>
<p>Programma:</p>
<p>Saluti: Avv. Pietro Manzella (Presidente C.C. Palermo)</p>
<p>Relatori:</p>
<p>1) PROFILI ISTITUZIONALI: Prof. Avv. Gianfranco Amenta (Titolare Cattedra Istituto Diritto Privato Facoltà di Scienze Politiche Università di Palermo);</p>
<p>2) Il progetto individuale per la salute mentale: Dr.ssa Paola Cantelmo (Sociologa – Comune di Palermo U.O.S.M.)</p>
<p>3) Le norme applicabili all’a.d.s.: Dott. Roberto Conti (Giudice Tutelare del Tribunale di Palermo)</p>
<p>4) CASISTICA: Avv. Francesco Pantaleone (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati Palermo).</p>
<p>Nell&#8217;ideazione e nella realizzazione degli incontri studi organizzati dalla Camera Civile di Palermo si è cercato di dare agli stessi una impronta  pratica, in modo tale che le tematiche trattate possano essere di reale ausilio al professionista nella sua quotidiana attività professionale.</p>
<p>Al detto incontro parteciperà anche il sottoscritto, in qualità di uditore, spero di incontrarvi numerosi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/10/07/la-camera-civile-di-palermo-incontro-studio-sulla-tutela-dellincapace-interdizione-inabilitazione-amministrazione-di-sostegno/">La Camera Civile di Palermo. Incontro studio sulla tutela dell&#8217;Incapace Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di Sostegno.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/E10CwMrvRvk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Contributo Unificato 2011: i nuovi importi come modificati dal DECRETO LEGGE 98/2011</title>
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		<comments>http://www.indiritto.it/2011/07/07/contributo-unificato-2011-i-nuovi-importi-come-modificati-dal-decreto-legge-982011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 17:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[contributo unificato]]></category>

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		<description><![CDATA[Questa mattina gli uffici di iscrizione a ruolo, qui a Palermo, sono andati in tilt. Nessuno, non gli operatori, non gli avvocati, non i responsabili, né tanto meno i magistrati preposti, erano a conoscenza delle caratteristiche delle modifiche introdotte con il Decreto Legge 06/07/2011 nr. 98: &#8220;Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria&#8221; (GU n. 155 [...]]]></description>
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Nessuno, non gli operatori, non gli avvocati, non i responsabili, né tanto meno i magistrati preposti, erano a conoscenza delle caratteristiche delle modifiche introdotte con il <strong>Decreto Legge 06/07/2011 nr. 98</strong>: &#8220;Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria&#8221; (GU n. 155 del 6-7-2011 ) entrato in vigore, a quanto pare, proprio il 06/07/2011.</p>
<p>In pratica in un giorno, senza alcun preavviso, senza nessuna comunicazione, neanche reperibile presso il sito del Ministero della Giustizia, sono stati modificati con un aumento che va dal 10% al 20% tutti gli importi relativi al contributo unificato da versare per l&#8217;iscrizione delle cause a ruolo.</p>
<p>Non vogliamo entrare nel merito degli aumenti che sembrerebbero inevitabili considerato l&#8217;attuale congiuntura economica, ma certamente le modalità con cui è entrato in vigore il detto D.L. lasciano veramente a che dire.</p>
<p>Tutti gli uffici del Tribunale di Palermo avevano ricevuto questa mattina, a quanto pare, delle sommarie e superficiali informazioni, non abbastanza chiare per consentire di iscrivere a ruolo tutte quelle cause portate per la relativa iscrizione. Cause nelle quali &#8211; ovviamente &#8211; il contributo era stato già versato dai relativi patrocinatori prima di porcedere alla relativa iscrizione.<br />
Per cui si è generato un vero e proprio fermo delle iscrizioni, fra le proteste degli avvocati i quali, sia davanti al Giudice di pace, sia innanzi al Tribunale avevano la necessità di iscrivere la causa a ruolo (l&#8217;opposizione, etc.) pena la decadenza ed estinzione del giudizio.</p>
<p>Lacio alla vostra più fervida immaginazione lo stato di caos e di panico in cui versavano i relativi uffici.</p>
<p>Sino alle ore 13.00 di oggi non sono riuscito a trovare alcuna notizia in rete.</p>
<p>Solo da poco, sul sito dell&#8217;<strong>Ordine degli Avvocati Milano</strong> è comparsa questa utile pagina relativa al famigerato D.L. ivi compreso un utile pdf nel qual sono indicate le disposizioni relative al contributo unificato modificate.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Elenco delle modifiche introdotte al contributo unificato e relative tabelle:</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ordineavvocatimilano.it/html/contenitore.asp?pagina=sotto_sezioni.asp&amp;idsezione=48&amp;bott=ok&amp;idmacro=12"><strong><span style="text-decoration: underline;">Ordine degli Avvocati di Milano nuove disposizioni sul contributo unificato</span></strong></a>.</p>
<p><a href="http://www.ordineavvocatimilano.it/html/pdf/modifiche_DL_98-2011_CU_altri.pdf"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Elenco delle modifiche sul contributo unificato</strong></span></a>.</p>
<p>Le nuove disposizioni &#8211; è bene sottolinearlo &#8211; non si limitano ad aumentare il contributo unificato, bensì<strong> introducono l&#8217;obbligo del versamento in materia precedentemente esenti:</strong></p>
<ul>
<li>processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie,</li>
<li>controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (con alcune precisazioni),</li>
<li>il processo esecutivo per consegna e rilascio,</li>
</ul>
<p>ed altri che si riserviamo di analizzare specificatamente stante l&#8217;entità delle modifiche.</p>
<p>Ricordiamo inoltre, che sono stati previsti tutta una serie di adempimenti (pena l&#8217;aumento del contributo unificato sino al 50% di quello versato), come <strong>la necessaria indicazione dell&#8217;indirizzo di PEC ed il numero di fax</strong> all&#8217;interno dell&#8217;atto da iscrivere a ruolo (Art. 37 comma VI nr. 2 lett. q).</p>
<p>Che dire, siamo davvero senza parole: non si può non rimanere davvero basiti innanzi a tali metodologie operative.</p>
<p>Di seguito segnaliamo i nuovi importi con l&#8217;avvertenza che:</p>
<ul>
<li>Il contributo unificato in grado di appello è stato aumentato nella misura del 50%;</li>
<li>Il contributo unificato nel grado di cassazione è stato aumentato del 100%;</li>
<li>E&#8217; dovuto per intero il contributo unificato in caso di domanda riconvenzionale;</li>
<li>In caso di inammissibilità della domanda inibitoria in grado di appello <strong><span style="text-decoration: underline;">può</span></strong> (e non deve) essere applicata dal Giudice una sanzione da € 250,00 sino ad € 10.000,00.</li>
<p><a title="View Contributo unificato 2011 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/73003031/Contributo-unificato-2011" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Contributo unificato 2011</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/73003031/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-tbzlpnv3ahb4hqqthmj" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.706697459584296" scrolling="no" id="doc_83817" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();</script></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/07/07/contributo-unificato-2011-i-nuovi-importi-come-modificati-dal-decreto-legge-982011/">Contributo Unificato 2011: i nuovi importi come modificati dal DECRETO LEGGE 98/2011</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/LU7f-8Jnz58" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>La notte della rete contro la delibera 668/2010 dell’AGCOM</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/GT9vgMR0Zd8/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2011/07/05/la-notte-della-rete-contro-la-delibera-6682010-dellagcom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[web & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

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		<description><![CDATA[Anche inDiritto intende aderire all&#8217;iniziativa promosso contro la delibera 668/2010 dell&#8217;AgCom. Senza voler trascurare le rilevanti problematiche inerenti il diritto di autore, come parte integrante della persona e del diritto di espressione, e pertanto la doverosa tutela dello stesso nell&#8217;era di internet, non possiamo esimerci dal constatare il fatto che, proprio in relazione a tali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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Senza voler trascurare le rilevanti problematiche inerenti il diritto di autore, come parte integrante della persona e del diritto di espressione, e pertanto la doverosa tutela dello stesso nell&#8217;era di internet, non possiamo esimerci dal constatare il fatto che, proprio in relazione a tali valori, non può essere accettato né il principio, né il <em>modus operandi</em> della detta delibera che, lungi dal tutelare veramente il diritto di autore, mina seriamente, dal punto di vista sostanziale e dal punto di vista formale, i diritti inviolabili dell&#8217;individuo.</p>
<p>Di seguito, per chi volesse farsi una idea sulla questione, vi segnaliamo i seguenti link inerenti le iniziative svolte sul tema e sul contenuto della delibera dell&#8217;AgCom:</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sitononraggiungibile.e-policy.it/it/faq/">Cosa c’è da sapere sulla Delibera 668/2010 dell’AGCOM e il diritto d’autore: A chi si applica, come ci si può difendere, cosa succede per i siti esteri. </a></span></li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.agoradigitale.org/">Agorà digitale</a></span></li>
</ul>
<p><object id="utv982128" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="296"><param name="flashvars" value="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=5753450&amp;v3=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.ustream.tv/flash/viewer.swf" /><embed id="utv982128" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="296" src="http://www.ustream.tv/flash/viewer.swf" flashvars="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=5753450&amp;v3=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" name="utv_n_240092"></embed></object>Crediamo che, come in relazione ai dati aperti (opendata), sia necessario ed imprescindibile avviare a livello istituzionale una vera e profonda riflessione sugli obiettivi e sul cammino che la nostra società deve intraprendere per potersi definire come libera e volta al progresso.</p>
<p>In ultimo consentitemi di rivolgere un grazie ad <a href="http://blog.spaziogis.it/author/afalciano/"><strong>Antonio Falciano</strong></a> (anch&#8217;egli membro della redazione di <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://blog.spaziogis.it/">TANTO</a></strong></span>), che con il suo entusiasmo e la sua abnegazione mi ha spinto a scrivere questo piccolo post che, davvero, non poteva mancare su inDiritto.<br />
<a style="padding: 2px 0px 4px; width: 400px; background: #ffffff; display: block; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 10px; text-decoration: underline; text-align: center;" href="http://www.ustream.tv/" target="_blank">Watch it all LIVE on USTREAM</a></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/07/05/la-notte-della-rete-contro-la-delibera-6682010-dellagcom/">La notte della rete contro la delibera 668/2010 dell&#8217;AGCOM</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/GT9vgMR0Zd8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Digitalizzazione della Giustizia… o quasi.</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/Vx9Gb98fTIs/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2011/06/20/digitalizzazione-della-giustizia-o-quasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Questo articolo potrà sembrare uno sfogo. Ed infatti un po&#8217; è così, ma anche, forse, un modo per rendere più umano inDiritto. Tribunale di Palermo, ore 09,00. Devo costituirmi (per i non addetti ai lavori: produrre nel giudizio le difese del mio cliente attraverso il deposito del fascicolo di parte all&#8217;interno del fascicolo di causa)  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2011/06/20/digitalizzazione-della-giustizia-o-quasi/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Questo articolo potrà sembrare uno sfogo.</p>
<p>Ed infatti un po&#8217; è così, ma anche, forse, un modo per rendere più umano inDiritto.</p>
<p>Tribunale di Palermo, ore 09,00.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/gabrilu/"><img title="Nuovo Palazzo di Giustizia" src="http://farm1.static.flickr.com/120/289613182_8c84f87da0.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">photo by Gabrilu</p></div>
<p>Devo <span style="text-decoration: underline;">costituirmi</span> (per i non addetti ai lavori: produrre nel giudizio le difese del mio cliente attraverso il deposito del fascicolo di parte all&#8217;interno del fascicolo di causa)  in un procedimento per <span style="text-decoration: underline;">Accertamento tecnico ed ispezione giudiziale preventiva</span> ex art. 696 c.p.c. (per i non addetti ai lavori: chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale prima dell&#8217;instaurazione di un giudizio). Tale procedimento è Presidenziale (ovvero viene trattato dal Presidente del Tribunale).</p>
<p>Vado, quindi, nella cancelleria del Presidente e chiedo di potermi costituire.</p>
<p>Il cancelliere mi dice subito che sono stato fortunato: il fascicolo della causa in oggetto si trova proprio nella loro cancelleria!</p>
<p>Infatti, in genere, tali fascicoli vengono trattenuti presso l&#8217;ufficio delle <span style="text-decoration: underline;">iscrizioni a ruolo</span> (per i non addetti ai lavori: dove vengono iscritti tutti i procedimenti affinché vengano assegnati ad un giudice per la trattazione).</p>
<p>Mi consegna quindi tutto il fascicolo d&#8217;ufficio e mi dice di andare a costituirmi presso l&#8217;ufficio delle iscrizioni a ruolo (al piano di sotto).</p>
<p>La mia non è una iscrizione a ruolo, il fascicolo è stato già formato dalla parte ricorrente, io rappresento alcuni dei convenuti (coloro che vengono citati in un giudizio).</p>
<p>&#8220;<em>Ma non posso costituirmi qui, presso la cancelleria, come accade per tutte le altre cause?&#8221;</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>&#8220;No&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;E perché?&#8221;</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>&#8220;Perché si fa così&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Ma, mi scusi, non voglio insistere, ma ormai siete dotati di un pc collegato alla rete, potete farlo voi qui da terminale&#8221;</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>&#8220;Non è possibile e non è compito mio&#8221;.</em></p>
<p>Non polemizzo e vado al piano di sotto alle iscrizioni a ruolo.</p>
<p><strong>Alle 09,30 sono il numero 60.</strong></p>
<p>Ho scritto il mio nome nel turno appeso dietro la porta chiusa (poca trasparenza ma molta privacy).</p>
<p>Molti dei miei colleghi hanno scritto i loro cognomi diverse volte, in diverse parti del suddetto foglio, in modo che, fra una udienza ed un&#8217;altra, se dovessero perdere il turno, possono ritentare.</p>
<p>Benché la<span style="text-decoration: underline;"> nota di iscrizione a ruolo</span> (per i non addetti ai lavori: un plico nel quale sono indicati tutti i dati delle parti) sia redatta con in calce i codici a barre, che vengono letti da una penna ottica (credo sia per risparmiare del tempo), alla fine l&#8217;addetto deve sempre controllare <em>de visu</em> tutta la documentazione prodotta.</p>
<p><strong>Alle 11,30</strong> ho completato, più o meno, la mia attività d&#8217;udienza e cerco, finalmente, di potermi costituire nel detto procedimento.</p>
<p>Ad un certo punto un addetto del tribunale comunica a tutti noi che le c.d. <span style="text-decoration: underline;">ricerche informatiche</span> si faranno proprio presso la stanza 72: ovvero la stanza delle iscrizioni a ruolo. La nostra stanza.</p>
<p>Per i non addetti ai lavori: le <span style="text-decoration: underline;">ricerche informatiche</span> sono quelle ricerche sullo stato di determinate pratiche. Tali ricerche non si possono fare on-line dal proprio studio, ma solo in Tribunale, a mezzo di un addetto specificatamente preposto presso la stanza 24, a volte alla stanza 27, altre volte alla stanza 72, per intenderci proprio quella delle iscrizioni a ruolo.</p>
<p>Quindi, con il foglio della lista degli avvocati che si erano prenotati per le ricerche, comincia a chiamare l&#8217;appello.</p>
<p>Ovviamente tutti noi eravamo lì per le iscrizioni a ruolo, pertanto eravamo poco interessati all&#8217;argomento. Ho fatto tuttavia notare che l&#8217;appello avrebbe dovuto farlo presso la stanza solitamente preposta, infatti i miei colleghi dovevano trovarsi proprio lì dove <em>solitamente </em>vengono effettuate tali ricerche.</p>
<p>L&#8217;addetto, senza proferire parola, rientra nella stanza e non esce più.</p>
<p>Dopo qualche minuto uno sparuto gruppo di colleghi si avvicina a noi delle iscrizioni a ruolo e ci chiede se, per caso, le famose ricerche informatiche <em>avevano cambiato stanza</em>.</p>
<p>Rispondiamo che <em>sì, in effetti l&#8217;addetto aveva letto un elenco e poi era entrato dentro</em>.</p>
<p>Dopo alcuni tumulti esce l&#8217;addetto e dice:</p>
<p>&#8220;<em>Signori, sono solo. Il turno per le ricerche informatiche è a vista</em> (vale a dire: guarda chi hai davanti perché vieni dopo di lui). <em>E poiché devo fare sempre da solo anche le iscrizioni a ruolo da adesso facciamo: 3 iscrizioni ed una ricerca</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Alle 12,00</strong> circa più o meno, non ricordo, viene il mio turno.</p>
<p>L&#8217;attività dell&#8217;addetto consiste nel caricare nel sistema i miei dati: nome cognome etc. Faccio presente che il <em>sistema</em> già mi conosce, in quanto esercito, incredibile a dirsi, proprio presso il Tribunale di Palermo.</p>
<p>Dopo un paio di inceppamenti del pc e la confidenza dell&#8217;addetto sul fatto che: &#8220;<em>Avvocato, io appartengo ad una generazione che non ne vuole sapere di computer</em>&#8220;, l&#8217;addetto ha completato il suo lavoro con il fascicolo.</p>
<p>A questo punto, sempre l&#8217;addetto mi chiede se per cortesia posso andare a far firmare e timbrare il mio fascicolo dal cancelliere (stanza 24).</p>
<p>Solo in questa maniera, infatti, con l&#8217;apposizione del <em>depositato</em> da parte del cancelliere vi è l&#8217;ufficialità della costituzione.</p>
<p>Non è un mio obbligo. Avrei potuto cordialmente declinare, ma ci tenevo a vedere come andava finire.</p>
<p>Mi reco, quindi, alla stanza 24, aspetto un piccolo turno (due persone grazie a Dio, mi sarei maledetto per la mia curiosità), il cancelliere controlla la documentazione, appone i timbri e mi ritorna il fascicolo.</p>
<p><strong>Alle 13,00</strong> circa vado, quindi, a consegnare il fascicolo presso la cancelleria del Presidente, là dove lo avevo preso alle 09,00.</p>
<p>Non è una storia molto edificante. E&#8217; anche un po&#8217; mortificante per il sottoscritto.</p>
<p>E&#8217; la storia di ogni giorno, la storia di molti avvocati, ma sopratutto di molti praticanti, di molti addetti, di molti cancellieri.</p>
<p>E&#8217; bene sapere di cosa stiamo parlando quando sentiamo parole sulla <strong>digitalizzazione della giustizia</strong>.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/06/20/digitalizzazione-della-giustizia-o-quasi/">Digitalizzazione della Giustizia&#8230; o quasi.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/Vx9Gb98fTIs" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Regione Sicilia: legge 5/2011 sul procedimento amministrativo ed in materia di trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della P.A.</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[opengov]]></category>

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		<description><![CDATA[Perché si possa parlare di Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è necessario fare un passo in avanti. Un passo in avanti &#8211; si badi bene -  di tipo culturale e non tecnologico. Solo quando si andrà oltre la tastiera e lo schermo, solo quando accetteremo il fatto che un pc collegato ad internet non è un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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<p>Un passo in avanti &#8211; si badi bene -  <strong><span style="text-decoration: underline;">di tipo culturale</span></strong> e non tecnologico.</p>
<p>Solo quando si andrà oltre la tastiera e lo schermo,<br />
solo quando accetteremo il fatto che un pc collegato ad internet <span style="text-decoration: underline;">non </span>è un qualcosa che <em>facilita il lavoro</em>, <span style="text-decoration: underline;">ma</span> è, invece, un modo di organizzare il proprio pensiero,<br />
solo quando comprenderemo che, come è stato per le steli, i papiri, la  carta, la stampa, la televisione,  con l&#8217;avvento di internet il veicolo dei nostri  pensieri è fatto dal <em>modo e dalla forma</em> in cui questi sono trasmessi,</p>
<p>solo  comprendendo ciò la nostra società  sarà capace di  affrontare quelle sfide che inevitabilmente la nostra era ci  presenta.</p>
<p>I recenti avvenimenti iniziati in Egitto, Tunisia, Libia, Siria, hanno imposto al mondo una severa riflessione.<br />
Le paure e le tribolazioni di queste popolazioni sono state le nostre, e tutta la società <em>occidentale </em>ha percepito quei sentimenti come un qualcosa che la riguardava intimamente.</p>
<p>Sentire parlare nei media di: Facebook, Twitter, blog, socialnetwork, Google, come di una <em>massa indistinta</em> ed in modo superficiale, distoglie l&#8217;attenzione dal vero motore dell&#8217;intera rete:</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>I DATI</strong></h2>
<p><strong><em>Così come i container hanno rivoluzionato il flusso delle merci, Internet ha trasformato il flusso delle informazioni</em></strong> (frase liberamente tratta dalla prefazione di Federico Rampini  al libro&#8221;The Box&#8221; di Marc Levinson).<br />
I DATI sono informazioni, pensieri, luoghi, notizie, cultura.</p>
<p>Questi <strong>DATI </strong>per essere produttivi devono essere veicolati in un modo <strong>corretto</strong>. Così come un buon <strong>pensiero </strong>necessita di una buona <strong>scrittura</strong>.</p>
<p>In tal senso la Pubblica Amministrazione deve utilizzare gli strumenti della tecnologia nel modo corretto se vuole essere <strong>efficiente</strong>.<br />
Poiché la <strong>trasparenza </strong>è sintomo ed incentivo all&#8217;<strong>efficienza</strong>, allora:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>i dati della P.A. devono essere, non solo pubblici e conoscibili,<br />
ma anche veicolati nel modo corretto. </strong></p>
<p>Qual è il modo corretto?<br />
Il modo corretto è quello che preserva il dato, quello che non lo corrompe o lo vizia, quello che non lo altera.<br />
Il <strong>dato grezzo </strong>ha queste qualità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Pertanto la P.A. deve fornire dati grezzi per essere trasparente ed efficiente.</strong></p>
<p>Questo è il filo che collega l&#8217;<strong>OpenGov</strong> all&#8217;<strong>Opendata</strong>.</p>
<p>&#8220;<em>Il tempo vola, è stato quasi 20 anni fa che ho deciso di ripensare il modo in cui usiamo le informazioni il modo in cui lavoriamo insieme, ed ho inventato il Word Wide Web&#8230;</em>&#8221; <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://dotsub.com/view/e33fc026-3faa-404f-a29a-ae2559c33794"><span style="color: #ff0000;"><strong>Tim Berners-Lee on the next Web</strong></span></a><span style="color: #ff0000;">.</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>*** ***** ***</strong></p>
<p style="text-align: left;">Questa premessa alla Legge della regione Sicilia nr. 5/2011 per me è stata necessaria.<br />
Necessaria per poterne comprendere la reale portata, esprimendo sin da subito diverse perplessità.</p>
<p>So perfettamente che criticare è semplice, costruire, proporre, innovare è difficile.<br />
Credo, tuttavia, che una amichevole critica costruttiva possa aiutare a  migliorare, ed, in tal senso, con questo spirito devono essere prese le  seguenti considerazioni.</p>
<p>In primo luogo si sente decisamente la <strong>mancanza sia della definizione, che dell&#8217;introduzione del concetto di dati aperti</strong> (<strong>opendata</strong>).</p>
<p>Introdurre  l&#8217;obbligo di fornire i dati secondo le modalità degli <em>opendata</em>, come detto,   significa rendere l&#8217;amministrazione efficiente e trasparente.</p>
<p>Non ci illudiamo: <strong>pubblicare il bilancio regionale attraverso uno <em>scalcinato pdf </em>(passatemi il termine)  e sepolto in chissà quale parte di un sito istituzionale non assolve ad alcunché. </strong><br />
Fornire i dati della P.A. in modo non aggregato e linkabile, invece, è reale trasparenza ed innovazione.</p>
<p>Dove vanno a finire le tasse che pago?<br />
La P.A. italiana dovrebbe essere informata a questi standard tecnologici:  <span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><strong><a href="http://data.wheredoesmymoneygo.org/dataset/italyregionalaccounts">Featured Dataset: Italian Regional Public Accounts</a></strong></span> (tratto da <a href="http://wheredoesmymoneygo.org/"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">Where does my money go</span></a>).<br />
Questo per fare un semplie esempio di cosa ci si aspetta dalla digitalizzazione della P.A.</p>
<p>Nelle stanze per così dire <em>Istituzionali</em>, purtroppo, ho l&#8217;impressione si sia portati a fare la seguente equazione:</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>digitalizzazione = pubblicato sul web</strong></span></p>
<p>Tutto questo è abberrante.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>*** ***** ***</strong></p>
<p>Il 23 marzo 2011 è stato approvato dalla regione Sicilia il disegno di legge recante <em>&#8220;<strong>Disposizioni per la trasparenza, la  semplificazione, l&#8217;efficienza, l&#8217;informatizzazione della pubblica  amministrazione e l&#8217;agevolazione delle iniziative economiche.  Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità  organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la  semplificazione della legislazione regionale</strong>&#8220;. </em></p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2011/06/legge-regionale-procedimento-amministrativo.pdf">La Legge Regionale 5/2011 del 5 aprile 2011</a></strong></span> apporta modifiche alla legge regionale 10 del 1991 (che aveva recepito in Sicilia la legge nazionale 241 del 1990 &#8220;<em>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</em>&#8220;).</p>
<p>Avvertiamo subito il lettore che in questo articolo, in ordine alle legge regionale in commento, ci occuperemo soltanto delle norme relative all&#8217;informatizzazione della pubblica amministrazione che risultano intimamente collegate a quel processo di trasparenza della P.A., di cui sempre più spesso oggi si discute e che prende il nome di <em>Open Government (opengov</em>).</p>
<p>L&#8217;emanazione di tale legge nasce, inoltre, dall&#8217;esigenza di adeguare la normativa regionale a quelle nazionale. Ci riferiamo in particolar modo al <strong>decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</strong>, successivamente modificato ed integrato con il famoso <strong>decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235</strong> (Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale &#8211; <strong>CAD</strong>) di cui speriamo di parlare in un successivo articolo.</p>
<p>Sono già diverse le regioni che hanno implementato e/o modificato la normativa di settore.<br />
Ricordiamo la Legge Regionale n. 9 del 26-03-2009 della <strong>Regione Piemonte</strong> (la più attiva nel settore): <em>Norme in materia di pluralismo informatico, sull&#8217;adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione</em>; la Legge Regionale n. 11 del 24-05-2004 della <strong>Regione Emilia-Romagna</strong>: <em>Sviluppo Regionale della Società e dell&#8217;Informazione</em>; la Legge Regionale n. 11 del25-07-2006 della <strong>Regione Umbria</strong>: <em>Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell’amministrazione regionale</em>; la Legge Regionale n. 19 DEL 14-11-2008 della <strong>Regione Veneto</strong>: <em>Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e standard nella società dell’informazione del Veneto</em>.<br />
Ricordiamo, peraltro, che in materia di trasparenza dell&#8217;attività amministrativa molte norme risultano inserite in diverse e variegate disposizioni.</p>
<p>Attualmente altre Regioni si apprestano a dotarsi di una normativa specifica. Sul punto vi rimandiamo ad un interessante articolo di Pietro Blu Giandonato: &#8220;<span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><strong><a href="http://blog.spaziogis.it/2011/05/24/puglia-laboratorio-anche-per-lopen-source-e-lopen-data/">Puglia, laboratorio anche per l’open source… e l’open data?</a></strong></span>&#8221; che non si limita a fare il punto della situazione, ma che, in modo concreto, sviluppa alcune proposte in ambito legislativo. E ciò in relazione alla materia dei c.d. dati aperti (<em>open data</em>), ovvero quel complesso di dati detenuti, formati o comunque trattati  dalla P.A. (ma non solo), conoscibili da chiunque (dati pubblici, quindi non sottoposti a limitazioni di sorta), dati che, per essere realmente conoscibili e/o utilizzabili devono essere resi disponibili in un formato aperto (ovvero secondo determinati standard, in modo non aggregato, ed in modo riutilizzabile).</p>
<p>Invero la tematica della trasparenza e dell&#8217;efficienza della P.A. è intimamente collegata alla gestione dei dati dalla stessa detenuti.<br />
In particolar modo, ad avviso dello scrivente, nella materia in oggetto, bisogna partire dalla seguente normativa:</p>
<ul>
<li><strong>Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale</strong>,</li>
<li><strong>Legge 4 GIUGNO 2010, n. 96</strong> (come modificata anche a seguito del D.L. 24 gennaio 2006, n. 36 attuativo della direttiva 2003/98/CE, relativa alla normativa in tema di riutilizzo dei dati)</li>
<li><strong>Direttiva 8/2009</strong> (riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on-line al cittadino).</li>
</ul>
<p>Pertanto, al fine di uniformare la normativa italiana con quella europea e per formare una P.A. trasparente ed efficiente sarebbe necessario:</p>
<ol>
<li>Prevedere un vero e proprio <strong>diritto soggettivo</strong> al fine di consentire l&#8217;accesso ai dati della P.A. Nel CAD viene previsto all&#8217;art. 2 comma I: <em>Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l&#8217;accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell&#8217;informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione</em> (ne parleremo oltre).</li>
<li>I dati pubblici, costantemente aggiornati, detenuti dalla P.A. devo essere resi disponibili secondo <strong>formati standard ed aperti</strong> (opendata);</li>
<li>Deve essere consentito il <strong>riuso </strong>dei dati pubblici detenuti dalla P.A. attraverso apposite licenze. In tal senso penso alla <span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.formez.it/iodl/">IODL</a></strong></span> (Italian Open Data License v1.0, redatta sostanzialmente sul modello delle licenze CC) la quale, fra l&#8217;altro, prevede: &#8220;<em>Tu puoi esercitare i diritti concessi con la presente licenza in modo libero e gratuito, anche qualora la finalità da Te perseguita sia di tipo commerciale</em>&#8220;.</li>
</ol>
<p>In ordine alle licenze di utilizzo dei dati così forniti dalla P.A., a mio avviso, si potrebbe anche prevedere la possibilità di modulare la licenza a seconda delle specifiche qualità del soggetto che richiede il riuso.<br />
Mi spiego meglio: posto che i dati pubblici della P.A. devono essere resi disponibili a tutti secondo formati aperti, si possono, eventualmente, apportare delle modifiche alla licenza di utilizzo a secondo dello scopo (commerciale o meno).<br />
In tal senso ho sempre trovato suggestiva l&#8217;idea di creare dei meccanismi simili a quelli  dell&#8217;Appstore, o dell&#8217;Android Market (o quant&#8217;altro).</p>
<p>Sinteticamente, posta una banca dati della P.A., laddove l&#8217;accesso e l&#8217;utilizzo di questi viene effettuato per fini scientifici o non commerciali, allora il riuso deve essere gratuito.<br />
Dove, invece,  viene fatto un uso commerciale dei dati, può (e non <em>deve</em>) essere previsto un utilizzo a pagamento attraverso un sistema modulare (personalmente penserei a qualcosa di simile alle <em>provvigioni</em>).<br />
In questa maniera si garantirebbe:</p>
<ul>
<li>il diritto del cittadino di accedere ai dati;</li>
<li>l&#8217;utilizzo dei dati in modo gratuito ed a beneficio della collettività per coloro che intendono effettuare studi, ricerche e quant&#8217;altro;</li>
<li>per l&#8217;utilizzo dei dati a pagamento e per fini commerciali, il modello delineato metterebbe le varie imprese, dalle più piccole alle più grandi, in condizioni di reale competizione (non secondo la capacità finanziaria dell&#8217;impresa, bensì secondo il merito del servizio offerto).</li>
</ul>
<p>Si tratterebbe, quindi, di studiare apposite soluzioni tecniche e giuridiche relative all&#8217;utilizzo dei dati.<br />
Inoltre, elemento assolutamente necessario è l&#8217;introduzione per via normativa dell&#8217;obbligo per  la Pubblica Amministrazione, nella predisposizione dei bandi di gara, di richiedere con apposita clausola contrattuale che il fornitore, il consulente o l’appaltatore del servizio fornisca i dati dallo stesso raccolti, oltre che nelle forme tradizionali, anche in formato digitale e con standard che ne consentano l’elaborazione da parte di elaboratori e la modificabilità da parte della Pubblica Amministrazione.</p>
<p>Infine, inutile dire che sarebbe necessario realizzare una vera e propria <strong>conferenza di servizi interdisciplinare</strong>, al fine di <strong>enucleare le tipologia dei dati da <em>liberare</em></strong>, ed i relativi tempi.</p>
<p>Solo in tale maniera si potrebbe creare un circolo virtuoso: dalla <strong>trasparenza e dall&#8217;efficienza della P.A.,</strong> <strong>all&#8217;innovazione</strong>, mettendo in moto un <strong>ciclo economico</strong> tale per cui: dall&#8217;investimento della P.A. volto alla diffusione dei dati si giungerebbe, senza spendere un euro in più, al finanziamento di tutte quelle imprese e/o professionisti che lavorano nei rispettivi settori grazie all&#8217;utilizzo dei dati.<br />
Ci piace segnalare, ancora una volta, questo articolo di Andrea Borruso: <span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><strong><a href="http://blog.spaziogis.it/2009/04/13/dati-pubblici-standard-e-interconnessi-dedicato/">Dati: pubblici, standard e interconnessi</a></strong></span>.</p>
<p>Effettuate queste doverose considerazioni, la legge regionale in commento, come detto modificativa della legge inerente il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, si colloca sul versante molto ampio dell&#8217;attività della P.A. nel rapporto con la cittadinanza.</p>
<p>Di seguito, come detto, analizzeremo alcuni articoli.</p>
<p><div class="note"><div class="noteclassic"><br />
<strong>Art. 1. Ambito di applicazione e principi generali</strong></p>
<p>1. Il comma 1 dell&#8217;articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:<br />
1. L&#8217;attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell&#8217;Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all&#8217;esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all&#8217;esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.<br />
</div></div></p>
<p>Abbiamo preso in considerazione questo articolo proprio per la sua funzione applicativa.<br />
Rispetto al previgente comma 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, la portata della modifica amplia la categoria dei soggetti tenuti al rispetto delle norme in materia di trasparenza ed informatizzazione. Oltre all&#8217;esplicito riferimento ai principi Comunitari, l&#8217;articolo in questione ricomprende nell&#8217;alveo applicativo della presente normativo anche  <em>le società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all&#8217;esercizio delle funzioni amministrative</em>.</p>
<p><div class="note"><div class="noteclassic"><br />
<strong>Art. 3.</strong><br />
<strong> Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Regionale</strong></p>
<p>1. L&#8217;art. 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:<br />
1. La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l&#8217;accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell&#8217;informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione.<br />
2. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (Codice per l&#8217;amministrazione digitale) l&#8217;Assessore regionale per l&#8217;Economia predispone il Piano per l&#8217;innovazione tecnologica della Regione (PITRE), che è sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell&#8217;Assemblea regionale siciliana, all&#8217;approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell&#8217;amministrazione regionale e di quelle di cui all&#8217;art. 1.<br />
3. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell&#8217;amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l&#8217;amministrazione digitale.<br />
4. Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell&#8217;amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall&#8217;attuazione del predetto piano.<br />
5. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell&#8217;amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell&#8217;articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all&#8217;indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.<br />
6. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.</p>
<p>2. Il Piano di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come sostituito dal comma 1, è predisposto dall&#8217;Assessore regionale per l&#8217;economia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.<br />
</div></div></p>
<p><strong>Il primo comma dell&#8217;art. 3 bis </strong>(come modificato dal comma 1 della legge 5/2011) è pedissequamente tratto dall&#8217;art. 2 comma I del CAD il quale recita: <em>Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l&#8217;accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell&#8217;informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione</em>.<br />
Così come per il CAD, la dizione sembrerebbe essere esaustiva, tale da far sorgere in capo alla P.A. un vero e proprio obbligo.<br />
A fronte di tale obbligo per la P.A. la domanda che mi pongo è la seguente: in tali casi il cittadino è titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo?<br />
In sostanza il cittadino ha un autonomo diritto inerente la disponibilità, la gestione, l&#8217;accesso, la trasmissione, la  conservazione e la fruibilità dell&#8217;informazione in modalità digitale  nonché alla corretta organizzazione della P.A.; oppure è titolare di un interesse nei confronti della pubblica amministrazione consistente nella  pretesa che tale potere sia esercitato in conformità alla legge.<br />
La distinzione non è di poco conto in quanto nel primo caso il diritto è direttamente azionabile a prescindere dall&#8217;interesse individuale.</p>
<p><strong>Il secondo comma dell&#8217;art. 3 bis </strong>sembrerebbe recepire direttamente Codice per l&#8217;amministrazione digitale. In tal senso la Sicilia dai media e dalla stampa è stata salutata come  <em>la prima regione a recepire il CAD</em>.<br />
Sul punto io sarei molto cauto.</p>
<p>In sostanza l&#8217;Assessore regionale per l&#8217;Economia (attualmente è l&#8217;<strong>Assessore Gaetano Armao</strong>) dovrebbe predisporre il <strong>Piano per l&#8217;innovazione tecnologica della Regione (PITRE) </strong>il quale contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell&#8217;amministrazione regionale (comma 3 del presente articolo).<br />
Durante i lavori del seminario su &#8220;<em>Il nuovo codice dell&#8217;amministrazione digitale: opportunità per i cittadini, adempimenti per le amministrazioni</em>&#8220;, tenutosi a Palermo il 10 maggio u.s. ed organizzato da DigitPA è stato chiarito che la funzione del PITRE è quella di trasformare <em>l&#8217;attuale sistema organizzativo, applicativo e telematico per il conseguimento della digitalizzazione dell&#8217;Amministrazione ed il trattamento dell&#8217;informazione amministrativa digitale</em>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2011/06/PITRE.pdf">Queste sono le slide sul PITRE</a></strong></span> che vi invito a sfogliare.</p>
<p>E&#8217; stato previsto che tale piano doveva essere definito entro il 10 giugno 2011, avrebbe dovuto quantificare gli oneri finanziari e le relative fonti di copertura e non avrebbe potuto prevedere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.<br />
Ho provato, invano, a ricercare tale documento nei motori di ricerca. Mi riservo trattare il PITRE in un articolo allorquando riuscirò ad entrare in possesso di tale documento (ovviamente sono ben accette tutte le indicazioni da parte dei lettori di inDiritto).</p>
<p>Così come nel CAD (art. 2-bis: <em>Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrativa</em>) anche il comma 6 dell&#8217;articolo in questione prevede che al fine di digitalizzare la P.A. non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.</p>
<p>Come spesso accade, tale articolo, come quello contenuto nel CAD, se da un lato vieta aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrativa, considerati i bilanci dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, prevede che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Riteniamo, tuttavia, che l&#8217;uso delle nuove tecnologie e delle risorse (tecniche ed umane) della P.A. non dovrebbero in alcun modo comportare nuovi costi, semmai solo dei benefici.<br />
In tal senso, tale comma, (così come l&#8217;art. 57, comma 19, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 &#8211; modificativo del CAD, il quale prevede testualmente “DigitPA e le altre amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”), è esemplificativo delle modalità operative italiane: <strong>si proclamano e si pretendono grandi innovazioni a costi zero</strong> (salvo poi trovare degli escamotage poco ortodossi se non palesemente illeciti).<br />
<strong>E&#8217; inevitabile che l&#8217;innovazione abbia un costo iniziale che chiameremo investimento, il quale poi rappresenterà un vantaggio non solo dal punto di vista dell&#8217;efficienza, ma anche da quello dell&#8217;economicità.</strong></p>
<p>In ultimo appare davvero sibbilina la frase &#8220;<em>La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma </em>(ovvero la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell&#8217;amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste)<em> comporta la  nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall&#8217;attuazione del  predetto piano</em>&#8221; contenuta nel comma 4 dell&#8217;articolo in commento.</p>
<p><div class="note"><div class="noteclassic"><br />
<strong>Art. 12.</strong><br />
<strong>Trasparenza e pubblicità degli atti</strong></p>
<p>1. I soggetti di cui all&#8217;articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti, nell&#8217;utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali dell&#8217;Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto previsto dall&#8217;articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.<br />
2. I soggetti di cui all&#8217;articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.<br />
3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.<br />
4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti.<br />
5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell&#8217;Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell&#8217;articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.<br />
6. I soggetti di cui all&#8217;articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni individuano, nei propri siti web, un&#8217;area nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti.<br />
7. I soggetti di cui all&#8217;articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, conformandosi a disposizioni regolamentari da emanarsi, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell&#8217;Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l&#8217;obbligo di rendere pubblici sui propri siti web, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate con la precisazione analitica delle rispettive competenze. Hanno, altresì, l&#8217;obbligo di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell&#8217;atto di notorietà nonché l&#8217;elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all&#8217;istanza, con l&#8217;indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.<br />
</div></div></p>
<p>Per quanto attiene al secondo comma evidenziamo che:</p>
<ul>
<li>l&#8217;art. Art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è titolato: <strong>Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale</strong>;</li>
<li>l&#8217;art. 23 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è titolato: <strong>Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l&#8217;adozione dei provvedimenti o per l&#8217;erogazione dei servizi al pubblico</strong>;</li>
<li>l&#8217;art. 32. della legge 18 giugno 2009, n. 69 è titolato: <strong>Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea</strong>. In particolare <em>a far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati</em>.</li>
</ul>
<p>In tal senso particolarmente rilevante è il comma 3 dell&#8217;articolo in commento il quale prevede che &#8220;<strong><em>Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati</em></strong>&#8220;.</p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 3199px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">a quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell&#8217;amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste</p>
</div>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/06/14/regione-sicilia-legge-52011-sul-procedimento-amministrativo-ed-in-materia-di-trasparenza-la-semplificazione-lefficienza-linformatizzazione-della-p-a/">Regione Sicilia: legge 5/2011 sul procedimento amministrativo ed in materia di trasparenza, la semplificazione, l&#8217;efficienza, l&#8217;informatizzazione della P.A.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/K-6261XGMJc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<title>Uno deve fare quello che deve fare</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 21:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>

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			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2011/04/14/uno-deve-fare-quello-che-deve-fare/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-562" title="italia africa" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2011/04/italia-africa.jpg" alt="" width="400" height="261" />Il 05 aprile 2011 ASGI Sezione Sicilia e AIGA hanno organizzato l&#8217;evento formativo dal titolo: <strong>Direttiva Rimpatri e Nuova Disciplina dell&#8217;allontanamento forzato degli Stranieri Irregolari</strong>.</p>
<p>Sebbene nutro molte riserve sul <em>sistema formazione</em> così come congegnato, e la materia trattata dall&#8217;evento non rientra tra quelle in cui il sottoscritto abbia una specifica competenza, ho deiciso di partecipare spinto dalle tematiche sociali e giuridiche trattate.</p>
<p>Sono state tre ore formative (e non solo in senso professionale) molto intense grazie anche ai relatori: Prof. Avv. Fulvio Vassallo Paleologo &#8211; Università degli Studi di Palermo; Avv. Lorenzo Trucco del Foro di Torino e Presidente ASGI e l&#8217;Avv. Angelo Raneli del Foro di Palermo.</p>
<p>Una delle tantissime contraddizioni messe in rilievo nel detto incontro &#8211; specialmente dal Prof. Vassallo &#8211; risiedeva nel fatto che nel nostro ordinamento l&#8217;extracomunitario irregolare, una volta scoperto, sarà destinato ad essere trattenuto (forse sarebbe meglio dire <em>recluso</em>) presso un Centro di Identificazione ed Espulsione. Se il <em>trattenimento</em> non è possibile è prevista l&#8217;emanazione di un ordine di allontanamento la cui violazione è punita con una pena detentiva, addirittura, sino a quattro anni e con l&#8217;arresto obbligatorio. L&#8217;invito all&#8217;allontanamento volontario &#8211; senza pena detentiva &#8211; rappresenta nel nostro sistema penale è una ipotesi residuale.</p>
<p>Tale disciplina risulta in contrasto con quella Comunitaria il cui procedimento, invece, secondo l&#8217;importanza data ai diritti fondamentali dell&#8217;individuo, è imperneato sull&#8217;invito alla partenza volontaria del soggetto migrante, mentre le misure coercitive sono una <em>extrema ratio</em>.</p>
<p>Nel rapporto tra fonti normative il contrasto come sopra evidenziato va risolto nella non applicazione della normativa interna in favore di quella comunitaria.</p>
<p>Senza volermi addentrare nelle problematiche trattate, non poteva passere inosservata su inDiritto una delle tragedie più gravi che sta vivendo il nostro paese. <strong> </strong></p>
<p><strong>E si badi bene: non è quella &#8211; seppur grave e straziante &#8211; dei tantissimi migranti che approdano e che muoiono sui lidi del nostro <em>bel</em> paese.</strong></p>
<p><strong>La vera tragedia</strong> è che sempre di più, in questi giorni, il nostro sistema mi appare come impazzito e vedo un progressivo disfacimento delle istituzioni e delle minimali regole che sottendono il vivere sociale.<br />
Il decadimento della coesione sociale ha progressivamente eroso quella <em>tela di norme</em> (per dirla con Bobbio) che non solo tiene unita una comunità, ma che sopratutto conferisce alla stessa una <em>ragione</em>, un <em>senso</em>, una <em>identità</em>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-563" title="asgi" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2011/04/asgi.png" alt="" width="210" height="44" />Mi preme segnalare, sebbene noto ai professionisti del settore, il sito dell&#8217;<a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=7&amp;l=it"><strong>A.S.G.I., Associazione per gli Studi Giuridici sull&#8217;Immigrazione</strong></a>, che in modo completo ed appassionato si occupa delle tematiche inerenti le questioni giuridiche connesse all&#8217;immigrazione e, fra i diversi scopi istituzionali, ha l&#8217;obiettivo di <em>mettere in luce i problemi giuridici che il fenomeno dell&#8217;immigrazione straniera pone nell&#8217;ordinamento nazionale e in quello internazionale, studiando le soluzioni e formulando le proposte.</em></p>
<p>(<strong>L&#8217;immagine è presa da Google Earth &#8211; il titolo è tratto dalla risposta di un giovane tunisino alla domanda di un giornalista: <em>Perché, nonostante tutti i pericoli, continui a tentare di arrivare in Italia?</em></strong>).</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/04/14/uno-deve-fare-quello-che-deve-fare/">Uno deve fare quello che deve fare</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/mtGRUiPMHrQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Mediazione e Conciliazione civile: l’eccezione di incostituzionalità</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/Nrm3x6YhzKc/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2011/03/14/mediazione-e-conciliazione-civile-leccezione-di-incostituzionalita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[primopiano]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

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		<description><![CDATA[L'eccezione di incostituzionalità da allegare al verbale d'udienza, ovvero da inserire nelle note ex art. 183 c.p.c. VI co. primo termine, ovvero ex art. 320 c.p.c.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2011/03/14/mediazione-e-conciliazione-civile-leccezione-di-incostituzionalita/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Abbiamo più volte espresso il nostro pensiero in ordine all&#8217;introduzione dell&#8217;istituto della c.d. <strong><em>mediaconciliazione</em></strong>.</p>
<p>Abbiamo gia evidenziato, ( anche attraverso l&#8217;apposito <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/">commento al progetto di decreto legislativo</a></strong></span>), le problematiche, le incongruenze e la contraddittorietà della nuova disciplina (vedi <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.indiritto.it/2010/11/19/conciliazione-facoltativa-nelle-controversie-di-lavoro-per-tutto-il-resto-mediazione-obbligatoria/">l&#8217;abrogazione dell&#8217;obbligatorio tentativo di conciliazione in ambito lavorativo</a></strong></span>),  che impone, quale presupposto per la procedibilità della domanda, il preventivo ed obbligatorio ricorso ad organismi conciliativi privi di quei sostanziali requisiti di terzietà, imparzialità ed affidabilità.</p>
<p>Pressocché tutte le sigle di categoria (dall&#8217;OUA all&#8217;Unione Nazionale Camere Civili, dall&#8217;AIGA all&#8217;ANPA) hanno valutato negativamente l&#8217;introduzione della conciliazione obbligatoria e molte sono le iniziative volte all&#8217;abbrogazione della nuova disciplina (ricordiamo <strong>la Manifestazione indetta a Roma per il 16 marzo p.v. e l&#8217;astensione dalle udienze dal 16 al 22 marzo</strong>).</p>
<p>In questi mesi ho visto evolversi un vero e proprio ecosistema fatto di corsi per conciliatori, di organismi più o meno qualificati, di <em>affamati</em> professionisti (avvocati, medici, agronomi, etc.), pronti ad aggredire il mercato creato da questa nuova forma di <em>giustizia privata</em>.</p>
<p>Sia ben chiaro, lo scrivente e la grande maggioranza degli avvocati, crede nei valori della conciliazione ai fini della prevenzione di una lite e, quotidianamente nell&#8217;attività lavorativa, presta una reale opera di mediazione fra le contrapposte esigenze: da quello familiare a quello obbligazionario, da quello societario a quello condominiale, da quello lavorativo alla responsabilità civile.</p>
<p>Tuttavia, l&#8217;introduzione di questa disciplina a nostro avviso, non fa altro che mercificare quei principi di diritto e quelle competenze professionali, introducendo un vero e proprio giro d&#8217;affari a spese della collettività.</p>
<p>Siamo ben lontani dai valori e dalle procedure quali il: <strong><em>Collaborative law, Creative problem solving, Holistic justice, Preventive law, Problem solving courts, Procedural justice, Restorative justice, Therapeutic jurisprudence, Transformative mediation,</em></strong> espressi da più di un decennio dal <em><strong>Comprehensive Law Movement</strong></em> quale nuovo approccio al diritto e alla professione legale.</p>
<p>Premesso che l&#8217;avvocato risulta legato al cliente dal vincolo del mandato che esprime una ben precisa posizione deontologica, in accordo con il Presidente della Camera Civile di Palermo, <strong>Avv. Salvatore Grimaudo</strong>, e su iniziativa dell&#8217;Unione Nazionale delle Camere Civili, pubblichiamo di seguito<strong> l&#8217;eccezione di incostituzionalità</strong> da allegare al verbale d&#8217;udienza, ovvero da inserire nelle note ex art. 183 c.p.c. VI co. primo termine, ovvero ex art. 320 c.p.c.</p>
<p>Nel colloquio che ho avuto proprio oggi con l&#8217;Avv. Grimaudo abbiamo convenuto che l&#8217;interesse del cliente rimane primario e vincolante per il professionista. Per cui <strong>tali note e tali considerazioni devono essere sempre sottoposte al cliente e la strategia processuale deve essere sempre concordata e condivisa</strong>.</p>
<p>Riteniamo, tuttavia, che un supino e pavido cedere alle scelte di un legislatore, per così dire, poco attento, non faccia il reale interesse del cittadino.</p>
<p>Di seguito l&#8217;eccezione di incostituzionalità.</p>
<p><div class="note"><div class="noteclassic"></p>
<p>Compare l’avv…………….per la parte………………il quale eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 5 del d. lgs. 28/10, anche in combinato disposto con l’art. 60 della l. 18 giugno 2009 n. 69, nonché con gli artt. 4 e 16 del DM 10 ottobre 2010 n. 180, per violazione degli artt. 77, 24, 3 e 97 Cost., per le ragioni che si passano ad esporre.<br />
<strong>Violazione dell’art. 77 Cost.</strong><br />
V’è, in primo luogo, un eccesso di delega, che, nel caso di specie, si concretizza addirittura in un contrasto tra la legge delega e il decreto legislativo.<br />
Ed infatti, l’art. 60 l. 69/09 disponeva di “prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione”, fosse realizzata “senza precludere l’accesso alla giustizia”.<br />
L’art. 5 del d. lgs. 28/10, al contrario, ha reso in molti casi la mediazione una condizione di procedibilità della domanda, e dunque ha disciplinato il fenomeno oltre i limiti fissati dalla legge delega, ed anzi, e più precisamente, in contrasto con la stessa nella parte in cui, appunto, non voleva che la mediazione precludesse l’accesso alla giustizia.<br />
Ne’, in senso contrario, può argomentarsi che la mediazione di cui all’art. 5 del d. lgs. 28/10 non preclude l’accesso alla giustizia, poiché attivato il procedimento di mediazione e trascorsi i quattro mesi di cui all’art. 6, l’accesso alla giustizia è possibile, e la condizione di procedibilità della domanda è assolta.<br />
Ed infatti, che dopo il procedimento di mediazione la parte possa adire il giudice è circostanza del tutto evidente, e certamente non v’era bisogno che la legge ricordasse una ovvietà del genere, poiché nel nostro sistema è impensabile che, dopo una condizione di procedibilità, non si possa procedere, ovvero non si dia alla parte il diritto della tutela giurisdizionale.<br />
Pertanto, se l’art. 60 della l. 69/09 aveva stabilito che la mediazione doveva darsi “senza precludere l’accesso alla giustizia”, essa, evidentemente, non faceva riferimento alla possibilità della parte di adire il giudice dopo la mediazione, cosa scontata e ovvia, ma faceva riferimento alla necessità che la mediazione non condizionasse il diritto di azione, e quindi non fosse costruita come condizione di procedibilità.<br />
Ne’, sempre in senso contrario, può argomentarsi che il problema non sussiste per la brevità del termine di quattro mesi, cosicché la condizione di procedibilità dell’art. 5 sarebbe compensata dal termine breve fissato nell’art. 6.<br />
Ciò, infatti, non può sostenersi perché il termine breve di quattro mesi era già stato fissato dalla legge delega, e precisamente nella lettera q) dell’art. 60, la quale, al tempo stesso, però, voleva che il procedimento di mediazione si desse comunque senza “precludere l’accesso alla giustizia”.<br />
Dunque, la legge delega voleva sia che il procedimento di mediazione non durasse più di quattro mesi, sia che il procedimento di mediazione non precludesse l’accesso alla giustizia.<br />
L’argomento della brevità del termine non può quindi essere utilizzato per escludere l’eccesso di delega, poiché, al contrario, il d. lgs. 28/10, mantenendo il termine già fissato nella lettera q) dell’art. 60 della l. 69/09, non ha però rispettato la medesima disposizione di legge nella parte in cui escludeva che il procedimento potesse costituire condizione di procedibilità della domanda, ovvero fosse in grado di precludere, per tutta la sua durata, l’accesso al giudice.<br />
Nel rispetto dell’art. 60 della legge delega 69/09 l’obbligatorietà del procedimento di mediazione in tutte le ipotesi dell’art. 5 del d. lgs, 28/10 non poteva dunque darsi. L’art. 5 del d. lgs. 28/10, in contrasto con l’art. 60 della l. 69/09, è pertanto incostituzionale per violazione dell’art. 77 Cost.<br />
<strong>Violazione dell’art. 24 Cost. </strong><br />
In secondo luogo si deve prendere atto che la mediazione di cui al d. lgs. 28/10 ha un costo, e lo ha anche nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, visto che lo stesso art. 16, 4° comma del DM 10 ottobre 2010 n. 180 espressamente prevede che detto costo “deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’art. 5, comma 1, del d. lgs.”.<br />
Si eccepisce, al riguardo, che la mediazione può essere obbligatoria, oppure onerosa, ma non le due cose insieme, poiché se la mediazione, come nel nostro caso, è tanto obbligatoria quanto onerosa, allora è incostituzionale.<br />
Sembra evidente, infatti, che il legislatore possa prevedere la mediazione come scelta libera e cosciente della parte, e in questi casi, quindi, anche prevedere che, chi la scelga, debba pagare il servizio; oppure il legislatore può subordinare l’esercizio della funzione giurisdizionale ad un previo adempimento, se questo è razionale e funzionale ad un miglioramento del servizio giustizia, ed in questo senso, come è avvenuto con l’art. 410 c.p.c., può anche prevedere un tentativo obbligatorio di conciliazione, ma senza costi.<br />
Se viceversa il tentativo obbligatorio di conciliazione ha un costo, e questo costo non è meramente simbolico, come avviene con l’art. 16 DM 180/10, allora, nella sostanza, il sistema subordina l’esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro.<br />
E poiché il nostro sistema non può subordinare l’accesso al giudice al pagamento di una somma di denaro, la media-conciliazione sta in contrasto con i nostri valori costituzionali, e in violazione dell’art. 24 Cost.<br />
Ciò è detto anche alla luce degli orientamenti che la Corte costituzionale ha già avuto su questi temi.<br />
Sostanzialmente, il legislatore può pretendere denari per la funzione giurisdizionale civile solo se questi sono riconducibili a tributi giudiziari o a cauzioni volte a garantire l’adempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio.<br />
In tutti gli altri casi, e fin da Corte costituzionale 29 novembre 1960 n. 67, lo Stato non può pretendere denari per adempiere al suo primo e fondamentale dovere di rendere giustizia.<br />
E l’imposizione del pagamento di una somma di denaro per l’esercizio di un diritto in sede giurisdizionale, quale oggi si realizza con la media-conciliazione in forza del combinato disposto dell’art. 5 d. lgs. 28/10 e art. 16 DM 180/10, si pone pertanto in contrasto con tutti i parametri di costituzionalità per come già definitivi in precedenti decisioni dalla Corte costituzionale, in quanto:<br />
a) si tratta di un esborso che non può essere ricondotto ne’ al tributo giudiziario, ne’ alla cauzione;<br />
b) si tratta di un esborso che non può considerarsi di modestissima, e nemmeno di modesta, entità;<br />
c) si tratta di un esborso che non va allo Stato, bensì ad un organismo, che potrebbe addirittura avere natura privata;<br />
d) e si tratta infine di un esborso che nemmeno può considerarsi “razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione”, poiché questi esborsi, di nuovo, sono da rinvenire solo nelle cauzioni e nei tributi giudiziari, non in altre cause di pagamento, e perché un esborso che non va allo Stato ma ad un organismo, anche di natura privata, non può mai avere queste caratteristiche.<br />
<strong>Violazione dell’art. 3 Cost.</strong><br />
In terzo luogo la media-conciliazione rompe altresì il trattamento paritario nel processo tra attore e convenuto.<br />
Ciò già avviene con il d. lgs. 28/10, che prevede la condizione di procedibilità ex art. 5 per la domanda principale e non per la domanda riconvenzionale, ma oggi, più gravemente, avviene con l’art. 16 DM 180/10, concernente i criteri di determinazione delle indennità.<br />
Tale disposizione, infatti, divide le indennità del procedimento di mediazione tra “spese di avvio del procedimento” e “spese di mediazione”.<br />
Le “spese di avvio del procedimento” sono dovute da “ciascuna parte” ma sono versate “dall’istante al momento del deposito della domanda” (2° comma) .<br />
Parimenti “le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento”.<br />
Dunque, il decreto ministeriale espressamente prevede che la parte convenuta possa non aderire al procedimento.<br />
Cosicché, ai sensi dell&#8217;art. 3 Cost.: a) o si ritiene che anche l’attore possa non aderire al procedimento, e quindi possa versare la sola spesa di avvio del procedimento ai fini dell’art. 5 del d. lgs. 28/10 con contestuale dichiarazione di non voler avvalersi del servizio; b) oppure il sistema è in violazione del principio d&#8217;eguaglianza, consentendo solo alla parte convenuta di non aderire al procedimento, ma non alla parte attrice, che si vedrebbe ob torto collo obbligata al procedimento di mediazione per poter far valere in giudizio un suo diritto.<br />
L’istituto della media-conciliazione di cui all’art. 5 del d. lgs. 28/10, in combinato disposto con l’art. 16 DM 180/10, in questi termini, non viola così solo l&#8217;art. 24 Cost. (per essere, al tempo stesso, obbligatoria e onerosa), ma viola anche l&#8217;art. 3 Cost., perché pone su piani diversi, e tratta diversamente, la parte attrice rispetto a quella convenuta.<br />
Ne’, contro questo argomento, si può sostenere che la diversità di trattamento dipende dalla diversità delle pretese, perché è l’attore che vuol adire il giudice, non il convenuto.<br />
Un rilievo del genere può esser fatto solo da chi veda nell’attore un rompiscatole da arginare e non la parte che ha subito un torto e chiede giustizia.<br />
Adire il giudice è un diritto costituzionale, e chi intende farlo non deve subire pregiudizi rispetto alle altre parti processuali, che possono essere proprio quelle che hanno causato l’insorgere della lite per una violazione di legge.<br />
Altrimenti il sistema, oltre ad infrangere il trattamento paritario delle parti in giudizio, rischia altresì di compromettere seriamente l’elementare dovere del rispetto delle obbligazioni, con gravi ripercussioni non solo sul diritto, ma anche sull’economia.<br />
<strong>Violazione dell’art. 97 Cost.</strong><br />
Un quarto aspetto di incostituzionalità attiene all’organizzazione interna degli organismi di conciliazione, anche per come definiti con l’art. 4 del DM 180/10.<br />
Ed infatti, nel momento in cui la procedura di mediazione è resa obbligatoria al fine di far valere in giudizio un diritto, e nel momento in cui le attività del mediatore interferiscono con l’esercizio della funzione giurisdizionale (i verbali di conciliazione, infatti, costituiscono titolo esecutivo (art. 12, d. lgs. 28/10), le proposte di conciliazione, inoltre, hanno conseguenze sulla liquidazione delle spese del giudizio (art. 13, d. lgs. 28/10) ed, infine, la mancata partecipazione al procedimento di mediazione può rilevare ex art. 116, 2° comma c.p.c. (art. 8, d. lgs. 28/10)), va da sé che il procedimento ha funzione pubblica, e deve pertanto rispondere ai requisiti di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., soprattutto quando l’organismo è ente pubblico.<br />
Ora, niente di questo si trova nell’art. 4 del DM 180/10, che usa talune espressione elastiche, e fissa blandi criteri di professionalità dei mediatori, ma niente più, senza prescrivere come doverose le condizioni minime di trasparenza, eguaglianza e imparzialità dovute all’esercizio di una funzione pubblica.<br />
In particolare il decreto ministeriale doveva prevedere criteri oggettivi circa l’assegnazione delle pratiche fra i vari mediatori dell’organismo, nonché criteri oggettivi circa il reclutamento degli aspiranti mediatori presso gli organismi costituiti da enti pubblici.<br />
Soprattutto, sotto il primo aspetto, l’assegnazione della pratica al singolo mediatore all’interno dell’organismo<br />
andava fissata con criteri oggettivi, analoghi, seppur in forma semplificata, a quelli che sussistono nei tribunali con il sistema c.d. tabellare, visto che, come detto, l’attività del mediatore interferisce con la giurisdizione.<br />
Il DM 180/10 è rimasto viceversa silente sul punto, lasciando così la questione alla discrezionalità dell’organismo, che la regolerà in base al proprio statuto.<br />
In questo modo si potranno avere statuti che prevedranno l’assegnazione delle pratiche su designazione discrezionale del presidente, oppure di un garante, singolo o collegiale, o di altro soggetto, all’uopo istituito.<br />
L’art. 5 d. lgs. 28/10, in combinato disposto con l’art. 4 del DM 180/10, si pone pertanto in contrasto con l’art. 97 Cost., visto che l’assenza di un meccanismo oggettivo e predeterminato per l’assegnazione delle pratiche rischia di compromettere l’indipendenza e la terzietà del mediatore, attribuendo un potere gestionale inammissibile all’organismo.<br />
E’ la violazione dell’art. 97 Cost. si evidenzia come fondata ove solo si considera che l’attività del mediatore interferisce come detto con quella giurisdizionale, e quindi ha la necessità di essere esercitata alla luce di detti criteri di trasparenza, indipendenza e imparzialità.<br />
<strong>P.Q.M.</strong><br />
si chiede che l’Ill.mo Tribunale Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. 28/10, anche in combinato disposto con l’art. 60 della l. 18 giugno 2009 n. 69, nonché con gli artt. 4 e 16 del DM 10 ottobre 2010 n. 180, per violazione degli artt. 77, 24, 3 e 97 Cost. secondo le ragioni sopra esposte.<br />
Ossequi.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">ompare l’avv…………….per la parte………………il quale eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 5 del d. lgs. 28/10, anche in combinato disposto con l’art. 60 della l. 18 giugno 2009 n. 69, nonché con gli artt. 4 e 16 del DM 10 ottobre 2010 n. 180, per violazione degli artt. 77, 24, 3 e 97 Cost., per le ragioni che si passano ad esporre.<br />
Violazione dell’art. 77 Cost.<br />
V’è, in primo luogo, un eccesso di delega, che, nel caso di specie, si concretizza addirittura in un contrasto tra la legge delega e il decreto legislativo.<br />
Ed infatti, l’art. 60 l. 69/09 disponeva di “prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione”, fosse realizzata “senza precludere l’accesso alla giustizia”.<br />
L’art. 5 del d. lgs. 28/10, al contrario, ha reso in molti casi la mediazione una condizione di procedibilità della domanda, e dunque ha disciplinato il fenomeno oltre i limiti fissati dalla legge delega, ed anzi, e più precisamente, in contrasto con la stessa nella parte in cui, appunto, non voleva che la mediazione precludesse l’accesso alla giustizia.<br />
Ne’, in senso contrario, può argomentarsi che la mediazione di cui all’art. 5 del d. lgs. 28/10 non preclude l’accesso alla giustizia, poiché attivato il procedimento di mediazione e trascorsi i quattro mesi di cui all’art. 6, l’accesso alla giustizia è possibile, e la condizione di procedibilità della domanda è assolta.<br />
Ed infatti, che dopo il procedimento di mediazione la parte possa adire il giudice è circostanza del tutto evidente, e certamente non v’era bisogno che la legge ricordasse una ovvietà del genere, poiché nel nostro sistema è impensabile che, dopo una condizione di procedibilità, non si possa procedere, ovvero non si dia alla parte il diritto della tutela giurisdizionale.<br />
Pertanto, se l’art. 60 della l. 69/09 aveva stabilito che la mediazione doveva darsi “senza precludere l’accesso alla giustizia”, essa, evidentemente, non faceva riferimento alla possibilità della parte di adire il giudice dopo la mediazione, cosa scontata e ovvia, ma faceva riferimento alla necessità che la mediazione non condizionasse il diritto di azione, e quindi non fosse costruita come condizione di procedibilità.<br />
Ne’, sempre in senso contrario, può argomentarsi che il problema non sussiste per la brevità del termine di quattro mesi, cosicché la condizione di procedibilità dell’art. 5 sarebbe compensata dal termine breve fissato nell’art. 6.<br />
Ciò, infatti, non può sostenersi perché il termine breve di quattro mesi era già stato fissato dalla legge delega, e precisamente nella lettera q) dell’art. 60, la quale, al tempo stesso, però, voleva che il procedimento di mediazione si desse comunque senza “precludere l’accesso alla giustizia”.<br />
Dunque, la legge delega voleva sia che il procedimento di mediazione non durasse più di quattro mesi, sia che il procedimento di mediazione non precludesse l’accesso alla giustizia.<br />
L’argomento della brevità del termine non può quindi essere utilizzato per escludere l’eccesso di delega, poiché, al contrario, il d. lgs. 28/10, mantenendo il termine già fissato nella lettera q) dell’art. 60 della l. 69/09, non ha però rispettato la medesima disposizione di legge nella parte in cui escludeva che il procedimento potesse costituire condizione di procedibilità della domanda, ovvero fosse in grado di precludere, per tutta la sua durata, l’accesso al giudice.<br />
Nel rispetto dell’art. 60 della legge delega 69/09 l’obbligatorietà del procedimento di mediazione in tutte le ipotesi dell’art. 5 del d. lgs, 28/10 non poteva dunque darsi. L’art. 5 del d. lgs. 28/10, in contrasto con l’art. 60 della l. 69/09, è pertanto incostituzionale per violazione dell’art. 77 Cost.<br />
Violazione dell’art. 24 Cost.<br />
In secondo luogo si deve prendere atto che la mediazione di cui al d. lgs. 28/10 ha un costo, e lo ha anche nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, visto che lo stesso art. 16, 4° comma del DM 10 ottobre 2010 n. 180 espressamente prevede che detto costo “deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’art. 5, comma 1, del d. lgs.”.<br />
Si eccepisce, al riguardo, che la mediazione può essere obbligatoria, oppure onerosa, ma non le due cose insieme, poiché se la mediazione, come nel nostro caso, è tanto obbligatoria quanto onerosa, allora è incostituzionale.<br />
Sembra evidente, infatti, che il legislatore possa prevedere la mediazione come scelta libera e cosciente della parte, e in questi casi, quindi, anche prevedere che, chi la scelga, debba pagare il servizio; oppure il legislatore può subordinare l’esercizio della funzione giurisdizionale ad un previo adempimento, se questo è razionale e funzionale ad un miglioramento del servizio giustizia, ed in questo senso, come è avvenuto con l’art. 410 c.p.c., può anche prevedere un tentativo obbligatorio di conciliazione, ma senza costi.<br />
Se viceversa il tentativo obbligatorio di conciliazione ha un costo, e questo costo non è meramente simbolico, come avviene con l’art. 16 DM 180/10, allora, nella sostanza, il sistema subordina l’esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro.<br />
E poiché il nostro sistema non può subordinare l’accesso al giudice al pagamento di una somma di denaro, la media-conciliazione sta in contrasto con i nostri valori costituzionali, e in violazione dell’art. 24 Cost.<br />
Ciò è detto anche alla luce degli orientamenti che la Corte costituzionale ha già avuto su questi temi.<br />
Sostanzialmente, il legislatore può pretendere denari per la funzione giurisdizionale civile solo se questi sono riconducibili a tributi giudiziari o a cauzioni volte a garantire l’adempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio.<br />
In tutti gli altri casi, e fin da Corte costituzionale 29 novembre 1960 n. 67, lo Stato non può pretendere denari per adempiere al suo primo e fondamentale dovere di rendere giustizia.<br />
E l’imposizione del pagamento di una somma di denaro per l’esercizio di un diritto in sede giurisdizionale, quale oggi si realizza con la media-conciliazione in forza del combinato disposto dell’art. 5 d. lgs. 28/10 e art. 16 DM 180/10, si pone pertanto in contrasto con tutti i parametri di costituzionalità per come già definitivi in precedenti decisioni dalla Corte costituzionale, in quanto:<br />
a) si tratta di un esborso che non può essere ricondotto ne’ al tributo giudiziario, ne’ alla cauzione;<br />
b) si tratta di un esborso che non può considerarsi di modestissima, e nemmeno di modesta, entità;<br />
c) si tratta di un esborso che non va allo Stato, bensì ad un organismo, che potrebbe addirittura avere natura privata;<br />
d) e si tratta infine di un esborso che nemmeno può considerarsi “razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione”, poiché questi esborsi, di nuovo, sono da rinvenire solo nelle cauzioni e nei tributi giudiziari, non in altre cause di pagamento, e perché un esborso che non va allo Stato ma ad un organismo, anche di natura privata, non può mai avere queste caratteristiche.<br />
Violazione dell’art. 3 Cost.<br />
In terzo luogo la media-conciliazione rompe altresì il trattamento paritario nel processo tra attore e convenuto.<br />
Ciò già avviene con il d. lgs. 28/10, che prevede la condizione di procedibilità ex art. 5 per la domanda principale e non per la domanda riconvenzionale, ma oggi, più gravemente, avviene con l’art. 16 DM 180/10, concernente i criteri di determinazione delle indennità.<br />
Tale disposizione, infatti, divide le indennità del procedimento di mediazione tra “spese di avvio del procedimento” e “spese di mediazione”.<br />
Le “spese di avvio del procedimento” sono dovute da “ciascuna parte” ma sono versate “dall’istante al momento del deposito della domanda” (2° comma) .<br />
Parimenti “le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento”.<br />
Dunque, il decreto ministeriale espressamente prevede che la parte convenuta possa non aderire al procedimento.<br />
Cosicché, ai sensi dell&#8217;art. 3 Cost.: a) o si ritiene che anche l’attore possa non aderire al procedimento, e quindi possa versare la sola spesa di avvio del procedimento ai fini dell’art. 5 del d. lgs. 28/10 con contestuale dichiarazione di non voler avvalersi del servizio; b) oppure il sistema è in violazione del principio d&#8217;eguaglianza, consentendo solo alla parte convenuta di non aderire al procedimento, ma non alla parte attrice, che si vedrebbe ob torto collo obbligata al procedimento di mediazione per poter far valere in giudizio un suo diritto.<br />
L’istituto della media-conciliazione di cui all’art. 5 del d. lgs. 28/10, in combinato disposto con l’art. 16 DM 180/10, in questi termini, non viola così solo l&#8217;art. 24 Cost. (per essere, al tempo stesso, obbligatoria e onerosa), ma viola anche l&#8217;art. 3 Cost., perché pone su piani diversi, e tratta diversamente, la parte attrice rispetto a quella convenuta.<br />
Ne’, contro questo argomento, si può sostenere che la diversità di trattamento dipende dalla diversità delle pretese, perché è l’attore che vuol adire il giudice, non il convenuto.<br />
Un rilievo del genere può esser fatto solo da chi veda nell’attore un rompiscatole da arginare e non la parte che ha subito un torto e chiede giustizia.<br />
Adire il giudice è un diritto costituzionale, e chi intende farlo non deve subire pregiudizi rispetto alle altre parti processuali, che possono essere proprio quelle che hanno causato l’insorgere della lite per una violazione di legge.<br />
Altrimenti il sistema, oltre ad infrangere il trattamento paritario delle parti in giudizio, rischia altresì di compromettere seriamente l’elementare dovere del rispetto delle obbligazioni, con gravi ripercussioni non solo sul diritto, ma anche sull’economia.<br />
Violazione dell’art. 97 Cost.<br />
Un quarto aspetto di incostituzionalità attiene all’organizzazione interna degli organismi di conciliazione, anche per come definiti con l’art. 4 del DM 180/10.<br />
Ed infatti, nel momento in cui la procedura di mediazione è resa obbligatoria al fine di far valere in giudizio un diritto, e nel momento in cui le attività del mediatore interferiscono con l’esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto i verbali di conciliazioni costituiscono titolo esecutivo (art. 12, d. lgs. 28/10), le proposte di conciliazione hanno conseguenze sulla liquidazione delle spese del giudizio (art. 13, d. lgs. 28/10), nonché la mancata partecipazione al procedimento di mediazione può rilevare ex art. 116, 2° comma c.p.c. (art. 8, d. lgs. 28/10), va da sé che il procedimento ha funzione pubblica, e deve pertanto rispondere ai requisiti di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., soprattutto quando l’organismo è ente pubblico.<br />
Ora, niente di questo si trova nell’art. 4 del DM 180/10, che usa talune espressione elastiche, e fissa blandi criteri di professionalità dei mediatori, ma niente più, senza prescrivere come doverose le condizioni minime di trasparenza, eguaglianza e imparzialità dovute all’esercizio di una funzione pubblica.<br />
In particolare il decreto ministeriale doveva prevedere criteri oggettivi circa l’assegnazione delle pratiche fra i vari mediatori dell’organismo, nonché criteri oggettivi circa il reclutamento degli aspiranti mediatori presso gli organismi costituiti da enti pubblici.<br />
Soprattutto, sotto il primo aspetto, l’assegnazione della pratica al singolo mediatore all’interno dell’organismo<br />
andava fissata con criteri oggettivi, analoghi, seppur in forma semplificata, a quelli che sussistono nei tribunali con il sistema c.d. tabellare, visto che, come detto, l’attività del mediatore interferisce con la giurisdizione.<br />
Il DM 180/10 è rimasto viceversa silente sul punto, lasciando così la questione alla discrezionalità dell’organismo, che la regolerà in base al proprio statuto.<br />
In questo modo si potranno avere statuti che prevedranno l’assegnazione delle pratiche su designazione discrezionale del presidente, oppure di un garante, singolo o collegiale, o di altro soggetto, all’uopo istituito.<br />
L’art. 5 d. lgs. 28/10, in combinato disposto con l’art. 4 del DM 180/10, si pone pertanto in contrasto con l’art. 97 Cost., visto che l’assenza di un meccanismo oggettivo e predeterminato per l’assegnazione delle pratiche rischia di compromettere l’indipendenza e la terzietà del mediatore, attribuendo un potere gestionale inammissibile all’organismo.<br />
E’ la violazione dell’art. 97 Cost. si evidenzia come fondata ove solo si considera che l’attività del mediatore interferisce come detto con quella giurisdizionale, e quindi ha la necessità di essere esercitata alla luce di detti criteri di trasparenza, indipendenza e imparzialità.<br />
P.Q.M.<br />
si chiede che l’Ill.mo Tribunale Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. 28/10, anche in combinato disposto con l’art. 60 della l. 18 giugno 2009 n. 69, nonché con gli artt. 4 e 16 del DM 10 ottobre 2010 n. 180, per violazione degli artt. 77, 24, 3 e 97 Cost. secondo le ragioni sopra esposte.<br />
Ossequi.</div>
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<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/03/14/mediazione-e-conciliazione-civile-leccezione-di-incostituzionalita/">Mediazione e Conciliazione civile: l&#8217;eccezione di incostituzionalità</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/Nrm3x6YhzKc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Sentenza del Tribunale di Catania n. 2428 del 2010: l’affidamento ed il principio di apparenza nel diritto</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/oSZuj7NMQgE/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2011/01/28/sentenza-del-tribunale-di-catania-n-2428-del-2010-laffidamento-ed-il-principio-di-apparenza-nel-diritto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 20:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[apparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo questa Sentenza del tribunale di Catania che, fra l&#8217;altro, coglie l&#8217;occasione di meglio specificare il principio di apparenza nel diritto. Scarica la Sentenza Tribunale Catania n. 2428 del 2010 Il caso. Con atto di citazione l&#8217;attore (un avvocato) citava avanti il Tribunale di Catania la Banca S.p.a. ed il promotore finanziario della stessa (agente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2011/01/Sentenza-tribunale-Catania-2428-del-20101.pdf">Scarica la Sentenza Tribunale Catania n. 2428 del 2010</a></strong></span></p>
<p><strong>Il caso.</strong></p>
<p>Con atto di citazione l&#8217;attore (un avvocato) citava avanti il Tribunale di Catania la Banca S.p.a.  ed il  promotore finanziario della stessa (agente esterno), per sentirli condannare all’adempimento di un accordo &#8211; sottoscritto su modulistica della banca &#8211; in virtù del quale veniva garantito sulle sottoscrizioni effettuate da parte attrice: “<em>un rendimento annualizzato netto del 30% annuo da erogarsi al sottoscrittore su sua volontà e a sua discrezione o capitalizzato sul capitale conferito con garanzia del capitale investito, l&#8217;apertura di un conto titoli gratuito nelle spese con la sola eccezione dei bolli di Stato, esenzione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso sui prodotti finanziari sottoscritti; spese delle cassette di sicurezza a carico della banca per 12 mesi</em>&#8220;.<br />
In tal senso &#8211; pur in assenza di perdite &#8211; veniva richiesto il rimborso della somma di denaro nella misura della differenza tra il promesso ed il rendimento effettivamente ottenuto.</p>
<p>Si costituiva, quindi, la Banca contestando le domande attoree evidenziando che la stessa non era mai venuta a conoscenza del detto accordo, che lo stesso, quindi, non aveva mai trovato alcuna applicazione da parte della Banca durante il relativo rapporto contrattuale, e che il promotore non aveva alcun potere di rappresentanza.<br />
Inoltre, veniva contestato il contenuto contrattuale.<br />
Sul piano formale il preteso accorto risultava privo di qualsivoglia elemento essenziale quale la data certa e la regolare sottoscrizione da parte della banca. Sul piano sostanziale le pattuizioni ivi stabilite a dire della banca sarebbero risultate assurde e paradossali anche dal punto di vista contenutistico, circostanza anche questa riconoscibile a parte attrice (un avvocato). Infatti. tale accordio rappresentava un vero e proprio paradosso contrattuale: la banca avrebbe dovuto garantire un rendimento netto fisso all&#8217;attore a fronte di investimenti decisi unicamente dallo stesso.</p>
<p>Si apriva, quindi, fra le parti una disquisizione sul principio dell&#8217;apparenza giuridica e sull&#8217;affidamento.</p>
<p><strong>La Sentenza.</strong></p>
<p>Il tribunale di Catania, dopo aver ricostruito i fatti di causa, effettuta tre passaggi.</p>
<p><strong>Il primo</strong> <strong>investe l&#8217;accertamento della regolarità dei contratti</strong> (considerata come sussistente dal tribunale).<br />
Pur tuttavia il tribunale evidenzia nel merito quanto segue:<br />
“<em>La clausola principale contenuta nei contratti collaterali in esame (e nel secondo soprattutto), secondo cui al XXXXX </em>(attore ndr) <em>non solo veniva garantita la restituzione del capitale investito, bensì gli veniva addirittura assicurato un rendimento annualizzato del 30%, specie a fronte del restante contenuto contrattuale con la sostanziale mancanza di previsione di obbligo alcuno in capo al cliente ovvero di corrispettivo per la banca, tale da giustificare la prestazione garantita, presenta macroscopici profili di diseconomicità che nessuna banca poteva ragionevolmente sostenere (&#8230;) A fronte di ciò, considerato pure che il contenuto dei due contratti collaterali presenta connotati di tale peculiarità e svantaggio assoluto per la banca tale da risultare oggettivamente straordinari e fuori da ogni logica di mercato e che, lo si ribadisce, soltanto nella sottoscrizione di essi il promotore appare rappresentare la banca, era lecito attendersi dal</em> <em>XXXXX </em>(attore ndr) <em>che costui, piuttosto che fare affidamento su di essi, si rivolgesse diretttamente alla Banca S.p.A. (magari in persona di quel direttore della filiale di Catania a cui afferma di essere stato costretto a chiedere i disiventistimenti) al fine di verificare la sussistenza, in capo al promotore YYYYYYY, del potere rappresentativo impropriamente esercitato</em>”.</p>
<p><strong>Il secondo passaggio investe il principio dell&#8217;affidamento:</strong><br />
“<em>Di contro, l&#8217;affidamento che il XXXXX</em> (attore ndr) <em>sostiene di avere nutrito in ordine all&#8217;effettiva esistenza, in capo al YYYYYYY </em>(promotore), <em>del potere rappresentativo necessario per impegnare la Banca. Deve ritenersi frutto di un atteggiamento gravemente colposo dello stesso. Invero, premesso che l&#8217;attore esercita la professione di avvocato e che conseguentemente, per la sua specifica competenza in materia giuridica è soggetto da cui pretendere standard di diligenza minimi adeguati alle nozioni possedute, va evidenziato come da un canto i due contratti collaterali si atteggino in maniera assolutamente eterogenea rispetto agli altri sottoscritti dal XXXXX (attore ndr) con la Banca  e, dall&#8217;altro, come soltanto in relazione ad essi il YYYYYYY (promotore) spenda (senza averlo) il potere rappresentativo della Banca</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Il terzo riguarda il principio dell&#8217;apparenza.</strong><br />
Dobbiamo ricordare che in tema di rappresentanza, l&#8217;applicabilità del principio dell&#8217;apparenza del diritto richiede che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di detto potere, non potendosi in ogni caso invocare in via analogica il diverso principio ricavabile dall&#8217;art. 2384 cod. civ., dettato per le società (ex plurimis: Cass. Sez. II, n. 2725 – richiamata in Sentenza alla pag. 11;  Cass. Sentenza del 28 agosto 2007, n. 18191. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello la quale aveva escluso che una società assicuratrice avesse indotto nel terzo alcun affidamento in ordine al potere rappresentativo dei coagenti per la stipula di contratti di assicurazione nel ramo vita, essendo stata data idonea pubblicità &#8211; con trascrizione &#8211; alla procura, che escludeva la facoltà di concludere proprio tali contratti e che comunque sottoponeva i contratti autorizzati all&#8217;impiego di formulari a stampa predisposti, salvo deroghe da consentire dalla direzione della compagnia); Cass. Sez. III n. 11186/98).</p>
<p>In sostanza<strong> in materia di affidamento incolpevole</strong>, il contratto risulta vincolante purché ricorrano le seguenti condizioni:<strong> </strong></p>
<p><strong>a) un&#8217;apparente valida conclusione del rapporto, definito mediante l&#8217;intervento di un soggetto abilitato a gestire le trattative con, almeno esteriormente, ampi poteri di determinazione del contenuto del negozio; </strong></p>
<p><strong>b) l&#8217;imputabilità innegabile di tale apparenza all&#8217;intermediario finanziario, avendo questi concorso a crearla o avendola tollerata, </strong></p>
<p><strong>c) l&#8217;affidamento incolpevole del terzo contraente circa la valida conclusione del rapporto così come dallo stesso programmato.</strong></p>
<p>Sul punto il Tribunale di Catania osserva:<br />
“<em>Invero, certamente non è dato rinvenire alcun profilo di colpa, in capo alla banca, idoneo ad ingenerare nel XXXXX (attore ndr) la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza per la stipula dei detti contratti collaterali fosse stato effettivamente e validamente conferito al YYYYYYY (promotore)</em>”.<br />
In tal senso il Tribunale conclude:<br />
“<em>Non sussistendo alcun ragionevole (ed incolpevole) affidamento da tutelare, e difettando in capo alla banca convenuta, giusta quanto sopra esposto, qualsiasi profilo di imputabilità dell&#8217;apparenza, non resta che escludere la vincolatività, per la Banca, dei due contratti collaterlai sottoscritti dal YYYYYYY (promotore)</em>”.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/01/28/sentenza-del-tribunale-di-catania-n-2428-del-2010-laffidamento-ed-il-principio-di-apparenza-nel-diritto/">Sentenza del Tribunale di Catania n. 2428 del 2010: l&#8217;affidamento ed il principio di apparenza nel diritto</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/oSZuj7NMQgE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Obbligazioni e titoli di debito nel fallimento delle società</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 17:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Fallimentare]]></category>

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		<description><![CDATA[In questo articolo che pubblichiamo per gentile concessione dell’autore, Avv. Valerio Sangiovanni, e dell’editore, Ipsoa Wolters Kluwer, viene analizzata la particolare disciplina delle obbligazioni e dei titoli di debito nel contesto del fallimento delle società. L&#8217;analisi prende le mosse dagli strumenti a disposizione delle Società per reperire le risorse necessarie all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa e dall&#8217;art. 58 [...]]]></description>
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L&#8217;analisi prende le mosse dagli strumenti a disposizione delle Società per reperire le risorse necessarie all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa e dall&#8217;art. 58 della L.Fall.il quale prevede che:</p>
<blockquote><p>&#8220;I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio&#8221; ((1) Articolo sostituito dall’art. 52 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006).</p>
</blockquote>
<p>Nel seguente articolo, l&#8217;Avv. Sangiovanni segue il seguente percorso argomentativo:</p>
<ul>
<li>analisi dell’emissione di obbligazioni nella S.p.a.;</li>
<li>disamina della disciplina dei titoli di debito nella S.r.l.;</li>
<li>analisi della disciplina fallimentare di tali strumenti finanziari, con particolare riguardo alla loro ammissione al passivo.</li>
</ul>
<p>Ringraziando l&#8217;Avv. Sangiovanni per la sua cortese disponibilità, vi auguro una buona lettura.</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Obbligazioni e Titoli Di Debito Nel Fallimento (Fall., 2010) on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/44073621/Obbligazioni-e-Titoli-Di-Debito-Nel-Fallimento-Fall-2010">Obbligazioni e Titoli Di Debito Nel Fallimento (Fall., 2010)</a> <object id="doc_663106058100211" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_663106058100211" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=44073621&amp;access_key=key-158wntzub3h4fho7pfod&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=44073621&amp;access_key=key-158wntzub3h4fho7pfod&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_663106058100211" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=44073621&amp;access_key=key-158wntzub3h4fho7pfod&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_663106058100211"></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/11/26/obbligazioni-e-titoli-di-debito-nel-fallimento-delle-societa/">Obbligazioni e titoli di debito nel fallimento delle società</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/J6pWnxYxIck" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Conciliazione facoltativa nelle controversie di lavoro… per tutto il resto: mediazione obbligatoria</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/s2sQoD3FLAY/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/11/19/conciliazione-facoltativa-nelle-controversie-di-lavoro-per-tutto-il-resto-mediazione-obbligatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

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		<description><![CDATA[La LEGGE 4 novembre 2010, n. 183: &#8220;Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l&#8217;impiego, di incentivi all&#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche&#8217; misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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<p>Una delle novità più rilevanti è costituita dall&#8217;abrogazione della obbligatorietà del tentativo di conciliazione quale presupposto della procedibilità della domanda giudiziale.<br />
In buona sostanza, <strong>il tentativo di conciliazione</strong>:</p>
<ul>
<li>Continua ad essere condizione di procedibilità della domanda nei giudizi riguardanti la verifica di un contratto di lavoro certificato. In questo caso se non viene esperito prima della proposizione del ricorso il relativo giudizio verrà dichirato improcedibile (non vi sarà più la rimessione del giudice innanzi alla commissione lavoro competente).</li>
<li>Non è più obbligatorio, invece, per tutte le altre controversie in materia di lavoro. In questo caso, tuttavia, se effettuato, vanno depositati in giudizio tutti gli atti del procedimento che saranno valutati dal giudice ai fini del giudizio.</li>
</ul>
<p>La materia in oggetto è ampiamente regolamentata da una analitica disciplina in ordine agli strumenti deflattivi del contenzioso lavoristico sulla base degli accordi contrattuali. Le parti, infatti, possono scegliere due vie alternative:</p>
<ul>
<li>o adire immediatamente le vie legali;</li>
<li>o privilegiare la composizione negoziale della lite.</li>
</ul>
<p>In quest&#8217;ultimo caso (composizione negoziale), è possibile effettuare una duplice scelta:</p>
<ul>
<li>si può prevedere il tentativo di conciliazione in sede sindacale o amministrativa senza preclusione del successivo ricorso all&#8217;autorità giudiziaria;</li>
<li>può essere previsto l&#8217;affidamento della controversia ad un soggetto terzo &#8211; o un arbitro, ovvero un collegio arbitrale &#8211; che dirima la vertenza secondo diritto o secondo equità.</li>
</ul>
<p>Vogliamo segnalare <strong>un&#8217;altra importante novità:</strong> il giudice investito della questione, una volta che sia stato depositato il ricorso, dovrà procedere all&#8217;interrogatorio delle parti e all&#8217;espletamento del tentativo di conciliazione (questa volta in sede giudiziale e a condizione che non sia stato esperito precedentemente un tentativo di conciliazione facoltativo o negoziale).<br />
Il tentativo esperito nel corso del giudizio si caratterizza per il fatto che <strong>il giudice dovrà esplicitamente formulare una proposta transattiva</strong>. Questa, se immotivatamente rifiutata, potrà costituire un presupposto valutabile ai fini del giudizio.</p>
<p><strong>Perché è stato abrogato il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia giuslavoristica?</strong></p>
<p>Già in passato, con riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione una parte della dottrina riteneva che tale presupposto obbligatorio di procedibilità costituisse un odioso ostacolo. Infatti, tale procedura costituiva un inutile passaggio che di fatto ritardava l&#8217;instaurazione del processo ed avrebbe fatto sorgere questioni processuali superflue, ma sopratutto risultava contrastante con la garanzia costituzionale prevista dall&#8217;articolo 24 Cost. che recita:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><strong>Art. 24.</strong><br />
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.<br />
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.<br />
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.<br />
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.</em></p>
<p><strong>Oggi e con riferimento alla materia lavoristica il legislatore si è accorto che, dopo 13 anni di conciliazioni obbligatorie, sul piano statistico non si è avuto alcun effetto deflattivo</strong>,<strong> anzi.</strong></p>
<p>Tali osservazioni sono già state oggetto di un nostro precedente articolo in cui mettevamo in evidenza l&#8217;incongruità della normativa sulla mediazione obbligatoria in ambito civile.</p>
<p><strong>Una notazione merita essere effettuata subito raffrontando l&#8217;incongruità delle scelte del legislatore che da un lato abroga il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di lavoro, e dall&#8217;altro introduce la mediazione obbligatoria in pressoché tutte le controversie civili</strong>:</p>
<p>In materia di lavoro il tentativo di conciliazione era:</p>
<ul>
<li>Effettuato da un organo pubblico (la sede Provinciale del Lavoro) che garantiva l&#8217;istituzionalità e l&#8217;imparzialità del procedimento;</li>
<li>Gratuito: non era previsto alcun costo aggiuntivo in danno del lavoratore;</li>
<li>I termini erano di 60 ovvero 90 giorni a seconda dei casi (impiego privato o pubblico) ai fini della durata dello stesso e con riferimento alla possibilità di esperire l&#8217;azione giudiziale</li>
</ul>
<p>La mediazione obbligatoria, invece, risulta essere:</p>
<ul>
<li>Effettuata da un organo &#8211; sebbene accreditato &#8211; non caratterizzato da quelle garanzie di istituzionalità ed imparzialità dell&#8217;ente;</li>
<li>A titolo oneroso: a prescindere dall&#8217;esito il mediatore (o i mediatori) ed i consulenti degli stessi vanno retribuiti.<br />
Inoltre, le particolari tematiche oggetto della mediazione (dalla responsabilità medica alle liti condominiali, dalla diffamazione a mezzo stampa alle successioni ereditarie, dai contratti assicurativi, bancari e finanziari alle liti in materia di diritti reali, etc.), si può dire che rendano altamente consigliato l&#8217;ausilio della consulenza di un legale (e di ausiliari tecnici dello stesso);</li>
<li>I termini sono di 120 giorni prima che si possa instaurare il giudizio. Per cui, volendo fare un esempio: 120 giorni per la mediazione, 90 giorni i termini di citazione innanzi ad un tribunale, 45 giorni il periodo di sospensione feriale. Ammesso che l&#8217;attività dell&#8217;avvocato sia più che tempestiva (effettua la notifica della citazione allo scadere esatto dei 120 giorni previsti per la mediazione), che nessun imprevisto di carattere procedurale si verifichi (ad esempio: notifiche non andate a buon fine), che il giudice fissi l&#8217;udienza il giorno esatto della citazione (caso più unico che raro): avremo un ritardo secco di non meno di 255 giorni prima dell&#8217;inizio del processo. Salvo il caso che tutta l&#8217;attività effettuata venga vanificata da un errore procedimentale, da una erronea interpretazione delle norme, da cavilli legali e/o impedimenti burocratici.</li>
</ul>
<p>Noi crediamo, non solo che la mediazione obbligatoria non avrà effetto alcuno sulla deflazione processuale, così come oltre tredici anni di tentativo di conciliazione obbligatorio in tema di lavoro ci hanno insegnato, non solo che i tempi dei processi si allungheranno notevolmente, ma che tale disciplina inciderà notevolmente sul concetto di giustizia che &#8211; secondo la nostra Costituzione e secondo il nostro ordinamento &#8211; non può che essere demandata agli organi istituzionali preposti e non a forme di consorterie private.</p>
<p><a href="http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_notizia.asp?ID=3073"><span style="text-decoration: underline;">Sul punto l&#8217;OUA ha già presentato un ricorso al TAR contro la mediaconciliazione obbligatoria</span></a>.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/11/19/conciliazione-facoltativa-nelle-controversie-di-lavoro-per-tutto-il-resto-mediazione-obbligatoria/">Conciliazione facoltativa nelle controversie di lavoro&#8230; per tutto il resto: mediazione obbligatoria</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/s2sQoD3FLAY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>GIS Day 2010 – Palermo: GIStales: di dati, persone e strumenti</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/22Yo4nDneIw/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/11/13/gis-day-2010-palermo-gistales-di-dati-persone-e-strumenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 19:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[opengov]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

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		<description><![CDATA[Si svolgerà a Palermo, mercoledì 17 Novembre, in occasione del GIS Day 2010, una giornata dal titolo: &#8220;GIStales: di dati, persone e strumenti”. L&#8217;evento è organizzato dal Consorzio Ticonzero, centro di competenza nel campo dell&#8217;informatica territoriale, in collaborazione con il Consorzio ARCA, Planetek Italia, Zenit e TANTO. L&#8217;evento sarà diviso in due momenti: la mattina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/11/13/gis-day-2010-palermo-gistales-di-dati-persone-e-strumenti/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><img class="size-full wp-image-513  alignleft" title="gisday" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/11/gisday.jpg" alt="gisday" width="400" height="99" /></p>
<p><strong>Si svolgerà a Palermo, mercoledì 17 Novembre, in occasione del GIS Day 2010, una giornata dal titolo:</strong> &#8220;<span style="color: #ff0000;"><strong>GIStales: di dati, persone e strumenti</strong></span>”.</p>
<p>L&#8217;evento è organizzato dal <a href="http://www.ticonzero.net/"><strong><span style="text-decoration: underline;">Consorzio Ticonzero</span></strong></a>, centro di competenza nel campo dell&#8217;informatica territoriale, in collaborazione con il <a href="http://www.consorzioarca.it/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Consorzio ARCA</strong></span></a>, <a href="http://www.planetek.it/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Planetek Italia</strong></span></a>, <a href="http://www.zenit-sa.com/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Zenit</strong></span></a> e <a href="http://blog.spaziogis.it/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>TANTO</strong></span></a>.</p>
<p>L&#8217;evento sarà diviso in due momenti:<br />
<strong>la mattina, convegno e sessione poster presso la Sala Magna di Palazzo Steri<br />
il pomeriggio, workshop didattici su remote sensing e webmapping, presso il Consorzio ARCA.</strong></p>
<p>Qui è reperibile il programma della giornata:<span style="text-decoration: underline;"><strong> <a href="http://gisday2010.ticonzero.net/programma">http://gisday2010.ticonzero.net/programma</a></strong></span></p>
<p><em><strong>La conoscenza parte dal soggetto e non è semplice ricezione di dati</strong>, <strong>ma è opera dell&#8217;intelletto che andando al di là degli aspetti contingenti e transitori della realtà sensibile, riesce ad astrarne le forme eterne e intellegibili.</strong></em></p>
<p>Più o meno così Aristotele concepiva la conoscenza.</p>
<p>L&#8217;attenzione ai <strong>dati </strong>ed agli strumenti di rilevamento, alle modalità e nuove forme di utilizzo, al rapporto tra gli stessi e la vita sociale, come e quanto influiscono nella vita di ogni giorno, nelle scelte di una collettività e di ogni singola persona,  tutti questi spunti di riflessione rappresentano il tema conduttore di questa giornata.</p>
<p>L&#8217;anno scorso avevo partecipato con una relazione sulla Geografia Giudiziaria, quest&#8217;anno, con una relazione su <strong>OpenGov, Licenze Creative Commons e normativa relativa al riutilizzo dei dati pubblici</strong>, mi sembra di continuare quel discorso che con tanta passione e competenza gli organizzatori di questa giornata portano avanti.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/11/13/gis-day-2010-palermo-gistales-di-dati-persone-e-strumenti/">GIS Day 2010 &#8211; Palermo: GIStales: di dati, persone e strumenti</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/22Yo4nDneIw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Opposizione a decreto ingiuntivo: disegno di legge per una interpretazione autentica dell’art. 165 comma I c.p.c.</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/uEGkhiz-f68/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/11/09/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-disegno-di-legge-per-una-interpretazione-autentica-dellart-165-comma-i-c-p-c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[La recente pronunzia della Corte di Cassazione a SS.UU. del 9 settembre 2010, n. 19246, ha gettato nello scompiglio numerosi studi legali. Ricordiamo che &#8211; seppur in tema di obiter dicta &#8211; la Suprema Corte aveva enunciato il principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione dell’opponente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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Ricordiamo che &#8211; seppur in tema di <em>obiter dicta</em> &#8211; la Suprema Corte aveva enunciato il principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà per il solo fatto che l&#8217;opposizione sia stata proposta, a prescindere dal fatto dell&#8217;assegnazione all&#8217;opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario.<br />
Da tale circostanze discende il fatto che la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata a mancata costituzione derivandone l’improcedibilità dell’opposizione e la convalida del decreto.</p>
<p>Di seguito a tale pronunzia numerosi Tribunali di merito sono intervenuti, in varia maniera, cercando di ovviare a conseguenze processuali che, se confermate, si dimostrerebbero devastanti per molte cause.</p>
<p>Più in particolare molte Corti di merito hanno fatto riferimento all&#8217;istituto disciplinato dall&#8217;<strong>art. 153 c.p.c.</strong> secondo il quale il Giudice potrebbe rimettere in termini la parte che abbia incolpevolmente violato un termine perentorio: &#8220;<em>La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma</em>&#8220;.<br />
In verità non poche perplessità potrebbe suscitare tale soluzione specialmente con riferimento ad una ipotesi di tal genere (una sentenza che muta orientamento può essere considerata alla stregua di un fatto giuridico?).</p>
<p>Sul punto, inoltre, non possiamo non segnalare alcune pronunzie della Corte di Cassazione che, invece, hanno argomentato in tale maniera (<a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2774"><span style="text-decoration: underline;">ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 14627 DEL 17 GIUGNO 2010</span></a>):</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile, anche in assenza dell’istanza di parte, se, esclusivamente a causa del mutamento di orientamento interpretativo, si sia determinato un vizio d’inammissibilità od improcedibilità dell’impugnazione dovuta alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base del nuovo orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.</em></p>
<p>D&#8217;altro canto si è avuto modo di argomentare con riferimento al c.d. principio di irretroattività del diritto vivente (<strong><em>overruling</em></strong> istituto che caratterizza gli ordinamenti di Common Law). Il c.d. <strong><em>stare decisis</em></strong> in senso verticale non esiste nel nostro ordinamento, ed in tal senso, il giudice è sempre libero di interpretare secondo il proprio convincimento e la propria discrezionalità la disposizione di legge discostandosi dalle posizioni della Suprema Corte.<br />
A mio avviso è questo che un Giudice dovrebbe fare in una situazione del genere: argomentare in modo corretto enunciando i principi giuridici, logici ed ermeneutici in base ai quali discostarsi dalla pronunzia della Suprema Corte.<br />
Delle due l&#8217;una: o la Corte di Cassazione ha centrato nel segno ricostruendo correttamente la fattispecie relativa ai termini di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero ha errato. In quest&#8217;ultimo caso non mancherà ad un avvocato o ad un giudice spiegare le corrette motivazioni a sostegno delle proprie tesi evidenziando i vizi del ragionamento della Suprema Corte.<br />
Certamente le fattispecie di natura procedurale &#8211; in forza del principio <em>tempus regit actum</em> &#8211; creano particolari problemi.</p>
<p>Segnaliamo che, proprio a causa delle sopra evidenziate difficoltà, è stato presentato al Senato un <strong>Disegno di Legge n. 2386</strong>, ad iniziativa del Senatore Berselli, composto da un articolo solo, che mira a fornire la &#8220;<strong><em>Interpretazione autentica dell’articolo 165, primo  comma, del codice di procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo</em></strong>&#8220;, il quale recita:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1. L’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.</strong></p>
<p>Di seguito rimandiamo al documento già pubblicato su <a href="http://parlamento.openpolis.it/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>OpenParlamento</strong></span></a>:</p>
<p><a href="http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/52218"><span style="text-decoration: underline;"><strong>S.2386 Interpretazione autentica dell&#8217;articolo 165, comma 1, del codice di procedura civile in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo</strong></span></a></p>
<p>Non ci resta che vedere quale sarà l&#8217;esito della vicenda.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/11/09/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-disegno-di-legge-per-una-interpretazione-autentica-dellart-165-comma-i-c-p-c/">Opposizione a decreto ingiuntivo: disegno di legge per una interpretazione autentica dell&#8217;art. 165 comma I c.p.c.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/uEGkhiz-f68" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>La normativa relativa al riutilizzo dei dati: il commento al D.L. 24 gennaio 2006, n. 36 e modifiche successive</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/J4a-XaxrFo0/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/10/03/la-normativa-relativa-ala-riutilizzo-dei-dati-il-commento-al-d-l-24-gennaio-2006-n-36-e-modifiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 14:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Note e commenti al DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36 - Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. (G.U. 14 febbraio 2006, n. 37) Con gli aggiornamenti della Legge 4 GIUGNO 2010, N. 96 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/10/03/la-normativa-relativa-ala-riutilizzo-dei-dati-il-commento-al-d-l-24-gennaio-2006-n-36-e-modifiche/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Grazie ad un re-tweet di <a href="http://blog.spaziogis.it/author/afalciano/"><strong><span style="text-decoration: underline;">Antonio Falciano</span></strong></a>, mi imbatto nella lettura di questo articolo su Forum PA: <a href="http://saperi.forumpa.it/story/50878/leuropa-applaude-alla-direttiva-italiana-sul-riutilizzo-dei-dati-pubblici"><strong><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;Europa plaude alla direttiva italiana sul riutilizzo dei dati pubblici</span></strong></a>:</p>
<blockquote><p><em>La Commissione ha accolto con favore l&#8217;adozione della nuova regolamentazione italiana volta ad adempiere gli obblighi derivati dalla direttiva UE sul riutilizzo dell&#8217;informazione pubblica e ha pertanto chiuso il procedimento di infrazione aperto nei confronti del nostro paese. (&#8230;) L&#8217;Italia ha ora <span>modificato la sua legge sull&#8217;ISP</span> e le modifiche sono entrate in vigore il 10 luglio 2010. Più in   particolare, queste modifiche integrano il principio generale   dell&#8217;articolo 3 della direttiva UE sul riutilizzo dell&#8217;informazione   pubblica in possesso degli enti pubblici e modificano altre disposizioni   che in precedenza restringevano la portata della legislazione sul   riutilizzo a causa della mancanza di proprietà dei dati richiesti da   parte dell&#8217;ente pubblico interessato o per loro stessa natura (p. es.   proprietà terriera o dati statistici).<br />
Alla luce della nuova legge, la  Commissione si dichiara soddisfatta che  l&#8217;Italia si sia conformata agli  obblighi derivati dalla direttiva UE  sull&#8217;informazione del settore  pubblico.</em></p></blockquote>
<p>Dall&#8217;ultimo articolo scritto su inDiritto e con riferimento alle problematiche evidenziate in altri post su <a href="http://blog.spaziogis.it"><span style="text-decoration: underline;">TANTO</span></a>, penso di essermi perso qualcosa sul riordino della materia del riutilizzo dei dati.<br />
<strong>Dopo una breve analisi delle <em>presunte </em>modifiche scopro che in verità poco o nulla è cambiato, che la Commissione non ha ben inteso quale sia lo stato del diritto al riutilizzo nel nostro paese e che, purtroppo, mancano analisi critiche sul tema anche in siti che dovrebbero essere specializzati sul tema.</strong></p>
<p>In questo fine settimana, allora, mi sono preso la briga di scrivere questo documento nelle cui note vengono analizzate le falle e le incongruenze della normativa, la sua sostanziale inadeguatezza ed, in definitiva, il rammarico per una occasione persa.</p>
<p><span id="more-496"></span></p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Decreto Legislativo 24 Gennaio 2006, n. 36 Riutilizzo Dei Dati e Commento on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/38631306/Decreto-Legislativo-24-Gennaio-2006-n-36-Riutilizzo-Dei-Dati-e-Commento">Decreto Legislativo 24 Gennaio 2006, n. 36 Riutilizzo Dei Dati e Commento</a> <object id="doc_76523254602133" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_76523254602133" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=38631306&amp;access_key=key-2m3aa2aueskfx4ewcgzr&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=38631306&amp;access_key=key-2m3aa2aueskfx4ewcgzr&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_76523254602133" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=38631306&amp;access_key=key-2m3aa2aueskfx4ewcgzr&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_76523254602133"></embed></object></p>
<p>In questa sede ci preme rilevare l&#8217;inadeguatezza del D.L. e successive modifiche che traspare sin dal suo incipit, là dove leggiamo:</p>
<blockquote><p>Articolo 1. Oggetto ed ambito di applicazione<br />
1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.<br />
2. <strong>Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico <span style="text-decoration: underline;">non hanno l&#8217;obbligo</span> di consentire il riutilizzo dei documenti di cui al comma 1. La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all&#8217;amministrazione o all&#8217;organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento.</strong></p></blockquote>
<p><strong>Pertanto, se la P.A. non ha l&#8217;obbligo di consentire il riutilizzo, allora di cosa stiamo parlando?</strong></p>
<p>Da sola questa previsione vanifica, di fatto, il valore del presente decreto. In pratica viene detto: l&#8217;amministrazione pubblica rende disponibile e consente il riutilizzo dei dati solo se lo vuole, salvo i casi tassativi per legge nei quali è obbligata a consentire il riutilizzo di tali dati. Ora, il principio dovrebbe essere esattamente l&#8217;opposto: la P.A. deve rendere obbligatoriamente riutilizzabili e disponibili i dati (necessariamente in formato elettronico, aggiornato e liberamente accessibile), salvo i casi tassativi per legge nei quali è vietato. La previsione di cui in commento equivale a consentire l&#8217;inerzia della PA. Se la decisione di consentire o meno tale riutilizzo è demandata alla P.A. o all&#8217;organismo interessato, si potrebbe avere, inoltre, una discriminazione fra i cittadini delle varie regioni: ad esempio in Piemonte la P.A. rende disponibile e riutilizzabile un determinato dato, mentre in Sicilia il medesimo dato non viene reso disponibile, né riutilizzabile. Non vi sarebbe discrezionalità della P.A., bensì mero arbitrio.</p>
<p>L&#8217;intero D.L., di fatto, è un autentico campionario di norme ostative al concreto riutilizzo dei dati:</p>
<ul>
<li><em>&#8220;Art. 2 -Definizioni -  lett. h) (&#8230;) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, <strong>redatto <span style="text-decoration: underline;">ove possibile</span> in forma elettronica</strong>, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico&#8221;</em>.<br />
Sarebbe stato opportuno obbligare la P.A. a rendere disponibile il contratto in forma elettronica, anziché rendere tale disposizione una mera facoltà.</li>
<li><em>&#8220;Articolo 3. <strong>Documenti esclusi dall&#8217;applicazione del decreto</strong> (&#8230;) lett. c e d (..) c) quelli nella disponibilità di istituti d&#8217;istruzione e di ricerca quali scuole, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca; d) quelli nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri&#8221;.<br />
</em>Risulta contestabile tale disposizione. Infatti i dati detenuti da tali enti dovrebbero essere i primi a poter essere riutilizzati (ovviamente secondo modalità ben definite). Se l&#8217;Università o gli altri enti di ricerca sono sovvenzionati con denaro pubblico i risultati della ricerca dovrebbero essere da tutti utilizzabili. Ciò implementerebbe lo sviluppo economico-imprenditoriale. Rimane, comunque, sempre possibile stabilire delle licenze di riutilizzo (ad esempio le Creative Commons) nelle quali può essere consentito il riutilizzo per fini non commerciali, salvo il caso di concedere il riutilizzo per fini commerciali attraverso appositi accordi.</li>
<li><em>&#8220;Articolo 5. Richiesta di riutilizzo di documenti: (&#8230;) <strong>Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i documenti al richiedente, ove possibile in forma elettronica</strong>, entro il termine di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse&#8221;.</em><br />
Vedi i punti precedenti. Ma la situazione è ancora più aberrante perché in questo caso si tratta proprio dei dati e non solo delle licenze. In tal caso, è opportuno rammentare, che i dati non sono concretamente utilizzabili se non sono inseriti secondo le modalità del documento elettronico ed inoltre devono essere completi, primari, tempestivi, accessibili (anche nell’accezione di indicizzati dai motori di ricerca), leggibili da computer, non discriminatori, non proprietari, ed anche – diciamo noi -liberi e gratuiti.</li>
<li><em>&#8220;Articolo 7. Tariffe&#8221;</em><br />
Risulta paradossale &#8211; fra l&#8217;altro &#8211; il fatto che per l&#8217;uso non commerciale, anziché essere incoraggiato, venga, invece, previsto un corrispettivo. In tale caso questa scelta risulta contraddittoria ed irrazionale. Infatti, l&#8217;uso non commerciale costituirebbe anche per la stessa pubblica amministrazione un duplice vantaggio: un vantaggio per la comunità ed un vantaggio in tema di funzionalità per la stessa P.A. che potrebbe utilizzare il lavoro effettuato sui propri dati in modo produttivo.</li>
</ul>
<p>Potremmo continuare, ma vi rimandiamo alla lettura del documento per comprendere l&#8217;incongruenza della normativa.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/10/03/la-normativa-relativa-ala-riutilizzo-dei-dati-il-commento-al-d-l-24-gennaio-2006-n-36-e-modifiche/">La normativa relativa al riutilizzo dei dati: il commento al D.L. 24 gennaio 2006, n. 36 e modifiche successive</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/J4a-XaxrFo0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2010/10/03/la-normativa-relativa-ala-riutilizzo-dei-dati-il-commento-al-d-l-24-gennaio-2006-n-36-e-modifiche/feed/</wfw:commentRss>
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		<item>
		<title>Open data: i dati aperti, trasparenza nella P.A. e sviluppo economico</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Indirittoit/~3/jGZ6Y2YZ124/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/09/28/open-data-i-dati-aperti-trasparenza-nella-p-a-e-sviluppo-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 11:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[web & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
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		<description><![CDATA[Il 24 maggio 2010, presso la sede del Partito Radicale, è stato tenuto un seminario dal titolo &#8220;Gli Open Data, la loro utilità dal punto di vista giuridico&#8221; tenuto dall&#8217;Avv. Ernesto Belisario e da Gigi Cogo, cui hanno partecipato, fra gli altri: Diego Galli (responsabile del sito internet di Radio Radicale), Mario Staderini &#8211; segretario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/09/28/open-data-i-dati-aperti-trasparenza-nella-p-a-e-sviluppo-economico/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Il 24 maggio 2010, presso la sede del Partito Radicale, è stato tenuto un seminario dal titolo &#8220;<a href="http://www.radioradicale.it/scheda/304379">Gli Open Data, la loro utilità dal punto di vista giuridico</a>&#8221; tenuto dall&#8217;Avv. <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blog.ernestobelisario.eu/">Ernesto Belisario</a></span></strong> e da<strong> </strong><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.webeconoscenza.net/">Gigi Cogo</a></strong></span>, cui hanno partecipato, fra gli altri:<strong> Diego Galli </strong>(responsabile del sito internet di Radio Radicale), <strong>Mario Staderini</strong> &#8211; segretario (Radicali Italiani), <strong>Rita Bernardini</strong> &#8211; deputato (PD &#8211; Radicali), <strong>Marco Perduca</strong> &#8211; senatore (PD &#8211; Radicali), <strong>Biagio Celi</strong> &#8211; responsabile comunicazione di Agorà Digitale; <strong>Rocco Berardo</strong> &#8211; consigliere della Regione Lazio (Lista Bonino-Pannella); <strong>Piero Bonano </strong>- tesoriere dell&#8217;Associazione Radicali Roma.</p>
<p>Vogliamo subito riproporre qui sotto il video dell&#8217;intervento dell&#8217;Avv. Belisario &#8211; pubblicato (con <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.it">licenza Creative Commons attribuzione 2.5.</a>) sul sito di <a href="http://www.radioradicale.it/"><span style="text-decoration: underline;">Radio Radicale</span></a> &#8211; dicendo sin da adesso che <strong>vale davvero la pena trovare 50 minuti circa  per vederlo, sia per la chiarezza espositiva, sia per i numerosi esempi che rendono la presentazione profondamente attuale e</strong> <strong>concreta</strong>.</p>
<p>Per chi poi dovesse essere essere interessato, di seguito vi sono gli interventi e le domande degli altri partecipanti che arricchiscono il seminario con delle vere e proprie questioni concrete approfondendo il dibattito sul tema.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="330" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.radioradicale.it/swf/fp/flowplayer.swf?30105&amp;config=http://www.radioradicale.it/scheda/embedcfg/304379?30105" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="330" src="http://www.radioradicale.it/swf/fp/flowplayer.swf?30105&amp;config=http://www.radioradicale.it/scheda/embedcfg/304379?30105" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Di seguito vogliamo fare un breve riassunto del seminario e delle tematiche trattate, inserendo qua e là alcune considerazioni. </strong></p>
<p><strong><span id="more-463"></span>In calce una serie di link.</strong></p>
<h2><strong>Open Data: di cosa stiamo parlando?</strong></h2>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-482" title="Dati aperti - Wikipedia" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/Dati-aperti-Wikipedia.jpeg" alt="Dati aperti - Wikipedia" width="303" height="152" />Questa domanda è il punto di partenza dell&#8217;analisi effettuata dall&#8217;Avv. Belissario, in una materia dove regna spesso troppa confusione.<br />
Ovviamente ci riferiamo, in particolar modo, ai dati (di qualunque genere: meteorologici, geologici, politici, culturali, etc.) detenuti dalla P.A.  (ma anche dagli Enti pubblici come  fondazioni, Università, biblioteche, etc.).</p>
<p><strong>Open Data</strong> tradotto in italiano vuol dire <strong><em>dati aperti</em></strong>, ovvero dati che, secondo una generale indicazione, devono essere:<br />
Completi, primari, tempestivi, accessibili (anche nell&#8217;accezione di indicizzati dai motori di ricerca), leggibili da computer, non discriminatori, non proprietari, liberi e gratuiti.</p>
<p>Tali caratteristiche risultano essenziali affinché il dato sia davvero utilizzabile e, quindi, produttivo di tutti quei benefici in ambito sociale ed economico.</p>
<h2><strong>Perché è importante che i dati siano aperti?</strong></h2>
<p>Ovviamente ci riferiamo, in particolar modo, ai dati detenuti dalla P.A. (ma anche dagli Enti in qualunque modo riferibili alla P.A. come fondazioni pubbliche, Università, biblioteche, etc.).<br />
Il dato aperto risponde, innanzi tutto, a due generali principi: 1) trasparenza nella attività della P.A., 2) partecipazione (e controllo) del cittadino nell&#8217;attività sociale. In modo tale &#8211; come viene più volte ribadito nell&#8217;esposizione &#8211; che <em>venga ribaltato il rapporto tra amministrazione e cittadino</em>: quest&#8217;ultimo da soggetto passivo diventa soggetto attivo, fruitore e produttore di servizi, mettendo in moto un circolo virtuoso le cui refluenze si diramano <strong>sino al campo economico</strong> (anche in modo rilevante).</p>
<p>In tal senso i vantaggi dati dalla corretta liberalizzazione dei dati sono di triplice natura:</p>
<ol>
<li><strong>La P.A. migliora nella sua attività (trasparenza, efficienza ed economicità).</strong><br />
E&#8217; evidente che il dato, reso pubblico, consente di verificare i risultati della P.A. ed, in tal senso consente un generale controllo diffuso della efficienza dell&#8217;operato dell&#8217;amministrazione pubblica. Inoltre, l&#8217;amministrazione opererebbe secondo criteri di economicità evitando tutti quegli sprechi dovuti alla mancanza di comunicazione fra le varie amministrazioni che tengono i datti protetti.<br />
Nell&#8217;analisi effettuata dall&#8217;Avv. Belisario, in tal senso, vengono fatti numerosi esempi di sprechi, fra cui:<br />
la duplicazione delle informazioni geografiche (amministrazioni che commissionano più volte le mappe di uno stesso luogo poiché non a conoscenza che le medesime mappe sono detenute da altra amministrazione), lo spreco di tempo e di denaro causato dal fatto che i fornitori della P.A. non forniscono le informazioni commissionate e richieste in formato digitale.</li>
<li><strong>Gli open data producono tangibili, rilevanti e sostanziali benefici in campo culturale, sociale ed economico.</strong><br />
In particolar modo preme evidenziare che con i dati detenuti dalla P.A. è possibile da parte di chiunque (a maggior ragione da parte di professionisti, imprenditori, programmatori, finanche dal privato cittadino) <em>fare del concreto e sano business</em>. Il dato aperto deve essere, infatti, liberamente riutilizzabile. Sul punto, abbiamo rilevato l&#8217;inadeguatezza del <a href="http://www.cnipa.gov.it/site/_files/riusodatipub.pdf"><span style="text-decoration: underline;">DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36</span><span style="text-decoration: underline;"> </span></a>attuativo della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico anche di recente in <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blog.spaziogis.it/2010/09/06/nessun-dato-sui-terremoti-il-problema-e-risolto/">questo articolo</a></span></strong>.<br />
E&#8217; stimato che ogni anno l&#8217;Italia perde 19 mld. di euro a causa dell&#8217;ignoranza informatica (rapporto della Commissione Europea), ma cosa ancor più grave &#8211; se è possibile come sottolinea Belisario &#8211; è il fatto che secondo il rapporto del<span style="text-decoration: underline;"> <a href="http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index.htm">World Economic Forum</a></span>, su 134 paesi censiti l&#8217;importanza che le nuove tecnologie hanno nell&#8217;azione del governo siamo al 110° posto, mentre come sistema paese sull&#8217;ITC siamo al 48° (anche se in 2 anni abbiamo perso 6 posti). Questo <em>spread</em> (110° posto /48° posto) è indicativo del fatto che il sistema imprenditoriale è più avanti delaa P.A. la quale risulta una vera e propria <em>palla al piede</em>.<br />
In tal senso il dato libero oltre che essere fonte immediata di quell&#8217;economia dell&#8217;immateriale (<strong>tutti: imprenditori, professionisti, ricercatori posso fare del concreto business con i dati, ed in tal senso vengono citati molti esempi</strong>), di per sé dal punto di vista macroeconomico la liberalizzazione dei dati produce immediatamente effetti benefici e rilevanti per il sistema paese che meriterebbero essere misurati in termini di PIL.</li>
<li><strong>I dati detenuti dalla P.A. devono essere realmente aperti e correttamente fruibili da tutti perché noi tutti gli abbiamo già pagati.</strong><br />
Sul punto c&#8217;è poco da dire, se non il fatto che è necessario prendere coscienza che il dato pubblico è di tutti e deve essere restituito in quanto ottenuto con il contributo (le tasse) di tutti. Tale ragionamento segna un notevole cambio di prospettiva del rapporto tra P.A. e soggetto (non diciamo cittadino perché anche a chi non ha la cittadinanza italiana e che lavora e vive in Italia deve essere riconosciuto il diritto).<br />
Tale beneficio non è sottovalutare: si tratta di ristabilire quel collante che deve esistere tra la società nel suo complesso, aiuta ad avvicinare e a colmare il distacco oggi sempre più evidente tra la popolazione alle istituzioni responsabilizzando gli uni e gli altri, implementa l&#8217;azione di governo.</li>
</ol>
<p>La materia dei dati aperti trova quindi il suo naturale sbocco e concreta applicazione nell&#8217;attività di governo ed amministrativa. Stiamo parlando del c.d.<strong> Open Government</strong>, definito così  in <strong><a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2010/08/23/open-government-non-perdiamo-altro-tempo"><span style="text-decoration: underline;">questo</span></a></strong> articolo pubblicato su <a href="http://www.apogeonline.com/"><span style="text-decoration: underline;">Apogeonline</span></a>: <em>&#8220;una dottrina secondo cui l’amministrazione d</em><em>eve esser</em><img class="alignleft size-full wp-image-483" title="Apps for Democracy" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/Apps-for-Democracy.jpeg" alt="Apps for Democracy" width="300" height="58" /><em>e trasparente a tutti i livelli e consentire un controllo continuo del proprio operato mediante l’uso delle nuove tecnologie&#8221;</em>. Nel medesimo articolo trovate i link a molti esempi di Open Gov (USA, Regno Unito, Australia, etc.).</p>
<h2><strong>Quali sono gli ostacoli in ordine ai Dati Aperti</strong></h2>
<p>Oltre ad una generale riluttanza da parte delle P.A. a fornire i dati un modo aperto dovuto alla perdita di posizioni (illegittimamente ed irragionevolmente) acquisite (basti pensare all&#8217;accumulo di <em>potere</em> in capo ai funzionari amministrativi per detenzioni dei dati in loro possesso), l&#8217;Avv. Belisario evidenzia 3 ordini di ostacoli:</p>
<ul>
<li>Privacy;</li>
<li>Copyright;</li>
<li>Normativo.</li>
</ul>
<p>Lungi dal volerci soffermare su ognuno di essi, per i quali rimandiamo al filmato, merita essere rimarcata la differenza tra il sistema legale italiano e quello tipico dei paesi di <em>Common Law</em> che si sostanzia nella differenza esistente tra l&#8217;<strong>interesse legittimo</strong> (Need to Know, ovvero, l&#8217;interesse ad avere accesso ai documenti amministrativi, così come normato dalla Legge n. 241/1990) ed il <strong>diritto a conoscere</strong> (Right to Know).</p>
<p>Cosa vuol dire: citiamo nuovamente questo articolo comparso su TANTO: <a href="http://blog.spaziogis.it/2010/09/06/nessun-dato-sui-terremoti-il-problema-e-risolto/"><span style="text-decoration: underline;">Nessun dato sui terremoti: il problema è risolto</span></a> dove ci domandavamo: Il Presidente dell’INGV può decidere autonomamente di precludere l’accesso pubblico ai dati raccolti dall’Istituto?<br />
Aldilà delle considerazioni e dei ragionamenti effettuati per aver acceso ai dati in Italia è necessario dimostrare di avere un  interesse personale e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, mentre nei paesi anglosassoni è previsto che  <strong>è un diritto del cittadino avere accesso ai dati</strong>.</p>
<p>Non possiamo non ricordare una rilevante Sentenza della Corte Suprema dello Stato dell&#8217;Arizona (<a href="http://www.arizonalawreview.org/alrsearchresults.cfm">LAKE V. CITY OF PHOENIX</a>):  partendo dal presupposto che i dati sono pubblici, si arriva ad enunciare addirittura il principio di diritto secondo cui anche i i metadati sono pubblici, sono parte integrante del documento informatico e possono essere presentati come prova.</p>
<p>Ulteriori ostacoli con riferimento alla <em>realizzazione</em> degli open data sono costituiti dalla mancanza nell&#8217;ordinamento italiano di una norma apposita che obblighi la P.A. ad operare in tal senso.<br />
Infatti, l&#8217;Art. 97 della nostra Costituzione dispone che:&#8221;<span style="text-decoration: underline;"> <em>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legg</em></span><em>e, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell&#8217;amministrazione</em>&#8220;.</p>
<p>Ne discende che chi all&#8217;interno della P.A. realizza Open Data &#8211; come nota l&#8217;Avv. Belisario &#8211; lo fa a titolo di volontariato non essendovi una norma regionale o statale in tal senso.<br />
E&#8217; chiaro che potremmo discutere sul punto con riferimento alla seconda parte dell&#8217;inciso di cui all&#8217;art. 97 (&#8220;<em>buon andamento e la imparzialità dell&#8217;amministrazione&#8221;)</em> ed anche con riferimento al principio di cui all&#8217;art. 3 della Costituzione (uguaglianza formale e sostanziale) in relazione alle possibili differenze di trattamento e discriminazioni tra cittadini di città/regioni/provincie altamente informatizzate, in cui si fa un uso massivo di dati aperti, e cittadini di zone, per così dire, arretrate.</p>
<p>In tal senso possiamo fare subito un es<img class="alignleft size-full wp-image-484" title="dati piemonte" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/dati-piemonte.jpeg" alt="dati piemonte" width="278" height="166" />empio con riferimento ad una regione come il Piemonte la quale sta cominciando a rilasciare i dati in formato libero e <em>gr</em><em>ezzo</em> : <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.dati.piemonte.it/dati/itemlist.html?layout=category">dati.piemonte.it</a></span> </strong>e regioni (come ahimè la Sicilia) nella quale si può dire di essere ancora all&#8217;età della pietra. In tal senso si avrebbe una discriminazione fondata sul digitale.</p>
<p>Non possiamo non ricordare come, ad esempio a livello normativo, lo <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.consiglio.regione.toscana.it/istituzione/statuto-e-regole/testo/statuto_nuovo.asp">Statuto della Regione Toscana</a></span> </strong>all’articolo 54 prevede che <em>“tutti hanno  diritto di accedere se</em><em>nza obbligo di motivazione ai documenti  amministrativi, nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati  e nei modi previsti dalla leg</em>ge”.In tal senso viene radicalmente modificato il concetto di interesse legittimo, superando anche le ulteriori classificazioni in interessi collettivi e di interessi diffusi, per giungere ad un vero proprio diritto soggettivo nei confronti della P.A. alla conoscenza.</p>
<p>Anche se il<a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=9618"><span style="text-decoration: underline;"> Codice dell’Amministrazione  Digitale</span></a> a partire dal 2005, all’art. 50, ha introdotto un importante  principio di disponibilità del dati pubblici disponendo che gli stessi  devono essere formati, conservati, resi accessibili e disponibili con  l’uso delle ICT, non v&#8217;è dubbio, ad avviso dello scrivente, che tali norme non sono sufficienti a garantire un effettivo accesso ai dati e, sebbene sia di fatto una strada impervia,  quella della legge (nazionale o regionale) è sicuramente l&#8217;unica strada per arrivare ad una reale, concreta, libera ed aperta diffusione dei dati (si potrebbe sperare anche in una direttiva europea)</p>
<h2><strong>Come implementare la realizzazione di dati aperti, liberi e <em>grezzi</em></strong></h2>
<p>Come detto il punto di partenza è sicuramente una norma impositiva, tuttavia per non rimanere immobili ed aldilà delle possibili petizioni in tal senso, l&#8217;Avv. Belisario individua alcuni punti:</p>
<ul>
<li>Richiedere che la P.A.  operi secondo protocolli standardizzati;</li>
<li>Come sopra detto la P.A. dovrebbe pretendere contrattualmente dai propri fornitori che tutte le informazioni acquisite in base ad contratti ed appalti (pareri, carte geografiche,studi, etc.) siano rese in formato digitale ed in formato aperto;</li>
<li>Civil hacking: Ognuno di noi può contribuire all&#8217;apertura dei dati. Vi sono diversi esempi come <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Pagina_Principale"><strong><span style="text-decoration: underline;">Open Street Map</span></strong></a> e <a href="http://servizi.radicalparty.org/freshinstall/cameraspese/tutte"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Open Camera</strong></span></a>.<br />
Si tratta anche di indire dei <em>contest</em> a premi, nei quali gli sviluppatori (ed anche i cittadini) realizzino applicazioni di utilità sociali.<br />
Per comprendere la forza propulsiva di un <em>contest</em>, ricordiamo che per implementare lo sviluppo di applicazioni per Android, Google aveva indetto un <em>contest </em>(concorso)<em> a premi</em> il cui ammontare totale di questi ammontava a 10 milioni di dollari. Dal concorso risultarono esclusi i programmatori residenti in alcune nazioni tra cui l&#8217;Italia per via della legislazione locale sulle vincite a premi. Oggi l&#8217;Android Market è il principale concorrente dell&#8217;Apple Store (che al gennaio 2010 contava circa 140.000 applicazioni). Il progetto Android nasce nel 2007 e nel 2009 l&#8217;SDK fu aggiornato alla versione 1.1. All&#8217;aprile 2010 l&#8217;Android Market contava più di 40.000 applicazioni (gratuite ed a pagamento). Su <a href="http://www.androlib.com/appstats.aspx"><span style="text-decoration: underline;"><strong>AndroidLib</strong></span></a> potete trovare alcune statistiche che dimostrano la continua (ed impressionante) crescita dello Store.<br />
<a href="http://www.research2guidance.com/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Research2guidance</strong></span></a> (una agenzia di ricerca) ha stimato che il mercato complessivo delle <em>app</em> potrebbe crescere sino ad arrivare a  15 miliardi di dollari entro il 2013 (<a href="http://www.research2guidance.com/global-app-developer-survey-android-overtakes-apple-and-offers-the-highest-business-potential-in-2013-of-all-mobile-platforms/"><span style="text-decoration: underline;">Global app developer survey: Android overtakes Apple and offers the highest business potential in 2013 of all mobile platforms</span></a>).Ora, ci domandiamo: cosa potrebbe accadere se, con un po&#8217; di fantasia, un <em>contest</em> di questo genere fosse organizzato dalla P.A.? Cosa potrebbe accadere nella società, nella cultura, nella politica, nell&#8217;economia?</li>
</ul>
<h2>Link</h2>
<p>Perché il Link? Perché i dai devono essere linkabili&#8230;</p>
<p>Vogliamo inserire una serie di spunti, messi un po&#8217; alla rinfusa</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2010/09/20/open-gov-la-vera-innovazione-e-il-cittadino"><span style="text-decoration: underline;">Open gov, la vera innovazione è il cittadino</span></a></strong>: Articolo su Apogeonline di Ernesto Belisario;</li>
<li><strong><a href="http://radar.oreilly.com/2010/09/the-state-of-mapping-apis-five.html"><span style="text-decoration: underline;">The state of mapping APIs</span></a></strong>: l&#8217;importanza dei dati aperti in ambito geografico;</li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://infosthetics.com/archives/open_data/">Infosthetics, All posts published in the open data category</a></span></strong>: Una serie<strong> interessantissima</strong> di articoli pubblicati su Infosthetics con il tag open data;</li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://arstechnica.com/tech-policy/news/2009/10/lobbyists-beware-arizona-rules-metadata-is-public-record.ars?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Lobbyists beware: judge rules metadata is public record</a></strong></span>: Sui metadati e sulla sentenza della Corte Suprema dello Stato dell&#8217;Arizona;</li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://servizi.radicalparty.org/freshinstall/node/345">Open Camera, Open data: la rivoluzione della trasparenza</a></strong></span>: un esempio, dato dai Radicali, di dati aperti e Civil hacking;</li>
<li><strong><a href="http://www.linkedopencamera.it/"><span style="text-decoration: underline;">Linked Open Camera</span></a></strong>: dati grezzi su contratti e previsioni di spesa per stimolare la trasparenza e la cittadinanza attiva;</li>
</ul>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/09/28/open-data-i-dati-aperti-trasparenza-nella-p-a-e-sviluppo-economico/">Open data: i dati aperti, trasparenza nella P.A. e sviluppo economico</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/jGZ6Y2YZ124" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Legislazioni: accesso e ricerca delle norme</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
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		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

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		<description><![CDATA[Una analisi comparativa fra i vari siti istituzionali che si occupano di comunicare la normativa vigente in uno Stato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2010/09/03/legislazioni-accesso-ricerca-norme/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Legislazioni: accesso e ricerca delle norme", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/09/03/legislazioni-accesso-ricerca-norme/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>E&#8217; sempre molto complicato effettuare una stima del numero di leggi vigenti in un determinato Stato . E&#8217; necessario, infatti, stabilire quali atti includere nel detto calcolo e, sopratutto, come computarli.<br />
Aldilà degli annunci relativi a <em>roghi di norme</em>, si stima che in Italia vi siano all&#8217;incirca 75.000 leggi (secondo alcuni, in base a non meglio specificati calcoli, le leggi vengono stimate in circa 200.000. Altri dati è possibile rinvenirli qui: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/home.htm">Leggi d&#8217;Italia</a></span>), a fronte delle 9.000 della Gran Bretagna, 6.000 della Francia e 8.000 della Germania.<br />
Tuttavia, anche se non è da sottovalutare il fenomeno della prolificazione legislativa, i veri nodi più incresciosi consistono: da un lato nella cattiva (se non paradossalmente assurda) organizzazione delle norme (là dove una singola materia viene regolamentata attraverso leggi e norme sparpagliate qua e là, distanti le una dalle altre anni luce e spesso in contraddizione fra di loro); d&#8217;altro canto nella materiale impossibilità da parte del cittadino di conoscere le norme di riferimento e regolatrici una determinata materia.</p>
<p>Tale ultima circostanza (l&#8217;ignoranza della legge) diventa un dato particolarmente odioso non solo alla luce del principio di diritto (espresso in materia penale dall&#8217;art. 5 c.p.) secondo cui <em>ignorantia legis non excusat</em> (anche se mitigato da una storica sentenza additiva della Corte Costituzionale &#8211; Corte Cost. n. 364/1988), ma anche con riferimento ad altre materie (pensiamo a quella tributaria, solo per fare un esempio) nelle quali il cittadino si vede esposto ad illeciti civili o a conseguenze non previste o imprevedibili nella sua più totale buona fede.</p>
<p><span id="more-434"></span>Ricordiamo che <strong>la pubblicazione della legge</strong> ( che consiste nell&#8217;inclusione della norma nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, e contemporaneamente nell&#8217;inclusione del suo testo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana), conclude l&#8217;iter legislativo, ed assolve sì  alla funzione di dare coerenza formale alla norma, ma anche e sopratutto al dovere dell&#8217;ordinamento di portare correttamente la stessa a conoscenza degli interessati: il soggetto cui la norma si indirizza deve poter conoscere la norma che dovrà applicare.</p>
<p>Lungi dal volerci addentrare in queste delicate tematiche, in questo articolo, di ritorno dalle ferie estive, vogliamo offrire una panoramica su come stia cambiando l&#8217;atteggiamento istituzionale in ordine alla divulgazione dei dati normativi.</p>
<p>La sensibilità nei confronti della divulgazione e condivisione dei dati è un argomento che da un paio di anni sta vivendo il suo momento più interessante e ciò sia causa dell&#8217;esplosione dei varii fenomeni quali i Socialnetwork, Blogs e Wiki, ma anche grazie a due essenziali fattori:</p>
<ul>
<li>una maggiore sensibilità alla pubblicità dei dati ed alla loro concreta fruibilità (non mi stancherò mai di segnalare questo articolo: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blog.spaziogis.it/2009/04/13/dati-pubblici-standard-e-interconnessi-dedicato/">Dati: pubblici, standard e interconnessi</a></span> <em>di Andrea Borruso)</em>;</li>
<li>La consapevolezza che la condivisione dei dati genera dei meccanismi virtuosi anche in campo economico.</li>
</ul>
<p>Sin da adesso segnaliamo una serie di spunti sull&#8217;argomento:</p>
<ul>
<li>&#8220;<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blog.spaziogis.it/2010/05/30/open-government-e-open-data-bilanci-e-prospettive/">Open Government e Open Data: bilanci e prospettive</a></span>&#8221; e &#8220;<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blog.spaziogis.it/2010/07/12/i-pionieri-dellopen-data-in-italia/">I pionieri dell’Open Data in Italia</a></span>&#8220;, <em>di Antonio Falciano</em>;</li>
<li>&#8220;<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blog.spaziogis.it/2010/07/29/un-altro-passo-verso-i-dati-liberi-nella-pubblica-amministrazione-e-lhacktivismo/">Un altro passo verso i dati liberi nella Pubblica Amministrazione… e l’hacktivismo</a></span>&#8220;, <em>di Pietro Blu Giandonato</em>;</li>
</ul>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-436" title="normattiva" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/normattiva.jpg" alt="normattiva" width="240" height="172" />Partendo da queste brevi premesse, il primo sito di cui vogliamo occuparci dedicato all&#8217;informazione sulle leggi è l&#8217;italiano: <a href="http://www.normattiva.it/static/index.html"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Normattiva</strong></span> </a>(già a suo tempo qui segnalato nelle inDirittoNews). Il sito nasce per dare attuazione all&#8217;articolo 107 della legge n. 388 del 2000 (istituzione di un fondo destinato al finanziamento di &#8220;<em>iniziative volte a promuovere l&#8217;informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l&#8217;attività di riordino normativo</em>&#8220;).<br />
Così come specificato nella sezione &#8220;Il Progetto&#8221; i caratteri qualificanti tale sito istituzionale sono: la <strong>completezza</strong>, <strong>l&#8217;accessibilità delle norme e l&#8217;immediatezza del ragionamento</strong>. Il progetto è in continuo divenire, sono previste, infatti, delle ulteriori fasi che dovrebbero essere completate e portate a termine progressivamente. Ed in particolare:</p>
<p><strong>Fase 1</strong> (marzo &#8211; maggio 2010): in questa prima fase di avvio sono consultabili nella modalità della multivigenza gli atti normativi pubblicati dal 1° gennaio 1981 fino al corrente. Gli altri atti normativi pubblicati in epoca repubblicana (quindi fra il 2 giugno 1946 e il 31 dicembre 1980) sono consultabili solo nel testo originario.<br />
<strong>Fase 2 </strong>(maggio &#8211; ottobre 2010): la banca dati consentirà la consultazione in multivigenza dell&#8217;insieme degli atti normativi pubblicati fra il 1° gennaio 1970 e il 31 dicembre 1980.<br />
<strong>Fase 3</strong>: a partire dall&#8217;ottobre 2010 sarà consultabile con piena funzionalità in &#8220;multivigenza&#8221; l&#8217;intero corpus normativo di epoca repubblicana (dal 1946 fino al corrente).<br />
<strong>Fase 4</strong>: a partire dall&#8217;ottobre 2011 verrà introdotta (per l&#8217;intera banca dati) la possibilità di navigare attraverso link dinamici dalla norma modificata all&#8217;articolo della successiva legge modificante.<br />
<strong>Fase 5</strong>: a partire dall&#8217;ottobre 2013 la ricerca delle norme potrà essere effettuata anche &#8220;per concetti&#8221; e per classi semantiche (sistema di classificazione EUROVOC, adottato in ambito Unione Europea).<br />
<strong>Fase 6</strong>: entro l&#8217;ottobre 2014 sarà recuperato e reso disponibile l&#8217;insieme degli atti normativi pubblicati nel periodo del regno (1861 &#8211; 1946).</p>
<p>Inutile dire che la fase che si attende con maggiore trepidazione è la numero 5 che permetterebbe di superare molti di quei problemi relativi alla dispersività delle norme.<br />
Il sito colpisce per &#8220;pulizia&#8221; ed accessibilità. Composto da una interfaccia molto semplice e ben strutturata, vi è anche una pagina di guida alla consultazione.<strong><br />
La ricerca</strong> delle norme è conforme a quella utilizzata nelle maggiori banche dati. Personalmente consiglio di effettuare le ricerche sempre nell&#8217;area &#8220;Ricerca avanzata&#8221; in particolar modo se si ricercano degli argomenti (e non delle specifiche leggi di cui si conosce numero ed anno). In tale maniera si ottiene un filtro abbastanza affidabile.</p>
<p>In ambito Europeo segnaliamo che di recente nel<span style="color: #ff0000;"><strong> Regno Unito</strong></span> l&#8217;Archivio Nazionale ha lanciato il sito <a href="http://www.legislation.gov.uk/"><strong><span style="text-decoration: underline;">legislation.gov.uk</span></strong></a>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-440" title="legislation UK" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/legislation-UK1.jpg" alt="legislation UK" width="400" height="205" />Anche in questo caso il sito ha la funzione di garantire l&#8217;accesso da parte dei cittadini alle leggi della Gran Bretagna. Il sito contiene le leggi di oltre 800 anni di storia del diritto sia in Inghilterra, che in Scozia , Galles e Irlanda del Nord. L&#8217;Archivio Nazionale è un dipartimento del governo del Regno Unito e rappresenta l&#8217;agenzia esecutiva del Ministero della Giustizia.E&#8217; un centro che ha la competenza in ordine alla creazione, la memorizzazione, l&#8217;utilizzo e la gestione delle informazioni ufficiali.<br />
In tal senso balza subito all&#8217;occhio la differenza istituzionale tra il sito nostrano e quello anglosassone. Infatti i testi presenti nella banca dati &#8220;Normattiva&#8221; non hanno carattere di ufficialità e, come viene spiegato: &#8220;<em>La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l&#8217;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale</em>&#8220;.<br />
Finalità dell&#8217;ente britannico, quindi, è quella di tenere il registro pubblico e renderlo accessibile e, come specificato, fare in modo tale che &#8220;<em>le informazioni prodotte dal settore pubblico possano essere condivise e riutilizzate da parte dei cittadini, delle associazioni e delle imprese</em>&#8220;.<br />
La differenza fra i sistemi giuridiche (quello Italiano e quello del Regno Unito) risulta di palpabile evidenza quando si effettua una ricerca.<br />
Oltre al consueto campo di ricerca per estremi dell&#8217;atto, ed alla ricerca per Stato (Inghilterra, Scozia , Galles e Irlanda del Nord) vi è la possibilità di consultare in una timeline delle fonti normative i cui risultati sono raggruppati per decine di anni.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-445" title="BOE.es: Legislación (Iberlex)" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/BOE.es-Legislación-Iberlex.jpeg" alt="BOE.es: Legislación (Iberlex)" width="508" height="70" />In <strong><span style="color: #ff0000;">Spagna</span></strong> la consultazione delle leggi è accessibile tramite la &#8220;<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/iberlex.php"><strong>Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado</strong></a></span>&#8220;.<br />
<strong>IBERLEX</strong> è una banca dati della normativa che incorpora il testo delle disposizioni di livello statale, regionale ed europea sin 1960, unitamente &#8211; cosa estremamente rilevante ed innovativa &#8211; ad una approfondita analisi giuridica di ciascuna disposizione. Essa contiene:</p>
<ul>
<li>la legislazione generale dello stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato dal 1960 e alcune norme ante-1960 ancora in vigore.</li>
<li>La legislazione delle Comunità autonome a partire dal 1980: Leggi e decreti legislativi pubblicati nella &#8220;Gazzetta&#8221; e nell&#8217;albo ufficiale delle regioni autonome.</li>
<li>La legislazione europea dal 1952: regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni che riguardano la Spagna pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea (GUUE).</li>
</ul>
<p>La sezione di ricerca è completa e ben organizzata. Vogliamo segnalare il fatto che sono a disposizione dell&#8217;utente due numeri telefonici per richieste di aiuto e/o lamentele.<br />
E&#8217; prevista, inoltre, la possibilità di abbonarsi al c.d. BOELex: un servizio personalizzato che, tra l&#8217;altro, consente di ricevere ogni settimana per e-mail, i riferimenti dei documenti di interesse (al costo di € 61,14 iva inclusa annuali).</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-446" title="Legifrance - Le service public de l'accès au droit" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/Legifrance-Le-service-public-de-laccès-au-droit.jpeg" alt="Legifrance - Le service public de l'accès au droit" width="405" height="56" />In <strong><span style="color: #ff0000;">Francia</span></strong> è attivo il sito<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/"><span style="text-decoration: underline;"><strong> legifrance.gouv.fr</strong></span></a> che come recita il sottotitolo è il <em>Servizio pubblico per la diffusione del diritto</em>. Da segnalare che è prevista (con mia enorme sorpresa) una traduzione in inglese e spagnolo con riferimento alla materia codicistica.<br />
Il campo di ricerca è estremamente semplificato, ma eccezionalmente funzionale (e ciò, credo, sia dovuto ad un&#8217;ottima organizzazione delle materie già a monte, ovvero a livello legislativo). Si tratta di digitare una materia e si ottiene la relativa normativa di settore, con la possibilità aggiuntiva di visualizzare: accordi, convenzioni e trattati internazionali, disposizioni legislative e regolamentari, disposizioni provvisorie o nominative.<br />
Non possiamo illustrare tutte le caratteristiche del sito, ma deve essere segnalato il fatto che è possibile effettuare delle ricerche  delle sentenze dei tribunali ordinari, costituzionali e amministrativi. Non c&#8217;è dubbio che questa implementazione del servizio sia di estrema utilità e segni un notevole differenza con gli altri siti del settore.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-447" title="juris BMJ - Startseite" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/juris-BMJ-Startseite.jpeg" alt="juris BMJ - Startseite" width="172" height="98" />In <span style="color: #ff0000;"><strong>Germania</strong></span> il servizio di consultazione delle leggi è gestito Ministero Federale della Giustizia in collaborazione con GmbH juris che fornisce quasi tutta la attuale legge federale: <a href="http://www.gesetze-im-internet.de/index.html"><span style="text-decoration: underline;"><strong>juris BMJ</strong></span></a>. Così come in Italia i testi giuridici su Internet non sono nella loro versione ufficiale che può essere rinvenuta soltanto nella gazzetta ufficiale.<br />
Lo scarno menu laterale offre la possibilità, fra l&#8217;altro, di ricercare fra leggi e regolamenti attraverso la ricerca del titolo della legge, ovvero attraverso parole chiave. I risultati della ricerca sono organizzati secondo un criterio di rilevanza espresso dalle stellette.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/09/03/legislazioni-accesso-ricerca-norme/">Legislazioni: accesso e ricerca delle norme</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/QqoN57OAO8k" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Open Source Software e tutela della salute</title>
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		<comments>http://www.indiritto.it/2010/07/23/open-source-software-e-tutela-della-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento del danno]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

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		<description><![CDATA[In questo periodo di cambiamenti epocali intrapresi con la riforma della Sanità negli Stati Uniti, mi ha particolarmente colpito l&#8217;analisi effettuata dal SFLC (Software Freedom Loaw Center), che analizza la questione relativa a &#8221; I difetti del software nei dispositivi medici cardiaci è un problema di vita o di morte&#8220;. Il nocciolo della questione risiede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/07/23/open-source-software-e-tutela-della-salute/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>In questo periodo di cambiamenti epocali intrapresi con la riforma della Sanità negli Stati Uniti, mi ha particolarmente colpito l&#8217;analisi effettuata dal SFLC (Software Freedom Loaw Center), che analizza la questione relativa a &#8221; <a href="http://www.softwarefreedom.org/news/2010/jul/21/software-defects-cardiac-medical-devices-are-life-/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>I </strong></span></a><span id="result_box"><span><a href="http://www.softwarefreedom.org/news/2010/jul/21/software-defects-cardiac-medical-devices-are-life-/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>difetti del software nei dispositivi medici cardiaci è un problema di vita o di morte</strong></span></a>&#8220;.</span></span></p>
<p><span><span>Il nocciolo della questione risiede nella circostanza secondo cui:</span></span></p>
<blockquote><p>Milioni di persone con patologie cardiache croniche, epilessia, diabete, obesità e persino  depressione,  dipendono da dispositivi medici impiantabili (IMDS) necessari per la loro vita, tuttavia il software che rende possibile l&#8217;erogazione del trattamento sanitario necessario rimane nascosto ai pazienti e ai loro medici. Nonostante vi sia un evidente collegamento fra i malfunzionamenti dei dispositivi  e i difetti del codice sorgente, il suddetto software rimane considerato di esclusiva proprietà di suoi produttori e non è quasi mai preventivamente esaminato dalle autorità di regolamentazione responsabili della loro sicurezza.</p></blockquote>
<p><span id="more-424"></span><span>Addirittura nel 2008 la Suprema Corte, analizzando dei casi di responsabilità da prodotti difettosi in ambito sanitario, ha sostanzialmente compresso il diritto del paziente consumatore di richiedere la responsabilità civile del produttore per negligenza nella fabbricazione dei prodotti.<span style="background-color: #ffffff;" title="Despite strong evidence linking critical device failures to source code defects, software is considered the exclusive property of its manufacturers and is almost never reviewed preemptively by the regulators responsible for ensuring its safety." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"><br />
Si tratta del caso </span></span><strong>Riegel vs. Medtronic</strong>: un paziente ricoverato aveva agito per il risarcimento del danno dovuto alla rottura di un catetere nell&#8217;arteria coronaria.<br />
Nel caso di specie la Corte di Appello aveva confermato la sentenza della Corte Distrettuale che si era pronunziata in favore del produttore in base al principio che le regole statali relative alla responsabilità civile non trovano applicazione in un settore già regolamentato a livello federale dal Medical Device Amendments (21 U.S.C.S. § 360 (a) del MDA) il quale prevede una particolare disciplina in ordine alla sicurezza dei dispositivi medici che si sostituisce ai principi statali (sul punto cfr. &#8220;<em>Regole e responsabilità in nanomedica</em>&#8220;  di Giorgia Guerra pag. 216 e ss.  &#8211; Wolters Kluwer Italia). Decisione confermata dalla corte in base al c.d. principio di supremazia <em>(preemption doctrine).</em></p>
<p><strong>Cosa comporterebbe l&#8217;utilizzo del Software Open Source in tali dispositivi?</strong><br />
Ad avviso della SFLC &#8211; ed anche secondo noi &#8211; una maggiore sicurezza e trasparenza.<br />
Attualmente le persone con patologie croniche bisognose di un trattamento IMD (Implantable Medical Devices) sono di fronte a una scelta netta: o avere una totale ed incondizionata fiducia nei produttori, o rischiare la propria vita, optando contro il trattamento salva-vita.<br />
Leggiamo ancora nel documento del SFLC:</p>
<blockquote><p>Per capire perché il software libero e open source sia diventato una componente comune nei sistemi informatici di tante aziende e organizzazioni che svolgono funzioni di salvaguardia della vita o nelle c.d. <em>mission-critical</em>, si deve prima accettare che i bug del software sono un fatto della vita.<br />
Il Software Engineering Institute stima che un ingegnere esperto di software produce circa un errore per ogni 100 righe di codice. Sulla base di questa stima, anche se la maggior parte dei bug possono sembrare modesti, in un codice da un milione di linee, di base sono presenti nel corso di un ciclo di vita tipico del programma, circa 1.000 bugs.</p></blockquote>
<p>Partendo da tale dato la successiva considerazione è data dalla circostanza secondo cui:</p>
<blockquote><p>Anche se le applicazioni open source hanno circa le stesse vulnerabilità nel codice sorgente dei programmi proprietari, i ricercatori hanno scoperto che le prime (le applicazioni open source) contenevano un minor numero di <em>backdoor</em> rispetto al software commerciale e che gli interventi di bonifica della vulnerabilità di sicurezza dei team dei progetti open source si aggiravano intorno ad una media di 36 giorni dalla prima presentazione , rispetto ai 48 giorni per le applicazioni sviluppate internamente e gli 82 giorni per le applicazioni commerciali. Non solo, pertanto, i bug vengono risolti più velocemente nei programmi open source, ma la qualità degli interventi di bonifica è anche superiore a programmi commerciali.</p></blockquote>
<p>Questa è la forza del collettivo e della passione riscontrabile in molti progetti Open.</p>
<p><strong>Non ci si può esimere, tuttavia, da una considerazione: <em>quid juris</em> in caso di danno provocato da un malfunzionamento di un software sanitario open?</strong></p>
<p>Tale domanda deve trovare una attenta risposta regolamentata.</p>
<p><strong>Un dato, tuttavia, è incontestabile: </strong></p>
<p>E&#8217; necessaria l&#8217;introduzione di più severe norme obbligatorie per proteggere chi indossa dispositivi medici interni (IMD) dalle potenziali conseguenze negative di malfunzionamenti del software.<br />
E&#8217; necessario che venga imposto ai produttori di IMD di pubblicare il codice sorgente del software del dispositivo medico in modo che il pubblico e le autorità di regolamentazione lo possano esaminare e valutare.<br />
E&#8217; necessario stabilire un archivio del software in dotazione sui dispositivi medici impiantati al fine di garantire la continuità di accesso al codice sorgente in caso di guasto critico, ovvero nel caso del fallimento del produttore del dispositivo.<br />
Il software di tutti i dispositivi medici, indipendentemente dal rischio, deve essere verificabile, ed è particolarmente urgente che tali norme vengano emanate prima dell&#8217;immissione sul mercato di tali dispositivi medici.</p>
<p>Questo il link al documento redatto da Karen Sandler, Lysandra Ohrstrom, Laura Moy e Robert McVay:</p>
<p><a href="http://www.softwarefreedom.org/resources/2010/transparent-medical-devices.pdf"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Killed by Code: Software Transparency in Implantable Medical Devices</strong></span></a></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/07/23/open-source-software-e-tutela-della-salute/">Open Source Software e tutela della salute</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/h2_iNlgSsZE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Mediazione e Conciliazione civile Decreto Legislativo n. 28 del 2010: il documento deliberativo sulla mediazione redatto dall’A.N.F.</title>
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		<comments>http://www.indiritto.it/2010/06/10/mediazione-e-conciliazione-civile-decreto-legislativo-n-28-del-2010-il-documento-deliberativo-sulla-mediazione-redatto-dalla-n-f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Si susseguono, in questi giorni, sempre più frequentemenete e da parte di diversi organismi associativi forensi (Unione Nazionale delle Camere Civili, OUA, CNF), delle levate di scudi &#8211; più o meno serrate -  contro il D.Lgs. n. 28/2010 sulla Mediazione/Conciliazione in materia civile. Avevamo immediatamente, sin dal progetto di decreto legislativo, espresso tutte le nostre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/06/10/mediazione-e-conciliazione-civile-decreto-legislativo-n-28-del-2010-il-documento-deliberativo-sulla-mediazione-redatto-dalla-n-f/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Si susseguono, in questi giorni, sempre più frequentemenete e da parte di diversi organismi associativi forensi (Unione Nazionale delle Camere Civili, OUA, CNF), delle levate di scudi &#8211; più o meno serrate -  contro il <strong><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=10748"><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">D.Lgs. n. 28/2010</span></span></a></strong> sulla Mediazione/Conciliazione in materia civile.</p>
<p>Avevamo immediatamente, sin dal progetto di decreto legislativo, espresso <span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/"><span style="text-decoration: underline;">tutte le nostre riserve</span></a></strong></span> in ordine alla formulazione del D.Lgs. le cui ombre e contraddittorietà ci sembrano ancor più evidenti adesso con riferimento al testo definitivo.</p>
<p><span id="more-413"></span>In particolar modo i dubbi espressi in merito sono di triplice natura:</p>
<ul>
<li><strong>Il D.Lgs.  più che una funzione deflattiva del contenzioso, sembra avere una funzione dilatoria del contenzioso</strong>. La stessa mala fede del legislatore, peraltro, è evidente già nell&#8217;art. 7 là dove viene previsto che &#8220;<em> Il periodo di cui all&#8217;articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all&#8217;articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89</em>&#8220;. Ovvero la durata delle mediazione/conciliazione, pur essendo un presupposto processuale o un atto endoprocessuale, non si computa ai fini della determinazione della durata del giusto processo.</li>
<li><strong>Tecnicamente la redazione del D.Lgs. 28/2010 presta il fianco a molteplici dubbi interpretativi, incongruenze, contraddittorietà e lacune che porteranno inevitabilmente alla vanificazione della funzione del medesimo decreto. </strong><br />
A titolo puramente esemplificativo ricordiamo: <strong>1)</strong> la determinazione della priorità temporale delle domande di mediazione laddove vengano progressivamente ad essere interessati soggetti diversi non è chiaramente determinata; <strong>2)</strong> la non corretta determinazione della priorità temporale di più domande di mediazione laddove esse non siano perfettamente coincidenti nell’oggetto e nelle ragioni della pretesa. Ciò non solo all’interno del giudizio come criterio oggettivo di decisione da impartire al giudice, ma, soprattutto, nella fase pregiudiziale, ben potendosi avere che più organismi aditi decidano comunque di procedere alla mediazione in ragione appunto dei non perfettamente sovrapponibili petitum e causa petendi; <strong>3)</strong> il non definito iter procedurale nel caso in cui, in un giudizio instauratosi a seguito di una mediazione conclusasi con esito negativo, intervenga un terzo o perché chiamato in garanzia o perché interveniente ex art. 105 c.p.c. o perché chiamato iussu judicis; <strong>4)</strong> l&#8217;inesistenza di norme in tema di competenza sia territoriale che per materia, di talché la scelta dell&#8217;organismo da adire è lasciata al mero arbitrio di una delle parti che potrà imporlo per effetto della sola priorità temporale all’altro o agli altri soggetti coinvolti nella vertenza;<strong> 5)</strong> il termine di quattro mesi previsto per la durata complessiva dell’intero procedimento si mostra del tutto incongruo con larga parte delle materie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è previsto a pena di improcedibilità della domanda giudiziale; <strong>6) </strong>i criteri di riserbo e di segretezza di cui agli artt. 9 e 10 previsti dal decreto legislativo in esame rischiano di snaturarne la natura di atto che non solo si fonda sul principio dell&#8217;imparzialità, ma che, nel contempo, deve manifestare all&#8217;esterno ed in modo trasparente i crismi di detta imparzialità; ciò non solo nel rapporto interno fra le parti ma anche in ordine alla lettura della proposta di conciliazione cui il giudice è tenuto nel merito per determinare l&#8217;attribuzione delle spese processuali. Ovviamente, il problema si pone essenzialmente nel caso in cui, fallita l&#8217;opera di conciliazione, il mediatore dovrà stilare una ufficiale proposta di soluzione della controversia; <strong>7)</strong> il rispetto dei tempi del procedimento prescritti in modo non perentorio in 120 giorni. Il cittadino correrà il rischio di vedere allungati i tempi di soluzione della controversia e di vedersi sommare ai tempi del procedimento giudiziario quelli del procedimento di mediazione.</li>
<li><strong>In ultimo non si può non osservare come il cittadino correrà il rischio di dover sommare alle spese del procedimento giudiziario quelle del procedimento di mediazione</strong>. Ricordiamo che i costi della mediazione possono consistere: <strong>a)</strong> nell&#8217;indennità dovuta al mediatore e/o mediatori, <strong>b)</strong> nell&#8217;eventuale e probaile compenso dovuto agli ausiliari del mediaore (dei veri e propri consulenti tecnici che possono essere più di uno), <strong>c)</strong> nell&#8217;eventuale compenso dovuto a chi assiste il cittadino nel procedimento di mediazione, <strong>d)</strong> nell&#8217;eventuale compenso dovuto ai consulenti tecnici di parte. Chi sopporterà tali costi? Il giudice potrà, in caso di giudizio, accollare i costi della mediazione alla parte soccombente? E su quali presupposti?</li>
</ul>
<p>In buona sostanza, e come peraltro già rilevato a suo tempo, espriamo tutte le nostre preplessità in ordine al raggiungimento di quel risultato deflattivo del contenzioso civile che rappresenta la finalità principale dello schema di decreto legislativo in esame. Detto contenzioso, anziché essere spinto in agevoli canali di deflusso, correrà il rischio di vedersi impantanato nelle problematiche e nelle incongruenze del sistema posto in essere. L’istituto della mediazione così come delineato dal presente schema legislativo non garantisce al cittadino né imparzialità decisionale, né riduzione dei tempi di soluzione della controversia, né riduzione dei costi di giustizia.<br />
L’obbligatorietà del procedimento, che contrasta fortemente con l’informalità dello stesso, non sembra possa rappresentare, in assenza di validi elementi di significativa e sicura<br />
convenienza, la via maestra per far crescere nel cittadino una “<em>cultura</em>” della conciliazione.</p>
<p>Rilevato quanto sopra, e grazie alla segnalazione dell&#8217;<strong>Avv. Pietro Manzella</strong> (Segretario della Camera Civile di Palermo), di seguito pubblichiamo il documento redatto dall&#8217;A.N.F. sulla mediazione/conciliazione in materia civile.</p>
<p>In estrema sintesi queste sono le richieste contenute del detto documento:</p>
<ol>
<li><strong>Abrogare immediatamente e con effetto retroattivo il comma 3 dell’art.4 (obbligo dell’Avvocato di dare al cliente, al conferimento dell’incarico, informativa scritta della possibilità di conciliare la vertenza e di allegare suddetta informativa al fascicolo di causa, a pena dell’annullabilità del contratto d’opera professionale);</strong></li>
<li><strong>Limitare l’obbligatorietà del preventivo procedimento di conciliazione solo ad alcune delle controversie attualmente indicate dall’art.5, espungendo quelle introdotte successivamente (risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti) e quelle che, per la loro natura, hanno evidentemente scarsa possibilità di successo ( ad esempio la divisione e le successioni ereditarie);</strong></li>
<li><strong>Prevedere un periodo di sperimentazione dell’istituto della conciliazione, limitandone la sua applicazione obbligatoria, onde valutarne in concreto pregi e problematiche;</strong></li>
<li><strong>Differire comunque il termine di entrata in vigore dell’obbligatorietà del procedimento di conciliazione ad almeno 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti attuativi;</strong></li>
<li><strong>Prevedere l’obbligatorietà dell’assistenza legale nel procedimento di mediazione;</strong></li>
<li><strong>Abrogare la facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, in assenza del consenso di tutte le parti;</strong></li>
<li><strong>Abrogare tutte le disposizioni che prevedono, a carico delle parti, una conseguenza nel successivo giudizio per effetto del comportamento tenuto nel corso del procedimento di mediazione;</strong></li>
<li><strong>Prevedere la competenza territoriale degli Organismi di Conciliazione, da collegarsi comunque a quella del Giudice competente a conoscere l’eventuale, successivo, processo giudiziario.</strong></li>
</ol>
<p>Di seguito pubblichiamo l&#8217;intero documento:<br />
<a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Mediazione e Conciliazione on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/32813497/Mediazione-e-Conciliazione">Mediazione e Conciliazione</a> <object id="doc_134575514752096" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_134575514752096" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=32813497&amp;access_key=key-1xsvo3fucnpnl0hfyevu&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=32813497&amp;access_key=key-1xsvo3fucnpnl0hfyevu&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_134575514752096" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=32813497&amp;access_key=key-1xsvo3fucnpnl0hfyevu&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_134575514752096"></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/06/10/mediazione-e-conciliazione-civile-decreto-legislativo-n-28-del-2010-il-documento-deliberativo-sulla-mediazione-redatto-dalla-n-f/">Mediazione e Conciliazione civile Decreto Legislativo n. 28 del 2010: il documento deliberativo sulla mediazione redatto dall&#8217;A.N.F.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Indirittoit/~4/o7fMHwtbC6s" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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