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Si celebra oggi in tutta Europa la prima Giornata europea dei Giusti, istituita dal Parlamento di Bruxelles su proposta di Gariwo, la foresta dei Giusti, onlus che dal 2001 lavora per approfondire la conoscenza e l‘interesse verso le figure e le storie dei Giusti. Capofila delle celebrazioni è Milano che ispira con Gariwo le iniziative in contemporanea in tutta Europa. Nel “Giardino dei Giusti di tutto il mondo”, situato a piazza Santa Maria Nascente, nel capoluogo lombardo, oggi verranno dedicati dei nuovi alberi a quattro grandi figure che hanno difeso la dignità umana: Fridtjof Nansen, Dimitar Peshev, Vaclav Havel e Samir Kassir. Analoghe cerimonie si svolgeranno in molti comuni italiani ed europei. Al Parlamento di Bruxelles, Rosen Plevneliev, presidente della Bulgaria, Simon Peres, presidente d’Israele, e Gabriele Nissim, presidente di Gariwo, ricordano il 70° anniversario del salvataggio degli ebrei bulgari durante la seconda Guerra mondiale. A Varsavia, Tadeusz Mazowiecki, protagonista di Solidarnosc, annuncia la costituzione del Comitato Onorario per la creazione del Giardino dei Giusti nella capitale polacca. A Praga, la Camera dei Deputati promuove una conferenza sull’eredità morale di Vaclav Havel e sui giusti della Shoah censurati dal regime comunista. A Sarajevo, Svetlana Broz, presidente della sezione bosniaca di Gariwo, organizza un incontro con migliaia di giovani per celebrare i Giusti dell’ex Jugoslavia. A San Pietroburgo, Anatolij Razumov, direttore del Centro Nomi Restituiti, ente che documenta le vittime del comunismo, tiene una conferenza sulla memoria dei Giusti in Russia. Con la dichiarazione approvata il 10 maggio del 2012, l’Europa ha fissato la giornata del 6 marzo - in onore di Moshe Bejski, artefice a Gerusalemme della Commissione dei Giusti per la Shoah di Yad Vashem - come ricorrenza annuale per ricordare quanti si sono impegnati a soccorrere i perseguitati durante i genocidi, a difendere la dignità umana calpestata nei sistemi totalitari, a testimoniare la verità per non dimenticare. “È molto importante che ogni Paese europeo ricordi i Giusti di tutti i genocidi - spiega Gabriele Nissim, presidente di Gariwo. Il Giusto non ha una sola patria, ma è cittadino del mondo. Sarebbe bello che ovunque sorgessero luoghi per ricordare gli esempi morali di chi ha salvato gli ebrei, di chi ha soccorso gli armeni, di chi ha aiutato i Tutsi in Rwanda o ha difeso la dignità umana nel totalitarismo comunista. I Giusti uniscono l’umanità e ci insegnano la responsabilità nel tempo presente, ecco il senso di questa Giornata”. (R.P.)</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/1946018222643433061/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/03/giornata-europea-dei-giusti-oggi.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/1946018222643433061'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/1946018222643433061'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/03/giornata-europea-dei-giusti-oggi.html' title='Giornata europea dei Giusti: oggi celebrazioni in tutta Europa'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHW_KFiya7MjPhyphenhyphenRrTI92iTBq3B6NpIG6i46cu37yDiNEr79qTZbRt9e96rDqzkUQsdbXZXWhn645GkuJN1JVP1eTc1OVN2mY5ys9b-Py-OMm39A5_K8D1_b5DFv_ZMiAyjF56BkZyxqwn/s72-c/1362572074173Albero_dei_Giusti%5B1%5D.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-8742253498536865359</id><published>2013-02-22T14:17:00.000+01:00</published><updated>2013-02-22T14:17:04.327+01:00</updated><title type='text'>La rinascita della mediazione secondo il Dott. Di Scala, Direttore dell&#39;Organismo &quot;CNF Mediazione&quot;</title><content type='html'>Pubblicato su www.conciliazione-obbligatoria.com


A concedere un’intervista per “Conciliazione Obbligatoria” è il Dott. Pietro Di Scala, Direttore dell’Organismo “CNF Mediazione” (Centro Nazionale Formazione e Mediazione), nonché responsabile del Centro Studi Giuridico ed Economico “Polibio”, di Cral Avvocati, consulente presso il Tribunale di Napoli e docente di informatica giuridica applicata.“CNF Mediazione srl”, Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia per lo svolgimento dell’attività sia di mediazione che di formazione, ha sedi nelle principali città italiane ed è costituito da mediatori ed operatori altamente qualificati e specializzati per favorire l’istituto della mediazione.Come afferma il Dott. Di Scala, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/2012, che ha dichiarato illegittimo l’art. 5 I comma d.lgs. 28/2010 in tema di mediazione obbligatoria, “è nata una nuova prospettiva per la mediazione, in quanto siamo entrati nella fase della rinascita della stessa. Venuto meno il vincolo dell’obbligatorietà, infatti, la mediazione è volontaria ed il privato non è più costretto a passare per la filiera del sistema Giustizia, composta dalla mediazione forzata e dal successivo processo, in caso di verbale negativo di conciliazione.In altri termini, si tratta di un’evoluzione e di un nuovo modo di vedere con fiducia quest’istituto: con la mediazione volontaria il privato decide in modo convinto, spontaneo e sereno di affidarsi alla mediazione e giungere, così, ad una soluzione bonaria della controversia, che sia anche celere ed economica”.Il nuovo sistema, delineatosi con la declaratoria d’illegittimità della Corte Costituzionale, non deve indurre operatori e privati a svalutare l’affidabilità e la credibilità della mediazione, ma anzi, come sottolinea il Dott. Di Scala, comporta una rivalutazione della stessa e la possibilità per il cliente di essere il vero protagonista della gestione dei suoi rapporti interpersonali, giuridici ed economici.“Ma vi è di più,” continua Di Scala, “in un momento di contingenza economica, come quello attuale, c’è bisogno di liquidità e l’attesa pluriennale della definizione di un giudizio rende vano il conseguimento del bene della vita da parte del privato. La mediazione, invece, con il vincolo del termine di quattro mesi e con la possibilità che la procedura si svolga in un ambiente confidenziale e sereno, facilita il conseguimento di tale bene, soddisfacendo le pretese dell’istante. La soluzione dei problemi, in tal senso, si è avuta nel settore bancario (in materia di interessi anatocistici), nelle divisioni successorie, nel settore della responsabilità medica e, soprattutto, nell’ambito dei diritti reali. Ma la nuova mediazione volontaria permette la risoluzione celere ed economica delle controversie in qualsivoglia ambito e settore, senza limiti di materia”.E a dimostrazione di quanto appena detto sono le domande di mediazione che continuano a pervenire all’Organismo, così come la continua formazione che lo stesso propone.Inoltre, come spiega Di Scala, con la sentenza della Corte Costituzionale è venuto meno il sistema delle sanzioni in capo alla parte che non si sia presentata al tentativo obbligatorio di mediazione (condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al contributo unificato e la valutazione dell’assenza come argomento di prova ex art. 116 c.p.c.) o a carico della parte che abbia rifiutato la proposta del mediatore, rivelatasi uguale alla decisione del Giudice.Si tratta di una modifica di non poco momento, nonché di un motivo maggiore per vivere la mediazione in modo sereno e privo di forzature, in quanto l’accordo risulterebbe frutto della sincera intenzione delle parti e non del timore di essere destinatario di sanzioni.E a fronte di coloro che condannano la mediazione per i suoi costi, che si aggiungono a quelli della Giustizia, Di Scala risponde che “in primis, la maggior parte delle mediazioni che giunge ad un accordo positivo, nell’ultimo periodo, è incrementata fino a raggiungere il 90%, per cui, se sussistono la volontà delle parti e la professionalità dei mediatori, non v’è bisogno di procedere in sede giudiziaria. In secondo luogo, in caso di fallimento della mediazione i costi sono minori e le parti potranno procedere in sede giudiziaria con una spesa irrisoria alle spalle”.Da non sottovalutare, inoltre, il valore che assume il verbale di conciliazione. Continua il Dott. Di Scala: “Al termine della procedura conciliativa il verbale è omologato dal Tribunale ed assume valenza di sentenza, oltre che quello di titolo esecutivo. Lo stesso, dunque, ha efficacia giuridica tout court e ciò è importante per far capire ai privati il pregnante ruolo che assume la mediazione nella risoluzione delle controversie”.Quanto al bisogno di una maggiore sensibilizzazione per l’uso dello strumento in esame, Di Scala ricorda che “è inconcepibile far parte dell’Unione Europea e non favorire questo strumento di conciliazione stragiudiziale. C’è una direttiva europea in tal senso e negli altri Stati membri le ADR (Alternative Dispute Resolutions) costituiscono la normalità. Inoltre, un ruolo importante per la promozione della mediazione assumono gli organi di informazione e si spera che durante le prossime legislature vengano apprestati strumenti d’incentivazione della stessa, anche mediante metodi ordinari come le campagne pubblicitarie.Quanto alla sfera privata, non dimentichiamo che gli avvocati sono obbligati ad inserire l’informativa sulla mediazione nella procura alle liti conferita dal cliente, pena l’annullamento del mandato e, per questo motivo, gli stessi giocano un ruolo determinante nel processo di divulgazione e sensibilizzazione della mediazione”.Infine, in qualità di esperto d’informatica giuridica, Di Scala conclude evidenziando i benefici ulteriori, in termini di economicità e speditezza, apportati dalla cd. mediazione telematica: “Con strumenti come la firma digitale, la posta elettronica certificata, Skype o le videoconferenze, la celerità e la speditezza della mediazione sono assicurate. La mediazione telematica, in particolare, è utilizzata spesso nel settore bancario, ma un suo incremento è previsto di sicuro anche in altri ambiti”.Ringraziando il Dott. Di Scala per la disponibilità dimostrata, si ricorda che per maggiori informazioni sulle attività dell’Organismo di mediazione e formazione “CNF Mediazione” è possibile visitare il sito www.cnfmediazione.it

Rita Marsico



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Trova maggiori informazioni sul sito http://www.ecpat.it/!
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Il  tavolo di lavoro, istituto in data 18 ottobre 2012 dal Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, ha elaborato un Libro Verde da sottoporre agli organismi di mediazione e agli operatori della mediazione, al fine di predisporre un Manuale di Qualità, volto a dettare le linee guida dell’attività conciliativa e degli standards di qualità che gli organismi di mediazione devono rispettare.

In particolare, il Libro Verde è uno strumento comunitario con il quale vengono predisposti dei quesiti destinati a vari soggetti, al fine di predisporre un documento frutto della concertazione e della considerazione dei diretti interessati.

Nel caso di specie, infatti, il Ministero ha inteso rendere partecipi organismi, mediatori ed operatori nella predisposizione del futuro Manuale di Qualità, evitando, così, che la redazione dello stesso fosse il risultato di decisioni arbitrarie o non attribuisse importanza alle esigenze dei protagonisti della mediazione.

Il Manuale di Qualità, che verrà predisposto sulla base delle risposte che verranno inviate al Ministero, infatti, avrà una triplice funzione: costituire il parametro di riferimento per gli organismi di mediazione per potere orientare il servizio reso secondo livelli necessari di qualità, consentire una più agevole attività ispettiva, da compiersi di fatto secondo le linee indicate ed ivi descritte e costituire un più facile strumento di conoscenza, per gli organismi di mediazione, delle violazioni che questa amministrazione ritiene di dovere indicare e del differente peso delle violazioni anche ai fini dell’intervento sanzionatori.

In attesa del Manuale, il Ministero della Giustizia è intervenuto in materia di mediazione anche nell’ambito della relazione annuale sullo stato della Giustizia del 2012.

In particolare, è stato sottolineato come la declaratoria d’illegittimità dell’obbligatorietà della mediazione, sancita con sentenza della Corte Costituzionale n. 179/2012, non debba rappresentare una sconfitta per l’istituto, ma un incentivo ad apportare delle migliorie e delle innovazioni che possano confermare e duplicare i dati positivi degli scorsi anni.

Infatti, come è stato inserito nella relazione, nel periodo intercorso tra marzo 2011 e marzo 2012 gli affari iscritti presso gli organismi di mediazione sono stati 91.960.

Il dato è inteso in termini crescenti, attesa l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione per le controversie in materia di condominio e di sinistri stradali.

Le mediazioni in materia condominio, infatti, sono passate da 94 a 1.079 e quelle in materia di sinistri da 115 a 7.315.

Ma vi è di più. Non contando che in circa due terzi dei casi la controparte non ha partecipato alla mediazione, nel restante terzo l’accordo è stato raggiunto nel 50% dei casi, dimostrando un’ottima riuscita dell’istituto della mediazione.

Dato confortato anche dai nuovi 845 organismi di mediazione (con un totale di 969 organismi di mediazione presenti sul territorio nazionale) e dai nuovi 215 enti di formazione iscritti al Ministero della Giustizia in data 18 dicembre 2012.

Rita Marsico</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/1390898222767022636/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/02/ultime-dal-ministero-della-giustizia-il.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/1390898222767022636'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/1390898222767022636'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/02/ultime-dal-ministero-della-giustizia-il.html' title='Ultime dal Ministero della Giustizia: il Libro Verde sulla mediazione e i nuovi dati sulla stessa'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpWdaK4lnwAOp8b4tPzuQZx7MD_s6YI9Ku77C5BYmzaonp7D_o31AISEyiQP4OStQNJN0z6Yv_Vfnx5RblO0TR5Tp_bXKT0VUhAWgOUslCHTUwZmz7aWLLd7zAOZ41ANAP6NimV3u25i3T/s72-c/book-green%5B1%5D.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-4431046283748134543</id><published>2013-02-15T21:25:00.001+01:00</published><updated>2013-02-15T21:26:43.044+01:00</updated><title type='text'>Riforma Forense: no all&#39;avvocato-amministratore di condominio</title><content type='html'>(Pubblicato su Altalex, 15 febbraio 2013)

Consiglio Nazionale Forense, FAQ 04.02.2013
L&#39;Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense ha redatto un elenco di Frequently Asked Questions (F.A.Q.) con cui fornire indicazioni e precisazioni in ordine alla nuova nuova legge professionale forense (L. n. 247/2012), in vigore dal 2 febbraio 2013.

Il CNF risponde così ai quesiti posti dai vari Consigli degli Ordini territoriali.

In particolare, si sottolineano le novità in materia di:

continuità dell&#39;esercizio professionale e conseguente obbligo di iscrizione alla previdenza forense (sul punto si veda il comunicato del Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense);
incompatibilità della professione.
A tale ultimo proposito, il CNF afferma l&#39;incompatibilità dell&#39;esercizio della professione di avvocato con l&#39;attività di amministratore di condominio, trattandosi di lavoro autonomo, svolto in modo continuativo o professionale.

</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/4431046283748134543/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/02/riforma-forense-no-allavvocato.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/4431046283748134543'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/4431046283748134543'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/02/riforma-forense-no-allavvocato.html' title='Riforma Forense: no all&#39;avvocato-amministratore di condominio'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-2056468568752155198</id><published>2013-02-15T21:22:00.000+01:00</published><updated>2013-02-15T21:27:54.414+01:00</updated><title type='text'> Nonostante l’illegittimità costituzionale, i Giudici non sottovalutano la mediazione</title><content type='html'>Pubblicato su http://www.conciliazione-obbligatoria.com/nonostante-illegittimit%C3%A0-costituzionale-i-giudici-non-sottovalutano-la-mediazione

Con ordinanza di invito alla mediazione dello scorso 11 gennaio, il Tribunale di Varese ha stabilito che, qualora le parti chiedano un rinvio per favorire le loro trattative, il Giudice possa anche sancire il loro ricorso all&#39;istituto della mediazione, fissando la successiva udienza dopo il termine di quattro mesi, così come previsto ai sensi dell&#39;art. 5 II comma d.lgs. 28/2010.
In tal caso, dunque, viene rivalutata la procedura di mediazione, quale strumento giudiziario utile a favorire la restaurazione bonaria del rapporto tra le parti, in modo celere ed economico.
L&#39;ordinanza, inoltre, sottolinea come anche la CEPEJ (Commissione Europea per l&#39;efficienza della Giustizia del Consiglio d&#39;Europa) abbia introdotto le A.D.R. (le Alternative Dispute Resolutions), vale a dire i sistemi stragiudiziali di conciliazione, tra gli elementi di valutazione del sistema giudiziario.
In altri termini, è solo l&#39;obbligatorietà della mediazione ad essere stata condannata dalla Corte Costituzionale, ma, in linea con quanto accade negli altri Stati membri dell&#39;Unione Europea, è bene sensibilizzare i privati e gli operatori del diritto a favorire la proliferazione di accordi bonari e stragiudiziali, in nome delle esigenze deflattive del contenzioso giudiziario, della celerità ed economicità dei processi.

Rita Marsico&lt;a href=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2tpQr4rxfnddjWkY0CJJGVmdJZz-ocl4R28KsxcuE1yaFNPzMn2nYqEetcKGensjCvytoCVZ2zdCrKkvlr9OvBB_hzIirpe93hC9sbwy5UqdU2itPN1ctdQWNvDOFeRVOztQb9p7pRLmA/s1600/tribunale-varese%5B1%5D.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; &gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2tpQr4rxfnddjWkY0CJJGVmdJZz-ocl4R28KsxcuE1yaFNPzMn2nYqEetcKGensjCvytoCVZ2zdCrKkvlr9OvBB_hzIirpe93hC9sbwy5UqdU2itPN1ctdQWNvDOFeRVOztQb9p7pRLmA/s320/tribunale-varese%5B1%5D.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/2056468568752155198/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/02/nonostante-lillegittimita.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/2056468568752155198'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/2056468568752155198'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/02/nonostante-lillegittimita.html' title=' Nonostante l’illegittimità costituzionale, i Giudici non sottovalutano la mediazione'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2tpQr4rxfnddjWkY0CJJGVmdJZz-ocl4R28KsxcuE1yaFNPzMn2nYqEetcKGensjCvytoCVZ2zdCrKkvlr9OvBB_hzIirpe93hC9sbwy5UqdU2itPN1ctdQWNvDOFeRVOztQb9p7pRLmA/s72-c/tribunale-varese%5B1%5D.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-638083123325567661</id><published>2013-02-13T15:36:00.002+01:00</published><updated>2013-02-13T15:44:43.276+01:00</updated><title type='text'>Processo telematico: le prime questioni giurisprudenziali</title><content type='html'>Pubblicato su www.dirittoegiustizia.it &lt;a href=&quot;http://www.dirittoegiustizia.it/news/23/0000060769/Nullit%C3%A0_da_PCT_Neanche_per_sogno.html&quot;&gt;&lt;/a&gt;


Nullità da PCT? Neanche per sogno!
di Carlo Piana - Avvocato, esperto in diritto delle nuove tecnologie
  
Ricorso di diritto del lavoro. Il Ricorrente si costituisce segue&lt;a href=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn076KyDslwvyMN19NwJnv-5YKg2d5HlXkhKJOmnNGiLEwnaaSibchLrbg-DMEo_lNYNm_ptvVYMRXq8mtY67cTvoJw-pWHY1W2KeBePqx0hqVRvNhufZTMfA761egGH-O0zYDJ0IwDZLs/s1600/26405_1302093704818_1004710959_30726731_7201712_s.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; &gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn076KyDslwvyMN19NwJnv-5YKg2d5HlXkhKJOmnNGiLEwnaaSibchLrbg-DMEo_lNYNm_ptvVYMRXq8mtY67cTvoJw-pWHY1W2KeBePqx0hqVRvNhufZTMfA761egGH-O0zYDJ0IwDZLs/s320/26405_1302093704818_1004710959_30726731_7201712_s.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;ndo le norme del Processo Civile Telematico. Il Resistente eccepisce che, siccome prima della costituzione la parte non ha accesso telematico al fascicolo di causa , egli non ha potuto leggere i documenti prodotti. Il Giudice gli dà ragione e dichiara la costituzione del Ricorrente nulla per “vizio informatico”. La palese assurdità – su molti piani – della sentenza mi fa ritenere che molto deve essere ancora fatto, non solo nei tribunali, per far adeguare la cultura informatica degli operatori alle novità del PCT. Siam qui per questo, vediamo dove, a parer mio, si è sbagliato e di quanto (di molto, di troppo).

(Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sentenza 8 febbraio 2013)

Il Giudice afferma nella parte incriminata: «Nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, dunque, la Cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere [sic] lo strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il Difensore della parte non sia ancora costituito.
Tale difetto, nella specie, determina una patente violazione del principio del contraddittorio, addebitabile ad un vizio del sistema informatico. Va quindi dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del Ricorrente (i documenti - e quindi il fasci[c]olo di parte - sono consustanziali a questa attività processuale: art. 165 c.p.c.) e di ogni altro successivo atto del presente procedimento» (enfasi nell&#39;originale, grassetto aggiunto).
Appunti di procedura “tradizionali”. Cominciamo dalla parte più facile, perché qui il fatto che la costituzione sia avvenuta in via telematica non ha alcun impatto. Il Giudice non può pronunciare la nullità di un atto se la nullità non è espressamente prevista dalla legge e comunque se l&#39;atto ha prodotto il suo scopo (art. 156 c.p.c.). Questa, detto per inciso e da tenere sempre presente, è una norma cardine che serve a interpretare tutte le norme procedurali in ogni caso in cui ci sia questione sulla procedura corretta a seguito di dubbi interpretativi sulle norme (anche tecniche) del PCT. Nella sentenza non si fa menzione del fatto che il Ricorrente abbia ignorato qualche norma sul PCT; sul Tribunale di Milano il PCT è attivo ed ha valore legale; dalla sentenza si può concludere che l&#39;atto fosse perfetto da un punto di vista formale.
Può il Giudice dire che l&#39;atto è nullo perché non ha raggiunto lo scopo in quanto il PCT non consentirebbe al Resistente di conoscere gli atti prima della costituzione, pur non essendovi carenze formali? È già di primo acchito evidente l&#39;inversione dell&#39;ordine logico-normativo: prima si verifica se vi sia una carenza formale, dopo si verifica se, in assenza di una norma che sanzioni espressamente la nullità per tali carenze, l&#39;atto non ha comunque i requisiti formali minimi richiesti per essere conservato. Poiché l&#39;atto è formalmente valido, semmai si dovrà criticare la norma, non chi la norma l&#39;ha seguita.
Restiamo ancora sul facile: siccome la compromissione del contraddittorio, anche procedendo per assurdo, sarebbe dovuta a un “vizio informatico” [ancora, sic!], questo non è imputabile certamente al Ricorrente, ma alla Cancelleria o al Dominio Giustizia (l&#39;insieme dei sistemi informatici del PCT lato Ministero) o ancora alla norma stessa. Dunque mi pare che si applichi l&#39;art. 162 c.p.c, ovvero il Giudice avrebbe semmai dovuto disporre la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende, con eventuale rimessione in termini del Resistente, non certo ritenere nullo tutto il processo. Riterrei che porre la conseguenza di una supposta carenza sostanziale del PCT in capo al Ricorrente che si sia attenuto alle norme sia del tutto abnorme già solo per queste banali considerazioni.
Il Giudice, invece, ritiene che solo per il fatto che il Cancelliere «deve poter avere» gli strumenti, allora l&#39;uso del PCT da parte del Ricorrente per costituirsi renda nullo l&#39;intero processo, evidentemente per il solo fatto che secondo il Giudicante non vi siano le garanzie processuali minime. Il che vale a dire che mai un atto di costituzione possa essere effettuato via PCT. Oltre che assurdo, il ragionamento è devastante e contrasta con la chiara ratio legis di favorire questa via di introduzione della causa. Deve in ogni caso e con forza essere rigettato.
Gli atti informatici sono pienamente validi se il PCT è “attivo” e le norme tecniche sono rispettate. Andiamo allora più sul tecnico. La produzione telematica di atti ed allegati secondo le Norme Tecniche previste dal DM 21/02/2011, come previsto dal Regolamento DPR 123/2001, è in tutto e per tutto equivalente alla produzione cartacea dal momento in cui, con provvedimento del Ministero di Giustizia sono attivati i servizi del PCT (a Milano tutta la cognizione avanti il Tribunale http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/DecretoAvvioPCTMilano.tif).
Ciò che fa fede formalmente è il fascicolo informatico. L&#39;articolo 9.3 delle Norme Tecniche prevede che «La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d&#39;ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente». Gli atti e gli allegati delle parti vanno inseriti nel fascicolo informatico (art. 14.2. delle Norme Tecniche). Il deposito avviene «nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia». Anche se vi fosse qualche problema, non vi potrebbe essere una conseguenza negativa per il depositante, il quale al massimo potrebbe venire invitato a ricostruire il fascicolo (istituto peraltro già presente nel “regime cartaceo”). Ciò potrà fare senza seria contestazione, inoltrando la ricevuta completa di consegna, che contiene gli atti e gli allegati, tutti firmati e marcati temporalmente dal sistema ricevente, e quindi destinati a far fede fino a querela di falso.
I documenti sono disponibili al difensore anche prima della costituzione, in due, anzi tre differenti forme. La sentenza, inoltre, si basa sul presupposto che la consultazione debba poter essere effettuata informaticamente dal Resistente prima di costituirsi e che tale consultazione sia in realtà impossibile, con violazione del contraddittorio. Tutti questi presupposti sembrano errati.
È errato ritenere che – al fine della tutela del contraddittorio – i documenti debbano essere disponibili in via telematica. O meglio, i documenti devono essere disponibili in via telematica, tuttavia ciò non comporta un onere per il Ricorrente, semmai per il Cancelliere. Se il Ricorrente si fosse costituito mediante deposito di copie cartacee, l&#39;estrazione delle copie sarebbe avvenuta per via cartacea. Dunque se – come in realtà avviene – la copia cartacea è disponibile anche per il caso di deposito telematico, non si vede quale compromissione del contraddittorio possa avvenire, visto che il Resistente è così nella stessa situazione in cui si troverebbe se il deposito fosse stato cartaceo: l&#39;uno e l&#39;altro saranno onerati di passare in Cancelleria, l&#39;uno e l&#39;altro saranno onerati del costo delle copie. Mi pare un assurdo, e costituzionalmente un azzardo, ipotizzare che il Resistente sia danneggiato nel diritto di contraddittorio nel caso di deposito informatico, quando la possibilità di accesso ai documenti è la stessa (anzi, vedremo, paretianamente migliore).
Inoltre è errato ritenere che al Resistente non sia possibile accedere alla copia in via informatica. Dalla sentenza appare che tale circostanza sia semplicemente affermata dal Difensore del Resistente, ma non provata in alcun modo. La cosa contrasta con l&#39;esperienza e con le norme.
Le Norme Tecniche espressamente prevederebbero il caso di estrazione di copie a favore del difensore della parte non costituita, pertanto un rifiuto sarebbe un inadempimento del Cancelliere, non una carenza del sistema, tantomeno del sistema informatico. L&#39;articolo 22 delle Specifiche Tecniche pubblicate in data 18/07/2011 e in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29/07/2011, in osservanza dell&#39;art. 34 della Norme Tecniche, prevede espressamente che il soggetto che ne ha diritto possa chiedere tramite web services sincroni (dunque automaticamente) le copie degli atti e dei documenti, tra cui, alla lettera b) del comma 2 «b) copia semplice per l’avvocato non costituito in formato digitale».
È però vero che tali servizi, pur previsti, mi risultano non essere attivi, né addirittura la documentazione sui web services essere disponibile.
Tuttavia, l&#39;avvocato diligente che non può accedere al Foro per ottenere le copie cartacee, può chiedere al Cancelliere di ricevere, tramite PEC (ai sensi dell&#39;Art. 16 delle Norme Tecniche) una copia dei documenti contenuti nel fascicolo informatico (Art. 23 delle Specifiche Tecniche). Ogni Cancelleria ha le sue prassi, visto che la procedura non è codificata. In alcuni casi il Cancelliere richiede che sia inviato un atto generico contenente la procura e la richiesta di copie (oltre il pagamento dei diritti), in altri casi mi risulta sia sufficiente inviare una PEC di richiesta. A Milano è inoltre possibile ottenere “l&#39;aggancio” con il PDA rammostrando una procura (oltre ad ottenere le copie fisicamente tramite un apposito front office). È dunque consigliabile informarsi in anticipo sulle modalità concrete. Qualora il Cancelliere rifiutasse di collaborare e né la copia cartacea, né quella informatica siano disponibili, si sarebbe esattamente nella stessa situazione in cui il Cancelliere rifiutasse o fosse impossibilitato nel caso di costituzione in forma cartacea. Vi sarebbe comunque la possibilità di ricorrere al Presidente del Tribunale per chiedere ragione, ovvero alla Direzione Generale Servizi Informatici del Ministero della Giustizia.
Se qualcuno fosse a conoscenza di casi simili, pregherei di segnalarli alla Redazione, che me li farà avere.
Considerazioni generali. Sia consentita una valutazione di ordine generale. Già in passato chi scrive è intervenuto per fugare quello che nella cultura informatica viene chiamato FUD (Fear, Uncertainy, Doubt, paura, incertezza, dubbio), strategia usata nelle pratiche anticoncorrenziali per scoraggiare l&#39;uso di prodotti e tecnologie nuove a scapito di tecnologie consolidate e dominanti. Nel PCT si dice troppo spesso “non si può fare”, “è rischioso”, “meglio fare come si è sempre fatto”, “chi lo racconta al Cliente se mi dichiarano la nullità?”. Lo si è detto nel campo delle notificazioni tra Avvocati abilitati alla notifica diretta. Oggi si deve intervenire in un caso in cui vi è l&#39;aggravante che il FUD è sparso con dovizia addirittura da un Magistrato in una sentenza, la quale contiene la più deludente e discreditante ragione di sconfitta per un difensore: la nullità per un vizio procedurale.
La cosa è ben più grave di quanto sembri. Con tutti i difetti, il PCT funziona, anzi, il sistema digitale fornisce alcune garanzie che nel mondo analogico non esistono, consente di esercitare la professione in modalità prima impensabili, con ampi risparmi per il sistema Giustizia (tanto che diventerà la regola nel prossimo futuro, manca poco). Combattere battaglie di retroguardia solo perché non si vuole cambiare, perché innovare è duro, perché si è sempre fatto così, non ha senso. Ho iniziato la professione quando il computer era sulla scrivania della segretaria, se c&#39;era. Oggi non è possibile fare questo mestiere senza saper usare il PCT o avere risorse che lo sappiano usare per noi. L&#39;Avvocato, il Magistrato, il CTU si adeguino (i Cancellieri sono ormai ben usi, anche se a volte in Cancelleria sembrano sorpresi di vedere un Avvocato che deposita telematicamente).
Criticare le scelte fatte e i mezzi approntati dal Ministero è non solo consentito, è doveroso, io personalmente lo faccio spesso anche non pubblicamente. Però si fa su specifiche e motivate carenze, non si attacca la cosa in sé. Ogni atto, ogni comunicazione, ogni decisione nei quali si intraveda un pregiudizio a prescindere, come diceva Totò, contro l&#39;informatizzazione del processo civile, è un atto di irrazionale passatismo. Così lo è ogni decisione che di fronte alla tecnologia chiude entrambi gli occhi e diventa luddista, trattando in modo differente – deteriore – chi la utilizza, mentre invece dovrebbe incentivarlo. È un atteggiamento che il mondo degli operatori della giustizia deve abbandonare qui e ora, nel suo stesso interesse, ne pereat mundus!

 </content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/638083123325567661/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/02/processo-telematico-le-prime-questioni.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/638083123325567661'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/638083123325567661'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/02/processo-telematico-le-prime-questioni.html' title='Processo telematico: le prime questioni giurisprudenziali'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn076KyDslwvyMN19NwJnv-5YKg2d5HlXkhKJOmnNGiLEwnaaSibchLrbg-DMEo_lNYNm_ptvVYMRXq8mtY67cTvoJw-pWHY1W2KeBePqx0hqVRvNhufZTMfA761egGH-O0zYDJ0IwDZLs/s72-c/26405_1302093704818_1004710959_30726731_7201712_s.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-5299432934042481432</id><published>2013-02-13T15:33:00.006+01:00</published><updated>2013-02-13T15:46:39.569+01:00</updated><title type='text'>E adesso che si fa? Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale della mediazione obbligatoria</title><content type='html'>Pubblicato su www.conciliazione-obbligatoria.com

Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza 272/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della mediazione obbligatoria per eccesso di delega, gli scenari che si aprono presentano problemi di non poco momento.

In gioco, infatti, ci sono gli investimenti effettuati da centinaia di organismi di mediazione e da migliaia di mediatori, nonché dai privati che avevano confidato negli effetti benefici di questa procedura.

Orbene, in attesa che la normativa venga riformata o che giungano nuove direttive, è bene che si prenda atto delle conseguenze che la pronuncia su&lt;a href=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJED2l9m2FW2aBtT06Mvp67qdxINIp86TaAMKT0DGvanG7STd-7elcPyqJFflG16EwX-O6GU3xGW10O1emJsfQGlBLMICj3IHgbhwdpwD-HV1PArt5PjEvEIx6vhy807q6SDd8LQLhu77M/s1600/download.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; &gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJED2l9m2FW2aBtT06Mvp67qdxINIp86TaAMKT0DGvanG7STd-7elcPyqJFflG16EwX-O6GU3xGW10O1emJsfQGlBLMICj3IHgbhwdpwD-HV1PArt5PjEvEIx6vhy807q6SDd8LQLhu77M/s320/download.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;mmenzionata ha comportato.

In primo luogo, nulla si osserva in merito alle procedure conclusesi in modo positivo per opera delle parti, atteso che si tratta del prodotto della volontarietà delle stesse.

Non è detto, infatti, che in futuro i privati non possano rivolgersi agli organismi di mediazione qualora ci siano buone prospettive di conciliazione, alla luce della facoltatività di tale procedura.

Sulla scorta di quanto detto, durante le procedure di mediazione potrà sempre farsi luogo alla proposta del mediatore, sia autonoma che su richiesta delle parti, ma il rifiuto della stessa non comporta la sanzione pecuniaria di cui all’art. 13 d.lgs. 28/2010 qualora la sentenza del giudice ne sia una chiara riproduzione.

Allo stesso modo, il giudice non potrà valutare come argomento di prova, e quindi comminare la relativa sanzione, l’assenza di una delle parti senza giustificato motivo al tentativo di mediazione, in quanto ne è venuta meno l’obbligatorietà.

Ad oggi, inoltre, gli organismi di mediazione sono tenuti ad informare le parti circa la facoltatività della procedura conciliativa, anche per le materie di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010, e la possibilità, per le stesse, di adire direttamente il giudice.

In tal modo, se i privati vogliono proseguire dinanzi al giudice, e l’istanza di mediazione è intervenuta prima della pronuncia della Corte Costituzionale, gli stessi dovranno corrispondere solo le spese di avvio del procedimento e le eventuali indennità, nel caso in cui l’organismo abbia già svolto delle attività.

Il giudice, infine, qualora intraveda nelle parti uno spirito collaborativo e prospettive di conciliazione, potrà sempre invitare le stesse ad attivare una procedura di mediazione delegata, incentivando, così, lo strumento di transazione stragiudiziale.

Rita Marsico</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/5299432934042481432/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/02/e-adesso-che-si-fa-gli-effetti-della.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/5299432934042481432'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/5299432934042481432'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/02/e-adesso-che-si-fa-gli-effetti-della.html' title='E adesso che si fa? Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale della mediazione obbligatoria'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJED2l9m2FW2aBtT06Mvp67qdxINIp86TaAMKT0DGvanG7STd-7elcPyqJFflG16EwX-O6GU3xGW10O1emJsfQGlBLMICj3IHgbhwdpwD-HV1PArt5PjEvEIx6vhy807q6SDd8LQLhu77M/s72-c/download.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-5576103326346923386</id><published>2013-02-13T15:31:00.002+01:00</published><updated>2013-02-13T15:46:53.902+01:00</updated><title type='text'>La corte costituzionale ha deciso: è incostituzionale l&#39;obbligatorietà della mediazione</title><content type='html'>&lt;a href=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2dpeA2wJ0jV49P4uYxljNNcQlWmvr5eu-OjXQZoOFEp3udGcrTG-CCEvj9Wm2LbupGMS2CqV-QO-SU0pc1du0M-9ttFQfVGh8K-Bg1fkx5GZ3TF0corsFd7IkdI-Tl62XThFA4TURGTMl/s1600/27776_1325114600326_1004710959_30772700_4448755_s.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; &gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2dpeA2wJ0jV49P4uYxljNNcQlWmvr5eu-OjXQZoOFEp3udGcrTG-CCEvj9Wm2LbupGMS2CqV-QO-SU0pc1du0M-9ttFQfVGh8K-Bg1fkx5GZ3TF0corsFd7IkdI-Tl62XThFA4TURGTMl/s320/27776_1325114600326_1004710959_30772700_4448755_s.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Pubblicato su www.conciliazione-obbligatoria.com &lt;a href=&quot;http://www.conciliazione-obbligatoria.com/corte-costituzionale-incostituzionale-la-mediazione-obbligatoria&quot;&gt;&lt;/a&gt;

Dopo circa un anno e mezzo dalla questione di legittimità sollevata dal Tar Lazio (12 aprile 2011), finalmente è giunto il tanto agognato verdetto da parte della Corte Costituzionale, la quale ha sancito l’illegittimità del d.lgs 28/2010, per eccesso di delega, nella parte in cui prevede l’obbligatorietà della mediazione in relazione alle materie di cui all’art. 5.
Il 23 ottobre scorso, infatti, si è tenuta l’udienza dinanzi alla Corte Costituzionale, alla quale hanno preso parte, ed esposto le proprie ragioni, avvocati ed organi rappresentativi delle Istituzioni a difesa e a sfavore dello strumento conciliativo.
In particolare, L’Organismo Unitario dell’Avvocatura si è dichiarato contrario al meccanismo obbligatorio della mediazione, mentre a favore della stessa si sono schierati il Ministro della Giustizia, l’Union Camere e Camere di Commercio, il docente di ADR Center Avv. Cicchetti, che ha rimarcato l’importanza di far riferimento anche alla legislazione comunitaria in materia di mediazione obbligatoria, e l’Avvocatura dello Stato che ha concluso affermando che i costi della mediazione obbligatoria non ostacolano l’accesso alla giustizia.
Ciò posto, in attesa della pubblicazione delle motivazioni della sentenza, al fine di operare un’analisi più approfondita della decisione della Corte Costituzionale e delle relative conseguenze, quest’ultima ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio dichiarando, come accennato in epigrafe, l’illegittimità della normativa sulla mediazione per eccesso di delega, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della stessa.

Rita Marsico
 </content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/5576103326346923386/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/02/la-corte-costituzionale-ha-deciso-e.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/5576103326346923386'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/5576103326346923386'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/02/la-corte-costituzionale-ha-deciso-e.html' title='La corte costituzionale ha deciso: è incostituzionale l&#39;obbligatorietà della mediazione'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2dpeA2wJ0jV49P4uYxljNNcQlWmvr5eu-OjXQZoOFEp3udGcrTG-CCEvj9Wm2LbupGMS2CqV-QO-SU0pc1du0M-9ttFQfVGh8K-Bg1fkx5GZ3TF0corsFd7IkdI-Tl62XThFA4TURGTMl/s72-c/27776_1325114600326_1004710959_30772700_4448755_s.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-5300273225452438472</id><published>2013-02-13T15:23:00.003+01:00</published><updated>2013-02-13T15:23:35.863+01:00</updated><title type='text'>Sempre più salato l’accesso alla Giustizia: l’A.N.P.A.R. esorta i cittadini a non sottovalutare la mediazione</title><content type='html'>Pubblicato su www.conciliazione-obbligatoria.com

Con un recente comunicato stampa, di cui si è raccomandata la più ampia divulgazione, l&#39;A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per l&#39;Arbitrato e la Conciliazione), ha messo in luce come l&#39;aumento del contributo unificato nelle cause civili ed amministrative, previsto dalla Legge di Stabilità approvata n. 228/2012, renda necessaria una maggiore sensibilizzazione volta a rivalutare l&#39;istituto della mediazione.

In particolare, la Legge di Stabilità ha previsto che dal 30 gennaio 2013 entreranno in vigore le disposizioni secondo cui, per la Giustizia civile, raddoppiano le somme del contributo a carico del proponente, in caso di soccombenza integrale o di impugnazione che venga dichiarata inammissibile o improcedibile; nell&#39;ambito della Giustizia amministrativa, invece, aumenta il contributo unificato per tutti i tipi di procedimento.

Orbene, come ha affermato Pecoraro, Presidente dell&#39;A.N.P.A.R., si tratta di un momento propizio, per avvocati e mediatori, per far valere il ruolo e l&#39;utilità della mediazione, al fine di scongiurare eventuali rivalse da parte di cittadini che siano consigliati a presentare appelli o impugnazioni &quot;temerari&quot;, in grado di gravare in termini economici.

L&#39;A.N.P.A.R., che ha sempre sostenuto positivamente le qualità ed i vantaggi della mediazione,  sia prima che dopo la dichiarazione d&#39;incostituzionalità dell&#39;art. 5 comma 1 della legge sulla mediazione, avvenuta con sentenza 272/2012, ha fatto presente che gli aumenti previsti per il contributo unificato, nei casi previsti dalla Legge di Stabilità, debbano essere visti come un modo per rivalutare e rispolverare l&#39;istituto della mediazione civile e commerciale, dopo che la scure della Corte Costituzionale, abbattutasi su di essa, ne aveva oscurato il ruolo deflattivo e benefico per il sistema della Giustizia.

Rita Marsico</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/5300273225452438472/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/02/sempre-piu-salato-laccesso-alla.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/5300273225452438472'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/5300273225452438472'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2013/02/sempre-piu-salato-laccesso-alla.html' title='Sempre più salato l’accesso alla Giustizia: l’A.N.P.A.R. esorta i cittadini a non sottovalutare la mediazione'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-1353212917743752829</id><published>2013-02-13T15:21:00.004+01:00</published><updated>2013-02-13T15:21:54.762+01:00</updated><title type='text'>Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali: il consumo di gruppo di stupefacenti non è reato</title><content type='html'>Con udienza del 31 gennaio 2013, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali, ha sancito che, in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, il consumo di gruppo, sia mediante mandato all’acquisto che in termini di acquisto contestuale, non costituisce condotta penalmente rilevante.

La pronuncia è giunta dopo un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale in cui si sono delineati due orientamenti principali. Prima di esporre questi ultimi e ribadire la conclusione delle Sezioni Unite, di cui si attendono le motivazioni, è bene porre mente al panorama normativo interessato. 

Orbene, i reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope sono disciplinati ai sensi degli artt. 72 ss. del D.P.R. 309/1990. In primis, l’art. 73 del D.P.R. testé menzionato sancisce la punibilità per chiunque coltivi, produca, fabbrichi, estragga, raffini, venda, offra o metta in vendita, ceda, distribuisca, commerci, trasporti, procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegni per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 della medesima normativa.

Ma vi è di più. L’art. 73, ai sensi del comma 1 bis, continua affermando che la condotta è punibile anche per chi importi, esporti, acquisti o riceva a qualsiasi titolo o detenga illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope che, per quantità o per modalità di presentazione, appaiano destinate ad un uso non esclusivamente personale; nonché medicinali, contenenti le stesse sostanze, in quantità eccedente la prescrizione tabellare. 

Il II comma punisce, invece, chiunque, nonostante l’autorizzazione, illecitamente ceda, metta o procuri che altri metta in commercio le medesime sostanze e le stesse pene si applicano a chiunque coltivi, produca o fabbrichi sostanze diverse rispetto a quelle previste dal decreto di autorizzazione. La stessa norma prevede anche circostanze attenuanti concretantesi nella diminuzione di pena per i fatti di lieve entità ovvero per il comportamento positivo dell’agente successivo alla commissione dei fatti, volto ad evitare conseguenze ulteriori. 

L’art. 74, invece, punisce l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, stabilendo l’associazione debba essere composta da almeno tre componenti, con l’aumento di pena nel caso in cui i partecipanti siano almeno dieci o siano tossicodipendenti. Trattasi di reati di pericolo e plurioffensivi , atteso che la loro punibilità è volta a tutelare i beni-interessi della sicurezza pubblica ed incolumità pubblica, del risparmio e della salute individuale e collettiva.

In secondo luogo, di estrema importanza risulta essere l’art. 75 che disciplina l’illecito amministrativo dell’importazione, esportazione, acquisto, ricezione o detenzione delle sostanze di cui si tratta, qualora non ricorrano le ipotesi delittuose di cui all’art. 73, depenalizzato con L. 49/2006, da ultimo modificato con L. 38/2010.

In tali ipotesi, infatti, la normativa appresta una serie di sanzioni amministrative che spaziano dalla sospensione della patente di guida, alla sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla, dalla sospensione del passaporto, di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli, alla sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. Ciò detto, giova ora introdurre i termini della questione che ha indotto la IV Sez. penale della Corte di Cassazione, lo scorso 16 ottobre, a rimettere la questione alle Sezioni Unite. 

Il dibattito, infatti, ha interessato la punibilità o meno dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti o psicotrope, sia in caso di acquisto contestuale da parte dei consumatori che in caso di mandato all’acquisto verso uno dei membri del gruppo. 

In particolare, la questione ha assunto toni maggiormente problematici con la modifica dell’art. 73, avvenuta con L. 49/2006, la quale ha introdotto la locuzione “esclusivamente” nell’ambito del comma 1 bis lett. a).

Il riferimento è ascritto alla punibilità per chi importi, esporti, acquisti o riceva a qualunque titolo ed illecitamente sostanze che appaiano destinate ad un uso non esclusivamente personale. Nel contempo, la medesima legge del 2006 ha depenalizzato le condotte di cui all’art. 75 del D.P.R. in esame, tra cui quella di detenzione di sostanza stupefacenti o psicotrope. 

Orbene, secondo un orientamento restrittivo, l’intentio legis è stata quella di rendere punibile le condotte di uso di gruppo di sostanze stupefacenti, qualora uno dei membri sia mandatario dell’acquisto. Secondo l’orientamento in esame, un conto è l’uso personale, altro, invece, è l’uso esclusivamente personale, per cui anche la condotta del mandatario risulterebbe plurioffensiva, attesa l’ingente quantità di sostanze che verrebbe acquistata e ricevuta dai membri del gruppo, di sicuro idonea ad offendere i beni interessi tutelati della sicurezza ed incolumità pubblica, del risparmio e della salute individuale e collettiva (in tal senso Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2011, n. 6374/2012; sez. III, 20 aprile 2011 n. 35706; sez. III, 2 marzo 2011, n. 26697; sez. III, 13 gennaio 2011 n. 7971; sez. II, 6 maggio 2009 n. 23574).

Altra tesi, tuttavia, fa leva su altre argomentazioni per escludere la rilevanza penale dell’uso di gruppo di sostanze, che costituirebbe, di contro, illecito amministrativo ai sensi dell’art. 75. 

In primis, l’espressione “uso non esclusivamente personale” peccherebbe di determinatezza e precisione, con ciò ledendo il principio costituzionale di legalità. Ne consegue che, nell’ambito di un dubbio interpretativo, prevarrebbe l’interpretazione più favorevole al reo e, quindi, l’irrilevanza penale delle condotte in esame. 

In secundis, in presenza di determinate condizioni, va esclusa tout court la rilevanza penale dell’uso di gruppo di stupefacenti, subspecie di mandato all’acquisto e di acquisto contestuale. 

Tali condizioni si sostanzierebbero nella circostanza che il mandatario sia anche uno degli assuntori, che sia certa l’identità dei consumatori e che la volontà di acquistare ed assumere le sostanze sia certa e condivisa e che siano stabiliti modalità e tempi dell’assunzione, che gli effetti dell’acquisto si trasferiscano direttamente, senza passaggi intermedi, ai componenti del gruppo (in questi termini Cass. pen., sez. VI, 27 febbraio 2012; sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 3513; sez. VI, 27 aprile 2011; sez. VI, 26 gennaio 2011, n. 8366). 

Indubbiamente le Sezioni Unite hanno aderito a quest’ultimo orientamento, in termini d&#39;irrilevanza penale dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti o psicotrope, sia in caso di mandato all’acquisto che di acquisto contestuale, anche se sarà necessario tener conto delle motivazioni per ritenere che vi sia stata una completa adesione all’orientamento meno restrittivo di cui si è discorso.
 
Rita Marsico

Pubblicato su filodiritto il 12.02.13 
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Con sentenza del 25 giugno 2012, il Tribunale di Siena ha esteso un importante principio vigente nel nostro ordinamento alla materia della mediazione.
Nella specie, dopo un rinvio da parte del Giudice dovuto al mancato esperimento della procedura conciliativa obbligatoria, la parte attrice poneva istanza per la mediazione, ma non si presentava, ritenendo che la sola proposizione dell’istanza fosse sufficiente a realizzare il previo tentativo obbligatorio di mediazione, con ciò eludendo la norma imperativa della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.
Trattasi di un principio costituzionale che mira a tutelare le ragioni delle parti in sede processuale, al fine di conferire la tutela necessaria per ottenere i loro diritti.
Ebbene, così come sancito anche in sede sovranazionale, la mediazione altro non è ch&lt;a href=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRUQRaasLdD1ppyajP_t_HNZhemdnB4l7arJx038-boZ5jL_Ja7PLUYOVVkKwBl2iD_Ce5yYBWHE6g_XcebBZ2cfMX-PiBpXEdbq5sTMHsDOo-_2HlzeNQAu_svo8yXllVWZISd0KW2UNH/s1600/images+(1).jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; &gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRUQRaasLdD1ppyajP_t_HNZhemdnB4l7arJx038-boZ5jL_Ja7PLUYOVVkKwBl2iD_Ce5yYBWHE6g_XcebBZ2cfMX-PiBpXEdbq5sTMHsDOo-_2HlzeNQAu_svo8yXllVWZISd0KW2UNH/s320/images+(1).jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;e un valido strumento di deflazione del contenzioso e di salvaguardia dei rapporti bonari tra parti in conflitto, di talchè una sua elusione costituirebbe un’ipotesi di frode alla legge.
E’ quanto affermato  dalla sentenza in commento che, valutata la mancanza di un valido motivo a sostegno della mancata presentazione in sede di mediazione, ha condannato la parte al versamento all’Erario di una somma pari al contributo unificato, così come stabilito dal d.lgs. 28/2010.
Ma vi è di più. La medesima pronuncia si è soffermata anche sui benefici che la mediazione ha apportato nel nostro Paese, secondo quanto ha stabilito anche il Parlamento Europeo nel 2011, che ha parlato di risultati positivi per quanto riguarda la tutela stragiudiziale delle posizioni giuridiche, al fine di condurre ad una transazione bonaria della controversia.
Per questo motivo, il Giudice ha concluso che comporti una grave elusione della norma imperativa processuale la condotta posta in essere dalla parte attrice che, proposta istanza di mediazione tramite una società terza, non abbia poi preso parte alla mediazione, non abbia versato l’indennità di mediazione, non abbia incitato la controparte a comparire e non abbia, infine, prodotto giustificati motivi di assenza al Giudice.
In tal caso, dunque, quest’ultimo ha concluso col condannare la parte attrice al versamento all’Erario di una somma pari al contributo unificato e alla sanzione prevista ai sensi dell’art. 96 III comma c.p.c., attesa la condotta dilatoria concretatasi nella tardiva rinuncia al mandato.
La pronuncia in esame rappresenta, quindi, un’ulteriore prova di come l’istituto della mediazione si sia incardinato tout court nell’attuale sistema di tutela predisposto dal nostro legislatore e come, di conseguenza, si applichino allo stesso i principi generali dell’ordinamento giuridico.

Rita Marsico
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/3463446178670391607/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/09/non-presentarsi-in-sede-di-mediazione.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/3463446178670391607'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/3463446178670391607'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/09/non-presentarsi-in-sede-di-mediazione.html' title='Non presentarsi in sede di mediazione configura un’ipotesi di frode alla legge'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRUQRaasLdD1ppyajP_t_HNZhemdnB4l7arJx038-boZ5jL_Ja7PLUYOVVkKwBl2iD_Ce5yYBWHE6g_XcebBZ2cfMX-PiBpXEdbq5sTMHsDOo-_2HlzeNQAu_svo8yXllVWZISd0KW2UNH/s72-c/images+(1).jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-8080476338421504105</id><published>2012-09-27T18:53:00.004+02:00</published><updated>2012-09-27T18:53:35.376+02:00</updated><title type='text'>La mediazione obbligatoria si estende anche alla P.A.</title><content type='html'>Pubblicato su www.conciliazione-obbligatoria.com

Con circolare n. 9 del 10 agosto 2012, il Ministero della Pubblica Amministrazione la Semplificazione ha precisato che la normativa sulla mediazione si applica anche alle controversie in cui sia parte la Pubblica Amministrazione.
In particolare, la circolare ha precisato ha specificato che il d.lgs. 28/2010 si applica alle controversie relative ad atti per cui la P.A. non eserciti i suoi poteri autoritativi.
In tal caso, la procedura per l’instaurazione dell’iter conciliativo non è diversa da quella in cui parti siano i privati, anche se, in tal caso, l’Amministrazione delega un dirigente o un funzionario responsabile, possibilmente, dell’Ufficio che ha sede in cui si trova l’Organismo di mediazione, al fine di favorire esigenze di celerità ed efficacia.
Poiché, com’è noto, non si tratta di procedure contenziose che, per effetto, necessitano della difesa tecnica, è escluso che l’Avvocatura dello Stato possa rappresentare o sostituire la P.A. durante la procedura di mediazione.
In realtà, è prevista un’interferenza tra Avvocatura dello Stato e mediazione, allorquando la P.A. chieda alla prima un parere nei casi in cui il tentativo di transazione riguardi controversie di particolare rilievo, dal punto di vista della materia che ne costituisce l&#39;oggetto o degli effetti in termini finanziari che ne potrebbero conseguire, anche in riferimento al numero di controversie ulteriori che potrebbero derivarne, analogamente a quanto previsto dall&#39;articolo 417-bis, comma 2, del codice di procedura civile. 
Ma vi è di più, in caso di favorevole andamento della procedura conciliativa, ovvero qualora il mediatore formuli la proposta di conciliazione e consenta i sette giorni di tempo per ottenere risposta dalle parti, la circolare ha affermato che la P.A. possa chiedere parere all’Avvocatura in merito alla proposta e alla risposta da conferire.
A tal guisa, è previsto che il termine di sette giorni, previsto dalla normativa, possa essere sostituito da un congruo termine su richiesta della P.A., in modo che la stessa, nel contempo, possa chiedere ed ottenere il parere da parte dell’Avvocatura dello Stato.
La circolare in esame, dunque, rappresenta un altro tassello verso la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, anche per controversie in cui sia parte la Pubblica Amministrazione, attesa la priorità riservata alla tutela dei diritti soggettivi dei privati.

Rita Marsico  
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/8080476338421504105/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/09/la-mediazione-obbligatoria-si-estende.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/8080476338421504105'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/8080476338421504105'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/09/la-mediazione-obbligatoria-si-estende.html' title='La mediazione obbligatoria si estende anche alla P.A.'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-4884020473712851702</id><published>2012-08-26T23:03:00.000+02:00</published><updated>2012-08-26T23:03:04.123+02:00</updated><title type='text'>Diritto alla salute e Servizio Sanitario Nazionale in caso di Alzheimer </title><content type='html'>Cassazione I civile del 27-3-2012 n 4558 - (172)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 6929 dell&#39;anno 2006 proposto da:

COMUNE DI CARBONERA elettivamente domiciliato in (OMISSIS), nello studio dell&#39;avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, unitamente all&#39;avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso.

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), nello studio dell&#39;avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende, unitamente all&#39;avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso.

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, n. 1775, depositata in data 11 novembre 2005;

sentita la relazione all&#39;udienza del 12 dicembre 2011 del consigliere dott. Pietro Campanile;

Sentiti gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) per il Comune;

Sentito l&#39;avv. (OMISSIS) per i controricorrenti;

Sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sost. dott. Rosario Giovanni Russo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con sentenza depositata in data 8 novembre 2001 II Tribunale di Treviso rigettava la domanda proposta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) e tendente alla restituzione di quanto versato al Comune di Carbonera in relazione al ricovero, richiesto da tale ente, di (OMISSIS), affetta dal morbo di Alzheimer, presso l&#39;Istituto (OMISSIS). Con la stessa decisione veniva altresi&#39; accolta la domanda del predetto Comune relativa alla rivalsa, anche ai sensi dell&#39;articolo 443 c.c., dell&#39;ulteriore somma di lire 49.677.585, vantata in virtu&#39; del medesimo titolo.

Tale decisione si fondava sul rilievo che le prestazioni eseguite nei confronti della (OMISSIS) avevano carattere sia sanitario che assistenziale e che, in relazione al secondo aspetto, esse gravavano sul Comune solo nell&#39;ipotesi di indigenza della persona assistita: per tale ragioni, avuto riguardo alla posizione economica dei congiunti, l&#39;ente aveva diritto a surrogarsi in luogo dell&#39;alimentanda e ad agire nei confronti degli obbligati. Tale profilo veniva considerato assorbente rispetto alla questione relativa alla nullita&#39; o meno dell&#39;impegno assunto in data 29 giugno 1992 dal sig. (OMISSIS) di contribuire in una determinata misura al pagamento della retta nei confronti del Comune, che, avendo richiesto il ricovero della (OMISSIS), era direttamente tenuto nei confronti dell&#39;I.P.A.B. (OMISSIS) al versamento della stessa. 1.1 - La Corte di appello di Venezia, con la decisione indicata in epigrafe, accoglieva l&#39;appello proposto dai (OMISSIS), ritenendo quindi fondata la domanda di ripetizione dagli stessi avanzata e, al contempo, immeritevole di accoglimento la pretesa esercitata in via riconvenzionale dal Comune. Veniva posta in evidenza, alla stregua delle norme contenuta nella Legge n. 730 del 1983, articolo 30 e del D.P.C.M. 8 agosto 1985, la natura di carattere sanitario delle prestazioni eseguite nei confronti della (OMISSIS), gravemente affetta dal morbo di Alzheimer e sottoposta a terapie continue, a fronte delle quali le prestazioni di natura non sanitaria assumevano un carattere marginale e accessorio.

1.2 - Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Comune di Carbonera, affidato a quattro motivi, cui le pareti intimate resistono con controricorso.

Sono state presentate memorie ai sensi dell&#39;articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 - Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della Legge Regionale Veneto 15 dicembre 1982, n. 55, articolo 3, comma 7, (come modificato dalla Legge Regionale Veneto 11 marzo 1986, n. 8), nonche&#39; della L 27 dicembre 1983, n. 730, articolo 30, e della Legge 3 dicembre 1931, n. 1580, articolo 1, commi 1 e 3, in relazione all&#39;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame, ai sensi dell&#39;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del D.P.C.M. 8 agosto 1985, articolo 6, u.c..

2.1 - Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche&#39; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all&#39;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la corte di appello considerato la valenza della delibera della Giunta comunale in cui si dava atto della determinazione, da parte della Regione Veneto, delle quote giornaliere di rilievo sanitario, nonche&#39; della comunicazione dell&#39;istituto (OMISSIS) in merito alla detrazione dall&#39;ammontare della retta della quota sanitaria stessa.

2.2 - Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell&#39;articolo 1418 c.c., comma 2 e articolo 1325 c.c., n. 2 e articolo 1324 c.c. in relazione all&#39;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento alla ritenuta nullita&#39;, per difetto di causa, dell&#39;obbligazione assunta dal (OMISSIS) in data 29 giugno 1992.

2.3 - Con il quarto motivo il Comune lamenta violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche&#39; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all&#39;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito all&#39;apprezzamento delle risultanze cliniche deponenti nel senso della natura prettamente sanitaria delle prestazioni eseguite nei confronti della (OMISSIS).

3 - Gli esposti motivi, che, in quanto intimamente connessi sotto il profilo logico-giuridico, vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. La pretesa dell&#39;ente territoriale a ben vedere si fonda principalmente sulla scindibilita&#39; delle prestazioni di natura sanitaria effettuata nei confronti della paziente ricoverata da quelle, poste a carico del Comune e quindi, di natura meramente assistenziale, virtualmente recuperabili mediante azioni di rivalsa.

Sotto tale profilo viene allegata un&#39;erronea interpretazione della Legge n. 730 del 1983, articolo 30, alla luce del D.P.C.M. 8 agosto 1985, articolo 6, u.c., anche alla luce della Legge Regionale Veneto 15 dicembre 1982, n. 55, come successivamente modificata, che all&#39;articolo 3, comma 7, dispone la determinazione annuale, e per singola struttura, delle quote di spesa di rilievo sanitario fornite alle persone non autosufficienti.

3.1 - Non puo&#39; sottacersi, in primo luogo, l&#39;esigenza di un&#39;interpretazione che tenga conto del nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignita&#39; umana: (Corte cost., nn. 455 del 1990; 267 del 1998; 309 del 1999; 509 del 2000; 252 del 2001; 432 del 2005). In tale quadro, ed alla luce del principio affermato, in linea generale, dalla legge di riforma sanitaria, che prevede la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, da parte del servizio sanitario nazionale, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (Legge n. 833 del 1978, articoli 1, 3, 19, 53 e 63), di per se&#39; ostativa a qualsiasi azione di rivalsa (Cass., 26 marzo 2003, n. 4460), la lettura della norma contenuta nella Legge n. 730 del 1983, articolo 30 deve effettuarsi, per altro in maniera conforme al tenore letterale della disposizione, nel senso di ritenere che gli oneri delle attivita&#39; di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali sono a carico del fondo sanitario nazionale. In tale prospettiva si e&#39; consolidato un indirizzo interpretativo del tutto omogeneo, tale da costituire diritto vivente, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l&#39;attivita&#39; va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale (Cass., Sez. un., 27 gennaio 1993, n. 1003; Cass., 20 novembre 1996, n. 10150; Cass., 25 agosto 1998, n. 8436, proprio in tema di rapporti con la legislazione del Veneto; Cons. St., 31 luglio 2006, n. 4695; Cons. St., 29 novembre 2004, n. 7766; Cons. St., 16 giugno 2003, n. 3377, TAR Piemonte, 29 aprile 2010, n. 2101).

3.2 - Tale interpretazione, che il collegio condivide ed alla quale intendo dare continuita&#39;, e&#39; corroborata dalla precisazione fornita nel D.P.C.M. 8 agosto 1985, soprattutto laddove, all&#39;articolo 1, definisce attivita&#39; di rilievo sanitario quelle &quot;che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purche&#39; siano diretti immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell&#39;attivita&#39; sanitaria di cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo&quot;.

3.3 - Appare quindi evidente che, ove sussista quella stretta correlazione, nel senso sopra evidenziato, fra prestazioni sanitarie e assistenziali, tale da determinare la totale competenza del servizio sanitario nazionale, non vi sia luogo per una determinazione di quote, nel senso invocato dal Comune ricorrente (con riferimento al citato D.P.C.M. 8 agosto 1985, articolo 6, u.c., e della Legge Regionale Veneto n. 55 del 1982, articolo 3), che presuppongono una scindibilita&#39; delle prestazioni, non ricorrente in ipotesi, come quella in esame, di stretta correlazione con netta prevalenza degli aspetti di natura sanitaria.

3.4 - Alla luce delle superiori considerazioni l&#39;omesso esame dei documenti indicati nel secondo motivo di ricorso (attinenti, per l&#39;appunto, alla determinazione in concreto delle quote suddette) appare affatto privo di decisivita&#39;.

4 - Quanto alla promessa di pagamento sottoscritta dal sig. (OMISSIS) in data 29 giugno 1992, ritiene la Corte che, dovendosi il dispositivo considerare corretto, debba, tuttavia, procedersi a una integrazione - In parte qua - della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell&#39;articolo 384 c.p.c..

Nel documento in questione, come emerge dal ricorso, il predetto, &quot;in relazione al ricovero presso l&#39;istituto (OMISSIS) della moglie (OMISSIS), nata a (OMISSIS), con la presente si impegna a corrispondere al Comune di Carbonera, a partire dal 29 luglio 1992, la somma di lire 2.471.130 mensili in conto retta e qualsiasi altra variazione si dovesse verificare in seguito da parte dell&#39;Istituto (OMISSIS)&quot;. La Corte di appello, in maniera estremamente sintetica, si e&#39; limitata a rilevare che detta &quot;dichiarazione di impegno&quot; ..&quot;proprio in conseguenza di quel disposto di legge manca di causa ed e&#39; dunque nulla&quot;.

L&#39;ente ricorrente, con riferimento all&#39;ipotesi dell&#39;integrale ricaduta dell&#39;onere delle prestazioni sul Servizio sanitario nazionale, ha osservato che la fattispecie negozialo in esame non sarebbe comunque priva di causa, essendo comunque l&#39;interesse del dichiarante:&#39; ad assumere l&#39;altrui obbligazione, mediante - si sostiene - un atto unilaterale, idoneo &quot;ad integrare una meritevole giustificazione economica sociale&quot;.

Il tema viene incentrato sulla ormai desueta nozione di causa come funzione economico-sociale del negozio, omettendosi di considerare che, qualificato il suddetto impegno - come sembra di comprendere - come promessa unilaterale, la stessa, al pari della ricognizione di debito, determina un&#39;astrazione processuale della causa debendi, comportante una relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa e&#39; dispensato dall&#39;onere di provare l&#39;esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cass., sez. lav., 8 agosto 2007, n. 17423; Cass., sez. 3, 9 maggio 2007, n. 10574), mentre resta a carico del promittente l&#39;onere di provare l&#39;inesistenza o la invalidita&#39; o l&#39;estinzione di detto rapporto (Cass., sez. 3, 29 settembre 2005, n. 19165; Cass., sez. 11 novembre 2005, n. 22898; Cass., sez. 3, 1 dicembre 2003, n. 18311). Con riferimento a tale impostazione, l&#39;insussistenza del rapporto obbligatorio risulta pacificamente acquisita, trattandosi di prestazioni totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale.

Volendo poi accedere, in maniera maggiormente aderente alla fattispecie prospettata e sulla base dei dati emergenti dalla decisione impugnata e dagli scritti difensivi, a una qualificazione giuridica dell&#39;atto - pur consentita in questa sede (Cass. 17 aprile 2007, n. 9143) - in termini di accollo non liberatorio, conclusosi ai sensi dell&#39;articolo 1333 c.c., non potrebbe omettersi di rilevare la totale assenza di una reale funzione economica del negozio, vale a dire un difetto genetico della causa intesa come ragione giustificativa, in concreto, del contratto, stante la evidente irrealizzabilita&#39; dell&#39;assunzione della obbligazione altrui che risulti, per le considerazioni esposte, assolutamente insussistente (per casi analoghi in tema di causa intesa quale funzione concreta della specifica convenzione negoziale conclusa dai privati, cfr. Cass. 8 maggio 2006, n. 10490; Cass., 12 novembre 2009, n. 23941).

5 - La questione inerente alla natura sanitaria delle cure complessivamente apprestate alla (OMISSIS), benche&#39; prospettata sotto il profilo dell&#39;erronea interpretazione delle risultanze processuali e del vizio motivazionale in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, attiene evidentemente al merito della vicenda, il cui riesame non e&#39; consentito in sede di legittimita&#39;. Giova in proposito ricordare il principio secondo cui, qualora siano denunciati vizi di motivazione della sentenza oggetto di ricorso per cassazione, la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne&#39; deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita&#39; di apprezzamento. Il controllo di logicita&#39; del giudizio di fatto consentito dell&#39;articolo 360 c.p.c., n. 5, quindi, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell&#39;opzione che ha condotto il giudice di merito a una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realta&#39;, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall&#39;ordinamento al giudice di legittimita&#39;. Deriva da quanto precede, pertanto, che e&#39; del tutto estranea all&#39;ambito del vizio di motivazione ogni possibilita&#39; per la Corte di cassazione di procedere a un nuovo giudizio di merito, attraverso l&#39;autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., 17 giugno 2009, n. 14098).

Tanto premesso, non puo&#39; omettersi di rilevare che la sentenza impugnata ha proceduto ad accurata analisi delle patologie che affliggevano la (OMISSIS), affetta dal morbo di Alzheimer, &quot;con gravissimo deterioramento mentale, disorientamento temporo-spaziale ed assenza di qualsiasi autonomia personale&quot; , ponendo in evidenza, attraverso l&#39;esame della cartella clinica, l&#39;esigenza di un monitoraggio quasi giornaliero per l&#39;accertamento delle sue condizioni e per la definizione della terapia, avuto riguardo anche alla perdita della capacita&#39; di deglutizione e alla necessita&#39; di nutrizione attraverso un sondino naso-gastrico; alla costante necessita&#39; di prevenzione delle piaghe da decubito, ad episodi di fibrillazione atriale e alle compromesse condizioni polmonari: l&#39;accertamento del carattere prevalentemente sanitario delle prestazioni si sottrae, quindi, a qualsiasi censura sotto il profilo logico-giuridico.

6 - In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, ricorrendo giusti motivi, avuto riguardo alla complessita&#39; dei temi trattati, per l&#39;integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese processuali.</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/4884020473712851702/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/08/diritto-alla-salute-e-servizio.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/4884020473712851702'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/4884020473712851702'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/08/diritto-alla-salute-e-servizio.html' title='Diritto alla salute e Servizio Sanitario Nazionale in caso di Alzheimer '/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-1898723435290231291</id><published>2012-08-26T22:57:00.002+02:00</published><updated>2012-08-26T22:57:19.160+02:00</updated><title type='text'>Il Mediatore Europeo </title><content type='html'>La figura del Mediatore Europeo (Ombudsman) è stata introdotta con il Trattato di Maastricht del 1992. 
Trattasi di una carica istituzionale comunitaria che si erge a difesa degli interessi della Comunità Europea.
In particolare, ai sensi dell’art. 228 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), qualsiasi ente, organizzazione, istituzione, persona fisica o giuridica appartenente ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea può rivolgersi al Mediatore, mediante denuncia, per informarlo in ordine alla cattiva amministrazione posta in essere da un organo comunitario, ad eccezione del Tribunale di primo grado e della Corte di Giustizia nell’esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali, nonché delle istituzioni nazionali o regionali.
Tali comportamenti contrari ai principi di buona amministrazione possono concretarsi nella violazione dei diritti umani, discriminazioni, abuso di potere, irregolarità amministrative, violazione dell’obbligo d’informazione, iniquità, ritardi ingiustificati.
E’ bene aggiungere come la predetta denuncia debba essere inoltrata al Mediatore entro due anni dalla conoscenza del fatto implicante la cattiva amministrazione dell’organo in questione e non è necessario che il denunciante ne sia stato vittima. 
Ma vi è di più, il Mediatore precede alle dovute indagini e, in caso di esito positivo, avverte l’autorità interessata al fine di ottenere, entro tre mesi, il suo punto di vista.
Al termine della procedura, il Mediatore  presenta una relazione al Parlamento Europeo ed informa il denunciante circa l’esito delle indagini.
In ultimo, ma non per rilevanza, giova ricordare come ,al fine di rendere anche i giovani partecipi di tale importante strumento di tutela, l’Unione Europea organizzi, due volte l’anno, dei tirocini presso il Mediatore europeo a Bruxelles e a Strasburgo per i laureati in Giurisprudenza.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces


</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/1898723435290231291/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/08/il-mediatore-europeo.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/1898723435290231291'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/1898723435290231291'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/08/il-mediatore-europeo.html' title='Il Mediatore Europeo '/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-5261610244090722216</id><published>2012-08-25T10:31:00.002+02:00</published><updated>2012-08-25T10:31:28.359+02:00</updated><title type='text'>Episodi di violenza e addebito della separazione</title><content type='html'>Cassazione Sez. I Civ., 4 giugno 2012, n. 8928
(Pres. Luccioli – Rel. Campanile)
 
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza in data 13 ottobre 2008 il Tribunale di Cagliari pronunciava la separazione personale dei coniugi F.A. e G.R. , rigettando le domande di addebito da entrambi proposte e ponendo a carico del marito un assegno mensile di Euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della F. 1.1 - La Corte di appello di Cagliari, con la decisione indicata in epigrafe, accogliendo l’impugnazione proposta in via principale dalla F. , dichiarava che la separazione era addebitabile al G., in considerazione della condotta aggressiva e violenta tenuta nei confronti della moglie. Venivano a tal fine apprezzate le risultanze emergenti da una sentenza penale pronunciata in sede di appello dallo stesso Tribunale, a seguito di impugnazione per i soli effetti civili proposta dalla F. , relativamente a un episodio lesivo verificatosi in data 3 febbraio 2003, in epoca successiva all’instaurazione del giudizio di separazione. Da tale decisione, passata in giudicato, la corte distrettuale desumeva altresì, sulla base di specifici riferimenti a ulteriori episodi riferiti da testimoni, che l’evento lesivo per il quale la F. aveva proposto querela si inseriva in una condotta del marito tenuta tanto in precedenza quanto in epoca successiva, così da ritenere provata, stante la sua gravità e la sua incomparabilità con la condotta tenuta dalla moglie, una violazione della dignità e dell’integrità fisica della coniuge, tale da imporre la pronuncia di addebito. 1.2 - Per la cassazione di tale decisione il G. propone ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui la F. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
2. - Con il primo motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per aver la Corte territoriale valutato un episodio (lesioni personali in danno della F. , per le quali era stata emessa sentenza di condanna dal Tribunale di Cagliari in data 28 aprile 2009) verificatosi in un momento successivo alla cessazione della convivenza e per aver erroneamente affermato, senza il supporto di idonee risultanze probatorie, l’esistenza, anche per il periodo anteriore, di comportamenti del G. lesivi della dignità e dell’integrità fisica della moglie. 2.1 - Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione in merito a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendosi che la sentenza impugnata non avrebbe considerato, nella loro complessiva portata, le dichiarazioni rese da tre testimoni, come riportate nella sentenza penale di condanna del G. per le ragioni sopra indicate. 2.2 - Con il terzo motivo si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per aver la Corte territoriale, in assenza di adeguata dimostrazione, affermata la ricorrenza di un nesso eziologico fra la condotta attribuita al G. e l’intollerabilità della convivenza. 2.3 - Con il quarto motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.: la Corte di appello, in assenza di specifiche doglianze della F. circa l’insufficienza di idonee prove in ordine a reiterate violenze fisiche del coniuge, affermata nella decisione di primo grado, avrebbe proceduto alla rivalutazione del materiale probatorio già acquisito. 3 - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 4 - Ragioni di evidente priorità sul piano logico - giuridico impongono l’esame preliminare della questione di rito introdotta con l’ultimo motivo di ricorso. La doglianza è assolutamente priva di pregio, in quanto il ricorrente traspone sul piano della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (i cui principi sono stati rispettati dalla corte di appello, che si è pronunciata in merito all’addebito della separazione in virtù di motivo di gravame specificamente dedotto dalla F. ), i temi inerenti alla valutazione del materiale probatorio. Con riferimento a tale aspetto, deve ribadirsi che il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand’anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (Cass., 12 luglio 2011, n. 15300; Cass., 16 aprile 2008, n. 9917; Cass., 12 settembre 2003, n. 13430). 5 - I primi tre motivi, in quanto strettamente correlati, possono essere congiuntamente esaminati. Le censure sono in parte inammissibili, ed in parte infondate. Ed invero, da un lato, pur denunciandosi vizi motivazionali, si tenta di introdurre valutazioni di merito, diverse da quelle compiute dalla corte territoriale, e, dall’altro, si censurano in maniera atomistica le risultanze probatorie analizzate nell’impugnata decisione, proponendosi una loro lettura in maniera conforme alle proprie prospettazioni, senza considerare, nel loro complesso, le argomentazioni della corte territoriale, che appaiono immuni da vizi logici. Non può dubitarsi, infatti, della possibilità di inferire, sulla base di un comprovato episodio di violenza (quale quello accertato in sede penale e non contestato neppure dal ricorrente), la veridicità della denuncia di precedenti comportamenti analoghi, verificatisi all’interno della mura domestiche (cfr., in motivazione, Cass., 14 gennaio 2011, n. 817). La corte territoriale ha per altro fatto applicazione, opportunamente richiamandolo, del principio già affermato da questa Corte, secondo cui la condotta tenuta da uno dei coniugi dopo la separazione e in prossimità di essa, se pure priva di efficacia autonoma nel determinare l’intollerabilità della convivenza, può comunque essere valutata dal giudice, quale elemento alla luce del quale valutare la condotta pregressa ai fini del giudizio di addebitabilità (Cass., 2 settembre 2005, n. 177810). Del resto la condotta prevaricatrice e aggressiva del G. , durante la convivenza, è stata congruamente desunta dalla sentenza penale con cui costui era stato considerato responsabile in merito al reato di lesioni in danno della moglie, nella quale si dava atto del fatto che “la F. si vide costretta ad abbandonare nottetempo il domicilio coniugale per chiedere aiuto ed ospitalità a una vicina di casa”, nonché “delle frequenti aggressioni fisiche da parte del marito”, tali da ingenerare nella donna uno stato di timore costante, desunto dalla richiesta rivolta al teste M. di scortarla fino a casa, perché aveva paura di andarci da sola. La corte territoriale, utilizzando legittimamente come fonte del proprio convincimento, in forza del principio dell’unità della giurisdizione, le prove raccolte nel menzionato giudizio penale, ricavandoli dalla sentenza quel processo, e fornendo al riguardo idonea motivazione (Cass., 2 marzo 2009, n. 5009), ha poi proceduto, al lume di tali risultanze, a una rivisitazione degli elementi acquisiti in primo grado, esprimendo un giudizio di attendibilità, in base alla proclività alla violenza del G. lumeggiata nella citata sentenza penale, dei reiterati episodi denunciati dalla F. anche con riferimento al periodo anteriore all’interruzione della convivenza. 6 - A fronte della dimostrata condotta violenta del ricorrente, per altro reiterata nel tempo, correttamente è stata accolta la domanda di addebito proposta dalla F. , venendo in considerazione violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze. Infatti tali gravi condotte lesive, traducendosi nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest’ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l’addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (Cass., 7 aprile 2005, n. 7321; Cass., 14 aprile 2011, n. 8548). 7. - Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 04.06.2012
 
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E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Varese in un’ordinanza dello scorso 20 giugno, nella quale ha sottolineato il carattere ordinatorio, non perentorio, del termine di quattro mesi di cui al d.lgs. 28/2010.
Nel caso di specie, il Giudice aveva valutato, in sede di giudizio, le buone probabilità di chances conciliative per le parti, in ragione del loro comportamento, della natura della causa e dello stato d’istruzione.
Per tali ragioni aveva invitato le parti, ai sensi dell’art. 5, III comma, d.lgs. 28/2010, a risolvere in sede di mediazione la controversia e differiva, così, la causa ad un termine superiore ai quattro mesi.
Decorso il termine suddetto, le parti chiedevano al Giudice un ulteriore rinvio, attesa la concreta possibilità di una risoluzione bonaria della controversia che sarebbe potuta avvenire in breve tempo.
Valutata, l’istanza di rinvio, il giudice nulla ha osservato contro l’accoglimento della stessa, in quanto il tempo ulteriore non rappresenta, in questo caso, uno spreco, bensì una consumazione di energie utili al conseguimento di una risoluzione bonaria che favorisce i rapporti delle parti ed i principi del giusto processo. 
Per tale motivo, ha concluso il Giudice, il termine di quattro mesi previsto dalla legge sulla mediazione ben può essere prorogato nel caso in cui favorisca gli obiettivi primari dell’istituto della mediazione.
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/8127599197256284888/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/08/il-termine-ordinatorio-di-quattro-mesi.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/8127599197256284888'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/8127599197256284888'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/08/il-termine-ordinatorio-di-quattro-mesi.html' title='Il  termine ordinatorio di quattro mesi per la conclusione del procedimento d mediazione può essere prorogato dal Giudice'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-2629538004185900329</id><published>2012-08-25T10:28:00.001+02:00</published><updated>2012-08-25T10:28:01.020+02:00</updated><title type='text'>La Commissione Europea boccia l’onerosità della mediazione obbligatoria ma approva la ratio e l’efficacia dell&#39;istituto.</title><content type='html'>Pubblicato su www.conciliazione-obbligatoria.com

In un nuovo parere inviato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea dello scorso aprile, la Commissione Europea ha analizzato l’istituto della mediazione, vigente attualmente in Italia, sottolineandone i pro e i contro.
Dopo essere venuti a conoscenza della data nella quale si terrà l’udienza della Corte Costituzionale, al fine di stabilire l’illegittimità o meno del d.lgs 28/2010 (23 ottobre 2012), l’attenzione si sposta a livello sovranazionale, dove la Commissione Europea ha, in particolare, condannato l’onerosità della mediazione obbligatoria e alcune delle sanzioni economiche imposte alle parti.
Tra gli elementi positivi che la Commissione ha evidenziato vi sono le sanzioni pecuniarie a carico della parte che non si sia presentata in sede di mediazione ed il termine ordinatorio di quattro mesi per la conclusione del procedimento conciliativo.
Quanto alla prima disposizione favorevole, la Commissione ha asserito che non osta alla normativa nazionale la sanzione pecuniaria pari al valore del contributo unificato a carico della parte che non si sia presentata in sede di mediazione (si ricordi che la stessa condotta è valutata dal giudice anche come argomento di prova ex art. 116 c.p.c.), atteso che ciò non ostacola l’accesso delle parti stesse al giudice.
Ma vi è di più, è lo stesso sistema sanzionatorio che funge da incentivo affinchè le parti possano accordarsi bonariamente in merito alla controversia, realizzando, così, la ratio dell’istituto.
In secondo luogo, la Commissione ha promosso il termine ordinatorio di quattro mesi per la conclusione del procedimento conciliativo, in quanto è la stessa Giurisprudenza della Corte di giustizia a ritenerlo ragionevole ai fini della realizzazione del giusto processo.
Quanto agli aspetti che la Commissione ritiene di dover bocciare, si annoverano l’onerosità della mediazione obbligatoria e la sanzione economica a carico della parte che abbia rifiutato la proposta del mediatore, qualora risulti uguale alla successiva sentenza del Giudice.
Nel primo caso, la Commissione, pur non essendo stata categoricamente negativa, ha ravvisato nel ruolo del Giudice lo strumento per valutare, caso per caso, se il carattere oneroso della mediazione obbligatoria sia sproporzionato o meno rispetto all’obiettivo delle parti di risolvere in modo celere ed economico una lite insorta tra le stesse.
In ultimo, ma non per rilevanza, la Commissione ritiene che ostacola l’accesso al giudice la previsione di una sanzione economica per la parte che abbia rifiutato la proposta del mediatore, qualora questa sia uguale alla sentenza. Detta disposizione, infatti, condiziona le parti alla conclusione, anche forzosa, di un procedimento nell’ipotesi in cui, a titolo esemplificativo, la proposta del mediatore non soddisfi le ragioni di una delle due, con ciò svuotando di significato il diritto di difesa previsto dalla Costituzione.
Tuttavia, conclude la Commissione, la sanzione summenzionata non pregiudica il condizionamento delle parti  qualora la mediazione sia facoltativa, attesa l’ipotesi alternativa di adire il Giudice.



</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/2629538004185900329/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/08/la-commissione-europea-boccia.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/2629538004185900329'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/2629538004185900329'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/08/la-commissione-europea-boccia.html' title='La Commissione Europea boccia l’onerosità della mediazione obbligatoria ma approva la ratio e l’efficacia dell&#39;istituto.'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-7462468827124864450</id><published>2012-08-25T10:26:00.002+02:00</published><updated>2012-08-25T10:26:25.558+02:00</updated><title type='text'>Sul difficile rapporto tra diritto di difesa e di ragionevole durata del processo.</title><content type='html'>Pubblicato su www.conciliazione-obbligatoria.com

Nell’interessante caso, oggetto della presente trattazione, il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, si è espresso in ordine alla tutela della parte contumace in giudizio.
Il caso di specie riguarda un atto di citazione privo delle avvertenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e notificato  senza che  sia stato esperito il previo tentativo obbligatorio di mediazione.
Stretto tra due soluzioni (quella di disporre la rinnovazione dell’atto di citazione o di dichiarare l’improcedibilità della domanda per il mancato tentativo di mediazione), il Giudice ha disposto, con sentenza del 13 giugno, la rinnovazione della citazione.
Ciò sulla base di varie argomentazioni.
In primis, il convenuto non si è costituito e la sua contumacia non ha sanato i motivi di nullità della citazione derivanti dalla mancanza delle avvertenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
In secondo luogo, disporre la rinnovazione della citazione con la contestuale assegnazione di un termine per esperire il tentativo di conciliazione risulterebbe dannoso per la parte contumace, nonostante possa andare a favore del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.
Infatti, il giudice ha sottolineato l’importanza della concertazione tra le parti al fine di decidere la convenienza o meno di un previo tentativo di conciliazione.
Di contro, assegnare un termine per porre in atto la mediazione in assenza di una delle parti costituirebbe un forzoso esborso di denaro, qualora la stessa decida decida di presentarsi dinanzi al mediatore, ovvero una  notevole difficoltà nel giustificare validamente la propria assenza al fine di evitare le sanzioni di cui all’art. 8 d.lgs. 28/2010, nel caso in cui decida di non aderirvi.
A fronte della mortificazione del principio di ragionevole durata del processo, il Giudice ha quindi salvaguardato i principi di difesa e del contraddittorio tra le parti, disponendo la rinnovazione della citazione, ma sollecitando la parte attrice ad agire spontaneamente in sede di mediazione, in modo da non subire una declaratoria di improcedibilità ed un ulteriore rinvio di quattro mesi, in sede di nuova udienza successiva alla rinnovazione della citazione.
Risulta, dunque, apparente lo svilimento del principio di ragionevole durata del processo, in quanto la sollecitazione del Giudice nei confronti della parte attrice di porre in essere il tentativo di mediazione ha avuto il precipuo scopo di valorizzarlo e di garantire, nel contempo, il diritti di difesa ed il principio del contraddittorio.
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/7462468827124864450/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/08/sul-difficile-rapporto-tra-diritto-di.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/7462468827124864450'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/7462468827124864450'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/08/sul-difficile-rapporto-tra-diritto-di.html' title='Sul difficile rapporto tra diritto di difesa e di ragionevole durata del processo.'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-6539005393512876181</id><published>2012-07-16T23:27:00.001+02:00</published><updated>2012-08-26T22:55:36.805+02:00</updated><title type='text'>Non può addursi la situazione di litigiosità  a difesa della mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di conciliazione.</title><content type='html'>Pubblicato su www.conciliazione-obbligatoria.com

La “acclarata ed atavica litigiosità” tra le parti non può giustificare il rifiuto di  partecipare al previo tentativo di conciliazione.
E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Termini Imerese, lo scorso 9 maggio, con un’ordinanza che esprime chiaramente i fini precipui dell’istituto della mediazione e l’irragionevole scelta delle parti di non parteciparvi per motivi di forte litigiosità.
Nel caso di specie, il tentativo di conciliazione era stato esperito dopo la proposizione della controversia in giudizio, ma la parte convenuta, ritenendo sufficiente la citazione in giudizio e considerata la acclarata ed atavica litigiosità con la parte attrice, rifiutava di parteciparvi.
In Giudice, rilevata l’irragionevole  e l’invalida giustificazione, ha sottolineato come la stessa legge sulla mediazione, ai sensi dell’art. 5, preveda la possibilità di adire l’organismo di mediazione anche successivamente alla proposizione della controversia in giudizio.
E ciò al fine di facilitare l’accordo bonario tra le parti, evitando, così, di giungere alla declaratoria del torto e della ragione, tipica del giudizio.
Ma vi è di più. Il Giudice, ha rilevato come, ai sensi dell’art.8 d.lgs  28/2010, la mancata partecipazione al tentativo di mediazione comporti la condanna della parte assentatasi al versamento, in favore dell’Erario, di una somma pari al valore del contributo unificato e, per tale ragione, ha infine condannato la stessa in tal senso, a prescindere dall’esito del giudizio, che potrebbe rivelarsi favorevole o meno alla stessa.  

Rita Marsico</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/6539005393512876181/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/07/non-puo-addursi-la-situazione-di.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/6539005393512876181'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/6539005393512876181'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/07/non-puo-addursi-la-situazione-di.html' title='Non può addursi la situazione di litigiosità  a difesa della mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di conciliazione.'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-6455349908174250423</id><published>2012-07-16T23:26:00.001+02:00</published><updated>2012-08-26T22:55:52.301+02:00</updated><title type='text'>L’importanza di valorizzare la proposta conciliativa del mediatore</title><content type='html'>Pubblicato su www.conciliazione-obbligatoria.com


Il Tribunale di Vasto, nella recente ordinanza del 9 luglio, ha stabilito l’importanza di conferire vigore alla proposta conciliativa del mediatore, quale elemento essenziale per realizzare la ratio intrinseca dell’istituto della mediazione.
Il Giudice, infatti, concedendo un termine alle parti per porre in essere il previo tentativo di conciliazione, ha, in primis, affermato che le stesse sono libere di scegliere l’organismo di mediazione, purché sia accreditato presso il Ministero della Giustizia.
In secondo luogo, ha stabilito che le parti devono, nell’operare la suddetta scelta, verificare che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative in ordine alla facoltà, per il mediatore, di proporre una soluzione conciliativa, pena la violazione del d.lgs 28/2010 e la mortificazione della ratio dell’istituto conciliativo, volto a dirimere i conflitti tra le parti.
Il maggior sintomo di limitazione all’operatività dell’istituto, infatti, si rinviene nella subordinazione della proposta del mediatore alla previa richiesta delle parti, con ciò pregiudicando lo scopo dell’istituto stesso nonché i principi generali in materia di giusto processo.
A tal guisa, aggiunge il Giudice, il recente decreto legge n. 83 del 2012, modificando la legge in materia di equa riparazione per violazione del termine della durata ragionevole del processo, ha stabilito che non è dovuto indennizzo nel caso previsto ai sensi dell’art. 13 d.lgs 28/2010, I comma I periodo, che stabilisce l’irripetibilità delle spese per la parte vincitrice in giudizio che abbia rifiutato la proposta conciliativa, nonché la sua condanna al rimborso delle spese poste in essere dalla parte soccombente.
Emerge, dunque, la volontà del legislatore di rendere sempre più agevole la composizione dei conflitti in sede stragiudiziale, mediante lo scardinamento di quei sistemi che ancora oggi consentono alle parti di raggiungere facilmente le aule dei tribunali, al fine di ottenere giudizi che, inesorabilmente, affossano le ragioni di una delle due.

Rita Marsico</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/6455349908174250423/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/07/limportanza-di-valorizzare-la-proposta.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/6455349908174250423'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/6455349908174250423'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/07/limportanza-di-valorizzare-la-proposta.html' title='L’importanza di valorizzare la proposta conciliativa del mediatore'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-3413600821974913336</id><published>2012-05-18T13:18:00.000+02:00</published><updated>2012-05-18T13:18:12.568+02:00</updated><title type='text'>Da oggi Pillole di diritto è anche su Twitter</title><content type='html'>Segui gli aggiornamenti del blog anche su Twitter alla pagina https://twitter.com/#!/RitaMarsico. 
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L’interessante sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II civ., numero 4991 del 28 marzo scorso, ha messo in luce un aspetto, nell’ambito delle controversie in materia di condominio, dibattuto e rilevante.
Nella specie, un condomino avevo posto in essere gravame avverso una sentenza del Giudice di Pace di Portogruaro, il quale aveva accolto la domanda di un altro dei condomini, relativa all’affissione di insegne pubblicitarie sulle architravi perimetrali dell’edificio soprastanti le unità immobiliari ove lo stesso svolge la propria attività professionale, nonché all’annullamento della delibera condominiale che negava l’affissione stessa.
A seguito della pronuncia e alla relativa acquiescenza dell’amministratore di condominio, uno dei condomini, sentitosi leso dalla statuizione del Giudice di pace, proponeva appello dinanzi al Tribunale di Venezia, il quale lo dichiarava inammissibile per carenza di legittimazione ad impugnare.
Il Tribunale de quo, infatti, concludeva asserendo che legittimato ad agire nell’interesse dell’edificio condominiale dovesse essere l’amministratore di condominio, in quanto la controversia atteneva ai profili gestori delle parti comuni del condominio stesso, non già all’interesse esclusivo del singolo condomino.
Impugnata l’esposta pronuncia dinanzi alla Suprema Corte, il condomino soccombente evidenziava il diritto soggettivo alla base della propria pretesa, concretantesi nel diritto di comproprietà  dei condomini sulla parte comune dell’edificio, il quale legittima qualsivoglia condomino ad agire a fronte dell’inerzia mostrata dall’amministratore nell’impugnare la pronuncia di primo grado.
La sentenza testé indicata, invero, si innesta nel solco di un orientamento giurisprudenziale che accoglie la legittimazione del singolo condomino ad agire in sostituzione dell’amministratore (cd. legittimazione sostitutiva), qualora la domanda abbia ad oggetto un effettivo interesse esclusivo che sia stato leso da altri condomini ad onta del suo diritto di comproprietà, anche se afferente alle parti comuni dell’edificio.
Tale sostituzione, infatti, non avrebbe luogo nel caso in cui oggetto della controversia sia il profilo gestorio delle parti comuni stesse, attesa la sola legittimazione ad agire dell’amministratore di condominio.
Infine, secondo l’orientamento maggioritario, la predetta sostituzione risulterebbe parimenti esclusa laddove il singolo condomino agisca per far valere il rimborso delle spese anticipate sia a suo favore che a vantaggio degli altri condomini rimasti estranei al giudizio.

Rita Marsico</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/4293530480124340173/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/05/la-legittimazione-sostitutiva-del.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/4293530480124340173'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/4293530480124340173'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/05/la-legittimazione-sostitutiva-del.html' title='La legittimazione sostitutiva del condomino anche in caso di acquiescenza dell’amministratore di condominio.'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-1302181024233994204</id><published>2012-05-18T12:56:00.003+02:00</published><updated>2012-05-18T12:56:29.093+02:00</updated><title type='text'>L’escamotage dei Giudici di pace per ovviare alla mediazione</title><content type='html'>Pubblicato su conciliazione-obbligatoria.com

L’entrata in vigore della mediazione obbligatoria anche per le controversie in materia di condominio e sinistri stradali, lo scorso marzo, ha fatto in modo che vi fosse un’impennata del numero delle istanze di mediazione rivolte ai vari Organismi realizzando, forse, il desiderato effetto deflattivo perseguito dalle Istituzioni.
Tuttavia, al fine di rivendicare la loro esclusiva competenza nell’ambito di alcuni giudizi, i Giudici di pace si sono mostrati alquanto restii ad accettare l’obbligatorietà della mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio.
In particolare, tra le sentenze più in vista vi è quella del Giudice di pace di Napoli che, lo scorso 23 marzo, in maniera forzosa, ha eluso il regime della mediazione obbligatoria nelle controversie in cui rileva il successivo giudizio dinanzi ai Giudici di Pace.
Orbene, il Giudice de quo ha stabilito che la legge sulla mediazione (d.lgs. 28/2010) non ha abrogato gli artt. 320 e 322 c.p.c. in materia di giudizio dinanzi al Giudice di Pace, il quale rappresenta una disciplina speciale rispetto al rito ordinario.
Ma vi è di più. Gli articoli summenzionati prevedono rispettivamente un tentativo conciliativo giudiziale e stragiudiziale dinanzi al Giudice di pace, quest’ultimo nato proprio al fine di ottenere il medesimo effetto deflattivo che si sta cercando di realizzare con la procedura di cui al d.lgs. 28/2010.
In tal modo, ha spiegato il Giudice partenopeo, la legge sulla mediazione non ha abrogato glia artt. 320 e 322, né, tantomeno, li prevede espressamente.
Per tale ragione, conclude asserendo che legittimare un tentativo di mediazione, prima di un ulteriore tentativo conciliativo dinanzi al Giudice di pace, sarebbe illogico e in contrasto con il dato sistematico.
Si tratta, senza dubbio, di una pronuncia che ha destato perplessità di non poco momento in ordine all’elusione operata dalla stessa, ma che avrà sicuramente un seguito tra i Giudici di pace e gli operatori del diritto che continuano ad intravedere elementi di incostituzionalità della legge sulla mediazione, in  attesa che si pronunci la Corte Costituzionale in merito.

Rita Marsico</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/1302181024233994204/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/05/lescamotage-dei-giudici-di-pace-per.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/1302181024233994204'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/1302181024233994204'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/05/lescamotage-dei-giudici-di-pace-per.html' title='L’escamotage dei Giudici di pace per ovviare alla mediazione'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6824970208773637306.post-7220801148825928210</id><published>2012-04-25T23:09:00.000+02:00</published><updated>2012-04-25T23:09:24.878+02:00</updated><title type='text'>La Corte Costituzionale dichiara illegittimi ben 19 articoli del nuovo Codice del turismo</title><content type='html'>SENTENZA N. 80
ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), e degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 24, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del citato decreto legislativo, promossi dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, con ricorsi notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e l’11 agosto 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
uditi gli avvocati Marcello Cecchetti per le Regioni Toscana e Puglia, Paola Manuali per la Regione Umbria, Bruno Barel e Luigi Manzi per la Regione Veneto, e l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso spedito per la notifica il 29 luglio 2011 e depositato il successivo 5 agosto (reg. ric. n. 75 del 2011), la Regione Toscana ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) e degli artt. 2, comma 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, commi 1 e 2, e 24 dell’allegato 1 del citato decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.
1.1.— L’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, dispone che «È approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all’allegato 1».
Con il citato decreto, secondo la ricorrente, il Governo avrebbe emanato un nuovo testo normativo, finalizzato a disciplinare in maniera organica la materia ―turismo‖, senza coinvolgere adeguatamente le Regioni. Infatti, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia in esame, già attribuita alla competenza legislativa concorrente, è rientrata tra quelle di competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., sicché lo Stato non è legittimato a dettare una «legge-quadro» sul turismo, né, a fortiori, un «codice», inteso come corpo normativo tendenzialmente completo e organico in una data materia. Lo Stato, osserva la difesa regionale, può emanare «leggi-quadro» soltanto nelle materie di competenza concorrente e procedere alla regolamentazione organica, anche nel dettaglio, delle sole materie attribuite alla sua competenza esclusiva.
In proposito, la ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze in materia di turismo, a partire dalla sentenza n. 197 del 2003, con la quale la Corte ha riconosciuto che, nel nuovo assetto delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la materia ―turismo‖ è assegnata alla potestà legislativa residuale regionale.
Nella sentenza citata la Corte costituzionale ha, tra l’altro, dichiarato inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni aventi ad oggetto la legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), proposte da alcune Regioni, in quanto le disposizioni statali impugnate non precludevano l’adozione di apposite normative regionali in materia, né potevano legittimare futuri interventi statali, invasivi della competenza regionale.
La Regione Toscana prosegue ricordando come la competenza residuale delle Regioni nella materia in esame sia stata riaffermata nelle sentenze n. 214 e n. 90 del 2006, con la precisazione, contenuta nella prima delle pronunce indicate, che lo Stato può attribuire funzioni legislative al livello centrale e regolarne l’esercizio, con interventi proporzionati e, in ogni caso, rispettosi del principio di leale collaborazione. Nel relativo giudizio le Regioni avevano impugnato, tra l’altro, i commi 2, 3, 4 e 7 dell’art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, con i quali è stata istituita l’Agenzia nazionale del turismo (in sostituzione dell’ENIT). Queste norme sono state ritenute dalla Corte costituzionale non lesive del riparto di competenze, in quanto rispettose dei criteri di proporzionalità e del principio di leale collaborazione.
Nella specie, osserva la ricorrente, le competenze regionali erano «fatte salve» dalla previsione, all’art. 12, comma 7, del d.l. n. 35 del 2005, dell’intesa con la Conferenza Stato-Regioni per l’adozione del regolamento di organizzazione e di disciplina dell’Agenzia.
L’impostazione di fondo delle sentenze sopra citate avrebbe poi trovato conferma nelle successive sentenze n. 88 del 2007 e n. 76 del 2009.
La Regione Toscana ritiene che la normativa contenuta nel cosiddetto codice del turismo non sia conforme agli indicati requisiti. Si assume infatti che lo Stato abbia disciplinato organicamente l’intera materia del ―turismo‖, andando quindi ben oltre la regolamentazione di quei profili per i quali l’attrazione in sussidiarietà legittimerebbe (o potrebbe legittimare) l’intervento del legislatore statale.
Di qui l’impugnazione per contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
1.2.— Peraltro, secondo la Regione ricorrente, la normativa impugnata sarebbe stata adottata in assenza di specifica delega legislativa. La relativa censura potrebbe essere fatta valere nel giudizio in via principale in quanto il vizio denunciato si risolverebbe in una violazione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo ex art. 117, quarto comma, Cost.
Ciò premesso in punto di ammissibilità delle censure riferite ai parametri non attinenti al riparto di competenze, la ricorrente evidenzia che, per la parte relativa all’approvazione del codice del turismo, il d.lgs. n. 79 del 2011 richiama le deleghe legislative contenute nell’art. 14, commi 14, 15 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), che ha introdotto il meccanismo semplificatorio conosciuto come ―sistema taglia-leggi‖.
La difesa regionale procede quindi ad illustrare il contenuto delle norme richiamate.
L’art. 14 della legge n. 246 del 2005 prevede, al comma 14, la cosiddetta ―delega salva-leggi‖, scaduta il 16 dicembre 2009, per l’adozione di decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative da sottrarre alla abrogazione generalizzata, disposta a sua volta dal comma 14-ter, con decorrenza dal 16 dicembre 2010.
Il comma 14 indica, tra gli altri, i seguenti princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega: «d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione; e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse».
Il comma 15 del medesimo art. 14 conferisce al Governo una ulteriore delega, stabilendo che «I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970».
Infine, il comma 18 dell’art. 14 prevede che «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».
La ricorrente segnala che, in attuazione delle deleghe fin qui richiamate, è stato emanato soltanto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), contenente un articolo e due allegati, nei quali sono individuati, in ordine cronologico, 2.375 atti legislativi da salvare rispetto alla cosiddetta ―ghigliottina taglia-leggi‖, e 861 atti legislativi da sottrarre all’effetto abrogativo di cui all’art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9.
La difesa regionale rileva che il d.lgs. n. 179 del 2009 ha omesso di organizzare per materie o per settori omogenei le disposizioni antecedenti al 1970 da sottrarre al meccanismo abrogativo, come invece previsto dalla delega. Pertanto, sarebbe venuto meno il presupposto fondamentale delle ―deleghe al riassetto‖ previste dai commi 15 e 18 dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005, con la
conseguenza che l’impugnato d.lgs. n. 79 del 2011 sarebbe stato emanato in carenza di potere legislativo delegato.
Inoltre, prosegue la ricorrente, la delega è stata esercitata nonostante l’avvenuta scadenza del termine fissato nel già richiamato comma 18 dell’art. 14.
L’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 179 del 2009 sarebbe dunque illegittimo, per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto il potere legislativo del Governo sarebbe stato esercitato «in assenza di delega legislativa, al di fuori dell’ambito oggettivo da questa individuato e, comunque, sulla base di una norma di delega del tutto priva di oggetto e ormai scaduta e, pertanto, carente anche in relazione alla fissazione di adeguati princìpi e criteri direttivi per l’esercizio del potere delegato».
1.3.— La Regione Toscana procede quindi all’esame delle ulteriori norme impugnate, tutte inserite nell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011.
1.3.1.— In particolare, è censurato l’art. 2, comma 2, del suddetto allegato 1, il quale prevede che «L’intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario: a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese; b) riordino e unitarietà dell’offerta turistica italiana».
La disposizione impugnata è preceduta dal comma 1, del seguente tenore: «L’intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente».
A parere della ricorrente, la norma di cui al comma 2 è illegittima in quanto realizza una avocazione da parte dello Stato delle sole funzioni legislative, senza alcun collegamento o riferimento a quelle amministrative, con inversione dello schema di chiamata in sussidiarietà elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, ponendosi, quindi, in contrasto con le regole del riparto di competenze e precisamente con gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
Sul punto, la difesa regionale ribadisce che l’avocazione allo Stato della funzione legislativa in relazione a materie di potestà concorrente o residuale è ammissibile solo per l’esercizio di funzioni specifiche e definite, mentre la norma impugnata si limita ad individuare obiettivi generali, realizzando per questo verso «una generalizzata ed indefinita avocazione di funzioni legislative spettanti alle Regioni».
1.3.2.— Oggetto di specifica impugnazione è anche l’art. 8, comma 2, dell’allegato 1, secondo cui «Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale».
Secondo la ricorrente, il suddetto art. 8, comma 2, solo in apparenza si limita a definire l’attività ricettiva, apportando, in realtà, modifiche sostanziali all’attuale disciplina, in quanto ricomprende, nella licenza di esercizio dell’attività in parola, la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande anche alle persone non alloggiate.
La ricorrente osserva come, per effetto della norma censurata, si determini un regime giuridico «incomprensibile», applicabile in maniera diversa a seconda che sia svolta esclusivamente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero anche quella ricettiva, giacché soltanto nel primo caso l’attività rimarrebbe assoggettata alla disciplina dettata in materia di commercio.
In tal modo risulterebbero violate le competenze regionali in materia di turismo e commercio, attribuite alla competenza residuale delle Regioni dall’art. 117, quarto comma, Cost.
La difesa regionale richiama la sentenza n. 339 del 2007 della Corte costituzionale, che ha scrutinato disposizioni analoghe a quella oggi censurata ed ha dichiarato fondate le questioni aventi ad oggetto l’art. 4, commi 3 e 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), concernente la disciplina delle attività agrituristiche.
Nell’occasione, la Corte ha ritenuto che la disposizione contenuta nel comma 3, in quanto introduttiva di una presunzione ai fini del riconoscimento di un’attività come agrituristica, operasse esclusivamente nelle materie agricoltura e turismo, e pertanto fosse lesiva delle prerogative costituzionali delle Regioni, alle quali le suddette materie sono attribuite in via residuale.
Allo stesso modo, la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 4, della legge n. 96 del 2006, la quale fissava una serie di criteri che l’impresa agrituristica avrebbe dovuto rispettare nella somministrazione di pasti e di bevande, è stata considerata dalla Corte lesiva delle prerogative regionali, in quanto diretta a disciplinare aspetti inerenti l’attività agrituristica.
1.3.3.— Gli art. 16, commi 1 e 2, e 21, commi 1, 2 e 3, dell’allegato 1, prevedono che siano assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – come disciplinata dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) – rispettivamente l’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive e l’apertura, il trasferimento e le modificazioni concernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo.
A parere della Regione Toscana, si tratta di disposizioni con le quali lo Stato è intervenuto su procedimenti amministrativi relativi alla materia del ―turismo‖, di competenza residuale delle Regioni. Sarebbero dunque violati gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
È nuovamente richiamata la sentenza n. 339 del 2007, nella quale la Corte costituzionale ha affermato, tra l’altro, che le norme statali recanti la disciplina del procedimento amministrativo che consente l’avvio dell’esercizio di un agriturismo, nonché della comunicazione delle eventuali variazioni dell’attività autorizzata, «attengono unicamente ad aspetti relativi alla attività agrituristica che, in quanto tali, sono sottratti alla competenza legislativa dello Stato».
La ricorrente sottolinea come la Corte costituzionale si sia espressa in termini analoghi nella sentenza n. 76 del 2009, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 194, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008). Nella pronunzia da ultimo citata, la Corte – dopo aver ribadito che «con riguardo al settore turistico […] la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall’esigenza di valorizzare meglio l’attività turistica sul piano economico interno e
internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell’offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell’ambito dell’economia nazionale (sentenze n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006)» – ha precisato che «una tale disciplina regolamentare è destinata ad incidere in maniera significativa sulle competenze delle Regioni in materia di turismo (in particolare introducendo procedure e termini che dovranno essere osservati anche dalle strutture amministrative regionali)». Pertanto, la Corte ha ritenuto che la norma impugnata dovesse prevedere «l’incisivo strumento di leale collaborazione con le Regioni rappresentato dall’intesa con la Conferenza Stato-Regioni», anziché la mera acquisizione di un parere di quest’ultima.
La difesa della Regione Toscana osserva come la disposizione oggetto dell’odierno ricorso non preveda alcuna intesa con le Regioni, donde la violazione del principio di leale collaborazione.
D’altra parte, la disciplina in esame non sarebbe riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato, in quanto essa riguarda essenzialmente il rapporto tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati, non «la concorrenza tra imprenditori che hanno diritto alla parità di trattamento e ad agire in un mercato libero senza barriere».
Le disposizioni impugnate nemmeno potrebbero essere ascritte alla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni, pure di competenza legislativa esclusiva statale, pena la configurazione di un titolo «generale» di intervento statale su tutta l’attività amministrativa regionale e locale.
Nella specie, del resto, non è predeterminato il livello della prestazione, e il momento in cui l’attività può essere iniziata non costituisce una prestazione concernente un diritto.
La difesa regionale evidenzia come, una volta esclusi i due titoli di competenza statale di cui sopra, le disposizioni impugnate ricadano nella materia ―turismo‖ o al più in quella del ―commercio‖, e cioè in materie di potestà legislativa residuale delle Regioni, con conseguente violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost.
1.3.4.— L’art. 20, comma 2, dell’allegato 1 prevede che «l’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio».
In proposito, la ricorrente richiama le argomentazioni svolte in riferimento agli artt. 16 e 21 dell’allegato 1, tenuto conto che pure la disposizione contenuta nell’art. 20, comma 2, è volta a disciplinare i procedimenti amministrativi, «senza che tale disciplina sia necessitata dall’esercizio di una competenza esclusiva statale».
A ciò conseguirebbe la violazione delle attribuzioni regionali in materia di turismo e di commercio, e quindi degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
1.3.5.— La Regione Toscana impugna anche l’art. 23, commi 1 e 2, dell’allegato 1, in quanto conterrebbe una previsione non riconducibile ad un titolo di competenza statale.
Le norme impugnate, infatti, definiscono i «sistemi turistici locali», prevedendone il riconoscimento da parte delle Regioni.
Secondo la ricorrente, i commi 1 e 2 dell’art. 23 recherebbero disposizioni di dettaglio in materia di turismo, come tali lesive del disposto del quarto comma dell’art. 117 Cost. Inoltre, non sussisterebbero le condizioni per ritenere legittima la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato,
in quanto le disposizioni in esame non riguardano funzioni e competenze amministrative, bensì contengono prescrizioni generali, destinate ad essere attuate dalle Regioni e dagli enti locali. Proprio quest’ultimo assunto dimostrerebbe l’insussistenza della necessità di avocare allo Stato le funzioni amministrative e quelle legislative in materia.
La difesa regionale ricorda, inoltre, come la Corte costituzionale abbia ritenuto legittimo il ricorso alla chiamata in sussidiarietà in materia di turismo a condizione che esistano esigenze unitarie connesse alla promozione del sistema turistico nazionale, in particolare nei rapporti con l’estero. Condizione, quest’ultima, che non sussisterebbe nel caso di specie, trattandosi di azioni per le quali il livello regionale risulta adeguato.
In ogni caso, precisa la difesa regionale, la suddetta previsione sarebbe illegittima in quanto non lascia margini di intervento alle Regioni, che devono soltanto provvedere a riconoscere le strutture definite dalla legge statale, e ciò in una materia rimessa alla competenza residuale regionale, anche con riguardo ai rapporti con gli enti locali.
Risulterebbero dunque violati gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
1.3.6.— Da ultimo, è impugnato l’art. 24 dell’allegato 1, il quale dispone che «Nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica».
La ricorrente osserva come la disposizione in esame si collochi all’incrocio tra due materie: da un lato, il turismo, rimesso alla potestà residuale regionale, e, dall’altro lato, la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», di competenza concorrente.
Al riguardo, la Regione Toscana assume che l’attività promozionale prevista dalla norma impugnata ben possa essere svolta a livello regionale, non sussistendo valide ragioni per cui lo Stato debba operare secondo il meccanismo della chiamata in sussidiarietà. In ogni caso, la norma impugnata non avrebbe rispettato i requisiti procedimentali previsti dalla giurisprudenza costituzionale per la legittimità della chiamata in sussidiarietà; il censurato art. 24 non prevede, infatti, che l’attività promozionale assegnata allo Stato sia esercitata previa una necessaria intesa in sede di Conferenza unificata, qualora gli interventi si pongano su un livello sovraregionale, o direttamente con la Regione interessata, nel caso di interventi limitati al territorio di quest’ultima.
A tal proposito, la difesa regionale richiama la sentenza n. 94 del 2008, nella quale la Corte costituzionale ha sottolineato il necessario coinvolgimento delle Regioni anche nelle procedure di adozione delle misure di sostegno al settore turistico.
In definitiva, l’art. 24, incidendo su profili attinenti alle materie del turismo e della valorizzazione dei beni culturali, senza prevedere la necessaria intesa con le Regioni, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., nonché con il principio di leale collaborazione.
2.— Con ricorso spedito per la notifica il 4 agosto 2011 e depositato il successivo 5 agosto (reg. ric. n. 76 del 2011), la Regione Puglia ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011 e degli artt. 2, comma 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20,
comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, comma 1, e 24 dell’allegato 1 del citato decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
2.1.— La ricorrente premette che con l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011 è stato approvato il «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», contenuto nell’allegato 1, mentre la rimanente parte del decreto ha modificato ed integrato il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), in attuazione della direttiva 14 gennaio 2009, n. 2008/122/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio).
La difesa regionale osserva che, per questa seconda parte del d.lgs. n. 79 del 2011, estranea al presente ricorso, il decreto trova il proprio fondamento nella delega legislativa contenuta negli artt. 1 e 2 e nell’allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2009). Diversamente, per la parte relativa all’approvazione del cosiddetto codice del turismo, il decreto in questione, secondo quanto risulta dalla relativa premessa, dovrebbe trovare fondamento nelle deleghe legislative di cui all’art. 14, commi 14, 15 e 18, della legge n. 246 del 2005, cioè in quelle norme che hanno delineato il complesso meccanismo semplificatorio, comunemente definito ―sistema taglia-leggi‖.
Quanto all’iter procedimentale che ha preceduto l’emanazione del d.lgs. n. 79 del 2011, la Regione Puglia ricorda, tra l’altro, che sullo schema di decreto la Conferenza unificata ha espresso, in data 18 novembre 2010, un parere positivo per la parte attuativa della delega di cui alla legge n. 96 del 2010, e negativo per la parte relativa al cosiddetto codice del turismo. Il Consiglio di Stato ha, invece, espresso sul medesimo schema un parere favorevole con condizioni e osservazioni.
2.2.— In primo luogo, la Regione Puglia impugna l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011 per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione alla lesione delle attribuzioni spettanti alle Regioni in base agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
In particolare, la difesa regionale rileva che le deleghe contenute nei commi 14 e 15 dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005 sono scadute in data 16 dicembre 2009 (e comunque non oltre il 16 marzo 2010, in forza della previsione contenuta nell’ultimo periodo del comma 22 del medesimo art. 14 della legge n. 246 del 2005). Inoltre, sempre secondo la ricorrente, la delega di cui al comma 14 abilita il Governo alla sola adozione di decreti meramente ricognitivi delle disposizioni legislative anteriori al 1970 da mantenere in vigore, sottraendole agli effetti abrogativi della cosiddetta clausola ghigliottina (è richiamata la sentenza n. 346 del 2010 della Corte costituzionale).
Alla luce di quanto appena riferito, la ricorrente sostiene che l’unica delega legislativa astrattamente in grado di fondare il potere del Governo di approvare il codice del turismo è quella contenuta nel comma 18 del citato art. 14, per la parte relativa all’emanazione di disposizioni «di riassetto». La suddetta previsione, sostituita dall’art. 13 della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti), stabilisce che «entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».
Sarebbe evidente, a parere della Regione Puglia, che una delega siffatta, limitata al «riassetto» dell’esistente, non possa abilitare il Governo ad adottare il codice del turismo, come non aveva mancato di rilevare la Conferenza unificata, nel parere negativo espresso in data 18 novembre 2010 sullo schema di decreto legislativo, in riferimento alla parte relativa all’approvazione del suddetto codice.
A ciò conseguirebbe, sempre secondo la ricorrente, l’illegittimità delle disposizioni impugnate per violazione dell’art. 77, primo comma, Cost., anche nell’ipotesi in cui si accedesse all’interpretazione sistematica della normativa contenuta nell’art. 14 della legge n. 246 del 2005, indicata dal Consiglio di Stato, sezioni riunite prima e normativa, nel parere 2 marzo 2010, n. 802, adunanza del 13 gennaio 2010.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, che la delega al «riassetto», contenuta nel comma 18 del citato art. 14, sia autonoma rispetto a quella integrativo-correttiva pure indicata nel medesimo comma 18, e che pertanto essa valga sostanzialmente come «proroga» per un ulteriore biennio della delega al «riassetto» prevista dal comma 15 e già scaduta il 16 dicembre 2009. Il predetto parere conclude, sul punto, affermando che «quanto all’oggetto […] della delega esso è e rimane quello previsto dall’art. 14, comma 15, della legge n. 246 del 2005, e cioè il riassetto della materia oggetto dei decreti legislativi di cui al comma 14. Si evidenzia, in questa prospettiva, il legame che unisce la fase di riassetto, da compiersi ai sensi del nuovo comma 18, con la fase, in precedenza svolta, di identificazione della disciplina da mantenere in vigore. L’opera di riassetto può, infatti, essere realizzata per la prima volta nel biennio di cui all’art. 14, comma 18, ma è comunque sequenzialmente collegata con l’attività svolta nelle fasi precedenti» (punto 8 del Considerato).
La difesa regionale osserva come anche siffatta interpretazione non consenta di ritenere il codice del turismo esente da vizi di costituzionalità relativi al suo procedimento di formazione. Al riguardo, la Regione Puglia ricorda che l’art. 14 della legge n. 246 del 2005 prevede, al comma 14, la cosiddetta ―delega salva-leggi‖, scaduta il 16 dicembre 2009, per l’adozione di decreti legislativi recanti l’individuazione delle disposizioni legislative da sottrarre all’abrogazione generalizzata, disposta a sua volta dal comma 14-ter, a decorrere dal 16 dicembre 2010.
Il comma 14 indica, tra i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, quello dell’«organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse» (lettera e).
Il successivo comma 15 conferisce al Governo una ulteriore delega, da esercitare con gli stessi decreti legislativi di cui al comma 14 (dunque, sempre entro il 16 dicembre 2009), stabilendo che questi ultimi «provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970».
Secondo la Regione Puglia, il tenore della disposizione da ultimo richiamata rende palese che la delega al «riassetto» contenuta nel comma 15 dell’art. 14 non ha un «oggetto definito», dovendolo mutuare dai decreti legislativi attuativi della delega cosiddetta ―salva-leggi‖, contenuta nel comma 14. Si tratta dunque di una delega con oggetto indefinito, ma «definibile» attraverso successivi atti normativi.
In base a queste previsioni, dunque, sarebbe stato possibile per il Governo esercitare la prima delega, prevista nel comma 14, e in tal modo determinare una pluralità di «oggetti definiti», sui
quali poi esercitare la delega al «riassetto» prevista nel comma 15, o, scaduta quest’ultima, quella di cui al comma 18, come prospettato dal Consiglio di Stato.
Tuttavia, prosegue la difesa regionale, anche ad ammettere la conformità a Costituzione di questa soluzione ermeneutica, resta il fatto che nulla di tutto ciò si è verificato. Infatti, ad eccezione del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), non rilevante in questa sede, l’esercizio delle deleghe previste nei citati commi 14 e 15 ha condotto all’emanazione del solo d.lgs. n. 179 del 2009 (entrato in vigore il 15 dicembre 2009), il quale contiene due elenchi, ordinati secondo il criterio cronologico, di atti legislativi da salvare rispetto alla cosiddetta ―ghigliottina taglia-leggi‖ e di atti legislativi da sottrarre all’effetto abrogativo di cui all’art. 2 del d.l. n. 200 del 2008.
Il d.lgs. n. 179 del 2009, a parere della ricorrente, si pone in palese contrasto con il principio della delega di cui all’art. 14, comma 14, lettera e), della legge n. 246 del 2005, giacché non contiene alcuna distinzione o organizzazione «per materie» o «per settori omogenei» delle disposizioni individuate. Inoltre, anche a prescindere dalla illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 179, la mancata organizzazione «per materie» o «per settori omogenei» delle disposizioni «salvate» dall’abrogazione generalizzata ha determinato il venir meno del presupposto fondamentale delle deleghe al «riassetto», contenute nei commi 15 e 18 dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005.
A ragionare diversamente, ammettendo cioè che il comma 18 abbia legittimato il Governo ad emanare decreti legislativi di riassetto nei due anni successivi all’entrata in vigore del d.lgs. n. 179 del 2009, e che tale riassetto debba coinvolgere anche le disposizioni legislative successive al 1° gennaio 1970, si arriverebbe a teorizzare che il Parlamento abbia conferito al Governo una delega a riformare l’intero ordinamento legislativo statale senza alcun limite che valga a definire l’ambito oggettivo dell’intervento.
È chiaro allora, prosegue la ricorrente, che il canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di cui all’art. 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005 restringe il campo a due possibili soluzioni, in grado di evitare l’illegittimità costituzionale della delega: a) ritenere che la delega al riassetto presupponga la previa organizzazione delle disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970 per materie o per settori omogenei, così da avere un «oggetto definito»; b) ritenere che il riassetto (ex commi 15 e 18 dell’art. 14) sia riferito alle sole disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970 e fatte salve con il d.lgs. n. 179 del 2009, con la conseguenza che quelle successive alla predetta data possono essere prese in considerazione soltanto «al fine di armonizzare» le prime con queste ultime.
Entrambe le soluzioni interpretative, conclude sul punto la difesa regionale, portano a ritenere palesemente illegittimo il d.lgs. n. 79 del 2011, nella parte in cui approva il codice del turismo, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.
Nell’ipotesi sub a), il decreto sarebbe incostituzionale perché il Governo ha agito in assoluta carenza di potere, non sussistendo né i presupposti generali della delega al «riassetto», né un’altra delega avente ad oggetto il riassetto della normativa in tema di ordinamento e di mercato del turismo.
Nell’ipotesi sub b), l’illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 79 del 2011 deriverebbe dal fatto che il Governo ha ecceduto i limiti della delega per la parte in cui ha provveduto al riassetto dell’intera disciplina legislativa statale esistente in materia di turismo, senza limitarsi alle sole disposizioni anteriori al 1970, mantenute in vigore dal d.lgs. n. 179 del 2009.
2.2.1.— Qualora gli argomenti finora svolti non dovessero risultare condivisibili, la Regione Puglia chiede che la Corte sollevi davanti a se stessa, in riferimento all’art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005 in quanto contenente una delega priva di oggetto.
Al riguardo, la difesa regionale rileva che la delega di cui al comma 18 non potrebbe definirsi ad «oggetto definito» ove si ritenesse conferita al Governo la potestà di provvedere al riassetto di tutta la legislazione statale vigente, distinguendola in base al solo «criterio soggettivo» della struttura amministrativa competente. Se così fosse, secondo la ricorrente, saremmo in presenza di una «abilitazione take away», rivolta a ciascuna amministrazione dello Stato, a scegliere liberamente, di volta in volta, i materiali legislativi da «riassettare», e a confezionare a piacimento la riforma – più o meno organica – della «propria» legislazione.
Inoltre, la definizione dell’oggetto della delega al riassetto non potrebbe dedursi dal richiamo, operato dal comma 15 dell’art. 14, ai princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), non trattandosi di criteri specifici per una determinata materia.
Per le ragioni anzidette, la ricorrente insiste affinché la Corte sollevi davanti a se stessa, in riferimento all’art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, dall’accoglimento della quale dovrebbe derivare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011 e dell’intero allegato 1.
2.2.2.— La ricorrente sostiene che la propria legittimazione ad evocare parametri estranei al riparto di competenze tra Stato e Regioni discenda dal fatto che la violazione degli stessi ridonda, nel caso di specie, nella lesione delle sfere di autonomia riconosciute alle Regioni dagli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. La materia del ―turismo‖ appartiene infatti alla competenza residuale delle Regioni, come la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto, e la normativa statale oggetto di impugnazione risulta finalizzata a vincolare le Regioni nell’esercizio di tale competenza nonché di rilevanti e numerose funzioni amministrative ad esse spettanti, ai sensi dell’art. 118, primo comma, Cost.
2.3.— In via subordinata, la Regione Puglia impugna alcune norme del codice del turismo, in quanto invasive delle competenze legislative o amministrative ad essa costituzionalmente attribuite.
2.3.1.— Preliminarmente, la ricorrente argomenta sull’inquadramento della materia ―turismo‖ nella competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., richiamando in particolare le numerose pronunce della Corte costituzionale, successive alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che hanno riconosciuto la competenza regionale in questo ambito (sono richiamate le sentenze n. 197 del 2003, n. 214 del 2006, n. 88 del 2007, n. 339 del 2007, n. 94 del 2008, n. 76 del 2009, n. 16 del 2010).
La stessa ricorrente riconosce, peraltro, che lo Stato, in taluni casi, è legittimato ad intervenire nella materia del turismo; ciò avviene in relazione alle materie cosiddette trasversali, quali la tutela della concorrenza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il coordinamento informativo statistico e informatico, ovvero quando talune funzioni amministrative non possano essere efficacemente svolte a livello regionale. In questo secondo caso, lo Stato avoca a sé l’esercizio di dette funzioni amministrative, congiuntamente alle corrispondenti funzioni legislative, secondo lo schema della cosiddetta chiamata in sussidiarietà.
Anche nella materia del turismo è dunque possibile che si realizzi tale meccanismo, come la giurisprudenza costituzionale ha affermato nelle già citate sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006, ma ciò deve avvenire secondo lo «statuto» elaborato dalla stessa Corte costituzionale nelle note sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004 (la ricorrente richiama anche le più recenti sentenze n. 165 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010).
Infine, lo Stato può disciplinare ambiti materiali che si pongono in stretta correlazione con quello del turismo o che hanno una indubbia influenza sulle attività che si riferiscono ad esso, come ad esempio nel caso delle «professioni» o dell’«ordinamento civile», cui sono riconducibili, secondo la Regione Puglia, numerose disposizioni del codice del turismo.
In sostanza, il riconoscimento della competenza legislativa residuale regionale nella materia del turismo non esclude la possibilità, per lo Stato, di incidere con proprie discipline legislative su tale settore o su settori contigui.
Nel caso di specie, però, lo Stato si sarebbe mosso nella prospettiva della «legge-quadro», e cioè della competenza concorrente in materia di turismo, esistente prima della riforma costituzionale del 2001. Pertanto, il cosiddetto codice del turismo sarebbe stato costruito «con un impianto essenzialmente distonico rispetto all’attuale assetto delle competenze».
Alla luce di quanto detto, la ricorrente sostiene che il codice del turismo non sia integralmente incostituzionale, ma lo sia solo in alcune sue norme, che vengono specificamente censurate.
2.3.2.— La Regione Puglia procede quindi all’esame delle disposizioni contenute negli artt. 2, comma 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, comma 1, e 24 dell’allegato 1 al d.lgs. n. 79 del 2011, e illustra i motivi di censura.
Gli argomenti svolti dalla ricorrente sono sostanzialmente analoghi a quelli sintetizzati nel punto 1.3 in riferimento al ricorso della Regione Toscana. Si può pertanto fare rinvio alla richiamata sintesi.
3.— Con ricorso notificato il 4 agosto 2011 e depositato il successivo 9 agosto (reg. ric. n. 80 del 2011), la Regione Umbria ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 e, in subordine, degli artt. 2, comma 2, 4, commi 1 e 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, commi 1 e 2, 24 e 30, comma 1, dell’allegato 1 del citato decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost., e del principio di leale collaborazione.
3.1.— La ricorrente richiama in sintesi il contenuto del d.lgs. n. 79 del 2011, e, in particolare, dell’art. 1, con il quale è approvato il «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all’allegato 1», e quindi espone i motivi per cui la normativa in oggetto sarebbe illegittima, in quanto introdotta dal Governo in assenza di delega legislativa o, in alternativa, sulla base di una delega priva di oggetto, ovvero scaduta.
Gli argomenti svolti dalla ricorrente sono sostanzialmente analoghi a quelli sintetizzati nel punto 2 in riferimento al ricorso della Regione Puglia, a partire dal riepilogo della disciplina della delega conferita dal Parlamento al Governo con l’art. 14, commi 14, 15 e 18, della legge n. 246 del 2005, con i relativi aspetti problematici riguardanti l’interpretazione delle indicate disposizioni.
Si può pertanto fare rinvio alla richiamata sintesi con la precisazione che, a differenza della Regione Puglia, l’odierna ricorrente non chiede alla Corte di sollevare davanti a se stessa la questione di legittimità costituzionale della delega sopra richiamata.
3.2.— La Regione Umbria procede quindi ad illustrare le censure prospettate, in via subordinata, nei confronti delle disposizioni contenute negli artt. 2, comma 2, 4, commi 1 e 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, commi 1 e 2, 24 e 30, comma 1, dell’allegato 1.
Anche a tale riguardo, la parziale identità tra gli argomenti svolti dall’odierna ricorrente e quelli prospettati nei ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia suggerisce di rinviare alle sintesi già svolte nei paragrafi precedenti, evidenziando nel prosieguo soltanto le ragioni di censura prospettate nei confronti delle norme contenute negli artt. 4, commi 1 e 2, e 30, comma 1, dell’allegato 1, non impugnate né dalla Regione Toscana né dalla Regione Puglia.
3.2.1.— L’art. 4, comma 1, dell’allegato 1 reca la definizione di impresa turistica, mentre il comma 2 prevede che «l’iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 […], ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all’impresa turistica».
Secondo la ricorrente la previsione da ultimo indicata sarebbe lesiva della competenza regionale in materia di turismo, in quanto condiziona la concessione di benefici economici in favore delle imprese turistiche alla previa iscrizione delle stesse al registro delle imprese ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative.
La violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost. risulterebbe ancor più evidente leggendo il comma 2 in combinato disposto con il comma 1 dell’art. 4, giacché limiterebbe il potere delle Regioni di erogare benefici alle sole imprese turistiche che rientrano nella definizione dettata nel comma 1, peraltro priva di riscontro nella disciplina del codice civile.
3.2.2.— L’art. 30, comma 1, dell’allegato 1 prevede che «al fine di aumentare la competitività del settore e l’offerta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito».
La ricorrente osserva come la norma statale realizzi l’attrazione di funzioni in materia di turismo senza che si possano scorgere ragioni di carattere unitario tali da giustificare la significativa deroga alle regole sul riparto di competenza, essendo il livello regionale del tutto adeguato all’esercizio delle predette funzioni. In ogni caso, poi, non è stata prevista alcuna forma di intesa con le Regioni, sicché sarebbe evidente la violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost., e del principio di leale collaborazione.
4.— Con ricorso notificato il 5 agosto 2011 e depositato il successivo 11 agosto (reg. ric. n. 82 del 2011), la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 e degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 68 e 69 dell’allegato 1 del citato decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost.
4.1.— La ricorrente espone diffusamente le ragioni dell’impugnativa che investe in via principale l’intera normativa statale contenuta nell’allegato 1, approvato dall’art. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, e in subordine numerose disposizioni contenute nello stesso allegato.
La censura prospettata in via principale, finalizzata alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’intero «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo» di cui all’allegato 1, è formulata in riferimento all’art. 76 Cost.: secondo la Regione Veneto il d.lgs. n. 79
del 2011 sarebbe stato emanato in assenza di delega, o comunque in violazione della delega sulla quale dichiara di fondarsi.
In proposito, la ricorrente svolge argomenti sostanzialmente riconducibili a quelli rappresentati nel ricorso proposto dalla Regione Puglia, alla cui sintesi si fa rinvio. Ciò vale anche con riguardo all’istanza formulata affinché la Corte, ove ritenesse legittimo l’esercizio della delega contenuta nell’art. 14 della legge n. 246 del 2005, sollevi dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale della normativa di delega, in particolare del citato art. 14, comma 18 (in relazione ai commi 14 e 15), per violazione degli artt. 76, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.
4.2.— La Regione Veneto impugna altresì singole disposizioni del cosiddetto codice del turismo, precisando che le relative censure debbono intendersi comunque estese all’art. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, di approvazione dell’allegato 1.
Gli artt. 1 e 2 di quest’ultimo, dai quali risulta il dichiarato intento del legislatore statale di adottare una disciplina organica della materia, senza la previsione della necessaria intesa con le Regioni, si porrebbero in contrasto con le regole del riparto di competenza e con il principio di leale collaborazione.
In particolare, il comma 2 dell’art. 2 avrebbe disposto una «generale» avocazione allo Stato della competenza legislativa in materia di turismo, stante la genericità e indeterminatezza delle esigenze unitarie ivi rappresentate. Il comma 3 dello stesso art. 2, invece, risulterebbe equivoco nella parte in cui fa riferimento all’attribuzione delle funzioni amministrative «esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2». I commi 1 e 2, infatti, non riguardano funzioni amministrative bensì competenze legislative. Ciò comporta che il citato comma 3, ove interpretato come inclusivo di tutte le funzioni amministrative riconducibili alle competenze legislative indicate nei commi procedenti, determina una significativa compressione delle competenze amministrative regionali in materia di turismo, in assenza di condizioni che ne giustifichino l’avocazione, e in attuazione di un «rovesciamento» dello schema della chiamata in sussidiarietà.
Allo stesso modo, il successivo art. 3 del cosiddetto codice del turismo, il quale impone allo Stato il compito di garantire che le persone con disabilità (motorie, sensoriali e intellettive) possano fruire dell’offerta turistica, a parità di qualità e senza aggravio di costi rispetto agli altri fruitori, determina l’avocazione di funzioni amministrative generiche in assenza di comprovata inadeguatezza delle Regioni allo svolgimento di tali funzioni. Ne deriverebbe la violazione dell’art. 118, primo comma, Cost.
La ricorrente impugna gli artt. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 del cosiddetto codice del turismo, con i quali sarebbe stata introdotta una disciplina di dettaglio in assenza di un titolo di competenza esclusiva statale, e in carenza dei presupposti per la chiamata in sussidiarietà.
Con gli artt. 8 e 9, le strutture ricettive sono classificate in modo analitico; l’art. 10 riserva allo Stato la fissazione di standard qualitativi e istituisce un sistema di rating associabile alle «stelle» che contrassegnano il livello attribuito agli esercizi alberghieri; con gli artt. 12, 13 e 14 sono qualificate le strutture ricettive extralberghiere, all’aperto, e di mero supporto; l’art. 15 riserva allo Stato la fissazione di standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni ai fini della classificazione delle strutture ricettive; l’art. 16 prevede l’applicazione della speciale disciplina dello sportello unico, a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi.
Le predette disposizioni, si osserva dalla ricorrente, intervengono sulla materia già regolata dagli articoli da 22 a 43 della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
Peraltro, prosegue la difesa regionale, con riguardo alle funzioni amministrative di classificazione delle strutture ricettive (art. 13, comma 8), di rilascio della licenza di esercizio (art. 8, comma 2), e di ricevimento e controllo della SCIA (art. 16), non è prevista alcuna avocazione delle stesse funzioni ad autorità statali, con la conseguenza che viene meno la possibile giustificazione dell’intervento statale sul piano organizzativo, confermandosi l’avocazione della mera competenza legislativa, per disciplinare «la parte principale della materia del turismo» in sostituzione delle Regioni.
Le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.; inoltre, nella parte in cui la definizione dell’attività ricettiva è volta a specificare quali attività accessorie sono comprese nella relativa licenza di esercizio (somministrazione di alimenti e bevande, fornitura di generi di varia natura), potrebbe profilarsi la violazione delle competenze regionali nella materia del commercio, anch’essa attribuita alla competenza residuale delle Regioni.
La ricorrente procede all’esame dell’impugnato art. 11, comma 1, del cosiddetto codice del turismo, che prevede l’obbligo a carico degli operatori turistici di comunicare i prezzi praticati «secondo quanto disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano».
In tal modo, osserva la difesa regionale, viene imposto alle Regioni di disciplinare l’obbligo a carico degli operatori, sul presupposto che le stesse Regioni dispongano del relativo potere. Ma ciò contrasta con il riparto di competenze stabilito dall’art. 117 Cost. in forza del quale la materia dei prezzi delle strutture ricettive appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, poiché rientra nella generale competenza statale riguardante il «complesso delle strutture commerciali» (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 370 e 188 del 1992).
Pertanto, il citato art. 11, comma 1, in quanto impone alle Regioni un intervento normativo nel settore, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo e quarto comma, Cost.
Gli artt. 18, 19, 20 e 21 del codice in esame intervengono sulla disciplina del turismo operando la definizione e classificazione degli operatori (art. 18), imponendo loro l’obbligo di assicurazione (art. 19), riservando allo Stato la fissazione dei requisiti professionali dei direttori tecnici (art. 20) e disponendo misure di semplificazione amministrativa (art. 21).
La difesa regionale evidenzia come, fatta eccezione per l’art. 20, le predette disposizioni regolino segmenti della materia disciplinati dalla già richiamata legge regionale n. 33 del 2002, negli articoli da 62 a 81, in assenza di un titolo di legittimazione dell’intervento statale.
Quest’ultimo non sarebbe giustificabile alla stregua della chiamata in sussidiarietà, ai sensi dell’art. 118 Cost., giacché non è individuata alcuna funzione amministrativa da avocare allo Stato, essendo di contro evidente l’avocazione della mera competenza legislativa al fine di disciplinare la materia in sostituzione delle Regioni; di conseguenza, le disposizioni contenute negli artt. 18, 19 e 21 si porrebbero in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.
Sono quindi esaminati gli impugnati artt. 68 e 69 del cosiddetto codice del turismo.
L’art. 68 istituisce un servizio di assistenza al turista ed uno sportello del turista, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, e l’art. 69 configura una procedura di gestione dei reclami, affidata al medesimo Dipartimento.
L’art. 69, comma 3, prevede che il Dipartimento comunichi l’esito dell’attività istruttoria svolta a seguito del reclamo, ma non indica quali provvedimenti possono essere adottati, di modo che vi sarebbe una «assoluta indeterminatezza quanto al potere demandato alla pubblica amministrazione», e ciò non consentirebbe di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per realizzare l’avocazione allo Stato di funzioni amministrative in via di sussidiarietà, ai sensi dell’art. 118 e nel rispetto dell’art. 120 Cost.
Inoltre, poiché l’art. 69, comma 4, rimanda ad un regolamento la definizione dei provvedimenti sanzionatori a carico degli operatori turistici, sarebbe violato, oltre al principio di legalità, anche l’art. 117, sesto comma, Cost. che riserva allo Stato la potestà regolamentare nelle sole materie di competenza esclusiva.
La ricorrente segnala, ancora, il mancato coinvolgimento delle Regioni nella gestione dei reclami, in violazione del principio di leale collaborazione.
La stessa ricorrente sottolinea, infine, come l’attribuzione di nuove funzioni ad una struttura amministrativa governativa, qual è il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nonostante l’abrogazione della legge istitutiva del Ministero del turismo (legge 31 luglio 1959, n. 617, recante «Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo») a seguito del referendum svoltosi il 18 aprile 1993, renda «se possibile ancor più evidente la generale finalità del Governo di riappropriarsi di competenze e funzioni nella materia del turismo, nonostante la scelta contraria compiuta dal legislatore costituzionale».
5.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in ciascuno dei giudizi chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili e/o infondate.
La difesa statale svolge argomentazioni analoghe in tutti gli atti di costituzione, che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.
5.1.— Con riferimento alle questioni promosse dalle Regioni Toscana (reg. ric. n. 75 del 2011) e Puglia (reg. ric. n. 76 del 2011), aventi ad oggetto l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, la difesa statale preliminarmente eccepisce l’inammissibilità dei relativi ricorsi, sul rilievo della mancata indicazione dei parametri evocati – gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. – nelle rispettive delibere regionali con le quali è stata autorizzata la proposizione dei ricorsi.
Analoga eccezione è formulata con riferimento alle questioni promosse dalla Regione Veneto (reg. ric. n. 82 del 2011), aventi ad oggetto sia l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, sia le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 68 e 69 dell’allegato 1 al predetto decreto. Anche in questo caso, secondo l’Avvocatura dello Stato, la delibera regionale di autorizzazione alla proposizione del ricorso non conterrebbe l’indicazione dei parametri.
Ancora in via preliminare, in riferimento alle questioni promosse dalle Regioni Toscana (ric. n. 75 del 2011), Puglia (ric. n. 76 del 2011) e Umbria (ric. n. 80 del 2011), la difesa statale eccepisce l’inammissibilità del primo motivo di ricorso nella parte in cui è richiamato il parametro,
asseritamente inconferente, dell’art. 77, primo comma, Cost., a fronte dell’impugnazione di un decreto legislativo adottato sulla base di una delega del Parlamento.
5.2.— Quanto al merito, la difesa statale contesta l’affermazione delle ricorrenti secondo cui il codice del turismo sarebbe stato adottato senza alcun coinvolgimento delle Regioni. A tal proposito, l’Avvocatura generale ricorda che lo schema del decreto legislativo è stato sottoposto al parere della Conferenza unificata nella seduta del 18 novembre 2010.
In relazione all’asserita violazione delle competenze regionali in materia di turismo, il resistente non nega che, a seguito della riforma costituzionale del 2001, le Regioni abbiano acquisito una competenza legislativa residuale in materia, ma precisa come non sia venuto meno il carattere vincolante di alcuni limiti derivanti dalla legislazione statale (ad esempio, il rispetto delle norme di diritto privato, di diritto penale e di diritto processuale). A ciò si aggiungano i rilevanti condizionamenti che possono derivare dall’intervento legislativo statale in altre materie affidate espressamente alla sua competenza, esclusiva o concorrente (ad esempio, in tema di tutela della concorrenza, di tutela dell’ambiente e di governo del territorio).
In particolare, la difesa statale evidenzia come, in virtù della giurisprudenza della Corte costituzionale, non possano ricondursi all’ambito materiale del turismo le normative in tema di professioni turistiche (sentenze n. 132 del 2010, n. 271 del 2009, n. 222 del 2008 e n. 459 del 2005), di rapporti civilistici (sentenza n. 369 del 2008), di canoni d’uso per le concessioni dei beni demaniali marittimi (sentenze n. 180 del 2010, n. 94 del 2008 e n. 88 del 2007), di diritti aeroportuali (sentenza n. 51 del 2008), di bevande ed alimenti trattati e somministrati nelle aziende di agriturismo (sentenza n. 339 del 2007).
Da ultimo, l’Avvocatura generale ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni amministrative al livello centrale e di regolarne l’esercizio in base ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, pur in presenza di determinate condizioni. Al riguardo, sono richiamate le pronunzie nelle quali è stata ritenuta «attratta in sussidiarietà» la funzione legislativa in relazione a funzioni amministrative esercitate dallo Stato nella materia del turismo (sentenze n. 76 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 del 2007, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006).
A questo proposito, il resistente ritiene che l’«atteggiamento di prudenza», tenuto dalla Corte costituzionale nel riconoscere i nuovi spazi di autonomia regionale in materia di turismo, sia dovuto alla necessità di bilanciare le opposte esigenze di una più decisa regionalizzazione della materia del turismo e di un nuovo accentramento delle competenze.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la difesa statale ritiene che il codice del turismo sia rispettoso dei princìpi di ragionevolezza, di adeguatezza e di leale collaborazione, cui è subordinata la chiamata in sussidiarietà.
5.3.— Quanto all’asserita carenza di delega, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilità della relativa censura, trattandosi di vizio che non ridonderebbe sulle competenze legislative delle Regioni.
Nel merito, la violazione dell’art. 76 Cost. sarebbe del tutto insussistente; al riguardo, la difesa statale ritiene sufficiente richiamare il parere del Consiglio di Stato, sezioni riunite prima e normativa, 2 marzo 2010, n. 802, adunanza del 13 gennaio 2010. In particolare, il suddetto parere consentirebbe di superare i rilievi mossi dalle ricorrenti in relazione sia all’assenza di specifica
delega, sia all’avvenuta scadenza del termine per l’esercizio della delega conferita con il comma 18 dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005.
5.4.— Passando alle censure mosse alle singole norme del cosiddetto codice del turismo, l’art. 1 dell’allegato 1 non presenterebbe gli asseriti profili di illegittimità costituzionale, in quanto si tratterebbe di una norma avente la chiara finalità di operare il coordinamento sistematico delle plurime e frammentarie disposizioni normative vigenti nel settore.
In riferimento alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del codice, il resistente ritiene che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale sia facilmente desumibile dal tenore letterale della disposizione censurata, che avrebbe ripreso talune affermazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006).
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del codice non sarebbe fondata poiché la norma in esame avrebbe carattere programmatico e, comunque, prevedrebbe il coinvolgimento delle autonomie locali.
La difesa statale contesta le censure mosse all’art. 4, commi 1 e 2, del codice, osservando che la norma in parola si limita a riprendere e rielaborare la definizione di impresa turistica di cui all’art. 7 della legge n. 135 del 2001. Al riguardo, il resistente precisa che l’attività turistica può essere esercitata anche da chi non è imprenditore ai sensi del codice civile e, pertanto, la natura turistica dell’attività non vale a qualificare l’impresa come definita dal codice civile. La nozione di impresa turistica prevista nella norma oggetto di censura varrebbe soltanto ai fini della normativa pubblicistica.
Il comma 2 dell’art. 4 avrebbe corretto l’«imprecisione» contenuta nell’art. 7, comma 3, della legge n. 135 del 2001, che considerava l’iscrizione nel registro delle imprese «condizione per l’esercizio dell’attività turistica», sicché l’iscrizione nel registro delle imprese è da reputarsi condizione, non già per l’esercizio di attività commerciale del turismo, bensì per accedere ai finanziamenti ed alle provvidenze previste dalla legislazione speciale.
In forza delle considerazioni di cui sopra, le norme di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 sarebbero riconducibili alla competenza statale «sia in termini privatistici, sotto il profilo della definizione della nozione di impresa turistica, sia in termini pubblicistici rispetto agli ambiti materiali concernenti la sicurezza, l’ordine pubblico, nonché la tutela della concorrenza e dei soggetti fruitori dell’attività di impresa in questione».
Quanto all’art. 8, comma 2, del codice del turismo, l’Avvocatura generale ne rinviene la ratio nella necessità di uniformare e coordinare l’offerta turistica nel territorio nazionale e di garantire, allo stesso tempo, livelli adeguati di tutela del turista e di concorrenza tra gli operatori del mercato.
Sarebbe pertanto insussistente l’asserita violazione delle competenze regionali in materia di turismo e di commercio.
Con riferimento all’impugnativa dell’art. 11, comma 1, del codice, il resistente confuta le argomentazioni spese dalla Regione Veneto, la quale si duole del fatto che sia stato imposto alle Regioni di disciplinare l’obbligo degli operatori turistici di comunicare i prezzi praticati alla clientela. Al riguardo, la difesa statale rileva come l’art. 11, comma 1, si limiti a fare salvo quanto stabilito dalla legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche).
Sarebbero infondate anche le questioni promosse nei confronti degli artt. 16, commi 1 e 2, e 21, commi 1, 2 e 3, del codice. Secondo la difesa statale, tali disposizioni sono volte a garantire il diritto di iniziativa economica privata, sancito dall’art. 41 Cost., la tutela della concorrenza delle imprese turistico-ricettive ed i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), Cost., in adempimento della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) e dell’art. 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
In particolare, l’intervento del legislatore statale sarebbe volto a realizzare «economie di scala ed un contenimento dei costi di gestione delle imprese operanti nel settore», attraverso la predisposizione di una disciplina recante «procedure acceleratorie e di semplificazione». Lo strumento utilizzato per il perseguimento di questi fini sarebbe quello della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); istituto, che – secondo quanto stabilisce l’art. 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 – attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Da ultimo, il resistente osserva come l’introduzione di strumenti di semplificazione sia richiesta dalla stessa legge di delega attraverso il richiamo dei princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge n. 59 del 1997.
In relazione alle censure che la Regione Veneto muove agli artt. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16, il Presidente del Consiglio dei ministri, preliminarmente, eccepisce l’inammissibilità delle relative questioni per la manifesta genericità della motivazione, in quanto la ricorrente avrebbe denunciato, in modo del tutto indistinto, l’illegittimità costituzionale delle anzidette disposizioni, alcune delle quali composte da più commi.
Nel merito, nessuna delle norme indicate presenterebbe vizi di costituzionalità.
L’art. 8 si limiterebbe a uniformare la classificazione e la definizione di strutture ricettive operanti sul territorio nazionale.
L’art. 9 avrebbe la medesima ratio dell’art. 8 e definirebbe le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere.
L’art. 10 richiamerebbe il procedimento seguito in relazione alla disciplina approvata in sede di Conferenza unificata e contenuta nel decreto ministeriale 21 ottobre 2008 (Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera), mediante il quale lo Stato ha proceduto all’identificazione di standard nazionali per le imprese turistico-alberghiere. Al riguardo, l’Avvocatura generale osserva che le Regioni, già nella formulazione originaria dell’art. 117 Cost., erano competenti a dettare regole in materia di classificazione delle strutture ricettive, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica).
La trasformazione della competenza regionale da concorrente in esclusiva, a seguito della riforma costituzionale del 2001, non avrebbe escluso l’intervento statale, finalizzato a tutelare sia la concorrenza tra strutture ricettive, sia il consumatore.
In particolare, l’art. 10, comma 3, del codice sarebbe volto ad attuare la disciplina di cui agli artt. 6 e 7 del citato d.m. 21 ottobre 2008.
In merito alle censure mosse all’art. 16, la difesa statale contesta le affermazioni della ricorrente in base agli argomenti indicati poco sopra.
Per quanto invece attiene alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 21 del codice, l’Avvocatura generale, dopo aver richiamato la normativa statale, regionale e dell’Unione europea, vigente in materia di agenzie di viaggio e turismo, sottolinea come l’intervento legislativo contestato si muova nella prospettiva di uniformare la disciplina in materia, introducendo la SCIA in tutte le Regioni allo scopo di evitare distorsioni della concorrenza determinate dalla previsione di differenti discipline regionali. Ciò sarebbe in linea con quanto prescritto, tra l’altro, dalla direttiva n. 2006/123/CE, nel cui ambito di applicazione rientrano anche i servizi relativi alle agenzie di viaggio (punto 33 della premessa).
Infine, il censurato intervento statale di semplificazione amministrativa si sarebbe reso necessario anche alla luce di una segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha evidenziato le possibili distorsioni della concorrenza determinate dalla disciplina recata dalla legislazione regionale e provinciale in materia di autorizzazione all’apertura delle agenzie di viaggi e turismo.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, sarebbe infondata sia perché tale comma dispone la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sia perché esso recepirebbe quanto affermato dalla Corte costituzionale in tema di apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare (sono richiamate le sentenze n. 362 del 1998 e n. 375 del 2003).
In merito all’art. 23 del codice, l’Avvocatura generale rileva come la nozione di sistemi turistici locali sia stata ripresa dall’art. 5 della legge n. 135 del 2001 e non sia affatto vincolante per la legislazione regionale. Pertanto, le Regioni godrebbero della «massima autonomia sia nell’identificazione delle linee di indirizzo cui i sistemi dovranno attenersi nella loro azione, sia nella determinazione delle modalità e della misura dei finanziamenti ai progetti presentati a tali articolazioni organizzative».
Da quanto appena detto deriva la conclusione per cui la «trasposizione», nel censurato art. 23, del riferimento ai sistemi turistici locali, già contenuto nell’art. 5 della legge n. 135 del 2001, sarebbe avvenuta nel pieno rispetto dei limiti della competenza statale in materia di turismo.
Quanto all’art. 24 del codice, la relativa questione dovrebbe essere rigettata perché spetta allo Stato la competenza in materia di promozione unitaria del settore turistico, «quale bene indispensabile per il rilancio dell’economia nazionale e prodotto di comunicazione nazionale ed internazionale».
Da ultimo, il resistente contesta che, con gli artt. 68 e 69 del codice, lo Stato abbia voluto riappropriarsi di competenze e funzioni spettanti alle Regioni.
6.— In prossimità dell’udienza, le Regioni Toscana, Puglia e Veneto hanno depositato memorie nelle quali contestano quanto affermato dalla difesa statale ed insistono nelle conclusioni già rassegnate nei rispettivi ricorsi.
Considerato in diritto
1.— Le Regioni Toscana (reg. ric. n. 75 del 2011), Puglia (reg. ric. n. 76 del 2011), Umbria (reg. ric. n. 80 del 2011) e Veneto (reg. ric. n. 82 del 2011) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) e degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 24, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del citato decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, 119 e 120 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.
I giudizi, in considerazione della loro connessione oggettiva, devono essere riuniti, per essere decisi con un’unica pronuncia.
2.— Preliminarmente, questa Corte deve delimitare l’oggetto delle questioni promosse.
Il d.lgs. n. 79 del 2011 si compone di quattro articoli e di un allegato (previsto dall’art. 1).
L’art. 1 (composto di un solo comma) dispone l’approvazione del «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», contenuto nell’allegato 1.
Il successivo art. 2 reca, invece, modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), in attuazione della direttiva 14 gennaio 2009, n. 2008/122/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio).
L’art. 3 del d.lgs. n. 79 contiene l’elenco delle leggi e degli atti aventi forza di legge abrogati a seguito dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, mentre il successivo art. 4 reca alcune disposizioni finanziarie.
Infine, l’allegato 1 contiene il «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», che si compone di 69 articoli.
Dunque, con il d.lgs. n. 79 del 2011 il legislatore delegato ha inteso esercitare due deleghe distinte e separate: la prima, prevista dall’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), in virtù della quale è stato approvato il codice del turismo (art. 1, comma 1, e allegato 1 del decreto); la seconda, che non viene in rilievo in questa sede, contenuta negli artt. 1 e 2 e nell’allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2009), in forza della quale sono state apportate modifiche al codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005 (art. 2 del d.lgs. n. 79 del 2011).
Le odierne ricorrenti impugnano il solo art. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 e gli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 24, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1, che, come già detto, è approvato mediante l’art. 1 del decreto. Non sono impugnate, invece, le ulteriori norme del decreto medesimo.
3.— Le Regioni ricorrenti muovono, nei confronti delle norme sopra indicate, due ordini di censure: innanzitutto, è impugnato l’art. 1, comma 1, del decreto, e di riflesso l’allegato 1, ivi richiamato, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione alle attribuzioni regionali di cui agli
artt. 117 e 118 Cost.; in secondo luogo, sono impugnate singole norme contenute nell’allegato 1, perché ritenute lesive delle competenze delle Regioni.
Nel caso di specie, si deve ribadire quanto più volte affermato da questa Corte a proposito della «pregiudizialità logico-giuridica» delle censure riferite all’art. 76 Cost., «giacché esse investono il corretto esercizio della funzione legislativa e, quindi, la loro eventuale fondatezza eliderebbe in radice ogni questione in ordine al contenuto precettivo della norma in esame» (ex plurimis, sentenza n. 293 del 2010).
Pertanto, devono essere esaminate in primo luogo le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.
4.— Prima di esaminare il merito delle suddette questioni, peraltro, occorre soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato con specifico riguardo all’asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.
4.1.— Innanzitutto, la difesa statale rileva come nelle delibere delle Giunte regionali della Toscana e della Puglia, con le quali è stata disposta l’autorizzazione a proporre i relativi ricorsi, non siano indicati, fra i parametri evocati, gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost., in relazione alla censura promossa nei confronti dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011.
In realtà, limitatamente al ricorso della Regione Toscana, la lamentata carenza della delibera della Giunta regionale è smentita, in fatto, dal tenore della suddetta delibera, la quale reca chiaramente – in relazione alla censura proposta nei confronti dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 – l’indicazione sia degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., sia degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost., oltre ad una sintetica motivazione circa la violazione degli anzidetti parametri.
In ogni caso, con specifico riguardo al ricorso della Regione Puglia, l’asserita lacunosità della delibera regionale attiene alle norme costituzionali richiamate dalla ricorrente per dimostrare la ridondanza della violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. sulle proprie attribuzioni e non incide pertanto sull’indicazione dei parametri costituzionali direttamente violati.
In via generale, questa Corte ha chiarito che l’indicazione dei parametri evocati si rende necessaria solo quando siano impugnate «intere leggi dal contenuto non omogeneo»; in questi casi, infatti, «una sintetica motivazione», in relazione ai singoli parametri che si assumono violati, è necessaria per «ricostruire quali specifiche norme l’organo consiliare abbia inteso effettivamente censurare, tra le molte che compongono, senza omogeneità, l’intero testo normativo oggetto dell’impugnazione» (sentenza n. 98 del 2007).
L’eccezione di inammissibilità deve essere pertanto rigettata.
4.2.— L’Avvocatura generale dello Stato formula un’eccezione analoga a quella appena esaminata anche con riferimento al ricorso della Regione Veneto, in quanto la relativa delibera della Giunta regionale conterrebbe l’elenco delle disposizioni censurate e dei parametri evocati, senza l’indicazione delle ragioni di censura.
Al riguardo, possono valere le considerazioni svolte nel punto precedente. In particolare, si deve ribadire come questa Corte abbia precisato che l’onere di una «sintetica motivazione» grava sull’organo politico, che autorizza la proposizione del ricorso, solo quando siano impugnate «intere leggi dal contenuto non omogeneo», ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie, trattandosi piuttosto di una raccolta della normativa statale pertinente ad un unico settore.
Pertanto, anche siffatta eccezione di inammissibilità non è fondata.
4.3.— Un ulteriore profilo di inammissibilità dei ricorsi delle Regioni Toscana, Puglia e Umbria – sempre in relazione alla censura per eccesso di delega – risiederebbe, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, nell’aver evocato «in modo del tutto inconferente», fra i parametri costituzionali, l’art. 77, primo comma, Cost.
Tale norma, com’è noto, stabilisce che «Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria». A parere della difesa statale, quest’ultima sarebbe un’ipotesi «che non ricorre nel caso di specie, avendo, il ricorso che ci occupa, ad oggetto un decreto legislativo, adottato sulla base di una delega del Parlamento».
L’eccezione deve essere respinta. Negli odierni giudizi, infatti, è contestata l’esistenza stessa di una apposita delega per il cosiddetto codice del turismo; pertanto, non può mettersi in dubbio la correttezza dell’evocazione, come parametri costituzionali asseritamente violati, degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.
4.4.— Un ultimo profilo di inammissibilità attiene alla ridondanza, sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni, delle questioni prospettate in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.
Ancora di recente (sentenza n. 22 del 2012), questa Corte ha motivato la ridondanza di una questione prospettata in relazione all’art. 77, secondo comma, Cost., sull’assunto che la violazione denunciata risultava «potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni», incidendo le norme impugnate su un ambito materiale di potestà legislativa concorrente (in particolare, si trattava della materia «protezione civile»).
Negli odierni giudizi questa Corte è chiamata a valutare la ridondanza, sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni, delle questioni di legittimità costituzionale proposte per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., ed aventi ad oggetto un intero corpus normativo (il cosiddetto codice del turismo), che sicuramente incide, in misura prevalente, sugli ambiti materiali di competenza esclusiva regionale in tema di turismo e di commercio, ma che interferisce pure con ambiti rimessi alla competenza esclusiva dello Stato (ad esempio, con la materia «ordinamento civile»: sul punto, sentenza n. 369 del 2008).
Al riguardo, questa Corte ha altresì precisato che la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l’esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella stessa materia (ex plurimis, sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006).
Alla luce di tali considerazioni, risulta evidente come la valutazione della ridondanza, sulle attribuzioni regionali, delle censure proposte ai sensi degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., debba essere effettuata in relazione alle specifiche norme del cosiddetto codice del turismo, impugnate dalle odierne ricorrenti, e non rispetto all’intero corpus normativo di cui all’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011.
Pertanto, l’ammissibilità delle questioni poste in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. deve essere valutata individuando preliminarmente gli ambiti materiali su cui incidono le singole norme impugnate. Di conseguenza, la stessa verifica della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011 deve essere compiuta – in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. – non sulla disposizione in sé e per sé, ma avendo riguardo alle singole censure
basate sull’asserita carenza di delega, considerate alla luce della loro specifica ridondanza su competenze legislative costituzionalmente garantite delle Regioni.
5.— La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, sollevata da tutte le ricorrenti per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., è ammissibile e fondata nei termini e nei limiti di seguito precisati.
5.1.— L’esame delle censure prospettate in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. deve essere preceduto dalla ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce la delega attuata con l’art. 1 del decreto legislativo in esame.
Il comma 12 dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005 stabiliva che il Governo individuasse, entro il termine del 16 dicembre 2007, le disposizioni legislative statali vigenti, «evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi» e trasmettendo una relazione finale al Parlamento.
Il successivo comma 14 – nel testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) – ha delegato il Governo ad adottare, entro il 16 dicembre 2009, decreti legislativi che indicassero, tra le disposizioni legislative statali pubblicate prima del 1° gennaio 1970, quelle di cui si ritenesse indispensabile la permanenza in vigore. Fra i princìpi e criteri direttivi della suddetta delega rileva, ai fini del presente giudizio, quello riportato alla lettera e): «organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse».
Il comma 14-ter ha stabilito che, «decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14 [e quindi a partire dal 16 dicembre 2010], ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22 [e quindi dal 16 marzo 2011], tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate».
In attuazione della delega prevista dal comma 14, il Governo ha adottato il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246). Con tale atto normativo il Governo si è limitato ad individuare le leggi ritenute indispensabili, senza dare attuazione al criterio di cui alla citata lettera e) del comma 14 dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005, senza cioè procedere alla «organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse».
Il comma 15 dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005 ha disposto, a sua volta: «i decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970».
Il richiamato art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), al comma 3, stabilisce: «Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l’esercizio delle deleghe legislative […] si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi […]».
Il comma 18 dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005 – come modificato dall’art. 13 della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti) – ha ulteriormente previsto: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 15 […]».
Sulla base di quest’ultima disposizione è stato adottato il d.lgs. n. 79 del 2011, oggetto del presente giudizio.
5.2.— La ricostruzione del quadro normativo, di cui al punto precedente, consente di disattendere la censura di tardività dell’esercizio della delega legislativa da parte del Governo.
Se si considera il combinato disposto dei commi 14, 15 e 18 dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005, deve ritenersi che la delega prevista nell’ultimo dei commi citati potesse essere esercitata entro il 15 dicembre 2011. Il comma 18, infatti, fa decorrere i due anni per l’esercizio della delega dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14. L’unico atto normativo emanato, fra questi ultimi, è stato il d.lgs. n. 179 del 2009, entrato in vigore – secondo quanto disposto dal suo art. 1, comma 5 – il 15 dicembre 2009. Di conseguenza, il decreto oggi impugnato, che porta la data del 23 maggio 2011, è stato emanato più di sei mesi prima della scadenza del termine per l’esercizio della delega legislativa. Del resto, in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato (sezioni riunite prima e normativa, parere 2 marzo 2010, n. 802, adunanza del 13 gennaio 2010; sezione consultiva per gli atti normativi, parere 21 gennaio 2011, n. 307, adunanza del 13 gennaio 2011).
5.3.— Quanto all’estensione e alla portata della delega legislativa contenuta nella legge n. 246 del 2005 in riferimento all’oggetto del d.lgs. n. 79 del 2011 censurato nel presente giudizio, si deve osservare – sulla base della ricostruzione normativa contenuta nel punto 5.1 – come il legislatore delegante abbia autorizzato il Governo a compiere tre distinte operazioni, ordinate in modo sincronico e diacronico: a) individuazione delle leggi statali in vigore; b) individuazione delle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, ritenute indispensabili, e simultanea organizzazione delle stesse «per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse», nonché semplificazione e riassetto delle materie oggetto – nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge n. 59 del 1997 – «anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore», dopo l’abrogazione generale delle leggi non ―salvate‖ ai sensi del comma 14-ter dell’art. 14 della stessa legge, con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970; c) emanazione di disposizioni integrative, di riassetto e correttive dei decreti di cui alle operazioni indicate sub b), entro due anni dalla loro entrata in vigore, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
5.4.— Dalla sintesi che precede si deduce indubbiamente che l’oggetto della delega era circoscritto al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, con facoltà di introdurre le integrazioni e le correzioni necessarie ad un coerente riassetto normativo delle singole materie. Il fine dichiarato di questa serie di operazioni era quello della semplificazione normativa, resa concreta dalla formazione di atti normativi contenenti le discipline statali vigenti – anteriori e successive al 1970 – in differenti materie, così da agevolarne la conoscenza da parte dei cittadini. L’esito complessivo di tale articolato iter di interventi legislativi doveva quindi essere la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili.
5.5.— Esula dall’ambito della delega, quale precisato nel punto precedente, il riassetto generale dei rapporti tra Stato e Regioni in materie non di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina necessaria per operare tale riassetto non può rimanere ristretta alla sfera legislativa di competenza dello Stato, ma coinvolge quella delle Regioni, sia nel rapporto tra princìpi fondamentali e legislazione di dettaglio, nelle materie di competenza concorrente, sia, a fortiori, nell’esercizio del potere di avocazione da parte dello Stato di funzioni amministrative, e conseguentemente legislative, sulla base dell’art. 118, primo comma, Cost., nelle materie di competenza regionale residuale.
Nella legge n. 246 del 2005 non si rinviene alcun cenno alla disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni, campo di interventi legislativi particolarmente delicato, per il quale non può valere una generica delegazione al Governo ad operare un riassetto di norme statali, ma sono necessari princìpi e criteri direttivi appositi, mirati alla regolamentazione interordinamentale di singole materie, ognuna delle quali presenta specificità da considerare partitamente, non compatibili con princìpi e criteri direttivi di natura formale e metodologica, valevoli per tutti gli oggetti di normazione che compongono l’ordinamento giuridico dello Stato.
La specificità delle singole materie si coglie anche nella rilevazione attenta degli incroci e degli intrecci tra le varie sfere di competenza, statale e regionale, rispetto ai quali la precisazione dei rispettivi confini e degli strumenti adeguati di leale collaborazione deve essere frutto di valutazione nel merito delle problematiche e degli interessi coinvolti. Tale valutazione di merito, se effettuata dal legislatore delegato, deve essere preceduta da una precisa delimitazione dell’oggetto della disciplina – che peraltro non può estendersi genericamente ad intere materie – e dalla fissazione di princìpi e criteri direttivi, mirati a indirizzare la normazione particolare affidata al Governo. Si tratta di incidere su equilibri importanti e complessi tra interessi nazionali e locali, rispetto ai quali il Parlamento è chiamato a dare indicazioni di merito idonee, pur se in linea generale e di principio, a prefigurare i contenuti delle norme e le forme di interlocuzione e collaborazione con le Regioni, quando necessarie.
5.6.— Con riferimento ai limiti della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005, si deve rilevare che essa non si può considerare generica, e quindi in contrasto con l’art. 76 Cost., se si osserva la sua essenziale finalità di realizzare una generale semplificazione del sistema normativo statale, mediante abrogazione di leggi ormai superate e inutili, raggruppamento di quelle superstiti per settori omogenei, armonizzazione e riassetto delle stesse. Le innovazioni autorizzate dal legislatore delegante erano pertanto strettamente funzionali al migliore adempimento di tale compito di sistematizzazione normativa e non erano suscettibili di allargamento all’introduzione di norme nuove, destinate, per di più, a disciplinare in modo organico, in forma codicistica, una materia compresa nella competenza legislativa residuale delle Regioni.
In definitiva, il legislatore delegato ben poteva raggruppare e riordinare le norme statali incidenti sulla materia del turismo, negli ambiti di sua competenza esclusiva e per la tutela di interessi di sicuro rilievo nazionale, come precisato, in più pronunce, da questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2009, n. 369 del 2008, n. 88 del 2007, n. 214 del 2006). Ciò che invece la delega non consentiva era la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni nella medesima materia, peraltro con il ripetuto ricorso al metodo della cosiddetta ―attrazione in sussidiarietà‖, che, qualificandosi – ai sensi dell’art. 118, primo comma, Cost. e secondo la giurisprudenza di questa Corte – come forma non ordinaria di esercizio, da parte dello Stato, di funzioni amministrative e legislative attribuite alle Regioni da norme costituzionali, richiede in tal senso una precisa manifestazione di volontà legislativa del Parlamento, con indicazione, tra l’altro, di adeguate forme collaborative, del tutto assente nella legge di delegazione n. 246 del 2005.
5.7.— Sul piano più generale dei rapporti tra legge di delegazione e decreti legislativi – nei casi in cui il Parlamento abbia inteso dare mandato al Governo ad operare il riassetto di uno o più settori normativi – si deve richiamare la giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre inquadrato in limiti rigorosi l’esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, non strettamente necessari in rapporto alla finalità di ricomposizione sistematica perseguita.
A proposito delle deleghe che abbiano ad oggetto «la revisione, il riordino ed il riassetto di norme preesistenti», «l’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è […] ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti princìpi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato», giacché quest’ultimo non può innovare «al di fuori di ogni vincolo alla propria discrezionalità esplicitamente individuato dalla legge-delega» (sentenza n. 293 del 2010). Nel caso oggetto del presente giudizio, non si rinviene alcun principio e criterio direttivo nella materia ―turismo‖, come pure è richiesto dall’art. 20 della legge n. 59 del 1997, espressamente richiamato dalla legge n. 246 del 2005.
Anche dal punto di vista del rapporto complessivo tra delega e decreto legislativo, si deve riscontrare, nel caso di specie, una evidente distonia. Questa Corte ha difatti precisato che «per valutare se il legislatore abbia ecceduto [i] – più o meno ampi – margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega» (sentenza n. 230 del 2010). Come già si è chiarito, la ratio della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005 era quella di riordinare e riassettare la normativa statale, e non quella di riformulare i rapporti tra Stato e Regioni in diverse materie – anche di competenza residuale regionale – facendo ricorso all’avocazione in sussidiarietà di competenze legislative situate al livello regionale.
Lo scrutinio sulla carenza di delega prescinde quindi dalla correttezza dell’avocazione delle competenze legislative da parte dello Stato, ed è volto piuttosto a verificare se questo accentramento di competenze sia stato, anche in via generale, voluto e autorizzato dalla legge del Parlamento. Al riguardo, si deve concludere per la soluzione negativa, giacché la finalità fondamentale di semplificazione, che costituiva la ratio propria della legge n. 246 del 2005, era quella di creare insiemi normativi coerenti, a partire da una risistemazione delle norme vigenti, sparse e non coordinate, apportando quelle modifiche rese necessarie dalla composizione unitaria delle stesse. I rapporti tra Stato e Regioni stanno evidentemente su un altro piano e la modifica della loro disciplina richiede scelte di politica legislativa, che, seppur per grandi linee, devono provenire dal Parlamento.
6.— Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, l’analisi della fondatezza della censura di carenza di delega si deve condurre non sull’intero d.lgs. n. 79 del 2011, ma sulle singole disposizioni impugnate – nei limiti della loro ridondanza sul riparto di competenze di cui all’art. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost. e sull’allocazione delle funzioni amministrative, e conseguentemente legislative, di cui all’art. 118, primo comma, Cost. – allo scopo di verificare se ciascuna di esse possa essere catalogata tra le norme statali da riassettare ed armonizzare, o se invece si tratti di una nuova disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni su oggetti particolari, non compresa nella delega.
Si deve pertanto procedere all’esame delle singole disposizioni contenute nell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 ed impugnate dalle Regioni ricorrenti.
6.1.— L’art. 1, che definisce l’ambito di applicazione del cosiddetto codice del turismo, precisa che lo stesso «reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre norme in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle
disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali».
La disposizione sopra riportata sfugge, nel suo complesso, alla censura di carenza di delega, in quanto precisa che le norme seguenti si mantengono nei confini della competenza statale e si limitano a dare attuazione alla delega di riordino e riassetto contenuta nella legge n. 246 del 2005. Ciò che esula dall’ambito consentito dalla delega è la finalità di provvedere «all’esercizio unitario delle funzioni amministrative», che, ricalcando la formula dell’art. 118, primo comma, Cost., si riferisce al possibile accentramento di competenze amministrative, e conseguentemente legislative, secondo limiti e modalità precisati dalla giurisprudenza di questa Corte. Si tratta quindi di una finalità che attiene non al riassetto della legislazione statale in materia di turismo, ma che riassume sinteticamente l’orientamento a disciplinare, in senso innovativo, l’assetto dei rapporti tra Stato e Regioni nella medesima materia.
Sulla base delle precedenti considerazioni si deve ritenere che la questione prospettata sia non solo ammissibile – in quanto l’asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda, in tutta evidenza, nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo – ma anche fondata, per carenza di delega, limitatamente alle parole «necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia».
6.2.— L’art. 2 contiene i «princìpi sulla produzione del diritto in materia turistica» e pone le condizioni per l’intervento legislativo dello Stato nella stessa materia, riprendendo alcune affermazioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 76 del 2009. Si tratta di disposizione del tutto nuova, che, pur nell’intenzione di adeguare la normativa ai princìpi stabiliti nella giurisprudenza costituzionale, per sua stessa natura incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica e fuoriesce pertanto dai limiti della delega. Il seguito legislativo delle sentenze di questa Corte richiede, comunque, una manifestazione di volontà, pur generale e di principio, del legislatore delegante. In caso contrario, sarebbe il potere esecutivo delegato ad inserire nuove norme nell’ordinamento, in diretta attuazione di orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, superando il potere legislativo del Parlamento delegante.
Per quanto sopra detto, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 è ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all’art. 117, quarto comma, Cost.
6.3.— L’art. 3 contiene «princìpi in tema di turismo accessibile». Si deve rilevare che tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l’art. 1 dell’«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui princìpi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell’adozione del provvedimento attuativo dell’art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» – recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 – aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome.
Indipendentemente da ogni considerazione di merito su tale disposizione, si deve rilevare che essa attiene, con evidenza, ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l’avocazione delle stesse, con l’osservanza dei limiti e delle modalità precisati dalla giurisprudenza di questa Corte.
La questione di legittimità costituzionale promossa è, pertanto, ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.4.— L’art. 4, commi 1 e 2, contiene norme che regolano le imprese turistiche. Si tratta di una sostanziale riproduzione dell’art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), emanata prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. La disciplina in questione non incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica, ma si mantiene nell’ambito della materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato.
Pertanto, in riferimento all’art. 4, commi 1 e 2, del cosiddetto codice del turismo, l’asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. non ridonda in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni; di conseguenza, la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile.
L’art. 4, commi 1 e 2, è altresì impugnato dalla Regione Umbria per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., in quanto sarebbe lesivo delle competenze regionali in materia di turismo.
Per le ragioni sopra evidenziate, quest’ultima questione di legittimità costituzionale non è fondata.
6.5.— L’art. 8 contiene una classificazione delle strutture ricettive. Tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l’art. 1 del già citato accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal menzionato d.P.C.m. 13 settembre 2002, aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome.
Anche in questo caso si tratta di un accentramento di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni, in forza della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo. Tale variazione del riparto delle competenze esula pertanto dal riordino della legislazione statale e incide sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni, superando così i limiti della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005. Per tale motivo la questione di legittimità costituzionale promossa per eccesso di delega è ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.6.— L’art. 9 contiene una classificazione e una disciplina delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere. Anche tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall’art. 1 dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002.
Si realizza, quindi, un accentramento di funzioni legislative spettanti in via ordinaria alle Regioni, in virtù della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo. Tale spostamento altera il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia.
Di conseguenza, deve ritenersi che la censura prospettata per eccesso di delega sia, non solo ammissibile, ma anche fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.7.— L’art. 10 contiene una classificazione degli standard qualitativi delle imprese turistiche ricettive. Valgono ancora una volta le considerazioni già formulate in relazione ad altre norme del cosiddetto codice del turismo; infatti, pure l’art. 10 accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall’art. 1 dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002.
La norma impugnata realizza, dunque, un accentramento di funzioni legislative che, in base alla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo, spettano in via ordinaria a queste ultime e il cui spostamento implica una variazione del riparto di competenze tra Stato e
Regioni, che esula dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005. Deve pertanto ritenersi che la censura prospettata per eccesso di delega sia, non solo ammissibile, ma anche fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.8.— L’art. 11, comma 1, contiene una disciplina della pubblicità dei prezzi, stabilendo l’obbligo per gli operatori turistici di comunicare alle Regioni e alle Province autonome i prezzi praticati. Si tratta di norma che riprende in parte il contenuto dell’art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) emanata anteriormente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. L’imposizione dell’obbligo di comunicazione indicato rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia turistica ed implica, di conseguenza, un’alterazione del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni stesse, quale emerge dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), variazione non compresa nell’ambito della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Per quanto detto, si deve ritenere che la questione di legittimità costituzionale in esame sia ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.9.— L’art. 12 contiene una classificazione ed una disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. Tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall’art. 1 dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002.
Il legislatore delegato ha operato un accentramento statale di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni, in base alla loro competenza legislativa residuale in materia di turismo, determinando, quindi, una variazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni nella predetta materia, non contemplata nella delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Per quanto detto, la questione di legittimità costituzionale prospettata per eccesso di delega deve essere ritenuta ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.
6.10.— L’art. 13 contiene una classificazione ed una disciplina delle strutture ricettive all’aperto. Con tale disposizione si accentrano in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall’art. 1 dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002.
Ancora una volta, il legislatore delegato ha operato un accentramento di funzioni che spettano in via ordinaria alle Regioni, sulla base della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo, con la conseguenza di produrre una variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni nella detta materia, non contemplata nella delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Per quanto detto, la questione di legittimità costituzionale prospettata per eccesso di delega deve essere ritenuta ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.11.— L’art. 14 contiene la definizione delle strutture ricettive di mero supporto. Si tratta di norma del tutto nuova, che incide con evidenza nella materia ―turismo‖, di competenza legislativa residuale delle Regioni, e fuoriesce pertanto dalla delega di riordino e riassetto delle leggi statali
nella suddetta materia, contenuta nella legge n. 246 del 2005. Si deve, di conseguenza, ritenere che la censura prospettata per eccesso di delega sia ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.12.— L’art. 15 contiene una disciplina degli standard qualitativi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive. Tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall’art. 1 dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002.
La norma impugnata realizza un accentramento statale di funzioni che spettano alle Regioni, titolari di competenza legislativa residuale nella materia del turismo; si determina così una variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni, non autorizzata dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Per quanto detto, l’impugnativa promossa per eccesso di delega è, non solo ammissibile, ma anche fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.13.— L’art. 16 detta norme sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive. Con tale disposizione lo Stato incide sulla disciplina dei procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche, riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Si tratta quindi di una variazione del riparto delle competenze, quale risulta dal Titolo V della Parte II della Costituzione, dopo la riforma operata dalla legge cost. n. 3 del 2001, non rientrante nei limiti della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Si deve pertanto ritenere che la questione prospettata per eccesso di delega sia ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.14.— L’art. 18 contiene «definizioni» in materia di agenzie di viaggio e turismo. Con tale disposizione vengono accentrati in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall’art. 1 dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002.
Si tratta, ancora una volta, di un accentramento di competenze spettanti in via ordinaria alle Regioni, in forza della loro competenza legislativa esclusiva in materia di turismo. Si opera in tal modo una variazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni nella detta materia, che esula dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Per quanto detto, deve essere ritenuta ammissibile e fondata la censura sollevata per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.15.— L’art. 19 contiene una norma che sancisce, a carico delle agenzie di viaggio e turismo, l’obbligo di stipulare «congrue polizze assicurative a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti». Si tratta di disposizione che incide sul sistema di garanzie posto a tutela del cliente delle agenzie di viaggio e turismo, e quindi sulla materia dell’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost. Poiché la norma citata si mantiene in un ambito strettamente attinente a competenze statali, la censura delle ricorrenti
relativa alla carenza di delega non è ammissibile. L’asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. non ridonda, infatti, in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni.
L’art. 19 del cosiddetto codice del turismo è, inoltre, impugnato dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., in quanto opererebbe l’attrazione in sussidiarietà delle competenze amministrative e legislative delle Regioni in assenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte.
Come già detto in relazione alla questione avente ad oggetto lo stesso art. 19, ma in riferimento al vizio di eccesso di delega, la norma impugnata reca una disciplina riconducibile, per prevalenza, all’ambito di competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile».
Pertanto, la questione promossa in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost. deve essere ritenuta non fondata.
6.16.— L’art. 20, comma 2, dispone che l’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie, già legittimate ad operare, non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio. Con tale disposizione si disciplina un aspetto di dettaglio nella materia ―turismo‖, attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Si opera in tal modo una variazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, quale emerge dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, a seguito della legge cost. n. 3 del 2001, variazione non contemplata dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Pertanto, la questione promossa per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all’art. 117, quarto comma, Cost., deve essere dichiarata ammissibile e fondata.
6.17.— L’art. 21 reca norme in tema di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e turismo. Si tratta di disposizione del tutto nuova, che modifica la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di turismo, spettante in via ordinaria alla competenza legislativa residuale delle Regioni. L’incidenza della norma impugnata su ambiti rimessi al legislatore regionale e il suo carattere innovativo (non consentito dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005) determinano l’ammissibilità e la fondatezza della questione prospettata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione all’art. 117, quarto comma, Cost.
6.18.— L’art. 23, commi 1 e 2, definisce e regola i «sistemi turistici locali». La stessa definizione, che la norma impugnata dà di questi, dimostra l’inerenza di tale disciplina alla materia ―turismo‖, di competenza residuale delle Regioni. Si definiscono in tal modo, infatti, «i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate».
Una disposizione simile era contenuta nell’art. 5 della legge n. 135 del 2001, emanata in data anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione operata dalla legge cost. n. 3 del 2001, che ha attribuito la materia ―turismo‖ alla competenza legislativa residuale delle Regioni. La norma censurata introduce pertanto una variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di turismo, quale emerge dal Titolo V della Parte II della Costituzione. Tale variazione, come già più volte evidenziato, non era compresa nella delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.
Per quanto detto, si deve ritenere che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, commi 1 e 2, sia ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all’art. 117, quarto comma, Cost.
6.19.— L’art. 24 disciplina l’«incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano».
La disposizione in esame prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, «promuov[a] la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica».
La norma in oggetto è impugnata, unitamente alle altre del cosiddetto codice del turismo, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., e singolarmente, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., e del principio di leale collaborazione.
Con riguardo al secondo gruppo di censure, a parere delle ricorrenti il legislatore statale avrebbe disposto l’attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative e legislative in un ambito materiale di competenza legislativa residuale (―turismo‖) o, in alternativa, in un ambito di competenza legislativa concorrente («valorizzazione dei beni culturali e ambientali»).
Le questioni promosse devono essere rigettate, in quanto inammissibili (quelle sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.) e infondate (quelle prospettate in relazione agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120 Cost., ed al principio di leale collaborazione).
Il censurato art. 24 sottende, infatti, un principio generale di valorizzazione e di promozione dei beni culturali con finalità turistica. Peraltro, l’attività di valorizzazione e di promozione svolta a livello nazionale dallo Stato, e per esso dal Governo, non inibisce alle Regioni di intervenire attraverso analoghe attività volte a promuovere e a valorizzare, a fini turistici, i beni culturali presenti nel territorio regionale.
Il riconoscimento di siffatto principio in tema di «valorizzazione dei beni culturali» non altera il riparto di competenze tra Stato e Regioni ma, al contrario, ne esalta le potenzialità in quanto permette di evidenziare come lo scopo perseguito da Stato e Regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, non possa che essere quello di realizzare un incremento qualitativo dell’offerta turistica.
Con la norma impugnata, pertanto, il legislatore statale non ha oltrepassato i limiti posti dall’art. 117, terzo comma, Cost., di talché deve essere dichiarata inammissibile la questione prospettata per eccesso di delega, in quanto la relativa censura non ridonda in una lesione di attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni.
Per le medesime ragioni deve essere, poi, dichiarata non fondata la questione formulata in riferimento ai parametri relativi al riparto di competenze.
6.20.— L’art. 30, comma 1, disciplina le agevolazioni in favore dei turisti con animali domestici al seguito. Si tratta di norma del tutto nuova, che rientra in modo evidente nella competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo. Poiché introduce una variazione al riparto di
competenze legislative tra Stato e Regioni nella suddetta materia, quale emerge dal Titolo V della Parte II della Costituzione, dopo la riforma del 2001, la norma citata non rientra nell’ambito della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005. Si deve perciò ritenere che la questione prospettata per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all’art. 117, quarto comma, Cost., sia ammissibile e fondata.
6.21.— L’art. 68 disciplina le attività di assistenza al turista. Non risultano disposizioni legislative statali preesistenti. La norma in questione può essere assimilata a quanto disposto, in maniera generica, dall’art. 1 dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. Con la disposizione impugnata vengono accentrate allo Stato funzioni amministrative e legislative spettanti in via ordinaria alle Regioni, in base agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
La riconducibilità della normativa censurata all’ambito materiale del ―turismo‖ determina l’ammissibilità della questione promossa per violazione della delega legislativa.
Poiché la delega contenuta nella legge n. 246 del 2005 non contemplava la variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di turismo, la suddetta norma deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
6.22.— L’art. 69 disciplina la gestione dei reclami nei confronti delle imprese e degli operatori turistici. La disposizione in oggetto presenta un contenuto genericamente assimilabile a quello dell’art. 4 della legge n. 135 del 2001, anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione operata con la legge cost. n. 3 del 2001. Poiché tale disposizione accentra allo Stato attività che in via ordinaria spettano alle Regioni, in base alla loro competenza legislativa residuale in materia di turismo, essa fuoriesce dal campo della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005, con la conseguenza di rendere la questione ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.
7.— Sono assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dalle Regioni ricorrenti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l’approvazione dell’art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, in relazione all’art. 4, commi 1 e 2, dell’allegato 1 del medesimo decreto legislativo, promossa dalla Regione Umbria per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, in relazione all’art. 19 dell’allegato 1 del medesimo decreto legislativo, promossa dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, in relazione all’art. 24 dell’allegato 1 del medesimo decreto legislativo, promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, promossa dalla Regione Umbria per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost.;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, promossa dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120 Cost., e del principio di leale collaborazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.
Il Cancelliere
F.to: MILANA</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/feeds/7220801148825928210/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/04/la-corte-costituzionale-dichiara.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/7220801148825928210'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6824970208773637306/posts/default/7220801148825928210'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://pilloledidiritto.blogspot.com/2012/04/la-corte-costituzionale-dichiara.html' title='La Corte Costituzionale dichiara illegittimi ben 19 articoli del nuovo Codice del turismo'/><author><name>Pillole di Diritto</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02333078331654529957</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0pVEq7Jrh2dTIH2mN6AzHbGEuNvWk1ytPORu49vY-AzF-ZFbzZXZe7ixJChb8sQuuBMPCcKyXDQF_7V5pTdF1ZxFRP_YVMtq0nR_07W1ShpECckWvIWNN5Y1-vY0W5g/s220/DSCN0412+-+Copia.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>