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	<title>Avvocatoblog</title>
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	<description>il blog dello Studio Legale Falusi</description>
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	<title>Avvocatoblog</title>
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		<title>Licenziamento per inidoneità e disabilità: quando il recesso è nullo e scatta la reintegrazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Simone Falusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione lcenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento discriminatorio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nota a sentenza – Tribunale di Prato, Sez. Lavoro, sent. n. 478/2025 La pronuncia del Tribunale di Prato offre l’occasione per tornare su un tema di grande attualità: il rapporto tra sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, obbligo di repêchage e divieto di discriminazione per disabilità. La decisione è di particolare interesse perché qualifica come discriminatorio &#8230;</p>
L'articolo <a href="https://avvocatoblog.it/lavoro/licenziamento-per-inidoneita-e-disabilita-quando-il-recesso-e-nullo-e-scatta-la-reintegrazione/">Licenziamento per inidoneità e disabilità: quando il recesso è nullo e scatta la reintegrazione</a> proviene da <a href="https://avvocatoblog.it">Avvocatoblog</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/licenziamento-discriminatorio-1024x683.png" alt="" class="wp-image-12100" srcset="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/licenziamento-discriminatorio-1024x683.png 1024w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/licenziamento-discriminatorio-300x200.png 300w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/licenziamento-discriminatorio-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>Nota a sentenza – Tribunale di Prato, Sez. Lavoro, sent. n. 478/2025</strong></p>



<p>La pronuncia del Tribunale di Prato offre l’occasione per tornare su un tema di grande attualità: il rapporto tra sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, obbligo di repêchage e divieto di discriminazione per disabilità.</p>



<p>La decisione è di particolare interesse perché qualifica come <strong>discriminatorio</strong> – e dunque <strong>nullo</strong> – il licenziamento intimato a un lavoratore dichiarato <em>parzialmente e temporaneamente idoneo</em> con prescrizioni, ribadendo con forza l’obbligo datoriale di adottare “ragionevoli accomodamenti”.</p>



<h3 class="wp-block-heading">1. I fatti di causa</h3>



<p>Un operaio metalmeccanico, addetto alla saldatura, dopo una crisi epilettica viene sottoposto a visita dal medico competente che lo dichiara inidoneo. Il lavoratore impugna il giudizio ai sensi dell’art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/2008.</p>



<p>L’organo di vigilanza riforma il giudizio: il dipendente viene dichiarato <strong>idoneo in via parziale e temporanea</strong>, con specifiche limitazioni (no postazioni isolate, no lavori in altezza privi di protezioni, utilizzo di carroponte con pulsantiera, uso di otoprotettori, ecc.).</p>



<p>Nonostante ciò, l’azienda procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sostenendo l’impossibilità organizzativa di adibirlo alle mansioni.</p>



<h3 class="wp-block-heading">2. Inidoneità temporanea e impossibilità sopravvenuta: un chiarimento decisivo</h3>



<p>Il Tribunale muove da un principio fondamentale:<br>l’inidoneità fisica sopravvenuta può integrare un’ipotesi di impossibilità della prestazione, ma <strong>solo quando sia totale e permanente</strong>.</p>



<p>Nel caso di specie, invece, il lavoratore era stato dichiarato <strong>idoneo, seppur con limitazioni e per un periodo circoscritto</strong>.</p>



<p>In presenza di una idoneità temporanea:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non si configura un’impossibilità definitiva della prestazione;</li>



<li>non può operare automaticamente la risoluzione del rapporto;</li>



<li>il recesso non può essere considerato extrema ratio.</li>
</ul>



<p>Già sotto questo profilo, la scelta datoriale appare giuridicamente fragile.</p>



<h3 class="wp-block-heading">3. L’obbligo di repêchage e i “ragionevoli accomodamenti”</h3>



<p>La parte più significativa della sentenza riguarda l’applicazione della disciplina antidiscriminatoria.</p>



<p>In caso di disabilità, il datore di lavoro è tenuto a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>verificare l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori;</li>



<li>adottare, se necessario, <strong>ragionevoli accomodamenti organizzativi</strong>, purché non sproporzionati.</li>
</ul>



<p>Il riferimento è all’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003 e ai principi di matrice europea (Direttiva 2000/78/CE), come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Cassazione.</p>



<p>Nel caso concreto, l’istruttoria ha dimostrato che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la postazione non era isolata;</li>



<li>i pannelli di saldatura non impedivano la visibilità;</li>



<li>il carroponte era conforme alle prescrizioni;</li>



<li>le limitazioni erano compatibili con l’organizzazione aziendale.</li>
</ul>



<p>Non emergeva, dunque, alcuna radicale riorganizzazione né costi sproporzionati.</p>



<h3 class="wp-block-heading">4. Il profilo discriminatorio</h3>



<p>Il Tribunale qualifica il licenziamento come <strong>nullo per discriminazione legata all’handicap</strong>.</p>



<p>È un passaggio cruciale:<br>la nullità discende direttamente dalla violazione della normativa antidiscriminatoria (art. 15 Statuto dei Lavoratori, L. 604/1966, Direttiva 2000/78/CE), senza necessità di dimostrare un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c.</p>



<p>La circostanza che nella lettera di licenziamento si stigmatizzasse il “silenzio” del lavoratore sulle proprie condizioni di salute rafforza il quadro, in quanto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il datore non può raccogliere direttamente dati sanitari;</li>



<li>il trattamento delle informazioni sanitarie compete esclusivamente al medico competente;</li>



<li>il diritto alla riservatezza del lavoratore è pienamente tutelato.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">5. Le conseguenze: reintegrazione piena</h3>



<p>Dichiarata la nullità, il Giudice applica l’art. 2 D.Lgs. 23/2015 (tutela reintegratoria piena), con:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>reintegrazione nel posto di lavoro</strong>;</li>



<li>risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra (con minimo di cinque mensilità);</li>



<li>versamento dei contributi previdenziali;</li>



<li>pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo di illegittima estromissione.</li>
</ul>



<p>È irrilevante il requisito dimensionale dell’impresa: la tutela antidiscriminatoria opera a prescindere dal numero dei dipendenti.</p>



<h3 class="wp-block-heading">6. Spunti operativi per imprese e professionisti</h3>



<p>La sentenza offre indicazioni molto chiare:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>La temporaneità dell’inidoneità è decisiva</strong>: non può essere equiparata a una impossibilità definitiva della prestazione.</li>



<li>L’obbligo di repêchage non è meramente formale: va dimostrato in concreto.</li>



<li>I “ragionevoli accomodamenti” non sono una formula retorica, ma un vero e proprio dovere giuridico.</li>



<li>La gestione delle informazioni sanitarie richiede massima attenzione sotto il profilo privacy.</li>



<li>In presenza di disabilità, il rischio di qualificazione discriminatoria del licenziamento è elevato e comporta la reintegrazione.</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">7. Considerazioni conclusive</h3>



<p>La decisione del Tribunale di Prato si inserisce in un orientamento ormai consolidato che valorizza la dimensione inclusiva del rapporto di lavoro e la funzione sociale dell’impresa.</p>



<p>Il messaggio è chiaro:<br>il licenziamento per inidoneità non può diventare uno strumento semplificato di gestione del rischio organizzativo, soprattutto quando la limitazione è temporanea e gestibile.</p>



<p>In un contesto normativo sempre più sensibile al tema della disabilità, la verifica degli accomodamenti ragionevoli rappresenta un passaggio imprescindibile.</p>



<p>Trascurarlo espone l’azienda non solo all’illegittimità del recesso, ma alla sua radicale nullità, con tutte le conseguenze reintegratorie e risarcitorie che ne derivano.</p>L'articolo <a href="https://avvocatoblog.it/lavoro/licenziamento-per-inidoneita-e-disabilita-quando-il-recesso-e-nullo-e-scatta-la-reintegrazione/">Licenziamento per inidoneità e disabilità: quando il recesso è nullo e scatta la reintegrazione</a> proviene da <a href="https://avvocatoblog.it">Avvocatoblog</a>.]]></content:encoded>
					
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		<title>Quando il genitore può richiedere il rimborso delle spese dei figli anche senza accordo preventivo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Simone Falusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Separazione e Divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento figli]]></category>
		<category><![CDATA[spese straordinarie figli]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel contesto delle separazioni e dei divorzi, la gestione delle spese dei figli rappresenta uno degli aspetti più delicati per i genitori. Spesso ci si chiede se sia necessario concordare ogni spesa preventivamente o se il genitore collocatario possa procedere autonomamente, chiedendo successivamente il rimborso all’altro genitore. Secondo la giurisprudenza più recente (Cass. Ord. 2953/2026), &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/Spese-per-il-futuro-dei-bambini-1024x683.png" alt="" class="wp-image-12078" srcset="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/Spese-per-il-futuro-dei-bambini-1024x683.png 1024w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/Spese-per-il-futuro-dei-bambini-300x200.png 300w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/Spese-per-il-futuro-dei-bambini-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<div style="height:39px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Nel contesto delle separazioni e dei divorzi, la gestione delle spese dei figli rappresenta uno degli aspetti più delicati per i genitori. Spesso ci si chiede se sia necessario concordare <strong>ogni spesa preventivamente</strong> o se il genitore collocatario possa procedere autonomamente, chiedendo successivamente il rimborso all’altro genitore.</p>



<p>Secondo la giurisprudenza più recente (<strong>Cass. Ord. 2953/2026</strong>), tra cui pronunce della <strong>Corte di Cassazione</strong>, non tutte le spese richiedono un accordo preventivo per poter essere rimborsate. Questo principio si fonda sull’idea che il genitore che sostiene una spesa nell’interesse del minore non debba essere paralizzato da vincoli burocratici, soprattutto quando le spese sono prevedibili e legate alle necessità ordinarie del figlio.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Spese ordinarie e prevedibili</h2>



<p>Le spese che rientrano nella gestione quotidiana e ordinaria della vita del minore, come quelle scolastiche, sanitarie e per attività abituali, <strong>non necessitano di consenso preventivo</strong>. Esempi concreti includono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Spese scolastiche:</strong> libri di testo, materiale didattico, mensa, trasporti scolastici, assicurazioni obbligatorie e gite ordinarie.</li>



<li><strong>Spese sanitarie:</strong> visite pediatriche o specialistiche, farmaci prescritti, occhiali su prescrizione medica, vaccinazioni e cure odontoiatriche di routine.</li>



<li><strong>Attività sportive e culturali abituali:</strong> iscrizioni annuali a sport o corsi già consolidati, lezioni di musica o lingua straniera continuative.</li>
</ul>



<p>In questi casi, il genitore che anticipa la spesa può chiedere all’altro genitore il rimborso della sua quota, anche se quest’ultimo non ha fornito un’autorizzazione preventiva. Ciò vale perché la spesa è considerata parte del normale mantenimento del figlio e rientra nel suo diritto a un tenore di vita coerente con le possibilità economiche dei genitori.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Spese straordinarie e accordo preventivo</h2>



<p>Per le spese più rilevanti o imprevedibili, spesso classificate come “straordinarie”, l’accordo preventivo è raccomandato e, in certi casi, necessario. Tra queste troviamo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Viaggi studio o soggiorni all’estero</strong></li>



<li><strong>Iscrizioni a scuole private o università a pagamento</strong></li>



<li><strong>Master, corsi post-diploma o attività formative particolarmente costose</strong></li>



<li><strong>Trattamenti sanitari non urgenti in strutture private</strong></li>



<li><strong>Acquisto di strumenti o attrezzature di alto valore</strong> (ad esempio pianoforti, attrezzature sportive o tecnologiche avanzate)</li>
</ul>



<p>La caratterizzazione di una spesa come “straordinaria” non implica automaticamente il divieto di rimborso se sostenuta senza consenso. Tuttavia, in assenza di un accordo, il genitore dovrà dimostrare che la spesa era <strong>necessaria, proporzionata e nell’interesse del minore</strong>, lasciando alla valutazione del giudice la decisione finale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il ruolo del giudice</h2>



<p>Quando sorgono controversie sul rimborso delle spese sostenute senza accordo preventivo, il giudice interviene per stabilire se la spesa sia <strong>giustificata e adeguata</strong>. Tra i criteri principali considerati vi sono:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Interesse del minore:</strong> la spesa deve rispondere a un bisogno reale o favorire lo sviluppo e il benessere del bambino.</li>



<li><strong>Prevedibilità della spesa:</strong> le spese ricorrenti o facilmente stimabili sono più facilmente rimborsabili.</li>



<li><strong>Proporzionalità economica:</strong> il costo della spesa deve essere compatibile con le possibilità economiche di entrambi i genitori.</li>



<li><strong>Tenore di vita familiare:</strong> le spese devono essere coerenti con il livello di vita che il minore ha avuto in precedenza, senza creare eccessi o privazioni ingiustificate.</li>
</ol>



<p>Questi criteri garantiscono che le decisioni giudiziarie siano basate su un equilibrio tra i diritti e i doveri dei genitori e gli interessi dei figli, evitando conflitti e abusi.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Suggerimenti pratici per i genitori</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Documentare sempre le spese:</strong> ricevute, fatture, prescrizioni mediche e attestazioni di pagamento aiutano a tutelare il diritto al rimborso.</li>



<li><strong>Inserire nei verbali di separazione/divorzio clausole dettagliate sulle spese straordinarie:</strong> ciò facilita la gestione e riduce il contenzioso.</li>



<li><strong>Comunicare tempestivamente le spese straordinarie:</strong> via PEC, email o altro mezzo tracciabile, indicando che il silenzio entro un certo termine valga come assenso.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusione</h2>



<p>Il principio generale è chiaro: <strong>non tutte le spese richiedono un preventivo accordo tra i genitori</strong>, purché siano nell’interesse del minore, proporzionate e documentate. L’accordo preventivo resta essenziale solo per le spese straordinarie, costose o imprevedibili. In ogni caso, il giudice ha l’ultima parola nel determinare l’effettivo rimborso e tutelare il benessere del figlio, garantendo equilibrio tra le responsabilità dei genitori e le necessità del minore.</p>L'articolo <a href="https://avvocatoblog.it/famiglia/quando-il-genitore-puo-richiedere-il-rimborso-delle-spese-dei-figli-anche-senza-accordo-preventivo/">Quando il genitore può richiedere il rimborso delle spese dei figli anche senza accordo preventivo</a> proviene da <a href="https://avvocatoblog.it">Avvocatoblog</a>.]]></content:encoded>
					
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		<title>Danni da fauna selvatica: quando il risarcimento viene negato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Simone Falusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[danni fauna selvatica]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni cinghiale]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni fauna selvatica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Commento a Cassazione civile, ordinanza n. 2727/2026 Un uomo sta tagliando un albero nel proprio terreno boschivo. All’improvviso vede un cinghiale, si distrae, perde il controllo della manovra e il tronco – ormai reciso – gli cade sulla gamba provocandogli lesioni. Chiede il risarcimento alla Regione, sostenendo che, quale ente responsabile della gestione della fauna &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/ChatGPT-Image-23-feb-2026-10_09_24-1024x683.png" alt="" class="wp-image-12073" srcset="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/ChatGPT-Image-23-feb-2026-10_09_24-1024x683.png 1024w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/ChatGPT-Image-23-feb-2026-10_09_24-300x200.png 300w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/ChatGPT-Image-23-feb-2026-10_09_24-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>Commento a Cassazione civile, ordinanza n. 2727/2026</strong></p>



<p>Un uomo sta tagliando un albero nel proprio terreno boschivo. All’improvviso vede un cinghiale, si distrae, perde il controllo della manovra e il tronco – ormai reciso – gli cade sulla gamba provocandogli lesioni.</p>



<p>Chiede il risarcimento alla Regione, sostenendo che, quale ente responsabile della gestione della fauna selvatica, avrebbe dovuto adottare misure di contenimento e prevenzione.</p>



<p>La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2727 del 2026, respinge definitivamente la domanda. E lo fa affermando un principio molto chiaro: <strong>la responsabilità per danni da fauna selvatica non è automatica</strong> e può essere esclusa quando il comportamento del danneggiato interrompe il nesso causale.</p>



<p>Vediamo perché.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il punto giuridico: art. 2052 c.c. e onere della prova</h2>



<p>In materia di danni cagionati da animali, si applica l’art. 2052 c.c., norma che prevede una forma di responsabilità oggettiva: chi ha la custodia dell’animale risponde dei danni da questo cagionati, salvo il caso fortuito.</p>



<p>Negli ultimi anni la giurisprudenza ha chiarito che anche per la fauna selvatica la responsabilità può gravare sull’ente pubblico territorialmente competente.</p>



<p>Ma attenzione:<br><strong>anche in presenza di responsabilità oggettiva, il danneggiato deve sempre provare il nesso causale tra il comportamento dell’animale e il danno subito.</strong></p>



<p>È proprio su questo punto che la domanda risarcitoria è naufragata.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa ha accertato la Corte</h2>



<p>I giudici di merito – e la Cassazione conferma – hanno ricostruito i fatti in modo molto preciso:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non vi è stato alcun contatto fisico tra il cinghiale e l’uomo;</li>



<li>non è stata provata una carica o un’aggressione;</li>



<li>il danno è derivato dalla caduta dell’albero;</li>



<li>la caduta è stata determinata dalla reazione impropria del boscaiolo all’avvistamento dell’animale.</li>
</ul>



<p>In altre parole: <strong>il cinghiale è stato l’occasione dell’evento, non la causa.</strong></p>



<p>La causa del danno è stata individuata nella condotta del danneggiato, che stava operando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>con una motosega rumorosa,</li>



<li>in un bosco noto per la presenza di fauna selvatica,</li>



<li>senza adottare particolari cautele.</li>
</ul>



<p>Secondo la Corte, lavorare in quelle condizioni implica l’accettazione di un rischio prevedibile.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quando la condotta del danneggiato esclude il risarcimento</h2>



<p>La decisione richiama un principio importante sull’art. 1227 c.c.</p>



<p>La norma è spesso vista come uno strumento per ridurre il risarcimento in caso di concorso di colpa del danneggiato. Ma la Cassazione ribadisce che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>la condotta imprudente della vittima può anche avere efficacia causale esclusiva, interrompendo completamente il nesso eziologico.</p>
</blockquote>



<p>È ciò che in sentenza viene definito “fortuito incidentale”: un comportamento talmente imprudente da assorbire ogni altro fattore.</p>



<p>Se il nesso causale manca, la questione se applicare l’art. 2043 o il 2052 c.c. diventa irrilevante.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un passaggio chiave: non è esigibile recintare tutti i boschi</h2>



<p>Il ricorrente sosteneva che la Regione avrebbe dovuto installare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>recinzioni,</li>



<li>barriere,</li>



<li>dissuasori acustici,</li>



<li>sistemi di convogliamento degli ungulati.</li>
</ul>



<p>La Corte è netta: <strong>non è esigibile dall’ente pubblico una recinzione generalizzata dei boschi o l’allontanamento sistematico degli animali dal loro habitat naturale.</strong></p>



<p>Questo passaggio ha un impatto pratico significativo, soprattutto nelle aree rurali dove il contenzioso per danni da fauna è in aumento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il principio di diritto</h2>



<p>La Corte formula un principio destinato a orientare i casi futuri:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>In tema di danni cagionati da fauna selvatica, l’applicazione dell’art. 2052 c.c. non esonera il danneggiato dal provare il nesso causale tra comportamento dell’animale ed evento. Il nesso è interrotto quando il danno deriva da una reazione negligente a un evento prevedibile, come l’avvistamento di un animale nel suo habitat naturale.</p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa significa, in concreto</h2>



<p>Questa ordinanza ci insegna tre cose molto pratiche:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>La presenza dell’animale non basta.</li>



<li>Occorre dimostrare che il comportamento dell’animale sia stato causa diretta del danno.</li>



<li>Se il danno dipende da una reazione imprudente della vittima, la responsabilità dell’ente pubblico può essere esclusa del tutto.</li>
</ol>



<p>Non ogni danno “connesso” alla fauna selvatica è giuridicamente “cagionato” dalla fauna.</p>



<p>La distinzione, apparentemente sottile, è decisiva.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusione</h2>



<p>La decisione della Cassazione si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta a delimitare la responsabilità degli enti pubblici, evitando automatismi risarcitori.</p>



<p>Per chi opera o vive in zone rurali il messaggio è chiaro:<br><strong>la prevedibilità del rischio ambientale e l’adozione di cautele adeguate restano centrali.</strong></p>



<p>E in giudizio, come sempre, la vera battaglia si gioca sul nesso causale.</p>L'articolo <a href="https://avvocatoblog.it/risarcimento-danni/danni-da-fauna-selvatica-quando-il-risarcimento-viene-negato/">Danni da fauna selvatica: quando il risarcimento viene negato</a> proviene da <a href="https://avvocatoblog.it">Avvocatoblog</a>.]]></content:encoded>
					
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		<title>Divisione dei beni tra ex coniugi: esente da imposta di registro anche la sentenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Simone Falusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 08:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Separazione e Divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[divisione immobili]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[immobile]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[Separazione coniugi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Importante chiarimento della Corte di Cassazione: la divisione giudiziale dei beni tra ex coniugi può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art. 19 della legge 74/1987, anche se interviene anni dopo il divorzio e a seguito di una causa. Con l’ordinanza n. 2433/2026, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/divisione-benid-opo-diborzio-1024x683.png" alt="" class="wp-image-12066" srcset="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/divisione-benid-opo-diborzio-1024x683.png 1024w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/divisione-benid-opo-diborzio-300x200.png 300w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/divisione-benid-opo-diborzio-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<div style="height:39px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Importante chiarimento della <strong>Corte di Cassazione</strong>: la divisione giudiziale dei beni tra ex coniugi può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art. 19 della legge 74/1987, anche se interviene anni dopo il divorzio e a seguito di una causa.</p>



<p>Con l’ordinanza n. 2433/2026, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando un principio di grande rilievo pratico in materia di <strong>separazione, divorzio e divisione dei beni</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Il caso: richiesta di oltre 43.000 euro di imposta di registro</strong></h3>



<p>Una contribuente si era vista notificare un avviso di liquidazione per il pagamento di circa 43.000 euro, a titolo di imposta di registro, relativa alla sentenza che aveva disposto la divisione di immobili in comunione con l’ex marito.</p>



<p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, la divisione – avviata con un giudizio autonomo e conclusa diversi anni dopo la separazione e il divorzio – non sarebbe stata più collegata alla crisi coniugale e quindi non avrebbe potuto beneficiare dell’esenzione fiscale.</p>



<p>Dopo una decisione sfavorevole in primo grado, la contribuente ha ottenuto ragione in appello. La questione è poi arrivata in Cassazione.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Il principio affermato: conta la funzione, non il momento</strong></h3>



<p>La Suprema Corte ha confermato l’esenzione.</p>



<p>Secondo i giudici, ciò che rileva non è:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>che la divisione avvenga contestualmente alla separazione o al divorzio;</li>



<li>che sia frutto di un accordo consensuale;</li>



<li>o che intervenga a distanza di anni.</li>
</ul>



<p>Quello che conta è il <strong>collegamento funzionale con la crisi coniugale</strong>.</p>



<p>La divisione dei beni, anche quando avviene tramite sentenza e non tramite accordo, rappresenta comunque uno strumento per definire in modo definitivo i rapporti patrimoniali tra ex coniugi. La sentenza, in sostanza, sostituisce l’accordo mancato, ma persegue la stessa finalità: chiudere la partita economica legata alla fine del matrimonio.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Perché è prevista l’esenzione dall’imposta di registro?</strong></h3>



<p>L’art. 19 della legge 74/1987 mira a favorire la sistemazione complessiva dei rapporti patrimoniali in occasione della crisi familiare, evitando che separazione e divorzio comportino un ulteriore aggravio fiscale.</p>



<p>La regolazione dei rapporti economici tra ex coniugi non esprime una nuova capacità contributiva, ma costituisce la naturale conseguenza della cessazione del matrimonio.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cosa significa in concreto</strong></h2>



<p>La decisione rafforza un orientamento ormai consolidato:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’esenzione dall’imposta di registro si applica non solo agli accordi di separazione o divorzio;</li>



<li>ma anche alla <strong>sentenza di divisione giudiziale della comunione</strong>, se collegata alla crisi coniugale;</li>



<li>anche se il giudizio è autonomo e instaurato anni dopo il divorzio.</li>
</ul>



<p>Un chiarimento importante per chi si trova a definire, anche a distanza di tempo, la divisione del patrimonio comune dopo la fine del matrimonio.</p>L'articolo <a href="https://avvocatoblog.it/famiglia/divisione-dei-beni-tra-ex-coniugi-esente-imposta-registro-anche-la-sentenza/">Divisione dei beni tra ex coniugi: esente da imposta di registro anche la sentenza</a> proviene da <a href="https://avvocatoblog.it">Avvocatoblog</a>.]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>Assegno divorzile: quando non spetta e perché le somme vanno restituite</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Simone Falusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Separazione e Divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[restituzione assegno divorzio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>1. Premessa Con l’ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione&#160;interviene nuovamente sul tema dell’assegno divorzile, ribadendo principi ormai consolidati ma spesso ancora fraintesi nella prassi giudiziaria e difensiva.La pronuncia offre lo spunto per riflettere su tre profili centrali: 2. Il caso concreto Nel giudizio di primo grado &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/assegno-divorzile-1024x683.png" alt="" class="wp-image-12061" srcset="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/assegno-divorzile-1024x683.png 1024w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/assegno-divorzile-300x200.png 300w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/assegno-divorzile-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<div style="height:63px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">1. Premessa</h3>



<p>Con l’<strong>ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione</strong>&nbsp;interviene nuovamente sul tema dell’assegno divorzile, ribadendo principi ormai consolidati ma spesso ancora fraintesi nella prassi giudiziaria e difensiva.<br>La pronuncia offre lo spunto per riflettere su tre profili centrali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la <strong>funzione dell’assegno divorzile</strong>,</li>



<li>l’<strong>onere probatorio gravante sul coniuge richiedente</strong>,</li>



<li>la <strong>ripetibilità delle somme già corrisposte</strong> quando l’assegno risulti privo di presupposti ab origine.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">2. Il caso concreto</h3>



<p>Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva riconosciuto alla ex moglie un assegno divorzile pari a&nbsp;<strong>500 euro mensili</strong>, fondando la decisione prevalentemente sulla&nbsp;<strong>divergenza reddituale</strong>&nbsp;tra i coniugi.<br>La Corte d’appello di Bologna, adita dall’ex marito, riformava integralmente la sentenza, negando il diritto all’assegno e condannando la donna alla&nbsp;<strong>restituzione delle somme percepite</strong>&nbsp;dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.</p>



<p>Avverso tale decisione la ex moglie proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, tra l’altro:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’erronea ammissibilità dell’appello;</li>



<li>la violazione dei criteri in materia di assegno divorzile;</li>



<li>l’illegittimità della restituzione delle somme già incassate.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">3. La funzione dell’assegno divorzile secondo la Cassazione</h3>



<p>La Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire un principio ormai fermo:&nbsp;<strong>l’assegno divorzile non ha più funzione di riequilibrio del tenore di vita matrimoniale</strong>, ma svolge una funzione&nbsp;<strong>assistenziale, compensativa e perequativa</strong>, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970.</p>



<p>Ne deriva che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>la mera disparità di reddito non è sufficiente</strong>;</li>



<li>occorre accertare se lo squilibrio economico sia <strong>effetto delle scelte di vita familiare condivise</strong>, che abbiano comportato sacrifici professionali o reddituali per uno dei coniugi.</li>
</ul>



<p>Nel caso di specie, la Corte d’appello – con valutazione ritenuta corretta dalla Cassazione – ha escluso che la situazione economica della donna fosse riconducibile a rinunce lavorative effettuate nell’interesse della famiglia o del coniuge.</p>



<h3 class="wp-block-heading">4. L’onere della prova grava sul coniuge richiedente</h3>



<p>Elemento decisivo della pronuncia è il richiamo all’<strong>onere di allegazione e prova</strong>, che incombe integralmente sul coniuge che richiede l’assegno divorzile.</p>



<p>La Corte sottolinea come la ricorrente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>si sia limitata ad affermazioni <strong>generiche</strong>,</li>



<li>non abbia indicato né dimostrato il concreto pregiudizio economico derivante dalla scelta di un lavoro part-time,</li>



<li>non abbia provato che tale scelta fosse stata concordata né che avesse prodotto vantaggi per l’altro coniuge o per la famiglia.</li>
</ul>



<p>In assenza di tali elementi, il giudice non può riconoscere alcuna funzione compensativa o perequativa all’assegno.</p>



<h3 class="wp-block-heading">5. Nessuna funzione assistenziale “automatica”</h3>



<p>La Cassazione esclude anche che, nel caso concreto, l’assegno potesse essere giustificato su base meramente assistenziale.<br>La donna, infatti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>svolgeva attività lavorativa;</li>



<li>percepiva un reddito annuo superiore a 20.000 euro;</li>



<li>era <strong>proprietaria dell’immobile di abitazione</strong>;</li>



<li>presentava un andamento reddituale in crescita.</li>
</ul>



<p>Tali elementi hanno indotto la Corte a escludere una condizione di effettiva non autosufficienza economica.</p>



<h3 class="wp-block-heading">6. Assegno di separazione e assegno divorzile: piani distinti</h3>



<p>La sentenza chiarisce, ancora una volta, la netta distinzione tra:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>assegno di mantenimento in sede di separazione</strong>, legato al tenore di vita matrimoniale e al permanere del vincolo;</li>



<li><strong>assegno divorzile</strong>, fondato su criteri del tutto diversi.</li>
</ul>



<p>Nessuna contraddizione, dunque, tra il precedente riconoscimento dell’assegno in separazione e la sua successiva esclusione in sede di divorzio.</p>



<h3 class="wp-block-heading">7. La restituzione delle somme percepite</h3>



<p>Di particolare interesse è il passaggio dedicato alla&nbsp;<strong>ripetibilità delle somme già versate</strong>.<br>Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite, la Cassazione ribadisce che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>quando viene accertata l’insussistenza originaria dei presupposti dell’assegno</strong>, opera la regola generale della <strong>condictio indebiti</strong>;</li>



<li>in tal caso, le somme versate sono <strong>integralmente ripetibili</strong>.</li>
</ul>



<p>Nel caso esaminato, l’assegno divorzile è stato ritenuto&nbsp;<strong>non dovuto ab origine</strong>, con conseguente legittimità dell’ordine di restituzione a partire dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status.</p>



<p>Resta invece fermo il diritto a trattenere quanto percepito a titolo di&nbsp;<strong>assegno di mantenimento da separazione</strong>, fino a quel momento.</p>



<h3 class="wp-block-heading">8. Considerazioni conclusive</h3>



<p>L’ordinanza in commento si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai matura, che mira a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>contrastare automatismi nell’attribuzione dell’assegno divorzile;</li>



<li>valorizzare il principio di <strong>responsabilità individuale</strong>;</li>



<li>rafforzare il rigore probatorio a carico del coniuge richiedente.</li>
</ul>



<p>Per operatori e difensori, la pronuncia rappresenta un monito chiaro:<br>l<strong>’assegno divorzile va costruito in giudizio con allegazioni puntuali e prove concrete</strong>, perché, in mancanza, non solo può essere negato, ma può anche comportare la&nbsp;<strong>restituzione delle somme già percepite</strong>.</p>



<p>Qui trovi il testo di&nbsp;<strong><a href="https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2026/01/31/AllegatiPDF/1999.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cassazione ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026</a></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Per chiedere la nostra assistenza legale&nbsp;<a href="https://www.falusi.it/contatti/">CONTATTACI</a></h2>L'articolo <a href="https://avvocatoblog.it/famiglia/assegno-divorzile-quando-non-spetta-e-perche-le-somme-vanno-restituite/">Assegno divorzile: quando non spetta e perché le somme vanno restituite</a> proviene da <a href="https://avvocatoblog.it">Avvocatoblog</a>.]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Inquilino irreperibile: disdetta e raccomandate non ritirate</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Simone Falusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 12:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locazioni]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore irreperibile]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza locazioni Prato]]></category>
		<category><![CDATA[sfratto locazioni prato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel rapporto di locazione non è raro che, soprattutto in presenza di morosità o di conflitti, l’inquilino diventi irreperibile: non risponde più alle comunicazioni, non ritira le raccomandate e, in alcuni casi, rimuove persino il proprio nome dal campanello o dalla cassetta postale. In queste situazioni il locatore si trova spesso disorientato e si pone &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/Notifica-disdetta-inquilino-1024x683.png" alt="" class="wp-image-12054" srcset="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/Notifica-disdetta-inquilino-1024x683.png 1024w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/Notifica-disdetta-inquilino-300x200.png 300w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/Notifica-disdetta-inquilino-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Nel rapporto di locazione non è raro che, soprattutto in presenza di morosità o di conflitti, l’inquilino diventi irreperibile: non risponde più alle comunicazioni, non ritira le raccomandate e, in alcuni casi, rimuove persino il proprio nome dal campanello o dalla cassetta postale.</p>



<p>In queste situazioni il locatore si trova spesso disorientato e si pone domande fondamentali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le comunicazioni inviate sono valide?</li>



<li>la disdetta o la diffida producono effetti?</li>



<li>come evitare che l’inquilino contesti tutto in giudizio?</li>
</ul>



<p>Vediamo, in modo chiaro e pratico, quali sono le regole e quali strumenti offre l’ordinamento per tutelare il proprietario.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il principio della presunzione di conoscenza</h2>



<p>Il nostro ordinamento prevede, all’art. 1335 c.c., il principio della presunzione di conoscenza:<br>una dichiarazione diretta a una persona si presume conosciuta nel momento in cui&nbsp;<strong>giunge all’indirizzo del destinatario</strong>, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di conoscerla.</p>



<p>Quindi, anche una raccomandata non ritirata può considerarsi valida. Tuttavia, nella pratica, questo principio non sempre basta a tutelare efficacemente il locatore, soprattutto quando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’inquilino risulta formalmente <strong>irreperibile</strong>;</li>



<li>la raccomandata viene restituita con diciture come “<strong>sconosciuto”, “irreperibile”, “trasferito”</strong>;</li>



<li>l’inquilino contesta la validità della comunicazione in sede giudiziale.</li>
</ul>



<p>In altre parole: se il postino non riesce a consegnare la raccomanda per assenza del destinatario, ma all’indirizzo di consegna rileva comunque il nome del destinatario sulla cassetta postale, lascerà un avviso in informa il destinatario che la raccomandata darà depositato in ufficio postale dove potrà essere ritirata. In questo caso, anche se il destinatario non ritira la lettera, questa si considera comunque consegnata (salvo che il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di conoscerla). Diversamente se il postino restituisce al mittente la raccomandata con diciture destinatario “sconosciuto”, “irreperibile”, “trasferito”, la comunicazione non è andata a buon fine.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché la sola raccomandata può non essere sufficiente</h2>



<p>Affidarsi esclusivamente alla raccomandata A/R in situazioni di irreperibilità espone il locatore a diversi rischi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>contestazioni sulla effettiva conoscibilità dell’atto;</li>



<li>eccezioni di nullità o inefficacia della disdetta;</li>



<li>ritardi nelle procedure di sfratto o risoluzione;</li>



<li>rigetti o rinvii per vizi formali.</li>
</ul>



<p>In altre parole, anche se il diritto sostanziale è dalla parte del proprietario, un errore nella forma della comunicazione può compromettere l’intera strategia.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La notifica a mezzo ufficiale giudiziario: lo strumento più sicuro</h2>



<p>Quando l’inquilino è irreperibile o non ritira la posta, la soluzione giuridicamente più solida è la notifica a mezzo ufficiale giudiziario.</p>



<p>Questo tipo di notifica:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ha pieno valore legale e probatorio;</li>



<li>segue le forme previste dal codice di procedura civile;</li>



<li>resta valida anche in caso di irreperibilità del destinatario;</li>



<li>rende l’atto opponibile e difficilmente contestabile in giudizio.</li>
</ul>



<p>Se l’inquilino non viene trovato, l’ufficiale giudiziario procede con le modalità previste dalla legge (deposito, affissione, relata), assicurando comunque la validità della notifica.</p>



<p>La notifica tramite ufficiale giudiziario è particolarmente indicata – e spesso indispensabile – quando si tratta di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>disdetta del contratto di locazione;</li>



<li>diffida ad adempiere;</li>



<li>messa in mora per canoni non pagati;</li>



<li>risoluzione per inadempimento;</li>



<li>intimazione di sfratto;</li>



<li>comunicazioni che producono effetti patrimoniali o processuali rilevanti.</li>
</ul>



<p>In tutti questi casi, la certezza della forma è una tutela fondamentale per il locatore.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un errore molto diffuso tra i locatori</h2>



<p>Uno degli errori più comuni è pensare: “Se l’inquilino non ritira la raccomandata, allora non vale nulla”.</p>



<p>Questa affermazione è imprecisa, ma il problema opposto è altrettanto grave: pensare che basti sempre una raccomandata, anche quando l’inquilino è di fatto irreperibile.</p>



<p>La verità è che, in materia di locazioni, non conta solo inviare la comunicazione, ma poter dimostrare in modo certo e inattaccabile che essa sia stata validamente notificata.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La strategia corretta per tutelarsi</h2>



<p>Dal punto di vista pratico, il percorso più prudente per il locatore è il seguente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>invio della comunicazione tramite raccomandata A/R;</li>



<li>in caso di mancata consegna o irreperibilità del destinatario;</li>



<li>notifica dell’atto a mezzo ufficiale giudiziario;</li>



<li>eventuale avvio delle procedure giudiziarie (sfratto, risoluzione, recupero crediti).</li>
</ul>



<p>Questo approccio consente di prevenire eccezioni difensive strumentali, ridurre tempi e costi del contenzioso; presentarsi in giudizio con una posizione formalmente impeccabile.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni</h2>



<p>L’irreperibilità dell’inquilino non paralizza i diritti del proprietario, ma impone di utilizzare correttamente gli strumenti giuridici disponibili.</p>



<div class="wp-block-group alignfull has-text-color has-background" style="color:#000000;background-color:#ffffff"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<p class="has-text-align-center has-small-font-size" style="line-height:.9"></p>



<h2 class="wp-block-heading has-text-align-center" id="schedule-a-visit" style="font-size:59px;line-height:1.15"><strong>Richiedi una consulenza</strong></h2>



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		<item>
		<title>Affidamento dei figli e audizione del minore da parte del Giudice</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Simone Falusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 16:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Separazione e Divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento dei figli]]></category>
		<category><![CDATA[ascolto del minore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Introduzione Nel diritto di famiglia, la voce del minore ha assunto nel tempo un ruolo sempre più centrale. L’ascolto del bambino o del ragazzo coinvolto in un procedimento di affidamento non è più un elemento accessorio, ma un vero e proprio adempimento necessario quando la sua opinione può incidere sulle decisioni relative alla vita familiare. &#8230;</p>
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<h2 class="wp-block-heading">Introduzione</h2>



<p>Nel diritto di famiglia, la voce del minore ha assunto nel tempo un ruolo sempre più centrale. L’ascolto del bambino o del ragazzo coinvolto in un procedimento di affidamento non è più un elemento accessorio, ma un vero e proprio adempimento necessario quando la sua opinione può incidere sulle decisioni relative alla vita familiare.</p>



<p>Questo principio affonda le proprie radici non solo nella normativa interna, ma anche nelle convenzioni internazionali, in particolare nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che riconosce al minore il diritto di essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano.</p>



<p>Vediamo come si applica in Italia, quando l’audizione è obbligatoria, chi la svolge e qual è il suo reale peso nelle decisioni sull’affidamento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il diritto del minore a essere ascoltato</h2>



<p>L’art. 315-bis c.c. sancisce che il minore ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano.<br>Nel campo dell’affidamento e della regolamentazione dei rapporti con i genitori, questo diritto è ulteriormente specificato negli artt. 336-bis c.c. e 6 della legge n. 184/1983.</p>



<p>In quali casi l’audizione è obbligatoria?</p>



<p>L’ascolto deve essere effettuato ogni volta che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il minore ha compiuto 12 anni;</li>



<li>anche se ha meno di 12 anni, è comunque capace di discernimento, cioè in grado di esprimere opinioni autonome.</li>
</ul>



<p>Il giudice può omettere l’audizione solo se:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>è contraria all’interesse del minore, ad esempio perché fonte di forte stress emotivo;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>risulta manifestamente superflua, ad esempio quando il minore ha già espresso più volte la propria posizione in precedenti procedimenti.</li>
</ul>



<p>In questi casi, però, l’omissione deve essere motivata in modo rigoroso.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come si svolge l’ascolto del minore</h2>



<p>L’audizione non è un interrogatorio, ma un momento protetto in cui il giudice (o il giudice delegato) incontra il minore in un ambiente tranquillo.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Caratteristiche principali dell’ascolto</h3>



<p>Avviene senza la presenza dei genitori, per evitare condizionamenti. Gli avvocati possono assistere solo fuori dalla stanza, quando è consentito. È possibile la presenza di un esperto (psicologo o assistente sociale) quando il giudice lo ritiene opportuno.</p>



<p>L’audizione viene documentata tramite verbale, ma in forma rispettosa e non invasiva.</p>



<p>L’obiettivo è comprendere la realtà affettiva, le abitudini del minore, il rapporto con ciascun genitore e il suo punto di vista sulla situazione familiare.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quanto pesa la volontà del minore nella decisione del giudice</h2>



<p>La volontà del minore non è vincolante, ma ha un peso significativo. La giurisprudenza ritiene che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il giudice deve tener conto dell’opinione del minore in modo proporzionato alla sua età e maturità;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>se decide diversamente da quanto espresso dal minore, deve motivare adeguatamente la sua scelta;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>la volontà del minore non può sostituire l’accertamento del suo reale interesse.</li>
</ul>



<p>In particolare la Cassazione ha più volte chiarito che la volontà del minore è un elemento centrale, ma non esclusivo, nella valutazione complessiva del suo benessere psicofisico.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le ultime indicazioni della giurisprudenza</h2>



<p>Gli orientamenti più recenti confermano il carattere necessario dell’audizione:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’omissione dell’ascolto del minore determina la nullità del provvedimento, se la motivazione non è rigorosa.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’audizione non può essere sostituita da relazioni dei servizi sociali o da consulenze tecniche, salvo casi eccezionali.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il giudice deve valutare se il minore è davvero capace di discernimento e come la sua opinione si inserisce nel contesto familiare.</li>
</ul>



<p>In sintesi, ascoltare il minore non è una formalità, ma un passaggio fondamentale per costruire una decisione che rispetti i suoi bisogni affettivi e di crescita.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni</h2>



<p>L’audizione del minore nelle procedure di affidamento rappresenta un principio ormai consolidato: ascoltare il minore significa riconoscergli dignità, centralità e tutela, integrando la sua voce nel processo decisionale che riguarda la sua vita.<br></p>L'articolo <a href="https://avvocatoblog.it/famiglia/separazione-e-divorzio/affidamento-dei-figli-quando-il-giudice-ascolta-il-minore/">Affidamento dei figli e audizione del minore da parte del Giudice</a> proviene da <a href="https://avvocatoblog.it">Avvocatoblog</a>.]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Caduta in una buca: la Cassazione esclude la responsabilità del Comune se la vittima è distratta</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Simone Falusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 06:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[buca stradale]]></category>
		<category><![CDATA[caduta per buca stradale]]></category>
		<category><![CDATA[insidia stradale]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni per caduta buca stradale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La storia Una mattina di settembre, nel piazzale del mercato settimanale di Formia, una signora si muove tra i banchi affollati. Un passo in più, uno sguardo altrove, e all’improvviso cade rovinosamente a terra. Il motivo? Una buca nella pavimentazione, non segnalata, che le provoca la frattura del femore. Convinta che la colpa sia del &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/caduta-buca-stradale-1024x683.png" alt="" class="wp-image-12036" srcset="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/caduta-buca-stradale-1024x683.png 1024w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/caduta-buca-stradale-300x200.png 300w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/caduta-buca-stradale-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>La storia</strong></h2>



<p>Una mattina di settembre, nel piazzale del mercato settimanale di Formia, una signora si muove tra i banchi affollati. Un passo in più, uno sguardo altrove, e all’improvviso cade rovinosamente a terra. Il motivo? Una buca nella pavimentazione, non segnalata, che le provoca la frattura del femore.</p>



<p>Convinta che la colpa sia del Comune, custode dell’area pubblica, la donna si rivolge al giudice per chiedere il risarcimento dei danni, invocando l’art.&nbsp;<strong>2051 del Codice civile</strong>, che stabilisce la&nbsp;<strong>responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia</strong>, salvo che provi il “caso fortuito”.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Il percorso giudiziario</strong></h2>



<p>Il Tribunale di Latina prima, e la Corte d’appello di Roma poi, rigettano la domanda. Entrambi i giudici riconoscono che la caduta c’è stata e che la buca esisteva, ma ritengono che il vero motivo dell’incidente non sia la buca in sé, bensì la&nbsp;<strong>disattenzione della vittima</strong>.</p>



<p>La signora non si arrende e propone ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta non poteva essere considerata un “caso fortuito” tale da escludere la responsabilità del Comune, perché non era né imprevedibile né eccezionale.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Il principio affermato dalla Cassazione (ord. n. 29147/2025)</strong></h2>



<p>La&nbsp;<strong>Terza Sezione Civile</strong>&nbsp;della Suprema Corte ha respinto definitivamente il ricorso, confermando un orientamento ormai consolidato:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>“La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è oggettiva, ma può essere esclusa quando il danno è causato dal comportamento colposo del danneggiato, anche se tale comportamento è astrattamente prevedibile.”</p>
</blockquote>



<p>In altre parole, non serve che la condotta della vittima sia eccezionale o imprevedibile per interrompere il nesso causale. Basta che sia&nbsp;<strong>imprudente</strong>&nbsp;e che rappresenti la&nbsp;<strong>causa esclusiva dell’evento</strong>.</p>



<p>Nel caso concreto, la Corte ha sottolineato che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la buca era <strong>visibile</strong> e non occultata;</li>



<li>la zona del mercato era <strong>dissestata</strong> e richiedeva un minimo di cautela;</li>



<li>la caduta è avvenuta <strong>in pieno giorno</strong> e in un’area notoriamente irregolare.</li>
</ul>



<p>La condotta distratta della signora è stata dunque considerata&nbsp;<strong>la vera causa del danno</strong>, interrompendo il legame di causalità con la cosa custodita (la pavimentazione del piazzale).</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Un principio di equilibrio tra sicurezza e responsabilità personale</strong></h2>



<p>Questa decisione si inserisce nel solco tracciato dalle&nbsp;<strong>Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022)</strong>, che hanno chiarito definitivamente che la responsabilità del custode non è una presunzione automatica, ma richiede la prova del nesso tra la cosa e il danno.<br>Il custode può liberarsi dimostrando che l’evento è dipeso da un fattore esterno, come un fatto naturale, il comportamento di un terzo o della stessa vittima, purché questo abbia avuto efficacia causale autonoma.</p>



<p>La Cassazione ricorda inoltre che&nbsp;<strong>quanto più una situazione di pericolo è evidente e superabile con l’uso della normale prudenza</strong>, tanto più la disattenzione della vittima incide nel determinare il danno.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cosa significa in concreto</strong></h2>



<p>Per i cittadini, la sentenza rappresenta un monito: camminando in spazi pubblici bisogna prestare la normale attenzione richiesta dalle circostanze.<br>Per i Comuni, invece, è un richiamo a un principio di equilibrio: non basta che una persona si faccia male su suolo pubblico per determinare automaticamente una responsabilità dell’ente.</p>



<p>In sostanza, la Cassazione afferma che il dovere di custodia dell’amministrazione&nbsp;<strong>non sostituisce</strong>&nbsp;il dovere di prudenza dei cittadini.</p>



<p>Pur comprendendo la necessità di evitare un’eccessiva estensione della responsabilità degli enti pubblici, questa interpretazione della Cassazione appare — a mio avviso —&nbsp;<strong>eccessivamente rigorosa nei confronti del danneggiato</strong>.</p>



<p>L’onere probatorio richiesto a chi subisce un danno da buca o dissesto stradale rischia di diventare quasi insormontabile: il cittadino deve dimostrare non solo l’esistenza del pericolo e il nesso causale, ma anche superare la soglia della “distrazione”, che finisce spesso per assorbire ogni valutazione sullo stato dei luoghi.</p>



<p>In pratica, il rischio è che la tutela risarcitoria si svuoti, lasciando il danneggiato senza rimedio anche in presenza di situazioni di&nbsp;<strong>cattiva manutenzione evidente</strong>.</p>



<p>Serve, dunque, un equilibrio più equo tra il dovere di prudenza del cittadino e quello — altrettanto essenziale — di corretta custodia dei beni pubblici da parte della pubblica amministrazione.</p>L'articolo <a href="https://avvocatoblog.it/risarcimento-danni/caduta-in-una-buca-la-cassazione-esclude-la-responsabilita-del-comune-se-la-vittima-e-distratta/">Caduta in una buca: la Cassazione esclude la responsabilità del Comune se la vittima è distratta</a> proviene da <a href="https://avvocatoblog.it">Avvocatoblog</a>.]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Sauna del vicino e fumi fastidiosi: cosa prevede la legge</title>
		<link>https://avvocatoblog.it/condominio/sauna-del-vicino-e-fumi-fastidiosi-cosa-prevede-la-legge/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Simone Falusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 06:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proprietà e Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni e distanza dal confine]]></category>
		<category><![CDATA[fumi fastidiosi]]></category>
		<category><![CDATA[immissioni di rumore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La situazione descritta solleva diverse questioni legali, principalmente in relazione alle immissioni e alle distanze tra costruzioni. 1. Immissioni di fumo, odori e rumori: quando diventano illegali Per quanto riguarda le immissioni di fumo e rumore, l&#8217;art. 844 del Codice Civile stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo, &#8230;</p>
L'articolo <a href="https://avvocatoblog.it/condominio/sauna-del-vicino-e-fumi-fastidiosi-cosa-prevede-la-legge/">Sauna del vicino e fumi fastidiosi: cosa prevede la legge</a> proviene da <a href="https://avvocatoblog.it">Avvocatoblog</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/immissioni-di-fumi-1024x683.png" alt="" class="wp-image-12028" srcset="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/immissioni-di-fumi-1024x683.png 1024w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/immissioni-di-fumi-300x200.png 300w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/immissioni-di-fumi-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>La situazione descritta solleva diverse questioni legali, principalmente in relazione alle <strong>immissioni </strong>e alle <strong>distanze </strong>tra costruzioni.<br></p>



<h2 class="wp-block-heading">1. Immissioni di fumo, odori e rumori: quando diventano illegali</h2>



<p>Per quanto riguarda le immissioni di fumo e rumore, l&#8217;art. <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art844.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">844 del Codice Civile</a> stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori e simili provenienti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità. </p>



<p>Nel caso specifico, il fumo continuo dei camini e il rumore della pompa potrebbero essere considerati oltre la normale tollerabilità, soprattutto se impediscono il normale utilizzo dell&#8217;abitazione.<br><br>La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8420 del 11-04-2006, ha stabilito che nell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 844 c.c. si deve tenere conto della tutela della salute, considerata ormai intrinseca nell&#8217;attività di produzione e nei rapporti di vicinato. </p>



<p>Pertanto, se le immissioni di fumo sono nocive alla salute, potrebbero essere considerate intollerabili anche se provenienti da un&#8217;attività iniziata anteriormente.<br><br></p>



<h2 class="wp-block-heading">2. Le distanze da rispettare per forni, camini e strutture simili</h2>



<p>Per quanto riguarda le distanze, l&#8217;art. 890 del Codice Civile prescrive che chi vuole fabbricare forni, camini, o altre strutture potenzialmente pericolose o nocive presso il confine, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti o, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno. </p>



<p>La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23973 del 12-10-2017, ha specificato che le canne fumarie sono soggette alla regolamentazione di cui <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-vi/art890.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">all&#8217;art. 890 c.c. </a>e devono essere poste alla distanza fissata dai regolamenti locali.<br><br>La costruzione della sauna sul confine potrebbe violare l&#8217;art. <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-vii/art905.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">905 del Codice Civile,</a> che stabilisce una distanza minima di un metro e mezzo per l&#8217;apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino. Inoltre, l&#8217;ombreggiamento dell&#8217;orto potrebbe configurarsi come una limitazione del diritto di proprietà.<br><br>Per risolvere la situazione, sarebbe opportuno verificare innanzitutto se le costruzioni rispettano le distanze previste dai regolamenti locali. In caso contrario, si potrebbe richiedere l&#8217;adeguamento delle strutture. </p>



<p>Per quanto riguarda le immissioni di fumo e rumore, se queste superano effettivamente la normale tollerabilità, si potrebbe richiedere l&#8217;adozione di misure per ridurle, come l&#8217;installazione di filtri per i camini o l&#8217;isolamento acustico per la pompa.<br><br>In ogni caso, prima di intraprendere azioni legali, sarebbe consigliabile tentare una <strong><a href="https://www.falusi.it/altri-servizi/mediazione-civile/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mediazione </a></strong>con il vicino per trovare una soluzione amichevole che possa soddisfare entrambe le parti, come ad esempio la modifica dell&#8217;orientamento dei camini o lo spostamento delle strutture a una distanza maggiore dal confine.</p>L'articolo <a href="https://avvocatoblog.it/condominio/sauna-del-vicino-e-fumi-fastidiosi-cosa-prevede-la-legge/">Sauna del vicino e fumi fastidiosi: cosa prevede la legge</a> proviene da <a href="https://avvocatoblog.it">Avvocatoblog</a>.]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Vendita auto tramite agenzia: posso vendere da solo se trovo io l’acquirente?</title>
		<link>https://avvocatoblog.it/contratti/vendita-auto-tramite-agenzia/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Simone Falusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 07:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti]]></category>
		<category><![CDATA[vendita autovettura con agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[vendita veicolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Salve, vorrei informazioni su questo caso: per vendere la mia auto, dopo che mi sono interessato personalmente da privato per la vendita, pubblicando annunci sui vari siti, mi sono affidato ad una agenzia mandataria per vendita auto. Da premettere che il giorno prima del contratto ricevo una telefonata da un presunto acquirente, fortemente interessato all&#8217;acquisto &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1536" height="1024" src="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/vendita-auto-con-agenzia.png" alt="vendita_auto_agenzia" class="wp-image-12021" srcset="https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/vendita-auto-con-agenzia.png 1536w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/vendita-auto-con-agenzia-300x200.png 300w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/vendita-auto-con-agenzia-1024x683.png 1024w, https://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/vendita-auto-con-agenzia-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></figure>



<p><strong><em>Salve, vorrei informazioni su questo caso: per vendere la mia auto, dopo che mi sono interessato personalmente da privato per la vendita, pubblicando annunci sui vari siti, mi sono affidato ad una agenzia mandataria per vendita auto. Da premettere che il giorno prima del contratto ricevo una telefonata da un presunto acquirente, fortemente interessato all&#8217;acquisto e quindi fisso un appuntamento per far visionare l&#8217;auto. L&#8217;appuntamento si è svolto il giorno dopo della stipula del contratto ed io ho avvisato che avevo un &#8220;cliente&#8221; potenziale. Mi è stato detto dal Mandatario che potevo fare vedere l&#8217;auto ma che poi dovevano trattare loro la compravendita ed il prezzo. Alla fine scopro che il prezzo di vendita finale era almeno del 20% in più di quello pattuito con me, per la sua provvigione, per cui l&#8217;acquirente ha deciso di non comprare più l&#8217;auto. Allora il mio quesito è questo: se l&#8217;acquirente lo procurato io, il giorno prima della data del contratto mandatario, posso liberamente vendere la mia auto al mio acquirente o l&#8217;agenzia ha il diritto di vendita anche su contatti avuti prima del data contrattuale.</em></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Natura del contratto con l’agenzia</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>Il contratto che hai sottoscritto con l’agenzia è, con ogni probabilità, un mandato a vendere o incarico di vendita.<br>In base all’art. 1703 c.c., il mandato è il contratto con cui una parte (il mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (il mandante).<br>Nel tuo caso, l’agenzia agisce per tuo conto per reperire un acquirente e concludere la vendita.</p>



<p>Spesso questi contratti prevedono una clausola di esclusiva, anche implicita, in forza della quale il mandante non può concludere direttamente la vendita durante il periodo di validità dell’incarico, pena il pagamento della provvigione all’agenzia.<br>Ma, se l’esclusiva non è prevista, puoi vendere liberamente l’auto a terzi.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Momento di maturazione del diritto alla provvigione</h2>



<ol start="2" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>L’agenzia (mandatario o mediatore, a seconda dei casi) ha diritto alla provvigione solo se la vendita è conclusa grazie alla sua attività (art. 1755 c.c. per la mediazione o art. 1709 c.c. per il mandato oneroso).</p>



<p>Nel tuo racconto, l’acquirente è stato da te procurato prima della firma del contratto con l’agenzia.<br>Dunque, il contatto non deriva dall’attività del mandatario e non può fondare alcun diritto alla provvigione, a meno che:</p>



<p>nel contratto non sia specificato che la provvigione è dovuta anche per vendite a soggetti già conosciuti dal mandante, oppure</p>



<p>non vi sia un’esclusiva che vieti di vendere a chiunque durante la durata dell’incarico, indipendentemente da chi abbia procurato l’acquirente.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Possibilità di vendere al tuo acquirente</h2>



<ol start="3" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>Se il contatto con l’acquirente è anteriore alla data del contratto con l’agenzia, e se il contratto non prevede clausole retroattive o di esclusiva totale, puoi vendere direttamente la tua auto a quell’acquirente senza dover nulla all’agenzia.</p>



<p>In pratica:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>devi poter dimostrare la data del primo contatto (ad esempio, messaggi, email, telefonata, appuntamento fissato prima della sottoscrizione);</li>



<li>devi verificare attentamente il testo del contratto con l’agenzia: se contiene clausole come “l’agenzia ha diritto alla provvigione per qualsiasi vendita avvenuta nel periodo di incarico, anche a soggetti conosciuti in precedenza”, la questione cambia e può esserti richiesta la provvigione.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Il comportamento dell’agenzia</h2>



<p>L’atteggiamento dell’agenzia – che ha “rialzato” il prezzo di vendita di circa il 20% rispetto al valore concordato – può costituire inadempimento contrattuale o comportamento contrario alla buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), se non era stata autorizzata a fissare autonomamente il prezzo.<br>In tal caso, potresti contestare formalmente per iscritto il loro operato e riservarti di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni per la perdita della vendita.</p>L'articolo <a href="https://avvocatoblog.it/contratti/vendita-auto-tramite-agenzia/">Vendita auto tramite agenzia: posso vendere da solo se trovo io l’acquirente?</a> proviene da <a href="https://avvocatoblog.it">Avvocatoblog</a>.]]></content:encoded>
					
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