<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" version="2.0">

<channel>
	<title>Informazione giuridica a portata di click..</title>
	<atom:link href="https://www.sentenze-cassazione.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://www.sentenze-cassazione.com</link>
	<description>Portale di informazione giuridica. Pubblichiamo tutti i giorni le più interessanti sentenze della Corte di Cassazione.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Sep 2021 20:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.9</generator>
	<xhtml:meta content="noindex" name="robots" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"/><item>
		<title>Certezza probabilistica e nesso di causalità</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/nesso-di-causalita-responsabilita-civile/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/nesso-di-causalita-responsabilita-civile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 20:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[certezza probabilistica]]></category>
		<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[condizione]]></category>
		<category><![CDATA[illecito aquiliano]]></category>
		<category><![CDATA[nesso di causalità]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità civile]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cassazione - Responsabilità civile - Nesso di causalità illecito aquiliano - Standard di certezza probabilistica</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/nesso-di-causalita-responsabilita-civile/">Certezza probabilistica e nesso di causalità</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 22">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h4><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-9475" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2013/10/cassazione-corte-sentenza-e1411549788851.jpg" alt="" width="450" height="299" /></h4>
<h4 style="text-align: justify;">Cassazione &#8211; Responsabilità civile &#8211; Nesso di causalità illecito aquiliano &#8211; Standard di certezza probabilistica</h4>
</div>
<p style="text-align: justify;">La prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18584/2021, che si riporta al link in fondo all’articolo, ha trattato il tema della <strong>responsabilità civile</strong> e, più nello specifico, ha affermato gli standard di “<em><strong>certezza probabilistica</strong></em>” del caso concreto nella verifica del <strong>nesso di causalità</strong>. <span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Si legge nella sentenza in commento “<i>in tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova &#8220;oltre il ragionevole dubbio&#8221;, e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell&#8217;evidenza o &#8220;del più probabile che non&#8221;, lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell&#8217;ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell&#8217;esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto”.</i></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span class="Apple-converted-space"> Leggi il testo della <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/sentenza-n.-18584-2021.pdf">sentenza n. 18584-2021</a></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><b>______________________</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Riferimenti normativi: </b></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Articolo 2043 codice civile &#8211; Risarcimento per fatto illecito </strong></p>
<p>Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Articolo 1223 codice civile &#8211; Risarcimento del danno</strong></p>
<p>Il risarcimento del danno per l&#8217;inadempimento [2057] o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [2056 comma 2], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [1225, 1382, 1479 comma 2, 1515, 1516, 1518, 1589, 1591, 1696, 1905, 2056].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Articolo 40 codice penale &#8211; Rapporto di causalità</strong></p>
<p class="comma">Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l&#8217;evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.</p>
<p class="comma">Non impedire un evento, che si ha l&#8217;obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Articolo 41 codice penale &#8211; Concorso di cause</strong></p>
<p class="comma">Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall&#8217;azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l&#8217;azione od omissione l&#8217;evento.</p>
<p class="comma">Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l&#8217;evento. In tal caso, se l&#8217;azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.</p>
<p class="comma">Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Massime precedenti</b><i>: </i>N. 23197 del 2018<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
</div>
</div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/nesso-di-causalita-responsabilita-civile/">Certezza probabilistica e nesso di causalità</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/nesso-di-causalita-responsabilita-civile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sezioni Unite, la procura alle liti e ricorso per Cassazione</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-procura-alle-liti-e-ricorso-per-cassazione/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-procura-alle-liti-e-ricorso-per-cassazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 13:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sezioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[procura alle liti]]></category>
		<category><![CDATA[RICORSO PER CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sezioni unite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sezioni Unite, la procura alle liti e ricorso per Cassazione</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-procura-alle-liti-e-ricorso-per-cassazione/">Sezioni Unite, la procura alle liti e ricorso per Cassazione</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-16791" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-12-500x333.jpeg" alt="" width="500" height="333" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-12-500x333.jpeg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-12-450x300.jpeg 450w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-12-768x512.jpeg 768w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-12-640x427.jpeg 640w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-12-150x100.jpeg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-12.jpeg 1110w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<h4>Ricorso per Cassazione e Procura alle liti, ecco cosa dicono le SS.UU.</h4>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 15177 del 1 giugno 2021 che si riporta al link in fondo all’articolo, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in materia di <strong>procura alle liti </strong>e<strong> ricorso per cassazione</strong>, hanno affermato che<i> “l’art. 35 bis, comma 13 del d. lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che &#8220;la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato&#8221; e che &#8220;a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima&#8221; richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di &#8220;inammissibilità del ricorso&#8221; nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l&#8217;indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un&#8217;unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l&#8217;autenticità della firma del conferente. La norma così interpretata non può considerarsi violativa: 1) della disciplina unionale, in relazione al principio di equivalenza e di effettività, considerato che non vi è alcuna materia regolata dal diritto interno, omogenea a quella della protezione internazionale e dell&#8217;asilo, che goda di una tutela maggiormente protettiva con riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione, e che il principio di effettività deve ritenersi limitato al giudizio di primo grado; 2) dell&#8217;art. 6 CEDU, nella parte in cui riconosce il diritto all&#8217;accesso alla giustizia, valutato anche in combinato disposto con l&#8217;art. 14 che stabilisce il divieto di non discriminazione, poiché la norma persegue l&#8217;interesse ad un corretto e leale esercizio dell&#8217;amministrazione della giustizia, anche in relazione alle ripercussioni sul complessivo funzionamento della giurisdizione ordinaria di ultima istanza, interessi che il legislatore può legittimamente valorizzare, senza violare il principio di non discriminazione, poiché la norma riguarda solo coloro che, trovandosi in una posizione di incerto collegamento con il territorio nazionale, costituiscono un gruppo nettamente distinto rispetto a quello che ha invece con il nostro paese una stabile relazione territoriale; 3) degli artt. 3 e 24 Cost., quanto al principio di eguaglianza ed al diritto di difesa, considerato che la specifica regola processuale non ha come giustificazione la condizione di richiedente protezione internazionale, quanto, piuttosto, la specificità del ricorso per cassazione rispetto alle materie disciplinate dal d. lgs. n. 25 del 2008 in relazione alle quali il legislatore ordinario ha un&#8217;ampia discrezionalità, maggiormente accentuata nella disciplina degli istituti processuali dove vi è l&#8217;esigenza della celere definizione delle decisioni&#8221;.<span class="Apple-converted-space"> </span></i></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo della <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/sentenza-15177-2021.pdf">sentenza n. 15177-2021</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Riferimenti normativi</strong><i>: </i>Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Costituzione art. 24, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 18, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 19, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Massime precedenti Conformi</strong><i>: </i>N. 15211 del 2020, N. 27232 del 2020, 2342 del 2020, N. 1043 del 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Massime precedenti</strong><i>: </i>N. 17717 del 2018, N. 25447 del 2020, N. 25304 del 2020.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-procura-alle-liti-e-ricorso-per-cassazione/">Sezioni Unite, la procura alle liti e ricorso per Cassazione</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-procura-alle-liti-e-ricorso-per-cassazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le SS.UU. in materia di riconoscimento della protezione umanitaria</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/riconoscimento-protezione-umanitaria/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/riconoscimento-protezione-umanitaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 00:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sezioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta asilo]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscimento della protezione umanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sezioni unite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le SS.UU. in materia di riconoscimento della protezione umanitaria</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/riconoscimento-protezione-umanitaria/">Le SS.UU. in materia di riconoscimento della protezione umanitaria</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-16787" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-11-500x333.jpeg" alt="" width="500" height="333" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-11-500x333.jpeg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-11-450x300.jpeg 450w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-11-640x427.jpeg 640w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-11-150x100.jpeg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-11.jpeg 750w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Una sentenza che tratta questioni di particolare importanza quella pronunciata lo scorso 9 settembre dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in materia di <strong>riconoscimento della protezione umanitaria</strong> e che si riporta al link in fondo all’articolo.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Le SS.UU. hanno affermato che in base alla normativa del T.U.Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal d.l.n. 113 del 2018, “<i>ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia</i>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Più nello specifico, chiarisce la Corte “<i>questa comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano</i>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre &#8211; si legge in sentenza &#8211; “s<i>ituazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”</i>.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo della <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/sentenza-n.-24413-2021.pdf">sentenza n. 24413/2021</a></strong></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/riconoscimento-protezione-umanitaria/">Le SS.UU. in materia di riconoscimento della protezione umanitaria</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/riconoscimento-protezione-umanitaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità medica per non aver disposto gli esami al paziente poi deceduto</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/responsabilita-medica-esami-paziente-deceduto/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/responsabilita-medica-esami-paziente-deceduto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 18:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[danno tanatologico]]></category>
		<category><![CDATA[lucro cessante]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[danno non patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi intempestiva]]></category>
		<category><![CDATA[errata diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[errore medico]]></category>
		<category><![CDATA[perdita di chance]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità medica]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento da perdita di congiunto]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento del danno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Responsabilità medica per non aver disposto gli esami al paziente poi deceduto</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/responsabilita-medica-esami-paziente-deceduto/">Responsabilità medica per non aver disposto gli esami al paziente poi deceduto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-16782" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-9-500x287.jpeg" alt="" width="500" height="287" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-9-500x287.jpeg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-9-460x264.jpeg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-9-150x86.jpeg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-9.jpeg 510w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p style="text-align: justify;">La terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.19372/2021 che si riporta al link in fondo all’articolo, ha trattato un caso di <strong>responsabilità medica</strong>, facendo degli interessanti chiarimenti sulla condotta che deve tenere il sanitario quando la sintomatologia del paziente è compatibile con più patologie.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i giudici di legittimità il medico deve disporre tutti gli accertamenti diagnostici del caso e non limitarsi a dare semplici suggerimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, si tratta di una richiesta di <strong>risarcimento da perdita di congiunto</strong> in quanto, il <em>de cuius</em> decedeva dopo essere stato visitato dal medico al quale aveva riferito di avere forti e persistenti dolori al torace. Il sanitario (operatore delle guardia medica) diagnosticava uno stato d’ansia da <em>stress</em> dimettendo il paziente che in seguito decedeva a causa di una dissecazione dell’aorta.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione, rispondendo a uno dei quesiti formulati dal ricorrente chiarisce che “<em>il medico di guardia medica non risponde della morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, solo quando non vi è  prova di un inadempimento del sanitario, sotto forma di condotta omissiva, di diagnosi errata o di una cautela necessaria e non adottata e quindi quando l’evento dannoso non è causalmente collegabile alla sua condotta</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, ha confermato la sentenza di merito ritenendo sussistente una condotta inadempiente da parte del medico, precisando che se invece di dimettere il paziente avesse disposto l’esame strumentale necessario al caso di certo si sarebbe giunti ad una diagnosi tempestiva evitando il decesso del paziente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo della <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/sentenza-n.19372-2021.pdf">sentenza n.19372-2021</a></strong></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/responsabilita-medica-esami-paziente-deceduto/">Responsabilità medica per non aver disposto gli esami al paziente poi deceduto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/responsabilita-medica-esami-paziente-deceduto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sezioni Unite, sì al crocefisso nelle scuole</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-crocefisso-scuole/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-crocefisso-scuole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 14:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Sezioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[crocefisso]]></category>
		<category><![CDATA[crocifisso]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[principi costituzionali]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sezioni unite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sezioni Unite, sì al crocefisso nelle scuole</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-crocefisso-scuole/">Sezioni Unite, sì al crocefisso nelle scuole</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-16776" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-8-500x336.jpeg" alt="" width="500" height="336" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-8-500x336.jpeg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-8-446x300.jpeg 446w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-8-768x517.jpeg 768w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-8-640x431.jpeg 640w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-8-150x101.jpeg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-8.jpeg 1500w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<h3 style="text-align: justify;">Laicità e non discriminazione. Radici e condivisione dello spazio pubblico.</h3>
<h4 style="text-align: justify;">La posizione delle Istituzioni e la religione nell’orizzonte multiculturale della nostra società.</h4>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>Sezioni Unite</strong> della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.24414/2021 che si riporta integralmente al link in fondo all&#8217;articolo, si sono pronunciate su una questione molto interessante riguardo all’<strong>affissione nelle aule delle scuole pubbliche di simboli religiosi come il crocifisso</strong>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, la vicenda richiama in maniera diretta i principi Costituzionali della <strong>laicità dello Stato</strong> e quello della <strong>salvaguardia della libertà religiosa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda che ha originato questa decisione risale al 2008-2009 quando un docente venne sottoposto a <strong>procedimento disciplinare</strong> perché prima delle sue ore di lezione rimuoveva sistematicamente il crocefisso dell’aula, per poi riappenderlo al termine delle stesse, contravvenendo così ad una circolare del dirigente scolastico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il professore aveva più volte manifestato la propria disapprovazione alla presenza del <strong>simbolo religioso</strong> in rispetto della propria <strong>libertà di insegnamento</strong> e di coscienza in materia religiosa e del <strong>principio di neutralità</strong> della scuola pubblica. Gli studenti, riuniti in assemblea di classe, deliberarono a maggioranza di mantenere affisso il simbolo durante tutte le ore di lezioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente una circolare del dirigente scolastico richiamò i docenti a rispettare quanto fosse stato deciso dagli studenti in assemblea, mantenendo il simbolo religioso alla parete per tutte le ore di lezioni. Il professore nonostante la circolare di cui sopra provvide nuovamente a rimuovere il crocifisso e a riappenderlo al termine della sua lezione ma ciò fu segnalato al dirigente scolastico che avviò il procedimento disciplinare (anche per le offese che gli sono state rivolte dal professore).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di disciplina per il personale docente, per i fatti sopra esposti, ha ritenuto di dover irrogare al professore la sanzione disciplinare della sospensione dell’insegnamento per trenta giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il professore proponeva due distinti ricorsi, poi riuniti, avverso suddetta sanzione in quanto riteneva il provvedimento discriminatorio nei confronti dei docenti che non si riconoscevano nel crocifisso e perché lesivo dei diritti fondamentali di insegnamento e libertà di coscienza in materia religiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice del Lavoro respingeva i ricorsi richiamando la sentenza della Grande Camera dell aCorte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 marzo 2011 in cui si affermava che la presenza del simbolo religioso non pregiudica il diritto degli alunni all’istruzione, la libertà educativa dei genitori nei confronti dei figli e quella di coscienza e religione, e non pone in essere discriminazioni su base religiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il Tribunale il comportamento del docente ha integrato una violazione dei doveri di formazione ed educazione di ogni insegnante, perché al di là delle convinzioni personali, la questione dell’affissione in aula del crocifisso era stata oggetto di plurimi approfondimenti, in contesti diversi, sia da parte dei ragazzi che dei docenti, all’esito dei quali risultava evidente in senso della presenza del predetto simbolo in aula e la mancanza di qualsivoglia intento discriminatorio diretto a limitare la libertà del singolo gesto.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la Corte d’Appello respingeva il gravame proposto dal docente. La Corte territoriale ha escluso che la vicenda possa considerarsi discriminatoria nei confronti del professore anche perché l’ordine di servizio era stato indirizzato a tutto il corpo docente senza disparità di trattamento.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">La corte ha poi precisato che il ricorrente non ha titolo per dolersi dell’asserita violazione del principio del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione nonché di quello della laicità dello Stato, perché gli stessi non danno origine a diritti soggettivi dei singoli ma ad interessi diffusi la cui tutela è affidata agli enti esponenziali della collettività nel suo complesso.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite non prendono come base di riferimento le argomentazioni dei giudici territoriali. Secondo la Cassazione in fatto che non vi sia una discriminazione diretta non esclude che possa esserci discriminazione indiretta, giacché l’esposizione del crocifisso potrebbe porre il docente non credente o aderente ad altro credo in una situazione di svantaggino rispetto all’insegnante che aderisce a quel credo poiché solo il primo si vede costretto a svolgere l’attività di insegnamento in nome di valori non condivisi, con conseguente lesione di quella libertà di coscienza che il datore di lavoro è tenuto a salvaguardare.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Va detto però che l’affissione del crocifisso non ostacola il docente nell’esercizio di alcuna delle sue libertà, anche quella di criticare davanti alla classe, in forme legittime e rispettose della altrui coscienza morale, il significato e la stessa presenza del simbolo.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">La situazione di “particolare svantaggio” rispetto alle altre persone non è ravvisabile nel mero fastidio o nel disaccordo sul piano culturale. Anche se l’affissione del crocefisso risulta “sgradita” al ricorrente da sola non è in grado di intaccare la sfera delle sue convinzioni i mentali o delle sue opzioni in materie religiose.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Sezioni unite, comunque, escludono la sussistenza della discriminazione indiretta e motiva questa decisione richiamando alcuni interessanti precedenti che trattano casi simili.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Del resto l’intera sentenza è un continuo richiamo a massime di altre decisioni, di corti nazionali e internazionali. La Corte, con questa decisione, ha voluto fare tutti i chiarimenti del caso così da non lasciare dubbi alcuni sulle future interpretazioni da adottare.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Per i Giudici di Piazza Cavour, è illegittima la circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in assemblea, di vedere esposto il crocefisso nella loro aula, non cerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente.</p>
<p style="text-align: justify;">L’illegittimità della circolare determina l’invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente per aver egli, contravvenendo all’ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocefisso dalla parte dell’aula all’inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale circolare, peraltro, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocefisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l’esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente.  </p>
<p style="text-align: justify;">Il crocefisso di Stato nelle scuole pubbliche entra in conflitto anche con l’imparzialità e l’equidistanza che devono essere mantenute dalle pubbliche istituzioni nei confronti di tutte le religioni, indipendentemente da valutazioni di carattere numerico, non essendo più consentita la discriminazione basata sul maggiore o morire numero degli appartenenti all’una o all’altra di esse. Ed entra in conflitto col pluralismo religioso come aspetto di un più ampio pluralismo di valori.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Va detto però che in virtù del principio supremo di laicità dello Stato è già garantita la pari libertà di coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente e di farne propaganda elle forme ritenute più opportune, attesa la previsione aperta dell’articolo 19 Cost., purché l’esercizio di tale diritto di propaganda e diffusione del proprio credo religioso non si traduca nel vilipendio della fede da altri professata.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, proprio il crocefisso descrive anche uno dei tratti del patrimonio culturale italiano e rappresenta una storia e una tradizione di popolo. L’Italia ha infatti profonde radici cristiane, intrecciate con quelle umanistiche. Lo testimoniano le sue città, i suoi borghi, l’arte etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso tempo, la croce e la passione di Cristo richiamavano valori condivisibili per il loro carattere universale, anche da chi non è credente (pace, dignità umana, fratellanza, solidarietà).</p>
<p style="text-align: justify;">La nostra laicità non è esclusiva ma inclusiva, ovvero aperta alle diverse identità che si affacciano in una società in cui hanno da convivere fedi, religioni, culture diverse. Accogliere le differenze<span class="Apple-converted-space">  </span>non vuol dire rinunciare alle proprie identità storiche, culturali, religiose.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve escludersi che la presenza del simbolo, quando derivi da una richiesta degli studenti in quello spazio pubblico peculiare nel quale essi imparano a condividere insieme e a formarsi culturalmente, qualifichi “tirannicamente” l’esercizio dell’attività che in esso si svolge.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esposizione del simbolo religioso non è un atto di propaganda, non rappresenta uno strumento di proselitismo. E’ un atto di testimonianza, di professione della fede religiosa da parte dei componenti di quella comunità di vita in formazione che è una classe di scuola.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, tornando alla questione di fondo, gli ermellini fanno presente che l’esposizione del crocefisso non è stabilita da una legge ma secondo quanto disposto dall’articolo 18 del r.d. n. 965 del 1924, questo risulta essere tra gli arredi scolastici e, pertanto, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporlo in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo della sentenza n.<span class="Apple-converted-space"> <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/sentenza-24414-2021.pdf">sentenza 24414-2021</a></span></strong></p>
<p>___________________________</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Articolo 18 del r.d. n. 965 del 1924</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re.</p>
<p><strong>Articolo 19 Costituzione</strong></p>
<p>Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume</p>
</blockquote>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-crocefisso-scuole/">Sezioni Unite, sì al crocefisso nelle scuole</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-crocefisso-scuole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/istigazione-apologia-reato-pedofilia/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/istigazione-apologia-reato-pedofilia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 19:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pedofilia - pedopornografia]]></category>
		<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[apologia]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[dolo]]></category>
		<category><![CDATA[dolo generico]]></category>
		<category><![CDATA[dolo specifico]]></category>
		<category><![CDATA[istigazione a delinquere]]></category>
		<category><![CDATA[pedofilia]]></category>
		<category><![CDATA[pedopornografia]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[pericolo concreto]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilitá]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/istigazione-apologia-reato-pedofilia/">Istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-16773" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-500x313.png" alt="" width="500" height="313" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-500x313.png 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-460x288.png 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-768x480.png 768w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-640x400.png 640w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-150x94.png 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image.png 1080w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div>
<div> </div>
<h3>Reati contro l&#8217;ordine pubblico</h3>
<h4>Istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia</h4>
<h4>Natura &#8211; Reato di pericolo concreto con dolo generico</h4>
<div style="text-align: justify;">La terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la <strong>sentenza n. 23927 del 2021</strong> (ud. 16/02/2021 dep. 16/06/2021), ha affermato che il delitto di <strong>istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia</strong> è un <strong>reato di pericolo concreto con dolo generico</strong> che consiste nell’indurre altri alla commissione di reati analoghi a quelli istigati o di cui si è fatta apologia.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Esaminando un caso proveniente dalla Corte d&#8217;Appello di Firenze, gli ermellini hanno avuto modo di fare alcune precisazioni interessanti anche in conseguenza della particolarità del caso che, nello specifico, riguardava l&#8217;istigazione a commettere atti di abuso sessuale in danno di minori tramite un racconto a contenuto erotico e pedofilo pubblicato su un dominio pubblicamente accessibile.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;imputato, che nel ricorso inizia facendo una sorta di comparazione tra l&#8217;art. 414 e 414 <em>bis</em> del codice penale, si tratta di reati di pericolo concreto e, ai fini dell&#8217;affermazione della rilevanza penale delle condotte, risulta necessario accertare l&#8217;idoneità di esse a provocare l&#8217;effettiva commissione dei delitti specificatamente indicati dalla norma in esame. Quanto poi all&#8217;<strong>elemento soggettivo</strong>, continua la difesa dell&#8217;imputato, deve sussistere l&#8217;intenzione di <strong>istigare alla commissione concreta dei reati</strong> (<strong>dolo specifico</strong>). </div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Per la Suprema Corte, la sentenza d&#8217;appello &#8220;<em>risulta corretta per gli accertamenti di fatto e in punto di diritto</em>&#8221; e, rigettando il ricorso per infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ha concluso, dunque, dichiarando la &#8220;<em>responsabilità del prevenuto in quanto anche a ritenere che si tratti di un reato di pericolo concreto che richiede un comportamento idoneo a provocare la commissione di delitti, il fatto in contestazione non pone alcun profilo di criticità in tal senso</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">La Corte, nel precisare le differenze tra le due figure di reato, evidenza il contenuto del comma 3 dell&#8217;art. 414 <em>bis</em> c.p., laddove chiarisce che &#8220;<em>non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume</em>&#8220;. Anche se non viene in rilievo nel presente caso il succitato 3 comma, la sua incidenza è essenziale per la ricostruzione della condotta punibile, che deve essere indeterminata e anticipata nella soglia di punibilità, in modo irrazionale, tale da confliggere con la disposizione costituzionale che tutela la libera manifestazione del pensiero.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il dolo istigatorio consiste nella coscienza e volontà di turbare l&#8217;ordine pubblico e deve essere analizzato in relazione alla condotta, che deve essere dotata di forza suggestiva e persuasiva tale da poter stimolare nell&#8217;animo dei destinatari la commissione dei fatti criminosi propalati o esaltati</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><em>La disposizione dell&#8217;art. 414 e quella dell&#8217;art. 414 bis cod. pen. costituiscono un&#8217;eccezione, giustificata in funzione dell&#8217;esigenza di tutela anticipata del bene, alla regola generale dell&#8217;irrilevanza penale dell&#8217;istigazione non accolta o, comunque accolta ma non seguita della commissione del reato istigato</em>&#8220;.</div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;">Per i suddetti articolo, si legge ancora in sentenza, &#8220;<em>non è significativa la non commissione del reato istigato, che può essere realizzato (cd. indifferenza rispetto agli esiti della manifestazione istigativa); l&#8217;istigazione deve, quindi, essere accertata ex ante e non ex post come nella previsione generale dell&#8217;art. 115 cod. pen&#8221;.</em></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;imputazione soggettiva, di conseguenza, è a titolo di <strong>dolo generico</strong> per entrambe le fattispecie e devono sussistere nell&#8217;agente la <strong>coscienza e volontà di istigare</strong> pubblicamente i fatti previsti come reati.   </div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo della <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/23943_06_2021_oscuramento_no-index.pdf">sentenza n.23927/2021</a></strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">______________________________<wbr></wbr>_</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<blockquote>
<div style="text-align: justify;"><strong>Articolo 414 bis Codice Penale</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all&#8217;articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater e 609 quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</div>
<div style="text-align: justify;">Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l&#8217;apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.</div>
<div style="text-align: justify;">Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Articolo 414 Codice Penale</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Istigazione a delinquere</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Chiunque pubblicamente [266] istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell&#8217;istigazione [115, 302, 303, 322, 415, 580]:</div>
<div style="text-align: justify;">1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;</div>
<div style="text-align: justify;">2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.</div>
<div style="text-align: justify;">Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.</div>
<div style="text-align: justify;">Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente [266] fa l&#8217;apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</div>
<div style="text-align: justify;">Fuori dei casi di cui all&#8217;articolo 302, se l&#8217;istigazione o l&#8217;apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l&#8217;umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Articolo 115 Codice Penale</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Accordo per commettere un reato. Istigazione</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Salvo che la legge disponga altrimenti [270, 271, 304, 305, 306], qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell&#8217;accordo.</div>
<div style="text-align: justify;">Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza [229].</div>
<div style="text-align: justify;">Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato [266, 302, 322, 327, 414, 415], se l&#8217;istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.</div>
<div style="text-align: justify;">Qualora l&#8217;istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d&#8217;istigazione a un delitto, l&#8217;istigatore può essere sottoposto a misure di sicurezza [229].</div>
</blockquote>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/istigazione-apologia-reato-pedofilia/">Istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/istigazione-apologia-reato-pedofilia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accesso alle origini contro la volontà di restare anonimi</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/origini-figlio-rimanere-anonimi-genitori/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/origini-figlio-rimanere-anonimi-genitori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 20:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[accesso alle origini]]></category>
		<category><![CDATA[anonimato]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[volontà di restare anonimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16762</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cassazione civile affronta il tema del diritto del figlio di conoscere le proprie origini e la volontà dei genitori di restare anonimi</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/origini-figlio-rimanere-anonimi-genitori/">Accesso alle origini contro la volontà di restare anonimi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-16764" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-7-500x332.jpeg" alt="" width="500" height="332" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-7-500x332.jpeg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-7-451x300.jpeg 451w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-7-640x425.jpeg 640w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-7-150x100.jpeg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-7.jpeg 725w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></h4>
<h4>Cosa dice la Cassazione sull&#8217;accesso alle origini e sulla volontà di restare anonimi?</h4>
<p style="text-align: justify;">La prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22497 del 9 agosto 2021, ha trattato un caso interessante relativo all’acquisizione di <strong>informazioni sulle proprie origini</strong> da parte di chi è nato da <strong>parto anonimo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli ermellini hanno ribadito le indicazioni già dettate dalle <strong>Sezioni Unite</strong> con la sentenza n. 1946 del 2017, ovvero che “<i>il diritto a conoscere l’identità della madre deve essere contemperato con la persistenza della volontà di questa di rimanere anonima”</i> e, continuano i giudici, &#8220;<em>deve essere esercitato secondo modalità che ne proteggano la dignità, tenendo dunque in considerazione la salute della donna e la sua condizione personale e familiare</em>”. Nel caso di specie, era stato rigettato il ricorso del figlio, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano escluso il diritto del figlio a conoscere l’identità della madre, poiché quest’ultima era molto anziana e versava in gravi condizioni di salute.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, precisano altresì, il suddetto diritto va tenuto distinto da quello ad accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, allo scopo di accertare la sussistenza di eventuali malattie ereditarie trasmissibili, esercitabile indipendentemente dalla volontà della donna anche se ancora in vita, purché sia garantito l’anonimato, anche nei confronti del figlio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo della <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/sentenza-n.-22497-2021.pdf">sentenza n. 22497/2021</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">___________________________________</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 28 L.184/1983 &#8211;</b> <b>Legge sull&#8217;adozione</b></p>
<p style="text-align: justify;">1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all&#8217;adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l&#8217;esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell&#8217;annotazione di cui all&#8217;articolo 26, comma 4.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L&#8217;ufficiale di stato civile, l&#8217;ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell&#8217;autorità giudiziaria. Non è necessaria l&#8217;autorizzazione qualora la richiesta provenga dall&#8217;ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.</p>
<p style="text-align: justify;">4. <span style="text-decoration: underline;">Le informazioni concernenti l&#8217;identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l&#8217;informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">5. <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;adottato, raggiunta l&#8217;età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l&#8217;identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L&#8217;istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.</span></p>
<p style="text-align: justify;">6. Il tribunale per i minorenni procede all&#8217;audizione delle persone di cui ritenga opportuno l&#8217;ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l&#8217;accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all&#8217;equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l&#8217;istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l&#8217;accesso alle notizie richieste.</p>
<p style="text-align: justify;">7. <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata</span> ai sensi dell&#8217;articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l&#8217;autorizzazione non è richiesta per l&#8217;adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.</p>
</blockquote>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/origini-figlio-rimanere-anonimi-genitori/">Accesso alle origini contro la volontà di restare anonimi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/origini-figlio-rimanere-anonimi-genitori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benefici penitenziari, ammissione e revoca al lavoro all’esterno</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/benefici-penitenziari-lavoro-esterno-magistrato-sorveglianza/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/benefici-penitenziari-lavoro-esterno-magistrato-sorveglianza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 14:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[benefici penitenziari]]></category>
		<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale di sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione penitenziaria]]></category>
		<category><![CDATA[ammissione lavoro all'esterno]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[magistrato di sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[revoca]]></category>
		<category><![CDATA[revocabilità]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale di sorveglianza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16758</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cassazione con la sentenza n. 27374/2021 ha trattato un caso riguardante l'ammisisone e la revocabilità del lavoro all'esterno del carcere </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/benefici-penitenziari-lavoro-esterno-magistrato-sorveglianza/">Benefici penitenziari, ammissione e revoca al lavoro all&#8217;esterno</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-16760" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-6-500x279.jpeg" alt="" width="500" height="279" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-6-500x279.jpeg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-6-460x256.jpeg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-6-640x357.jpeg 640w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-6-174x98.jpeg 174w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-6-150x84.jpeg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-6.jpeg 660w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p style="text-align: justify;">La prima sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27374/2021, depositata lo scorso 15 luglio e che si riporta al link in fondo all’articolo, ha trattato un caso relativo ai <strong>benefici penitenziari</strong> affermando che il <strong>magistrato di sorveglianza</strong> ha il potere di revocare il provvedimento di approvazione dell’atto dell’<strong>amministrazione penitenziaria</strong> di ammissione del lavoro all’esterno nel caso in cui mutano le condizioni che lo avevano determinato.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di sorveglianza di Ancona aveva rigettato il reclamo avverso la revoca dell’approvazione dell’<strong>ammissione al</strong> <strong>lavoro all’esterno</strong> emessa in precedenza dal Magistrato di sorveglianza.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale, ritenendo infondato il reclamo, osservava nella sua motivazione che dette prestazione, che consisteva nello svolgimento del lavoro quotidiano di badante della madre presso il domicilio della donna, aveva evidenziato delle criticità determinate dal non poterne controllare l’effettività, con conseguenti rischi, oltre che dall’assenza del suo impegno in attività risocializzanti, in un ambito in cui era intervenuta la rilevante novità costituita dall’aggiornamento della posizione giuridica del ristretto che aveva contemplato l’allungamento della pena di ben cinque anni di reclusione. <span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Veniva dunque proposto ricorso lamentando la violazione degli arti. 21 Ord. Pen. e 48 d.P.R. n.230 del 2000, denunciando altresì contraddittorietà della motivazione.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i giudici di Piazza Cavour, però, le censure mosse dal ricorrente &#8220;<em>non riescono a contrastare l’obiettivo spessore di questi argomenti che il Magistrato di sorveglianza aveva posto alla base del provvedimento di revoca del decreto di approvazione e che il Tribunale, pur in un quadro più ampio,, ha ritenuto effettivi e fondati</em>”.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo della <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/Sentenza-n.-27374-2021.pdf">sentenza n. 27374-2021</a></strong></p>
<p>_____________________________</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Articolo 21 Ordinamento Penitenziario &#8211; Lavoro all’esterno</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all&#8217;esterno in condizioni idonee a garantire l&#8217;attuazione positiva degli scopi previsti dall&#8217;articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell&#8217;articolo 4 bis, l&#8217;assegnazione al lavoro all&#8217;esterno può essere disposta dopo l&#8217;espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all&#8217;ergastolo l&#8217;assegnazione può avvenire dopo l&#8217;espiazione di almeno dieci anni.</p>
<p style="text-align: justify;">2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all&#8217;esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all&#8217;esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell&#8217;istituto a cui il detenuto o l&#8217;internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all&#8217;esterno diviene esecutivo dopo l&#8217;approvazione del magistrato di sorveglianza.</p>
<p style="text-align: justify;">4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell&#8217;articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all&#8217;esterno degli istituti penitenziari.</p>
<p style="text-align: justify;">4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L&#8217;attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all&#8217;articolo art. 416 bis del c.p. del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l&#8217;attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell&#8217;articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Articolo 48 d.P.R. n. 230 del 2000 &#8211; Lavoro esterno</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Lavoro esterno</b></p>
<p style="text-align: justify;"> 1. L’ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all’esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del quarto comma dell’articolo 21 della legge.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L’ammissione degli imputati al lavoro all’esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria ai sensi del secondo comma dell’articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La direzione dell’istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all’ammissione al lavoro all’esterno, anche con riguardo all’opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il magistrato di sorveglianza o l’autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell’approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno del condannato o internato o nell’autorizzare l’ammissione al lavoro all’esterno dell’imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell’esigenza di prevenire il pericolo che l’ammesso al lavoro all’esterno commetta altri reati.</p>
<p style="text-align: justify;">5. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all’esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.</p>
<p style="text-align: justify;">6. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all’esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo di polizia penitenziaria con le modalità stabilite dalla direzione dell’istituto. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria specificamente comandato, nonché il personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri possono effettuare controlli del detenuto durante il lavoro all’esterno.</p>
<p style="text-align: justify;">7. L’accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente a ogni qualifica.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Al fine di consentire l’assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro all’esterno il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ricerca, nell’ambito della disciplina vigente, forme di collaborazione con le autorità competenti.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all’esterno.</p>
<p style="text-align: justify;">10. I datori di lavoro dei detenuti o internati sono tenuti a versare alla direzione dell’istituto la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l’importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare sulla base della documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">11. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all’esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.</p>
<p style="text-align: justify;">12. L’ammissione al lavoro all’esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo può essere disposta, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma dell’articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l’internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l’internato è tenuto a versare alla direzione dell’istituto l’utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi del primo comma dell’articolo 24 della legge.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all’esterno senza scorta devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall’istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l’orario di rientro deve essere fissato all’interno di una fascia oraria che preveda l’ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">14. La direzione dell’istituto provvede a consegnare al detenuto o internato ed a trasmettere al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale copia del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno, dandone notizia all’autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all’esterno.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno sono comunicate al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente, per gli imputati. La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza. Il direttore dell’istituto può disporre con provvedimento motivato la sospensione dell’efficacia dell’ammissione al lavoro all’esterno in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento di revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">16. I controlli di cui al terzo comma dell’articolo 21 della legge sono diretti a verificare che il detenuto o l’internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.</p>
<p style="text-align: justify;">17. La disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 21 della legge si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all’esterno per svolgere un lavoro autonomo.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell’istituto cura l’adozione di precisi accordi con i responsabili di dette imprese per l’immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo.</p>
</blockquote>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/benefici-penitenziari-lavoro-esterno-magistrato-sorveglianza/">Benefici penitenziari, ammissione e revoca al lavoro all&#8217;esterno</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/benefici-penitenziari-lavoro-esterno-magistrato-sorveglianza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sezioni Unite, clausole d’accordo nel divorzio e nella separazione</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-accordo-divorzio-separazione-consensuale/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-accordo-divorzio-separazione-consensuale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 23:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sezioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[atto pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[consensuale]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sezioni unite]]></category>
		<category><![CDATA[trascrizione]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di accordo di divorzio e separazione consensuale, hanno emesso la sentenza n.21761/2021</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-accordo-divorzio-separazione-consensuale/">Sezioni Unite, clausole d&#8217;accordo nel divorzio e nella separazione</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-16756" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/separazione-e-divorzio-500x327.jpg" alt="" width="500" height="327" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/separazione-e-divorzio-500x327.jpg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/separazione-e-divorzio-460x300.jpg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/separazione-e-divorzio-150x98.jpg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/separazione-e-divorzio.jpg 600w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></h3>
<h3>Sono validi gli accordi fra i coniugi in favore dei figli?</h3>
<h3>Ecco cosa ha recentemente detto la Cassazione in materia di <b><i>clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta</i></b><i> e di </i><b><i>separazione consensuale.</i></b></h3>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n.21761 del 29 luglio 2021 le <b>Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione</b> hanno risolto una importantissima questione affermando i seguenti principi di diritto: “<i>le </i><b><i>clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta</i></b><i>, o di </i><b><i>separazione consensuale</i></b><i>, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la </i><b><i>proprietà esclusiva</i></b><i> di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di </i><b><i>atto pubblico</i></b><i> </i><b><i>ex art. 2699 c.c.</i></b><i> e, ove implichi il </i><b><i>trasferimento di diritti reali</i></b><i> immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l’omologazione, valido </i><b><i>titolo per la trascrizione</i></b><i> ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari</i>”.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo della<span class="Apple-converted-space"> <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/Sentenza-n.-21761-2021.pdf">Sentenza n. 21761-2021</a></span></strong></p>
<p>__________________________________</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 2699 Codice Civile &#8211; Atto pubblico</b></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l&#8217;atto è formato [2714].<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 2657 Codice Civile &#8211; Titolo per la trascrizione</b></p>
<p style="text-align: justify;">La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza [2908; 132, 586, 825], di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata [2703] o accertata giudizialmente [2659; 215, 216].</p>
<p style="text-align: justify;">Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero devono essere legalizzati [2674; 796].</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-accordo-divorzio-separazione-consensuale/">Sezioni Unite, clausole d&#8217;accordo nel divorzio e nella separazione</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-accordo-divorzio-separazione-consensuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alle Sezioni Unite una serie di questioni riguardanti i termini di prescrizione ex art. 2945 c.c.</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-sezioni-unite-prescrizione-perenzione-tar/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-sezioni-unite-prescrizione-perenzione-tar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 16:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Sezioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza interlocutoria]]></category>
		<category><![CDATA[perenzione]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[sezioni unite]]></category>
		<category><![CDATA[termini di prescrizione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle Sezioni Unite una serie di questioni riguardanti i termini di prescrizione ex art. 2945 c.c.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-sezioni-unite-prescrizione-perenzione-tar/">Alle Sezioni Unite una serie di questioni riguardanti i termini di prescrizione ex art. 2945 c.c.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-3320" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite.jpg" alt="Sezioni Unite" width="520" height="300" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite.jpg 520w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-460x265.jpg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-180x103.jpg 180w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-160x92.jpg 160w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-277x160.jpg 277w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-120x69.jpg 120w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-70x40.jpg 70w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-292x168.jpg 292w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-100x57.jpg 100w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-200x115.jpg 200w" sizes="(max-width: 520px) 100vw, 520px" /></p>
<p style="text-align: justify;">La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso delle interessanti questioni davanti al primo presidente affinché ne valuti l’assegnazione alla <strong>Sezioni Unite</strong>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza interlocutoria che si riporta al linki fondo all&#8217;articolo, nasce in conseguenza a due ricorsi analoghi  in cui si evidenziano delle particolari situazioni interpretative da risolvere connesse alla interruzione della <strong>prescrizione</strong> a seguito dell’instaurarsi del <strong>giudizio amministrativo</strong> e alla sua <strong>perenzione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sui seguenti quesiti:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211; se la perenzione del giudizio amministrativo diretto a tutelare una situazione di interesse legittimo pretensivo strumentale al diritto soggettivo (nella specie, domanda di risarcimento del danno sofferto a causa del mancato recepimento delle direttive comunitarie che imponevano allo Stato italiano l’equa remunerazione dei laureati in medicina frequentanti i corsi di specializzazione) -dichiarata a norma della disciplina ratione temporis applicabile (ex art. 9 della l. n. 205 del 2000, anteriore all’entrata in vigore del c.p.a.)- debba considerarsi o meno come istituto analogo a quello della estinzione del processo civile, con efficacia interruttiva del corso della prescrizione riconducibile all’art. 2945, comma 3, c.c.,</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211; se, nella stessa ipotesi di dichiarata perenzione, alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento in tema di regime della cd. translatio iudici, debba ritenersi o meno che l’effetto sospensivo (o interruttivo permanente) si conservi rispetto al diritto soggettivo ricollegabile all’esercizio della tutela della strumentale situazione di interesse legittimo,</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211; se inoltre la decisione di un incidente di costituzionalità sopravvenuta nel corso del processo amministrativo sia o meno riconducibile alla disciplina ex art. 310, comma 2, c.p.c. , con conseguente applicabilità del concetto di sentenza parziale,</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211; se infine l’istanza di fissazione dell’udienza rivolta al giudice amministrativo, in quanto portata a conoscenza della controparte, debba apprezzarsi o meno come atto idoneo a manifestare l’esercizio della correlata situazione di diritto soggettivo, con efficacia interruttiva del corso della prescrizione a norma dell’art. 2945, comma 2, c.c..</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo dell&#8217;<a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/Ordinanza-interlocutoria-n.23849-2021.pdf">ordinanza interlocutoria n.23849-2021</a></strong></p>
<p>________________________________</p>
<blockquote>
<h4 class="hbox-header">Articolo 2945 Codice Civile &#8211; Effetti e durata dell&#8217;interruzione</h4>
<p class="comma">per effetto dell&#8217;interruzione s&#8217;inizia un nuovo periodo di prescrizione.</p>
<p class="comma">Se l&#8217;interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell&#8217;articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio [1310; 324 c.p.c.].</p>
<p class="comma">Se il processo si estingue [306 c.p.c.], rimane fermo l&#8217;effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell&#8217;atto interruttivo.</p>
<p class="comma">Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell&#8217;atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull&#8217;impugnazione.</p>
</blockquote>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-sezioni-unite-prescrizione-perenzione-tar/">Alle Sezioni Unite una serie di questioni riguardanti i termini di prescrizione ex art. 2945 c.c.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-sezioni-unite-prescrizione-perenzione-tar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Associazione mafiosa e il principio del “ne bis in idem”</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/ne-bis-in-idem-associazione-mafiosa/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/ne-bis-in-idem-associazione-mafiosa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 13:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[associazione di tipo mafioso]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ne bis in idem]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[riapertura indagini]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Associazione mafiosa e il principio del "ne bis in idem"</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/ne-bis-in-idem-associazione-mafiosa/">Associazione mafiosa e il principio del &#8220;ne bis in idem&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-16747" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-5-500x261.jpeg" alt="" width="500" height="261" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-5-500x261.jpeg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-5-460x240.jpeg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-5-150x78.jpeg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-5.jpeg 540w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione, con la<strong> sentenza n. 32767</strong> del 2021 che di seguito si riporta al link in fondo all’articolo, ha avuto modo di fare alcune precisazioni in materia di <strong>associazione di tipo mafioso</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, il Tribunale del Riesame di Napoli aveva rigettato gli <strong>appelli cautelari</strong> proposti contro le ordinanze del GIP che respingeva le <strong>istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere</strong> nei confronti di un imputato accusato di <strong>associazione camorristica</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Alle spalle dell’imputato vi era già un procedimento per lo stesso reato conclusosi con l’archiviazione e, pertanto, la difesa ha eccepito la violazione del principio di <strong><i>ne bis in idem </i></strong>che la disposizione dell&#8217;art. 414 del codice di rito vuole tutelare: a fronte di un <i>fatto materiale identico.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la difesa “<i>avrebbero dovuto essere ritenute inutilizzabili tutte le indagini compiute dopo la richiesta di archiviazione, ivi comprese le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riferite ai fatti antecedenti all&#8217;archiviazione, pur se raccolte successivamente</i>”.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Dall’analisi del caso in commento la Suprema Corte, che ha annullato il provvedimento impugnato senza rinvio limitatamente per le condotte di cui all’art. 416 bis cod. pen. e con rinvio al Tribunale di Napoli per le condotte successive, affermato il seguente principio di diritto, valido anche in ipotesi di mancata riapertura delle indagini preliminari, ai sensi dell&#8217;art. 414 cod. proc.: “<i>nel caso di procedimento per il delitto di cui all&#8217;art. 416-bis cod. pen., al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto partecipe, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell&#8217;organizzazione criminale, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare o che le condotte sono successive all&#8217;archiviazione o che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio”.<span class="Apple-converted-space"> </span></i></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo della <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/Sentenza-n.-32767-del-2021.pdf">sentenza n. 32767 del 2021</a></strong></p>
<p>____________________________</p>
<blockquote>
<h4 class="hbox-header">Articolo 414 Codice di procedura penale &#8211; Riapertura delle indagini</h4>
<p class="comma">1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni [157 disp. att.].</p>
<p class="comma">2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell&#8217;articolo 335.</p>
<h4 class="hbox-header">Articolo 416 bis Codice Penale &#8211; Associazioni di tipo mafioso anche straniere</h4>
<p class="comma">Chiunque fa parte di un&#8217;associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p>
<p class="comma">Coloro che promuovono, dirigono o organizzanol&#8217;associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].</p>
<p class="comma">L&#8217;associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p>
<p class="comma">Se l&#8217;associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
<p class="comma">L&#8217;associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell&#8217;associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p>
<p class="comma">Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p>
<p class="comma">Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confiscadelle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l&#8217;impiego [240].</p>
<p class="comma">Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater].</p>
</blockquote>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/ne-bis-in-idem-associazione-mafiosa/">Associazione mafiosa e il principio del &#8220;ne bis in idem&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/ne-bis-in-idem-associazione-mafiosa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il lavoro part-time riduce l’assegno divorzile</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/assegno-divorzile-lavoro-part-time/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/assegno-divorzile-lavoro-part-time/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 18:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[part-time]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il lavoro part-time riduce l'assegno divorzile</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/assegno-divorzile-lavoro-part-time/">Il lavoro part-time riduce l&#8217;assegno divorzile</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-16742" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-3-465x350.jpeg" alt="" width="465" height="350" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-3-465x350.jpeg 465w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-3-398x300.jpeg 398w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-3-768x578.jpeg 768w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-3-640x482.jpeg 640w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-3-174x131.jpeg 174w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-3-300x225.jpeg 300w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-3-70x53.jpeg 70w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-3-150x113.jpeg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-3-500x377.jpeg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-3.jpeg 830w" sizes="(max-width: 465px) 100vw, 465px" /></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;">La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23318 del 2021, che si riporta al link in fondo all&#8217;articolo, trattando il caso in commento ha affermato che per determinare l&#8217;<strong>assegno di divorzio</strong> si deve necessariamente approfondire non soltanto la sola situazione reddituale dei coniugi ma anche tutti quegli episodi importanti della vita matrimoniale che avrebbero potuto originare la situazione di squilibrio economico tra le parti e, così accertare se e quali decisioni (condivise o meno) abbiamo influito in tal senso.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">In breve, nel caso in esame la ex moglie, titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato lavorava comunque part-time ma non era stato approfondito se ciò fosse conseguenza di una propria scelta oppure se questa fosse stata a suo tempo condivisa dall&#8217;ex marito. </div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Questa precisazione si è resa necessaria poiché su queste considerazioni la Suprema Corte ha accolto il controricorso presentato dall&#8217;ex marito che sosteneva appunto che la mancanza di adeguati mezzi economici della ex moglie fosse solo ed esclusivamente colpa di quest&#8217;ultima che autonomamente ha scelto di lavorare part-time invece che a tempo pieno.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Dunque, per la Cassazione, la differenza economica tra le parti è conseguenza esclusiva della scelta della ex moglie di lavorare part time e, pertanto, ben potrebbe incrementare le proprie entrate se decidesse di lavorare a tempo pieno.</div>
<div> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo della <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/sentenza-n.23318-2021.pdf">sentenza n.23318-2021</a></strong></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/assegno-divorzile-lavoro-part-time/">Il lavoro part-time riduce l&#8217;assegno divorzile</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/assegno-divorzile-lavoro-part-time/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ll ds non può sospendere l’insegnante</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/sanzione-disciplinare-insegnante-competenza/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/sanzione-disciplinare-insegnante-competenza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 13:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[dirigente scolastico]]></category>
		<category><![CDATA[Insegnante]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica impiego]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione disciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16733</guid>

					<description><![CDATA[<p>l dirigente scolastico non può sospendere l’insegnante, lo dice la Cassazione</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/sanzione-disciplinare-insegnante-competenza/">ll ds non può sospendere l’insegnante</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-16736" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-2-500x281.jpeg" alt="" width="500" height="281" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-2-500x281.jpeg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-2-460x258.jpeg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-2-768x432.jpeg 768w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-2-640x360.jpeg 640w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-2-580x326.jpeg 580w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-2-174x98.jpeg 174w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-2-150x84.jpeg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-2.jpeg 1050w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Il caso di un <strong>insegnante sospeso dall’insegnamento</strong> per tre giorni dal <strong>dirigente scolastico</strong> è arrivato fino alla Corte di Piazza Cavour.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione controversa riguardava &#8211; in generale &#8211; una questione di competenza che secondo il Ministero sarebbe del dirigente scolastico (a promuovere e concludere il procedimento disciplinare) in base all’entità della sanzione applicata in concreto (inferiore a 10 gg).<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, che si riporta integralmente al link in fondo all’articolo, ha ribadito quanto già espresso con la decisione n. 28111 del 2019 in cui viene affermato il seguente principio di diritto “<i>in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la <strong>competenza</strong> dell&#8217;organo deputato a </i><span style="text-decoration: underline;">iniziare, svolgere e concludere il procedimento</span><i>, occorre avere riguardo al massimo della <strong>sanzione disciplinare</strong> come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare</i>“.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la Corte, rigettando il ricorso, ha precisato che sussiste la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e non quella del dirigente scolastico.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo della <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/Sentenza-n.-23524-del-2021.pdf">Sentenza n. 23524 del 2021</a></strong></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/sanzione-disciplinare-insegnante-competenza/">ll ds non può sospendere l’insegnante</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/sanzione-disciplinare-insegnante-competenza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Differenze tra l’estorsione e l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/estorsione-esercizio-arbitrario-delle-proprie-ragioni/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/estorsione-esercizio-arbitrario-delle-proprie-ragioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 18:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio arbitrario delle proprie ragioni]]></category>
		<category><![CDATA[estorsione]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[reddito di cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sezioni unite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Differenza tra l'estorsione e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/estorsione-esercizio-arbitrario-delle-proprie-ragioni/">Differenze tra l&#8217;estorsione e l&#8217;esercizio arbitrario delle proprie ragioni</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-16729" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/Reddito-di-Cittadinanza-484x350.jpg" alt="" width="484" height="350" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/Reddito-di-Cittadinanza-484x350.jpg 484w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/Reddito-di-Cittadinanza-415x300.jpg 415w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/Reddito-di-Cittadinanza-768x555.jpg 768w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/Reddito-di-Cittadinanza-640x463.jpg 640w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/Reddito-di-Cittadinanza-150x108.jpg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/Reddito-di-Cittadinanza-500x361.jpg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/Reddito-di-Cittadinanza.jpg 1393w" sizes="(max-width: 484px) 100vw, 484px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Un episodio di tentata estorsione avvenuto all&#8217;interno di un Ufficio Postale di Velletri, ha originato la decisione che si commenta e che si riporta al link in fondo all&#8217;articolo. In breve, si è trattato di un&#8217;aggressione nei confronti di una dipendente da parte dell&#8217;imputato, che chiedeva che gli fosse corrisposto il <strong>reddito di cittadinanza</strong>. </p>
<p style="text-align: justify;">Richiamando un recente precedente delle <strong>Sezioni Unite</strong>, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito alcuni interessanti principi in relazione al reato di <strong>estorsione</strong> e di <strong>esercizio arbitrario delle proprie ragioni</strong>, distinguendo le due figure in relazione all’elemento soggettivo che deve essere accertato secondo le ordinarie regole probatorie.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza richiamata, n. 29541 del 2020, le SS.UU., sostanzialmente affermano l’intensità della violenza o minaccia non può assurgere ad elemento discretivo delle fattispecie previste e punite dagli artt. 393 e 629 cod.pen. rilevando soltanto l&#8217;elemento intenzionale del fine o meno di esercitare un preteso diritto, e che, tuttavia, deve trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo della <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/sentenza-28561-del-2021.pdf">sentenza 28561 del 2021</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">____________________________________</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 629 Codice Penale &#8211; Estorsione</b></p>
<p style="text-align: justify;">Chiunque, mediante violenza [581] o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</p>
<p style="text-align: justify;">La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell&#8217;ultimo capoverso dell&#8217;articolo precedente.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 393 Codice Penale</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone</b></p>
<p style="text-align: justify;">Chiunque, al fine indicato nell&#8217;articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell&#8217;offeso [c.p.p. 336-340], con la reclusione fino a un anno.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.</p>
<p style="text-align: justify;">La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi [585].</p>
</blockquote>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/estorsione-esercizio-arbitrario-delle-proprie-ragioni/">Differenze tra l&#8217;estorsione e l&#8217;esercizio arbitrario delle proprie ragioni</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/estorsione-esercizio-arbitrario-delle-proprie-ragioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carenze argomentative delle sentenze</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/carenze-argomentative-delle-sentenze/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/carenze-argomentative-delle-sentenze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 15:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Omicidio colposo]]></category>
		<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[carenze argomentative]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio colposo]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carenze argomentative delle sentenze</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/carenze-argomentative-delle-sentenze/">Carenze argomentative delle sentenze</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-13249" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/corte-cassazione-940x400-500x212.jpg" alt="" width="500" height="212" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/corte-cassazione-940x400-500x212.jpg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/corte-cassazione-940x400-460x195.jpg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/corte-cassazione-940x400.jpg 940w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/corte-cassazione-940x400-620x264.jpg 620w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/corte-cassazione-940x400-150x63.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Un caso di <strong>omicidio colposo</strong> ha permesso alla Corte di Cassazione di fare alcuni chiarimenti sul <strong>percorso argomentativo</strong> che caratterizza la fase decisionale di ogni sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, nel caso di specie, i due ricorrenti lamentavano proprio che la Corte di merito non aveva preso in considerazione tutti gli aspetti che erano stati posti all’attenzione dei giudicanti ma, si era limitata a indirizzare il proprio percorso argomentativo solo verso alcuni aspetti escludendone degli altri, anche molto rilevanti ai fini della decisione.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la difesa, così facendo si impedisce di ricostruire la serie causale e di operare il necessario giudizio controfattuale volto a verificare se, ove gli imputati avessero tenuto il comportamento alternativo lecito, l&#8217;evento si sarebbe o meno prodotto. Ovvero di prendere in seria considerazione le altre ipotesi su cui non si è mai indagato, come ad esempio se la causa della morte fosse stata la conseguenza di un’infezione nosocomiale.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondati i motivi posti alla base dei ricorsi confermando che “<em>la sentenza impugnata non si sofferma in alcun modo sulle dinamiche dell&#8217;incidente</em>” né viene fatto alcun cenno sulle mansioni e sulle cause della caduta del lavoratore.</p>
<p style="text-align: justify;">Si legge in sentenza “<em>le carenze argomentative ravvisabili nella sentenza impugnata impediscono di ricostruire la serie causale concretizzatasi nel caso di specie e di verificare quale sarebbe stato il comportamento alternativo diligente e se esso, ove posto in essere, avrebbe avuto portata impeditiva dell&#8217;evento</em>”.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, osservano gli ermellini, “<em>ai fini del giudizio di imputazione causale dell&#8217;evento, il giudice deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità del caso concreto, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto dall&#8217;ordinamento</em>” e, pertanto, sul queste considerazioni hanno proceduto ad annullare con rinvio la sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo della <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/Sentenza-n.-24911-del-2021.pdf">Sentenza n. 24911 del 2021</a></strong></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/carenze-argomentative-delle-sentenze/">Carenze argomentative delle sentenze</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/carenze-argomentative-delle-sentenze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sezioni Unite, equiparazione della convivenza more uxorio con l’unione di fatto</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-equiparazione-tra-la-convivenza-more-uxorio-e-lunione-di-fatto/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-equiparazione-tra-la-convivenza-more-uxorio-e-lunione-di-fatto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 00:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Sezioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[convivenza more uxorio]]></category>
		<category><![CDATA[Legge Cirinnà]]></category>
		<category><![CDATA[non punibilità]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[scrutinante]]></category>
		<category><![CDATA[sezioni unite]]></category>
		<category><![CDATA[Unione di Fatto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Sezioni Unite risolvono un contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità della scrutinante ex art. 384 comma 1 c.p. all'unione di fatto e alla convivenza more uxorio</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-equiparazione-tra-la-convivenza-more-uxorio-e-lunione-di-fatto/">Sezioni Unite, equiparazione della convivenza more uxorio con l&#8217;unione di fatto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-16708" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-500x313.jpeg" alt="" width="500" height="313" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-500x313.jpeg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-460x288.jpeg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-640x401.jpeg 640w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image-150x94.jpeg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/image.jpeg 738w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></h2>
<h3>C&#8217;è differenza (di trattamento) tra l&#8217;unione di fatto e la convivenza more uxorio? La scriminante ex art. 384 comma 1 c.p. vale per entrambe le situazioni?</h3>
<h4>La Cassazione ha trattato l&#8217;argomento risolvendo un interessante conflitto giurisprudenziale</h4>
<p style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10381 del 2021 che di seguito si riporta al link in fondo all’articolo, ha esaminato un caso di favoreggiamento personale che, in un certo senso, ha permesso ai Supremi Giudici di fare interessanti osservazioni e chiarimenti sulla differenza<span class="Apple-converted-space">  </span>esistente tra l’<b>unione di fatto</b> e la <b>convivenza more uxorio</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, la questione di diritto rimessa alle <b>Sezioni Unite</b> riguarda la possibilità o meno di applicare la scrutinante di cui all’articolo 384, primo comma, del codice penale, al convivente <i>more uxorio</i>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">La questione era stata ritenuta pregiudiziale rispetto alla decisione sulla responsabilità dell&#8217;imputata e su cui ha rilevato l&#8217;esistenza di un contrasto di giurisprudenza, sicché la sesta sezione che era stata originariamente interessata, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell&#8217;art. 618, comma 1, cod. proc. pen.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<h4>Normativa di riferimento</h4>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 384 Codice Penale &#8211; Casi di non punibilità</b></p>
<p style="text-align: justify;">Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto [307] da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell&#8217;onore.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 618 Codice di procedura penale &#8211; Decisioni delle sezioni unite</b></p>
<p style="text-align: justify;">1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.</p>
<p style="text-align: justify;">1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d&#8217;ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 307 comma 4 &#8211; Codice Penale<span class="Apple-converted-space"> </span></b></p>
<p style="text-align: justify;">Agli effetti della legge penale, s&#8217;intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un&#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 199 Codice di procedura penale &#8211; Facoltà di astensione dei prossimi congiunti</b></p>
<p style="text-align: justify;">1. I prossimi congiunti [307 c.p.] dell&#8217;imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia [331-333], querela [336-340] o istanza [341] ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato [90].</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il giudice, a pena di nullità [177-186], avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all&#8217;imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall&#8217;imputato durante la convivenza coniugale o derivante da un’unione civile tra persone dello stesso sesso:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a) a chi, pur non essendo coniuge dell&#8217;imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;</li>
<li>b) al coniuge separato dell&#8217;imputato;</li>
<li>c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l’imputato</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 2 Costituzione</b></p>
<p style="text-align: justify;">La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell&#8217;uomo [4, 13 ss.], sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [18, 19, 20, 29, 39, 45, 49; c.c. 14 ss., 2247 ss.], e richiede l&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [4, 23, 41-44, 52-54; c.c. 834-839, 1175, 1176, 1900 3].</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 27 Costituzione</b></p>
<p style="text-align: justify;">La responsabilità penale è personale [40 ss. c.p.].</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imputato [60 ss. c.p.p.] non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Le pene [17 ss. c.p.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra]</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 29 Costituzione<span class="Apple-converted-space"> </span></b></p>
<p style="text-align: justify;">La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio [79 ss. c.c.].</p>
<p style="text-align: justify;">Il matrimonio è ordinato sull&#8217;eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell&#8217;unità familiare [143, 143 bis, 143 ter, 144, 145, 146, 147, 148].</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">La Procura generale ha depositato una memoria in cui ribadita la portata eccezionale della causa di non punibilità prevista dall&#8217;art. 384, primo comma, cod. pen., ha escluso ogni possibilità di ricomprendere nella categoria di &#8220;coniugi&#8221; anche i conviventi <i>more uxorio, </i>sottolineando come proprio la cd. <strong>l</strong><b>egge Cirinnà</b> (legge 20 maggio 2016, n. 76) nel regolamentare esclusivamente le unioni civili tra persone dello stesso sesso, avrebbe &#8220;seppellito&#8221; definitivamente ogni possibile interpretazione estensiva della nozione di coniuge finalizzata a ricomprendervi anche i conviventi.<span class="Apple-converted-space">  </span>Dunque, l’aver lasciato immutata la disciplina penalistica delle convivenze di fatto, intervenendo invece con disposizioni di adeguamento relative alle unioni civili vuole significare che il legislatore non ha inteso realizzare alcuna parificazione dei conviventi ai coniugati.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Di diversa opinione era la tesi rappresentata dal difensore dell’imputata, secondo cui “i<i>l fatto che il legislatore del 2016 si sia preoccupato di coordinare le norme penali solo con la nuova disciplina delle unioni civili, senza nulla prevedere per le convivenze di fatto, non può impedire in sede interpretativa di estendere anche a quest&#8217;ultime la disciplina che si ricava dal «quadro storico evolutivo della materia», giungendo alla unificazione, anche sul piano penale, tra famiglia di fatto e famiglia legittima</i>”.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo una lunga e articolata valutazione del caso, gli ermellini concludono affermando che “<i>la struttura, la funzione e la natura della scusante dell&#8217;art. 384, primo comma, così come ricostruita, consente di concludere riconoscendo una assoluta parità delle situazioni in cui possono venirsi a trovare il coniuge e il convivente, nel senso che l&#8217;esistenza di un conflitto determinato da sentimenti affettivi, non può essere valutato differentemente a seconda che l&#8217;unione tra due persone sia fondata o meno sul vincolo matrimoniale</i>”.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, alla luce di quanto appena osservato &#8211; si legge in sentenza &#8211; può formularsi il seguente principio di diritto: <i>&#8220;l&#8217;art. 384, primo comma, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente </i>more uxorio <i>da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell&#8217;onore&#8221;</i></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo della sentenza </strong><a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/Cassazione-Penale-Sezioni-Unite-sentenza-n.-10381-del-2021.pdf"><strong>Cassazione &#8211; SS.U.U. n. 10381/2021</strong></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-equiparazione-tra-la-convivenza-more-uxorio-e-lunione-di-fatto/">Sezioni Unite, equiparazione della convivenza more uxorio con l&#8217;unione di fatto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/sezioni-unite-equiparazione-tra-la-convivenza-more-uxorio-e-lunione-di-fatto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La “vocazione nazionale” delle Tabelle di Milano</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/tabelle-milano-vocazione-nazionale-risarcimento-danno-calcolo/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/tabelle-milano-vocazione-nazionale-risarcimento-danno-calcolo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 15:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[danno biologico terminale]]></category>
		<category><![CDATA[danno catastrofale]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle di Milano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16703</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cassazione riconosce la "Vocazione Nazionale" delle Tabelle di Milano</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/tabelle-milano-vocazione-nazionale-risarcimento-danno-calcolo/">La &#8220;vocazione nazionale&#8221; delle Tabelle di Milano</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-16705" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/tribMilano.jpg" alt="" width="432" height="288" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/tribMilano.jpg 432w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/tribMilano-150x100.jpg 150w" sizes="(max-width: 432px) 100vw, 432px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Maggior uniformità nei giudizi</h3>
<h4>Ancora una volta la Cassazione fa riferimento alle tabelle di Milano</h4>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione, con la <strong>sentenza n. 10579</strong> del 2021 della terza sezione civile, che si riporta al link in fondo all’articolo, esaminando un caso di <b>risarcimento danni</b>, ha avuto modo di precisare l’importanza e la necessità di uniformare i giudizi (a fronte di analoghi casi) in quanto è intollerabile che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">In questo modo ha voluto riconoscere, ancora una volta, la “<i>vocazione nazionale</i>” delle tabelle milanesi, il cui uso è ampiamente diffuso su tutto il territorio quale trattamento il riferimento al criterio di liquidazione e, pertanto, l’applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell&#8217;applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge (nello specifico dell’art. 1226 cod. civ.), a condizione che la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i giudici di Piazza Cavour “<em>i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti; ne consegue l&#8217;incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l&#8217;adozione dei parametri tratti dalle tabelle di Milano consenta di pervenire</em>”.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, infine, si parla anche delle differenze esistenti tra il cd “<i>danno catastrofale</i>” e il “<i>danno biologico terminale</i>”. La Suprema Corte, ha ribadito che per la configurazione del diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è del tutto irrilevante la circostanza che, durante il periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità che, al contrario, è invece il presupposto essenziale per la configurazione del danno morale catastrofale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Leggi il testo della <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/Sentenza-n.-10579-2021.pdf">Sentenza n. 10579-2021</a></strong></p>
<p>__________________________</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 1226 codice civile </b><b>Valutazione equitativa del danno</b></p>
<p style="text-align: justify;">Se il danno [1218, 1223] non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa [2056].</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/tabelle-milano-vocazione-nazionale-risarcimento-danno-calcolo/">La &#8220;vocazione nazionale&#8221; delle Tabelle di Milano</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/tabelle-milano-vocazione-nazionale-risarcimento-danno-calcolo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Principio di correlazione e riqualificazione del fatto contestato</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/principio-di-correlazione-e-riqualificazione-del-fatto-contestato/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/principio-di-correlazione-e-riqualificazione-del-fatto-contestato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 23:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[cavallo di ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[delitti contro il patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[principio di correlazione]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione del fatto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16693</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cassazione, con la sentenza n. 31935 del 2021 si è pronunciata sul principio di correlazione nel caso della riqualificazione del fatto contestato</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/principio-di-correlazione-e-riqualificazione-del-fatto-contestato/">Principio di correlazione e riqualificazione del fatto contestato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="size-large wp-image-16695 aligncenter" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/cassaz-500x281.jpg" alt="" width="500" height="281" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/cassaz-500x281.jpg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/cassaz-460x259.jpg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/cassaz-768x432.jpg 768w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/cassaz-640x360.jpg 640w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/cassaz-580x326.jpg 580w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/cassaz-174x98.jpg 174w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/cassaz-150x84.jpg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/cassaz.jpg 860w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31935 del 2021 (ud. 22/06/2021) che si riporta al link a fine articolo, esaminando un caso riguardante i reati commessi da un’associazione a delinquere dedita alla commissione di <b>delitti contro il patrimonio</b>, furti, ricettazioni ed estorsioni col sistema del cd. “<b><i>cavallo di ritorno</i></b>”, ha avuto modo anche di fare alcuni chiarimenti sul <b>principio di correlazione</b> nel caso in cui si incorra nella <b>riqualificazione del fatto contestato</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno precisato che “<i>l’attribuzione all&#8217;esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell&#8217;imputazione non determina la violazione dell&#8217;ad. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell&#8217;ad. 111, secondo comma, Cost., e dell&#8217;ad. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l&#8217;imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438)</i>”.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Gli ermellini hanno, inoltre, chiarito che “<i>per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un&#8217;incertezza sull&#8217;oggetto dell&#8217;imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l&#8217;indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l&#8217;imputato, attraverso l'&#8221;iter&#8221; del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all&#8217;oggetto dell&#8217;imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619, principio ribadito da Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; nello stesso senso Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403; in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 6, n. 24397 del 26/02/2008, Rv. 241041)</i>”.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Infine, con riferimento alla hanno <strong>associazione a delinquere</strong>, hanno ribadito che anche in mancanza di circostanze univocamente attestanti la sussistenza di un “<i>pactum sceleris</i>” avente ad oggetto uno stabile vincolo tra i consociati, ben si può legittimamente desumere, in via indiretta, da “<i>facta concludentia</i>”.</p>
<p style="text-align: center;">Leggi il testo della sentenza: <strong><a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/Cassazione-Penale-Sentenza-31935-2021.pdf">Cassazione Penale n.31935-2021</a></strong></p>
<p>___________________</p>
<p style="text-align: center;"><b>Normativa di riferimento</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 521 Codice di procedura penale &#8211; </b><b>Correlazione tra l&#8217;imputazione contestata e la sentenza</b></p>
<p style="text-align: justify;">1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell&#8217;imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica [, ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l&#8217;udienza preliminare e questa non si sia tenuta].</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 111 comma 2 &#8211; Costituzione<span class="Apple-converted-space"> </span></b></p>
<p style="text-align: justify;">Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 6 CEDU &#8211; Diritto a un equo processo</b><i><span class="Apple-converted-space"> </span></i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>1</i>. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Articolo 379 Codice Penale<span class="Apple-converted-space"> &#8211; Favoreggiamento reale</span></b></p>
<p style="text-align: justify;">Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [110] e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si applicano le disposizioni del primo e dell&#8217;ultimo capoverso dell&#8217;articolo precedente.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/principio-di-correlazione-e-riqualificazione-del-fatto-contestato/">Principio di correlazione e riqualificazione del fatto contestato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/principio-di-correlazione-e-riqualificazione-del-fatto-contestato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coltivazione domestica di cannabis, ecco cosa dice la Cassazione</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/coltivazione-domestica-cannabis-cassazione/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/coltivazione-domestica-cannabis-cassazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 19:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[detenzione armi/droga]]></category>
		<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Sezioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[coltivazione domestica]]></category>
		<category><![CDATA[lieve entità]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sezioni unite]]></category>
		<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16684</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cassazione ha affrontato il tema del concorso in illecita coltivazione di cannabis e ne ha approfittato per ricordare tutti quei principi di diritto che possono interessare i casi simili, come ad esempio quelli riguardanti la coltivazione domestica.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/coltivazione-domestica-cannabis-cassazione/">Coltivazione domestica di cannabis, ecco cosa dice la Cassazione</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-16686" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/cannabis-domestica-495x350.jpg" alt="" width="495" height="350" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/cannabis-domestica-495x350.jpg 495w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/cannabis-domestica-425x300.jpg 425w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/cannabis-domestica-150x106.jpg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/cannabis-domestica-500x353.jpg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/cannabis-domestica.jpg 620w" sizes="(max-width: 495px) 100vw, 495px" /></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;">La terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la <strong>sentenza n. 30672 del 2021</strong> (ud. del 24/06/2021) che si riporta sotto, ha affrontato ancora una volta il tema del <strong>concorso in</strong> <strong>illecita coltivazione di cannabis</strong> e, come fa spesso, ne ha approfittato per ricordare tutti quei <strong>principi di diritto</strong> su cui si è già pronunciata e che possono interessare i casi simili, come ad esempio quelli riguardanti la <strong>coltivazione domestica</strong>. Gli ermellini, infatti, richiamando le <strong>Sezioni Unite</strong> (<strong><a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/Cassazione-Penale-Sezioni-Unite-n.12348-2020.pdf">sentenza n.12348 del 2020</a></strong>, che si riporta anche al link in fondo alla pagina), hanno elencato una serie di circostanze che devono essere prese in considerazione per la configurazione o meno del reato di cui all&#8217;<strong>art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">In particolare, hanno avuto modo di precisare che:</div>
<div style="text-align: justify;"><em>&#8211; &#8220;non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all&#8217;uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto&#8221;.</em></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;<em>il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell&#8217;immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente</em>&#8220;. </div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;<em>l&#8217;irrilevanza penale della coltivazione di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al consumo personale, deve (&#8230;) essere ancorata, non alla sua assimilazione alia detenzione e al regime giuridico di quest&#8217;ultima, ma, più linearmente, alla sua non riconducibilità alla definizione di coltivazione come attività penalmente rilevante; dandosi, così, un&#8217;interpretazione restrittiva della fattispecie penale</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;<em>il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell&#8217;immediatezza, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente. E per coltivazione dovrà intendersi l&#8217;attività svolta dall&#8217;agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto</em>&#8220;.</div>
<div> </div>
<div style="text-align: center;">************</div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Massima: </strong><em>&#8220;Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell&#8217;immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all&#8217;ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell&#8217;ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all&#8217;uso personale del coltivatore&#8221;</em>.</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>Di seguito il testo della sentenza:</div>
<div> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. Con sentenza del 13/11/2019, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa il 20/07/2018 dal Tribunale di Patti, con la quale                   era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (concorso in illecita coltivazione di 16 piante di cannabis ed illecita detenzione di sostanza stupefacente) e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione                       , a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.</div>
<div style="text-align: justify;">Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309/1990 e 533 cod.proc.pen.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Argomenta che, secondo il dictum delle Sezioni unite del 19.12.2019, devono ritenersi escluse dall&#8217;alveo delle condotte penalmente rilevanti le attività di coltivazione svolte in forma domestica, le quali, per le rudimentali tecniche utilizzate ovvero per mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell&#8217;ambito del mercato degli stupefacente appaiono destinate in via esclusiva all&#8217;uso personale del coltivatore; nella specie, era evidente una destinazione personale della sostanza coltivata per la carenza di elementi sintomatici di una attività di cessione a terzi, come dichiarato dal coimputato                    in sede di udienza di convalida dell&#8217;arresto. Inoltre, la condotta concorsuale del                       nell&#8217;asserita attività illecita di coltivazione era stata desunta solo da elementi indiziari quali i contatti telefonici tra i due coimputati, elementi neutri che comprovano solo una frequentazione tra i due.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Con il secondo motivo deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena.</div>
<div style="text-align: justify;">Lamenta che la Corte territoriale aveva giustificato la congruità della pena irrogata dal Tribunale richiamando, quale unico elemento, la quantità di stupefacente rinvenuta e sequestrata, senza valutare gli ulteriori elementi indicati dall&#8217;ad. 133 cod.pen.</div>
<div style="text-align: justify;">Chiede, pertanto, l&#8217;annullamento della sentenza impugnata.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Si è proceduto in camera di consiglio senza l&#8217;intervento del Procuratore</div>
<div style="text-align: justify;">generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell&#8217;ad, 23, comma 8 dl.</div>
<div style="text-align: justify;">137/2020, conv. in I. n. 176/2020.</div>
<div> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;">1. In via preliminare, va dato atto che il difensore del ricorrente ha dichiarato, con memoria inviata il 16.6.2021, di aderire all&#8217;astensione dalle udienze proclamata dalle Unioni delle Camere Penali Italiane nei giorni 24 e 25 giugno 2021.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Tuttavia, siffatta dichiarazione, tenuto conto dell&#8217;assenza di richiesta di trattazione orale del procedimento per l&#8217;udienza del 24/06/2021 e della conseguente trattazione del procedimento in camera di consiglio, in base al                     disposto dell&#8217;art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020, senza l&#8217;intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, è del tutto priva di efficacia (cfr in termini, Sez.5, n.14895 del 2021), giacché non sono individuabili, né individuate, attività difensive esercitabili nel periodo di astensione (cfr art. 3 Codice di autoregolamentazione dell&#8217;astensione dalle udienze degli avvocati che contempla specificamente quale legittimo impedimento in adesione alla proclamata astensione &#8211; purchè debitamente dichiarato o comunicato -, la mancata comparizione dell&#8217;avvocato all&#8217;udienza o all&#8217;atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche non obbligatoria)</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">2. Il primo motivo di ricorso è infondato.</div>
<div style="text-align: justify;">Deve osservarsi, in premessa, che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sono intervenute le Sezioni Unite (.5ez.U, n.12348 del 19/12/2019, dep.16/04/2020, Caruso, Rv.278624), le quali hanno affermato i seguenti principi di diritto: non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all&#8217;uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto; il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell&#8217;immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite hanno, dunque, escluso dal perimetro della tipicità la coltivazione svolta in forma &#8220;domestica&#8221;, ossia quella che, in relazione agli indici del caso concreto (quali, ad esempio, la rudimentailità delle tecniche, l&#8217;esiguità del numero di piantine, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, l&#8217;assenza di ulteriori indici indicativi di uno stabile inserimento nel mercato degli stupefacenti), appare destinata a produrre sostanza stupefacente destinata all&#8217;uso esclusivamente personale del coltivatore. Secondo le Sezioni Unite &#8220;l&#8217;irrilevanza penale della coltivazione di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al consumo personale, deve (&#8230;) essere ancorata, non alla sua assimilazione alia detenzione e al regime giuridico di quest&#8217;ultima, ma, più linearmente, alla sua non riconducibilità alla definizione di coltivazione come attività penalmente rilevante; dandosi, così, un&#8217;interpretazione restrittiva della fattispecie penale&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Sotto il profilo dell&#8217;offensività dell&#8217;attività di coltivazione, le Sezioni Unite hanno, poi, precisato che &#8220;il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell&#8217;immediatezza, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente. E per coltivazione dovrà intendersi l&#8217;attività svolta dall&#8217;agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale si pone in linea con i principi enunciati dalla sentenza Caruso, in quanto, come accertato dai Giudici di merito (cfr pag 4 della sentenza impugnata e pag 3 della sentenza di primo grado), presso l&#8217;abitazione di                    , all&#8217;esito di perquisizione domiciliare, veniva rinvenuto un impianto per la coltivazione della cannabis ( dotato di lampade a led, un ventilatore ed un serbatoio contenente l&#8217;acqua necessaria per l&#8217;irrigazione delle piante ) con sedici piante di cannabis, alcune già giunte a fioritura, con attrezzatura completa e perfettamente idonea a garantire la piena e rapida coltivazione e l&#8217;immediato ricambio con nuove piantine; le piante di cannabis contenevano gr 48,1 di principio attivo da cui era possibile ricavare n. 1924 dosi medie singole e venivano rinvenute, altresì, kg 1,9 di foglie di cannabis del tipo marijuana contenenti gr 1,7 di principio attivo, da cui era possibile ricavare n. 68 dosi medie singole.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">La ritenuta sussistenza del reato contestato è, pertanto, conforme ai principi dinanzi richiamati, essendo evidenziati in sentenza elementi che escludono che si sia in presenza di una mera coltivazione &#8220;domestica&#8221; interamene destinata all&#8217;autoconsumo, stante le indicate caratteristiche della &#8220;coltivazione&#8221; nonché ia conformità delle piante al tipo botanico previsto e la loro attitudine a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente, nonché l&#8217;elevatissimo numero di dosi ricavabili, indici rivelatori di un inserimento della condotta dell&#8217;imputato nell&#8217;ambito del mercato degli stupefacenti.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Adeguata e logica è, inoltre, la motivazione posta a base della responsabilità concorsuale del               nella attività illecita posta in essere da                    . Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell&#8217;evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l&#8217;agevolazione dell&#8217;opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l&#8217;esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez.6,n.36818 del 22/05/2012,Rv.253347; Sez.4,n.4383 del 10/12/2013,dep. 30/01/2014, Rv.258185; Sez.4, n.24895 del 22/05/2007,Rv.236853; Sez.1, n.5631 del 17/01/2008, Rv.238648).</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Nella specie, la Corte territoriale, facendo buon governo del predetto principio, ha rimarcato come, in aderenza alle risultanze istruttorie (contatti &#8220;whats up&#8221; tra il                        e                      , servizi di osservazione, dichiarazioni rese all&#8217;udienza di convalida dell&#8217;arresto da                 ) la condotta tenuta dal                abbia costituito un contributo agevolatore all&#8217;altrui condotta criminosa, avendo lo stesso partecipando attivamente all&#8217;attività di coltivazione (presenza sul luogo della coltivazione a seguito di contatti a mezzo &#8220;whats up&#8221; con il                          , apporto di materiali e                    concime utilizzati nella coltivazione).</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.</div>
<div style="text-align: justify;">La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all&#8217;art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato la quantità della sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata, così che la pena, irrogata in misura inferiore alla media edittale, è stata ritenuta adeguata al fatto.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall&#8217;art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l&#8217;adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, &#8220;a fortiori&#8221;, anche per il giudice d&#8217;appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell&#8217;appellante, non è tenuto a un&#8217;analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l&#8217;indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del</div>
<div style="text-align: justify;">diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez. 4, 4 luglio 2006, n. 32290).</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Del resto costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Fuori di questo caso anche l&#8217;uso di espressioni come &#8220;pena congrua&#8221;, &#8220;pena equa&#8221;, &#8220;congrua riduzione&#8221;, &#8220;congruo aumento&#8221; o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell&#8217;imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall&#8217;art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al &#8220;quantum&#8221; della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197).</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">4. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell&#8217;art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.</div>
<div> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div> </div>
<div>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.</div>
<div> </div>
<div style="text-align: center;">***************</div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Articolo 133 Codice Penale </strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena</strong></div>
<div>
<p class="comma" style="text-align: justify;">Nell&#8217;esercizio del potere discrezionale indicato nell&#8217;articolo precedente [164, 169, 175, 203], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall&#8217;oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell&#8217;azione;</li>
<li>2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;</li>
<li>3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.</li>
</ol>
<p class="comma" style="text-align: justify;">Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole [103, 105, 108; c.p.p. 220], desunta:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;</li>
<li style="text-align: justify;">2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;</li>
<li style="text-align: justify;">3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;</li>
<li style="text-align: justify;">4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.</li>
</ol>
</div>
<div style="text-align: center;">**************</div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Articolo 73 Testo unico stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope</strong></div>
<p class="comma" style="text-align: justify;">1. Chiunque, senza l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall&#8217;articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.</p>
<p class="comma" style="text-align: justify;">1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:</p>
<p style="text-align: justify;">a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell&#8217;azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;</p>
<p style="text-align: justify;">b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.</p>
<p class="comma" style="text-align: justify;">2. Chiunque, essendo munito dell&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all&#8217;articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.</p>
<p class="comma" style="text-align: justify;">2-bis. [Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell&#8217;allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all&#8217;articolo 14.]</p>
<p class="comma" style="text-align: justify;">3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.</p>
<p class="comma" style="text-align: justify;">4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell&#8217;articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all&#8217;articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.</p>
<p class="comma" style="text-align: justify;">5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell&#8217;azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.</p>
<p class="comma" style="text-align: justify;">5-bis. Nell&#8217;ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell&#8217;imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all&#8217;articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l&#8217;ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l&#8217;effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L&#8217;ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell&#8217;articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d&#8217;ufficio, il giudice che procede, o quello dell&#8217;esecuzione, con le formalità di cui all&#8217;articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell&#8217;entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.</p>
<div>
<div class="gptslot ez-slot" data-adunitid="2">
<div id="gpt-slot-7" class="optiload" style="text-align: justify;" data-google-query-id="CIfMgrqv2fICFWHBuwgd68IJOQ">5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell&#8217;ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall&#8217;articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.</div>
<div style="text-align: justify;" data-google-query-id="CIfMgrqv2fICFWHBuwgd68IJOQ"> </div>
<div style="text-align: justify;" data-google-query-id="CIfMgrqv2fICFWHBuwgd68IJOQ">5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell&#8217;ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall&#8217;articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.</div>
</div>
</div>
<div style="text-align: center;" data-google-query-id="CIfMgrqv2fICFWHBuwgd68IJOQ">**************</div>
<div data-google-query-id="CIfMgrqv2fICFWHBuwgd68IJOQ"> </div>
<div style="text-align: center;" data-google-query-id="CIfMgrqv2fICFWHBuwgd68IJOQ">Leggi anche : <strong><a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/Cassazione-Penale-Sezioni-Unite-n.12348-2020.pdf">Cassazione Penale &#8211; Sezioni Unite n.12348/2020</a> </strong></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/coltivazione-domestica-cannabis-cassazione/">Coltivazione domestica di cannabis, ecco cosa dice la Cassazione</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/coltivazione-domestica-cannabis-cassazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Targa prova solo per le vetture da immatricolare</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/targa-prova-solo-per-vetture-da-immatricolare/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/targa-prova-solo-per-vetture-da-immatricolare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 21:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[targa prova]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16671</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17665/2020, che di seguito si riporta al link in fondo alla pagina, mentre si occupava di un caso riguardante un incidente stradale ha avuto modo di affrontare anche un argomento molto interessante relativo alla circolazione con la targa prova delle automobili già immatricolate. Più nello specifico, la Cassazione doveva stabilire se in caso di sinistro vale o meno l&#8217;assicurazione della targa prova per i veicoli già immatricolati e, la questione è assume una certa importanza se pensiamo che una la prassi consolidata delle concessionarie d’auto o dei meccanici che per esigenze di prove tecniche o legate alla vendita è quella  utilizzare la targa prova anche su vetture già fornite di libretto di circolazione pensando che ciò basti per non assicurare la vettura. Infatti, per le auto non ancora immatricolate la targa prova serve proprio per evitare che si circoli con una automobile priva di copertura assicurativa, dunque in tale ipotesi i dati della targa prova sono in sostituzione dei dati della targa di riconoscimento, di cui la vettura ancora non dispone. La Cassazione nell&#8217;esaminare il caso in questione ha ricordato che anche di recente la tematica è stata [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/targa-prova-solo-per-vetture-da-immatricolare/">Targa prova solo per le vetture da immatricolare</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" class="size-large wp-image-16672 aligncenter" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/targa-prova-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/targa-prova-500x333.jpg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/targa-prova-450x300.jpg 450w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/targa-prova-768x512.jpg 768w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/targa-prova-640x427.jpg 640w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/targa-prova-150x100.jpg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/targa-prova.jpg 1030w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la <strong>sentenza n. 17665/2020</strong>, che di seguito si riporta al link in fondo alla pagina, mentre si occupava di un caso riguardante un incidente stradale ha avuto modo di affrontare anche un argomento molto interessante relativo alla circolazione con la <strong>targa prova</strong> delle automobili già immatricolate.</p>
<p>Più nello specifico, la Cassazione doveva stabilire se in caso di sinistro vale o meno l&#8217;<strong>assicurazione</strong> della targa prova per i veicoli già immatricolati e, la questione è assume una certa importanza se pensiamo che una la prassi consolidata delle concessionarie d’auto o dei meccanici che per esigenze di prove tecniche o legate alla vendita è quella  utilizzare la targa prova anche su vetture già fornite di libretto di circolazione pensando che ciò basti per non assicurare la vettura.</p>
<p>Infatti, per le auto non ancora immatricolate la targa prova serve proprio per evitare che si circoli con una automobile priva di copertura assicurativa, dunque in tale ipotesi i dati della targa prova sono in sostituzione dei dati della targa di riconoscimento, di cui la vettura ancora non dispone.</p>
<p>La Cassazione nell&#8217;esaminare il caso in questione ha ricordato che anche di recente la tematica è stata oggetto di una <strong>Nota del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno</strong> (Prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3) del 30 maggio 2018, in risposta ai quesiti posti da Prefetture e Associazioni di categoria, che chiedevano se fosse, appunto, possibile utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati.</p>
<p>Con un primo parere (recante la data del 30 marzo 2018) si avvalorava il principio secondo cui la circolazione in prova può avvenire, nei limiti e per i casi previsti dalla legge, &#8220;<em>con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione, in deroga al disposto degli articoli 93, 110 e 114 del Codice della strada</em>&#8220;.<span class="Apple-converted-space">  </span>Precisava ulteriormente il Direttore generale del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno che la circolazione in prova &#8220;<em>può avvenire, per le specifiche modalità e ad opera dei soggetti indicati nel d.p.r &#8230;. con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione</em>&#8220;.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Qualche mese dopo il suddetto Dipartimento tornava sull’argomento ribadendo che la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrispondeva alle finalità del dettato normativo che &#8220;<em>secondo la previsione dell&#8217;art. 98 CDS, come modificato ed integrato dal DPR 474/2001, doveva essere solo quella di consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione</em>&#8220;.<span class="Apple-converted-space"> (Nelle more, di concerto con il Ministero dei Trasporti è stato chiesto un parere al Consiglio di Stato che ancora non si è pronunciato).</span></p>
<p>Da ultimo, in data 14 febbraio 2019 è stato assegnato alla IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni) l&#8217;esame di un disegno di legge (A.C. n. 1365) di iniziativa parlamentare, titolato &#8220;<strong><em>Disposizioni in materia di circolazione di prova dei veicoli</em></strong>&#8221; in cui all’articolo 1 si prevede l&#8217;utilizzabilità dell&#8217;autorizzazione alla circolazione di prova per i veicoli già immatricolati, anche se privi della copertura assicurativa. Ancora però è tutto fermo su questo fronte!</p>
<p>Secondo gli ermellini, però, <span style="text-decoration: underline;">la targa di prova sarebbe utilizzabile solo se il veicolo non è ancora stato immatricolato</span>, <span style="text-decoration: underline;">mentre per l&#8217;auto  già dotata di una targa ordinaria, la circolazione su strada è consentita solo se il veicolo è anche in regola con la revisione periodica e se è coperto da assicurazione, diversa dall&#8217;assicurazione della targa di prova</span>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>In breve, “l<em>a targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla &#8220;messa in circolazione&#8221;, ma se l&#8217;auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo</em>”.</p>
<p>Precisando che “<em>l’apposizione di quest&#8217;ultima per la circolazione di un veicolo munito di carta di circolazione realizza un risultato inutile per duplicazione di polizze per cui si dovrebbe escludere l&#8217;operatività della ordinaria assicurazione per la responsabilità civile</em>”.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/Corte-di-Cassazione-Terza-Sezione-Civile-Sentenza-n.-17665-2020.pdf">Leggi la Sentenza della Cassazione n. 17665-2020</a></strong></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/targa-prova-solo-per-vetture-da-immatricolare/">Targa prova solo per le vetture da immatricolare</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/targa-prova-solo-per-vetture-da-immatricolare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassazione, il divario economico dei coniugi incide sull’assegno</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/il-divario-economico-tra-i-coniugi-giustifica-la-misura-assegno/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/il-divario-economico-tra-i-coniugi-giustifica-la-misura-assegno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 20:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[assegno]]></category>
		<category><![CDATA[divario economico]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16622</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con l&#8217;ordinanza n.21818/2021 che si riporta al link in fondo all&#8217;articolo, ha esaminato un interessante caso in cui ha chiarito, ancora una volta, la natura assistenziale dell&#8217;assegno divorzile, dovendo garantire al destinatario &#8220;un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate&#8220; Secondo gli ermellini &#8220;fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall&#8217;ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi&#8220;. La vicenda che ha portato a questa pronuncia da parte dei giudici di Piazza Cavour nasce da una causa di separazione tra coniugi con richiesta di addebito da parte del marito nei confronti della moglie. Quest&#8217;ultima si costituiva in riconvenzionale per mancata consumazione e chiedeva la corresponsione di un assegno di €. 2.500,00  e il risarcimento dei danni per €. 300.000,00.  Il Tribunale di Crotone si pronunciava sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio determinando un assegno pari a €. 1.250,00 a carico del marito che veniva anche condannato al pagamento delle spese di [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/il-divario-economico-tra-i-coniugi-giustifica-la-misura-assegno/">Cassazione, il divario economico dei coniugi incide sull&#8217;assegno</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/07/mantenimento-figli-assegno.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-4305" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/07/mantenimento-figli-assegno.jpg" alt="" width="460" height="300" /></a></p>
<p>La prima sezione civile della Suprema Corte di <strong>Cassazione</strong>, con l&#8217;<strong>ordinanza n.21818/2021</strong> che si riporta al link in fondo all&#8217;articolo, ha esaminato un interessante caso in cui ha chiarito, ancora una volta, la <strong><span style="text-decoration: underline;">natura assistenziale dell&#8217;assegno divorzile</span></strong>, dovendo garantire al destinatario &#8220;<em>un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate</em>&#8220;</p>
<p>Secondo gli ermellini &#8220;<em>fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall&#8217;ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi</em>&#8220;.</p>
<p>La vicenda che ha portato a questa pronuncia da parte dei giudici di Piazza Cavour nasce da una causa di separazione tra coniugi con richiesta di addebito da parte del marito nei confronti della moglie. Quest&#8217;ultima si costituiva in riconvenzionale per mancata consumazione e chiedeva la corresponsione di un assegno di €. 2.500,00  e il risarcimento dei danni per €. 300.000,00. </p>
<p>Il Tribunale di Crotone si pronunciava sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio determinando un assegno pari a €. 1.250,00 a carico del marito che veniva anche condannato al pagamento delle spese di lite ma respingeva la richiesta di addebito e anche quella di risarcimento del danno. </p>
<p>In Appello veniva confermata la sentenza impugnata e, l&#8217;appellante veniva condannato anche al pagamento delle spese per il secondo grado di giudizio.  Si arriva dunque alla Cassazione. Di seguito il testo della sentenza : </p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/08/Cassazione-I-Sezione-Civile-Sentenza-n.21818-2021-.pdf">Cassazione I Sezione Civile &#8211; Sentenza n.21818-2021</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/il-divario-economico-tra-i-coniugi-giustifica-la-misura-assegno/">Cassazione, il divario economico dei coniugi incide sull&#8217;assegno</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/il-divario-economico-tra-i-coniugi-giustifica-la-misura-assegno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cassazione e il valore probatorio dei messaggi Whatsapp</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-e-il-valore-probatorio-dei-messaggi-whatsapp/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-e-il-valore-probatorio-dei-messaggi-whatsapp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 11:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[avv.giuseppetripodi]]></category>
		<category><![CDATA[Messaggi Whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[messaggi whatsupp]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[valore probatorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cassazione sentenza n.1822/202</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-e-il-valore-probatorio-dei-messaggi-whatsapp/">La Cassazione e il valore probatorio dei messaggi Whatsapp</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/whatsapp.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter size-medium wp-image-16513" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/whatsapp-460x300.jpg" alt="" width="460" height="300" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/whatsapp-460x300.jpg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/whatsapp-500x326.jpg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/whatsapp-768x501.jpg 768w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/whatsapp-1536x1002.jpg 1536w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/whatsapp-640x417.jpg 640w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/whatsapp-150x98.jpg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/whatsapp.jpg 1920w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a></p>
<p>La VI Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.1822/2020 che di seguito si riporta al link in fondo all&#8217;articolo, ha chiarito alcuni aspetti relativo al valore probatorio dei messaggi Whatsapp e dunque alla loro utilizzabilità da parte del giudice ai fini della decisione.</p>
<p>Gli ermellini hanno ribadito l&#8217;ormai consolidato orientamento secondo cui tutti i dati acquisisti dal cellulare hanno natura di documenti <em>ex</em> art. 234 c.p.p. e, pertanto, non si applica la disciplina prevista per la corrispondenza o per le intercettazioni telefoniche.</p>
<blockquote>
<h5 class="hbox-header-wrapper">Articolo 234 Codice di procedura penale &#8211; Prova documentale&nbsp;</h5>
<p class="comma">1. È consentita l&#8217;acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.</p>
<p class="comma">2. Quando l&#8217;originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.</p>
<p class="comma">3. È vietata&nbsp;l&#8217;acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.</p>
</blockquote>
<p>Ciò detto, l&#8217;acquisizione dei messaggi presenti nella memoria del dispositivo mobile sono stati acquisiti in maniera legittima e, pertanto, anche la loro utilizzabilità nel processo ai fini della decisione.</p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Testo della sentenza &#8211;&nbsp;<a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/Cassazione-Sentenza-n.-1822-2020.pdf">Cassazione n. 1822/2020</a></strong></em></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-e-il-valore-probatorio-dei-messaggi-whatsapp/">La Cassazione e il valore probatorio dei messaggi Whatsapp</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-e-il-valore-probatorio-dei-messaggi-whatsapp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omicidio colposo, alla guida vanno previste le imprudenze altrui</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/omicidio-colposo-alla-guida-vanno-previste-le-imprudenze-altrui/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/omicidio-colposo-alla-guida-vanno-previste-le-imprudenze-altrui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 09:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[incidente stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Omicidio colposo]]></category>
		<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sinistro stradale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cassazione IV Sezione Penale - Sentenza n. 121/2020</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/omicidio-colposo-alla-guida-vanno-previste-le-imprudenze-altrui/">Omicidio colposo, alla guida vanno previste le imprudenze altrui</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="460" height="300" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/07/incidente-stradale.jpg" alt="" class="wp-image-4498" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/07/incidente-stradale.jpg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/07/incidente-stradale-180x117.jpg 180w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/07/incidente-stradale-160x104.jpg 160w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/07/incidente-stradale-245x160.jpg 245w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/07/incidente-stradale-120x78.jpg 120w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/07/incidente-stradale-70x45.jpg 70w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/07/incidente-stradale-75x50.jpg 75w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/07/incidente-stradale-100x65.jpg 100w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/07/incidente-stradale-191x125.jpg 191w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/07/incidente-stradale-150x97.jpg 150w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></figure></div>



<p><amp-fit-text layout="fixed-height" min-font-size="6" max-font-size="72" height="80">La quarta sezione penale della suprema <strong>Corte di Cassazione</strong>, con la <strong>sentenza n. 121/2020</strong> che di seguito si riporta al link in fondo all&#8217;articolo,  esaminando un caso di <strong>omicidio colposo</strong> conseguente il mancato rispettosi limiti di velocità ha richiamato il principio secondo cui si deve sempre essere in grado di controllare il veicolo che si sta guidando e di prevedere le condotte &#8211; anche quelle imprudenti &#8211; degli altri utenti della strada.</amp-fit-text></p>



<div class="hbox-header-wrapper">
<h5 class="hbox-header">Articolo 589 Codice penale &#8211; <span style="color: inherit; font-size: 1em;">Omicidio colposo</span></h5>
<p class="comma">Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p>
<p class="comma">Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p>
<p class="comma">Se il fatto è commesso nell&#8217;esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un&#8217;arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p>
<p class="comma">[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p>
<ol>
<li>soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell&#8217;articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</li>
<li>soggetto sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.]</li>
</ol>
<p class="comma">Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Leggi il testo della <a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/Sentenza-n.1212020.pdf">Sentenza n.121/2020</a></strong></em></p>
</div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/omicidio-colposo-alla-guida-vanno-previste-le-imprudenze-altrui/">Omicidio colposo, alla guida vanno previste le imprudenze altrui</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/omicidio-colposo-alla-guida-vanno-previste-le-imprudenze-altrui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precisazioni della Cassazione sull’affido condiviso</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/precisazioni-della-cassazione-sullaffido-condiviso/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/precisazioni-della-cassazione-sullaffido-condiviso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 09:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sentenze-cassazione.com/?p=16500</guid>

					<description><![CDATA[<p>sentenza n.3652/2020</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/precisazioni-della-cassazione-sullaffido-condiviso/">Precisazioni della Cassazione sull&#8217;affido condiviso</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><img loading="lazy" class="aligncenter size-medium wp-image-3136" src="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/affido-condiviso-460x265.jpg" alt="" width="460" height="265" /></p>
<p>La I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.3652/2020 che si riporta al link in fondo all&#8217;articolo, ha fatto alcuni chiarimenti sull&#8217;affido condiviso e, in particolare, sulla necessità dei mantenere una buona relazione tra i figli e i genitori. <span id="more-16500"></span></p>
<p>In particolare ha spiegato che <em>&#8220;la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenite sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all&#8217;esplicazione del loro ruolo educativo&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><em><strong><a href="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/Cassazione-Sentenza-n.3652-2020.pdf">Leggi il testo della sentenza n.3652/2020</a></strong></em></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/precisazioni-della-cassazione-sullaffido-condiviso/">Precisazioni della Cassazione sull&#8217;affido condiviso</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/precisazioni-della-cassazione-sullaffido-condiviso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reddito di cittadinanza e lavoro nero</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/reddito-di-cittadinanza-e-lavoro-nero/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/reddito-di-cittadinanza-e-lavoro-nero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 16:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[reddito di cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.5290/2020</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/reddito-di-cittadinanza-e-lavoro-nero/">Reddito di cittadinanza e lavoro nero</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img loading="lazy" class="aligncenter size-medium wp-image-16485" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/card-reddito-cittadinanza-460x189.jpg" alt="card-reddito-cittadinanza" width="460" height="189" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/card-reddito-cittadinanza-460x189.jpg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/card-reddito-cittadinanza-500x206.jpg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/card-reddito-cittadinanza-300x123.jpg 300w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/card-reddito-cittadinanza-150x61.jpg 150w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/card-reddito-cittadinanza.jpg 1978w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">La suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.5290/2020 che di seguito si riporta al link in fondo all&#8217;articolo, ha esaminato un caso che riguarda il reddito di cittadinanza e, più nello specifico ha confermato il sequestro della suddetta carta al titolare per non aver comunicato di aver percepito dei redditi in nero.</div>
<p><span id="more-16483"></span></p>
<blockquote>
<div style="text-align: justify;"><strong>Legge 28 marzo 2019, n. 26</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75)</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Art. 3. Beneficio economico</strong><br />1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:<br />a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4;<br />b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.<br />2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.<br />3. L’integrazione di cui al comma 1, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.<br />4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. (10)<br />5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.<br />6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all’articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.<br />7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall’articolo 5, comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare. (10)<br />8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione delle piattaforme di cui all’articolo 6, comma 1. (10)<br />9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS entro trenta giorni dall’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione delle piattaforme di cui all’articolo 6, comma 1. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente. (10)<br />10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all’atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1.<br />11. E’ fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l’eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all’anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall’acquisizione. (10)<br />12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.<br />13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3. (10)<br />14. Nell’ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.<br />15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all’articolo 5, comma 6, l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative. (10)<br />(10) Comma modificato dalla presente legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Art. 7. Sanzioni</strong><br />1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.<br />2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.<br />3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall’INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.<br />4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.<br />5. E’ disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:<br />a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all’articolo 4, commi 4 e 6, anche a seguito del primo incontro presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto della povertà, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero; (32)<br />b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, di cui all’articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;<br />c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all’articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;<br />d) non aderisce ai progetti di cui all’articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;<br />e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;<br />f) non effettua le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;<br />g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 3, comma 12;<br />h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9 (33).<br />6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell’omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.<br />7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:<br />a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;<br />b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;<br />c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.<br />8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:<br />a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;<br />b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.<br />9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:<br />a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;<br />b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;<br />c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;<br />d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.<br />10. L’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell’indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall’INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 12, comma 1. L’INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc. (31)<br />11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.<br />12. I centri per l’impiego e i comuni, nell’ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme di cui all’articolo 6, al fine della messa a disposizione dell’INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall’accertamento dell’evento da sanzionare. L’INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all’articolo 6, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. (31)<br />13. La mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. (31)<br />14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall’accertamento, all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. (31)<br />15. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell’accordo di cui all’articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc. (31)<br />15-bis. All’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4». (34)<br />15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all’Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate nell’allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l’INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati. (34)<br />15-quater. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il contingente di personale dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 826, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 65 unità in soprannumero rispetto all’organico a decorrere dal 1° ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:<br />a) all’alinea, le parole: «505 unità» sono sostituite dalle seguenti: «570 unità»;<br />b) alla lettera c), il numero: «1» è sostituito dal seguente: «2»;<br />c) alla lettera d), il numero: «169» è sostituito dal seguente: «201»;<br />d) alla lettera e), il numero: «157» è sostituito dal seguente: «176»;<br />e) alla lettera f), il numero: «171» è sostituito dal seguente: «184». (34)<br />15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l’Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° ottobre 2019. (34)<br />15-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 15-quinquies, pari a euro 342.004 per l’anno 2019, a euro 2.380.588 per l’anno 2020, a euro 2.840.934 per l’anno 2021, a euro 3.012.884 per l’anno 2022, a euro 3.071.208 per l’anno 2023, a euro 3.093.316 per l’anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (34)<br />15-septies. All’articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unità per l’anno 2019, a 300 unità per l’anno 2020 e a 330 unità per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «283 unità per l’anno 2019, a 257 unità per l’anno 2020 e a 311 unità per l’anno 2021», le parole: «è integrato di euro 750.000 per l’anno 2019, di euro 1.500.000 per l’anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è integrato di euro 728.750 per l’anno 2019, di euro 1.350.000 per l’anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall’anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l’anno 2019, a euro 24.000.000 per l’anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l’anno 2019, a euro 21.614.700 per l’anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall’anno 2021». (34)<br />(31) Comma modificato dalla  presente legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.<br />(32) Lettera modificata dalla presente legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.<br />(33) Lettera così sostituita dalla presente legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.<br />(34) Comma aggiunto dalla presente legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.</div>
</blockquote>
<div style="text-align: center;">Per saperne di più leggi il testo della <strong><a href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/2-Sentenza-5290-2020.pdf">Sentenza n.5290-2020</a></strong></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/reddito-di-cittadinanza-e-lavoro-nero/">Reddito di cittadinanza e lavoro nero</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/reddito-di-cittadinanza-e-lavoro-nero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’accordo tra ex puo’ ridurre il mantenimento</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/laccordo-tra-ex-puo-ridurre-il-mantenimento/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/laccordo-tra-ex-puo-ridurre-il-mantenimento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 18:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza familiare]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[coniugi]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[violazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16479</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'accordo tra ex puo' ridurre il mantenimento - Suprema Corte di Cassazione - sentenza n.5236/2020 </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/laccordo-tra-ex-puo-ridurre-il-mantenimento/">L&#8217;accordo tra ex puo&#8217; ridurre il mantenimento</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img loading="lazy" class="alignleft size-full wp-image-15919" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2016/07/denaro-ai-genitori.jpg" alt="denaro ai genitori" width="300" height="199" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2016/07/denaro-ai-genitori.jpg 300w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2016/07/denaro-ai-genitori-150x99.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<div>La sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.5236/2020 che si riporta il link in fondo all&#8217;articolo, accogliendo il ricorso presentato da un padre condannato in appello per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato perché il fatto non costituisce reato, per aver contribuito al mantenimento in misura ridotta rispetto a quanto stabilito in sede di divorzio poiché c&#8217;era stato un accordo tra gli <em>ex</em> coniugi anche se però questo non era stato recepito da alcun provvedimento giudiziale.</div>
<p><span id="more-16479"></span></p>
<div> </div>
<div>Secondo i giudici del Palazzaccio, infatti, non è rilevante il fatto che l&#8217;accordo non sia stato omologato dal Giudice e aver comunque continuato a mantenere i figli esclude il dolo che è elemento fondamentale per il reato di cui all&#8217;art. 570 bis c.p.</div>
<div> </div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<blockquote>
<div><strong>Articolo 570 bis Codice penale</strong><br /><em>Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio</em></div>
<div>Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.</div>
<div> </div>
<div><strong>Articolo 570 Codice penale</strong><br /><em>Violazione degli obblighi di assistenza familiare</em></div>
<div>Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all&#8217;ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.<br />Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:<br />1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;<br />2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.<br />Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.<br />Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un&#8217;altra disposizione di legge.</div>
</blockquote>
<div style="text-align: center;"><strong><em><a href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2020/02/1-Sentenza-5236-2020.pdf">Leggi il testo della sentenza 5236-2020</a></em></strong></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/laccordo-tra-ex-puo-ridurre-il-mantenimento/">L&#8217;accordo tra ex puo&#8217; ridurre il mantenimento</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/laccordo-tra-ex-puo-ridurre-il-mantenimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassazione: l’obbligo di fedeltà e l’addebito della separazione</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-lobbligo-di-fedelta-e-laddebito-della-separazione/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-lobbligo-di-fedelta-e-laddebito-della-separazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 16:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[addebito]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi coniugale]]></category>
		<category><![CDATA[prole]]></category>
		<category><![CDATA[relazione]]></category>
		<category><![CDATA[tradimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suprema Corte di Cassazione<br />
Sentenza n. 1715/2019</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-lobbligo-di-fedelta-e-laddebito-della-separazione/">Cassazione: l&#8217;obbligo di fedeltà e l&#8217;addebito della separazione</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #800000;"><strong>Cassazione: l&#8217;obbligo di fedeltà e l&#8217;addebito della separazione</strong></span><br /><strong>Suprema Corte di Cassazione </strong><br /><strong>Sentenza n. 1715/2019</strong></div>
<div> </div>
<div><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-10279" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/01/separazioni-e-divorzi-e1398679867711.jpg" alt="separazioni-e-divorzi" width="450" height="253" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/01/separazioni-e-divorzi-e1398679867711.jpg 450w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/01/separazioni-e-divorzi-e1398679867711-174x98.jpg 174w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/01/separazioni-e-divorzi-e1398679867711-150x84.jpg 150w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></div>
<div style="text-align: justify;">La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha confermato ancora una volta alcuni consolidati principi che spesso ricorrono in materia di separazione, ovvero quando questa è conseguenza di una o più relazioni <em>extra-coniugali</em> intrattenute da uno dei coniugi.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">In poche parole, secondo i giudici di Piazza Cavour, è importante stabilire il momento in cui si è consumato il tradimento e quanto questo abbia inciso a far sorgere (se non già in corso) la crisi coniugale.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Nella sentenza, gli ermellini ne hanno approfittato anche per chiarire (o meglio ribadire) alcuni aspetti relativi all&#8217;affidamento della prole nonché dell&#8217;addebito della separazione per via del tradimento.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><em><strong>Leggi il testo della <a href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2019/03/sentenza-1715-2019.pdf">sentenza n. 1715/2019</a> </strong></em></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-lobbligo-di-fedelta-e-laddebito-della-separazione/">Cassazione: l&#8217;obbligo di fedeltà e l&#8217;addebito della separazione</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-lobbligo-di-fedelta-e-laddebito-della-separazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parametri di valutazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/parametri-di-valutazione-della-misura-alternativa-dellaffidamento-in-prova-al-servizio-sociale/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/parametri-di-valutazione-della-misura-alternativa-dellaffidamento-in-prova-al-servizio-sociale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 17:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Affidamento in prova]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[misure alernative]]></category>
		<category><![CDATA[pena]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suprema Corte di Cassazione I Sez. Penale<br />
Sentenza n. n.1032 del 10/01/2019<br />
Articolo a cura dell'avv. Gaia Li Causi</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/parametri-di-valutazione-della-misura-alternativa-dellaffidamento-in-prova-al-servizio-sociale/">Parametri di valutazione della misura alternativa dell&#8217;affidamento in prova al servizio sociale</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #800000;"><strong>Parametri di valutazione della misura alternativa dell&#8217;affidamento in prova al servizio sociale </strong></span><br /><strong>Suprema Corte di Cassazione I Sez. Penale</strong><br /><strong>Sentenza n. n.1032 del 10/01/2019</strong><br /><strong>Articolo a cura dell&#8217;avv. Gaia Li Causi</strong></div>
<div> </div>
<div><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-13247" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/cassazione-corte-940x400.jpg" alt="Cassazione penale" width="940" height="400" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/cassazione-corte-940x400.jpg 940w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/cassazione-corte-940x400-460x195.jpg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/cassazione-corte-940x400-500x212.jpg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/cassazione-corte-940x400-620x264.jpg 620w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/cassazione-corte-940x400-150x63.jpg 150w" sizes="(max-width: 940px) 100vw, 940px" /></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 1032, depositata il 10.01.2019, la Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha annullato la decisione del <strong>Tribunale di Sorveglianza</strong> di Genova che aveva posto a fondamento del rigetto dell’istanza di <strong>affidamento in prova</strong> l’elemento della brevità della pena residua da espiare.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Elemento di fatto che, come ricordato dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento, “<em>non soltanto non è codificato da alcuna disposizione, ma che addirittura contraddice la funzione tipica della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale: quella di adottare una soluzione alternativa al carcere, che attraverso una minore compressione della libertà personale favorisca il reinserimento sociale del condannato</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">La <strong>misura alternativa alla detenzione</strong> dell’affidamento in prova è disciplinata dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario e consiste nell’affidamento del condannato al Servizio Sociale per un periodo uguale a quello della pena da scontare.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Tale misura, secondo quanto stabilito dal 1° comma dell’art. 47 O.P., può essere richiesta dai condannati ad una pena , o residuo di pena, non superiore a tre anni</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">In tal caso il provvedimento é adottato sulla base dei risultati della c.d. relazione di sintesi, ossia l’osservazione della personalità del reo, condotta collegialmente per almeno un mese all’interno dell’istituto detentivo.</div>
<div style="text-align: justify;">Nel caso di soggetto non detenuto, invece, occorre che quest’ultimo abbia tenuto un comportamento tale, dopo la condanna, da consentire un giudizio prognostico positivo circa la sua rieducabilità.</div>
<div style="text-align: justify;">Il comma 3 bis dell’art. 47 O.P. &#8211; introdotto dall’art. 3, comma 8, lett. c), d.l. n. 146/2013 &#8211; contempla invece un nuovo limite di accesso all’affidamento in prova: il c.d affidamento allargato.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Questo può essere richiesto dai condannati che devono espiare una pena, anche residua, non superiore a 4 anni di detenzione, quando abbiano serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta (e non un mese, come nel caso di cui al 1° comma) un comportamento tale da far ritenere che il provvedimento stesso di affidamento, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla sua rieducazione e assicuri la prevenzione del pericolo che commetta altri reati.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Evidente, quindi, come fondamentale ai fini della concessione della misura in esame sia l’osservazione della personalità del reo.</div>
<div style="text-align: justify;">Questi appena enunciati, quindi, sono i requisiti richiesti normativamente per l’applicazione della misura in esame.</div>
<div style="text-align: justify;">Numerose, però, sono anche le pronunce della Suprema Corte di Cassazione che aiutano circa la definizione dei criteri di valutazione per l’applicazione dell’affidamento in prova.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Ex multis si veda la pronuncia n. 41 del 2.01.2018 della Prima Sezione Penale: “<em>La concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale non può mai prescindere da una valutazione della condotta del condannato che guardi al compimento di comportamenti positivi messi in atto successivamente alla commissione del reato. Tale valutazione non può fermarsi alla sola gravità del fatto commesso e ai soli elementi negativi intervenuti durante la condotta illecita</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">O ancora la recentissima pronuncia, sempre della Prima Sezione Penale della Suprema Corte, n. 40763 del 13.09.2018: “<em>L&#8217;affidamento in prova al servizio sociale costituisce una forma di esecuzione della pena esterna al carcere da applicarsi a quei condannati per i quali, alla luce dell&#8217;osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all&#8217;esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del magistrato di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono da individuarsi nel reato commesso, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell&#8217;indagine socio-familiare operata dalle strutture carcerarie di osservazione</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">In conclusione, quindi, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ribadito il principio per cui il solo dato della brevità della residua pena espianda, da solo, non può essere posto a fondamento del provvedimento di reiezione dell’istanza di affidamento in prova.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>Leggi il testo della sentenza <a style="color: #800000;" href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2019/02/Cass.-1032_01_2019_no-index.pdf">Cass. 1032_01_2019</a></strong></span></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/parametri-di-valutazione-della-misura-alternativa-dellaffidamento-in-prova-al-servizio-sociale/">Parametri di valutazione della misura alternativa dell&#8217;affidamento in prova al servizio sociale</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/parametri-di-valutazione-della-misura-alternativa-dellaffidamento-in-prova-al-servizio-sociale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usare profili facebook di altri è reato</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/usare-profili-facebook-di-altri-e-reato/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/usare-profili-facebook-di-altri-e-reato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 16:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[condanna]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sistema informatico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cassazione Sentenza n. 2905/2019</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/usare-profili-facebook-di-altri-e-reato/">Usare profili facebook di altri è reato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #800000;"><strong>Attenzione ad usare profili facebook altrui, si rischia una condanna</strong></span><br /><strong>Suprema Corte di Cassazione &#8211; IV Sezione Penale</strong><br /><strong>Sentenza n. 2905/2019</strong></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-15008" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2015/06/su-facebook4.jpg" alt="su-facebook4" width="620" height="401" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2015/06/su-facebook4.jpg 620w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2015/06/su-facebook4-460x297.jpg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2015/06/su-facebook4-500x323.jpg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2015/06/su-facebook4-300x194.jpg 300w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2015/06/su-facebook4-150x97.jpg 150w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">La Suprema Corte di <strong>Cassazione</strong>, con l&#8217;interessante sentenza che si riporta in fondo all&#8217;articolo, ha esaminato un caso di <strong>accesso abusivo</strong> a un<strong> sistema informatico</strong> ovvero, per dirla in altri termini, l&#8217;accesso al profilo <strong>facebook</strong> del partner.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Bisogna precisare che nel caso di specie i dati di accesso al profilo erano stati comunicati in precedenza dalla moglie ciononostante la Corte ha condannato il marito  per il reato di cui all&#8217;<strong>articolo 615-ter c.p</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Secondo i giudici del &#8220;palazzaccio&#8221; il fatto di conoscere le chiavi d&#8217;accesso (username e password) per accedere al profilo della moglie non è un&#8217;autorizzazione implicita ad accedere e utilizzare un profilo altrui e, pertanto, ciò non esclude il reato.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<address style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>Leggi il testo della <a style="color: #800000;" href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2019/01/Sentenza-n.2905-2019.pdf">Sentenza n.2905-2019</a></strong></span></address>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Articolo 615-ter Codice Penale</strong><br /><span style="color: #800000;"><strong>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</strong></span></div>
<div style="text-align: justify;">Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.<br />La pena è della reclusione da uno a cinque anni:<br />1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;<br />2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;<br />3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l&#8217;interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.<br />Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all&#8217;ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.<br />Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d&#8217;ufficio.</div>
<div> </div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/usare-profili-facebook-di-altri-e-reato/">Usare profili facebook di altri è reato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/usare-profili-facebook-di-altri-e-reato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niente mantenimento se c’è una nuova convivenza</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/niente-mantenimento-se-ce-una-nuova-convivenza/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/niente-mantenimento-se-ce-una-nuova-convivenza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 18:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[assegno]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[coniugi]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suprema Corte di Cassazione VI Sezione civile<br />
Sentenza n. 406/2019</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/niente-mantenimento-se-ce-una-nuova-convivenza/">Niente mantenimento se c’è una nuova convivenza</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><strong>Niente mantenimento se c’è una nuova convivenza</strong></span></p>
<p><strong>Suprema Corte di Cassazione VI Sezione civile</strong></p>
<p><strong>Sentenza n. 406/2019</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 406 del 2019 di seguito allegate, ha stabilito che una convivenza stabile e duratura fa venir meno l’assegno di mantenimento dell’ex coniuge.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-4305" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/07/mantenimento-figli-assegno.jpg" alt="mantenimento figli assegno" width="460" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">A questo principio si era già uniformato il giudice d’appello e, pertanto,<span class="Apple-converted-space">  </span>richiamando dei precedenti sulla materia, in particolare le sentenze n. 6855 del 2015 e la n. 2466 del 2016 della Suprema Corte, gli ermellini hanno deciso che l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione col il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, aveva atto venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge. <span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Testo della sentenza <a style="color: #800000;" href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2019/01/Cassazione-Sentenza-n.-406-2019.pdf">Cassazione n. 406-2019</a></strong></span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/niente-mantenimento-se-ce-una-nuova-convivenza/">Niente mantenimento se c’è una nuova convivenza</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/niente-mantenimento-se-ce-una-nuova-convivenza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sui licenziamenti ingiustificati, giudice determina indennità risarcitoria</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/corte-costituzionale-sui-licenziamenti-ingiustificati-spetta-al-giudice-determinare-lindennita-risarcitoria/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/corte-costituzionale-sui-licenziamenti-ingiustificati-spetta-al-giudice-determinare-lindennita-risarcitoria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 16:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[corte costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Varie News]]></category>
		<category><![CDATA[incostituzionalità]]></category>
		<category><![CDATA[indennità risarcitoria]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti ingiustificati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Licenziamenti ingiustificati, spetta al giudice determinare l'indennità risarcitoria - Corte Cost. n. 194 dell'8/11/2018</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/corte-costituzionale-sui-licenziamenti-ingiustificati-spetta-al-giudice-determinare-lindennita-risarcitoria/">Sui licenziamenti ingiustificati, giudice determina indennità risarcitoria</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>Sui licenziamenti ingiustificati spetta al giudice determinare l&#8217;indennità risarcitoria</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">di seguito il Comunicato dell&#8217;Ufficio Stampa della Corte Costituzionale e in fondo alla pagina la sentenza n. 194 dell&#8217;8/11/2018</p>
<p><strong>Sentenza n. 194/2018 del 26 settembre, </strong><strong>depositata l’8 novembre 2018</strong></p>
<p><strong>Norme impugnate:</strong> Art. 1, c. 7°, lett. c), della legge 10/12/2014, n. 183; artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 04/03/2015, n. 23.</p>
<p><strong>Oggetto:</strong> <strong>Lavoro e occupazione &#8211; Disciplina del contratto di lavoro a tutele crescenti &#8211; Licenziamento individuale</strong> &#8211; Mancata ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo &#8211; Misura dell&#8217;indennità risarcitoria &#8211; Ritenuta inadeguatezza del ristoro con preclusione di discrezionalità valutativa da parte del giudice.</p>
<p><strong>Dispositivo:</strong> illegittimità costituzionale parziale &#8211; non fondatezza &#8211; inammissibilità</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-12425" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/06/corte-costituzionale-e1403800191137.jpg" alt="corte costituzionale" width="450" height="299" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/06/corte-costituzionale-e1403800191137.jpg 450w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/06/corte-costituzionale-e1403800191137-150x99.jpg 150w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ufficio Stampa della Corte costituzionale  </strong><br />
<strong>Comunicato dell’8 novembre 2018</strong> <br />
 <br />
<strong>LICENZIAMENTI INGIUSTIFICATI: SPETTA AL GIUDICE DETERMINARE L’INDENNITÀ RISARCITORIA</strong> <br />
 <br />
È incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato – ancorato solo all’anzianità di servizio &#8211;  previsto dal decreto legislativo n. 23/2015 e confermato dal cosiddetto “decreto dignità” del 2018. Il meccanismo di quantificazione – un “importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio” – rende infatti l’indennità “rigida” e “uniforme” per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, così da farle assumere i connotati di una liquidazione “forfetizzata e standardizzata” del danno derivante al lavoratore dall’ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, il giudice, nell’esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei limiti, minimo (4, ora 6 mensilità) e massimo (24, ora 36 mensilità), dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità, dovrà tener conto non solo dell’anzianità di servizio – criterio  che ispira  il disegno riformatore del 2015 – ma anche degli altri criteri “desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.</p>
<p style="text-align: justify;">È quanto si legge nella sentenza n. 194 depositata oggi (relatrice Silvana Sciarra) con cui la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 – che in attuazione della legge delega n. 183/2014 (cosiddetto Jobs Act) ha disciplinato il “contratto a tutele crescenti” – sia nel testo originario sia in quello modificato dal decreto legge n. 87/2018 (il cosiddetto “decreto dignità”), che si è limitato a innalzare la misura minima e massima dell’indennità.  La disposizione censurata contrasta anzitutto con il principio di eguaglianza, sotto il profilo dell’ingiustificata omologazione di situazioni diverse. Secondo la sentenza, l’esperienza mostra che il pregiudizio prodotto dal licenziamento ingiustificato dipende da una pluralità di fattori – l’anzianità nel lavoro, certamente rilevante, è solo uno dei tanti – e che questa pluralità è stata sempre valorizzata dal legislatore. La tutela risarcitoria prevista dalla disposizione denunciata si discosta, però, da questa impostazione perché àncora l’indennità all’unico parametro dell’anzianità di servizio. Così facendo, finisce col prevedere una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, venendo meno all’esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, anch’essa imposta dal principio di eguaglianza. </p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 3 contrasta anche con il principio di ragionevolezza, sotto il profilo dell’inidoneità dell’indennità a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente.  La rigida dipendenza dell’aumento dell’indennità dalla sola crescita dell’anzianità di servizio mostra la sua incongruenza soprattutto nei casi di anzianità di servizio non elevata, come nel giudizio principale. In tali casi, appare ancor più inadeguato il ristoro del pregiudizio causato dal licenziamento illegittimo, senza che a ciò possa sempre ovviare la previsione della misura minima dell’indennità di 4 (e, ora, di 6) mensilità. Pertanto, l’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 non realizza un equilibrato componimento degli interessi in gioco: la libertà di organizzazione dell’impresa da un lato e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato dall’altro.  Dall’irragionevolezza dell’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 discende anche il vulnus recato agli articoli 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione. La Corte afferma: “Il forte coinvolgimento della persona umana (…) qualifica il diritto al lavoro come diritto fondamentale, cui il legislatore deve guardare per apprestare specifiche tutele”. La disposizione censurata viola, infine, gli articoli 76 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 24 della Carta sociale europea, secondo cui, per assicurare l’effettivo esercizio del diritto a una tutela in caso di licenziamento, le parti contraenti si impegnano a riconoscere “il diritto dei lavoratori, licenziati senza un valido motivo, a un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione”.  <br />
 <br />
Roma, 8 novembre 2018</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #800000;"><a style="color: #800000;" href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2018/11/Comunicato-Stampa-CorteCost.-Sentenza-194-8-11-2018_licenziamenti_ingiustificati.pdf">Comunicato Stampa Corte Cost.</a></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #800000;"><a style="color: #800000;" href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2018/11/Corte-Cost.-n.-194-8-11-2018.pdf">Corte Cost. Sentenza n. 194 &#8211; 8-11-2018</a></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/corte-costituzionale-sui-licenziamenti-ingiustificati-spetta-al-giudice-determinare-lindennita-risarcitoria/">Sui licenziamenti ingiustificati, giudice determina indennità risarcitoria</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/corte-costituzionale-sui-licenziamenti-ingiustificati-spetta-al-giudice-determinare-lindennita-risarcitoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resistenza a pubblici ufficiali e concorso formale di reati</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/resistenza-a-pubblici-ufficiali-e-concorso-formale-di-reati/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/resistenza-a-pubblici-ufficiali-e-concorso-formale-di-reati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 15:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Sezioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cincorso di reati]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[offesa]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[Resistenza a pubblico ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sezioni unite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali<br />
Sentenza n. 40981/2018<br />
Articolo a cura dell'avv. Gaia Li Causi</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/resistenza-a-pubblici-ufficiali-e-concorso-formale-di-reati/">Resistenza a pubblici ufficiali e concorso formale di reati</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><strong>Reato di resistenza a più pubblici ufficiali e configurabilità del concorso formale di reati</strong></span></p>
<div><strong>Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali</strong><br /><strong>Sentenza n. 40981/2018</strong></div>
<div><strong>Articolo a cura dell&#8217;avv. Gaia Li Causi</strong></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;">“<em>Se in tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., la condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, configuri un unico reato ovvero un concorso formale di reati</em>”. Questa la questione di diritto che la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha rimesso alle Sezioni Unite.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-3735" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/06/Copia-di-sentenza-cassazione.jpg" alt="Sezioni Unite" width="460" height="300" /></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Secondo un primo orientamento, infatti, nel caso di <strong>violenza o minaccia</strong> adoperata nei confronti di più<strong> pubblici ufficiali</strong> si configurano tanti reati di resistenza quanti sono i soggetti passivi coinvolti, con la conseguente applicazione dell’art 81, 1° comma c.p.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Secondo un secondo orientamento, invece, la resistenza troverebbe il suo <strong>momento consumativo</strong> nella opposizione all’atto del pubblico ufficiale, con la conseguenza che la violenza o la minaccia assumerebbero un carattere meramente strumentale nella realizzazione dell’illecito.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">In tal caso l’eventuale pluralità dei soggetti passivi non inciderebbe in alcun modo sul piano dell’evento giuridico, che rimarrebbe unico.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Prima di rispondere al quesito, però, le <strong>Sezioni Unite</strong> della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40981 ud. 22.02.2018 dep. 24.09.2018, hanno ritenuto necessario analizzare preliminarmente su due temi.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">In primo luogo l’ambito di applicazione del concorso formale di reati ex art. 81, 1° comma c.p, che ricorre sia nel caso di cui con una sola azione siano violate diverse norme di legge (c.d. <strong>concorso formale</strong> eterogeneo di reati), sia nel caso in cui con una sola azione sia violata contestualmente più volte la medesima disposizione di legge (c.d. concorso formale omogeneo di reati).</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Fondamentale diventa quindi delimitare il concetto di “azione unica”, nel quale vanno ricompresi tanto i casi in cui l’azione si risolva in un unico atto, tanto i casi in cui l’azione si realizzi attraverso il compimento di una pluralità di atti però contestuali nello spazio e nel tempo e con un fine unico.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">In secondo luogo, le Sezioni Unite &#8211; rivenuto un contrasto giurisprudenziale sul punto &#8211; colgono anche l’occasione per analizzare la struttura del reato di <strong>resistenza a pubblico ufficiale</strong> ex art. 337 c.p., concretizzando la condotta tipica del reato nell’uso della violenza o della minaccia esercitata per opporsi ad un pubblico ufficiale nel compimento di un atto dell’ufficio o di un servizio, ed individuando l’interesse protetto dalla norma nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Determinante, quindi, è delimitare il significato dell’espressione &#8220;<em>regolare funzionamento della pubblica amministrazione</em>” che viene unanimemente inteso come “<em>organizzazione complessa costituita sia dai beni materiali strumentali al raggiungimento delle finalità pubbliche sia dalle persone che per essa agiscono</em>”. In sintesi: il pubblico ufficiale è esso stesso pubblica amministrazione, “<em>costituendo lo strumento della sua estrinsecazione nel mondo giuridico tanto sul piano volitivo che su quello esecutivo</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Considerato, pertanto, come nel concetto di regolare funzionamento della <strong>pubblica amministrazione</strong> si conferisca centralità alla persone del singolo soggetto pubblico chiamato a manifestare la volontà della pubblica amministrazione, è allora evidente come l’orientamento giurisprudenziale per cui l’opposizione sarebbe nei confronti dell’atto e non del pubblico ufficiale non può essere condiviso.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Tutto ciò considerato, quindi, le Sezioni Unite hanno risposto al quesito loro rimesso dalla Sesta Sezione Penale della Suprema Corte nei seguenti termini: “<em>In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., integra il concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, 1° comma c.p., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiale o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div>
<blockquote>
<h4 class="hbox-content" style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">Articolo 337 Codice Penale</span></h4>
<h4 class="hbox-content" style="text-align: justify;">Resistenza a un pubblico ufficiale</h4>
<p style="text-align: justify;">Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339].</p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>Leggi il testo della <a style="color: #800000;" href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2018/10/Sentenza-40981-2018.pdf">Sentenza 40981/2018</a></strong></span></p>
</div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/resistenza-a-pubblici-ufficiali-e-concorso-formale-di-reati/">Resistenza a pubblici ufficiali e concorso formale di reati</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/resistenza-a-pubblici-ufficiali-e-concorso-formale-di-reati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notifiche telematiche (prima e dopo le 21:00) cosa dice la Cassazione?</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/notifiche-telematiche-prima-e-dopo-le-2100-cosa-dice-la-cassazione/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/notifiche-telematiche-prima-e-dopo-le-2100-cosa-dice-la-cassazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 14:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Notificazione]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[notifica]]></category>
		<category><![CDATA[notifica telematica]]></category>
		<category><![CDATA[notificazione telematica]]></category>
		<category><![CDATA[orario]]></category>
		<category><![CDATA[orario notifica]]></category>
		<category><![CDATA[processo telematico]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suprema Corte di Cassazione<br />
Sentenza n. 21445/2018</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/notifiche-telematiche-prima-e-dopo-le-2100-cosa-dice-la-cassazione/">Notifiche telematiche (prima e dopo le 21:00) cosa dice la Cassazione?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #800000;"><strong>Notifiche telematiche, cosa dice la Cassazione?</strong></span><br /><strong>Suprema Corte di Cassazione </strong></div>
<div><strong>Sentenza n. 21445/2018</strong></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-13246" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/cassazione-940x400.jpg" alt="Cassazione" width="940" height="400" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/cassazione-940x400.jpg 940w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/cassazione-940x400-460x195.jpg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/cassazione-940x400-500x212.jpg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/cassazione-940x400-620x264.jpg 620w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/cassazione-940x400-150x63.jpg 150w" sizes="(max-width: 940px) 100vw, 940px" /></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato ancora una volta un caso relativo all&#8217;invio degli atti in forma telematica dopo le ore 21:00 spiegando che la notificazione telematica effettuata dopo detto orario si perfeziona soltanto alle 7:00 del giorno successivo mentre soltanto quella eseguita prima delle 21:00, anche se consegnata al destinatario dopo quest&#8217;orario, si perfeziona il giorno dell&#8217;invio.</div>
<div> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>Leggi il testo della <a style="color: #800000;" href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2018/10/Sentenza-n.-21445-2018-.pdf">Sentenza n. 21445-2018</a></strong></span></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/notifiche-telematiche-prima-e-dopo-le-2100-cosa-dice-la-cassazione/">Notifiche telematiche (prima e dopo le 21:00) cosa dice la Cassazione?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/notifiche-telematiche-prima-e-dopo-le-2100-cosa-dice-la-cassazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SS.UU., aggravanti nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/ss-uu-aggravanti-nel-reato-di-favoreggiamento-dellimmigrazione/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/ss-uu-aggravanti-nel-reato-di-favoreggiamento-dellimmigrazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 15:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Sezioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[aggravanti]]></category>
		<category><![CDATA[favoreggiamento]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[reato di evento]]></category>
		<category><![CDATA[reato di pericolo]]></category>
		<category><![CDATA[sezioni unite]]></category>
		<category><![CDATA[SS. UU.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16437</guid>

					<description><![CDATA[<p>SS.UU., aggravanti nel reato di favoreggiamento dell&#8217;immigrazione  Suprema Corte di Cassazione &#8211; Sezioni Unite PenaliSentenza n. 40982/2018   La vicenda di cui si sono occupate le Sezioni Unite dalla suprema corte di cassazione con la sentenza che di seguito si riporta, riguarda un argomento molto attuale che sta interessando molto il nostro Paese che da sempre occupa una posizione centrale sulle rotte migratorie tra l&#8217;Africa e i Paesi Europei.   Nello specifico, le Sezioni Unite sono state interpellate per rispondere ad un quesito specifico riguardante appunto l&#8217;immigrazione ovvero dire se le fettispecie di cui all&#8217;art. 12 comma 3 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286 devono considerarsi circostanze aggravanti del delitto di cui all&#8217;art. 12 comma 1 del suddetto D.Lgs oppure se si tratta di figure autonome di reato.     Inoltre, veniva chiesto altresì se le succitate figure costituiscono un reato di pericolo ovvero a consumazione anticipata oppure debbono considerarsi più vicini ai cd. reati di evento.   Per colmare i differenti orientamenti sull&#8217;argomento le Sezioni Unite, con la sentenza n. 40982/2018, hanno stabilito che &#8220;le fattispecie previste nell&#8217;art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al primo [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/ss-uu-aggravanti-nel-reato-di-favoreggiamento-dellimmigrazione/">SS.UU., aggravanti nel reato di favoreggiamento dell&#8217;immigrazione</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #800000;"><strong>SS.UU., aggravanti nel reato di favoreggiamento dell&#8217;immigrazione  </strong></span><br /><strong>Suprema Corte di Cassazione &#8211; Sezioni Unite Penali</strong><br /><strong>Sentenza n. 40982/2018</strong></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;">La vicenda di cui si sono occupate le Sezioni Unite dalla suprema corte di cassazione con la sentenza che di seguito si riporta, riguarda un argomento molto attuale che sta interessando molto il nostro Paese che da sempre occupa una posizione centrale sulle rotte migratorie tra l&#8217;Africa e i Paesi Europei.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Nello specifico, le <strong>Sezioni Unite</strong> sono state interpellate per rispondere ad un quesito specifico riguardante appunto l&#8217;immigrazione ovvero dire se le fettispecie di cui all&#8217;art. 12 comma 3 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286 devono considerarsi circostanze aggravanti del delitto di cui all&#8217;art. 12 comma 1 del suddetto D.Lgs oppure se si tratta di figure autonome di reato.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-3320" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite.jpg" alt="Sezioni Unite" width="520" height="300" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite.jpg 520w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-460x265.jpg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-180x103.jpg 180w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-160x92.jpg 160w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-277x160.jpg 277w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-120x69.jpg 120w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-70x40.jpg 70w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-292x168.jpg 292w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-100x57.jpg 100w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/05/cassazione-sezioni-unite-200x115.jpg 200w" sizes="(max-width: 520px) 100vw, 520px" /></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Inoltre, veniva chiesto altresì se le succitate figure costituiscono un <strong>reato di pericolo</strong> ovvero a consumazione anticipata oppure debbono considerarsi più vicini ai cd. <strong>reati di evento</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Per colmare i differenti orientamenti sull&#8217;argomento le Sezioni Unite, con la sentenza n. 40982/2018, hanno stabilito che &#8220;<em>le fattispecie previste nell&#8217;art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al primo comma del medesimo articolo</em>&#8220;.</div>
<div> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>Testo della Sentenza n. 40982/2018</strong></span></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI</strong> <br />Sentenza 21 GIUGNO &#8211; 24 settembre 2018, n. 40982 <br />Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: <br />Dott. CARCANO Domenico &#8211; Presidente &#8211; <br />Dott. LAPALORCIA Grazia &#8211; Consigliere &#8211; <br />Dott. FUMU Giacomo &#8211; Consigliere &#8211; <br />Dott. IZZO Fausto &#8211; Consigliere &#8211; <br />Dott. DE CRESCIENZO Ugo &#8211; Consigliere &#8211; <br />Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; Consigliere &#8211; <br />Dott. PETRUZZELLIS Anna &#8211; Consigliere &#8211; <br />Dott. FIDELBO Giorgio &#8211; Consigliere &#8211; <br />Dott. ROCCHI Giacomo &#8211; rel. Consigliere &#8211;</div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente: SENTENZA <br />sul ricorso proposto da:  <br />Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia; <br /> <br />nel procedimento a carico di: <br /> <br />1. M.R., nato in (OMISSIS); <br /> <br />avverso la sentenza del 05/11/2015 della Corte di appello di Brescia; <br /> <br />visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; <br /> <br />udita la relazione svolta dal componente Giacomo Rocchi; <br /> <br />udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo l&#8217;annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; <br /> <br />chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore Generale, con conseguente udito il difensore di M.R., avv. Giovanni Carlucci, che ha concluso conferma della sentenza della Corte di appello di Brescia. <br /> <br /><strong>Svolgimento del processo</strong> <br /> <br />1. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva dichiarato M.R. colpevole del delitto di cui agli artt. 81 e 110 c.p., e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art 12, comma 3, lett. d), (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e, previa concessione delle attenuanti generiche e con la diminuente del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 100.000 di multa, derubricata la condotta contestata nel reato di cui all&#8217;art. 12, comma 1, T.U. imm., rideterminava la pena in anni uno di reclusione ed Euro 20.000 di multa, concedendo all&#8217;imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. <br /> <br />Secondo l&#8217;imputazione, M., in concorso con altri soggetti, aveva compiuto una pluralità di atti diretti a procurare l&#8217;ingresso nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del predetto testo unico, di 131 cittadini stranieri, ottenendo fraudolentemente il rilascio di nulla osta al lavoro e visti di ingresso mediante presentazione di domande false e deposito di documentazione fittizia. <br /> <br />La Corte territoriale, dopo aver respinto i motivi di appello relativi alla responsabilità dell&#8217;imputato (che in questa sede non è in discussione), aderiva all&#8217;interpretazione secondo cui la fattispecie dell&#8217;art. 12, comma 3, T.U. imm. richiede l&#8217;effettivo ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato, cosicchè, se esso non avviene, come nel caso di specie, gli atti diretti a provocarlo sono puniti in forza del comma 1, del medesimo articolo. <br /> <br />2. Ricorreva per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d&#8217;appello di Brescia, deducendo erronea applicazione dell&#8217;art. 12, commi 1 e 3, T.U. imm.. <br /> <br />Il ricorrente contestava l&#8217;orientamento adottato dalla Corte territoriale, che ritiene la fattispecie del terzo comma una ipotesi autonoma di reato che presuppone l&#8217;avvenuto ingresso dello straniero nel territorio dello Stato: il ricorrente rimarcava che le condotte descritte nel terzo comma sono le medesime del primo comma, ma vengono punite con maggiore severità per le modalità che le connotano, prescindendo dall&#8217;avvenuto ingresso. <br /> <br />Alcune delle ipotesi elencate dal terzo comma non contemplano tale ingresso e anche quella di cui all&#8217;art. 12, comma 3, lett. a) T.U. imm. si riferisce ai &#8220;fatti&#8221; descritti nella prima parte del comma e, quindi, anche al compimento di &#8220;atti diretti a procurare l&#8217;ingresso nel territorio dello Stato&#8221;. <br /> <br />Il ricorrente concludeva per l&#8217;annullamento della sentenza impugnata. <br /> <br />3. Il difensore di M.R. ha depositato una memoria in cui, dopo avere premesso che nessuno degli stranieri indicati sui nulla osta aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato, ha ribadito che l&#8217;art. 12, comma 3, T.U. imm. non prevede delle aggravanti del delitto di cui al primo comma dello stesso articolo, ma descrive una fattispecie autonoma di reato che si perfeziona soltanto con l&#8217;ingresso degli stranieri sul territorio dello Stato. <br /> <br />Tale interpretazione è sorretta dalla descrizione degli elementi specializzanti, nei quali si evocano l&#8217;ingresso e il trasporto degli stranieri, dal notevole incremento sanzionatorio rispetto alla fattispecie del comma 1, e dalla differente natura delle altre aggravanti ad effetto speciale descritte nel successivo comma 3-ter, norma che, per di più, opera un distinto riferimento ai fatti di cui all&#8217;art. 12, commi 1 e 3. <br /> <br />Secondo il difensore, la riforma dell&#8217;art. 12 T.U. imm. operata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, ha modificato in senso oggettivo la condotta punita e impone l&#8217;interpretazione adottata dalla Corte territoriale; interpretazione che, per di più, impedisce di giudicare in maniera uguale condotte tentate e consumate, con la conseguente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 2016. <br /> <br />Se il legislatore avesse voluto punire la condotta prescindendo dall&#8217;effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato avrebbe usato una locuzione espressa. In definitiva, secondo il difensore, il delitto di cui all&#8217;art. 12, comma 3, T.U. imm. è reato di evento e non di pericolo. <br /> <br />In subordine, il difensore ha eccepito la illegittimità costituzionale della norma, se interpretata in senso opposto, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, e art. 27 Cost., commi 1 e 3, nonchè artt. 11 e 117 Cost., con riferimento all&#8217;art. 49, u.c., della Carta dei Diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea. <br /> <br />4. Con ordinanza adottata all&#8217;udienza del 10/1/2018, la Prima Sezione penale ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. <br /> <br />L&#8217;ordinanza rileva l&#8217;esistenza di due contrasti nella giurisprudenza di legittimità: il primo, relativo alla qualificazione delle fattispecie disciplinate dall&#8217;art. 12, comma 3, T.U. imm., ritenute alternativamente aggravanti del delitto di cui al comma 1, dello stesso articolo o ipotesi autonome di reato; il secondo, conseguente alla considerazione dell&#8217;art. 12, comma 3, T.U. imm. come fattispecie autonoma di reato, sulla sua natura di reato di pericolo o di reato di evento, nella seconda alternativa sostenendosi che, per la sua consumazione, occorre l&#8217;effettivo ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato. <br /> <br />Un primo orientamento considera l&#8217;art. 12, comma 3, T.U. imm. una aggravante &#8220;per aggiunta&#8221; rispetto alla fattispecie del primo comma sulla base del criterio strutturale adottato da diverse pronunce delle Sezioni Unite: tra i due commi non mutano gli elementi strutturali essenziali della condotta, ma il fatto-base viene integrato nel terzo comma mediante inserimento di dati specializzanti. <br /> <br />Un secondo orientamento sostiene, invece, trattarsi di fattispecie autonoma che richiede l&#8217;effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato a differenza del reato di cui al comma 1, a consumazione anticipata: a sostegno di tale interpretazione si sottolinea il massiccio incremento sanzionatorio operato per le ipotesi del terzo comma, giustificabile soltanto se rapportato ad una effettiva violazione della disciplina, nonchè il riferimento distinto ai fatti descritti dai due commi presente nel successivo comma 3 ter, dello stesso articolo. <br /> <br />Un ultimo orientamento afferma che l&#8217;art. 12, comma 3, T.U. imm. disegna una fattispecie autonoma di reato, ma ritiene che anch&#8217;essa abbia natura di reato di pericolo o a consumazione anticipata: si osserva che le ipotesi elencate nel comma si attagliano anche ad attività illecite che non determinano un ingresso effettivo dello straniero nel territorio dello Stato; ingresso che, al di là di una lettura superficiale, non è richiesto nemmeno per la prima delle cinque ipotesi, quella indicata dalla lett. a). <br /> <br />La Sezione rimettente segnala gli effetti rilevanti della decisione sul regime sanzionatorio: la natura di aggravante dell&#8217;art. 12, comma 3 T.U. imm. ne permette il bilanciamento con <br />circostanze attenuanti, poichè non vige il relativo divieto, dettato per le ipotesi di cui ai commi 3 bis e 3 ter. <br /> <br />5. Con provvedimento del 10 aprile 2018, il Presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell&#8217;art. 618 c.p.p., e ha fissato per la trattazione l&#8217;odierna udienza pubblica. <br /> <br /> <br />Motivi della decisione 1. Le questioni di diritto per le quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite possono essere così sintetizzate: <br /> <br />&#8220;- se in tema di disciplina dell&#8217;immigrazione, le fattispecie disciplinate dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3, costituiscano circostanze aggravanti del delitto di cui all&#8217;art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo ovvero figure autonome di reato; se, in quest&#8217;ultimo caso, tali figure integrino un reato di pericolo ovvero a consumazione anticipata, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l&#8217;ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l&#8217;effettivo ingresso illegale dell&#8217;immigrato in detto territorio&#8221;. <br /> <br />2. La prima questione, in verità, non è espressamente trattata nella sentenza impugnata; piuttosto, la decisione presuppone la natura autonoma della fattispecie dell&#8217;art. 12, comma 3 T.U. imm., così come la presupponeva la sentenza del Tribunale di Mantova che, pur escludendo la sussistenza dell&#8217;aggravante contestata di cui all&#8217;art. 12, comma 3 bis, T.U. imm., che avrebbe impedito il bilanciamento con le circostanze attenuanti, e pur avendo applicato all&#8217;imputato le attenuanti generiche, aveva determinato la pena adottando come pena base quella calcolata in base al terzo comma (anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 45.000 di multa) e riducendola in virtù delle attenuanti generiche: quindi, appunto, non procedendo al bilanciamento tra circostanze. <br /> <br />Anche il ricorso del Procuratore generale, benchè faccia implicito riferimento alla natura di circostanza aggravante della previsione dell&#8217;art. 12, comma 3, T.U. imm., sottolineando che la norma punisce con maggiore severità le medesime condotte previste al primo comma per le modalità che le connotano, si concentra sulla diversa questione della necessità dell&#8217;effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato per ritenere consumato il delitto. <br /> <br />Tuttavia, la questione non può essere elusa dalla Corte nella presente decisione, sia perchè si verte in punto di qualificazione giuridica della condotta, che il Giudice di legittimità deve sempre affrontare ex officio, sia perchè le sentenze di legittimità che hanno dato luogo al contrasto risolvono &#8211; più o meno esplicitamente &#8211; anche tale tematica che, inevitabilmente, concorre ad individuare la soluzione adottata. <br /> <br />3. L&#8217;interrogativo sulla natura della previsione dell&#8217;art. 12, comma 3 T.U. imm. è stata risolto in senso differente dalla giurisprudenza di legittimità parallelamente alle modifiche ripetutamente ad essa apportate dal legislatore. <br /> <br />Il testo originario della L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 10, trasfuso nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, puniva al primo comma &#8220;chiunque compia attività dirette a favorire l&#8217;ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge&#8221; e, al terzo comma, contemplava alcune ipotesi sanzionate più severamente e cioè il fine di lucro, il concorso di tre o più persone, l&#8217;ingresso di cinque o più persone, l&#8217;utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la finalità di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, l&#8217;ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento. <br /> <br />Si era ripetutamente affermato che le ipotesi previste dall&#8217;art. 12, comma 3 T.U. imm. non configuravano ipotesi autonome di reato ma circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto all&#8217;ipotesi semplice del reato di favoreggiamento dell&#8217;immigrazione clandestina delineata nel primo comma (Sez. 1, n. 44644 del 21/10/2004, Ren, Rv. 230187; Sez. 1, n. 5360 del 04/12/2000, dep. 2001, Vishe, Rv. 218087). <br /> <br />Analoga qualificazione era stata, in precedenza, attribuita al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 3, comma 8, conv., con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, che costituiva l&#8217;antecedente storico dell&#8217;art. 12 T.U. imm. e che era costruito in maniera analoga: si erano qualificate entrambe le ipotesi citate nella seconda parte della disposizione (fatto commesso a fine di lucro ovvero da tre o più persone in concorso tra di loro) come circostanze aggravanti ad effetto speciale e non titoli autonomi di reato (Sez. 1, n. 1761 del 25/03/1998, Zarli, Rv. 210347; Sez. 1, n. 6227 del 27/11/1996, dep. 1997, Musletag, Rv. 206446; Sez. 1, n. 5647 del 09/11/1995, Wen Jang Jiang, Rv. 203054). <br /> <br />La legge 30 luglio 2002, n. 189, aveva apportato modifiche sia al primo che all&#8217;art. 12, comma 3, T.U. imm.: la condotta del primo comma veniva descritta come &#8220;atti diretti a procurare l&#8217;ingresso (&#8230;)&#8221;, con la sostituzione del verbo &#8220;favorire&#8221; con &#8220;procurare&#8221;. <br /> <br />Il terzo comma assumeva una struttura analoga a quella attualmente vigente, con la riserva iniziale (&#8220;Salvo che il fatto costituisca più grave reato&#8221;) e la ripetizione della condotta descritta al primo comma; il comma disponeva un aumento di pena per più ipotesi descritte separatamente: per il caso di dolo specifico di profitto, anche indiretto e, nella seconda parte, per il concorso di tre o più persone, l&#8217;utilizzo di servizi internazionali di trasporto o di documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti. <br /> <br />Erano poi dettate due aggravanti (così espressamente qualificate dal legislatore nel comma 3 quater) ai commi 3 bis e 3 ter, alcune delle quali riproducevano quelle già contemplate nella norma originaria. <br /> <br />In sostanza, alcune ipotesi aggravate venivano separate dalle altre e quella relativa alla finalità di &#8220;lucro&#8221; veniva specificata ed ampliata. <br /> <br />La rilevanza attribuita alla condotta connotata dal dolo specifico di profitto era ulteriormente accentuata dalla nuova riforma operata dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271, che aveva soppresso il secondo periodo del comma 3, &#8220;trasferendo&#8221; le fattispecie ivi previste (concorso di tre o più persone, utilizzo di servizi internazionali di trasporto o di documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti) in una separata lettera c-bis) del comma 3-bis: in definitiva, delimitando il contenuto del comma 3 alla sola ipotesi suddetta. <br /> <br />La norma così riformata era stata interpretata nel senso di attribuire natura di reato autonomo e non di mera circostanza aggravante al delitto di favoreggiamento dell&#8217;immigrazione clandestina caratterizzato dal fine di profitto (Sez. 1, n. 7157 del 22/01/2008, Karpeta, Rv. 239304; Sez. 1, n. 11578 del 25/01/2006, Rufai Kuku, Rv. 233872). <br /> <br />In particolare, si sottolineava la tecnica usata dal legislatore che, anzichè rinviare per la descrizione del precetto al comma 1, aveva riformulato completamente la disposizione (indicando sia il precetto che la sanzione), così da confezionare, anche graficamente, una ipotesi di reato del tutto autonoma; ancora, si rimarcava la circostanza che i successivi commi 3 bis e 3 ter, facevano distintamente riferimento alle ipotesi di reato rispettivamente previste dai commi 1 e 3 (il riferimento è al testo del comma 3 bis, ulteriormente modificato dal D.L. n. 241 del 2004: &#8220;Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se (&#8230;)&#8221;, mentre il comma 3-ter si applicava ai &#8220;fatti di cui al comma 3&#8221;); si individuava, inoltre, la chiara ratio legis del legislatore della novella, che aveva voluto colpire in modo più severo i casi contrassegnati dal fine di lucro, connotati da maggiore gravità e pericolosità sociale, ed anche altamente riprovevoli alla coscienza collettiva, imponendo un livello sanzionatorio non riducibile per effetto delle attenuanti; ancora, si riteneva coerente con la natura di reato autonomo il divieto di bilanciamento di circostanze stabilito dal comma 3 quater solo per le aggravanti di cui ai commi 3 bis e 3 ter. <br /> <br />La norma attualmente vigente, da ultimo riformata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, ha lasciata intatta la struttura dell&#8217;art. 12, comma 1 T.U. imm., modificando profondamente la parte successiva dell&#8217;articolo: la condotta dettata dal dolo specifico di profitto, anche indiretto, è ora contemplata nell&#8217;aggravante ad effetto speciale di cui al comma 3 ter, unitamente a quella contrassegnata dal fine di sfruttamento lavorativo, sessuale, di prostituzione o di minori; tuttavia, l&#8217;effetto di impedire una eccessiva riduzione della pena è stato mantenuto con il divieto di bilanciamento dettato dal comma 3 quater. <br /> <br />Il comma 3, contempla, ora, cinque diverse ipotesi (alcune delle quali già previste nelle precedenti versioni della norma) punite con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 Euro per ogni persona. Le condotte punite sono descritte unitariamente mediante la riproduzione letterale di quella contemplata dal primo comma e il loro elenco è introdotto con la locuzione &#8220;nel caso in cui: a) (&#8230;)&#8221;. E&#8217; presente anche la riserva iniziale &#8220;Salvo che il fatto costituisca più grave reato (&#8230;)&#8221;. <br /> <br />Il comma 3-bis disegna un&#8217;aggravante &#8220;se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma&#8221;, soggetta al divieto di bilanciamento stabilito dal comma 3 quater. <br /> <br />4. Secondo Sez. 1, n. 40624 del 25/03/2014, Scarano, non mass. sul punto, la descrizione delle ipotesi specializzanti contenute nel comma 3 fa ritenere che la norma descriva un reato autonomo, non una aggravante; si sottolinea che i fatti descritti sono evocativi di una effettiva violazione della disciplina di controllo dell&#8217;immigrazione. <br /> <br />La Corte ritiene &#8220;infelice&#8221; la tecnica normativa di riproporre la descrizione di una condotta &#8220;di base&#8221; analoga a quella del primo comma, ma sostiene che la qualificazione come fattispecie autonoma e l&#8217;attribuzione al delitto della natura di reato di evento &#8220;consente il recupero di ragionevolezza sistematica (&#8230;) anche in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata&#8221;. <br /> <br />Ulteriore conferma della natura autonoma della fattispecie del terzo comma è tratta dal testo del comma 3 ter, che fa riferimento in modo distinto alle ipotesi dei due commi. <br /> <br />La natura di fattispecie autonoma di reato della previsione dell&#8217;art. 12, comma 3, T.U. imm. è affermata anche da Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslim, Rv. 271127, secondo cui, tuttavia, si tratta di un reato di pericolo o &#8220;a consumazione anticipata&#8221;, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l&#8217;ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l&#8217;effettivo ingresso illegale dell&#8217;immigrato in detto territorio. <br /> <br />La riforma operata dalla L. n. 94 del 2009, non avrebbe radicalmente mutato la natura autonoma del reato che &#8220;anzichè come in precedenza differenziarsi per il fine di profitto, adesso si caratterizza per la previsione di specifiche condotte&#8221;; la locuzione &#8220;nel caso in cui (&#8230;)&#8221; avrebbe la funzione di prevedere &#8220;una gamma di situazioni che in precedenza configuravano circostanze aggravanti&#8221;. Non vi sarebbe, quindi, &#8220;una diversità di struttura tra l&#8217;ipotesi di immigrazione clandestina prevista dal primo comma della norma e quella introdotta nel comma 3, con la modifica attuata da ultimo con la L. 94 del 2009&#8221;. <br /> <br />5. Avverso tale orientamento, Sez. 1, n. 14654 del 29/11/2016, dep. 2017, Yankura, Rv. 269538 sostiene che le fattispecie disciplinate dall&#8217;art. 12, comma 3, T.U. imm. costituiscono circostanze aggravanti del delitto di cui all&#8217;art. 12, comma 1 e non figure autonome di reato. <br /> <br />Secondo il Collegio, in assenza di espresse indicazioni legislative, il canone principale di differenziazione per individuare la natura circostanziale o autonoma di una figura criminis è rappresentato dal criterio di specialità dettato dall&#8217;art. 15 c.p., in quanto gli elementi circostanziali si pongono in rapporto di species ad genus al cospetto della fattispecie base del reato, costituendone una specificazione. <br /> <br />Adottando come canone interpretativo il criterio strutturale, emerge la natura circostanziale della fattispecie del terzo comma rispetto a quella del primo comma: &#8220;Il profilo descrittivo della condotta, invero, replica esattamente l&#8217;ipotesi base, con una tecnica di normazione abbastanza insolita&#8221;; infatti, gli elementi strutturali, essenziali della condotta enucleata nel comma 1, non mutano ed il fatto-base &#8220;risulta integrato &#8220;per aggiunta&#8221; esclusivamente attraverso l&#8217;inserimento dei dati specializzanti, elencati avvalendosi della tecnica di enumerazione letterale progressiva&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"> Rispetto alla fattispecie base, quella del comma 3, quindi, si pone &#8220;in rapporto di specialità per aggiunta con riferimento ai nuclei fattuali indicati che accentuano la lesività della condotta base, con conseguente previsione di un trattamento sanzionatorio di maggiore asprezza&#8221;: una &#8220;tecnica di incriminazione tipicamente selettiva degli elementi circostanziali (che) delimitando connotazioni accessorie del fatto (circum-stant) ne incrementano il disvalore o lo attenuano, a seconda della diversa natura (aggravante o attenuante)&#8221;. <br /> <br />Secondo la pronuncia, rafforzerebbero l&#8217;orientamento anche l&#8217;incorporazione del fatto in un&#8217;unica norma incriminatrice e il significato teleologico della norma, che è posta a presidio del medesimo bene giuridico sia nelle ipotesi del primo che del comma 3. <br /> <br />La soluzione sarebbe preferibile anche sulla base di considerazioni differenti: la non frammentazione di un nucleo offensivo identico in più ipotesi di reato, attraverso aspetti accessori, e il principio di favor, atteso che la natura autonoma del reato impedisce il bilanciamento delle circostanze. <br /> <br />Le ulteriori aggravanti di cui ai commi 3 bis e 3 ter, non ostacolano l&#8217;interpretazione adottata, corrispondendo ad una tecnica già utilizzata, ad esempio, per l&#8217;art. 416 bis c.p.; i riferimenti ai &#8220;fatti di cui ai commi 1 e 3&#8221; e ai &#8220;reati di cui al comma 3&#8221; contenuti nella norma non sono considerati decisivi, avendo carattere meramente formale. Il divieto di bilanciamento tra le circostanze limitato alle sole circostanze di cui ai commi 3 bis e 3 ter, non dimostra la natura autonoma della fattispecie del comma 3, ma corrisponde alla scelta del legislatore di attuare un trattamento di maggior rigore nei soli casi in concorrano congiuntamente più circostanze di tale comma o le ipotesi più previste dal comma 3-ter. <br /> <br />6. Le Sezioni Unite ritengono corretta tale seconda linea interpretativa. <br /> <br />Si deve premettere che, come risulta con evidenza dagli artt. 61, 62 e 84 c.p., non esiste alcuna differenza ontologica tra elementi costitutivi, o essenziali, ed elementi circostanziali del reato: il legislatore, infatti, può rendere elementi costitutivi del reato ipotesi che, altrimenti, sarebbero considerate circostanze comuni ovvero considerare &#8220;fatti che costituirebbero, per se stessi, reato&#8221; come &#8220;circostanze aggravanti di un solo reato&#8221;. <br /> <br />Di conseguenza, la risposta in ordine al dubbio sulla natura di una fattispecie è data esclusivamente dalla ricostruzione della volontà del legislatore che, nella sua discrezionalità, tenta di articolare la valutazione penale di determinate condotte in maniera più aderente alle loro concrete manifestazioni, che mutano anche nel tempo: le numerose riforme della norma in commento sono frutto di questo tentativo, che ha tenuto conto del mutamento del fenomeno del favoreggiamento dell&#8217;immigrazione clandestina nel corso degli ultimi decenni. <br /> <br />Ciò premesso, in mancanza di una manifestazione espressa della volontà del legislatore di introdurre, con l&#8217;art. 12, comma 3 T.U. imm., circostanze aggravanti o fattispecie autonome di reato (manifestazione che, invece, si rinviene per le ipotesi descritte nell&#8217;art. 12, commi 3 bis e 3 ter T.U. imm., che il successivo comma 3 quater, qualifica esplicitamente come &#8220;aggravanti&#8221;), occorre ricavare tale volontà da indici significativi, elaborati da giurisprudenza e dottrina in mancanza di indicazioni normative sui criteri di distinzione. <br /> <br />Le Sezioni Unite hanno ribadito negli anni che il criterio principale (anche se non unico) è quello strutturale, attenendo alla struttura del precetto o della sanzione: il modo in cui la norma descrive gli elementi costitutivi della fattispecie o determina la pena è indicativo della volontà di qualificare gli elementi come circostanza o come reato autonomo; ciò, del resto, è coerente con la discrezionalità del legislatore oggetto della premessa. <br /> <br />Nel valutare la struttura della fattispecie penale di cui all&#8217;art. 640 bis c.p., con riferimento a quella di cui all&#8217;art. 640 c.p., Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 221663 rilevava che &#8220;nel caso dell&#8217;art. 640-bis la fattispecie è descritta attraverso il rinvio al fatto-reato previsto nell&#8217;art. 640, seppure con l&#8217;integrazione di un oggetto materiale specifico della condotta truffaldina e della disposizione patrimoniale (le erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici). Una siffatta struttura della norma incriminatrice indica la volontà di configurare soltanto una circostanza aggravante del delitto di truffa&#8221; In effetti, &#8220;la descrizione della fattispecie (&#8230;) non immuta gli elementi essenziali del delitto di truffa, nè quelli materiali nè quelli psicologici, ma introduce soltanto un oggetto materiale specifico tradizionalmente qualificato come accidentale e cioè circostanziale &#8211; laddove prevede che la condotta truffaldina dell&#8217;agente e la disposizione patrimoniale dell&#8217;ente pubblico riguardino contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo. Tra reatobase e reato circostanziato intercorre quindi un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, nel senso che il secondo include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l&#8217;aggiunta di elementi circostanziali&#8221;. <br /> <br />Analogamente Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247910 ribadiva che, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, configurava una circostanza attenuante ad effetto speciale e non un reato autonomo, in quanto la norma era correlata ad elementi (i mezzi, le modalità, le circostanze dell&#8217;azione, la qualità e quantità delle sostanze) che non incidevano sull&#8217;obiettività giuridica e sulla struttura delle fattispecie previste come reato, ma attribuivano ad esse una minore valenza offensiva. <br /> <br />L&#8217;evoluzione normativa seguita alla declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 49 del 2006, sancita con la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, è indicativa della discrezionalità del legislatore nella scelta di introdurre circostanze del reato o fattispecie autonome di reato: infatti, come è noto, il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 ha introdotto una fattispecie autonomo di reato, pur mantenendo i medesimi elementi distintivi rispetto all&#8217;ipotesi base di cui all&#8217;art. 73, comma 1 T.U. stup. Infine, Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251270 ha applicato il medesimo criterio strutturale per stabilire che la fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto commesso dal pubblico ufficiale o dall&#8217;incaricato di pubblico ufficio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, costituisce una circostanza aggravante del delitto previsto dall&#8217;art. 615 ter c.p., comma 1, e non un&#8217;ipotesi autonoma di reato.</div>
<div style="text-align: justify;"> Si affermava che &#8220;circostanze del reato sono quegli elementi che, non richiesti per l&#8217;esistenza del reato stesso, laddove sussistono incidono sulla sua maggiore o minore gravità, così comportando modifiche quantitative o qualitative all&#8217;entità della pena: trattasi di elementi che si pongono in rapporto di species a genus (e non come fatti giuridici modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da costituirne, come evidenziato da autorevole dottrina, una specificazione, un particolare modo d&#8217;essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali&#8221;; richiamando S.U., Fedi, si rilevava che &#8220;nei casi previsti dall&#8217;art. 615 ter c.p., comma 2, n. 1, non vi è immutazione degli elementi essenziali delle condotte illecite descritte dal primo comma, in quanto il riferimento è pur sempre a quei fattireato, i quali vengono soltanto integrati da qualità peculiari dei soggetti attivi delle condotte, con specificazioni meramente dipendenti dalle fattispecie di base&#8221;. <br /> <br />7. Il criterio strutturale ben si attaglia alla fattispecie dell&#8217;art. 12, comma 3 T.U. imm. <br /> <br />In effetti, in conseguenza della ripetizione della descrizione della condotta presente nel primo comma, risulta evidente che gli elementi essenziali della condotta non mutano, mentre le ipotesi descritte dalle lettere da a) ad e) riguardano elementi ulteriori, che non sono necessari per la sussistenza del reato e che, secondo la valutazione del legislatore, rendono più grave la condotta posta in essere. <br /> <br />Le considerazioni favorevoli ad una considerazione dell&#8217;ipotesi come fattispecie autonoma di reato non appaiono decisive. <br /> <br />La tecnica legislativa di riprodurre integralmente la descrizione della condotta presente nella fattispecie del primo comma è, senza dubbio, insolita ma ottiene lo stesso risultato che avrebbe prodotto un rinvio per relationem: non pare, quindi, un indizio inequivoco della volontà del legislatore di creare una diversa fattispecie autonoma. <br /> <br />Come esattamente rileva Sez. 1, Yankura, la mancata estensione del divieto di bilanciamento delle circostanze di cui al comma 3-quater alle ipotesi del terzo comma non è affatto indice della sua natura di fattispecie autonoma di reato, ben potendo essere conseguenza di una ragionata scelta del legislatore di sanzionare più severamente determinate ipotesi rispetto ad altre. <br /> <br />Il riferimento distinto ai &#8220;fatti di cui ai commi 1 e 3&#8221; contenuto nel comma 3-ter non dimostra la natura di fattispecie autonoma dei due commi, ben potendo applicarsi ai fatti di cui al primo comma così come aggravati ai sensi del comma 3. <br /> <br />Infine, la costruzione di aggravanti di fattispecie già aggravate, riscontrabile nei commi 3 bis e 3 ter non è affatto inusuale nella variegata produzione legislativa. <br /> <br />D&#8217;altro canto, il richiamo operato da Sez. 1, Scarano alla giurisprudenza di legittimità che aveva affermato la natura di fattispecie autonoma di reato dell&#8217;art. 12, comma 3 T.U. imm. nel testo vigente prima delle modifiche operate dalla legge n. 94 del 2009 non sembra calzante.</div>
<div style="text-align: justify;"> Come già evidenziato, l&#8217;art. 12, comma 3 T.U. imm., così come riformato dalla L. n. 189 del 2002, e dal D.L. n. 241 del 2004, aveva un contenuto nettamente differente da quello attuale: una sola ipotesi era stata enucleata ed essa, per di più, si differenziava da quella del primo comma su un elemento essenziale, il dolo, che si pretendeva essere specifico con riferimento al profitto. <br /> <br />Non vi è dubbio che &#8211; come si è anticipato &#8211; a sostegno della natura di fattispecie autonoma della previsione erano stati addotti argomenti ancora utilizzabili rispetto alla norma attualmente vigente: la tecnica legislativa, con la riformulazione completa della disposizione del primo comma, i riferimenti distinti ai due commi presenti in quelli successivi, il divieto di bilanciamento delle circostanze previsto solo per le aggravanti di cui ai commi successivi; tuttavia l&#8217;interpretazione allora adottata faceva leva soprattutto sulla chiara volontà del legislatore di colpire più severamente le condotte connotate dal fine di profitto in conseguenza di un &#8220;salto di qualità&#8221; rispetto alle ipotesi di favoreggiamento disinteressato dell&#8217;immigrazione clandestina. <br /> <br />Si deve ricordare che, nel testo originario introdotto dalla legge n. 189 del 2002, le aggravanti di cui ai commi 3 bis e 3 ter, si applicavano soltanto alle pene e ai fatti di cui al comma 3, (scelta, poi, abbandonata nel 2004), cosicchè si stagliavano chiaramente due ipotesi di reato: quella del primo comma, punita poco severamente (non era previsto minimo edittale nè per la pena detentiva nè per quella pecuniaria) e per la quale non erano contemplate aggravanti; quella del comma 3, punita molto più severamente e per la quale erano previste ulteriori aggravanti e veniva formulato il divieto di bilanciamento tra circostanze. <br /> <br />In sostanza, venivano individuati due fenomeni differenti, privi di punti di contatto, tanto che non appariva casuale la collocazione, subito dopo il comma 1, della previsione (ancora vigente) secondo cui &#8220;Fermo restando quanto previsto dall&#8217;art. 54 c.p., non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato&#8221;: norma che come sembra evidente &#8211; non coinvolge in alcun modo le condotte di favoreggiamento professionale o comunque per profitto dell&#8217;immigrazione clandestina. <br /> <br />8. Benchè, come premesso, il contrasto in ordine alla necessità, per la consumazione dell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 12, comma 3, T.U. imm., che l&#8217;ingresso clandestino nel territorio dello Stato avvenga effettivamente sia sorto nell&#8217;ambito dell&#8217;interpretazione che qualifica il predetto comma come fattispecie autonoma di reato, fin qui sconfessata, è opportuno ribadire che il delitto in oggetto è un reato di pericolo o a consumazione anticipata e non un reato di evento. <br /> <br />Sez. 1, Scarano, Rv. 259923 afferma che le condotte descritte ai commi 3 e 3-bis T.U. imm. implicano l&#8217;effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina di settore, presupposto invece non richiesto ai fini dell&#8217;integrazione dell&#8217;ipotesi di reato di cui all&#8217;art. 12, comma 1, che si configura come delitto a consumazione anticipata. <br /> <br />Si deve premettere che l&#8217;interpretazione del delitto di cui all&#8217;art. 12, comma 1 T.U. imm. come <br />reato di pericolo è pacifica ed è stata affermata costantemente dalla giurisprudenza di legittimità sia prima che dopo la riforma operata dalla legge n. 94 del 2009: già Sez. 1, n. 4586 del 23/06/2000, Habibi, Rv. 217165, osservava che, poichè il reato consiste nel porre in essere una qualsivoglia &#8220;attività diretta a favorire l&#8217;ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato&#8221; in violazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico, per il suo perfezionamento non è richiesto che l&#8217;ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di reato a condotta libera ed a consumazione anticipata, posizione ribadita ripetutamente (ex plurimis, Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, Rv. 259915). <br /> <br />Le argomentazioni a sostegno di una diversa natura di reato di evento della previsione del terzo comma appaiono fragili: da una parte si ammette una &#8220;identità espressiva tra comma 1 e comma 3 circa le condotte principali&#8221; e, quindi, si prende atto che anche l&#8217;art. 12 cit., comma 3, contempla, tra le varie condotte, gli &#8220;atti diretti a procurare illegalmente l&#8217;ingresso nel territorio dello Stato&#8221;, locuzione utilizzata dal legislatore per istituire reati a consumazione anticipata; dall&#8217;altra si sostiene che l&#8217;ingresso nel territorio dello Stato sia necessario richiamando la descrizione degli elementi specializzanti che evocherebbero tale ingresso, rimarcando il notevole incremento sanzionatorio previsto dal legislatore e, infine, sottolineando &#8220;la differente natura delle ulteriori circostanze aggravanti ad effetto speciale oggi descritte al comma 3 ter, della medesima norma (nel cui ambito è invece rilevante la semplice direzione univoca dell&#8217;azione, come risulta dall&#8217;utilizzo dell&#8217;espressione al fine di e dall&#8217;espresso richiamo alle condotte di cui ai commi e commi 3&#8221;. <br /> <br />In realtà, come rileva Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslim, Rv. 271127, si deve escludere che la descrizione delle ipotesi specializzanti contenute nel comma 3 risulti &#8220;incentrata su fatti evocativi di una effettiva violazione della disciplina di controllo dell&#8217;immigrazione&#8221;, in quanto le ipotesi contemplate dalle lettere da b) ad e) riguardano condotte compatibili anche con attività che non hanno determinato un effettivo ingresso, mentre il riferimento all&#8217;ingresso e alla permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone contenuto nella lett. a) deve essere rapportato alla descrizione generale della condotta contenuta nella prima parte del comma: vengono infatti puniti più severamente &#8220;gli atti diretti a procurare l&#8217;ingresso nel territorio dello Stato (&#8230;) di cinque o più persone (straniere)&#8221;, prescindendo dal raggiungimento del risultato perseguito. <br /> <br />La sentenza Scarano sottolinea, tuttavia, che le previsioni delle lett. b) e c) della norma oggi vigente (pericolo per la vita e l&#8217;incolumità; trattamento inumano e degradante) riproducono due aggravanti in precedenza contenute nel comma 3-bis, ma con la significativa aggiunta dell&#8217;aggettivo &#8220;trasportata&#8221;, prima assente: ciò dimostrerebbe che &#8220;il legislatore ultimo oggettivizza la condotta in questione e la ancora all&#8217;avvenuto trasporto&#8221;. <br /> <br />In verità, la correzione apportata alla norma sembra piuttosto avere la portata limitata di una descrizione più corretta dell&#8217;ipotesi: in effetti, anche nella formulazione precedente la &#8220;persona&#8221; esposta a pericolo per la vita o l&#8217;incolumità o sottoposta a trattamento inumano o degradante era una &#8220;persona trasportata&#8221;, non comprendendosi in quale altro modo tali trattamenti le sarebbero stati inferti per procurarne l&#8217;ingresso nel territorio dello Stato. <br /> <br />Il &#8220;massiccio incremento sanzionatorio&#8221;, invece, è frutto della valutazione discrezionale del legislatore e in nessun modo può univocamente orientare l&#8217;interpretazione della norma in senso contrario alla lettera della norma, escludendo dal perimetro della sua applicazione condotte espressamente considerate. <br /> <br />Infine, come già osservato, il riferimento distinto alle ipotesi dell&#8217;art. 12, commi 1 e 3, contenuto nei commi successivi appare di scarsissimo spessore. <br /> <br />9. La questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 12, comma 3 T.U. imm. così come fin qui interpretata, sollevata in via subordinata dalla difesa dell&#8217;imputato, è generica e, comunque, manifestamente infondata. <br /> <br />A ben vedere, la questione è applicabile a tutti i reati di pericolo o a consumazione anticipata, la cui legittimità costituzionale non è in dubbio. <br /> <br />Il giudizio di irragionevole eccessività della pena, a sua volta, è del tutto arbitrario e soggettivo: il legislatore ha compiuto le sue valutazioni, individuando ipotesi ritenute non irragionevolmente assai più gravi della condotta base; ha, comunque, lasciato ampio spazio valutativo al giudice del caso concreto, sia prevedendo una forbice sanzionatoria molto ampia (dieci anni di reclusione), sia permettendo di determinare la pena mediante il bilanciamento delle circostanze, impedito solo per le ipotesi più gravi. <br /> <br />10. Deve pertanto essere enunciato il seguente principio di diritto: &#8220;Le fattispecie previste nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo&#8221;. <br /> <br />11. Alla soluzione adottata conseguono effetti sostanziali e processuali, non limitati all&#8217;applicabilità del bilanciamento delle circostanze di cui all&#8217;art. 69 c.p., all&#8217;aggravante di cui all&#8217;art. 12, comma 3 T.U. imm.; si pensi, ad esempio, alla disciplina dell&#8217;art. 59 c.p., comma 2, che permette l&#8217;addebito delle circostanze aggravanti anche per colpa, mentre la qualificazione della norma come fattispecie autonoma di reato presupporrebbe esclusivamente una responsabilità dolosa; si pensi ancora all&#8217;ambito delle misure cautelari. <br /> <br />L&#8217;applicazione dell&#8217;art. 69 c.p., comporterà, come già premesso, una più ampia discrezionalità per il giudice del merito nella quantificazione della pena. <br /> <br />In caso di riconoscimento di attenuanti, l&#8217;aggravante dell&#8217;art. 12, comma 3 T.U. imm., se ricorrerà soltanto una delle cinque ipotesi in essa contemplata, potrà essere ritenuta prevalente, equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti: nel primo caso, la pena sarà calcolata sulla base di quanto indicato nella norma, nel secondo sulla base di quanto stabilito dal comma 1, mentre nel terzo la pena edittale prevista dal comma 1 potrà essere ulteriormente ridotta. <br /> <br />Nel caso in cui ricorrano due o più ipotesi previste dal comma 3 e sussista, quindi, l&#8217;aggravante di cui al comma 3-bis, il giudice non potrà procedere a bilanciamento con <br />eventuali circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p., in forza del divieto del comma 3 quater: pertanto, determinerà la pena base alla luce dei limiti edittali indicati dal terzo comma (reclusione da cinque a quindici anni e multa di 15.000 Euro per ogni straniero), la aumenterà fino ad un terzo in ragione dell&#8217;aggravante di cui al comma 3-bis e sulla pena così determinata opererà le riduzioni per le attenuanti riconosciute (tra cui quella prevista dall&#8217;art. 12, comma 3 quinquies T.U. imm., soggetta anch&#8217;essa al divieto di bilanciamento). <br /> <br />In sostanza, la ricorrenza dell&#8217;aggravante di cui al comma 3 bis sottrae al bilanciamento tra le circostanze anche quella del comma 3: benchè per il divieto di bilanciamento dettato dal comma 3 quater siano menzionate soltanto &#8220;le aggravanti di cui ai commi 3 bis e 3 ter&#8221;, e non quella di cui al comma 3, la norma stabilisce un preciso ordine per l&#8217;applicazione delle circostanze: &#8220;le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall&#8217;aumento conseguente alle predette aggravanti&#8221;. Se si ritenesse che, in presenza delle aggravanti di cui ai commi 3 e 3 bis, il giudice possa prima operare il bilanciamento tra l&#8217;aggravante di cui al comma 3 ed eventuali attenuanti e dopo operare l&#8217;aumento previsto dall&#8217;aggravante di cui al comma 3-bis, questo ordine dettato dal legislatore verrebbe sempre disapplicato: un&#8217;interpretazione abrogatrice della previsione normativa, come tale inammissibile. <br /> <br />Il divieto di bilanciamento (con le eccezioni già menzionate) vige anche nel caso ricorra l&#8217;aggravante di cui al comma 3 ter; essa può trovare applicazione sia con riferimento ai fatti di cui al comma 1 che con riferimento ai fatti di cui al comma 3. <br /> <br />Nel primo caso, il giudice determinerà la pena base aumentando da un terzo alla metà la pena detentiva prevista dal comma 1 e applicando la multa di Euro 25.000 per ogni persona; su questa pena base calcolerà le diminuzioni per le eventuali attenuanti. <br /> <br />Se, invece, l&#8217;aggravante concerne i fatti di cui al comma 3, il giudice aumenterà da un terzo alla metà la pena detentiva prevista dal comma 3 e applicherà la multa di Euro 25.000 per ogni persona, calcolando, poi, sulla pena ottenuta, le diminuzioni per le eventuali attenuanti; non potrà, invece, per le ragioni già esposte, effettuare il bilanciamento tra l&#8217;aggravante di cui al comma 3 ed eventuali attenuanti. <br /> <br />La lettera del comma 3 ter comporta una deroga al principio generale stabilito dall&#8217;art. 63 c.p., comma 4, in base al quale, se ricorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave ma il giudice può aumentarla: sia quella del comma 3 che quella del comma 3 ter sono aggravanti ad effetto speciale, ma, in conseguenza della previsione contenuta nella seconda, si applicano entrambi gli aumenti da esse previste (sulla tematica, in relazione alla concorrenza tra le aggravanti di cui all&#8217;art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674). <br /> <br />In caso di ricorrenza delle aggravanti di cui ai commi 3, 3 bis e 3 ter, fermo restando il divieto di bilanciamento, il giudice, in forza del comma 3 ter, aumenterà da un terzo alla metà la pena detentiva edittale prevista dal comma 3 e applicherà la multa di Euro 25.000 per ogni persona; sulla pena così ottenuta applicherà l&#8217;aumento di cui al comma 3 bis e, infine, opererà le diminuzioni in forza delle eventuali attenuanti. <br /> <br />Trova applicazione il principio generale dell&#8217;art. 63 c.p., comma 3, in forza del quale l&#8217;aumento di pena per le circostanze aggravanti ordinarie (come quella del comma 3 bis) viene operato per ultimo sulla pena determinata in forza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale. <br /> <br />12. La soluzione adottata comporta l&#8217;annullamento con rinvio della sentenza impugnata. <br /> <br />In effetti, la Corte territoriale ha applicato all&#8217;imputato la pena prevista dall&#8217;art. 12, comma 1 T.U. imm. sul duplice erroneo presupposto della natura di reato autonomo della previsione dell&#8217;art. 12, comma 3 stesso T.U. e della necessità, per la sua applicazione, che l&#8217;ingresso nel territorio dello Stato da parte dello straniero sia effettivamente avvenuto. <br /> <br /><strong>P.Q.M.</strong> <br /> <br />Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Brescia per nuovo giudizio. <br /> <br />Così deciso in Roma, il 21 giugno 2018. <br /> <br />Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018</div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/ss-uu-aggravanti-nel-reato-di-favoreggiamento-dellimmigrazione/">SS.UU., aggravanti nel reato di favoreggiamento dell&#8217;immigrazione</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/ss-uu-aggravanti-nel-reato-di-favoreggiamento-dellimmigrazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azione diretta anche per gli incidenti in aree private</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/azione-diretta-anche-per-gli-incidenti-in-aree-private/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/azione-diretta-anche-per-gli-incidenti-in-aree-private/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 16:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[azione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suprema Corte di Cassazione - III Sezione Civile<br />
Sentenza n. 17017/2018</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/azione-diretta-anche-per-gli-incidenti-in-aree-private/">Azione diretta anche per gli incidenti in aree private</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #800000;"><strong>Azione diretta anche per gli incidenti in aree private</strong></span><br /><strong>Suprema Corte di Cassazione &#8211; III Sezione Civile </strong><br /><strong>Sentenza n. 17017/2018</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato il caso di un sinistro verificatosi all&#8217;interno di un&#8217;area di cantiere. Nello specifico, moriva uno dei dipendenti della ditta che stava effettuando dei lavori nella suddetta area, a causa di una manovra errata da parte del conducente di un veicolo che trasportava la sabbia che ha travolto la vittima.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-3978" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/06/rischio-elettivo-infortunio-sul-lavoro.jpg" alt="rischio elettivo - infortunio sul lavoro" width="460" height="300" /></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Veniva proposta azione di risarcimento da parte degli eredi citando il conducente e la società proprietaria del mezzo oltre che la compagnia di assicurazioni del veicolo.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultima però faceva presente che la polizza non era operativa perché l&#8217;incidente si era verificato all&#8217;interno di un&#8217;area privata e, pertanto, chiedeva di essere estromessa dal giudizio.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Sia in primo che in secondo grado i giudici territoriali hanno dato ragione alla compagnia d&#8217;assicurazione ma in sede di legittimità le cose sono andate diversamente.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Infatti, i giudici di Piazza Cavour, accogliendo il ricorso, hanno chiarito che &#8220;<em>la natura privata del cantiere, luogo dell&#8217;incidente, non è – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte catanzarese – di per sé incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell&#8217;esperibilità dell&#8217;azione diretta, già contemplata dalla L. n.990 del 1969&#8243;. A tal proposito, infatti, nella costante giurisprudenza della Suprema Corte è stato ribadito il principio per cui &#8220;ai sensi della L. n.990 del 1969, artt. 1 e 18 (applicabili &#8220;ratione temporis&#8221;), l&#8217;azione diretta nei confronti dell&#8217;assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un&#8217;area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a uno o più specifiche categorie e pur se l&#8217;accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni</em>&#8220;.</div>
<div> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>Leggi il testo della <a style="color: #800000;" href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2018/09/Sentenza-17017-2018.pdf">Sentenza 17017-2018</a></strong></span></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/azione-diretta-anche-per-gli-incidenti-in-aree-private/">Azione diretta anche per gli incidenti in aree private</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/azione-diretta-anche-per-gli-incidenti-in-aree-private/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stalking e misure cautelari</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/stalking-e-misure-cautelari/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/stalking-e-misure-cautelari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 15:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[stalking]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[misure cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stalking e misure cautelari<br />
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale<br />
Sentenza n. 21693/2018</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/stalking-e-misure-cautelari/">Stalking e misure cautelari</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #800000;"><strong>Stalking e misure cautelari</strong></span><br /><strong>Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale</strong><br /><strong>Sentenza n. 21693/2018</strong></div>
<div> </div>
<div><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-9682" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2013/11/stalking_.jpg" alt="stalking_" width="620" height="387" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2013/11/stalking_.jpg 620w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2013/11/stalking_-460x287.jpg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2013/11/stalking_-500x312.jpg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2013/11/stalking_-150x93.jpg 150w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;">La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un altro caso di <strong>stalking</strong> in cui è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ad un uomo che inviava continui messaggi minacciosi alla ex moglie che ormai aveva già intrapreso una nuova relazione con un altro.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Più nello specifico, i fatti del processo riguardavano sempre e solo situazioni di <strong>minacce</strong> e <strong>molestie</strong> (su Facebook, Whatsapp, etc.) che però non si erano mai concretizzate realmente e proprio su questa circostanza l&#8217;imputato ha cercato di far leva per difendersi, sottolineando che gli atti persecutori di cui veniva accusato non erano mai stati compiuti se non in una sola circostanza risalente a tempo prima che venisse applicata la <strong>misura cautelare</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Per i giudici di Piazza Cavour il ricorso è inammissibile e i messaggi minacciosi ricevuti dalla persona offesa hanno certamente causato a quest&#8217;ultima un evidente stato d&#8217;ansia e di timore e a nulla rileva il fatto che suddetti comportamenti tenuti dall&#8217;imputato non si siano di fatto concretizzate.</div>
<div> </div>
<div><span style="color: #800000;"><strong>Articolo 273 Codice di procedura penale</strong></span><br /><strong>Condizioni generali di applicabilità delle misure</strong></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;">1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari e a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.</div>
<div style="text-align: justify;">1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.</div>
<div style="text-align: justify;">2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione [c.p. 50-54] o di punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato [c.p. 150 ss.] ovvero una causa di estinzione della pena [c.p. 171 ss.] che si ritiene possa essere irrogata.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>Leggi il testo della <a style="color: #800000;" href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2018/09/Sentenza-n.-21693-2018.pdf">Sentenza n. 21693-2018</a></strong></span></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/stalking-e-misure-cautelari/">Stalking e misure cautelari</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/stalking-e-misure-cautelari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il segreto professionale dell’avvocato</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/il-segreto-professionale-dellavvocato/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/il-segreto-professionale-dellavvocato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 09:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[professionale]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>
		<category><![CDATA[segreto]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[testimonianza indiretta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il segreto professionale dell'avvocato<br />
Suprema Corte di Cassazione<br />
Sentenza n. 29495/2018</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/il-segreto-professionale-dellavvocato/">Il segreto professionale dell&#8217;avvocato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>Il segreto professionale dell&#8217;avvocato</strong></span><br /><strong>Suprema Corte di Cassazione </strong><br /><strong>Sentenza n. 29495/2018</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso particolare relativo alla facoltà di <strong>astensione</strong> dell&#8217;avvocato a rendere testimonianza in conseguenza del principio di <strong>segretezza professionale</strong>.</div>
<div> </div>
<div><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-13348" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/avvocato-mandato-rinuncia.jpg" alt="avvocato mandato rinuncia" width="510" height="323" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/avvocato-mandato-rinuncia.jpg 510w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/avvocato-mandato-rinuncia-460x291.jpg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/avvocato-mandato-rinuncia-500x316.jpg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/10/avvocato-mandato-rinuncia-150x95.jpg 150w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Nel caso di specie, un avvocato era stato sentito a sommarie informazioni due volte dal PM al fine di confermare quanto riferito dal suo assistito e cioè di avergli comunicato che il difensore dell&#8217;indagato lo aveva contattato formulando un&#8217;offerta risarcitoria. In entrambe le occasioni il legale ha opposto il segreto professionale rifiutandosi di rispondere.</div>
</div>
<div> </div>
<blockquote>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>Articolo 195 Codice di procedura penale</strong></span><br /><strong>Testimonianza indiretta</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.</div>
<div style="text-align: justify;">2. Il giudice può disporre anche di ufficio l&#8217;esame delle persone indicate nel comma 1 [190 2].</div>
<div style="text-align: justify;">3. L&#8217;inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili [191] le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l&#8217;esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.</div>
<div style="text-align: justify;">4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni [62] con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettera a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.</div>
<div style="text-align: justify;">5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.</div>
<div style="text-align: justify;">6. <span style="text-decoration: underline; background-color: #ffcc99;"><em>I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.</em></span></div>
<div style="text-align: justify;">7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell&#8217;esame [200 3, 234 3]</div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>Articolo 191 Codice di procedura penale</strong></span><br /><strong>Prove illegittimamente acquisite</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate [26, 62, 63, 103, 197, 203, 234 3, 240, 254 3, 267].</div>
<div style="text-align: justify;">2. L&#8217;inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</div>
<div style="text-align: justify;">2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura [613-bis, 613-ter c.p.] non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.</div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>Articolo 200 Codice di procedura penale</strong></span><br /><strong>Segreto professionale</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l&#8217;obbligo di riferirne all&#8217;autorità giudiziaria [331, 334]:<br />a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l&#8217;ordinamento giuridico italiano;<br />b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;<br />c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;<br />d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale [256 2, 271].</div>
<div style="text-align: justify;">2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.</div>
<div style="text-align: justify;">3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell&#8217;albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell&#8217;esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l&#8217;identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni [195 7].</div>
</blockquote>
<div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>Leggi il testo della <a style="color: #800000;" href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2018/09/Sentenza-n.-29495-2018.pdf">Sentenza n. 29495-2018</a></strong></span></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/il-segreto-professionale-dellavvocato/">Il segreto professionale dell&#8217;avvocato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/il-segreto-professionale-dellavvocato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cassazione sulla diffamazione su Facebook</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-sulla-diffamazione-su-facebook/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-sulla-diffamazione-su-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 16:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione a mezzo stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16417</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cassazione sulla diffamazione su Facebook<br />
Suprema Corte di Cassazione - V Sezione Penale<br />
Sentenza n. 40083/2018</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-sulla-diffamazione-su-facebook/">La Cassazione sulla diffamazione su Facebook</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #800000;"><strong>La Cassazione sulla diffamazione su Facebook</strong></span><br /><strong>Suprema Corte di Cassazione &#8211; V Sezione Penale</strong><br /><strong>Sentenza n. 40083/2018</strong></div>
<div> </div>
<div><img loading="lazy" class="aligncenter wp-image-14873 size-medium" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2015/05/facebook-stalk-header-460x195.jpg" alt="facebook-stalk-header" width="460" height="195" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2015/05/facebook-stalk-header-460x195.jpg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2015/05/facebook-stalk-header-500x212.jpg 500w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2015/05/facebook-stalk-header-300x127.jpg 300w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2015/05/facebook-stalk-header.jpg 940w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2015/05/facebook-stalk-header-620x264.jpg 620w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2015/05/facebook-stalk-header-150x63.jpg 150w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Facebook</strong> ha certamente aumentato il carico di lavoro dei Tribunali italiani che sempre più spesso si devono pronunciare su questioni litigiose sorte proprio tra gli utenti del social network che in bacheca non si risparmiano fotografie con l&#8217;amante o minacce e frasi offensive contro il capo ufficio o il vicino di casa.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la questione trattata dalla quinta sezione penale della Suprema corte di Cassazione riguardava appunto la <strong>diffusione di frasi diffamatorie</strong> e offensive pubblicate da un uomo nei confronti della ex compagna, da cui ha avuto una figlia.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Secondo i giudici di Piazza Cavour, che hanno respinto il ricorso dell&#8217;uomo &#8211; già ritenuto colpevole dai giudici di merito &#8211; la condotta incriminata ovvero utilizzare una bacheca &#8220;<em>facebook</em>&#8221; per diffondere un messaggio diffamatorio, per costante giurisprudenza, &#8220;<em>integra un&#8217;ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell&#8217;art. 595, comma terzo, del codice penale poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone &#8230; nè l&#8217;eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>Articolo 595 Codice penale</strong></span><br /><strong>Diffamazione</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Chiunque, fuori dei casi indicati nell&#8217;articolo precedente, comunicando con più persone, offende l&#8217;altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.</div>
<div style="text-align: justify;">Se l&#8217;offesa consiste nell&#8217;attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.</div>
<div style="text-align: justify;">Se l&#8217;offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.</div>
<div style="text-align: justify;">Se l&#8217;offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate.</div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>Leggi il testo della <a style="color: #800000;" href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2018/09/sentenza-40083-2018.pdf">sentenza 40083/2018</a></strong></span></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-sulla-diffamazione-su-facebook/">La Cassazione sulla diffamazione su Facebook</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-sulla-diffamazione-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mantenimento figli anche se il padre è disoccupato</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/mantenimento-figli-anche-se-il-padre-e-disoccupato/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/mantenimento-figli-anche-se-il-padre-e-disoccupato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 14:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza familiare]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi di sussistenza]]></category>
		<category><![CDATA[pena]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione condizionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mantenimento figli anche se il padre è disoccupato<br />
Suprema Corte di Cassazione VI Sez. Penale<br />
Sentenza n. 34952/2018 del 4/07/2018</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/mantenimento-figli-anche-se-il-padre-e-disoccupato/">Mantenimento figli anche se il padre è disoccupato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #800000;"><strong>Mantenimento figli anche se il padre è disoccupato</strong></span><br /><strong>Suprema Corte di Cassazione VI Sez. Penale</strong><br /><strong>Sentenza n. 34952/2018 del 4/07/2018</strong></div>
<div> </div>
<div><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-4305" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/07/mantenimento-figli-assegno.jpg" alt="mantenimento figli assegno" width="460" height="300" /></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;">La sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato il caso di un uomo, un 35enne disoccupato, che è stato condannato per non aver provveduto al <strong>mantenimento</strong> della figlia.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;uomo si è difeso sostenendo di non aver mai avuto alcun reddito e di aver preso un accordo con la madre in cui avevano stabilito una cifra di cinquanta euro mensili ma non c&#8217;è stato nulla da fare, la Corte, infatti, ha subito chiarito che sono nulli gli accordi presi dai genitori sui <strong>mezzi di sussistenza</strong> ai figli se non vengono controllati e omologati dal giudice, trattandosi di una materia su cui non vi è libera autonomia delle parti.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Inoltre, hanno precisato che &#8220;<em>la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta &#8220;in re ipsa&#8221; una condizione soggettiva dello stato di bisogno che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; il reato sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l&#8217;altro genitore</em>.&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Ritenuto, dunque, integrato il reato contestato poichè l&#8217;imputato non ha mai adempiuto all&#8217;obbligo contributivo in favore della figlia minore, pur avendo svolto saltuariamente attività lavorativa, gli ermellini hanno anche deciso di non concedere il beneficio della <strong>sospensione condizionale della pena</strong> per la reiterazione della condotta.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Concludono i giudici del Palazzaccio che &#8220;<em>In tema di sospensione condizionale della pena, il diniego della concessione del beneficio può essere motivato, in ipotesi di reato permanente, con riferimento alla persistenza della condotta criminosa là dove i profili fattuali della vicenda siano di tale pregnanza da sorreggere una siffatta motivazione</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Secondo la Corte d&#8217;Appello, infatti, il beneficio era stato negato poiché l&#8217;imputato ha tenuto per anni una condotta di totale disinteresse, morale e materiale, per la figlia minore.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<blockquote>
<div style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #800000;">Articolo 570 codice penale</span></strong><br /><strong>Violazione degli obblighi di assistenza familiare</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all&#8217;ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.<br />Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:<br />1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [2] o del coniuge;<br />2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75] di età minore [2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.<br />Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.<br />Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un&#8217;altra disposizione di legge.</div>
</blockquote>
<div> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>Leggi il testo della <a style="color: #800000;" href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2018/09/Sentenza-n.-34952-2018.pdf">Sentenza n. 34952-2018</a></strong></span></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/mantenimento-figli-anche-se-il-padre-e-disoccupato/">Mantenimento figli anche se il padre è disoccupato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/mantenimento-figli-anche-se-il-padre-e-disoccupato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cassazione si pronuncia sui compensi dell’avvocato</title>
		<link>https://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-si-pronuncia-sui-compensi-dellavvocato/</link>
					<comments>https://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-si-pronuncia-sui-compensi-dellavvocato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giuseppe Tripodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 15:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[parcella - onorario]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze Varie]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[compensi]]></category>
		<category><![CDATA[minimi]]></category>
		<category><![CDATA[onorario]]></category>
		<category><![CDATA[parcella]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[spese legali]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sentenze-cassazione.com/?p=16404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suprema Corte di Cassazione - Seconda Sezione civile<br />
Ordinanza n. 21487/2018 - Pubbl. 31/08/2018</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-si-pronuncia-sui-compensi-dellavvocato/">La Cassazione si pronuncia sui compensi dell&#8217;avvocato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #800000;"><strong>La Cassazione si pronuncia sui compensi dell&#8217;avvocato</strong></span><br /><strong>Suprema Corte di Cassazione &#8211; Seconda Sezione civile</strong><br /><strong>Ordinanza n. 21487/2018 &#8211; Pubbl. 31/08/2018</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-3762" src="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/06/spese-legali.jpg" alt="spese legali" width="460" height="300" srcset="https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/06/spese-legali.jpg 460w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/06/spese-legali-160x104.jpg 160w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/06/spese-legali-245x160.jpg 245w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/06/spese-legali-120x78.jpg 120w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/06/spese-legali-70x45.jpg 70w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/06/spese-legali-292x190.jpg 292w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/06/spese-legali-100x65.jpg 100w, https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2012/06/spese-legali-191x125.jpg 191w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">La seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con l&#8217;ordinanza n. 21487/2018 che di seguito si riporta, esaminando un caso relativo ai <strong>compensi</strong> degli <strong>avvocati</strong>, ha stabilito che il giudice deve liquidarli attenendosi ai<strong> criteri</strong> dettati dal<strong> D.M. n. 55/2014</strong> e non invece a quanto disposto dal <strong>D.M. n. 140/2012</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Secondo Piazza Cavour, infatti, &#8220;<em>il giudice resta tenuto ad effettuare la <strong>liquidazione giudiziale</strong> nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 il quale non prevale sul D.M. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del <strong>principio di specialità</strong>, poiché, diversamente da quanto affermato dall&#8217;Amministrazione resistente, non è il D.M. 140 &#8211; evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra <strong>professionista e cliente</strong> (ed infatti, l&#8217;intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il <strong>compenso</strong> o fosse successivamente insorto conflitto) &#8211; a prevalere, ma il D.M. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le <strong>spese di causa</strong></em>&#8220;.</div>
<div> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>Leggi il testo della <a style="color: #800000;" href="http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2018/09/Sentenza-21487-2018.pdf">Sentenza 21487-2018</a></strong></span></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-si-pronuncia-sui-compensi-dellavvocato/">La Cassazione si pronuncia sui compensi dell&#8217;avvocato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sentenze-cassazione.com">Sentenze Cassazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-si-pronuncia-sui-compensi-dellavvocato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>