<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:blogger='http://schemas.google.com/blogger/2008' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983</id><updated>2024-10-04T19:01:58.557-07:00</updated><category term="DURC"/><category term="Inps"/><category term="LICENZIAMENTO"/><category term="Mancato godimento dei permessi ex ROL"/><category term="Pensioni"/><category term="ANTIRICICLAGGIO"/><category term="AUTOLIQUIDAZIONE INAIL IN FORMA RATEALE: I NUOVI TASSI DI INTERESSE 2011"/><category term="Apprendistato"/><category term="CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI"/><category term="COMMERCIANTI"/><category term="FABBRICATI RURALI"/><category term="Gestione separata"/><category term="Inail"/><category term="Licenziamento per giusta causa"/><category term="PARASUBORDINATI"/><category term="Superamento del periodo di comporto"/><category term="domande di disoccupazione"/><category term="precisazioni da parte dell’Inps"/><category term="Concessione CONTRIBUTI7contributi per conciliazione dei tempi di vita e lavoroWCertificazione e Conciliazione presso i Consigli provinciali dei consulenti del Lavoro."/><category term="(D.P.C.M. 12 maggio 2011)"/><category term="06 EURO AL MESE"/><category term="18/04/2011"/><category term="2009 e 2010 con l’autoliquidazione"/><category term="25%"/><category term="AAStranieri"/><category term="ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI"/><category term="ACCERTAMENTI ESECUTIVI"/><category term="ACCERTAMENTO"/><category term="ADOzione FIGLI"/><category term="AGENZIA E MINISTERO SCIOLGONO I DUBBI"/><category term="AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE"/><category term="AGGIORNATO IL TASSO DI INTERESSI PER IL RITARDO NEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI"/><category term="AGRICOLTURA"/><category term="ALBO INFORMATICO DELLE AGENZIE PER IL LAVORO"/><category term="ALCUNE NOVITA&#39;"/><category term="AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA"/><category term="ARTIGIANI"/><category term="ARTIGIANI E COMMERCIANTI: SOTTO CONTROLLO L&#39;ISCRIZIONE SOCI DA GENNAIO 2006"/><category term="ARTIGIANI e COMMERCIANTI"/><category term="ASSEGNI FAMILIARI A CARICO ENPALS"/><category term="ASSUNZIONE A TERMINE E SGRAVI CONTRIBUTIVI"/><category term="ASSUNZIONE DISABILI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA"/><category term="ASSUNZIONE EXTRACOMUNITARI"/><category term="ATTIVITA&#39; DI CONTROLLO 2011"/><category term="ATTIVITÀ DI CONTROLLO AI FINI IVA SUI PERIODI D&#39;IMPOSTA «COPERTI» DALLE SANATORIE FISCALI DEL 2002"/><category term="ATTIVITÀ DI VIGILANZA COORDINATA"/><category term="ATTRIBUITA AGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI"/><category term="AUTOTRASPORTATORI  CONFERMATE LE AGEVOLAZIONI 2011"/><category term="AZIENDE AGRICOLE"/><category term="AZIENDE AGRICOLE CONTRIBUTI INPS PER IL 2011"/><category term="AZIENDE AVICOLE"/><category term="AZIENDE CON LAVORATORI ALL&#39;ESTERO: REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA ENTRO IL 16 MAGGIO"/><category term="AZIENDE DEL GAS E ACQUA"/><category term="AZIENDE DELLA PESCA"/><category term="AZIENDE DELLO SPETTACOLO"/><category term="AZIENDE EDITORIALI E GIORNALISTI"/><category term="AZIENDE IN RITARDO CON IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PIANO DI RIENTRO DILAZIONE BREVE"/><category term="Addizionali comunali"/><category term="Agenti e rappresentanti"/><category term="Agenzia delle entrate - Provv. 21 giugno 2011"/><category term="Agrotecnici"/><category term="Anche i contributi aiutano i rimborsi IVA"/><category term="Annullabilità delle dimissioni"/><category term="Apprendistato e la Sentenza della Corte Costituzionale 16 novembre 2010"/><category term="Approvato il testo unico sull’apprendistato"/><category term="Artigiani: riduzione dei premi per gli anni 2008"/><category term="Assistenza in caso di handicap grave"/><category term="Assunzione di lavoratori in mobilità"/><category term="Attività intramoenia per il personale non medico"/><category term="Attività lavorativa anche con i permessi di protezione temporanea"/><category term="Avviamento dei disabili"/><category term="BUONI LAVORO NON UTILIZZATI"/><category term="BUONI LAVORO PER LAVORI OCCASIONALI"/><category term="CASSA INTEGRAZIONE E MOBILITÀ IN DEROGA"/><category term="CAUSE DI LAVORO"/><category term="CCNL Confcommercio"/><category term="CERTIFICATI TELEMATICI DI MALATTIA"/><category term="CHI LO CHIEDE E PER QUALI MOTIVI"/><category term="CHIARIMENTI DELLA C.M. 13/E/2011"/><category term="CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE: DEFINITO IL CODICE TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLA SANZIONE"/><category term="CIG IN DEROGA ANCHE PER IL 2011"/><category term="CIGS E MOBILITÀ PROROGATE PER AZIENDE COMMERCIALI"/><category term="CIRC. 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MOBILITA&#39; E LAVORO: ACCREDITO CONTRIBUTI FIGURATIVI"/><category term="INDENNITÀ INPS PER CINQUE MESI"/><category term="INPDAP SCADENZA CONTRIBUTI"/><category term="INPS - Circ. n. 76 del 23 maggio 2011"/><category term="INPS - OPERAZIONE POSEIDONE: CONTRIBUTI CO.CO.CO. 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SALDO INPS 2010"/><category term="LICENZIAMENTO in caso di calo del fatturato"/><category term="LIMITI RETRIBUTIVI 2011 PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI"/><category term="Le nuove istruzioni operative al personale ispettivo del Ministero del Lavoro"/><category term="Liberalizzazione delle attività economiche"/><category term="Liberazioni"/><category term="Licenziamento collettivo e comunicazione alle organizzazioni sindacali"/><category term="Licenziamento collettivo e comunicazione da parte del datore di lavoro"/><category term="Licenziamento illegittimo"/><category term="Licenziamento mancato assolvimento  della prova"/><category term="Lotta al sommerso"/><category term="L’Inps"/><category term="MANAGER NELLA PICCOLA IMPRESA CONTRIBUTI DIMEZZATI"/><category term="MAXISANZIONE"/><category term="MENO CONTRIBUTI PER CHI ASSUME LAVORATORI IN MOBILITÀ"/><category term="MILLEPROROGHE: PROROGATI I TERMINI DEL COLLEGATO PER L’IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI"/><category term="MOBILITA&#39;: PROROGA PER CAMPANIA E SICILIA"/><category term="MOBILITÀ E CIGS IN DEROGA"/><category term="MOD. 730/2013: APPROVATO IL MODELLO PER COMUNICARE AL FISCO LA SEDE TELEMATICA"/><category term="MOD. 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Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga anno 2011"/><category term="Regolamento per la commissione di certificazione"/><category term="Reintegrazione e risarcimento del danno: l&#39;aliunde perceptum può essere rilevato d&#39;ufficio"/><category term="Responsabilità amministrativa"/><category term="Responsabilità del datore"/><category term="Ricorsi amministrativi"/><category term="Ristrutturazione edilizia e documentazione da conservare"/><category term="SALDO E PRIMA RATA DI ACCONTO ENTRO IL 6 LUGLIO"/><category term="SANZIONI CIVILI"/><category term="SGRAVI CONTRIBUTIVI ENPALS"/><category term="SGRAVIO CONTRIBUTIVO INPS + 0"/><category term="SICUREZZA DEL LAVORO"/><category term="SISMA ABRUZZO - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENTRO IL 16 DICEMBRE"/><category term="SOCIETÀ DI COMODO"/><category term="SOSPESA LA PENSIONE A CHI NON SI PRESENTA ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO"/><category term="SOSTITUZIONI PER MATERNITÀ ANCHE IN CASO DI CONGEDO FLESSIBILE"/><category term="SPESOMETRO"/><category term="STUDI DI SETTORE 2012: DEFINITO IL PROGRAMMA DELLE REVISIONI"/><category term="SUSSIDIO WTOW"/><category term="Sanzione disciplinare"/><category term="Sez. Lav."/><category term="Soppressione dell’IPOST e versamento dei contributi all’INPS."/><category term="TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE"/><category term="TASSO DI INTERESSE"/><category term="TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI"/><category term="TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA: L&#39;ACCORDO INTERCONFEDERALE"/><category term="TRATTAMENTO FISCALE DELL&#39;ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL CONIUGE DIVORZIATO"/><category term="TREMONTI-TESSIL"/><category term="TURISTICHE E DI VIGILANZA"/><category term="Trasferimento d’azienda"/><category term="Trasmissione certificati di malattia"/><category term="UNA TANTUM SULLE PRESTAZIONI INPS"/><category term="UNICO"/><category term="UNICO 2011"/><category term="Una tantum"/><category term="Unimens"/><category term="VERBALE DI PRIMO ACCESSO"/><category term="VIGILANZA"/><category term="VIOLAZIONI AL LIBRO UNICO DEL LAVORO"/><category term="Verbale unico"/><category term="Verifiche periodiche sulle attrezzature di sicurezza"/><category term="Volontà delle parti nella risoluzione del contratto"/><category term="abilitazione all’invio della documentazione lavoristica e previdenziale"/><category term="aggiornamento dell’UNIEMENS"/><category term="aggiornato il servizio Sportello Unico Previdenziale"/><category term="al via il disegno di legge"/><category term="al via il piano straordinario delle ispezioni"/><category term="apprendistato  e assenze"/><category term="attrezzature di sicurezza"/><category term="bollo"/><category term="buini lavoro"/><category term="buoni lavoro COME SI CHIEDE IL RIMBORSO ALL&#39;INPS"/><category term="cassa integrazione in deroga"/><category term="cassa integrazioni guadagni"/><category term="certificati medici solo per via telematica"/><category term="cessione del quinto della pensione"/><category term="chiarimenti"/><category term="chiarimenti dal  Ministero del lavoro"/><category term="codici tributo"/><category term="collaboratori a progetto Una tantum"/><category term="compensazione tra crediti del lavoratore e crediti del datore"/><category term="comunicazioni iva  SOPRA I 3.000 EURO"/><category term="con il messaggio n. 6645 del 15 marzo 2011"/><category term="conciliazione ed arbitrato"/><category term="congedi"/><category term="congedi aspettative e permessi"/><category term="congedo straordinario"/><category term="consultazione sindacale"/><category term="contratto di inserimento"/><category term="controllo sul lavoratore"/><category term="cumulabilità dei benefici contributivi"/><category term="da aprile presentazione all’INPS solo on-line e al telefono."/><category term="dal 28 marzo cambia l’applicazione per la richiesta"/><category term="debiti presso inps"/><category term="decreto monti"/><category term="deducibilità dei contributi"/><category term="detassazione"/><category term="dichiarazione congiunta"/><category term="dilazione degli avvisi bonari"/><category term="dimissioni"/><category term="disoccupazione all’80%"/><category term="documenti falsi in dichiarazione"/><category term="donne"/><category term="doppio riposo"/><category term="durc e cigo"/><category term="enpals"/><category term="estracomunitari"/><category term="estratto conto Previndai"/><category term="fidejussione da banche o compagnie assicurative"/><category term="fisco"/><category term="fisco europeo"/><category term="giudici di pace"/><category term="gli avvisi di accertamento saranno atti esecutivi"/><category term="gli obblighi contributivi"/><category term="ha richiamato la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate per confermare il prelievo fiscale sulle pensioni di reversibilità."/><category term="hanno diritto alla mobilità i dipendenti studi professionali"/><category term="i nuovi termini di conclusione dei procedimenti amministrativi"/><category term="il datore può rifiutarsi"/><category term="immobili imprenditore"/><category term="imposta premi di produttività"/><category term="imprese individuali responsabilità amministrativa"/><category term="indice di subordinazione"/><category term="ingegneri con «laurea breve"/><category term="inps debiti"/><category term="intermediazione di manodopera"/><category term="irap"/><category term="iscrizione gestione separata solo via telematica"/><category term="ispezioni agenzia entrate"/><category term="la segnalazione al sistema UE e&#39; 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&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
La Riforma Monti ha aumentato i contributi in modo 
sistematico per ogni anno allo scopo di raggiungere un plafond finale 
del 24%; quest&#39;anno l&#39;aumento è dello 0,45% per cui il contributo è del 
21,75% per artigiani e 21,84% per commercianti.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Se però il reddito di impresa supera 45.530 euro 
lordi, sulle quote superiori scatta l&#39;addizionale 1% per cui gli 
artigiani pagano il 22,75% e i commercianti il 22,84%.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
A questo contributo si aggiunge una piccola quota 
riservata per l&#39;indennità di maternità: si tratta di 0,62 centesimi al 
mese per un totale annuo di 7,44 euro.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Il contributo è dovuto dal titolare di impresa 
anche per i familiari collaboratori quali ad esempio coniuge e figli; se
 costoro hanno meno di 21 anni di età pagano tre punti in meno.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Gli interessati perciò devono applicare le aliquote
 contributive sul reddito che ricavano dall&#39;esercizio dell&#39;attività 
autonoma, ma con il rispetto di un minimale e di un massimale.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
A - C&#39;è il reddito cosiddetto minimale al di sotto 
del quale non si può calcolare il contributo. Il minimale si riferisce 
al singolo lavoratore e non all&#39;impresa nel suo complesso; perciò se in 
negozio, ad esempio, lavorano i due genitori e il figlio ognuno dei tre 
deve rispettare il proprio minimale.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
B - C&#39;è poi il reddito cosiddetto massimale, oltre 
il quale non sono più dovuti i contributi all&#39;INPS. In realtà di 
massimali ce ne sono due:&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
1) il primo è di 75.883 euro e si applica a tutti quelli che hanno iniziato a versare i contributi prima dell&#39;anno 1996;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
2) il secondo è di 99.034 euro e vale solo per gli 
artigiani e i commercianti che hanno iniziato a lavorare e a versare i 
contributi dopo l&#39;anno 1995, e che quindi oggi hanno come massimo 17 
anni di anzianità contributiva.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Quando il titolare si avvale anche dell&#39;attività di
 familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono 
essere determinati con le seguenti modalità:&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
1) imprese familiari legalmente costituite: sia i 
contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono 
essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da 
ciascuno ai fini fiscali;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
2) aziende non costituite in imprese familiari: il 
titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito 
denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi 
attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale 
dell&#39;impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono
 essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a 
ciascuno di essi.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Una norma particolare è stabilita per le persone 
che esercitano l&#39;attività di affittacamere e per i produttori di terzo e
 quarto gruppo iscritti alla gestione dei commercianti: costoro non sono
 soggetti all&#39;osservanza del minimale annuo di reddito, e quindi devono 
versare i contributi a percentuale calcolati sull&#39;effettivo reddito, più
 la quota dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro 
mensili.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
a) 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17 
febbraio 2014, per il versamento delle quattro rate dei contributi 
dovuti sul minimale di reddito;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
b) entro i termini previsti per il pagamento delle 
imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi 
dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 
2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Attenzione: l&#39;INPS da quest&#39;anno non invierà più le
 comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento 
della contribuzione dovuta: le medesime informazioni potranno essere 
prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite 
l&#39;opzione, contenuta nel cassetto previdenziale «Dati del mod. F24»; 
attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, 
in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/7744055507189251693/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2013/03/artigiani-e-commercianti-contributo.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/7744055507189251693'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/7744055507189251693'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2013/03/artigiani-e-commercianti-contributo.html' title='ARTIGIANI e COMMERCIANTI: CONTRIBUTO INPS 2013 '/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-3833800090014153752</id><published>2013-03-20T14:37:00.003-07:00</published><updated>2013-03-20T14:37:23.297-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="ADOzione FIGLI"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="INDENNITÀ INPS PER CINQUE MESI"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="PARASUBORDINATI"/><title type='text'>PARASUBORDINATI CHE ADOTTANO FIGLI: INDENNITÀ INPS PER CINQUE MESI </title><content type='html'>&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla 
gestione separata INPS, che adottino o abbiano in affidamento 
preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l&#39;indennità di 
maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i 
limiti di età del minore, sia in caso di adozione nazionale, sia 
internazionale.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Così ha stabilito la Corte costituzionale (Sent. n. 
257/2012) dichiarando l&#39;illegittimità dell&#39;art. 64, comma 2, del D.Lgs. 
n. 151/2001 che prevede in questi casi il pagamento della indennità per 
soli tre mesi.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Ciò premesso l&#39;INPS comunica che l&#39;estensione del 
periodo si applica a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come 
tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta 
sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/3833800090014153752/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2013/03/parasubordinati-che-adottano-figli.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/3833800090014153752'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/3833800090014153752'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2013/03/parasubordinati-che-adottano-figli.html' title='PARASUBORDINATI CHE ADOTTANO FIGLI: INDENNITÀ INPS PER CINQUE MESI '/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-6973243732796749089</id><published>2013-03-20T14:34:00.003-07:00</published><updated>2013-03-20T14:34:14.448-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="DOTTORI COMMERCIALISTI"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Pensioni"/><title type='text'>DOTTORI COMMERCIALISTI: SULLE PENSIONI SI ABBATTE IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ</title><content type='html'>&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Il regolamento della Cassa nazionale di previdenza e
 assistenza dei dottori commercialisti prevede che i trattamenti 
pensionistici a carico siano assoggettati ad una trattenuta mensile, 
proporzionata all&#39;importo della pensione, denominata «contributo di 
solidarietà»; il contributo deve essere rivalutato annualmente sulla 
base di specifici coefficienti ed è ricompreso fra i contributi 
previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di
 legge ed è, pertanto, deducibile ai fini fiscali.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Per le pensioni in totalizzazione, il contributo di
 solidarietà deve essere applicato sulla sola quota a carico della cassa
 in questione; in questo senso l&#39;INPS ha messo a punto la procedura 
informatica per consentire l&#39;inserimento dell&#39;informazione del 
contributo in argomento in fase di prima liquidazione.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Contestualmente alle operazioni di rinnovo delle 
pensioni 2013, le pensioni in essere interessate dal contributo di 
solidarietà in parola sono state aggiornate con la trattenuta mensile a 
partire dalla rata di gennaio 2013.&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/6973243732796749089/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2013/03/dottori-commercialisti-sulle-pensioni.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/6973243732796749089'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/6973243732796749089'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2013/03/dottori-commercialisti-sulle-pensioni.html' title='DOTTORI COMMERCIALISTI: SULLE PENSIONI SI ABBATTE IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-7785154696124195187</id><published>2013-03-20T14:29:00.005-07:00</published><updated>2013-03-20T14:29:41.406-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE A FAVORE DELLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA"/><title type='text'>EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE A FAVORE DELLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA </title><content type='html'>&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013
 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell&#39;economia e delle 
finanze del 1° febbraio 2013, che individua le modalità per la 
deduzione, a partire dal 2012, delle erogazioni liberali versate a 
favore della Chiesa apostolica in Italia.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Dette erogazioni liberali, deducibili dal reddito 
complessivo sino all&#39;importo massimo annuale di euro 1.032,91, debbono 
risultare dai seguenti documenti:&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
a) attestazione o ricevuta di versamento in conto 
corrente postale intestato alla Chiesa apostolica in Italia, contenente 
la causale dell&#39;erogazione liberale;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
b) ricevuta rilasciata dall&#39;azienda di credito al 
cliente attestante l&#39;avvenuto accreditamento dell&#39;importo 
dell&#39;erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario
 o postale intestato alla Chiesa apostolica in Italia, in caso di 
effettuazione dell&#39;erogazione mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
c) in caso di effettuazione dell&#39;erogazione con 
assegno bancario, quietanza liberatoria rilasciata a nome della Chiesa 
apostolica in Italia su appositi stampati predisposti e numerati da 
detta Chiesa e contenente: il numero progressivo della quietanza; 
cognome, nome e comune di residenza del donante; l&#39;importo 
dell&#39;erogazione liberale; la causale dell&#39;erogazione liberale (la 
quietanza può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale 
rappresentante della Chiesa apostolica in Italia, anche da altri 
soggetti incaricati dalla Chiesa medesima).&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/7785154696124195187/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2013/03/erogazioni-liberali-effettuate-favore.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/7785154696124195187'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/7785154696124195187'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2013/03/erogazioni-liberali-effettuate-favore.html' title='EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE A FAVORE DELLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA '/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-4476268043397490024</id><published>2013-03-20T14:27:00.001-07:00</published><updated>2013-03-20T14:27:09.941-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="CURE TERMALI INPS 2013"/><title type='text'>CURE TERMALI INPS 2013 </title><content type='html'>&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Inizia con il 25 marzo l&#39;attività termale INPS per 
il 2013 e terminerà con l&#39;ultimo turno del 18 novembre 2013, per un 
totale di 18 turni; le domande di prestazione termale dovranno essere 
presentate entro il 31 ottobre. L&#39;assicurato dovrà iniziare il 
trattamento termale entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di
 accoglimento della domanda.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Il modello di visita andrà compilato, con 
particolare attenzione all&#39;esame obiettivo dell&#39;apparato interessato in 
riferimento al decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1994 
contenente l&#39;elenco delle patologie concedibili (reumoartropatie e 
broncocatarrali).&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Al fine di facilitare gli assistiti nella scelta 
della struttura termale presso la quale avverranno le cure, le Direzioni
 regionali INPS dovranno tenere evidenziate nel prospetto «cure forme 
artropatiche», tra le strutture alberghiere che intendano aderire alla 
convenzione per l&#39;anno in corso, quelle collegate a stabilimenti termali
 che praticano solo la balneoterapia.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Per le strutture esclusivamente alberghiere 
dovranno essere indicati, oltre alla distanza dalle terme, il mezzo di 
collegamento messo a disposizione degli assistiti per raggiungere le 
stesse.&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/4476268043397490024/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2013/03/cure-termali-inps-2013.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/4476268043397490024'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/4476268043397490024'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2013/03/cure-termali-inps-2013.html' title='CURE TERMALI INPS 2013 '/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-4028002983660659164</id><published>2013-03-20T14:23:00.004-07:00</published><updated>2013-03-20T14:23:45.912-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="MOD. 730/2013: APPROVATO IL MODELLO PER COMUNICARE AL FISCO LA SEDE TELEMATICA"/><title type='text'>MOD. 730/2013: APPROVATO IL MODELLO PER COMUNICARE AL FISCO LA SEDE TELEMATICA </title><content type='html'>&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Con provvedimento direttoriale del 22 febbraio 2013
 l&#39;Agenzia delle entrate ha approvato il modello di «Comunicazione per 
la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi 
disponibili dall&#39;Agenzia delle entrate», con le relative istruzioni e 
specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Il modello, attraverso il quale i datori di lavoro 
devono comunicare all&#39;Agenzia delle entrate la sede telematica presso 
cui intendono ricevere i dati contabili delle dichiarazioni 730 
presentate dai propri dipendenti, deve essere inviato entro il 31 marzo 
di ciascun anno, esclusivamente con modalità telematica, direttamente 
dal sostituto d&#39;imposta o tramite gli intermediari abilitati, secondo le
 specifiche tecniche annesse al presente provvedimento ovvero 
utilizzando il prodotto informatico reso gratuitamente disponibile sul 
sito dell&#39;Agenzia delle entrate.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;doc_testo&quot;&gt;
Non devono inviare la comunicazione, in assenza di 
variazioni dei dati forniti, i sostituti che hanno già ricevuto i 730-4 
in via telematica dall&#39;Agenzia. Inoltre, non sono tenuti alla 
presentazione del modello l&#39;INPS e i sostituti d&#39;imposta che si 
avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell&#39;Economia e 
delle Finanze, in quanto utilizzano per la ricezione dei modelli 730-4 
propri canali telematici.&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/4028002983660659164/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2013/03/mod-7302013-approvato-il-modello-per.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/4028002983660659164'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/4028002983660659164'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2013/03/mod-7302013-approvato-il-modello-per.html' title='MOD. 730/2013: APPROVATO IL MODELLO PER COMUNICARE AL FISCO LA SEDE TELEMATICA '/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-216087314410902107</id><published>2012-02-20T00:43:00.002-08:00</published><updated>2012-02-20T00:43:53.840-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="MODELLI 730-4"/><title type='text'>MODELLI 730-4  SCADE IL 31 MARCO LA COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE TELEMATICA</title><content type='html'>&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;testo_cons&quot;&gt;
Con provvedimento del Direttore dell&#39;Agenzia delle entrate 
del 2 febbraio 2012 - pubblicato sul sito Internet della stessa Agenzia in data 
8 febbraio 2012 - è stato approvato il modello di «Comunicazione per la 
ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili 
dall&#39;Agenzia delle entrate», con le relative istruzioni e specifiche tecniche 
per la trasmissione dei dati.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;testo_cons&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;testo_cons&quot;&gt;
Essendosi ormai conclusa positivamente la fase di avvio 
graduale resa necessaria per assicurare la corretta e tempestiva comunicazione 
dei dati tra i soggetti interessati ed un monitoraggio delle eventuali criticità 
emergenti nella fase di avvio, quest&#39;anno la comunicazione, da presentare entro 
il prossimo 31 marzo 2012, vede coinvolti tutti i sostituti d&#39;imposta, i quali 
dovranno rendere nota la sede telematica presso cui intendono ricevere i dati 
contabili delle dichiarazioni presentate dai propri dipendenti.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;testo_cons&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;testo_cons&quot;&gt;
Resta fermo che, in assenza di variazioni dei dati forniti, 
i sostituti che hanno già ricevuto lo scorso anno i modelli 730-4 in via 
telematica dall&#39;Agenzia delle entrate non devono presentare alcuna 
comunicazione.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;testo_cons&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;testo_cons&quot;&gt;
Il provvedimento stabilisce che l&#39;Agenzia delle entrate, nei 
casi di impossibilità di rendere disponibili i modelli 730-4, li restituisce ai 
soggetti che hanno prestato l&#39;assistenza fiscale, i quali provvederanno 
autonomamente a trasmetterli ai sostituti d&#39;imposta.&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/216087314410902107/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/modelli-730-4-scade-il-31-marco-la.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/216087314410902107'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/216087314410902107'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/modelli-730-4-scade-il-31-marco-la.html' title='MODELLI 730-4  SCADE IL 31 MARCO LA COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE TELEMATICA'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-1815126142628048545</id><published>2012-02-13T13:16:00.000-08:00</published><updated>2012-02-13T13:16:12.733-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Liberalizzazione delle attività economiche"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="riduzione degli oneri amministrativi sulle imposte"/><title type='text'>Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imposte</title><content type='html'>&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;testo_cons&quot;&gt;
La norma dispone, salvo che per alcune specifiche attività, 
l&#39;abrogazione dei limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o 
preventivi atti di assenso, per l&#39;avvio di un&#39;attività economica, non 
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e 
compatibile con l&#39;ordinamento comunitario.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;testo_cons&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;testo_cons&quot;&gt;
(D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 
1)&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/1815126142628048545/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/liberalizzazione-delle-attivita.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/1815126142628048545'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/1815126142628048545'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/liberalizzazione-delle-attivita.html' title='Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imposte'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-5278892913220860892</id><published>2012-02-13T13:06:00.000-08:00</published><updated>2012-02-13T13:06:00.114-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="DECRETO LIBERALIZZAZIONI"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="decreto monti"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Liberazioni"/><title type='text'>Pubblicato il decreto liberalizzazioni</title><content type='html'>&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;testo_cons&quot;&gt;
Nella G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012, supp. ord. n. 18, è 
stato pubblicato il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, recante «Disposizioni urgenti 
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;testo_cons&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;testo_cons&quot;&gt;
Il decreto, composto di ben 98 articoli, contiene un 
pacchetto di riforme strutturali per la crescita con le quali il Governo Monti 
intende rimuovere due grandi vincoli che hanno compresso per decenni il 
potenziale di crescita dell&#39;Italia: l&#39;insufficiente concorrenza dei mercati e 
l&#39;inadeguatezza delle infrastrutture.&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;testo_cons&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;testo_cons&quot;&gt;
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/5278892913220860892/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/pubblicato-il-decreto-liberalizzazioni.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/5278892913220860892'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/5278892913220860892'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/pubblicato-il-decreto-liberalizzazioni.html' title='Pubblicato il decreto liberalizzazioni'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-2981551322812309493</id><published>2012-02-09T22:21:00.000-08:00</published><updated>2012-02-10T00:03:34.408-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="DICHIARAZIONE INFEDELE"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="DICHIARAZIONE OMESSA"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="documenti falsi in dichiarazione"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="FATTURE OGGETTIVAMENTE INESISTENTI"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI"/><title type='text'>PER LA CASSAZIONE SE IL COSTO È SOSTENUTO L&#39;OPERAZIONE NON È INESISTENTE</title><content type='html'>Non c&#39;è evasione se in dichiarazione si utilizzano documenti soggettivamente falsi: la Cassazione (Sent. n. 41444 del 14 novembre 2011) ha stabilito che non sussiste il reato di dichiarazione fraudolenta e non scatta il sequestro sui conti dell?imprenditore in caso di fatture soggettivamente false, rispondenti cioè ad operazioni commerciali reali ma fra soggetti diversi&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
DICHIARAZIONE INFEDELE&lt;br /&gt;
DICHIARAZIONE OMESSA&lt;br /&gt;
FATTURE OGGETTIVAMENTE INESISTENTI E FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 41444 DEPOSITATA IL 17 NOVEMBRE 2011
CONCLUSIONI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, disciplina le ipotesi di reati penali che possono essere commessi da imprenditori e professionisti nell&#39;esercizio delle proprie attività.


In particolare l&#39;art. 2 (1) «Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» del citato decreto, al comma primo prevede «... è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi ...».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il secondo comma del medesimo articolo individua il fatto del reato penale che si concretizza «... avvalendosi di fatture (2) o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell&#39;Amministrazione finanziaria ...».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;DICHIARAZIONE INFEDELE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;Le soglie di punibilità sono elencate dal successivo art. 4 (3) del medesimo decreto legislativo che riconducono, se non superate, la violazione a «dichiarazione infedele».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E difatti, fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3 del medesimo decreto è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) l&#39;imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila (per «imposta evasa» si intende la differenza tra l&#39;imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l&#39;intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) l&#39;ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all&#39;imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell&#39;ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2 milioni.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per «elementi attivi o passivi» si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell&#39;applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.


DICHIARAZIONE OMESSA


L&#39;art. 5 del medesimo decreto codificato quale «Dichiarazione omessa» sanziona con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l&#39;imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ai fini della disposizione non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FATTURE OGGETTIVAMENTE INESISTENTI E FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prima di esaminare la sentenza, è opportuno ricordare che la falsità delle fatture può avere carattere «oggettivo», quando riguarda operazioni assolutamente inesistenti, o «soggettivo», nel caso le operazioni siano compiute tra soggetti diversi da quelli tra cui è intercorsa la fatturazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La prima ipotesi di «fattura oggettivamente inesistente» riguarda l&#39;ipotesi di mancanza assoluta dell&#39;operazione fatturata, e generalmente viene messa in atto dalle cd. «cartiere».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Secondo l&#39;accezione generale le cosiddette «cartiere» sono le imprese esistenti solo sotto il profilo formale (in quanto titolari di partita IVA, vera o falsa, ed eventualmente iscritte alla Camera di commercio), ma non sotto il profilo sostanziale in quanto non svolgono alcuna attività commerciale, ma si limitano a rilasciare a terzi «fatture» per forniture di beni o per prestazioni di servizi in realtà mai eseguiti, mancando la struttura operativa idonea a produrli, a fornirli o a prestarli.

Trattasi, in sostanza, di soggetti del tutto sprovvisti di quei fattori produttivi necessari per l&#39;esecuzione dell&#39;operazione commerciale documentata in fattura (quali beni strumentali e/o personale, Cass. n. 735/2010, n. 27574/2008, n. 1950/2007).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In tali circostanze, chi si avvantaggia di documenti «oggettivamente» fittizi non può invocare estraneità all&#39;accordo fraudolento se non dimostra di essere stata reale controparte del rapporto riguardante l&#39;operazione fatturata (4). In tali casi il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di operazioni inesistenti è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla (sola) inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità totale o parziale tra costi indicati e costi sostenuti (Cass., sez. III, 16 marzo 2010, n. 10394).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Di diversa natura si configurano «le fatture soggettivamente inesistenti» che si concretizzano qualora le operazioni, realmente avvenute, siano compiute tra soggetti diversi da quelli che hanno documentato l&#39;operazione, ovvero quando gli acquisti di beni o servizi sono avvenuti «a nero» presso altri soggetti, diversi dalle società compiacenti che hanno emesso le fatture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quindi, cessione e/o prestazione realmente avvenuta ma l&#39;emittente (prestatore o cedente) non è colui che, effettivamente, ha realizzato l&#39;operazione; è fittizio pertanto solo il soggetto cedente ma non l&#39;operazione.

La Sent. n. 41444 emessa dalla Sezione Penale della Corte di Cassazione e depositata il 14 novembre scorso si occupa di una ipotesi di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Secondo i Giudici del Supremo Collegio, l&#39;utilizzo in dichiarazione ai fini delle imposte dirette di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non integra violazione penale in quanto sarebbe assente evasione d&#39;imposta, avendo il contribuente effettivamente sostenuto il costo indicato nei documenti ancorché emessi da soggetti differenti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 41444 DEPOSITATA IL 17 NOVEMBRE 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il fatto&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al rappresentante legale di una società venivano contestati i reati di cui all&#39;art. 2 ed all&#39;art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 e quindi la presentazione di dichiarazione fraudolenta mediante l&#39;uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Procura competente sottoponeva a sequestro preventivo conti bancari e/o postali, depositi a risparmio, dossier titoli e cassette di sicurezza presso tutti i soggetti operanti nel territorio nazionale nel settore della raccolta e gestione del risparmio ed intermediazione finanziaria intestati al rappresentante legale, per un importo pari all&#39;imposta evasa, compresa di sanzioni ed interessi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Procuratore della Repubblica sosteneva che i costi indicati dalla società indagata, effettuati con pagamenti in contanti, non potevano essere presi in considerazione non essendo né veritieri né attendibili. Ciò che veniva censurato dall&#39;accusa era l&#39;aver ritenuto - dal Tribunale di merito - la «certezza» dei costi indicati in ciascun fattura soggettivamente falsa, laddove sarebbe stato plausibile che l&#39;acquisto veniva effettuato a costi inferiori a quelli dichiarati.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La decisione


I Giudici della Corte di Cassazione, cui si rivolgeva il P.M., confermavano in pieno la sentenza emessa dal Tribunale di merito.

E difatti, precisano i Giudici «... dalla complessa attività investigativa era emerso che la società, pur avendo ricevuto fatture ... inerenti quantitativi di rottami metallici e cascami non compatibili con le capacità imprenditoriali di questi ultimi, aveva realmente movimentato i quantitativi di merce sottesi alle operazioni fatturate posto che dall&#39;analisi contabile sui beni oggetto di intermediazione non era stata riscontrata alcuna sostanziale difformità tra quanto entrato e quanto uscito dalla ditta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tale circostanza - secondo il Tribunale - evidenziava che si era trattato di operazioni poste in essere realmente - e quindi non oggettivamente fittizie - ma tra soggetti diversi da quelli indicati nelle fatture.

I Giudici di legittimità, pertanto, chiariscono che con riguardo alle imposte dirette il reato sussiste solo in presenza di fatture oggettivamente - e non soggettivamente - inesistenti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tale principio è già stato espresso da Cassazione Penale, sez. III, Sent. 26 novembre 2008 - 23 gennaio 2009, secondo cui la definizione di operazione soggettivamente inesistente ai fini dell&#39;applicazione della disciplina sanzionatoria penale corrisponde all&#39;operazione obiettivamente non intercorsa fra i soggetti indicati nella fattura o in altro documento equipollente, ed è dunque irrilevante, sotto tale profilo, l&#39;utilizzazione del bene o della prestazione da parte di un soggetto terzo potendo tale circostanza assumere valenza per l&#39;eventuale esclusione del requisito di inerenza del costo sostenuto dal committente.

Infine, relativamente all&#39;omessa presentazione della dichiarazione, la sentenza, utilizzando le risultanze delle indagini investigative del Tribunale, certificava il mancato superamento delle soglie di punibilità (euro 77.468,53, soglia vigente all&#39;epoca dei fatti) dovendosi computare ai fini del calcolo dell&#39;imposta evasa anche i costi effettivi sostenuti dalla società, utili a determinare il reddito imponibile su cui applicare l&#39;aliquota IRES, e quindi anche le somme corrispondenti alle fatture indiziate poiché afferenti a componenti negativi di reddito sostenuti e non fittizi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CONCLUSIONI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Non di rado numerosi accertamenti vedono coinvolte imprese estranee al particolare meccanismo fraudolento messo in atto da imprese senza scrupolo che dopo qualche anno, si scoprono evasori fiscali.

Già con altre sentenze, infatti, la Suprema Corte, al fine di non penalizzare gli acquirenti in buona fede (Sent. n. 8132/2011), ha fornito anche alcuni elementi su cui valutare la cosiddetta ignoranza incolpevole e quindi l&#39;estraneità alla frode (5).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NOTE


--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Modificato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 13, art. 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l&#39;imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l&#39;operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Si veda nota 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(4) C. Cass. n. 2847 del 7 febbraio 2008, che ha rigettato il ricorso presentato da una società utilizzatrice che addiceva la propria buona fede, ovvero il non avere partecipato agli accordi fraudolenti. A giudizio della Corte, ove le fatture risultino non solo «soggettivamente» ma anche «oggettivamente» fittizie, sia la mancata conoscenza dell&#39;illegalità degli accordi esistenti tra le «altre» società interessate alle vendite, che la correttezza formale della contabilità del soggetto passivo non possono «costituire un comodo alibi per giustificare una violazione fiscale».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conseguentemente, per i giudici, la società ricorrente avrebbe dovuto provare, per contrastare i dati in possesso dell&#39;Amministrazione, l&#39;esistenza dei fatti dai quali scaturiva l&#39;effettività del proprio diritto, «quali ad esempio le ricevute dei pagamenti e/o il contratto sottostante alle prestazioni fatturate»; solo così avrebbe potuto dimostrare di essere stata «reale controparte del rapporto riguardante l&#39;operazione fatturata».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cassazione è giunta alla conclusione secondo cui, in tema di fatture afferenti a operazioni economiche inesistenti, l&#39;infrazione fiscale si configura per il solo fatto oggettivo che il contribuente con il proprio comportamento (doloso o colposo che sia) abbia determinato il rischio per l&#39;Amministrazione di non conseguire il pagamento dell&#39;imposta effettivamente dovuta; pertanto, è irrilevante, agli effetti dell&#39;iter decisionale della controversia fiscale, che il contribuente abbia asserito di essere in buona fede e di non avere partecipato agli accordi fraudolenti con le altre società.

(http://www.andrenacci.net/area-aziende/agevolazioni-alle-aziende/61-fatture-per-operazioni-nesistenti.html).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(5) Assenza di elementi da cui presupporre la provenienza fittizia delle fatture, ovvero il fatto di non aver tratto alcun beneficio dalla frodi. A. Iorio, «Più tutele contro le frodi carosello», in Il Sole 24 Ore, 4 maggio 2011.





(D.Lgs. n. 74/2000, art. 2)
(Cass., Sent. n. 27574/2008)
(Cass., Sent. n. 1950/2007)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
di Attilio Romano</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/2981551322812309493/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/per-la-cassazione-se-il-costo-e.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/2981551322812309493'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/2981551322812309493'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/per-la-cassazione-se-il-costo-e.html' title='PER LA CASSAZIONE SE IL COSTO È SOSTENUTO L&#39;OPERAZIONE NON È INESISTENTE'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-6488031576011588409</id><published>2012-02-09T22:16:00.000-08:00</published><updated>2012-02-10T00:14:01.919-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="LA CASSAZIONE RIENTRA TRA LE PRESUNZIONI LEGALI RELATIVE"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="REDDITOMETRO"/><title type='text'>Redditometro: per la cassazione onere della prova a carico del contribuente</title><content type='html'>REDDITOMETRO: PER LA CASSAZIONE RIENTRA TRA LE PRESUNZIONI LEGALI RELATIVE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cassazione, a pochi mesi dalla Sent. n. 13289/2011 che aveva sancito l&#39;inquadramento tra le presunzioni semplici del redditometro, torna sui propri passi, ponendo a carico del contribuente l&#39;onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall&#39;Ufficio&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
ANALISI DELL&#39;ORIENTAMENTO PRO-CONTRIBUENTE&lt;br /&gt;
IL PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE «A FAVORE» DELLA PRESUNZIONE SEMPLICE
CONSIDERAZIONI FINALI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In tema di accertamento sintetico da cd. redditometro, la Suprema Corte approda - a distanza di pochi mesi dall&#39;ultima pronuncia (1) - ad un «nuovo cambio di rotta» sull&#39;argomento, ovvero questa tipologia di «verifica» fiscale non deve basarsi sui medesimi parametri applicati all&#39;interno dell&#39;accertamento da studio di settore, ossia su presunzioni semplici (caratterizzate dalla gravità, precisione e concordanza, art. 2729 c.c.) (2), bensì sulle cd. presunzioni legali relative (Cass. n. 27545/2011).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ANALISI DELL&#39;ORIENTAMENTO PRO-CONTRIBUENTE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ebbene, la precedente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13289/2011) era contraddistinta dalla seguente ratio (del tutto condivisibile):&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
il redditometro - in particolare il meccanismo operante all&#39;interno di tale accertamento - viene configurato come un qualsiasi strumento da «coefficiente» (come ad esempio lo studio di settore), alla stregua di una tipica verifica fiscale standardizzata.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si tratta - invero - di una vera e propria equiparazione (in relazione agli oneri probatori posti a carico dell&#39;Amministrazione finanziaria) tra lo studio di settore e il redditometro (tale affiancamento cd. metodologico tra i due accertamenti era già stato introdotto all&#39;interno della Relazione n. 94 del 9 luglio 2009 dell&#39;Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In particolare, gli elementi della gravità, della precisione e della concordanza (requisiti imprescindibili all&#39;interno delle presunzioni semplici) devono essere rafforzati - secondo il precedente orientamento - all&#39;esito del contraddittorio instaurato tra il Fisco ed il contribuente (divenuto obbligatorio nel nuovo accertamento sintetico modificato dal D.L. n. 78/2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3).

A ben vedere, tale corrente di pensiero («temporaneamente» archiviata con l&#39;ordinanza in parola) intendeva rimarcare lo «spirito» della citata riforma del 2010, ovvero l&#39;intervenuta obbligatorietà di introdurre il confronto tra le parti prima della notifica dell&#39;avviso di accertamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In precedenza - ossia prima della riforma del 2010 - il redditometro trovava la propria «cittadinanza fiscale» su una presunzione legale relativa, la quale determinava un&#39;inversione dell&#39;onere probatorio proprio a carico del contribuente, come del resto aveva stabilito in modo costante la Corte di Cassazione in numerose sentenze (fino al 31 maggio 2010).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ad ogni buon conto, la summenzionata modifica legislativa aveva l&#39;obiettivo (non espressamente dichiarato) di «esaurire» la ragion d&#39;essere delle presunzioni legali applicati all&#39;accertamento redditometrico (principio in realtà non negoziabile nella vecchia impostazione).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pertanto, su siffatta questione, l&#39;orientamento giurisprudenziale maggioritario aveva aderito a tale interpretazione, ossia con l&#39;instaurazione del contraddittorio, l&#39;Ufficio non avrebbe più potuto trincerarsi dietro la sussistenza di tale elemento «indiziario» a sostegno del proprio «impianto accusatorio» (rectius: presuntivo legale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Con il «confronto diretto» tra il Fisco ed il contribuente si assiste, in senso proprio, alla nascita di uno strumento, avente ad oggetto la funzione di adattare le presunzioni dell&#39;Ufficio alla reale situazione reddituale/economica imputabile effettivamente al contribuente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Difatti, la Cassazione aveva stabilito che il «risultato dello standard, dato dal redditometro, deve essere corretto nel corso del contraddittorio, in modo da fotografare la reale e specifica situazione del contribuente (4)».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La presenza del contraddittorio costituisce quindi un tassello fondamentale per gli accertamenti standardizzati, per i quali la caratteristica comune risulta essere proprio quella dell&#39;adeguamento - attraverso il confronto inter partes - circa il risultato conseguito con il software e la realtà economica rappresentata dal contribuente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si osserva, in definitiva, che anche nell&#39;accertamento sintetico (come nello studio di settore), il risultato del dato standard di origine deve necessariamente essere plasmato nel corso del contraddittorio con il soggetto, pena l&#39;illegittimità dell&#39;accertamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A ben vedere, con la pregressa corrente interpretativa, veniva confermato il principio stabilito dalla Suprema Corte SS. UU. [nn. 26635 - 266636 - 26637 - 26638 del dicembre 2009 (5)], ossia che l&#39;accertamento si rafforza (e si legittima) proprio attraverso il contraddittorio instaurato «con il contribuente dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare la concreta realtà economica dell&#39;impresa con la presunzione».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In breve, in tutti gli accertamenti standardizzati occorre quindi valutare l&#39;esito del contraddittorio per accertare la «personalizzazione» dei parametri da software alla singola posizione del contribuente, al fine di assicurare una ragionevole concretezza rispetto ai requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IL PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE «A FAVORE» DELLA PRESUNZIONE SEMPLICE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In realtà, non è la prima volta che la Corte di Cassazione approdava a tale conclusione «pro contribuente»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
il primo segnale del revirement sull&#39;argomento è da ricercare nell&#39;Ord. n. 21661 del 22 ottobre 2010.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nel citato provvedimento, la giurisprudenza di legittimità giunse proprio al seguente risultato: anche il redditometro appartiene alla categoria degli accertamenti standardizzati, dunque - per analogia - anche la legittimità del sintetico transita dagli elementi acquisiti in sede di contraddittorio (per suffragare la tesi dell&#39;Agenzia delle entrate) (6).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Con tale pronuncia veniva - in via definitiva - riconosciuta l&#39;esistenza di un&#39;ampia categoria di metodiche standardizzate di accertamento tributario, caratterizzate dalla elaborazione di dati del contribuente sulla base di valori e percentuali medie (7).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ma vi è di più: nella Sent. n. 13289/2011 si affermava un ulteriore principio, ossia che l&#39;obbligo di esperire il preventivo contraddittorio tra le parti trova applicazione anche per il passato, pertanto non solamente per gli accertamenti afferenti periodi di imposta dal 2009 e successivi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CONSIDERAZIONI FINALI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A ben vedere, pare lampante la portata «copernicana» di tale linea interpretativa: la nuova previsione di legge circa la coercitività del contraddittorio (preventivo) comporta:

- in primo luogo l&#39;obbligo da parte dell&#39;Agenzia delle entrate di chiedere il confronto con il contribuente (e non limitandosi a far compilare i noti questionari);

- ed in secondo luogo, impegna il Fisco a svolgere un particolare lavoro, finalizzato ad arricchire (in termini probatori) le motivazioni dell&#39;accertamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Di contro, la mancata risposta da parte del contribuente all&#39;invito al contraddittorio costituisce elemento indiziario convergente a supportare il contenuto dell&#39;accertamento, tuttavia rappresenta una scelta strategica del contribuente (8), il quale potrà decidere di offrire (o meno) determinate notizie al Fisco.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In definitiva, il principio del contraddittorio - anche all&#39;interno della normativa italiana, nonché della giurisprudenza - inizia ad interessare gli operatori del settore, come peraltro ha sancito la Corte di Giustizia della UE nella sentenza Sotropè (C - 349/07) e la Corte di Cassazione (n. 14105 dell&#39;11 giugno 2010).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Probabilmente, rappresenta il primo passo (senza dubbio rilevante) verso un nuovo equilibrio tra diritti e doveri distribuiti all&#39;Amministrazione finanziaria e al contribuente, tendente a realizzare una forma dignitosa di Stato di diritto, alla luce peraltro dei principi di buona fede e di collaborazione nella relazione tra le parti: si tratta pertanto non solo di un dovere etico, ma anche (e soprattutto) di un dovere giuridico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nonostante le considerazioni svolte nei capoversi precedenti - a fronte della nuova pronuncia in tema di redditometro - la Corte di Cassazione ha deciso di optare a favore di una drastica «inversione di marcia» in relazione alla metodologia da applicare all&#39;accertamento sintetico, sovraccaricando (senza una ragionevole motivazione giuridica) la posizione processuale del contribuente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In altre parole «grava» sul ricorrente, il quale intenda contestare l&#39;applicazione di tali coefficienti presuntivi di reddito - all&#39;interno dei propri atti difensivi - «l&#39;onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall&#39;Ufficio».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NOTE


--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) C. Cass. n. 13289/2011 del 17 giugno 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Sulla natura dei requisiti delle presunzioni semplici (precisione, concordanza e gravità), taluni autorevoli studiosi hanno valutato come «obsoleti» tali elementi: è condivisibile ritenere che «si è in presenza di presunzioni semplici quando vi sono un insieme di elementi presuntivi - ma anche, eccezionalmente, uno soltanto - che portano a un elevato grado di probabilità del fatto (o effetto) presunto» («Per le presunzioni fiscali vocabolario da aggiornare» di Dario Deotto, in Il Sole 24 Ore, 11 febbraio 2011).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) «Guida all&#39;Accertamento delle imposte» (a cura di Bruno Frizzera), Gruppo 24 Ore, 2010 (Proprio l&#39;intervenuta obbligatorietà del contraddittorio «preventivo», preme osservare che si inserisce positivamente nella esplicita formalizzazione della legge n. 212/2000 - Statuto del Contribuente -, in tema di collaborazione tra Fisco e contribuente (art. 10).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(4) «Redditometro, vince il confronto» di Dario Deotto, in Il Sole 24 Ore, 19 giugno 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(5) Il contraddittorio preventivo dovrebbe essere la regola nel procedimento dei tributi, così come di può evincere indirettamente dalle citate pronunce della Corte di Cassazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(6) Su tale orientamento si è conformata anche una pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, n. 24/2/11 del 25 marzo 2011. In tale sentenza si afferma che l&#39;applicazione acritica e tabellare dei parametri redditometrici, qualora non supportata da ulteriori elementi in relazione alla fattispecie, non rende autosufficiente l&#39;accertamento sintetico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(7) «Garanzie e doveri del nuovo redditometro» di Alberto Marcheselli (Professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino), in Corriere Tributario, n. 45/2010.

(8) Cass. SS.UU., n. 26637 del 2009.





(D.P.R. n. 600/1973 art. 38)
(C. Cass., Sent. n. 13289 del 17 giugno 2011)
(C. Cass., Sent. n. 27545/2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
di Federico Marrucci</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/6488031576011588409/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/redditometro-per-la-cassazione-onere.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/6488031576011588409'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/6488031576011588409'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/redditometro-per-la-cassazione-onere.html' title='Redditometro: per la cassazione onere della prova a carico del contribuente'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-3810542506014296994</id><published>2012-02-05T02:46:00.001-08:00</published><updated>2012-02-05T02:49:12.333-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="FABBRICATI RURALI"/><title type='text'>FABBRICATI RURALI: DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ DA PRESENTARE ENTRO IL 31 MARZO 2012</title><content type='html'>L&#39;Agenzia del territorio, con proprio comunicato dell&#39;11 gennaio 2012, ha precisato che, in attesa dell&#39;emanazione del decreto ministeriale attuativo delle disposizioni di cui all&#39;art. 13, comma 14-bis, del D.L. n. 201/2011 - decreto che dovrà definire le modalità per l&#39;inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità - le domande per il riconoscimento del requisito di ruralità (da presentare entro il 31 marzo 2012 secondo quanto previsto dall&#39;art. 29, comma 8, del D.L. n. 216/2011) potranno essere presentate utilizzando i modelli già approvati con D.M. 14 settembre 2011, tenendo presente che le richieste avanzate non producono variazione di categoria negli atti del catasto, per la destinazione abitativa, fermo restando i relativi effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità dell&#39;immobile.</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/3810542506014296994/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/fabbricati-rurali-domande-per-il.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/3810542506014296994'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/3810542506014296994'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/fabbricati-rurali-domande-per-il.html' title='FABBRICATI RURALI: DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ DA PRESENTARE ENTRO IL 31 MARZO 2012'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-2839645435897486547</id><published>2012-02-05T02:45:00.001-08:00</published><updated>2012-02-10T00:15:06.891-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="STUDI DI SETTORE 2012: DEFINITO IL PROGRAMMA DELLE REVISIONI"/><title type='text'>STUDI DI SETTORE 2012: DEFINITO IL PROGRAMMA DELLE REVISIONI</title><content type='html'>Con provvedimento direttoriale del 12 gennaio 2012 l&#39;Agenzia delle entrate ha provveduto ad individuare gli studi di settore ed i relativi codici di attività che saranno sottoposti a revisione e che potranno essere applicabili a decorrere dal periodo d&#39;imposta 2012, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell&#39;economia e delle finanze.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Agenzia delle entrate - Provv. 12 gennaio 2012)</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/2839645435897486547/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/studi-di-settore-2012-definito-il.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/2839645435897486547'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/2839645435897486547'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/studi-di-settore-2012-definito-il.html' title='STUDI DI SETTORE 2012: DEFINITO IL PROGRAMMA DELLE REVISIONI'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-750693921169540578</id><published>2012-02-05T02:44:00.000-08:00</published><updated>2012-02-10T00:16:02.420-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="ATTIVITÀ DI CONTROLLO AI FINI IVA SUI PERIODI D&#39;IMPOSTA «COPERTI» DALLE SANATORIE FISCALI DEL 2002"/><title type='text'>Agenzia delle Entrate - raddoppio dei termini di accertamento</title><content type='html'>Con la Circ. n. 1/E del 13 gennaio 2012 l&#39;Agenzia delle entrate torna sulla questione del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall&#39;art. 43, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e dall&#39;art. 57, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 in presenza di violazioni che comportano l&#39;obbligo di denuncia penale per i reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000; raddoppio che, secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale nella Sent. n. 247 del 2011, opera automaticamente ed indipendentemente dalla circostanza che l&#39;obbligo di denuncia sia insorto dopo il decorso del termine «breve» o sia stato adempiuto entro lo stesso termine.&amp;nbsp;

&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sulla base di tale interpretazione, la circolare precisa che i controlli possono riguardare anche le posizioni interessate dalle sanatorie IVA di cui agli artt. 7, 8, 9 e 15 della legge n. 289/2002 (dichiarate come noto incompatibili con il diritto comunitario dalla Corte di Giustizia con le Sentt. del 17 luglio 2008 e dell&#39;11 dicembre 2008), fermo restando che la sola adesione alle sanatorie da parte dei contribuenti non può essere trasformata, a distanza di anni, in una sorta di autodenuncia che determina automaticamente la riespansione del potere di accertamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(C.M. 13 gennaio 2012, n. 1/E)</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/750693921169540578/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/agenzia-delle-entrate-raddoppio-dei.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/750693921169540578'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/750693921169540578'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/02/agenzia-delle-entrate-raddoppio-dei.html' title='Agenzia delle Entrate - raddoppio dei termini di accertamento'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-8603063840354268168</id><published>2012-01-29T03:13:00.001-08:00</published><updated>2012-02-10T00:16:20.762-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Collocamento obbligatorio"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Datori di lavoro"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Denuncia telematica"/><title type='text'>Collocamento obbligatorio - Datori di lavoro – Denuncia telematica</title><content type='html'>La nota prot. n.39/0005909/06 del Ministero del Lavoro del 14 dicembre 2011 ha prorogato al 15 febbraio 2012 la scadenza, originariamente fissata al 31 gennaio, per inviare telematicamente il prospetto informativo disabili, contenente indicazioni in merito all’assolvimento dell’obbligo previsto dalla norma (Art.9 della L. n.68/99, come modificata dall’art.40 del D.L. n.112/08 e D.M. 2/11/2010).</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/8603063840354268168/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/01/collocamento-obbligatorio-datori-di.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/8603063840354268168'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/8603063840354268168'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/01/collocamento-obbligatorio-datori-di.html' title='Collocamento obbligatorio - Datori di lavoro – Denuncia telematica'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-1043083205707562679</id><published>2012-01-28T09:00:00.000-08:00</published><updated>2012-02-10T00:19:38.524-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="deducibilità dei contributi"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="n. 131/E)"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Previdenza complementare"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="R.M. 27 dicembre 2011"/><title type='text'>Previdenza complementare, deducibilità dei contributi da parte dei lavoratori di prima occupazione</title><content type='html'>Al fine di incentivare l&#39;iscrizione alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, l&#39;art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che «ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, e limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi (versati alle forme di previdenza complementare n.d.r.) eccedenti il limite di 5.167,57 euro pari alla differenza positiva tra l&#39;importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il che vuol dire, in altre parole, che per tali soggetti, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di 5.164,57 euro nei primi 5 anni di partecipazione al fondo, l&#39;ammontare residuo della deduzione non utilizzata può essere utilizzato nei 20 anni successivi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al riguardo l&#39;Agenzia delle entrate, nella Ris. n. 131/E del 27 dicembre 2011, fornisce importanti indicazioni in merito alle modalità con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tali soggetti potranno usufruire dell&#39;ulteriore bonus di 2.582,29 euro annui che va ad aggiungersi all&#39;ordinario plafond di deducibilità fiscale di 5.164,57 euro; in particolare, per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di detto ulteriore plafond, viene precisato che, poiché non è indifferente ai fini del rendimento pensionistico l&#39;anno in cui è effettuato il versamento, appare aderente alla ratio della disposizione in esame consentire di impiegare il monte accumulato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di 7.746,86 euro, tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione sopra citata non prevede alcun obbligo di ripartizione in quote costanti del monte non dedotto, né alcuna conseguenza in caso di mancato utilizzo di detto monte in un dato anno.

R.M. 27 dicembre 2011, n. 131/E)</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/1043083205707562679/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/01/previdenza-complementare-deducibilita.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/1043083205707562679'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/1043083205707562679'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/01/previdenza-complementare-deducibilita.html' title='Previdenza complementare, deducibilità dei contributi da parte dei lavoratori di prima occupazione'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-3723905766632836689</id><published>2012-01-28T08:57:00.000-08:00</published><updated>2012-02-10T00:20:37.729-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="codici tributo"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="dilazione degli avvisi bonari"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Ravvedimento operoso"/><title type='text'>Ravvedimento operoso: dilazione degli avvisi bonari</title><content type='html'>Con l&#39;art. 10, comma 13-decies, del D.L. n. 201/2011 il legislatore è intervenuto sulla rateazione delle somme dovute in base ai cd. «avvisi bonari», stabilendo, tra l&#39;altro, che il contribuente non decade dalla rateazione se il tardivo pagamento di una rata successiva alla prima viene comunque effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. In questi casi il contribuente può evitare l&#39;iscrizione a ruolo della sanzione per tardivo versamento se nel versamento si avvale del ravvedimento operoso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E proprio al fine di consentire il versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi ai sensi dell&#39;art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, con risoluzione n. 132/E sono stati istituiti i codici tributo di seguito elencati, da indicare nella sezione «Erario» del modello F24 esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati»:

&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;clear: both; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ0p0XL41nvj8sAvFcJ3hZnysd001Wkiv_-114hxC-C0helLYW9PTLgNBGj00yj9gs0eD_StwxPuxjo8ioSyd3LDrzQvcViUHQKdDgfuwBww0LIU6UxxYQdOQ0wV8Fk9CGITwsPg7qg2WN/s1600/img002092.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: 1em; margin-right: 1em;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; height=&quot;173&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ0p0XL41nvj8sAvFcJ3hZnysd001Wkiv_-114hxC-C0helLYW9PTLgNBGj00yj9gs0eD_StwxPuxjo8ioSyd3LDrzQvcViUHQKdDgfuwBww0LIU6UxxYQdOQ0wV8Fk9CGITwsPg7qg2WN/s320/img002092.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
La risoluzione ricorda che nel modello F24 va indicato l&#39;anno di riferimento, nel formato «AAAA», ed il codice atto evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente.

Restano comunque dovuti gli interessi da rateazione di cui all&#39;art. 3-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 462/1997, calcolato dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento.


(R.M. 29 dicembre 2011, n. 132/E)</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/3723905766632836689/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/01/ravvedimento-operoso-dilazione-degli.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/3723905766632836689'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/3723905766632836689'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2012/01/ravvedimento-operoso-dilazione-degli.html' title='Ravvedimento operoso: dilazione degli avvisi bonari'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ0p0XL41nvj8sAvFcJ3hZnysd001Wkiv_-114hxC-C0helLYW9PTLgNBGj00yj9gs0eD_StwxPuxjo8ioSyd3LDrzQvcViUHQKdDgfuwBww0LIU6UxxYQdOQ0wV8Fk9CGITwsPg7qg2WN/s72-c/img002092.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-1676792027766891439</id><published>2011-11-20T12:15:00.000-08:00</published><updated>2011-11-20T12:18:15.708-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Ristrutturazione edilizia e documentazione da conservare"/><title type='text'>Ristrutturazione edilizia e documentazione da conservare</title><content type='html'>Il D.L. n. 70/2011, al fine di semplificare gli adempimenti gravanti sui contribuenti per fruire del beneficio fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all&#39;art. 1 della legge n. 449/1997 ha, come noto, sostituito l&#39;art. 1, comma 1, lett. a), del D.I. 18 febbraio 1998, n. 41, disponendo così la soppressione dell&#39;obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell&#39;Agenzia delle entrate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al contempo è stato previsto però l&#39;obbligo di:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- inserire nella dichiarazione dei redditi i dati indicati dalla lett. a) del citato decreto interministeriale, così come sostituita;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti stabiliti in un apposito provvedimento del Direttore dell&#39;Agenzia delle entrate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tale provvedimento è stato ora emanato in data 2 novembre 2011 ed individua i seguenti documenti da conservare:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da effettuare (se non sono necessarie autorizzazioni, va predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale circostanza, con indicazione della data di inizio lavori);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- domanda di accatastamento (per gli immobili non censiti);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- ricevute di pagamento dell&#39;ICI, se dovuta;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- delibera assembleare di approvazione dell&#39;esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- dichiarazione di consenso del possessore all&#39;esecuzione dei lavori (nel caso di lavori effettuati dal detentore dell&#39;immobile, se diverso dai familiari conviventi);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori alla ASL (ove obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostentute;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- ricevute dei bonifici di pagamento.</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/1676792027766891439/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/11/ristrutturazione-edilizia-e.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/1676792027766891439'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/1676792027766891439'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/11/ristrutturazione-edilizia-e.html' title='Ristrutturazione edilizia e documentazione da conservare'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-1230488665852778863</id><published>2011-11-20T12:07:00.000-08:00</published><updated>2011-11-20T12:15:45.886-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="prima casa"/><title type='text'>Agevolazione &quot;prima casa&quot;: rinuncia all&#39;agevolazione su base volontaria</title><content type='html'>In risposta ad una istanza di interpello concernente l&#39;interpretazione dell&#39;art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 l&#39;Agenzia delle entrate ha precisato che nessuna disposizione normativa prevede la possibilità di rinunciare, su base volontaria, alle agevolazioni «prima casa». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuttavia, laddove la dichiarazione resa in atto dal contribuente non attenga alla sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici ma sia, invece, riferita all&#39;impegno che il contribuente si assume di trasferire la propria residenza nel termine di 18 mesi dalla data dell&#39;atto, laddove tale termine sia ancora pendente, l&#39;acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l&#39;impegno assunto, anche per motivi personali, potrà revocare la dichiarazione di intenti formulata nell&#39;atto di acquisto dell&#39;immobile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A tal fine dovrà essere presentata, anche per le compravendite assoggettate ad IVA, una apposita istanza di riliquidazione dell&#39;imposta dovuta all&#39;ufficio presso il quale l&#39;atto è stato registrato; il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza d&#39;imposta dovuta maggiorata degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell&#39;atto di compravendita.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Decorso inutilmente il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza e verificatasi, pertanto, la decadenza dell&#39;agevolazione, il contribuente potrà accedere, ricorrendone i presupposti, all&#39;istituto del ravvedimento operoso, anche in questo caso attraverso la presentazione di una apposita istanza all&#39;ufficio dell&#39;Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l&#39;atto con la quale va dichiarata l&#39;intervenuta decadenza dell&#39;agevolazione e chiesta la riliquidazione dell&#39;imposta e l&#39;applicazione delle sanzioni in misura ridotta; al riguardo l&#39;Agenzia delle entrate precisa che i termini di cui all&#39;art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 decorrono dal giorno in cui si è verificata la decadenza dell&#39;agevolazione (ossia dal giorno in cui maturano i 18 mesi dalla stipula dell&#39;atto).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R.M. 31 ottobre 2011, n. 105/E</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/1230488665852778863/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/11/agevolazione-prima-casa-rinuncia.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/1230488665852778863'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/1230488665852778863'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/11/agevolazione-prima-casa-rinuncia.html' title='Agevolazione &quot;prima casa&quot;: rinuncia all&#39;agevolazione su base volontaria'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-5995092286027822642</id><published>2011-10-02T13:14:00.001-07:00</published><updated>2011-10-02T13:14:33.263-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="COMMERCIANTI IN CRISI: L&#39;INDENNIZZO INPS PER TRE ANNI E 18 MESI"/><title type='text'>COMMERCIANTI IN CRISI: L&#39;INDENNIZZO INPS PER TRE ANNI E 18 MESI</title><content type='html'>I commercianti in crisi che cessano l&#39;attività hanno diritto a un indennizzo INPS per tre anni; ora però con la presenza delle finestre il pagamento deve protrarsi per tutto il periodo di attesa della pensione di vecchiaia a 60 anni per donne e 65 per uomini.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questa proroga è riconosciuta a condizione che i titolari dell&#39;indennizzo stesso siano in possesso, nel mese di compimento dell&#39;età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia (al momento 20 anni di contributi).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In sostanza la proroga dell&#39;indennizzo - pari all&#39;importo della pensione minima mensile INPS - per la cessazione dell&#39;attività commerciale fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia può e deve essere concessa esclusivamente ai soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga stessa, senza indennizzo e senza pensione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non può perciò essere concessa alcuna proroga rispetto alla scadenza naturale dei 65 e 60 anni:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) ai soggetti già titolari di pensione erogata dall&#39;INPS o da altro ente pensionistico,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell&#39;indennizzo secondo le età previste inizialmente dal legislatore,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) ai soggetti che, nel mese di compimento dell&#39;età pensionabile, non siano in possesso anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dal 1° gennaio 2011, i destinatari conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia secondo quanto segue:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, escludendo i periodi in gestione speciale: trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata: trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con la ovvia conclusione che trattandosi di commercianti, cioè di lavoratori autonomi, la finestra comporta un&#39;attesa di 18 mesi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(INPS - Mess. n. 16870 del 30 agosto 2011)</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/5995092286027822642/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/10/commercianti-in-crisi-lindennizzo-inps.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/5995092286027822642'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/5995092286027822642'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/10/commercianti-in-crisi-lindennizzo-inps.html' title='COMMERCIANTI IN CRISI: L&#39;INDENNIZZO INPS PER TRE ANNI E 18 MESI'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-1145959798158130508</id><published>2011-10-02T13:09:00.000-07:00</published><updated>2011-10-02T13:13:59.972-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="ASSUNZIONE DISABILI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA"/><title type='text'>ASSUNZIONE DISABILI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA</title><content type='html'>Deve sottostare all&#39;obbligo di assumere persone disabili, che grava sui datori di lavoro privati con organico aziendale da 15 a 35 dipendenti, l&#39;azienda che supera la soglia dimensionale dei 15 dipendenti per effetto di operazioni societarie, quali trasferimento, cessione di ramo d&#39;azienda, fusione, ecc.?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Ministero del lavoro risponde in modo affermativo. In base alla legge sul collocamento obbligatorio (legge n. 68/1999) i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, sono tenuti all&#39;assolvimento dell&#39;obbligo di inserimento di lavoratori appartenenti alle categorie protette esclusivamente nell&#39;ipotesi di «nuove assunzioni» ovvero al momento della sedicesima.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ebbene, secondo il dicastero nelle trasformazioni societarie sopra indicate, in capo al nuovo datore di lavoro si realizza un sostanziale ampliamento della base occupazionale, cui è necessario, pertanto, riferirsi ai fini della corretta determinazione della quota di riserva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perciò il datore di lavoro/cessionario dovrà, ai fini dell&#39;obbligo di assunzione di personale con disabilità, tenere in considerazione il nuovo assetto occupazionale ai fini della esatta individuazione della base di computo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E sono nuove assunzioni anche le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine in contratto a tempo indeterminato avvenute antecedentemente ai mutamenti del contesto societario.</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/1145959798158130508/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/10/assunzione-disabili-in-caso-di.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/1145959798158130508'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/1145959798158130508'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/10/assunzione-disabili-in-caso-di.html' title='ASSUNZIONE DISABILI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-5248608362002715130</id><published>2011-10-02T13:04:00.001-07:00</published><updated>2011-10-02T13:04:44.712-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="VIOLAZIONI AL LIBRO UNICO DEL LAVORO"/><title type='text'>VIOLAZIONI AL LIBRO UNICO DEL LAVORO</title><content type='html'>Tutti gli illeciti in materia di libro unico del lavoro possono essere oggetto di diffida obbligatoria per cui, in caso di regolarizzazione, la sanzione è disposta nella misura minima. Lo sostiene il Ministero lavoro che chiarisce anche che non è sanabile però la mancata conservazione del Lul. Le sanzioni che si applicano sono le seguenti considerando che si applicano tante sanzioni quante sono le mensilità interessate in base al numero dei lavoratori coinvolti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- sanzione da 150 a 1.500 euro quando la condotta interessa fino a 10 lavoratori,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- sanzione da 500 a 3.000 euro da 11 lavoratori in poi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In sede di emanazione dell&#39;ordinanza-ingiunzione è consentito applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo. Stesso sistema anche per i casi di registrazioni in ritardo rispetto al giorno 16 del mese successivo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(MinLavoro - Circ. n. 23 del 30 agosto 2011)</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/5248608362002715130/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/10/violazioni-al-libro-unico-del-lavoro.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/5248608362002715130'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/5248608362002715130'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/10/violazioni-al-libro-unico-del-lavoro.html' title='VIOLAZIONI AL LIBRO UNICO DEL LAVORO'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-7315493674525195775</id><published>2011-10-02T13:02:00.002-07:00</published><updated>2011-10-02T13:03:34.894-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="IL CONTRIBUTO ENPAP ENTRO IL 3 OTTOBRE"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="PSICOLOGI"/><title type='text'>PSICOLOGI, IL CONTRIBUTO ENPAP ENTRO IL 3 OTTOBRE</title><content type='html'>Scade il 3 ottobre il termine entro il quale gli psicologi devono versare il saldo dei contributi dovuti per il 2010, dopo avere versato l&#39;acconto entro il 1° marzo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entro la stessa data deve essere presentata (in formato elettronico o cartaceo) la comunicazione dei redditi prodotti nel 2010.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per quanto riguarda il pagamento l&#39;iscritto può optare per una rateazione entro 150 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 1° marzo 2012 con l&#39;applicazione di interessi 0,48% per ogni mese o frazione di mese di dilazione. Oltre tale data il mancato versamento comporta l&#39;applicazione della sanzioni pari al 10% dell&#39;importo non versato.</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/7315493674525195775/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/10/psicologi-il-contributo-enpap-entro-il.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/7315493674525195775'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/7315493674525195775'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/10/psicologi-il-contributo-enpap-entro-il.html' title='PSICOLOGI, IL CONTRIBUTO ENPAP ENTRO IL 3 OTTOBRE'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-4756902590486727223</id><published>2011-10-02T13:02:00.001-07:00</published><updated>2011-10-02T13:02:27.555-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="GEOMETRI: ENTRO IL 17 OTTOBRE TERZA RATA DEI CONTRIBUTI PER LA PENSIONE"/><title type='text'>GEOMETRI: ENTRO IL 17 OTTOBRE TERZA RATA DEI CONTRIBUTI PER LA PENSIONE</title><content type='html'>Entro il 17 ottobre (essendo sabato il 15) i geometri devono versare la terza rata dei contributi minimi dovuti alla cassa di previdenza per l&#39;anno 2011. Le lettere ed i bollettini Mav quest&#39;anno sono stati recapitati tramite posta elettronica certificata (Pec) a tutti gli associati che abbiano attivato un tale indirizzo o, in alternativa, tramite posta per tutti i geometri non in possesso di una casella Pec. Gli importi dovuti in relazione alle diverse posizioni iscrittive sono:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A - Contributo soggettivo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- 2.250 euro iscritti obbligatori; - - 750 euro pensionati attivi; - - 562,50 euro neodiplomati per i primi due anni e praticanti; - - 1.125 euro neodiplomati per i successivi tre anni. - B - Contributo integrativo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- 900 euro tutti gli iscritti e pensionati attivi (sono esclusi i neodiplomati e i praticanti). - C - Contributo di maternità:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- 17 euro tutti gli iscritti e pensionati attivi. - È possibile dilazionare il pagamento dei contributi minimi fino al 15 dicembre 2011 con l&#39;aggravio degli interessi nella misura del 4% (contro il 6% degli anni precedenti) su base annua.</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/4756902590486727223/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/10/geometri-entro-il-17-ottobre-terza-rata.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/4756902590486727223'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/4756902590486727223'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/10/geometri-entro-il-17-ottobre-terza-rata.html' title='GEOMETRI: ENTRO IL 17 OTTOBRE TERZA RATA DEI CONTRIBUTI PER LA PENSIONE'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6807212833991546983.post-7765743727375485401</id><published>2011-10-02T13:01:00.001-07:00</published><updated>2011-10-02T13:01:50.952-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="DURC: L&#39;INPS CONTROLLA LA REGOLARITÀ DEGLI UFFICI"/><title type='text'>DURC: L&#39;INPS CONTROLLA LA REGOLARITÀ DEGLI UFFICI</title><content type='html'>L&#39;INPS attraverso la sua struttura centrale pone in atto una campagna di audit per controllare l&#39;operato degli uffici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&#39;audit in particolare è finalizzato a:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) verificare la circolarità delle comunicazioni con le strutture esterne all&#39;INPS e cioè INAIL e Cassa edile;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) valutare le conoscenze e le capacità operative in rapporto ai tempi di erogazione del DURC;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) individuare correttivi utili a ridurre il fenomeno del silenzio/assenso;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) monitorare le principali criticità/rischi e lo stato dei controlli;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) proporre e condividere azioni correttive tese al miglioramento della qualità e dei servizi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A questo scopo sono previsti controlli sul campo, vale a dire su due sedi nelle regioni: Campania, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia e su una sola sede nelle restanti: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Marche, Molise, Toscana, Trentino, Umbria, Valle D&#39;Aosta, Veneto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli accessi, della durata orientativa di due giorni e su un campione di cento pratiche, saranno svolti nel periodo dal 20 settembre al 20 ottobre.</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/feeds/7765743727375485401/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/10/durc-linps-controlla-la-regolarita.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/7765743727375485401'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6807212833991546983/posts/default/7765743727375485401'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://softwaregestionepersonale.blogspot.com/2011/10/durc-linps-controlla-la-regolarita.html' title='DURC: L&#39;INPS CONTROLLA LA REGOLARITÀ DEGLI UFFICI'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>