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	<title>Studio Consulenza Avv. Cristina Rieti</title>
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	<title>Studio Consulenza Avv. Cristina Rieti</title>
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	<item>
		<title>I contributi del Consorzio di Bonifica delle Marche sono dovuti?</title>
		<link>https://studioconsulenzarieti.altervista.org/i-contributi-del-consorzio-di-bonifica-delle-marche-sono-dovuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studioconsulenzarieti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 19:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
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					<description><![CDATA[Mi capita sempre più spesso di avere clienti ai quali il Consorzio di Bonifica delle Marche ha notificato cartelle di pagamento inerenti il contributo di bonifica. Si tratta di regola di importi richiesti annualmente ai proprietari di terreni i quali, pur non essendo particolarmente cospicui, sono pagati malvolentieri dal contribuente. E ciò in quanto la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2022/08/a.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-182" src="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2022/08/a-320x180.jpg" alt="" width="320" height="180" srcset="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2022/08/a-320x180.jpg 320w, https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2022/08/a.jpg 700w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p>
<p>Mi capita sempre più spesso di avere clienti ai quali il Consorzio di Bonifica delle Marche ha notificato cartelle di pagamento inerenti il contributo di bonifica.</p>
<p>Si tratta di regola di importi richiesti annualmente ai proprietari di terreni i quali, pur non essendo particolarmente cospicui, sono pagati malvolentieri dal contribuente. E ciò in quanto la loro richiesta è sostanzialmente e solitamente svincolata dal compimento da parte del Consorzio di Bonifica di qualsivoglia opera che possa recare vantaggio al fondo medesimo.</p>
<p>Infatti il detto Ente sostiene che, qualora l’immobile del contribuente sia compreso nel perimetro consortile, il vantaggio apportato da eventuali opere poste in essere dal Consorzio di Bonifica si presume, mentre spetta al contribuente medesimo che voglia sottrarsi alla pretesa impositiva dimostrare che nessuna opera è stata invece compiuta.</p>
<p>Tale impostazione risulta non condivisibile. Infatti, il piano di classifica predisposto dal Consorzio di Bonifica risulta illegittimo, non essendo stato preceduto dall’approvazione del Piano di Bonifica da parte dell’assemblea legislativa regionale. La conseguenza di tale mancanza è che l’onere di dimostrare che siano state compiute opere a vantaggio del fondo in riferimento al quale si chiede il contributo è a carico del Consorzio stesso.</p>
<p>In mancanza di tale prova la cartella va annullata.</p>
<p>Si allega al riguardo una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno che, in ricorso patrocinato dalla scrivente, ha accolto questa impostazione: <a href="https://drive.google.com/file/d/19VnxlbFKH6fpXHHfh4sBIcYrQ2vNaxJB/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">https://drive.google.com/file/d/11KliVadnCiWkyQQso95_g9N4VaEBCf7W/view?usp=sharing</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORONAVIRUS E CANONI DI LOCAZIONE</title>
		<link>https://studioconsulenzarieti.altervista.org/coronavirus-e-canoni-di-locazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studioconsulenzarieti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 07:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
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					<description><![CDATA[La normativa di emergenza non prevede alcuna sospensione dei canoni di locazione. Si limita soltanto, all’art. 65 del cosiddetto decreto Cura Italia, ad introdurre, limitatamente ai conduttori di immobili commerciali, con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) un credito di imposta, per l’anno 2020, della misura del 60% del canone di locazione relativo al mese [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/download.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-170" src="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/download.jpg" alt="" width="231" height="154" /></a></p>
<p>La normativa di emergenza non prevede alcuna sospensione dei canoni di locazione.</p>
<p>Si limita soltanto, all’art. 65 del cosiddetto decreto Cura Italia, ad introdurre, limitatamente ai conduttori di immobili commerciali, con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) un credito di imposta, per l’anno 2020, della misura del 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo.</p>
<p>V’è da dire che tale misura, peraltro totalmente insufficiente a far fronte alla situazione di difficoltà dei conduttori in tempi di emergenza, è esclusa in riferimento a tutte le attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (ovvero di tutte quelle attività essenziali che sono rimaste aperte in tempi di coronavirus: supermercati, ipermercati, discount alimentari, ecc.).</p>
<p>In merito alla spettanza del detto credito di imposta l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8 del 3 aprile 2020, ha specificato che il credito compete solamente nel caso in cui il canone venga effettivamente pagato al locatore.</p>
<p>Con ciò di fatto vanificando completamente la portata, peraltro come detto pure modesta, della norma sopra indicata.</p>
<p>Fermo quanto sopra, pur potendosi ipotizzare alcune soluzioni giuridiche, legate all’eccessiva onerosità sopravvenuta e/o all’impossibilità parziale di rendere la prestazione dovuta, va evidenziato che  le stesse non sembrano ristorare appieno le esigenze del conduttore.</p>
<p>Si suggerisce quindi come soluzione concretamente efficace  quella di trovare un accordo con il proprietario, in merito ad  un azzeramento o ad una riduzione dell’affitto per un periodo ben determinato.</p>
<p>Ciò ovviamente, stilando un’apposita scrittura da registrare presso l’Agenzia delle Entrate, e consentendo in tal modo al proprietario che è venuto incontro alle esigenze del conduttore,<a href="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/download.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-170" src="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/download.jpg" alt="" width="5" height="3" /></a> di ottenere una riduzione e/o o un’esenzione dalle imposte per il periodo in cui il canone in questione è stato ridotto o cancellato.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO</title>
		<link>https://studioconsulenzarieti.altervista.org/sospensione-dei-termini-di-scadenza-dei-titoli-di-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studioconsulenzarieti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 14:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
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					<description><![CDATA[L’art. 11 del decreto n. 23 dell’08 aprile 2020 prevede espressamente che i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali o altri titoli di credito ricadenti o decorrenti nel periodo dal 09 marzo 2020 al 30 aprile 2020 ed emessi prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima del 09 aprile) sono [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/Banca_del_salento.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-167" src="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/Banca_del_salento.jpg" alt="" width="305" height="178" srcset="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/Banca_del_salento.jpg 1503w, https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/Banca_del_salento-320x187.jpg 320w, https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/Banca_del_salento-960x561.jpg 960w, https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/Banca_del_salento-768x449.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 305px) 100vw, 305px" /></a></p>
<p>L’art. 11 del decreto n. 23 dell’08 aprile 2020 prevede espressamente che i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali o altri titoli di credito ricadenti o decorrenti nel periodo dal 09 marzo 2020 al 30 aprile 2020 ed emessi prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima del 09 aprile) sono sospesi per il medesimo periodo.</p>
<p>Analogamente risulta sospesa l’efficacia esecutiva di qualsiasi altro atto relativo al medesimo periodo.</p>
<p>I protesti o le contestazioni equivalenti levati dal 09 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio e, qualora erroneamente trasmessi, vanno subito cancellati.</p>
<p>Per lo stesso periodo sono sospese le informative alla Prefettura ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui alla legge n. 386/1990.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORONAVIRUS: DEPENALIZZAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLE MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE</title>
		<link>https://studioconsulenzarieti.altervista.org/coronavirus-depenalizzazione-della-violazione-delle-misure-di-distanziamento-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studioconsulenzarieti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 13:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160; Il d.l. 19 del 2020, per quanto riguarda la violazione delle misure di distanziamento sociale, a livello sanzionatorio, introduce una sanzione amministrativa, equiparabile a quella prevista per le violazioni in materia di codice della strada. Cessano quindi di trovare applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 650 c.p.. Alle violazioni commesse in precedenza, la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/Polizia.di_.stato_.car_.arp_.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-147" src="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/Polizia.di_.stato_.car_.arp_.jpg" alt="" width="286" height="196" srcset="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/Polizia.di_.stato_.car_.arp_.jpg 2012w, https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/Polizia.di_.stato_.car_.arp_-320x220.jpg 320w, https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/Polizia.di_.stato_.car_.arp_-960x659.jpg 960w, https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/Polizia.di_.stato_.car_.arp_-768x527.jpg 768w, https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2020/04/Polizia.di_.stato_.car_.arp_-1536x1054.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 286px) 100vw, 286px" /></a></p>
<p>Il d.l. 19 del 2020, per quanto riguarda la violazione delle misure di distanziamento sociale, a livello sanzionatorio, introduce una sanzione amministrativa, equiparabile a quella prevista per le violazioni in materia di codice della strada.</p>
<p>Cessano quindi di trovare applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 650 c.p..</p>
<p>Alle violazioni commesse in precedenza, la depenalizzazione opera retroattivamente e la sanzione applicata è pari alla misura minima, ridotta  alla metà, ovvero a 200 euro.</p>
<p>Resta, invece, penalmente sanzionata la sola violazione commessa dal soggetto in quarantena, sempre che il fatto non integri il delitto di cui all’art. 452 c.p., o altro più grave, il cui assetto punitivo, prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visite intramurarie e liste di attesa in ospedale</title>
		<link>https://studioconsulenzarieti.altervista.org/visite-intramurarie-liste-attesa-ospedale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studioconsulenzarieti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 21:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
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					<description><![CDATA[Cosa fare quando la lista di attesa per le visite/esami in ospedale è troppo lunga? Ricorrere alle visite intramurarie. Le visite intramurarie sono un&#8217; ottima scappatoia nei casi di cui sopra. Vi è mai capitato di dover eseguire un&#8217;ecografia, una tac, una risonanza magnetica o una più comune visita specialistica e nel prenotarla venire a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/doctor-3464798_960_720.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-158" src="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/doctor-3464798_960_720.jpg" alt="" width="494" height="329" srcset="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/doctor-3464798_960_720.jpg 960w, https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/doctor-3464798_960_720-320x213.jpg 320w, https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/doctor-3464798_960_720-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 494px) 100vw, 494px" /></a></h3>
<h3>Cosa fare quando la lista di attesa per le visite/esami in ospedale è troppo lunga? Ricorrere alle visite intramurarie.</h3>
<p>Le visite intramurarie sono un&#8217; ottima scappatoia nei casi di cui sopra. Vi è mai capitato di dover eseguire un&#8217;ecografia, una tac, una risonanza magnetica o una più comune visita specialistica e nel prenotarla venire a conoscenza che la prima data utile è a mesi di distanza? Sicuramente si, eppure la <a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98124dl.htm" target="_blank" rel="noopener">legge</a>, prevede dei termini abbastanza stringenti e cioè:</p>
<ul>
<li>30 giorni per le visite mediche specialistiche</li>
<li>60 giorni per gli esami diagnostici</li>
</ul>
<p>Solitamente in questi casi al cittadino restano solamente due opzioni e cioè decidere di aspettare sapendo che nel frattempo la patologia potrebbe aggravarsi oppure effettuare il tutto privatamente sostenendo spese molto alte.</p>
<p>Il decreto di cui sopra, però, ci viene in aiuto regolamentando all&#8217;art. 3 c. 13 le visite intramurarie. Praticamente, se non vengono rispettati i termini già citati, si può scegliere di svolgere la visita o l&#8217;accertamento diagnostico privatamente pagando solamente il costo del ticket mentre il resto della spesa verrà sostenuto dall&#8217;Asl. Spesso, purtroppo, le strutture pubbliche non danno queste informazioni ma si limitano a dire che, se i tempi di attesa sono ritenuti troppo lunghi, la stessa prestazione può essere svolta privatamente anche se sempre in ospedale.</p>
<p>A livello pratico, il malato dovrà fare una richiesta, su carta semplice, alla propria Asl.</p>
<p>Concludiamo dicendo che, nel caso in cui la Asl non risponda in tempi brevi, si potrà comunque svolgere la prestazione privatamente per poi richiedere il rimborso delle spese sostenute (detratto il costo del ticket).</p>
<p><a href="https://drive.google.com/open?id=1sg1yghEpMjiKRLlXq7PiUr9iTbbzcqLj" target="_blank" rel="noopener">Modulo richiesta visita intramuraria</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tirocini e assunzioni agevolate nelle zone del sisma</title>
		<link>https://studioconsulenzarieti.altervista.org/tirocini-assunzioni-agevolate-nelle-zone-del-sisma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studioconsulenzarieti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 08:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[La Regione Marche ha stanziato 2,5 milioni di euro per attivare 500 tirocini per disoccupati residenti nell&#8217;area colpita dal sisma. La Regione ha pubblicato un bando finalizzato ad attivare 500 tirocini a favore di soggetti disoccupati residenti nell’area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nella zona del cratere. Sono stati [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2017/05/Regione_thumb_Marche.svg_.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-155" src="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2017/05/Regione_thumb_Marche.svg_.png" alt="" width="277" height="269" srcset="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2017/05/Regione_thumb_Marche.svg_.png 495w, https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2017/05/Regione_thumb_Marche.svg_-320x310.png 320w" sizes="auto, (max-width: 277px) 100vw, 277px" /></a></h3>
<h3>La Regione Marche ha stanziato 2,5 milioni di euro per attivare 500 tirocini per disoccupati residenti nell&#8217;area colpita dal sisma.</h3>
<p>La Regione ha pubblicato un bando finalizzato ad attivare 500 tirocini a favore di soggetti disoccupati residenti nell’area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nella zona del cratere. Sono stati previsti anche aiuti in caso di assunzioni dei tirocinanti. Per la partecipazione al tirocinio è prevista l’erogazione, in favore del tirocinante, di un’indennità mensile pari a 500 euro lordi a carico della Regione. I tirocini si realizzeranno presso soggetti ospitanti privati, con sede legale e/o operativa nella Regione Marche, per un minimo di tre mesi e fino a un massimo di sei. Il La scadenza del tempo massimo per inviare le domande di partecipazione al tirocinio è fissato al 30 giugno 2018. In seguito chi procederà ad assumere a tempo indeterminato o tempo determinato i soggetti coinvolti da detti tirocini beneficerà di alcuni bonus: potrà essere erogato un<strong> contributo</strong> per un importo massimo di 10mila euro in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, e di 5mila euro in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 24 mesi.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/pg/StudioConsulenzaRieti/photos/?tab=album&amp;album_id=1177395735721457" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Link al bando</a></p>
<p><a href="http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=463" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Link sito Regione Marche</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diffusione immagini satiriche dell&#8217;azienda e licenziamento</title>
		<link>https://studioconsulenzarieti.altervista.org/diffusione-immagini-satiriche-dellazienda-licenziamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studioconsulenzarieti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 10:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Il licenziamento a seguito della diffusione di immagini satiriche del logo aziendale è illegittimo La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 31 gennaio 2017, n. 2499, ha ritenuto illegittimo, perché ritorsivo, il licenziamento del dipendente che in una chat privata con altri colleghi invia un’immagine satirica del logo aziendale non diffusa all’esterno dell’ambiente di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<h3>Il licenziamento a seguito della diffusione di immagini satiriche del logo aziendale è illegittimo</h3>
<p>La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 31 gennaio 2017, n. 2499, ha ritenuto illegittimo, perché ritorsivo, il licenziamento del dipendente che in una chat privata con altri colleghi invia un’immagine satirica del logo aziendale non diffusa all’esterno dell’ambiente di lavoro.</p>
<p>Potete scaricare il testo integrale della sentenza <a href="https://drive.google.com/file/d/0B1rcvUjMgydFLXJVeFRSQUVvRm8/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sisma: indennità ad imprese e lavoratori</title>
		<link>https://studioconsulenzarieti.altervista.org/sisma-indennita-ad-imprese-lavoratori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studioconsulenzarieti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 08:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[La Regione Marche ha diffuso la modulistica per l’erogazione, da parte dell’Inps, del contributo una tantum di €. 5000,00 Sostegno al reddito dei lavoratori delle aree colpite dal sisma art.45 comma 1 e 4 DL 189/2016 La Regione Marche ha diffuso la modulistica per la richiesta dell’indennità per i “lavoratori dipendenti del settore privato compreso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2017/02/Terremoto_centro_Italia_2016_-_Accumoli_-_macerie_29033912610.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-152" src="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2017/02/Terremoto_centro_Italia_2016_-_Accumoli_-_macerie_29033912610.jpg" alt="" width="475" height="249" srcset="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2017/02/Terremoto_centro_Italia_2016_-_Accumoli_-_macerie_29033912610.jpg 750w, https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2017/02/Terremoto_centro_Italia_2016_-_Accumoli_-_macerie_29033912610-320x168.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 475px) 100vw, 475px" /></a>La Regione Marche ha diffuso la modulistica per l’erogazione, da parte dell’Inps, del contributo una tantum di €. 5000,00</h3>
<p>Sostegno al reddito dei lavoratori delle aree colpite dal sisma art.45 comma 1 e 4 DL 189/2016</p>
<p>La Regione Marche ha diffuso la modulistica per la richiesta dell’indennità per i “lavoratori dipendenti del settore privato compreso quello agricolo” e per i “lavoratori autonomi, i titolari di attività d’impresa e professionali, co.co.pro., titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale” in base alla legge di conversione dei decreti sul terremoto 2016 (L. n.229/2016). Ai lavoratori dipendenti sarà riconosciuta l’indennità di disoccupazione, mentre agli autonomi e alle altre categorie un contributo una tantum di €. 5.000,00.<br />
Presso il nostro ufficio è possibile fin da oggi procedere alla compilazione gratuita dei moduli, avendo cura di portare con sé:</p>
<p>&#8211; dati anagrafici, copia documento di identità;<br />
&#8211; visura camerale aziendale;<br />
&#8211; IBAN;<br />
&#8211; per le attività ricadenti nel Comune di Ascoli Piceno, Fabriano e Macerata certificato di inagibilità della sede dell’attività.</p>
<p>Il sostegno è concesso alle seguenti categorie:<br />
&#8211; lavoratori dipendenti del settore privato, compreso quello agricolo;<br />
&#8211; collaboratori coordinati e continuativi;<br />
&#8211; titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;<br />
&#8211; lavoratori autonomi;<br />
&#8211; professionisti;</p>
<p>L’indennità viene concessa con decreto della Regione; la lista dei beneficiari sarà trasmessa all’INPS, che provvederà all’erogazione dell’indennità. Volendo, potete scaricare il modulo per la richiesta, compilarlo ed inviarlo al ns. Studio richiedendo l&#8217;assistenza per l&#8217;invio telematico.</p>
<p><a href="https://drive.google.com/file/d/0B1rcvUjMgydFb0VWUkxOVGRaSDA/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">Domanda indennità sisma lavoratori autonomi e imprese</a></p>
<p><a href="https://drive.google.com/file/d/0B1rcvUjMgydFNmE5RGVCdHhwbHc/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">Domanda indennità sisma lavoratori dipendenti</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tariffa di depurazione indebitamente pagata</title>
		<link>https://studioconsulenzarieti.altervista.org/tariffa-depurazione-indebitamente-pagata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studioconsulenzarieti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 19:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160; Depurazione dell&#8217;acqua: si segnala all’attenzione dell’utenza l’orientamento giurisprudenziale in vigore presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Macerata in materia di rimborso della tariffa di depurazione inerente il servizio idrico integrato. In particolare, la questione ripetutamente affrontata dalla scrivente la quale ha instaurato innumerevoli procedimenti dinnanzi al citato Ufficio è la seguente: Con sentenza [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2016/02/download.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-150" src="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2016/02/download.jpg" alt="" width="249" height="203" /></a></p>
<h3>Depurazione dell&#8217;acqua: si segnala all’attenzione dell’utenza l’orientamento giurisprudenziale in vigore presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Macerata in materia di rimborso della tariffa di depurazione inerente il servizio idrico integrato.</h3>
<p>In particolare, la questione ripetutamente affrontata dalla scrivente la quale ha instaurato innumerevoli procedimenti dinnanzi al citato Ufficio è la seguente:<br />
Con sentenza n. 335 del 10.10.2008 la Corte Costituzionale stabiliva che “sono costituzionalmente illegittimi per violazione degli art. 3, 32, 41 e 97 cost., l&#8217;art. 14, comma 1 l. 5 gennaio 1994 n. 36 e l&#8217;art. 155, comma 1, primo periodo, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 in quanto la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, non ha natura di tributo, ma di corrispettivo di prestazione contrattuale che non deve essere riconosciuto da chi non beneficia del servizio di cui al rapporto di condizionalità reciproca tra prestazioni”.<br />
In altre parole, l’utente che non usufruisce del servizio di depurazione da parte dell’Ente Gestore non è tenuto a pagare alcunché, avendo anzi diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato nei dieci anni precedenti alla domanda.<br />
Poiché l’Ente Gestore si rifiutava di provvedere al rimborso sono stati istaurati dalla sottoscritta innumerevoli procedimenti dinnanzi al Giudice di Pace di Macerata, il quale in accoglimento delle domande degli utenti condannava il Gestore alle restituzione delle somme indebitamente percepite.<br />
In questo senso sono la sentenza n. 21/T/2015 dell’Avv. O. Carlini, la n. 432/2014 dell’Avv. M.C. La Iacona, la n. 33-T/2015 della Dott.ssa A. Guarnieri, le quali hanno anche condannato l’Ente Gestore al pagamento delle spese processuali sostenute dall’utente.</p>
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		<title>Sciopero per rifiuto nella sostituzione di un collega assente</title>
		<link>https://studioconsulenzarieti.altervista.org/sciopero-sostituzione-collega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studioconsulenzarieti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 17:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 gennaio 2016, n.1350, ha stabilito che: in tema di astensione collettiva dal lavoro e con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga, come nel caso in esame, una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2016/02/Roma_2011_08_07_Palazzo_di_Giustizia.jpg" rel="attachment wp-att-91"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-91" src="http://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2016/02/Roma_2011_08_07_Palazzo_di_Giustizia.jpg" alt="Roma_2011_08_07_Palazzo_di_Giustizia" width="260" height="173" srcset="https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2016/02/Roma_2011_08_07_Palazzo_di_Giustizia.jpg 2820w, https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2016/02/Roma_2011_08_07_Palazzo_di_Giustizia-320x213.jpg 320w, https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2016/02/Roma_2011_08_07_Palazzo_di_Giustizia-768x512.jpg 768w, https://studioconsulenzarieti.altervista.org/wp-content/uploads/2016/02/Roma_2011_08_07_Palazzo_di_Giustizia-960x640.jpg 960w" sizes="auto, (max-width: 260px) 100vw, 260px" /></a></h3>
<h3>La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 gennaio 2016, n.1350, ha stabilito che: <em>in tema di astensione collettiva dal lavoro e con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga, come nel caso in esame, una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, sicché non sono illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta e il comportamento datoriale non è antisindacale.</em></h3>
<p>Nel caso esaminato, il lavoratore era stato sanzionato dall&#8217;azienda con quattro giorni di sospensione per essersi rifiutato, nell’ arco di più giorni, di sostituire un collega assente, a fronte di un espresso obbligo in tal senso contenuto nell’ accordo sindacale applicato. Tale accordo prevedeva che la sostituzione, anche se svolta oltre il normale orario di lavoro, fosse remunerata con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Il lavoratore si era giustificato affermando che tale rifiuto era dovuto alla sua adesione allo sciopero sindacale. La cassazione, di fatto, ribalta le sentenze di primo e secondo grado, affermando che lo sciopero deve intendersi quale astensione collettiva dalla prestazione attuata dai lavoratori per l’autotutela dei propri interessi e a costo della perdita della relativa retribuzione. Nel caso sopracitato, il lavoratore non avrebbe perso la sua retribuzione, in quanto avrebbe comunque lavorato la giornata ma semplicemente non avrebbe svolto le prestazioni orarie ulteriori richieste dal datore di lavoro. Per questo motivo la Cassazione ha deciso di non riconoscere le richieste del lavoratore.</p>
<p>Potete leggere il testo integrale della sentenza <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.801807676613600.1073741827.800704253390609&amp;type=3" target="_blank">qui</a></p>
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