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	<description>Develop sustainable livelihoods, focus nature biodiversity, and preserve cultural values</description>
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		<title>Giornata Mondiale dell’Ambiente (World Environment Day – Wed) che si celebra ogni anno il 5 giugno</title>
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		<comments>http://www.forgreenworld.it/it/2011/06/04/giornata-mondiale-dellambiente-world-environment-day-wed-che-si-celebra-ogni-anno-il-5-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 14:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SilvioPassalacqua</dc:creator>
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		<description><![CDATA[English Giornata Mondiale dell&#8217;Ambiente (World Environment Day &#8211; Wed) che si celebra ogni anno il 5 giugno e che quest&#8217;anno sara&#8217; dedicata a &#8221;Le foreste: natura al vostro servizio&#8221;, in occasione dell&#8217;Anno Internazionale delle Foreste indetto dalle Nazioni Unite per &#8230; <a href="http://www.forgreenworld.it/it/2011/06/04/giornata-mondiale-dellambiente-world-environment-day-wed-che-si-celebra-ogni-anno-il-5-giugno/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch">
<li class="lang_switch"><a href="http://www.forgreenworld.it/en/2011/06/04/giornata-mondiale-dellambiente-world-environment-day-wed-che-si-celebra-ogni-anno-il-5-giugno/"><img src="http://www.forgreenworld.it/wp-content/plugins/zdmultilang/flags/en_US.png" alt="English" title="English" border="0">English</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.forgreenworld.it/wp-content/uploads/2011/06/terra.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-678" title="terra" src="http://www.forgreenworld.it/wp-content/uploads/2011/06/terra.jpg" alt="" width="275" height="275" /></a>Giornata Mondiale <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/dell/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dell">dell</a>&#8217;Ambiente (World Environment Day &#8211; Wed) che si celebra ogni anno il 5 giugno e che quest&#8217;anno sara&#8217; dedicata a &#8221;Le foreste: natura al vostro servizio&#8221;, in occasione <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/dell/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dell">dell</a>&#8217;Anno Internazionale delle Foreste indetto dalle Nazioni Unite per il 2011<br />
Il presente e il futuro di tutta la popolazione mondiale, che conta 7 <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/miliardi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con miliardi">miliardi</a> di persone, dipendono proprio <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/dalla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dalla">dalla</a> conservazione e <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/dalla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dalla">dalla</a> salvaguardia delle foreste. In quest&#8217;ottica la Giornata vuole rappresentare un&#8217;occasione per spronare <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/tutti/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con tutti">tutti</a> a fare di piu&#8217; per garantire <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/alla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con alla">alla</a> nostra generazione, ma anche a quelle future di continuare a usufruire dell&#8217;importante ruolo benefico svolto dalle foreste.</p>
<p style="text-align: justify;">La Wed e&#8217; stata indetta dall&#8217;Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione dell&#8217;apertura <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/della/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con della">della</a> conferenza delle Nazioni Unite sull&#8217;Ambiente tenutasi a Stoccolma <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/nel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con nel">nel</a> 1972. Alla vigilia delle celebrazioni, il Wwf fa il punto sulle foreste tropicali, quando si e&#8217; appena concluso il Summit di Brazzaville, in Congo, uno dei paesi che conserva una ricchezza straordinaria di biodiversita&#8217;. A riunirsi, oltre 500 delegati, rappresentanti di circa 30 paesi che racchiudono i tre principali bacini di foreste tropicali (Congo, Amazzonia e Borneo Mekong) e altri Paesi e/o sub-regioni e partner per lo sviluppo, insieme anche all&#8217;<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/italia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Italia">Italia</a>, uno dei paesi partner.</p>
<p>Il Summit ha dato uno slancio alla tutela degli ambienti forestali tropicali con la dichiarazione congiunta tra i paesi partecipanti, un &#8221;passo incoraggiante&#8221; verso un accordo di cooperazione vero e proprio che potrebbe essere sottoscritto al prossimo incontro &#8221;RIO + 20&#8221; che si terra&#8217; in Brasile nel 2012.</p>
<p>L&#8217;obiettivo del Summit era infatti quello di favorire la creazione di una cooperazione Sud-Sud da un lato e Nord-Sud dall&#8217;altro, nella prospettiva della gestione sostenibile degli ecosistemi forestali nei bacini dell&#8217;Amazzonia, del Congo e del Borneo Mekong. Solo queste aree, infatti, racchiudono l&#8217;80% delle foreste tropicali ed ospitano due terzi della biodiversita&#8217; terrestre, fornendo al contempo sostentamento ad oltre un miliardo di persone.</p>
<p>Ogni anno in queste 3 regioni si perdono milioni di ettari di foreste tropicali, una perdita non solo in termini di biodiversita&#8217;, ma anche dal punto di vista economico poiche&#8217; qualunque altro uso del suolo non garantirebbe i medesimi benefici.</p>
<p style="text-align: justify;">La cooperazione regionale, evidenzia il Wwf, &#8221;puo&#8217; aiutare a proteggere le foreste tropicali con l&#8217;espansione di aree protette transfrontaliere, lo scambio di informazioni ed esperienze di gestione, l&#8217;armonizzazione delle politiche sociali e economiche e il coordinamento delle misure di conservazione, cosi&#8217; come il riconoscimento delle foreste come patrimonio del pianeta e dell&#8217;umanita&#8217; di <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/cui/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con cui">cui</a> tutti sono responsabili per la loro custodia&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La distruzione di foreste a causa del taglio o della loro trasformazione in terreni agricoli provoca il rilascio di enormi quantita&#8217; di CO2 e altri gas serra nell&#8217;atmosfera: la deforestazione e&#8217; responsabile globalmente del 15% di tutte le emissioni di gas serra, perderle significa sottrarre uno dei piu&#8217; grandi &#8221;serbatoi&#8217; di Co2. Inoltre le foreste ospitano l&#8217;80% della biodiversita&#8217; presente sul pianeta ed ospitano oltre 300 milioni di persone. Il valore del mercato mondiale di prodotti forestali nel 2005 aveva raggiunto la cifra di 379 miliardi di dollari.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, se non si interviene subito, evidenzia ancora il Wwf, &#8221;la perdita globale di foreste sara&#8217; pari a oltre 230 milioni di ettari (pari a piu&#8217; della superficie della Groenlandia) che potrebbero scomparire entro il 2050&#8221;, come ha dimostrato un recente rapporto lanciato dall&#8217;associazione, che propone un&#8217;alleanza tra responsabili politici e le imprese per un Obiettivo Zero deforestazione e degrado forestale (ZNDD) entro il 2020, un punto di riferimento mondiale innovativo per evitare pericolosi cambiamenti climatici e ridurre la perdita di biodiversita&#8217;.</p>
<p>In questo quadro, l&#8217;Italia gioca uno dei ruoli principali nel mercato internazionale del legname e dei suoi prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nostro paese e&#8217; infatti uno dei primi importatori di prodotti legnosi dal bacino del Congo, il primo mercato europeo per il legno camerunense, uno dei principali mercati per il ramino delle ultime foreste del sudest asiatico, un legno morbido utilizzato principalmente per battiscopa e cornici.</p>
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		<item>
		<title>Parco eolico, dubbi su autorizzazioni</title>
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		<comments>http://www.forgreenworld.it/it/2011/05/29/parco-eolico-dubbi-su-autorizzazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SilvioPassalacqua</dc:creator>
				<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

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		<description><![CDATA[English Nicosia. La Procura allarga l’inchiesta con un fascicolo per falso Il procuratore Scavone ha incaricato il Corpo forestale di approfondire le richieste di costruzione dell’impianto presentate dalla società «Aerochetto» alla Regione  Sicilia NICOSIA. Si indaga per l’ipotesi di falso, &#8230; <a href="http://www.forgreenworld.it/it/2011/05/29/parco-eolico-dubbi-su-autorizzazioni/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch">
<li class="lang_switch"><a href="http://www.forgreenworld.it/en/2011/05/29/parco-eolico-dubbi-su-autorizzazioni/"><img src="http://www.forgreenworld.it/wp-content/plugins/zdmultilang/flags/en_US.png" alt="English" title="English" border="0">English</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nicosia. La Procura allarga l’inchiesta con un fascicolo per falso</p>
<p style="text-align: justify;">Il procuratore Scavone ha incaricato il Corpo forestale di approfondire le<br />
richieste di costruzione <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/dell/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dell">dell</a>’impianto presentate <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/dalla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dalla">dalla</a> società «Aerochetto» <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/alla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con alla">alla</a> Regione  Sicilia</p>
<p style="text-align: justify;">NICOSIA. Si indaga per l’ipotesi di falso, nella vicenda del parco eolico Giunchetto, per il quale la Procura di Nicosia ha aperto un fascicolo di inchiesta per l’ipotesi iniziale di violazioni ambientali e inquinamento acustico. Dall’esame degli atti, <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/progetti/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con progetti">progetti</a> e documenti<br />
sequestrati nei mesi scorsi all’assessorato regionale per l’<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/energia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con ENERGIA">Energia</a>, comincerebbero a emergere alcuni aspetti poco chiari, <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/sui/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sui">sui</a> quali ora si incentrerebbero le indagini.<br />
Ad aprire il fascicolo <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/nel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con nel">nel</a> novembre 2010 è <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/stato/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con stato">stato</a> il procuratore capo Fabio Scavone, a seguito di una denuncia presentata dai residenti della zona. Il procuratore ha conferito la delega delle indagini al nucleo di Pg del Corpo forestale, che ha esaminato una mole enorme di documenti relativi all’impianto realizzato dalla società «Aerochetto ».<br />
Sembra ora che l’attenzione degli investigatori sia incentrata <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/sul/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sul">sul</a> «Via«, il<br />
documento di valutazione dell’impatto ambientale che potrebbe non essere<br />
stato rilasciato dalla Regione alla stessa società costruttrice per la realizzazione<br />
delle torri eoliche. Se questa ipotesi venisse confermata il parco eolico sarebbe stato costruito senza regolari autorizzazioni. Il decreto con il quale l’assessorato regionale Territorio e Ambiente ha autorizzato la realizzazione del parco Giunchetto si sarebbe in realtà basato su un &#8220;Via&#8221; che riguardava la costruzione di una strada di collegamento<br />
tra diversi appezzamenti di terreno e non per innalzare gli aerogeneratori.<br />
Se questa ipotesi, che si sta verificando dall’esame dei documenti e<br />
delle diverse licenze venisse confermata, di fatto le torri eoliche sarebbero<br />
state costruite senza avere ottenuto la Valutazione di impatto ambientale<br />
e per di più su terreni espropriati o acquisiti dalla società illegittimamente,<br />
perchè anche l’esproprio per pubblica utilità sarebbe stato rilasciato<br />
dalla Regione per la costruzione della strada e non del parco eolico.<br />
Gli aerogeneratori sarebbero stati, in questo caso costruiti e montati illegittimamente.<br />
In sostanza se irregolarità sono state commesse, queste si sono giocate sull’interpretazione dei documenti autorizzativi rilasciati per un tipo di opera e poi utilizzati per<br />
avallarne un’altra che, trattandosi di parco eolico che produce 30 megawatt<br />
generati da 35 <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/turbine/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con turbine">turbine</a>, ha certamente un impatto ambientale ben<br />
maggiore rispetto ad una strada interpoderale. È ovvio che se questa ipotesi<br />
verrà avallata, si profilerebbero pesanti responsabilità da parte degli uffici<br />
che hanno rilasciato le autorizzazioni e di quelli che hanno omesso di<br />
controllare la regolarità di tutte le procedure. L’ipotesi per la quale la Procura procede<br />
in aggiunta all’abuso di ufficio e danno ambientale è quella di falso.</p>
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		<item>
		<title>Commissione Europea. Programma Intelligent Energy Europe 2007-2013. Bando “Mobilising local energy investments” per l’assistenza tecnica alla preparazione di progetti sui temi dell’energia sostenibile.</title>
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		<comments>http://www.forgreenworld.it/it/2011/03/13/commissione-europea-programma-intelligent-energy-europe-2007-2013-bando-mobilising-local-energy-investments-per-lassistenza-tecnica-alla-preparazione-di-progetti-sui-temi-dellenergia-sosteni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 12:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SilvioPassalacqua</dc:creator>
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		<description><![CDATA[English Nell’ambito del programma Intelligent Energy Europe 2007-2013 previsto nel Programma Quadro per la Competitività e l&#8217;Innovazione dell&#8217;Unione Europea, gestito dall&#8217;Agenzia Esecutiva per la Competitività e l&#8217;Innovazione per conto della Commissione, è stato pubblicato, a gennaio 2011, il bando &#8220;Mobilising &#8230; <a href="http://www.forgreenworld.it/it/2011/03/13/commissione-europea-programma-intelligent-energy-europe-2007-2013-bando-mobilising-local-energy-investments-per-lassistenza-tecnica-alla-preparazione-di-progetti-sui-temi-dellenergia-sosteni/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch">
<li class="lang_switch"><a href="http://www.forgreenworld.it/en/2011/03/13/commissione-europea-programma-intelligent-energy-europe-2007-2013-bando-mobilising-local-energy-investments-per-lassistenza-tecnica-alla-preparazione-di-progetti-sui-temi-dellenergia-sosteni/"><img src="http://www.forgreenworld.it/wp-content/plugins/zdmultilang/flags/en_US.png" alt="English" title="English" border="0">English</a></li>
</ul>
<p>Nell’ambito  del programma <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/intelligent-energy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con intelligent energy">Intelligent Energy</a> Europe 2007-2013 previsto <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/nel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con nel">nel</a>  Programma Quadro per la Competitività e l&#8217;Innovazione <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/dell/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dell">dell</a>&#8217;Unione  Europea, gestito dall&#8217;Agenzia Esecutiva per la Competitività e  l&#8217;Innovazione per conto <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/della/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con della">della</a> Commissione, è stato pubblicato, a gennaio  2011, il bando &#8220;Mobilising local <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/energy-investments/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con energy investments">energy investments</a>&#8221; per fornire  l&#8217;assistenza tecnica necessaria <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/alla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con alla">alla</a> preparazione, da parte di  amministrazioni locali e regionali, di progetti <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/sui/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sui">sui</a> temi <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/dell/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dell">dell</a>&#8217;<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/energia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con ENERGIA">energia</a>  sostenibile che, alle pertinenti condizioni di ammissibilità, potrebbero  essere finanziati nell&#8217;ambito dei Programmi Operativi FESR.<br />
La scadenza per la presentazione delle proposte é il 12 maggio 2011.<br />
Informazioni complete e contatti sono disponibili <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/sul/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sul">sul</a> sito:http://ec.europa.eu/energy/intelligent/</p>
<p><a href="http://www.forgreenworld.it/wp-content/uploads/2011/03/Programma-Intelligent-Energy-Europe-.-Bando-2011.pdf">Programma Intelligent Energy Europe . Bando 2011</a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/forgreenworldit/~4/-o1WPUEWJo4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>forgreenworld.it aderisce alla campagna mi illumino di meno</title>
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		<comments>http://www.forgreenworld.it/it/2011/02/13/forgreenworld-it-aderisce-alla-campagna-mi-illumino-di-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 07:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SilvioPassalacqua</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Italia]]></category>
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		<category><![CDATA[meno]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[tutti]]></category>

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		<description><![CDATA[English Il 18 febbraio 2011 torna M’illumino di meno, la più radiofonica campagna sul risparmio energetico mai escogitata sul globo terracqueo. La Giornata del Risparmio Energetico 2011, special edition per i 150 anni dall’unità d’Italia, è fissata per il 18 &#8230; <a href="http://www.forgreenworld.it/it/2011/02/13/forgreenworld-it-aderisce-alla-campagna-mi-illumino-di-meno/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch">
<li class="lang_switch"><a href="http://www.forgreenworld.it/en/2011/02/13/forgreenworld-it-aderisce-alla-campagna-mi-illumino-di-meno/"><img src="http://www.forgreenworld.it/wp-content/plugins/zdmultilang/flags/en_US.png" alt="English" title="English" border="0">English</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il 18 febbraio 2011 torna M’illumino di meno, la più radiofonica campagna sul risparmio energetico mai escogitata sul globo terracqueo.<br />
La Giornata del Risparmio Energetico 2011, special edition per i 150 anni dall’unità d’<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/italia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Italia">Italia</a>, è fissata per il 18 febbraio 2011. Anche quest’anno Caterpillar invita comuni, associazioni, scuole, aziende e case di tutt’<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/italia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Italia">Italia</a> ad aderire all’iniziativa creando quel “silenzio energetico” che ha coinvolto le piazze di tutt’Europa negli anni scorsi, per fare spazio, dove possibile, ad un’accensione virtuosa, a base di fonti rinnovabili.<br />
Per il 18 febbraio cerchiamo, contestualmente agli spegnimenti simbolici, accensioni originali di luci pulite a tema tricolore. Turbine, lanterne, Led o biciclette, che alimentino tricolori luminosi su tutto il territorio nazionale. Impariamo a risparmiare, a produrre meglio e a pretendere <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/energia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con ENERGIA">energia</a> pulita per <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/tutti/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con tutti">tutti</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.forgreenworld.it/wp-content/uploads/2011/02/millumino-2010-locandina-sm.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-665" title="millumino-2010-locandina-sm" src="http://www.forgreenworld.it/wp-content/uploads/2011/02/millumino-2010-locandina-sm-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>Allo stadio attuale della ricerca tecnologica è <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/gia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con già">già</a> possibile produrre energia con il sole, il vento, <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/il-mare/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con il mare">il mare</a>, il calore della terreno o con le biomasse. Facendo appello all’inesauribile ingegno italico invitiamo tutti, dagli studenti ai precari, dalle aziende in crisi alle amministrazioni comunali, a misurarsi con la green economy adottando un sistema pulito per spegnere lo spreco e accendere una scenografia tricolore il 18 febbraio 2011. Segnalateci la vostra intenzione di ideare eventi che riuniscano più persone, privilegiando luoghi aperti e pubblici, particolarmente visibili, trovando modi creativi e poco dispendiosi per accendere luci rosse bianche e verdi nelle piazze spente di tutt’Italia, per testimoniare la necessità di una gestione più “illuminata” del nostro futuro.<br />
Durante <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/la-campagna/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con la campagna">la campagna</a> racconteremo per radio le buone pratiche di produzione e di consumo intelligente di energia, e daremo voce alle adesioni più interessanti.<br />
Nella puntata speciale per M’illumino di meno, in onda il 18 febbraio dalle 17 alle 19,30 dall’<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/interno-del/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con interno del">interno del</a> Castello di Rivoli, prevediamo collegamenti telefonici con le più prestigiose adesioni all’iniziativa di quest’anno; durante la diretta 150 sindaci s’impegneranno ad amministrare le proprie città con oculatezza nel segno della sostenibilità ambientale. L’idea è quella di sottoscrivere una sorta di “giuramento” per ridurre i consumi e sostenere con ogni mezzo le energie alternative. Tutti con fascia tricolore per l’occasione. Parallelamente, il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli organizzerà un grande evento collettivo nell’ambito del progetto Italiae. 150 eventi in piazza per ri-disegnare l’Italia.<br />
Anche all’estero cercheremo esperienze di razionalizzazione dei consumi e di amministrazioni virtuose dal punto di vista della gestione sostenibile delle risorse energetiche.<br />
Su  <a href="http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/">www.caterpillar.rai.it</a> è possibile segnalare la propria adesione e trovare tutti i materiali per diffondere l’iniziativa nei posti di lavoro, a scuola o nella propria città, questo testo appartiene ai promotori <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/dell/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dell">dell</a>&#8217;iniziativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">se avete facebook è stato creato un gruppo per diffondere tale iniziativa:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=131455496921391">http://www.facebook.com/event.php?eid=131455496921391</a></p>
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		<title>ENERGIA: E. ROMAGNA, NEL 2010 FOTOVOLTAICO +246% – 1ˆ RAVENNA</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 17:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SilvioPassalacqua</dc:creator>
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		<description><![CDATA[English (AGI) &#8211; Rimini, 29 dic. &#8211; E&#8217; Ravenna la provincia leader per il fotovoltaico in Emilia Romagna, con un impianto ogni 256 residenti a fronte di una media regionale di un impianto ogni 383 abitanti. Bologna perde la prima &#8230; <a href="http://www.forgreenworld.it/it/2011/01/02/energia-e-romagna-nel-2010-fotovoltaico-246-1%cb%86-ravenna/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch">
<li class="lang_switch"><a href="http://www.forgreenworld.it/en/2011/01/02/energia-e-romagna-nel-2010-fotovoltaico-246-1%cb%86-ravenna/"><img src="http://www.forgreenworld.it/wp-content/plugins/zdmultilang/flags/en_US.png" alt="English" title="English" border="0">English</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.forgreenworld.it/wp-content/uploads/2011/01/fotovoltaico61.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-660" title="fotovoltaico61" src="http://www.forgreenworld.it/wp-content/uploads/2011/01/fotovoltaico61-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>(AGI) &#8211; Rimini, 29 dic. &#8211; E&#8217; Ravenna la provincia leader per il fotovoltaico in Emilia Romagna, con un impianto ogni 256 residenti a fronte di una media regionale di un impianto ogni 383 abitanti. Bologna perde la prima <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/posizione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con posizione">posizione</a> che occupava da sempre, mentre Rimini si attesta nella <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/posizione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con posizione">posizione</a> di fanalino di coda, venendo superata anche da Parma. E&#8217; quanto emerge dai dati elaborati <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/dalla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dalla">dalla</a> Ubisol, azienda riminese che realizza impianti solari, <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/sui/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sui">sui</a> dati ufficiali del Gse, il Gestore dei servizi energetici, l&#8217;ente italiano che sovrintende alle installazioni degli <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/impianti-fotovoltaici/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con impianti fotovoltaici">impianti fotovoltaici</a>. <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/nel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con nel">Nel</a> 2010 sono stati a dir poco notevoli gli incrementi di <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/potenza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con potenza">potenza</a> da <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/energia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con ENERGIA">energia</a> fotovoltaica in regione. Su base annua, tra dicembre 2009 e dicembre 2010, Rimini e&#8217; cresciuta del 128%, un incremento notevole ma inferiore rispetto <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/alla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con alla">alla</a> media regionale, che e&#8217; del 246% (dai 64 MW del 2009 ai 223 MW del 2010). Anche per quel che riguarda gli incrementi percentuali di <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/potenza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con potenza">potenza</a> installata nel 2010, leader della classifica regionale e&#8217; la provincia di Ravenna, che ha fatto un vero e proprio balzo arrivando a superare quota mille per cento nei dodici mesi del 2010 (+ 1011%). Positivi anche gli incrementi registrati quest&#8217;anno a Ferrara (214%), Parma (213%), Modena (182%) e nella <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/provincia-di-forli/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con provincia di forli">provincia di Forli</a>&#8217;-Cesena (154%). A seguire Reggio Emilia (146%), Bologna (137%), Piacenza (132%) e, in ultimo, Rimini con il 128%. In <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/italia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Italia">Italia</a> L&#8217;Emilia Romagna chiude il 2010 al quarto posto della classifica nazionale per <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/potenza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con potenza">potenza</a> installata, perdendo comunque una posizione rispetto al 2009. (AGI) Ari</p>
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		<title>eContent Award 2010, forgreenworld.it vince per la categoria Go Green !</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 08:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SilvioPassalacqua</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con immenso onore, il sito forgreenworld.it si è classificato al secondo posto sul podio del prestigioso premio per i migliori prodotti digitali, eContent Award 2010 ha ricevuto &#8220;L&#8217;adesione del Presidente della Repubblica&#8221;. Italian eContent Award 2010 e&#8217; organizzato dalla Fondazione &#8230; <a href="http://www.forgreenworld.it/it/2010/12/17/econtent-award-2010-forgreenworld-it-vince-per-la-categoria-go-green/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p><a href="http://www.forgreenworld.it/wp-content/uploads/2010/12/Secondo_Go_Green.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-650" title="Secondo_Go_Green" src="http://www.forgreenworld.it/wp-content/uploads/2010/12/Secondo_Go_Green.jpg" alt="Secondo Classificato Go Green !" width="300" height="120" /></a>Con immenso onore, il sito <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/forgreenworld/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con forgreenworld">forgreenworld</a>.it si è classificato al <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/secondo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con secondo">secondo</a> posto <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/sul/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sul">sul</a> podio del <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/prestigioso/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con prestigioso">prestigioso</a> premio per i migliori prodotti digitali, <strong>eContent Award 2010 ha ricevuto <em>&#8220;L&#8217;adesione  del Presidente <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/della/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con della">della</a> Repubblica&#8221;.</em></strong> Italian eContent Award 2010 e&#8217; organizzato <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/dalla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dalla">dalla</a> <a href="http://www.fondazionepolitecnico.it/" target="_blank">Fondazione      Politecnico di Milano</a> e <a href="http://www.medicif.org/" target="_blank">MEDICI      Framework</a> e ispirato dal WSA &#8211; <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/world-summit/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con world summit">WORLD SUMMIT</a> AWARD al fine di selezionare      e-Contents di alta qualita&#8217; e promuovere la creativita&#8217; e l&#8217;innovazione <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/nel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con nel">nel</a>      settore dei Nuovi Media in <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/italia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Italia">Italia</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H3PEOsIDZQU?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/H3PEOsIDZQU?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
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		<title>Google e l’energia eolica</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 06:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SilvioPassalacqua</dc:creator>
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		<description><![CDATA[English Google si è associata a Good Energies, Marubeni, e Trans-Elect per il progetto Atlantic Wind Connection, si tratta di creare, a 15-25 Km di distanza dalla costa atlantica americana, una rete di turbine eoliche per un totale di 6.000 &#8230; <a href="http://www.forgreenworld.it/it/2010/10/14/google-e-lenergia-eolica/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch">
<li class="lang_switch"><a href="http://www.forgreenworld.it/en/2010/10/14/google-e-lenergia-eolica/"><img src="http://www.forgreenworld.it/wp-content/plugins/zdmultilang/flags/en_US.png" alt="English" title="English" border="0">English</a></li>
</ul>
<p>Google si è associata a <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/good/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Good">Good</a>  Energies, Marubeni, e Trans-Elect per il progetto Atlantic Wind  Connection, si tratta di creare, a 15-25 Km di distanza dalla <strong><a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/costa-atlantica/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con costa atlantica">costa atlantica</a> americana</strong>,  una rete di <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/turbine/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con turbine">turbine</a> eoliche per un totale di 6.000 MWatt connesse  con una dorsale lunga quasi 600 Km, dal New Jersey alla Virginia.</p>
<p><a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/secondo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con secondo">Secondo</a> il motore di ricerca Google questo progetto è <em>&#8220;una superautostrada per l&#8217;<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/energia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con ENERGIA">energia</a> pulita&#8221;</em> che dovrebbe diventare operativo <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/nel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con nel">nel</a> 2021, anche se una  prima parte potrebbe iniziare a produrre <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/nel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con nel">nel</a> 2016. Il costo totale per il progetto è stimato intorno ai <strong>5 <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/miliardi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con miliardi">miliardi</a> di dollari</strong>, mentre la prima fase di realizzazione dovrebbe richiedere 1,8 miliardi. E&#8217; dunque un progetto imponente in quanto dovrebbe fornire energia per quasi 2 milioni di famiglie, ed equivale <strong>al 60% <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/della/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con della">della</a> potenza totale</strong> installata l&#8217;anno scorso negli Stati Uniti, comparata  alla potenza erogata dagli <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/impianti-eolici/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con impianti eolici">impianti eolici</a>.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/forgreenworldit/~4/Zj5ct8s54Rc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – 6 ottobre 2010, n. 1266</title>
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		<comments>http://www.forgreenworld.it/it/2010/10/11/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-6-ottobre-2010-n-1266/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SilvioPassalacqua</dc:creator>
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		<description><![CDATA[PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &#8211; Servizio pubblico &#8211; Identificazione giuridica &#8211; Coordinate qualificatorie. Per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è indispensabile a livello soggettivo la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne &#8230; <a href="http://www.forgreenworld.it/it/2010/10/11/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-6-ottobre-2010-n-1266/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080; font-size: x-small;"><strong>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &#8211; Servizio pubblico &#8211; Identificazione giuridica &#8211;  Coordinate qualificatorie. </strong>Per identificare giuridicamente un servizio  pubblico, non è indispensabile a livello soggettivo la natura pubblica del  gestore, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che,  alternativamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina  oppure che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’amministrazione.  Oltre alla natura pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle  attività di servizio pubblico e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora  necessario, nella prospettiva di una definizione oggettiva <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/della/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con della">della</a> nozione, che le  suddette attività presentino un carattere economico e produttivo (e solo  eventualmente costituiscano anche esercizio di funzioni amministrative) e che le  utilità da esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o  meno ampia, di utenti (in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi  beneficiari (in caso di servizi indivisibili). Pres. De Lipsis, Est. Carlotti &#8211;  E. s.p.a. (avv.ti Giuliano e Grassi) c. Assessorato Regionale Energia e altro  (Avv. <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/stato/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con stato">Stato</a>) e altro (n.c.) &#8211; (Conferma Tar Sicilia, Palermo, n. 540/2009) -<strong> C.G.A. per la Regione <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/siciliana/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con siciliana">Siciliana</a> &#8211; 6 ottobre 2010, n. 1266</strong></span></p>
<p><strong>INQUINAMENTO &#8211; Attività di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati &#8211;  Natura di servizio pubblico &#8211; Fondamento.</strong> Le coordinate qualificatorie del  servizio pubblico ben si attagliano al caso delle attività di bonifica e di  messa in sicurezza dei siti inquinati, disciplinate dall’<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/art/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con art">art</a>. 242 del D.Lgs. 3  aprile 2006, n. 152. Difatti le procedure di messa in sicurezza e di bonifica  sono obbligatorie ex lege al ricorrere di determinati presupposti di fatto, sono  disciplinate da fonti di rango primario, sono svolte (anche) a favore di una  collettività indeterminata di beneficiari (gli abitanti di una zona inquinata),  mirano al perseguimento di un interesse pubblico (alla salubrità ambientale e al  ripristino del bene-interesse violato dagli inquinamenti) e, infine, consistono  in attività produttive e di rilievo economico. La circostanza che per tali  attività non sia prevista l’erogazione di un corrispettivo da parte dei  beneficiari (come si verifica invece per la normale attività di depurazione) non  inficia i riferiti connotati <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/dell/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dell">dell</a>’attività quale attività di servizio pubblico e  ciò perché, in via generale, la previsione di un corrispettivo (così come di un  profitto del gestore del servizio) non è essenziale <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/sul/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sul">sul</a> piano della  qualificazione giuridica delle attività di servizio pubblico; inoltre, dal punto  di vista strettamente economico, l’utilità dei soggetti tenuti alla messa in  sicurezza e alla bonifica di siti inquinati è all’evidenza rappresentata dal  vantaggio che costoro (o i loro danti causa) hanno conseguito precedentemente  attraverso la socializzazione dei costi (id est l’inquinamento) relativi a oneri  del processo produttivo (ossia quelli connessi al corretto smaltimento degli  agenti inquinanti) che sarebbero dovuti rimanere a carico delle stesse imprese  inquinatrici: attraverso le procedure di bonifica e messa in sicurezza tali  costi vengono nuovamente internalizzati, peraltro in misura inferiore al  vantaggio ottenuto dalle imprese obbligate (non essendo integralmente risarciti  i danni, individuali e collettivi, alla salute medio tempore verificatisi).  Pres. De Lipsis, Est. Carlotti &#8211; E. s.p.a. (avv.ti Giuliano e Grassi) c.  Assessorato Regionale Energia e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.) &#8211; (Conferma  Tar Sicilia, Palermo, n. 540/2009) &#8211; <strong>C.G.A. per la Regione Siciliana &#8211; 6  ottobre 2010, n. 1266</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080; font-size: x-small;"><strong><span id="more-605"></span></strong></span></p>
<p>N. 1266/10 Reg.Dec.<br />
NN. 962<br />
963<br />
964<br />
974 Reg.Ric.<br />
ANNO 2009</p>
<p>REPUBBLICA  ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL  POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede  giurisdizionale, ha pronunciato la seguente<br />
<strong>D E C I S I O N E</strong><br />
<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/sui/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sui">sui</a> ricorsi in appello nn. 962, 963, 964 e 974 del 2009 proposti da<br />
- Ric. n. 962/09 &#8211; ENI S.P.A. &#8211; DIVISIONE REFINING &amp; MARKE-TING, in persona del  legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado  V. Giuliano e Stefano Grassi, elettivamente domiciliata in Palermo, via Massimo  D’Azeglio, n. 27/C, presso il primo difensore;<br />
<strong>c o n t r o</strong><br />
INDUSTRIA ACQUE SIRACUSANA S.P.A. (I.A.S.), in persona del legale rappresentante  pro tempore, non costituitasi in giudizio;<br />
AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQUE, oggi ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA e  ASSESSORATO REGIONALE TERRI-TORIO E AMBIENTE, in persona dei legali  rappresentanti pro tem-pore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale  dello Stato, legalmente domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;<br />
e nei confronti di<br />
ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A., ISAB-IMPIANTI NORD DI PRIOLO GARGALLO,  SYNDIAL S.P.A. e POLIMERI EUROPA S.P.A., in persona dei legali rappresentanti  pro tempore, non costitui-tesi in giudizio;<br />
- Ricorso n. 963/09 &#8211; POLIMERI EUROPA S.P.A., in persona del legale  rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado V.  Giuliano e Stefano Grassi, elettivamente domiciliata in Palermo, via Massimo  D’Azeglio, n. 27/C, presso il primo difensore;<br />
<strong>c o n t r o</strong><br />
INDUSTRIA ACQUE SIRACUSANA S.P.A. (I.A.S.), in persona del legale rappresentante  pro tempore, non costituitasi in giudizio;<br />
AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQUE, oggi ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA e  ASSESSORATO REGIONALE TERRI-TORIO E AMBIENTE, in persona dei legali  rappresentanti pro tem-pore, come sopra rappresentati e difesi ed elettivamente  domiciliati;<br />
e nei confronti di<br />
ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A., ISAB-IMPIANTI NORD DI PRIOLO GARGALLO,  SYNDIAL S.P.A. ed ENI S.P.A. &#8211; DIVISIONE REFINING &amp; MARKETING, in persona dei  legali rap-presentanti pro tempore, non costituitesi in giudizio;<br />
- Ricorso n. 964/09 &#8211; SYNDIAL S.P.A. (nuova denominazione di E-NICHEM S.P.A.),  in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli  avv.ti Corrado V. Giuliano e Stefano Grassi, elettivamente domiciliata in  Palermo, via Massimo D’Azeglio, n. 27/C, presso il primo difensore;<br />
<strong>c o n t r o</strong><br />
INDUSTRIA ACQUE SIRACUSANA S.P.A. (I.A.S.), in persona del legale rappresentante  pro tempore, non costituitasi in giudizio;<br />
AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQUE, oggi ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA e  ASSESSORATO REGIONALE TERRI-TORIO E AMBIENTE, in persona dei legali  rappresentanti pro tem-pore, come sopra rappresentati e difesi ed elettivamente  domiciliati;<br />
e nei confronti di<br />
ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A., ISAB-IMPIANTI NORD DI PRIOLO GARGALLO,  POLIMERI EUROPA S.P.A. (STABILIMENTO DI PRIOLO) ed ENI S.P.A. &#8211; DIVISIONE  REFINING &amp; MARKETING-PRIOLO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,  non costituitesi in giudizio;<br />
- Ricorso n. 974/09 &#8211; INDUSTRIA ACQUE SIRACUSANA S.P.A. (I.A.S.), in persona del  legale rappresentante pro tempore, rappresen-tata e difesa dagli avv.ti Fabio  Anile, Francesco Stallone, Franco Giampietro e Giovanni Pitruzzella,  elettivamente domiciliata in Pa-lermo, via Nunzio Morello, n. 40, presso  l’ultimo difensore;<br />
<strong>c o n t r o</strong><br />
AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQUE, oggi ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA e  ASSESSORATO REGIONALE TERRI-TORIO E AMBIENTE, in persona dei legali  rappresentanti pro tem-pore, come sopra rappresentati e difesi ed elettivamente  domiciliati;<br />
ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A., RAFFINERIA ISAB-IMPIANTI NORD DI PRIOLO  GARGALLO, POLIMERI EUROPA S.P.A. (STABILIMENTO DI PRIOLO), SYNDIAL S.P.A. ed ENI  S.P.A. &#8211; DIVISIONE REFINING &amp; MARKETING, in persona dei legali rappresentanti  pro tempore, non costituitesi in giudizio;<br />
per la riforma<br />
della sentenza n. 540 del 20 marzo 2009 pronunciata dal Tribunale amministrativo  regionale della Sicilia, sede di Palermo, sez. I;<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
Uditi alla pubblica udienza dell’8 aprile 2010 l’avv. S. Grassi, l’avv. G.  Franco e l’avv. dello Stato Pignatone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<strong>F A T T O E D I R I T T O</strong><br />
1. &#8211; Con autonomi e separati atti di appello viene impugnata la sentenza, di  estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sede di  Palermo, ha respinto, dopo averli riuniti, due ricorsi proposti dalla Industria  Acqua Siracusana S.p.A. (d’ora in poi “IAS”), onde ottenere l’annullamento dei  seguenti atti:<br />
- il decreto n. 93 del 3 agosto 2006, con <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/cui/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con cui">cui</a> l’Agenzia regionale rifiuti e  acque (nel prosieguo “Arra”) ebbe a rilasciare alla IAS “l’autorizzazione ai  sensi dell’art. 210 del D.lgs n.152/2006 all’eser-cizio delle operazioni di  trattamento (D9), nell’<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/impianto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con impianto">impianto</a> biologico consortile della ricorrente, dei  rifiuti costituiti dalla acque conta-minate identificate con il codice CER  191307 &#8230; provenienti dalla falda superficiale sottostante l’area dell’<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/impianto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con impianto">impianto</a>  IAS, per un quantitativo di 30 mc/h e per un quantitativo di 250 mc/h,  provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica &#8230; previo  trattamento nell’<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/impianto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con impianto">impianto</a> RAS della &#8230; Società ERG e successivo invio  all’<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/impianto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con impianto">impianto</a> biologico consortile IAS”;<br />
- il decreto n. 108/SRB dell’Arra del 31 ottobre 2007;<br />
- il provvedimento adottato dall’Assessorato regionale territorio e ambiente &#8211;  Dipartimento territorio e ambiente (“Arta”), con nota prot. n. 24767 del 30  marzo 2007, con il quale l’Assessorato, dopo aver rilevato che le attività di  trattamento di rifiuti pericolosi costituiti da acque contaminate “rientrano tra  le tipologie progettuali di cui alla lettera i) dell’Allegato A al D.P.R.  12/04/1996 e ss.mm.ii.”, chiese alla IAS di attivare la procedura di V.I.A. ex  art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e ss.mm.ii., avendo cura di rispettare le  indicazioni di cui alla circolare del 10 febbraio 2005”,<br />
- il provvedimento dell’Arta, Servizio 2/VAS 1 &#8211; VIA, prot. n. 48290, del 26  giugno 2007.<br />
Si sono costituite, per resistere alle impugnazioni, le ammini-strazioni  indicate nelle premesse.<br />
All’udienza dell’8 aprile 2010 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.<br />
2. &#8211; In via preliminare occorre disporre la riunione di tutte le impugnazioni  giacché dirette contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).<br />
Giova inoltre premettere alla successiva esposizione delle ra-gioni della  decisione una succinta ricostruzione della vicenda dalla quale ha tratto origine  la presente controversia: a tal fine può attingersi alla narrativa dei fatti  contenuta nella sentenza impugnata.<br />
La IAS è una società consortile alla quale è affidata la gestione dell’impianto  biologico di depurazione che fa capo al Consorzio per l’Area di Sviluppo  industriale (ASI) di Siracusa. In tale impianto sono convogliati, attraverso un  unico collettore, anche tutti i reflui, sia civili che industriali, provenienti  dai comuni e dagli insediamenti industriali produttivi insediati nel polo di  Priolo Gargallo.<br />
Il sito di Priolo Gargallo è stato individuato dal D.M. n. 468/2001 quale “sito  di interesse nazionale” ai fini della disciplina alla bonifica dei siti  contaminati.<br />
Nell’ambito di un procedimento di bonifica la IAS, unitamente ad altre società,  hanno attivato, ciascuna in relazione alle proprie aree, dei sistemi di  sbarramento idraulico delle falde sotterranee contaminate a mezzo di pozzi di  emungimento. In particolare, le acque emunte dalla IAS sono avviate all’impianto  di depurazione ove confluiscono miscelandosi con le altre acque reflue  provenienti dal collettore fognario. Tale attività fu autorizzata con  provvedimenti straordinari adottati dal Prefetto di Siracusa.<br />
Analoga attività di emunzione delle acque è svolta altresì dall’ERG Raffinerie  Mediterranee S.pA., dalla Polimeri Europa S.p.A., dall’ENI S.pA., dalla Syndial  S.p.A. e da altre società insistenti nel medesimo contesto territoriale. In  particolare, in ragione della interconnessione delle tubature a servizio delle  suddette imprese, le acque emunte dalle stesse confluiscono, miscelandosi,  nell’impianto TAS (trattamento acque superficiali) della ERG ove si effettua il  recupero della frazione oleosa (attività quest’ultima autorizzata, con  provvedimenti straordinari, sin dal 7 novembre 2002).<br />
Terminato il regime emergenziale, la IAS chiese all’Arra il rilascio  dell’autorizzazione al trattamento, nell’attuale impianto di depurazione, delle  acque emunte dalla falda sottostante la propria area, mentre la ERG Raffinerie  S.p.A., unitamente alla Polimeri Europa, all’ENI, alla Syndial e alla stessa IAS,  ciascuna per quanto di rispettiva competenza, chiesero alla medesima Arra  l’autorizzazione a effettuare operazioni di trattamento delle acque di falda,  provenienti dall’attività di messa in sicurezza, fino ad un massimo di 250 mc/h  e al recupero dei prodotti oleosi fino ad un massimo di 10 mc/h, onde poi  avviare tali acque all’impianto biologico consortile gestito dalla IAS nel  rispetto dei limiti previsti dal contratto di utenza tra ERG e IAS.<br />
Con decreto n. 93/2006, primo degli atti impugnati, l’Arra rila-sciò alla IAS  l’autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 per l’esercizio,  nell’impianto sunnominato, di operazioni di trattamento (D9) dei rifiuti  costituiti dalle acque contaminate identificate con il codice CER 191307, con le  modalità e i limiti nello stesso decreto indicati.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti la IAS impugnò anche un nuo-vo provvedimento  emesso dall’Arra, n. 108/SRB del 31 ottobre 2008, e con un ulteriore ricorso  (allibrato a r.g. 1436/07 TAR), la IAS chiese pure l’annullamento del  provvedimento adottato dall’Arta, con il quale era stato richiesto alla IAS di  avviare la procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996.<br />
Infine, con un altro ricorso per motivi aggiunti, la IAS impugnò la nota dell’Arta  n. 48290 del 26 giugno 2007.<br />
Il T.A.R. di Palermo, dopo averli riuniti, respinse i ricorsi della IAS. In  particolare, il primo Giudice, sulla base di un’articolata moti-vazione,  qualificò come rifiuti liquidi le acque emunte dalle falde sotterranee  nell’ambito dell’attività di bonifica del sito di Priolo Gargallo, avendo  giudicato non corretta la tesi, patrocinata dalla ricorrente, in ordine  all’applicabilità alla fattispecie della sola disciplina sugli scarichi delle  acque reflue; inoltre il primo Giudice ha ritenuto legittimo il provvedimento  con il quale l’Arta richiese alla IAS di avviare la procedura di V.I.A. ex art.  55 del D.P.R. 12 aprile 1996.<br />
Le appellanti sono insorte contro le predette statuizioni della sentenza  impugnata e hanno dedotto plurimi mezzi di gravame.<br />
3. &#8211; Il sindacato rimesso al Collegio deve investire, in via prioritaria, le  eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità degli appelli, sollevate  dall’Avvocatura erariale per conto delle Amministrazioni evocate in giudizio. In  particolare, sono state eccepite l’irricevibilità degli appelli per violazione  dell’art. 23-bis della L. n. 1034 del 1971 e l’inammis-sibilità, per difetto di  interesse, delle impugnazioni interposte dalla Sindyal, dall’ENI e dalla  Polimeri Europa.<br />
Le eccezioni sono fondate nei termini di seguito precisati.<br />
Onde illustrare le ragioni giuridiche sulle quali poggia il con-vincimento del  Collegio, occorre muovere dalla considerazione che nell’impianto biologico  consortile, gestito dalla IAS, oltre alla normale attività <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/gia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con già">già</a> autorizzata,  convergono sia le acque emunte dalla falda superficiale sottostante il terreno  della stessa Industria ricorrente sia quelle emunte da altre imprese, sempre  nell’ambito della bonifica del sito di rilevanza nazionale Priolo Gargallo.  Siffatte attività di emungimento e di convogliamento sono svolte, in attesa del  completamento dell’impianto TAF (trattamento acque di falda), nell’ambito di  operazioni di disinquinamento di siti contaminati da idrocarburi e da altre  sostanze chimiche.<br />
In dettaglio, come sopra accennato, le acque provenienti dalla messa in  sicurezza e bonifica della falda sottostante il sito industriale di Priolo  Gargallo, una volta fuoriuscite dall’impianto TAS ove subi-scono un primo  trattamento, sono avviate, confluendo in un unico collettore e miscelandosi con  le normali acque provenienti dai processi industriali, direttamente all’impianto  biologico consortile IAS al quale è affidata la fase di depurazione completa,  con restituzione delle stesse nei limiti di emissione stabiliti per le acque  reflue industriali.<br />
Da quanto sopra osservato emerge allora con evidenza che le attività sulle quali  hanno inciso i provvedimenti dei quali si controverte (principalmente la  richiesta di autorizzazione ex art. 210 del D.lgs. n. 152/2006) attengono, per  taluni aspetti, alla gestione di un normale servizio di depurazione di reflui  industriali (a prescindere dalla questione relativa alla loro esatta  qualificazione ai sensi della normativa a tutela dell’ambiente) e, per altri  aspetti, allo specifico svolgimento di un’attività di messa in sicurezza e di  bonifica di siti inquinati.<br />
Orbene, tanto premesso, non possono serbarsi dubbi di sorta in ordine alla  qualificazione come “servizio pubblico” dell’attività di fognatura e di  depurazione delle acque.<br />
Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche per le attività di bonifica e di  messa in sicurezza dei siti inquinati, nel cui quadro si colloca anche l’emunzione  delle acque di falda al centro della presente controversia.<br />
Ed invero, per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è  indispensabile a livello soggettivo la natura pubblica del gestore, mentre è  necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda  l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta  l’istituzione e l’organizzazione all’amministrazione. Oltre alla natura pubblica  delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di servizio pubblico  e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora necessario, nella prospettiva  di una definizione oggettiva della nozione, che le suddette attività presentino  un carattere economico e produttivo (e solo eventualmente costituiscano anche  esercizio di funzioni amministrative) e che le utilità da esse derivanti siano  dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti (in caso di  servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in caso di servizi  indivisibili).<br />
Le coordinate qualificatorie sopra tracciate ben si attagliano al caso delle  attività di bonifica e di messa in sicurezza dei siti inquinati, in passato  disciplinate dall’art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e attualmente  dall’art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Difatti le procedure di messa in  sicurezza e di bonifica sono obbligatorie ex lege al ricorrere di determinati  presupposti di fatto, sono disciplinate da fonti di rango primario, sono svolte  (anche) a favore di una collettività indeterminata di beneficiari (gli abitanti  di una zona inquinata), mirano al perseguimento di un interesse pubblico (alla  salubrità ambientale e al ripristino del bene-interesse violato dagli  inquinamenti) e, infine, consistono in attività produttive e di rilievo  economico.<br />
La circostanza che per tali attività non sia prevista l’erogazione di un  corrispettivo da parte dei beneficiari (come si verifica invece per la normale  attività di depurazione) non inficia i riferiti connotati dell’attività quale  attività di servizio pubblico e ciò perché, in via generale, la previsione di un  corrispettivo (così come di un profitto del gestore del servizio) non è  essenziale sul piano della qualificazione giuridica delle attività di servizio  pubblico; inoltre, dal punto di vista strettamente economico, l’utilità dei  soggetti tenuti alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati è  all’evidenza rappresentata dal vantaggio che costoro (o i loro danti causa)  hanno conseguito precedentemente attraverso la socializzazione dei costi (id est  l’inquinamento) relativi a oneri del processo produttivo (ossia quelli connessi  al corretto smaltimento degli agenti inquinanti) che sarebbero dovuti rimanere a  carico delle stesse imprese inquinatrici: attraverso le procedure di bonifica e  messa in sicurezza tali costi vengono nuovamente internalizzati, peraltro in  misura inferiore al vantaggio ottenuto dalle imprese obbligate (non essendo  integralmente risarciti i danni, individuali e collettivi, alla salute medio  tempore verificatisi).<br />
Nel caso specifico, per di più, le acque emunte dalle falde sot-terranee sono  state comunque trattate, sia pur provvisoriamente, nell’ambito del normale  funzionamento del servizio di convogliamento e di depurazione dei reflui, non  soltanto industriali, svolto dalla struttura consortile e, quindi, rientrano a  tutti gli effetti nell’oggetto di quel servizio.<br />
Se la materia contenziosa ricade, come sopra argomentato, nell’alveo dei servizi  pubblici, allora deve ritenersi, da un lato, che la relativa giurisdizione  amministrativa sia esclusiva ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, e,  dall’altro lato, che all’impugnazione dei provvedimenti relativi all’esecuzione  dei servizi, quand’anche gravati insieme ad altri atti la cui impugnativa segua  ipoteticamente le regole ordinarie, si applichino comunque, stante la preminente  vis attractiva del rito abbreviato, le regole speciali dettate dall’art. 23-bis  della L. n. 1034/1971, posto che la lett. c) della norma si riferisce  genericamente all’esecuzione di servizi pubblici e non solo ai servizi pubblici  oggetto di appalti affidati con procedure di gara.<br />
Calati i principi sopra enunciati alla fattispecie, risulta la fondatezza  dell’eccezione di irricevibilità con riferimento agli appelli introdotti con i  ricorsi n. 964/2009, proposto dalla Syndial S.p.A., e n. 974/2009, interposto  dalla IAS, giacché notificati a giugno 2009, ancorché la notificazione della  sentenza risalga al precedente mese di aprile.<br />
4. &#8211; È pure fondata l’altra eccezione riguardante il difetto di interesse ad  appellare delle società ENI e Polimeri Europa (eccezione che, a ben vedere, si  attaglia anche al capo della Syndial, il cui ricorso è già stato dichiarato  irricevibile).<br />
In effetti, vale osservare che il presente giudizio è stato intro-dotto in primo  grado per contestare la legittimità di atti amministrativi incidenti unicamente  sulla posizione della IAS quale incaricata sia della gestione dell’impianto  biologico di depurazione che fa capo al Consorzio per l’Area di Sviluppo  industriale (ASI) di Siracusa sia del trattamento delle acque di falda emunte  dal sito contaminato di Priolo Gargallo. Le circostanze che le altre società  appellanti siano coinvolte, al pari peraltro di altre imprese i cui impianti  sono insediati sul sito in questione, nell’attività di messa in sicurezza e di  bonifica e che le acque di falda siano emunte anche nelle aree di loro  competenza non sono idonee a costituire in capo alle stesse una posizione  differenziata e qualificata tale da fondare una legittimazione a contestare, con  impugnazioni autonome, le statuizioni giurisdizionali veicolate dalle sentenza  impugnata e riferibili ad atti dei quali la IAS è la sola destinataria.<br />
Nemmeno si palesa attuale l’interesse delle menzionate appel-lanti a ottenere un  mutamento della qualificazione giuridica delle suddette acque, posto che la  considerazione delle stesse come rifiuti liquidi non lede la posizione delle  predette società, se non in via indiretta e del tutto eventuale.<br />
5. &#8211; Al lume dei superiori rilievi ritiene in conclusione il Collegio di poter  assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai  fini della presente decisione.<br />
6. &#8211; Attesa la natura (in rito) della decisione, si ravvisano giustificati  motivi per compensare in via eccezionale tra tutte le parti le spese processuali  del secondo grado del giudizio.<br />
<strong>P. Q. M.</strong><br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede  giurisdizionale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti indicati in  epigrafe, dichiara irricevibili gli appelli n. 964/2009 e 974/2009 e dichiara  inammissibili gli appelli n. 962/2009 e n. 963/2009.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del  giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità am-ministrativa.<br />
Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministra-tiva per la Regione  Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2010,  con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Raffaele Maria De Lipsis,  Presidente,</p>
<p>Guido Salemi,</p>
<p>Gabriele Carlotti, estensore,</p>
<p>Filippo Salvia,</p>
<p>Pietro Ciani, componenti.<br />
F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente<br />
F.to: Gabriele Carlotti, Estensore<br />
F.to Maria Assunta Tistera, Segretario<br />
Depositata in segreteria<br />
il 6 ottobre 2010<br />
<ins></ins><ins></ins></p>
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		<title>Eolico/ Al via la campagna “Adotta una turbina”</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SilvioPassalacqua</dc:creator>
				<category><![CDATA[eolico]]></category>
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		<category><![CDATA[energy association]]></category>
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		<description><![CDATA[English Venerdí 17.09.2010 17:30 Adottate una turbina? Da oggi si può. E&#8217; questa infatti l&#8217;originale campagna lanciata dall&#8217;industria eolica per sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica allo sviluppo del settore. L&#8217;appello è stato lanciato online dal sito dell&#8217;EWEA, EuropeanWind Energy Association, dove con &#8230; <a href="http://www.forgreenworld.it/it/2010/09/28/eolico-al-via-la-campagna-adotta-una-turbina/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch">
<li class="lang_switch"><a href="http://www.forgreenworld.it/en/2010/09/28/eolico-al-via-la-campagna-adotta-una-turbina/"><img src="http://www.forgreenworld.it/wp-content/plugins/zdmultilang/flags/en_US.png" alt="English" title="English" border="0">English</a></li>
</ul>
<p>Venerdí 17.09.2010 17:30</p>
<p>Adottate una <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/turbina/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con turbina">turbina</a>? Da oggi si può. E&#8217; questa infatti l&#8217;originale campagna lanciata dall&#8217;industria eolica per sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica allo sviluppo del settore.</p>
<p>L&#8217;appello è <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/stato/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con stato">stato</a> lanciato online dal sito <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/dell/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dell">dell</a>&#8217;EWEA, EuropeanWind <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/energy-association/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con energy association">Energy Association</a>, dove con pochi click è possibile adottare una turbina tra quelle sparse qua e là in Europa. Non solo: sempre <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/sul/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sul">sul</a> sito si può seguire lo <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/stato/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con stato">stato</a> delle installazioni: <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/gia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con già">già</a> adottate, segnalate o libere.</p>
<p>A giudicare dai risultati registrati ad oggi le turbine italiane non suscitano un successo di pubblico, nessuna è stata gettonata, mentre impianti di altri paesi hanno già raccolto un certo numero di consensi.</p>
<p>Guida la classifica la turbina di Altdorf con 348 voti, segue Lanaken con 265. L&#8217;iniziativa adottate una turbina è stata completata con il concorso &#8220;invita un amico&#8221; che mette in palio due viaggi premio. Chi patrocina un&#8217;installazione può mandare una mail ad un amico chiedendo di sostenere la sua adozione. Le due turbine che <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/alla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con alla">alla</a> <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/fune/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fune">fune</a> dell&#8217;anno, al termine del concorso, avranno realizzato il maggior numero di preferenze attribuiranno <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/la-palma/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con la palma">la palma</a> di vincitori a chi le ha adottate. I premi consistono in un fine settimana a Copenhagen e in un viaggio in Svizzera, entrambi naturalmentecon visita ad un parco eolico.</p>
<p>fonte <cite>Affaritaliani.it</cite></p>
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		<item>
		<title>Impianti eolici e fotovoltaici: D.M. 10 settembre 2010</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/forgreenworldit/~3/LgAIQ1TvX88/</link>
		<comments>http://www.forgreenworld.it/it/2010/09/27/impianti-eolici-e-fotovoltaici-d-m-10-settembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SilvioPassalacqua</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Gazzetta Ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[cui]]></category>
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		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[ministero dello sviluppo economico]]></category>
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		<category><![CDATA[pubblica utilita]]></category>

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		<description><![CDATA[Linee guida per l&#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nb. 90 giorni per adeguarsi In Gazzetta Ufficiale le linee guida previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica &#8230; <a href="http://www.forgreenworld.it/it/2010/09/27/impianti-eolici-e-fotovoltaici-d-m-10-settembre-2010/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p>Linee guida per l&#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</p>
<p>nb. 90 giorni per adeguarsi</p>
<p>In Gazzetta Ufficiale le linee guida previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387,<br />
di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/dell/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dell">dell</a>&#8217;<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/energia-elettrica/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con energia elettrica">energia elettrica</a><br />
prodotta da <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/fonti-energetiche-rinnovabili/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fonti energetiche rinnovabili">fonti energetiche rinnovabili</a>.<br />
<span id="more-600"></span><br />
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</p>
<p>DECRETO 10 settembre 2010</p>
<p>Linee guida per l&#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti<br />
rinnovabili</p>
<p>(G.U. 18 settembre 2010)</p>
<p>IL MINISTRO<br />
DELLO SVILUPPO ECONOMICO</p>
<p>di concerto con<br />
IL MINISTRO DELL&#8217;AMBIENTE<br />
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO<br />
E DEL MARE</p>
<p>e con<br />
IL MINISTRO PER I BENI<br />
E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</p>
<p>Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di<br />
attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione<br />
dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed<br />
in particolare l&#8217;<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/art/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con art">art</a>. 12 concernente la razionalizzazione e<br />
semplificazione delle procedure autorizzative, cosi&#8217; come modificato<br />
dall&#8217;art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;<br />
Visti, in particolare, del citato art. 12:<br />
il comma 10 che prevede l&#8217;approvazione in Conferenza unificata, su<br />
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il<br />
Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e del<br />
Ministro per i beni e le attivita&#8217; culturali, di linee guida per lo<br />
svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti<br />
alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un<br />
corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico<br />
riguardo agli <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/impianti-eolici/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con impianti eolici">impianti eolici</a>;<br />
il comma 1 che dichiara di pubblica utilita&#8217;, indifferibili ed<br />
urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture<br />
indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione<br />
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi<br />
del comma 3;<br />
il comma 3 che prevede per gli impianti alimentati da fonti<br />
rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia<br />
delegata, di un&#8217;autorizzazione unica conforme alle normative in<br />
materia di tutela dell&#8217;ambiente, di tutela del paesaggio e del<br />
patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante<br />
allo strumento urbanistico;<br />
il comma 4 che prevede lo svolgimento di un procedimento unico<br />
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le<br />
modalita&#8217; stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive<br />
modificazioni e integrazioni;<br />
il comma 5 che prevede l&#8217;applicazione della disciplina della<br />
denuncia di inizio attivita&#8217; di <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/cui/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con cui">cui</a> agli articoli 22 e 23 del testo<br />
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno<br />
2001, n. 380, per gli impianti con capacita&#8217; di generazione inferiore<br />
alle soglie stabilite dalla tabella A allegata al citato decreto<br />
legislativo n. 387 del 2003;<br />
il comma 7 che prevede che gli impianti alimentati da fonti<br />
rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate<br />
agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in<br />
materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle<br />
tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita&#8217; e<br />
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;<br />
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante<br />
attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il<br />
mercato interno dell&#8217;energia elettrica;<br />
Vista la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in<br />
data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;<br />
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordino del<br />
settore energetico;<br />
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed<br />
integrazioni, in materia di procedimento amministrativo;<br />
Visto il testo unico in materia edilizia di cui al decreto del<br />
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive<br />
modificazioni;<br />
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive<br />
modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e<br />
del paesaggio;<br />
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme<br />
in materia ambientale, cosi&#8217; come corretto e integrato dal decreto<br />
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;<br />
Visto l&#8217;art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008,<br />
n. 115;<br />
Considerato che la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e<br />
del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell&#8217;uso<br />
dell&#8217;energia da fonti rinnovabili individua vincolanti obiettivi<br />
nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/sul/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sul">sul</a><br />
consumo finale di energia nel 2020 e l&#8217;obiettivo assegnato allo Stato<br />
italiano e&#8217; pari al 17%;<br />
Considerato che l&#8217;art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007,<br />
n. 244, come modificato dall&#8217;art. 8-bis della legge 27 febbraio 2009,<br />
n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,<br />
prevede la ripartizione tra regioni e province autonome degli<br />
obiettivi assegnati allo Stato italiano, da realizzare gradualmente;<br />
Considerato che:<br />
la normativa comunitaria di settore fornisce elementi per definire<br />
strumenti reali di promozione delle fonti rinnovabili;<br />
la strategia energetica nazionale fornira&#8217; ulteriori elementi di<br />
contesto di tale politica, con particolare riferimento all&#8217;obiettivo<br />
di diversificazione delle fonti primarie e di riduzione della<br />
dipendenza dall&#8217;estero;<br />
i livelli quantitativi attuali di copertura del fabbisogno con<br />
fonti rinnovabili di energia e gli obiettivi prossimi consentono di<br />
apprezzare l&#8217;incremento quantitativo che l&#8217;<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/italia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Italia">Italia</a> dovrebbe<br />
raggiungere;<br />
il sistema statale e quello regionale devono dotarsi, quindi, di<br />
strumenti efficaci per la valorizzazione di tale politica ed il<br />
raggiungimento di detti obiettivi;<br />
da parte statale, il sistema di incentivazione per i nuovi<br />
impianti, i potenziamenti ed i rifacimenti e&#8217; ormai operativo, come<br />
pure altri vantaggi a favore di configurazioni efficienti di<br />
produzione e consumo;<br />
un efficiente sistema amministrativo per la valutazione e<br />
l&#8217;autorizzazione delle nuove iniziative e&#8217; necessario per poter<br />
rispondere alla sfida al 2020;<br />
la presenza di un livello accurato di programmazione da parte delle<br />
regioni rappresenta la premessa necessaria ma non sufficiente, atteso<br />
il valore di riferimento delle presenti linee guida anche in base<br />
alla sentenza della Corte costituzionale 29 maggio 2009, n. 166;<br />
l&#8217;elevato livello di decentramento amministrativo non deve essere<br />
un vincolo per l&#8217;efficienza o un elemento di indesiderata<br />
disomogeneita&#8217;, bensi&#8217; trasformarsi in una risorsa a vantaggio degli<br />
operatori e un elemento di maggiore vicinanza della valutazione alle<br />
caratteristiche del territorio;<br />
la definizione di linee guida nazionali per lo svolgimento del<br />
procedimento unico fornisce elementi importanti per l&#8217;azione<br />
amministrativa propria delle regioni ovvero per l&#8217;azione di<br />
coordinamento e vigilanza nei confronti di enti eventualmente<br />
delegati;<br />
le presenti linee guida possono facilitare un contemperamento fra<br />
le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela<br />
dell&#8217;ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali<br />
nelle attivita&#8217; regionali di programmazione ed amministrative;<br />
occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e<br />
direttamente tutelati dall&#8217;art. 9, comma 2, della Costituzione,<br />
nell&#8217;ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione<br />
europea del paesaggio;<br />
si rende, pertanto, necessario assicurare il coordinamento tra il<br />
contenuto dei piani regionali di sviluppo energetico, di tutela<br />
ambientale e dei piani paesaggistici per l&#8217;equo e giusto<br />
contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche<br />
nell&#8217;ottica della semplificazione procedimentale e della certezza<br />
delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte<br />
nella procedura autorizzatoria;<br />
Ritenuto che le presenti linee guida necessitano di un costante<br />
aggiornamento in forma congiunta (Stato, regioni ed enti locali)<br />
nonche&#8217; di un&#8217;attivita&#8217; di integrazione, anche sulla scorta dei<br />
risultati del monitoraggio sulla loro concreta applicazione e che<br />
tale azione concorre ad una maggiore efficacia delle stesse sul piano<br />
della celerita&#8217; e semplificazione procedimentale e della mitigazione<br />
degli impatti degli impianti sul paesaggio e sull&#8217;ambiente;<br />
Vista l&#8217;approvazione della Conferenza unificata di cui all&#8217;art. 8<br />
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell&#8217;8<br />
luglio 2010;</p>
<p>Decreta:</p>
<p>Art. 1<br />
Approvazione ed entrata in vigore</p>
<p>1. Sono emanate le allegate linee guida che costituiscono parte<br />
integrante del presente decreto.</p>
<p>2. Le linee guida in allegato entrano in vigore nel decimoquinto<br />
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta<br />
Ufficiale.</p>
<p>Roma, 10 settembre 2010</p>
<p>- &#8211; - -</p>
<p>ALLEGATO</p>
<p>Linee guida per il procedimento di cui all&#8217;articolo 12 del decreto<br />
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l&#8217;autorizzazione alla<br />
costruzione e all&#8217;esercizio di impianti di produzione di elettricita&#8217;<br />
da fonti rinnovabili nonche&#8217; linee guida tecniche per gli impianti<br />
stessi.</p>
<p>PARTE I<br />
DISPOSIZIONI GENERALI</p>
<p>1. Principi generali inerenti l&#8217;attivita&#8217; di produzione di energia<br />
elettrica da fonti rinnovabili</p>
<p>1.1.L&#8217;attivita&#8217; di produzione di energia elettrica da fonti<br />
rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di<br />
energia elettrica ed e&#8217; attivita&#8217; libera, nel rispetto degli obblighi<br />
di <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/servizio-pubblico/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con servizio pubblico">servizio pubblico</a>, ai sensi dell&#8217;articolo 1 del decreto<br />
legislativo n. 79 del 1999. A tale attivita&#8217; si accede in condizioni<br />
di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalita&#8217;, condizioni e<br />
termini per il suo esercizio.<br />
1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni<br />
e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per<br />
l&#8217;installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a<br />
fonti rinnovabili ed esclusivamente nell&#8217;ambito e con le modalita&#8217; di<br />
cui al paragrafo 17.<br />
1.3. Ai sensi dell&#8217;ordinamento comunitario e nazionale, non possono<br />
essere indette procedure pubblicistiche di natura concessoria aventi<br />
ad oggetto l&#8217;attivita&#8217; di produzione di energia elettrica, che e&#8217;<br />
attivita&#8217; economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a<br />
regime di privativa. Restano ferme le procedure concorrenziali per<br />
l&#8217;attribuzione delle concessioni di derivazione d&#8217;acqua e per<br />
l&#8217;utilizzo dei fluidi geotermici.</p>
<p>2. Campo di applicazione</p>
<p>2.1. Le modalita&#8217; amministrative e i criteri tecnici di cui alle<br />
presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e<br />
l&#8217;esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia<br />
elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli<br />
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale<br />
e riattivazione degli stessi impianti nonche&#8217; per le opere connesse<br />
ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio dei<br />
medesimi impianti.<br />
2.2.Le presenti linee guida non si applicano agli impianti offshore<br />
per i quali l&#8217;autorizzazione e&#8217; rilasciata dal Ministero delle<br />
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo<br />
economico e il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio<br />
e del mare, con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 12, comma 4, del<br />
decreto legislativo n. 387 del 2003 e previa concessione d&#8217;uso del<br />
demanio marittimo da parte della competente autorita&#8217; marittima.</p>
<p>3. Opere connesse e infrastrutture di rete</p>
<p>3.1. Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 12, commi 1 e 3, del<br />
decreto legislativo 387 del 2003, tra le opere connesse sono compresi<br />
anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla<br />
connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel<br />
preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima<br />
generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di<br />
distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente.<br />
Nell&#8217;individuare la soluzione di connessione, al fine di ridurre<br />
l&#8217;estensione complessiva e gli impatti ambientale, paesaggistico e<br />
sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed ottimizzare<br />
i costi relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene<br />
conto in modo coordinato delle eventuali altre richieste di<br />
connessione di impianti riferite ad una medesima area e puo&#8217;, a<br />
seguito di apposita istruttoria, inserire nel preventivo per la<br />
connessione una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a<br />
piu&#8217; impianti purche&#8217; ricadenti nel campo di applicazione del<br />
presente decreto.<br />
3.2 In riferimento alle connessioni alla rete nazionale di<br />
trasmissione dell&#8217;energia elettrica, non sono opere connesse, ai fini<br />
dello svolgimento del procedimento di autorizzazione del singolo<br />
impianto, i nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti<br />
esistenti facenti parte della rete di trasmissione nazionale e<br />
inclusi da Terna nel piano di sviluppo ai sensi del decreto del<br />
Ministro delle attivita&#8217; produttive 20 aprile 2005 pubblicato nella<br />
Gazz. Uff. 29 aprile 2005, n. 98, che viene sottoposto a VAS e<br />
all&#8217;approvazione del Ministero sviluppo economico. Resta fermo che,<br />
nel caso di interventi assoggettati alla valutazione di impatto<br />
ambientale di competenza statale ai sensi del punto 4) dell&#8217;allegato<br />
II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli<br />
esiti di tale valutazione confluiscono nel procedimento unico<br />
regionale.<br />
3.3. Fatto salvo quanto disposto dal punto 3.2, le infrastrutture di<br />
connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale inserite<br />
nell&#8217;elenco delle connessioni allegato al piano di sviluppo di detta<br />
rete sono considerate opere connesse ai fini dell&#8217;applicazione<br />
dell&#8217;art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003<br />
3.4. In riferimento alle connessioni alla rete di distribuzione<br />
dell&#8217;energia elettrica, non sono opere connesse gli interventi sulla<br />
linea di distribuzione per cui e&#8217; prevista la valutazione di impatto<br />
ambientale di competenza regionale ai sensi dell&#8217;allegato III alla<br />
parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tra le opere<br />
connesse sono comunque inclusi gli interventi necessari al<br />
collegamento del singolo impianto alla linea stessa, a prescindere<br />
dal loro assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale,<br />
indicati e concordati dal produttore nel preventivo.</p>
<p>4. Oneri informativi a carico del gestore di rete</p>
<p>4.1. Al fine di agevolare il coordinamento nell&#8217;autorizzazione degli<br />
impianti di connessione, i gestori di rete informano con cadenza<br />
quadrimestrale le singole Regioni circa le soluzioni di connessione<br />
elaborate e poi accettate dai proponenti nel periodo di interesse,<br />
con riferimento ai soli impianti con potenza nominale non inferiore a<br />
200 kW.</p>
<p>5. Ruolo del gestore servizi elettrici (GSE)</p>
<p>5.1. Per lo svolgimento di eventuali servizi inerenti attivita&#8217;<br />
statistiche e di monitoraggio connesse alle autorizzazioni uniche, il<br />
Gestore dei servizi elettrici Spa puo&#8217; fornire supporto alle Regioni<br />
secondo modalita&#8217; stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello<br />
sviluppo economico.</p>
<p>6. Trasparenza amministrativa</p>
<p>6.1. Le Regioni o le Province delegate rendono pubbliche anche<br />
tramite il proprio sito web, le informazioni circa il regime<br />
autorizzatorio di riferimento a seconda della tipologia, della<br />
potenza dell&#8217;impianto e della localizzazione, l&#8217;autorita&#8217; competente<br />
al rilascio del titolo, la eventuale documentazione da allegare<br />
all&#8217;istanza medesima aggiuntiva a quella indicata al paragrafo 13 e<br />
comunque relativa alle competenze degli enti tenuti ad esprimersi<br />
nell&#8217;ambito del procedimento unico, il numero di copie necessario, le<br />
modalita&#8217; e i termini di conclusione dei relativi procedimenti,<br />
fornendo l&#8217;apposita modulistica per i contenuti dell&#8217;istanza di<br />
autorizzazione unica.<br />
6.2.Gli elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti dichiarati non<br />
idonei con le modalita&#8217; e secondo i criteri di cui al paragrafo 17,<br />
sono resi pubblici attraverso i siti web delle Regioni, e degli enti<br />
locali interessati. Sono altresi&#8217; resi pubblici, nel rispetto del<br />
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di tutela dei<br />
dati personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e<br />
all&#8217;esercizio rilasciati ai sensi dell&#8217;articolo 12 del decreto<br />
legislativo n. 387 del 2003. Sono altresi&#8217; rese pubbliche le<br />
informazioni necessarie ai proponenti per l&#8217;attuazione del punto<br />
10.4.</p>
<p>7. Monitoraggio</p>
<p>7.1.Ai fini dell&#8217;aggiornamento delle presenti linee guida,<br />
eventualmente avvalendosi del GSE con le modalita&#8217; di cui al punto 5,<br />
le Regioni, anche per dare attuazione a quanto previsto dall&#8217;articolo<br />
3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 387 del 2003,<br />
redigono e trasmettono entro il 31 marzo di ciascun anno, al<br />
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell&#8217;ambiente e<br />
della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le<br />
attivita&#8217; culturali e alla Conferenza unificata, una relazione<br />
riferita all&#8217;anno precedente, contenente almeno i seguenti dati:<br />
a) numero di richieste di autorizzazione ricevute;<br />
b) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo<br />
e con esito negativo;<br />
c) numero dei procedimenti pendenti;<br />
d) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a<br />
ciascuna fonte;<br />
e) dati circa la potenza e la producibilita&#8217; attesa degli impianti<br />
autorizzati, con riferimento a ciascuna fonte;<br />
f) proposte per perseguire l&#8217;efficacia dell&#8217;azione amministrativa<br />
nell&#8217;autorizzazione alla costruzione e all&#8217;esercizio degli impianti<br />
alimentati da fonti rinnovabili.</p>
<p>8. Esenzione dal contributo di costruzione</p>
<p>8.1. Fermi restando gli adempimenti fiscali previsti dalle vigenti<br />
norme, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, lett. e) del D.P.R. 380<br />
del 2001, il contributo di costruzione non e&#8217; dovuto per i nuovi<br />
impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle<br />
fonti rinnovabili di energia.<br />
9. Oneri istruttori<br />
9.1.Le Regioni, ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 1, della legge n. 62<br />
del 2005 possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente<br />
finalizzati a coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14;<br />
detti oneri, ai sensi dell&#8217;articolo 12, comma 6, del decreto<br />
legislativo n 387 del 2003 non possono configurarsi come misure<br />
compensative. Gli oneri sono determinati sulla base dei principi di<br />
ragionevolezza, proporzionalita&#8217; e non discriminazione della fonte<br />
utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque<br />
non superiore allo 0,03 per cento dell&#8217;investimento.</p>
<p>PARTE II<br />
REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI</p>
<p>10. Interventi soggetti ad autorizzazione unica</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 11 e 12, la<br />
costruzione, l&#8217;esercizio e la modifica di impianti di produzione di<br />
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere<br />
connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad<br />
autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia<br />
delegata.<br />
10.2. Le disposizioni dell&#8217;articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del<br />
decreto legislativo n. 387 del 2003 si applicano alla costruzione ed<br />
esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti di cocombustione,<br />
di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca<br />
documentazione atta a dimostrare che la producibilita&#8217; imputabile di<br />
cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lett. g) del medesimo decreto<br />
legislativo n. 387 del 2003, per il quinquennio successivo alla data<br />
prevista di entrata in esercizio dell&#8217;impianto sia superiore al 50%<br />
della producibilita&#8217; complessiva di energia elettrica della centrale.<br />
Il titolare di un impianto ibrido che intenda procedere ad una<br />
modifica del mix di combustibili tale da comportare la riduzione<br />
della producibilita&#8217; imputabile al di sotto del 50% di quella<br />
complessiva, e&#8217; obbligato ad acquisire preliminarmente<br />
l&#8217;autorizzazione al proseguimento dell&#8217;esercizio nel nuovo assetto ai<br />
sensi delle pertinenti norme di settore.<br />
10.3. Gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi<br />
le caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i quali si applica la<br />
procedura di cui all&#8217;articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del<br />
2006 e successive modificazioni, sono soggetti all&#8217;autorizzazione<br />
unica di cui al punto 10.1, anche qualora tali impianti abbiano<br />
capacita&#8217; di generazione inferiore alle soglie richiamate nella<br />
tabella 1.<br />
10.4. Sono fatte salve le norme di settore che assoggettano ad<br />
autorizzazione gli interventi di modifica degli impianti. In tal<br />
caso, le autorizzazioni settoriali confluiscono nel procedimento<br />
unico.<br />
10.5. Qualora un progetto interessi il territorio di piu&#8217; Regioni o<br />
di piu&#8217; Province delegate, la richiesta di autorizzazione e&#8217;<br />
inoltrata all&#8217;ente nel cui territorio:<br />
i. sono installati il maggior numero di aerogeneratori, nel caso di<br />
impianti eolici;<br />
ii. sono installati il maggior numero di pannelli, nel caso di<br />
impianti fotovoltaici;<br />
iii. e&#8217; effettuata la derivazione d&#8217;acqua di maggiore entita&#8217;, nel<br />
caso di impianti idroelettrici;<br />
iv. sono presenti il maggior numero di pozzi di estrazione del<br />
calore, nel caso di impianti geotermoelettrici;<br />
v. sono collocati i gruppi turbina alternatore, ovvero i sistemi di<br />
generazione di energia elettrica, negli altri casi.<br />
L&#8217;ente in tal modo individuato provvede allo svolgimento del<br />
procedimento, cui partecipano gli altri enti interessati.<br />
10.6 Qualora gli effetti di un progetto interessino il territorio di<br />
altre Regioni o Province delegate, la Regione o Provincia competente<br />
al rilascio dell&#8217;autorizzazione e&#8217; tenuta a coinvolgere nel<br />
procedimento le Regioni o Province delegate interessate.<br />
10.7 L&#8217;amministrazione individuata ai sensi del punto 10.5 procede al<br />
rilascio dell&#8217;autorizzazione d&#8217;intesa con le altre Regioni o Province<br />
delegate interessate.</p>
<p>11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita&#8217; (DIA) e<br />
interventi di attivita&#8217; edilizia libera: principi generali</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento<br />
di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli<br />
impianti di cui al paragrafo 12 , l&#8217;autorita&#8217; competente non puo&#8217;<br />
richiedere l&#8217;attivazione del procedimento unico di cui all&#8217;articolo<br />
12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Resta ferma la<br />
facolta&#8217; per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per<br />
tale procedimento unico.<br />
11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in relazione ai quali<br />
sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso<br />
idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela<br />
del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica<br />
incolumita&#8217;, le stesse sono acquisite e allegate alla DIA, salvo che<br />
il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.<br />
11.3. Sono realizzabili mediante DIA gli impianti nonche&#8217; le<br />
eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso,<br />
le autorizzazioni, i nulla osta o atti d&#8217;assenso comunque denominati<br />
previsti dalla vigente normativa sono allegati alla DIA (verifica<br />
gestore rete/ preventivo per la connessione). Per gli impianti<br />
soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla<br />
rete elettrica sono autorizzate separatamente.<br />
11.4. Il ricorso alla DIA e alla comunicazione e&#8217; precluso al<br />
proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati<br />
dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica<br />
l&#8217;articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387 del 2003, in<br />
tema di autorizzazione unica.<br />
11.5. Sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli<br />
impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano<br />
variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della<br />
volumetria delle strutture e dell&#8217;area destinata ad ospitare gli<br />
impianti stessi, ne&#8217; delle opere connesse.<br />
11.6. I limiti di capacita&#8217; di generazione e di potenza indicati al<br />
successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma<br />
delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di<br />
produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso<br />
soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al<br />
medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacita&#8217; di<br />
generazione o potenza dell&#8217;impianto si intende la potenza attiva<br />
nominale dell&#8217;impianto, determinata come somma delle potenze attive<br />
nominali dei generatori che costituiscono l&#8217;impianto. La potenza<br />
attiva nominale di un generatore e&#8217; la massima potenza attiva<br />
determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il<br />
fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del<br />
generatore medesimo.<br />
11.7. La locuzione &#8221; utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in<br />
edifici ed impianti industriali&#8221; di cui all&#8217;articolo 123, comma 1,<br />
del DPR 380 del 2001, e&#8217; riferita a quegli interventi in edifici ed<br />
impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una<br />
capacita&#8217; di generazione compatibile con il regime di scambio sul<br />
posto.<br />
11.8. La locuzione &#8220;installazione di pannelli solari fotovoltaici a<br />
servizio degli edifici&#8221;, di cui all&#8217;articolo 6, comma 1, lettera d)<br />
del DPR 380 del 2001, e&#8217; riferita a quegli interventi in cui gli<br />
impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed<br />
hanno una capacita&#8217; di generazione compatibile con il regime di<br />
scambio sul posto.<br />
11.9. Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati<br />
da fonti rinnovabili di cui all&#8217;articolo 6, comma 2 lettere a) e d),<br />
del DPR 380 del 2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano:<br />
a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle<br />
normative di settore;<br />
b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo<br />
comma 2, i dati identificativi dell&#8217;impresa alla quale intende<br />
affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica<br />
provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati<br />
progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di<br />
non avere rapporti di dipendenza con l&#8217;impresa ne&#8217; con il committente<br />
e che asseveri, sotto la propria responsabilita&#8217;, che i lavori sono<br />
conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti<br />
edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non<br />
prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per &#8220;titolo<br />
abilitativo&#8221; si intende il permesso di costruire di cui all&#8217;articolo<br />
10 e seguenti del DPR n. 380 del 2001.<br />
11.10. Alla Comunicazione di cui all&#8217;articolo 27, comma 20, della<br />
legge n 99 del 2009 e di cui all&#8217;articolo 11, comma 5, del decreto<br />
legislativo n. 115 del 2008, non si applicano le disposizioni di cui<br />
all&#8217;articolo 6 del DPR 380 del 2001.<br />
11.11. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, comma<br />
6, del DPR 380 del 2001 e 11, comma 4, del decreto legislativo 115<br />
del 2008.</p>
<p>12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita&#8217; e interventi<br />
di attivita&#8217; edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto<br />
<a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/fotovoltaico-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con FOTOVOLTAICO">FOTOVOLTAICO</a></p>
<p>12.1. I seguenti interventi sono considerati attivita&#8217; ad edilizia<br />
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto<br />
dal punto 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell&#8217;inizio dei<br />
lavori da parte dell&#8217;interessato all&#8217;amministrazione comunale:<br />
a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti<br />
caratteristiche (ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 3, del decreto<br />
legislativo 30 maggio 2008, n. 115):<br />
i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con<br />
la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui<br />
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;<br />
ii. la superficie dell&#8217;impianto non e&#8217; superiore a quella del tetto<br />
su cui viene realizzato;<br />
iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del<br />
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei<br />
beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall&#8217;articolo 11,<br />
comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.<br />
b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti<br />
caratteristiche (ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 1, lettera d) del<br />
DPR 380 del 2001):<br />
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;<br />
ii. aventi una capacita&#8217; di generazione compatibile con il regime di<br />
scambio sul posto;<br />
iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del<br />
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;<br />
12.2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita&#8217;:<br />
a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al<br />
punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi<br />
dell&#8217;articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che<br />
stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in<br />
esercizio dopo il 31 dicembre 2010):<br />
i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;<br />
ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell&#8217;impianto<br />
non sia superiore a quella del tetto dell&#8217;edificio sul quale i moduli<br />
sono collocati.<br />
b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al<br />
paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacita&#8217; di generazione<br />
inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al d.lgs. 387<br />
del 2003, come introdotta dall&#8217;articolo 2, comma 161, della legge n.<br />
244 del 2007.<br />
IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI<br />
DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIO GAS<br />
12.3. I seguenti interventi sono considerati attivita&#8217; ad edilizia<br />
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto<br />
dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell&#8217;inizio dei<br />
lavori da parte dell&#8217;interessato all&#8217;amministrazione comunale:<br />
a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati<br />
dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti<br />
caratteristiche (ai sensi dell&#8217;articolo 27, comma 20, della legge n.<br />
99 del 2009):<br />
i. operanti in assetto cogenerativo;<br />
ii. aventi una capacita&#8217; di generazione massima inferiore a 50 kWe<br />
(microgenerazione);<br />
b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati<br />
dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui<br />
al punto a) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi<br />
dell&#8217;articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell&#8217;articolo 6, comma<br />
1, lettera a) del DPR 380 del 2001):<br />
i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi<br />
e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso,<br />
non riguardino le parti strutturali dell&#8217;edificio, non comportino<br />
aumento del numero delle unita&#8217; immobiliari e non implichino<br />
incremento dei parametri urbanistici;<br />
ii. aventi una capacita&#8217; di generazione compatibile con il regime di<br />
scambio sul posto.<br />
12.4. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita&#8217;:<br />
a) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di<br />
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non<br />
ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti<br />
caratteristiche (ai sensi dell&#8217;articolo 27, comma 20, della legge n.<br />
99 del 2009):<br />
i. operanti in assetto cogenerativo;<br />
ii. aventi una capacita&#8217; di generazione massima inferiore a 1000 kWe<br />
(piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt;<br />
b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di<br />
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non<br />
ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4 lettera a)<br />
ed aventi capacita&#8217; di generazione inferiori alle rispettive soglie<br />
indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come<br />
introdotta dall&#8217;articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.<br />
EOLICO<br />
12.5 I seguenti interventi sono considerati attivita&#8217; ad edilizia<br />
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto<br />
dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell&#8217;inizio dei<br />
lavori da parte dell&#8217;interessato all&#8217;amministrazione comunale:<br />
a) Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi<br />
dell&#8217;articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n<br />
115)<br />
i. Installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori<br />
eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro<br />
non superiore a 1 metro;<br />
ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto<br />
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni<br />
culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall&#8217;articolo 11, comma<br />
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.<br />
b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del<br />
vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:<br />
i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque<br />
amovibili;<br />
ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a<br />
condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;<br />
iii. sia previsto che la rilevazione non duri piu&#8217; di 36 mesi;<br />
iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto<br />
titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato<br />
dei luoghi.<br />
12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita&#8217;:<br />
a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed<br />
aventi capacita&#8217; di generazione inferiore alle soglie indicate alla<br />
Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta<br />
dall&#8217;articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.<br />
b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del<br />
vento di cui al punto 12.5 lettera b), nel caso in cui si preveda una<br />
rilevazione di durata superiore ai 36 mesi.<br />
IDROELETTRICO E GEOTERMOELETTRICO<br />
12.7. I seguenti interventi sono considerati attivita&#8217; ad edilizia<br />
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto<br />
dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell&#8217;inizio dei<br />
lavori da parte dell&#8217;interessato all&#8217;amministrazione comunale:<br />
a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le<br />
seguenti caratteristiche (ai sensi dell&#8217;articolo 123, comma 1,<br />
secondo periodo e dell&#8217;articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR 380<br />
del 2001):<br />
i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e<br />
le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non<br />
riguardino le parti strutturali dell&#8217;edificio, non comportino aumento<br />
del numero delle unita&#8217; immobiliari e non implichino incremento dei<br />
parametri urbanistici;<br />
ii. aventi una capacita&#8217; di generazione compatibile con il regime di<br />
scambio sul posto.<br />
12.8. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita&#8217;:<br />
b) impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui alle<br />
lettere a) ed aventi capacita&#8217; di generazione inferiori alla soglia<br />
indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come<br />
introdotta dall&#8217;articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.<br />
12.9. I regimi di cui al presente paragrafo sono riepilogati nella<br />
tabella 1 allegata.</p>
<p>PARTE III<br />
PROCEDIMENTO UNICO</p>
<p>13. Contenuti minimi dell&#8217;istanza per l&#8217;autorizzazione unica</p>
<p>13.1. L&#8217;istanza per il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica, fermo<br />
restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3, e&#8217; corredata da:<br />
a) progetto definitivo dell&#8217;iniziativa, comprensivo delle opere per<br />
la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili<br />
previste, della dismissione dell&#8217;impianto e del ripristino dello<br />
stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, e&#8217;<br />
sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.<br />
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in<br />
particolare:<br />
i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa,<br />
copia di certificato camerale;<br />
ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con<br />
l&#8217;analisi della producibilita&#8217; attesa, ovvero delle modalita&#8217; di<br />
approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della<br />
risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le<br />
caratteristiche anemometriche del sito, le modalita&#8217; e la durata dei<br />
rilievi, che non puo&#8217; essere inferiore ad un anno, e le risultanze<br />
sulle ore equivalenti annue di funzionamento;<br />
iii. la descrizione dell&#8217;intervento, delle fasi, dei tempi e delle<br />
modalita&#8217; di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di<br />
dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi,<br />
ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di<br />
reinserimento e recupero ambientale proposte;<br />
iv. una stima dei costi di dismissione dell&#8217;impianto e di ripristino<br />
dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici,<br />
delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;<br />
v. un&#8217;analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed<br />
economiche dell&#8217;intervento a livello locale per gli impianti di<br />
potenza superiore ad 1 MW.<br />
c) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti<br />
fotovoltaici, e&#8217; allegata la documentazione da cui risulti la<br />
disponibilita&#8217; dell&#8217;area su cui realizzare l&#8217;impianto e delle opere<br />
connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell&#8217;impianto<br />
e delle opere connesse , ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la<br />
richiesta di dichiarazione di pubblica utilita&#8217; delle opere connesse<br />
e di apposizione del vincolo preordinato all&#8217;esproprio, corredata<br />
dalla documentazione riportante l&#8217;estensione, i confini ed i dati<br />
catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale<br />
documentazione e&#8217; aggiornata a cura del proponente nel caso il<br />
progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;<br />
d) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) e&#8217; allegata<br />
la documentazione da cui risulti la disponibilita&#8217;, nel senso<br />
precisato al punto c), dell&#8217;area interessata dalla realizzazione<br />
dell&#8217;impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia<br />
necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione<br />
di pubblica utilita&#8217; dei lavori e delle opere e di apposizione del<br />
vincolo preordinato all&#8217;esproprio corredata dalla documentazione<br />
riportante l&#8217;estensione, i confini ed i dati catastali delle aree<br />
interessate ed il piano particellare; tale documentazione e&#8217;<br />
aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca<br />
modifiche durante la fase istruttoria;<br />
e) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d&#8217;acqua<br />
per uso idroelettrico qualora sia stata gia&#8217; acquisita;<br />
f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete<br />
elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le<br />
disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt<br />
99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato<br />
dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari<br />
al rilascio dell&#8217;autorizzazione degli impianti di rete per la<br />
connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonche&#8217; gli<br />
elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la<br />
connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti<br />
elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione<br />
della connessione;<br />
g) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e<br />
delle norme d&#8217;uso del piano paesaggistico regionale in riferimento<br />
alle aree interessate dall&#8217;intervento nonche&#8217;, ove prescritta, la<br />
relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005;<br />
h) ove prescritta, documentazione prevista dal d.lgs. 4/2008 per la<br />
verifica di assoggettabilita&#8217; alla valutazione di impatto ambientale<br />
ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di<br />
incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);<br />
i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;<br />
j) impegno alla corresponsione all&#8217;atto di avvio dei lavori di una<br />
cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione<br />
e delle opere di messa in pristino, da versare a favore<br />
dell&#8217;amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o<br />
assicurativa secondo l&#8217;importo stabilito in via generale dalle<br />
Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle<br />
opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o<br />
recupero ambientale; la cauzione e&#8217; stabilita in favore<br />
dell&#8217;amministrazione che sara&#8217; tenuta ad eseguire le opere di rimessa<br />
in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in<br />
luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione e&#8217; rivalutata sulla<br />
base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le<br />
Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali<br />
per l&#8217;ambiente, possono motivatamente stabilire, nell&#8217;ambito della<br />
Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione<br />
parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in<br />
relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;<br />
k) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una<br />
stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu&#8217; impianti e le<br />
opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto<br />
ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al<br />
produttore, redatta sulla base delle richieste este di connessione di<br />
impianti ricevute dall&#8217;azienda in riferimento all&#8217;area in cui e&#8217;<br />
prevista la localizzazione dell&#8217;impianto, comprensiva<br />
dell&#8217;istruttoria di cui al punto 3.1, corredata dei dati e delle<br />
informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle<br />
alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere<br />
elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l&#8217;estensione<br />
complessiva e contenere l&#8217;impatto ambientale delle infrastrutture di<br />
rete;<br />
1) copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai sensi<br />
del punto 13.3.<br />
13.2. L&#8217;istanza e&#8217; inoltre corredata della specifica documentazione<br />
eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta<br />
rilevanti per l&#8217;ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla<br />
osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel<br />
procedimento unico e di cui e&#8217; fornito un elenco indicativo<br />
nell&#8217;allegato 1.<br />
13.3. Nei casi in cui l&#8217;impianto non ricada in zona sottoposta a<br />
tutela ai sensi del d.lgs 42 del 2004, il proponente effettua una<br />
comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la<br />
sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di<br />
accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla<br />
data di presentazione dell&#8217;istanza di autorizzazione unica. Entro 15<br />
giorni dal ricevimento della comunicazione, le soprintendenze<br />
informano l&#8217;amministrazione procedente circa l&#8217;eventuale esito<br />
positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa<br />
amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6, di<br />
convocare alla conferenza di servizi le soprintendenze nel caso<br />
previsto dal punto 14.9, lett. e).<br />
13.4. Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la<br />
ricevibilita&#8217;, la procedibilita&#8217; dell&#8217;istanza o la conclusione del<br />
procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di<br />
assenso o gradimento da parte dei comuni il cui territorio e&#8217;<br />
interessato dal progetto.</p>
<p>14. Avvio e svolgimento del procedimento unico</p>
<p>14.1. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi,<br />
nell&#8217;ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi<br />
necessari per la costruzione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto, delle opere<br />
connesse e delle infrastrutture indispensabili. Resta ferma<br />
l&#8217;applicabilita&#8217; dell&#8217;articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 in<br />
materia di conferenza di servizi preliminare.<br />
14.2. La documentazione elencata al punto 13.1, ferma restando la<br />
documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla<br />
regione o dalle Province delegate ai sensi del punto 6.1 , e&#8217;<br />
considerata contenuto minimo dell&#8217;istanza ai fini della sua<br />
procedibilita&#8217;.<br />
14.3. Il procedimento viene avviato sulla base dell&#8217;ordine<br />
cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo<br />
conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi<br />
delle leggi nazionali e regionali di riferimento.<br />
14.4. Entro 15 giorni dalla presentazione dell&#8217;istanza,<br />
l&#8217;Amministrazione competente, verificata la completezza formale della<br />
documentazione, comunica al richiedente l&#8217;avvio del procedimento ai<br />
sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e successive<br />
modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilita&#8217;<br />
dell&#8217;istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso<br />
il procedimento puo&#8217; essere avviato solo alla data di ricevimento<br />
dell&#8217;istanza completa. Trascorso detto termine senza che<br />
l&#8217;amministrazione abbia comunicato l&#8217;improcedibilita&#8217;, il<br />
procedimento si intende avviato.<br />
14.5. Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico<br />
contenute nel Piano Energetico regionale o delle quote minime di<br />
incremento dell&#8217;energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai<br />
sensi dell&#8217;articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208,<br />
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non<br />
preclude l&#8217;avvio e la conclusione favorevole del procedimento ai<br />
sensi del paragrafo 1.<br />
14.6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell&#8217;istanza,<br />
l&#8217;amministrazione convoca la conferenza dei servizi che si svolge con<br />
le modalita&#8217; di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del<br />
1990 e successive modificazioni ed integrazioni.<br />
14.7. Ai sensi dell&#8217;articolo 27, comma 43, della legge n. 99 del<br />
2009, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 6, comma 9, del<br />
decreto legislativo n. 152 del 2006 , la verifica di<br />
assoggettabilita&#8217; alla VIA si applica:<br />
a) agli impianti per la produzione di energia mediante lo<br />
sfruttamento del vento di potenza nominale complessiva superiore a 1<br />
MW;<br />
b) agli impianti da fonti rinnovabili non termici , di potenza<br />
nominale complessiva superiore a 1 MW.<br />
La potenza nominale e&#8217; individuata con le modalita&#8217; di cui al punto<br />
11.6 .<br />
Per le altre tipologie di progetti sottoposti a verifica di<br />
assoggettabilita&#8217; a VIA, resta fermo quanto previsto dal decreto<br />
legislativo n. 152 del 2006.<br />
14.8. Per gli impianti di cui al punto 14.7, e&#8217; fatta salva la<br />
possibilita&#8217; per il proponente di presentare istanza di valutazione<br />
di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di<br />
verifica di assoggettabilita&#8217;.<br />
14.9. In attuazione dei principi di integrazione e di azione<br />
preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i<br />
beni e le attivita&#8217; culturali partecipa:<br />
a) al procedimento per l&#8217;autorizzazione di impianti alimentati da<br />
fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi<br />
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante<br />
Codice dei beni culturali e del paesaggio;<br />
b) nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria di valutazione di impatto ambientale,<br />
qualora prescritta . per gli impianti eolici con potenza nominale<br />
maggiore di 1 MW, anche qualora l&#8217;impianto non ricada in area<br />
sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22<br />
gennaio 2004, n. 42;<br />
c) al procedimento per l&#8217;autorizzazione di impianti alimentati da<br />
fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte<br />
a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,<br />
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste<br />
ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri<br />
previsti dall&#8217;articolo 152 di detto decreto; si considerano<br />
localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti<br />
nell&#8217;ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al<br />
punto e) del paragrafo 3.2 dell&#8217;allegato 4; per gli altri impianti<br />
l&#8217;ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalita&#8217; dei<br />
predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra<br />
dell&#8217;impianto;<br />
d) nei casi in cui, a seguito della comunicazione di cui al punto<br />
13.3, la Soprintendenza verifichi che l&#8217;impianto ricade in aree<br />
interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di<br />
accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla<br />
data di presentazione dell&#8217;istanza di autorizzazione unica.<br />
14.10 il gestore della rete cui si prevede di connettere l&#8217;impianto<br />
partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla<br />
conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i<br />
concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il<br />
procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia<br />
effetto diretto o indiretto sulla loro attivita&#8217;. A tali fini e&#8217;<br />
inviata con congruo anticipo la comunicazione della convocazione<br />
della conferenza di servizi di cui al punto 14.6.<br />
14.11. Nel rispetto del principio di non aggravamento del<br />
procedimento di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del<br />
1990, l&#8217;ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari<br />
per la valutazione dell&#8217;intervento sono richiesti, anche su impulso<br />
delle altre amministrazioni interessate, dall&#8217;Amministrazione<br />
procedente in un&#8217;unica soluzione ed entro 90 giorni dall&#8217;avvio del<br />
procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione<br />
integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un<br />
massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate<br />
esigenze tecniche, si procede all&#8217;esame del progetto sulla base degli<br />
elementi disponibili. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione<br />
di impatto ambientale, i termini per la richiesta esta di<br />
integrazioni e di produzione della relativa documentazione sono<br />
quelli individuati dall&#8217;articolo 26, comma 3, del decreto legislativo<br />
n. 152 del 2006 ovvero quelli individuati dalle norme regionali di<br />
attuazione. Resta ferma l&#8217;applicabilita&#8217; dell&#8217;articolo 10-bis della<br />
legge n. 241 del 1990.<br />
14.12 Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente puo&#8217;<br />
presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate<br />
dal gestore di rete nell&#8217;ambito dell&#8217;erogazione del servizio di<br />
connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni<br />
gia&#8217; effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle<br />
predette modifiche.<br />
14.13. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilita&#8217; o<br />
di valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto,<br />
della valutazione di incidenza nonche&#8217; di tutti gli atti<br />
autorizzatori comunque denominati in materia ambientale di cui<br />
all&#8217;art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive<br />
modificazioni e integrazioni, sono contenuti in provvedimenti<br />
espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi. Ai<br />
sensi dell&#8217;articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, i<br />
lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino al termine<br />
prescritto per la conclusione di dette procedure. Decorso il termine<br />
di cui all&#8217;articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e<br />
successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle norme regionali<br />
di attuazione, senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito<br />
sulla verifica di assoggettabilita&#8217;, il responsabile del procedimento<br />
convoca l&#8217;autorita&#8217; competente affinche&#8217; si esprima nella conferenza<br />
dei servizi. L&#8217;inutile decorso del termine di cui all&#8217;articolo 26,<br />
comma 2, del medesimo decreto legislativo n 152 del 2006, ovvero dei<br />
diversi termini previsti dalle norme regionali di attuazione, per la<br />
decisione in materia di valutazione di impatto ambientale implica<br />
l&#8217;esercizio del potere sostitutivo di cui al medesimo articolo 26,<br />
comma 2.<br />
14.14. Entro la data in cui e&#8217; prevista la riunione conclusiva della<br />
conferenza dei servizi, il proponente, pena la conclusione del<br />
procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a<br />
dimostrare la disponibilita&#8217; del suolo su cui e&#8217; ubicato l&#8217;impianto<br />
fotovoltaico o a biomassa ai sensi dell&#8217;articolo 12, comma 4-bis, del<br />
decreto legislativo 387 del 2003<br />
14.15. Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione<br />
di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore<br />
dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente<br />
patrimoniali o economiche, in conformita&#8217; ai criteri di cui<br />
all&#8217;allegato 2 delle presenti linee guida.<br />
14.16. Il termine per la conclusione del procedimento unico, da<br />
computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni di cui ai punti<br />
14.11, 14.13 e 14.17, non puo&#8217; comunque essere superiore a 180 giorni<br />
decorrenti dalla data di ricevimento dell&#8217;istanza. Ai sensi<br />
dell&#8217;articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, le pubbliche<br />
amministrazioni e i soggetti di cui all&#8217;articolo 1, comma Iter, della<br />
medesima legge, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto<br />
cagionato in conseguenza dell&#8217;inosservanza dolosa o colposa del<br />
termine di conclusione del procedimento.<br />
14.17. Restano ferme le disposizioni regionali e statali concernenti<br />
l&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui l&#8217;esercizio del<br />
potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel<br />
procedimento unico, il termine per la conclusione di tale<br />
procedimento tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti norme di<br />
settore per l&#8217;adozione dell&#8217;atto in via sostitutiva. Restano altresi&#8217;<br />
ferme le disposizioni dell&#8217;articolo 2, comma 8, della legge n. 241<br />
del 1990, come modificato dall&#8217;articolo 7, comma 1, lettera b), della<br />
legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo al ricorso avverso il silenzio<br />
dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>15. Contenuti essenziali dell&#8217;autorizzazione unica</p>
<p>15.1. L&#8217;autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata<br />
di conclusione assunta all&#8217;esito dei lavori della conferenza di<br />
servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla<br />
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle<br />
amministrazioni coinvolte.<br />
15.2. L&#8217;autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed<br />
esercire l&#8217;impianto, le opere connesse e le infrastrutture<br />
indispensabili in conformita&#8217; al progetto approvato e nei termini ivi<br />
previsti nonche&#8217;, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilita&#8217;,<br />
indifferibilita&#8217; e urgenza delle opere<br />
15.3. Ove occorra, l&#8217;autorizzazione unica costituisce di per se<br />
variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere<br />
ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici,<br />
nel qual caso l&#8217;autorizzazione unica non dispone la variante dello<br />
strumento urbanistico. Nell&#8217;ubicazione degli impianti in tali zone si<br />
dovra&#8217; tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel<br />
settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione<br />
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della<br />
biodiversita&#8217;, cosi&#8217; come del patrimonio culturale e del paesaggio<br />
rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche&#8217;<br />
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Restano<br />
ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni<br />
d&#8217;uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole<br />
interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,<br />
n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei<br />
casi previsti.<br />
15.4. L&#8217;autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali<br />
e&#8217; subordinata la realizzazione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto e<br />
definisce le specifiche modalita&#8217; per l&#8217;ottemperanza all&#8217;obbligo<br />
della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della<br />
dismissione dell&#8217;impianto o, per gli impianti idroelettrici, per<br />
l&#8217;ottemperanza all&#8217;obbligo della esecuzione di misure di<br />
reinserimento e recupero ambientale.<br />
15.5. L&#8217;autorizzazione unica prevede un termine per l&#8217;avvio e la<br />
conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa<br />
perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di<br />
efficacia degli atti amministrativi che l&#8217;autorizzazione recepisce e<br />
con la dichiarazione di pubblica utilita&#8217;. Resta fermo l&#8217;obbligo di<br />
aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente<br />
assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite<br />
nell&#8217;autorizzazione unica.</p>
<p>PARTE IV<br />
INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO</p>
<p>16. Criteri generali</p>
<p>16.1. La sussistenza di uno o piu&#8217; dei seguenti requisiti e&#8217;, in<br />
generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:<br />
a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l&#8217;adesione<br />
del progettista ai sistemi di gestione della qualita&#8217; (ISO 9000) e ai<br />
sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);<br />
b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse<br />
rinnovabili presenti nel territorio nonche&#8217; della loro capacita&#8217; di<br />
sostituzione delle fonti fossili. A titolo esemplificativo ma non<br />
esaustivo, la combustione ai fini energetici di biomasse derivate da<br />
rifiuti potra&#8217; essere valorizzata attuando la co-combustione in<br />
impianti esistenti per la produzione di energia alimentati da fonti<br />
non rinnovabili (es. carbone) mentre la combustione ai fini<br />
energetici di biomasse di origine agricola-forestale potra&#8217; essere<br />
valorizzata ove tali fonti rappresentano una risorsa significativa<br />
nel contesto locale ed un&#8217;importante opportunita&#8217; ai fini<br />
energetico-produttivi;<br />
c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor<br />
consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse<br />
energetiche disponibili;<br />
d) il riutilizzo di aree gia&#8217; degradate da attivita&#8217; antropiche,<br />
pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave,<br />
discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V<br />
del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la<br />
minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull&#8217;ambiente<br />
legate all&#8217;occupazione del suolo ed alla modificazione del suo<br />
utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori<br />
non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione<br />
delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali<br />
all&#8217;impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e,<br />
dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o<br />
delle acque sotterranee;<br />
e) una progettazione legata alle specificita&#8217; dell&#8217;area in cui viene<br />
realizzato l&#8217;intervento; con riguardo alla localizzazione in aree<br />
agricole, assume rilevanza l&#8217;integrazione dell&#8217;impianto nel contesto<br />
delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia<br />
per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;<br />
f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e<br />
componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore<br />
sostenibilita&#8217; degli impianti e delle opere connesse da un punto di<br />
vista dell&#8217;armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti<br />
stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;<br />
g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e<br />
informazione preliminare all&#8217;autorizzazione e realizzazione degli<br />
impianti o di formazione per personale e maestranze future;<br />
h) l&#8217;effettiva valorizzazione del recupero di energia termica<br />
prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da<br />
biomasse..<br />
16.2. . Favorire l&#8217;adeguamento dei progetti ai medesimi criteri puo&#8217;<br />
essere oggetto di politiche di promozione da parte delle Regioni e<br />
delle amministrazioni centrali.<br />
16.3. Con specifico riguardo agli impianti eolici, l&#8217;allegato 4<br />
individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul<br />
territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di<br />
mitigazione individuate dal proponente in conformita&#8217; all&#8217;allegato 4<br />
delle presenti linee guida costituisce elemento di valutazione<br />
favorevole del progetto.<br />
16.4. Nell&#8217;autorizzare progetti localizzati in zone agricole<br />
caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualita&#8217; (produzioni<br />
biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.,<br />
produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al<br />
contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che<br />
l&#8217;insediamento e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto non comprometta o<br />
interferisca negativamente con le finalita&#8217; perseguite dalle<br />
disposizioni in materia di sostegno nel settore agri col o, con<br />
particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni<br />
agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita&#8217;, cosi&#8217; come<br />
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.<br />
16.5. Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere<br />
eventualmente individuate secondo le modalita&#8217; e sulla base dei<br />
criteri di cui al punto 14.15 e all&#8217;allegato 2, in riferimento agli<br />
impatti negativi non mitigabili anche in attuazione dei criteri di<br />
cui al punto 16.1 e dell&#8217;allegato 4.</p>
<p>17. Aree non idonee</p>
<p>17.1. Al fine di accelerare l&#8217;iter di autorizzazione alla costruzione<br />
e all&#8217;esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in<br />
attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni<br />
e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e<br />
siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di<br />
impianti secondo le modalita&#8217; di cui al presente punto e sulla base<br />
dei criteri di cui all&#8217;allegato 3. L&#8217;individuazione della non<br />
idoneita&#8217; dell&#8217;area e&#8217; operata dalle Regioni attraverso un&#8217;apposita<br />
istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni<br />
volte alla tutela dell&#8217;ambiente, del paesaggio, del patrimonio<br />
storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della<br />
biodiversita&#8217; e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di<br />
protezione non compatibili con l&#8217;insediamento, in determinate aree,<br />
di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali<br />
determinerebbero, pertanto, una elevata probabilita&#8217; di esito<br />
negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti<br />
dell&#8217;istruttoria, da richiamare nell&#8217;atto di cui al punto 17.2,<br />
dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non<br />
idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di<br />
impianti, la descrizione delle incompatibilita&#8217; riscontrate con gli<br />
obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.<br />
17.2. Le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di<br />
tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e<br />
valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di<br />
programmazione congruenti con la quota minima di produzione di<br />
energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in<br />
applicazione dell&#8217;articolo 2, comma 167, della legge 244 del 2007,<br />
come modificato dall&#8217;articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n.<br />
13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208,<br />
assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Le aree non<br />
idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell&#8217;ambito dell&#8217;atto<br />
di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi<br />
necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati<br />
in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione<br />
individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente<br />
gia&#8217; previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo<br />
specifico obiettivo assegnatole.<br />
17.3. Nelle more dell&#8217;emanazione del decreto di cui all&#8217;articolo 8<br />
bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto<br />
legge 30 dicembre 2008, n. 208, le Regioni possono individuare le<br />
aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di<br />
cui al punto 17.2. Entro 180 giorni dall&#8217;entrata in vigore del<br />
sopraccitato decreto ministeriale le Regioni provvedono a coniugare<br />
le disposizioni relative alle aree non idonee nell&#8217;ambito dell&#8217;atto<br />
di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune<br />
modifiche e integrazioni di quanto gia&#8217; disposto.</p>
<p>PARTE V<br />
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p>
<p>18. Disposizioni transitorie e finali</p>
<p>18.1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante delle<br />
presenti linee guida.<br />
18.2. Con provvedimenti da emanare con le modalita&#8217; di cui<br />
all&#8217;articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 le<br />
presenti linee guida possono essere aggiornate anche sulla base degli<br />
esiti dell&#8217;attivita&#8217; di monitoraggio di cui al punto 7. Con le<br />
medesime modalita&#8217;, le presenti linee guida sono integrate con<br />
allegati inerenti agli altri impianti alimentati da fonti<br />
rinnovabili.<br />
18.3. Al fine di ridurre i tempi evitando duplicazioni di atti ovvero<br />
di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, le Regioni<br />
possono individuare le piu&#8217; opportune forme di semplificazione e<br />
coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di<br />
derivazione d&#8217;acqua pubblica di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775<br />
ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche<br />
di cui al decreto legislativo 22 del 2010 nonche&#8217; per i procedimenti<br />
i cui esiti confluiscono nel procedimento unico di cui all&#8217;articolo<br />
12 del d. lgs. 387 del 2003. .<br />
18.4. Le Regioni, qualora necessario, adeguano le rispettive<br />
discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle<br />
presenti linee guida, anche con l&#8217;eventuale previsione di una diversa<br />
tempistica di presentazione della documentazione di cui al paragrafo<br />
13; decorso inutilmente il predetto termine di novanta giorni, le<br />
linee guida si applicano ai procedimenti in corso, ai sensi<br />
dell&#8217;articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003,<br />
fatto salvo quanto previsto al punto18.5.<br />
18.5. I procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla<br />
data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai<br />
sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi<br />
della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lett. f) della<br />
Parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali<br />
prescritti.<br />
18.6. Al di fuori dei casi di cui al punto 18.4, per i procedimenti<br />
in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in<br />
vigore delle presenti linee guida, il proponente, a pena di<br />
improcedibilita&#8217;, integra l&#8217;istanza con la documentazione prevista al<br />
punto 13 della Parte III entro novanta giorni dal termine per<br />
l&#8217;adeguamento di cui al punto 18.3, salvo richiesta di proroga per un<br />
massimo di ulteriori trenta giorni per comprovate necessita&#8217;<br />
tecniche. Nel caso in cui le integrazioni riguardino opere soggette a<br />
valutazione di impatto ambientale sono fatte salve le procedure e le<br />
tempistiche individuate nella parte seconda del decreto legislativo<br />
152/06 o dalle pertinenti norme regionali di attuazione.</p>
<p>TABELLA 1 (punto 12.9)</p>
<p>(omissis)</p>
<p>ALLEGATO 1<br />
(punto 13.2)</p>
<p>ELENCO INDICATIVO DEGLI ATTI DI ASSENSO CHE CONFLUISCONO<br />
NEL PROCEDIMENTO UNICO</p>
<p>1. l&#8217;autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto<br />
legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, recante attuazione integrale<br />
della direttiva 96/61/CE;<br />
2. l&#8217;autorizzazione paesaggistica ai sensi dell&#8217;articolo 146 del<br />
d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;<br />
3. la valutazione dell&#8217;impatto ambientale prevista dalla parte<br />
seconda del decreto legislativo 152/06 di competenza dello Stato o<br />
della Regione;<br />
4. l&#8217;autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla parte<br />
quinta decreto legislativo n. 152/06, di competenza della regione o<br />
della provincia;<br />
5. l&#8217;autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della parte<br />
quarta del decreto legislativo n. 152/06;<br />
6. il nulla osta di competenza dell&#8217;Ente di gestione dell&#8217;area<br />
protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;<br />
7. permesso di costruire di cui al DPR 380 del 2001, di competenza<br />
del Comune interessato;<br />
8. parere di conformita&#8217; del progetto alla normativa di prevenzione<br />
incendi, di cui all&#8217;articolo 2 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37,<br />
rilasciato dal Ministero dell&#8217;Interno &#8211; comando Provinciale VV.FF.;<br />
9. il nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica)<br />
per le servitu&#8217; militari e per la sicurezza del volo a bassa quota<br />
solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimita&#8217;<br />
di zone sottoposte a vincolo militare;<br />
10. il nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 30 dicembre 1923,<br />
n. 3267, in conformita&#8217; a quanto stabilito dall&#8217;articolo 61, comma 5,<br />
del decreto legislativo n. 152/06;<br />
11. il nulla osta sismico ai sensi della legge. 2 febbraio 1974, n.<br />
64 e successivi provvedimenti attuativi;<br />
12. il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte<br />
dell&#8217;aeronautica civile (ENACENAV), ai sensi del R.D. 30 marzo 1942,<br />
n. 327 recante il codice della navigazione;<br />
13. il mutamento di destinazione d&#8217;uso temporaneo o definitivo dei<br />
terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766 del 1927 e<br />
successive modificazioni;<br />
14. l&#8217;autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle leggi<br />
regionali;<br />
15. la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore<br />
rilasciata dall&#8217;amministrazione competente ai sensi della legge 447<br />
del 1995 e successive modificazioni e integrazioni;<br />
16. nulla osta dell&#8217;ispettorato del Ministero delle comunicazioni<br />
oggi Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell&#8217;articolo 95 del<br />
D.Lgs. n. 259 del 2003;<br />
17. l&#8217;autorizzazione all&#8217;attraversamento e all&#8217;uso delle strade ai<br />
sensi del Codice della strada;<br />
18. l&#8217;autorizzazione agli scarichi rilasciata dall&#8217;autorita&#8217;<br />
competente ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006;<br />
19. nulla osta minerario relativo all&#8217;interferenza dell&#8217;impianto e<br />
delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le<br />
attivita&#8217; minerarie ai sensi dell&#8217;art. 120 del R.D. n. 1775/1933.</p>
<p>ALLEGATO 2<br />
(punti 14.15 e 16.5)</p>
<p>CRITERI PER L&#8217;EVENTUALE FISSAZIONE DI MISURE COMPENSATIVE</p>
<p>1. Ai sensi dell&#8217;articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del<br />
2003, l&#8217;autorizzazione non puo&#8217; essere subordinata ne&#8217; prevedere<br />
misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.<br />
2 Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle<br />
presenti linee guida, che per l&#8217;attivita&#8217; di produzione di energia<br />
elettrica da fonti rinnovabili non e&#8217; dovuto alcun corrispettivo<br />
monetario in favore dei Comuni, l&#8217;autorizzazione unica puo&#8217; prevedere<br />
l&#8217;individuazione di misure compensative, a carattere non meramente<br />
patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su<br />
interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione<br />
degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza<br />
energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti<br />
rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti<br />
temi, nel rispetto dei seguenti criteri:<br />
a) non da&#8217; luogo a misure compensative, in modo automatico, la<br />
semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione<br />
di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione<br />
sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto<br />
sull&#8217;ambiente&#8217;; (1)<br />
b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e<br />
territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni<br />
territoriali di attivita&#8217;, impianti ed infrastrutture ad elevato<br />
impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in<br />
questione; (2)<br />
c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioe&#8217;<br />
determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche<br />
dell&#8217;impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;<br />
d) secondo l&#8217;articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del<br />
2004, le misure compensative sono solo &#8220;eventuali&#8221;, e correlate alla<br />
circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali<br />
richiedano concentrazioni territoriali di attivita&#8217;, impianti e<br />
infrastrutture ad elevato impatto territoriale;<br />
e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale<br />
e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se<br />
ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma<br />
4, lettera f) della legge 239 del 2004;<br />
f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di<br />
servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto<br />
stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono<br />
unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;<br />
g) Nella definizione delle misure compensative si tiene conto<br />
dell&#8217;applicazione delle misure di mitigazione in concreto gia&#8217;<br />
previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora<br />
sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti<br />
eolici, l&#8217;esecuzione delle misure di mitigazione di cui all&#8217;allegato<br />
4, costituiscono, di per se&#8217;, azioni di parziale riequilibrio<br />
ambientale e territoriale;<br />
h) ) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale<br />
definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non<br />
puo&#8217; comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi,<br />
comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione<br />
dell&#8217;energia elettrica prodotta annualmente dall&#8217;impianto.<br />
3. L&#8217;autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate<br />
sull&#8217;entita&#8217; delle misure compensative e sulle modalita&#8217; con cui il<br />
proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la<br />
decadenza dell&#8217;autorizzazione unica.</p>
<p>______________________________________<br />
(1) Consiglio di Stato, parere n. 2849 del 14 ottobre 2008;<br />
(2) Sentenze Corte cost. n. 383/2005 e n. 248/2006 in riferimento<br />
all&#8217;articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 239/2004;</p>
<p>ALLEGATO 3<br />
(paragrafo 17)</p>
<p>CRITERI PER L&#8217;INDIVIDUAZIONE DI AREE NON IDONEE</p>
<p>L&#8217;individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non gia&#8217; a<br />
rallentare la realizzazione degli impianti, bensi&#8217; ad offrire agli<br />
operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per<br />
la localizzazione dei progetti. L&#8217;individuazione delle aree non<br />
idonee dovra&#8217; essere effettuata dalle Regioni con propri<br />
provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di<br />
pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le<br />
modalita&#8217; indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi<br />
e criteri:<br />
a) l&#8217;individuazione delle aree non idonee deve essere basata<br />
esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di<br />
tutela dell&#8217;ambiente, del paesaggio e del patrimonio<br />
artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del<br />
territorio e del sito;<br />
b) l&#8217;individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere<br />
differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e<br />
alle diverse taglie di impianto,<br />
c) ai sensi dell&#8217;articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole<br />
dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente<br />
considerate aree e siti non idonei;<br />
d) l&#8217;individuazione delle aree e dei siti non idonei non puo&#8217;<br />
riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente<br />
soggette a tutela dell&#8217;ambiente, del paesaggio e del patrimonio<br />
storico-artistico, ne&#8217; tradursi nell&#8217;identificazione di fasce di<br />
rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate<br />
esigenze di tutela. La tutela di tali interessi e&#8217; infatti<br />
salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate<br />
nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle<br />
Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all&#8217;uopo<br />
preposte, che sono tenute a garantirla all&#8217;interno del procedimento<br />
unico e della procedura di Valutazione dell&#8217;Impatto Ambientale nei<br />
casi previsti. L&#8217;individuazioni delle aree e dei siti non idonei non<br />
deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di<br />
accelerazione e semplificazione dell&#8217;iter di autorizzazione alla<br />
costruzione e all&#8217;esercizio, anche in termini di opportunita&#8217;<br />
localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni<br />
del territorio;<br />
e) nell&#8217;individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni<br />
potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di<br />
produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta<br />
prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri<br />
progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell&#8217;ambito<br />
della medesima area;<br />
f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia<br />
elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalita&#8217; di cui<br />
al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non<br />
idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree<br />
particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni<br />
territoriali o del paesaggio, ricadenti all&#8217;interno di quelle di<br />
seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione<br />
previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita&#8217;<br />
di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:<br />
• i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell&#8217;UNESCO, le<br />
aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte<br />
Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonche&#8217; gli immobili e le aree<br />
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell&#8217;art. 136<br />
dello stesso decreto legislativo;<br />
• zone all&#8217;interno di coni visuali la cui immagine e&#8217; storicizzata e<br />
identifica i luoghi anche in termini di notorieta&#8217; internazionale di<br />
attrattivita&#8217; turistica;<br />
• zone situate in prossimita&#8217; di parchi archeologici e nelle aree<br />
contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico<br />
e/o religioso;<br />
• le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,<br />
locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell&#8217;Elenco<br />
Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento<br />
alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui<br />
all&#8217;articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed<br />
equivalenti a livello regionale;<br />
• le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della<br />
Convenzione di Ramsar;<br />
• le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla<br />
Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla<br />
Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);<br />
• le Important Bird Areas (I.B.A.);<br />
• le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che<br />
svolgono funzioni determinanti per la conservazione della<br />
biodiversita&#8217; (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali<br />
protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del<br />
Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;<br />
aree di connessione e continuita&#8217; ecologico-funzionale tra i vari<br />
sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione<br />
e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e&#8217; accertata<br />
la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle<br />
Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington,<br />
Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE),<br />
specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;<br />
• le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di<br />
qualita&#8217; (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G.,<br />
D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio<br />
rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le<br />
finalita&#8217; di cui all&#8217;art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387<br />
del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla<br />
programmazione regionale, caratterizzate da un&#8217;elevata capacita&#8217;<br />
d&#8217;uso del suolo;<br />
• le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio<br />
idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)<br />
adottati dalle competenti Autorita&#8217; di Bacino ai sensi del D.L.<br />
180/98 e s.m.i.;<br />
• zone individuate ai sensi dell&#8217;art. 142 del d. lgs. 42 del 2004<br />
valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le<br />
rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.</p>
<p>ALLEGATO 4<br />
(punti 14.9, 16.3 e 16.5)</p>
<p>IMPIANTI EOLICI:</p>
<p>ELEMENTI PER IL CORRETTO INSERIMENTO<br />
NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO</p>
<p>INDICE</p>
<p>1. PREMESSA&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
2. CAMPO DI APPLICAZIONE&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
3. IMPATTO VISIVO ED IMPATTO SUL PATRIMONIO<br />
CULTURALE E PAESAGGISTICO&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
3.1 Analisi dell&#8217;inserimento nel paesaggio&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
3.2. Misure di mitigazione&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
4. IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
4.1. Analisi dell&#8217;impatto su vegetazione e flora&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
4.2. Analisi dell&#8217;impatto sulla fauna&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
4.3. Analisi dell&#8217;impatto sugli ecosistemi&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
5. GEOMORFOLOGIA E TERRITORIO&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
5.2 Analisi della fase di cantiere&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
5.3. Misure di mitigazione&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
6. INTERFERENZE SONORE ED ELETTROMAGNETICHE&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
6.1. Analisi delle sorgenti sonore&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
6.2. Analisi delle interferenze elettromagnetiche<br />
ed interferenze sulle telecomunicazioni&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
6.3. Misure di mitigazione&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
7. INCIDENTI&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
7.1. Analisi dei possibili incidenti&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
7.2. Misure di mitigazione&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
8. IMPATTI SPECIFICI, NEL CASO DI PARTICOLARI UBICAZIONI&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
9. TERMINE DELLA VITA UTILE DELL&#8217;IMPIANTO E DISMISSIONE&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>1. PREMESSA<br />
Gli impianti eolici, come gli impianti alimentati da fonti<br />
rinnovabili, garantiscono un significativo contributo per il<br />
raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali, comunitari<br />
e internazionali in materia di energia ed ambiente. Inoltre,<br />
l&#8217;installazione di tali impianti favorisce l&#8217;utilizzo di risorse del<br />
territorio, promuovendo la crescita economica e contribuendo alla<br />
creazione di posti di lavoro, dando impulso allo sviluppo, anche a<br />
livello locale, del potenziale di innovazione mediante la promozione<br />
di progetti di ricerca e sviluppo.<br />
Nei punti successivi vengono evidenziate modalita&#8217; dei possibili<br />
impatti ambientali e paesaggistici e vengono indicati alcuni criteri<br />
di inserimento e misure di mitigazione di cui tener conto, sia in<br />
fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilita&#8217;<br />
dei progetti presentati, fermo restando che la sostenibilita&#8217; degli<br />
impianti dipende da diversi fattori e che luoghi, potenze e tipologie<br />
differenti possono presentare criticita&#8217; sensibilmente diverse.<br />
Qualora determinate misure di mitigazione dovessero porsi in<br />
conflitto (per esempio: colorazione delle pale per questioni di<br />
sicurezza del volo aereo ed esigenze di colorazioni neutre per<br />
mitigazione dell&#8217;impatto visivo), l&#8217;operatore valutera&#8217; in sede<br />
progettuale quale delle misure prescegliere, salvo che le<br />
amministrazioni competenti non indichino diverse misure di<br />
mitigazione a seguito della valutazione degli interessi prevalenti.</p>
<p>2. CAMPO DI APPLICAZIONE<br />
Il presente allegato si applica agli impianti eolici industriali<br />
soggetti all&#8217;autorizzazione unica di cui all&#8217;articolo 12 del decreto<br />
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel rispetto delle norme<br />
vigenti in materia di tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio</p>
<p>3. IMPATTO VISIVO ED IMPATTO SUI BENI CULTURALI E SUL PAESAGGISTICO<br />
L&#8217;impatto visivo e&#8217; uno degli impatti considerati piu&#8217; rilevanti fra<br />
quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli<br />
aerogeneratori sono infatti visibili in qualisiasi contesto<br />
territoriale, con modalita&#8217; differenti in relazione alle<br />
caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla<br />
orografia, alla densita&#8217; abitativa ed alle condizioni atmosferiche.<br />
L&#8217;alterazione visiva di un impianto eolico e&#8217; dovuta agli<br />
aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di<br />
trasformazione, alle strade appositamente realizzate e<br />
all&#8217;elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che<br />
interrato, metodologia quest&#8217;ultima che comporta potenziali impatti,<br />
per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre.<br />
L&#8217;analisi degli impatti deve essere riferita all&#8217;insieme delle opere<br />
previste per la funzionalita&#8217; dell&#8217;impianto, considerando che buona<br />
parte degli impatti dipende anche dall&#8217;ubicazione e dalla<br />
disposizione delle macchine.<br />
Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici<br />
caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l&#8217;inevitabile<br />
modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della<br />
percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto<br />
dell&#8217;inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della<br />
localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile,<br />
dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree<br />
degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione<br />
di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico. L&#8217;impianto<br />
eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio<br />
,contribuendo al riconoscimento delle sue specificita&#8217; attraverso un<br />
rapporto coerente con il contesto. In questo senso l&#8217;impianto eolico<br />
determinera&#8217; il progetto di un nuovo paesaggio.<br />
Di seguito vengono da un lato forniti criteri e indicazioni per una<br />
corretta analisi finalizzata all&#8217;inserimento nel paesaggio, e<br />
contestualmente vengono indicate possibili misure per la mitigazione<br />
dell&#8217;impatto paesaggistico.<br />
Le indicazioni sono riferite in particolare ai campi eolici e agli<br />
aerogeneratori in quanto costituiscono gli elementi di piu&#8217; incisiva<br />
intrusivita&#8217;.<br />
3.1 Analisi dell&#8217;inserimento nel paesaggio<br />
Un&#8217;analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra<br />
l&#8217;impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante<br />
per l&#8217;attivazione di buone pratiche di progettazione, presupposto<br />
indispensabile per l&#8217;ottimizzazione delle scelte operate.<br />
Le indicazioni metodologiche generali, riportate in corsivo, fornite<br />
dall&#8217;allegato tecnico del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 per la redazione<br />
della Relazione Paesaggistica, obbligatorie nei casi previsti<br />
dall&#8217;art. 146 del D.lgs 42/2004, costituiscono comunque un utile<br />
riferimento per una puntuale analisi di qualsiasi contesto e<br />
paesaggio, alla luce dei principi della Convenzione Europea del<br />
Paesaggio.<br />
Pertanto le analisi del territorio dovranno essere effettuate<br />
attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli<br />
elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle<br />
diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in<br />
relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di<br />
installazione prevista, fatta salva comunque la necessita&#8217;,<br />
successiva al rilascio dell&#8217;autorizzazione, della scala di dettaglio<br />
ai fini delle verifiche di ottemperanza..<br />
Le analisi debbono non solo definire l&#8217;area di visibilita&#8217;<br />
dell&#8217;impianto, ma anche il modo in cui l&#8217;impianto viene percepito<br />
all&#8217;interno del bacino visivo.<br />
Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione<br />
gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di piu&#8217; impianti.<br />
Tali effetti possono derivare dalla co-visibilita&#8217;, dagli effetti<br />
sequenziali o dalla reiterazione.<br />
Si sottolinea l&#8217;importanza fondamentale, quale fonte di conoscenza,<br />
del sopralluogo che consente il rilievo, geometrico e fotografico,<br />
dello stato dei luoghi nei propri aspetti dimensionali, materici e<br />
d&#8217;uso e che permette l&#8217;immediato riscontro delle conoscenze acquisite<br />
a tavolino.<br />
Il sopralluogo rappresenta la prima modalita&#8217; di rapporto con le<br />
caratteristiche proprie dei luoghi oggetto di progetto.<br />
Le scale di analisi dovranno essere riferite a cartografie omogenee<br />
che costituiranno il supporto cartografico di base su cui riportare<br />
gli esiti delle ricognizioni ed indagini e quindi delle analisi<br />
effettuate, indicando in ogni elaborato la nuova realizzazione.<br />
Lo stesso per quanto riguarda l&#8217;indicazione dei punti di presa,<br />
scelti come di seguito indicato, utilizzati per una appropriata ed<br />
esaustiva documentazione fotografica dei luoghi cosi&#8217; come essi si<br />
presentano ante operam e delle simulazioni di come essi si<br />
presenteranno post operam. Si raccomanda l&#8217;utlizzo degli stessi punti<br />
di presa delle immagini in cui saranno effettuate le simulazioni per<br />
una reale valutazione degli effetti sul paesaggio prodotti dalle<br />
trasformazioni previste.<br />
Tutto cio&#8217; premesso l&#8217;analisi dell&#8217;inserimento nel paesaggio dovra&#8217;<br />
quantomeno prevedere:<br />
- analisi dei livelli di tutela<br />
Andranno evidenziati i diversi livelli &#8220;&#8230;operanti nel contesto<br />
paesaggistico e nell&#8217;area di intervento considerata, rilevabili dagli<br />
strumenti di pianificazione paesaggistico, urbanistica e territoriale<br />
e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale;&#8221; fornendo<br />
&#8220;indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della<br />
Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio&#8221;;<br />
- analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse<br />
componenti, naturali ed antropiche<br />
Andranno messe in evidenza &#8220;&#8230; configurazioni e caratteri<br />
geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi,<br />
riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici<br />
(centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti<br />
colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie,<br />
baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centuriazioni,<br />
viabilita&#8217; storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte<br />
caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte<br />
chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del<br />
legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente);<br />
appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti<br />
o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a fine valenza<br />
simbolica&#8221;;<br />
- analisi dell&#8217;evoluzione storica del territorio.<br />
Andranno, percio&#8217;, messi in evidenza: &#8220;&#8230;la tessitura storica, sia<br />
vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico<br />
(urbano e/o extraurbano), l&#8217;integrita&#8217; di relazioni, storiche,<br />
visive, simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti<br />
(rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture<br />
funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione<br />
(principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative,<br />
sia storiche, che simboliche&#8221;;<br />
- analisi dell&#8217;intervisibilita&#8217; dell&#8217;impianto nel paesaggio,<br />
Andra&#8217; analizzata, a seconda delle sue caratteristiche distributive,<br />
di densita&#8217; e di estensione attraverso la &#8220;&#8230; rappresentazione<br />
fotografica dello stato attuale dell&#8217;area d&#8217;intervento e del contesto<br />
paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilita&#8217; e da punti<br />
e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con<br />
completezza le fisionomie fondamentali del territorio. Nel caso di<br />
interventi collocali in punti di particolare visibilita&#8217; (pendio,<br />
lungo mare, lungo fiume, ecc.), andra&#8217; particolarmente curata la<br />
conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle<br />
zone piu&#8217; visibili, documentata con /olografie e andranno studiate<br />
soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico<br />
che nell&#8217;area di intervento&#8221;.<br />
Facendo riferimento alla documentazione prescritta per la citata<br />
Relazione Paesaggistica sono richiesti preferendo dove possibile la<br />
planimetria con scala piu&#8217; bassa:<br />
1. planimetria in scala 1: 5.000 o 1: 10.000 o 1: 25.000 o 1:50.000<br />
con indicati i punti da cui e&#8217; visibile l&#8217;area di intervento;<br />
2. cartografia in scala 1: 5.000 o 1: 10.000 o 1: 25.000 o 1:50.000<br />
che evidenzi le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura<br />
storica del contesto paesaggistico, il rapporto con le<br />
infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali;<br />
3. planimetria in scala 1: 2.000 o 1: 5.000 o 1:10.000 che riveli nel<br />
dettaglio la presenza degli elementi costitutivi del paesaggio<br />
nell&#8217;area di intervento;<br />
4. simulazioni di progetto.<br />
In particolare dovra&#8217; essere curata &#8220;&#8230;La carta dell&#8217;area di<br />
influenza visiva degli impianti proposti; la conoscenza dei caratteri<br />
paesaggistici dei luoghi secondo le indicazioni del precedente punto<br />
2. Il progetto dovra&#8217; mostrare le localizzazioni proposte all&#8217;interno<br />
della cartografia conoscitiva e simulare l&#8217;effetto paesistico, sia<br />
dei singoli impianti che dell&#8217;insieme formato da gruppi di essi,<br />
attraverso la fotografia e lo strumento del rendering, curando in<br />
particolare la rappresentazione dei luoghi piu&#8217; sensibili e la<br />
rappresentazione delle infrastrutture accessorie all&#8217;impianto&#8221;.<br />
L&#8217;analisi dell&#8217;interferenza visiva passa inoltre per i seguenti<br />
punti:<br />
a) definizione del bacino visivo dell&#8217;impianto eolico, cioe&#8217; della<br />
porzione di territorio interessato costituito dall&#8217;insieme dei punti<br />
di vista da cui l&#8217;impianto e&#8217; chiaramente visibile;. Gli elaborati<br />
devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito<br />
evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle<br />
soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovra&#8217; essere riportata su<br />
un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti<br />
utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica<br />
individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di<br />
intervisibilita&#8217; dell&#8217;intervento proposto;<br />
b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e<br />
paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del Decreto legislativo<br />
42/2004, distanti in linea d&#8217;aria non <a href="http://www.forgreenworld.it/it/tag/meno/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con meno">meno</a> di 50 volte l&#8217;altezza<br />
massima del piu&#8217; vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente<br />
l&#8217;interferenza con le nuove strutture;<br />
c) descrizione, rispetto ai punti di vista di cui alle lettere a) e<br />
b), dell&#8217;interferenza visiva dell&#8217;impianto consistente in:<br />
- ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali dai punti<br />
di vista prioritari;<br />
- alterazione del valore panoramico del sito oggetto<br />
dell&#8217;installazione.<br />
Tale descrizione e&#8217; accompagnata da una simulazione delle modifiche<br />
proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering<br />
fotografico che illustri la situazione post operam. Il rendering deve<br />
avere, almeno, i seguenti requisiti:<br />
- essere realizzato su immagini reali ad alta definizione;<br />
- essere realizzato in riferimento a punti di vista significati;<br />
- essere realizzato su immagini realizzate in piena visibilita&#8217;<br />
(assenza di nuvole, nebbia; etc.);<br />
- essere realizzato in riferimento a tutti i beni immobili sottoposti<br />
alla disciplina del D lgs 42/2004 per gli effetti di dichiarazione di<br />
notevole interesse e notevole interesse pubblico.<br />
d) verifica, attraverso sezioni &#8211; skyline sul territorio interessato,<br />
del rapporto tra l&#8217;ingombro dell&#8217;impianto e le altre emergenze<br />
presenti anche al fine di una precisa valutazione del tipo di<br />
interferenza visiva sia dal basso che dall&#8217;alto, con particolare<br />
attenzione allorche&#8217; tale interferenza riguardi le preesistenze che<br />
qualificano e caratterizzano il contesto paesaggistico di<br />
appartenenza.<br />
3.2. Misure di mitigazione<br />
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:<br />
a) Ove possibile, vanno assecondate le geometrie consuete del<br />
territorio quali, ad esempio, una linea di costa o un percorso<br />
esistente In tal modo non si frammentano e dividono disegni<br />
territoriali consolidati;<br />
b) Ove possibile, deve essere considerata la singolarita&#8217; e<br />
diversita&#8217; di ogni paesaggio, evitando di interrompere un&#8217;unita&#8217;<br />
storica riconosciuta;<br />
c) la viabilita&#8217; di servizio non dovra&#8217; essere finita con<br />
pavimentazione stradale bituminosa; ma dovra&#8217; essere resa<br />
transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;<br />
d) potra&#8217; essere previsto l&#8217;interramento dei cavidotti a media e<br />
bassa tensione, propri dell&#8217;impianto e del collegamento alla rete<br />
elettrica;<br />
e) si dovra&#8217; esaminare l&#8217;effetto visivo provocato da un&#8217;alta densita&#8217;<br />
di aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi<br />
eolici adiacenti; tale effetto deve essere in particolare esaminato e<br />
attenuato rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al<br />
pubblico, di cui all&#8217;articolo 136; comma 1, lettera d, del Codice,<br />
distanti in linea d&#8217;aria non meno di 50 volte l&#8217;altezza massima del<br />
piu&#8217; vicino aerogeneratore;<br />
f) utilizzare soluzioni cromatiche neutre e di vernici<br />
antiriflettenti, qualora disponibili;<br />
g) ove necessarie, le segnalazioni per ragioni di sicurezza del volo<br />
a bassa quota, siano limitate, alle macchine piu&#8217; esposte (per<br />
esempio quelle terminali del campo eolico o quelle piu&#8217; in alto); se<br />
cio&#8217; e&#8217; compatibile con le normative in materie di sicurezza;<br />
h) prevedere l&#8217;assenza di cabine di trasformazione a base palo (fatta<br />
eccezione per le cabine di smistamento del parco eolico); utilizzando<br />
tubolari al fine di evitare zone cementate che possono invece essere<br />
sostituite da prato, erba, etc. ;<br />
i) preferire gruppi omogenei di turbine piuttosto che macchine<br />
individuali disseminate sul territorio perche&#8217; piu&#8217; facilmente<br />
percepibili come un insieme nuovo;<br />
j) in aree fortemente urbanizzate, puo&#8217; essere opportuno prendere in<br />
considerazione luoghi in cui sono gia&#8217; presenti grandi infrastrutture<br />
(linee elettriche, autostrade, insediamenti industriali, ecc.) quale<br />
idonea ubicazione del nuovo impianto: la frammistione delle macchine<br />
eoliche ad impianti di altra natura ne limita l&#8217;impatto visivo;<br />
k) la scelta del luogo di ubicazione di un nuovo impianto eolico deve<br />
tener conto anche dell&#8217;eventuale preesistenza di altri impianti<br />
eolici sullo stesso territorio. In questo caso va, infatti, studiato<br />
il rapporto tra macchine vecchie e nuove rispetto alle loro forme,<br />
dimensioni e colori;<br />
l) nella scelta dell&#8217;ubicazione di un impianto considerare,<br />
compatibilmente con i vincoli di carattere tecnico e produttivo; la<br />
distanza da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione da<br />
cui l&#8217;impianto puo&#8217; essere percepito. Al diminuire di tale distanza<br />
e&#8217; certamente maggiore l&#8217;impatto visivo delle macchine eoliche;<br />
m) sarebbe opportuno inserire le macchine in modo da evitare<br />
l&#8217;effetto di eccessivo affollamento da significativi punti visuali;<br />
tale riduzione si puo&#8217; anche ottenere aumentando, a parita&#8217; di<br />
potenza complessiva, la potenza unitaria delle macchine e quindi la<br />
loro dimensione, riducendone contestualmente il numero. Le dimensioni<br />
e la densita&#8217;, dunque, dovranno essere commisurate alla scala<br />
dimensionale del sito;<br />
n) una mitigazione dell&#8217;impatto sul paesaggio puo&#8217; essere ottenuta<br />
con il criterio, di assumere una distanza minima tra le macchine di<br />
5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri<br />
sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;<br />
o) la valutazione degli effetti sul paesaggio di un impianto eolico<br />
deve considerare le variazioni legate alle scelte di colore delle<br />
macchine da installare. Sebbene norme aeronautiche ed esigenze di<br />
mitigazione degli impatti sull&#8217;avifauna pongano dei limiti entro cui<br />
operare, non mancano utili sperimentazioni per un uso del colore che<br />
contribuisca alla creazione di un progetto di paesaggio;<br />
p) ove non sussistano controindicazioni di carattere archeologico<br />
sara&#8217; preferibile interrare le linee elettriche di collegamento alla<br />
RTN e ridurle al minimo numero possibile dove siano presenti piu&#8217;<br />
impianti eolici. La riduzione al minimo di tutte le costruzioni e le<br />
strutture accessorie favorira&#8217; la percezione del parco eolico come<br />
unita&#8217;. E&#8217; importante, infine, pavimentare le strade di servizio con<br />
rivestimenti permeabili.</p>
<p>4. IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI<br />
L&#8217;impatto degli impianti eolici sulla vegetazione e&#8217; riconducibile<br />
unicamente al danneggiamento e/o alla eliminazione diretta di habitat<br />
e specie floristiche.<br />
Sulla fauna (in particolare avifauna e mammiferi chirotteri) sono<br />
possibili, invece, impatti di tipo diretto (ad es. dovuti alla<br />
collisione degli animali con parti dell&#8217;impianto) o indiretto (dovuti<br />
ad es. alla modificazione o perdita di siti alimentari e<br />
riproduttivi)<br />
Agli impatti su flora e fauna possono inoltre essere legate<br />
conseguenze generali sugli ecosistemi.<br />
Queste tipologie di impatti sono presenti sia in fase di costruzione<br />
dell&#8217;impianto eolico, che nella successiva fase di esercizio.<br />
Di seguito vengono indicate, dunque, le informazioni che dovrebbero<br />
essere inserite nello Studio di Impatto Ambientale, qualora previsto,<br />
al fine di valutare tali impatti.<br />
4.1. Analisi dell&#8217;impatto su vegetazione e flora<br />
La descrizione dello stato iniziale dei luoghi dovra&#8217; generalmente<br />
comprendere:<br />
- Analisi vegetazionale e floristica sul sito e sull&#8217;area vasta ed<br />
individuazione degli habitat delle specie di flora di pregio<br />
naturalistico (specie elencate in: normative regionali, Libro Rosso<br />
delle piante d&#8217;Italia, Liste rosse regionali, IUCN, Direttive<br />
comunitarie) ;<br />
Analisi degli impatti<br />
- Devono essere valutate e minimizzate le modifiche che si verificano<br />
su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere (costruzione di<br />
nuove strade di servizio e delle fondazioni per gli aerogeneratori;<br />
interramento della rete elettrica, traffico di veicoli pesanti per il<br />
trasporto di materiali e componenti per la costruzione dell&#8217;impianto,<br />
ecc.).<br />
- Deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato<br />
dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla<br />
costruzione dell&#8217;impianto.<br />
4.2. Analisi dell&#8217;impatto sulla fauna<br />
L&#8217;analisi dello stato iniziale dei luoghi dovra&#8217; generalmente<br />
comprendere:<br />
- Analisi faunistica sulle principali specie presenti nell&#8217;area di<br />
intervento e nell&#8217;area circostante, con particolare riferimento alle<br />
specie di pregio (IUCN, Convenzioni internazionali, Direttive<br />
comunitarie, Liste rosse regionali e nazionali; normative regionali);<br />
- Individuazione cartografica dei Siti Natura 2000, delle aree<br />
naturali protette e delle zone umide, di aree di importanza<br />
faunistica quali siti di riproduzione, rifugio, svernamento e<br />
alimentazione, con particolare riguardo all&#8217;individuazione di siti di<br />
nidificazione e di caccia dei rapaci, corridoi di transito utilizzati<br />
dall&#8217;avifauna migratoria e dei grossi mammiferi; grotte utilizzate da<br />
popolazioni di chirotteri; l&#8217;individuazione deve essere supportata da<br />
effettivi e documentabili studi di settore reperibili presso le<br />
pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, universita&#8217;, ecc.<br />
- Analisi del flusso aerodinamico perturbato al fine di valutare la<br />
possibile interazione con l&#8217;avifauna.<br />
Analisi degli impatti<br />
- Deve essere effettuata l&#8217;analisi degli impatti distintamente sulle<br />
sulle specie piu&#8217; sensibili e su quelle di pregio (in particolare<br />
sull&#8217;avifauna e sui chirotteri); valutando i seguenti fattori:<br />
modificazione dell&#8217;habitat, probabilita&#8217; di decessi per collisione,<br />
variazione della densita&#8217; di popolazione.<br />
4.3. Analisi dell&#8217;impatto sugli ecosistemi<br />
L&#8217;analisi dello stato iniziale dei luoghi dovrebbe generalmente<br />
comprendere:<br />
- L&#8217;individuazione delle principali unita&#8217; ecosistemiche presenti nel<br />
territorio interessato dall&#8217;intervento.<br />
- L&#8217;analisi qualitativa della struttura degli ecosistemi che metta in<br />
evidenza la funzione delle singole unita&#8217; ecosistemiche. Devono<br />
essere descritte le componenti abiotiche e biotiche delle principali<br />
unita&#8217; ecosistemiche, di ciascuna unita&#8217; ecosistemica, e la loro<br />
dinamica con particolare riferimento alla relazione fra i vari<br />
popolamenti faunistici e al ruolo svolto dalle catene alimentari.<br />
Analisi degli impatti<br />
- E&#8217; opportuno valutare i possibili impatti sulle unita&#8217;<br />
ecosistemiche di particolare rilievo (boschi, corsi d&#8217;acqua, zone<br />
umide, praterie primarie, ecc.).<br />
4.4. Misure di mitigazione<br />
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:<br />
a) minimizzazione delle modifiche dell&#8217;habitat in fase di cantiere e<br />
di esercizio;<br />
b) contenimento dei tempi di costruzione;<br />
c) utilizzo ridotto delle nuove strade realizzate a servizio degli<br />
impianti (chiusura al pubblico passaggio ad esclusione dei<br />
proprietari) ed utilizzo esclusivamente per le attivita&#8217; di<br />
manutenzione degli stessi;<br />
d) utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocita&#8217;<br />
di rotazione delle pale e privi di tiranti;<br />
e) ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere<br />
e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate<br />
dall&#8217;opera non piu&#8217; necessarie alla fase di esercizio (piste, aree di<br />
cantiere e di stoccaggio dei materiali). Dove non e&#8217; piu&#8217; possibile<br />
il ripristino, e&#8217; necessario avviare un piano di recupero ambientale<br />
con interventi tesi a favorire la ripresa spontanea della vegetazione<br />
autoctona;<br />
f) Utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da<br />
aumentare la percezione del rischio da parte dell&#8217;avifauna;<br />
g) Inserimento di eventuali interruttori e trasformatori all&#8217;interno<br />
della cabina;<br />
h) Interramento o isolamento per il trasporto dell&#8217;energia su le<br />
linee elettriche a bassa e media tensione, mentre per quelle ad alta<br />
tensione potranno essere previsti spirali o sfere colorate;<br />
i) Durante la fase di cantiere dovranno essere impiegati tutti gli<br />
accorgimenti tecnici possibili per ridurre il piu&#8217; possibile la<br />
dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.</p>
<p>5. GEOMORFOLOGIA E TERRITORIO<br />
5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche<br />
Nel caso in cui l&#8217;impianto sia progettato in un&#8217;area con rete viaria<br />
scarsa o inesistente, oppure la conformazione orografica presenti<br />
forti acclivita&#8217;, devono essere valute e ponderate le diverse opzioni<br />
per la realizzazione di nuove strade o l&#8217;adeguamento di quelle<br />
esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto.<br />
Andra&#8217; valutata con attenzione l&#8217;ubicazione delle torri in<br />
prossimita&#8217; di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o<br />
rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico<br />
(P.A.I.) elaborati dalle competenti Autorita&#8217; di Bacino ai sensi<br />
della legge 183/1989 e successive modificazioni<br />
Andranno valutate le modalita&#8217; di ubicazione degli impianti e delle<br />
opere connesse, in prossimita&#8217; di compluvi e torrenti montani e nei<br />
pressi di morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi.<br />
In ogni caso, le informazioni seguenti andranno generalmente fornite,<br />
con riferimento a un&#8217;area sufficientemente grande da consentire un<br />
corretto inquadramento dell&#8217;intervento:<br />
1. localizzazione delle pale o dei tralicci;<br />
2. la viabilita&#8217; esistente;<br />
3. i tratti di strade esistenti da adeguare;<br />
4. le strade da realizzare;<br />
5. il tracciato del collegamento alla rete elettrica nazionale;<br />
6. la rete elettrica esistente;<br />
7. le cabine da realizzare.<br />
Il progetto preliminare o definitivo delle strade di accesso<br />
all&#8217;impianto deve essere corredato dai profili altimetrici e dalle<br />
sezioni tipo; ove l&#8217;acclivita&#8217; e&#8217; elevata, dovranno essere elaborate<br />
sezioni specifiche da cui risulti possibile evidenziare le<br />
modificazioni che saranno apportate in quella sede. Tali sezioni,<br />
accompagnate da una simulazione fotografica, dovranno essere<br />
riportate nello studio di impatto ambientale.<br />
Il progetto statico, da presentare prima del rilascio finale<br />
dell&#8217;autorizzazione, dovra&#8217; includere:<br />
- le caratteristiche costruttive delle fondazioni in cemento armato<br />
degli aerogeneratori;<br />
- le caratteristiche geotecniche del terreno secondo la relazione<br />
geologica, geotecnica ed idrogeologica ai sensi dell&#8217;articolo 27 del<br />
D.P.R. n. 554/99.<br />
5.2 Analisi della fase di cantiere<br />
Dovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delle<br />
componenti dell&#8217;impianto fino al sito prescelto, privilegiando<br />
l&#8217;utilizzo di strade esistenti ed evitando la realizzazione di<br />
modifiche ai tracciati, compatibilmente con le varianti necessarie al<br />
passaggio dei mezzi pesanti e trasporti speciali.<br />
Dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui<br />
potranno essere scomposti i componenti dell&#8217;impianto ed i relativi<br />
mezzi di trasporto, tra cui saranno tendenzialmente da privilegiare<br />
quelli che consentono un accesso al cantiere con interventi minimali<br />
alla viabilita&#8217; esistente.<br />
Nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto<br />
essi andranno accuratamente individuati, preferendo quelle soluzioni<br />
che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato<br />
l&#8217;impianto.<br />
Dovra&#8217; essere predisposto un sistema di canalizzazione delle acque di<br />
dilavamento delle aree di cantiere che consenta la raccolta delle<br />
acque di qualsiasi origine (meteoriche o provenienti dalle<br />
lavorazioni) per il successivo convogliamento al recettore finale,<br />
previo eventuale trattamento necessario ad assicurare il rispetto<br />
della normativa nazionale e regionale vigente.<br />
E&#8217; opportuno prevedere, al termine dei lavori, una fase di ripristino<br />
morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di<br />
terra, ripristino della viabilita&#8217; pubblica e privata, utilizzata ed<br />
eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.<br />
5.3. Misure di mitigazione<br />
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:<br />
a) minima distanza di ciascun aerogeneratore da unita&#8217; abitative<br />
munite di abitabilita&#8217;, regolarmente censite e stabilmente abitate,<br />
non inferiore ai 200 m;<br />
b) minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati<br />
individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6<br />
volte l&#8217;altezza massima dell&#8217;aerogeneratore;<br />
c) E&#8217; opportuno realizzare il cantiere per occupare la minima<br />
superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata<br />
dall&#8217;impianto e che interessi preferibilmente, ove possibile, aree<br />
degradate da recuperare o comunque suoli gia&#8217; disturbati e alterati;<br />
(questa frase e&#8217; in netto contrasto con quanto detto in precedenza<br />
sul preferire aerogeneratori con taglie maggiori, infatti a maggiore<br />
dimensione delle macchine corrisponde necessariamente un&#8217;area di<br />
antiere maggiore!)<br />
d) utilizzo dei percorsi di accesso presenti se tecnicamente<br />
possibile ed adeguamento dei nuovi eventualmente necessari alle<br />
tipologie esistenti;<br />
e) contenimento dei tempi di costruzione;<br />
f) deve essere posta attenzione alla stabilita&#8217; dei pendii evitando<br />
pendenze in cui si possono innescare fenomeni di erosione. Nel caso<br />
di pendenze superiori al 20% si dovra&#8217; dimostrare che la<br />
realizzazione di impianti eolici non produrra&#8217; ulteriori processi di<br />
erosione e fenomeni di dissesto idrogeologico;<br />
g) gli sbancamenti e i riporti di terreno dovranno essere i piu&#8217;<br />
contenuti possibile;<br />
h) deve essere data preferenza agli elettrodotti di collegamento alla<br />
rete elettrica aerei qualora l&#8217;interramento sia insostenibile da un<br />
punto di vista ambientale, geologico o archeologico.</p>
<p>6. INTERFERENZE SONORE ED ELETTROMAGNETICHE<br />
6.1. Analisi delle sorgenti sonore<br />
Il rumore emesso dagli impianti eolici deriva dalla interazione della<br />
vena fluida con le pale del rotore in movimento e dipende dalla<br />
tecnologia adottata per le pale e dai materiali isolanti utilizzati.<br />
La distanza piu&#8217; opportuna tra i potenziali corpi ricettori ed il<br />
parco eolico dipende dalla topografia locale, dal rumore di fondo<br />
esistente, nonche&#8217; dalla taglia del progetto da realizzare. Anche se<br />
studi hanno dimostrato che a poche centinaia di metri il rumore<br />
emesso dalle turbine eoliche e&#8217; sostanzialmente poco distinguibile<br />
dal rumore di fondo e che all&#8217;aumentare del vento si incrementa anche<br />
il rumore di fondo, mascherando cosi&#8217; quello emesso dalle macchine,<br />
risulta comunque opportuno effettuare rilevamenti fonometrici al fine<br />
di verificare l&#8217;osservanza dei limiti indicati nel D.P.C.M. del<br />
14.11.1997 e il rispetto di quanto previsto dalla zonizzazione<br />
acustica comunale ai sensi della L. 447/95 con particolare<br />
riferimento ai ricettori sensibili..<br />
E&#8217; opportuno eseguire i rilevamenti prima della realizzazione<br />
dell&#8217;impianto per accertare il livello di rumore di fondo e,<br />
successivamente, effettuare una previsione dell&#8217;alterazione del clima<br />
acustico prodotta dall&#8217;impianto, anche al fine di adottare possibili<br />
misure di mitigazione dell&#8217;impatto sonoro, dirette o indirette,<br />
qualora siano riscontrati livelli di rumorosita&#8217; ambientale non<br />
compatibili con la zonizzazione acustica comunale, con particolare<br />
riferimento ai ricettori sensibili.<br />
6.2. Analisi delle interferenze elettromagnetiche ed interferenze<br />
sulle telecomunicazioni<br />
L&#8217;interferenza elettromagnetica causata dagli impianti eolici e&#8217;<br />
molto ridotta nei casi in cui il trasporto dell&#8217;energia prodotta<br />
avviene tramite l&#8217;utilizzo di linee di trasmissione esistenti.<br />
Diverso e&#8217; il caso in cui le linee elettriche siano appositamente<br />
progettate e costruite, per il quale, qualora si trattasse di linee<br />
AT, a completamento dell&#8217;eventuale studio di impatto ambientale,<br />
dovra&#8217; essere allegata una relazione tecnica di calcolo del campo<br />
elettrico e del campo di induzione magnetica (corredata dai<br />
rispettivi diagrammi) che metta in luce il rispetto dei limiti della<br />
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dei relativi decreti attuativi.<br />
In relazione al tratto della centrale in media tensione (MT), la<br />
relazione dovra&#8217; dimostrare il rispetto dei limiti di qualita&#8217; del<br />
campo elettrico e del campo d&#8217;induzione magnetica, indicati dalla<br />
normativa in vigore, presso tutte i punti potenzialmente sensibili<br />
lungo il percorso del cavidotto.<br />
Gli aerogeneratori possono anche essere fonte di interferenza<br />
elettromagnetica a causa della riflessione e della diffusione delle<br />
onde radio che investono la struttura, ovverosia possono influenzare:<br />
le caratteristiche di propagazione delle telecomunicazioni (come<br />
qualsiasi ostacolo) e la forma del segnale ricevuto con eventuale<br />
alterazione dell&#8217;informazione. Dovra&#8217; quindi essere valutata la<br />
possibile interferenza.<br />
6.3. Misure di mitigazione<br />
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:<br />
a) Utilizzo di generatori a bassa velocita&#8217; e con profili alari<br />
ottimizzati per ridurre l&#8217;impatto sonoro;<br />
b) previsione di una adeguata distanza degli aerogeneratori dalla<br />
sorgente del segnale di radioservizio al fine di rendere<br />
l&#8217;interferenza irrilevante;<br />
c) utilizzo, laddove possibile, di linee di trasmissione esistenti;<br />
d) far confluire le linee ad Alta Tensione in un unico elettrodotto<br />
di collegamento, qualora sia tecnicamente possibile e se la distanza<br />
del parco eolico dalla rete di trasmissione nazionale lo consenta;<br />
e) utilizzare; laddove possibile; linee interrate con una profondita&#8217;<br />
minima di 1 m; protette e accessibili nei punti di giunzione ed<br />
opportunamente segnalate;<br />
f) posizionare, dove possibile, il trasformatore all&#8217;interno della<br />
torre.</p>
<p>7. INCIDENTI<br />
7.1. Analisi dei possibili incidenti<br />
E&#8217; opportuno prendere in esame l&#8217;idoneita&#8217; delle caratteristiche<br />
delle macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme<br />
del sito. In tal senso:<br />
- andrebbe fornita opportuna documentazione attestante la<br />
certificazione degli aerogeneratori secondo le norme IEC 61400;<br />
- andrebbe valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso<br />
di rottura accidentale.<br />
Deve essere assicurata la protezione dell&#8217;areogeneratore in caso di<br />
incendio sia in fase di cantiere che di esercizio anche con<br />
l&#8217;utilizzo di dispositivi portatili (estintori).<br />
Andra&#8217; assicurato un adeguato trattamento e smaltimento degli olii<br />
derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (D Lgs. n. 95<br />
del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e<br />
87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati).<br />
7.2. Misure di mitigazione<br />
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:<br />
a) La distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o<br />
nazionale deve essere superiore all&#8217;altezza massima dell&#8217;elica<br />
comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base<br />
della torre.</p>
<p>8. IMPATTI SPECIFICI, NEL CASO DI PARTICOLARI UBICAZIONI<br />
Qualora nelle prossimita&#8217; del sito oggetto dell&#8217;installazione siano<br />
presenti particolari strutture quali aeroporti; apparati di<br />
assistenza alla navigazione aerea, ponti radio di interesse pubblico,<br />
devono essere adottate soluzioni progettuali atte a evitare ogni<br />
interferenza che arrechi pregiudizio al funzionamento delle strutture<br />
stesse.</p>
<p>9. TERMINE DELLA VITA UTILE DELL&#8217;IMPIANTO E DISMISSIONE<br />
Al termine della vita utile dell&#8217;impianto si deve procedere alla<br />
dismissione dello stesso e ripristino del sito in condizioni analoghe<br />
allo stato originario (interventi di riforestazione e afforestazione,<br />
etc.). a tale riguardo il proponente fornira&#8217; garanzia della<br />
effettiva dismissione e del ripristino del sito con le modalita&#8217;<br />
indicata al paragrafo 5.3, lettera g).<br />
Oltre a fornire le suddette garanzie per la reale dismissione degli<br />
impianti, il progetto di ripristino dovra&#8217; documentare il<br />
soddisfacimento dei seguenti criteri:<br />
- annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il<br />
profilo del suolo per almeno 1 m;<br />
- rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli<br />
impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;<br />
- obbligo di comunicazione, a tutti i soggetti pubblici interessati.<br />
Qualora l&#8217;impianto risulti non operativo da piu&#8217; di 12 mesi, ad<br />
eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di<br />
manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovra&#8217;<br />
provvedere alla sua dismissione nel rispetto di quanto stabilito<br />
dall&#8217;articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003.</p>
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