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&lt;a href="http://precariesenzalavoro.blogspot.com/2012/01/patroni-griffi-il-termine-precariato.html"&gt;LEGGI LA NOTIZIA&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-7640110616002036123?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/7640110616002036123/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2012/01/il-termine-precariato-descrive.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/7640110616002036123?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" 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gd:etag="W/&quot;Dk4BRXk4fip7ImA9WhdQGU8.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-9070536157424692267</id><published>2011-08-21T04:09:00.001-07:00</published><updated>2011-08-21T04:09:14.736-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2011-08-21T04:09:14.736-07:00</app:edited><title>Il Precario Ugo Sfida La Privilegiata Casta</title><content type="html">&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-9070536157424692267?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="related" href="http://www.scribd.com/doc/62752455/Il-Precario-Ugo-Sfida-La-Privilegiata-Casta" title="Il Precario Ugo Sfida La Privilegiata Casta" /><link rel="replies" type="application/atom+xml" 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src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;DkYBQnY9fyp7ImA9WhZaGUs.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-3938047130931747201</id><published>2011-07-06T07:55:00.000-07:00</published><updated>2011-07-06T07:55:53.867-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2011-07-06T07:55:53.867-07:00</app:edited><title>Appello al governatore Vendola dai precari storici della Asl Bari.wmv</title><content type="html">&lt;iframe height="344" src="http://www.youtube.com/embed/OuvosieV3OU?fs=1" frameborder="0" width="425" allowfullscreen=""&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-3938047130931747201?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/3938047130931747201/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/07/appello-al-governatore-vendola-dai.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/3938047130931747201?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/3938047130931747201?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/07/appello-al-governatore-vendola-dai.html" title="Appello al governatore Vendola dai precari storici della Asl Bari.wmv" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://img.youtube.com/vi/OuvosieV3OU/default.jpg" height="72" width="72" /><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;A0EDQ3c9fyp7ImA9WhZbEU4.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-289967311627227529</id><published>2011-06-15T05:07:00.000-07:00</published><updated>2011-06-15T05:07:52.967-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2011-06-15T05:07:52.967-07:00</app:edited><title>Guarda questo fantastico video su MSN: Brunetta, duro scontro con i precari</title><content type="html">&lt;a href="http://video.it.msn.com/watch/video/brunetta-duro-scontro-con-i-precari/19254zusk?src=v5:share:blogger:&amp;amp;from=sharepermalink-SLPl:share:permalink:uuids"&gt;Guarda questo fantastico video su MSN: Brunetta, duro scontro con i precari&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-289967311627227529?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="related" href="http://video.it.msn.com/watch/video/brunetta-duro-scontro-con-i-precari/19254zusk?src=v5:share:blogger:&amp;from=sharepermalink-SLPl:share:permalink:uuids" title="Guarda questo fantastico video su MSN: Brunetta, duro scontro con i precari" /><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/289967311627227529/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/06/guarda-questo-fantastico-video-su-msn.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/289967311627227529?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/289967311627227529?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/06/guarda-questo-fantastico-video-su-msn.html" title="Guarda questo fantastico video su MSN: Brunetta, duro scontro con i precari" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;A0MCQ3o7fSp7ImA9WhZWE0w.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-4037737882658163875</id><published>2011-05-12T11:06:00.000-07:00</published><updated>2011-05-13T13:44:22.405-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2011-05-13T13:44:22.405-07:00</app:edited><title>2 GIUGNO 2011: I PRECARI VUOTANO IL SACCO</title><content type="html">&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
INVIATECI LE VOSTRE ESPERIENZE A cirasole.do@libero.it &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cari amici precari, il 2 GIUGNO viene celebrata la Festa della REPUBBLCA ITALIANA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Italia quale repubblica DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO, garantisce i DIRITTI INVIOLABILI DEGLI UOMINI, i quali hanno TUTTI PARI DIGNITA' SOCIALE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e che impediscono il pieno sviluppo della persona.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In altre parole la nostra classe politica, che ha giurato fedeltà alla nostra Costituzione, ha il dovere primario di promuove il diritto al lavoro e tutte le condizioni che rendano effettivo questo diritto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al contrario detta classe legifera a vantaggio dell'impresa e della pubblica amministrazione, permettendo di sfruttare il lavoratore precario che è costretto assieme al disoccupato a sopportare gli effetti della crisi economica, la mancanza di continuità del rapporto di lavoro , la mancanza di certezza sul futuro, la mancanza di un reddito adeguato su cui poter contare per pianificare la propria vita presente e futura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il fenomeno degenerativo dei contratti atipici cosiddetti flessibili (contratto di somministrazione, apprendistato, contratto di lavoro ripartito, contratto di lavoro intermittente, lavoro accessorio, lavoro occasionale, contratto a progetto, part-time, contratti a termine, lavoro interinale, lavoro parasubordinato, lavoro a collaborazione), fa emergere fattori discriminanti rispetto alla durata, alla copertura assicurativa, alla sicurezza sociale, ai diritti, all'assenza o meno dei meccanismi di anzianità, al quantum del compenso ed al trattamento previdenziale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La flessibilità dunque si connota soprattutto come compressione dei diritti del lavoratore, della lavoratrice, delle giovani coppie, delle giovani mamme che sempre più sono costrette a rinunciare alla prole pur di non perdere il lavoro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Inoltre il precariato è una delle principali voci che determinano l'attivo dell'INPS usato per colmare il disavanzo dello stesso ente e che già mai verrà impiegato per il pagamento di pensioni ai precari.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I contributi versati all'Inps dai parasubordinati, dai precari in assenza del raggiungimento dei «requisiti minimi» vengono usati per pagare le pensioni di altri, non danno diritto alcuno al precario.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se allo sfruttamento del lavoratore precario si aggiunge lo sfruttamento del praticante-tirocinante-stagista, capiamo come vi è oggi più che mai, all’alba della globalizzazione la necessità di ripartire dal pieno rispetto della Carta Costituzionale, ovvero dal diritto alla stabilità lavorativa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il movimento pacifico “La nuova resistenza 25 aprile 2011” si oppone a tutte le forme di sfruttamento del lavoratore, e crede fermamente che la FUGA DI CERVELLI dall’Italia, può essere soppressa solo se gli stessi giovani e non più giovani insieme, si impegnino per edificare una nuova società.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AL FINE DI FAR SENTRE LA PROPRIA VOCE IL MOVIMENTO HA DECISO DI RACCOGLIERE FINO Al 2 GIUGNO LE VOSTRE ESPERIENZE, LA VOSTRA STORIA DA PRECARIO, I VOSTRI STUDI, I VOSTRI SOGNI ED IL VOSTRO REDDITO E PUBBLICARLE NELLA STESSA DATA IN QUESTO BLOG.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
LE VOSTRE TESTIMONIANZE INOLTRE VERRANO INVIATE A TUTTE LE FORZE POLITICHE NAZIONALI, AL PRESIDENTE DELLA REPPUBLICA, AL PRESIDENTE DELLA CAMERA E DEL SENATO, AL MINISTRO DEL LAVORO, AL PRESIDENTE BERLUSCONI, NONCHE AL PRESIDENTE IN CARICA DELLA COMMISSIONE EUROPEA J. M. BARROSO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO HERMAN VAN ROMPUY E AL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO JERZY BUZEK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se tutto ciò non bastasse, presenteremo una petizione al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito all’applicazione in Italia della direttiva europea 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che riafferma il principio secondo il quale i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In detta petizione presenteremo tutte le forme di raggiro della norma europea, e chiederemo maggiori sanzioni per gli enti ed imprese che sfruttano il lavoratore precario, quale la trasformazione di diritto del contratto di lavoro da determinato a indeterminato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
INVIATECI LE VOSTRE ESPERIENZE A QUESTA EMAIL cirasole.do@libero.it L’ITALIA HA BISOGNO DI UNA NUOVA VOCE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DOMENICO CIRASOLE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il movimento “La nuova resistenza 25 aprile 2011”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://precariesenzalavoro.blogspot.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
cirasole.do@libero.it &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-4037737882658163875?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="related" href="http://precariesenzalavoro.blogspot.com/2011/05/2-giugno-2011i-precari-svuotano-il.html" title="2 GIUGNO 2011: I PRECARI VUOTANO IL SACCO" /><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/4037737882658163875/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/05/2-giugno-2011-i-precari-vuotano-il.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/4037737882658163875?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/4037737882658163875?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/05/2-giugno-2011-i-precari-vuotano-il.html" title="2 GIUGNO 2011: I PRECARI VUOTANO IL SACCO" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;CUcAR3s8cSp7ImA9WhZQFkU.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-1584553678079271931</id><published>2011-04-24T13:08:00.001-07:00</published><updated>2011-04-24T15:10:46.579-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2011-04-24T15:10:46.579-07:00</app:edited><title>"LA NUOVA RESISTENZA 25 APRILE  2011". NASCE IL MOVIMENTO CHE SI OPPONE ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORATORE PRECARIO</title><content type="html">&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-1584553678079271931?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="related" href="http://precariesenzalavoro.blogspot.com/2011/04/la-nuova-resistenza-25-aprile-2011_24.html" title="&quot;LA NUOVA RESISTENZA 25 APRILE  2011&quot;. NASCE IL MOVIMENTO CHE SI OPPONE ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORATORE PRECARIO" /><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/1584553678079271931/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/04/la-nuova-resistenza-25-marzo-2011-nasce.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/1584553678079271931?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/1584553678079271931?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/04/la-nuova-resistenza-25-marzo-2011-nasce.html" title="&quot;LA NUOVA RESISTENZA 25 APRILE  2011&quot;. NASCE IL MOVIMENTO CHE SI OPPONE ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORATORE PRECARIO" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;DUENQn06eyp7ImA9WhZSGUQ.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-3815366543378895834</id><published>2011-04-05T03:01:00.000-07:00</published><updated>2011-04-05T03:01:33.313-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2011-04-05T03:01:33.313-07:00</app:edited><title>09 Aprile 2011 l'Itlalia in piazza contro la precarietà che distrugge la...</title><content type="html">&lt;iframe height="344" src="http://www.youtube.com/embed/wRvyXW9xePk?fs=1" frameborder="0" width="425" allowfullscreen=""&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-3815366543378895834?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/3815366543378895834/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/04/09-aprile-2011-litlalia-in-piazza.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/3815366543378895834?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/3815366543378895834?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/04/09-aprile-2011-litlalia-in-piazza.html" title="09 Aprile 2011 l'Itlalia in piazza contro la precarietà che distrugge la..." /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://img.youtube.com/vi/wRvyXW9xePk/default.jpg" height="72" width="72" /><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;D0UHQn4_fCp7ImA9WhZSE0Q.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-1951793355776311562</id><published>2011-03-29T03:24:00.001-07:00</published><updated>2011-03-29T03:40:33.044-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2011-03-29T03:40:33.044-07:00</app:edited><title>TG 28.03.11 Precari Asl di Bari, rabbia e delusione davanti all'assessor...</title><content type="html">&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/TdG00zaz0Ws?fs=1" width="425"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PRECARI: FITTO COME PONZIO PILATO SE NE LAVO’ LE MANI &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I MEDICI, INFERMIERI, TECNICI, DIETISTI, TERAPISTI DELLA PUGLA NON CONDIVIDONO LA SCELTA DEL GOVERNO NAZIONALE DI RIDURRE IL DEBITO PUBBLICO IMPONENDO UN RIORDINO OSPEDALIERO CHE HA COME SOLO FINE LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PARTENDO E LIMITANDOSI ALLA SPESA DEL PERSONALE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DOPO VARI APPELLI RIVOLTI AL MINISTRO RAFFAELLE FITTO, DI CONCEDERE ANCHE IN PUGLIA LA DEROGA AL BLOCCO DEL TURN OVER, E LE PROMESSE NON MANTENUTE DALLO STESSO, NOI PRECARI SIAMO DELUSI DALLA POLITICA CHE CONTINUANDO AD ALIMENTARE LO SCONTRO HA PERSO DI MIRA IL FINE ULTIMO, OVVERO IL BENE COMUNE DELLA PROPRIA GENTE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A NULLA SONO SERVITE LE RICHIESTE DEL PRESIDENTE DELLA REPPUBBLICA, DEL SOMMO PONTEFICIE PAPA BENEDETTO XVI, E DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA MARIO DRAGHI, D’AIUTARE CHI E' PRECARIO NEL MONDO DEL LAVORO.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A NOSTRO AVVISO, USARE LA MORSA DELLA CRISI ECONOMICA, PER IMPORRE ED OBBLIGARE LA CHIUSURA DI 18 OSPEDALI E IL LICENZIAMENTO DI 3000 ADDETTI ALLA SALUTE DEI CITTADINI PUGLIESI, E' SINONIMO DI DITTATURA E MONARCHIA, E DI INCAPACITA' DI GESTIRE LA CRISI STESSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COME AL SOLITO PAGANO I LAVORATORI PRECARI E LA SANITA’.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Domenico CIRASOLE PRESIDENTE COMITATO S.p.A. (SANITARI PRECARI ALTAMURANI) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CONTATTI : DCIRASOLE@LIBERO.IT CELL. 3476740259 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
BLOG: http://precariesenzalavoro.blogspot.com/&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-1951793355776311562?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/1951793355776311562/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/03/tg-280311-precari-asl-di-bari-rabbia-e_29.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/1951793355776311562?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/1951793355776311562?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/03/tg-280311-precari-asl-di-bari-rabbia-e_29.html" title="TG 28.03.11 Precari Asl di Bari, rabbia e delusione davanti all'assessor..." /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://img.youtube.com/vi/TdG00zaz0Ws/default.jpg" height="72" width="72" /><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;D0YMQnwzfip7ImA9WhZSE0Q.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-2382688110361957102</id><published>2011-03-29T03:24:00.000-07:00</published><updated>2011-03-29T03:39:43.286-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2011-03-29T03:39:43.286-07:00</app:edited><title>TG 28.03.11 Precari Asl di Bari, rabbia e delusione davanti all'assessor...</title><content type="html">&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-2382688110361957102?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/2382688110361957102/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/03/tg-280311-precari-asl-di-bari-rabbia-e.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/2382688110361957102?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/2382688110361957102?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/03/tg-280311-precari-asl-di-bari-rabbia-e.html" title="TG 28.03.11 Precari Asl di Bari, rabbia e delusione davanti all'assessor..." /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;A0MHQHs7eCp7ImA9WhZTEUQ.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-5803116412018173492</id><published>2011-03-15T07:30:00.000-07:00</published><updated>2011-03-15T07:30:31.500-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2011-03-15T07:30:31.500-07:00</app:edited><title>TG 15.03.11 Lavoratori Asl Bari, protesta davanti al consiglio regionale</title><content type="html">&lt;iframe height="344" src="http://www.youtube.com/embed/s6m-bl_oKt4?fs=1" frameborder="0" width="425" allowfullscreen=""&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-5803116412018173492?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/5803116412018173492/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/03/tg-150311-lavoratori-asl-bari-protesta.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/5803116412018173492?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/5803116412018173492?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/03/tg-150311-lavoratori-asl-bari-protesta.html" title="TG 15.03.11 Lavoratori Asl Bari, protesta davanti al consiglio regionale" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://img.youtube.com/vi/s6m-bl_oKt4/default.jpg" height="72" width="72" /><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;AkMGQnoyfCp7ImA9Wx9bEEs.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-912715961984731482</id><published>2011-02-18T14:33:00.001-08:00</published><updated>2011-02-18T14:33:43.494-08:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2011-02-18T14:33:43.494-08:00</app:edited><title>Palese:"Caos personale sanitario, la Regione attivi le procedure di mobilità"</title><content type="html">&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Agenzia nr. 872 del 18/02/2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-MgTGEKjVWqo/TV7zto6x9iI/AAAAAAAAAcU/oc0Egf1M30A/s1600/imagesVG.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" j6="true" src="http://3.bp.blogspot.com/-MgTGEKjVWqo/TV7zto6x9iI/AAAAAAAAAcU/oc0Egf1M30A/s1600/imagesVG.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;“Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire e Vendola è chiaro che non vuol sentire quello che diciamo da mesi sulla gestione del personale della sanità, sul blocco del turn over che nulla c’entra col Piano di Rientro e che non vale per le emergenze, sulla necessità che la Regione attivi le procedure di mobilità per garantire ai pugliesi almeno i livelli essenziali di assistenza”. Lo dice in una nota il capogruppo del Pdl alla Regione, Rocco Palese.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
“Nella più totale assenza di programmazione e norme di governance del sistema sanitario le Asl – slot machines sommerse dai debiti - stanno tagliando alla cieca i servizi agli ammalati. Leggiamo che qualcuno cerca ancora di dare la colpa al Piano di Rientro e al Governo nazionale parlando di blocco del turn over e carenze di personale. Che alcuni Direttori Generali non conoscano le Leggi Regionali è grave, ma che fingano di non conoscerle i consiglieri che le hanno votate è incredibile. Al collega De Caro, che continua a dire che il Governo nazionale deve sbloccare il turn over, consigliamo per la seconda volta di rileggersi la Legge Regionale numero 12 che tutti insieme all’unanimità abbiamo approvato in Consiglio e che, agli articoli 2 e 3 dice: “E’ consentita, ai fini della copertura dei posti vacanti di cui al comma 1 e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), la mobilità tra le&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"&gt;Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale. 3. In caso di comprovata necessità e urgenza,&lt;/div&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"&gt;accertata l’impossibilità di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza con il personale in servizio anche attraverso le procedure di mobilità di cui al comma 2, la Giunta regionale autorizza il direttore generale, in deroga al blocco del turn-over di cui al comma 1, a procedere alle assunzioni necessarie, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 2, comma 71, della l. 191/2009, nonché della programmazione economico-finanziaria prevista nel Piano di rientro ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 agosto 2010, n.125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria)”. Al collega De Caro consigliamo quindi di sollecitare Vendola e Fiore perché la Giunta si sbrighi ad autorizzare i Direttori Generali ad attivare tutte le procedure di mobilità necessarie e a procedere alla individuazione e alla concessione delle deroghe previste dalla Legge 12 per le assunzioni necessarie”. /comunicato&lt;/div&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FONTE: http://www.consiglio.puglia.it/applicazioni/cadan/cms_AgenziaNotizie/dataview.aspx?id=165547&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-912715961984731482?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/912715961984731482/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/02/palesecaos-personale-sanitario-la.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/912715961984731482?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/912715961984731482?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/02/palesecaos-personale-sanitario-la.html" title="Palese:&quot;Caos personale sanitario, la Regione attivi le procedure di mobilità&quot;" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://3.bp.blogspot.com/-MgTGEKjVWqo/TV7zto6x9iI/AAAAAAAAAcU/oc0Egf1M30A/s72-c/imagesVG.jpg" height="72" width="72" /><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;CUEBQn49fCp7ImA9Wx9UF0w.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-268546359216980484</id><published>2011-02-13T03:27:00.001-08:00</published><updated>2011-02-14T12:00:53.064-08:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2011-02-14T12:00:53.064-08:00</app:edited><title>Vendola: la consulta gli boccia la stabilizzazione dei medici e infermieri pugliesi. CAOS NEGLI OSPEDALI!!</title><content type="html">&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;Sentenza offerta dal dott. Domenico CIRASOLE &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norme impugnate: Art. 3, c. 40°, della legge della Regione Puglia 31/12/2007, n. 40.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, con ordinanze del 28 aprile e 19 maggio 2009, iscritte ai numeri 231 e 232 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2009. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-268546359216980484?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="related" href="http://www.gadit.it/aggiornamento.asp?id=5997&amp;idAgg=2" title="Vendola: la consulta gli boccia la stabilizzazione dei medici e infermieri pugliesi. CAOS NEGLI OSPEDALI!!" /><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/268546359216980484/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/02/vendola-la-consulta-gli-boccia-la.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/268546359216980484?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/268546359216980484?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/02/vendola-la-consulta-gli-boccia-la.html" title="Vendola: la consulta gli boccia la stabilizzazione dei medici e infermieri pugliesi. CAOS NEGLI OSPEDALI!!" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;DUAAQ3k5fip7ImA9Wx9WE0U.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-8864180706209154486</id><published>2011-01-18T13:55:00.001-08:00</published><updated>2011-01-18T13:55:42.726-08:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2011-01-18T13:55:42.726-08:00</app:edited><title>VENDOLA UCCIDE LA “SANITA’ PUBBLICA”</title><content type="html">In allegato il comunicato consegnato a tutti i consiglieri regionali d parte dei medici, infermieri e tecnici, durante il consiglio regionale pugliese del 18.01.2011 monotematico sul processo degli internalizzandi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Comitato chiede a tutte le forze politiche e sociali, di porre attenzione anche alla grave situazione dei 4000 medici e infermieri che il 31.03.2011 della regione puglia andranno a casa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SU FACEBOOK LE FOTO DELLA MANIFESTAZIONE TENUTASI A BARI IL 18.01.2011, NEI PRESSI DELLA REGIONE PUGLIA DI VIA CAPRUZZI:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.facebook.com/pages/Precari-E-Senza-Lavoro/111062385624986?v=photos&amp;amp;ref=sgm#!/album.php?aid=24014&amp;amp;id=111062385624986 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VENDOLA UCCIDE LA “SANITA’ PUBBLICA”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vendola, nega il diritto alle cure dei meno abbienti, degli anziani, degli extracomunitari, dei poveri privi di auto propria, manda a casa 4000 (circa) medici, infermieri, tecnici della sanità pubblica, chiude 18 ospedali, taglia 2200 posti letto della sanità pubblica, senza edificare nulla di nuovo!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La politica del governo VENDOLA è la causa del decesso della SANITA’ PUBBLICA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al consiglio della regione Puglia chiediamo, di garantire il diritto alle cure di tutti i pugliesi, anche di chi decide di non affollare le grandi città, e popolano realtà come Santeramo, Ruvo, Grumo, Noci, Bitonto, Cisternino, Mottola e Massafra, Torremaggiore, S.Marco in Lamis, Monte S.Angelo, S.Cesario, Maglie, Gagliano del Capo, Poggiardo, Minervino, e Spinazzola ecc..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VENDOLA asporta la sanità dai piccoli centri, lasciandoli definitivamente agonizzanti e privi di qualsivoglia struttura a tutela della salute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se VENDOLA edificasse “prima” un’alternativa e “poi” demolisse il vecchio, eviterebbe di mandare a casa 4000 medici, infermieri e tecnici!!!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noi sanitari (medici, infermieri, tecnici) chiediamo il rispetto del dettato costituzionale, delle normative europee (Consiglio dell'unione europea n. 70 del 28 giugno 1999), nazionali (d.lgs. n. 368 del 2001), e dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 274 del 2003), che prevedono la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato (stabilizzazione) di personale in posizione precaria a vantaggio dei lavoratori e dell'amministrazione alla quale essi sono applicati, in ragione dell'esperienza acquisita.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dunque, concludendo a nostro avviso VENDOLA è l’unico indagato, imputato e colpevole del decesso della sanità pugliese, sempreché non dimostri il contrario!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ANCHE PERCHE’ SE NON SUA, DI CHI E’ LA RESPONSABILITA’ DEI TAGLI IN SANITA’????&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Altamura, li 18.01.2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Domenico CIRASOLE ( - dcirasole@libero.it - cell. 3476740259 - ) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PRESIDENTE COMITATO S.p.A. (Sanitari precari Altamurani)&amp;nbsp; &lt;a href="http://precariesenzalavoro.blogspot.com/"&gt;http://precariesenzalavoro.blogspot.com/&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parlano di noi:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.quotidianodipuglia.it/articolo_app.php?id=35789&amp;amp;sez= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2011/18-gennaio-2011/regione-ordine-giorno-sanitapdl-esce-aula-proteste-precari-181282393771.shtml&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-8864180706209154486?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/8864180706209154486/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/01/vendola-uccide-la-sanita-pubblica.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/8864180706209154486?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/8864180706209154486?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/01/vendola-uccide-la-sanita-pubblica.html" title="VENDOLA UCCIDE LA “SANITA’ PUBBLICA”" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;AkYBQ3k7cCp7ImA9Wx9XF0o.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-8696563907837201174</id><published>2011-01-11T12:35:00.001-08:00</published><updated>2011-01-11T12:35:52.708-08:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2011-01-11T12:35:52.708-08:00</app:edited><title>Guarda la Video lettera dei medici ed infermieri al Presidente Vendola, governatore della regione puglia:</title><content type="html">&lt;a href="http://precariesenzalavoro.blogspot.com/2011/01/video-lettera-al-presidente-vendola-dai.html"&gt;VIDEO&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-8696563907837201174?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/8696563907837201174/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/01/guarda-la-video-lettera-dei-medici-ed.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/8696563907837201174?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/8696563907837201174?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2011/01/guarda-la-video-lettera-dei-medici-ed.html" title="Guarda la Video lettera dei medici ed infermieri al Presidente Vendola, governatore della regione puglia:" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;DUAEQXk8cCp7ImA9Wx9REEU.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-8303250688678136879</id><published>2010-12-11T09:15:00.000-08:00</published><updated>2010-12-11T09:15:00.778-08:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2010-12-11T09:15:00.778-08:00</app:edited><title /><content type="html">COME AL SOLITO, QUAZI TUTTI ASSENTI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le forze politiche, istituzionali, e la dirigenza delle ASL hanno preferito essere assenti all’incontro organizzato dal comitato S.p.A. (Professionisti Sanitari Precari).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
All’incontro organizzato dai precari previsto per sabato 11.12.2010, ad ALTAMURA presso la sala TOMMASO FIORE (Corso Federico II di Svevia 129) erano stati invitate tutte le forze politiche ed istituzionali, e la dirigenza delle ASL, affinché si facesse chiarezza sul futuro dei sanitari precari (medici, infermieri, tecnici), e sulle conseguenze gravose delle scelte attuate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’unico presente all’incontro era il consigliere regionale del SEL MICHELE VENTRICELLI, nonostante erano stati invitati (via email) tutti i consiglieri regionali, e comunali di Altamura (con deposito dell’invito presso l’ufficio protocollo del comune di Altamura), nonché il direttore generale N. PANSINI, il direttore sanitario A. CALASSO, ed il direttore amministrativo F.DEFILIPPIS (via fax).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dunque, tutti assenti, questo fa intendere la poca attenzione alle problematiche dei precari, e alle conseguenze che i cittadini subiranno.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Infatti, si rammenta che a fronte di leggi nazionali dal 01.01.2011 non sarà possibile assumere o prorogare contratti a tempo determinato, con gravi conseguenze sul servizio garantito dagli ospedali.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il personale precario dell’ ASL BARI tra medici ed infermieri e tecnici è vicino alle 600 unita, nella Puglia è vicino alle 8000 unità, in Italia si contano quasi 34.000 unità.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style="font-size: x-large;"&gt;&lt;a href="http://www.gadit.it/temi/tema.asp?id=3858&amp;amp;idTema=3"&gt;continua a leggere qui....&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-8303250688678136879?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/8303250688678136879/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2010/12/come-al-solito-quazi-tutti-assenti.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/8303250688678136879?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/8303250688678136879?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2010/12/come-al-solito-quazi-tutti-assenti.html" title="" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;A0YGRHg4eSp7ImA9Wx9SGE4.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-6889078029404262882</id><published>2010-12-08T11:52:00.001-08:00</published><updated>2010-12-08T12:12:05.631-08:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2010-12-08T12:12:05.631-08:00</app:edited><title>ARIA DI CRISI NEGLI OSPEDALI. A NATALE MANCHERANNO MEDICI ED INFERMIERI.</title><content type="html">Mentre la politica promette di salvare i sanitari (medici, infermieri, tecnici) precari, le ASL indicono avvisi pubblici e chiamano per mobilità firmando i primi contratti con i nuovi professionisti che presteranno servizio non prima di marzo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ASL corrono ai ripari, per evitare lo svuotamento degli ospedali, con gli strumenti loro consentiti, e la politica contemporaneamente promette stabilità ai precari.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A chi credere??&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Di certo vi sono solo i nuovi contratti!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il blocco delle assunzioni e delle proroghe dal 01.01.2011, imposto per legge, e l’assenza ad oggi di proroghe, spinge i professionisti della sanità a cercare in fretta ( entro il 31.12.2010), nuovi lavori, nuovi contratti, nuova occupazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Infatti, 4 su 10 professionisti della sanità (medici, infermieri, tecnici), hanno già trovato nuovo lavoro, licenziandosi in tronco, senza ulteriori attese e promesse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I restanti professionisti delusi dalle promesse non mantenute, daranno le dimissioni nei giorni prossimi, a nostro avviso, senza preavviso, visto il blocco delle assunzioni che decorre dal 01.01.2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dunque, la politica promette stabilità ai precari, ma le ASL assumono nuovi professionisti, che riempiranno gli ospedali solo da marzo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I precari professionisti, invece si dimettono da subito, accettando incarichi entro il 31.12.2010.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E’ facile intuire che le bugie hanno le gambe corte, e che a pagarne le conseguenze è sempre il più debole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E’ facile ipotizzare quale scenario trovare negli ospedali a partire dalle feste natalizie sino a quando i nuovi professionisti riempiranno nuovamente gli ospedali.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le conseguenze più gravi si verificheranno nei Pronto Soccorso, nelle Rianimazioni, nei 118, nelle U.T.I.C., nelle cardiologie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conseguenze che rimarranno gravi anche dopo marzo, a causa della preparazione e affiancamento che i professionisti dovranno affrontare prima di essere del tutto autonomi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il comitato dei precari si auspica che le promesse della politica di prorogare i contratti dei professionisti in scadenza il 31.12.2010 di 36 mesi vengano realmente attuate, e che arrivino prima che sia troppo tardi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In fede&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Domenico CIRASOLE (dcirasole@libero.it)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PRESIDENTE COMITATO S.p.A. (Comitato sanitari precari) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
fonte: &lt;a href="http://www.gadit.it/temi/tema.asp?id=3857&amp;amp;idTema=3"&gt;http://www.gadit.it/temi/tema.asp?id=3857&amp;amp;idTema=3&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-6889078029404262882?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/6889078029404262882/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2010/12/aria-di-crisi-negli-ospedali-natale.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/6889078029404262882?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/6889078029404262882?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2010/12/aria-di-crisi-negli-ospedali-natale.html" title="ARIA DI CRISI NEGLI OSPEDALI. A NATALE MANCHERANNO MEDICI ED INFERMIERI." /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;CEYEQ3c7eyp7ImA9WxFWFEw.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-1771680429846517714</id><published>2010-04-24T01:55:00.000-07:00</published><updated>2010-06-01T10:08:22.903-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2010-06-01T10:08:22.903-07:00</app:edited><title>VIDEO LEZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO</title><content type="html">&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/0/zXdcsdfqTBA"&gt;01. Lezione di diritto internazionale privato d i p - sviluppo storico -&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/1/uTkHPCE-iMA"&gt;2.1 NOZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/2/guaOorVaM1U"&gt;2.2 IL RICHIAMO E IL RINVIO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/3/SCnzdow3k7s"&gt;2.3 LA FUNZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/4/9BVRFAQT5hA"&gt;2.4 LE FONTI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=pXYDwxuiATE"&gt;3.1 La struttura della norma di diritto internazionale privato&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=fLBu7-grIEs"&gt;3.2. IL PROBLEMA DELLE QUALIFICAZIONI.wmv&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=-CZhUs8YU4Q"&gt;3.3 Qualificazione degli istituti sconosciuti.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=fwQX_p2VExo"&gt;3.4 IL CRITERIO DI COLLEGAMENTO.wmv&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/97/q3OZ0OV7UbY"&gt;4. 1 Principi costituzionali della norma straniera&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/96/pZkEYLhV3Aw"&gt;4.2 IL PROBLEMA DEL RINVIO OLTRE E DEL RINVIO INDIETRO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/95/XIbMcc_izwc"&gt;4.3. NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/94/Sj8P0LCaR1Y"&gt;4.4. L'ORDINE PUBBLICO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/93/Iv4zbsRnX9o"&gt;4.5. L'ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/92/n_ahKlDddyA"&gt;4.6. L'ORDINE PUBBLICO NAZIONALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/91/hX81wpTAwqc"&gt;4.7. LA RECIPROCITÀ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
4.8. &lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346"&gt;LA LEX MERCATORIA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/40/BzHg17PrjKo"&gt;5.1. Stato delle persone&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/39/g1HfJcMW4Ng"&gt;5.2. La cittadinanza Acquisto&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/37/PrFMfl9icFE"&gt;5.2.1 La cittadinanza - Cause di perdita&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/38/sbb8iEDdYlU"&gt;&amp;nbsp;5.3. LA CAPACITA DELLE PERSONE FISICHE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/36/sfcxBIzWJrs"&gt;5.4. GLI ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/35/aP6unX8qGhk"&gt;5.5 LE PERSONE GIURIDICHE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/26/rNNDCej_oDQ"&gt;5. 6. DIRITTI DELLA PERSONALITÀ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/33/rccXxjIUVwQ"&gt;6.1. LA FORMA DEGLI ATTI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/32/_y2UxDqakQs"&gt;6.2. LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/31/eBtxzwxSVP4"&gt;7.1. PROMESSA DI MATRIMONIO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/30/q0jQTEuYXrQ"&gt;7.2 requisiti necessari per contrarre matrimonio&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/29/2d1zbIKW9o0"&gt;7.3. IL MATRIMONIO CONCORDATARIO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/28/FeOLbkNPYZw"&gt;7.4. I RAPPORTI CONIUGALI DERIVANTI DAL MATRIMONIO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/27/kNoPpVYKKw0"&gt;7.5. SEPARAZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/41/HJr8tMvImz8"&gt;7.6. IL DIVORZIO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/73/PP09xmt6YDg"&gt;8.1. FILIAZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/72/dZCUN4iHcUM"&gt;8.2. L'adozione nel diritto italiano&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/71/EyuHWxM-QFg"&gt;8.3. L'adozione internazionale&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/70/GkH1cYEnvQs"&gt;8.4. La disciplina della L 218 del 1995&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/69/RMrsXkHXFJ8"&gt;9.1. SUCCESSIONI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/68/gOv_fLgkT9g"&gt;9.2. IL TESTAMENTO INTERNAZIONALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/67/kuLOGUIl5YY"&gt;9.3. I PATTI SUCCESSORI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/66/YCTWML9kQCo"&gt;9.4. LE DONAZIONI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/65/eoBBzDWfg3c"&gt;10.1. I DIRITTI REALI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/64/1K27Mn_Ks10"&gt;10.2. LA FORMA DEGLI ATTI COSTITUTIVI, MODIFICATIVI O ESTINTIVI DI DIRITTI REALI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/63/S1H6MlPBFY8"&gt;10.3. I diritti reali sui mezzi di trasporto&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/62/dlxeW8EnctE"&gt;10.4. I DIRITTI SUI BENI IMMATERIALI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/58/rWzhilUK5cM"&gt;11. 1 OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/57/8Xt2kfXCSCA"&gt;11. 2 OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI E LA CONVENZIONE DI ROMA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/56/R9gsO2aMEUc"&gt;11. 3. I CRITERI DI COLLEGAMENTO SECONDO LA CONVENZIONE DI ROMA NELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/55/bCEW33Htg94"&gt;11. 4. I REQUISITI DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI (VALIDITA' FORMA E CAPACITA').&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9182643424189585040&amp;amp;postID=1771680429846517714"&gt;11. 5. I CONTRATTI DI LAVORO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/53/LaqACJhCwCg"&gt;12. Le società e le procedure di insolvenza&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/44/iiJ7TI6_9tA"&gt;13. 1. IL DIRITTO PROCESSUALE INTERNAZIONALE PRIVATO &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/43/vcNg3z4Q-wo"&gt;13. 2.a. LA GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/52/Zke3Jyrsqkw"&gt;13.2.b Derogabilità della giurisdizione italiana&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/51/a9lKDwM4hrE"&gt;13.2.c.Immunità dalla giurisdizione italiana&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/50/4BP_KbX7eG0"&gt;13.3 La litispendenza internazionale&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/49/5qJak2q4rJY"&gt;13.4 LA DISCIPLINA PROCESSUALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/48/Dw2CinSalQU"&gt;&amp;nbsp;13.4.a. Il riconoscimento degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali stranieri&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/47/8hZTYHHAqnI"&gt;13.4.b Il riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/46/9LW1qBb0LZ8"&gt;13.5. Controllo eventuale della Corte d'appello&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/45/RjGDwtilSQA"&gt;13.6 Il riconoscimentoConvenzione di Bruxelles e Regolamento CE 44 del 2001&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/42/qtX-pKNfBQk"&gt;Condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-1771680429846517714?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="related" href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346" title="VIDEO LEZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO" /><link rel="enclosure" type="" href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/828EDAB6711CC346/1/uTkHPCE-iMA" length="0" /><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/1771680429846517714/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2010/04/video-lezioni-di-diritto-internazionale.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/1771680429846517714?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/1771680429846517714?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2010/04/video-lezioni-di-diritto-internazionale.html" title="VIDEO LEZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;CE4ARXk9cCp7ImA9WxNQFk0.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-2201302101125883064</id><published>2009-09-22T00:00:00.000-07:00</published><updated>2009-09-22T00:02:24.768-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-09-22T00:02:24.768-07:00</app:edited><title>Diritto internazionale penale</title><content type="html">I.1. INTRODUZIONE. NOZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE&lt;br /&gt;I.1.1. L’ESIGENZA DI UN DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE&lt;br /&gt;Il diritto internazionale penale (dip) costituisce una formazione normativa piuttosto recente, la&lt;br /&gt;cui enucleazione in termini espliciti data dalla fine del secondo conflitto mondiale. Le&lt;br /&gt;esigenze a cui esso rinvia sono però antiche, come antica è l’aspirazione ad una giustizia e a&lt;br /&gt;un diritto universali, a cui deve in qualche modo collegarsi la sanzione delle condotte che&lt;br /&gt;offendono valori universalmente condivisi. Nessuno degli assunti da cui trae origine l’idea&lt;br /&gt;di una giustizia universale può tuttavia essere dato per scontato. In primo luogo, l’esistenza&lt;br /&gt;di valori universalmente condivisi non è un dato pacifico, ma piuttosto la posta in gioco di&lt;br /&gt;una costante dialettica che trova momenti di consenso (ideologico o meramente pratico),&lt;br /&gt;ma anche fasi in cui predominano radicali divergenze ideologiche o di strategia. Sulla stessa&lt;br /&gt;opportunità di costruire un sistema normativo e magari anche giudiziario coerente e&lt;br /&gt;unificato in dimensione globale, le opinioni e le prassi politiche sono diverse. La giustizia e&lt;br /&gt;il diritto, per garantirsi l’effettività, devono radicarsi profondamente nella storia e&lt;br /&gt;nell’identità di un gruppo umano particolare, e perciò non possono che essere coniugati in&lt;br /&gt;forma pluralista, come valori diversificati nello spazio e nel tempo, irriducibili ad un sistema&lt;br /&gt;unitario universale, se non al prezzo di trasformarsi in una metafisica puramente formale e&lt;br /&gt;ineffettiva. Soprattutto, non è affatto inevitabile che la difesa e la promozione di tali valori&lt;br /&gt;dinamicamente universali, una volta catturati in proposizioni giuridiche universalmente non&lt;br /&gt;contrastate, si debba perseguire con gli strumenti del diritto penale. Quest’ultimo infatti ha&lt;br /&gt;caratteri peculiari che solo in parte si attagliano alla struttura del diritto internazionale –&lt;br /&gt;ovvero di un complesso di norme che aspiri ad applicarsi universalmente con una dose&lt;br /&gt;accettabile di effettività. In effetti, la garanzia dei valori che fanno da base all’attuale assetto&lt;br /&gt;della società internazionale – valori la cui identificazione, come abbiamo appena detto, non&lt;br /&gt;è affatto pacifica – può essere perseguita attraverso una pluralità di strategie. Anche&lt;br /&gt;rimanendo sul piano delle misure strettamente giuridiche, si sono sviluppati processi che&lt;br /&gt;vanno dalla mera codificazione di principi genericamente affermati sul piano delle&lt;br /&gt;consuetudini internazionali (anche la semplice conclusione di trattati bilaterali o&lt;br /&gt;multilaterali che sanciscano l’operatività di certi principi, definendone in modo preciso il&lt;br /&gt;contenuto, è di per sé un sostegno alla loro effettività), alla predisposizione di meccanismi&lt;br /&gt;procedurali, più o meno penetranti e efficienti, di accertamento e sanzione della&lt;br /&gt;responsabilità degli stati per violazione delle norme internazionali a presidio dei valori&lt;br /&gt;universali.&lt;br /&gt;La gradualità degli strumenti predisposti dall’ordinamento internazionale a garanzia dei principi&lt;br /&gt;fondamentali della comunità degli stati può essere esemplificata con un riferimento ai meccanismi&lt;br /&gt;di giustiziabilità internazionale dei diritti umani (i quali identificano una parte considerevole dei&lt;br /&gt;valori universalmente posti alla base della convivenza internazionale). Con riferimento dunque ai&lt;br /&gt;diritti umani internazionalmente riconosciuti, si possono indicare alcuni “gradi di giustiziabilità”, dal&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;meno “garantista” per l’individuo a quello che lo protegge nella forma più diretta propria del diritto&lt;br /&gt;penale:&lt;br /&gt;1) giustiziabilità affidata ai meccanismi di autotutela degli stati (es.: protezione diplomatica del&lt;br /&gt;cittadino all’estero);&lt;br /&gt;2) giustiziabilità affidata a procedure interstatali ad hoc, talvolta affidate ad organi internazionali che&lt;br /&gt;attuano forme di contraddittorio o anche di natura giurisdizionale (es.: meccanismi di ricorso stato&lt;br /&gt;contro stato previsti dalla Convenzione europea dei diritti umani o dal Patto internazionale sui&lt;br /&gt;diritti civili e politici);&lt;br /&gt;3) giustiziabilità affidata a procedure quasi-giurisdizionali attivabili da individui nei riguardi degli&lt;br /&gt;stati (es.: comunicazioni individuali al Comitato sui diritti umani istituito dal Patto sui diritti civili e&lt;br /&gt;politici, secondo la procedura introdotta dal Protocollo addizionale al Patto);&lt;br /&gt;4) giustiziabilità affidata a procedure internazionali di tipo giurisdizionale attivabili da individui nei&lt;br /&gt;riguardi degli stati (es.: procedura dei ricorsi individuali davanti alla Corte europea dei diritti umani o&lt;br /&gt;alla Commissione e Corte americana dei diritti umani);&lt;br /&gt;5) giustiziabilità attraverso gli strumenti del diritto penale internazionale che attivano la giurisdizione&lt;br /&gt;penale degli stati (come nel caso per esempio della repressione svolta dai tribunali nazionali di&lt;br /&gt;crimini di rilevanza internazionale – “internazionalmente imposti” e definiti nelle loro caratteristiche&lt;br /&gt;essenziali in trattati internazionali – quali le gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra o il delitto&lt;br /&gt;di tortura);&lt;br /&gt;6) giustiziabilità attraverso gli strumenti del diritto penale internazionale facenti capo a organi&lt;br /&gt;giudiziari penali internazionali a esecuzione indiretta (es.: tribunali ad hoc, corte penale&lt;br /&gt;internazionale) o diretta (ipotesi, quest’ultima, non ancora realizzatasi: si parla di esecuzione diretta&lt;br /&gt;infatti quando non solo la fase dell’accertamento e della condanna penale ma anche quella&lt;br /&gt;dell’esecuzione delle sentenze e degli altri ordini dell’autorità giudiziaria internazionale, compreso&lt;br /&gt;per esempio l’arresto del ricercato, sono eseguiti da organi internazionali, senza doversi appoggiare&lt;br /&gt;interamente ad autorità degli stati).&lt;br /&gt;Il sistema delle Nazioni Unite è il maggiore e il più complesso dei regimi internazionali&lt;br /&gt;finalizzati all’effettività e alla garanzia dei valori fondanti della società internazionale. Esso&lt;br /&gt;si concentra sui doveri e diritti degli stati, ai quali sono rivolte le misure diplomatiche, di&lt;br /&gt;dialogo costruttivo, raccomandatorie e sanzionatorie previste nello Statuto e da esso&lt;br /&gt;derivate. Tra queste – sino alla novità dei due tribunali ad hoc del 1993 e 1994 per i crimini&lt;br /&gt;commessi in ex Iugoslavia e in Ruanda, anticipate dall’adozione del “Principi di&lt;br /&gt;Norimberga” nel 1950 – non compaiono misure di tipo penale. Queste sono dunque una&lt;br /&gt;dimensione “speciale” dell’ordinamento giuridico internazionale, non una sua componente&lt;br /&gt;indefettibile, come è nell’esperienza giuridica degli stati. Uno stato privo di diritto penale&lt;br /&gt;appare oggi un’utopia (positiva o negativa, secondo i punti di vista: non è questa la sede per&lt;br /&gt;approfondire l’argomento). Nel diritto internazionale pubblico, una branca dedicata al&lt;br /&gt;diritto penale appare viceversa una novità recente, un’appendice “non necessaria” dal&lt;br /&gt;punto di vista del “sistema”.&lt;br /&gt;Lo sviluppo delle norme del diritto internazionale penale evidenzia, a mio avviso, una fase&lt;br /&gt;di crisi – crisi di identità, di progettualità e anche di effettività – del diritto internazionale. Si&lt;br /&gt;potrebbe affermare che la comunità internazionale ha preso atto delle crescenti difficoltà&lt;br /&gt;che impediscono oggi di far funzionare in modo credibile i tradizionali presidi della legalità&lt;br /&gt;internazionali imperniati sulla accountability degli stati, cioè sulla loro effettiva disponibilità e&lt;br /&gt;4&lt;br /&gt;capacità di onorare gli impegni assunti in sede internazionale, specialmente laddove gli&lt;br /&gt;impegni sono particolarmente seri e investono gli interessi generali e non momentanei di&lt;br /&gt;una popolazione (si pensi all’ambito dei diritti umani, per esempio, o al tema dello sviluppo&lt;br /&gt;umano o della pace). Di fronte a tale scacco, il diritto internazionale ha intrapreso una&lt;br /&gt;strada nuova ed ambiziosa, invero una sorta di fuga in avanti, consistente nell’affiancare alla&lt;br /&gt;responsabilità internazionale degli stati la responsabilità individuale penale degli individui.&lt;br /&gt;Ciò naturalmente allo scopo di rafforzare il comando che promana dalla norma&lt;br /&gt;internazionale, aggiungendo alla minaccia di sanzioni “politiche” – che colpiscono cioè lo&lt;br /&gt;stato in quanto soggetto internazionale – anche delle sanzioni penali, cioè direttamente&lt;br /&gt;applicabili a carico della persona che ha posto in essere direttamente o indirettamente la&lt;br /&gt;violazione della legalità internazionale. La praticabilità di questa via potrà essere giudicata&lt;br /&gt;solo nel medio-lungo periodo: le esperienze di Norimberga e Tokio e quelle dei tribunali ad&lt;br /&gt;hoc per l’ex Iugoslavia e il Ruanda – per non parlare della Corte penale internazionale,&lt;br /&gt;insediatasi solo nel 2003 – sono ancora troppo circoscritte per trarre conclusioni definitive.&lt;br /&gt;Si può comunque segnalare che l’emergere del diritto internazionale penale rafforza una&lt;br /&gt;certa tendenza a porre l’individuo al centro della funzione normativa internazionale, una&lt;br /&gt;tendenza che indubbiamente contribuisce a modificare la struttura profonda del sistema&lt;br /&gt;normativo internazionale, rendendolo sempre più omogeneo e permeabile ai sistemi&lt;br /&gt;giuridici nazionali – e viceversa, aprendo questi ultimi a valori e interessi internazionalistici.&lt;br /&gt;Questa considerazione dovrebbe orientare l’approccio alla questione – in buona misura&lt;br /&gt;puramente terminologica – se la materia di cui trattiamo sia diritto internazionale penale o&lt;br /&gt;diritto penale internazionale.&lt;br /&gt;I.1.2. DIRITTO INTENAZIONALE PENALE O DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE?&lt;br /&gt;Caracciolo I., Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale, ES, Napoli, 2000. Cassese A.,&lt;br /&gt;International Criminal Law, Oxford University Press, 2002, pp. 3-42.&lt;br /&gt;La repressione dei crimini in chiave internazionale può essere affrontata secondo due&lt;br /&gt;prospettive. La prima assume come centrale il punto di vista dell’ordinamento statale e&lt;br /&gt;descrive la materia che stiamo trattando come “diritto penale internazionale”, mentre una&lt;br /&gt;seconda prospettiva dà maggiore rilievo alla prospettiva internazionalistica e&lt;br /&gt;conseguentemente si presenta come “diritto internazionale penale”.&lt;br /&gt;In effetti si tratta di due inquadramenti sistematici diversi e per certi versi contrapposti.&lt;br /&gt;Sono tuttavia del’opinione che tra “diritto internazionale penale” e “diritto penale&lt;br /&gt;internazionale” esista soltanto una differenza di accento e, come sopra detto, di prospettiva.&lt;br /&gt;Gli argomenti da trattare sono infatti coincidenti, anche se cambia il peso attribuito ai vari&lt;br /&gt;istituti. Muovendo dalle esigenze a dagli interessi anche pratici degli operatori giuridici&lt;br /&gt;nazionali, si darà infatti la precedenza a materie quali: l’extraterritorialità delle norme penali&lt;br /&gt;interne; il modo in cui norme penali nazionali o la giurisprudenza dei tribunali nazionali&lt;br /&gt;integrano disposizioni non self-executing o norme di principio contenute in fonti&lt;br /&gt;internazionali; oppure regole procedurali riguardanti la cooperazione giudiziaria (nella fase&lt;br /&gt;delle indagini, del processo vero e proprio e dell’esecuzione della sentenza) tra due o più&lt;br /&gt;5&lt;br /&gt;stati, o tra uno stato e un tribunale internazionale, con al primo posto la problematica&lt;br /&gt;dell’estradizione. Se viceversa l’interesse è centrato sulle istituzioni internazionali e le&lt;br /&gt;relative prassi, saranno in primo piano l’esame dei crimini di diritto internazionale;&lt;br /&gt;l’interpretazione delle fonti internazionali di diritto penale; l’attività giudiziaria delle corti&lt;br /&gt;internazionali; le norme istitutive e le regole di procedura dei tribunali internazionali, e così&lt;br /&gt;via. Le differenze di prospettiva, se giustificano una distinzione tra trattazioni interniste&lt;br /&gt;(generalmente condotte da penalisti) e internazionaliste (appannaggio di autori di diritto&lt;br /&gt;internazionale pubblico), non mi pare implichino una duplicazione del campo disciplinare.&lt;br /&gt;Esso è infatti intrinsecamente e inevitabilmente caratterizzato in senso interdisciplinare,&lt;br /&gt;avendo in sé (almeno) due componenti: una di diritto penale e una di diritto internazionale.&lt;br /&gt;La dottrina penalistica, che si è storicamente sviluppata in ambito nazionale o tutt’al più in&lt;br /&gt;chiave comparatistica, si deve confrontare oggi anche con l’ordinamento internazionale e&lt;br /&gt;con la dottrina internazionalistica evolutasi, negli ultimi decenni, nel senso della nuova&lt;br /&gt;centralità della persona umana: come vedremo, nel diritto internazionale vigente l’individuo&lt;br /&gt;rileva non solo in quanto vittima di reati e di altre violazioni (non penalmente rilevanti) del&lt;br /&gt;diritto internazionale, oggetto di tutela giuridica e di misure di riparazione, ma anche come&lt;br /&gt;autore di reati, oggetto della pretesa punitiva dell’ordinamento internazionale, e in qualità di&lt;br /&gt;attivatore e promotore di misure internazionali di monitoraggio, di inchiesta e giudiziarie&lt;br /&gt;miranti all’accertamento della responsabilità degli stati e, cosa che più ci interessa in questa&lt;br /&gt;sede, all’accertamento e alla punizione di condotte individuali punibili secondo il diritto&lt;br /&gt;internazionale come crimini. Nella dottrina del diritto internazionale tale nuova&lt;br /&gt;dimensione, che investe la responsabilità penale dell’individuo, appare l’indispensabile&lt;br /&gt;corollario del riconoscimento dei diritti individuali.&lt;br /&gt;La dizione “diritto penale internazionale” è certamente quella più risalente e tradizionale&lt;br /&gt;nella dottrina europea continentale.&lt;br /&gt;…&lt;br /&gt;La stessa materia, ma considerata da un punto di vista internazionalistico, viene qui&lt;br /&gt;denominata diritto internazionale penale. Contrapporre diritto penale internazionale a&lt;br /&gt;diritto internazionale penale può indubbiamente servire a sottolineare l’affermarsi di&lt;br /&gt;problematiche propriamente penalistiche in un ambito, quello del diritto internazionale, dal&lt;br /&gt;quale fino a pochi decenni ne erano assolutamente escluse. Ma, a ben guardare, i fenomeni&lt;br /&gt;sociali e normativi a cui il “diritto internazionale penale” e il “diritto penale internazionale”&lt;br /&gt;fanno riferimento sono esattamente gli stessi. Si tratta in sostanza della repressione di&lt;br /&gt;crimini che presentano, dal punto di vista del fatto materiale o dal punto di vista della fonte&lt;br /&gt;normativa che li prevede o che ne regola le procedure di accertamento e punizione,&lt;br /&gt;elementi di internazionalità.&lt;br /&gt;In effetti, sempre più spesso i giudici nazionali devono tenere in considerazione principi e norme sostanziali e&lt;br /&gt;procedurali di diritto internazionale per dare applicazione alla normativa penale interna: si pensi alle&lt;br /&gt;convenzioni in materia di estradizione, di cooperazione tra stati, nonché a quelle che offrono elementi decisivi&lt;br /&gt;per l’identificazione della fattispecie penale da applicare. Certo, lo fanno seguendo le leggi e le tradizioni&lt;br /&gt;giuridiche del singolo paese, ma ciò non basta ad isolare completamente l’operatore giuridico di uno stato&lt;br /&gt;dalla necessità di rifarsi alle fonti internazionali. Queste, pur in un ordinamento giuridico come quello italiano,&lt;br /&gt;che si basa sul principio di stretta legalità, sono riconosciute come “fonti mediate” a cui la legge nazionale fa&lt;br /&gt;6&lt;br /&gt;rinvio per la determinazione di alcuni aspetti della fattispecie. Nella misura in cui i tribunali interni si attivano&lt;br /&gt;per l’accertamento di crimini di rilevanza internazionale (crimini di guerra, crimine organizzato trasnazionale,&lt;br /&gt;crimini contro l’umainà, ecc.), il peso di queste fonti extranazionali non può che aumentare. Dal canto suo, il&lt;br /&gt;diritto internazionale penale, applicato dai giudici degli organi giudiziari internazionali, non può prescindere&lt;br /&gt;dal fare riferimenti a leggi nazionali e alla giurisprudenza delle corti nazionali. Lo Statuto della Corte penale&lt;br /&gt;internazionale richiama esplicitamente, tra le fonti ausiliarie, “i principi generali di diritto ricavati in base alla&lt;br /&gt;normativa interna dei sistemi giuridici del mondo, compresa, ove occorra, la normativa interna degli Stati che&lt;br /&gt;avrebbero avuto giurisdizione sul crimine” (art. 21). I rapporti funzionalmente molto stretti tra giurisdizione&lt;br /&gt;penale internazionale e sistemi giuridici nazionali implicati dalla necessità di cooperazione degli stati all’azione&lt;br /&gt;repressiva internazionale e riconducibili, nel contesto dello Statuto della Corte penale internazionale, al&lt;br /&gt;principio di complementarietà, rendono d’altro canto inevitabile per i giudici internazionali estendere le loro&lt;br /&gt;conoscenze anche al campo del diritto penale degli stati.&lt;br /&gt;I.1.3. DIMENSIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE&lt;br /&gt;Se dunque ci sembra poco fondata una rigida distinzione dogmatica tra diritto “penale&lt;br /&gt;internazionale” e “internazionale penale”, essendo ambedue detinati a integrarsi&lt;br /&gt;reciprocamente in quanto fonti mediate o ausiliarie l’uno dell’altro nella trattazione di&lt;br /&gt;questioni penali che abiano elementi di internazionalità, è comunque utile riconoscere&lt;br /&gt;l’esistenza, nella materia che d’ora in avanti qualificheremo convenzionalmente “diritto&lt;br /&gt;internazionale penale” di vari livelli o dimensioni, che rispecchiano diverse connotazioni&lt;br /&gt;con cui il crimine può presentarsi nel contesto sociale. Si possono dunque indicare i&lt;br /&gt;seguenti tipi di diritto internazionale penale: 1&lt;br /&gt;a) Diritto penale transnazionale, che include la normativa, sia internazionale sia interna,&lt;br /&gt;riguardante attività criminose transfrontaliere o che comunque si sviluppano lungo le linee&lt;br /&gt;di confine degli stati.&lt;br /&gt;b) Diritto statale e interstatale della cooperazione penale. E’ un’area molto vasta è di grande&lt;br /&gt;dinamismo. Essa comprende, tra l’altro, le norme di delimitazione della portata della legge&lt;br /&gt;penale dello stato, compresi gli aspetti di extraterritorialità della giurisdizione nazionale;&lt;br /&gt;regole per l’attribuzione di competenza tra giurisdizioni nazionali, nonché tra ordinamenti&lt;br /&gt;interni e ordinamento internazionale; regole interne e accordi bilaterali o multilaterali&lt;br /&gt;sull’estradizione, trattati di cooperazione giudiziaria internazionale in campo penalistico,&lt;br /&gt;ecc. Rientrano dunque in questo ambito norme sia interne sia internazionali, anzi, questo è&lt;br /&gt;il campo in cui si manifesta la compenetrazione più complessa e inestricabile tra norme&lt;br /&gt;internazionali e interne, che si svolge all’insegna del principio di sussidiarietà. Le&lt;br /&gt;disposizioni di diritto internazionale elaborate in questo campo sono, infatti, generalmente&lt;br /&gt;non self-executing, specie se le norme pattizie in questione sono contenute in trattati&lt;br /&gt;multilaterali. Questi infatti per lo più richiedono atti di implementazione da parte degli stati,&lt;br /&gt;1 Per la classificazione che segue si è tratto spunto dal Report of the Workshop to Explore the Development of a&lt;br /&gt;Common International Curriculum for Criminal Justice Policy, organized by the International Centre for Criminal&lt;br /&gt;Reform and Criminal Justice Policy and the Max-Plank Institute for Foreign and International Criminal Law, held in&lt;br /&gt;Vancouver, B.C. (Canada), April 5 - 8, 1994 (disponibile in Internet, al sito del World Justice Information Network:&lt;br /&gt;www.wjin.net).&lt;br /&gt;7&lt;br /&gt;che devono promulgare leggi, adottare regolamenti e attivare prassi conseguenti. Inoltre ciò&lt;br /&gt;va fatto da parte del singolo paese di concerto con gli altri stati, poiché l’attuazione delle&lt;br /&gt;norme internazionali sulla collaborazione in materia giudiziaria ad opera di un singolo paese&lt;br /&gt;non ha nessun impatto se non è accompagnata da un’azione che coinvolga un certo&lt;br /&gt;numero di stati.&lt;br /&gt;c) Diritto interstatale penale sostanziale. Analogamente a quanto detto a proposito della&lt;br /&gt;categoria appena descritta, che si occupa prevalentemente di materie procedurali o relative&lt;br /&gt;alla pretesa punitiva dello stato come condizionata dalla compresenza di altri ordinamenti&lt;br /&gt;statali, si può parlare di diritto interstatale penale sostanziale per indicare quelle norme&lt;br /&gt;internazionali pattizie o consuetudinarie che proibiscono dei comportamenti e che però&lt;br /&gt;solo in collegamento con altre norme, questa volta interne, acquisiscono i caratteri di&lt;br /&gt;norme incriminatrici, cioè norme che individuano un delitto. In effetti, una norma penale&lt;br /&gt;non può limitarsi a proibire una certa condotta (precetto, norma di comportamento, o&lt;br /&gt;anche norma primaria): occorre che quella stessa norma, od altra cui è fatto rinvio,&lt;br /&gt;stabilisca una sanzione (norma repressiva, sanzione, o secondaria). Ora, la “divisione del&lt;br /&gt;lavoro” tra diritto internazionale e diritto interno è tale per cui, se il primo ricorre sempre&lt;br /&gt;più spesso all’uso di dettare norme di comportamento che prevedono condotte non solo di&lt;br /&gt;stati, ma anche di individui, il carattere pienamente “penale” di queste norme, cioè il loro&lt;br /&gt;rientrare nel quadro del diritto internazionale penale, dipende dall’adozione da parte degli&lt;br /&gt;stati di norme interne che perfezionano la norma internazionale primaria, si collegano ad&lt;br /&gt;essa e ne fanno scaturire una norma penale completa, fatta di precetto e sanzione. Si tratta&lt;br /&gt;di condotte la cui criminalizzazione è “internazionalmente imposta”, ma è attuata a livello&lt;br /&gt;domestico e non direttamente dal diritto internazionale.&lt;br /&gt;Per fare un esempio, la convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli inumani o&lt;br /&gt;degradanti, dopo aver dato una definizione di cosa si intende per “tortura” (e non per “delitto di tortura”),&lt;br /&gt;obbliga gli stati parti ad adottare “misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre misure efficaci per&lt;br /&gt;impedire che atti di tortura siano commessi […]” (art. 2) e a fare in modo che “tutti gli atti di tortura vengano&lt;br /&gt;considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale […] passibili di pene adeguate […]” (art. 4).&lt;br /&gt;L’incriminazione della tortura nasce pertanto dal combinato disposto della norma internazionale (che pone&lt;br /&gt;l’obbligo di adattamento allo stato e fissa il precetto, ossia determina il contenuto del comportamento&lt;br /&gt;proibito) e della norma interna che deve esplicitare il carattere criminale del comportamento collegandovi una&lt;br /&gt;pena. S’intende che se lo stato omette di integrare la norma primaria internazionale con una propria norma&lt;br /&gt;incriminatice, vanifica l’evidente intento della norma internazionale, che consiste appunto nel fare in modo&lt;br /&gt;che quel suo precetto sia corredato da una sanzione. Oltre a commettre un illecito internazionale, dunque,&lt;br /&gt;mancando di adempiere all’obbligo assunto con la ratifica del trattato, lo stato inadempiente indebolisce la&lt;br /&gt;portata della norma internazionale anche vis-à-vis i destinatari indiretti delle sue disposizioni, ossia gli individui&lt;br /&gt;che si rendano autori della condotta proibita (o che la tollerano, o non la contrastano adeguatamente, ecc.).&lt;br /&gt;d) Diritto penale sovranazionale. Con tale dizione ci si riferisce in questa sede a norme o&lt;br /&gt;principi di diritto internazionale (pattizio o consuetudinario) che non si limitano a&lt;br /&gt;predisporre le cose perché gli stati adottino norme penali interne coerenti e omogenee con&lt;br /&gt;il precetto internazionale, ma provvedono esse stesse a criminalizzare la condotta&lt;br /&gt;individuata. Si tratta insomma di norme che creano dei veri e propri crimini di diritto&lt;br /&gt;internazionale, anche se attraverso modalità che non coincidono in tutto e per tutto con&lt;br /&gt;quelle generalmente seguite nel diritto statale (per es., come vedremo, possono non stabilire&lt;br /&gt;esplicitamente la sanzione da irrogare). La qualifica di “sovranazionale” serve a sottolineare&lt;br /&gt;8&lt;br /&gt;la circostanza che la loro violazione ad opera di un individuo è un crimine&lt;br /&gt;indipendentemente da fatto che uno o più stati lo preveda come tale. La punizione inflitta&lt;br /&gt;al reo non è esercizio di dello jus puniendi di uno stato, ma diretta espressione “sovrana”&lt;br /&gt;della comunità internazionale che ha emanato quella norma, di una potestà dunque&lt;br /&gt;sovranazionale. Così, le norme internazionali sul genocidio, oltre a descriverne la&lt;br /&gt;fattispecie, lo qualificano esplicitamente come “crimine di diritto internazionale”, e non&lt;br /&gt;solamente come una condotta che gli stati dovrebbero inserire come delitto nella loro legge&lt;br /&gt;penale. Rientrano in questa categoria anche i vari programmi, le agenzie, le istituzioni&lt;br /&gt;giudiziarie, le strutture intergovernative e nongovernative che concorrono all’applicazione&lt;br /&gt;del diritto sostanziale.&lt;br /&gt;La dimensione privilegiata in questo corso è senz’altro quest’ultima, quella che abbiamo&lt;br /&gt;chiamato sovranazionale. Tuttavia, per trattarne in modo adeguato, sarà necessario fare&lt;br /&gt;riferimento a più riprese anche ad istituti del diritto penale degli stati e a normative di&lt;br /&gt;diritto interstatale. La classificazione indicata evidenzia tuttavia come la materia penalistica&lt;br /&gt;internazionale sia da collocare su un piano che non è quello classico dei rapporti interstatali,&lt;br /&gt;venendo continuamente a confliggere e a compenetrarsi con quello degli ordinamenti&lt;br /&gt;domestici.&lt;br /&gt;Come sempre più frequentemente accade, le norme internazionalmente prodotte operano in uno&lt;br /&gt;scenario che non è più abitato soltanto da soggetti statuali, ma appare frequentato da soggetti&lt;br /&gt;‘nuovi’, che sono da un lato il prodotto della internazionalizzazione ‘verso l’alto’ delle istanze&lt;br /&gt;politiche degli stati (organizzazioni internazionali formalizzate o semplici regimi internazionali),&lt;br /&gt;dall’altro il risultato della “autonomizzazione” di centri di potere sub-statali, tradizionalmente&lt;br /&gt;concepiti come interamente inglobati nella sfera di sovranità dello stato. Negli anni recenti si sono&lt;br /&gt;infatti moltiplicati i casi di organi interni alle amministrazioni pubbliche che sviluppano una&lt;br /&gt;dimensione operativa e di rule-making (regolamentazione tecnica, soft law, ecc.) fortemente&lt;br /&gt;internazionale o “globale”: banche centrali, authorities indipendenti, istituti di ricerca scientifica, unità&lt;br /&gt;territoriali federate o semplici regioni, nonché istituzioni giudiziarie, quali espressioni di un “potere”&lt;br /&gt;dello stato capace di autonomia rispetto all’esecutivo. Inoltre, anche settori estranei alle&lt;br /&gt;amministrazioni dello stato e direttamente espressione di società civile svolgono un ruolo crescente&lt;br /&gt;di elaborazione normativa (imprese transnazionali, associazioni e organizzazioni nongovernative), in&lt;br /&gt;un quadro che, nell'interpretazione di alcuni teorici, sembra orientato verso un nuovo pluralismo&lt;br /&gt;giuridico2.&lt;br /&gt;La necessità per gli stati di cooperare sempre più strettamente su vari fronti, compreso&lt;br /&gt;quello della giustizia penale e della repressione del crimine, operando attraverso processi e&lt;br /&gt;agenzie dotati di una relativa autonomia rispetto al monolitismo governativo, sta facendo&lt;br /&gt;crescere una dimensione del diritto internazionale che tende ad integrare nel discorso&lt;br /&gt;internazionalistico elementi che confliggono con la sua classica impostazione&lt;br /&gt;intergovernativa, ma che nondimeno sono avvertiti come inevitabili adattamenti ad un&lt;br /&gt;nuovo e più moderno assetto della sovranità3. In particolare, la formazione di&lt;br /&gt;2 Si rinvia alle ben note riflessioni sviluppate tra l’altro in G. Teubner (ed.), Global Law Without a State, Brookfield –&lt;br /&gt;Singapore – Sydney, Dartmouth, 1997. V. anche nota successiva.&lt;br /&gt;3 Cfr. K. Jayasuriya, Globalization, Law, and Transformation of the Sovereignty: The Emergence of Global Regulatory Governance, in&lt;br /&gt;“Global Legal Studies Journal”, 6 1999, pp. 425 ss.: “Sovereignty is reconfigured in the sense that it is no longer exercised&lt;br /&gt;within a monistic legal and decision making structure; instead, it is parceled and diffused across a range of governmental&lt;br /&gt;and nongovernmental authorities. Here, the constitutional principle of subsidiarity is the appropriate constitutional&lt;br /&gt;9&lt;br /&gt;un’importante classe di giudici e di “pratici” impegnati in corti internazionali e intenti a&lt;br /&gt;sviluppare una genuina giurisprudenza “sovranazionale” su importati materie, comprese&lt;br /&gt;quelle penalistiche, ha reso via via plausibile la nozione di diritto penale internazionale in&lt;br /&gt;senso sovranazionale.&lt;br /&gt;A nostro giudizio è dunque la progressiva compenetrazione tra ordinamento internazionale&lt;br /&gt;e ordinamenti interni4 a giustificare l’estensione al campo internazionale della terminologia&lt;br /&gt;penalistica. La creazione di tribunali genuinamente internazionali e lo sviluppo della loro&lt;br /&gt;giurisprudenza, ha fornito il decisivo impulso all’affermarsi del diritto internazionale penale.&lt;br /&gt;D’altro canto, le regole internazionali istitutive della giurisdizione penale internazionale e&lt;br /&gt;che ne definiscono la procedura, così come la giurisprudenza di tali corti, sono&lt;br /&gt;necessariamente e ampiamente debitrici nei confronti del modello statale5. Il rapporto&lt;br /&gt;comunque non è inevitabilmente a senso unico, dall’originario ambito statale a quello&lt;br /&gt;internazionale: ben si possono infatti dare circostanze in cui sistemi e corti nazionali&lt;br /&gt;recepiscono modelli normativi o di ragionamento giudiziario elaborati in sede&lt;br /&gt;internazionale. Questa è una prassi ormai pacificamente affermata in vari settori, tra cui in&lt;br /&gt;particolare quello dei diritti umani, al di là degli adempimenti correlati all’obbligo di dare&lt;br /&gt;concreta esecuzione agli impegni internazionalmente contratti.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-2201302101125883064?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="related" href="http://www.gadit.it/" title="Diritto internazionale penale" /><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/2201302101125883064/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2009/09/diritto-internazionale-penale.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/2201302101125883064?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/2201302101125883064?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2009/09/diritto-internazionale-penale.html" title="Diritto internazionale penale" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;CEENRXkyfSp7ImA9WxNQFk0.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-316880801359953625</id><published>2009-09-21T23:51:00.000-07:00</published><updated>2009-09-21T23:58:14.795-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-09-21T23:58:14.795-07:00</app:edited><title>DIRITTO COMUNE</title><content type="html">&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/Srh1HcrF4pI/AAAAAAAAAII/cFTFRqp63Tw/s1600-h/logogadit.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5384182125337895570" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 30px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/Srh1HcrF4pI/AAAAAAAAAII/cFTFRqp63Tw/s200/logogadit.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;IL PROCESSO CIVILE ROMANO-CANONICO&lt;br /&gt;PREMESSA&lt;br /&gt;L’epoca comunale, dal tardo XII secolo, segna un cambiamento radicale nel processo civile come in quello criminale: con la nascita dei comuni si rinnova infatti, assieme al diritto sostanziale, anche la prassi processuale per realizzare nelle nuove realtà cittadine la migliore giustizia nell’interesse sia sociale che privato.&lt;br /&gt;La rinascita della procedura inizia in Italia con la riscoperta del diritto romano nelle scuole e corrisponde alle esigenze della nuova economia monetaria che si afferma sempre più vigorosamente nel corso del Duecento. Fino a tutto il XII secolo nei tribunali venivano infatti portate quasi esclusivamente controversie relative a possedimenti terrieri, le quali si potevano facilmente risolvere con quel rapido procedimento orale introdotto in Italia dall’età dei regni germanici: agli interessi fondiari bastava infatti quella procedura semplice fondata su prove ordaliche. All’epoca dei Comuni, invece, col crescere e il predominare di un’economia risultante dai traffici commerciali e da attività di tipo industriale, si intensificò il diritto delle obbligazioni che doveva trovare il suo logico completamento in un procedimento più perfezionato di quello utilizzato nei tribunali feudali che avevano ereditato l’antica procedura germanica. Tale nuovo sistema procedurale venne così attinto da quello che Giustiniano aveva fissato nelle sue leggi. Questo diritto processuale di origine romanistica, insegnato nelle scuole, non tardò così ad essere proposto dai dottori anche per la pratica forense, e quindi ad imporsi nei tribunali cittadini, attuato da consoli e podestà. Il procedimento romano non era del resto del tutto tramontato nell’alto medioevo, poiché l’avevano conservato soprattutto i tribunali ecclesiastici.&lt;br /&gt;Dal procedimento romano venne attinta la parte ancora viva ed utilizzabile, tralasciandosi le esteriorità formali incompatibili con le nuove tendenze sociali e le nuove esigenze spirituali portate innanzi dalla Chiesa.&lt;br /&gt;Mentre il processo altomedievale era pubblico, orale e fondato sulle prove ordaliche, il processo romano-canonico era interamente permeato dalla scrittura: si apriva con la libelli oblatio, cioè con la comunicazione scritta del libello introduttivo della lite (contenente la pretesa dell’attore) alla controparte, proseguiva con la litis contestatio con cui attore e convenuto ribadivano, a voce e per iscritto, le loro posizioni manifestando il loro animus litigandi, cioè la loro volontà di procedere nella causa; le prove erano testimoniali e documentali e il loro valore era previamente deciso per legge; la sentenza non era sulla prova, come nel processo germanico in cui la decisione finale si limitava ad accertare il vincitore della prova ordalica, ma si pronunciava sul fondamento della pretesa dell’attore, e doveva essere impugnata subito altrimenti passava in giudicato per dare rapidamente certezza e stabilità alle situazioni giuridiche dei soggetti. Il forte tecnicismo e l’uso abbondante della scrittura comportavano inevitabilmente una dilatazione dei tempi del processo, ma ciò fu determinato dalla volontà di realizzare la migliore giustizia e di non lasciare nulla all’arbitrio del giudice; all’eccessiva durata dei processi si cercò comunque di ovviare attraverso l’introduzione del rito sommario, anch’esso di origine prettamente canonistica.&lt;br /&gt;A questo rito giudiziario spetta veramente la denominazione di processo romano-canonico: romano per la terminologia e per l’utilizzo dei concetti fondamentali del processo romano desunti dal diritto giustinianeo a partire dal XII secolo; canonico per le notevoli innovazioni introdotte dalla legislazione pontificia e per lo spirito di buona fede e di equità di cui il diritto canonico lo permeò. La Chiesa fece di questo processo elaborato sia dai canonisti che dai civilisti il processo cattolico per eccellenza, praticato in tutte le aule giudiziarie dell’Europa cristiana.&lt;br /&gt;Tra i numerosi civilisti e canonisti che si dedicarono all’elaborazione del nuovo rito procedurale vanno ricordati Giovanni Bassiano col suo "Arbor actionum" e la sua summa "Quicunque vult", della metà del XII secolo, opere entrambe dedicate ai libelli introduttivi delle liti; vengono poi le summae di Bernardo Dorna e Roffredo da Benevento, degli inizi del 200, e soprattutto il "Libellus Disputatorius" di Pillio da Medicina; il processo canonico ebbe anche le trattazioni duecentesche di Damaso, di Tancredi, di Grazia Aretino, di Giovanni di Dio, oltre alle numerose opere rimaste anonime. Tutta questa letteratura fu poi sopravanzata dallo "Speculum iudiciale" di Guglielmo Durante, degli anni 70-80 del 200, in cui si trova esposto tutto il processo civile e penale, opera di grandissimo successo che vanta ben 40 edizioni, l’ultima lionese del 1690.&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;Come Accursio aveva riassunto i risultati della scuola civilistica dei glossatori, così fece Guglielmo Durante per la materia processuale, fissandone tutte le regole fondamentali.&lt;br /&gt;La stessa espressione processus, non utilizzata in un’accezione tecnica presso i romani, lo divenne per opera del diritto canonico che usò i termini processus e procedere nel senso di agire, specialmente da parte del giudice, indicandosi così quel complesso di atti procedurali che i romani chiamavano piuttosto iudicium. All’espressione iudicium restarono comunque fedeli i civilisti, che l'affiancarono al termine processus e che intitolarono infatti "de ordine iudiciario" i primi trattati dedicati al rito procedurale.&lt;br /&gt;L’introduzione della scrittura contribuì indubbiamente a rendere un po’ artificiosa la procedura e a prolungare la durata delle liti giudiziarie, ma allo stesso tempo il giudizio guadagnò in certezza: veniva precisato il campo della cognizione riservato al giudice, imponendogli le regola dello "stare agli atti" presentati dalle parti, perché, si diceva con enfasi, "quod non est in actis et non est in scriptis, non est de hoc mundo" (cioè non esiste).&lt;br /&gt;Tale trasformazione attuatasi lentamente fu il prodotto di diversi fattori: una mentalità predominante ancora semplice e amante del solenne, l’abitudine delle genti medievali di rivestire ogni cosa con apparenze sensibili ed esteriori, pratiche tradizionali ereditate dal mondo barbarico ed altre introdotte da consuetudini consolidate. Un forte incremento al formalismo procedurale venne dato dalla Chiesa con la sua consueta preoccupazione per la fragilità umana e di conseguenza con la sua sospettosa diffidenza verso i giudicanti, inevitabilmente portati a commettere errori, una preoccupazione così acuta da sottoporre ogni libertà di apprezzamento e di valutazione dei fatti da parte dei giudici a regole precise ed ogni momento procedurale ad un rigoroso cerimoniale, nella fiducia che l’osservanza di tutte quelle forme dovesse condurre più facilmente all’accertamento della verità materiale.&lt;br /&gt;La pretesa della Chiesa di disciplinare tutti gli atti umani e la piena fiducia nell’autorità del legislatore indussero a ritenere che quanto era fuori dalle regole fosse il prodotto di un pericoloso arbitrio e di un impulso passionale ed emotivo e che quello che noi modernamente chiamiamo intimo convincimento fosse qualcosa di fallace e ingannevole. Sotto questo principio rientrava il sistema delle prove legali, in cui il cui valore delle singole prove era rigorosamente e meticolosamente prestabilito per legge: ad esempio la deposizione concorde di due o più testimoni costituiva prova piena, mentre quella di un solo teste era prova semipiena da completarsi di necessità con altri mezzi di prova.&lt;br /&gt;Anche comunque con questi difetti il procedimento canonico migliorò indubbiamente gli istituti procedurali romani nei quali le parti si trovavano in una situazione di forte passività davanti al giudice che indagava, dirigeva e prescriveva quello che dovevano fare e non fare, escluse da ogni collaborazione di fronte al giudice che era investito dei più estesi poteri di cognizione.&lt;br /&gt;Nel processo romano-canonico alle parti veniva invece lasciata la libertà più ampia: l’intera materia della cognizione giudiziaria e l’intero contenuto del processo dipendevano da ciò che era al giudice presentato dai litiganti. Secondo un principio canonistico risalente a S. Ambrogio "Bonus iudex nihil ex arbitrio suo facit… sicut audit ita iudicat"; in sostanza la convinzione del giudice doveva formarsi sopra fatti chiari e manifesti dedotti dalle parti, con esclusione del suo arbitrio. Su questa linea si arrivava ad estromettere la conoscenza personale, lo "scire per se" del giudice: ciò che egli sapeva per conoscenza personale non lo autorizzava a decidere; occorrevano prove idonee presentate dalle parti, poiché la personale scienza del giudice poteva essere anche il frutto di autosuggestione.&lt;br /&gt;Tutta la procedura romano-canonica era dunque dominata dal principio di circondare di cautele l’attività del giudicante, vincolandolo a tante formalità e rendendo impossibile il "iudicare secundum coscientiam". La sentenza stessa doveva riassumere meticolosamente tutte le varie fasi procedurali: la pretesa dell’attore, le prove, le deduzioni e le controdeduzioni, in modo che fosse chiaro che nessuna impressione soggettiva avesse influenzato il giudicante. Il giudice doveva giudicare "secundum allegata et provata", secondo cioè i fatti dedotti e provati dalle parti, vale a dire secondo la conoscenza dei fatti che aveva come giudice e non come uomo; solo il papa e l’imperatore, cioè le supreme autorità politiche, erano ammessi dalla dottrina processualistica a giudicare secondo coscienza, in quanto titolari, oltre che del potere di giudicare, anche di quello di legiferare.&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;Pur con questi limiti, nell’avvicinamento tra la procedura romana e quella canonica, che avvenne nei tribunali italiani, la procedura realizzò comunque un indubbio progresso e trasmise ai tempi moderni quegli insegnamenti preziosi che il codice francese di procedura civle (1806) per primo raccolse.&lt;br /&gt;L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO&lt;br /&gt;Le vicende relative all’amministrazione della giustizia nei secoli XII e XIII sono collegate alla nascita del comune, ovvero alla fine dei poteri dei vescovi-conti (conti: titolari del potere di governo nelle contee in cui era ripartito l’impero carolingio e post-carolingio, spesso la carica era assegnata ai vescovi), titolari dell’amministrazione della giustizia nell’altomedioevo, imposta dagli avvenimenti politici e dai nuovi ideali di libertà e di indipendenza cittadina.&lt;br /&gt;Il tribunale consolare, una volta sorto, legalmente o abusivamente, funzionò sempre, benché non mancarono i tentativi dei vescovi-conti di accordarsi coi consoli per spartirsi le funzioni giudiziarie, anche dopo che la Pace di Costanza (1183) aveva riconosciuto ai consoli la giurisdizione nelle cause sia criminali che civili, tanto di prima che di seconda istanza. La rinuncia da parte dei vescovi-conti alla funzione giurisdizionale civile non fu dunque scontata, ma la realtà dei fatti non tardò ad imporsi e ormai nel Duecento il tribunale vescovile (episcopalis audientia) si limitava all’esame delle sole cause di diritto canonico.&lt;br /&gt;Dalla decadenza non si salvarono neppure le giurisdizioni feudali gerarchicamente inferiori a quella comitale, anch’esse soppiantate, nell’ambito dei comuni rurali, dagli organi di giustizia cittadini, nonostante le naturali resistenze, più o meno accentuate a seconda delle singole realtà locali (maggiori in Piemonte, Friuli, Napoli, Sicilia e Sardegna, rispetto a Lombardia e Toscana), da parte di chi non voleva spogliarsi del diritto di presiedere propri tribunali nelle terre di appartenenza.&lt;br /&gt;La Pace di Costanza, con il riconoscimento del diritto esclusivo dei consoli di decidere le questioni civili e criminali, significò, per l’esercizio dei poteri pubblici da parte dei vertici del governo cittadino, un momento di capitale importanza, il coronamento della vittoria raggiunta con tanti sforzi e tanta perseveranza contro l’impero. L’imperatore si riservò tuttavia l’esame delle sentenze in grado d’appello, per quelle controversie il cui valore superasse le 25 lire bolognesi; a tal fine, affinché le parti non fossero costrette a recarsi in Germania, l’imperatore, Federico Barbarossa, si impegnò a tenere nelle città lombarde e toscane un suo missus, un suo rappresentante, che doveva giurare di esaminare e definire le cause secondo le leggi e le consuetudini locali ed entro due mesi dall’inizio del processo. E’ tuttavia lecito supporre che questa prassi non rimase a lungo in vigore, dal momento che negli statuti cittadini del Duecento non si riscontrano norme che attestino una procedura diretta a sottoporre all’esame di quel missus le sentenze dei consoli o del podestà del comune.&lt;br /&gt;I consoli erano dunque la suprema magistratura cittadina, magistratura collegiale, giudici nel civile come nel penale, con una pratica e non ufficiale divisione interna delle attribuzioni, dedicandosi alcuni alle cause civili e gli altri a quelle criminali, ma sempre nell’ottica di un’amministrazione collegiale e congiunta della giustizia, cosicché anche quando uno solo sedeva in tribunale, la sentenza era pronunciata "in concordia aliorum consulum".&lt;br /&gt;La giurisdizione dei consoli comprendeva sia la città che il distretto circostante e si estendeva anche ai forestieri presenti nel territorio comunale, mentre ne erano esentati i chierici in ossequio al privilegio del foro ecclesiastico. Presto si ebbero però altri fori speciali in favore dei mercanti (tribunali mercantili), dei militari (tribunali militari) e degli studenti (giudicati a loro scelta dai professori o dal vescovo a partire dall’Autentica Habita di Federico Barbarossa del 1155).&lt;br /&gt;I consoli, nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, erano assistiti da legum periti, detti anche causidici e consiliarii (pratici del diritto ma non giuristi dotti), la cui presenza era resa necessaria da quell’ignoranza delle leggi che era caratteristica tipica dei giudici comunali.&lt;br /&gt;Quando poi si affermò la carica podestarile, tra XII e XIII secolo, l’ordinamento giudiziario si fece più complesso, aumentò il numero dei giudici, che vennero distinti per competenza, e si creò un ordine gerarchico di consules iustitiae presieduto dal podestà; questi era infatti essenzialmente un uomo d’armi che dunque, al momento dell’assunzione della suprema carica cittadina all’interno di un comune, era solito&lt;br /&gt;4&lt;br /&gt;condurre con sè uomini di legge cui assegnare in sua vece la funzione di giudici, soprattutto nelle cause di diritto civile, irte di maggiore tecnicismo; altre volte, invece, i giudici che coadiuvavano il podestà erano eletti dal popolo o estratti a sorte tra gli iscritti al collegio cittadino dei giuristi. Tutti questi magistrati duravano in carica un anno, al pari del podestà, e tutti erano sottoposti alla fine del loro mandato a giudizio di sindacato; questo comportava un controllo del loro operato – in caso di rimostranze da parte dei cittadini – da parte della magistratura dei "sindacatori" abilitata a comminare sanzioni in caso di irregolarità.&lt;br /&gt;Quanto ai requisiti che i magistrati dovevano possedere, fu richiesta col tempo la conoscenza del diritto, benché non fosse facile avere giudici istruiti, anche per la circostanza che il ruolo di giudice era temporaneo e poco retribuito, quindi poco ambito dagli esperti del diritto. Pertanto spesso la carica era ricoperta da non professionisti, e tale difetto si verificò specialmente nell’Italia meridionale (dove vi erano effettivamente meno Università, oltre tutto di epoca più tardiva, e dunque un minor numero di laureati) che ebbe una magistratura di persone non esperte di diritto ma scelte semplicemente per la buona reputazione.&lt;br /&gt;A rimediare a tale inconveniente si introdusse col tempo l’uso e talvolta l’obbligo per il giudice di chiedere consiglio a giuristi dotti, sapientes e legum doctores. E’ vero che l’assistenza di tecnici non era mai mancata neppure prima, poiché legum periti e causidici (pratici del diritto ma non giuristi dotti) erano soliti affiancare i consoli nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali fin dalla prima età comunale. Tuttavia nel Trecento si impose nella prassi il consilium sapientis, del giurista laureato, e i doctores furono chiamati a rivestire un’alta funzione nell’amministrazione della giustizia.&lt;br /&gt;La letteratura processualistica si dedicò ampiamente alla materia dei consilia sapientis, stabilendo quando fosse necessario chiedere il parere dell’esperto di diritto e quando fosse nulla la sentenza resa sine consilio: il giudice era sempre autorizzato a chiedere il consilium, mentre era obbligato a chiederlo in caso di sua imperitia (ignoranza del diritto), con il vincolo ulteriore di uniformarsi ad esso, e di volontà delle parti, nel qual caso le norme statutarie prevedevano l’obbligo per il magistrato di rispettare il parere ricevuto.&lt;br /&gt;Una volta richiesto il consiglio, il giudice non poteva procedere a nuovi atti istruttori né accogliere nuove prove; poteva chiedere responsa a più giuristi e allora attenersi al parere di maggioranza, mentre era esonerato dal seguire il consiglio che riteneva ingiusto; ma se la sentenza conforme al parere veniva annullata o riformata in sede di giudizio d’appello, il giudice non andava incontro a nessuna sanzione in sede di giudizio di sindacato: incorreva in sanzioni solo se, non essendo esperto di diritto, non avesse fatto ricorso a chi poteva illuminarlo sulla soluzione da dare alla lite. Chi a sua volta veniva invitato a dare il suo parere non poteva rifiutarlo, mentre rispondeva in prima persona, andando incontro a severe sanzioni per dolo o colpa grave, se aveva reso un parere errato.&lt;br /&gt;In pieno Duecento era pacificamente riconosciuto il principio che nel podestà risiedesse la plena iurisdictio, anche se poi la concreta amministrazione della giustizia veniva, come si è detto, delegata ad assessori o a consules iustitiae: il podestà aveva il diritto presiedere tutti i processi, tanto che le sentenze venivano sempre pronunciate nel suo nome, ma era regola generale che venisse assistito o addirittura sostituito da assessori o consoli di giustizia, giudici che il podestà forestiero in genere conduceva con sé nelle varie città in cui era chiamato a rivestire la suprema carica pubblica. Poiché però l’ufficio podestarile (e quindi anche quello degli altri magistrati) era per lo più annuale, capitava di frequente che le cause rimanessero interrotte e quindi non decise per la cessazione dall’incarico del titolare; da ciò i divieti di ricevere liti a partire da un mese prima la fine del mandato. Altra limitazione delle facoltà giudiziarie del podestà forestiero era di non poter giudicare le cause dei suoi concittadini. La sua condotta come magistrato era vagliata nel giudizio di sindacato cui i comuni sottoponevano i giudici uscenti (attraverso l’apposita magistratura dei sindacatori), e il podestà rispondeva pure dell'operato dei suoi assessori poiché gli si imputava la colpa di aver condotto con sé un giudice incapace, non conoscitore del diritto romano o delle consuetudini locali.&lt;br /&gt;In età podestarile si ripristinò il sistema romano del giudice unico nominato dal podestà, con l'abolizione dei collegi giudicanti operativi nella prima età comunale quando la giustizia veniva amministrata dai consoli collegialmente. Dal Duecento in avanti il podestà prima e il signore poi attribuirono l'amministrazione della giustizia civile e criminale ai giudici, pubblici funzionari, tutti giudici ordinari, ciascuno con la sua specifica competenza e la sua insegna (volta a distinguerli per competenza), disposti in scala gerarchica.&lt;br /&gt;5&lt;br /&gt;Si cercò di garantire nei giudici i fondamentali requisiti di un'adeguata cultura e dell'età (fissata a 30 anni) e di assicurarne l’indipendenza di giudizio, imponendo che il magistrato non fosse un ecclesiastico, che non fosse del luogo né con parentela nel distretto, così da non subire alcun tipo di influenza a scapito dell’obiettività di giudizio.&lt;br /&gt;Si teneva infatti molto alla rettitudine dei giudicanti, nella consapevolezza che varie deformazioni del sistema giudiziario potevano incidere negativamente sugli esiti dell'amministrazione della giustizia, in particolare la venalità delle cariche (dunque acquistabili con denaro), la breve durata delle medesime (generalmente annuale) e le scarse retribuzioni cui era connessa la possibilità di pretendere doni dai litiganti (le c.d. sportulae che rappresentavano la parte più consistente dei loro introiti).&lt;br /&gt;In particolare la pratica delle retribuzioni compiute direttamente dalle parti litiganti, che spesso consistevano in derrate alimentari (da cui anche la denominazione di esculenta -cibo - e poculenta – bevande -), era un’evidente fonte di corruzione in tutto il contesto italiano, che induceva i giudici a favorire la parte che si era mostrata più generosa e munifica.&lt;br /&gt;Con l'intensificarsi della vita economica e il conseguente aumento numerico delle liti, i magistrati ebbero ben presto bisogno di aiutanti che presero il nome di assessores o auditores, tutti nominati dalle università, a differenza degli assessori podestarili che erano nominati direttamente dal podestà tra persone di sua fiducia. In sottordine vi erano poi i notai incaricati di redigere per iscritto le testimonianze, oltre che della tenuta e della conservazione degli atti delle cause: posta la scrittura a base del procedimento e dovendo tutto risultare da atti scritti, incluse le deposizioni dei testimoni e la sentenza, la figura del notaio divenne indispensabile tanto che a lui furono affidate importanti mansioni nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria. Anche la carica di notaio era generalmente alienabile e dunque acquistabile con denaro e divenne persino ereditaria; gli statuti richiedevano che avessero un buon grado di moralità e che fossero istruiti nel diritto, oltre che buoni conoscitori del latino (gli atti processuali era infatti tutti scritti in latino).&lt;br /&gt;Numerose norme statutarie disciplinavano poi le funzioni dei messi pubblici (nuntii), chiamati ad eseguire gli ordini del giudice: era loro compito notificare ai soggetti interessati gli atti dei magistrati ed esplicare le attività connesse all’esecuzione delle sentenze; poiché dovevano essere sempre pronti ad ogni richiesta, si esigeva che abitassero entro le mura cittadine; le loro dichiarazioni sulla corretta esecuzione delle mansioni loro affidate faceva fede, ma i loro atti dovevano essere accompagnati da alcune solennità: erano in particolare tenuti ad indossare un abito tipico che fosse in grado di distinguerli, una sorta di divisa, che il più delle volte si limitava ad una sciarpa rossa da portare al collo; dovevano poi avere sempre con sè il testo del Vangelo per ricevere i giuramenti quando richiesti.&lt;br /&gt;All’epoca comunale i tribunali avevano una sede stabile, generalmente nel palazzo del comune o in un edificio pubblico a ciò destinato o ancora, in qualche caso, all’interno delle chiese, essendo ormai tramontato il tempo delle assise nelle piazze o nei campi. Il palazzo del tribunale era contrassegnato da un emblema che variava da città a città, e doveva rimanere sempre aperto per potere in ogni momento ricevere le richieste di giustizia dei privati; le udienze erano aperte al pubblico, come si diceva, "a terrore dei rei, ad esempio per tutti e a soddisfazione delle persone oneste".&lt;br /&gt;Nella trattazione delle cause veniva seguito un ordine di precedenza che vedeva privilegiate le vertenze riguardanti i poveri, le vedove, gli orfani, le chiese e il fisco, vale a dire le c.d. causae favorabiliores, degne di attenzione prioritaria per il carattere particolarmente importante e delicato degli interessi tutelati.&lt;br /&gt;I giudici esercitavano poi largamente nelle città italiane anche la giurisdizione volontaria, che si suole contrapporre a quella contenziosa, emettendo provvedimenti ad esempio in materia di nomina di tutori per minori di età, di autorizzazione delle donne, prive di capacità di agire, al compimento di atti giuridici, o ancora di conservazione di patrimoni, non dunque per riparare ad un torto ma per prevenirlo al momento stesso della costituzione di un diritto soggettivo.&lt;br /&gt;Il formarsi delle signorie produsse innovazioni anche nell’ordinamento giudiziario. La principale novità fu che, essendo nelle signorie compresi territori di più comuni, ove risiedeva il signore, in genere nella città più fiorente all’interno del contesto territoriale, si istituirono tribunali d’appello.&lt;br /&gt;Si formarono così nel corso del Trecento i tribunali superiori, cioè il foro della città dominante. In genere si ricorreva al tribunale centrale per un’unica istanza di giudizio per le cause di un certo valore economico e per quelle penali più gravi (reati da punire con la pena di morte o con pene corporali). Alle&lt;br /&gt;6&lt;br /&gt;cause minori continuavano a provvedere le corti di giustizia dei singoli comuni, riservandosi sempre alla corte dominante tutti gli appelli; il magistrato locale, prima di essere investito dell’ufficio che gli veniva conferito, prestava pertanto giuramento di rinviare alla corte centrale tutte le cause in appello; era inoltre vietato ai tribunali locali risolvere vertenze che i loro abitanti avevano con i cittadini del centro principale, riservate anch’esse al tribunale centrale.&lt;br /&gt;Erano riservate al foro superiore tutte le cause pubbliche, relative a diritti del fisco, a strade, mulini, boschi, per le quali vennero istituiti tribunali speciali; questi, per essere riconoscibili e distinguibili l’uno dall’altro, erano contrassegnati da un’insegna ripresa dal mondo animale, cosicché si aveva il tribunale del bue, del leone, dell’aquila, del cervo: la gente comune, per lo più, non sapeva leggere, e anche le botteghe degli artigiani si riconoscevano non per il nome ma per le insegne che le sovrastavano.&lt;br /&gt;Venendo alla situazione dell’Italia meridionale, qui i Normanni avevano fondato una monarchia accentrata e consideravano il re come capo dell’amministrazione giudiziaria cui spettava innanzitutto la risoluzione delle liti tra i maggiori vassalli del regno. Al di sotto del re, ma sempre al vertice del sistema giudiziario del regno, vi erano – tutti di nomina regia - il Gran Giustiziere, responsabile della giurisdizione criminale, il Gran Camerario, competente per quella civile, così come la giustizia militare era amministrata del Gran Ammiraglio e quella ecclesiastica e feudale dal Gran Cancelliere.&lt;br /&gt;Al di sotto di queste supreme magistrature vi erano poi i giudici provinciali, dislocati nelle varie province del regno, vale a dire i giustizieri, competenti per le cause penali maggiori e per quelle feudali e fiscali, i camerari, titolari della giustizia civile d’appello, e i baiuli, investiti delle cause penali di minore rilievo, per reati cioè da punirsi con pena pecuniaria, e di quelle civili di primo grado. Erano tutti di nomina regia, scelti tra persone dalla moralità indiscussa e non originari della provincia alla quale venivano assegnati, nè possessori di beni ove ricoprivano il loro ufficio, nè abilitati a ricevere doni di alcuna sorta dalle parti processuali; tutti sentenziavano in nome del re.&lt;br /&gt;Al di sopra di tutti la Magna Curia, presieduta dal re (o in sua vece dal Gran Giustiziere), e composta dai grandi ufficiali del regno, era un corpo insieme politico e giudiziario, in quest’ultimo caso competente essenzialmente per l’ultimo grado di giudizio e in caso di denegata giustizia da parte dei giudici inferiori.&lt;br /&gt;Il governo normanno-svevo istituì dunque nei suoi domini una regolare amministrazione della giustizia, primo ordinamento in Italia a disporre le magistrature ordinarie in scala gerarchica, sottoposte ad una curia superiore competente per gli appelli; tutti i funzionari erano soggetti al sindacato del Gran Giustiziere; ai giudici erano affiancati degli assessori esperti di diritto; le cause dovevano essere decise entro 3 mesi, e i poveri avevano diritto alla nomina di un avvocato d’ufficio. L’intendimento generale era quello di riservare allo stato, come sua esclusiva funzione, l’amministrazione giudiziaria, sottraendola ai signori feudali; tale principio non fu più osservato nei governi monarchici che, nell’Italia meridionale, succedettero al regno dei normanni e degli svevi, che, a livello locale di giudici di primo grado, fecero invece dell’amministrazione della giustizia una prerogativa ereditaria nelle mani dei signori feudali.&lt;br /&gt;Le monarchie nazionali o straniere che si costituirono in territorio italiano tra Quattro e Cinquecento non apportarono innovazioni sostanziali nel campo della giustizia, limitandosi a regolare meglio la gerarchia dei tribunali con l’istituzione di tribunali supremi nell’ambito della riorganizzazione accentratrice della giustizia realizzata dai sovrani assoluti nei secoli d’Ancien Régime. Questi supremi organi centrali del potere giudiziario vennero creati (o ristrutturati sulla base dei precedenti tribunali centrali signorili) e poi ampiamente potenziati dai monarchi tra Quattro e Seicento, vennero dotati sia di competenze specifiche in unico grado per le cause riguardanti direttamente il potere centrale (cause regie e cause demaniali), sia di una generale competenza d’appello sulle pronunce delle magistrature inferiori dello Stato; vennero inoltre forniti di cospicui poteri discrezionali ed equitativi nell’applicazione alle fattispecie concrete delle fonti normative del complesso e sempre più complicato sistema del diritto comune, che consentivano un’applicazione non rigorosa e letterale delle norme giuridiche ai casi concreti, per evitare la paralisi del sistema. Tutto ciò comportò l’affermarsi, nelle varie realtà statuali, di una potente casta di magistrati di elevata preparazione tecnica (scelti tra i migliori professionisti del diritto) e di notevole influenza politica.&lt;br /&gt;L’ARBITRATO&lt;br /&gt;7&lt;br /&gt;Accanto alla giurisdizione pubblica ha avuto nell’età intermedia grande importanza, in relazione alle liti civilistiche, l’istituto dell’arbitrato, che si distingueva in volontario o necessario a seconda che fosse scelto dalle parti o imposto dalle legge.&lt;br /&gt;Negli statuti e nelle opere della scienza processualistica dell’età del diritto comune si parla in modo distinto di arbiter e di arbitrator, in un’accezione che non trova riscontro nel diritto romano il quale usava la sola parola arbitro. Nell’età intermedia, diversamente, arbitro era colui al quale le parti sottoponevano i termini di una controversia affinché decidesse in base al diritto positivo, rispettando l’iter procedurale e le formalità proprie di un giudizio ordinario; l’arbitratore era invece scelto dalle parti affinché, senza l’ordine e le formalità di un processo, terminasse la contesa, per così dire, amichevolmente, ex bono et aequo.&lt;br /&gt;Nell’arbitrato volontario l’arbitro veniva investito delle sue funzioni con un atto delle parti denominato compromesso (compromissum), e il giudizio arbitrale che seguiva era un vero e proprio processo, a differenza di quanto prevedeva il diritto romano che poneva l’arbitrato su basi puramente contrattuali e privatistiche e che vedeva nella decisione dell’arbiter non una sentenza ma una semplice opinione che le parti erano libere di non seguire; era solamente prevista un’azione per il conseguimento della pena pecuniaria fissata nel compromesso che doveva versare chi contravveniva alla pronuncia arbitrale: così, pagando la penale, ci si sottraeva all’osservanza della pronuncia finale. La dottrina e la pratica tardo-medievale riconobbero invece al lodo arbitrale gli effetti di una vera e propria sentenza di diritto pubblico.&lt;br /&gt;Qualunque controversia civilistica poteva essere sottoposta all’arbitrato volontario, ad eccezione delle cause matrimoniali, di quelle contro il fisco, di quelle relative allo stato delle persone e di quelle feudali. La legislazione statutaria favoriva dunque la giurisdizione arbitrale per alleggerire la giustizia ordinaria, facilitare la concordia all’interno della cittadinanza e far diminuire le ragioni che alimentavano la faziosità.&lt;br /&gt;L’arbitrato necessario era invece imposto dagli statuti nelle cause tra parenti: marito e moglie, padri e figli, agnati e cognati fino al quarto grado dovevano comporre le loro liti per mezzo di congiunti o di amici comuni; se le parti non si accordavano nella scelta della persona si faceva obbligo all’autorità pubblica di nominare gli arbitri d’ufficio. Ad arbitri dovevano poi necessariamente deferirsi anche le cause tra maestri di bottega e garzoni, tra artigiani e operai, tra condomini e tra soci.&lt;br /&gt;Gli statuti fissavano le norme per la scelta degli arbitri: le parti in contesa ne nominavano due i quali dovevano poi procedere alla scelta di un terzo; se i due arbitri non si accordavano sul nome del terzo, vi provvedeva il giudice d’ufficio.&lt;br /&gt;I rimedi ammessi contro il lodo erano gli stessi previsti per le sentenze, anche se il ricorso principale portava la diversa denominazione di reductio ad arbitrium boni viri - che era poi il giudice ordinario -, del tutto assimilabile in realtà ad un vero e proprio appello. Nel caso di lodo dell’arbitratore il termine per la reductio era addirittura di trent’anni, cosicché la decisione non acquistava forza di giudicato se non trascorso questo così lungo intervallo di tempo.&lt;br /&gt;LA COMPETENZA&lt;br /&gt;Alle origini dei comuni cittadini l’unico tribunale ordinario conosciuto era quello dei consoli, cosicché il cittadino rispondeva solo all’unico tribunale consolare. Successivamente, in età podestarile, si divisero le attribuzioni e vi furono magistrati ordinari per la materia civile, per quella criminale, per i beni mobili, per gli immobili e così via; i limiti di competenza erano fissati per legge, ma nella pratica, per il gran numero di tribunali, i conflitti di competenza erano continui.&lt;br /&gt;Vi erano poi, accanto ai tribunali ordinari, i tribunali speciali che sottraevano in via esclusiva determinate categorie di soggetti e determinate materie alla competenza dei giudici ordinari, a cominciare dai tribunali vescovili per gli ecclesiastici e da quelli mercantili per gli iscritti alle corporazioni di arti e mestieri. I giudici speciali aumentarono quando le classi e i ceti in cui si frazionava la società tardo-medievale pretesero fori speciali; cresciute così le giurisdizioni, i contrasti tra esse si moltiplicarono, non essendo sempre di chiarezza immediata quale fosse il giudice competente. Inoltre, ogni persona di condizione sociale inferiore in lite con un nobile, un potente poteva declinare il giudice ordinario inferiore e invocare il giudice superiore dopo aver giurato di avere timore dell’avversario, cioè la "perhorrescientia&lt;br /&gt;8&lt;br /&gt;adversarii", il timore giustificato che la posizione particolarmente influente dell’avversario potesse condizionare l’organo giudicante.&lt;br /&gt;C’era poi il diritto canonico che assegnava al foro ecclesiastico, oltre alla trattazione esclusiva delle cause spirituali, anche quella delle cause civili che presentassero connessioni con materie di diritto canonico. Il diritto canonico riconduceva infatti ai tribunali ecclesiastici le causae mere spirituales (per esempio in materia di gerarchia ecclesiastica e di matrimonio), le causae ecclesiasticae spiritualibus annexae (sponsali – promessa di futuro matrimonio, connessa all’istituto del matrimonio -, benefici ecclesiastici – patrimoni assegnati ai titolari di cariche religiose -, testamento contenente disposizioni per l’anima, sepolture), le causae civiles ecclesiasticis accessoriae (in materia di dote, accessoria alla questione principale del matrimonio, di legittimazione dei figli naturali per susseguente matrimonio dei genitori), le causae miserabilium personum (relative a poveri, vedove, orfani) e infine cause in cui vi fosse da parte del giudice laico diniego di giustizia.&lt;br /&gt;Inoltre, fin dai suoi primi secoli di vita la Chiesa si era adoperata per sottrarre le persone e i beni ecclesiastici al tribunale ordinario e ottenere un foro speciale presieduto dal vescovo, competente per tutte le cause civili e criminali coinvolgenti i chierici e i loro patrimoni. L’attuazione di tale principio fu di lunga elaborazione nel corso dei primi secoli del medioevo e trovò la sua consacrazione definitiva nel Decreto di Graziano e nelle successive raccolte di decretali, nonché l’ufficiale riconoscimento del potere imperiale attraverso l’Authentica Statuimus di Federico II: secondo la costituzione, infatti, "nullus ecclesiasticam personam in criminali quaestione vel civili trahere ad iudicium saeculare praesumat contra constitutiones imperiales et canonicas sanctiones. Quod si actor fecerit, a iure suo cadat, iudicatum non teneat et iudex ex tunc potestate iudicandi privetur".&lt;br /&gt;Se nella dottrina politica questa giurisdizione privilegiata fu riguardata come offesa alla sovranità dello stato, per esempio negli scritti di Marsilio da Padova e di Guglielmo da Ockham, entrambi accesi avversari, tra 2 e 300, delle pretese universalistiche del papato, glossatori e commentatori l’accolsero invece senza contrasti.&lt;br /&gt;E’ indubbio che il principio dell’uguaglianza di tutti davanti alla legge e alla giustizia dei tribunali è una conquista tutta moderna, raggiunta, sulla scia delle dottrine illuministiche settecentesche, negli anni che seguirono alla Rivoluzione francese: nei secoli passati la popolazione era difatti divisa in classi e ceti ognuno dei quali aveva il suo diritto e i suoi tribunali; pertanto, come avevano un proprio foro gli ecclesiastici, così erano giudicati da magistrature speciali gli artigiani, i mercanti, i nobili e gli studenti, in base alla qualità delle persone e alla materia oggetto di contesa.&lt;br /&gt;Fin dalle prime fasi di formazione delle corporazioni di arti e di mestieri, in piena età comunale, quanti entravano a fare parte di queste associazioni prestavano giuramento di obbedire ai loro capi e di deferire ad essi la cognizione delle controversie nascenti per l’esercizio dell’arte. Non vi fu nessuna uniformità nell’origine e nello sviluppo delle giurisdizioni corporative: a volte erano le stesse arti che di loro iniziativa assegnavano ai consoli corporativi compiti di soluzione delle liti attinenti all’arte, tollerati dalle istituzioni politiche, altre volte le arti erano investite dagli stessi pubblici poteri di facoltà giusdicenti, formandosi, nell’uno e nell’altro caso, accanto al tribunale pubblico, un foro speciale riconosciuto, competente per le controversie tra gli iscritti all’arte e tra essi e gli estranei in materie attinenti all’esercizio del mestiere. Tale riconoscimento, iniziato all’epoca dei comuni quando le corporazioni esercitavano anche una forte influenza politica per il decisivo contributo dato alla nascita della nuova organizzazione cittadina, si perpetuò anche sotto le signorie, allo scopo di garantire al signore cittadino il favore dei ceti artigiani e mercantili, e si mantenne altresì sotto le successive dominazioni straniere d’Ancien Régime.&lt;br /&gt;Nel corso del Trecento si formò, nei centri maggiori come Firenze, Milano, Pavia, Cremona, Mantova, un’istituzione più ampia, la Mercanzia o Curia mercatorum, che raggruppava e gestiva i più cospicui interessi economici cittadini e che esercitava una giurisdizione generale in materia commerciale concorrente a quella delle singole associazioni di mestiere alle quali non veniva comunque a sostituirsi. Tutte queste corti, che con la loro attività giurisdizionale contribuirono in larga misura a creare un nuovo diritto commerciale, realizzavano nelle materie di loro competenza una giustizia "de bono et equo", dunque propensa ad una soluzione equitativa delle liti sulla base dei principi dell’equità e della buona fede piuttosto che con una rigorosa applicazione del diritto scritto, anche grazie al vantaggioso ricorso ad un procedura più&lt;br /&gt;9&lt;br /&gt;rapida e meno solenne di quella praticata nei tribunali ordinari, e alla grande innovazione dell’utilizzo della lingua volgare in sostituzione del latino.&lt;br /&gt;Dalla seconda metà del Cinquecento, il foro mercantile, che vide ampliarsi piuttosto che restringersi la sua sfera d’azione per l’incremento delle attività economiche, continuò a mantenere la sua caratteristica di foro speciale dei commercianti per le cause relative all’esercizio di attività economiche, ma iniziò un processo di trasformazione destinato a completarsi nel secolo successivo: in nome dell’assolutismo monarchico che andava diffondendosi in tutta Europa venne perseguita nei singoli ordinamenti una politica mercantilistica volta ad attuare programmi esclusivamente statuali di potenziamento dell’economia e di sviluppo della produzione; tale politica fu protezionistica ed interventistica e comportava un controllo regio di tutte le attività economiche. Per queste ragioni le monarchie si impegnarono per limitare l’influenza politica della classe mercantile, creare una disciplina statuale del commercio e avocare a sè come giurisdizione statuale le antiche funzioni giudiziarie corporative, pur senza far perdere a queste la peculiare caratteristica di giurisdizione speciale, attuata però da apposite magistrature dello stato. Veniva così istituito nelle città maggiori un tribunale unico - con giudici nominati direttamente dal governo all’interno del ceto mercantile - competente in tutte le liti mercantili tra persone abitualmente esercitanti il commercio e tra queste ed estranei ma in ragione di affari di commercio. Ciò avvenne a Firenze, Venezia, Genova, Roma, Torino, Napoli e in numerosi altri centri di vita economica. Il diritto e la giustizia commerciale non persero pertanto il loro carattere di specialità: rimanevano sempre il diritto e la giustizia dei commercianti e non degli atti di commercio; solo la codificazione della materia commerciale, in seguito all’eliminazione delle corporazioni e alla proclamata libertà del commercio per chiunque, avrebbe trasformato il diritto commerciale in disciplina di un’attività esercitabile da qualsiasi individuo, anche occasionalmente, attuando in tal modo l’obiettivizzazione del diritto commerciale.&lt;br /&gt;Foro assolutamente speciale fu poi quello concesso agli studenti universitari da Federico Barbarossa nel 1155 con l’Authentica Habita che, tra gli altri privilegi accordati a studenti e professori dello Studium di Bologna, incluse quello che gli studenti fossero giudicati "coram domino vel magistro suo vel ipsius civitatis episcopo"; questa costituzione si ispirava ad una famosa prescrizione di Giustiniano che imponeva al vescovo e ai professori di esercitare vigilanza e disciplina sugli studenti. Il privilegio federiciano, dalla dottrina applicato estensivamente a tutte le scuole universitarie italiane, fondò il foro degli studenti; i professori, però, si trovarono presto in difficoltà nell’esercizio della giurisdizione criminale, per la mancanza di mezzi idonei, e conservarono, per lo più, solo quella civile, gestita dal rettore, scelto tra i professori. L’esecuzione delle sentenze (sia del rettore che del vescovo) era però riservata ai giudici ordinari.&lt;br /&gt;Si può dire in sostanza che, nell’età del diritto comune, chiunque aveva il suus iudex, il giudice suo proprio, a seconda che fosse un ecclesiastico, un nobile, un commerciante, un militare, un ebreo, uno studente e così via, che doveva rigorosamente individuare pena la nullità degli atti compiuti presso un altro tribunale. Solo nella seconda metà del Settecento, epoca di iniziali riforme all’interno degli ordinamenti statuali europei, si soppressero alcune delle giurisdizioni speciali che nelle epoche precedenti avevano facilitato ogni genere di abuso e di corruzione, mentre quelle che ancora sopravvivevano vennero definitivamente abolite dalla legislazione rivoluzionaria francese importata in Italia a seguito della conquista militare e fautrice del moderno principio di una giustizia uguale per tutti.&lt;br /&gt;Al di là dei tribunali speciali, nell’età di mezzo la regola basilare per individuare il giudice competente era quella del domicilio del convenuto.&lt;br /&gt;Per la tutela di interessi legati alla proprietà fondiaria valeva invece generalmente la regola della competenza rei sitae, cioè determinata in base al luogo di collocazione del bene immobile oggetto di contesa (ma il principio venne presto esteso anche ai beni mobili). Anche questo principio era tuttavia soggetto a limitazioni, soprattutto a vantaggio dei cittadini cui spettava il diritto di portare le cause relative ai loro beni, ovunque collocati nel territorio dello stato, davanti ai giudici cittadini; era inoltre sempre possibile ricorrere, anche nelle vertenze relative ad immobili, al foro del domicilio del convenuto.&lt;br /&gt;Era poi operante il forum contractus, previsto sia dal diritto romano che dal diritto canonico, secondo cui in materia di rapporti obbligatori nascenti da contratto l’azione doveva essere promossa nel luogo di&lt;br /&gt;10&lt;br /&gt;adempimento del contratto, pur con tutte le eccezioni fissate dalle norme statutarie e con quelle relative ai privilegi dei titolari di fori speciali.&lt;br /&gt;Per limitare i conflitti di competenza, la dottrina aveva elaborato il principio della praeventio inter plures iudices secondo cui la stessa lite non poteva essere portata davanti a diversi giudici parimenti competenti a risolverla, ma doveva continuare fino al termine davanti al giudice adito per primo. Nell’applicazione la regola incontrò però varie deroghe, per esempio se colui che aveva iniziato la causa nel corso di essa diveniva ecclesiastico o milite nell’esercito: in tali evenienze si doveva necessariamente cambiare giudice, perché questi privilegi erano istituiti non tanto a beneficio della persona quanto della categoria di appartenenza, e pertanto ad essi non si poteva rinunciare; il giudice doveva quindi declinare il giudizio quando mutava la qualità di una delle parti.&lt;br /&gt;Molto considerato dalla dottrina fu anche il forum reconventionis che mirava ad ovviare all’inconveniente che l’attore, titolare di molte liti con la stessa persona, presentasse ognuna di esse a giudici diversi che decidessero gli uni indipendentemente dagli altri: si imponeva così che le controversie fossero tutte sottoposte ad un medesimo organo giudiziario, a scelta dell’attore tra tutti quelli parimenti competenti, che diveniva così competente per tutte.&lt;br /&gt;Alle parti era comunque sempre concessa, salve poche eccezioni, la c.d. proroga consensuale del foro, secondo il principio che "privatorum consensus suum possit iudicem constituere": era dunque ammesso dalla dottrina e dalla pratica che il consenso di entrambi i contendenti potesse modificare il giudice competente, specialmente quando si invocava il foro ecclesiastico in alternativa a quello secolare nelle cause civili (ma non valeva il contrario).&lt;br /&gt;Tutte le regole relative alla competenza cessavano di operare se veniva accolta in giudizio l’eccezione de foro suspecto o de legitima suspicione del giudice, con conseguente trasferimento della causa davanti ad altro giudice.&lt;br /&gt;Innumerevoli erano le ragioni di sospetto che una parte poteva addurre contro il giudice adito, alcune della quali logiche e giustificate, altre puramente pretestuose: imperizia, notoria negligenza nell’istruzione delle cause, il fatto che il giudice fosse suscettibile di corruzione, amico dell’avversario, corregionario della controparte, ma anche se uno dei litiganti fosse stato visto parlare al giudice segretamente o il magistrato non avesse salutato la parte che lo ricusava. Potevano dunque essere allegati i pretesti anche più futili per ottenere la declinatoria del foro e il trasferimento della causa davanti ad altro giudice, e su di essi si pronunciava il presidente del tribunale davanti al quale il giudice ricusato aveva il diritto di ribattere; se il ricorso veniva respinto, con provvedimento non suscettibile di appello, il ricorrente veniva processato per calunnia. La dottrina era comunque favorevole alla ricusazione del giudice per legittimo sospetto quale lecito mezzo di difesa e la proponeva come la prima tra le eccezioni che il convenuto era abilitato a presentare per opporsi alla domanda dell’attore.&lt;br /&gt;Analogamente venivano meno tutte le regole sulla competenza del giudice se il principe o il sovrano avocava a sé la decisione di una lite. Il diritto del principe di avocare a sè la decisione delle cause, di alterare l’ordine delle giurisdizioni, di mutare le competenze, di istituire tribunali speciali era perfettamente coerente coi caratteri dell’assolutismo politico. La volontà del sovrano non conosceva infatti limitazioni e le istituzioni giudiziarie esistenti nel suo territorio non lo vincolavano in alcun modo, potendo egli mutarle a suo arbitrio. Era quindi naturale l’avocazione di liti iniziate presso le magistrature ordinarie per giudicarle in prima persona o rimetterle al giudizio di altro tribunale o di uno speciale giudice delegato. Tale sovvertimento delle competenze provocato dal sistema delle avocazioni fu tipico delle monarchie assolute e si protrasse quindi per tutto il Settecento.&lt;br /&gt;LE PARTI&lt;br /&gt;Con la rinascita del diritto romano furono riportati in auge la terminologia romanistica dell’actor e del reus e i requisiti richiesti in vista della capacità processuale dei soggetti.&lt;br /&gt;Non potevano stare in giudizio i minori di 14 anni, gli eretici e i banditi (colpiti da bando – esilio -); gli stranieri erano ammessi solo a condizione di reciprocità; vi era poi il divieto di stare in giudizio per le donne, le quali dovevano essere rappresentate da un parente, dal marito o da un procuratore.&lt;br /&gt;11&lt;br /&gt;Vi erano procuratori "cum mandato" e "sine mandato": questi ultimi erano i parenti più prossimi cui spettava la rappresentanza dei minori, delle donne, degli assenti e degli inabilitati; il diritto canonico includeva tra i procuratori senza mandato anche il vescovo che rappresentava le chiese della diocesi e i loro chierici. Negli altri casi serviva invece un mandato scritto.&lt;br /&gt;L’ufficio di procuratore era reputato ufficio vile e umile, quindi non assumibile da nobili, e venne vietato per incompatibilità a soggetti titolari di cariche pubbliche, e per indegnità allo scomunicato, all’eretico, all’imputato di crimine capitale (punibile con la pena di morte) e al malfamato.&lt;br /&gt;La figura del procuratore era inferiore a quella dell’avvocato: i primi erano costituiti ad agendum causas in nome del cliente, cioè per eseguire materialmente gli atti della causa al posto della parte, gli altri ad assolvere il ruolo di difensori sul piano giuridico.&lt;br /&gt;La parte che non era economicamente in grado di farsi assistere da un avvocato ne riceveva uno nominato direttamente dal giudice, per l’impossibilità pratica per i litiganti di stare in giudizio in prima persona per il forte tecnicismo che caratterizzava tutta la procedura. I governi cittadini a provvedevano infatti alla pubblica difesa dei poveri, con i c.d. advocati pauperum pagati direttamente dal comune. La Chiesa, dal canto suo, fin dai tempi antichi, aveva affidato alle attenzioni dei vescovi le miserabiles personae, cioè poveri, vedove e orfani. Paradossalmente, dunque, le persone più bisognose che per i pregiudizi di classe dei secoli passati erano escluse dalla vita pubblica, disprezzate a livello sociale, dichiarate persino senza onore, espulse dalla città in occasione delle carestie, non ammesse a testimoniare né ad accusare, viceversa ricevevano gratuita protezione nei tribunali e godevano di altri privilegi già previsti dal diritto romano e confermati anche dal diritto canonico quali la giustificazione dalla contumacia, cioè dalla non comparizione in giudizio (sanzionata altrimenti con la scomunica), verosimilmente dovuta a mancanza di mezzi per affrontare il viaggio verso il tribunale, e la possibilità di proseguire la trattazione delle loro cause anche nei giorni festivi (tradizionalmente riservati al culto a Dio), come si diceva, "in honorem Dei", poiché le loro cause erano reputate cause pie, protette direttamente da Dio, particolarmente benevolo coi meno fortunati.&lt;br /&gt;Accanto alle parti principali era poi ammessa nel rito romano-canonico la partecipazione di un terzo soggetto nel processo, già presa in considerazione dal diritto romano che aveva considerato l’intervento del terzo interessato (dell’is cuius interest), soltanto come possibilità, per il terzo che avesse subito un pregiudizio da una sentenza resa tra altre parti, di proporre appello contro quella pronuncia. I processualisti dell’età intermedia diedero invece al tertius, nome da essi coniato, la facoltà di far valere il suo interesse in ogni fase della lite.&lt;br /&gt;Tertius era non solo chi poteva subire un qualunque pregiudizio dalla conclusione del processo, ma pure chi avesse un qualunque interesse sulla cosa oggetto del contendere.&lt;br /&gt;Tale allargamento delle facoltà di intervenire in un processo tra altre parti principali fu opera genuina del diritto canonico.&lt;br /&gt;L’innovazione della dottrina italiana stava nell’aver riconosciuto l’intervento del terzo non solo in sede d’appello come prevedeva invece il diritto romano, ma in qualunque fase del giudizio, attraverso la presentazione di un atto di opposizione. Il terzo doveva sommariamente provare il suo interesse alla causa e prendeva posto nei termini in cui il processo era giunto; poteva proporre nuove eccezioni e nuove prove, attraverso le quali tutelare il suo interesse in giudizio, e la sentenza finale aveva effetto anche nei suoi confronti. Questo tipo di intervento fu definito principale e si distingueva da quello qualificato come volontario che si attuava quando un terzo veniva semplicemente in aiuto di una delle parti litiganti.&lt;br /&gt;Da ultimo, il terzo poteva anche essere chiamato ad intervenire nel giudizio su istanza della parte che o sapeva del pregiudizio che un estraneo avrebbe potuto ricevere dalla sentenza, ovvero chiedeva l’assistenza di un soggetto esterno alla lite principale; in tali evenienze il terzo veniva citato a comparire e la sentenza aveva effetto nei suoi confronti anche nel caso di sua contumacia.&lt;br /&gt;L’INTRODUZIONE DELLA CAUSA&lt;br /&gt;12&lt;br /&gt;Il procedimento iniziava con la libelli oblatio (analoga alla romanistica editio actionis) e con la citazione della controparte a comparire, atti denominati dalla dottrina "praeparatoria de substantia" in quanto preliminari all’intero svolgimento del processo.&lt;br /&gt;Atto solenne, il libello era dunque un atto scritto, firmato dall’attore, presentato in giudizio "iudice sedente", cioè in presenza del giudice nell’esercizio della sua carica; doveva contenere l’esposizione del fatto, il diritto soggettivo che si voleva difendere, il tipo di azione esperita e la richiesta dell’agente. Il giudice che riceveva il libello in originale doveva poi, su impulso dell’attore, consegnarne copia al convenuto insieme con l’atto di citazione; col tempo, tuttavia, la presentazione del libello non fu più ritenuta atto necessario, bastando il semplice atto di citazione in giudizio dell’avversario, con eventuale consegna del libello in un momento successivo.&lt;br /&gt;Progressivamente sia la pratica che la dottrina arrivarono ad ammettere la validità del libello anche senza la precisa indicazione del tipo di azione che si voleva esperire, e addirittura la proposizione di più azioni, in alternativa l’una all’altra, col medesimo libello, nell’ottica di liberare il processo da un inutile e rischioso nominalismo e formalismo: il rischio era infatti quello di presentare in giudizio l'azione sbagliata, in relazione al diritto che si voleva tutelare, con la conseguenza di un rigetto della domanda da parte del giudice.&lt;br /&gt;Consegnato al giudice il libello, questo veniva poi comunicato, su iniziativa dell'attore, per mezzo di un executor, cioè di un messo pubblico, insieme con la citazione a comparire in giudizio, al reo o convenuto che veniva così invitato a "cedere vel contendere"; eccezionalmente la citazione poteva essere fatta a voce, dal giudice al convenuto, se questi era presente in giudizio; la regola era comunque quella dell’intimazione fatta per iscritto presso l’abitazione del convenuto, e ripetuta per tre volte a intervalli regolari (in genere di 10 giorni), con indicazione del termine perentorio nel quale comparire, in genere a distanza di 30 giorni, fissato dal giudice per un giorno non festivo. Le tre citazioni obbligatorie potevano anche eseguirsi contestualmente, e si prestava fede alla relazione del messo che dichiarava di averla eseguita correttamente. La citazione stessa doveva eseguirsi in giorno non festivo, dal sorgere del sole fino al tramonto. Qualora il messo non trovasse il citando nella sua abitazione, affiggeva l’atto di citazione - scritto in latino salvo che nelle cause mercantili per le quali si usava la lingua volgare - sulla porta di casa. Era possibile anche la consegna dell’atto di citazione non direttamente al reo ma a persona di famiglia presente nel domicilio del convenuto.&lt;br /&gt;Vi era poi la citazione pubblica, c.d. per edictum (edictalis), cioè per proclama affisso in luogo pubblico (alla porta del tribunale o in altro pubblico luogo), o anche letto pubblicamente in chiesa o in piazza, con i medesimi effetti di una comunicazione fatta al domicilio; questa modalità era utilizzata per citare le persone giuridiche (universitates o collegia), i chierici, che venivano chiamati in giudizio con affissione del pubblico avviso in chiesa, considerata loro domicilio, i latitanti (fuggitivi), di cui si ignorava il domicilio, e infine tutti quei soggetti di cui era nota la prepotenza e l’aggressività, che verosimilmente avrebbero minacciato o offeso - con parole o, peggio, con atti - il messo pubblico.&lt;br /&gt;Vi era poi ancora la c.d. citatio realis, che era la cattura, utilizzata oltre che nei giudizi criminali, eccezionalmente anche nei civili quando vi era il sospetto che il debitore si sottraesse con la fuga; non si ricorreva però ad essa, nel civile, quando si trattava di donne.&lt;br /&gt;Dopo tre citazioni rimaste inefficaci era dichiarata la contumacia del reo, che veniva intesa come confessione delle domande esposte dall’attore nel libello; a questo punto il giudice consentiva all’attore, con un primo decreto, la missio in possessionem nei beni del contumace, che comportava sequestro dei beni, prima mobili e poi immobili, fino al raggiungimento dell'ammontare del valore della causa, la cui custodia era affidata all’attore; i beni andavano però restituiti al convenuto se questi compariva in giudizio se pure in ritardo e a questo punto aveva inizio il processo. Se nonostante tutto ciò il convenuto non si presentava, il giudice passava alla pronuncia di un secondo decreto che rendeva l’attore effettivo proprietario dei beni sequestrati al contumace; tra i due decreti doveva intercorrere un intervallo che, a seconda degli statuti, andava da uno a tre o più mesi, ovvero fissato ad arbitrio del giudice. Il secondo decreto non veniva però concesso se il giudice appurava che il contumace non si presentava in udienza per malattia sua o dei suoi familiari, per pellegrinaggio religioso o povertà.&lt;br /&gt;13&lt;br /&gt;Un profilo al quale fu particolarmente sensibile la scienza processualistica dell’età intermedia era quello dei termini processuali, cioè dei tempi della giustizia, "ne lites fiant immortales" (al fine di non rendere le liti interminabili). Del resto anche numerose disposizioni legislative, sia di diritto romano che di diritto canonico, si soffermavano su questo aspetto, stabilendo il pagamento di sanzioni pecuniarie qualora fossero intentate liti temerarie (ovvero senza un minimo fondamento) e per chi si ingegnava a prolungare il processo con astuzia e con dolo.&lt;br /&gt;Era previsto un termine preciso per ogni atto della procedura: per la presentazione del libello, per l’atto di citazione, per la comparsa delle parti in udienza, per l’esibizione dei mandati dei procuratori, per la presentazione dei mezzi di prova e così via. I termini fissati dalle leggi e dalla dottrina erano piuttosto stretti, in genere variavano dai 3 ai 10 giorni per ogni singolo atto, ma era nella facoltà del giudice di allungarli per motivi legati a distanze, a malattie o ad altre difficoltà che impedissero ad un soggetto il raggiungimento tempestivo del tribunale.&lt;br /&gt;Il diritto romano prevedeva poi il termine di tre anni per la conclusione dell’intera istanza di giudizio, pena la decadenza, ma il diritto canonico non accolse questo principio per ragioni essenzialmente equitative, mentre le legislazioni statutarie fissavano termini finali variabili a seconda della natura delle cause (1, 2, 3 anni, ma anche 2, 4, 6 mesi), rimanendo però anch’esse spesso disattese nella prassi.&lt;br /&gt;La dottrina medesima, se da un lato propugnava termini rigorosi, dall’altro precisava che i giudici non erano strettamente vincolati ad essi "proper multitudinem causarum", per via cioè del numero elevato di cause che erano tenuti a seguire contestualmente, cosicché le liti diventavano veramente eterne.&lt;br /&gt;Non è difficile immaginare i gravi danni che ne derivavano, non solo alla complessiva amministrazione della giustizia, ma anche all’economia. La circolazione dei beni mobili e immobili, oggetto di contese giudiziarie, veniva ad essere bloccata per lunghi periodi di tempo per i divieti di alienazione e di altre forme di disposizione dei beni oggetto di liti processuali (le res litigiosae); tutto ciò nell’interesse pressoché esclusivo del ceto forense, giudici ed avvocati, i cui interessi patrimoniali erano abbondantemente legati al carattere interminabile dei processi.&lt;br /&gt;DALLA COMPARSA IN GIUDIZIO ALLA&lt;br /&gt;CONTESTAZIONE DELLA LITE&lt;br /&gt;Il convenuto, una volta comparso in giudizio, ricorreva a quelle che la Glossa accursiana chiamava arma reorum, cercava cioè di opporsi alle domande dell’attore attraverso le eccezioni. Giuristi civilisti e canonisti distinsero due categorie di eccezioni: quelle facti o intentionis, e quelle iuris o actionis: con le prime si dichiarava inesistente il fatto, con le seconde non giuridicamente fondata la pretesa dell’attore. La dottrina aveva enumerato tutta una serie di eccezioni raggruppate nelle due categorie delle eccezioni dilatorie e perentorie, a seconda che mirassero solo a prolungare la durata della lite ovvero a porvi fine.&lt;br /&gt;Tutte le eccezioni dovevano essere proposte prima della litis contestatio, in conformità a quanto stabilito dal diritto romano; tuttavia una decretale di Innocenzo III venne a consentire, per ragioni di equità, la presentazione delle eccezioni dilatorie in vari momenti del processo e non necessariamente tutte insieme, il che contribuì però, involontariamente, a dilatare i tempi delle cause.&lt;br /&gt;Il giudice, nello stesso giorno in cui le eccezioni venivano presentate dal convenuto, le ascoltava e le risolveva con una sentenza interlocutoria (non conclusiva del processo).&lt;br /&gt;Comparsi i contendenti dinanzi al giudice, era previsto, in osservanza delle norme di diritto romano e di diritto canonico, che fosse prestato da entrambe le parti il iuramentum calumniae. Benché secondo il diritto canonico i litiganti non potessero rinunciarvi, pena la perdita della lite da parte di chi ometteva di prestarlo, esso divenne obbligatorio nella prassi solo qualora l'attore o il reo ne facessero esplicita richiesta. Il contenuto di tale giuramento riguardava la buona fede della parte che lo prestava e la credenza nel proprio diritto: si giurava in sostanza di litigare per la convinzione di avere ragione (e non per calunniare la controparte), e di comportarsi lealmente nel corso di tutta la vertenza.&lt;br /&gt;14&lt;br /&gt;Alle parti era inoltre consentito di prestare giuramento tramite il rappresentante, il quale era pertanto tenuto a giurare sia «in animam domini» che «in animam suam». I procuratori dovevano infatti giurare, innanzitutto per se stessi, di credere alla bontà della lite e di non avvalersi di cavilli, e incorrevano anch’essi, in caso di inosservanza, in una sanzione. Tutti erano tenuti a prestare giuramento di calunnia, tranne i minori, i chierici, il padre nelle cause contro il figlio, l’erede per le cause del defunto, il signore in lite contro il vassallo: in tali casi la buona fede era infatti presunta.&lt;br /&gt;Compiuta la formalità del giuramento, si entrava nel merito della vertenza con la contestazione della lite, momento essenziale dell'antica procedura romana cui si attenne anche il diritto dell'età di mezzo.&lt;br /&gt;La litiscontestatio era un atto formale e solenne che le parti contendenti compivano dinanzi al giudice: il magistrato interrogava entrambe le parti sulle relative intenzioni cosicché l'attore ripeteva quanto esposto nella domanda e il convenuto confessava o negava le affermazioni della controparte. Perché le due dichiarazioni avessero valore di litiscontestatio era necessario che fossero rese manifestando l'animus, cioè la volontà, di procedere nella causa e quindi di presentare le rispettive prove (animus litigandi).&lt;br /&gt;In tale scambio delle opposte intenzioni, da effettuarsi simultaneamente e con formule rituali, venivano fissate le ragioni del litigio e senza di esso sarebbero stati pertanto nulli tutti gli atti che si fossero intrapresi nella causa: alla litiscontestatio era quindi riconosciuto il valore di fundamentum litis.&lt;br /&gt;Nell’età intermedia si affermò, però, nella dottrina e nella prassi, l'orientamento che la lite potesse dirsi validamente contestata anche senza l'uso di formule rituali e senza la contestualità delle dichiarazioni, ma con la semplice risposta del convenuto che, comparso in giudizio, mostrasse il suo animus litigandi. L'attore, dal canto suo, si riteneva obbligato alla controversia dalla presentazione del libello e dalla narrazione dei fatti ivi contenuta.&lt;br /&gt;Tale alterazione nelle modalità della litiscontestatio, resa in sostanza atto unilaterale, contribuì a dare snellezza e rapidità al giudizio.&lt;br /&gt;Alla pendenza della lite in senso ampio, più che alla litiscontestatio in particolare, si collegava poi la dottrina degli attentati, introdotta ex novo dal diritto canonico e materia largamente sviluppata dai canonisti. Si definiva 'attentato' ogni innovazione apportata da una delle parti litiganti all’oggetto del contendere (res litigiosa) in disprezzo della regola, sancita in numerose decretali pontificie, secondo cui, dopo l’avvio del giudizio non si dovesse modificare nulla (nihil innovetur); la conseguenza giuridica dell’attentato era la revoca immediata dell’atto compiuto.&lt;br /&gt;LE PROVE&lt;br /&gt;Dopo la litiscontestatio spettava all'attore provare la sua pretesa, innanzitutto attraverso la presentazione di posizioni ed articoli.&lt;br /&gt;La funzione tipica che le positiones assolvevano nei tribunali era quella di sollevare l’attore dall'onere della prova, poiché con esse l’attore esponeva i fatti della lite e provocava l'avversario ad un'ammissione degli stessi che altrimenti avrebbe dovuto dimostrare. Il fine era, in sostanza, quello di raggiungere più rapidamente la verità giudiziale, inducendo il convenuto ad un volontario riconoscimento della stessa.&lt;br /&gt;Con gli articoli, invece, si dava certezza alla lite, poiché in essi venivano fissate le prove che l'attore doveva prestare, qualora la controparte rispondesse negativamente alle posizioni.&lt;br /&gt;Negate le posizioni da parte del convenuto e ammessi gli articoli di una o di entrambe le parti, si riconosceva ai litiganti la libertà di provare le loro pretese, ponendo dinanzi al giudice i mezzi da cui avrebbe dovuto scaturire la verità.&lt;br /&gt;Il giudizio si svolgeva tutto sulle prove in vista del raggiungimento di una verità formale che si supponeva rappresentativa della verità materiale. Il giudice non doveva intervenire ma lasciare alle parti la maggiore libertà di agire e poi attenersi a quanto risultava dalle prove addotte, anche se come privato era convinto del contrario. Da tali principi derivò la dottrina delle prove legali che negava il libero convincimento del giudice tenuto a giudicare "secundum allegata et probata" (poichè "quod non est in actis non est in hoc mundo") e soprattutto ad attribuire alle prove il preciso valore stabilito per legge, senza la facoltà, propugnata a partire dall’età illuministica, di valutarle liberamente.&lt;br /&gt;15&lt;br /&gt;Il principio romanistico che onus probandi incumbit ei qui dicit ottenne, a partire dalla fine del XII secolo, la conferma delle norme canonistiche, col risultato che ciascuna parte aveva l’onere di provare il fondamento delle sue affermazioni e persino delle negazioni, ricorrendo per queste ultime al giuramento o alla confessione, essendo impossibile un riscontro in termini concreti ed evidenti del contenuto di una negazione (per es.: io non posseggo quel bene).&lt;br /&gt;Rimase comunque principio fondamentale quello espresso dall'aforisma actore non probante reus absolvitur: tuttavia l'insufficienza delle prove fornite dallo stesso convenuto impediva una sentenza assolutoria ab observantia iudicii, ma soltanto ab impetitione actoris alla luce della molestia arrecata al convenuto con la chiamata in giudizio ad opera della parte agente.&lt;br /&gt;Veniamo ora agli strumenti di prova.&lt;br /&gt;Abbandonate progressivamente, a partire dall’anno Mille, le prove ordaliche di marca germanica, si aprì la via alle prove razionali, praticate peraltro anche nell’età alto-medievale dalla Chiesa, contraria a prove volte a strumentalizzare il potere divino e a sollecitarne quasi a comando una manifestazione nelle vicende umane.&lt;br /&gt;In un'epoca in cui mancavano per lo più archivi notarili e i documenti e le carte scritte in genere erano facilmente soggette a distruzione a causa di incendi o di guerre, la prova per testimoni costituiva la prova per eccellenza. La parte che intendeva avvalersene doveva innanzitutto compiere la publicatio testium, vale a dire comunicare per iscritto al giudice i nomi dei testimoni e i capitoli dell'interrogatorio che sarebbe poi stato condotto dal magistrato.&lt;br /&gt;Circa il loro numero, vigeva la regola che unus testis nullus testis (est), cioè vox unius vox nullius, secondo un principio giuridico che affondava le sue radici nell'Antico Testamento (Libro del Deuteronomio) e che aveva trovato successivamente conferma nel Codice e nel Digesto di Giustiniano e nelle Decretali di Gregorio IX. Pertanto due testi facevano piena prova, uno solo costituiva prova semipiena da completarsi dunque di necessità con altri strumenti probatori; ciò però non valeva in materia di danni alle coltivazioni nei campi dove bastava un singolo testimone per la difficoltà di rinvenire con facilità persone all’interno delle terre adibite a coltivazione.&lt;br /&gt;I testi, per essere considerati degni di fede e dunque attendibili, dovevano presentare requisiti di conditio (condizione sociale idonea), sexus, aetas, discretio (capacità di discernimento), fama (buona fama), fortuna (condizione patrimoniale adeguata), fides (fede religiosa), valutati attentamente dal giudice.&lt;br /&gt;Venuto il momento della deposizione testimoniale, l'avversario doveva essere citato per assistere al giuramento dei testimoni di dire il vero - toccando il Vangelo - e all'esame dei testi medesimi, per essere messo in condizione di dedurre subito le controprove. Le deposizioni avevano ad oggetto esclusivamente il fatto (la sua qualificazione giuridica e la questione di diritto erano infatti di esclusiva competenza del giudice), venivano redatte per iscritto dal notaio della causa e dovevano essere obbligatoriamente rese entro il termine perentorio assegnato dal giudice.&lt;br /&gt;Erano altresì valide, secondo l'uso comune, le deposizioni rese prima della litiscontestatio dai testimoni c.d. affuturi, interrogati anticipatamente in esordio di lite e alla presenza della controparte previamente citata: l'urgenza si giustificava di fronte a soggetti gravemente malati oppure in età avanzata, reputandosi tale l’età superiore ai 50 anni, per i quali dunque si temeva la morte, oppure di fronte a persone in procinto di partire.&lt;br /&gt;Ai testi non era consentito di correggere la deposizione resa validamente, se non nell'immediatezza del proprio intervento, poiché decorso un intervallo di tempo si presumeva che il teste fosse stato maliziosamente istruito su cosa dire dalla parte che lo aveva chiamato a deporre. Le loro parole, inoltre, si interpretavano, nel dubbio, contro la parte che li aveva prodotti. Il giudice, alla fine della deposizione, doveva leggerne il contenuto al testimone che l’aveva resa e chiederne conferma, dopodiché veniva assegnato alla controparte un termine per controdedurre.&lt;br /&gt;La tendenza ad attribuire minor valore alla prova testimoniale e a richiedere di preferenza la prova scritta si avverte soprattutto nella legislazione posteriore al Cinquecento; nell’epoca precedente, al contrario, si diceva con convinzione che "dignior est vox viva testium quam vox mortua instrumentorum" (è più degna di fede la voce viva dei testimoni della voce fredda dei documenti scritti). Resta comunque un contributo della dottrina dei glossatori e dei commentatori aver dato alla materia delle prove documentali quelle regole e quella disciplina che non esistevano invece nel diritto romano, il quale non faceva alcuna differenza tra documento pubblico e privato, anche perché il diritto romano non attribuiva alla professione dei notai un&lt;br /&gt;16&lt;br /&gt;carattere di ufficialità in virtù del quale ai loro atti fosse conferita l’efficacia di prova piena. Ai glossatori e ai commentatori va dunque il merito di avere elaborato l’odierna teoria dei documenti, riuscendo a costruirne le regole, col solito metodo interpretativo fondato sull’analogia, sulla base degli scarsi spunti offerti dalle fonti giustinianee.&lt;br /&gt;Tra le prove scritte massimo valore era attribuito, nell’età intermedia, allo strumento pubblico redatto da un notaio, che faceva in giudizio piena fede se era stato confezionato in osservanza di tutte le formalità richieste: rogatio, cioè chiamata delle parti, da cui il termine moderno di rogito, presenza e la sottoscrizione dei testimoni, sigillo del notaio, infine data e luogo. Il sigillo del notaio era qualificato vox mortua, mentre le sottoscrizioni dei testi erano la vox viva del documento.&lt;br /&gt;L’importanza che veniva assegnata agli atti pubblici giustificava le sanzioni che erano comminate contro chi deteneva un documento che ad altri interessava e si rifiutava di esibirlo. La mancanza di archivi pubblici imponeva difatti severe misure affinché non fossero sottratte prove utili all’accertamento giudiziale della verità; così gli statuti autorizzavano i giudici a far perquisire le case e a fare arrestare chi non consegnava le scritture richieste.&lt;br /&gt;Le scritture private, quali le lettere dei privati, i libri delle corporazioni e i registri parrocchiali, avevano valore di prova se erano munite della firma di tre testimoni e del sigillo dello scrivente, o, in mancanza, se l’autore le riconosceva o si provava diversamente che egli le aveva scritte; ad esse era accordata in ogni caso un’efficacia probatoria tendenzialmente inferiore a quella dell'atto pubblico. Nell’età comunale si potevano compiere con scrittura privata anche compravendite di immobili, donazioni e testamenti, in alternativa all’utilizzo dell’atto pubblico. Anche i documenti privati non valevano senza limiti di tempo, fissandosi in linea di massima la scadenza ai 5 anni, con la conseguenza che, decorso il termine fissato dalla legge, le carte dovevano essere rinnovate.&lt;br /&gt;Secondo le elaborazioni dottrinali la confessione, giudiziale o extragiudiziale (in questo caso doveva essere però provata da testimoni), aveva la più completa efficacia probatoria e si presentava dunque come prova piena in pregiudizio di chi confessava, definita pertanto "optima regina probationum": ottenuta la confessione dell'avversario, non era più necessario il ricorso ad altre prove; vi erano tuttavia delle eccezioni a tale principio tra cui l'incapacità di agire del soggetto, perché per esempio minore d’età o insano di mente, o la palese contrarietà della confessione alla verità (era dunque necessaria la sua verosimiglianza).&lt;br /&gt;Resa la confessione il giudice aveva l’obbligo di fondarsi su quella prova piena e decisiva. Doveva quindi pronunciare la sentenza, se la confessione era stata compiuta dopo la litis contestatio; se invece veniva resa prima della litis contestatio alla confessione seguiva in modo diretto il praeceptum del giudice immediatamente esecutivo.&lt;br /&gt;Viene poi in considerazione la materia del giuramento, del notorio e degli indizi.&lt;br /&gt;Il diritto canonico e la scienza canonistica diedero molta importanza al giuramento, creando nuove figure ignote al diritto romano: ne ampliarono l’applicazione e innovarono in punti di notevole importanza, in particolare elevando il giuramento a vero e proprio mezzo di prova là dove il diritto romano lo considerava semplicemente come surrogato di prova cui ricorrere in assenza di prove effettive.&lt;br /&gt;Vi era il giuramento suppletorio, deferito dal giudice alla parte che avesse un fondamento di prova, ma non una prova piena: la parte richiesta non poteva rifiutarlo senza perdere la causa. Perché il giuramento fosse valido doveva essere prestato da persona di buona fama e al di sopra del sospetto di spergiuro e in una lite di modico valore. Se entrambe le parti avevano provato le loro affermazioni con prove semipiene, cioè con prove non piene (un solo testimone anziché due o più, o poche presunzioni non in grado di dare complessivamente vita ad una prova piena), era nell’arbitrio del giudice deferire il giuramento suppletorio all’una piuttosto che all’altra, e la preferenza doveva comunque accordarsi a quella che si poteva verosimilmente presumere non avrebbe giurato il falso. Non erano idonei a prestare questo giuramento gli scomunicati, gli ebrei e gli usurai.&lt;br /&gt;Anche il iuramentum purgationis (purgatorio) aveva il favore del diritto canonico e venne accolto pure nella legislazione statutaria. Vi si faceva ricorso nei giudizi penali per consentire all’imputato di un delitto di difendersi dall’accusa qualora non vi fossero testimoni contro, e a carico del convenuto nelle cause civili in assenza di altri mezzi di prova.&lt;br /&gt;17&lt;br /&gt;Vi era infine il giuramento decisorio, detto anche giuramento di verità che veniva deferito o dal giudice o dalla parte, in quest’ultimo caso però con l'approbatio iudicis, per porre fine alla lite giudiziaria. Non era tuttavia ammesso contro un atto notarile, né contro testi giudicati attendibili e nemmeno nelle cause matrimoniali; vi si ricorreva invece ampiamente per la stima dei danni.&lt;br /&gt;Oltre a queste prove la dottrina elencava un’altra serie di strumenti probatori, costituiti dal notorio, dagli indizi e dalle presunzioni.&lt;br /&gt;In alcuni casi si consentiva difatti la prova attraverso il notorio, la fama, attraverso cioè la circostanza che un determinato fatto fosse noto a molti e quindi innegabile, stando sotto gli occhi di tutti.&lt;br /&gt;La fama e la notorietà di una circostanza dovevano essere provate per mezzo di testimoni disposti ad attestare l’esistenza di una publica voce; il numero dei testi, in genere 2 o 3, era variabile a seconda dei singoli ambiti in cui la notorietà veniva fatta valere.&lt;br /&gt;Infine, in tema di indizi e presunzioni notevole fu lo sforzo di civilisti e canonisti per ridurre tutta la materia entro schemi sistematici. Innanzitutto si definirono le presunzioni come prove generalmente semipiene, necessitanti dunque, per lo più, di essere integrate da altri elementi al fine di costituire piena prova, in nome del fondamentale principio che governava tutta la materia probatoria secondo cui "quae singula non prosunt collecta iuvant": singoli elementi di prova di per se stessi insufficienti possono contribuire, se assommati ad altri, a creare una prova piena.&lt;br /&gt;ALLEGAZIONI E CONSILIA&lt;br /&gt;Come tutti gli atti del processo, anche le difese in fatto e in diritto degli avvocati, le c.d. allegationes, dovevano essere redatte per iscritto, oltre che esposte a voce davanti al giudice, che doveva ascoltare con attenzione; non mancavano nel diritto comune regole precise sul modo di comporre le allegazioni: dovevano essere brevi, complete, senza false citazioni di leggi o errata interpretazione delle stesse e, a partire dal tardo Trecento, fondate sulla communis opinio. Il giudice poteva privare della parola l’avvocato arrogante, cavilloso e perfino quello troppo verboso e troppo loquace.&lt;br /&gt;Dalle allegationes degli avvocati vanno tenuti distinti i consilia dati nel corso delle liti dai giuristi di professione. La prima forma di consulenza a venire in considerazione è il consilium sapientis: istituto di origine consuetudinaria, come documentato dallo Speculum iudiciale di Guglielmo Durante (1270), esso rappresenta il parere che negli ordinamenti comunali i giudici solevano domandare al giurista dotto per la definizione della causa. Professionisti della politica ma non altrettanto del diritto, consoli e podestà si rivolgevano dunque al sapiente (studioso indipendente che non sedeva a lato del magistrato) e riproducevano poi nella sentenza il consilium da lui ricevuto che garantiva così la giuridicità della decisione.&lt;br /&gt;Nell’ambito della sententia secundum consilium va dunque sottolineata la perfetta separazione tra essenza (sostanza), formulata dal sapiens, ed esistenza (forma), posta autoritativamente dal giudice.&lt;br /&gt;Ampiamente diffuso fino a tutto il ’500, il consilium sapientis iudiciale si avviò progressivamente al declino nel secolo successivo con l’affermarsi negli stati assoluti dell’autorevole e prestigiosa giurisprudenza dei Grandi Tribunali, formati da giuristi dotti e funzionanti secondo la regola "iura novit curia"; una residua vitalità fino a tutto il Settecento si mantenne in ogni caso presso le corti inferiori, per quanto i consilia tendessero a subordinarsi agli orientamenti giurisprudenziali dei tribunali supremi che potevano riformare in appello la sentenza che da quegli orientamenti si discostasse.&lt;br /&gt;L’altro tipo di giurisprudenza consulente è rappresentato dai consilia elaborati su richiesta della parte desiderosa di produrli al giudice come elemento di convinzione. L’uso dei giureconsulti di dare pareri scritti anche alle parti si afferma soprattutto a partire dal Trecento, in seguito all’aumento della litigiosità, dovuto al tramonto del sistema feudale e all’incremento delle ricchezze, e in seguito al sempre più pressante bisogno di orientamento dei litiganti nella selva delle norme giuridiche e delle interpretazioni dottrinali.&lt;br /&gt;I consilia pro parte rappresentano qualcosa di diverso e di qualitativamente superiore rispetto alle memorie difensive degli avvocati (le allegationes) che venivano ad integrare: emessi essenzialmente pro veritate (da cui la denominazione), erano tendenzialmente caratterizzati da una maggiore oggettività ed imparzialità di valutazione della lite.&lt;br /&gt;18&lt;br /&gt;Il giudice cui il consiglio era direttamente o indirettamente rivolto voleva essere informato, più che dell’opinione personale del consulente, del diritto da applicare che, in un sistema di diritto giurisprudenziale, era essenzialmente rappresentato dalle interpretazioni dei giuristi; insomma, il parere rivestiva tanta più importanza agli occhi del magistrato quanto più poggiava su numerose e accreditate opinioni simili, che il consulente ricercava nelle opere della dottrina del diritto comune e tra le raccolte di consilia esistenti. Di qui dunque l’abitudine dei consulenti di ricercare sui singoli punti di diritto la coincidenza di opinioni delle maggiori autorità, considerando determinante tale circostanza.&lt;br /&gt;Pur implicando la rinuncia all’indipendenza e alla creatività del singolo giurista, la communis opinio si presentava come il necessario prodotto del bisogno di certezza in un sistema giuridico in cui la legge era insufficiente, la dottrina universitaria tendeva alla ripetizione di insegnamenti ormai vecchi e superati e dunque il ruolo di guida all’interno del sistema giuridico veniva ad essere assunto dal giurista pratico (il forense).&lt;br /&gt;LA PROCEDURA SOMMARIA&lt;br /&gt;La legislazione pontificia, fin dal XII secolo aveva cercato di semplificare, nelle curie ecclesiastiche, le formalità procedurali e di abbreviare la lunghezza dei processi, soprattutto nelle cause beneficiali (relative alla distribuzione delle cariche ecclesiastiche e dei relativi patrimoni tra i membri del clero) la cui natura particolarmente delicata richiedeva una maggiore speditezza. Questa innovativa normativa ecclesiastica raggiunse l’importante risultato di avvicinare al processo sommario anche la dottrina civilistica, in origine comprensibilmente legata al rigoroso dettato delle norme romanistiche sui tempi del rito ordinario.&lt;br /&gt;La Chiesa, infatti, dagli inizi del secondo millennio, si era trovata ad essere titolare di una larga proprietà fondiaria che venne a costituire, in breve tempo, la base di continui litigi, che trovavano la loro origine nell’intricata materia dei conferimenti ai chierici degli uffici ecclesiastici e dei relativi patrimoni. Divenne quindi di primaria importanza iniziare a risolvere queste vertenze con una procedura più sollecita e semplificata, senza però sacrificare la piena cognizione delle liti.&lt;br /&gt;I pontefici, dunque, cominciarono a prescrivere ai vescovi investiti della funzione di giudici ecclesiastici nelle rispettive diocesi di procedere summarie, de plano, sine strepitu e sine figura iudicii, quando ci fosse il consenso di entrambe le parti: in particolare con l’espressione summarie si intendeva la riduzione dei termini; de plano significava facoltà di ascoltare le parti anche nei giorni festivi e addirittura di notte; sine strepitu alludeva alla limitazione dei testimoni e delle perorazioni degli avvocati, e infine sine figura iudicii comportava la soppressione delle formalità.&lt;br /&gt;Papa Clemente V (1305-1314), con la famosa costituzione Dispendiosam del 1312 (Clem. 2.1.2), riconobbe ai giudici la possibilità di optare per il rito abbreviato per le cause di diritto matrimoniale e beneficiale, indipendentemente dalla richiesta delle parti, ed estese il procedimento sommario anche alle cause in appello.&lt;br /&gt;Veniva in questo modo riformato il sistema processuale formale e solenne, con una notevole semplificazione delle procedure: si conservavano gli atti e le solennità che avevano valore sostanziale ed irrinunciabile e si omettevano le mere formalità. La concreta applicazione di queste disposizioni era comunque, come è evidente, rimessa in buona sostanza all'arbitrio del giudice.&lt;br /&gt;Nell'ambito del processo sommario un favore particolare era accordato alle cause possessorie.&lt;br /&gt;La parte che aveva subito lo spoglio di un bene, secondo le regole processualistiche di origine romanistica, agiva in giudizio intentando contemporaneamente il giudizio petitorio, volto ad accertare la titolarità del diritto di proprietà, e il giudizio possessorio, rivolto all’accertamento della spettanza del possesso del bene. In questo contesto, nel diritto intermedio, si riconosceva all’attore il privilegio di sospendere il giudizio petitorio e proseguire il solo giudizio possessorio con le modalità del rito sommario, al fine di ottenere una rapida reintegrazione nel possesso del bene sottrattogli, senza entrare, momentaneamente, nel merito del diritto di proprietà. Si voleva così ovviare alla lunghezza del giudizio ordinario e procedere e senza ritardi alla difesa del possesso, attraverso la prova del possesso originario e dell’avvenuto spossessamento, per conservare, almeno provvisoriamente, la condizione iniziale delle parti, in vista del successivo accertamento della spettanza del diritto di proprietà.&lt;br /&gt;19&lt;br /&gt;Ulteriore peculiarità del giudizio possessorio era che la reintegrazione del possesso avveniva anche attraverso prove del possesso e dello spoglio normalmente ritenute incomplete, come la testimonianza de auditu (di aver cioè sentito dire da altri, normalmente prova insufficiente, a differenza della testimonianza de visu, cioè oculare) e la notorietà. Viceversa, se risultava evidente la mancanza del diritto in capo allo spogliato, il bene non veniva restituito, anche qualora fosse stato appurato che nemmeno il convenuto era proprietario della res litigiosa.&lt;br /&gt;LA SENTENZA&lt;br /&gt;Terminati tutti gli atti processuali delle parti ed esauriti tutti i mezzi di prova, veniva richiesta al giudice dai contendenti - o da uno di essi - la conclusio in causa.&lt;br /&gt;La conclusione era un atto formale, dato per iscritto, che importava il divieto per le parti di presentare nuove prove e nuove allegazioni, con la richiesta del quale si sollecitava al magistrato la pronuncia della sentenza definitiva.&lt;br /&gt;La prassi finì tuttavia col permettere, anche dopo la conclusione, non solo le semplici informazioni, ma pure la produzione di nuove prove fino alla citazione delle parti ad audiendam sententiam: si voleva, dunque, favorire senza riserve il pieno accertamento della verità dei fatti, anche in extremis, attraverso l’esibizione di documenti appena scoperti, confessioni inizialmente non prestate e deposizioni di testimoni prima ignoti.&lt;br /&gt;La sentenza definitiva, se pronunciata dal giudice secondo le formule di rito, costituiva la decisione giudiziale della res litigiosa e metteva fine al processo.&lt;br /&gt;Primo obbligo del giudice era di pronunciarsi entro il termine prestabilito a partire dal conclusum in causa, in genere fissato dalle norme locali a 10 giorni.&lt;br /&gt;Le solennità richieste per la sentenza, la cui inosservanza determinava la nullità dell'atto, erano in gran parte quelle di diritto romano e consistevano nella forma scritta, nella lettura pubblica in presenza delle parti regolarmente citate ad audiendam sententiam e nella pubblicazione.&lt;br /&gt;Quanto al contenuto, l'atto di chiusura del giudizio, di estrema brevità e semplicità, doveva riportare il nome del giudice e delle parti, esprimere in sintesi le fasi del processo ("viso libello", "testibus et positionibus visis" etc.) e contenere il dispositivo, cioè l’accoglimento o il rigetto della domanda dell’attore così come formulata nel libello introduttivo della lite. Non era richiesta la motivazione della pronuncia.&lt;br /&gt;A pena di nullità della sentenza, le parti dovevano essere citate ad audiendam sententiam con indicazione del termine perentorio nel quale presentarsi, con la consueta formalità delle tre citazioni consecutive compiute dal messo del tribunale, a seconda dei casi, ad personam, ad domum e per edictum (v. supra).&lt;br /&gt;Accanto alle sentenze definitive vi erano poi quelle interlocutorie che si pronunciavano su presupposti processuali (competenza del giudice, revoca di un attentato etc…) o su questioni di merito incidentali, non dedotte nella domanda dell'attore né nelle risposte del convenuto (ad es. assegnazione degli alimenti in via provvisoria in cause dotali o di accertamento della paternità). Tali pronunce erano sempre appellabili ed avevano in certi casi l'efficacia di sentenze definitive, ponendo fine alla vertenza, come avveniva ad esempio per le sentenze dichiarative dell’incompetenza del giudice.&lt;br /&gt;Le norme e la dottrina di diritto comune esigevano per le interlocutorie forme e solennità minori rispetto alle sentenze definitive, non reputando necessarie né la scrittura né la citazione delle parti; siffatte sentenze, però, non potevano essere pronunciate in giorni festivi (a differenza delle sentenze definitive), in quanto tappa intermedia del processo che, secondo il rito ordinario, non si poteva svolgere in giorni festivi.&lt;br /&gt;Alle sentenze che avessero percorso tutti e tre i gradi di giudizio, o per le quali fossero inutilmente decorsi i termini 'fatali' (perentori) per l’impugnazione, era riconosciuta l'efficacia di res iudicata che impediva ulteriori contestazioni sulla stessa cosa e tra le stesse persone.&lt;br /&gt;Il concetto di cosa giudicata non richiedeva un intervento ad hoc ma operava automaticamente in presenza di una tripla sentenza conforme.&lt;br /&gt;E' evidente che la res iudicata, dando vita ad una presunzione di verità, mirava a dare stabilità e certezza ai diritti dei privati, attribuendo carattere irrevocabile ad una pronuncia pur difettosa nelle forme o falsa nel merito. Si garantiva in questo modo alla sentenza passata in giudicato la forza di creare una verità&lt;br /&gt;20&lt;br /&gt;formale, vale a dire una situazione giuridica incontestabile che veniva tutelata contro ogni tentativo di ulteriore impugnazione.&lt;br /&gt;LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA&lt;br /&gt;La motivazione della sentenza non era obbligatoria nel processo romano-canonico e per tutta l’età medievale la si incontra pressoché esclusivamente nella prassi della Rota Romana. Le leggi e la dottrina, infatti, non la richiedevano, e sarebbe stato pericoloso per il giudice formularla ugualmente poiché la sentenza avrebbe potuto essere dichiarata nulla se la motivazione fosse stata trovata falsa o erronea; pertanto i giudici scelsero, per lo più, di non motivare le proprie pronunce sia nelle cause civili che – con conseguenze ancora più devastanti per le più gravi implicazioni - in quelle criminali.&lt;br /&gt;L’obbligo della motivazione, strenuamente sostenuto dalla dottrina illuministica settecentesca per liberare le parti dall’arbitrio dei giudici e sottoporre questi ultimi a controllo e alle conseguenti responsabilità, verrà introdotto nelle legislazioni italiane e più in generale europee a partire dalle moderne codificazioni ottocentesche.&lt;br /&gt;L'APPELLO&lt;br /&gt;Tipico rimedio ammesso contro le pronunce giudiziali era, allora come ora, il reclamo al giudice superiore tramite appello. Si trattava sia di un mezzo di adizione del supremo tribunale contro sentenze di primo grado delle autorità giurisdizionali inferiori, sia di un mezzo di riesame di vertenze già giudicate in secondo grado presso l’alta corte di giustizia, per le quali era tuttavia prevista l’impugnazione davanti a giudici diversi dello stesso supremo organo giudiziario per un’ulteriore istanza di giudizio: soltanto infatti di fronte a tre sentenze conformi la lite poteva considerarsi veramente conclusa.&lt;br /&gt;L'appello, che poteva essere proposto in ogni causa e contro qualsiasi sentenza, era diritto di tutti, e non solo del soccombente ma anche del terzo che provasse il suo interesse e il danno a lui derivato dalla pronuncia che veniva impugnata.&lt;br /&gt;Persino il contumace, secondo la dottrina prevalente, poteva ricorrere al giudice d'appello, purché si trattasse di ficte contumax, cioè di soggetto citato non personaliter bensì ad domum o per edictum e non comparso in giudizio: poiché la citazione non gli era stata intimata di persona, non gli si imputava la colpa di non essersi presentato in giudizio. Questi poteva dunque ricorrere al giudice superiore entro il termine di dieci giorni previsto dal diritto comune, che per lui decorreva, però, non dal momento della lettura della sentenza (alla quale non aveva assistito) ma dal momento della sua conoscenza; restavano comunque validi gli atti esecutivi nel frattempo intrapresi, decorsi dieci giorni dalla pronuncia della sentenza.&lt;br /&gt;L'appello andava presentato al giudice di primo grado nel termine romano di dieci giorni dalla pronuncia della sentenza, accolto anche nel processo canonico: si trattava del decedium appellationis previsto da una Novella di Giustiniano (Nov. 23, c. 1), seguito anche nelle curie ecclesiastiche e confermato dalla dottrina processualistica sia civile che canonica.&lt;br /&gt;Ricevuto l'appello, il giudice a quo era obbligato a rilasciare, su richiesta della parte soccombente, i c.d. apostoli (in greco "inviati"), o litterae dimissoriae, con cui inviava al giudice superiore la richiesta di riesaminare la causa, insieme con la sentenza e tutti gli atti del processo.&lt;br /&gt;Dati gli apostoli, il giudice a quo assegnava all'appellante un termine ad prosequendam appellationem entro cui raggiungere il tribunale superiore e introdurre la causa davanti al giudice dell'appello.&lt;br /&gt;Il magistrato d’appello, ricevuti gli apostoli, ordinava al giudice inferiore di sospendere la prosecuzione del giudizio e tutti gli atti di esecuzione della prima sentenza (atto denominato inhibitio), in attesa della nuova pronuncia: ogni atto compiuto dal primo giudice sarebbe stato pertanto revocato quale attentato alla litispendentia davanti al secondo magistrato. Si richiedeva, per la validità dell'inibizione, la citazione della controparte.&lt;br /&gt;Il giudice ad quem, a questo punto, aperti gli apostoli contenenti gli atti processuali e la sentenza, e riconosciuta la regolarità della sua adizione, notificava l'appello alla controparte (appellato), con le consuete&lt;br /&gt;21&lt;br /&gt;formalità previste per l'atto di citazione e nel termine di un mese prescritto dalla clementina Causam alla rubrica De electione.&lt;br /&gt;Introdotta la causa, il giudice superiore riesaminava la controversia, generalmente con rito sommario, senza libello e senza contestazione della lite.&lt;br /&gt;Davanti al secondo giudice era ammessa la deduzione di nuovi mezzi di prova non presentati in primo grado, come previsto dal diritto canonico e sostenuto con decisione anche dalla dottrina. Si riguardava infatti l'appello come un nuovo processo in cui i litiganti erano abilitati a proporre ulteriori riscontri oggettivi.&lt;br /&gt;Il processo d’appello doveva concludersi entro pochi giorni, secondo quanto prevedevano le norme statutarie, mentre il diritto romano fissava il limite di un anno per la conclusione del giudizio d’appello e il diritto canonico accordava addirittura un intero biennio.&lt;br /&gt;Si ammetteva peraltro, contro il decorso dei termini 'fatali', la restitutio in integrum ad appellandum.&lt;br /&gt;LA QUERELA DI NULLITA'&lt;br /&gt;Accanto all'appello, vi era, tra le forme di opposizione alla sentenza, la quaerela nullitatis.&lt;br /&gt;Il rimedio della querela, già in parte elaborato dal diritto romano ma perfezionato nell'età di mezzo soprattutto dalla scienza canonistica, veniva utilizzato nei confronti di quelle pronunce talmente viziate nella forma che ad esse si arrivava persino ad escludere l'efficacia di sentenze, per la presenza di errori macroscopici nell'applicazione della legge o di difetti per solennità non osservate.&lt;br /&gt;Si distingueva in sostanza nel processo romano-canonico tra ingiustizia e nullità del giudicato, tra error in iudicando e error in procedendo, e si provvedeva al primo con l'appello e al secondo con la quaerela nullitatis.&lt;br /&gt;Rendeva la pronuncia nulla, secondo il diritto comune, la palese violazione e la palesemente falsa interpretazione delle leggi, e gli errores in procedendo, quali ad esempio il difetto di competenza del giudice, la mancanza della citazione, l'illegalità della procura, la non stesura per iscritto della sentenza o la sua pronuncia fuori dai termini processuali, nonché la corruzione dell'organo giudicante.&lt;br /&gt;Il giudizio sulla nullità veniva proposto al giudice di secondo grado, il quale poteva quindi annullare la sentenza e sostituirla con una nuova pronuncia. La quaerela nullitatis poteva persino essere deferita assieme all'appello, poiché era ammesso il cumulo dei due rimedi secondo la comune opinione dottrinale recepita anche dalle norme statutarie; in tal caso il giudice prima decideva sulla nullità e poi, in caso di pronuncia che escludeva la nullità, esaminava l’eventuale iniquità.&lt;br /&gt;La querela, pur essendo perpetua e non sottoposta a termini, si poteva tuttavia presentare una sola volta: la sentenza resa in proposito era infatti definitiva e contro di essa era precluso ogni altro ricorso e rimedio.&lt;br /&gt;GLI ALTRI RIMEDI CONTRO LE SENTENZE&lt;br /&gt;Contro le sentenze era esperibile anche la restitutio in integrum, rimedio straordinario cui si ricorreva solo quando non era più possibile l’esercizio dell'appello per il raggiungimento della res iudicata. Costituiva giusto titolo per chiedere la restituzione il ritrovamento di nuove prove, testimoniali o documentali, inizialmente ignote alla parte soccombente, da indicare pertanto nell'atto introduttivo della causa come elementi utili da far valere contro la sentenza passata in giudicato; doveva trattarsi di argomenti rilevanti, tali cioè che, se utilizzati tempestivamente, avrebbero determinato fin dall’inizio una pronuncia diversa.&lt;br /&gt;Vi era poi il rimedio della supplicatio, forma di ricorso al principe contro sentenza divenuta inappellabile, che differiva dall’appello per il maggior tempo dato per presentarlo, di due anni dalla sentenza definitiva, e per il suo carattere di rimedio straordinario di grazia, dipendente dalla benignità del sovrano.&lt;br /&gt;Anche la revocazione era un mezzo straordinario di impugnazione delle sentenze che i giuristi giustificarono sulla base di norme sia romane che canoniche. La finalità era quella di ottenere una riforma della sentenza di primo grado da parte del medesimo giudice che l’aveva pronunciata. Tale revocatio era ammessa se il giudice fosse stato tratto in inganno da uno dei litiganti o avesse giudicato sulla base di documenti scoperti come falsi dopo la sentenza o nel caso di documenti ignorati dalla parte soccombente o prima non producibili per difficoltà oggettive.&lt;br /&gt;22&lt;br /&gt;IL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE FORZATA&lt;br /&gt;Fin dall’altomedioevo, anche nei periodi di maggiore indebolimento dei poteri pubblici, i vertici istituzionali non abbandonarono mai del tutto all’azione del privato, vincitore in sede processuale, la realizzazione del diritto consacrato nella sentenza divenuta cosa giudicata, ma intervennero direttamente con mezzi di coazione contro la resistenza che eventualmente opponeva il soccombente. In tutti i periodi di civiltà e presso tutti i popoli si avvertì in sostanza che, senza esecuzione forzata, la legge sarebbe stata inutile e la giustizia una parola vuota di significato.&lt;br /&gt;A partire dall’XI secolo i giudici comunali assunsero il compito di portare ad esecuzione le proprie sentenze. L’esecuzione presupponeva però uno stadio di perfezione nell’organismo politico e una acquisita autorità da parte del potere centrale che solo lentamente conseguirono i comuni dell’Italia centro-settentrionale e le monarchie del Mezzogiorno. Inizialmente, nei primi tempi del comune, si faceva ricorso, per l’esecuzione delle sentenze civili, ai mezzi adoperati contro la criminalità, cioè il bando e la confisca dei beni: si puniva così la persona per l’offesa all’ordine del giudice di dare esecuzione alla sua pronuncia, offesa equiparata ad un reato. Appena però venne raggiunto un regolare assetto, i comuni si dedicarono in modo specifico alla disciplina dell’esecuzione forzata delle sentenze civili, per rispondere alle esigenze di una più elevata civiltà e alle più complesse relazioni giuridiche dipendenti dall’esercizio di attività economiche: si imponeva in sostanza la realizzazione di misure per rendere sicuri e spediti i diritti dei creditori.&lt;br /&gt;Ancora nel XII secolo l’esecuzione privata sulla persona e sui beni del debitore, di marca germanica, non era del tutto scomparsa. Pertanto, il debitore che non pagava il suo debito riconosciuto da regolare sentenza di condanna veniva consegnato dagli organi pubblici al creditore che poteva o adibirlo al compimento di prestazioni di lavoro presso di sè per estinguere le sue obbligazioni, oppure togliergli la libertà, facendolo chiudere in carcere; se poi il debitore inadempiente fuggiva dalle carceri, il comune rispondeva del debito al creditore, per la negligenza manifestata nella custodia del carcerato. Questa prassi era prevista dagli statuti e ammessa anche dalla dottrina, sia nei riguardi dei debitori forestieri, che nei confronti dei concittadini.&lt;br /&gt;Altra alternativa per i creditori rimasti insoddisfatti dopo la condanna definitiva era l’occupazione dei beni del debitore insolvente che venivano così presi in pegno. Ciò era spesso consentito anche da specifiche clausole inserite nei contratti, con le quali il debitore autorizzava il creditore a pignorargli i beni, esercitando così nei suoi riguardi un’esecuzione reale: era questo il pactum de ingredienda possessione - conosciuto anche dal diritto romano - inserito, secondo lo stile notarile di redazione dei documenti, nei contratti da cui nascevano obbligazioni a carico di una sola parte; in tal caso non era neppure richiesto uno specifico provvedimento del giudice che autorizzasse l’esecuzione forzata, che si definiva pertanto come esecuzione convenzionale, ovvero stabilita con pattuizione tra le due parti al momento stesso della stipula del contratto.&lt;br /&gt;Tali strumenti di esecuzione erano residui di una pericolosa autogiustizia e contrastavano con quei principi di ordine e di autorità che il comune cittadino voleva attuare, nel senso che l’esercizio della giustizia nella sua interezza, inclusa l’esecuzione delle sentenze, fosse di esclusiva competenza dei consoli o del podestà; gli uni e gli altri al momento dell’assunzione della carica giuravano infatti di assistere i titolari di diritti soggettivi e di impedire che i privati o per arbitrio o per patto scavalcassero l’autorità pubblica e ricorressero alla giustizia privata. Nel comune dunque, in linea di principio, i poteri di esecuzione erano esclusivamente nelle mani del giudice che agiva in nome dei suoi diritti giurisdizionali; col tempo si affermò pertanto il principio che il creditore, con le sole clausole convenzionali, nulla potesse fare di propria autorità, ma dovesse ottenere dal giudice un provvedimento ad hoc e avvalersi dell’aiuto degli ufficiali del comune al fine di ottenere sequestro, immissione in possesso o arresto del debitore.&lt;br /&gt;Numerosi statuti minacciavano dunque pene a chi effettuava pignoramenti di propria autorità sui beni del debitore, ma l’ordine esplicito, contenuto nelle legislazioni municipali, di non procedere all’esecuzione senza licenza del giudice induce a ritenere che ancora in pieno Trecento e Quattrocento i creditori avessero più fiducia nelle proprie forze che in quelle dei pubblici poteri. A questi ultimi non mancava certo la volontà di sostituire ad un sistema di giustizia privata un razionale apparato di intervento esecutivo nelle mani dei funzionari pubblici, ma questa volontà era tuttavia contrastata dalle abitudini alla violenza dei contemporanei e dalla lentezza degli stessi ordinamenti giudiziari, spesso insufficienti e talvolta anche privi di mezzi efficaci&lt;br /&gt;23&lt;br /&gt;per portare ad esecuzione le sentenze definitive; lo stesso Baldo giustificava l’espediente della cattura privata con la mancanza di giudici.&lt;br /&gt;Di fronte a queste difficoltà oggettive si comprendono pertanto quegli statuti che, accostandosi maggiormente alla realtà dei fatti, ancora nel XV secolo, ammettevano l’esecuzione convenzionale, che aveva altresì l’approvazione della migliore dottrina processualistica: ne parlano Paolo di Castro, Alessandro Tartagni, Raffaele Fulgosio, Giason del Maino, il procedurista napoletano Roberto Maranta, e Matteo degli Afflitti ne attesta l’osservanza consuetudinaria nel Regno di Napoli in età aragonese. Per tutto quel secolo e per il successivo il pactum de ingredienda possessione è giustificato dai giuristi più accreditati e dai consulenti che distinguevano così tra patto sulla persona e patto sui beni: il primo, finalizzato ad ottenere la cattura del debitore da parte del creditore, non era ammesso perché - si argomentava - gli uomini non possono validamente pattuire sulla propria persona e la cattura spetta ai soli pubblici poteri; il secondo era al contrario pacificamente riconosciuto, anche per l’accoglimento che ne aveva fatto il diritto romano.&lt;br /&gt;Questa esecuzione privata poteva essere condotta sia sui beni immobili sia, persino con maggiore estensione, sui beni mobili, inclusi gli animali; le leggi riconoscevano questa facoltà di pignoramento dei beni mobili soprattutto al proprietario di terre o di case contro i coloni o gli inquilini inadempienti nel pagamento dei canoni di locazione o delle pensioni di affitto.&lt;br /&gt;La pratica dell’esecuzione convenzionale continuò per tutto il XVII e parte del XVIII secolo sia nell’Italia settentrionale che nei regni di Napoli e di Sicilia, dopodiché esso scomparve dalle opere processualistiche settecentesche, per le quali tutti gli atti esecutivi erano oramai di competenza della sola autorità giudiziaria.&lt;br /&gt;La legislazione statutaria era poi unanime nel permettere che chi veniva danneggiato dal pascolo abusivo sulle sue terre potesse trattenere gli animali che trovava nel fondo, al fine di venire indennizzato dal colpevole attraverso il pagamento di un’ammenda e il risarcimento dei danni; ciò era previsto in particolare in Piemonte, Sardegna e Sicilia, ma anche nelle città lombardo-venete.&lt;br /&gt;Altra forma di tutela dei diritti si realizzava nelle città maggiori, caratterizzate da una più vivace attività economica e da un maggior movimento di affari, consistente nell’accordare al creditore un diritto di controllo sul debitore, nel caso di sospettata dilapidazione del patrimonio o di temuta fuga, quando non si era ragionevolmente sicuri dell’adempimento di un credito pur non ancora giunto a scadenza.&lt;br /&gt;Nei confronti del debitore forestiero, gli statuti prevedevano che il giudice consentisse al creditore che ne facesse richiesta l’intromissio de omnibus rebus debitorum (pignoramento dei beni del debitore straniero presenti nel territorio del comune), oppure ammettevano il pagamento di cauzioni a garanzia del futuro adempimento del debito. Le città italiane, centri di vita commerciale, studiarono così espedienti per non chiudere le porte ai forestieri, ma nello stesso tempo impedire che questi, con la fuga, danneggiassero i creditori cittadini. Come estrema misura, se lo straniero si sottraeva all’adempimento con la fuga, il creditore poteva ottenere dal giudice le lettere di rappresaglia e procedere contro i beni dei concittadini del fuggiasco presenti nel territorio del comune, solo però dopo sentenza di condanna passata in giudicato.&lt;br /&gt;Quanto alle misure cautelari contro lo stesso cittadino debitore, sempre qualora si temesse l’insolvenza o la fuga, le norme statutarie e la dottrina mostrano quanto stessero a cuore alle città italiane gli interessi dei creditori, nell’ambito della nascente economia capitalistica che richiedeva precise garanzie per assicurarsi vitalità, sviluppo e crescita. Negli statuti era pertanto frequente la disposizione che riconosceva al creditore la facoltà di richiedere al magistrato un praeceptum intrandi et capiendi relativo ai beni del debitore che venivano pignorati senza alcuna cognizione di causa da parte del giudice, quando vi era il sospetto di insolvenza o di fuga del debitore; si esigeva però per lo più il giuramento del creditore circa l’esistenza del suo titolo di credito e il sospetto di fuga o inadempimento del debitore, ovvero la testimonianza di due o tre persone degne di fede disposte a deporre sul sospetto di inadempienza o di fuga.&lt;br /&gt;Tali misure conservative, di esecuzione preventiva, poste in atto prima della scadenza del credito, erano adoperate specialmente nelle curie mercantili. Il commercio e il capitalismo italiano nei suoi primi albori esigevano infatti forme di protezione contro il debitore sospettato di fuga o di dilapidazione del patrimonio, che le leggi subito accordarono e che la stessa dottrina riconobbe come necessarie e giuste. La scienza giuridica, tuttavia, non trovando nel diritto romano quanto occorreva per giustificare la missio in&lt;br /&gt;24&lt;br /&gt;possessionem o la sequetratio senza regolare giudizio e sentenza, fu pertanto costretta a dare ai testi interpretazioni più ampie e a volte persino forzate.&lt;br /&gt;Il fuggitivo era dunque equiparato all’insolvente e, se commerciante, era trattato come bancarottiere, procedendosi così anche contro i suoi familiari e parenti, obbligati in solido all’adempimento dei suoi debiti. La fuga del commerciante era pertanto reputata una forma di fallimento con la conseguente necessità di recuperare i beni alienati in precedenza; si trattava però di un procedimento delicato, cosicchè si raccomandava al giudice di procedere con cautela all’arresto preventivo per non privare ingiustamente il debitore della sua onorabilità; in ogni caso bisognava far precedere all’esecuzione personale la preventiva esecuzione reale con sequestro dei beni del sospettato. L’opposizione del debitore apriva il giudizio di merito nel quale si accertava il credito in vista del finale adempimento del debito.&lt;br /&gt;Si consentiva al creditore anche un altro rapido espediente per ricordare al debitore, prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento, gli obblighi assunti ed invitarlo ad adempierli: si trattava della richiesta rivolta dal creditore al giudice perché emettesse invito al debitore di pagare o di fare opposizione, in base alla sola affermazione del creditore dell’esistenza di un diritto di credito. Questo praeceptum executivum sine cognitione causae (appunto perché veniva concesso sulla base della sola richiesta del creditore) fu introdotto nella pratica italiana, nell’ipotesi in cui risultasse abbastanza chiara la favorevole situazione economica della controparte che rendeva ingiustificati atti preventivi di esecuzione; ci si limitava così ad ammonire l’obbligato, ad invitarlo a pagare o a fare opposizione, nel quale ultimo caso si dava inizio al giudizio di merito sull’effettiva spettanza del diritto di credito in capo al sedicente creditore.&lt;br /&gt;I contraenti potevano poi inserire nei loro contratti conclusi davanti ad un notaio il c.d. praeceptum o mandatum de solvendo executivum, che comportava per il debitore l’obbligo dell’adempimento entro un certo termine, in mancanza del quale il creditore era autorizzato a ricorrere all’esecuzione forzata sui beni dell’obbligato senza richiedere un nuovo precetto al giudice. Il precetto notarile veniva così riguardato come un titolo immediatamente esecutivo, su istanza dell’interessato che si rivolgeva ai pubblici ufficiali per ottenerne l’esecuzione immediata alla scadenza del termine indicato, senza che fossero necessari ulteriori accertamenti.&lt;br /&gt;Il fatto che nella prassi procedurale dell’età intermedia gli strumenti notarili avessero acquistato il valore proprio delle sentenze si spiega col carattere di pubblici ufficiali attribuito ai notai fin dagli ultimi tempi dell’impero romano, che si mantenne anche nei regni romano-germanici. Nel XII secolo l’autorità dei notai era pienamente riconosciuta in tutto il territtorio italiano, tanto da attribuirsi loro la qualifica di iudices cartularii e da equiparare i loro atti alle confessioni giudiziali raccolte dai giudici ordinari in sede di contenzioso.&lt;br /&gt;Tale sviluppo dell’attività notarile ebbe inizio in Toscana, e non a caso, date le peculiarità dell’attività economica della società mercantile toscana che conobbe precocemente le esigenze di un’economia capitalistica e i vantaggi derivanti dallo svolgimento di proficue attività commerciali; essa era per contro avversa alle lungaggini delle procedure giudiziarie e dunque incoraggiata ad investire i notai della stessa autorità delle magistrature giudicanti e a permettere che i loro atti valessero come res iudicata, ottenendo così immediata esecuzione.&lt;br /&gt;Dalla prassi toscana questo modo di considerare i notai e il loro operato divenne rapidamente comune a tutta Italia: la confessione di un debito resa davanti al notaio era reputata pertanto pubblica e solenne e acquistava efficacia di giudicato a garanzia del creditore che si trovava in possesso di un titolo immediatamente esecutivo. Alla presentazione del documento alla scadenza, restava al magistrato solo l’obbligo di vendere i beni del debitore e consegnarne il ricavato al creditore fino al raggiungimento della somma a lui dovuta, oppure assegnare i beni direttamente al creditore, in assenza di compratori. Da tutto ciò la professione notarile uscì notevolmente valorizzata, vedendo attribuita ai suoi atti la stessa efficacia esecutiva delle sentenze.&lt;br /&gt;Addirittura in Toscana e in qualche altra regione, come ad esempio in Lombardia, dove i notai godevano di una particolare reputazione, non era neppure necessario l’intervento del tribunale per dare attuazione ai loro strumenti, bastando la semplice esecuzione interamente privata del creditore; questo intervento, richiesto invece senza eccezioni dalla dottrina processualistica, era imprescindibile soprattutto&lt;br /&gt;25&lt;br /&gt;negli ordinamenti retti da monarchie, come il Piemonte, lo Stato pontificio, la Sardegna e i regni di Napoli e Sicilia.&lt;br /&gt;Per quanto invece concerne l’esecuzione di autorità, è indubbio che la volontà del governo comunale di riservare a sè l’attuazione delle sentenze risulta già dai più antichi statuti. Nel giuramento che pronunciavano i consoli al momento dell’assunzione della carica essi si obbligavano, tra l’altro, ad assistere i vincitori dei giudizi anche con l’uso della forza. Nella pratica però la strada da percorrere in questa direzione era ancora lunga, se in pieno XIV secolo si era ben lontani dal rinunciare del tutto all’iniziativa privata in fase di esecuzione dei giudicati, come attesta in termini chiari lo stesso Bartolo: "executio sententiae potest fieri etiam sine executore, quia potest propria auctoritate victor ingredi possessionem et sic ipsemet esse potest executor et nuncius in causa propria". Gli ufficiali pubblici spesso intervenivano solo in caso di resistenza della controparte che si sottraeva all’esecuzione privata.&lt;br /&gt;Malgrado simili tolleranze legate all’insufficienza degli organi deputati a coadiuvare le magistrature nel dare attuazione alle loro pronunce, l’intendimento della legislazione italiana fin dal XIII secolo fu di reazione alle forme di esecuzione privata e di esclusione dell’azione dei privati. L’esecuzione era vista come atto dell’autorità che doveva essere disposto dal giudice ed eseguito dai pubblici ufficiali.&lt;br /&gt;In una prima fase di vita dei comuni l’impiego della forza da parte degli stessi pubblici ufficiali in sede di esecuzione dei giudicati non conosceva limiti di sorta, potendo giungere alla distruzione dei beni dell’inadempientee al bando. Simili mezzi di coazione corrispondevano a quel livello di violenza che dominava tutta la vita sociale, politica e privata tardo-medioevale: come gli odi di parte e di fazione si sfogavano nella distruzione delle case degli avversari, così la pressione del giudice sul debitore si manifestava con analoghi atti di devastazione legittimati dall’autorità pubblica, segnale evidente di impotenza oltre che di inciviltà.&lt;br /&gt;I mezzi di esecuzione delle sentenze civili rivestivano dunque, in una fase iniziale, i caratteri specifici di una condanna penale, cosicché un inadempimento contrattuale accertato con sentenza definitiva acquistava tutto il disvalore di un reato contro la pubblica autorità: davanti al debitore ribelle o fuggiasco la giustizia del comune cittadino si armava per non apparire impotente e inefficace nella sua funzione di tutelare la pace sociale e l’ordine interno.&lt;br /&gt;Tipico rimedio contro il condannato in sede processuale era, di conseguenza, il bando, che consisteva nell’esilio che veniva richiesto dal creditore insoddisfatto che non avesse rinvenuto beni del debitore insolvente coi quali soddisfare il suo credito giudizialmente accertato. Pertanto, contro il debitore privo di beni, il giudice ordinava l’allontanamento dalla città e dal distretto. Mentre chi subiva bando per la commissione di gravi delitti poteva essere ucciso impunemente da chiunque, il bandito per debiti non doveva subire alcuna offesa alla persona, non potendo però ricoprire cariche pubbliche, essere notaio, tutore, curatore, pur non perdendo la capacità di deporre in giudizio come testimone. Il suo nome era generalmente iscritto in uno speciale liber bannitorum finché il debito non veniva pagato.&lt;br /&gt;A Milano il procedimento del bando apparve eccessivo al legislatore, forse per la maggiore vitalità economica che, sia nell’età romana tardo-imperiale che nel medioevo, aveva contraddistinto la città, con la conseguenza che un’applicazione puntuale dell’esilio per debiti avrebbe causato non pochi problemi alla produttività cittadina. Qui si ritenne pertanto sufficiente colpire gli insolventi con la c.d. nota di biasimo (in lingua volgare blasmo), cioè di riprovazione, proveniente dal giudice, che solo in un momento successivo si sarebbe trasformata in bando se il debitore non avesse obbedito all’ordine di pagamento che accompagnava l’atto di biasimo; ci si liberava invece dal blasmo se si pagava quanto indicato nella sentenza di condanna, insieme ad una multa. Il blasmato era privato del diritto di ricevere giustizia, di essere testimone e di ricoprire cariche pubbliche, decadendo da quelle già rivestite. Nella perdurante inadempienza del condannato colpito da nota di biasimo, si procedeva a pignoramento dei beni mobili che venivano assegnati al creditore, fino a concorrenza della somma a lui spettante, e, in mancanza di cose mobili, si disponeva l’immissione nel possesso degli immobili; là dove l’executio realis non era praticabile, si ricorreva come ultima ratio all’arresto personale o, appunto, al bando.&lt;br /&gt;Generalmente, in osservanza di un antico sistema previsto dal diritto romano, in sede di contezioso giudiziario si imponeva alle parti il versamento di un certo numero di cauzioni, somme di denaro a garanzia dell’impegno che veniva con esse assunto di perseverare nel processo iniziato e di rispettare la sentenza. Era&lt;br /&gt;26&lt;br /&gt;dunque questo il primo mezzo di coazione, vale a dire il trasferire al vincitore della lite la cauzione del soccombente, che costituiva così il primo e principale oggetto dell’esecuzione.&lt;br /&gt;Chi aveva ottenuto una sentenza di vittoria doveva poi presentarsi davanti al medesimo giudice che l’aveva pronunciata e chiedere che essa fosse mandata ad esecuzione; il giudice intimava così all’avversario di ottemperare a quanto stabilito entro un intervallo di tempo che di solito era fissato dagli statuti a 10 giorni; solo decorso questo termine si procedeva all’esecuzione forzata nelle due forme reale e personale.&lt;br /&gt;L’esecuzione reale era la datio in solutum dei beni del condannato che venivano assegnati al creditore fino al raggiungimento del suo credito ovvero venduti con corresponsione del prezzo alla controparte fino all’estinzione del debito. Essa non si rivolgeva indistintamente a tutti i beni del debitore né si compiva necessariamente in un’unica soluzione: il giudice doveva a questo riguardo regolarsi in base al proprio arbitrio e lasciare al debitore di indicare i beni da dare in solutum, limitandoli comunque allo stretto necessario per evitare un ingiustificato arricchimento del creditore, ed adoperandosi affinché tutta la procedura venisse compiuta senza scandalo e disonore per il condannato: il buon nome e la buona fama di un soggetto avevano nella società dell’età intermedia enorme importanza, equiparandosi addirittura la perdita dell’onore e della dignità alla perdita stessa della vita.&lt;br /&gt;L’esecuzione iniziava sui beni mobili, poi proseguiva sui crediti e infine si concludeva sugli immobili. Riguardo ai beni mobili, vi erano consuetudini secolari che esentavano i beni necessari all’economia familiare ed agraria, in conformità a quanto sancito in materia anche dal diritto romano: così non erano pignorabili le provviste alimentari, gli strumenti di lavoro, il letto, le coperte, i vestiti, gli utensili domestici, gli animali da lavoro e via dicendo. La dottrina si ingegnò a trovare ampliamenti e limitazioni, escludendo dal pignoramento anche le tegole del tetto, le imposte delle finestre, le armi e i cavalli dei soldati, i libri di dottori e studenti. Un sentimento di cortesia voleva poi esentati i doni che la moglie aveva ricevuto il giorno delle nozze.&lt;br /&gt;I mobili che venivano pignorati dovevano essere venduti all’asta, che si svolgeva nella piazza principale, in giorni di mercato, in presenza del pubblico banditore; col prezzo della vendita si pagavano i debiti, le spese giudiziarie e le multe dovute per la mancata esecuzione tempestiva della sentenza.&lt;br /&gt;Se le cose mobili non bastavano a soddisfare il diritto della parte vincitrice, si passava ai titoli di credito, ma prima si invitava il debitore a giurare ad purgationem, se vi era il sospetto che con dolo e malizia avesse nascosto le proprie sostanze per sottrarle al pignoramento: la mancanza o comunque l’insufficienza di libri catastali che rendessero evidenti i beni posseduti da ciascuno nel contesto cittadino rendeva opportuno il ricorso al giuramento.&lt;br /&gt;Nell’esecuzione immobiliare la procedura era più lunga e complessa e iniziava con l’affissione dello stemma pubblico sugli edifici che si intendevano sequestrare, cosicché chi turbava le operazioni incorreva nella confisca di metà delle sue sostanze. Fatto il sequestro si nominava un custode, si citava il debitore e si bandivano le aste col suono della tromba: gli incanti si tenevano di domenica, davanti alla chiesa, all’ora dell’uscita dei fedeli dalla messa, oppure in giorno di mercato. Se l’asta andava a buon fine si corrispondeva il ricavato al creditore; in caso contrario gli si assegnavano in solutum tanti beni quanti erano sufficienti al pagamento del debito e la controparte aveva un anno di tempo per riscattarli, decorso il quale il dominio del creditore diveniva irrevocabile.&lt;br /&gt;Al momento della vendita giudiziaria dei beni del condannato era ammesso il diritto di prelazione in favore dei parenti del debitore insolvente; uguale preferenza era accordata ai condomini, e gli uni e gli altri godevano pure di un diritto di riduzione del prezzo, purché non ne venisse danneggiato il creditore. Dalle aste erano esclusi i forestieri, al fine di conservare le terre e le case nel possesso dei nativi del luogo.&lt;br /&gt;Non erano soggetti ad espropriazione i beni feudali, fedecommissari ed enfiteutici e inoltre i benefici ecclesiastici, dei quali solo le rendite potevano essere assegnate ai creditori.&lt;br /&gt;Nei secoli XV e XVI, grazie ai contributi della dottrina giuridica, all’esperienza maturata e al progresso della civiltà, si raggiunsero notevoli traguardi in direzione della tutela dei creditori ma anche della salvaguardia dei debitori dalla rovina, per impedire che il diritto del creditore fosse indebolito dagli stratagemmi posti in atto dall’avversario al fine di prolungare i tempi dell’esecuzione, e per converso per ridurre al minimo il collasso patrimoniale del debitore.&lt;br /&gt;Prima di procedere alla vendita all’asta dei beni dell’insolvente, veniva compiuta la notifica del pignoramento o del sequestro al condannato che poteva evitare la vendita offrendosi di pagare. Tale offerta&lt;br /&gt;27&lt;br /&gt;(oblatio) poteva essere verbale (con assunzione formale dell’impegno di pagare) o reale, cioè cum consignatione (con pagamento di quanto dovuto); la prima aveva l’effetto di impedire il pignoramento, il decorso degli interessi e delle penalità di mora fissate dalla legge, mentre l’offerta reale liberava del tutto il debitore, ma doveva farsi con l’autorità del giudice, in denaro contante. Se il creditore si rifiutava di ricevere il denaro, il debitore lo faceva contare alla presenza di testimoni e deporre in un sacco sigillato che rimaneva presso il debitore o che veniva depositato nella sacrestia della chiesa fino al ritiro da parte dell’avente diritto: spesso infatti i creditori rifiutavano il pagamento per lucrare le pene stabilite per i casi di mora e gli interessi sul denaro dovuto.&lt;br /&gt;Quando non vi erano beni del debitore, il creditore poteva rivalersi sulla sua persona, secondo una pratica ereditata dal mondo romano, il quale faceva in ogni caso riferimento al debitore vivo. Nell’alto-medioevo, invece, vi furono pretese persino sul cadavere del debitore da parte del creditore insoddisfatto che pretendeva di esercitare così una sorta di sequestro giudiziario; tale offesa al morto e alla sua famiglia, di autentica origine barbarica, non era ancora del tutto svanita in pieno Trecento – tanto che ne parlano non solo i novellieri ma anche i commentatori civilisti e canonisti -, e sarebbe stata accolta nella prassi in misura ancora maggiore, se non fosse stata frenata dal timore della peste.&lt;br /&gt;Se non si rispettavano i morti, si può facilmente immaginare quanto e come i creditori inveissero contro il debitore vivo ma insolvente, in una prima fase di vita comunale in cui vi era ancora ampio spazio per la vendetta privata. Per esempio era invalsa nell’uso di molte località italiane la pratica di chiudere dall’esterno le porte delle case dei debitori condannati, impedendo così a chi era dentro di uscire e a chi ne era rimasto fuori di entrare, con danni incalcolabili per le persone che vi abitavano, costrette ad abbandonare le loro case e i loro averi.&lt;br /&gt;Alle vendette private le leggi sostituirono il diritto del creditore di fare incarcerare il debitore insolvente e tale sistema prevalse in Italia e durò fino al 1876, anno di abolizione del carcere per debiti.&lt;br /&gt;In linea di principio la detenzione doveva essere sofferta nelle carceri pubbliche. Tuttavia i comuni, che preferivano in genere infliggere pene corporali e pecuniarie piuttosto che detentive, in pochi casi aprivano le carceri quale luogo di pena, per non aggravare il bilancio dello stato col mantenimento dei carcerati; pertanto, almeno nei primi tempi, non si concedevano le prigioni per la custodia dei debitori i quali rimanevano così in balia dei creditori e dell’esercizio del carcere privato. Questo uso era abbondantemente diffuso soprattutto in Toscana e in Lombardia, fino a tutto il Duecento, cominciandosi solo dal tardo XIII secolo a comminarsi pene contro chi deteneva qualcuno contro la sua volontà, in reazione a consuetudini evidentemente non infrequenti.&lt;br /&gt;Da quel momento le carceri pubbliche si aprirono anche per i debitori, oltre che per i condannati per reati, e l’esecuzione personale divenne competenza esclusiva della pubblica autorità, benché spesso il creditore fosse tenuto ad assumersi le spese di mantenimento del debitore in carcere. Mentre in un primo tempo era facoltà del creditore scegliere tra esecuzione sui beni e esecuzione sulla persona del debitore, tale sistema, osteggiato tanto dai civilisti quanto dai canonisti, in seguito tramontò per dare luogo all’altro del carattere meramente sussidiario dell’arresto, da praticarsi solo in mancanza di beni del debitore. L’arresto veniva così ordinato dal giudice ed eseguito dal messo pubblico dopo che si era constatata la nullatenenza del debitore.&lt;br /&gt;La Chiesa fu invece sempre contraria all’arresto per debiti, non ammettendo che venisse molestata la persona per pretese connesse a beni materiali, sulla base del principio che tutte le ricchezze non valgono quanto la dignità di un essere umano.&lt;br /&gt;L’arresto era vietato per i piccoli debiti e ne andavano esenti i nobili, i dottori, i pubblici funzionari, le donne oneste, i genitori per i debiti dei figli, i minori di 18 anni, gli anziani oltre i 70, i cristiani per un debito contratto con un ebreo. Spesso ai debitori ricercati veniva concesso asilo nei c.d. borghi franchi - terre originariamente feudali che, con l’avvento dei comuni, erano state sciolte da ogni vincolo verso il signore, dichiarate libere e immuni -, oppure nelle città se debitori forestieri.&lt;br /&gt;Non si poteva procedere all’arresto in chiesa, nelle abitazioni private, considerate luoghi inviolabili al pari degli edifici di culto, nei giorni di festa e dopo il suono del coprifuoco.&lt;br /&gt;L’arresto non era inflitto a scopo di pena, ma per costringere il debitore al pagamento, dunque come mezzo di coazione piuttosto che come strumento di punizione; del resto esso andava spesso a tutto vantaggio&lt;br /&gt;28&lt;br /&gt;del debitore che si sottraeva così alle molestie anche più gravi minacciate dal creditore. La stessa circostanza che il creditore era tenuto a somministrare il vitto al debitore carcerato conferma il carattere cauzionale di tale detenzione, che gli fu proprio fino a quando l’arresto per debiti non venne definitivamente abolito.&lt;br /&gt;Accanto alle regole comuni in materia di esecuzione personale, vi erano poi le peculiari consuetudini locali, come ad esempio quella fiorentina del "tocco", chiamato dai giuristi tactus o captura verbalis. Il tocco si introdusse nella prassi fiorentina nel 1474 e consisteva nell’incarico dato dal giudice al messo pubblico di toccare appunto con un’asticella il debitore contro cui era stata pronunciata sentenza di condanna, intimandogli di presentarsi in tribunale e di pagare il suo debito. Il tocco faceva dunque le veci dell’arresto; se il debitore ciononostante non si presentava o non pagava, si procedeva alla vera e propria cattura. Si disponeva inoltre negli statuti che i c.d. toccatori non dovessero entrare nelle abitazioni private, reputate luoghi inviolabili al pari delle chiese, mentre potevano recarsi nelle scuole, nelle botteghe, negli alberghi e in generale in tutti i luoghi pubblici. Tale usanza fu abolita nel 1778.&lt;br /&gt;L’avvenuto pagamento, se pure tardivo, liberava in ogni caso il debitore dal carcere, ove comunque non rimaneva mai più di un anno, tempo ridotto a 6 mesi in caso di assoluta povertà. Per porre fine alla carcerazione il debitore non in grado di pagare era tenuto a sottoporsi ad un particolare rituale che consisteva nello spogliarsi dei suoi pochi beni, fino a rimanere coi soli vestiti strettamente necessari. Con la cessio bonorum, di origine romanistica, il debitore si liberava della sue pendenze con una cerimonia pubblica offensiva nei riguardi di chi la subiva e spettacolo ridicolo per il pubblico che assisteva, in cui l’insolvente doveva ‘cedere’ tutto ciò che aveva, dal momento che non era stato in grado di pagare adeguatamente il creditore.&lt;br /&gt;La cessione era un estremo rimedio per i poveri, per sottrarli ad una carcerazione che altrimenti sarebbe stata definitiva, una volta accertato che l’insolvenza era dovuta a cause indipendenti dalla volontà del debitore; per questa ragione non la si accordava ai mercanti falliti, ai giocatori d’azzardo, ai dilapidatori dolosi, ai debitori del fisco, i quali dovevano inesorabilmente subire il carcere.&lt;br /&gt;Il povero che non era dunque in grado di pagare, rispondeva del suo debito rinunciando pubblicamente alla sua dignità, presentandosi quasi nudo (con indosso solo una camicia) e scalzo nella pubblica piazza, esposto alla derisione della cittadinanza convocata col suono delle campane, facendo mostra di sè per un’intera giornata, seduto su di una pietra posta al centro della piazza, costretto a subire gli insulti e la derisione dei presenti. Dopodiché veniva bollato come infame a vita e costretto ad indossare un apposito copricapo, generalmente verde, speciale segno distintivo dei debitori cedenti che se ne liberavano solo pagando il proprio debito al creditore.&lt;br /&gt;Il fine di queste pratiche era di manifestare in modo popolare e chiaramente visibile a tutti chi si era comportato da pessimo debitore, così da indurre i cittadini dal guardarsi dall’instaurare rapporti giuridici con quei soggetti che venivano appositamente segnati con abbigliamenti riconoscibili. E’ certo che alcune espressioni entrate nel linguaggio comune, come ridursi in camicia o ridursi al verde (dal colore dei cappelli che coloro che avevano fatto cessione erano tenuti ad indossare) derivano proprio da queste formalità. Il diritto comunale era del resto piuttosto propenso a fare largo uso di pene ignominiose e infamanti, molto economiche per le casse dello stato e, a quei tempi, di maggiore efficacia dissuasiva rispetto ad altre pene afflittive, data l’elevatissima importanza del buon nome e della dignità personale nella vita sociale dell’epoca.&lt;br /&gt;Era invece di diversa natura il regime punitivo cui veniva sottoposto il commerciante fallito.&lt;br /&gt;Il mercante fallito incorreva fin dai primi tempi del comune in pene particolarmente severe, in considerazione del peculiare rilievo sociale ed economico che rivestiva l’attività commerciale nelle rifiorite realtà cittadine. L’attività mercantile, che veniva esercitata sia nel contesto europeo che in direzione dell’Oriente, era riguardata quasi come un ufficio pubblico, tanto era elevata la reputazione dei mercanti, cui si doveva accompagnare una corrispondente severità nei confronti di chi aveva l’onore di appartenere alle superiori corporazioni dei mercanti e dei banchieri e che, in seguito al fallimento della sua attività, macchiava il buon nome e l’alta considerazione della categoria.&lt;br /&gt;Nacque dunque il procedimento di esecuzione fallimentare, la cui legge comunale più antica è quella senese del 1180.&lt;br /&gt;La severità di tutta la procedura si spiega con l’alto senso di responsabilità che incombeva sul commerciante che doveva possedere sostanze sufficienti per far fronte ai suoi impegni, e sul banchiere che&lt;br /&gt;29&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-316880801359953625?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="related" href="http://www.gadit.it/" title="DIRITTO COMUNE" /><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/316880801359953625/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2009/09/diritto-comune.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/316880801359953625?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/316880801359953625?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2009/09/diritto-comune.html" title="DIRITTO COMUNE" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://1.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/Srh1HcrF4pI/AAAAAAAAAII/cFTFRqp63Tw/s72-c/logogadit.jpg" height="72" width="72" /><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;CEUNQHc-eCp7ImA9WxNQFk0.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-9025986577401778506</id><published>2009-09-21T23:42:00.000-07:00</published><updated>2009-09-21T23:51:31.950-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-09-21T23:51:31.950-07:00</app:edited><title>DIRITTO COMMERCIALE</title><content type="html">&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/Srhz4_gdNRI/AAAAAAAAAIA/QZc6MDP0t-I/s1600-h/logogadit.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5384180777478862098" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 30px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/Srhz4_gdNRI/AAAAAAAAAIA/QZc6MDP0t-I/s200/logogadit.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Dispense su imprenditore, società e fallimento, aggiornate al nuovo testo della legge&lt;br /&gt;fallimentare.&lt;br /&gt;Uno dei profili di più intensa rilevanza dell’aggregato concettuale racchiuso nell’art. 2082&lt;br /&gt;c.civ. concerne, per certo, la tematica della responsabilità derivante all’imprenditore (art. 2082&lt;br /&gt;c.civ.) dall’esercizio di una attività economica, organizzata ed esercitata con connotato di stabilità&lt;br /&gt;(professionalità). L’attività economica, prevista dalla norma definitoria dell’imprenditore è, di&lt;br /&gt;regola, assisa su uno stabile impianto operativo coincidente con la c.d. organizzazione ad impresa&lt;br /&gt;(ancora l’art. 2082 c.civ.) che è costituita dall’assunzione da parte dell’imprenditore ad un processo&lt;br /&gt;produttivo di differenti elementi – capitali, lavoro, beni materiali ed immateriali – tra i quali lo&lt;br /&gt;stesso imprenditore realizza un rapporto di complementarietà economica e funzionale, e dunque un&lt;br /&gt;rapporto coesivo, sulla base della sua energia combinatoria che determina la costituzione&lt;br /&gt;dell’aggregato produttivo.(art.2555 c.civ.)&lt;br /&gt;Siffatto aggregato produttivo, che ha evidenti connotati di non occasionalità, ma piuttosto di&lt;br /&gt;stabilità (professionalità), è capace di generare, sulla base delle proprie dinamiche funzionali, una&lt;br /&gt;molteplicità di operazioni economiche – talune indicate nell’art. 2195 c.civ. ed altre nell’art. 2135&lt;br /&gt;c.civ. – che danno luogo ad un commercio giuridico di massa, intendendo, con tale espressione, la&lt;br /&gt;pluralità dei rapporti giuridici attivi e passivi generati dal compimento delle operazioni economiche&lt;br /&gt;suddette.&lt;br /&gt;Orbene, il regolamento giuridico della suddetta, imponente e pervasiva molteplicità di&lt;br /&gt;rapporti giuridici – che, come detto, promanano da un impianto organizzativo stabilmente costituito&lt;br /&gt;– è caratterizzato da un connotato di particolarissimo rilievo e cioè dalla circostanza che le&lt;br /&gt;attribuzioni patrimoniali attive e passive dell’imprenditore hanno luogo in tempi diversi, sono, cioè&lt;br /&gt;caratterizzate dal principio del c.d. “scambio a credito”, nel senso che, mentre una prestazione viene&lt;br /&gt;eseguita, la controprestazione viene frequentemente differita nel tempo. Si intende come, quando&lt;br /&gt;siffatto connotato si configuri in relazione a rapporti giuridici di massa, quali sono quelli generati&lt;br /&gt;dalle operazioni economiche di imponente rilevanza quantitativa a cagione della loro molteplicità,&lt;br /&gt;si formino due differenti aggregati patrimoniali: uno attivo, a favore dell’imprenditore; concernente&lt;br /&gt;le situazioni giuridiche soggettive di vantaggio ed uno passivo concernente le situazioni giuridiche&lt;br /&gt;soggettive di svantaggio a carico dell’imprenditore. Tra siffatti aggregati – quello attivo e quello&lt;br /&gt;passivo – deve configurarsi un rapporto virtuoso, nel senso che l’imprenditore deve porsi nelle&lt;br /&gt;condizioni di estrarre dall’aggregato attivo le risorse necessarie per soddisfare i fabbisogni&lt;br /&gt;dell’aggregato passivo; ancora si deve osservare che l’imprenditore si adopera per ottenere il&lt;br /&gt;risultato di acquisire un ulteriore margine di ricchezza dell’aggregato attivo, una volta soddisfatti i&lt;br /&gt;fabbisogni di quello passivo: e, siffatto margine costituisce il profitto al cui conseguimento è&lt;br /&gt;orientato lo svolgimento dell’attività di impresa nello schema largamente prevalente di essa che è&lt;br /&gt;quello capitalistico.&lt;br /&gt;Per meglio visualizzare il fenomeno precedentemente delineato, e descritto con insuperabile&lt;br /&gt;acune ed approfondimento da Alfredo Rocco, è agevole ipotizzare l’imprenditore che ottiene&lt;br /&gt;credito dal sistema bancario, dai propri dipendenti che lavorano con un pagamento differito, dai&lt;br /&gt;propri fornitori di impianti e di materia prima o merci per un verso, mentre, per l’altro verso,&lt;br /&gt;acquista crediti verso la propria clientela alla quale fornisce prestazioni con regolamento finanziario&lt;br /&gt;differito e quindi con dilazioni di pagamento.&lt;br /&gt;L’impresa – ogni impresa – fluttua stabilmente tra questi due aggregati contrapposti e cioè&lt;br /&gt;quello passivo relativo alle prestazioni che deve eseguire e quello attivo, relativo alle prestazioni&lt;br /&gt;che deve ricevere: le situazioni, poi, che si generano nell’ambito di tale schema, sono caratterizzate&lt;br /&gt;da fluttuazioni costanti in quanto gli aggregati- quello attivo e quello passivo – sono in continua&lt;br /&gt;modificazione: in un commercio giuridico di massa vengono realizzate numerose prestazioni a&lt;br /&gt;favore dell’imprenditore da parte dei suoi debitori e da parte dell’imprenditore a favore dei propri&lt;br /&gt;creditori, mentre insorgono ulteriori rapporti attivi e passivi che generano modificazioni continue&lt;br /&gt;negli aggregati attivi e passivi tra i quali fluttua l’esercizio dell’impresa.&lt;br /&gt;In relazione alla molteplicità delle situazioni giuridiche innanzi delineate, che trovano il loro&lt;br /&gt;momento baricentrico e la loro genesi nell’esercizio dell’impresa, si pongono delicati, e talora&lt;br /&gt;inquietanti, problemi di tutela giuridica.&lt;br /&gt;Ove, difatti, l’imprenditore non fosse nelle condizioni di soddisfare i fabbisogni finanziari&lt;br /&gt;correlati all’aggregato negativo della sua attività, utilizzando le risorse disponibili attraverso la leva&lt;br /&gt;costituita dall’aggregato positivo neppure rendendo liquido lo stock patrimoniale costituito dai&lt;br /&gt;mezzi propri investiti o dalla capitalizzazione del profitto (o utile) conseguito, si genera una&lt;br /&gt;condizione di crisi ed un grave allarme in quanto la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa in tale&lt;br /&gt;situazione può, da un lato generare legittime attese nei creditori aventi titolo nelle operazioni poste&lt;br /&gt;in essere successivamente al manifestarsi della suddetta criticità e, d’altro lato, può dare luogo al&lt;br /&gt;soddisfacimento di creditori pregressi, mentre le risorse che costituiscono il bacino patrimoniale sul&lt;br /&gt;quale è assiso l’esercizio dell’impresa sono inadeguate a soddisfare le pretese dell’intero ceto&lt;br /&gt;creditorio. La continuazione dell’esercizio dell’impresa nella condizione di squilibrio tra i due&lt;br /&gt;aggregati patrimoniali può, a questo modo, dare luogo a pagamenti preferenziali in favore di taluni&lt;br /&gt;creditori ed all’assunzione di obbligazioni verso altri soggetti in presenza di un bacino patrimoniale&lt;br /&gt;inadeguato a sostenere l’impatto delle linee di credito.&lt;br /&gt;Nell’ipotesi, poi, in cui il patrimonio dell’imprenditore, nella configurazione statica dello&lt;br /&gt;stock ed in quella dinamica dei flussi, sia impotente a soddisfare regolarmente le obbligazioni&lt;br /&gt;contratte, il ciclo virtuoso dell’impresa può dirsi concluso: l’esercizio dell’attività economicaorganizzata,&lt;br /&gt;difatti, da momento generatore di ricchezza riguardata, in quanto tale, con indirizzo di&lt;br /&gt;forte benevolenza dal legislatore, si converte in momento di dissipazione di ricchezza e di&lt;br /&gt;diffusione di criticità nel mercato.&lt;br /&gt;L’imprenditore insolvente, difatti, non potendo adempiere alle obbligazioni contratte&lt;br /&gt;contagia le proprie criticità ai suoi creditori – siano essi finanziari, ovvero di impianto e di fornitura,&lt;br /&gt;e lavoratori dipendenti – i quali, a loro volta, rovesciano detta criticità verso i propri creditori in un&lt;br /&gt;perverso effetto domino denominato “concatenazione dell’insolvenza” che genera una forte&lt;br /&gt;turbativa nel mercato: e così l’impresa, da processo virtuoso di creazione di ricchezza, diviene&lt;br /&gt;repertorio perverso di dissipazione di risorse e di grave turbativa del mercato.&lt;br /&gt;In tale condizione la legge interviene (Art. 5 L.F.) per impedire la prosecuzione di tale&lt;br /&gt;attività attraverso la dichiarazione di fallimento che preclude (di regola) la continuazione&lt;br /&gt;dell’attività ed affida il patrimonio dell’imprenditore debitore ad un ufficio (quello del curatore&lt;br /&gt;fallimentare) che si adopera per ricuperare le risorse illecitamente defluite dal patrimonio&lt;br /&gt;dell’imprenditore verso altri patrimoni in danno della massa dei creditori e procede alla&lt;br /&gt;realizzazione dell’aggregato attivo per ripartirlo, quindi, ai creditori insoddisfatti secondo il canone&lt;br /&gt;della par condicio creditorum che, nel processo di fallimento, acquista una più incisiva intensità&lt;br /&gt;rispetto ai principi generali codificati nell’art. 2740 c.civ.&lt;br /&gt;Ai fini di mobilitare le procedure recuperatorie delle risorse defluite dal patrimonio&lt;br /&gt;dell’imprenditore successivamente al manifestarsi dell’insolvenza, il curatore si avvale delle&lt;br /&gt;scritture contabili (art. 2214 c.civ.), alla cui regolare tenuta è obbligato l’imprenditore anche da&lt;br /&gt;disposizioni di intensa rilevanza penale (la bancarotta fraudolenta documentale), che testimoniano&lt;br /&gt;le sequenze dello svolgimento delle operazioni di impresa e degli atti giuridici ad esse inerenti.&lt;br /&gt;L’obbligo di tenuta delle scritture contabili è preordinato al valore giuridico di stabilire i&lt;br /&gt;risultati economici dell’esercizio dell’impresa (e quindi la formazione di un bilancio), ma anche alla&lt;br /&gt;prospettiva di poter ricostruire in qualsiasi momento le sequenze dello svolgimento dell’attività&lt;br /&gt;onde provvedere al ricupero di quelle risorse che siano defluite altrove dal patrimonio&lt;br /&gt;dell’imprenditore al fine di presidiare il canone fondamentale della par condicio (suum cuique&lt;br /&gt;tribuere),&lt;br /&gt;Si delinea, a questo modo, un disegno di sostanziale circolarità tra l’attività d’impresa, rilevata nella&lt;br /&gt;sua attitudine a generare un commercio giuridico di massa in forza del suo connotato organizzativo&lt;br /&gt;dal quale promana lo svolgimento delle operazioni economiche, i valori del corretto scambio a&lt;br /&gt;credito che postulano l’equilibrio tra l’aggregato patrimoniale attivo formato da stock e da flussi e&lt;br /&gt;l’aggregato passivo costituito da situazioni giuridiche soggettive di svantaggio, la tenuta delle&lt;br /&gt;scritture contabili obbligatorie ove sono riflesse le sequenze dello svolgimento dell’attività, e la&lt;br /&gt;soggezione al fallimento che della responsabilità d’impresa costituisce la manifestazione più&lt;br /&gt;rilevante ed il più emblematico suggello.&lt;br /&gt;2- Una volta descritto, nei suoi profili essenziali e più salienti, il ciclo dell’attività d’impresa e&lt;br /&gt;prospettata la tematica della responsabilità derivante dal suo esercizio, occorre domandarsi chi sia il&lt;br /&gt;soggetto dell’impresa e quindi chi sia quella soggettualità che occupa il luogo assegnato a “… chi&lt;br /&gt;esercita…” nella proposizione definitoria dell’imprenditore contenuta nell’art.2082 c.civ.&lt;br /&gt;La circostanza che l’esercizio dell’attività economica, e quindi il compimento delle operazioni&lt;br /&gt;d’impresa (Art. 2195 c.civ.), si accompagnino indefettibilmente ad un insieme di atti giuridici in&lt;br /&gt;senso stretto, di negozi giuridici e di contratti, conduce a ritenere che il soggetto dell’impresa&lt;br /&gt;corrisponda alla persona nei cui riguardi opera l’imputazione soggettiva degli atti, dei negozi e dei&lt;br /&gt;contratti e quindi al soggetto il cui nome viene speso nel compimento degli atti, dei negozi e dei&lt;br /&gt;contratti. E’, difatti, pacifico che nel nostro ordinamento giuridico l’imputazione soggettiva degli&lt;br /&gt;effetti degli atti, dei negozi e dei contratti abbia luogo nei confronti del soggetto – e quindi della&lt;br /&gt;parte – il cui nome viene speso nel commercio giuridico (art. 1705 c.civ.).&lt;br /&gt;Siffatta, corretta ed unanimemente condivisa conclusione, è esposta, però, a specifiche e&lt;br /&gt;significative criticità in materia di imputazione dell’impresa per effetto di rilevanti episodi&lt;br /&gt;normativi già contenuti nella L.F. del 1942- coeva, come è noto, al codice civile – ed il cui impianto&lt;br /&gt;precettivo si è intensamente rafforzato nel testo novellato della L.F. che si appresta ad entrare in&lt;br /&gt;vigore nel prossimo luglio.&lt;br /&gt;L’art. 147 del nuovo testo, difatti, nel prevedere, su un terreno di sostanziale continuità col&lt;br /&gt;testo previgente, l’estensione del fallimento ai soci la cui esistenza emerga dopo la dichiarazione di&lt;br /&gt;fallimento, e quindi di quei soci che avessero operato come tali, ma in condizioni di clandestinità (i&lt;br /&gt;c.d. soli occulti) sancisce, altresì, che all’effetto dell’estensione del fallimento siano esposti anche i&lt;br /&gt;soci di una società occulta. E’, al riguardo, eloquente il dato normativo che è utile richiamare&lt;br /&gt;testualmente: “Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci&lt;br /&gt;illimitatamente responsabili, il Tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito,&lt;br /&gt;dichiara il fallimento dei medesimi (IV° com., art. 147 L.F.). Allo stesso modo si procede qualora&lt;br /&gt;dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile a&lt;br /&gt;una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile “(Art. 147 L.F. com. V)”&lt;br /&gt;La estensione del fallimento a carico del socio occulto era già prevista dalla L.F. del 1942 –&lt;br /&gt;e non era invece prevista dal cod. di commercio del 1882, che disciplinava la materia fino al 1942 –&lt;br /&gt;ed ubbidiva ad una vigorosa ispirazione sostanzialistica facendo espressamente carico degli effetti&lt;br /&gt;dell’esercizio dell’impresa collettiva anche a quei soci che, celandosi dietro le quinte ed operando&lt;br /&gt;quindi con opacità, erano ignoti ai creditori sociali ed ai terzi i quali, nel concedere credito alla&lt;br /&gt;società, non stimavano nel patrimonio di garanzia costituita in favore dei creditori di impresa (Art.&lt;br /&gt;2291 c.civ.) quel compendio di risorse di cui fosse titolare il socio occulto.&lt;br /&gt;Sotto questo profilo l’estensione del fallimento a carico del socio occulto si convertiva in un&lt;br /&gt;incremento di garanzia per i creditori sociali e dunque per il creditore di impresa, ed in una coeva&lt;br /&gt;contrazione di garanzia per i creditori personali del socio occulto: i primi, difatti, potevano&lt;br /&gt;registrare l’ampliamento dell’area patrimoniale sulla quale soddisfarsi, pur non avendovi riposto&lt;br /&gt;alcuna attesa, mentre i secondi dovevano subire la contrazione dell’area patrimoniale di garanzia&lt;br /&gt;offerta dal proprio debitore, pur avendo concesso credito ad un soggetto che appariva immune dal&lt;br /&gt;rischio derivante dalla partecipazione all’attività di impresa.&lt;br /&gt;Sotto il profilo che è stato testè enunciato, dunque, la partecipazione all’impresa esercitata&lt;br /&gt;attraverso una società personale (limitatamente ai soci illimitatamente responsabili) comporta un&lt;br /&gt;irrobustimento della tutela dei creditori sociali quale conseguenza della esposizione a responsabilità&lt;br /&gt;d’impresa del socio occulto.&lt;br /&gt;La ratio di siffatto singolare ed eccezionale ordito normativo è collegata, secondo una&lt;br /&gt;reputata dottrina, al principio di portata generale che impone una correlazione tra potere di impresa&lt;br /&gt;e responsabilità. E posto che nelle società personali il governo dell’impresa compete a tutti i soci&lt;br /&gt;(art. 2257 c.civ.)- e l’affidamento di esso a taluni soltanto comprime un potere destinato a reitegrarsi&lt;br /&gt;qualora venga meno il suddetto affidamento (morte, revoca del socio amministratore per es)-, ne&lt;br /&gt;discende che tutti i soci, e quindi anche quelli occulti, sono attratti dalle dinamiche del rischio e&lt;br /&gt;della conseguente responsabilità della società occulta: quella, cioè, il cui nome non sia stato speso&lt;br /&gt;del commercio giuridico generato dall’attività di impresa apparentemente svolta da una sola persona&lt;br /&gt;fisica: in tale ipotesi, ove emerga, successivamente alla dichiarazione di fallimento&lt;br /&gt;dell’imprenditore commerciale individuale, “che l’impresa è riferibile a una società di cui il fallito è&lt;br /&gt;socio illimitatamente responsabile” si procede alla dichiarazione di fallimento della società occulta&lt;br /&gt;ed all’estensione del fallimento stesso a carico degli altri soci illimitatamente responsabili la cui&lt;br /&gt;posizione sia emersa in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore&lt;br /&gt;individuale e della società occulta.&lt;br /&gt;E’, altresì, da precisare, a tale riguardo che il fallimento della società occulta ha luogo&lt;br /&gt;unicamente al fine di estenderne poi il fallimento ai soci occulti.&lt;br /&gt;Ove l’attività di impresa venisse esercitata dall’imprenditore individuale A e successivamente&lt;br /&gt;emergesse che B e C erano soci di A e quindi che tra , A, B e C esistesse un rapporto sociale, si&lt;br /&gt;darà luogo al fallimento della società occulta esistente tra A,B e C quale scopo-mezzo per estendere&lt;br /&gt;il fallimento di questa anche a B ed a C.&lt;br /&gt;In passato la soluzione normativa testè compendiata e dettata dal nuovo testo dall’art. 147 L.F.&lt;br /&gt;veniva sostenuta in dottrina, ma le resistenze al suo accoglimento erano numerose e motivate in&lt;br /&gt;quanto non si voleva ammettere da taluni (es. Campobasso, vol. I) che un soggetto il cui nome non&lt;br /&gt;fosse stato speso nel processo produttivo potesse essere, ciò nondimeno, esposto ai rigori della&lt;br /&gt;responsabilità e del fallimento.&lt;br /&gt;La giurisprudenza risalente, per parte sua, era, con carattere di unanimità, orientata a recepire la&lt;br /&gt;soluzione della responsabilità e del fallimento della società occulta, al fine di provocare l’effetto&lt;br /&gt;della estensione del fallimento a carico dei soci occulti.&lt;br /&gt;Ora, come detto, la questione è positivamente risolta dall’art. 147 L.F. nuovo testo che al suo 5°&lt;br /&gt;comma prevede espressamente la dichiarazione di fallimento della società occulta.&lt;br /&gt;E’ fin troppo evidente come da quanto sopra emerga la problematica di concordare il risultato&lt;br /&gt;sancito dall’art. 147, 5° comma L.F. con il canone, di portata generale, della spendita del nome, alla&lt;br /&gt;stregua del quale l’imputazione soggettiva degli effetti degli atti ha luogo nei riguardi del soggetto il&lt;br /&gt;cui nome sia stato speso nel loro compimento.&lt;br /&gt;La disposizione contenuta nell’art. 147 L.F., 5° comma si pone in termini evidentemente antinomici&lt;br /&gt;rispetto al canone generale della spendita del nome: esiste, difatti, un soggetto – e cioè la società&lt;br /&gt;occulta – il cui nome non viene speso nel compimento di alcun atto e, ciò nondimeno, tale società è&lt;br /&gt;esposta ai rigori della responsabilità e del fallimento che presuppongono l’imputazione degli effetti&lt;br /&gt;degli atti nei suoi confronti.&lt;br /&gt;E’ stato ritenuto, al fine di rimuovere l’antinomia testè denunciata, che l’attività di impresa&lt;br /&gt;esercitata dalla società, e quindi anche dalla società occulta, sia altra cosa rispetto ai singoli atti ad&lt;br /&gt;essa inerenti; è stato, in particolare, sostenuto che l’attività di impresa non sia un insieme di atti&lt;br /&gt;giuridici soltanto, ma un di più, così che la sua natura giuridica non sarebbe quella dell’atto&lt;br /&gt;giuridico – soggetto indefettibilmente al canone della spendita del nome – ma quella, invece, del&lt;br /&gt;fatto giuridico e quindi di una fattispecie affrancata dai rigorosi principi che governano&lt;br /&gt;l’imputazione soggettiva degli effetti degli atti.&lt;br /&gt;L’analisi della essenza dell’attività di impresa – una attività economica e quindi volta a creare&lt;br /&gt;nuova ricchezza – mostra, in realtà, come essa non possa esaurirsi nell’insieme degli atti, dei negozi&lt;br /&gt;e dei contratti che ineriscono al suo svolgimento, ma ricomprenda, in entità rilevante e talora&lt;br /&gt;soverchiante, anche attività materiali, comportamenti, condotte che sono funzionali e necessarie al&lt;br /&gt;conseguimento della nuova ricchezza in cui consiste l’economicità dell’attività (si pensi ad un&lt;br /&gt;impianto petrolchimico, ovvero ad una fabbrica di automobili, ove accanto agli atti ed ai negozi, ha&lt;br /&gt;luogo una attività di intensa materialità il cui grumo di sintesi è, appunto, l’impresa).&lt;br /&gt;La conseguenza dell’imputazione dell’impresa nei confronti di un soggetto il cui nome non sia&lt;br /&gt;stato speso nel processo produttivo determina, da un punto di vista teorico, l’effetto secondo il quale&lt;br /&gt;non può essere sostenuta la costitutività della spendita del nome ai fini dell’acquisto della qualità di&lt;br /&gt;imprenditore e quindi che anche l’imprenditore individuale che esercita l’attività per il tramite di un&lt;br /&gt;prestanome operando, quindi, in condizione di clandestinità, sia ciò nondimeno imprenditore e&lt;br /&gt;quindi venga assoggettato al relativo statuto che, in materia di impresa commerciale, ha nel&lt;br /&gt;fallimento e nel conseguente impianto legale che lo governa, il suo più significativo suggello.&lt;br /&gt;Esistono, naturalmente, e devono essere posti in forte rilievo, delicati problemi di prova: deve,&lt;br /&gt;quindi, emergere, di fronte al giudice dell’insolvenza, un limpido quadro probatorio che dimostri&lt;br /&gt;come l’esercizio dell’impresa apparentemente ad opera di una sola persona fisica, sia in realtà di&lt;br /&gt;pertinenza di una società, ovvero che dietro la veste di un compiacente prestanome – per lo più&lt;br /&gt;nullatenente – si celi ed operi altro soggetto che sia l’effettivo gestore dell’attività di impresa.&lt;br /&gt;3)- Il nuovo testo dell’art. 147 L.F. prevede un ulteriore e significativo elemento di novità&lt;br /&gt;rispetto al testo precedentemente vigente, con lo statuire, al suo primo comma che “la sentenza che&lt;br /&gt;dichiara il fallimento di una società appartenente a uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del&lt;br /&gt;titolo V del libro V del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone&lt;br /&gt;fisiche, illimitatamente responsabili”.&lt;br /&gt;Il riferimento ai soci “pur se non persone fisiche” ha ad oggetto le società e particolarmente le&lt;br /&gt;società di capitali che avessero acquistato una quota di partecipazione in una società con soci&lt;br /&gt;illimitatamente responsabili, divenendone soci.&lt;br /&gt;L’effetto della estensione del fallimento nei riguardi di una società di capitali ha un connotato di&lt;br /&gt;rilevante novità rispetto al pregresso sistema del diritto azionario vigente prima della legge di&lt;br /&gt;riforma (L. n. 6/2003) e della legge fallimentare del ’42.&lt;br /&gt;Antecedentemente alla riforma dettata dalla L. n. 6 si reputava, difatti, con orientamento unanime&lt;br /&gt;della giurisprudenza, suffragato anche da una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite alla fine&lt;br /&gt;degli anni ’80, che le società di capitali non potessero divenire soci delle società di persone in&lt;br /&gt;ragione della irriducibile diversità dei rispettivi ordinamenti (intuitus personae, responsabilità,&lt;br /&gt;formazione dei bilanci), così che il negozio giuridico dante causa a siffatta partecipazione fosse&lt;br /&gt;viziato da nullità insanabile; e tale orientamento fu mantenuto fermo in giurisprudenza nonostante&lt;br /&gt;la dottrina, con accenti presso che unanimi, ne avesse rilevato la inconsistenza.&lt;br /&gt;Vigendo, ora, la riforma del diritto azionario, l’art. 2361 c.civ. prevede che le società per azioni&lt;br /&gt;possano acquistare la qualità di socio di società con soci a responsabilità illimitata assumendo,&lt;br /&gt;quindi, siffatta posizione, pur nel rispetto di specifiche cautele, quali la deliberazione assembleare di&lt;br /&gt;autorizzazione agli amministratori e l’evidenza espressa della specificità di siffatta partecipazione&lt;br /&gt;nei bilanci.&lt;br /&gt;Discende, pertanto, da quanto detto che la società di capitali può essere dichiarata fallita in&lt;br /&gt;estensione ex art. 147 L.F. comma 1°.&lt;br /&gt;Non è difficile configurarsi l’eventualità che possano insorgere problematiche ove la società di&lt;br /&gt;capitali operi come socio della società personale senza il rispetto delle cautele innanzi&lt;br /&gt;sinteticamente enunciate dando così vita ad un rapporto non sorretto dalle procedure previste&lt;br /&gt;dall’art. 2361 c.civ.: in tale ipotesi, mentre da parte della procedura fallimentare proviene una&lt;br /&gt;richiesta di tutela in quanto la società ha operato come socio, ed al pari della persona fisica potrebbe&lt;br /&gt;essere assoggettata ai rigori del fallimento in estensione, può sostenersi invece, per altro verso, che&lt;br /&gt;la partecipazione non sia stata acquistata per il mancato rispetto del procedimento previsto dall’art.&lt;br /&gt;2361 c.civ.&lt;br /&gt;In tale ipotesi è evidente il conflitto tra i creditori della società fallita che tendono a ricomprendere&lt;br /&gt;nell’area della garanzia anche l’invaso patrimoniale della società di capitali attraverso l’estensione&lt;br /&gt;del fallimento a carico di quest’ultima, ed i creditori e soci della società di capitali che, sulla base&lt;br /&gt;del mancato rispetto della procedura prevista dall’art. 2361 c.civ., si prefiggono, invece, di&lt;br /&gt;salvaguardare la società di capitali dal rischio del fallimento.&lt;br /&gt;4)- Una volta delineata la problematica dell’imputazione dell’impresa, si rende opportuno&lt;br /&gt;prospettare il nuovo impianto normativo relativo alla figura del piccolo imprenditore.&lt;br /&gt;Come è noto il “piccolo imprenditore” è individuato dalla norma contenuta nell’art. 2083&lt;br /&gt;c.civ., che prevede testualmente: “ Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli&lt;br /&gt;artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata&lt;br /&gt;prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”; ed è noto che i piccoli&lt;br /&gt;imprenditori non sono soggetti ai rigori della procedura fallimentare (Art. 2221,c.civ. e art. 1 L.F.).&lt;br /&gt;L’esonero dei piccoli imprenditori dall’applicazione della legge fallimentare rinviene la sua&lt;br /&gt;più significativa giustificazione nella circostanza che le limitate dimensioni dell’attività di impresa&lt;br /&gt;da essi esercitata non mobilitano un commercio giuridico di massa, nella accezione prospettata più&lt;br /&gt;sopra, così che vengono meno i valori giuridici della protezione del mercato e si contraggono quelli&lt;br /&gt;della par condicio creditorum.&lt;br /&gt;Ora, l’art. 1 della L.F., nel ribadire la soggezione al fallimento degli imprenditori&lt;br /&gt;commerciali, con esclusione dei piccoli imprenditori, individua,quale canone di qualificazione di&lt;br /&gt;questi ultimi, un criterio quantitativo dimensionale parametrato all’entità dell’investimento&lt;br /&gt;nell’azienda e quindi alla consistenza dello stock, ovvero all’entità dei flussi attivi e dunque dei&lt;br /&gt;ricavi lordi prevedendo, nella prima ipotesi, l’investimento superiore ad € 300.000,00 e, nella&lt;br /&gt;seconda, la soglia dei ricavi lordi superiore ad € 200.000,00 negli ultimi tre anni in ragione di ogni&lt;br /&gt;esercizio. Sulla base di tale parametro legato all’entità dei flussi attivi, la qualità di piccolo&lt;br /&gt;imprenditore si perde, e si acquista, quindi, simmetricamente la qualità di imprenditore non piccolo&lt;br /&gt;quando i ricavi, come detto, superino la soglia di € 200.000 per ogni esercizio, ovvero raggiungano&lt;br /&gt;la soglia di oltre 600.000 € in tre esercizi consecutivi.&lt;br /&gt;I suddetti limiti quantitativi sono suscettibili di aggiornamento con Decreto del Ministro&lt;br /&gt;della Giustizia.&lt;br /&gt;E’, ancora, da sottolineare come il nuovo testo della L.F. innovi significativamente in&lt;br /&gt;materia di società: verso è, difatti, che, vigendo il vecchio testo dell’art. 1 L.F., ove veniva&lt;br /&gt;testualmente previsto che “In nessuno caso sono considerati piccoli imprenditori le società&lt;br /&gt;commerciali”, le società commerciali medesime erano, in quanto tali, assoggettate al fallimento,&lt;br /&gt;beninteso ove la loro attività fosse caduta in stato di insolvenza (art. 5 vecchio testo L.F. e nuovo&lt;br /&gt;testo).&lt;br /&gt;Oggi, vigendo il nuovo testo dell’art. 1 della L.F., le società commerciali – e dunque con&lt;br /&gt;oggetto commerciale – sono pareggiate agli imprenditori individuali quanto alla loro soggezione al&lt;br /&gt;fallimento.&lt;br /&gt;E merita, altresì, di essere sottolineato come il tasso di capitalizzazione nominale – e cioè&lt;br /&gt;l’entità del capitale sociale – sia ininfluente, risultando, per contro, determinante l’investimento&lt;br /&gt;nell’azienda e quindi la allocazione delle risorse ricomprese nel capitale sociale nel processo&lt;br /&gt;produttivo attraverso l’investimento nell’azienda (art. 1° L.F., 2° comma, lett.a).&lt;br /&gt;Resta da stabilire quale situazione si determini nell’ipotesi in cui l’investimento venga eroso&lt;br /&gt;dalla perdita e la società (o l’imprenditore individuale) non conseguano ricavi oltre la soglia&lt;br /&gt;prevista dall’art. 1 L.F.&lt;br /&gt;La soluzione è legata alla persistenza della qualità di imprenditore non piccolo anche quando siano&lt;br /&gt;venuti a cessare i presupposti che legittimano l’acquisto di siffatta veste ai fini della L.F.: può,&lt;br /&gt;difatti, affermarsi che, ove l’investimento nell’azienda sia stato eroso da perdite e sia quindi –&lt;br /&gt;divenuto di valore sensibilmente minore, l’imprenditore (e quindi anche la società) abbiano perduto&lt;br /&gt;la qualità di imprenditore non piccolo, quanto meno dopo l’anno della verificazione della perdita&lt;br /&gt;del valore dell’investimento, in applicazione analogica del dettato dell’art. 10 della L.F..&lt;br /&gt;La questione è, comunque, aperta ed al riguardo occorre attendere le valutazioni che&lt;br /&gt;verranno formulate in letteratura ed in giurisprudenza.&lt;br /&gt;5)-Un ulteriore profilo che merita di essere vivamente sottolineato concerne il testo&lt;br /&gt;novellato dell’art. 10 L.F. che governa, come è noto, l’ipotesi di dichiarazione di fallimento&lt;br /&gt;nell’anno successivo alla cessazione dell’attività di impresa e dunque della perdita della qualità di&lt;br /&gt;imprenditore che della suddetta cessazione rappresenta il riverbero soggettivo.&lt;br /&gt;Come è noto è tradizionalmente emerso in dottrina e giurisprudenza un animato ed&lt;br /&gt;oscillante orientamento con conclusioni perplesse in ordine all’applicazione della norma alle&lt;br /&gt;società: la soluzione prevalente, fino all’intervento della Corte Costituzionale, era quella di non&lt;br /&gt;reputare applicabile l’art. 10 L.F. alle società commerciali reputandosi che queste ultime perdessero&lt;br /&gt;la qualità di imprenditore commerciale con la loro estinzione e che l’estinzione potesse verificarsi&lt;br /&gt;soltanto nell’ipotesi in cui il procedimento di liquidazione fosse stato correttamente concluso e la&lt;br /&gt;cancellazione di esse dal Registro delle Imprese avesse avuto luogo a seguito della suddetta&lt;br /&gt;conclusione del procedimento di liquidazione. Ove, al contrario, il suddetto procedimento non fosse&lt;br /&gt;stato compiutamente concluso e fossero restati in essere rapporti giuridici patrimoniali passivi, i&lt;br /&gt;creditori non soddisfatti nell’ambito del suddetto procedimento, ben avrebbero potuto provocare la&lt;br /&gt;reviviscenza della società cancellata dal Registro delle Imprese determinando successivamente – e&lt;br /&gt;quindi anche oltre il termine dell’anno dalla cancellazione della società dal Registro – il fallimento&lt;br /&gt;della società.&lt;br /&gt;Siffatta interpretazione era evidentemente correlata al convincimento risalente ed assiduo&lt;br /&gt;della giurisprudenza, secondo il quale la società fosse, fin dal suo venire in essere, imprenditore e&lt;br /&gt;tale restasse fino alla sua effettiva estinzione coincidente con la definizione del procedimento di&lt;br /&gt;liquidazione e successiva cancellazione dal Registro delle Imprese.&lt;br /&gt;Ora il nuovo testo dell’art. 10 L.F., col prevedere testualmente che “Gli imprenditori&lt;br /&gt;individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal&lt;br /&gt;Registro delle Imprese” prevede una sostanziale (anche se non completa) parificazione delle società&lt;br /&gt;agli imprenditori individuali, determinando, a questo modo, la soggezione delle società ai rigori del&lt;br /&gt;fallimento solo per l’arco di tempo di un anno dalla cancellazione della società.&lt;br /&gt;Il capoverso dell’art. 10 civ., prevede, ancora che “ In caso di impresa individuale o di&lt;br /&gt;cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il&lt;br /&gt;momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma”.&lt;br /&gt;La norma, dunque, prevede che la cancellazione dal Registro delle Imprese&lt;br /&gt;dell’imprenditore individuale lasci impregiudicata per i creditori la possibilità di dimostrare come&lt;br /&gt;essa cancellazione non corrispondesse, però, alla effettiva cessazione dell’impresa e, quindi, che il&lt;br /&gt;termine di un anno per la pronuncia del fallimento non decorresse dalla cancellazione&lt;br /&gt;dell’imprenditore individuale medesimo dal Registro, ma dal momento della effettiva cessazione&lt;br /&gt;dell’impresa.&lt;br /&gt;Per quanto concerne, invece, l’imprenditore collettivo, la cancellazione dal Registro non&lt;br /&gt;sembra ammettere una prova contraria in ordine alla circostanza che la cancellazione stessa avesse&lt;br /&gt;avuto luogo a seguito dell’intervenuta cessazione dell’impresa, mentre a tale prova sono ammessi i&lt;br /&gt;creditori ove la cancellazione della società fosse stata disposta d’ufficio.&lt;br /&gt;La diversità di regime giuridico tra imprenditore individuale e imprenditore collettivo può,&lt;br /&gt;forse, suscitare questioni di costituzionalità sulla base dell’art. 3 della Carta fondamentale. Il&lt;br /&gt;creditore dell’imprenditore individuale, difatti, è ammesso a provare che la cessazione dell’impresa&lt;br /&gt;non ha avuto luogo al momento della cancellazione dal Registro delle Imprese, mentre l’art. 10&lt;br /&gt;della L.F. preclude, di regola, al creditore della società commerciale tale prova: per modo che, a&lt;br /&gt;fronte di cancellazioni affrettate e senza il corretto svolgimento del procedimento di liquidazione&lt;br /&gt;della società dal Registro, il creditore sociale, anche oltre l’anno dalla cancellazione, dovrebbe poter&lt;br /&gt;essere ammesso a provare che la cessazione dell’impresa non ha avuto luogo, ma il suo esercizio è&lt;br /&gt;continuato, sia pure in modo anomalo, anche successivamente alla cancellazione.&lt;br /&gt;E si può, forse, concludere anche nel senso che, se i criteri giuridici di accesso al perimetro&lt;br /&gt;dell’imprenditore fallibile, stabiliti dall’art. 1 del nuovo testo della L.F., sono i medesimi, medesimi&lt;br /&gt;dovrebbero essere, per organicità e coerenza anche quelli relativi alla cessazione dell’impresa.&lt;br /&gt;Appendice normativa&lt;br /&gt;TITOLO II&lt;br /&gt;Del fallimento&lt;br /&gt;Capo I&lt;br /&gt;Della dichiarazione di fallimento.&lt;br /&gt;ART. 5.&lt;br /&gt;Stato d’insolvenza.&lt;br /&gt;L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.&lt;br /&gt;Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore&lt;br /&gt;grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.&lt;br /&gt;ART. 10.&lt;br /&gt;Fallimento dell’imprenditore che ha cessato&lt;br /&gt;l’esercizio dell’impresa.&lt;br /&gt;Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal&lt;br /&gt;imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. In cas&lt;br /&gt;individuale odi cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare&lt;br /&gt;dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma.&lt;br /&gt;ART. 147&lt;br /&gt;Società con soci a responsabilità illimitata&lt;br /&gt;La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente a uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI de&lt;br /&gt;libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente re&lt;br /&gt;Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento&lt;br /&gt;sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione,&lt;br /&gt;osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se&lt;br /&gt;della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.&lt;br /&gt;Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocaz&lt;br /&gt;dell’articolo 15.&lt;br /&gt;Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabil&lt;br /&gt;su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.&lt;br /&gt;Allo stesso modo si procede qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti&lt;br /&gt;è riferibile a una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.&lt;br /&gt;Contro la sentenza del tribunale è ammesso appello a norma dell’articolo 18.&lt;br /&gt;In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l’istante può proporre reclamo alla corte d'app&lt;br /&gt;dell'articolo 22.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-9025986577401778506?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="related" href="http://www.gadit.it/" title="DIRITTO COMMERCIALE" /><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/9025986577401778506/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2009/09/diritto-commerciale.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/9025986577401778506?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/9025986577401778506?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2009/09/diritto-commerciale.html" title="DIRITTO COMMERCIALE" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://3.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/Srhz4_gdNRI/AAAAAAAAAIA/QZc6MDP0t-I/s72-c/logogadit.jpg" height="72" width="72" /><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;C0QNSX08fSp7ImA9WxNQFk0.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-8814787958663887262</id><published>2009-09-21T23:12:00.000-07:00</published><updated>2009-09-21T23:36:38.375-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-09-21T23:36:38.375-07:00</app:edited><title>Diritto islamico</title><content type="html">&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/Srhu_kMGvFI/AAAAAAAAAH4/qXwboW9MyPA/s1600-h/logogadit.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5384175392846691410" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 290px; CURSOR: hand; HEIGHT: 45px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/Srhu_kMGvFI/AAAAAAAAAH4/qXwboW9MyPA/s200/logogadit.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;INDICE&lt;br /&gt;Introduzione........................................................................................................................... 4&lt;br /&gt;Le fonti del diritto islamico.................................................................................................. 11&lt;br /&gt;Il diritto di famiglia .............................................................................................................. 21&lt;br /&gt;La recezione del diritto musulmano: il Codice dello Statuto personale tunisino ........... 37&lt;br /&gt;Dal divieto di usura alle banche islamiche ......................................................................... 57&lt;br /&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;------------------------------------&lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;INTRODUZIONE&lt;br /&gt;In un articolo di pochi anni fa, un autorevole studioso affermava che la difesa&lt;br /&gt;dell’autonomia del diritto canonico e del diritto ecclesiastico è destinata a passare&lt;br /&gt;attraverso l’introduzione nelle Facoltà di Giurisprudenza dell’insegnamento del&lt;br /&gt;diritto di altre religioni, a partire dal diritto islamico.1 Pur ritenendo che esistano&lt;br /&gt;anche altre strade che possano essere battute, e che vanno dalla rivendicazione del&lt;br /&gt;valore culturale di queste materie alla loro ancora attuale specificità giuridica,2non c’è&lt;br /&gt;dubbio alcuno che la frammentazione della società e la rivendicazione forte di&lt;br /&gt;esigenze legate all’identità (anche) religiosa dei nuovi gruppi che si stabiliscono nel&lt;br /&gt;nostro Paese, finiscano con il creare nuovi campi di interesse per il canonista e per&lt;br /&gt;l’ecclesiasticista. Sempre di più gli operatori giuridici, le amministrazioni pubbliche,&lt;br /&gt;ma direi tutta la società nel suo complesso, si trovano a doversi confrontare con&lt;br /&gt;problemi nuovi che nascono proprio dalle regole che governano l’organizzazione&lt;br /&gt;delle singole comunità religiose.&lt;br /&gt;Non sembra affatto esagerato sostenere che per gli operatori del diritto comincia&lt;br /&gt;in qualche modo a divenire non più rimandabile l’adeguata conoscenza di queste&lt;br /&gt;regole; una necessità a cui rispondere proprio attraverso lo studio degli ordinamenti&lt;br /&gt;delle confessioni religiose che sono oggi presenti in Italia. Il diffondersi di questa&lt;br /&gt;esigenza, la richiesta di strumenti idonei a soddisfarla, lo sviluppo di una rinnovata&lt;br /&gt;sensibilità verso questi temi trovano esemplare dimostrazione nella recente comparsa&lt;br /&gt;di una nuova rivista giuridica, Daimon, dedicata proprio allo studio&lt;br /&gt;dell’organizzazione interna delle varie confessioni religiose.&lt;br /&gt;Ecco, allora, che diviene facilmente comprensibile la scelta di aprire il corso di&lt;br /&gt;diritto canonico dell’università fiorentina allo studio del diritto di un’altra religione:&lt;br /&gt;tale apertura vuole proprio essere una risposta tempestiva ai mutamenti in corso nella&lt;br /&gt;nostra società; mutamenti a cui non possono restare indifferenti gli operatori giuridici,&lt;br /&gt;di oggi e di domani. Ma questa scelta vuole anche essere un primo tentativo di&lt;br /&gt;adeguamento alle modifiche introdotte dalla riforma dell’insegnamento universitario,&lt;br /&gt;sfruttando da subito le possibilità che si aprono con l’articolazione modulare dei corsi&lt;br /&gt;accademici.&lt;br /&gt;Una volta assunta la convinzione di intraprendere questo cammino, ci è parso&lt;br /&gt;abbastanza scontato individuare il punto di partenza nello studio del diritto islamico,&lt;br /&gt;piuttosto che nello studio del diritto di altra confessione. A supporto di questa scelta&lt;br /&gt;basterà ricordare come l’Islam non sia solamente la seconda religione mondiale per&lt;br /&gt;numero di fedeli, ma rappresenti anche la seconda confessione religiosa presente nel&lt;br /&gt;nostro territorio.&lt;br /&gt;Queste brevi e parziali dispense sono composte dai testi di alcune lezioni tenute&lt;br /&gt;nell’ambito del corso di diritto canonico e hanno come principale obiettivo quello di&lt;br /&gt;fornire un punto di riferimento scritto per i tanti studenti che si cimentano nello studio&lt;br /&gt;di una materia così diversa e complessa com’è il diritto islamico.&lt;br /&gt;Prima di addentrarci nello studio di un diritto per l’appunto così particolare,&lt;br /&gt;quale è indubbiamente il diritto islamico, può essere opportuno soffermarsi su alcune&lt;br /&gt;considerazioni preliminari che possano in qualche modo fare da guida nella lettura di&lt;br /&gt;queste dispense.&lt;br /&gt;1) Ogni religione organizza la realtà con il richiamo della propria serie di&lt;br /&gt;categorie. La prima premessa, dunque, è tutta incentrata sulla necessità di non&lt;br /&gt;analizzare una struttura con le categorie proprie di un’altra struttura. Inevitabilmente&lt;br /&gt;ci portiamo dietro il nostro punto di vista, ma non possiamo studiare l’Islam&lt;br /&gt;rinchiudendolo nel nostro paradigma di normale/anormale-giusto/ingiusto. Alcune&lt;br /&gt;affermazioni, alcuni comandi, sono comprensibili solo all’interno di un dato sistema,&lt;br /&gt;che è ovviamente differente da ogni altro e che proprio nelle sue peculiarità, in quello&lt;br /&gt;che a noi può sembrare più strano, fonda la propria identità.3&lt;br /&gt;2) Prima di cominciare a studiare il diritto islamico dobbiamo cercare di&lt;br /&gt;comprendere, sia pure per grandi linee, qual è l’oggetto del nostro studio, ovvero che&lt;br /&gt;cos’è l’Islam.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;L’Islam non è solo una religione, è anche una cultura, un assetto di potere, una&lt;br /&gt;ideologia complessa e articolata. Ma l’Islam è anche una religione, una religione che&lt;br /&gt;detta regole sia di tipo spirituale che di tipo temporale e che nel tempo ha organizzato&lt;br /&gt;queste regole dando vita ad un ordinamento giuridico. Noi studiamo il diritto islamico&lt;br /&gt;e solo quello, così come quando studiamo il diritto canonico non ci interessiamo di&lt;br /&gt;liturgia e/o di teologia, ma inevitabilmente non ci occupiamo solo di norme, potendo&lt;br /&gt;analizzarle e comprenderle solo se abbiamo chiaro il quadro in cui esse nascono e&lt;br /&gt;trovano applicazione.&lt;br /&gt;Dal punto di vista più strettamente giuridico l’Islam si presenta come un&lt;br /&gt;ordinamento con delle caratteristiche molto particolari, per certi versi irripetibili.&lt;br /&gt;Come ogni diritto confessionale è finalizzato al raggiungimento di fini ultraterreni e&lt;br /&gt;quindi si deve dotare di strumenti che permettano di adattare le singole prescrizioni al&lt;br /&gt;raggiungimento di quei fini; pur presentando insospettate analogie con il diritto&lt;br /&gt;romano, specie nel campo dei diritti reali e del possesso, non è strutturato intorno ad&lt;br /&gt;un corpo di leggi; pur avvicinandosi ai sistemi di common law non è ad esso&lt;br /&gt;assimilabile, presentandosi più come il diritto dei giuristi che come il diritto dei&lt;br /&gt;giudici.4&lt;br /&gt;3) La terza considerazione preliminare a uno studio sull’Islam è che non esiste&lt;br /&gt;un Islam, ma diversi Islam. Diversi Islam che si sono succeduti nel tempo, con&lt;br /&gt;caratteristiche diverse, con scelte di fondo diverse e quindi con soluzioni diverse ai&lt;br /&gt;problemi della vita pratica, ma anche Islam diversi nel territorio, perché questa&lt;br /&gt;religione è presente in realtà estremamente differenziate e si trova ad interagire con&lt;br /&gt;tradizioni diverse, con governi diversi e quindi assume configurazioni originali a&lt;br /&gt;seconda dei luoghi.&lt;br /&gt;Non si tratta di un semplice adattamento imposto dalle circostanze; da sempre&lt;br /&gt;l’Islam, all’interno di una visione unitaria che si muove intorno ad alcuni principi&lt;br /&gt;irrinunciabili, è caratterizzato da una estrema flessibilità, da una insospettata&lt;br /&gt;dinamicità (dico insospettata perché normalmente la visione dell’Islam è quella di&lt;br /&gt;una religione estremamente statica). Si tratta di caratteristiche tipiche di ogni&lt;br /&gt;ordinamento religioso ma che nell’Islam sono oltremodo agevolate nella loro&lt;br /&gt;esplicazione dalla mancanza di un’autorità centrale. Esistono così diverse scuole&lt;br /&gt;ufficiali (e altre non ufficiali) che, ognuna a modo loro, sono legittimate a fornire una&lt;br /&gt;interpretazione delle fonti dell’Islam.&lt;br /&gt;4) Per meglio spiegare questo passaggio mi sembra utile fare un esempio. Come&lt;br /&gt;è noto l’Islam nasce con Maometto, e la prima moglie di Maometto, Khadija, è una&lt;br /&gt;figura particolarmente interessante. É una donna nobile, ricca, che si occupa del&lt;br /&gt;commercio, che assume Maometto e poi lo sceglie come sposo, è la prima fedele&lt;br /&gt;della nuova religione, fornisce a Maometto le disponibilità economiche, le possibilità&lt;br /&gt;e la convinzione per fondare la prima comunità dei fedeli. Insomma, una donna che&lt;br /&gt;ha un ruolo pubblico attivo profondamente antitetico a quella che è la visione&lt;br /&gt;stereotipata e consolidata della donna islamica.5 Al di là del caso singolo, questo&lt;br /&gt;esempio ci serve per comprendere come ogni cosa possa avere avuto manifestazioni&lt;br /&gt;diverse nell’Islam e come la nostra visione, che poi a volte non è l’esatta visione delle&lt;br /&gt;cose, sia determinata da una serie di passaggi storici non sempre legati ai fondamenti&lt;br /&gt;religiosi dell’Islam. In sostanza, l’attuale configurazione dell’Islam è il risultato di&lt;br /&gt;una serie di fattori (storici, politici, culturali) di cui dobbiamo tenere conto pur non&lt;br /&gt;essendo direttamente attinenti al nostro studio. Per quanto possibile dobbiamo tenere&lt;br /&gt;separate le due cose, ciò che impone il Corano da ciò che avviene oggi, ciò che è&lt;br /&gt;diritto islamico da ciò che è il diritto di uno singolo Stato islamico.&lt;br /&gt;Si tratta di un’avvertenza di grande importanza perché la distinzione cui facevo&lt;br /&gt;riferimento è molto chiara nella nostra cultura, siamo abituati a considerare che le&lt;br /&gt;scelte di uno Stato siano indipendenti dalle scelte degli ordinamenti confessionali, ma&lt;br /&gt;nell’Islam (nel Daar al-Islam) la distinzione tra potere temporale e potere spirituale è&lt;br /&gt;molto meno netta e così molti Stati si dichiarano islamici e dettano norme che si&lt;br /&gt;richiamano direttamente alla shar’ia, ma evidentemente applicano la legge islamica&lt;br /&gt;alla luce delle proprie esigenze e adattandola trasformano il diritto musulmano&lt;br /&gt;classico che diviene il diritto di quel singolo Stato.&lt;br /&gt;5) Le ragioni che giustificano uno studio del diritto islamico sono molteplici. A&lt;br /&gt;prescindere dall’interesse che può derivare dall’approfondimento di un sistema&lt;br /&gt;giuridico originale, non c’è dubbio che oggi l’Islam presenta un qualcosa in più, un&lt;br /&gt;interesse qualificato, strettamente legato all’attualità. Uno storico americano,&lt;br /&gt;Huntington, profila l’avvicinarsi di un inevitabile scontro fra civiltà, indicando nel&lt;br /&gt;futuro prossimo la necessità di fare i conti con l’Islam,6la cronaca ci rimanda una&lt;br /&gt;serie di problemi legati alla presenza di immigrati islamici nel nostro Paese; lo Stato&lt;br /&gt;italiano si interroga sulla politica normativa da adottare nei loro confronti (ghetto?&lt;br /&gt;assimilazione? integrazione?); uno studioso italiano, Branca, scrive nel sottotitolo di&lt;br /&gt;un suo libro dedicato ai musulmani “Per secoli li abbiamo temuti, ora dobbiamo&lt;br /&gt;conoscerli”.7&lt;br /&gt;Non sono affatto sicuro (posso solo limitarmi a sperarlo) che la conoscenza sia&lt;br /&gt;un antidoto sufficiente a eliminare il pregiudizio, ma certo che è sempre più difficile&lt;br /&gt;per l’operatore giuridico ignorare il fenomeno Islam ed è altrettanto certo che non è&lt;br /&gt;possibile elaborare soluzioni soddisfacenti senza un’adeguata conoscenza delle&lt;br /&gt;caratteristiche di questa confessione religiosa.&lt;br /&gt;6) Infine, come studiare il diritto islamico? Quando si studia un altro&lt;br /&gt;ordinamento ci sono due possibilità: compararlo con il nostro ordinamento (ed in&lt;br /&gt;questo caso dovremmo utilizzare come parametro il diritto canonico) oppure studiarlo&lt;br /&gt;nella sua essenza a prescindere dal riferimento ad un altro ordinamento.&lt;br /&gt;La strada della comparazione presenta enormi difficoltà legate ad una serie di&lt;br /&gt;fattori,8tra cui:&lt;br /&gt;a) difficoltà di selezionare cosa comparare nell’impossibilità di comparare in&lt;br /&gt;generale, all’interno di uno spazio così ridotto, due sistemi talmente vasti;&lt;br /&gt;b) difficoltà di selezionare chi comparare. Come si potrebbe escludere lo studio&lt;br /&gt;di altri ordinamenti confessionali ove optassimo per una comparazione&lt;br /&gt;settoriale finalizzata all’analisi di istituti giuridici specifici?&lt;br /&gt;Ecco perché riteniamo più opportuno uno studio limitato a ricostruire i caratteri&lt;br /&gt;generali del diritto islamico, o per meglio dire, stante la vastità del tema, alcuni parti&lt;br /&gt;del diritto islamico.&lt;br /&gt;Come già detto queste dispense sono composti da una serie di lezioni tenute&lt;br /&gt;durante l’anno accademico 2000/2001 e che riguardano alcuni dei temi principali che&lt;br /&gt;sono stati affrontati durante il mini-corso di diritto islamico. La prima di queste&lt;br /&gt;lezioni è volta alla ricostruzione del sistema delle fonti del diritto musulmano; un&lt;br /&gt;tema che ci introduce immediatamente nella specificità dell’ordinamento&lt;br /&gt;confessionale e che più di altri si presta ad essere indagato facendo riferimento al&lt;br /&gt;diritto canonico. Dopo questa parte generale, l’attenzione si sposta sul diritto di&lt;br /&gt;famiglia islamico, nella convinzione che questo sia il settore più rilevante del diritto&lt;br /&gt;islamico, sia per le sue peculiarità sia perché rappresenta la parte più irrinunciabile, e&lt;br /&gt;quindi maggiormente legata alla tradizione, di tale ordinamento. Nemmeno questo&lt;br /&gt;settore, però, risulta essere del tutto impermeabile all’evoluzione che la storia&lt;br /&gt;determina nei singoli (perlomeno in alcuni) Stati islamici, come dimostra il contributo&lt;br /&gt;successivo, dedicato ad evidenziare proprio le novità introdotte in materia dal Codice&lt;br /&gt;dello Statuto personale tunisino. Infine, ho ritenuto opportuno dedicare uno spazio&lt;br /&gt;apposito ad un istituto particolarmente caratterizzante il diritto islamico, quale il&lt;br /&gt;divieto del prestito ad interesse, ricco peraltro di ricadute pratiche specie in un mondo&lt;br /&gt;sempre più globalizzato e sempre più teso a rincorre il profitto ad ogni costo ed in&lt;br /&gt;ogni luogo.&lt;br /&gt;In tutti i casi si è cercato di mantenere quanto più possibile lo stile discorsivo&lt;br /&gt;tipico delle lezioni, evitando esposizioni dettagliate e troppo approfondite e cercando&lt;br /&gt;di fornire agli studenti degli strumenti agili e di facile lettura che potessero permettere&lt;br /&gt;una comprensione generale dei problemi trattati.&lt;br /&gt;Queste dispense sono il frutto di una intensa e proficua collaborazione con&lt;br /&gt;alcuni studenti dei corsi precedenti e con una giovane laureata. Più specificatamente,&lt;br /&gt;la parte sul diritto di famiglia è stata frutto del lavoro svolto con Anna Maria Dario e&lt;br /&gt;Veronica Rovai, la parte sul codice tunisino è stata redatta in collaborazione con&lt;br /&gt;Benedetta Melozzi, la parte sul divieto di usura nel Corano è stata curata con&lt;br /&gt;Emiliano e Tania Maccioni. Se a tutti loro va un mio sentito ringraziamento, non&lt;br /&gt;posso non ricordare che devo a Benedetta Melozzi qualcosa in più, ovvero l’idea e lo&lt;br /&gt;stimolo ad occuparmi di queste tematiche.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;LE FONTI DEL DIRITTO ISLAMICO&lt;br /&gt;Come è facilmente comprensibile, non è possibile in poche pagine occuparsi di&lt;br /&gt;tutti gli aspetti che sono in qualche modo oggetto di regolamentazione da parte del&lt;br /&gt;diritto islamico. Allo stesso tempo, prima di cominciare ad analizzare gli istituti&lt;br /&gt;giuridici che verranno presi in considerazione nelle prossime pagine, può essere&lt;br /&gt;opportuno accennare ad alcune nozioni di carattere generale, in modo da mettere in&lt;br /&gt;luce alcune delle peculiarità che caratterizzano l’Islam.&lt;br /&gt;L’era islamica inizia nel 632 d.c., quando Maometto e i suoi fedeli compiono&lt;br /&gt;l’egira, ovvero abbandonano la Mecca a seguito dei contrasti che erano sorti con gli&lt;br /&gt;abitanti della città. Quindi, il primo avvertimento che va rivolto a chi si avvicina al&lt;br /&gt;mondo musulmano è quello di ricordare che esso segue una datazione diversa da&lt;br /&gt;quella utilizzata nel mondo occidentale. Il riferimento a Maometto ci permette poi di&lt;br /&gt;ricordare come egli altri non sia che un profeta, uno dei tanti profeti che sono apparsi&lt;br /&gt;sulla terra nel corso della storia. Su questo elemento si basa la vicinanza, molto&lt;br /&gt;sentita nelle istituzioni musulmane e molto chiara nella loro storia, nei confronti delle&lt;br /&gt;altre confessioni monoteistiche fondate sulla parola dei profeti che l’Islam riconosce&lt;br /&gt;come tali. Ma, Maometto è anche l’ultimo dei profeti e da qui discenderebbe la&lt;br /&gt;superiorità dei musulmani, giacché solo i fedeli di questa religione sarebbero in&lt;br /&gt;condizione di poter conoscere per intero la Rivelazione.&lt;br /&gt;Come abbiamo accennato, l’Islam riconosce piena dignità alla Gente del Libro,&lt;br /&gt;cioè ai cristiani e agli ebrei, ritenendo che l’origine sia comune a tutte e tre queste&lt;br /&gt;confessioni. Sebbene questo riconoscimento non implichi una uguaglianza tra i&lt;br /&gt;soggetti, essendo solo i musulmani in grado di vivere rettamente in quanto unici&lt;br /&gt;destinatari della Rivelazione completa, esso produce comunque dei rilevanti effetti&lt;br /&gt;giuridici. Infatti, cristiani ed ebrei godono della dhimma, ovvero di un patto di&lt;br /&gt;protezione illimitato. In sostanza, gli appartenenti a queste confessioni non sono&lt;br /&gt;considerati miscredenti, la loro libertà religiosa è pienamente riconosciuta, tant’è vero&lt;br /&gt;che anche i gruppi fondamentalisti di cui tanto oggi si parla rivolgono la loro azione,&lt;br /&gt;spesso violenta, non contro i fedeli di queste confessioni quanto piuttosto contro i&lt;br /&gt;musulmani che tradiscono l’Islam. Quando la lotta è rivolta contro ebrei o cristiani, la&lt;br /&gt;motivazione originaria non è mai religiosa; la religione è solo utilizzata,&lt;br /&gt;strumentalizzata, piegata al fine del perseguimento di interessi di altra natura.&lt;br /&gt;Dopo la morte di Maometto si succedono quattro califfi (detti ben guidati) e&lt;br /&gt;durante questo periodo si procede a consolidare la parola del Profeta. É questa l’età&lt;br /&gt;dell’oro dell’Islam, cioè il periodo in cui si sarebbe realizzata una perfetta società&lt;br /&gt;islamica. Ciò, a ben vedere, segna profondamente il modo di pensare e di agire dei&lt;br /&gt;musulmani, in quanto se il modello ideale di società si è concretizzato sulla terra, a&lt;br /&gt;differenza di quanto ad esempio ritengono i cristiani, è evidente che quell’esperienza&lt;br /&gt;storica rappresenta il punto di riferimento, il traguardo verso cui tendere: è a quel&lt;br /&gt;modello che bisogna tornare. Ecco perché l’Islam viene rappresentata da più parti&lt;br /&gt;come una religione naturalmente conservatrice o, per meglio dire, inevitabilmente&lt;br /&gt;rivolta al passato e non al futuro come invece accade ad altre religioni.&lt;br /&gt;Tra i comandi contenuti nella sharia (termine che può essere tradotto come “la&lt;br /&gt;retta via” e che indica la legge rivelata da Dio) dobbiamo distinguere quelli che&lt;br /&gt;riguardano il rapporto tra uomo e Dio, cioè i precetti più prettamente religiosi, da&lt;br /&gt;quelli che riguardano le relazioni tra esseri umani. I primi sono detti ibadat, i secondi&lt;br /&gt;mu’amalat.&lt;br /&gt;Le ibadat sono rappresentate essenzialmente9dai cinque Pilastri (arkân al-dîn),&lt;br /&gt;cioè i cinque atti di culto10 fondamentali della religiosità musulmana11. Questi atti&lt;br /&gt;trovano la loro fonte diretta nel Corano che li istituisce e ne disciplina in maniera&lt;br /&gt;generale l’esecuzione.&lt;br /&gt;Il primo pilastro è costituito dalla Professione di fede islamica (shahâda) con la&lt;br /&gt;quale un individuo rende testimonianza della unicità del Creatore e della verità del&lt;br /&gt;profeta Maometto.12 Da questa dichiarazione discendono in capo al fedele&lt;br /&gt;musulmano non solo degli specifici obblighi nei confronti di Dio, ma anche una&lt;br /&gt;nuova situazione sociale: egli diviene membro effettivo della comunità musulmana e&lt;br /&gt;inserito nella netta suddivisione fra ciò e chi appartiene all’Islam e ciò e chi non vi&lt;br /&gt;appartiene. Sul piano pratico, la coerenza a questa testimonianza comporta l’obbligo&lt;br /&gt;per il fedele di conformare la sua vita alle regole di condotta stabilite dal Corano e&lt;br /&gt;dalla Sunna. La testimonianza è un atto personale e volontario e nessuno ne può&lt;br /&gt;mettere in discussione la sincerità se non tramite una solenne dichiarazione di abiura.&lt;br /&gt;L’adorazione quotidiana (salât) rappresenta il secondo atto di culto&lt;br /&gt;fondamentale dell’Islam.13Essa viene menzionata dal Corano in numerosi versetti; già&lt;br /&gt;all’interno della seconda sura è stabilito: “Coloro che credono nell’invisibile,&lt;br /&gt;assolvono all’orazione e donano ciò di cui noi gli abbiamo provvisti”.14&lt;br /&gt;Tale adorazione rituale presenta comunque delle peculiarità rispetto alla&lt;br /&gt;preghiera del mondo cristiano in quanto soggetta a precise modalità di esecuzione. In&lt;br /&gt;primo luogo, essa deve essere eseguita dal fedele in momenti determinati e per ben&lt;br /&gt;cinque volte al giorno. In secondo luogo, la sua valida esecuzione richiede come&lt;br /&gt;condizioni la purezza rituale,15il vestiario appropriato, l’orientamento in direzione&lt;br /&gt;della Mecca e l’idoneità del luogo. L’unica preghiera che si svolge in maniera&lt;br /&gt;comunitaria è quella del venerdì alle ore 12:00 e su questo elemento si fondano le&lt;br /&gt;recenti richieste di organizzazioni islamiche di considerare il venerdì come giorno di&lt;br /&gt;riposo.&lt;br /&gt;L’imposta coranica (zakât) costituisce il terzo pilastro dell’Islam. La sharî’a&lt;br /&gt;impone ad ogni musulmano con capacità contributiva di pagare un' imposta a titolo di&lt;br /&gt;assistenza pubblica.16 L’elemosina obbligatoria rappresenta la manifestazione&lt;br /&gt;religiosa del rapporto tra il credente e i suoi simili che si esprime attraverso la&lt;br /&gt;condivisione dei beni. Anche l’elemosina, come la preghiera rituale, viene&lt;br /&gt;menzionata dal Corano in numerosi versetti. Uno dei più significativi è quello che&lt;br /&gt;elenca le otto categorie di beneficiari della decima.17 Accanto all’elemosina&lt;br /&gt;obbligatoria, disciplinata dettagliatamente dalla legge sciaraitica, esiste una forma di&lt;br /&gt;carità privata, assolutamente libera, che il Testo sacro giudica con maggior favore.18&lt;br /&gt;Il quarto pilastro, ossia il digiuno nel mese di Ramadân19(sawm Ramadân),&lt;br /&gt;rappresenta probabilmente l’atto di culto più osservato nel mondo islamico. Esso è&lt;br /&gt;disciplinato nelle sue linee essenziali dal Corano che in un versetto recita:&lt;br /&gt;È il mese di Ramadan, nel quale venne fatto scendere il Corano, codice di vita per&lt;br /&gt;gli uomini, esposizione chiara delle direttive, criterio per distinguere il bene dal&lt;br /&gt;male. Chi di voi veda (l’inizio) del mese, digiuni.20&lt;br /&gt;Hanno l’obbligo di digiunare tutti i musulmani puberi, sani di mente e in condizioni&lt;br /&gt;fisiche che permettano di farlo senza danni per la loro integrità fisica. Il digiuno&lt;br /&gt;consiste nel non assumere né cibo né bevanda, nel non fumare, nel non avere rapporti&lt;br /&gt;coniugali, nel non ingerire per via orale (né introdurre nel corpo per altra via) alcuna&lt;br /&gt;sostanza o medicinale. Esso comincia circa un quarto d’ora prima dell’inizio del&lt;br /&gt;tempo dell’adorazione rituale dell’alba e si conclude al calar del sole.&lt;br /&gt;Il quinto pilastro è costituito dal Pellegrinaggio (hajj). Ogni musulmano che ne&lt;br /&gt;abbia le possibilità è tenuto una volta nella vita a recarsi ai luoghi santi dell’Islam. Il&lt;br /&gt;pellegrinaggio che assolve all’obbligo rituale è quello compiuto in un determinato&lt;br /&gt;periodo dell’anno e che prevede l’osservanza di un insieme di riti.21 Il Corano&lt;br /&gt;menziona anche un altro tipo di pellegrinaggio, più breve, denominato Visita&lt;br /&gt;(umrah), che può essere compiuto in qualsiasi periodo dell’anno, ma che se svolto nel&lt;br /&gt;mese di Ramadân, ha la stessa valenza del lungo pellegrinaggio.&lt;br /&gt;Tra le altre caratteristiche peculiari dell’Islam vanno segnalate la mancanza di&lt;br /&gt;un’autorità centrale e l’assenza di soggetti che svolgano il ruolo che normalmente&lt;br /&gt;siamo abituati ad attribuire al clero. Quanto al primo punto, esso determina come&lt;br /&gt;logica conseguenza che l’Islam non si è dotato di un soggetto che abbia il potere di&lt;br /&gt;fornire un’interpretazione assoluta della verità; ciò evidentemente favorisce la&lt;br /&gt;possibilità di una pluralità di posizioni dottrinali e teologiche che si confrontino con&lt;br /&gt;pari dignità. Per quel che riguarda invece, la scelta di questa confessione religiosa di&lt;br /&gt;strutturarsi prescindendo dalla creazione di un ceto preposto a svolgere stabilmente&lt;br /&gt;particolari attività spirituali e a trasmettere il messaggio religioso, va notato come&lt;br /&gt;l’assenza di figure immediatamente riconducibili nell’immaginario collettivo alla&lt;br /&gt;qualifica di ministro di culto non toglie che operino nel mondo musulmano tutta una&lt;br /&gt;serie di soggetti che si occupano di assicurare il compimento di alcune delicate&lt;br /&gt;funzioni, come guidare la preghiera (imam) o fornire precetti che regolino la vita&lt;br /&gt;della comunità dei credenti (ulama). Semmai, la possibilità di far riferimento alla&lt;br /&gt;nozione tradizionale di ministro di culto rinviando a queste figure è resa&lt;br /&gt;particolarmente difficoltosa dalla mancanza di un qualsiasi organismo ecclesiale che&lt;br /&gt;possa attribuire, negare o riconoscere lo status di dirigente religioso, carica sancita e&lt;br /&gt;legittimata unicamente dalla comunità dei credenti22e come tale, peraltro, soggetta in&lt;br /&gt;ipotesi a mutamenti continui quanto improvvisi.&lt;br /&gt;Sempre per quanto riguarda il, tema dei ministri di culto, è opportuno ricordare&lt;br /&gt;come la mancanza di un corpo separato di soggetti che dedichino tutta la loro vita al&lt;br /&gt;servizio della comunità religiosa, venendo di conseguenza ad assumere un ruolo&lt;br /&gt;stabile ed ufficiale all’interno di questa, possa in qualche modo derivare anche dal&lt;br /&gt;consolidato atteggiamento di chiaro sfavore che l’Islam ha sempre mantenuto nei&lt;br /&gt;riguardi della pratica del celibato. Una impostazione maturata sulla scia di una&lt;br /&gt;visione profondamente diversa da quella cristiana del matrimonio e che porta a&lt;br /&gt;configurare l’unione tra uomo e donna non come un male minore quanto come lo&lt;br /&gt;stato naturale, direi perfetto, dell’uomo. Non si dimentichi a tal proposito che&lt;br /&gt;Maometto, la cui vita rappresenta un esempio da seguire per tutti i musulmani, si è&lt;br /&gt;sposato più volte.&lt;br /&gt;Passando alle vere e proprie fonti del diritto islamico23è bene premettere un&lt;br /&gt;dato: la rinascita dell’interesse verso lo studio di questo diritto è certo determinato dal&lt;br /&gt;fenomeno dei flussi migratori ma anche, forse soprattutto, dalla rinascita stessa di&lt;br /&gt;questo diritto, ovvero dalla crisi dei sistemi nazionali che si erano aperti alla&lt;br /&gt;occidentalizzazione e che oggi ripropongono, in tutto o in parte, il diritto musulmano&lt;br /&gt;classico al proprio interno. Si può condividere il giudizio di un autorevole studioso&lt;br /&gt;dell’islam, secondo cui “il diritto musulmano è diventato oggi uno dei luoghi del&lt;br /&gt;conflitto tra tradizione e modernità all’interno del mondo islamico”.24&lt;br /&gt;Come detto, la legge religiosa in generale viene detta sharia. La sharia riparte&lt;br /&gt;in cinque categorie le azioni umane: atti obbligatori, consigliati, liberi, sconsigliati,&lt;br /&gt;proibiti. Questa classificazione si presta immediatamente ad una prima riflessione: il&lt;br /&gt;diritto islamico prevede la possibilità che vengano efficacemente posti in essere degli&lt;br /&gt;atti che siano oggetto di un giudizio negativo, la loro riprovazione non ne inficia la&lt;br /&gt;legittimità. Esempio classico di questa categoria di atti, come vedremo meglio in&lt;br /&gt;seguito, è il ripudio.&lt;br /&gt;Così come avviene anche in altri ordinamenti confessionali, l’applicazione della&lt;br /&gt;legge religiosa si basa sulla irrilevanza del principio della territorialità, mentre la&lt;br /&gt;possibilità di una pluralità di interpretazioni deve sempre tenere conto di quel limite&lt;br /&gt;insormontabile che è costituito dalla non modificabilità della norma rivelata. Accanto&lt;br /&gt;alla sharia c’è il fiqh, ovvero la conoscenza della legge religiosa, quella conoscenza&lt;br /&gt;che permette una lettura appropriata ed una corretta interpretazione della volontà&lt;br /&gt;divina.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Quelle che noi chiameremmo fonti di produzione e che i musulmani chiamano&lt;br /&gt;invece radici del diritto sono quattro:&lt;br /&gt;1) Il Corano&lt;br /&gt;Come è noto il Corano è il libro che contiene l’insieme delle rivelazioni che il&lt;br /&gt;Profeta, Maometto, afferma di aver ricevuto da Dio. I capitoli, in arabo sura, sono&lt;br /&gt;114 e hanno una lunghezza estremamente variabile. Altrettanto diversificate sono le&lt;br /&gt;materie che vengono prese in considerazione, si va dal diritto di famiglia all’usura, da&lt;br /&gt;brevi cenni sulla compravendita e sul prestito alla previsione di disposizioni che&lt;br /&gt;regolamentano il diritto di guerra o la situazione giuridica degli Ebrei e dei Cristiani.&lt;br /&gt;Si incontrano talvolta norme di carattere contraddittorio, una antinomia questa che il&lt;br /&gt;Corano stesso giustifica, nel momento in cui stabilisce la congruità di una rivelazione&lt;br /&gt;progressiva prevedendo che Dio possa abrogare delle sue precedenti disposizioni&lt;br /&gt;sostituendole con delle nuove; da qui l’esigenza di conoscere quale sia il versetto&lt;br /&gt;cronologicamente anteriore che viene abrogato e quale quello posteriore, esigenza&lt;br /&gt;spesso di difficile soddisfazione dato che la collocazione dei versetti (prima o dopo)&lt;br /&gt;nel libro non è ritenuto un criterio sufficiente a dirimere l’eventuale contrasto.&lt;br /&gt;Le disposizione coraniche sono di diverso tipo e solo il 3% dei versetti presenta&lt;br /&gt;un vero e proprio contenuto giuridico, inoltre molti di queste norme disciplinano&lt;br /&gt;settori specifici (specie il diritto di famiglia e le successioni) o sono accompagnate da&lt;br /&gt;prescrizioni di carattere religioso. In sostanza, questi versetti possono essere&lt;br /&gt;considerati il cuore del diritto islamico, essendo rivelati e dunque immodificabili, ma&lt;br /&gt;non coprono nemmeno una minima parte di tutte le relazioni umane; per molti fatti la&lt;br /&gt;volontà di Dio non si può evincere dal libro sacro. Ecco perché i musulmani se anche&lt;br /&gt;partono nella costruzione del loro sistema giuridico dal Corano, hanno poi come&lt;br /&gt;principale esigenza quella di andare oltre il Corano.&lt;br /&gt;2) La sunna&lt;br /&gt;Per integrare i comandi del Corano il principale punto di riferimento è la&lt;br /&gt;tradizione, intesa come tutto quello che riguarda la vita del profeta e dei suoi primi&lt;br /&gt;compagni. Il suo comportamento, i suoi assensi taciti, le sue azioni, i suoi silenzi, le&lt;br /&gt;sue parole compongono la sunna e diventano norma, giacché la sua vita, pur essendo&lt;br /&gt;la vita di uomo, è considerata ispirata dalla divinità. Tutto ciò è ricostruito attraverso i&lt;br /&gt;racconti dei comportamenti di Maometto, i cosiddetti hadith, trasmessi prima&lt;br /&gt;oralmente e poi trascritti. Le raccolte (sei) di hadith vennero fissate definitivamente&lt;br /&gt;solo tra l’870 e il 915, ovviamente questo procedimento si espose a molte&lt;br /&gt;strumentalizzazioni cosicché il problema più rilevante fu quello di accertare&lt;br /&gt;l’autenticità dei racconti. In questo senso l’elemento decisivo veniva individuato nella&lt;br /&gt;reputazione dei trasmettitori del racconto. L’estensione della sunna, cioè la possibilità&lt;br /&gt;di riconoscere valore non solo alla tradizione di Maometto ma anche a quella di altri&lt;br /&gt;soggetti, come gli imam, coloro che guidano la preghiera, è alla base della divisione&lt;br /&gt;dei musulmani tra sunniti e sciiti.&lt;br /&gt;3) Igma&lt;br /&gt;Accanto alle due fonti scritte di cui ci siamo già occupati, il diritto islamico&lt;br /&gt;pone due fonti orali. Con il termine igma si intende indicare il consenso della&lt;br /&gt;comunità in merito a questioni religiose. L’accordo dei fedeli, o meglio dei dottori in&lt;br /&gt;quanto rappresentanti qualificati della comunità, produce diritto e questo sulla base di&lt;br /&gt;un detto attribuito a Maometto secondo cui “la mia comunità non si troverà mai&lt;br /&gt;d’accordo sopra un errore”.&lt;br /&gt;Recentemente si è cercato si estendere il significato di igma in modo da poter&lt;br /&gt;attribuire la funzione creatrice del diritto all’opinione pubblica; un’operazione che&lt;br /&gt;avrebbe aperto le porte ad una evoluzione in senso moderno del diritto islamico&lt;br /&gt;facendo giocare un ruolo decisivo alle nuove esigenze delle singole comunità, ma il&lt;br /&gt;tentativo non ha avuto successo per l’opposizione della dottrina tradizionalista. Va&lt;br /&gt;ricordato, infine, che gli sciiti non riconoscono valore giuridico a questo strumento.&lt;br /&gt;4) Qiyas&lt;br /&gt;Il qiyas è senza dubbio la fonte del diritto maggiormente controversa e&lt;br /&gt;problematica. Con questo termine si indica la possibilità di creare una regola&lt;br /&gt;giuridica attraverso il ricorso al procedimento analogico, per cui da un caso&lt;br /&gt;disciplinato espressamente si trae il principio che serve a regolamentare un caso&lt;br /&gt;simile ma non previsto. L’ammissibilità di questo procedimento, i suoi limiti,&lt;br /&gt;dividono profondamente le varie scuole giuridiche in cui si articola il mondo&lt;br /&gt;musulmano.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-8814787958663887262?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="related" href="http://www.gadit.it/" title="Diritto islamico" /><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/8814787958663887262/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2009/09/iritto-islamico.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/8814787958663887262?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/8814787958663887262?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2009/09/iritto-islamico.html" title="Diritto islamico" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://3.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/Srhu_kMGvFI/AAAAAAAAAH4/qXwboW9MyPA/s72-c/logogadit.jpg" height="72" width="72" /><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;DEENRXw6fSp7ImA9WxJaFEo.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-2370270734836472696</id><published>2009-08-02T00:11:00.000-07:00</published><updated>2009-08-05T05:51:34.215-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-08-05T05:51:34.215-07:00</app:edited><title>Guida al diritto Italiano - WWW.GADIT.IT - a cura del dott. DOMENICO CIRASOLE</title><content type="html">&lt;p&gt;Il dott. Domenico CIRASOLE nato a BARI il 09/06/1973 è il Fondatore e Direttore del sito &lt;a href="http://www.gadit.it/"&gt;http://www.gadit.it/&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Coniugato dal 2004 è attualmente residente in Altamura (Bari)&lt;br /&gt;Laureato in GIURISPRUDENZA presso l’Università di Bari nel novembre del 2005, completa la formazione nella stessa Università con un corso di perfezionamento in Diritto penale d’impresa.&lt;br /&gt;Già infermiere professionale dal 1992, con decennale esperienza nella branca CARDIOCHIRURGICA.&lt;br /&gt;Pubblicazioni su altri siti&lt;br /&gt;Nel maggio 2007 "Gli intermediari finanziari a riserva residuale ex art. 106-107 T.U.B" (&lt;a href="http://www.tidona.com/pubblicazioni/20070525.htm"&gt;http://www.tidona.com/pubblicazioni/20070525.htm&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;Nel febbraio 2007 "Market abuse" (&lt;a href="http://www.tidona.com/pubblicazioni/20070226.htm"&gt;http://www.tidona.com/pubblicazioni/20070226.htm&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;Nel novembre 2006 "La responsabilità amministrativa dell’ente e i modelli organizzativi" (&lt;a href="http://www.tidona.com/pubblicazioni/20061120.htm"&gt;http://www.tidona.com/pubblicazioni/20061120.htm&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;Nel settembre 2006 "Prevenzione dei reati d’abuso di informazione privilegiata nei mercati finanziari: market abuse. I modelli organizzativi ex L. 231/01"(&lt;a href="http://www.tidona.com/pubblicazioni/20060922.htm)(http://www.dirittobancario.it/cms/It/rivista_dettaglio.asp?Section=6&amp;amp;IDElement=514"&gt;http://www.tidona.com/pubblicazioni/20060922.htm)(http://www.dirittobancario.it/cms/It/rivista_dettaglio.asp?Section=6&amp;amp;IDElement=514&lt;/a&gt;). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il sito gadit.it è in costruzione, e comprenderà:&lt;/p&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Glossario giuridico;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Approfondimenti tematici dottrinali&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Proprietà e Immobile &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Persona e famiglia &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Professioni, lavoro ed Impresa &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Istituzioni &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aggiornamenti di Diritto &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aggiornamenti di Giurisprudenza &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Domande e Risposte&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Fac simili di Formulari, moduli, lettere per l'autodifesa&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Banca dati giuridica &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Videolezioni di diritto&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Manuali di diritto&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Formazione settoriale a distanza post-laurea &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Formazione per l'accesso alle professioni di magistratura, forense, ecc.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Supporto universitario con tutor per la preparazione di singoli esami, e nella stesura della tesi finale;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Newsletters di aggiornamento&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Consulenza-difesa legale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Servizi globali all'impresa&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Richiesta di materiale giuridico ( sentenze, pareri, lettere, moduli, leggi, ecc)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;videoconsulenza e consulenza legale online &lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;Il dott. Domenico Cirasole presenta particolare interesse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il legale commerciale; finanza aziendale; per il credito agevolato; progettazione UE; conciliazione; mediazione; arbitrato; A.D.R Alternative Dispute Resolution ; assistenza in acquisto di beni provenienti da fallimenti e vendite giudiziarie;assistenza e tutela della piccola proprietà immobiliare;recupero credito e gestione del credito;consulenza Legale Fiscale su Casa, Immobili, Lavoro, Famiglia, Recupero crediti, Incidenti stradali, multe, condominio, Ecommerce, Società, Fisco, tasse, Borsa, Finanza; Assistenza Legale Condominiale ed Assicurativa; Consulenza fiscale societaria, fusioni, scissioni, ristrutturazioni aziendali, operazioni estere;Diritto commerciale, contrattualistica e diritto penale d'impresa;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Acquisizioni e Transazioni Straordinarie&lt;br /&gt;due diligence, trattative, stesura ed esecuzione di contratti). Avvalendosi della collaborazione di primari consulenti aziendali per valutare ogni aspetto della gestione, amministrazione e analisi delle società acquirenti, così come di importanti istituzioni finanziarie per l’organizzazione delle risorse necessarie all’investimento.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Agenzia e Distribuzione&lt;br /&gt;Nella preparazione e negoziazione di contratti di agenzia e distribuzione, con particolare occhio alla negoziazione e redazione di contratti tra società e persone fisiche o giuridiche operanti sia sul territorio italiano che all’estero.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Antitrust&lt;br /&gt;L’assistenza nel contenzioso avente ad oggetto l’applicazione delle normative comunitarie e nazionali in tale materia. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arbitrato e ADR&lt;br /&gt;Lo scopo principale del ricorso all’arbitrato è quello di risolvere le controversie quanto più velocemente ed economicamente possibile e con i migliori risultati per la clientela. A tal fine, lo Studio offre i propri servizi per assistere le imprese e/o le persone fisiche in procedure arbitrali, sia sul piano nazionale che internazionale, e mediazione.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contenzioso&lt;br /&gt;ordinario commerciale e societario con particolare attenzione alla valutazione obiettiva e circostanziata delle questioni litigiose al fine di evitare cause prive di fondamento. Il contenzioso commerciale comprende tutti gli aspetti della contrattualistica (incluso il recupero dei crediti) sia domestica sia internazionale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrattualistica&lt;br /&gt;Lo Studio è in grado di fornire ampia e sofisticata consulenza ed assistenza a società e privati nella negoziazione, stesura e revisione di contratti interni ed internazionali. Molti problemi comuni possono essere evitati facendo particolare attenzione alle tecniche negoziali, identificando i "punti caldi" potenziali o maggiormente ricorrenti e chiarendo le responsabilità e i rischi delle parti contrattuali. E' infatti di vitale importanza che i contratti siano commercialmente possibili ed attuabili. La comprensione dell'ambiente commerciale in cui opera il cliente è fondamentale e l'esperienza pluriennale dello Studio consente il contatto con molte realtà commerciali tra loro diverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Diritto Aeronautico&lt;br /&gt;Lo Studio è specializzato nella negoziazione, redazione e revisione di contratti di locazione, compravendita, finanziamento, joint venture e di code sharing relativi ad aeromobili. Ha prestato consulenza ad importanti compagnie aeree regionali e in numerosissimo contenziosi in applicazione del Reg. CE 261/04 e della Convenzione di Montreal del 1999.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Diritto Amministrativo&lt;br /&gt;Lo Studio fornisce, in collaborazione con i propri of counsels, attività di consulenza a enti pubblici e società a partecipazione pubblica nella stesura di bandi di gara e nella contrattualistica relativa a forniture, servizi e opere pubbliche nonchè nel collocamento di partecipazioni pubbliche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Diritto Fallimentare e Ristrutturazioni&lt;br /&gt;Lo Studio può offrire un’ampia assistenza in materia di Diritto Fallimentare, rivolta principalmente alle piccole e medie aziende ed ha acquisito una notevole esperienza in materia di concordati stragiudiziali, preventivi e fallimentari, nonché nelle procedure di amministrazione straordinaria previste dal d.lgs 270/99 (Legge Prodi bis). Lo Studio è altresì attivo nelle procedure di ristrutturazione e riorganizzazione delle aziende mirate alla tutela della continuità aziendale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Diritto Internazionale degli Affari&lt;br /&gt;Lo Studio è in grado di offrire consulenza relativamente a tutti gli aspetti del diritto degli affari: dalla costituzione di una nuova attività alla soddisfazione di tutti i vari bisogni di una società, offrendo un ampio e completo servizio di assistenza internazionale al fine di consentire al cliente la soluzione dei problemi relativi alla crescita e allo sviluppo dell’azienda. Le questioni fiscali e finanziarie sono accuratamente valutate in ogni momento, ed il cliente e le transazioni dallo stesso concluse vengono dettagliatamente esaminate anche in collaborazione con consulenti esterni allo Studio, specialisti della materia, ove opportuno. I legali dello Studio possono prestare la loro consulenza su una vasta gamma di aspetti: operazioni societarie, acquisizioni e fusioni, piani fiscali internazionali, ristrutturazioni societarie, patti parasociali, insolvenza, dismissioni, ecc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Diritto Societario&lt;br /&gt;Lo Studio è inoltre in grado di fornire una vasta gamma di servizi relativi alla gestione, acquisizione, disposizione e vendita di aziende e partecipazioni societarie. In particolare lo Studio costituisce una risorsa significativa per società e persone fisiche nazionali e straniere e può offrire un’ampia conoscenza commerciale e tecnica ed una fitta rete di contatti su scala mondiale idonei a favorire operazioni di acquisizioni, tanto attive che passive, nonché offerte iniziali di collocamento (IPO). Lo Studio è inoltre in grado di offrire assistenza anche nella difesa di situazioni implicanti risvolti di natura penale societaria.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Diritto dell’Unione Europea&lt;br /&gt;Lo Studio gode di una vasta conoscenza del Diritto dell’Unione Europea, con particolare riguardo alla materia della concorrenza. Può inoltre mettere al servizio dei propri clienti una notevole esperienza in materia di transazioni commerciali all’interno dell’Unione Europea, potendo anche fare riferimento ad una rete di contatti in tutti i Paesi UE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franchising&lt;br /&gt;Lo Studio dispone di una vasta esperienza in materia, grazie all’attività di consulenza svolta in favore di importanti società italiane e straniere operanti nel settore del Franchising. Inoltre lo Studio è stato chiamato a svolgere attività di supporto ed insegnamento della materia specifica da parte dell’Università di Padova nel corso del Master in Diritto Commerciale Transnazionale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Investimenti Immobiliari&lt;br /&gt;Lo Studio offre un’ampia assistenza nelle operazioni di investimento immobiliare sia in Italia che all’estero, con particolare riguardo allo Studio, negoziazione e redazione di contratti preliminari di compravendita, permuta e acquisizione/dismissione di aree edificabili, avvalendosi della collaborazione di qualificati studi notarili.E’ altresì attivo nel settore immobiliare e industriale nell'area degli Emirati Arabi grazie alla collaborazione con lo Studio Habib Al Mulla &amp;amp; Co. di Dubai e Abu Dhabi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Investimenti Industriali&lt;br /&gt;Lo Studio è in grado di fornire piena assistenza nel settore degli investimenti industriali, sia ad aziende pubbliche che necessitano di assistenza in operazioni societarie straordinarie, sia alle aziende private nella gestione dei rapporti con società erogatrici di servizi pubblici, in ottemperanza al diritto societario e alle prescrizioni del Codice degli Appalti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Proprietà Intellettuale&lt;br /&gt;Lo Studio è in grado di assistere la propria clientela in tutti gli aspetti del Diritto della Proprietà Intellettuale, con particolare riferimento alla validità dei brevetti e dei marchi, grazie anche all’assistenza di professionisti esperti e competenti, di volta in volta chiamati ad esprimere pareri dettagliati e approfonditi su proprietà intellettuale, marchi, diritti d’autore, progetti e trasferimento di know-how. Lo Studio ha inoltre competenza nella gestione del contenzioso riguardante la proprietà intellettuale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Successioni, Trust e Pianificazioni Patrimoniali &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;CIVILE: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;DIRITTI UMANI&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DIRITTO SOCIETARIO: Contratti nazionali ed internazionali&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DIRITTO BANCARIO (Nazionale ed internazionale)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TRUST---ANTITRUST&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DIRITTO COMMERCIALE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DIRITTO INDUSTRIALE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DIRITTO D’AUTORE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BREVETTI E MARCHI&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PROPRIETA’ INTELLETTUALE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DIRITTO DELLO SPETTACOLO&lt;br /&gt;DELLA MUSICA&lt;br /&gt;DIRITTO DELLA PUBBLICITA’&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DIRITTO MILITARE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE(marittimo e aereo)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DIRITTO DEL LAVORO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DIRITTO DELLA FAMIGLIA&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DIRITTO DEI MINORI&lt;br /&gt;SUCCESSIONI&lt;br /&gt;SEPARAZIONI&lt;br /&gt;ANNULLAMENTI&lt;br /&gt;DIRITTO SANITARIO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DIRITTO DEGLI ANIMALI &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;PENALE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DIRITTO COMUNITARIO&lt;br /&gt;DIRITTO INTERNAZIONALE (CIVILE e PENALE) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;DIRITTO ROTALE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[Indietro] &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§&lt;br /&gt;Dr. Domenico Cirasole born in the BARI 09/06/1973 is the Founder and Director of www.gadit.it site.&lt;br /&gt;Married since 2004 is currently residing in Altamura (Bari).&lt;br /&gt;He graduated in law at the University of Bari in November 2005, complete training in the University with training in criminal law business.&lt;br /&gt;Even professional nurse since 1992, with ten years industry experience in cardiac surgery. Publications on other sites&lt;br /&gt;In May 2007 "Financial intermediaries reserve remaining art. 106-107 TUB (&lt;a href="http://www.tidona.com/pubblicazioni/20070525.htm"&gt;http://www.tidona.com/pubblicazioni/20070525.htm&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;In February 2007 "Market abuse" (&lt;a href="http://www.tidona.com/pubblicazioni/20070226.htm"&gt;http://www.tidona.com/pubblicazioni/20070226.htm&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;In November 2006 "The responsibility of the administrative and organizational models" (&lt;a href="http://www.tidona.com/pubblicazioni/20061120.htm"&gt;http://www.tidona.com/pubblicazioni/20061120.htm&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;In September 2006 "Prevention of crimes of abuse of inside information in the financial markets: market abuse.&lt;br /&gt;The organizational models under Law 231/01 (&lt;a href="http://www.tidona.com/pubblicazioni/20060922.htm"&gt;http://www.tidona.com/pubblicazioni/20060922.htm&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;(http: / / &lt;a href="http://www.dirittobancario.it/cms/It/rivista_dettaglio.asp?Section=6&amp;amp;IDElement=514"&gt;www.dirittobancario.it/cms/It/rivista_dettaglio.asp?Section=6&amp;amp;IDElement=514&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;Gadit.it The site is under construction, and will include:&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Legal Glossary &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Doctrinal depth thematic &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Property and Real &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Estate Person and family &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Professions, work, and Enterprise Institutions &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Legal Updates &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Case Law Updates &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Questions and Answers &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Fac similar forms, forms, letters to the self &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Legal database &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Video legal &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Guides to law &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Education Sector distance post-graduate &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Training for access to the professions of the judiciary, lawyers, etc.. &lt;/li&gt;&lt;li&gt;University tutor with support for the preparation of individual examinations, and in the drafting of the final dissertation; &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Newsletters update &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Legal advice-defense &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Global services &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Request for legal material (judgments, opinions, letters, forms, laws, etc.)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;div id="result_box" dir="ltr" style="TEXT-ALIGN: left"&gt;Video service and legal advice online&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p dir="ltr" style="TEXT-ALIGN: left"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="ltr" style="TEXT-ALIGN: left"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="ltr" style="TEXT-ALIGN: left"&gt;Dr. Domenico Cirasola presents particular interest to:&lt;/p&gt;&lt;div id="result_div" style="DISPLAY: none"&gt;&lt;div id="process_div" style="DISPLAY: none"&gt;commercial legal advice, finance, for credit facilities; design EU conciliation, mediation, arbitration, ADR Alternative Dispute Resolution; assistance in the purchase of goods from bankruptcies and judicial sales, support and protection of small property, credit and recovery management credit; advice on House Tax Law, Real Estate, Jobs, Family, Debt Collection, Road accidents, fines, condominium, Ecommerce, Company, Taxes, taxes, stock market, Finance, Legal Assistance and condominium Insurance, corporate tax consulting, mergers, splits , corporate restructuring, foreign operations, commercial law, contract law and criminal enterprise; &lt;/div&gt;&lt;div style="DISPLAY: none"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="DISPLAY: none"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="DISPLAY: none"&gt;Acquisitions and Extraordinary Transactions&lt;br /&gt;due diligence, negotiations, drafting and execution of contracts). With the collaboration of leading business consultants to assess every aspect of management, administration and analysis of the purchasing companies, as well as major financial institutions for the organization of the resources needed for investment.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Agency and Distribution&lt;br /&gt;In the preparation and negotiation of agency and distribution, with particular eye on the negotiation and drafting of contracts between the company and any person or body acting, both on the Italian territory and abroad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Antitrust&lt;br /&gt;Assistance in litigation concerning the application of Community and national legislation in this area.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arbitration and ADR&lt;br /&gt;The main purpose of arbitration is to resolve disputes as quickly and economically as possible and with the best results for customers. To this end, the Firm provides its services to assist businesses and / or persons in arbitration proceedings, both domestically and internationally, and mediation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Litigation&lt;br /&gt;ordinary commercial company with a focus on detailed and objective assessment of the issues litigants to avoid unfounded cases. A trade dispute includes all aspects of contracts (including debt recovery) and domestic and international.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Contracts&lt;br /&gt;The firm is able to provide extensive and sophisticated advice and assistance to companies and individuals in negotiating, drafting and revision of domestic and international contracts. Many common problems can be avoided by paying special attention to techniques for negotiation, identifying "hot spots" or more potential claimants and clarifying the responsibilities and risks of the parties. And 'in fact of vital importance that contracts are possible and commercially viable. Understanding of the commercial environment in which the customer is essential and experience of Studio allows touch with reality a lot of different between them.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Right Aeronautico&lt;br /&gt;The firm specializes in negotiating, drafting and revision of contracts for lease, sale, financing, joint ventures and sharing of code related to aircraft. He has provided consulting to major airlines and many regional disputes in application of EC Regulation 261/04 and the Montreal Convention of 1999.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Administrative Law&lt;br /&gt;The firm provides, in collaboration with the counsels of their activities related to advice to public bodies and companies with public participation in the drafting of invitations to tender and contracts for supplies, services and public works and employment in the public.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bankruptcy Law and Restructuring&lt;br /&gt;The firm can offer assistance in a wide field of Bankruptcy Law, aimed primarily at small and medium-sized companies and has gained considerable experience in the field of extra-agreed, quotations, and bankruptcy, and in the procedures for special administration under the Legislative Decree 270 / 99 (Legge Prodi bis). The firm is also active in the process of restructuring and reorganization of businesses to protect business continuity.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;International Business Law&lt;br /&gt;The firm is able to offer advice regarding all aspects of business law: the constitution of a new activity to the satisfaction of all the various needs of a company, offering a broad and comprehensive service for international assistance to enable clients the solution of problems related to growth and development of the company. The tax and financial matters are carefully evaluated in every moment, and the customer and the transactions are completed by the same also examined in detail in conjunction with outside consultants to study, experts on the subject, where appropriate. Lawyers of the Study can give their advice on a wide range of issues: corporate transactions, mergers and acquisitions, international tax plans, corporate restructuring, shareholders' agreements, bankruptcy, retirement, etc..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Corporate Law&lt;br /&gt;The firm is also able to provide a wide range of services relating to the management, acquisition, disposition and sale of businesses and shareholding. In particular, the Firm is a significant resource for companies and individuals and foreign national and may offer a commercial and technical knowledge and an extensive network of contacts worldwide to promote suitable acquisitions operations, both active and passive, and initial offers placement (IPO). The firm is also able to offer assistance in the defense of situations involving aspects of corporate criminal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;European Union law&lt;br /&gt;The firm has a vast knowledge of the law of the European Union, with particular regard to the matter of competition. It can also put at the service of its clients extensive experience in commercial transactions within the European Union, could also refer to a network of contacts in all EU countries.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Franchising&lt;br /&gt;The firm has extensive experience in the field, thanks to the advice of turning in favor of major Italian and foreign companies operating in the franchise. Furthermore, the study was to perform support activities and teaching of specific subject from the University of Padua during the Master in Transnational Commercial Law.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Real Estate Investing&lt;br /&gt;The firm offers a service in real estate investment operations in both Italy and abroad, with particular regard to the study, negotiation and drafting of preliminary contracts of sale, exchange and acquisition / disposal of building areas, with the collaboration of qualified studies notarili.E 'also active in real estate and industry in the UAE thanks to the collaboration with Studio Habib Al Mulla &amp;amp; Co. in Dubai and Abu Dhabi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Industrial Investments&lt;br /&gt;The firm is able to provide full assistance in the field of industrial investment, both public companies needing assistance in extraordinary corporate transactions, both private companies in managing relationships with companies of public utilities, in compliance with company law and requirements of the Code of Contracts.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intellectual Property&lt;br /&gt;The firm is able to assist its clients in all aspects of Intellectual Property Law with particular reference to the validity of patents and trademarks, also thanks to the assistance of competent and experienced professionals, from time to time called upon to express opinions detailed and thorough about intellectual property, trademarks, copyrights, designs and transfer of know-how. The firm also has expertise in the management of disputes concerning intellectual property.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inheritances, Trust and estate planning&lt;/div&gt;&lt;div style="DISPLAY: none"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="DISPLAY: none"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="DISPLAY: none"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="DISPLAY: none"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="DISPLAY: none"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="DISPLAY: none"&gt;CIVIL:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;HUMAN RIGHTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COMPANY LAW: National and International Contracts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BANKING LAW (national and international)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ANTITRUST TRUST ---&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COMMERCIAL LAW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;INDUSTRIAL LAW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COPYRIGHT&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PATENTS AND TRADEMARKS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PROPERTY 'INTELLECTUAL&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RIGHT SHOWTIMES&lt;br /&gt;MUSIC&lt;br /&gt;RIGHT OF PUBLICITY '&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MILITARY LAW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LAW OF NAVIGATION (sea and air)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LABOR LAW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FAMILY LAW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RIGHT OF THE CHILD&lt;br /&gt;SUCCESSION&lt;br /&gt;SEPARATION&lt;br /&gt;CANCELLATIONS&lt;br /&gt;HEALTH LAW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ANIMAL LAW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CRIMINAL&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COMMUNITY LAW&lt;br /&gt;INTERNATIONAL LAW (CIVIL AND CRIMINAL)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RIGHT ROTAL &lt;/div&gt;&lt;div style="DISPLAY: none"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-2370270734836472696?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="related" href="http://www.gadit.it/" title="Guida al diritto Italiano - WWW.GADIT.IT - a cura del dott. DOMENICO CIRASOLE" /><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/2370270734836472696/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2009/08/guida-al-diritto-italiano-gadit-cura.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/2370270734836472696?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/2370270734836472696?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2009/08/guida-al-diritto-italiano-gadit-cura.html" title="Guida al diritto Italiano - WWW.GADIT.IT - a cura del dott. DOMENICO CIRASOLE" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;CEMBRXY8eyp7ImA9WxVVGU0.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-1082773157508891260</id><published>2009-03-05T11:40:00.000-08:00</published><updated>2009-03-12T17:00:54.873-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-03-12T17:00:54.873-07:00</app:edited><title>dott. DOMENICO CIRASOLE già infermiere professionale laurea in giurisprudenza e praticante AVVOCATO presso STUDIO LEGALE d' ALTAMURA ( BARI )</title><content type="html">&lt;a name="TOC-Novembre-2005-laureato-in-giurispru"&gt;&lt;/a&gt;Novembre 2005 laureato in giurisprudenza presso la Università di BARI. Dal 2005 iscritto albo praticani AVVOCATI. Frequenta lo studio associato CASO Avv. Pasquale 70022 Altamura (BA) - Via Giusti, 16 tel:080 3141746&lt;br /&gt;                                 080 3145525&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-1"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-INFERMIERE-PROFESSIONALE-presso-la-"&gt;&lt;/a&gt;GIA' INFERMIERE PROFESSIONALE presso la Casa di Cura Villa Bianca centro d'eccellenza cardiologico RESPONSABILE Cardiochirurgo: dott. Carmine CURCIO&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-2"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-3"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-Segue-nel-2006-CORSO-DI-PERFEZIONAM"&gt;&lt;/a&gt;Segue nel 2006 CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO PENALE D'IMPRESA presso l'università di BARI.&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-4"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-5"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-TESI-DISCUSSA:-PREVENZIONE-DEI-REAT"&gt;&lt;/a&gt;TESI DISCUSSA: PREVENZIONE DEI REATI D'ABUSO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATE- APPLICAZIONE DEL DLGS. 231/01&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-MATERIE-AFFRONTATE:"&gt;&lt;/a&gt;MATERIE AFFRONTATE:&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC--COMMERCIALE---PENALE---TRIBUTARIO-"&gt;&lt;/a&gt;- COMMERCIALE - PENALE - TRIBUTARIO - BILANCIO - URBANISTICA - FALLIMENTARE - PENALE SOCIETARIO - PENALE AMBIENTALE - PENALE BANCARIO - PENALE FALLIMENTARE - PENALE TRIBUTARIO - PENALE DEL LAVORO - PENALE DEI MERCATI FINANZIARI - PENALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI D.LGS. 231/01&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-IDETORE-E-CURATORE-DEI-SEGUENTI-SIT"&gt;&lt;/a&gt;IDETORE E CURATORE DEI SEGUENTI SITI E BLOG:&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-6"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-http:-videolezionidigiurisprudenza."&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/"&gt;http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-7"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-http:-www.webalice.it-dcirasole-ind"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.webalice.it/dcirasole/index.html" rel="nofollow"&gt;http://www.webalice.it/dcirasole/index.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-8"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-http:-www.gadit.it-"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.gadit.it/" rel="nofollow"&gt;http://www.gadit.it/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-9"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-http:-appuntididirittopergiurisprud"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://appuntididirittopergiurisprudenza.blogspot.com/"&gt;http://appuntididirittopergiurisprudenza.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="TOC-10"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://lesentenze.blogspot.com/"&gt;http://lesentenze.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CONTATTAMI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="mailto:dcirasole@hotmail.com"&gt;dcirasole@hotmail.com&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-1082773157508891260?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/feeds/1082773157508891260/comments/default" title="Commenti sul post" /><link rel="replies" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2009/03/dott-domenico-cirasole-praticante.html#comment-form" title="0 Commenti" /><link rel="edit" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/1082773157508891260?v=2" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blogger.com/feeds/9182643424189585040/posts/default/1082773157508891260?v=2" /><link rel="alternate" type="text/html" href="http://videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com/2009/03/dott-domenico-cirasole-praticante.html" title="dott. DOMENICO CIRASOLE già infermiere professionale laurea in giurisprudenza e praticante AVVOCATO presso STUDIO LEGALE d' ALTAMURA ( BARI )" /><author><name>DOMENICO</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel="http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail" width="24" height="32" src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;CEQHQ307fyp7ImA9WxFWFEw.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-1989246576774754202</id><published>2009-02-20T07:44:00.000-08:00</published><updated>2010-06-01T10:12:12.307-07:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2010-06-01T10:12:12.307-07:00</app:edited><title>LEZIONI VIDEO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE ( PROCEDURA CIVILE)</title><content type="html">&lt;span style="font-size: 180%;"&gt;PROCEDURA CIVILE O DIRITTO PROCESSUALE CIVILE&lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=Sppeg1pkU8E"&gt;001a VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE PROFILI COSTITUZIONALI MODALITA' D'ATTUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=qnbWnr5zvrs"&gt;001b VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE PROFILI COSTITUZIONALI DELLA MAGISTRATURA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=hQEDHST9gjI"&gt;01c VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE MAGISTRATURA ORDINARIA E STRAORDINARIA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=o7v17xt7Dq8"&gt;01d VIDEO LEZIONI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I GIUDICI SPECIALI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=8pmIxQRJUY0"&gt;01e VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I GIUDICI MONOCRATICI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=X_6sDQGj3t8"&gt;01e VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LE SEZIONI SPECIALIZZATE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=4bdt4l3PUMY"&gt;01e VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE TRIBUNALE COLLEGIALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=QOLWbmYUV1I"&gt;01g VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE SEDE CENTRALE E SEZIONI DISTACCATE DEL TRIBUNALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=3H0QxRkKA90"&gt;02 VIDEO LEZIONI PROCEDURA CIVILE LA GIURISDIZIONE CONTENZIOSA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4731677/12638082"&gt;023. IL PROCESSO A COGNIZIONE SOMMARIA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4731677/12638082"&gt;023. IL PROCESSO A COGNIZIONE SOMMARIA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=htRYymu9IWQ"&gt;03 VIDEO LEZIONI PROCEDURA CIVILE TUTELA DI COGNIZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=AJ9iejG4oSE"&gt;04 VIDEO LEZIONE PROCEDURA CIVILE TUTELA ESECUTIVA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4731982/12638802"&gt;044.LE MODIFICAZIONI DELLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE NEL PROCESSO CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=mZJOzY8mRlg"&gt;05 VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LA TUTELA CAUTELARE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=N_4QA0OVjVY"&gt;052 IL GIUDICE ORDINARIO SPECIALE SEZIONI SPECIALIZZATE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=1ppVrhOkHb8"&gt;058 IL CANCELLIERE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=3c7HPlVKV2g"&gt;06 VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE L'AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=SBSzAkSJ8go"&gt;07 VIDEO LEZIONI DIRITTO PROCEDURA CIVILE AZIONE COSTITUTIVA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=JoWKgjFzfdg"&gt;08 VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LE SENTENZE DI CONDANNA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=uJPriYp3hqI"&gt;08a VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LIMITI DELL'AZIONE DI CONDANNA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=dX0m_fE3ffs"&gt;08b VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE SENTENZA DI CONDANNA GENERICA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=Sgd3bKaCZR0"&gt;08c VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE SENTENZA DI CONDANNA PROVVISIONALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=qbl5ZlJ7dSw"&gt;08d VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE SENTENZA DI CONDANNA IN FUTURO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=vZOF2tQF1pw"&gt;08e VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE SENTENZA DI CONDANNA CON RISERVA DELLE ECCEZIONI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=7AYJnWQt5kA&amp;amp;feature=channel_page"&gt;08f VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE SENTENZE DI CONDANNA DETERMINATIVE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=tZDc6x7_98I"&gt;09 VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LA GIURISDIZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=VucdpwWJu10"&gt;092 LA CONNESSIONE MERAMENTE SOGGETTIVA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=TS_u_Q1odM4"&gt;09a VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LA GIURISDIZIONE MATERIA VALORE E TERRITORIO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=A0U9jjcbv98"&gt;09b VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=3eQ7rA5h7OQ"&gt;09c VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=8Ae3RcfYaGo&amp;amp;feature=channel_page"&gt;09d LEZIONE VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LA GIURISDIZIONE ORDINARIA I LIMITI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=wXq5lsrX-to&amp;amp;feature=channel_page"&gt;09e LEZIONE VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LIMITI GENERALI DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=n6_ILQbTqdI&amp;amp;feature=channel_page"&gt;09f LEZIONE VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE CRITERI SPECIALI D'APPLICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=kwp7c22JQqQ&amp;amp;feature=channel_page"&gt;09g LEZIONI VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE COMPETENZA PER TERRITORIO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=dVrIwB6XQM0&amp;amp;feature=channel_page"&gt;09h LEZIONI VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE IL CRITERIO DELLA CITTADINANZA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=pnP5VuVSm0w&amp;amp;feature=channel_page"&gt;09i LEZIONI VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE L'ACCORDO DELLE PARTI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=VTuW7SzfeJg&amp;amp;feature=channel_page"&gt;09l VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE IL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=ueLAoOcPjOM&amp;amp;feature=channel_page"&gt;09m LEZIONE VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LA LITISPENDENZA INTERNAZIONALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=5eb4xFhEwew&amp;amp;feature=channel_page"&gt;09n LEZIONE VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LE AZIONI SU BENI IMMOBILI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=U6ZmY0eo7ak&amp;amp;feature=channel_page"&gt;09o LEZIONE VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LE ESENZIONI DELLA GIURISDIZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=7WuCQjsLKF0&amp;amp;feature=channel_page"&gt;09p LEZIONE VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LA GIURISDIZIONE ECLESIASTICA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=6CXjrXqCjw0&amp;amp;feature=channel_page"&gt;09q LEZIONE VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LIMITI DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=8uzFK3zXFiY&amp;amp;feature=channel_page"&gt;09r VIDEO LEZIONE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LA DISCIPLINA PROCESSSUALE DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=6fkIBG2aRig&amp;amp;feature=channel_page"&gt;09s LEZIONE VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I LIMITE DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA I GIUDICI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=Oj5iUcPS02E&amp;amp;feature=channel_page"&gt;10 LEZIONE VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LA COMPETENZA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=Sp607-OTOdc&amp;amp;feature=channel_page"&gt;10a LEZIONE VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I VIZI DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE E VIZI DI COMPETENZA OVVERO INCOMPETENZA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=OSqZ-5rztuY&amp;amp;feature=channel_page"&gt;10b LEZIONE VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LA PERPETUTIO IURISDICTIONIS&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=shqoJjfI44I&amp;amp;feature=channel_page"&gt;10c LEZIONE VIDEO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LA DOMANDA GIUDIZIALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=3SWjXSZbJhQ"&gt;A.001 VIDEO LEZIONI PROCEDURA CIVILE INTRODUZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4731509/12637628"&gt;A.001.LE FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=03i_8mPdbr8"&gt;A.002. L'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=7EzbO2LzKvE"&gt;A.003. LA MAGISTRATURA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=ytHTYzNsttE"&gt;A.004. LA MAGISTRATURA AUTONOMIA E INDIPENDENZA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4732095/12639152"&gt;A.005. L'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDUCE NEL PROCESSO CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4733434/12642808"&gt;A.006.LE PROBLEMATICHE DELLA GIURISDIZIONE.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=QuRmRIPo_6Y"&gt;A.007.LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=baWz4BTLSmY"&gt;A.008. LA GIURISDIZIONE CONTABILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=bdO90C_34Y8"&gt;A.009. LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=DofoVBaJZDg"&gt;A.010. LA GIURISDIZIONE STRANIERA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=71OXQ400ftc"&gt;A.011 IL DIFETTO DELLA GIURISDIZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=71OXQ400ftc"&gt;A.011. IL DIFETTO DELLA GIURISDIZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=-QmND3krPu4"&gt;A.012 LA GIURISDIZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4731899/12638539"&gt;A.013. LA GIURISDIZIONE CONTENZIOSA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=sYYSvetYOEI"&gt;A.014. IL DIRITTO ALL'AZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=p1j8pHYVVnk"&gt;A.015 LE DIFFERENTI TUTELE GIURISDIZIONALI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=V6pbMrOP0HQ"&gt;A.016 LA GIURISDIZIONE VOLONTARIA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=f8DzlBYr2MY"&gt;A.018 LA TUTELA COGNITIVA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=jD_U2AawHiw"&gt;A.019 GLI ELEMENTI DEL DIRITO D'AZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4732024/12638864"&gt;A.020.LA TUTELA ESECUTIVA NEL PROCESSO CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=97pc4PUOOnA"&gt;A.021 LA TUTELA CAUTELARE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=FrVZwr3YeMg"&gt;A.022 IL PROCEDIMENTO CAUTELARE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4731677/12638082"&gt;A.023. IL PROCESSO A COGNIZIONE SOMMARIA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=xuh_CuTN3l8"&gt;A.024 IL PROCESSO A COGNIZIONE PIENA E A CONTRADITTORIO PIENO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4731733/12638175"&gt;A.025.LE AZIONI E LE SENTENZE NEL PROCESSO FINALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=yj_u0Um6rN0"&gt;A.026 AZIONE DI COGNIZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=W-fZf4D3mKA"&gt;A.027 AZIONE ESECUTIVA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4731773/12638281"&gt;A.028. LE AZIONI CAUTELARE NEL PROCESSO CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4732040/12639006"&gt;A.029. I PROVVEDIMENTI COSTITUTIVI NEL PROCESSO CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4732040/12639006"&gt;A.029. I PROVVEDIMENTI COSTITUTIVI NEL PROCESSO CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=7EzbO2LzKvE"&gt;A.03 LA MAGISTRATURA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4731917/12638700"&gt;A.030.I PROVVEDIMENTI DI CONDANNA NEL PROCESSO CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=-0_OAr5jRf0"&gt;A.031 CONDANNA GENERICA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=PE_mNuzSiSY"&gt;A.032 CONDANNA PROVVISIONALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4732187/12639348"&gt;A.033.CONDANNA IN FUTURO NEL PROCESSO CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=JB2fm5VrYuc"&gt;A.034 EFFETTI DELLA CONDANNA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4732229/12639512"&gt;A.035.CONDANNA AD ESECUZIONE FORZATA NEL PROCESSO CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=KRmB-R8y64w"&gt;A.036 SENTENZE PARTICOLARI DI CONDANNA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4731990/12638806"&gt;A.037. LA SENTENZA INTEGRATIVA NEL PROCESSO CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4731853/12638499"&gt;A.038. SENTENZA COSTITUTIVA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=xCaDdTHP36s"&gt;A.039 TUTELA SOMMARIA CAUTELARE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4731921/12638659"&gt;A.040.L'AZIONE NEL PROCESSO CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=S-8aYWdQ_ac"&gt;A.041 ELEMENTI DEL DIRITTO D'AZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4732032/12638979"&gt;A.042. LEGITTIMATO AD AGIRE E SOSTITUTO PROCESSUALE NEL PROCESSO CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=2zZsVsVWg34"&gt;A.043 L'INTERESSEAD AGIRE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4731982/12638802"&gt;A.044.LE MODIFICAZIONI DELLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE NEL PROCESSO CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=peD26w3rkVk"&gt;A.045 GARANZIE COSTITUZIONALI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=AQkSmlD5Ncg"&gt;A.045a LE GARANZIE COSTITUZIONALI DEL PROCESSO CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=MB7vCWU0Zvs"&gt;A.046 I FATTI CHE DETERMINANO LA DECISIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=TLWQbXI_EFA"&gt;A.047 LA DOMANDA GIUDIZIALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=kf6f2Q5axqw"&gt;A.048 I DITITTI DEDOTTI DALLA DOMANDA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=VzTp4PZRclc"&gt;A.049 LE MODIFICHE ALL DOMANDA GIUDIZIALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=4ZJm8RcKkps"&gt;A.050 LA PRECISAZIONE DELLA DOMANDA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=B4KOjVpnzHg"&gt;A.051 CONVENUTO ECCEZIONI PROCESSUALI DI MERITO RICONVENZIONALI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=N_4QA0OVjVY"&gt;A.052 IL GIUDICE ORDINARIO SPECIALE SEZIONI SPECIALIZZATE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=hqRB-7LrOAA"&gt;A.053 IL GIUDICE TERZIETA IMPARZIALITA' ASTENSIONE RICUSAZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=kq4xey5uWvU"&gt;A.054 IL GIUDICE DI PACE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=y_1mB97dtPA"&gt;A.055 IL TRIBUNALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=2w7Wiu3q18g"&gt;A.056 LA CORTE D'APPELLO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=TcSLEKeDTU0"&gt;A.057 LA CORTE DI CASSAZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=1ppVrhOkHb8"&gt;A.058 IL CANCELLIERE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=592ycr48-dM"&gt;A.059 L'UFFICIALE GIUDIZIARIO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=1h96nbD6jb8"&gt;A.060 AUSILIARI DEL GIUDICE CTU OVVERO CONSULENTE CUSTODE E NOTAIO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=Z00rERYv5EU"&gt;A.061 LA GIURISDIZIONE CIVILE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=RerHy-q8pPY"&gt;A.062 GIUDICE ORDINARIO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=RghzRlTdhFc"&gt;A.063 GIUDICE ORDINARIO E AMMINISTRATIVO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=gCVjM06vjUE"&gt;A.064 LIMITI DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=zupQWe4rn1Q"&gt;A.065 IL DIFETTO DELLA GIURISDIZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=0NsaZv8KbBI"&gt;A.066 REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=P9F19yhO2ZE"&gt;A.067 REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE DEL PREFETTO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=WoKxWcEaFi8"&gt;A.068 LA COMPETENZA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=h0wseP5E6G4"&gt;A.069 LA COMPETENZA PER VALORE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=3f12SzewRAU"&gt;A.070 COMPETENZA PER MATERIA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=3f12SzewRAU"&gt;A.070 COMPETENZA PER MATERIA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=QPhPf36uiug"&gt;A.071 COMPETENZA PER TERRITORIO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=LYS4_aX418M"&gt;A.072 LA QUESTIONE DI COMPETENZA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ab7gv91pwgY"&gt;A.073 IL REGIME DELLA INCOMPETENZA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=NdpCnzDMT-k"&gt;A.074 QUESTIONI TRA SEDE PRINCIPALE E SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=TpRBAJOx6gQ"&gt;A.075 PERPETUATIO IURISDICTIONIS&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=YA52VRGEbWI"&gt;A.076 ASTENSIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=gfYE3L8hSRQ"&gt;A.077 LA RICUSAZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=19UeRNE3Dhc"&gt;A.078 LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=INixz_wBWqk"&gt;A.079 IL P M PUBBLICO MINISTERO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=NaDBTvLaJqI"&gt;A.080 LA RIUNIONE DI CAUSE CONNESSE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=p9NBoJTkw_w"&gt;A.081 LA LITISPENDENZA E LA CONTINENZA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=vvCWrClJVBE"&gt;A.082 LA CONNESIONE NELLE CAUSE ACCESSORIE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=t_-X4DgLaC0"&gt;A.083 LA CONNESSIONE NELLE CAUSE DI GARANZIA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=9DyV2RoJWzQ"&gt;A.084 LA CONNESSIONE NELLE CAUSE CON CUMULO SOGGETTIVO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=aJN7JlX4-8M"&gt;A.085 LA CONNESSIONE NELLE CAUSE CON ACCERTAMENTO INCIDENTALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=XJl3WMn03Hg"&gt;A.086 LA CONNESIONE NELLE CAUSE CON ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=Lkr7gANXvlo"&gt;A.087 LA CONNESSIONE NELLE CAUSE CON DOMANDA RICONVENZIONALE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=Q9lBiKwvUQk"&gt;A.088 LA CONNESSIONE NELLE CAUSE CON LITISPENDENZA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=CIe1fCi-DCY"&gt;A.089 LA CONNESSIONE NELLE CAUSE CON CONTINENZA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=MaLLHHQ9E6k"&gt;A.090 LA CONNESSIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=11TAF1HMYD0"&gt;A.091 IN GENERALE LA CONNESSIONE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=VucdpwWJu10"&gt;A.092 LA CONNESSIONE MERAMENTE SOGGETTIVA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=qzjel6n9Pxs"&gt;A.093 LA CONNESSIONE OGGETTIVA IMPROPRIA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=IwLdCGdusAw"&gt;A.094 LA CONNESSIONE OGGETTIVA PROPRIA SEMPLICE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=gPqR1zj6QnQ"&gt;A.095 LA CONNESSIONE QUALIFICATA PREGIUDIZIALE DIPENDENTE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=wZYfoJePg_o"&gt;A.096 PROCESSO SIMULTANEO LE MODALITA' D'ATTUAZIONE IN CASO DI UFFICI DIVERSI O DELLO STESSO UFFICIO E CON RITI DIVERSI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4856278/12948008"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.097.DIRITTO PROCESSUALE CIVILE. LA PREGIUDIZIALITA'&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=kwhEWzDiz5I"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.098 NOZIONE DI PARTE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=vR_KP25uZ7E"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.099 LE PARTI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=6h53hBWWtd4"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.100 COME SI DIVENTA PARTE E LEGITTIMATO PROCESSUALE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=5I73h6-f7bE"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.101 LA RAPPRESENTANZA POCESSUALE SOSTANZIALE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=xJJ7L5mXKic"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.102 LARAPPRESENTANZA PROCESSUALE TECNICA&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=XKL8kDrFJvQ"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.103 LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE IL CURATORE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=t1sXnyYWsR8"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.104 LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE IL DIFENSORE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=TSnew99oOuE"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.105 LA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE I CRITERI DI LEGITTIMAZIONE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=GgS0PgbEaOE"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.106 IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=MyoL96UVTaw"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.107 CONCETTO DI LITICONSORZIO&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=73xIL9gytxA"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.108 LITICONSORZIO ORIGINARIO&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=pMXfHAwPWdI"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.109 LITISCONSORZIO NECESSARIO&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=rdABt03O9Hw"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.110 LITISCONSORZIO NECESSARIO PLURISOGETTIVO&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=R9nw_20UVqU"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.111 LITISCONSORZIO NECESSARIO CONNESSO AD IPOTESI DI LEGITTIMAZIONE STRAORDINARIA&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=ClpmO4JQF2w"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.112 LITISCONSORZIO NECESSARIO DETERMINATO DA RAGIONI DI MERA OPPORTUNITA'&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=dlNGJfXCItU"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.113 LEGITTIMAZIONE AD AGIRE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=ejvnPN1yzEU"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.114 LITISCONSORZIO SUCESSIVO L'INTERVENTO DEL TERZO&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=cRyvSZDFv7w"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.115 IL PROCESSO LITISCONSORTILE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=5IjE3w7inb8"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.116 ESTROMISSIONE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=yMag-659YvU"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.117 LA SUCCESSIONE PROCESSUALE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=ugnTcojlxXQ"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.118 LA SUCCESIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=1ijkFIvSIBU"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.119 I POTERI PROCESSUALI DEL SUCESSORE A TITOLO PARTICOLARE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=2pU95wQAPwI"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.120 GLI ATTI PROCESSUALI&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=0rHinFaVEWs"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.121 FORMA, CONTENUTO E VOLONTA DELL'ATTO PROCESSUALE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=T4DiLg9oXqE"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.122 FORMA DEGLI ATTI PROCESSUALI&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=TwP3y7wChSQ"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.123 TRASMISSIONE ATTI PROCESSUALI&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=MynzEe4HBAM"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.124 TERMINI&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=nPZvFz24FE0"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.125 LE PRECLUSIONI PROCESSUALI DEI TERMINI&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=mI2_qOioFGo"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.126 I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=CmK1OM0hh4M"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.127 LA SENTENZA&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=CmK1OM0hh4M&amp;amp;feature=channel_page"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.127.LA SENTENZA&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=teoPLcXnXWE"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.128 L'ORDINANZA&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=6RT22CsGoYY"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.129 IL DECRETO&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=KMm-NewAyRA"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.130 COMUNICAZIONI&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4978167/13251980"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.131.LE NOTIFICAZIONI&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=AvuXL_olVWg"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.132 differenze tra notificazioni e comunicazioni&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4979921/13256186"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.133.INVALIDITA' NULLITA' DELL'ATTO&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://dailymotion.virgilio.it/related/x95klr/video/x95kkt_a134-le-spese-del-processo-civile-l_school?hmz=74616272656c61746564"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.134.LE SPESE DEL PROCESSO CIVILE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://dailymotion.virgilio.it/user/dcirasole/video/x95klr_a135le-impugnazioni-lezione-procedu_school?hmz=7461626d656d626572"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.135.LE IMPUGNAZIONI&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://dailymotion.virgilio.it/user/DCIRASOLE/video/x95l1f_a136lappello-lezione-procedura-civi_school"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.136.L'APPELLO LEZIONE PROCEDURA CIVILE DIRITTO PROCESSUALE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=JqaHJGUXpg4"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.137 LA REVOCAZIONE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://it.video.yahoo.com/watch/4980052/13256356"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.137a IL RICORSO IN CASSAZIONE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=z1osYRM415k"&gt;&lt;span style="color: #3d81ee;"&gt;A.138 OPPOSIZIONE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mie video lezioni di DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, sono brevi e non sostituiscono le lezioni di docenti universitari, vogliono essere un modo veloce di ripassare, scaricando anche su cellulari, e riascoltarle ovunque. Se taluno si ritenga leso da queste mie video lezioni, è pregato di comunicarlo immediatamente a &lt;a href="mailto:dcirasole@hotmail.com"&gt;dcirasole@hotmail.com&lt;/a&gt; prima di iniziare altra e diversa azione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ovviamente vi indico una serie di siti dove certamente la materia è spiegata in maniera più completa ma non come manuale o libro, certamente molto più di semplici appunti, sintesi, riassunti, e dispense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DIZIONARIO: DEFINIZIONI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Diritto_processuale_civile"&gt;http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Diritto_processuale_civile&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MANUALE: PROCEDURA CIVILE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://books.google.it/books?hl=it&amp;amp;id=1iRQvwnuJXwC&amp;amp;dq=diritto+processuale+civile&amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;source=web&amp;amp;ots=xaBf8S0xdL&amp;amp;sig=XtOwx-IujMjWRzkQ9vRdMr05VmM&amp;amp;ei=r9CeSdCPM4q20AW-0pGHDQ&amp;amp;sa=X&amp;amp;oi=book_result&amp;amp;resnum=8&amp;amp;ct=result#PPA39,M1"&gt;http://books.google.it/books?hl=it&amp;amp;id=1iRQvwnuJXwC&amp;amp;dq=diritto+processuale+civile&amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;source=web&amp;amp;ots=xaBf8S0xdL&amp;amp;sig=XtOwx-IujMjWRzkQ9vRdMr05VmM&amp;amp;ei=r9CeSdCPM4q20AW-0pGHDQ&amp;amp;sa=X&amp;amp;oi=book_result&amp;amp;resnum=8&amp;amp;ct=result#PPA39,M1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
LIBRO: IL PRINCIPIO DI ORALITA' NEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://books.google.it/books?hl=it&amp;amp;id=cUPPuCSMCSwC&amp;amp;dq=diritto+processuale+civile&amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;source=web&amp;amp;ots=c9BkhqT4pu&amp;amp;sig=7IEvstpkVnXUXgzsMepS8INOswY&amp;amp;ei=TNKeSfniApPA0AXsrbSiDQ&amp;amp;sa=X&amp;amp;oi=book_result&amp;amp;resnum=10&amp;amp;ct=result"&gt;http://books.google.it/books?hl=it&amp;amp;id=cUPPuCSMCSwC&amp;amp;dq=diritto+processuale+civile&amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;source=web&amp;amp;ots=c9BkhqT4pu&amp;amp;sig=7IEvstpkVnXUXgzsMepS8INOswY&amp;amp;ei=TNKeSfniApPA0AXsrbSiDQ&amp;amp;sa=X&amp;amp;oi=book_result&amp;amp;resnum=10&amp;amp;ct=result&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CODICE DI PROCEDURA CIVILE&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://dbase.ipzs.it/cgi-free/db2www/notai/arti.mac/SOMMARIO?datagu=10/28/1940&amp;amp;redaz=040G1443&amp;amp;swpag=12G"&gt;http://dbase.ipzs.it/cgi-free/db2www/notai/arti.mac/SOMMARIO?datagu=10/28/1940&amp;amp;redaz=040G1443&amp;amp;swpag=12G&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL REGNO D'ITALIA&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://books.google.it/books?id=_voKAAAAYAAJ&amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;dq=codice+procedura+civile&amp;amp;lr=&amp;amp;ei=P9ueSZGDG4vuMtKhmfkN"&gt;http://books.google.it/books?id=_voKAAAAYAAJ&amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;dq=codice+procedura+civile&amp;amp;lr=&amp;amp;ei=P9ueSZGDG4vuMtKhmfkN&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
CODICE DI PROCEDURA CIVILE ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://books.google.it/books?id=daGaBAJUzbAC&amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;dq=codice+procedura+civile&amp;amp;lr=&amp;amp;ei=P9ueSZGDG4vuMtKhmfkN"&gt;http://books.google.it/books?id=daGaBAJUzbAC&amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;dq=codice+procedura+civile&amp;amp;lr=&amp;amp;ei=P9ueSZGDG4vuMtKhmfkN&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Formolario generale compilato sul Codice di procedura civile e di commercio del regno d'italia&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://books.google.it/books?id=oAEXAAAAYAAJ&amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;dq=codice+procedura+civile&amp;amp;lr=&amp;amp;ei=P9ueSZGDG4vuMtKhmfkN"&gt;http://books.google.it/books?id=oAEXAAAAYAAJ&amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;dq=codice+procedura+civile&amp;amp;lr=&amp;amp;ei=P9ueSZGDG4vuMtKhmfkN&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Codice di procedura civile e legislazione sull'ordinamento giudiziario del reggno d'italia&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://books.google.it/books?id=_zL7DGNNECcC&amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;dq=codice+procedura+civile&amp;amp;lr=&amp;amp;ei=wdyeSd6mMouYMoLt3dYH#PPA3,M1"&gt;http://books.google.it/books?id=_zL7DGNNECcC&amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;dq=codice+procedura+civile&amp;amp;lr=&amp;amp;ei=wdyeSd6mMouYMoLt3dYH#PPA3,M1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Codice di procedura civile per gli stati di S. M. il re di Sardegna&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://books.google.it/books?id=vI8qAAAAYAAJ&amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;dq=codice+procedura+civile&amp;amp;lr=&amp;amp;ei=E92eSeHDHIHEMoKfkYEG"&gt;http://books.google.it/books?id=vI8qAAAAYAAJ&amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;dq=codice+procedura+civile&amp;amp;lr=&amp;amp;ei=E92eSeHDHIHEMoKfkYEG&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
L'arbitrato&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://books.google.it/books?id=mEZko2fxjvwC&amp;amp;pg=PA134&amp;amp;dq=codice+procedura+civile&amp;amp;lr=&amp;amp;ei=W92eSczDHYHwMpfJ0aYJ#PPA15,M1"&gt;http://books.google.it/books?id=mEZko2fxjvwC&amp;amp;pg=PA134&amp;amp;dq=codice+procedura+civile&amp;amp;lr=&amp;amp;ei=W92eSczDHYHwMpfJ0aYJ#PPA15,M1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Codice degli arbitrati, delle conciliazioni e di altre adr&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://books.google.it/books?id=0QAeRto_FZ0C&amp;amp;pg=PA220&amp;amp;dq=codice+procedura+civile&amp;amp;lr=&amp;amp;ei=oN2eSaruOaXyMvzq-aQB#PPA106,M1"&gt;http://books.google.it/books?id=0QAeRto_FZ0C&amp;amp;pg=PA220&amp;amp;dq=codice+procedura+civile&amp;amp;lr=&amp;amp;ei=oN2eSaruOaXyMvzq-aQB#PPA106,M1&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-1989246576774754202?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="related" href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/27D5EE9025C451BF" title="LEZIONI VIDEO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE ( PROCEDURA CIVILE)" /><link rel="enclosure" type="" href="http://www.youtube.com/user/mimmo073#p/c/27D5EE9025C451BF" length="0" /><link rel="replies" type="application/atom+xml" 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src="http://4.bp.blogspot.com/_hOmW5YiXM24/SYHYZqHeTOI/AAAAAAAAAAc/4cFM8k80NKA/S220/IMG_0110.JPG" /></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry gd:etag="W/&quot;CkIHSHw-cSp7ImA9WxVWFUw.&quot;"><id>tag:blogger.com,1999:blog-9182643424189585040.post-6082703684449980091</id><published>2009-02-12T07:54:00.000-08:00</published><updated>2009-02-24T13:22:19.259-08:00</updated><app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-02-24T13:22:19.259-08:00</app:edited><title>LEZIONI VIDEO DIRITTI UMANI</title><content type="html">DIRITTI UMANI.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vi elenco una serie di video che commentano benissimo i diritti di tutti gli esseri umani, indistintamente:&lt;br /&gt;diritti umani:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=xZ3kp1pzAas"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=xZ3kp1pzAas&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;diritti d'autore&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=mhCeUmzTnEk&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=E49D0748DCF6987E&amp;amp;playnext=1&amp;amp;index=14"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=mhCeUmzTnEk&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=E49D0748DCF6987E&amp;amp;playnext=1&amp;amp;index=14&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;diritto d'asilo&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=2Apwe2IKWqk"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=2Apwe2IKWqk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;diritto alla vita&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=HF_cLTwQksY"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=HF_cLTwQksY&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;diritto al giudizio&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=KQGfkdBEgD4"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=KQGfkdBEgD4&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;diritto alla sicurezza sociale&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=UDycpNwfDOg"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=UDycpNwfDOg&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;diritto alla nazionalità&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=vxPNUvI_sI8"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=vxPNUvI_sI8&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;diritti dei lavoratori&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=-a9UVdxhdmw"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=-a9UVdxhdmw&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;diritto di pubblica assemblea&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=NecXrOTu9YE"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=NecXrOTu9YE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;diritto di proprietà&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=HETWRQgkE5M"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=HETWRQgkE5M&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;l'intervento della legge per proteggere i tuoi diritti&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=xe8yKyLIxkY"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=xe8yKyLIxkY&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;il diritto al rispetto dei diritti unani in tutto il mondo&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=QADbYLmFsMs"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=QADbYLmFsMs&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;il diritto alla democrazia&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=TgivwDHgGeE"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=TgivwDHgGeE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;il diritto all'istruzione&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=P6tTY4bxjPM"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=P6tTY4bxjPM&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;il diritto di giocare&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=oLtQgUcXKfE"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=oLtQgUcXKfE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;il diritto alla privacy&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=fEh_0Xh2QT0"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=fEh_0Xh2QT0&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;diritto all'imparzialità della legge e dei giudici&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=RUr5db6k8Y4&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=6"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=RUr5db6k8Y4&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=6&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;diritto alla libertà e alla detenzione motivata&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=_BIt6z1m-vA&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=8"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=_BIt6z1m-vA&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=8&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;il diritto alla presunzione dell'innocenza&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=P8ggh-CRBGY&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=10"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=P8ggh-CRBGY&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=10&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;il diritto alla libertà di movimento&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=VW6GIR-hgoQ&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=12"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=VW6GIR-hgoQ&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=12&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;il diritto a una famiglia e al matrimonio tra uomo e donna&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=lc-SfXc1Lk0&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=15"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=lc-SfXc1Lk0&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=15&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;il diritto alla liberta di parola e pensiero&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=Hih_FiVLTiQ&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=17"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=Hih_FiVLTiQ&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=17&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;il diritto alla libertà d'espressione&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=Sz-Hr-FqCbk&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=18"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=Sz-Hr-FqCbk&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=18&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;il diritto di una casa per tutti&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=yVQgzhRhku0&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=24"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=yVQgzhRhku0&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=24&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;il diritto alla pace nel mondo&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=u9aI1D6oDpA&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=27"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=u9aI1D6oDpA&amp;amp;feature=PlayList&amp;amp;p=33752AC1DFC1B0E4&amp;amp;index=27&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;http://feeds.feedburner.com/VideoLezioniDiDirittoPerStudentiDiGiurisprudenza&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9182643424189585040-6082703684449980091?l=videolezionidigiurisprudenza.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel="replies" type="application/atom+xml" 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