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	<title>Dirittomoderno</title>
	
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	<description>Per orientarsi nel cambiamento</description>
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		<title>D. lgs. 110/2010 e atto pubblico informatico. Come si esibisce un originale digitale?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dirittomoderno/~3/W3dDy4_fRMA/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/d-lgs-1102010-e-atto-pubblico-informatico-come-si-esibisce-un-originale-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[atto pubblico informatico]]></category>
		<category><![CDATA[firma digitale]]></category>
		<category><![CDATA[ICT law]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>L&#8217;art. 65 della l. 69/2009 prevede l&#8217;emanazione di un decreto legislativo per consentire ai notai di redigere e conservare atti pubblici in formato elettronico.</p>
<p>Ciò è possibile tramite l&#8217;uso della firma digitale. In data 2 luglio è stato, infatti, emanato il d. lgs. 110/2010 (qui il testo integrale in .pdf). In estrema sintesi queste le innovazioni principali già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="63" height="74" /></a>L&#8217;art. 65 della l. <a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm" target="_blank">69/2009</a> prevede l&#8217;emanazione di un decreto legislativo per consentire ai notai di redigere e conservare atti pubblici in formato elettronico.</p>
<p>Ciò è possibile tramite l&#8217;uso della firma digitale. In data 2 luglio è stato, infatti, emanato il d. lgs. 110/2010 (<a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/08/dlgs_110-2010.pdf">qui il testo integrale in .pdf</a>). In estrema sintesi queste le innovazioni principali già in vigore:</p>
<p><span id="more-1728"></span></p>
<ul>
<li>rilascio delle copie (art. 68-ter);</li>
<li>attestazione di conformità di copie e di documenti formati su qualsiasi supporto (art. 73);</li>
<li>rettifica di errori mediante certificazione dello stesso notaio (art. 59-bis).</li>
</ul>
<p>Per le altre disposizioni bisognerà, invece, attendere i decreti attuativi.</p>
<p>La materia era già stata oggetto di intervento legislativo ad opera della <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/05246l.htm" target="_blank">l. 246/2005</a>, attuata solo molto parzialmente (in particolare non risultano attuate le previsioni relative alle sanzioni relative ad eventuali falsità).</p>
<p>Una riflessione, proprio sull&#8217;attestazione di conformità. L&#8217;art. 73 prevede, ora:</p>
<blockquote><p><em>Il notaio può&#8217; attestare la conformità&#8217; all&#8217;originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.</em></p></blockquote>
<p>Il riferimento ad originale formato su <strong><em>qualsiasi supporto</em></strong>, consente di immaginare, ad esempio, una attestazione di conformità relativa ai libri contabili digitali (magari per ottenere un decreto ingiuntivo): come potrà (o dovrà) in questo caso essere esibito l&#8217;originale ?</p>
<p>E&#8217; chiaro, infatti, che, per attestare, la conformità, il notaio dovrà esaminare l&#8217;originale, ma come?</p>
<p>Teoricamente dovremmo chiederci se la domanda sia del tutto pertinente, considerato che nel dominio dell&#8217;informatica non c&#8217;è differenza tra originale e copia, poiché i bit sono tutti uguali e proprio gli stessi sia sull&#8217;originale che sulla copia, ma tant&#8217;è&#8230;</p>
<p>Immaginiamo che i dati &#8220;in originale&#8221; siano stati creati e memorizzati in un server o in un qualsiasi computer che abbia un software gestionale che consente proprio alla tenuta della contabilità: il notaio dovrebbe accedere a questo server o computer personalmente e fisicamente?</p>
<p>O potrebbe &#8220;accontentarsi&#8221; di vederne una copia magari su CD-ROM, su memoria USB o ancora di collegarsi telematicamente al sistema informatico?</p>
<p>O, ancora, potrebbe &#8220;accontentarsi&#8221; di esaminare il relativo documento informatico sottoscritto con la firma digitale del commercialista o dello stesso imprenditore?</p>
<p>A tali domande si potrebbe rispondere (tesaurizzando i rilievi fornitimi gentilmente dal <a href="http://www.zagami.it/" target="_blank">notaio Zagami</a>) rilevando che occorre esibire un documento informatico &#8220;originale&#8221;, munito di tutti i contrassegni, prescritti dalla legge, che lo rendono tale e che possono essere verificati dal notaio.</p>
<blockquote><p>Ad esempio, per quanto riguarda i libri sociali o i libri contabili, il documento da esibire dovrà essere munito di firma digitale, marcatura o riferimento temporale, e quando applicabile, la ricevuta di trasmissione dell&#8217;impronta all&#8217;agenzia delle entrate.</p></blockquote>
<p>Non sussistono, poi, ragioni o previsioni che impongano che il notaio di accedere fisicamente al server. E&#8217; sufficiente esibire un duplicato informatico del documento, purché autonomamente verificabile (nel senso che deve essere oggetto di una firma separata). Comunque, non sembra poteri escludere che il notaio possa accedere direttamente, anche in via telematica, ad un documento posto in un server connesso ad internet, e da questo estrarre il documento informatico originale.</p>
<p>Pare doversi escludere, invece che la firma del commercialista possa servire ad alcunché o produrre alcun effetto, in quanto non si tratta di un pubblico ufficiale.</p>
<p>La firma dell&#8217;imprenditore, in certi casi, rappresenta uno degli elementi prescritti per fornire validità alle scritture. Ma non può certo essere una firma apposta successivamente, al solo scopo dell&#8217;esibizione del documento. Dovrebbe infatti trattarsi della firma apposta nel momento in cui è richiesta dalla legge, solitamente quello della formazione della registrazione del libro o periodicamente.</p>
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		<item>
		<title>24 e 25 settembre 2010: convegno sull’arbitrato UNICAM</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/24-e-25-settembre-2010-convegno-sullarbitrato-unicam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Foto - Tuttiteatri-mc.it</p>
<p>Si svolgerà nella pregevole cornice del Teatro Marchetti, il convegno &#8220;L’Arbitro nella moderna giustizia arbitrale&#8220;, organizzato dalla Scuola di specializzazione in diritto civile dell&#8217;Università di Camerino, con il patrocinio del Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori di Terni (polo dell&#8217;Università di Perugia) e della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Macerata.</p>
<p>Brochure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1751" class="wp-caption alignleft" style="width: 280px"><a href="http://www.tuttiteatri-mc.net/?page_id=710"><img class="size-full wp-image-1751 " title="teatro_camerino" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/08/teatro_camerino.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">Foto - Tuttiteatri-mc.it</p></div>
<p>Si svolgerà nella pregevole cornice del Teatro Marchetti, il convegno &#8220;<em>L’Arbitro nella moderna giustizia arbitrale</em>&#8220;, organizzato dalla Scuola di specializzazione in diritto civile dell&#8217;Università di Camerino, con il patrocinio del Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori di Terni (polo dell&#8217;Università di Perugia) e della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Macerata.</p>
<p><a href="http://www.unicam.it/archivio/avvisi/10_ConvArbitro.pdf" target="_blank">Brochure qui </a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dirittomoderno/~4/jwP0XJUorDI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Corso per conciliatori e mediatori UNICAM</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dirittomoderno/~3/AIzaa7alC24/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/corso-per-conciliatori-e-mediatori-unicam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

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		<description><![CDATA[
<p class="wp-caption-text">Foto A. Paglialunga -Wikipedia</p>
<p>Scade il 4 ottobre 2010  il termine per l&#8217;iscrizione al corso per mediatori organizzato dall&#8217;Università di Camerino, soggetto abilitato a tenere corsi di formazione previsti dall’Art. 4, comma 3 del DM 23 luglio 2004, n. 222 (PDG 17/02/2009 &#8211; Ministero della Giustizia).</p>
<p>Si segnala che il corso viene svolto sulla base della normativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://images.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Camerino.palazzo_ducale.JPG&amp;imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/File:Camerino.palazzo_ducale.JPG&amp;usg=__mYYrhEQ8ADmwD5kbo9T1_IsYpFg=&amp;h=2848&amp;w=4288&amp;sz=6713&amp;hl=it&amp;start=11&amp;sig2=lT6xWFT06bjwOinGaglqqw&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=ls4NbAZ51jdK7M:&amp;tbnh=100&amp;tbnw=150&amp;prev=/images%3Fq%3Duniversit%25C3%25A0%2Bcamerino%2Bducale%26um%3D1%26hl%3Dit%26client%3Dsafari%26sa%3DG%26rls%3Den%26tbs%3Disch:1&amp;ei=mdrFS66fLoiQmwPC0oDGDg"><img title="800px-Camerino.palazzo_ducale" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/04/800px-Camerino.palazzo_ducale-300x199.jpg" alt="" width="240" height="159" /></a><p class="wp-caption-text">Foto A. Paglialunga -Wikipedia</p></div>
<p>Scade il 4 ottobre 2010  il termine per l&#8217;iscrizione al corso per mediatori organizzato dall&#8217;Università di Camerino, soggetto abilitato a tenere corsi di formazione previsti dall’Art. 4, comma 3 del DM 23 luglio 2004, n. 222 (PDG 17/02/2009 &#8211; Ministero della Giustizia).</p>
<p>Si segnala che il corso viene svolto sulla base della normativa attualmente vigente e in mancanza dei decreti di attuazione del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.</p>
<p><a href="http://www.unicam.it/archivio/avvisi/10_Bando_Conciliatori.pdf" target="_blank">Qui</a> il bando completo</p>
</div>
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		<item>
		<title>15 settembre 2010: seminario sulla mediazione e gestione dei conflitti a Bergamo</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dirittomoderno/~3/6U4sNp7jthQ/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/15-settembre-2010-seminario-sulla-mediazione-e-gestione-dei-conflitti-a-bergamo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>LA MEDIAZIONE CIVILE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI</p>
<p>Percorso, non solo giuridico, nell’ambito della disciplina sulla mediazione civile delineata dal Decreto Legislativo n. 28/2010 e degli eventuali decreti attuativi qualora pubblicati alla data dell’evento. Nel corso dell’intervento verrà proiettata una simulazione di mediazione civile di circa 15 minuti. Al termine, nell’ambito della relazione, verranno proposti casi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cameracivilebergamo.it" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1714" title="cameracivile" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/08/cameracivile.jpg" alt="" width="451" height="95" /></a><strong>LA MEDIAZIONE CIVILE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI</strong></p>
<p>Percorso, non solo giuridico, nell’ambito della disciplina sulla mediazione civile delineata dal Decreto Legislativo n. 28/2010 e degli eventuali decreti attuativi qualora pubblicati alla data dell’evento. Nel corso dell’intervento verrà proiettata una simulazione di mediazione civile di circa 15 minuti. Al termine, nell’ambito della relazione, verranno proposti casi pratici e simulazioni tra i partecipanti all’incontro. Nella seconda parte dell’evento verrà proposto un workshop interattivo sulla modalità di gestione dei conflitti. Nell’ambito dell’incontro verranno sottoposti test sulla valutazione del conflitto interpersonale e sviluppate situazioni concrete con l’intervento dei presenti.</p>
<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/08/Convegno-15-settembre-2010.pdf">Scarica qui</a> la brochure completa del modulo d&#8217;iscrizione</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dirittomoderno/~4/6U4sNp7jthQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Violazione privacy: responsabilità ‘condivisa’ tra incaricato e titolare.</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dirittomoderno/~3/eO-Rhhdoqt4/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/violazione-privacy-responsabilita-condivisa-tra-incaricato-e-titolare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il concetto di condivisione va, oggi,  molto di moda: si condividono immagini, foto, notizie, musica&#8230;</p>
<p>Stavolta, però, ad essere &#8220;shared&#8221; è una responsabilità; quella tra titolare ed  incaricato del trattamento dei dati. Una poco accorta infermiera, è stata, infatti ritenuta corresponsabile (unitamente alla Azienda Ospedaliera presso al quale lavorava) per aver impropriamente comunicato dati sensibili a terzi.</p>
<p>Nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="58" height="68" /></a>Il concetto di condivisione va, oggi,  molto di moda: si condividono immagini, foto, notizie, musica&#8230;</p>
<p>Stavolta, però, ad essere &#8220;<em>shared</em>&#8221; è una responsabilità; quella tra titolare ed  incaricato del trattamento dei dati. Una poco accorta infermiera, è stata, infatti ritenuta corresponsabile (unitamente alla Azienda Ospedaliera presso al quale lavorava) per aver impropriamente comunicato dati sensibili a terzi.<span id="more-1708"></span></p>
<p>Nel corso di una visita cui assisteva anche la sorella dell&#8217;interessata, la caposala aveva parlato di metadone facendo così capire lo stato di tossicodipendenza della paziente (che aveva espressamente richiesto la massima riservatezza sull&#8217;argomento..).</p>
<p>Al momento di liquidare il danno non patrimoniale (15.000 euro per l&#8217;interruzione dei rapporti familiari) il giudice del Tribunale di Pordenone &#8211; <a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/08/modello-sentenza.pdf">in una delle poche sentenze</a> sull&#8217;argomento &#8211; ha dovuto affrontare il problema della ripartizione di responsabilità disegnata dal d. lgs. 196/2003 (art. 15):</p>
<ul>
<li>da un lato, infatti, trattandosi di attività pericolosa, incombe sul titolare (L&#8217;Azienda Sanitaria) dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2050 c.c.): poiché tale prova non è stata fornita in giudizio, l&#8217;Azienda va ritenuta responsabile, almeno in parte..</li>
<li>dall&#8217;altro, è indiscutibile che, materialmente, l&#8217;illecito sia stato commesso da un incaricato (la caposala)</li>
</ul>
<p>Come dividere le responsabilità tra i 2 soggetti?</p>
<p>Il codice civile all&#8217;art. 2055 prevede che:</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. (&#8230;) Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali</em>&#8220;</p></blockquote>
<p>Dunque la responsabilità va ripartita al 50% tra azienda ed infermiera. Poiché quest&#8217;ultima non è stata convenuta in giudizio, l&#8217;Azienda, unica parte in causa è stata condannata al pagamento della somma di euro 7.500.</p>
<p>La sentenza affronta anche il problema della cd. &#8220;<em>responsabilità oggettiva</em>&#8221; in capo all&#8217;Azienda Sanitaria che è, infatti, responsabile pur senza aver materialmente commesso l&#8217;illecita divulgazione dei dati sensibili e quello &#8211; pur senza approfondire&#8230;- della (in)applicabilità dell&#8217;art. 2049 c.c., ossia della responsabilità dell&#8217;azienda come padrone o committente dell&#8217;infermiera.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dirittomoderno/~4/eO-Rhhdoqt4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Il dipendente può navigare sul web?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dirittomoderno/~3/G7m25Cea2Ck/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/il-dipendente-puo-navigare-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monia F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avete mai riflettuto su cosa ci sia di male nell&#8217;inviare una email al proprio fidanzato dal pc dell&#8217;ufficio? Oppure &#8211; in questa calda estate &#8211; a pianificare le vacanze?</p>
<p>Piuttosto che fare acquisti online?</p>
<p>O quanti altri esempi potrebbero venirci in mente.. 
Per molti dipendenti, lavorare senza internet o la posta elettronica sarebbe inconcepibile.
La rete, nei tempi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-526" title="monia.fabiani" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg" alt="" width="58" height="62" /></a>Avete mai riflettuto su cosa ci sia di <em>male</em> nell&#8217;inviare una email al proprio fidanzato dal pc dell&#8217;ufficio? Oppure &#8211; in questa calda estate &#8211; a pianificare le vacanze?</p>
<p>Piuttosto che fare acquisti online?</p>
<p>O quanti altri esempi potrebbero venirci in mente.. <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Per molti dipendenti, lavorare senza internet o la posta elettronica sarebbe inconcepibile.<br />
La rete, nei <em>tempi moderni</em>, offre infinite possibilità di comunicazione, che  progressivamente stanno soppiantando gli strumenti tradizionali.<span id="more-1692"></span> La tentazione di utilizzare, dunque, il web <strong>anche</strong> per motivi privati è molto sentita.<br />
L’accesso ad internet durante le ore di lavoro è molto diffuso e, spesso, tollerato, poiché si ritiene &#8211; attraverso una semplice analisi di psicologia spicciola &#8211; che vietare la navigazione rovinerebbe, innanzitutto, il clima dell’ufficio. Ciononostante il web rappresenta la maggiore fonte di distrazione sui luoghi di lavoro (!).<br />
Una recente decisione della Corte di Cassazione (<a href="http://www.cortedicassazione.it/Documenti/4375_2010.pdf" target="_blank">sezione lavoro, num. 4375 depositata il 23 febbraio 2010</a>) ribadisce per le aziende il <strong>divieto</strong> (già all’attenzione del <a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1387978" target="_blank">Garante Privacy</a>) di spiare i dipendenti che navigano nel web durante l’orario di lavoro, chiarendo che, &#8220;..<strong><em>se la navigazione avviene senza sconfinare in un abuso, il lavoratore non può essere licenziato</em></strong>..&#8221;<br />
Almeno così è andata nel caso di una donna colta dal datore di lavoro ad accedere ad internet <strong>per ragioni non di servizio</strong> in contrasto con il regolamento aziendale. La Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dall’azienda contro un provvedimento di reintegra della lavoratrice licenziata, chiarendo che <em>&#8220;..la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione “umana”, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro..&#8221;</em><br />
Nel caso specifico l’azienda aveva utilizzato un programma di controllo informatico installato senza essere previsto da alcun accordo sindacale, in evidente contrasto con la previsione del secondo comma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. num. 300 del 1970).<br />
Esso stabilisce che</p>
<blockquote><p><em>Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell&#8217;attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l&#8217;Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l&#8217;uso di tali impianti.</em></p></blockquote>
<p>La sentenza, pertanto, non contiene un divieto assoluto, ma riconosce che un software di controllo informatico in grado di monitorare la posta elettronica e l’accesso al web, se viene installato senza un preventivo accordo sindacale, costituisce una violazione della riservatezza e dell’autonomia del lavoratore.<br />
A tal proposito è opportuno che il datore di lavoro adotti delle <strong>regole di condotta standard</strong>. In particolare, è necessario chiarire se sia generalmente permesso o meno l’uso privato della rete e dell’email e, in caso affermativo, con quali limiti. Sarebbe, pertanto, utile un’esplicita politica aziendale o un accordo che stabilisca i margini entro cui l’utilizzo del mezzo è considerato accettabile.<br />
Attenti, quindi, nella navigazione.. <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
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		<title>Come redigere nel modo più opportuno un contratto di agenzia in Francia?</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/come-redigere-nel-modo-piu-opportuno-un-contratto-di-agenzia-in-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[contratto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Una e-mail inviatami il mese scorso da un cliente del settore calzaturiero- con sede nelle Marche- mi offre lo spunto per la redazione di questo articolo.
<p>Ricevo l’ e-mail, con la quale il cliente, prossimo alla stipula di un contratto di agenzia con un agente francese,  mi tempesta di domande : “Cosa prevede la normativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/avv_piccioni-e1263320086114.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-180" title="avv_piccioni" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/avv_piccioni-e1263320086114.jpg" alt="" width="55" height="55" /></a><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Una e-mail inviatami il mese scorso da un cliente del settore calzaturiero- con sede nelle Marche- mi offre lo spunto per la redazione di questo articolo.</span></h3>
<p>Ricevo l’ e-mail, con la quale il cliente, prossimo alla stipula di un contratto di agenzia con un agente francese,  mi tempesta di domande : “<em>Cosa prevede la normativa francese sui contratti di agenzia? È possibile, redigere almeno  una versione del testo del contratto in inglese …ma che terminologia utilizzare?.. …eppoi… si può far riferimento alla legislazione italiana, pur designando un agente francese….? …Conviene scegliere come foro competente un tribunale francese o quello italiano….o si potrebbe, invece, designare un arbitro..?</em>&#8220;<span id="more-1689"></span></p>
<p>In Francia il contratto di agenzia trova la sua fonte di disciplina  nella legge n. 593 del 25 giugno del 1991- entrata in vigore nel giugno <em><strong>1992</strong></em>. E’ interessante notare come in questo paese l’agente sia un <em><strong>vero e proprio mandatario,</strong></em> come lo definisce la legge stessa-che in quanto libero professionista e senza prestazione d’opera, viene <em><strong>stabilmente incaricato</strong></em> (<em>on a </em><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>continuous </strong></span></em>basis.. per dirla col legal english<em>) </em>al fine di promuovere ed eventualmente concludere prestazioni di servizi, contratti di acquisto o vendita, locazioni in nome e per conto di imprenditori e commercianti.</p>
<p>A differenza dell’Italia e di altri Paesi europei che lo ammettono con le dovute riserve (si ricordi come nel sistema tedesco ad esempio, il patto debba esser <em><strong>formalizzato per iscritto</strong></em> e  lo star del credere possa essere stabilito a carico del l’agente <em><span style="text-decoration: underline;"><strong>solo  in connessione  a determinati affari </strong></span></em>o avuto riguardo a specifici clienti con il conseguente diritto per  l’agente ad un <em><strong>compenso aggiuntivo</strong></em> rispetto alla semplice provvigione), in Francia la clausola dello <em>star del credere</em> è <em><strong>ampiamente ammessa ed inseribile all’interno del contratto </strong></em>(e dunque <em>effective and enforceable</em>).</p>
<p>Entrando più nello specifico, la disciplina del contratto di agenzia in Francia è contenuta negli artt. 134-1 e ss. del Codice di Commercio (introdotti con la legge sopra menzionata) e nel decreto 58-1345 del 1958 (come integrato con il decreto 92-506 del 1992).</p>
<p>Quanto poi alla sua durata (duration of Contract), il contratto di agenzia potrà essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.</p>
<p>Nella prima ipotesi esso si trasformerà di diritto in un contratto di agenzia a tempo indeterminato qualora continui ad esser eseguito da entrambe le parti.</p>
<p>Ma veniamo ora ai principali <strong>obblighi posti in capo all’agente</strong> nei confronti del preponente. Essi sono:</p>
<ul>
<li><em><strong>promuovere 	e</strong></em><em> </em><em><strong>sviluppare </strong></em>le 	vendite dei<em><strong> prodotti dell&#8217;azienda </strong></em>esportatrice<em><strong> nella zona assegnatagli;</strong></em></li>
</ul>
<ul>
<li>adempiere 	<em><strong>all’obbligo 	di informativa</strong></em> nei confronti del Preponente: l’agente dovrà curare di 	trasmettere (<em>to forward</em>) periodicamente al preponente tutte le 	informazioni generali sull’andamento del mercato, sui rapporti coi 	clienti  o,  ancora , sulle eventuali visite effettuate e sull’ 	esito delle stesse, nonché trasmettergli senza ritardo gli ordini 	ricevuti dai clienti (<em>promptly 	forward to the Principal..)..</em>come 	nell’esempio sotto riportato:</li>
</ul>
<p>“<em>..The Agent shall carry out the </em><em><strong>tasks</strong></em><em> entrusted to him in full accordance with the instructions received from the Principal and shall keep him </em><em><strong>informed </strong></em><em>by means of </em><strong>written</strong><em> </em><em><strong>reports</strong></em><em>, sent at least on a weekly/monthly basis, as regards the development of his activity, the </em><em><strong>visits </strong></em><em>undertaken by him and the outcome thereof and, in general, the market conditions and the state of the competition in the Territory assigned..”</em></p>
<ul>
<li>l’ 	<em>agent</em> dovrà, inoltre, rispettare quell’obbligo di non concorrenza che 	si riconnette direttamente al vincolo d’ esclusiva: l’agente non 	può promuovere contratti per conto di imprese che siano 	direttamente concorrenti con quella del <em>principa</em>l, 	salvo il suo espresso consenso in tal senso.</li>
</ul>
<p>Qui di seguito si riporta un breve esempio della relativa clausola:</p>
<p>“ <em>…the </em><em><strong>Agent shall not promote,</strong></em><em> </em><em><strong>distribute or manufacture products</strong></em><em> which compete with the Principal’s  Products and he further undertakes not to directly act in </em><em><strong>any way which competes with the Principal”.</strong></em></p>
<ul>
<li>Tale 	obbligo può essere esteso anche per un periodo successivo alla 	durata del rapporto, ma in tal caso esige la forma scritta e, ad 	ogni modo, non potrà avere durata <strong>superiore 	a due anni.</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>obbligo 	di riservatezza  (Confidentiality 	clause “<em>…the agent undertakes not to disclose to any third party 	the confidential informations received by the Principal…and he 	undertakes to observe his duty of care….</em>”)</li>
</ul>
<p><strong>In capo al preponente</strong> incombono, dall’ altra parte, i seguenti oneri:</p>
<ul>
<li>fornire 	all’agente tutte le informazioni e tutto il materiale utili al 	normale svolgimento dell’attività</li>
</ul>
<ul>
<li>l’ 	obbligo di corrispondere all’ agente le provvigioni da questi 	maturate (..pay the commission to the Agent) e il correlato obbligo 	di inoltrare periodicamente all’agente un estratto conto con 	indicate le provvigioni maturate.</li>
</ul>
<p>Soprattutto laddove l’agente sia persona fisica è bene ricordare che, secondo il diritto francese, c’è sempre il <em><strong><span style="font-style: normal;">rischio di ingenerare confusione</span>, </strong></em>in quanto l’agente potrebbe essere considerato, nei suoi rapporti con terzi, un V.R.P. (voyageurs, représentants et placiers), ossia un vero e proprio dipendente, legato da un rapporto di subordinazione alla casa mandante.</p>
<p>Ecco perché, proprio al fine di scongiurare tale rischio, si consiglia sempre al redattore di <strong>evitare</strong> l’utilizzo di clausole che implichino un sistema di remunerazione basato su un <strong>compenso fisso</strong> ed optare invece per una clausola che espliciti il carattere indipendente dell’attività svolta dall’agente.</p>
<p>Pertanto si renderà -in tale contesto- opportuno specificare come di seguito:</p>
<p>“<em>…The Agent shall </em><strong><em>not be deemed an employee</em></strong><em> of the Principal and shall operate without being in any way bound to the Principal </em><em><strong>by any employment relationship</strong></em><em>. He will always </em><em><strong>enjoys the fullest freedom</strong></em><em> in carrying out his mandate and shall be free to use sub- agents, provided that he communicates the name of them to the Principal in advance…</em>.”</p>
<p>Inoltre, eventuali spese sostenute, oneri fiscali, o di altra natura connessi all’attività svolta, devono essere completamente a suo carico e non gravare in alcun modo in capo al preponente.</p>
<p>Esempio: “…<em><strong>The expenses of the promotional  activity undertaken and</strong></em><em> connected with the organization of </em><em><strong>advertising and trade faires</strong></em><em> shall </em><em><strong>be borne solely</strong></em><em> by the Agent, unless agreed otherwise in writing by the parties&#8230;” </em></p>
<p><strong>Indennità di fine rapporto e modelli proposti</strong></p>
<p>Salvo il caso in cui la risoluzione sia dovuta a colpa grave dell’agente, alla risoluzione del contratto, <strong>questi avrà diritto a percepire un’ indennità di fine rapporto</strong>.</p>
<p>Giova ricordare, a tal proposito, come la Francia abbia preferito, nella scelta tra due modelli, optare per  quello che considera la corresponsione dell’ indennità in favore dell’ Agent quale <em><strong>risarcimento per il danno sofferto:</strong></em> ossia, conteggiando la stessa indennità sulla base del pregiudizio subito da questi in conseguenza della fine del rapporto.</p>
<p>Per completezza espositiva, sottolineo come la direttiva europea di armonizzazione, Direttiva CE <strong>86/653/CE sugli agenti di commercio</strong>,  abbia lasciato gli Stati membri liberi in merito alla scelta fra le <strong>due alternative</strong>:</p>
<p>- una è costituita dal modello francese, appena analizzato, basato sulla<strong> </strong><strong>riparazione del pregiudizio, senza la previsione di un limite massimo</strong>;</p>
<p><em>-</em> l’altra è quella del  modello tedesco, che prevede la corresponsione all’ agente di un&#8217;indennità di clientela limitata ad un massimo di <strong>un </strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>anno di provvigioni,</strong></span> basata sul presupposto di un <strong>apporto di clientela comunque fornita al preponente</strong> .</p>
<p>Quale conseguenza di quanto sopra esposto, a differenza di altri sistemi, quello francese <em><strong>non fissa</strong></em> uno specifico criterio di calcolo sulla base del quale conteggiare poi l’indennità spettante all’agente in caso di cessazione del rapporto, ma tale lacuna è stata prontamente colmata da alcune <em><strong>pronunce giurisprudenziali</strong></em> che hanno statuito che l’indennità debba corrispondere ad una somma pari alle <em><strong>provvigioni c</strong></em>he l’agente abbia maturato nel corso degli <em><strong>ultimi 2 anni di durata del </strong></em><strong>contratto </strong>o<strong> </strong>al doppio della media annuale delle provvigioni degli ultimi 3 anni.Di certo, dunque, un importo molto favorevole per l’agente.</p>
<p><strong>Ratifica di Convenzioni Internazionali</strong></p>
<p>Per quanto concerne il foro competente e la legge applicabile al contratto è opportuno ricordare come la Francia <strong>ha ratificato sia</strong> la Convenzione di Roma del 1980 in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e quella di Bruxelles del 1968 e conseguentemente le parti possano <strong>legittimamente derogare alla competenza dei Tribunali francesi</strong> in favore di un’ altra giurisdizione di uno Stato membro dell’U.E..</p>
<p>In particolare, la <em><strong>normativa francese può essere derogata</strong></em> e il contratto potrà essere sottoposto alla legge italiana, anche se l’agente sia di nazionalità francese (naturalmente,posto che riusciate a spuntarla e ad accordarvi in tal senso con l’altra parte!).</p>
<p>Consiglio, dalla parte della casa mandante (o Principal) di <strong>prevedere</strong><strong><em> </em></strong><strong>la normativa italiana</strong> quale legge applicabile al fine di evitare il rischio di ritrovarsi a dover corrispondere all’agente un’indennità troppo elevata.</p>
<p>Anche con riguardo al <strong>foro competente</strong>, le parti sono libere di scegliere quale sarà il giudice competente a decidere delle eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto.</p>
<p>Anche in tal caso, è senz’altro auspicabile individuare il giudice italiano quale foro per la Applicable Law and <strong>J</strong><em><strong>urisdiction</strong></em> (da tradurre con il significato di competenza e non giurisdizione!!).</p>
<p>Tanto l’Italia quanto la Francia hanno inoltre ratificato la Convenzione di New York sull’<strong>arbitrato</strong> internazionale del 1958, pertanto le parti potrebbero scegliere di deferire l’eventuale risoluzione di una controversia tra esse scaturita ad un collegio arbitrale, inserendo  nel contratto una convenzione di arbitrato.</p>
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		<title>eBook su Amministratori di Sistema</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/ebook-su-amministratori-di-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri & eBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esame e analisi dei principali problemi giuridici connessi alla sicurezza informatica ed alla funzione di Amministratore di sistema spiegati con linguaggio accessibile (non in &#8220;giuridichese&#8221; o in &#8220;avvocatesco&#8221;). Esempi pratici, casistica e tabelle esplicative per migliorare la comprensione.</p>
<p>Rassegna di giurisprudenza in materia di accesso abusivo e responsabilità in ambito civile, amministrativo e e penale.</p>
<p>Pensato per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lulu.com/product/ebook/sicurezza-informatica-e-amministratori-di-sistema/11604176" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1675" title="Cover-ADS" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/07/Cover-ADS.jpg" alt="" width="88" height="115" /></a>Esame e analisi dei principali problemi giuridici connessi alla sicurezza informatica ed alla funzione di Amministratore di sistema spiegati con linguaggio accessibile (non in &#8220;giuridichese&#8221; o in &#8220;avvocatesco&#8221;). Esempi pratici, casistica e tabelle esplicative per migliorare la comprensione.</p>
<p>Rassegna di giurisprudenza in materia di accesso abusivo e responsabilità in ambito civile, amministrativo e e penale.</p>
<p>Pensato per tecnici informatici, responsabili IT, amministratori di rete, DB o sitemi, che lavorano in ambito pubblico o privato.</p>
<p>In formato .epub può essere scaricato e visionato su iPhone, iPad e su tutti gli eReader che supportano tale formato.</p>
<p>Disponibile su <a href="http://www.lulu.com/product/ebook/sicurezza-informatica-e-amministratori-di-sistema/11604176">lulu.com seguendo questo link.</a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dirittomoderno/~4/7ZIe12urjUk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<title>La molestia via email non è prevista dalla legge come reato</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dirittomoderno/~3/bkmZcuwzHSs/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/la-molestia-via-email-non-e-prevista-dalla-legge-come-reato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monia F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[computer crimes]]></category>
		<category><![CDATA[reati informatici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mi piacerebbe lanciare un imput per aprire un dibattito sulle apprezzabili (nonchè tecniche  ) argomentazioni che hanno condotto, prima il Tribunale e successivamente la Suprema Corte, alla recentissima e singolare pronuncia che -in ultimo- ha ritenuto la molestia via email non prevista dalla legge come reato.
Riassumiamo in breve il caso: un uomo viene condannato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-526" title="monia.fabiani" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg" alt="" width="58" height="62" /></a>Mi piacerebbe lanciare un imput per aprire un dibattito sulle apprezzabili (nonchè tecniche <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) argomentazioni che hanno condotto, prima il Tribunale e successivamente la Suprema Corte, alla recentissima e singolare pronuncia che -in ultimo- ha ritenuto la <strong>molestia via email non prevista dalla legge come reato</strong>.<br />
Riassumiamo in breve il caso: un uomo viene condannato alla pena dell’ammenda di euro duecento per aver inviato tramite posta elettronica un messaggio contenente apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e dell’integrità personale e professionale del convivente della destinataria.<br />
La Corte di Cassazione con la <a href="http://www.penale.it/stampa.asp?idpag=865" target="_blank">sentenza num. 24510 del 17 giugno 2010</a> (depositata il 30 giugno 2010), annulla la condanna inflitta mediante una elastica interpretazione dell’art. 660 c.p., il quale stabilisce che<span id="more-1657"></span></p>
<blockquote><p><em>chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi o con l&#8217;ammenda fino a euro 516</em></p></blockquote>
<p>Analizziamo i due contrapposti ragionamenti (e diamo vita agli schieramenti.. <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>A) Il Tribunale ha considerato che</p>
<blockquote><p><em>la tipizzazione della condotta incriminata dall&#8217;articolo 660 Codice Penale, non risulta tassativamente espressa nel dettato normativo, si tratta di indicazione aperta legata all&#8217;evolversi dei mezzi tecnologici disponibili, colla conseguenza che l&#8217;aumento della &#8220;gamma delle opportunità intrusive&#8221;, offerto dal progresso tecnologico, si correla alla espansione dell&#8217;ambito delle &#8220;condotte in grado di integrare l&#8217;elemento strutturale della molestia&#8221; e del &#8220;corrispondente livello di tutela apprestato alle potenziali vittime&#8221;, restando inalterata la ratio della norma incriminatrice</em></p></blockquote>
<p>Sulla base di tale interpretazione la stessa giurisprudenza ha ravvisato gli estremi della contravvenzione nella condotta molestatrice <strong>attuata con il mezzo del citofono</strong> (in tal senso Cass. pen., sez.VI, sentenza num. 8759 del 5 maggio 1978, Ciconi). Anche la email, pertanto, viene analogicamente ricompresa tra i mezzi di comunicazione a distanza.</p>
<p>B) La Corte di Cassazione, invece, ritiene tale tesi <strong>non condivisibile</strong> sulla considerazione che la comunicazione effettuata con lo strumento della posta elettronica sia notevolmente diversa e non assimilabile a quella del telefono.</p>
<blockquote><p><em>La modalità della comunicazione è asincrona. L’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all&#8217;elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio.</em></p></blockquote>
<p>Di tutta evidenza si ritiene, piuttosto che con il telefono, l’analogia con la tradizionale corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (casella?) di posta sistemata presso l’abitazione del destinatario. L’invio di un messaggio di posta elettronica (esattamente come una lettera spedita tramite il servizio postale) <strong>non comporta</strong> -a differenza della telefonata- nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario, né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.</p>
<p>Non basta a configurare il reato di molestie, dunque, il turbamento della donna che riceve il messaggio, se mancano gli altri elementi costitutivi: il reato deve essere <em>commesso in pubblico</em> (o in luogo aperto al pubblico) ovvero <em>per mezzo del telefono</em>. In quest’ultimo caso è, infatti, più difficile la difesa dall&#8217;intrusione, a meno che non si disattivi il servizio telefonico con un evidente danno alla libertà di comunicazione garantita addirittura dalla Costituzione. Per la medesima ragione è possibile far rientrare nel concetto di molestie gli Short Messages System (SMS), ma non la posta elettronica&#8230; <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
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		<title>23 luglio 2010: seminario sulla mediazione a Rovigo</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dirittomoderno/~3/vYB3lYll3aA/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/23-luglio-2019-seminario-sulla-mediazione-a-rovigo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si svolgerà venerdì 23 luglio 2010 alle ore 15:00 presso la Sala &#8220;Rigolin&#8221; del Cen.ser. s.p.a. (Rovigo Fiere) il seminario &#8220;Mediare per conciliare&#8220;.</p>
<p>L’incontro organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo sarà dedicato ad una prima analisi del d. lgs. 28/2010 ed alle opportunità  che esso offre sul versante della gestione non contenziosa dei conflitti.</p>
<p>Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/07/Brochure-Rovigo.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-918" title="med_cam.001" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/03/med_cam.001.jpg" alt="" width="133" height="100" /></a>Si svolgerà venerdì <strong>23 luglio 2010</strong> alle ore 15:00 presso la Sala &#8220;Rigolin&#8221; del Cen.ser. s.p.a. (Rovigo Fiere) il seminario &#8220;<em>Mediare per conciliare</em>&#8220;.</p>
<p>L’incontro organizzato dal <a href="http://www.ordineavvocatirovigo.it/" target="_blank">Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo </a>sarà dedicato ad una prima analisi del d. lgs. 28/2010 ed alle opportunità  che esso offre sul versante della gestione non contenziosa dei conflitti.</p>
<p>Il programma dettagliato <a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/07/Brochure-Rovigo.pdf">è disponibile qui in formato .pdf</a>.</p>
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		<title>Maggio-giugno 2010</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rivista bimestrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[<p>In questo numero:</p>

Mediazione e conflitti. Quando il d. lgs. 28/2010 non è tutto&#8230;
Accesso abusivo a sistema informatico: (di)sorientamento in Cassazione&#8230;
Telefonia. Linea ..pulita.. a fondo..!
E-commerce. Linee guida delle norme fiscali
Tecnologie e cyberbullismo. Rischi e rimedi

<p>Scarica il numero di maggio-giugno 2010 in .pdf</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo numero:</p>
<ul>
<li>Mediazione e conflitti. Quando il d. lgs. 28/2010 non è tutto&#8230;</li>
<li>Accesso abusivo a sistema informatico: (di)sorientamento in Cassazione&#8230;</li>
<li>Telefonia. Linea ..pulita.. a fondo..!</li>
<li>E-commerce. Linee guida delle norme fiscali</li>
<li>Tecnologie e cyberbullismo. Rischi e rimedi</li>
</ul>
<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/07/mag-june_2010carta_RO.pdf">Scarica il numero di maggio-giugno 2010 in .pdf</a></p>
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		<item>
		<title>Telefonia: linea pulita..a fondo..!</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/telefonia-linea-pulita-a-fondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Come effettuare il passaggio di un cliente da un gestore all’altro?</p>
<p>Come permettere il rientro di un vecchio utente affezionato nella precedente compagnia telefonica?</p>
<p>Tutto è possibile in tempi rapidi, veloci, sicuri e soprattutto gratuiti!</p>
<p>Perché, allora, spesso non accade, o comunque non così facilmente????</p>
<p>Eppure per legge  tutta la procedura cd. di migrazione si dovrebbe compiere in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/03/scardaoni1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1111" title="scardaoni" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/03/scardaoni1.jpg" alt="" width="57" height="69" /></a>Come effettuare il passaggio di un cliente da un gestore all’altro?</p>
<p>Come permettere il rientro di un vecchio utente affezionato nella precedente compagnia telefonica?</p>
<p>Tutto è possibile in tempi rapidi, veloci, sicuri e soprattutto gratuiti!</p>
<p>Perché, allora, spesso non accade, o comunque non così facilmente????</p>
<p>Eppure per legge  tutta la procedura cd. di <strong>migrazione</strong> si dovrebbe compiere in soli <strong>5 giorni</strong>!<span id="more-1651"></span></p>
<p>Di fatto,  non dovrebbe verificarsi alcun disservizio se l’operatore che cede la linea telefonica &#8211; cd. “<em>donating</em>” &#8211; si adoperasse per “donarla” in maniera corretta all’<strong>ULL</strong> (un centro gestito dalle aziende di telecomunicazioni e dall’Antitrust , con sede a Roma, che riceve le linee telefoniche cedute le trasforma con un’operazione di reset, prima di smistarle nella banca dati del nuovo gestore prescelto).</p>
<p>Se si verifica un  disservizio, talvolta ciò è dovuto al fatto che la linea non è stata resettata correttamente perché in realtà, ancor prima, il canale che l’ha ceduta non era stato pulito…. in gergo telefonico “LA LINEA NON E’ PULITA ” a fondo!</p>
<p>L’utente, ignaro di tutto, a chi si dovrà rivolgere per ottenere ristoro del disservizio, dei contatti persi e di tutti gli altri disagi nel frattempo subiti? All’ufficio <strong>ULL</strong> che non ha trasformato e smistato il suo numero telefonico correttamente, al <strong>vecchio</strong> gestore che “non ha pulito la linea a fondo” o al <strong>nuovo</strong> gestore che non si è adoperato adeguatamente una volta accettato il numero del nuovo cliente?  Ossia, di chi è la colpa? E se si va in giudizio che si ottiene?</p>
<p>Ogni giorno l’<strong>ULL</strong> controlla dai 2000 ai 2500 passaggi di migrazione telefonica; purtroppo non si possono prevenire tali disagi né è facile individuare l’esatto comportamento che ha procurato il danno e quindi, il nesso di causalità.</p>
<p>Nel caso, allora, in cui si lamenti una tale situazione, è possibile trovare un ascolto per una soluzione al CoReCom che non è la sede per ottenere non proprio un risarcimento, ma una forma di indennizzo e, soprattutto, il definitivo impegno di un gestore, almeno quello &#8220;adottivo&#8221;, a garantire il perfetto funzionamento della nuova utenza per il futuro.</p>
<p>Davanti all’Agcom, l’Autorità per le comunicazioni  ( che è il referente per l’ ”appello”) arrivano, infatti,  in numero sempre più esiguo i ricorsi perché la maggior parte di questi  vengono definiti prima di intraprendere le vie giudiziali.</p>
<p>I numeri parlano chiaro: la strada della conciliazione, che porta all’accordo nel 70% dei casi, sembra proprio la più gradita!</p>
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		<item>
		<title>Notifiche telematiche: Milano e Monza al via…</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/notifiche-telematiche-milano-e-monza-al-via/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[notifica telematica]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica certificata]]></category>
		<category><![CDATA[processo civile telematico]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Come previsto dall&#8217;art. 51  D.L. 112/2008  sono stati pubblicati i primi decreti del Ministero della giustizia che consentono la notifica telematica: il D.M.  28 maggio 2010, è relativo all&#8217; Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Corte d&#8217;appello di Milano &#8211; settore civile (10A07412) (GU n. 138 del 16-6-2010 ).</p>
<p>In attesa che vengano emanati i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/chi-siamo/andrea-buti/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="54" height="64" /></a>Come previsto dall&#8217;art. 51  D.L. 112/2008  sono stati pubblicati i primi decreti del Ministero della giustizia che consentono la notifica telematica: il <a href="http:/http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&amp;datagu=2010-06-16&amp;task=dettaglio&amp;numgu=138&amp;redaz=10A07412&amp;tmstp=1277536211012" target="_blank">D.M.  28 maggio 2010</a>, è relativo all&#8217; <em>Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Corte d&#8217;appello di Milano</em> &#8211; settore civile (10A07412) (GU n. 138 del 16-6-2010 ).</p>
<p>In attesa che vengano emanati i DD.MM. che stabiliranno le &#8220;<em>regole tecniche per l&#8217;adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</em>&#8221; (Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale), infatti, restano in vigore le <strong>norme attuali</strong>, tra cui quelle relative al <strong>Processo Civile Telematico</strong>.<span id="more-1614"></span></p>
<p>Siamo in una situazione di <strong>transizione</strong>, in cui il Ministero può riconoscere &#8220;<em>la funzionalita&#8217; dei servizi  di  comunicazione  di cui all&#8217;art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24,  presso</em>&#8221; le diverse sedi di Uffici Giudiziari, mentre, prima o poi, saranno emanati nuovi decreti &#8220;allineati&#8221; al Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale.</p>
<p>La notifica, <strong>ad oggi</strong>,  avviene a mezzo della cd. CPEPCT e <strong>non</strong> attraverso la PEC : è, infatti, necessario l&#8217;uso di una firma digitale per l&#8217;autenticazione presso il punto di accesso e la consultazione della casella di posta elettronica per il processo telematico (appunto CPEPCT) come spiegato nel dettaglio in <a href="http://www.tribunale-milano.net/files/pct/PCT_scheda_NOTIFICHE_TELEMATICHE.doc" target="_blank">apposito documento redatto dal D.G.S.I.A.</a> (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati presso il Ministero della giustizia).</p>
<p>Non si tratta, quindi, di una casella di posta elettronica &#8220;normale&#8221;; la CPEPCT non può essere consultata con Outlook o con un qualsiasi altro applicativo per la posta elettronica, ma solo via web e dopo essersi autenticati &#8211; per garantire <strong>sicurezza</strong> ed <strong>identificazione</strong> dell&#8217;utente &#8211; tramite firma digitale.</p>
<p>La notifica telematica, è però destinata a <strong>cambiare</strong>, quando, in forza degli emanandi DD.MM., verranno stabilite le <strong><em>norme tecniche per usare direttamente tramite PEC</em></strong>: non dovrebbe quindi essere più necessario usare la firma digitale, considerato che l&#8217;uso della posta elettronica certificata  è del tutto simile a quello detta posta elettronica comune.</p>
<p>Attenzione, però, ad intendersi sui termini: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jXkFn_ee2kk&amp;NR=1" target="_blank">anche nel TG Regione Lombardia</a> &#8211; che dà il giusto risalto alla notizia &#8211; si parla di &#8220;<em>posta elettronica</em>&#8221; e di &#8220;<em>indirizzo certificato</em>&#8220;;  non si tratta di posta elettronica (ne semplice né certificata),  nel senso che non basta un <em>username</em> ed una <em>password</em> per consultarla. Inoltre il messaggio &#8211; per ora, sembra, i biglietti di cancelleria con cui si comunicano spostamenti d&#8217;udienza o scioglimenti di riserve &#8211; non viene scaricato direttamente nel computer dell&#8217;utente, ma è solo a sua disposizione on-line: dopo l&#8217;autenticazione con la firma digitale, quindi l&#8217;atto notificato potrà essere visionato e, all&#8217;occorrenza, salvato o stampato.</p>
<p>Nella tabella che segue è possibile notare le differenti discipline: nella tabella a sinistra la normativa in vigore, in esecuzione della quale è stata autorizzata <span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span>la notifica telematica nella Corte d&#8217;Appello di Milano, a destra, invece, le norme che prevedono i nuovi DD.MM.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" bordercolor="#000000">
<col width="100*"></col>
<col width="100*"></col>
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td width="50%"><strong>DL 			25/06/2008, n. 112 art. 51</strong></td>
<td width="50%"><strong>DL 			29/12/2009, n. 193 art. 4</strong></td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="50%" height="250">1.  			A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della 			pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 			dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati 			negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui 			al primo comma dell&#8217;articolo 170 del codice di procedura civile, 			la notificazione di cui al primo comma dell&#8217;articolo 192 del 			codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al 			consulente sono effettuate per via telematica all&#8217;indirizzo 			di posta elettronica certificata di cui all&#8217;articolo 			16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 			convertito, con modificazioni, dalla legge 			28 gennaio 2009, n. 2. 			Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le 			comunicazioni previste dal regio 			decreto 16 marzo 1942, n. 267, 			e per le notificazioni a persona diversa dall&#8217;imputato a norma 			degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del 			codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che 			contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con 			contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato 			dall&#8217;amministrazione, dell&#8217;atto integrale cui il destinatario 			accede mediante gli strumenti di cui all&#8217;articolo 			64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.2.  			<strong>Con uno o più decreti <span style="text-decoration: underline;">aventi natura non regolamentare</span>, da 			adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l&#8217;Avvocatura 			generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli 			dell&#8217;ordine degli avvocati interessati, il Ministro della 			giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi 			di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali 			trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.</strong></p>
<p>3.  			A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le 			notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle 			parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare 			l&#8217;indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte 			presso la cancelleria o segreteria dell&#8217;ufficio giudiziari.</td>
<td width="50%">1.  			Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto 			con il Ministro per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, 			sentito il Centro nazionale per l&#8217;informatica nella pubblica 			amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, 			adottati, ai sensi dell&#8217;articolo 			17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 			entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 			di conversione del presente decreto, sono individuate le regole 			tecniche per l&#8217;adozione nel processo civile e nel processo penale 			delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, in 			attuazione dei principi previsti dal decreto 			legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 			e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del 			processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data 			di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.2.  			Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni 			e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta 			elettronica certificata, ai sensi del decreto 			legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 			e successive modificazioni, del decreto 			del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, 			e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 			1. <strong>Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le 			notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle 			forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in 			vigore del presente decreto.</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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		<item>
		<title>Mini-guida per la p.a. che cambia. Dalla privacy agli open data</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/mini-guida-per-la-p-a-che-cambia-dalla-privacy-agli-open-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Libri & eBook]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica certificata]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un piccolo aiuto per iniziare ad orientarsi tra le leggi e le tecnologie che stanno trasformando il modo di lavorare  e quello di interagire  con la pubblica amministrazione.</p>
<p>Con un tono discorsivo ed un linguaggio accessibile ho cercato di individuare alcune pillole in materia di privacy, open-data, siti web, pec, e diritti elettronici dei cittadini, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/06/digitpa.jpg"></a><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/06/PADigitale-defpdf.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1591" title="digitpa" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/06/digitpa.jpg" alt="" width="121" height="172" /></a>Un piccolo aiuto per iniziare ad orientarsi tra le leggi e le tecnologie che stanno trasformando il modo di lavorare  e quello di interagire  con la pubblica amministrazione.</p>
<p>Con un tono discorsivo ed un linguaggio accessibile ho cercato di individuare alcune pillole in materia di privacy, open-data, siti web, pec, e diritti elettronici dei cittadini, con un occhio alle responsabilità.</p>
<p>Anzi, siccome la materia non aiuta..ho provato a sdrammatizzare inserendo una vignetta all&#8217;inizio di ogni paragrafo.</p>
<p>E&#8217; inclusa una mappa normativo-concettuale ed un cruciverba di autovalutazione.</p>
<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/06/PADigitale-defpdf.pdf">Da scaricare </a> liberamente e riusare sotto licenza CC Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 2.o Italia</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dirittomoderno/~4/TyCR9z9Y40s" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Sondaggio sulla mediazione</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dirittomoderno/~3/hkY_cNHLKHw/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/sondaggio-sulla-mediazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione dei conflitti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[<p>Molte delle critiche mosse al D. lgs. 28/2010 da una parte consistente dell&#8217;avvocatura rischiano di travolgere anche lo strumento della mediazione in quanto tale.</p>
<p>Vorremmo raccogliere qualche dato, anonimo (il plugin di WordPress usa solo cookie e IP), per capire quali siano le informazioni o opinioni più comuni in materia; a tal fine abbiamo predisposto questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molte delle critiche mosse al D. lgs. 28/2010 da una parte consistente dell&#8217;avvocatura rischiano di travolgere anche lo strumento della mediazione in quanto tale.</p>
<p>Vorremmo raccogliere qualche dato, anonimo (il plugin di WordPress usa solo cookie e IP), per capire quali siano le informazioni o opinioni più comuni in materia; a tal fine abbiamo predisposto questo sondaggio.</p>
<p><span id="more-1576"></span></p>
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	</channel>
</rss>
