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	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 12:50:14 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Portale Unico ISEE: Guida Completa 2026</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/portale-unico-isee-guida-completa-2026-per-non-sbagliare-e-sbloccare-i-bonus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Rosa Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[modello ISEE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come usare il Portale Unico ISEE 2026? Guida passo passo per richiedere il modello e non fare errori</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/saggi/portale-unico-isee-guida-completa-2026-per-non-sbagliare-e-sbloccare-i-bonus/">Portale Unico ISEE: Guida Completa 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il nuovo portale unico ISEE è un servizio a disposizione sul sito ufficiale INPS. Con questo servizio si elabora la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) necessaria per avere l&#8217;ISEE online. Il modello ISEE è richiesto per avere varie agevolazioni e bonus.</p>



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<p>In questo articolo ti mostro:</p>



<p>1. Cos’è il Nuovo Portale Unico ISEE;</p>



<p>2. Modalità di accesso al Nuovo Portale Unico ISEE;</p>



<p>3. Dati precompilati e precaricati sul Nuovo Portale Unico ISEE;</p>



<p>4. Modalità di navigazione nel Nuovo Portale Unico ISEE;</p>



<p>5. Modalità di compilazione nel Nuovo Portale Unico ISEE;</p>



<p>6. Scadenze del Modello ISEE.</p>



<p><br><strong>Cos’è Nuovo Portale Unico ISEE.</strong></p>



<p>Il nuovo portale ISEE è un servizio messo a disposizione dal sito ufficiale INPS che permette al contribuente di richiedere vari tipi di ISEE gestibili su un un’unica piattaforma e lo aiuta a predisporlo, compilarlo, modificalo e renderlo ufficiale. E’ un servizio offerto dall’ente che permette anche di poter visionare i modelli ISEE degli anni precedenti.</p>



<p><br><strong>Modalità di accesso al Nuovo Portale Unico ISEE.</strong></p>



<p>Si può accedere al Portale Unico ISEE tramite le credenziali:</p>



<p>&#8211; SPID almeno di 2° livello (gestito da varie aziende, come Aruba, PosteID, TIM ID);</p>



<p>&#8211; Carta d’identità Elettronica (CIE) utilizzando l’app CieID;</p>



<p>&#8211; Carta Nazionale dei Servizi (CNS), ovvero la Tessera Sanitaria, una carta elettronica inviata a tutti i cittadini dall’Agenzia delle Entrate (AdE) al momento della nascita o nel momento della registrazione all’Anagrafe, dotata di microchip, attivabile presso gli Uffici Regionali di compentenza e utilizzabile con lettore.</p>



<p><br><strong>Dati precompilati e precaricati sul Nuovo Portale Unico ISEE.</strong></p>



<p>Prima di accedere alla piattaforma e compilare il DSU necessario per avere l’elaborazione del modello ISEE, è consigliabile avere a disposizione tutti i documenti necessari, quali:</p>



<p>&#8211; il codice fiscale e la carta d’identità di tutti i componenti del nucleo familiare che hanno la stessa residenza anagrafica nella data in cui si richiede la DSU;</p>



<p>&#8211; l’eventuale sentenza di separazione o divorzio con relativi assegni di mantenimento che si pagano o si ricevono;</p>



<p>&#8211; l’eventuale contratto di affitto con relativo numero di registrazione;</p>



<p>&#8211; gli eventuali dati catastali in caso di casa di proprietà;</p>



<p>&#8211; il saldo della giacenza media dell’anno precedente all’anno di riferimento del modello (in caso di ISEE 2025, giacenza media 2024) di tutti i conti correnti bancari e/o postali, i libretti postali, le carte prepagate con IBAN e i buoni fruttiferi;</p>



<p>&#8211; il saldo di eventuali titoli, azioni, obbligazioni o fondi;</p>



<p>&#8211; le targhe degli autoveicoli o motoveicoli in possesso;</p>



<p>&#8211; i CU o 730 dell’anno di riferimento (in caso di ISEE 2025, CU/2025 o 730/2025)</p>



<p>Le informazioni precompilate per tutti i componenti del nucleo familiare, già presenti in piattaforma, e verificabili con il cartaceo in possesso, sono:</p>



<p>&#8211; il reddito complessivo IRPEF;</p>



<p>&#8211; le spese sanitarie;</p>



<p>&#8211; il canone di locazione della casa di abitazione;</p>



<p>&#8211; il patrimonio immobiliare detenuto in Italia;</p>



<p>&#8211; il patrimonio mobiliare detenuto in Italia;</p>



<p>&#8211; i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dall’INPS esenti ai fini IRPEF;</p>



<p>&#8211; idati del dichiarante e degli altri componenti del nucleo familiare;</p>



<p>&#8211; i dati della casa di abitazione;</p>



<p>&#8211; gli assegni corrisposti per il coniuge e assegni destinati al mantenimento dei figli;</p>



<p>&#8211; i dati relativi ad eventuali disabilità e non autosufficienza;</p>



<p>&#8211; la targa e tipo di autoveicoli o altri beni durevoli.</p>



<p><br><strong>Modalità di navigazione nel Nuovo Portale Unico ISEE.</strong></p>



<p>Cerca nella barra di ricerca del sito ufficiale Inps “Portale Unico ISEE” – Utilizza Servizio – Accedi come cittadino &#8211; effettua l’accesso con le credenziali telematiche e dai il consenso per il trattamento dei dati personali. Entrato nell’area personale si può accedere alle varie sezioni, sia per consultare i vecchi modelli ISEE che per richiederne uno nuovo accedendo alla compilazione dell’ISEE precompilato. In base al servizio scelto verranno richiesti i dati per la compilazione del modello apposito.</p>



<p>L’ISEE può essere utilizzato per:</p>



<p>&#8211; l’assegno unico e universale;</p>



<p>&#8211; il reddito/pensione di cittadinanza;</p>



<p>&#8211; i servizi alla persona/reddito e casa/agevolate minorenni;</p>



<p>&#8211; le prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili;</p>



<p>&#8211; i servizio alla persona;</p>



<p>&#8211; lo studio universitario.</p>



<p>Relativamente alla scelta della sezione e, quindi all’utilizzo dell’ISEE, il sistema produrrà due moduli di DSU (cioè un modello che certifica la situazione economica, patrimoniale e anagrafica del nucleo familiare che permetterà di calcolare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente &#8211; ISEE):</p>



<p>&#8211; DSU Mini, utilizzabile dai genitori coniugati con figli maggiorenni o minorenni non universitari e non disabili;</p>



<p>&#8211; DSU Integrale, utilizzabile per:</p>



<ol type="I"><li>richiedere l’ISEE per l’università;</li><li>richiedere l’ISEE socio-sanitario in presenza di disabili non ricoverati;</li><li>richiedere l’ISEE per i minorenni con genitori non conviventi o non coniugati.</li></ol>



<p><br><strong>Modalità di compilazione nel Nuovo Portale Unico ISEE.</strong></p>



<p>Prima di generare il documento la piattaforma permette di:</p>



<p>&#8211; compilare o modificare i vari quadri;</p>



<p>&#8211; aggiungere o rimuovere eventuali componenti del nucleo familiare;</p>



<p>&#8211; modificare i dati della casa abitativa.</p>



<p>Si può scegliere tra due opzioni per l’autorizzazione dei dati:</p>



<p>&#8211; ogni componente maggiorenne può accedere con la propria identità digitale e dare la propria autorizzazione;</p>



<p>&#8211; il dichiarante inserisce i dati di delega e gli altri elementi riguardanti i soggetti maggiorenni facenti parte del nucleo familiare che verranno verificati dall’Agenzia delle Entrate (AdE).</p>



<p>Una volta che l’AdE ha dato conferma dei dati all’Inps, l’Inps notificherà tramite sms o email al dichiarante l’avvenuta compilazione della DSU. Una volta sottoscritto e generato il DSU si dovrà selezionare l’opzione “Vuoi importare i dati dalla dichiarazione individuata”, che consente di importare i dati dalla DSU al modello ISEE.</p>



<p><br><strong>Scadenze del Modello ISEE.</strong></p>



<p>Il modello ISEE scade ogni anno al 31 dicembre, per l’anno 2025 ha validità è fino al 31 dicembre 2026.</p>



<p>Il rilascio del modello ISEE varia dalle 24 alle 72 ore.</p>



<p><br><strong>Portale Unico ISEE: conclusione.</strong></p>



<p>Il modello ISEE può essere richiesto sia autonomamente dal cittadino sul Nuovo Portale Unico ISEE sia richiesto presso un CAF, le informazioni devono essere sempre verificate e sottoscritte, dato che la responsabilità penale dei dati è sempre del richiedente, nonché intestatario del modello.</p>



<p><br><strong>Portale Unico ISEE: normativa.</strong></p>



<p>&#8211; Messaggio INPS n. 1345/2023;</p>



<p>&#8211; Messaggio INPS n. 3041/2022;</p>



<p>&#8211; Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019;</p>



<p>&#8211; Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022;</p>



<p>&#8211; Provvedimento Congiunto del Direttore Generale dell’INPS e del Direttore dell’AdE del 1° agosto 2022.</p>



<p><br><strong>Portale Unico ISEE: fonte.</strong></p>



<ul><li>Inps;</li><li><a href="https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee">https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee</a></li></ul>



<p></p>



<p></p>



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			</item>
		<item>
		<title>Partita IVA per Psicologo clinico: guida completa per apertura, gestione, tasse e costi</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/partita-iva-per-psicologo-clinico-guida-completa-per-apertura-gestione-tasse-e-costi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Jacqueline Facconti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva forfettaria]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva psicologo]]></category>
		<category><![CDATA[psicologo clinico]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una guida fiscale pensata per l’apertura e la gestione della Partita IVA per Psicologo clinico: da un quesito pervenuto alla Redazione di Mister Fisco abbiamo redatto un approfondimento ad hoc. </p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Una guida fiscale pensata per l’apertura e la gestione della Partita IVA per Psicologo clinico: da un quesito pervenuto alla Redazione di Mister Fisco abbiamo redatto un approfondimento ad hoc.</em></p>



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<p>Una domanda formulata da una lettrice ci ha permesso di preparare una guida fiscale sull’apertura, regime fiscale, contributi, fatturazione, scadenze e costi, con regole aggiornate a ottobre 2026 per tutti coloro che decidessero di intraprendere la <strong>professione dello Psicologo clinico</strong>. Questo saggio ha valore di natura informativa dal momento che non sostituisce in modo definitivo una consulenza personalizzata con un Commercialista.</p>



<h2>Partita IVA per Psicologo clinico: il quesito pervenuto alla Redazione di Mister Fisco</h2>



<p><em>“Gentile Redazione di Mister Fisco vi scrivo per chiedere una consulenza sull&#8217;apertura della mia Partita IVA come psicologo clinico. Avrei bisogno di chiarire alcuni aspetti fondamentali prima di procedere:</em></p>



<ol type="1"><li><strong><em>Regime Fiscale:</em></strong><em> Valutazione della convenienza e dei requisiti per l&#8217;accesso al Regime Forfettario (aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni, poi al 15%).</em></li><li><strong><em>Codice ATECO e Contributi:</em></strong><em> Conferma del codice ATECO corretto e gestione dell&#8217;iscrizione all&#8217;ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Psicologi) sia per quanto riguarda i contributi soggettivi che integrativi.</em></li><li><strong><em>Costi e Adempimenti:</em></strong><em> Quali saranno i costi fissi e di gestione annuali (onorario del commercialista, eventuale apertura tramite SCIA o altri adempimenti camerali/fiscali)?</em></li><li><strong><em>Fatturazione Elettronica:</em></strong><em> Come funziona l&#8217;emissione delle fatture sanitarie (considerando l&#8217;esenzione IVA per le prestazioni sanitarie e l&#8217;invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria)”.</em></li></ol>



<h2>Prima della Partita IVA: i requisiti professionali</h2>



<p>Prima di fatturare è necessario esercitare legalmente la professione di Psicologo:</p>



<ul><li><strong>Laurea magistrale in Psicologia (LM-51)</strong> con abilitazione: dal 2022 la laurea è abilitante (prova pratica valutativa), per i percorsi precedenti serve l&#8217;esame di Stato.</li><li><strong>Iscrizione all&#8217;Albo degli Psicologi</strong> (sezione A) presso l&#8217;Ordine regionale: senza iscrizione non puoi emettere fatture per prestazioni psicologiche.</li><li><strong>Psicoterapia</strong>: per svolgerla serve la specializzazione quadriennale e l&#8217;annotazione all&#8217;Albo. Il titolo di &#8220;psicologo clinico&#8221; non abilita da solo alla psicoterapia.</li><li><strong>Assicurazione RC professionale</strong>: obbligatoria per tutti i professionisti sanitari che esercitano in autonomia. Va indicata ai pazienti (estremi della polizza) al momento dell&#8217;incarico.</li><li><strong>Consenso informato e privacy (GDPR)</strong>: modulistica scritta per ogni paziente, con attenzione ai dati sanitari e ai minori (consenso di entrambi i genitori).</li></ul>



<h2>Aprire la Partita IVA: i passaggi</h2>



<p>Lo psicologo è un <strong>libero professionista</strong> e non occorre l&#8217;iscrizione alla Camera di Commercio né all&#8217;INPS. Per aprire Partita IVA è necessario seguire questi steps:</p>



<p>1. Attivare una PEC (domicilio digitale obbligatorio per i professionisti). Costo: circa 10–40 €/anno (stima).</p>



<p>2. Presentare il <strong>modello AA9/12</strong> all&#8217;Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall&#8217;inizio dell&#8217;attività: online con SPID/CIE, tramite Commercialista. Indica:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ◦ <strong>codice ATECO 86.93.00</strong> – Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici (codice in vigore con la classificazione ATECO 2025, ex 86.90.30);</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ◦ l&#8217;opzione per il regime forfettario (se si possiedono i requisiti);</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ◦ il domicilio fiscale e, se diverso, l&#8217;indirizzo dello studio.</p>



<p>3. <a href="https://www.enpap.it/">Iscriversi all&#8217;ENPAP</a> entro 90 giorni dall&#8217;incasso del primo compenso, online dall&#8217;Area Riservata, allegando documento, codice fiscale e certificato di attribuzione della Partita IVA. In ritardo: sanzione di 20 € (entro il 30 marzo dell&#8217;anno successivo) o 100 € (oltre) (ENPAP). La sola apertura della Partita IVA, senza compensi incassati, non obbliga all&#8217;iscrizione.</p>



<p>4. Accreditarsi al Sistema Tessera Sanitaria (portale sistemats.it, con SPID/CIE/TS-CNS) per trasmettere i dati delle prestazioni ai fini della dichiarazione precompilata dei pazienti.</p>



<p>5. Comunicare la PEC e la Partita IVA all&#8217;Ordine e verificare che la polizza RC sia attiva.</p>



<p>6. Predisporre il POS: i professionisti devono accettare pagamenti elettronici, e i pazienti ne hanno bisogno per detrarre la spesa.</p>



<p>7. Aprire un conto corrente dedicato (non obbligatorio, ma semplifica controlli e contabilità).</p>



<h2>Forfettario o ordinario?</h2>



<p>Sotto gli 85.000 € di compensi annui il <strong><a href="https://www.misterfisco.it/contabilita-e-consulenza-per-regime-forfettario/">forfettario</a></strong> conviene quasi sempre, perché lo psicologo ha pochi costi reali rispetto al 22% di spese &#8220;forfettizzate&#8221; che il regime riconosce. L&#8217;ordinario diventa interessante solo con costi effettivi molto alti (ad esempio uno studio di proprietà o collaboratori) o oltre la soglia.</p>



<p><strong>Requisiti del forfettario nel 2026</strong>:</p>



<ul><li>compensi dell&#8217;anno precedente non oltre <strong>85.000 €</strong>; se superi i <strong>100.000 €</strong> in corso d&#8217;anno esci subito dal regime;</li><li>redditi da lavoro dipendente o pensione dell&#8217;anno precedente non oltre <strong>35.000 €</strong> (soglia confermata anche per il 2026);</li><li>spese per dipendenti e collaboratori non oltre 20.000 €.</li></ul>



<p><strong>Cause di esclusione</strong> da controllare: partecipazioni in SRL che svolgono attività affini e che controlli; fatturare prevalentemente al datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni (caso tipico: dipendente di una clinica che poi fattura alla stessa clinica).</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td><td><strong>Forfettario</strong></td><td><strong>Ordinario (semplificato)</strong></td></tr><tr><td>Reddito imponibile</td><td>78% dei compensi incassati, meno i contributi ENPAP versati</td><td>Compensi meno costi reali documentati e contributi</td></tr><tr><td>Imposta</td><td>Sostitutiva 5% (primi 5 anni) o 15%</td><td>IRPEF a scaglioni + addizionali regionale e comunale</td></tr><tr><td>IVA</td><td>Non applicata</td><td>Esente per le prestazioni sanitarie (art. 10 n. 18 DPR 633/72); 22% per attività non sanitarie (es. formazione aziendale)</td></tr><tr><td>Ritenuta d&#8217;acconto 20%</td><td>No</td><td>Sì, se il cliente è un sostituto d&#8217;imposta</td></tr><tr><td>Contabilità</td><td>Nessun registro, conservazione fatture</td><td>Registri IVA e contabilità semplificata</td></tr><tr><td>ISA</td><td>Esclusi</td><td>Obbligatori</td></tr><tr><td>Detrazioni personali</td><td>Non sfruttabili sul reddito forfettario</td><td>Sì (figli, mutuo, spese mediche)</td></tr></tbody></table></figure>



<h2>Come si calcolano le tasse nel forfettario</h2>



<p>Si paga l&#8217;imposta sostitutiva sul 78% di quanto incassato, dopo aver tolto i contributi ENPAP versati nell&#8217;anno. Conta la data di <strong>incasso</strong>, non quella della fattura (principio di cassa).</p>



<p><strong>Aliquota al 5% per i primi 5 anni</strong> se:</p>



<p>• non hai esercitato attività d&#8217;impresa o professionale nei 3 anni precedenti;</p>



<p>• la nuova attività non è la prosecuzione di un lavoro dipendente o autonomo precedente, eccetto il tirocinio obbligatorio (quindi il tirocinio da psicologo non fa perdere il 5%);</p>



<p>• se rilevi un&#8217;attività altrui, i compensi dell&#8217;anno prima non superavano 85.000 €.</p>



<p>Esempio: 30.000 € incassati nel primo anno, contributi ENPAP versati 2.470 €.</p>



<p>• Reddito forfettario: 30.000 × 78% = 23.400 €</p>



<p>• Imponibile: 23.400 − 2.470 = 20.930 €</p>



<p>• Imposta al 5%: 1.046,50 € (al 15% sarebbe 3.139,50 €)</p>



<p>I contributi deducibili sono soggettivo e maternità, non il 2% integrativo (che addebiti al paziente). Il 2% integrativo non conta nemmeno ai fini della soglia di 85.000 €.</p>



<p><strong>Acconti: </strong>dal secondo anno paghi in anticipo l&#8217;imposta dell&#8217;anno in corso, in due rate da 50% (giugno e novembre), calcolate sull&#8217;imposta dell&#8217;anno precedente. Il primo anno non si versano acconti, quindi il secondo anno pesa di più: saldo dell&#8217;anno 1 più acconti dell&#8217;anno 2. Conviene accantonare circa il 15–25% di ogni incasso per tasse e contributi.</p>



<h2>Contributi ENPAP</h2>



<p>Nel 2026 l&#8217;ENPAP chiede il <strong>10% del reddito netto professionale</strong> (minimo 856 €), il 2% sui compensi lordi a carico del paziente (minimo 66 €) e un contributo di maternità fisso (fonte). Nel forfettario il &#8220;reddito netto&#8221; per l&#8217;ENPAP è il 78% dei compensi.</p>



<p><strong>Riduzioni del minimo soggettivo</strong>: nei primi 3 anni di iscrizione, con reddito netto fino a 2.860 €, il minimo scende a 286 €; con reddito sotto 1.712 € a 172 €; è prevista anche una riduzione fino al 50% in casi specifici. Sopra 8.560 € di reddito netto paghi comunque il 10% effettivo.</p>



<p><strong>Come e quando si paga</strong>: comunicazione reddituale e saldo entro il 1° ottobre dell&#8217;anno successivo, tramite Area Riservata; si paga con pagoPA, F24, bonifico o carta. Dal 2026 puoi anche scegliere 10 rate mensili con addebito SDD: per i redditi 2026 partono il 20 ottobre 2026 e finiscono il 20 luglio 2027, con importo stimato sui contributi dell&#8217;anno prima (ENPAP). Fino a 150 giorni di ritardo si pagano solo interessi; oltre scatta anche una sanzione del 10%.</p>



<p><strong>Leva fiscale</strong>: alzare volontariamente l&#8217;aliquota soggettiva (12%, 14%… fino al 30%) aumenta la pensione futura e, essendo deducibile, riduce l&#8217;imposta sostitutiva.</p>



<p><strong>Riforma in arrivo dal 2027</strong>: il 23 aprile 2026 il Consiglio di indirizzo generale ENPAP ha deliberato l&#8217;aumento graduale dell&#8217;aliquota minima soggettiva di un punto l&#8217;anno (11% nel 2027 fino al 15% dal 2031) e dell&#8217;integrativo al 4%, con metà destinata al montante pensionistico (relazione ENPAP). La riforma diventa efficace solo dopo l&#8217;approvazione dei Ministeri vigilanti: verifica lo stato prima di fare previsioni sul 2027.</p>



<h2>Fatture, IVA, bollo e Sistema Tessera Sanitaria</h2>



<p>Ai pazienti privati la <strong>fattura</strong> si emette cartacea (o PDF), mai elettronica tramite SdI: il divieto per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche è ormai definitivo.</p>



<p><strong>Cosa scrivere in fattura (forfettario):</strong></p>



<p>• Numero progressivo, data, tuoi dati con Partita IVA e numero di iscrizione all&#8217;Albo, dati e codice fiscale del paziente.</p>



<p>• Descrizione sanitaria della prestazione, ad esempio &#8220;Seduta di psicoterapia&#8221; o &#8220;Colloquio psicologico clinico&#8221;: serve al paziente per detrarre la spesa al 19%.</p>



<p>• Compenso, poi contributo integrativo ENPAP 2% in aggiunta.</p>



<p>• Dicitura: Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell&#8217;art. 1, commi 54–89, L. 190/2014 – regime forfettario. Compenso non soggetto a ritenuta d&#8217;acconto. In ordinario, per le prestazioni sanitarie: Esente IVA ai sensi dell&#8217;art. 10 n. 18 DPR 633/72.</p>



<p>• Marca da bollo da 2 € se il totale supera 77,47 €. Sulla fattura cartacea si applica il contrassegno fisico; puoi riaddebitarla al paziente.</p>



<p><strong>Pagamenti tracciabili</strong>: il paziente può detrarre il 19% solo se paga con carta, bancomat, bonifico o app; il contante è legittimo ma fa perdere la detrazione. Il POS è obbligatorio per i professionisti, con sanzione di 30 € più il 4% della transazione rifiutata.</p>



<p><strong>Sistema Tessera Sanitaria</strong>: dal 2025 l&#8217;invio dei dati è annuale, entro il 31 gennaio dell&#8217;anno successivo, in base alla data di pagamento (Ordine Psicologi Piemonte). Puoi comunque inviare dati parziali durante l&#8217;anno. Vanno trasmesse anche le prestazioni pagate in contanti (con il flag di tracciabilità a &#8220;no&#8221;). Se il paziente si oppone, annota l&#8217;opposizione sulla fattura e non inviare i dati.</p>



<p>Per una <strong>consulenza personalizzata</strong> o per maggiori informazioni contatta la <a href="https://www.misterfisco.it/contatti/">Redazione di Mister Fisco</a>!</p>



<p></p>



<p></p>



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			</item>
		<item>
		<title>Partite IVA inattive: nuove regole per la riattivazione</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/iva/partite-iva-inattive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Iva]]></category>
		<category><![CDATA[partite iva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Entrate aggiorna le procedure per la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive, introducendo criteri di controllo più ampi e nuove garanzie per i contribuenti. Le novità sono contenute nel provvedimento del 12 ottobre 2026, che modifica le disposizioni precedentemente stabilite il 3 dicembre 2019. La nuova disciplina punta a individuare con maggiore precisione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’Agenzia delle Entrate aggiorna le procedure per la <strong>chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive</strong>, introducendo criteri di controllo più ampi e nuove garanzie per i contribuenti. Le novità sono contenute nel <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10364838/Provvedimento+cessazione+PIVA+inattive.del+12+otttobre+2026.pdf/b15cccc3-c504-c90b-fab4-01a9d5669bbc?t=1791812418541">provvedimento del 12 ottobre 2026</a>, che modifica le disposizioni precedentemente stabilite il 3 dicembre 2019.</p>



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<iframe title="Spotify Embed: Partite IVA inattive: nuove regole per la riattivazione" style="border-radius: 12px" width="100%" height="152" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/0qb3eQG5UncuRunoD9jYXx?si=KEKCDnHqRhKAaQ44lzFygA&amp;utm_source=oembed"></iframe>
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<p>La <strong>nuova disciplina</strong> punta a individuare con maggiore precisione le posizioni IVA che non risultano operative da oltre tre anni, utilizzando anche informazioni provenienti dalla<strong> fatturazione elettronica</strong>, dai corrispettivi telematici e dai versamenti spontanei. Allo stesso tempo, viene rafforzata la<strong> tutela dei titolari di partita IVA</strong>, che potranno contestare la cessazione e chiedere la riattivazione della posizione anche dopo la chiusura effettiva.</p>



<p>La possibilità di ottenere una riapertura con <strong>efficacia retroattiva dalla data originaria di apertura</strong> rappresenta uno degli aspetti più rilevanti del nuovo provvedimento.</p>



<h2>Chiusura delle partite IVA inattive: cosa prevede la legge</h2>



<p>Il riferimento normativo è <strong>l’articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR n. 633/1972</strong>, che disciplina la cessazione d’ufficio delle partite IVA. La disposizione consente all’Amministrazione finanziaria di chiudere le posizioni dei contribuenti che, sulla base delle informazioni disponibili, non hanno esercitato attività d’impresa, artistica o professionale nei <strong>tre anni precedenti</strong>.</p>



<p>La procedura non si basa, quindi, esclusivamente sulla volontà del contribuente di cessare l’attività, ma anche sulle verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate per individuare le posizioni che risultano prive di operatività.</p>



<p>Il <strong>provvedimento del 3 dicembre 2019</strong> aveva definito le modalità applicative della norma e le comunicazioni preventive destinate ai contribuenti interessati. Con<strong> l’aggiornamento del 12 ottobre 2026</strong>, queste regole vengono adeguate alle nuove informazioni disponibili nei sistemi informatici dell’Amministrazione finanziaria.</p>



<h2>Nuovi controlli per individuare le partite IVA inattive</h2>



<p>Una delle<strong> principali novità </strong>riguarda i criteri utilizzati per selezionare le posizioni da sottoporre alla chiusura d’ufficio. I <strong>controlli automatizzati </strong>potranno prendere in considerazione un insieme più ampio di dati, così da valutare in modo più completo l’effettiva operatività del contribuente.</p>



<p>Oltre alle informazioni già presenti nell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare:</p>



<ul><li><strong>Fatture elettroniche</strong>, per verificare le operazioni documentate dal contribuente.</li><li><strong>Corrispettivi telematici</strong>, che consentono di esaminare i dati delle operazioni commerciali trasmesse elettronicamente.</li><li><strong>Versamenti spontanei</strong>, effettuati dal contribuente attraverso i sistemi di pagamento e riscossione previsti.</li></ul>



<p>L’utilizzo integrato di queste informazioni permette di migliorare l’individuazione delle posizioni che non presentano attività da almeno tre anni. Per i titolari di partita IVA, diventa quindi importante verificare che i dati fiscali e gli adempimenti risultino coerenti con l’effettiva situazione dell’attività.</p>



<h2>Comunicazione preventiva: come viene informato il contribuente</h2>



<p>Prima di procedere alla cessazione d’ufficio, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione preventiva al contribuente interessato. Il provvedimento del 12 ottobre 2026 aggiorna anche le modalità con cui viene trasmesso questo avviso.</p>



<p>La comunicazione viene recapitata, in primo luogo, al <strong>domicilio digitale del titolare della partita IVA</strong>. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, se non è disponibile un domicilio digitale del contribuente, l’avviso può essere trasmesso al domicilio digitale del rappresentante.</p>



<p>Quando non è disponibile alcun domicilio digitale, resta prevista la spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo del domicilio fiscale risultante dall’Anagrafe tributaria.</p>



<p>L’avviso è inoltre consultabile nella sezione <strong>“L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale</strong>. La sua disponibilità viene segnalata nell’area riservata del sito dell’Agenzia e, per le persone fisiche, anche attraverso una notifica tramite l’app IO.</p>



<p>Questi canali consentono al contribuente di prendere visione della comunicazione e di intervenire tempestivamente se ritiene che la propria posizione sia stata individuata erroneamente come inattiva.</p>



<h2>Chiusura della partita IVA: il termine di 60 giorni</h2>



<p>La cessazione non diventa immediatamente effettiva con l’invio dell’avviso. La disciplina aggiornata prevede un termine di <strong>60 giorni</strong>, durante il quale il contribuente può presentare osservazioni e fornire elementi utili a dimostrare che l’attività è ancora operativa ai fini IVA.</p>



<p>La chiusura viene eseguita a partire dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione preventiva. Se la consegna non è possibile, il termine decorre dal sessantesimo giorno successivo alla messa a disposizione dell’avviso nell’area riservata.</p>



<p>Entro questo periodo, chi ritiene ingiustificata la cessazione può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate per esporre le proprie ragioni e presentare la documentazione utile.</p>



<p>Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la contestazione può riguardare anche l’eventuale estinzione del codice fiscale.</p>



<p>È quindi opportuno non ignorare le comunicazioni ricevute e verificare tempestivamente la propria posizione fiscale, soprattutto quando l’attività è ancora in corso oppure esistono elementi che dimostrano l’effettiva operatività.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/partite-iva-in-attive-nuove-regole.jpg"><img loading="lazy" width="1024" height="683" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/partite-iva-in-attive-nuove-regole-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-99240860" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/partite-iva-in-attive-nuove-regole-1024x683.jpg 1024w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/partite-iva-in-attive-nuove-regole-300x200.jpg 300w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/partite-iva-in-attive-nuove-regole-768x512.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/partite-iva-in-attive-nuove-regole-1200x800.jpg 1200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/partite-iva-in-attive-nuove-regole.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<h2>Riattivazione della partita IVA anche dopo la chiusura</h2>



<p>La novità più significativa riguarda la possibilità di richiedere la riattivazione anche quando la cessazione d’ufficio è già stata eseguita.</p>



<p>Se il contribuente ritiene che la chiusura sia stata disposta senza presupposti adeguati, può presentare una <strong>richiesta motivata di riattivazione</strong> presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Alla richiesta possono essere allegati documenti e informazioni utili a dimostrare che la posizione non avrebbe dovuto essere chiusa.</p>



<p>L’ufficio esamina le motivazioni e la documentazione presentata e, qualora ne ricorrano i presupposti, può disporre la riapertura della partita IVA. Se necessario, può essere riattivato anche il codice fiscale precedentemente estinto.</p>



<p>Un aspetto particolarmente importante riguarda gli effetti della riattivazione: <strong>la partita IVA viene considerata attiva dalla data originaria di apertura</strong>, senza interruzioni temporali.</p>



<p>La procedura consente quindi di correggere una cessazione d’ufficio ritenuta non giustificata, evitando che la chiusura già effettuata impedisca al contribuente di ottenere il ripristino della posizione originaria.</p>



<h2>Privacy e trattamento dei dati personali</h2>



<p>Il provvedimento del 12 ottobre 2026 dedica una specifica sezione alle garanzie in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.</p>



<p>L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il trattamento dei dati utilizzati per individuare e chiudere le partite IVA inattive avviene nell’esercizio di funzioni di interesse pubblico previste dalla legge, nel rispetto della normativa sulla privacy.</p>



<p>La base giuridica del trattamento è individuata nell’articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR n. 633/1972, che attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di procedere alla cessazione d’ufficio delle posizioni inattive secondo le modalità stabilite.</p>



<h2>Cosa devono fare i titolari di partita IVA</h2>



<p>Le nuove regole rendono particolarmente importante il controllo delle comunicazioni provenienti dall’Agenzia delle Entrate. Chi riceve un preavviso di chiusura dovrebbe verificare le informazioni fiscali disponibili e valutare se esistono elementi idonei a dimostrare la prosecuzione dell’attività.</p>



<p>In concreto, è opportuno:</p>



<ul><li>controllare il domicilio digitale e le notifiche disponibili nell’area riservata;</li><li>consultare il Cassetto fiscale e verificare eventuali comunicazioni nella sezione “L’Agenzia scrive”;</li><li>raccogliere fatture, corrispettivi e altri documenti utili a dimostrare l’operatività;</li><li>rivolgersi tempestivamente a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate se si ritiene che la chiusura sia ingiustificata.</li></ul>



<p>Anche dopo la cessazione, resta possibile presentare una richiesta motivata di riattivazione, purché l’ufficio competente riconosca la fondatezza delle ragioni esposte.</p>



<h2>Conclusioni</h2>



<p>Il provvedimento del 12 ottobre 2026 aggiorna la procedura di chiusura delle partite IVA inattive, ampliando le informazioni utilizzabili nei controlli e rendendo più articolate le modalità di comunicazione preventiva.</p>



<p>La disciplina conferma il riferimento all’assenza di attività nei tre anni precedenti, ma introduce una tutela importante per chi subisce una cessazione d’ufficio non giustificata: la possibilità di ottenere la <strong>riattivazione della partita IVA con efficacia dalla data originaria di apertura</strong>, anche dopo la chiusura.</p>



<p>Per imprese, professionisti e altri titolari di partita IVA, monitorare le comunicazioni fiscali e intervenire nei termini previsti rimane fondamentale per tutelare la propria posizione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.</p>
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		<title>Esdebitazione del debitore incapiente: imposta di registro fissa</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/esdebitazione-debitore-incapiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[esdebitazione debitore incapiente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il decreto di esdebitazione del debitore incapiente è soggetto all’imposta di registro in misura fissa, senza applicazione dell’imposta proporzionale. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 10 del 14 ottobre 2026, resa nell’ambito di una consulenza giuridica relativa al trattamento fiscale dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria. La conclusione si basa sulla natura [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il <strong>decreto di esdebitazione del debitore</strong> incapiente è soggetto all’imposta di registro in misura fissa, senza applicazione dell’imposta proporzionale. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10360507/Risposta+n.+10_2026.pdf/acaaf989-6b1d-7a7d-dcc9-3c3250d6ec93?t=1791969084480">risposta n. 10 del 14 ottobre 202</a>6, resa nell’ambito di una consulenza giuridica relativa al trattamento fiscale dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-21-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Spotify Embed: Esdebitazione del debitore incapiente: imposta di registro fissa" style="border-radius: 12px" width="100%" height="152" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/7kKItmxulv4KtqN8vPoEef?si=bJuWUlXzS2mM5oBWehM4cA&amp;utm_source=oembed"></iframe>
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<p>La <strong>conclusione si basa sulla natura</strong> e sugli effetti del decreto: il provvedimento consente al debitore di liberarsi dai debiti residui non soddisfatti, ma non determina trasferimenti di beni, <strong>condanne al pagamento di somme </strong>o accertamenti di diritti a contenuto patrimoniale. Si tratta, quindi, di un atto che attribuisce al soggetto una specifica condizione giuridica, senza produrre direttamente gli <strong>effetti patrimoniali </strong>che giustificherebbero l’applicazione dell’imposta proporzionale.</p>



<p><strong>L’indicazione dell’Amministrazione finanziaria </strong>offre un riferimento utile per gli uffici giudiziari e per i professionisti che assistono le persone fisiche nelle procedure di sovraindebitamento.</p>



<h2>Che cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente</h2>



<p><strong>L’esdebitazione del debitore incapiente</strong> è un istituto previsto dall’articolo 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal <strong>decreto legislativo n. 14/2019</strong>. Consente, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, alla persona fisica meritevole che non dispone di beni o risorse sufficienti per soddisfare i creditori di ottenere la liberazione dai debiti residui.</p>



<p><strong>La misura è destinata a chi</strong> si trova in una situazione di grave difficoltà economica e non è in grado di offrire ai creditori un’utilità, neppure parziale, attraverso il proprio patrimonio. <strong>L’accesso al beneficio non è automatico</strong>: occorre rispettare le condizioni previste dalla disciplina e sottoporsi alle verifiche richieste nell’ambito della procedura giudiziaria.</p>



<p><strong>L’obiettivo è consentire al debitore </strong>che possiede i requisiti necessari di superare una situazione di sovraindebitamento non risolvibile con le risorse disponibili, favorendo una ripartenza economica nel rispetto delle garanzie riconosciute ai creditori.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/esdebitazione-del-debitore-incapiente-trattamento-fiscale.jpg"><img loading="lazy" width="1024" height="572" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/esdebitazione-del-debitore-incapiente-trattamento-fiscale-1024x572.jpg" alt="" class="wp-image-99240866" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/esdebitazione-del-debitore-incapiente-trattamento-fiscale-1024x572.jpg 1024w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/esdebitazione-del-debitore-incapiente-trattamento-fiscale-300x167.jpg 300w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/esdebitazione-del-debitore-incapiente-trattamento-fiscale-768x429.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/esdebitazione-del-debitore-incapiente-trattamento-fiscale-1200x670.jpg 1200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/esdebitazione-del-debitore-incapiente-trattamento-fiscale.jpg 1376w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<h2>Quando si applica l’imposta di registro in misura fissa</h2>



<p><strong>Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate</strong> riguarda il corretto inquadramento fiscale del decreto di esdebitazione. In particolare, occorre stabilire se il provvedimento debba scontare l’imposta di registro proporzionale oppure quella in misura fissa.</p>



<p>La <strong>distinzione dipende dagli effetti giuridici</strong> dell’atto e, soprattutto, dalla presenza o meno di un contenuto patrimoniale direttamente riconducibile al provvedimento.</p>



<p>La disciplina di riferimento è contenuta nel <strong>Testo unico dell’imposta di registro (Dpr n. 131/1986)</strong>. L’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur disciplina la tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono controversie civili e individua differenti criteri di imposizione in base alla natura delle disposizioni contenute.</p>



<p>In particolare, <strong>l’imposta proporzionale dell’1% </strong>è prevista per gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, mentre l’imposta in misura fissa si applica, secondo la <strong>specifica previsione normativa</strong>, ai provvedimenti che non dispongono trasferimenti, condanne o accertamenti di diritti patrimoniali.</p>



<p>È inoltre necessario<strong> considerare l’articolo 20 del Tur</strong>, che impone di individuare gli effetti giuridici dell’atto ai fini della sua qualificazione fiscale. Non è sufficiente, quindi, considerare il nome del provvedimento: occorre valutarne il contenuto effettivo e le conseguenze giuridiche.</p>



<h2>Quali sono gli effetti del decreto di esdebitazione</h2>



<p>Per <strong>individuare il corretto regime fiscale</strong>, l’Agenzia delle Entrate richiama gli effetti previsti dall’articolo 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e il <strong>principio generale</strong> secondo cui <strong>l’esdebitazione comporta l’inesigibilità</strong> dei crediti residui nei confronti del debitore, non la loro estinzione in senso assoluto.</p>



<p>Come precisa <strong>l’articolo 278, comma 1, del Codice</strong>, il beneficio incide sulla possibilità per i creditori di pretendere il pagamento dal soggetto esdebitato, ma non cancella necessariamente ogni rapporto obbligatorio collegato ai debiti originari.</p>



<p>Le conseguenze dell’istituto possono essere riassunte in tre punti:</p>



<ul><li><strong>Liberazione del debitore</strong>: i creditori non possono più esigere da lui il pagamento dei debiti ricompresi nell’esdebitazione, nei limiti previsti dalla legge.</li><li><strong>Tutela dei diritti verso altri obbligati</strong>: i creditori conservano i diritti nei confronti di eventuali coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, secondo la disciplina applicabile.</li><li><strong>Possibile sopravvenienza di nuove risorse</strong>: se, entro tre anni dal decreto, il debitore consegue utilità che consentono il pagamento dei debiti nei limiti previsti dalla normativa, possono prodursi gli effetti stabiliti dalla legge.</li></ul>



<p>Questi elementi confermano che<strong> il decreto non attribuisce direttamente al debitore</strong> un bene o una somma di denaro e non contiene una condanna patrimoniale a carico di una delle parti.<strong> Il suo effetto principale </strong>consiste, invece, nel modificare la posizione giuridica del debitore nei confronti dei creditori.</p>



<h2>La posizione della Cassazione sull’imposta di registro</h2>



<p>Nel motivare la propria conclusione, l’Agenzia delle Entrate richiama anche i principi elaborati dalla Corte di cassazione in materia di tassazione dei provvedimenti giudiziari.</p>



<p>Secondo l’orientamento della giurisprudenza, l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale richiede che dal provvedimento emerga un contenuto patrimoniale direttamente individuabile. Quando questo elemento manca e l’atto non produce trasferimenti di beni, non contiene condanne al pagamento e non accerta diritti patrimoniali, trova applicazione l’imposta in misura fissa, nei casi previsti dalla normativa.</p>



<p>Un riferimento importante è rappresentato dalla sentenza della Cassazione n. 17174/2026, relativa all’esdebitazione nell’ambito della procedura fallimentare.</p>



<p>La Suprema corte ha evidenziato che il decreto deriva dalla verifica delle condizioni soggettive del debitore e della sua meritevolezza. Il provvedimento attribuisce, quindi, uno specifico status giuridico, quello di soggetto esdebitato, che deve essere distinto dal vantaggio economico derivante dall&#8217;impossibilità per i creditori di agire nei suoi confronti.</p>



<p>La Corte ha inoltre ribadito che l’esdebitazione produce l’inesigibilità dei crediti insoddisfatti, senza determinarne necessariamente l’estinzione. Da questa qualificazione discende l’assenza di un contenuto patrimoniale direttamente tassabile in misura proporzionale.</p>



<p>L’Agenzia ritiene che tale principio sia applicabile anche alle altre forme di esdebitazione, comprese quelle riconducibili alla disciplina del sovraindebitamento.</p>



<h2>La conclusione dell’Agenzia delle Entrate</h2>



<p>Con la <strong>risposta n. 10 del 14 ottobre 2026</strong>, l’Amministrazione finanziaria conferma che il decreto di esdebitazione del debitore incapiente è un provvedimento giudiziario soggetto a registrazione, ma non deve scontare l’imposta di <strong>registro proporzionale dell’1%</strong>.</p>



<p>In base all’articolo 8, comma 1, lettera d), della Tariffa, parte prima, <strong>allegata al Dpr n. 131/1986</strong>, il decreto è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa, in quanto non contiene disposizioni traslative, condanne al pagamento o accertamenti di diritti a contenuto patrimoniale.</p>



<p>Il <strong>chiarimento fornisce un criterio operativo</strong> per gli uffici giudiziari e per i professionisti che si occupano di procedure di crisi e sovraindebitamento: ai fini dell’imposta di registro è determinante la natura effettiva degli effetti prodotti dal provvedimento, non il solo beneficio economico che ne deriva per il debitore.</p>
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		<title>Manifestazioni a premio vietate: come pagare le sanzioni</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/manifestazioni-premio-vietate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazioni a premi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo codice tributo per consentire il pagamento delle sanzioni amministrative applicate in caso di concorsi e operazioni a premio vietati, quando queste iniziative risultano riconducibili a giochi riservati allo Stato o sono finalizzate ad aggirare il monopolio pubblico del gioco. La novità è contenuta nella risoluzione n. 33 del [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo codice tributo per consentire il pagamento delle sanzioni amministrative applicate in caso di <strong>concorsi e operazioni a premio vietati</strong>, quando queste iniziative risultano riconducibili a giochi riservati allo Stato o sono finalizzate ad aggirare il monopolio pubblico del gioco.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-21-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Spotify Embed: Manifestazioni a premio vietate: come pagare le sanzioni" style="border-radius: 12px" width="100%" height="152" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/2XEkvVtJL7HiRUYWzY4HXs?si=6oRomX_8TkGHfRUFfdch_Q&amp;utm_source=oembed"></iframe>
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<p>La novità è contenuta nella <strong><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10289077/risoluzione_n33_E.pdf/0bdc148b-906d-4689-ca65-0170346abc08?t=1790095158520">risoluzione n. 33 del 22 settembre 2026</a></strong>, con cui è stato istituito il codice tributo <strong>5518</strong>, da utilizzare nel modello F24 Accise per versare le somme dovute.</p>



<p>L’intervento risponde a una richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), l’amministrazione competente per la riscossione delle sanzioni. La nuova modalità di pagamento consente di identificare correttamente i versamenti e di ricondurli alle violazioni previste dalla normativa di riferimento.</p>



<h2>Codice tributo 5518: a cosa serve</h2>



<p>Il codice tributo <strong>5518</strong> deve essere utilizzato per pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera o), del decreto-legge n. 39/2009, nei casi di concorsi e operazioni a premio vietati perché in contrasto con la disciplina del monopolio statale dei giochi.</p>



<p>La denominazione ufficiale del codice è:</p>



<p><strong><em>“Sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; art. 12, comma 1, lett. o), DL 39/2009 &#8211; elusione monopolio statale dei giochi in materia di concorsi e operazioni a premio”.</em></strong></p>



<p>Il codice va riportato nel <strong>modello F24 Accise</strong>, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. È importante utilizzare la corretta causale di versamento e compilare i campi richiesti per consentire la corretta identificazione della sanzione.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/manifestazioni-a-premio-vietate-codice-tributo.jpg"><img loading="lazy" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/manifestazioni-a-premio-vietate-codice-tributo.jpg" alt="" class="wp-image-99240809" width="345" height="552" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/manifestazioni-a-premio-vietate-codice-tributo.jpg 624w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/manifestazioni-a-premio-vietate-codice-tributo-187x300.jpg 187w" sizes="(max-width: 345px) 100vw, 345px" /></a></figure>



<h2>Manifestazioni a premio vietate: quali sanzioni sono previste</h2>



<p>La normativa stabilisce una sanzione amministrativa compresa tra <strong>50.000 e 500.000 euro</strong> per lo svolgimento di concorsi e operazioni a premio vietati, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.</p>



<p>La sanzione può inoltre essere <strong>raddoppiata se la manifestazione prosegue anche dopo l&#8217;adozione del provvedimento di divieto</strong>. La prosecuzione dell&#8217;attività nonostante l&#8217;intervento dell&#8217;autorità competente comporta, quindi, conseguenze economiche particolarmente rilevanti.</p>



<p>La responsabilità può riguardare anche chi partecipa, a qualsiasi titolo, alla distribuzione del materiale relativo alle manifestazioni illecite. La disciplina non si limita pertanto al soggetto che organizza direttamente il concorso, ma può coinvolgere anche altri soggetti che contribuiscono alla sua diffusione.</p>



<p>Occorre precisare che il successivo comma 1-bis dell&#8217;articolo 12 circoscrive l&#8217;applicazione delle sanzioni ai concorsi a premio per i quali sia stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato oppure l&#8217;elusione del monopolio statale dei giochi. Non tutte le manifestazioni a premio sono quindi interessate dalla disposizione: rilevano le specifiche violazioni individuate dalla normativa.</p>



<h2>Come compilare il modello F24 Accise per pagare la sanzione</h2>



<p>Per versare la sanzione relativa alle manifestazioni a premio vietate, il contribuente deve utilizzare il modello <strong>F24 Accise</strong>, inserendo il codice tributo 5518 nella sezione dedicata ai versamenti relativi ad accise, monopoli e altri importi non ammessi in compensazione.</p>



<p>La compilazione deve rispettare le indicazioni contenute nella risoluzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2026.</p>



<p>In particolare, occorre seguire queste istruzioni:</p>



<ul><li><strong>Codice tributo:</strong> inserire 5518.</li><li><strong>Sezione:</strong> “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”.</li><li><strong>Importi a debito versati:</strong> indicare l&#8217;importo della sanzione da pagare.</li><li><strong>Campo ente:</strong> riportare la lettera “M”.</li><li><strong>Anno di riferimento:</strong> indicare l&#8217;anno cui si riferisce il versamento, nel formato AAAA.</li></ul>



<p>Gli altri campi della sezione, ossia provincia, codice identificativo, rateazione, mese, codice atto e codice ufficio, <strong>non devono essere compilati</strong>.</p>



<p>Prima di effettuare il pagamento è opportuno verificare gli estremi del provvedimento sanzionatorio e l&#8217;importo effettivamente dovuto, così da evitare errori nella compilazione del modello.</p>



<h2>Perché è stato istituito il nuovo codice tributo</h2>



<p>L&#8217;introduzione del codice 5518 nasce dall&#8217;esigenza di rendere operativo il versamento delle sanzioni attraverso il modello F24 Accise. La richiesta era stata presentata dall&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi, con una nota dell&#8217;11 giugno 2026.</p>



<p>La nuova codifica permette di identificare in modo specifico i pagamenti relativi alle violazioni in materia di concorsi e operazioni a premio che eludono il monopolio statale dei giochi.</p>



<p>Per imprese, organizzatori di concorsi e soggetti coinvolti nella distribuzione dei materiali promozionali, conoscere la disciplina applicabile è importante per prevenire violazioni e individuare correttamente gli adempimenti richiesti in caso di contestazione.</p>



<h2>Risoluzione 33 e codice tributo 5518</h2>



<p>La<strong> risoluzione n. 33 del 22 settembre 2026</strong> introduce il <strong>codice tributo 5518</strong> per il pagamento, tramite F24 Accise, delle sanzioni amministrative relative alle manifestazioni a premio vietate che integrano le violazioni previste dalla normativa sul monopolio statale dei giochi.</p>



<p>La <strong>sanzione ordinaria va da 50.000 a 500.000 euro </strong>e può raddoppiare se l&#8217;attività continua dopo il divieto. Per effettuare correttamente il versamento è necessario utilizzare la sezione prevista del modello,<strong> indicare la lettera M nel campo ente </strong>e riportare l&#8217;anno di riferimento nel formato richiesto.</p>
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		<title>Successioni, donazioni e prima casa: via ai nuovi 33 codici tributo per F24</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/successioni-donazioni-e-prima-casa-via-ai-nuovi-33-codici-tributo-per-f24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Jacqueline Facconti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 10:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[codici tributo]]></category>
		<category><![CDATA[donazioni]]></category>
		<category><![CDATA[f24]]></category>
		<category><![CDATA[Prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026 l'Agenzia delle Entrate completa il passaggio al modello F24 per i versamenti legati a successioni e donazioni. I nuovi codici, da A252 ad A284, coprono il ravvedimento, la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" e i pagamenti dopo i controlli dell'ufficio.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Con la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026 l&#8217;Agenzia delle Entrate completa il passaggio al modello F24 per i versamenti legati a successioni e donazioni. I nuovi codici, da A252 ad A284, coprono il ravvedimento, la decadenza dalle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; e i pagamenti dopo i controlli dell&#8217;ufficio.</em></p>



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<p>Pagare le imposte su un&#8217;eredità o su una donazione con l&#8217;F24 diventa più semplice. Con la <strong><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10289077/RIS_n_30_del_16_09_2026.pdf/d68b296a-7dfd-a1fe-e714-8085e07d1a36?t=1789563618744">risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026</a></strong>, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha istituito <strong>33 nuovi codici tributo</strong>, numerati da <strong>A252 ad A284</strong>. Servono per i versamenti che arrivano dopo la dichiarazione di successione o la registrazione dell&#8217;atto di donazione. Sono le fasi &#8220;successive&#8221;, finora rimaste in parte scoperte: il ravvedimento operoso, la perdita dei benefici prima casa, il pagamento dopo un avviso dell&#8217;ufficio, l&#8217;accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale.</p>



<p>Il provvedimento chiude un percorso avviato da tempo. Si aggiunge alle risoluzioni n. 16/E del 2016, n. 35/E del 2024 e n. 2/E del 2025 e porta a termine l&#8217;adeguamento al nuovo sistema voluto dalla riforma dell&#8217;imposta sulle successioni e donazioni.</p>



<h2>Il contesto: la riforma e l&#8217;autoliquidazione</h2>



<p>Il punto di partenza è il <strong>decreto legislativo n. 139 del 2024</strong>, che ha riscritto il Testo unico sulle <a href="https://www.misterfisco.it/altrenovita/successioni-valore-effettivo/">successioni</a> e donazioni (d.lgs. 346/1990). La novità principale riguarda le successioni aperte <strong>dal 1° gennaio 2025</strong>: per queste l&#8217;imposta non viene più liquidata dall&#8217;ufficio, ma <strong>autoliquidata dal contribuente</strong>. Va versata entro <strong>90 giorni</strong> dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione di successione.</p>



<p>Una volta spostato sul contribuente il calcolo dell&#8217;imposta, servivano strumenti di pagamento adatti a ogni situazione: il versamento ordinario, ma anche le correzioni, le integrazioni e i pagamenti dovuti dopo un controllo. Per il versamento principale dell&#8217;imposta autoliquidata c&#8217;era già il codice <strong>1539</strong>. Mancavano però codici specifici per tutto ciò che può succedere dopo. La risoluzione 30/E colma questa lacuna.</p>



<h2>Successioni e decadenza &#8220;prima casa&#8221;: codici da A252 ad A259</h2>



<p>Il primo gruppo comprende <strong>otto codici</strong> dedicati alle successioni. Si usano per versare l&#8217;<strong>imposta complementare</strong> in caso di ravvedimento operoso oppure quando l&#8217;erede perde le agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;, per esempio con una revoca della dichiarazione d&#8217;intenti:</p>



<ul><li><strong>A252</strong>: imposta di successione e interessi;</li><li><strong>A253</strong>: imposta ipotecaria e interessi;</li><li><strong>A254</strong>: imposta catastale e interessi;</li><li><strong>A255</strong>: imposta di bollo e interessi;</li><li><strong>A256</strong>: sanzione sull&#8217;imposta di successione;</li><li><strong>A257</strong>: sanzione sulle imposte ipotecaria e catastale;</li><li><strong>A258</strong>: sanzione sull&#8217;imposta di bollo;</li><li><strong>A259</strong>: tributi speciali e compensi.</li></ul>



<p>Il caso tipico è quello dell&#8217;erede che ha ottenuto le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, grazie al beneficio prima casa, ma poi non rispetta le condizioni. Può succedere se non trasferisce la residenza nel Comune entro i termini o se vende l&#8217;immobile troppo presto senza riacquistarne un altro. A quel punto deve versare la differenza d&#8217;imposta, gli interessi e, se dovuta, la sanzione. Prima questi pagamenti richiedevano più passaggi. Ora hanno un codice dedicato e si fanno direttamente con l&#8217;F24.</p>



<p>Per questo gruppo di codici le regole di compilazione sono precise. Nella sezione <strong>&#8220;Contribuente&#8221;</strong> vanno i dati dell&#8217;<strong>erede</strong> che paga. Nel campo <strong>&#8220;codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare&#8221;</strong> va il codice fiscale del <strong>defunto</strong>, insieme al <strong>codice identificativo &#8220;08 – Defunto&#8221;</strong>.</p>



<h2>Donazioni e servizi ipotecari: codici da A260 ad A263</h2>



<p>Il secondo gruppo, di <strong>quattro codici</strong>, riguarda gli stessi casi (ravvedimento e revoca d&#8217;intenti) per le <strong>donazioni</strong> e per le <strong>tasse sui servizi ipotecari e catastali</strong>:</p>



<ul><li><strong>A260</strong>: imposta sulle donazioni e interessi;</li><li><strong>A261</strong>: sanzione sull&#8217;imposta sulle donazioni;</li><li><strong>A262</strong>: tasse sui servizi ipotecari e catastali e interessi;</li><li><strong>A263</strong>: sanzione sulle tasse per i servizi ipotecari e catastali.</li></ul>



<p>Anche per le donazioni, infatti, chi perde il beneficio prima casa o deve correggere un versamento insufficiente può regolarizzare la propria posizione con le riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento.</p>



<h2>Dopo i controlli: omessa impugnazione e definizione delle sanzioni</h2>



<p>Il terzo blocco riguarda i pagamenti dovuti dopo un <strong>atto dell&#8217;Agenzia delle Entrate</strong>. Sono i casi in cui il contribuente riceve un avviso di liquidazione o di accertamento e decide di non contestarlo.</p>



<p>Per l&#8217;<strong>omessa impugnazione</strong> ci sono sei codici:</p>



<ul><li><strong>A264</strong> e <strong>A265</strong>: imposta sulle donazioni e interessi, e relativa sanzione;</li><li><strong>A266</strong> e <strong>A267</strong>: tasse ipotecarie e catastali legate alla registrazione, e relativa sanzione;</li><li><strong>A283</strong> e <strong>A284</strong>: tasse ipotecarie e catastali legate alle successioni, e relativa sanzione.</li></ul>



<p>Chi invece sceglie la <strong>definizione agevolata delle sole sanzioni</strong>, cioè paga le sanzioni ridotte senza fare ricorso, usa:</p>



<ul><li><strong>A268</strong>: sanzione sull&#8217;imposta sulle donazioni;</li><li><strong>A269</strong>: sanzione sulle tasse ipotecarie e catastali per le successioni;</li><li><strong>A270</strong>: sanzione sulle tasse ipotecarie e catastali per la registrazione.</li></ul>



<h2>Accertamento con adesione e conciliazione</h2>



<p>Gli ultimi dodici codici riguardano le due principali procedure per chiudere una lite con il Fisco senza arrivare a sentenza.</p>



<p>Per l&#8217;<strong>accertamento con adesione</strong> (d.lgs. 218/1997) i codici sono sei:</p>



<ul><li><strong>A271</strong> e <strong>A272</strong>: imposta sulle donazioni e interessi, e relativa sanzione;</li><li><strong>A273</strong> e <strong>A274</strong>: tasse ipotecarie e catastali per le successioni, e relativa sanzione;</li><li><strong>A275</strong> e <strong>A276</strong>: tasse ipotecarie e catastali per la registrazione, e relativa sanzione.</li></ul>



<p>Per la <strong>conciliazione giudiziale</strong> la struttura è la stessa:</p>



<ul><li><strong>A277</strong> e <strong>A278</strong>: imposta sulle donazioni e interessi, e relativa sanzione;</li><li><strong>A279</strong> e <strong>A280</strong>: tasse ipotecarie e catastali per le successioni, e relativa sanzione;</li><li><strong>A281</strong> e <strong>A282</strong>: tasse ipotecarie e catastali per la registrazione, e relativa sanzione.</li></ul>



<p>Distinguere in modo così netto tra imposta e sanzione e tra le diverse procedure non è solo una questione formale. Permette all&#8217;Amministrazione di abbinare ogni versamento all&#8217;atto da cui nasce. Al contribuente consente di dimostrare con precisione di aver pagato quanto richiesto.</p>



<h2>Come compilare l&#8217;F24</h2>



<p>Tutti i nuovi codici vanno nella <strong>sezione &#8220;Erario&#8221;</strong> del modello F24, nella colonna <strong>&#8220;importi a debito versati&#8221;</strong>. Se il pagamento segue un atto dell&#8217;ufficio, cioè avviso, adesione o conciliazione, bisogna indicare anche:</p>



<ul><li>il <strong>codice ufficio</strong> e il <strong>codice atto</strong>, riportati nell&#8217;atto ricevuto;</li><li>l&#8217;<strong>anno di riferimento</strong>, nel formato &#8220;AAAA&#8221;, come indicato dall&#8217;ufficio.</li></ul>



<p>Per i codici che riguardano le successioni (A269, A273, A274, A279, A280, A283 e A284) valgono le stesse regole del primo gruppo. Nella sezione &#8220;Contribuente&#8221; vanno i dati dell&#8217;erede. Nel campo del coobbligato vanno il codice fiscale del defunto e il codice identificativo <strong>&#8220;08&#8221;</strong>.</p>



<p>La risoluzione ricorda poi che le <strong>spese di notifica</strong> degli atti impositivi si pagano ancora con il codice tributo <strong>9400</strong>. Per il versamento rateale dell&#8217;imposta di successione autoliquidata, con il codice 1539, il campo &#8220;rateazione&#8221; va compilato nel formato <strong>&#8220;NNRR&#8221;</strong>: &#8220;NN&#8221; è il numero della rata e &#8220;RR&#8221; il totale delle rate. In caso di pagamento in un&#8217;unica soluzione si scrive <strong>&#8220;0101&#8221;</strong>.</p>



<h2>Cosa cambia in pratica</h2>



<p>Per eredi, donatari e professionisti che li assistono, il vantaggio principale è la <strong>semplificazione</strong>. L&#8217;F24 si può pagare online, tramite home banking o con i servizi telematici dell&#8217;Agenzia. Consente inoltre di <strong>compensare</strong> le somme dovute con eventuali crediti d&#8217;imposta, nei limiti previsti dalla legge. Il quadro è anche più ordinato: per ogni situazione esiste ora un codice preciso, con meno rischi di errore e meno pratiche per correggere versamenti fatti con il codice sbagliato.</p>



<p>Il consiglio, come sempre, è di controllare con attenzione l&#8217;atto ricevuto dall&#8217;ufficio prima di pagare, perché codice ufficio, codice atto e anno di riferimento devono coincidere con quanto indicato. Nei casi di decadenza dalla prima casa conviene poi valutare il <strong><a href="https://www.misterfisco.it/saggi/il-ravvedimento-operoso-guida-riepilogativa/">ravvedimento operoso</a></strong> in tempi brevi: prima si regolarizza, più bassa è la sanzione.</p>



<p>Con la risoluzione 30/E il sistema dei codici tributo per successioni e donazioni è di fatto completo. Il passaggio dal vecchio modello di liquidazione d&#8217;ufficio a quello dell&#8217;autoliquidazione è ormai concluso anche sul fronte dei pagamenti.</p>



<p>Per maggiori informazioni o per richiedere una <strong>consulenza personalizzata</strong> contatta la <a href="https://www.misterfisco.it/contatti/">Redazione di Mister Fisco</a>.</p>



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<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/Successioni-donazioni-e-prima-casa-via-ai-nuovi-33-codici-tributo-per-F24-infografica.png"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/Successioni-donazioni-e-prima-casa-via-ai-nuovi-33-codici-tributo-per-F24-infografica-683x1024.png" alt="Successioni, donazioni e prima casa via ai nuovi 33 codici tributo per F24 - infografica" class="wp-image-99240826" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/Successioni-donazioni-e-prima-casa-via-ai-nuovi-33-codici-tributo-per-F24-infografica-683x1024.png 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/Successioni-donazioni-e-prima-casa-via-ai-nuovi-33-codici-tributo-per-F24-infografica-200x300.png 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/Successioni-donazioni-e-prima-casa-via-ai-nuovi-33-codici-tributo-per-F24-infografica-768x1152.png 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/Successioni-donazioni-e-prima-casa-via-ai-nuovi-33-codici-tributo-per-F24-infografica.png 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



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		<title>Anomalie IVA nel modello Redditi 2024: come intervenire</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/iva/anomalie-iva-redditi-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 10:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Iva]]></category>
		<category><![CDATA[anomalie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Entrate avvia nuove comunicazioni preventive rivolte ai titolari di partita IVA per segnalare eventuali incongruenze tra i ricavi e i corrispettivi trasmessi telematicamente e i redditi dichiarati per il periodo d’imposta 2023. L’obiettivo è favorire la regolarizzazione spontanea delle anomalie fiscali, consentendo ai contribuenti di verificare la propria posizione, fornire chiarimenti e correggere [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L<strong>’Agenzia delle Entrate</strong> avvia nuove comunicazioni preventive rivolte ai <strong>titolari di partita IVA</strong> per segnalare eventuali incongruenze tra i ricavi e i corrispettivi trasmessi telematicamente e i <strong>redditi dichiarati per il periodo d’imposta 2023</strong>. L’obiettivo è favorire la regolarizzazione spontanea delle anomalie fiscali, consentendo ai contribuenti di verificare la propria posizione, fornire chiarimenti e correggere eventuali errori prima che la situazione evolva in un’attività di accertamento.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-21-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Spotify Embed: Anomalie IVA nel modello Redditi 2024: come intervenire" style="border-radius: 12px" width="100%" height="152" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/2dUwO7FIolTEKKLN99Yu7v?si=CrQWEnYgRSS9cqG0Y0Lz_A&amp;utm_source=oembed"></iframe>
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<p>Le <strong>modalità operative</strong> sono state definite con il provvedimento del direttore dell’<strong>Agenzia delle Entrate del 5 ottobre 2026</strong>. Le comunicazioni saranno recapitate tramite <strong>Posta elettronica certificata (PEC)</strong> e saranno consultabili anche attraverso i servizi online dell’Amministrazione finanziaria.</p>



<p>Per imprese, <strong>professionisti e contribuenti con partita IVA </strong>in Italia, è quindi importante controllare le segnalazioni ricevute e confrontare i dati indicati dall’Agenzia con quelli della contabilità e della dichiarazione dei redditi presentata.</p>



<h2>Quali anomalie fiscali segnala l’Agenzia delle Entrate</h2>



<p>I<strong> controlli riguardano il periodo d’imposta 2023</strong>, dichiarato attraverso il modello Redditi 2024. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha individuato possibili disallineamenti tra i <strong>dati delle fatture elettroniche </strong>e dei corrispettivi telematici regolarmente trasmessi e gli importi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi.</p>



<p><strong>L’attenzione si concentra sui ricavi</strong> e sui compensi che, pur risultando dai flussi informativi disponibili al Fisco, potrebbero non essere stati inclusi correttamente nel reddito d’impresa indicato nei <strong>quadri RF, RG e LM del modello Redditi.</strong></p>



<p>Le incongruenze possono derivare da errori di compilazione, omissioni dichiarative o differenze che richiedono ulteriori verifiche.<strong> La presenza di una segnalazione</strong>, tuttavia, non equivale automaticamente alla constatazione di un’irregolarità fiscale: il contribuente deve esaminare gli elementi ricevuti e verificare se esistano motivazioni o circostanze che giustifichino il disallineamento.</p>



<p><strong>L’iniziativa si inserisce nel quadro</strong> delle misure per promuovere l’adempimento spontaneo, previste dai<strong> commi 634-636 della legge n. 190/2014</strong>. Le informazioni sulle anomalie potranno essere rese disponibili anche alla Guardia di Finanza attraverso strumenti informatici.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/anomalie-iva-redditi-2024.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/anomalie-iva-redditi-2024-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99240815" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/anomalie-iva-redditi-2024-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/anomalie-iva-redditi-2024-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/anomalie-iva-redditi-2024-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/anomalie-iva-redditi-2024.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<h2>Quali informazioni contiene la comunicazione</h2>



<p>Gli avvisi predisposti dall’Agenzia delle Entrate metteranno a disposizione gli elementi utili per individuare la dichiarazione interessata e comprendere la natura della segnalazione.</p>



<p>In particolare, la comunicazione conterrà:</p>



<ul><li>I <strong>dati identificativi del contribuente</strong> e gli estremi della dichiarazione dei redditi oggetto di verifica.</li><li>I<strong> riferimenti dell’avviso</strong>, tra cui numero identificativo, data di emissione, codice atto e periodo d’imposta.</li><li>Le <strong>indicazioni per chiedere chiarimenti</strong>, comunicando eventuali fatti, circostanze o informazioni non conosciuti dall’Amministrazione finanziaria.</li><li><strong>Le istruzioni per correggere gli errori,</strong> qualora il contribuente accerti la presenza di omissioni o dichiarazioni non corrette.</li></ul>



<p>Questi elementi consentono di ricostruire il disallineamento rilevato e di valutare se sia necessario intervenire sulla dichiarazione fiscale.</p>



<h2>Come arrivano gli alert e dove consultarli</h2>



<p><strong>Le comunicazioni saranno trasmesse tramite PEC</strong> al domicilio digitale del contribuente. Per questo motivo, chi esercita un’attività d’impresa o professionale dovrebbe controllare regolarmente la propria casella di posta elettronica certificata, <strong>verificando anche le comunicazioni </strong>eventualmente ricevute dal proprio intermediario.</p>



<p><strong>Gli stessi avvisi saranno consultabili</strong> online nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale e del portale “Fatture e Corrispettivi”.</p>



<p><strong>La consultazione dei servizi telematici</strong> permette di recuperare i dettagli della segnalazione e confrontarli con la documentazione contabile, le fatture emesse e i corrispettivi trasmessi.</p>



<h2>Come fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate</h2>



<p>Se il <strong>contribuente ritiene che l’anomalia non sia corretta </strong>o sia riconducibile a circostanze specifiche, può chiedere informazioni e trasmettere chiarimenti secondo le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.</p>



<p>La<strong> procedura può essere gestita direttamente</strong> dall’interessato oppure tramite un intermediario abilitato, come un commercialista o un altro professionista incaricato.</p>



<p>È <strong>importante precisare che la PEC utilizzata dall’Agenzia </strong>per inviare l’avviso non è abilitata a ricevere risposte. Di conseguenza, non bisogna rispondere direttamente al messaggio, ma seguire le istruzioni operative riportate nella segnalazione.</p>



<p><strong>Prima di inviare una richiesta</strong>, è opportuno confrontare i dati fiscali con la contabilità e raccogliere gli eventuali documenti che dimostrano la correttezza degli importi dichiarati. <strong>Una ricostruzione precisa</strong> può aiutare a spiegare le differenze rilevate e a evitare correzioni non necessarie.</p>



<h2>Ravvedimento operoso: come correggere gli errori</h2>



<p>Quando dalle verifiche emerge un’effettiva omissione o un errore dichiarativo, il contribuente può valutare la regolarizzazione attraverso il ravvedimento operoso, disciplinato <strong>dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.</strong></p>



<p>Questo istituto consente, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, di correggere spontaneamente la <strong>violazione e beneficiare di una riduzione </strong>delle sanzioni amministrative, la cui misura dipende dalla disciplina applicabile e dal momento in cui viene effettuata la regolarizzazione.</p>



<p>In concreto, è <strong>necessario individuare gli importi</strong> da correggere, determinare le eventuali maggiori imposte dovute, calcolare gli interessi e versare le somme previste. Quando richiesto, <strong>occorre inoltre presentare una dichiarazione integrativa</strong> per rettificare i dati originariamente comunicati.</p>



<p>La <strong>regolarizzazione deve essere valutata</strong> sulla base della situazione specifica: prima di procedere è quindi consigliabile verificare la natura della violazione, i termini applicabili e gli eventuali adempimenti necessari con il supporto di un professionista.</p>



<h2>Quando non è più possibile utilizzare il ravvedimento</h2>



<p>Il <strong><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10359991/2026Provvedimento+lista+incomplete+redditi+2023.pdf+del+5+ottobre+2026.pdf/c0f2c3b6-9f60-c73e-0880-e62f1792f7c8?t=1791214131002">provvedimento</a> chiarisce che il ravvedimento</strong> può essere utilizzato anche in alcune <strong>situazioni in cui la violazione </strong>sia già stata constatata o siano iniziate attività di accesso, ispezione, verifica o altre procedure di controllo, <strong>purché ricorrano le condizioni previste </strong>dalla normativa.</p>



<p>Esistono, tuttavia, precisi limiti. In particolare, il ravvedimento non è utilizzabile dopo la notifica di un<strong> atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni </strong>o di accertamento, né dopo aver ricevuto comunicazioni di irregolarità derivanti dai controlli automatici o formali dell’<strong>Amministrazione finanziaria</strong>, secondo quanto indicato nel provvedimento e nella disciplina applicabile.</p>



<p><strong>È dunque opportuno non ignorare gli alert</strong>: intervenire tempestivamente permette di verificare la posizione fiscale e valutare le possibilità di correzione ancora disponibili.</p>



<h2>Cosa devono fare imprese e titolari di partita IVA</h2>



<p><strong>Chi riceve una segnalazione </strong>relativa al modello Redditi 2024 dovrebbe innanzitutto verificare il periodo d’imposta interessato e gli importi contestati, confrontando le <strong>informazioni dell’Agenzia </strong>con fatture elettroniche, corrispettivi telematici, registrazioni contabili e dichiarazione presentata.</p>



<p><strong>Se i dati sono corretti, occorre predisporre</strong> i chiarimenti necessari e trasmetterli attraverso i canali indicati. Se, invece, vengono confermati errori o omissioni,<strong> è opportuno valutare con un commercialista</strong> la correzione della dichiarazione e l’eventuale ricorso al ravvedimento operoso.</p>



<p>In sintesi, <strong>la comunicazione preventiva rappresenta</strong> un’opportunità per chiarire le anomalie o correggere spontaneamente gli errori, senza considerare l’avviso, da solo, <strong>come prova definitiva di una violazione</strong>. La verifica puntuale dei dati e il rispetto delle procedure indicate dall’<strong>Agenzia delle Entrate sono essenziali </strong>per gestire correttamente la propria posizione fiscale.</p>
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		<title>Controlli automatici fiscali: nuovi codici tributo per pagamenti parziali</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/controlli-automatici-fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 10:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[controlli Agenzia delle Entrate]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi codici tributo per consentire ai contribuenti di effettuare pagamenti parziali delle somme richieste a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni fiscali. La novità è stata ufficializzata con la risoluzione n. 35 del 1° ottobre 2026 e riguarda i versamenti effettuati attraverso i modelli F24 e F24 Enti Pubblici (F24 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi codici tributo per consentire ai contribuenti di effettuare <strong>pagamenti parziali delle somme richieste a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni fiscali</strong>. La novità è stata ufficializzata con la <strong><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10360196/RIS_n_35_del_01_10_2026.pdf/5c277b2a-3162-2611-513d-26d546c67814?t=1790873688517">risoluzione n. 35 del 1° ottobre 2026</a></strong> e riguarda i versamenti effettuati attraverso i modelli F24 e F24 Enti Pubblici (F24 EP).</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-21-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
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<p>La misura interessa chi riceve una comunicazione di irregolarità e intende versare soltanto una parte dell’importo contestato, anziché corrispondere l’intera somma riportata nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.</p>



<h2>Nuovi codici tributo per le comunicazioni di irregolarità</h2>



<p>I codici istituiti dall’Amministrazione finanziaria permettono di identificare correttamente i versamenti parziali collegati alle comunicazioni emesse nell’ambito dei controlli automatici previsti dall’<strong>articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973</strong>.</p>



<p>Questa procedura di controllo consente all’Agenzia delle Entrate di verificare alcuni elementi delle dichiarazioni fiscali e di individuare eventuali imposte non versate, errori di calcolo o incongruenze che richiedono un pagamento aggiuntivo.</p>



<p>Quando il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità, può quindi trovarsi nella necessità di regolarizzare la propria posizione. I nuovi codici rendono possibile gestire il versamento di una quota del debito indicato, assicurando una corretta identificazione delle somme pagate.</p>



<p>Per individuare il codice da utilizzare, la risoluzione mette in relazione i nuovi riferimenti con i codici tributo già previsti per i versamenti spontanei. Il confronto aiuta contribuenti, professionisti e intermediari fiscali a selezionare la voce corretta in base alla natura dell’importo dovuto.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/controlli-automatici-fiscali-codici-tributo.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/controlli-automatici-fiscali-codici-tributo-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99240805" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/controlli-automatici-fiscali-codici-tributo-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/controlli-automatici-fiscali-codici-tributo-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/controlli-automatici-fiscali-codici-tributo-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/controlli-automatici-fiscali-codici-tributo.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<h2>Quali imposte e somme interessano i nuovi codici</h2>



<p>La nuova codificazione riguarda diverse tipologie di entrate fiscali. Tra quelle indicate dall’Agenzia delle Entrate figurano:</p>



<ul><li><strong>Imposte sostitutive sui compensi del personale sanitario</strong>, comprese quelle applicabili ai compensi per lavoro straordinario degli infermieri e ad alcune prestazioni aggiuntive, con specifici riferimenti anche ai versamenti effettuati in relazione a determinate regioni.</li><li><strong>Crediti d’imposta per investimenti in start-up innovative e PMI innovative</strong>, con codici distinti per imposta, interessi e sanzioni.</li><li><strong>Imposizione minima integrativa, suppletiva e nazionale</strong>, nell’ambito della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 209/2023.</li><li><strong>Contributo straordinario sulla riserva</strong>, previsto dall’articolo 1, comma 69, della legge n. 199/2025.</li></ul>



<p>La distinzione tra imposta, interessi e sanzioni è particolarmente importante: il codice da utilizzare dipende dalla componente del debito che si intende versare. Per questo motivo, prima di compilare il modello F24, è necessario verificare la descrizione ufficiale del codice e la corrispondenza con la comunicazione ricevuta.</p>



<h2>Come compilare il modello F24 per il pagamento parziale</h2>



<p>Per effettuare il versamento con il modello F24 ordinario, i codici tributo devono essere inseriti nella <strong>sezione “Erario”</strong>, esclusivamente nella colonna <strong>“importi a debito versati”</strong>.</p>



<p>Occorre inoltre indicare negli appositi campi:</p>



<ul><li>il <strong>codice atto</strong>, riportato nella comunicazione di irregolarità;</li><li>l’<strong>anno di riferimento</strong>, espresso nel formato a quattro cifre (AAAA).</li></ul>



<p>Anche per il modello F24 Enti Pubblici (F24 EP), i nuovi codici devono essere riportati nella colonna dedicata agli importi a debito versati. In questo caso, il campo “sezione” deve essere valorizzato con “Erario”, utilizzando il valore F. Devono inoltre essere compilati il campo “codice atto” e il campo “riferimento B”, inserendo i dati presenti nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.</p>



<p>Una compilazione corretta è essenziale per permettere all’Amministrazione finanziaria di associare il pagamento alla comunicazione e alla posizione fiscale interessata.</p>



<h2>Dove consultare i codici tributo aggiornati</h2>



<p>Per conoscere l’elenco completo dei codici istituiti, le relative descrizioni e i corrispondenti codici utilizzati per i versamenti spontanei, è possibile consultare la <strong>risoluzione n. 35 del 1° ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate</strong>.</p>



<p>Prima di procedere al pagamento, è opportuno verificare la tipologia di somma richiesta, l’eventuale distinzione tra imposta, interessi e sanzioni e le indicazioni riportate nella comunicazione ricevuta. In caso di dubbi sulla compilazione del modello F24, è consigliabile rivolgersi a un commercialista o a un intermediario fiscale.</p>



<p><strong>In sintesi:</strong> i nuovi codici tributo semplificano la gestione dei pagamenti parziali collegati ai controlli automatici delle dichiarazioni fiscali, consentendo di identificare correttamente le somme versate tramite F24 e F24 EP.</p>
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		<item>
		<title>Rimborsi spese mediche da enti: dati all’Agenzia solo in determinati casi</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/irpef/rimborsi-spese-mediche-da-enti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 10:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Irpef - Ires]]></category>
		<category><![CDATA[rimborsi spese]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gli enti bilaterali non sono sempre tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese sanitarie riconosciuti ai propri iscritti. L’obbligo, infatti, non sussiste quando i contributi utilizzati per finanziare le prestazioni non hanno prodotto alcun vantaggio fiscale per il lavoratore. In queste situazioni, le spese sanitarie rimborsate continuano a essere [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Gli <strong>enti bilaterali non sono sempre tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese sanitarie</strong> riconosciuti ai propri iscritti. L’obbligo, infatti, non sussiste quando i contributi utilizzati per finanziare le prestazioni <strong>non hanno prodotto alcun vantaggio fiscale per il lavoratore</strong>.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-21-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Spotify Embed: Rimborsi spese mediche da enti: dati all’Agenzia solo in determinati casi" style="border-radius: 12px" width="100%" height="152" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/4uKBok0TxPVWFmHNYYBQnj?si=-vtgRuXBQpOT3ykI3EJzjg&amp;utm_source=oembed"></iframe>
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<p>In queste situazioni, le spese sanitarie rimborsate continuano a essere considerate <strong>a carico del contribuente</strong> e, di conseguenza, non rientrano tra quelle per cui è prevista la trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria.</p>



<p>La precisazione arriva con la <strong><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10289089/Risposta+n.+178_2026.pdf/35fb5eea-40dd-a8f3-8d22-750f5391b5aa?t=1790755910934">risposta n. 178 del 30 settembre 2026</a></strong>, con la quale l’Agenzia delle entrate ha esaminato il caso di un ente bilaterale di categoria che intendeva rimborsare ai propri iscritti alcune spese sanitarie e chiedeva se fosse necessario trasmettere i relativi dati.</p>



<h2>Quando è previsto l’invio dei dati dei rimborsi sanitari</h2>



<p>La questione riguarda il <strong>comma 25-bis dell’articolo 78 della legge n. 413/1991</strong>, che disciplina la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate.</p>



<p>La norma prevede la trasmissione dei dati da parte dei soggetti interessati quando il <strong>premio o il contributo utilizzato per finanziare il rimborso è stato dedotto dal reddito complessivo oppure non ha concorso alla formazione del reddito</strong>.</p>



<p>La finalità è quella di consentire una corretta predisposizione della <strong>dichiarazione dei redditi precompilata</strong>, evitando che il contribuente possa portare in detrazione o deduzione una spesa sanitaria che, in realtà, non è rimasta effettivamente a suo carico.</p>



<p>Il principio, quindi, è strettamente collegato al <strong>trattamento fiscale dei contributi che finanziano il rimborso</strong>.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/rimborsi-spese-mediche-da-enti-i-casi.jpg"><img loading="lazy" width="975" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/rimborsi-spese-mediche-da-enti-i-casi-975x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99240759" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/rimborsi-spese-mediche-da-enti-i-casi-975x1024.jpg 975w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/rimborsi-spese-mediche-da-enti-i-casi-286x300.jpg 286w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/rimborsi-spese-mediche-da-enti-i-casi-768x806.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/rimborsi-spese-mediche-da-enti-i-casi-1200x1260.jpg 1200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/10/rimborsi-spese-mediche-da-enti-i-casi.jpg 1224w" sizes="(max-width: 975px) 100vw, 975px" /></a></figure>



<h2>Nessun obbligo se il contribuente non ha ottenuto un beneficio fiscale</h2>



<p>L’Agenzia delle entrate, richiamando anche i chiarimenti già forniti con le <strong>circolari n. 54/E del 2002 e n. 14/E del 2023</strong>, ribadisce un criterio preciso.</p>



<p>Quando il rimborso riguarda <strong>spese che sono rimaste fiscalmente a carico del contribuente</strong>, non è necessario trasmettere i relativi dati all’Agenzia.</p>



<p>Sono considerate tali le spese rimborsate attraverso contributi o premi che <strong>non hanno determinato alcun beneficio fiscale</strong> per il lavoratore, né sotto forma di deduzione o detrazione, né attraverso l&#8217;esclusione dal reddito imponibile.</p>



<p>In altre parole, <strong>l&#8217;assenza di un vantaggio fiscale sul contributo esclude, in questo caso, l&#8217;obbligo di comunicazione del rimborso sanitario</strong>.</p>



<h2>I contributi agli enti bilaterali e il reddito del lavoratore</h2>



<p>Un precedente chiarimento dell’Amministrazione finanziaria, contenuto nella <strong>risposta n. 24 del 2018</strong>, aveva già affrontato il trattamento fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali.</p>



<p>Secondo l’Agenzia, i contributi corrisposti dal datore di lavoro a un ente bilaterale <strong>concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente</strong> quando non rientrano tra le somme escluse dal reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir.</p>



<p>La disposizione consente infatti di non considerare nel reddito di lavoro dipendente determinati contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore <strong>in conformità a disposizioni di legge</strong>.</p>



<p>Tale esclusione, come precisato dall’Agenzia, <strong>non si applica ai contributi destinati a finalità assistenziali che non siano obbligatori per legge</strong>, come quelli corrisposti agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.</p>



<p>Lo stesso orientamento è stato successivamente confermato anche con la <strong>risoluzione n. 54/E del 2020</strong>.</p>



<h2>Il caso esaminato dall’Agenzia delle entrate</h2>



<p>Nel caso sottoposto all’esame dell’Amministrazione finanziaria, l’ente bilaterale era finanziato, in base al <strong>Contratto provinciale di lavoro (Cpl) e al proprio Statuto</strong>, attraverso contributi versati sia dai datori di lavoro sia dai lavoratori.</p>



<p>I contributi venivano materialmente versati dal datore di lavoro, che poteva rivalersi sul lavoratore per la quota di sua competenza. Inoltre, la parte del contributo a carico dell&#8217;azienda <strong>costituiva una componente della retribuzione del lavoratore</strong>.</p>



<p>L’ente aveva inoltre precisato che:</p>



<ul><li><strong>i contributi versati dal datore di lavoro concorrevano alla formazione del reddito imponibile del lavoratore</strong>;</li><li><strong>la quota versata dal lavoratore non era fiscalmente deducibile ai fini dell’Irpef</strong>.</li></ul>



<p>Di conseguenza, nessuna delle due componenti del finanziamento determinava un <strong>beneficio fiscale per il lavoratore</strong>.</p>



<h2>Perché i rimborsi non devono essere comunicati</h2>



<p>Sulla base di questi elementi, l’Agenzia delle entrate ha concluso che le spese sanitarie rimborsate dall’ente bilaterale <strong>devono essere considerate rimaste a carico dei lavoratori</strong>.</p>



<p>Il motivo è che i contributi utilizzati per finanziare le prestazioni non avevano prodotto alcun vantaggio fiscale: la quota a carico del datore di lavoro era già stata assoggettata a imposizione come reddito del dipendente, mentre quella sostenuta direttamente dal lavoratore <strong>non poteva essere dedotta ai fini Irpef</strong>.</p>



<p>Pertanto, nel caso esaminato, <strong>l’ente bilaterale non è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate</strong>.</p>



<p>Il chiarimento conferma quindi che, ai fini dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413/1991, assume particolare rilevanza <strong>il trattamento fiscale dei contributi che finanziano il rimborso</strong> e, in particolare, l’eventuale beneficio fiscale riconosciuto al lavoratore.</p>
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		<title>Riforma delle professioni, Anc: le competenze non si acquisiscono per equiparazione. Revisione legale e professione di commercialista restino percorsi distinti</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/attualita/riforma-delle-professioni-anc-le-competenze-non-si-acquisiscono-per-equiparazione-revisione-legale-e-professione-di-commercialista-restino-percorsi-distinti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Massimiliano Di Michele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 10:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione nazionale commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[dottore commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[dottori commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[Ordine dei Dottori commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[revisori legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell&#8217;Associazione nazionale commercialisti (Anc) sulla equiparazione tra revisione legale e professione di commercialista. &#8220;Roma, 7 ottobre 2026. L’Associazione Nazionale Commercialisti interviene nel dibattito apertosi nell’ambito dell’esame alla Camera del disegno di legge C. 3068 sulla riforma degli ordinamenti professionali, a seguito delle richieste avanzate dall’Unione Nazionale Revisori Legali in [&#8230;]</p>
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<p>Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell&#8217;Associazione nazionale commercialisti (Anc) sulla equiparazione tra revisione legale e professione di commercialista.</p>



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<p></p>



<p>&#8220;<strong>Roma, 7 ottobre 2026</strong>. L’Associazione Nazionale Commercialisti interviene nel dibattito apertosi nell’ambito dell’esame alla Camera del disegno di legge C. 3068 sulla riforma degli ordinamenti professionali, a seguito delle richieste avanzate dall’Unione Nazionale Revisori Legali in materia di crisi d’impresa, deposito dei bilanci, contenzioso tributario e visti di conformità.</p>



<p>“Essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali” dichiara <strong>il Presidente Cuchel</strong>&nbsp; “non può equivalere a essere iscritti a un Ordine professionale dell’area economico-giuridica e non determina, di per sé, l’acquisizione delle competenze attribuite dalla legge agli iscritti a tali Ordini. Individuare quali servizi un revisore possa o non possa rendere senza compromettere la propria indipendenza, non significa attribuirgli un titolo professionale o una competenza che l’ordinamento nazionale subordina al possesso di una diversa abilitazione”.</p>



<p>“Non vogliamo difendere un recinto” prosegue Cuchel “ma chiediamo coerenza tra formazione, abilitazione, responsabilità e competenze”</p>



<p>Quanto alla formazione sulla crisi d’impresa, è bene ricordare che il Codice della crisi riconosce una formazione iniziale ridotta agli iscritti agli Ordini individuati dalla legge, in ragione di un percorso abilitante e professionale che comprende titolo di studio, esame di Stato, tirocinio, formazione continua e assoggettamento a un ordinamento professionale e disciplinare.</p>



<p>Non appare condivisibile neppure l’automatismo tra il fatto che determinate materie siano oggetto dell’esame di abilitazione alla revisione legale e il diritto all’esercizio di tutte le attività professionali che quelle materie comprendono, così come non è sufficiente il richiamo alla natura pubblicistica delle funzioni esercitate dal revisore, poiché essa attiene alle funzioni svolte e non alla figura professionale in sé.</p>



<p>Merita inoltre una precisazione il richiamo al test di proporzionalità ex D.Lgs. 142/2020, il quale non determina l’automatica equivalenza tra differenti abilitazioni professionali, né comporta che ogni differenza di disciplina costituisca una restrizione illegittima.</p>



<p>Per queste ragioni, ANC ritiene eccessivo prospettare l’apertura di procedure di infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, poiché essa presuppone l&#8217;accertamento, e non la sola affermazione, di un contrasto dell&#8217;ordinamento nazionale con specifici obblighi derivanti dal diritto dell&#8217;Unione.</p>



<p>La questione, pertanto, non è quella di difendere privilegi o di costruire monopoli, ma di stabilire quale abilitazione e quale sistema di responsabilità debbano accompagnare l’esercizio di funzioni particolarmente delicate per imprese, contribuenti e mercato. Pertanto, il deposito dei bilanci, il visto di conformità, l’assistenza e la difesa tributaria e le funzioni nell’ambito della crisi d’impresa non possono essere considerate un insieme indistinto di “servizi non-audit” da estendere automaticamente sulla base della sola iscrizione al Registro dei Revisori Legali.</p>



<p>“ANC non ritiene accettabile” conclude Cuchel “che nell’ambito della riforma degli ordinamenti professionali, si utilizzi lo strumento degli emendamenti per introdurre equivalenze sostanziali tra il Registro dei Revisori Legali e l’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, stravolgendo l’equilibrio normativo, già delicato, su cui poggia il sistema ordinistico nel nostro Paese”.</p>



<p><em>ANC Comunicazione</em></p>



<p>Associazione Nazionale Commercialisti&#8221;</p>



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