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		<title>Le Nuove Regole degli Autovelox in base al DM dell&#8217;11 aprile 2024</title>
		<link>https://indiritto.it/2024/07/03/le-nuove-regole-degli-autovelox-in-base-al-dm-dell11-aprile-2024/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Gerlando Gibilaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 12:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[infrazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[In questo articolo dal titolo: &#8220;AUTOVELOX TRA MIT E CASSAZIONE: LA BATTAGLIA PER L&#8217;OMOLOGAZIONE&#8221; pubblicato su CFnews, avevo illustrato le discrasie esistenti tra l&#8217;indirizzo espresso nella famosa pronunzia della Cassazione n. 10505/2024 (con cui si sottolinea la differenza tra omologazione e approvazione: ribadendo che l&#8217;omologazione è un passaggio imprescindibile per la validità delle rilevazioni di [&#8230;]]]></description>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img width="1024" height="1024" data-attachment-id="1237" data-permalink="https://indiritto.it/2024/07/03/le-nuove-regole-degli-autovelox-in-base-al-dm-dell11-aprile-2024/autovelox/" data-orig-file="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/07/autovelox.webp" data-orig-size="1024,1024" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="autovelox" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/07/autovelox.webp?w=300" data-large-file="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/07/autovelox.webp?w=1024" src="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/07/autovelox.webp?w=1024" alt="" class="wp-image-1237" srcset="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/07/autovelox.webp 1024w, https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/07/autovelox.webp?w=150 150w, https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/07/autovelox.webp?w=300 300w, https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/07/autovelox.webp?w=768 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>In questo articolo dal titolo: &#8220;<a href="https://www.cfnews.it/diritto/autovelox-tra-mit-e-cassazione-la-battaglia-per-lomologazione/"><strong>AUTOVELOX TRA MIT E CASSAZIONE: LA BATTAGLIA PER L&#8217;OMOLOGAZIONE</strong></a>&#8221; pubblicato su <a href="https://www.cfnews.it/"><strong>CFnews</strong></a>, avevo illustrato le discrasie esistenti tra l&#8217;indirizzo espresso nella famosa pronunzia della <strong>Cassazione n. 10505/2024 </strong>(con cui si sottolinea la differenza tra<em> omologazione</em> e <em>approvazione</em>: ribadendo che l&#8217;omologazione è un passaggio imprescindibile per la validità delle rilevazioni di velocità), e il <strong>Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 </strong>(nel quale, invece si continua a trattare in modo indifferenziato le due fattispecie).</p>



<p>Tenendo presente che la superiore discrasia rimane attuale, cogliamo l&#8217;occasione di analizzare le principali disposizioni del DM e ciò proprio in occasione delle vacanze estive e delle conseguenti movimentazioni di automezzi sulle strade italiane.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le principali norme sulla collocazione degli autovelox</h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>1. Tipologie di Postazioni di Controllo</strong></h3>



<p>Il DM distingue:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Postazioni Fisse</strong>: Installate in punti specifici delle strade e operative in modo continuo, queste postazioni non richiedono la presenza costante di un operatore di polizia. Sono collocate previa valutazione dell&#8217;ente proprietario della strada e sono utilizzate soprattutto per la contestazione differita delle violazioni.</li>



<li><strong>Postazioni Mobili</strong>: Utilizzate temporaneamente e presidiate da operatori di polizia stradale. Possono essere collocate in modalità variabile o predeterminata, su cavalletti o veicoli fuori dalla carreggiata.</li>



<li><strong>Dispositivi a Bordo Veicolo in Movimento</strong>: Questi dispositivi misurano la velocità in maniera dinamica e richiedono sempre il presidio da parte degli organi di polizia.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Disposizioni che l&#8217;Autorità deve osservare</h3>



<p>Norme tecniche sul posizionamento dei dispositivi</p>



<p><strong>2. Distanze Minime</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Deve intercorrere una distanza di almeno<strong> </strong>1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo.</li>



<li>Distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale:
<ul class="wp-block-list">
<li>4 km sulle autostrade (tipo A &#8211; di grande comunicazione)</li>



<li>3 km sulle strade extraurbane principali (tipo B &#8211; strade extraurbane principali svolgono un ruolo cruciale nella rete stradale italiana)</li>



<li>1 km su altre strade (tipo C, F, F-bis &#8211; strade che collegano località di medie e piccole dimensioni)</li>
</ul>
</li>



<li>In ambito <strong>urbano</strong>, la distanza minima tra due dispositivi deve essere almeno di 1 km per le strade di tipo D (Strade Urbane di Scorrimento) e 500 metri per le strade di tipo E (destinate a servire quartieri residenziali e aree locali) e F (strade locali che servono principalmente il traffico interno ai quartieri).</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Altre norme tecniche </h3>



<p><strong>3. Condizioni Tecniche</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le postazioni mobili sulle strade extraurbane devono essere collocate dove il limite di velocità imposto non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato previsto per le strade extraurbane.</li>



<li>Per le postazioni fisse, il limite massimo di velocità consentito, di norma, deve essere pari o comunque non inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada, salvo specifiche criticità che giustifichino limiti inferiori.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa devono sapere gli autisti durante gli esodi estivi?</h2>



<p><strong>1. Segnaletica e Visibilità</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le postazioni di controllo devono essere segnalate in modo chiaro e visibile, garantendo agli automobilisti un’adeguata informazione sulla presenza dei dispositivi di rilevamento della velocità.</li>



<li>Per i dispositivi a bordo veicolo in movimento, la visibilità è garantita dall&#8217;installazione sopra il veicolo di un segnale luminoso o a messaggio variabile riportante la dicitura &#8220;rilevamento dinamico velocità&#8221;.</li>
</ul>



<p><strong>2. Monitoraggio Continuo</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Gli autovelox possono effettuare un monitoraggio continuo del traffico, ma memorizzano le immagini solo in caso di infrazione, rispettando così il principio di minimizzazione dei dati.</li>
</ul>



<p><strong>3. Tutela della Privacy</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>I dati raccolti dai dispositivi sono trattati nel rispetto delle normative vigenti sulla protezione dei dati personali. Le immagini vengono memorizzate solo in caso di infrazione, e le fotografie che costituiscono prova delle violazioni non vengono inviate direttamente al domicilio dell’intestatario del veicolo.</li>



<li>I dispositivi devono rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali (allegato B del DM).</li>



<li>Principi di <em>Minimizzazione e Limitazione</em>: I dati devono essere trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione della finalità, conservazione e integrità (allegato B del DM).</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><em>I Principi di Minimizzazione e Limitazione</em></strong></h3>



<h4 class="wp-block-heading">Il principio di <strong>minimizzazione</strong></h4>



<p>Il principio di <strong>minimizzazione </strong>dei dati è uno dei pilastri fondamentali della protezione dei dati personali. Esso è definito dall&#8217;articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell&#8217;Unione Europea. Secondo questo principio, i dati personali raccolti devono essere:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Adeguati</strong>: I dati devono essere sufficienti per raggiungere lo scopo per cui sono stati raccolti, senza essere eccessivi.</li>



<li><strong>Pertinenti</strong>: Devono essere strettamente rilevanti per le finalità per cui vengono trattati.</li>



<li><strong>Limitati a quanto necessario</strong>: Solo i dati necessari per le specifiche finalità devono essere raccolti e trattati.</li>
</ol>



<p><strong>Applicazione pratica:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>Quando si installano autovelox, ad esempio, le telecamere devono registrare solo le informazioni necessarie per rilevare e contestare le infrazioni di velocità. Non devono catturare dati personali superflui, come i volti dei passeggeri, se non strettamente necessario.</em></li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Principio di Limitazione della Finalità</strong></h4>



<p>Il principio di limitazione della finalità, anch&#8217;esso previsto dall&#8217;articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del GDPR, stabilisce che i dati personali devono essere raccolti per finalità specifiche, esplicite e legittime, e non devono essere trattati ulteriormente in modo incompatibile con tali finalità.</p>



<p><strong>Applicazione pratica:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>I dati raccolti dagli autovelox devono essere utilizzati esclusivamente per accertare e contestare le infrazioni stradali. Non possono essere utilizzati per altre finalità, come il monitoraggio generico del comportamento degli automobilisti o la sorveglianza non correlata alla sicurezza stradale.</em></li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">Esempio nell’uso degli Autovelox</h4>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Minimizzazione dei Dati:</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>Gli autovelox devono registrare solo la velocità del veicolo e la targa. Le immagini dei volti o altre informazioni non necessarie devono essere oscurate o non catturate.</li>



<li>Le registrazioni devono essere limitate ai veicoli che effettivamente superano i limiti di velocità.</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Limitazione della Finalità:</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>I dati raccolti devono essere utilizzati solo per scopi legati alla sicurezza stradale, come l&#8217;emissione di multe per eccesso di velocità.</li>



<li>Una volta raggiunta la finalità per cui sono stati raccolti (es. emissione di una multa e conclusione dell&#8217;eventuale contenzioso), i dati devono essere cancellati.</li>
</ul>
</li>
</ol>



<p>Penso che, inevitabilmente, su questa maateria e con il progredire delle tecnologie (immagino l&#8217;implementazione dell&#8217;AI su questi dispositivi, facendo salve le prescrizione dell&#8217;AI act) vedremo sicuramente degli sviluppi.</p>



<p></p>



<p></p>
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		<item>
		<title>Responsabilità Medica e Clausola Claims Made: Corte di Cassazione Sentenza n. 15216/2024</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Gerlando Gibilaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 09:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[risarcimento del danno]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[claims made]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità medica]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità solidale]]></category>
		<category><![CDATA[transazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Il caso oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 15216/2024 riguarda una controversia in materia di responsabilità medica. La vicenda coinvolge i genitori di un bambino nato con una grave menomazione cerebrale, causata dal ritardo con cui la ginecologa aveva deciso di eseguire un taglio cesareo. I genitori del bambino avevano inizialmente richiesto il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il caso oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 15216/2024 riguarda una controversia in materia di responsabilità medica. La vicenda coinvolge i genitori di un bambino nato con una grave menomazione cerebrale, causata dal ritardo con cui la ginecologa aveva deciso di eseguire un taglio cesareo. </p>



<p>I genitori del bambino avevano inizialmente richiesto il risarcimento dei danni sia nei confronti della ginecologa che dell&#8217;ospedale dove il parto era avvenuto.</p>



<p>Successivamente, era stata raggiunta una transazione con la ginecologa, con il pagamento di un importo di € 387.342,68. </p>



<p><strong>Il primo grado di giudizio</strong></p>



<p>Il giudizio di primo grado ha visto la Corte dichiarare la cessazione della materia del contendere tra i genitori del bambino e la ginecologa, a seguito della transazione raggiunta tra le parti. Tuttavia, la Corte ha rigettato la domanda nei confronti dell&#8217;ostetrica e ha condannato l&#8217;ospedale al pagamento di un risarcimento di € 1.370.727,35 a favore dei genitori del bambino per i danni causati dalla negligenza della ginecologa. Inoltre, la Corte ha accolto la domanda di garanzia avanzata dall&#8217;ospedale nei confronti della compagnia di assicurazione, condannando quest&#8217;ultima a tenere indenne l&#8217;ospedale per quanto dovuto, dedotta la franchigia.</p>



<p><strong>L&#8217;Appello</strong></p>



<p>La Corte d&#8217;Appello ha confermato la condanna dell&#8217;ospedale e ha rigettato l&#8217;appello principale delle compagnie di assicurazione, ritenendo invalida la clausola claims made per carenza di causa concreta. La Corte ha inoltre accolto l&#8217;appello incidentale dell&#8217;ospedale, <em>escludendo l&#8217;operatività della franchigia e confermando la responsabilità dell&#8217;ospedale</em> per la negligenza della ginecologa. La Corte d&#8217;Appello ha ribadito che la transazione tra i genitori del bambino e la ginecologa non può ridurre il debito dell&#8217;ospedale verso i danneggiati.</p>



<p><strong>Il Ricorso per Cassazione</strong></p>



<p>Il ricorso in Cassazione è stato articolato su due motivi principali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Primo motivo:</strong> Le compagnie di assicurazione hanno contestato la validità della clausola claims made inserita nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile della struttura sanitaria. Hanno sostenuto che la Corte d&#8217;Appello aveva erroneamente dichiarato la carenza di causa concreta della clausola, alterando l&#8217;assetto sinallagmatico del contratto senza considerare adeguatamente l&#8217;effettivo rapporto tra i premi pagati e il rischio assicurato.</li>



<li><strong>Secondo motivo:</strong> Le compagnie di assicurazione hanno sostenuto che la transazione raggiunta tra i genitori del bambino e la ginecologa avrebbe dovuto ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto dall&#8217;ospedale, in quanto il medico e la struttura sanitaria rispondono in solido.</li>
</ul>



<p><strong>La Decisione della Corte di Cassazione:</strong></p>



<p>La Corte di Cassazione ha respinto il secondo motivo di ricorso e accolto con rinvio il primo motivo. <br>Sinteticamente le motivazioni della Corte sono le seguenti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Transazione e Responsabilità Solidale:</strong> La Corte ha stabilito che la transazione raggiunta tra i genitori del bambino e la ginecologa non libera l&#8217;ospedale dalla sua responsabilità. La transazione, infatti, libera solo il medico che vi ha partecipato, ma non può essere invocata dall&#8217;ospedale o dalla sua assicurazione per ridurre il proprio debito. Questo perché l&#8217;errore del medico costituisce un presupposto di fatto per la responsabilità dell&#8217;ospedale, il quale può essere accertato senza effetti di giudicato nei confronti del medico stesso. La responsabilità solidale permette al creditore di transigere con uno dei coobbligati senza pregiudicare i propri diritti nei confronti degli altri.</li>



<li><strong>Clausola Claims Made:</strong> Per quanto riguarda la clausola claims made, la Corte ha accolto il ricorso delle compagnie di assicurazione, rinviando la questione alla Corte d&#8217;Appello. Quest&#8217;ultima dovrà valutare se <strong>la clausola, nel complesso delle pattuizioni contrattuali e tenendo conto del rapporto rischio/premi, soddisfi la causa concreta del contratto di assicurazione. </strong>La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente esaminato le conseguenze della dichiarazione di nullità della clausola claims made, né se il contratto fosse in grado di esplicare la propria funzione tipica nonostante le limitazioni indicate.</li>
</ul>



<p>In conclusione, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione è che una transazione tra paziente e medico non esclude la responsabilità dell&#8217;ospedale e che la validità delle clausole claims made deve essere valutata attentamente in relazione alla sinallagmaticità del contratto di assicurazione.</p>
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		<title>La chiarezza delle norme: patrimonio dell&#8217;umanità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Gerlando Gibilaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 08:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
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		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
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		<category><![CDATA[patrimonio dell'umanità]]></category>
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					<description><![CDATA[La chiarezza della norma non è una questione di nicchia Nell&#8217;ultimo episodio del podcast &#8220;Teste di Nicchia&#8221; dal titolo: &#8220;Il linguaggio tecnico&#8221; affrontiamo con Andrea Borruso la questione, non solo della chiarezza della norma giuridica (intesa genericamente come atto precettivo di natura statale), ma anche della sua accessibilità.Spesso questi temi vengono snobbati e relgati, appunto, [&#8230;]]]></description>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img width="1024" height="1024" data-attachment-id="1148" data-permalink="https://indiritto.it/2024/06/11/la-chiarezza-delle-norme-patrimonio-dellumanita/paolo-gaio-modestino-papiniano-ulpian/" data-orig-file="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/06/paolo-gaio-modestino-papiniano-ulpian.jpg" data-orig-size="1024,1024" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="paolo-gaio-modestino-papiniano-ulpian" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/06/paolo-gaio-modestino-papiniano-ulpian.jpg?w=300" data-large-file="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/06/paolo-gaio-modestino-papiniano-ulpian.jpg?w=1024" src="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/06/paolo-gaio-modestino-papiniano-ulpian.jpg?w=1024" alt="" class="wp-image-1148" srcset="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/06/paolo-gaio-modestino-papiniano-ulpian.jpg 1024w, https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/06/paolo-gaio-modestino-papiniano-ulpian.jpg?w=150 150w, https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/06/paolo-gaio-modestino-papiniano-ulpian.jpg?w=300 300w, https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/06/paolo-gaio-modestino-papiniano-ulpian.jpg?w=768 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>La chiarezza della norma non è una questione di nicchia</strong></h2>



<p>Nell&#8217;ultimo episodio del podcast &#8220;<strong><a href="https://dinicchia.substack.com/podcast">Teste di Nicchia</a></strong>&#8221; dal titolo: &#8220;<strong><a href="https://substack.com/home/post/p-145490134?source=queue">Il linguaggio tecnico</a></strong>&#8221; affrontiamo con<strong> Andrea Borruso</strong> la questione, non solo della chiarezza della norma giuridica (intesa genericamente come atto precettivo di natura statale), ma anche della sua accessibilità.<br>Spesso questi temi vengono snobbati e relgati, appunto, a <em><strong>questioni di nicchia</strong></em>.</p>



<p>Quoando ho avuto l&#8217;occasione di leggere l&#8217;atto con cui il New York Times ha citato in giudizio Microsoft ed OpenAI, mi sono stupito (e quasi esaltato) nel leggere parole di spiegazione ed a difesa della libertà di stampa, di pensiero, di editoria e di tutela della proprietà.<br>Troppo spesso diamo per scontati concetti, soffermandoci invece su vuoti tecnicismi, rinunziando ad andare al cuore del problema e delle tematiche fin anche in un giudizio relativo, magari, ad un <em>semplice </em>un sinistro stradale.</p>



<p>Dicevamo, la <strong>Chiarezza </strong>della norma giuridica: qualità spesso omessa nella manualstica quando si devono citare le sue caratteristiche (Generalità, Coercibilità, Astrattezza, Obbligatorietà, Positività, Intersubiettività). <br>Eppure ricordo ancora che il mio professore di Diritto Tributario, nelle sue lezioni, non mancava di evidenziare le sue enormi difficoltà nella comprensione del testo di una legge relativa alla disciplina di settore: &#8220;<em>Se ho difficoltà io,  quindi figuriamoci il comune cittadino contribuente</em>&#8220;.</p>



<p>La chiarezza delle norme giuridiche è un principio fondamentale per il corretto funzionamento del sistema legale e per garantire che i cittadini possano comprendere e rispettare le leggi. </p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Direi che il principio di chiarezza ed accessibilità della norma debba assurgere a patrimonio dellumanità quale criterio di democraticità</strong>.</h2>



<p>L&#8217;<strong>articolo 54 della Costituzione</strong> italiana stabilisce che &#8220;<em>tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi</em>&#8220;. Questo implica che, per poter rispettare le leggi, queste devono essere comprensibili. <br>L&#8217;<strong>articolo 5 del codice penale</strong> afferma che &#8220;<em>Nessuno può invocare a propria scusa l&#8217;ignoranza della legge penale</em>&#8220;. Pertanto, se i cittadini devono conoscere e rispettare la legge, è fondamentale che essa sia chiara e accessibile.</p>



<p><strong>L&#8217;accessibilità</strong>, inoltre, è un altro principio &#8211; distinto dalla chiarezza &#8211; che meriterebbe una separta riflessione</p>



<p>Il problema della chiarezza delle norme è stato affrontato anche nella famosa <strong>Legge n. 400 del 23 agosto 1988</strong>, la quale impone al Governo di provvedere affinché ogni norma che modifica, sostituisce o abroga altre norme, indichi chiaramente le disposizioni coinvolte. Inoltre, qualsiasi rinvio ad altre norme deve essere formulato in modo comprensibile, per evitare confusioni e malintesi.</p>



<p>La <strong>Corte Costituzionale, con la sentenza n. 364 del 1988</strong>, ha dichiarato l&#8217;incostituzionalità dell&#8217;articolo 5 del codice penale nella parte in cui non esclude l&#8217;inescusabilità dell&#8217;ignoranza della legge penale inevitabile. Questo sottolinea l&#8217;importanza della chiarezza delle norme, poiché l&#8217;ignoranza inevitabile della legge non può essere motivo di colpevolezza. La sentenza n. 209 del 2010 della stessa Corte ha poi inserito la coerenza e la certezza dell&#8217;ordinamento giuridico tra i valori fondamentali di civiltà giuridica da tutelare.</p>



<p>Come non ricordare (trovate tutte le indicazioni nella sinossi del podcast) l&#8217;articolo 53 del CAD che recita:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di <strong>accessibilità</strong>, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, <strong>chiarezza di linguaggio</strong>, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all&#8217;articolo 54.</em></p>
</blockquote>



<p>Un esempio recente di attenzione alla chiarezza normativa è rappresentato dalla <strong>proposta di legge n. 2731 del 22 ottobre 2020</strong>, volta alla modifica l&#8217;<strong>articolo 10 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092</strong>. Questa proposta mira a rendere le leggi più accessibili ai cittadini attraverso la pubblicazione di note illustrative redatte con criteri di chiarezza espositiva, che accompagnino i testi legislativi ufficiali.</p>



<p>Questa proposta di legge prevede(va) l&#8217;introduzione di una nota illustrativa per ogni atto legislativo, redatta secondo criteri di chiarezza espositiva. Questa nota deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel portale &#8220;Normattiva&#8221; entro quindici giorni dalla pubblicazione dell&#8217;atto legislativo. La nota non ha valore normativo né interpretativo, ma solo illustrativo e divulgativo, con l&#8217;obiettivo di rendere le norme più accessibili ai cittadini.</p>



<p>Per la redazione delle note illustrative, la proposta prevede l&#8217;istituzione di un <strong>Comitato di esperti di materie giuridiche, di linguistica e di comunicazione</strong> presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Questo Comitato sarà responsabile di garantire che le note illustrative siano redatte in modo chiaro e comprensibile. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato saranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>



<p>Ad oggi il testo della proposta di legge non sembrerebbe essere stato preso in cosiderazione: non è stato emendato, non ci sono stati dibattiti in Commissione o in Assemblea&#8230;</p>



<p>Insomma, non sembrerebbe essere stato compreso.</p>



<p><strong>Bibliografia</strong><br>Costituzione della Repubblica Italiana, art. 54.<br>Codice Penale, art. 5.<br>Legge n. 400 del 23 agosto 1988.<br>D.L. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) art. 54.<br>Sentenze della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 e n. 209 del 2010.<br>Proposta di legge n. 2731 del 22 ottobre 2020.<br></p>
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	</item>
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		<title>Micromobilità a Palermo: un pretesto per parlare di Ordinanze</title>
		<link>https://indiritto.it/2024/06/04/micromobilita-a-palermo-un-pretesto-per-parlare-di-ordinanze/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Gerlando Gibilaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[micromobilità]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>
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					<description><![CDATA[Nell&#8217;ottava puntata del podcast Teste di Nicchia: &#8220;Micromobilità e ordinanze&#8221; con Andrea Borruso torniamo ad occuparci di micromobilità ed, ancora una volta, vengono in considerzione le Ordinanze Comunali. L&#8217;episodio vuole essere anche uno spunto ed un pretesto per analizzare come vengono comunicate le disposizioni normative emanate dal Comune. Prossimamente, infatti, vi sarà una specifica puntata [&#8230;]]]></description>
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<p>Nell&#8217;ottava puntata del podcast <em><a href="https://dinicchia.substack.com/">Teste di Nicchia</a></em>: &#8220;<strong><a href="https://substack.com/home/post/p-145227330?source=queue">Micromobilità e ordinanze</a></strong>&#8221; con Andrea Borruso torniamo ad occuparci di micromobilità ed, ancora una volta, vengono in considerzione le Ordinanze Comunali.</p>



<p>L&#8217;episodio vuole essere anche uno spunto ed un pretesto per analizzare come vengono comunicate le disposizioni normative emanate dal Comune. </p>



<p>Prossimamente, infatti, vi sarà una specifica puntata tutta incentrata sul c.d. <strong>linguaggio tecnico</strong>, con particolare riferimento a quello giuridico.</p>



<p>Non mi rimane che augurarvi buon ascolto e&#8230; buona pedalata!</p>



<p></p>
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		<title>AI Act: La Nuova Era della Regolamentazione dell&#8217;Intelligenza Artificiale in Europa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Gerlando Gibilaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Consiglio dell&#8217;Unione Europea ha dato il via libera definitivo all&#8217;AI Act, una legislazione che entrerà in vigore tra due anni e che disciplina lo sviluppo, l&#8217;uso e la commercializzazione dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) in Europa. In questo articolo: &#8220;A-9-2023-0188: non è un personaggio di Guerre Stellari&#8221; avevamo dato conto dell&#8217;approvazione (il 13 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="1024" data-attachment-id="1038" data-permalink="https://indiritto.it/2024/05/28/ai-act-la-nuova-era-della-regolamentazione-dellintelligenza-artificiale-in-europa/ai/" data-orig-file="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/ai.webp" data-orig-size="1024,1024" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="ai" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/ai.webp?w=300" data-large-file="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/ai.webp?w=1024" src="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/ai.webp?w=1024" alt="" class="wp-image-1038" srcset="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/ai.webp 1024w, https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/ai.webp?w=150 150w, https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/ai.webp?w=300 300w, https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/ai.webp?w=768 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Il Consiglio dell&#8217;Unione Europea ha dato il via libera definitivo all&#8217;AI Act, una legislazione che entrerà in vigore tra <strong>due anni</strong> e che disciplina lo sviluppo, l&#8217;uso e la commercializzazione dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) in Europa. </p>



<p>In questo articolo: &#8220;<a href="https://indiritto.it/2024/04/16/a-9-2023-0188-non-e-un-personaggio-di-guerre-stellari/"><strong>A-9-2023-0188: non è un personaggio di Guerre Stellari</strong></a>&#8221; avevamo dato conto dell&#8217;approvazione (il 13 marzo 2024) da parte del Parlamento Europeo della relativa legge.</p>



<p>La legge segue un approccio basato sul rischio: maggiore è il rischio di danni alla società, più severe saranno le regole.</p>



<p>I sistemi di <strong>IA</strong> <strong>destinati alla giustizia</strong> e ai <strong>processi democratici</strong> sono classificati come ad <strong>alto rischio</strong> per il loro potenziale impatto sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo. <br>Questi rischi includono i sistemi utilizzati dalle autorità giudiziarie per assistere nella ricerca e interpretazione dei fatti e delle leggi.</p>



<p>La legge <strong>vieta </strong>l&#8217;uso di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>social scoring</strong> e <strong>tecniche manipolative</strong>: non sarà possibile analizzare le persone da parte dei sistemi di intelligenza artificiale basandosi su comportamenti o caratteristiche personali, così come tecniche che mirano a manipolare il comportamento umano. Esempi di tecniche maipolative sono: lo sfruttamento delle vulnerabilità psicologiche, il condizionamento del comportamento, la <em>missinformation</em> ed il c.d. <em>dark patterns</em> ovvero interfacce utente progettate per confondere o ingannare l&#8217;utente a compiere azioni non intenzionali (ad esempio, pulsanti nascosti o layout che inducono l&#8217;utente a fare clic su opzioni che non avrebbe scelto volontariamente).</li>



<li>pratiche di <strong>polizia predittiva</strong>: ovvero &#8220;<em>l&#8217;insieme di attività e di forze impiegate nello studio e nell’applicazione di metodi statistici volti ad anticipare i crimini grazie alla combinazione di diversi tipi di dati, tra cui quelli relativi a notizie di reati precedentemente commessi o i profili dei sospettati presenti nei siti di relazione sociale</em>&#8220;(<a href="https://www.treccani.it/vocabolario/polizia-predittiva_(Neologismi)/">Treccani</a>). <br>Come non ricordare The Minority Report (il film, ma sopratutto la novella di P.K. Dick pubblicata nel 1956 sulla rivista (Fantastic Universe).</li>



<li><strong>riconoscimento delle emozioni</strong> in ambito lavorativo e scolastico.
<ul class="wp-block-list">
<li>In ambito <strong>lavorativo </strong>distinguiamo: 
<ul class="wp-block-list">
<li>Monitoraggio delle Prestazioni: Utilizzare IA per valutare il livello di stress, motivazione o soddisfazione dei dipendenti attraverso l&#8217;analisi delle espressioni facciali o del tono di voce durante le riunioni o interazioni lavorative.</li>



<li>Selezione del Personale: Applicare tecnologie di riconoscimento delle emozioni durante i colloqui di lavoro per interpretare la sincerità, l&#8217;entusiasmo o la fiducia dei candidati.</li>



<li>Valutazione della Soddisfazione: Monitorare continuamente le emozioni dei dipendenti per individuare segni di insoddisfazione o burnout e intervenire tempestivamente.</li>
</ul>
</li>



<li>In ambito <strong>scolastico</strong>:
<ul class="wp-block-list">
<li>Interazioni Didattiche: Analizzare le reazioni emotive degli studenti durante le lezioni per adattare l&#8217;insegnamento in tempo reale, migliorando l&#8217;efficacia dell&#8217;apprendimento.</li>



<li>Valutazione delle Prestazioni: Utilizzare IA per capire meglio il coinvolgimento e lo stato emotivo degli studenti durante le attività scolastiche, rilevando potenziali problemi come ansia o disinteresse.</li>



<li>Supporto Psicologico: Monitorare le emozioni degli studenti per identificare chi potrebbe avere bisogno di supporto psicologico o di interventi di consulenza.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>



<li>L&#8217;uso del <strong>riconoscimento facciale</strong> è permesso solo alle forze dell&#8217;ordine sotto condizioni rigorose. Questo tema meriterebbe un articolo e degli approfondimenti specifici che sono sicuro saranno analizzati da persone più competenti del sottoscritto.<br>In generale possiamo dire che l&#8217;uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblicamente accessibili per scopi di applicazione della legge è generalmente vietato. <br>Le eccezioni riguardano:
<ul class="wp-block-list">
<li>Ricerca mirata di vittime specifiche di rapimenti, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale.</li>



<li>Prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente alla vita o alla sicurezza fisica delle persone, o di un attacco terroristico.</li>



<li>Localizzazione o identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato per condurre un&#8217;indagine penale, un&#8217;azione penale o eseguire una pena per reati punibili con una pena detentiva di almeno quattro anni</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p>Tali eccezioni sono poi sottoposte a requisiti di autorizzazione, Salvaguardie e limiti e valutazione e rapporti.</p>



<p>Per garantire l&#8217;applicazione corretta della legge, sono stati istituiti vari organi di governo, tra cui un <strong>ufficio AI all&#8217;interno della Commissione Europea</strong>, un <strong>panel scientifico</strong> di esperti indipendenti, un <strong>comitato per l&#8217;AI</strong> con rappresentanti degli Stati membri e un <strong>forum consultivo</strong> per le parti interessate.</p>



<p>Anche i sistemi di IA per la <strong>risoluzione alternativa</strong> delle controversie sono considerati ad alto rischio se gli esiti producono effetti giuridici. L&#8217;uso di IA può supportare i giudici ma non deve sostituirli, mantenendo il processo decisionale sotto controllo umano.</p>



<p>I sistemi di IA per <strong>compiti amministrativi accessori</strong> (cancelleria?) che non influiscono direttamente sull&#8217;amministrazione della giustizia, non sono considerati ad alto rischio. </p>



<p>Sono vietati i sistemi di IA che attribuiscono un punteggio sociale alle persone (<strong>social scoring</strong>), poiché possono portare a discriminazione e violare i diritti di dignità e non discriminazione.<br>Merita di essere fatta una brevissima parentesi: in Cina si chiama <strong>sistema di</strong> <strong>credito sociale</strong> e serve a monitorare cittadini, enti ed imprese attraverso un complesso sistema di controllo e valutazione, connesso a misure premiali e sanzionatorie. <br>Vi voglio segnalare un interssante articolo pubblicato addirittura nel giugno del 2019 su Wired UK: <a href="https://www.wired.com/story/china-social-credit-system-explained/">The complicated truth about China&#8217;s social credit system</a>.<br>Questa pratica, con profonde e diverse distinzioni e sfumature, è stata applicata anche nel <strong>Regno Unito</strong> (che,<em> ça va sans dire</em>, non fa più parte dell&#8217;Unione Eropea), dove aziende come Experian tracciano i pagamenti dei debiti per assegnare un punteggio utilizzato da prestatori e fornitori di mutui. Anche in ambito sociale vi sono sistemi di punteggio come su eBay e Uber, dove utenti e conducenti si valutano reciprocamente.<br>Il sistema di credito sociale della Cina è profondamente diverso, comunque, perché si tratta di un progetto in evoluzione che combina elementi di controllo sociale e sorveglianza.</p>



<p>I modelli di IA generali senza rischi sistemici saranno soggetti a requisiti limitati, mentre quelli con rischi sistemici dovranno rispettare regole severe. Sono previste multe variabili in base alla violazione e alla dimensione dell&#8217;azienda, da un minimo di 7,5 milioni di euro fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato globale.</p>



<p>L&#8217;AI Act sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell&#8217;UE e entrerà in vigore venti giorni dopo. </p>



<p>In parallelo, il Governo italiano ha presentato un disegno di legge per l&#8217;introduzione di disposizioni sull&#8217;intelligenza artificiale, con un investimento di 1 miliardo di euro, riservando ai magistrati la decisione finale su interpretazione della legge, valutazione dei fatti e delle prove.</p>



<p></p>
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	</item>
		<item>
		<title>Da Uruk al Darfur: 5000 anni di civiltà</title>
		<link>https://indiritto.it/2024/05/24/da-uruk-al-darfur-5000-anni-di-civilta/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Gerlando Gibilaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 06:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Darfur]]></category>
		<category><![CDATA[genocidio]]></category>
		<category><![CDATA[scrittura]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
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					<description><![CDATA[La nascita della scrittura, nella sua forma ideografica, viene fatta risalire, comunemente, all&#8217;incirca al IV secolo a.C.Vi sono molti contributi che identificano nell&#8217;invenzione della scrittura la nascita delle civiltà. Questa mattina, abbastanza presto, vero le 6:00 del mattino, ascoltavo la puntata 554 del podcast &#8220;Stories&#8221; di Cecilia Sala.I numerosi orrori narrati, non si erano sufficientemente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La nascita della scrittura, nella sua forma ideografica, viene fatta risalire, comunemente, all&#8217;incirca al IV secolo a.C.<br>Vi sono molti contributi che identificano nell&#8217;invenzione della scrittura la <strong>nascita delle civiltà</strong>.</p>



<p>Questa mattina, abbastanza presto, vero le 6:00 del mattino, ascoltavo la puntata 554 del podcast &#8220;<strong>Stories</strong>&#8221; di <strong>Cecilia Sala</strong>.<br>I numerosi orrori narrati, non si erano sufficientemente radicati nella mia assonnata coscienza, sin quando ascolto la storia di <strong>Taiba Hassan Adam</strong> (ho faticato non poco a tradurre in lettere il nome ascoltato): una sopravvissuta ai massacri del 2003 nel Darfur.</p>



<p>Vent&#8217;anni dopo, nel novembre del 2023, i miliziani giungono nel campo profughi dove Taiba Hassan Adam viveva con i suoi tre figli di dieci, otto e sette anni. La trascinano fuori di casa, sprangano le porte dell&#8217;abitazione di mattoni e paglia, spargono benzina e danno fuoco alla casa con dentro i tre bambini. Costringono la madre a guardare impotente.<br>Taiba Hassan Adam vive oggi in un campo profughi, un altro, ai confini con il Ciad in una tenda di plasitca blu.</p>



<p>La storia di Taiba Hassan Adam è narrata in questo Report di <strong>Gabriele Steinhauser</strong>  apparso su <strong><a href="https://www.rightsreporter.org/">Rights Repoter</a></strong>: <br><strong><em><a href="https://www.rightsreporter.org/darfur-2024-anatomia-di-un-vero-genocidio/">Darfur 2024: anatomia di un VERO genocidio</a></em></strong>.</p>



<p>Quando ho aperto inDiritto: civiltà e diritto, ho scritto: </p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>un luogo che nasce dall’esigenza e dalla volontà di condividere le notizie, gli approfondimenti, le riflessioni sulle tematiche giuridiche, sociali e culturali.</em></p>
</blockquote>



<p><strong>Ecco: 5.000 anni dopo l&#8217;invenzione della scrittura l&#8217;umanità ha scoperto il Darfur.</strong>.. ed io, così, questa mattina mi sono svegliato.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
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			<media:title type="html">Gerlando</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La PEC fa prova dell&#8217;invio e della ricezione del messaggio, ma non del contenuto degli allegati</title>
		<link>https://indiritto.it/2024/05/21/la-pec-fa-prova-dellinvio-e-ricezione-del-messaggio-ma-non-del-contenuto-degli-allegati/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Gerlando Gibilaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[allegati]]></category>
		<category><![CDATA[pec]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di Cassazione con l&#8217;Ordinanza n. 10091 del 15.04.2024 torna a ribadire un principio (per la verità espresso in altre pronuncie) per cui la PEC dimostra l’invio e la ricezione del messaggio contentuo nel corpo della pec, ma non garantisce il contenuto del documento allegato. Per la verità potrebbe farsi il medesimo raggionamento in [&#8230;]]]></description>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="1024" data-attachment-id="982" data-permalink="https://indiritto.it/2024/05/21/la-pec-fa-prova-dellinvio-e-ricezione-del-messaggio-ma-non-del-contenuto-degli-allegati/posta-1/" data-orig-file="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/posta-1.jpg" data-orig-size="1024,1024" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="posta-1" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/posta-1.jpg?w=300" data-large-file="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/posta-1.jpg?w=1024" src="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/posta-1.jpg?w=1024" alt="" class="wp-image-982" srcset="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/posta-1.jpg 1024w, https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/posta-1.jpg?w=150 150w, https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/posta-1.jpg?w=300 300w, https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/05/posta-1.jpg?w=768 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>La <strong>Corte di Cassazione con l&#8217;Ordinanza n. 10091 del 15.04.2024 </strong>torna a ribadire un principio (per la verità espresso in altre pronuncie) per cui la PEC dimostra l’invio e la ricezione del messaggio contentuo nel corpo della pec, ma non garantisce il contenuto del documento allegato.</p>



<p>Per la verità potrebbe farsi il medesimo raggionamento in relazione alla raccomandata a/r: la busta garantisce l&#8217;invio della raccomandata, ma non il suo contenuto.<br>Proprio con riferimento alla raccomandata a/r la Corte di Cassazione ebbe a specificare che: <strong>il contenuto della lettera raccomandata inviata si presume uguale alla copia prodotta in giudizio, a meno che il destinatario riesca a provare di aver ricevuto una missiva da un contenuto diverso o una busta priva di contenuto.</strong> <br>In sostanza l’onere della prova grava sul destinatario e non sul mittente (Cass. sentenze n. 23920/2013 e n. 15762/2013).</p>



<p>Ricordo addirittura, stante l&#8217;incertezza generata da diverse sentenze contrastanti, che per un certo periodo si usava inviare la raccomandata senza busta, ma in un plico piegato e spillato, proprio al fine di superare possibili contestazioni in ordine al contenuto <em>allegato</em>.</p>



<p>Nell&#8217;ordinanza in commento, con riferimento all&#8217;allegato della pec, la Corte osserva:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>Dunque, la Pec è in grado di attestare in maniera certa l&#8217;avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione (data, ora e formato) ed anche il suo contenuto, ma limitatamente alla Pec stessa, non al file allegato ad essa. Pertanto, se alla Pec è stato allegato un file con un determinato nome, estensione, formato e dimensioni la ricevuta lo attesterà, ma non farà prova del contenuto di quel file,<strong> occorrendo, a tal fine, che sul file allegato sia apposta la firma digitale, che certificherà la provenienza del documento e la sua integrità.</strong> Ne consegue che non è corretta la stessa affermazione del tribunale secondo cui la produzione del documento (pec) in formato elettronico sarebbe idonea a fornire la prova del contenuto del documento allegato (e della data certa).</em></p>
</blockquote>



<p>In sostanza l&#8217;allegato dovrà essere firmato digitalmente per considerarsi validamente &#8220;<strong><em>allegato&#8221; </em></strong>alle PEC. </p>



<p>Principi e ragionamenti che, per la verità, lasciano un po&#8217; perplessi.</p>



<p>Ritengo, infatti, che non debba essere in dubbio il fatto che l&#8217;allegato sia stato inviato a mezzo della detta posta certificata. <br>Se ti ho inviato una <em>foto </em>amezzo pec, è certo che ti ho inviato a mezzo pec quella determinata <em>foto</em>. <br>La circostanza che la foto allegata sia stata digitalmente firmata, poi, non la trasforma magicamente in <em>vera, </em>o <em>vero </em>il fatto che quella determinata <em>foto </em>sia stata allegata alla pec.<br>Ed infatti posso averti inviato una foto firmata, ovvero una foto senza firma digitale: ma è indiscutibile che in entrambe le ipotesi ti ho inviato quell&#8217;allegato (la pec non può corrompere l&#8217;allegato).</p>



<p>Altra questione, invece, attiene alle <strong>caratteristiche intriseche </strong>dell&#8217;allegato ed alla sua validità come documento giuridico in grado di produrre determinati effetti.</p>



<p>Mi domando:<br>Come mai, ad esempio, nel caso dell&#8217;<strong>accesso civico generalizzato</strong> non è necessaria la firma digitale che attesti la conformità dell&#8217;allegato <strong>documento di identità </strong>per considerarsi validamente allegato alla richiesta?<br>Come mai posso inviare alla compagnia di assicurazione (ad esempio a mezzo pec),anche l&#8217;attestazione medica comprovante l&#8217;avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (senza che sia firmata digitalmente) atta, fra l&#8217;altro, a far decorrere i termini di cui all&#8217;art. 148 Codice delle Assicurazioni?</p>



<p>Il caso sottoposto al vaglio della Cassazione trae origine da una società che aveva presentato opposizione ex art. 98 della legge fallimentare contro un decreto del Tribunale di Cagliari, il quale aveva rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo per un determinato credito. Questo credito derivava da canoni d’affitto d’azienda secondo un contratto sottoscritto tra le parti l&#8217;8 luglio 2010.</p>



<p>Il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto che il contratto di affitto d’azienda non fosse opponibile alla procedura fallimentare poiché privo di data certa. Il Tribunale ha osservato che le note e le PEC prodotte dalla ricorrente non contenevano riferimenti sufficienti a comprovare l&#8217;esistenza e la data certa del contratto.</p>



<p>La parte ricorrente per cassazione aveva osservato che: <em>il giudice di primo grado, nonostante l&#8217;inequivoca facoltà concessa alla parte dalla legge (art. 16 bis legge cit.), all&#8217;atto della prima costituzione in giudizio, di depositare i documenti in cartaceo, ha ritenuto imprescindibile, per provare il contenuto di un documento allegato ad una pec, la produzione dello stesso in via telematica, non considerando che il deposito in via telematica costituisce una semplice alternativa e che la prova del contenuto dell&#8217;allegato può essere fornita producendo documentazione attestante l&#8217;accettazione e la consegna del messaggio inviato via pec.</em></p>



<p>La Corte di Cassazione nella sentenza, invece di rimanere sul punto della questione di diritto (ovvero delle caratteristiche intrinseche dell&#8217;allegato), compie un ragionamento che in verità confonde (almeno il sottoscritto):</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>(&#8230;) <em>questa Corte (<strong>vedi Cass. n. 32165/2023</strong>), nell&#8217;esaminare un&#8217;analoga questione in cui era stato invocato dall&#8217;istante che il documento allegato ad una posta elettronica certificata è attratto al regime di quest&#8217;ultima, ed è pertanto atto opponibile a terzi, ha affermato che &#8220;<strong>la posta elettronica certificata dimostra l&#8217;invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato</strong>&#8220;. Non si può, in altri termini, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato lo è, o meglio, che quel documento è riferibile al suo autore, <strong>e che ha effettivamente quel contenuto</strong>. Si supponga il caso in cui con posta certificata si invia un documento dal falso contenuto, o proveniente da un terzo: si dovrebbe dire che, avendo il mittente certificato la posta (ossia attestato che proviene da lui e che è stata spedita a quell&#8217;ora) ha altresì attestato che il documento allegato è vero o che è riferibile ad un terzo….&#8221;.</em></p>
</blockquote>



<p><em> &#8220;Non si può, in altri termini, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato </em>(&#8230;)<em> ha effettivamente quel contenuto</em>&#8221; .<br>Questa affermazione a mio avviso non è corretta. Il documento allegato alla pec ha certamente quel contenuto: sia che sia firmato digitalmente o meno. <br>Può essere più o meno legalmente valido.</p>



<p>Certamente la ricevuta di consegna attesta che lo specifico documento è stato inviato. Quel documento e non altri.</p>



<p>Dobbiamo distinguere: </p>



<ul class="wp-block-list">
<li>allego ad una pec un contratto da me firmato digitalmente;</li>



<li>chiedo al destinatario che me lo restituisca a mezzo pec firmato digitalmente;</li>



<li>il destinatario me lo restituisce a mezzo pec ma non lo firma digitalmente;</li>
</ul>



<p>È indubbio che il destinatario mi abbia inviato il documento, così come è indubbio che <strong>non </strong>è firmato ed è altrettanto indubbio che <strong>non possa considerarsi concluso il contratto</strong> (poichè il documento non è firmato).</p>



<p>Altra ipotesi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>allego ad una pec un contratto da me firmato digitalmente;</li>



<li>chiedo al destinatario che me lo restituisca a mezzo pec firmato digitalmente;</li>



<li>il destinatario mi invia una pec ma con un <strong>altro </strong>contratto firmato solo da lui;</li>
</ul>



<p>È indubbio che mi abbia inviato un altro documento, così come è indubbio che è firmato ed è altrettanto indubbio che non possa considerarsi concluso il contratto (manca la mia firma).</p>



<p>In sostanza dobbiamo distinguere le <strong>caratteristiche intrinseche dell&#8217;allegato</strong>, dalla prova che quello specifico documento sia stato allegato. <br>Un documento falso, anche se è stato firmato digitalmente, rimane un falso e la pec non lo trasforma in <em>vero</em>.</p>



<p>Riassumiamo quello che, invece, la Corte di Cassazione sostiene:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Certificazione del Contenuto della PEC</strong>: La PEC attesta in modo certo l&#8217;avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione (data, ora e formato) e il suo contenuto limitatamente alla PEC stessa, non al file allegato ad essa. La ricevuta attesterà che un file con un determinato nome, estensione, formato e dimensioni è stato allegato alla PEC, ma non garantirà il contenuto di quel file. Per garantire la provenienza e l&#8217;integrità del documento allegato, è necessaria la firma digitale​​.</li>



<li><strong>Opponibilità del Documento Allegato alla PEC</strong>: La Corte ha ritenuto non corretta l&#8217;affermazione che la produzione del documento in formato elettronico (PEC) fornisca la prova del contenuto del documento allegato e della data certa. Anche se una PEC inviata a un destinatario non è contestata riguardo al suo contenuto, non si può dedurre automaticamente che il documento allegato abbia la stessa certezza. È necessario che il documento allegato sia anche formalmente garantito nella sua autenticità e contenuto​​.</li>



<li><strong>Data Certa e Documento Allegato</strong>: Un documento allegato a una PEC non acquisisce automaticamente data certa solo perché la PEC ha una data certa. Per esempio, se una nota inviata via PEC richiama il contenuto di un contratto, non estende la certezza della data al contratto stesso e alle sue previsioni essenziali. Questo principio è stato ribadito anche in precedenti sentenze della Corte​​.</li>



<li><strong>Obbligo di Produzione del Documento in Formato Elettronico</strong>: La Corte ha inoltre stabilito che, se viene allegato un documento a una PEC, è obbligatorio produrre il documento in formato elettronico originale per verificarne il contenuto. La produzione in formato cartaceo non è sufficiente a garantire la data certa e l&#8217;integrità del documento allegato​​.</li>
</ol>



<p>Ma allora, mi domando: se invio una pec in cui esclusivamente nell&#8217;allegato &#8211;  <strong>non firmato digitalmente</strong> &#8211; minaccio ovvero offendo il destinatario, potrà dirsi allora che, <strong>poiché il contenuto di quel file <em>non è garantito</em></strong>, <strong>non ho offeso o minacciato il destinatario?</strong></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
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	</item>
		<item>
		<title>Responsabilità Sanitaria: azione diretta del danneggiato contro l&#8217;assicurazione</title>
		<link>https://indiritto.it/2024/05/14/responsabilita-sanitaria-azione-diretta-del-danneggiato-contro-lassicurazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Gerlando Gibilaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto delle Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento del danno]]></category>
		<category><![CDATA[azione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[DM 232/2023]]></category>
		<category><![CDATA[legge 24/2017]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità medica]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità sanitaria]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Decreto Ministeriale n. 232 del 2023 ha attuato quanto previsto dalla L. n.24/2017 art. 12, in ordine al sistema che permette l&#8217;azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia di Assicurazione che &#8211; eventualmente &#8211; garantisce l&#8217;ente sanitario. La Legge 8 marzo 2017, n. 24, aveva introdotto importanti disposizioni riguardanti la sicurezza delle cure [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il <strong>Decreto Ministeriale n. 232 del 2023 </strong>ha attuato quanto previsto dalla L. n.24/2017 art. 12, in ordine al sistema che permette l&#8217;azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia di Assicurazione che &#8211; eventualmente &#8211; garantisce l&#8217;ente sanitario.</p>



<p>La<strong> Legge 8 marzo 2017, n. 24</strong>, aveva introdotto importanti disposizioni riguardanti la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, che adesso con il citato D.M. trovano attuazione.</p>



<p>La sicurezza delle cure è parte integrante del diritto alla salute e si realizza attraverso attività preventive e gestionali dei rischi, coinvolgendo tutto il personale sanitario.</p>



<p>Viene previsto che le regioni possano designare il<strong> Difensore civico</strong> come garante per il diritto alla salute e istituisce i Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente ed altresì viene istituito un <strong>Osservatorio nazionale</strong> per monitorare e promuovere buone pratiche di sicurezza nelle cure sanitarie.</p>



<p>Vogliamo ricordare anche l&#8217;<strong>articolo 4</strong> della predetta legge, che impone alle strutture sanitarie di garantire trasparenza sulle prestazioni erogate e sui risarcimenti liquidati.<br>Su tali norme ritorneremo in prossimi articoli</p>



<p>L&#8217;<strong>art. 7</strong> , fra l&#8217;altro, definisce le <strong>responsabilità civile</strong> delle strutture sanitarie e dei professionisti che vi operano, stabilendo testualmente che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>1 La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nel l&#8217;adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell&#8217;opera di esercenti 1a professione sanitaria, anche se scelti paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle lore condotte dolose copolse.</em></p>
</blockquote>



<p>La responsabilità, quindi viene parametrata nell&#8217;aveo delle norme civilistiche attienti alla &#8220;Responsabilità del debitore&#8221; (1218 c.c.), ovvero responsabilità contrattuale, ache per fatto di terzi (1228 c.c.).</p>



<p>In particolar modo con riferimento all&#8217;art. 7 avremo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Responsabilità della Struttura:</strong> Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono responsabili per i danni causati dalle azioni dolose o colpose dei professionisti sanitari che operano al loro interno, anche se questi ultimi non sono impiegati direttamente dalla struttura ma operano in regime di libera professione o sono scelti dal paziente.</li>



<li><strong>Responsabilità dei Professionisti Sanitari:</strong> I professionisti sanitari sono responsabili personalmente per i danni causati dalla loro condotta, a meno che non agiscano nell&#8217;adempimento di un&#8217;obbligazione contrattuale specifica con il paziente.</li>



<li><strong>Risarcimento del Danno:</strong> Il risarcimento dei danni segue le normative del codice civile italiano, considerando le specificità del caso medico e le linee guida di riferimento per la pratica sanitaria.</li>



<li><strong>Norme Imperative:</strong> Le disposizioni di questo articolo sono considerate norme imperative, cioè non derogabili da accordi privati.</li>
</ul>



<p>L&#8217;articolo 10 impone requisiti specifici per le assicurazioni nel settore sanitario. Sinteticamente: tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, devono avere una copertura assicurativa adeguata per la responsabilità civile verso terzi e i prestatori d&#8217;opera. Questo include danni causati dal personale e da attività di formazione o ricerca. Il Ministro dello sviluppo economico, in concerto con il Ministro della salute, stabilisce i criteri e le modalità per la vigilanza e il controllo delle assicurazioni nel settore sanitario.</p>



<p>L&#8217;<strong>articolo 12</strong> della Legge 8 marzo 2017, n. 24, stabilisce disposizioni specifiche per l&#8217;<strong>azione diretta</strong> del soggetto danneggiato. Questo articolo è cruciale perché consente al danneggiato di agire legalmente direttamente contro l&#8217;assicurazione della struttura sanitaria o del professionista sanitario, semplificando il processo di richiesta del risarcimento. </p>



<p>Nella detta legge veniva stabilito (art. 12 c. 6) che le disposizioni in tema di risarcimento diretto (un po&#8217; come nella rca) sarebbero state applicate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto che stabilisce i requisiti minimi delle polizze assicurative.</p>



<p>Quindi con l’entrata in vigore, il <strong>16 marzo 2024</strong>, del decreto ministeriale 232/2023 attuativo della legge 24/2017, è diventato operativo il regime dell’azione diretta.</p>



<p>Ecco i dettagli principali dell&#8217;azione diretta come sisciplinata dall&#8217;art. 12 della L. 24/2017:</p>



<h3 class="wp-block-heading">Azione Diretta del Soggetto Danneggiato</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Diritto all&#8217;Azione Diretta</strong>: Il soggetto danneggiato ha il diritto di rivolgersi direttamente all&#8217;assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, o all&#8217;assicurazione del professionista sanitario, per richiedere il risarcimento dei danni subiti, senza dover agire prima contro la struttura o il professionista.</li>



<li><strong>Limiti delle Somme</strong>: L&#8217;azione può essere esercitata entro i limiti delle somme assicurate secondo il contratto stipulato con la struttura o il professionista.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Eccezioni Non Opponibili</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Eccezioni Limitate</strong>: All&#8217;azione diretta non sono opponibili eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, se non quelle espressamente stabilite dal decreto che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Diritto di Rivalsa</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Rivalsa dell&#8217;Assicurazione</strong>: L&#8217;impresa di assicurazione ha il diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell&#8217;assicurato, secondo i requisiti minimi e non derogabili contrattualmente stabiliti dal decreto legislativo.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Procedura Legale</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>Ai sensi dell&#8217;art. 8 la <strong>conciliazione </strong>(procedura di mediazione) è condizione di procedibilità della domanda</li>



<li><strong>Litisconsorte Necessario</strong>: In un giudizio promosso contro l&#8217;assicurazione, sia la struttura sanitaria che il professionista sanitario sono considerati litisconsorti necessari, ossia devono essere coinvolti nel processo.</li>



<li><strong>Accesso alla Documentazione</strong>: L&#8217;impresa di assicurazione, il professionista sanitario e il danneggiato hanno il diritto di accedere alla documentazione relativa ai fatti oggetto del sinistro in ogni fase della gestione del caso.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Prescrizione dell&#8217;Azione Diretta</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Termini di Prescrizione</strong>: L&#8217;azione diretta è soggetta allo stesso termine di prescrizione dell&#8217;azione contro la struttura o il professionista sanitario.</li>
</ul>



<p>È bene rammentare che gli effetti conseguenti l’applicazione della normativa in commento si produrranno sui contratti che saranno stipulati nel futuro (dall&#8217;entrata in vigore del DM).<br>L’azione diretta si collega alla regola di cui all’art. 8 del regolamento (DECRETO 15 dicembre 2023, n. 232), il quale identifica le eccezioni opponibili al danneggiato, in quanto approvate specificamente per iscritto al momento della sottoscrizione della relativa clausola.</p>



<p>Per cui quando si entra nella struttura, con la sottoscrizione della clausola contrattuale (da approvare specificamente per iscritto) la compagnia di Assicurazione potrà opporre al danneggiato:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>a) i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attivita&#8217; chenon sono oggetto della copertura assicurativa; b) fatti generatori di responsabilita&#8217; verificatisi e lerichieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodicontemplati dall&#8217;articolo 5; c) le limitazioni del contratto assicurativo di cui all&#8217;articolo1, comma 1, lettere q) ed r), con riferimento alle copertureassicurative di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 10 della Legge; d) il mancato pagamento del premio.</em></p>
</blockquote>



<p>Spieghiamo:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Fatti Dannosi Non Coperti</strong>: Questa eccezione riguarda i danni derivanti da attività che non rientrano nell&#8217;ambito della copertura assicurativa. Se l&#8217;attività responsabile del danno non è inclusa nelle garanzie della polizza, l&#8217;assicuratore può opporre questa eccezione.</li>



<li><strong>Periodo di Copertura</strong>: Relativa ai fatti generatori di responsabilità che si verificano al di fuori dei periodi di copertura definiti dalla polizza. Se un evento causante danno si verifica in un periodo non coperto dall&#8217;assicurazione, questa eccezione può essere utilizzata.</li>



<li><strong>Limitazioni Contrattuali</strong>: Include le limitazioni specifiche previste dal contratto di assicurazione, come le clausole di franchigia (dove una parte del danno rimane a carico dell&#8217;assicurato) e la Self Insurance Retention (SIR), che è la quota di rischio non trasferita all&#8217;assicuratore e gestita internamente dalla struttura.</li>



<li><strong>Mancato Pagamento del Premio</strong>: Se il contraente non ha pagato il premio assicurativo, l&#8217;assicuratore può rifiutare di coprire il sinistro.</li>
</ol>



<p>Voglio rammentare, a tal riguardo, anche la previsione dell&#8217;<strong>articolo 14 della Legge 8 marzo 2017, n. 24</strong>, istituisce un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, la cui gestione delle risorse è affidata alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) S.p.A., attraverso una convenzione con il Ministero della Salute.</p>



<p>Il Fondo interviene per risarcire i danni nei casi in cui i danni siano superiori ai massimali di assicurazione, in situazioni di insolvenza dell&#8217;assicuratore, o in assenza di copertura assicurativa per recesso unilaterale.<br>Le disposizioni si applicano ai sinistri denunciati dopo l&#8217;entrata in vigore della legge.</p>



<p><br></p>
]]></content:encoded>
					
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			<media:title type="html">Gerlando</media:title>
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	</item>
		<item>
		<title>Cassazione civile, sez. II, sentenza 4819 del 23 Febbraio 2024: una &#8220;veduta&#8221; lunga quindici anni che non ha visto ancora la &#8220;luce&#8221;</title>
		<link>https://indiritto.it/2024/05/07/cassazione-civile-sez-ii-sentenza-4819-del-23-febbraio-2024-una-veduta-lunga-quindici-anni-che-non-ha-visto-ancora-la-luce/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Gerlando Gibilaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[905 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[907 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[vedute]]></category>
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					<description><![CDATA[Il caso trae origine da un contenzioso legale avviato nel 2009 (precisamente il 12 giugno 2009), e riguardava l&#8217;installazione di una scala metallica in un cortile, ritenuta in violazione delle norme sulle distanze legali e il diritto di veduta di un immobile adiacente. Il contenzioso è approdato alla Corte di Cassazione, che ha emesso la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il caso trae origine da un contenzioso legale avviato nel <strong>2009</strong> (precisamente il 12 giugno 2009), e riguardava l&#8217;installazione di una scala metallica in un cortile, ritenuta in violazione delle norme sulle distanze legali e il diritto di veduta di un immobile adiacente. Il contenzioso è approdato alla Corte di Cassazione, che ha emesso la sentenza n. 4816 del <strong>23 febbraio del 2024</strong>, che ha annullato la decisione della Corte di Appello di Genova e ha rinviato il caso alla Corte di Appello di Genova.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Principi di Diritto Enunciati</h2>



<p>Premesso che il testo integrale della sentenza può essere letto e scaricato sull&#8217;ottima rivista online &#8220;<a href="https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31152/Condominio?Apertura-di-veduta-su-cortile-in-propriet%C3%A0-altrui-e-distanze-ex-art.-905-c.c.">il Caso.it</a>&#8221; (cui rimando), evidenziamo che la Corte di Cassazione ha ritenuto che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>La questione di diritto che il Collegio è chiamato a risolvere riguarda la legittimità o meno della apertura di vedute su un cortile di proprietà esclusiva di un edificio che perciò ne risulti gravato, con la peculiarità che tra l’edificio nel quale è realizzata la veduta ed il cortile non esiste nessun rapporto di accessorietà.</em></p>
</blockquote>



<p><strong>Diritto di Veduta e Distanze Legali:</strong> Il fulcro del contenzioso era l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 907 del codice civile, che stabilisce le norme relative alle distanze necessarie per garantire il diritto di veduta. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la normativa debba essere interpretata considerando eventuali accordi contrattuali o diritti acquisiti, come l&#8217;usucapione, che non erano stati adeguatamente considerati nei giudizi precedenti.</p>



<p><strong>Gestione della Proprietà Comune:</strong> Il caso ha sollevato questioni significative relative alla gestione di spazi comuni in contesti condominiali. La Corte ha sottolineato l&#8217;importanza di gestire questi spazi in modo che non vengano imposte servitù non concordate, rispettando la proprietà e la tranquillità degli altri condomini.</p>



<p><strong>Revisione delle Prove</strong>: La decisione di annullare e rinviare il caso per una nuova valutazione delle prove indica la necessità di un&#8217;esame più scrupoloso da parte delle corti inferiori, per assicurare che la normativa sia applicata correttamente e che tutti gli aspetti del caso siano adeguatamente considerati.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Durata del Processo e Problematiche</h2>



<p>La durata del processo, <strong>estesa su ben quindici anni</strong> <strong>di contenzioso</strong> <strong>giudiziale</strong>: <strong>12 Giugno 2009 &#8211; 23 Febbraio 2024</strong>   (e non ancora conclusa considerato il rinvio alla Corte di Appello), mette in luce le problematiche legate alla dramamtica lentezza dei procedimenti giudiziari in Italia. <br>Si tratta di un onere che grava sulle parti coinvolte, sia in termini di risorse finanziarie, che di stress emotivo e solleva interrogativi (non solo delle parti, ma immagino anche degli stessi legali) sulla fiducia nel sistema legale.</p>



<p>Senza avanzare specifiche proposte di riforma, emerge  l&#8217;importanza di una risoluzione più rapida e definitiva delle dispute legali. </p>



<p>Sul punto, sommessamente, lo scrivente ritiene che debba essere previsto anche che l&#8217;utlimo grado di un giudizio debba necessariamente essere conclusivo (salvo eccezionali e particolari richieste di revisioni).</p>



<p>È ormai risaputo che la carenza degli investimenti in Italia è primariamente dovuta alla sfiducia nel sistema giudiziario italiano da parte degli investitori ed alla eccessiva lunghezza dei procedimenti.</p>
]]></content:encoded>
					
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	</item>
		<item>
		<title>Dati sulla Giustizia: i risarcimenti dello Stato Italiano per ingiusta detenzione</title>
		<link>https://indiritto.it/2024/04/23/dati-sulla-giustizia-i-risarcimenti-dello-stato-italiano-per-ingiusta-detenzione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Gerlando Gibilaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[dati giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[detenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[spese giustizia]]></category>
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					<description><![CDATA[Con questo articolo di Valentina Stella: &#8220;Ingiusta detenzione, in 30 anni quasi un miliardo in risarcimenti&#8221; il Dubbio del 17 aprile commenta la relazione del ministro Nordio che conferma il trend degli errori giudiziari in Italia. Abbiamo voluto fare un elenco puntato dei dati esposti nell&#8217;articolo del Dubbio: 1. Risarcimenti per ingiusta detenzione nel periodo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="1024" data-attachment-id="892" data-permalink="https://indiritto.it/2024/04/23/dati-sulla-giustizia-i-risarcimenti-dello-stato-italiano-per-ingiusta-detenzione/dati-giustizia/" data-orig-file="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/04/dati-giustizia.jpg" data-orig-size="1024,1024" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="dati-giustizia" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/04/dati-giustizia.jpg?w=300" data-large-file="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/04/dati-giustizia.jpg?w=1024" src="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/04/dati-giustizia.jpg?w=1024" alt="" class="wp-image-892" srcset="https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/04/dati-giustizia.jpg 1024w, https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/04/dati-giustizia.jpg?w=150 150w, https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/04/dati-giustizia.jpg?w=300 300w, https://indiritto.it/wp-content/uploads/2024/04/dati-giustizia.jpg?w=768 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Con questo articolo di Valentina Stella: &#8220;<a href="https://www.ildubbio.news/giustizia/ingiusta-detenzione-in-30-anni-quasi-un-miliardo-in-risarcimenti-iwcalk1r"><strong>Ingiusta detenzione, in 30 anni quasi un miliardo in risarcimenti</strong></a>&#8221; il Dubbio del 17 aprile commenta la relazione del ministro Nordio che conferma il trend degli errori giudiziari in Italia.</p>



<p>Abbiamo voluto fare un elenco puntato dei dati esposti nell&#8217;articolo del Dubbio:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>1. <strong>Risarcimenti per ingiusta detenzione</strong> nel periodo 2018-2023: 4.368 persone risarcite, per un totale di 193.547.821 euro.</p>



<p>2. <strong>Azioni disciplinari</strong> <strong>nel periodo 2017-2023: 87 azioni avviate, con esiti come segue:</strong><br>&#8211; Non doversi procedere: 44<br>&#8211; Assoluzioni: 27<br>&#8211; Censure: 8<br>&#8211; Ammonimenti: 1<br>&#8211; In corso: 7</p>



<p>3. <strong>Misure cautelari</strong> nel periodo 2018-2023:<br>&#8211; Nel 2018: 31.970<br>&#8211; Nel 2021: 24.126<br>&#8211; Nel 2022: 24.654<br>&#8211; Nel 2023: 24.746</p>



<p>4. <strong>Percentuale di misure cautelar</strong>i <strong>custodiali </strong>e non custodiali:<br>&#8211; Custodiali: circa il 57%<br>&#8211; Non custodiali: circa il 43%</p>



<p>5. <strong>Percentuale di misure cautelari carcerarie</strong> e di arresti domiciliari:<br>&#8211; Carcerarie: 32%<br>&#8211; Arresti domiciliari: 25%</p>



<p>6. <strong>Utilizzo delle misure cautelari</strong> tra sezioni GIP e dibattimentali:<br>&#8211; GIP: circa il 75%<br>&#8211; Dibattimentali: circa il 25%</p>



<p>7. <strong>Numero di procedimenti per ingiusta detenzione</strong> nel 2023: 1.120</p>



<p>8. <strong>Ordinanze di pagamento</strong> per ingiusta detenzione nel 2023: 619</p>



<p>9. <strong>Spese statali per risarcimenti</strong> nel 2023: 27.844.794 euro</p>



<p>10.<strong> Principali distretti per spese di risarcimento</strong>:<br>&#8211; Reggio Calabria: 8.019.396 euro<br>&#8211; Palermo: 3.845.580 euro<br>&#8211; Roma: 2.626.240 euro</p>



<p>11. <strong>Azioni disciplinari nel 2023</strong>: sette azioni promosse, tutte ancora in corso.</p>



<p>12. <strong>Casi di errori giudiziari </strong>in Italia dal 1991 al 31 dicembre 2023: 31.397 casi.</p>



<p>13. <strong>Spesa complessiva dello Stato per errori giudiziari</strong>: 960.781.000 euro (dato fino al 2023).</p>
</blockquote>



<p>Questi dati, sommariamente esposti ed estrapolati, forniscono una panoramica dei problemi e delle tendenze nel sistema giudiziario italiano riguardanti misure cautelari, ingiuste detenzioni, azioni disciplinari e spese per risarcimenti.</p>



<p>In questo articolo di Nicoletta Cottone su il Sole 24ore: &#8220;<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/non-solo-beniamino-zuncheddu-errori-giudiziari-e-ingiuste-detenzioni-sono-costati-930-milioni-1991-2022-AFR7XIWC"><strong>Non solo Beniamino Zuncheddu: errori giudiziari e ingiuste detenzioni sono costati 930 milioni dal 1991 al 2022</strong></a>&#8221; vengono ripercorsi i casi più eclatanti, anche se ciò che colpisce è il numero e l&#8217;entità dei risarcimenti.</p>



<p>Proprio in questi giorni, addirittura, si pone la questione relativa al fatto che le motivazioni della sentenza sul processo di revisione rischiano di<strong> <a href="https://www.open.online/2024/04/21/beniamino-zuncheddu-risarcimento-stato-ingiusta-detenzione/">negare a Beniamino Zuncheddu il giusto risarcimento</a></strong>. </p>



<p>E come non ricordare il caso del <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/ingiusta-carcerazione-discriminatorio-tagliare-l-indennizzo-clochard-AF3e0bxC"><strong>ristoro tagliato del 30% ad un clochard</strong></a> motivato sulla base dell’assenza di una casa, di affetti e in considerazione dell’accentuata marginalità sociale e “subalternità culturale”. <br>Decisione aberrante poi corretta dalla Cassazione.<br>Ma quanta fatica, quanto tempo, quanti soldi spesi per affermare un principio basilare, ovvero che <strong>la libertà ha lo stesso valore per tutti</strong>.</p>



<p>Sul sito del Ministero della Giustizia vi è la pagina dedicata alla <strong><a href="https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche">Statistiche</a></strong>.</p>



<p>Nella materia civilistica, certo, la questione dell&#8217;errore è più complessa, ma non meno drammatica e delicata (si parla pur sempre di diritti ed in molti casi estremamente rilevanti come in un risarcimento per danni o in un licenziamento discriminatorio).</p>



<p>Ci chiediamo quante sentenze vengono riformate in Appello? Quante in Cassazione? Elementi sicuramente che possono aiutare a comprendere determinati trend. Senza contare i c.d. <em>tempi</em> della giustizia anche in ambito civile.</p>



<p>A mio avviso non si tratta di una sezione facilmente ed immediatamente intellegibile e ciò con riferimento sia alla consultazione, al reperimento dei dati ed alla interpretazione.</p>



<p>Riteniamo che i dati sulla Giustizia appartengano a tutti e debbano essere spiegati per essere facilmente compresi da chiunque.</p>



<p>Ci riproponiamo di tornare in futuro su questi argomenti.</p>
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