<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/" xmlns:blogger="http://schemas.google.com/blogger/2008" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0" version="2.0"><channel><atom:id>tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175</atom:id><lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 16:52:47 +0000</lastBuildDate><category>Avviso</category><category>PERSONALE DOCENTE</category><category>Pettine</category><category>Immissioni in ruolo</category><category>Ricorso</category><category>PRECARIATO</category><category>Cattedre</category><category>CONCORSO DOCENTI</category><category>Distribuzione regionale</category><category>fase B</category><category>graduatoria di merito</category><category>legge 107/15</category><category>ordinanza</category><category>piano straordinario</category><category>MIUR</category><category>Piano triennale immissioni in ruolo</category><category>ATA</category><category>competenza Tribunale Lavoro</category><category>sede</category><category>24 punti</category><category>Consiglio di Stato</category><category>II° lingua comunitaria</category><category>Illegittima ripartizione territoriale</category><category>Riservisti</category><category>TAR</category><category>Tirocinio Formativo Attivo</category><category>Tribunale Lavoro Caltagirone</category><category>Tribunale Lavoro Milano</category><category>Tribunale Lavoro Sondrio</category><category>Tribunale Lavoro Tivoli</category><category>Tribunale Lavoro Torino</category><category>condanna</category><category>congelati ssis</category><category>graduatorie ad esaurimento</category><category>mobilità</category><category>prova preselettiva</category><category>punteggio</category><category>ricostruzione carriera</category><category>scuole paritarie</category><category>servizio pre-ruolo</category><title>Studio Legale Fabio Rossi</title><description></description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/</link><managingEditor>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</managingEditor><generator>Blogger</generator><openSearch:totalResults>49</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-834830154758023467</guid><pubDate>Mon, 12 Sep 2016 11:00:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-09-12T13:03:42.529+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">MIUR</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">mobilità</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">ordinanza</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">punteggio</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">ricostruzione carriera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">scuole paritarie</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">servizio pre-ruolo</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Tribunale Lavoro Caltagirone</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Tribunale Lavoro Milano</category><title>I TRIBUNALI DEL LAVORO DI CALTAGIRONE E DI MILANO RICONOSCONO IL DIRITTO ALLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRE-RUOLO SVOLTO NEGLI ISTITUTI PARITARI SIA AI FINI DEL PUNTEGGIO DI MOBILITA’ CHE PER LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA.</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Con &lt;a href=&quot;https://www.dropbox.com/home/Public?preview=Ordinanza+Tribunale+Lavoro+Caltagirone+-+Dott.+Gasparini+11.7.2016.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ordinanza&lt;/a&gt; dello scorso mese di luglio 2016 il Tribunale del Lavoro di Caltagirone – Giudice Dott. Gasparini ha riconosciuto il diritto alla piena valutazione, ai fini della mobilità del personale docente e della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari. Valutazione che, invece, risultava esclusa dalla Tabella allegata al recente CCNI dell’8/4/16.
L’ordinanza in questione, che ha consentito ad una docente catanese da me assistita di scongiurare la presa di servizio in Piemonte, è particolarmente approfondita e motivata.&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Il Giudice, aderendo pienamente alle prospettazioni di cui in ricorso, ha, difatti, preso le mosse dalla L.62/00, istitutiva della parità scolastica, e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), per poi richiamare il successivo art.2 comma 2 del D.L. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d’insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, e, quindi, ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 alle sole scuole &lt;i&gt;“pareggiate” e “parificate” (“agli effetti della carriera”)&lt;/i&gt;, chiarendo che tale previsione legislativa va senz’altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un’espressa disposizione, l’art.1 bis D.L. 250/05, ov’è precisato che: &lt;i&gt;“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”&lt;/i&gt;.&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Il Dott. Gasparini ha, quindi, concluso con un richiamo ai principi costituzionali affermando che: &lt;i&gt;“diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”&lt;/i&gt;.&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
In senso pienamente adesivo alla suddetta ordinanza, dopo un’attenta ed articolata disamina della fattispecie, è, poi, intervenuto il Tribunale del Lavoro di Milano – Giudice Dott.ssa Francesca Saioni che, in data 20/7/2016 ha emesso analogo &lt;a href=&quot;https://www.dropbox.com/home/Public?preview=Ordinanza+Tribunale+Lavoro+Milano+-+Dott.ssa+Saioni+20.7.2016.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;provvedimento&lt;/a&gt; d’urgenza.&lt;/div&gt;
</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2016/09/i-tribunali-del-lavoro-di-caltagirone-e.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-8806272683415320284</guid><pubDate>Fri, 05 Aug 2016 17:27:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-08-30T17:18:58.534+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Cattedre</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">competenza Tribunale Lavoro</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">CONCORSO DOCENTI</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">fase B</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">graduatoria di merito</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Immissioni in ruolo</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">legge 107/15</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">MIUR</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">piano straordinario</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PRECARIATO</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Ricorso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">sede</category><title>IN TUTTA ITALIA ORDINANZE D’URGENZA DEI TRIBUNALI DEL LAVORO A FAVORE DEL RIENTRO IN REGIONE DEGLI IMMESSI IN RUOLO DA CONCORSO IN FASE B. CONFERMATA L’INIQUITA’ PERPETRATA CON IL CCNI DAL MIUR E DAI SINDACATI.</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Si era già riferito delle prime pronunzie giurisdizionali con cui era stata accertata l&#39;illegittimità del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale della scuola nella parte in cui si pretendeva di bloccare per un triennio gli immessi in ruolo da concorso in fase B nella provincia di provvisoria destinazione.  
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Si rende noto adesso che il suddetto orientamento si è stabilizzato per mezzo di numerose altre ordinanze d’urgenza concesse pressoché sull&#39;intero territorio nazionale a seguito di ricorsi da me curati:
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Torino – Dott.ssa Fierro del 13/6/16;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Sondrio – Dott. Fanfarillo  del 14/6/16;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Verona – Dott. Benini del 30/6/16;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Verona – Dott. Gesumunno del 19/7/16;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Frosinone – Dott.ssa Pastore del 6/7/16; 
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Benevento – Dott.ssa Cassinari del 6/7/16; 
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Pistoia – Dott.ssa De Renzis del 14/7/16; 
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Parma – Dott. Coscioni del 15/7/16; 
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Firenze – Dott. Gualano del 15/7/16; 
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Firenze – Dott.ssa Taiti del 18/7/16; 
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Enna – Dott. Stancanelli del 22/7/16; 
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Ivrea – Dott. Buffoni Gualano del 22/7/16;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Ivrea – Dott. Fadda del 25/7/16;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Napoli – Dott.ssa Ciriello del 25/7/16
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Caltagirone – Dott.ssa Ruggeri del 2/8/16;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Busto Arsizio – Dott.ssa La Russa del 3/8/16.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
- ordinanza Tribunale Lavoro Verbania – Dott.ssa Busoli del 5/8/16.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
In taluni casi le ordinanze hanno interessato interi gruppi di ricorrenti.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
In tutte le citate pronunzie è stato ribadito, con varietà di motivazioni, che alla deroga all&#39;efficacia esclusivamente regionale delle graduatorie di concorso, eccezionalmente attuata con il piano straordinario di assunzioni del 2015, non può che accompagnarsi un’analoga deroga al relativo vincolo di permanenza, del tutto inesigibile nei casi di collocazione in servizio addirittura extraregionale. Deroga al vincolo di permanenza che, peraltro, per la specifica categoria degli assunti nelle fasi B e C, è ricavabile da espresse disposizioni della legge 107/15 (art.1 commi 73, 99, 108 e 109).
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Mentre sul piano dell’urgenza tutte le citate ordinanze hanno rimarcato il carattere assolutamente prevalente della tutela della famiglia (art.2 Costituzione) rispetto a (tutt&#39;altro che chiare) esigenze dell’apparato amministrativo.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Deve, infine, darsi atto di come, nella maggior parte dei casi, alla notifica delle ordinanze è seguita una scrupolosa e tempestiva attività esecutiva da parte degli uffici scolastici regionali e provinciali interessati, cosicché i docenti in questione hanno potuto avere assegnata la sede di servizio quasi sempre nella stessa provincia di residenza. 
&lt;/div&gt;
</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2016/08/in-tutta-italia-ordinanze-durgenza-dei.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-7057348675528351765</guid><pubDate>Tue, 21 Jun 2016 18:26:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-06-21T20:26:35.374+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Distribuzione regionale</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">fase B</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">graduatoria di merito</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Immissioni in ruolo</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">legge 107/15</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">ordinanza</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">piano straordinario</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Tribunale Lavoro Sondrio</category><title>Neoimmessi in ruolo da fase B ottengono dai tribunali diritto ad avere sede definitiva nella regione di partecipazione del concorso</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Si era riferito negli scorsi giorni della pronunzia del Tribunale del Lavoro di Torino del 13 giugno (dott.ssa Fierro) nella quale si è puntualizzato che, per gli immessi in ruolo da concorso in fase B, “la sede di assegnazione iniziale, in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante ai fini dell’attribuzione della sede definitiva; l’attribuzione della sede provvisoria fuori regione è circoscritta temporalmente all’anno scolastico 2015/2016”. 
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Alle medesime conclusioni è giunto il Tribunale del Lavoro di Sondrio (Dott. Fabrizio Fanfarillo) che, con ordinanza d’urgenza del 14/6/16 emessa su ricorso da me curato per conto di una docente siciliana immessa in ruolo con sede provvisoria in provincia a Sondrio, ha disposto a favore della ricorrente “l’accantonamento del posto nella fase B della mobilità in un ambito territoriale compreso nella regione Sicilia”. 
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
E’ la conferma dell’iniquità della condotta tenuta dall’amministrazione scolastica nei confronti di tale categoria di docenti che, a dispetto del superamento di un concorso pubblico e della collocazione nelle posizioni di vertice delle relative graduatorie di merito, hanno ricevuto un trattamento deteriore rispetto ai candidati peggio graduati delle medesime graduatorie di concorso, nominati per scorrimento nella successiva fase C del piano straordinario e, poi, beneficiari dell’accantonamento del posto quasi tutti nella propria provincia di residenza. Con clamorosa violazione del principio meritocratico.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
A questo punto sarebbe opportuno ed urgente che il MIUR, onde non costringere i vari Uffici Scolastici Regionali a procedere, caso per caso e manualmente, a ripetute rettifiche delle operazioni di mobilità, riabilitasse le funzioni telematiche a favore degli immessi in ruolo da concorso in fase B, con relativo accantonamento del posto nella regione di partecipazione al concorso  (come già disposto per gli immessi in ruolo in fase C, peggio graduati).

&lt;/div&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.orizzontescuola.it/news/neoimmessi-ruolo-fase-b-ottengono-dai-tribunali-diritto-ad-avere-sede-definitiva-nella-regione&quot;&gt;Leggi l&#39;articolo su OrizzonteScuola.it&lt;/a&gt;</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2016/06/neoimmessi-in-ruolo-da-fase-b-ottengono.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-5694044485747957136</guid><pubDate>Tue, 21 Jun 2016 18:21:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-06-21T20:29:23.241+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">fase B</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">graduatoria di merito</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Immissioni in ruolo</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">legge 107/15</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">ordinanza</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">piano straordinario</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Ricorso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Tribunale Lavoro Torino</category><title>Mobilità 2016/17. I docenti assunti in fase B da GM hanno diritto a sede definitiva nella regione del concorso, ordinanza del tribunale di Torino</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Un’importante pronunzia giurisdizionale è stata emessa su una delle vicende più inique cui ha dato luogo l’applicazione della legge 107/15 (c.d. sulla “Buona scuola”).
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Si tratta dei docenti immessi in ruolo da concorso nella fase B del piano straordinario che hanno dovuto accettare sedi provvisorie a notevole distanza da casa (con gravi disagi di carattere familiare) per poi vedere attribuiti numerosi posti nella propria provincia di residenza ai candidati piazzati sino alle ultime posizioni delle medesime graduatorie di merito, all’esito della successiva fase C.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Il CCNI sulla mobilità dell’8/4/16 (in particolare all’art.2 comma 3) ha, poi, disposto che la suddetta destinazione “provvisoria” di provincia debba essere mantenuta anche ai fini dell’assegnazione della sede “definitiva”.   
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Ebbene, condividendo la ricostruzione proposta dal sottoscritto difensore in sede di ricorso (presentato per conto di una candidata siciliana con sede provvisoria a Torino), il Tribunale del Lavoro di Torino, nella persona del Giudice Dott.ssa Clotilde Fierro, con ordinanza d’urgenza dello scorso 13 giugno ampiamente motivata, ha chiarito che: “La provvisorietà della sede nella quale i docenti di fascia B vengono immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni contenuto nella legge 107/2015 - oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale - è peraltro chiaramente sancita dall’art. 1 comma 73 legge 107/15 il quale testualmente prevede che “Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e&#39; assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall&#39;anno scolastico 2016/2017”. E ancora: “La sede di assegnazione iniziale , in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante ai fini dell’attribuzione della sede definitiva; l’attribuzione della sede provvisoria fuori regione è circoscritta temporalmente all’anno scolastico 2015/2016”. 
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Conclusivamente, il Tribunale di Torino ha dichiarato il diritto della ricorrente “all’accantonamento del posto nella fase B della mobilità in un ambito territoriale compreso nella regione Sicilia”. 
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Se adesso l’Amministrazione non si attiverà con urgenza onde consentire alla ricorrente l’esercizio del proprio diritto di rientro in Regione, come già diffidata a fare, si esporrà a sicura azione risarcitoria; oltre ai profili di natura penale conseguenti all’inottemperanza dell’ordine del Giudice (art.388 codice penale).

&lt;/div&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-docenti-assunti-fase-b-gm-hanno-diritto-sede-definitiva-nella-regione-del-concor&quot;&gt;Leggi l&#39;articolo su OrizzonteScuola.it&lt;/a&gt;

</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2016/06/mobilita-201617-i-docenti-assunti-in.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-4710083150109677526</guid><pubDate>Tue, 22 Mar 2016 09:47:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-03-22T10:48:47.949+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Cattedre</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">condanna</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">fase B</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">graduatoria di merito</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Immissioni in ruolo</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">legge 107/15</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">MIUR</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">ordinanza</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">piano straordinario</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Ricorso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">sede</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Tribunale Lavoro Tivoli</category><title>I DOCENTI IMMESSI IN RUOLO DA GRADUATORIA DI MERITO IN FASE B HANNO DIRITTO ALLA SEDE DEFINITIVA NELLA REGIONE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E ALLA DECORRENZA DEL RUOLO DALL&#39;1/9/2014. L&#39;HA RICONOSCIUTO IN VIA D&#39;URGENZA IL TRIBUNALE  DEL LAVORO DI TIVOLI.</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Il Tribunale del Lavoro di Tivoli, nella persona del Giudice Dott.ssa Mariscotti, a seguito  di ricorso da me presentato per conto di una docente vincitrice di concorso nella Regione Sicilia e invece nominata in fase B nella Regione Lazio, ha statuito come segue: &lt;em&gt;&lt;strong&gt;&quot;dichiara che parte ricorrente aveva diritto all&#39;immissione in ruolo dal 1 settembre  2014 in quanto vincitrice di concorso indetto con decreto n.82 del 2012 presso la regione Sicilia e condanna il Ministero ad adottare i provvedimenti opportuni&lt;/strong&gt; al fine di consentire l&#39;immissione in ruolo, a decorrere dal primo settembre 2014, presso la Regione Sicilia&quot;; osservando, altresì, come &quot;l&#39;imminente uscita dell&#39;ordinanza ministeriale di assegnazione della sede definitiva ai docenti neoimmessi in ruolo appare idonea a giustificare l&#39;accesso alla tutela cautelare&quot;&lt;/em&gt;.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Si tratta di una pronunzia che fa giustizia, almeno nel caso già deciso, di una vera e propria &#39;truffa di Stato&#39; subita da tanti docenti che hanno partecipato ad un concorso indetto per posti d&#39;insegnamento nella propria regione (posti specificamente quantificati nel bando per ciascuna classe di concorso), con promessa di assunzione, al più tardi, dall&#39;1/9/2014; che il concorso medesimo hanno, poi, vinto con pieno merito e a costo di sacrifici personali e familiari (rientrando abbondantemente entro i posti indicati nel bando); ma che non si sono, poi, visti assumere fino a tutto l&#39;a.s 2014/15, ottenendo infine, l&#39;immissione in ruolo, in occasione della fase B del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/15, fuori dalla propria regione (in molti casi anche a più di mille chilometri km da casa).
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
L&#39;Amministrazione scolastica, si è, quindi, resa responsabile di una gravissima violazione del basilare principio di affidamento dei cittadini nella certezza delle situazioni giuridiche, più volte riaffermato, nella specifica materia concorsuale, sia dalla Cassazione che dalla Corte Costituzionale (in numerose pronunzie richiamate in ricorso). 
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Non solo. 
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
L&#39;aggravante è che, com&#39;è noto, candidati che, invece, si erano collocati alle ultime posizioni delle medesime graduatorie di concorso hanno, poi, ottenuto il posto nella propria provincia di residenza (nella c.d. fase C). Con impensabile violazione, quindi, anche del principio meritocratico.
Come suol dirsi: al danno la beffa!
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Mi sia permesso allora di dire che, al di là dell&#39;auspicato seguito che la commentata pronunzia del Tribunale di Tivoli potrà  avere  nelle altre sedi giudiziarie, è davvero mortificante che in Italia si sia costretti ad agire in giudizio (e non tutti, peraltro, ne hanno la possibilità) anche nei casi in cui basterebbe un minimo di buon senso e di correttezza istituzionale onde evitare macroscopiche iniquità.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
E&#39; inverosimile, in particolare, che la Ministra dell&#39;Istruzione - anziché esibirsi in acrobatici esercizi di autodifesa, sfoderando ai cronisti la triste e lacrimevole storia della docente universitaria costretta a trasferirsi di sede, ad inizio carriera, &lt;em&gt;&quot;con uno stipendio basso&quot;&lt;/em&gt; (chissà come si sarebbe trovata, allora, con quello di maestra elementare?!?) - non abbia sentito, in qualsiasi modo, l&#39;esigenza (anzitutto morale) di individuare un’appropriata soluzione tecnica onde evitare lo smembramento di migliaia di famiglie italiane. Come inverosimile è che non gliel&#39;abbiamo saputo imporre ben quattro sindacati, firmatari dell&#39;Ipotesi di Contratto Collettivo sulla mobilità dello scorso 10 febbraio.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Forse il modesto peso elettorale degli 8.525 docenti nominati in fase B non meritava cotanto sforzo? Addirittura increscioso è, poi, che il Presidente del Consiglio - o molto male informato o molto in mala fede (colpe entrambe gravissime per un Capo di Governo) - fino a pochi giorni addietro abbia avuto l&#39;ardire di dichiarare che i docenti &lt;em&gt;&quot;sono stati assunti tutti nella stessa regione&quot;&lt;/em&gt;; dando, così, un ulteriore schiaffo alle tante madri costrette ad attendere qualche giorno di vacanza per poter riabbracciare i propri figli e i propri coniugi (e lo stesso vale ovviamente per i pur meno numerosi docenti di sesso maschile).
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
E dire che nella nostra Costituzione vi è una disposizione, l’art.37, che solennemente afferma: &lt;strong&gt;&lt;em&gt;“Le condizioni di lavoro devono consentire l&#39;adempimento della essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Già, la Costituzione.. Già, la Famiglia.. Che belle parole di cui fregiarsi negli interventi pubblici..
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
E chissà che, prima o poi, una di queste docenti girovaganti per l’Italia, dinanzi all’ennesima richiesta di avere giustizia, non si senta redarguire: &lt;em&gt;&quot;Pensi a fare la mamma invece di fare l&#39;insegnante!&quot;.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;
</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2016/03/i-docenti-immessi-in-ruolo-da.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-1667385791138321882</guid><pubDate>Wed, 23 Sep 2015 16:43:00 +0000</pubDate><atom:updated>2015-09-23T18:43:11.557+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">competenza Tribunale Lavoro</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">congelati ssis</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">graduatorie ad esaurimento</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PRECARIATO</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Ricorso</category><title>Il Tribunale del Lavoro di Milano conferma il diritto dei cc.dd. &quot;congelati SSIS&quot; all&#39;inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente - importanti chiarimenti anche su giurisdizione e competenza dei Tribunali del Lavoro.</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Un’importante &lt;a href=&quot;https://www.dropbox.com/s/bqyjmrvw2zrxo16/Sentenza%20Tribunale%20Lavoro%20Milano%202301-15.pdf?dl=0&quot;&gt;sentenza, la n.2301 dell’11/9/2015&lt;/a&gt;, è stata recentemente emessa dal Tribunale del Lavoro di Milano in materia scolastica.&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Va, anzitutto, segnalata la celerità con cui il Tribunale meneghino, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Giorgio Mariani, ha definito nel merito il giudizio, a neanche due mesi dal deposito del relativo ricorso (avvenuto in data 15/7/2015).&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Quanto al contenuto della sentenza, la stessa, prima ancora del vaglio circa la fondatezza della domanda d’inserimento in graduatoria ad esaurimento della docente ricorrente, affronta e risolve due importanti questioni processuali, attinenti, rispettivamente, alla giurisdizione e alla competenza territoriale del Tribunale adito.&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Sotto il primo profilo, il Tribunale di Milano, richiamando appropriatamente specifiche pronunzie (anche della Cassazione a Sezioni Unite) già intervenute in materia, ha confermato che l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente – essendo regolato da specifiche disposizioni di legge, senza margine alcuno di discrezionalità da parte della pubblica amministrazione – dà luogo a veri e propri diritti soggettivi in capo agli interessati; e, quindi, le relative controversie non possono che essere conosciute dal Giudice Ordinario del Lavoro piuttosto che dal Giudice Amministrativo (a quest’ultimo, d’altronde, per espressa previsione del D.Lgs. 165/01, è ormai riservata, nell’ambito di cui trattasi, una residuale giurisdizione soltanto in materia di espletamento dei pubblici concorsi).&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Preziosa è, poi, la pronunzia in commento laddove, a fronte di speciose e spesso opposte eccezioni sollevate dalle amministrazioni convenute, ha chiarito che, se il ricorrente non ha mai intrattenuto rapporti di lavoro con l’amministrazione scolastica (e, quindi, non può farsi applicazione dell’art.413 comma 5 cod. proc. civ., che attribuisce la competenza territoriale al Giudice del luogo in cui il lavoratore ha espletato il suo ultimo servizio), deve applicarsi il successivo comma 6 della medesima disposizione, che fa riferimento alla sede dell’amministrazione evocata in causa; che non può essere, precisa ulteriormente il Tribunale, l’Ambito provinciale (che non ha soggettività giuridica) bensì l’Ufficio Scolastico Regionale. Quindi, nel caso di specie, è stata riaffermata la competenza del Tribunale di Milano (dove ha sede l’USR Lombardia) piuttosto che quella del Tribunale di Varese (ove ha sede l’Ambito).&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Infine, quanto al merito del giudizio, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda d’inserimento in GAE di una docente che si era immatricolata alla SSIS nell’A.A. 2007/08, aveva, poi, congelato (come suo espresso diritto) il relativo corso onde poter conseguire un ulteriore titolo di livello universitario e, quindi, aveva potuto ultimare il percorso abilitante, a causa della sopravvenuta soppressione delle SSIS, soltanto nel 2013 (mediante il nuovo T.F.A.).&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Al riguardo, il Tribunale, in maniera del tutto lineare, ha individuato nell’ art.5 bis del D.L. 137/2008 (conv. in L.169/2008) la disposizione che espressamente prevede, a tutela di evidenti ragioni di affidamento, l’inserimento nelle graduatorie provinciali del personale docente (pur dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento) degli immatricolati alle SSIS entro l’A.A. 2007/08; a prescindere dall’epoca, del tutto occasionale, in cui, poi, si è potuto conseguire il relativo titolo abilitante.&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Ciò che, d’altronde, è in armonia con il generale principio del favor partecipationis in ambito concorsuale, atteso l’interesse della stessa pubblica amministrazione a poter selezionare entro la più ampia platea possibile di candidati (purché tutti in possesso dei relativi titoli professionali) quelli più meritevoli per l’attribuzione dei posti di lavoro disponibili.&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2015/09/il-tribunale-del-lavoro-di-milano.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-5662424249290953080</guid><pubDate>Tue, 09 Dec 2014 19:30:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-12-09T20:30:47.724+01:00</atom:updated><title>Sentenza della Corte di giustizia europea sul precariato scolastico: non spetta ai lavoratori provare la mancanza di esigenze sostitutive. Possibilità di tutela anche per il personale che ha svolto servizio su posti non vacanti</title><description>(Avv. Fabio Rossi)&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.dirittoscolastico.it/sentenza-della-corte-di-giustizia-europea-sul-precariato-scolastico-non-spetta-ai-lavoratori-provare-la-mancanza-di-esigenze-sostitutive-possibilita-di-tutela-anche-per-il-personale-che-ha-svolto-se/&quot;&gt;Leggi l&#39;articolo su DirittoScolastico.it&lt;/a&gt;</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2014/12/sentenza-della-corte-di-giustizia.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-4666831689010427183</guid><pubDate>Mon, 03 Feb 2014 09:48:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-02-03T10:50:56.044+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Cattedre</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">CONCORSO DOCENTI</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Ricorso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">TAR</category><title>Concorso docenti: il TAR Lazio respinge il ricorso in materia di valutazione della prova pratica. </title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Con &lt;a href=&quot;https://dl-web.dropbox.com/get/Public/Sentenza%20TAR%20Lazio%20-%20Sez.%20III%20Bis%20-%20n.329-14.pdf?_subject_uid=18879277&amp;w=AACpEggR4uwSuoYxQp-7vHYO5pjB-2YvoSrhsxJ3n0SE9w&quot;&gt;sentenza n.329 dell’11/1/2014 il TAR Lazio&lt;/a&gt; ha rigettato il ricorso, avanzato da un gruppo di candidati di varie parti d’Italia, con cui si rivendicava la possibilità di proseguire nell’&lt;i&gt;iter&lt;/i&gt; concorsuale nonostante il mancato raggiungimento del voto minimo di 7/10, previsto in via generale dal bando del 2012, nella prova pratica o di laboratorio (si ricorda che tale tipologia di prova riguarda le classi di concorso A020, A025 A028, A033, A034, A038, A049, A059, A060, C430).
&lt;br&gt;
Al riguardo, il TAR capitolino ha ritenuto non pertinente il richiamo alla fonte primaria di cui al decreto legislativo 297/94, che, viceversa, all’art.400 comma 11, prevede la valutazione congiunta – e, quindi, l’attribuzione di un voto minimo complessivo – per le sole &lt;i&gt;“prove scritte e grafiche”&lt;/i&gt;, senza alcun riferimento a quella pratica; quest’ultima, pertanto, deve trovare autonoma valutazione e non può fare media con quelle precedentemente svolte dai candidati.
&lt;br&gt;
I ricorrenti, con ordinanza del medesimo TAR Lazio, erano stati cautelativamente ammessi alla prova orale e, poi, inseriti nella graduatoria finale di merito; dalla quale dovranno, ora, essere depennati ad opera degli Uffici Scolastici Regionali.
&lt;br&gt;
Fatta salva l’eventualità di un ribaltamento della pronunzia in appello.
&lt;br&gt;
E’, tuttavia, da segnalare che anche l’organo d’appello, in altro giudizio, si è già pronunziato, seppur in sede di cognizione d’urgenza, in senso avverso alle pretese dei ricorrenti: &lt;i&gt;“L’art. 9 del bando di concorso (che stabilisce un punteggio minimo di 7/10 per il superamento della prova pratica) non appare ad un primo esame, come affermato dall’appellante, in contrasto con l’art 400, comma 11 del d.lgs. n. 297 del 1994”&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://dl-web.dropbox.com/get/Public/Ordinanza%20Consiglio%20di%20Stato%20-%20Sez.%20VI%20-%20n.%203580-13.pdf?_subject_uid=18879277&amp;w=AACw681-Mk6yCyBjL2W9fAUh3bGMg7Fkqe6GdETSdAFuLg&quot;&gt;(ordinanza cautelare Consiglio di Stato n.3580 dell’1/7/2013)&lt;/a&gt;.
&lt;br&gt;
Si osserva, infine, che l’affermata autonomia nella valutazione delle prove scritte/grafiche, da un lato, e di quella pratica o di laboratorio, dall’altro, dovrebbe portare con sé anche il rigetto dell’analoga serie di ricorsi con cui un folto gruppo di candidati aveva chiesto (e ottenuto, anche in tal caso, in via cautelare) l’ammissione alla prova pratica o di laboratorio nonostante il raggiungimento di soli 18 punti su 30 nelle prove scritte/grafiche (anziché 21/30, come previsto dal bando); nella prospettiva di poter, poi, cumulare tale ridotto punteggio con quello della prova successiva. Anzi, deve dirsi che il TAR Lazio, con la sentenza n.328/14 in commento, ha, incidentalmente, già preso posizione anche su tale connessa problematica, laddove afferma che: &lt;i&gt;“Ad una palese violazione della predetta disciplina legislativa avrebbe condotto proprio la conclusione cui giungono i ricorrenti, secondo cui il bando avrebbe dovuto fissare in diciotto trentesimi il punteggio minimo per il superamento della prova scritta o grafica: in una simile evenienza il punteggio minino espresso in decimi sarebbe risultato di sei decimi, ben al di sotto della soglia di ventotto quarantesimi (recte: sette decimi) indicata dalla richiamata fonte primaria”.
&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Dopo una lunga stagione di ricorsi – probabilmente non sempre o non solo frutto di rigorose valutazioni giuridiche – sembra, quindi, ripristinata, almeno per ora e riguardo a tale specifica problematica, la parità di trattamento tra tutti i candidati al concorso e, correlativamente, scongiurato il rischio di regole di reclutamento di creazione forense, &lt;i&gt;ad personam.&lt;/i&gt;
&lt;/div&gt;</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2014/02/concorso-docenti-il-tar-lazio-respinge.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-5881076758508516994</guid><pubDate>Fri, 20 Sep 2013 07:29:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-09-20T09:29:39.765+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Immissioni in ruolo</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Pettine</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PRECARIATO</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Ricorso</category><title>Il Tribunale di Catania immette in ruolo i ricorrenti della vertenza “pettine”, anche se preceduti da docenti che non hanno inoltrato ricorso.</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Importanti pronunzie provengono dal Tribunale del Lavoro di Catania nell’ambito del contenzioso scaturito dal mancato inserimento a pettine dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento del 2009. &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
In particolare, con la sentenza n.2248/13, il Giudice Dott.ssa Claudia Cottini, ha, da un lato, confermato l’unanime orientamento dei Tribunali del Lavoro (e, ancora prima, del TAR Lazio, del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale) riguardo alla illegittimità (anzi, incostituzionalità) della formazione di due distinte graduatorie – pettine e coda, a seconda della provincia di provenienza – per l’attribuzione dei posti di ruolo, precisando, altresì, ciò che riveste particolare importanza, che, ai fini della dichiarazione del diritto dei ricorrenti all’immissione in ruolo, non ha rilevanza che gli stessi fossero preceduti nella graduatoria di coda da altri docenti che, tuttavia, non risultano aver proposto analogo ricorso né si sono costituiti in giudizio a seguito di notifica; così mostrandosi, di fatto, disinteressati all’assunzione. &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
La lungimirante pronunzia del Tribunale di Catania vanifica, così, la pretestuosa linea difensiva del Ministero dell’Istruzione, tutta incentrata sulla pretesa impossibilità di conoscere i docenti di coda aventi effettivo interesse all’immissione in ruolo; ciò che, per il vero, sarebbe stato facilmente riscontrabile ove il Ministero medesimo avesse da subito prestato esecuzione alle pronunzie dei vari organi giurisdizionali e rinnovato le convocazioni per l’attribuzione dei posti di ruolo. Invece, è stata preferito un ostruzionismo ad oltranza, con il mantenimento in ruolo di docenti che senz’altro non ne avevano alcun diritto in quanto titolari di punteggi modestissimi in graduatoria. &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Ancora più esplicita, nel suddetto senso, è l’ordinanza cautelare del medesimo Tribunale del Lavoro di Catania – Giudice Dott. Mario Fiorentino, ove si legge che: &lt;i&gt;“L’inserimento a pettine di tutti i docenti messi in coda non è stato effettuato dall’Amministrazione, né in origine, quando fu pubblicata la graduatoria, né, successivamente, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.41/2011, e dunque non v’è ragione di tenere conto, ai fini del riconoscimento del preteso diritto all’assunzione, di tutti i docenti inseriti nella coda della graduatoria, ma soltanto di coloro che eventualmente abbiano agito in giudizio per l’accertamento del diritto all’inserimento in base al punteggio e alla conseguente assunzione”. &lt;/i&gt;Aggiunge il medesimo Tribunale che &lt;i&gt;“non assume di per sé rilevanza il numero dei docenti che precedono la ricorrente inseriti in coda perché, a seguito del decorso del tempo e del prolungarsi dell’incertezza del panorama normativo di riferimento, per le scelte personali effettuate o per il mutamento delle circostanze sopravvenute nel frattempo, gli stessi potrebbero comunque non avere più interesse all’assunzione presso l’ambito territoriale provinciale (per assunzione in altre Province, pensionamento o altre cause)”&lt;/i&gt;. &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
In entrambi i casi l’immissione in ruolo è stata disposta con decorrenza retroattiva della nomina al 2009, con l’importante effetto di esentare i docenti interessati dal vincolo quinquennale di permanenza nella provincia di assunzione (gli stessi hanno, difatti, già ottenuto il provvedimento di utilizzazione su Catania per il corrente anno scolastico). &lt;/div&gt;
</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2013/09/il-tribunale-di-catania-immette-in.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-7698042276548309097</guid><pubDate>Thu, 19 Sep 2013 10:52:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-09-19T12:52:07.804+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">CONCORSO DOCENTI</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Consiglio di Stato</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PRECARIATO</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">prova preselettiva</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Riservisti</category><title>Il Consiglio di Stato da’ torto ai riservisti del concorso per docenti (non abilitati e bocciati alla prova preselettiva).</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Con decisione resa sul ricorso straordinario n.491/13, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha escluso dal concorso per il personale docente, indetto con decreto 82/12, quattordici candidati che avevano presentato domanda di partecipazione pur essendo privi dell’abilitazione all’insegnamento o di una laurea conseguita entro l’anno accademico 2001/02 (come specificamente previsto dall’art.2 dal bando di concorso).
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
In particolare, il massimo organo della giustizia amministrativa ha ritenuto l’infondatezza della domanda &lt;i&gt;“avuto riguardo all’impianto normativo vigente ed applicabile, alle finalità di tutela, anche in via transitoria, dei soggetti ivi contemplati, da tempo in attesa di espletare le prove d’accesso alle cattedre e agli incarichi di docenza, nonché alla compatibilità del detto impianto con la Carta Costituzionale”. &lt;/i&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Per meglio comprendere la motivazione del Consiglio di Stato, occorre tenere presente che, sin dal 1990 (legge 341/90, art.4), la normativa ha imposto uno specifico percorso di abilitazione all’insegnamento (ivi compreso un congruo periodo di tirocinio pratico), al condivisibile fine di pervenire ad un elevato livello di qualificazione professionale del corpo docente e, quindi, in ottemperanza al principio costituzionale (art.97) di buon andamento del servizio pubblico d’istruzione (da qui il richiamo del Consiglio di Stato anche alla Carta Costituzionale); a tal fine, sono state, quindi, attivate, com’è noto, le Scuole universitarie di Specializzazione (S.I.S.S.), prima, e gli analoghi Corsi universitari per il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), come, peraltro, imposto dall’ordinamento comunitario. Con tale impianto, legislativo e costituzionale, è, quindi, evidentemente incompatibile, il conseguimento dell’abilitazione con il mero superamento del concorso; evenienza che, difatti, il bando in questione prevede, in via del tutto eccezionale e transitoria, solo per coloro che avessero situazioni di risalente affidamento in ordine alla spendibilità del proprio titolo di studio, in quanto avevano già intrapreso un percorso universitario allorquando, con D.M. n.460 del 1998, venne definitivamente chiarito che non sarebbe stato più possibile partecipare ai concorsi per docenti con il solo titolo di laurea.
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Anzi, a parere di chi scrive, i candidati danneggiati, ai fini della nomina in ruolo, dalla presenza nelle graduatorie finali del concorso di candidati non abilitati, oltre a richiedere il depennamento dei laureati dopo il 2002 (con ottime &lt;i&gt;chances&lt;/i&gt; di successo, considerato che il TAR Lazio ha ammesso solo provvedimenti di ammissione cautelativa e con espressa riserva di valutare nel merito la fondatezza dei ricorsi, mentre il Consiglio di Stato si è già espresso, nel merito, in senso avverso ai ricorrenti), potrebbero porre, altresì, in giudizio – entro il previsto termine di decadenza – questione di legittimità del bando di concorso nella parte in cui non preclude la partecipazione di tutti i non abilitati, considerata la più rigida previsione legislativa, in tal senso, di cui all’art.400 comma 12 del Testo Unico sulla Scuola (D.Lgs. 1997/94), norma di rango superiore.
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Analoga evoluzione giurisprudenziale ha avuto l’ulteriore questione relativa alla soglia di superamento della prova preselettiva, fissata dal bando di concorso in 35 punti, da taluno ritenuta troppo severa e da doversi, invece, rifissare in 30 punti.
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Anche in tal caso il TAR Lazio ha emesso meri provvedimenti di ammissione cautelativa, senza entrare nel merito della fondatezza dei ricorsi. Il Consiglio di Stato, con decisione resa sul ricorso straordinario n.450/13, ha, invece, già chiarito che &lt;i&gt;“la norma richiamata dalla ricorrente (art.400, comma 11, d. lg. 297/94), in relazione alla votazione minima di ciascuna prova di esame per procedere alla valutazione delle prove successive, non preclude la possibilità di fissare legittimamente per la prova in questione, che è preselettiva, una votazione minima necessaria (pari all’equivalente di 7/10) corrispondente alla votazione complessiva minima prevista dal bando (e dal comma 10 della medesima norma richiamata) per le prove scritte, nonché per quelle grafiche, pratiche e orali”. &lt;/i&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Per entrambe le questioni di cui sopra non può che auspicarsi un’uniformità di pronunzie giurisprudenziali, nel solco di quanto già disposto dal Consiglio di Stato, onde evitare disparità di trattamento tra i vari candidati, oltre che pericolosi arretramenti sul piano della meritocrazia e dell’efficienza del servizio pubblico d’istruzione. &lt;/div&gt;
</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2013/09/il-consiglio-di-stato-da-torto-ai.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-5598195737146905352</guid><pubDate>Wed, 31 Jul 2013 16:55:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-09-20T09:55:12.453+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Cattedre</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">CONCORSO DOCENTI</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PRECARIATO</category><title>Il Tar Lazio chiede chiarezza sui numeri del concorsone docenti </title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Si riporta intervista pubblicata sul sito Orizzonte Scuola: &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;b&gt;red&lt;/b&gt; - Una sentenza del TAR Lazio, la n.5242 del 23/5/13 (Presidente Restaino, Relatore Brandileone), ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di docenti siciliani, assistiti dall’avv. Fabio Rossi, nei confronti del c.d. “concorsone” dei docenti. Abbiamo raggiunto il legale, esperto di diritto scolastico, per avere ragguagli riguardo a tale pronunzia giurisdizionale e fare il punto sulla procedura concorsuale. &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;b&gt;Avv. Rossi, cosa ha stabilito esattamente il TAR Lazio con la sentenza 5242 di qualche giorno fa? &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Con il ricorso si era contestata l’assoluta mancanza di trasparenza riguardo alle modalità di determinazione dei posti messi a concorso; in particolare, si è documentato in giudizio come un gran numero di posti inizialmente assegnati alla Sicilia siano stati, poi, inspiegabilmente dirottati dal Ministero verso regioni del centro-nord (in particolare, la Lombardia). &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
I giudici romani hanno condiviso questi rilievi, osservando che “il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione sulla determinazione dei posti complessivi messi a concorso appare improntato ad un ingiustificato e ingiustificabile ostruzionismo”, e, conseguentemente, hanno ordinato al Ministero l’immediata pubblicazione “dei tabulati e delle tabelle utilizzate per il computo dei posti messi a concorso, nonché ogni ulteriore atto istruttorio adottato dal MIUR ai fini dell&#39;assegnazione, in seno al DM 82/12 e relativo Allegato 1, dei vari contingenti di assunzioni a ciascuna regione e classe di concorso”. &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;b&gt;Questo cosa comporta?&lt;/b&gt; &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Anzitutto, la riaffermazione del basilare principio per cui ogniqualvolta la pubblica amministrazione provvede ad assegnare posti di lavoro ciò deve avvenire alla luce del sole, con procedure improntate a chiarezza e rigore tali da fugare qualsiasi possibile dubbio di errori o favoritismi. Sul piano pratico, la possibilità di recuperare per le regioni penalizzate, secondo quanto già prodotto in giudizio, almeno un migliaio di posti di ruolo da assegnare sulla base delle graduatorie finali del concorso e altrettanti attingendo alle graduatorie dei docenti precari (come impone la legge). &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;b&gt;Proprio in questi giorni si parla di un possibile dietrofront del Ministero, a causa del basso numero di pensionamenti, rispetto al numero di assunzioni programmate in sede di approvazione del concorso per i docenti. Ritiene praticabile questa soluzione? &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Assolutamente no. Sul piano giuridico il concorso rappresenta una vera e propria offerta contrattuale al pubblico che, per giurisprudenza consolidata, comporta gli effetti vincolanti di cui all’art.1336 del codice civile; l’accettazione dell’offerta si considera avvenuta già con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il suo perfezionamento con il collocamento del candidato entro la posizione corrispondente al numero dei posti messi a concorso (tra le tante sentenze: Cassazione Lavoro n.5295/07; n.9049/06). &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Pertanto, chiunque, all’esito del concorso, sarà posizionato utilmente, rispetto ai posti a suo tempo indicati in allegato al bando, potrà, in caso di diniego da parte dell’amministrazione scolastica, rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la stipula forzosa del contratto di lavoro a tempo indeterminato. &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Si tenga conto, peraltro, che il calo dei pensionamenti è imputabile al c.d. decreto Fornero – Monti, contenente più rigidi requisiti anagrafici, che è di circa un anno anteriore all’indizione del concorso; quindi, ove non si fosse tenuto conto degli effetti di tale normativa in sede di determinazione dei posti messi a concorso, ciò integrerebbe una grave imperizia da parte degli organi ministeriali, senz’altro non opponibile agli incolpevoli candidati che, sulla base dei posti offerti, si sono determinati ad affrontare l’impegnativo iter concorsuale. &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;b&gt;Riguardo alla tempistica, sembra che le operazioni concorsuali, nella maggior parte delle Regioni, procedano assai lentamente. Perché, secondo lei? &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Certamente a ciò ha contribuito la difficoltà di reperire i commissari d’esame, anche a causa dei miseri compensi fissati dal Ministero; addirittura, anziché rivalutare quelli previsti da un vecchio decreto del 1995, l’allora Ministro Profumo ha pensato bene di abbassarli (del tutto illegittimamente). Non si può chiedere ad un dirigente scolastico o ad un docente di ruolo, per quanto dotati di spirito di servizio, di offrire all’Amministrazione sette mesi del proprio lavoro, in aggiunta alla normale attività di servizio, per poche centinaia di euro; è un’offesa alla dignità e alla professionalità di tali categorie di lavoratori. &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;b&gt;E quali effetti possono comportare tali ritardi per i futuri vincitori? &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Qualche Ufficio Scolastico Regionale ha già comunicato che per talune classi di concorso le prove orali termineranno non prima della fine di settembre; sì da rendere impossibile l’immissione in servizio già dal prossimo anno scolastico (come, invece, prevede dal bando). Tuttavia, i futuri vincitori, per i medesimi effetti di offerta al pubblico di cui sopra si diceva, hanno diritto al posto di ruolo con la decorrenza cui il Ministero si era impegnato in seno al bando. &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;b&gt;Il suo giudizio complessivo sul concorsone? &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Un inutile dispendio di risorse, considerato il gran numero di docenti precari già nominabili sulla base delle cosiddette “graduatorie ad esaurimento” (che, a questo punto, si dubita potranno essere mai effettivamente esaurite), più dal sapore propagandistico che di effettiva utilità pubblica. &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;https://dl-web.dropbox.com/get/Public/sentenza%20TAR%20Lazio%20n.5242%20del%2023.5.13.pdf?w=AAAYzJZtZEYFpI4Nm5ubOAlJ_xGUok8F4cxU7GaoBVO_DQ&quot;&gt;&lt;b&gt;La sentenza&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2013/07/il-tar-lazio-chiede-chiarezza-sui.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-4976118394570599591</guid><pubDate>Tue, 11 Dec 2012 19:09:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-12-11T20:09:11.961+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Distribuzione regionale</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Immissioni in ruolo</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><title>Riemanati i decreti sulle immissioni in ruolo a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato: confermati il complessivo sottodimensionamento delle assunzioni e la penalizzazione delle province del sud.</title><description>&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://db.tt/k5L44yr1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;D.M. 67/2012&amp;nbsp;in esecuzione sentenza Consiglio di Stato 4286-11 R.G. &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2012/12/riemanati-i-decreti-sulle-immissioni-in.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-8044016715226558606</guid><pubDate>Thu, 18 Oct 2012 07:27:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-10-18T09:47:10.455+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Cattedre</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Distribuzione regionale</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Immissioni in ruolo</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PRECARIATO</category><title>RISCHIO DI UNA SOPPRESSIONE ‘DI FATTO’ DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO … E SINDACATI RICORRONO CONTRO I PRECARI DELLA SCUOLA!</title><description>&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;Sento il dovere di avvertire
i circa 200 mila docenti precari della scuola – che sono stati blanditi dal
Ministro Profumo con l’affermazione che, nonostante il concorso indetto il 24
novembre e la previsione di uno ulteriore in primavera, &amp;nbsp;le graduatorie ad
esaurimento non sarebbero state soppresse - della circostanza che nelle
premesse del bando già emesso si afferma che per i due anni scolastici 2013/14
e 2014/15 è stata accertata, in base ai dati rilevati dal sistema informativo
del Ministero, la previsione di effettiva disponibilità di cattedre e posti per
un totale di 11.542 unità; che è esattamente il numero di posti assegnati al
concorso.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;Ciò non può che voler
dire&amp;nbsp; - in assenza di qualsiasi
puntualizzazione al riguardo da parte del Ministero – che &lt;u&gt;per almeno due
anni non si assumerà dalle graduatorie ad esaurimento&lt;/u&gt;; &lt;u&gt;ma probabilmente
per molto più tempo – o mai più – considerata la previsione di concorsi
periodici&lt;/u&gt;.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;In sostanza, le suddette
graduatorie – in cui sono inseriti docenti che per anni hanno retto la scuola
pubblica, pur costituendo la fascia più malpagata (leggasi mancato
riconoscimento degli scatti d’anzianità, mancata retribuzione delle mensilità
estive e, da ultimo, mancata corresponsione dell’indennità per ferie non
godute: un vero e proprio ‘affare’ per il Governo!) – se è vero che non
verranno soppresse, non saranno, comunque, utilizzate; il che, a dispetto dei
giochi di parole, non credo faccia molta differenza per i precari.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;Lungi dal voler creare
allarmismi, tuttavia, avendo a cuore la situazione dei precari della scuola –
che, come spero di aver saputo dimostrare, ho sempre assistito, non per mero &lt;i&gt;business &lt;/i&gt;(come vedo da più parti), ma
con sincera partecipazione emotiva e professionale – non posso che metterli
in&amp;nbsp; guardia contro il tranello che,
con&amp;nbsp; evidente compiacenza dei sindacati
(che non hanno battuto ciglio al riguardo), è stato ideato in loro danno; ciò affinché
i precari medesimi attivino, da subito, tutti i canali possibili per ottenere
dal Ministero chiarezza e rispetto delle proprie aspettative lavorative
(radicate in anni e anni di servizio a tempo determinato).&lt;i&gt; &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;Credo, poi, che talune “&lt;i&gt;&lt;u&gt;Organizzazioni sindacali&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;” (o
sedicenti tali), anziché impegnarsi, &lt;u&gt;all’insegna del massimo profitto&lt;/u&gt;,
in &lt;u&gt;azioni legali per allargare la cerchia dei partecipanti al concorso anche
ai neo-laureati&lt;/u&gt; – in contrasto con la proclamata priorità di
stabilizzazione dei precari, tra i quali risultano molti loro tesserati, nonché
con le indicazioni normative in materia: per tutte art.4 legge 341/90, art.400
comma 12 decreto legislativo 297/94, art.1 legge 315/98, D.M. n°460/1998, che
vietano la partecipazione ai concorsi del personale docente a coloro che non
siano già abilitati, secondo le procedure – SISS prima e TFA poi – negli anni
regolarmente attivate – dovrebbero &lt;u&gt;esigere&lt;/u&gt; immediate precisazioni dal
Ministero circa le modalità con cui lo stesso è pervenuto, sia in assoluto che
per singola provincia, alla suddetta quantificazione dei posti messi a concorso
e, in particolare, &lt;u&gt;una nota con cui venga pubblicamente chiarito che
altrettanti 11.542 posti verranno destinati alle graduatorie ad esaurimento&lt;/u&gt;,
&lt;u&gt;come espressamente impone l’art.399 del T.U. sulla scuola&lt;/u&gt;.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;Altrimenti si tratterà
dell’ennesima beffa in danno dei precari della scuola, che un domani il
Ministero – come già avvenuto per la ripartizione dei posti di ruolo tra nord e
sud (si vedano i &lt;i&gt;link&lt;/i&gt; sotto
riportati) – potrà dire di aver “&lt;i&gt;condiviso&lt;/i&gt;”
con le “&lt;i&gt;Organizzazioni sindacali&lt;/i&gt;”.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;P.s. Autorizzo la massima divulgazione del presente
articolo.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Fabio Rossi&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2012/10/rischio-di-una-soppressione-di-fatto.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-2058931178341096298</guid><pubDate>Wed, 17 Oct 2012 10:21:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-10-17T12:21:43.843+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Distribuzione regionale</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Immissioni in ruolo</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><title>Criteri per la distribuzione regionale dei posti di ruolo: il mistero continua.</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://db.tt/ho9aKdBY&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nota dott.ssa Stellacci su D.M. 67&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://db.tt/YlZYfVsq&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Relazione MIUR alla Corte dei Conti su D.M. 67&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2012/10/criteri-per-la-distribuzione-regionale.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-3897988867086088916</guid><pubDate>Tue, 03 Jul 2012 16:28:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-07-03T18:28:17.359+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Immissioni in ruolo</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Ricorso</category><title>Mancata immissione in ruolo dei docenti meridionali</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Con riferimento al ricorso per il ricalcolo della distribuzione provinciale delle immissioni in ruolo del personale docente, si pubblica la &lt;a href=&quot;http://db.tt/fpLDJMRV&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;nota di sollecito&lt;/a&gt; indirizzata da questo studio legale al commissario &lt;i&gt;ad acta&lt;/i&gt;, dott.ssa Lucrezia Stellacci, e la &lt;a href=&quot;http://db.tt/1DNtW9dt&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;risposta&lt;/a&gt; fatta pervenire da quest&#39;ultima, con cui viene assicurata la già avvenuta attivazione presso la Direzione generale del personale scolastico, affinché la sentenza del citato organo giurisdizionale amministrativo venga eseguita.&lt;/div&gt;</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2012/07/mancata-immissione-in-ruolo-dei-docenti.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-3100676982582384457</guid><pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:23:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-04-25T01:45:31.181+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Immissioni in ruolo</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Ricorso</category><title>Ottenuto dal Consiglio di Stato il commissariamento del MIUR per la mancata immissione in ruolo dei docenti meridionali.</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: inherit;&quot;&gt;Con &lt;a href=&quot;http://dl.dropbox.com/u/18879277/Consiglio%20di%20Stato%20(sent.%202032-12%20ottemperanza).pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;sentenza n.2032&lt;/a&gt; del 5/4/2012, emessa a seguito di ricorso presentato da questo studio legale, il Consiglio di Stato ha disposto la nomina di un Commissario ad acta, nella persona della dott.ssa Lucrezia Stellacci (Capo del Dipartimento per l’Istruzione), affinché, in caso di ulteriore inottemperanza da parte del Ministro, dia esecuzione alla sentenza (la n.4286/11) con cui il medesimo organo giurisdizionale aveva già accertato, in via definitiva, la mancata adozione delle necessarie regole di trasparenza in occasione delle ultime tornate di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2012/04/ottenuto-dal-consiglio-di-stato-il.html#more&quot;&gt;Continua a leggere...&lt;/a&gt;</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2012/04/ottenuto-dal-consiglio-di-stato-il.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-455708646660274412</guid><pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:21:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-04-25T01:41:47.864+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Ricorso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Tirocinio Formativo Attivo</category><title>Ricorso avverso la formazione di nuovo precariato scolastico mediante corsi T.F.A.</title><description>&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0pt; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: inherit;&quot;&gt;Si avvisa che questo studio legale ha ricevuto mandato di predisporre un ricorso contro l’avvio  dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) per il conseguimento di nuove abilitazioni all’insegnamento e, in particolare, avverso il D.M. n.31 del 14/3/2012 che ha determinato il numero dei posti attivati senza tenere conto, in alcun modo, dell’effettivo fabbisogno di nuovo personale (come, invece, impone espressamente l’art.5 del Regolamento n.249 del 10/9/2010).&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2012/04/ricorso-avverso-la-formazione-di-nuovo.html#more&quot;&gt;Continua a leggere...&lt;/a&gt;</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2012/04/ricorso-avverso-la-formazione-di-nuovo.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-1649153008913815002</guid><pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:31:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-04-10T18:22:21.129+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Pettine</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Ricorso</category><title>Ricorso per inserimento a pettine: sopravvenuto onere di riassunzione dinanzi al Tribunale del Lavoro.</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Si comunica che in data 22/12/11 il Tar Lazio - Sez. III° Bis ha pronunciato la &lt;a href=&quot;http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203B/2009/200903930/Provvedimenti/201109998_20.XML&quot;&gt;sentenza n.9998/11&lt;/a&gt;, con la quale, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale in materia di riparto di giurisdizione (Corte di Cassazione a Sez.. Unite sent. n.22805/10), è stato imposto ai ricorrenti per l&amp;#39;inserimento a pettine in graduatoria l&amp;#39;onere di proseguire il giudizio davanti al Tribunale del Lavoro.&lt;br&gt;
&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2012/01/ricorso-per-inserimento-pettine.html#more&quot;&gt;Continua a leggere...&lt;/a&gt;</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2012/01/ricorso-per-inserimento-pettine.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author><georss:featurename>Catania CT, Italia</georss:featurename><georss:point>37.519400429381804 15.081128302655088</georss:point><georss:box>37.417032929381804 14.986099802655088 37.621767929381804 15.176156802655088</georss:box></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-1021820968151425058</guid><pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:11:00 +0000</pubDate><atom:updated>2011-12-22T10:27:05.092+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Illegittima ripartizione territoriale</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Immissioni in ruolo</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Ricorso</category><title>Esecuzione sentenza Consiglio di Stato su illegittima ripartizione territoriale immissioni in ruolo - Estensione all&#39;ultima tornata di assunzioni</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A seguito delle numerose sollecitazioni pervenute, si avvisa che questo studio legale sta provvedendo alla predisposizione di un ricorso avverso la determinazione del contingente d’immissioni in ruolo recentemente fissato dal Ministero dell’Istruzione per gli anni scolastici 2010/11 (in via retroattiva) e 2011/12 e, in particolare, riguardo alla sua ripartizione su base provinciale.&lt;br&gt;
&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2011/09/esecuzione-sentenza-consiglio-di-stato.html#more&quot;&gt;Continua a leggere...&lt;/a&gt;</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2011/09/esecuzione-sentenza-consiglio-di-stato.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-4876298731518494540</guid><pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:19:00 +0000</pubDate><atom:updated>2011-09-13T20:28:41.126+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Piano triennale immissioni in ruolo</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PRECARIATO</category><title>Mancato rispetto piano triennale di immissioni in ruolo</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Con &lt;a href=&quot;http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201005501/Provvedimenti/201104286_11.XML&quot;&gt;sentenza n.4286 del 14/7/11&lt;/a&gt;, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, predisposto da questo studio legale per conto di numerosi docenti e genitori delle province di Catania ed Enna, nei confronti dell’arbitraria distribuzione su base territoriale, da parte del Ministero dell’Istruzione, delle immissioni in ruolo disposte dal 2008 in poi.&lt;br&gt;
&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2011/07/mancato-rispetto-piano-triennale-di.html#more&quot;&gt;Continua a leggere...&lt;/a&gt;</description><enclosure type='' url='http://giornaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnLine/stampa_articolo.php?id_articolo=903429&amp;pagina=40' length='0'/><enclosure type='' url='http://giornaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnLine/stampa_articolo.php?id_articolo=914062&amp;pagina=34' length='0'/><enclosure type='text/html' url='http://www.aetnanet.org/catania-scuola-notizie-243183.html' length='0'/><enclosure type='' url='http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5775122077594847175&amp;postID=4876298731518494540' length='0'/><enclosure type='' url='http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=32786&amp;action=view' length='0'/><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2011/07/mancato-rispetto-piano-triennale-di.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-901174085617183983</guid><pubDate>Wed, 20 Jul 2011 16:05:00 +0000</pubDate><atom:updated>2011-09-13T10:19:45.486+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">24 punti</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><title>Pronunzia Consiglio di Stato su necessaria parità di trattamento in graduatoria</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Con &lt;a href=&quot;http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201104686/Provvedimenti/201102848_15.XML&quot;&gt;ordinanza n.2848 del 6 luglio 2011&lt;/a&gt; il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato da questo studio legale, per conto di due docenti iscritte nelle graduatorie di Catania, al fine di ottenere la parità di trattamento nella valutazione del titolo SSIS. &lt;br&gt;
&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2011/07/pronunzie-consiglio-di-stato-su.html#more&quot;&gt;Continua a leggere...&lt;/a&gt;</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2011/07/pronunzie-consiglio-di-stato-su.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-482488323293242227</guid><pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:30:00 +0000</pubDate><atom:updated>2011-09-14T16:16:46.833+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">ATA</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PRECARIATO</category><title>Ricorso per assunzione a tempo indeterminato/ scatti d&#39;anzianità/ estensione giuridica ed economica contratti fino al 31 agosto/ risarcimento danni.</title><description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Si comunica che è stato completato il deposito dei ricorsi del personale della scuola in materia di:&lt;/div&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;stabilizzazione lavorativa;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;risarcimento danni per ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;rideterminazione scadenza contrattuale dal 30 giugno al 31 agosto;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;riconoscimento scatti stipendiali di anzianità.&lt;br&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;a href=&quot;http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2011/07/ricorso-per-assunzione-tempo.html#more&quot;&gt;Continua a leggere...&lt;/a&gt;</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2011/07/ricorso-per-assunzione-tempo.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-4802756841809843445</guid><pubDate>Wed, 04 May 2011 18:00:00 +0000</pubDate><atom:updated>2011-09-14T16:17:28.961+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Pettine</category><title>Ricorso per inserimento a pettine</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In allegato è possibile consultare la &lt;a href=&quot;http://dl.dropbox.com/u/18879277/Lettera%20pettine.pdf&quot;&gt;diffida&lt;/a&gt; inviata al Ministero e ai vari Uffici Scolastici Regionali e Provinciali per l&amp;#39;inserimento a &lt;i&gt;pettine&lt;/i&gt; nelle graduatorie dei docenti che hanno partecipato ai vittoriosi giudizi presso il TAR Lazio e il Consiglio di Stato.&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Al riguardo, si fa presente che l&amp;#39;Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, in data 2/5/11, ha già emesso &lt;a href=&quot;http://www.csacatania.ct-egov.it/servizi/graduatorie_ad_esaurimento_biennio_2009-2011/graduatorie_ad_esaurimento_a.s._2010-2011/pdf/20110502_gae_decreto_rettifica_pettine.doc&quot;&gt;provvedimento&lt;/a&gt; di ottemperanza, mentre altri Uffici Scolastici Provinciali hanno comunicato che è in corso la relativa istruttoria.&lt;br&gt;
&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2011/05/ricorso-per-inserimento-pettine.html#more&quot;&gt;Continua a leggere...&lt;/a&gt;</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2011/05/ricorso-per-inserimento-pettine.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-8059020867616193452</guid><pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:59:00 +0000</pubDate><atom:updated>2011-09-14T16:18:08.083+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">PERSONALE DOCENTE</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Pettine</category><title>Ricorso per inserimento a pettine</title><description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: inherit; font-size: 11pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: inherit;&quot;&gt;Si raccomanda, a coloro che hanno inoltrato l&#39;istanza d&#39;accesso agli atti, di contattare lo studio subito dopo il decorso dei 30 giorni dalla ricezione dell&#39;istanza medesima da parte dell&#39;Amministrazione scolastica, al fine di avere istruzioni circa il prosieguo e non incorrere in decadenze.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2011/03/ricorso-per-inserimento-pettine_30.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5775122077594847175.post-2327346607566059629</guid><pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:58:00 +0000</pubDate><atom:updated>2011-09-14T16:18:54.197+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Avviso</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Piano triennale immissioni in ruolo</category><title>Mancato rispetto piano triennale di immissioni in ruolo</title><description>&lt;div class=&quot;popolo&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Si comunica che con &lt;a href=&quot;http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201005501/Provvedimenti/201101309_18.XML&quot;&gt;ordinanza n.1309/11&lt;/a&gt; il Consiglio di Stato, dimostrando costante attenzione alla vicenda del mancato rispetto del piano triennale di immissioni in ruolo, ha così disposto:&lt;br&gt;
&amp;quot;&lt;i&gt;Con ordinanza istruttoria n. 413 del 2010, il Collegio  ha disposto l’acquisizione di documentata relazione ministeriale volta  ad indicare:&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2011/03/mancato-rispetto-piano-triennale-di.html#more&quot;&gt;Continua a leggere...&lt;/a&gt;</description><link>http://studiolegalefabiorossi.blogspot.com/2011/03/mancato-rispetto-piano-triennale-di.html</link><author>noreply@blogger.com (Avv. Fabio Rossi)</author></item></channel></rss>