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	<title>Glocaldotcom</title>
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	<description>Solo un altro weblog targato WordPress</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:02:04 +0000</pubDate>
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		<title>LA NUOVA RELAZIONE SULLA GESTIONE</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glocal Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consulenza Societaria]]></category>

		<category><![CDATA[GlocalDotCom]]></category>

		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>

		<category><![CDATA[Società]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il Decreto Legislativo 32/2007 - articolo 1 - è avvenuto il recepimento della parte obbligatoria della Direttiva n. 2003/51/CE che ha ridisegnato la Relazione sulla Gestione delle società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria.
A partire dai bilanci relativi all’esercizio avente inizio successivamente al 12/04/2007 - ovvero dal bilancio chiuso al 31/12/2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il <a href="http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html"><font color="#003466">Decreto Legislativo 32/2007 - articolo 1 -</font></a> è avvenuto il recepimento della parte obbligatoria della Direttiva n. 2003/51/CE che ha ridisegnato la <strong>Relazione sulla Gestione </strong>delle società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria.<a id="more-65"></a><br />
A partire dai bilanci relativi all’esercizio avente inizio successivamente al 12/04/2007 - <em>ovvero dal bilancio chiuso al 31/12/2008 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare</em> - <strong>gli amministratori devono redigere una relazione volta ad evidenziare determinate informazioni sull’attività della gestione posta in essere. </strong><br />
Vediamo nel dettaglio le informazioni minime dalle quali non ci si potrà più esimere:<br />
1) ai sensi del <strong>nuovo articolo 2428 del Codice Civile</strong>, la relazione dovrà fornire <strong>un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente</strong> della gestione dell’azienda sia nei vari settori in cui ha operato sia, in riferimento alle società controllate, alla descrizione e motivazione di costi, ricavi ed investimenti. Pertanto saranno di supporto a tale descrizione le <strong>riclassificazioni di Stato Patrimoniale e Conto Economico</strong> tanto care all’Analisi di bilancio.<br />
2) Nel corso della relazione, in proporzione all’entità ed alla complessità degli affari della società, si dovranno evidenziare gli <strong>indicatori di risultato finanziari </strong>e - se del caso - <strong>quelli non finanziari </strong>nonchè <strong>informazioni attinenti all’ambiente ad al personale</strong>.<br />
Tra gli <strong>indicatori finanziari </strong>si potranno evidenziare:<br />
-) gli indici che rapportano i principali aggregati di Stato Patrimoniale - <em>immobilizzazioni, circolante, capitale porprio e capitale di terzi</em> - con il totale delle attività/passività;<br />
-) il <strong>ROE</strong> - redditività del capitale netto - dato dal rapporto tra il reddito netto ed il patromonio netto;<br />
-) il <strong>ROI</strong> - redditività del capitale investito - dato dal rapporto tra il reddito operativo ed il capitale;<br />
-) il <strong>ROS</strong> - redditività delle vendite - dato dal rapporto tra il reddito operativo ed il totale delle vendite;<br />
-) <strong>l’indice di produttività dei dipendenti</strong> dato dal rapporto tra il fatturato ed il valore aggiunto per dipendente.<br />
Tra gli <strong>indicatori non finanziari</strong> si potranno scegliere quelli che meglio misurano la virtuosità dell’impresa, anche correlandola con le medie di settore di riferimento nell’ambito in cui essa è impegnata. A ciò si possono aggiungere anche indicatori che non si basano esclusivamente su dati di bilancio quali ad esempio:<br />
-) <strong>tempo medio di consegna;</strong><br />
-) <strong>tempo medio di lavorazione;</strong><br />
-) <strong>percenutale di scarto di lavorazione;</strong><br />
-) <strong>fatturato per dipendente.</strong><br />
Riguardo al <strong>personale dipendente </strong>si consiglia di prendere in esame degli indicatori che misurino la capaictà dell’impresa di attirare a sè e/o mantenere il proprio <strong>capitale intellettuale</strong>: tasso di turnover del personale; ore di formazione nel corso dell’esercizio.<br />
Per <strong>tutti questi indicatori</strong>, siano di tipo finanziario, non finanziario o basati su dati extra-contabili, al fine di dare una maggiore trasparenza informativa è opportuno che vengano <strong>sempre confrontati</strong>, quando possibile, con i medesimi indicatori, calcolati sulle <strong>annualità precedenti</strong>.<br />
3) nella relazione della gestione <strong>dovranno essere evidenziati anche altri elementi </strong>che permettano di soddisfare i requisiti della normativa:<br />
-) l’esistenza e l’entità di attività di ricerca e sviluppo;<br />
-) l’esistenza e l’entità di rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti;<br />
-) il numero ed il valor nominale delle azioni proprie e delle azioni/quote delle società controllanti possedute dalla società;<br />
-) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del bilancio;<br />
-) l’evoluzione prevedibile della gestione;<br />
-) elenco delle sedi secondarie della società;<br />
-) nel caso in cui la società utilizzi strumenti finanziari rilevanti dovranno essere indicate le misure adottate per la copertura del rischio; nonché l’esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità, di variazione dei cambi e dei flussi finanziari.<br />
Oltre all’informativa ex. articolo 2428 C.C., nelle relazione sulla gestione si devono anche riportare altre informazioni:<br />
-) ai sensi <strong>dell’articolo 2364 Codice Civile</strong>, i <strong>motivi </strong>che hanno comportato la <strong>convocazione dell’Assemblea nei 180 giorni </strong>dalla chiusura dell’esercizio invece degli ordinari 120;<br />
-) ai sensi <strong>dell’articolo 2391-bis Codice Civile </strong>- <em>per le sole società quotate</em> - le <strong>operazioni effettuate con le parti correlate</strong>;<br />
-) ai sensi <strong>dell’articolo 2497-bis Codice Civile</strong> - <em>per le società soggette a direzione e controllo </em>- i rapporti intercorsi con la società che esercita l’attività di direzione e controllo, nonché l’influenza delle scelte sui risultati dell’impresa;<br />
-) ai sensi <strong>dell’articolo 2497-bis Codice Civile </strong>- <em>per le società sottoposte a direzione e controllo </em>- le decisioni prese dalla società che esercita la direzione ed il controllo e l’influenza di tali decisioni sulla gestione dell’impresa;<br />
-) ai sensi <strong>dell’articolo 2545 Codice Civile</strong> - <em>per le società cooperative</em> - i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico.<br />
Nella relazione sulla gestione, non va dimenticato, che si dovrà sempre fare menzione della redazione e/o dell’aggiornamento del <strong>Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di Privacy - DPS - ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.</strong></p>
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		<item>
		<title>NET-WORKING WORKING ON THE NET</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 06:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glocal Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GlocalDotCom]]></category>

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		<description><![CDATA[Gli studi professionali in Italia stanno attraversando un momento di transizione dovuto ad un&#8217;evoluzione che la metamorfosi continua delle norme e la liberalizzazione del mercato nazionale ed internazionale della consulenza rendono necessaria.
Affrontare questo scenario aprendo i propri studi ad una fitta collaborazione tra professionisti può essere l&#8217;arma vincente.
Nel caso dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili questa esigenza è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi professionali in Italia stanno attraversando un momento di transizione dovuto ad un&#8217;evoluzione che la metamorfosi continua delle norme e la liberalizzazione del mercato nazionale ed internazionale della consulenza rendono necessaria.<br />
Affrontare questo scenario aprendo i propri studi ad una fitta collaborazione tra professionisti può essere l&#8217;arma vincente.<br />
Nel caso dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili questa esigenza è ormai più che conclamata e la trasformazione degli studi segna un tappa fondamentale nell&#8217;evoluzione di questa professione.<br />
100 mila professionsti, dopo la recente fusione, si trovano a dover soddisfare una domanda di servizi resa asfittica dai venti di recessione e dall&#8217;inserimento di <em>players</em> sempre più agguerriti che fanno del prezzo - a scapito della qualità - la propria arma vincente.<br />
Le generazioni che ci hanno preceduto in questa professione non si dovevano confrontare nè con i numeri dei concorrenti - <em>sempre più numerosi</em> - nè dei clienti - <em>sempre più scarsi in termini di qualità ed affidabilità</em>.<br />
Pertanto si svilupparono dei presidi a livello territoriale, veri e propri punti di raccolta in cui pochi professionisti supportati da schiere di amministrative gestivano importanti pacchetti di clienti. Queste organizzazioni ancora esistono e, ad eccezione di quelle che continueranno &#8220;<em>per eredità</em>&#8220; scompariranno solo con il cambio generazionale, in cui un maggior numero di professionisti si troveranno a dividersi una torta sempre più esigua.<br />
La &#8220;<em>guerra dei poveri</em>&#8221; è ciò in cui i nostri antagonisti - <em>società di consulenza, di categoria, altri pseudo-professionisti </em>- sperano al fine di sfaldare una &#8220;<em>classe professionale</em>&#8221; che in Italia conta ancora troppo poco rispetto al ruolo chiave che <strong>dovrebbe ricoprire</strong>.<br />
L&#8217;occasione è però di quelle da non perdere, ovvero cercare di stringere contatti tra i colleghi tramite la formazione di network professionali e territoriali, che permettano di aggregare numerosi professionisti sotto un&#8217;unica insegna -  <em>senza per questo perdere la proria individualità</em> -  e che siano in grado di contrastare soggetti decisamente più grandi come le già citate società di consulenza o società di categoria.</p>
<p>Da questa unione virtuale, favorita dalla possibilità di utilizzare la rete come terreno neutro di condivisione e di confronto, dovranno scaturire operazioni volte a sfruttare economie di scala, condivisione del sapere professionale che vada anche oltre a quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili, soddisfazione a 360° della clientela, senza perdere la paternità delle prestazioni del singolo professionista ed il rapporto di fiducia con il cliente.</p>
<p>Gli scenari da sviluppare sono svariati e le strade da percorrere anche: a partire dall&#8217;accorpamento in un&#8217;unica struttura di tutte quegli adempimenti che incidono più sui costi che sui ricavi - <em>pratiche telematiche senza valore aggiunto</em> - all&#8217;acquisto di gruppo delle attrezzature di base presenti in tutti gli studi - <em>PC, fotocopiatrice, mobli e arredi, cancelleria</em> - supporto ed apertura ai colleghi più giovani in un&#8217;ottica di investimento piuttosto che di affossamento.</p>
<p>Il percorso è molto lungo perchè spesso si preferisce rimanere tricerati nel porprio orticello di &#8220;privilegiati&#8221;, ma ben presto questi privilegi potrebbero venire trasferiti ad altri soggetti che hanno già capito come un&#8217;offerta competitiva e buone economie di scala portino frutti in un campo che giorno per giorno viene intenzionalmente svilito nei suoi contenuti professionali.</p>
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		<item>
		<title>LA PREVISIONE DEL RISCHIO NON HA REGOLE - DIAMONE ALMENO UNA!</title>
		<link>http://www.glocaldotcom.com/la-previsione-del-rischio-non-ha-regole-diamone-almeno-una/</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 06:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glocal Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GlocalDotCom]]></category>

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		<description><![CDATA[La crisi finanziaria di questi giorni ha dimostrato che il RISCHIO non può essere previsto, neanche dai suoi controllori massimi - Società di rating - e che pertanto il rendimento ad esso correlato spesso è inferiore alle aspettative di chi su questo rischio ha investito dei soldi.
Con il &#8220;senno di poi&#8221; tutti sanno fare trading finanziario, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi finanziaria di questi giorni ha dimostrato che il <strong>RISCHIO</strong> non può essere previsto, neanche dai suoi controllori massimi - <em>Società di rating</em> - e che pertanto il rendimento ad esso correlato spesso è inferiore alle aspettative di chi su questo rischio ha investito dei soldi.<br />
Con il &#8220;<em>senno di poi</em>&#8221; tutti sanno fare trading finanziario, ma purtroppo il &#8220;<em>senno di poi</em>&#8221; in Borsa non ha mai premiato nessuno. Il fatto più inquietante è che l&#8217;aver liberalizzato l&#8217;accesso al trading ha completamente sconvolto le regole di comportamento sui mercati ed ora anche i professionisti del settore si trovano spiazzati di fronte a movimenti del tutto fuori controllo ad opera di tanti micro-investitori che con un PC, una connessione ad internet e tanto tempo a disposizione spesso sconvolgono gli scenari di investimento.<br />
In Italia le prime sorprese si videro con la quotazione delle società calcistiche le cui azioni oscillavano in base ai risultati della domenica, e ci fu più di un personaggio del calcio e non che fece grandi affari grazie a queste anomalie.</p>
<p>Poi fu il periodo della &#8220;bolla&#8221; e dei guadagni facili in pochi giorni, almeno per chi sapeva accontentarsi.</p>
<p>Negli ultimi tempi, Parmalat, Bond Argentini e la crisi attuale ci stanno presentando il conto, facendo venire a galla una regole imprescindibile:</p>
<p><strong>IL RISULTATO DI UN INVESTIMENTO E&#8217; DIRETTAMENTE CORRELATO ALLA PROFESSIONALITA&#8217; DI CHI LO ESEGUE.</strong></p>
<p>E&#8217; compito di chi regolamenta i mercati quello di porre maggiore attenzione sulle professionalità e sulle reali capacità di chi si occupa di settori così delicati come quello finanziario.</p>
<p>Chi scrive non è un professionista del settore, ma un semplice cliente che quando si reca in banca per effettuare un investimento in obbligazioni, azioni o fondi di altro genere, vorrebbe avere davanti a sè un professionista e non un commesso che deve spingere determinati prodotti, rispetto ad altri, per smaltire le &#8220;<em>rimanenze di magazzino</em>&#8220;.</p>
<p>Cosa succederebbe se in farmacia ci venisse venduto un farmaco diverso da quello che ci serve per guarire, tanto perchè è in negozio, oppure ci venisse taciuto il reale stato di salute di un famigliare per non allarmare chi ci sta intorno???</p>
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		</item>
		<item>
		<title>CHE TU SIA OXFORD O CAMBDRIGE L’IMPORTANTE E’ REMARE NELLA STESSA DIREZIONE</title>
		<link>http://www.glocaldotcom.com/che-tu-sia-oxford-o-cambdrige-limportante-e-remare-nella-stessa-direzione/</link>
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		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glocal Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consulenza Aziendale]]></category>

		<category><![CDATA[GlocalDotCom]]></category>

		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>

		<category><![CDATA[Società]]></category>

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		<description><![CDATA[All&#8217;interno du un&#8217;azienda strutturata diventa fondamentale la formazione del team al fine di non disperdere inutilmente gli sforzi dovuti ad un cattivo assortimento dei singoli elementi.
Per evitare ciò è opportuno che il team-leader sia in grado, non solo di identificare gli elementi migliori per il proprio team, ma di saperli posizionare all&#8217;interno della squadra per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All&#8217;interno du un&#8217;azienda strutturata diventa fondamentale la formazione del team al fine di non disperdere inutilmente gli sforzi dovuti ad un cattivo assortimento dei singoli elementi.<br />
Per evitare ciò è opportuno che il team-leader sia in grado, non solo di identificare gli elementi migliori per il proprio team, ma di saperli posizionare all&#8217;interno della squadra per ottenere il massimo beneficio.</p>
<p>Sarà sufficiente ispirarsi alla famosissima sfida che si tiene ormai ogni anno - da 180 anni - tra le prestigiose università di Oxford e Cambrdige; dove i team-leaders di entrambe le squadre si trovano per parecchi mesi a lavorare alla formazione di un equipaggio da cui ottenere il massimo risultato, ovvero la vittoria finale.<br />
La difficoltà maggiore non è quella di individuare i migliori atleti da impiegare in gara, ma piuttosto saperli posizionare all&#8217;interno della barca al fine di ottenere il massimo risultato generato dalla sommatoria dei singoli sforzi.<br />
Così si passa dalla fisica alla strategia verificando come il risultato della somma della forza dei singoli sia inferiore al risultato della forza del gruppo.<br />
Per poter ottenere il migliore risultato occorre però fissare alcune regole:<br />
1) il team-leader deve salire sulla barca e dettare i colpi controllando gli avversari e supportando il proprio equipaggio impegnato nel massimo sforzo;<br />
2) tutto l&#8217;equipaggio deve remare nella stessa direzione, all&#8217;unisono.<br />
3) ogni membro dell&#8217;equipaggio deve mantenere la propria posizione ed avere massima fiducia nei compagni;<br />
4) il risultato finale è merito dell&#8217;equipaggio e non del singolo atleta.<br />
Una squadra pronta alla competizione non si organizza in poco tempo, ma è frutto di ripetuti tentativi. E&#8217; compito del team-leader provare diversi assortimenti del team facendo ruotare i membri dell&#8217;equipaggio in diverse posizioni e testando con quale assortimento sia in grado di ottenere i massimi risultati.<br />
Lo stesso team-leader deve essere al servizio della squadra e capire quando è il momento di passare dal timone ai remi al fine di ottenere il massimo risultato.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>ELENCHI CLIENTI E FORNITORI 2008: ESONERO PER CHI NON AVEVA L’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE NEL 2007</title>
		<link>http://www.glocaldotcom.com/elenchi-clienti-e-fornitori-2008-esonero-per-chi-non-aveva-lobbligo-di-registrazione-delle-fatture-nel-2007/</link>
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		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 09:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glocal Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>

		<category><![CDATA[Associazioni]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>

		<category><![CDATA[GlocalDotCom]]></category>

		<category><![CDATA[IVA]]></category>

		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>

		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Come sempre in estremis, l&#8217;Agenzia delle Entrate si pronuncia sugli elenchi Clienti Fornitori 2008 - relativi ai documenti contabili 2007 - , quando ormai siamo prossimi alla scadenza, fissata e non prorogata per il 29 Aprile 2008.
Ancora una volta vengono premiati i ritardatari, ovvero chi per un motivo o per l&#8217;altro si trova ancora oggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come sempre in estremis, l&#8217;Agenzia delle Entrate si pronuncia sugli elenchi Clienti Fornitori 2008 - <em>relativi ai documenti contabili 2007</em> - , quando ormai siamo prossimi alla scadenza, fissata e non prorogata per il 29 Aprile 2008.<br />
Ancora una volta vengono premiati i ritardatari, ovvero chi per un motivo o per l&#8217;altro si trova ancora oggi a non aver inviato gli Elenchi.</p>
<p><a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebab3507bdb424c/ris171.pdf">La Risoluzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate 23/04/2008 n. 171/E</a> conferma l&#8217;esclusione dagli elenchi Clienti/Fornitori - <em>relativi al 2007</em> - per tutti quei soggetti che &#8220;<em>non sono tenuti a registrare le fatture attive e passive</em>&#8220;.<br />
Tra questi soggetti rientrano le seguenti tipologie:<br />
-) tutti i soggetti che si avvalgono del regime forfetario ex Legge n.398/91: associazioni sportive dilettantistiche; associazioni senza fine di lucro e pro-loco; società sportive dilettantistiche ancorché costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro; associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute e senza fini di lucro;<br />
-) i soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative di cui all&#8217;articolo 13, L. 388/2000;<br />
-) i produttori agricoli in regime di esonero che, ai sensi dell&#8217;articolo 34, comma 6, DPR 633/72, non sono tenuti agli obblighi documentali e contabili, nonostante debbano comunque numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.<br />
Va osservato che tale semplificazione - <em>esclusione </em>- è limitata solamente per gli anni 2006 e 2007 pertanto bisognerà aspettare la scadenza del prossimo anno per scoprire se gli elenchi Clienti/Fornitori saranno ancora obbligatori e con che termini.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Aprile mese ricco di scadenze fiscali</title>
		<link>http://www.glocaldotcom.com/aprile-mese-ricco-di-scadenze-fiscali/</link>
		<comments>http://www.glocaldotcom.com/aprile-mese-ricco-di-scadenze-fiscali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glocal Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glocaldotcom.com/aprile-mese-ricco-di-scadenze-fiscali/</guid>
		<description><![CDATA[Il mese di Aprile da il via ai mesi caldi delle scadenze fiscali, è tempo di conteggi e scadenze per le aziende italiane, gli ultimi giorni di aprile sono caratterizzati da numerosi adempimenti a carico di contribuenti, imprese e professionisti, ma vediamo di fornire un riepilogo delle principali scadenze fiscali.
Ma vediamo nel dettaglio a cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.glocaldotcom.com/wp-content/uploads/2008/03/fisco.jpg' alt='PEX - Partecipation Exemption' />Il mese di Aprile da il via ai mesi caldi delle <strong>scadenze fiscali</strong>, è tempo di conteggi e scadenze per le aziende italiane, gli ultimi giorni di aprile sono caratterizzati da numerosi <strong>adempimenti</strong> a carico di contribuenti, imprese e professionisti, ma vediamo di fornire un riepilogo delle principali <strong>scadenze fiscali</strong>.</p>
<p>Ma vediamo nel dettaglio a cosa andiamo incontro e cosa non ci dobbiamo assolutamente dimenticare.</p>
<p>Come riporta il sito PMI.it che è la fonte dell&#8217;articolo ecco le scadenze in arrivo:</p>
<p>1. Dalle ore 10 del <strong>28 aprile</strong> si potrà presentare l&#8217;istanza sul <strong>bonus sicurezza/transazioni web</strong> - in via telematica presso l&#8217;Agenzia delle Entrate - per godere del credito d&#8217;imposta (fino a 3mila euro) per l&#8217;installazione di impianti di sicurezza o strumenti di pagamento tramite moneta elettronica.</p>
<p>2. È stato reintrodotto lo scorso anno - dopo 12 anni di sospensione - e scadrà martedì <strong>29 aprile</strong> l&#8217;obbligo di presentare via web all&#8217;Agenzia delle Entrate l&#8217;<strong>elenco clienti e fornitori</strong> relativi alle operazioni effettuate nel 2007. Ad essere interessati sono tutti i <strong>soggetti Iva</strong> che hanno effettuato operazioni attive o passive certificate da fattura.</p>
<p>3. Sempre il <strong>29 aprile</strong> scadono gli adempimenti di <strong>bilancio per le società di capitali</strong>: nelle Spa e nelle società in accomandita per azioni, deve essere convocata l&#8217;assemblea per l&#8217;approvazione del bilancio. Per quanto concerne le Srl, l&#8217;adempimento riguarda la presentazione del bilancio ai soci.</p>
<p>4. Il <strong>30 aprile</strong> sarà invece l&#8217;ultimo giorno per:</p>
<ul>
<li>presentare il <strong>modello 730</strong>;</li>
<li>chiedere il rimborso o la compensazione del <strong>credito Iva trimestrale</strong>;</li>
<li>presentare all&#8217;amministrazione finanziaria la richiesta di disapplicazione della disciplina dettata per le società non operative e avere l&#8217;esito in tempo per il versamento di <strong>Unico 2008</strong>;</li>
<li>richiedere l’&#8217;<strong><a target="_blank" href="http://www.pmi.it/leggi-e-norme/news/2574/immobili-e-imprese-ecco-la-circolare.html" title="estromissione dell'immobile">estromissione degli immobili strumentali</a></strong> nella dichiarazione dei redditi;</li>
<li>presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (inviando il <strong>Mud</strong> al Catasto rifiuti);</li>
<li>presentare gli <strong>elenchi Intrastat</strong> relativi alle operazioni intracomunitarie realizzate nel primo trimestre.</li>
</ul>
<p>Ricordiamo infine che dal 30 di aprile entreranno in vigore i <strong>nuovi limiti</strong> imposti alla circolazione dei mezzi di pagamento: non si potranno più accettare pagamenti contanti da 5mila euro in su e ci sarà il vincolo di <em>non trasferibilità</em> per gli assegni (pagando un&#8217;imposta di bollo di 1,5 eurosi potranno ottenere quelli liberi).</p>
<p><em>Fonte notizia PMI.it</em></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Immobili - Obbligo del certificato di agibilita’</title>
		<link>http://www.glocaldotcom.com/immobili-obbligo-del-certificato-di-agibilita/</link>
		<comments>http://www.glocaldotcom.com/immobili-obbligo-del-certificato-di-agibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 06:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glocal Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>

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		<description><![CDATA[Il DM 37/2008, impone che dal 27/03/2008 tutti i contratti di acquisto, vendita o locazione di immobili ad uso abitativo, commerciale, per ufficio o casa per vacanze, siano muniti di adeguata documentazione che certifichi la regolarità degli impianti relativi all’immobile oggetto del contratto.
Ma vediamo meglio di cosa si tratta.
Tale adempimento comporta e comporterà l’aumento dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.glocaldotcom.com/wp-content/uploads/2008/04/case_immobili.jpg" alt="Immobili - Obbligo certificato agibilita’" />Il <em>DM 37/2008</em>, impone che <em>dal 27/03/2008</em> tutti i contratti di acquisto, vendita o locazione di immobili ad uso abitativo, commerciale, per ufficio o casa per vacanze, siano muniti di adeguata <strong>documentazione che certifichi la regolarità degli impianti relativi all’immobile</strong> oggetto del contratto.</p>
<p>Ma vediamo meglio di cosa si tratta.</p>
<p>Tale adempimento comporta e comporterà l’aumento dei costi di tali operazioni a causa degli oneri relativi alla <strong>certificazione degli impianti</strong> che diventa <strong>obbligatoria</strong> non solo <strong>nella compravendita</strong>, ma altrettanto <strong>in caso di locazione</strong>.</p>
<p>Una misera attenuante per i venditori è la possibilità di fissare precise clausole contrattuali per trasferire l’onere della messa in sicurezza degli impianti sull’acquirente; mentre questa possibilità pare preclusa, al locatore, dalla lettura dell’art. 1575 del Codice Civile che vincola la possibilità di locare un immobile al fatto che sia in “buono stato di manutenzione“.</p>
<p>Pertanto già dal 27/03/2008 uno dei vincoli al contratto di affitto è la presenza degli attestati di conformità e/o rispondenza degli impianti, che secondo una nota del Ministero dello Sviluppo del 26/03/2008 non devono essere ncessariamente prodotti dal proprietario al momento del contratto - anche se questa nota appare un po’ in contraddizione con lo spirito del DM e sembra più una pezza messa in estremis per non ingessare il mercato delle locazioni immobiliari.</p>
<p>Infine si è specificato che:</p>
<ul>
<li>per gli impianti realizzati in data anteriore al 13/03/1990 - data di entrata in vigore della L. 46/90 - ai fini della regolarità, sono necessari l’interruttore differenziale e la messa a terra;</li>
<li>per gli impianti realizzati dopo il 13/03/1990 è necessaria la dichiarazione di conformità a firma di un’impresa abilitata.</li>
</ul>
<p>Altro dettaglio non trascurabile è il fatto che la regolarità degli impianti deve essere fatta riferendosi al momento in cui l’impianto è stato realizzato; questo sarà un vantaggio dal 27/03/2008, ma sicuramente darà adito a differenti interpretazioni per gli impianti eseguiti anteriormente.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Approvati nuovi studi di settore 2008</title>
		<link>http://www.glocaldotcom.com/approvati-nuovi-studi-di-settore-2008/</link>
		<comments>http://www.glocaldotcom.com/approvati-nuovi-studi-di-settore-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 05:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glocal Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>

		<category><![CDATA[Enti Pubblici]]></category>

		<category><![CDATA[Studi di settore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glocaldotcom.com/approvati-nuovi-studi-di-settore-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18/03/2008, pubblicato sul sito dell’Agenzia il 02/04/2008, conferma l’avvenuta approvazione di 206 Modelli per gli Studi di Settore applicabili per il periodo d’imposta 2007 (UNICO 2008).
Ma vediamo nel dettaglio l&#8217;argomento dei nuovi studi di settore.
La novità più importante è la presenza di INDICATORI DI COERENZA, ai sensi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.glocaldotcom.com/wp-content/uploads/2008/03/agenziaentrate.gif" alt="Agenzia delle Entrate" />Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18/03/2008, <a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb99a500eb27742/provv_approvazione_modelli_sds2007.pdf">pubblicato sul sito dell’Agenzia il 02/04/2008</a>, conferma l’avvenuta approvazione di 206 Modelli per gli Studi di Settore applicabili per il periodo d’imposta 2007 (UNICO 2008).</p>
<p>Ma vediamo nel dettaglio l&#8217;argomento dei nuovi studi di settore.</p>
<p>La novità più importante è la presenza di <strong>INDICATORI DI COERENZA</strong>, ai sensi <a href="http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html">dell’articolo 1, c. 13 L. 244/2007</a>, applicabili ai 68 studi di settore oggetto di revisione per il periodo d’imposta 2007.</p>
<p>Ci troveremo a dover gestire Studi per i quali si applicano gli <strong>INDICI DI NORMALITA’ ECONOMICA</strong> e Studi per i quali valgono gli <strong>INDICATORI DI COERENZA</strong>, con ripercussioni ai fini dell’ADEGUAMENTO:</p>
<ul>
<li>per gli studi con INDICI DI NORMALITA’ ECONOMICA, si applicano le disposizioni del DM 04/07/2007, pertanto l’adeguamento potrà essere fatto al maggior valore tra il VALORE PUNTUALE - senza il valore degli indicatori - e il VALORE MINIMO - tenedo conto degli indicatori;</li>
<li>per gli studi con INDICATORI DI COERENZA l’adeguamento verrà fatto prendendo in considerazione solamente il VALORE PUNTUALE.</li>
</ul>
<p>Rimangono immutate le <strong>CAUSE DI ESCLUSIONE</strong>, ma per effetto della L. 296/2006 i soggetti che hanno periodo d’imposta diverso da 12 mesi possono fruire della causa di esclusione solo se applicano i PARAMETRI.</p>
<p>Infine spariscono gli <strong>studi SPERIMENTALI</strong> e vengono <strong>ridotti a 4 quelli MONITORATI</strong>.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Spese farmaceutiche, senza scontrino parlante serve l’autocertificazione del contribuente</title>
		<link>http://www.glocaldotcom.com/spese-farmaceutiche-senza-scontrino-parlante-serve-lautocertificazione-del-contribuente/</link>
		<comments>http://www.glocaldotcom.com/spese-farmaceutiche-senza-scontrino-parlante-serve-lautocertificazione-del-contribuente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 16:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glocal Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>

		<category><![CDATA[Detrazioni]]></category>

		<category><![CDATA[IRPEF]]></category>

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		<description><![CDATA[
Spese farmaceutiche, senza lo scontrino parlante serve l&#8217;autocertificazione del contribuente per poter effettuare la detrazione Irpef.
E quanto riporta l&#8217;Agenzia dell&#8217;Entrate nella circolare n. 30/E, firmata dal direttore Massimo Romano, che apporta quindi nuovi chiarimenti sulla documentazione necessaria per portare in detrazione o deduzione le spese farmaceutiche effettuate nel periodo dal primo luglio al 31 dicembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.glocaldotcom.com/wp-content/uploads/2008/03/farmaci.jpg" alt="Farmaci e scontrino parlante" /><br />
<strong>Spese farmaceutiche</strong>, senza lo scontrino parlante serve l&#8217;autocertificazione del contribuente per poter effettuare la detrazione Irpef.</p>
<p>E quanto riporta l&#8217;<strong>Agenzia dell&#8217;Entrate</strong> nella <a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb93fb0f6179994/circ%2030e%20del%2028%20marzo%202008.pdf">circolare n. 30/E</a>, firmata dal direttore Massimo Romano, che apporta quindi nuovi chiarimenti sulla documentazione necessaria per portare in detrazione o deduzione le spese farmaceutiche effettuate nel periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2007.</p>
<p>Stando a quanto dice la circolare n.30 dell&#8217;Agenzia delle Entrate, le spese farmaceutiche effettuate in tal periodo potranno essere certificate ai fini della deduzione o detrazione Irpef anche tramite scontrino non parlante o incompleto, a patto che il contribuente lo integri indicando su un foglio a parte il codice fiscale dell&#8217;acquirente nonché la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.</p>
<p>Un provvedimento atto quindi a favorire i contribuenti, quello intrapreso dall&#8217;Agenzia delle Entrare, che pur non essendo in possesso di idonea documentazione potranno usufruire ugualmente del beneficio dello sconto Irpef, contemporaneamente ha risolto il problema determinato dalle difficoltà incontrate in sede di prima applicazione della norma che ha introdotto lo scontrino parlante.</p>
<p>Sempre contenuto nella circolare n.30/E l&#8217;Agenzia delle Entrate ha affermato che per la certificazione delle spese sanitarie effettuate a partire dal primo gennaio 2008 sarà indispensabile avere idonea documentazione consistente nella fattura o nello scontrino parlante.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Assegni bancari e circolari dal 30 Aprile 2008 cambiano le regole</title>
		<link>http://www.glocaldotcom.com/assegni-bancari-e-circolari-dal-30-aprile-2008-cambiano-le-regole/</link>
		<comments>http://www.glocaldotcom.com/assegni-bancari-e-circolari-dal-30-aprile-2008-cambiano-le-regole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 18:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glocal Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banca]]></category>

		<category><![CDATA[assegni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glocaldotcom.com/assegni-bancari-e-circolari-dal-30-aprile-2008-cambiano-le-regole/</guid>
		<description><![CDATA[L’art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 ha introdotto importanti novità in materia di assegni, che entreranno in vigore il 30 aprile 2008.
Dall&#8217;importo massimo consentito per i pagamenti in contante alle modalità di compilazione sono tante le novità che entreranno in vigore il 30 aprile nell&#8217;uso degli assegni. Lo rende noto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.glocaldotcom.com/wp-content/uploads/2008/03/assegni_bancari_circolari.jpg" alt="Assegni bancari e circolari" /><a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebe054089a2ef8c/circ%20%2018e%20del%2007032008.pdf">L’art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007</a> ha introdotto importanti novità in materia di assegni, che entreranno <strong>in vigore il 30 aprile 2008</strong>.</p>
<p>Dall&#8217;importo massimo consentito per i pagamenti in contante alle modalità di compilazione sono tante le novità che entreranno in vigore il 30 aprile nell&#8217;uso degli assegni. Lo rende noto l&#8217;Abi che diffonde tutte le nuove regole che riguarderanno milioni di cittadini italiani. Previste anche sanzioni per chi farà un uso non corretto degli assegni.</p>
<p>Ma vediamo nel dettaglio quali sono i cambiamenti effetuati su assegni bancari e circolari ai quali ci dovremmo adeguare entro il 30 Aprile 2008.</p>
<blockquote><p>&#8220;Le novità in arrivo - ha detto Giuseppe Zadra, Direttore generale - devono farci sentire tutti più sicuri e moderni. Capire cosa cambia è importante per sapere cosa fare ed è per questo che oggi presentiamo la guida sugli assegni, un piccolo opuscolo informativo che sarà presto disponibile per tutti i clienti presso gli sportelli&#8221;.</p></blockquote>
<p>- Banche e Poste Italiane SpA devono rilasciare moduli di <strong>assegni bancari e postali già muniti</strong> della <strong>clausola &#8220;non trasferibile&#8221;</strong>. Il cliente può, comunque, richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali &#8220;liberi&#8221;, pagando la somma di €1,50 per ciascun modulo a titolo di imposta di bollo;</p>
<p>- Gli assegni bancari e postali di importo <strong>pari o superiore a € 5.000</strong> devono essere emessi con la clausola <strong>&#8220;non trasferibile&#8221;</strong> e con l’indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario;</p>
<p>- Gli assegni bancari e postali <strong>emessi all’ordine del traente</strong> (e cioè gli assegni emessi con le formule &#8220;a me stesso&#8221;, &#8220;a me medesimo&#8221; &#8220;a m.m.&#8221;, ecc.) possono essere <strong>girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.</strong>;</p>
<p>- Gli assegni circolari ed i vaglia cambiari o postali devono essere emessi con la <strong>clausola &#8220;non trasferibile&#8221;</strong> e con l’indicazione del nome o ragione sociale del <strong>beneficiario</strong>;</p>
<p>- Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di assegni circolari e vaglia cambiari o postali di importo <strong>fino a € 4.999,99</strong> senza la clausola &#8220;non trasferibile&#8221;, pagando la somma di € 1,50 per ciascun assegno/vaglia a titolo di imposta di bollo;</p>
<p>- Gli assegni bancari o postali emessi in <strong>forma libera</strong> ovvero gli assegni circolari o vaglia cambiari rilasciati in forma libera devono recare in ogni girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.</p>
<p><strong>Sanzioni in arrivo per chi non rispetterà le nuove regole.</strong><br />
Per coloro che ad esempio non indicheranno la clausola &#8220;non trasferibile&#8221; per assegni con importi pari o superiori a 5.000 euro, si corre il rischio di penali amministrative che possono arrivare dall&#8217;1% al 40% del totale dell&#8217;importo trasferito.</p>
<p>Previste sanzioni anche per chi non regolarizza i propri libretti al portatore entro il termine indicato dalla legge del 30 giugno 2009. In questo caso si va incontro a sanzioni pecuniarie che variano dal 10 al 20 % del saldo del libretto.</p>
<p>Qualora al 30 giugno 2009 il saldo del libretto sia superiore al tetto massimo di 5.000 euro si può incorrere in una sanzione che va dal 20 al 40% del saldo stesso.</p>
<p><!--adsense--></p>
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		</item>
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