<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/" xmlns:blogger="http://schemas.google.com/blogger/2008" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0" version="2.0"><channel><atom:id>tag:blogger.com,1999:blog-8260783</atom:id><lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2015 10:36:38 +0000</lastBuildDate><category>articoli</category><category>nuovetecnologie</category><category>avvocati</category><category>privacy</category><category>eventi</category><category>leggi</category><category>sentenze</category><category>civile</category><category>adr</category><category>documenti</category><category>mediazione</category><category>comprehensivelaw</category><category>conciliazione</category><category>formazione</category><category>penale</category><category>giustizia</category><category>copyright</category><category>corsi</category><category>commerciale</category><category>consumatori</category><category>europa</category><category>link</category><category>documentoinformatico</category><category>convegni</category><category>telecomunicazioni</category><category>libri</category><category>famiglia</category><category>lavoro</category><category>spamming</category><category>ecommerce</category><category>professioni</category><category>guide</category><category>pa</category><category>provider</category><category>marketing</category><category>bancario</category><category>stampa</category><category>utilita</category><category>video</category><category>web2.0</category><category>processotelematico</category><category>internazionale</category><category>siti</category><category>arbitrato</category><category>fisco</category><category>iusreporter</category><category>dematerializzazione</category><category>seminari</category><category>blog</category><category>industriale</category><category>ius-e-blog</category><category>tributario</category><category>inglesegiuridico</category><category>tecnologie</category><category>master</category><category>associazioni</category><category>condominiale</category><category>ricerche</category><category>sportivo</category><category>costituzionale</category><category>enti</category><category>minori</category><category>dirittiumani</category><category>media</category><category>riviste</category><category>infortunistica</category><category>phishing</category><category>portali</category><category>sicurezza</category><category>stranieri</category><category>ufficigiudiziari</category><category>assicurativo</category><category>fallimentare</category><category>studenti</category><category>amministrativo</category><category>lgbt</category><category>marche</category><category>stalking</category><category>strada</category><category>appunti</category><category>filosofia</category><category>previdenziale</category><category>software</category><category>2blog-n</category><category>beniculturali</category><category>immigrazione</category><category>opensource</category><category>2corsi</category><category>abruzzo</category><category>ambientale</category><category>formulari</category><category>guestpost</category><category>nva</category><category>risorse</category><category>sondaggi</category><title>Iusreporter.it Blog</title><description>Il Blog di www.iusreporter.it, il sito per la ricerca giuridica sul Web e il diritto delle nuove tecnologie curato dall&#39;Avv. Giuseppe Briganti del Foro di Urbino - E-mail: contatti@iusreporter.it</description><link>http://iusreporter.blogspot.com/</link><managingEditor>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</managingEditor><generator>Blogger</generator><openSearch:totalResults>1786</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-6904832837734933739</guid><pubDate>Fri, 03 Jan 2014 15:04:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-01-03T16:04:09.898+01:00</atom:updated><title>Usobollo - Il software gestionale completo, facile ed intuitivo per lo studio legale</title><description>&lt;a href=&quot;http://www.usobollo.it/&quot;&gt;Usobollo&lt;/a&gt;: &quot;Il software gestionale completo, facile ed intuitivo per lo studio legale.&lt;br /&gt;Da oggi puoi gestire in maniera professionale il tuo studio legale senza dover ricorrere a fogli di calcolo, appunti sparsi, rubriche cartacee… e senza spendere nulla!&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.usobollo.it/&quot;&gt;www.usobollo.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Segnalato da&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;</description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2014/01/usobollo-il-software-gestionale.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-194491165338926138</guid><pubDate>Thu, 27 Jun 2013 12:58:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-06-27T14:58:18.824+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">2blog-n</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">2corsi</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">adr</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">europa</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">leggi</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">mediazione</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">nva</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">sentenze</category><title>Sentenza Corte Giustizia Europea sulla direttiva 2008/52/CE</title><description>&lt;div xmlns=&#39;http://www.w3.org/1999/xhtml&#39;&gt;Iusreporter.it segnala:&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;Sentenza Corte Giustizia Europea sulla direttiva 2008/52/CE&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 27 giugno 2013 (*) «Cooperazione giudiziaria in materia civile – Mediazione in materia civile e commerciale – Direttiva 2008/52/CE – Normativa nazionale che prevede un procedimento di mediazione obbligatoria – Non luogo a statuire» Al link&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&#39;http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0492:IT:HTML&#39;&gt;http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0492:IT:HTML&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;www.iusreporter.it&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;A cura dell&#39;Avv. Giuseppe Briganti&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;Testi senza carattere di ufficialità&lt;/div&gt;</description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/06/sentenza-corte-giustizia-europea-sulla.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>1</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-1468239160606402738</guid><pubDate>Thu, 28 Mar 2013 09:35:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-03-28T10:35:38.687+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">media</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">privacy</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">sentenze</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">tecnologie</category><title>Privacy: archivi giornalistici on-line sempre aggiornati</title><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Il Garante privacy ha avuto recentemente occasione di precisare che &lt;strong&gt;i dati personali devono essere esatti e aggiornati anche negli archivi giornalistici on-line&lt;/strong&gt;.     &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;Come si legge nella &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2339483&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;newsletter dell’Autorità&lt;/a&gt;, accogliendo i ricorsi [doc. web n. &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2286820&quot;&gt;2286820 &lt;/a&gt;e &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2286432&quot;&gt;2286432&lt;/a&gt;] di due cittadini, il Garante privacy ha infatti &lt;strong&gt;ordinato&amp;#160; a un gruppo editoriale di aggiornare alcuni&amp;#160; articoli presenti&amp;#160; nell&#39;archivio storico on-line di un suo quotidiano&lt;/strong&gt;. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;L&#39;editore dovrà individuare modalità che segnalino al lettore l&#39;esistenza di rilevanti sviluppi delle vicende che riguardano i due interessati&lt;/strong&gt;&amp;#160; (ad esempio, con un link, un banner&amp;#160; o una nota all&#39;articolo). L&#39;adozione di&amp;#160; questo accorgimento è in grado, infatti, afferma il Garante, di garantire alle persone il rispetto della propria identità, così come si è evoluta&amp;#160; nel tempo, consentendo al lettore di avere un&#39;informazione attendibile e completa.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;I ricorrenti si erano rivolti all&#39;Autorità per chiedere&amp;#160; la rimozione dall&#39;archivio storico on-line&amp;#160; di alcuni articoli riguardanti&amp;#160; gravi vicende giudiziarie in cui erano rimasti coinvolti o, quanto&amp;#160; meno,&amp;#160; l&#39;integrazione o l&#39;aggiornamento&amp;#160; delle notizie con gli esiti delle successive sentenze, a seconda dei casi di proscioglimento, assoluzione o intervenuta prescrizione.&amp;#160; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nel riconoscere&amp;#160; la liceità&amp;#160; della conservazione degli articoli di cronaca nell&#39;archivio storico on-line del quotidiano&lt;/strong&gt;, l&#39;Autorità, come in molti altri casi esaminati in passato, &lt;strong&gt;ha detto però no alla rimozione degli articoli&lt;/strong&gt; (operazione che avrebbe alterato l&#39;integrità dell&#39;archivio),&amp;#160; &lt;strong&gt;ma&amp;#160; ha ritenuto&amp;#160; che i ricorrenti&amp;#160; avessero&amp;#160; diritto ad ottenere l&#39;aggiornamento o l&#39;integrazione dei dati personali&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;La decisione del Garante si pone in linea con una &lt;strong&gt;recente sentenza della&amp;#160; Cassazione&lt;/strong&gt;, la quale, nell&#39;affrontare un caso analogo, &lt;strong&gt;ha statuito che per salvaguardare l&#39;attuale identità sociale di una persona occorra garantire&amp;#160; la contestualizzazione e l&#39;aggiornamento della notizia di cronaca,&amp;#160; attraverso il collegamento ad altre informazioni successivamente&amp;#160; pubblicate&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Rileva in particolare il Garante in uno dei due provvedimenti citati:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;« visto che a questo riguardo, come indispensabile corollario della riconosciuta liceità della conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati nella sezione del sito internet dell&#39;editore resistente denominato archivio storico, va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni giuridiche azionabili ai sensi dell&#39;art. 7 del Codice) dell&#39;interessato ad ottenere l&#39;aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e l&#39;immagine dell&#39;interessato che da tali rappresentazioni può emergere;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;RITENUTO che in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui è pervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012) che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che &amp;quot;a salvaguardia dell&#39;attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo la contestualizzazione e l&#39;aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l&#39;evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo&amp;quot;. Se, pertanto, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione, &amp;quot;dall&#39;informazione in ordine a quest&#39;ultima non può invero prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera&amp;quot;;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;RITENUTO, pertanto, che, visti i significativi sviluppi indicati specificamente dal ricorrente nell&#39;interpello e nel successivo ricorso e riportati nelle premesse dell&#39;odierno provvedimento, le predette richieste di integrazione/aggiornamento formulate dal ricorrente debbano essere accolte e che pertanto l&#39;editore resistente debba provvedere a predisporre un idoneo sistema nell&#39;ambito del citato archivio storico, idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l&#39;esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia in modo da assicurare all&#39;interessato il rispetto della propria (attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di una serie di fatti che lo hanno visto protagonista e ad ogni lettore di ottenere un&#39;informazione attendibile e completa (nel caso di specie dovrebbe darsi conto del completo proscioglimento dell&#39;interessato da ogni addebito penale secondo le indicazioni formulate dall&#39;interessato medesimo nell&#39;atto di ricorso o con altra formulazione ritenuta idonea); visto che l&#39;editore resistente dovrà attuare tali misure, tenuto conto della novità del profilo, entro novanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione entro la stessa data all&#39;interessato e a questa Autorità dell&#39;avvenuto adempimento… ».&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per quanto riguarda, infine, &lt;strong&gt;la richiesta dei ricorrenti di rendere gli articoli inaccessibili dai comuni motori di ricerca&lt;/strong&gt;, il Garante, si legge ancora nella newsletter, ha dichiarato non luogo a provvedere perché, seppur dopo la presentazione del ricorso, &lt;strong&gt;l&#39;editore&amp;#160; aveva adottato gli accorgimenti tecnologici per &amp;quot;deindicizzare&amp;quot; gli articoli&lt;/strong&gt;. Uno dei due provvedimenti adottati dal Garante è stato d’altra parte impugnato dall&#39;editore di fronte all&#39;autorità giudiziaria.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;     &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; padding-right: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;     &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/03/privacy-archivi-giornalistici-on-line.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-5330446471805707121</guid><pubDate>Mon, 18 Mar 2013 14:23:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-03-18T15:23:18.993+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">eventi</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">formazione</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">mediazione</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">tecnologie</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">telecomunicazioni</category><title>“Corso di aggiornamento in mediazione nel settore delle telecomunicazioni, commercio elettronico e nuove tecnologie” e gli altri corsi di concilia.it</title><description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;img style=&quot;float: right; display: inline&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.concilia.it/CORSIBIENNALI.jpg&quot; width=&quot;240&quot; height=&quot;96&quot; /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;b&gt;Iusreporter.it segnala:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;b&gt;CORSO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE OBBLIGATORIO &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;b&gt;PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;     &lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Per mantenere il titolo di mediatore professionista la normativa attuale prevede l&#39;obbligo per i mediatori civili e commerciali di aggiornarsi ogni biennio con un corso di formazione di 18 ore.     &lt;br /&gt;A tal fine CONCILIA propone varie tipologie di CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI per mediatori.     &lt;br /&gt;Per date, città e corsi: &lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;http://www.concilia.it/corsibiennali.pdf&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;www.concilia.it/corsibiennali.pdf&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; &lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;u&gt;&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &lt;br /&gt;In particolare si segnala il corso di aggiornamento obbligatorio per mediatori tenuto dall&#39;&lt;strong&gt;Avv. Giuseppe Briganti&lt;/strong&gt; , curatore di &lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;, intitolato &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;quot;Corso di aggiornamento in&amp;#160; mediazione nel settore delle telecomunicazioni, commercio elettronico e nuove tecnologie&amp;quot;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;che si terrà &lt;strong&gt;a Roma il 22 e 23 aprile 2013&lt;/strong&gt;. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Il programma è visionabile al seguente indirizzo: &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.concilia.it/Corso_mediazione_telecomunicazioni_ecommerce.pdf&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;http://www.concilia.it/Corso_mediazione_telecomunicazioni_ecommerce.pdf&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;     &lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.concilia.it&quot;&gt;www.concilia.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;     &lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;     &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; border-top-width: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/03/corso-di-aggiornamento-in-mediazione.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-2535861549919368897</guid><pubDate>Mon, 18 Mar 2013 14:17:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-03-18T15:17:55.172+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">europa</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">leggi</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">privacy</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">tecnologie</category><title>App e privacy: le Autorita’ per la privacy europee adottano un parere</title><description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;« Il consenso libero ed informato degli utenti finali è essenziale per garantire il rispetto della legislazione europea sulla protezione dei dati&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Le Autorità europee per la protezione dei dati, riunite nel &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/attivita-comunitarie-e-internazionali/cooperazione-in-ambito-ue/gruppo-di-lavoro-ex-articolo-29&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&amp;quot;Gruppo Articolo 29&amp;quot;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2315833&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;hanno adottato un parere&lt;/a&gt; che esamina i rischi fondamentali per la protezione dei dati derivanti dalle applicazioni per terminali mobili. Nel parere sono indicati gli obblighi specifici che, in base alla legislazione Ue sulla privacy, sviluppatori, ma anche distributori e produttori di sistemi operativi e apparecchi di telefonia mobile, sono tenuti a rispettare. Particolare attenzione viene posta nel parere alle applicazioni rivolte ai minori.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Chi possiede uno smartphone ha normalmente attive in media circa 40 applicazioni. Queste applicazioni sono in grado di raccogliere grandi quantità di dati personali: ad esempio, accedendo alle raccolte di foto oppure utilizzando dati di localizzazione. &lt;em&gt;&amp;quot;Spesso tutto ciò avviene senza che l&#39;utente dia un consenso libero ed informato, quindi in violazione della legislazione europea sulla protezione dei dati&amp;quot;&lt;/em&gt; - afferma il Presidente dell&#39;Autorità italiana per la privacy, Antonello Soro. &lt;em&gt;&amp;quot;La nostra Autorità &lt;/em&gt;- continua Soro -&lt;em&gt; ha dato un contributo significativo all&#39;elaborazione del parere. Le app sono sempre più diffuse e il loro uso, senza un&#39;adeguata definizione di garanzie e misure a tutela dei dati personali, può comportare rischi per gli utenti che le scaricano. Per questo è fondamentale muoversi in tempo&lt;/em&gt;&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;I rischi per la privacy delle applicazioni per smartphone&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Gli smartphone e i tablet contengono grandi quantità di dati molto personali che riguardano direttamente o indirettamente gli utenti: indirizzi, dati sulla localizzazione geografica, informazioni bancarie, foto, video. Smartphone e tablet sono, inoltre, in grado di registrare o catturare in tempo reale varie tipologie di informazioni attraverso molteplici sensori quali microfoni, bussole o altri dispositivi utilizzati per tracciare gli spostamenti dell&#39;utente. Anche se l&#39;obiettivo degli sviluppatori è rendere disponibili servizi nuovi e innovativi, le app possono comportare rischi significativi per la privacy e la reputazione degli utenti.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;La legislazione sulla privacy Ue prevede che ogni persona ha il diritto di decidere sui propri dati personali. Le applicazioni, dunque,&amp;#160; per trattare i dati degli utenti devono prima fornire informative adeguate, in modo da ottenere un consenso che sia veramente libero e informato.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Un altro rischio per la protezione dei dati deriva da misure di sicurezza insufficienti. Insufficienza che&amp;#160; può comportare trattamenti non autorizzati di dati personali a causa della tendenza a raccogliere quantità sempre più consistenti di informazioni e della elasticità e genericità degli scopi per i quali queste vengono raccolte, ad esempio a fini di&amp;#160; &amp;quot;ricerche di mercato&amp;quot;. Tutto ciò aumenta la possibilità di violazioni dei dati.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Obblighi e raccomandazioni&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Il parere individua precise raccomandazioni e obblighi per ciascuno degli attori coinvolti, evidenziando che la protezione di dati personali degli utenti e la relativa sicurezza sono il risultato di azioni coordinate di sviluppatori, produttori dei sistemi operativi e distributori (&amp;quot;app stores&amp;quot;)&amp;#160; che devono durare nel tempo, e non la semplice applicazione di regole una tantum. In particolare, sono richiamati gli obblighi sull&#39;informativa e sul consenso riguardo all&#39;archiviazione di informazioni sui terminali degli utenti, nonché per l&#39;utilizzo da parte delle app di dati di localizzazione o delle rubriche dei contatti. Si raccomandano inoltre alcune &amp;quot;buone pratiche&amp;quot; che devono intervenire sin dalle fasi iniziali di sviluppo delle app, quali l&#39;impiego di identificativi non persistenti, in modo da ridurre al minimo il rischio di tracciamenti degli utenti per tempi indefiniti, la definizione di precisi tempi di conservazione dei dati raccolti, l&#39;impiego di icone &amp;quot;user friendly&amp;quot; per segnalare che specifici trattamenti di dati sono in corso (ad es. dati di geolocalizzazione).&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;In caso di app rivolte specificamente ai minori, si ribadisce la necessità del consenso dei genitori.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Si sottolinea, infine, la necessità di una più efficace assistenza all&#39;utente mediante la designazione di &amp;quot;punti di contatto&amp;quot; presso gli &amp;quot;stores&amp;quot; che consentano agli utenti di risolvere in modo rapido problemi legati al trattamento di dati personali da parte delle app installate ».&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Fonte: &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it&quot;&gt;www.garanteprivacy.it&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;     &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; padding-right: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;     &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/03/app-e-privacy-le-autorita-per-la.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-1505400947352902960</guid><pubDate>Mon, 18 Mar 2013 14:13:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-03-18T15:13:30.525+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">pa</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">privacy</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">sentenze</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">tecnologie</category><title>Privacy sul web: no a dati sulla salute dei cittadini sui siti web dei Comuni</title><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;« Il Garante fa rimuovere i dati personali dalle ordinanze di dieci Comuni. E sono in arrivo sanzioni&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Sì alla trasparenza on line nella Pa, ma rispettando la dignità delle persone. Sui siti dei Comuni non possono essere pubblicati atti e documenti contenenti dati sullo stato di salute dei cittadini.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Il Garante per la privacy ha fatto oscurare dai siti web di dieci Comuni italiani, di piccola e media grandezza, i dati personali contenuti in alcune ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini. Nuovi provvedimenti sono in arrivo per altri Comuni.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Nelle ordinanze, con le quali i sindaci disponevano il ricovero immediato di diversi cittadini, erano infatti indicati &amp;quot;in chiaro&amp;quot; non solo i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e la residenza, ma anche la patologia della quale soffriva la persona (ad es. &amp;quot;infermo mentale&amp;quot;), o altri dettagli davvero eccessivi, quali ad esempio l&#39;indicazione di &amp;quot;persona&amp;#160; affetta da manifestazioni di ripetuti tentativi di suicidio&amp;quot;. Il trattamento dei dati effettuato dai Comuni è risultato dunque illecito: come ha ricordato l&#39;Autorità, le disposizioni del Codice della privacy, richiamate anche dalle &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1793203&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Linee guida sulla trasparenza on line della Pa [doc. web n. 1793203]&lt;/a&gt; emanate dallo stesso Garante nel 2011, vietano espressamente la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Le ordinanze, per giunta, oltre ad essere visibili e liberamente consultabili sui siti istituzionali dei Comuni, attraverso link che rimandavano all&#39;archivio degli atti dell&#39;ente, erano nella maggioranza dei casi facilmente reperibili anche sui più usati motori di ricerca, come Google: bastava digitare il nome e cognome delle persone.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Nel disporre il divieto di ulteriore diffusione dei dati, l&#39;Autorità per la privacy ha&amp;#160; prescritto alle amministrazioni comunali non solo di oscurare i dati personali, presenti nei provvedimenti, da qualsiasi area del sito, ma anche di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca per fare in modo che vengano rimosse le copie web delle ordinanze e di tutti gli altri atti aventi ad oggetto il ricovero per trattamento sanitario obbligatorio dagli indici e dalla cache.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;I Comuni, inoltre, per il futuro dovranno far sì che la pubblicazione di atti e documenti in Internet avvenga nel rispetto della normativa privacy e delle Linee guida in materia di trasparenza on line della Pa.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&amp;quot;La sacrosanta esigenza di trasparenza della Pubblica amministrazione&lt;/em&gt; - ha commentato Antonello Soro, Presidente dell&#39;Autorità - &lt;em&gt;non può trasformarsi in una grave lesione per la dignità dei cittadini interessati. Prima di mettere on line sui propri siti dati delicatissimi come quelli sulla salute, le pubbliche amministrazioni, a partire da quelle più vicine ai cittadini, come i Comuni,&amp;#160; devono riflettere e domandarsi se stanno rispettando le norme poste a tutela della privacy. E devono evitare sempre di recare ingiustificato pregiudizio ai cittadini che amministrano. Oltretutto, errori gravi e scarsa attenzione alle norme comportano come conseguenza che il Garante debba poi applicare pesanti sanzioni&amp;quot;&lt;/em&gt; .&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;L&#39;Autorità procederà, infatti, ad avviare nei confronti dei Comuni interessati le previste procedure sanzionatorie per trattamento illecito di dati personali ».&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Fonte: &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it&quot;&gt;www.garanteprivacy.it&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;     &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; padding-right: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;     &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/03/privacy-sul-web-no-dati-sulla-salute.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-5868305143658526160</guid><pubDate>Fri, 01 Mar 2013 08:30:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-03-01T09:30:00.782+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">nuovetecnologie</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">privacy</category><title>WhatsApp e privacy: il Garante chiede chiarimenti sull’uso dei dati degli utenti</title><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Il Garante per la privacy informa di aver richiesto alla società californiana che fornisce WhatsApp di comunicare ogni informazione utile per valutare il &lt;strong&gt;rispetto della privacy degli utenti italiani&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;L&#39;intervento dell&#39;Autorità trae origine dagli esiti di un recente rapporto dei Garanti per la privacy canadesi e olandesi dal quale sono emerse &lt;strong&gt;alcune caratteristiche nel funzionamento dell&#39;applicazione sviluppata dalla società che potrebbero comportare implicazioni e rischi specifici per la protezione dei dati personali degli utenti&lt;/strong&gt;. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Gli utenti, infatti, per poter usufruire del servizio di messaggistica, devono consentire che l&#39;applicazione acceda alla rubrica dei contatti presente sul proprio smartphone o sul proprio tablet e cioè &lt;strong&gt;a dati personali di soggetti terzi&lt;/strong&gt;, anche però di coloro che non hanno scaricato l&#39;applicazione e non utilizzano quindi il servizio. &lt;strong&gt;Nel rapporto sono state inoltre ipotizzate possibili criticità nelle misure di sicurezza adottate, in particolare riguardo alla conservazione dei dati trattati e al loro accesso da parte di terzi non autorizzati&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Il Garante ha dunque scritto a WhatsApp Inc. chiedendo di &lt;strong&gt;chiarire una serie di aspetti&lt;/strong&gt;: &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;- quali tipi di dati personali degli utenti vengono raccolti e usati al momento dell&#39;iscrizione e nel corso dell&#39;erogazione dei servizi di messaggistica e condivisione file; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;- come vengono conservati e protetti questi dati; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;- le misure adottate (es. cifratura, generazione di credenziali etc.) per limitare il rischio di accesso da parte di soggetti diversi dagli interessati e, in particolare, se siano stati previsti sistemi contro gli attacchi tipo &amp;quot;man in the middle&amp;quot;, volti ad acquisire illecitamente il contenuto dei messaggi scambiati mediante l&#39;applicazione;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;- per quanto tempo vengono conservati i dati degli utenti e il numero degli account riferibili a quelli italiani.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Fonte: &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.garanteprivacy.it&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;     &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; padding-right: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;     &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/03/whatsapp-e-privacy-il-garante-chiede.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-905903768492501578</guid><pubDate>Thu, 21 Feb 2013 14:45:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-02-21T15:45:33.317+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">avvocati</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">civile</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">giustizia</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">guide</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">leggi</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">mediazione</category><title>&quot;La mediazione civile in 140 caratteri&quot; - tweet-guida sulla mediazione - Edizione 2013</title><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://it.fotolia.com/id/7891144&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/public/convenzioneconsulenzalegale.jpg&quot; width=&quot;220&quot; height=&quot;152&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Iusreporter.it&lt;/a&gt; e guidamediazionecivile.it, curati dall&#39;&lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;Avv. Giuseppe Briganti&lt;/a&gt;, comunicano che è iniziata da oggi su Twitter la pubblicazione della tweet-guida&lt;strong&gt;      &lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;quot;La mediazione civile in 140 caratteri&amp;quot;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mini-guida al decreto legislativo n. 28 del 2010&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Edizione 2013&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &lt;br /&gt;La mini-guida viene pubblicata su Twitter da &lt;a href=&quot;http://twitter.com/iusreporter&quot;&gt;@iusreporter&lt;/a&gt;. Hashtag ufficiale è &lt;strong&gt;#guidamediazione&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; border-top-width: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Sarà naturalmente possibile interagire in ogni momento con l&#39;&lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;Avv. Giuseppe Briganti&lt;/a&gt;, autore della guida, tramite Twitter.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Anche chi non è iscrittto a Twitter può seguire la mini-guida collegandosi &lt;a href=&quot;http://twitter.com/iusreporter&quot;&gt;qui&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;Avv. Giuseppe Briganti&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.guidamediazionecivile.it/&quot;&gt;La Guida sulla mediazione civile e commerciale&lt;/a&gt; di Iusreporter.it     &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; border-top-width: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/02/mediazione-civile-in-140-caratteri.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-6079398162683689890</guid><pubDate>Thu, 14 Feb 2013 08:52:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-02-14T09:52:00.556+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">leggi</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">pa</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">privacy</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">tecnologie</category><title>Privacy e trasparenza nella PA: i paletti del Garante</title><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso un sì condizionato allo schema di decreto legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione relativo agli obblighi di trasparenza della Pa. Come si legge nel &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2243069&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;comunicato del Garante&lt;/a&gt; dell’8 febbraio 2013, nel dare il suo &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2243168&quot;&gt;parere favorevole [doc. web n. &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2243168&quot;&gt;2243168]&lt;/a&gt;, l’Autorità ha infatti posto una serie di &amp;quot;paletti&amp;quot; chiedendo che alcune norme vengano modificate, introducendo maggiori garanzie a tutela delle persone. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Dal comunicato del Garante privacy:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;« La necessità di realizzare un controllo diffuso sull&#39;attività della Pubblica amministrazione non deve condurre a forme sproporzionate di diffusione di informazioni che possono finire per ledere i diritti dei cittadini, specialmente di quelli in condizioni più disagiate.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;L&#39;Authority condivide le ragioni sottese al provvedimento e l&#39;obiettivo di garantire la trasparenza nell&#39;attività della Pa, ma ritiene che un tale valore debba essere comunque bilanciato con un diritto di pari rango costituzionale come quello della riservatezza e della protezione dei dati che trova la sua matrice nella normativa europea.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per questi motivi valuta con preoccupazione i possibili rischi che alcune disposizioni contenute nel provvedimento potrebbero determinare. Rischi ancora più forti se si tiene conto della particolare delicatezza&amp;#160; di alcune&amp;#160; informazioni che verrebbero messe on line e della loro facile reperibilità e riutilizzabilità incontrollata grazie ai motori di ricerca. Si pensi soltanto ai dati sensibili o in grado di rivelare condizioni di disagio economico e sociale di anziani, disabili o altri soggetti deboli che beneficiano di sussidi (es. social card), la cui diffusione potrebbe comportare irreversibili danni per la dignità degli interessati, anche considerate le difficoltà oggettive di cancellare tali informazioni una volta in rete.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Sono già numerosi, in questo senso, i casi sottoposti in questi ultimi anni all&#39;Autorità.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Nell&#39;esprimere il suo parere, l&#39;Autorità ha anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa europea, di quanto stabilito dalla stessa Corte di Giustizia e del fatto che nella stragrande maggioranza dei Paesi europei non esistono forme di diffusione paragonabili a quelle che si intendono realizzare nel nostro.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Queste le richieste avanzate dal Garante.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dati personal&lt;/strong&gt;i&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Sui siti web della Pa non dovranno mai essere diffusi dati sulla salute e sulla vita sessuale.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Vanno esclusi dalla pubblicazione i dati identificativi dei destinatari dei provvedimenti dai quali si possano ricavare dati sullo stato di salute o di uno stato economico-sociale degli interessati: si pensi al riconoscimento di agevolazioni economiche, alla fruizione di prestazioni sociali collegate al reddito, come l&#39;esenzione dal contributo per le refezione scolastica o dal ticket sanitario, i benefici per portatori di handicap, il riconoscimento di sussidi ad anziani non autosufficienti, i contributi erogati per la cura di particolari malattie o per le vittime di violenza sessuale.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Così come non appare giustificata la diffusione di dati non pertinenti rispetto alle finalità perseguite, quali ad esempio l&#39;indirizzo di casa, il codice fiscale, le coordinate bancarie, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce ISEE, informazioni sulle condizioni di indigenza.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Più in generale, le pubbliche amministrazioni nel pubblicare atti o documenti dovranno rendere inintelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili e giudiziari,&amp;#160; non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza che si intendono perseguire nel caso concreto. Potranno inoltre pubblicare sui propri siti web informazioni e documenti per i quali non vi è l&#39;obbligo di pubblicazione, ma solo una volta che avranno reso anonimi i dati personali in essi contenuti.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Motori di ricerca&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;I documenti pubblicati dovranno essere rintracciabili solo mediante i motori di ricerca interna al sito del soggetto pubblico e non attraverso i comuni motori di ricerca generalisti, garantendo così la conoscibilità dei dati senza che essi vengano estrapolati dal contesto nei quali sono inseriti.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Durata della pubblicazione&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Dovranno essere stabiliti periodi differenziati di permanenza on line dei documenti, e si dovrà prevedere una accessibilità selettiva una volta scaduto il termine di pubblicazione.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dipendenti pubblici&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, lo schema di decreto legislativo dovrà essere modificato circoscrivendo la pubblicazione dei dati ad un ambito più ristretto di informazioni personali, strettamente pertinenti, sia riguardo ai curricula sia ai compensi corrisposti, individuando anche modalità di diffusione meno invasive di quelle previste.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Incarichi politici e cariche elettive&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza relativi ai titolari di incarichi politici o di&amp;#160; carattere elettivo il Garante ha richiamato l&#39;attenzione del Governo sull&#39;opportunità di una riflessione generale sull&#39;impianto della disciplina, richiedendo una graduazione degli obblighi di pubblicazione sia sotto il profilo della platea dei soggetti coinvolti che del contenuto degli atti da pubblicare.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;In particolare, occorre circoscrivere il contenuto delle dichiarazioni dei redditi da pubblicare alle sole notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazioni stesse, allo scopo di evitare la diffusione di dati anche sensibili (come la scelta del contribuente sulla destinazione del &amp;quot;5 per mille&amp;quot;). Lo stesso vale per soggetti estranei all&#39;incarico pubblico, come coniugi, figli, parenti, ai quali è comunque necessario chiedere il consenso alla pubblicazione dei dati. Tale consenso dovrà essere libero e non condizionato e non dovranno comunque essere resi noti i nomi degli interessati che non intendessero fornirlo ».&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;     &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; border-top-width: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;     &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/02/privacy-e-trasparenza-nella-pa-i.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-8853108966047991473</guid><pubDate>Thu, 14 Feb 2013 08:35:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-02-14T09:35:01.170+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">penale</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">sentenze</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">tecnologie</category><title>Siti pornografici: l’avviso del divieto ai minori deve precedere l’ingresso al sito</title><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Per non incorrere nel reato di pubblicazioni oscene (art. 528 cod. pen.), l’avviso del divieto ai minori di accedere a un sito web di carattere pornografico deve necessariamente precedere l’ingresso al sito, e non può essere riportato in fondo all’home page già contenente materiale osceno (sentenza Cassazione penale 2348/2013).&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;     &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; border-top-width: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;     &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/02/siti-pornografici-lavviso-del-divieto.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-7748714218226228269</guid><pubDate>Thu, 07 Feb 2013 08:31:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-02-07T09:31:00.135+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">privacy</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">tecnologie</category><title>Privacy: Skype migliorera’ le procedure per la chiusura degli account</title><description>&lt;p&gt;   &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Lo rende noto il Garante per la protezione dei dati personali con un comunicato del &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2236333&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;6/02/2013&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;« &lt;strong&gt;Skype migliorerà le procedure per consentire agli utenti di chiudere il proprio account e integrerà le informazioni per venire incontro alle loro esigenze&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;E&#39; questo l&#39;esito della nota spedita a fine 2012 dal Garante privacy con la quale l&#39;Autorità aveva chiesto alla società con sede in Lussemburgo &lt;strong&gt;spiegazioni sulle difficoltà incontrate dagli utenti italiani nel chiudere il proprio account&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Pur non essendo stabilita sul nostro territorio, Skype ha tuttavia deciso di dare riscontro all&#39;Autorità italiana fornendo nel contempo alcune informazioni utili per capire le procedure adottate per dar seguito alle richieste degli utenti.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Skype ha ammesso che le indicazioni contenute nelle &amp;quot;domande più frequenti&amp;quot; (Faq), secondo cui &lt;strong&gt;&amp;quot;una volta creato, non è possibile eliminare un account Skype&amp;quot;&lt;/strong&gt;, non informano in maniera adeguata gli utenti. Esse d&#39;ora in poi verranno dunque modificate per &lt;strong&gt;spiegare chiaramente che si potrà comunque bloccare in via permanente il proprio account rivolgendosi al servizio di supporto tecnico clienti, il quale provvederà a deindicizzare&amp;#160; lo username dell&#39;utente dalle pagine pubbliche del servizio, in modo tale che non sia più operativo né visibile dagli altri&lt;/strong&gt;. Skype sta peraltro valutando potenziali migliorie per consentire un&#39;autonoma chiusura dell&#39;account da parte dell&#39;utente.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;La società ha tuttavia spiegato che l&#39;account non viene definitivamente cancellato o distrutto e che il relativo username resta archiviato all&#39;interno dei suoi sistemi: lo scopo dichiarato è quello di evitare che in futuro altri utenti possano utilizzare, intenzionalmente o meno, il medesimo nome&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Permane dunque la necessità di alcuni chiarimenti in ordine alla tipologia dei dati conservati, dopo la chiusura dell&#39;account, e ai tempi e alle modalità di tale conservazione, della quale peraltro l&#39;utente potrebbe non essere del tutto consapevole.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per tali motivi, il Garante ha deciso di avviare ulteriori approfondimenti e di sollevare la questione nell&#39;ambito del Gruppo di lavoro che riunisce le Autorità della protezione dati europee ».&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;     &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; border-top-width: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;     &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/02/privacy-skype-migliorera-le-procedure.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-2053579309686150784</guid><pubDate>Thu, 07 Feb 2013 08:18:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-02-07T09:18:00.418+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">marketing</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">privacy</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">sentenze</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">spamming</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">tecnologie</category><title>Comunicazioni commerciali via e-mail: il consenso deve essere libero</title><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Così si legge nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2223607&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;20/12/2012&lt;/a&gt; in un caso in cui la società titolare del trattamento dei dati condizionava la registrazione al sito da parte degli utenti, e conseguentemente anche la fruizione dei servizi, al rilascio del consenso al trattamento dei dati per finalità promozionali:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;« Al caso sottoposto all&#39;attenzione dell&#39;Autorità si applica la disciplina dell&#39;art. 23, comma 3 del Codice, secondo cui il trattamento di dati personali da parte dei privati è ammesso solo previa acquisizione di un consenso dell&#39;interessato libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati e documentato per iscritto, &lt;strong&gt;nonché l&#39;analogo disposto dell&#39;art. 130, commi 1 e 2 del Codice, in base al quale l&#39;utilizzo di comunicazioni con modalità automatizzate, come posta elettronica, telefax, Mms o Sms, per la finalità di invio di materiale pubblicitario o di comunicazione commerciale è consentito solo con il consenso del contraente o utente&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Si ricorda, tuttavia,&lt;strong&gt; l&#39;eccezione del c.d. &amp;quot;soft spam&amp;quot;&lt;/strong&gt;, di cui all&#39;art. 130, comma 4, in base al quale, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall&#39;interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell&#39;interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l&#39;interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Inoltre, come già rilevato da questa Autorità (provv. 22 febbraio 2007, doc. web n. &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1388590&quot;&gt;1388590&lt;/a&gt;; provv.&amp;#160; 12 ottobre 2005, doc. web n.&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1179604&quot;&gt;1179604&lt;/a&gt;; provv.&amp;#160; 3 novembre 2005, doc. web n.&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1195215&quot;&gt;1195215&lt;/a&gt;; provv. 10 maggio 2006, doc. web n.&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1298709&quot;&gt;1298709 &lt;/a&gt;in www.garanteprivacy.it; provv. 15 luglio 2010, doc. web n.&lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1741998&quot;&gt;1741998&lt;/a&gt;; più recentemente, provv. 11 ottobre 2012, doc. web n. &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2089777&quot;&gt;2089777&lt;/a&gt;)&lt;strong&gt; non può definirsi &amp;quot;libero&amp;quot;, e risulta indebitamente necessitato, il consenso a ulteriori trattamenti di dati personali che l&#39;interessato &amp;quot;debba&amp;quot; prestare quale condizione per conseguire una prestazione richiesta. Peraltro, gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano, manifestando il proprio consenso -allorché richiesto per legge- per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare&lt;/strong&gt; (cfr. provv.&amp;#160; 24 febbraio 2005, punto 7, in www.garanteprivacy.it, doc. web n.&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1103045&quot;&gt;1103045&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;L&#39;attività di trattamento dei dati, finalizzata all&#39;invio di comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario/informativo di beni e servizi, nella fattispecie mediante posta elettronica, effettuata dalla società senza il relativo consenso specifico costituisce quindi un trattamento illecito e non può essere proseguita&lt;/strong&gt; ai sensi dell&#39;art. 11, comma 2, del Codice, secondo cui i dati personali trattati in violazione del Codice non possono essere utilizzati ».&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;     &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; border-top-width: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;     &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/02/comunicazioni-commerciali-via-e-mail-il.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-237209398963305721</guid><pubDate>Thu, 31 Jan 2013 18:40:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-01-31T19:40:55.174+01:00</atom:updated><title>Privacy: no ai dati sulla salute su Internet</title><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Come riportato dalla newsletter del Garante per la protezione dei dati personali del 23/01/2013, &lt;strong&gt;non si possono mettere on line informazioni sullo stato di salute, patologie o handicap di una persona&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Il Garante privacy è intervenuto su due gravi casi di violazione della riservatezza &lt;strong&gt;vietando a due amministrazioni pubbliche l&#39;ulteriore diffusione su Internet, in qualsiasi area del loro sito istituzionale, dei dati sulla salute rispettivamente di cittadini disabili e di persone che hanno beneficiato di rimborsi per spese sanitarie&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Alle due amministrazioni, inoltre, è stato prescritto di conformare la pubblicazione on line di atti e documenti alle&lt;strong&gt; disposizioni contenute nel Codice privacy e nelle Linee guida del 2 marzo 2011&lt;/strong&gt; [&lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1793203&quot;&gt;doc. web n. 1793203&lt;/a&gt;], rispettando, in particolare, il &lt;strong&gt;divieto di diffusione di dati sulla salute&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Nel disporre i divieti il Garante ha dichiarato illecito il&amp;#160; trattamento di dati effettuato perché in contrasto con&lt;strong&gt; la norma che vieta ai soggetti pubblici di diffondere i dati da cui si possano desumere malattie, patologie e qualsiasi riferimento a invalidità, disabilità o handicap fisici o psichici&lt;/strong&gt;. Dagli accertamenti effettuati dal Garante a seguito di segnalazioni telefoniche è risultato infatti che sul sito di uno dei due enti era liberamente consultabile un allegato al Piano comunale di protezione civile contenente l&#39;elenco delle persone non autosufficienti che abitano da sole o con altri inabili. Nell&#39;allegato erano riportati in chiaro il nome e cognome, la sigla della disabilità oppure la sua indicazione per esteso (es. non vedente) e&amp;#160; in alcuni casi anche la data di nascita e/o l&#39;indirizzo della persona non autosufficiente.&amp;#160; Mentre sul sito dell’altro ente, nella sezione dedicata all&#39;albo pretorio, erano presenti le determinazioni con le liquidazioni degli indennizzi per patologie contratte per cause di servizio, rimborsi per spese sanitarie (anche&amp;#160; a favore di trapiantati o di persone affette da determinate patologie), che riportavano&amp;#160; in chiaro&amp;#160; il nominativo&amp;#160; e/o il codice fiscale degli interessati o dei familiari che avevano beneficiato dei rimborsi.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Con un separato procedimento, si legge ancora nella newsletter, l&#39;Autorità sta valutando gli estremi per contestare ai due enti una eventuale &lt;strong&gt;sanzione amministrativa&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Fonte: &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.garanteprivacy.it&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    &lt;p&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;       &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; padding-right: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;       &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie       &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/01/privacy-no-ai-dati-sulla-salute-su.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-5157065984597034095</guid><pubDate>Fri, 25 Jan 2013 08:28:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-01-25T09:28:00.568+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">penale</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">sentenze</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">tecnologie</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">web2.0</category><title>Offese su Facebook: e’ diffamazione aggravata</title><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Così GIP Livorno, sentenza n. 38912, ud. 02/10/2012, dep. 31/12/2012:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;« Con richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.m. il 5.1.2012 [...] veniva tratta a giudizio con l&#39;accusa di avere commesso &lt;strong&gt;il reato di cui all&#39;art. 595 comma 3 c.p. pubblicando su Facebook i messaggi offensivi&lt;/strong&gt; descritti nel capo d&#39;imputazione in epigrafe trascritti, a proposito del centro estetico gestito a L. dal querelante [...].&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Quest&#39;ultimo, ritenendosi leso nella sua reputazione, in data 10.5.2011 proponeva atto di querela contro la [...] affinché venisse perseguita penalmente per il reato di cui all&#39;art. 595 e all&#39;udienza preliminare si costituiva parte civile.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Il difensore dell&#39;imputata nel corso dell&#39;udienza preliminare otteneva che il procedimento venisse trattato con le forme del rito abbreviato e all&#39;odierna udienza, udita la discussione e le conclusioni delle parti, veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Nell&#39;atto di querela la persona offesa rappresentava in particolare che l&#39;odierna prevenuta aveva prestato attività lavorativa alle sue dipendenze presso il centro estetico ma il rapporto aveva avuto breve durata essendo stata la dipendente licenziata per le inadempienze nello svolgimento delle mansioni lavorative.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Lamentava il querelante che il successivo 9 maggio 2011 la ex dipendente aveva pubblicato un &lt;strong&gt;messaggio sulla &amp;quot;bacheca&amp;quot; del proprio profilo Facebook dal contenuto volgare e tenore chiaramente denigratorio&lt;/strong&gt; a proposito dell&#39;aspetto della professionalità del centro estetico [...] e [...] sconsigliando a chiunque di frequentarlo (cfr. doc. n. 5 allegato alla querela).&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;La [...], inoltre, nel conversare con altri &amp;quot;amici&amp;quot; sempre su facebook si esprimeva con&lt;strong&gt; epiteti offensivi con riferimento al gestore del centro estetico&lt;/strong&gt; [...].&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Valuta questo G.U.P. che le risultanze istruttorie siano idonee a fondare l&#39;ipotesi accusatoria.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Non v&#39;è dubbio che le espressioni sopra riportate provengano da [...].&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Le argomentazioni difensive svolte in sede di discussione finale si sono incentrate essenzialmente sulla &lt;strong&gt;pretesa impossibilità di attribuire con certezza la paternità di uno scritto o un messaggio al titolare &amp;quot;apparente&amp;quot; del &amp;quot;profilo&amp;quot; dalla cui fonte quello scritto proviene potendo sotto quella apparente identità celarsi un soggetto autore diverso dal titolare del profilo che avrebbe operato sostanzialmente un &amp;quot;furto d&#39;identità&amp;quot;, scrivendo sotto falso nome utilizzando indebitamente l&#39;altrui profilo&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;La tesi difensiva non ha pregio.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;[...] Non vi sono perciò dubbi sulla riferibilità soggettiva degli scritti incriminati all&#39;odierna imputata e che i pregressi rapporti professionali tra le parti abbiano costituito il movente per l&#39;uso improprio del mezzo informatico di comunicazione in danno del decoro e della reputazione del proprio ex datore di lavoro contro cui erano diretti i pubblici &amp;quot;sfoghi&amp;quot; manifestati dalla [...] nel trattare l&#39;argomento con altri soggetti partecipanti e facenti parte del medesimo gruppo di amici.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Ai fini della valutazione relativa alla configurabilità del reato di diffamazione in contestazione giova premettere brevi notazioni sul funzionamento del sito web denominato &amp;quot;Facebook&amp;quot; che oggi è considerato il più diffuso e popolare dei social network ad accesso gratuito, vale a dire una cosiddetta rete sociale in cui può essere coinvolto un numero indeterminato di utenti o di navigatori Internet che tramite questo sito web entrano in relazione tra loro pubblicando e/o scambiandosi contenuti che sono visibili altri utenti facenti parte dello stesso gruppo o comunque a questo collegati. All&#39;interno di esso gli utenti possono creare propri &amp;quot;profili personali&amp;quot; su cui pubblicare fotografie, video, informazioni personali e liste di interessi e aderire ad un gruppo di cosiddetti &amp;quot;amici&amp;quot;. Per ciò che qui maggiormente rileva, Facebook consente agli utenti di fruire di alcuni servizi tra i quali l&#39;invio e la ricezione di messaggi, rilascio di commenti, fino alla possibilità di scrivere sulla bacheca di altri amici, decidendo di impostare diversi livelli di condivisione di tali informazioni.&lt;strong&gt; È evidente che gli utenti del social network sono consapevoli, e anzi in genere tale effetto non è solo accettato ma è indubbiamente voluto, del fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate in rete. Infatti, è nota agli utenti di &amp;quot;Facebook&amp;quot; l&#39;eventualità che altri possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro consenso: trattasi dell&#39;attività di cd. &amp;quot;tagging&amp;quot; che consente, ad esempio, di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email e conversazioni in &amp;quot;chat&amp;quot;, che di fatto sottrae questo materiale dalla disponibilità dell&#39;autore e sopravvive alla stessa sua eventuale&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;cancellazione dal social network. L&#39;uso di espressioni di valenza denigratoria e lesiva della reputazione del profilo professionale della parte civile integra sicuramente gli estremi della diffamazione alla luce del detto carattere pubblico del contesto in cui quelle espressioni sono manifestate, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione tra i partecipanti alla rete del social network.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Lo specifico episodio in trattazione va più esattamente qualificato come &lt;strong&gt;delitto di diffamazione aggravato dall&#39;avere arrecato l&#39;offesa con un mezzo di pubblicità&lt;/strong&gt; (fattispecie considerata al comma terzo dell&#39;art. 595 c.p. e equiparata, sotto il profilo sanzionatorio, alla diffamazione commessa con il mezzo della stampa).&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Della diffamazione sussistono tutti gli estremi essenziali&lt;/strong&gt;:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;- la precisa individuabilità del destinatario delle manifestazioni ingiuriose [...]&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;- la comunicazione con più persone alla luce del cennato carattere &amp;quot;pubblico&amp;quot; dello spazio virtuale in cui si diffonde la manifestazione del pensiero del partecipante che entra in relazione con un numero potenzialmente indeterminato di partecipanti e quindi la conoscenza da parte di più persone e la possibile sua incontrollata diffusione.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;- La coscienza e volontà di usare espressioni oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Si giunge agevolmente a ritenere che l&#39;utilizzo di Internet integri l&#39;ipotesi aggravata di cui all&#39;art. 595, co. 3, c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l&#39;agente meritevole di un più severo trattamento penale&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Affermata conclusivamente la penale responsabilità dell&#39;imputata in riferimento al reato a lei contestato, in ragione della sua incensuratezza e del concreto contesto da cui ha preso spunto il fatto nonché valutato il concreto grado del dolo ,possono riconoscersi alla [...] le attenuanti generiche e quantificare &lt;strong&gt;la pena in quella di euro 1.000,00 di multa &lt;/strong&gt;(per effetto della riduzione di un terzo per effetto della scelta del rito).&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;All&#39;accertamento del reato consegue ex lege &lt;strong&gt;la condanna dell&#39;imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile&lt;/strong&gt; nei termini di cui al dispositivo che segue ».&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &lt;br /&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;     &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; border-top-width: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &lt;br /&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;     &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/01/offese-su-facebook-e-diffamazione.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-3699234403483349561</guid><pubDate>Tue, 22 Jan 2013 16:25:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-01-22T17:25:52.231+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">avvocati</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">leggi</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">professioni</category><title>Riforma forense: il dossier del CNF</title><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;« 22/01/2013 - Pubblicità informativa, obbligo di formazione continua, nuove regole sulla determinazioni dei compensi e conferimento dell’incarico (compreso il divieto di patto di quota lite), attività di consulenza stragiudiziale tendenzialmente affidata agli avvocati e riserva di difesa negli arbitrati rituali e ancora incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine e componente del Cda o comitato dei delegati della Cassa forense sono le determinazioni del nuovo ordinamento forense che entreranno in vigore immediatamente, il 2 febbraio prossimo. Confermato il tirocinio a 18 mesi.Il CNF al lavoro sulla redazione dei regolamenti e sulla revisione del codice deontologico per garantire al più presto il pieno regime della riforma. Ecco il Dossier 1/2013&amp;#160; esplicativo della riforma che indica, norma per norma, l&#39;entrata in vigore e il timing dei provvedimenti di attuazione.&amp;#160; Dossier 1/2013 - Nuova disciplina dell&#39;ordinamento della professione forense&amp;#160;&amp;#160; FAQ - Nuova disciplina dell&#39;ordinamento della professione forense&amp;#160;&amp;#160; Legge 31 dicembre 2012 , n. 247 (G.U. venerdì 18 gennaio 2013, n.15 )&amp;#160; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Il Consiglio Nazionale Forense ha diramato oggi agli Ordini forensi il Dossier 1/2013, esplicativo della nuova legge di riforma dell’ordinamento professionale, pubblicata venerdì 18 gennaio nella Gazzetta Ufficiale n. 15 (Legge n. 247/2012).    &lt;br /&gt;“Con questo vademecum, il Consiglio nazionale forense intende fornire agli Ordini e agli iscritti un commento sintetico (corredato di schede) elaborato dell’Ufficio studi per la migliore cognizione e l’interpretazione della nuova normativa, specie con riferimento alle questioni che sorgeranno nella prima attuazione del provvedimento”, spiega il presidente Alpa nella premessa. Per il futuro e in relazione a eventuali dubbi e questioni oggi non rilevabili, “i Consigli dell’ordine potranno come di consueto rispondere ai quesiti anche giovandosi dei supporti ermeneutici forniti dal Consiglio nazionale, e potranno sottoporre al Consiglio nazionale ulteriori questioni: l’interlocuzione è necessaria perché il Consiglio nazionale sia informato delle vicende applicative e possa contribuire a formare una prassi applicativa uniforme su tutto il territorio nazionale, nell’interesse dei cittadini che chiederanno l’assistenza degli avvocati e nell’interesse degli iscritti nei nostri albi”.     &lt;br /&gt;L’obiettivo è di coordinare la successione degli interventi normativi che si sono susseguiti nell’ultimo anno e fornire immediate risposte sulle norme applicabili sin dall’entrata in vigore della legge, il 2 febbraio prossimo. Con l’avvertenza che la transizione tra vecchio e nuovo ordinamento professionale forense avverrà senza passare dalla generale riforma delle professioni, contenuta nel Dpr 137/2012, per una necessaria esigenza di semplificazione.     &lt;br /&gt;Il testo del Dossier è stato ampiamente approfondito dal plenum e consta di diverse sezioni con livelli diversi di approfondimento (Faq per le risposte immediate; una tabella con il timing dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge; Note esplicative della legge e Il testo delle legge con le note a margine di ogni disposizione).&amp;#160; &lt;br /&gt;Poiché molte norme presuppongono l’adozione di regolamenti per la loro piena operatività, il CNF è già al lavoro sulla redazione di quelli che la legge assegna alla sua competenza e sulla revisione del codice deontologico. Il plenum, nella seduta del 18 gennaio, ha infatti definito il metodo di lavoro, che prevede sui primi consultazioni con Ordini, Unioni e Associazioni forensi ».&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;a href=&quot;http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/documento6220.html&quot;&gt;Dossier 1/2013 - Nuova disciplina dell&#39;ordinamento della professione forense&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;     &lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;a href=&quot;http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/documento6221.html&quot;&gt;FAQ - Nuova disciplina dell&#39;ordinamento della professione forense&lt;/a&gt;       &lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;     &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/documento6218.html&quot;&gt;Legge 31 dicembre 2012 , n. 247 (G.U. venerdì 18 gennaio 2013, n.15&lt;/a&gt; &lt;/em&gt;)&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Fonte: &lt;a href=&quot;http://www.consiglionazionaleforense.it&quot;&gt;www.consiglionazionaleforense.it&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;&lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;Avv. Giuseppe Briganti&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/01/riforma-forense-il-dossier-del-cnf.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-4891951283731427471</guid><pubDate>Fri, 18 Jan 2013 08:05:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-01-18T09:05:00.200+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">penale</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">sentenze</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">tecnologie</category><title>Agevolazione della prostituzione on-line della moglie: il marito non commette reato, se la moglie e’ d’accordo</title><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Così Cassazione penale, sez. III, sentenza 25/10/2012, n. 1164:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;« Come si apprende dallo stesso provvedimento impugnato - e risulta incontestato dal ricorrente - ciò che di asseritamente criminoso è stato accertato dalla p.g. consisteva nel fatto che &lt;strong&gt;ciascuno dei coniugi, dopo avere attivato un &amp;quot;nickname&amp;quot; su c.d. chat lines della Telecom, inviava messaggi con i quali si faceva intendere la esistenza di una donna interessata a contattare uomini per scambi di foto e filmati a contenuto erotico. Una volta entrati in contatto con gli interessati, i ricorrenti chiedevano esplicitamente delle ricariche telefoniche in cambio delle immagini hard che talvolta si sostanziavano anche in video chiamate.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Ciò Che qualifica una condotta come prostituzione (come del resto dalla stessa matrice latina del termine) è il fatto di &lt;strong&gt;mettere il proprio corpo alla mercè altrui disponendone, dietro corrispettivo, secondo la volontà dello stesso&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Sebbene, quindi, da un punto di vista morale, l&#39;attività posta in essere dalla F. possa apparire così definibile (intesa, cioè, come il compimento di un qualsiasi atto sessuale, dietro pagamento di un corrispettivo e che risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione -interpretazione ormai consolidata di questa Corte, Sez. 3, 22.4.04 n. 534, Marinone; 22.4.2004, Verzetti; 3.6.2004 n. 737, Bongi), di certo, come spesso detto anche per altri settori dell&#39;esistente, &lt;strong&gt;l&#39;ordinamento giuridico penale non sempre si sovrappone a valutazioni di ordine etico. Tanto è vero che la prostituzione diviene di interesse del legislatore nella misura in cui si registri un approfittamento altrui (a vari titoli) nell&#39;attività di meretricio che un soggetto può però, compiere liberamente (sempre che, in sé ciò non avvenga con modalità lesive di altre disposizioni di legge)&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Diversamente opinando - se si eccettua il caso di soggetti minorenni dove la normativa è ovviamente e giustamente restrittiva e protettiva - &lt;strong&gt;si finirebbe per sanzionare penalmente anche la libera espressione della sessualità da parte di adulti che si realizza anche attraverso la produzione di fotogrammi o filmati erotici, nell&#39;incontro in circoli provati per &amp;quot;scambi di coppie&amp;quot; o, più semplicemente, nell&#39;apprezzamento di spettacoli in locali aperti al pubblico adulto ove si assiste alla c.d. lap-dance o a spettacoli di spogliarello (taluni perfino famosi nel mondo)&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Il punto nodale della vicenda in esame è rappresentato dalla &lt;strong&gt;enucleazione, in capo al marito della F., degli estremi di un comportamento riconducibile ad una delle condotte descritte dalla L. n. 75 del 1958, art. 3&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Non essendo ancora stato formulato un capo di imputazione - vista la fase pre-processuale nella quale ci si trova - il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto di individuare&lt;strong&gt; una sorta di &amp;quot;agevolazione&amp;quot; della prostituzione della moglie, da parte del V. nel fatto di avere curato l&#39;attivazione di utenze su cui confluivano gli accrediti sotto forma di ricariche telefoniche o avere contribuito alla ricerca di clienti spingendoli a &amp;quot;chattare&amp;quot; con la moglie ovvero anche monetizzato i crediti sulle utenze ricevendo gli assegni circolari a suo nome e depositando i corrispettivi sul libretto postale&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Questa S.C. ha già avuto occasione di occuparsi di una vicenda analoga ma, proprio la caratteristica differenziale tra quel caso ed il presente convince della necessità di pervenire, nel presente ricorso alla conclusione che non ricorra il fumus del&#39;ipotesi criminosa formulata.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Ed infatti, era stato affermato che (sez. 3, 21.3.06, Terrazzi, rv. 233929) le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza via web- chat, in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di determinati atti sessuali, assume il valore di prostituzione e rende configurabile il reato di sfruttamento della prostituzione nei confronti di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o che abbiano reso possibile i collegamenti via internet, atteso che l&#39;attività di prostituzione può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su sè stesso in presenza di colui che, pagando un compenso, ha richiesto una determinata prestazione al fine di soddisfare la propria libido, senza che avvenga alcun contatto fisico fra le parti.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nella specie, però, non solo non è emersa alcuna forma di coazione o semplicemente induzione da parte dell&#39;indagato nei confronti della moglie, bensì, esattamente il contrario, vale a dire, una comune &amp;quot;intraprendenza&amp;quot; nell&#39;avviare i contatti sulle chat-lines.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;L&#39;attività è risultata di comune accordo&lt;/strong&gt; come riferisce la stessa ordinanza del Tribunale per il Riesame ove si dice che, dagli atti del P.M., risulta che &amp;quot;ciascuno dei coniugi, dopo aver attivato un &amp;quot;nickname&amp;quot; (videohot, videolina) sulla chat comunità on line &amp;quot;Tim cafè&amp;quot; della Telecom, inviava messaggi con cui faceva intendere, di essere una donna interessata a contattare uomini per scambiare foto e filmati a contenuto erotico - pornografico e per organizzare incontri; una volta ricontattati da persone presenti sulla chat-line, i due, all&#39;inizio si limitavano a conversare, per poi esplicitamente richiedere ricariche telefoniche in cambio dell&#39;invio di immagini e film hard&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Se ciò è indiscusso da parte dello stesso Tribunale e se, allo stato, è vero - per non essere stato smentito in alcun modo - che &lt;strong&gt;i proventi di tale attività confluivano su conti comuni&lt;/strong&gt; (cointestati, cioè, ai due coniugi) non si può che prendere atto, senza ulteriori commenti (che qui non competono) della lucrosa - ma non illecita (per lo meno, nei termini qui ipotizzati) - attività posta in essere dal V., d&#39;intesa e con la collaborazione, della moglie.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per l&#39;effetto, il provvedimento di sequestro deve essere annullato senza rinvio perché adottato in assenza dei presupposti di legge e quanto appreso (denaro e materiale informatico) deve essere dissequestrato e restituito all&#39;avente diritto ».&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;     &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; padding-right: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;     &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/01/agevolazione-della-prostituzione-on.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-7242300543774723441</guid><pubDate>Fri, 18 Jan 2013 08:00:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-01-18T09:00:03.447+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">leggi</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">privacy</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">spamming</category><title>Propaganda elettorale e privacy: il Garante chiarisce le regole</title><description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Serve il consenso per telefonate, sms ed e-mail. Liberi invece gli indirizzi delle liste elettorali&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Il comunicato del &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Garante privacy&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;« Si avvicinano le elezioni e l&#39;Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2181429&quot;&gt;provvedimento&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2181429&quot;&gt; [doc. web 2181429]&lt;/a&gt; (pubblicato sulla G.U n.11 del 14 gennaio 2013) che conferma le regole già stabilite dal &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1165613&quot;&gt;provvedimento generale [doc. web 1165613]&lt;/a&gt; in materia e prevede speciali casi di esonero temporaneo dall&#39;informativa per i partiti e movimenti politici. Queste le modalità in base alle quali partiti politici e candidati possono utilizzare correttamente a fini di propaganda elettorale i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.).&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dati utilizzabili senza consenso&lt;/strong&gt;. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all&#39;estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. Si possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali&amp;#160; avute con cittadini ed elettori.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dati utilizzabili con il previo consenso&lt;/strong&gt;. E&#39; necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet&amp;#160; o ricavati da forum o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Continuerà ad essere obbligatorio raccogliere il consenso per poter usare i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici, i quali dovranno quindi preventivamente manifestare la loro disponibilità a ricevere questo tipo di telefonate. Sono utilizzabili, sempre se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, anche i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dati non utilizzabili&lt;/strong&gt;. Non sono in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile, l&#39;anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante operazioni elettorali.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Informazione ai cittadini&lt;/strong&gt;. I cittadini devono essere sempre informati sull&#39;uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti&amp;#160; direttamente presso l&#39;interessato, l&#39;informativa va data all&#39;atto della registrazione dei dati o al momento del primo contatto.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. &amp;quot;santini&amp;quot;), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell&#39;informativa fino al 30 aprile 2013.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Roma, 15 gennaio 2013 »&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;     &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; padding-right: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;     &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/01/propaganda-elettorale-e-privacy-il.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-5862708128106026355</guid><pubDate>Thu, 10 Jan 2013 12:05:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-01-10T13:05:29.416+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">minori</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">privacy</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">tecnologie</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">web2.0</category><title>Cyberbullismo: il Garante privacy scrive al Ministro dell’Istruzione per un uso responsabile dei social network</title><description>&lt;p&gt;Il testo della lettera:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;«Caro Ministro,&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;gli ultimi terribili casi di giovanissimi che hanno deciso di porre fine alla loro vita per essersi sentiti violati nella loro dignità da insulti e offese diffusi on line così laceranti per loro da indurli a questo gesto estremo, pongono con forza la necessità inderogabile di affrontare il tema dell&#39;uso responsabile dei social network.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Questo rappresenta oggi per genitori, istituzioni scolastiche, organismi di garanzia e media, uno dei primi obiettivi da perseguire a salvaguardia innanzitutto dei nostri ragazzi.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Le nuove forme di comunicazione e condivisione, l&#39;esito forse più rivoluzionario di cambiamento nei rapporti sociali, che giovani e meno giovani usano per dialogare, scambiarsi opinioni, cercare informazioni, esprimere idee ed emozioni, lavorare, essere in contatto con il mondo mettono sempre più in luce, brutalmente, anche un loro &amp;quot;lato oscuro&amp;quot; che è bene conoscere e prevenire. Lo sviluppo tecnologico è sempre connotato dall&#39;endiadi &amp;quot;opportunità-rischi&amp;quot;, ma mai come con l&#39;avvento della Rete questa doppia faccia si mostra in tutta la sua evidenza. Non si vuole certo demonizzare i social network, ma evidenziare il bisogno di usarli senza nuocere a se stessi e agli altri.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Non si tratta solo dei pericoli legati all&#39;autoesposizione, al divulgare senza remore anche gli aspetti più intimi, al &amp;quot;postare&amp;quot; foto e video di cui soprattutto i giovani potrebbero pentirsi in futuro. I rischi che stiamo sperimentando riguardano l&#39;enorme potenziale di danno che, come nel caso del cyberbullismo, i nuovi strumenti di comunicazione, proprio per la loro stessa primaria qualità di raggiungere con un click un numero elevatissimo di persone, portano con sé.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;È con questa preoccupazione, che so pienamente condivisa, che mi rivolgo a Lei, Signor Ministro, e a tutta la realtà della scuola, affinché il tema della tutela della riservatezza e della dignità delle persone nel mondo on line venga assunto come momento imprescindibile di formazione dei nostri giovani.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;È aiutandoli a conoscere realmente gli strumenti che abitualmente usano, ma di cui spesso ignorano i pericoli, che potremmo garantire loro un&#39;autentica capacità di costruire se stessi, di sviluppare in libertà e armonia la loro identità.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Il Garante per la privacy avverte forte l&#39;esigenza di unire gli sforzi in una battaglia che deve vederci prevalere: quella per garantire il rispetto a ognuno di noi, a partire dai più giovani che sono i più esposti ai pericoli di una &amp;quot;terra incognita&amp;quot; qual è spesso Internet, e la cui fragilità è ora accentuata dalle sfide tecnologiche che stanno cambiando il nostro modo di essere.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;La Sua adesione all&#39;iniziativa dedicata proprio ai social network e al corretto uso delle nuove tecnologie, con la quale la nostra Autorità intende quest&#39;anno celebrare il prossimo 28 gennaio la Giornata europea della protezione dei dati personali, è lì del resto a testimoniare, oltre che la Sua personale sensibilità sul tema e il concreto impegno fin qui prodigato, anche questo comune obiettivo.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Quella del 28 gennaio sarà anche l&#39;occasione per il Garante, da sempre impegnato a sensibilizzare i giovani sul valore della protezione dei dati e sulla cultura del rispetto, di mettere a loro disposizione sul sito istituzionale dell&#39;Autorità un video di &amp;quot;istruzioni per l&#39;uso&amp;quot; dei social network. L&#39;intento è quello di aiutare i nostri ragazzi a servirsi di questi strumenti di libertà in maniera consapevole e sicura.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Roma, 9 gennaio 2013&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Antonello Soro»&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Fonte: &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it&quot;&gt;www.garanteprivacy.it&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;     &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; padding-right: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;     &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/01/cyberbullismo-il-garante-privacy-scrive.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-4692458328515144537</guid><pubDate>Thu, 10 Jan 2013 11:52:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-01-10T12:52:05.081+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">consumatori</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">ecommerce</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">sentenze</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">tecnologie</category><title>E-commerce: l’Antitrust sanziona due siti web per pratiche commerciali scorrette</title><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;L’intervento dell’Autorità ha colpito un sito di vendita di farmaci on-line e il sito Private Outlet.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Si tratta, rende noto l’Autorità, dei primi due casi nei quali la medesima ha applicato &lt;strong&gt;la normativa che prevede la possibilità di richiedere agli Internet Service Providers di impedire l’accesso a siti web che ledono i diritti dei consumatori&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Di seguito il &lt;a href=&quot;http://www.agcm.it/stampa/news/6313-e-commerce-azione-antitrust-a-tutela-consumatori-per-offerte-trasparenti-e-sicure-sanzionate-due-societa-per-pratiche-scorrette.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;comunicato dell’Autorità del 29/12/2012&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;« E-commerce più trasparente e più sicuro per i consumatori. E’ l’obiettivo dell’azione dell’Antitrust che ha concluso due procedimenti per pratiche commerciali scorrette, sanzionando gli intestatari di due siti internet per complessivi 440mila euro. Uno dei due siti era già stato oscurato, con provvedimento cautelare assunto nel giugno scorso, perché vendeva, illegalmente, farmaci on line e, in particolare, farmaci soggetti all’obbligo di prescrizione medica e la cui assunzione al di fuori del controllo medico può esporre anche a gravi rischi per la salute.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Le due istruttorie sono le prime nel corso delle quali l’Autorità ha applicato, grazie alla collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, la normativa che prevede la possibilità di richiedere agli Internet Service Providers di impedire l’accesso ai siti web. L’Antitrust intende infatti lavorare perché i cittadini possano utilizzare il commercio elettronico, che rappresenta una leva importante per la crescita economica, senza incorrere in acquisti potenzialmente pericolosi o in atteggiamenti scorretti da parte degli operatori. In quest’ottica la scorsa settimana l’Autorità, come è noto, ha accettato, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati dal sito Groupalia.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Di seguito, i due provvedimenti appena adottati dall’Autorità&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;VENDITA DI FARMACI ON LINE ILLEGALE E PERICOLOSA PER LA SALUTE&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;L’Antitrust, già in sede cautelare, ha interdetto l’accesso a un sito internet, riconducibile ad Alex Broek, che permetteva ai consumatori italiani l’acquisto on line di farmaci e, a conclusione dell’istruttoria, il professionista è stato sanzionato con una multa di 200.000 euro.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Attraverso il sito internet oscurato il professionista consentiva ai consumatori italiani di comprare medicine sulla base del falso presupposto della liceità e completa sicurezza per la salute della compravendita on line di farmaci, benché effettuata in assenza dell’intermediazione di un farmacista e, nel caso di farmaci cd. etici, senza la necessaria visita e prescrizione medica. L’intestatario del sito oscurato faceva, in particolare, leva sul particolare disagio psicologico, sociale e relazionale in cui versano i soggetti afflitti da alcune specifiche patologie, convincendoli della non necessità di un appropriato controllo medico: persone affette da disturbi psicologi, obesità o impotenza preferivano così acquistare on line, ritenendo meglio garantita la loro privacy ma mettendo a serio rischio la salute.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;L’Antitrust ricorda che la vendita on line di farmaci non solo è illegale, visto che la legge italiana vieta il commercio a distanza di medicinali, ma, soprattutto, è pericolosa.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;L’istruttoria è stata avviata a seguito di una segnalazione congiunta pervenuta da parte dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e dei NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell&#39;Arma dei Carabinieri), nel quadro di una più ampia collaborazione con i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, e degli ulteriori elementi acquisiti d’ufficio dall’Antitrust con la collaborazione investigativa del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, che ha, a seguito del provvedimento cautelare del giugno scorso, anche svolto gli adempimenti per procedere all’oscuramento del sito.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;INFORMAZIONI CHIARE PER CHI COMPRA ON LINE&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Il secondo provvedimento adottato dall’Autorità riguarda le pratiche commerciali di Private Outlet, sito francese dedicato alla vendita all’ingrosso e al dettaglio, tramite siti internet accessibili da diversi paesi dell’Unione Europea e in diverse lingue, di articoli da confezione per uomini, donne e bambini di marchi rinomati, con prezzi ridotti con sconti fino al 70% rispetto a quelli praticati nella normale distribuzione.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Secondo l’Antitrust, che ha oscurato in via cautelare il sito, e lo ha poi riattivato per consentire la gestione dei reclami da parte dei consumatori, le società che gestiscono il sito Private Outlet Srl e Private Outlet SaS, hanno:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;1) fornito ai consumatori informazioni non veritiere sui tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita attraverso Internet: molti consumatori hanno lamentato consegne di merce diversa da quella ordinata o arrivate ben oltre i tempi pattuiti;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;2) opposto ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali da parte dei consumatori: diverse segnalazioni evidenziavano la difficoltà di contattare i fornitori del servizio o la mancata sostituzione del prodotto diverso da quello ordinato;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;3) invitato all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo, senza rivelare l’esistenza di prevedibili ragioni che avrebbero impedito la consegna degli stessi a quel prezzo. Le società infatti si riforniscono direttamente presso i produttori acquistando un numero limitato di capi: sin dall’inizio dunque sanno che potrebbero non essere in grado di fare fronte a tutte le richieste di acquisto che peraltro vengono pagate contestualmente all’invio dell’ordine.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Alla luce dei comportamenti riscontrati, l’Antitrust ha sanzionato le due società per complessivi 240mila euro, diffidandole dalla prosecuzione di analoghi comportamenti ».&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    &lt;p&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;       &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; padding-right: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;       &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie       &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/01/e-commerce-lantitrust-sanziona-due-siti.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-2601426528536914022</guid><pubDate>Thu, 03 Jan 2013 12:12:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-01-03T13:12:07.906+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">ecommerce</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">leggi</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">nuovetecnologie</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">privacy</category><title>Cookie: presto nuove regole sulla privacy</title><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione pubblica in materia di cookie e privacy: entro 90 giorni i contributi di gestori e consumatori su informativa per gli utenti.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Dal comunicato del Garante (&lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it&quot;&gt;www.garanteprivacy.it&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;« Chi naviga on line potrà presto decidere in maniera libera e consapevole se far usare o no le informazioni sui siti visitati per ricevere pubblicità mirata. Lo aiuterà un&#39;informativa semplice, chiara e di immediata comprensione sull&#39;uso dei cookie che il Garante sta mettendo a punto.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Sulla base di quanto previsto dalla direttiva europea 2009/136, recepita di recente in Italia, l&#39;Autorità ha infatti avviato una &lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2139697&quot;&gt;consultazione pubblica&lt;/a&gt; (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2012) diretta a tutti i gestori, grandi e piccoli, dei siti e alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori allo scopo di acquisire contributi e suggerimenti.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per fornire prime indicazioni sul tema e per agevolare l&#39;elaborazione dei contributi e l&#39;individuazione di una valida ed efficace informativa l&#39;Autorità ha messo a punto, disponibile sul proprio sito, un documento contenente alcuni chiarimenti sulle principali questioni in materia di cookie (&lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2142939&quot;&gt;FAQ&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;I cookie - si legge nel documento - sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, notebook ecc.) dell&#39;utente, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 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Le proposte relative all&#39;informativa semplificata potranno essere inviate all&#39;Autorità per posta o in via telematica alla e-mail &lt;a href=&quot;mailto:consultazionecookie@gpdp.it&quot;&gt;consultazionecookie@gpdp.it&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Il Garante si è riservato di valutare anche eventuali proposte che potrebbero pervenire da&amp;#160; università e centri di ricerca ».&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;     &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; border-top-width: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;     &lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;     &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/01/cookie-presto-nuove-regole-sulla-privacy.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-4829753563322005456</guid><pubDate>Thu, 03 Jan 2013 11:50:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-01-03T12:50:35.944+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">lavoro</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">privacy</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">sentenze</category><title>Privacy: il lavoratore deve essere informato dei controlli sul PC</title><description>&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine woodsy)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/pcnotediritto.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;244&quot; /&gt;&lt;/a&gt;   &lt;p&gt;« RILEVATO che il datore di lavoro può effettuare dei &lt;strong&gt;controlli mirati&lt;/strong&gt; (direttamente o attraverso la propria struttura) al fine di verificare l&#39;effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ.); ritenuto, tuttavia che, nell&#39;esercizio di tale prerogativa, &lt;strong&gt;occorre rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza, (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all&#39;art. 11, comma 1, del Codice&lt;/strong&gt;; ciò, tenuto conto che tali controlli possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti, o di dati di carattere sensibile;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;RILEVATO che, sulla base della documentazione in atti, il ricorrente&amp;#160; &lt;strong&gt;non risulta essere stato previamente informato in riferimento al trattamento di dati personali che avrebbe potuto essere effettuato in attuazione di eventuali controlli sull&#39;utilizzo del personal computer concessogli in uso per esclusive finalità professionali&lt;/strong&gt;, con particolare riferimento alle modalità e alle procedure da seguire per gli stessi; considerato infatti che nel &amp;quot;regolamento per l&#39;utilizzo delle risorse informatiche e telematiche&amp;quot; adottato dalla resistente il 15 febbraio 2002 e messo a disposizione dei dipendenti, nonché nel &amp;quot;documento recante istruzioni agli incaricati del trattamento&amp;quot; (sottoscritto per accettazione dall&#39;interessato), la società, pur avendo fatto riferimento alla necessità di effettuare - almeno settimanalmente - il salvataggio dei dati su copie di sicurezza con conseguente verifica del buon fine dell&#39;operazione, &lt;strong&gt;non ha fornito un&#39;idonea informativa in ordine al trattamento di dati personali connesso ad eventuali attività di verifica e controllo effettuate dalla società stessa sui p.c. concessi in uso ai dipendenti&lt;/strong&gt; (cfr. al riguardo anche il provv. del Garante del 1° marzo 2007 &amp;quot;Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet&amp;quot; pubblicate in G. U. n. 58 del 10 marzo 2007, punto 3);&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che &lt;strong&gt;il trattamento dei dati relativi al ricorrente è stato effettuato in violazione dei principi di cui all&#39;art. 11 del Codice&lt;/strong&gt; e ritenuto pertanto di dover dichiarare fondato il ricorso, disponendo, ai sensi dell&#39;art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell&#39;interessato, il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente i dati oggetto del presente ricorso a partire dalla data di ricezione del presente provvedimento;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;RILEVATO comunque che resta fermo quanto previsto dall&#39;art. 160, comma 6, del Codice con riferimento alle autonome determinazioni da parte dell&#39;autorità giudiziaria in ordine all&#39;utilizzabilità nel procedimento civile della documentazione medesima eventualmente già acquisita in tale sede »&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Provvedimento Garante privacy&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;18 ottobre 2012&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.garanteprivacy.it&quot;&gt;www.garanteprivacy.it&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;Avvocato Giuseppe Briganti, &lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;avvbriganti.iusreporter.it&lt;/a&gt;     &lt;br /&gt;Visita &lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/giuseppe.briganti&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/iusreporter&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; border-top-width: 0px&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Follow iusreporter on Twitter&quot; src=&quot;http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;    &lt;br /&gt;Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie    &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/notelegali.htm&quot;&gt;Note legali&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2013/01/privacy-il-lavoratore-deve-essere.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-8610600477926775936</guid><pubDate>Fri, 21 Dec 2012 14:28:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-12-21T15:28:46.438+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">adr</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">civile</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">giustizia</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">mediazione</category><title>Mediazione: costituito il Comitato ADR &amp; Mediazione</title><description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Iusreporter.it segnala&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://it.fotolia.com/id/7891144&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/public/convenzioneconsulenzalegale.jpg&quot; width=&quot;220&quot; height=&quot;152&quot; /&gt;&lt;/a&gt; E’ stato costituito a Roma il 19 dicembre 2012, il Comitato Nazionale “ADR e Mediazione”, il quale si prefigge la finalità di promozione e salvaguardia della mediazione civile e commerciale in Italia, vista anche l’assoluta indifferenza dell’attuale Governo alla gravissima crisi causata dalla sentenza della Corte Costituzionale.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Il Comitato è composto da professionisti della mediazione e sistemi ADR di comprovata esperienza, capacità&amp;#160; e profonda conoscenza dell’istituto i quali considerano quest’ultimo, unitamente al sistema ADR, uno strumento indispensabile per la crescita della competitività e della produttività&amp;#160; del Paese e per risollevare le sorti della Giustizia italiana ritenendo oggettivamente acclarata la circostanza che in tutti i paesi al mondo dove vi è una Giustizia efficiente, esiste altresì un valido sistema ADR .&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Il Comitato si pone i seguenti obiettivi:&lt;/p&gt;  &lt;ul&gt;   &lt;li&gt;Redazione di proposte normative, &lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Confronto con le istituzioni e gli organismi più rappresentativi, &lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Monitoraggio per il tramite del Ministero&amp;#160; dei controlli relativi alla qualità degli organismi e della formazione, &lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Promozione&amp;#160; dello studio e la ricerca in materia di mediazione e sistemi ADR in generale, &lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Organizzazione diretta o indiretta di informazione scientifica&amp;#160; e promozione di qualunque altro tipo per la corretta divulgazione dell’istituto. &lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Promozione di attività editoriale e pubblicazioni scientifiche sempre a scopo esclusivamente divulgativo. &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;  &lt;p&gt;Il Comitato è aperto alle adesioni di mediatori e di organismi i quali, oltre a condividere gli scopi sopra indicati, vogliano garantire al cittadino un servizio di qualità e professionalità a sostegno della cultura della mediazione in Italia, vera battaglia di civiltà.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;I soci fondatori sono i seguenti:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Avv. Maria Rosaria Fascia;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Avv. Giovanna Elisabetta Zaccheo&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Organismo di mediazione Associazione Co.Med.A iscritto al n. 448 del registro;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Avv. Dante Leonardi;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Organismo Adr Aequitas, n. 5 del registro;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Avv. Stefano Patti;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Organismo Equa Libra n. 146 del Registro;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Dott.ssa Barbara Cocola;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Organismo Associazione Conciliatori del Veneto, iscritto al n. 193 del registro;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Dott. Fiore Gaudio;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Avv. Paolo Fortunato Cuzzola;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Avv. Pietro Lorenzo Elia;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Dott.ssa Paola Bruno;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Organismo Fimeco srl, iscrizione n. 444 degli Registro degli organismi di mediazione e n. 258 organismi di formazione;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Avv. Luca Tantalo;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Avv. Iacopo Maria Savi;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Dott.ssa Susy Carropoli,,&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Avv. Andrea Ceccobelli,&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi,&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Avv. Carlo Recchia;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Avv. Eugenio Zappalà;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Organismo di Mediazione Cult Mediation S.r.l.;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Avv. Maria Cristina Biolchini,&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Dott. Salvatore Primiceri.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;b&gt;Per informazioni e adesioni: &lt;a href=&quot;mailto:info@comitatoadrmediazione.it&quot;&gt;info@comitatoadrmediazione.it&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;b&gt;Sito Web: &lt;a href=&quot;http://www.comitatoadrmediazione.it&quot;&gt;http://www.comitatoadrmediazione.it&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;&lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Avv. Giuseppe Briganti&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2012/12/mediazione-costituito-il-comitato-adr.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-81791871387175044</guid><pubDate>Thu, 20 Dec 2012 18:39:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-12-20T19:39:50.433+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">iusreporter</category><title>Buone Feste da Iusreporter.it!</title><description>&lt;h2&gt;&lt;font color=&quot;#800000&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;&lt;/h2&gt;  &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#800000&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Iusreporter.it e il suo curatore Avv. Giuseppe Briganti augurano a tutti&lt;/p&gt;  &lt;h4&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#800000&quot;&gt;Buone Feste!        &lt;br /&gt;        &lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;    &lt;br /&gt;&lt;/h4&gt;  &lt;p&gt;&lt;img style=&quot;border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/Immagini/natale-2012.jpg&quot; width=&quot;224&quot; height=&quot;240&quot; /&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it/&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.dirittoeinternet.it/&quot;&gt;diritto*internet&lt;/a&gt; - &lt;a href=&quot;http://avvocatlog.iusreporter.it/&quot;&gt;Avvocatlog&lt;/a&gt; - &lt;a href=&quot;http://www.guidamediazionecivile.it/&quot;&gt;Guida mediazione civile&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;&lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot;&gt;Avv. Giuseppe Briganti&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2012/12/buone-feste-da-iusreporterit.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-2719945502709109792</guid><pubDate>Thu, 20 Dec 2012 18:29:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-12-20T19:29:37.755+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">adr</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">articoli</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">mediazione</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">professioni</category><title>Mediazione: nasce l’Unione Europea dei Mediatori</title><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://it.fotolia.com/id/7891144&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/public/convenzioneconsulenzalegale.jpg&quot; width=&quot;220&quot; height=&quot;152&quot; /&gt;&lt;/a&gt; Il comunicato di Sicea ADR:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;« I° FORUM EUROPEO DEI MEDIATORI   &lt;br /&gt;Nuova Auletta dei Gruppi Parlamentari    &lt;br /&gt;CAMERA DEI DEPUTATI    &lt;br /&gt;ROMA&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;18 dicembre 2012 – Si firma oggi il trattato per la costituzione dell’Unione Eurpea dei Mediatori: alla presenza di mediatori ed organismi di mediazione italiani, rappresentanti delle principali associazioni di mediatori svizzeri e francesi, le classi delle scuole superiori romane e francesi, la Dott.ssa Irene Gionfriddo per il Forum italiano degli Organismi di mediazione e dei Mediatori, il Dott. Jean Louis Lascoux, Presidente della Chambre Professionelle de la Médiation et de la Négociation, il Dott. Guy A. Bottequin, Presidente della GENEVACCORD e il Prof. Arik Strulovitz, Mediatore internazionale delegato di Michael Tsur, direttore di Consensus di N.Y. sottoscrivono il trattato italo-franco-svizzero per la costituzione dell’Unione Europea dei Mediatori che verrà ben presto esteso anche dalle associazioni di mediatori degli altri Stati membri.   &lt;br /&gt;Sede della storica firma Roma, città dalla vocazione europeista in cui, nel 1957, venne firmato il trattato per la costituzione della Comunità Economica Europea.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Siglano l’accordo anche SICEA e gli Organismi di mediazione ed i mediatori presenti alla giornata di lavori, nonché i rappresentanti delle scuole convenute al Forum.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;L’Unione Europea dei Mediatori si costituisce come Organizzazione non governativa per supportare ed interloquire con le istituzioni europee per la diffusione della cultura del dialogo e della pratica della conciliazione.   &lt;br /&gt;Attraverso la creazione della figura del mediatore europeo, la definizione di un comune percorso formativo che porti alla professione del mediatore, la creazione di un codice deontologico comunitario, la capillarità nella diffusione di uffici locali di mediazione, la creazione di un numero verde europeo e di un sito internet dedicati alla mediazione, l’Unione europea dei Mediatori si pone l’obiettivo di divulgare e praticare la cultura della mediazione in ogni aspetto della vita sociale, diffondere la cultura del dialogo e della risoluzione alternativa delle controversie e dei conflitti.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Apre i lavori della giornata l’On. Rocco Buttiglione, sostenitore della pratica della mediazione, che cita Eraclito ed introduce una riflessione sull’importanza delle funzioni della comunicazione e dell’ascolto, sulla funzione di chiarificazione dei messaggi che deve avere il mediatore, sull’importanza di circoscrivere le situazioni per gestire i conflitti. L’On. Buttiglione non risparmia accenni alla particolare situazione italiana “in cui ogni questione è una questione giuridica e la conflittualità sociale non trova mediazione al di fuori dei tribunali”; eppure, ricorda l’Onorevole, il diritto romano distingueva bene tra &lt;i&gt;justitia&lt;/i&gt;, governata dalla legge, ed&lt;i&gt; aequitas&lt;/i&gt;, legata al senso di civiltà e convivenza sociale.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;La giornata di lavori del I° Forum Europeo dei Mediatori si articola in Tavole Rotonde in cui si confrontano esponenti italiani ed esteri del mondo della mediazione operanti in tutti i campi della vita sociale: si parla di conflitti di guerra con Arik Strulovitz, Mediatore dell’Istituto di Mediazione e risoluzione dei conflitti israelo/palestinesi, di mediazione sul lavoro con Aldo Rossi, responsabile Sunia-CGIL, con Antonio Foccillo, Segretario confederale UIL, e Salvatore Piroscia per CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori), di mediazione culturale con Irene Gionfriddo, portavoce forum Nazionale dei Mediatori, e di professionalità del mediatore in Europa e nel mondo con Francesco Franzese, presidente di Assomediazione, si parla di rapporti con l’avvocatura e con i magistrati con gli Avvocati Andrea Zanello del Consiglio direttivo Associazione Nazionale Forense e l’Avv. Gianpiero Samorì, fondatore dei Moderati Italiani in Rivoluzione.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;SINTESI DEGLI INTERVENTI:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;ALDO ROSSI – Responsabile ufficio legale Sunia-CGIL. La giustizia civile si è dimostrata carente nella gestione della microconflittualità e l’introduzione di uno strumento di risoluzione dei conflitti alternativo alla giustizia ordinaria, come la media conciliazione, può efficacemente affiancare i tribunali nella gestione della conflittualità sociale. La condizione di obbligatorietà bocciata dalla corte costituzionale era stata inserita dal legislatore tenendo conto dell’alta conflittualità italiana e della necessità di risolvere un problema concreto e drammatico: diminuire i tempi della giustizia italiana.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;PIERO SANDULLI – Titolare delle cattedre di Diritto Processuale Civile, di Diritto fallimentare e di Giustizia Sportiva dell’Università degli studi di Teramo. Non solo in Italia ma in tutta Europa la mediazione è percepita come un modo per la risoluzione delle storture della giustizia civile, tuttavia in Italia si è voluto fare una riforma della giustizia a costo zero e questo ha portato alla sentenza di illegittimità costituzionale della mediazione civile obbligatoria. E’ indispensabile invece intraprendere un percorso difficile e lento, di sostituzione della cultura della lite con la cultura della pacificazione, e contemporaneamente, sedersi ad un tavolo con avvocati, legislatori, mediatori e giuristi e riscrivere la norma risolvendo le spinose questioni della professionalità dei mediatori e dei costi di accesso alla giustizia.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;ANTONIO FOCCILLO – Segretario confederale UIL. Il diritto è tale soltanto se è esigibile, la situazione della giustizia oggi, i tempi eccessivi e l’incertezza della pena, logorano i diritti dei cittadini. In questo contesto di disgregazione sociale qualsiasi strumento che fa cultura del dialogo è utile, ben vengano perciò la mediazione, il negoziato e l’arbitrato.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;SALVATORE PIROSCIA – CONFSAL. La mediazione è un bene comune poiché abbatte le barriere comunicative e ricostruisce legami e relazioni erosi dal conflitto. I fattori a vantaggio della mediazione sono i tempi precisi per la risoluzione dei conflitti e i bassi costi di accesso all’istituto. Una possibilità per aggirare il veto della Corte costituzionale potrebbe essere introdurre l’obbligatorietà solo in una prima fase di “start up” dell’istituto.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;ANDREA ZANNELLO – Avvocato e membro del consiglio direttivo ANF. La legge sulla mediazione deve essere riscritta anche con il contributo degli avvocati perché la categoria ritiene che la mediazione sia una risorsa per il proprio lavoro e non un ostacolo. In quest’ottica la dichiarazione di incostituzionalità fatta dalla Corte Costituzionale non è un passo indietro ma un incentivo alla collaborazione tra le categorie coinvolte nella riforma della giustizia. L’avvocatura dichiara piena disponibilità ad aprire un dialogo sull’istituto della Mediazione: già due anni fa, infatti, l’avvocatura aveva suggerito di introdurre la mediazione obbligatoria a tempo determinato.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;GIAMPIERO SAMORI’ – Avvocato e fondatore del MIR. E’ necessario prevedere un investimento almeno ventennale per la diffusione della cultura della mediazione in Italia ed è indispensabile trovare un equilibrio tra le esigenze degli avvocati e le richieste dei mediatori: in quest’ottica si potrebbe limitare la professione del mediatore ai soli avvocati e prevedere l’obbligo della presenza dell’avvocato in mediazione. La possibilità più concreta al momento per la reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione civile sembra essere la sperimentazione a tempo determinato.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;FRANCESCO FRANZESE – Presidente Assomediazione. I numeri della giustizia italiana parlano da soli: 250.000 avvocati in tutta Italia, 18.000 solo a Napoli ( più che in tutta la Francia), oltre 8 anni in media la durata dei processi civili in Italia, quasi 2.500 errori giudiziari l’anno …&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;LUIGI VIOLA – Direttore de Ilprocessocivile.com. Importante puntare su la mediazione delegata: il giudice è il partner ideale del mediatore civile ed è opportuno dialogare con la magistratura per correggere l’eccessivo ricorso alla giustizia da parte del cittadino italiano.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;ARIK STRULOVITZ - Mediatore dell’Istituto di Mediazione e risoluzione dei conflitti israelo/palestinesi. E’ indispensabile distinguere la professionalità dell’avvocato da quella del mediatore: l’avvocato in sé rappresenta il conflitto e sarebbe opportuno che addirittura non fosse presente agli incontri di mediazione. Il mediatore non necessita di una conoscenza giuridica per svolgere il proprio lavoro e l’avvocato può intervenire nel processo di mediazione al momento della firma dell’accordo per verificare la correttezza formale dell’accordo. Il vero passaggio culturale consiste nel fornire alle persone gli strumenti per risolvere autonomamente i conflitti, utilizzare il dialogo per mettersi d’accordo con gli altri.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;GIANFRANCO RUCCO – Dirigente Generale dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni). La questione giustizia è fondamentale anche per il rilancio economico del paese: l’incertezza e la non tempestività del giudizio allontanano investimenti stranieri dal nostro paese. L’opportunità per la diffusione della cultura della mediazione va ancorata alla cornice europea e al principio di sussidiarietà: il paese Italia non può rischiare le conseguenze di una mancata attuazione della direttiva comunitaria in materia di mediazione civile.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Serena Carè – mediatore SICEA »&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;&lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Avv. Giuseppe Briganti&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2012/12/mediazione-nasce-lunione-europea-dei.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8260783.post-3907706702260990971</guid><pubDate>Thu, 20 Dec 2012 18:18:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-12-20T19:18:15.945+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">adr</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">libri</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">mediazione</category><title>La Gestione del Conflitto in Mediazione, il nuovo libro di Paolo F. Cuzzola</title><description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sxc.hu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Diritto (Copyright immagine xlucas)&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.iusreporter.it/public/libridiritto.jpg&quot; width=&quot;192&quot; height=&quot;127&quot; /&gt;&lt;/a&gt; Iusreporter.it segnala:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;b&gt;&amp;quot;La Gestione del Conflitto in Mediazione&amp;quot;, il nuovo libro di Paolo F. Cuzzola      &lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;E’ uscito in questi giorni il nuovo libro di &lt;b&gt;Paolo Fortunato Cuzzola&lt;/b&gt;, avvocato e mediatore civile e familiare nonché formatore, intitolato “&lt;b&gt;La Gestione del Conflitto in Mediazione&lt;/b&gt;”.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;La mediazione é un sistema alternativo al giudizio per quanto riguarda i metodi di risoluzione delle controversie. Attraverso il procedimento di mediazione, guidato e facilitato da un mediatore professionista, figura preparata e qualificata apposta per “&lt;b&gt;curare&lt;/b&gt;” il conflitto e non esasperarlo, le parti provano a trovare una soluzione positiva e giungere alla conciliazione.     &lt;br /&gt;In questo modo, le parti risparmiano molto tempo (il processo civile in Italia dura circa 7 anni ed offre risultati incerti e spesso insoddisfacenti per entrambe le parti), risparmiano denaro (la mediazione costa poco) e guadagnano un risultato che non premia vincitori a dispetto di vinti ma premia entrambi in una logica “&lt;b&gt;win-win&lt;/b&gt;“.     &lt;br /&gt;Per gestire il conflitto durante il procedimento di mediazione, il mediatore deve aver lavorato molto sulla sua preparazione. Il mediatore esula, infatti, da conoscenze prettamente giuridiche ma si arricchisce molto anche di elementi di psicologia, filosofia e sociologia.     &lt;br /&gt;Per gestire al meglio un conflitto occorrono precise tecniche di negoziazione ma occorre anche conoscere come individuare la natura dello stesso conflitto.     &lt;br /&gt;Il nuovo libro di &lt;b&gt;Paolo Fortunato Cuzzola&lt;/b&gt; si propone proprio lo scopo di formare mediatori professionisti insegnando i “&lt;b&gt;segreti&lt;/b&gt;” di una professione destinata a crescere molto nel futuro e ad assumere una notevole rilevanza sociale.     &lt;br /&gt;Per questo motivo la preparazione e la capacità di un mediatore devono essere continuamente aggiornate.     &lt;br /&gt;Il testo, agile e chiaro nel linguaggio, costituisce una guida indispensabile per chi voglia diventare un abile e bravo mediatore.     &lt;br /&gt;Il libro é edito da &lt;b&gt;PE Primiceri Editore&lt;/b&gt; ed é acquistabile anche in versione ebook (a soli 4 euro) sul sito &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.primicerieditore.it&quot;&gt;www.primicerieditore.it&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;   &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iusreporter.it&quot;&gt;www.iusreporter.it&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;A cura dell&#39;&lt;a href=&quot;http://avvbriganti.iusreporter.it/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Avv. Giuseppe Briganti&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description><link>http://iusreporter.blogspot.com/2012/12/la-gestione-del-conflitto-in-mediazione.html</link><author>noreply@blogger.com (Giuseppe Briganti)</author><thr:total>0</thr:total></item></channel></rss>