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		<title>Convertito in legge il Decreto Carburanti 2026</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/decreto-carburanti-2026-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Carburanti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2026 la legge di conversione n. 79/2026 del Dl n. 33/2026, noto come “Decreto Carburanti”, contenente misure urgenti per contrastare l’aumento dei prezzi energetici causato dalle tensioni sui mercati internazionali. Il provvedimento conferma le principali disposizioni fiscali già introdotte nei mesi precedenti, mantenendo attivi sia gli [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2026 la legge di <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-16&amp;atto.codiceRedazionale=26G00102&amp;elenco30giorni=false">conversione n. 79/2026</a> del Dl n. 33/2026, noto come <strong>“Decreto Carburanti”</strong>, contenente misure urgenti per contrastare l’aumento dei prezzi energetici causato dalle tensioni sui mercati internazionali.</p>



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<p>Il provvedimento conferma le principali disposizioni fiscali già introdotte nei mesi precedenti, mantenendo attivi sia gli <strong>sconti sulle accise</strong> sia i <strong>crediti d’imposta destinati alle imprese maggiormente colpite dal caro carburanti</strong>.</p>



<h2>Riduzione accise su benzina, diesel e GPL</h2>



<p>Tra gli interventi più rilevanti confermati dalla conversione in legge vi è la <strong>rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa</strong> su:</p>



<ul><li>benzina;</li><li>gasolio per autotrazione;</li><li>GPL utilizzato come carburante;</li><li>gas naturale impiegato nei trasporti.</li></ul>



<p>La misura era inizialmente entrata in vigore il <strong>19 marzo 2026</strong> con validità fino al <strong>7 aprile 2026</strong>, ma nel corso dei mesi successivi è stata prorogata e modificata attraverso ulteriori decreti.</p>



<h3>Le proroghe successive</h3>



<p>Nel dettaglio:</p>



<ul><li>il <strong>Dl n. 42/2026</strong> ha esteso la riduzione delle accise fino al <strong>1° maggio 2026</strong>;</li><li>il <strong>Dl n. 63/2026</strong> ha ulteriormente prorogato le agevolazioni fino al <strong>10 maggio 2026</strong>;</li><li>il decreto MEF dell’8 maggio 2026 ha infine esteso le misure fino al <strong>22 maggio 2026</strong>.</li></ul>



<h2>Le aliquote attualmente in vigore</h2>



<p>Le aliquote confermate dal Ministero dell’Economia risultano pari a:</p>



<ul><li><strong>622,90 euro per mille litri</strong> per la benzina;</li><li><strong>472,90 euro per mille litri</strong> per il gasolio;</li><li><strong>242,77 euro per mille chilogrammi</strong> per il GPL;</li><li><strong>0 euro per metro cubo</strong> per il gas naturale utilizzato come carburante.</li></ul>



<p>L’obiettivo della misura è contenere il prezzo finale alla pompa e limitare l’impatto dell’inflazione energetica su famiglie e imprese.</p>



<h2>Confermati i crediti d’imposta per autotrasporto e pesca</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Decreto-Carburanti-2026-diventa-legge.jpg"><img loading="lazy" width="572" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Decreto-Carburanti-2026-diventa-legge-572x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99239962" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Decreto-Carburanti-2026-diventa-legge-572x1024.jpg 572w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Decreto-Carburanti-2026-diventa-legge-167x300.jpg 167w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Decreto-Carburanti-2026-diventa-legge.jpg 768w" sizes="(max-width: 572px) 100vw, 572px" /></a></figure>



<p>La legge di conversione mantiene invariata anche la disciplina dei <strong>crediti d’imposta destinati ai settori dell’autotrasporto e della pesca</strong>, introdotti per compensare i maggiori costi sostenuti tra marzo e maggio 2026.</p>



<h3>Credito d’imposta per l’autotrasporto</h3>



<p>Per le imprese di autotrasporto è previsto un contributo sotto forma di <strong>credito d’imposta calcolato sulla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio</strong> rispetto ai prezzi registrati nel mese di febbraio 2026 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.</p>



<h4>Chi può beneficiarne</h4>



<p>Possono accedere all’agevolazione:</p>



<ul><li>le imprese con sede o stabile organizzazione in Italia;</li><li>le aziende che esercitano attività di trasporto merci secondo quanto previsto dal Testo unico accise.</li></ul>



<p>Per finanziare la misura è stato previsto uno stanziamento pari a <strong>100 milioni di euro</strong> per il 2026.</p>



<h2>Bonus carburante per il settore pesca</h2>



<p>Anche il comparto della pesca beneficia di un sostegno specifico contro il caro energia.</p>



<p>Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese del settore copre fino al <strong>20% delle spese sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina</strong> destinati ai mezzi impiegati nell’attività professionale.</p>



<h3>Risorse stanziate</h3>



<p>Per questa misura il Governo ha previsto un fondo da <strong>10 milioni di euro</strong>.</p>



<p>Il calcolo del beneficio avviene sulle fatture d’acquisto considerate al netto dell’IVA.</p>



<h2>Modalità di utilizzo dei crediti</h2>



<p>Per entrambe le agevolazioni fiscali sono previste regole comuni:</p>



<ul><li>utilizzo esclusivamente in <strong>compensazione tramite modello F24</strong>;</li><li>scadenza entro il <strong>31 dicembre 2026</strong>;</li><li>esclusione dalla formazione del reddito imponibile;</li><li>esclusione dalla base imponibile IRAP;</li><li>cumulabilità con altri incentivi, entro il limite del costo sostenuto.</li></ul>



<h2>Estensione delle agevolazioni anche al settore agricolo</h2>



<p>Alle misure già previste per autotrasporto e pesca si aggiunge inoltre il sostegno al comparto agricolo introdotto dal <strong>Dl n. 42/2026</strong>.</p>



<p>Anche le imprese agricole possono infatti beneficiare di un credito d’imposta analogo per fronteggiare l’aumento dei costi legati ai carburanti utilizzati nelle attività produttive.</p>



<h2>Obiettivo del Governo: contenere il caro energia</h2>



<p>Con la conversione definitiva del Decreto Carburanti, il Governo conferma la strategia di sostegno a famiglie e imprese attraverso:</p>



<ul><li>riduzione della pressione fiscale sui carburanti;</li><li>incentivi per i settori produttivi più esposti;</li><li>interventi temporanei per stabilizzare il mercato energetico.</li></ul>



<p>Le misure restano strettamente collegate all’andamento dei prezzi internazionali del petrolio e potrebbero essere oggetto di ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Contributo straordinario banche: arrivano i nuovi codici tributo F24</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/irpef/contributo-straordinario-banche-codici-tributo-f24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Irpef - Ires]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[contributo straordinario]]></category>
		<category><![CDATA[Irap]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la risoluzione n. 20 del 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto quattro nuovi codici tributo destinati alle banche per il versamento del contributo straordinario previsto dalla legge di Bilancio 2026 e per la gestione della compensazione IRAP relativa ai dividendi infra-UE o SEE. I nuovi codici devono essere utilizzati nel modello F24, [&#8230;]</p>
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<p>Con la<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9978562/RIS_n_20_del_15_05_2026.pdf/49b7b186-e948-19ef-b7d0-e12b72c72075?t=1778858718533"> risoluzione n. 20</a> del 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto quattro nuovi codici tributo destinati alle banche per il versamento del contributo straordinario previsto dalla legge di Bilancio 2026 e per la gestione della compensazione IRAP relativa ai dividendi infra-UE o SEE.</p>



<p>I nuovi codici devono essere utilizzati nel modello F24, all’interno della sezione <strong>“Erario”</strong>, sia per il pagamento del contributo sia per eventuali operazioni di ravvedimento o recupero crediti.</p>



<h2>Cos’è il contributo straordinario delle banche</h2>



<p>La misura è prevista dall’articolo 1, comma 69, della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e consente agli istituti bancari, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, di applicare un contributo straordinario alla riserva disciplinata dall’articolo 23 del decreto-legge n. 104/2023.</p>



<p>I commi dal 70 al 73 regolano le modalità operative del contributo, mentre il comma 73 stabilisce che, per accertamenti, riscossione, sanzioni e contenzioso, si applicano le stesse regole previste per le imposte sui redditi.</p>



<h2>I nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate</h2>



<p>Per consentire il corretto versamento tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici:</p>



<h3>Codice tributo 2718</h3>



<p><strong>“Contributo straordinario sulla riserva &#8211; art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”</strong></p>



<p>Serve per il pagamento del contributo straordinario dovuto dalle banche.</p>



<h3>Codice tributo 1948</h3>



<p><strong>“Contributo straordinario sulla riserva &#8211; interessi da ravvedimento”</strong></p>



<p>Va utilizzato per il versamento degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso.</p>



<h3>Codice tributo 8956</h3>



<p><strong>“Contributo straordinario sulla riserva &#8211; sanzione da ravvedimento”</strong></p>



<p>È destinato al pagamento delle sanzioni collegate al ravvedimento.</p>



<h2>Come compilare il modello F24</h2>



<p>I codici tributo 2718, 1948 e 8956 devono essere indicati:</p>



<ul><li>nella sezione <strong>“Erario”</strong> del modello F24;</li><li>nella colonna <strong>“importi a debito versati”</strong>;</li><li>indicando nel campo <strong>“anno di riferimento”</strong> l’anno d’imposta relativo al versamento, nel formato <strong>“AAAA”</strong>.</li></ul>



<h2>Restano validi i codici del contributo sugli extraprofitti bancari</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Contributo-straordinario-banche.jpg"><img loading="lazy" width="1024" height="572" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Contributo-straordinario-banche-1024x572.jpg" alt="" class="wp-image-99239954" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Contributo-straordinario-banche-1024x572.jpg 1024w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Contributo-straordinario-banche-300x167.jpg 300w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Contributo-straordinario-banche-768x429.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Contributo-straordinario-banche-1200x670.jpg 1200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Contributo-straordinario-banche.jpg 1376w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p>La risoluzione chiarisce inoltre che non cambiano i codici tributo già istituiti per l’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse prevista dal decreto-legge n. 104/2023.</p>



<p>Restano quindi utilizzabili:</p>



<ul><li><strong>2717</strong> per l’imposta;</li><li><strong>1947</strong> per gli interessi;</li><li><strong>8955</strong> per le sanzioni.</li></ul>



<p>Tali codici erano stati introdotti con la risoluzione n. 7/E del 2024.</p>



<h2>Compensazione IRAP sui dividendi infra-UE o SEE</h2>



<p>La legge di Bilancio 2026, all’articolo 1, comma 47, riconosce alle banche la possibilità di recuperare l’eccedenza IRAP versata sui dividendi infra-UE o SEE inclusi nel valore della produzione netta secondo quanto previsto dal Dlgs n. 446/1997.</p>



<p>Gli istituti possono scegliere tra:</p>



<ul><li>richiesta di rimborso;</li><li>utilizzo del credito in compensazione.</li></ul>



<p>La compensazione è ammessa esclusivamente per il pagamento del contributo straordinario previsto dal comma 69 della stessa legge.</p>



<h2>Modello per richiesta di rimborso o compensazione</h2>



<p>Con il provvedimento del 22 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello ufficiale per:</p>



<ul><li>richiedere il rimborso dell’eccedenza IRAP;</li><li>optare per l’utilizzo del credito in compensazione.</li></ul>



<p>La normativa consente inoltre di compensare anche gli interessi maturati sull’importo versato in eccesso, calcolati fino alla presentazione dell’istanza.</p>



<p>Il credito disponibile può essere consultato direttamente nel <strong>cassetto fiscale</strong> dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.</p>



<h2>Codice tributo 3886: come funziona</h2>



<p>Per utilizzare il credito IRAP in compensazione tramite modello F24 telematico, è stato istituito il nuovo codice tributo:</p>



<h3>Codice tributo 3886</h3>



<p><strong>“Quota dell’IRAP per dividendi infra-UE o SEE – art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”</strong></p>



<p>Il codice deve essere indicato:</p>



<ul><li>nella sezione <strong>“Erario”</strong> del modello F24;</li><li>nella colonna <strong>“importi a credito compensati”</strong>;</li><li>oppure nella colonna <strong>“importi a debito versati”</strong> in caso di riversamento del contributo.</li></ul>



<p>Anche in questo caso, il campo <strong>“anno di riferimento”</strong> deve riportare l’anno indicato nel cassetto fiscale, sempre nel formato <strong>“AAAA”</strong>.</p>



<h2>Limiti all’utilizzo del credito IRAP</h2>



<p>La risoluzione specifica che il codice tributo <strong>3886</strong> può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con il codice tributo <strong>2718</strong>, relativo al contributo straordinario sulla riserva delle banche.</p>



<p>Di conseguenza, il credito IRAP non può essere impiegato per altri tributi o contributi fiscali.</p>



<p>L’introduzione dei nuovi codici tributo rappresenta un passaggio operativo fondamentale per le banche chiamate ad applicare il contributo straordinario previsto dalla legge di Bilancio 2026.</p>



<p>Le novità riguardano sia il versamento del contributo e delle eventuali sanzioni o interessi, sia la possibilità di recuperare in compensazione l’IRAP versata sui dividendi infra-UE o SEE, attraverso procedure telematiche gestite dall’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/irpef/contributo-straordinario-banche-codici-tributo-f24/">Contributo straordinario banche: arrivano i nuovi codici tributo F24</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Credito ZES Unica 2025 aggiuntivo: codice tributo “7041”, requisiti e modalità di utilizzo</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/credito-zes-unica-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[zes unica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Arriva il via libera ufficiale al codice tributo necessario per utilizzare in compensazione il credito d’imposta ZES Unica 2025 aggiuntivo, introdotto dalla legge di Bilancio 2026 a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti agevolati nel Mezzogiorno. Con la risoluzione n. 18 del 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo: “7041” [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
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</div></figure>



<p>Arriva il via libera ufficiale al codice tributo necessario per utilizzare in compensazione il <strong>credito d’imposta ZES Unica 2025 aggiuntivo</strong>, introdotto dalla legge di Bilancio 2026 a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti agevolati nel Mezzogiorno.</p>



<p>Con la <strong><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9978562/RIS_n_18_del_15_05_2026.pdf/46c7d21e-debf-85ae-09fe-6270d2dde895?t=1778848278506">risoluzione n. 18 del 15 maggio 2026</a></strong>, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:</p>



<blockquote class="wp-block-quote"><p><strong>“7041” – “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”</strong></p></blockquote>



<p>La misura rappresenta un’ulteriore agevolazione destinata alle aziende che hanno già presentato la comunicazione integrativa relativa agli investimenti effettuati nel corso del 2025 nelle aree della <strong>Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno</strong>.</p>



<h2>A chi spetta il credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica</h2>



<p>Il bonus aggiuntivo è rivolto alle imprese che:</p>



<ul><li>hanno effettuato <strong>investimenti in beni strumentali</strong> nella ZES Unica del Mezzogiorno nel 2025;</li><li>hanno trasmesso la <strong>comunicazione integrativa</strong> tra il <strong>18 novembre e il 2 dicembre 2025</strong>;</li><li>presentano l’ulteriore domanda entro la scadenza fissata al <strong>15 maggio 2026</strong>.</li></ul>



<p>Tra i requisiti principali previsti dalla normativa, è stabilito che gli investimenti indicati nella comunicazione non devono aver già beneficiato del credito previsto dal piano <strong>Transizione 5.0</strong>, introdotto dall’articolo 38 del Dl n. 19/2024.</p>



<h2>Percentuale del credito riconosciuto</h2>



<p>L’ammontare del credito aggiuntivo riconosciuto alle imprese è pari al:</p>



<h3><strong>14,6189%</strong></h3>



<p>dell’importo del credito richiesto con la comunicazione integrativa presentata nel 2025.</p>



<p>Si tratta quindi di una misura integrativa rispetto al bonus già maturato, pensata per rafforzare gli incentivi agli investimenti produttivi nel Sud Italia.</p>



<h2>Come utilizzare il codice tributo 7041</h2>



<p>Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente tramite <strong>modello F24</strong>, in compensazione fiscale.</p>



<p>L’utilizzo sarà consentito:</p>



<ul><li><strong>dal 26 maggio 2026</strong></li><li>fino al <strong>31 dicembre 2026</strong></li></ul>



<p>L’F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i <strong>servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate</strong>.</p>



<h3>Compilazione del modello F24</h3>



<p>Il codice tributo <strong>7041</strong> deve essere inserito nella:</p>



<ul><li>sezione <strong>“Erario”</strong></li><li>colonna <strong>“importi a credito compensati”</strong></li></ul>



<p>Nel caso di riversamento dell’agevolazione, invece, il codice va indicato nella colonna:</p>



<ul><li><strong>“importi a debito versati”</strong></li></ul>



<p>Nel campo <strong>“anno di riferimento”</strong> occorre riportare l’anno di sostenimento delle spese nel formato:</p>



<blockquote class="wp-block-quote"><p>“AAAA”</p></blockquote>



<h2>Quando il credito può essere effettivamente utilizzato</h2>



<p>L’utilizzo in compensazione non è immediato.</p>



<p>L’Agenzia delle Entrate precisa infatti che il credito sarà spendibile solo dopo il rilascio di una <strong>seconda ricevuta telematica</strong>, con la quale viene confermato il riconoscimento definitivo dell’importo utilizzabile.</p>



<p>In assenza di tale autorizzazione, il credito non può essere compensato.</p>



<h2>Controlli dell’Agenzia delle Entrate sugli F24</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/zes-unica-2025.jpg"><img loading="lazy" width="572" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/zes-unica-2025-572x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99239956" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/zes-unica-2025-572x1024.jpg 572w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/zes-unica-2025-167x300.jpg 167w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/zes-unica-2025.jpg 768w" sizes="(max-width: 572px) 100vw, 572px" /></a></figure>



<p>L’Agenzia effettuerà controlli automatici sugli importi indicati nei modelli F24 trasmessi dalle imprese.</p>



<p>Nel dettaglio, verrà verificato che il credito utilizzato:</p>



<ul><li>non superi l’importo massimo autorizzato;</li><li>risulti coerente con il plafond disponibile.</li></ul>



<p>In caso di importi eccedenti, il modello F24 verrà automaticamente <strong>scartato</strong>.</p>



<h2>Nessun limite annuale di 250mila euro</h2>



<p>Un aspetto particolarmente rilevante riguarda i limiti di utilizzo del credito.</p>



<p>La normativa prevede infatti che al credito d’imposta ZES Unica aggiuntivo <strong>non si applichi il limite annuale di 250mila euro</strong> previsto per alcuni crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.</p>



<p>Questo consente quindi una maggiore flessibilità nella compensazione fiscale per le imprese beneficiarie.</p>



<h2>ZES Unica 2025: un incentivo strategico per il Mezzogiorno</h2>



<p>La misura rientra nel più ampio piano di sostegno agli investimenti produttivi nel Sud Italia e punta a favorire:</p>



<ul><li>innovazione industriale;</li><li>crescita occupazionale;</li><li>sviluppo infrastrutturale;</li><li>competitività delle imprese del Mezzogiorno.</li></ul>



<p>Il credito d’imposta ZES continua quindi a rappresentare uno degli strumenti fiscali più rilevanti per le aziende che investono nelle regioni del Sud, soprattutto nei settori produttivi ad alto potenziale di crescita.</p>
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		<title>Anc: software Isa 2026, in ritardo per legge</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/attualita/anc-software-isa-2026-in-ritardo-per-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Massimiliano Di Michele]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione nazionale commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[isa]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell&#8217;Associazione Nazionale Commercialisti (Anc), sul ritardo nella pubblicazione del software Isa 2026. &#8220;Roma, 18 maggio 2026.&#160; L’art. 7 c. 2 del Decreto fiscale approvato alla Camera prevede che All&#8217;articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell&#8217;Associazione Nazionale Commercialisti (Anc), sul ritardo nella pubblicazione del software Isa 2026. </p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-21-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Spotify Embed: Anc: software Isa 2026, in ritardo per legge" style="border-radius: 12px" width="100%" height="152" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/7m3YBXX5N9CI1XEWOKsTUc?si=y6ZJZE4dQKKwqQ_c8Wc4yg&amp;utm_source=oembed"></iframe>
</div></figure>



<p>&#8220;<em>Roma, 18 maggio 2026</em>.&nbsp; </p>



<p>L’art. 7 c. 2 del Decreto fiscale approvato alla Camera prevede che <em>All&#8217;articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: “5-ter. Per il 2026 i programmi informatici di cui al comma 5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026”.</em></p>



<p>In sostanza, l’applicativo per il calcolo del punteggio Isa predisposto dall’Agenzia delle Entrate è stato rilasciato lo scorso 13 maggio, in ritardo rispetto alla scadenza del 30 aprile, e si è deciso di blindare tale ritardo proteggendolo entro un perimetro di legge.</p>



<p>“Al momento si è pensato quasi a tutto” commenta amareggiato il <strong>Presidente ANC Marco Cuchel</strong> “tranne che al rispetto dello Statuto del contribuente e dei sessanta giorni di latenza tra la pubblicazione del provvedimento e l’adempimento, considerato il silenzio su un doveroso spostamento dei termini di versamento da parte dei soggetti Isa, dal 30 giugno, almeno al 15 luglio e conseguentemente della scadenza successiva sottoposta a maggiorazione dello 0,4. Anche perché occorre sempre tenere conto del tempo necessario alle software house per operare sui propri applicativi&#8221;.</p>



<p>ANC ritiene urgente un provvedimento di proroga che sia la giusta e logica conseguenza del ritardo nel rilascio del software “Il tuo Isa 2026 Cpb 1.0.0”, che sia comunicato non a ridosso della scadenza, come sempre avviene, ma in tempi congrui all’organizzazione del lavoro e della vita di migliaia di professionisti.</p>



<p>“Siamo certi” conclude Cuchel “che al nuovo corso dei rapporti fisco-contribuente, inaugurato dall’Amministrazione finanziaria, sarà data sostanza anche attraverso l’emissione di provvedimenti conformi al dettato dello Statuto del Contribuente”.</p>



<p><em>ANC Comunicazione</em> Associazione Nazionale Commercialisti&#8221;<br></p>



<p></p>
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		<title>Misure per l’energia</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/misure-per-lenergia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Rosa Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[bonus caro energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fiscali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99239940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonus energia che lo Stato ha emesso per far fronte al rincaro energetico</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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</div></figure>



<p><strong>Misure per l’energia: cosa sono?</strong></p>



<p>Per far fronte al carico dell’energia elettrica sulle famiglie, lo Stato ha messo a disposizione diversi incentivi, quali:</p>



<ul><li>in primis, e già in vigore nel 2025, il bonus sociale per disagio economico, uno sconto diretto in fattura di 200,00 euro. In base a questo bonus, nel 2026, sono state emanate altre due misure, in essere in base all’utilizzo del bonus sociale per disagio economico o meno:</li><li>se si è fruitori del bonus sociale per disagio economico, si può avere anche il bonus bollette, che è uno sconto diretto in bolletta, di 115,00 euro, da applicare in base all’ISEE e propedeutico al bonus energia elettrica. In vigore dal 1° gennaio 2026, per cui sono stati stanziati circa 315 milioni di euro;</li><li>se non si usufruisce del bonus sociale per disagio economico, si può richiedere lo sconto volontario, cioè un altro bonus per l’energia messo a disposizione direttamente dal fornitore dell’utenza.</li></ul>



<p><br><strong>Misure per l’energia: interventi soggetti al bonus.</strong></p>



<p>I requisiti da avere per i diversi bonus, sono:</p>



<ul><li>per il bonus sociale elettrico:<ul><li>famiglie fino a tre figli con un ISEE fino a 9.796,00 euro;</li><li>famiglie con quattro o più figli con un ISEE fino a 20.000,00 euro.</li></ul></li><li>Per il bonus bollette:<ul><li>famiglie fino a tre figli con un ISEE fino a 9.796,00 euro;</li><li>famiglie con quattro o più figli con un ISEE fino a 20.000,00 euro.</li></ul></li><li>Possono usufruire del bonus volontario, quale viene applicato direttamente dai fornitori di energia a loro discrezione:<ul><li>chi ha un ISEE inferiore a 25.000,00 euro;</li><li>chi non usufruisce del bonus sociale elettrico;</li><li>chi ha un contratto attivato dal 1° gennaio al 31 maggio del medesimo anno in cui riceverà il bonus;</li><li>chi ha avuto consumi del bimestre precedente non superiori a 0,5 MWh;</li><li>chi ha avuto consumi nei 12 mesi precedenti non superiori a 3 MWh.</li></ul></li></ul>



<p><br><strong>Misure per l’energia: modalità di trasmissione dati.</strong></p>



<p>Per usufruire dei bonus bollette 2026 e del bonus sociale elettrico non c’è bisogno di nessuna richiesta, basta aver aggiornato il proprio ISEE. Per questi bonus i dati, tra cui l’ISEE aggiornato, in corso di validità al 21 febbraio 2026, verranno comunicati automaticamente al proprio gestore, e, se si rispettano i requisiti richiesti, verrà applicato lo sconto in fattura.</p>



<p>I bonus saranno visibili in fattura dalla prima fattura utile emessa dopo l’approvazione del decreto, ovvero il 19 marzo 2026, riferito al periodo del primo bimestre.</p>



<p>Per usufruire del bonus volontario ci si deve rivolgere direttamente al fornitore di energia.</p>



<p><br><strong>Misure per l’energia: importi.</strong></p>



<p>Gli importo dei vari bonus, sono:</p>



<ul><li>circa 200,00 euro per il bonus sociale elettrico,</li><li>circa 115,00 euro per il bonus bollette 2026;</li><li>circa 60,00 euro per il bonus volontario.</li></ul>



<p><br><strong>Misure per l’energia: documenti.</strong></p>



<p>Per usufruire dei bonus i documenti che si devono fornire, sono:</p>



<ul><li>documento di riconoscimento dell’intestatario della bolletta;</li><li>bolletta elettrica;</li><li>modello ISEE.</li></ul>



<p><br><strong>Misure per l’energia: scadenze.</strong></p>



<p>Le scadenze per le citate misure per l’energia sono:</p>



<ul><li>per il bonus sociale elettrico:<ul><li>l’ISEE deve essere valido al 21 febbraio 2026;</li><li>la validità del bonus è di 12 mesi dalla data in cui viene rilasciato l’ISEE.</li></ul></li><li>Per il bonus bollette:<ul><li>l’ISEE deve essere valido al 21 febbraio 2026;</li><li>il bonus sarà valido in fattura dalla prima bolletta utile dopo il 21 febbraio 2026, ovvero dal 19 marzo 2026;</li><li>la validità del bonus è di 12 mesi dalla data in cui viene rilasciato l’ISEE.</li></ul></li><li>Per il bonus volontario:<ul><li>la domanda per il bonus volontario deve essere inviata entro l’8 aprile 2026.</li></ul></li></ul>



<p><br><strong>Misure per l’energia: normativa.</strong></p>



<ul><li>Decreto Legge n. 21/2026;</li><li>Delibera 135/2025/R/eel;</li><li>Delibera 144/2025/R/eel.</li></ul>



<p><br><strong>Misure per l’energia: fonte.</strong></p>



<ul><li>Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;</li><li>Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).</li></ul>



<p></p>



<p></p>
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		<item>
		<title>Isa, chi può accedere ai benefici fiscali?</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/isa-chi-puo-accedere-ai-benefici-fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Jacqueline Facconti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[benefici fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[indici sintetici di affidabilità]]></category>
		<category><![CDATA[isa]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso Iva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99239916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un approfondimento fiscale sugli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), che hanno l'obiettivo di misurare il grado di affidabilità e di compliance fiscale dei contribuenti, oltre che essere concepiti come strumenti premiali. </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/saggi/isa-chi-puo-accedere-ai-benefici-fiscali/">Isa, chi può accedere ai benefici fiscali?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Un approfondimento fiscale sugli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), che hanno l&#8217;obiettivo di misurare il grado di affidabilità e di compliance fiscale dei contribuenti, oltre che essere concepiti come strumenti premiali.</em></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
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</div></figure>



<p>Gli <strong>Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)</strong> rappresentano uno strumento fondamentale nel sistema tributario italiano, introdotti a partire dal periodo d&#8217;imposta 2018 in sostituzione dei vecchi Studi di Settore. Elaborati dall&#8217;Agenzia delle Entrate con il contributo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, gli ISA hanno l&#8217;obiettivo di misurare il grado di affidabilità e di compliance fiscale dei contribuenti che svolgono attività d&#8217;impresa, arti o professioni.</p>



<p>A differenza degli Studi di Settore, che avevano una natura prevalentemente accertativa, gli<a href="https://www.misterfisco.it/altrenovita/indici-sintetici-di-affidabilita-fiscale-isa/"> ISA</a> sono concepiti come <strong>strumenti premiali</strong>: i contribuenti che ottengono punteggi elevati di affidabilità possono accedere a un regime di benefici fiscali di particolare rilevanza, che riduce il rischio di subire controlli e verifiche fiscali.</p>



<h2>Che cos&#8217;è un Indice Sintetico di Affidabilità Fiscale e come funziona?</h2>



<p>Gli ISA sono <strong>modelli statistico-economici</strong> che analizzano i dati delle dichiarazioni fiscali del contribuente e li confrontano con quelli di operatori economici con caratteristiche simili (stesso settore, dimensione, area geografica). Il risultato è un punteggio da 1 a 10, che sintetizza il livello di affidabilità fiscale del soggetto:</p>



<ul><li><strong>Punteggio da 1 a 6</strong>: affidabilità insufficiente o bassa.</li><li><strong>Punteggio da 6 a 8</strong>: affidabilità media.</li><li><strong>Punteggio da 8 a 10</strong>: affidabilità alta – <strong>accesso ai benefici fiscali</strong>.</li></ul>



<p>Il punteggio viene <strong>calcolato</strong> sulla base di numerose variabili: ricavi dichiarati, costi sostenuti, numero di dipendenti, struttura patrimoniale e altri indicatori di normalità economica. Il contribuente può migliorare il proprio punteggio anche indicando informazioni aggiuntive che giustificano eventuali scostamenti rispetto ai valori attesi dal modello (c.d. cause di esclusione o situazioni di anomalia).</p>



<h2>Soggetti obbligati all&#8217;applicazione degli ISA</h2>



<p>Gli ISA si applicano a una <strong>vasta platea di contribuenti</strong>. In generale, sono tenuti a compilare e presentare gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale i soggetti che:</p>



<ul><li>esercitano attività d&#8217;impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali con determinati requisiti).</li><li>esercitano arti o professioni in forma individuale o associata.</li><li>dichiarano redditi d&#8217;impresa o di lavoro autonomo.</li><li>non rientrano nei casi di esclusione previsti dalla normativa.</li></ul>



<p>Non tutti i contribuenti che esercitano attività d&#8217;impresa o professionale sono soggetti agli ISA. Esistono specifiche <strong>cause di esclusione</strong>, tra cui le più rilevanti sono:</p>



<ul><li>inizio attività nel corso del periodo d&#8217;imposta,</li><li>cessazione dell&#8217;attività nel corso del periodo d&#8217;imposta,</li><li>contribuenti in regime forfetario o regime dei minimi,</li><li>periodo d&#8217;imposta non coincidente con l&#8217;anno solare,</li><li>ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro,</li><li>contribuenti in liquidazione ordinaria o in procedure concorsuali,</li><li>soggetti che hanno subito eventi straordinari (calamità naturali, situazioni emergenziali),</li><li>operatori nei confronti dei quali non è stato approvato uno specifico indice ISA.</li></ul>



<h2>I benefici fiscali per i soggetti affidabili</h2>



<p>Il cuore del sistema degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale è rappresentato dai <strong>benefici premiali,</strong> che spettano ai contribuenti che raggiungono determinati livelli di affidabilità fiscale. Il Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze definisce annualmente le soglie e i benefici associati.</p>



<p>I contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8 possono compensare in modo semplificato i <strong>crediti d&#8217;imposta</strong> fino a determinati limiti, senza necessità di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi o IVA. Questo rappresenta un notevole risparmio di tempo e di costi amministrativi, poiché il visto di conformità richiede l&#8217;intervento di un professionista abilitato.</p>



<p>Un ulteriore beneficio consiste nella possibilità di ottenere il <strong>rimborso IVA</strong> in via prioritaria e senza prestare la garanzia normalmente richiesta dall&#8217;Erario per importi elevati. Anche in questo caso, il vantaggio è subordinato al raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale sufficientemente alto.</p>



<p>Uno dei benefici più significativi è la <strong>riduzione di un anno</strong> dei termini ordinari di decadenza per l&#8217;attività di <strong>accertamento dell&#8217;Agenzia delle Entrate</strong>. Normalmente, l&#8217;Agenzia può accertare le imposte entro cinque anni dalla presentazione della dichiarazione; per i soggetti affidabili tale termine scende a quattro anni. Questo riduce sensibilmente il periodo di rischio fiscale per il contribuente.</p>



<p>I contribuenti con elevata affidabilità fiscale non possono essere assoggettati ad accertamenti fondati su<strong> presunzioni semplici</strong> (art. 39, comma 1, lettera d del DPR 600/1973 e art. 54, comma 2 del DPR 633/1972). Si tratta di una tutela molto rilevante, poiché le presunzioni semplici sono uno degli strumenti più utilizzati dall&#8217;Amministrazione finanziaria nei controlli.</p>



<p>I soggetti con punteggio elevato non possono essere assoggettati ad <strong>accertamenti da redditometro o da studi di settore. </strong>Questo beneficio garantisce una maggiore serenità nella gestione fiscale quotidiana, limitando notevolmente il rischio di contenziosi tributari.</p>



<h2>Soglie di punteggio e benefici applicabili</h2>



<p>Non tutti i benefici si attivano con lo stesso punteggio minimo. Il quadro normativo prevede una <strong>modulazione dei vantaggi</strong> in funzione del livello di affidabilità raggiunto. Di seguito lo schema riepilogativo aggiornato alle più recenti disposizioni ministeriali:</p>



<ul><li><strong>Punteggio ≥ 8</strong>: accesso a tutti i benefici premiali (esonero visto di conformità, riduzione termini, esclusione accertamenti presuntivi, rimborsi IVA agevolati).</li><li><strong>Punteggio ≥ 8,5</strong>: accesso anche all&#8217;esonero dal visto di conformità per importi più elevati di compensazione.</li><li><strong>Punteggio = 10</strong>: massimi benefici, inclusa l&#8217;esclusione da tutti gli accertamenti basati su presunzioni.</li></ul>



<p>È importante sottolineare che il punteggio ISA può essere migliorato anche tramite la pianificazione fiscale: il contribuente può valorizzare ulteriori informazioni nel quadro aggiuntivo degli ISA, dichiarare variabili non obbligatorie ma rilevanti per il calcolo, e avvalersi di specifiche cause di esclusione o di situazioni di anomalia per giustificare eventuali scostamenti.</p>



<h2>Modalità di accesso ai benefici</h2>



<p>Per <strong>accedere ai benefici fiscali</strong> previsti dagli ISA, il contribuente deve:</p>



<ul><li>Compilare correttamente i modelli ISA allegati alla dichiarazione dei redditi (Modello Redditi o Modello IRAP).</li><li>Ottenere il punteggio di affidabilità calcolato dal software ISA (disponibile sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate).</li><li>Indicare nella dichiarazione il punteggio ISA conseguito.</li><li>Non è necessaria alcuna istanza preventiva: i benefici operano automaticamente al superamento della soglia di punteggio.</li></ul>



<p>In caso di controllo, il contribuente dovrà dimostrare il <strong>corretto calcolo del punteggio ISA</strong> e la veridicità dei dati dichiarati. La falsificazione o l&#8217;omissione di dati rilevanti ai fini degli ISA può costituire violazione tributaria soggetta a sanzione.</p>



<h2>Conclusioni</h2>



<p>Gli ISA rappresentano oggi uno degli <strong>strumenti centrali della compliance fiscale italiana</strong> per le imprese e i professionisti. Il sistema dei benefici premiali costituisce un incentivo concreto per i contribuenti a mantenere elevati standard di correttezza fiscale, offrendo in cambio una riduzione significativa del rischio di accertamento e semplificazioni amministrative di rilievo.</p>



<p><strong>Chi può accedere ai benefici?</strong> Ogni contribuente titolare di reddito d&#8217;impresa o di lavoro autonomo che non rientri nelle cause di esclusione, che compili correttamente il modello ISA e raggiunga un punteggio pari o superiore a 8. La corretta gestione degli ISA, possibilmente con il supporto di un consulente fiscale qualificato, è quindi non solo un obbligo formale, ma una reale opportunità di pianificazione fiscale e di tutela del contribuente.</p>



<p>In un contesto fiscale in continua evoluzione, gli ISA si confermano come un <strong>pilastro del rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria</strong>, fondato sempre più sulla trasparenza, sulla collaborazione e sulla premialità della compliance.</p>



<p>Per maggiori informazioni o per ricevere una <strong>consulenza personalizzata</strong> <a href="https://www.misterfisco.it/contatti/">contatta il team di Mister Fisco.</a></p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Isa-chi-puo-accedere-ai-benefici-fiscali-infografica.png"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Isa-chi-puo-accedere-ai-benefici-fiscali-infografica-683x1024.png" alt="Isa, chi può accedere ai benefici fiscali  - infografica" class="wp-image-99239937" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Isa-chi-puo-accedere-ai-benefici-fiscali-infografica-683x1024.png 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Isa-chi-puo-accedere-ai-benefici-fiscali-infografica-200x300.png 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Isa-chi-puo-accedere-ai-benefici-fiscali-infografica-768x1152.png 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Isa-chi-puo-accedere-ai-benefici-fiscali-infografica.png 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>
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		<item>
		<title>Aiuti di Stato in dichiarazione: l’Agenzia delle Entrate segnala errori e anomalie</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/aiuti-di-stato-anomalie-correzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[anomalie]]></category>
		<category><![CDATA[autocertificazione aiuti di stato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con il provvedimento del 14 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui i contribuenti possono correggere eventuali errori presenti nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta 2022. L’iniziativa riguarda i modelli Redditi, Irap e 770 e punta a favorire la regolarizzazione spontanea delle anomalie attraverso il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/altrenovita/aiuti-di-stato-anomalie-correzioni/">Aiuti di Stato in dichiarazione: l’Agenzia delle Entrate segnala errori e anomalie</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
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<p>Con il <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10010130/AGEDC001_143075_2026_3103+Provvedimento+del+14+maggio+2026.pdf/4e924d05-1548-714c-0289-891063d57649?t=1778752278509">provvedimento del <strong>14 maggio 2026</strong></a>, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui i contribuenti possono correggere eventuali errori presenti nel prospetto <strong>“Aiuti di Stato”</strong> delle dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta 2022.</p>



<p><strong>L’iniziativa riguarda i modelli Redditi, Irap e 770</strong> e punta a favorire la regolarizzazione spontanea delle anomalie attraverso il meccanismo del <strong>ravvedimento operoso</strong>, che consente di beneficiare di <strong>sanzioni ridotte</strong> in caso di correzione tempestiva.</p>



<h2>Chi riceverà la comunicazione dell’Agenzia</h2>



<p>Le comunicazioni saranno inviate ai contribuenti che hanno usufruito di <strong>Aiuti di Stato</strong> o di agevolazioni in regime <strong>“de minimis”</strong>, ma che hanno compilato in modo errato o incoerente i dati nelle dichiarazioni fiscali 2022.</p>



<p>Gli errori hanno impedito la corretta registrazione degli aiuti nei principali registri ufficiali:</p>



<ul><li><strong>RNA</strong> – Registro Nazionale degli Aiuti di Stato</li><li><strong>SIAN</strong> – Sistema Informativo Agricolo Nazionale</li><li><strong>SIPA</strong> – Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura</li></ul>



<p>La mancata iscrizione nei registri può comportare problematiche rilevanti sotto il profilo fiscale e amministrativo.</p>



<h2>Cosa contiene la lettera di compliance</h2>



<p>L’Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti una comunicazione dettagliata contenente:</p>



<ul><li>dati identificativi del contribuente;</li><li>riferimenti delle dichiarazioni presentate;</li><li>indicazione degli aiuti non registrati;</li><li>dettagli sulle anomalie riscontrate;</li><li>istruzioni per correggere gli errori.</li></ul>



<p>L’obiettivo è promuovere la <strong>compliance fiscale collaborativa</strong>, permettendo ai contribuenti di sanare spontaneamente la propria posizione prima di eventuali controlli fiscali.</p>



<h2>Dove consultare la comunicazione</h2>



<p>La comunicazione sarà disponibile attraverso due canali:</p>



<h3>Domicilio digitale (PEC)</h3>



<p>L’avviso verrà trasmesso direttamente alla casella PEC del contribuente.</p>



<h3>Cassetto fiscale</h3>



<p>Una copia sarà consultabile anche all’interno del <strong>“Cassetto fiscale”</strong>, nella sezione <strong>“L’Agenzia scrive”</strong>.</p>



<p>Questa doppia modalità garantisce un accesso rapido e sicuro alle informazioni.</p>



<h2>Come correggere errori e inesattezze</h2>



<p>Il contribuente può:</p>



<ul><li>inviare chiarimenti;</li><li>segnalare dati non corretti;</li><li>integrare informazioni mancanti;</li><li>presentare una dichiarazione integrativa.</li></ul>



<p>Le operazioni possono essere effettuate anche tramite un <strong>intermediario abilitato</strong>, come commercialista o consulente fiscale.</p>



<h2>Errori frequenti nel prospetto “Aiuti di Stato”</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/aiuti-di-stato-anomalie.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/aiuti-di-stato-anomalie-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99239920" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/aiuti-di-stato-anomalie-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/aiuti-di-stato-anomalie-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/aiuti-di-stato-anomalie-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/aiuti-di-stato-anomalie.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<h3>Uso errato del codice “999”</h3>



<p>Una delle anomalie più comuni riguarda l’utilizzo improprio del <strong>codice “999”</strong> nel prospetto Aiuti di Stato.</p>



<p>Questo codice deve essere utilizzato esclusivamente per:</p>



<ul><li>aiuti automatici non presenti nelle tabelle ministeriali.</li></ul>



<p>Molti contribuenti, invece, lo hanno inserito erroneamente per:</p>



<ul><li>aiuti già codificati;</li><li>agevolazioni non qualificabili come Aiuti di Stato;</li><li>contributi concessi da altre amministrazioni.</li></ul>



<p>In questi casi è necessario presentare una <strong>dichiarazione integrativa</strong> con il codice corretto.</p>



<h2>Altri dati che possono generare anomalie</h2>



<p>Le incongruenze possono riguardare anche:</p>



<ul><li>codice Ateco;</li><li>settore economico;</li><li>regione o comune;</li><li>dimensione dell’impresa;</li><li>tipologia di costi agevolabili.</li></ul>



<p>Anche questi errori richiedono una correzione tramite dichiarazione integrativa affinché l’aiuto possa essere registrato correttamente nei sistemi ufficiali.</p>



<h2>Perché la registrazione degli Aiuti di Stato è fondamentale</h2>



<p>La registrazione degli aiuti nei database ufficiali è essenziale per garantire:</p>



<ul><li>il rispetto delle norme europee;</li><li>la trasparenza delle agevolazioni pubbliche;</li><li>il controllo sul cumulo degli aiuti;</li><li>la tracciabilità dei benefici fiscali concessi.</li></ul>



<p>Il <strong>Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)</strong>, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresenta il principale strumento di monitoraggio degli incentivi pubblici.</p>



<p>Grazie all’interoperabilità con <strong>SIAN</strong> e <strong>SIPA</strong>, il sistema copre anche i settori agricolo, pesca e acquacoltura.</p>



<h2>Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate</h2>



<p>L’Agenzia delle Entrate provvede alla registrazione massiva degli aiuti fiscali definiti:</p>



<ul><li><strong>automatici</strong>;</li><li><strong>semiautomatici</strong>.</li></ul>



<p>La registrazione avviene sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni fiscali. Tuttavia, il processo può completarsi solo se le informazioni inserite risultano corrette, coerenti e complete.</p>



<h2>Cosa succede se l’aiuto non può essere registrato</h2>



<p>Se la mancata registrazione non dipende da semplici errori formali, il contribuente dovrà:</p>



<ol><li>presentare una dichiarazione integrativa;</li><li>restituire l’aiuto indebitamente fruito;</li><li>versare gli interessi dovuti;</li><li>pagare eventuali sanzioni.</li></ol>



<p>Anche in questo caso resta possibile utilizzare il <strong>ravvedimento operoso</strong>, previsto dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.</p>



<h2>Ravvedimento operoso: sanzioni ridotte per chi regolarizza subito</h2>



<p>Il provvedimento chiarisce che, per queste violazioni, continua ad applicarsi la disciplina precedente alle modifiche introdotte dal <strong>Dlgs n. 87/2024</strong>.</p>



<p>Questo significa che i contribuenti che si attivano rapidamente potranno beneficiare di un regime sanzionatorio più favorevole, riducendo in modo significativo il peso economico della regolarizzazione.</p>



<h2>Agevolazioni fiscali e Aiuti di Stato</h2>



<p>L’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un’importante attività di controllo e prevenzione sulle agevolazioni fiscali legate agli Aiuti di Stato.</p>



<p>Per imprese e professionisti è fondamentale verificare attentamente la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali 2022, così da evitare contestazioni future e sfruttare le opportunità offerte dalla regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte.</p>
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		<item>
		<title>Scambio automatico di informazioni finanziarie: aggiornata la lista delle giurisdizioni</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/scambio-automatico-di-informazioni-finanziarie-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicato il nuovo elenco dei Paesi aderenti allo scambio automatico di dati sui conti finanziari internazionali. Con il provvedimento del 12 maggio 2026, firmato dal Dipartimento delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, vengono aggiornati gli allegati C e D del decreto MEF del 28 dicembre 2015, in attuazione della legge n. 95/2015 e della direttiva [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
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<p><strong>Pubblicato il nuovo elenco dei Paesi aderenti allo scambio automatico di dati sui conti finanziari internazionali.</strong> Con il <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10010130/PROVVEDIMENTO_revisione_all_C_e_D_udast_CLEAN_signed_signed.pdf/5888808e-8542-9b86-1d96-76b00f54bb2d?t=1778683398700">provvedimento del 12 maggio 2026</a>, firmato dal Dipartimento delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, vengono aggiornati gli allegati C e D del decreto MEF del 28 dicembre 2015, in attuazione della <strong>legge n. 95/2015</strong> e della <strong>direttiva UE 2014/107/UE</strong>.</p>



<p>L’obiettivo della misura è rafforzare la <strong>trasparenza fiscale internazionale</strong>, migliorare la cooperazione tra Stati e contrastare in modo più efficace i fenomeni di <strong>evasione fiscale e occultamento di capitali all’estero</strong>.</p>



<h2>Aggiornato l’elenco dei Paesi che scambiano dati finanziari</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Scambio-automatico-di-informazioni-finanziarie-i-paesi-aderenti.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Scambio-automatico-di-informazioni-finanziarie-i-paesi-aderenti-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99239924" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Scambio-automatico-di-informazioni-finanziarie-i-paesi-aderenti-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Scambio-automatico-di-informazioni-finanziarie-i-paesi-aderenti-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Scambio-automatico-di-informazioni-finanziarie-i-paesi-aderenti-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/Scambio-automatico-di-informazioni-finanziarie-i-paesi-aderenti.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<p>Il nuovo provvedimento sostituisce integralmente:</p>



<ul><li><strong>l’allegato C</strong>, relativo alle <strong>giurisdizioni oggetto di comunicazione</strong></li><li><strong>l’allegato D</strong>, che contiene l’elenco delle <strong>giurisdizioni partecipanti allo scambio automatico di informazioni</strong></li></ul>



<p>L’aggiornamento amplia ulteriormente la rete internazionale di cooperazione fiscale tra gli Stati aderenti al sistema CRS (<em>Common Reporting Standard</em>), promosso dall’OCSE.</p>



<h2>Allegato C: 94 giurisdizioni oggetto di comunicazione</h2>



<p>L’<strong>allegato C</strong> comprende oggi <strong>94 giurisdizioni</strong> per le quali è previsto lo scambio automatico di dati relativi ai conti finanziari.</p>



<p>Tra le principali novità del 2026 figurano:</p>



<ul><li><strong>Belize</strong></li><li><strong>Ruanda</strong></li><li><strong>Senegal</strong></li></ul>



<p>Questi Paesi inizieranno lo scambio di informazioni finanziarie a partire dal 2026, con riferimento ai dati relativi all’anno fiscale 2025.</p>



<h2>Allegato D: salgono a 120 le giurisdizioni partecipanti</h2>



<p>Importanti aggiornamenti anche per l’<strong>allegato D</strong>, che elenca i Paesi impegnati formalmente nella cooperazione internazionale per lo scambio automatico di informazioni.</p>



<p>Con il nuovo provvedimento, il numero complessivo delle <strong>giurisdizioni partecipanti sale a 120</strong>, confermando il progressivo ampliamento della rete globale contro l’evasione fiscale internazionale.</p>



<h2>Trasparenza fiscale internazionale: cosa cambia</h2>



<p>Lo <strong>scambio automatico di informazioni finanziarie consente alle amministrazioni fiscali </strong>dei diversi Paesi di ottenere dati su:</p>



<ul><li>conti correnti detenuti all’estero</li><li>depositi bancari</li><li>investimenti finanziari</li><li>redditi di natura finanziaria</li><li>partecipazioni patrimoniali</li></ul>



<p>Le <strong>informazioni vengono trasmesse automaticamente tra le autorità fiscali aderenti</strong>, aumentando la capacità di controllo sui patrimoni detenuti fuori dal Paese di residenza fiscale.</p>



<p>Questo sistema rappresenta uno degli strumenti principali utilizzati a livello internazionale per:</p>



<ul><li>contrastare l’evasione fiscale</li><li>prevenire fenomeni di riciclaggio</li><li>monitorare capitali e attività finanziarie estere</li><li>favorire la compliance fiscale dei contribuenti</li></ul>



<h2>Estensione territoriale di alcuni Stati</h2>



<p>Il provvedimento chiarisce inoltre l’estensione territoriale di alcune giurisdizioni partecipanti.</p>



<p>Ad esempio:</p>



<h3>Francia</h3>



<p>La Francia include anche:</p>



<ul><li>Guadalupa</li><li>Guyana Francese</li><li>Martinica</li><li>Riunione</li><li>Saint Martin</li><li>Mayotte</li><li>Saint Barthélemy</li></ul>



<h3>Spagna</h3>



<p>Per la Spagna, invece, sono comprese anche:</p>



<ul><li>Isole Canarie</li></ul>



<p>Queste precisazioni risultano particolarmente rilevanti per gli operatori finanziari e per gli obblighi di comunicazione internazionale.</p>



<h2>Dove consultare il provvedimento</h2>



<p>Il testo ufficiale del provvedimento del 12 maggio 2026 è disponibile sui siti istituzionali del Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.</p>



<p>L’aggiornamento conferma il rafforzamento della cooperazione fiscale internazionale e l’ampliamento dei controlli sui conti finanziari detenuti all’estero, in linea con gli standard OCSE e con la normativa europea vigente.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Certificato di eseguita formalità senza qualifica: novità dal 1/07/26</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Certificato di eseguita formalità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99239906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 1° luglio 2026 entrerà in vigore una nuova semplificazione relativa al certificato di eseguita formalità rilasciato tramite i servizi telematici dei registri immobiliari. La novità riguarda la firma digitale applicata ai documenti restituiti ai richiedenti: non sarà più necessario indicare la funzione del soggetto firmatario, ossia la qualifica di Conservatore o Sostituto Conservatore. La [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/altrenovita/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario/">Certificato di eseguita formalità senza qualifica: novità dal 1/07/26</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
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</div></figure>



<p>Dal <strong>1° luglio 2026</strong> entrerà in vigore una nuova semplificazione relativa al <strong>certificato di eseguita formalità</strong> rilasciato tramite i servizi telematici dei registri immobiliari.</p>



<p>La novità riguarda la <strong>firma digitale</strong> applicata ai documenti restituiti ai richiedenti: non sarà più necessario indicare la funzione del soggetto firmatario, ossia la qualifica di <strong>Conservatore</strong> o <strong>Sostituto Conservatore</strong>.</p>



<p>La misura è prevista dal<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-05&amp;atto.codiceRedazionale=26A02165&amp;elenco30giorni=false"> provvedimento del <strong>27 aprile 2026</strong></a>, firmato congiuntamente dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e dal capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2026.</p>



<h2>Cosa cambia concretamente per professionisti e utenti</h2>



<p>Con la nuova disciplina, il certificato telematico continuerà a essere firmato digitalmente dal Conservatore competente o dal suo sostituto, ma <strong>senza l’indicazione esplicita del ruolo ricoperto</strong> dal firmatario all’interno della firma elettronica.</p>



<p>Si tratta di un intervento orientato alla:</p>



<ul><li><strong>semplificazione amministrativa</strong></li><li>riduzione degli elementi formali nei documenti digitali</li><li>uniformità delle procedure telematiche</li><li>velocizzazione dei processi nei registri immobiliari</li></ul>



<p>Resterà comunque attivo un servizio interno che consentirà agli utenti di verificare online la qualifica del soggetto che ha sottoscritto il documento e la relativa competenza territoriale.</p>



<h2>Evoluzione digitale delle Conservatorie dei registri immobiliari</h2>



<p>Il provvedimento ripercorre anche il percorso normativo che ha portato alla progressiva digitalizzazione delle <strong>Conservatorie dei registri immobiliari</strong>.</p>



<p>Negli ultimi anni, infatti, il sistema ha introdotto numerosi strumenti telematici per gestire operazioni come:</p>



<ul><li><strong>registrazione degli atti</strong></li><li>trascrizione immobiliare</li><li>iscrizioni ipotecarie</li><li>annotazioni</li><li>volture catastali</li></ul>



<p>L’obiettivo dell’informatizzazione è stato quello di rendere più efficienti le procedure legate agli atti immobiliari, migliorando sicurezza, tracciabilità e rapidità delle operazioni.</p>



<h2>Firma digitale e trasmissione telematica: il quadro normativo</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario.jpg"><img loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99239908" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/05/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario.jpg 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure>



<p>La normativa richiamata dal provvedimento del 27 aprile 2026 include diversi interventi che hanno disciplinato:</p>



<ul><li>l’uso della <strong>firma digitale</strong></li><li>la gestione documentale elettronica</li><li>la trasmissione telematica degli atti</li><li>la tutela dei dati personali</li><li>l’accesso ai servizi digitali immobiliari</li></ul>



<p>Tra i provvedimenti più recenti vengono ricordate le estensioni delle procedure telematiche a:</p>



<h3>Pubbliche amministrazioni</h3>



<p>Introdotte con il provvedimento del <strong>23 gennaio 2024</strong>.</p>



<h3>Soggetti incaricati della riscossione locale</h3>



<p>Estensione prevista dal provvedimento del <strong>31 ottobre 2024</strong>.</p>



<h3>Procure della Corte dei Conti</h3>



<p>Coinvolte dal provvedimento dell’<strong>11 dicembre 2024</strong> per gli atti a tutela del credito erariale.</p>



<h2>Perché è importante la nuova semplificazione</h2>



<p>L’eliminazione della qualifica del firmatario nella firma digitale rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione dei servizi immobiliari italiani.</p>



<p>I vantaggi principali includono:</p>



<ul><li>maggiore snellezza operativa</li><li>riduzione degli adempimenti formali</li><li>uniformità dei certificati telematici</li><li>semplificazione delle verifiche documentali</li><li>ottimizzazione dei sistemi digitali della Conservatoria</li></ul>



<p>La validità giuridica del certificato di eseguita formalità resta invariata, poiché l’identificazione del soggetto firmatario continuerà a essere garantita dai sistemi informatici interni.</p>



<h2>Quando entra in vigore la nuova disciplina</h2>



<p>La nuova modalità di sottoscrizione digitale del certificato di eseguita formalità sarà operativa a partire dal <strong>1° luglio 2026</strong>.</p>



<p>Da quella data, tutti i documenti restituiti telematicamente dai registri immobiliari seguiranno le nuove regole previste dal provvedimento interdirigenziale del 27 aprile 2026.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/altrenovita/certificato-di-eseguita-formalita-senza-qualifica-del-firmatario/">Certificato di eseguita formalità senza qualifica: novità dal 1/07/26</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Guida pratica alla dichiarazione dei redditi 2026: tutto quello che devi sapere</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/guida-pratica-alla-dichiarazione-dei-redditi-2026-tutto-quello-che-devi-sapere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Jacqueline Facconti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi 2026]]></category>
		<category><![CDATA[modello 730]]></category>
		<category><![CDATA[modello redditi PF]]></category>
		<category><![CDATA[stagione fiscale 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il presente saggio analizza il quadro normativo e le procedure operative relative alla dichiarazione dei redditi per l&#8217;anno d&#8217;imposta 2025, con presentazione nel corso del 2026. Vengono esaminati i principali adempimenti fiscali previsti dall&#8217;ordinamento tributario italiano, le tipologie di contribuenti obbligati, le scadenze temporali, le modalità di compilazione dei modelli dichiarativi e le principali novità [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Il presente saggio analizza il quadro normativo e le procedure operative relative alla dichiarazione dei redditi per l&#8217;anno d&#8217;imposta 2025, con presentazione nel corso del 2026. Vengono esaminati i principali adempimenti fiscali previsti dall&#8217;ordinamento tributario italiano, le tipologie di contribuenti obbligati, le scadenze temporali, le modalità di compilazione dei modelli dichiarativi e le principali novità legislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).</em></p>



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<p>La <strong>dichiarazione dei redditi</strong> costituisce uno degli istituti fondamentali del diritto tributario italiano, attraverso il quale i contribuenti comunicano all&#8217;Amministrazione finanziaria la propria situazione reddituale riferita all&#8217;anno d&#8217;imposta precedente. Tale strumento, disciplinato principalmente dal D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR) e dal D.P.R. n. 600/1973, rappresenta il punto di raccordo tra l&#8217;autonoma determinazione dell&#8217;imposta da parte del contribuente e i poteri di controllo dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>



<p>Per l&#8217;anno d&#8217;imposta 2025, con dichiarazione da presentarsi nel 2026, il sistema fiscale italiano si presenta in una fase di transizione particolarmente rilevante, caratterizzata dall&#8217;implementazione progressiva della riforma fiscale avviata con la Legge delega n. 111/2023. Tale riforma ha inciso in modo significativo sulla struttura dell&#8217;IRPEF, sulle aliquote applicabili, sulle deduzioni e detrazioni ammesse, nonché sulle modalità semplificate di assolvimento degli obblighi dichiarativi.</p>



<h2>Soggetti Obbligati alla Dichiarazione dei Redditi 2026</h2>



<p>L&#8217;<strong>obbligo dichiarativo </strong>riguarda tutte le persone fisiche residenti in Italia che, nell&#8217;anno d&#8217;imposta 2025, abbiano percepito redditi imponibili superiori alle soglie di esonero previste dalla normativa vigente. In via generale, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione:</p>



<ul><li>i <strong>lavoratori dipendenti</strong> con più di un datore di lavoro nel corso dell&#8217;anno, o che abbiano percepito redditi da più fonti non assoggettati a ritenuta a titolo definitivo;</li><li>i <strong>titolari di redditi di lavoro autonomo</strong>, d&#8217;impresa individuale o partecipazione in società di persone;</li><li>i soggetti che hanno conseguito <strong>redditi di capitale</strong>, redditi diversi o redditi fondiari non integralmente tassati alla fonte;</li><li>i <strong>contribuenti</strong> che intendano far valere detrazioni d&#8217;imposta o deduzioni non riconosciute dal sostituto d&#8217;imposta;</li><li>i <strong>soggetti non residenti</strong> che abbiano prodotto redditi in Italia ai sensi dell&#8217;art. 23 TUIR.</li></ul>



<p>L&#8217;esonero dalla presentazione della dichiarazione è previsto per talune categorie di contribuenti, in presenza di specifiche condizioni reddituali. <strong>Sono esonerati</strong>, in linea di principio, i lavoratori dipendenti o i pensionati con un unico sostituto d&#8217;imposta che abbia operato le ritenute correttamente e per i quali non sussistano redditi aggiuntivi, detrazioni da far valere o rimborsi da richiedere. Il reddito complessivo annuo deve tuttavia rimanere entro i limiti fissati dal D.P.R. n. 322/1998 e successivi aggiornamenti ministeriali.</p>



<h2>I Modelli Dichiarativi: Caratteristiche e Differenze</h2>



<p>Il sistema dichiarativo italiano prevede <strong>tre principali modelli per le persone fisiche</strong>: il <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/730-2026/modello-e-istruzioni">Modello 730</a>, il Modello Redditi PF e, per i soggetti aderenti al regime forfettario o di vantaggio, forme semplificate integrate nel Modello Redditi. La <strong>scelta del modello</strong> corretto costituisce una decisione di rilevante importanza pratica, in quanto incide sulle modalità di liquidazione dell&#8217;imposta, sulle tempistiche di rimborso e sui rapporti con il sostituto d&#8217;imposta.</p>



<h3>Modello 730: Il Dichiarativo Precompilato per i Dipendenti</h3>



<p>Il <strong>Modello 730</strong> è destinato ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e agli assimilati che percepiscano redditi assoggettabili alla ritenuta alla fonte. La sua peculiarità consiste nel fatto che l&#8217;eventuale debito o credito d&#8217;imposta è gestito direttamente dal sostituto d&#8217;imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) mediante operazioni di conguaglio in busta paga o sul rateo pensionistico. Il rimborso, ove spettante, viene erogato con la retribuzione del mese di luglio o agosto, mentre il debito è trattenuto a partire dal mese di luglio.</p>



<p>A partire dal 2015, l&#8217;Agenzia delle Entrate rende disponibile il <strong>Modello 730 precompilato</strong>, che utilizza le informazioni già in possesso dell&#8217;Amministrazione finanziaria (<a href="https://www.misterfisco.it/saggi/certificazione-unica-2026/">Certificazione Unica</a>, spese mediche, interessi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, ecc.) per prefigurare la dichiarazione. Il contribuente è tenuto a verificarne la correttezza e completezza, potendo accettarla, integrarla o modificarla. L&#8217;accettazione senza modifiche garantisce la non assoggettabilità a controllo formale delle spese detraibili già inserite dall&#8217;Agenzia.</p>



<h3>Modello Redditi PF: Lo Strumento per Autonomi e Imprenditori</h3>



<p>Il <strong>Modello Redditi Persone Fisiche</strong> (ex Modello Unico) è obbligatorio per i contribuenti titolari di redditi d&#8217;impresa, di lavoro autonomo professionale, di partecipazione in società di persone o associazioni tra professionisti, nonché per coloro che non possiedono un sostituto d&#8217;imposta o intendano presentare la dichiarazione in forma ordinaria. A differenza del 730, il Modello Redditi non prevede conguaglio da parte del sostituto: l&#8217;imposta liquidata deve essere versata autonomamente tramite Modello F24 entro i termini di legge.</p>



<h2>Scadenze e Termini per la Dichiarazione dei Redditi 2026</h2>



<p>La gestione puntuale delle <strong>scadenze dichiarative</strong> riveste un&#8217;importanza cruciale al fine di evitare sanzioni amministrative e interessi moratori. Per quanto concerne il <strong>Modello 730</strong>, la <strong>dichiarazione precompilata</strong> è resa disponibile dall&#8217;Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile 2026. Il contribuente può accettarla, modificarla o integrarla <strong>entro il 30 settembre 2026</strong>. La presentazione tramite sostituto d&#8217;imposta o CAF deve avvenire entro il 30 settembre 2026, mentre la trasmissione telematica diretta è possibile fino alla medesima data. È opportuno considerare che i termini di versamento delle imposte eventualmente dovute seguono il calendario stabilito dal D.L. 193/2016 e successive modificazioni.</p>



<p>Il <strong>Modello Redditi PF</strong> deve essere presentato telematicamente <strong>entro il 31 ottobre 2026</strong>. I versamenti dell&#8217;IRPEF a saldo per l&#8217;anno d&#8217;imposta 2025 e del primo acconto per il 2026 devono avvenire, in linea generale, entro il 30 giugno 2026 (ovvero entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), mentre il secondo acconto è dovuto entro il 30 novembre 2026. Tali termini possono essere soggetti a proroga per specifiche categorie di contribuenti (es. ISA) mediante appositi provvedimenti ministeriali.</p>



<h2>La Struttura dell&#8217;IRPEF 2026: Aliquote e Scaglioni</h2>



<p>L&#8217;<strong>imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) </strong>è un&#8217;imposta personale, progressiva e generale che colpisce tutti i redditi conseguiti dalle persone fisiche residenti in Italia, nonché i redditi prodotti in Italia dai soggetti non residenti. La riforma fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha ridotto le <strong>aliquote IRPEF</strong> da quattro a tre scaglioni, struttura che si consolida anche per il 2026:</p>



<ul><li>23% per i redditi fino a 28.000 euro;</li><li>35% per i redditi da 28.001 a 50.000 euro;</li><li>43% per i redditi superiori a 50.000 euro.</li></ul>



<p>L&#8217;imposta lorda viene determinata applicando le aliquote progressive ai rispettivi scaglioni del reddito complessivo al netto delle deduzioni ammesse. Dall&#8217;imposta lorda si detraggono poi le detrazioni per tipologie di reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo), le detrazioni per familiari a carico e le detrazioni per oneri (art. 15 TUIR), giungendo così all&#8217;imposta netta effettivamente dovuta.</p>



<h3>Le Deduzioni dal Reddito Complessivo</h3>



<p>Le <strong>deduzioni</strong> riducono il reddito imponibile prima dell&#8217;applicazione delle aliquote. Le principali deduzioni previste per il 2026 comprendono: i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati all&#8217;INPS (integralmente deducibili); i contributi versati ai fondi pensione e alle forme pensionistiche complementari fino al limite di 5.164,57 euro annui; le erogazioni liberali a favore di enti del Terzo Settore; le spese mediche per soggetti portatori di handicap; gli assegni periodici corrisposti all&#8217;ex coniuge (escluse le somme attribuite a titolo di mantenimento dei figli).</p>



<h3>Le Detrazioni dall&#8217;Imposta Lorda</h3>



<p>Le <strong>detrazioni</strong> si sottraggono direttamente dall&#8217;imposta lorda. Quelle di maggiore rilevanza pratica includono: le detrazioni per tipologia reddituale (fino a 1.880 euro per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 15.000 euro); le detrazioni per familiari a carico (figli, coniuge, altri familiari); le detrazioni per oneri al 19% su spese mediche, interessi su mutui prima casa, premi assicurativi vita e infortuni, spese di istruzione, veterinarie, funebri e altre spese previste dall&#8217;art. 15 TUIR. Si segnala che la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto la franchigia di 260 euro sugli oneri detraibili al 19% per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro.</p>



<h2>Regimi Fiscali Speciali</h2>



<h3>Il Regime Forfettario</h3>



<p>Il <strong>regime forfettario</strong>, disciplinato dalla L. n. 190/2014 e successive modificazioni, costituisce il regime naturale per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni che rispettino le condizioni di accesso. Per il 2026, il limite di ricavi o compensi per l&#8217;accesso e la permanenza nel regime rimane fissato a <strong>85.000 euro annui</strong> (come stabilito dalla L. 197/2022). L&#8217;imposta sostitutiva è pari al 15% (5% per i primi cinque anni per le nuove attività, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge) e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente applicando il coefficiente di redditività al volume dei ricavi/compensi, distinto per codice ATECO.</p>



<p>I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA, dall&#8217;obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili, dalla liquidazione periodica IVA e dalla compilazione degli studi di settore/ISA. Tuttavia, sono tenuti alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi e, a partire dal 1° gennaio 2024, anche alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI).</p>



<h3>Il Concordato Preventivo Biennale</h3>



<p>Il <strong>Concordato Preventivo Biennale</strong>, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 nell&#8217;ambito della riforma fiscale, rappresenta una delle novità strutturali più rilevanti del sistema tributario italiano. Tale istituto consente ai contribuenti titolari di reddito d&#8217;impresa o di lavoro autonomo, soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) o in regime forfettario, di <strong>concordare preventivamente</strong> con l&#8217;Agenzia delle Entrate il reddito imponibile per il biennio successivo, sulla base di una proposta formulata dall&#8217;Agenzia stessa.</p>



<p>L&#8217;<strong>adesione</strong> al Concordato Preventivo Biennale consente al contribuente di beneficiare di un regime di sostanziale certezza fiscale per il periodo concordato, con la garanzia che i redditi effettivamente conseguiti, ove superiori a quelli concordati, non saranno assoggettati ad ulteriore tassazione (salvo il superamento delle soglie di fuoriuscita).</p>



<h2>La Tassazione dei Redditi Immobiliari</h2>



<p>I <strong>redditi fondiari</strong>, disciplinati dagli artt. 25-43 del TUIR, comprendono i redditi dominicali e agrari dei terreni e i redditi dei fabbricati. Il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della rendita catastale rivalutata del 5%, aumentata di 1/3 per le unità abitative (ovvero sulla base dei canoni di locazione se superiori). Per gli immobili non locati, il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF; per quelli locati, il proprietario può optare per il regime ordinario IRPEF o, ove consentito, per la cedolare secca.</p>



<h3>La Cedolare Secca</h3>



<p>La <strong>cedolare secca</strong> è un <strong>regime opzionale </strong>di tassazione sostitutiva dell&#8217;IRPEF e delle relative addizionali sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo. Le aliquote applicabili per il 2026 sono: 21% per i contratti ordinari a canone libero e 10% per i contratti a canone concordato nelle aree ad alta tensione abitativa (ai sensi della L. 431/1998). A decorrere dal 2024, la cedolare secca può essere applicata anche alle locazioni brevi (durata non superiore a 30 giorni), con aliquota del 26% per i redditi da seconda locazione in poi (21% per il primo immobile locato).</p>



<h2>Principali Novità Legislative per il 2026</h2>



<p>La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto <strong>numerose modifiche</strong> di rilievo che trovano applicazione nella <strong>dichiarazione dei redditi 2026. </strong>Di seguito si illustrano le innovazioni di maggiore impatto sistematico.</p>



<h3>La Riduzione del Cuneo Fiscale</h3>



<p>La Legge di Bilancio 2025 ha stabilizzato e strutturalmente riformato il meccanismo di <strong>riduzione del cuneo fiscale</strong> per i lavoratori dipendenti, trasformando il precedente esonero contributivo in una combinazione di detrazioni fiscali e bonus retributivi, con effetti sulla determinazione del netto in busta paga e sulla modalità di recepimento del beneficio in dichiarazione. I lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro beneficiano di una somma aggiuntiva esentasse rapportata al reddito, mentre quelli con reddito tra 20.001 e 40.000 euro godono di una detrazione fiscale di importo decrescente.</p>



<h3>Detrazioni per Spese Sostenute dopo il 1° Gennaio 2025</h3>



<p>La L. 207/2024 ha modificato il sistema delle <strong>detrazioni IRPEF</strong> per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, introducendo una progressiva riduzione dell&#8217;ammontare detraibile al crescere del reddito complessivo: per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, le detrazioni diverse da quelle per carichi di famiglia e da quelle per mutui e assicurazioni in essere sono ridotte sulla base di un coefficiente che tiene conto del numero di figli fiscalmente a carico.</p>



<h3>La Revisione delle Addizionali IRPEF</h3>



<p>Le <strong>addizionali regionale e comunale all&#8217;IRPEF</strong>, che si liquidano contestualmente all&#8217;imposta erariale in dichiarazione, hanno subito modifiche in numerosi comuni e regioni a seguito dell&#8217;adeguamento alle nuove aliquote IRPEF. I contribuenti sono tenuti a verificare le aliquote applicate nel proprio comune di residenza al 1° gennaio dell&#8217;anno d&#8217;imposta, disponibili nel database dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>



<h2>Modalità di Presentazione e Adempimenti Correlati</h2>



<p>La dichiarazione dei redditi deve essere presentata esclusivamente in<strong> via telematica</strong>, tramite il servizio &#8220;Dichiarazioni&#8221; disponibile sul portale dell&#8217;Agenzia delle Entrate (accesso con SPID, CIE o CNS), oppure attraverso intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF). La presentazione cartacea è ammessa, in via residuale, soltanto per il Modello 730 attraverso il sostituto d&#8217;imposta o i CAF.</p>



<p>I <strong>versamenti delle imposte liquidate</strong> in dichiarazione sono effettuati mediante <strong>Modello F24,</strong> compilato con i codici tributo specifici per ciascuna imposta e periodo di riferimento. La compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari è consentita nel limite di 2 milioni di euro annui (L. 213/2023). Per i crediti IRPEF di importo superiore a 5.000 euro, è obbligatoria la preventiva trasmissione telematica della dichiarazione e il visto di conformità, ai sensi dell&#8217;art. 1 del D.L. 78/2009.</p>



<h2>Conclusioni</h2>



<p>La <strong>dichiarazione dei redditi</strong> <strong>2026</strong> si inserisce in un contesto normativo in significativa evoluzione, caratterizzato dalla progressiva attuazione della riforma fiscale avviata con la L. 111/2023 e dagli interventi strutturali introdotti dalla Legge di Bilancio 2025. La corretta gestione degli adempimenti dichiarativi richiede una conoscenza aggiornata del quadro normativo, delle scadenze, delle detrazioni e deduzioni disponibili, nonché delle opportunità offerte dai regimi fiscali agevolati.</p>



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