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		<title>lexambiente.it</title>
		<description><![CDATA[LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174]]></description>
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			<title>Urbanistica. Titolo abilitativo per opere di sbancamento e prosecuzione di lavori abusivi</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-titolo-abilitativo-per-opere-di-sbancamento-e-prosecuzione-di-lavori-abusivi</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Cass. Sez. III n. 19269 del 27 maggio 2026 (CC 9 apr 2026) <br>Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Pisciuneri<br>Urbanistica. Titolo abilitativo per opere di sbancamento e prosecuzione di lavori abusivi</p>
<p>In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno che non abbiano finalità agricola, ma siano idonee a incidere sul tessuto urbanistico e a comportare una modifica permanente dei luoghi, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, configurando in difetto il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001. La prosecuzione di lavori edili su manufatti o interventi originariamente abusivi integra una nuova condotta illecita, indipendentemente dall'entità delle attività compiute e anche qualora per l'edificazione iniziale sia maturato il termine di prescrizione, poiché i nuovi interventi partecipano della medesima illegittimità dell'opera principale alla quale sono strutturalmente e funzionalmente connessi.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Cassazione Penale</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 06:00:35 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rifiuti. La regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la dialettica con il contratto di servizio nella giurisprudenza amministrativa: punti fermi e nodi ancora da sciogliere </title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/dottrina179/rifiuti-la-regolazione-del-servizio-di-gestione-dei-rifiuti-urbani-e-la-dialettica-con-il-contratto-di-servizio-nella-giurisprudenza-amministrativa-punti-fermi-e-nodi-ancora-da-sciogliere</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/rifiuti.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/rifiuti.gif" style="float: left;">La regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la dialettica con il contratto di servizio nella giurisprudenza amministrativa: punti fermi e nodi ancora da sciogliere <br>di Marco LANCIERI</p>
<p style="text-align: left;">Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa </p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Dottrina</category>
			<category>Rifiuti</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 05:28:11 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Acque. Assoggettabilità ad AIA dei depuratori di reflui industriali</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/acque/consiglio-di-stato63/acque-assoggettabilita-ad-aia-dei-depuratori-di-reflui-industriali</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/acqua.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/acqua.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. IV n. 3778 del 13 maggio 2026<br>Acque. Assoggettabilità ad AIA dei depuratori di reflui industriali</p>
<p style="text-align: justify;">Un impianto di depurazione a gestione indipendente che tratti reflui provenienti da installazioni soggette ad AIA rientra nella categoria IPPC 6.11 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, richiedendo obbligatoriamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Tale regime prevale sull’AUA qualora le acque trattate non siano “coperte” dalla direttiva 91/271/CEE, circostanza che si verifica ogniqualvolta i reflui industriali immessi in fognatura non rispettino, a monte del depuratore, i limiti di accettabilità fissati dall'art. 107, comma 1, del Codice dell’Ambiente. In applicazione dei principi di prevenzione e precauzione, l'assoggettamento al regime più rigoroso è doveroso in mancanza di sistemi di pretrattamento idonei presso gli stabilimenti produttivi. L'AIA garantisce infatti che il trattamento finale di reflui ad elevato potenziale inquinante assicuri l'abbattimento dei componenti nocivi mediante l'impiego delle migliori tecniche disponibili (BAT). L'estraneità dell'impianto al servizio idrico integrato e l'applicazione di deroghe regolamentari ai limiti tabellari confermano la necessità del titolo integrato.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Acque</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 05:10:25 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Autonomia del gudice penale e limiti del giudicato amministrativo in materia edilizia</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-autonomia-del-gudice-penale-e-limiti-del-giudicato-amministrativo-in-materia-edilizia</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Cass. Sez. III n. 19245 del 27 maggio 2026 (UP 09 apr 2026) <br>Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. De Angelis e altro<br>Urbanistica. Autonomia del gudice penale e limiti del giudicato amministrativo in materia edilizia</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di reati edilizi, il giudice penale conserva piena autonomia di giudizio rispetto alle decisioni del giudice amministrativo acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen., non sussistendo alcun automatismo nel recepimento dei fatti e dei giudizi ivi contenuti. Tale autonomia è particolarmente rilevante qualora il giudicato amministrativo si sia formato su presupposti formali o su rappresentazioni dei luoghi risultate false in sede penale. Il principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) non è violato se il fatto storico dell'edificazione abusiva rimane immutato, pur mutando la valutazione sulla legittimità del titolo abilitativo. Infine, la prosecuzione di lavori su un manufatto abusivo configura una nuova condotta illecita autonoma, a prescindere dall'entità degli interventi e anche se i reati relativi alla costruzione iniziale sono estinti per prescrizione, in quanto i nuovi lavori mutuano l'illegittimità dell'opera principale.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Cassazione Penale</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:00:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Beni Ambientali. Piano Paesaggistico, Piano del Parco e Governo del Territorio: la prevalenza della tutela paesaggistica tra D.Lgs. 42/2004, L. 394/1991 e L.R. Campania 16/2004</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/beni-ambientali/dottrina169/beni-ambientali-piano-paesaggistico-piano-del-parco-e-governo-del-territorio-la-prevalenza-della-tutela-paesaggistica-tra-d-lgs-42-2004-l-394-1991-e-l-r-campania-16-2004</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/paesaggio.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/paesaggio.gif" style="float: left;">Piano Paesaggistico, Piano del Parco e Governo del Territorio: la prevalenza della tutela paesaggistica tra D.Lgs. 42/2004, L. 394/1991 e L.R. Campania 16/2004 – Osservazioni  a margine della sentenza TAR Campania Salerno n. 797/2026<br>di Antonio VERDEROSA</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Dottrina</category>
			<category>Beni Ambientali</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 05:25:14 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rifiuti. Responsabilità solidale e accertamento del nesso causale nella bonifica dei siti contaminati</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-responsabilita-solidale-e-accertamento-del-nesso-causale-nella-bonifica-dei-siti-contaminati</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/rifiuti.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/rifiuti.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. IV n. 3779 del 13 maggio 2026<br>Rifiuti. Responsabilità solidale e accertamento del nesso causale nella bonifica dei siti contaminati</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di bonifica di siti inquinati, l’accertamento della responsabilità del soggetto contaminatore ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 deve avvenire nel rispetto del principio “chi inquina paga” e si fonda sul criterio eziologico del “più probabile che non”, ovvero sulla valutazione che il nesso tra condotta ed evento sia più probabile della sua negazione. L'Amministrazione può legittimamente ricorrere a presunzioni semplici e indizi gravi, precisi e concordanti, quali la vicinanza dell'impianto al sito inquinato e la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e quelle impiegate nei processi produttivi. Qualora non sia possibile distinguere i contributi causali di più operatori avvicendatisi nel tempo, l’attività di bonifica può gravare in modo solidale su tutti i responsabili, poiché l'esigenza di tutela ambientale e della salute umana impone la sollecita esecuzione degli interventi, salvo il diritto di rivalsa nei rapporti interni tra corresponsabili. Grava sul privato l'onere di fornire prove analitiche e documentate per superare tali presunzioni, non essendo sufficiente ventilare genericamente la possibile responsabilità di terzi.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Rifiuti</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 05:08:59 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Inapplicabilità dell’ordine di demolizione giudiziale alle ipotesi di parziale difformità </title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-inapplicabilita-dellordine-di-demolizione-giudiziale-alle-ipotesi-di-parziale-difformita</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Cass. Sez. III n. 19256 del 27 maggio 2026 (UP 14 maggio 2026) <br>Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Aprovitola<br>Urbanistica. Inapplicabilità dell’ordine di demolizione giudiziale alle ipotesi di parziale difformità </p>
<p style="text-align: justify;">L’ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall’art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001 deve essere impartito dal giudice con la sentenza di condanna per i reati di cui all’art. 44 del medesimo d.P.R. esclusivamente in riferimento agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Tale sanzione non è invece applicabile alle ipotesi di parziale difformità dal titolo abilitativo, per le quali restano operative le sole sanzioni amministrative rimesse alla competenza dell’autorità comunale. Parimenti, in ambito antisismico, l’ordine di demolizione ex art. 98, comma 3, d.P.R. 380/2001 presuppone la condanna per violazioni di natura sostanziale (inosservanza di norme tecniche), non potendo essere adottato a seguito di accertate violazioni meramente formali, quali l’omesso deposito degli atti progettuali presso il Genio Civile</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Cassazione Penale</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:00:39 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rifiuti. Abbandono di rifiuti, mancata rimozione e posizioni di garanzia</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/dottrina179/rifiuti-abbandono-di-rifiuti-mancata-rimozione-e-posizioni-di-garanzia</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/rifiuti.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/rifiuti.gif" style="float: left;">Abbandono di rifiuti, mancata rimozione e posizioni di garanzia</p>
<p style="text-align: left;">di Vincenzo PAONE</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Dottrina</category>
			<category>Rifiuti</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 05:19:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Natura vincolata dell’ordine di demolizione e irrilevanza dei vizi procedimentali</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-natura-vincolata-dellordine-di-demolizione-e-irrilevanza-dei-vizi-procedimentali</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. III n. 3596 dell'8 maggio 2026<br>Urbanistica. Natura vincolata dell’ordine di demolizione e irrilevanza dei vizi procedimentali</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento che ingiunge la demolizione di interventi edilizi abusivi costituisce un atto rigorosamente vincolato, essendo espressione diretta del dovere di vigilanza e controllo del territorio spettante all'amministrazione, privo di margini di discrezionalità. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, l'eventuale omissione della comunicazione di avvio del procedimento non inficia la legittimità dell'ordinanza, laddove il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. L'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale che inerisce al bene e segue l'immobile nei successivi trasferimenti; pertanto, il destinatario dell'ordine di ripristino è il proprietario attuale che ne abbia la disponibilità, a prescindere dalla coincidenza con l'autore materiale dell'illecito. Non è configurabile in materia edilizia un affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione abusiva, né l’ordinanza necessita di una specifica motivazione sull'interesse pubblico o di una comparazione con gli interessi privati, essendo l'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica considerato in re ipsa</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 05:04:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Acque. Scarichi industriali di lavanderie e onere della prova per l&amp;#039;assimilazione ai domestici</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/acque/cassazione-penale159/acque-scarichi-industriali-di-lavanderie-e-onere-della-prova-per-lassimilazione-ai-domestici</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/acqua.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/acqua.gif" style="float: left;">Cass. Sez. III n. 19255 del 27 maggio 2026 (UP 14 maggio 2026) <br>Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Piccillo<br>Acque. Scarichi industriali di lavanderie e onere della prova per l'assimilazione ai domestici</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di inquinamento idrico, i reflui prodotti da attività di lavanderia e stireria hanno natura industriale e richiedono preventiva autorizzazione, salvo i casi di assimilazione agli scarichi domestici previsti dalla normativa statale o regionale.  Poiché detta disciplina ha natura eccezionale e derogatoria rispetto al regime ordinario, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per l'assimilazione grava sull'imputato. </p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Cassazione Penale</category>
			<category>Acque</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:00:59 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Sul mutamento di destinazione d&amp;#039;uso ex art. 23-ter D.P.R. 380/2001</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/dottrina184/urbanistica-sul-mutamento-di-destinazione-duso-ex-art-23-ter-d-p-r-380-2001</link>
			<guid isPermaLink="true">http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/dottrina184/urbanistica-sul-mutamento-di-destinazione-duso-ex-art-23-ter-d-p-r-380-2001</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Sul mutamento di destinazione d'uso ex art. 23-ter D.P.R. 380/2001<br>(Commento a Corte costituzionale, n. 86/2026 dep. 21.5.2026)<br>di Massimo GRISANTI</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Dottrina</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 05:09:55 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Obbligo di attivazione e acquisizione delle opere di urbanizzazione</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-obbligo-di-attivazione-e-acquisizione-delle-opere-di-urbanizzazione</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. IV n. 3610 dell'8 maggio 2026<br>Urbanistica. Obbligo di attivazione e acquisizione delle opere di urbanizzazione</p>
<p style="text-align: justify;">Le convenzioni urbanistiche, quali accordi sostitutivi di provvedimento ex art. 11 L. n. 241/1990, generano obbligazioni a contenuto pubblicistico preordinate alla cura dell'interesse collettivo e all'ordinato assetto del territorio. Sebbene il trasferimento della proprietà e degli oneri di manutenzione sia condizionato al completamento e al collaudo positivo delle infrastrutture, il Comune non può giustificare la propria inerzia con l'incompiutezza delle opere. Sussiste in capo all'Amministrazione un potere-dovere di attivarsi per dare esecuzione alla convenzione, esigendo l'adempimento dai soggetti obbligati o procedendo all'escussione delle garanzie fideiussorie. Tale obbligo funzionale non si estingue con il mancato esercizio dei poteri di vigilanza, permanendo il dovere del Comune di acquisire e gestire le opere di urbanizzazione primaria, in quanto infrastrutture necessarie a garantire la normale qualità del vivere e l'equilibrato inserimento degli insediamenti nel contesto urbano</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 05:09:03 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urbanistica. Errore percettivo nel ricorso straordinario e principio di proporzionalità della confisca</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-errore-percettivo-nel-ricorso-straordinario-e-principio-di-proporzionalita-della-confisca</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Cass. Sez. III n. 18921 del 26 maggio 2026 (CC 29 gen 2026) <br>Pres. Gentili Rel. Zunica Ric. De Gregorio<br>Urbanistica. Errore percettivo nel ricorso straordinario e principio di proporzionalità della confisca</p>
<p style="text-align: justify;">L'errore di fatto revocatorio ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata altrimenti adottata,. In tema di lottizzazione abusiva, non è ravvisabile tale errore qualora la confisca sia stata confermata sulla base dell'accertata inerzia dei soggetti interessati nell'esecuzione di un programma di demolizioni parziali, finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi in ottica di proporzionalità,. La mancata stipula formale di un "accordo sostitutivo" (ex art. 11 legge n. 241/1990) non assume rilievo decisivo se la necessità del programma di demolizioni emergeva già da precedenti atti dirigenziali e la ratio decidendi si fonda sulla condotta omissiva dei ricorrenti, che non hanno fornito prova di soluzioni alternative meno invasive della misura ablatoria.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Cassazione Penale</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:00:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elettrosmog. Silenzio-assenso e perfezionamento del titolo per infrastrutture di comunicazione elettronica</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-silenzio-assenso-e-perfezionamento-del-titolo-per-infrastrutture-di-comunicazione-elettronica</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/elettrosmog.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/elettrosmog.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. VI n. 3446 del 4 maggio 2026<br>Elettrosmog. Silenzio-assenso e perfezionamento del titolo per infrastrutture di comunicazione elettronica</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di infrastrutture di comunicazione elettronica ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003, il silenzio-assenso si perfeziona decorso il termine di legge, anche qualora l’istanza non sia pienamente conforme alla disciplina di riferimento, fatti salvi i casi di radicale inconfigurabilità giuridica o mancanza di documentazione essenziale. Eventuali errori procedurali commessi dall'Amministrazione, come la tardiva o incompleta convocazione della conferenza di servizi, non possono essere invocati a beneficio della stessa PA per impedire la formazione del titolo e danneggiare il privato, la cui posizione è garantita dal legislatore proprio attraverso la responsabilizzazione degli enti nell'osservanza dei termini. Una volta maturato il silenzio-assenso, l'Amministrazione perde il potere di adottare provvedimenti tardivi, potendo intervenire esclusivamente attraverso l'esercizio dei poteri di autotutela. Inoltre, nel merito paesaggistico, il mero carattere della "visibilità" dell'opera non costituisce di per sé ragione sufficiente a giustificare un diniego o prescrizioni limitative, in assenza di un'analisi specifica sull'impatto deleterio e sulla valutazione di alternative.</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Elettrosmog</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 05:24:53 +0200</pubDate>
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			<title>Urbanistica. Legittimazione all&amp;#039;incidente di esecuzione e ordine di demolizione</title>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/urbanistica.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/urbanistica.gif" style="float: left;">Cass. Sez. III n. 17767 del 18 maggio 2026 (CC 22 aprile 2026) <br>Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Scimone e altri<br>Urbanistica. Legittimazione all'incidente di esecuzione e ordine di demolizione</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di reati edilizi, l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale determina la perdita di legittimazione dell'ex proprietario e dei suoi eredi a richiedere la revoca dell'ordine di demolizione, salvo che per procedere alla demolizione spontanea,. Gli eredi del responsabile non vantano alcun titolo reale o personale di godimento qualora il decesso del dante causa sia avvenuto successivamente al passaggio di proprietà del bene al Comune. Il decorso del termine di 90 giorni dall'ingiunzione a demolire preclude la presentazione della domanda di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/01 per carenza di legittimazione del responsabile</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Cassazione Penale</category>
			<category>Urbanistica</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:00:19 +0200</pubDate>
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		<item>
			<title>Ambiente in genere. Durata dell&amp;#039;AIA e limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche</title>
			<link>http://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/consiglio-di-stato68/ambiente-in-genere-durata-dellaia-e-limiti-del-sindacato-giurisdizionale-sulle-valutazioni-tecniche</link>
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			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: left;"><img src="http://lexambiente.it/images/stories/ambiente.gif" loading="lazy" width="64" height="64" data-path="local-images:/stories/ambiente.gif" style="float: left;">Consiglio di Stato Sez. IV n. 3612 del 8 maggio 2026.<br>Ambiente in genere. Durata dell'AIA e limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche</p>
<p style="text-align: justify;">È illegittima la limitazione temporale della durata di un’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) fissata per un termine inferiore a quello decennale previsto per legge. Tale riduzione è viziata se fondata su un presupposto — quale un vincolo paesaggistico — successivamente annullato in sede giurisdizionale, venendo meno le ragioni per derogare al regime ordinario di validità del titolo. Parimenti, sussiste difetto di istruttoria qualora la tariffa di accesso all’impianto sia determinata ignorando circostanze sopravvenute, come il sequestro giudiziario della struttura, che ne alterano la remuneratività. In materia ambientale, le valutazioni tecniche della P.A. sulla rispondenza dell’impianto alle BAT e sulla sua realizzazione per stralci funzionali sono ampiamente discrezionali. Esse sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o contraddittorietà, rimanendo preclusa ogni sostituzione delle scelte di merito riservate all'amministrazione</p>
</div>]]></description>
			<category>In evidenza</category>
			<category>Consiglio di Stato</category>
			<category>Ambiente in genere</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 05:37:46 +0200</pubDate>
		</item>
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