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	<title>Informazione fiscale</title>
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	<description>Novità per le imprese e i cittadini</description>
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		<title>Il Concordato Preventivo Biennale, in sigla CPB</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 15:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Il CPB è un nuovo strumento fiscale introdotto dal D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024. Permette ai contribuenti di definire in anticipo la base imponibile per le imposte sui redditi. Chi può accedere al CPB? Contribuenti esercenti attività d&#8217;impresa, arti o professioni che applicano gli ISA. Contribuenti che aderiscono al regime forfetario. Come<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2024/10/il-concordato-preventivo-biennale-in-sigla-cpb/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Il Concordato Preventivo Biennale, in sigla CPB"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <b>CPB</b> è un nuovo strumento fiscale introdotto dal D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024.</p>
<p>Permette ai contribuenti di <b>definire in anticipo</b> la base imponibile per le imposte sui redditi.</p>
<p><b>Chi può accedere al CPB?</b></p>
<p><span id="Cornice1" dir="LTR"></span>Contribuenti esercenti attività d&#8217;impresa, arti o professioni che applicano gli ISA.</p>
<p><span id="Cornice2" dir="LTR"></span>Contribuenti che aderiscono al regime forfetario.</p>
<p><b>Come funziona il CPB?</b></p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate formula una proposta di tassazione per ciascun contribuente, basandosi su:</p>
<ul>
<li><span id="Cornice3" dir="LTR"></span>informazioni dichiarate nel modello ISA</li>
<li><span id="Cornice4" dir="LTR"></span>informazioni disponibili in altre banche dati</li>
<li><span id="Cornice5" dir="LTR"></span>informazioni presenti nel modello Redditi</li>
<li><span id="Cornice6" dir="LTR"></span>andamenti previsti dei mercati delle diverse attività economiche</li>
<li><span id="Cornice7" dir="LTR"></span>redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA.</li>
</ul>
<p>Il contribuente può decidere se accettare o meno la proposta.</p>
<p>L&#8217;adesione alla proposta consente di <b>pianificare la propria tassazione</b>:</p>
<ul>
<li><span id="Cornice8" dir="LTR"></span>per un anno in via sperimentale (2024) per i contribuenti in regime forfetario</li>
<li><span id="Cornice9" dir="LTR"></span>per due anni (2024 e 2025) per i contribuenti ISA.</li>
</ul>
<p>L&#8217;obiettivo del CPB è quello di portare i contribuenti alla <b>massima affidabilità fiscale</b>, indicata dal punteggio &#8220;10&#8221; nella scala ISA. Per raggiungere questo obiettivo, le proposte di tassazione potrebbero basarsi su redditi più alti di quelli dichiarati nel triennio precedente, specialmente per i contribuenti con punteggi ISA più bassi.</p>
<p><b>Vantaggi del CPB:</b></p>
<ul>
<li><span id="Cornice10" dir="LTR"></span><b>Limitazioni agli accertamenti</b> da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate per i periodi coperti dal concordato.</li>
<li><span id="Cornice11" dir="LTR"></span><b>Accesso alle premialità specifiche</b> del regime ISA per i soggetti ISA.</li>
<li><span id="Cornice12" dir="LTR"></span>Possibilità di optare per un&#8217;<b>imposta sostitutiva</b> con aliquota ridotta (dal 10% al 15%) sulla parte di reddito d&#8217;impresa o di lavoro autonomo derivante dall&#8217;adesione al Concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel 2023. L&#8217;aliquota dell&#8217;imposta sostitutiva è graduata in base al livello di affidabilità fiscale raggiunto nel 2023: più alto è il punteggio ISA, più bassa sarà l&#8217;aliquota.</li>
<li><span id="Cornice14" dir="LTR"></span>Per i soggetti forfetari, l&#8217;aliquota ridotta è del 10% (anziché 15%) o del 3% (anziché 5%) per le nuove attività.</li>
<li><span id="Cornice15" dir="LTR"></span><b>Ravvedimento speciale</b> per gli anni dal 2018 al 2022 per chi aderisce al CPB. Questa informazione è stata aggiunta tramite un emendamento al decreto Omnibus approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato.</li>
</ul>
<p><b>Svantaggi e limitazioni del CPB:</b></p>
<p><span id="Cornice16" dir="LTR"></span>Possibilità di ricevere proposte di tassazione elevate.</p>
<p><span id="Cornice17" dir="LTR"></span><b>Esclusioni</b></p>
<ul>
<li>per i contribuenti con debiti tributari o contributivi pari o superiori a 5.000 euro al 31/12/2023. <span id="Cornice18" dir="LTR"></span>L&#8217;esclusione non si applica ai debiti per i quali, alla data del 31/12/2023, erano in corso rateizzazioni rispettate. <span id="Cornice19" dir="LTR"></span>Il contribuente può rimuovere la preclusione pagando il debito eccedente i 5.000 euro prima di aderire alla proposta di CPB (entro il 31/10/2024).</li>
<li>per chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendovi obbligato, nei 3 anni precedenti a quello di applicazione del CPB.</li>
<li>Alt<span id="Cornice21" dir="LTR"></span>re cause di esclusione:
<ul>
<li><span id="Cornice22" dir="LTR"></span>condanne per determinati reati</li>
<li><span id="Cornice23" dir="LTR"></span>partecipazione a operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento) nel corso del 2024.8</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><span id="Cornice24" dir="LTR"></span><b>Decadenza</b> dal concordato in caso di:</p>
<ul>
<li><span id="Cornice25" dir="LTR"></span>accertamento di ricavi o compensi superiori a quelli dichiarati di oltre il 30%8</li>
<li><span id="Cornice26" dir="LTR"></span>altre violazioni fiscali di non lieve entità.</li>
</ul>
<p><span id="Cornice27" dir="LTR"></span><b>Cessazione</b> del CPB in caso di modifica dell&#8217;attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d&#8217;imposta precedente il biennio stesso.</p>
<p><b>Scadenza e informazioni aggiuntive:</b></p>
<p><span id="Cornice28" dir="LTR"></span>La scadenza per l&#8217;adesione al CPB è il <b>31 ottobre 2024</b>, salvo proroghe.</p>
<p><span id="Cornice29" dir="LTR"></span>La materia è complessa, di nuova applicazione e oggetto di continue modifiche, anche rilevanti.</p>
<p><span id="Cornice30" dir="LTR"></span>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, ma <b>non ha chiarito molti dubbi applicativi già emersi</b>.</p>
<p><span id="Cornice31" dir="LTR"></span><b>Non c&#8217;è ancora la piena garanzia che il CPB sia uno strumento davvero efficace e utile per i contribuenti</b>.</p>
<p>Invitiamo coloro che sono interessati ad approfondire l&#8217;argomento a <b>contattarci per una prima valutazione di massima e una simulazione</b> circa l&#8217;opportunità di aderire al CPB. Per questa valutazione, verrà addebitato un rimborso spese, per l&#8217;eventuale pratica di adesione al CPB, <b>l&#8217;onorario sarà stabilito di volta in volta in funzione della complessità del caso</b>, considerando la normativa in costante mutamento.</p>
<p>Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Patente a Punti per l&#8217;Accesso ai Cantieri Edili</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2024/09/patente-a-punti-per-laccesso-ai-cantieri-edili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patente-a-punti-per-laccesso-ai-cantieri-edili</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 14:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=3078</guid>

					<description><![CDATA[Patente a Punti per l&#8217;Accesso ai Cantieri Edili Introduzione A partire dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore l&#8217;obbligo di possesso della Patente a Punti per accedere ai cantieri edili. Questa nuova disposizione riguarda: &#8211; Imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) &#8211; Lavoratori autonomi che operano &#8220;fisicamente&#8221; nei cantieri temporanei o mobili. Soggetti Interessati<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2024/09/patente-a-punti-per-laccesso-ai-cantieri-edili/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Patente a Punti per l&#8217;Accesso ai Cantieri Edili"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Patente a Punti per l&#8217;Accesso ai Cantieri Edili</p>
<p><strong>Introduzione</strong></p>
<p>A partire dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore l&#8217;obbligo di possesso della Patente a Punti per accedere ai cantieri edili. Questa nuova disposizione riguarda:<br />
&#8211; Imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili)<br />
&#8211; Lavoratori autonomi</p>
<p>che operano &#8220;fisicamente&#8221; nei cantieri temporanei o mobili.</p>
<p><strong>Soggetti Interessati</strong></p>
<p>Sono tenuti al possesso della patente tutti i soggetti che svolgono attività operative all&#8217;interno dei cantieri, ad eccezione di:<br />
&#8211; Coloro che effettuano mere forniture<br />
&#8211; Prestatori di servizi di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti, geometri)<br />
&#8211; Imprese in possesso dell&#8217;attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III</p>
<p><strong>Requisiti per Ottenere la Patente</strong></p>
<p>Per il rilascio della patente è necessario il possesso dei seguenti requisiti:<br />
1. Iscrizione alla Camera di Commercio<br />
2. Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008<br />
3. DURC in corso di validità<br />
4. DVR (nei casi previsti dalla normativa vigente)<br />
5. Certificazione di regolarità fiscale (nei casi previsti)<br />
6. Designazione del RSPP (nei casi previsti)</p>
<p><strong>Procedura e Tempistiche</strong></p>
<p>&#8211; Dal 1° ottobre 2024: attivazione del portale INL per la richiesta della patente<br />
&#8211; Fino al 31 ottobre 2024: possibilità di inviare un&#8217;autocertificazione via PEC<br />
&#8211; Dal 1° novembre 2024: obbligo di aver effettuato la richiesta tramite il portale INL</p>
<p>La patente verrà rilasciata in formato digitale, accessibile tramite SPID o CIE.</p>
<p><strong>Funzionamento della Patente</strong></p>
<p>&#8211; Punteggio iniziale: 30 crediti<br />
&#8211; Soglia minima per operare: 15 crediti<br />
&#8211; In caso di decurtazione sotto i 15 crediti: necessario seguire corsi di formazione per il recupero</p>
<p><strong>Azioni Consigliate</strong></p>
<p>1. Verificare il possesso dei requisiti necessari<br />
2. Preparare la documentazione richiesta<br />
3. Inviare l&#8217;autocertificazione via PEC entro il 30 settembre 2024<br />
4. Effettuare la richiesta formale tramite il portale INL dal 1° ottobre 2024</p>
<p><strong>Assistenza per l&#8217;Adempimento</strong></p>
<p>Per garantire una corretta gestione di questo nuovo adempimento, si consiglia vivamente di rivolgersi al consulente che assiste l&#8217;azienda in materia di sicurezza sul lavoro. Il vostro consulente potrà fornirvi un supporto specifico e personalizzato, assicurando che tutti i requisiti siano soddisfatti e che la procedura sia seguita correttamente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Contributi IVS artigiani e commercianti 2023</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2023/05/contributi-ivs-artigiani-e-commercianti-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contributi-ivs-artigiani-e-commercianti-2023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 06:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
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					<description><![CDATA[I soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti per l’anno 2023 devono versare trimestralmente i contributi pensionistici sul reddito minimale di Euro 17.504, sulla base della nuova aliquota del 24%, sono i seguenti: -per gli artigiani l’importo è pari a Euro 4.208,40 annui (Euro 4.077,12 per i coadiuvanti con meno di 21 anni) -per<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2023/05/contributi-ivs-artigiani-e-commercianti-2023/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Contributi IVS artigiani e commercianti 2023"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti per l’anno 2023 devono versare trimestralmente i contributi pensionistici sul reddito minimale di Euro 17.504, sulla base della nuova aliquota del 24%, sono i seguenti:</p>
<p>-per gli artigiani l’importo è pari a Euro 4.208,40 annui (Euro 4.077,12 per i coadiuvanti con meno di 21 anni)<br />
-per i commercianti Euro 4.292,42 (Euro 4.161,14 per i coadiuvanti con meno di 21 anni)</p>
<p>Per periodi inferiori all’anno solare il contributo sul minimale verrà rapportato su base mensile, risultando pari a Euro 350,70 mensili per gli iscritti alla Gestione artigiani e a Euro 357,70 per gli esercenti attività commerciali.</p>
<p>Tali importi sono ridotti del 50% in caso iscritti con più di 65 anni e che siano anche pensionati.</p>
<p>Il pagamento deve essere effettuato, come sempre, in 4 rate, qui sotto le scadenze:</p>
<p>16 maggio 2023<br />
21 agosto 2023<br />
16 novembre 2023<br />
16 febbraio 2024<br />
Si ricorda che già da qualche anno l’Inps non invia alcuna richiesta né prospetto presso la sede o la residenza degli interessati e che il versamento avviene a mezzo F24 che lo studio provvederà ad addebitare secondo gli accordi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>730/2023 redditi 2022</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2023/04/730-2023-redditi-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=730-2023-redditi-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 09:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=3071</guid>

					<description><![CDATA[Tempo di modello 730, qui di seguito un elenco delle principali novità e dei documenti  necessari: • Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da € 15.000,00 a € 50.000,00 ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2023/04/730-2023-redditi-2022/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"730/2023 redditi 2022"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2023/04/730-2023.png"><img loading="lazy" class=" wp-image-3072 aligncenter" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2023/04/730-2023-300x63.png" alt="" width="414" height="87" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2023/04/730-2023-300x63.png 300w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2023/04/730-2023-768x162.png 768w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2023/04/730-2023.png 994w" sizes="(max-width: 414px) 100vw, 414px" /></a></p>
<p>Tempo di modello 730, qui di seguito un elenco delle principali novità e dei documenti  necessari<span style="font-size: 1em; font-family: var(--font-base, 'Lato', sans-serif);">:</span></p>
<p>• Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da € 15.000,00 a € 50.000,00 ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%;<br />
• Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente;<br />
• Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione;</p>
<p>• Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra € 15.001,00 e € 28.000,00 a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda;<br />
• Eliminazione delle barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;<br />
• Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71, è riconosciuta una detrazione pari al 20% del canone di locazione.</p>
<p>Ricordiamo, altresì, che per l’anno d’imposta 2022 sono state prorogate le seguenti agevolazioni:<br />
• detrazione delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio;<br />
• detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, per arredo immobili ristrutturati;<br />
• detrazione delle spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici.</p>
<p>Con l’occasione, Le rammentiamo i documenti che dovrà fornirci:<br />
• DATI DELL&#8217;ATTUALE DATORE DI LAVORO SE DIVERSO DA QUELLO CHE HA RILASCIATO LA CU;<br />
• DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL DICHIARANTE;<br />
• Oneri detraibili e deducibili relativi all’anno 2022</p>
<p>Per usufruire della detrazione sono necessari: ricevuta bancomat/carte di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.<br />
Fanno eccezione le spese per l&#8217;acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.<br />
• Spese sanitarie incluse quelle per i familiari (esami, visite e cure mediche in genere quali dentistiche, omeopatiche, interventi chirurgici, trapianti e degenze, occhiali e lenti da vista con prescrizioni, apparecchi per l’udito, attrezzature sanitarie, assistenza sanitaria, veicoli per portatori di handicap ecc.);<br />
• Interessi passivi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale (Atto di stipula del mutuo; Atto di acquisto dell’immobile, fatture del notaio e di intermediazione; Atto di Rinegoziazione mutuo);<br />
• Spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per la frequenza di corsi di istruzione universitaria di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria;<br />
• Spese scolastiche ammesse alla detrazione: spese sostenute per la mensa scolastica, pre e post scuola, assistenza al pasto, trasporto scolastico, spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio, corsi di lingua, teatro);<br />
• Spese funebri;<br />
• Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;<br />
• Spese sostenute per attività sportiva ragazzi (età compresa tra 5 e 18 anni) per l’iscrizione annuale o abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, ecc.;<br />
• Spese per intermediazione immobiliare;<br />
• Spese sostenute dagli studenti universitari per canoni di locazione corsi di laurea fuori sede;<br />
• Erogazioni liberali a vari enti/istituzioni/associazioni;<br />
• Spese veterinarie, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva;<br />
• Spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida;<br />
• Spese sostenute da non udenti per i servizi di interpretariato;<br />
• Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d’istruzione finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa;<br />
• Conservatori e AFAM (Istituzioni Alta Formazione Artistica Musicale Coreutica): possono detrarre il 19% della spesa fino a un massimo di 1000 e per i figli di età compresa tra i 5 e 18 anni i contribuenti con reddito non superiore a 36.000 euro.<br />
• Spese sostenute dai genitori per rette relative alla frequenza di asili nido. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.;<br />
• Premi assicurazioni vita e contro gli infortuni;<br />
• Premi per assicurazioni per tutela delle persone con grave disabilità<br />
• Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;<br />
• Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;<br />
• Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;<br />
• Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);<br />
• Spese relative a contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico;<br />
• Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari;<br />
• Assegno periodico corrisposto al coniuge;<br />
• Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari;<br />
• Spese sostenute per adozione di minori stranieri;<br />
• Spese di ristrutturazione e per interventi antisismici (detrazione d’imposta 36% &#8211; 50%);<br />
• Spese per l’arredo (mobili e grandi elettrodomestici classe A+) degli immobili ristrutturati (detrazione d’imposta 50%);<br />
• Spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (detrazione d’imposta 55 – 65 – 70 &#8211; 75%);</p>
<p>• Spese per specifici interventi sugli edifici rientranti nel c.d. superbonus (detrazione d’imposta 110%);<br />
• Spese per acquisto o la costruzione di immobili dati in locazione;<br />
• Spese per canoni di leasing da adibire ad abitazione principale;<br />
• Contributi versati a fondi pensione integrativi;<br />
• Locazioni (L. 431/98 trasferimento per lavoro, per studenti fuori sede o giovani, ecc.);<br />
• Credito per riacquisto prima casa, credito canoni di locazione non percepiti, certificazione imposte pagate all’estero;<br />
• Crediti d’imposta documentazione relativa al reintegro delle anticipazioni ricevute dai fondi pensione;<br />
• Credito d’imposta documentazione relativa al credito d’imposta per le spese relative alle mediazioni e conciliazioni di controversie civili e commerciali;<br />
• Atto notarile e fattura acquisto abitazione, classe energetica A o B per detrazione 50% dell’IVA pagata nel 2022.<br />
• Documenti riguardanti immobili e attività finanziarie detenute all’estero, che devono essere dichiarate (quali immobili, partecipazioni e denaro detenuto all’estero). I dati saranno indicati nel quadro RM, RT e RW del Modello Unico 2023 a integrazione del Modello 730.<br />
• eventuali deleghe di pagamento ACCONTI (se si è presentato Unico 2022);<br />
• deleghe di versamento delle due o tre rate IMU (giugno, settembre e dicembre 2022), eventuale dichiarazione IMU;<br />
• modello CU 2023 redditi 2022 lavoratori dipendenti e pensionati, (per pensionati che non prelevano autonomamente la CU, delegare lo Studio);<br />
• redditi di capitale (Certificazione dividendi, proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione, dai contratti di cointeressenza, conseguiti in caso di recesso, riduzione capitale o liquidazione anche concorsuale di attività);<br />
• compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale;<br />
• redditi diversi (plusvalenze, lavoro autonomo occasionale);<br />
• redditi soggetti a tassazione separata (certificazioni di utili ed altri equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti);<br />
• certificazioni di indennità o somme erogate da Enti (INPS, INAIL, Casse Edili. ecc.) non segnalate al datore di lavoro;<br />
• certificato catastale fabbricati e terreni acquistati o venduti nel 2022 e nel 2023, in alternativa atto notarile di acquisto;<br />
• per chi ha immobili locati, affitti percepiti nel 2022;<br />
• codice fiscale di eventuali nuovi familiari a carico;<br />
• plusvalenze vendita terreni edificabili.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>730/2022 redditi 2021</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 09:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
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					<description><![CDATA[Si indica di seguito la documentazione necessaria alla predisposizione della dichiarazione 730/2022. FIGLI A CARICO: se i figli a carico hanno svolto dei lavori e sono in possesso di CU bisogna inviarle allo Studio per controllare se continuano a rimanere a carico; CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: chi avesse percepito cassa integrazione o disoccupazione è tenuto a<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/04/730-2022-redditi-2021/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"730/2022 redditi 2021"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si indica di seguito la documentazione necessaria alla predisposizione della dichiarazione 730/2022.</p>
<p>FIGLI A CARICO: se i figli a carico hanno svolto dei lavori e sono in possesso di CU bisogna inviarle allo Studio per controllare se continuano a rimanere a carico;<br />
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: chi avesse percepito cassa integrazione o disoccupazione è tenuto a scaricare la CU da sito dell’Inps e a dichiarare tali redditi o comunque a comunicarlo quando procede alla consegna dei documenti.</p>
<p>Si ricorda che anche per quest’anno la trasmissione dei modelli 730 è stata differita al 30/09/22 ma è conveniente  consegnare la documentazione necessaria non oltre la fine di maggio al fine di poter inviare la dichiarazione in tempi utili ad ottenere il rimborso o fare il pagamento, se a debito, nei termini previsti.</p>
<p>ATTENZIONE AI DATI DEL SOSTITUTO D&#8217;IMPOSTA che effettuerà il conguaglio: nel caso di variazione del datore di lavoro nel corso del corrente anno è necessario avere tutti i dati, dato che non possono essere indicati nella CU.</p>
<p>DATI DEL DICHIARANTE</p>
<p>Modello 730/2022 redditi 2021 con ricevuta di invio se non effettuato dallo studio scrivente;<br />
F24 relativi al pagamento degli acconti IRPEF e cedolare secca 2021 se dovuti.<br />
Fotocopia carta d’identità, se scaduta, e del Codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico, se variati;<br />
Dati anagrafici aggiornati del dichiarante. Nel caso in cui la residenza sia variata indicare la data di variazione;<br />
Sentenza di affidamento dei figli necessaria per attribuire le detrazioni;<br />
Verbali attestanti eventuali invalidità;<br />
Scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.</p>
<p>DATI RIGUARDANTI TERRENI E FABBRICATI</p>
<p>In caso di variazioni rispetto all&#8217;anno precedente, consegnare idonea documentazione da cui si possa ricavare la rendita catastale attribuita all’immobile o al terreno.</p>
<p>CEDOLARE SECCA</p>
<p>Copia dei contratti d’affitto stipulati con estremi di registrazione e canone di locazione percepito per ogni unità immobiliare affittata;<br />
Copia della ricevuta della registrazione del contratto d’affitto (ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione on-line);<br />
F24 per eventuali acconti pagati.</p>
<p>REDDITI PERCEPITI NEL 2021</p>
<p>CU 2022 redditi 2021. Si ricorda che l’INPS non invia più le Certificazioni Uniche, potete scaricarle tramite accesso con SPID. Per le Certificazioni Uniche INPS/INAIL (pensionati/percettori di cassa integrazione o disoccupazione), da quest’anno lo studio mette a disposizione un servizio per scaricare le Certificazioni verso un corrispettivo di €5,00<br />
Certificazione redditi di lavoro dipendente, di pensione o di collaborazione coordinata e continuativa, rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico relativo all’anno 2021<br />
Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio se diverso dal datore di lavoro del CU o se variato;<br />
Ricevute pagamento acconti / imposte versati nel 2021;<br />
Cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, maternità ed altre indennità erogate da Inps o altri Enti;<br />
Assegni periodici percepiti dal coniuge (come da sentenza di separazione);<br />
Redditi da compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche (solo se superiori a € 7.500,00);<br />
Certificazione riscatto premi assicurativi;<br />
Certificazioni INAIL relative a indennità per inabilità temporanea;<br />
Pensioni integrative corrisposte da Fondi Pensioni o Fondi di Previdenza Complementare.</p>
<p>SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI SOSTENUTE NEL 2021</p>
<p>SI RICORDA CHE TUTTE LE SPESE DEVONO AVERE LA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI, FANNO ECCEZIONE SOLO GLI SCONTRINI PER L’ACQUISTO DI FARMACI E DI DISPOSITIVI MEDICI CON INDICATO IL CODICE FISCALE, NONCHE’ PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE DALLE STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE ACCREDITATE AL SSN</p>
<p>Ricevute spese mediche generiche e visite specialistiche, scontrini per di acquisto farmaci riportanti il codice fiscale del contribuente, la natura del farmaco e la quantità del prodotto acquistato;<br />
Spese sanitarie anche per familiari non a carico e per persone con disabilità;<br />
Spese per occhiali, protesi e per l’acquisto o l’affitto di apparecchi o attrezzature sanitarie, dispositivi medici e relative prescrizioni specialistiche (si ricorda che devono riportare la marcatura CE);<br />
Spese per la frequenza di Asili nido pubblici o privati (ricevute o quietanze di pagamento, fatture, bollettino bancario o postale);<br />
Spese di istruzione con le ricevute dei versamenti effettuati per frequenza (istruzione secondaria di primo e secondo grado, universitaria, master, dottorato di ricerca, ecc.) per gli istituti privati indicare la quota detraibile;<br />
Spese sostenute per attività sportive dilettantistiche praticate da ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni;<br />
Contratti di locazione per studenti universitari fuori sede;<br />
Quietanze pagamenti interessi passivi, copie dei contratti di mutuo e compravendita Immobiliare e fattura relativa all’onorario del notaio (sulla quale sia evidenziato il compenso per la stesura del contratto di mutuo)<br />
Spese di intermediazione delle agenzie immobiliari;<br />
Credito d’imposta riacquisto prima casa (copia rogiti di acquisto del nuovo e vecchio fabbricato oppure dichiarazione del notaio e 730/2021 o MODELLO REDDITI PF 2021 in caso di credito risultante dalla precedente dichiarazione);<br />
Quietanze assicurazioni vita / infortuni;<br />
Erogazioni liberali alle ONLUS, ONG, organizzazioni internazionali, istituzioni religiose, associazioni sindacali di categoria od altre fondazioni con finalità di interventi umanitari, enti universitari, istituti scolastici, ricerca pubblica, partiti politici, ecc.;<br />
Assegni periodici di mantenimento al coniuge (sono esclusi quelli per il mantenimento dei figli) con relativa sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale dell’ex coniuge e ricevute di versamento/bonifici periodici all’ex coniuge;<br />
Spese sostenute per personale addetto all’assistenza di persone non autosufficienti.<br />
La documentazione deve contenere i dati anagrafici del soggetto percettore ed erogatore e la certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza;<br />
Spese per ausilio ed assistenza ai portatori di handicap e spese sostenute per mezzi necessari all’accompagnamento (stampelle ecc.);<br />
Spese per motoveicoli e autoveicoli adattati per portatori di handicap;<br />
Ricevute versamenti contributi volontari, riscatti previdenziali, ricongiunzioni, restituzione di quote pensionistiche indebite ed altri contributi previdenziali obbligatori, ricevute assicurazione INAIL casalinghe;<br />
Contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;<br />
Contributi versati per la previdenza complementare e/o individuale;<br />
Spese funebri;<br />
Spese veterinarie: fatture, ricevute e scontrini fiscali relativi a medicinali specifici;<br />
copia dell’abbonamento / titolo di viaggio per il trasporto pubblico e delle evidenze di pagamento;<br />
Polizza sottoscritta per l’assicurazione dell’abitazione principale contro eventi calamitosi;<br />
Documentazione fiscale relativa a spese sostenute per l’acquisto o per la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall’acquisto o dalla costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni;<br />
Credito d’imposta “Bonus vacanze”: se fruito entro il 31 dicembre 2021.</p>
<p>DETRAZIONE 36% – 50% O SUPERIORE PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE</p>
<p>Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione in misura del 36% e 50%;<br />
Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione in misura del 70% o 80% per interventi di riduzione del rischio sismico con passaggio a una o due classi di rischio inferiore;<br />
Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione in misura del 90% per l’agevolazione consentita dal “Bonus facciate”;<br />
Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione in misura del 110% per l’agevolazione consentita dal “Superbonus”;<br />
Spese per la sistemazione e creazione a verde delle aree scoperte private “c.d. Bonus verde”;<br />
Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione in misura del 110% degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali e ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 come da ordinanza del Consiglio dei Ministri del 2003;<br />
Fatture con corretta intestazione e bonifici che riportino correttamente i beneficiari della detrazione;<br />
Copia della certificazione rilasciata dall’ENEA;<br />
Per le ristrutturazioni delle parti condominiali occorre la documentazione,<br />
rilasciata all’amministratore di condominio, attestante le regolarità degli adempimenti previsti e comprensiva della ripartizione millesimale;<br />
Nel caso di acquisto box, garage, posto auto pertinenziale occorre: l’atto d’acquisto, dichiarazione dell’impresa costruttrice attestante il costo di costruzione e i pagamenti effettuati tramite bonifico;<br />
Nel caso di acquisto di immobile facente parte di interi fabbricati sottoposti a ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o da cooperative, occorre il contratto d’acquisto o l’atto d’assegnazione.</p>
<p>DETRAZIONE 55 % – 65 % O SUPERIORE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</p>
<p>Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione in misura del 55% e 65%;<br />
Documentazione idonea a consentire il beneficio della detrazione in misura del 110% per l’agevolazione consentita dal “Superbonus”;<br />
Copia bonifici effettuati per il pagamento dei lavori di riqualificazione che riportino correttamente i beneficiari della detrazione;<br />
Copia fatture e ricevute fiscali con corretta intestazione nelle quali sia distinto il costo della manodopera;<br />
Copia asseverazione del tecnico abilitato;<br />
Copia attestato di certificazione energetica rilasciato dal professionista abilitato;<br />
Copia scheda informativa trasmessa all’ENEA; copia della raccomandata relativa all’invio<br />
della documentazione all’ENEA;<br />
In caso di intervento condominiale, la dichiarazione dell’amministratore dell’importo detraibile dal singolo proprietario o tabella di ripartizione delle spese.</p>
<p>BONUS ARREDO/ELETTRODOMESTICI</p>
<p>Documentazione attestante l’effettivo pagamento: ricevute dei bonifici o ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o debito;<br />
Le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità;<br />
Documentazione relativa alla ristrutturazione dell’immobile;<br />
Copia della certificazione rilasciata dall’ENEA.</p>
<p>BENEFICI PER INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE</p>
<p>Gli inquilini di alloggi, adibiti ad abitazione principale, locati a canone convenzionale, al fine di usufruire della detrazione d’imposta, devono esibire copia del contratto di locazione (Legge 431/98 art.2, e.3 e art.4, e.2 e 3), completo degli estremi di registrazione.</p>
<p>ACCONTI IRPEF / CEDOLARE SECCA</p>
<p>Versamenti effettuati direttamente dal sostituto d’imposta e certificati sulla CU;<br />
Copia dei Modelli F24 utilizzati per il versamento / compensazione degli importi.</p>
<p>Se vuoi contattarci scrivi a studio@lucapacini.it o compila il form qui sotto</p>
[contact-form]
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		<item>
		<title>Contributi artigiani e commercianti 2022</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/04/contributi-artigiani-e-commercianti-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contributi-artigiani-e-commercianti-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 17:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Artigiani]]></category>
		<category><![CDATA[Commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[IVS]]></category>
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					<description><![CDATA[I soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti per l’anno 2022 devono versare trimestralmente i contributi pensionistici sul reddito minimale di Euro 16.243, sulla base della nuova aliquota del 24%, sono i seguenti: per gli artigiani l’importo è pari a Euro 3.905,76 annui (Euro 3.710,84 per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/04/contributi-artigiani-e-commercianti-2022/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Contributi artigiani e commercianti 2022"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti per l’anno 2022 devono versare trimestralmente i contributi pensionistici sul reddito minimale di Euro 16.243, sulla base della nuova aliquota del 24%, sono i seguenti:</p>
<p>per gli artigiani l’importo è pari a Euro 3.905,76 annui (Euro 3.710,84 per i coadiuvanti con meno di 21 anni)<br />
per i commercianti Euro 3.983,73 (Euro 3.788,81 per i coadiuvanti con meno di 21 anni)</p>
<p>Per periodi inferiori all’anno solare il contributo sul minimale verrà rapportato su base mensile, risultando pari a Euro 325,48 mensili per gli iscritti alla Gestione artigiani e a Euro 331,98 per gli esercenti attività commerciali.</p>
<p>Tali importi sono ridotti del 50% in caso iscritti con più di 65 anni e che siano anche pensionati.</p>
<p>Il pagamento deve essere effettuato, come sempre, in 4 rate, qui sotto le scadenze:</p>
<p>16 maggio 2022<br />
20 agosto 2022<br />
16 novembre 2022<br />
16 febbraio 2023<br />
Si ricorda che già da qualche anno l’Inps non invia alcuna richiesta né prospetto presso la sede o la residenza degli interessati e che il versamento avviene a mezzo F24 che lo studio provvederà ad addebitare secondo gli accordi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3059</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fatturazione elettronica per tutti, o quasi</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/04/fatturazione-elettronica-per-tutti-o-quasi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fatturazione-elettronica-per-tutti-o-quasi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 07:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fattura elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Minimi]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 01/07/22 anche i soggetti in regime forfettario dovranno adeguarsi e emettere fattura elettronica. Si tratta di una delle novità introdotte dal decreto di attuazione del PNRR. In pratica è di un obbligo generalizzato per tutti i soggetti in regime di vantaggio o in forfettario, per le associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti del<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/04/fatturazione-elettronica-per-tutti-o-quasi/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Fatturazione elettronica per tutti, o quasi"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 01/07/22 anche i soggetti in regime forfettario dovranno adeguarsi e emettere fattura elettronica.</p>
<p>Si tratta di una delle novità introdotte dal decreto di attuazione del PNRR.</p>
<p>In pratica è di un obbligo generalizzato per tutti i soggetti in regime di vantaggio o in forfettario, per le associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore con proventi da attività commerciali fino a 65mila euro. Rimangono esclusi, per il momento, coloro che fatturano annualmente meno di Euro 25.000.</p>
<p>E&#8217; bene quindi che ciascuno attivi quanto prima un software di fatturazione elettronica, tutti molto semplici da utilizzare e spesso online.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Green Pass rafforzato ed obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 dal 15/02/22</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/02/green-pass-rafforzato-ed-obbligo-vaccinale-per-i-lavoratori-over-50-dal-15-02-22/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=green-pass-rafforzato-ed-obbligo-vaccinale-per-i-lavoratori-over-50-dal-15-02-22</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 17:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Green pass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=3051</guid>

					<description><![CDATA[Alla luce di quanto previsto dalle recenti disposizioni normative (D.L. 1/2022) comunichiamo che a decorrere dal prossimo 15 febbraio 2022, e fino al 15 giugno 2022, è fatto obbligo a ciascun lavoratore che abbia compiuto i 50 anni di età, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, una<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/02/green-pass-rafforzato-ed-obbligo-vaccinale-per-i-lavoratori-over-50-dal-15-02-22/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Green Pass rafforzato ed obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 dal 15/02/22"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alla luce di quanto previsto dalle recenti disposizioni normative (D.L. 1/2022) comunichiamo che a decorrere dal prossimo 15 febbraio 2022, e fino al 15 giugno 2022, è fatto obbligo a ciascun lavoratore che abbia compiuto i 50 anni di età, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all&#8217;articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. “Green Pass rafforzato”).</p>
<p>Per i lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età, che accedano ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la citata normativa stabilisce una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute con propria circolare.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3051</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sistema tessera sanitaria: di nuovo invio semestrale</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/02/sistema-tessera-sanitaria-di-nuovo-invio-semestrale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sistema-tessera-sanitaria-di-nuovo-invio-semestrale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 07:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=3048</guid>

					<description><![CDATA[Con un decreto del MEF si ritorna alle vecchie regole. Quindi anche per il 2022 la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie verrà effettuato semestralmente anziché mensilmente. Inoltre in relazione alle spese effettuate nel 2021 si possono inviare correzioni entro il 15 febbraio 2022.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con un decreto del MEF si ritorna alle vecchie regole.</p>
<p>Quindi anche per il 2022 la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie verrà effettuato semestralmente anziché mensilmente.</p>
<p>Inoltre in relazione <span style="font-size: 1em; font-family: var(--font-base, 'Lato', sans-serif);">alle spese effettuate nel 2021 si possono inviare correzioni entro il 15 febbraio 2022.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3048</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proroga sconto in fattura e detraibilità spese visto conformità &#8211; Legge di bilancio</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/01/proroga-sconto-in-fattura-e-detraibilita-spese-visto-conformita-legge-di-bilancio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proroga-sconto-in-fattura-e-detraibilita-spese-visto-conformita-legge-di-bilancio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 07:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus edilizi]]></category>
		<category><![CDATA[Sconto in fattura]]></category>
		<category><![CDATA[Visto di conformita']]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=3039</guid>

					<description><![CDATA[Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022: -proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla  proroga dei bonus edilizi;<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/01/proroga-sconto-in-fattura-e-detraibilita-spese-visto-conformita-legge-di-bilancio/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Proroga sconto in fattura e detraibilità spese visto conformità &#8211; Legge di bilancio"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:<br />
-proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla  proroga dei bonus edilizi;<br />
-amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette  opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);<br />
-generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;<br />
-comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Proroga bonus facciate, legge di bilancio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 07:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 &#8211; 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 &#8211; 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Proroga Superbonus 110%, legge di bilancio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 07:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Superbonus]]></category>
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					<description><![CDATA[Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino: *al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/01/proroga-superbonus-110-legge-di-bilancio/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Proroga Superbonus 110%, legge di bilancio"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:<br />
*al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:<br />
– da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);<br />
– da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);<br />
– da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;<br />
*al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;<br />
*al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.</p>
<p>Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in<br />
particolare:<br />
*nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;<br />
*nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;<br />
*nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).</p>
<p>In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proroga Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/01/proroga-credito-dimposta-per-i-beni-materiali-4-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proroga-credito-dimposta-per-i-beni-materiali-4-0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 07:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Credito d'imposta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=3032</guid>

					<description><![CDATA[Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione. Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/01/proroga-credito-dimposta-per-i-beni-materiali-4-0/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Proroga Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.</p>
<p>Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:<br />
-20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;<br />
-10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;<br />
-5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.</p>
<p>Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:<br />
-per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;<br />
-per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;<br />
-per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di eur</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Legge di bilancio: nuove aliquote e scaglioni IRPEF</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/01/legge-di-bilancio-nuove-aliquote-e-scaglioni-irpef/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legge-di-bilancio-nuove-aliquote-e-scaglioni-irpef</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 07:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Irpef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=3028</guid>

					<description><![CDATA[Con la legge di bilancio viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede: -la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR; -la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/01/legge-di-bilancio-nuove-aliquote-e-scaglioni-irpef/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Legge di bilancio: nuove aliquote e scaglioni IRPEF"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la legge di bilancio viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:<br />
-la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;<br />
-la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;<br />
-la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.</p>
<p>Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF<br />
Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:<br />
-fino a 15.000,00 euro 23%;<br />
-oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25%;<br />
-oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35%;<br />
-oltre 50.000,00 euro 43%.</p>
<p>In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:<br />
-fino a 15.000,00 euro 23%;<br />
-oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 27%;<br />
-oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 38%;<br />
-oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 41%;<br />
-oltre 75.000,00 euro 43%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Ferie residue maturate, utilizzo entro 18 mesi</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/01/ferie-residue-maturate-utilizzo-entro-18-mesi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferie-residue-maturate-utilizzo-entro-18-mesi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 11:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ferie]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro dipendente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=3041</guid>

					<description><![CDATA[Ricordiamo che le ferie non godute non possono essere monetizzate e vanno utilizzate entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quando sono maturate. Ad esempio: ferie maturate nell&#8217;anno n, possono essere consumate entro il 30/06/n+2 (per le aziende che hanno la maturazione impostata da gennaio a dicembre. Per le Aziende che maturano le<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/01/ferie-residue-maturate-utilizzo-entro-18-mesi/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Ferie residue maturate, utilizzo entro 18 mesi"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordiamo che le ferie non godute non possono essere monetizzate e vanno utilizzate entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quando sono maturate. Ad esempio: ferie maturate nell&#8217;anno n, possono essere consumate entro il 30/06/n+2 (per le aziende che hanno la maturazione impostata da gennaio a dicembre. Per le Aziende che maturano le ferie da settembre ad agosto i 18 mesi decorrono dal 1° settembre e l’obbligo scade il 28/02 e così via per eventuali differenti maturazioni).</p>
<p><strong>Cosa accade se non vengono utilizzate le ferie entro giugno?</strong></p>
<p>Ci sono conseguenze economiche a livello di contributi e sanzioni.</p>
<p>Nel caso delle ferie maturate quindi 2 anni fa e non ancora godute al 30/06, si dovrà elaborare la busta paga di luglio del corrente anno sommando alla retribuzione imponibile l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute (anche se non effettivamente corrisposto) e versare i relativi contributi. Quando successivamente al 30 giugno il dipendente dovesse usufruire delle ferie non godute, sul cui corrispettivo monetario il datore di lavoro avrà già assolto l’obbligo contributivo, si potrà recuperare l’importo anticipato.</p>
<p>Nel caso di mancato (o parziale) godimento del periodo minimo legale delle ferie, il Dlgs 66/2003 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il datore di lavoro: da 100 a 600 euro, che si riduce a 200 euro (in base al Dlgs 213/1998); se la violazione è riferita a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni, la sanzione passa da 400 a 1.500 euro, ridotta a 500 euro; se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione è compresa fra 800 e 4.500 euro e non è ammessa la riduzione.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Sistema Tessera Sanitaria, le scadenze del 2022</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/01/sistema-tessera-sanitaria-le-scadenza-del-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sistema-tessera-sanitaria-le-scadenza-del-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 16:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Tessera Sanitaria]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 31/01/22 scade il termine semestrale per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie dal 01/07/21 al 31/12/21. Dal 2022, invece, l’invio dei dati avrà cadenza mensile con scadenza la fine del mese successivo alla prestazione. Questo vuol dire che entro il 28/02/22 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle prestazioni rese a gennaio<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/01/sistema-tessera-sanitaria-le-scadenza-del-2022/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Sistema Tessera Sanitaria, le scadenze del 2022"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 31/01/22 scade il termine semestrale per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie dal 01/07/21 al 31/12/21.</p>
<p>Dal 2022, invece, l’invio dei dati avrà cadenza mensile con scadenza la fine del mese successivo alla prestazione. Questo vuol dire che entro il 28/02/22 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle prestazioni rese a gennaio 2022, entro il 31 marzo 2022 i dati relativi alle prestazioni di febbraio 2022, e così via. Vi sarà dunque un totale di 12 scadenze per altrettante mensilità.</p>
<p>Ricordo che sono previste sanzioni anche molto pesanti. Ogni fattura non trasmessa comporta una sanzione di 100,00 Euro, fino ad un massimo di 50.000,00 Euro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Dal 2022 niente IRAP per ditte individuali e professionisti</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/01/dal-2022-niente-irap-per-ditte-individuali-e-professionisti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dal-2022-niente-irap-per-ditte-individuali-e-professionisti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 07:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Irap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=3030</guid>

					<description><![CDATA[A decorrere dal periodo d’imposta 2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni. Pertanto con la dichiarazione che si presenterà quest&#8217;anno si liquiderà l&#8217;importo da versare per l&#8217;anno 2021 dopodichè non vi sarà alcun altro adempimento Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/01/dal-2022-niente-irap-per-ditte-individuali-e-professionisti/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Dal 2022 niente IRAP per ditte individuali e professionisti"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A decorrere dal periodo d’imposta 2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni.</p>
<p>Pertanto con la dichiarazione che si presenterà quest&#8217;anno si liquiderà l&#8217;importo da versare per l&#8217;anno 2021 dopodichè non vi sarà alcun altro adempimento</p>
<p>Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3030</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prestazioni occasionali &#8211; obbligo di comunicazione preventiva</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/01/prestazioni-occasionali-obbligo-di-comunicazione-preventiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prestazioni-occasionali-obbligo-di-comunicazione-preventiva</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 08:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro occasionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=3019</guid>

					<description><![CDATA[Dal 21/12/21 è prevista l&#8217;obbligatorietà di una comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali sia per quanto riguarda i rapporti di nuova instaurazione che quelli già in essere. I termini entro cui procedere cambiano a seconda che si tratti di nuova stipula o di prosecuzione di contratto. La legge prevede l’obbligo di preventiva comunicazione all&#8217;Ispettorato territoriale<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2022/01/prestazioni-occasionali-obbligo-di-comunicazione-preventiva/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Prestazioni occasionali &#8211; obbligo di comunicazione preventiva"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 21/12/21 è prevista l&#8217;obbligatorietà di una comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali sia per quanto riguarda i rapporti di nuova instaurazione che quelli già in essere. I termini entro cui procedere cambiano a seconda che si tratti di nuova stipula o di prosecuzione di contratto.<br />
La legge prevede l’obbligo di preventiva comunicazione all&#8217;Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.</p>
<p>In caso di violazione degli obblighi si applica una sanzione amministrativa, non diffidabile, che va da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.</p>
<p>La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c..</p>
<p>Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione deve essere effettuata entro il 18 gennaio 2022.</p>
<p>Per i rapporti avviati a partire dal 12 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Detrazione spese e possibilità di sconto in fattura o cessione</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2021/09/detrazione-spese-e-possibilita-di-sconto-in-fattura-o-cessione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=detrazione-spese-e-possibilita-di-sconto-in-fattura-o-cessione</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 10:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=3015</guid>

					<description><![CDATA[Detrazione spese e possibilità di sconto in fattura o cessione Esistono varie, forse troppe, tipologie di detrazioni fiscali. Ciascuna segue le proprie regole. Anche quando si tratta di beneficiare, ad esempio, dello sconto in fattura, misura, questa, senz’altro molto richiesta da parte di chi deve sostenere delle spese perché permette di non pagare completamente i<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2021/09/detrazione-spese-e-possibilita-di-sconto-in-fattura-o-cessione/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Detrazione spese e possibilità di sconto in fattura o cessione"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Detrazione spese e possibilità di sconto in fattura o cessione<br />
Esistono varie, forse troppe, tipologie di detrazioni fiscali. Ciascuna segue le proprie regole. Anche quando si tratta di beneficiare, ad esempio, dello sconto in fattura, misura, questa, senz’altro molto richiesta da parte di chi deve sostenere delle spese perché permette di non pagare completamente i servizi ricevuti quindi beneficiando nell’immediato della detrazione. Vediamone le differenze.</p>
<p>La cedibilità delle detrazioni è limitata alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per la generalità dei bonus edilizi, mentre per il solo “superbonus” è possibile optare per la cessione/sconto in fattura anche con riferimento alle spese sostenute nel 2022. Il fatto che la cedibilità delle detrazioni sia limitata alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 (tranne che per il superbonus) non impedisce di cedere queste detrazioni in annualità successive.</p>
<p>In luogo dell&#8217;utilizzo diretto della detrazione ci sono 2 possibilità:<br />
usufruire di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest&#8217;ultimo recuperato sotto forma di credito d&#8217;imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;<br />
optare per la cessione di un credito d&#8217;imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.</p>
<p>La cessione del credito e lo sconto fattura sono opzioni che il legislatore ha previsto ma non per tutti i bonus, solo quelli indicati qui di seguito:<br />
superbonus 110%<br />
bonus facciate<br />
ecobonus<br />
sisma bonus<br />
installazione di pannelli fotovoltaici/colonnine di ricarica dei veicoli elettrici<br />
recupero edilizio ordinario (per i soli interventi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 16-bis, Tuir)</p>
<p>Non sono infatti cedibili né utilizzabili mediante sconto in fattura<br />
bonus mobili<br />
bonus verde per i giardini<br />
detrazione del 50% per lavori diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 16-bis del Tuir</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Contributo a fondo perduto DL sostegni</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2021/03/contributo-a-fondo-perduto-dl-sostegni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contributo-a-fondo-perduto-dl-sostegni</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 09:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo perduto]]></category>
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					<description><![CDATA[Il DL Sostegni del 19/03/21 prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti economici titolari di partita Iva che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019. I destinatari del contributo sono coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione o<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2021/03/contributo-a-fondo-perduto-dl-sostegni/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Contributo a fondo perduto DL sostegni"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/04/posta-elettronica-certificata.jpg"><img loading="lazy" class="alignright size-medium wp-image-1513" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/04/posta-elettronica-certificata-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/04/posta-elettronica-certificata-300x225.jpg 300w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/04/posta-elettronica-certificata.jpg 533w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Il DL Sostegni del 19/03/21 prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti economici titolari di partita Iva che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.</p>
<p>I destinatari del contributo sono coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. E&#8217; un contributo che quindi si applica a tutti, inclusi i professionisti, non essendo previste limitazioni legate all&#8217;attività e al codice attività ATECO.</p>
<p>Sono esclusi dal contributo i soggetti che abbiano cessato la propria attività e quelli che hanno aperto la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto. Sono altresì esclusi gli enti pubblici e gli intermediari finanziari.</p>
<p>Unico limite è dato dai ricavi e compensi che non devono essere superiori a E. 10 milioni nel 2019.</p>
<p>L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato del 2020 e quello del 2019.</p>
<p>La percentuale va a diminuire all&#8217;aumentare della classe di fatturato: 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. La percentuale si applica alla differenza media mensile di fatturato.</p>
<p>Sono previsti limiti minimi di E. 1.000 per le persone fisiche e E. 2.000 per gli altri soggetti. E&#8217; anche previsto un importo massimo di contributo pari a E. 150.000.</p>
<p>L&#8217;importo può essere chiesto a compensazione o mediante accredito in conto.</p>
<p>La richiesta deve essere effettuata in via telematica attraverso una procedurta che si prevede sarà disponibile verso fine mese.</p>
<p>Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3010</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Contributi IVS artigiani e commercianti 2021</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2021/03/contributi-ivs-artigiani-e-commercianti-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contributi-ivs-artigiani-e-commercianti-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 09:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Artigiani]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi]]></category>
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					<description><![CDATA[I soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti per l&#8217;anno 2021 devono versare trimestralmente i contributi pensionistici sul reddito minimale di Euro 15.953, sulla base della nuova aliquota del 24%, sono i seguenti: -per gli artigiani l’importo è pari a Euro 3.836,16 annui (Euro 3.501,15 per i coadiuvanti con meno di 21 anni) -per<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2021/03/contributi-ivs-artigiani-e-commercianti-2021/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Contributi IVS artigiani e commercianti 2021"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti per l&#8217;anno 2021 devono versare trimestralmente i contributi pensionistici sul reddito minimale di Euro 15.953, sulla base della nuova aliquota del 24%, sono i seguenti:</p>
<p><img loading="lazy" class=" aligncenter" src="https://cdn.pixabay.com/photo/2017/12/26/09/15/woman-3040029_1280.jpg" width="369" height="246" /></p>
<p>-per gli artigiani l’importo è pari a Euro 3.836,16 annui (Euro 3.501,15 per i coadiuvanti con meno di 21 anni)</p>
<p>-per i commercianti Euro 3.850,52 (Euro 3.515,50 per i coadiuvanti con meno di 21 anni)</p>
<p>Per periodi inferiori all’anno solare il contributo sul minimale verrà rapportato su base mensile, risultando pari a Euro 319,38 mensili per gli iscritti alla Gestione artigiani e a Euro 320,88 per gli esercenti attività commerciali.</p>
<p>Tali importi sono ridotti del 50% in caso iscritti con più di 65 anni e che siano anche pensionati.</p>
<p>Il pagamento deve essere effettuato, come sempre, in 4 rate, qui sotto le scadenze:</p>
<ul>
<li>16 maggio 2021</li>
<li>20 agosto 2021</li>
<li>16 novembre 2021</li>
<li>16 febbraio 2022</li>
</ul>
<p>Si ricorda che da diversi anni l’Inps non invia alcuna richiesta nè prospetto presso la sede o la residenza degli interessati e che il versamento avviene a mezzo F24. Tutti i dati per effettuare il pagamento sono repertibili nel cassetto previdenziale del sito dell&#8217;Inps a cui, da pochi giorni si accede esclusivamente a mezzo di Spid.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3007</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La fattura elettronica si aggiorna da gennaio 2021</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/12/la-fattura-elettronica-si-aggiorna-da-gennaio-2021-o-anche-prima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-fattura-elettronica-si-aggiorna-da-gennaio-2021-o-anche-prima</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 16:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Efattura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=3003</guid>

					<description><![CDATA[Nuovi codici per l&#8217;inversione contabile Con i Provvedimenti del 28 febbraio e del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche al tracciato .xml della fattura elettronica. Dal 01/01/2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il Provvedimento 20 aprile 2020.<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/12/la-fattura-elettronica-si-aggiorna-da-gennaio-2021-o-anche-prima/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"La fattura elettronica si aggiorna da gennaio 2021"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6>Nuovi codici per l&#8217;inversione contabile</h6>
<p>Con i Provvedimenti del 28 febbraio e del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche al tracciato .xml della fattura elettronica.</p>
<p>Dal 01/01/2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il Provvedimento 20 aprile 2020.</p>
<p>Le nove nuove tipologie introdotte, relativamente al codice N6 -” <strong>Inversione Contabile</strong>”, sono:<br />
N6.1 – “Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero”, utilizzato nei casi di cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero (art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972), per le quali è previsto il pagamento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta;<br />
N6.2 – “Inversione contabile – cessione di oro e argento puro”, utilizzato nei casi di cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d’imposta, nonché l’ammontare delle cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta;<br />
<strong>N6.3 – “Inversione contabile – subappalto nel settore edile”</strong>, utilizzato nei casi di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta (art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972);<br />
N6.4 – “Inversione contabile – cessione di fabbricati”, utilizzato nei casi di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. n. 633/1972);<br />
N6.5 – “Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari”, utilizzato nei casi di cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. b), D.P.R. n. 633/1972);<br />
N6.6 – “Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici”, utilizzato nei casi di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. c), D.P.R. n. 633/1972);<br />
<strong>N6.7 “Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi”</strong>, utilizzato nei casi di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972);<br />
N6.8 – “Inversione contabile – operazioni settore energetico”, che dovrà essere utilizzato nei casi di operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. n. 633/1972);<br />
N6.9 – “Inversione contabile – altri casi”, utilizzato nei casi di operazioni di inversione non riportate ai precedenti punti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per quanto riguarda i codici da inserire nel campo Tipo Documento sono stati introdotti 11 nuovi codici che il soggetto IVA potrà utilizzare. L’utilizzo dei nuovi codici in alcuni casi risulta facoltativo:</p>
<p>TD16 Integrazione fattura reverse charge interno: trasmissione allo SdI di un documento contenente le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta, nei casi di fatture ricevute da soggetti residenti o stabiliti, per operazioni soggette a reverse charge interno (art. 17, commi 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972)<br />
TD17 Integrazione/autofattura per acquisti di servizi dall’estero: trasmissione allo SdI di un documento riportante le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta per acquisti di servizi da prestatori intra-UE, oppure per trasmettere l’autofattura in unico esemplare per acquisti di servizi da prestatori extra-UE<br />
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari: trasmissione allo SdI di un documento riportante le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta, nei casi di fattura ricevuta da un cedente intra-UE, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui all’art. 38, D.L. n. 331/1993<br />
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72: trasmissione allo SdI di un documento riportante le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta oppure l’autofattura, nei casi di acquisto da soggetti non residenti (rispettivamente intra-UE ed extra-UE) di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA, diversi dagli acquisti intracomunitari e dalle importazioni<br />
TD21 Autofattura per splafonamento: trasmissione allo SdI di un’autofattura per regolarizzare gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi superiori al plafond disponibile, da parte degli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare senza pagamento dell’imposta (art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972)<br />
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA: trasmissione allo SdI di un documento contenente l’integrazione per estrazione di beni di provenienza UE e autofattura per estrazione beni di provenienza extra-UE<br />
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA: estrazione del bene da un deposito IVA per essere utilizzato o commercializzato nel territorio dello Stato con versamento dell’imposta tramite F24, dovuta dal soggetto che immette o procede all’estrazione ma versata in nome e per conto suo dal gestore del deposito IVA<br />
TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a): trasmissione allo SdI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, delle fatture differite emesse a fronte di cessione di beni o prestazioni servizi (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. n. 633/1972)<br />
TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b): trasmissione allo SdI entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, delle fatture emesse per cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo soggetto per il tramite del proprio cedente (art. 21, comma 4, lette- ra a), D.P.R. n. 633/1972)<br />
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (art. 36, DPR n. 633/72): trasmissione allo SdI di fatture elettroniche immediate o differite aventi ad oggetto cessioni di beni ammortizzabili oppure per passaggi interni (art. 36, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) che non concorrendo alla formazione del volume d’affari vanno annotate nel rigo VE40 della dichiarazione IVA;<br />
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa: trasmissione allo SdI di fatture elettroniche ad oggetto operazioni riguardanti la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore (art.2, comma 2, numero 5), D.P.R. n. 633/1972), oltre che operazioni riguardanti le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta (art. 2, comma 2, numero 4), D.P.R. n. 633/1972).</p>
<p>Per quanto riguarda la “NATURA” delle somme</p>
<p>N2 – operazioni non soggette</p>
<p>I due nuovi codici introdotti per il codice N2, relativo alle operazioni “Non soggette”, sono:<br />
N2.1 – “Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72”, che dovrà essere utilizzato nei casi di operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies;<br />
N2.2 – “Non soggette – altri casi”: che dovrà essere utilizzato per esempio nei casi di operazioni effettuate nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.</p>
<p>Le sei nuove tipologie di non imponibilità introdotte, relative al codice N3 “Non imponibili”, sono:<br />
N3.1 – “Non imponibile – esportazioni”, utilizzato, ad esempio per le cessioni all’esportazione non imponibili, (art. 8, comma 1, lett. a), lett. b), lett. b-bis), D.P.R. n. 633/1972); per le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della UE (art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/1993);<br />
N3.2 – “Non imponibile – cessioni intracomunitarie”, utilizzato nei casi di cessioni intracomunitarie di beni (art. 41, D.L. n. 331/1993);<br />
N3.3 – “Non imponibile – cessioni verso San Marino”, utilizzato nei casi di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi (art. 71, D.P.R. n. 633/1972);<br />
N3.4 – “Non imponibile – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazioni”, utilizzato nei casi di cessioni di beni effettuati ex art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972;<br />
N3.5 – “Non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento”, utilizzato nei casi di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione d’intento ex art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972;<br />
N3.6 – “Non imponibile – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond”, utilizzato, ad esempio, per le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE (art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); per le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. c), D.L. n. 331/1993) ovvero per i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (art. 50-bis, comma 4, lett. i), D.L. n. 331/1993).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per quanto riguarda i codici relativi al “Tipo Ritenuta”, oltre agli attuali RT01 (Ritenuta persone fisiche) e RT02 (Ritenuta persone giuridiche) al fine di gestire alcune tipologie di contributi, sono stati aggiunti 4 nuovi codici da inserire nel campo Tipo Ritenuta.<br />
In particolare:<br />
RT03 – Contributo INPS: da utilizzare qualora il prestatore emetta una fattura con una quota INPS a suo carico;<br />
RT04 – Contributo ENASARCO: da utilizzare nei casi in cui la fattura venga emessa da un agente di commercio, con la quota di contributo ENASARCO a carico dello stesso agente;<br />
RT05 – Contributo ENPAM: da utilizzare nei casi in cui la fattura venga emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico;<br />
RT06 – Altro contributo previdenziale: da utilizzare in tutti gli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota previdenziale a suo carico.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Contributo a fondo perduto, decreto rilancio</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/06/contributo-a-fondo-perduto-decreto-rilancio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contributo-a-fondo-perduto-decreto-rilancio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 22:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Con il decreto rilancio è stata prevista la possibilità di presentare la richiesta di un contributo a fondo perduto per chi ha ridotto il fatturato rispetto all&#8217;anno precedente. Quali sono i soggetti beneficiari e quali le condizioni? Il contributo spetta ai titolari di reddito di impresa, lavoro autonomo e reddito agrariocon ricavi non superiori a<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/06/contributo-a-fondo-perduto-decreto-rilancio/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Contributo a fondo perduto, decreto rilancio"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il decreto rilancio è stata prevista la possibilità di presentare la richiesta di un contributo a fondo perduto per chi ha ridotto il fatturato rispetto all&#8217;anno precedente.</p>
<p>Quali sono i soggetti beneficiari e quali le condizioni?</p>
<p>Il contributo spetta</p>
<p>ai titolari di reddito di impresa, lavoro autonomo e reddito agrario<br />con ricavi non superiori a 5 milioni di euro<br />che hanno ridotto di almeno 1/3 il fatturato e/o i corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli dello stesso mese dell&#8217;anno precedente.</p>
<p>Sono in ogni caso esclusi</p>
<p>coloro che hanno beneficiato delle indennità previste dal decreto legge 18/2020 per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps (articolo 27) e per i lavoratori dello spettacolo (articolo 38)<br />i lavoratori dipendenti<br />i professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatorie.</p>
<p>L’importo del contributo è calcolato applicando le percentuali sotto indicate al calo di fatturato. Gli scaglioni fanno riferimento ai ricavi dell&#8217;anno 2019:<br />-20% se inferiori a E. 400.000;<br />-15% se compresi tra E. 400.000 ed E. 1.000.000;<br />-10% se maggiori di E. 1.000.000.<br />Indipendentemente dal risultato è previsto un importo minimo di contributo a fondo perduto spettante e precisamente per le persone fisiche E. 1.000, per i soggetti diversi dalle persone fisiche E. 2.000.<br />Il bonus a fondo perduto potrà essere richiesto a mezzo intermediario telematico, compilando l&#8217;istanza che dovrà essere presentata a partire dal 15/06/20. Il termine ultimo di presentazione è il 13/08/20.<br />Se il contributo è maggiore di E. 150.000 dovranno essere elencati gli estremi dei soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 quali soci, familiari convienti maggiorenni, ecc..</p>
<p>Il contributo spetta anche in assenza di diminuzione di fatturato a chi ha iniziato l&#8217;attività nel 2019.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>IMU senza proroga, versamento al 16/06/20</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/05/imu-senza-proroga-versamento-al-16-06-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imu-senza-proroga-versamento-al-16-06-20</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 07:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 16/06/20 scade il termine per il versamento della prima rata IMU 2020. E&#8217; anche vero che eventuali interventi legislativi potrebbero sospendere, ovvero posticipare, ma non annullare il pagamento, che quindi andrebbe comunque fatto anche se in un termine più ampio. Anche se dal 2020 sono state riscritte le regole per il calcolo, abrogando la<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/05/imu-senza-proroga-versamento-al-16-06-20/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"IMU senza proroga, versamento al 16/06/20"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 16/06/20 scade il termine per il versamento della prima rata IMU 2020. E&#8217; anche vero che eventuali interventi legislativi potrebbero sospendere, ovvero posticipare, ma non annullare il pagamento, che quindi andrebbe comunque fatto anche se in un termine più ampio.</p>
<p>Anche se dal 2020 sono state riscritte le regole per il calcolo, abrogando la TASI, nella maggior parte dei casi le regole per l’assoggettamento ed il calcolo dell’imposta rimangono sostanzialmente identiche.</p>
<p>Anche per l’IMU 2020 è prevista l’esenzione per l’abitazione principale (ad esclusione di quelle accatastate in A/1, A/8 e A/9). L’esenzione non è più prevista, invece, per l’unità immobiliare disabitata degli italiani titolari di pensioni estere iscritti all’AIRE.</p>
<p>A seguito dell’abrogazione della TASI non deve più versare nulla il detentore (es. l’inquilino) dell’immobile.</p>
<p>L’IMU dovuta per l’anno 2020 deve essere versata in due rate:<br />
&#8211; la prima il 16/06/20, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;<br />
&#8211; la seconda, a saldo, il 16/12/20, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel caso in cui l’immobile sia stato acquistato nel corso dell’anno 2020, il contribuente può, in alternativa:<br />
&#8211; non versare nulla<br />
&#8211; oppure versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre tenendo conto dell’aliquota IMU per l’anno 2019.</p>
<p>Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 (comma 762 dell’art. 1 della L. 160/2019).</p>
<p>Se l’immobile è stato ceduto nel corso del 2019, invece, non si realizza il presupposto impositivo nell’anno 2020 per cui non deve essere versato nulla.</p>
<p>Se un immobile che era tenuto a disposizione o era locato nell’anno 2019 e dal 01/01/20 viene destinato ad abitazione principale non deve essere versato nulla.<br />
Se l’immobile era destinato ad abitazione principale nel 2019 e dal 01/01/20 viene locato o tenuto a disposizione come “seconda casa” il contribuente può, in alternativa:<br />
&#8211; non versare nulla<br />
&#8211; oppure versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre tenendo conto dell’aliquota IMU per l’anno 2019.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Medico competente e gestione del rischio sanitario</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/05/medico-compente-e-gestione-del-rischio-sanitario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medico-compente-e-gestione-del-rischio-sanitario</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 09:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Medico competente]]></category>
		<category><![CDATA[Valutazione rischi]]></category>
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					<description><![CDATA[La circolare del Ministero della Salute n. 14915/2020 fornisce indicazioni ai datori di lavoro sul ruolo del medico competente, cui quindi è opportuno rivolgersi, figura a fianco dell’azienda nella gestione del rischio connesso all’emergenza corona virus. Ricorda che il ruolo del medico competente è quello di supportare il datore di lavoro nell&#8217;attuazione delle misure di<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/05/medico-compente-e-gestione-del-rischio-sanitario/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Medico competente e gestione del rischio sanitario"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La circolare del Ministero della Salute n. 14915/2020 fornisce indicazioni ai datori di lavoro sul ruolo del medico competente, cui quindi è opportuno rivolgersi, figura a fianco dell’azienda nella gestione del rischio connesso all’emergenza corona virus.</p>
<p><img loading="lazy" class="img-fluid aligncenter" src="https://isometric.online/wp-content/uploads/2020/04/covid-19_svg.svg" alt="Covid 19" width="290" height="342" /></p>
<p>Ricorda che il ruolo del medico competente è quello di supportare il datore di lavoro nell&#8217;attuazione delle misure di prevenzione e protezione, in particolare evidenzia come le misure di contenimento contenute nel protocollo del 24/04/20 non siano esaustive, ma debbano essere il più possibile contestualizzate alle singole attività produttive. Da ciò ne discende la necessità di una forte collaborazione tra datore di lavoro e medico competente, per adattare le misure alla concreta realtà aziendale.</p>
<p>Viene sottolineato come la formazione e informazione dei lavoratori sul rischio di contagio da coronavirus e sulle precauzioni messe in atto dall’aziendasiano importanti. Anche in questo caso l&#8217;azienda deve chiedere supporto al medico competente.</p>
<p>La circolare si sofferma poi sull&#8217;opportunità dell’integrazione del documento di valutazione dei rischi con tutte le azioni poste in essere ed atte a prevenire il rischio di infezione da visur sul luogo si lavoro.</p>
<p>Per approfondire:</p>
<ul>
<li>il Protocollo del 24 aprile siglato dalle parti sociali, che modifica quello sottoscritto il 14 marzo 2020, in merito alle misure per il contrasto del virus negli ambienti di lavoro;</li>
<li>il documento del 9 aprile 2020 denominato Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, frutto delle indicazioni tecniche dell’INAIL;</li>
<li>le varie ordinanze regionali in materia.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Protocollo anti contagio e invio alla regione Toscana</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/05/protocollo-anti-contagio-e-invio-alla-regione-toscana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=protocollo-anti-contagio-e-invio-alla-regione-toscana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 17:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
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					<description><![CDATA[L’Ordinanza n. 48 del 03.05.2020 Regione Toscana ha stabilito alcune disposizioni ulteriori ed innovative in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro che riguardano anche gli studi professionali. Vi segnaliamo in particolare: 1) Protocollo Anti-Contagio e invio obbligatorio alla Regione (NON PIU’ VIA EMAIL) • I datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/05/protocollo-anti-contagio-e-invio-alla-regione-toscana/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Protocollo anti contagio e invio alla regione Toscana"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’<strong>Ordinanza n. 48 del 03.05.2020 Regione Toscana</strong> ha stabilito alcune disposizioni ulteriori ed innovative in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro che riguardano anche gli studi professionali.</p>
<p>Vi segnaliamo in particolare:<img loading="lazy" class="shrinkToFit alignleft" src="https://images.pexels.com/photos/4113084/pexels-photo-4113084.jpeg?auto=compress&amp;cs=tinysrgb&amp;dpr=2&amp;w=500" alt="https://images.pexels.com/photos/4113084/pexels-photo-4113084.jpeg?auto=compress&amp;cs=tinysrgb&amp;dpr=2&amp;w=500" width="336" height="500" /></p>
<p>1)<strong> Protocollo Anti-Contagio e invio obbligatorio alla Regione (NON PIU’ VIA EMAIL)</strong></p>
<p>• I datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.</p>
<p>• L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività; il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari, a partire dal 6 maggio 2020. Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà̀ essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020; per le altre attività̀ la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura. La compilazione è esclusivamente on line seguendo le istruzioni indicate nello speciale COVID-19 presente sul sito ufficiale della regione https://www.regione.toscana.it. Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l’applicazione dei limiti, di cui alla presente ordinanza.</p>
<p>Il protocollo anti-contagio dovrà essere stampato e sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.</p>
<p>2) <strong>Impianti di areazione</strong></p>
<p>Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Contributi artigiani e commercianti 2020</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/05/contributi-artigiani-e-commercianti-2018-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contributi-artigiani-e-commercianti-2018-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 09:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2955</guid>

					<description><![CDATA[I soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti per l&#8217;anno 2020 devono versare trimestralmente i contributi pensionistici sul reddito minimale di Euro 15.953, sulla base della nuova aliquota del 24%, sono i seguenti: per gli artigiani l’importo è pari a Euro 3.836,16 annui (Euro 3.501,15 per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/05/contributi-artigiani-e-commercianti-2018-2/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Contributi artigiani e commercianti 2020"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti per l&#8217;anno 2020 devono versare trimestralmente i contributi pensionistici sul reddito minimale di Euro 15.953, sulla base della nuova aliquota del 24%, sono i seguenti:</p>
<p><img loading="lazy" class=" aligncenter" src="https://cdn.pixabay.com/photo/2017/12/26/09/15/woman-3040029_1280.jpg" width="369" height="246" /></p>
<p>per gli artigiani l’importo è pari a Euro 3.836,16 annui (Euro 3.501,15 per i coadiuvanti con meno di 21 anni)<br />
per i commercianti Euro 3.850,52 (Euro 3.515,50 per i coadiuvanti con meno di 21 anni)</p>
<p>Per periodi inferiori all’anno solare il contributo sul minimale verrà rapportato su base mensile, risultando pari a Euro 319,38 mensili per gli iscritti alla Gestione artigiani e a Euro 320,88 per gli esercenti attività commerciali.</p>
<p>Tali importi sono ridotti del 50% in caso iscritti con più di 65 anni e che siano anche pensionati.</p>
<p>Il pagamento deve essere effettuato, come sempre, in 4 rate, qui sotto le scadenze:</p>
<ul>
<li>18 maggio 2020</li>
<li>20 agosto 2020</li>
<li>16 novembre 2020</li>
<li>16 febbraio 2021</li>
</ul>
<p>Si ricorda che già da qualche anno l’Inps non invia alcuna richiesta nè prospetto presso la sede o la residenza degli interessati e che il versamento avviene a mezzo F24.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Indennità Inps artigiani e commercianti automatica</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/indennita-inps-artigiani-e-commercianti-automatica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indennita-inps-artigiani-e-commercianti-automatica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 06:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2952</guid>

					<description><![CDATA[Il Ministro dell&#8217;Economia Gualtieri, ieri in audizione al MEF ha assicurato che il Governo sta lavorando a un pacchetto di semplificazioni. L&#8217;indennità Inps aumenterà a E. 800 mensili e che per il mese di aprile arriverà in automatico. La mensilità di di maggio invece potrebbe invece essere selettiva, con limiti legati al reddito o ai<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/indennita-inps-artigiani-e-commercianti-automatica/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Indennità Inps artigiani e commercianti automatica"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministro dell&#8217;Economia Gualtieri, ieri in audizione al MEF ha assicurato che il Governo sta lavorando a un pacchetto di semplificazioni. L&#8217;indennità Inps aumenterà a E. 800 mensili e che per il mese di aprile arriverà in automatico.</p>
<p>La mensilità di di maggio invece potrebbe invece essere selettiva, con limiti legati al reddito o ai carichi familiari o ai settori più colpiti.</p>
<p>Una domanda: ma per le attività sospese ex coronavirus maturano i contributi Inps? La rata di maggio, anche se posticipata, andrà versata per intero?</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2952</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: Ordinanze Regione Toscana</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/coronavirus-ordinanze-regione-toscana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coronavirus-ordinanze-regione-toscana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 18:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2950</guid>

					<description><![CDATA[La Regione Toscana ha emanato diverse ordinanze in merito all&#8217;emergenza Coronavirus di cui alcune riguardanti le modalità di svolgimento delle attività artigianali, commerciali e industriali. In vista delle riaperture è necessario tenerne conto per l&#8217;organizzazione del lavoro in modo tale da evitare sanzioni e, principalmente, il diffondersi del contagio. Vi indico qui di seguito la<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/coronavirus-ordinanze-regione-toscana/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Coronavirus: Ordinanze Regione Toscana"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Regione Toscana ha emanato diverse ordinanze in merito all&#8217;emergenza Coronavirus di cui alcune riguardanti le modalità di svolgimento delle attività artigianali, commerciali e industriali.</p>
<p><img class=" aligncenter" src="https://images.pexels.com/photos/981682/pexels-photo-981682.jpeg?auto=compress&amp;cs=tinysrgb&amp;h=350" alt="https://images.pexels.com/photos/981682/pexels-photo-981682.jpeg?auto=compress&amp;cs=tinysrgb&amp;h=350" /></p>
<p>In vista delle riaperture è necessario tenerne conto per l&#8217;organizzazione del lavoro in modo tale da evitare sanzioni e, principalmente, il diffondersi del contagio.</p>
<p>Vi indico qui di seguito la pagina web dove sono consultabili le ordinanze:</p>
<p><a href="https://bit.ly/3bQktkA">https://bit.ly/3bQktkA</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2950</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modello 730/2020: proroga scadenze</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/modello-730-2020-proroga-scadenze/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modello-730-2020-proroga-scadenze</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 09:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
		<category><![CDATA[Proroghe]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2946</guid>

					<description><![CDATA[Il Decreto Cura Italia ha previsto uno slittamento della data per la presentazione del modello 730/2020, quindi i contribuenti disporranno di due mesi in più. Queste le nuove scadenze: 30/04/20 termine per la presentazione della CU 2020 all&#8217;Agenzia delle Entrate; 05/05/20 data dalla quale sarà disponibile la dichiarazione precompilata online (anziché dal 15 aprile); 30/09/20<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/modello-730-2020-proroga-scadenze/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Modello 730/2020: proroga scadenze"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Cura Italia ha previsto uno slittamento della data per la presentazione del modello 730/2020, quindi i contribuenti disporranno di due mesi in più.</p>
<p><img loading="lazy" class=" aligncenter" src="https://cdn.pixabay.com/photo/2015/10/31/08/50/coins-1015125_1280.jpg" width="393" height="262" /></p>
<p>Queste le nuove scadenze:</p>
<p>30/04/20 termine per la presentazione della CU 2020 all&#8217;Agenzia delle Entrate;</p>
<p>05/05/20 data dalla quale sarà disponibile la dichiarazione precompilata online (anziché dal 15 aprile);</p>
<p>30/09/20 termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, previsto solitamente per il 23/07.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Principali misure del DL Cura Italia</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/principali-misure-del-dl-cura-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=principali-misure-del-dl-cura-italia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 07:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2943</guid>

					<description><![CDATA[D.L. 18 del 17/03/20 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (Titolo I) Art.5 &#8211; Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici In tutto 50 milioni di euro per sostenere le aziende italiane che vogliono ampliare o riconvertire la propria attività per produrre ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza. BENEFICIARI:<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/principali-misure-del-dl-cura-italia/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Principali misure del DL Cura Italia"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>D.L. 18 del 17/03/20</p>
<p><strong>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (Titolo I)</strong></p>
<p><strong>Art.5 &#8211; Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici</strong><br />
In tutto 50 milioni di euro per sostenere le aziende italiane che vogliono ampliare o riconvertire la propria attività per produrre ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza.</p>
<p>BENEFICIARI:</p>
<p>possono accedere agli incentivi le imprese di tutte le dimensioni, costituite in forma societaria, localizzate sull&#8217;intero territorio nazionale, che dovranno realizzare un programma di investimenti, di valore compreso tra 200 mila e 2 milioni di euro.</p>
<p>ENTITA&#8217; DELL’INVESTIMENTO:</p>
<p>il finanziamento sarà agevolato fino al 75% con un prestito senza interessi (tasso zero).<br />
E’ previsto un sistema di premialità legato alla velocità di entrata in produzione, che trasforma il mutuo in fondo perduto al 100% se si conclude l’investimento in 15 giorni; al 50% se si conclude in 30 giorni; al 25% se si conclude in 60 giorni.<br />
All&#8217;ammissione del progetto è previsto inoltre un anticipo immediato del 60% delle agevolazioni concesse senza garanzie.<br />
Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma sempre dopo la pubblicazione del Decreto #CuraItalia (17 marzo 2020).</p>
<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:</p>
<p>gestisce gli incentivi Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo, soggetto attuatore per conto del Commissario Straordinario per l’Emergenza Domenico Arcuri. Lo sportello per la presentazione delle domande è aperto dal 26 marzo e assicura un iter di valutazione snello (max 5 giorni).</p>
<p><img loading="lazy" class=" aligncenter" src="https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/09/09/14/books-1245690_960_720.jpg" srcset="https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/09/09/14/books-1245690_960_720.jpg 1x, https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/09/09/14/books-1245690_1280.jpg 1.333x" alt="Libri, Pagine, Storia, Storie, Note, Promemoria" width="327" height="218" /></p>
<p><strong>Art.15 &#8211; Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale</strong><br />
Fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.<br />
I produttori e gli importatori di mascherine chirurgiche e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all&#8217;Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.</p>
<p>I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all&#8217;INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.</p>
<p>Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all&#8217;Istituto superiore di sanità/INAIL ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche/dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità/INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.</p>
<p><strong>Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Titolo III)</strong></p>
<p><strong>Art.49 &#8211; Fondo Centrale di Garanzia</strong></p>
<p>Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto</p>
<p>&#8211; la garanzia è concessa a titolo gratuito;<br />
l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;</p>
<p>&#8211; per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell&#8217;ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell&#8217;80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;</p>
<p>&#8211; sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l&#8217;erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell&#8217;importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;</p>
<p>&#8211; sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all&#8217;80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata (ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000). In favore di tali soggetti beneficiari l&#8217;intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;</p>
<p>&#8211; sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.</p>
<p><strong>Art.54 &#8211; Fondo solidarieta&#8217; mutui &#8220;prima casa” cd. “Fondo Gasparrini”</strong><br />
Per un periodo di 9 mesi dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all&#8217;articolo 2, legge 244/2007:<br />
l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall&#8217;autorità competente per l’emergenza coronavirus.</p>
<p><strong>Art.55 &#8211; Misure di sostegno finanziario alle imprese</strong><br />
Le società che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 i crediti, commerciali o finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti possono trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate relative alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione e alle eccedenze ACE che alla data della cessione dei crediti non siano state ancora usufruite o dedotte dal reddito imponibile.<br />
I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro e, ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.<br />
I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.</p>
<p><strong>Art.56 &#8211; Sostegno finanziario alle MPMI colpite da Covid-19</strong><br />
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall&#8217;epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:<br />
&#8211; per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;<br />
&#8211; per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;<br />
&#8211; per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale;<br />
&#8211; le operazioni oggetto delle suddette misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia (di cui all&#8217;art.2, c.100, Legge 23 dicembre 1996, n. 662).</p>
<p><strong>Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (Titolo IV)</strong></p>
<p><strong>Art.61 &#8211; Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l&#8217;assicurazione obbligatoria</strong></p>
<p>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l&#8217;assicurazione obbligatoria.</p>
<p>Tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.<br />
ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI sulle misure a tutela del lavoro a sostegno di imprese, liberi professionisti e lavoratori sono contenute sezione specifica del sito dell’INPS</p>
<p><strong>Art.62 &#8211; Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</strong></p>
<p>&#8211; Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall&#8217;effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all&#8217;addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.</p>
<p>&#8211; Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p>
<p>&#8211; Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d&#8217;acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, da parte del sostituto d&#8217;imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.<br />
Art.64 &#8211; Credito d&#8217;imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro<br />
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d&#8217;imposta 2020, un credito d&#8217;imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l&#8217;anno 2020.</p>
<p><strong>Art.65 &#8211; Credito d&#8217;imposta per botteghe e negozi</strong><br />
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p>
<p><strong>Art.66 &#8211; Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19</strong><br />
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.<br />
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell&#8217;esercizio in cui sono effettuate.</p>
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		<title>Credito d&#8217;imposta locazioni negozi solo a pagamento effettuato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 17:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Compensazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[F24]]></category>
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					<description><![CDATA[Con una recente circolare, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha precisato che credito d&#8217;imposta pari al 60% del canone di locazione spettante agli esercenti attività d’impresa sospese che rivestono la qualifica di “conduttori” in un contratto di locazione di un immobile censito nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) spetti solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/credito-dimposta-locazioni-negozi-solo-a-pagamento-effettuato/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Credito d&#8217;imposta locazioni negozi solo a pagamento effettuato"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con una recente circolare, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha precisato che credito d&#8217;imposta pari al 60% del canone di locazione spettante agli esercenti attività d’impresa sospese che rivestono la qualifica di “conduttori” in un contratto di locazione di un immobile censito nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) <strong>spetti solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone di locazione</strong>.</p>
<p><img loading="lazy" class="transparent aligncenter" src="https://public.boxcloud.com/api/2.0/internal_files/652249260244/versions/691481855044/representations/png_paged_2048x2048/content/1.png?access_token=1!1prLrSMey81pJBNuqIJUPhCHf87wN4J88qjKihYJ4fVAuh0MxBwzuXZ_lNrsQ736dw93QaXuH8_VT-x-J_IKPHY54E_r_VckATyJwPAaRH79UDryqSTWOHyyXLaV0bY0QYMaqkI2gHwIyWr8QWuNo3W2gmnmNVpNMY8Sb-i2rYa3MMWWNe00t8ZwGJhcfDJq8bOb0vygLOaSkVM3VbPq_W6wqJCab0uzgjeZFuuPyq4FYKRgWsAh7BivJVY21GwGybjOemrESsDzEwn4khNoQocu9ABmwPofpgxCKpdxHFooZ33NRpy6y6LiyHvaYdNR7UIqHpIQ-xsFH9dRuBTU7CPPPs3GxhmHuH0ytPGbzU_xa9lH8WpqwxmWDR1Ck5bznI7E2ZNN14rKuEuR4MB-sSR1pxe98ykDyni4JA9q6_O522Vk1J9uingyRZZDXMB-XL2evkTMGZfD9UDiLOJVZiCDvR0cYAa2d_EBb3_goCAKgLpjmvF-8j83WgcIUuR412kdSAwH5xEon0F66kn5xHzgfE6DQHpmqPIzUXBNBY5YLxNCge8zLJyvaGrkAg..&amp;box_client_name=box-content-preview&amp;box_client_version=2.37.0" alt="https://public.boxcloud.com/api/2.0/internal_files/652249260244/versions/691481855044/representations/png_paged_2048x2048/content/1.png?access_token=1!1prLrSMey81pJBNuqIJUPhCHf87wN4J88qjKihYJ4fVAuh0MxBwzuXZ_lNrsQ736dw93QaXuH8_VT-x-J_IKPHY54E_r_VckATyJwPAaRH79UDryqSTWOHyyXLaV0bY0QYMaqkI2gHwIyWr8QWuNo3W2gmnmNVpNMY8Sb-i2rYa3MMWWNe00t8ZwGJhcfDJq8bOb0vygLOaSkVM3VbPq_W6wqJCab0uzgjeZFuuPyq4FYKRgWsAh7BivJVY21GwGybjOemrESsDzEwn4khNoQocu9ABmwPofpgxCKpdxHFooZ33NRpy6y6LiyHvaYdNR7UIqHpIQ-xsFH9dRuBTU7CPPPs3GxhmHuH0ytPGbzU_xa9lH8WpqwxmWDR1Ck5bznI7E2ZNN14rKuEuR4MB-sSR1pxe98ykDyni4JA9q6_O522Vk1J9uingyRZZDXMB-XL2evkTMGZfD9UDiLOJVZiCDvR0cYAa2d_EBb3_goCAKgLpjmvF-8j83WgcIUuR412kdSAwH5xEon0F66kn5xHzgfE6DQHpmqPIzUXBNBY5YLxNCge8zLJyvaGrkAg..&amp;box_client_name=box-content-preview&amp;box_client_version=2.37.0" width="444" height="220" /></p>
<p>A parere dell&#8217;AdE ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60% dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Misure restrittive prorogate al 3 maggio con parziali riaperture nel commercio</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/misure-restrittive-prorogate-al-3-maggio-con-parziali-riaperture-nel-commercio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misure-restrittive-prorogate-al-3-maggio-con-parziali-riaperture-nel-commercio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 11:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
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					<description><![CDATA[Le misure restrittive attualmente in atto e inizialmente previste fino al 13 aprile sono state prorogate dal DPCM 10 aprile 2020 fino al 3 maggio. Le attività consentite &#8211; rispettando ovviamente alcune prescrizioni fondamentali, quali il distanziamento interpersonale e l&#8217;accesso regolato &#8211; riguardano ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/misure-restrittive-prorogate-al-3-maggio-con-parziali-riaperture-nel-commercio/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Misure restrittive prorogate al 3 maggio con parziali riaperture nel commercio"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le misure restrittive attualmente in atto e inizialmente previste fino al 13 aprile sono state prorogate dal DPCM 10 aprile 2020 fino al 3 maggio.</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" class="" src="https://1.bp.blogspot.com/-3HDAqvdGmZA/XpGhm3-_asI/AAAAAAACTjE/PfrwFccvByUXyDmJrYrtuRJI6ty60j7KACLcBGAsYHQ/s1600/conte.PNG" width="359" height="181" /></p>
<p>Le attività consentite &#8211; rispettando ovviamente alcune prescrizioni fondamentali, quali il distanziamento interpersonale e l&#8217;accesso regolato &#8211; riguardano ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari. Ma anche tante altri tipologie di negozi.</p>
<p>Ecco l&#8217;elenco completo delle attività di commercio consentite e qui il link al testo del <a href="https://app.box.com/s/ekcfvwivuws316zu3wv7d4b7u8hn5ivt" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DPCM 10/04/2020</a>:</p>
<p>Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari<br />
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati<br />
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici<br />
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)<br />
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati<br />
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi, specializzati (codice ateco: 47.4)<br />
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico<br />
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari<br />
Commercio al dettaglio di articoli per l&#8217;illuminazione<br />
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, Farmacie<br />
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica<br />
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati<br />
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l&#8217;igiene personale<br />
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici<br />
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia<br />
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento<br />
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini,<br />
<strong>Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet</strong><br />
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione<br />
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono<br />
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici<br />
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio al dettaglio di libri<br />
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>DL Cura Italia, proroga approvazione bilanci e diversa modalità di tenuta delle assemblee</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/dl-cura-italia-proroga-approvazione-bilanci-e-diversa-modalita-di-tenuta-delle-assemblee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dl-cura-italia-proroga-approvazione-bilanci-e-diversa-modalita-di-tenuta-delle-assemblee</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 17:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
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					<description><![CDATA[Fra le misure adottate con il DL 18/2020 &#8220;Cura Italia&#8221;, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2478-bis del codice civile, o alle diverse disposizioni statutarie, è stata prevista la proroga del termine per l&#8217;approvazione dei bilanci delle società, anche a controllo pubblico: le assemblee possono essere convocate entro 180 giorni<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/dl-cura-italia-proroga-approvazione-bilanci-e-diversa-modalita-di-tenuta-delle-assemblee/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"DL Cura Italia, proroga approvazione bilanci e diversa modalità di tenuta delle assemblee"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fra le misure adottate con il DL 18/2020 &#8220;Cura Italia&#8221;, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2478-bis del codice civile, o alle diverse disposizioni statutarie, è stata prevista la proroga del termine per l&#8217;approvazione dei bilanci delle società, anche a controllo pubblico: le assemblee possono essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell&#8217;esercizio 2019 (art. 108).</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" class="" src="https://images.pexels.com/photos/3184328/pexels-photo-3184328.jpeg" width="353" height="236" /></p>
<p>Per quanto riguarda lo svolgimento assemblee, anche in deroga alle diverse disposizioni statuarie potranno tenersi attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l&#8217;identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l&#8217;esercizio del diritto di voto. Non è inoltre necessario che il Presidente il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.<br />
Per le S.r.l. l&#8217;espressione del voto può avvenire anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (art. 108).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Finanziamenti bancari con garanzia dello Stato</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/finanziamenti-bancari-con-garanzia-dello-stato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finanziamenti-bancari-con-garanzia-dello-stato</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 08:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Garanzie]]></category>
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					<description><![CDATA[Con il Decreto Legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri  è stata prevista la garanzia dello Stato a favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Le condizioni dei finanziamenti sono regolati direttamente tra banca e impresa, salvo la determinazione di un tasso massimo per le operazioni di importo sino a E.<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/finanziamenti-bancari-con-garanzia-dello-stato/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Finanziamenti bancari con garanzia dello Stato"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il Decreto Legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri  è stata prevista la garanzia dello Stato a favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" class="" src="https://images.pexels.com/photos/730564/pexels-photo-730564.jpeg" width="313" height="235" /></p>
<p>Le condizioni dei finanziamenti sono regolati direttamente tra banca e impresa, salvo la determinazione di un tasso massimo per le operazioni di importo sino a E. 25.000 per le imprese con fatturato sino a E. 800.000.</p>
<p>In linea generale la percentuale di copertura della garanzia è pari al 90% ma in alcuni casi può anche raggiungere il 100%.</p>
<p>La garanzia al 100% è riconosciuta alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, in presenza di determinati requisiti. I finanziamenti devono:<br />
&#8211; prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 18/24 mesi dal momento di erogazione;<br />
&#8211; avere una durata minima da 24 fino a 72 mesi;<br />
&#8211; avere un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dell’ultima dichiarazione presentata alla data della domanda della garanzia e comunque non superiore a E. 25.000.</p>
<p>Sono previste altre impotesi quali 1) la garanzia al 100% per le sole PMI con ammontare di ricavi non superiore a E. 800.000 e per un limite massimo del 15% dei ricavi medesimi. In questo caso la concessione della garanzia richiede però l’applicazione del modello di valutazione. 2) la garanzia del 100% con l’intervento di confidi, limitatamente ai soggetti beneficiari con un ammontare di ricavi non superiore a E. 3,2 milioni. In questo caso i prestiti devono essere d’importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi e l’importo di 800.000 euro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Bonus Covid dipendenti E. 100, il codice tributo</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/bonus-covid-dipendenti-e-100-il-codice-tributo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonus-covid-dipendenti-e-100-il-codice-tributo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 17:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Compensazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro dipendente]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo 1699 &#8220;Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020&#8221;  per consentire ai sostituti d&#8217;imposta il recupero di E. 100, tramite compensazione, del bonus erogato ai dipendenti relativamente al numero di giorni lavorativi svolti nella sede di<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/bonus-covid-dipendenti-e-100-il-codice-tributo/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Bonus Covid dipendenti E. 100, il codice tributo"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo 1699 &#8220;Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020&#8221;  per consentire ai sostituti d&#8217;imposta il recupero di E. 100, tramite compensazione, del bonus erogato ai dipendenti relativamente al numero di giorni lavorativi svolti nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" class="" src="https://images.pexels.com/photos/380769/pexels-photo-380769.jpeg?cs=srgb&amp;dl=adulto-attrezzatura-azienda-banco-380769.jpg" width="310" height="174" /></p>
<p>Il bonus spetta nella misura piena solo se la prestazione lavorativa è stata resa per l’intero mese di marzo con qualsivoglia modalità, quindi anche con modalità di lavoro agile in caso contrario l’importo dovrà essere riproporzionato in base ai giorni di lavoro svolto ed a condizione che il reddito lavoro dipendente nel 2019 non superiore a E. 40.000.</p>
<p>Il premio va corrisposto dai sostituti d’imposta, senza preventiva richiesta del lavoratore<br />
a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2933</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le sanzioni per le attività che non rispettano la sospensione</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/le-sanzioni-per-le-attivita-che-non-rispettano-la-sospensione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-sanzioni-per-le-attivita-che-non-rispettano-la-sospensione</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 17:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2930</guid>

					<description><![CDATA[Le imprese che non rispettano la sospensione delle attività come prevista dal Governo per le misura di emergenza Covid sono punite con una sanzione amministrativa che va da E. 400 a E 3.000 e dalla chiusura immediata, in via cautelare e per cinque giorni. In caso di reiterazione della violazione la sanzione diventa il doppio<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/le-sanzioni-per-le-attivita-che-non-rispettano-la-sospensione/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Le sanzioni per le attività che non rispettano la sospensione"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class=" aligncenter" src="https://images.pexels.com/photos/2507010/pexels-photo-2507010.jpeg" width="445" height="250" /><br />
Le imprese che non rispettano la sospensione delle attività come prevista dal Governo per le misura di emergenza Covid sono punite con una <strong>sanzione amministrativa che va da E. 400 a E 3.000</strong> e dalla chiusura immediata, in via cautelare e per cinque giorni. In caso di reiterazione della violazione la sanzione diventa il doppio e la chiusura si allunga a 30 giorni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2930</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Da oggi possibile la richiesta di indennità INPS di 600 Euro</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/da-oggi-possibile-la-richiesta-di-indennita-inps-di-600-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=da-oggi-possibile-la-richiesta-di-indennita-inps-di-600-euro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 08:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Indennità]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2927</guid>

					<description><![CDATA[Da oggi 01/04/20 è disponibile sul sito Inps la procedura per richiedere l&#8217;indennità di Euro 600 che ha previsto il Governo per (iniziare a) fronteggiare la crisi Corona virus. Avevamo già parlato di quali siano i soggetti che possono presentare richiesta qui. Calma. Oggi il sito dell&#8217;Inps è intasato e non si apre nemmeno la<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/04/da-oggi-possibile-la-richiesta-di-indennita-inps-di-600-euro/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Da oggi possibile la richiesta di indennità INPS di 600 Euro"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Da oggi 01/04/20 è disponibile sul sito Inps la procedura per richiedere l&#8217;indennità di Euro 600 che ha previsto il Governo per (iniziare a) fronteggiare la crisi Corona virus.</p>
<p>Avevamo già parlato di quali siano i soggetti che possono presentare richiesta <a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/">qui</a>.</p>
<p><img loading="lazy" class=" size-full wp-image-2928 aligncenter" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2020/04/INPS-CURA-ITALIA.png" alt="INPS CURA ITALIA" width="535" height="384" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2020/04/INPS-CURA-ITALIA.png 535w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2020/04/INPS-CURA-ITALIA-300x215.png 300w" sizes="(max-width: 535px) 100vw, 535px" /></p>
<p><strong>Calma</strong>. Oggi il sito dell&#8217;Inps è intasato e non si apre nemmeno la pagina home. Ma è bene ricordare che non si tratta di in click-day, ovvero <strong>le domande possono essere presentate con comodità</strong> a partire dal primo aprile. Quindi <strong>si accede agli stessi benefici anche presentando la domanda nei giorni seguenti.</strong></p>
<p><strong>Per la presentazione delle domande disponibili tre sistemi</strong></p>
<ul>
<li>collegandosi al sito dell’INPS e utilizzando l’apposito servizio, cliccando sul banner dedicato presente sulla home page;</li>
<li>tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);</li>
<li>tramite i patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.</li>
</ul>
<p>Ricordiamo che per l&#8217;accedere al sito o al contact center è necessario essere in possesso alternativamente di:</p>
<p>&#8211; <strong>PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);</strong><br />
&#8211; SPID di livello 2 o superiore;<br />
&#8211; carta di identità elettronica 3.0 (CIE);<br />
&#8211; carta nazionale dei servizi (CNS).</p>
<p><strong>Qualora non si sia in possesso di tali credenziali, è possibile accedere ai servizi in modalità semplificata, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o email subito dopo la relativa richiesta del PIN</strong>. Anche presentando la domanda tramite Contact center, sarà possibile avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore la sola prima parte del PIN.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2927</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indennità INPS anche ai collaboratori familiari. Modalità presentazione domanda.</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/03/indennita-inps-anche-ai-collaboratori-familiari-modalita-presentazione-domanda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indennita-inps-anche-ai-collaboratori-familiari-modalita-presentazione-domanda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 15:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[artigiani e Commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[Indennità]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2922</guid>

					<description><![CDATA[Con la circolare INPS n. 49 del 30/03/20 sono stati individuati i beneficiari  dell&#8217;indennità di E. 600 prevista dal DL Cura Italia oltre alle modalità di presentazione delle domande. Rientrano tra coloro che beneficiano dell&#8217;indennità anche i familiari collaboratori delll&#8217;impresa familiare, coadiuvanti e coadiutori artigiani e commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/03/indennita-inps-anche-ai-collaboratori-familiari-modalita-presentazione-domanda/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Indennità INPS anche ai collaboratori familiari. Modalità presentazione domanda."</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la circolare INPS n. 49 del 30/03/20 sono stati individuati i beneficiari  dell&#8217;indennità di E. 600 prevista dal DL Cura Italia oltre alle modalità di presentazione delle domande.</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" class="" src="https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/28/93/500_F_48289348_Nmrwc8ZUtMdzZl24NgV0584dNphTGaGT.jpg" alt="https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/28/93/500_F_48289348_Nmrwc8ZUtMdzZl24NgV0584dNphTGaGT.jpg" width="323" height="216" /></p>
<p>Rientrano tra coloro che beneficiano dell&#8217;indennità <strong>anche i familiari collaboratori</strong><strong> delll&#8217;impresa familiare</strong>, coadiuvanti e coadiutori artigiani e commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome per i quali erano stati espressi dubbi non essendo lavoratori autonomi.</p>
<p>E&#8217; confermata l’indennità per i soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione commercianti anche se iscritti alla previdenza integrativa obbligatoria ENASARCO.</p>
<p>Sono inclusi inoltre gli imprenditori agricoli professionali (IAP), al pari di coltivatori diretti (CD) e di coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa (coloni, mezzadri).</p>
<p><strong>Per presentare le domanda di indennità è necessario accedere al sito dell&#8217;INPS utilizzando alternativamente:</strong><br />
&#8211; PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);<br />
&#8211; SPID<br />
&#8211; carta di identità elettronica 3.0 (CIE);<br />
&#8211; carta nazionale dei servizi (CNS).</p>
<p>Qualora non si sia in possesso di tali credenziali, è possibile accedere ai servizi in modalità semplificata, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN. <strong>I recapiti del contact center sono l&#8217;803164 (gratuito da rete fissa), oppure 06164164 (da rete mobile).</strong></p>
<p>In alternativa le domande potranno essere presentate tramite il servizio di contact center, contattabile telefonicamente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2922</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indennità anche a professionisti ed agenti di commercio</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/03/indennita-anche-a-professionisti-ed-agenti-di-commercio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indennita-anche-a-professionisti-ed-agenti-di-commercio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 16:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agenti di commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Artigiani]]></category>
		<category><![CDATA[Commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[Indennità]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2920</guid>

					<description><![CDATA[Approvato decreto interministeriale Ministero del Lavoro che prevede un’indennità di E. 600 per il mese di marzo 2020 anche a lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private. Inoltre rettificata la FAQ presente sul sito del MEF relativa ai rappresentanti e agli agenti di commercio che inizialmente erano stati esclusi dall&#8217;indennità mensile. Per poter<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/03/indennita-anche-a-professionisti-ed-agenti-di-commercio/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Indennità anche a professionisti ed agenti di commercio"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Approvato decreto interministeriale Ministero del Lavoro che prevede un’indennità di E. 600 per il mese di marzo 2020 anche a lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private.</p>
<p><img loading="lazy" class=" alignright" src="https://images.pexels.com/photos/2058138/pexels-photo-2058138.jpeg" width="429" height="644" /></p>
<p>Inoltre rettificata la FAQ presente sul sito del MEF relativa ai rappresentanti e agli agenti di commercio che inizialmente erano stati esclusi dall&#8217;indennità mensile.</p>
<p>Per poter accedere al contributo i professionisti iscritti alle Casse private, quali geometri, commercialisti, avvocati ecc., dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi del 2019.</p>
<p>Inoltre sono previsti i seguenti limiti reddituali:</p>
<p>&#8211; un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria;<br />
&#8211; un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell’emergenza sanitaria.</p>
<p>Per cessazione dell’attività si deve intendere la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa s’intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.</p>
<p>Ai fini del computo delle predette soglie sono inclusi i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca (artt. 3 del DLgs. 23/2011 e 4 del DL 50/2017).</p>
<p>L’indennità a carico del Fondo di ultima istanza non è cumulabile con altre erogazioni a sostegno del reddito quali il trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) o l’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” (art. 19 del DL 18/2020), il trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) (art. 20 del DL 18/2020), l’assegno ordinario in sostituzione di assegno di solidarietà in corso (art. 21 del DL 18/2020), il trattamento per CIG in deroga (art. 22 del DL 18/2020), le indennità di 600 euro per autonomi, parasubordinati e subordinati iscritti all’INPS e per collaboratori sportivi (artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 18/2020), il reddito di cittadinanza.</p>
<p>Le domande per l’indennità dovranno essere presentate, dal 1° aprile 2020, ad un solo ente previdenziale cui si è iscritti e per una sola forma di previdenza obbligatoria, utilizzando lo schema che sarà predisposto da ciascuna Cassa.</p>
<p>Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle somme, sono considerate inammissibili le istanze prive di alcuni dei requisiti sopra indicati, oppure presentate dopo il 30 aprile 2020.<br />
Le Casse provvederanno all’erogazione delle somme nell’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti, e trasmetteranno l’elenco dei soggetti beneficiari ad Agenzia delle Entrate ed INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli sulla spettanza dell’indennità, nonché ai Ministeri vigilanti per il monitoraggio del limite di spesa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2920</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DL Cura Italia: proroga del DURC e titoli abilitativi al 15/06/20</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/03/dl-cura-italia-proroga-del-durc-e-titoli-abilitativi-al-15-06-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dl-cura-italia-proroga-del-durc-e-titoli-abilitativi-al-15-06-20</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 10:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Durc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2915</guid>

					<description><![CDATA[Il DL Cura Italia prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. La validità del DURC è pertanto prorogata a tale data. Il DL proroga, sempre al 15/06/20, anche<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/03/dl-cura-italia-proroga-del-durc-e-titoli-abilitativi-al-15-06-20/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"DL Cura Italia: proroga del DURC e titoli abilitativi al 15/06/20"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il DL Cura Italia prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.</p>
<p>La validità del DURC è pertanto prorogata a tale data.</p>
<p><img loading="lazy" class=" aligncenter" src="https://images.pexels.com/photos/416322/pexels-photo-416322.jpeg" width="521" height="347" /></p>
<p>Il DL proroga, sempre al 15/06/20, anche la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza, fino al 15 aprile 2020.</p>
<p>E&#8217; infine prevista la proroga al 31/08/20 dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza mentre la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le imprese che rimangono aperte, il controllo del codice Ateco, il facsimile per la Prefettura</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/03/le-imprese-che-rimangono-aperte-il-controllo-del-codice-ateco-il-facsimile-per-la-prefettura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-imprese-che-rimangono-aperte-il-controllo-del-codice-ateco-il-facsimile-per-la-prefettura</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 15:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2908</guid>

					<description><![CDATA[A seguito dell&#8217;entrata in vigore del DPCM del 22/03/20 e del precedente DPCM dell&#8217;11/03/20, sono sospese tutte le attività ad eccezione di quelle indicate negli allegati disponibili in fondo a questa pagina. Ricordiamo che: Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all&#8217;articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/03/le-imprese-che-rimangono-aperte-il-controllo-del-codice-ateco-il-facsimile-per-la-prefettura/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Le imprese che rimangono aperte, il controllo del codice Ateco, il facsimile per la Prefettura"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito dell&#8217;entrata in vigore del DPCM del 22/03/20 e del precedente DPCM dell&#8217;11/03/20, sono sospese tutte le attività ad eccezione di quelle indicate negli allegati disponibili in fondo a questa pagina.</p>
<p><img class=" aligncenter" src="https://images.pexels.com/photos/1101720/pexels-photo-1101720.jpeg?auto=compress&amp;cs=tinysrgb&amp;dpr=2&amp;h=100&amp;w=1260" alt="https://images.pexels.com/photos/1101720/pexels-photo-1101720.jpeg?auto=compress&amp;cs=tinysrgb&amp;dpr=2&amp;h=100&amp;w=1260" /></p>
<p>Ricordiamo che:</p>
<ul>
<li>Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all&#8217;articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (sostanzialmente massimo utilizzo del lavoro agile).</li>
<li><strong>Sono consentite anche quelle attività, non in elenco, funzionali ad assicurare la continuità delle filiere</strong> delle attività di cui all&#8217;allegato 1 al DPCM del 22/03/20, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla L. 146/90, <strong>previa comunicazione al Prefetto</strong> della provincia ove è ubicata l&#8217;attività produttiva (vedi sotto il link al facsimile della comunicazione).</li>
<li>E&#8217; consentita l&#8217;attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e comunque ogni attività funzionale a fronteggiare l&#8217;emergenza.</li>
<li>Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all&#8217;impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l&#8217;attività (vedi sotto il link al facsimile della comunicazione).</li>
<li>Sono consentite le attività dell&#8217;industria dell&#8217;aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l&#8217;economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive (vedi sotto il link al facsimile della comunicazione).</li>
</ul>
<p><strong>E&#8217; possibile verificare gratutitamente il codice ATECO della propria impresa sul portale </strong><a href="http://www.registroimprese.it/"><strong>registroimprese.it</strong></a></p>
<p><strong>Allegati e link<br />
</strong></p>
<p><a title="Attività del commercio e dei servizi alla persona che è possibile mantenere attive in formato pdf" href="http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=6%3dCTRYC%26D%3dQ%26G%3d9VMU%26u%3dSLbBTR%26N%3dnLCI_xsls_93_AtYr_K9_xsls_88FP3.H8.6gEvHs.AC_KWui_Ul686_xsls_88783K_AtYr_K9iG6NtAv4_xsl4g3ts_88Kc8b_AtYr_K9JrVp_8bKcFUJT-gD58m3CB-7-T.97l%266%3d6NyNvV.t7C%26By%3dXKT9" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Attività del commercio e dei servizi alla persona che è possibile mantenere attive (Allegati 1 e 2 al DPCM dell&#8217;11 marzo 2020)</a><br />
<a title="Attività produttive industriali e commerciali che è possibile mantenere attive (Allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020) in formato pdf " href="http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=3%3d0UAV0%26E%3d0%26D%3d6W6R%26r%3dT5Y9UA%26K%3dkMvF_utUp_64_tqVs_46_utUp_59yMz.Iq.3dFeEp.Bv_HTvR_Ri7q3_utUp_59p5zL_tqVs_46fHoKqBe1_utU1d4cp_594Z5c_tqVs_46GsEm_5c4ZCV4R-dEn5j4vE.s7h%264%3dpNuLfV.p5w%26Bu%3dV5T5" target="_blank" rel="nofollow noopener">Attività produttive industriali e commerciali che è possibile mantenere attive (Allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020)</a><br />
<a title="Modello di comunicazione alla Prefettura per la prosecuzione di quelle attività comprese nelle lettere D e G del DPCM 22 marzo 2020 in formato pdf " href="http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=6%3dFRBYF%26B%3dA%26G%3dBT7U%26x%3dQ6bERB%26N%3dqJwI_1qVs_B1_utbp_59_1qVs_A6zP6.Fr.6jCfHv.9w_KZsS_Uo4r6_1qVs_A6q86I_utbp_59lEpNw9f4_1qVs_A65cAZ_utbp_59AZ5cIS5W_VEg8uBr_fxCxGr3dSrEq8_U5wMnHh_g_n_g_GsLm_5U_VaU3X_RCUI.Fg9%26m%3dCxL536.GnJ%26lL%3dER4j1d4V" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Modello di comunicazione predisposto dalla Prefettura per la prosecuzione delle attività comprese nelle lettere D e G del DPCM 22 marzo 2020</a><br />
<a title="Modello di comunicazione alla Prefettura per la prosecuzione di quelle attività comprese nella lettera H del DPCM 22 marzo 2020 in formato pdf " href="http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=9%3dIVFbI%26F%3dE%26J%3dEXAX%261%3dU0eHVF%26Q%3dtN1L_4uZv_E5_ywet_9B_4uZv_D04S9.Jv.9mGjKy.C1_NcwW_Xr8v9_4uZv_D0uA9M_ywet_9BoItQzCj7_4uZ7m5hv_D09fDd_ywet_9BDd9fLW9Z_YIkAxFv_91G2Ju7hVuIuA_x91PqLh_n_PtJs_DV_t74Tv_XLVG.Lp0%26k%3dI7M39E.HlP%26uM%3dCXCW" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Modello di comunicazione predisposto dalla Prefettura per la prosecuzione delle attività comprese nella lettera H del DPCM 22 marzo 2020</a></p>
<p><a title="domande frequenti " href="http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=9%3dHTAbH%26D%3d0%26J%3dDV6X%26z%3dS5eGTA%26Q%3dsLvL_3sUv_D3_twdr_4B_3sUv_C8yS8.9qRpJpK.tL_twdr_4BtL_twdr_4BlJvEnGnK_3sUv_C8fAnJgPz-AqNpKvKl5cOl-6qIlFfA-qJgM67pPt-KwHw7-oE4MtA-l6qP53vA-o3n-CzNgNyG_twdr_4BBV4cI_JSya_UhCnDk0_3sUv_D6GgT3Kwz7l3c4EDXkxqSNscRO8gTxE8WLEDK_zSxfgCgjcUgLgip0F_F_h8g%26f%3dI6Kx9D.FgP%26tK%3d8XBU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Decreto #IoRestoaCasa: domande frequenti sulle misure adottate dal Governo</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DL Cura Italia: bonus affitto mese marzo</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/03/dl-cura-italia-bonus-affitto-mese-marzo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dl-cura-italia-bonus-affitto-mese-marzo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 14:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2906</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6914 che gli esercenti attività di impresa potranno utilizzare per usufruire del credito d&#8217;imposta per la chiusura forzata di molti negozi a causa del coronavirus. L&#8217;importo compensabile è pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo e potrà essere utilizzato a condizione che<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/03/dl-cura-italia-bonus-affitto-mese-marzo/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"DL Cura Italia: bonus affitto mese marzo"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6914 che gli esercenti attività di impresa potranno utilizzare per usufruire del credito d&#8217;imposta per la chiusura forzata di molti negozi a causa del coronavirus. L&#8217;importo compensabile è pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo e potrà essere utilizzato<strong> a condizione che gli immobili locati appartengano alla categoria catastale C1</strong>.</p>
<p><img loading="lazy" class=" aligncenter" src="https://images.pexels.com/photos/135620/pexels-photo-135620.jpeg" width="468" height="323" /></p>
<p>Al momento non è previsto un&#8217;agevolazione similare per le altre categorie di immobili né per le imprese che utilzzano gli immobili in proprietà.</p>
<p>Non sono previsti ulteriori requisiti e pertanto si ritiene non sia rilevante il pagamento del canone, essendo sufficiente il fatto che si sia generato un debito per il canone di locazione.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Misure di contenimento del contagio, attività consentite dal Dpcm 22 Marzo 2020</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/03/misure-di-contenimento-del-contagio-attivita-consentite-dal-dpcm-22-marzo-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misure-di-contenimento-del-contagio-attivita-consentite-dal-dpcm-22-marzo-2020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 09:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2904</guid>

					<description><![CDATA[Con il decreto del 22 marzo il governo ha dettato nuove misure di pubblica sicurezza per contenere l&#8217;epidemia. A decorrere dal 23/03/20 sono sospese tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle considerate indispensabili ed espressamente indicate nel provvedimento. Per quanto riguarda invece le attività professionali non sono sospese e pertanto possono continuare<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/03/misure-di-contenimento-del-contagio-attivita-consentite-dal-dpcm-22-marzo-2020/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Misure di contenimento del contagio, attività consentite dal Dpcm 22 Marzo 2020"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il decreto del 22 marzo il governo ha dettato nuove misure di pubblica sicurezza per contenere l&#8217;epidemia.</p>
<p>A decorrere dal 23/03/20 sono sospese tutte le attività <b>industriali e commerciali</b> ad eccezione di quelle considerate indispensabili ed <b>espressamente indicate nel provvedimento</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://images.pexels.com/photos/162500/measurement-millimeter-centimeter-meter-162500.jpeg?auto=compress&amp;cs=tinysrgb&amp;dpr=2&amp;h=100&amp;w=1260" alt="https://images.pexels.com/photos/162500/measurement-millimeter-centimeter-meter-162500.jpeg?auto=compress&amp;cs=tinysrgb&amp;dpr=2&amp;h=100&amp;w=1260" /></p>
<p>Per quanto riguarda invece le <b>attività professionali non sono sospese</b> e pertanto possono continuare a svolgere la loro attività.</p>
<p>In ogni caso anche per le attività sospese è consentito rimanere in attività se vengono organizzate in modalità a distanza o lavoro agile ovvero in smart working.</p>
<p>Il decreto prevede che le imprese obbligate a sospendere l’attività hanno la possibilità di ultimare i lavori entro il 25 marzo marzo, inclusa la spedizione della merce in giacenza.</p>
<p>Sono pertanto consentite le seguenti attività:</p>
<ul>
<li>quelle che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali, di cui alla Legge 146 del 1990, sono consentite. (estratto art. 1 della suddetta Legge: … sono considerati servizi pubblici essenziali &#8230; quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all&#8217;assistenza e previdenza sociale, all&#8217;istruzione ed alla libertà di comunicazione);</li>
<li>quelle di produzione trasporto commercializzazione e consegna di farmaci tecnologia sanitaria dispositivi medico chirurgici nonché prodotti agricoli alimentari,  Oltre alle attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e quelle legate all&#8217;industria delle aerospazio e della Difesa;</li>
<li>quelle individuate dai seguenti codici Ateco di cui all’allegato 1 e che sono riportate più in basso.</li>
</ul>
<p>Tutte le attività che non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra governo e parti sociali.</p>
<p>Nota bene: <b>anche le attività sospese che però siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali possono continuare previa comunicazione al prefetto della provincia</b> ove è ubicata all&#8217;attività produttiva in questa comunicazione dovranno indicare le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ATECO ELENCO ATTIVITA’ AMMESSE</p>
<p>01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali</p>
<p>03 Pesca e acquacoltura</p>
<p>05 Estrazione di carbone</p>
<p>06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale</p>
<p>09.1 Attività dei servizi di supporto all&#8217;estrazione di petrolio e di gas naturale</p>
<p>10 Industrie alimentari</p>
<p>11 Industria delle bevande</p>
<p>13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali</p>
<p>13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti</p>
<p>13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)</p>
<p>14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro</p>
<p>16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno</p>
<p>17 Fabbricazione di carta</p>
<p>18 Stampa e riproduzione di supporti registrati</p>
<p>19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio</p>
<p>20 Fabbricazione di prodotti chimici</p>
<p>21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici</p>
<p>22.1 Fabbricazione di articoli in gomma</p>
<p>22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche</p>
<p>23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia</p>
<p>26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche</p>
<p>27.1 Fabbricazione di motori/generatori/trasformatori elettrici ed apparecchiature per la distribuzione/controllo dI elettricità</p>
<p>28.3 Fabbricazione di macchine per l&#8217;agricoltura e la silvicoltura</p>
<p>28.93 Fabbricazione di macchine per l&#8217;industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)</p>
<p>28.95.00 Fabbricazione di macchine per l&#8217;industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)</p>
<p>28.96 Fabbricazione di macchine per l&#8217;industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)</p>
<p>32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche</p>
<p>32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza</p>
<p>32.99.4 Fabbricazione di casse funebri</p>
<p>33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature</p>
<p>35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</p>
<p>36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua</p>
<p><b>37 Gestione delle reti fognarie</b></p>
<p>38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali</p>
<p>39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti</p>
<p>42 Ingegneria civile</p>
<p><b>43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni</b></p>
<p>45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli</p>
<p>45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli</p>
<p>45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori</p>
<p>46.2 Commercio all&#8217;ingrosso di materie prime agricole e animali vivi</p>
<p>46.3 Commercio all&#8217;ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco</p>
<p>46.46 Commercio all&#8217;ingrosso di prodotti farmaceutici</p>
<p>46.49.2 Commercio all&#8217;ingrosso di libri riviste e giornali</p>
<p>46.61 Commercio all&#8217;ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, incl. trattori</p>
<p>46.69.19 Commercio all&#8217;ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto</p>
<p>46.69.91 Commercio all&#8217;ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico</p>
<p>46.69.94 Commercio all&#8217;ingrosso di articoli antincendio e infortunistici</p>
<p>46.71 Commercio all&#8217;ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento</p>
<p>49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte</p>
<p>50 Trasporto marittimo e per vie d&#8217;acqua</p>
<p>51 Trasporto aereo</p>
<p>52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti</p>
<p>53 Servizi postali e attività di corriere</p>
<p>55.1 Alberghi e strutture simili</p>
<p>j (da 58 a 63) Servizi di informazione e comunicazione</p>
<p>K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative</p>
<p>69 Attività legali e contabili</p>
<p>70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale</p>
<p>71 Attività degli studi di architettura e d&#8217;ingegneria; collaudi ed analisi tecniche</p>
<p>72 Ricerca scientifica e sviluppo</p>
<p>74 Attività professionali, scientifiche e tecniche</p>
<p>75 Servizi veterinari</p>
<p>80.1 Servizi di vigilanza privata</p>
<p>80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza</p>
<p><b>81.2 Attività di pulizia e disinfestazione</b></p>
<p>82.20.00 Attività dei call center</p>
<p>82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi</p>
<p>82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste</p>
<p>84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria</p>
<p>85 Istruzione</p>
<p>86 Assistenza sanitaria</p>
<p>87 Servizi di assistenza sociale residenziale</p>
<p>88 Assistenza sociale non residenziale</p>
<p>94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali</p>
<p>95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche</p>
<p>95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari</p>
<p>95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni</p>
<p>95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa</p>
<p>97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2904</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Io resto a casa: il DPCM del 11/03/20</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/03/io-resto-a-casa-il-dpcm-del-110320/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=io-resto-a-casa-il-dpcm-del-110320</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 07:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2899</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Il DPCM IO RESTO A CASA ha disposto la sospensione su tutto il territorio nazionale di varie attività come meglio precisato qui sotto. E&#8217; consentito mantenere attive tutte le attività produttive e professionali che non sono sospese ma con le precauzioni previste, ovvero distanza e dispositivi di protezione. Per tutti i dettagli è utile<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2020/03/io-resto-a-casa-il-dpcm-del-110320/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Io resto a casa: il DPCM del 11/03/20"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Il DPCM IO RESTO A CASA ha disposto la sospensione su tutto il territorio nazionale di varie attività come meglio precisato qui sotto.</p>
<figure id="attachment_2900" aria-describedby="caption-attachment-2900" style="width: 443px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="alignnone  wp-image-2900" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2020/03/pexels-photo-1021051.jpeg" alt="family of three lying on bed showing feet while covered with yellow blanket" width="443" height="443" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2020/03/pexels-photo-1021051.jpeg 1300w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2020/03/pexels-photo-1021051-150x150.jpeg 150w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2020/03/pexels-photo-1021051-300x300.jpeg 300w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2020/03/pexels-photo-1021051-768x768.jpeg 768w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2020/03/pexels-photo-1021051-1024x1024.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 443px) 100vw, 443px" /><figcaption id="caption-attachment-2900" class="wp-caption-text">Photo by Simon Matzinger on <a href="https://www.pexels.com/photo/family-of-three-lying-on-bed-showing-feet-while-covered-with-yellow-blanket-1021051/" rel="nofollow">Pexels.com</a></figcaption></figure>
<p>E&#8217; consentito mantenere attive tutte le attività produttive e professionali che non sono sospese ma con le precauzioni previste, ovvero distanza e dispositivi di protezione.</p>
<p>Per tutti i dettagli è utile anche la lettura del DPCM qui<br />
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario.</p>
<p>Vediamo quali sono quelle sospese e le relative eccezioni.</p>
<p>L&#8217;articolo 1 dispone la sospensione delle attività commerciali e al dettaglio eccetto quelle indicate nell&#8217;allegato 1, oltre a tabaccai, farmacie e parafarmacie:</p>
<p>Allegato 1<br />
COMMERCIO AL DETTAGLIO</p>
<p>Ipermercati<br />
Supermercati<br />
Discount di alimentari<br />
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari<br />
vari<br />
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati<br />
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,<br />
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di<br />
consumo audio e video, elettrodomestici<br />
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco<br />
in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)<br />
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi<br />
specializzati<br />
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le<br />
telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:<br />
47.4)<br />
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e<br />
materiale elettrico e termoidraulico<br />
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari<br />
Commercio al dettaglio di articoli per l&#8217;illuminazione<br />
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici<br />
Farmacie<br />
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di<br />
medicinali non soggetti a prescrizione medica<br />
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in<br />
esercizi specializzati<br />
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per<br />
toletta e per l&#8217;igiene personale<br />
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici<br />
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia<br />
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per<br />
riscaldamento<br />
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la<br />
lucidatura e affini<br />
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato<br />
via internet<br />
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato<br />
per televisione<br />
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per<br />
corrispondenza, radio, telefono<br />
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici</p>
<p>Sono sospese anche le attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, eccetto quelle di mense e catering e nelle aree di servizio.<br />
Ancora sono sospese anche le attività inerenti i servizi alla persona, tra cui parrucchieri ed estetisti, fatta eccezione di quelle indicate nell&#8217;allegato 2.</p>
<p>Allegato 2</p>
<p>SERVIZI PER LA PERSONA</p>
<p>Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia<br />
Attivita&#8217; delle lavanderie industriali<br />
Altre lavanderie, tintorie<br />
Servizi di pompe funebri e attivita&#8217; connesse</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Contributo biennale cooperative 2019/2020</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2019/05/contributo-biennale-cooperative-20192020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contributo-biennale-cooperative-20192020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 10:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2895</guid>

					<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato il D.M. 27/02/2019 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico determina il contributo che le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso da versare per le spese relative all&#8217;attività di vigilanza relativamente al biennio 2019/2020. Gli importi non sono variati rispetto al biennio precedente e<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2019/05/contributo-biennale-cooperative-20192020/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Contributo biennale cooperative 2019/2020"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_media-15" aria-describedby="caption-attachment-media-15" style="width: 461px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-2896" src="https://i2.wp.com/www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2019/05/pexels-photo-1367274.jpeg?w=922" alt="people in a meeting" width="461" height="307" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2019/05/pexels-photo-1367274.jpeg 1880w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2019/05/pexels-photo-1367274-300x200.jpeg 300w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2019/05/pexels-photo-1367274-768x512.jpeg 768w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2019/05/pexels-photo-1367274-1024x682.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 461px) 100vw, 461px" /><figcaption id="caption-attachment-media-15" class="wp-caption-text">Photo by Rebrand Cities on <a href="https://www.pexels.com/photo/people-in-a-meeting-1367274/" rel="nofollow">Pexels.com</a></figcaption></figure>
<p>E&#8217; stato pubblicato il D.M. 27/02/2019 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico determina il contributo che le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso da versare per le spese relative all&#8217;attività di vigilanza relativamente al biennio 2019/2020.</p>
<p>Gli importi non sono variati rispetto al biennio precedente e variano, a seconda della fascia di appartenenza, da Euro 280 a Euro 2.380.</p>
<p>La scadenza è il 23/07/19, ovvero 90 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p>I codici tributo sono il 3010 per le somme dovute a titolo di contributo biennale, eventuali interessi per ritardato pagamento e maggiorazioni (con esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie), il 3011 per le somme dovute a titolo di maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie e relativi interessi per ritardato pagamento, il 3014 per le somme dovute a titolo di sanzioni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Adeguamento statuti Srl e nomina organo di controllo</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2019/05/adeguamento-statuti-srl-e-nomina-organo-di-controllo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adeguamento-statuti-srl-e-nomina-organo-di-controllo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 06:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2893</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;art. 379 D.Lgs. 14/2019 prevede l&#8217;obbligatorietà dell&#8217;organo di controllo o del revisore quando la società: &#8211; è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; &#8211; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; &#8211; ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell&#8217;attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2019/05/adeguamento-statuti-srl-e-nomina-organo-di-controllo/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Adeguamento statuti Srl e nomina organo di controllo"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;art. 379 D.Lgs. 14/2019 prevede l&#8217;obbligatorietà dell&#8217;organo di controllo o del revisore quando la società:<br />
&#8211; è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;<br />
&#8211; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;<br />
&#8211; ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:<br />
1) totale dell&#8217;attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;<br />
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;<br />
3) dipendenti occupati in media durante l&#8217;esercizio: 10 unità<br />
Le società hanno tempo fino al 16/12/2019 per adeguarsi alla nuova normativa e, se necessario, a uniformare lo statuto alle disposizioni attualmente in vigore.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Contributi artigiani e commercianti 2019</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2019/04/contributi-artigiani-e-commercianti-2019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contributi-artigiani-e-commercianti-2019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 08:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2888</guid>

					<description><![CDATA[Qui di seguito gli importi da versare trimestralmente da artigiani e commercianti tenuto conto che il reddito minimale aumenta da Euro 15.710 del 2018 a 15.878 del 2019. L&#8217;aliquota ordinaria rimane invariata al 24%. per gli artigiani l’importo è pari a Euro 3.818,16 annui (Euro 3.413,27 per i coadiuvanti con meno di 21 anni) (nel<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2019/04/contributi-artigiani-e-commercianti-2019/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Contributi artigiani e commercianti 2019"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_media-93" aria-describedby="caption-attachment-media-93" style="width: 381px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="alignnone  wp-image-2889" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2019/04/pexels-photo-544965.jpeg" alt="person writing on paper on top of table" width="381" height="254" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2019/04/pexels-photo-544965.jpeg 1880w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2019/04/pexels-photo-544965-300x200.jpeg 300w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2019/04/pexels-photo-544965-768x512.jpeg 768w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2019/04/pexels-photo-544965-1024x682.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 381px) 100vw, 381px" /><figcaption id="caption-attachment-media-93" class="wp-caption-text">Photo by Burst on <a href="https://www.pexels.com/photo/person-writing-on-paper-on-top-of-table-544965/" rel="nofollow">Pexels.com</a></figcaption></figure>
<p>Qui di seguito gli importi da versare trimestralmente da artigiani e commercianti tenuto conto che il reddito minimale aumenta da Euro 15.710 del 2018 a 15.878 del 2019. L&#8217;aliquota ordinaria rimane invariata al 24%.</p>
<ul>
<li>per gli artigiani l’importo è pari a Euro 3.818,16 annui (Euro 3.413,27 per i coadiuvanti con meno di 21 anni) (nel 2018 rispettivamente Euro 3.777,84 e Euro 3.306,54)</li>
<li>per i commercianti l’importo è pari a Euro 3.832,45 annui (Euro 3.427,56 per i coadiuvanti con meno di 21 anni) (nel 2018 rispettivamente Euro 3.791,98 e Euro 3.320,68)</li>
</ul>
<p>Per periodi inferiori all’anno solare il contributo sul minimale verrà rapportato su base mensile.</p>
<p>Tali importi sono ridotti del 50% in caso iscritti con più di 65 anni e che siano pensionati. La riduzione non è automatica ma occorre presentare appostita istanza attraverso il portale Inps.</p>
<p>Il pagamento deve essere effettuato, come sempre, in 4 rate le cui scadenze sono le seguenti:</p>
<p>16 maggio 2019<br />
20 agosto 2019<br />
18 novembre 2019<br />
17 febbraio 2020</p>
<p>Si ricorda che già da qualche anno l&#8217;Inps non invia alcuna richiesta nè prospetto presso la sede o la residenza degli interessati e che il versamento avviene a mezzo F24.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Autoliquidazione Inail al 16 maggio</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2019/01/autoliquidazione-inail-al-16-maggio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autoliquidazione-inail-al-16-maggio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 14:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2883</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;’INAIL ha reso noto che è stato rinviato dal 16 febbraio al 16 maggio il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La proroga dell’autoliquidazione INAIL è stata disposta dalla Legge di Bilancio 2019 al fine di consentire all’Istituto l’applicazione delle nuove<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2019/01/autoliquidazione-inail-al-16-maggio/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Autoliquidazione Inail al 16 maggio"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_media-9" aria-describedby="caption-attachment-media-9" style="width: 134px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" class="alignnone  wp-image-2884" src="https://i2.wp.com/www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2019/01/pexels-photo-280277.jpeg?w=376" alt="accuracy afternoon alarm clock analogue" width="134" height="202" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2019/01/pexels-photo-280277.jpeg 861w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2019/01/pexels-photo-280277-199x300.jpeg 199w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2019/01/pexels-photo-280277-768x1160.jpeg 768w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2019/01/pexels-photo-280277-678x1024.jpeg 678w" sizes="(max-width: 134px) 100vw, 134px" /><figcaption id="caption-attachment-media-9" class="wp-caption-text">Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/accuracy-afternoon-alarm-clock-analogue-280277/" rel="nofollow">Pexels.com</a></figcaption></figure>
<p>L&#8217;’INAIL ha reso noto che è stato rinviato dal 16 febbraio al 16 maggio il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.</p>
<p>La proroga dell’autoliquidazione INAIL è stata disposta dalla Legge di Bilancio 2019 al fine di consentire all’Istituto l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Scheda carburante in pensione dal 01/01/2019</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/12/scheda-carburante-in-pensione-dal-01012019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scheda-carburante-in-pensione-dal-01012019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 10:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Carburanti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2877</guid>

					<description><![CDATA[Dopo il ripensamento del luglio scorso, da gennaio 2019 sarà obbligatoria la fatturazione elettronicaper le cessioni di carburante con la conseguente inutilizzabilità della scheda carburante. Pertanto per poter dedurre il costo e detrarre l&#8217;Iva oltre a utilizzare strumenti tracciabili, obbligo in vigore già dal luglio scorso, sarà necessario ricevere una fattura elettronica per ciascun rifornimento.<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/12/scheda-carburante-in-pensione-dal-01012019/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Scheda carburante in pensione dal 01/01/2019"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_media-9" aria-describedby="caption-attachment-media-9" style="width: 390px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-2878" src="https://i1.wp.com/www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/12/gas-pump-petrol-stations-petrol-gas-284288.jpeg?w=780" alt="abandoned business classic dirty" width="390" height="260" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/12/gas-pump-petrol-stations-petrol-gas-284288.jpeg 1880w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/12/gas-pump-petrol-stations-petrol-gas-284288-300x200.jpeg 300w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/12/gas-pump-petrol-stations-petrol-gas-284288-768x512.jpeg 768w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/12/gas-pump-petrol-stations-petrol-gas-284288-1024x682.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 390px) 100vw, 390px" /><figcaption id="caption-attachment-media-9" class="wp-caption-text">Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/abandoned-business-classic-dirty-284288/" rel="nofollow">Pexels.com</a></figcaption></figure>
<p>Dopo il ripensamento del luglio scorso, da gennaio 2019 sarà obbligatoria la fatturazione elettronicaper le cessioni di carburante con la conseguente inutilizzabilità della scheda carburante.</p>
<p>Pertanto per poter dedurre il costo e detrarre l&#8217;Iva oltre a utilizzare strumenti tracciabili, obbligo in vigore già dal luglio scorso, sarà necessario ricevere una fattura elettronica per ciascun rifornimento.</p>
<p>E&#8217; possibile comunque fare un contratto di netting con cui il gestore dell’impianto di distribuzione effettua cessioni periodiche o continuative, mediante un sistema di tessere magnetiche, in favore dell’utente finale che quindi riceve la fattura elettronica direttamente dalla società petrolifera.</p>
<p><strong>Quali sono gli strumenti tracciabili</strong> da utilizzare per il pagamento che danno diritto alla detrazione dell?iva e deduzione del costo?</p>
<ul>
<li>assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali</li>
<li>bonifico bancario o postale</li>
<li>addebito diretto in conto corrente</li>
<li>carte di credito</li>
<li>carte di debito/bancomat</li>
<li>carte prepagate</li>
<li>altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Fatturazione elettronica tra privati: il manuale dei Dottori Commercialisti</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/12/fatturazione-elettronica-tra-privati-il-manuale-dei-dottori-commercialisti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fatturazione-elettronica-tra-privati-il-manuale-dei-dottori-commercialisti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 16:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2873</guid>

					<description><![CDATA[Qui di seguito il link al manuale sulla fatturazione elettronica pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: https://app.box.com/s/hzh26nnygz09f1hc2bw7bnvyfxf5dli8]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_media-26" aria-describedby="caption-attachment-media-26" style="width: 327px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-2874" src="https://i2.wp.com/www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-1253591.jpeg?w=654" alt="woman holding pen while using calculator" width="327" height="218" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-1253591.jpeg 1880w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-1253591-300x200.jpeg 300w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-1253591-768x512.jpeg 768w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-1253591-1024x682.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 327px) 100vw, 327px" /><figcaption id="caption-attachment-media-26" class="wp-caption-text">Photo by rawpixel.com on <a href="https://www.pexels.com/photo/woman-holding-pen-while-using-calculator-1253591/" rel="nofollow">Pexels.com</a></figcaption></figure>
<p>Qui di seguito il link al manuale sulla fatturazione elettronica pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:</p>
<p>https://app.box.com/s/hzh26nnygz09f1hc2bw7bnvyfxf5dli8</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Passaggio automatico alla rottamazione ter</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/11/passaggio-automatico-alla-rottamazione-ter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=passaggio-automatico-alla-rottamazione-ter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 09:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rottamazione cartelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[Il DL 119/2018 ha previsto il passaggio in via automatica (senza presentazione di alcuna istanza) alla rottamazione-ter: per coloro che avevano aderito alla rottamazione bis per le cartelle dal 2000 al 30/09/2017 e per chi era stato escluso dalla prima rottamazione per non essere in regole con i pagamenti del piano rateale relativamente alle scadenze<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/11/passaggio-automatico-alla-rottamazione-ter/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Passaggio automatico alla rottamazione ter"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il DL 119/2018 ha previsto il passaggio in via automatica (senza presentazione di alcuna istanza) alla rottamazione-ter: per coloro che avevano aderito alla rottamazione bis per le cartelle dal 2000 al 30/09/2017 e per chi era stato escluso dalla prima rottamazione per non essere in regole con i pagamenti del piano rateale relativamente alle scadenze da ottobre a dicembre 2016, a condizione che vengano pagate entro il 7 dicembre 2018 le rate che scadevano a luglio, settembre e ottobre.</p>
<p>Il passaggio comporterà il differimento automatico del versamento delle restanti somme con unico pagamento entro il 31/07/2018 in dieci rate consecutive di uguale importo con scadenza il 31/07 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, da agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.</p>
<p>Si ricorda che non è possibile accedere alla rottamazione ter in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate della rottamazione-bis in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, entro il prossimo 7 dicembre.</p>
<p>Di conseguenza per le rate in scadenza il 30/11/18 e il 28/02/18 si potrà fruire dello slittamento dei termini di pagamento secondo i termini più favorevoli della rottamazione-ter senza dover presentare alcuna istanza e l’Agente della riscossione provvederà a ripartire le somme residue in 10 rate.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Consulenza tributaria solo da chi è iscritto ad un albo</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/09/conulenza-tributaria-solo-da-chi-e-iscritto-ad-un-albo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conulenza-tributaria-solo-da-chi-e-iscritto-ad-un-albo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 15:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2864</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;attività di consulenza tributaria può essere posta in essere anche da un soggetto non iscritto ad un albo o ad un ordine professionale? La Corte di cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n.33464 del 18 luglio 2018 ha stabilito che la consulenza tributaria è un’attività riservata ai professionisti iscritti ad un albo o ad<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/09/conulenza-tributaria-solo-da-chi-e-iscritto-ad-un-albo/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Consulenza tributaria solo da chi è iscritto ad un albo"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;attività di consulenza tributaria può essere posta in essere anche da un soggetto non iscritto ad un albo o ad un ordine professionale?</p>
<p>La Corte di cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n.33464 del 18 luglio 2018 ha stabilito che la consulenza tributaria è un’attività riservata ai professionisti iscritti ad un albo o ad un ordine e quindi chi la esercita senza essere iscritto incorre nel reato di esercizio abusivo della professione anche nel caso in cui abbia avvisato il proprio cliente di non esserlo.</p>
<p>A nulla sono valse le ragioni del professionista, il quale aveva precisato alla Corte:</p>
<ul>
<li>che l’attività di consulenza tributaria rientra comunque tra quelle consentite ai lavoratori autonomi ai sensi della legge n. 4/2013 (disposizioni in materia di professioni non organizzate);</li>
<li>che aveva avvisato il cliente del fatto di non essere iscritto ad alcun ordine o albo ma di svolgere l’attività sulla base della sola pluriennale esperienza;</li>
<li>di aver ricevuto l’abilitazione ad operare nel servizio telematico dell’Agenzia delle entrate (Entratel).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Carburante per autotrazione: fattura elettronica no, tracciabilità pagamenti si</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/07/carburante-per-autotrazione-fattura-elettronica-no-tracciabilita-pagamenti-si/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carburante-per-autotrazione-fattura-elettronica-no-tracciabilita-pagamenti-si</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 07:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[Fattura elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda carburante]]></category>
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					<description><![CDATA[La legge di bilancio 2018 aveva previsto l’obbligo di fatturazione elettronica dal 01/07/18 per le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Con le circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 8/2018 e 13/2018 l’obbligo in esame era stato circoscritto alle cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/07/carburante-per-autotrazione-fattura-elettronica-no-tracciabilita-pagamenti-si/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Carburante per autotrazione: fattura elettronica no, tracciabilità pagamenti si"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di bilancio 2018 aveva previsto l’obbligo di fatturazione elettronica dal 01/07/18 per le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Con le circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 8/2018 e 13/2018 l’obbligo in esame era stato circoscritto alle cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore ad uso autotrazione, restandone quindi escluse le cessioni di carburanti destinati a veicoli che non circolano normalmente su strada (es. aeromobili e imbarcazioni) nonché a veicoli agricoli (es. trattori agricoli e forestali).</p>
<figure id="attachment_media-81" aria-describedby="caption-attachment-media-81" style="width: 1880px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-2861" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/07/money-card-business-credit-card-50987.jpeg" alt="shopping business money pay" width="1880" height="1253" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/07/money-card-business-credit-card-50987.jpeg 1880w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/07/money-card-business-credit-card-50987-300x200.jpeg 300w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/07/money-card-business-credit-card-50987-768x512.jpeg 768w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/07/money-card-business-credit-card-50987-1024x682.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 1880px) 100vw, 1880px" /><figcaption id="caption-attachment-media-81" class="wp-caption-text">Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/" rel="nofollow">Pexels.com</a></figcaption></figure>
<p>Con un recente provvedimento, il DL 79/18, poi, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato posticipato al 1° gennaio 2019 per le sole cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, quindi fino al 31 dicembre 2018 resta in vigore la precedente disciplina e la scheda carburante eccetto la modalità di pagamento.</p>
<p>Il DL 79/2018 infatti non ha apportato alcuna modifica alla decorrenza a partire dal 1° luglio 2018 delle norme recanti l’obbligo di pagamento del carburante, ai fini della deducibilità/detraibilità, mediante carte di credito, debito o prepagate. Pertanto la scheda carburante è si ancora utilizzabile fino al 31 dicembre 2018, ma<strong> per la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburante non è più possibile il pagamento in contanti, dovendosi necessariamente utilizzare solo mezzi tracciabili</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Rottamazione bis: risposta entro il 30/06</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/05/rottamazione-bis-risposta-entro-il-3006/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rottamazione-bis-risposta-entro-il-3006</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 06:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Rottamazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Entro il 30 giugno Euitalia dovrà dare seguito alle richieste di rottamazione delle cartelle comunicando l&#8217;accoglimento della domanda e le scadenze di pagamento. In caso di pagamento rateale le scadenze sono: 31/10/18 40% delle somme dovute o unica rata 30/11/18 40% delle somme dovute 28/02/19 20% delle somme dovute In caso di diniego della domanda<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/05/rottamazione-bis-risposta-entro-il-3006/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Rottamazione bis: risposta entro il 30/06"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Entro il 30 giugno Euitalia dovrà dare seguito alle richieste di rottamazione delle cartelle comunicando l&#8217;accoglimento della domanda e le scadenze di pagamento.</p>
<p>In caso di pagamento rateale le scadenze sono:</p>
<ul>
<li>31/10/18 40% delle somme dovute o unica rata</li>
<li>30/11/18 40% delle somme dovute</li>
<li>28/02/19 20% delle somme dovute</li>
</ul>
<p>In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà le motivazioni di non accoglimento della cartella indicata dal contribuente nella domanda di adesione. Il provvedimento di diniego è impugnabile.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>No contante per pagamento stipendi dal 01/07/2018</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/05/no-contante-per-pagamento-stipendi-dal-01072018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-contante-per-pagamento-stipendi-dal-01072018</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2018 08:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione del personale]]></category>
		<category><![CDATA[Compensi amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Contante]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro dipendente]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal primo luglio 2018 non sarà più possibile pagare gli stipendi dei dipendenti a mezzo contante. Questa disposizione, prevista dalla Legge di bilancio per il 2018, si applica anche al pagamento ai soci di cooperative e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa -i compensi degli amministratori di società-. Le modalità di pagamento ammesse sono<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/05/no-contante-per-pagamento-stipendi-dal-01072018/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"No contante per pagamento stipendi dal 01/07/2018"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal primo luglio 2018 non sarà più possibile pagare gli stipendi dei dipendenti a mezzo contante. Questa disposizione, prevista dalla Legge di bilancio per il 2018, si applica anche al pagamento ai soci di cooperative e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa -i compensi degli amministratori di società-.</p>
<p>Le modalità di pagamento ammesse sono tutte quelle tracciabili, ovvero assegno bancario, assegno circolare, bonifico, altre modalità di pagamento elettronico ed infine anche in contanti ma solo presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.</p>
<p><strong>Sanzioni</strong>: nel caso di non utilizzo di metodi tracciabili, il datore di lavoro o committente sarà sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fatturazione elettronica come funziona, cosa cambia per le imprese</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/05/fatturazione-elettronica-come-funziona-cosa-cambia-per-le-imprese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fatturazione-elettronica-come-funziona-cosa-cambia-per-le-imprese</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2018 20:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fattura elettronica]]></category>
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					<description><![CDATA[Ricordiamo he il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti i soggetti IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tuttavia già dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica si applicherà alle cessioni relative ai carburanti. Adeguarsi all’obbligo alla fatturazione elettronica B2B, costringerà aziende e commercialisti a innovare le proprie procedure. Sono esonerati da tali disposizioni<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/05/fatturazione-elettronica-come-funziona-cosa-cambia-per-le-imprese/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Fatturazione elettronica come funziona, cosa cambia per le imprese"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordiamo he il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti i soggetti IVA a decorrere dal <strong>1° gennaio 2019</strong>. Tuttavia <strong>già dal 1° luglio 2018</strong> la fatturazione elettronica si applicherà alle cessioni relative ai carburanti.<br />
Adeguarsi all’obbligo alla fatturazione elettronica B2B, costringerà aziende e commercialisti a innovare le proprie procedure. Sono esonerati da tali disposizioni solo coloro che operano in regime di vantaggio e che applicano il regime forfettario, pertanto riguarderà tutti gli altri, sia imprese in contabilità ordinaria che imprese in semplificata.</p>
<p><img loading="lazy" class="  wp-image-media-24 is-transient alignright" src="https://images.pexels.com/photos/938963/pexels-photo-938963.jpeg?auto=compress&amp;cs=tinysrgb&amp;dpr=2&amp;h=650&amp;w=940" alt="pexels-photo-938963.jpeg" width="327" height="226" data-istransient="istransient" />Il nuovo obbligo riguarderà le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate sia verso soggetti passivi (B2B) sia verso consumatori finali (B2C).</p>
<p>Come detto soèra l’avvio di questo nuovo obbligo sarà realizzato in due fasi distinte:<br />
– la prima con inizio il 1° luglio 2018 limitatamente alle operazioni relative alle cessioni di benzina, o gasolio per motori, e per le prestazioni di subappaltatori nel quadro di un contratto di appalti pubblici;<br />
– la seconda fase con partenza il 1 gennaio 2019 e con l’obbligo allargato a tutte le operazioni tra soggetti privati, comunemente noto come B2B.<br />
Fatturazione elettronica: responsabilità</p>
<p>Gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.<br />
<strong>Le fatture emesse con modalità diverse da quella elettronica saranno considerata non emessa e come tali saranno sanzionate</strong>.<br />
Questo nuovo obbligo avrà un impatto notevole sulle attività di aziende e commercialisti, oltre che sull’economia in generale. Se la fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione è un sistema ormai consolidato, fino a oggi la fatturazione elettronica tra privati avveniva ancora in molti casi in modo tradizionale: tramite l’inserimento manuale delle fatture cartacee nei sistemi gestionali.<br />
Tutte le imprese sono quindi chiamate a rivedere i loro processi gestionali e organizzativi.<br />
Rimangono gli obblighi di conservazione per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>L’utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati sopra i 500 euro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Termine consegna CU 2018</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/03/termine-consegna-cu-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=termine-consegna-cu-2018</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 22:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2841</guid>

					<description><![CDATA[Ricordiamo che entro il 31/03 di ciascun anno deve essere consegnata la CU o certificazione unica a dipendenti, pensionati o lavoratori autonomi,  relativa al precedente periodo d&#8217;imposta. In precedenza la scadenza era fissata al 28/02.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordiamo che entro il 31/03 di ciascun anno deve essere consegnata la CU o certificazione unica a dipendenti, pensionati o lavoratori autonomi,  relativa al precedente periodo d&#8217;imposta.</p>
<p>In precedenza la scadenza era fissata al 28/02.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Contributi artigiani e commercianti 2018</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/02/contributi-artigiani-e-commercianti-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contributi-artigiani-e-commercianti-2018</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 18:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
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					<description><![CDATA[Con una circolare di ieri l&#8217;Inps ha comunicato gli importi da versare per il 2018 da parte di artigiani e commercianti. Gli importi da versare trimestralmente sul reddito minimale di Euro 15.710, sulla base della nuova aliquota del 24%, sono i seguenti: per gli artigiani l’importo è pari a Euro 3.777,84 annui (Euro 3.306,54 per<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/02/contributi-artigiani-e-commercianti-2018/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Contributi artigiani e commercianti 2018"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="  wp-image-2838 aligncenter" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/02/bench-man-people-woman-300x200.jpg" alt="Pensionati" width="506" height="337" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/02/bench-man-people-woman-300x200.jpg 300w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/02/bench-man-people-woman-768x512.jpg 768w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/02/bench-man-people-woman-1024x682.jpg 1024w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/02/bench-man-people-woman.jpg 1880w" sizes="(max-width: 506px) 100vw, 506px" /></p>
<p>Con una circolare di ieri l&#8217;Inps ha comunicato gli importi da versare per il <strong>2018</strong> da parte di artigiani e commercianti.</p>
<p>Gli importi da versare trimestralmente sul <strong>reddito minimale di Euro 15.710</strong>, sulla base della nuova aliquota del 24%, sono i seguenti:</p>
<ul>
<li>per gli <strong>artigiani</strong> l’importo è pari a Euro 3.777,84 annui (Euro 3.306,54 per i coadiuvanti con meno di 21 anni)</li>
<li>per i <strong>commercianti</strong> Euro 3.791,98 (Euro 3.320,68 per i coadiuvanti con meno di 21 anni)</li>
</ul>
<p>Per periodi inferiori all’anno solare il contributo sul minimale verrà rapportato su base mensile, risultando pari a Euro 314,82 mensili per gli iscritti alla Gestione artigiani (Euro 275,55 per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni) e a Euro 316 per gli esercenti attività commerciali (Euro 276,72 per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).</p>
<p>Tali importi sono ridotti del 50% in caso iscritti con più di 65 anni e che siano pensionati.</p>
<p>Il pagamento deve essere effettuato, come sempre, in 4 rate le cui scadenze sono le seguenti:</p>
<ul>
<li>16 maggio 2018</li>
<li>22 agosto 2018</li>
<li>16 novembre 2018</li>
<li>16 febbraio 2019</li>
</ul>
<p>Si ricorda che già da qualche anno l&#8217;Inps non invia alcuna richiesta nè prospetto presso la sede o la residenza degli interessati e che il versamento avviene a mezzo F24.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bonus Formazione innovativa</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/bonus-formazione-innovativa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonus-formazione-innovativa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 18:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2834</guid>

					<description><![CDATA[Con la legge di bilancio viene introdotta un&#8217;agevolazione a favore delle imprese che sostengono spese per la formazione dei propri dipendenti inerenti con il piano Industria 4.0 previsto dal Governo. L&#8217;agevolazione decorre per le spese sostenute dal 01/01/18 e fino al 31/12/20, e viene determinata nel 40% della spesa sostenuta in formazione altamente qualificata in<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/bonus-formazione-innovativa/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Bonus Formazione innovativa"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la legge di bilancio viene introdotta un&#8217;agevolazione a favore delle imprese che sostengono spese per la formazione dei propri dipendenti inerenti con il piano Industria 4.0 previsto dal Governo.</p>
<p>L&#8217;agevolazione decorre per le spese sostenute dal 01/01/18 e fino al 31/12/20, e viene determinata nel 40% della spesa sostenuta in formazione altamente qualificata in linea con gli obiettivi prefissati dal governo inerenti al piano industria 4.0, con un limite massimo di 300.000 Euro.</p>
<p>Esemplificando riguarda le spese in corsi per:</p>
<ul>
<li>cybersicurezza</li>
<li>realtà aumentata</li>
<li>robotica</li>
<li>manifattura additiva</li>
<li>big data</li>
<li>cloud computing</li>
<li>sistemi cyber-fìsici</li>
</ul>
<p>Vengono, pertanto, escluse tutte quelle spese di formazione inerenti la formazione ordinaria di cui le imprese sono obbligate.</p>
<p>L&#8217;agevolazione consiste in un credito d’imposta che viene utilizzato tramite compensazione con modello F24 a decorrere del periodo d’imposta dell’anno successivo in cui le spese sono state sostenute.</p>
<p>Tale credito non concorre né alla formazione del reddito ai fini IRES, né, ai fini IRAP, alla formazione della base imponibile.<img loading="lazy" class="  wp-image-media-21 is-transient aligncenter" src="https://images.pexels.com/photos/60504/security-protection-anti-virus-software-60504.jpeg?w=940&amp;h=650&amp;dpr=2&amp;auto=compress&amp;cs=tinysrgb" alt="security-protection-anti-virus-software-60504.jpeg" width="491" height="327" data-istransient="istransient" /></p>
<p>Le aziende che usufruiscono di tale bonus dovranno disporre di una “apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.</p>
<p>Le spese sostenute per ottenere tale certificazione sono anch’essi agevolabili all’interno del bonus per una spesa massima di 5 mila Euro.</p>
<p>Il revisore o la società di revisione devono svolgere il proprio operato in maniera indipendente e senza essere influenzati, né essere coinvolti nel processo decisionale aziendale.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Autocarri con super ammortamento anche nel 2018</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 14:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Super ammortamento]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esclusi dal super ammortamento i veicoli a deducibilità limitata quali le autovetture ma che invece è applicabile anche nel 2018, con una maggiorazione del 30% (anzichè del 40% come era già previsto per il 2017) anche ai veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/autocarri-con-super-ammortamento-anche-nel-2018/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Autocarri con super ammortamento anche nel 2018"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esclusi dal super ammortamento i veicoli a deducibilità limitata quali le autovetture ma che invece è applicabile anche nel 2018, con una maggiorazione del 30% (anzichè del 40% come era già previsto per il 2017) anche ai veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, ovvero agli autocarri.<img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-2832" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/01/pexels-photo-358222.jpeg?w=540" alt="pexels-photo-358222.jpeg" width="540" height="360" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/01/pexels-photo-358222.jpeg 1880w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/01/pexels-photo-358222-300x200.jpeg 300w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/01/pexels-photo-358222-768x512.jpeg 768w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/01/pexels-photo-358222-1024x682.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Detrazione IVA e rinvio dei costi</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/detrazione-iva-e-rinvio-dei-costi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=detrazione-iva-e-rinvio-dei-costi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Regimi contabili]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel caso in cui il contribuente abbia optato per il regime di cassa virtuale, ovvero registrazione vale incasso o pagamento, la detrazione IVA è compatibile con il rinvio dei costi al successivo esercizio. Infatti l&#8217;Iva sugli acquisti è detraibile nei termini e con le modalità del “nuovo” art. 19 c. 1 Dpr 633/7, mentre a<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/detrazione-iva-e-rinvio-dei-costi/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Detrazione IVA e rinvio dei costi"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class=" size-full wp-image-1297 aligncenter" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/12/ravvedimentooperoso.jpg" alt="ravvedimentooperoso" width="211" height="222" /></p>
<p>Nel caso in cui il contribuente abbia optato per il regime di cassa virtuale, ovvero registrazione vale incasso o pagamento, la detrazione IVA è compatibile con il rinvio dei costi al successivo esercizio. Infatti l&#8217;Iva sugli acquisti è detraibile nei termini e con le modalità del “nuovo” art. 19 c. 1 Dpr 633/7, mentre a fini reddituali i componenti negativi sono deducibili nell’anno della annotazione.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2828</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione tardiva in scadenza</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/dichiarazione-tardiva-in-scadenza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dichiarazione-tardiva-in-scadenza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 07:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ravvedimento operoso]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160; Scade il 29/01/18 il termine per inviare tardivamente le dichiarazioni già in scadenza il 31/10/17. Infatti è considerata “tardiva” la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello ma è comunque considerata valida. Essendo quindi trasmessa in ritardo è applicata una sanzione da E. 250 fino a E. 1.000 per ciascuna<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/dichiarazione-tardiva-in-scadenza/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Dichiarazione tardiva in scadenza"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-2812" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/01/pexels-photo-60230.jpeg" alt="pexels-photo-60230.jpeg" width="1880" height="1257" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/01/pexels-photo-60230.jpeg 1880w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/01/pexels-photo-60230-300x201.jpeg 300w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/01/pexels-photo-60230-768x513.jpeg 768w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/01/pexels-photo-60230-1024x685.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 1880px) 100vw, 1880px" /></p>
<p>Scade il 29/01/18 il termine per inviare tardivamente le dichiarazioni già in scadenza il 31/10/17. Infatti è considerata “tardiva” la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello ma è comunque considerata valida.</p>
<p>Essendo quindi trasmessa in ritardo è applicata una sanzione da E. 250 fino a E. 1.000 per ciascuna dichiarazione presentata tardivamente. E&#8217; tuttavia possibile sanare le violazione con ravvedimento operoso, versando contestualmente una sanzione ridotta di E. 25.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Spesometro rinviato di 60 giorni</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/spesometro-rinviato-di-60-giorni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spesometro-rinviato-di-60-giorni</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 07:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spesometro]]></category>
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					<description><![CDATA[Più tempo per inviare i dati delle fatture del secondo semestre 2017. Prendendo spunto da alcune modifiche introdotte di recente e di quanto prevede lo Statuto del Contribuente e quindi della necessità degli operatori di avere più tempo per studiare le nuove regole, è stato posticipato l&#8217;invio della comunicazione dei dati delle fatture del secondo<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/spesometro-rinviato-di-60-giorni/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Spesometro rinviato di 60 giorni"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-2798" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/01/spesometro-1.jpg" alt="spesometro" width="640" height="424" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/01/spesometro-1.jpg 640w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2018/01/spesometro-1-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Più tempo per inviare i dati delle fatture del secondo semestre 2017. Prendendo spunto da alcune modifiche introdotte di recente e di quanto prevede lo Statuto del Contribuente e quindi della necessità degli operatori di avere più tempo per studiare le nuove regole, è stato posticipato l&#8217;invio della comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017.</p>
<p>Inoltre, per semplificare l’adempimento e limitare gli scarti delle comunicazioni dovuti a errori nella fase di compilazione, saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia, congiuntamente al provvedimento definitivo, anche dei pacchetti software gratuiti per il controllo dei file delle comunicazioni e per la loro predisposizione.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modelli Intrastat 2018: novità e semplificazioni</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/modelli-intrastat-2018-novita-e-semplificazioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelli-intrastat-2018-novita-e-semplificazioni</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 13:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2823</guid>

					<description><![CDATA[Eliminati per tutti i modelli Intra trimestrali sugli acquisti e innalzati i limiti per quello mensile dal 2018 https://www.fisco7.it/2018/01/modelli-intrastat-2018-novita-e-semplificazioni/amp/?__twitter_impression=true]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eliminati per tutti i modelli Intra trimestrali sugli acquisti e innalzati i limiti per quello mensile dal 2018</p>
<p><a href="https://www.fisco7.it/2018/01/modelli-intrastat-2018-novita-e-semplificazioni/amp/?__twitter_impression=true">https://www.fisco7.it/2018/01/modelli-intrastat-2018-novita-e-semplificazioni/amp/?__twitter_impression=true</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2823</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Detrazione Iva dopo i chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/detrazione-iva-dopo-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=detrazione-iva-dopo-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 09:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2761</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione ai termini per l&#8217;esercizio della detrazione IVA come modificato dal DL 50/2017. Nel caso in cui la fattura sia annotata sul registro acquisti nello stesso periodo in cui è pervenuta la detrazione opera in liquidazione periodica, se invece è pervenuta nel periodo successivo ma comunque entro il<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/detrazione-iva-dopo-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Detrazione Iva dopo i chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione ai termini per l&#8217;esercizio della detrazione IVA come modificato dal DL 50/2017.</p>
<p>Nel caso in cui la fattura sia annotata sul registro acquisti nello stesso periodo in cui è pervenuta la detrazione opera in liquidazione periodica, se invece è pervenuta nel periodo successivo ma comunque entro il 30/04, la detrazione opera in dichiarazione, previa annotazione separata sul registro degli acquisti.</p>
<p>Pertanto in relaziione ad un acquisto effettuato nel 2017 possono capitare i seguenti casi:</p>
<ul>
<li>fattura ricevuta e registrata nel 2017: l’Iva è detratta normalmente nell&#8217;ultima liquidazione del 2017</li>
<li>fattura ricevuta nel 2017 e registrata nel 2018: la detrazione opera solo in dichiarazione annuale, previa separata annotazione negli acquisti</li>
<li>ricevuta e registrata nel 2018: l’Iva potrà essere detratta nella liquidazione 2018 del periodo in cui è annotata sugli acquisti</li>
<li>fattura ricevuta nel 2018 e registrata nel 2019: confluisce nella relativa dichiarazione Iva annuale, previa separata annotazione sugli acquisti</li>
</ul>
<p>La data di ricevimento della fattura può essere attestata dal messaggio di posta elettronica certificata o da altri sistemi che dimostrino la ricezione del documento. In mancanza, la ricezione stessa deve emergere da una corretta tenuta della contabilità. Sul punto la circolare AdE 1/E/2018 rinvia all’obbligo, sancito dall’articolo 25, comma 1, di numerazione progressiva delle fatture e bollette doganali ricevute, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2761</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Scadenza invio dati al STS 31/01/18</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/scadenza-invio-dati-al-sts-310118/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scadenza-invio-dati-al-sts-310118</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 13:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Tessera Sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[Si ricorda che la scadenza per l&#8217;invio dei dati del 2017 al Sistema Tessera Sanitaria è il 31/01/18. Quali dati inviare? E&#8217; necessaria la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell&#8217;anno 2017, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/scadenza-invio-dati-al-sts-310118/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Scadenza invio dati al STS 31/01/18"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si ricorda che la scadenza per l&#8217;invio dei dati del 2017 al Sistema Tessera Sanitaria è il 31/01/18.</p>
<p><b>Quali dati inviare?</b></p>
<p>E&#8217; necessaria la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell&#8217;anno 2017, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.</p>
<p><b>Chi riguarda questo adempimento?</b></p>
<p>I principali soggetti obbligati a tale adempimento sono:</p>
<ul>
<li>iscritti all&#8217;Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;</li>
<li>gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari;</li>
<li>iscritti agli Albi professionali degli psicologi;</li>
<li>iscritti agli Albi professionali degli infermieri;</li>
<li>iscritti agli Albi professionali delle ostetriche;</li>
<li>istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;</li>
<li>farmacie pubbliche e private;</li>
<li><b>gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico</b> che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;</li>
<li>esercizi commerciali che svolgono l&#8217;attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)</li>
</ul>
<p>Per un elenco completo vedere:</p>
<p>http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_Sanita/Home/Sistema+TS+informa/730+-+Spese+Sanitarie/</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stipendi, pagamento solo con mezzi tracciabili</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/stipendi-pagamento-solo-con-mezzi-tracciabili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stipendi-pagamento-solo-con-mezzi-tracciabili</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 07:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2715</guid>

					<description><![CDATA[Con la legge di stabilità viene vietato il pagamento a mezzo di denaro contante delle retribuzioni dei dipendenti a decorrere dal 01/07/2018. Si fa in particolare riferimento ai seguenti rapporti di lavoro rapporti di lavoro subordinato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/stipendi-pagamento-solo-con-mezzi-tracciabili/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Stipendi, pagamento solo con mezzi tracciabili"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la legge di stabilità viene vietato il pagamento a mezzo di denaro contante delle retribuzioni dei dipendenti a decorrere dal 01/07/2018.</p>
<p>Si fa in particolare riferimento ai seguenti rapporti di lavoro</p>
<ul>
<li>rapporti di lavoro subordinato</li>
<li>rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</li>
<li>contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci</li>
</ul>
<p>La disposizione, invece, non riguardare borse di studio, compensi di amministratore di società, compensi per lavoro autonomo occasionale.</p>
<p>I mezzi di pagamento consentiti sono i seguenti:</p>
<ul>
<li> bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore</li>
<li>strumenti di pagamento elettronico</li>
<li>pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento</li>
<li> emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.</li>
</ul>
<p>Sono previste delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a partire da 1.000 Euro e sino a 5.000 Euro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Scheda carburante abolita dal 01/07/2018</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/scheda-carburante-abolita-dal-01072018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scheda-carburante-abolita-dal-01072018</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2711</guid>

					<description><![CDATA[A partire dal primo luglio 2018 verrà meno la scheda carburante. Infatti da tale data gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA dovranno essere documentati con la fattura elettronica. Pertanto, un rifornimento, una fattura elettronica d&#8217;acquisto. le spese per acquisti di carburante saranno deducibili<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/scheda-carburante-abolita-dal-01072018/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Scheda carburante abolita dal 01/07/2018"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal primo luglio 2018 verrà meno la scheda carburante.</p>
<p>Infatti da tale data gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA dovranno</p>
<ul>
<li>essere documentati con la fattura elettronica. Pertanto, un rifornimento, una fattura elettronica d&#8217;acquisto.</li>
<li>le spese per acquisti di carburante saranno deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2711</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fatture elettroniche per tutti, dal 2019</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/fatture-elettroniche-per-tutti-dal-2019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fatture-elettroniche-per-tutti-dal-2019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fattura elettronica]]></category>
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					<description><![CDATA[Già da tempo era stata introdotta l&#8217;obbligatorietà della fatturazione elettronica se il cliente era la Pubblica amministrazione, ora viene prevista da gennaio 2019 l&#8217;obbligatorietà della fatturazione elettronica anche nell’ambito dei rapporti tra privati. In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica, quindi se la fattura viene emessa con le modalità attuali, la fattura si considera<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/fatture-elettroniche-per-tutti-dal-2019/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Fatture elettroniche per tutti, dal 2019"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Già da tempo era stata introdotta l&#8217;obbligatorietà della fatturazione elettronica se il cliente era la Pubblica amministrazione, ora <strong>viene prevista da gennaio 2019 l&#8217;obbligatorietà della fatturazione elettronica anche nell’ambito dei rapporti tra privati</strong>.</p>
<p>In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica, quindi se la fattura viene emessa con le modalità attuali, la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.</p>
<p>Per ciò che riguarda le cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia è prevista la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei relativi dati, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.</p>
<p>Si tratta quindi di una rivoluzione che comporterà un cambiamento radicale nelle abitudini delle imprese, che dovranno attrezzarsi per adeguarsi a questa variazione normativa di rilievo.</p>
<p>Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.</p>
<p>Vantaggi: di contro è prevista l&#8217;eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture o spesometro. Inoltre è prevista la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell’IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti per i imprese e professionisti in contabilità semplificata.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Termini ristretti per la detrazione IVA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 11:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Semplificazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Attenzione ai nuovi brevi termini per la detrazione dell&#8217;IVA sulle fatture d&#8217;acquisto Con le modifiche introdotte dal DL 50/2017 al DPR 633/72 che disciplina l&#8217;IVA sono stati drasticamente ridotti i termini di registrazione delle fatture d&#8217;acquisto. Infatti al fine di consentire la detrzione dell&#8217;IVA, le fatture del 2017 dovranno essere registrate entro il termine della<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2018/01/termini-ristretti-per-la-detrazione-iva/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Termini ristretti per la detrazione IVA"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Attenzione ai nuovi brevi termini per la detrazione dell&#8217;IVA sulle fatture d&#8217;acquisto</strong></p>
<p>Con le modifiche introdotte dal DL 50/2017 al DPR 633/72 che disciplina l&#8217;IVA sono stati drasticamente ridotti i termini di registrazione delle fatture d&#8217;acquisto. Infatti al fine di consentire la detrzione dell&#8217;IVA, le fatture del 2017 dovranno essere registrate entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA.</p>
<p>Paradossalmente, entro la stessa data potranno essere registrate, detraendone l&#8217;IVA, anche le fatture datate 2015 e 2016, addirittura per quelle del 2016 ci sarà tempo per registrarle anche entro il 2019.</p>
<p>In pratica viene ridotto di 2 anni il termine per poter registrare le fatture d&#8217;acquisto ricevute (o non ricevute).</p>
<p>E&#8217; bene ricordare inoltre che entro il 28 febbraio deve essere presentata la liquidazione IVA periodica relativa al trimestre ottobre/dicembre, pertanto potrebbe esserci una differenza tra dichiarazione IVA e liquidazione periodica.</p>
<p>Le nuove regole sulla tempistica delle detrazioni IVA determinerà delle differenze tra quanto riportato nella liquidazione di dicembre (contribuenti mensili) ovvero del terzo trimestre (contribuenti trimestrali) rispetto alla dichiarazione IVA. Quindi le fatture 2017 ricevute nel 2018 verranno registrate nei registri IVA 2018, con riferimento di detrazione 2017, senza con ciò modificare le liquidazioni del 2017 (?!). <em>(L’attuale art. 25, comma 1 del DPR 633/72 così recita: le fatture di acquisto dovranno essere registrate nel registro Iva prima della registrazione della liquidazione periodica nella quale si vuole detrarre l’Iva ed entro la scadenza della dichiarazione Iva dell’anno successivo a quello di emissione della fattura).</em></p>
<p>Come è già chiaro, la riduzione del termine per poter detrarre l&#8217;Iva penalizzerà notevolmente chi deve registrare l&#8217;acquisto, in particolare i contribuenti mensili, infatti <strong>successivamente al termine indicato verrà meno la possibilità di detrarre l&#8217;IVA</strong>.</p>
<p><strong>E&#8217; pertanto consigliabile sensibilizzare tutti i fornitori affinchè inviino le fatture celermente in modo tale da poter essere inserite già in liquidazione IVA.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2706</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Studi di settore ancora per un anno</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/12/studi-di-settore-rinviati-di-un-anno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studi-di-settore-rinviati-di-un-anno</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2017 10:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[E&#8217; in corso di approvazione il pacchetto fiscale che prevede, tra l&#8217;altro, il rinvio di un anno per degli Indici di Affidabilità Fiscale, ISA, che in base a quanto disposto dal DL 50/2017, avrebbero dovuto sostituire gli Studi di Settore a decorrere dal periodo d&#8217;imposta 2017, ovvero dalle prossime dichiarazioni dei redditi da eleborare nel<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/12/studi-di-settore-rinviati-di-un-anno/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Studi di settore ancora per un anno"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; in corso di approvazione il pacchetto fiscale che prevede, tra l&#8217;altro, il rinvio di un anno per degli Indici di Affidabilità Fiscale, ISA, che in base a quanto disposto dal DL 50/2017, avrebbero dovuto sostituire gli Studi di Settore a decorrere dal periodo d&#8217;imposta 2017, ovvero dalle prossime dichiarazioni dei redditi da eleborare nel 2018.</p>
<p>Ciò al fine di assicurare un trattamento fiscale uniforme a tutti i contribuenti e di semplificare gli adempimenti. Quindi, secondo la proposta, gli ISA si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2700</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Voucher digitalizzazione: un aiuto per l&#8217;ammodernamento hardware e software</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/11/voucher-digitalizzazione-un-aiuto-per-lammodernamento-hardware-e-software/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voucher-digitalizzazione-un-aiuto-per-lammodernamento-hardware-e-software</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 08:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2696</guid>

					<description><![CDATA[Cos&#8217;è È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all&#8217;adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 23<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/11/voucher-digitalizzazione-un-aiuto-per-lammodernamento-hardware-e-software/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Voucher digitalizzazione: un aiuto per l&#8217;ammodernamento hardware e software"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cos&#8217;è</strong></p>
<p>È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all&#8217;adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.</p>
<p>La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 23 settembre 2014.</p>
<p><strong>Cosa finanzia</strong></p>
<p>Il voucher è utilizzabile per l&#8217;acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:</p>
<ul>
<li>migliorare l&#8217;efficienza aziendale;</li>
<li>modernizzare l&#8217;organizzazione del lavoro, mediante l&#8217;utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;</li>
<li>sviluppare soluzioni di e-commerce;</li>
<li>fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;</li>
<li>realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.</li>
</ul>
<p>Gli acquisti devono essere effettuati <strong>successivamente</strong> alla prenotazione del Voucher.</p>
<p><strong>Le agevolazioni</strong></p>
<p>Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.</p>
<p><strong>Come funziona</strong></p>
<p>Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile in questa sezione, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l&#8217;accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.</p>
<p>Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l&#8217;indicazione delle imprese e dell&#8217;importo dell&#8217;agevolazione prenotata.</p>
<p>Nel caso in cui l&#8217;importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all&#8217;ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.</p>
<p>Ai fini dell&#8217;assegnazione definitiva e dell&#8217;erogazione del Voucher, l&#8217;impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre tramite l&#8217;apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l&#8217;altro, i titoli di spesa.</p>
<p>Dopo aver effettuato le verifiche istruttorie previste, il Ministero determina con proprio provvedimento l&#8217;importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili.</p>
<p>Via | http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2696</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Scadenza secondo acconto imposte il 30/11</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/11/scadenza-secondo-acconto-imposte-il-3011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scadenza-secondo-acconto-imposte-il-3011</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 17:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2690</guid>

					<description><![CDATA[Entro il prossimo 30 novembre i contribuenti sono tenuti al versamento della seconda o unica rata dell’acconto 2017 relativo, tra gli altri, a: Irpef, Ires e Irap cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi imposta sostitutiva del regime di vantaggio exL. 98/2011 e imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario (ex 190/2014) Si ricorda<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/11/scadenza-secondo-acconto-imposte-il-3011/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Scadenza secondo acconto imposte il 30/11"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Entro il prossimo 30 novembre i contribuenti sono tenuti al versamento della seconda o unica rata dell’acconto 2017 relativo, tra gli altri, a:</p>
<ul>
<li>Irpef, Ires e Irap</li>
<li>cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi</li>
<li>imposta sostitutiva del regime di vantaggio exL. 98/2011 e imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario (ex 190/2014)</li>
</ul>
<p>Si ricorda che l’acconto può essere determinato con il criterio storico oppure quello previsionale.</p>
<p>Nel primo caso, il calcolo è effettuato facendo riferimento all’imposta dovuta per l’anno precedente.</p>
<p>Nel secondo caso, invece, il calcolo è effettuato facendo riferimento all’imposta dovuta per l’anno in corso, tenendo conto dei redditi che presumibilmente si realizzeranno nell’anno nonché degli oneri deducibili e detraibili e dei crediti d’imposta spettanti.</p>
<p>Per i clienti dello studio si provvederà, alternativamente,</p>
<ul>
<li>ad inviare gli F24 nelle modalità concordate, affinchè venga effettuato autonomamente il pagamento</li>
<li>ad addebitare in conto corrente, previo avviso, l&#8217;importo calcolato.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2690</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qual è l&#8217;età minima per lavorare?</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/09/qual-e-leta-minima-per-lavorare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qual-e-leta-minima-per-lavorare</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 15:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro dipendente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2687</guid>

					<description><![CDATA[Assunzione di lavoratori minorenni: età minima, limiti e restrizioni, casi eccezionali in cui possono lavorare i bambini. Il lavoro minorile, in Italia, non è vietato, ma è soggetto a molteplici restrizioni a tutela del minore, relativamente alle mansioni, all’ambiente e all’orario di lavoro; il lavoratore minorenne deve essere inoltre autorizzato dai genitori o dal tutore<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/09/qual-e-leta-minima-per-lavorare/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Qual è l&#8217;età minima per lavorare?"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Assunzione di lavoratori minorenni: età minima, limiti e restrizioni, casi eccezionali in cui possono lavorare i bambini.</p>
<p>Il lavoro minorile, in Italia, non è vietato, ma è soggetto a molteplici restrizioni a tutela del minore, relativamente alle mansioni, all’ambiente e all’orario di lavoro; il lavoratore minorenne deve essere inoltre autorizzato dai genitori o dal tutore e sottoporsi a una visita medica preventiva.</p>
<p>Esiste comunque un’età minima per l’accesso al lavoro, che è attualmente pari a 16 anni: secondo la legge sulla tutela del lavoro minorile, combinata con la legge di riforma scolastica, che ha ridefinito l’obbligo scolastico a 10 anni (5 anni di scuola primaria, 3 di scuola secondaria di 1° grado e 2 di secondaria di 2° grado), l’età per l’accesso al lavoro è stata dunque elevata a 16 anni. Non è sufficiente, peraltro, aver completato l’obbligo scolastico, ma bisogna comunque aver compiuto il 16° anno di età.</p>
<p>Queste norme, però, contrastano con quanto disposto dalla nota Legge Biagi, che prevede la possibilità di assumere un lavoratore a 15 anni col contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione. È allora intervenuto, sull’argomento, il testo unico sull’apprendistato, che ha confermato la possibilità di ottemperare all’obbligo di istruzione tramite l’assunzione, in qualsiasi settore di attività, col contratto di apprendistato finalizzato a conseguire una qualifica professionale.</p>
<p>Eccezionalmente può essere ammesso anche il lavoro dei bambini: deve però trattarsi di attività nel settore dello spettacolo, pubblicitario o sportivo, preventivamente autorizzata dalla Direzione territoriale del lavoro, oltreché dai genitori.</p>
<p>Assunzione di minorenni e obbligo formativo</p>
<p>Oltre all’obbligo scolastico in senso stretto è stato poi previsto, dalla legge di riforma scolastica, l’obbligo formativo: si tratta del diritto-dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni, o sino al conseguimento di una qualifica professionale entro i 18 anni di età.</p>
<p>Di conseguenza, dai 16 ai 18 anni di età il lavoratore deve assolvere l’obbligo formativo:</p>
<p>tramite il sistema d’istruzione scolastica;<br />
tramite il sistema della formazione professionale;<br />
nel corso del contratto di apprendistato, attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per almeno 120 ore all’anno.</p>
<p>Pertanto, se un giovane intende lavorare una volta compiuti 16 anni, deve frequentare un istituto scolastico (la cosiddetta scuola serale), un corso di formazione professionale o i moduli aggiuntivi previsti dal piano formativo del contratto di apprendistato.</p>
<p>Assunzione di minorenni: tutele</p>
<p>Sono presenti diversi limiti al lavoro minorile, a tutela della giovane età del lavoratore:</p>
<p>– per quanto riguarda le mansioni, sono in generale vietate quelle che espongono a particolari rischi per la salute e la sicurezza, come la movimentazione manuale di carichi pesanti, i lavori che espongono a forti rumori, etc.: l’elenco completo è riportato nell’allegato al decreto sul lavoro minorile;</p>
<p>– per quanto riguarda l’orario di lavoro, questo non può mai superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali; nei casi eccezionali in cui a prestare lavoro sia un soggetto sotto i 16 anni, l’orario massimo è invece pari a 7 ore giornaliere e 35 settimanali; lo straordinario è vietato;</p>
<p>– è inoltre vietato il lavoro notturno, nell’arco di tempo che va dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7, a meno che le attività svolte non siano di carattere culturale, artistico o sportivo ed il lavoro non superi la mezzanotte.</p>
<p>Via | https://www.laleggepertutti.it/129710_qual-e-leta-minima-per-lavorare</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2687</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Equitalia: Definizione agevolata, comunicazione delle somme dovute</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/06/equitalia-definizione-agevolata-comunicazione-delle-somme-dovute/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=equitalia-definizione-agevolata-comunicazione-delle-somme-dovute</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 06:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2684</guid>

					<description><![CDATA[Tutti coloro che entro il 21 aprile 2017 hanno aderito alla definizione agevolata ricevono &#8211; per ciascuna richiesta presentata &#8211; la comunicazione di Equitalia, come prevede il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016. A partire dal prossimo 16 giugno copia della suddetta comunicazione sarà disponibile anche nell’area riservata del portale<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/06/equitalia-definizione-agevolata-comunicazione-delle-somme-dovute/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Equitalia: Definizione agevolata, comunicazione delle somme dovute"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti coloro che entro il 21 aprile 2017 hanno aderito alla definizione agevolata ricevono &#8211; per ciascuna richiesta presentata &#8211; la comunicazione di Equitalia, come prevede il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.</p>
<p>A partire dal prossimo 16 giugno copia della suddetta comunicazione sarà disponibile anche nell’area riservata del portale www.gruppoequitalia.it.</p>
<p>La comunicazione contiene informazioni in merito:</p>
<p>all&#8217;accoglimento o eventuale rigetto della adesione;<br />
agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;<br />
all&#8217;importo/i da pagare;<br />
alla data/e entro cui effettuare il pagamento.</p>
<p>La comunicazione conterrà anche il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta che hai effettuato al momento della compilazione del modulo DA1 e il modulo per l’eventuale addebito sul tuo conto corrente.<br />
Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, Equitalia ha previsto 5 tipologie di comunicazioni per le possibili casistiche:</p>
<p>AT &#8211; Accoglimento totale della richiesta: hai un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non hai nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”;<br />
AP &#8211; Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili”, hai un importo da pagare;<br />
AD &#8211; Sia per i debiti &#8220;rottamabili&#8221; che per gli eventuali debiti non “rottamabili&#8221; non devi pagare nulla;<br />
AX &#8211; Per i debiti &#8220;rottamabili&#8221; non devi pagare nulla mentre hai un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili&#8221;;<br />
RI &#8211; Rigetto: i debiti che hai indicato nella dichiarazione di adesione non sono &#8220;rottamabili&#8221; e hai quindi un importo da pagare.</p>
<p>Ogni comunicazione contiene un prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata in merito:</p>
<ul>
<li>al totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione);</li>
<li>al debito residuo oggetto di definizione;</li>
<li>all’importo da pagare per la definizione agevolata del debito;</li>
<li>al debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), troverai nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.</li>
</ul>
<p>Casi di difformità</p>
<p>I numeri identificativi delle cartelle/avvisi riportati nella comunicazione che ti ha inviato Equitalia non corrispondono a quelli che hai indicato nella tua dichiarazione di adesione?<br />
Equitalia renderà disponibile sul proprio portale, ad inizio luglio, un apposito servizio per guidarti nella compilazione della tua segnalazione.<br />
In ogni caso, qualora nella comunicazione ricevuta:</p>
<ul>
<li>non riscontri la presenza di tutte le cartelle o di tutti gli avvisi che avevi indicato nella tua dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata, paga comunque gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione entro il termine di scadenza del 31 luglio e segnalaci le sole cartelle/avvisi che hai riscontrato come mancanti;</li>
<li>riscontri la presenza di cartelle o di avvisi che non avevi indicato nella tua dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata paga comunque gli importi dovuti per le cartelle/avvisi che hai indicato nella tua dichiarazione di adesione (*) entro il termine di scadenza del 31 luglio e segnalaci le sole cartelle/avvisi che non avevi indicato.</li>
</ul>
<p>Come pagare</p>
<p>È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con l&#8217;App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente ai nostri sportelli.</p>
<p>Attenzione! Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Sistema Interbancario, sia presentata, alla banca del titolare del conto, almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.</p>
<p>Esempio:<br />
per la scadenza rata del 31 luglio 2017 il servizio andrà richiesto entro e non oltre l’11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva.<br />
In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2017 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.</p>
<p>(*) Se vuoi effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella comunicazione che ti ha inviato Equitalia, puoi recarti presso uno dei nostri sportelli, oppure utilizzare il servizio che verrà reso disponibile dopo il 15 giugno sul portale www.gruppoequitalia.it: in questo modo ti sarà possibile richiedere e stampare i bollettini RAV relativi alle cartelle/avvisi che decidi di pagare.<br />
Avvertenze</p>
<p>La legge prevede che:</p>
<ul>
<li>con il pagamento della prima rata della definizione agevolata dovranno essere revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti;</li>
<li>in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che hai scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione;</li>
<li>potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti.<br />
in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Ferie residue anno 2015</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 10:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Ricordiamo che entro il prossimo 30 giugno 2017, i datori di lavoro dovranno far utilizzare ai lavoratori (lavoratori dipendenti in forza da più di 18 mesi assunti prima del 1° gennaio 2016) il residuo ferie dell’anno 2015 (le aziende che hanno la maturazione impostata da gennaio a dicembre. Per le Aziende che maturano le ferie<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/06/ferie-residue-anno-2015/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Ferie residue anno 2015"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordiamo che entro il prossimo 30 giugno 2017, i datori di lavoro dovranno far utilizzare ai lavoratori (lavoratori dipendenti in forza da più di 18 mesi assunti prima del 1° gennaio 2016) il residuo ferie dell’anno 2015 (le aziende che hanno la maturazione impostata da gennaio a dicembre. Per le Aziende che maturano le ferie da settembre ad agosto i 18 mesi decorrono dal 1° settembre e l’obbligo scade il 28/02 e così via per eventuali differenti maturazioni) per evitare l’obbligo contributivo in scadenza lunedì 21 agosto 2017 se verrà riconfermato il decreto che ogni anno proroga la scadenza e le eventuali sanzioni per la mancata o parziale fruizione da parte dei lavoratori.</p>
<p>In pratica, quando le due settimane di ferie residue (o parte di esse) dell’anno 2015 – che sono da concedere entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione – non sono godute, il datore di lavoro deve versare i contributi all’Inps entro il 21 Agosto 2017.</p>
<p>Nel caso delle ferie maturate nel 2015 e non ancora godute al 30 giugno 2017, si dovrà elaborare la busta paga di luglio 2017 sommando alla retribuzione imponibile corrente l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute (anche se non effettivamente corrisposto) e versare i relativi contributi entro il 21 agosto 2017.</p>
<p>Quando successivamente al 30 giugno il dipendente dovesse usufruire delle ferie non godute, sul cui corrispettivo monetario il datore di lavoro avra&#8217; già assolto l’obbligo contributivo e si potrà recuperare l’importo anticipato.</p>
<p>In caso di mancato (o parziale) godimento del periodo minimo legale delle ferie (le quattro settimane entro il termine stabilito dalla legge o quello più ampio previsto dai CCNL), il Dlgs 66/2003 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il datore di lavoro: da 100 a 600 euro, che si riduce a 200 euro (in base al Dlgs 213/1998); se la violazione è riferita a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni, la sanzione passa da 400 a 1.500 euro, ridotta a 500 euro; se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione è compresa fra 800 e 4.500 euro e non è ammessa la riduzione.</p>
<p>In alcune circostanze, il termine di godimento del periodo feriale può essere però posticipato: con il messaggio 18850/2006, l’Inps ha chiarito che nei casi di eventi sospensivi previsti da norme di legge, intervenuti nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno solare di maturazione delle ferie (ad esempio, la malattia, la maternità, la concessione di Cigo, Cigs e Cig in deroga) il termine per adempiere all’obbligazione contributiva è da ritenersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento, tornando a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa. Anche i contratti collettivi nazionali, i regolamenti aziendali o i patti individuali possono spostare il termine di fruizione con differimento dell’obbligo contributivo.</p>
<p>Ricordiamo che le ferie non godute non possono essere monetizzate. In alcuni casi, si può compensare l’eventuale residuo con l’indennità sostitutiva, per esempio quando i giorni previsti dal Ccnl eccedono il periodo minimo legale di quattro settimane o alla cessazione del rapporto di lavoro o nel caso di contratto a termine di durata inferiore all’anno.</p>
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		<title>Le principali novita&#8217; della manovra di primavera</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/05/le-principali-novita-della-manovra-di-primavera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-principali-novita-della-manovra-di-primavera</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 08:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Mediazione]]></category>
		<category><![CDATA[Rottamazione]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160; Estensione split payment Il meccanismo della scissione dei pagamenti dal 01/07/17 viene esteso anche: alle prestazione rese dai professionisti alle prestazioni rese a tutte le società “controllate” dalla PA Detrazione IVA Si prevede quale limite massimo per l’esercizio della detrazione la “dichiarazione relativa all&#8217;anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Indebite compensazioni<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/05/le-principali-novita-della-manovra-di-primavera/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Le principali novita&#8217; della manovra di primavera"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Estensione split payment</strong></p>
<p>Il meccanismo della scissione dei pagamenti dal 01/07/17 viene esteso anche:</p>
<ul>
<li>alle prestazione rese dai professionisti<br />
alle prestazioni rese a tutte le società “controllate” dalla PA</li>
</ul>
<p><strong>Detrazione IVA</strong></p>
<p>Si prevede quale limite massimo per l’esercizio della detrazione la “dichiarazione relativa all&#8217;anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.</p>
<p><strong>Indebite compensazioni</strong></p>
<p>Si riduce il limite a Euro 5.000 il limite per l&#8217;apposizione del visto di conformita&#8217;. La modifica esplicherà i propri effetti sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA e IRAP.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Reclamo e mediazione</strong></p>
<p>Si dispone l’aumento da 20.000 euro a 50.000 euro del valore delle controversie ai fini della mediazione per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018</p>
<p><strong>Rottamazione liti pendenti</strong></p>
<p>Si prevede una rottamazione delle liti pendenti. Viene data la possibilità al contribuente di definire in maniera agevolata le controversie tributarie che hanno come controparte l&#8217;Agenzia delle Entrate. Per aderire e&#8217; necessario che vi sia stata la costituzione in giudizio del contribuente entro il 31/12/2016. Lo sconto riguarda le sanzioni e gli interessi di mora, con esclusione della parte gia&#8217; resasi definitiva. L’accesso all&#8217;istituto è subordinato alla presentazione di apposita istanza entro il 30/09/17 con contestuale versamento dell’intero importo dovuto o la prima rata, pari al 40% del totale. In caso di pagamento rateale le restanti rate dovranno essere pagate a novembre 2017 e a giugno 2018.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>F24 con compensazioni: consentito solo Entratel o Fisconline</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/04/f24-con-compensazioni-consentito-solo-entratel-o-fisconline/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f24-con-compensazioni-consentito-solo-entratel-o-fisconline</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 12:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Compensazioni]]></category>
		<category><![CDATA[F24]]></category>
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					<description><![CDATA[Con il DL 50/17 cambiano le modalita&#8217; di presentazione ed invio degli F24 con compensazioni. Infatti viene introdotto l&#8217;obbligo, a decorrere dal 23/04/17, di inviare telematicamente con Entratel o Fisconline tutti gli F24 contenenti compensazioni, quindi con esposti importi a credito, indipendentemente dal saldo della delega F24, quindi anche se a saldo diverso da zero. Cio&#8217;<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/04/f24-con-compensazioni-consentito-solo-entratel-o-fisconline/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"F24 con compensazioni: consentito solo Entratel o Fisconline"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il DL 50/17 cambiano le modalita&#8217; di presentazione ed invio degli F24 con compensazioni.</p>
<p>Infatti viene introdotto l&#8217;obbligo, a decorrere dal 23/04/17, di inviare telematicamente con Entratel o Fisconline tutti gli F24 contenenti compensazioni, quindi con esposti importi a credito, indipendentemente dal saldo della delega F24, quindi anche se a saldo diverso da zero.</p>
<p><strong>Cio&#8217; significa che i contribuenti che utilizzavano l&#8217;home banking della banca per l&#8217;invio di F24 con compensazioni ma con saldi diversi da zero non potranno piu&#8217; farlo.</strong></p>
<p><img loading="lazy" class="size-medium aligncenter" src="https://3.bp.blogspot.com/-l1iyc67OB50/WQSB8zjZgBI/AAAAAAABSNU/wzpKW9AVdKEpVDcIZcwi-Kw2kTszF5FHACLcB/s320/STOP.PNG" width="320" height="298" /></p>
<p>Qui di seguito il link al sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate per potersi abilitare all&#8217;utilizzo del servizio Fisconline:</p>
<p><a href="https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp">https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Riduzione del termine per la detrazione dell&#8217;Iva</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/04/detrazione-iva-riduzione-termini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=detrazione-iva-riduzione-termini</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 07:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
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					<description><![CDATA[Con la recente manovra fiscale e&#8217; stata prevista la riduzione dei termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sui beni acquistati o importati e sui servizi acquistati nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione. Se finora, infatti, l’esercizio del diritto alla detrazione era possibile entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/04/detrazione-iva-riduzione-termini/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Riduzione del termine per la detrazione dell&#8217;Iva"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente manovra fiscale e&#8217; stata prevista la riduzione dei termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sui beni acquistati o importati e sui servizi acquistati nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.</p>
<p>Se finora, infatti, l’esercizio del diritto alla detrazione era possibile entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo, tale possibilita&#8217; viene ora limitata al termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto in questione e&#8217; sorto, con ua riduzione, quindi, di 2 anni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Split payment: allargata la platea dei soggetti passivi e anche per i professionisti</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/04/split-payment-platea-allargata-e-anche-per-i-professionisti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=split-payment-platea-allargata-e-anche-per-i-professionisti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 07:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Split payment]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 1° luglio cambiano le regole per lo split payment. Vengono infatti estesi i soggetti nei cui confronti occorre applicare lo split payment, includendo quindi non solo gli enti pubblici ma anche le le societa&#8217; controllate dagli enti pubblici. Ma non solo, lo split payment passa il confine del settore pubblico ricomprendendovi anche le società<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/04/split-payment-platea-allargata-e-anche-per-i-professionisti/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Split payment: allargata la platea dei soggetti passivi e anche per i professionisti"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° luglio cambiano le regole per lo split payment.</p>
<p>Vengono infatti estesi i soggetti nei cui confronti occorre applicare lo split payment, includendo quindi non solo gli enti pubblici ma anche le le societa&#8217; controllate dagli enti pubblici. Ma non solo, lo split payment passa il confine del settore pubblico ricomprendendovi anche le società quotate.</p>
<p>Ancora, i professionisti, fino ad adesso esclusi dal meccanismo dello split payment, evidentemente perche&#8217; gia&#8217; colpiti dalla ritenuta d&#8217;acconto del 20%, vengono ora ricompresi tra coloro che sono soggetti a questo meccanismo di fatturazione, vedendo quindi gli incassi decurtati di un ulteriore 22%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2665</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Imprese in semplificata: possibile ritorno al forfettario</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/04/imprese-in-semplificata-possibile-ritorno-al-forfettario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imprese-in-semplificata-possibile-ritorno-al-forfettario</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 06:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regime di cassa]]></category>
		<category><![CDATA[Regime forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Regimi contabili]]></category>
		<category><![CDATA[Vincolo triennale]]></category>
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					<description><![CDATA[Alla luce delle modifiche portate per i semplificati con il nuovo regime di cassa si ritiene che i contribuenti naturalmente forfettari che hanno optato per il regime semplificato possano ora transitare al regime forfettario. Cio&#8217; in quanto, con le modifiche introdotte, non opera il vincolo triennale. Infatti, sebbene in via generale l&#8217;opzione per un regime<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/04/imprese-in-semplificata-possibile-ritorno-al-forfettario/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Imprese in semplificata: possibile ritorno al forfettario"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alla luce delle modifiche portate per i semplificati con il nuovo regime di cassa si ritiene che i contribuenti naturalmente forfettari che hanno optato per il regime semplificato possano ora transitare al regime forfettario. Cio&#8217; in quanto, con le modifiche introdotte, non opera il vincolo triennale.</p>
<p>Infatti, sebbene in via generale l&#8217;opzione per un regime di determinazione dell&#8217;imposta vincoli il contribuente alla sua applicazione almeno per un triennio, alla luce delle modifiche portate con il nuovo regime di cassa si ritiene che i contribuenti naturalmente forfettari che hanno optato per il regime semplificato possano ora transitare al regime forfettario in quanto con le modifiche introdotte non opera il vincolo triennale.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2657</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Contributi INPS fissi 2017 per artigiani e commercianti</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/04/contributi-inps-fissi-2017-per-artigiani-e-commercianti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contributi-inps-fissi-2017-per-artigiani-e-commercianti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 07:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;Inps ha reso noti gli importi per l&#8217;anno 2017 dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti con la circolare 22 del 2017. Il reddito minimo annuo su cui calcolare il dovuto, invariato rispetto al 2016, e&#8217; di Euro 15.548, mentre il massimale ammonta a 76.872 per coloro che si sono iscritti alle citate gestioni prima<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/04/contributi-inps-fissi-2017-per-artigiani-e-commercianti/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Contributi INPS fissi 2017 per artigiani e commercianti"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Inps ha reso noti gli importi per l&#8217;anno 2017 dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti con la circolare <a href="http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2022%20del%2031-01-2017.pdf">22 del 2017</a>.</p>
<p>Il reddito minimo annuo su cui calcolare il dovuto, invariato rispetto al 2016, e&#8217; di Euro 15.548, mentre il massimale ammonta a 76.872 per coloro che si sono iscritti alle citate gestioni prima del 1 gennaio 1996, ovvero a 100.324 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data o successivamente.</p>
<p>Confermate anche le riduzioni per i pensionati di età superiore a 65 anni, che usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti, e per i lavoratori di età inferiore a 21 anni, che versano su  un’aliquota ridotta di 3 punti percentuali.</p>
<p>Variano invece le aliquote con le quali calcolare il contributo che per il 2017 sono le seguenti:</p>
<ul>
<li>23,55% per gli artigiani</li>
<li>23,64% per i commercianti</li>
</ul>
<p>L&#8217;importo annuo dovuto dagli artigiani e&#8217; quindi di Euro 3.668,99 (3.661,55 IVS + 7,44 maternità) mentre per i commercianti l’importo e&#8217; di Euro 3.682,99 euro (3.675,55 IVS + 7,44 maternità). Per quanto riguarda la contribuzione eccedente il minimale si applicheranno le aliquote sopra citate fino ad Euro 46.123, mentre per i redditi superiori a tale soglia l&#8217;aliquota sara&#8217; maggiorata di un punto percentuale come previsto dall’art. 3-ter del DL 384/92.</p>
<p>I versamenti dovranno essere fatti mediante modelli di pagamento F24 alle scadenze che seguono:</p>
<ul>
<li>16 maggio 2017</li>
<li>21 agosto 2017</li>
<li>16 novembre 2017</li>
<li>16 febbraio 2018</li>
</ul>
<p>L&#8217;importo di ciascuna rata corrisponde ad un quarto dell&#8217;importo annuo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2652</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rimanenze finali ed il nuovo regime di cassa per le imprese in contabilita&#8217; semplificata</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/03/rimanenze-finali-ed-il-nuovo-regime-di-cassa-per-le-imprese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rimanenze-finali-ed-il-nuovo-regime-di-cassa-per-le-imprese</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 10:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regime di cassa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2647</guid>

					<description><![CDATA[Con il nuovo regime di cassa le rimanenze finali al 31/12/2016 verranno riportate nel 2017 come costi d&#8217;esercizio ma a queste non si contrapporranno, a fine anno, le rimanenze finali al 31/12/2017. Per essere ancora piu&#8217; chiari il passaggio al regime di cassa dal 2017 comporterà quindi che le rimanenze di fine 2016 saranno dedotte<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/03/rimanenze-finali-ed-il-nuovo-regime-di-cassa-per-le-imprese/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Rimanenze finali ed il nuovo regime di cassa per le imprese in contabilita&#8217; semplificata"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il nuovo regime di cassa le rimanenze finali al 31/12/2016 verranno riportate nel 2017 come costi d&#8217;esercizio ma a queste non si contrapporranno, a fine anno, le rimanenze finali al 31/12/2017.</p>
<p>Per essere ancora piu&#8217; chiari il passaggio al regime di cassa dal 2017 comporterà quindi che le rimanenze di fine 2016 saranno dedotte nel 2017 comportando un aumento dei costi per questo anno, aumento di costi che in certi casi comportera&#8217; la realizzazione di una perdita fiscale. Perdita che tuttavia non potra&#8217; essere riportata negli anni successivi, il tutto a discapito delle imprese.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2647</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proroga rottamazione cartelle confermata</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/03/proroga-rottamazione-cartelle-confermata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proroga-rottamazione-cartelle-confermata</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 17:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2645</guid>

					<description><![CDATA[Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che proroga i termini relativi alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, contenuto nell&#8217;articolo 6 del decreto legge n. 193/2016. In particolare, viene prorogato dal 31/03/17 al 21/04/17 il termine entro il quale i debitori potranno presentare la richiesta<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/03/proroga-rottamazione-cartelle-confermata/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Proroga rottamazione cartelle confermata"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che proroga i termini relativi alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, contenuto nell&#8217;articolo 6 del decreto legge n. 193/2016.</p>
<p>In particolare, viene prorogato dal 31/03/17 al 21/04/17 il termine entro il quale i debitori potranno presentare la richiesta di adesione all&#8217;istituto definitorio. Di pari passo viene spostato dal 31/05/17 al 15/06/17 il termine entro il quale l’Agente della riscossione deve inviare la comunicazione al contribuente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Spesometro 2017 per il 2016: scadenze differenziate</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/03/spesometro-2017-per-il-2016-scadenze-differenziate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spesometro-2017-per-il-2016-scadenze-differenziate</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 17:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2642</guid>

					<description><![CDATA[Ricordiamo che lo spesometro annuale per il 2016 (il vecchio elenco clienti/fornitori) anche quest&#8217;anno andra&#8217; presentato a scadenze differenziate secondo il seguente calendario: 10 aprile per i contribuenti IVA mensili; 20 aprile per i contribuenti IVA trimestrali.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordiamo che lo spesometro annuale per il 2016 (il vecchio elenco clienti/fornitori) anche quest&#8217;anno andra&#8217; presentato a scadenze differenziate secondo il seguente calendario:</p>
<ul>
<li>10 aprile per i contribuenti IVA mensili;</li>
<li>20 aprile per i contribuenti IVA trimestrali.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abrogata tutta la normativa sui voucher</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/03/abrogata-tutta-la-normativa-sui-voucher/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abrogata-tutta-la-normativa-sui-voucher</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 07:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2636</guid>

					<description><![CDATA[Con il DL 17 marzo 2017 n. 25 il Consiglio dei Ministri ha abrogato la normativa sui voucher (lavoro accessorio). E&#8217; previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, nel corso del quale potranno continuare a essere utilizzati i voucher gia&#8217; acquistati in precedenza.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il DL 17 marzo 2017 n. 25 il Consiglio dei Ministri ha abrogato la normativa sui voucher (lavoro accessorio).</p>
<p>E&#8217; previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, nel corso del quale potranno continuare a essere utilizzati i voucher gia&#8217; acquistati in precedenza.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Artigiani: collaborazioni occasionali entro il 3° grado con iscrizione Inail</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/03/artigiani-collaborazioni-occasionali-entro-il-3-grado-con-iscrizione-inail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=artigiani-collaborazioni-occasionali-entro-il-3-grado-con-iscrizione-inail</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 08:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Artigiani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2632</guid>

					<description><![CDATA[Legge 326/2003 Art. 21 6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell&#8217;anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/03/artigiani-collaborazioni-occasionali-entro-il-3-grado-con-iscrizione-inail/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Artigiani: collaborazioni occasionali entro il 3° grado con iscrizione Inail"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Legge 326/2003</p>
<p>Art. 21</p>
<p>6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell&#8217;anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell&#8217;imprenditore artigiano all&#8217;espletamento della propria attività lavorativa. E&#8217; fatto, comunque, obbligo dell&#8217;iscrizione all&#8217;assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Modelli Intra redivivi</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/03/modelli-intra-redivivi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelli-intra-redivivi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 10:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Intrastat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2628</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Dopo l&#8217;abrogazione degli elenchi Intra sugli acquisti, od operazioni passive, avvenuta con il DL fiscale (193/2016) , abrogazione collegata all&#8217;introduzione dello spesometro trimestrale, con il DL Milleproroghe e&#8217; stata prevista la reintroduzione dell&#8217;Intra per le operazioni avvenute nel 2017, sia con riferimento all&#8217;intra mensile che trimestrale. Pertanto, salvo ulteriori ripensamenti, per l&#8217;anno in corso<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/03/modelli-intra-redivivi/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Modelli Intra redivivi"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2017/03/domande.jpg"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-2629 alignleft" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2017/03/domande-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2017/03/domande-300x187.jpg 300w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2017/03/domande.jpg 628w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Dopo l&#8217;abrogazione degli elenchi Intra sugli acquisti, od operazioni passive, avvenuta con il DL fiscale (193/2016) , abrogazione collegata all&#8217;introduzione dello spesometro trimestrale, con il DL Milleproroghe e&#8217; stata prevista la reintroduzione dell&#8217;Intra per le operazioni avvenute nel 2017, sia con riferimento all&#8217;intra mensile che trimestrale.</p>
<p>Pertanto, salvo ulteriori ripensamenti,<strong> per l&#8217;anno in corso sono confermati tutti gli obblighi gia&#8217; previsti in merito alla presentazione mensile e trimestrale sia degli acquisti che delle vendite intracomunitarie</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impero colpisce ancora&#8230;. Un anno dopo! &#8211; COMUNICATO STAMPA</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/03/limpero-colpisce-ancora-un-anno-dopo-comunicato-stampa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limpero-colpisce-ancora-un-anno-dopo-comunicato-stampa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 16:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2621</guid>

					<description><![CDATA[RINVIATA SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA Dichiarazione annuale Iva/2017: saranno considerate tempestive le dichiarazioni pervenute entro il 3 marzo L&#8217;impero colpisce ancora&#8230;. Un anno dopo! Tanto tempo fa in una galassia lontana lontana&#8230;. Sono tempi duri per i contribuenti e per i commercialisti Italiani. Nonostante le rassicurazioni su semplificazioni e “fisco Amico” sembrano rinfoltirsi le schiere<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/03/limpero-colpisce-ancora-un-anno-dopo-comunicato-stampa/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"L&#8217;impero colpisce ancora&#8230;. Un anno dopo! &#8211; COMUNICATO STAMPA"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RINVIATA SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA</p>
<p><strong>Dichiarazione annuale Iva/2017: saranno considerate tempestive le dichiarazioni pervenute entro il 3 marzo</strong></p>
<p>L&#8217;impero colpisce ancora&#8230;. Un anno dopo!</p>
<p>Tanto tempo fa in una galassia lontana lontana&#8230;.<a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2017/03/Star-Wars-Darth-Wader.jpg"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-2624 aligncenter" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2017/03/Star-Wars-Darth-Wader-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2017/03/Star-Wars-Darth-Wader-300x300.jpg 300w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2017/03/Star-Wars-Darth-Wader-150x150.jpg 150w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2017/03/Star-Wars-Darth-Wader.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Sono tempi duri per i contribuenti e per i commercialisti Italiani.<br />
Nonostante le rassicurazioni su semplificazioni e “fisco Amico” sembrano rinfoltirsi le schiere del lato oscuro del fisco.<br />
E’ di oggi la notizia di una proroga postuma, a scadenza avvenuta, per l’invio delle dichiarazioni IVA, sintomo di un sistema oramai allo sbando che aumenta gli adempimenti e non è in grado nemmeno di gestirli, e soprattutto lontano anni luce dai contribuenti e da chi i contribuenti affianca, tutela e difende.<br />
Adesso la nera ombra si allunga anche sulla giustizia tributaria.</p>
<p>Nella giornata di ieri, la direttrice Orlandi ha dichiarato “stiamo lavorando con la Cassazione per avere sentenze Pilota”.</p>
<p>I commercialisti Jedi segnalano la pericolosità di queste derive accentratrici e richiamano tutti al rispetto dei loro ruoli.<br />
Le attuali problematiche del contenzioso tributario non possono ridursi ad una “standardizzazione” delle sentenze, per lo più definite da una collaborazione con una sola delle parti.<br />
Il diritto ad una giustizia imparziale e terza, non può che avere inizio da un ordinamento tributario chiaro, da una fase di controllo basata su regole del confronto tra fisco e contribuente ben definite, ed infine da giudici di merito specializzati.</p>
<p>Tutto questo non può che tradursi in un fattivo coinvolgimento di tutti gli attori interessati, nel rispetto dei valori costituzionali.</p>
<p>Anche questa volta continueremo ad operare affinché trionfi il lato illuminato della Forza!</p>
<p>L’Alleanza ribelle UNGDCEC</p>
<p>Roma, 1 marzo 2017</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2621</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tassa vidimazione libri sociali entro il 16/03</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/02/tassa-vidimazione-libri-sociali-entro-il-1603/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tassa-vidimazione-libri-sociali-entro-il-1603</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 07:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidimazione libri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2617</guid>

					<description><![CDATA[Entro il prossimo 16/03/2017 le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Gli importi da versare sono invariati e determinati come segue: E. 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90 E. 516,46 se il capitale o il fondo<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/02/tassa-vidimazione-libri-sociali-entro-il-1603/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Tassa vidimazione libri sociali entro il 16/03"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Entro il prossimo 16/03/2017 le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.</p>
<p>Gli importi da versare sono invariati e determinati come segue:</p>
<ul>
<li>E. 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90<br />
E. 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.</li>
</ul>
<p>Sono tenute al versamento della tassa annuale esclusivamente le società di capitali (Spa, srl e Sapa) anche se in forma di società consortile o aziende speciali degli enti locali, anche se in liquidazione o soggette a procedura concorsuale, escluse pero&#8217; le societa&#8217; fallite..</p>
<p>Sono invece esonerati dal pagamento della tassa in esame:</p>
<ul>
<li>le società cooperative<br />
le societa’ di mutua assicurazione;<br />
i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;<br />
le società di capitali dichiarate fallite<br />
le societa’ sportive dilettantistiche di capitali.</li>
</ul>
<p>Il codice tributo per effettuare il pagamento, a mezzo F24, e&#8217; 7085, anno riferimento 2017.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2617</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Invio tardivo Intra non sanzionato</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/02/invio-tardivo-intra-non-sanzionato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invio-tardivo-intra-non-sanzionato</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2017 15:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Intrastat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2613</guid>

					<description><![CDATA[Nel corso dell&#8217;incontro sulla legge di stabilità 2017 organizzato dall’Ordine dei commercialisti di Milano a cui erano presenti, il viceministro dell’Economia, Luigi Casero e il direttore dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi è stato annunciato che non saranno applicate sanzioni per il tardivo invio dei modelli Intrastat in ossequio allo Statuto del contribuente che vieta l’introduzione<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/02/invio-tardivo-intra-non-sanzionato/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Invio tardivo Intra non sanzionato"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/02/intrastat.png"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-1452 aligncenter" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/02/intrastat.png" alt="" width="200" height="122" /></a></p>
<p>Nel corso dell&#8217;incontro sulla legge di stabilità 2017 organizzato dall’Ordine dei commercialisti di Milano a cui erano presenti, il viceministro dell’Economia, Luigi Casero e il direttore dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi è stato annunciato che non saranno applicate sanzioni per il tardivo invio dei modelli Intrastat in ossequio allo Statuto del contribuente che vieta l’introduzione di nuovi obblighi in un lasso di tempo inferiore a 60 giorni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2613</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Condomini: al 7 marzo l&#8217;invio dei dati per la detrazione delle spese</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/02/condomini-al-7-marzo-linvio-dei-dati-per-la-detrazione-delle-spese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=condomini-al-7-marzo-linvio-dei-dati-per-la-detrazione-delle-spese</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 08:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2610</guid>

					<description><![CDATA[Prorogata al 7 marzo la scadenza per l&#8217;invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni. Quindi gli amministratori condominiali avranno 7 giorni in piu&#8217; per questo adempimento. Queste informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l’elaborazione del 730 precompilato, senza alcun impatto negativo sui contribuenti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prorogata al 7 marzo la scadenza per l&#8217;invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni. Quindi gli amministratori condominiali avranno 7 giorni in piu&#8217; per questo adempimento.</p>
<p>Queste informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l’elaborazione del 730 precompilato, senza alcun impatto negativo sui contribuenti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2610</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Condominio: le faq dell&#8217;Agenzia delle Entrate per la comunicazione degli amministratori delle spese detraibili</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/02/condominio-le-faq-dellagenzia-delle-entrate-per-la-comunicazione-degli-amministratori-delle-spese-detraibili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=condominio-le-faq-dellagenzia-delle-entrate-per-la-comunicazione-degli-amministratori-delle-spese-detraibili</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 09:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2608</guid>

					<description><![CDATA[Non essendoci un modello e delle istruzioni Ministeriali al riguardo, l&#8217;Agenzia delle Entrate si e&#8217; limitata a pubblicare una faq sul sito, riporto qui sotto quanto scritto. Altre info e il software possono essere reperite qui. &#160; Agenzia delle Entrate &#8211; Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali &#8211; Faq Redazione internet Agenzia<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/02/condominio-le-faq-dellagenzia-delle-entrate-per-la-comunicazione-degli-amministratori-delle-spese-detraibili/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Condominio: le faq dell&#8217;Agenzia delle Entrate per la comunicazione degli amministratori delle spese detraibili"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="reader-header" class="header">
<p>Non essendoci un modello e delle istruzioni Ministeriali al riguardo, l&#8217;Agenzia delle Entrate si e&#8217; limitata a pubblicare una faq sul sito, riporto qui sotto quanto scritto.</p>
<p>Altre info e il software possono essere reperite <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Soggetti+obbligati+comunicazione+dati+dichiarazione+precompilata/Ristrutturazione+edilizia+e+risparmio+energetico+su+parti+comuni+condominiali/InfoGen+spese+ristrutt+edilizia+2017/">qui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 id="reader-title">Agenzia delle Entrate &#8211; Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali &#8211; Faq</h1>
<div id="reader-credits" class="credits">Redazione internet Agenzia Entrate</div>
</div>
<div class="content">
<div id="moz-reader-content" class="line-height4">
<div id="readability-page-1" class="page">
<div id="double_box">
<p><strong>Attenzione:</strong> le faq sono aggiornate al 16 febbraio 2017 (inserita la n. 1)</p>
<p><strong>Domanda n. 1</strong></p>
<p>Per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa, da indicare nel campo 17 della comunicazione, l’amministratore di condominio può limitarsi a fare riferimento a quanto comunicatogli dal proprietario dell’appartamento oppure deve tener conto dei soggetti ai quali è intestato il conto bancario/postale utilizzato per il pagamento della quota condominiale?</p>
<p><strong>Risposta</strong></p>
<p>L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo. L’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Al riguardo, si precisa che nel campo 21 della comunicazione “Flag pagamento” va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data.</p>
<p><strong>Domanda n. 2</strong></p>
<p>Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni anche gli amministratori dei condomìni con numero di condòmini non superiore a otto (cd “condomìni minimi”)?</p>
<p><strong>Risposta</strong></p>
<p>Se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo.</p>
<p>Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.</p>
<p><strong>Domanda n. 3</strong></p>
<p>È prevista la pubblicazione di un software di compilazione per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali?</p>
<p><strong>Risposta</strong></p>
<p>Sì, con riferimento alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un software per la compilazione e per il controllo.</p>
<p><strong>Domanda n. 4</strong></p>
<p>Nel documento “Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni” viene indicato un controllo di coerenza dell’Importo complessivo dell’intervento, in relazione alla somma dei campi “Importo della spesa attribuita al soggetto” e “Importo spesa unità immobiliare”. In cosa consiste questo controllo?</p>
<p><strong>Risposta</strong></p>
<p>Con riferimento a ciascun intervento effettuato nel condominio, la somma degli importi indicati nel campo 5 “Importo complessivo dell&#8217;intervento &#8211; Spese effettuate con bonifico” e nel campo 6 “Importo complessivo dell&#8217;intervento &#8211; Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico (es. oneri di urbanizzazione)” deve corrispondere alla somma degli importi indicati in tutti i campi 16 “Importo spesa unità immobiliare” e 20 “Importo della spesa attribuita al soggetto” riferiti al medesimo intervento.</p>
<p>Esempio</p>
<p>Un condominio, formato da 2 unità immobiliari di cui:</p>
<ul>
<li>una a uso abitativo con 2 comproprietari (CF1 e CF2)che sostengono entrambi le spese</li>
<li>una ad uso ufficio</li>
</ul>
<p>sostiene spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni per un importo complessivo di 1.000 euro (800 euro pagati tramite bonifico e 200 euro relativi a oneri di urbanizzazione pagati con modalità diverse).</p>
<p>L’amministratore deve inviare una comunicazione con 3 record di dettaglio (di seguito per maggiore chiarezza sono evidenziati solo i campi principali):</p>
<div class="d_tabella">
<table>
<thead>
<tr>
<th>N.record</th>
<th>Progressivo intervento</th>
<th>Tipologia intervento</th>
<th>Importo complessivo dell&#8217;intervento &#8211; Spese effettuate con bonifico</th>
<th>Importo complessivo dell&#8217;intervento &#8211; Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico</th>
<th>Dati catastali dell&#8217;unità immobiliare</th>
<th>Situazioni particolari</th>
<th>Importo spesa unità immobiliare</th>
<th>Codice fiscale del soggeto al quale è stata attribuita la spesa</th>
<th>Importo della spesa attribuita al soggetto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>800</td>
<td>200</td>
<td>Dati Unità 1</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>CF1</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr class="even">
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>800</td>
<td>200</td>
<td>Dati Unità 1</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>CF2</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>800</td>
<td>200</td>
<td>Dati Unità 2</td>
<td>1</td>
<td>500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>L’importo complessivo dell&#8217;intervento (Spese effettuate con bonifico + Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico) vale 800 + 200 = 1.000 deve coincidere con la somma di “Importo spesa unità immobiliare” e di “Importo della spesa attribuita al soggetto” cioè 500 + 200 + 300 = 1.000</p>
<p><strong>Domanda n. 5</strong></p>
<p>Come deve essere compilata la comunicazione in presenza di supercondomìnio?</p>
<p><strong>Risposta</strong></p>
<p>Con riferimento alle modalità di compilazione della comunicazione in presenza del cd. “supercondominio” (pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale), si precisa che:</p>
<ul>
<li>qualora il supercondominio abbia effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio</li>
<li>qualora, invece, il supercondominio abbia effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomìni che lo compongono abbiano effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomìni, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio/condominio.</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2608</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sistema tessera sanitaria: proroga al 09/02/17</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/01/sistema-tessera-sanitaria-proroga-al-090217/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sistema-tessera-sanitaria-proroga-al-090217</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 07:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[STS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2603</guid>

					<description><![CDATA[Il Ministero delle Finanze, tenuto conto delle esigenze manifestate dai nuovi soggetti tenuti per il primo anno alla trasmissione dei dati e della necessità di assicurare l’invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata,  ha prorogato al 09/02/17 la scadenza gia&#8217; fissata al 31/01 per l&#8217;invio dei<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/01/sistema-tessera-sanitaria-proroga-al-090217/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Sistema tessera sanitaria: proroga al 09/02/17"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero delle Finanze, tenuto conto delle esigenze manifestate dai nuovi soggetti tenuti per il primo anno alla trasmissione dei dati e della necessità di assicurare l’invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata,  ha prorogato al 09/02/17 la scadenza gia&#8217; fissata al 31/01 per l&#8217;invio dei dati al STS.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2603</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Compensazione credito IVA per pagare ruoli scaduti</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/01/compensazione-credito-iva-per-pagare-ruoli-scaduti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compensazione-credito-iva-per-pagare-ruoli-scaduti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 18:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Compensazione]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Ruoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2600</guid>

					<description><![CDATA[La compensazione del credito Iva non e&#8217; consentita per pagare debiti erariali in presenza di debiti erariali gia&#8217; iscritti a ruolo e scaduti, di importo superiore ad Euro 1.500 per imposte ed accessori. La limitazione alla compensazione vale anche in presenza di sospenzione o di rateizzazione e non rileva il tipo di ruolo, ne&#8217; l&#8217;importo<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/01/compensazione-credito-iva-per-pagare-ruoli-scaduti/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Compensazione credito IVA per pagare ruoli scaduti"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La compensazione del credito Iva non e&#8217; consentita per pagare debiti erariali in presenza di debiti erariali gia&#8217; iscritti a ruolo e scaduti, di importo superiore ad Euro 1.500 per imposte ed accessori.</p>
<p>La limitazione alla compensazione vale anche in presenza di sospenzione o di rateizzazione e non rileva il tipo di ruolo, ne&#8217; l&#8217;importo del  credito Iva, magari ben superiore a 1.500 Euro.</p>
<p>Apparentemente non se ne esce, tuttavia e&#8217; possibile utilizzare il credito Iva in compensazione per il pagamento dei ruoli scaduti, rimuovendo cosi&#8217; la causa ostativa alla compensazione stessa. Per questo va utilizzato il mod. F24 RUOL indicando il numero di ruolo che si intende pagare.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2600</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Principali scadenze anno 2017</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/01/principali-scadenze-anno-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=principali-scadenze-anno-2017</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 13:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2596</guid>

					<description><![CDATA[Nel file pdf scaricabile sono elencate le principali scadenze dell&#8217;anno 2017.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel file <a href="http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01166/2017_01_15_Nuove_scadenze_2017.pdf?fid=1166">pdf scaricabile</a> sono elencate le principali scadenze dell&#8217;anno 2017.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2596</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Invio dati al sistema Tessera Sanitaria entro il 31/01/17</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/01/invio-dati-al-sistema-tessera-sanitaria-entro-il-310117/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invio-dati-al-sistema-tessera-sanitaria-entro-il-310117</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema TS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2593</guid>

					<description><![CDATA[Entro il prossimo 31 gennaio si dovranno essere inviati i dati relativi alle spese sanitarie del 2016, ricevute fiscali/scontrini/fatture, al Sistema Tessera Sanitaria (TS) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel corso del 2016 si sono aggiunti altri soggetti a quelli già obbligati dall&#8217;anno precedente, tenuti all&#8217;invio dei dati<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/01/invio-dati-al-sistema-tessera-sanitaria-entro-il-310117/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Invio dati al sistema Tessera Sanitaria entro il 31/01/17"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Entro il prossimo 31 gennaio si dovranno essere inviati i dati relativi alle spese sanitarie del 2016, ricevute fiscali/scontrini/fatture, al Sistema Tessera Sanitaria (TS) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2016/11/extratime.jpg"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-2482 aligncenter" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2016/11/extratime-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2016/11/extratime.jpg 300w, https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2016/11/extratime-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Nel corso del 2016 si sono aggiunti altri soggetti a quelli già obbligati dall&#8217;anno precedente, tenuti all&#8217;invio dei dati al sistema TS, che si elencano nel riepilogo qui sotto:</p>
<ul>
<li>farmacie</li>
<li>istituti di ricovero e cura a carattere scientifico</li>
<li>psicologi</li>
<li>infermieri</li>
<li>ostetriche</li>
<li>radiologi</li>
<li>ottici</li>
<li>veterinari</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2593</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione MUD entro il 30/04/17, SISTRI prorogato al 31/12/2017</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/01/dichiarazione-mud-entro-il-300417-sistri-prorogato-al-31122017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dichiarazione-mud-entro-il-300417-sistri-prorogato-al-31122017</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 13:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mud]]></category>
		<category><![CDATA[Sistri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2589</guid>

					<description><![CDATA[Il nuovo rinvio è previsto dall’art. 12, comma 1, lettere a) e b) del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016. Con tale decreto viene prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/01/dichiarazione-mud-entro-il-300417-sistri-prorogato-al-31122017/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Dichiarazione MUD entro il 30/04/17, SISTRI prorogato al 31/12/2017"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo rinvio è previsto dall’art. 12, comma 1, lettere a) e b) del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016.</p>
<p>Con tale decreto viene prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, e stabilito che, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.<a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/07/fusti-rifiuti.jpg"><img loading="lazy" class=" wp-image-1641 aligncenter" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/07/fusti-rifiuti.jpg" alt="" width="296" height="207" /></a></p>
<p>Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario è prevista la riduzione del 50% delle sanzioni previste dall’art. 260-bis del D. Lgs. n. 152/2006, concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI (comma 1) e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa (comma 2).</p>
<p>Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, come la mancata o errata tenuta del registro cronologico o della scheda SISTRI, non si applicano.</p>
<p>In sostanza quindi sino al subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario (e comunque non oltre il 31/12/2017), continua ad applicarsi il cd. doppio binario che prevede la tenuta dei registri in modalità cartacea e, per gli obbligati, anche con il sistema informatico.<br />
DICHIARAZIONE AMBIENTALE &#8211; MUD 2017</p>
<p>Per la dichiarazione ambientale 2017 relativa all’anno 2016 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui all&#8217;articolo 189 del Decreto Legislativo 152/2006 che è quello che prevede la presentazione del MUD di cui alla legge 70/94. In assenza di modifiche di legge il MUD da presentare entro il 30 aprile 2017 sarà quello previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, e successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015.</p>
<p>Rimangono quindi immutate, rispetto al 2016, le modalità di compilazione e presentazione, i diritti di segreteria e i soggetti obbligati.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2589</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Condomini: novità pagamento fornitori e versamento ritenute dal 2017</title>
		<link>https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/01/condomini-novita-pagamento-fornitori-e-versamento-ritenute-dal-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=condomini-novita-pagamento-fornitori-e-versamento-ritenute-dal-2017</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pacini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 23:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=2584</guid>

					<description><![CDATA[La Legge di bilancio prevede delle novità dal 2017 per ciò che riguarda il pagamento dei fornitori e il versamento delle ritenute d&#8217;acconto. Il pagamento dei fornitori deve essere eseguito esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale intestato al condominio stesso.  Una norma di identico tenore è già contenuta nel codice civile ma diversamente da<a class="more-link" href="https://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2017/01/condomini-novita-pagamento-fornitori-e-versamento-ritenute-dal-2017/">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">"Condomini: novità pagamento fornitori e versamento ritenute dal 2017"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di bilancio prevede delle novità dal 2017 per ciò che riguarda il pagamento dei fornitori e il versamento delle ritenute d&#8217;acconto.</p>
<p>Il pagamento dei fornitori deve essere eseguito esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale intestato al condominio stesso.  Una norma di identico tenore è già contenuta nel codice civile ma diversamente da questa questa che prevedeva quale sanzione l&#8217;eventuale revoca dell&#8217;amministratore da parte dei condomini, adesso la sanzione viene applicata in fase di controllo da parte dello Stato anche senza richiesta alcuna da parte dei condomini.  Infatti non osservanza di tale prescrizione comporta l&#8217;applicazione della sanzione amministrativa da euro 250 € 2000, intento è quello di consentire l&#8217;amministrazione finanziaria di svolgere efficaci controlli.  Ritengo che i pagamenti di piccoli importi quali quelli delle spese postali possono essere effettuati anche successivamente all&#8217;entrata in vigore di tale norma a mezzo denaro contante. Staremo a vedere.</p>
<p>Per quanto riguarda invece il versamento delle ritenute d&#8217;acconto viene modificato il d.p.r. 600/73. In questo caso può trattarsi di una reale agevolazione e semplificazione per il condominio e chi lo amministra.  Pur rimanendo fermi gli obblighi di effettuazione della ritenuta ed il termine di scadenza per il versamento delle ritenute viene tuttavia data la possibilità di effettuare un versamento cumulativo a raggiungimento di 500 € di ritenuta. Se la somma delle ritenute  rimane di sotto di tale importo il versamento è differito al 30 giugno ovvero al 20 dicembre di ogni anno, date queste incomprensibili e slegate da tutto il resto, sarebbe stato molto più chiaro e semplice prevedere il 16/07 per le ritenute operate da gennaio  giugno e il 16/01 per quelle del semestre successivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2584</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
