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        <title>italiAppalti - Ultime novit&amp;agrave;</title>
        <description>Le ultime novità sugli appalti</description>
        <link>https://www.italiappalti.it/articoli.php</link>
        <lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 09:34:48 +0100</lastBuildDate>
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            <title>italiAppalti - Ultime novit&amp;agrave;</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/articoli.php</link>
            <description><![CDATA[Le ultime novità sugli appalti]]></description>
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        <item>
            <title>La funzione del computo metrico estimativo negli appalti anche solo in parte “a misura”; ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6375</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Quanto invece ai contratti &amp;ldquo;stipulati a misura&amp;rdquo; si &amp;egrave; formato un ulteriore indirizzo secondo cui occorre verificare, caso per caso, se la &lt;/em&gt;lex specialis&lt;em&gt; abbia espressamente inteso attribuire, o meno, &amp;ldquo;un valore dirimente al computo metrico&amp;rdquo; (CGARS, sez. giurisdiz., 10 maggio 2022, n. 560).&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Se ne ricava, da quanto detto, che per gli appalti &amp;ldquo;a misura&amp;rdquo; (o, come nella specie, per le quote di appalto &amp;ldquo;a misura&amp;rdquo;) il valore strettamente negoziale o meramente indicativo del CME dipende dalla formulazione della legge di gara.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Il CME costituiva elemento essenziale dell&amp;rsquo;offerta e non poteva essere ammessa discordanza tra l&amp;rsquo;importo da esso risultante e quello ricavabile dalla applicazione del ribasso percentuale, pena l&amp;rsquo;indeterminatezza dell&amp;rsquo;offerta.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;La rilevata discordanza &amp;egrave; stata rettificata in modo inammissibile in quanto la correzione dei costi &amp;ndash; omissis - &amp;egrave; stata il frutto di una vera e propria manipolazione o meglio di un &amp;ldquo;aggiustamento&amp;rdquo; dell&amp;rsquo;offerta economica, non essendo mai stata dimostrata la sussistenza di un mero errore materiale se del caso accidentalmente compiuto a tale riguardo.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:30:43 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6375</guid>
        <dc:creator>Gianluca  Angelini</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Subappalto al 99%: sul crinale del confine tra la surrettizia violazione del divieto di ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6374</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   In presenza di una quota di prestazioni da subappaltare prossima alla totalit&amp;agrave;, non &amp;egrave; ipotizzabile la fissazione di una soglia astratta, ma occorre una valutazione caso per caso, tesa ad apprezzare se, nel concreto assetto esecutivo proposto dal concorrente, il subappaltatore si affianchi all&amp;rsquo;operatore economico oppure sia sostanzialmente destinato a sostituirlo. Pertanto, ove il concorrente dichiari di voler subappaltare il 99% della prestazione qualificante e risulti implausibile, secondo criteri di razionalit&amp;agrave; produttiva, che il rimanente 1% venga svolto direttamente mediante l&amp;rsquo;impiego di mezzi e personale appositamente procurati, l&amp;rsquo;offerta configura una fattispecie di subappalto integrale, non ammessa dall&amp;rsquo;art. 119 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e deve essere esclusa.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:12:37 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6374</guid>
        <dc:creator>Mauro Schirra</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>L’effettiva esperienza maturata dalla consorziata esecutrice può essere spesa come ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6373</link>
            <description>&lt;p&gt;   &lt;em style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Qualora la &lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;lex specialis di gara&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;em style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;richieda, quale requisito di capacit&amp;agrave; tecnico-professionale, l&amp;rsquo;avvenuto svolgimento di servizi analoghi nel triennio di riferimento, la consorziata di un consorzio di cooperative pu&amp;ograve; spendere, ai fini della partecipazione alla gara, l&amp;rsquo;esperienza direttamente maturata quale esecutrice delle prestazioni, ancorch&amp;eacute; il contratto sia formalmente intestato al consorzio, poich&amp;eacute; rileva l&amp;rsquo;effettivo svolgimento del servizio e non la titolarit&amp;agrave; formale del rapporto contrattuale&lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;. (Conf. Cons. Stato, sez. V, 30 luglio 2025, n. 6754; &lt;/span&gt;&lt;em style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Id.,&lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt; 24 luglio 2025, n. 6604 e n. 6599).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;I requisiti di capacit&amp;agrave; tecniche e professionali previsti dall&amp;rsquo;art. 100 del d.lgs.31 marzo 2023, n. 36&amp;nbsp;(&lt;/em&gt;&amp;quot;codice dei contratti pubblici&amp;quot;)&lt;em&gt; sono diretti ad accertare l&amp;rsquo;effettiva idoneit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;operatore economico all&amp;rsquo;esecuzione dell&amp;rsquo;appalto e devono pertanto essere valutati con riguardo all&amp;rsquo;esperienza concretamente acquisita nello svolgimento delle prestazioni, anzich&amp;eacute; con riguardo a requisiti formali non previsti nella &lt;/em&gt;lex specialis di gara&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;&amp;nbsp;(Conf. Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2026, n. 2144; &lt;em&gt;Id.&lt;/em&gt;, 30 luglio 2025, n. 6754; &lt;em&gt;Id.&lt;/em&gt;, 24 luglio 2025, n. 6604 e n. 6599).&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;In materia di contratti pubblici, quando la &lt;/em&gt;lex specialis &lt;em&gt;individua in modo chiaro e univoco il contenuto di un requisito di partecipazione, non &amp;egrave; consentito introdurre in via interpretativa condizioni ulteriori o pi&amp;ugrave; restrittive rispetto a quelle espressamente previste, poich&amp;eacute; ci&amp;ograve; determinerebbe un&amp;rsquo;indebita integrazione delle regole di gara e una restrizione della concorrenza, in violazione del principio di massima partecipazione.&lt;/em&gt;&amp;nbsp;(Conf.: Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2026, n. 2144; &lt;em&gt;Id.&lt;/em&gt;, 11 dicembre 2025, n. 9802; &lt;em&gt;Id.&lt;/em&gt;, 15 febbraio 2023 n. 1589).&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 07:35:41 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6373</guid>
        <dc:creator>Rosaria Russo</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Proroga e rinnovo: differenze. La proroga della convenzione salva il trattamento economico dei ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6372</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   In materia di trattamento economico dei segretari comunali, la proroga di una convenzione di segreteria &amp;mdash; a differenza del rinnovo &amp;mdash; non determina effetti novativi del rapporto convenzionale e non comporta l&amp;#39;applicazione della disciplina sopravvenuta di cui all&amp;#39;art. 16-ter d.l. n. 162/2019 e al d.m. 21 ottobre 2020. La convenzione prorogata resta pertanto soggetta al regime transitorio di cui all&amp;#39;art. 5 del citato decreto ministeriale, con conseguente permanenza del diritto del Comune al rimborso, da parte del Ministero dell&amp;#39;Interno, della differenza della retribuzione di posizione corrisposta al segretario collocato in disponibilit&amp;agrave; e nominato presso un ente di fascia inferiore, ai sensi dell&amp;#39;art. 43, comma 2, del CCNL 16 maggio 2001.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 07:23:36 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6372</guid>
        <dc:creator>Mariangela  Fiore</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Sulla verifica dell’anomalia dell’offerta.</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6371</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;La sentenza del TAR Lombardia &amp;ndash; Milano affronta il tema della verifica di anomalia dell&amp;rsquo;offerta nelle procedure di affidamento dei servizi pubblici, con particolare riferimento ai servizi di trasporto per persone con disabilit&amp;agrave;. Viene chiarita la natura monofasica del subprocedimento di verifica dell&amp;rsquo;anomalia e viene ribadita l&amp;rsquo;ampia discrezionalit&amp;agrave; tecnica riconosciuta alla stazione appaltante. La decisione analizza, inoltre, i limiti del sindacato giurisdizionale su valutazioni economiche complesse, la rilevanza della disponibilit&amp;agrave; dei mezzi e il ruolo dei contratti collettivi nella determinazione dei costi del personale.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:50:11 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6371</guid>
        <dc:creator>Francesca Segna</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Termini per impugnare gli affidamenti in house </title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6370</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;La sentenza del TAR Liguria si occupa dei termini processuali per impugnare gli affidamenti in house sancendo l&amp;rsquo;applicazione del c.d. rito speciale degli appalti (e, quindi, del termine impugnatorio breve di 30 giorni) anche nel caso di affidamenti &lt;/em&gt;in house&lt;em&gt; di servizi pubblici locali.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:38:41 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6370</guid>
        <dc:creator>Francesca Segna</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Vincolo conformativo e vincolo espropriativo: differenze. La natura del vincolo a verde pubblico.</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6369</link>
            <description>&lt;p&gt;   Con la sentenza n. 4423 del 2026, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha ricordato alcuni principi cardine in materia edilizia, in riferimento al vincolo a verde pubblico e alla sua qualificazione come vincolo conformativo ovvero come vincolo espropriativo, con importanti ricadute sulla durata del vincolo stesso.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:26:36 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6369</guid>
        <dc:creator>Maria Michela Ferraro</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>L’ampiezza del sindacato del giudice amministrativo sul parere di congruità ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6368</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   La sentenza dell&amp;rsquo;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, pubblicata l&amp;rsquo;8 luglio 2026, &amp;egrave; relativa al ricorso proposto dal Ministero della Difesa contro l&amp;rsquo;erede di un militare, in materia di rimborso delle spese legali ai sensi dell&amp;rsquo;art. 18 del d.l. 67/1997. La controversia origina dalla richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal militare, assolto in sede penale e dalla successiva riduzione dell&amp;rsquo;importo riconosciuto dall&amp;rsquo;Amministrazione rispetto a quanto richiesto. Il TAR Puglia aveva accolto il ricorso dell&amp;rsquo;erede, rideterminando il &lt;em&gt;quantum&lt;/em&gt; dovuto. Il Ministero appellava la sentenza, sostenendo che la determinazione del quantum spettasse esclusivamente all&amp;rsquo;Avvocatura dello Stato.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 06:50:12 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6368</guid>
        <dc:creator>Eliana Benvegna</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Contingentamento bus gran turismo, potere conformativo e procedura a evidenza pubblica</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6367</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Il contingentamento dei mezzi adibiti al servizio di linea gran turismo nelle ZTL costituisce legittimo esercizio del potere conformativo dell&amp;#39;amministrazione comunale ex art. 7 d.lgs. n. 285/1992, volto alla tutela del patrimonio storico-artistico, della sicurezza, della vivibilit&amp;agrave; urbana e dell&amp;#39;equilibrio dei servizi di trasporto pubblico locale. Tale potere ha natura ampiamente discrezionale ed &amp;egrave; sindacabile solo per manifesta illogicit&amp;agrave;. La definizione dei limiti quantitativi rientra nella competenza residuale della giunta comunale ex art. 48 TUEL, trattandosi di scelte di politica del traffico e gestione del territorio non riconducibili alla competenza dirigenziale n&amp;eacute; a quella riservata al Consiglio. La limitazione quantitativa non trasforma l&amp;#39;autorizzazione in concessione, rappresentando invece espressione del potere conformativo ex art. 41 Cost., analogo alla conformazione della propriet&amp;agrave; ex art. 42, comma 2, Cost. Esercitata l&amp;#39;opzione del contingentamento, l&amp;#39;assegnazione delle autorizzazioni deve avvenire mediante procedura a evidenza pubblica, in armonia con i principi di trasparenza, correttezza e concorrenzialit&amp;agrave; sanciti dai Trattati UE, dalla Costituzione e dall&amp;#39;art. 12 l. n. 241/1990.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 06:32:05 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6367</guid>
        <dc:creator>Mariangela  Fiore</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>ZTL, discrezionalità amministrativa e sindacato giurisdizionale</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6366</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   La delimitazione delle zone a traffico limitato e la definizione del relativo regime costituiscono espressione di ampia discrezionalit&amp;agrave; amministrativa, sindacabile dal giudice nei soli limiti della manifesta irragionevolezza. La motivazione del provvedimento istitutivo della ZTL pu&amp;ograve; ricostruirsi per &lt;em&gt;relationem&lt;/em&gt; attraverso il richiamo alle precedenti delibere e agli atti istruttori alle stesse correlati, senza che ci&amp;ograve; configuri motivazione postuma. Il criterio del numero di posti del veicolo costituisce parametro di per s&amp;eacute; ragionevole per differenziare il regime di accesso, in quanto idoneo a sintetizzare in termini empirici e di facile monitorabilit&amp;agrave; gli elementi di ingombro incidenti sulla gestione del traffico. La censura di violazione del giudicato derivante dall&amp;#39;adozione di un atto assertivamente elusivo della precedente sentenza di annullamento deve essere fatta valere in sede di ottemperanza e non con autonomo ricorso di legittimit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 06:12:18 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6366</guid>
        <dc:creator>Mariangela  Fiore</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Il provvedimento di revisione della patente di guida: natura cautelare e motivazione per relationem</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6365</link>
            <description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;address&gt;    &lt;em&gt;&amp;nbsp;L&amp;rsquo;istituto non configura una sanzione amministrativa, bens&amp;igrave; rappresenta un provvedimento di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico, ossia una misura preventiva volta a sottoporre il titolare della patente a una verifica della persistenza della sua idoneit&amp;agrave; psicofisica e tecnica alla guida.&lt;/em&gt;&lt;/address&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;L&amp;rsquo;Amministrazione pu&amp;ograve;, dunque, disporre legittimamente la revisione della patente di guida tutte le volte in cui il comportamento tenuto dal conducente del veicolo generi un mero dubbio sulla sua idoneit&amp;agrave; tecnica, non essendo necessaria la certezza in ordine al venire meno dei requisiti di idoneit&amp;agrave; alla conduzione di automezzi.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;I provvedimenti di revisione non presuppongono l&amp;rsquo;accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell&amp;rsquo;idoneit&amp;agrave; psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore. Pertanto, in ipotesi di incidente stradale causato dal conducente, destinatario del provvedimento di revisione ex art. 128, comma 1, del Codice della strada, non &amp;egrave; necessario che ne sia provata la responsabilit&amp;agrave;, trattandosi di un provvedimento, come si &amp;egrave; detto, di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &amp;nbsp;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &amp;nbsp;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &amp;nbsp;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 05:53:51 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6365</guid>
        <dc:creator>Clemente Davide La Porta</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Amministrazione difensiva, responsabilità erariale e nuovo statuto del rischio pubblico dopo ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6364</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;strong&gt;Abstract&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Il contributo esamina il rapporto, divenuto oggi particolarmente sensibile, tra amministrazione difensiva, riforma della responsabilit&amp;agrave; erariale, abolizione dell&amp;#39;abuso d&amp;#39;ufficio e ricostruzione dell&amp;#39;elemento soggettivo nel giudizio contabile. La tesi sostenuta &amp;egrave; che la cosiddetta paura della firma non possa essere utilizzata n&amp;eacute; come alibi assolutorio generalizzato, n&amp;eacute; come ragione sufficiente per comprimere oltre misura la responsabilit&amp;agrave; pubblica. L&amp;#39;amministrazione difensiva &amp;egrave; un fenomeno reale, ma non monocausale: nasce dalla difficolt&amp;agrave; di decidere in contesti regolatori sovraccarichi, dalla debolezza organizzativa, dalla stratificazione dei controlli, dall&amp;#39;instabilit&amp;agrave; interpretativa e, solo in parte, dal timore della responsabilit&amp;agrave; personale. La legge 7 gennaio 2026, n. 1, intervenendo sulla colpa grave, sul potere riduttivo, sui pareri della Corte dei conti, sull&amp;#39;assicurazione obbligatoria e sulla delega di riordino delle funzioni contabili, tenta di restituire prevedibilit&amp;agrave; al sistema, ma apre interrogativi costituzionali gi&amp;agrave; adombrati dalla Corte dei conti, Sezione seconda centrale d&amp;#39;appello, con l&amp;#39;ordinanza n. 9 del 2026. In parallelo, l&amp;#39;abolizione dell&amp;#39;abuso d&amp;#39;ufficio sposta il baricentro della tutela dal penale verso gli strumenti amministrativi, disciplinari e contabili, senza tuttavia autorizzare improprie supplenze del giudizio erariale. In questa cornice, particolare attenzione &amp;egrave; dedicata al dolo eventuale: categoria di matrice penalistica che non pu&amp;ograve; essere importata nel giudizio contabile come formula presuntiva, specie dopo la positivizzazione della necessit&amp;agrave; di provare la volont&amp;agrave; dell&amp;#39;evento dannoso. La responsabilit&amp;agrave; erariale, se vuole restare presidio di legalit&amp;agrave; e non fattore di paralisi, deve saper misurare il rischio amministrativo senza confondere l&amp;#39;errore, la scelta discrezionale, l&amp;#39;illegittimit&amp;agrave; e il danno voluto.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;strong&gt;Sommario&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;strong&gt;1.&lt;/strong&gt; Premessa: la decisione amministrativa come luogo del rischio. - &lt;strong&gt;2.&lt;/strong&gt; L&amp;#39;amministrazione difensiva: categoria descrittiva, non dogma assolutorio. - &lt;strong&gt;3.&lt;/strong&gt; La responsabilit&amp;agrave; erariale come tecnica di allocazione del rischio pubblico. - &lt;strong&gt;4.&lt;/strong&gt; La legge n. 1 del 2026: prevedibilit&amp;agrave;, riduzione e nuove tensioni costituzionali. - &lt;strong&gt;5.&lt;/strong&gt; Pareri, controlli e co-amministrazione: quando il rimedio pu&amp;ograve; diventare nuova paralisi. - &lt;strong&gt;6.&lt;/strong&gt; Il danno che resta alla collettivit&amp;agrave;: l&amp;#39;ordinanza n. 9/2026 della Corte dei conti. - &lt;strong&gt;7.&lt;/strong&gt; L&amp;#39;abolizione dell&amp;#39;abuso d&amp;#39;ufficio: depenalizzare non significa neutralizzare l&amp;#39;illecito pubblico. - &lt;strong&gt;8.&lt;/strong&gt; La dimensione europea: anticorruzione, responsabilit&amp;agrave; dello Stato e soglie di gravit&amp;agrave;. - &lt;strong&gt;9. &lt;/strong&gt;Il principio della fiducia non &amp;egrave; una franchigia. - &lt;strong&gt;10.&lt;/strong&gt; Dolo eventuale e responsabilit&amp;agrave; erariale: una categoria da non importare per automatismi. - &lt;strong&gt;11. &lt;/strong&gt;La prova del dolo erariale e il divieto di responsabilit&amp;agrave; per senno di poi. - &lt;strong&gt;12.&lt;/strong&gt; Conclusioni: dalla paura della firma alla responsabilit&amp;agrave; della decisione.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:12:25 +0100</pubDate>
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        <dc:creator>Ettore  Notti</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Principi in materia di responsabilità ambientale e gestione dei rifiuti: tra responsabilità ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6363</link>
            <description>&lt;ol&gt;   &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;    &lt;em&gt;&amp;ldquo;In tale contesto, correttamente il giudice di primo grado ha argomentato la responsabilit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;odierna appellante muovendo dal combinato disposto degli artt. 183 e 188 del d.lgs. n. 152 del 2006. La disciplina in esame, infatti, pone a carico del produttore iniziale e del detentore la responsabilit&amp;agrave; per la corretta gestione dei rifiuti lungo l&amp;rsquo;intera catena del relativo trattamento. Diversamente da quanto sostenuto dall&amp;rsquo;appellante, tale responsabilit&amp;agrave; non viene meno per il solo fatto che il soggetto abbia perduto la materiale disponibilit&amp;agrave; del sito sul quale i rifiuti insistono, ove non risulti un loro regolare conferimento secondo le modalit&amp;agrave; previste dall&amp;rsquo;ordinamento. N&amp;eacute; giova all&amp;rsquo;appellante sostenere che, nel caso di specie, non vi sia stata alcuna &amp;ldquo;consegna&amp;rdquo; dei rifiuti a terzi ai sensi dell&amp;rsquo;art. 188, comma 4: proprio tale circostanza, infatti, semmai conferma la permanenza della responsabilit&amp;agrave; in capo alla societ&amp;agrave; produttrice, la quale non risulta aver adempiuto correttamente agli obblighi di smaltimento dei rifiuti secondo le modalit&amp;agrave; previste dalla normativa vigente. Parimenti infondato &amp;egrave; l&amp;rsquo;assunto secondo cui, trattandosi di materiali originariamente collocati nell&amp;rsquo;ambito di un impianto autorizzato, non sarebbe configurabile alcuna ipotesi di abbandono. Il Collegio osserva, in senso contrario, che la responsabilit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;appellante non concerne la fase iniziale di collocazione dei rifiuti, ma la successiva protratta mancata rimozione degli stessi allorch&amp;eacute; era ormai venuto meno il titolo in base al quale essi si trovavano stoccati sull&amp;rsquo;area. Una volta cessata l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; e sopravvenuto l&amp;rsquo;ordine di rilascio dell&amp;rsquo;immobile, incombeva sulla societ&amp;agrave; che quei rifiuti aveva prodotto e detenuto l&amp;rsquo;obbligo di provvedere alla loro rimozione e al corretto smaltimento. La persistente inerzia rispetto a tale obbligo integra, nel caso concreto, la fattispecie di abbandono rilevante ai sensi dell&amp;rsquo;art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006.&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;   &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;    &lt;em&gt;&amp;ldquo;&amp;hellip;la responsabilit&amp;agrave; da inquinamento &amp;egrave; un istituto diverso da quello della responsabilit&amp;agrave; da abbandono (o deposito incontrollato) di rifiuti. Le due fattispecie sono, infatti, disciplinate in distinti Titoli della Parte IV del codice dell&amp;#39;ambiente (d.lgs. 152/2006). Il legislatore si premura, tra l&amp;#39;altro, di vietare l&amp;#39;estensione della regolamentazione della responsabilit&amp;agrave; da inquinamento all&amp;#39;abbandono di rifiuti, laddove, nell&amp;#39;incipit del Titolo V della Parte IV, cod. amb., contenente per l&amp;#39;appunto la disciplina della responsabilit&amp;agrave; da inquinamento e dei conseguenti obblighi di bonifica, stabilisce che &amp;laquo;[f]erma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) all&amp;#39;abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovr&amp;agrave; procedere alla caratterizzazione dell&amp;#39;area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo&amp;raquo; (art. 239, co. 2, cod. amb.).9.1. La responsabilit&amp;agrave; da abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (di cui al Titolo I, Parte IV, cod. amb.) &amp;egrave; regolata dall&amp;#39;art. 192 cod. amb., che, dopo aver disposto che &amp;laquo;[l]&amp;#39;abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati&amp;raquo; (co. 1), al co. 3 individua le conseguenze della violazione del divieto: salva l&amp;#39;applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 255 e 256 cod. amb., chiunque viola il divieto di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti &amp;laquo;&amp;egrave; tenuto a procedere alla rimozione, all&amp;#39;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&amp;#39;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all&amp;#39;esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate&amp;raquo;.&amp;rdquo; (Consiglio di Stato, Sezione quarta, 4 agosto 2025, n. 6885)&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;   &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;    &lt;em&gt;L&amp;#39;art. 192, co. 3, estende espressamente la responsabilit&amp;agrave; da abbandono di rifiuti anche al proprietario (o al titolare di diritti reali o personali di godimento) dell&amp;#39;area, al quale la violazione del divieto di cui al comma 1 sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Pi&amp;ugrave; precisamente, la norma prevede che l&amp;#39;ordinanza di sgombero adottata dal Sindaco debba essere indirizzata all&amp;#39;effettivo responsabile dell&amp;#39;illecito e solo eventualmente anche al proprietario del fondo e/o ai titolari di diritti reali o personali di godimento sullo stesso, i quali possono essere ritenuti responsabili soltanto quando abbiano posto in essere una condotta omissiva o commissiva, a titolo doloso o colposo. L&amp;#39;ordinanza sindacale deve, inoltre, indicare le operazioni necessarie per adempiere a tale obbligo ed il termine entro il quale occorre provvedere, decorso il quale l&amp;#39;Amministrazione proceder&amp;agrave; in danno del responsabile e con recupero delle somme anticipate. La natura giuridica della responsabilit&amp;agrave; ambientale del proprietario per l&amp;rsquo;illecito abbandono di rifiuti operato da terzi &amp;egrave; oggetto di un risalente dibattito, che ripropone, anche nelle applicazioni giurisprudenziali, un fondamentale contrasto di opinioni&amp;rdquo;.&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;   &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;    &lt;em&gt;&amp;ldquo;In relazione alla posizione del custode giudiziario, occorre osservare che il suo eventuale coinvolgimento non vale comunque ad elidere la concorrente e primaria responsabilit&amp;agrave; del soggetto che ha prodotto i rifiuti e li ha lasciati sul fondo senza provvedere al loro regolare allontanamento.&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;em&gt;Il principio &amp;ldquo;chi inquina paga&amp;rdquo;, di matrice unionale, impone infatti di privilegiare la responsabilit&amp;agrave; di chi abbia generato la situazione di illecito ambientale o l&amp;rsquo;abbia comunque mantenuta con la propria condotta omissiva.&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;em&gt;&lt;em&gt;N&amp;eacute; pu&amp;ograve; assumere rilievo esimente la dedotta indisponibilit&amp;agrave; economica o materiale della societ&amp;agrave; ad eseguire lo sgombero. L&amp;rsquo;obbligo di corretta gestione dei rifiuti costituisce, infatti, parte integrante del rischio e dei costi dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; imprenditoriale, sicch&amp;eacute; la carenza di mezzi o di risorse non vale ad escludere n&amp;eacute; l&amp;rsquo;elemento oggettivo n&amp;eacute; quello soggettivo dell&amp;rsquo;illecito&amp;rdquo;.&lt;/em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;  &lt;/ol&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &amp;nbsp;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:04:06 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6363</guid>
        <dc:creator>Greta  Marraffa</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Equivalenza tra CCNL applicato dall’impresa e quello richiesto dall’amministrazione: ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6362</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;La determinazione di affidamento/aggiudicazione deve necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, che ha carattere obbligatorio.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Tuttavia, nel caso di specie, l&amp;rsquo;equivalenza tra il contratto collettivo nazionale applicato dall&amp;rsquo;offerente e quello indicato nella &lt;/em&gt;lex specialis&lt;em&gt; &amp;egrave; stata verificata dalla stazione appaltante, come si desume dall&amp;rsquo;esclusione dell&amp;rsquo;anomalia dell&amp;rsquo;offerta, all&amp;rsquo;esito di un apposito procedimento, e dal provvedimento di aggiudicazione, che presuppone l&amp;rsquo;avvenuto espletamento positivo di tutti i controlli necessari.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Ne deriva, pertanto, che pu&amp;ograve; ritenersi adeguata l&amp;rsquo;istruttoria svolta dalla stazione appaltante, consistente nel mero confronto dei contratti collettivi, e corretta la conclusione in ordine all&amp;rsquo;equivalenza dei contratti collettivi nazionali in esame.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:59:58 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6362</guid>
        <dc:creator>Federico Della Gatta </dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>L’affidamento diretto tra semplificazione amministrativa e obbligo di motivazione</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6361</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Sebbene l&amp;rsquo;affidamento diretto sia un modulo di semplificazione amministrativa all&amp;rsquo;interno della contrattualistica pubblica, in capo alla S.A. sussiste pur sempre l&amp;rsquo;onere di adeguata motivazione delle scelte compiute sull&amp;rsquo;altare della discrezionalit&amp;agrave; amministrativa di cui la stessa gode.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Anche nell&amp;rsquo;ipotesi di interpello di pi&amp;ugrave; operatori economici, la scelta operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante o dall&amp;rsquo;Ente concedente deve essere compiuta nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici; pur non essendo una gara o una procedura negoziata, l&amp;rsquo;istituto in questione deve porsi in una posizione mediana tra discrezionalit&amp;agrave; e onere motivazione cos&amp;igrave; da salvaguardare la trasparenza dell&amp;rsquo;azione amministrativa.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Conseguentemente, la S.A. deve verificare, rispetto alla previa stipula del contratto, la sussistenza dei requisiti di carattere generale e inerenti alla capacit&amp;agrave; economico-finanziaria e tecnico professionale in capo all&amp;rsquo;affidatario.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &amp;nbsp;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:53:38 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6361</guid>
        <dc:creator>Vincenzo Detomaso</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Natura ripristinatoria delle sanzioni in materia paesaggistica e conseguenze disciplinatorie</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6360</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; line-height: 107%; font-family: Garamond, serif;&quot;&gt;Inoltre, in linea generale, la sanzione per cui &amp;egrave; causa, rivestendo la natura di sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante, e partecipando, pur se di carattere pecuniario, alla finalit&amp;agrave; di ricomposizione dell&amp;rsquo;ordine urbanistico e, segnatamente, di soddisfazione del prevalente interesse pubblico all&amp;rsquo;ordinato assetto del territorio, comune a tutte le sanzioni pecuniarie in materia edilizia, non &amp;egrave; ascrivibile al genus delle sanzioni pecuniarie (Cons. Stato, VI, 30 giugno 2023, n. 6381); dunque, il sotteso potere di irrogazione, posto a presidio dell&amp;rsquo;interesse pubblico di rango costituzionale alla preservazione del paesaggio, &amp;egrave; esercitabile finch&amp;eacute; perdura l&amp;rsquo;illecito, che ha natura permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata (Cons. Stato, VII, 17 luglio 2024, n. 4946)&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; line-height: 107%; font-family: Garamond, serif;&quot;&gt;&amp;rsquo;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:46:16 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6360</guid>
        <dc:creator>Luca  Del Prete</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Attribuzione e cambio di denominazione stradale: differenze. ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6359</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   In materia di toponomastica comunale, qualora una strada sia gi&amp;agrave; munita di un&amp;#39;intitolazione, ancorch&amp;eacute; solo in via di fatto e non supportata da titoli formali nella disponibilit&amp;agrave; dell&amp;#39;Amministrazione, il Comune non pu&amp;ograve; attivare il procedimento di nuova intitolazione ex artt. 1 e 4 L. n. 1188/1927, ma &amp;egrave; tenuto a seguire il procedimento di cambio di odonimo ex R.D.L. n. 1158/1923, convertito con L. n. 473/1925. La scelta del procedimento da seguire rende la delibera immediatamente lesiva della sfera giuridica degli interessati, indipendentemente dalla circostanza che l&amp;#39;efficacia dell&amp;#39;intitolazione sia subordinata al rilascio di successive autorizzazioni. Sono titolari di legittimazione attiva e interesse ad agire i residenti e i proprietari di immobili insistenti nel borgo interessato dalla modifica toponomastica, in quanto portatori di una posizione qualificata e differenziata rispetto al &lt;em&gt;quisque de populo&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 12:24:40 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6359</guid>
        <dc:creator>Mariangela  Fiore</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Sulla responsabilità soggettiva in materia di “End of Waste”</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6358</link>
            <description>&lt;div&gt;   &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;    &lt;em&gt;Fatta eccezione per le fibre di amianto (trovate all&amp;rsquo;interno dei pezzi di materiale da copertura, all&amp;rsquo;esito di ulteriori accertamenti), i restanti rifiuti sono stati rinvenuti nell&amp;rsquo;immediatezza del sopralluogo, essendo senz&amp;rsquo;altro visibili a occhio nudo, data la numerosit&amp;agrave; e, sopratutto trattandosi di oggetti di vario tipo, alcuni di dimensione considerevole (come, per esempio, i guanti da lavoro, le cartucce di inchiostro per le stampanti, gli imballaggi plastici per alimenti), perci&amp;ograve; non confondibili con ghiaia e il materiale interte destinato al rifacimento del fondo stradale, tenuto anche conto che consistenza granulometrica e disomogenea indicata nel verbale non &amp;egrave; riferita ai rifiuti, bens&amp;igrave; soltanto agli inerti.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;    &lt;em&gt;Quand&amp;rsquo;anche, perci&amp;ograve;, tali rifiuti fossero stati abusivamente introdotti nelle forniture di &amp;ndash; OMISSIS s.r.l. (circostanza comunque sfornita di prova, come gi&amp;agrave; messo in luce dal giudice di primo grado), l&amp;rsquo;appellante avrebbe potuto accorgersi della loro presenza con un grado, se non minimo, sicuramente non elevato di diligenza al momento dello scarico degli inerti sul fondo stradale e senza la necessit&amp;agrave; di effettuare indigini particolari sull&amp;rsquo;affidabilit&amp;agrave; della certificazione end of waste del materiale acquistato.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;p&gt;   &amp;nbsp;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 17:20:54 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6358</guid>
        <dc:creator>Greta  Marraffa</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Rigetto degli impegni e disparità di trattamento: il sindacato del giudice amministrativo sui ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6357</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;In materia di pratiche commerciali scorrette, la valutazione circa l&amp;rsquo;idoneit&amp;agrave; degli impegni presentati dal professionista ai sensi dell&amp;rsquo;art. 27, comma 7, del Codice del consumo rientra nell&amp;rsquo;ampia discrezionalit&amp;agrave;, non solo di natura tecnica, dell&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave; (cfr. Cons. St., sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1104). Tale discrezionalit&amp;agrave;, pur lasciando impregiudicate le valutazioni di merito riservate all&amp;rsquo;amministrazione, non esclude il sindacato del giudice amministrativo che, in particolare attraverso il vizio dell&amp;rsquo;eccesso di potere, &amp;egrave; chiamato a verificare la legittimit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;esercizio del potere esercitato conformemente ai principi di pienezza ed effettivit&amp;agrave; della tutela giurisdizionale (art. 1 c.p.a.). Nel caso di specie, il potere discrezionale attribuito all&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave; &amp;egrave; stato esercitato in modo non conforme ai principi di coerenza, ragionevolezza e non discriminazione che devono presidiare l&amp;rsquo;azione amministrativa. &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;&amp;Egrave; illegittimo il rigetto degli impegni disposto dall&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave; con motivazione sintetica, senza alcuna preventiva interlocuzione procedimentale e senza consentire alla societ&amp;agrave; di adeguare o integrare le misure proposte. Tale disparit&amp;agrave; di trattamento assume specifico rilievo in ragione della circostanza che l&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave; &amp;egrave; intervenuta nei confronti di operatori concorrenti appartenenti al medesimo settore economico e destinatari di contestazioni strettamente analoghe, con conseguente necessit&amp;agrave; di assicurare uniformit&amp;agrave; e coerenza dell&amp;rsquo;azione amministrativa, anche al fine di evitare indebite alterazioni delle dinamiche concorrenziali del mercato.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &amp;nbsp;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:11:31 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6357</guid>
        <dc:creator>Paola Buonagura</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Omissione della clausola di revisione prezzi obbligatoria: sussiste la giurisdizione del ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6356</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;L&amp;rsquo;art. 133, comma 1, lett.&amp;nbsp;e), n. 2, c.p.a., che assegna al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi, debba essere letto alla luce del principio secondo cui tale giurisdizione sussiste soltanto laddove la P.A. mantenga una posizione di supremazia rispetto all&amp;rsquo;operatore economico e, sia, quindi, ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico (Cons. Stato V, n. 9568/2025). Di qui il corollario del radicarsi della giurisdizione ordinaria laddove il contenuto della clausola revisionale- prevista a dal contratto o imposta dalla legge in via etero-integrativa (art. 1374 c.c)-, fissi puntualmente e compiutamente l&amp;rsquo;obbligo della parte pubblica del contratto, dando vita a un vero e proprio rapporto obbligatorio ex art. 1173 c.c.. Laddove, infatti, la clausola di revisione dei prezzi non inneschi alcuna discrezionalit&amp;agrave; determinativa della parte pubblica, ai fini del riparto giurisdizionale vale la situazione paritetica,&amp;nbsp;naturaliter&amp;nbsp;attratta alla giurisdizione ordinaria alla stregua dell&amp;rsquo;interpretazione conforme delle norme che disciplinano la giurisdizione per materia del giudice amministrativo.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Di qui, il corollario del riconoscimento della giurisdizione ordinaria anche laddove si invochi l&amp;rsquo;applicazione di una clausola contrattuale di revisione del prezzo, bens&amp;igrave; l&amp;rsquo;applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento automatico introdotto direttamente dalla legge, ossia dall&amp;rsquo;art. 26 del d.l. n. 50/2022, trattandosi di un meccanismo erosivo di ogni margine di discrezionalit&amp;agrave; in capo alla P.A., atteso che l&amp;rsquo;adeguamento del prezzo &amp;egrave; ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dell&amp;rsquo;art. 26)., in guisa da dare la stura a una vicenda totalmente privatistica alla quale sono estranei ogni profilo di discrezionalit&amp;agrave; con riferimento sia all&amp;rsquo;an&amp;nbsp;che al&amp;nbsp;quantum&amp;nbsp;dell&amp;rsquo;aggiornamento e qualsivoglia connessione con il potere di diritto pubblico.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Si deve, invece, affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa laddove, come nella specie, la normativa di riferimento riconosca alla stazione appaltante una sfera di discrezionalit&amp;agrave; nella determinazione della debenza della revisione e/o del suo&amp;nbsp;&lt;/em&gt;quantum.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:38:59 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6356</guid>
        <dc:creator>Anna Libraro</dc:creator>
        </item>
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            <title>La risoluzione e il recesso del contratto di appalto pubblico. ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6355</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;strong&gt;INDICE&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;strong&gt;1. Introduzione: il contratto di appalto pubblico nel D. Lgs. n. 36/2023 e gli istituti della risoluzione e del recesso&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;strong&gt;2. La risoluzione su iniziativa dell&amp;rsquo;Amministrazione&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-left: 1cm; text-align: justify;&quot;&gt;   &amp;emsp;&lt;strong&gt;2.1&lt;/strong&gt; La risoluzione ed il potere di sospensione dell&amp;#39;esecuzione del contratto (art. 122, comma 1 del D. Lgs. &amp;nbsp;&amp;nbsp;n. 36/2023)&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &amp;emsp;&lt;strong&gt;2.2&lt;/strong&gt; Ipotesi di risoluzione (art. 122, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023):&lt;/p&gt;  &lt;ul&gt;   &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;    fattispecie civilistiche;&lt;/li&gt;   &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;    fattispecie pubblicistiche.&lt;/li&gt;  &lt;/ul&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &amp;emsp;&lt;strong&gt;2.3&lt;/strong&gt; Il procedimento di risoluzione:&lt;/p&gt;  &lt;ul&gt;   &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;    avvio del procedimento e contestazione degli addebiti;&lt;/li&gt;   &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;    contraddittorio con l&amp;#39;operatore economico;&lt;/li&gt;   &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;    dichiarazione di risoluzione.&lt;/li&gt;  &lt;/ul&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &amp;emsp;&lt;strong&gt;2.4&lt;/strong&gt; Gli effetti della risoluzione:&lt;/p&gt;  &lt;ul&gt;   &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;    aspetti economici;&lt;/li&gt;   &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;    risarcimento del danno.&lt;/li&gt;  &lt;/ul&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &amp;emsp;&lt;strong&gt;2.5&lt;/strong&gt; Risoluzione consensuale (TAR Campania &amp;ndash; Salerno, Sez. I, Sent. n. 722 del 25 marzo 2024).&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;strong&gt;3. La risoluzione su iniziativa dell&amp;rsquo;appaltatore&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;ul&gt;   &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;    normativa di riferimento e condizioni per la risoluzione dell&amp;rsquo;appaltatore&lt;/li&gt;   &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;    effetti della risoluzione dell&amp;rsquo;appaltatore&lt;/li&gt;  &lt;/ul&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;strong&gt;4. Il recesso dell&amp;rsquo;Amministrazione&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &amp;emsp;&lt;strong&gt;4.1&lt;/strong&gt; L&amp;#39;evoluzione normativa dell&amp;#39;istituto: dal D. Lgs. n. 163/2006 al D. Lgs. n. 36/2023&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &amp;emsp;&lt;strong&gt;4.2&lt;/strong&gt; Un&amp;#39;ipotesi speciale di recesso: il caso della normativa antimafia&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-left: 1cm; text-align: justify;&quot;&gt;   &amp;emsp;&lt;strong&gt;4.3&lt;/strong&gt; Il procedimento di recesso: dalla comunicazione formale all&amp;#39;appaltatore alla presa in consegna dei beni&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-left: 1cm; text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 4.4&lt;/strong&gt; Il difficile rapporto tra il potere privatistico di recesso dal contratto ed i poteri pubblicistici di annullamento d&amp;rsquo;ufficio e revoca dell&amp;rsquo;aggiudicazione&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-left: 1cm; text-align: justify;&quot;&gt;   &amp;emsp;&lt;strong&gt;4.5&lt;/strong&gt; Analisi comparativa tra il regime del recesso previsto dal Codice dei contratti pubblici e la disciplina del committente privato di cui all&amp;#39;art. 1671 c.c.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;strong&gt;5. Conclusioni e prospettive evolutive della disciplina&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &amp;nbsp;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &amp;nbsp;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:32:59 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6355</guid>
        <dc:creator> </dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Per gli atti di pianificazione territoriale, il termine di impugnazione decorre dalla loro ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6354</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Il presente contributo si prefigge lo scopo di fare il punto in ordine alle questioni controverse in tema termine di impugnazione degli atti di pianificazione territoriale.&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:17:56 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6354</guid>
        <dc:creator>Eliana Benvegna</dc:creator>
        </item>
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            <title>L&amp;#039;accesso agli atti della volontaria giurisdizione e alla corrispondenza con il ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6353</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Gli atti adottati dal giudice ordinario nell&amp;#39;esercizio della giurisdizione volontaria, pur non risolvendo una lite tra parti contrapposte ma adempiendo a una funzione di controllo e gestione di interessi privati, non sono riconducibili alla nozione soggettiva di &amp;#39;documento amministrativo&amp;#39; ex art. 22, comma 1, lett. d), della L. n. 241/1990 e restano pertanto sottratti all&amp;#39;accesso documentale. Allo stesso modo, le comunicazioni e la corrispondenza scambiate tra una parte (nella specie, il tutore) e il proprio difensore sono protette dal segreto professionale e dalle esigenze di difesa, le quali prevalgono sul diritto di accesso dei terzi qualora correlate a controversie potenziali o in atto.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &amp;nbsp;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:59:51 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6353</guid>
        <dc:creator>Maddalena De Rosa</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Irrilevanza del cumulo alla rinfusa per il punteggio dell’offerta tecnica e criteri per la ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6352</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Sul punto, osserva il Collegio, la giurisprudenza ha gi&amp;agrave; affermato che il cumulo alla rinfusa regolato dall&amp;rsquo;art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, per la sua funzione prettamente proconcorrenziale, opera esclusivamente ai fini della qualificazione, e la sua sfera applicativa non pu&amp;ograve; essere estesa anche ai fini della valutazione premiale dell&amp;rsquo;offerta tecnica; ne consegue che il Consorzio non pu&amp;ograve; invocare tale istituto per acquisire punteggi premiali per esperienze maturate da imprese non designate come consorziate esecutrici (TAR Puglia - Bari, 14 aprile 2026, n. 464). E questa impostazione non pu&amp;ograve; che essere condivisa: diversamente, infatti, il c.d. cumulo alla rinfusa, ove invocabile ai fini del conseguimento di punteggi addizionali, ridonderebbe in istituto anticoncorrenziale, siccome patentemente discriminatorio in danno dei comuni concorrenti.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Sul punto la giurisprudenza ha affermato, invero, che &amp;laquo;per il c.d. danno curricolare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante&amp;hellip;In generale, il danno curriculare, ancorato alla perdita della specifica possibilit&amp;agrave; concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di l&amp;agrave; dell&amp;rsquo;incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita di un livello di qualificazione gi&amp;agrave; posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione; alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneit&amp;agrave; tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;In linea generale, il danno emergente relativo alla spesa sostenuta per la partecipazione alla gara &amp;egrave; ristorabile esclusivamente qualora il concorrente deduca una responsabilit&amp;agrave; precontrattuale dell&amp;#39;Amministrazione, specie nel caso in cui il concorrente dimostri che l&amp;rsquo;Amministrazione abbia revocato o annullato il bando o l&amp;rsquo;aggiudicazione in violazione delle regole di correttezza e buona fede, cagionando un pregiudizio patrimoniale rispettivamente al concorrente e all&amp;rsquo;aggiudicatario; il danno emergente quindi, solo in tali ipotesi &amp;egrave; risarcibile, in quanto sussiste un pregiudizio derivante dalla inutile partecipazione alla gara cagionato dalla scorrettezza dell&amp;rsquo;azione amministrativa.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Viceversa, nella fattispecie concreta per cui &amp;egrave; causa, in cui la ricorrente ha regolarmente partecipato alla gara, e ottiene ora, con la presente sentenza, l&amp;rsquo;annullamento dell&amp;rsquo;aggiudicazione disposta in favore di altro operatore, il danno emergente in esame non &amp;egrave; risarcibile, in quanto non si individua un pregiudizio derivante dalla inutile partecipazione alla gara.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell&amp;rsquo;aggiudicazione impugnata e di certezza dell&amp;rsquo;aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, pu&amp;ograve; presumersi che l&amp;rsquo;impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori ovvero che avrebbe potuto riutilizzare, usando l&amp;rsquo;ordinaria diligenza dovuta al fine di non concorrere all&amp;rsquo;aggravamento del danno, a titolo di &lt;/em&gt;aliunde perceptum vel percipiendum.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:44:12 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6352</guid>
        <dc:creator>Antonio La Marca</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>L’erroneo ordine di esame dei motivi presupposti in primo grado non costituisce un ‘ipotesi ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6351</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato non pu&amp;ograve; rilevare d&amp;rsquo;ufficio l&amp;rsquo;erroneo ordine di esame dei motivi formulati dal ricorrente in primo grado: a) qualora la parte appellata non li abbia riproposti ritualmente nelle forme previste dall&amp;rsquo;art. 101, comma 2, c.p.a., nel caso di assorbimento non consentito; b) qualora la parte interessata non abbia proposto appello, nel caso di mancato assorbimento necessario.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &amp;nbsp;&lt;em&gt;L&amp;rsquo;accoglimento del motivo di appello diretto a censurare l&amp;rsquo;erroneo ordine di esame dei motivi proposti in primo grado non comporta la regressione del giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;La &amp;lsquo;nullit&amp;agrave; della sentenza&amp;rsquo;, quale ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell&amp;rsquo;art. 105 c.p.a., &amp;egrave; determinata dalla carenza dei requisiti formali dell&amp;rsquo;atto giurisdizionale in s&amp;eacute; considerato, tra cui rientra il difetto assoluto della motivazione, anche nelle sembianze della &amp;lsquo;motivazione apparente&amp;rsquo;, in quanto tautologica o assertiva o&amp;nbsp;avulsa dalla specifica situazione fattuale o giuridica su cui verte la controversia&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;I&lt;/em&gt;&lt;em&gt;l difetto assoluto della motivazione deve essere valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalit&amp;agrave; e rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate all&amp;rsquo;interno di esso&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:31:13 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6351</guid>
        <dc:creator>Carlotta Flaminio</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Eccesso di potere e violazione dei principi della collaborazione e della buona fede</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6350</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   La &lt;strong&gt;pubblicazione di due &lt;em&gt;lex specialis&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; diverse, l&amp;rsquo;una in sostituzione dell&amp;rsquo;altra, sulla base delle quali la ricorrente e la controinteressata presentavano le rispettive istanze di partecipazione, con aggiudicazione definitiva alla seconda costituisce condotta della p.a. valutabile in termini di buona fede.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   L&amp;rsquo;&lt;strong&gt;art. 2 bis dell&amp;rsquo;art. 1 della l. 241/90&lt;/strong&gt; statuisce, infatti, che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai &lt;strong&gt;principi della collaborazione e della buona fede&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   L&amp;rsquo;istituto &amp;ndash; pur sorto nei rapporti di diritto civile, con lo scopo di tutelare la buona fede ragionevolmente riposta sull&amp;rsquo;esistenza di una situazione apparentemente corrispondente a quella reale, da altri creata &amp;ndash; &amp;egrave; ormai considerato &lt;strong&gt;canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo&lt;/strong&gt;, ovvero quelli che si instaurano nell&amp;rsquo;esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   La disposizione ha, di fatto, positivizzato una regola di carattere generale dell&amp;rsquo;&lt;strong&gt;agire pubblicistico&lt;/strong&gt; dell&amp;rsquo;amministrazione, che trae fondamento nei principi costituzionali di &lt;strong&gt;imparzialit&amp;agrave;&lt;/strong&gt; e &lt;strong&gt;buon andamento&lt;/strong&gt; (art. 97, comma 2, Cost.) e che porta a compimento la concezione secondo cui il procedimento amministrativo - forma tipica di esercizio della funzione amministrativa - &amp;egrave; il luogo di composizione del conflitto tra l&amp;rsquo;interesse pubblico primario e gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell&amp;rsquo;esercizio del primo.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Il &lt;strong&gt;dovere di collaborazione&lt;/strong&gt; e di comportarsi secondo buona fede ha, quindi, &lt;strong&gt;portata bilaterale&lt;/strong&gt;, perch&amp;eacute; sorge nell&amp;rsquo;ambito di una relazione che, sebbene asimmetrica, &amp;egrave; nondimeno partecipata ed in ragione di ci&amp;ograve; esso si rivolge all&amp;rsquo;amministrazione e ai soggetti che a vario titolo intervengono nel procedimento.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Ci&amp;ograve; premesso, no sembra, ormai, potersi dubitare che:&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   1) la &lt;strong&gt;buona fede e la collaborazione &lt;em&gt;ex&lt;/em&gt; comma 2-bis dell&amp;rsquo;art. 1 della l. n. 241 del 1990 costituiscano una regola di validit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;azione amministrativa e non una mera regola di comportamento, anche se ne va valutata in concreto la portata bilaterale&lt;/strong&gt;;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   2) &lt;strong&gt;dall&amp;rsquo;applicazione dell&amp;rsquo;istituto non fa eccezione la materia dei contratti pubblici&lt;/strong&gt;, che nel Codice del 2023 vede sanciti una serie di principi vincolanti per la stazione appaltante: il &lt;strong&gt;principio della fiducia&lt;/strong&gt; (art. 2); il &lt;strong&gt;principio di buona fede e di tutela dell&amp;#39;affidamento&lt;/strong&gt; (art. 5).&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Inoltre, in base al comma 3 del medesimo art. 5, &amp;ldquo;&lt;em&gt;in caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l&amp;#39;affidamento non si considera incolpevole se l&amp;#39;illegittimit&amp;agrave; &amp;egrave; agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l&amp;#39;aggiudicazione, il danno da lesione dell&amp;#39;affidamento &amp;egrave; limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall&amp;#39;interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell&amp;#39;operatore economico&lt;/em&gt;&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 21:46:04 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6350</guid>
        <dc:creator>Rocco Felato</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Lettura costituzionalmente orientata dell’art. 104, comma 2 c.p.a. ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6349</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;In appello &amp;egrave; inammissibile la produzione di nuovi documenti da parte dell&amp;rsquo;Amministrazione, atteso che il requisito dell&amp;rsquo;indispensabilit&amp;agrave;, di cui all&amp;rsquo;art. 104, comma 2, c.p.a., va letto in coerenza con i principi di disponibilit&amp;agrave; e vicinanza della prova, contraddittorio, parit&amp;agrave; delle parti in ogni stato e grado del processo, cooperazione alla ragionevole durata del processo, che impediscono all&amp;rsquo;Amministrazione di colmare in appello il deficit probatorio laddove i documenti&lt;/em&gt;&lt;em&gt; erano nella sua disponibilit&amp;agrave; e, pertanto, potevano essere prodotti nel procedimento e nel giudizio di primo grado.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Nei casi in cui non sia ancora definito il procedimento finalizzato ad ottenere il condono edilizio relativo a un immobile sito in un&amp;rsquo;area sottoposta a vincolo ambientale sorto successivamente alla presentazione dell&amp;rsquo;istanza, &amp;egrave; illegittima l&amp;rsquo;ordinanza di demolizione del fabbricato oggetto della domanda di sanatoria. &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Ne discende che la verifica ambientale non pu&amp;ograve; mai intervenire prima dell&amp;rsquo;esito del procedimento instaurato con la presentazione dell&amp;rsquo;istanza di condono che sospende il potere dell&amp;rsquo;Amministrazione di adottare un&amp;rsquo;ordinanza di demolizione. Pertanto, solo a seguito della conclusione del suddetto iter procedimentale l&amp;rsquo;autorit&amp;agrave; preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto ha il potere di rilasciare il nulla osta ed effettuare la verifica di compatibilit&amp;agrave; ambientale.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;La legittimit&amp;agrave; della domanda di sanatoria va valutata alla luce della disciplina vigente al momento dell&amp;rsquo;adozione del provvedimento conclusivo, non all&amp;rsquo;epoca della realizzazione dell&amp;rsquo;opera, in virt&amp;ugrave; del principio &lt;/em&gt;tempus regit actum&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 21:26:27 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6349</guid>
        <dc:creator>Federica Stelli</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Concessioni balneari  </title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6348</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   La &lt;strong&gt;mancata previsione degli indennizzi&lt;/strong&gt; da versare ai concessionari uscenti per gli investimenti effettuati non determina l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; della procedura di assegnazione delle concessioni demaniali.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Gli indennizzi in favore dei concessionari uscenti sono, quindi, da intendere come meramente &lt;strong&gt;eventuali e svincolati da automatismi, forfettizzazioni e generalizzazioni&lt;/strong&gt;: il loro riconoscimento, perci&amp;ograve;, non costituisce un &lt;strong&gt;diritto automatico per il concessionario uscente&lt;/strong&gt;, ma una situazione che &amp;egrave; subordinata all&amp;rsquo;esistenza di determinati presupposti.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Ed invero, la previsione di un &lt;strong&gt;obbligo di indennizzo&lt;/strong&gt; gravante sul gestore subentrante sconta innanzitutto il limite &amp;ndash; codificato dall&amp;rsquo;articolo 12, &amp;sect; 2 della direttiva 2006 /123/CE &amp;ndash; del &lt;strong&gt;divieto &lt;em&gt;di accordare vantaggi&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt; al prestatore uscente&lt;/em&gt;, con effetto indebitamente restrittivo del paritario accesso concorrenziale.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Il riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per &lt;strong&gt;tutelare l&amp;rsquo;affidamento&lt;/strong&gt; degli stessi &amp;ndash; deve intendersi non soggetto ad automatismi, forfettizzazioni e generalizzazioni, ma subordinato alla concreta ed effettiva verifica della ricorrenza dei relativi presupposti, avuto riguardo alla sussistenza di situazioni di reale e legittimo affidamento, ovvero che risulti indispensabile salvaguardare gli investimenti sostenuti dal gestore uscente, non ancora ammortizzati, che si traducano in obiettivo ed indebito vantaggio del subentrante.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Per altro verso, quanto alla &lt;strong&gt;proroga delle concessioni in essere&lt;/strong&gt;, il termine del 30 settembre 2027 (salva l&amp;rsquo;ipotesi particolare di cui all&amp;rsquo;art. 3, comma 3, della l. n. 118 cit., ossia la presenza di ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedura entro tale termine, con possibilit&amp;agrave; del suo differimento non oltre il 31 marzo 2028) rileva solo ed esclusivamente come &lt;strong&gt;limite massimo di estensione&lt;/strong&gt; delle suddette concessioni in essere: resta, nondimeno, fermo che, ove una singola Amministrazione completi le operazioni di gara in un momento antecedente e, dunque, i nuovi concessionari siano pronti all&amp;rsquo;ingresso, le concessioni prorogate potranno venire a scadenza anche prima del 30 settembre 2027.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 20:56:39 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6348</guid>
        <dc:creator>Rocco Felato</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Clausole di bando non escludenti e astratta impossibilità di formulare un’offerta </title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6347</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Devono essere immediatamente impugnate le sole &lt;strong&gt;clausole escludenti&lt;/strong&gt; o che impediscono la partecipazione alla gara e la presentazione di un&amp;rsquo;offerta che possono essere ricondotte alle ipotesi in cui: (i) si contesti in radice l&amp;rsquo;indizione della gara, (ii) si contesti che una gara sia mancata, avendo l&amp;rsquo;amministrazione disposto affidamento in via diretta del contratto, (iii) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Il carattere escludente &amp;egrave; stato rinvenuto, altres&amp;igrave;, nella attitudine della clausola ad &lt;strong&gt;impedire, in modo oggettivo e macroscopico, a un normale operatore economico di formulare un&amp;rsquo;offerta corretta&lt;/strong&gt;, ossia &amp;ndash; in ultima analisi &amp;ndash; di presentare la domanda di partecipazione.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Tuttavia, per potersi definire &lt;strong&gt;&lt;em&gt;immediatamente escludente&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; (con quanto ne segue su oneri e modalit&amp;agrave; di impugnazione), la previsione della &lt;strong&gt;&lt;em&gt;lex specialis&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; deve porre con &lt;strong&gt;immediata e oggettiva evidenza&lt;/strong&gt;, nei confronti di tutti indistintamente gli operatori economici, l&amp;rsquo;astratta &lt;strong&gt;impossibilit&amp;agrave; per un qualsiasi operatore &lt;em&gt;medio&lt;/em&gt; di formulare un&amp;rsquo;offerta economicamente sostenibile&lt;/strong&gt; (ossia astrattamente idonea a produrre &amp;ndash; pur nella normale alea contrattuale - un utile derivante dall&amp;rsquo;esecuzione del contratto).&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   La &lt;strong&gt;presentazione delle offerte di altri operatori&lt;/strong&gt; esclude, quindi, che si possa affermare che la clausole in contestazione precludono con assoluta e oggettiva certezza la presentazione di una offerta economica.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 20:39:39 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6347</guid>
        <dc:creator>Rocco Felato</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title> “QUINTO D’OBBLIGO” O VERITÀ ?  una “opzione” contrattuale che non modifica, eppure …</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6346</link>
            <description>&lt;p class=&quot;popolo&quot; style=&quot;font-size: 15pt; font-family: Garamond; line-height: 26pt; margin: 0pt; text-align: justify;&quot;&gt;   La statuizione del primo Giudice secondo cui &amp;ldquo;&lt;i&gt;l&amp;rsquo;inserimento del quinto d&amp;rsquo;obbligo nel valore globale stimato dell&amp;rsquo;appalto risulta del tutto artificiale&lt;/i&gt;&amp;rdquo; non pu&amp;ograve; essere condivisa:&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size: 15pt;&quot;&gt;l&amp;rsquo;art. 120 comma 9 del Codice dei contratti pubblici dispone che &amp;ldquo;&lt;/span&gt;&lt;i style=&quot;font-size: 15pt;&quot;&gt;9. Nei documenti di gara iniziali pu&amp;ograve; essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell&amp;#39;importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all&amp;#39;appaltatore l&amp;#39;esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l&amp;#39;appaltatore non pu&amp;ograve; fare valere il diritto alla risoluzione del contratto&lt;/i&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 15pt;&quot;&gt;&amp;rdquo;;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 15pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;la disposizione, implicante la necessit&amp;agrave; di stimare il c.d. quinto d&amp;rsquo;obbligo nei documenti di gara iniziali &amp;egrave; stata prevista per rendere la disciplina compatibile con le fattispecie di modifica del contratto consentite dall&amp;rsquo;art. 72 della direttiva n. 24/2014 (pagina 172 della Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici);&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 15pt;&quot;&gt;l&amp;rsquo;importo stimato dell&amp;rsquo;appalto deve includere tutte le opzioni previste negli atti di gara, compreso il quinto d&amp;rsquo;obbligo; esso, infatti, assume natura di opzione contrattuale ed &amp;egrave; esercitabile solo se espressamente previsto nei documenti di gara;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 15pt;&quot;&gt;la definizione dei requisiti di qualificazione deve essere operata sul valore stimato dell&amp;rsquo;appalto &lt;/span&gt;&lt;i style=&quot;font-size: 15pt;&quot;&gt;ex &lt;/i&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 15pt;&quot;&gt;art. 14, comma 4, del Codice dei contratti pubblici; la capacit&amp;agrave; economico-finanziaria e tecnico-operativa dell&amp;rsquo;operatore economico deve essere misurata, &lt;/span&gt;&lt;i style=&quot;font-size: 15pt;&quot;&gt;ex ante&lt;/i&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 15pt;&quot;&gt;, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell&amp;#39;interesse pubblico alla corretta esecuzione dell&amp;#39;appalto;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 15pt;&quot;&gt;le prestazioni previste nella legge di gara quali forme di opzioni e rinnovi non costituiscono elementi &amp;ldquo;virtuali&amp;rdquo; o &amp;ldquo;teorici&amp;rdquo;, ma rappresentano obblighi giuridicamente vincolanti per l&amp;rsquo;offerente secondo quanto previsto dalla &lt;/span&gt;&lt;i style=&quot;font-size: 15pt;&quot;&gt;lex specialis&lt;/i&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 15pt;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 17:11:59 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6346</guid>
        <dc:creator>Arrigo Varlaro Sinisi</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Responsabilità della p.a. ed enti esponenziali: per il Consiglio di Stato nessun automatismo ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6345</link>
            <description>&lt;p&gt;   &lt;em&gt;In tema di responsabilit&amp;agrave; della pubblica amministrazione, anche quando l&amp;rsquo;azione risarcitoria sia proposta da un ente collettivo per lesione delle proprie finalit&amp;agrave; statutarie e della propria immagine, il danno non patrimoniale e reputazionale non &amp;egrave; in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato, unitamente al nesso causale e alla colpa dell&amp;rsquo;amministrazione; ne consegue che l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; del provvedimento amministrativo, da sola, non basta a fondare il risarcimento. Inoltre, la sopravvenuta revoca o esecuzione del provvedimento impugnato fa venir meno l&amp;rsquo;interesse all&amp;rsquo;azione di annullamento, residuando solo l&amp;rsquo;eventuale interesse risarcitorio, da scrutinare secondo i rigorosi canoni dell&amp;rsquo;art. 2043 c.c. e dell&amp;rsquo;onere probatorio di cui all&amp;rsquo;art. 2697 c.c.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:07:52 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6345</guid>
        <dc:creator>Maddalena De Rosa</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>La &amp;quot;non approvazione&amp;quot; del PEF da parte di ARERA tra funzione regolatoria e ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6344</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   La sentenza afferma che al potere di approvazione della predisposizione tariffaria attribuito ad ARERA corrisponderebbe, per naturale simmetria, anche il potere di concludere il procedimento con un provvedimento di non approvazione. Una simile ricostruzione, tuttavia, appare discutibile, poich&amp;eacute; traspone nel sistema della regolazione tariffaria categorie proprie del provvedimento amministrativo tradizionale, trascurando che il Metodo Tariffario Rifiuti configura un modello di regolazione collaborativa fondato sul dialogo tra Autorit&amp;agrave; ed Ente territorialmente competente. La disciplina regolatoria, letta alla luce dell&amp;#39;art. 7.8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, dell&amp;#39;art. 8.4 della deliberazione n. 389/2023 e dell&amp;#39;art. 7.1 della deliberazione n. 385/2023, sembra piuttosto escludere un autonomo potere di &amp;quot;bocciatura&amp;quot; del PEF, privilegiando il progressivo adeguamento della predisposizione tariffaria mediante interlocuzione istruttoria e garantendo, nelle more dell&amp;#39;approvazione, la continuit&amp;agrave; dell&amp;#39;efficacia delle tariffe determinate dall&amp;#39;Ente territorialmente competente.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 14:52:08 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6344</guid>
        <dc:creator>Christian Longo</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>La connotazione del diritto di difesa quale dovere di difesa tecnica nel giudizio di appello ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6343</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;&amp;Egrave; ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui ai sensi art. 95, comma VI, cod. proc. amm., ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilit&amp;agrave;, prevista dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 23 per i giudizi dinanzi al Giudice di primo grado, di difendersi personalmente con la conseguenza che non &amp;egrave; applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l&amp;rsquo;art. 23, comma I, dello stesso cod. proc. amm., nella parte in cui prevede la possibilit&amp;agrave; di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 14:35:42 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6343</guid>
        <dc:creator>Vincenzo Detomaso</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Le cause di esclusione non automatica operano solo in caso di accertata concretezza e ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6342</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   ...Con riguardo alla causa di esclusione non automatica prevista dall&amp;rsquo;articolo 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, la pi&amp;ugrave; recente giurisprudenza amministrativa ha posto in rilievo che &amp;ldquo;a) l&amp;rsquo;art. 95, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 36/2023 - con una formulazione diversa e pi&amp;ugrave; definita rispetto al precedente articolo 80, comma 5, lett. m) del decreto legislativo n. 50/2016, al fine di dare migliore attuazione al disposto euro-unitario di cui all&amp;rsquo;articolo 57, par. 4, lett. d), della direttiva 2014/24/UE, che fa riferimento a &amp;lsquo;indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l&amp;rsquo;operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza&amp;rsquo; - prevede ora che la stazione appaltante escluda dalla gara un operatore economico, qualora accerti &amp;lsquo;sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara&amp;rsquo;; b) nella vigenza del precedente articolo 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50/2016, la Sezione ha affermato alcuni principi di diritto, sulla questione dell&amp;rsquo;unicit&amp;agrave; del centro decisionale, che possono comunque continuare a trovare applicazione, anche con il nuovo codice dei contratti pubblici; in particolare la Sezione ha gi&amp;agrave; avuto modo di chiarire che: b.1) &amp;laquo;Innanzitutto deve essere scrutinata l&amp;rsquo;esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte. Ove tale relazione sia accertata, deve essere verificata l&amp;rsquo;esistenza di un &amp;lsquo;unico centro decisionale&amp;rsquo; da effettuare ab externo e cio&amp;egrave; sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle societ&amp;agrave;, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l&amp;rsquo;esistenza dell&amp;rsquo;unicit&amp;agrave; soggettiva sostanziale (Cons. St., sez. V, 3 gennaio 2019 n. 69 e 10 gennaio 2017 n. 39)&amp;raquo; (C.g.a.r.s, sez. giur., n. 24 del 2025, &amp;sect; 11.2); b.2) &amp;laquo;Il bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame &amp;egrave; la concorrenza e lo sviluppo del mercato interno, che impongono, da un lato, la pi&amp;ugrave; ampia partecipazione possibile alle gare e, dall&amp;rsquo;altro lato, l&amp;rsquo;effettiva competizione fra i partecipanti. Di talch&amp;eacute;, se si richiede, in uno con la Corte di Giustizia, che vi sia stata un&amp;rsquo;influenza sul contenuto delle offerte affinch&amp;eacute; il collegamento fra le imprese partecipanti ne comporti l&amp;rsquo;esclusione, la lesione dell&amp;rsquo;interesse alla concorrenza deve essere effettiva, cos&amp;igrave; enucleando un istituto di pericolo concreto e non di mero pericolo presunto. Invero, se anche la presentazione di pi&amp;ugrave; offerte decise da un medesimo centro di interessi non ha comportato un&amp;rsquo;alterazione del risultato della gara e non ha quindi pregiudicato i concorrenti, &amp;egrave; quanto meno necessario che le offerte concretamente presentate siano state il frutto dell&amp;rsquo;accordo fra i competitors, di talch&amp;eacute; risulti quanto meno alterata la tensione verso il punto di massima efficienza del sistema (cui lo strumento della gara comunque aspira), che presuppone la parit&amp;agrave; fra le parti e la segretezza delle offerte&amp;raquo; (C.g.a.r.s, sez. giur., n. 24 del 2025, &amp;sect; 11.2); b.3) &amp;laquo;la fattispecie escludente de quo si contraddistingue per un profilo di concretezza che la differenzia dalle fattispecie di pericolo presunto. Invero nel caso di specie la disposizione &amp;egrave; contemplata nella direttiva n. 24/2014/UE e in particolare dall&amp;rsquo;art. 57 par. 4 lett. d), laddove si mette in relazione la sottoscrizione di accordi all&amp;rsquo;idoneit&amp;agrave; a &amp;lsquo;falsare la concorrenza&amp;rsquo;. Le norme eurounitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici sono state infatti adottate nell&amp;rsquo;ambito della realizzazione del mercato interno, nel quale &amp;egrave; assicurata la libera circolazione e sono eliminate le restrizioni alla concorrenza. Nel contesto di un mercato interno unico e di concorrenza effettiva, &amp;egrave; nell&amp;rsquo;interesse del diritto UE che venga garantita la partecipazione pi&amp;ugrave; ampia possibile di offerenti ad una gara d&amp;rsquo;appalto (Corte Giust. 19 maggio 2009, in C-538/07)&amp;raquo; (C.g.a.r.s., sez. giur., n. 1336 del 2022, &amp;sect; 10.3); nella medesima sentenza la Sezione ha altres&amp;igrave; richiamato la sentenza della C.G.U.E. 8 febbraio 2018, in C-144/17, ove si &amp;egrave; affermata la necessit&amp;agrave; di &amp;laquo;accertare se il rapporto sussistente tra due entit&amp;agrave; abbia esercitato un&amp;rsquo;influenza concreta sul rispettivo contenuto delle offerte depositate nell&amp;rsquo;ambito di una medesima procedura di aggiudicazione pubblica, e la constatazione di una simile influenza, in qualunque forma, &amp;egrave; sufficiente affinch&amp;eacute; le suddette imprese possano essere escluse dalla procedura&amp;raquo;, dovendosi altres&amp;igrave; escludere la sufficienza di presunzioni meramente generiche e rifiutandosi ogni automatismo, come da comunicazione della Commissione europea 2021/C 91/01 &amp;lsquo;comunicazione sugli strumenti per combattere la collusione negli appalti pubblici e sugli orientamenti riguardanti le modalit&amp;agrave; di applicazione del relativo motivo di esclusione&amp;rsquo;; b.4) la Sezione ha quindi abbracciato una posizione ermeneutica maggiormente rivolta a verificare, in concreto, la lesione della concorrenza, discostandosi in questo dall&amp;rsquo;orientamento giurisprudenziale pi&amp;ugrave; restrittivo, basato sulla nozione di &amp;lsquo;pericolo astratto&amp;rsquo;, secondo cui: &amp;laquo;Ai fini dell&amp;rsquo;esclusione da una pubblica gara, ci&amp;ograve; che deve essere provato &amp;egrave; soltanto l&amp;rsquo;unicit&amp;agrave; del centro decisionale, e non anche la concreta idoneit&amp;agrave; ad alterare il libero gioco concorrenziale; ci&amp;ograve;, in quanto la riconducibilit&amp;agrave; di due o pi&amp;ugrave; offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte&amp;raquo; (Cons. Stato, sez. V, n. 10201 del 2024; conformi Cons. Stato, sez. V, n. 7607 del 2024; id., n. 48 del 2024); c) la giurisprudenza della Corte di Giustizia sul punto ha avuto modo di chiarire che, ai fini dell&amp;rsquo;esclusione dalla gara, non &amp;egrave; di per s&amp;eacute; sufficiente la semplice constatazione dell&amp;rsquo;esistenza di un rapporto di controllo tra imprese, che partecipino simultaneamente ad una medesima gara d&amp;rsquo;appalto (n&amp;eacute; &amp;egrave; sufficiente che queste imprese siano tra loro collegate), dovendosi lasciare la possibilit&amp;agrave; agli operatori economici di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell&amp;rsquo;ambito di tale gara (C.G.U.E. 19 maggio 2009, causa C-538/07)&amp;rdquo; (cfr. C.G.A.R.S., sezione giurisdizionale, sent. n. 210 del 30 marzo 2026)...&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 14:16:53 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6342</guid>
        <dc:creator>Davide Cozzolino</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Il rapporto tra la rateizzazione del debito fiscale e la definitività dell’atto impositivo - ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6341</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Incorre nella grave violazione fiscale definitivamente accertata l&amp;rsquo;operatore economico il quale, pur eccependo l&amp;rsquo;inesistenza o la nullit&amp;agrave; della notifica di un atto impositivo, non lo abbia impugnato nei termini di legge, decorrenti dalla successiva intervenuta conoscenza legale, ma si sia limitato a presentare istanza di rateizzazione del debito.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Il superamento della soglia di gravit&amp;agrave;, calcolata prendendo a riferimento solo i lotti in cui l&amp;rsquo;operatore economico si sia collocato utilmente quale primo in graduatoria, unitamente alla mancata dichiarazione degli addebiti, giustificano l&amp;rsquo;esclusione per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 05:24:45 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6341</guid>
        <dc:creator>Gianluca Villa</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Obbligo di motivazione solo per i provvedimenti di esclusione e non anche per quelli di ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6340</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Tanto premesso, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questo Consiglio di Stato, &amp;ldquo;qualora la stazione appaltante non ritenga che la pregressa vicenda professionale&amp;nbsp;[&amp;hellip;]&amp;nbsp;abbia inficiato la moralit&amp;agrave; professionale, essa non &amp;egrave; tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o&amp;nbsp;per facta concludentia, ossia con l&amp;rsquo;ammissione alla gara dell&amp;rsquo;impresa (mentre &amp;egrave; il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravit&amp;agrave; tale da elidere l&amp;rsquo;affidabilit&amp;agrave; del concorrente, che richiede l&amp;rsquo;assolvimento di un particolare onere motivazionale). In sintesi, la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi &amp;egrave;, in gara, contestazione (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850; sez.VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2622; sez. III, 24 dicembre 2013, n. 6236; sez. V, 30 giugno 2011, n. 3924; sez. III, 11 marzo 2011, n.1583; sez. VI, 24 giugno 2010, n. 4019)&amp;rdquo; (Cons. Stato, V, 7 novembre 2025, n. 8661 e richiami&amp;nbsp;ivi; 14 aprile 2025, n. 3191).&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &lt;em&gt;Tale regola &amp;egrave; destinata a subire eccezione &amp;ldquo;nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l&amp;rsquo;impresa come affidabile&amp;rdquo; (Cons. Stato, n. 3191 del 2025, cit., che richiama l&amp;rsquo;ipotesi di &amp;ldquo;pregressa vicenda professionale che,&amp;nbsp;ictu oculi, appaia di particolare rilevanza&amp;rdquo;; Id., 9 maggio 2023, n. 4642; 16 gennaio 2023, n. 526; gi&amp;agrave; Id., 19 febbraio 2021, n. 1500).&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 21:27:16 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6340</guid>
        <dc:creator>Raffaella Alessia Miccoli</dc:creator>
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            <title>I limiti dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ed i caratteri del ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6339</link>
            <description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   [Poich&amp;eacute;] il divieto legale di sanatoria paesaggistica previsto dall&amp;rsquo;art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 [&amp;hellip;] individua in modo tassativo le sole ipotesi di sanatoria ammissibile, in presenza di nuovi volumi o superfici la reiezione dell&amp;rsquo;istanza &amp;egrave; obbligatoria e vincolata, senza spazio per valutazioni discrezionali, di ragionevolezza o di compatibilit&amp;agrave; paesaggistica. Di conseguenza, secondo questa impostazione, il TAR avrebbe erroneamente richiesto una nuova valutazione nel merito, mentre la sanatoria doveva ritenersi preclusa ab origine, rendendo legittimo il diniego dell&amp;rsquo;Amministrazione. Il motivo &amp;egrave; infondato. Seppure sia senz&amp;rsquo;altro vero che l&amp;rsquo;appellato ha realizzato nuovi volumi e superfici non sanabili ai sensi dell&amp;rsquo;art. 167 co. 4 cit., il provvedimento della Soprintendenza, per i motivi gi&amp;agrave; esposti non chiarisce quali opere siano ritenute assentibili&amp;rsquo;.&lt;/div&gt;  &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &amp;nbsp;&lt;/div&gt;  &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   &amp;lsquo;Il parere definitivo della Soprintendenza del 20 agosto 2019 &amp;egrave; eccessivamente succinto e motivato &amp;ldquo;per relationem&amp;rdquo;, come correttamente rilevato dal T.A.R. in primo grado e non permette di comprendere pienamente la ricostruzione fattuale ed il ragionamento logico giuridico a sostegno del diniego. Il parere avrebbe dovuto fondarsi su una istruttoria completa e una motivazione coerente con le risultanze acquisite. Come da giurisprudenza consolidata, si ritiene che non sia necessario confutare analiticamente tutte le argomentazioni del privato, ma sia sufficiente che la motivazione del diniego emerga complessivamente e logicamente dall&amp;#39;atto stesso, in ossequio all&amp;#39;art. 10-bis della L. n. 241 del 1990.&lt;/div&gt;  &lt;div&gt;   &amp;nbsp;&lt;/div&gt;  </description>
            <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 20:40:45 +0100</pubDate>
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        <dc:creator>Luca  Del Prete</dc:creator>
        </item>
        <item>
            <title>Il rito del silenzio inadempimento nelle ipotesi di istanza all&amp;#039;esercizio del potere ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6338</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Non sussiste in capo all&amp;#39;amministrazione l&amp;#39;obbligo di pronunciarsi su istanze di parte volte a sollecitare l&amp;#39;esercizio del potere di autotutela, attesa la natura discrezionale nell&amp;#39;&lt;em&gt;an&lt;/em&gt; di tale potere.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Il rito del silenzio-inadempimento &lt;em&gt;ex&lt;/em&gt; artt. 31 e 117 c.p.a. &amp;egrave; esperibile soltanto in presenza di una disposizione puntuale impositiva di un obbligo di provvedere, condizione non sussistente rispetto al sollecito all&amp;#39;esercizio dei generici poteri di autotutela.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   In materia edilizia, il potere-dovere di vigilanza&lt;em&gt; ex&lt;/em&gt; art. 27 d.P.R. n. 380/2001 consente di verificare in ogni momento la correttezza dei titoli, ma non di caducarli al di fuori dei presupposti di cui all&amp;#39;art. 21-&lt;em&gt;novies&lt;/em&gt; l. n. 241/1990.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Per il principio &lt;em&gt;nemo potest venire contra factum proprium&lt;/em&gt;, &amp;egrave; inammissibile la deduzione di un motivo che, ove accolto, dimostrerebbe l&amp;#39;illegittimit&amp;agrave; della situazione giuridica del ricorrente stesso.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 20:30:21 +0100</pubDate>
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        <dc:creator>Mariangela  Fiore</dc:creator>
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            <title>Svolgimento delle procedure di affidamento integralmente telematiche tra poteri della stazione ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6337</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   In materia di gare telematiche, il termine minimo di trenta giorni per la presentazione delle offerte, previsto dall&amp;#39;art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, decorre dalla trasmissione del bando all&amp;#39;Ufficio delle pubblicazioni dell&amp;#39;Unione europea e non dalla sua pubblicazione nazionale. L&amp;#39;eventuale malfunzionamento della piattaforma rileva solo se accertato come impeditivo e formalmente gestito dalla stazione appaltante mediante sospensione o proroga dei termini ai sensi dell&amp;#39;art. 25 del Codice; in difetto, il ritardo nell&amp;#39;invio dell&amp;#39;offerta resta imputabile all&amp;#39;operatore economico in applicazione del principio di autoresponsabilit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:56:06 +0100</pubDate>
            <guid>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6337</guid>
        <dc:creator>Caterina Navach</dc:creator>
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            <title>La corretta applicazione dell&amp;#039;art. 11 del nuovo Codice appalti. ...</title>
            <link>https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=6336</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;   Ai fini della verifica di equivalenza delle tutele prevista dall&amp;#39;art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, il giudizio deve essere svolto mediante comparazione tra i contratti collettivi nazionali e non pu&amp;ograve; essere fondato su trattamenti economici migliorativi promessi dal singolo operatore economico, quali il riconoscimento di un superminimo. Le condizioni normative ed economiche garantite dal CCNL indicato dalla stazione appaltante costituiscono la soglia minima inderogabile di tutela dei lavoratori e non possono essere compensate mediante accordi individuali o aziendali.&lt;/p&gt;  </description>
            <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:34:55 +0100</pubDate>
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        <dc:creator>Caterina Navach</dc:creator>
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