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		<title>Si può ancora fruire del Bonus verde per giardini e terrazze nel modello 730/2026?</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/si-puo-ancora-fruire-del-bonus-verde-per-giardini-e-terrazze-nel-modello-730-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Jacqueline Facconti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[bonus ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[bonus verde]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ecobonus]]></category>
		<category><![CDATA[modello 730 2026]]></category>
		<category><![CDATA[saggi fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Rispondiamo in questa guida fiscale ad un quesito pervenuto alla Redazione da parte di un contribuente: “Si può ancora fruire del Bonus verde per giardini e terrazze nel modello 730/2026?”. Vediamo cosa risponde la normativa vigente. </p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Rispondiamo in questa guida fiscale ad un quesito pervenuto alla Redazione da parte di un contribuente: “Si può ancora fruire del Bonus verde per giardini e terrazze nel modello 730/2026?”. Vediamo cosa risponde la normativa vigente.</em></p>



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<h2>Cos’è il Bonus verde per giardini e terrazze?</h2>



<p>Il Bonus Verde era un&#8217;agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 12-15) e prorogata di anno in anno <strong>fino al 31 dicembre 2024</strong>. Consisteva in una detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di giardini e aree esterne private, da suddividere in dieci quote annuali di pari importo.</p>



<p>La Legge di Bilancio 2022 è stata l&#8217;ultimo provvedimento a prorogare esplicitamente l&#8217;agevolazione, fissando la scadenza al 2024. La successiva Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) non ha inserito alcuna proroga, decretando di fatto la <strong>fine del bonus</strong>.</p>



<h3>Interventi ammessi (fino al 31/12/2024)</h3>



<p>Erano <strong>agevolabili </strong>le seguenti tipologie di lavori, a condizione che fossero di natura innovativa o modificativa rispetto allo stato preesistente:</p>



<ul><li>Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze e recinzioni</li><li>Riqualificazione di tappeti erbosi (esclusi quelli per uso sportivo a fini di lucro)</li><li>Miglioramento o realizzazione ex novo di impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi</li><li>Realizzazione di coperture a verde e giardini pensili</li><li>Interventi di recupero di giardini di interesse storico e artistico vincolati</li><li>Spese di progettazione e manutenzione connesse all&#8217;esecuzione degli interventi ammissibili</li><li>Allestimento a verde di balconi e terrazzi, se permanente e riferito a un intervento innovativo sull&#8217;intera sistemazione</li></ul>



<p><strong>Nessuna detrazione </strong>era prevista per:</p>



<ul><li>La manutenzione ordinaria periodica di giardini già esistenti, se non connessa a un intervento innovativo</li><li>I lavori eseguiti in proprio (c.d. lavori in economia), come la sistemazione autonoma di piante in vasi</li><li>L&#8217;acquisto di semplici vasi, fioriere mobili e arredi da giardino non permanenti</li></ul>



<p>La detrazione massima prevista era pari a <strong>1.800 euro per unità immobiliare</strong> (36% calcolato su un tetto di spesa di 5.000 euro). Per le parti comuni condominiali l&#8217;aliquota saliva al 50%. Il pagamento doveva obbligatoriamente avvenire tramite <strong>bonifico parlante</strong> recante i seguenti dati: causale con riferimento normativo (art. 16-bis DPR 917/86), codice fiscale del beneficiario e codice fiscale o P.IVA del fornitore.</p>



<h2>Modello 730/2026: le regole operative</h2>



<p>Il <strong><a href="https://www.misterfisco.it/saggi/guida-pratica-alla-dichiarazione-dei-redditi-2026-tutto-quello-che-devi-sapere/">Modello 730/2026</a></strong>, relativo ai redditi percepiti nel 2025, deve essere presentato entro il <strong>30 settembre 2026</strong> direttamente all&#8217;Agenzia delle Entrate o a un professionista abilitato. La scadenza vale sia per il 730 precompilato sia per quello ordinario.</p>



<h3>Nuove spese sostenute nel 2025: nessuna detrazione</h3>



<p>Chi ha effettuato <strong>interventi di sistemazione del verde</strong> nel corso del 2025 non può portare in detrazione tali spese nel 730/2026. Il Bonus Verde risulta non prorogato per l&#8217;anno d&#8217;imposta 2025, come confermato dalle istruzioni ufficiali del modello pubblicate dall&#8217;Agenzia delle Entrate e dagli studi commerciali.</p>



<h3>Rate residue 2021–2024: si continua a detrarre</h3>



<p>Per chi ha sostenuto spese ammissibili negli anni compresi tra il 2021 e il 2024, le quote annuali non ancora fruite vanno regolarmente indicate nel modello dichiarativo. Le rate residue si inseriscono nel <strong>Quadro E</strong>, alla sezione relativa agli interventi di recupero edilizio e bonus verde (rigo E41, con codice 12), indicando l&#8217;anno di sostenimento della spesa e l&#8217;importo delle spese detraibili originariamente sostenute. La detrazione si recupera in dieci anni: chi ha speso nel 2021 porta in detrazione nel 730/2026 la quinta rata; chi ha speso nel 2024 porta la seconda.</p>



<p>In sintesi:</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td><strong>SITUAZIONE</strong></td><td><strong>COSA FARE NEL 730/2026</strong></td></tr><tr><td>Spese sostenute nel 2025 per il verde</td><td><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/72x72/274c.png" alt="❌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Nessuna detrazione possibile</td></tr><tr><td>Spese 2021–2024 con rate ancora in corso</td><td><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Indicare la rata annuale nel Quadro E</td></tr><tr><td>Nuovi lavori straordinari sul giardino nel 2026</td><td><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/72x72/26a0.png" alt="⚠" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Valutare il Bonus Ristrutturazione con un <a href="https://www.misterfisco.it/contatti/">Commercialista</a>!</td></tr></tbody></table></figure>



<h2>Quali sono le alternative possibili nel 2026?</h2>



<p>Con la scadenza del Bonus Verde, alcuni interventi sugli spazi esterni possono comunque rientrare in altre agevolazioni vigenti. È fondamentale però non commettere errori di inquadramento fiscale, che possono esporre il contribuente a contestazioni da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>



<h3>Bonus Ristrutturazione</h3>



<p>Il <strong>Bonus Ristrutturazione</strong> resta attivo nel 2026 con aliquote diverse in base alla tipologia di immobile: <strong>50% per l&#8217;abitazione principale (prima casa)</strong> e <strong>36% per le altre abitazioni</strong>, su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.</p>



<p>Può coprire lavori in giardino o su aree esterne solo se questi rientrano in una manutenzione straordinaria vera e propria. Sono esempi di interventi potenzialmente ammissibili:</p>



<ul><li>Radicale trasformazione dell&#8217;area verde con modifiche strutturali ai percorsi o ai confini del lotto</li><li>Realizzazione di un pozzo artesiano o di una cisterna per il recupero delle acque piovane</li><li>Rifacimento completo dell&#8217;impianto idrico esterno con scavi e posa di nuove condutture</li><li>Costruzione o sostituzione di recinzioni fisse con opere murarie</li><li>Installazione ex novo di impianto di illuminazione esterna per sicurezza o risparmio energetico</li></ul>



<p>Non è invece ammissibile detrarre la semplice piantumazione di alberi, la posa di prato ornamentale o l&#8217;installazione di un impianto di irrigazione ordinario, se considerati come interventi autonomi privi di valenza edilizia.</p>



<h2>Ecobonus</h2>



<p>L&#8217;<strong>Ecobonus 2026 </strong>riguarda esclusivamente il miglioramento dell&#8217;efficienza energetica dell&#8217;edificio: non copre interventi ornamentali o paesaggistici, e può avere rilevanza in ambito esterno solo se l&#8217;opera incide concretamente sulle prestazioni energetiche (ad esempio, schermature solari su strutture che migliorano l&#8217;isolamento termico dell&#8217;immobile).</p>



<h2>Documentazione da conservare</h2>



<p>Per le rate residue del Bonus Verde (spese 2021–2024), è necessario conservare e poter esibire la <strong>seguente documentazione</strong> in caso di controllo:</p>



<ul><li>Le fatture o ricevute fiscali emesse dalla ditta esecutrice dei lavori</li><li>Le ricevute dei bonifici parlanti con cui è stato effettuato il pagamento</li><li>L&#8217;autocertificazione delle spese totali portate in detrazione</li><li>Eventuale documentazione fotografica attestante la natura innovativa dell&#8217;intervento</li><li>Il quadro E delle dichiarazioni degli anni precedenti, per verificare la progressione delle rate</li></ul>



<h2>Considerazioni conclusive</h2>



<p>Il Bonus Verde ha concluso il suo percorso il 31 dicembre 2024 senza essere prorogato: nel <strong>730/2026</strong> non è possibile detrarre spese sostenute nel 2025 per giardini e terrazze. Tuttavia, chi ha ancora rate annuali aperte per lavori effettuati tra il 2021 e il 2024 deve continuare a indicarle regolarmente nella dichiarazione dei redditi.</p>



<p>Per chi intende eseguire lavori negli spazi esterni nel 2026, l&#8217;unica via percorribile per ottenere un beneficio fiscale è verificare se l&#8217;intervento possieda i requisiti strutturali per rientrare nel <strong>Bonus Ristrutturazione</strong>.</p>



<p>In questo caso è fortemente consigliato confrontarsi preventivamente con un <a href="https://www.misterfisco.it/contatti/">Commercialista</a>, per evitare di applicare agevolazioni non spettanti e incorrere in sanzioni.</p>



<p></p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Si-puo-ancora-fruire-del-Bonus-verde-per-giardini-e-terrazze-nel-modello-730-2026-infografica.png"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Si-puo-ancora-fruire-del-Bonus-verde-per-giardini-e-terrazze-nel-modello-730-2026-infografica-683x1024.png" alt="Si può ancora fruire del Bonus verde per giardini e terrazze nel modello 730 2026 - infografica" class="wp-image-99240225" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Si-puo-ancora-fruire-del-Bonus-verde-per-giardini-e-terrazze-nel-modello-730-2026-infografica-683x1024.png 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Si-puo-ancora-fruire-del-Bonus-verde-per-giardini-e-terrazze-nel-modello-730-2026-infografica-200x300.png 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Si-puo-ancora-fruire-del-Bonus-verde-per-giardini-e-terrazze-nel-modello-730-2026-infografica-768x1152.png 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Si-puo-ancora-fruire-del-Bonus-verde-per-giardini-e-terrazze-nel-modello-730-2026-infografica.png 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>
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			</item>
		<item>
		<title>Global Minimum Tax</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/global-minimum-tax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Rosa Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[Global Minimum Tax]]></category>
		<category><![CDATA[imposta minima globale]]></category>
		<category><![CDATA[redditi d'impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99240186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cos'è la Global Minimum Tax </p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Global Minimum Tax: cos’è.</strong></p>



<p>La Global Minimum Tax è un’imposta del 15% globale per 130 Paesi del Mondo nata da un accordo nel 2021, tra cui ha aderito anche l’Italia, applicabile sui redditi delle multinazionali con un fatturato superiore a 750 milioni di dollari, che ha come obiettivo il far pagare una minima tassa alle multinazionali in modo da contrastare la concorrenza fiscale (dumping fiscale), ovvero avere sede nei paradisi fiscali per pagare meno tasse se non nessuna. Il reddito di riferimento è quello rilevato nel bilancio consolidato dell’intero gruppo, che deve essere superiore a 750 milioni di dollari per almeno due sugli ultimi quattro esercizi.</p>



<p>La Global Minimum Tax può essere applicata attraverso tre sistemi impositivi diversi tra i quali scegliere, quali:</p>



<ul><li>Qdmtt (Qualified Domestic Minimum TOP-UP Tax), Imposta Minima Nazionale. E’ rivolata alle società che fanno parte di un gruppo nazionale o internazionale su cui grava una scarsa tassazione e per cui non si applicano gli altri due sistemi impositivi (Imposta Minima Integrativa e Imposta Minima Supplettiva). Si applica quando nel gruppo fanno parte società che hanno un basso impatto fiscale in altre località, quindi se una società paga in uno Stato diverso dall’Italia ma che aderisce al Global Minimum Tax, per esempio solo 4% di tasse, per poter far si che la multinazionale arrivi a pagare la minima tassazione del 15%, lo Stato dove già si applica la tassazione alzerà la percentuale da tassare di 11 punti percentuali fino ad arrivare al 15%.</li><li>Lir (Incoming Inclusione Rule), Imposta Minima Integrativa. In questo caso l’imposta ricade sulle imprese controllanti facenti parte dei gruppi nazionali e internazionali. Si basa sul concetto c.d. top-down (dall’alto vero il basso), ovvero l’imposta ricade sulla capogruppo e poi scende verso il basso. In questo caso, le controllanti hanno sede in Italia e se negli altri Stati non è stato adottato nessuno strumento per arrivare al 15% di tassazione, in Italia si pagherà la restante percentuale per arrivare al 15% dell’imposta minima.</li><li>Utpr (Undertaxed Profit Rule), Imposta Minima Supplettiva. Si basa sul concetto c.d. backstop (salvaguardia del sistema), ovvero è rivolta a tutte le società con una bassa o un’esistente tassazione che fanno parte di gruppo internazionale, il suo obiettivo è quello di compensare la mancata o lieve tassazione che le società facenti parte del gruppo beneficiano negli altri Paesi quando non è stata applicata l’Imposta Minima Integrativa o Nazionale, in questo caso, se le società della multinazionale hanno sede in Italia e non sono stati applicati gli altri due sistemi impositivi, il 15% della tassazione sarà pagato interamente in Italia.</li></ul>



<p><strong>Global Minimum Tax: come si calcola.</strong></p>



<p>L’aliquota del 15% si applica sull’utile netto.</p>



<p><strong>Global Minimum Tax: la dichiarazione.</strong></p>



<p>Il pagamento della Global Minimu Tax va fatto dietro invio di un modello dichiarativo (Modello GloBe). Questa modello è composto due parti:</p>



<ul><li>Il frontespizio contenente:<ul><li>l’anno e il tipo di dichiarazione;</li><li>i dati del dichiarante;</li><li>l’esercizio di riferimento;</li><li>il rappresentante firmatario;</li><li>i recapiti;</li><li>la sottoscrizione della dichiarazione;</li><li>la ricezione dell’avviso telematico;</li><li>l’impegno alla presentazione telematica.</li></ul></li><li>La seconda parte è composta dai quadri:<ul><li>il quadro A ove ci sono i dati di tutte le imprese o soggetti coobbligati con gli eventuali regimi di cui si beneficia;</li><li>il quadro B ove vi sono tutti i dati che attestano la fruizione dell’imposizione integrativa;</li><li>il quadro C dove ci sono tutti i dati e le informazioni per l’attuazione dell’imposta minima integrativa, quadro che va compilato anche se non si attua questo tipo di imposta, quindi ci sono valori pari a zero;</li><li>il quadro D dove ci sono tutti i dati e le informazioni per l’attuazione dell’imposta minima supplettivo, quadro che va compilato anche se non si attua questa imposta e ha valori pari a zero;</li><li>il quadro E dove ci sono tutti i dati e le informazioni per l’attuazione dell’imposta minima nazionale, quadro che va compilato anche se non si attua questa imposta e con valori pari a zero;</li><li>il quadro F in cui è indicata l’imposta a debito o a credito. L’eventuale credito scaturito dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione verticale (non può essere utilizzato per compensazione orizzontale) o si può fare richiesta di rimborso.</li></ul></li></ul>



<p><strong>Global Minimum Tax: soggetti tenuti a presentare il modello dichiarativo.</strong></p>



<p>Sono tenuti a presentare il Modello GloBe:</p>



<ul><li>la controllante capogruppo, la partecipante intermedia, e la partecipante parzialmente posseduta localizzate nel territorio dello Stato Italiano, soggette all’imposta minima integrativa;</li><li>l’impresa presente sul territorio italiano individuata come soggetto dell’imposta minima supplettiva;</li><li>l’impresa, l’entità a controllo congiunto o l’entità sussidiaria a controllo congiunto localizzata sul territorio dello Stato Italiano, individuate come soggetti dell’imposta minima nazionale.</li></ul>



<p><strong>Global Minimum Tax: codici tributo</strong>.</p>



<p>I codici tributo per la Global Minimum Tax, sono:</p>



<ul><li>2730, imposta minima integrativa;</li><li>2731, imposta minima supplettiva;</li><li>2732, imposta minima nazionale;</li><li>2733, sanzione da ravvedimento;</li><li>2734, interessi da ravvedimento.</li></ul>



<p><strong>Global Minimum Tax: scadenze.</strong></p>



<p>La prima scadenza per la presentazione della dichiarazione parte da 15 mesi dopo la chiusura del primo anno di applicazione. Il primo anno contabile di applicazione è il 2024, 15 mesi dal 31 dicembre 2024 cadono a marzo 2026, ma vi è stato uno slittamento, essendo il primo un esercizio transitorio, quindi la prima scadenza per il pagamento della Global Minimum Tax è dal 30 giugno 2026.</p>



<p>Per quanto riguarda le scadenze dei versamenti, effettuati tramite F24:</p>



<ul><li>la prima rata o acconto, pari al 90%, va pagata entro l’undicesimo mese dall’esercizio di chiusura di riferimento, ovvero entro il 30 novembre;</li><li>la seconda rata o saldo, pari al restante 10%, va pagata entro un mese dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, ovvero entro il 31 luglio.</li></ul>



<p><strong>Global Minimum Tax: invio.</strong></p>



<p>Il Modello GloBe va in inviato in via telematica compilando il Software gratuito “DichiarazioneGlobe” presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate:</p>



<ul><li>tramite un intermediario;</li><li>direttamente dal soggetto interessato con le apposite credenziali SPID, CIE, CNS.</li></ul>



<p><strong>Global Minimum Tax: normativa.</strong></p>



<ul><li>Direttiva UE 2025/872;</li><li>D.Lgs. n. 209/2023;</li><li>Dpr n. 322/1998;</li><li>Dpr n. 600/1973;</li><li>Pillar 2 OCSE;</li><li>Provvedimento n. 46523/2026 dell’AdE;</li></ul>



<p><strong>Global Minimum Tax: fonte.</strong></p>



<ul><li>Ministero delle Economie e delle Finanze (MEF);</li><li>Agenzia delle Entrate (AdE).</li></ul>



<p></p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Global-Minimum-Tax-infografica.png"><img loading="lazy" width="486" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Global-Minimum-Tax-infografica-486x1024.png" alt="Global Minimum Tax - infografica" class="wp-image-99240227" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Global-Minimum-Tax-infografica-486x1024.png 486w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Global-Minimum-Tax-infografica-142x300.png 142w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Global-Minimum-Tax-infografica-768x1619.png 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Global-Minimum-Tax-infografica-729x1536.png 729w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Global-Minimum-Tax-infografica.png 864w" sizes="(max-width: 486px) 100vw, 486px" /></a></figure>
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			</item>
		<item>
		<title>Anc: Il Fisco Amico si prepara all’offensiva estiva, pioggia di cartelle, avvisi e intimazioni</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/attualita/anc-il-fisco-amico-si-prepara-alloffensiva-estiva-pioggia-di-cartelle-avvisi-e-intimazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Massimiliano Di Michele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione nazionale commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle di pagamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99240205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell&#8217;Associazione nazionale commercialisti (Anc) sul fisco amico e sulle cartelle ed avvisi in arrivo. &#8220;Roma, 22 giugno 2026. Una tempesta si sta addensando sul cielo dei contribuenti italiani, che rischiano di essere travolti da 31 milioni di comunicazioni e atti da parte della Riscossione, di cui circa 1,6 milioni [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell&#8217;Associazione nazionale commercialisti (Anc) sul fisco amico e sulle cartelle ed avvisi in arrivo.</p>



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<iframe title="Spotify Embed: Anc: Il Fisco Amico si prepara all&amp;apos;offensiva estiva, pioggia di cartelle, avvisi e intimazioni" style="border-radius: 12px" width="100%" height="152" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/3K3Y3Qn8QRQA6MURo25j8Z?si=dedstloER2qBDkDwX8Z1WA&amp;utm_source=oembed"></iframe>
</div></figure>



<p></p>



<p>&#8220;Roma, 22 giugno 2026. Una tempesta si sta addensando sul cielo dei contribuenti italiani, che rischiano di essere travolti da 31 milioni di comunicazioni e atti da parte della Riscossione, di cui circa 1,6 milioni di procedure di recupero coattivo. L’obiettivo di Agenzia Entrate Riscossione, stando a quanto esposto nella convenzione triennale firmata l’8 maggio scorso, è quello di portare a casa 14,3 miliardi di euro nell’anno 2026.</p>



<p>“Come Associazione Nazionale Commercialisti <strong>siamo da sempre a favore della legalità</strong> e delle buone pratiche messe in atto dai cittadini che sono chiamati a fare il loro dovere di contribuenti” <strong>dichiara il Presidente Anc Marco Cuchel</strong> “tuttavia, lo scenario che si verrebbe a delineare, se le premesse si avvereranno, sarebbe a dir poco catastrofico: migliaia di imprenditori e aziende a rischio chiusura, conti bloccati, pignoramenti dei crediti verso terzi, fermi amministrativi e tanta incertezza sul futuro. Come professionisti del settore non possiamo non puntare il dito contro la tempistica e le modalità con le quali l’Agenzia Entrate Ricossione esercita le proprie facoltà, non tenendo conto dell’impegno e degli sforzi che i cittadini compiono per sanare pregresse situazioni di difficoltà. Anche il nostro lavoro è inevitabile che ne risenta, in un periodo di affollamento di scadenze, a tutt’oggi lontane dall’essere razionalizzate, come chiediamo da anni. Ci sembra pertanto doveroso chiedere che sia trovato il giusto compromesso tra la legittima necessità di riscuotere il dovuto e la sopravvivenza delle imprese e delle famiglie ”.</p>



<p>È di tutta evidenza che quei milioni di atti esecutivi che pendono sulla testa di moltissime aziende, ma anche di privati, si sostanzieranno inevitabilmente, con un effetto a catena, in un problema per la collettività. L’impossibilità di accedere al credito bancario così come l’impossibilità di restare sul mercato per effetto della perdita di reputazione con i committenti, determinerà inevitabilmente la “morte” degli imprenditori e delle loro famiglie direttamente coinvolti ma anche dei loro dipendenti, collaboratori e di tutta la filiera di fornitori a loro legata.</p>



<p>“Prendiamo atto che <strong>questo Fisco si definisce amico, ma di chi, dobbiamo ancora appurarlo</strong>” conclude Cuchel “Certamente non di quei contribuenti che, pur nella volontà di ottemperare ai loro doveri, si trovano nella materiale impossibilità di fare fronte nello stesso momento alle scadenze attuali e a quelle pregresse, a meno di dover chiudere l’attività, con tutte le ripercussioni che questo comporta per la tenuta di un sistema che, inevitabilmente, sarebbe chiamato a mettere in atto costose tutele sociali, a carico di tutti i cittadini”. Sarebbe forse opportuno che queste iniziative volte al recupero di risorse, tenessero sempre conto delle condizioni di vita nel Paese reale.</p>



<p><em>ANC Comunicazione</em> Associazione Nazionale Commercialisti&#8221;</p>



<p><br></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Detassazione incrementi retributivi 2026: nuovi chiarimenti</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/irpef/detassazione-incrementi-retributivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Irpef - Ires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99240191</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sulla disciplina della detassazione degli incrementi retributivi introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, fornendo importanti precisazioni sulle modalità di applicazione delle imposte sostitutive previste per gli aumenti salariali derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e per alcune specifiche indennità legate all&#8217;organizzazione del lavoro. Con la Circolare n. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sulla disciplina della <strong>detassazione degli incrementi retributivi introdotta dalla Legge di Bilancio 2026</strong>, fornendo importanti precisazioni sulle modalità di applicazione delle imposte sostitutive previste per gli aumenti salariali derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e per alcune specifiche indennità legate all&#8217;organizzazione del lavoro.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-21-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Spotify Embed: Detassazione incrementi retributivi 2026: nuovi chiarimenti" style="border-radius: 12px" width="100%" height="152" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/66jZeRCjQmtfzeBmXqSLUh?si=23rFtoGlT1-_0Lz7cAXiwQ&amp;utm_source=oembed"></iframe>
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<p>Con la <strong><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10065075/Circolare+domande+risposte+incrementi+n.+3+del+24+giugno+2026.pdf/f4b19f05-c4cd-bea5-b930-6b600e8dfc0e?t=1782287058526">Circolare n. 3 del 24 giugno 2026</a></strong>, l&#8217;Amministrazione finanziaria risponde ai principali quesiti emersi dopo la pubblicazione della precedente Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, chiarendo il perimetro delle nuove agevolazioni fiscali.</p>



<h2>Imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti retributivi</h2>



<p>La <strong>Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026)</strong> ha previsto che gli <strong>incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026</strong>, derivanti dai rinnovi dei <strong>CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026</strong>, siano assoggettati a un&#8217;<strong>imposta sostitutiva dell&#8217;IRPEF pari al 5%</strong>.</p>



<p>L&#8217;obiettivo della misura è favorire una maggiore disponibilità economica per i lavoratori, riducendo il carico fiscale sugli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva.</p>



<h2>Quali somme rientrano nella detassazione del 5%</h2>



<p>La nuova circolare amplia e chiarisce l&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;agevolazione, specificando che l&#8217;imposta sostitutiva si applica anche a diverse componenti della retribuzione ordinaria.</p>



<p>Tra queste rientrano:</p>



<ul><li><strong>indennità mensili collegate alla mansione</strong>, come ad esempio l&#8217;indennità di cassa o altre indennità variabili;</li><li><strong>arretrati contrattuali</strong> riferiti a periodi precedenti alla firma del CCNL, purché derivanti dal rinnovo contrattuale e con esclusione delle somme erogate a titolo di <strong>una tantum</strong>;</li><li>incrementi che <strong>assorbono il superminimo individuale</strong> o altri elementi retributivi analoghi, anche se originariamente riconosciuti tramite accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro;</li><li>aumenti riferiti alla <strong>retribuzione delle ferie</strong>, delle <strong>festività soppresse</strong>, dell&#8217;eventuale <strong>gratifica feriale</strong> prevista dal contratto collettivo e del trattamento aggiuntivo relativo alla festività del <strong>4 novembre</strong>, ove previsto dal CCNL.</li></ul>



<p>Secondo l&#8217;Agenzia, tutte queste voci mantengono una natura retributiva e, pertanto, possono beneficiare della tassazione agevolata.</p>



<h2>Imposta sostitutiva del 15% per lavoro notturno, festivo e turni</h2>



<p>La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto anche una <strong>seconda agevolazione fiscale</strong>, consistente in un&#8217;<strong>imposta sostitutiva del 15%</strong> applicabile, per il solo anno 2026, alle:</p>



<ul><li>maggiorazioni per <strong>lavoro notturno</strong>;</li><li>maggiorazioni per <strong>lavoro festivo</strong>;</li><li>compensi per lavoro nei <strong>giorni di riposo settimanale</strong>;</li><li>indennità connesse al <strong>lavoro a turni</strong>.</li></ul>



<p>L&#8217;agevolazione si applica entro il limite massimo di <strong>1.500 euro di imponibile</strong>.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Detassazione-incrementi-retributivi-2026.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Detassazione-incrementi-retributivi-2026-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99240194" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Detassazione-incrementi-retributivi-2026-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Detassazione-incrementi-retributivi-2026-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Detassazione-incrementi-retributivi-2026-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Detassazione-incrementi-retributivi-2026.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<h2>Le ulteriori precisazioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>



<p>La Circolare n. 3 chiarisce che il regime agevolato del 15% comprende anche ulteriori casistiche.</p>



<p>In particolare, rientrano nell&#8217;agevolazione:</p>



<ul><li>la <strong>maggiorazione prevista per il lavoro domenicale</strong>, anche quando la domenica non coincide con il giorno di riposo settimanale del lavoratore;</li><li>l&#8217;intera retribuzione riconosciuta per lo <strong>straordinario notturno</strong> e per lo <strong>straordinario festivo</strong>;</li><li>l&#8217;<strong>indennità di pernottamento</strong> prevista dall&#8217;articolo 117 del CCNL Credito.</li></ul>



<h2>Part-time verticale: quando spetta il beneficio</h2>



<p>Per i lavoratori con <strong>part-time verticale</strong>, l&#8217;imposta sostitutiva trova applicazione esclusivamente quando la prestazione viene resa nel <strong>giorno di riposo concordato tra le parti</strong>.</p>



<p>Restano invece esclusi:</p>



<ul><li>il lavoro supplementare svolto in giornate diverse dal riposo settimanale;</li><li>le prestazioni effettuate in applicazione delle <strong>clausole elastiche</strong>, che continuano ad essere disciplinate dalle specifiche maggiorazioni previste dal contratto collettivo o dal D.Lgs. n. 81/2015.</li></ul>



<h2>Reperibilità: agevolazione anche senza intervento effettivo</h2>



<p>Un ulteriore chiarimento riguarda le <strong>indennità di reperibilità</strong>.</p>



<p>L&#8217;Agenzia precisa che la tassazione agevolata può essere applicata anche quando il lavoratore, pur essendo reperibile durante le fasce previste, <strong>non venga effettivamente chiamato a svolgere l&#8217;attività lavorativa</strong>.</p>



<p>La motivazione è che l&#8217;indennità remunera la disponibilità del lavoratore e la limitazione della sua libertà personale e organizzativa, indipendentemente dall&#8217;effettivo intervento.</p>



<h2>Quando le imposte sostitutive non si applicano</h2>



<p>Le agevolazioni fiscali del <strong>5%</strong> e del <strong>15%</strong> <strong>non possono essere applicate</strong> se il datore di lavoro <strong>non adotta un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)</strong>.</p>



<p>La presenza di un contratto collettivo rappresenta quindi un requisito essenziale per poter beneficiare del regime fiscale agevolato.</p>



<h2>Compatibilità con il regime degli impatriati</h2>



<p>La circolare conferma inoltre che entrambe le imposte sostitutive risultano <strong>compatibili con il nuovo regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati</strong> e con quello previsto per <strong>docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia</strong>.</p>



<p>In questi casi, gli incrementi retributivi e le relative indennità vengono assoggettati integralmente alle imposte sostitutive del <strong>5%</strong> o del <strong>15%</strong>, senza applicare le riduzioni previste dagli altri regimi agevolativi.</p>



<p>Rimane comunque salva la possibilità per il lavoratore di <strong>rinunciare espressamente all&#8217;applicazione dell&#8217;imposta sostitutiva</strong>. In tale ipotesi, le somme percepite concorreranno alla formazione del reddito complessivo secondo le ordinarie regole fiscali, beneficiando delle eventuali riduzioni previste dal regime agevolativo di appartenenza.</p>



<h2>Chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>



<p>I nuovi chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate ampliano il perimetro applicativo delle agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e offrono indicazioni operative utili sia ai <strong>datori di lavoro</strong> sia ai <strong>consulenti del lavoro</strong> e agli <strong>uffici paghe</strong>. Le precisazioni consentono una gestione più uniforme delle imposte sostitutive, riducendo i dubbi interpretativi e favorendo una corretta applicazione delle nuove misure fiscali dedicate agli incrementi retributivi e alle indennità collegate all&#8217;organizzazione del lavoro.</p>
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		<item>
		<title>Agevolazioni compendio unico: benefici fiscali e trasferimento del diritto</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/agevolazioni-compendio-unico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni compendio unico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha precisato che le agevolazioni fiscali previste per il compendio unico possono essere riconosciute soltanto quando l&#8217;operazione comporta il trasferimento della proprietà o di un diritto reale già esistente. Restano invece esclusi gli atti che determinano esclusivamente la costituzione di un nuovo diritto reale, come nel caso dell&#8217;usufrutto costituito mediante donazione. Il [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha precisato che le <strong>agevolazioni fiscali previste per il compendio unico</strong> possono essere riconosciute soltanto quando l&#8217;operazione comporta il <strong>trasferimento della proprietà o di un diritto reale già esistente</strong>. Restano invece esclusi gli atti che determinano esclusivamente la <strong>costituzione di un nuovo diritto reale</strong>, come nel caso dell&#8217;usufrutto costituito mediante donazione.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-21-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
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</div></figure>



<p>Il chiarimento è contenuto nella<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10065080/Risposta+n.+130_2026.pdf/dfaab80e-f6bf-c829-bf60-d63bd0ed133f?t=1782394878514"> <strong>risposta a interpello n. 130 del 25 giugno 2026</strong></a>, con la quale l&#8217;Amministrazione finanziaria ribadisce che, in assenza di un effettivo trasferimento tra due soggetti, non è possibile beneficiare dell&#8217;esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo prevista dalla disciplina del compendio unico.</p>



<h2>Il caso esaminato dall&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>



<p>L&#8217;istanza riguarda una proprietaria di un <strong>fondo rustico con fabbricati destinati all&#8217;attività agricola</strong>, che intende donare al figlio il solo <strong>diritto di usufrutto</strong> sul terreno, mantenendo la nuda proprietà.</p>



<p>Il figlio è un <strong>Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)</strong> e si impegna a:</p>



<ul><li>costituire un <strong>compendio unico</strong>;</li><li>mantenere il vincolo di indivisibilità per almeno dieci anni;</li><li>coltivare e condurre direttamente il fondo per lo stesso periodo.</li></ul>



<p>Il dubbio nasce dall&#8217;espressione utilizzata dalla normativa, che parla di <strong>&#8220;trasferimento a qualsiasi titolo&#8221;</strong> dei terreni agricoli senza specificare se tale formula comprenda anche la costituzione del diritto di usufrutto.</p>



<h2>Cos&#8217;è il compendio unico</h2>



<p>Il <strong>compendio unico</strong> è uno strumento introdotto dal <strong>Dlgs n. 228/2001</strong> con l&#8217;obiettivo di favorire aziende agricole economicamente sostenibili ed evitare il frazionamento dei terreni.</p>



<p>Per poter usufruire delle relative agevolazioni fiscali è necessario che:</p>



<ul><li>il terreno raggiunga la superficie minima prevista dalla normativa regionale;</li><li>il beneficiario sia un <strong>coltivatore diretto</strong> oppure un <strong>Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)</strong>;</li><li>venga assunto l&#8217;impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno <strong>10 anni</strong>;</li><li>il compendio rimanga <strong>indivisibile</strong> per il medesimo periodo.</li></ul>



<p>In presenza di tali requisiti, la legge prevede l&#8217;esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da altri tributi collegati al trasferimento.</p>



<h2>La distinzione tra trasferimento e costituzione di un diritto reale</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/agevolazioni-fiscali-compendio-unico.jpg"><img loading="lazy" width="1024" height="683" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/agevolazioni-fiscali-compendio-unico-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-99240199" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/agevolazioni-fiscali-compendio-unico-1024x683.jpg 1024w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/agevolazioni-fiscali-compendio-unico-300x200.jpg 300w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/agevolazioni-fiscali-compendio-unico-768x512.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/agevolazioni-fiscali-compendio-unico-1200x800.jpg 1200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/agevolazioni-fiscali-compendio-unico.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p>Nel proprio parere, l&#8217;Agenzia richiama la disciplina civilistica dell&#8217;usufrutto e la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.</p>



<p>Secondo tale orientamento occorre distinguere tra:</p>



<ul><li><strong>atti traslativi</strong>, che comportano il passaggio della proprietà o di un diritto reale già esistente da un soggetto a un altro;</li><li><strong>atti costitutivi</strong>, che danno invece origine a un nuovo diritto reale senza trasferire un diritto preesistente.</li></ul>



<p>Questa differenza assume un ruolo decisivo sotto il profilo tributario.</p>



<p>Nel caso analizzato, infatti, il figlio <strong>non riceve un diritto reale già esistente</strong>, ma acquisisce un usufrutto che nasce direttamente con l&#8217;atto di donazione. Di conseguenza, non si realizza il &#8220;trasferimento&#8221; richiesto dalla normativa sulle agevolazioni del compendio unico.</p>



<h2>Il richiamo alla giurisprudenza</h2>



<p>L&#8217;Agenzia fonda la propria interpretazione anche sui precedenti della Corte di Cassazione e sui chiarimenti già forniti in passato.</p>



<p>In particolare vengono richiamati:</p>



<ul><li>la <strong>sentenza n. 16495/2003</strong>;</li><li>le <strong>ordinanze n. 3461/2021</strong> e <strong>n. 27293/2024</strong>;</li><li>la <strong>Risoluzione n. 23/2025</strong> dell&#8217;Agenzia delle Entrate;</li><li>la <strong>Circolare n. 18/E del 2013</strong>, che definisce i requisiti del compendio unico.</li></ul>



<p>Da tali pronunce emerge un principio consolidato: il termine <strong>&#8220;trasferimento&#8221;</strong> utilizzato dal legislatore riguarda esclusivamente il passaggio della proprietà o della titolarità di un diritto reale immobiliare già esistente e non può essere esteso agli atti che si limitano a costituire un nuovo diritto.</p>



<h2>La risposta dell&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>



<p>Applicando tali principi al caso concreto, l&#8217;Amministrazione conclude che la donazione dell&#8217;usufrutto <strong>non integra il presupposto oggettivo richiesto dalla disciplina agevolativa</strong>.</p>



<p>L&#8217;operazione, infatti, determina soltanto la nascita di un nuovo diritto reale in favore del donatario e non il trasferimento di un diritto già esistente.</p>



<p>Per questo motivo <strong>non spettano le agevolazioni fiscali previste per il compendio unico</strong> e risultano dovute:</p>



<ul><li>l&#8217;imposta di registro;</li><li>l&#8217;imposta ipotecaria;</li><li>l&#8217;imposta catastale;</li><li>l&#8217;imposta di bollo.</li></ul>



<h2>Perché questo chiarimento è importante</h2>



<p>La risposta n. 130/2026 fornisce un&#8217;importante indicazione pratica per professionisti, notai e operatori del settore agricolo.</p>



<p>Il possesso dei requisiti soggettivi, come la qualifica di <strong>Imprenditore Agricolo Professionale</strong>, e l&#8217;impegno a coltivare il fondo per dieci anni <strong>non sono sufficienti</strong> per accedere alle agevolazioni.</p>



<p>È indispensabile che l&#8217;atto giuridico realizzi un <strong>vero trasferimento della proprietà o di un diritto reale già esistente</strong>. Quando, invece, viene semplicemente costituito un nuovo diritto, come nel caso dell&#8217;usufrutto originario, il regime fiscale agevolato non può trovare applicazione.</p>



<h2>Pianificazione delle operazioni immobiliari in ambito agricolo</h2>



<p>Il documento dell&#8217;Agenzia delle Entrate conferma un principio destinato ad avere un impatto concreto nella pianificazione delle operazioni immobiliari in ambito agricolo: <strong>la natura dell&#8217;atto è determinante ai fini dell&#8217;accesso ai benefici fiscali del compendio unico</strong>.</p>



<p>Pertanto, chi intende beneficiare delle agevolazioni dovrà verificare attentamente che l&#8217;operazione comporti un effettivo trasferimento di proprietà o di un diritto reale già esistente, evitando di fare affidamento su atti che si limitano alla costituzione di nuovi diritti reali, i quali restano esclusi dal regime di favore.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Perdite attese IFRS 9: deduzione diluita per i crediti Stage 1 e 2</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/irpef/perdite-attese-ifrs-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Irpef - Ires]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS 9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99240188</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo regime fiscale delle svalutazioni dei crediti verso la clientela soggetti al modello delle perdite attese IFRS 9. Con la Risoluzione n. 24 del 24 giugno 2026, viene precisato che, nel periodo compreso tra il 2026 e il 2029, la quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni riferite ai [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo regime fiscale delle <strong>svalutazioni dei crediti verso la clientela</strong> soggetti al modello delle <strong>perdite attese IFRS 9</strong>. Con la <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10065077/Risoluzione+n.+24+del+24+giugno+2026.pdf/59452685-ccc6-dcaf-92e9-860591bfb63e?t=1782305688729"><strong>Risoluzione n. 24 del 24 giugno 2026</strong></a>, viene precisato che, nel periodo compreso tra il <strong>2026 e il 2029</strong>, la quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni riferite ai crediti classificati negli <strong>Stage 1 e 2</strong> dovrà essere determinata <strong>al netto delle rivalutazioni contabilizzate nello stesso esercizio</strong> e dedotta in <strong>cinque quote annuali costanti</strong>.</p>



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</div></figure>



<p>Il chiarimento interessa principalmente <strong>banche, intermediari finanziari e altri soggetti che applicano i principi contabili internazionali IFRS</strong>.</p>



<h2>Il chiarimento dell&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>



<p>La Risoluzione nasce per rispondere ai dubbi interpretativi relativi all&#8217;applicazione dell&#8217;<strong>articolo 1, comma 56, della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025)</strong>.</p>



<p>La norma introduce, per il periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al <strong>31 dicembre 2025</strong> e per i tre successivi, una disciplina temporanea che modifica le ordinarie regole di deduzione fiscale delle svalutazioni sui crediti.</p>



<p>In particolare, le svalutazioni derivanti <strong>esclusivamente dall&#8217;applicazione del modello delle perdite attese IFRS 9</strong>, riferite ai crediti classificati negli <strong>Stage 1 e 2</strong>, <strong>non sono più interamente deducibili nell&#8217;esercizio</strong>, ma devono essere ripartite in:</p>



<ul><li><strong>1 quota nell&#8217;anno di contabilizzazione</strong>;</li><li><strong>4 quote nei successivi quattro esercizi</strong>.</li></ul>



<p>In pratica, la deduzione viene distribuita in <strong>cinque anni</strong>.i</p>



<h2>Il dubbio interpretativo: valore lordo o valore netto?</h2>



<p>Uno degli aspetti più discussi riguardava la base di calcolo della quota da rinviare.</p>



<p>Il quesito era semplice:</p>



<ul><li>la svalutazione deve essere considerata <strong>al lordo delle rivalutazioni</strong> contabilizzate nello stesso esercizio?</li><li>oppure <strong>al netto delle riprese di valore</strong>?</li></ul>



<p>Secondo l&#8217;Agenzia delle Entrate, la risposta è chiara: <strong>deve essere assunto esclusivamente il valore netto</strong>.</p>



<p>Questo significa che occorre compensare le svalutazioni con le eventuali rivalutazioni contabilizzate nello stesso periodo d&#8217;imposta, ottenendo un&#8217;unica rettifica netta da suddividere in cinque esercizi.</p>



<h2>Come funziona il modello delle perdite attese IFRS 9</h2>



<p>Il principio contabile <strong>IFRS 9</strong> ha rivoluzionato il sistema di valutazione dei crediti sostituendo il precedente modello previsto dallo <strong>IAS 39</strong>.</p>



<p>In passato venivano contabilizzate solo le <strong>perdite effettivamente sostenute</strong> (<em>incurred losses</em>), cioè quelle conseguenti a un evento già verificatosi.</p>



<p>Con l&#8217;IFRS 9, invece, il criterio è basato sulle <strong>Expected Credit Losses (ECL)</strong>, ossia sulle <strong>perdite attese</strong>, che impongono di stimare preventivamente il rischio di insolvenza del debitore anche in assenza di un inadempimento già manifestato.</p>



<p>Di conseguenza:</p>



<ul><li>il fondo svalutazione crediti viene aggiornato ad ogni chiusura di bilancio;</li><li>possono convivere nello stesso esercizio <strong>rettifiche negative</strong> e <strong>riprese di valore</strong>;</li><li>la valutazione risulta molto più dinamica rispetto al precedente sistema.</li></ul>



<h2>Cosa sono gli Stage 1 e Stage 2</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Perdite-attese-IFRS-9.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Perdite-attese-IFRS-9-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99240189" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Perdite-attese-IFRS-9-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Perdite-attese-IFRS-9-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Perdite-attese-IFRS-9-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Perdite-attese-IFRS-9.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<p>La disciplina riguarda esclusivamente i crediti classificati nei primi due livelli di rischio previsti dall&#8217;IFRS 9.</p>



<h3>Stage 1</h3>



<p>Comprende i crediti che <strong>non presentano un significativo incremento del rischio di credito</strong> rispetto alla data di origine.</p>



<p>Per questi crediti viene stimata la perdita attesa a <strong>12 mesi</strong>.</p>



<h3>Stage 2</h3>



<p>Rientrano in questa categoria i crediti che hanno registrato un <strong>significativo incremento del rischio</strong>, pur non essendo ancora deteriorati.</p>



<p>In questo caso la perdita attesa viene stimata <strong>per l&#8217;intera durata residua del finanziamento (Lifetime ECL)</strong>.</p>



<p>I crediti <strong>Stage 3</strong>, già deteriorati o in default, <strong>non rientrano nella disciplina oggetto della Risoluzione</strong>.</p>



<h2>Il quadro normativo di riferimento</h2>



<p>Nel proprio documento di prassi, l&#8217;Agenzia ricostruisce l&#8217;intero quadro legislativo che disciplina la materia.</p>



<p>Tra le disposizioni richiamate figurano:</p>



<ul><li>il <strong>Decreto MEF 10 gennaio 2018</strong>, che ha coordinato la normativa fiscale con l&#8217;introduzione dell&#8217;IFRS 9;</li><li>l&#8217;<strong>articolo 106 del TUIR</strong>, che disciplina la deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli intermediari finanziari;</li><li>il <strong>D.Lgs. n. 446/1997</strong> ai fini IRAP;</li><li>la <strong>Legge di Bilancio 2026</strong>, che introduce il differimento quinquennale delle deduzioni.</li></ul>



<p>L&#8217;elemento comune di tutte queste disposizioni è il principio secondo cui le <strong>rettifiche fiscalmente rilevanti devono essere considerate al netto delle rivalutazioni contabilizzate</strong>.</p>



<h2>Il principio del saldo netto</h2>



<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate evidenzia che il nuovo regime introdotto dalla Legge di Bilancio <strong>non modifica il criterio generale previsto dal TUIR</strong>.</p>



<p>Pertanto:</p>



<p><strong>la quota da ripartire in cinque anni non coincide con la sola svalutazione contabilizzata, ma con il risultato netto ottenuto sottraendo le eventuali rivalutazioni registrate nello stesso esercizio.</strong></p>



<p>Questo principio evita che vengano differite somme superiori rispetto all&#8217;effettivo deterioramento economico dei crediti.</p>



<h2>Le imposte anticipate e il calcolo degli acconti</h2>



<p>La normativa disciplina anche gli effetti sulle <strong>imposte anticipate (Deferred Tax Assets &#8211; DTA)</strong>.</p>



<p>In particolare:</p>



<ul><li>alcune disposizioni previste dal <strong>DL n. 225/2010</strong> non trovano applicazione sulle DTA generate dal nuovo differimento fiscale;</li><li>tali attività per imposte anticipate non rilevano ai fini di specifici calcoli previsti dalla normativa fiscale.</li></ul>



<p>Inoltre, la Legge di Bilancio stabilisce una regola specifica per il calcolo degli <strong>acconti d&#8217;imposta</strong> relativi al primo anno di applicazione della disciplina, imponendo di determinare l&#8217;imposta teorica come se il nuovo regime fosse già stato applicato.</p>



<h2>Gli effetti pratici per banche e intermediari finanziari</h2>



<p>Il chiarimento fornito dall&#8217;Agenzia delle Entrate ha importanti conseguenze operative.</p>



<p>In particolare:</p>



<ul><li><strong>conferma</strong> che la deduzione fiscale deve essere calcolata sul <strong>saldo netto</strong> tra svalutazioni e rivalutazioni;</li><li><strong>evita un differimento fiscale eccessivo</strong>, che si sarebbe verificato considerando esclusivamente le svalutazioni lorde;</li><li>mantiene la piena coerenza tra disciplina fiscale, principi contabili internazionali e regole ordinarie previste dal TUIR e dall&#8217;IRAP.</li></ul>



<p>Per gli operatori del settore bancario e finanziario si tratta di un chiarimento rilevante, poiché consente di applicare correttamente il regime transitorio introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, evitando errori nella determinazione della quota deducibile e nella pianificazione fiscale dei prossimi esercizi.</p>
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		<title>Case occupate e canoni di locazione non percepiti: come indicare il credito d&#8217;imposta</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/case-occupate-e-canoni-di-locazione-non-percepiti-come-indicare-il-credito-dimposta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Jacqueline Facconti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[canoni di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[case occupate]]></category>
		<category><![CDATA[credito di imposta]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Imu]]></category>
		<category><![CDATA[modello 730]]></category>
		<category><![CDATA[modello Redditi]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione abusiva]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Inquilino moroso, occupazione abusiva e recupero delle imposte versate sui canoni non riscossi: normativa, calcolo del credito e compilazione del Modello 730 e del Modello Redditi Persone Fisiche.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Inquilino moroso, occupazione abusiva e recupero delle imposte versate sui canoni non riscossi: normativa, calcolo del credito e compilazione del Modello 730 e del Modello Redditi Persone Fisiche.</em></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-21-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
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<p>Chi possiede un immobile dato in locazione può trovarsi davanti a due situazioni, distinte ma spesso collegate, che incidono pesantemente sulla <strong><a href="https://www.misterfisco.it/saggi/guida-pratica-alla-dichiarazione-dei-redditi-2026-tutto-quello-che-devi-sapere/">dichiarazione dei redditi 2026</a></strong>: il conduttore che smette di pagare il canone (morosità) e, nei casi più gravi, l&#8217;immobile resta occupato senza che il proprietario possa rientrarne in possesso.</p>



<p>In entrambi i casi il punto centrale, dal punto di vista fiscale, è lo stesso: il proprietario ha pagato (o rischia di dover pagare) le imposte su somme che non ha mai incassato. Il legislatore ha previsto, a tal fine, un meccanismo di recupero attraverso un <strong>credito d&#8217;imposta</strong>, disciplinato dall&#8217;articolo 26 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e modificato dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019). Questa guida spiega quando spetta il credito, come si calcola e, soprattutto, in quale punto esatto della dichiarazione va indicato.</p>



<h2>Il principio generale: tassazione “per competenza” dei canoni di locazione</h2>



<p>L&#8217;articolo 26 del TUIR stabilisce una regola che spesso sorprende i proprietari: i <strong>redditi da locazione di immobili </strong>concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla loro effettiva percezione. In altre parole, a differenza di quanto accade per la generalità dei redditi (tassati secondo il “principio di cassa”, cioè quando vengono effettivamente incassati), i canoni di locazione sono <strong>tassati “per competenza”</strong>: il canone pattuito in contratto va dichiarato anno per anno anche se l&#8217;inquilino non paga.</p>



<p>Questa regola, pensata per evitare abusi, diventa però penalizzante quando la mancata percezione del canone non dipende dalla volontà del proprietario ma da morosità del conduttore o, peggio, da occupazione abusiva dell&#8217;immobile. Per questo motivo sono state introdotte due forme di tutela, che si applicano in momenti diversi:</p>



<ul><li>una <strong>causa di esclusione dalla tassazione</strong> per il futuro, valida dal momento in cui si attiva una procedura giudiziale contro l&#8217;inquilino moroso;</li><li>un <strong>credito d&#8217;imposta per il passato</strong>, destinato a restituire le maggiori imposte già versate sui canoni degli anni precedenti, una volta accertata giudizialmente la morosità.</li></ul>



<h2>Canoni non percepiti per morosità del conduttore</h2>



<h3>La non tassazione dalla notifica dell&#8217;atto di sfratto (Decreto Crescita)</h3>



<p>Prima del 2019 il proprietario doveva attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per poter smettere di dichiarare i canoni non incassati. Il D.L. 34/2019 (“Decreto Crescita”), modificando <strong>l&#8217;articolo 26 del TUIR</strong>, ha anticipato questo momento: per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, il locatore non deve più assoggettare a tassazione i canoni non percepiti già a partire dalla notifica dell&#8217;intimazione di sfratto per morosità o dell&#8217;ingiunzione di pagamento, senza dover attendere l&#8217;esito del procedimento giudiziale.</p>



<p>Questa regola si applica a tutti i contratti di locazione abitativa, anche se stipulati prima del 2020, e riguarda esclusivamente gli immobili ad uso abitativo (categoria catastale A, escluso A/10): per gli immobili a uso commerciale o per i contratti diversi da quelli abitativi, i canoni restano invece imponibili indipendentemente dal loro effettivo incasso.</p>



<h3>Il credito d&#8217;imposta per le imposte già versate negli anni precedenti</h3>



<p>Per i canoni che, in base alle regole vigenti prima della notifica dell&#8217;atto di sfratto (o prima del 2020), sono già stati dichiarati e tassati in anni precedenti, l&#8217;articolo 26 del TUIR riconosce al locatore un <strong>credito d&#8217;imposta</strong> pari alle maggiori imposte versate su quei canoni mai incassati. Il diritto al credito si perfeziona quando si conclude il procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità (sentenza o decreto ingiuntivo che accerta la morosità del conduttore).</p>



<h2>Case occupate abusivamente: IMU, IRPEF e credito d&#8217;imposta</h2>



<h3>L&#8217;esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente</h3>



<p>Accanto al tema della morosità si pone quello, distinto ma spesso intrecciato, dell&#8217;<strong>occupazione abusiva dell&#8217;immobile, </strong>cioè occupato da soggetti senza alcun titolo (i cosiddetti “occupanti senza titolo”), oppure da un ex inquilino o ex comodatario che non rilascia l&#8217;immobile nonostante la cessazione del rapporto.</p>



<p>La Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha introdotto un&#8217;<strong>esenzione dall&#8217;IMU </strong>per questi immobili, confermata e mantenuta in vigore anche dalla Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) e ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024.</p>



<p>L&#8217;esenzione IMU si applica quando l&#8217;immobile risulta non disponibile né utilizzabile dal proprietario a causa dell&#8217;occupazione, e riguarda non solo le occupazioni abusive in senso stretto (senza alcun contratto), ma anche i casi in cui l&#8217;immobile resta occupato da un inquilino moroso che non lo libera nonostante lo sfratto, oppure da un comodatario che non lo restituisce alla scadenza del contratto di comodato.</p>



<h3>I requisiti per ottenere l&#8217;esenzione</h3>



<p>Per <strong>beneficiare dell&#8217;esenzione IMU</strong> il proprietario deve:</p>



<ul><li>presentare denuncia o querela all&#8217;autorità giudiziaria (Procura della Repubblica, polizia o carabinieri) per il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) o di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), prima della scadenza della prima rata IMU dell&#8217;anno;</li><li>presentare la dichiarazione IMU, comunicando al Comune, con modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all&#8217;esenzione; la sola denuncia all&#8217;autorità giudiziaria, senza la dichiarazione IMU, non è sufficiente a ottenere il beneficio.</li></ul>



<h3>I riflessi sull&#8217;IRPEF: il regime degli immobili “a disposizione”</h3>



<p>Per gli immobili non locati (cosiddetti “a disposizione”), il D.Lgs. 23/2011 prevede un <strong>regime di sostituzione tra IMU e IRPEF</strong>: il reddito catastale di questi immobili non concorre a formare il reddito complessivo soggetto a IRPEF, proprio perché l&#8217;immobile è già assoggettato a IMU. Ne consegue che, se l&#8217;occupazione abusiva riguarda un immobile che non era mai stato locato, normalmente non si pone un problema di doppia imposizione ai fini IRPEF: l&#8217;immobile resta nel regime ordinario degli immobili a disposizione, soggetto a IMU (salvo esenzione) ma non a IRPEF.</p>



<p>Il tema del <strong>credito d&#8217;imposta</strong> diventa invece concreto quando l&#8217;immobile era oggetto di un contratto di locazione regolarmente registrato e l&#8217;occupazione abusiva nasce dalla permanenza dell&#8217;ex conduttore (o di terzi da lui introdotti) dopo la fine del rapporto o durante la morosità.</p>



<h3>Il caso tipico: l&#8217;inquilino moroso che non lascia l&#8217;immobile</h3>



<p>La situazione più frequente è quella dell&#8217;inquilino che smette di pagare il canone e, oltre a non pagare, <strong>non libera l&#8217;immobile</strong> nemmeno dopo l&#8217;intimazione di sfratto. In questo caso il proprietario può cumulare due tutele:</p>



<ul><li><strong>ai fini IMU</strong>, può richiedere l&#8217;esenzione per occupazione abusiva, presentando denuncia per il reato di invasione di edifici e la relativa dichiarazione IMU;</li><li><strong>ai fini IRPEF</strong>, può smettere di dichiarare il canone non percepito già dalla notifica dell&#8217;intimazione di sfratto e, per le annualità già tassate in precedenza, può recuperare le maggiori imposte versate attraverso il credito d&#8217;imposta di cui all&#8217;articolo 26 del TUIR, una volta ottenuta la convalida dello sfratto.</li></ul>



<h2>Come si calcola il credito d&#8217;imposta spettante</h2>



<p>Il credito d&#8217;imposta non è un importo forfettario, ma corrisponde esattamente alle maggiori imposte pagate a causa dei canoni non incassati. Per determinarlo è necessario procedere a una <strong>riliquidazione della dichiarazione dei redditi</strong> di ciascuna delle annualità interessate, applicando questo schema:</p>



<ul><li>si individuano gli anni d&#8217;imposta per i quali, in base a quanto accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, sono stati dichiarati e tassati canoni poi risultati non riscossi;</li><li>per ciascuno di questi anni si elimina dal reddito imponibile l&#8217;importo del canone non percepito;</li><li>in sostituzione del canone, si ricalcola il reddito dell&#8217;immobile sulla base della rendita catastale (rivalutata secondo le regole ordinarie previste per gli immobili non locati), tenendo conto di eventuali rettifiche o accertamenti già operati dagli uffici;</li><li>si confronta l&#8217;imposta originariamente versata con quella che sarebbe stata dovuta sul reddito così rideterminato: la differenza costituisce il credito d&#8217;imposta spettante.</li></ul>



<p>Se in seguito il proprietario riesce a incassare, in tutto o in parte, i canoni per i quali ha già beneficiato del credito d&#8217;imposta, è tenuto a dichiarare nuovamente tali somme, assoggettandole a <strong>tassazione separata</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 21 del TUIR.</p>



<h2>Dove indicare il credito d&#8217;imposta in dichiarazione</h2>



<p>Il credito d&#8217;imposta va fatto valere nella <strong>prima dichiarazione dei redditi</strong> utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni. Il punto esatto della dichiarazione cambia in base al modello utilizzato.</p>



<p>Nel <strong>Modello 730</strong> il credito d&#8217;imposta per canoni di locazione non percepiti va indicato nel <strong>Quadro G – Sezione II, al Rigo G2</strong> (“Credito d&#8217;imposta per canoni di locazione non percepiti”). Nel rigo vanno riportati:</p>



<ul><li>l&#8217;anno o gli anni d&#8217;imposta a cui si riferiscono i canoni non percepiti e già tassati;</li><li>l&#8217;importo del credito d&#8217;imposta spettante, calcolato come indicato al paragrafo 5, sulla base dei dati risultanti dal provvedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto.</li></ul>



<p>Per chi presenta il <strong>Modello Redditi Persone Fisiche</strong>, il credito va indicato nel <strong>Quadro CR (Crediti d&#8217;imposta), al Rigo CR8,</strong> riportando l&#8217;importo del credito spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta dal provvedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto.</p>



<p>Il contribuente che non intenda (o non possa, ad esempio per mancanza di capienza fiscale) utilizzare il credito in dichiarazione può, in alternativa, presentare un&#8217;apposita <strong>istanza di rimborso </strong>agli uffici dell&#8217;Agenzia delle Entrate competenti, sempre entro il termine di prescrizione decennale.</p>



<h2>Considerazioni conclusive</h2>



<p>Chi affronta la morosità di un inquilino, o peggio l&#8217;occupazione abusiva del proprio immobile, non è privo di tutele fiscali: può smettere di dichiarare i canoni non incassati già dalla notifica dell&#8217;atto di sfratto, può richiedere l&#8217;esenzione IMU se l&#8217;immobile risulta occupato senza titolo, e può recuperare le imposte già versate sugli anni precedenti attraverso il credito d&#8217;imposta previsto dall&#8217;<strong>articolo 26 del TUIR</strong>, da indicare nel Rigo G2 del Quadro G del Modello 730 oppure nel Rigo CR8 del Quadro CR del Modello Redditi Persone Fisiche.</p>



<p>È fondamentale, in ogni fase, documentare con precisione la morosità e l&#8217;eventuale occupazione abusiva, perché senza un provvedimento giurisdizionale (o, per l&#8217;IMU, senza denuncia e dichiarazione) nessuna di queste tutele può essere fatta valere.</p>



<p>Per maggiori informazioni o per ricevere una <strong><a href="https://www.misterfisco.it/contatti/">consulenza personalizzata contatta il team di Mister Fisco</a></strong>.</p>



<p></p>



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		<title>Bonus carburante pesca 2026: definite le regole per accedere al credito d’imposta</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/bonus-carburante-pesca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[bonus carburante]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È ufficialmente operativo il bonus carburante destinato alle imprese del settore della pesca. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 22 maggio 2026 (GU n. 138 del 17 giugno 2026), sono state definite le modalità di accesso al contributo straordinario introdotto dall’articolo 4 del Decreto-legge n. 33/2026. L’agevolazione nasce con l’obiettivo di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>È ufficialmente operativo il <strong>bonus carburante destinato alle imprese del settore della pesca</strong>. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-17&amp;atto.codiceRedazionale=26A02983&amp;elenco30giorni=false">decreto ministeriale del 22 maggio 2026</a> (GU n. 138 del 17 giugno 2026), sono state definite le modalità di accesso al contributo straordinario introdotto dall’articolo 4 del Decreto-legge n. 33/2026.</p>



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<p>L’agevolazione nasce con l’obiettivo di sostenere le imprese ittiche che hanno subito un forte incremento dei costi energetici e del carburante, riconoscendo un <strong>credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute</strong> per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’attività di pesca professionale.</p>



<p>Il provvedimento è stato emanato dal <strong>Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf)</strong>, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e rende immediatamente applicabile il beneficio fiscale.</p>



<h2>Cos’è il bonus carburante per la pesca</h2>



<p>Il bonus consiste in un <strong>contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta</strong> destinato alle imprese che esercitano attività di pesca professionale.</p>



<p>La misura è stata introdotta per compensare, almeno parzialmente, l’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti registrato nei primi mesi del 2026, che ha inciso in maniera significativa sui costi operativi delle imprese del comparto ittico.</p>



<p>Il credito riconosciuto può arrivare fino al <strong>20% delle spese ammissibili</strong>, calcolate al netto dell’IVA.</p>



<h2>Quali spese possono beneficiare dell’agevolazione</h2>



<p>Il decreto stabilisce con precisione le spese che possono essere considerate ai fini del bonus.</p>



<p>Sono agevolabili esclusivamente gli acquisti di:</p>



<ul><li>gasolio;</li><li>benzina;</li></ul>



<p>utilizzati per l’alimentazione dei pescherecci impiegati nell’attività di pesca professionale.</p>



<p>Restano escluse tutte le altre tipologie di utilizzo del carburante non direttamente collegate alla navigazione delle unità da pesca.</p>



<h3>Periodo di riferimento delle spese</h3>



<p>Il credito d’imposta riguarda esclusivamente le spese sostenute nei mesi di:</p>



<ul><li>marzo 2026;</li><li>aprile 2026;</li><li>maggio 2026.</li></ul>



<p>Per il calcolo dell’agevolazione sarà necessario fare riferimento alle <strong>fatture di acquisto regolarmente emesse</strong>, che rappresentano la base documentale per la determinazione del beneficio.</p>



<h2>Chi può richiedere il credito d’imposta</h2>



<p>Possono accedere al bonus:</p>



<ul><li>microimprese;</li><li>piccole imprese;</li><li>medie imprese;</li></ul>



<p>operanti nel settore della pesca professionale, indipendentemente dalla forma giuridica adottata o dal regime contabile utilizzato.</p>



<h3>Soggetti esclusi</h3>



<p>Non possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che:</p>



<ul><li>risultano destinatarie di provvedimenti di recupero relativi ad aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;</li><li>rientrano nelle fattispecie di esclusione previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura.</li></ul>



<h2>Dotazione finanziaria e limite massimo di spesa</h2>



<p>Per l’anno 2026 il legislatore ha stanziato una dotazione complessiva pari a <strong>10 milioni di euro</strong>.</p>



<p>Questo significa che il credito d’imposta sarà riconosciuto entro il limite delle risorse disponibili.</p>



<p>Qualora l’ammontare complessivo delle richieste presentate dalle imprese risulti superiore al plafond disponibile, il beneficio verrà ridotto proporzionalmente per tutti i richiedenti.</p>



<h2>Come presentare la domanda</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/bonus-carburante-pesca-2026.jpg"><img loading="lazy" width="1024" height="559" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/bonus-carburante-pesca-2026.jpg" alt="" class="wp-image-99240152" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/bonus-carburante-pesca-2026.jpg 1024w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/bonus-carburante-pesca-2026-300x164.jpg 300w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/bonus-carburante-pesca-2026-768x419.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p>Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma dedicata del Masaf.</p>



<p>Una successiva circolare ministeriale, da pubblicare entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto, definirà:</p>



<ul><li>calendario di apertura e chiusura delle domande;</li><li>modalità operative di presentazione;</li><li>istruzioni tecniche per la compilazione.</li></ul>



<p>In ogni caso, il periodo disponibile per l’invio delle istanze non potrà essere inferiore a <strong>30 giorni</strong>.</p>



<h3>Documentazione richiesta</h3>



<p>Per accedere al beneficio sarà necessario allegare:</p>



<ul><li>fatture di acquisto del carburante;</li><li>documentazione attestante il pagamento;</li><li>libretto di controllo del carburante;</li><li>dichiarazioni relative agli aiuti eventualmente già ricevuti per le medesime spese.</li></ul>



<p>Le imprese dovranno inoltre attestare:</p>



<ul><li>la propria regolarità fiscale;</li><li>il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa;</li><li>l’assenza di cause di esclusione.</li></ul>



<p>Le domande incomplete o non conformi alle disposizioni previste dal decreto saranno escluse dalla procedura.</p>



<h2>Come viene calcolato il credito d’imposta</h2>



<p>Terminata la fase di raccolta delle domande, il Ministero procederà alla verifica delle richieste e alla determinazione dell’aliquota effettiva del beneficio.</p>



<h3>Se le risorse sono sufficienti</h3>



<p>Qualora il totale dei crediti richiesti rientri nel limite dei 10 milioni di euro disponibili, il contributo resterà pari al <strong>20% delle spese ammissibili</strong>.</p>



<h3>Se le richieste superano il plafond</h3>



<p>Nel caso in cui il fabbisogno complessivo superi le risorse stanziate, il credito verrà ridotto proporzionalmente per tutti i beneficiari, così da garantire il rispetto del limite di spesa previsto dalla legge.</p>



<p>Per i contributi superiori a <strong>150.000 euro</strong> sarà inoltre necessario effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia prima dell’utilizzo del credito.</p>



<h2>Utilizzo del bonus: compensazione tramite modello F24</h2>



<p>Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante <strong>modello F24</strong>.</p>



<p>L’utilizzo dovrà avvenire attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e sarà possibile fino al <strong>31 dicembre 2026</strong>, utilizzando l’apposito codice tributo che verrà istituito dall’Amministrazione finanziaria.</p>



<h3>Vantaggi fiscali del credito</h3>



<p>Il decreto conferma che il bonus:</p>



<ul><li>non concorre alla formazione del reddito imponibile;</li><li>ne rileva ai fini IRAP;</li><li>non è soggetto ai limiti ordinari previsti per altri crediti d’imposta.</li></ul>



<p>Si tratta quindi di una misura particolarmente favorevole per le imprese del settore.</p>



<h2>Cumulabilità con altre agevolazioni</h2>



<p>Il credito d’imposta può essere cumulato con altri contributi o incentivi pubblici riferiti agli stessi costi.</p>



<p>Tuttavia, il cumulo è consentito soltanto entro determinati limiti:</p>



<ul><li>non può superare il costo effettivamente sostenuto dall’impresa;</li><li>devono essere rispettati i massimali previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.</li></ul>



<h2>Controlli, verifiche e sanzioni</h2>



<p>Il Masaf effettuerà controlli amministrativi e verifiche a campione per accertare:</p>



<ul><li>la veridicità delle dichiarazioni presentate;</li><li>la correttezza della documentazione allegata;</li><li>l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti.</li></ul>



<p>In caso di utilizzo indebito del credito o di dichiarazioni non veritiere, si procederà al recupero delle somme percepite, con applicazione di:</p>



<ul><li>interessi;</li><li>sanzioni amministrative;</li><li>eventuali ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.</li></ul>



<p>Anche l’Agenzia delle Entrate potrà segnalare anomalie o irregolarità riscontrate durante le attività di controllo.</p>



<h2>Registrazione degli aiuti nel Registro nazionale</h2>



<p>Tutti i contributi concessi saranno registrati negli archivi nazionali dedicati agli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura.</p>



<p>L’iscrizione nei registri ufficiali garantisce il monitoraggio delle risorse erogate e il rispetto delle disposizioni europee in materia di trasparenza e controllo degli aiuti pubblici.</p>



<h2>Bonus carburante pesca 2026</h2>



<p>Il <strong>bonus carburante pesca 2026</strong> rappresenta un importante strumento di sostegno per le imprese ittiche, consentendo di recuperare fino al <strong>20% delle spese sostenute per carburante</strong> nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Per ottenere il beneficio sarà fondamentale presentare correttamente la domanda, conservare tutta la documentazione richiesta e rispettare le <strong>scadenze che saranno indicate dal Masaf</strong> nelle prossime settimane.</p>
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		<title>Da studio associato a STP: il costo fiscale delle partecipazioni non cambia</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/irpef/trasformazione-studio-associato-in-stp-srl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Irpef - Ires]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 123 del 15 giugno 2026, ha chiarito un importante aspetto fiscale relativo alla trasformazione degli studi professionali in Società tra Professionisti (STP). In particolare, è stato confermato che il costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci rimane invariato anche dopo la trasformazione in STP costituita sotto forma di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate</strong>, con la<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10065080/Risposta+n.+123_2026/ac5e0bb0-603f-a108-bfb4-613f111b1819"> <strong>risposta n. 123 del 15 giugno 2026</strong></a>, ha chiarito un importante aspetto fiscale relativo alla trasformazione degli studi professionali in <strong>Società tra Professionisti (STP)</strong>. In particolare, è stato confermato che il <strong>costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci rimane invariato</strong> anche dopo la trasformazione in STP costituita sotto forma di Srl.</p>



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</div></figure>



<p>Il principio vale anche nel caso in cui alcuni soci abbiano precedentemente effettuato la <strong>rideterminazione del valore fiscale delle proprie quote</strong>, sfruttando le opportunità previste dalla normativa vigente.</p>



<h2>Il caso esaminato dall&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>



<p>L&#8217;interpello riguarda un&#8217;associazione professionale composta da <strong>undici dottori commercialisti</strong>, che ha deliberato la trasformazione in una <strong>Società tra Professionisti a responsabilità limitata (STP Srl)</strong> nel corso del 2026.</p>



<p>Dal punto di vista civilistico, l&#8217;operazione è qualificata come una <strong>trasformazione eterogenea</strong>, poiché si passa da un&#8217;associazione professionale a una società di capitali.</p>



<p>Sul piano fiscale, invece, l&#8217;operazione viene effettuata nel rispetto del regime di <strong>neutralità fiscale previsto dall&#8217;articolo 177-bis del TUIR</strong>, introdotto dalla recente riforma del reddito di lavoro autonomo.</p>



<h2>Rivalutazione delle quote: cosa prevede la normativa</h2>



<p>Parallelamente alla trasformazione, alcuni soci hanno scelto di usufruire della possibilità di <strong>rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni</strong> detenute nell&#8217;associazione professionale.</p>



<p>La facoltà deriva dall&#8217;<strong>articolo 5 della Legge n. 448/2001</strong>, i cui termini sono stati riaperti dalla Legge di Bilancio 2025.</p>



<p>La procedura consente di:</p>



<ul><li>aggiornare il valore fiscale delle partecipazioni al <strong>valore normale al 1° gennaio 2026</strong>;</li><li>effettuare una <strong>perizia giurata di stima</strong>;</li><li>versare un&#8217;<strong>imposta sostitutiva del 21%</strong>.</li></ul>



<p>L&#8217;obiettivo è quello di aumentare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e ridurre l&#8217;eventuale tassazione sulle future plusvalenze.</p>



<h2>Il dubbio: la rivalutazione si conserva dopo la trasformazione?</h2>



<p>La questione interpretativa nasce dall&#8217;interazione tra due operazioni:</p>



<ol><li>la rivalutazione delle quote;</li><li>la successiva trasformazione dell&#8217;associazione professionale in STP.</li></ol>



<p>I contribuenti hanno chiesto all&#8217;Amministrazione finanziaria se il <strong>nuovo valore fiscale rivalutato</strong> potesse essere mantenuto anche dopo il passaggio alla società tra professionisti.</p>



<p>Secondo la tesi dei richiedenti, la trasformazione rappresenta semplicemente un cambiamento della veste giuridica dell&#8217;attività professionale, senza alcuna discontinuità economica o patrimoniale. Per questo motivo, il costo fiscale rivalutato dovrebbe continuare a essere riconosciuto anche sulle nuove quote della Srl.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Trasformazione-da-studio-associato-a-STP.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Trasformazione-da-studio-associato-a-STP-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99240156" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Trasformazione-da-studio-associato-a-STP-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Trasformazione-da-studio-associato-a-STP-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Trasformazione-da-studio-associato-a-STP-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Trasformazione-da-studio-associato-a-STP.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<h2>Il principio di neutralità fiscale dell&#8217;articolo 177-bis del TUIR</h2>



<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha condiviso integralmente questa interpretazione.</p>



<p>La risposta richiama il principio di <strong>neutralità fiscale delle operazioni straordinarie</strong>, previsto dall&#8217;articolo 177-bis del TUIR.</p>



<p>Tale norma stabilisce che operazioni come:</p>



<ul><li>fusioni tra professionisti;</li><li>conferimenti;</li><li>aggregazioni professionali;</li><li>trasformazioni in STP;</li></ul>



<p>non devono generare effetti fiscali immediati.</p>



<p>In altre parole, la trasformazione non viene considerata una cessione dei beni o delle partecipazioni, ma una semplice prosecuzione dell&#8217;attività sotto una diversa forma giuridica.</p>



<h2>Continuità dei valori fiscali: il punto centrale</h2>



<p>L&#8217;elemento decisivo evidenziato dall&#8217;Agenzia è il <strong>principio di continuità dei valori fiscali</strong>.</p>



<p>Secondo tale principio:</p>



<ul><li>i beni materiali;</li><li>i beni immateriali;</li><li>la clientela;</li><li>le passività;</li><li>le partecipazioni dei soci;</li></ul>



<p>mantengono gli stessi valori fiscalmente riconosciuti che possedevano prima della trasformazione.</p>



<p>Di conseguenza, le nuove quote della STP Srl assumono il medesimo costo fiscale delle partecipazioni detenute nell&#8217;associazione professionale.</p>



<p>La trasformazione non determina infatti alcun azzeramento o ricalcolo automatico dei valori fiscali esistenti.</p>



<h2>Anche il valore rivalutato si trasferisce alle quote della STP</h2>



<p>L&#8217;Agenzia precisa che la continuità riguarda non solo il costo storico delle partecipazioni, ma anche il <strong>valore fiscalmente rideterminato</strong> attraverso la procedura di rivalutazione.</p>



<p>Pertanto, se un socio ha:</p>



<ul><li>effettuato la perizia giurata;</li><li>versato l&#8217;imposta sostitutiva del 21%;</li><li>perfezionato la rivalutazione entro i termini previsti;</li></ul>



<p>il nuovo valore fiscale riconosciuto continuerà a essere valido anche dopo la trasformazione in STP.</p>



<p>In sostanza, la rivalutazione non viene persa né neutralizzata dall&#8217;operazione straordinaria.</p>



<h2>La finalità della riforma: favorire l&#8217;aggregazione degli studi professionali</h2>



<p>Nel proprio ragionamento, l&#8217;Amministrazione richiama anche la relazione illustrativa del <strong>D.Lgs. n. 192/2024</strong>, che ha introdotto l&#8217;articolo 177-bis del TUIR.</p>



<p>L&#8217;obiettivo del legislatore è quello di incentivare:</p>



<ul><li>la crescita dimensionale degli studi professionali;</li><li>l&#8217;aggregazione tra professionisti;</li><li>la riorganizzazione delle strutture professionali;</li><li>l&#8217;accesso a modelli organizzativi più efficienti.</li></ul>



<p>Per raggiungere tali finalità, il legislatore ha eliminato gli ostacoli fiscali che in passato potevano scoraggiare le operazioni di trasformazione e aggregazione.</p>



<h2><strong>Trasformazione di uno studio associato in STP Srl</strong></h2>



<p>La risposta n. 123/2026 conferma che la <strong>trasformazione di uno studio associato in STP Srl è fiscalmente neutrale</strong> e non genera plusvalenze imponibili.</p>



<p>In applicazione del principio di continuità dei valori fiscali:</p>



<p><strong>il costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci viene trasferito integralmente alle quote della nuova società</strong>, mantenendo sia il costo originario sia l&#8217;eventuale valore rivalutato attraverso la procedura di rideterminazione.</p>



<p>Si tratta di un <strong>chiarimento particolarmente rilevante</strong> per professionisti e studi associati che stanno valutando il passaggio alla forma societaria, poiché garantisce la <strong>conservazione dei benefici fiscali già acquisiti e favorisce</strong> i processi di riorganizzazione professionale senza penalizzazioni tributarie.</p>
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		<item>
		<title>Svalutazione dei derivati speculativi: la deducibilità Ires non è esclusa a priori</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/irpef/svalutazioni-derivati-speculativi-deducibili-ires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Irpef - Ires]]></category>
		<category><![CDATA[derivati speculativi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99240160</guid>

					<description><![CDATA[<p>In un contesto caratterizzato da una forte volatilità dei prezzi dell&#8217;energia, le perdite derivanti dalla valutazione di strumenti finanziari derivati possono risultare fiscalmente deducibili anche quando tali strumenti sono classificati come derivati speculativi e non come strumenti di copertura. È quanto emerge dalla Risposta n. 122/2026 dell&#8217;Agenzia delle Entrate, che affronta il tema della deducibilità [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In un contesto caratterizzato da una <strong>forte volatilità dei prezzi dell&#8217;energia</strong>, le perdite derivanti dalla valutazione di strumenti finanziari derivati possono risultare fiscalmente deducibili anche quando tali strumenti sono classificati come <strong>derivati speculativi</strong> e non come strumenti di copertura.</p>



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</div></figure>



<p>È quanto emerge dalla <strong><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10065080/Risposta+n.+122_2026.pdf/d1e6ced1-1274-7395-f73b-208f5807b17e?t=1781513838513">Risposta n. 122/2026 dell&#8217;Agenzia delle Entrate</a></strong>, che affronta il tema della deducibilità ai fini Ires delle componenti negative derivanti dalla<strong> valutazione al <em>fair value</em> di derivati aventi come sottostante commodities energetiche</strong>.</p>



<p><strong>L&#8217;Amministrazione finanziaria conferma che la valutazione dell&#8217;inerenza </strong>deve essere effettuata caso per caso, ma riconosce che anche derivati definiti &#8220;speculativi&#8221; possono essere considerati coerenti con l&#8217;attività aziendale quando rappresentano una naturale estensione dell&#8217;operatività ordinaria dell&#8217;impresa.</p>



<h2>Il caso esaminato dall&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>



<p>L&#8217;interpello è stato presentato da una società attiva nella <strong>produzione e commercializzazione di energia elettrica</strong>, operante attraverso una centrale produttiva e una struttura amministrativa dedicata alla gestione delle attività commerciali.</p>



<p>L&#8217;azienda realizza ricavi principalmente attraverso:</p>



<ul><li><strong>vendita di energia elettrica sui mercati regolamentati;</strong></li><li><strong>contratti bilaterali di fornitura;</strong></li><li><strong>servizi energetici e utilities;</strong></li><li>attività correlate alla gestione delle commodities del settore energia.</li></ul>



<p>Nel corso dell&#8217;esercizio, la società ha iniziato a negoziare <strong>strumenti finanziari derivati collegati ai prezzi dell&#8217;energia e delle materie prime energetiche</strong>, registrando a fine anno una variazione negativa del loro valore di mercato.</p>



<p>Da qui il dubbio fiscale: <strong>le svalutazioni dei derivati speculativi possono essere dedotte dal reddito imponibile Ires?</strong></p>



<h2>Cosa sono i derivati speculativi</h2>



<p>I derivati sono contratti finanziari il cui valore dipende dall&#8217;andamento di un&#8217;attività sottostante, come:</p>



<ul><li>energia elettrica;</li><li>gas naturale;</li><li>petrolio;</li><li>quote di emissione ambientale;</li><li>altre commodities.</li></ul>



<p>Dal punto di vista contabile occorre distinguere tra:</p>



<h3>Derivati di copertura (hedging)</h3>



<p>Sono utilizzati per proteggere l&#8217;impresa dai rischi di mercato, come variazioni improvvise dei prezzi delle materie prime o dei tassi di interesse.</p>



<h3>Derivati non di copertura o speculativi</h3>



<p>Non rispettano i requisiti formali previsti dai principi contabili per essere qualificati come strumenti di copertura e vengono generalmente impiegati per cogliere opportunità di mercato o ottimizzare la gestione del rischio senza una documentazione di hedge accounting.</p>



<p>Nel caso analizzato, i derivati erano classificati come <strong>&#8220;non di copertura&#8221; ai sensi dell&#8217;OIC 32</strong>, pur essendo strettamente collegati all&#8217;attività energetica della società.</p>



<h2>La posizione della società contribuente</h2>



<p>Secondo l&#8217;impresa, l&#8217;attività di trading sui derivati non rappresentava una deviazione rispetto al proprio business principale, ma costituiva una naturale evoluzione delle competenze maturate nel settore energetico.</p>



<p>A supporto della propria tesi, la società ha evidenziato che:</p>



<ul><li>le operazioni erano gestite da personale interno già specializzato;</li><li>non erano stati creati comparti separati o strutture autonome;</li><li>i derivati riguardavano gli stessi mercati energetici in cui l&#8217;azienda operava quotidianamente;</li><li>le valutazioni erano state correttamente contabilizzate secondo i principi civilistici.</li></ul>



<p>La società ha inoltre richiamato:</p>



<ul><li>l&#8217;<strong>articolo 112 del Tuir</strong>, dedicato al trattamento fiscale dei derivati;</li><li>l&#8217;<strong>articolo 83 del Tuir</strong>, che disciplina il principio della derivazione rafforzata.</li></ul>



<p>Secondo tale impostazione, le svalutazioni contabilizzate avrebbero dovuto assumere rilevanza fiscale anche ai fini Ires.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Svalutazione-dei-derivati-speculativi-la-deducibilita-Ires.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Svalutazione-dei-derivati-speculativi-la-deducibilita-Ires-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99240161" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Svalutazione-dei-derivati-speculativi-la-deducibilita-Ires-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Svalutazione-dei-derivati-speculativi-la-deducibilita-Ires-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Svalutazione-dei-derivati-speculativi-la-deducibilita-Ires-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/06/Svalutazione-dei-derivati-speculativi-la-deducibilita-Ires.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<h2>Il quadro normativo: articoli 112 e 83 del Tuir</h2>



<h3>Il principio di derivazione rafforzata</h3>



<p>Per i soggetti che redigono il bilancio secondo le norme civilistiche o i principi contabili internazionali e che non rientrano nella categoria delle microimprese, il reddito imponibile viene determinato tenendo conto delle risultanze contabili.</p>



<p>Questo significa che, in linea generale, le variazioni di valore dei derivati correttamente rilevate in bilancio assumono rilevanza anche sul piano fiscale.</p>



<h3>La disciplina fiscale dei derivati</h3>



<p>L&#8217;articolo 112 del Tuir distingue sostanzialmente tra:</p>



<ul><li>derivati di copertura;</li><li>derivati non di copertura.</li></ul>



<p>Per questi ultimi, la normativa riconosce la rilevanza fiscale delle componenti reddituali imputate a conto economico, purché siano rispettati i principi contabili applicabili e sussista il requisito dell&#8217;inerenza.</p>



<h2>L&#8217;inerenza resta l&#8217;elemento decisivo</h2>



<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate sottolinea che la deducibilità delle svalutazioni non può essere riconosciuta automaticamente.</p>



<p>Occorre infatti verificare se il derivato sia <strong>effettivamente collegato all&#8217;attività imprenditoriale svolta</strong>.</p>



<p>Secondo il documento di prassi, un elemento particolarmente rilevante è la presenza di una finalità di <strong>copertura gestionale</strong>.</p>



<p>In pratica, anche se un derivato non è formalmente qualificato come strumento di copertura sotto il profilo contabile, può comunque essere utilizzato per:</p>



<ul><li>gestire la volatilità dei prezzi;</li><li>ridurre il rischio operativo;</li><li>proteggere i margini aziendali;</li><li>migliorare l&#8217;efficienza economica dell&#8217;attività caratteristica.</li></ul>



<p>In tali circostanze il contratto mantiene la qualificazione fiscale e contabile di derivato speculativo, ma le eventuali perdite non sono automaticamente considerate estranee all&#8217;impresa.</p>



<h2>Perché nel caso concreto le perdite sono state considerate deducibili</h2>



<p>Analizzando la situazione descritta nell&#8217;interpello, l&#8217;Agenzia ha rilevato che l&#8217;attività sui derivati era strettamente integrata con la gestione ordinaria dell&#8217;azienda.</p>



<p>Le operazioni finanziarie erano infatti svolte dalla stessa funzione aziendale responsabile di:</p>



<ul><li>approvvigionamento energetico;</li><li>produzione;</li><li>vendita dell&#8217;energia;</li><li>monitoraggio dei mercati;</li><li>attività di hedging e trading.</li></ul>



<p>L&#8217;obiettivo dichiarato era quello di:</p>



<blockquote class="wp-block-quote"><p>ridurre l&#8217;impatto della volatilità dei prezzi e salvaguardare la redditività dell&#8217;attività produttiva.</p></blockquote>



<p>Per questo motivo, i derivati risultavano funzionalmente collegati al business aziendale e non configuravano un&#8217;attività finanziaria autonoma o estranea all&#8217;oggetto sociale.</p>



<h2>La conclusione dell&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>



<p>La risposta n. 122/2026 conclude che le <strong>componenti negative derivanti dalla valutazione al fair value di derivati non di copertura aventi ad oggetto commodities energetiche possono essere considerate inerenti all&#8217;attività d&#8217;impresa e quindi deducibili ai fini Ires</strong>.</p>



<p>L&#8217;Agenzia precisa tuttavia che non esiste una regola valida per tutte le situazioni. La verifica dell&#8217;inerenza richiede sempre un&#8217;analisi concreta delle circostanze specifiche e resta soggetta ai poteri di controllo dell&#8217;Amministrazione finanziaria.</p>



<h2>Chiarimento per le imprese dei mercati energetici</h2>



<p>La risposta dell&#8217;Agenzia delle Entrate rappresenta un importante chiarimento per le imprese operanti nei mercati energetici e, più in generale, nei settori caratterizzati da elevata volatilità dei prezzi.</p>



<p>Il principio affermato è particolarmente significativo: <strong>la natura speculativa di un derivato non esclude automaticamente la deducibilità delle relative svalutazioni</strong>. Ciò che conta è verificare se l&#8217;operazione sia effettivamente inserita nella strategia aziendale e funzionale alla gestione economica dell&#8217;attività svolta.</p>



<p>Per le aziende del settore energia<strong>, questo orientamento conferma la possibilità di riconoscere fiscalmente</strong> le perdite derivanti da strumenti finanziari che, pur non <strong>qualificandosi come coperture contabili</strong>, contribuiscono alla gestione del rischio e all&#8217;ottimizzazione dei risultati aziendali.</p>
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