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	<title>ToscanoBlog</title>
	
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	<description>Il blog che fa muovere gli immobili in Italia</description>
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		<title>RC Auto e Condominio: mediazione obbligatoria</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti legali]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Incidenti stradali e condominio, scatta la conciliazione obbligatoria. La legge di conversione del decreto Milleproroghe dello scorso anno, infatti, aveva differito di un anno, fino cioè al 20 marzo 2012, l’obbligo, per le parti coinvolte in questo tipo di controversie, di rivolgersi ad un mediatore prima di iniziare una causa. Ora questa data è arrivata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="thickbox" title="conciliazione" rel="same-post-2659" href="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2012/05/conciliazione.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2660" title="conciliazione" src="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2012/05/conciliazione-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Incidenti stradali e condominio, scatta la conciliazione obbligatoria</strong>. La legge di conversione del decreto Milleproroghe dello scorso anno, infatti, aveva differito di un anno, fino cioè al 20 marzo 2012, l’obbligo, per le parti coinvolte in questo tipo di controversie, di rivolgersi ad un mediatore prima di iniziare una causa. Ora questa data è arrivata e così, dal 20 marzo scorso, anche le liti in materia di condominio e di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti (che sono due materie che da sole rappresentano il 50% del contenzioso) si vanno ad aggiungere al lungo elenco delle controversie per le quali la conciliazione è condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria. Si tratta delle liti in materia di diritti reali (es: proprietà o usufrutto), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.<br />
Tutte controversie, queste, per cui la mediazione obbligatoria è partita – con risultati peraltro non esaltanti – a far data dal 20 marzo 2011.<br />
La mediazione, comunque, deve riguardare una controversia civile o commerciale e deve avere per oggetto un diritto disponibile. Non sono disponibili i diritti della personalità e i diritti di famiglia.<br />
Affinché, però,  il quadro si completi, <strong>è necessaria la pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità della conciliazione come condizione di procedibilità</strong>. Tale pronuncia attesa per febbraio, sembra adesso essere slittata alla tarda primavera. <strong>Allo stato, la situazione è questa: l’obbligo di passare dal mediatore è pienamente in vigore e, pertanto, va senz’altro rispettato. </strong></p>
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		<title>Il Presidente del Gruppo Toscano ospite a “TeleCamere”</title>
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		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing, web e social media]]></category>
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		<description><![CDATA[È stato ospite del salotto di Anna La Rosa il Presidente del Gruppo Toscano, il dott. Ilario Toscano, che, insieme agli onorevoli Osvaldo Napoli (PDL), Roberto Morassut (PD) e al Presidente dei Costruttori di Roma Eugenio Batelli, ha espresso il proprio parere sull’andamento del mercato immobiliare italiano.
Ecco a voi la puntata.
Prima parte (introduttiva):

Seconda parte (qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stato ospite del salotto di <strong>Anna La Rosa</strong> il <strong>Presidente del Gruppo Toscano, il dott. Ilario Toscano</strong>, che, insieme agli onorevoli Osvaldo Napoli (PDL), Roberto Morassut (PD) e al Presidente dei Costruttori di Roma Eugenio Batelli, ha espresso il proprio parere sull’andamento del <strong>mercato immobiliare italiano</strong>.</p>
<p>Ecco a voi la puntata.</p>
<p><strong>Prima parte (introduttiva):</strong><br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9O_FD_98s74" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Seconda parte (qui c’è il primo intervento del dott. Toscano):</strong><br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/kLHx8f1j_G8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Terza parte:<br />
</strong><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ysQSXeYj6sc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Quarta ed ultima parte:<br />
</strong><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/mHrm7FxniHM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
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		<title>Un nuovo punto affiliato Toscano in Puglia</title>
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		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mara</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Ha da poco aperto anche il punto affiliato Toscano ad Andria, storico comune pugliese (se volete approfondire qualche notizia sulla storia della cittadina, cliccate qui).
Qui di seguito trovate invece la nostra consueta intervista con i nuovi punti affiliati Toscano: questa è la volta di Angela Spinelli.
D.: Angela, dopo l’agenzia di Trani, hai deciso di aprire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Rossella Pilato, Alberto Pilato, Savino Pastore, Angela Spinelli e Fabrizio Tolli (Consulente Nazionale Franchising)" rel="same-post-2643" href="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2012/05/IMG_9870.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2644" title="Rossella Pilato, Alberto Pilato, Savino Pastore, Angela Spinelli e Fabrizio Tolli (Consulente Nazionale Franchising)" src="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2012/05/IMG_9870-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ha da poco aperto anche il <a href="http://www.gruppotoscano.it/bari/agenzia-immobiliare-Andria-BA021_1.html&amp;orderby=5&amp;ordertype=ASC" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gruppotoscano.it/bari/agenzia-immobiliare-Andria-BA021_1.html_amp_orderby=5_amp_ordertype=ASC?referer=');"><strong>punto affiliato Toscano ad Andria</strong></a>, storico comune pugliese (se volete approfondire qualche notizia sulla storia della cittadina, cliccate <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Andria" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/it.wikipedia.org/wiki/Andria?referer=');">qui</a>).</p>
<p>Qui di seguito trovate invece la nostra consueta intervista con i nuovi punti affiliati Toscano: questa è la volta di Angela Spinelli.</p>
<p>D.:<strong> Angela, dopo l’agenzia di Trani, hai deciso di aprire questo tuo secondo ufficio nella cittadina di Andria. Quali stimoli ti hanno aiutato ad affrontare questa sfida?</strong></p>
<p><em>R.: Oltre ai mezzi messi a disposizione dalla nostra Azienda, ho voluto affrontare questa sfida con un pizzico d’incoscienza, forte delle mie capacità e di quelle di tutto il mio  staff. Sono certa che con questa forza interiore saprò affrontare qualsiasi difficoltà.</em></p>
<p><strong>D.: Che tipo di mercato immobiliare si trova ad Andria? Quali sono le tipologie immobiliari più richieste e come sta andando il primo periodo di attività?</strong></p>
<p>R.:<strong> </strong>Oggi viviamo un momento di mercato un po’ difficile: sicuramente avere alle spalle una marchio forte quale è Toscano, aiuta il cliente ad affidarti con fiducia il suo immobile. Non è facile capire quali siano le tipologie attualmente più richieste. Crediamo molto nelle nostre capacità, cercando di offrire alla clientela un servizio a 360 gradi, unito ad una grande professionalità, per arrivare non solo alla vendita o all’acquisto dell’appartamento, ma alla risoluzione di qualsiasi problema connesso alla compravendita.</p>
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		<title>Un nuovo punto affiliato Toscano a Roma</title>
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		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mara</dc:creator>
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		<description><![CDATA[E’ da poco aperto a Roma il punto affiliato Toscano Monti Tiburtini. Ecco a voi la chiacchierata che abbiamo fatto con Luciano Dimattia, affiliato Toscano.
D.: Sig. Dimattia, dopo la sua esperienza lavorativa presso il Punto Affiliato Tiburtina, diventa imprenditore aprendo una sua agenzia in Via dei Durantini . Come sta vivendo questa prima fase di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Massimiliano Deratti  (Consulente Sviluppo Franchising), Ernesto Iannilli, Luciano Dimattia e Massimiliano Iannilli." rel="same-post-2639" href="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2012/05/monti-tiburtini.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2640" title="Massimiliano Deratti  (Consulente Sviluppo Franchising), Ernesto Iannilli, Luciano Dimattia e Massimiliano Iannilli." src="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2012/05/monti-tiburtini-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>E’ da poco aperto a Roma il <strong>punto affiliato Toscano <a href="http://www.gruppotoscano.it/roma/agenzia-immobiliare-Monti%20Tiburtini-RM141_2.html&amp;orderby=5&amp;ordertype=ASC" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gruppotoscano.it/roma/agenzia-immobiliare-Monti_20Tiburtini-RM141_2.html_amp_orderby=5_amp_ordertype=ASC?referer=');">Monti Tiburtini</a></strong>. Ecco a voi la chiacchierata che abbiamo fatto con Luciano Dimattia, affiliato Toscano.</p>
<p><strong>D.: Sig. Dimattia, dopo la sua esperienza lavorativa presso il Punto Affiliato Tiburtina, diventa imprenditore aprendo una sua agenzia in Via dei Durantini . Come sta vivendo questa prima fase di attività?</strong></p>
<p><strong>R.:</strong> Tutto è iniziato per caso: ho iniziato a lavorare  affiancato dal mio responsabile Massimiliano Iannilli, oggi mio socio, e dall’esperienza di un grande Gruppo;  applicando un metodo vincente, si consolidava in me l’obiettivo di aprire un mio punto affiliato. Oggi, dopo quasi 7 anni di esperienza nel settore, il mio momento è arrivato e questa prima fase di attività la sto vivendo con piena soddisfazione. Mettendo in campo tanta determinazione e tutte le conoscenze acquisite, sto affrontando il mercato vivo ed effervescente di una zona adatta sia ai residenti che agli investitori, puntando in futuro all’apertura di altri punti affiliati.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>D.: Quali sono, secondo lei, i punti di forza aziendali, a livello di servizi, da offrire alla nostra clientela?</strong></p>
<p><strong>R.:</strong> La nostra azienda è in grado di seguire e soddisfare il cliente proponendogli  diversi servizi che vanno a coprire l’acquisto e/o la vendita del proprio immobile in tutte le sue fasi, partendo dai finanziamenti, con la Toscano Mutui, le ristrutturazioni, grazie a Oasi Arredamenti, arrivando fino a Toscano Traslochi. In più, i nostri agenti vengono costantemente tenuti aggiornati e preparati a quello che è il mercato immobiliare in tutte le sue sfaccettature, grazie a Toscano Lab, il laboratorio di formazione Toscano in cui ci si forma professionalmente.</p>
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		<item>
		<title>Il certificato di abitabilità</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/ToscanoBlog/~3/WiuaA1oXE18/</link>
		<comments>http://www.toscanoblog.it/index.php/il-certificato-di-abitabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giandomenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[certificato abitabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione ha di recente (sentenza n.9976/2007) riacceso il dibattito relativo alla necessità (o meno) del certificato di abitabilità, ai fini della compravendita dell’immobile destinato ad uso residenziale.
Leggiamo infatti che: “Nella negoziazione di beni immobili con destinazione residenziale, fra i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa negoziata che il promittente o l’alienante deve mettere a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">La Corte di Cassazione ha di recente (sentenza n.9976/2007) riacceso il dibattito relativo alla necessità (o meno) del certificato di abitabilità, ai fini della compravendita dell’immobile destinato ad uso residenziale.</div>
<div id="_mcePaste">Leggiamo infatti che: “Nella negoziazione di beni immobili con destinazione residenziale, fra i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa negoziata che il promittente o l’alienante deve mettere a disposizione del promissario o dell’acquirente, a norma dell’art. 1477 c.c., comma 3, è compreso il certificato di abitabilità, in quanto, di massima, il possesso di tale documento è indispensabile ai fini della piena realizzazione della funzione socio-economica del contratto”.</div>
<div id="_mcePaste">Già da tempo la Suprema Corte aveva inteso come implicito e categorico il requisito dell’abitabilità legale conseguente al rilascio della relativa licenza comunale quale elemento integrante dell’identità dell’immobile che abilita l’acquirente, nel caso di sua mancanza, a chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1453, 1476 1477 c.c., essendo la cosa venduta del tutto inidonea a soddisfare in concreto le esigenze che determinarono l’acquirente a contrarre (Cass. n.10616/1990).</div>
<div id="_mcePaste">Ora è opinione prevalente che l’acquirente di un immobile privo del certificato di abitabilità possa chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento anche se, al momento della conclusione del contratto, fosse a conoscenza che il bene era privo di tale certificato (es. Trib. Terni del 30.12.1999). Invero, la conoscenza del compratore del mancato rilascio della licenza di abitabilità, non accompagnata da una rinuncia dello stesso al requisito dell’abitabilità, non vale ad escludere l’inadempimento del venditore (Cass. n. 6576/1991, Cass. n.1514/2006). In senso difforme si veda invece la Cass. n. 16024/2002, che sostiene che la espressa (e non desunta) conoscenza da parte dell’acquirente dell’assenza del certificato di abitabilità non può costituire (ed a prescindere quindi dalla rinuncia al requisito) ostacolo alla compravendita, laddove però vi siano i requisiti dell’abitabilità.</div>
<div id="_mcePaste">Deve evidenziarsi come la mancanza del certificato di abitabilità non può essere sostituita dalla definizione della pratica di condono edilizio o dal rilascio della concessione per le opere abusivamente eseguite (Cass. n. 11521/1999).</div>
<div id="_mcePaste">Inoltre, sussiste grave inadempimento del venditore (con risoluzione degli accordi contrattuali) soltanto nell’ipotesi di impossibilità di ottenere il certificato di abitabilità a causa di vizi igienico-sanitari, e non anche nel caso di mero ritardo nel rilascio dello stesso; nel qual caso tutt’al più il compratore potrebbe pretendere un equo indennizzo (Corte Appello dell’Aquila del 30.06.1992; Cass. n.3687/1995).</div>
<div id="_mcePaste">Riassumendo quindi, il venditore, salvo che l’acquirente non dichiari la propria conoscenza circa l’assenza del certificato di abitabilità, per procedere in maniera regolare alla vendita appare tenuto a effettuare la vendita dopo avere ottenuto il rilascio del certificato di abitabilità; nulla osta comunque, previo consenso dell’acquirente,</div>
<div id="_mcePaste">a procedere alla vendita anche in assenza del certificato di abitabilità. In tale caso la vendita sarà nulla solo nel caso di assenza dei requisiti per ottenere l’abitabilità (a meno che, come detto, il compratore non abbia espressamente rinunciato all’abitabilità dichiarando di essere a conoscenza dei vizi che ne impediscono il rilascio della certificazione). In ogni caso, in assenza di espressa rinuncia del compratore, la stipula della compravendita in assenza del certificato di abitabilità non dispensa il venditore dall’obbligo di procurarlo, dovendo infatti fornire la cosa venduta con le qualità promesse. Il ritardo nel procurare detto certificato darà diritto al compratore di ottenere un equo indennizzo. Tale indennizzo, peraltro, non sembra venire meno sul mero presupposto dell’inerzia della P.A. (Cass. 12507/1993).</div>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ToscanoBlog/~4/WiuaA1oXE18" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Il Gruppo Toscano dà i numeri</title>
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		<comments>http://www.toscanoblog.it/index.php/il-gruppo-toscano-da-i-numeri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[franchising immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo toscano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toscanoblog.it/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Qui di seguito i “numeri” del Gruppo Toscano, aggiornati al 31.12.2011:


247, il numero delle Agenzie Toscano in Italia
1.000, i consulenti immobiliari ed i dipendenti Toscano in Italia
3.700, gli immobili intermediati per la vendita o la locazione nel 2011
636 milioni di euro, il valore stimato del portafoglio intermediato per la vendita o la locazione nel 2011
1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a class="thickbox" title="diamo i numeri" rel="same-post-2631" href="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2012/04/diamo-i-numeri.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2633" title="diamo i numeri" src="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2012/04/diamo-i-numeri-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Qui di seguito i “numeri” del Gruppo Toscano, aggiornati al 31.12.2011:</div>
<div>
<ul>
<li>247, il numero delle Agenzie Toscano in Italia</li>
<li>1.000, i consulenti immobiliari ed i dipendenti Toscano in Italia</li>
<li>3.700, gli immobili intermediati per la vendita o la locazione nel 2011</li>
<li>636 milioni di euro, il valore stimato del portafoglio intermediato per la vendita o la locazione nel 2011</li>
<li>1 milione, i visitatori unici del sito www.gruppotoscano.it nel 2011</li>
<li>19 milioni, le pagine del sito www.gruppotoscano.it navigate nel 2011</li>
<li>5.000, gli immobili in vetrina ogni mese sulla rivista Toscano Case</li>
<li>7 milioni di euro, gli investimenti pubblicitari a listino nel 2011</li>
</ul>
</div>
<p>non male, eh? <img src='http://www.toscanoblog.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ToscanoBlog/~4/m7y7k6SxtWc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Toscano Smile: Viva l’Italia — L’espansione nazionale 1994</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/ToscanoBlog/~3/DAt7YreQBbk/</link>
		<comments>http://www.toscanoblog.it/index.php/toscano-smile-viva-litalia-lespansione-nazionale-1994/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Toscano]]></category>
		<category><![CDATA[Trentennale - ToscanoSmile]]></category>
		<category><![CDATA[case history toscano]]></category>
		<category><![CDATA[crisi immobiliare anni novanta]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo toscano]]></category>

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		<description><![CDATA[Continua la storia del Gruppo Toscano: all’inizio degli anni Novanta, dopo esserci consolidati su Roma, è arrivato il momento di crescere a livello nazionale.

Negli anni ‘92-’97 l’Italia attraversò un periodo di profondissima crisi economica che andò a toccare anche il mercato immobiliare. I prezzi degli immobili diminuirono drasticamente, fino al 30–40% in meno, e i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.toscanoblog.it/index.php/toscanosmile-mamma-roma-lespansione-nella-capitale-1988-parte-ii/">Continua </a>la storia del Gruppo Toscano: all’inizio degli anni Novanta, dopo esserci consolidati su Roma, è arrivato il momento di crescere a livello nazionale.</div>
<div></div>
<div><strong>Negli anni ‘92-’97 l’Italia attraversò un periodo di profondissima crisi economica</strong> che andò a toccare anche il mercato immobiliare. <strong>I prezzi degli immobili diminuirono drasticamente</strong>, fino al 30–40% in meno, e i tempi di vendita si allungarono moltissimo. In uno scenario così complesso, in cui molti <em>competitors </em>si trovarono nelle condizioni di chiudere o di ridimensionarsi, <strong>la Toscano trovò spazio e coraggio per fare delle scelte strategiche, che portarono all’espansione del marchio in tutta Italia e a nuovi cambiamenti organizzativi.</strong></div>
<p>Dal 1994 la Toscano, con l’<strong>apertura della sede a Milano</strong>, iniziò a costruirsi un futuro di grande azienda a respiro nazionale. La scelta di aprire un’Agenzia a Milano fu dettata dall’esigenza di cercare una città che rappresentasse dal punto di vista economico e di business il Nord Italia. Poi fu la volta di <strong>Napoli</strong>, nel 1996, città che rappresenta la porta del Mezzogiorno, e successivamente la Toscano aprì le sue agenzie nei capoluoghi delle varie regioni italiane.<span id="more-2627"></span></p>
<p>L’importanza dell’apertura di queste due nuove prestigiose agenzie, che avrebbero dato la spinta alla successiva espansione del marchio Toscano in Italia, fu affidata alla professionalità ed alla determinazione di Fabrizio Tolli per il coordinamento delle vendite dell’Agenzia di Milano e di Alessandro Verdecchia per quella di Napoli.  Successivamente lo sviluppo della rete diretta Toscano nei maggiori capoluoghi italiani si realizzò con il prezioso contributo di Fabrizio Verdecchia e Stefano Branchesi, Pietro Blasi, Stefano Casadei.</p>
<p>Internamente l’azienda si sviluppò con un Ufficio Amministrativo più strutturato, con l’ingresso di Stefano Maffey nel 1994, che attualmente lo coordina. Nello stesso anno fu assunta Barbara Salvetti, oggi coordina l’Ufficio del Personale, che nei primi anni rivestì un ruolo utile per il successivo sviluppo delle funzioni aziendali di Direzione.</p>
<p>Sempre nello stesso anno nacque Oasi Arredamenti, società specializzata in ristrutturazioni ed arredamento d’interni, con il preciso compito di offrire alla clientela Toscano un servizio complementare alla compravendita immobiliare.</p>
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		<title>La legge che fa muovere i parcheggi.</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti legali]]></category>
		<category><![CDATA[decreto semplificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge Tognoli]]></category>

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		<description><![CDATA[La legge n. 122/1989, più nota come legge Tognoli, ha previsto alcune facilitazioni per la costruzioni di parcheggi privati.
In particolare, essa ha previsto che proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a class="thickbox" title="parcheggi" rel="same-post-2622" href="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2012/04/parcheggi.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2624" title="parcheggi" src="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2012/04/parcheggi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La legge n. 122/1989, più nota come <strong>legge Tognoli</strong>, ha previsto alcune facilitazioni per la costruzioni di parcheggi privati.</div>
<div id="_mcePaste">In particolare, essa ha previsto che proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, pur restando fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i correlati poteri attribuiti alle Pubbliche Amministrazioni (art.9, comma 1).</div>
<div id="_mcePaste">Si è poi previsto che l’autorizzazione alla realizzazione dei parcheggi debba essere gratuita e che, nel caso di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l’istanza per l’autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori debba intendersi accolta nel caso in cui il sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta (c.d.silenzio-assenso), potendo il richiedente dare corso ai lavori con una semplice comunicazione al sindaco del loro inizio (art.9, comma 2).</div>
<div id="_mcePaste">La legge ha previsto anche la possibilità per i Comuni, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, di cedere ai privati, a determinate condizioni, aree comunali per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse  (art.9, comma 4).</div>
<div id="_mcePaste">Non dimeno, la“legge Tognoli”, dopo aver previsto le suddette facilitazioni, ha tuttavia stabilito che i parcheggi realizzati con tali facilitazioni non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, e che i relativi atti di cessione sono nulli (art.9, comma 5) .</div>
<div id="_mcePaste">Evidente l’intento antispeculativo del legislatore, che individua la <em>ratio iuris</em> nel <em>favor </em>verso la realizzazione di opere che contribuiscono al decongestionamento delle città dal traffico ed in particolare al contrasto alle difficoltà di parcheggio.</div>
<div id="_mcePaste">Il recente d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d.“<strong>decreto semplificazioni</strong>”), art. 10, è intervenuto sulla legge Tognoli, sostituendo il citato comma 5 dell’art. 9 con la previsione della possibilità di trasferire la proprietà dei parcheggi realizzati su aree private, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, purché con contestuale destinazione del parcheggio realizzato a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune.</div>
<div id="_mcePaste">Rimane invece il vincolo della intrasferibilità dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree pubbliche.</div>
<div id="_mcePaste">Naturalmente, trattandosi si un decreto-legge, la norma recante la modifica legislativa di cui parliamo, pur già efficace, dovrà essere convertita in legge, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione.</div>
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		<title>Cariparma lancia la Campagna Mutui Casa 2012</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui e temi economici]]></category>
		<category><![CDATA[Cariparma]]></category>
		<category><![CDATA[credit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo toscano]]></category>
		<category><![CDATA[meglio mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[toscano mutui]]></category>

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		<description><![CDATA[Importanti novità sullo scenario dei mutui dedicate a chi si accinge a comprare casa.
Il Gruppo Cariparma Credit Agricole, nell’anno 2011 aveva già dimostrato di essere vicina alle famiglie dei  consumatori, erogando circa un terzo di numero di mutui in più rispetto all’anno solare precedente.
Ad inizio di marzo scorso, primo istituto a intraprendere questa strada nell’attuale clima di incertezza nell’accesso al credito, Cariparma ha inviato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><strong><a class="thickbox" title="http://www.megliomutui.it/index.php" rel="same-post-2617" href="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2012/04/banner_megliomutui.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2618" title="http://www.megliomutui.it/index.php" src="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2012/04/banner_megliomutui-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Importanti novità sullo scenario dei mutui dedicate a chi si accinge a comprare casa.</strong></div>
<div id="_mcePaste">Il<a href="http://www.cariparma.it/jsp/it/index/index.jsp" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cariparma.it/jsp/it/index/index.jsp?referer=');"> <strong>Gruppo Cariparma Credit Agricole</strong></a>, nell’anno 2011 aveva già dimostrato di essere vicina alle famiglie dei  consumatori, erogando circa un terzo di numero di mutui in più rispetto all’anno solare precedente.</div>
<div id="_mcePaste">Ad inizio di marzo scorso, primo istituto a intraprendere questa strada nell’attuale clima di incertezza nell’accesso al credito, Cariparma ha inviato un messaggio molto incoraggiante mettendo a disposizione delle famiglie che intendono acquistare casa un<strong> plafond di 2,5 miliardi di Euro con condizioni di tasso tra le più convenienti sul mercato.</strong></div>
<div id="_mcePaste"><strong>Le condizioni di Cariparma sono poi ancora più convenienti per i clienti che si rivolgono alle agenzie Toscano,</strong> grazie alla partnership di <strong><a href="http://www.megliomutui.it/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.megliomutui.it/?referer=');">Megliomutui</a></strong>, mettendo a disposizione della nostra clientela un’offerta personalizzata ricca di ulteriori e vantaggiosi prodotti.</div>
<div id="_mcePaste">Con le sue iniziative Cariparma dimostra di voler continuare a svolgere un ruolo importante nel mercato dei</div>
<div id="_mcePaste">finanziamenti alle famiglie seguitando a concedere credito per l’acquisto della propria abitazione e consolidando lo</div>
<div id="_mcePaste">stretto rapporto di collaborazione con il Gruppo Toscano.</div>
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		<item>
		<title>Gli immobili delle cooperative edilizie</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giandomenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative edilizie]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative proprietà individuale]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative proprietà indivisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toscanoblog.it/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[Nell’ambito delle cooperative edilizie possono individuarsi:
a) le cooperative a proprietà indivisa, caratterizzate dall’adesione di soci che mirano unicamente ad ottenere l’assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un alloggio (vale a direla cooperativa realizza gli immobili che rientreranno nel patrimonio della cooperativamedesima, da concedersi in godimento ai soli soci assegnatari);
b) le cooperative a proprietà individuale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a class="thickbox" title="cooperative" rel="same-post-2610" href="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2012/04/cooperative.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2612" title="cooperative" src="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2012/04/cooperative-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nell’ambito delle cooperative edilizie possono individuarsi:</div>
<div>a) <strong>le cooperative a proprietà indivisa</strong>, caratterizzate dall’adesione di soci che mirano unicamente ad ottenere l’assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un alloggio (vale a direla cooperativa realizza gli immobili che rientreranno nel patrimonio della cooperativamedesima, da concedersi in godimento ai soli soci assegnatari);</div>
<div>b) <strong>le cooperative a proprietà individuale</strong>, nelle quali l’elemento caratterizzante è l’adesionedi soci che intendono ottenere l’assegnazione in proprietà di un alloggio.</div>
<div>Le cooperative si possono inoltre distinguere:</div>
<div>1) <strong>cooperative a contributo erariale</strong>, oc.d. sovvenzionate;</div>
<div>2) <strong>cooperative c.d. libere</strong>, che non fruiscono cioè di contributi pubblici, ma provvedono a finanziarsi con il contributo dei soli soci.</div>
<div>Con riferimento alle cooperative a proprietà individuale, siano esse libere o sovvenzionate, esse realizzano lo scopo con il provvedimento di assegnazione. Nelle ipotesi di assegnazione da cooperative edilizie sovvenzionate, quindi di alloggi realizzati con contributi dello Stato, l’art. 9 della L. 408/1949, prevedeva per gli assegnatari, un vincolo di inalienabilità decennale. La ragione d’essere di tale inalienabilità si rinviene nella destinazione degli immobili edificati con contributi pubblici, ovvero nella soddisfazione dell’esigenza abitativa (garantita dalla Costituzione) di determinate categorie, nonché nell’evitare l’intento speculativo. <span id="more-2610"></span>Si è posto il problema della decorrenza di detto vincolo di inalienabilità. Oggi è stato pacificamente accettato che tale vincolo decorre dalla data del verbale di assegnazione da parte della cooperativa e relativa consegna dell’alloggio, e non certamente dal momento dell’individuazione della quota da assegnare (spesso a sorteggio) al socio, nè dal trasferimento per atto pubblico. Non vi dubbio poi che gli atti che trasferiscono la proprietà di alloggi ricevuti inassegnazione da parte di cooperative sovvenzionate, durante il periodo di inalienabilità‚vengono colpiti da nullità ex art. 1418c.c.. Discusso è invece, sia in dottrina che in giurisprudenza, il destino dell’impegno avendere l’alloggio (c.d. contratto preliminare di compravendita). Certamente infatti sono da ritenersi nulle quelle promesse contrattuali per le quali il cui trasferimentodell’immobile è previsto prima della scadenza del vincolo di inalienabilità; quandoinvece la promessa venga stipulata in vigenza del vincolo, seppur con impegno a trasferire l’immobile solo successivamente a tale scadenza, parte della giurisprudenza ritiene validi detti atti (Cass. 1334/87). L’orientamento più seguito oggi è comunque quello della totale inalienabilità. Da evidenziare inoltre come a seguito dell’intervento dell’art. 20 della L.179/92 edell’art. 3 della l.85/94, il periodo di inalienabilità decennale è stato ridotto ad un quinquennio. E’ pur vero però che, nell’ipotesi di vendita prima del decennio (o del quinquennio) a soggetti che abbiano i requisiti per intervenire nella cooperativa quali assegnatari, detti atti potranno essere autorizzati dalle preposte autorità (ente assegnante e nullaosta Ministero dei Lavori Pubblici). La soddisfazione di particolari esigenze abitative, comporta del pari il divieto a cedere in godimento a terzi l’immobile (es. locazione), prima del suddetto periodo decennale o quinquennale di inalienabilità.</div>
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