<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lexambiente</title>
		<description><![CDATA[LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174]]></description>
		<link>https://www.lexambiente.it/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 09:01:14 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.lexambiente.it/?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>Urbanistica. Il termine di novanta giorni per demolire si sospende con la misura cautelare favorevole e riprende dopo il rigetto definitivo del ricorso</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-il-termine-di-novanta-giorni-per-demolire-si-sospende-con-la-misura-cautelare-favorevole-e-riprende-dopo-il-rigetto-definitivo-del-ricorso.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-il-termine-di-novanta-giorni-per-demolire-si-sospende-con-la-misura-cautelare-favorevole-e-riprende-dopo-il-rigetto-definitivo-del-ricorso.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 7 del 31 luglio 2026  <br>Urbanistica. Il termine di novanta giorni per demolire si sospende con la misura cautelare favorevole e riprende dopo il rigetto definitivo del ricorso</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a decorrere a seguito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario, fatta salva la verifica in concreto della esigibilità dell’esecuzione da parte dell’interessato nel tempo residuo e la sua possibilità di chiedere all’amministrazione l’accertamento di conformità o la fissazione di un ulteriore congruo termine per ottemperare all’ordine.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 05:46:52 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rifiuti. Responsabilità e nesso di causalità nell&amp;#039;abbandono</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-responsabilit%C3%A0-e-nesso-di-causalit%C3%A0-nell-abbandono.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-responsabilit%C3%A0-e-nesso-di-causalit%C3%A0-nell-abbandono.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/rifiuti.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/rifiuti.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. IV n. 5759 del 16 luglio 2026<br>Rifiuti. Responsabilità e nesso di causalità nell'abbandono</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di abbandono di rifiuti (art. 192, d.lgs. n. 152/2006), la responsabilità per la rimozione e lo smaltimento di un’imbarcazione non può essere ascritta a titolo di colpa sulla base della mera "posizione" di concessionario dello specchio acqueo, né può gravare su chi abbia ordinato il trasporto del natante in epoca remota, qualora manchi un nesso di causalità tra tale condotta e il successivo degrado del bene. L'obbligo di rimozione richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) e di una condotta, attiva o omissiva, che abbia efficienza causale nell'abbandono. È illegittimo l'ordine di rimozione fondato su una presunta omessa segnalazione del privato quando l'Amministrazione era già a conoscenza della presenza del bene, avendo finanche concesso la residenza anagrafica a bordo dello stesso, riconoscendone implicitamente l'idoneità all'uso e la legittima collocazione spaziale.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Rifiuti</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 05:43:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. L’approvazione dello schema di convenzione urbanistica nei piani urbanistici attuativi. natura giuridica, procedimento amministrativo, riparto delle competenze e autonomia rispetto al progetto delle opere di urbanizzazione</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/dottrina184/urbanistica-l%E2%80%99approvazione-dello-schema-di-convenzione-urbanistica-nei-piani-urbanistici-attuativi-natura-giuridica%2C-procedimento-amministrativo%2C-riparto-delle-competenze-e-autonomia-rispetto-al-progetto-delle-opere-di-urbanizzazione.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/dottrina184/urbanistica-l%E2%80%99approvazione-dello-schema-di-convenzione-urbanistica-nei-piani-urbanistici-attuativi-natura-giuridica%2C-procedimento-amministrativo%2C-riparto-delle-competenze-e-autonomia-rispetto-al-progetto-delle-opere-di-urbanizzazione.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">L’approvazione dello schema di convenzione urbanistica nei piani urbanistici attuativi. natura giuridica, procedimento amministrativo, riparto delle competenze e autonomia rispetto al progetto delle opere di urbanizzazione</p>
<p style="text-align: left;">di Antonio VERDEROSA</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Dottrina</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 05:12:51 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Limiti di altezza degli edifici, obbligo di piano attuativo e distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/giurisprudenza-amministrativa-tar88/urbanistica-limiti-di-altezza-degli-edifici,-obbligo-di-piano-attuativo-e-distinzione-tra-ristrutturazione-e-nuova-costruzione.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/giurisprudenza-amministrativa-tar88/urbanistica-limiti-di-altezza-degli-edifici,-obbligo-di-piano-attuativo-e-distinzione-tra-ristrutturazione-e-nuova-costruzione.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">T.A.R. Lombardia, Sez. II, n. 4033 del 18 giugno 2026<br>Urbanistica. Limiti di altezza degli edifici, obbligo di piano attuativo e distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione</p>
<p style="text-align: justify;">Il sesto comma dell’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, che impone il piano attuativo per interventi edilizi superiori a 25 metri d’altezza, esprime un principio fondamentale in materia di governo del territorio ed è inderogabile da parte della legislazione regionale o dei regolamenti comunali. L'unica deroga a tale obbligo di pianificazione di dettaglio è limitata all’ipotesi eccezionale di una zona completamente e definitivamente urbanizzata, la quale è esclusa laddove l'Amministrazione attesti discrezionalmente la necessità di potenziare o adeguare le urbanizzazioni esistenti per fare fronte al nuovo carico urbanistico. Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, un intervento che determina la modifica del numero degli edifici e che non presenta elementi di continuità con l'immobile preesistente deve essere qualificato come nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia. (segnalazione di M. GRISANTI)</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Giurisprudenza Amministrativa TAR</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 05:00:59 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sviluppo sostenibile. Fotovoltaico in aree industriali: distinzione tra insediamento e assegnazione e valore del silenzio-assenso</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/sviluppo-sostenibile/consiglio-di-stato62/sviluppo-sostenibile-fotovoltaico-in-aree-industriali-distinzione-tra-insediamento-e-assegnazione-e-valore-del-silenzio-assenso.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/sviluppo-sostenibile/consiglio-di-stato62/sviluppo-sostenibile-fotovoltaico-in-aree-industriali-distinzione-tra-insediamento-e-assegnazione-e-valore-del-silenzio-assenso.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/svilupposost.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/svilupposost.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. IV n. 5785 del 16 luglio 2026<br>Sviluppo sostenibile. Fotovoltaico in aree industriali: distinzione tra insediamento e assegnazione e valore del silenzio-assenso</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di realizzazione di impianti fotovoltaici tramite Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il soggetto che abbia già la disponibilità di aree idonee all'interno di un agglomerato industriale non è tenuto a presentare una domanda di "assegnazione" di suoli, bensì esclusivamente la domanda di "insediamento" per la verifica di conformità del progetto. Qualora l'ente gestore dell'area, pur ritualmente invitato alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 28/2011, non partecipi né esprima dissenso, si perfeziona un silenzio-assenso che non è limitato alla mera compatibilità urbanistica. In virtù della ratio di semplificazione della disciplina sulle fonti rinnovabili, tale assenso si estende a tutti gli atti di competenza dell'ente necessari alla realizzazione dell'intervento, inclusa l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per infrastrutture accessorie come i cavidotti. Infine, costituisce inammissibile motivazione postuma in sede giurisdizionale il rilievo circa la mancata prova della titolarità delle aree, qualora tale contestazione non sia stata formulata nel provvedimento di diniego.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Sviluppo sostenibile</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 05:39:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rifiuti. Requisiti di idoneità della garanzia fideiussoria e revoca dell’autorizzazione rifiuti</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-requisiti-di-idoneit%C3%A0-della-garanzia-fideiussoria-e-revoca-dell%E2%80%99autorizzazione-rifiuti.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-requisiti-di-idoneit%C3%A0-della-garanzia-fideiussoria-e-revoca-dell%E2%80%99autorizzazione-rifiuti.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/rifiuti.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/rifiuti.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. IV n. 5813 del 16 luglio 2026<br>Rifiuti. Requisiti di idoneità della garanzia fideiussoria e revoca dell’autorizzazione rifiuti</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. c), d.lgs. n. 152/2006, è legittima la revoca dell’autorizzazione alla gestione di un impianto di rifiuti qualora il soggetto interessato, a seguito di ripetute diffide e sospensioni, ometta di presentare una garanzia finanziaria idonea e conforme ai criteri stabiliti dall’Amministrazione. La stazione appaltante o l'ente competente può validamente subordinare l'accettazione della fideiussione all'iscrizione della compagnia garante negli Albi IVASS, al fine di assicurarne l’effettiva solvibilità e affidabilità. La mera proposta di un impegno futuro a costituire un pegno su titoli di Stato non integra una garanzia reale già perfezionata, ma una semplice promessa del garante che legittima il potere dell’Amministrazione di valutarne criticamente l’attendibilità. In presenza di condotte dilatorie o della produzione di polizze non confermate dagli emittenti, il provvedimento di revoca risulta immune da censure di sproporzionalità, restando altresì esclusa ogni responsabilità risarcitoria della P.A. per l'assenza di profili di colpa o dolo, essendo l’effetto lesivo imputabile esclusivamente alla negligenza del privato</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Rifiuti</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 05:37:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ambiente in genere. Discrezionalità tecnica nella pianificazione idrogeologica e natura dei vincoli PAI</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/ambiente-in-genere/consiglio-di-stato68/ambiente-in-genere-discrezionalit%C3%A0-tecnica-nella-pianificazione-idrogeologica-e-natura-dei-vincoli-pai.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/ambiente-in-genere/consiglio-di-stato68/ambiente-in-genere-discrezionalit%C3%A0-tecnica-nella-pianificazione-idrogeologica-e-natura-dei-vincoli-pai.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/ambiente.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/ambiente.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. IV n. 5566 del 10 luglio 2026<br>Ambiente in genere. Discrezionalità tecnica nella pianificazione idrogeologica e natura dei vincoli PAI</p>
<p style="text-align: justify;">La valutazione della sussistenza e dell'intensità del rischio idrogeologico, finalizzata alla perimetrazione e classificazione delle aree nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o palese inattendibilità scientifica. L’onere probatorio a carico del ricorrente impone una contestazione specifica del nucleo degli apprezzamenti tecnici mediante i medesimi parametri specialistici usati dall’amministrazione, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di un’opinione dissenziente. Ai fini della revisione del PAI, il verificarsi di nuovi eventi di dissesto costituisce presupposto autonomo e alternativo rispetto agli approfondimenti del quadro conoscitivo ex art. 68, co. 4-bis, d.lgs. n. 152/2006. Infine, i vincoli derivanti dall'attribuzione di classi di rischio idrogeologico hanno natura conformativa e non espropriativa, in quanto non determinano l'ablazione della proprietà ma ne regolano le modalità di godimento a tutela della pubblica incolumità.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Ambiente in genere</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 05:19:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rifiuti. Corresponsabilità del Comune per inquinamento da discarica in gestione a terzi</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-corresponsabilit%C3%A0-del-comune-per-inquinamento-da-discarica-in-gestione-a-terzi.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-corresponsabilit%C3%A0-del-comune-per-inquinamento-da-discarica-in-gestione-a-terzi.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/rifiuti.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/rifiuti.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. IV n. 5475 dell'8 luglio 2026<br>Rifiuti. Corresponsabilità del Comune per inquinamento da discarica in gestione a terzi</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di bonifica di siti inquinati, la responsabilità del Comune per la contaminazione delle acque sotterranee causata da una discarica non è esclusa dall'affidamento della gestione a un soggetto privato tramite concessione. L'ente locale, mantenendo la titolarità delle autorizzazioni ambientali, assume la qualifica di "operatore" ai sensi della direttiva 2004/35/CE, restando obbligato al rispetto delle prescrizioni di tutela e salvaguardia delle matrici ambientali derivanti dal progetto approvato. La responsabilità amministrativa si fonda sul controllo della fonte di inquinamento e sull’omesso esercizio dei doveri di vigilanza, controllo e intervento previsti dalle convenzioni, con particolare riguardo alla corretta gestione del percolato. Ai fini dell’individuazione del responsabile ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006, il nesso di causalità tra l'attività e l'inquinamento va accertato secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", basato su indizi plausibili e presunzioni semplici, differenziandosi dal più rigoroso standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Rifiuti</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 05:12:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rifiuti. Responsabilità ambientale: nesso di causalità e contaminazioni storiche</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-responsabilit%C3%A0-ambientale-nesso-di-causalit%C3%A0-e-contaminazioni-storiche.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-responsabilit%C3%A0-ambientale-nesso-di-causalit%C3%A0-e-contaminazioni-storiche.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/rifiuti.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/rifiuti.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. IV n. 5511 del 9 luglio 2026.<br>Rifiuti. Responsabilità ambientale: nesso di causalità e contaminazioni storiche</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di bonifica di siti inquinati, l'individuazione del responsabile ex art. 244 D.Lgs. n. 152/2006 si fonda sul principio "chi inquina paga" e richiede l'accertamento del nesso di causalità tra l'attività (anche omissiva) e il danno ambientale secondo il canone civilistico del "più probabile che non", ovvero una probabilità superiore al 50%. Tale criterio differisce da quello penalistico del "ragionevole dubbio", giustificando esiti divergenti tra i due giudizi. Le misure di bonifica e messa in sicurezza non hanno natura sanzionatoria-afflittiva ma finalità di ripristino dell'interesse pubblico leso, rendendo legittima la loro applicazione anche alle "contaminazioni storiche". L'obbligo di intervento non agisce retroattivamente sanzionando condotte passate, ma pone rimedio a una situazione di inquinamento attuale e perdurante accertata al momento dell'istruttoria. Grava pertanto sul proprietario del fondo, che abbia beneficiato o consentito lo sversamento di rifiuti in passato, l'obbligo di bonifica qualora sia dimostrato il contributo causale della sua condotta alla compromissione delle matrici ambientali.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Rifiuti</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 05:09:48 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Beni ambientali. Tutela delle aree boscate e limiti alla sanatoria paesaggistica</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/beni-ambientali/consiglio-di-stato49/beni-ambientali-tutela-delle-aree-boscate-e-limiti-alla-sanatoria-paesaggistica.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/beni-ambientali/consiglio-di-stato49/beni-ambientali-tutela-delle-aree-boscate-e-limiti-alla-sanatoria-paesaggistica.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/paesaggio.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/paesaggio.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. VI n. 05184 del 30 giugno 2026<br>Beni ambientali. Tutela delle aree boscate e limiti alla sanatoria paesaggistica</p>
<p style="text-align: justify;">La riduzione della superficie boscata soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004, costituisce un intervento di radicale trasformazione del territorio che non rientra tra le esenzioni per l’attività agro-silvo-pastorale di cui all'art. 149 del medesimo Codice,. Tale illecito comporta l’obbligo di rimessione in pristino ex art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, restando esclusa ogni possibilità di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, in quanto la trasformazione del suolo boscato non è annoverabile nel catalogo tassativo delle opere sanabili previsto dal comma 4 della citata norma,,. Il preventivo accertamento della natura non boscata dell’area (c.d. decreto di non boscosità) deve necessariamente precedere l'intervento, essendo precluso un rilascio ex post che risulterebbe privo di base empirica a causa dell’avvenuta eliminazione della vegetazione, rendendo impossibile il sopralluogo volto a descrivere lo stato reale dei luoghi</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Beni Ambientali</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 05:28:38 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Beni ambientali. La Corte costituzionale in tema di vincoli ambientali</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/beni-ambientali/dottrina169/beni-ambientali-la-corte-costituzionale-in-tema-di-vincoli-ambientali.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/beni-ambientali/dottrina169/beni-ambientali-la-corte-costituzionale-in-tema-di-vincoli-ambientali.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/paesaggio.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/paesaggio.gif" style="float: left;">La Corte costituzionale in tema di vincoli ambientali<br>(Commento a Corte costituzionale, n. 100/2026 e n. 142/2026)</p>
<p>di Massimo GRISANTI</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Dottrina</category>
			<category>Beni Ambientali</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 05:29:50 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sviluppo sostenibile. Partecipazione dei comuni confinanti alla PAS e termini della conferenza di servizi</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/sviluppo-sostenibile/consiglio-di-stato62/sviluppo-sostenibile-partecipazione-dei-comuni-confinanti-alla-pas-e-termini-della-conferenza-di-servizi.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/sviluppo-sostenibile/consiglio-di-stato62/sviluppo-sostenibile-partecipazione-dei-comuni-confinanti-alla-pas-e-termini-della-conferenza-di-servizi.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/svilupposost.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/svilupposost.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. IV n. 5219 del 01 luglio 2026<br>Sviluppo sostenibile. Partecipazione dei comuni confinanti alla PAS e termini della conferenza di servizi</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti da fonti rinnovabili, la nozione di comuni "interessati" di cui all’art. 6, co. 9-ter, d.lgs. n. 28/2011 si riferisce ai soli enti nel cui territorio insiste l'opera, unici competenti alla gestione del procedimento. I comuni limitrofi, pur se legittimati a impugnare il titolo abilitativo per gli effetti riflessi (quali impatti odorigeni o viabilistici), non vantano un diritto di partecipazione alla conferenza di servizi, non essendo né amministrazioni preposte al rilascio di atti di assenso, né controinteressati in senso tecnico-procedimentale. Sotto il profilo temporale, è legittima la conclusione anticipata della conferenza di servizi asincrona rispetto ai termini di cui all’art. 14-bis, co. 2, l. n. 241/1990, laddove tutte le amministrazioni coinvolte abbiano reso le proprie determinazioni. I termini di fase della conferenza hanno infatti natura acceleratoria e non precludono l’adozione del provvedimento finale prima della loro scadenza, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Sviluppo sostenibile</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 05:26:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rifiuti. Fanghi di depurazione e la loro qualificazione di “rifiuto”</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/dottrina179/rifiuti-fanghi-di-depurazione-e-la-loro-qualificazione-di-%E2%80%9Crifiuto%E2%80%9D.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/dottrina179/rifiuti-fanghi-di-depurazione-e-la-loro-qualificazione-di-%E2%80%9Crifiuto%E2%80%9D.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/rifiuti.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/rifiuti.gif" style="float: left;">Fanghi di depurazione e la loro qualificazione di “rifiuto”</p>
<p style="text-align: left;">di Mauro KUSTURIN</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Dottrina</category>
			<category>Rifiuti</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 05:25:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rifiuti. Responsabilità ambientale del proprietario incolpevole e limiti delle MISE</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-responsabilit%C3%A0-ambientale-del-proprietario-incolpevole-e-limiti-delle-mise.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-responsabilit%C3%A0-ambientale-del-proprietario-incolpevole-e-limiti-delle-mise.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/rifiuti.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/rifiuti.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. IV n. 5254 del 1 luglio 2026<br>Rifiuti. Responsabilità ambientale del proprietario incolpevole e limiti delle MISE</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di bonifica di siti inquinati, il proprietario non responsabile della contaminazione non può essere destinatario di obblighi di bonifica o di misure di messa in sicurezza di emergenza (MISE) aventi natura ripristinatoria o riparatoria, in quanto l'ordinamento ambientale esclude una "responsabilità di posizione" svincolata dall'accertamento del nesso causale tra condotta e inquinamento. Le MISE non sono automaticamente assimilabili alle misure di prevenzione: mentre queste ultime contrastano una minaccia imminente, le MISE intervengono su un danno già verificatosi e possono assumere una funzione sostanzialmente bonificatrice, restando dunque a carico esclusivo del responsabile. Il proprietario incolpevole è tenuto soltanto agli obblighi di comunicazione e alle misure di prevenzione in senso stretto, rimanendo esposto unicamente agli oneri reali e al rimborso delle spese per gli interventi eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione, entro i limiti del valore di mercato del sito. Pertanto, è illegittima l'imposizione di interventi strutturali di messa in sicurezza al proprietario in assenza di prova della sua responsabilità dolosa o colposa</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Rifiuti</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 05:22:02 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Sopraelevazione e criteri di determinazione dell&amp;#039;altezza edilizia</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-sopraelevazione-e-criteri-di-determinazione-dell-altezza-edilizia.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-sopraelevazione-e-criteri-di-determinazione-dell-altezza-edilizia.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. IV n. 5904 del 20 luglio 2026<br>Urbanistica. Sopraelevazione e criteri di determinazione dell'altezza edilizia</p>
<p style="text-align: justify;">Integra la fattispecie della sopraelevazione ai sensi dell’art. 90 del d.P.R. n. 380/2001 l'intervento che preveda la trasformazione di un piano precedentemente destinato a locali tecnici in un nuovo piano abitabile, con lo spostamento degli impianti in una nuova struttura di copertura. Tale opera, determinando un incremento della superficie abitabile e del carico strutturale, non rientra nelle esclusioni previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (d.m. 17 gennaio 2018), le quali esentano dalla qualifica di ampliamento solo le variazioni di altezza che non comportino aumenti di superficie utile. Sotto il profilo urbanistico, poiché l’altezza dell’edificio è definita dalla distanza tra il piano di spiccato e l’intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile, il mutamento di destinazione d'uso di un volume tecnico sommitale in spazio abitativo sposta verso l'alto il punto di misurazione, configurando una modifica morfologica dell'immobile. Ne consegue la necessità della preventiva certificazione regionale di idoneità statica e, ove previsto dagli strumenti urbanistici locali, dell'acquisizione del parere della commissione per il paesaggio e della sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo (segnalazione Ing. M. Federici).</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 05:24:05 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aria. Qualità dell’aria e riparto di competenze</title>
			<link>https://www.lexambiente.it/materie/aria/corte-costituzionale26/aria-qualit%C3%A0-dell%E2%80%99aria-e-riparto-di-competenze.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lexambiente.it/materie/aria/corte-costituzionale26/aria-qualit%C3%A0-dell%E2%80%99aria-e-riparto-di-competenze.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="https://www.lexambiente.it/images/stories/aria.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/aria.gif" style="float: left;">Corte costituzionale n. 145 del 23 luglio 2026</p>
<p style="text-align: justify;">Oggetto: Ambiente - Inquinamento - Qualità dell’aria - Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa - Denunciata omessa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni sulla previsione di delega - Previsione, prima dell'adozione dei decreti legislativi delegati, dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, anziché dell’intesa - Previsione, tra i criteri e principi direttivi specifici, nell'esercizio della delega, di assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell’aria ambiente adottate, in via ordinaria, dalle autorità regionali e locali e, in via complementare, dalle autorità statali, con attribuzione della competenza allo Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell’aria a determinate condizioni - Clausola di invarianza finanziaria.<br>Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa - Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici - Previsione che dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - Previsione che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Corte Costituzionale</category>
			<category>Aria</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 05:14:35 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
