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<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss version="0.91"><channel><title>RivieraEdilizia.com - Obiettivo Sicurezza</title><description>La rubrica sulla Sicurezza sul lavoro di RivieraEdilizia.com</description><link>http://www.rivieraedilizia.com/obiettivosicurezza.asp</link><language>it</language><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Rivieraediliziacom-ObiettivoSicurezza" type="application/rss+xml" /><item><title><![CDATA[E? PROSSIMA LA SCADENZA DEL 01/01/2009. TRA ABROGAZIONI, RINVII E CONFERME, LA SITUAZIONE  DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL TESTO UNICO]]></title><description><![CDATA[<img src="immagini/obiettivosicurezza/edifici.gif" alt="" align="right"/> In vista dell?approssimarsi del 01/01/2009, data fissata quale termine di differimento di alcuni obblighi previsti dal Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (TUSL), si ritiene di fare cosa utile, tra abrogazioni, rinvii e conferme, aggiornarsi sullo stato dell?arte.<br><p>In vista dell?approssimarsi del 01/01/2009, data fissata quale termine di differimento di alcuni obblighi previsti dal Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (TUSL), si ritiene di fare cosa utile, tra abrogazioni, rinvii e conferme, aggiornarsi sullo stato dell?arte.<br></p><br><p>Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:<br></p><br><p><br><strong>E? confermato, ad oggi, il rinvio al 01/01/2009</strong> dell?aggiornamento della valutazione dei Rischi così come l?aveva voluta il <i>TUSL "?la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi:<br><br>- quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra  cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere (es, disabili) , all?età (es. minori), alla provenienza da altri Paesi (es. lavoratori extracomunitari);<br><br>- quelli connessi alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro?"</i><br></p><br><p><br>Non risulta ancora emanato il previsto Decreto Ministeriale decorsi 6  mesi dal quale sarebbe stata resa effettiva l?abrogazione del Registro degli infortuni; in conseguenza di ciò <strong>conserva piena validità l?attuale documento cartaceo</strong> che pertanto dovrà continuare ad essere conservato ed esibito agli Organi di Vigilanza completo delle registrazioni che hanno visto gli infortuni dei lavoratori per prognosi anche di un giorno escluso quello dell?evento.<br></p><br><p><br><strong>Continua a trovare piena validità la formazione dei Datori di lavoro che intendono nominarsi Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP)</strong> già prevista dal Decreto Ministeriale 16/1/1997 e consistente nella frequenza di un Corso nella materia della Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro della durata minima di 16 ore integrato dal modulo antincendio e primo soccorso. Secondo un accordo Stato-Regioni, da emanarsi entro il 15/5/2009, dovrà essere regolamentata tale formazione nonché gli aggiornamenti che dovranno interessare tutti i datori di lavoro che precedentemente hanno frequentato le classiche 16 ore nonché coloro i quali entro il 31/12/1996 avevano comunicato alla ASL e all?Ispettorato del Lavoro lo svolgimento diretto dei compiti inerenti la Sicurezza e per questo erano stati completamente esonerati dalla frequenza di qualsivoglia modulo formativo.<br></p><br><p><br>Del pari <strong>continua a trovare validità la cd, autocertificazione della Valutazione dei Rischi per Imprese che occupano fino a 10 dipendenti</strong> poiché l?elaborazione di procedure standard per tale tipologia di Impresa dovrà essere definita mediante un accordo Stato-Regioni da emanarsi entro il 31/12/2010.<br></p><br><p><br><strong>E? invece vigente, fin dal 15/5/2008,</strong> l?obbligo per il Datore di lavoro che appalta opere o servizi all?interno dell?Azienda della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).<br></p><br><p><br>Si segnala, da ultimo, l?obbligo del datore di lavoro di provvedere alla <strgon>formazione specifica del Preposto,</strong> (Capo-squadra, Capo Reparto, Capo-ufficio, ecc.) da effettuarsi in Azienda il cui obbligo è vigente anch?esso fin dal 15/5/2008.<br></p>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[FORMAZIONE MASSICIA IN EDILIZA (16 ORE) PER PREVENIRE IL FENOMENO DEGLI INFORTUNI ]]></title><description><![CDATA[<img src="immagini/obiettivosicurezza/sicurezza.gif" alt="" align="right"/>Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli Edili, firmato il 18/6/2008, tra le principali novità punta alla riduzione degli infortuni sul lavoro attraverso la promozione di appositi Corsi di formazione che accompagnano il lavoratore durante la sua vita professionale.<br><p><br>Tale innovazione si collega al più generale obbligo previsto dall?art. 37 del D. Lgs. 81/2008 (TUSL) che prevede una formazione sufficiente ed adeguata a favore del lavoratore nella materia della Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro.</p><br><p><br>La nuova previsione del CCNL risulta così strutturata:<br></p><br><ul><br><li><br> 	prima assunzione intesa quale <u>primo ingresso nel settore edile</u>: formazione obbligatoria di <strong>16 ore</strong><br></li><br><li><br>prima assunzione intesa quale <u>primo ingresso nel settore edile</u>: formazione obbligatoria di <strong>16 ore</strong><br></li><br></ul><br><p>La sperimentazione avrà la durata di 2 anni.</p><br><p><br>L?aspetto che si ritiene di dover sottolineare è che, in linea con quanto previsto dall?art. 37 del TU il quale dispone che la formazione deve essere erogata <i>??all?atto della costituzione del rapporto di lavoro?</i>, tale formazione di 16 ore, dovrà essere impartita prima dell?ingresso in cantiere del <strong>lavoratore neo-edile</strong> e varrà quale assolvimento dell?obbligo di legge.<br></p><br><p>La procedura prevista è la seguente:</p><br><p><strong>A.</strong> L?impresa edile si impegna a comunicare l?assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa Edile  territoriale che in automatico trasmetterà la comunicazione alla Scuola Edile;</p><br><p><strong>B.</strong><br>La Scuola Edile chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione in Sicurezza.<br></p><br><p><br>     La formazione così acquisita verrà registrata sul ?Libretto Formativo del cittadino? già previsto dalla ?Legge Biagi? e ripreso dal Testo Unico Sulla Sicurezza sul Lavoro.<br></p><p>Le parti stipulanti il CCNL, inoltre, con riferimento alle ore di formazione continua per i lavoratori del settore, concordano di istituire ulteriori 8 ore annue con particolare riguardo alla Sicurezza sul lavoro, da effettuarsi presso l?Azienda o presso le Scuole Edili, con certificazione della formazione espletata, attraverso l?utilizzo dei finanziamenti derivanti dal contributo dello 0,30% per la formazione continua previsto dalla vigente normativa.<br></p><p>E? evidente in questa innovativa previsione che non trova precedenti nel campo della formazione dei lavoratori in materia di Sicurezza, una prima, decisa, risposta del settore edile alla vasta campagna che il Governo per il tramite del Ministro del Lavoro SACCONI ha promesso dopo gli ennesimi, gravi, incidenti mortali sul lavoro dei mesi scorsi.</p>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (T.U.S.L.) E INNOVAZIONI IN MATERIA DI LAVORO]]></title><description><![CDATA[<img align="right" src="./immagini/obiettivoSicurezza/img08.jpg" alt="" style="padding:0 0 5px 5px;" /><br>Così come era prevedibile sono state apportate le prime modifiche al nuovo Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (TUSL).<br><p><br>     Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:<br></p><br>La novità più sensazionale è senza dubbio il rinvio al 01/01/2009  dell?aggiornamento della valutazione dei Rischi così come l?aveva voluta il TUSL che inevitabilmente trascina con sé anche l?apposizione della "famigerata" <strong>data certa</strong> che il Documento di valutazione dei Rischi avrebbe dovuto riportare. Ragion per cui, allo stato, si applica il previgente D. Lgs. 626/94.<br><p><br>     Altra novità di rilievo è il differimento, anche questo al 01/01/2009, dell?obbligo per il Datore di lavoro, di comunicare all?INAIL (per via telematica) gli infortuni anche di un solo giorno. Tale adempimento era stato voluto per compensare l?abolizione del Registro degli infortuni previsto decorsi 6 mesi dall?emanazione di un apposito Decreto Ministeriale.<br></p><br><p><br>     Tale proroga al 1° gennaio 2009 riguarda un argomento già al centro di discussioni dopo l'emanazione del Testo Unico ed in particolare l'obbligo da parte del datore di lavoro e del dirigente di comunicare all?INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportino un?assenza di almeno un giorno e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un?assenza superiore a tre giorni.<br></p><br><p><br>     Altra proroga al 1° gennaio 2009 riguarda il divieto, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, di effettuare le visite mediche preventive in fase <strong>preassuntiva</strong>, che comunque come è noto era stato già sancito dalla giurisprudenza ancor prima che intervenisse il legislatore.<br></p><br><p><br>     Con Legge n. 133 del 6 agosto u.s., pubblicata nella G.U. del 21 agosto 2008, sono state, inoltre, rinviate e/o abrogate ulteriori recenti innovazioni.<br></p><br><p><br>     Per esempio è stata eliminata l?ipotesi, ai fini della adozione da parte degli Ispettori del Lavoro del provvedimento di <strong>sospensione</strong> delle attività imprenditoriali, la condizione delle reiterate violazioni della disciplina in materia di <strong>superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.</strong> <u>Restano   immutate le ipotesi di sospensione dell?attività imprenditoriale per occupazione di manodopera irregolare pari o superiore al 20% del personale occupato o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di Sicurezza e Salute.</u><br></p><br><p><br>     Come è noto l'art. 18 comma 1 lettera aa) del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, impone ai datori di lavoro di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). <br></p>   <br><p><br>L'Inail in una informativa fa presente che tale comunicazione non deve ancora essere effettuata in quanto sono in corso di definizione le modalità e i termini della comunicazione stessa. L'Istituto, inoltre, si riserva di fornire non appena possibile tutte le indicazioni utili per le quali assicura fin da ora la massima semplificazione operativa.<br></p>   ]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[FORMAZIONE E  RESPONSABILITA? DEL PREPOSTO]]></title><description><![CDATA[<img align="right" src="./immagini/obiettivoSicurezza/img088.gif" alt="" style="padding:0 0 0px 0px;" /><br>    Il comma 7 dell?art. 37 del D. Lgs. 81/2008, meglio conosciuto come <strong>Testo Unico<br>        sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro (TUSSL)</strong>, conferma la centralità<br>    che la legge 123/07 assegnava alla figura del Preposto, dedicandogli uno specifico<br>    percorso formativo sulle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.<br>    <p><br>        I contenuti di tale formazione riguardano:</p><br>    <ul><li>principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;</li><br>        <li>definizione e individuazione dei fattori di rischio;</li><br>        <li>valutazione dei rischi;</li><br>        <li>individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione<br>            e protezione.</li><br>    </ul><br>    <p><br>        Viene altresì introdotto l'obbligo dell?aggiornamento periodico la cui periodicità<br>        andrà in seguito definita.</p><br>        <p>In particolare, l'art. 37 al comma 7 disciplina la formazione specifica obbligatoria per il Preposto; al riguardo si evidenzia quanto segue:</p><br>        <ul><br>        <li><br>             	i contenuti della formazione sono quelli elencati nell'articolo citato (una parte riguarda gli <br> 	aspetti generali, una parte è relativa alla mansione e ai rischi specifici dell'ambiente di lavoro);<br>        </li><br>        <li><br>             	la formazione va somministrata in azienda (durante l'orario di lavoro);<br>        </li><br>        <li><br>             	il Preposto deve ricevere detta formazione "a cura del datore di lavoro": si deve intendere che il datore di lavoro deve preoccuparsi di erogarla, eventualmente ma non necessariamente in prima persona;<br>        </li><br>        <li><br>             	<u>l'obbligo è già vigente dal 15.05.08.</u><br>        </li><br>        <br>        </ul><br>        <p><br>Si sottolinea che la suddetta formazione obbligatoria ex comma 7 art. 37 deve essere realizzata ai sensi del c. 12 del medesimo articolo in collaborazione dell?Organismo paritetico, il quale si ritiene vada coinvolto per i soli compiti di pianificazione e non di attuazione dei corsi, trattandosi di formazione da realizzare in Azienda.<br>        </p><br>        <p><br>Perfettamente in linea con gli indirizzi forniti dal legislatore con l?articolo 19 di tale Testo Unico in materia di Sicurezza  e Salute sul Lavoro che ha rivalutata la figura del Preposto nei luoghi di lavoro assegnandone gli obblighi ed i compiti questa sentenza della Corte di Cassazione pone l?attenzione sulla responsabilità di un Preposto ritenuto colpevole, in quanto garante della sicurezza nei luoghi di lavoro, di <i>non aver esercitato una attività di vigilanza e di controllo su di un lavoratore</i> che ha poi subito un infortunio e di non aver fatto adottare allo stesso un mezzo di protezione individuale adeguato al tipo di lavoro che stava compiendo.<br>Sostiene, infatti,  la Sez. IV penale che <i>"...il capo-reparto (ma potrebbe essere il Capo-officina, il Capo-cantiere, ecc.) è, quale Preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti"</i>.<br>Ed ancora : <i>"la qualifica di preposto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere attribuito facendo riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'azienda più che in base a formali qualificazioni giuridiche  per cui ne consegue che chiunque in una azienda assuma, in qualsiasi modo, <u>una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire</u>, deve essere per ciò stesso, a norma delle disposizioni di legge, considerato tenuto all'osservanza dell'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo che i lavoratori le rispettino."</i><br><br>        </p>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[IL PRESIDIO DI PRIMO SOCCORSO IN CANTIERE]]></title><description><![CDATA[<img src="immagini/obiettivosicurezza/cassetta_ps.gif" alt="" align="right"/><br>L'aspetto della messa a disposizione del presidio di primo soccorso in cantiere <br>e' spesso trascurato. <br><p> Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n°626, all?articolo 15 <br>  indica i provvedimenti che il datore di lavoro deve assumere in tema di primo <br>  soccorso.</p><br><p> In pratica il Datore di Lavoro deve:</p><br><ul><br>  <li> prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza <br>    medica di emergenza, stabilendo i rapporti con i servizi esterni S.S.N. (118) <br>    anche per il trasporto dei lavoratori infortunati;</li><br>  <li> designare <u>uno o più lavoratori</u> incaricati dell?attuazione <br>    del primo soccorso;</li><br>  <li> mettere a disposizione la cassetta di medicazione contenente i materiali <br>    indicati dal Decreto Ministeriale n. 388/2003.</li><br>  <li> mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza <br>    del Servizio Sanitario Nazionale (normalmente un telefono cellulare che non <br>    deve essere quello di proprietà dei dipendenti).</li><br></ul><br><p> A questo proposito è utile precisare che nel caso il Datore di lavoro <br>  occupi nel cantiere più di 3 lavoratori è obbligato a tenere una <br>  cassetta di medicazione. Nel caso invece occupi meno di 3 lavoratori l?obbligo <br>  sarà di tenere un pacchetto di medicazione. Il nostro consiglio è <br>  di tenere sempre, comunque, una cassetta di medicazione in considerazione della <br>  pericolosità delle lavorazioni che si svolgono nel cantiere edile.</p><br><p> Il primo soccorso è l?aiuto che si dà immediatamente ad <br>  una persona colpita da un malore o<br><br>  coinvolta in un incidente, prima che intervenga un esperto (medico o infermiere) <br>  o che arrivi<br><br>  l?autoambulanza.</p><br><p><strong>CASSETTA DI MEDICAZIONE</strong><br><br>  Secondo il Decreto Ministeriale n. 388/2003, la cassetta di medicazione deve <br>  contenere:<br><br>  Guanti sterili monouso (5 paia);<br><br>  Visiera paraschizzi;<br><br>  Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio, da 1 litro (pz. <br>  1);<br><br>  Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%), da 500 ml (pz. 3);<br><br>  Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (pz. 10);<br><br>  Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (pz. 2);<br><br>  Teli sterili monouso (pz. 2);<br><br>  Pinzette da medicazione, sterili monouso (pz. 2);<br><br>  Confezione di rete elastica di misura media (pz. 1);<br><br>  Confezione di cotone idrofilo (pz. 1);<br><br>  Confezioni di cerotti di varie misure pronti all?uso (pz. 2);<br><br>  Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (pz. 2);<br><br>  Forbici (pz. 1);<br><br>  Lacci emostatici (pz. 3);<br><br>  Ghiaccio pronto uso (confezioni 2);<br><br>  Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (pz. 2);<br><br>  Termometro (pz. 1);<br><br>  Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa (pz. 1).</p><br><p> La cassetta di primo soccorso deve essere custodita in luogo facilmente accessibile <br>  <br><br>  ( normalmente nella baracca di cantiere) e facilmente individuabile con apposito <br>  cartello segnaletico.</p><br><p> Il D. Lgs. 626/94 prevede sanzioni che vanno dall?arresto da 3 a 6 mesi <br>  o ammenda da ? 1.549,00 a 4.131,00 a carico del Datore di lavoro che ometta <br>  di prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso (art. 15 <br>  comma 1) - di designare i lavoratori incaricati di attuare le misure (art. 12 <br>  comma 1, lett. b) - di provvedere alla formazione degli addetti (art. 22, comma <br>  5).<br><br></p><br>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA]]></title><description><![CDATA[<img src="immagini/obiettivosicurezza/gente.gif" alt="" align="right">Contrariamente alle previsioni della vigilia è giunto in dirittura d?arrivo <br>  il nuovo Testo unico in materia di Sicurezza sul lavoro.<br><p> Il 1 Aprile u.s., infatti, a Camere ormai sciolte, il Governo è riuscito <br>  nell?intento di dare al nostro ordinamento una raccolta organica di norme <br>  a presidio della tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.</p><br><p> Il provvedimento firmato dal Capo dello Stato il 9 Aprile u.s. è stato <br>  pubblicato sulla G.U. del 30 Aprile 2008 e porta il n. 81. Da questo momento <br>  può dirsi definitamene legge dello Stato.</p><br><p> Ma vediamo quali sono i contenuti di tale norma.</p><br><p> La grande novità è che esso si applicherà a tutte le <br>  forme di lavoro a prescindere dalla loro tipologia ed a tutti i settori produttivi, <br>  a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualificazione <br>  del rapporto di lavoro che li lega all?imprenditore: quindi, oltre al <br>  lavoro subordinato, anche al lavoro ?flessibile? ed autonomo, al <br>  quale le garanzie si applicheranno solo nella misura in cui siano compatibili <br>  con tale tipologia di lavoro.</p><br><p>E su questo punto siamo in grado di anticipare il contenuto dell?art.21 <br>  che testualmente recita: <em>?1 <strong>I componenti dell?impresa <br>  familiare</strong> di cui all?art. 230-bis del Codice Civile, i<strong> <br>  lavoratori autonomi </strong>che compiono opere o servizi ai sensi dell?art. <br>  2222 del Codice Civile, i <strong>piccoli imprenditori</strong> di cui all?art. <br>  2083 del Codice Civile e i <strong>soci delle società semplici operanti <br>  nel settore agricolo</strong> devono:</em></p><br><p><em> a) utilizzare le attrezzature in conformità alle disposizioni di <br>  cui al titolo III </em></p><br><p><em> b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente <br>  alle disposizioni di cui al Titolo III</em></p><br><p><em> c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, <br>  contenente le proprie generalità qualora effettuino le proprie prestazioni <br>  in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto <br>  o di subappalto. </em></p><br><p><em> 2 I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività <br>  svolte e con oneri a proprio carico hanno <strong>facoltà</strong> di:</em></p><br><p><em> a) beneficiare della sorveglianza sanitaria? (omissis) </em></p><br><p><em> b)partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza <br>  sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, ? <br>  (omissis)? </em></p><br><p> Mentre un?altra grossa novità riguarda i Datori di lavoro che <br>  decideranno di svolgere in prima persona i compiti propri del Servizio di Prevenzione <br>  e Protezione dai rischi. E? previsto infatti per quest?ultimi la <br>  frequenza di corsi di formazione nella materia della Sicurezza e Salute sui <br>  luoghi di lavoro che vanno <strong>da un minimo di 16 ad un massimo di 48 ore</strong> <br>  con obbligo di aggiornamento periodico. <strong>Tale obbligo di aggiornamento <br>  vale anche per tutti coloro che attualmente sono in possesso di attestato di <br>  corso da 16 ore. </strong></p><br><p> Il Testo unico si compone di 306 articoli e 51 allegati.</p><br><p> Nel corso dei futuri articoli non mancheremo di seguire da vicino lo sviluppo <br>  di una materia di così grande importanza.</p>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[IL DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOL DURANTE IL LAVORO]]></title><description><![CDATA[<p><img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivosicurezza/barman.gif" alt="" align="right" width="200">Ci <br>  sono voluti quasi cinque anni per rendere operativo lart.15 della Legge 30 marzo <br>  2001, n.125, recante <em>"Legge quadro in materia di alcol e di problemi <br>  alcolcorrelati</em>" che vieta lassunzione e la somministrazione di bevande <br>  alcoliche durante il lavoro in uno specifico elenco di lavorazioni, dichiarate <br>  dalla legge ad alto rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, <br>  lincolumità o la salute di terzi e tra i quali spicca al n.10 <strong>lavoratori <br>  addetti ai comparti delledilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che <br>  prevedono attivit in quota, oltre i due metri di altezza.</strong></p><br><p> L'art.1 di tale legge 30 marzo 2001, n.125, definisce <em>"bevanda alcolica"</em> <br>  ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi <br>  di alcol e <em>"bevanda superalcolica"</em> ogni prodotto con gradazione <br>  superiore al 21 per cento di alcol in volume. Essa, riferendosi ancora una volta <br>  al D. Lgs. 626/94, sottolinea <em>"nuovamente"</em> - qualora ce ne <br>  fosse stato bisogno - limportanza dell'individuazione di mansioni a rischio <br>  affermando il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche <br>  e super alcoliche ai lavoratori che esplicano attivit che comportano un elevato <br>  rischio di infortuni sul lavoro.</p><br><p> Il D. Lgs 626/94, infatti, obbliga il Datore di lavoro a occuparsi della salute <br>  dei propri dipendenti ad ampio raggio inquadrando i rischi specifici dell'Azienda <br>  in tutti i rischi per la salute umana. Non a caso:</p><br><ul><br>  <li> l'art. 4, comma 1 prevede che il datore di lavoro ha lobbligo di valutare <br>    <strong>tutti</strong> i rischi presenti in Azienda (quindi anche mobbing, <br>    fumo di sigaretta, alcol, ecc.);</li><br>  <li> l'art. 4, comma 5, lett.c) prevede che il Datore di lavoro nell'affidare <br>    i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacit e delle condizioni degli <br>    stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.<br><br>  </li><br></ul><br><p> Per le finalità previste dallart.15 citato i controlli alcolimetrici <br>  nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal Medico Competente <br>  ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre <br>  1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei Servizi <br>  per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza <br>  competenti per territorio delle Aziende Unità Sanitarie Locali.</p><br><p> Per le violazioni al precetto normativo sono previste sanzioni amministrative <br>  consistenti nel pagamento di una somma di denaro <u><strong>da un minimo di <br>  516,00 ad un massimo di 2.582,00 per chiunque violi il divieto di somministrazione <br>  (datore di lavoro) e assunzione (lavoratore) di bevande alcoliche durante le <br>  lavorazioni individuate nel Decreto applicativo.</strong></u> Competenti ad <br>  accertare la violazione e, di conseguenza ad irrogare la sanzione sono chiamati <br>  gli Organi di Polizia Amministrativa quali, ad esempio, trattandosi della materia <br>  riguardante la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro, le ASL e le Direzioni <br>  Provinciali del Lavoro (ex Ispettorati del Lavoro). </p>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[I sistemi anticaduta]]></title><description><![CDATA[<p><img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivosicurezza/cintura_sicurezza.gif" alt="" align="right">Chi <br>  si occupa di allestire, modificare o smantellare impalcature, necessita dispositivi <br>  di protezione anticaduta.</p><br><p> I sistemi definiti in lingua italiana come anti-caduta non hanno come obiettivo <br>  quello di impedire una caduta (compito svolto dal parapetto o protezione collettiva) <br>  ma hanno come obiettivi primari:</p><br><ol><br>  <li> arrestare la caduta nel minor tempo possibile onde evitare che la persona <br>    raggiunga, cadendo, velocità tali da non poter pi essere fermata in <br>    sicurezza.</li><br>  <li> arrestare la caduta evitando, per quanto possibile, danni alla persona</li><br>  <li> mantenere la persona in posizione eretta, senza impedire la respirazione, <br>    in modo che essa possa attendere le operazioni di soccorso senza ulteriore <br>    pericolo.</li><br>  <li> tutto ci deve essere ottenuto senza limitare troppo la libertà di <br>    movimento dell'operatore in modo da consentirgli di effettuare il lavoro previsto.</li><br>  <li> da quanto esposto in precedenza risulta evidente come siano presenti due <br>    obbiettivi antagonisti:<br><br>    a) conservare la libertà di movimento pur rimanendo vincolati ad un <br>    punto d'ancoraggio.<br><br>    b) in caso di caduta poter essere fermati nel più breve tempo possibile.</li><br></ol><br><p> Per soddisfare quanto richiesto al punto a) sarebbe preferibile adottare un <br>  collegamento tra operatore e punto d'ancoraggio più lungo possibile.<br><br>  Per soddisfare il punto b) si dovrebbe adottare un collegamento più corto <br>  possibile.</p><br><p> Si deve, pertanto, sempre cercare di raggiungere un compromesso tra libertà <br>  di movimento e rapidità di arresto, e tale compromesso deve essere valutato <br>  prima di dare inizio ai lavori. Deve risultare chiaro come non possa esistere <br>  un sistema anticaduta "standard" valido per tutte le diverse occasioni, <br>  ma ogni situazione debba essere attentamente valutato di volta in volta ed il <br>  sistema di protezione debba essere progettato da persona esperta.</p><br><p><br><br>  I DPI che proteggono dai rischi di caduta dall'alto si definiscono come parte <br>  di un "sistema" anticaduta perchè, a differenza di altri DPI <br>  che sono in grado di proteggere l'operatore nel momento stesso in cui vengano <br>  indossati (per esempio un elmetto o un paio d'occhiali), i DPI che proteggono <br>  dai pericoli di caduta, <u>presi singolarmente, NON sono in grado di fornire <br>  tale protezione.</u></p><br><p> <strong>Infatti una imbracatura,da sola, non arresta la caduta, ma deve essere <br>  dotata di un cordino, con un moschettone in grado di collegarsi ad un punto <br>  d'ancoraggio robusto.</strong></p><br><p>Risulta chiaro perci come un sistema anticaduta sia sempre composto da almeno <br>  tre componenti ben individuabili:</p><br><ol><br>  <li> Un robusto punto d'ancoraggio (R= 1000 daN).</li><br>  <li> Una imbracatura completa di cosciali indossata dall'operatore.</li><br>  <li> Un mezzo di collegamento tra ancoraggio ed imbracatura (cordino fisso, <br>    dispositivo anticaduta scorrevole, dispositivo retrattile).</li><br></ol><br><div style="width:350px; margin:auto;"><p><img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivosicurezza/laccio_sicurezza.gif" alt="" align="left" width="200"><br><img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivosicurezza/moschettone.gif" alt="" align="right" width="100"></p><br></div><br><div style="clear:both;"><br><p>Tutti i componenti sopraindicati, tranne alcuni tipi di ancoraggi, non sempre <br>  considerati DPI, quando usati in un sistema anticaduta debbono essere marcati <br>  CE in conformità alla direttiva CEE 89/686 quando presentino le caratteristiche <br>  MINIME di sicurezza previste ed accertate da un laboratorio notificato, tramite <br>  varie esami e test prescritti dalle norme emanate dal CEN.</p></div>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[INFORTUNI SUL LAVORO. ADEMPIMENTI E PROCEDURE.]]></title><description><![CDATA[<span align="justify"><img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivoSicurezza/infortuni.gif" alt="" align="right">Qualunque <br>    datore di lavoro che ha almeno un lavoratore dipendente o ad esso equiparato <br>    ha l'obbligo di tenere un registro infortuni. </span><br><p align="justify"> E? questo uno dei più vecchi adempimenti della <br>  legislazione prevenzionistica del dopoguerra. La sua nascita, infatti, risale <br>  al DPR 547 del 1955 e la sua formulazione è praticamente rimasta invariata <br>  fino al 1994 quando il D. Lgs. 626 lo ha modificato in parte aggiungendo l?obbligo <br>  di registrare, ai soli fini statistici, anche gli infortuni di un solo giorno <br>  e inasprendo le sanzioni adeguandole al nuovo sistema previsto appunto dalla <br>  626.</p><br><p align="justify"> Occorre preliminarmente osservare che il registro deve essere <br>  vidimato presso l?ASL competente per territorio che per la Provincia di <br>  Imperia risulta essere:<br><br>  U.C. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, via Aurelia 92 fraz. Bussana, <br>  Sanremo.</p><br><p align="justify"> In tale registro devono essere annotati cronologicamente gli <br>  infortuni che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso <br>  quello dell'evento, specificando il nome, il cognome, la qualifica professionale <br>  dell'infortunato, le cause dell'infortunio, la data di abbandono e di ripresa <br>  del lavoro, deve essere tenuto sul luogo di lavoro ed esibito a richiesta agli <br>  Ispettori del Lavoro e della ASL.</p><br><p align="justify"> A norma dell?art.52 del T.U., in caso di infortunio <br>  sul lavoro, il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro <br>  e presentare allo stesso, appena ne viene in possesso, il primo certificato <br>  medico e, se le cose dovessero proseguire, la certificazione successiva compilata <br>  dal medico.</p><br><p align="justify"> Il datore di lavoro, a norma dell?articolo 53, entro <br>  2 giorni da quando riceve il primo certificato medico, deve presentare all?INAIL <br>  la denuncia di infortunio compilata su apposito modello a lettura ottica, oppure <br>  per via telematica, unitamente ai certificati medici originali. Copia della <br>  denuncia va trasmessa con le stesse modalità, a norma dell?art.54, <br>  all?autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto <br>  l?infortunio.</p><br><p align="justify"> <strong>E? appena il caso di precisare che l?Autorità <br>  di Pubblica Sicurezza nei Comuni ove non è presente la Questura o un <br>  Commissariato di Polizia è, per legge, il Sindaco del Comune stesso.</strong></p><br><p align="justify"> In caso di omessa, ritardata, incompleta, presentazione della <br>  denuncia sono applicate a carico del datore di lavoro le previste sanzioni amministrative <br>  il cui importo varia da un minimo di ? 1.290,00 a un <br>  massimo di ? 7.745,00<br><br>  <b>Sanzione ridotta, previa diffida ad ottemperare, ? 2.580,00</b></p><br><p align="justify"> Qualora la prognosi sia superiore a 30 giorni l?Autorità <br>  di Pubblica Sicurezza che ha ricevuto la denuncia di infortunio, rimette la <br>  stessa alla Direzione Provinciale del Lavoro affinché, a cura di un Funzionario <br>  delegato, venga esperita quella che una volta era l?inchiesta del Pretore, <br>  oggi competenza di quest?ultimo Ufficio, al fine di accertare, alla presenza <br>  delle parti (Datore di lavoro, lavoratore infortunato e Funzionario INAIL) se <br>  si sia trattato di infortunio sul lavoro, le cause, la dinamica e se questo <br>  sia avvenuto ? eventualmente - in violazione di norme sulla sicurezza <br>  sul lavoro. Qualora quest?ultima possibilità fosse ipotizzata il <br>  Funzionario delegato rimetterà copia del Verbale dell?inchiesta <br>  alla Procura della Repubblica del luogo. </p><br><p align="justify"> Nel qual caso invece l?infortunio dovesse essere pronosticato <br>  guaribile in più di 40 giorni allora l?Autorità di Pubblica <br>  Sicurezza ovvero l?INAIL trasmetteranno gli atti alla Procura della Repubblica <br>  del luogo ove l?infortunio è avvenuto affinché il Pubblico <br>  Ministero, qualora lo ritenga, avvii d?ufficio un?indagine di Polizia <br>  Giudiziaria al fine di accertare eventuali responsabilità a norma dell?art. <br>  590 del Codice Penale.</p>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA? CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)]]></title><description><![CDATA[<div align="justify"><img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivoSicurezza/durc.jpg" align="right" alt="">Il <br>  DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è una certificazione <br>  unificata del regolare versamento di contributi previdenziali e assistenziali <br>  (INPS e Cassa Edile ) nonché dei premi (INAIL) da parte delle imprese <br>  edili assicurate, appaltatrici di lavori pubblici e privati. </div><br><p align="justify"> Il DURC permette alle ditte appaltatrici di comprovare il <br>  proprio stato di regolarità, ai fini dell'affidamento di lavori pubblici <br>  e privati, mediante la presentazione di un solo documento.<br><br>  <br><br>  Il DURC è rilasciato dalla locale Cassa Edile che nella Provincia di <br>  Imperia si trova in Sanremo, Via G. Galilei. </p><br><p align="justify"> E' possibile rivolgersi anche ad INPS ed INAIL che trasmetteranno <br>  la richiesta alla Cassa Edile.</p><br><p align="justify">Per i lavori pubblici il DURC, in occasione dello stato di <br>  avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale, è rilasciato dalla <br>  Cassa Edile competente per territorio per il periodo per il quale è effettuata <br>  la richiesta di certificazione. A tal fine è necessario che l'impresa <br>  inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando <br>  per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.</p><br><p align="justify"> Ai fini del rilascio del DURC, la Cassa Edile raccoglie le <br>  informazioni necessarie dagli altri Istituti, i quali sono tenuti a fornirle <br>  entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, <br>  in mancanza di informazioni o in mancanza di comunicazione delle cause di sospensione, <br>  la Cassa Edile emette ugualmente il documento.</p><br><p align="justify"> <strong>CONDIZIONI DI RILASCIO</strong><br><br>  Il procedimento di accertamento della regolarità contributiva deve rispettare <br>  alcune condizioni, fra le quali:<br><br>  a) La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a <br>  condizione che la verifica abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia <br>  verificato a livello nazionale che l'impresa non sia tra quelle segnalate come <br>  irregolari.<br><br>  b) L'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti <br>  dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto <br>  l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione. La stessa <br>  deve inoltre dichiarare nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, <br>  un numero di ore lavorate e non lavorate (specificando le causali di assenza) <br>  non inferiore a quello contrattuale.</p><br><p align="justify"> <em>La nota del 5.12.2005 del Ministero del Lavoro e delle <br>  Politiche Sociali precisa che il DURC non è necessario per i lavoratori <br>  autonomi che esercitano direttamente la propria attività.</em><br><br>  La circolare INPS n° 9 del 27.01.2006, fa sue le indicazioni del ministero <br>  sui lavoratori autonomi e fornisce ulteriori precisazioni su sovvenzioni comunitarie <br>  e leggi regionali. </p><br><p align="justify"><strong>FREQUENZA AGGIORNAMENTO</strong> <br><br>  <u> Per i lavori privati il DURC deve essere consegnato al Committente prima <br>  dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire</u> o della denuncia <br>  di inizio attività (DIA) e la richiesta può essere avanzata, anche <br>  per via telematica, agli sportelli costituiti appositamente presso la Cassa <br>  Edile competente per territorio. La sua validità è trimestrale.<br><br></p>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.)]]></title><description><![CDATA[<img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivoSicurezza/vignetta.gif" alt="" align="left" style="margin: 0px 5px 5px 0px;"><br>Una recente circolare del Ministero del Lavoro ci fornisce l?occasione per fare il punto sull?obbligo di redazione del P.O.S. da parte dei soggetti che a  diverso titolo svolgono la loro attività nel cantiere edile.<br><p><br>Occorre preliminarmente osservare che tale obbligo è stato introdotto per la prima volta con il D.Lgs. 494/96 (Direttiva cantieri) il quale all?art. 9 dispone che tutte le Imprese esecutrici - anche quelle familiari - hanno l?obbligo di redigere il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) relativamente ai rischi connessi con le proprie lavorazioni.<br></p><br><p><br>Da una lettura attenta del D. Lgs. 494/96 e dalle disposizioni pertinenti possiamo affermare che deve intendersi per <i>?impresa esecutrice?</i> qualunque impresa operante in cantiere nel senso, cioè, di impresa che facendo <u>capo ad un datore di lavoro</u> effettua nell?ambito del cantiere edile delle lavorazioni <u>con propria organizzazione di mezzi e con propri lavoratori autonomi.</u><br></p><br><p><br>Diversamente da quanto abbiamo appena detto è la definizione di <em>?lavoratore autonomo?</em> nel senso, cioè, di persona fisica che presente in cantiere partecipa all?esecuzione dell?opera con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione. Ed ancora, precisa il Ministero, che <em>?l?imprenditore artigiano potrà definirsi impresa quando avrà dipendenti e rispetto ad essi si porrà quale datore di lavoro mentre sarà lavoratore autonomo quando non ne avrà oppure quando parteciperà da solo, senza dipendenti, all?attività di cantiere?.</em><br></p><br><p>Nel caso anzidetto non avrà l?obbligo di redigere il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.).</p><br><p>E fino a qui nulla di quanto già non fossimo a conoscenza.</p><br><p><br>La novità sta nell? aver preso in esame, a seguito di numerose richieste di chiarimento, la posizione di quelle Aziende fornitrici, in un cantiere edile, di materiali e/o attrezzature e di aver concluso come segue in ordine all?obbligo della redazione o meno del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.).<br></p><br><p> Afferma il Ministero che tali Imprese, pur presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta all?esecuzione dei lavori in quanto si limitano a svolgere attività di mera fornitura a piè d?opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti e che, pertanto, non potendo essere definite <em>?imprese esecutrici?</em> non ricorre per esse, conseguentemente, l?obbligo di redigere il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.).Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.). Spetterà invece all?Impresa esecutrice mettere in atto le procedure di sicurezza mediante l?attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali quali scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative nei confronti dell?Impresa fornitrice. Quest?ultima, da parte sua, dovrà curare gli aspetti di informazione-coordinamento per i propri dipendenti inviati ad operare nel cantiere.</p>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[VARATE DAL GOVERNO NORME IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE PER COMBATTERE IL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO]]></title><description><![CDATA[<img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivoSicurezza/cartellosicurezza.gif" alt="" align="left" style="margin: 0px 5px 5px 0px;"><br>E' stato approvato nella giornata di Mercoledì 1 Agosto, il disegno di legge in tema di tutela della Salute e della Sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, di cui avevamo già avuto modo di occuparci  in questa stessa rubrica.<br><p>Il provvedimento è composto da 11 articoli. Tranne il primo, che riguarda le deleghe per il Governo, tutti gli altri prevedono <u>norme direttamente operative.</u></p><br><p>L'approvazione è definitiva e, quindi, il provvedimento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. (periodo di <i>vacatio legis</i>) che, verosimilmente, dovrebbe già avvenire durante il mese di Agosto.</p><br><p>Segnaliamo, di seguito, gli aspetti più significativi e rilevanti dei suddetti articoli soprattutto con riferimento agli obblighi dei Datori di lavoro, alle funzioni e ai compiti di competenza degli Organi di controllo (principalmente Ispettorato del lavoro e ASL) e alle nuove sanzioni che vengono previste:</p><br><img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivoSicurezza/newsnews.gif" alt="" align="right" style="margin: 0px 0px 5px 5px;"><br><p><strong>A.</strong><br>Viene introdotto l?obbligo per tutti i committenti che nell?ambito della propria Azienda o Unità Operativa affidano in appalto o in sub-appalto la realizzazione di un?opera o di un servizio di redigere un unico documento di valutazione dei rischi sia che si tratti di contratti stipulati con Imprese (appalto o sub-appalto) sia che si tratti di contratti stipulati con lavoratori autonomi (contratti d?opera), in cui verranno indicate le misure per eliminare le eventuali interferenze lavorative (un po? come avviene già da tempo nel settore dell?edilizia con il Piano di Sicurezza e Coordinamento). Inoltre ogni contratto di appalto, sub-appalto, somministrazione di manodopera, dovrà contenere l?indicazione dei costi della sicurezza.<br></p><br><p><strong>B.</strong><br>L?art.5 del provvedimento estende la possibilità di sospensione esercitata dal personale ispettivo dell?Ispettorato del lavoro di cui all?art.36 bis del cd. Decreto Bersani, che come è noto risultava limitato alle attività nei cantieri edili, alle <strong>attività di qualunque settore produttivo</strong> per i casi di <u>lavoro nero pari o superiori al 20% del personale regolarmente occupato, di reiterate e gravi violazioni in materia di sicurezza di lavoro nonché per inosservanze alle disposizioni sull?orario ed ai riposi spettanti ai lavoratori.</u><br>Si aggiunge che in caso di revoca del provvedimento, conseguente all?accertata regolarizzazione, è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle contestate in misura di 1/5 delle sanzioni amministrative complessivamente erogate avvertendo che tale sanzione aggiuntiva si estende ora anche al settore edile.<br>L?ultimo comma dell?art.5 estende il potere di sospensione al personale ispettivo della ASL pur se soltanto al seguito dell?accertamento delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.<br></p><br><p><strong><br>C.</strong> L?art.6  estende l?obbligo del tesserino di riconoscimento recante le generalità, la fotografia del lavoratore e l?indicazione del datore di lavoro, per il personale di tutte le Imprese appaltatrici e sub-appaltatrici (già previsto per le Imprese edili) qualunque sia il settore di attività produttiva.<br><u>Tale disposizione entra in vigore dall? 1.09.07.</u><br></p><br><p><strong>D.</strong><br>L?art. 10 prevede un credito d?imposta a favore dei datori di lavoro, nel limite del 50% delle spese sostenute, per la partecipazione dei lavoratori a programmi di formazione in materia di tutela della Sicurezza e Salute sul lavoro.<br></p>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[IMPIANTI DI TERRA  NEI CANTIERI E VERIFICHE OBBLIGATORIE]]></title><description><![CDATA[<img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivoSicurezza/segnale_terra.gif" align="left" alt="" style="margin:0px 5px 5px 0px">Con il D.P.R. 462/2001 sono stati abrogati gli art. 40 e 328 del D.P.R. 547/55 e, nello stesso tempo, sono stati definite nuove modalità di denuncia, di omologazione e di verifica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.<br><br><p>In sintesi le maggiori novità che vedremo sono state introdotte dal decreto, si possono così riassumere:</p><br><p><strong>Chi e cosa deve fare e in che ordine: </strong></p><br><p><strong>1.</strong> L?Installatore realizza l?impianto </p><br><p><strong>2.</strong> Una volta realizzato l?impianto, l?Installatore esegue le verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull?impianto stesso. </p><br><p align="left"><strong>3.</strong> L?Installatore, al termine dei lavori, rilascia al Datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell?art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta dall?installatore, è datata e riporta la descrizione dell?impianto e i riferimenti normativi, oltre che l?indirizzo del cantiere presso cui è installato l?impianto. </p><br><p><strong>4.</strong> <strong>Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità (atto che, di fatto fornisce l?omologazione dell? impianto) il datore di lavoro può mettere in esercizio l?impianto, cioè iniziare l?attività lavorativa.</strong></p><br><p><strong><img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivoSicurezza/dichiarazione.gif" align="right" alt="">5.</strong> <strong>Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell?impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all?ISPESL <em>(P.zza Brignole 4?GENOVA)</em> e una copia alla ARPAL <em>(Via Nizza 4-IMPERIA)</em> territorialmente competenti.</strong> Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, le due copie vanno inviate ad esso, che provvederà all?inoltro ai soggetti precedenti (ISPESL e ARPAL). Non è necessario inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92. Questi allegati, conservati presso il cantiere, devono essere resi disponibili in occasione delle visite periodiche del verificatore. Il Datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione (senza allegati, come detto) un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell?impianto. </p><br><p><strong>6.</strong> La descrizione sommaria dell?impianto, fatta con il modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità, serve all?ISPESL per effettuare delle verifiche a campione sulla conformità degli impianti alla normativa vigente. <strong>Queste verifiche, a titolo oneroso, sono a carico del datore di lavoro.</strong> </p><br><p><strong>7.</strong> Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti. </p><br><p><strong>8.</strong> <strong>Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre l?impianto a verifica periodica biennale.</strong> La richiesta di verifica, tramite un apposito modulo, può essere fatta alla ARPAL oppure ad appositi organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. </p><br><p><strong>9.</strong> Una volta eseguita la verifica, chi l?ha eseguita (ARPAL o Organismo abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo <strong>deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le successive verifiche.</strong> </p><br><p><strong>10.</strong> Il datore di lavoro, in caso di cessazione o modifica sostanziale dell? impianto, comunica immediatamente la modifica all?ISPESL e alla ARPAL. La modifica sostanziale oltre la quale occorre effettuare la comunicazione si può ritenere essere quella che comporta l?obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all?art. 9 delle legge 46/90. </p><br>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[MINORI, APPRENDISTI E VISITE MEDICHE]]></title><description><![CDATA[<img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivosicurezza/bambini.gif" alt="" align="right" style="margin:10px;"><br><br>L?art. 1 della Legge n. 977/1967 (che disciplina il lavoro dei minori) individua due precise categorie di lavoratori:<br>                                                                                                                                                                    <br>                                                                <ul><li>i bambini, quali minori che non hanno ancora compiuto i 15 anni di età o che seppure compiuti sono ancora soggetti all?obbligo scolastico;</li><li>gli adolescenti cioè il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni e che non sono più soggetti all?obbligo scolastico.</li></ul><br><br><br><br>L?art. 6 della medesima legge, all?allegato 1, prevede tutta una serie di lavorazioni, processi e lavori vietati ai minori tra i quali vale la pena di ricordare:<br><p><br><strong><br>?omissis?<br><br>7) lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni;<br><br><br>?<br><br><br>16) lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici (escavatori, miniescavatori, ecc.), di taglio dei massi;<br><br><br>?<br><br><br>23) manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica (gru ed argani)?omissis?<br><br><br>27) condotta dei veicoli da trasporto , con esclusione di ciclomotori e motoveicoli sino a cc.125, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica (bobcat, pale gommate e cingolate, ecc.) nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto;<br><br><br>34) lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile, l?uso di strumenti vibranti (martelli e scalpelli a percussione, smerigliatrici, trapani a percussione, ecc.)?;<br><br><br>36) saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.<br></strong></p><br><br><br>Questo articolato sistema di limitazioni e di precauzioni è stato previsto in ragione della giovane età del lavoratore che determina, inevitabilmente, maggiori rischi d? infortunio e di malattie. Ed è in ragione di ciò che i bambini o gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purchè riconosciuti idonei all?attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di <b>visita medica preventiva e periodiche ad intervalli non superiore ad un anno.</b><br><br><br><br>A ciò aggiungasi che una ormai datata legge sull?apprendistato (Legge. n. 25/55), mai abrogata, prevede delle visite mediche preventive per accertare l?idoneità fisica dell?apprendista al lavoro da svolgere e che, ad oggi, alcune qualifiche dell?apprendistato prevedono che l?età del lavoratore possa spingersi sino ad una età massima di 29 e 32 anni, come si conciliano queste norme ?speciali? con quelle di carattere generale previste dal D. Lgs. 626/94 nel caso in cui, peraltro frequentissimo, sia prevista la sorveglianza sanitaria?<br><br><br><br>Proviamo a schematizzare le possibili ipotesi:<br><br><br><br><table width="95%" align="center" style="border-collapse:collapse; " border="1"><tr><td align="center"><strong>QUESITO</strong></td>	<td><div align="center"><strong>RISPOSTA</strong> </div></td><td align="center"><strong>NOTE</strong></div></td></tr><br>	<tr><td>Visite mediche preventive e periodiche </td><td>Qualora per l?attività fosse prevista la sorveglianza sanitaria, i minori <br><br><br>                        sono sottoposti soltanto ai controlli di cui al D. Lgs. 626/94</td><br>						<td>Rif. Art. 8, comma 8, Legge 977/67 </td><br>	</tr><br>	<tr><br>		<td>Visite mediche per apprendisti minori non soggetti a sorveglianza sanitaria</td><br>				<td><p>Sono soggetti alle sole visite mediche presso l?A.S.L. competente a cura e spese del datore di lavoro</p></td><br>						<td>Rif. Art. 8, comma 8, Legge 977/67</td><br>	</tr><br>	<tr><br>		<td><p>Visite mediche per apprendisti maggiorenni:</p><br>		    <ul><br>                    <li>in caso non sussistesse l?obbligo della sorveglianza sanitaria,</li><br>	     <li>     <br>	      in caso di obbligo della sorveglianza sanitaria<br></li><br></ul><br></td><br>				<td><ul><br>                            <li>Sussiste l?obbligo di visita medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica</li><br>				    <li>oltre alla visita medica di cui sopra l?apprendista maggiorenne deve essere soggetto anche alla sorveglianza sanitaria <strong>(*)</strong></li><br>				</ul><br>			      </td><br>						<td><p>Rif. Art. 4, Legge n. 25/55 e art. 9 DPR 1668/56</p><br>						    <p> </p><br>						    <p> </p><br>						    <p>Rif. Legge n. 25/55</p><br>					      <p>e D. Lgs. 626/94</p></td><br>	</tr><br>	<tr><br>		<td>Possibilità da parte dei Centri per l?Impiego di visita medica generica per l?apprendista</td><br>				<td>L?apprendista deve essere sottoposto a visita medica mirata secondo la legge sull?apprendistato</td><br>						<td><p>Rif. Legge n. 25/55</p></td><br>	</tr><br></table><br><br><br><b>(*)</b>      Per completezza d?informazione segnaliamo che di recente alcune Regioni (tra le quali la Regione Liguria) hanno proceduto all?abolizione delle visite mediche per apprendisti maggiorenni di competenza delle A.S.L.<br></p>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[CORRETTO USO DEI DISPOSITIVI CONTRO LE CADUTE DALL?ALTO]]></title><description><![CDATA[<img alt="" align="right" src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivosicurezza/cadute.jpg">I <b>dispositivi contro le cadute dall?alto</b> comprendono un imbracatura per il corpo, un assorbitore di energia ed un sistema di collegamento ad un punto di ancoraggio sicuro e sono destinati ad arrestare le cadute.<p><strong>Come indossare una imbracatura</strong><ul><li>impugnare l?anello a D dorsale</li><li>controllare che i nastri non siano attorcigliati/annodati tra di loro</li><li>infilare le braccia nelle bretelle</li><li>regolare la lunghezza delle bretelle tramite le fibbie di<br>regolazione in modo che la cinghia trasversale si posizioni sotto alle natiche</li><li>regolare la cintura in vita tramite la fibbia anteriore ed allacciarla tramite la fibbia rapida</li><li>passando il braccio al di sotto della inforcatura impugnare i<br>cosciali e tirarli verso la parte anteriore del corpo collegandoli alle fibbie</li><li>regolare ulteriormente le bretelle ed i cosciali in modo che<br>l?imbragatura non sia né troppo lasca né troppo stretta. In via indicativa si può ritenere che l?imbragatura sia correttamente regolata quando tra i nastri ed il corpo dell?operatore passi senza sforzo il palmo della mano</li><li>l?anello a D dovrà trovarsi tra le scapole dell?operatore che dovrà potersi muovere senza disagi</li><li>allacciare il cinghietto regolandone la lunghezza in modo che le bretelle si vengano a posizionare in mezzeria delle spalle.</li></ul></p><p><strong>6 REGOLE SEMPLICI</strong><br>1) Afferrare l'imbracatura per l'anello dorsale. Scuoterla affinché le cinghie vadano al loro posto<br>2) o allentarli se le bretelle e i cosciali e/o l'imbracatura sono legati<br>3) Far scivolare le bretelle sopra le spalle in modo che l'anello D si trovi al centro della schiena<br>4) Passare un cosciale fra le gambe e collegarlo all'altra estremità e ripetere con l'altra gamba e l'altro cosciale<br>5) Collegare la cinghia frontale posizionandola al centro del petto e stringere per verificare che l'assetto delle bretelle attorno alle spalle sia corretto<br>6) Infine effettuare la regolazione in modo che l'imbracatura sia ben aderente, pur consentendo agevolmente i movimenti. Ripiegare le cinghie in eccesso negli appositi passanti<br><p align="center"><img alt="" align="center" src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivosicurezza/imbracatura.jpg" width="400"></p><br><img align="right" alt="" src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivosicurezza/braca.jpg"><br><b>Come usare un?imbragatura comprensiva di cintura di posizionamento</b><br>Questi tipi di imbragatura possiedono alcuni attacchi usabili come sistema anticaduta (posteriore e/o anteriore) ed altri attacchi usabili esclusivamente per posizionamento sul lavoro (laterali all?altezza della vita).<br>L?operatore non deve utilizzare tali attacchi per uno scopo diverso da quello di progetto e di  approvazione.<br><i>Uso come anticaduta:</i> utilizzare solamente l?attacco posteriore o anteriore con un dispositivo dotato di assorbitore di energia.<br><u><b>Attenzione:</b></u> gli attacchi anteriori devono essere collegati da un moschettone prima di essere utilizzati come collegamento ad un sistema anticaduta.<br><i>Uso come posizionamento sul lavoro:</i> utilizzare solamente un cordino regolabile in lunghezza che sia collegato ad entrambi gli attacchi laterali.</p><br>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[RILEVANTI NOVITA? IN VISTA IN MATERIA DI SICUREZZA]]></title><description><![CDATA[<img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivoSicurezza/lex.gif" align="right">Sono in corso al Senato i lavori per l?approvazione del disegno di legge n. 1507 contenente la delega al Governo per l'emanazione del testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sul lavoro.<br><p>Sulla materia si registra anche una nota congiunta dei Ministri della Salute, Livia Turco, e del Lavoro, Cesare Damiano, nella quale gli stessi hanno ribadito la necessità di attuare subito un coordinamento per la vigilanza sui luoghi lavoro e di individuare i fondi necessari per l'incremento dell'attività ispettiva. <i>?La legge delega per il testo unico in materia di salute e sicurezza, osservano i ministri nella nota, rappresenta un tassello fondamentale della strategia che il Governo ha messo in campo fin dal suo insediamento per tutelare la salute, la vita e l?integrità fisica dei lavoratori. Considerato il drammatico andamento degli infortuni e degli incidenti mortali sul lavoro, il Governo ha deciso, in attesa dell?entrata in vigore della riforma, ed in coerenza con l?orientamento espresso dalla Commissione Lavoro del Senato, di rendere prescrittive alcune norme contenute nel disegno di legge delega e di mettere in campo straordinari strumenti di intervento. Il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute, attraverso appositi emendamenti che saranno presentati in Commissione lavoro al Senato, hanno scelto di rendere immediatamente operativo il coordinamento della vigilanza sui luoghi di lavoro, in grado di garantire interventi sinergici e mirati sulle specificità dei diversi ambiti geografici?.</i></p><p>La nota fa anche sapere che ?si sta inoltre predisponendo il coordinamento dei sistemi informativi e la realizzazione di programmi formativi e di informazione nei confronti dei lavoratori, per favorire, specie con riferimento a settori o lavoratori maggiormente esposti, la crescita della conoscenza dei rischi in ambiente di lavoro?.</p><p>Diventerà inoltre norma immediatamente applicabile, sostengono ancora, anche l?inserimento, già dal prossimo anno scolastico 2007/2008, nei programmi scolastici della materia della sicurezza.</p><p>È anche previsto il rafforzamento delle prerogative e competenze dei Rappresentanti dei Ravoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e <b>c?è l?intendimento di inserire una norma che consenta l?estensione ad altri settori della riduzione dei premi INAIL, già previsti per il settore artigiano dalla finanziaria 2007.</b></p><p>Il Ministero del Lavoro, rende ancora noto il comunicato congiunto, sta inoltre predisponendo un <b>Piano straordinario di interventi ispettivi nei cantieri (operazione ?10.000 cantieri),</b> necessario in ragione della grave incidenza del rischio infortunistico nel settore. Il Governo, perfettamente consapevole della drammaticità e complessità della situazione intende attuare tutto quanto è possibile, in sinergia con le Regioni, e con il coinvolgimento delle parti sociali, per sconfiggere la terribile scia degli incidenti sul lavoro, avendo scelto di non accettarli come fatalità e di promuovere una nuova cultura della sicurezza e della legalità.</p><p>Si prevede, quindi, che la legge delega non si limiterà a definire i principi generali del nuovo Testo Unico ma introdurrà un pacchetto di misure di sicurezza nonché delle modifiche al D. Lgs. n. 626/1994 le quali andranno in vigore immediatamente.</p><p>Una delle misure che <u>dovrebbe diventare immediatamente operativa</u> e che ha avuto un larghissimo consenso è <b>l?estensione a qualsiasi tipo di attività imprenditoriale</b> del potere, oggi già concesso dal decreto Bersani al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale (Ispettori del Lavoro e Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro)per quanto riguarda i cantieri edili,  di adottare <b>provvedimenti di sospensione delle attività qualora venga riscontrato l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,</b> di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni.</p><p>Un?altra modifica prevista riguarda il codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e più in particolare l?art. 86 comma 3 sulla valutazione della congruità delle offerte ove dovrebbe essere previsto che gli Enti appaltanti opere di servizio e/o di forniture saranno tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.</p><p>Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d?asta.</p><p>Si prevede inoltre l?estensione a tutti gli appalti ed ai lavori affidati a imprese e lavoratori autonomi, individuati dall?articolo 7 del D. Lgs 626,  dell?obbligo, oggi previsto solo per i cantieri temporanei o mobili di cui al D. Lgs. n. 494/1996, di esporre nel bando di gara l?importo delle spese di sicurezza che deve essere garantita da chi concorre all?appalto.</p><p>Importante appaiono anche le modifiche del disegno di legge che riguardano l?agevolazione fornita ai datori di lavoro, consistente in un <b>contributo dello Stato pari al 10%,</b> al fine di invogliarli a rottamare i propri macchinari o le attrezzature obsolete e non a norma.</p>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA]]></title><description><![CDATA[<img alt="" align="right" style="margin: 0px 0px 5px 5px;" src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivosicurezza/interrogativo.gif">Nell?ormai variegato e, a volte, complesso mondo che presiede alla Tutela della Sicurezza e della Salute sui luoghi di lavoro un?attenzione particolare merita il cantiere edile.<br><br>Negli ultimi anni abbiamo imparato a convivere con acronimi dapprima inesistenti o, se  esistenti, per molti Datori di lavoro del settore, sconosciuti.<br><br>E? il caso del P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento), del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) e da ultimo il Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso e smontaggio) del ponteggio.<br><br>Ma la documentazione da tenere in cantiere a disposizione degli Organi di Vigilanza (A.S.L. e Ispettorato del Lavoro) non si limita a questi tre documenti fondamentali; altri sono, infatti, i documenti che il Datore di lavoro ha l?obbligo di tenere in cantiere pena l?irrogazione di una sanzione.<br><br>Vediamo di stilarne un elenco, il più semplice possibile, al fine di non incorrere in sanzioni.<br><strong>A)</strong> Libro matricola o fotocopia (sempre aggiornata; in caso contrario l?Ispettorato del Lavoro la considera non valida) autenticata e contenente i nominativi dei lavoratori presenti sul cantiere; Il Libro matricola, originale o in copia, non puo? essere rimosso, neppure temporaneamente, dal cantiere.<br><strong>B)</strong> Registro delle presenze delle ore lavorate dai dipendenti (sempre in originale);<br><strong>C)</strong> Registro degli infortuni (a meno che non si tratti di lavori di breve durata o nel caso di più cantieri contemporaneamente nell?ambito della stessa Provincia; in tale evenienza il Registro può essere tenuto presso la sede legale della Ditta );<br><strong>D)</strong> Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione;<br><strong>E)</strong> Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto da qualunque Impresa che esegue lavori in cantiere, anche Imprese familiari o con meno di dieci dipendenti, quindi, sempre; sono esclusi ? almeno per ora ? solo i lavoratori autonomi;<br><strong>F)</strong> Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (Pi.M.U.S.) allestito in cantiere, redatto dall?Impresa che ha montato il ponteggio (vedi a proposito articolo apparso su questo stesso sito) comprensivo della relazione di calcolo e stabilità (progetto) per allestimenti particolari;<br><strong>G)</strong> Libretti di autorizzazione ministeriale dei ponteggi presenti in cantiere;<br><strong>H)</strong> Per importanti ed estese demolizioni apposito programma di successione dei lavori firmato dall?Imprenditore;<br><strong>I)</strong> Ultimo Verbale di verifica a cura dell?A.S.L., che a sua volta incarica l?A.R.P.A.L., di:<br><ol><li>Gru;</li><li>Montacarichi con portata superiore a 200 Kg.;</li><li>Apparecchi a pressione;</li></ol><br><strong>J)</strong> Registro di verifica e manutenzione di:<br><ol><li>Funi e catene apparecchi di sollevamento (trimestrale tramite personale qualificato incaricato dal Datore di lavoro);</li><li>Elementi del ponteggio prima del loro reimpiego;</li><li>Ponteggi metallici fissi (verifica periodica) e dopo eventi eccezionali (forte pioggia, neve, forte vento, ecc.)</li><ol>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[IL PUNTO SULLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI]]></title><description><![CDATA[<img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/logo_626.gif" alt="" align="right">Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.), spesso definito come Responsabile della Sicurezza (da non confondere con il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza ? R.L.S.), è una delle figure cardine introdotta per la prima volta nel 1994 dal D. Lgs. 626.<br><br>     Obbligatorio in tutte le Aziende di tutti i settori produttivi, la sua nomina è un obbligo posto esclusivamente in capo al Datore di lavoro e come tale non può essere delegata a nessun altro.<br><br>     Il R.S.P.P. deve essere persona con conoscenze e capacità adeguate a fronteggiare i rischi presenti sul quel luogo di lavoro e, come tale, diventa il primo collaboratore-consulente del Datore di lavoro nell?espletamento di questa importantissima funzione.<br><br>     Il D. Lgs. 626/94 prevede che in prima battuta il Datore di lavoro individui tra gli appartenenti all?Azienda stessa, tra i suoi dipendenti, la figura del R.S.P.P. Soltanto se tra queste persone non troverà il soggetto con le caratteristiche  ricercate allora potrà rivolgere la sua attenzione a persone esterne all?Azienda stessa. E? il caso di affidamento di incarico ad un professionista esterno (Ingegnere, Architetto, Geometra, Consulente, ecc.).<br><br>     Nell?uno come nell?altro caso ipotizzato il soggetto prescelto dovrà possedere un titolo di studio di almeno scuola media superiore nonché aver frequentato un corso di formazione nella materia della Sicurezza  Salute sui luoghi di lavoro (che per alcuni settori può arrivare anche a 120 ore) organizzato da Enti individuati dalla legge e corrispondente all?attività lavorativa esercitata da quell?Azienda (cosiddetti settori statistici ATECO).<br><strong>E? compito del Datore di lavoro accertarsi dei requisiti posseduti dal R.S.P.P., interno o esterno, pena una grave sanzione per aver designato persona non avente i requisiti di legge</strong> nonché l?eventuale condanna da parte di un Giudice per ?culpa in eligendo? nel caso di infortunio sul lavoro.<br><br>Ma è sempre così?<br><br>Il legislatore ha previsto per le piccole-medie imprese indicate nell?all.I del D. Lgs. 626 che per aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione <strong>possano essere svolti dal Datore di lavoro in prima persona.</strong><br>Per fare ciò è necessario che il Datore di lavoro frequenti un corso nella materia della Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro della durata minima di 16 ore organizzato da Enti di formazione, Associazioni di categoria, Società di servizi, ecc. Al termine del corso dovrà formalizzare la sua volontà inviando una comunicazione agli Organi di Vigilanza (A.S.L.  1 Imperiese, U.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - Servizio Ispezione del Lavoro - U.O. Vigilanza Tecnica) una comunicazione  comprendente:<br><ul><li>una dichiarazione che attesti la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;</li><li>una dichiarazione che attesti di aver adempiuto a valutare tutti i rischi, di aver individuato le misure di prevenzione e protezione nonché dei dispositivi di protezione individuale;</li><li>il programma delle misure per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza.</li></ul><br><strong>Se però il numero dei suoi dipendenti non supera i 10 allora dovrà soltanto comunicare:</strong><ul><li>la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;</li><li>autocertificare per iscritto l?avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e gli adempimenti ad essa collegati.</li></ul>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[INTERESSANTE CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLA REDAZIONE DEL Pi.M.U.S. APPLICATA AI PONTI SU RUOTE (TRABATTELLI)]]></title><description><![CDATA[<img src="/immagini/obiettivoSicurezza/trabatello.gif"  alt="trabatello" align="right">Com'è noto il D.Lgs. 235/2003 ha introdotto nel D.Lgs. 626/94 gli artt. 36-bis, 36-ter, 36-quater  e 36-quinquies inerenti misure antinfortunistiche da adottare nei lavori in quota.<br><br>L?art. 36 quater, rubricato <strong>?Obblighi del datore di lavoro relativi all?impiego dei ponteggi?</strong> ha introdotto dal19 luglio 2005 l?obbligo di redazione del cosiddetto Pi.M.U.S. (piano di montaggio, uso e smontaggio) - a cura dell?impresa che lo installa - in tutti i cantieri dove è presente un ponteggio.<br><br>L?art. 36 quater al comma 4, punto d), menziona, fra i vari obblighi, una disposizione inerente i ponti su ruote: <i>?dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l?esecuzione dei lavori in quota?.</i><br><br>Il legislatore avrebbe incluso quindi i ponti su ruote, comunemente chiamati trabattelli, nella categoria ponteggi, con la conseguenza di prevedere per tali opere provvisionali sia la redazione del Pi.M.U.S. che la formazione obbligatoria per gli addetti. <br><br>E fino a questo punto non vi sarebbe stato nulla da eccepire; tranne che, da una attenta lettura del successivo comma 6 inerente la formazione dei ponteggiatori, ci si è accorti  che tra gli argomenti oggetto del corso non veniva menzionato il ponte su ruote (<b>trabattello</b>) ma si faceva menzione soltanto ai ponteggi metallici a tubi e giunti, a telaio prefabbricato e a traversi e montanti prefabbricati (cd. multidirezionale).<br><br>E? intervenuto allora il Ministero che con propria circolare n.30 del 3/11/2006 ha fugato ogni dubbio chiarendo che in effetti, il già citato art.36-quater all?articolo 4, lett. d), richiama anche ?i ponteggi su ruote? in ordine agli obblighi previsti in generale per i ponteggi. Per tali attrezzature però - comunemente denominate "trabattelli" - considerate le modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni che possono essere adottate, peraltro assai difficilmente modificabili - contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi - per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S. <b>si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante (dedotte dal libretto di uso e manutenzione), eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.</b><br><br>Per quanto riguarda la <u>formazione</u> degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli, per gli stessi motivi di cui sopra, <b>si ritiene che il datore di lavoro non dovrà avviare i lavoratori al corso di 28 ore bensì sarà sufficiente impartire una formazione comune destinata a qualunque lavoratore incaricato di usare attrezzature di lavoro,</b> tenendo comunque presente, per ciò che riguarda l'addestramento- e quindi la parte pratica -, i contenuti generali di cui al secondo e al quarto punto del modulo pratico dell'Accordo Stato, Regioni e Provincie autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006 (Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati e Elementi di gestione prima emergenza-salvataggio).<br><br>Sempre a proposito di formazione, si evidenzia che il termine di <u>due anni</u> entro i quali gli addetti alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione, decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato Accordo (23/2/2006), precisando che l'obbligo di partecipazione a tali corsi non si estende ai semplici utilizzatori dei ponteggi.<br><br>Nel periodo transitorio, la pregressa esperienza biennale e triennale, rispettivamente per i lavoratori e per i preposti, che consente l'attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi, nelle more dell'effettuazione della formazione di cui al succitato art. 36-quater,<br>può essere autocertificata ai sensi di legge dallo stesso lavoratore sotto la propria responsabilità. Tale autocertificazione dovrà fare riferimento all'attività lavorativa svolta presso imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato in un settore compatibile con l'attività d'uso dei ponteggi.]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[PRIVACY E SORVEGLIANZA SANITARIA]]></title><description><![CDATA[In data 23/11/2006, l?Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ha emanato le <strong>?Linee Guida in materia di trattamento di dati  e personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati?</strong> nelle quali particolare attenzione viene dedicata proprio al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei lavoratori.<br><br>Ricordiamo che per definizione  è <u>?dato sensibile?</u> qualunque dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.<br><br>In particolare, al punto 3.3 di tali Linee Guida viene affrontata la questione riguardante taluni specifici trattamenti che possono o devono essere effettuati all?interno dell?Azienda al fine di adempiere a precisi obblighi imposti dalla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare la sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. 26/94 a cura del Medico Competente.<br><br>Il Medico Competente effettua accertamenti preventivi e periodici sui lavoratori e istituisce, curandone l?aggiornamento, una cartella sanitaria e di rischio.<br><br>Detta cartella è custodita presso l?Azienda, o Unità produttiva, con <strong>?salvaguardia del segreto professionale?</strong> e consegnata in copia al lavoratore al momento risoluzione del rapporto di lavoro o quando lo stesso ne fa richiesta.<br><br>In relazioni a tali disposizioni il Medico Competente è deputato a trattare i dati sanitari dei lavoratori procedendo alle dovute annotazioni nelle cartelle sanitarie e di rischio e curando le opportune misure di sicurezza al fine di salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate.<br><br>Alle predette cartelle il Datore di lavoro non può accedere ma deve soltanto concorrere ad assicurarne un?efficace custodia nei locali aziendali anche in vista di possibili accertamenti ispettivi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti ma, come si è detto, con <strong>?salvaguardia del segreto professionale?.</strong><br><br>Il Datore di lavoro, sebbene sia tenuto, su parere del Medico Competente ( o qualora il Medico lo informi di anomalie imputabili all?esposizione ad un rischio) ad adottare le misure preventive e protettive per i lavoratori interessati, non può conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l?idoneità del dipendente, dal punto di vista sanitario, allo svolgimento della mansione specifica.<br><br>Specifica, inoltre, il Garante che l?Azienda deve adottare ogni misura di sicurezza prescritta dal Codice in Materia di  Protezione dei Dati Personali, in particolare:<ul><li>Il trattamento dei dati personali attinenti la salute può essere effettuato solo da personale che sia stato specificatamente incaricato del trattamento; esso deve avere cognizione in materia di dati personali e ricevere una formazione adeguata;</li><li>I predetti dati devono essere conservati separatamente  da ogni altro dato del lavoratore;</li><li>I luoghi ove si svolge il trattamento di questi dati deve essere opportunamente protetto da indebite intrusioni;</li><li>Le comunicazioni personali riferite a singoli lavoratori devono avvenire in maniera tale da evitare che altri non autorizzati possano venirne a conoscenza;</li><li>Devono essere impartite chiare istruzioni agli incaricati riguardo la scrupolosa osservanza  del segreto d?ufficio nei confronti non solo di terze persone ma anche di dipendenti dello stesso Datore di lavoro che non hanno titolo a venirne  a conoscenza.</li></ul>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[Pi.M.U.S.]]></title><description><![CDATA[<b>Che cosa è il Pi.M.U.S.?</b><br><img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivoSicurezza/impalcatura_colori.gif" alt="" align="right" width="200"><br>E? il piano di montaggio, uso e smontaggio di un ponteggio.<br>Questo documento è esplicitamente richiesto dal D.Lgs. 235/2003, di recepimento  di una direttiva europea che integra il D.L.vo 626/94 relativamente all?uso delle attrezzature di lavoro. <br>Si può dire che è un piano di applicazione generalizzata, integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.<br>In effetti non è una novità assoluta poiché già nel DPR 164 del 1956  erano richieste nel libretto predisposto dal fabbricante (art. 31, comma 6): ?istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio? (norma poco rispettata). La novità sta nel fatto che il PiMUS ora non lo deve predisporre il fabbricante che vende gli elementi del ponteggio bensì la Ditta che monterà il ponteggio.<br>Il PiMUS deve essere redatto tutte le volte che sia necessario allestire un ponteggio metallico fisso, indipendentemente dalle sue dimensioni, dalla complessità o dal fatto che sia necessario o meno il progetto ai sensi dell?art. 32 del DPR 164/56.<br>Il PiMUS quindi, è un obbligo del datore di lavoro dell?impresa che monta e smonta i ponteggi.<br>La norma, infatti, richiede che: ?il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio?.<br>In merito alla redazione del documento da parte di persona competente, non viene chiarito quale siano le competenze che deve avere questa persona per poter compilare il PiMUS.<br>Attualmente la normativa sui ponteggi, comprese le novità introdotte dal D.Lgs. 235/2003, non prevede la presenza di persone con particolari competenze, salvo quanto si ottiene dal corso di 28 ore che l?Accordo della Conferenza Stato Regioni ha stabilito per gli addetti che hanno il compito di realizzare il ponteggio. L?unica figura che la norma prevede essere necessaria è quella di un Ingegnere o di un Architetto abilitato alla professione per l?elaborazione del progetto per ponteggi alti più di 20 metri o realizzati difformemente dagli schemi contenuti nel libretto di autorizzazione ministeriale (art. 32  DPR 164/56).<br>Ad uso di chi viene predisposto?<br><img src="http://www.rivieraedilizia.com/immagini/obiettivoSicurezza/impalcatura_bn.gif" alt="" width="200" align="left"><br>Prioritariamente è messo a disposizione del Preposto addetto a sovrintendere alle operazioni di  montaggio e smontaggio del ponteggio nonché dei lavoratori addetti a tali operazioni  di montaggio e smontaggio; secondariamente a disposizione di tutte le Imprese che con le loro maestranze utilizzeranno tale ponteggio.<br>E? evidente che il legislatore ha voluto ribadire il concetto, più volte espresso nel DPR 164/56, che è il preposto che ha la responsabilità della realizzazione e mantenimento in efficienza delle opere provvisionali.<br>E? sicuramente un documento che deve trovarsi in cantiere per lo meno per due ragioni. La prima è quella del caso in cui sia necessario apportare qualche modifica al ponteggio, per cui occorra aggiornare il PiMUS. La seconda perché contiene le modalità d?uso del ponteggio stesso specie per quanto riguarda gli interventi di manutenzione dettagliatamente indicati nella Circolare Ministero del Lavoro n. 46 del Luglio 2000.<br>Il ponteggio, spesso, è utilizzato da ditte e lavoratori diversi da quelli che lo hanno montato.<br>Circa i suoi contenuti (com?è fatto?) il PiMUS  deve essere uno strumento operativo, di facile ed immediata lettura, adeguato alla cultura dei destinatari del documento i cui contenuti minimi sono stati forniti dal Ministero del Lavoro con la circolare 13/9/2006, n. 25 che di seguito si riportano:<br><ol><br><li>Dati identificativi del luogo di lavoro;</li><br><li>Identificazione del Datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;</li><br><li>Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;</li><br><li>Identificazione del ponteggio;</li><br><li>Disegno esecutivo del ponteggio;</li><br><li>Progetto del ponteggio, quando previsto;</li><br><li>Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (?piano di applicazione generalizzata?)</li><br><li>Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze ?passo dopo passo? nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione  e/o smontaggio (?<i>istruzioni e progetti particolareggiati</i>?), con l?ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;</li><br><li>Descrizione delle regole da applicare durante l?uso del ponteggio;</li><br><li>Indicazione delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l?uso (vedasi ad es. la circolare del Ministero del Lavoro n. 46/2000).<br></li></ol>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item><item><title><![CDATA[IN VIGORE DAL 14 DICEMBRE 2006 IL D. LGS. N. 195 DEL 10/4/2006 CHE RIDISCIPLINA L? ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL RISCHIO RUMORE.]]></title><description><![CDATA[Il 14 dicembre 2006 è formalmente entrato in vigore il D. Lgs. n. 195 del 10.04.06  che ha recepito la Direttiva Comunitaria 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).<br>      Il Decreto Legislativo n. 195/2006 ha inserito nel D. Lgs. n. 626/94 il Titolo V-bis sulla protezione dalla esposizione al rumore nel quale sono fissate delle  prescrizioni minime di sicurezza e di salute, sono stabiliti i valori limite di esposizione ed i valori di azione e sono individuati gli obblighi a carico dei datori di lavoro di identificare e valutare i rischi ai quali i lavoratori sono esposti, di adottare appropriati dispositivi di protezione individuale, nonché di sottoporre a sorveglianza sanitaria e di informare e formare i lavoratori stessi relativamente ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.<br><br>Le modifiche e le integrazioni introdotte non stravolgono quanto era fino ad oggi in vigore ma rendono necessari alcuni aggiornamenti del ?Documento di Valutazione dei Rischi?; altri obblighi restano, invece, invariati.<br><br>Quindi, dal 14/12/2006, la valutazione del rumore diventa parte integrante della valutazione generale dei rischi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 626/94 e l'esito della stessa va pertanto inserito nel documento di valutazione dei rischi. Ne deriva, quindi, che è consentita l'autocertificazione del rischio legato alla esposizione al rumore, come peraltro avviene per altri fattori di rischio previsti dallo stesso D. Lgs. n. 626/94, i tutti quei casi in cui il numero dei dipendenti dell?Azienda non superi il numero di 10.<br><br>Nel nuovo D. Lgs. n. 195/2006 (ora Titolo V-bis del D. Lgs. 626/94) vengono fissati, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, un nuovo limite di esposizione pari ad 87 dBA ed un limite massimo di pressione acustica istantanea pari a 200 Pa e  vengono indicati i valori inferiore e superiore di azione  così come di seguito indicati:<br>a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);<br>b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);<br>c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).<br><br>Con le nuove disposizioni a partire da una esposizione ai valori inferiori di azione (LEX8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (microPa),scattano gli obblighi di informare, di formare (art. 49 nonies)e di fornire ai lavoratori esposti i mezzi di protezione personale dell'udito  e nel caso invece in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione scatta l'obbligo a carico del datore di lavoro di far utilizzare i DPI e lo stesso deve fare tutto il possibile per assicurare che essi vengano indossati. I DPI devono comunque essere impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. <br>Una sostanziale novità è stata introdotta in merito alla valutazione del rischio in quanto il datore di lavoro, ma solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione, tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore.<br><br>Inoltre, il datore di lavoro, se a seguito della valutazione di cui sopra, ritiene che i valori inferiori di azione (LEX8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a <br>20 (microPa) possano essere superati, deve effettuare una misurazione dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti e riportare i risultati nel Documento di valutazione dei rischi. Il Decreto precisa, inoltre, che la valutazione e la misurazione del rumore debbono essere programmate ed effettuate con cadenza almeno quadriennale da personale adeguatamente qualificato.<br>La sorveglianza sanitaria è prevista a partire da una esposizione che eccede i valori superiori di azione (ma anche per esposizioni superiori ai valori inferiori di azione su richiesta del lavoratore o su disposizione del Medico Competente) e la frequenza della sorveglianza sanitaria medesima è decisa dal Medico Competente. <br>Novità si riscontrano anche in merito alle sanzioni che con il D. Lgs. n. 195/06 vengono allineate a quelle già previste dal D. Lgs. n. 626/94.<br><br>]]></description><link><![CDATA[http://www.rivieraedilizia.com/il_legale_risponde.asp]]></link></item></channel></rss>
