<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:blogger='http://schemas.google.com/blogger/2008' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-689946401583138448</id><updated>2012-02-16T11:20:58.440-08:00</updated><category term='rapporti con le banche'/><category term='ricorso all&apos;abf'/><category term='centrale rischi e crif'/><title type='text'>banche</title><subtitle type='html'>Il privato nei confronti delle banche è un utente debole. Fatti rispettare!</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>utente</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05034437742764783299</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>13</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-689946401583138448.post-244810196828090176</id><published>2010-09-25T01:46:00.000-07:00</published><updated>2010-09-25T01:46:23.576-07:00</updated><title type='text'>Tribunale di Pescara ordinanza del 21 dicembre 2006 - Giudice Dott. G. Falco</title><content type='html'>TRIBUNALE DI PESCARA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ORDINANZA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R.G. N. 5494/2006 e 5495/2006 (riuniti)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Giudice,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 21.12.2006;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esaminati i ricorsi introduttivi (riuniti per connessione all’udienza del14.12.2006), le deduzioni difensive della parte resistente nonché le risultanze processuali acquisite in atti;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Premesso innanzitutto che le società ricorrenti, con le domande ex art. 700 c.p.c. ante causam (depositate il 24.11.2006) di cui al presente procedimento:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Hanno dedotto di avere subito da parte della BANCA- nel corso del mese di novembre del 2006- una “segnalazione di sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d’Italia in ordine ad un loro presunto saldo debitore scaturito dai contratti di finanziamento e di affidamento in c/c oggetto di contestazione in un giudizio ordinario attualmente pendente tra esse e la predetta Banca innanzi a questo Tribunale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Hanno denunziato la illegittimità di detta segnalazione perché afferente ad una posizione di debito in realtà (a loro dire) inesistente, perché scaturita da rapporti bancari- quali quelli in questione- affetti, secondo quanto da essi già denunziato nel predetto giudizio ordinario, da molteplici invalidità negoziali e conseguenti indebite attribuzioni di costi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Hanno di conseguenza invocato in via urgente (ed ante causam) la sospensione della illecita segnalazione, preannunziando la futura instaurazione di un giudizio di merito contro la resistente per l’accertamento della illegittimità della segnalazione e della conseguente responsabilità dell’ente segnalante, con condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti (cfr. il ricorso).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Osservato più in particolare che nel predetto giudizio ordinario di merito (nella specie pendente innanzi al Dott. Romandini da data anteriore al deposito dei ricorsi cautelari di cui è causa):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Le attrici (quivi ricorrenti) hanno dedotto- per quanto qui interessa- la invalidità parziale sia dei contratti di apertura di credito in c/c. n. * e * (per asserita nullità dei patti e degli addebiti relativi all’anatocismo, alla Commissione di massimo scoperto, agli interessi ultralegali, alle valute, nonchè per asserita usurarietà dei relativi “costi”), sia dei contratti di finanziamento del 31.3.2006 (per asserita indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c. e per asserita illegittima capitalizzazione degli interessi delle rate di mutuo attraverso la previsione negoziale della debenza di interessi moratori sull’intera rata di rimborso, comprensiva di capitale e di interessi corrispettivi) nonchè la contrarietà a buona fede del rifiuto della Banca di accettare la loro proposta di vendita dei Fondi posti a garanzia dei predetti finanziamenti; le attrici hanno quindi domandato- sulla base dei fatti di cui sopra- la condanna della Banca da un lato al pagamento delle somme che- attraverso la richiesta depurazione dai saldi negativi dei predetti contratti dei costi illegittimi denunziati e secondo la loro prospettazione- risulterebbero a loro credito, dall’altro al risarcimento dei danni subiti per l’altrui comportamento contrario a buona fede (cfr. la citazione del 18.5.2006).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· La convenuta (quivi resistente)- nel costituirsi in giudizio- ha controdedotto, per quanto quivi interessa, la infondatezza delle avverse doglianze negoziali e contabili, la legittimità di tutte le pattuizioni di cui ai rapporti bancari censurati dalla controparte nonché del proprio comportamento negoziale; essa ha quindi richiesto in via riconvenzionale la condanna delle attrici al pagamento delle somme a debito del cliente derivanti dai predetti rapporti bancari (cfr. la comparsa di risposta del 25.10.2006).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rilevato che l’eccezione di inammissibilità delle domande cautelari ante causam ex art. 700 c.p.c. quivi sollevata dalla resistente (e da quest’ultima motivata sul fatto della pendenza tra le medesime parti innanzi a questo Tribunale del predetto giudizio ordinario il quale- inerendo ai medesimi rapporti bancari dai quali è scaturita la segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia della quale quivi si chiede la sospensione urgente- avrebbe dovuto ivi necessariamente “ospitare” ad avviso della resistente- appunto “in corso di causa” ex art. 669 quater c.p.c.- anche le istanze cautelari del presente procedimento) risulta infondata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Premesso al riguardo in diritto ed in sintesi che:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· I provvedimenti di urgenza sono caratterizzati- com’è noto ed in generale (salvo i provvedimenti cd. “totalmente anticipatori” di cui al novellato art. 669 octies comma VI c.p.c.)- dalla provvisorietà e dalla strumentalità, nel senso che essi sono volti ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3473 del 09/04/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15986 del 20/12/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6785 del 24/05/2000).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Pertanto essi sono destinati a perdere ogni efficacia e vigore a seguito della decisione emessa nel successivo giudizio di merito nella quale rimangono assorbiti e caducati, con conseguente esaurimento della funzione cautelare che li caratterizza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4964 del 11/03/2004).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Ne consegue che colui “che ha fondato motivo di ritenere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al Giudice i provvedimenti d’urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito” (cfr. l’art. 700 c.p.c.).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· È noto inoltre che “prima dell’inizio della causa di merito, la domanda cautelare si propone al giudice competente a conoscere del merito” (cfr. l’art. 669 ter c.p.c.).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· È parimenti noto che “quando vi è causa pendente per il merito, la domanda cautelare deve essere proposta al Giudice della stessa” (cfr. l’art. 669 quater c.p.c.).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· In ogni caso, perché possa parlarsi di causa pendente per il merito, e quindi di competenza del giudice davanti al quale il provvedimento di urgenza o cautelare ex art. 700 c.p.c. è stato proposto, occorre che sussista un rapporto di inerenza attuale tra una tale domanda e la lite in corso, nel senso che tale lite deve comprendere nel suo oggetto l'accertamento anche nel diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria, il provvedimento ex art. 700 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9740 del 1994; Cass. N. 2339/1987).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rilevato che nella specie il mero confronto (della evidente diversità) dell’oggetto dei due procedimenti rende palese la infondatezza della eccezione di rito in esame in quanto ed in sintesi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· La domanda cautelare di sospensione urgente della illegittima segnalazione è, nel caso di specie, oggettivamente (oltre che, da parte dei ricorrenti, espressamente) strumentale alla futura instaurazione di un giudizio ordinario avente ad oggetto l’accertamento (a cognizione piena) della illiceità della segnalazione e della conseguente responsabilità risarcitoria dell’ente segnalante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· L’accoglimento in via cautelare della caldeggiata istanza sospensiva della segnalazione sarebbe quindi strumentale alla tutela dell’interesse dei ricorrenti ad evitare la perduranza della illegittima segnalazione fino alla eventuale sentenza di merito che- all’esito del preannunciato futuro giudizio di merito- ne accertasse in futuro la illiceità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Tale domanda cautelare non ha, per contro, alcun rapporto di strumentalità con quelle (principali e riconvenzionali) oggetto del processo di merito già pendente, il quale (in ragione dei petita e delle cause petendi ivi versate) sfocierà nella (diversa) pronunzia della illiceità o meno dei contratti e nella conseguente determinazione dei rapporti patrimoniali di dare ed avere tra le parti, senza quindi alcuna statuizione in ordine alla segnalazione quivi controversa (e peraltro, come detto, sopravvenuta a quel giudizio) rispetto alla quale soltanto il provvedimento urgente quivi richiesto potrebbe avere natura strumentale ed anticipatoria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Non può quindi in alcun modo identificarsi il giudizio ordinario tuttora pendente avanti a questo Tribunale in quello di merito quivi preannunziato dalle società ricorrenti e del quale (soltanto) la invocata misura cautelare ex art. 700 c.p.c. sarebbe effettivamente anticipatoria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· La circostanza che in entrambi i procedimenti si discuta della legittimità o meno dei medesimi contratti bancari intercorsi tra le parti- ma al fine di fondare pretese giudiziali completamente diverse tra loro - rende i medesimi (semplicemente) avvinti da una mera connessione, che ne potrebbe, in caso di futura contemporanea pendenza, legittimare una riunione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Passando a questo punto all’esame del “merito cautelare”, si ritiene la sussistenza- per le ragioni che si diranno- dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per l’accoglimento della spiegata domanda cautelare limitatamente alla segnalazione di sofferenza relativa agli affidamenti di cui ai conti correnti nn.316 e 314 meglio indicati in atti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Deve per contro riconoscersi la infondatezza- per le ragioni che si diranno- della pretesa cautelare in relazione alla segnalazione di sofferenza relativa ai due mutui n.107- 603- 6085526 e n. 107.601.6085527&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Premesso innanzitutto- in relazione alla materia di cui è causa- che:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· L’art. 53, comma I, lett. b) del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) prevede che la Banca d’Italia, in conformità alle delibere del CICR, emani disposizioni generali aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Gli artt. 67, comma I, lett. b) e 107, comma II, lett. b) del TUB riproducono la stessa norma rispettivamente nell’ambito della vigilanza consolidata, l’uno, e con riferimento agli intermediari iscritti nell’elenco speciale, l’altro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Il rischio creditizio, ovvero il rischio di variazioni di valore (inattese) delle attività finanziarie riconducibili all’insolvenza del debitore, è componente certa del “sistema dei rischi” (rischio di mercato, rischio di credito, rischio operativo, altri rischi) in cui operano gli intermediari per definizione. Come tale è certamente ricompreso nel “rischio” menzionato dagli artt. 53, 67 e 107 del TUB e, dunque, oggetto di possibile intervento da parte della Banca d’Italia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Il CICR, con delibera del 29 marzo 1994, assunta ai sensi dei citati artt. 53, 67 e 107 del TUB, ha disciplinato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia, dettando i principi generali della materia. La predetta disciplina si applica alle banche autorizzate in Italia all’esercizio dell’attività creditizia, agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB che fanno parte di un gruppo bancario iscritto all’albo, ovvero sono iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· L’art. 51 del TUB pone a carico delle banche l’obbligo di inviare all’Organo di Vigilanza le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato o documento richiesto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Un successivo provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995 ha individuato le società finanziarie con obbligo di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi in quegli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli artt. 64 e 107 del TUB, che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, così come definita dall'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Al fine di accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso il CICR, con la delibera del 3 maggio 1999, ha rilevato l'opportunità di conoscere anche le informazioni relative agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevazione della centrale rischi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· A completare il quadro normativo disciplinante il funzionamento della Centrale Rischi concorrono le istruzioni per gli intermediari creditizi adottate dalla Banca d'Italia il 14 novembre 2001, costituenti l'8° aggiornamento della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991. Peraltro, a partire da gennaio 2005, è entrato in vigore il 9 aggiornamento, adottato il 22 giugno 2004, fatte salve alcune disposizioni relative alla rilevazione dello status della clientela e al servizio di informazione periodico che sono entrate in vigore da gennaio 2006.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Ad oggi, pertanto, tale sistema è regolato da norme di legge e da disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalla Banca d'Italia (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· La Centrale dei rischi in parola, così disciplinata, costituisce, in sintesi, “un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia” (cfr. testualmente l’art. 2 [Obiettivi della Centrale dei rischi] della Circolare n. 139/91 della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Trattasi in particolare di un sistema informativo che accentra le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai singoli clienti (persone fisiche e giuridiche) per la successiva restituzione agli intermediari stessi dell’indebitamento globale dei rispettivi clienti verso il sistema (cd. “posizione globale di rischio”). La Banca d’Italia, attraverso la Centrale dei rischi, fornisce agli intermediari segnalanti una informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per la gestione del rischio di credito. L’obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario” (cfr. l’art. 2 [Scopo del servizio centralizzato dei rischi] della Circolare della Banca d’Italia n. 238/2001 e successivi aggiornamenti).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Gli intermediari segnalano mensilmente alla Banca d’Italia gli affidamenti concessi a ciascun cliente, singolarmente e in cointestazione con altri soggetti. Oltre alle contestazioni, la Centrale dei rischi rileva anche i rapporti di coobbligazione esistenti tra le società censite e i soci che rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni assunte dalle società stesse verso l’intermediario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· La segnalazione alla Centrale dei rischi è dovuta qualora, alla data di riferimento, il cliente goda di crediti per cassa o firma complessivamente pari o superiori a 75.000,00 Euro, abbia rilasciato garanzie personali o reali a favore di terzi per il medesimo importo, abbia un’esposizione in derivati finanziari pari o superiore a 75.000,00 Euro o abbia in essere, sempre per un importo pari o superiore a 75.000,00 euro, talune delle operazioni censite in apposita sezione informativa del prospetto diffuso dalla Banca d’Italia. La posizione del cliente in sofferenza e i passaggi a perdita su crediti in sofferenza devono essere segnalati alla Centrale dei rischi a prescindere dal loro importo. La segnalazione non è più dovuta a partire dal mese nel corso del quale il credito è sceso al di sotto dei suddetti limiti di censimento ovvero il rapporto si è estinto. In ogni caso il venir meno dell’obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle rilevazioni precedenti” (cfr. l’art. 6.1 [Presupposti per la segnalazione di un soggetto alla Centrale dei rischi] della Circolare della Banca d’Italia n. 238/2001 e successivi aggiornamenti).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· La segnalazione di un cliente alla Centrale Rischi è dovuta- quindi- innanzitutto quando il rapporto di credito rientra nei limiti di censimento definiti dalle Istruzioni della Banca d’Italia. Tra le segnalazioni dovute, la maggior parte non presentano margini di discrezionalità per gli intermediari, in quanto è la stessa norma- come visto- che determina l’importo oltre il quale la registrazione deve comunque effettuarsi; l’appostazione a sofferenza, invece, implica una valutazione complessa ed entro certi limiti discrezionale per gli intermediari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Infatti, sebbene la norma relativa ai limiti di censimento preveda in generale che la segnalazione è comunque dovuta quando la posizione del cliente è in sofferenza, l’art. 1.5, sezione 2, capitolo II, delle Istruzioni della Banca d’Italia, rubricato “sofferenze”, dispone: “Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· La Centrale dei rischi, inoltre, “rileva informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato (status). In particolare viene rilevato il passaggio dei crediti a sofferenza, la ristrutturazione del credito, nonchè la regolarizzazione di posizioni in precedenza segnalate a sofferenza o oggetto di ristrutturazione” (cfr. l’art. 5 [Rilevazione dello status della clientela] della Circolare n. 139/91 della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· I soggetti intestatari di posizioni di rischio, a seguito di segnalazione, sono censiti dalla Centrale Rischi in un archivio anagrafico ed identificati in modo univoco mediante l’assegnazione di un codice CR utilizzato per lo scambio delle informazioni ad essi relative.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Il sistema informativo della Centrale dei rischi consente pertanto agli istituti di credito di conoscere elementi indicativi della situazione di insolvenza dei soggetti finanziati, quali la revoca degli affidamenti e l'emissione di decreti ingiuntivi (così da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· La conseguenza diretta della segnalazione alla Centrale dei Rischi è la revoca delle linee di credito da parte di altri istituti bancari e l’impossibilità di accedere al sistema del credito in generale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Da quanto sin qui esposto risulta evidente che il sistema della Centrale Rischi è fondato su una stretta collaborazione fra intermediari e Banca d’Italia, per cui si registrano flussi informativi provenienti dagli uni e diretti verso l’altra e viceversa. E’ necessario che il sistema funzioni correttamente e che le informazioni in esso registrate risultino esatte e complete, specie in considerazione delle conseguenze negative che potrebbe determinare una segnalazione presso la Centrale Rischi in capo ad un soggetto erroneamente censito. Le informazioni registrate in tali archivi, infatti, possono qualificarsi ai sensi dell’art. 17, D.lgs. 196/2003 (per brevità TUP) come dati cd. “semi-sensibili”, ovvero dati diversi da quelli sensibili e giudiziari il cui trattamento presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Gli intermediari sono tenuti a controllare le segnalazioni di rischio trasmesse (mensilmente) alla Banca d’Italia, con particolare riguardo alle informazioni anagrafiche, ed a rettificare anche di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete. Hanno altresì l’obbligo di verificare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Centrale Rischi. L’attività di controllo non deve limitarsi alla fase di codifica, ma va estesa anche alle altre comunicazioni ed ai flussi di ritorno periodici. In assenza di rettifiche da parte degli enti segnalanti, i dati registrati negli archivi della Centrale Rischi si considerano implicitamente confermati (cfr. l’art. 5 [Responsabilità degli intermediari] della Circolare n. 139/91 della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti). Per questo “il corretto funzionamento della Centrale dei Rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti” (cfr. l’art. 5 ultimo citato), alla cui “responsabilità è rimessa la valutazione dell’esistenza dei presupposti per l’accesso all’informazione (cfr. l’art. 9 della Circolare in esame).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Una erronea segnalazione a sofferenza, ad esempio, danneggia fortemente la reputazione e dignità personale del soggetto interessato, incide negativamente sulle relazioni sociali e professionali, mina la possibilità per il cliente di accedere al credito bancario oltre a comportare la revoca di quello già concesso, con conseguente lesione del “diritto di impresa” (Trib. Palermo, 4 novembre 2002; Trib. Brindisi, 20 luglio 1999).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Al riguardo, molto si è discusso intorno al concetto di “stato di insolvenza” quale presupposto per l’appostazione a sofferenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Un orientamento giurisprudenziale subordina la segnalazione alla Centrale Rischi di una posizione a sofferenza alla sussistenza, in capo al soggetto segnalato, di uno stato d’insolvenza così come previsto dall’art. 5 Legge fallimentare (Trib. Alessandria, 20 ottobre 2000; Trib. Palermo, 4 novembre 2002; Tribunale di Napoli ordinanza del 22/10/2002).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Altra giurisprudenza, invece, esclude che il concetto di insolvenza di cui all’art. 5 Legge fallimentare possa costituire un valido parametro di riferimento cui ancorare il giudizio dell’istituto segnalante, attesa la diversità di ratio delle due discipline. In un caso (quello della Legge fallimentare), infatti, si tratta di identificare il momento in cui convenga procedere, anziché con l’esecuzione individuale, alla tutela collettiva della massa dei creditori di una determinata impresa ed alla sostituzione coattiva di un imprenditore che, sulla base di un’analisi globale di tipo dinamico e prospettico, è risultato non più capace di garantire una gestione efficiente e redditizia dell’organismo produttivo; nell’altro caso, invece, si tratta di stabilire se una determinata posizione creditoria (facente capo ad una banca o ad altro intermediario finanziario, nei confronti di un soggetto non necessariamente imprenditore) debba essere segnalata alla Centrale Rischi ed eventualmente nella categoria delle sofferenze: in pratica, occorre valutare se una segnalazione così fatta corrisponda all’interesse degli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, di mettere reciprocamente a disposizione uno strumento informativo in grado di accrescere la loro capacità di valutazione e di controllo della clientela.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Lo scopo è quello di impedire che i clienti, attraverso affidamenti multipli, possano ricevere dal sistema bancario concessioni di credito sproporzionate alla loro consistenza patrimoniale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· In ogni caso, stante la funzione di pubblicità a tutela del mercato creditizio, il giudizio che giustifica la segnalazione non può non tener conto di tale precipua finalità e non può prescindere dal doveroso accertamento di una condizione di difficoltà economico-finanziaria del cliente cui quella "sofferenza" sia riconducibile (Tribunale di Palermo, sentenza del 04/11/2002; Trib. Foggia, 19 dicembre 2003).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· L’istituto creditore deve eseguire la segnalazione quando ravvisi tale difficoltà, senza dover effettuare un’analisi al fine di verificare che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di fallimento. La suddetta segnalazione va, quindi, compiuta anche se il debitore non versi in stato di decozione (Trib. Roma, 6 marzo 2001). Diversamente, risulterebbe frustrata l’utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli altri intermediari, segnatamente quelli che hanno già concesso affidamenti al soggetto segnalato, si troverebbero nell’impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, ormai pregiudicata in maniera irreversibile dal prossimo fallimento del debitore. Il presupposto minimo della segnalazione deve, dunque, identificarsi in uno stato di insolvenza di minore intensità, ma che sia oggettivamente sussistente e che, ad un giudizio prognostico dell’istituto di credito, si presenti come non momentaneo, dagli incerti sviluppi, ma non necessariamente irreversibile: come è stato detto, uno stato di insolvenza forse normativamente più vicino all’art. 187 l. fall. che non all’art. 5.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· La segnalazione della posizione a sofferenza, richiede, comunque, che il soggetto si trovi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell’intermediario. Deve, quindi, distinguersi la situazione che legittima l’appostazione in sofferenza, riscontrabile in un’impossibilità di recuperare il credito vantato perché il soggetto affidato si trova in gravi e non transitorie difficoltà economiche, in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, dalle posizioni cd. ad incaglio, ovvero temporanei disagi economici destinati ad essere superati in un congruo periodo di tempo senza che si prospetti come verosimile l’azione giudiziaria di recupero (Trib. Catania, 2 aprile 2003).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· E’ quindi certo, in base alle Istruzioni della Banca d’Italia, che la segnalazione a sofferenza non può discendere automaticamente dall’inadempimento del debitore, perché dal semplice ritardo non può scaturire la segnalazione (Trib. Alessandria, ord. 20.10.2000, in Banca, borsa, tit. cred. 2001, II, 571).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Peraltro il Manuale per la compilazione della matrice dei conti, emanato dalla Banca d’Italia con circolare n. 49 del8.2.1989 e successivi aggiornamenti (l’ultimo il 15° del 31.7.2002) alla Sez. III, voce 2367 “Partite incagliate” dispone espressamente: “Deve essere ricondotta nella presente voce l’intera esposizione (crediti per cassa, buoni fruttiferi, certificati di deposito e crediti di firma) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo […]”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Pertanto, come precisato dalla giurisprudenza, deve considerarsi illegittima la segnalazione fondata su un temporaneo disagio economico del cliente il quale abbia tempestivamente offerto all’istituto di estinguere la propria posizione debitoria attraverso il pagamento dilazionato in più rate proporzionate all’entità del debito (Trib. Cagliari, 25 ottobre 2000).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Parimenti, non può essere considerata lecita (e la precisazione assume rilievo centrale, come si vedrà, nel caso di specie) una segnalazione di un credito contestato (cd. “credito litigioso”) qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza (si pensi alle diffuse questioni spesso dibattute tra banca e cliente circa la legittimità dell’anatocismo fondato sugli usi normativi ex art. 7 NUB per i contratti anteriori alla riforma dell’art. 120 TUB, ovvero alle questioni della legittimità o meno ex art. 1284 c.c. degli interessi ultralegali “uso piazza” etc. e circa, di conseguenza, la correttezza l’erroneità dei conteggi) e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto del cliente (riconducibile giuridicamente alla cd. “autotutela” di cui all’art. 1460 c.c.) di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione (cfr. sul punto Trib. Cagliari, ord. 28.11.1995, in Banca, borsa e tit. cred, 1997, II, 357, che fa il caso in cui, “ a fronte di fondate contestazioni del cliente in ordine alla pretesa della banca, quest’ultima utilizzi la segnalazione come mezzo di illecita pressione, rivolta ad esempio ad una definizione più sollecita ed a condizioni più “gradite” della controversia”).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Infatti, se è vero che in virtù delle Istruzioni della Banca d’Italia per gli intermediari finanziari adottate in attuazione della delibera CICR del 29.3.1994 e della Circolare della Banca d’Italia n. 139/91 i soggetti intermediari sono tenuti a segnalare le posizioni “a rischio”, gli stessi, tuttavia, devono operare una valutazione complessiva sulle condizioni economiche e finanziarie del cliente e non possono dare rilievo al semplice ritardo nel pagamento di un debito, costituendo fonte di responsabilità le segnalazioni erronee, ovvero effettuate con finalità strumentali, utilizzando cioè indebitamente l’istituto allo scopo di esercitare una “pressione” sul cliente che avanzi delle semplici rimostranze in ordine all’esistenza ed entità del credito rifiutandone il soddisfacimento. Laddove la concreta situazione del cliente- sia pure inadempiente- non crei alcun allarme quanto alla sua generale solvibilità, non vi è ragione di creare un pregiudizio per la sua immagine commerciale ed anzi un diverso comportamento sarebbe sanzionabile sul piano della responsabilità civile (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 14.10.2004; Tribunale di Palermo, ordinanza del 4.11.2002; Tribunale di Milano, ordinanza del 31.7.2001).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· L'appostazione di un credito in sofferenza e la conseguente segnalazione alla Centrale dei Rischi- nelle ipotesi appena menzionate e più in generale in assenza dei presupposti di legge- sarebbe infatti contraria ai principi di buona fede e correttezza nel funzionamento del rapporto bancario e legittimerebbe un addebito di responsabilità dell’Istituto segnalante per violazione di quel dovere di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere all'esecuzione di qualsivoglia tipologia di contratto e che- in concreto- si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà il quale impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti i quali, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (cfr. per tutte al riguardo da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13345 del 07/06/2006).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Peraltro, l'inosservanza dei doveri di tenuta della contabilità e di comunicazione di notizie corrette e veritiere, in conformità delle disposizioni della legge bancaria e delle direttive impartite dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle attribuzioni da tale legge affidatele, è sanzionabile, per i componenti del consiglio di amministrazione degli istituti di credito, privi di funzioni rappresentative, ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ove ascrivibile ad azioni od omissioni dei medesimi. Pertanto, tale disciplina sanzionatoria non contiene alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, presupponendo, invece, "l'imputabilità" dell'infrazione al suo autore e quindi il dolo o la colpa, non diversamente da quanto stabilito dalla disciplina generale dell'illecito amministrativo, desumibile dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6302 del 18/04/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23012 del 09/12/2004)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Inoltre, come di recente precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7037 del 28/03/2006), “la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da un cliente nei confronti di una banca, a causa dell'erronea segnalazione del proprio nominativo alla Centrale rischi della Banca d'Italia per un credito "in sofferenza", è devoluta al giudice ordinario, non rientrando tra le controversie in materia di pubblici servizi attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo introdotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - in quanto detta giurisdizione esclusiva presuppone che la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo, ovvero avvalendosi della facoltà, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del predetto potere. Per contro, l'interesse del cliente a non essere leso dal comportamento della banca, in affermata violazione delle disposizioni dell'autorità di vigilanza, configura un diritto soggettivo, restando irrilevante l'inosservanza da parte della banca delle istruzioni impartite in materia dalla Banca d'Italia, giacché l'interesse del cliente è del tutto indipendente dall'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Istituto Centrale sulle banche”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Risulta quindi ammissibile una domanda ex art. 700 c.p.c. di revoca della segnalazione di un credito in sofferenza operata da un istituto di credito alla Centrale rischi della Banca d'Italia, domanda che- in difetto di accertamento di una condizione di difficoltà economico-finanziaria del cliente segnalato- risulta altresì fondata. Sussiste infatti il periculum in mora che legittima la concessione del provvedimento d'urgenza nel caso di richiesta di revoca della segnalazione di una sofferenza alla Centrale rischi, poiché la reiterazione mensile della segnalazione mina la possibilità per il cliente di ricorrere al credito bancario, causando così una lesione del "diritto all'impresa". La non corretta segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia dell'esistenza di un credito "a sofferenza" verso il cliente è infatti idonea non solo a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualità, ma anche a determinare una progressiva accentuazione degli stessi, per cui può costituire il periculum in mora che giustifica la concessione di un provvedimento d'urgenza, consistente nell'ordine dato alla banca di eliminare la segnalazione del credito in questione da quelle a sofferenza (Tribunale di Napoli, Ordinanza del 22/10/2002).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Orbene, passando a questo punto all’esame del “merito cautelare” ed applicando i superiori principi al caso di specie, si ritiene la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per l’accoglimento della spiegata domanda cautelare limitatamente alla segnalazione di sofferenza relativa agli affidamenti di cui ai conti correnti nn. 316 e 314 meglio indicati in atti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infatti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Il saldo del c/c n. 314 risulta- secondo la prospettazione della Banca- a debito del correntista per la somma di €. 95.878,67 (cfr. la diffida di pagamento del 17.7.2006).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Il saldo del c/c n. 316 risulta- sempre secondo la prospettazione della Banca- a debito del correntista per la somma di €. 31.424,11 (cfr. la ulteriore diffida di pagamento del 17.7.2006).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Nei saldi debitori in questione sono confluiti i costi di volta in volta addebitati dalla Banca al correntista a titolo di interessi ultralegali, di commissione di massimo scoperto, di anatocismo, di spese (trattasi di circostanza pacifica: cfr. infatti la difesa della Banca nel giudizio di merito in ordine alla legittimità negoziale di siffatti addebiti; cfr. la relazione di CTP del Dott. Iacovone nell’interesse dei ricorrenti ed i riferimenti ivi contenuti a siffatti addebiti come risultanti dagli estratti conto, quivi non prodotti).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· I ricorrenti- quivi come nel predetto giudizio di merito- hanno espressamente denunziato sia la contrarietà a legge di taluni di siffatti costi (anatocismo e CMS) dall’altro la impossibilità per essi di verificare la validità delle pattuizioni contrattuali relative ad altri costi (interessi ultralegali), e ciò in ragione del perdurante rifiuto della Banca di consentire loro la visione dei documenti contrattuali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· A fronte di siffatte denunzie (costituenti la “causa petendi” della azione giudiziale, cautelare e di merito, dei correntisti) era ovviamente onere della Banca (asserita creditrice) fornire rigorosa prova documentale sia della sussistenza, sia della legittimità (ex lege ed ex contractu) delle pattuizioni negoziali dalla stessa asseritamente poste a fondamento di tutti gli addebiti contestati dalla controparte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· La Banca, al riguardo, ha prodotto in giudizio, in sede di seconda udienza cautelare, su sollecitazione del Giudice, la copia dei due contratti di conto corrente in parola originariamente non allegati in atti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E quivi è appena il caso di precisare che:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· I contratti quivi controversi sono stati stipulati il 10.6.2003 e- come tali- soggiacciono ratione temporis alla disciplina di cui al cd. “Testo Unico Bancario” (D.lgs. n. 385/1993).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Ai sensi dell’art. 117 TUB, i contratti bancari devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Ai sensi della medesima norma, la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Inoltre, in forza della disciplina generale di cui all’art. 1284 c.c., “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Ancora, la commissione di massimo scoperto rappresenta- com’è noto- un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/08/2002), al pari delle spese relative al conto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Infine, l’anatocismo nei contratti bancari (a condizioni diverse da quelle generali di cui all’art. 1283 c.c.) è oggi ammesso per i contratti bancari dall’art. 120, comma II, TUB (comma aggiunto dall’art. 25, comma II, del D.lgs. n. 342/1999 sopra citato, regolante invece pro futuro l’anatocismo bancario), il quale statuisce che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Orbene, l’esame dei due testi contrattuali ha rilevato la fondatezza delle doglianze dei ricorrenti in quanto ed in sintesi in essi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Non vi è traccia di qualsivoglia pattuizione sulla debenza e sulla misura degli interessi ultralegali a carico del correntista (interessi tuttavia - come detto- in concreto applicati)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Non vi è traccia di qualsivoglia pattuizione sulla debenza e sulla misura della Commissione di Massimo Scoperto a carico del correntista (Commissione tuttavia- come detto- in concreto applicata)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Non vi è traccia di qualsivoglia pattuizione sulla debenza e sulla misura degli spese di tenuta e di gestione dei conti (spese tuttavia - come detto- in concreto applicate)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Non vi è traccia di qualsivoglia pattuizione sulla periodicità (mensile, trimestrale, semestrale etc.) della (genericamente) prevista (cfr. l’art. 7 delle condizioni generali di contratto) capitalizzazione di pari periodicità ivi concordata (capitalizzazione periodica tuttavia- come detto- in concreto applicata).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Si rinvia “per tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto” (cfr. l’art. 7 citato) ad un non meglio identificato “modulo allegato” al contratto, quivi tuttavia né indicato né prodotto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peraltro è significativo il fatto che la stessa Banca- sia nel presente giudizio sia in quello di merito- pur contestando l’avverso assunto della inesistenza e/o indeterminatezza dei patti negoziali in questione, ne abbia perentoriamente rivendicato l’esistenza e la validità, ma senza allegare la misura dei tassi di interesse concordati, la periodicità della capitalizzazione concordata, la percentuale pattuita della CMS etc. (cfr. il “vuoto” al riguardo esistente nelle deduzioni difensive della Banca).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da quanto sopra consegue conclusivamente sul punto che:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· I contratti di conto corrente prodotti non contengono alcuna valida pattuizione dei costi degli affidamenti in concreto applicati dalla Banca durante il rapporto e confluiti nei saldi passivi finali oggetto della segnalazione di cui è processo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Non è stata prodotta dalla Banca altra documentazione negoziale relativa a detti conti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Il saldo dei conti depurato dai costi di cui sopra (rimasti allo stato privi di titolo negoziale) risulterebbe in attivo per i correntisti (cfr. la CTP in atti non contestata dalla Banca).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· La “denunzia” dei ricorrenti di non debenza (per inesistenza e/o invalidità del relativo titolo negoziale) dei costi (pacificamente) addebitati sui conti è risultata allo stato processualmente fondata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Il rifiuto dei ricorrenti di saldare il debito reso (conseguentemente) oggetto di segnalazione risulta quindi allo stato- nella delibazione sommaria esperibile nella presente procedura ed alla luce delle risultanze processuali acquisite in atti- non pretestuoso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Ne deriva che non può individuarsi nella “pendenza pecuniaria” contestata una situazione di “sofferenza” legittimante la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Essa infatti- avendo ad oggetto una pregressa posizione di debito del segnalato ad oggi pendente non già per una insolvenza o per una cronica difficoltà di adempiere di quest’ultimo bensì per la persistenza tra le parti di una contestazione (stragiudiziale e giudiziale) circa la effettiva debenza e misura del debito, nel cui ambito le ragioni addotte dal cliente (quivi incidentalmente delibate) non appaiono pretestuose- è priva di quella funzione di pubblicità posta a tutela del mercato creditizio che avrebbe potuto riconoscersi- nella specie- soltanto ad una segnalazione di effettiva sofferenza del debitore pecuniario nel senso ampiamente precisato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Deve pertanto ordinarsi in via cautelare la sospensione urgente della segnalazione alla Centrale Rischi della sofferenza relativa ai due contratti di conto corrente in esame (rispettivamente di €. 95.878,67 e di €. 31.424,11), per soddisfare l’esigenza cautelare di evitare- in attesa della futura definizione del merito della controversia- il pericolo di un aggravamento del pregiudizio all’immagine personale ed imprenditoriale indubbiamente derivante (in re ipsa) alle ricorrenti dalla “pubblicità” in esame&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per contro non merita allo stato accoglimento (per difetto di fumus boni iuris), la concorrente pretesa dei ricorrenti di sospensione della segnalazione di sofferenza relativa ai due contratti di finanziamento in quanto ed in sintesi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· I due contratti contengono l’indicazione analitica dei “costi” del finanziamento (cfr. i relativi tesi negoziali).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· I costi pattuiti non superano i tassi soglia di cui alla Legge sull’usura (cfr. la CTP allegata al ricorso).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· L’aggancio negoziale della misura concordata della variabilità del tasso alla variazione di un parametro (tasso Euribor) esterno (alla mutuante), prestabilito, ufficiale e come tale oggettivamente conoscibile soddisfa l’esigenza di predeterminabilità per relationem ex art. 1284 c.c. del tasso convenzionale ultralegale (cfr.ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. N. 2103/1996).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· La concordata previsione della debenza, in caso di ritardo nel rimborso del prestito, di interessi di mora sull’intera rata (comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi) non è contraria alla legge, posto che trattasi di contratti (stipulati nel 2006 e quindi) sottoposti ratione temporis alla disciplina di cui alla Delibera CICR 9.2.2000 per la quale (cfr. l’art. 3: “Finanziamenti con piano di rimborso rateale”) “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· L’ulteriore assunto attoreo della asserita illegittima lievitazione “anatocistica” del debito del mutuo per l’asserito transito di esso su (un non meglio identificato) conto corrente (cfr. pag. 17 della comparsa di risposta del giudizio di merito) è assunto processualmente irrilevante perché assolutamente generico oltre che indimostrato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da quanto sopra consegue quindi che:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· I ricorrenti hanno legittimamente stipulato con la Banca i due mutui di cui si discute.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Detti mutui non sono affetti dalle nullità negoziali e contabili denunziate dai mutuatari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Attraverso detti mutui, i ricorrenti hanno ricevuto in prestito la somma rispettivamente di €. 600.000,00 e di €. 160.000,00.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ordine al primo di detti mutui si osserva che alla data del 17.7.06:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Risultavano impagate le prime quattro rate di esso scadute (circostanza pacifica: cfr. la diffida del 17.7.06).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· L’importo totale di dette rate scadute era di €. 34.483,25, con conseguenti interessi moratori per €. 390,93 (circostanza pacifica: cfr. la diffida del 17.7.06).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· La Banca, di conseguenza, si è legittimamente avvalsa (cfr. la diffida del 17.7.06) della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186, contrattualmente previsto (ex art. 6 dei contratti) anche in presenza del mancato pagamento di una sola rata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Essa ha – di conseguenza e legittimamente- preteso dalla mutuataria inadempiente la restituzione della somma data a prestito (capitale residuo a scadere: €. 573.802,13; rate scadute: €. 34.483,25; mora su rate impagate: €. 390,93; rateo interessi dal 30.6.2006 al 17.7.06: € 1612,23) e quindi un totale di €. 610.288,54.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ordine al secondo di detti mutui si osserva che alla data del 17.7.06:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Risultavano impagate le rate di esso scadute (circostanza pacifica: cfr. la diffida del 17.7.06).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· L’importo totale di dette rate scadute era di €. 6152,15, con conseguenti interessi moratori per €. 47,41 (circostanza pacifica: cfr. la diffida del 17.7.06).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· La Banca, di conseguenza, si è legittimamente avvalsa (cfr. la diffida del 17.7.06) della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186, contrattualmente previsto (ex art. 6 dei contratti) anche in presenza del mancato pagamento di una sola rata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Essa ha – di conseguenza e legittimamente- preteso dalla mutuataria inadempiente la restituzione della somma data a prestito (capitale residuo a scadere: €. 153.013,90; rate scadute: €. 6152,15; mora su rate impagate: €. 47,41; rateo interessi dal 30.6.2006 al 17.7.06: € 429,93) e quindi un totale di €. 159.643,39.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ne consegue in definitiva che:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· I mutuatari si sono resi gravemente inadempimenti agli obblighi di rimborso dei prestiti ottenuti dalla Banca.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· I debiti così accumulati concretano situazioni di “sofferenza” che per legge- vista la loro notevole entità- devono essere segnalati alla Banca d’Italia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Le censure di nullità dei mutui risultano allo stato infondate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Gli ulteriori e generici assunti in ordine ad asseriti comportamenti della Banca mutuataria contrari a buona fede sono rimasti privi di qualsivoglia elemento di sostegno probatorio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peraltro non sembra inopportuno precisare “ad abundantiam” che:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Quand’anche quivi fosse risultata fondata- all’esito della delibazione sommaria esperibile nel presente procedimento- la “eccezione di nullità” dei mutui dedotta dai ricorrenti, da detta nullità sarebbe comunque conseguito ex lege l’obbligo per i medesimi di restituire alla BANCA quanto da questa (pacificamente) elargito a loro “senza titolo” (ossia senza valido contratto) a titolo di capitale (ossia una somma totale di €. 760.000,00).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· È evidente, quindi, la infondatezza, anche da tale prospettiva, delle deduzioni delle mutuatarie in ordine ad una asserita inesistenza dei debiti (da prestito inadempiuto) oggetto della segnalazione di cui è causa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Invero, la pluralità delle attuali segnalazioni di “sconfinamento” allo stato pubblicate presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia da altri intermediari (cfr. la documentazione allegata al fascicolo della resistente), rivela, anche alla luce di quanto appena osservato circa la gravità ed imputabilità dell’inadempimento delle mutuatarie alle obbligazioni di cui ai finanziamenti in esame, la sussistenza di una generale e grave difficoltà economica delle ricorrenti nei confronti del sistema creditizio in generale (cd. “posizione globale di rischio).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritenuto quindi che la istanza inibitoria di cui processo può accogliersi soltanto in ordine alla segnalazione della sofferenza di cui al contratti di conto corrente sopra menzionati e non anche a quella dei mutui in parola.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rilevato infine che deve fissarsi contestualmente il temine per l’inizio del giudizio di merito, preannunziato dalle ricorrenti, cui deve essere necessariamente demandata anche la liquidazione delle spese di lite del presente procedimento&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In parziale accoglimento dei ricorsi ex art. 700 c.p.c. riuniti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ORDINA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alla resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di sospendere immediatamente, a far data dalla comunicazione della presente ordinanza, la segnalazione periodica alla Centrale Rischi della Banca d’Italia della posizione di sofferenza delle ricorrenti limitatamente alle posizioni debitorie delle stesse relative ai due contratti di conto corrente nn. * e * meglio indicati in atti (posizioni debitorie quantificate, nella diffida del 17.7.06 in atti, rispettivamente in €. 95.878,67 ed in €. 31.424,11).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RIGETTA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perché infondata la ulteriore domanda di sospensione urgente della segnalazione periodica alla Centrale Rischi della Banca d’Italia della posizione di sofferenza delle ricorrenti relativa alle posizioni debitorie delle stesse scaturenti dai contratti di finanziamento meglio descritti in atti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FISSA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il termine perentorio per l’instaurazione tra le parti del giudizio di merito, riservando all’esito di questo la decisione sulle spese del presente procedimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pescara, 21.12.2006&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Giudice&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dott. Gianluca Falco&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/689946401583138448-244810196828090176?l=difenditi-dalle-banche.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/feeds/244810196828090176/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/tribunale-di-pescara-ordinanza-del-21.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/244810196828090176'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/244810196828090176'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/tribunale-di-pescara-ordinanza-del-21.html' title='Tribunale di Pescara ordinanza del 21 dicembre 2006 - Giudice Dott. G. Falco'/><author><name>utente</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05034437742764783299</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-689946401583138448.post-5689331722244534992</id><published>2010-09-24T09:27:00.000-07:00</published><updated>2010-09-24T09:27:11.733-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='rapporti con le banche'/><title type='text'>Quando conviene estinguere un conto?</title><content type='html'>&lt;div align="JUSTIFY" class="testo"&gt;&lt;span style="font-family: Times; font-size: xx-small;"&gt;Una recente sentenza del Tribunale di      Bolzano ha confermato che in occasione della modifica delle condizioni      economiche di conto corrente (la banca vi aumenta ad es. il canone mensile      di gestione del conto da 4 a 5 euro oppure la commissione per l’esecuzione      di un bonifico) al cliente è consentito recedere dallo stesso, senza il      pagamento di alcuna penalità e quindi senza il pagamento di alcuna spesa di      estinzione, entro 15 giorni dal momento in cui si sono conosciute le      modifiche. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Times; font-size: xx-small;"&gt;    &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY" class="testo"&gt;&lt;span style="font-family: Times; font-size: xx-small;"&gt;È bene ricordare ciò, in quanto è proprio      questo il momento più adatto e probabilmente più conveniente per cambiare      aria, perdòn banca!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Times; font-size: xx-small;"&gt;    &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY" class="testo"&gt;&lt;span style="font-family: Times; font-size: xx-small;"&gt;Ma come fare a sapere quando la banca ci      modifica le condizioni del nostro conto corrente? Innanzitutto è sempre      utile controllare gli estratti conto, soprattutto quelli che vengono inviati      ogni tre mesi e che riportano i conteggi di "chiusura contabile periodica"      del conto: qui sono riepilogate le spese di gestione e di chiusura contabile      addebitate nel trimestre. Assieme all’eventuale canone mensile, queste sono      le voci di costo a cui fare maggiormente attenzione. Ma le variazioni      possono riguardare altre voci, come ad es. il tasso di interesse applicato      oppure le commissioni di massimo scoperto o quelle sui bonifici o sulle      utenze.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Times; font-size: xx-small;"&gt;    &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY" class="testo"&gt;&lt;span style="font-family: Times; font-size: xx-small;"&gt;Altro modo è poi quello di controllare ben      bene il cd. documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali:      si tratta di un documento, composto anche di due-tre pagine che la banca ha      l’obbligo per legge di inviarvi almeno una volta all’anno, ma non è detto      che non lo possa fare anche due o tre volte. Il momento dell’invio di questa      importante documentazione è diverso da banca a banca, ma spesso coincide con      l’inizio o con la fine d’anno. Quindi è bene prestare attenzione proprio in      questo periodo!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Times; font-size: xx-small;"&gt;    &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY" class="testo"&gt;&lt;span style="font-family: Times; font-size: xx-small;"&gt;In ogni caso è bene ricordare che si ha      tempo 15 giorni dalla conoscenza delle modifiche per comunicare alla banca      (meglio se per iscritto con raccomandata a.r.) la propria volontà di      recesso, di fronte alla quale la banca non può chiedere alcuna penalità e      quindi neppure alcuna spesa di estinzione.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/689946401583138448-5689331722244534992?l=difenditi-dalle-banche.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/feeds/5689331722244534992/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/quando-conviene-estinguere-un-conto.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/5689331722244534992'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/5689331722244534992'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/quando-conviene-estinguere-un-conto.html' title='Quando conviene estinguere un conto?'/><author><name>utente</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05034437742764783299</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-689946401583138448.post-456794566143722234</id><published>2010-09-24T08:41:00.001-07:00</published><updated>2010-09-24T13:31:17.666-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ricorso all&apos;abf'/><title type='text'>il ricorso all'arbitro bancario finanziario</title><content type='html'>il ricorso all'arbitro bancario finanziario&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/689946401583138448-456794566143722234?l=difenditi-dalle-banche.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/feeds/456794566143722234/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/il-ricorso-allarbitro-bancario.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/456794566143722234'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/456794566143722234'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/il-ricorso-allarbitro-bancario.html' title='il ricorso all&apos;arbitro bancario finanziario'/><author><name>utente</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05034437742764783299</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-689946401583138448.post-3119453914589294658</id><published>2010-09-24T08:40:00.000-07:00</published><updated>2010-09-24T08:40:07.151-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='centrale rischi e crif'/><title type='text'>CENTRALE RISCHI - LA STORIA</title><content type='html'>La Centrale Rischi è stata istituita attraverso delibera&lt;br /&gt;del C.I.C.R. del 16/05/1962, con l’obiettivo di creare un sistema&lt;br /&gt;centralizzato di rischi, al fi ne di permettere una gestione&lt;br /&gt;più consapevole degli affi damenti bancari, specialmente&lt;br /&gt;in merito al fenomeno del pluriaffi damento (cumulo&lt;br /&gt;di affi damento concessi da una pluralità di banche).&lt;br /&gt;La struttura originaria della Centrale Rischi ha subito&lt;br /&gt;una costante evoluzione, seguendo i cambiamenti che intervenivano&lt;br /&gt;nel mercato fi nanziario e perseguendo obiettivi&lt;br /&gt;di effi cienza e stabilità del sistema. Le principali evoluzioni&lt;br /&gt;hanno avuto come oggetto sia i soggetti partecipanti&lt;br /&gt;che le soglie minime di segnalazione, per terminare con&lt;br /&gt;la tipologia di informazioni raccolte. Originariamente i soggetti&lt;br /&gt;segnalati coinvolti erano le aziende di credito e la soglia&lt;br /&gt;minima di segnalazione era molto elevata, presto i soggetti&lt;br /&gt;coinvolti vennero ampliati coinvolgendo gli istituti di&lt;br /&gt;credito speciale riducendo di pari passo le soglie minime&lt;br /&gt;di segnalazione. Nel corso degli anni Settanta le segnalazioni&lt;br /&gt;ampliarono le tipologie di dati introducendo le sofferenze,&lt;br /&gt;i rischi indiretti ed i coobligati. Negli anni Novanta&lt;br /&gt;venne portata avanti una profonda innovazione, attraverso&lt;br /&gt;l’eliminazione della soglia minima delle sofferenze ed introducendo&lt;br /&gt;le segnalazioni relative ad aziende italiane clienti&lt;br /&gt;di banche italiane all’estero. Sempre in questi anni venne&lt;br /&gt;introdotto il modello cosiddetto “matriciale” delle segnalazioni,&lt;br /&gt;con l’obiettivo di dare un quadro più ampio al rapporto&lt;br /&gt;banca cliente. Il sistema centralizzato dei rischi è disciplinato&lt;br /&gt;dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca&lt;br /&gt;d’Italia a seguito della delibera del C.I.C.R. del 29/03/1994&lt;br /&gt;(G.U. n 91 del 20/04/1994).&lt;br /&gt;Va tuttavia sottolineato che in Italia esistono altre esperienze&lt;br /&gt;di centralizzazione dei rischi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/689946401583138448-3119453914589294658?l=difenditi-dalle-banche.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/feeds/3119453914589294658/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/centrale-rischi-la-storia.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/3119453914589294658'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/3119453914589294658'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/centrale-rischi-la-storia.html' title='CENTRALE RISCHI - LA STORIA'/><author><name>utente</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05034437742764783299</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-689946401583138448.post-938043514774302655</id><published>2010-09-24T08:39:00.001-07:00</published><updated>2010-09-24T08:52:08.687-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='centrale rischi e crif'/><title type='text'>LE CENTRALI RISCHI PRIVATE</title><content type='html'>Le Centrali Rischi private, ora gestori di Sistema di Informazioni&lt;br /&gt;Creditizie SIC, sono:&lt;br /&gt;�� Centrale Rischi Finanziari S.p.A. CRIF (SIC non obbligatorio&lt;br /&gt;che si basa sul principio della reciprocità);&lt;br /&gt;�� Experian (SIC di credito al consumo);&lt;br /&gt;�� Consorzio per la Tutela del Credito CTC (SIC di informazioni&lt;br /&gt;creditizie negative operante nel settore del&lt;br /&gt;credito al consumo e prestiti personali).&lt;br /&gt;Le Centrali Rischi private devono rispettare il codice&lt;br /&gt;deontologico del dicembre 2004 emanato dal Garante della&lt;br /&gt;Privacy, sottoscritto dall’ABI dalle associazioni dei consumatori&lt;br /&gt;e dalle Centrali Rischi stesse.&lt;br /&gt;Sempre su decreto del C.I.C.R. del 03/05/1999 è stata&lt;br /&gt;istituita la Centrale Rischi Importi Contenuti (CRIC) la cui&lt;br /&gt;gestione è affi data alla Società Interbancaria per l’Automazione&lt;br /&gt;(SIA), avente per oggetto la rilevazione di rischi&lt;br /&gt;creditizi di importo inferiore alla soglia minima censita dalla&lt;br /&gt;Centrale Rischi gestita da Banca d’Italia, ma superiore&lt;br /&gt;alla soglia massima stabilita per il credito al consumo&lt;br /&gt;(esposizioni comprese tra € 31.000 e € 75.000), la partecipazione&lt;br /&gt;a tale servizio è obbligatoria per tutti i soggetti&lt;br /&gt;segnalatori alla Centrale Rischi di Banca d’Italia.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/689946401583138448-938043514774302655?l=difenditi-dalle-banche.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/feeds/938043514774302655/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/le-centrali-rischi-private.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/938043514774302655'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/938043514774302655'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/le-centrali-rischi-private.html' title='LE CENTRALI RISCHI PRIVATE'/><author><name>utente</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05034437742764783299</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-689946401583138448.post-3154689678806616261</id><published>2010-09-24T08:39:00.000-07:00</published><updated>2010-09-24T08:39:45.785-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='centrale rischi e crif'/><title type='text'>SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SEGNALAZIONE (IN CENTRALE RISCHI)</title><content type='html'>I soggetti obbligati a partecipare in qualità di segnalatori&lt;br /&gt;alla Centrale Rischi, sono:&lt;br /&gt;le banche italiane comprese le loro fi liali estere;&lt;br /&gt;le banche straniere presenti sul territorio italiano;&lt;br /&gt;gli intermediari fi nanziari di cui all’art. 106, T.U.,&lt;br /&gt;iscritti nell’albo e/o nell’elenco speciale di cui agli&lt;br /&gt;articoli, rispettivamente, 64 e 107 del medesimo&lt;br /&gt;T.U., i quali esercitano in via esclusiva o prevalente&lt;br /&gt;l’attività di fi nanziamento sotto qualsiasi forma,&lt;br /&gt;come defi nita dall’art. 2, Decreto del Ministro del&lt;br /&gt;Tesoro del 06/07/1994 e successive modifi cazioni.&lt;br /&gt;I soggetti oggetto di segnalazione alla Centrale Rischi&lt;br /&gt;sono tutti i tipi di clienti indipendentemente dalla loro natura,&lt;br /&gt;attività svolta e dalla loro residenza. Sono quindi segnalati&lt;br /&gt;sia le persone fi siche, sia quelle giuridiche. Tutti i&lt;br /&gt;soggetti registrati negli archivi della Centrale Rischi sono&lt;br /&gt;identifi cati da un codice univoco attribuito dalla medesima&lt;br /&gt;Centrale Rischi denominato “codice C.R.”. Il codice&lt;br /&gt;C.R. viene anche assegnato ai componenti di una coobligazione&lt;br /&gt;ed ai soggetti per i quali viene richiesta una prima&lt;br /&gt;informazione. I soggetti vigilati sono obbligati a segnalare&lt;br /&gt;mensilmente la posizione del cliente al ricorrere delle seguenti&lt;br /&gt;tipologie:&lt;br /&gt;la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato&lt;br /&gt;del totale dei crediti per cassa e di fi rma è d’importo&lt;br /&gt;pari o superiore a € 75.000;&lt;br /&gt;�� il valore delle garanzie ricevute complessivamente&lt;br /&gt;dall'intermediario è d’importo pari o superiore a&lt;br /&gt;€ 75.000;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;il valore intrinseco delle operazioni in derivati fi nanziari&lt;br /&gt;è pari o superiore a € 75.000;&lt;br /&gt;la posizione del cliente è in sofferenza;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;l'importo delle operazioni effettuate per conto di&lt;br /&gt;terzi è pari o superiore a € 75.000;&lt;br /&gt;il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni&lt;br /&gt;di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e&lt;br /&gt;cessione di credito è pari o superiore a € 75.000;&lt;br /&gt;�� sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di&lt;br /&gt;qualunque importo;&lt;br /&gt;�� il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti&lt;br /&gt;a terzi dall’intermediario segnalante è pari o&lt;br /&gt;superiore a € 75.000;&lt;br /&gt;�� sono stati ceduti a terzi dall’intermediario segnalante&lt;br /&gt;crediti in sofferenza di qualunque importo.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/689946401583138448-3154689678806616261?l=difenditi-dalle-banche.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/feeds/3154689678806616261/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/soggetti-obbligati-alla-segnalazione-in.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/3154689678806616261'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/3154689678806616261'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/soggetti-obbligati-alla-segnalazione-in.html' title='SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SEGNALAZIONE (IN CENTRALE RISCHI)'/><author><name>utente</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05034437742764783299</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-689946401583138448.post-5593524004095399028</id><published>2010-09-24T07:49:00.000-07:00</published><updated>2010-09-24T08:37:11.705-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='centrale rischi e crif'/><title type='text'>TRIBUNALE DI LECCE  Sezione Commerciale  Nr. 2855/2000 Ruolo generale affari contenziosi</title><content type='html'>TRIBUNALE DI LECCE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sezione Commerciale&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nr. 2855/2000 Ruolo generale affari contenziosi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IL GIUDICE&lt;br /&gt;a scioglimento della riserva assunta all?udienza del 19.08.03;&lt;br /&gt;letti gli atti e i umenti di causa&lt;br /&gt;ha pronunciato la seguente&lt;br /&gt;ORDINANZA&lt;br /&gt;NELLA CAUSA CIVILE PROMOSSA&lt;br /&gt;Da&lt;br /&gt;PELLEGRINO Cosimo e PERRONE M. Rosaria, rappresentati e difesi dagli avvocati Avv.TANZA ANTONIO RENATO ed Avv. LEGANZA ERNESTO;&lt;br /&gt;nei confronti di&lt;br /&gt;INTESA GESTIONE CREDITI SPA, rappresentati e difesi dagli avvocati Avv.ALBIONE VITO ANTONIO ed Avv. Prof. COSTANTINO GIORGIO;&lt;br /&gt;******&lt;br /&gt;1. ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.:&lt;br /&gt;L?eccezione appare infondata.&lt;br /&gt;E? vero che l?opposizione avrebbe dovuto contenere la indicazione della qualità della spa Intesa Gestione Crediti di procuratore della Cariplo (qualità spesa nel ricorso per ingiunzione).&lt;br /&gt;Tuttavia, che l?opposizione si riferisse al decreto ingiuntivo nr. 4838/00 del 07.08.00 emesso dal giudice del Tribunale di Lecce (sebbene il ricorso recasse, nell?intestazione, il riferimento alla sezione distaccata di Campi Salentina) è desumibile in modo in equivoco dal tenore dell?atto di citazione, in cui si fa espresso riferimento:&lt;br /&gt;- al decreto ingiuntivo nr. 4838/00&lt;br /&gt;- alla data di pronuncia dello stesso: 07.08.00&lt;br /&gt;- alla somma di cui si è intimato il pagamento: £ 25.579.128.&lt;br /&gt;La giurisprudenza afferma che la procura speciale a compiere un atto, abilita il procuratore a stare in giudizio nell?eventuale, conseguente, giudizio.&lt;br /&gt;la procura speciale per l?amministrazione di un immobile concesso in locazione od affitto, la quale contempli il potere del procuratore di "procedere a sfratti ed atti esecutivi", deve intendersi comprensiva non soltanto della facolta? di promuovere il processo sommario, con intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto per morosita?, ma anche della facoltà di stare in giudizio nell?eventuale processo ordinario di cognizione che si instauri per effetto dell?opposizione dell?intimato, e, quindi, pure del potere di assumere direttamente, in via contenziosa ordinaria, analoghe iniziative processuali, con domanda diretta a conseguire una pronuncia di accertamento della cessazione del rapporto di locazione od affitto, od a una pronuncia costitutiva di risoluzione del rapporto medesimo, per inadempimenti del locatario od affittuario, ancorche? diversi dal mancato pagamento del canone (Cass., S.U., 6918/83).&lt;br /&gt;Ne consegue che l?opposizione avrebbe dovuto essere notificata, pur sempre, alla spa Intesa Gestione Crediti.&lt;br /&gt;L?omessa indicazione della qualità di procuratore della spa Cariplo non ha comunque impedito alla spa Intesa Gestione Crediti di avere rituale notizia della opposizione, essendo principio giurisprudenziale pacifico che la domanda giudiziale va interpretata, non essendo consentito né al giudice né alla controparte limitarsi al solo nomen juris (Cass. 12413/2000).&lt;br /&gt;2. FUMUS BONI JURIS:&lt;br /&gt;Allo stato, appare sussistere il requisito del fumus boni juris, atteso che la consulenza tecnica disposta dal giudice della Sezione Distaccata di Campi Salentina (nell?ambito del giudizio nr. 5083/99) ha concluso per la insussistenza del credito della banca e ? per contro ? per la esistenza di un credito degli odierni attori in opposizione (credito variabile, a seconda delle varie opzioni formulate dal giudice, da un minimo di £ 36.708.273 ad un massimo di £ 62.752.704).&lt;br /&gt;La dichiarazione resa da PELLEGRINO Cosimo l?8 settembre 1998 non può essere qualificata come confessione ma come ricognizione di debito.&lt;br /&gt;E? sufficiente infatti evidenziare che detta comunicazione contiene soltanto la disponibilità a provvedere al completo pagamento delle somme dovute a codesto Istituto entro il termine di 18 mesi mediante versamenti rateali mensili.&lt;br /&gt;Non vi è alcuna ammissione di fatti sfavorevoli, fatti che ? nel caso di specie ? dovrebbero consistere nella indicazione del quantum dovuto.&lt;br /&gt;La giurisprudenza infatti afferma ? in assoluta sintonia con il disposto dell?art. 2730 c.c. - che per l?individuazione di una dichiarazione a contenuto confessorio, è necessaria l?indicazione di fatti sfavorevoli.&lt;br /&gt;La dichiarazione di essere debitore costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell?art. 1988 Cod. civ. e non confessione, la quale ha per oggetto fatti e non rapporti giuridici, od opinioni e valutazioni (Cass. 363/75).&lt;br /&gt;La promessa di pagamento, anche quando sia titolata, perché contenente l?indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria, poiché, consistendo in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all?adempimento della prestazione, oggetto della promessa, essa non può confondersi con la confessione, la quale consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante, ed ha perciò il contenuto di una dichiarazione di scienza. Anche in tale ipotesi, pertanto, vige la regola - stabilita dall?ultima parte dell?art. 1988 Cod. civ. - secondo cui il promittente può dimostrare l?inesistenza della causa, e perciò la nullità della promessa; mentre le particolari limitazioni di prova poste dall?art. 2732 Cod. civ. (impossibilità di revocare la confessione non determinata da errore di fatto o da violenza) per la confessione, potranno trovare applicazione quando, nel contesto dello stesso umento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale (Cass. 1972/75; Cass. 629/95).&lt;br /&gt;Ne consegue che l?onere di inversione della prova (scaturito dall?art. 1988 c.c.) appare ? allo stato ? assolto con l?esito della consulenza tecnica disposta nella causa nr. 5083/99, nei limiti necessari per la configurazione del fumus boni juris richiesto per l?accoglimento del ricorso cautelare.&lt;br /&gt;3. PERICULUM IN MORA:&lt;br /&gt;3.1 Orientamento giurisprudenziale:&lt;br /&gt;La giurisprudenza ammette senza dubbio che una illegittima segnalazione alla Centrale Rischi possa fondare un ricorso cautelare per ottenerne la cancellazione, ravvisando il periculum nella compromissione della onorabilità e quindi della immagine del correntista e/o nella difficoltà ad accedere al credito bancario o, ancora, nel rischio concreto di una revoca degli altri affidamenti (con conseguente crisi dell?impresa).&lt;br /&gt;E? sufficiente esaminare le seguenti pronunce, per rendersi conto anche della attualità della problematica in esame:&lt;br /&gt;Nella prestazione del servizio cosiddetto della "centrale rischi" la Banca d?Italia svolge un ruolo di mero esecutore materiale delle segnalazioni ricevute dalle banche e dalle società finanziarie, delle quali non può sindacare la fondatezza. L?eventuale rettifica inoltrata da un intermediario finanziario in ottemperanza ad una pronuncia giudiziaria sarebbe acriticamente registrata e resa immediatamente disponibile agli utenti del servizio. Nelle more del giudizio di merito, si possono verificare irreparabili e gravi compromissioni del diritto del ricorrente alla libera iniziativa economica, consistenti nella maggiore difficoltà di reperire credito sul mercato (Trib. Salerno, 22.04.02, in Giur. Comm., 2003, II, p. 210)&lt;br /&gt;Il c.d. pactum de non petendo in perpetuum concluso fra il creditore e l?obbligato, pur non implicando remissione del debito e non dando perciò luogo all?estinzione del rapporto obbligatorio, determina l?attuale e perenne inesigibilità del credito nei confronti del debitore. La segnalazione alla Centrale rischi della Banca d?Italia dell?esistenza di un credito a sofferenza può derivare solo dall?incapacità del debitore di far fronte in modo ordinario alle proprie obbligazioni verso l?intermediario bancario o finanziario segnalante e non può essere fatta in funzione di uno stato di insolvenza desumibile da altri fattori. La non corretta segnalazione alla CEntrale rischi della Banca d?Italia dell?esistenza di un credito "a sofferenza" verso il cliente e? idonea non solo a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualità, ma anche a determinare una progressiva accentuazione degli stessi, per cui può costituire il periculum in mora che giustifica la concessione di un provvedimento d?urgenza, consistente nell?ordine dato alla banca di eliminare la segnalazione del credito in questione da quelle a sofferenza (Trib. Napoli 22.10.02, in Giur. Mer., 2003, I, p. 207).&lt;br /&gt;Va ordinata , con provvedimento d?urgenza, la revoca della segnalazione di un credito in sofferenza operata da un istituto di credito, alla Centrale rischi della Banca d?Italia, in difetto di accertamento di una condizione di difficolta? economico-finanziaria del cliente cui quella "sofferenza" sia riconducibile. Sussiste il periculum in mora che legittima la concessione del provvedimento d?urgenza nel caso di richiesta di revoca della segnalazione di una sofferenza alla Centrale rischi, poiche? la reiterazione mensile della segnalazione mina la possibilita? per il cliente di ricorrere al credito bancario, causando cosi? una lesione del "diritto all?impresa" (Trib. Palermo 04.11.02, in Giur. Mer., 2003, I, p. 207)&lt;br /&gt;Ai fini della sussistenza del presupposto per la segnalazione di un credito a sofferenza, il debitore deve trovarsi in una situazione d?insolvenza, intesa come incapacita? di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, secondo il significato del concetto elaborato in relazione all?art. 5 legge fallim., ovvero anche in una situazione che, in considerazione della liquidita? del soggetto, delle sue condizioni finanziarie complessive, della sua capacita? produttiva e/o reddituale, della situazione contingente di mercato in cui opera, dell?importo del credito accordato, dell?ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, ovvero di altri dati indicativi, induca a ritenere la riscossione del credito "a rischio", ossia delle probabilita? di successo non elevate. Pertanto, se e? vero che le banche sono tenute a segnalare le posizioni "a rischio", le stesse, tuttavia, devono operare una valutazione complessiva sulle condizioni economiche e finanziarie del cliente e non possono dar rilievo al semplice ritardo nel pagamento di un debito" (Trib. Salerno 22.04.02, in Dir. Fall., 2002, II, p. 407)&lt;br /&gt;La segnalazione di crediti "in sofferenza", eseguita in difetto delle condizioni giustificative, legittima il ricorso alla tutela cautelare atipica in mancanza della quale la banca sarebbe sottratta ad ogni sindacato di merito nell?assolvimento delle incombenze imposte dall?autorita? di vigilanza. Non potendo il diritto di iniziativa economica e la reputazione commerciale essere risarciti interamente per equivalente, il pericolo presenta i requisiti sia dell?imminenza che dell?irreparabilita?. Per addivenire alla segnalazione di un credito "a sofferenza", la banca non puo? mai prescindere da un adeguato e ponderato apprezzamento dello stato di difficolta? economica e finanziaria del cliente. La contestazione della misura delle variazioni unilaterali e della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, anche quando attenga alla totalita? dei crediti vantati dalla banca e pur in mancanza di una pronunzia giudiziale, non e?, di per se? sola, circostanza sufficiente a giustificare tale segnalazione. Una segnalazione erronea alla Centrale dei rischi puo? determinare la lesione del diritto di impresa, puo? incidere sul regime della libera concorrenza e sullo stesso sistema creditizio. Il danno per la lesione del diritto di impresa e? in re ipsa, essendo plausibilmente ostacolato il futuro svolgimento dell?attivita? imprenditoriale (Trib. Potenza, 04.05.01, in Giur. Comm., 2003, II, p. 210)&lt;br /&gt;La segnalazione alla Centrale rischi dei nominativi degli attori e dei saldi negativi dei loro conti correnti da parte della banca prima della formale revoca degli affidamenti non e? condotta corrispondente ai canoni di diligenza professionale come codificati nelle regole proprie del settore emanate dalla Banca d?Italia. Tale condotta ben puo? quindi integrare specifico titolo di responsabilita? della banca verso i correntisti, in quanto il mancato rispetto delle regole di cautela individuate dall?ordinamento professionale risulta uno specifico indice sia della sussistenza di colpa rilevante ex art. 2043 cod. civ. sia della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali ex artt. 1715, 1374, 1375 cod. civ.. Rispetto al profilo del danno alla immagine personale, l?accertamento di una lesione della onorabilita? della persona (vale a dire di una posizione soggettiva di per se? tutelata dall?ordinamento in quanto correlata alla stessa identità di ciascun individuo) determina in re ipsa anche l?accertamento di un danno risarcibile, da liquidarsi equitativamente e indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commerciali e patrimoniali del soggetto leso (Trib. Milano 19.02.01, in Giur. It., 2002, p. 334)&lt;br /&gt;Tralasciando l?ipotesi della perdita, in linea di massima può ritenersi che l?istituto di credito, per effettuare un corretto appostamento tra un incaglio non soggetto a segnalazione ed una sofferenza che va invece trasmessa debba, in pratica, stabilire se la controparte versi " in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall?esistenza di garanzie o dalla previsione di perdita" (Trib. Cagliari 25.10.00, in BBTC, 2002, II, p. 442)&lt;br /&gt;L?appostazione di un credito a sofferenza e la conseguente segnalazione presso la Centrale dei Rischi può avvenire solamente in caso di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, ovvero in situazioni equiparabili: per la prima ipotesi, e? chiaro il riferimento al concetto di insolvenza previsto dalla legge fallimentare, per cui la segnalazione in questione deve avvenire nelle ipotesi di cronica incapacità del correntista di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni; per quello che riguarda invece le "situazioni equiparabili", deve ritenersi che queste ricorrano nelle ipotesi di oggettiva difficoltà economica-finanziaria del correntista. Nell?ambito di un rapporto di conto corrente ed apertura di credito, la banca, avendo l?obbligo di comportarsi secondo buona fede, non deve procedere a segnalazioni presso la Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti, ne?, tanto meno, a segnalazioni abusive, e cioè intenzionalmente dirette a comunicare dati non veritieri riguardo ai propri clienti: ciò in considerazione dell?interesse del correntista a non subire segnalazioni che, oggettivamente, potrebbero pregiudicare il suo futuro accesso al credito e misure gravemente la sua reputazione commerciale, con conseguente danno non solo all?immagine imprenditoriale, ma anche strettamente patrimoniale, sotto il profilo della riduzione della possibilità di investimenti (Trib. Brindisi 26.09.00, in BBTC, 2002, II, p. 219)&lt;br /&gt;3.2 Decisione:&lt;br /&gt;Quanto alla strumentalità del ricorso cautelare, è sufficiente evidenziare che nelle conclusioni assunte con l?atto di opposizione a decreto ingiuntivo, gli opponenti hanno chiesto di condannare la banca al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti a seguito della illegittima segnalazione ala Centrale dei rischi presso la Banca d?Italia, a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato.&lt;br /&gt;Nel caso in esame, le conseguenze pregiudizievoli provocate dalla segnalazione alla Centrale Rischi appaiono umentate dalla lettera 09.05.03 della BNL, con cui si preannuncia la revoca dell?affidamento, facendo espresso riferimento alla segnalazione nella categoria ?Sofferenze? della Centrale Rischi Bankitalia, mese febbraio 2003, per ? 19.564,00.&lt;br /&gt;Il giudice ritiene pertanto che il ricorso cautelare debba essere accolto.&lt;br /&gt;Tuttavia, considerato che l?esito delle due cause non è pronosticabile con sufficiente certezza, appare opportuno ? al fine di contemperare l?interesse degli attori con quello della generalità delle aziende di credito di poter confidare su una completa informazione (funzione propria della Centrale Rischi) ? ordinare non la cancellazione di loro nominativi, bensì l?inserimento nella segnalazione di una opportuna precisazione.&lt;br /&gt;4. CONTINENZA:&lt;br /&gt;Il giudice ritiene che tra le due cause vi sia un rapporto di continenza, essendo pacifico in giurisprudenza che Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l?esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso e? oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l?inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l?opposizione (Cass. 15178/00).&lt;br /&gt;Occorre quindi disporre la trasmissione del fascicolo al presidente del Tribunale, affinché valuti la sussistenza dei presupposti per la riunione della presente causa a quella nr. 5083/99 pendente innanzi al giudice della Sezione Distaccata di Campi Salentina&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;a) visti gli artt. 669quater e 669octies c.p.c.;&lt;br /&gt;ordina alla spa Intesa Gestione Crediti spa di comunicare alla Centrale Rischi, con riferimento alla segnalazione del credito in sofferenza di ? 19.564,00 vantato nei confronti di PELLEGRINO Cosimo (nato a Trepuzzi il 18.11.45, c.f.: PLL CSM 45S18 L383T) che detto credito è in contestazione e che allo stato attuale appare inesistente, considerate le risultanze della consulenza tecnico-contabile disposta dal giudice della Sezione Distaccata di Campi Salentina (causa nr. 5083/99);&lt;br /&gt;b) visto l?art. 274 c.p.c.;&lt;br /&gt;dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Tribunale, affinché valuti la sussistenza dei presupposti per la riunione della presente causa a quella nr. 5083/99 pendente innanzi al giudice della Sezione Distaccata di Campi Salentina&lt;br /&gt;Lecce, lì 25.08.03&lt;br /&gt;IL GIUDICE&lt;br /&gt;dott. Massimo Orlando&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/689946401583138448-5593524004095399028?l=difenditi-dalle-banche.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/feeds/5593524004095399028/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/tribunale-di-lecce-sezione-commerciale.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/5593524004095399028'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/5593524004095399028'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/tribunale-di-lecce-sezione-commerciale.html' title='TRIBUNALE DI LECCE  Sezione Commerciale  Nr. 2855/2000 Ruolo generale affari contenziosi'/><author><name>utente</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05034437742764783299</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-689946401583138448.post-3802385914965704470</id><published>2010-09-24T07:42:00.001-07:00</published><updated>2010-09-24T08:38:51.585-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='centrale rischi e crif'/><title type='text'>Tribunale di Mantova  Sentenza 27 maggio 2008</title><content type='html'>&lt;div align="center" style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;Tribunale di Mantova&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;Sentenza 27 maggio 2008&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;Svolgimento del processo&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;Con atto di citazione notificato in data 10-6-2004 P. U. affermava a) che nel periodo fra maggio e settembre 2003 aveva richiesto a diversi istituti bancari e ad alcune società finanziarie la concessione di un finanziamento e/o il rilascio di una carta di credito ma che tutte le sue richieste erano state respinte; b) che, insospettitosi per quanto stava accadendo e svolte alcune ricerche, era venuto a sapere che il suo nominativo era stato segnalato alla Centrale dei Rischi istituita presso la Banca d’Italia con effetto al 30-11-2002 da parte della Banca A. in relazione ad una sofferenza pari ad € 1.650,00 la quale, interpellata, aveva fatto sapere che la segnalazione si riferiva ad una esposizione derivante da un prestito commercianti erogato nel 1990 dalla Banca N. (successivamente incorporata nella Banca A.) ed in relazione al quale era rimasta scoperta l’ultima rata del rimborso pari a £ 1.549.272 alla data del 12-3-1997; c) che il conto presso la Banca N., aperto onde provvedere al rimborso delle rate del finanziamento -non sempre, ammetteva egli stesso, avvenuto nel rispetto dei termini- era stato tuttavia estinto nel marzo del 1996 dietro pagamento di quanto dovuto: di qui l’illegittimità del comportamento della banca per la segnalazione effettuata a così lunga distanza di tempo e senza che fossero state intraprese procedure per il recupero del presunto credito il che avrebbe fondato la pretesa al risarcimento dei danni cagionati all’immagine personale ed all’attività lavorativa.&lt;br /&gt;Si costituiva la banca la quale chiedeva il rigetto della domanda deducendo che il debito residuo non era stato estinto essendosi solo provveduto a girare la partita a sofferenza e che inutili erano stati i tentativi di ottenere il pagamento del residuo, affidati anche a società specializzate per il recupero del credito.&lt;br /&gt;Esperita l'istruttoria orale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.&lt;br /&gt;&lt;div align="center" style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;Motivi&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;La domanda è fondata e merita accoglimento.&lt;br /&gt;In termini di fatto va osservato che mentre la banca, alla stregua degli estratti del conto, ha continuato a sostenere che il P. (peraltro più volte moroso nel rimborso delle rate del finanziamento come documentato dalle numerose missive in atti) sarebbe tuttora debitore della somma di € 1.765,72 (con valuta 30-6-2004), l’attore ha sempre contestato siffatta circostanza, anche prima dell’instaurazione del presente giudizio, soprattutto con riguardo alla misura degli interessi applicati dall’istituto di credito.&lt;br /&gt;Va inoltre ricordato che il P. (ora in pensione) all’epoca dei fatti era un dirigente industriale con stipendio pari a circa £ 1.500.000 nette mensili ed era comproprietario di un immobile adibito ad abitazione e che la banca tentò il recupero del credito in via stragiudiziale affidando il relativo incarico a due società specializzate che diedero atto del rifiuto del P., opportunamente interpellato, di versare ulteriori somme, comunicazioni a seguito delle quali la Banca N. provvide a girare la partita a sofferenza ed a effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi. &lt;br /&gt;Premesso che dalla documentazione dimessa dalle parti (in particolare la banca ha prodotto gli estratti del conto con l’indicazione di quanto versato dall’attore a titolo di capitale e di interessi) non si desume con assoluta certezza la prova dell’entità del debito dell’attore verso l’istituto di credito, occorre verificare la legittimità della segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi.&lt;br /&gt;In proposito va osservato che il servizio per la centralizzazione dei rischi bancari, istituito con delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 16.5.1962 ed affidato alla Banca d'Italia, è oggi disciplinato dalla delibera del CICR del 29.3.1994 n. 429300, adottata ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b, 67 co. I, lett. b e 107 co. II del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 nonchè dalle istruzioni emanate dalla stessa Banca d'Italia consistenti nelle istruzioni di vigilanza per le banche, trasmesse alle aziende di credito e concernenti la “Centrale dei Rischi" e nelle specifiche istruzioni per gli intermediari partecipanti trasfuse nella circolare n. 139 dell'11.2.1991.&lt;br /&gt;Va poi rammentato che le segnalazioni sono articolate per tipi di operazioni bancarie, prevedendosi una distinzione di queste in nove categorie di censimento, caratterizzate da una presunta diversità di rischio connessa con le caratteristiche tecniche delle operazioni medesime, tra le quali rientra quella delle "sofferenze" e, nell'ambito di tale categoria, devono essere segnalati tutti i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.&lt;br /&gt;Va aggiunto che l'appostazione a sofferenza non può essere conseguenza automatica di un mero ritardo nel pagamento del debito e che tale tipo di annotazione non implica una previsione di perdita, ovvero di irrecuperabilità del credito, giacché, ove la previsione di irrecuperabilità divenisse attuale, il credito, già segnalato a sofferenza, dovrebbe essere in tutto o in parte spostato nella categoria di censimento crediti passati a perdita, con il relativo venir meno della sua iscrizione nella categoria delle sofferenze (cfr. Cass. 12-10-2007 n. 21428): in sostanza per insolvenza, ai sensi della richiamata disciplina, si intende una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come grave difficoltà economica, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di definitiva irrecuperabilità (v. Cass. 12-10-2007 n. 21428 e nella giurisprudenza di merito Trib. Pescara 21-12-2006; Tribunale di Roma, 25-11-2004 n. 31484; Tribunale di Milano, 17-3-2004; App. Milano, 4-11-2003; Trib. Bari, 22-12-2000).&lt;br /&gt;Alla stregua delle precisazioni sopra riportate ne deriva che l’inserimento della posizione dell’istante nella categoria dei crediti in sofferenza era illegittima non risultando dagli atti che egli versasse in condizioni di difficoltà economica essendosi egli limitato a rifiutarsi di pagare spontaneamente quanto richiesto in via stragiudiziale dalla banca o dai soggetti da questa incaricati del recupero del credito. &lt;br /&gt;Occorre precisare che la lesione arrecata per effetto della illegittima segnalazione è di notevole gravità comportando l’esclusione del segnalato dal credito bancario o comunque la difficoltà se non impossibilità di accedervi e che la banca incorre, in tal caso, nella c.d. responsabilità da inesatte informazioni che si connota sia come responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 c.c. sia come responsabilità contrattuale per violazione delle norme di comportamento esistenti tra banca e cliente ai sensi degli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., determinandosi un danno che si ritiene sussistere in re ipsa e che legittima pertanto il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’esistenza del danno (Cass. 30-8-2007 n. 18316; Cass. 28-6-2006 n. 14977; Cass. 19-1-2001 n. 4881; Cass. 5-11-1998 n. 1103).&lt;br /&gt;Va rammentato che la lesione del diritto all’immagine ed all’onore comporta il risarcimento oltre che del danno patrimoniale, se verificatosi, anche del danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera, danno quest’ultimo da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e che si verifica a seguito dell'inserimento della notizia lesiva per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro di coloro che hanno accesso alla Centrale Rischi (v. Cass. 4-6-2007 n. 12929): tenuto conto della lunga durata della segnalazione (da novembre 2002 ad ottobre 2003), della circostanza che l'esiguità della somma iscritta a sofferenza ha avuto una maggiore efficacia lesiva della reputazione, essendo indice di uno stato di decozione pur di fronte ad un debito esiguo, nonché del fatto che all’istante venne ripetutamente negata la concessione di una carta di credito, appare equo riconoscere all’attore la somma, comprensiva anche di rivalutazione ed interessi legali (cfr. Cass. 17-1-2003 n. 608) sinora maturati, di euro 5.000,00 cui debbono aggiungersi gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo definitivo.&lt;br /&gt;Da ultimo va aggiunto che l’istante non ha invece provato di avere subito un danno patrimoniale sicché nessuna somma può essergli attribuita a tale titolo.&lt;br /&gt;Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.&lt;br /&gt;&lt;div align="center" style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;P.Q.M.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;condanna la convenuta a corrispondere all’attore per le ragioni di cui in motivazione la somma di euro 5.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo definitivo;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite liquidandole in complessivi euro 3.208,61 di cui € 208,61 per spese, € 1.200,00 per diritti ed € 1.800,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Cosi' deciso in Mantova, lì 27-5-2008.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/689946401583138448-3802385914965704470?l=difenditi-dalle-banche.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/feeds/3802385914965704470/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/tribunale-di-mantova-sentenza-27-maggio.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/3802385914965704470'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/3802385914965704470'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/tribunale-di-mantova-sentenza-27-maggio.html' title='Tribunale di Mantova  Sentenza 27 maggio 2008'/><author><name>utente</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05034437742764783299</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-689946401583138448.post-3062856901473185692</id><published>2010-09-24T05:07:00.000-07:00</published><updated>2010-09-24T08:39:01.782-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='centrale rischi e crif'/><title type='text'>LA SOFFERENZA</title><content type='html'>La segnalazione di un cliente alla Centrale Rischi è dovuta quando il rapporto di credito rientra nei limiti di censimento definiti dalle Istruzioni della Banca d’Italia. Tra le segnalazioni dovute, la maggior parte non presentano margini di discrezionalità per gli intermediari, in quanto è la stessa norma che determina l’importo oltre il quale la registrazione deve comunque effettuarsi; l’appostazione a sofferenza, invece, implica una valutazione complessa ed entro certi limiti discrezionale per gli intermediari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infatti, sebbene la norma relativa ai limiti di censimento preveda in generale che la segnalazione è comunque dovuta quando la posizione del cliente è in sofferenza, l’art. 1.5, sezione 2, capitolo II, delle Istruzioni della Banca d’Italia, rubricato “sofferenze”, dispone: “Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel caso di insolvenza non accertata giudizialmente o non conclamata l’istituto di credito gode di un ambito di discrezionalità tecnica circa la qualificazione della posizione “in sofferenza” e la conseguente decisione di effettuare la comunicazione alla Centrale Rischi. Pertanto, un’eventuale affermazione di responsabilità dell’istituto segnalante, per violazione dei contrapposti interessi a che non vi sia una irregolare segnalazione, deve necessariamente ancorarsi all’accertamento di una condotta negligente ed imprudente, sub specie di violazione dell’ambito di discrezionalità attribuito all’istituto dalle Istruzioni della Banca d’Italia, che vengono a costituire, dunque, le regole professionali di comportamento dell’intermediario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Molto si è discusso intorno al concetto di “stato di insolvenza” quale presupposto per l’appostazione a sofferenza. Un orientamento giurisprudenziale subordina la segnalazione alla Centrale Rischi di una posizione a sofferenza alla sussistenza, in capo al soggetto segnalato, di uno stato d’insolvenza così come previsto dall’art. 5 Legge fallimentare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Altra giurisprudenza, invece, esclude che il concetto di insolvenza di cui all’art. 5 Legge fallimentare possa costituire un valido parametro di riferimento cui ancorare il giudizio dell’istituto segnalante, attesa la diversità di ratio delle due discipline. In un caso (quello della Legge fallimentare), infatti, si tratta di identificare il momento in cui convenga procedere, anziché con l’esecuzione individuale, alla tutela collettiva della massa dei creditori di una determinata impresa ed alla sostituzione coattiva di un imprenditore che, sulla base di un’analisi globale di tipo dinamico e prospettico, è risultato non più capace di garantire una gestione efficiente e redditizia dell’organismo produttivo; nell’altro caso, invece, si tratta di stabilire se una determinata posizione creditoria (facente capo ad una banca o ad altro intermediario finanziario, nei confronti di un soggetto non necessariamente imprenditore) debba essere segnalata alla Centrale Rischi ed eventualmente nella categoria delle sofferenze: in pratica, occorre valutare se una segnalazione così fatta corrisponda all’interesse degli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, di mettere reciprocamente a disposizione uno strumento informativo in grado di accrescere la loro capacità di valutazione e di controllo della clientela.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stante la funzione di pubblicità a tutela del mercato creditizio il giudizio che giustifica la segnalazione non può non tener conto di tale precipua finalità e deve essere orientato nel senso di valutare, alla luce della complessiva situazione finanziaria del cliente, il pericolo (per il segnalante e per altri eventuali futuri creditori) di inadempimento del debitore, nonché le difficoltà di esazione del credito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’istituto creditore deve eseguire la segnalazione quando ravvisi tale difficoltà, senza dover effettuare un’analisi al fine di verificare che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di fallimento. La suddetta segnalazione va, quindi, compiuta anche se il debitore non versi in stato di decozione. Diversamente, risulterebbe frustrata l’utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli altri intermediari, segnatamente quelli che hanno già concesso affidamenti al soggetto segnalato, si troverebbero nell’impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, ormai pregiudicata in maniera irreversibile dal prossimo fallimento del debitore. Il presupposto minimo della segnalazione deve, dunque, identificarsi in uno stato di insolvenza di minore intensità, ma che sia oggettivamente sussistente e che, ad un giudizio prognostico dell’istituto di credito, si presenti come non momentaneo, dagli incerti sviluppi, ma non necessariamente irreversibile: come è stato detto, uno stato di insolvenza forse normativamente più vicino all’art. 187 l. fall. che non all’art. 5.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ però certo, in base alle Istruzioni della Banca d’Italia, che la segnalazione a sofferenza non può discendere automaticamente dall’inadempimento del debitore, perché dal semplice ritardo non può scaturire la segnalazione.&lt;br /&gt;La segnalazione della posizione a sofferenza, inoltre, richiede che il soggetto si trovi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell’intermediario. Deve, quindi, distinguersi la situazione che legittima l’appostazione in sofferenza, riscontrabile in un’impossibilità di recuperare il credito vantato perché il soggetto affidato si trova in gravi e non transitorie difficoltà economiche, in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, dalle posizioni cd. ad incaglio, ovvero temporanei disagi economici destinati ad essere superati in un congruo periodo di tempo senza che si prospetti come verosimile l’azione giudiziaria di recupero22. Pertanto, come precisato dalla giurisprudenza, deve considerarsi illegittima la segnalazione fondata su un temporaneo disagio economico del cliente il quale abbia tempestivamente offerto all’istituto di estinguere la propria posizione debitoria attraverso il pagamento dilazionato in più rate proporzionate all’entità del debito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai fini dell’appostazione di un credito come sofferente, è necessario tener conto della situazione patrimoniale complessiva del debitore, o quanto meno, dell’insieme dei rapporti tra il debitore ed il circuito bancario. Tuttavia, la dottrina esclude che l’istituto di credito debba svolgere ulteriori indagini ad integrazione delle informazioni di cui dispone.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infine, non viene considerata condotta conforme ai canoni di diligenza professionale, come codificati nelle regole proprie del settore, la segnalazione di un affidato come sofferente, prima della formale revoca degli affidamenti.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/689946401583138448-3062856901473185692?l=difenditi-dalle-banche.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/feeds/3062856901473185692/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/la-sofferenza.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/3062856901473185692'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/3062856901473185692'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/la-sofferenza.html' title='LA SOFFERENZA'/><author><name>utente</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05034437742764783299</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-689946401583138448.post-8939028752608378906</id><published>2010-09-24T04:55:00.000-07:00</published><updated>2010-09-24T08:39:10.087-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='centrale rischi e crif'/><title type='text'>ILLEGITTIME SEGNALAZIONI: LE CONCLUSIONI DELLA GIURISPRUDENZA</title><content type='html'>A) per la segnalazione è necessario: 1) che sussista, quanto meno, una condizione non transitoria, ma superabile di difficoltà ad adempiere; 2) che l’intermediario compia una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, estesa anche alle condizioni finanziarie diverse dal rapporto contrattuale della banca ed ai dati non presenti nella Centrale dei rischi; 3) che l’intermediario informi preventivamente il cliente dell’istruttoria finalizzata alla segnalazione ed assuma direttamente da quest’ultimo le informazioni sulla sua situazione finanziaria;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B) in relazione ai rimedi esperibili è ammissibile la tutela cautelare, sebbene: 1) la distinzione tra soggetti imprenditori e non imprenditori possa costituire un indice del periculum, dovendosi accertare lo stesso solo in presenza di precise allegazione supportate da indizi concreti della loro esistenza; 2) l’ordine del giudice può anche essere non di mera cancellazione, ma di rettifica, determinare una iscrizione della condizione del cliente in categorie diverse dalla sofferenza; 3) i dati non vanno cancellati mediante elisione integrale degli stessi, ma, almeno all’ente gestore deve risultare l’avvenuta rettifica e la data della stessa; 4) l’esperibilità del rimedio giurisdizionale previsto dall’art. 152 cod. privacy rende problematico il ricorso all’art. 700 c.p.c. per difetto di residualità; 5) essendo previsto un obbligo di rettifica da parte degli intermediari, l’ordine del giudice va diretto allo stesso intermediario segnalante, con conseguente difetto di legittimazione passiva della Banca d’Italia;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C) riguardo alla tutela risarcitoria bisogna riscontrare: 1) l’essenza di un autonomo diritto alla reputazione commerciale a copertura costituzionale, costituendo la stessa un profilo dell’avviamento o rientrando nel diritto alla reputazione personale, tendenzialmente non pregiudicato dalla mera segnalazione; 2) il collegamento della responsabilità della banca con la violazione di obblighi di protezione, imposti dal dovere solidaristico, così come dalle stesse Istruzioni; 3) la necessità di una prova del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, in ogni caso risarcibile, anche mediante presunzioni.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/689946401583138448-8939028752608378906?l=difenditi-dalle-banche.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/feeds/8939028752608378906/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/illegittime-segnalazioni-le-conclusioni.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/8939028752608378906'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/8939028752608378906'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/illegittime-segnalazioni-le-conclusioni.html' title='ILLEGITTIME SEGNALAZIONI: LE CONCLUSIONI DELLA GIURISPRUDENZA'/><author><name>utente</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05034437742764783299</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-689946401583138448.post-8784454221691889803</id><published>2010-09-24T04:49:00.001-07:00</published><updated>2010-09-24T08:39:19.683-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='centrale rischi e crif'/><title type='text'>LA CENTRALE RISCHI DI IMPORTO CONTENUTO</title><content type='html'>&lt;b&gt;CENTRALE RISCHI DI IMPORTO CONTENUTO DENOMINATA CRIC C/O SIA S.P.A.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Via Taramelli n.26, 20124 Milano&lt;br /&gt;Tel. 02/60841 – fax 02/60843920&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dati positivi: crediti per cassa o firma, garanzie personali o reali a favore di terzi di importo compreso tra € 31.246 e € 74.999. Quando i crediti sono inferiori ad € 31.246 o superiori ad € 74.000 non si viene più segnalati, fermo restando le rilevazioni mensili precedenti.&lt;br /&gt;Dati negativi: sono escluse le segnalazioni in sofferenza e i crediti portati a perdita (oggetto di segnalazione presso la centrale rischi Banca d’Italia)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I dati vengono trattati e divulgati seguendo le stesse normative che regolano la centrale rischi Banca d’Italia con un’unica differenza sulla conservazione dei dati storici.&lt;br /&gt;Infatti &lt;u&gt;CRIC conserva solo gli ultimi 12 mesi&lt;/u&gt; ed elimina ogni mese i dati risalenti al periodo precedente, conservando per un periodo di 10 anni solo l’anagrafica del nominativo censito.&lt;br /&gt;L’informazione fornita sia ai soggetti segnalanti (banche e intermediari finanziari) che i soggetti affidati riguarda sempre &lt;u&gt;le ultime 12 rilevazioni mensili.&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;Come per la centrale rischi Banca d’Italia, anche in CRIC tutte le richieste di prima informazione vengono memorizzate ed integrate nella base dati riferita al soggetto. Ciò vuol dire che la banca o l’intermediario finanziario che effettua una visura informativa su di un determinato soggetto viene a conoscenza di tutte le sue richieste precedenti inoltrate presso altri istituti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;I SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE (SIC) GESTITI DA PRIVATI&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per quanto riguarda Il &lt;u&gt;Trattamento dei dati&lt;/u&gt; ed i &lt;u&gt;Tempi di conservazione dei dati&lt;/u&gt;, a differenza delle sopraccitate CR c/o Banca d’Italia e CRIC c/o SIA, i Sic indicati di seguito sono regolamentati diversamente.&lt;br /&gt;Tramite il &lt;u&gt;Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti&lt;/u&gt; pubblicato sulla G.U. n.300 del 23 dicembre 2004 sono stati stabiliti i seguenti criteri massimi di conservazione:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="a"&gt;►&lt;/span&gt; Richieste di finanziamento: &lt;b&gt;6 mesi&lt;/b&gt; qualora l’istruttoria lo richieda, &lt;b&gt;1 mese&lt;/b&gt; in caso di rifiuto o rinuncia alla stessa.&lt;br /&gt;&lt;span class="a"&gt;►&lt;/span&gt; Una/due rate pagate con un ritardo non superiore a due mesi: &lt;b&gt;12 mesi&lt;/b&gt; dalla regolarizzazione.&lt;br /&gt;&lt;span class="a"&gt;►&lt;/span&gt; Una o più rate pagate con un ritardo superiore a due mesi: &lt;b&gt;24 mesi&lt;/b&gt; dalla regolarizzazione.&lt;br /&gt;&lt;span class="a"&gt;►&lt;/span&gt; Tre o più rate pagate in ritardo (anche su transazione): &lt;b&gt;24 mesi&lt;/b&gt; dalla regolarizzazione.&lt;br /&gt;&lt;span class="a"&gt;►&lt;/span&gt; Eventi negativi non sanati (morosità, gravi inadempimenti, sofferenze): &lt;b&gt;36 mesi&lt;/b&gt; dalla data di scadenza contrattuale del rapporto&lt;br /&gt;&lt;span class="a"&gt;►&lt;/span&gt; Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi): &lt;b&gt;36 mesi&lt;/b&gt; dalla data di scadenza contrattuale in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati.&lt;br /&gt;&lt;span class="a"&gt;►&lt;/span&gt; Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi): &lt;b&gt;36 mesi&lt;/b&gt; dalla data di scadenza contrattuale ma in questo caso l’interessato può chiedere la cancellazione dei suoi dati alla data di scadenza contrattuale del rapporto. Va detto che il mantenimento presso i Sic della propria storicità di dati positivi (finanziamenti pagati regolarmente) consente di ottenere più facilmente credito in quanto le banche e gli intermediari finanziari possono verificare la regolarità dei pagamenti nei finanziamenti contratti precedentemente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La trasmissione dei dati su una richiesta o un rapporto di credito viene effettuata dalla banca o dalla società finanziaria &lt;u&gt;solo ed esclusivamente se il richiedente ha prestato il consenso al trattamento dei dati&lt;/u&gt; nell’ambito del SIC o, &lt;u&gt;anche in assenza di consenso, se il finanziamento presenta delle irregolarità nei rimborsi.&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;BDCR C/O ASSILEA – ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Piazzale Ezio Tarantelli n.100, 00144 Roma - Italia&lt;br /&gt;telefono 06/9970361 - fax 06/45440739&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dati positivi: delibere, contratti stipulati non in decorrenza, contratti in decorrenza, contratti estinti.&lt;br /&gt;Dati negativi: canoni non pagati, contratti con sinistri o furti, contratti in contenzioso, contratti scaduti e non riscattati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ la banca dati presso la quale vengono memorizzati i contratti di leasing.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;EURISC C/O CRIF S.P.A.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;via Montebello 2/2, 40121 Bologna&lt;br /&gt;Tel. 051 6458900 Fax 051 6458940&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dati positivi: finanziamenti rateali (prestiti, mutui, leasing, cessione del quinto), non rateali (fidi di conto, finanziamenti di anticipo su effetti o finanziamenti all’import/ export), carte di credito (carte rateali e a saldo, affidamenti revolving)&lt;br /&gt;Dati negativi: incaglio nei pagamenti, passaggio a sofferenza, passaggio a perdita, cessione a società di recupero crediti, rientro in bonis. Non contiene informazioni su cambiali o assegni protestati né informazioni da Tribunali e Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatorie).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;SIC C/O CTC (CONSORZIO PER LA TUTELA DEL CREDITO&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Viale Tunisia, 50, 20124 Milano&lt;br /&gt;tel. 02 66710229 - 02 66710235 - fax 02 67479250&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Contiene esclusivamente dati di tipo “negativo” riguardanti finanziamenti (crediti al consumo e crediti personali) per cui vi sono, o vi sono stati, ritardi nei pagamenti.&lt;br /&gt;Nella fattispecie, quando si tratti di un ritardo di almeno 120 gg. rispetto alla data di scadenza di pagamento di una singola rata o del mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate.&lt;br /&gt;Non raccoglie informazioni relative a: protesti, aperture o richieste di finanziamento non seguite dalla concessione del prestito, rifiuti di finanziamento, bollette telefoniche, della luce, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;SIC C/O EXPERIAN&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Palazzo Experian &lt;br /&gt;Via Umberto Quintavalle n.68 Cinecittà 2, 00173 Roma&lt;br /&gt;Tel. 06724221 - Fax. 0672422480&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dati positivi: finanziamenti rateali (prestiti, mutui, leasing, cessione del quinto), non rateali (fidi di conto, finanziamenti di anticipo su effetti o finanziamenti all’import/ export), carte di credito (carte rateali e a saldo, affidamenti revolving)&lt;br /&gt;Dati negativi: incaglio nei pagamenti, passaggio a sofferenza, passaggio a perdita, cessione a società di recupero crediti, rientro in bonis. Non contiene informazioni su cambiali o assegni protestati né informazioni da Tribunali e Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatorie).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/689946401583138448-8784454221691889803?l=difenditi-dalle-banche.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/feeds/8784454221691889803/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/la-centrale-rischi-di-importo-contenuto.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/8784454221691889803'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/8784454221691889803'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/la-centrale-rischi-di-importo-contenuto.html' title='LA CENTRALE RISCHI DI IMPORTO CONTENUTO'/><author><name>utente</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05034437742764783299</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-689946401583138448.post-8249818286295338533</id><published>2010-09-24T04:48:00.001-07:00</published><updated>2010-09-24T08:39:28.419-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='centrale rischi e crif'/><title type='text'>LA CENTRALE RISCHI PUBBLICA</title><content type='html'>&lt;b&gt;CENTRALE RISCHI C/O BANCA D’ITALIA&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Via XX Settembre n.97/E, 00187 ROMA&lt;br /&gt;Tel. 06/47921&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dati positivi: crediti per cassa o firma, garanzie personali o reali a favore di terzi superiori a € 75.000 in essere alla data di riferimento.&lt;br /&gt;Dati negativi: crediti in sofferenza e crediti portati a perdita  per un importo superiore a € 250.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alla Banca d’Italia è affidato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi. Tutte le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti, a richiesta della Banca d’Italia e con le modalità da questa stabilite, a comunicare mensilmente l’esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati.&lt;br /&gt;Sono esonerati dall’obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari finanziari per i quali l’attività di credito al consumo rappresenti oltre il 50% dell’attività di finanziamento. &lt;br /&gt;Analogamente la Banca d’Italia fornisce mensilmente a ogni soggetto tenuto a effettuare le comunicazioni (banche e intermediari finanziari) la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati.&lt;br /&gt;Qualora il soggetto affidato voglia conoscere il dettaglio delle segnalazioni prodotte a suo nome da ciascun intermediario, deve presentare apposita istanza ad una Filiale della Banca d’Italia la quale fornisce un prospetto contenente i dati richiesti corredato da un foglio informativo che illustra lo scopo e il funzionamento della Centrale dei rischi.&lt;br /&gt;La rilevazione delle posizioni viene fatta su base mensile aggregando in capo a ciascun nominativo censito le segnalazioni di rischio (esposizione) trasmesse dai soggetti segnalanti risultanti all’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento.&lt;br /&gt;I soggetti segnalanti (banche e intermediari finanziari) devono inviare le rilevazioni mensili entro il 25 del mese successivo mentre Banca d’Italia di norma rende disponibili le informazioni circa 40 giorni dopo la fine del mese di riferimento. &lt;br /&gt;L’informazione fornita ai soggetti segnalanti (banche e intermediari finanziari) &lt;u&gt;in caso di assenza di indicazioni specifiche&lt;/u&gt; di questi, riguarda &lt;u&gt;le ultime 36 rilevazioni mensili&lt;/u&gt; per le richieste di prima informazione (nuovi affidamenti su nominativi non segnalati), mentre l’informazione fornita ai soggetti affidati, sempre &lt;u&gt;in caso di assenza di indicazioni specifiche&lt;/u&gt; di questi, riguarda &lt;u&gt;le ultime 12 rilevazioni mensili.&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;In ogni caso, è bene tenere presente che, qualora la banca e/o l’interessato (soggetto affidato) lo richiedano, &lt;u&gt;è possibile avere le rilevazioni di periodi precedenti risalenti fino ai primi anni 90.&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;Tutte le richieste di prima informazione vengono memorizzate ed integrate nella base dati riferita al soggetto. Ciò vuol dire che la banca o l’intermediario finanziario che effettua una visura informativa su di un determinato soggetto viene a conoscenza di tutte le sue richieste precedenti inoltrate presso altri istituti.&lt;br /&gt;Infine &lt;u&gt;la Banca d’Italia in quanto ente pubblico non economico non necessita del consenso degli interessati per il trattamento dei dati&lt;/u&gt; e quindi anche i soggetti segnalanti (banche e intermediari finanziari) essendo tenuti per legge a fornire a Banca d’Italia i dati relativi all’indebitamento della clientela, sono anch’essi esonerati dall’obbligo di acquisire il consenso degli interessati. Se ne desume che &lt;u&gt;non è possibile chiedere la cancellazione della storicità delle segnalazioni di rischio&lt;/u&gt; (andamento dell’esposizione nel tempo) ma solo la rettifica in caso di inesattezze.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/689946401583138448-8249818286295338533?l=difenditi-dalle-banche.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/feeds/8249818286295338533/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/la-centrale-rischi-pubblica.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/8249818286295338533'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/8249818286295338533'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/la-centrale-rischi-pubblica.html' title='LA CENTRALE RISCHI PUBBLICA'/><author><name>utente</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05034437742764783299</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-689946401583138448.post-2957163235580006568</id><published>2010-09-24T04:46:00.001-07:00</published><updated>2010-09-24T08:39:36.929-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='centrale rischi e crif'/><title type='text'>COME TUTELARSI DA ERRATE SEGNALAZIONI IN CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA</title><content type='html'>ACCORDO FRA LE PARTI &lt;br /&gt;E' sempre la soluzione più consigliabile, quella che non genera fratture nel rapporto con la banca e che anzi pone le basi per un più corretto e consapevole confronto. Io personalmente ho visto diversi casi dove un reciproco e bonario accordo ha portato ad un rafforzamento delle relazioni. Di sicuro ci vuole l'impegno da parte di tutti: il cliente, che deve capire caso per caso se si è trattato di un banale errore sui cui soprassedere, ed eventualmente apprezzando l'eventuale prontezza e interessamento della banca nel rispondere ai quesiti posti; e la banca: che deve essere reattiva e non nascondersi dietro termini tecnici, lettere di risposta molto vaghe o altro. Percorrere questa strada significa di fondo avere come unica aspettativa un risultato concreto, rapido e la volontà di mantenere buoni i rapporti. Di sicuro vi consiglio sempre di procedere sempre per iscritto (fax e/o raccomandata...o se avete una mail certificata va bene anche questa) magari preannunciando per telefono il problema e l'imminente invio. Il fatto di lasciare traccia della segnalazione vi consente di: dimostrare per esempio a terzi istituti la vostra contestazione, far decorrere da quel giorno il fatidico mese necessario per poter eventualmente ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario. A tal proposito vi allego due fac simile di lettera da noi predisposte e da inviare alla banca segnalante:&lt;br /&gt;RICORSO IN VIA STRAGIUDIZIALE &lt;br /&gt;Ben diverso il ricorso ad un'organo stragiudiziale...vincere o perdere significa comunque una cosa: con quella banca è meglio preventivare una rapida conclusione dei rapporti (non parlo di rischio di ritorsioni, ma semplicemente di un atteggiamento naturale che tutti noi avremmo nei confronti di chi ci costringe in giudizio). Ricorrere per esempio all'Arbitro Bancario Finanziario significa come detto prima, aver preventivamente cercato di risolvere la cosa con la banca e non aver avuto risposta soddisfacente entro 30 giorni. Si può trattare di richieste di rettifica della Centrale Rischi, richieste di danni legati ad essa più tutta una serie di temi estranei alla CR; di fatto quello che interessa è che, soddisfatti alcuni &lt;a href="http://www.arbitrobancariofinanziario.it/ilRicorso/quandoFareRicorso/checklist1.html"&gt;pre requisiti&lt;/a&gt; , ogni cliente può ricorrere a questa soluzione che non vincola nessuno, ma di certo "moralmente" pone la banca "condannata" ad agire in quanto se non lo facesse verrebbe inserita in una black list predisposta e pubblicata dallo stesso Arbitro a cui vi garantisco nessuna banca vorrebbe appartenere (visto anche le possibili conseguenze con Banca d'Italia...controlli, ispezioni, sanzioni, ecc...). &lt;br /&gt;A differenza di una conciliazione e di un arbitrato questo strumento ha un pregio: le banche sono costrette ad aderirvi e quindi ad ascoltarvi...la decisione dell'Arbitro però non è mai vincolante, quindi entrambe le parti possono sempre appellarsi ad un Magistrato. Il sistema è poi praticamente gratuito (20 €...e rimborsabili!), velocissimo, e implica la predisposizione di documenti abbastanza semplici:&lt;br /&gt;RICORSO IN VIA GIUDIZIALE &lt;br /&gt;Il discorso è complicato, e premettendo che non sono ne un giurista ne un avvocato, posso solo dirvi che i tempi si fanno necessariamente lunghi...lunghissimi. L'unico modo per ottenere una drastica riduzione dei tempi è invocare un procedimento d'urgenza ( ex Art 700 c.p.c. ) che via dia la possibilità di annullare eventuali effetti potenzialmente gravi causati dalla segnalazione (per esempio il caso della sofferenza che spesso genere un effetto domino su tutto il sistema bancario). Ad ogni modo a costi e tempi elevati vanno accostate però possibilità di risarcimenti in alcuni casi milionari (ovviamente tutto in relazione al danno subito). E' una linea che sconsiglio a priori, o che consiglio solo se a monte si vuole poi approdare ad un accordo tra le parti. Qui sarete assistiti dal vostro legale e le banche DAI LORO. Spero non debba addentrarmi nello spiegare come un ricorso alla magistratura possa causare, come dire, un'incrinatura nei rapporti con la banca.... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con il 13° aggiornamento della Circolare n° 139 del 1991 di Banca d'Italia , è stata poi introdotta la fattispecie di segnalazione che indica un eventuale credito contestato....se infatti ricorrete al magistrato o ad un organo stragiudiziale sappiate che fintanto non si sarà espresso in via definitiva la banca dovrà segnalare la posizione come CONTESTATA (una tutela in più per i soggetti affidati).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/689946401583138448-2957163235580006568?l=difenditi-dalle-banche.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/feeds/2957163235580006568/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/come-tutelarsi-da-errate-segnalazioni.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/2957163235580006568'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/689946401583138448/posts/default/2957163235580006568'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://difenditi-dalle-banche.blogspot.com/2010/09/come-tutelarsi-da-errate-segnalazioni.html' title='COME TUTELARSI DA ERRATE SEGNALAZIONI IN CENTRALE RISCHI BANCA D&apos;ITALIA'/><author><name>utente</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05034437742764783299</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>