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	<title>Dirittomoderno</title>
	
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		<title>Il processo mediatico aiuta la giustizia?</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/il-processo-mediatico-aiuta-la-giustizia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monia F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia & diritto]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg"></a>Vorrei condividere l’articolo, pubblicato nei giorni scorsi sul sito dell’<a href="http://www.camerepenali.it/NewsDetail.aspx?idNews=12773">Unione delle Camere penali italiane</a>, relativo alla tragedia della Concordia.</p> <p>La Giunta dell’UCPI tenta di “ristabilire” un equilibrio tra la colossale tragedia consumata nelle acque di fronte al paradiso del Giglio e le garanzie ed i diritti degli indagati.. per non precipitare – come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg"><img class="alignleft  wp-image-526" title="monia.fabiani" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg" alt="" width="81" height="88" /></a>Vorrei condividere l’articolo, pubblicato nei giorni scorsi sul sito dell’<a href="http://www.camerepenali.it/NewsDetail.aspx?idNews=12773">Unione delle Camere penali italiane</a>, relativo alla tragedia della Concordia.</p>
<p>La Giunta dell’UCPI tenta di “ristabilire” un equilibrio tra la colossale tragedia consumata nelle acque di fronte al paradiso del Giglio e le garanzie ed i diritti degli indagati.. per non precipitare – come la nave da crociera? &#8211; nella banalità di un processo celebrato direttamente sui media e concluso con una sentenza cd. <em>di piazza</em>.</p>
<p>Il Comandante Schettino è subito diventato, per tutti, <em>il</em> codardo, <em>il</em> bugiardo; e contrapposto all’eroe di turno, quel comandante del <em>“vadaabordooo!&#8221;</em> che impazza sul web.</p>
<p>Siamo tutti bravi a salire sulla nave (?) del vincitore.<br />
Forse è solo più rassicurante ricondurre quello che non si conosce, non si sa, in qualcosa di conosciuto (lo sosteneva già Nietzche), poiché tranquillizza ed allontana la paura, le preoccupazioni.</p>
<p>E così, grazie a <strong>una telefonata che la legge vieta possa essere pubblicata</strong>, oggi abbiamo <em>il nostro</em> colpevole.</p>
<p>Difatti</p>
<blockquote><p><strong>Art. 114 CPP Divieto di pubblicazione di atti e di immagini</strong></p>
<p><em>E&#8217; vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.<br />
E&#8217; vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell&#8217;udienza preliminare.<br />
&#8230;</em></p></blockquote>
<p>L&#8217;art. 114 cpp vieta, dunque, la pubblicazione degli atti di indagine fino al momento in cui il PM non chiede l&#8217;archiviazione o il rinvio a giudizio.<br />
Non mi dilungo, in questa sede, sui rapporti tra diritto di informazione e segreto istruttorio.<br />
Il <em>voyeurismo</em>, però, pare faccia parte del nostro tempo. I media ci mettono quotidianamente di fronte alla <em>cruda</em> realtà: ci piace curiosare nella vita (reale o meno chissà..) degli altri e, troppo spesso, ci innalziamo a giudici.<br />
Probabilmente ci conforta occuparci dei problemi che riguardano gli altri. Ci aiuta ad allontanare i nostri timori, come trovare <em>il</em> responsabile di una tragedia ed identificarlo in un <em>diverso</em> da noi.</p>
<p>L’accertamento delle responsabilità ha, tuttavia, bisogno di indagini serie e approfondite (condotte da giovani Perry Mason con il contributo delle analisi scientifiche), per non ritrovarci, ancora una volta, senza nessun responsabile.</p>
<p>Pensiamoci… <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
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		<item>
		<title>Corso per mediatori Università di Camerino</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Scade il 6 febbraio 2012 il termine per l&#8217;iscrizione al corso per mediatori organizzato dall&#8217;Università di Camerino. L&#8217;attestato di partecipazione e superamento è titolo per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di mediatore ai sensi del d. lgs. 28/2010</p> <p>Il corso è suddiviso in una parte teorica e in una parte pratica. Sono previste lezioni, discussioni e simulazioni, tenute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 183px"><a href="http://images.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Camerino.palazzo_ducale.JPG&amp;imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/File:Camerino.palazzo_ducale.JPG&amp;usg=__mYYrhEQ8ADmwD5kbo9T1_IsYpFg=&amp;h=2848&amp;w=4288&amp;sz=6713&amp;hl=it&amp;start=11&amp;sig2=lT6xWFT06bjwOinGaglqqw&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=ls4NbAZ51jdK7M:&amp;tbnh=100&amp;tbnw=150&amp;prev=/images%3Fq%3Duniversit%25C3%25A0%2Bcamerino%2Bducale%26um%3D1%26hl%3Dit%26client%3Dsafari%26sa%3DG%26rls%3Den%26tbs%3Disch:1&amp;ei=mdrFS66fLoiQmwPC0oDGDg"><img class="  " title="800px-Camerino.palazzo_ducale" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/04/800px-Camerino.palazzo_ducale-300x199.jpg" alt="" width="173" height="114" /></a><p class="wp-caption-text">Foto A. Paglialunga -Wikipedia</p></div>
<p>Scade il <strong>6 febbraio 2012</strong> il termine per l&#8217;iscrizione al corso per mediatori organizzato dall&#8217;Università di Camerino. L&#8217;attestato di partecipazione e superamento è titolo per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di mediatore ai sensi del d. lgs. 28/2010</p>
<p>Il corso è suddiviso in una parte teorica e in una parte pratica. Sono previste lezioni, discussioni e simulazioni, tenute da professori universitari e mediatori.</p>
<p>Una valutazione finale concluderà il corso (4 ore).</p>
<p><a href="http://www.unicam.it/archivio/avvisi/12_Bando_ConMed.pdf" target="_blank">Qui il bando completo</a></p>
</div>
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		<item>
		<title>Condominio, mediazione e.. scimmie senza peli (?)</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/condominio-mediazione-e-scimmie-senza-peli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione dei conflitti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"></a>Da appassionato del conflitto ho spesso dubitato che l&#8217;uomo sia nato per vivere nei condomini e forse ho trovato una conferma ai miei dubbi&#8230;</p> <p>Considerata la prossima entrata in vigore della mediazione obbligatoria per le liti di condominio, quindi, vorrei aggiungere un tassello &#8211; .. forse un po&#8217; particolare… &#8211; alle diverse cause di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><img class="alignleft  wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="81" height="95" /></a>Da appassionato del conflitto ho spesso dubitato che l&#8217;uomo sia nato per vivere nei condomini e forse ho trovato una conferma ai miei dubbi&#8230;</p>
<p>Considerata la prossima entrata in vigore della mediazione obbligatoria per le liti di condominio, quindi, vorrei aggiungere un tassello &#8211; .. forse un po&#8217; particolare… &#8211; alle diverse cause di lite: oltre ai problemi di percezione e comunicazione ed alle oggettive difficoltà del negoziato faccia a faccia, la controversia in ambito condominiale pare implicare una riflessione di natura antropologica.</p>
<p>Oggi sembra naturale vivere nei condomini, ubicati in grossi palazzoni o larghi quartieri, abitare città in cui imbattersi continuamente con perfetti sconosciuti, sviluppare cioè relazioni tutto sommato… anti-umane.</p>
<p>Con questo brutto termine voglio proprio indicare la scarsa naturalezza del fenomeno: l&#8217;essere umano come animale non pare biologicamente pronto a relazionarsi con simili che non conosce e quando è costretto a farlo si creano effetti indesiderati e poco utili alla convivenza.</p>
<p>Non è mia intenzione fare del riduzionismo teorico, né trattare gli esseri umani come quelli animali, confondendo l&#8217;etologia dei secondi con quella dei primi, ma solo riflettere sul fatto che gli agglomerati urbani pieni di estranei non sono l&#8217;ambiente in cui si è sviluppata la nostra specie umana per la maggior parte della sua esistenza.</p>
<p>Muovo da alcuni presupposti, oramai abbastanza condivisi:</p>
<ul>
<li>che gli esseri umani sono meno razionali di quel che creda</li>
<li>che l&#8217;uomo non ha piena consapevolezza dei suoi processi mentali</li>
<li>che i nostri comportamenti quotidiani e le nostre (apparentemente) irrilevanti decisioni circa i diversi avvenimenti che ci coinvolgono ogni giorno sono il frutto di una non sempre ben riuscito compromesso tra ragione ed emozione.</li>
</ul>
<p>Sotto il primo punto di vista, gli economisti (Matteo Motterlini, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=fkOry_DoSrM" target="_blank">vedi il video</a>)stanno da tempo rimeditando il modello di <em>homo oeconomicus</em>, tutto raziocinio&#8230; ,mentre le neuroscienze indicano come alcuni nostri comportamenti siano ben poco deliberati (Libet, Damasio): in sintesi non siamo una macchina poi troppo buona per prendere decisioni (Legrenzi, Salvatori).</p>
<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/01/sicmmia_nuda.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2809" title="sicmmia_nuda" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/01/sicmmia_nuda-187x300.jpg" alt="" width="101" height="162" /></a>A ciò possiamo aggiungere una considerazione che è molto meno banale di quel che sembra: l&#8217;uomo è..sostanzialmente una “scimmia nuda”. Le virgolette sono dovute, poiché non si tratta di una mia definizione, ma del titolo di un interessante libro di uno zoologo (Desmond Morris) che oltre 40 anni fa ricordava come l&#8217;uomo, in quanto parente stretto della scimmia, sia coinvolto sia nelle lotte tipiche dei primati che in quelle nuove tipiche dell&#8217;epoca moderna.</p>
<p>Con i nostri cugini pelosi condividiamo (anche se non ne siamo troppo consapevoli) alcuni interessi per i quali siamo disposti a lottare:</p>
<ol>
<li>la difesa territoriale del gruppo</li>
<li>la difesa territoriale dell&#8217;unità familiare</li>
<li>il mantenimento della posizione gerarchica individuale e personale.</li>
</ol>
<p>Quella che qui più interessa è la seconda ed in particolare la difesa del “rifugio”. L&#8217;autore è molto chiaro:</p>
<blockquote><p> “<em>Uno degli aspetti più importanti del territorio familiare consiste nel fatto che questo deve essere facilmente distinguibile dagli altri. Naturalmente, la sua localizzazione separata gli conferisce una caratteristica unica che però non è sufficiente. La sua forma e il suo aspetto generico devono farlo risaltare come una entità facilmente identificabile, così che possa diventare una proprietà &#8220;personalizzata&#8221; della famiglia che vi abita. Ciò sembra abbastanza ovvio, ma spesso questo aspetto è stato trascurato o ignorato, sia come conseguenza di necessità economiche, sia per mancanza di consapevolezza biologica da parte degli architetti. In tutto il mondo, nei paesi e nelle città, sono state costruite file interminabili di case identiche e uniformemente ripetute. La situazione è anche più grave nel caso dei blocchi di appartamenti. Il danno psicologico arrecato al territorialismo delle famiglie costrette a vivere in queste condizioni da architetti, progettisti e costruttori, è incalcolabile.</em> ”</p></blockquote>
<p>Prosegue lo zoologo notando come certamente le famiglie possano procedere ad alcuni interventi al fine di personalizzare il loro rifugio, ma questo non sempre è possibile o sufficiente: pensiamo solo alle limitazioni poste dal decoro architettonico o dalla parzialità degli interventi in ragione della struttura o della tipologia di abitazione. Si tratta in pratica di una sorta di coabitazione forzata indotta dalle esigenze del mercato, dei costruttori, della pianificazione urbanistica: tutti aspetti ai quali non siamo – credo &#8211; essere preparati. In termini evolutivi (4-5 milioni di anni) la comparsa del concetto di proprietà è cosa di qualche millennio fa e il condominio è invenzione ancora più recente.</p>
<p>La legge al riguardo non può modificare né i nostri geni né quella sorta di memoria biologica che ci tramandiamo da milioni di anni ed in forza della quale le relazioni sociali si sono sviluppate in scenari profondamente diversi: la storia dell&#8217;uomo si è dipanata attraverso la conoscenza diretta dei consimili in una dimensione tutto sommato limitata: il gruppo famigliare e la tribù.</p>
<p>Non so se qualche manciata di anni sia sufficiente a cambiare questo dato.</p>
<p>Considerando quante sono le liti giudiziari e non che hanno ad oggetto rapporti di condominio e vicinato, mi vien da pensare che questo cambiamento non si sia ancora perfezionato&#8230;</p>
<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/01/dunbar.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2810" title="dunbar" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/01/dunbar.jpg" alt="" width="107" height="176" /></a>Concludo notando che in tempi più recenti l&#8217;antropologo e psicologo sociale Robin Dunbar ha teorizzato che in considerazione dell&#8217;estensione della corteccia celebrare (in cui avvengono le elaborazioni che  investono i rapporti sociali) ci sarebbero delle limitazioni fisiche al numero di contatti (relazioni, rapporti, conoscenze) che una singola persona può effettivamente gestire: 150 (circa). La considerazione è particolarmente rilevante  in relazione ai social network (v. <a href="http://punto-informatico.it/2795173/PI/News/facebook-150-amici-posson-bastare.aspx" target="_blank">articolo</a> su punto informatico, ad esempio), poiché tutte le &#8220;amicizie&#8221; che superano tale cifra non rappresentano relazioni stabili; ai nostri fini, invece, il dato conferma che le relazioni più funzionali avvengono tra un gruppo ristretto di persone che dovrebbero&#8230;conoscersi abbastanza bene.</p>
<p>Dunque i sintomi principale della malattia sembrano proprio l&#8217;indifferenza, la chiusura in noi stessi ed il pensare di poter ignorare gli altri.</p>
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		<title>Avvocati e conflitto: evento a Tolentino</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/12/brochure-conflitto-macerata-copia.pdf"></a>Si terrà il prossimo 22 dicembre 2011 dalle ore 15:30 alle 18:30, presso il complesso monumentale della Basilica di San Nicola  a Tolentino (MC),  un seminario di formazione per avvocati dal titolo &#8220;Avvocati e conflitto. Il ruolo del professionista nei rapporti interpersonali: problemi di comunicazione, conflitto e violenza&#8220;. <a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/12/brochure-conflitto-macerata-copia.pdf">Qui la brochure in .pdf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/12/brochure-conflitto-macerata-copia.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-2797" title="poster conflitto _MC-2011" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/12/poster-conflitto-_MC-2011-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>Si terrà il prossimo 22 dicembre 2011 dalle ore 15:30 alle 18:30, presso il complesso monumentale della Basilica di San Nicola  a Tolentino (MC),  un seminario di formazione per avvocati dal titolo &#8220;<em>Avvocati e conflitto. Il ruolo del professionista nei rapporti interpersonali: problemi di comunicazione, conflitto e violenza</em>&#8220;. <a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/12/brochure-conflitto-macerata-copia.pdf">Qui la brochure in .pdf da scaricare</a>.</p>
<p><strong>Comunicazione</strong></p>
<p>Come ben sanno gli esperti di comunicazione, <em>fraintendersi è più facile che intenders</em>i. Questa considerazione non è così comune o diffusa: tutti spesso siamo portati a pensare che comunicare è una cosa facilissima, dato che lo facciamo ogni giorno!</p>
<p>L’esistenza di diversi e sofisticati strumenti quali la stampa, la televisione, la radio, il cellulare ed internet, d’altronde lascia supporre che per comunicare non ci sia che l’imbarazzo della scelta.</p>
<p>In realtà lo scambio e la condivisione di informazioni avviene secondo regole che &#8211; nella maggior parte dei casi &#8211; sono sconosciute, con effetti deleteri sia sotto il profilo della comprensione dei messaggi che dei comportamenti conseguenti.</p>
<p>La cultura occidentale moderna, l’approccio razionale ai problemi, poi, portano a considerare esclusivamente i meccanismi del linguaggio verbale a scapito di quello non verbale, sottovalutando anche i problemi di percezione e gli effetti delle emozioni: in sintesi il nostro lato “animale”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Conflitto</strong></p>
<p>Così si spiega l’ossimoro: a maggiore disponibilità di mezzi di comunicazione corrisponde, infatti, una sostanziale incomunicabilità.</p>
<p>Da ciò derivano conflitti generati da incomprensioni magari incolpevoli, ma non per questo meno violenti, talvolta trattati in maniera inefficiente o irrazionale.</p>
<p>La lettura del merito delle questioni &#8211; dato tecnico, giuridico o economico &#8211; a questo punto può essere condizionata dal malfunzionamento delle relazioni tra partner commerciali, tra soci, tra vicini di casa, tra coniugi o in qualunque altra situazione in cui sussista un rapporto umano.</p>
<p>Al fine di consentire la corretta trattazione dei termini e delle questioni sottostanti la redazione di contratti, la creazione e la modificazione di accordi o la negoziazione di transazioni, è consigliabile acquisire idonee <em>competenze relazionali.</em></p>
<p>Il seminario mira ad osservare e comprendere il fenomeno secondo una prospettiva non solo giuridica, ma non per questo meno professionale.</p>
<p><strong>Deontologia, </strong><strong>etica e conflitto</strong></p>
<p>Il ruolo dell’avvocato è determinante nello sviluppo del conflitto: il legale può infatti, con i suoi consigli ed atteggiamenti, agire sia da combustibile che da estinguente del fuoco che alimenta i fenomeni conflittuali.</p>
<p>Forse non è facile immaginare le conseguenze di una strategia difensiva sulle dinamiche relazionali ed è per questo che il seminario vuole mostrare come esse possano essere drammaticamente esaltate o minimizzate.. anche &#8230;.senza saperlo.</p>
<p>Ammesso e non concesso che l’avvocato si renda conto degli effetti “collaterali” della propria attività legale, si pone poi un ulteriore problema: far prevalere gli aspetti legali o curare gli interessi personali delle parti? Non sempre infatti questi due aspetti possono essere tutelati allo stesso modo e nella stessa misura.</p>
<p>Il codice deontologico sul punto non aiuta molto ed anche la formazione accademica o post-universitaria dell’avvocato si contraddistingue per essere normalmente dedicata a contenuti tecnico-giuridici: chi si cura allora del benessere emotivo, psichico e psicologico delle persone? In alcuni casi &#8211; ove il conflitto è particolarmente acceso &#8211; le conseguenze possono essere tragiche: la mente umana opera scelte emotive nel giro di millisecondi e senza controllo razionale.</p>
<p>Difficile dire se questo compito di “intercettore” del conflitto debba essere svolto dall’avvocato. Sta di fatto che egli è in una posizione elettiva per svolgere tale funzione: le persone che non sanno come risolvere un conflitto con il vicino, il condomino, un parente o il coniuge si rivolgono al professionista forense che, però dà una risposta talvolta solo giuridica a questioni che, invece, coinvolgono la sfera personale.</p>
<p>Se le conseguenze di una terapia incompleta (solo diritto) non fossero gravi, l’avvocato potrebbe anche non farsi carico di questo problema, che è forse “sociale”, ma i conflitti irrisolti sono spesso bombe ad orologeria.</p>
<p>Questo seminario è pensato per gli avvocati che hanno interesse a capire come e quando è possibile evitare che la bomba.. esploda.</p>
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		<title>Quando la giurisprudenza ‘posta’.. è buon segno</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/quando-la-giurisprudenza-posta-e-buon-segno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione dei conflitti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p></p> <p>Leggere nelle <a href="http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/12800001-12900000/12887519.pdf" target="_blank">motivazioni</a> di un sentenza di Cassazione il termine &#8220;postare&#8221; è insolito e&#8230; benaugurante. L&#8217;estensore scegliendo tale neologismo dimostra una sensibilità al mondo dei bit ..non proprio comune nei giuristi.</p> <p>Non sono infatti mancati giudici di merito che non hanno dimostrato di cogliere le evidenti differenze tra il mondo fisico della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="90" height="106" /></p>
<p>Leggere nelle <a href="http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/12800001-12900000/12887519.pdf" target="_blank">motivazioni</a> di un sentenza di Cassazione il termine &#8220;postare&#8221; è insolito e&#8230; benaugurante. L&#8217;estensore scegliendo tale neologismo dimostra una sensibilità al mondo dei bit ..non proprio comune nei giuristi.</p>
<p>Non sono infatti mancati giudici di merito che non hanno dimostrato di cogliere le evidenti differenze tra il mondo fisico della carta e quello immateriale della rete, dimenticando, nel contempo, alcuni principi giuridici tipici.</p>
<p>La ricostruzione da me <a href="http://dirittodigitale.com/gutemberg-le-valvole-internet-e-la-legge-che-non-ce/">operata</a> quasi un paio di anni fa è stata confermata dai giudici della Suprema Corte che hanno seguito proprio i medesimi (nulla di trascendentale&#8230; anzi tutt&#8217;altro&#8230;) argomenti:</p>
<ol>
<li>carta e bit non sono la stessa cosa; un blog non è un giornale;</li>
<li>la legge non contiene alcuna disposizione per i blog;</li>
<li>in ambito penale non si può operare una interpretazione  analogica: ergo l&#8217;art. 57 codice penale non si può applicare.</li>
</ol>
<div>Il caso concreto aiutava, poiché non si trattava di un articolo di un giornalista, ma di un commento (riferibile a chi?); pertanto, l&#8217;impossibilità di procedere ad un controllo preventivo avrebbe, semmai, dovuto far propendere per un controllo successivo (non previsto, però, da alcuna legge&#8230;).</div>
<div>Ovviamente molto ha pesato il terzo punto ed il fatto che si fosse in sede penale: in ambito civile, il divieto di analogia non c&#8217;è e quindi, in sede di risarcimento danni, la musica potrebbe cambiare. Certo resterebbe la differenza ontologica e funzionale tra carta e bit, ma chissà se basterà.. specie senza un giudice che sappia &#8220;postare&#8221;&#8230; <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </div>
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		<title>Problematiche della tassazione del commercio elettronico negli USA</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dirittomoderno/~3/md1n-kSb9Z4/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/problematiche-della-tassazione-del-commercio-elettronico-negli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Negli ultimi tempi è in corso un lungo ed al quanto articolato dibattito da parte di tutti gli Stati sulla opportunità di non far fuggire dalla cd. &#8220;scure fiscale&#8221; anche il &#8220;cyberspazio&#8221;. </p> <p>E&#8217; fin dal 1994, con la proposizione della &#8221; Bit Tax&#8221;, che i paesi Ocse cercano una via univoca per contemperare tre diversi interessi :</p> <p>- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi tempi è in corso un lungo ed al quanto articolato dibattito da parte di tutti gli Stati sulla opportunità di non far fuggire dalla cd. &#8220;scure fiscale&#8221; anche il <em>&#8220;cyberspazio&#8221;. </em></p>
<p>E&#8217; fin dal 1994, con la proposizione della &#8221; Bit Tax&#8221;, che i paesi Ocse cercano una via univoca per contemperare tre diversi interessi :</p>
<p>- consentire la massima diffusione al commercio elettronico;</p>
<p>- consentire agli stati interessati dal commercio elettronico di imporre la propria tassazione;</p>
<p>- non creare una sovrapposizione di imposizione fiscale tra gli stati coinvolti nello scambio a danno del consumatore finale.</p>
<p>Gli Stati Uniti, patria del commercio elettronico, sono stati il primo paese ad avere affrontato questo tema, ma ad oggi non sembra che abbiano trovato ancora una strada univoca.</p>
<p>I governi degli stati federali americani hanno da subito intuito che la tassazione tradizionale, aveva i suoi limiti, ma che altrettanto deleteria per la diffusione del commercio elettronico sarebbe stata l&#8217;introduzione di una tassazione specifica. Nel 1992 tramite una sentenza della  Corte Suprema nella causa Quill-North Dakota si è stabilito che la tassazione deve avvenire secondo i meccanismi delle vendite per corrispondenza (<em>mail order business</em>); e  nel 1998 il Congresso americano ha steso  un atto, <em>l&#8217;Internet Tax Freedom Act (ITFA)</em>,  con il quale si enunciano i tre principi citati, come principi fondanti della tassazione dell&#8217;e-commerce negli USA.  Sostanzialmente, si statuisce l&#8217;impossibilità per i paesi venditori di rivendicare l&#8217;applicazione di qualsiasi forma di tassazione, lasciando che sia il paese di destinazione della merce  o lo stato dell&#8217;acquirente, a seconda se si tratti di commercio elettronico indiretto o diretta, a provvedere alla tassazione della transazione. Nonostante questo intervento abbia posto quest&#8217;ultima regola fondamentale, i governi dei singoli stati hanno continuato la loro battaglia per accaparrarsi una fetta della base imponibile proveniente dall&#8217;e-commerce statunitense, che nel 2009 vedeva gli scambi commerciali complessivii attestarsi a 3,371 miliardi di euro. Ed infatti è fin dagli albori del &#8220;cyberspazio&#8221; che la Corte Suprema si trova a dover dirimere questioni di territorialità fiscale sempre più articolate, ma con un unico intento, tassare la cd. <em>New Economy. </em>Nel 2002 apparentemente sembra che gli Usa approdino ad un unica tassazione, con la sottoscrizione da parte  di 49 Stati degli <em>Streamlined Sales and Use Tax Agreement (SSUTA). </em>Questi accordi stabiliscono le seguenti regole operative per la regolazione della tassazione delle transazioni online:</p>
<p>1 Un&#8217;unica tassa sul commercio elettronico per tutti gli stati  membri;</p>
<p>2La statuizione di una categoria nuova di prodotti denominata &#8220;beni digitali&#8221;, distinta dai &#8220;beni materiali&#8221; e dai &#8220;servizi&#8221;;</p>
<p>3 Una sola percentuale di tassazione, con la sola eccezione dell&#8217;addizionale per alimenti (<em>food and drugs</em>);</p>
<p>4L&#8217;abolizione delle tasse locali sulle vendite on line sorte nel frattempo;</p>
<p>5 Regola base per stabilire la territorialità della tassazione è l&#8217;individuazione del codice di avvimento postale del compratore. Solo attraverso lo zip code si stabilisce la giurisdizione della tassazione;</p>
<p>6Regola base per la tassazione del commercio indiretto è il luogo di consegna della merce, mentre per il commercio elettronico diretto è lo stato di residenza dell&#8217;acquirente;</p>
<p>7 Obbligo per tutti gli stati membri di creare un sistema di registrazione on line per tutti i venditori, per raccogliere le tasse sulle transazioni online, consentendo un&#8217;unica registrazione in tutti gli stati membri. </p>
<p>Purtroppo però la questione dell&#8217;univocità di trattamento fiscale del commercio elettronico negli USA non si è risolta, inquanto gli accordi SSUTA sono solo un accordo e non un obbligo legislativo. Gli Usa necessitano, come anche il resto del mondo (Europa compresa), di una legiferazione del Congresso ed un intervento diretto del Dipartimento del Tesoro, che ponga degli obblighi a carico di tutti gli Stati non solo dei 49 membri del SSUTA. Inoltre, la natura di accordo fa si che molti stati si trovino nell&#8217;impossibilità di esercitare il proprio diritto alla riscossione delle tasse perchè rischiano di incorrere in sanzioni molto pesanti per violazioni inerenti il Codice della Privacy. La registrazione unica, infatti, determina la raccolta di dati sensibili sullo stato economico delle persone, ed è una registrazione di tipo volontario che si presta ad essere eluso nel momento in cui il venditore si ponga in Internet con l&#8217;intento di eludere la tassazione. </p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Divorziare on-line…..in Inghilterra</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/divorziare-on-line-in-inghilterra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gionata S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione dei conflitti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/02/Gionata.jpg"></a>Internet oggi è utilizzato per molteplici attività: con un click si può acquistare un prodotto dall&#8217;altra parte del mondo, inoltrare istanze alla P.A., chattare con chiunque ed ovunque; on line nascono amori, ma, talvolta, la rete è causa della fine di una relazione sentimentale.</p> <p>A breve, in Inghilterra, internet potrebbe assolvere una ulteriore funzione: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/02/Gionata.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2070" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/02/Gionata-150x150.jpg" alt="" width="81" height="81" /></a>Internet oggi è utilizzato per molteplici attività: con un click si può acquistare un prodotto dall&#8217;altra parte del mondo, inoltrare istanze alla P.A., chattare con chiunque ed ovunque; on line nascono amori, ma, talvolta, la rete è causa della fine di una relazione sentimentale.</p>
<p>A breve, in Inghilterra, internet potrebbe assolvere una ulteriore funzione: permettere di divorziare!</p>
<p>Si, proprio così: si potrebbe divorziare grazie ad un click, senza l&#8217;intervento di un legale e tanto meno di un giudice.</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>Nell&#8217;epoca delle relazioni lampo, l&#8217;annose procedure di scioglimento degli effetti civili del matrimonio rappresenta un anacronistico strumento</em>.&#8221;</p></blockquote>
<p>E&#8217; questa, forse, la riflessione che ha indotto il conservatore David Cameron ad incaricare la commissione del ministero della Giustizia di predisporre un &#8220;trattamento snellente&#8221; alla normativa disciplinante la procedura di divorzio. Il disegno di legge, frutto di siffatta revisione, è la creazione del &#8220;<em>divorce information hub</em>&#8220;, un network di informazioni sul divorzio, a cui i cittadini possono accedere gratuitamente attraverso il web, per essere edotti delle occorrenze per l&#8217;espletamento della procedura informatizzata.</p>
<p>Il sito offrirebbe, alle coppie che hanno deciso di divorziare, una serie di informazioni che spaziano dagli aspetti burocratici da seguire, ai consigli utili a determinare l&#8217;ammontare da corrispondere a titolo di alimenti. Tutto questo, allo scopo ultimo di consentire alle parti di vedere soddisfatti i propri interessi in tempi rapidi e con esigui esborsi di denaro,  deflazionando, altresì, le corti di giustizia dalle dispute autonomamente risolvibili dai litiganti.</p>
<p>La procedura sopra descritta, se rappresenta una rivoluzione  dal punto di vista normativo, non è tuttavia un novità assoluta&#8230;. Infatti, sin dal 1999 era disponibile in rete un kit contenente tutte le informazioni e la documentazione occorrente per l&#8217;ottenimento della sentenza di divorzio del Tribunale competente.</p>
<p>Così, mentre in Italia ancora oggi si deve, dapprima, ottenere una sentenza di separazione e, trascorsi tre anni dalla stessa, ricorrere al giudice per la pronuncia giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, tutto ciò assistiti da un legale e sopportando costi, più o meno, elevati, già da tempo in Gran Bretagna  i coniugi possono giungere allo stesso risultato autonomamente, con il solo acquisto di un software, chiamato “<a href="http://www.netlawman.co.uk/info/undefended-divorce-timetable.php" target="_blank">Undefended divorce package</a>”, o “Rapidoc” (dalla fusione dei termini “rapid document”, “documento rapido”), introdotto nel mercato dall&#8217;avvocato londinese Richard Cohen.</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>Il Lord cancelliere ha affermato che per velocizzare la giustizia bisognava portare su Internet gran parte del lavoro legale &#8220;standard&#8221;</em> &#8211; ha spiegato Cohen al quotidiano inglese The Independent -<em>. Io mi sono limitato a dare il mio contributo</em>&#8220;.</p></blockquote>
<p>In dieci settimane, le coppie inglesi che hanno usato il &#8220;Rapidoc&#8221; sono state 1.800 ed in un solo anno il 6% dei divorzi risultava effettuato utilizzando tale procedura.</p>
<p>Per coloro che necessitassero dell&#8217;assistenza di un legale, nessun problema: oltre al programma &#8220;Rapidoc&#8221;è possibile chiedere l&#8217;assistenza telefonica ad un avvocato, che risponderà per una tariffa di poche sterline al minuto.</p>
<p>Considerato che in Inghilterra già dalla fine del secolo scorso è possibile diventare ex coniugi in sole 10 settimane, con evidenti vantaggi anche sulla macchina della giustizia (derivanti dalla non trattazione delle cause in parola) l&#8217;esperienza dell&#8217;<em>Undefended divorce package</em> e del disegno di legge anglosassone potrebbero divenire uno spunto di riflessione anche nel mediterraneo&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Ricevute PEC: un esempio</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dirittomoderno/~3/qLlcUw53sSY/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/ricevute-pec-un-esempio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[ICT law]]></category>
		<category><![CDATA[notifica telematica]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica certificata]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"></a>Anche in relazione alla discussione che è iniziata in sede di commenti all&#8217;<a href="http://dirittodigitale.com/notificazioni-telematiche-la-rivoluzione-silenziosa/">articolo del gennaio dello scorso anno</a> pochi giorni fa e che prosegue nel <a href="http://dirittodigitale.com/notifiche-telematiche-un-caso-di-compiuta-giacenza-informatica/">nuovo&#8221;pezzo&#8221; </a> sullo stesso argomento, riporto di seguito due esempi reali di ricevuta che il sistema invia al destinatario:</p> la prima è di accettazione; nell&#8217;esempio è stata accettata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="72" height="85" /></a>Anche in relazione alla discussione che è iniziata in sede di commenti all&#8217;<a href="http://dirittodigitale.com/notificazioni-telematiche-la-rivoluzione-silenziosa/">articolo del gennaio dello scorso anno</a> pochi giorni fa e che prosegue nel <a href="http://dirittodigitale.com/notifiche-telematiche-un-caso-di-compiuta-giacenza-informatica/">nuovo&#8221;pezzo&#8221; </a> sullo stesso argomento, riporto di seguito due esempi reali di ricevuta che il sistema invia al destinatario:</p>
<ol>
<li>la prima è di accettazione; nell&#8217;esempio è stata accettata alle ore 16:43 e 28 secondi (questa ricevuta è inviata dal fornitore di servizi PEC del mittente &#8211; io .. &#8211; che, in questo caso è Aruba)</li>
<li>la seconda è di consegna, <span style="text-decoration: underline;"><strong>ma al server</strong></span>, ed è di appena <strong>22</strong> secondi <em><strong>dopo</strong></em>, giacché risulta effettuata alle ore 16:43 e 50 secondi (questa ricevuta è inviata dal fornitore di servizi PEC del destinatario che, in questo caso è Legalmail)</li>
</ol>
<div>Stando così le cose, il messaggio<span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><strong> risulta legalmente consegnato</strong></span> al server del destinatario in ogni caso <strong>PRIMA</strong> ancora che il destinatario stesso lo possa leggere. Ed anche se non verrà mai letto, risulterà <span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">comunque consegnato.</span></strong></span></div>
<div><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">Il dialogo è essenzialmente tra computer e tutto si perfeziona nel dominio telematico</span></span></div>
<div><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/11/ricevute-PEC.006.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2742" title="ricevute PEC.006" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/11/ricevute-PEC.006.jpg" alt="" width="600" height="800" /></a></div>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dirittomoderno/~4/qLlcUw53sSY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Notifiche telematiche: un caso di compiuta giacenza informatica (?)</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dirittomoderno/~3/dQv5WfX_eGM/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/notifiche-telematiche-un-caso-di-compiuta-giacenza-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[notifica telematica]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica certificata]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Non era affatto mia intenzione fare la Cassandra.. anche se pare proprio che stia sulla buona strada.. </p> <p>Una lettrice mi ha infatti riportato quanto segue sotto forma di commento al mio pezzo sui prima passi di una <a href="http://dirittodigitale.com/notificazioni-telematiche-la-rivoluzione-silenziosa/">rivoluzione</a> di cui si parla troppo poco:</p> <p>&#8220;Mio padre mi ha appena riferito che il suo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2715" class="wp-caption alignleft" style="width: 82px"><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cassandra_(mitologia)"><img class="size-full wp-image-2715 " title="200px-Cassandra1" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/11/200px-Cassandra11.jpg" alt="" width="72" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Foto Wikipedia</p></div>
<p>Non era affatto mia intenzione fare la Cassandra.. anche se pare proprio che stia sulla buona strada.. <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Una lettrice mi ha infatti riportato quanto segue sotto forma di commento al mio pezzo sui prima passi di una <a href="http://dirittodigitale.com/notificazioni-telematiche-la-rivoluzione-silenziosa/">rivoluzione</a> di cui si parla troppo poco:</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>Mio padre mi ha appena riferito che il suo avvocato gli ha detto che la sua causa in corte d’appello a Milano è stata cancellata perchè la notifica dell’udienza è stata fatta solo a mezzo posta certificata e i rispettivi avvocati dicono di non averla mai ricevuta, quindi non essendosi presentato nessuno a quell’udienza, la causa è stata cancellata…è possibile tutto ciò?</em>&#8220;</p></blockquote>
<p>Alla nostra amica Sonia, dovrei dire che purtroppo credo che le cose stiano proprio così: che io sappia il caso è uno dei primi di quella che avevo definito &#8220;<strong>compiuta giacenza informatica</strong>&#8220;.</p>
<p>Non dubito che gli avvocati non abbiano effettivamente potuto leggere l&#8217;avviso; il fatto è che la legge si accontenta di molto meno. L&#8217;avviso era infatti probabilmente a loro disposizione nella loro casella di posta elettronica (questo almeno prevede la legge).</p>
<p>Tranne guasti o malfunzionamenti tecnici, di cui però non mi viene fornito alcun indizio e di cui non si è avuta notizia, era infatti onere dei legali verificare se vi fossero messaggi nella loro casella PEC. E&#8217; solo una mia ipotesi, ovviamente, ma molti avvocati sono forse poco &#8220;informatizzati&#8221; e magari, dopo anni, hanno preso confidenza con la posta elettronica &#8220;<strong>normale</strong>&#8220;, ma non credo che ne abbiano altrettanta con quella <strong>certificata</strong>, anche se l&#8217;uso è esattamente lo stesso&#8230; Certo se poi l&#8217;avvocato non gestisce l&#8217;account con un apposito <em>editor</em> di posta (come Outlook o Mail) ma lo usa solo via internet&#8230; è un bel problema perché se non si connette all&#8217;apposita pagina web per vedere se c&#8217;è posta.. non vedrà mai l&#8217;avviso (in questo caso&#8230;). Addirittura ci sono sistemi che avvisano l&#8217;avvocato della presenza di un messaggio nella propria casella PEC con un SMS (era previsto e attivato nel caso in esame..?)</p>
<p>Per verificare che sia tutto regolare si potrebbe chiedere una copia o almeno di visionare la relata di notifica che deve essere stata predisposta dall&#8217;Ufficiale Giudiziario e dalla quale dovrebbero risultare le due ricevute che la legge prevede:</p>
<ol>
<li>quella di accettazione (attesta l&#8217;invio)</li>
<li>quella di ricezione (attesta che il server del destinatario ha ricevuto il messaggio)</li>
</ol>
<div>Se queste ci sono&#8230; è un bel problema&#8230;.</div>
<div>Non è previsto dalla legge l&#8217;avviso di <strong>avvenuta lettura</strong>: quindi bisogna stare molto attenti..</div>
<div>Ma d&#8217;altraparte è quanto avviene con la posta cartacea: l&#8217;avviso che firmiamo al postino attesta che abbiamo ricevuto la raccomandata, non che ne abbiamo letto il contenuto..</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Corso di formazione tecnica e deontologica del penalista</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monia F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/10/Penalista.jpg"></a>Si terrà a Camerino, presso la Sala della Muta del Palazzo Ducale, il Corso di primo livello di formazione tecnica e deontologica del penalista.</p> <p>Interessanti gli interventi in programma e illustri i relatori che hanno accolto con entusiasmo l&#8217;invito della Scuola territoriale della Camera penale di Camerino.</p> <p>Per informazioni è possibile consultare i siti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/10/Penalista.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2706" title="Programma" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/10/Penalista.jpg" alt="" width="136" height="193" /></a>Si terrà a Camerino, presso la <strong>Sala della Muta</strong> del Palazzo Ducale, il Corso di primo livello di formazione tecnica e deontologica del penalista.</p>
<p>Interessanti gli interventi in programma e illustri i relatori che hanno accolto con entusiasmo l&#8217;invito della Scuola territoriale della Camera penale di Camerino.</p>
<p>Per informazioni è possibile consultare i siti web dell&#8217;<a href="http://www.avvocaticamerino.it">Ordine degli avvocati di Camerino</a> o dell&#8217;<a href="http://www.camerepenali.it/Infopage.aspx?id=11762">Unione delle Camere penali</a>.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dirittomoderno/~4/Ysn4mMh5l1s" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Conflitto e accordo. Tutto e il contrario di tutto…</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/conflitto-e-accordo-tutto-e-il-contrario-di-tutto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione dei conflitti]]></category>
		<category><![CDATA[conflitti]]></category>
		<category><![CDATA[cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[negoziazione]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"></a>Appena ho sentito la notizia della liberazione del soldato Shalit ieri sera al telegiornale , mi sono immediatamente immaginato alcuni possibili titoli di giornali: &#8220;1 israeliano vale 1.000 palestinesi&#8230;&#8220;.</p> <p>Ed in effetti&#8230;</p> <p>Non conoscevo il sito loccidentale.it, ma grazie a Google, ho potuto rintracciare un titolo che suona proprio come l&#8217;avevo immaginato: &#8220;<a href="http://www.loccidentale.it/articolo/mille+palestinesi+per+un+soldato+israeliano%3A+uno+scambio+poco+morale" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="81" height="95" /></a>Appena ho sentito la notizia della liberazione del soldato Shalit ieri sera al telegiornale , mi sono immediatamente immaginato alcuni possibili titoli di giornali: &#8220;<em>1 israeliano vale 1.000 palestinesi&#8230;</em>&#8220;.</p>
<p>Ed in effetti&#8230;</p>
<p>Non conoscevo il sito loccidentale.it, ma grazie a Google, ho potuto rintracciare un titolo che suona proprio come l&#8217;avevo immaginato: &#8220;<a href="http://www.loccidentale.it/articolo/mille+palestinesi+per+un+soldato+israeliano%3A+uno+scambio+poco+morale" target="_blank">Mille palestinesi per un soldato israeliano: uno scambio poco morale</a>&#8220;.</p>
<p>Non è minimamente mia intenzione schierarmi o criticare l&#8217;opinione di nessuno: la mia è solo una riflessione sul metodo.</p>
<p>Per avere una panoramica sui pro ed i contro basta anche leggere la notizia su diversi giornali: l&#8217;articolo sulla <a href="http://www3.lastampa.it/esteri/sezioni/articolo/lstp/424404/" target="_blank">Stampa</a> è diverso da quello che compare sul sito de <a href="http://www.ilgiornale.it/esteri/salvato_soldato_shalit_dopo_5_anni_torna_libero/12-10-2011/articolo-id=551189-page=0-comments=1" target="_blank">Il Giornale</a>. Anche la posizione del pezzo nella home page è diversa (potere della meta-comunicazione&#8230;).</p>
<p>L&#8217;esercizio che propongo è semplice (che non vuol dire facile&#8230;) <strong> e non mira minimamente a proporre una soluzione</strong>, ma solo ad evidenziare come ogni evento può essere visto inteso in un modo o nel modo esattamente opposto. A meno che ognuno delle due parti non inizi ad osservare l&#8217;evento (l&#8217;accordo così come qualsiasi altro fatto accaduto) da un diverso punto di vista, nulla potrà mai cambiare. E la storia ci sta dimostrando che, come spesso accade, costruire è più difficile che distruggere: è semplice fare la guerra, giustificando il proprio punto di vista ed ignorando quello dell&#8217;avversario. L&#8217;avversario  fa altrettanto ed il conflitto irrisolvibile è servito.</p>
<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/10/shalit.001.jpg"><img class="size-full wp-image-2666 alignnone" title="shalit.001" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/10/shalit.001.jpg" alt="" width="480" height="640" /></a></p>
<p>Notare che le prime 3 questioni (fondo arancione chiaro) sono assai in alto neolla cd.<em> scala dell&#8217;inferenza</em> e sono le fondamenta del conflitto: da sole, queste definizioni non apportano alcun valore informativo. Anzi sono il <strong>risultato</strong> (e dunque l&#8217;effetto, non la causa) di culture, valori, principi, vissuti ed esperienze diverse che non possono che essere profondamente antitetici.</p>
<p>Dunque per fare dei passi avanti è bene confrontarsi scendendo dal livello <em><strong>macro</strong></em>, a quello <em><strong>micro</strong></em>: analizzando il singolo fatto, la singola implicazione. Si scoprono, così cose interessanti: spesso a questo livello di confondono i piani:</p>
<ul>
<li>benefici di breve periodo con quelli medio o lungo periodo</li>
<li>problema di merito (singolo accordo) o conflitto relazionale</li>
<li>problema oggettivo o soggettivo</li>
<li>volontà di superare il conflitto ed incapacità di abdicare al sentimento di &#8220;vendetta&#8221;</li>
<li>rapporto di causa-effetto di ogni accadimento</li>
</ul>
<p>La soluzione ideale non può esistere, se prima, non ci si confronta su questi ( molti altri aspetti).</p>
<p>A questo punto forse c&#8217;è stata troppa sofferenza, troppo dolore e troppa distruzione per poter superare il passato. Ma se non si cambia prospettiva si resta inesorabilmente schiavi del proprio passato. Pregiudicando non solo il proprio futuro, ma anche quello della successive generazioni.</p>
<p>Dunque,  quello israeliano-palestinese è un esempio troppo complesso, ma è senz&#8217;altro una dimostrazione negativa di cosa occorre fare <strong>per non risolvere</strong> un conflitto.</p>
<p>Teniamolo a mente quando ci troveremo nel nostro prossimo conflitto.</p>
<p><a href="http://www.brunomondadori.com/scheda_opera.php?ID=1967"><img class="alignleft size-full wp-image-2669" title="shelling cover" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/10/shelling-cover.jpg" alt="" width="97" height="141" /></a>E non pensiamo che il paragone sia esagerato: il piccolo conflitto ed il grande conflitto rispondono, si muovono ed evolvono con le stesse logiche e dinamiche di base come è stato ben messo in evidenza da  Thomas Schelling (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Schelling" target="_blank">Nobel</a> per l&#8217;economia nel 2005 insieme a Robert Aumann).</p>
<p>Tutto inizia con un piccolo passettino che non lascia nemmeno intravedere la soluzione. Ma se nessuno compie quel passettino, possiamo star certi che non ci sarà mai nessuna soluzione.</p>
<p>Una questione di <a href="http://dirittodigitale.com/costruire-una-cultura-del-conflitto/">cultura del conflitto</a>: per chi vuol saperne di più segnalo ancora il bellissimo <a href="http://www.ted.com/talks/lang/ita/william_ury.html" target="_blank">video</a> di William Ury (antropologo, uno dei più grandi esperti internazionali di studio del conflitto, con esperienze ultraventennali e co-fondatore del PON – <a href="http://www.pon.harvard.edu/" target="_blank">Program On Negotiation </a>- presso l’Università di Harvard).</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Diritto, scienza e fantascienza</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/diritto-scienza-e-fantascienza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione dei conflitti]]></category>
		<category><![CDATA[. a.i.]]></category>
		<category><![CDATA[cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[emozioni]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscienze]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"></a>La mia curiosità per come nasce e funziona al conflitto mi porta a fare strane &#8220;scoperte&#8221;. Dopo aver capito che alcune delle nostre scelte sono <a href="http://dirittodigitale.com/scelte-e-decisioni-razionalita-o-emotivita/">dettate da emozioni</a> &#8211; anche se noi le riteniamo perfettamente razionali&#8230;- mi sono chiesto la rilevanza del &#8220;vecchi&#8221; concetti di &#8220;coscienza&#8221; e &#8220;volontà&#8221; presenti nei codici (sia civile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><img class="size-full wp-image-684 alignleft" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="81" height="95" /></a>La mia curiosità per come nasce e funziona al conflitto mi porta a fare strane &#8220;scoperte&#8221;. Dopo aver capito che alcune delle nostre scelte sono <a href="http://dirittodigitale.com/scelte-e-decisioni-razionalita-o-emotivita/">dettate da emozioni</a> &#8211; anche se noi le riteniamo perfettamente razionali&#8230;- mi sono chiesto la rilevanza del &#8220;vecchi&#8221; concetti di &#8220;coscienza&#8221; e &#8220;volontà&#8221; presenti nei codici (sia civile che penale), all&#8217;interno del conflitto.</p>
<p>Insomma, dubito fortemente che qualcuno possa litigare dolosamente: è assai più facile &#8211; e molti studi lo dimostrano  - che ognuno si senta  (paradossalmente) attaccato dall&#8217;altro ed auto-giustifichi il proprio comportamento come una difesa piuttosto che come un attacco: sembra un controsenso, ma in realtà è proprio così.. la <em>colpa</em> dell&#8217;inizio del conflitto è sempre di qualcun altro&#8230;</p>
<p>Dunque ogni parte, dal suo punto di vista ovviamente, non si sentirebbe <em><strong>causa</strong></em> del conflitto, ma solo <em><strong>effetto</strong></em> e di conseguenza non responsabile, almeno soggettivamente, di quel che succede nel conflitto, perché la sua&#8230;.sarebbe solo  una riposta all&#8217;attacco.</p>
<p>Ma il diritto è oggettivo.</p>
<p>Come la mettiamo, allora? La legge non può considerare i sentimenti, le credenze o le convinzioni di ciascuno. La legge è uguale per tutti&#8230;</p>
<p>Il fatto è che siamo tutti diversi e difficilmente potremmo omologare i nostri comportamenti quotidiani posto che esista ..una norma che ce lo comanda (le leggi non ci dicono &#8220;come&#8221; litigare, anche se sanzionano alcuni comportamenti di chi litiga: insulti, minacce, offese, violenza&#8230;).</p>
<p>Dunque siamo o non siamo liberi nel nostro litigare?</p>
<p>La risposta non la conosco, ma sono seriamente determinato a cercarne qualcuna e.. a forza di cercare, ho appunto &#8220;scoperto&#8221; che non solo gli animali hanno una certa capacità di apprendimento e facoltà di prendere decisioni in qualche misura autonome, ma anche i robot! Ma nessuno dei due ha una <em>coscienza</em>..</p>
<p>In pratica hanno applicato i principi dell&#8217;evoluzione ad una macchina e questa, in qualche modo, ha appreso come cooperare con altre macchine identiche, creando addirittura un proprio linguaggio.</p>
<p><!--[Fast Tube]--><span id="IOTYb05PGjw" style="display:block;"><a title="Click here to watch this video!" href="http://dirittodigitale.com/diritto-scienza-e-fantascienza/#IOTYb05PGjw"><img src="http://i.ytimg.com/vi/IOTYb05PGjw/0.jpg" alt="Fast Tube" border="0" width="320" height="240" /></a><br /><small>Fast Tube by <a title="Casper's Blog" href="http://blog.caspie.net/">Casper</a></small></span><!--[/Fast Tube]--></p>
<p>Un pezzo di  storia dell&#8217;evoluzione su un pezzo di silicio!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se gli scienziati sono riusciti a fare questo (che apre scenari sconfortanti o entusiasmanti) è perché hanno profondamente studiato l&#8217;evoluzione, cercando di capire come si sono formate le strategie per la sopravvivenza: sono gli stimoli, l&#8217;ambiente, l&#8217;interazione a determinarle anche tramite modifiche nel DNA. Non sereve la <em><strong>coscienza</strong></em> e nemmeno la <em><strong>volontà</strong></em>.</p>
<p>In effetti i robot non fanno altro che replicare  alcuni meccanismi che utilizziamo anche noi &#8211; come specie &#8211; ma in maniera del tutto inconsapevole:</p>
<ul>
<li>il robot va alla ricerca di energia,  condividendo la scoperta della fonte con i sui simili al fine di garantirsi anche una &#8220;progenie&#8221; (replicando l&#8217;omologo del nostro DNA)</li>
<li>l&#8217;uomo va alla ricerca di cibo, lo condivide con i suoi simili al fine di garantirsi anche una progenie (tutto codificato nel DNA)</li>
</ul>
<p>Terribile? Eccessivamente semplificato ? Ok, è solo uno spunto di riflessione.</p>
<p>Morale della favola: ad un certo punto della sua evoluzione l&#8217;uomo ha acquisito la coscienza e consapevolezza di sé. Questo però è accaduto in tempi &#8211; evoluzionisticamente parlando &#8211; <em><strong>recenti</strong></em>: quando gran parte delle strategie-base era già scritta nei geni&#8230;</p>
<p>Ma.. il codice..presuppone la coscienza e volontà! Insomma che fine fa il libero arbitrio.?</p>
<p>Accidenti sento puzza di determinismo, nessuno sarebbe responsabile; tutta colpa dei geni!!</p>
<p>Niente affatto, il problema di non poco spessore nell&#8217;ambito della responsabilità giuridica lo vorrei, anzi, accantonare a favore di qualcosa che ci eviti posizioni &#8220;assolute&#8221; visto che siamo tutti esseri &#8220;relativi&#8221;&#8230;</p>
<p>Quando due litigano, appigliarsi a norme giuridiche che non si preoccupano di cosa passa o è passato (ambiente, esperienze, credenze) per la loro testa non può essere di una grande utilità&#8230;per risolvere davvero il problema.</p>
<p>Quindi  gli effetti indiretti di certi dogmi giuridici  (la libertà &#8220;pura&#8221; prima di tutto) che meriterebbero ben altre riflessioni, possono semplicemente essere &#8211; almeno in parte &#8211; evitati semplicemente cercando di comprendere il comportamento dell&#8217;altro recuperando un&#8217;altra strategia dell&#8217;evoluzione che l&#8217;uomo moderno sembra dimenticare: l&#8217;empatia, intesa come declinazione della cooperazione e della reciprocità.</p>
<p>Quei meccanismi, in fin dei conti, che ci hanno assicurato di esser ancora qui dopo qualche milione di anni.</p>
<p>Ignorare tali meccanismi potrebbe non assicurarci un futuro altrettanto lugno: come nota Andreoli, l&#8217;uomo è &#8211; tra tutti gli animali &#8211; il mammifero che uccide di più in assoluto i suoi simili&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Mediazione ideale: con la sanzione la strada è più corta?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dirittomoderno/~3/yAJIUYBJ-JY/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/mediazione-ideale-con-la-sanzione-la-strada-e-piu-corta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 06:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione dei conflitti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"></a>Il titolo si rifersice al <a href="http://dirittodigitale.com/mediazione-d-m-1452011-la-strada-e-ancora-lunga/">mio pezzo di qualche giorno fa</a> e&#8230; non sono sicuro della risposta</p> <p>Questi i fatti.</p> <p>La legge 14 settembre 2011, n. 148, &#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><img class="size-full wp-image-684 alignleft" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="81" height="95" /></a>Il titolo si rifersice al <a href="http://dirittodigitale.com/mediazione-d-m-1452011-la-strada-e-ancora-lunga/">mio pezzo di qualche giorno fa</a> e&#8230; non sono sicuro della risposta</p>
<p>Questi i fatti.</p>
<p>La legge 14 settembre 2011, n. 148, &#8220;<em>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari</em>&#8221; (GU 216 del 16/09/2011, in vigore dal  17/09/2011), ha modificato l&#8217;art. 8, c. 5, del d.lgs. 28/2010.</p>
<p>Il nuovo testo ora prevede:</p>
<blockquote><p><em>5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo&#8217; desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice <strong>condanna</strong> la parte costituita che, nei casi previsti dall&#8217;articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al <strong>versamento</strong> all&#8217;entrata del bilancio dello Stato <strong>di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.</strong></em></p></blockquote>
<p>Reazioni?</p>
<p>Per coloro che già non amavano la mediazione, si griderà all&#8217;ulteriore scandalo: &#8220;<em>L&#8217;ennesima picconata all&#8217;accesso alla giustizia&#8230;.Un inutile balzello&#8230; Non viene nemmeno rispettata la volontà della parte che ritiene inutile sedersi al tavolo della mediazione&#8230;</em>&#8221;</p>
<p>Per chi, al contrario la vede come un sistema civile ed umano di risolvere i problemi delle persone, si potrà dire: &#8220;<em>Beh così almeno avremo la possibilità di far incontrare realmente le parti. ..Era ora, specie dopo le molte mediazioni che non si sono potute tenere per la mancata adesione. Il 116 c.p.c. era una misura inefficiente..</em>&#8221;</p>
<p>Credo che &#8211; almeno oggi &#8211;  la soluzione ideale non esista . Ogni farmaco ha le sue belle controindicazioni; i mezzi di trasporto sono utili, ma inquinano; l&#8217;operazione chirurgia può avere successo, ma ci sono anche le complicanze. Insomma <a href="http://dirittodigitale.com/modelli-e-miti-moderni-linfallibilita/">come ho già considerato altrove </a>siamo uomini,  imperfetti e fallibili per definizione.</p>
<p>Perché la produzione della legge dovrebbe fare eccezione? Specie in questo momento di transizione in cui il <em>tifo</em> è piuttosto acceso e le parti hanno a disposizione informazioni molto, ma molto diverse (dubito che coloro che sono contro abbiamo mai studiato un minimo la comunicazione, la negoziazione ed il conflitto&#8230;) non può essere diversamente.</p>
<p>Sono di parte, sono fra coloro che credono nella mediazione. Vero, ma provo ad essere neutrale: a me interessa solo che il problema delle persone che litigano sia risolto e se la loro cura è la mediazione, &#8230; se nemmeno si mettono a sedere, questa cura non la potranno mai fare.</p>
<p>Poi, se non troveranno l&#8217;accordo, avranno perso tempo. Mi spiace, effetti collaterali; ci avranno provato, nell&#8217;interesse di tutti (tutti tutti, tutto il paese).</p>
<p>Facciamo il contrario si potrebbe dire? Purtroppo no, non è la stessa cosa. Fare prima il processo e poi cercare un accorso è una delle scelte peggiori, non solo perché il processo distrugge la relazione ed è costoso, ma perché nel frattempo il conflitto può degenerare e gravemente<a href="http://dirittodigitale.com/costruire-una-cultura-del-conflitto/"> come ho sintetizzato qui</a>. Fino a giungere a veri e propri episodi di violenza. Ma se uno non studia un po&#8217; il conflitto, queste cose non le sa..Ed in buona fede, ahimè si possono commettere tragici errori&#8230;</p>
<p>Siccome siamo uomini, esseri intelligenti, dovremmo aspirare al meglio; bene, allora quando si sarà creata una coscienza ed una cultura minima del conflitto, la norma sulla sanzione, la potremmo togliere, ma per ora.. è una medicina cattiva, che temo dovremmo prendere. Speriamo solo che faccia bene..</p>
<p><strong>P.S.</strong> Non siamo l&#8217;unico stato ad avere una sanzione per la mancata partecipazione. In <a href="http://pierluigigilli.blogspot.com/2011/02/la-mediazione-civile-rivoluzione.html" target="_blank">Argentina l&#8217;hanno introdotta da anni</a>; oggi con la mediazione in quel paese risolvono gran parte delle liti. Sono 15 che hanno leggi sulla mediazione, pero.. <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ed in Inghilterra <a href="http://dirittodigitale.com/italia-e-inghilterra-due-modi-diversi-di-intendere-lobbligatorieta-della-mediazione/">obbligano ad una sessione informativa</a>.</p>
<p>Insomma abbiamo un po&#8217; di compagnia..</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Il cervello trino di MacLean: uomini o animali?</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 08:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione dei conflitti]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p><a href="http://www.anobii.com/books/Evoluzione_del_cervello_e_comportamento_umano/9788806056841/012bae1768ef412de9/"></a>Dopo la <a href="http://dirittodigitale.com/bibliografia-per-mediatori/" target="_blank">bibliografia per mediatori</a>, ho pensato potesse essere utile anche una recensione dei libri che ho letto e che consiglio non solo agli aspiranti mediatori, ma anche a tutti quei giuristi che non si sentono a loro agio con  conoscenze solo giuridiche e che ritengono che oltre al diritto, oggi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.anobii.com/books/Evoluzione_del_cervello_e_comportamento_umano/9788806056841/012bae1768ef412de9/"><img class="alignleft size-full wp-image-2587" title="imagemaclean" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/09/imagemaclean.jpg" alt="" width="97" height="168" /></a>Dopo la <a href="http://dirittodigitale.com/bibliografia-per-mediatori/" target="_blank">bibliografia per mediatori</a>, ho pensato potesse essere utile anche una recensione dei libri che ho letto e che consiglio non solo agli aspiranti mediatori, ma anche a tutti quei giuristi che non si sentono a loro agio con  conoscenze solo giuridiche e che ritengono che oltre al diritto, oggi, siano utili anche altre conoscenze, posto che comunque i diritti sono spesso riferiti a persone fatte  di carne, ossa sangue, cervello e mente.</p>
<p>Inauguro questa nuova categoria del blog con una delle diverse letture che hanno accompagnato l&#8217;umido luglio di quest&#8217;anno.</p>
<p>Si tratta di un libro niente affatto nuovo essendo del 1967 (io ho letto la ristampa curata da Vittorino Andreoli per la collana &#8220;Biblioteca della mente&#8221; edita dal Corriere della Sera), ma di una portata innovativa sconvolgente per un avvocato, oltretutto piuttosto &#8220;strano&#8221; come me ed avvezzo a letture non giuridiche e talvolta scientifiche.</p>
<p>Da diversi anni leggo tutto quello che posso per rispondermi a 2 domande;</p>
<ol>
<li>perché le persone litigano</li>
<li>come aiutarle a risolvere il loro conflitto</li>
</ol>
<p>Questo libro tuttavia non parla di conflitto, ma visto che le persone che litigano hanno un cervello, forse cercare di capire cosa c&#8217;è dentro potrebbe essere utile.</p>
<p>E.. caspita se lo è!</p>
<p>Così si capisce quanto abbiamo in comune con gli animali: a dire il vero questa non sarebbe una scoperta se la somiglianza si fermasse alle scimmie, ma scoprire che abbiamo un cervello <em><strong>rettiliano</strong></em>.. beh questo proprio non me l&#8217;aspettavo!</p>
<p>Quella che segue è solo una sintesi estrema (<em>ergo</em> pericolosa) e non vorrei davvero ridurre tutto il lucido, complesso e documentato pensiero di MacLean ad una sola immagine, ma questa è una recensione per il web&#8230; e non posso farla tanto lunga..</p>
<p>Prendo in <a href="http://www.giorgiocarnevale.eu/emozioni.htm" target="_blank">prestito</a> questa grafica che più di molte parole ci aiuta a comprendere come dentro la nostra testa ci sono 3 cervelli:</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2588" title="cervello trino" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/09/cervello-trino.jpg" alt="" width="177" height="190" /></p>
<div>
<ol>
<li>quello più antico, appunto <em><strong>rettiliano</strong></em> (detto anche tronco-encefalico, in nero, che si spinge giù fino al midollo spinale)</li>
<li>quello &#8220;successivo&#8221; (in termini di evoluzione) <em><strong>paleomammifero</strong></em> (che interessa il sistema limbico)</li>
<li>quello più recente e giovane <em><strong>neomammifero</strong></em> (che interessa la corteccia complessa)</li>
</ol>
<div>Cosa abbiamo in comune con i rettili che, ancora oggi posseggono solo questo tipo di cervello? Mangiamo e ci riproduciamo, ci proteggiamo e andiamo &#8220;a caccia&#8221;.</div>
<p>Con i primati condividiamo molto i più: ci sono specie che hanno una vita sociale (le scimmie regolano questa dimensione ad esempio attraverso il <em>grooming</em>, ossi la spulciarsi reciproco), una gerarchia (v. i lupi) e &#8220;provano&#8221; un qualcosa che non voglio meglio specificare (v. la fedeltà dei cani o le affettuosità del gatto).</p>
<p>E poi ci siamo noi: gli esseri umani. Esseri con un cervello molto più grosso (in termini di peso e volume) e gli unici dotati di linguaggio verbale, autoconsapevolezza e coscienza.</p>
<p>Che però non hanno perso gli altri due cervelli&#8230;</p>
<p>Per fortuna!</p>
<p>Altrimenti scomodare la neo-corteccia per governare una molteplicità di  attività quotidiane comporterebbe tempi assai più lunghi: i cervelli più antichi, infatti, usano una strada (struttura neurale) diversa da quella che si usa nel cervello più recente e che è molto più veloce, anche se spesso è inconsapevole.</p>
<div>Questa stessa strada &#8211; altra interessante scoperta &#8211; è quella usata per veicolare le emozioni.</div>
<div>Ma questo è argomento di una prossima recensione.</div>
<p>Non si tratta di teorie psciologiche, (anche se vengono illustrate ricadute patologiche)  ma, se posso usare l&#8217;espressione, di &#8220;<em>neurscienze ante-litteram</em>&#8220;. Studi su animali (stimolazione elettrica di determinate aree cerebrali ed analisi delle risposte elettriche del cervello, uso di determinate sostanze chimiche) e studi anatomici.</p>
<p>Non si usa un linguaggio ostico o ipertecnico ed a me è parsa una lettura godibilissima; ci sono anche molte immagini e raffigurazioni che aiutano assai la comprensione.</p>
<div>Sono circa 100 pagine, strutturate in 4 capitoli:</div>
<div>
<ol>
<li>Eredità limbica ed eredità rettiliana nell&#8217;uomo</li>
<li>Il cervello limbico dell&#8217;uomo e le psicosi</li>
<li>Nuove tendenze nell&#8217;evoluzione dell&#8217;uomo</li>
<li>fattori sensoriali e percettivi nelle funzioni emotive del cervello trino</li>
</ol>
</div>
<div>Esseri razionali?.. Non sempre o.. qualche volta, dipende dai casi..</div>
<div>Buona lettura.. <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </div>
</div>
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		<title>Diritto e neuroscienze: un connubio.. destabilizzante</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione dei conflitti]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscienze]]></category>

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		<description><![CDATA[<p></p> <p>Senza cadere in facili e pericolose semplificazioni, e, quindi, solo per l&#8217;efficace sintesi che contiene, vorrei usare le parole di Vittorino Andreoli (La violenza. Dentro di noi, attorno a noi) per introdurre l&#8217;argomento: &#8220;Nel Novecento nasce la psicologia del profondo e il comportamento criminale appare il risultato di conflitti tra le varie istanza psichiche. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="81" height="95" /></p>
<p>Senza cadere in facili e pericolose semplificazioni, e, quindi, solo per l&#8217;efficace sintesi che contiene, vorrei usare le parole di Vittorino Andreoli (<em>La violenza. Dentro di noi, attorno a noi</em>) per introdurre l&#8217;argomento: &#8220;<em>Nel Novecento nasce la psicologia del profondo e il comportamento criminale appare il risultato di conflitti tra le varie istanza psichiche. Il termine &lt;&lt;volontà&gt;&gt; sparisce dal vocabolario delle scienze comportamentali (anche se rimane nella giurisprudenza</em>&#8220;.</p>
<p>Nessun richiamo a Lombroso e nessuna deriva deterministica: il problema è attuale e complesso e non ho voglia né competenze per prendere posizione, ma sono avvocato (e mediatore) e credo che tutto quello che attiene al funzionamento di un soggetto titolare di posizioni giuridiche (attive e passive) mi debba interessare.</p>
<p>La domanda di fondo è :<em> viene prima il diritto o ci sono meccanismi &#8220;naturali&#8221; assai più efficaci che in qualche modo &#8220;interferiscono&#8221; con l&#8217;applicazione del diritto?</em></p>
<p>Dubito, infatti, che una norma giuridica o un provvedimento giudiziario possano orientare comportamenti soprattutto quando l&#8217;azione è stata il frutto di &#8220;ragionamenti&#8221; non sempre consapevoli. Le ricadute sono molteplici:</p>
<ol>
<li>da un lato, infatti, riprendendo le parole di Andreoli, si potrebbe ridiscutere il concetto di <em><strong>libero arbitrio</strong></em> e con esso quello di  &#8221;coscienza e volontà&#8221; che riposa nel codice penale da circa 80 anni e che sembra non essersi accorto delle scoperte scientifiche (le neuro<em><strong>scienze</strong></em>, come dice il nome, non sono teorie psicologiche) medio-tempore maturate;</li>
<li>di conseguenza sia la responsabilità che la pena dovrebbero essere riviste</li>
<li>usando altri strumenti &#8211; non giuridici &#8211; si potrebbe agire diversamente sul versante dei conflitti generati da comportamenti genericamente ed impropriamente attribuiti (sono parole di Paul Watzlawick) a &#8220;follia o cattiveria&#8221;.</li>
</ol>
<p>Il mio interesse è concentrato sull&#8217;ultimo punto anche se le prime discussioni sono sorte sui primi due: basti pensare alle innovative sentenze di Trieste (nel 2009) ed alla recentissima sentenza di Como &#8211; <a href="http://dirittodigitale.com/cervello-malato-riduzione-di-pena/">di cui avevamo già dato notizia </a>-  in merito alla quale segnalo un interessante <a href="http://ovadia-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/">comment0</a>.</p>
<p>Messi da parte i timori &#8211; connessi ai punti 1 e 2 &#8211; di poter/dover lasciare a spasso gli psicopatici-criminali perché non (del tutto) imputabili, vorrei concentrarmi sulla rilevanza delle recenti scoperte in tema di <em>decision-making</em> che potrebebro essere tranquillamente applicate al tema del conflitto, posto che di continuo e più volte al giorno tutti noi prendiamo decisoni circa il modo di relazionarci con gli altri: dire una cosa piuttosto che un&#8217;altra, usare un tono invece di un altro, dimostrarci empatici, collaborativi o, invece, competitivi od oppositivi con il prossimo.</p>
<p>Gli studi sono al riguardo molto recenti e le conclusioni, quindi, sono tutt&#8217;altro che definitive: più che un punto d&#8217;arrivo, un punto di inizio.</p>
<p>Partiamo dall&#8217;assunto che con <em><strong>cervello</strong></em> intendiamo la componente <em><strong>biologica</strong></em> della nostra testa, neuroni, dendriti,assoni, sinapsi, scambi elettrici e chimici e con <em><strong>mente</strong></em>, invece, facciamo riferimento alla componente <em><strong>psicologica: </strong></em>pensiero, ragionamento, sentimenti.</p>
<p>A questo punto, dove mettiamo le emozioni? Nel cervello o nella mente?</p>
<p>E quanto peso hanno le emozioni nelle nostre scelte quotidiane?</p>
<p>Se pensiamo di essere individui razionali che non si lasciano guidare o sopraffare dalle emozioni, siamo purtroppo in errore. Ed anche abbastanza grave. Non occorre scomodare Freud e la psicanalisi e possiamo lasciar stare anche tutta la psicologia per considerare alcune evidenze scientifiche che emergono usando strumenti sofisticati: risonanza magnetica funzionale (fMRI) o tecniche di <em>imaging</em> cerebrale  o la stimolazione magnetica transcranica (rTMS)</p>
<ol>
<li>il cervello è plastico: la sua struttura neuronale cambia di continuo (Ian H. Robertson);</li>
<li>il cervello è solo in parte determinato dai geni: dunque c&#8217;è dell&#8217;altro che contribuisce alla sua formazione (A. Damasio);</li>
<li>nel cervello si sono notati circuiti o reti neuronali direttamente connessi alla formazione delle emozioni: i relativi processi avvengono senza consapevolezza  (A. Damasio) e si originano nella parte più antica del cervello (P. MacLean)</li>
<li>le emozioni hanno un ruolo determinate nei processi decisionali (A Damasio) e contribuiscono alle elaborazioni razionali (R. de Sousa, P.N. Johnson-Laird e K. Oatley);</li>
<li>la memoria è essenzialmente ricostruttiva: il cervello non registra gli eventi (suoni, rumori, odori, accadimenti, facce paesaggi o oggetti) come dei <em>files</em> in un computer, anche perché cosìsi avrebbe un &#8220;effetto biblioteca&#8221; col rischio di non avere spazio sufficiente per immagazzinare nuove esperienze, ma usa delle rappresentazioni (cd. schemi neurali disposizionali, cortecce visive inferiori, R.B.H. Tootel) che quindi vengono completate nel momento in cui si rievoca o si ricorda. Con tutto ciò che ne consegue a partire dal punto 1: se il mio cervello è cambiato rispetto a quando ho vissuto quell&#8217;esperienza, anche il ricordo rielaborato &#8211; inconsapevolmente &#8211; ne risulterà mutato (A. Damasio,  G. Mazzoni).</li>
</ol>
<p>Non sto parlando di patologie, ma di pura fisiologia: noi tutti che ci riteniamo &#8220;normali&#8221; siamo in qualche misura &#8220;pilotati&#8221; dalle emozioni (C. Darwin) e questa è una strategia evolutiva adattiva di grande successo: studi  hanno provato che lo scambio di segnali elettrici alla base del funzionamento delle emozioni è assai più veloce di quello alla base dei ragionamenti razionali (J. LeDoux) e questo è essenziale per gestire le situazioni di pericolo e soddisfare le esigenze primarie. Ma crea un mucchio di problemi quando non si tratta di assicurarci al sopravvivenza o la prosecuzione della specie.</p>
<p>Insomma siamo animali non del tutto adattati alla civiltà moderna che si districano &#8211; senza nemmeno saperlo &#8211; non sempre bene tra ragione ed emozione. Le nostre necessità sono diverse da quelle dei primati, dell&#8217;<em>homo sapiens</em>, ma anche dell&#8217;uomo del medioevo o dell&#8217;ottocento: non abbiamo problemi di sussistenza eppure abbiamo una testa progettata essenzialmente per questa.</p>
<p>Come notano gli esperti, <a href="http://www.ilgiornale.it/interni/ha_inventato_macchina_che_smaschera_mentitori/11-09-2011/articolo-id=545059-page=0-comments=1" target="_blank">conosciamo circa il 5% del funzionamento del cervello</a>, eppure tutti pretendiamo di appioppare agli altri intenzioni o rappresentazioni che sono essenzialmente.. nostre!</p>
<p>Entriamo in conflitto con gli altri non solo senza sapere cosa passa nella testa dell&#8217;<em><strong>altro,</strong></em> ma nemmeno nella <em><strong>nostra</strong></em>!</p>
<p>Non sto dicendo che siamo automi, ma solo che sappiamo ben poco su noi stessi e sugli altri: ci vorrebbe forse molta più umiltà e comprensione del prossimo.</p>
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