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		<title>Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/crisi-d-impresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[crisi d&#039;impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nella crisi d&#8217;impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di ristrutturazione mantiene l’esonero dalla responsabilità tributaria anche se la transazione fiscale viene successivamente risolta per inadempimento. Cessione d’azienda e responsabilità tributaria Quando un’azienda viene trasferita, l’acquirente può essere chiamato a rispondere, insieme al cedente, di determinati debiti tributari maturati dall’impresa prima della cessione. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nella<strong> crisi d&#8217;impresa </strong>la cessione di un’azienda<strong> </strong>nell’ambito di un accordo di ristrutturazione mantiene l’esonero dalla responsabilità tributaria anche se la transazione fiscale viene successivamente risolta per inadempimento.</p>



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<h2>Cessione d’azienda e responsabilità tributaria</h2>



<p>Quando un’azienda viene trasferita, l’acquirente può essere chiamato a rispondere, insieme al cedente, di determinati <strong>debiti tributari maturati dall’impresa prima della cessione</strong>. Si tratta della responsabilità prevista dall’articolo 14 del Dlgs n. 472/1997, che riguarda le imposte e le sanzioni relative alle violazioni commesse nell’anno in cui avviene il trasferimento e nei due anni precedenti.</p>



<p>La responsabilità del cessionario è comunque sottoposta a un <strong>limite quantitativo</strong>, rappresentato dal valore dell’azienda o del ramo d’azienda acquisito.</p>



<p>Il legislatore ha però previsto una specifica eccezione per le operazioni realizzate nell’ambito degli strumenti destinati a gestire la <strong>crisi e il risanamento dell’impresa</strong>.</p>



<h2>L’esonero previsto per le crisi d&#8217;impresa</h2>



<p>Un passaggio fondamentale è rappresentato dal <strong>comma 5-bis dell’articolo 14 del Dlgs n. 472/1997</strong>, introdotto dal Dlgs n. 158/2015.</p>



<p>La disposizione stabilisce che la responsabilità solidale del cessionario non trova applicazione quando il trasferimento dell’azienda avviene nell’ambito di <strong>procedure concorsuali o di strumenti di regolazione della crisi d’impresa</strong>.</p>



<p>La ratio della norma è chiara: rendere più agevoli le operazioni di acquisizione di imprese in difficoltà, evitando che il possibile trasferimento di debiti fiscali pregressi scoraggi gli investitori interessati a rilevare l’attività.</p>



<p>In assenza dell’esonero, infatti, un soggetto disposto ad acquistare un’azienda in crisi dovrebbe considerare anche il rischio di essere chiamato a rispondere di passività tributarie riconducibili al precedente proprietario.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/crisi-di-impresa-cessione-e-debiti-fiscali.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/crisi-di-impresa-cessione-e-debiti-fiscali-683x1024.jpg" alt="crisi di impresa cessione e debiti fiscali" class="wp-image-99240594" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/crisi-di-impresa-cessione-e-debiti-fiscali-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/crisi-di-impresa-cessione-e-debiti-fiscali-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/crisi-di-impresa-cessione-e-debiti-fiscali-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/crisi-di-impresa-cessione-e-debiti-fiscali.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<h2>Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate di crisi d&#8217;impresa</h2>



<p>La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate con la <strong><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10289093/Risposta+n.+9_2026/39fb6044-a7dc-8f35-011d-753ce9bd11ec">consulenza giuridica n. 9</a> del 1° settembre 2026</strong>.</p>



<p>Il dubbio nasce da una particolare situazione: la cessione dell’azienda era stata effettuata nell’ambito di un <strong>accordo di ristrutturazione dei debiti</strong>, all’interno del quale il cedente aveva concluso anche una transazione fiscale.</p>



<p>Successivamente, però, il debitore non ha rispettato gli impegni assunti e la <strong>transazione fiscale è stata risolta per inadempimento</strong>.</p>



<p>A questo punto si poneva una domanda precisa: la mancata conclusione positiva della procedura poteva determinare la perdita dell’esonero dalla responsabilità tributaria precedentemente riconosciuto al cessionario?</p>



<h2>L’inadempimento del cedente non fa perdere il beneficio</h2>



<p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, la risposta è negativa.</p>



<p>L’esonero previsto dall’articolo 14, comma 5-bis, <strong>non viene meno a causa del successivo inadempimento del cedente</strong> e della conseguente risoluzione della transazione fiscale.</p>



<p>In altre parole, il beneficio riconosciuto al soggetto che acquista l’azienda nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi non può essere rimesso in discussione sulla base di un comportamento successivo del precedente titolare.</p>



<p>Questa interpretazione garantisce una maggiore <strong>certezza giuridica per il cessionario</strong>, che al momento dell’acquisto deve poter conoscere con sufficiente chiarezza i rischi e le responsabilità connessi all&#8217;operazione.</p>



<p>Diversamente, l’acquirente potrebbe trovarsi a sopportare, anche a distanza di tempo, conseguenze fiscali derivanti da vicende completamente estranee alla propria condotta.</p>



<h2>La finalità è favorire il risanamento aziendale</h2>



<p>La posizione dell’Amministrazione finanziaria si inserisce nella finalità più ampia delle norme sulla crisi d’impresa.</p>



<p>L’obiettivo è infatti quello di <strong>favorire la continuità aziendale e il buon esito delle operazioni di risanamento</strong>, creando condizioni sufficientemente sicure per l’ingresso di nuovi investitori.</p>



<p>La possibilità di acquistare un’impresa in difficoltà senza assumere automaticamente le responsabilità tributarie del precedente titolare può rappresentare un elemento decisivo per rendere concretamente realizzabile l’operazione.</p>



<p>Se, al contrario, l’esonero potesse essere revocato successivamente a causa dell’inadempimento del cedente, il cessionario sarebbe esposto a un <strong>rischio non prevedibile al momento della cessione</strong>.</p>



<p>La conseguenza sarebbe un possibile effetto disincentivante sugli investimenti e sulle operazioni finalizzate al recupero di imprese in crisi.</p>



<h2>Esonero definitivo, ma con un’importante eccezione</h2>



<p>La conclusione dell’Agenzia è quindi favorevole al cessionario: <strong>l’esclusione dalla responsabilità solidale resta efficace anche quando la transazione fiscale viene successivamente risolta per inadempimento del cedente</strong>.</p>



<p>Questo significa che il buon esito della transazione fiscale non costituisce una condizione dalla quale dipende la conservazione del beneficio.</p>



<p>Rimane tuttavia un limite importante.</p>



<p>L’esonero non può essere invocato quando la cessione dell’azienda sia stata effettuata <strong>in frode ai crediti tributari</strong>. In questi casi trova applicazione l’articolo 14, comma 4, del Dlgs n. 472/1997.</p>



<p>La tutela prevista per le operazioni di risanamento, quindi, non può trasformarsi in uno strumento per sottrarre beni o attività alla garanzia dei creditori fiscali.</p>



<h2>Cosa cambia per il cessionario</h2>



<p>La consulenza giuridica n. 9/2026 rafforza, in definitiva, la posizione di chi decide di investire in un’impresa in difficoltà.</p>



<p>Il punto centrale è che <strong>l’esonero viene valutato in relazione alle condizioni esistenti al momento della cessione</strong> e non può essere successivamente eliminato per una vicenda imputabile esclusivamente al cedente, come l’inadempimento degli obblighi assunti con la transazione fiscale.</p>



<p>Per il cessionario questo comporta una maggiore stabilità dell’operazione e una più efficace tutela rispetto a passività fiscali generate da comportamenti del precedente titolare.</p>



<p>La disciplina mantiene così il proprio obiettivo originario: <strong>favorire la circolazione delle aziende in crisi e sostenere i processi di ristrutturazione e risanamento</strong>, senza compromettere la tutela dell’Erario nei casi di operazioni fraudolente.</p>



<h3>In sintesi sulla crisi d&#8217;impresa</h3>



<ul><li><strong>Cessione nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi:</strong> il cessionario beneficia dell’esonero dalla responsabilità tributaria prevista dall’articolo 14.</li><li><strong>Successiva risoluzione della transazione fiscale:</strong> non determina la perdita dell’esonero.</li><li><strong>Inadempimento del cedente:</strong> non può essere imputato al cessionario ai fini della responsabilità tributaria.</li><li><strong>Cessione fraudolenta:</strong> l’esonero non opera se l’operazione è finalizzata a sottrarre beni alla garanzia dei crediti fiscali.</li><li><strong>Finalità della norma:</strong> incentivare gli investimenti e agevolare il risanamento delle imprese in crisi.</li></ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/investimenti-zes-unica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[zes unica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento realizzato tramite contratto di leasing stipulato prima dell’invio della comunicazione preventiva. È questa la conclusione dell’Agenzia delle entrate contenuta nella risposta n. 169 del 3 settembre 2026, che chiarisce un aspetto importante relativo agli investimenti effettuati nel 2026. La circostanza che il contratto [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il <strong>credito d’imposta Zes Unica</strong> può essere riconosciuto anche per un investimento realizzato tramite <strong>contratto di leasing stipulato prima dell’invio della comunicazione preventiva</strong>. È questa la conclusione dell’Agenzia delle entrate contenuta nella <strong><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10289089/Risposta+n.+169_2026.pdf/ad60b5ea-d951-6548-b68a-e38655baf4a5?t=1788424548504">risposta n. 169</a> del 3 settembre 2026</strong>, che chiarisce un aspetto importante relativo agli investimenti effettuati nel 2026.</p>



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<p>La<strong> circostanza che il contratto di leasing</strong> e la consegna del bene siano anteriori alla comunicazione richiesta per accedere all’agevolazione, infatti, <strong>non fa venir meno il beneficio</strong>, purché siano rispettate le altre condizioni previste dalla normativa.</p>



<h2>Zes Unica, il caso esaminato dall’Agenzia delle entrate</h2>



<p>La questione è stata sottoposta all’Amministrazione finanziaria da una società operante nel settore dell’<strong>edilizia privata e pubblica</strong>, con una struttura produttiva situata in un Comune compreso nella <strong>Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes Unica</strong>.</p>



<p>L’impresa aveva acquisito, nel <strong>febbraio 2026</strong>, un nuovo bene strumentale attraverso un contratto di leasing, destinandolo alla propria attività produttiva. Il bene possedeva le caratteristiche necessarie per rientrare tra gli <strong>investimenti potenzialmente agevolabili.</strong></p>



<p>Il problema nasceva dal fatto che <strong>sia la sottoscrizione del contratto sia la consegna del bene </strong>erano avvenute prima della<strong> comunicazione preventiva</strong> prevista per il credito d’imposta relativo agli investimenti del 2026.</p>



<p>Da qui il dubbio: il rispetto del cosiddetto <strong>principio di incentivazione</strong>, previsto dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, poteva essere compromesso dalla realizzazione dell’<strong>investimento prima della comunicazione?</strong></p>



<p>La risposta dell’Agenzia è positiva per la contribuente: <strong>l’investimento può beneficiare del credito d’imposta Zes Unica</strong>.</p>



<h2>Quando un investimento rispetta il principio di incentivazione</h2>



<p>Uno degli aspetti centrali affrontati nella risposta riguarda il <strong>principio di incentivazione</strong>, previsto dall’articolo 6 del <strong>Regolamento Ue n. 651/2014 (Gber)</strong>.</p>



<p>La normativa europea stabilisce che un progetto agevolato non deve essere stato avviato prima dell’entrata in vigore del regime di aiuto. Per determinare quando l’investimento può considerarsi iniziato, occorre fare riferimento alla definizione di <strong>“avvio dei lavori”</strong> contenuta nel regolamento.</p>



<p>In particolare, assume rilievo il momento in cui viene assunto il <strong>primo impegno giuridicamente vincolante per l’ordine dei beni</strong> oppure un altro impegno che renda l’investimento irreversibile.</p>



<p>Questo criterio è particolarmente importante nel caso degli investimenti effettuati attraverso il leasing, perché il momento di realizzazione dell’investimento viene collegato alla <strong>messa a disposizione del bene al soggetto utilizzatore</strong>.</p>



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<h2>Il leasing può precedere la comunicazione preventiva</h2>



<p>Nel caso analizzato dall’Agenzia, il contratto di leasing era stato sottoscritto nel febbraio 2026 e il bene era stato consegnato nello stesso periodo.</p>



<p>La comunicazione preventiva, invece, doveva essere presentata secondo le modalità stabilite per gli investimenti 2026. La società temeva quindi che la conclusione del contratto prima della comunicazione potesse escludere automaticamente l&#8217;agevolazione.</p>



<p>L’Agenzia delle entrate chiarisce che <strong>non è la comunicazione preventiva a determinare l’avvio del progetto ai fini del principio di incentivazione</strong>.</p>



<p>Il parametro da verificare è piuttosto la data di entrata in vigore del regime agevolativo rispetto all’effettivo avvio del progetto di investimento.</p>



<p>Nel caso concreto, il credito d’imposta Zes Unica era stato <strong>prorogato senza soluzione di continuità</strong> e la disciplina relativa al periodo 2026-2028 risultava già vigente quando la società aveva sottoscritto il contratto di leasing.</p>



<p>Di conseguenza, l&#8217;investimento non poteva essere considerato iniziato prima dell’introduzione della misura agevolativa.</p>



<h2>Il credito d’imposta Zes Unica per il triennio 2026-2028</h2>



<p>Il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes Unica è stato introdotto dall’<strong>articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023</strong> e successivamente prorogato attraverso gli interventi normativi degli anni successivi.</p>



<p>La <strong>legge di bilancio 2026</strong> ha esteso l’agevolazione agli investimenti realizzati nel periodo <strong>2026-2028</strong>, confermando il sostegno fiscale destinato alle imprese che effettuano nuovi investimenti nei territori interessati dalla Zes Unica.</p>



<p>Le modalità operative per il 2026 sono state definite dall’Agenzia delle entrate con il <strong>provvedimento del 30 gennaio 2026</strong>, che ha previsto un sistema articolato in una comunicazione preventiva e in una successiva comunicazione integrativa.</p>



<p>La prima comunicazione deve contenere le informazioni relative sia alle <strong>spese già sostenute dal 1° gennaio 2026</strong>, sia agli investimenti programmati entro la fine dello stesso anno. Successivamente, il contribuente deve trasmettere la comunicazione integrativa secondo le finestre temporali stabilite dall’Amministrazione finanziaria.</p>



<h2>Perché la data della comunicazione non è decisiva</h2>



<p>Il chiarimento fornito dall’Agenzia è particolarmente rilevante perché distingue due elementi che possono sembrare collegati, ma che hanno funzioni differenti.</p>



<p>Da un lato c’è la <strong>comunicazione preventiva</strong>, che rappresenta un adempimento previsto dalla procedura di accesso al credito d’imposta. Dall’altro c’è il <strong>momento di avvio dell’investimento</strong>, che deve essere valutato ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.</p>



<p>La presentazione della comunicazione, quindi, <strong>non costituisce il momento dal quale l’impresa può iniziare l’investimento</strong>.</p>



<p>Nel caso esaminato, il fatto che il bene fosse stato già consegnato prima della comunicazione non determina automaticamente la perdita del beneficio. Ciò che conta è che il progetto sia stato avviato <strong>dopo l’entrata in vigore del regime di aiuto applicabile</strong>.</p>



<h2>La conclusione dell’Agenzia delle entrate</h2>



<p>Alla luce delle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate riconosce la possibilità per la società di <strong>usufruire del credito d’imposta Zes Unica per l’investimento effettuato nel 2026 attraverso il leasing</strong>.</p>



<p>La sottoscrizione del contratto e la consegna del bene avvenute prima della comunicazione preventiva non rappresentano, nel caso concreto, un ostacolo all’agevolazione.</p>



<p>Resta comunque necessario che l’investimento rispetti <strong>tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina del credito d’imposta</strong>, comprese le condizioni relative alla tipologia dei beni, alla localizzazione dell’investimento, alla documentazione e agli altri adempimenti richiesti.</p>



<p>Il chiarimento assume quindi particolare importanza per le imprese che nel 2026 hanno programmato o realizzato investimenti nella Zes Unica. Attraverso il <strong>leasing di beni strumentali</strong>: la tempistica della comunicazione preventiva, da sola, non determina l’esclusione dal beneficio quando l’investimento è stato avviato in un momento successivo all’entrata in vigore del regime agevolativo.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/faq/irpef-ires/pensione-tedesca-esente-irpef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Irpef - Ires]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Irpef - Ires]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione Irpef]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla base della certificazione rilasciata dall’autorità fiscale competente non deve essere assoggettata a Irpef neppure in Italia. Il principio deriva dalle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania e dai successivi chiarimenti forniti dalle autorità fiscali dei due [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta <strong>esente in Germania sulla base della certificazione rilasciata dall’autorità fiscale competente non deve essere assoggettata a Irpef neppure in Italia</strong>. Il principio deriva dalle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania e dai successivi chiarimenti forniti dalle autorità fiscali dei due Paesi.</p>



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<p>La conferma arriva dall’<strong>Agenzia delle Entrate con la <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10272449/Risposta+n.+164_2026.pdf/831c4a33-fdd6-7d02-6ca1-0a26f9117e99?t=1787585448569">risposta n. 164</a> del 24 agosto 2026</strong>, relativa al caso di un cittadino italiano residente in Italia che percepisce una pensione maturata grazie ai contributi obbligatori versati durante un precedente periodo di lavoro in Germania.</p>



<p>Il punto centrale è quindi chiaro: <strong>in Italia viene tassata esclusivamente la quota della pensione che risulterebbe imponibile secondo la normativa fiscale tedesca</strong>, mentre la parte certificata come esente in Germania rimane fuori dalla base imponibile italiana.</p>



<h2>Pensione tedesca e residenza fiscale in Italia: il caso esaminato</h2>



<p>La questione sottoposta all’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente italiano che oggi risiede fiscalmente in Italia, ma che in passato ha vissuto e lavorato in Germania.</p>



<p>Durante il periodo di attività lavorativa tedesca, il contribuente ha versato i contributi previdenziali obbligatori e, successivamente, ha iniziato a percepire una <strong>pensione di sicurezza sociale erogata dall’ente previdenziale tedesco</strong>.</p>



<p>L’ufficio fiscale tedesco competente ha rilasciato una specifica certificazione nella quale viene indicata la <strong>quota della pensione non imponibile in Germania</strong>.</p>



<p>Il contribuente ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se, nella dichiarazione dei redditi italiana, fosse corretto indicare soltanto la parte della pensione considerata imponibile secondo la legislazione tedesca, lasciando esclusa la quota certificata come esente.</p>



<p>La risposta dell’Amministrazione finanziaria è stata positiva.</p>



<h2>In Italia non si tassa automaticamente l’intera pensione tedesca</h2>



<p>In linea generale, il <strong>Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)</strong> stabilisce che le persone fiscalmente residenti in Italia sono soggette a imposizione sul complesso dei redditi prodotti, sia in Italia sia all’estero.</p>



<p>Le pensioni rientrano, in linea generale, tra i redditi che possono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef.</p>



<p>Quando però il reddito presenta elementi di collegamento con un altro Stato, occorre verificare anche l’eventuale presenza di una <strong>Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni</strong>.</p>



<p>È proprio questo il passaggio determinante nel caso della pensione tedesca.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/pensione-tedesca-esenzione-irpef.jpg"><img loading="lazy" width="975" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/pensione-tedesca-esenzione-irpef-975x1024.jpg" alt="pensione tedesca esenzione irpef" class="wp-image-99240537" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/pensione-tedesca-esenzione-irpef-975x1024.jpg 975w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/pensione-tedesca-esenzione-irpef-286x300.jpg 286w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/pensione-tedesca-esenzione-irpef-768x806.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/pensione-tedesca-esenzione-irpef-1200x1260.jpg 1200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/pensione-tedesca-esenzione-irpef.jpg 1224w" sizes="(max-width: 975px) 100vw, 975px" /></a></figure>



<h2>La Convenzione Italia-Germania prevale sulla normativa interna</h2>



<p>L’Agenzia delle Entrate ricorda che, nei rapporti fiscali internazionali, le disposizioni contenute nelle <strong>convenzioni contro le doppie imposizioni devono essere considerate prioritariamente</strong> rispetto alle norme interne quando disciplinano in modo specifico la fattispecie.</p>



<p>Per le pensioni di sicurezza sociale corrisposte a un cittadino italiano residente in Italia, la Convenzione Italia-Germania prevede il principio della <strong>tassazione nello Stato di residenza</strong>, quindi in Italia.</p>



<p>Tuttavia, per le persone che in precedenza erano fiscalmente residenti in Germania, il <strong>paragrafo 14, lettera e), del Protocollo alla Convenzione</strong> introduce una regola particolarmente importante: l&#8217;imposta italiana può essere applicata <strong>soltanto sull&#8217;importo che sarebbe imponibile secondo la legislazione fiscale tedesca</strong>.</p>



<p>Di conseguenza, la determinazione dell&#8217;imposta italiana dipende anche dalla qualificazione fiscale attribuita alla pensione dalla normativa tedesca.</p>



<h2>La certificazione dell&#8217;autorità fiscale tedesca</h2>



<p>Un ruolo fondamentale viene svolto dalla <strong>certificazione rilasciata dall&#8217;ufficio fiscale tedesco competente</strong>.</p>



<p>Il documento consente infatti di individuare la quota della pensione che, secondo la legislazione tedesca, deve essere considerata esente e quella che, invece, risulta imponibile.</p>



<p>Questa distinzione è essenziale anche ai fini della dichiarazione dei redditi in Italia.</p>



<p>In presenza dei presupposti previsti dalla Convenzione, <strong>la quota certificata come esente in Germania non entra nella base imponibile Irpef italiana</strong>.</p>



<p>Al contrario, la parte che risulta imponibile secondo le regole fiscali tedesche costituisce la quota sulla quale l&#8217;Italia può esercitare la propria potestà impositiva.</p>



<h2>L&#8217;accordo amichevole tra Italia e Germania del 2025</h2>



<p>Nel chiarimento fornito al contribuente, l&#8217;Agenzia delle Entrate richiama anche l&#8217;<strong>accordo amichevole concluso tra Italia e Germania il 15 e 17 novembre 2025</strong>, nell&#8217;ambito della procedura prevista dall&#8217;articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni.</p>



<p>L&#8217;accordo è efficace dal <strong>1° gennaio 2025</strong> e interviene proprio sul trattamento fiscale delle pensioni interessate dalla disposizione convenzionale.</p>



<p>Il documento conferma che le pensioni percepite da cittadini italiani residenti in Italia sono imponibili <strong>esclusivamente in Italia</strong>, ma limitatamente alla quota che sarebbe imponibile secondo quanto previsto dalla normativa fiscale tedesca.</p>



<p>L&#8217;accordo prevede inoltre che l&#8217;autorità fiscale tedesca competente possa rilasciare una <strong>certificazione relativa alla quota di pensione esente secondo il diritto tedesco</strong>.</p>



<h2>Un principio importante per chi ha lavorato in Germania</h2>



<p>Il chiarimento assume particolare rilevanza per gli italiani che hanno <strong>lavorato e versato contributi previdenziali in Germania e che successivamente sono rientrati in Italia</strong>, trasferendo qui la propria residenza fiscale.</p>



<p>La pensione percepita dalla Germania non deve infatti essere considerata automaticamente imponibile per il suo intero ammontare.</p>



<p>È necessario innanzitutto verificare:</p>



<ul><li><strong>la tipologia della pensione percepita</strong>;</li><li><strong>la residenza fiscale del beneficiario</strong>;</li><li>l&#8217;eventuale precedente <strong>residenza fiscale in Germania</strong>;</li><li>le disposizioni della <strong>Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni</strong>;</li><li>la quota della prestazione che risulta imponibile secondo la <strong>legislazione tedesca</strong>;</li><li>la presenza della <strong>certificazione rilasciata dall&#8217;autorità fiscale tedesca</strong>.</li></ul>



<p>Solo dopo queste verifiche è possibile individuare correttamente l&#8217;importo da assoggettare a tassazione in Italia.</p>



<h2>Come cambia la tassazione della pensione</h2>



<p>Il meccanismo può essere riassunto in modo semplice.</p>



<p>Se, ad esempio, l&#8217;autorità fiscale tedesca certifica che una determinata parte della pensione è <strong>esente in Germania</strong>, quella quota non deve essere inclusa nella base imponibile Irpef italiana, purché ricorrano le condizioni previste dalla Convenzione.</p>



<p>La parte restante, invece, se risulta imponibile secondo la normativa tedesca, è quella che può essere assoggettata a imposizione in Italia.</p>



<p><strong>Non si tratta quindi di una doppia esenzione</strong>, ma dell&#8217;applicazione delle regole previste dalla Convenzione internazionale: la pensione viene tassata in Italia, ma soltanto nei limiti dell&#8217;importo che sarebbe fiscalmente imponibile in Germania.</p>



<h2>La conclusione dell&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>



<p>Con la <strong>risposta n. 164 del 24 agosto 2026</strong>, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha confermato la correttezza dell&#8217;interpretazione proposta dal contribuente.</p>



<p>La pensione di sicurezza sociale tedesca percepita da un cittadino italiano residente in Italia <strong>non deve essere tassata integralmente nel nostro Paese</strong>.</p>



<p>L&#8217;imposizione italiana deve riguardare esclusivamente la <strong>quota che risulterebbe imponibile secondo la legislazione fiscale tedesca</strong>.</p>



<p>Di conseguenza, <strong>la parte della pensione certificata come esente dall&#8217;autorità fiscale tedesca resta esclusa dalla tassazione anche in Italia</strong>.</p>



<h2>Cosa ricordare per la dichiarazione dei redditi</h2>



<p>Per chi percepisce una pensione tedesca e risiede fiscalmente in Italia, è quindi particolarmente importante conservare la documentazione rilasciata dalle autorità fiscali tedesche.</p>



<p>La <strong>certificazione della quota esente</strong> costituisce infatti un elemento fondamentale per determinare correttamente l&#8217;importo da considerare ai fini dell&#8217;Irpef italiana e per applicare le disposizioni previste dalla Convenzione Italia-Germania.</p>



<p>In sintesi, il principio affermato dall&#8217;Agenzia delle Entrate è il seguente:</p>



<p><strong>pensione tedesca → tassazione in Italia → soltanto sulla quota imponibile secondo la normativa tedesca → esclusione della parte certificata come esente in Germania.</strong></p>



<blockquote class="wp-block-quote"><p><strong>Fonte:</strong> Agenzia delle Entrate, risposta n. 164 del 24 agosto 2026.</p></blockquote>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welfare aziendale e rimborsi Rsa: esenzione Irpef anche per i genitori non conviventi</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/irpef/welfare-aziendale-rsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Irpef - Ires]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[welfare aziendale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I rimborsi riconosciuti dal datore di lavoro per le spese sostenute dai dipendenti per la permanenza dei genitori in una Rsa non concorrono alla formazione del reddito imponibile, anche quando il genitore non convive con il lavoratore. A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 163/2026, che analizza gli effetti delle recenti modifiche [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>I rimborsi riconosciuti dal datore di lavoro </strong>per le spese sostenute dai dipendenti per la <strong>permanenza dei genitori in una Rsa </strong>non concorrono alla formazione del reddito imponibile, anche quando il genitore non convive con il lavoratore<strong>.</strong> A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate con la <strong><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10272449/Risposta+n.+163_2026.pdf/d78a3755-6ad8-1946-2926-7b8d520d6a63?t=1786708911551">risposta n. 163/2026</a></strong>, che analizza gli effetti delle recenti modifiche alla disciplina dei familiari prevista dall’articolo 12 del Tuir.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-21-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
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<p>La novità assume particolare rilevanza per i <strong>piani di welfare aziendale</strong>, perché consente di mantenere il regime di favore anche quando le spese di assistenza riguardano un genitore stabilmente ospitato presso una <strong>residenza sanitaria assistenziale (Rsa)</strong> e quindi non convivente con il dipendente.</p>



<p>Le modifiche introdotte dal <strong>decreto legislativo n. 148/2026</strong>, il cosiddetto decreto correttivo “Omnibus”, trovano applicazione <strong>già a partire dal periodo d’imposta 2025</strong>.</p>



<h2>Il caso esaminato dall’Agenzia delle entrate</h2>



<p>La questione sottoposta all’Amministrazione finanziaria riguarda un lavoratore dipendente che intende usufruire del proprio <strong>piano di welfare aziendale</strong> per ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una Rsa.</p>



<p>Il dubbio nasce dal fatto che la madre, essendo <strong>stabilmente ospitata nella struttura sanitaria</strong>, non risulta convivente con il figlio.</p>



<p>Il contribuente ha quindi chiesto se il rimborso delle spese sostenute per la madre non convivente potesse beneficiare della <strong>non imponibilità prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del Tuir</strong> e, soprattutto, quale fosse la corretta decorrenza delle modifiche apportate alla disciplina dei familiari.</p>



<h2>Welfare aziendale: la regola generale</h2>



<p>Per comprendere la soluzione dell’Agenzia è necessario partire dal principio generale previsto dall’<strong>articolo 51, comma 1, del Tuir</strong>.</p>



<p>La norma stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro. Si tratta del cosiddetto <strong>principio di onnicomprensività</strong>, in base al quale rientrano normalmente nella formazione del reddito imponibile non soltanto le somme corrisposte in denaro, ma anche i beni, i servizi e le prestazioni messi a disposizione dal datore di lavoro.</p>



<p>Il Tuir prevede tuttavia diverse <strong>eccezioni al principio generale</strong>, individuando alcune prestazioni che, a determinate condizioni, non concorrono alla formazione del reddito del dipendente.</p>



<p>Tra queste rientrano alcune forme di <strong>welfare aziendale destinate all’assistenza dei familiari anziani o non autosufficienti</strong>.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/welfare-aziendale-rimborsi-rsa.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/welfare-aziendale-rimborsi-rsa-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99240527" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/welfare-aziendale-rimborsi-rsa-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/welfare-aziendale-rimborsi-rsa-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/welfare-aziendale-rimborsi-rsa-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/welfare-aziendale-rimborsi-rsa.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<h2>Le spese Rsa escluse dal reddito imponibile</h2>



<p>In particolare, l’<strong>articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del Tuir</strong> prevede la non imponibilità delle somme e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza destinati ai <strong>familiari anziani o non autosufficienti</strong> indicati dall’articolo 12 del Tuir.</p>



<p>Di conseguenza, quando il piano di welfare aziendale prevede il rimborso delle spese per l’assistenza di un familiare rientrante nella disposizione, il relativo importo <strong>non viene assoggettato a Irpef</strong> in capo al lavoratore.</p>



<p>Il punto centrale del chiarimento riguarda proprio il significato del riferimento ai familiari contenuto nell’articolo 12 del Tuir e, in particolare, la necessità o meno della <strong>convivenza</strong>.</p>



<h2>Cosa cambia per i familiari non conviventi</h2>



<p>La disciplina dei familiari era stata modificata dal <strong>Dlgs n. 192/2025</strong>, con decorrenza dal 20 dicembre 2025. La nuova formulazione aveva introdotto, per alcune categorie di familiari, condizioni legate alla convivenza o alla percezione di assegni alimentari.</p>



<p>Questa impostazione aveva però generato alcune criticità, soprattutto con riferimento ai <strong>piani di welfare relativi al 2025</strong>.</p>



<p>L&#8217;applicazione retroattiva del requisito della convivenza avrebbe potuto infatti compromettere, a posteriori, la possibilità per i lavoratori di beneficiare di prestazioni di welfare già riconosciute o programmate in favore di familiari non conviventi.</p>



<p>Per superare queste difficoltà è intervenuto il <strong>Dlgs n. 148/2026</strong>, che ha modificato nuovamente il comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir.</p>



<h2>Il decreto Omnibus ripristina la disciplina precedente</h2>



<p>Il decreto correttivo “Omnibus” ha sostanzialmente <strong>ripristinato le condizioni precedentemente applicabili</strong>.</p>



<p>La distinzione fondamentale riguarda il modo in cui la disposizione fiscale richiama i familiari.</p>



<p>Quando una norma si limita a fare riferimento ai <strong>familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir</strong>, senza richiedere anche che siano fiscalmente a carico, il requisito della convivenza non deve essere necessariamente applicato agli altri soggetti indicati dall’articolo 433 del Codice civile.</p>



<p>Diversamente, quando la norma richiama espressamente anche le condizioni necessarie per essere considerati <strong>familiari fiscalmente a carico</strong>, diventano rilevanti gli specifici requisiti reddituali e le ulteriori condizioni previste dalla disciplina.</p>



<p>Questa distinzione è particolarmente importante per il welfare aziendale.</p>



<h2>Le modifiche valgono già per il 2025</h2>



<p>Uno degli aspetti più significativi del chiarimento riguarda la <strong>decorrenza temporale</strong>.</p>



<p>L’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 148/2026 stabilisce infatti che le modifiche al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir <strong>si applicano già a partire dal periodo d’imposta 2025</strong>.</p>



<p>In questo modo viene salvaguardata la possibilità di usufruire delle agevolazioni per quei familiari che avrebbero potuto beneficiarne sulla base della disciplina vigente al <strong>31 dicembre 2024</strong>.</p>



<p>La scelta legislativa consente quindi di evitare che le modifiche introdotte successivamente producano effetti penalizzanti sui piani di welfare già riferiti al 2025.</p>



<h2>La conclusione dell’Agenzia delle entrate</h2>



<p>Alla luce della normativa modificata, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che <strong>il rimborso delle spese sostenute per la permanenza della madre non convivente presso una Rsa non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente</strong>.</p>



<p>Il motivo è che l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del Tuir richiama i <strong>familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12</strong>, senza stabilire che debbano necessariamente essere fiscalmente a carico del lavoratore.</p>



<p>Pertanto, il fatto che la madre sia <strong>non convivente con il dipendente</strong> non impedisce l’applicazione del regime fiscale agevolato.</p>



<h2>Cosa significa per aziende e lavoratori</h2>



<p>Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate rappresenta un elemento importante per la gestione dei <strong>piani di welfare aziendale</strong>.</p>



<p>In presenza dei requisiti previsti dalla normativa, le aziende possono riconoscere o rimborsare le spese relative all’assistenza di <strong>genitori anziani o non autosufficienti ospitati in Rsa</strong>, senza che il relativo beneficio concorra alla formazione del reddito imponibile del lavoratore.</p>



<p>Per il dipendente questo significa poter usufruire del welfare aziendale per sostenere una parte dei costi di assistenza familiare <strong>senza subire l’applicazione dell’Irpef sul rimborso</strong>, anche nel caso in cui il genitore non risieda presso la stessa abitazione.</p>



<p>È comunque necessario che il beneficio sia riconosciuto nell’ambito delle modalità previste dalla disciplina sul welfare aziendale e che <strong>le spese siano adeguatamente documentate</strong>.</p>



<h2>In sintesi</h2>



<p>La <strong>risposta n. 163/2026 dell’Agenzia delle entrate</strong> conferma un&#8217;interpretazione favorevole per i lavoratori che utilizzano il welfare aziendale per sostenere le spese di assistenza dei genitori.</p>



<p>I punti principali sono:</p>



<ul><li><strong>i rimborsi per le spese Rsa possono essere non imponibili ai fini Irpef</strong>;</li><li>il beneficio può riguardare anche <strong>genitori non conviventi</strong> con il lavoratore;</li><li>l’agevolazione deriva dall’<strong>articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del Tuir</strong>;</li><li>non è necessario che il genitore sia <strong>fiscalmente a carico</strong> quando la norma richiama genericamente i familiari dell’articolo 12;</li><li>le modifiche al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir introdotte dal <strong>Dlgs n. 148/2026</strong> si applicano <strong>a partire dal periodo d’imposta 2025</strong>;</li><li>la nuova disciplina evita che il requisito della convivenza possa compromettere retroattivamente i benefici dei <strong>piani di welfare relativi al 2025</strong>.</li></ul>



<p>Il chiarimento amplia quindi concretamente la platea dei familiari per i quali può essere utilizzato il welfare aziendale con <strong>vantaggi fiscali</strong>, offrendo maggiore continuità ai lavoratori che devono sostenere costi per l’assistenza di genitori anziani o non autosufficienti.</p>
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		<title>Spese di istruzione e welfare aziendale: non imponibili i rimborsi documentati</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/irpef/spese-istruzione-welfare-aziendale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Irpef - Ires]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I rimborsi riconosciuti dal datore di lavoro nell’ambito di un piano di welfare aziendale per sostenere le spese di istruzione dei figli. Possono beneficiare del regime di non imponibilità fiscale anche quando il pagamento della spesa è stato effettuato materialmente dal coniuge del dipendente. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>I rimborsi riconosciuti dal datore di lavoro nell’ambito di un <strong>piano di welfare aziendale</strong> per sostenere le spese di istruzione dei figli. Possono beneficiare del <strong>regime di non imponibilità fiscale</strong> anche quando il pagamento della spesa è stato effettuato materialmente dal coniuge del dipendente.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-21-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
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</div></figure>



<p>È questo il chiarimento fornito dall’<strong>Agenzia delle entrate con la risposta a <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10272449/Risposta+n.+159_2026.pdf/97338a13-5775-cd22-2a81-675f3db8bdfd?t=1786350618505">interpello n. 159/2026</a></strong>, che ha esaminato il trattamento fiscale dei rimborsi relativi alle spese educative sostenute per i familiari del lavoratore.</p>



<p>Il fatto che la fattura o la spesa sia stata pagata dal coniuge, anziché direttamente dal dipendente titolare del credito welfare. N<strong>on fa venir meno automaticamente l’agevolazione</strong>. Diventa però essenziale poter dimostrare con documentazione adeguata la natura della spesa. Il soggetto che ha usufruito del servizio e l’assenza di un doppio beneficio fiscale.</p>



<h2>Il riferimento normativo: l’articolo 51 del Tuir</h2>



<p>La disciplina si fonda sull’<strong>articolo 51 del Tuir</strong>, che stabilisce il principio generale di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente.</p>



<p>In base al comma 1, costituiscono reddito tutte le somme e i valori percepiti dal <strong>lavoratore in relazione al rapporto di lavoro</strong>. Lo stesso articolo, tuttavia, prevede alcune specifiche deroghe che consentono di escludere determinate somme e prestazioni dalla formazione del reddito imponibile.</p>



<p>Tra queste rientra il <strong>comma 2, lettera f-bis)</strong>, relativo alle prestazioni di educazione e istruzione destinate ai familiari indicati dall’articolo 12 del Tuir.</p>



<p>La disposizione riguarda, tra l’altro, <strong>i servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare</strong>. Nonché i servizi integrativi e di mensa collegati, la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali e le borse di studio.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/08/spese-di-istruzione-welfare-aziendale.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/08/spese-di-istruzione-welfare-aziendale-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99240488" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/08/spese-di-istruzione-welfare-aziendale-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/08/spese-di-istruzione-welfare-aziendale-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/08/spese-di-istruzione-welfare-aziendale-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/08/spese-di-istruzione-welfare-aziendale.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<h2>Il caso esaminato dall’Agenzia delle entrate</h2>



<p>Il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda alcuni dipendenti che dispongono di un <strong>credito welfare aziendale</strong> e intendono utilizzarlo per ottenere il rimborso di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei propri figli.</p>



<p>La particolarità riguarda uno dei lavoratori: le spese erano state materialmente sostenute dal <strong>coniuge non legalmente ed effettivamente separato</strong>, utilizzando un conto corrente intestato esclusivamente a quest’ultimo.</p>



<p>Da qui il dubbio: il rimborso poteva comunque essere considerato fiscalmente non imponibile, nonostante il pagamento fosse stato effettuato da una persona diversa dal dipendente titolare del credito welfare?</p>



<p>La risposta dell’Agenzia è positiva, a condizione che siano rispettati <strong>tutti i requisiti previsti dalla disciplina</strong>.</p>



<h2>Il pagamento effettuato dal coniuge non fa perdere il beneficio</h2>



<p>L’elemento centrale della risposta è che <strong>non è necessario che il pagamento della spesa sia materialmente effettuato dal dipendente</strong> affinché il successivo rimborso possa rientrare nel regime di non imponibilità.</p>



<p>L’Agenzia richiama quanto già precisato con la <strong>circolare n. 28/E del 2016</strong>, secondo cui le prestazioni previste dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), possono essere erogate direttamente dal datore di lavoro, attraverso soggetti terzi oppure mediante somme di denaro corrisposte al dipendente, anche sotto forma di <strong>rimborso di spese già sostenute</strong>.</p>



<p>Il requisito fondamentale è però la possibilità di verificare che le somme siano state effettivamente utilizzate per le finalità contemplate dalla norma.</p>



<p>Pertanto, <strong>la modalità con cui è stato effettuato il pagamento non costituisce, da sola, un ostacolo alla non imponibilità</strong>.</p>



<h2>La documentazione è fondamentale</h2>



<p>Il riconoscimento del beneficio fiscale è strettamente collegato alla corretta documentazione delle spese.</p>



<p>Secondo i chiarimenti richiamati dall’Agenzia, dalla documentazione deve essere possibile individuare almeno:</p>



<ul><li><strong>la natura e la tipologia del servizio</strong> acquistato;</li><li><strong>il soggetto che ha usufruito della prestazione</strong>;</li><li>la riconducibilità del beneficiario ai familiari previsti dalla normativa;</li><li>l’effettivo sostenimento della spesa;</li><li>l&#8217;assenza di <strong>duplicazioni nei rimborsi o nelle agevolazioni fiscali</strong>.</li></ul>



<p>La documentazione, quindi, assume un ruolo determinante perché consente al datore di lavoro di verificare che il rimborso sia effettivamente collegato a una delle prestazioni agevolate dall’articolo 51 del Tuir.</p>



<h2>Non è indispensabile che il documento sia intestato al dipendente</h2>



<p>Un ulteriore aspetto rilevante riguarda l’intestazione della documentazione di spesa.</p>



<p>Alla luce dei precedenti richiamati nella risposta n. 159/2026, il documento può essere intestato <strong>al dipendente oppure al familiare che ha fruito del servizio</strong>, purché dalla documentazione sia possibile identificare il beneficiario della prestazione.</p>



<p>Questo principio era già stato evidenziato dalla <strong>risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020</strong>, che ha affrontato il trattamento fiscale dei benefit riconosciuti nell’ambito dei piani di welfare aziendale.</p>



<p>L&#8217;obiettivo è garantire un collegamento verificabile tra <strong>spesa sostenuta, servizio fruito e familiare beneficiario</strong>.</p>



<h2>Nessuna doppia agevolazione sulle stesse spese</h2>



<p>Il regime di non imponibilità del rimborso comporta anche una conseguenza importante sul piano delle ulteriori agevolazioni fiscali.</p>



<p>Le medesime spese <strong>non possono essere utilizzate contemporaneamente per ottenere un rimborso welfare non imponibile e un&#8217;ulteriore detrazione o deduzione fiscale</strong>, nei limiti in cui il rimborso abbia effettivamente eliminato l&#8217;onere a carico del contribuente.</p>



<p>In sostanza, non è possibile beneficiare due volte della stessa spesa attraverso strumenti fiscali differenti.</p>



<p>La regola risponde al principio secondo cui <strong>deduzioni e detrazioni spettano in relazione agli oneri che rimangono effettivamente a carico del contribuente</strong>.</p>



<h2>La dichiarazione sostitutiva richiesta al dipendente</h2>



<p>Sul piano operativo, il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione anche alla documentazione integrativa.</p>



<p>Nella fattispecie esaminata, viene richiesto al dipendente di produrre una <strong>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</strong> con la quale attestare che le fatture interessate dal rimborso non siano state, e non saranno, utilizzate per ottenere ulteriori rimborsi, totali o parziali.</p>



<p>La dichiarazione deve riguardare anche eventuali richieste effettuate presso <strong>altri soggetti</strong>, oltre che presso lo stesso datore di lavoro.</p>



<p>La documentazione e le dichiarazioni devono essere conservate per consentire eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.</p>



<h2>Cosa cambia per aziende e lavoratori</h2>



<p>Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate è particolarmente rilevante per la gestione dei <strong>piani di welfare aziendale</strong>, perché conferma che il requisito determinante non è necessariamente l’identità tra il soggetto che effettua materialmente il pagamento e il dipendente che beneficia del piano welfare.</p>



<p>Conta invece la possibilità di <strong>dimostrare in modo puntuale la destinazione della spesa</strong> e la sua riconducibilità alle prestazioni agevolate.</p>



<p>Per le aziende questo significa adottare procedure interne che consentano di raccogliere e verificare correttamente la documentazione prima di procedere al rimborso.</p>



<p>Per i lavoratori, invece, diventa importante conservare <strong>fatture, ricevute, documentazione relativa al servizio e dichiarazioni richieste dal datore di lavoro</strong>, soprattutto quando la spesa è stata sostenuta da un familiare.</p>



<h2>La conclusione dell’Agenzia delle entrate</h2>



<p>Con la risposta n. 159/2026, l’Agenzia delle entrate conferma quindi che <strong>i rimborsi delle spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari indicati dall’articolo 12 del Tuir possono non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche quando il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente</strong>.</p>



<p>La circostanza che il coniuge abbia utilizzato un conto corrente a lui esclusivamente intestato <strong>non impedisce il riconoscimento del regime di favore</strong>.</p>



<p>Rimangono però imprescindibili i requisiti sostanziali e documentali: la spesa deve rientrare tra quelle ammesse dalla normativa sul welfare, deve essere possibile identificare il beneficiario del servizio e deve essere esclusa qualsiasi duplicazione di rimborsi o benefici fiscali.</p>



<p><strong>Il principio da tenere presente è quindi semplice: </strong>non è decisivo chi effettua materialmente il pagamento, ma la <strong>corretta dimostrazione della spesa </strong>e della sua destinazione prevista dalla legge.</p>
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		<title>Tutto sul bonus facciate, oggi bonus ristrutturazione: come richiederlo</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/sapevi-che/bonus-facciate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Flasini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 16:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sapevi che...]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Rinnovare il prospetto di un edificio non è soltanto una scelta estetica: significa proteggere intonaci, murature, balconi e parti esposte agli agenti atmosferici. Realtà specializzate come Edilizia Alternativa approfondiscono il tema del bonus facciate e delle agevolazioni applicabili agli interventi esterni. Occorre però chiarire un punto decisivo: il vecchio incentivo autonomo si è concluso il [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Rinnovare il <strong>prospetto di un edificio</strong> non è soltanto una scelta estetica: significa proteggere intonaci, murature, balconi e parti esposte agli agenti atmosferici. Realtà specializzate come <strong>Edilizia Alternativa</strong> approfondiscono il tema del<a href="https://edilizialternativa.it/magazine/bonus-facciate/"> bonus facciate</a> e delle agevolazioni applicabili agli interventi esterni. Occorre però chiarire un punto decisivo: il vecchio incentivo autonomo si è <strong>concluso il 31 dicembre 2022</strong> e oggi il rifacimento della facciata può beneficiare, quando ne ricorrono i requisiti, del bonus ristrutturazione.</p>



<h2>Il vecchio bonus facciate non è più in vigore</h2>



<p><strong>Il bonus facciate </strong>aveva introdotto una detrazione specifica per il recupero o il restauro dell’involucro esterno visibile degli edifici. Dopo<strong> l’aliquota del 90%</strong> prevista nelle prime annualità, la misura era scesa al 60% per le spese sostenute nel 2022, ultimo anno di applicazione.</p>



<p>Nel 2026, quindi, non è possibile presentare una nuova richiesta utilizzando quella disciplina. Parlare ancora di “bonus facciate” è comprensibile nel linguaggio comune, ma fiscalmente bisogna verificare se i lavori rientrano nel <strong>recupero del patrimonio edilizio</strong>, nell’ecobonus o in un’altra agevolazione vigente. Richiedendo una <strong>consulenza professionale ad Edilizia Alternativa </strong>si avrà la possibilità di essere informati su ogni aspetto burocratico ed essere supportati sotto ogni aspetto.</p>



<h2>Bonus ristrutturazione 2026: aliquote e limite di spesa</h2>



<p>Per le spese sostenute nel 2026, il <strong>bonus ristrutturazione</strong> riconosce una detrazione ordinaria <strong>del 36%, elevata al 50%</strong> quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p>



<p>Il tetto resta fissato a <strong>96.000 euro per unità immobiliare</strong> e il beneficio viene ripartito in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione non è dunque un rimborso immediato: viene sottratta dall’Irpef dovuta, entro la capienza fiscale disponibile. Per i <strong>lavori condominiali,</strong> ciascun condomino utilizza la quota di spesa a lui attribuita e regolarmente versata.</p>



<h2>Quali lavori sulla facciata possono essere agevolati</h2>



<p>Non ogni intervento esterno dà automaticamente<strong> diritto alla detrazione</strong>. Sulle parti comuni degli <strong>edifici residenziali sono agevolabili </strong>anche opere di manutenzione ordinaria, come il <strong>rifacimento degli intonaci o la tinteggiatura</strong>, purché correttamente deliberate, documentate e riferite a parti comuni. Sulla singola unità immobiliare, invece, la semplice tinteggiatura estetica generalmente non basta: i lavori devono essere classificabili almeno come <strong>manutenzione straordinaria</strong>, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.</p>



<p>Possono rientrare, secondo la<strong> natura concreta dell’intervento</strong>, il ripristino di porzioni deteriorate, la modifica della facciata, il consolidamento di elementi ammalorati e le opere connesse necessarie all’esecuzione. Per evitare errori è essenziale una <strong>verifica tecnica preventiva</strong>, perché la qualificazione edilizia incide sia sui titoli abilitativi sia sul diritto alla detrazione.</p>



<p>Anche gli <strong>interventi in quota</strong> eseguiti senza ponteggi possono essere fiscalmente agevolabili, ma la tecnica di accesso non modifica i requisiti tributari: contano il tipo di lavoro, <strong>l’immobile interessato e la documentazione.</strong></p>



<h2>Come richiedere il bonus ristrutturazione</h2>



<p>Non esiste una domanda preventiva da inviare all’Agenzia delle Entrate. Prima dell’avvio occorre<strong> verificare con un tecnico </strong>l’eventuale necessità di<strong> Cila, Scia o altri adempimenti </strong>comunali; nei condomìni servono inoltre la delibera assembleare e la ripartizione delle spese.</p>



<p>Fatture e pagamenti devono essere intestati correttamente e le somme vanno versate con <strong>bonifico bancario o postale parlante</strong>, riportando la causale, il codice fiscale del beneficiario e il codice fiscale o la partita Iva dell’impresa.</p>



<p><strong>Il contribuente deve conservare fatture</strong>, ricevute dei bonifici, autorizzazioni edilizie o dichiarazione sostitutiva quando non richieste, dati catastali e documentazione condominiale. La spesa viene poi indicata nel<strong> modello 730 o Redditi</strong>. Quando l’intervento comporta anche risparmio energetico, va verificato l’eventuale obbligo di trasmissione dei <strong>dati all’Enea</strong>. Una pratica ordinata sin dall’inizio riduce il rischio di perdere il beneficio per errori formali.</p>



<p>Il passaggio dal <strong>vecchio bonus facciate al bonus ristrutturazione</strong> rende ancora più importante pianificare lavori, pagamenti e autorizzazioni. Affidarsi a <strong>professionisti qualificati come Edilizia Alternativa</strong>, soprattutto per opere in quota, consente di tutelare la sicurezza, la durata dell’intervento e il corretto accesso alle detrazioni disponibili.</p>
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		<title>Decreto fiscale “Omnibus” 2026: tutte le principali novità per fisco, imprese e contribuenti</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/decreto-fiscale-omnibus-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il nuovo decreto fiscale “Omnibus” introduce un ampio pacchetto di disposizioni che intervengono su numerosi ambiti della fiscalità italiana. Il provvedimento, composto da 37 articoli, modifica regole relative a familiari a carico, fringe benefit, redditi di lavoro autonomo e agricolo, imprese, Iva, accertamento, fiscalità internazionale, concordato preventivo biennale e trasmissione dei corrispettivi. Il decreto era [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il nuovo <strong>decreto fiscale “Omnibus”</strong> introduce un ampio pacchetto di disposizioni che intervengono su numerosi ambiti della fiscalità italiana. Il provvedimento, composto da <strong>37 articoli</strong>, modifica regole relative a familiari a carico, fringe benefit, redditi di lavoro autonomo e agricolo, imprese, Iva, accertamento, fiscalità internazionale, concordato preventivo biennale e trasmissione dei corrispettivi.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-21-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
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<p>Il decreto era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, trasmesso al Senato il 21 luglio e approvato definitivamente il <strong>4 agosto 2026</strong>. Le disposizioni sono entrate in vigore il <strong>12 agosto 2026</strong>.</p>



<h2>Familiari a carico: cambiano i riferimenti fiscali</h2>



<p>L’articolo 1 interviene sulla disciplina dei <strong>familiari a carico</strong>, modificando il richiamo alle persone individuate dall’articolo 12 del Tuir.</p>



<p>Tra i soggetti considerati rientrano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli e alcune delle altre persone indicate dall’articolo 433 del Codice civile, come <strong>genitori, nonni, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri</strong>.</p>



<p>Per alcune di queste categorie viene eliminato il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari. Rimangono invece specifici requisiti quando il riferimento riguarda direttamente i <strong>familiari fiscalmente a carico</strong>.</p>



<p>La modifica si applica dal periodo d’imposta in corso al <strong>20 dicembre 2025</strong> e punta a garantire la fruizione delle agevolazioni nei casi riconducibili alla disciplina precedentemente vigente.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/08/decreto-fiscale-omnibus-tutte-le-novita.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/08/decreto-fiscale-omnibus-tutte-le-novita-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99240507" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/08/decreto-fiscale-omnibus-tutte-le-novita-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/08/decreto-fiscale-omnibus-tutte-le-novita-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/08/decreto-fiscale-omnibus-tutte-le-novita-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/08/decreto-fiscale-omnibus-tutte-le-novita.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<h2>Auto aziendali e fringe benefit: nuove regole</h2>



<p>Il decreto interviene anche sulla tassazione dei <strong>fringe benefit</strong> derivanti dall&#8217;utilizzo promiscuo di autovetture, motocicli e ciclomotori concessi ai dipendenti.</p>



<p>La disciplina riguarda l&#8217;articolo 51 del Tuir e il sistema di determinazione forfettaria del benefit, già interessato dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 e dal successivo regime transitorio previsto dal cosiddetto decreto Bollette.</p>



<p>L&#8217;intervento si inserisce quindi nel percorso di revisione della fiscalità delle <strong>auto aziendali concesse in uso promiscuo ai lavoratori</strong>.</p>



<h2>Lavoratori autonomi: tassazione dei crediti d’imposta</h2>



<p>Una delle novità riguarda il <strong>reddito di lavoro autonomo</strong>.</p>



<p>Il decreto stabilisce che i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di determinati crediti d’imposta costituiscono reddito di lavoro autonomo. La disposizione comprende anche alcuni crediti collegati agli incentivi per gli interventi disciplinati dall’articolo 121 del Dl n. 34/2020.</p>



<p>Per tali componenti è prevista, in linea generale, un’<strong>imposta sostitutiva del 26%</strong>, con regole specifiche per i crediti utilizzati in compensazione.</p>



<h2>Imprese agricole: spazio anche a vertical farm e coltivazioni idroponiche</h2>



<p>Il decreto aggiorna la disciplina del <strong>reddito agrario</strong>, adeguandola alle modifiche introdotte dalla revisione del regime impositivo dei redditi.</p>



<p>Vengono ampliate le attività che possono produrre reddito agrario, includendo determinate attività di produzione vegetale effettuate all&#8217;interno di immobili censiti al catasto dei fabbricati.</p>



<p>La novità assume particolare rilevanza per le forme di agricoltura tecnologica, come <strong>vertical farm e coltivazioni idroponiche</strong>, purché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla normativa.</p>



<h2>Imprese: rafforzato il collegamento tra bilancio e fisco</h2>



<p>L’articolo 5 interviene sulla cosiddetta <strong>derivazione rafforzata</strong>, con l’obiettivo di rendere più stretto il collegamento tra valori civilistici e determinazione del reddito fiscale.</p>



<p>Le modifiche riguardano diversi ambiti, tra cui:</p>



<ul><li>titoli obbligazionari;</li><li>stock option e stock grant;</li><li>avviamento e attività immateriali;</li><li>contributi pubblici destinati a studi e ricerche;</li><li>società di partecipazione non finanziaria.</li></ul>



<p>Per i titoli obbligazionari iscritti nell’attivo circolante viene superato il precedente limite fiscale alla deducibilità delle svalutazioni, mentre per quelli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale le minusvalenze effettivamente realizzate.</p>



<h3>Stock option e stock grant</h3>



<p>Una specifica disciplina riguarda gli oneri relativi a <strong>stock option, stock grant e strumenti finanziari analoghi</strong>.</p>



<p>La deduzione dei componenti negativi viene collegata al momento della consegna degli strumenti finanziari o dell’estinzione della passività, considerando le opzioni effettivamente esercitate.</p>



<p>Per i soggetti IAS/IFRS adopter vengono inoltre riviste le regole relative alla deduzione di <strong>avviamento, marchi e altre attività immateriali a vita utile indefinita</strong>.</p>



<h2>Riallineamento dei valori contabili e fiscali</h2>



<p>Il decreto introduce una misura straordinaria e <strong>una tantum</strong> per consentire il riallineamento delle divergenze ancora esistenti tra valori contabili e fiscali ai fini Ires e Irap.</p>



<p>Il meccanismo riguarda le differenze derivanti da precedenti discipline contabili e fiscali e opera secondo il criterio del <strong>saldo globale</strong>, considerando quindi complessivamente le divergenze positive e negative.</p>



<p>Gli effetti decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. L’opzione deve essere esercitata nella relativa dichiarazione dei redditi e l’imposta deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il saldo.</p>



<h2>Perdite fiscali, fusioni e conferimenti</h2>



<p>Il decreto interviene anche sulle regole relative al <strong>riporto delle perdite fiscali</strong>.</p>



<p>Una norma di interpretazione autentica chiarisce il concetto di trasferimento delle partecipazioni che può determinare le limitazioni al riporto delle perdite. La fattispecie comprende anche il trasferimento delle partecipazioni di una società che controlla il soggetto che dispone delle perdite.</p>



<p>Sono inoltre previste modifiche di coordinamento in materia di <strong>fusioni societarie</strong> e vengono precisate le regole fiscali applicabili ai cosiddetti <strong>conferimenti minusvalenti</strong>, cioè ai conferimenti di partecipazioni nei quali il valore attribuito risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto.</p>



<h2>Global minimum tax: aggiornamento delle regole</h2>



<p>Sul fronte della <strong>fiscalità internazionale</strong>, il decreto interviene sulla disciplina della <em>Global minimum tax</em> prevista dal Dlgs n. 209/2023.</p>



<p>La normativa mira ad assicurare ai grandi gruppi multinazionali e nazionali una <strong>tassazione effettiva minima del 15%</strong> sui redditi prodotti nei diversi Paesi in cui operano, riducendo l’incentivo allo spostamento degli utili verso giurisdizioni caratterizzate da una fiscalità particolarmente bassa.</p>



<p>Il decreto recepisce inoltre alcuni nuovi regimi semplificati elaborati nell’ambito Ocse/G20 e introduce ulteriori modifiche tecniche alla disciplina dell’imposta minima nazionale e dell’imposta minima suppletiva.</p>



<h2>Iva: più tempo per detrazione e registrazione delle fatture</h2>



<p>Una delle novità di maggiore interesse riguarda i <strong>termini Iva</strong>.</p>



<p>Il diritto alla detrazione dell’imposta potrà essere esercitato entro la dichiarazione relativa al <strong>secondo anno successivo</strong> a quello in cui è sorto il diritto, superando quindi il precedente termine collegato alla dichiarazione annuale relativa all’anno di riferimento.</p>



<p>Viene contestualmente ampliato anche il termine per la registrazione delle fatture passive, che potranno essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.</p>



<h2>Accertamento: successioni, donazioni e adempimento collaborativo</h2>



<p>Il decreto interviene in maniera articolata anche sulla <strong>disciplina dell’accertamento</strong>, interessando diversi comparti della fiscalità.</p>



<p>Tra le materie coinvolte figurano:</p>



<ul><li>imposta sulle successioni e donazioni;</li><li>imposte ipotecarie e catastali;</li><li>adempimento collaborativo;</li><li>visto di conformità;</li><li>stabili organizzazioni;</li><li>pubblicità immobiliare;</li><li>regime forfettario;</li><li>accertamento dei componenti a efficacia pluriennale.</li></ul>



<p>Per l’<strong>adempimento collaborativo</strong> viene, tra l’altro, prorogato dal 30 settembre al <strong>31 dicembre 2026</strong> il termine per la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai fini dell’ammissione al regime per determinati periodi.</p>



<h3>Stabili organizzazioni</h3>



<p>Per le stabili organizzazioni viene introdotto, a partire dai periodi d’imposta 2026 e successivi, un obbligo di <strong>data certa del rendiconto economico e patrimoniale</strong>, da assicurare mediante marcatura temporale o strumenti equivalenti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>



<p>I dati dovranno inoltre essere riportati in uno specifico prospetto della dichiarazione.</p>



<h2>Redditi finanziari: aumentano alcune imposte</h2>



<p>Il decreto modifica anche la tassazione di alcune tipologie di redditi finanziari.</p>



<p>La <strong>ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei</strong> passa dall’11% al <strong>20%</strong>.</p>



<p>Per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate detenute in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, l’imposta sostitutiva viene invece portata dal 21% al <strong>36%</strong>, senza possibilità di pagamento rateale.</p>



<h2>Concordato preventivo biennale: modifiche e ravvedimento speciale</h2>



<p>Ampio spazio è dedicato al <strong>concordato preventivo biennale (Cpb)</strong>.</p>



<p>Il decreto interviene sulle cause di esclusione e decadenza, oltre che sui benefici collegati al rinnovo del concordato.</p>



<p>Particolarmente rilevante è l’introduzione di un <strong>ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2020-2023</strong>, destinato ai contribuenti che hanno applicato gli Isa e che rinnovano l’adesione al concordato per il biennio <strong>2026-2027</strong>.</p>



<p>Il meccanismo prevede un’imposta sostitutiva su imposte sui redditi, relative addizionali e Irap. Il sistema tiene conto anche del punteggio Isa, con condizioni più favorevoli per i contribuenti che presentano livelli di affidabilità più elevati.</p>



<p>Per gli anni 2020 e 2021, inoltre, sono previste specifiche riduzioni in considerazione degli effetti della pandemia.</p>



<p>L’imposta sostitutiva dovrà essere versata tra il <strong>1° gennaio e il 15 marzo 2027</strong>, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di <strong>10 rate mensili</strong>.</p>



<h2>Terzo Settore: nuove regole per l’Irap</h2>



<p>Gli <strong>enti del Terzo settore</strong>, diversi dalle imprese sociali, beneficiano di una semplificazione nella determinazione dell’Irap.</p>



<p>La qualificazione fiscale dell’attività svolta viene determinata, per ciascun periodo d’imposta, sulla base delle disposizioni del Tuir.</p>



<p>La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al <strong>31 dicembre 2025</strong>.</p>



<h2>Dogane e accise</h2>



<p>Gli articoli 31 e 32 riguardano il settore delle <strong>dogane e delle accise</strong>.</p>



<p>Tra le novità viene disciplinato l’utilizzo dei file delle fatture elettroniche nell’ambito delle attività di analisi del rischio e dei controlli doganali, mentre ulteriori disposizioni modificano la normativa relativa alle accise.</p>



<h2>Corrispettivi telematici: tolleranza del 5%</h2>



<p>Una delle disposizioni più operative riguarda la trasmissione dei <strong>corrispettivi giornalieri</strong>.</p>



<p>Il decreto introduce una soglia di tolleranza: le sanzioni non si applicano quando la differenza tra il numero delle operazioni regolate tramite pagamento elettronico e quelle registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi <strong>non supera il 5%</strong>.</p>



<p>La regola riguarda sia le violazioni relative all’omessa, tardiva o inesatta trasmissione dei dati, sia la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività.</p>



<h2>Un decreto con effetti trasversali sul sistema fiscale</h2>



<p>Il decreto fiscale “Omnibus” interviene quindi su un numero particolarmente ampio di materie, con modifiche che interessano <strong>persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese, enti del Terzo settore e grandi gruppi multinazionali</strong>.</p>



<p>Tra gli interventi più rilevanti spiccano l’ampliamento dei termini Iva, le nuove regole per il concordato preventivo biennale e il ravvedimento speciale, gli aggiornamenti sulla Global minimum tax, il riallineamento contabile e fiscale, le modifiche al riporto delle perdite e la nuova soglia di tolleranza del 5% per i corrispettivi telematici.</p>



<p>Il provvedimento è entrato in vigore il <strong>12 agosto 2026</strong>, rendendo operative le disposizioni secondo le decorrenze specificamente previste per ciascuna misura.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Rientro dalle ferie? Guida su come sanare un versamento in ritardo</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/rientro-dalle-ferie-guida-su-come-sanare-un-versamento-in-ritardo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Jacqueline Facconti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[modello F24]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento operoso]]></category>
		<category><![CDATA[rientro dalle ferie estive]]></category>
		<category><![CDATA[sanare versamento]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[tasse in ritardo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99240519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rientro dalle ferie e versamento fiscale dimenticato? Scopri come sanarlo con il ravvedimento operoso: sanzioni ridotte, calcolo interessi e F24 corretto. Tornare dalle vacanze e scoprire di aver dimenticato una scadenza fiscale è un&#8217;esperienza più comune di quanto si pensi. Tra valigie da disfare, email accumulate e il rientro alla routine, capita di accorgersi solo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Rientro dalle ferie e versamento fiscale dimenticato? Scopri come sanarlo con il ravvedimento operoso: sanzioni ridotte, calcolo interessi e F24 corretto.</em></p>



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<p>Tornare dalle vacanze e scoprire di aver dimenticato una scadenza fiscale è un&#8217;esperienza più comune di quanto si pensi. Tra valigie da disfare, email accumulate e il rientro alla routine, capita di accorgersi solo a distanza di giorni (o settimane) di non aver effettuato un <strong>versamento dovuto</strong>: un F24 per l&#8217;IVA, un acconto IRPEF, una rata dell&#8217;IMU o un contributo previdenziale. </p>



<p>La buona notizia è che il nostro ordinamento tributario prevede uno strumento pensato proprio per queste situazioni: il <strong><a href="https://www.misterfisco.it/saggi/il-ravvedimento-operoso-guida-riepilogativa/">ravvedimento operoso</a>.</strong> Vediamo come funziona, quanto costa e come procedere concretamente per mettersi in regola senza subire le sanzioni piene previste dalla legge.</p>



<h2>Cos&#8217;è il ravvedimento operoso</h2>



<p>Il <strong>ravvedimento operoso</strong>, disciplinato dall&#8217;articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, è l&#8217;istituto che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente omessi o insufficienti versamenti, beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative tanto più consistente quanto più rapidamente si interviene. </p>



<p>In pratica, lo Stato &#8220;premia&#8221; chi si autodenuncia e paga prima di essere scoperto attraverso controlli automatizzati o accertamenti. Non si tratta di un condono, ma di un meccanismo strutturale sempre disponibile, valido per la generalità dei tributi: imposte dirette, IVA, imposte locali, contributi previdenziali e ritenute.</p>



<p>Per poter <strong>accedere al ravvedimento</strong> è necessario che non sia stata già notificata al contribuente una comunicazione di irregolarità, un avviso di accertamento o un atto di liquidazione relativo alla violazione che si intende sanare. In altre parole, bisogna muoversi prima che il Fisco si accorga dell&#8217;anomalia.</p>



<h2>I tre elementi da versare: imposta, sanzione e interessi</h2>



<p>Chi si trova a dover sanare un versamento tardivo deve calcolare e pagare <strong>tre componenti distinte</strong>:</p>



<ul><li>L&#8217;<strong>imposta dovuta</strong>, cioè la somma originariamente non versata.</li><li>La <strong>sanzione ridotta</strong>, calcolata in base al tempo trascorso dalla scadenza originaria.</li><li>Gli <strong>interessi legali</strong>, maturati giorno per giorno dalla data di scadenza fino al giorno dell&#8217;effettivo pagamento, calcolati al tasso legale vigente (che può variare di anno in anno, ed è fissato annualmente con decreto del Ministero dell&#8217;Economia).</li></ul>



<p>Questi tre importi vengono versati con un <strong>unico modello F24</strong>, utilizzando codici tributo specifici per sanzioni e interessi, distinti dal codice tributo dell&#8217;imposta originaria.</p>



<h2>Le percentuali di sanzione: quanto costa ravvedersi</h2>



<p>La misura della sanzione ridotta dipende dal momento in cui si effettua la regolarizzazione rispetto alla scadenza originaria. Le <strong>fasce principali</strong>, per i versamenti, sono le seguenti:</p>



<ul><li><strong>Ravvedimento sprint</strong> (entro 14 giorni dalla scadenza): sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (quindi fino all&#8217;1,4% massimo).</li><li><strong>Ravvedimento breve</strong> (dal 15° al 30° giorno): sanzione fissa dell&#8217;1,5%.</li><li><strong>Ravvedimento medio</strong> (dal 31° al 90° giorno): sanzione dell&#8217;1,67%.</li><li><strong>Ravvedimento lungo</strong> (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno in cui è stata commessa la violazione, o entro un anno se non è prevista dichiarazione periodica): sanzione del 3,75%.</li><li><strong>Ravvedimento lunghissimo</strong> (entro il termine per la dichiarazione relativa all&#8217;anno successivo): sanzione del 4,29%.</li><li><strong>Ravvedimento ultra-lungo</strong> (oltre tale termine): sanzione del 5%.</li></ul>



<p>Chi rientra dalle ferie dopo pochi giorni dalla scadenza saltata rientrerà quasi sempre nella fascia del <strong>ravvedimento sprint o breve; quindi,</strong> con un costo aggiuntivo davvero contenuto: per un versamento di 1.000 euro, ad esempio, la sanzione con ravvedimento sprint a 10 giorni di ritardo ammonta a soli 10 euro, oltre agli interessi.</p>



<h2>Come calcolare gli interessi legali</h2>



<p>Gli interessi si calcolano applicando il <strong>tasso legale in vigore</strong> (verificabile sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate o della Gazzetta Ufficiale) all&#8217;importo dell&#8217;imposta dovuta, in base ai giorni effettivi di ritardo, secondo la formula:</p>



<p><strong>Interessi = Imposta × Tasso legale annuo × Giorni di ritardo / 365</strong></p>



<p>Se il ritardo attraversa il cambio di anno solare, è necessario spezzare il calcolo perché il tasso legale può variare da un anno all&#8217;altro, applicando il tasso corretto per ciascun periodo. Molti software di compilazione F24 e diversi siti specializzati offrono calcolatori automatici che semplificano questa operazione, riducendo il rischio di errore.</p>



<h2>Come procedere in pratica: la compilazione dell&#8217;F24</h2>



<p>Una volta calcolati imposta, sanzione e interessi, occorre predisporre un <strong>modello F24</strong> che riporti:</p>



<ul><li>il <strong>codice tributo originario dell&#8217;imposta</strong>, con l&#8217;indicazione del periodo di riferimento corretto (l&#8217;anno o il mese a cui si riferiva il versamento omesso, non la data attuale);</li><li>il codice tributo specifico per la <strong>sanzione da ravvedimento</strong> (che varia in base al tipo di imposta: ad esempio i codici sono diversi per IVA, IRPEF o IMU);</li><li>il codice tributo specifico per gli <strong>interessi da ravvedimento</strong>.</li></ul>



<p>È fondamentale non confondere i codici tributo relativi al ravvedimento con quelli ordinari, poiché un errore di compilazione può generare ulteriori anomalie nei controlli automatizzati dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Per i tributi locali, come l&#8217;IMU, la procedura è simile ma il versamento va effettuato tramite F24 con i codici specifici dell&#8217;ente locale, e in alcuni casi sanzioni e interessi vanno cumulati in un unico importo con un codice tributo dedicato.</p>



<h2>Errori comuni da evitare</h2>



<p>Chi si affretta a sanare un versamento dopo il rientro dalle ferie rischia di commettere <strong>alcuni errori tipici</strong>:</p>



<ul><li><strong>Dimenticare gli interessi,</strong> versando solo imposta e sanzione: in questo caso il ravvedimento potrebbe essere considerato parziale o non perfezionato correttamente.</li><li><strong>Sbagliare il periodo di riferimento sull&#8217;F24</strong>, indicando la data del pagamento anziché quella originaria di scadenza.</li><li><strong>Utilizzare il codice tributo ordinario</strong> anche per sanzioni e interessi, invece dei codici dedicati al ravvedimento.</li><li><strong>Attendere troppo tempo</strong> prima di agire: le percentuali di sanzione crescono progressivamente; quindi, ogni giorno di ritardo nell&#8217;attivarsi ha un costo, seppur contenuto nelle prime fasce.</li><li>Non verificare se sia già arrivata una <strong>comunicazione dall&#8217;Agenzia delle Entrate</strong>: in tal caso il ravvedimento operoso non è più praticabile per quella specifica violazione, e occorre valutare altri strumenti come l&#8217;adesione all&#8217;accertamento.</li></ul>



<h2>Quando conviene rivolgersi a un professionista</h2>



<p>Per un singolo versamento con importi contenuti, molti contribuenti riescono a gestire autonomamente il ravvedimento operoso, magari con l&#8217;aiuto di un calcolatore online affidabile. Tuttavia, quando si tratta di importi rilevanti, di più tributi da sanare contemporaneamente, o di situazioni più complesse (ad esempio versamenti collegati a partite IVA con più scadenze incrociate), è consigliabile rivolgersi a un commercialista. </p>



<p>Un <strong>professionista </strong>può verificare la correttezza dei calcoli, individuare la fascia di sanzione applicabile e assicurarsi che il ravvedimento venga perfezionato in modo pienamente valido, evitando contestazioni successive.</p>



<h2>Conclusione</h2>



<p>Il rientro dalle ferie non deve trasformarsi in un motivo di ansia se ci si accorge di aver saltato una <strong>scadenza fiscale</strong>. Il ravvedimento operoso è uno strumento flessibile ed economico, soprattutto se attivato nei primi giorni di ritardo, che consente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie.</p>



<p>La chiave sta nell&#8217;agire tempestivamente: calcolare con precisione imposta, sanzione e interessi, compilare correttamente il modello F24 con i codici tributo dedicati, e versare il dovuto prima che l&#8217;Agenzia delle Entrate invii una <strong>comunicazione di irregolarità</strong>. In questo modo, un piccolo dimenticanza da rientro dalle ferie si trasforma in un contrattempo di poco conto, facilmente risolvibile in autonomia o con il supporto di un professionista.</p>



<p>Per ricevere aiuto o per una consulenza fiscale ad hoc <a href="https://www.misterfisco.it/contatti/">contatta la redazione di Mister Fisco</a>. &nbsp;</p>



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		<title>Reverse charge IVA: cos&#8217;è e quando si applica</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/reverse-charge-iva-cose-e-quando-si-applica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Jacqueline Facconti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[partita Iva]]></category>
		<category><![CDATA[reverse charge IVA]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il reverse charge, o inversione contabile, è un meccanismo speciale di applicazione dell'IVA che sposta l'obbligo di versamento dell'imposta dal venditore (cedente o prestatore) all'acquirente (cessionario o committente). </p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Il reverse charge, o inversione contabile, è un meccanismo speciale di applicazione dell&#8217;IVA che sposta l&#8217;obbligo di versamento dell&#8217;imposta dal venditore (cedente o prestatore) all&#8217;acquirente (cessionario o committente), a condizione che quest&#8217;ultimo sia un soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato.</em></p>



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<p>Nella fatturazione ordinaria è il fornitore a esporre l&#8217;IVA in fattura, incassarla dal cliente e versarla all&#8217;Erario. Con il <strong>reverse charge</strong>, invece, il fornitore emette una fattura senza addebito di imposta, mentre è il cliente a doverla &#8220;autoliquidare&#8221;: integra la fattura ricevuta con l&#8217;aliquota e l&#8217;importo dell&#8217;IVA dovuta, la annota sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti, rendendo così l&#8217;operazione neutra dal punto di vista finanziario ma tracciata ai fini del controllo fiscale.</p>



<p>Il riferimento normativo principale in Italia è l&#8217;<strong>articolo 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633/1972</strong> (il &#8220;decreto IVA&#8221;), più volte modificato e integrato per adeguarsi alla normativa comunitaria.</p>



<h2>A cosa serve il reverse charge?</h2>



<p>La <strong>finalità del reverse charge</strong> è essenzialmente <strong>antifrode:</strong> in molti settori economici, soprattutto quelli caratterizzati da lunghe catene di subfornitura o da beni facilmente rivendibili (oro, rottami, elettronica), si erano diffuse pratiche di evasione basate sulla cosiddetta &#8220;frode carosello&#8221;, in cui un fornitore incassava l&#8217;IVA dal cliente e poi spariva senza versarla allo Stato. Eliminando il passaggio di denaro relativo all&#8217;imposta tra le parti, il reverse charge riduce drasticamente questo rischio.</p>



<p>Proprio perché deroga al meccanismo ordinario di applicazione dell&#8217;IVA, il reverse charge è ammesso dalla <strong>normativa UE</strong> solo per operazioni specificamente individuate e, in molti casi, con autorizzazioni temporanee soggette a proroga. La Direttiva (UE) 2022/890 ha prorogato il regime al 31 dicembre 2026 per le fattispecie a rischio frode individuate a livello comunitario.</p>



<h3>Reverse charge interno ed esterno</h3>



<p>È utile distinguere <strong>due macro-categorie</strong>:</p>



<ul><li><strong>Reverse charge esterno</strong>: si applica alle operazioni con controparti estere, sia intracomunitarie (acquisti di beni o servizi da fornitori UE) sia extra-UE. In questi casi il meccanismo serve a garantire che l&#8217;IVA sia assolta nel Paese di destinazione del bene o del servizio, coerentemente con il principio di tassazione nel luogo di consumo.</li><li><strong>Reverse charge interno</strong>: riguarda operazioni tra soggetti passivi entrambi stabiliti in Italia, ma relative a settori specifici individuati dal legislatore come particolarmente esposti al rischio di evasione.</li></ul>



<p>La guida che segue si concentra soprattutto sul reverse charge interno, quello che genera più dubbi operativi nella prassi quotidiana.</p>



<h2>I settori in cui si applica</h2>



<p>L&#8217;articolo 17, commi 5 e 6, del DPR 633/1972 individua un <strong>elenco tassativo di operazioni soggette a inversione contabile</strong>. Tra le principali:</p>



<ul><li><strong>Oro e rottami</strong>: cessioni di oro da investimento imponibile, cessioni di materiale d&#8217;oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, nonché cessioni di rottami e altri materiali di recupero.</li><li><strong>Edilizia</strong>: prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici, indipendentemente dal rapporto contrattuale tra le parti; prestazioni rese da subappaltatori nel settore delle costruzioni nei confronti dell&#8217;appaltatore principale o di un altro subappaltatore.</li><li><strong>Elettronica di consumo</strong>: cessioni di telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato (come microprocessori e unità centrali di elaborazione) prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale, console da gioco, tablet e laptop.</li><li><strong>Energia: </strong>trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, cessioni di altre unità e certificati relativi al settore energetico, cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.</li><li><strong>Immobili:</strong> cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia optato per l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta (in luogo dell&#8217;esenzione IVA prevista per legge).</li><li><strong>Pallets:</strong> cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo.</li></ul>



<p>Ogni fattispecie, in sede di fatturazione elettronica, va identificata con il corretto codice natura, articolato dalla sigla N6.1 a N6.9 a seconda della categoria di operazione (rottami, oro, edilizia, cellulari, dispositivi elettronici, console/tablet/laptop, settore energetico, ecc.). Un errore nel codice può comportare sanzioni, quindi è importante verificare puntualmente la casistica applicabile prima di emettere il documento.</p>



<h3>Le novità 2025 nel settore trasporti e logistica</h3>



<p>Una delle evoluzioni più rilevanti degli ultimi mesi riguarda il <strong>settore dei trasporti</strong>, movimentazione merci e logistica. La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 57-63, della Legge n. 207/2024), integrata dal D.L. n. 84/2025, ha previsto l&#8217;estensione del reverse charge ai contratti di appalto, subappalto e affidamento caratterizzati da prevalente impiego di manodopera in questi ambiti, come ulteriore strumento di contrasto al lavoro irregolare e alle frodi contributive oltre che fiscali.</p>



<p>L&#8217;applicazione &#8220;a regime&#8221; di questa estensione richiede però un&#8217;autorizzazione dell&#8217;Unione Europea (ai sensi dell&#8217;art. 395 della Direttiva IVA), non ancora concessa. Nel frattempo, dal 30 luglio 2025 è in vigore un <strong>regime opzionale transitorio</strong>: committente e prestatore possono scegliere congiuntamente, con un&#8217;opzione vincolante per tre anni, che sia il committente a versare l&#8217;IVA in nome e per conto del prestatore. In questo schema il prestatore continua a emettere fattura con imponibile e imposta esposti, ma non incassa l&#8217;IVA, che viene versata direttamente dal committente tramite modello F24 (codice tributo 6045), senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data della fattura. L&#8217;opzione va comunicata all&#8217;Agenzia delle Entrate con apposito modello.</p>



<h2>Come si registra in fattura elettronica</h2>



<p>Dal punto di vista operativo, chi riceve una <strong>fattura in reverse charge interno</strong> deve procedere all&#8217;integrazione elettronica del documento, tipicamente tramite il tipo documento TD16 nel sistema di Fatturazione Elettronica, indicando l&#8217;aliquota e l&#8217;imposta dovuta. Il documento integrato va poi annotato sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite, in modo che l&#8217;operazione risulti neutra ai fini del versamento (a meno di limitazioni al diritto di detrazione).</p>



<h2>Reverse charge e regime forfettario</h2>



<p>I <a href="https://www.misterfisco.it/contabilita-e-consulenza-per-regime-forfettario/">soggetti in regime forfettario</a>, pur non applicando l&#8217;IVA sulle proprie operazioni attive, non sono <strong>esonerati dagli obblighi del reverse charge</strong> quando agiscono come committenti o cessionari in operazioni soggette a inversione contabile: in questi casi devono comunque integrare la fattura ricevuta, versare l&#8217;IVA dovuta tramite F24 (senza possibilità di detrarla, coerentemente con il proprio regime) entro il 16 del mese successivo.</p>



<h2>Sanzioni</h2>



<p>L&#8217;errata applicazione del reverse charge, in un senso o nell&#8217;altro (fattura con IVA quando andava applicata l&#8217;inversione contabile, o viceversa), è sanzionata dal D.Lgs. n. 471/1997, con un regime che dal 1° settembre 2024 prevede <strong>sanzioni più contenute</strong> rispetto al passato nei casi in cui l&#8217;operazione sia comunque stata correttamente contabilizzata, in un&#8217;ottica di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione.</p>



<h2>Considerazioni conclusive</h2>



<p>Il reverse charge è uno <strong>strumento tecnico</strong> ma con ricadute molto concrete sulla gestione quotidiana della fatturazione: individuare correttamente il settore di appartenenza dell&#8217;operazione, usare il codice natura giusto e rispettare le scadenze di integrazione e versamento sono passaggi che richiedono attenzione, soprattutto in comparti come edilizia, rottami, elettronica ed energia dove il meccanismo è ormai consolidato, e in quello dei trasporti e della logistica, dove la normativa è ancora in evoluzione. In caso di dubbi su casi specifici, è sempre consigliabile confrontarsi con un commercialista, dato che errori di applicazione — anche in buona fede — possono comportare sanzioni.</p>



<p>Per maggiori informazioni o per richiedere una <strong>consulenza professionale personalizzata</strong> <a href="https://www.misterfisco.it/contatti/">contatta la Redazione di Mister Fisco</a>.</p>



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		<title>Omessa dichiarazione IVA: come funziona la liquidazione automatizzata del Fisco</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/iva/omessa-dichiarazione-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Iva]]></category>
		<category><![CDATA[mancata dichiarazione iva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La disciplina sulla dichiarazione IVA omessa cambia con le nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026. L’obiettivo è consentire all’Agenzia delle entrate di determinare direttamente l’imposta dovuta utilizzando le informazioni già presenti nelle proprie banche dati. Il nuovo meccanismo è stato disciplinato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026, adottato in attuazione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>La disciplina sulla <strong>dichiarazione IVA omessa</strong> cambia con le nuove disposizioni introdotte dalla <strong>legge di Bilancio 2026</strong>. L’obiettivo è consentire all’Agenzia delle entrate di determinare direttamente l’imposta dovuta utilizzando le informazioni già presenti nelle proprie banche dati.</p>



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<p>Il nuovo meccanismo è stato disciplinato dal <strong><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10266323/Provvedimento+liquidazione+IVA+omessa+art.+54-bis.1+dPR+633-72_28.08.26.pdf/ea907e5f-f713-c173-ac41-ac7f5bc3f15f?t=1787908399583">provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026</a></strong>, adottato in attuazione dell’<strong>articolo 54-bis.1 del Dpr n. 633/1972</strong>, introdotto dalla legge n. 199/2025.</p>



<p>La procedura permette quindi al Fisco di ricostruire la posizione IVA del contribuente anche in assenza della dichiarazione annuale, senza dover necessariamente attendere un ordinario procedimento di accertamento.</p>



<h2>Quali dati utilizza l’Agenzia delle entrate</h2>



<p>In caso di <strong>omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale</strong>, l’Amministrazione finanziaria può utilizzare le informazioni già disponibili nei propri sistemi informativi.</p>



<p>In particolare, il calcolo può basarsi su:</p>



<ul><li><strong>fatture elettroniche emesse e ricevute</strong>;</li><li><strong>corrispettivi telematici</strong> trasmessi;</li><li>dati contenuti nelle <strong>comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA</strong>;</li><li><strong>versamenti IVA</strong> già effettuati dal contribuente.</li></ul>



<p>Queste informazioni consentono di ricostruire la posizione fiscale relativa al periodo d’imposta interessato.</p>



<p>I dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e delle comunicazioni periodiche possono essere consultati attraverso il portale <strong>“Fatture e Corrispettivi”</strong>, mentre i versamenti risultano disponibili nel <strong>Cassetto fiscale</strong>.</p>



<h2>Come viene determinata l’IVA dovuta</h2>



<p>Il procedimento di liquidazione automatizzata parte dal confronto tra <strong>IVA a debito e IVA a credito</strong> ricavabili dai dati presenti nelle banche dati dell’Amministrazione.</p>



<p>Dal risultato vengono sottratti gli <strong>eventuali versamenti IVA già effettuati</strong> dal contribuente.</p>



<p>Alla somma eventualmente dovuta si aggiungono poi:</p>



<ul><li>la <strong>sanzione per omessa dichiarazione</strong>, prevista dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 471/1997;</li><li>gli <strong>interessi del 4% annuo</strong>, secondo quanto previsto dal provvedimento.</li></ul>



<p>È importante sottolineare che la procedura automatizzata non sostituisce necessariamente l’attività ordinaria di controllo: l’Amministrazione mantiene infatti la possibilità di procedere anche con le <strong>ordinarie attività di accertamento</strong>.</p>



<h2>Entro quando può intervenire il Fisco</h2>



<p>La liquidazione può essere effettuata <strong>entro il 31 dicembre del settimo anno successivo</strong> a quello nel quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.</p>



<p>Si tratta quindi di un arco temporale particolarmente ampio, durante il quale l’Agenzia può utilizzare i dati già acquisiti per determinare l&#8217;eventuale debito IVA.</p>



<h2>Il contribuente ha 60 giorni per intervenire</h2>



<p>Una delle garanzie più importanti previste dalla nuova disciplina riguarda il <strong>contraddittorio con il contribuente</strong>.</p>



<p>Quando dalla liquidazione automatizzata emerge un importo IVA da versare, l’Agenzia comunica l’esito all’interessato. Da quel momento il contribuente dispone di <strong>60 giorni</strong> per:</p>



<p><strong>fornire chiarimenti</strong>,<br><strong>segnalare dati mancanti o errati</strong>,<br><strong>presentare elementi utili alla rideterminazione dell’imposta</strong>,<br>oppure <strong>procedere al pagamento delle somme richieste</strong>.</p>



<p>La comunicazione viene trasmessa tramite <strong>PEC</strong> all’indirizzo presente nell’INI-PEC oppure al domicilio digitale speciale comunicato all’Agenzia delle entrate.</p>



<p>Qualora la comunicazione non possa essere recapitata, è previsto l&#8217;invio tramite <strong>raccomandata con avviso di ricevimento</strong>.</p>



<p>Nel Cassetto fiscale viene inoltre reso disponibile il dettaglio degli elementi utilizzati per effettuare la liquidazione.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/omessa-dichiarazione-iva-cosa-fare.jpg"><img loading="lazy" width="597" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/omessa-dichiarazione-iva-cosa-fare.jpg" alt="" class="wp-image-99240532" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/omessa-dichiarazione-iva-cosa-fare.jpg 597w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/09/omessa-dichiarazione-iva-cosa-fare-175x300.jpg 175w" sizes="(max-width: 597px) 100vw, 597px" /></a></figure>



<h2>A chi rivolgersi per l’assistenza</h2>



<p>Il contribuente che ritenga necessario contestare o correggere i dati utilizzati può rivolgersi alla <strong>Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale</strong>.</p>



<p>Per i contribuenti di maggiori dimensioni è prevista invece la competenza delle <strong>Direzioni regionali</strong>. La regola riguarda i soggetti con <strong>volume d’affari, ricavi o compensi pari almeno a 100 milioni di euro</strong>.</p>



<p>Questo canale consente di chiarire eventuali anomalie prima che la posizione venga definitivamente iscritta a ruolo.</p>



<h2>Come evitare l’iscrizione a ruolo</h2>



<p>Il provvedimento stabilisce che le somme dovute per <strong>imposta, sanzioni e interessi</strong> siano iscritte a ruolo a titolo definitivo.</p>



<p>Il contribuente può però evitare l’iscrizione a ruolo effettuando il pagamento <strong>entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito della liquidazione</strong>.</p>



<p>Il pagamento tempestivo comporta condizioni più favorevoli, tra cui:</p>



<ul><li><strong>sanzione ridotta a un terzo</strong>;</li><li>applicazione degli <strong>interessi nella misura del 3,5% annuo</strong>.</li></ul>



<p>Se, dopo le osservazioni presentate dal contribuente, l’Agenzia procede a una nuova determinazione dell’importo, il termine di 60 giorni decorre dalla <strong>ricezione della nuova comunicazione</strong>.</p>



<h2>Pagamento tramite modello F24</h2>



<p>Le somme dovute devono essere versate attraverso il <strong>modello F24</strong>.</p>



<p>Per questo specifico pagamento <strong>non è prevista la possibilità di utilizzare crediti in compensazione</strong>.</p>



<p>I relativi <strong>codici tributo</strong> per il versamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi saranno successivamente istituiti con una specifica risoluzione dell’Agenzia delle entrate.</p>



<h2>Attenzione anche alla dichiarazione formalmente presentata</h2>



<p>La nuova disciplina non riguarda soltanto il caso in cui la dichiarazione IVA non venga materialmente trasmessa.</p>



<p>È considerata <strong>omessa anche la dichiarazione presentata senza i dati relativi alle operazioni attive effettuate</strong>, quando tali informazioni sono indispensabili per determinare il volume d’affari e quantificare l’imposta dovuta.</p>



<p>Per questo motivo, la corretta compilazione della dichiarazione resta fondamentale anche quando l’adempimento risulta formalmente trasmesso.</p>



<h2>Cosa cambia per imprese e professionisti</h2>



<p>La nuova procedura aumenta la capacità dell&#8217;Amministrazione finanziaria di <strong>ricostruire automaticamente la posizione IVA</strong> attraverso dati che sono già nella sua disponibilità.</p>



<p>Per imprese e professionisti diventa quindi ancora più importante verificare periodicamente la <strong>coerenza tra fatture elettroniche, corrispettivi, liquidazioni periodiche, versamenti e dichiarazione annuale</strong>.</p>



<p>In caso di comunicazione dell’Agenzia, i <strong>60 giorni rappresentano una scadenza essenziale</strong>: entro tale termine è possibile fornire elementi correttivi oppure pagare beneficiando della riduzione delle sanzioni e degli interessi indicati dal provvedimento.</p>



<h3>In sintesi</h3>



<p>La novità introduce un sistema nel quale il Fisco può <strong>calcolare l’IVA dovuta anche senza dichiarazione annuale</strong>, sfruttando i dati già disponibili. Il contribuente, tuttavia, conserva la possibilità di intervenire sulla ricostruzione effettuata dall’Amministrazione e, pagando entro i termini previsti, può <strong>evitare l’iscrizione a ruolo e beneficiare di condizioni sanzionatorie più favorevoli</strong>.</p>



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