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		<title>lexambiente.it</title>
		<description><![CDATA[LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174]]></description>
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			<title>Urbanistica. Inammissibilità della sanatoria per mancanza di autorizzazione sismica preventiva</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-inammissibilita-della-sanatoria-per-mancanza-di-autorizzazione-sismica-preventiva</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Cass. Sez. III n. 13639 del 15 aprile 2026 (CC 12 mar 2026) <br>Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Fortunato<br>Urbanistica. Inammissibilità della sanatoria per mancanza di autorizzazione sismica preventiva</p>
<p style="text-align: justify;">Il requisito della "doppia conformità", necessario per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001, deve ritenersi escluso qualora le opere siano state eseguite in assenza della preventiva autorizzazione sismica. Tale carenza non è sanabile attraverso l'acquisizione postuma dell'autorizzazione, anche se allegata alla domanda di sanatoria, rendendo il manufatto abusivo insanabile sotto il profilo urbanistico ed edilizio. </p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Cassazione Penale</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:00:06 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Stato legittimo dell’immobile e inammissibilità di titoli edilizi impliciti</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-stato-legittimo-dellimmobile-e-inammissibilita-di-titoli-edilizi-impliciti</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. III n. 2443 del 24 marzo 2026<br>Urbanistica. Stato legittimo dell’immobile e inammissibilità di titoli edilizi impliciti</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di repressione degli abusi edilizi, non è configurabile un provvedimento implicito di assenso o sanatoria per il solo fatto che le opere abusive siano state rappresentate graficamente in planimetrie allegate a precedenti istanze o titoli abilitativi riguardanti interventi parziali. Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, lo stato legittimo dell’immobile è esclusivamente quello stabilito dai titoli abilitativi che hanno disciplinato l'edificazione o l'ultimo intervento complessivo, con la conseguenza che la mera "graficizzazione" di un manufatto in elaborati progettuali presentati per finalità diverse non ne determina la legittimazione. Parimenti, il rilascio del certificato di agibilità non sana le irregolarità urbanistiche, essendo tale atto fondato su presupposti igienico-sanitari distinti dalla conformità edilizia. Infine, nell’ipotesi di parziale difformità ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001, l’ordinanza di demolizione deve essere legittimamente indirizzata al responsabile dell’abuso, restando irrilevante, ai fini della validità dell'atto, la successiva perdita della disponibilità del bene o la mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire, adempimento quest'ultimo previsto solo per le diverse fattispecie di cui all'art. 31 del medesimo decreto</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 05:06:01 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione </title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-inammissibilita-del-ricorso-per-difetto-di-legittimazione</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Cass. Sez. III n. 13633 del 15 aprile 2026 (CC 11 mar 2026) <br>Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Puzella<br>Urbanistica. Inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione </p>
<p style="text-align: justify;">In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione di opere abusive, il difetto di legittimazione attiva del terzo — che non risulti proprietario, né titolare di un diritto di abitazione o residente di fatto nell'immobile — costituisce rilievo preliminare ed assorbente rispetto alle censure relative alla sanabilità delle opere o alla proporzionalità della misura. </p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Cassazione Penale</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 06:00:18 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Annullamento del permesso di costruire per difetto di legittimazione e sanzione demolitoria</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-annullamento-del-permesso-di-costruire-per-difetto-di-legittimazione-e-sanzione-demolitoria</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. II n. 2545 del 26 marzo 2026<br>Urbanistica. Annullamento del permesso di costruire per difetto di legittimazione e sanzione demolitoria</p>
<p style="text-align: justify;">Il difetto di legittimazione del richiedente il titolo edilizio, derivante dall’edificazione su suolo (anche parzialmente) di proprietà di terzi, configura un vizio di natura sostanziale che preclude l’applicazione dei rimedi conservativi previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001. Tale norma, di natura eccezionale, limita la possibilità di sanatoria cartolare o di fiscalizzazione dell'abuso esclusivamente ai "vizi delle procedure", ossia a irregolarità formali che non coinvolgono la compatibilità sostanziale dell'opera con il quadro regolamentare o la titolarità del diritto edificatorio. Ne consegue che, una volta annullato il permesso di costruire per carenza di titolo dominicale, l'amministrazione è obbligata a disporre la rimozione forzosa dell'intero immobile, poiché l'abusività sopravvenuta investe il manufatto nella sua interezza e non ammette alternative sanzionatorie parziali o pecuniarie per vizi non procedurali. In questa fattispecie, l'ordinanza di demolizione è un atto vincolato e doveroso, la cui adozione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, essendo la partecipazione del privato già garantita nella fase di autotutela che ha determinato l'invalidità del titolo.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 05:19:04 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Condono edilizio, vincolo paesaggistico e silenzio-rifiuto</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-condono-edilizio-vincolo-paesaggistico-e-silenzio-rifiuto</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Cass. Sez. III n. 13337 del 13 aprile 2026 (CC 26 nov 2025) <br>Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Laraspata<br>Urbanistica. Condono edilizio, vincolo paesaggistico e silenzio-rifiuto</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di condono edilizio, per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta, si configura un silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che l'eventuale concessione rilasciata dal Comune in assenza di tale parere o in presenza di un parere contrario deve ritenersi illegittima. Inoltre, l'onere di provare l'ultimazione dell'opera entro i termini utili per la condonabilità grava sull'imputato, non operando il principio del "favor rei" laddove sia possibile eliminare l'incertezza sulla data di commissione dell'abuso attraverso deduzioni logiche basate sugli accertamenti effettuati.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Cassazione Penale</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:00:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Piano paesaggistico della Campania: tra necessità di tutela e criticità attuative nel governo del territorio</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/dottrina184/urbanistica-piano-paesaggistico-della-campania-tra-necessita-di-tutela-e-criticita-attuative-nel-governo-del-territorio</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Piano paesaggistico della Campania: tra necessità di tutela e criticità attuative nel governo del territorio</p>
<p style="text-align: left;">di Antonio VERDEROSA</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Dottrina</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 05:36:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rifiuti. Natura dell&amp;#039;atto meramente confermativo e criteri di individuazione delle CSC</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-natura-dellatto-meramente-confermativo-e-criteri-di-individuazione-delle-csc</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/rifiuti.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/rifiuti.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. IV n. 2534 del 26 marzo 2026<br>Rifiuti. Natura dell'atto meramente confermativo e criteri di individuazione delle CSC</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di bonifica di siti inquinati, la distinzione tra atto "meramente confermativo" (non autonomamente impugnabile) e "conferma in senso proprio" (impugnabile in quanto contenente una nuova manifestazione di potere) risiede nell'avvenuta riapertura dell'istruttoria e in una rinnovata valutazione degli elementi di fatto e di diritto. L’utilizzo di clausole di stile nel preambolo provvedimentale, quali il termine "considerato", non è di per sé indice di una nuova ponderazione degli interessi, ma costituisce una mera prassi redazionale che non muta la natura dell'atto se il contenuto precettivo si limita a ribadire quanto già stabilito in precedenza. Ai fini della caratterizzazione ambientale, le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) applicabili devono essere individuate sulla base della destinazione urbanistica formale dei suoli risultante dagli strumenti vigenti e dal certificato di destinazione urbanistica (CDU), restando irrilevante l'uso effettivo o storico, ancorché industriale, delle aree classificate come agricole.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Rifiuti</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 05:07:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rifiuti. Gestione rifiuti, crisi di impresa e stato di necessità </title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/cassazione-penale155/rifiuti-gestione-rifiuti-crisi-di-impresa-e-stato-di-necessita</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/rifiuti.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/rifiuti.gif" style="float: left;">Cass. Sez. III n. 12379 del 02 aprile 2026 (UP 17/02/2026) <br>Pres. Aceto Rel. Battistini Ric. Tarabuso<br>Rifiuti. Gestione rifiuti, crisi di impresa e stato di necessità </p>
<p style="text-align: justify;">In tema di gestione dei rifiuti, non configura la causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) la condotta del titolare di un'azienda che violi le prescrizioni dell'autorizzazione, superando i limiti quantitativi di stoccaggio, adducendo una crisi imprenditoriale e la necessità di non interrompere il pubblico servizio di raccolta. L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 è integrato dalla piena consapevolezza di operare in difformità dai titoli autorizzativi. L'eventuale situazione di difficoltà economica non esclude l'elemento soggettivo né giustifica l'illecito, potendo l'agente ricorrere a strumenti legittimi, quali la denuncia della crisi agli organi preposti o la richiesta di deroghe, per gestire correttamente i flussi di rifiuti in esubero ed evitare pericoli per la salute pubblica.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Cassazione Penale</category>
			<category>Rifiuti</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:00:41 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Reati edilizi in zone S.I.C. </title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-reati-edilizi-in-zone-s-i-c</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Cass. Sez. III n. 12412 del 2 aprile 2026 (CC 26 febbraio 2026) <br>Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Spinosa spa + altri<br>Urbanistica. Reati edilizi in zone S.I.C. </p>
<p style="text-align: justify;">Integra il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 l'esecuzione di interventi edilizi in zone individuate come siti di importanza comunitaria (S.I.C.) senza la preventiva valutazione di incidenza (VINCA) prevista dall'art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 357 del 1997.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Cassazione Penale</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:00:34 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Call for abstracts: &quot;Temi e problemi attuali di diritto penale dell’ambiente&quot;</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/stampa308/call-for-abstracts-temi-e-problemi-attuali-di-diritto-penale-dellambiente</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lexambientetrimestrale.it%2Findex.php%2Fit%2F&amp;data=05%7C02%7Cgiulia.mentasti%40unimi.it%7Cc9934eaea38043c9286308de95849599%7C13b55eef70184674a3d7cc0db06d545c%7C0%7C0%7C639112594103602640%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&amp;sdata=Pbw9q4pHxF5aMnNxrrBj6xtnYAJ1GvFk1FNp%2F125EzU%3D&amp;reserved=0" id="OWAcac149bd-0009-b652-1922-fb5acb24cbda" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Original URL:
https://www.lexambientetrimestrale.it/index.php/it/

Click to follow link.">Lexambiente Rivista Trimestrale di diritto penale dell'ambiente </a> e il <a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.diplap.eu%2F&amp;data=05%7C02%7Cgiulia.mentasti%40unimi.it%7Cc9934eaea38043c9286308de95849599%7C13b55eef70184674a3d7cc0db06d545c%7C0%7C0%7C639112594103640700%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&amp;sdata=Rg%2BlvlFPYuCsVCTUBaiJoGX3PyqdT5eZWMBFrmT3stc%3D&amp;reserved=0" id="OWA9234c8e7-d5d9-e8b3-7310-05f68cf5bbf9" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Original URL:
http://www.diplap.eu/

Click to follow link.">Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale</a> bandiscono una <strong>call for abstracts</strong> dal titolo: <em><strong>“Temi e problemi attuali di diritto penale dell’ambiente”.</strong></em></p>
<p>L’iniziativa è rivolta a giovani studiosi e studiose delle materie penalistiche. Gli abstract dovranno essere inviati entro il 20 maggio 2026 all’indirizzo e-mail: <a href="mailto:labdirpen@gmail.com">labdirpen@gmail.com</a>.</p>
<p>Gli autori e le autrici dei contributi selezionati saranno invitati a presentare le proprie relazioni nel corso del convegno che si terrà il 18 settembre 2026 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Stampa</category>
			<category>Ambiente in genere</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:47:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ambiente in genere. Natura innovativa del riesame AIA e onere di motivazione per i limiti produttivi</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/consiglio-di-stato68/ambiente-in-genere-natura-innovativa-del-riesame-aia-e-onere-di-motivazione-per-i-limiti-produttivi</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/ambiente.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/ambiente.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. IV n. 2535 del 26 marzo 2026<br>Ambiente in genere. Natura innovativa del riesame AIA e onere di motivazione per i limiti produttivi</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che sostituisce integralmente i titoli precedenti non costituisce un atto di conferma propria, bensì un nuovo rilascio che azzera la situazione giuridica previgente; pertanto, sussiste l’interesse a impugnare le prescrizioni limitative in esso contenute anche se già presenti in atti anteriori non gravati, poiché l’eventuale annullamento del nuovo atto non determina la reviviscenza di quelli sostituiti. Sotto il profilo sostanziale, sebbene l’autorità ambientale abbia il potere di imporre limiti alla capacità produttiva per la tutela di interessi sensibili (salute e ambiente), l’esercizio di tale discrezionalità deve essere sorretto da una corretta e completa istruttoria. La motivazione del provvedimento deve esplicitare i rilievi tecnici e le indagini di fatto che giustificano specificamente la restrizione della capacità produttiva rispetto a quella massima impiantistica, non potendo tale limitazione essere frutto di meri automatismi o di travisamenti documentali.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Ambiente in genere</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:04:12 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Immanenza dell&amp;#039;abusività edilizia e prosecuzione degli interventi</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-immanenza-dellabusivita-edilizia-e-prosecuzione-degli-interventi</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Cass. Sez. III n. 12730 del 07 aprile 2026 (CC 25 marzo 2026) <br>Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Deiana e altra<br>Urbanistica. Immanenza dell'abusività edilizia e prosecuzione degli interventi</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di reati edilizi, vige il principio di "immanenza" dell'abuso, per cui la connotazione di abusività di un'opera illecita permane sull'immobile in modo persistente e ininterrotto anche dopo la cessazione della permanenza del reato (per ultimazione o interruzione dei lavori). Ne consegue che qualsiasi ulteriore attività edilizia realizzata sulla struttura abusiva, sebbene non ancora legalmente sanata, si traduce in una condotta illecita che integra la "prosecuzione" del precedente abuso, dando vita a un nuovo reato con autonomi termini di prescrizione. Tale principio impedisce di considerare lecitamente le opere successive — anche se astrattamente riconducibili alla manutenzione ordinaria o all'edilizia libera — in quanto esse incidono su un organismo unitario originariamente illegale, coinvolgendo l'intero intervento nell'illegalità. Ai fini della prescrizione e del carico urbanistico, il manufatto va dunque valutato unitariamente, escludendo la possibilità di distinguere tra parti anteriori e successive o di invocare il ne bis in idem per gli interventi di modifica o ampliamento eseguiti su strutture già oggetto di precedenti ordini di demolizione inottemperati.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Cassazione Penale</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:00:23 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Rapporto tra ordine di demolizione e rimessione in pristino</title>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Cass. Sez. III n. 12376 del 2 aprile 2026 (UP 15 gen 2026) <br>Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Langella<br>Urbanistica. Rapporto tra ordine di demolizione e rimessione in pristino</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di reati ambientali e urbanistici, la sanzione amministrativa della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, prevista per il reato paesaggistico, possiede un ambito applicativo più ampio ed efficace rispetto all'ordine di demolizione edilizio. Ne consegue che, qualora permanga la condanna per il reato paesaggistico, la revoca dell'ordine di demolizione è superflua anche in caso di assoluzione dal reato urbanistico, poiché l'effetto ripristinatorio resta assicurato dalla rimessione in pristino, nella quale la demolizione deve ritenersi assorbita o implicitamente ricompresa</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Cassazione Penale</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:00:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Inoppugnabilità del diniego di sanatoria e repressione degli abusi edilizi</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-inoppugnabilita-del-diniego-di-sanatoria-e-repressione-degli-abusi-edilizi</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. III n. 2428 del 23 marzo 2026<br>Urbanistica. Inoppugnabilità del diniego di sanatoria e repressione degli abusi edilizi</p>
<p style="text-align: justify;">Il diniego di sanatoria edilizia non impugnato nei termini acquista carattere di definitività, precludendo la possibilità di rimetterne in discussione i presupposti — quali l’insanabilità o l’incompatibilità paesaggistica — in sede di successiva impugnazione degli ordini di demolizione. La presentazione di una nuova istanza di sanatoria sostanzialmente identica a quella già respinta non genera un nuovo obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione né riapre i termini di impugnazione, configurandosi il successivo diniego come atto meramente confermativo. L’attività di repressione degli abusi edilizi costituisce un atto vincolato che non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, il quale è considerato in re ipsa nel ripristino della legalità, specialmente in presenza di stringenti vincoli paesaggistici</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 05:09:49 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Esecutività dell&amp;#039;ordine di demolizione e continuazione tra reati</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-esecutivita-dellordine-di-demolizione-e-continuazione-tra-reati</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Cass. Sez. III n. 11802 del 30 marzo 2026 (CC 25 feb 2026) <br>Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Marone<br>Urbanistica. Esecutività dell'ordine di demolizione e continuazione tra reati</p>
<p style="text-align: justify;">L'esecutività dell'ordine di demolizione impartito con una sentenza di condanna irrevocabile permane anche qualora il reato cui si riferisce venga posto, sia in fase esecutiva che nel giudizio di merito, in continuazione con un altro fatto criminoso oggetto di successiva condanna. L'istituto della continuazione, finalizzato al temperamento del cumulo materiale delle pene per il principio del favor rei, comporta la mera unificazione delle sanzioni detentive o pecuniarie e non determina la caducazione delle statuizioni accessorie o degli ordini di ripristino dell'assetto urbanistico già definitivi. Inoltre, l'eventuale impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo senza danneggiare porzioni lecite dell'immobile non costituisce legittimo impedimento all'esecuzione, specialmente quando tale situazione sia imputabile alla condotta del condannato che ha realizzato l'opera in aderenza o sopraelevazione. Infine, la sospensione dell'ordine di demolizione in pendenza di istanza di condono è subordinata a una prognosi favorevole sull'esito della stessa e sulla rapidità della conclusione del procedimento amministrativo.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Cassazione Penale</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:00:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Efficacia probatoria del giudicato amministrativo e insanabilità sismica postuma</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-efficacia-probatoria-del-giudicato-amministrativo-e-insanabilita-sismica-postuma</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Cass. Sez. III n. 12734 del 7 aprile 2026 (CC 25 marzo 2026) <br>Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Pubblico Ministero<br>Urbanistica. Efficacia probatoria del giudicato amministrativo e insanabilità sismica postuma</p>
<p style="text-align: justify;">Le sentenze irrevocabili civili e amministrative sono acquisibili nel processo penale ai fini della prova del fatto ex art. 238-bis c.p.p., pur restando prive di efficacia vincolante sulla qualificazione giuridica riservata al giudice penale. In materia edilizia, l'ingiustificata inottemperanza all'ingiunzione di demolizione determina l'acquisizione automatica e gratuita del bene al patrimonio comunale, facendo venir meno la legittimazione del condannato a richiedere titoli in sanatoria. Il requisito della "doppia conformità" di cui all'art. 36 d.P.R. 380/2001 impone il rispetto non solo della disciplina urbanistica, ma dell'intera normativa edilizia e sismica; ne consegue che l'assenza di preventiva autorizzazione sismica rende l'opera insanabile, non essendo ammesso nell'ordinamento l'istituto della sanatoria sismica postuma. In presenza di violazioni urbanistiche, l'ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 prevale sulla disciplina settoriale sismica di cui all'art. 98, impedendo al giudice di impartire prescrizioni di conformazione in alternativa all'abbattimento.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Cassazione Penale</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:00:31 +0200</pubDate>
		</item>
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