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	<title>Dirittomoderno</title>
	
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		<title>Imputabile a 18 anni per legge, ma non per le neuroscienze. Che fare?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dirittomoderno/~3/IYLuzaCL3ks/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/imputabile-a-18-anni-per-legge-ma-non-per-le-neuroscienze-che-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia & diritto]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscienze]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/05/Fotolia_30192492_XS.jpg"></a><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><br /> </a>Nel  nostro codice penale, che  è del 1930, esiste il problema dell&#8217;imputabilità del soggetto di età inferiore agli anni 18 (art. 98) e di quello inferiore agli anni 14 (art. 97).</p> <p>Si dà per scontato che a 18 anni la persona sia imputabile; l&#8217;unica eccezione è la mancanza di capacità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/05/Fotolia_30192492_XS.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3159" title="spark of genius brain head lobes cortex intelligence" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/05/Fotolia_30192492_XS-288x300.jpg" alt="" width="173" height="180" /></a><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><br />
</a>Nel  nostro codice penale, che  è del 1930, esiste il problema dell&#8217;imputabilità del soggetto di età inferiore agli anni 18 (art. 98) e di quello inferiore agli anni 14 (art. 97).</p>
<p>Si dà per scontato che a 18 anni la persona sia imputabile; l&#8217;unica eccezione è la mancanza di capacità di intendere e di volere (art. 85).</p>
<p>Domanda: che dati usa (ha usato..) il legislatore per stabilire questo limite?</p>
<p>Forse la domanda è peregrina per difetto di rilevanza, giacché la risposta sarebbe piuttosto inutile: a 18 il giudice ti condanna, punto e a capo&#8230;</p>
<p>Ma è davvero così? Se esistessero prove scientifiche del fatto che a 18 anni il cervello umano non si è ancora sviluppato del tutto a livello <span style="text-decoration: underline;"><strong>fisico</strong></span> e che ciò avvenga dopo i venti anni o addirittura a 25?</p>
<p>Non sto parlando di una &#8220;bislacca&#8221; teoria psicologica, con tutto il rispetto per gli psicologi&#8230;ma con la consapevolezza che taluni giuristi aborrono talvolta tale dimensione.</p>
<p>Sto al contrario parlando di una evidenza clinica di qualcosa che può essere misurato strumentalmente, non applicando una teoria o un procedimento inferenziale o introspettivo sulla mente del soggetto analizzato.</p>
<p>Al <a href="http://neuroetica.psy.unipd.it/" target="_blank">convegno</a> che si è concluso venerdì scorso, i relatori (neuroscienziati) davano per scontato questo dato chiedendosi un po&#8217; ironicamente se il legislatore ne fosse al corrente!</p>
<p>Non solo non ne è a conoscenza il legislatore &#8211; che è di poco posteriore agli anni della Belle Époque &#8211;  ma probabilmente nemmeno il giurista medio!</p>
<p>Il che, almeno a me, crea dei bei problemi di coscienza. Quella coscienza che forse il giurista non dovrebbe avere per rispettare i dogmi giuridici. Se fossi io il difensore di un ragazzo di 18 anni imputato di un reato cosa dovrei fare? Ingoiare il rospo dicendo che così è la legge o cercare di convincere il giudice a fare&#8230; cosa?</p>
<p>Nell&#8217;attesa proverei a chiedere una consulenza tecnica d&#8217;ufficio per confermare quella che è solo &#8211; visto che non sono un neuroscienziato &#8211; una mia intuizione.. per poi passare la palla al magistrato: se vuole condannare una persona con un cervello non dico a metà ma almeno a 3/4 faccia lui.</p>
<p>Il fatto è che se io questa cosa la ignoro&#8230; la perizia non la chiedo..e se il giudice non la dispone d&#8217;ufficio.. siamo in un vicolo cieco.</p>
<p>Ecco, oggi io vorrei condividere una sorta di torcia o pila per provare ad illuminare questo vicolo. Segnalano quindi un interessante <a href="http://www.neuroscienzedipendenze.it/" target="_blank">sito</a> della pubblica amministrazione in cui ci sono delle <a href="http://www.neuroscienzedipendenze.it/ricerca/pubblicazioni.html" target="_blank">pubblicazioni</a> gratuite di carattere divulgativo, ma con dovizia di citazioni scientifiche, dalla cui lettura si può dedurre che:</p>
<ul>
<li>il cervello dell&#8217;adolescente non è come quello di una persona matura;</li>
<li>il cervello dell&#8217;adolescente a causa del mancato completamento &#8211; mielinizzazione - delle fibre di connessione (che coinvolgono, dentriti, assoni e neuroni) soprattutto nella corteccia prefrontale  (la parte evolutivamente più giovane del cervello, ma l&#8217;ultima  a svilupparsi in termini di crescita del soggetto) non è in grado di valutare in maniera perfetta i rischi o di gestire gli impulsi emotivi (che si svolgono nella zona più antica del soggetto che è, invece, la prima a formarsi sin dalla prima età);</li>
<li>l&#8217;uso di sostante psicotrope o di alcol in età adolescenziale può aggravare quanto precede</li>
</ul>
<div>Ah, &#8230; poi ci sarebbe di quello che la <a href="http://docenti.unicatt.it/ita/antonella_marchetti/" target="_blank">Prof. Antonella Marchetti </a>(ordinario i Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell&#8217;Educazione presso la facoltà di Scienze della Formazione dell&#8217;Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)  ha  definito &#8220;<em>l&#8217;adolescente con le rughe</em>&#8221; ossia colui che non matura del tutto neanche dopo i venti anni.. ma questa è un&#8217;altra storia&#8230;</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Il cervello del pedofilo: questioni delicate in tema di libero arbitrio</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/il-cervello-del-pedofilo-questioni-delicate-in-tema-di-libero-arbitrio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia & diritto]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[neuroetica]]></category>
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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/05/Convegno-Padova.jpg"></a>Si sta svolgendo in questi giorni (in queste ore&#8230;) un interessante <a href="http://neuroetica.psy.unipd.it/" target="_blank">convegno di neuroetica</a> presso l&#8217;università di Padova.</p> <p>Sembrano argomenti lontani dal diritto, ma solo in apparenza.</p> <p>Nella relazione del<a href="http://www.ilgiornale.it/cultura/le_nostre_decisioni_sono_determinate_materia_grigia/13-10-2009/articolo-id=390360-page=0-comments=1" target="_blank"> prof. Alberto Priori</a> sono state mostrate delle immagini ottenute con l&#8217;impiego di tecniche di neuroimaging, dalle quali risultava una ridotta presenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/05/Convegno-Padova.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3150" title="Convegno Padova" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/05/Convegno-Padova-300x181.jpg" alt="" width="168" height="102" /></a>Si sta svolgendo in questi giorni (in queste ore&#8230;) un interessante <a href="http://neuroetica.psy.unipd.it/" target="_blank">convegno di neuroetica</a> presso l&#8217;università di Padova.</p>
<p>Sembrano argomenti lontani dal diritto, ma solo in apparenza.</p>
<p>Nella relazione del<a href="http://www.ilgiornale.it/cultura/le_nostre_decisioni_sono_determinate_materia_grigia/13-10-2009/articolo-id=390360-page=0-comments=1" target="_blank"> prof. Alberto Priori</a> sono state mostrate delle immagini ottenute con l&#8217;impiego di tecniche di neuroimaging, dalle quali risultava una ridotta presenza di materia grigia nel cervello dei pedofili. Si <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/scienza/grubrica.asp?ID_blog=48&amp;ID_articolo=83&amp;ID_sezione=71" target="_blank">discute</a> sul fatto che il cervello dei pedofili sia &#8220;diverso&#8221;&#8230;. quali le conseguenze etiche, morali e giuridiche..?</p>
<p>Non voglio e non possa fare il riduzionista né ricondurre tutte le azioni umane a biologia, chimica, elettricità ed ormoni;  mi limito a segnalare che i classici dogmi giuridici non sono al passo con le più recenti <a href="http://www.codiceedizioni.it/wp-content/uploads/2010/12/Libero-de-caro-lavazza-sartori-2010-06-24.pdf" target="_blank">scoperte delle neuroscienze</a>.</p>
<p>Segnale questo video &#8211; ripreso davvero &#8220;al volo&#8221;&#8230;. &#8211;  in cui il Prof. Pietrini mi pare che sintetizzi con molta efficacia i termini del problema. Ne avremmo di che discutere nelle aule dei tribunali e nelle facoltà di giurisprudenza.</p>
<p><!--[Fast Tube]--><span id="Z7Cl1DITZBU" style="display:block;"><a title="Click here to watch this video!" href="http://dirittodigitale.com/il-cervello-del-pedofilo-questioni-delicate-in-tema-di-libero-arbitrio/#Z7Cl1DITZBU"><img src="http://i.ytimg.com/vi/Z7Cl1DITZBU/0.jpg" alt="Fast Tube" border="0" width="320" height="240" /></a><br /><small>Fast Tube by <a title="Casper's Blog" href="http://blog.caspie.net/">Casper</a></small></span><!--[/Fast Tube]--></p>
<p>Anche se al convegno non c&#8217;erano (tanti?)  giuristi :-0</p>
<p>Ops&#8230; costo 30 euro (per 3 giorni ) e nessun credito formativo: anche su questo ci sarebbe da riflettere..</p>
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		<title>Suggerimenti di Google</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/suggerimenti-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monia F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ICT law]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari web]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità intermediari]]></category>
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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg"></a>Un tribunale piemontese, in questi giorni, ha aperto le porte ad interessanti riflessioni intorno a google suggest.<br /> Difatti anche nelle versione italiana del motore di ricerca più cliccato è attiva la funzione che suggerisce le parole chiave da ricercare attraverso un algoritmo che ha il potere magico di &#8220;indovinare qual&#8217;è la ricerca che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg"><img class="alignleft  wp-image-526" title="monia.fabiani" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg" alt="" width="81" height="88" /></a>Un tribunale piemontese, in questi giorni, ha aperto le porte ad interessanti riflessioni intorno a <strong>google suggest</strong>.<br />
Difatti anche nelle versione italiana del motore di ricerca più cliccato è attiva la funzione che suggerisce le parole chiave da ricercare attraverso un algoritmo che ha il <em>potere magico</em> di &#8220;indovinare qual&#8217;è la ricerca che vogliamo fare&#8221;&#8230; <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
In pratica quando scriviamo una parola appaiono in tempo reale nella stringa di ricerca una lista di nuove parole che ci permettono di affinarla.</p>
<p>Un imprenditore digitando il proprio nome si è accorto che, tra i vari suggerimenti, apparivano le parole <em>arrestato</em> e <em>indagato</em>. Chiedeva subito la rimozione della associazione alla società, trattandosi di un suggerimento di ricerca infondato e falso nonché gravemente <strong>diffamatorio</strong> e lesivo della sua reputazione personale e professionale.<br />
Google, per contro, si difendeva precisando come la funzione autocomplete sia generata automaticamente sulla base delle più frequenti ricerche effettuate da altri utenti sul web.</p>
<p>Il <a href="http://www.iusonline.it/wp-content/uploads/2012/05/ordinanza-Google-1.pdf">Tribunale di Pinerolo con l&#8217;ordinanza del 30 aprile-2 maggio 2012</a> ha accolto la tesi difensiva di Google, ritenendo che nel caso di specie non sia ravvisabile il reato di diffamazione perchè:</p>
<blockquote><p>le parole in questione [arrestato e indagato] non sono per loro natura epiteti offensivi sicchè la loro associazione al nome di una persona non vale, per ciò solo, a lederne la reputazione</p>
<p>la mera associazione dei termini in una stringa di ricerca non è un&#8217;affermazione, dovendo piuttosto essere paragonata -tenendo conto delle finalità della funzione- ad una domanda</p>
<p>la domanda se taluno sia (o sia stato) indagato o arrestato non è, di per sè, lesiva della reputazione</p></blockquote>
<p>L&#8217;impostazione del Tribunale è innovativa in quanto ribalta l&#8217;orientamento che si andava consolidando in Italia, come all&#8217;estero. Il <a href="http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/04/TribMilano_Google.pdf">Tribunale di Milano</a> in una situazione analoga aveva ritenuto Google responsabile della associazione tra l&#8217;identità di un soggetto e le parole <em>truffa</em> e <em>truffatore</em>, in quanto si tratterebbe di un software solo astrattamente neutro (l&#8217;associazione di parole attraverso autocomplete sarebbe frutto di un servizio creato da Google). Opinione condivisa dai giudici francesi che, nel settembre 2010, hanno ritenuto autocomplete un sistema &#8220;comandato&#8221; dall&#8217;uomo; o ancora in Svezia e in Brasile.</p>
<p>Dovremmo riflettere sui vantaggi-svantaggi di questa funzionalità: suggest è certamente un aiuto alla semplificazione delle ricerche, ma come può conciliarsi con il nostro diritto all&#8217;oblio?<br />
Pensiamo alla possibilità di google (giusto per fare un esempio..) di mantere traccia delle nostre navigazioni e delle ricerche effettuate in rete. E se non ci sembra già abbastanza pensiamo che suggest mette a disposizione del web le ricerche effettuate dagli altri utenti&#8230;</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dirittomoderno/~4/nEfxNrAlPiU" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Diritto, giudici, cervello, emozioni e .. alimentazione. Due chiacchiere con il prof. Sartori</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/diritto-giudici-cervello-emozioni-e-alimentazione-due-chiacchiere-con-il-prof-sartori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia & diritto]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/05/CERFID_9_3_2012.jpg"></a>Il giorno 9 marzo di quest&#8217;anno si è svolta, per iniziativa del <a href="http://www.cirsfid.unibo.it/CIRSFID/Centro/default.htm" target="_blank">CIRSFID</a>, una <a href="http://www.cirsfid.unibo.it/CIRSFID/Bacheca/Eventi/2012/03/giornataStudiSuDirittoENeuroscienze20120309.htm" target="_blank">giornata di studi </a>in onore di <a href="http://www.cirsfid.unibo.it/CIRSFID/Centro/Personale/Pattaro/default.htm" target="_blank">Enrico Pattaro</a>, docente di Filosofia del diritto presso l&#8217;Università di Bologna. All&#8217;incontro era presente, fra gli altri, il <a href="http://www.psicologia.unipd.it/home/personale.php?idalberomaterie=49&#38;idalbero=51&#38;idpers=130&#38;lingua=1" target="_blank">prof. Giuseppe Sartori</a>, ordinario di neuroscienze cognitive e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/05/CERFID_9_3_2012.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3098" title="CERFID_9_3_2012" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/05/CERFID_9_3_2012-300x200.jpg" alt="" width="210" height="140" /></a>Il giorno 9 marzo di quest&#8217;anno si è svolta, per iniziativa del <a href="http://www.cirsfid.unibo.it/CIRSFID/Centro/default.htm" target="_blank">CIRSFID</a>, una <a href="http://www.cirsfid.unibo.it/CIRSFID/Bacheca/Eventi/2012/03/giornataStudiSuDirittoENeuroscienze20120309.htm" target="_blank">giornata di studi </a>in onore di <a href="http://www.cirsfid.unibo.it/CIRSFID/Centro/Personale/Pattaro/default.htm" target="_blank">Enrico Pattaro</a>, docente di Filosofia del diritto presso l&#8217;Università di Bologna. All&#8217;incontro era presente, fra gli altri, il <a href="http://www.psicologia.unipd.it/home/personale.php?idalberomaterie=49&amp;idalbero=51&amp;idpers=130&amp;lingua=1" target="_blank">prof. Giuseppe Sartori</a>, ordinario di neuroscienze cognitive e di neuropsicologia clinica all&#8217;Università di Padova, che ha assunto il ruolo di Consulente Tecnico d&#8217;Ufficio nei processi penali definiti con alcune sentenze “storiche” che segnano l&#8217;ingresso delle neuroscienze dei tribunali (v. le decisioni di <a href="http://brainfactor.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=275:neuroscienze-forensi-la-sentenza-di-trieste-brainfactor-intervista-giuseppe-sartori&amp;catid=22:le-interviste-di-brainfactor&amp;Itemid=3" target="_blank">Trieste</a>,  <a href="http://dirittodigitale.com/cervello-malato-riduzione-di-pena/" target="_blank">Como</a>  e <a href="http://dirittodigitale.com/cervello-e-tribunale/" target="_blank">Cremona</a>).<br />
Abbiamo avuto l&#8217;occasione di intervistare il prof. Sartori con il quale abbiamo brevemente parlato:</p>
<ul>
<li>del ruolo delle emozioni nei processi decisionali</li>
<li>della rivisitazione del concetto di libero arbitrio</li>
<li>della rilevanza dei fattori ambientali e culturali nelle decisioni e nei comportamenti.</li>
</ul>
<p><!--[Fast Tube]--><span id="6U35S3J4WBY" style="display:block;"><a title="Click here to watch this video!" href="http://dirittodigitale.com/diritto-giudici-cervello-emozioni-e-alimentazione-due-chiacchiere-con-il-prof-sartori/#6U35S3J4WBY"><img src="http://i.ytimg.com/vi/6U35S3J4WBY/0.jpg" alt="Fast Tube" border="0" width="320" height="240" /></a><br /><small>Fast Tube by <a title="Casper's Blog" href="http://blog.caspie.net/">Casper</a></small></span><!--[/Fast Tube]--></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel corso dell&#8217;interessante discussione è stata indicata una <a href="http://www.pnas.org/content/early/2011/03/29/1018033108">recente ricerca pubblicata sul PNAS</a> (a breve pubblicheremo una sintesi in italiano)  che dovrebbe insinuare più di un dubbio nei giuristi, specie quelli positivisti.<br />
Non per niente il prof. Pattaro si è occupato di realismo giuridico che, in qualche misura, si discosta dalla visione e dell&#8217;approccio dei giuspositivisti che di solito non si preoccupano né dell&#8217;impatto e né della ricaduta concreta e pragmatica delle norme giuridiche. Di questi ultimi aspetti si preoccupano, invece, i realisti che tendono a valutare la validità della norma proprio sulla scorta della sua efficacia  sulle persone (così mi pare di aver compreso o mi piace pensare di aver compreso&#8230;).<br />
Semplificando di molto si potrebbe dire che da un lato si pensa che il giurista (sia un avvocato, un accademico o un magistrato) interpreti ed applichi le norme giuridiche utilizzando solo il ragionamento logico-razionale e gli strumenti ermeneutici forniti dalla legge, mentre dall&#8217;altro si pensa che vadano valutati anche (ma non solo) tutti quei fattori non giuridici, tra cui gli stati emotivi e fisici, che sono comunque in grado di influenzare i processi cognitivi e dunque anche le attività cerebrali-intellettuali sottese all&#8217;interpretazione del diritto.<br />
Non è possibile generalizzare o semplificare, ma ricerche come quella segnalata dal prof. Sartori, sembrano suggerire l&#8217;opportunità di iniziare a valutare l&#8217;importanza di aspetti che di norma non vengono minimamente considerati, quasi che il giurista sia un freddo e insensibile computer, sfornito di emozioni e dal funzionamento cerebrale diverso da quello delle persone comuni. Le decisioni e le scelte di queste ultime, infatti, dipendono (talvolta in maniera determinante) da stati mentali inconsci (processi sub-corticali o che seguono la cd. via bassa come la definisce J. LeDoux nel suo “<a href="http://books.google.it/books/about/Il_cervello_emotivo_Alle_origini_delle_e.html?id=0uHO6IvqZhMC&amp;redir_esc=y" target="_blank">Cervello emotivo</a>”).<br />
A giudicare dai risultati sembra proprio che il glucosio, il metabolismo, l&#8217;umore, il sentimento o le emozioni abbiano un impatto anche sui giudici. Anzi a dirla tutta: perché i magistrati dovrebbero far differenza? Non si sta infatti parlando di forza di volontà, preparazione o competenza, ma di chimica ed elettricità nel cervello, ormoni e biologia dell&#8217;intero organismo umano. Che non è stato progettato dalla natura per prendere decisioni razionali.<br />
Difficile credere che possano far differenza, avvocati, medici ingegneri etc.. etc&#8230;<br />
E&#8217; pur tuttavia una questione di cultura e di formazione; è infatti possibile, con conoscenze e comportamenti idonei, imparare a riconoscere quei segnali (v. i cd. marcatori somatici di cui parla il neuroscienziato A. Damasio nel suo “<a href="http://books.google.it/books?vid=ISBN8845911810&amp;redir_esc=y" target="_blank">L&#8217;errore di Cartesio</a>”) che il nostro corpo in qualche modo ci invia e che ove ignorati o confusi possono “compromettere” o “indirizzare” i processi decisionali. Niente di esoterico o misterioso, anzi un qualcosa di assolutamente umano e naturale che però non fa parte del bagaglio delle professioni tecniche: l&#8217;ansia, la rabbia e la paura, ma anche lo stress o la carenza di zuccheri nel sangue, possono orientare i nostri comportamenti, ma non hanno una medesima matrice, né possono essere trattati nella stessa maniera. Anche se potrà sembrare strano esistono <a href="http://www.altrinoi.it/" target="_blank">corsi di alfabetizzazione emotiva</a> e proprio da questi si potrebbe partire.</p>
<p>Per poi concludere che forse è il caso di riflettere attentamente prima di affidare le sorti della nostra vita o delle nostre aziende al giudizio – non sempre “spassionato” &#8211; di un giurista che in perfetta buona fede non è in grado di controllare consapevolmente tutto quel che accade nel suo cervello.</p>
<p>Insomma, quando se ne può fare a meno, forse conviene farne davvero a meno&#8230;</p>
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		<title>25 aprile: per non dimenticare…</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/25-aprile-per-non-dimenticare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non solo diritto]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/04/partigiani_v_piccola.jpg"></a>E&#8217; stato veramente emozionante poter osservare, sentir parlare e stringere la mano ai protagonisti di vicende drammatiche che si spera di non dover più rivivere e che talvolta sembrano così lontane che&#8230; quasi spariscono.</p> <p>Sarebbe un gravissimo errore: come si dice &#8220;chi non ricorda la storia è condannato a riviverla&#8230;&#8220;.</p> <p>In realtà parliamo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/04/partigiani_v_piccola.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3085" title="partigiani_v_piccola" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/04/partigiani_v_piccola-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" /></a>E&#8217; stato veramente emozionante poter osservare, sentir parlare e stringere la mano ai protagonisti di vicende drammatiche che si spera di non dover più rivivere e che talvolta sembrano così lontane che&#8230; quasi spariscono.</p>
<p>Sarebbe un gravissimo errore: come si dice &#8220;<em>chi non ricorda la storia è condannato a riviverla&#8230;</em>&#8220;.</p>
<p>In realtà parliamo del nostro passato prossimo che pare remoto solo perché il benessere sembra scontato, la democrazia sembra scontata,  la libertà sembra scontata.</p>
<p>E invece non è scontato nulla e per fortuna ci sono ancora qui Bruno e Domenico a ricordarcelo: quando gli ho dato la mano ringraziandoli sul viso è comparsa un espressione quasi di scherno, come se fosse stato tutto normale. Ed invece erano persone eccezionali: chissà oggi quante ce ne sarebbero così&#8230;</p>
<p>Alla manifestazione, organizzata dalla <a href="http://anpi24marzo.wordpress.com/" target="_blank">sezione intercomunale 24 marzo dell&#8217;A.N.P.I.</a>  per commemorare il 68° Anniversario dell’eccidio di Braccano del 24 marzo 1944  hanno partecipato anche molti giovani che hanno tenuto anche un piccolo concerto: fa davvero piacere trovare persone che consolidano la memoria. Certo non c&#8217;erano centinaia di persone&#8230;.eppure tutti godiamo di quella generosità. Credo sia nostro obbligo non dimenticare per onorare la memoria di quanti si sono sacrificati e per il bene delle prossime generazioni.</p>
<p>Grazie.</p>
<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/04/partigiani_o.png"><img class="alignleft  wp-image-3087" title="partigiani_o" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/04/partigiani_o-300x224.png" alt="" width="240" height="179" /></a><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/04/concertino.jpg"><img class="alignright  wp-image-3088" title="concertino" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/04/concertino-300x198.jpg" alt="" width="270" height="178" /></a></p>
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		<title>Usucapione e mediazione: qualcosa si muove…</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/usucapione-e-mediazione-qualcosa-si-muove/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione dei conflitti]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione & usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"></a>Dopo le pronunce &#8220;negative&#8221;, anche una &#8220;positiva&#8221;. Si tratta infatti di un <a href="http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/7106.pdf" target="_blank">provvedimento</a> che omologa un verbale di conciliazione in cui si perfeziona l&#8217;usucapione.<br /> Dico positivo o negativo, perché magari per qualcuno sarà errato ritenere ammissibile il perfezionamento dell&#8217;usucapione in sede di mediazione e per qualcun altro, invece, corretto.</p> <p>La versione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><img class="alignleft  wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="81" height="95" /></a>Dopo le pronunce &#8220;negative&#8221;, anche una &#8220;positiva&#8221;. Si tratta infatti di un <a href="http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/7106.pdf" target="_blank">provvedimento</a> che omologa un verbale di conciliazione in cui si perfeziona l&#8217;usucapione.<br />
Dico positivo o negativo, perché magari per qualcuno sarà errato ritenere ammissibile il perfezionamento dell&#8217;usucapione in sede di mediazione e per qualcun altro, invece, corretto.</p>
<p>La versione negativa, poggia &#8211; di solito &#8211; su alcune argomentazioni:</p>
<ol>
<li>il verbale di conciliazione non compare tra gli atti che possono essere trascritti (2643 c.c.)</li>
<li>occorre la sentenza del giudice per dichiarare l&#8217;usucapione poiché il 2651 c.c. prevede la trascrizione delle (sole?) sentenze che l&#8217;accertano.</li>
<li>In mediazione non devono essere verificati ed applicati gli istituti processuali, quindi, un accordo di conciliazione potrebbe comportare la lesione di diritti di terzi</li>
</ol>
<p><strong>Considerazioni:</strong><br />
<strong>1. 1.</strong>  E&#8217; vero, il verbale di conciliazione non compare nel testo dell&#8217;art. 2643 c.c.: forse si tratta di una dimenticanza del legislatore che ha scritto il 28/2010 senza aggiornare tale articolo? Questo silenzio &#8211; insomma &#8211;  è rifiuto o accoglimento? In altre parole il mancato aggiornamento dell&#8217;art 2643 significa che l&#8217;accordo di conciliazione è vietato?<br />
<strong>1.2.</strong>  L&#8217;art. 2643 c.c.  consente di trascrivere gli atti di transazione: dunque sembra poco razionale ammettere la trascrizione della transazione e non dell&#8217;accordo conciliativo che può avere la stessa funzione di evitare o risolvere la lite<br />
<strong>2.</strong> La sentenza non è costitutiva, ma solo dichiarativa, ergo nulla osta in termini funzionali a sostituire l&#8217;accertamento del giudice con l&#8217;accertamento negoziale congiunti e volontario delle parti.</p>
<p>La sentenza che segnalo non si occupa direttamente di questi aspetti, ma dell&#8217;ultimo (il punto 3): il contraddittorio.</p>
<p>La mancanza di uno specifico obbligo di verificare e rispettare il contraddittorio (artt. 101 e 102 c.p.c.) è talvolta usato come argomento <em>contro</em> la possibilità di accordi di mediazione in materia di usucapione. Si sostine, infatti che la mancata verifica del contraddittorio potrebbe ledere i diritti di terzi. L&#8217;argomento, invero, pare un po&#8217; debole: l&#8217;accordo infatti essendo un contratto può produrre effetti solo tra le parti. Inoltre il terzo pretermesso ha una tutela anche nel caso di sentenza emessa in violazione del principio del contraddittorio (art. 105 c.p.c. a processo pendente in primo grado, art 344 c.p.c. intervento in appello, o finanche a sentenza passata in giudicato ex art. 4040 c.p.c. con l&#8217;opposizione di terzo).</p>
<p>Ora, comunque sembra proprio che il fatto che la legge non imponga al mediatore di verificare l&#8217;integrità del contraddittorio, non impedisca al giudice di effettuare la medesima verifica in un momento successivo (in questo caso quello dell&#8217;omologa). Pare una soluzione concreta e pragmatica.</p>
<p>Semmai si potrebbe porre un problema di responsabilità per il mediatore e/o l&#8217;Organismo, nella misura in cui durante la procedura si sia effettuata una &#8220;istruzione&#8221; documentale non completa, ad esempio perché non sono state inviate le parti a depositare idonee visure (che non sono quelle catastali, ma quelle rilasciate dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari &#8211; Agenzia del Territorio). In tal caso, infatti, le parti sarebbe costrette ad un <em>surplus</em> di attività (e quindi di costi) determinata:</p>
<ul>
<li>dalla necessità di integrare i documenti per consentire l&#8217;omologa (come nel caso di specie)</li>
<li>dalla necessità di convocare altre parti non convocate, poiché non individuate in ragione dell&#8217;assenza della visura.</li>
</ul>
<div>Nel primo caso si tratterebbe probabilmente di poca cosa e sarebbe sufficiente un semplice deposito della visura mancante, mentre nella seconda ipotesi, si tratterebbe di iniziare di fatto daccapo&#8230;.</div>
<p>Davvero un bell&#8217;esempio di giurisprudenza che fa interpretazioni non formalistiche, ma calate nella realtà e che cerca di colmare in un modo rispettoso dei principi fondamentali le lacune della legge.</p>
<p>La differenza, come sempre, la fanno le persone.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Mediazione, divisione e diritti reali</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/mediazione-divisione-e-diritti-reali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione dei conflitti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p></p> <p>In materie quali diritti reali, eredità, divisioni la mediazione ha il valore aggiunto di poter aiutare le parti a considerare anche aspetti non meramente economici e trovare in essi eventuali soluzioni, cosa che ovviamente non è possibile in un’aula di tribunale. A volte le monete negoziali impensate hanno un valore affettivo immenso per una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3045" title="cinzia-brunelli" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/cinzia-brunelli.jpg" alt="" width="78" height="101" /></p>
<p>In materie quali diritti reali, eredità, divisioni la mediazione ha il valore aggiunto di poter aiutare le parti a considerare anche aspetti non meramente economici e trovare in essi eventuali soluzioni, cosa che ovviamente non è possibile in un’aula di tribunale. A volte le monete negoziali impensate hanno un valore affettivo immenso per una parte e per l’altra. Illuminata è lì opinione che viene dal Tribunale di Varese nello stralcio di ordinanza che si riporta:</p>
<blockquote><p><em>“Soprattutto in materia di eredità e di divisioni, le parti sono legate da un pregresso rapporto di origine familiare, destinato a proiettarsi nel tempo in modo durevole. Merita quindi di essere salvaguardata la possibilità di conservazione del vincolo affettivo in essere, posto che la M, diversamente dalla statuizione giurisdizionale, può guardare anche all’interesse (pubblico) alla “pace sociale”, favorendo il raggiungimento di una conciliazione che non distribuisce ragioni e torti, ma crea nuove prospettive di legame destinate a far sorgere dal pregresso rapporto disgregato nuovi orizzonti relazionali.” </em>(Trib. Varese, sez. I, ordinanza 6/7/2011; Trib. Varese, sez. I, ordinanza 8/7/2011).</p></blockquote>
<p>Quanto al contenuto degli accordi di conciliazione in settori nei quali l’accesso ai registri pubblici segue le regole normali dell’ordinamento giuridico (necessità della forma autentica a garanzia della sicurezza dei traffici giuridici), il contenuto e la forma del contratto preliminare raggiungono certamente il miglior risultato possibile. Si faccia l’esempio di una mediazione che ha per oggetto la divisione tra due eredi dell’unico immobile ereditato, di per sé indivisibile.<br />
Rispetto alla domanda iniziale è impossibile prevedere a priori quale soluzione finale possa essere individuata e non è logico né rientra tra i compiti del mediatore preoccuparsi di chiedere e reperire tutta la documentazione utile per ogni possibile soluzione….. (si pensi ad esempio agli estratti di matrimonio, alle planimetrie catastali ed alla loro conformità allo stato dei luoghi, agli atti di provenienza, a tutti i provvedimenti autorizzativi della costruzione, al certificato di destinazione urbanistica, ai certificati di conformità degli impianti…. e così via)<br />
In quella fase di primo incontro e in quel contesto ciò che conta è capire cosa ogni parte chieda e quali siano i margini di incontro tra le rispettive posizioni.<br />
Se l’accordo fosse individuato con la vendita del bene a terzi e la divisione del ricavato, o piuttosto con l’acquisto da parte di uno della quota dell’altro, è evidente che l’accordo si è trovato e che la mediazione ha assolto il suo compito.<br />
E’ altrettanto evidente che è pressoché impossibile ipotizzare che tutti i sopra indicati documenti compaiano magicamente nell’arco di un’oretta (compreso l’eventuale futuro acquirente) e siano tutti rigorosamente perfetti da consentire di attribuire a quell’accordo la forma autentica con l’intervento del notaio.<br />
Né è logico ipotizzare che la procedura di mediazione venga aggiornata con un successivo incontro fra le parti che preveda l’intervento del notaio.<br />
Ciò che appare indispensabile è “portare a casa” il risultato nell’interesse comune di tutti: ossia la sottoscrizione del raggiunto accordo e la chiusura positiva del procedimento di mediazione. E allora la stesura dell’accordo può agevolmente avvenire nella forma del contratto preliminare di compravendita che:</p>
<ul>
<li> è perfettamente valido ed efficace tra le parti anche in forma di scrittura privata non autenticata</li>
<li>corrisponde alla volontà delle parti</li>
<li>fornisce loro la tutela giuridica necessaria nella fase della contrattazione preliminare</li>
<li>le obbliga a rispettare l’impegno assunto</li>
<li>comporta anche un rimedio giudiziale efficace quale l’esecuzione in forma specifica nella sventurata ipotesi di inadempimento.</li>
</ul>
<p>E’ evidente che la successiva sottoscrizione del contratto di compravendita è rimessa alla diligenza delle parti e dei loro consulenti, è ultronea rispetto alla procedura di mediazione che ha esaurito positivamente il compito di trovare un accordo sulla sorte del bene comune indivisibile, ferma rimanendo comunque la possibile ulteriore di adire nuovamente l’organismo di mediazione se sorgessero complicazioni ulteriori non prevedibili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Mediazione nelle Marche: intenso incontro ad Ancona</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/mediazione-nelle-marche-incontro-intenso-ad-ancona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 06:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione dei conflitti]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[divisione immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mediatore]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/pubblico.001.jpg"></a></p> <p>&#160;</p> <p>&#8220;Solo posti in piedi alla Loggia dei Mercanti&#8221; si potrebbe dire dell&#8217;evento di ieri.</p> <p>In una sala stracolma, infatti,  si è svolto il primo incontro coordinato tra Camere di Commercio delle Marche e Università di Camerino per fare il punto sulla mediazione.</p> <p>Un pubblico composto sia da avvocati che da mediatori ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/pubblico.001.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3020" title="pubblico.001" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/pubblico.001.jpg" alt="" width="640" height="256" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;<em>Solo posti in piedi alla Loggia dei Mercanti</em>&#8221; si potrebbe dire dell&#8217;evento di ieri.</p>
<p>In una sala stracolma, infatti,  si è svolto il primo incontro coordinato tra Camere di Commercio delle Marche e Università di Camerino per fare il punto sulla mediazione.</p>
<p>Un pubblico composto sia da avvocati che da mediatori ha seguito e partecipato con interesse ad un seminario che, come ha notato il Prof. Arieta, non voleva essere né un convegno né una conferenza, ma un momento di confronto interattivo e pratico sulle tante problematiche ancora aperte ad un anno dalla prima applicazione del d. lgs. 28/2010.</p>
<p>Gli argomenti trattati dai relatori erano in parte costituiti dalle domande poste direttamente dai partecipanti attraverso l&#8217;apposito modulo predisposto in fase di iscrizione.</p>
<p>Sono così emerse questioni di grande complessità, che meriteranno certamente ulteriore riflessione e studio.</p>
<p>Provo ad elencarne alcune molto velocemente</p>
<p>1) Per quanto concerne la divisione immobiliare o il trasferimento di diritti reali , ad esempio si pone il delicato problema della forma e del contenuto dell&#8217;accordo che, in ogni caso, non potrà dirsi perfezionato davanti al mediatore, occorrendo, ancora, l&#8217;autentica delle firme da parte del notaio: potranno in tale ultima fase presentarsi problemi non emersi in mediazione (aspetti tecnico-notarili, come la verifica di tutte le certificazioni di legge, la regolarità urbanistica, la consistenza e coerenza catastale ex artt.  14 e 15 dell&#8221;art. 19 del D.L. 78/2010)?  Ciò potrebbe compromettere l&#8217;accordo e, forse, essere aprire questioni di responsabilità per il mediatore per non aver fatto emergere simili problemi? In questi casi la conclusione della mediazione con un preliminare è sufficiente? Il mediatore o l&#8217;organismo dovrebbero in qualche misura preoccuparsi della eventuale trascrizione del preliminare, &#8220;a garanzia&#8221; del complessivo perfezionamento dell&#8217;atto traslativo o divisorio?</p>
<p>2) Non meno interessante l&#8217;esame della giurisprudenza che si sta via via formando in tema di omologa o i rapporti tra mediazione e procedimento monitorio, per non parlare della spinosa questione dell&#8217;usucapione in mediazione.</p>
<p>3) Un problema a parte è rappresentato dal trattamento fiscale: per i verbali o accordi di mediazione che devono essere sottoposti a tassazione in misura fissa (come le locazioni) e non in caso d&#8217;uso, il termine per effettuare la registrazione decorre dalla loro formazione. Dalla data di deposito presso l&#8217;Organismo decorrono quindi i 20 o 30 giorni di legge: bisogna riflettere sul fatto che se tale accordo deve essere omologato in tribunale, occorre comunque procedere alla registrazione, poiché non sembra che operino una sospensione dei termini di registro per effetto della pendenza del procedimento di omologa (il problema non si pone per gli atti tassabili solo in caso d&#8217;uso, giacché in tale ipotesi la registrazione va effettuata dopo l&#8217;omologa e viene inviata ai competenti uffici direttamente dal cancelliere).</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3014" style="border-style: initial; border-color: initial; float: left; border-width: 0px;" title="Ancona-relatori" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/Ancona-relatori-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" /></p>
<p>4) Sul versante della tecnica e degli incontri di mediazione si è notata la rilevanza dell&#8217;atteggiamento degli avvocati in mediazione e l&#8217;&#8221;ansia da proposta&#8221; in capo al mediatore:  quest&#8217;ultima dovrebbe essere utilizzata come <em>extrema ratio</em> e solo quando tutte le altre tecniche sono fallite.</p>
<p>Può capitare, invece, che il mediatore, soprattutto non molto esperto, di fronte alle prime difficoltà decida di optare per la proposta alterando purtroppo da subito le dinamiche negoziali, assumendo un approccio troppo direttivo e &#8230; poco conciliante.</p>
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		<title>Decreto ingiuntivo e … mancata mediazione</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/decreto-ingiuntivo-e-mancata-mediazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione dei conflitti]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>
		<category><![CDATA[monitorio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"></a>Prendo spunto da un &#8220;commento&#8221; (anche se sembrava più una richiesta&#8230;) di un lettore per affrontare il problema della mancato rilievo officioso dell&#8217;improcedibilità legata alla mediazione obbligatoria.</p> <p>L&#8217;impianto legislativo (come spiego <a href="http://dirittodigitale.com/d-lgs-282010-mediazione-obligatoria-e-decreti-ingiuntivi-scomoda-coabitazione/" target="_blank">qui</a>) in caso di opposizione a provvedimento monitorio fa scattare l&#8217;improcedibilità non al momento in cui si propone l&#8217;opposizione, ma nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><img class="alignleft  wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="81" height="95" /></a>Prendo spunto da un &#8220;commento&#8221; (anche se sembrava più una richiesta&#8230;) di un lettore per affrontare il problema della mancato rilievo officioso dell&#8217;improcedibilità legata alla mediazione obbligatoria.</p>
<p>L&#8217;impianto legislativo (come spiego <a href="http://dirittodigitale.com/d-lgs-282010-mediazione-obligatoria-e-decreti-ingiuntivi-scomoda-coabitazione/" target="_blank">qui</a>) in caso di opposizione a provvedimento monitorio fa scattare l&#8217;improcedibilità non al momento in cui si propone l&#8217;opposizione, ma nel momento &#8211; successivo &#8211; in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi ull&#8217;istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto.</p>
<p><em>Quid juris</em> se il giudice non si pronuncia? Fin quando rimane in piedi la questione dell&#8217;improcedibilità?</p>
<p>Il d. lgs. 28/2010 tace sul punto, per cui sembra opportuno riferirsi al rilievo dell&#8217;improcedibilità in genere (indipendentemente cioè dalla causa che l&#8217;ha originato).</p>
<p>In tema di azione personale nei confronti di debitore fallito, ad esempio la Cassazione ha statuito che:</p>
<blockquote><p><em>Le questioni concernenti l&#8217;autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono, in realtà (e prima ancora), questioni attinenti al rito. Pertanto, proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del concorso, il giudice (erroneamente) adito è tenuto a dichiarare (non la propria incompetenza ma) l&#8217;inammissibilità, l&#8217;improcedibilità o l&#8217;improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda &#8220;litis ingressus impediens&#8221;, concettualmente distinta da un&#8217;eccezione d&#8217;incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall&#8217;art. 38, primo comma, c.p.c. (nella sua formulazione in vigore dopo il 30 aprile 1995), può essere dedotta o rilevata d&#8217;ufficio <span style="text-decoration: underline;"><strong>in ogni stato e grado del giudizio</strong></span>. Cass. civ. Sez. I, 23/04/2003, n. 6475; Cass. civ. Sez. I, 13/06/2000, n. 8018</em></p></blockquote>
<p>Altri ambiti in cui opera l&#8217;improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione sono quelli relativi alle controversie agrarie e di lavoro. La Cassazione recentemente ha tracciato un distinguo tra le due diverse discipline:</p>
<blockquote><p><em>In materia agraria, la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d&#8217;ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità; diversamente, nella materia lavoristica, alla stregua di quanto stabilito dall&#8217;art. 412-bis cod. proc. civ., l&#8217;esperimento del tentativo di conciliazione integra una condizione di procedibilità e la sua mancanza una improcedibilità &#8220;sui generis&#8221;, avuto riguardo al regime della sua rilevabilità ed all&#8217;iter successivo a siffatto rilievo. Ne consegue che l&#8217;art. 412-bis cod. proc. civ., anche se successivo all&#8217;anzidetto art. 46 (siccome introdotto dall&#8217;art. 39 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), giacché reca una disciplina peculiare del processo del lavoro, non può trovare applicazione nel processo agrario, il quale mantiene inalterata la propria diversa ed autonoma regolamentazione positiva dettata dal citato art. 46. (Cassa e decide nel merito, App. Catania, 23/11/2004) Cass. civ. Sez. III, 29/01/2010, n. 2046</em></p></blockquote>
<p>Pare allora di potersi assimilare l&#8217;improcedibilità in materia lavoristica a quella della mediazione civile, posto che il d.lgs. non contiene norme analoghe a quelle contenute nella l. 203/1982 che prevedono la sentenza di merito per improponibilità.</p>
<p>Anzi, l&#8217;art 5 prevede che:</p>
<blockquote><p><em>L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente depositato e può essere rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza</em></p></blockquote>
<p>Dunque come &#8220;conciliare&#8221; questa disposizione con il monitorio?</p>
<p>L&#8217;art 5 non pare molto applicabile, perché la prima udienza è stata già tenuta&#8230; ma pure il rilievo officioso in ogni stato e grado sembra non del tutto confacente in quanto in contrasto con la ratio dell&#8217;art. 5 che vuol limitare chiaramente il rilievo nel giudizio di cognizione sino alla prima udienza ed il giudizio di opposizione è un ordinario giudizio cognizione.</p>
<p>Si potrebbe intendere &#8220;<em>prima udienza</em>&#8220;, come &#8220;<em>prima udienza successiva alla concessione (o negazione) dei provvedimenti circa la provvisoria esecutività del decreto opposto?</em>&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Destinazione paradiso. ..o no?!? Vacanziero istant free book</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monia F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri & eBook]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/destinazione-paradiso.pdf" target="_blank"></a>Le vacanze stanno già bussando alle nostre porte.. ma se il sognato relax si trasformasse da paradiso in inferno?<br /> Per difenderci dai rischi connessi ai disagi ed alla delusione delle nostre aspettative di godimento ecco un ebook gratuito per tutti. Una mini guida che raccoglie la normativa recentemente modificata e le prospettive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/destinazione-paradiso.pdf" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-3008" title="turista" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/turista2-210x300.jpg" alt="" width="126" height="180" /></a>Le vacanze stanno già bussando alle nostre porte.. ma se il sognato relax si trasformasse da <em>paradiso</em> in <em>inferno</em>?<br />
Per difenderci dai rischi connessi ai disagi ed alla delusione delle nostre aspettative di godimento ecco un ebook gratuito <strong>per tutti</strong>. Una mini guida che raccoglie la normativa recentemente modificata e le prospettive di risoluzione delle controversie che dovessero sorgere.<br />
La materia, pur non rientrando per ora tra quelle per le quali è prevista quale condizione di procedibilità la mediazione, appare invece ai nostri occhi proprio come una di quelle per cui sarebbe opportuno &#8211; almeno &#8211; fare un tentativo&#8230;<br />
E, in poche righe, vi spieghiamo il nostro <em>perché</em>&#8230;<br />
Disponibile gratuitamente <a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/destinazione-paradiso.pdf">qui</a> per il download in formato .pdf (presto anche in versione .epub)</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dirittomoderno/~4/6WPnrbrXQAo" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Mediazione ad Ancona: comunicato stampa Università di Camerino</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/mediazione-ad-ancona-comunicato-stampa-universita-di-camerino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Come <a href="http://dirittodigitale.com/universita-di-camerino-e-cciaa-delle-marche-si-confrontano-sulla-mediazione-ad-ancona/">segnalato</a>, domani si terrà ad Ancona il primo incontro dedicato allo studio della professione di mediatore nell&#8217;ambito della Regione Marche. Di seguito il comunicato stampa.</p> <p>Il 21 marzo ha avuto completa attuazione la riforma della giustizia civile introdotta nel 2010 con l’introduzione anche in Italia della mediazione in materia civile e commerciale. Dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2982" class="wp-caption alignleft" style="width: 168px"><a href="http://europaconcorsi.com/projects/193828-Loggia-dei-Mercanti-Ancona" target="_blank"><img class=" wp-image-2982 " title="AN_-_Loggia_dei_Mercanti__Giorgio_di_Matteo_1451_ok_large" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/AN_-_Loggia_dei_Mercanti__Giorgio_di_Matteo_1451_ok_large-198x300.jpg" alt="" width="158" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Foto Fabio Mariano</p></div>
<p>Come <a href="http://dirittodigitale.com/universita-di-camerino-e-cciaa-delle-marche-si-confrontano-sulla-mediazione-ad-ancona/">segnalato</a>, domani si terrà ad Ancona il primo incontro dedicato allo studio della professione di mediatore nell&#8217;ambito della Regione Marche. Di seguito il comunicato stampa.</p>
<blockquote><p><em>Il 21 marzo ha avuto completa attuazione la riforma della giustizia civile introdotta nel 2010 con l’introduzione anche in Italia della mediazione in materia civile e commerciale. Dal tale data, infatti, anche le liti in materia di risarcimento danni da sinistri stradali e di condominio dovranno essere gestite da organismi di mediazione pubblici, quali le Camere di Commercio e gli Ordini degli Avvocati o da società private accreditate presso il Ministero della Giustizia. Si tratta di una riforma epocale che, partita nel 2010, ha condotto a deflazionare le aule dei tribunali introducendo forme di mediazione obbligatoria per importanti settori del diritto civile e commerciale, quali la proprietà, i diritti reali, la responsabilità medica, le divisioni ereditarie, i contratti bancari e assicurativi.</em></p>
<p><em> Nelle Marche operano circa 40 organismi di mediazione su un totale di quasi 800 organismi insediati nel territorio nazionale, i quali avvertono sempre più l’esigenza di mantenere standard elevati di qualità per poter essere competitivi nello scenario nazionale. Alle esigenze di formazione anche specialistica di questa nuova importante categoria di professionisti, vuole dare una risposta l’incontro regionale in programma ad Ancona, il 22 marzo a partire dalle ore 14,30, evento organizzato dall’organismo di formazione dei mediatori dell’Università di Camerino e dalla Camera di Commercio di Ancona che ha messo a disposizione la bella sede della Loggia dei Mercanti. Gli enti camerali di Macerata, Pesaro, Urbino, Fermo e Ascoli aderiscono all’iniziativa che vede riuniti oltre 150 mediatori provenienti dall’intero territorio marchigiano e anche da altre regioni italiane. </em></p>
<p><em>L’Ordine degli Avvocati di Ancona e quello dei Commercialisti ed esperti contabili di Ancona hanno accreditato l’iniziativa per i loro iscritti. I relatori, docenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino nonché mediatori e professionisti forensi, affronteranno numerose questioni quali i rapporti tra mediazione e processo, il ruolo del mediatore e dell’avvocato nelle sessioni di mediazione, l’omologazione dell’accordo di conciliazione e le principali agevolazioni fiscali introdotte per incentivare il ricorso dei cittadini alla mediazione. </em></p>
<p><em>I lavori saranno coordinati dal Prof. Giovanni Arieta, già membro della Commissione ministeriale in materia di riforma del diritto societario e responsabile scientifico dell’organismo di mediazione dell’Università di Camerino. L’incontro segna l’avvio di una stretta collaborazione tra Università e professioni per migliorare la qualità dei servizi di mediazione e assicurare ai cittadini un’efficiente erogazione del servizio giustizia.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
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		<item>
		<title>I minori che agiscono</title>
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		<comments>http://dirittodigitale.com/i-minori-che-agiscono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Libri & eBook]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p></p> <p>Nell’ambito dei diritti della personalità del minore è largamente prevista dall’ordinamento una capacità anticipata, nel campo patrimoniale la potestà genitoriale e la conseguente rappresentanza legale del minore è assoluta. L’incapacità d’agire del minore, non implica, però, un’assoluta preclusione per lo stesso di compiere atti giuridici: gli atti, anche patrimoniali, posti in essere dal minore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-2793" title="Cover_libro.013" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/12/Cover_libro.013.jpg" alt="" width="143" height="215" /></p>
<p>Nell’ambito dei diritti della personalità del minore è largamente prevista dall’ordinamento una capacità anticipata, nel campo patrimoniale la potestà genitoriale e la conseguente rappresentanza legale del minore è assoluta. L’incapacità d’agire del minore, non implica, però, un’assoluta preclusione per lo stesso di compiere atti giuridici: gli atti, anche patrimoniali, posti in essere dal minore sono produttivi di effetti giuridici.</p>
<p>Questo è il caso dei c.dd. “atti della vita quotidiana”, i quali sono conclusi quotidianamente dal minore per sviluppare la sua autodeterminazione e personalità ad esempio attraverso l’acquisto di beni di uso quotidiano, l’utilizzazione di pubblici servizi e così via. E tuttavia prevista una tutela in riferimento ai contratti conclusi dai minori che consiste nell’annullabilità degli stessi. Essa non incide sull’idoneità dell’atto a produrre i suoi effetti ma è soltanto una difesa che potrà essere attivata qualora siano stati seriamente danneggiati gli interessi dell’incapace.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dirittomoderno/~4/hgN5ASavjkY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Spam e posta elettronica certificata (PEC)</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dirittomoderno/~3/XBIi21UjgC4/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/spam-e-posta-elettronica-certificata-pec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica certificata]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[<p></p> <p>Da qualche giorno sto riflettendo sull&#8217;uso &#8220;improprio&#8221; (?) della PEC, sia per la discussione nata su  <a href="https://groups.google.com/group/legalit?hl=it" target="_blank">Legalit</a> che per motivi personali. Alcuni colleghi si lamentano, infatti di ricevere comunicazioni indesiderate sulla casella di posta elettronica certificata.</p> <p>Le ipotesi, a mio avviso,  sono 3:</p> abbiamo configurato l&#8217;account in modo da ricevere messaggi anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-2968" title="pec" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/pec.jpg" alt="" width="134" height="110" /></p>
<p>Da qualche giorno sto riflettendo sull&#8217;uso &#8220;improprio&#8221; (?) della PEC, sia per la discussione nata su  <a href="https://groups.google.com/group/legalit?hl=it" target="_blank">Legalit</a> che per motivi personali. Alcuni colleghi si lamentano, infatti di ricevere comunicazioni indesiderate sulla casella di posta elettronica certificata.</p>
<p>Le ipotesi, a mio avviso,  sono 3:</p>
<ol>
<li>abbiamo configurato l&#8217;account in modo da ricevere messaggi anche ordinari (non PEC)&#8230;</li>
<li>c&#8217;è qualcuno ben identificato con cui prendersela&#8230;</li>
<li>gli Ordini professionali dovrebbero fare da <em>filtro</em> magari non pubblicando in chiaro gli indirizzi pec (?)</li>
</ol>
<div>Sub 1: taglia la testa al toro, ma non risolve il problema giuridico&#8230;</div>
<div>Sub 2: Problemi di privacy? Direi i soliti&#8230;cioè divieto di spam, esercizio dei diritti ex art. 7 d. lgs. 196/2003, ricorso al Garante, risarcimento danni, etc. etc..</div>
<div>Sub 3: funzione degli Ordini professionali: dovrebbero o meno pubblicare in chiaro l&#8217;indirizzo pec dei propri iscritti?</div>
<div></div>
<div>Per provare a rispondere, ripenso alla normativa. Tutto (?)  inizia con l&#8217;art. 16, comma 7 del d.l. 185/2008 (conv. in legge 2/2009) che prevede:</div>
<blockquote>
<div><em>7.  I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi <span style="text-decoration: underline;"><strong>pubblicano</strong></span> in un <span style="text-decoration: underline;"><strong>elenco riservato</strong></span>, consultabile in via telematica <span style="text-decoration: underline;"><strong>esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni</strong></span>, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.</em></div>
</blockquote>
<div>
<p>E c&#8217;è anche quest&#8217;altra norma (stesso art. 16, comma 10)</p>
</div>
<blockquote>
<div>
<p><em>10. La </em><span style="text-decoration: underline;"><strong>consultazione</strong></span><em> per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo<span style="text-decoration: underline;"><strong> avviene liberamente e senza oneri</strong></span>. <span style="text-decoration: underline;"><strong>L&#8217;estrazione</strong></span> di elenchi di indirizzi<span style="text-decoration: underline;"><strong> è consentita alle sole pubbliche amministrazioni</strong></span> per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.</em></p>
</div>
</blockquote>
<div>Prima, a dire il vero, c&#8217;era stato il CAD (d.lgs. 82/2005, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235)</div>
<div>
<div>
<blockquote><p><em>Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata.</em></p>
<p><em>1. Per le comunicazioni di cui all&#8217;articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell&#8217;indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell&#8217;invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.</em></p>
<p><em>1-bis. La <span style="text-decoration: underline;"><strong>consultazione</strong></span> degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16- bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e <span style="text-decoration: underline;"><strong>l&#8217;estrazione</strong></span> di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è <span style="text-decoration: underline;"><strong>effettuata</strong></span> sulla base delle <span style="text-decoration: underline;"><strong>regole tecniche</strong></span> emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. </em></p></blockquote>
<p>Dunque, prima, nel 2008 la consultazione era libera, oggi, invece non lo è, poiché deve rispettare (come per l&#8217;estrazione) le regole tecniche stabilite da <a href="http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Regole_tecniche_estrazione_PEC_rev_AGDP_4-2.pdf" target="_blank">DigitPA e che si trovano qui</a>.</p>
</div>
</div>
<p>La lettura di queste regole tecniche non è molto amena&#8230;, ma se riuscite ad arrivare sino in fondo, sembra di capire che gli Ordini <span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><strong>dovrebbero fungere filtro</strong></span> che però va gestito secondo dettagliate norme tecniche.</p>
<p>I soggetti coinvolti, intanto, sono solo 2:</p>
<blockquote><p><em>a) <strong>Erogatore</strong>: il soggetto gestore delle sorgenti informative indicate ai commi 6 e 7 dell’art. 16, nonché al comma 5 dell’art. 16 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, come disciplinato quest’ultimo dal DPCM 6 maggio 2009 agli articoli 2, comma 1 e 7, comma 1.</em></p>
<p><em>b) <strong>Fruitore</strong>: la pubblica amministrazione.</em></p></blockquote>
<p>Erogatore è l&#8217;Ordine professionale che gestisce i dati degli iscritti raccolti nell&#8217;albo (sorgente informativa), mentre la P.A. è il fruitore: dunque sembra che <span style="text-decoration: underline;"><strong>solo</strong></span> tra questi 2 soggetti possa avvenire la consultazione ed estrazione.</p>
<p><strong><em>Ergo</em> nessun elenco pubblico visibile a chiunque !!</strong></p>
<p>Questa conclusione pare confermata dal fatto che l&#8217;art. 15 delle stesse norme tecniche (in vigore dall&#8217;aprile 2011, allorché il <a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1807547" target="_blank">Garante per la tutela dei dati personali ha fornito il suo necessario parere</a>) è previsto che:</p>
<blockquote><p><em>1. L’incaricato del Fruitore, utilizzando un browser web, accede all’<span style="color: #ff0000;"><strong>area dedicata del sito dell’Erogatore</strong></span> e, per acquisire le <span style="text-decoration: underline;">credenziali necessarie</span> per <span style="text-decoration: underline;">l’accesso</span> all’<span style="text-decoration: underline;">area dedicata</span>, fornisce il codice IPA della propria amministrazione ed il proprio indirizzo PEC presente in IPA.</em></p></blockquote>
<p>E la consultazione non è ancora attiva, poiché la procedura non è ancora terminata (l&#8217;art. 15 ha diversi commi&#8230;).</p>
<p>Ultimo problema: io che voglio inviare una PEC ad un altro professionista risparmiando tempo e denaro, non essendo &#8211; io &#8211;  una P.A. non potrei conoscerne l&#8217;indirizzo?</p>
<p>Che ne dite?</p>
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		<title>Cervello e tribunale</title>
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		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 15:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monia F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia & diritto]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg"></a>Si chiama <a href="https://implicit.harvard.edu/implicit/italy/">Implicit Association Test</a> (IAT) ed è un sistema (non assimilabile al poligrafo ovvero alla cara, buona, vecchia macchina della verità per noi-supporter delle fiction più all’avanguardia, ma piuttosto ad una cd. macchina della memoria) per stabilire l’autenticità dei ricordi.<br /> Con il suo 92% di attendibilità (che tuttavia lascia un -consistente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg"><img class="alignleft  wp-image-526" title="monia.fabiani" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg" alt="" width="81" height="88" /></a>Si chiama <a href="https://implicit.harvard.edu/implicit/italy/">Implicit Association Test</a> (IAT) ed è un sistema (non assimilabile al poligrafo ovvero alla cara, buona, vecchia macchina della verità per noi-supporter delle fiction più all’avanguardia, ma piuttosto ad una <em>cd.</em> macchina della memoria) per stabilire l’autenticità dei ricordi.<br />
Con il suo <strong>92%</strong> di attendibilità (che tuttavia lascia un -consistente e non trascurabile- 8% di sospetto negli addetti ai lavori) entra per la prima volta in Italia in un processo penale, nello specifico in un&#8217;aula di giustizia di Cremona, contribuendo a determinare la condanna di un commercialista 52enne nei confronti di una sua giovane stagista che riferiva di aver subito delle molestie sessuali.<br />
Le neuroscienze si erano già affacciate, in due rari casi (Trieste 2009 e <a href="http://dirittodigitale.com/cervello-malato-riduzione-di-pena/" target="_blank">Como 2011</a>), nella giustizia penale italiana, ma va sottolineato che in entrambi i processi citati i test furono applicati agli imputati ed al fine di motivare la concessione di attenuanti per eventuali vizi di mente.</p>
<p>L’accusa in questo caso si fonda, come spesso accade in questa tipologia di reato, nelle dichiarazioni della vittima. È doveroso ricordare che, secondo la Suprema Corte,</p>
<blockquote><p><em>La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova, <strong>purché venga sottoposta ad indagine positiva circa la sua attendibilità</strong>. Il procedimento di verifica della credibilità della persona offesa deve essere oggetto di ancor più attenta analisi nei casi in cui ad essa si contrapponga un assetto dimostrativo che se (ma solo formalmente) può apparire neutro, renda perplessa la stessa valutazione degli elementi probatori perché essi nel contesto descrittivo palesato dalla persona offesa dal reato si impongono come momenti che, pur dovendo confermare le dette dichiarazioni, divengono produttivi di fatti preclusivi di una simile scelta dimostrativa. Si allude, più in particolare alla descrizione di episodi di violenza, quali quelli narrati dalla persona offesa che dovevano necessariamente risultare sia alle persone conviventi (la nonna e la zia) sia a quelle che avevano occasione di frequentarla quotidianamente (la maestra e le compagne di scuole).</em><br />
(così Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 709/2008)</p></blockquote>
<p>La 17enne di Cremona, nello studio del commercialista per un tirocinio, era al computer quando l’uomo l’aveva palpeggiata tentando anche di infilarle la mano nei pantaloni.<br />
Accusa e difesa si scontrano sulla dinamica della scena (la stagista al computer ed il commercialista alle sue spalle), sulla tempistica e sulla attendibilità della ragazza.<br />
Il giudice per dipanare la matassa, chiama in causa (manco a dirlo.. <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) il prof. Giuseppe Sartori, docente di neuropsicologia clinica all’Università di Padova. Egli ha il compito di stabilire se la ragazza presenti un danno psichico e se questo sia effettivamente imputabile ai fatti in contestazione.</p>
<p>Perizia, diremo dunque, <strong>anomala</strong>. Normalmente quello che si chiede al perito è di quantificare il danno psichico: ciononostante, secondo gli esperti, esso può anche essere simulato, in particolare quando in gioco ci sono interessi economici.<br />
Ricordiamo, difatti, che nel caso in esame (e come spesso accade) la vittima del reato è anche costituita in giudizio quale parte civile. Ciò sta a significare che essa partecipa al giudizio chiedendo al magistrato, oltre alla condanna, un risarcimento del danno subito a causa della condotta contestata all’imputato.<br />
Per condurre questa valutazione il prof. Sartori si è avvalso, come dicevamo all’inizio, dello IAT per trovare conferme al racconto della ragazza, che consenziente ed “ornata” di sensori in testa collegati con un computer (che restituisce l’immagine diagnostica da risonanza magnetica del cervello) deve classificare nel modo più veloce ed accurato possibile una serie di frasi nelle categorie vero-falso e versione della difesa-versione dell’accusa.<br />
Analizzando i tempi di reazione necessari a fornire le risposte, si può ottenere una valutazione che presuppone la logica della compatibilità dei ricordi: <em>minori</em> sono i tempi di reazione, <em>maggiore</em> è l’attendibilità.<br />
Nel caso di Cremona l’esame IAT non è servito come prova, ma quale conferma di un quadro probatorio complessivo. Il giudice ha ritenuto valido il test, considerandolo un <strong>contributo di attendibilità</strong> alle dichiarazioni ripetutamente espresse dalla vittima, e ha condannato il colpevole ad un anno di carcere, oltre 25mila euro di risarcimento alla parte civile e l’interdizione perpetua da qualunque incarico in scuole di ogni ordine e grado, e da ogni ufficio o servizio in strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.</p>
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		<title>Università di Camerino e CCIAA delle Marche si confrontano sulla mediazione ad Ancona</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/23marzo_an.pdf" target="_blank"></a>Si terrà il prossimo 23 marzo 2012, alle ore 14:30 presso la Camera di Commercio di Ancona il primo seminario di &#8220;confronto&#8221; organizzato dall&#8217;Università di Camerino in collaborazione con tutte le Camere di Commercio delle Marche.</p> <p>L&#8217;evento aspira a divenire un appuntamento fisso per lo scambio sinergico di esperienze e conoscenze sulla mediazione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/23marzo_an.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-2935" title="24-3" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/24-3-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a>Si terrà il prossimo<strong> 23 marzo 2012</strong>, alle ore 14:30 presso la Camera di Commercio di Ancona il primo seminario di &#8220;confronto&#8221; organizzato dall&#8217;Università di Camerino in collaborazione con tutte le Camere di Commercio delle Marche.</p>
<p>L&#8217;evento aspira a divenire un appuntamento fisso per lo scambio sinergico di esperienze e conoscenze sulla mediazione, al fine di contribuire allo sviluppo ed alla diffusione di uno strumento di risoluzione delle controversie che può rappresentare un ideale punto di contatto tra interesse del singolo, alla rapida e soddisfacente definizione della lite, e l&#8217;interesse della collettività, alla diminuzione del tasso di conflittualità ed al migliore funzionamento dell&#8217;apparato giudiziario.</p>
<p>Ampio spazio sarà dedicato alle domande del pubblico: al fine di migliorare la gestione del dibattito è stato predisposto un <a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/23marzo_quesiti.pdf" target="_blank">apposito modello</a> per l&#8217;indicazione dei quesiti.</p>
<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2012/03/23marzo_an.pdf" target="_blank">Qui</a> il programma dell&#8217;evento.</p>
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