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	<title>Consulenza Legale Online</title>
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		<title>Trattamento di fine rapporto: la rinuncia è radicalmente nulla</title>
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		<dc:creator><![CDATA[paolo.scarascia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 09:50:41 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Lavoro e previdenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[art. 20120 c.c.]]></category>
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		<category><![CDATA[Sentenza n. 23083/2015]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il trattamento di fine rapporto è un elemento della retribuzione il cui concreto pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa: il diritto a percepire il Tfr sorge, in concreto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed è assolutamente irrilevante, ai fini di volerne prevedere una diversa decorrenza, <a class="read-more" href="https://www.legale-online.net/trattamento-di-fine-rapporto-la-rinuncia-e-radicalmente-nulla.htm">... more</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il trattamento di fine rapporto è un elemento della retribuzione il cui concreto pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa: il diritto a percepire il Tfr sorge, in concreto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed è assolutamente irrilevante, ai fini di volerne prevedere una diversa decorrenza, l’accantonamento annuale della quota di trattamento; detto accantonamento, infatti, costituisce una mera anticipazione sul trattamento medesimo e consiste in un importo provvisoriamente quantificato e comunque privo del requisito della certezza, atteso che il diritto all’integrale prestazione matura, appunto, solo al termine del rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trattamento di fine rapporto, secondo quanto disposto dall’art. 20120 c.c., è un diritto di credito, a pagamento differito, di natura sostanzialmente retributiva, che matura anno per anno in relazione al tipo di lavoro prestato e all’ammontare della retribuzione dovuta, maggiorata degli accessori aventi natura retributiva. L’ammontare del Tfr corrisponde ad una quota di accantonamenti annui di una quota della retribuzione, che viene rivalutata annualmente con 1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT: in pratica il Tfr spettante al lavoratore è uguale alla somma, per ciascun anno di servizio, della retribuzione utile divisa per 13,5 più la rivalutazione sopra indicata. Occorre precisare che nella retribuzione accantonabile annualmente devono essere ricomprese anche le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, compreso l&#8217;equivalente delle prestazioni in natura, rimanendo escluse le somme conferite a titolo di rimborso spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Come chiarito innanzi, il trattamento di fine rapporto è quindi un diritto futuro non ancora acquisito dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro e, per tale motivo, l’eventuale accordo transattivo col datore  di lavoro a mezzo del quale il dipendente rinunci ai diritti conseguenti alla cessione del rapporto di lavoro, è affetto da nullità assoluta.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di cassazione civile ha ribadito questo principio con la Sentenza n. 23083/2015 prendendo in esame il caso di un lavoratore che aveva convenuto in giudizio l’azienda presso la quale aveva prestato la propria attività lavorativa per non avergli la stessa corrisposto il trattamento di fine rapporto spettante al termine del periodo lavorativo. Il dipendente riconosceva di aver sottoscritto, in costanza del rapporto di lavoro, un accordo transattivo col quale si era impegnato a rinunciare al trattamento di fine rapporto, ma ne eccepiva la radicale nullità in quanto concernente diritti futuri, in parte indisponibili ed in parte a lui ancora ignoti. Per contro, la società eccepiva che l’accordo transattivo non era stato impugnato nei termini di cui all’art. 2113 c.c<em>. (“sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima”) </em>e che, pertanto, non poteva più esserne contestata la validità.</p>
<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte ha chiarito che l’accodo transattivo era stato sottoscritto dal lavoratore quando lo stesso era ancora in servizio e, per tale motivo, aveva ad oggetto un diritto non ancora maturato né concretamente quantificabile nel suo ammontare precisando altresì che, per la legittimità e la validità della rinuncia, non è sufficiente l’accantonamento delle somme già maturate in ragione del fatto che il diritto non è ancora entrato nel patrimonio del soggetto. Conseguenza di ciò è che l’eventuale rinuncia al trattamento di fine rapporto, effettuata prima della concreta cessazione del rapporto di lavoro, è radicalmente nulla ai sensi dell’ art. 1418 c.c, comma secondo (<em>“producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325…” – </em>tra i quali, oltre all’accordo delle parti, la causa e la forma quando è prescritta dalla legge a pena di nullità, vi è anche l’oggetto), per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio disponibile del soggetto.</p>
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		<title>Guida in stato di ebbrezza: senza avvocato è nullo il prelievo ematico</title>
		<link>https://www.legale-online.net/guida-in-stato-di-ebbrezza-senza-avvocato-e-nullo-il-prelievo-ematico.htm</link>
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		<dc:creator><![CDATA[paolo.scarascia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 09:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della strada e Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento livello di alcol in circolo]]></category>
		<category><![CDATA[alterazione psicofisica]]></category>
		<category><![CDATA[artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[facoltà di farsi assistere dal proprio legale di fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[incidente stradale]]></category>
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		<category><![CDATA[Polizia stradale]]></category>
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		<category><![CDATA[sentenza n. 46386/2015 Cassazione Penale]]></category>
		<category><![CDATA[struttura sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[tasso alcolemico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Chi guida in stato d’ebbrezza può essere sottoposto al prelievo del sangue ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico: gli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada prevedono infatti la possibilità per gli organi di Polizia stradale, in ogni caso di incidente ovvero quando abbiano altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo <a class="read-more" href="https://www.legale-online.net/guida-in-stato-di-ebbrezza-senza-avvocato-e-nullo-il-prelievo-ematico.htm">... more</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chi <strong>guida in stato d’ebbrezza</strong> può essere sottoposto al prelievo del sangue ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico: gli <em>artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada</em> prevedono infatti la possibilità per gli organi di Polizia stradale, in ogni caso di incidente ovvero quando abbiano altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, di effettuare la <em>prova alveolare</em> (il c.d. <em>alcoltest</em>) con lo strumento in loro dotazione oppure, in alternativa, di accompagnare il guidatore nella più vicina struttura sanitaria perché sia effettuato il <strong>prelievo del sangue</strong>  e l’accertamento del livello di alcool in circolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per  procedere concretamente al prelievo del sangue, e dunque alla verifica della percentuale di alcool assunta dal guidatore, non è necessario acquisirne il preventivo consenso – dunque, il conducente può essere “costretto” a sottoporsi al prelievo – ma lo stesso va informato della <strong>facoltà di farsi assistere dal proprio legale di fiducia, a pena di <span style="text-decoration: underline;">inutilizzabilità</span> e <span style="text-decoration: underline;">nullità</span> dell’accertamento ematico stesso</strong>. Questo è quanto stabilito dalla <span style="text-decoration: underline;">Sentenza n. 46386/2015</span> emessa dalla Cassazione Penale, IV sezione, che ha preso in esame il caso di un giovane automobilista che, guidando in stato di ebbrezza, aveva causato un incidente stradale con feriti ed era stato condotto in ospedale per essere sottoposto agli esami ematici (che avevano poi in effetti riscontrato un tasso alcol emico pari a 1,55 g/l).</p>
<p style="text-align: justify;">Il conducente ricorreva in Cassazione lamentando che il prelievo era stato effettuato senza richiedere il suo preventivo consenso nonché senza il preventivo avviso della possibilità di farsi assistere da un proprio difensore di fiducia.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione penale ha rigettato il primo motivo di impugnazione specificando che, nel caso di coinvolgimento del conducente in un incidente stradale e di ricorso all’assistenza medica da parte di una struttura sanitaria, l’accertamento del tasso alcolemico può essere comunque effettuato indipendentemente dal fatto che quest’ultimo abbia o meno prestato il proprio consenso.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione ha invece ritenuto fondato il secondo motivo di impugnazione sostenendo che il conducente doveva essere preventivamente avvisato della possibilità di richiedere l’assistenza del suo legale di fiducia: <em>“posto che l’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva di cui all’art. 114 disp. Att. c.p.p. (…) è riferibile anche agli accertamenti eseguiti dalla p.g. sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo ai fini della verifica dell’eventuale stato di ebbrezza, rileva come nel momento in cui tali verifiche vennero effettuate, dovessero ritenersi già emersi a carico del conducente indizi di reità per una fattispecie di guida in stato di ebbrezza, tanto che, prima di procedere a tale accertamento indifferibile e urgente, al medesimo avrebbe dovuto essere dato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia”. </em>In altre parole, poiché nel momento stesso in cui viene richiesta la verifica del tasso alcolemico presente nel sangue del guidatore, sono già rilevabili a suo carico degli indizi di colpevolezza per il reato di guida in stato di ebbrezza, questi avrà certamente diritto di richiedere l’assistenza del proprio legale di fiducia.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie non essendo utilizzabile la prova ematica (perché acquisita senza il necessario preventivo avvertimento della possibilità di farsi assistere da un proprio legale di fiducia) e non essendovi altre prove della guida in stato di ebbrezza, la Cassazione ha concluso per l’assoluzione del conducente perché il fatto non sussiste.</p>
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		<title>Assegno di mantenimento: non spetta alla moglie che è in grado di lavorare</title>
		<link>https://www.legale-online.net/assegno-di-mantenimento-non-spetta-alla-moglie-che-e-in-grado-di-lavorare.htm</link>
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		<dc:creator><![CDATA[paolo.scarascia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 09:49:06 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Civile e procedura civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Non ha diritto all’ assegno di mantenimento la moglie che, pur avendo sempre svolto in costanza di matrimonio solo le attività casalinghe, abbia però in astratto la capacità di andare a lavorare. Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione Civile con la recente Sentenza n.11870/2015 confermando l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza nell’applicare un maggior rigore <a class="read-more" href="https://www.legale-online.net/assegno-di-mantenimento-non-spetta-alla-moglie-che-e-in-grado-di-lavorare.htm">... more</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Non ha diritto all’ assegno di mantenimento la moglie che, pur avendo sempre svolto in costanza di matrimonio solo le attività casalinghe, abbia però in astratto la capacità di andare a lavorare.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione Civile con la recente Sentenza n.11870/2015 confermando l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza nell’applicare un maggior rigore nel riconoscimento del diritto all’ assegno di mantenimento in caso di separazione dei coniugi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte l’unica fonte di reddito della famiglia, in costanza di matrimonio, era costituita dallo stipendio da lavoratore dipendente percepito dal marito, mentre la moglie aveva sempre e solo fatto la casalinga. In sede divorzile la donna aveva sostenuto di non essere più stata messa nelle condizioni di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio in quanto <em>“impossidente e priva di lavoro”</em>; accusava inoltre il marito di aver simulato la perdita del lavoro continuando invece nella pratica a lavorare presso terzi, cosa che gli avrebbe permesso di percepire, oltre al regolare stipendio, anche l’indennità di disoccupazione.</p>
<p style="text-align: justify;">I Giudici della Cassazione hanno però evidenziato come il marito avesse concretamente provato sia di aver perso il lavoro in seguito ad una contestazione disciplinare e, dunque, il suo attuale stato di disoccupazione, sia il peggioramento delle proprie condizioni economiche di vita, aggravate dalla nascita di una figlia. Di contro la moglie non aveva fornito alcuna prova circa il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio. Ma la novità più importante della Sentenza è che i Giudici hanno ritenuto che il fatto che la moglie fosse dotata di astratta ed idonea capacità lavorativa (avendo svolto in precedenza, sia pur saltuariamente piccoli lavoretti) le facesse perdere il diritto all’ assegno di mantenimento, mancandone i presupposti fattuali: <em>“l’accertamento del diritto all’assegno divorzile deve essere fatto verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto”. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista pratico e materiale, però, la quantificazione in concreto dell’ammontare dell’ assegno di mantenimento va effettuata <em>“tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” </em>con l’ulteriore specificazione che è necessario prendere in considerazione e valutare concretamente, non solo la situazione economica complessiva (redditi e altre fonti di ricchezza patrimoniale) del coniuge che richiede l’assegno, ma anche quella di chi l’ assegno di mantenimento deve corrisponderlo; detto accertamento complessivo e specifico della condizione economica di entrambi i coniugi <em>“assume rilievo determinante sia ai fini dell’accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all’effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in seguito allo scioglimento del vincolo”. </em>Ha inoltre chiarito la Corte di Cassazione che per valutare in concreto la misura in cui il venir meno del vincolo matrimoniale ha inciso sulla posizione economica del richiedente l’ assegno di mantenimento <em>“è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tutte le predette valutazioni, i Giudici hanno ritenuto che la moglie non avesse fornito sufficiente prova di essere materialmente impossibilitata a procurarsi autonomamente mezzi economici adeguati a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, concludendo per negare alla stessa il diritto all’ assegno di mantenimento tanto più in ragione della prova data dal marito del peggioramento della propria situazione economica in conseguenza della perdita del posto di lavoro e della nascita di sua figlia.</p>
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		<title>Alcoltest: niente aggravante per chi lo rifiuta</title>
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		<dc:creator><![CDATA[paolo.scarascia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 09:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della strada e Trasporti]]></category>
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		<category><![CDATA[art. 186 comma 2 bis codice della strada]]></category>
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		<category><![CDATA[cassazione penale a sezioni unite]]></category>
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		<category><![CDATA[incidente stradale]]></category>
		<category><![CDATA[raddoppio delle sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[raddoppio di tutte le sanzioni amministrativa previste per il tipo di ebbrezza accertato]]></category>
		<category><![CDATA[raddoppio di tutte le sanzioni amministrativa previste per il tipo di ebbrezza accertato e il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[reato di guida in stato di ebbrezza]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza del 25.11.2015 n. 46625]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’automobilista che rifiuta l’ alcoltest non può, per ciò solo, considerarsi ubriaco con la conseguenza che non potrà comminarsi allo stesso l’aggravante di aver causato l’incidente prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza dall’art. 186 comma 2-bis del Codice della Strada. Tanto ha stabilito la Cassazione Penale a Sezioni Unite con la <a class="read-more" href="https://www.legale-online.net/alcoltest-niente-aggravante-per-chi-non-si-sottopone-al-controllo.htm">... more</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.legale-online.net/alcoltest-niente-aggravante-per-chi-non-si-sottopone-al-controllo.htm">Alcoltest: niente aggravante per chi lo rifiuta</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.legale-online.net">Consulenza Legale Online</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L’automobilista che rifiuta l’ alcoltest non può, per ciò solo, considerarsi ubriaco con la conseguenza che non potrà comminarsi allo stesso l’aggravante di aver causato l’incidente prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza dall’art. 186 comma 2-bis del Codice della Strada</strong>. Tanto ha stabilito la Cassazione Penale a Sezioni Unite con la recentissima <strong>sentenza del 25.11.2015 n. 46625</strong>. Nella fattispecie il Codice della Strada prevede due aggravanti per chi guida in stato di ebbrezza: <em>il raddoppio di tutte le sanzioni amministrativa previste per il tipo di ebbrezza accertato</em> e <em>il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni</em>, senza che sia possibile sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la Sentenza in esame le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale se la circostanza aggravante prevista dall’art. 186 comma 2-bis Cds con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza sia applicabile anche al rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dell’eventuale stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma 7 Cds. La conclusione a cui sono giunti i giudici è che i due concetti di conducente in stato di ebbrezza e conducente che si rifiuti di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza sono ontologicamente molto differenti in ragione del fatto che, nel caso dell’automobilista che si rifiuta di sottoporsi all’ alcoltest, è “<em>implicita la mancanza, almeno nel momento perfezionativo del reato, di un accertamento dello stato di ebbrezza e dunque del presupposto necessario perché possa definirsi il soggetto attivo del reato come conducente in stato di ebbrezza, come tale al contempo passibile di incorrere nell’aggravante descritta ove abbia provocato un incidente, essendo per l’appunto sanzionata la condotta di colui che si rifiuta di sottoporsi ad un tale accertamento”. </em>Da questo presupposto deriva il principio di diritto secondo il quale  <em>“la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza”.</em>Il conducente che si rifiuta di sottoporsi all’ alcoltest commette un reato di <em>“natura istantanea” </em>che si perfeziona, cioè, nel momento stesso del rifiuto, vale a dire <em>“nel momento in cui l’agente ha espresso la sua indisponibilità a sottoporsi all’accertamento di tale stato mentre risulta estraneo ogni accertamento dello stato di ebbrezza”</em></p>
<p style="text-align: justify;">Hanno inoltre chiarito i giudici che il fatto che l’art. 186 comma 7 Cds non faccia alcun esplicito riferimento o rimando al comma 2-bis non può essere ritenuto un mero difetto di coordinamento, ma piuttosto indice della chiara volontà del legislatore di non ritenere applicabile la circostanza aggravante di aver provocato un incidente al conducente che si rifiuti di sottoporsi alla verifica dello stato di ebbrezza. Le Sezioni Unite hanno preso in esame il significato letterale dell’art. 186 comma 7 Cds ed hanno sottolineato la <em>“diversità ontologica” </em>tra il conducente che versi in stato di ebbrezza – per il quale il raddoppio delle sanzioni è previsto in modo esplicito nel caso in cui provochi un incidente – e quello che rifiuta l’ alcoltest: in ragione del fatto che l’art. 186 Cds non stabilisce esplicitamente che il raddoppio delle sanzioni dovrà applicarsi anche a colui che si rifiuta di sottoporsi all’ alcoltest, dovrà concludersi per la non applicabilità di tali aggravanti al guidatore stesso.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.legale-online.net/alcoltest-niente-aggravante-per-chi-non-si-sottopone-al-controllo.htm">Alcoltest: niente aggravante per chi lo rifiuta</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.legale-online.net">Consulenza Legale Online</a>.</p>
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		<title>Licenziamento: l&#8217;utilizzo personale del pc aziendale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[paolo.scarascia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 10:01:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>E&#8217; illegittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che usa il computer del posto di lavoro per collegarsi a internet, scaricare e-mail e programmi se il detto utilizzo personale del pc aziendale non determina una significativa diminuzione o il blocco dell’attività d’impiego tale da sottrarre al lavoro una quantità di tempo rilevante e, quindi, <a class="read-more" href="https://www.legale-online.net/licenziamento-lutilizzo-del-pc-aziendale-secondo-la-cassazione.htm">... more</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; illegittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che usa il computer del posto di lavoro per collegarsi a internet, scaricare e-mail e programmi se il detto utilizzo personale del pc aziendale non determina una significativa diminuzione o il blocco dell’attività d’impiego tale da sottrarre al lavoro una quantità di tempo rilevante e, quindi, compromettere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. In casi come questi, andrà applicata una sanzione conservativa, ma non ci si potrà spingere fino al licenziamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è quanto stabilito dalla <em>Sezione lavoro della Corte di Cassazione</em> con la <strong>Sentenza n. 22353/2015</strong> con la quale è stato respinto il ricorso di una società che aveva licenziato un proprio dipendente scoperto, durante il turno di lavoro, ad utilizzare il computer aziendale in sua dotazione per leggere e-mail, scaricare programmi e navigare su internet. Secondo la società ricorrente questo comportamento del dipendente avrebbe concretizzato anche una violazione del dovere di diligenza previsto dall’art. 2104 c.c. in ragione del fatto che diversi preavvisi erano stati dati per invitare i dipendenti ad un uso più attento della strumentazione aziendale; la società aveva altresì contestato al lavoratore di aver installato alcuni programmi coperti da <em>copyright</em> e software non forniti dall’azienda che <em>“non comportavano solo un utilizzo improprio dello strumento aziendale, ma un utilizzo illegittimo perché attuato in violazione dell’art. 64 della L. 633/41 con il rischio di responsabilità quantomeno civile del datore di lavoro”</em></p>
<p style="text-align: justify;">I Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che tutti i predetti comportamenti posti in essere dal lavoratore avrebbero dovuto essere puniti con l’applicazione di una sanzione conservativa così come previsto dall’art. 53 del contratto collettivo senza adottare rimedi diversi e più gravi di quelli contrattualmente enunciati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della quantificazione del tempo sottratto all’attività di lavoro, l’espletata c.t.u. aveva evidenziato che sia il tempo di navigazione in internet che quello impiegato per l’utilizzo personale della posta elettronica erano di difficile quantificazione temporale e che, seppur fossero presenti alcuni file multimediali non legati all’attività lavorativa e fossero stati installati alcuni programmi coperti da <em>copyright</em>, la loro effettiva utilizzazione oltre il periodo concesso come dimostrativo non era accertabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di queste risultanze, la Corte ha escluso la sussistenza nel comportamento tenuto dal lavoratore di profili di responsabilità così gravi da legittimare il licenziamento in ragione del fatto che la condotta da questi tenuta non aveva sottratto tempo all’attività lavorativa né tanto meno bloccato la stessa e, pertanto, non aveva provocato danni all’attività produttiva aziendale.</p>
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		<title>Naspi: (nuova) indennità di disoccupazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[paolo.scarascia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 11:22:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L’indennità di disoccupazione &#8211; Naspi &#8211; è stata introdotta con lo scopo specifico di garantire a tutti quei soggetti che, per ragioni indipendenti dalla propria volontà abbiano perduto il proprio posto di lavoro, una forma di sostentamento adeguata al soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali. L’indennità di disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato <a class="read-more" href="https://www.legale-online.net/naspi-nuova-indennita-di-disoccupazione.htm">... more</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h5 style="padding-left: 30px; text-align: justify;">L’indennità di disoccupazione &#8211; Naspi &#8211; è stata introdotta con lo scopo specifico di garantire a tutti quei soggetti che, per ragioni indipendenti dalla propria volontà abbiano perduto il proprio posto di lavoro, una forma di sostentamento adeguata al soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali. L’indennità di disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa, nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro così come anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari; non spetta invece nel caso di dimissioni volontarie senza giusta causa.</h5>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h4><strong><u>AVENTI DIRITTO</u></strong></h4>
</li>
</ul>
<h5 style="padding-left: 30px; text-align: justify;">sono gli apprendisti, i dipendenti a tempo determinato e indeterminato, i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato e il personale artistico con rapporto di lavoro dipendente. Per gli operai del settore agricolo è invece ancora prevista la <strong>disoccupazione agricola</strong>, mentre per i lavoratori con un <em>contratto di collaborazione coordinata e continuativa</em> (cd. <em>co.co)</em> o un <em>contratto di collaborazione a progetto</em> (cd. <em>co.co.pro)</em> è prevista la <strong>Dis-coll</strong>. L’indennità non spetta neppure ai lavoratori occasionali, ossia a quelli retribuiti col sistema dei voucher.</h5>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h4><strong><u>CONDIZIONI</u></strong></h4>
</li>
</ul>
<h5 style="line-height: 1.5; padding-left: 30px; text-align: justify;">perché possano avere concretamente diritto all’indennità di disoccupazione NASPI, è altresì necessario che i soggetti rientranti nelle categorie di cui al punto precedente abbiano perso il proprio posto di lavoro a partire dal 1° maggio 2015. I soggetti che abbiano perso il posto di lavoro prima della suddetta data, potranno invece continuare a beneficiare dell’ASPI e della MINI-Aspi introdotte dalla Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero). E’, altresì, necessario il possesso di almeno 13 settimane lavorative nei 4 anni che precedono la data di presentazione della domanda, il possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettive (cioè “giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria”) nei 12 mesi precedenti la data della domanda e la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) che potrà essere rilasciata direttamente all’INPS al momento della presentazione della domanda di NASPI online, qualora non la si sia già rilasciata tramite PEC o presentandosi personalmente presso il Centro per l’Impiego.</h5>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h4><strong><u>CALCOLO</u></strong></h4>
</li>
</ul>
<h5 style="padding-left: 30px; text-align: justify;">l’Inps ha emanato una specifica circolare per permettere il calcolo concreto dell’ammontare dell’indennità di disoccupazione NASPI:</h5>
<h5 style="padding-left: 30px; text-align: justify;">a. in generale, l’importo mensile spettante agli aventi diritto è calcolato dividendo l’importo medio della retribuzione lorda mensile percepito negli ultimi quattro anni lavorativi per il numero di settimane di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per 4,33. In base a tale calcolo:</h5>
<h5 style="padding-left: 30px; text-align: justify;">b. se la retribuzione lorda mensile sia pari o inferiore a € 1.195,00, l’indennità di disoccupazione NASPI spettante sarà pari al 75% della retribuzione;</h5>
<h5 style="padding-left: 30px; text-align: justify;">c. se la retribuzione lorda mensile sia superiore ad € 1.195,00, l’indennità sarà pari alla somma tra il 75% di € 1.195,00 (vale a dire € 896,25) e il 25% della differenza tra la retribuzione mensile lorda ed € 1.195,00;</h5>
<h5 style="padding-left: 30px; text-align: justify;">d. in nessun caso l’ammontare dell’indennità potrà superare € 1.300,00 mensili;</h5>
<h5 style="padding-left: 30px; text-align: justify;">e. l’importo dell’indennità è poi ridotto del 3% a partire dal primo giorno del quarto mese di effettiva corresponsione.</h5>
<h5 style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Sia l’ammontare dell’indennità massima (€ 1.300,00 mensili) che la soglia di € 1.195,00 valgono per il 2015 e andranno rivalutati annualmente sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.</h5>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h4><strong><u>DURATA</u></strong></h4>
</li>
</ul>
<h5 style="padding-left: 30px; text-align: justify;">l’indennità potrà essere percepita per la metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni e per un massimo di due anni. Per i lavoratori precari, invece, la durata massima dell’erogazione dell’assegno di disoccupazione è di 6 mesi sulla base della presunzione che, nel caso di collaborazione protrattasi per un anno o per un periodo più lungo, si possa configurare in realtà un contratto di lavoro subordinato.</h5>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h4><strong><u>COME PRESENTARE LA DOMANDA</u></strong></h4>
</li>
</ul>
<h5 style="padding-left: 30px; text-align: justify;">è possibile compilare ed inviare la domanda direttamente on-line sul sito dell’INPS se si dispone del codice PIN fornito dall’istituto seguendo il seguente percorso: <em>Home &gt; Servizi Online &gt; Elenco di tutti i Servizi  &gt; Servizi per il cittadino&gt; Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) &gt; NASpI</em>. In alternativa, è possibile far compilare ed inviare il modulo da Patronati od intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica entro e non oltre 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro.</h5>
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		<title>Vaccinazione: il rispetto del protocollo esclude la responsabilità medica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[paolo.scarascia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 11:09:31 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Si rende necessario evidenziare come in questo periodo sia in atto una campagna mediatica fortissima a favore della vaccinazione e di discredito nei confronti degli obiettori. Il problema dei danni da vaccinazione può essere inquadrato a partire dalla loro gravità: per le persone danneggiate a livello individuale in modo più o meno grave e, per i danni a <a class="read-more" href="https://www.legale-online.net/vaccinazione-il-rispetto-del-protocollo-esclude-la-responsabilita-medica.htm">... more</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si rende necessario evidenziare come in questo periodo sia in atto una campagna mediatica fortissima a favore della vaccinazione e di discredito nei confronti degli obiettori.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema dei <span style="text-decoration: underline;">danni da vaccinazione</span> può essere inquadrato a partire dalla loro <strong>gravità</strong>: per le persone danneggiate <em>a livello individuale</em> in modo più o meno grave e, per i danni <em>a livello di massa</em> per certi versi ancora più pericolosi.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso è possibile riscontrare:</p>
<h4 style="text-align: justify;">&#8211; danni gravissimi come la morte del soggetto; danni gravissimi che non portano alla morte del soggetto; i danni meno gravi; i danni più modesti.</h4>
<p style="text-align: justify;">Le patologie dei casi di danno da vaccino riguardano, nella quasi totalità, il sistema nervoso. Per avere un’idea dei danni gravi e gravissimi da vaccino a livello nazionale, visto che il <em>Ministero della Salute</em> non fornisce dati di alcun tipo, sono estrapolabili unicamente dai dati delle casistiche dei medici curanti i danneggiati e da considerazioni basate sulle esperienze personali dei professionisti del settore.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro sistema di distinzione dei <em>danni da vaccinazione</em> è quello che fa riferimento a:</p>
<h4 style="text-align: justify;">&#8211; danni prodotti dal vaccino in sè; danni prodotti dal vaccino a causa delle caratteristiche fisiche del soggetto vaccinato.</h4>
<p style="text-align: justify;">Proprio con riferimento a quest&#8217;ultima categoria di danno da vaccinazione, risulta molto interessante la recentissima <strong>sentenza del 20 ottobre 2015 n. 21177</strong> con la quale la Corte di Cassazione civile, terza sezione, ha <strong>escluso qualsiasi addebito di responsabilità sia in capo al medico che in capo alla ASL di competenza se la vaccinazione è stata eseguita nel rispetto del protocollo sanitario</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso specifico, una donna napoletana aveva richiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla somministrazione del <em>vaccino antitifo</em> essendole stato danneggiato il nervo circonflesso. I giudici della suprema Corte, pur confermando la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione ed il danno subito dalla signora, hanno però escluso che alcuna responsabilità colposa potesse essere attribuita alla dottoressa che aveva materialmente eseguito l’iniezione in ragione del fatto che, quest’ultima, aveva effettuato il vaccino in conformità al protocollo sanitario rispettando sia la localizzazione che le modalità di esecuzione dell’iniezione e concludendo che la causa del danno fisico subito doveva ravvisarsi nella particolare conformazione del nervo leso, differente per ogni soggetto. Ha chiarito la Corte che la vaccinazione rappresenta una <em>“pratica routinaria”</em> e che, pertanto, la dottoressa non era obbligata ad eseguire alcun ulteriore o più specifico accertamento preventivo, motivo per cui il danno subito dalla ricorrente è attribuibile al caso fortuito ovvero, più nello specifico “<em>all’andamento variabile e talvolta imprevedibile del nervo circonflesso</em>”, così come emerso dalla consulenza tecnica eseguita nella fase di merito, circostanza quest’ultima <em>“che ha ricondotto all’esterno della sfera di controllo e di prevedibilità della professionista che ha effettuato l’intervento routinario”.</em></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.legale-online.net/vaccinazione-il-rispetto-del-protocollo-esclude-la-responsabilita-medica.htm">Vaccinazione: il rispetto del protocollo esclude la responsabilità medica</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.legale-online.net">Consulenza Legale Online</a>.</p>
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		<item>
		<title>Art 126 bis CdS: nessuna sanzione per il proprietario che comunica di non ricordare chi fosse alla guida</title>
		<link>https://www.legale-online.net/art-126-bis-cds-nessuna-sanzione-per-il-proprietario-che-comunica-di-non-ricordare-chi-fosse-alla-guida.htm</link>
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		<dc:creator><![CDATA[paolo.scarascia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 10:03:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L’art 126 bis CdS (Codice della strada) impone al proprietario del veicolo di fornire all’organo di polizia che ha accertato la violazione, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Il proprietario del veicolo che omette, senza giustificato motivo, <a class="read-more" href="https://www.legale-online.net/art-126-bis-cds-nessuna-sanzione-per-il-proprietario-che-comunica-di-non-ricordare-chi-fosse-alla-guida.htm">... more</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 150%; background: white; vertical-align: baseline; margin: 0cm 0cm 10.5pt 0cm;">L’art 126 bis CdS (Codice della strada) impone al proprietario del veicolo di fornire all’organo di polizia che ha accertato la violazione, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Il proprietario del veicolo che omette, senza giustificato motivo, di fornire i predetti dati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 284 a € 1.133.</p>
<p>Con la recentissima Sentenza n. 307/2015 il Giudice di Pace di Campobasso ha però chiarito che, nell’applicare alla realtà concreta l’art 126 bis CdS, bisogna distinguere due casi:</p>
<ul>
<li><em>se il proprietario del veicolo si disinteressa completamente del dovere di fornire comunicazione dei dati personali e della patente del conducente non rimettendo all’organo di polizia accertatore alcuna comunicazione in tal senso, incorrerà senza dubbio nella violazione dell’art 126 bis CdS e nell’applicazione della relativa sanzione;</em></li>
<li><em>se il proprietario del veicolo ottempera comunque all’obbligo di fornire una dichiarazione ex art 126 bis CdS seppur specificando di <strong>non ricordare</strong> chi fosse alla guida del veicolo al momento della commessa violazione, il suo comportamento dovrà ritenersi improntato a buona fede e, dunque, esente da colpa con conseguente inapplicabilità della sanzione amministrativa.</em></li>
</ul>
<p>Nel caso specifico il ricorrente aveva fornito una dichiarazione ex art 126 bis CdS nella quale significava di essere impossibilitato a sapere, e quindi comunicare, con assoluta certezza chi fosse alla guida del veicolo al momento dell’accertamento della violazione sia perché era trascorso un considerevole lasso di tempo tra il giorno della rilevazione e quello in cui era stato notificato il verbale di contestazione, sia perché il veicolo era intestato alla società di cui era legale rappresentante e, per tale motivo, nella disponibilità dell’intero nucleo aziendale.</p>
<p>Il Giudice di Pace di Campobasso, in ragione di quanto innanzi, ha ritenuto che: <em>“nulla può rimproverarsi a colui che in buona fede, a distanza di tempo dall’accertamento, non sia in grado di ricordare a chi aveva consentito l’uso della propria autovettura, circostanza di per sé idonea a costituire valida esimente, attesa l’assenza di colpa come requisito dell’illecito amministrativo”. </em>Ha altresì chiarito il Giudice di Pace che al privato cittadino non può essere addossato alcun obbligo <em>“inquisitorio e investigativo (prerogativa dello Stato) </em>né lo stesso <em>“può rischiare una querela per falsa dichiarazione o violare il diritto della legge sulla privacy, soprattutto quando determinate notizie le deve fornire dopo molti giorni dall’evento, non essendo stato presente alla commissione della violazione principale, come spesso può accadere”. </em>In casi come questi, l’aver provveduto all’invio della dichiarazione ex art 126 bis CdS seppur specificando di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento della commessa violazione, è sufficiente a dimostrare la buona fede del proprietario del veicolo e la concreta volontà di adempiere all’invito dell’autorità e, di conseguenza, ad escludere l’applicazione della sanzione amministrativa anche in considerazione del fatto che alcuna sanzione amministrativa può essere comminata in conseguenza dell’azione posta in essere da soggetti terzi, sia essa dolosa o colposa.</p>
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		<title>Pignoramento di stipendio e pensione. Nuovi limiti e regole</title>
		<link>https://www.legale-online.net/pignoramento-di-stipendio-e-pensione-nuovi-limiti-e-regole.htm</link>
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		<dc:creator><![CDATA[paolo.scarascia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 09:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo ed Enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Civile e procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti fondamentali della persona]]></category>
		<category><![CDATA[Recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[accredito su conto corrente bancario o postale]]></category>
		<category><![CDATA[art. 545 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[assegni di quiescenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegno sociale]]></category>
		<category><![CDATA[crediti impignorabili]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legge 83/2015]]></category>
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		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[legge 6 agosto 2015 n. 132]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramento della pensione]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramento eseguito in violazione delle vigenti norme]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Decreto Legge 83/2015 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132 ha modificato l’art. 545 c.p.c. in materia di crediti impignorabili aggiungendo i seguenti commi: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per <a class="read-more" href="https://www.legale-online.net/pignoramento-di-stipendio-e-pensione-nuovi-limiti-e-regole.htm">... more</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Decreto Legge 83/2015</strong> convertito con modificazioni dalla <strong>Legge 6 agosto 2015 n. 132</strong> ha modificato l’<strong>art. 545 c.p.c.</strong> in materia di crediti impignorabili aggiungendo i seguenti commi<em>: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell&#8217;assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l&#8217;importo eccedente il triplo dell&#8217;assegno sociale, quando l&#8217;accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l&#8217;accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L&#8217;inefficacia è rilevata dal giudice anche d&#8217;ufficio”</em></p>
<p>Importante analizzare gli aspetti pratici e numerici della norma prendendo in esame le singole ipotesi:</p>
<ol>
<li><strong>ASSEGNO SOCIALE. </strong>Anzitutto bisogna chiarire che cosa si intende per assegno sociale: è quella parte della pensione o dello stipendio o dell’assegno di quiescenza (attribuito di diritto al dipendente di ruolo collocato a riposo, comprendente la liquidazione e la pensione) o delle altre indennità che tengono luogo di pensione necessaria per garantire al titolare i mezzi adeguati per far fronte alle proprie esigenze di vita. Detta somma, proprio in ragione del fatto che rappresenta il minimo vitale per il soggetto, è impignorabile. L’importo dell’assegno sociale per il 2015 è stato fissato dall’Inps in € 448,52 per tredici mensilità per un importo totale annuo di € 5.830,76.</li>
<li><strong>PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE. </strong>E&#8217; impignorabile la parte della pensione pari ad una volta e mezzo la misura dell’assegno sociale. In pratica, la parte impignorabile della pensione è pari ad € 672,78 (importo dell’assegno sociale aumentato della metà: € 448,52 + 224,26). La parte eccedente tale importo potrà essere pignorata ma sempre nei limiti del quinto dell’importo. Volendo fare un esempio pratico: se un soggetto percepisce 1.000,00 € a titolo di pensione, la parte impignorabile sarà pari a 672,78 €, la somma residua, pari ad 327,22 € sarà pignorabile nella misura di 1/5 e cioè nella misura di 65,44 €.</li>
<li><strong>PIGNORAMENTO DELLE SOMME SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE. </strong>Per quanto concerne gli stipendi e le pensioni accreditate su conto corrente bancario o postale intestato al debitore occorre operare una distinzione temporale:</li>
</ol>
<ul>
<li>se le somme sono state accreditate in data precedente a quella del pignoramento, potranno essere pignorate per il solo importo che eccede il triplo dell’assegno sociale, ossia per le somme eccedenti 1.345,56 €;</li>
<li>se le somme sono state accreditate nella stessa data del pignoramento oppure successivamente, potranno essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell’art. 545 c.p.c. nonché dalle speciali disposizioni di legge</li>
</ul>
<ol start="4">
<li><strong>PIGNORAMENTO ESEGUITO IN VIOLAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME </strong>Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti o oltre i limiti previsti dal novellato testo dell’art. 545 c.p.c. è parzialmente inefficace relativamente alle somme prefissate e, dunque, impignorabili e l’inefficacia è rilevabile, anche d’ufficio, dal giudice dell’esecuzione.</li>
<li><strong>TEMPI APPLICAZIONE DELLE NORME. </strong>Le nuove disposizioni contenute nell’art. 545 c.p.c. trovano attuazione immediata anche relativamente ai procedimenti già pendenti alla data dell’entrata in vigore del Decreto Legge, ossia il 27 giugno 2015.</li>
</ol>
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		<title>Youtube: i reati di minaccia ed effettiva pubblicazione di video compromettenti.</title>
		<link>https://www.legale-online.net/youtube-i-reati-di-minaccia-ed-effettiva-pubblicazione-di-video-compromettenti.htm</link>
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		<dc:creator><![CDATA[paolo.scarascia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 09:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti fondamentali della persona]]></category>
		<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[art. 167 D. Lgs. 196/2003]]></category>
		<category><![CDATA[art. 610 c.p.]]></category>
		<category><![CDATA[Cass. Pen. n. 40356/2015]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione penale III sezione sentenza n. 40356 del 2015]]></category>
		<category><![CDATA[diritto all'autodeterminazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto alla riservatezza dell'immagine]]></category>
		<category><![CDATA[minaccia]]></category>
		<category><![CDATA[pose compromettenti]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti telematici]]></category>
		<category><![CDATA[reato di violenza privata]]></category>
		<category><![CDATA[reato per illecito trattamento dei dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[reato previsto e punito dall’art. 167 del D.lgs 196/2003]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento illecito dei dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Chi minaccia qualcuno di pubblicare su Youtube un video compromettente che lo riguarda si rende colpevole del reato di violenza privata previsto e punito dall’art. 610 c.p.: “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”. Se poi alla minaccia fanno <a class="read-more" href="https://www.legale-online.net/youtube-i-reati-di-minaccia-ed-effettiva-pubblicazione-di-video-compromettenti.htm">... more</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Chi minaccia qualcuno di pubblicare su Youtube un video compromettente che lo riguarda si rende colpevole del reato di violenza privata previsto e punito dall’art. 610 c.p.: <em>“chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”</em>.<br />
Se poi alla minaccia fanno seguito i fatti, ossia se il video viene effettivamente pubblicato su Youtube, al reato di violenza privata si aggiunge quello di illecito trattamento dei dati personali previsto e punito dall’art. 167 del D.lgs 196/2003: <em>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell&#8217;articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”</em>.<br />
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione penale, III Sezione, con la Sentenza n. 40356 dell’ottobre 2015. Nel caso di specie, un ragazzo calabrese costringeva una ragazza “ad avere contatti informatici con lui sotto continue minacce di pubblicazione in rete di un video che la ritraeva in pose oscene”. Nello specifico l’imputato inviava numerose e-mail alla vittima avvertendola che, se avesse continuato a bloccarlo e a non rispondere ai suoi messaggi, avrebbe reso accessibile il video che ritraeva la ragazza con la gonna sollevata a tutti gli utenti di Youtube. Con questo tipo di minacce l’imputato riusciva a tenere “sotto scacco” la vittima compromettendo il suo diritto all’autodeterminazione e costringendola di fatto ad adeguarsi alle sue volontà e, quindi, ad intrattenere con lui rapporti telematici.<br />
La Corte di cassazione ha chiarito che il delitto di violenza privata è un reato di danno nel quale la condotta punita consiste nel forzare la volontà di un altro soggetto, mentre l’evento lesivo “si concretizza nel comportamento coartato di colui che l’ha subita”. Nel caso di specie i giudici hanno precisato che “la lesione del diritto della vittima alla riservatezza dell’immagine si è concretizzata nel momento in cui l’imputato ha inserito il video che ritrae quest’ultima in pose compromettenti nel circuito di Youtube” a nulla rilevando che non avesse inserito i criteri di ricerca.<br />
Quanto al reato di illecito trattamento dei dati personali, la Suprema Corte ha ritenuto concretizzarsi la lesione del diritto alla riservatezza dell’immagine nel momento stesso in cui il video è stato inserito nel circuito on line perché è in questo momento che viene a giuridica esistenza il “nocumento” per la persona offesa precisando altresì che detto nocumento “ nella fattispecie precedente si configurava come circostanza aggravante, oggi costituisce elemento essenziale del reato, ovvero condizione obiettiva di punibilità” per cui la figura criminosa dovrà essere inquadrata nei reati di danno e non più di mero pericolo.</p>
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