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		<title>Isa, chi può accedere ai benefici fiscali?</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/isa-chi-puo-accedere-ai-benefici-fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Jacqueline Facconti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[benefici fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[indici sintetici di affidabilità]]></category>
		<category><![CDATA[isa]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso Iva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un approfondimento fiscale sugli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), che hanno l'obiettivo di misurare il grado di affidabilità e di compliance fiscale dei contribuenti, oltre che essere concepiti come strumenti premiali. </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/saggi/isa-chi-puo-accedere-ai-benefici-fiscali/">Isa, chi può accedere ai benefici fiscali?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Un approfondimento fiscale sugli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), che hanno l&#8217;obiettivo di misurare il grado di affidabilità e di compliance fiscale dei contribuenti, oltre che essere concepiti come strumenti premiali.</em></p>



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<p>Gli <strong>Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)</strong> rappresentano uno strumento fondamentale nel sistema tributario italiano, introdotti a partire dal periodo d&#8217;imposta 2018 in sostituzione dei vecchi Studi di Settore. Elaborati dall&#8217;Agenzia delle Entrate con il contributo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, gli ISA hanno l&#8217;obiettivo di misurare il grado di affidabilità e di compliance fiscale dei contribuenti che svolgono attività d&#8217;impresa, arti o professioni.</p>



<p>A differenza degli Studi di Settore, che avevano una natura prevalentemente accertativa, gli<a href="https://www.misterfisco.it/altrenovita/indici-sintetici-di-affidabilita-fiscale-isa/"> ISA</a> sono concepiti come <strong>strumenti premiali</strong>: i contribuenti che ottengono punteggi elevati di affidabilità possono accedere a un regime di benefici fiscali di particolare rilevanza, che riduce il rischio di subire controlli e verifiche fiscali.</p>



<h2>Che cos&#8217;è un Indice Sintetico di Affidabilità Fiscale e come funziona?</h2>



<p>Gli ISA sono <strong>modelli statistico-economici</strong> che analizzano i dati delle dichiarazioni fiscali del contribuente e li confrontano con quelli di operatori economici con caratteristiche simili (stesso settore, dimensione, area geografica). Il risultato è un punteggio da 1 a 10, che sintetizza il livello di affidabilità fiscale del soggetto:</p>



<ul><li><strong>Punteggio da 1 a 6</strong>: affidabilità insufficiente o bassa.</li><li><strong>Punteggio da 6 a 8</strong>: affidabilità media.</li><li><strong>Punteggio da 8 a 10</strong>: affidabilità alta – <strong>accesso ai benefici fiscali</strong>.</li></ul>



<p>Il punteggio viene <strong>calcolato</strong> sulla base di numerose variabili: ricavi dichiarati, costi sostenuti, numero di dipendenti, struttura patrimoniale e altri indicatori di normalità economica. Il contribuente può migliorare il proprio punteggio anche indicando informazioni aggiuntive che giustificano eventuali scostamenti rispetto ai valori attesi dal modello (c.d. cause di esclusione o situazioni di anomalia).</p>



<h2>Soggetti obbligati all&#8217;applicazione degli ISA</h2>



<p>Gli ISA si applicano a una <strong>vasta platea di contribuenti</strong>. In generale, sono tenuti a compilare e presentare gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale i soggetti che:</p>



<ul><li>esercitano attività d&#8217;impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali con determinati requisiti).</li><li>esercitano arti o professioni in forma individuale o associata.</li><li>dichiarano redditi d&#8217;impresa o di lavoro autonomo.</li><li>non rientrano nei casi di esclusione previsti dalla normativa.</li></ul>



<p>Non tutti i contribuenti che esercitano attività d&#8217;impresa o professionale sono soggetti agli ISA. Esistono specifiche <strong>cause di esclusione</strong>, tra cui le più rilevanti sono:</p>



<ul><li>inizio attività nel corso del periodo d&#8217;imposta,</li><li>cessazione dell&#8217;attività nel corso del periodo d&#8217;imposta,</li><li>contribuenti in regime forfetario o regime dei minimi,</li><li>periodo d&#8217;imposta non coincidente con l&#8217;anno solare,</li><li>ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro,</li><li>contribuenti in liquidazione ordinaria o in procedure concorsuali,</li><li>soggetti che hanno subito eventi straordinari (calamità naturali, situazioni emergenziali),</li><li>operatori nei confronti dei quali non è stato approvato uno specifico indice ISA.</li></ul>



<h2>I benefici fiscali per i soggetti affidabili</h2>



<p>Il cuore del sistema degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale è rappresentato dai <strong>benefici premiali,</strong> che spettano ai contribuenti che raggiungono determinati livelli di affidabilità fiscale. Il Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze definisce annualmente le soglie e i benefici associati.</p>



<p>I contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8 possono compensare in modo semplificato i <strong>crediti d&#8217;imposta</strong> fino a determinati limiti, senza necessità di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi o IVA. Questo rappresenta un notevole risparmio di tempo e di costi amministrativi, poiché il visto di conformità richiede l&#8217;intervento di un professionista abilitato.</p>



<p>Un ulteriore beneficio consiste nella possibilità di ottenere il <strong>rimborso IVA</strong> in via prioritaria e senza prestare la garanzia normalmente richiesta dall&#8217;Erario per importi elevati. Anche in questo caso, il vantaggio è subordinato al raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale sufficientemente alto.</p>



<p>Uno dei benefici più significativi è la <strong>riduzione di un anno</strong> dei termini ordinari di decadenza per l&#8217;attività di <strong>accertamento dell&#8217;Agenzia delle Entrate</strong>. Normalmente, l&#8217;Agenzia può accertare le imposte entro cinque anni dalla presentazione della dichiarazione; per i soggetti affidabili tale termine scende a quattro anni. Questo riduce sensibilmente il periodo di rischio fiscale per il contribuente.</p>



<p>I contribuenti con elevata affidabilità fiscale non possono essere assoggettati ad accertamenti fondati su<strong> presunzioni semplici</strong> (art. 39, comma 1, lettera d del DPR 600/1973 e art. 54, comma 2 del DPR 633/1972). Si tratta di una tutela molto rilevante, poiché le presunzioni semplici sono uno degli strumenti più utilizzati dall&#8217;Amministrazione finanziaria nei controlli.</p>



<p>I soggetti con punteggio elevato non possono essere assoggettati ad <strong>accertamenti da redditometro o da studi di settore. </strong>Questo beneficio garantisce una maggiore serenità nella gestione fiscale quotidiana, limitando notevolmente il rischio di contenziosi tributari.</p>



<h2>Soglie di punteggio e benefici applicabili</h2>



<p>Non tutti i benefici si attivano con lo stesso punteggio minimo. Il quadro normativo prevede una <strong>modulazione dei vantaggi</strong> in funzione del livello di affidabilità raggiunto. Di seguito lo schema riepilogativo aggiornato alle più recenti disposizioni ministeriali:</p>



<ul><li><strong>Punteggio ≥ 8</strong>: accesso a tutti i benefici premiali (esonero visto di conformità, riduzione termini, esclusione accertamenti presuntivi, rimborsi IVA agevolati).</li><li><strong>Punteggio ≥ 8,5</strong>: accesso anche all&#8217;esonero dal visto di conformità per importi più elevati di compensazione.</li><li><strong>Punteggio = 10</strong>: massimi benefici, inclusa l&#8217;esclusione da tutti gli accertamenti basati su presunzioni.</li></ul>



<p>È importante sottolineare che il punteggio ISA può essere migliorato anche tramite la pianificazione fiscale: il contribuente può valorizzare ulteriori informazioni nel quadro aggiuntivo degli ISA, dichiarare variabili non obbligatorie ma rilevanti per il calcolo, e avvalersi di specifiche cause di esclusione o di situazioni di anomalia per giustificare eventuali scostamenti.</p>



<h2>Modalità di accesso ai benefici</h2>



<p>Per <strong>accedere ai benefici fiscali</strong> previsti dagli ISA, il contribuente deve:</p>



<ul><li>Compilare correttamente i modelli ISA allegati alla dichiarazione dei redditi (Modello Redditi o Modello IRAP).</li><li>Ottenere il punteggio di affidabilità calcolato dal software ISA (disponibile sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate).</li><li>Indicare nella dichiarazione il punteggio ISA conseguito.</li><li>Non è necessaria alcuna istanza preventiva: i benefici operano automaticamente al superamento della soglia di punteggio.</li></ul>



<p>In caso di controllo, il contribuente dovrà dimostrare il <strong>corretto calcolo del punteggio ISA</strong> e la veridicità dei dati dichiarati. La falsificazione o l&#8217;omissione di dati rilevanti ai fini degli ISA può costituire violazione tributaria soggetta a sanzione.</p>



<h2>Conclusioni</h2>



<p>Gli ISA rappresentano oggi uno degli <strong>strumenti centrali della compliance fiscale italiana</strong> per le imprese e i professionisti. Il sistema dei benefici premiali costituisce un incentivo concreto per i contribuenti a mantenere elevati standard di correttezza fiscale, offrendo in cambio una riduzione significativa del rischio di accertamento e semplificazioni amministrative di rilievo.</p>



<p><strong>Chi può accedere ai benefici?</strong> Ogni contribuente titolare di reddito d&#8217;impresa o di lavoro autonomo che non rientri nelle cause di esclusione, che compili correttamente il modello ISA e raggiunga un punteggio pari o superiore a 8. La corretta gestione degli ISA, possibilmente con il supporto di un consulente fiscale qualificato, è quindi non solo un obbligo formale, ma una reale opportunità di pianificazione fiscale e di tutela del contribuente.</p>



<p>In un contesto fiscale in continua evoluzione, gli ISA si confermano come un <strong>pilastro del rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria</strong>, fondato sempre più sulla trasparenza, sulla collaborazione e sulla premialità della compliance.</p>



<p>Per maggiori informazioni o per ricevere una <strong>consulenza personalizzata</strong> <a href="https://www.misterfisco.it/contatti/">contatta il team di Mister Fisco.</a></p>



<p></p>



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			</item>
		<item>
		<title>Aiuti di Stato in dichiarazione: l’Agenzia delle Entrate segnala errori e anomalie</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/aiuti-di-stato-anomalie-correzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[anomalie]]></category>
		<category><![CDATA[autocertificazione aiuti di stato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con il provvedimento del 14 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui i contribuenti possono correggere eventuali errori presenti nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta 2022. L’iniziativa riguarda i modelli Redditi, Irap e 770 e punta a favorire la regolarizzazione spontanea delle anomalie attraverso il [&#8230;]</p>
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<p>Con il <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10010130/AGEDC001_143075_2026_3103+Provvedimento+del+14+maggio+2026.pdf/4e924d05-1548-714c-0289-891063d57649?t=1778752278509">provvedimento del <strong>14 maggio 2026</strong></a>, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui i contribuenti possono correggere eventuali errori presenti nel prospetto <strong>“Aiuti di Stato”</strong> delle dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta 2022.</p>



<p><strong>L’iniziativa riguarda i modelli Redditi, Irap e 770</strong> e punta a favorire la regolarizzazione spontanea delle anomalie attraverso il meccanismo del <strong>ravvedimento operoso</strong>, che consente di beneficiare di <strong>sanzioni ridotte</strong> in caso di correzione tempestiva.</p>



<h2>Chi riceverà la comunicazione dell’Agenzia</h2>



<p>Le comunicazioni saranno inviate ai contribuenti che hanno usufruito di <strong>Aiuti di Stato</strong> o di agevolazioni in regime <strong>“de minimis”</strong>, ma che hanno compilato in modo errato o incoerente i dati nelle dichiarazioni fiscali 2022.</p>



<p>Gli errori hanno impedito la corretta registrazione degli aiuti nei principali registri ufficiali:</p>



<ul><li><strong>RNA</strong> – Registro Nazionale degli Aiuti di Stato</li><li><strong>SIAN</strong> – Sistema Informativo Agricolo Nazionale</li><li><strong>SIPA</strong> – Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura</li></ul>



<p>La mancata iscrizione nei registri può comportare problematiche rilevanti sotto il profilo fiscale e amministrativo.</p>



<h2>Cosa contiene la lettera di compliance</h2>



<p>L’Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti una comunicazione dettagliata contenente:</p>



<ul><li>dati identificativi del contribuente;</li><li>riferimenti delle dichiarazioni presentate;</li><li>indicazione degli aiuti non registrati;</li><li>dettagli sulle anomalie riscontrate;</li><li>istruzioni per correggere gli errori.</li></ul>



<p>L’obiettivo è promuovere la <strong>compliance fiscale collaborativa</strong>, permettendo ai contribuenti di sanare spontaneamente la propria posizione prima di eventuali controlli fiscali.</p>



<h2>Dove consultare la comunicazione</h2>



<p>La comunicazione sarà disponibile attraverso due canali:</p>



<h3>Domicilio digitale (PEC)</h3>



<p>L’avviso verrà trasmesso direttamente alla casella PEC del contribuente.</p>



<h3>Cassetto fiscale</h3>



<p>Una copia sarà consultabile anche all’interno del <strong>“Cassetto fiscale”</strong>, nella sezione <strong>“L’Agenzia scrive”</strong>.</p>



<p>Questa doppia modalità garantisce un accesso rapido e sicuro alle informazioni.</p>



<h2>Come correggere errori e inesattezze</h2>



<p>Il contribuente può:</p>



<ul><li>inviare chiarimenti;</li><li>segnalare dati non corretti;</li><li>integrare informazioni mancanti;</li><li>presentare una dichiarazione integrativa.</li></ul>



<p>Le operazioni possono essere effettuate anche tramite un <strong>intermediario abilitato</strong>, come commercialista o consulente fiscale.</p>



<h2>Errori frequenti nel prospetto “Aiuti di Stato”</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/aiuti-di-stato-anomalie.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/aiuti-di-stato-anomalie-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99239920" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/aiuti-di-stato-anomalie-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/aiuti-di-stato-anomalie-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/aiuti-di-stato-anomalie-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/aiuti-di-stato-anomalie.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<h3>Uso errato del codice “999”</h3>



<p>Una delle anomalie più comuni riguarda l’utilizzo improprio del <strong>codice “999”</strong> nel prospetto Aiuti di Stato.</p>



<p>Questo codice deve essere utilizzato esclusivamente per:</p>



<ul><li>aiuti automatici non presenti nelle tabelle ministeriali.</li></ul>



<p>Molti contribuenti, invece, lo hanno inserito erroneamente per:</p>



<ul><li>aiuti già codificati;</li><li>agevolazioni non qualificabili come Aiuti di Stato;</li><li>contributi concessi da altre amministrazioni.</li></ul>



<p>In questi casi è necessario presentare una <strong>dichiarazione integrativa</strong> con il codice corretto.</p>



<h2>Altri dati che possono generare anomalie</h2>



<p>Le incongruenze possono riguardare anche:</p>



<ul><li>codice Ateco;</li><li>settore economico;</li><li>regione o comune;</li><li>dimensione dell’impresa;</li><li>tipologia di costi agevolabili.</li></ul>



<p>Anche questi errori richiedono una correzione tramite dichiarazione integrativa affinché l’aiuto possa essere registrato correttamente nei sistemi ufficiali.</p>



<h2>Perché la registrazione degli Aiuti di Stato è fondamentale</h2>



<p>La registrazione degli aiuti nei database ufficiali è essenziale per garantire:</p>



<ul><li>il rispetto delle norme europee;</li><li>la trasparenza delle agevolazioni pubbliche;</li><li>il controllo sul cumulo degli aiuti;</li><li>la tracciabilità dei benefici fiscali concessi.</li></ul>



<p>Il <strong>Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)</strong>, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresenta il principale strumento di monitoraggio degli incentivi pubblici.</p>



<p>Grazie all’interoperabilità con <strong>SIAN</strong> e <strong>SIPA</strong>, il sistema copre anche i settori agricolo, pesca e acquacoltura.</p>



<h2>Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate</h2>



<p>L’Agenzia delle Entrate provvede alla registrazione massiva degli aiuti fiscali definiti:</p>



<ul><li><strong>automatici</strong>;</li><li><strong>semiautomatici</strong>.</li></ul>



<p>La registrazione avviene sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni fiscali. Tuttavia, il processo può completarsi solo se le informazioni inserite risultano corrette, coerenti e complete.</p>



<h2>Cosa succede se l’aiuto non può essere registrato</h2>



<p>Se la mancata registrazione non dipende da semplici errori formali, il contribuente dovrà:</p>



<ol><li>presentare una dichiarazione integrativa;</li><li>restituire l’aiuto indebitamente fruito;</li><li>versare gli interessi dovuti;</li><li>pagare eventuali sanzioni.</li></ol>



<p>Anche in questo caso resta possibile utilizzare il <strong>ravvedimento operoso</strong>, previsto dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.</p>



<h2>Ravvedimento operoso: sanzioni ridotte per chi regolarizza subito</h2>



<p>Il provvedimento chiarisce che, per queste violazioni, continua ad applicarsi la disciplina precedente alle modifiche introdotte dal <strong>Dlgs n. 87/2024</strong>.</p>



<p>Questo significa che i contribuenti che si attivano rapidamente potranno beneficiare di un regime sanzionatorio più favorevole, riducendo in modo significativo il peso economico della regolarizzazione.</p>



<h2>Agevolazioni fiscali e Aiuti di Stato</h2>



<p>L’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un’importante attività di controllo e prevenzione sulle agevolazioni fiscali legate agli Aiuti di Stato.</p>



<p>Per imprese e professionisti è fondamentale verificare attentamente la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali 2022, così da evitare contestazioni future e sfruttare le opportunità offerte dalla regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte.</p>
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		<item>
		<title>Scambio automatico di informazioni finanziarie: aggiornata la lista delle giurisdizioni</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/scambio-automatico-di-informazioni-finanziarie-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicato il nuovo elenco dei Paesi aderenti allo scambio automatico di dati sui conti finanziari internazionali. Con il provvedimento del 12 maggio 2026, firmato dal Dipartimento delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, vengono aggiornati gli allegati C e D del decreto MEF del 28 dicembre 2015, in attuazione della legge n. 95/2015 e della direttiva [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
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<p><strong>Pubblicato il nuovo elenco dei Paesi aderenti allo scambio automatico di dati sui conti finanziari internazionali.</strong> Con il <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10010130/PROVVEDIMENTO_revisione_all_C_e_D_udast_CLEAN_signed_signed.pdf/5888808e-8542-9b86-1d96-76b00f54bb2d?t=1778683398700">provvedimento del 12 maggio 2026</a>, firmato dal Dipartimento delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, vengono aggiornati gli allegati C e D del decreto MEF del 28 dicembre 2015, in attuazione della <strong>legge n. 95/2015</strong> e della <strong>direttiva UE 2014/107/UE</strong>.</p>



<p>L’obiettivo della misura è rafforzare la <strong>trasparenza fiscale internazionale</strong>, migliorare la cooperazione tra Stati e contrastare in modo più efficace i fenomeni di <strong>evasione fiscale e occultamento di capitali all’estero</strong>.</p>



<h2>Aggiornato l’elenco dei Paesi che scambiano dati finanziari</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Scambio-automatico-di-informazioni-finanziarie-i-paesi-aderenti.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Scambio-automatico-di-informazioni-finanziarie-i-paesi-aderenti-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99239924" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Scambio-automatico-di-informazioni-finanziarie-i-paesi-aderenti-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Scambio-automatico-di-informazioni-finanziarie-i-paesi-aderenti-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Scambio-automatico-di-informazioni-finanziarie-i-paesi-aderenti-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Scambio-automatico-di-informazioni-finanziarie-i-paesi-aderenti.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<p>Il nuovo provvedimento sostituisce integralmente:</p>



<ul><li><strong>l’allegato C</strong>, relativo alle <strong>giurisdizioni oggetto di comunicazione</strong></li><li><strong>l’allegato D</strong>, che contiene l’elenco delle <strong>giurisdizioni partecipanti allo scambio automatico di informazioni</strong></li></ul>



<p>L’aggiornamento amplia ulteriormente la rete internazionale di cooperazione fiscale tra gli Stati aderenti al sistema CRS (<em>Common Reporting Standard</em>), promosso dall’OCSE.</p>



<h2>Allegato C: 94 giurisdizioni oggetto di comunicazione</h2>



<p>L’<strong>allegato C</strong> comprende oggi <strong>94 giurisdizioni</strong> per le quali è previsto lo scambio automatico di dati relativi ai conti finanziari.</p>



<p>Tra le principali novità del 2026 figurano:</p>



<ul><li><strong>Belize</strong></li><li><strong>Ruanda</strong></li><li><strong>Senegal</strong></li></ul>



<p>Questi Paesi inizieranno lo scambio di informazioni finanziarie a partire dal 2026, con riferimento ai dati relativi all’anno fiscale 2025.</p>



<h2>Allegato D: salgono a 120 le giurisdizioni partecipanti</h2>



<p>Importanti aggiornamenti anche per l’<strong>allegato D</strong>, che elenca i Paesi impegnati formalmente nella cooperazione internazionale per lo scambio automatico di informazioni.</p>



<p>Con il nuovo provvedimento, il numero complessivo delle <strong>giurisdizioni partecipanti sale a 120</strong>, confermando il progressivo ampliamento della rete globale contro l’evasione fiscale internazionale.</p>



<h2>Trasparenza fiscale internazionale: cosa cambia</h2>



<p>Lo <strong>scambio automatico di informazioni finanziarie consente alle amministrazioni fiscali </strong>dei diversi Paesi di ottenere dati su:</p>



<ul><li>conti correnti detenuti all’estero</li><li>depositi bancari</li><li>investimenti finanziari</li><li>redditi di natura finanziaria</li><li>partecipazioni patrimoniali</li></ul>



<p>Le <strong>informazioni vengono trasmesse automaticamente tra le autorità fiscali aderenti</strong>, aumentando la capacità di controllo sui patrimoni detenuti fuori dal Paese di residenza fiscale.</p>



<p>Questo sistema rappresenta uno degli strumenti principali utilizzati a livello internazionale per:</p>



<ul><li>contrastare l’evasione fiscale</li><li>prevenire fenomeni di riciclaggio</li><li>monitorare capitali e attività finanziarie estere</li><li>favorire la compliance fiscale dei contribuenti</li></ul>



<h2>Estensione territoriale di alcuni Stati</h2>



<p>Il provvedimento chiarisce inoltre l’estensione territoriale di alcune giurisdizioni partecipanti.</p>



<p>Ad esempio:</p>



<h3>Francia</h3>



<p>La Francia include anche:</p>



<ul><li>Guadalupa</li><li>Guyana Francese</li><li>Martinica</li><li>Riunione</li><li>Saint Martin</li><li>Mayotte</li><li>Saint Barthélemy</li></ul>



<h3>Spagna</h3>



<p>Per la Spagna, invece, sono comprese anche:</p>



<ul><li>Isole Canarie</li></ul>



<p>Queste precisazioni risultano particolarmente rilevanti per gli operatori finanziari e per gli obblighi di comunicazione internazionale.</p>



<h2>Dove consultare il provvedimento</h2>



<p>Il testo ufficiale del provvedimento del 12 maggio 2026 è disponibile sui siti istituzionali del Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.</p>



<p>L’aggiornamento conferma il rafforzamento della cooperazione fiscale internazionale e l’ampliamento dei controlli sui conti finanziari detenuti all’estero, in linea con gli standard OCSE e con la normativa europea vigente.</p>
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		<title>Certificato di eseguita formalità senza qualifica: novità dal 1/07/26</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Certificato di eseguita formalità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 1° luglio 2026 entrerà in vigore una nuova semplificazione relativa al certificato di eseguita formalità rilasciato tramite i servizi telematici dei registri immobiliari. La novità riguarda la firma digitale applicata ai documenti restituiti ai richiedenti: non sarà più necessario indicare la funzione del soggetto firmatario, ossia la qualifica di Conservatore o Sostituto Conservatore. La [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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</div></figure>



<p>Dal <strong>1° luglio 2026</strong> entrerà in vigore una nuova semplificazione relativa al <strong>certificato di eseguita formalità</strong> rilasciato tramite i servizi telematici dei registri immobiliari.</p>



<p>La novità riguarda la <strong>firma digitale</strong> applicata ai documenti restituiti ai richiedenti: non sarà più necessario indicare la funzione del soggetto firmatario, ossia la qualifica di <strong>Conservatore</strong> o <strong>Sostituto Conservatore</strong>.</p>



<p>La misura è prevista dal<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-05&amp;atto.codiceRedazionale=26A02165&amp;elenco30giorni=false"> provvedimento del <strong>27 aprile 2026</strong></a>, firmato congiuntamente dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e dal capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2026.</p>



<h2>Cosa cambia concretamente per professionisti e utenti</h2>



<p>Con la nuova disciplina, il certificato telematico continuerà a essere firmato digitalmente dal Conservatore competente o dal suo sostituto, ma <strong>senza l’indicazione esplicita del ruolo ricoperto</strong> dal firmatario all’interno della firma elettronica.</p>



<p>Si tratta di un intervento orientato alla:</p>



<ul><li><strong>semplificazione amministrativa</strong></li><li>riduzione degli elementi formali nei documenti digitali</li><li>uniformità delle procedure telematiche</li><li>velocizzazione dei processi nei registri immobiliari</li></ul>



<p>Resterà comunque attivo un servizio interno che consentirà agli utenti di verificare online la qualifica del soggetto che ha sottoscritto il documento e la relativa competenza territoriale.</p>



<h2>Evoluzione digitale delle Conservatorie dei registri immobiliari</h2>



<p>Il provvedimento ripercorre anche il percorso normativo che ha portato alla progressiva digitalizzazione delle <strong>Conservatorie dei registri immobiliari</strong>.</p>



<p>Negli ultimi anni, infatti, il sistema ha introdotto numerosi strumenti telematici per gestire operazioni come:</p>



<ul><li><strong>registrazione degli atti</strong></li><li>trascrizione immobiliare</li><li>iscrizioni ipotecarie</li><li>annotazioni</li><li>volture catastali</li></ul>



<p>L’obiettivo dell’informatizzazione è stato quello di rendere più efficienti le procedure legate agli atti immobiliari, migliorando sicurezza, tracciabilità e rapidità delle operazioni.</p>



<h2>Firma digitale e trasmissione telematica: il quadro normativo</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99239908" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<p>La normativa richiamata dal provvedimento del 27 aprile 2026 include diversi interventi che hanno disciplinato:</p>



<ul><li>l’uso della <strong>firma digitale</strong></li><li>la gestione documentale elettronica</li><li>la trasmissione telematica degli atti</li><li>la tutela dei dati personali</li><li>l’accesso ai servizi digitali immobiliari</li></ul>



<p>Tra i provvedimenti più recenti vengono ricordate le estensioni delle procedure telematiche a:</p>



<h3>Pubbliche amministrazioni</h3>



<p>Introdotte con il provvedimento del <strong>23 gennaio 2024</strong>.</p>



<h3>Soggetti incaricati della riscossione locale</h3>



<p>Estensione prevista dal provvedimento del <strong>31 ottobre 2024</strong>.</p>



<h3>Procure della Corte dei Conti</h3>



<p>Coinvolte dal provvedimento dell’<strong>11 dicembre 2024</strong> per gli atti a tutela del credito erariale.</p>



<h2>Perché è importante la nuova semplificazione</h2>



<p>L’eliminazione della qualifica del firmatario nella firma digitale rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione dei servizi immobiliari italiani.</p>



<p>I vantaggi principali includono:</p>



<ul><li>maggiore snellezza operativa</li><li>riduzione degli adempimenti formali</li><li>uniformità dei certificati telematici</li><li>semplificazione delle verifiche documentali</li><li>ottimizzazione dei sistemi digitali della Conservatoria</li></ul>



<p>La validità giuridica del certificato di eseguita formalità resta invariata, poiché l’identificazione del soggetto firmatario continuerà a essere garantita dai sistemi informatici interni.</p>



<h2>Quando entra in vigore la nuova disciplina</h2>



<p>La nuova modalità di sottoscrizione digitale del certificato di eseguita formalità sarà operativa a partire dal <strong>1° luglio 2026</strong>.</p>



<p>Da quella data, tutti i documenti restituiti telematicamente dai registri immobiliari seguiranno le nuove regole previste dal provvedimento interdirigenziale del 27 aprile 2026.</p>
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		<title>Guida pratica alla dichiarazione dei redditi 2026: tutto quello che devi sapere</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/guida-pratica-alla-dichiarazione-dei-redditi-2026-tutto-quello-che-devi-sapere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Jacqueline Facconti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi 2026]]></category>
		<category><![CDATA[modello 730]]></category>
		<category><![CDATA[modello redditi PF]]></category>
		<category><![CDATA[stagione fiscale 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il presente saggio analizza il quadro normativo e le procedure operative relative alla dichiarazione dei redditi per l&#8217;anno d&#8217;imposta 2025, con presentazione nel corso del 2026. Vengono esaminati i principali adempimenti fiscali previsti dall&#8217;ordinamento tributario italiano, le tipologie di contribuenti obbligati, le scadenze temporali, le modalità di compilazione dei modelli dichiarativi e le principali novità [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Il presente saggio analizza il quadro normativo e le procedure operative relative alla dichiarazione dei redditi per l&#8217;anno d&#8217;imposta 2025, con presentazione nel corso del 2026. Vengono esaminati i principali adempimenti fiscali previsti dall&#8217;ordinamento tributario italiano, le tipologie di contribuenti obbligati, le scadenze temporali, le modalità di compilazione dei modelli dichiarativi e le principali novità legislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).</em></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
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</div></figure>



<p>La <strong>dichiarazione dei redditi</strong> costituisce uno degli istituti fondamentali del diritto tributario italiano, attraverso il quale i contribuenti comunicano all&#8217;Amministrazione finanziaria la propria situazione reddituale riferita all&#8217;anno d&#8217;imposta precedente. Tale strumento, disciplinato principalmente dal D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR) e dal D.P.R. n. 600/1973, rappresenta il punto di raccordo tra l&#8217;autonoma determinazione dell&#8217;imposta da parte del contribuente e i poteri di controllo dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>



<p>Per l&#8217;anno d&#8217;imposta 2025, con dichiarazione da presentarsi nel 2026, il sistema fiscale italiano si presenta in una fase di transizione particolarmente rilevante, caratterizzata dall&#8217;implementazione progressiva della riforma fiscale avviata con la Legge delega n. 111/2023. Tale riforma ha inciso in modo significativo sulla struttura dell&#8217;IRPEF, sulle aliquote applicabili, sulle deduzioni e detrazioni ammesse, nonché sulle modalità semplificate di assolvimento degli obblighi dichiarativi.</p>



<h2>Soggetti Obbligati alla Dichiarazione dei Redditi 2026</h2>



<p>L&#8217;<strong>obbligo dichiarativo </strong>riguarda tutte le persone fisiche residenti in Italia che, nell&#8217;anno d&#8217;imposta 2025, abbiano percepito redditi imponibili superiori alle soglie di esonero previste dalla normativa vigente. In via generale, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione:</p>



<ul><li>i <strong>lavoratori dipendenti</strong> con più di un datore di lavoro nel corso dell&#8217;anno, o che abbiano percepito redditi da più fonti non assoggettati a ritenuta a titolo definitivo;</li><li>i <strong>titolari di redditi di lavoro autonomo</strong>, d&#8217;impresa individuale o partecipazione in società di persone;</li><li>i soggetti che hanno conseguito <strong>redditi di capitale</strong>, redditi diversi o redditi fondiari non integralmente tassati alla fonte;</li><li>i <strong>contribuenti</strong> che intendano far valere detrazioni d&#8217;imposta o deduzioni non riconosciute dal sostituto d&#8217;imposta;</li><li>i <strong>soggetti non residenti</strong> che abbiano prodotto redditi in Italia ai sensi dell&#8217;art. 23 TUIR.</li></ul>



<p>L&#8217;esonero dalla presentazione della dichiarazione è previsto per talune categorie di contribuenti, in presenza di specifiche condizioni reddituali. <strong>Sono esonerati</strong>, in linea di principio, i lavoratori dipendenti o i pensionati con un unico sostituto d&#8217;imposta che abbia operato le ritenute correttamente e per i quali non sussistano redditi aggiuntivi, detrazioni da far valere o rimborsi da richiedere. Il reddito complessivo annuo deve tuttavia rimanere entro i limiti fissati dal D.P.R. n. 322/1998 e successivi aggiornamenti ministeriali.</p>



<h2>I Modelli Dichiarativi: Caratteristiche e Differenze</h2>



<p>Il sistema dichiarativo italiano prevede <strong>tre principali modelli per le persone fisiche</strong>: il <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/730-2026/modello-e-istruzioni">Modello 730</a>, il Modello Redditi PF e, per i soggetti aderenti al regime forfettario o di vantaggio, forme semplificate integrate nel Modello Redditi. La <strong>scelta del modello</strong> corretto costituisce una decisione di rilevante importanza pratica, in quanto incide sulle modalità di liquidazione dell&#8217;imposta, sulle tempistiche di rimborso e sui rapporti con il sostituto d&#8217;imposta.</p>



<h3>Modello 730: Il Dichiarativo Precompilato per i Dipendenti</h3>



<p>Il <strong>Modello 730</strong> è destinato ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e agli assimilati che percepiscano redditi assoggettabili alla ritenuta alla fonte. La sua peculiarità consiste nel fatto che l&#8217;eventuale debito o credito d&#8217;imposta è gestito direttamente dal sostituto d&#8217;imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) mediante operazioni di conguaglio in busta paga o sul rateo pensionistico. Il rimborso, ove spettante, viene erogato con la retribuzione del mese di luglio o agosto, mentre il debito è trattenuto a partire dal mese di luglio.</p>



<p>A partire dal 2015, l&#8217;Agenzia delle Entrate rende disponibile il <strong>Modello 730 precompilato</strong>, che utilizza le informazioni già in possesso dell&#8217;Amministrazione finanziaria (<a href="https://www.misterfisco.it/saggi/certificazione-unica-2026/">Certificazione Unica</a>, spese mediche, interessi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, ecc.) per prefigurare la dichiarazione. Il contribuente è tenuto a verificarne la correttezza e completezza, potendo accettarla, integrarla o modificarla. L&#8217;accettazione senza modifiche garantisce la non assoggettabilità a controllo formale delle spese detraibili già inserite dall&#8217;Agenzia.</p>



<h3>Modello Redditi PF: Lo Strumento per Autonomi e Imprenditori</h3>



<p>Il <strong>Modello Redditi Persone Fisiche</strong> (ex Modello Unico) è obbligatorio per i contribuenti titolari di redditi d&#8217;impresa, di lavoro autonomo professionale, di partecipazione in società di persone o associazioni tra professionisti, nonché per coloro che non possiedono un sostituto d&#8217;imposta o intendano presentare la dichiarazione in forma ordinaria. A differenza del 730, il Modello Redditi non prevede conguaglio da parte del sostituto: l&#8217;imposta liquidata deve essere versata autonomamente tramite Modello F24 entro i termini di legge.</p>



<h2>Scadenze e Termini per la Dichiarazione dei Redditi 2026</h2>



<p>La gestione puntuale delle <strong>scadenze dichiarative</strong> riveste un&#8217;importanza cruciale al fine di evitare sanzioni amministrative e interessi moratori. Per quanto concerne il <strong>Modello 730</strong>, la <strong>dichiarazione precompilata</strong> è resa disponibile dall&#8217;Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile 2026. Il contribuente può accettarla, modificarla o integrarla <strong>entro il 30 settembre 2026</strong>. La presentazione tramite sostituto d&#8217;imposta o CAF deve avvenire entro il 30 settembre 2026, mentre la trasmissione telematica diretta è possibile fino alla medesima data. È opportuno considerare che i termini di versamento delle imposte eventualmente dovute seguono il calendario stabilito dal D.L. 193/2016 e successive modificazioni.</p>



<p>Il <strong>Modello Redditi PF</strong> deve essere presentato telematicamente <strong>entro il 31 ottobre 2026</strong>. I versamenti dell&#8217;IRPEF a saldo per l&#8217;anno d&#8217;imposta 2025 e del primo acconto per il 2026 devono avvenire, in linea generale, entro il 30 giugno 2026 (ovvero entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), mentre il secondo acconto è dovuto entro il 30 novembre 2026. Tali termini possono essere soggetti a proroga per specifiche categorie di contribuenti (es. ISA) mediante appositi provvedimenti ministeriali.</p>



<h2>La Struttura dell&#8217;IRPEF 2026: Aliquote e Scaglioni</h2>



<p>L&#8217;<strong>imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) </strong>è un&#8217;imposta personale, progressiva e generale che colpisce tutti i redditi conseguiti dalle persone fisiche residenti in Italia, nonché i redditi prodotti in Italia dai soggetti non residenti. La riforma fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha ridotto le <strong>aliquote IRPEF</strong> da quattro a tre scaglioni, struttura che si consolida anche per il 2026:</p>



<ul><li>23% per i redditi fino a 28.000 euro;</li><li>35% per i redditi da 28.001 a 50.000 euro;</li><li>43% per i redditi superiori a 50.000 euro.</li></ul>



<p>L&#8217;imposta lorda viene determinata applicando le aliquote progressive ai rispettivi scaglioni del reddito complessivo al netto delle deduzioni ammesse. Dall&#8217;imposta lorda si detraggono poi le detrazioni per tipologie di reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo), le detrazioni per familiari a carico e le detrazioni per oneri (art. 15 TUIR), giungendo così all&#8217;imposta netta effettivamente dovuta.</p>



<h3>Le Deduzioni dal Reddito Complessivo</h3>



<p>Le <strong>deduzioni</strong> riducono il reddito imponibile prima dell&#8217;applicazione delle aliquote. Le principali deduzioni previste per il 2026 comprendono: i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati all&#8217;INPS (integralmente deducibili); i contributi versati ai fondi pensione e alle forme pensionistiche complementari fino al limite di 5.164,57 euro annui; le erogazioni liberali a favore di enti del Terzo Settore; le spese mediche per soggetti portatori di handicap; gli assegni periodici corrisposti all&#8217;ex coniuge (escluse le somme attribuite a titolo di mantenimento dei figli).</p>



<h3>Le Detrazioni dall&#8217;Imposta Lorda</h3>



<p>Le <strong>detrazioni</strong> si sottraggono direttamente dall&#8217;imposta lorda. Quelle di maggiore rilevanza pratica includono: le detrazioni per tipologia reddituale (fino a 1.880 euro per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 15.000 euro); le detrazioni per familiari a carico (figli, coniuge, altri familiari); le detrazioni per oneri al 19% su spese mediche, interessi su mutui prima casa, premi assicurativi vita e infortuni, spese di istruzione, veterinarie, funebri e altre spese previste dall&#8217;art. 15 TUIR. Si segnala che la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto la franchigia di 260 euro sugli oneri detraibili al 19% per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro.</p>



<h2>Regimi Fiscali Speciali</h2>



<h3>Il Regime Forfettario</h3>



<p>Il <strong>regime forfettario</strong>, disciplinato dalla L. n. 190/2014 e successive modificazioni, costituisce il regime naturale per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni che rispettino le condizioni di accesso. Per il 2026, il limite di ricavi o compensi per l&#8217;accesso e la permanenza nel regime rimane fissato a <strong>85.000 euro annui</strong> (come stabilito dalla L. 197/2022). L&#8217;imposta sostitutiva è pari al 15% (5% per i primi cinque anni per le nuove attività, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge) e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente applicando il coefficiente di redditività al volume dei ricavi/compensi, distinto per codice ATECO.</p>



<p>I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA, dall&#8217;obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili, dalla liquidazione periodica IVA e dalla compilazione degli studi di settore/ISA. Tuttavia, sono tenuti alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi e, a partire dal 1° gennaio 2024, anche alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI).</p>



<h3>Il Concordato Preventivo Biennale</h3>



<p>Il <strong>Concordato Preventivo Biennale</strong>, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 nell&#8217;ambito della riforma fiscale, rappresenta una delle novità strutturali più rilevanti del sistema tributario italiano. Tale istituto consente ai contribuenti titolari di reddito d&#8217;impresa o di lavoro autonomo, soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) o in regime forfettario, di <strong>concordare preventivamente</strong> con l&#8217;Agenzia delle Entrate il reddito imponibile per il biennio successivo, sulla base di una proposta formulata dall&#8217;Agenzia stessa.</p>



<p>L&#8217;<strong>adesione</strong> al Concordato Preventivo Biennale consente al contribuente di beneficiare di un regime di sostanziale certezza fiscale per il periodo concordato, con la garanzia che i redditi effettivamente conseguiti, ove superiori a quelli concordati, non saranno assoggettati ad ulteriore tassazione (salvo il superamento delle soglie di fuoriuscita).</p>



<h2>La Tassazione dei Redditi Immobiliari</h2>



<p>I <strong>redditi fondiari</strong>, disciplinati dagli artt. 25-43 del TUIR, comprendono i redditi dominicali e agrari dei terreni e i redditi dei fabbricati. Il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della rendita catastale rivalutata del 5%, aumentata di 1/3 per le unità abitative (ovvero sulla base dei canoni di locazione se superiori). Per gli immobili non locati, il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF; per quelli locati, il proprietario può optare per il regime ordinario IRPEF o, ove consentito, per la cedolare secca.</p>



<h3>La Cedolare Secca</h3>



<p>La <strong>cedolare secca</strong> è un <strong>regime opzionale </strong>di tassazione sostitutiva dell&#8217;IRPEF e delle relative addizionali sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo. Le aliquote applicabili per il 2026 sono: 21% per i contratti ordinari a canone libero e 10% per i contratti a canone concordato nelle aree ad alta tensione abitativa (ai sensi della L. 431/1998). A decorrere dal 2024, la cedolare secca può essere applicata anche alle locazioni brevi (durata non superiore a 30 giorni), con aliquota del 26% per i redditi da seconda locazione in poi (21% per il primo immobile locato).</p>



<h2>Principali Novità Legislative per il 2026</h2>



<p>La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto <strong>numerose modifiche</strong> di rilievo che trovano applicazione nella <strong>dichiarazione dei redditi 2026. </strong>Di seguito si illustrano le innovazioni di maggiore impatto sistematico.</p>



<h3>La Riduzione del Cuneo Fiscale</h3>



<p>La Legge di Bilancio 2025 ha stabilizzato e strutturalmente riformato il meccanismo di <strong>riduzione del cuneo fiscale</strong> per i lavoratori dipendenti, trasformando il precedente esonero contributivo in una combinazione di detrazioni fiscali e bonus retributivi, con effetti sulla determinazione del netto in busta paga e sulla modalità di recepimento del beneficio in dichiarazione. I lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro beneficiano di una somma aggiuntiva esentasse rapportata al reddito, mentre quelli con reddito tra 20.001 e 40.000 euro godono di una detrazione fiscale di importo decrescente.</p>



<h3>Detrazioni per Spese Sostenute dopo il 1° Gennaio 2025</h3>



<p>La L. 207/2024 ha modificato il sistema delle <strong>detrazioni IRPEF</strong> per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, introducendo una progressiva riduzione dell&#8217;ammontare detraibile al crescere del reddito complessivo: per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, le detrazioni diverse da quelle per carichi di famiglia e da quelle per mutui e assicurazioni in essere sono ridotte sulla base di un coefficiente che tiene conto del numero di figli fiscalmente a carico.</p>



<h3>La Revisione delle Addizionali IRPEF</h3>



<p>Le <strong>addizionali regionale e comunale all&#8217;IRPEF</strong>, che si liquidano contestualmente all&#8217;imposta erariale in dichiarazione, hanno subito modifiche in numerosi comuni e regioni a seguito dell&#8217;adeguamento alle nuove aliquote IRPEF. I contribuenti sono tenuti a verificare le aliquote applicate nel proprio comune di residenza al 1° gennaio dell&#8217;anno d&#8217;imposta, disponibili nel database dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>



<h2>Modalità di Presentazione e Adempimenti Correlati</h2>



<p>La dichiarazione dei redditi deve essere presentata esclusivamente in<strong> via telematica</strong>, tramite il servizio &#8220;Dichiarazioni&#8221; disponibile sul portale dell&#8217;Agenzia delle Entrate (accesso con SPID, CIE o CNS), oppure attraverso intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF). La presentazione cartacea è ammessa, in via residuale, soltanto per il Modello 730 attraverso il sostituto d&#8217;imposta o i CAF.</p>



<p>I <strong>versamenti delle imposte liquidate</strong> in dichiarazione sono effettuati mediante <strong>Modello F24,</strong> compilato con i codici tributo specifici per ciascuna imposta e periodo di riferimento. La compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari è consentita nel limite di 2 milioni di euro annui (L. 213/2023). Per i crediti IRPEF di importo superiore a 5.000 euro, è obbligatoria la preventiva trasmissione telematica della dichiarazione e il visto di conformità, ai sensi dell&#8217;art. 1 del D.L. 78/2009.</p>



<h2>Conclusioni</h2>



<p>La <strong>dichiarazione dei redditi</strong> <strong>2026</strong> si inserisce in un contesto normativo in significativa evoluzione, caratterizzato dalla progressiva attuazione della riforma fiscale avviata con la L. 111/2023 e dagli interventi strutturali introdotti dalla Legge di Bilancio 2025. La corretta gestione degli adempimenti dichiarativi richiede una conoscenza aggiornata del quadro normativo, delle scadenze, delle detrazioni e deduzioni disponibili, nonché delle opportunità offerte dai regimi fiscali agevolati.</p>



<p>Per maggiori informazioni o per richiedere una <strong>consulenza personalizzata</strong> del tutto gratuita <a href="https://www.misterfisco.it/contatti/">contatta il team di Mister Fisco</a>.</p>



<p></p>



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		<title>Precompilata 2026: scadenze e calendario della dichiarazione dei redditi</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/irpef/precompilata-2026-scadenze-dichiarazione-redditi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Irpef - Ires]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi 2026]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione precompilata]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Precompilata 2026 è pronta al debutto con un calendario aggiornato, nuove funzionalità e un numero record di dati disponibili per i contribuenti. L’Agenzia delle Entrate introduce infatti importanti cambiamenti sia per il modello 730 precompilato sia per il modello Redditi Persone Fisiche (Pf). Dal 2026 cambiano le date di accesso e invio delle dichiarazioni, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La <strong>Precompilata 2026</strong> è pronta al debutto con un calendario aggiornato, nuove funzionalità e un numero record di dati disponibili per i contribuenti. L’Agenzia delle Entrate introduce infatti importanti cambiamenti sia per il modello <strong>730 precompilato</strong> sia per il modello <strong>Redditi Persone Fisiche (Pf)</strong>.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
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<p>Dal 2026 cambiano le date di accesso e invio delle dichiarazioni, con tempistiche differenti a seconda del modello utilizzato. Una novità che punta a migliorare la gestione delle informazioni fiscali e a rendere più semplice la compilazione online.</p>



<h2>Precompilata 2026: quando sarà disponibile</h2>



<p>A partire dal <strong>30 aprile 2026</strong>, i contribuenti potranno accedere al modello <strong>730 precompilato</strong> direttamente dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.</p>



<p>Dal <strong>14 maggio 2026</strong> sarà invece possibile:</p>



<ul><li>modificare la dichiarazione;</li><li>integrare eventuali dati mancanti;</li><li>inviare il modello online.</li></ul>



<p>La scadenza finale per trasmettere il <strong>730</strong> resta fissata al <strong>30 settembre 2026</strong>.</p>



<p>Per il modello <strong>Redditi Pf precompilato</strong>, invece, il calendario sarà differente:</p>



<ul><li>accesso disponibile dal <strong>20 maggio 2026</strong>;</li><li>invio possibile dal <strong>27 maggio 2026</strong>;</li><li>termine ultimo fissato al <strong>2 novembre 2026</strong>.</li></ul>



<h2>Le principali novità della Precompilata 2026</h2>



<p>La dichiarazione precompilata 2026 introduce diverse innovazioni pensate per semplificare l’esperienza dei contribuenti.</p>



<h3>Più dati disponibili nella dichiarazione</h3>



<p>Quest’anno il Fisco mette a disposizione oltre <strong>1 miliardo e 300 milioni di informazioni fiscali</strong>, trasmesse da:</p>



<ul><li>datori di lavoro;</li><li>farmacie;</li><li>banche;</li><li>assicurazioni;</li><li>studi medici;</li><li>enti previdenziali.</li></ul>



<p>Tra i dati più numerosi figurano:</p>



<ul><li><strong>spese sanitarie</strong> con oltre 1 miliardo di documenti;</li><li>premi assicurativi;</li><li>Certificazioni Uniche;</li><li>bonus asili;</li><li>dati relativi agli impianti fotovoltaici;</li><li>abbonamenti ai trasporti pubblici.</li></ul>



<h2>Modalità semplificata confermata anche nel 2026</h2>



<p>Anche per il 2026 viene confermata la modalità di compilazione semplificata del <strong>730 precompilato</strong>.</p>



<p>Grazie a questa funzione, il contribuente non dovrà più orientarsi tra quadri, codici e righi fiscali, ma potrà utilizzare un’interfaccia intuitiva suddivisa in sezioni chiare come:</p>



<ul><li>casa e immobili;</li><li>famiglia;</li><li>lavoro;</li><li>altri redditi;</li><li>spese sostenute.</li></ul>



<p>Le informazioni potranno essere semplicemente confermate oppure corrette online.</p>



<h2>Persona di fiducia: più poteri nel 2026</h2>



<p>Tra le novità più rilevanti c’è l’ampliamento delle funzioni della <strong>persona di fiducia</strong>.</p>



<p>Dal 2026 il soggetto delegato potrà:</p>



<ul><li>inviare dichiarazioni congiunte;</li><li>gestire autorizzazioni per gli eredi;</li><li>operare online per conto del contribuente.</li></ul>



<p>Per utilizzare questi servizi sarà necessaria una preventiva abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.</p>



<h2>Nuove regole per chi ha redditi oltre 75mila euro</h2>



<p>Importanti aggiornamenti anche per i contribuenti con redditi superiori a <strong>75.000 euro</strong>.</p>



<p>La Precompilata 2026 applicherà automaticamente il nuovo sistema di calcolo delle detrazioni introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, considerando:</p>



<ul><li>reddito complessivo;</li><li>carichi familiari;</li><li>limite massimo delle spese detraibili.</li></ul>



<p>Questo meccanismo recepisce il cosiddetto <strong>riordino delle detrazioni fiscali</strong>.</p>



<h2>Novità per forfettari e partite IVA</h2>



<p>La dichiarazione precompilata si amplia anche per:</p>



<ul><li>contribuenti forfettari;</li><li>soggetti IVA in regime di vantaggio.</li></ul>



<p>Nel quadro RR saranno infatti inseriti automaticamente alcuni dati INPS relativi ai contributi previdenziali di artigiani e commercianti.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/precompilata-2026-dichiarazione-dei-redditi-calendario.jpg"><img loading="lazy" width="1024" height="683" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/precompilata-2026-dichiarazione-dei-redditi-calendario-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-99239880" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/precompilata-2026-dichiarazione-dei-redditi-calendario-1024x683.jpg 1024w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/precompilata-2026-dichiarazione-dei-redditi-calendario-300x200.jpg 300w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/precompilata-2026-dichiarazione-dei-redditi-calendario-768x512.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/precompilata-2026-dichiarazione-dei-redditi-calendario-1200x800.jpg 1200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/precompilata-2026-dichiarazione-dei-redditi-calendario.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<h2>Bonus elettrodomestici e fotovoltaico nella Precompilata</h2>



<p>Tra i nuovi dati presenti nel 2026 troviamo anche:</p>



<h3>Bonus elettrodomestici</h3>



<p>Entrano nella dichiarazione i contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.</p>



<p>Attenzione però: il beneficio <strong>non è cumulabile</strong> con altre agevolazioni fiscali sulla stessa spesa.</p>



<h3>Redditi da fotovoltaico</h3>



<p>Aumentano sensibilmente anche i dati trasmessi dal Gestore dei Servizi Energetici relativi:</p>



<ul><li>alla vendita delle eccedenze energetiche;</li><li>agli impianti fotovoltaici;</li><li>alle nuove formule contrattuali diverse dallo “Scambio sul posto”.</li></ul>



<h2>Come accedere alla Precompilata 2026</h2>



<p>Per consultare la dichiarazione sarà necessario entrare nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite:</p>



<ul><li><strong>SPID</strong>;</li><li><strong>CIE</strong>;</li><li><strong>CNS</strong>.</li></ul>



<p>Sarà inoltre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia:</p>



<ul><li>online;</li><li>tramite PEC;</li><li>presso gli uffici dell’Agenzia.</li></ul>



<h1>Calendario completo Precompilata 2026</h1>



<h2>Scadenze Modello 730</h2>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><th>Data</th><th>Operazione</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>30 aprile 2026</strong></td><td>Accesso e visualizzazione dati</td></tr><tr><td><strong>14 maggio 2026</strong></td><td>Modifica, integrazione e invio</td></tr><tr><td><strong>22 giugno 2026</strong></td><td>Termine annullamento 730 inviato</td></tr><tr><td><strong>30 settembre 2026</strong></td><td>Scadenza finale invio</td></tr></tbody></table></figure>



<h2>Scadenze Modello Redditi Pf</h2>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><th>Data</th><th>Operazione</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>20 maggio 2026</strong></td><td>Accesso e modifica dati</td></tr><tr><td><strong>27 maggio 2026</strong></td><td>Invio dichiarazione</td></tr><tr><td><strong>26 giugno 2026</strong></td><td>Annullamento modello con F24</td></tr><tr><td><strong>15 ottobre 2026</strong></td><td>Annullamento modello senza F24</td></tr><tr><td><strong>2 novembre 2026</strong></td><td>Termine ultimo invio</td></tr></tbody></table></figure>



<h2>Perché cambia il calendario della Precompilata 2026</h2>



<p>La differenziazione delle scadenze nasce dal nuovo termine previsto per l’invio delle <strong>Certificazioni Uniche di lavoro autonomo</strong>, posticipato al <strong>30 aprile</strong> dal decreto correttivo del Dlgs n. 81/2025.</p>



<p>Questo slittamento ha reso necessario rinviare anche la disponibilità del modello <strong>Redditi Pf precompilato</strong>, così da consentire l’inserimento corretto di tutte le informazioni fiscali aggiornate.</p>



<h2>Precompilata 2026: un sistema sempre più digitale</h2>



<p>Negli ultimi anni la dichiarazione precompilata è diventata uno degli strumenti fiscali più utilizzati dagli italiani. Nel 2025 sono stati inviati oltre <strong>5,4 milioni di modelli 730</strong> direttamente dai contribuenti, con una forte crescita della modalità semplificata.</p>



<p>L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è rendere la gestione fiscale sempre più automatizzata, intuitiva e accessibile anche ai cittadini meno esperti.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>IRAP 2026: approvate novità per l’invio dei dati a Regioni e Province autonome</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/irpef/irap-2026-modalita-invio-regioni-province/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Irpef - Ires]]></category>
		<category><![CDATA[Irap]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione telematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99239876</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato le nuove specifiche tecniche IRAP 2026 dedicate alla trasmissione dei dati fiscali verso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il provvedimento definisce le modalità operative per lo scambio delle informazioni contenute nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025, con l’obiettivo di garantire un sistema più efficiente, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’<strong>Agenzia delle Entrate</strong> ha ufficializzato le nuove <strong>specifiche tecniche IRAP 2026</strong> dedicate alla trasmissione dei dati fiscali verso le Regioni e le <strong>Province autonome di Trento e Bolzan</strong>o. Il provvedimento definisce le modalità operative per lo scambio delle informazioni contenute nella <strong>dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025</strong>, con l’obiettivo di garantire un sistema più efficiente, uniforme e sicuro.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Spotify Embed: IRAP 2026: approvate novità per l’invio dei dati a Regioni e Province autonome" style="border-radius: 12px" width="624" height="351" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/3rpMhcLqRRgv2PBgn8kAVI/video?si=vHfLripDSqikeaOJaocjZw&amp;utm_source=oembed"></iframe>
</div></figure>



<h2>Trasmissione dati IRAP 2026: come funziona</h2>



<p>L’invio delle informazioni si effettua direttamente dall’<strong>Agenzia delle Entrate</strong> alla Regione o Provincia autonoma. Territorialmente competente, individuata sulla base del <strong>domicilio fiscale del contribuente soggetto passivo</strong>.</p>



<p>Nel caso in cui il valore della produzione netta è distribuito su più territori, i dati saranno trasmessi a tutte le amministrazioni coinvolte seguendo i criteri di ripartizione previsti dalla normativa vigente.</p>



<p>L’intero processo di comunicazione avviene tramite il sistema <strong>“Siatel v2.0 PuntoFisco”</strong>, infrastruttura digitale utilizzata per il collegamento tra Anagrafe tributaria ed enti locali.</p>



<h2>Specifiche tecniche in formato XML</h2>



<p>Le modalità operative sono contenute nell’<strong>Allegato A</strong> del <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-23-aprile-2026">provvedimento del 23 aprile 2026</a>. Le specifiche tecniche sono sviluppate in formato <strong>XML</strong>, così da definire con precisione:</p>



<ul><li>la struttura dei file trasmessi</li><li>i dati informativi richiesti</li><li>le regole di interazione tra i sistemi informatici</li><li>le modalità di controllo e validazione dei flussi</li></ul>



<p>Questo sistema consente di assicurare <strong>coerenza, completezza e corretta interpretazione dei dati fiscali</strong> inviati alle amministrazioni territoriali.</p>



<h2>Aggiornamenti delle specifiche senza nuovi provvedimenti</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/IRAP-2026-approvate-novita-per-linvio-dei-dati-a-Regioni-e-Province-autonome.jpg"><img loading="lazy" width="572" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/IRAP-2026-approvate-novita-per-linvio-dei-dati-a-Regioni-e-Province-autonome-572x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99239887" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/IRAP-2026-approvate-novita-per-linvio-dei-dati-a-Regioni-e-Province-autonome-572x1024.jpg 572w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/IRAP-2026-approvate-novita-per-linvio-dei-dati-a-Regioni-e-Province-autonome-167x300.jpg 167w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/IRAP-2026-approvate-novita-per-linvio-dei-dati-a-Regioni-e-Province-autonome.jpg 768w" sizes="(max-width: 572px) 100vw, 572px" /></a></figure>



<p>Il documento chiarisce inoltre che eventuali modifiche o aggiornamenti alle specifiche tecniche non richiederanno l’emanazione di un nuovo provvedimento ufficiale.</p>



<p>Le future revisioni saranno pubblicate direttamente nell’area dedicata del sito dell’<strong>Agenzia delle Entrate</strong>, accompagnate da apposite comunicazioni rivolte agli enti interessati e agli operatori del settore. In questo modo sarà garantito un aggiornamento costante delle procedure operative.</p>



<h2>Collegamento con il modello IRAP 2026</h2>



<p>L’approvazione delle specifiche tecniche completa quanto già previsto dal precedente provvedimento del <strong>27 febbraio 2026</strong>, con cui erano stati approvati:</p>



<ul><li>il modello dichiarativo <strong>IRAP 2026</strong></li><li>le istruzioni operative</li><li>le regole generali di compilazione e trasmissione</li></ul>



<p>Già in quella fase era stato stabilito che le specifiche per l’invio dei dati alle Regioni e alle Province autonome sarebbero state definite successivamente con un apposito atto dell’Agenzia delle Entrate.</p>



<p>Con il nuovo provvedimento viene quindi completato il quadro normativo e operativo della dichiarazione IRAP 2026.</p>



<h2>Invio mensile dei dati alle amministrazioni territoriali</h2>



<p>Dal punto di vista operativo, la trasmissione dei dati alle Regioni e alle Province autonome avverrà con <strong>cadenza mensile</strong>.</p>



<p>L’invio partirà dal <strong>trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione IRAP</strong>. Questa tempistica consentirà agli enti territoriali di ricevere rapidamente le informazioni necessarie per:</p>



<ul><li>attività di controllo fiscale</li><li>gestione del tributo</li><li>programmazione amministrativa</li><li>monitoraggio delle entrate regionali</li></ul>



<p>La nuova organizzazione del flusso informativo punta quindi a migliorare l’efficienza nella gestione dell’<strong>Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)</strong> e a rafforzare il coordinamento tra amministrazione finanziaria ed enti locali.</p>
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		<item>
		<title>Riscossione: nuovi report mensili per gli enti creditori dal 2026</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/report-mensili-enti-creditori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[riscossione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 2026 cambia il sistema di comunicazione tra Agenzia delle entrate-Riscossione ed enti creditori. Con il decreto ministeriale del 29 aprile 2026, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze introduce nuove regole operative previste dalla riforma della riscossione contenuta nel decreto legislativo n. 110/2024. L’obiettivo del provvedimento è quello [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dal 2026 cambia il sistema di comunicazione tra <strong>Agenzia delle entrate-Riscossione</strong> ed enti creditori. Con il <a href="https://www.finanze.gov.it/it/archivi/notizie/dettaglio-notizie/Decreto-29-aprile-2026-del-Ministero-dellEconomia-e-delle-Finanze/">decreto ministeriale del 29 aprile 2026</a>, in attesa di pubblicazione in <strong>Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze </strong>introduce nuove regole operative previste dalla riforma della riscossione contenuta nel <strong>decreto legislativo n. 110/2024.</strong></p>



<p>L’obiettivo del provvedimento è<strong> quello di garantire maggiore trasparenza</strong>, controllo e aggiornamento costante sulle attività di recupero dei crediti affidati all’Agente della riscossione.</p>



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<h2>Nuovi report mensili per gli enti creditori</h2>



<p>La novità principale riguarda l’obbligo, per l’<strong>Agenzia delle entrate-Riscossione</strong>, di trasmettere ogni mese agli enti creditori un report telematico dettagliato contenente:</p>



<ul><li><strong>le procedure di riscossione attive;</strong></li><li><strong>le attività svolte nel mese precedente;</strong></li><li><strong>le somme effettivamente riscosse;</strong></li><li><strong>lo stato aggiornato dei carichi affidati.</strong></li></ul>



<p>Secondo quanto stabilito dal decreto, l’invio dovrà avvenire <strong>entro la fine di ogni mese</strong> attraverso canali telematici dedicati. Tutte le specifiche tecniche saranno indicate nell’allegato operativo al provvedimento ministeriale.</p>



<h2>Focus sui carichi esclusi dal discarico automatico</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Riscossione-nuovi-report-mensili-per-gli-enti-creditori-dal-2026.jpg"><img loading="lazy" width="724" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Riscossione-nuovi-report-mensili-per-gli-enti-creditori-dal-2026-724x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99239885" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Riscossione-nuovi-report-mensili-per-gli-enti-creditori-dal-2026-724x1024.jpg 724w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Riscossione-nuovi-report-mensili-per-gli-enti-creditori-dal-2026-212x300.jpg 212w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Riscossione-nuovi-report-mensili-per-gli-enti-creditori-dal-2026-768x1087.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Riscossione-nuovi-report-mensili-per-gli-enti-creditori-dal-2026.jpg 826w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></a></figure>



<p>Particolare rilievo viene attribuito alle quote affidate dal <strong>1° gennaio 2025</strong> che non potranno beneficiare, almeno inizialmente, del meccanismo di discarico automatico.</p>



<p>Tra queste rientrano:</p>



<ul><li>posizioni soggette a sospensione;</li><li><strong>debiti inseriti in piani di rateazione;</strong></li><li><strong>carichi interessati da definizioni agevolate;</strong></li><li>procedure di recupero coattivo;</li><li>situazioni coinvolte in procedure concorsuali;</li><li>accordi disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.</li></ul>



<p>Il decreto specifica inoltre che dovranno essere monitorate separatamente anche le quote la cui riscossione sia rimasta sospesa per almeno <strong>18 mesi nel quinquennio successivo all’affidamento</strong>.</p>



<h2>Maggiore trasparenza nei flussi informativi</h2>



<p>Un altro aspetto centrale della riforma riguarda la gestione tecnica dei dati. I tracciati informatici dei flussi saranno pubblicati nell’area <strong>“Servizi agli Enti”</strong> del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.</p>



<p>Entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale del decreto, l’Agenzia dovrà inoltre mettere a disposizione:</p>



<ul><li>i criteri di compilazione dei campi;</li><li>le modalità di controllo dei dati;</li><li>i controlli di congruità;</li><li>l’elenco dei codici errore.</li></ul>



<p>Questa documentazione tecnica potrà essere aggiornata nel tempo in base alle esigenze operative, ma ogni modifica dovrà essere comunicata tempestivamente agli enti interessati.</p>



<h2>Report mensili per gli enti creditori: quando</h2>



<p>Il decreto prevede una fase transitoria prima dell’avvio definitivo del nuovo sistema informativo.</p>



<p>Le nuove modalità di trasmissione dei dati diventeranno operative dal <strong>primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale</strong>.</p>



<p>Fino a quel momento continueranno ad applicarsi le regole previste dal decreto del <strong>22 ottobre 1999</strong>, normativa che per oltre vent’anni ha disciplinato i rapporti informativi tra riscossione ed enti creditori.</p>



<h2>Obiettivi della riforma della riscossione</h2>



<p>La riforma punta a creare un sistema più efficiente e trasparente nella gestione dei crediti pubblici, consentendo agli enti creditori di avere un quadro aggiornato e costante sull’andamento delle attività di recupero.</p>



<p>L’introduzione dei report mensili rappresenta quindi un passaggio strategico per migliorare:</p>



<ul><li>il monitoraggio delle entrate;</li><li>la tracciabilità delle procedure;</li><li>il coordinamento tra enti e Agenzia della riscossione;</li><li>l’efficacia delle attività di recupero crediti.</li></ul>
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		<title>Conversione in legge del Decreto PNRR: tutte le novità fiscali 2026</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/decreto-pnrr-in-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Decreto PNRR 2026 è stato ufficialmente convertito in legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2026 (Legge n. 50/2026). Il provvedimento introduce una serie di misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un focus particolare sulla semplificazione fiscale, la riduzione degli oneri amministrativi e il rafforzamento [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
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<p>Il <strong>Decreto PNRR 2026</strong> è stato ufficialmente convertito in legge con la pubblicazione in <strong>Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2026</strong> (Legge n. 50/2026). Il provvedimento introduce una serie di <strong>misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</strong>, con un focus particolare sulla <strong>semplificazione fiscale</strong>, la riduzione degli oneri amministrativi e il rafforzamento dei controlli.</p>



<p>Di seguito trovi una versione rielaborata, più fluida e completa, delle principali novità in materia tributaria.</p>



<h2>Semplificazione fiscale: stop alla conservazione delle ricevute POS</h2>



<p>Una delle innovazioni più rilevanti riguarda la <strong>gestione documentale dei pagamenti elettronici</strong>.</p>



<p>Con le nuove disposizioni, viene eliminato l’obbligo di conservare per <strong>10 anni le ricevute cartacee dei POS</strong>, spesso considerate un adempimento inutile e oneroso.</p>



<h3>Cosa cambia in concreto</h3>



<ul><li>Non sarà più necessario archiviare le ricevute POS cartacee</li><li>La prova del pagamento potrà basarsi su:<ul><li><strong>estratti conto bancari</strong></li><li>comunicazioni degli intermediari finanziari</li><li>documentazione digitale ufficiale</li></ul></li></ul>



<p>Questi documenti, purché completi e conservati correttamente, sostituiscono a tutti gli effetti le ricevute tradizionali.</p>



<h3>Perché è importante</h3>



<p>Questa misura si inserisce in un processo più ampio di:</p>



<ul><li><strong>digitalizzazione fiscale</strong></li><li>riduzione della burocrazia</li><li>semplificazione per imprese e professionisti</li></ul>



<p>In pratica, si riconosce che le ricevute POS non sono essenziali né per la contabilità né per il bilancio.</p>



<h2>Fatturazione IVA: nuove regole per i raggruppamenti di imprese (RTI)</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/decreto-pnrr-diventato-legge.png"><img loading="lazy" width="1024" height="537" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/decreto-pnrr-diventato-legge-1024x537.png" alt="" class="wp-image-99239849" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/decreto-pnrr-diventato-legge-1024x537.png 1024w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/decreto-pnrr-diventato-legge-300x157.png 300w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/decreto-pnrr-diventato-legge-768x403.png 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/decreto-pnrr-diventato-legge.png 1141w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p>Un’altra novità significativa riguarda la <strong>fatturazione IVA</strong>, in particolare per i <strong>raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)</strong>.</p>



<h3>Introduzione della fattura differita estesa</h3>



<p>La normativa amplia i casi in cui è possibile emettere una <strong>fattura differita</strong>, ovvero entro il <strong>15 del mese successivo</strong>.</p>



<p>Oltre ai casi già previsti, ora è consentito anche:</p>



<ul><li>emettere <strong>un’unica fattura cumulativa</strong></li><li>per operazioni effettuate da più imprese in RTI</li><li>tramite la <strong>mandataria</strong>, che agisce per conto delle altre</li></ul>



<h3>Vantaggi operativi</h3>



<ul><li><strong>semplificazione amministrativa</strong></li><li>riduzione del numero di documenti fiscali</li><li>gestione unitaria delle operazioni</li></ul>



<p>Questo intervento è particolarmente utile per aziende che collaborano su <strong>appalti o progetti complessi</strong>, dove prima ogni impresa doveva gestire autonomamente la fatturazione.</p>



<h2>Incentivi alle start-up: detrazione del 65% con regole più flessibili</h2>



<p>Il decreto introduce anche un regime agevolato per gli investimenti in <strong>start-up innovative</strong>, con modifiche temporanee alle procedure.</p>



<h3>Novità principali</h3>



<p>Per gli investimenti effettuati tra <strong>1° gennaio e 30 giugno 2025</strong>:</p>



<ul><li>la domanda per ottenere la <strong>detrazione del 65%</strong> può essere presentata <strong>dopo l’investimento</strong></li><li>scadenza fissata al <strong>31 maggio 2026</strong></li></ul>



<h3>Cambiamento chiave</h3>



<p>A differenza del regime ordinario:</p>



<ul><li>non serve più indicare un investimento “previsto”</li><li>si dichiara direttamente l’<strong>importo già investito</strong></li></ul>



<h3>Controlli e limiti</h3>



<ul><li>verifica del rispetto del regime <strong>de minimis</strong></li><li>controllo affidato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy</li><li>comunicazione degli esiti all’Agenzia delle Entrate</li></ul>



<p>Se i limiti vengono superati, <strong>l’agevolazione viene negata</strong>.</p>



<h2>Contrasto all’evasione: più poteri alle Regioni</h2>



<p>Il provvedimento rafforza il sistema di <strong>lotta all’evasione fiscale a livello territoriale</strong>.</p>



<h3>Introduzione di un fondo regionale dedicato</h3>



<p>Regioni e Province autonome potranno istituire un fondo per:</p>



<ul><li>potenziare le strutture tributarie</li><li>migliorare i controlli fiscali</li><li>aumentare il recupero dell’evasione</li></ul>



<h3>Come viene finanziato</h3>



<p>Il fondo sarà alimentato da:</p>



<ul><li>fino all’<strong>1% delle somme recuperate dall’evasione fiscale regionale</strong></li></ul>



<h3>Utilizzo delle risorse</h3>



<p>I fondi serviranno per:</p>



<ul><li><strong>tecnologie e sistemi informatici</strong></li><li>sviluppo delle banche dati</li><li>formazione del personale (soprattutto digitale)</li></ul>



<p>L’obiettivo è chiaro: <strong>maggiore efficienza e integrazione tra amministrazioni</strong>.</p>



<h2>Giustizia tributaria: nuove regole e organizzazione</h2>



<p>Il decreto interviene anche sulla <strong>giustizia tributaria</strong>, proseguendo il percorso di riforma già avviato negli ultimi anni.</p>



<h3>Principali aggiornamenti</h3>



<ul><li>confermata la struttura delle <strong>corti di giustizia tributaria</strong></li><li>nuove regole per:<ul><li>nomina dei presidenti</li><li>reclutamento dei magistrati</li><li>svolgimento dei concorsi (anche digitali)</li></ul></li></ul>



<h3>Aumento del limite per il giudice monocratico</h3>



<p>Una modifica rilevante riguarda il valore delle controversie:</p>



<ul><li>passa da <strong>5.000 a 10.000 euro</strong></li></ul>



<p>Questo significa:</p>



<ul><li>procedimenti più rapidi per le cause minori</li><li>maggiore efficienza del sistema giudiziario tributario</li></ul>



<h2>Meno burocrazia e più efficienza</h2>



<p>La conversione in legge del Decreto PNRR segna un passo importante verso:</p>



<ul><li><strong>semplificazione fiscale concreta</strong></li><li>digitalizzazione dei processi</li><li>miglior coordinamento tra enti</li></ul>



<p>Le misure introdotte puntano a rendere il sistema più <strong>snello, moderno e orientato alle esigenze di imprese e contribuenti</strong>, senza rinunciare al rafforzamento dei controlli.</p>



<p>Se vuoi, posso sintetizzarti queste novità in una checklist operativa per aziende o professionisti.</p>
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		<item>
		<title>CU 2026: estesa la possibilità di richiesta dati</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/irpef/cu-2026-estesa-la-possibilita-di-richiesta-dati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Irpef - Ires]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione unica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 20 aprile 2026 introduce una novità concreta per professionisti e contribuenti: l’Agenzia delle Entrate ha esteso anche alle Certificazioni Uniche 2026 (anno d’imposta 2025) la possibilità di richiesta e acquisizione dei dati in modalità massiva. Si tratta di un’evoluzione operativa già testata nel 2025 che ora diventa ancora più centrale nella gestione fiscale digitale. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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</div></figure>



<p>Il <strong>20 aprile 2026</strong> introduce una novità concreta per professionisti e contribuenti: l’Agenzia delle Entrate ha esteso anche alle <strong>Certificazioni Uniche 2026 (anno d’imposta 2025)</strong> la possibilità di richiesta e acquisizione dei dati in modalità <strong>massiva</strong>.</p>



<p>Si tratta di un’<strong>evoluzione operativa già testata nel 2025</strong> che ora diventa ancora più centrale nella gestione fiscale digitale.</p>



<h2>Una novità che punta alla semplificazione</h2>



<p>Con il nuovo provvedimento firmato dal direttore Vincenzo Carbone, viene confermata e ampliata la fase sperimentale introdotta lo scorso anno.</p>



<p>In pratica:</p>



<ul><li>la procedura già utilizzata per le <strong>CU 2025</strong> viene estesa alle <strong>CU 2026</strong></li><li>gli intermediari possono lavorare con strumenti già rodati</li><li>si riducono tempi e complessità nella gestione dei dati fiscali</li></ul>



<p>Un passaggio che va chiaramente nella direzione della <strong>semplificazione amministrativa</strong>.</p>



<h2>Chi può accedere alle Certificazioni Uniche 2026</h2>



<p>La possibilità di richiedere le CU riguarda tutti gli intermediari abilitati, tra cui:</p>



<ul><li><strong>CAF</strong></li><li>commercialisti e consulenti fiscali</li><li>soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni</li></ul>



<p> L’elemento chiave resta sempre lo stesso: l’intermediario deve essere <strong>delegato dal contribuente</strong> alla consultazione del cassetto fiscale.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/CU2026-richiesta-massiva-per-intermediari.jpg"><img loading="lazy" width="728" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/CU2026-richiesta-massiva-per-intermediari-728x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99239844" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/CU2026-richiesta-massiva-per-intermediari-728x1024.jpg 728w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/CU2026-richiesta-massiva-per-intermediari-213x300.jpg 213w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/CU2026-richiesta-massiva-per-intermediari-768x1080.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/CU2026-richiesta-massiva-per-intermediari.jpg 1024w" sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" /></a></figure>



<h2>Richiesta massiva: come funziona</h2>



<p>Il vero punto di forza della misura è la gestione <strong>automatizzata e cumulativa</strong> delle richieste.</p>



<p>In concreto, gli intermediari possono:</p>



<ul><li>inviare richieste per più contribuenti contemporaneamente</li><li>acquisire rapidamente grandi volumi di dati</li><li>ottimizzare il flusso di lavoro, soprattutto nei periodi di dichiarazioni</li></ul>



<p>Le modalità tecniche sono definite negli allegati del provvedimento, ma il vantaggio pratico è evidente: <strong>meno operazioni manuali, più efficienza</strong>.</p>



<h2>Quando sarà possibile richiedere le CU 2026</h2>



<p>La data ufficiale di avvio non è ancora operativa: sarà comunicata tramite un avviso sul sito dell’Agenzia delle Entrate.</p>



<p>Conviene quindi monitorare gli aggiornamenti per non perdere l’apertura del servizio.</p>



<h2>Le regole restano (quasi) le stesse</h2>



<p>Dal punto di vista normativo, non ci sono stravolgimenti. Restano valide le disposizioni già introdotte con il Decreto Legislativo n. 1/2024, che mirano a:</p>



<ul><li>migliorare la qualità delle informazioni fiscali</li><li>facilitare l’accesso ai dati</li><li>rendere più fluido il rapporto tra contribuente e intermediario</li></ul>



<h2>Attenzione alle deleghe: requisito fondamentale</h2>



<p>Un aspetto da non sottovalutare: prima di fornire i dati, l’Agenzia verifica sempre che la <strong>delega sia attiva</strong>.</p>



<p>Senza autorizzazione:</p>



<ul><li>nessuna CU può essere richiesta</li><li>nessun dato può essere trasmesso</li></ul>



<p>È quindi essenziale che gli intermediari controllino per tempo la validità delle deleghe.</p>



<h2>Il contribuente resta sempre informato</h2>



<p>Dal lato del contribuente, il sistema garantisce piena trasparenza.</p>



<p>È possibile infatti:</p>



<ul><li>accedere al proprio <strong>cassetto fiscale</strong></li><li>verificare chi ha richiesto i dati</li><li>ricevere notifiche tramite l’app IO ogni volta che un intermediario accede alle informazioni</li></ul>



<p>Questo approccio rafforza la <strong>sicurezza e il controllo sui dati personali</strong>.</p>



<h2>Estensione richiesta massiva alle CU2026</h2>



<p>L’<strong>estensione della richiesta massiva alle CU 2026</strong> non è solo un aggiornamento tecnico, ma un passo avanti nella modernizzazione del sistema fiscale italiano.</p>



<p>I benefici principali:</p>



<ul><li><strong>maggiore velocità operativa per gli intermediari</strong></li><li><strong>meno errori nella gestione dei dati</strong></li><li><strong>più trasparenza per i contribuenti</strong></li></ul>



<p>In sintesi, una misura che migliora l’efficienza senza sacrificare il controllo.</p>
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