<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Misterfisco</title>
	<atom:link href="https://www.misterfisco.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.misterfisco.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 14:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Logo-Misterfisco-32x32.png</url>
	<title>Misterfisco</title>
	<link>https://www.misterfisco.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Regime Forfettario: quando non si deve pagare l’imposta di bollo?</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/regime-forfettario-quando-non-si-deve-pagare-limposta-di-bollo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Jacqueline Facconti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione imposta di bollo]]></category>
		<category><![CDATA[imposta di bollo]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva forfettaria imposta di bollo]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99239795</guid>

					<description><![CDATA[<p>In questa guida fiscale esaminiamo il trattamento dell'imposta di bollo nei confronti dei contribuenti che adottano il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014. Dopo una ricognizione del quadro normativo di riferimento, vengono analizzate le ipotesi di esenzione, i casi in cui il bollo rimane dovuto e le conseguenze del mancato assolvimento dell'imposta.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/saggi/regime-forfettario-quando-non-si-deve-pagare-limposta-di-bollo/">Regime Forfettario: quando non si deve pagare l’imposta di bollo?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>In questa guida fiscale esaminiamo il trattamento dell&#8217;imposta di bollo nei confronti dei contribuenti che adottano il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014. Dopo una ricognizione del quadro normativo di riferimento, vengono analizzate le ipotesi di esenzione, i casi in cui il bollo rimane dovuto e le conseguenze del mancato assolvimento dell&#8217;imposta.</em></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Spotify Embed: Regime Forfettario: quando non si deve pagare l’imposta di bollo?" style="border-radius: 12px" width="624" height="351" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/1X3WrVlQYZXbgmddhUIXjx/video?si=gQ7HnGCqQqWZpSvOxvcBvA&amp;utm_source=oembed"></iframe>
</div></figure>



<p>Il <strong>regime forfettario</strong>, introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e successivamente modificato dalle Leggi n. 145/2018 e n. 197/2022, rappresenta il regime fiscale naturale e privilegiato destinato alle persone fisiche esercenti attività d&#8217;impresa, arti o professioni in forma individuale, che rispettino determinati requisiti dimensionali.</p>



<p>I tratti essenziali del regime consistono nell&#8217;applicazione di un&#8217;imposta sostitutiva dell&#8217;IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell&#8217;IRAP, nella misura ordinaria del 15% – ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza dei requisiti previsti – da calcolarsi su un reddito imponibile forfettariamente determinato applicando un coefficiente di redditività al totale dei ricavi o compensi percepiti.</p>



<p>Il presupposto applicativo fondamentale è il limite di ricavi o compensi annui pari a <strong>85.000 euro</strong>, elevato dal 1° gennaio 2023 rispetto al precedente tetto di 65.000 euro, con ulteriore uscita automatica dal regime in corso d&#8217;anno al superamento della soglia di 100.000 euro.</p>



<p>Uno dei vantaggi più rilevanti sotto il profilo degli adempimenti formali è rappresentato dall&#8217;esclusione dall&#8217;obbligo di applicazione dell&#8217;IVA sulle operazioni effettuate. È proprio tale caratteristica a interferire in modo diretto con la disciplina dell&#8217;imposta di bollo sulle fatture, come si illustrerà nei paragrafi che seguono.</p>



<h2>L&#8217;imposta di bollo: quadro normativo essenziale</h2>



<p>L&#8217;<strong>imposta di bollo </strong>è disciplinata dal <strong>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642</strong> e dalla relativa Tariffa allegata. Il presupposto impositivo consiste nell&#8217;utilizzo di determinati atti, documenti e registri indicati nella Tariffa stessa, tra cui rientrano le fatture, le ricevute, le quietanze e gli atti in genere relativi ad operazioni soggette o non soggette a IVA, secondo distinzioni che verranno esaminate nel dettaglio.</p>



<p>Ai sensi dell&#8217;art. 13, n. 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, le fatture, le note, i conti e i documenti simili recanti <strong>importi superiori a 77,47 euro</strong> che non recano addebito di IVA sono soggetti all&#8217;imposta di bollo nella misura di 2,00 euro per documento.</p>



<p>La <em>ratio</em> della previsione è quella di assoggettare a bollo i documenti aventi natura di quietanza o ricevuta di pagamento che non transitano per il meccanismo dell&#8217;IVA (che assolve, tra l&#8217;altro, anche una funzione di tracciabilità delle operazioni economiche). La soglia di 77,47 euro corrisponde alle vecchie 150.000 lire, rimasta invariata dalla conversione in euro avvenuta nel 2002.</p>



<h2>Il regime forfettario e l&#8217;imposta di bollo</h2>



<p>I contribuenti forfettari emettono <strong>fatture senza applicazione dell&#8217;IVA</strong>. Il documento reca obbligatoriamente la dicitura &#8220;<em>Operazione effettuata ai sensi dell&#8217;art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 – Regime Forfettario</em>&#8221; e l&#8217;indicazione che l&#8217;operazione non è soggetta a ritenuta d&#8217;acconto. Non venendo addebitata l&#8217;IVA, sorge in linea di principio l&#8217;obbligo di applicazione dell&#8217;imposta di bollo ogniqualvolta l&#8217;importo della fattura superi la soglia di 77,47 euro.</p>



<p>Questa situazione poteva sembrare paradossale: un regime nato per semplificare gli adempimenti si trovava a imporre – in virtù della sua stessa natura – l&#8217;obbligo di <strong>applicazione del bollo</strong> su quasi tutte le fatture emesse, visto che la soglia di 77,47 euro è di fatto irrisoria per qualsiasi attività economica.</p>



<p>La chiave di lettura decisiva è fornita dall&#8217;art. 6, comma 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, e dalla Risoluzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate n. 32/E del 23 aprile 2013, precedente all&#8217;introduzione del regime forfettario ma applicabile per analogia.</p>



<p>La norma stabilisce che sono esenti dall&#8217;imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri relativi ad operazioni escluse dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5, 7 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA). L&#8217;<strong>esclusione dall&#8217;IVA </strong>deve essere strutturale, cioè derivante dalla natura stessa dell&#8217;operazione, e non meramente soggettiva.</p>



<p>I contribuenti forfettari, tuttavia, non effettuano <strong>operazioni &#8220;escluse&#8221; da IVA</strong> nel senso tecnico-giuridico del termine: le loro operazioni sarebbero in linea di principio imponibili IVA, ma l&#8217;imposta non viene applicata in ragione del regime speciale adottato. Si tratta, tecnicamente, di operazioni poste in essere da soggetti che adottano un regime di &#8220;non applicazione&#8221; dell&#8217;IVA, non di operazioni strutturalmente escluse dall&#8217;IVA.</p>



<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate si è espressa in modo specifico sul punto con la <strong>Risposta all&#8217;Interpello n. 107</strong> del 1° aprile 2021, confermando un indirizzo già consolidato in prassi: “<em>I contribuenti in regime forfettario sono obbligati ad applicare l&#8217;imposta di bollo di 2,00 euro sulle fatture emesse che superino la soglia di 77,47 euro, salvo specifiche ipotesi di esenzione che devono essere valutate caso per caso in relazione alla natura dell&#8217;operazione</em>”.</p>



<h2>I casi in cui il bollo non è dovuto</h2>



<p>Nonostante la regola generale imponga il bollo sulle fatture dei forfettari, esistono numerosi e rilevanti <strong>casi di esenzione</strong>. La loro corretta individuazione è essenziale per non incorrere né in violazioni (bollo non pagato quando dovuto) né in versamenti non necessari.</p>



<p>Se il corrispettivo indicato in fattura <strong>non supera 77,47 euro</strong>, l&#8217;imposta di bollo non è dovuta a prescindere dal regime fiscale adottato dal contribuente. Il limite va verificato sul singolo documento, non sull&#8217;insieme dei pagamenti.</p>



<p>Come anticipato, se l&#8217;operazione è strutturalmente <strong>esclusa dall&#8217;IVA</strong> (ad esempio per carenza del requisito soggettivo, oggettivo o territoriale), la fattura è esente da bollo anche se emessa da un forfettario. La distinzione tra esclusione e non applicazione per scelta di regime è qui determinante.</p>



<p>Rientrano in questa casistica:</p>



<ul><li><strong>operazioni effettuate da soggetti privati</strong> che non agiscono nell&#8217;esercizio di impresa, arte o professione;</li><li><strong>operazioni che non costituiscono cessioni di beni né prestazioni di servizi</strong> ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972;</li><li><strong>operazioni territorialmente non rilevanti in Italia</strong> (ad es. servizi resi a committenti extra-UE per i quali si applicano le regole di territorialità degli artt. 7-ter e seguenti).</li></ul>



<p>Le fatture relative ad <strong>operazioni esenti da IVA</strong> ai sensi dell&#8217;art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 sono esenti dall&#8217;imposta di bollo in virtù dell&#8217;art. 10, n. 27-ter, della Tariffa, Parte Prima. Questa esenzione si applica anche al forfettario che rende <strong>prestazioni intrinsecamente esenti da IVA</strong>, come:</p>



<ul><li>prestazioni sanitarie e di cura (art. 10, n. 18, D.P.R. 633/1972);</li><li>prestazioni educative e di insegnamento (art. 10, n. 20);</li><li>operazioni bancarie e finanziarie tipiche (art. 10, nn. 1-4);</li><li>prestazioni assicurative (art. 10, n. 9).</li></ul>



<p>In questi casi l&#8217;esenzione dal bollo sussiste indipendentemente dal regime fiscale adottato, poiché dipende dalla natura intrinseca dell&#8217;operazione.</p>



<p>Con l&#8217;estensione dell&#8217;obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari (inizialmente facoltativa, poi obbligatoria per i soggetti con ricavi superiori a 25.000 euro dal 1° luglio 2022, e infine generalizzata dal 1° gennaio 2024), l&#8217;<strong>imposta di bollo sulle fatture elettroniche </strong>viene assolta in modo virtuale tramite il sistema dell&#8217;Agenzia delle Entrate (SDI – Sistema di Interscambio).</p>



<p>Dal punto di vista pratico, le fatture elettroniche soggette a bollo devono recare il flag &#8220;<strong><em>bollo virtuale</em></strong>&#8221; nel tracciato XML (campo &lt;DatiBollo&gt; con valore SI e &lt;ImportoBollo&gt; pari a 2,00). L&#8217;imposta viene poi liquidata e versata trimestralmente dall&#8217;Agenzia delle Entrate comunicando al contribuente l&#8217;importo dovuto attraverso il cassetto fiscale.</p>



<p>Questo non è tecnicamente un caso di &#8220;non pagamento&#8221; del bollo, ma di modalità semplificata di assolvimento: il bollo è comunque dovuto, ma non deve essere applicato fisicamente sul documento.</p>



<p>Le fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni rientrano in un <strong>regime speciale</strong>. Ai sensi dell&#8217;art. 6 della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972, gli atti e documenti posti in essere nell&#8217;interesse esclusivo delle Amministrazioni dello Stato sono esenti dall&#8217;imposta di bollo.</p>



<p>Tuttavia, l&#8217;applicazione di questa esenzione al forfettario che emette fattura verso la P.A. richiede cautela: l&#8217;esenzione non è automatica e dipende dalla tipologia dell&#8217;atto e dal fatto che lo stesso sia posto in essere nell&#8217;interesse esclusivo dell&#8217;Amministrazione. In caso di dubbio, è opportuno applicare il bollo.</p>



<h2>I casi in cui il bollo è dovuto</h2>



<p>A integrazione del quadro esposto, è utile riepilogare i casi in cui il bollo deve essere correttamente applicato dai <strong>contribuenti in regime forfettario</strong>:</p>



<ul><li><strong>Fattura cartacea</strong>: Fattura cartacea (per i soggetti non ancora obbligati alla fatturazione elettronica o nei casi eccezionali ammessi) di importo superiore a 77,47 euro, relativa ad operazione che sarebbe imponibile IVA se il regime forfettario non fosse applicato.</li><li><strong>Fattura elettronica</strong>: Fattura elettronica tramite SDI di importo superiore a 77,47 euro, con inserimento del flag bollo nel tracciato XML e liquidazione trimestrale.</li><li><strong>Servizi a privati</strong>: Fattura emessa verso privati o committenti extra-UE per servizi generici (art. 7-ter D.P.R. 633/72), per importi superiori a 77,47 euro.</li><li><strong>Ricevute</strong>: Ricevute o quietanze di pagamento emesse in sostituzione di fatture, se di importo superiore a 77,47 euro.</li></ul>



<h2>Modalità di assolvimento dell&#8217;imposta</h2>



<p>Per le <strong>fatture in formato cartaceo</strong>, l&#8217;imposta di bollo si assolve mediante:</p>



<ul><li>apposizione della marca da bollo (contrassegno telematico) del valore di 2,00 euro sull&#8217;originale consegnato al cliente;</li><li>indicazione degli estremi della marca sulla copia conservata dal forfettario;</li><li>in alternativa, versamento cumulativo tramite F24 con codice tributo 2501, previa autorizzazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</li></ul>



<p>Per le <strong>fatture elettroniche</strong> trasmesse tramite SDI, il bollo si assolve esclusivamente in via virtuale:</p>



<ul><li>inserimento nel file XML del tag &lt;DatiBollo&gt; con indicazione &#8220;SI&#8221; e importo 2,00;</li><li>l&#8217;Agenzia delle Entrate liquida trimestralmente l&#8217;imposta dovuta e la comunica al contribuente;</li><li>il versamento avviene tramite F24 precompilato disponibile nel cassetto fiscale, entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre;</li><li>per importi inferiori a 250 euro nei primi tre trimestri, il versamento può essere rinviato al trimestre successivo.</li></ul>



<p>Il contribuente che emette fatture elettroniche non deve acquistare né apporre marche da bollo fisiche: l&#8217;adempimento è interamente virtuale e gestito dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>



<h2>Sanzioni per omesso pagamento</h2>



<p>L&#8217;omesso o insufficiente assolvimento dell&#8217;imposta di bollo è <strong>sanzionato </strong>dall&#8217;art. 25 del D.P.R. n. 642/1972. Le sanzioni ordinarie applicabili sono:</p>



<ul><li><strong>sanzione dal 100% al 500%</strong> dell&#8217;imposta evasa in caso di omessa apposizione della marca da bollo;</li><li><strong>sanzione del 30%</strong> dell&#8217;imposta non versata nei termini per le fatture elettroniche, con riduzione al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza;</li><li>possibilità di <strong>ravvedimento operoso</strong> ai sensi dell&#8217;art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, con riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.</li></ul>



<p>In caso di contestazione da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate, l&#8217;imposta evasa viene recuperata con le relative sanzioni e interessi moratori calcolati al tasso legale vigente.</p>



<h2>Conclusioni</h2>



<p>La questione dell&#8217;<strong>imposta di bollo per i contribuenti forfettari</strong> rappresenta un esempio paradigmatico delle complessità che possono emergere dall&#8217;intersezione tra regimi fiscali speciali e tributi &#8220;minori&#8221; spesso sottovalutati nella pianificazione fiscale.</p>



<p>Il principio fondamentale da tenere a mente è che il <strong>regime forfettario</strong> non esonera in via generalizzata dall&#8217;imposta di bollo: l&#8217;esonero scatta solo in presenza di specifiche condizioni (<strong>importo inferiore a 77,47 euro</strong>, operazioni intrinsecamente esenti o escluse da IVA, specifici regimi di favore per determinati soggetti o atti).</p>



<p>Dal punto di vista pratico, l&#8217;introduzione dell&#8217;obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ha notevolmente semplificato la <strong>gestione del bollo per i forfettari</strong>, trasferendo la liquidazione e il versamento al sistema SDI e al cassetto fiscale dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Ciò nonostante, rimane fondamentale che il contribuente – o il suo consulente fiscale – valuti correttamente, per ciascuna fattura emessa, la sussistenza o meno dell&#8217;obbligo di bollo.</p>



<p>Un&#8217;ultima riflessione merita l&#8217;interrogativo – spesso sollevato dai contribuenti – sulla opportunità di <strong>aumentare la soglia di 77,47 euro</strong>, rimasta invariata dal 2002: adeguata all&#8217;inflazione, tale soglia si collocherebbe oggi intorno ai 130-140 euro, con un sensibile ridimensionamento del numero di fatture soggette a bollo. Si tratta di un intervento di semplificazione auspicato da più parti, ma non ancora realizzato dal legislatore.</p>



<p>Per informazioni maggiori o per <strong>richiedere una consulenza personalizzata</strong> <a href="https://www.misterfisco.it/contatti/">contatta il team di Mister Fisco</a>.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/saggi/regime-forfettario-quando-non-si-deve-pagare-limposta-di-bollo/">Regime Forfettario: quando non si deve pagare l’imposta di bollo?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): aggiornamento 2026</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/indici-sintetici-di-affidabilita-fiscale-isa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99239792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento 2026 degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), introducendo modifiche rilevanti che troveranno applicazione già nella prossima dichiarazione dei redditi. Il nuovo decreto e l’ambito di applicazione Con il decreto del 31 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, sono stati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/altrenovita/indici-sintetici-di-affidabilita-fiscale-isa/">Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): aggiornamento 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Spotify Embed: Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): aggiornamento 2026" style="border-radius: 12px" width="624" height="351" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/2z48i9JuCyhfaF7sstjBOz/video?si=B9MfKOqJSK-zv6d3T5cUOQ&amp;utm_source=oembed"></iframe>
</div></figure>



<p>Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento 2026 degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), introducendo modifiche rilevanti che troveranno applicazione già nella prossima dichiarazione dei redditi.</p>



<h2>Il nuovo decreto e l’ambito di applicazione</h2>



<p>Con il<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-16&amp;atto.codiceRedazionale=26A01748&amp;elenco30giorni=false"> decreto del 31 marzo 2026</a>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del <strong>16 aprile 2026, sono stati revisionati 85 ISA</strong>. Questi indici si applicano al periodo d’imposta 2025 e dovranno essere utilizzati nella <strong>dichiarazione Redditi 2026</strong>. Si tratta, in sostanza, dell’evoluzione degli indici già in vigore negli anni precedenti, aggiornati per riflettere meglio le condizioni economiche attuali.</p>



<p>L’intervento riguarda una platea ampia,<strong> pari a circa 1,85 milioni di contribuent</strong>i tra imprese e lavoratori autonomi. Le attività coinvolte spaziano dal commercio alle professioni, dai <strong>servizi alla manifattura</strong>, includendo realtà molto diverse tra loro, come negozi al dettaglio, studi notarili e dentistici, bar, ristoranti, imprese edili e attività produttive.</p>



<h2>La distribuzione degli indici per settore</h2>



<p>Gli 85 ISA aggiornati si suddividono in quattro macro-aree economiche. Una parte significativa riguarda il commercio, affiancata dagli indici dedicati alle attività professionali. Un numero rilevante interessa il settore dei servizi, mentre una quota più contenuta è destinata alla manifattura.</p>



<p>Questa articolazione riflette la struttura del sistema economico e consente di adattare gli strumenti di valutazione alle specificità operative dei diversi comparti.</p>



<h2>Funzione e base normativa degli ISA</h2>



<p><strong>Gli ISA sono disciplinati dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017</strong>, che ne definisce natura, finalità e modalità di approvazione. La loro funzione principale è quella di misurare il grado di affidabilità fiscale del contribuente attraverso un punteggio.</p>



<p><strong>A tale punteggio sono collegati specifici benefici premiali, come la riduzione dei controll</strong>i o l’accesso a procedure più snelle nei rimborsi fiscali. Il sistema, quindi, non ha solo una funzione di controllo, ma anche di incentivo alla compliance.</p>



<h2>Contenuti principali del decreto</h2>



<p><strong>Il decreto ministeriale segue una struttura ormai consolidata. Da un lato approva formalmente i 85 indici</strong>, associandoli ai codici attività della classificazione ATECO 2025 e corredandoli di note tecniche e metodologiche.<strong> Dall’altro disciplina le modalità applicative, distinguendo tra imprese e professionisti </strong>e regolando i casi di attività prevalente, multiattività e attività complementari.</p>



<p><strong>Vengono inoltre definite le cause di esclusione e i criteri per la determinazione del punteggio di affidabilità</strong>, includendo anche la possibilità per il contribuente di dichiarare componenti positivi aggiuntivi con effetti sulle principali imposte, tra cui Irpef, Ires, Irap e IVA.</p>



<h2>I criteri di aggiornamento degli ISA</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/indici-sintetici-affidabilita-fiscale-isa.jpg"><img loading="lazy" width="1024" height="523" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/indici-sintetici-affidabilita-fiscale-isa-1024x523.jpg" alt="" class="wp-image-99239799" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/indici-sintetici-affidabilita-fiscale-isa-1024x523.jpg 1024w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/indici-sintetici-affidabilita-fiscale-isa-300x153.jpg 300w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/indici-sintetici-affidabilita-fiscale-isa-768x392.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/indici-sintetici-affidabilita-fiscale-isa-1200x613.jpg 1200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/indici-sintetici-affidabilita-fiscale-isa.jpg 1376w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p>L’elaborazione dei nuovi ISA si basa su un’analisi ampia e strutturata dei dati. In particolare, sono stati utilizzati i dati dichiarativi relativi agli ultimi <strong>otto anni disponibili, dal 2016 al 2023</strong>. Questo arco temporale consente di includere nel modello anche gli effetti delle recenti crisi economiche e delle trasformazioni del contesto internazionale.</p>



<p><strong>Accanto ai dati fiscali, sono stati impiegati indicatori economico-finanziari aggiornati</strong>, in modo da rendere gli indici più aderenti alla realtà. Una parte degli effetti straordinari viene quindi incorporata già nella fase ordinaria di aggiornamento, riducendo la necessità di interventi correttivi successivi.</p>



<h2>Le future misure correttive</h2>



<p><strong>Nonostante l’aggiornamento, il sistema ISA sarà ulteriormente integrato con misure straordinarie</strong>. Queste serviranno a tenere conto di variabili macroeconomiche ancora in evoluzione, come le tensioni geopolitiche, <strong>l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, l’andamento dei prezzi alimentari </strong>e le variazioni dei tassi di interesse.</p>



<p>Un ulteriore decreto, previsto entro la fine di aprile 2026, definirà nel dettaglio tali interventi correttivi per il periodo d’imposta 2025.</p>



<h2>Attività complementari e applicazione flessibile</h2>



<p><strong>Alcuni ISA mantengono una caratteristica già presente negli anni precedenti</strong>, ossia la possibilità di applicarsi anche in presenza di attività complementari. <strong>Questo avviene quando il contribuente esercita più attività tra loro collegate</strong>, come nel caso di strutture ricettive con ristorazione o di esercizi che combinano bar e ristorante.</p>



<p>Questa flessibilità consente una valutazione più realistica delle situazioni operative complesse.</p>



<h2>L’aggiornamento delle territorialità</h2>



<p><strong>Un elemento importante del decreto riguarda l’aggiornamento delle cosiddette territorialità</strong>. Si tratta di indicatori che differenziano il territorio nazionale in base a vari fattori economici, come il reddito medio, il livello dei canoni di locazione e le quotazioni immobiliari.</p>



<p><strong>Questi parametri permettono di adeguare la stima dei ricavi e dei compensi alle condizioni locali</strong>, tenendo conto dell’influenza che la posizione geografica esercita sull’attività economica.</p>



<h2>Le cause di esclusione</h2>



<p><strong>Il decreto conferma anche per il periodo d’imposta 2025 le principali cause di esclusione dall’applicazione degli ISA</strong>. Oltre ai casi già previsti dalla normativa, come l’inizio o la cessazione dell’attività o i periodi di non normale svolgimento, restano esclusi specifici soggetti.</p>



<p><strong>Tra questi figurano i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro</strong>, coloro che operano in regime forfettario, le imprese con rilevante incidenza di attività secondarie non prevalenti, nonché alcune tipologie di cooperative e i soggetti aderenti a gruppi IVA.</p>



<h2>Aggiornamento ISA 2026</h2>



<p><strong>L’aggiornamento 2026 degli ISA rappresenta un intervento strutturale </strong>volto a rendere il sistema più aderente alla realtà economica e più efficace nel valutare il comportamento fiscale dei contribuenti. <strong>L’ampiezza della platea coinvolta e l’immediata applicazione rendono necessario un adeguato livello </strong>di attenzione già in fase di predisposizione della dichiarazione Redditi 2026.</p>



<p>Comprendere le nuove logiche di funzionamento degli indici e le eventuali opportunità premiali diventa quindi un passaggio essenziale per imprese e professionisti.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/altrenovita/indici-sintetici-di-affidabilita-fiscale-isa/">Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): aggiornamento 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anc: Esperti contabili e Camere di Commercio, urge adeguamento.</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/attualita/anc-esperti-contabili-e-camere-di-commercio-urge-adeguamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Massimiliano Di Michele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione nazionale commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[Camera di Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Camere di Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Esperti contabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99239812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell&#8217;Associazione Nazionale Commercialisti, A.N.C., sull’adeguamento di procedure e modulistica delle Camere di Commercio per gli Esperti contabili. &#8220; Roma, 22 aprile 2026. L’ANC, nelle ultime settimane, è tornata a rivolgere la sua azione all’ottenimento, da parte delle Camere di Commercio, di un comportamento uniforme e concludente rispetto all’adeguamento di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/attualita/anc-esperti-contabili-e-camere-di-commercio-urge-adeguamento/">Anc: Esperti contabili e Camere di Commercio, urge adeguamento.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell&#8217;Associazione Nazionale Commercialisti, A.N.C., sull’adeguamento di procedure e modulistica delle Camere di Commercio per gli Esperti contabili.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Spotify Embed: Anc: Esperti contabili e Camere di Commercio, urge adeguamento." style="border-radius: 12px" width="624" height="351" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/2t2hBZ2bIlXJJmxbTkN6jf/video?si=WH2qTNqMTzWnUIp-ESsIVw&amp;utm_source=oembed"></iframe>
</div></figure>



<p> &#8220;</p>



<p><em>Roma, 22 aprile 2026</em>.</p>



<p>L’ANC, nelle ultime settimane, è tornata a rivolgere la sua azione all’ottenimento, da parte delle Camere di Commercio, di un comportamento uniforme e concludente rispetto all’adeguamento di procedure e modulistica alla modifica dell’art. 31 della legge 340/2000, introdotta dalla legge 191/2023 (in vigore dal 17 dicembre 2023), che estende anche ai professionisti iscritti alla Sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili la facoltà di presentare telematicamente domande e denunce al Registro delle Imprese e al REA.</p>



<p>“Ci erano giunte da tutto il territorio nazionale diverse segnalazioni da parte di colleghi iscritti alla Sez. B dell’Albo” riferisce il Presidente ANC Marco Cuchel “circa l’impossibilità di procedere ai depositi di atti, nonostante la vigente normativa. Come ANC eravamo a suo tempo già intervenuti presso il MIMIT, ottenendo la correzione di una norma palesemente errata, ora ci siamo prontamente attivati, sia nei confronti delle singole CCIAA, che di Unioncamere, affinché l’adeguamento di procedure e modulistica avvenga senza ulteriori intoppi per i colleghi”.</p>



<p>“L’interlocuzione che ne è seguita con il Segretario Generale di Unioncamere” conclude Cuchel “ci fa ben sperare che il riflettore che abbiamo acceso contribuisca a risolvere, una volta per tutte e in maniera uniforme, un problema che ha afflitto i colleghi Esperti Contabili in modo ingiustificato e sin troppo a lungo. In ogni caso, ANC continuerà a svolgere la sua attività di vigilanza e presidio e, ove necessario, ad intervenire”.</p>



<p><em>ANC Comunicazione</em> Associazione Nazionale Commercialisti&#8221;<br></p>



<p></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/attualita/anc-esperti-contabili-e-camere-di-commercio-urge-adeguamento/">Anc: Esperti contabili e Camere di Commercio, urge adeguamento.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anc, responsabilità professionale dei commercialisti: l’interrogazione parlamentare apre un tema non più rinviabile</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/attualita/anc-responsabilita-professionale-dei-commercialisti-linterrogazione-parlamentare-apre-un-tema-non-piu-rinviabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Massimiliano Di Michele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione nazionale commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[dottore commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[Ordine dei Dottori commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità del professionista]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità professionale]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità professionale dei commercialisti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99239817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell&#8217;Associazione Nazionale Commercialisti, A.N.C., sulla responsabilità professionale dei commercialisti. &#8220;Roma, 23 aprile 2026. L’interrogazione parlamentare n. 5-05272 dello scorso 14 aprile in Commissione Finanze della Camera (primo firmatario On. Andrea De Bertoldi), ha acceso nuovamente un faro sulla spinosa questione dei limiti della responsabilità professionale dei Commercialisti e degli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/attualita/anc-responsabilita-professionale-dei-commercialisti-linterrogazione-parlamentare-apre-un-tema-non-piu-rinviabile/">Anc, responsabilità professionale dei commercialisti: l’interrogazione parlamentare apre un tema non più rinviabile</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell&#8217;Associazione Nazionale Commercialisti, A.N.C., sulla responsabilità professionale dei commercialisti.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Spotify Embed: Anc, responsabilità professionale dei commercialisti: l’interrogazione parlamentare apre un tema non più rinviabile" style="border-radius: 12px" width="624" height="351" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/47xiAnZbpCnzB05byG1Q7k/video?si=TYeLbTCNTPy9AFhDG_bqbg&amp;utm_source=oembed"></iframe>
</div></figure>



<p><br>&#8220;<em>Roma, 23 aprile 2026</em>. </p>



<p>L’interrogazione parlamentare n. 5-05272 dello scorso 14 aprile in Commissione Finanze della Camera (primo firmatario On. Andrea De Bertoldi), ha acceso nuovamente un faro sulla spinosa questione dei limiti della responsabilità professionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, alla luce dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione.</p>



<p>L’ordinanza n. 5638/2026, della Suprema Corte, introduce un’interpretazione che rischia di <strong>ampliare significativamente la responsabilità del professionista</strong>, e si sostanzierebbe anche nell’ipotesi della sola trasmissione telematica della dichiarazione. Secondo <strong>il Presidente ANC, Marco Cuchel</strong> “Questo nuovo orientamento, se combinato con gli effetti dell’abrogazione dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003 (riferibilità esclusiva della sanzione alla persona giuridica) non può non <strong>generare forte preoccupazione</strong>. Un’impostazione di questo tipo, infatti, se non adeguatamente circoscritta da una norma, rischia di determinare un’indebita generalizzazione della responsabilità in capo ai professionisti”</p>



<p>“<strong>Ringraziamo</strong> pertanto i <strong>firmatari</strong> dell’interrogazione, in particolare l’On.le <strong>De Bertoldi</strong>, auspicando che a breve si possa anche riprendere l’annosa questione dell’assicurabilità delle <strong>sanzioni dirette</strong> in capo ai professionisti, tema inevitabilmente collegato al problema responsabilità, su cui ANC sta portando avanti una sacrosanta battaglia, molto complessa, sulla quale non abbiamo intenzione di arretrare un centimetro”</p>



<p><em>ANC Comunicazione </em> Associazione Nazionale Commercialisti&#8221;</p>



<p></p>



<p><br></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/attualita/anc-responsabilita-professionale-dei-commercialisti-linterrogazione-parlamentare-apre-un-tema-non-piu-rinviabile/">Anc, responsabilità professionale dei commercialisti: l’interrogazione parlamentare apre un tema non più rinviabile</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovo codice tributo 7079 per il credito Transizione 5.0</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/nuovo-codice-tributo-credito-transizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99239787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la risoluzione n. 14 del 16 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7079”, uno strumento essenziale per permettere alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta legato al piano Transizione 5.0. Questa novità si inserisce nel quadro delle misure straordinarie previste per sostenere gli investimenti in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/altrenovita/nuovo-codice-tributo-credito-transizione/">Nuovo codice tributo 7079 per il credito Transizione 5.0</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Spotify Embed: Nuovo codice tributo 7079 per il credito Transizione 5.0" style="border-radius: 12px" width="624" height="351" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/01QkEx33DyvB5YHVD5XeiC/video?si=kSfL-gOKQrav4Oe0bWxwPQ&amp;utm_source=oembed"></iframe>
</div></figure>



<p>Con la <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9882824/RIS_n_+14_del_16_04_2026.pdf/3c5e26b8-4cd9-a948-b71c-aca168d63e6b?t=1776354558567">risoluzione n. 14 del 16 aprile 2026</a>, l’<strong>Agenzia delle Entrate</strong> ha istituito il codice tributo <strong>“7079”</strong>, uno strumento essenziale per permettere alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il<strong> credito d’imposta legato al piano Transizione 5.0</strong>. Questa novità si inserisce nel quadro delle misure straordinarie previste per sostenere gli investimenti in innovazione e transizione energetica, ma presenta caratteristiche specifiche che ne limitano l’accesso a una platea ben definita di beneficiari.</p>



<p><strong>Il codice tributo 7079 è denominato “Credito d’imposta </strong>– Transizione 5.0 – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38” e deve essere utilizzato esclusivamente per compensare il credito riconosciuto alle imprese che hanno già <strong>completato l’iter di verifica tecnica degli investimenti</strong>. L’utilizzo avviene tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e rappresenta, di fatto, la fase finale di un processo già avviato nei mesi precedenti.</p>



<h2>Origine del credito Transizione 5.0 e riferimenti normativi</h2>



<p>Il credito d’imposta disciplinato dal nuovo codice tributo trae origine <strong>dall’articolo 8 del decreto-legge n. 38/2026</strong>, che ha introdotto una misura temporanea valida esclusivamente per l’anno in corso. L’intervento normativo è stato pensato per dare continuità agli <strong>incentivi previsti dal piano Transizione 5.0</strong>, in particolare a favore delle imprese che avevano già presentato le comunicazioni richieste ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del decreto-legge n. 19/2024.</p>



<p><strong>Si tratta quindi di una misura “di recupero”</strong>, destinata non a nuovi investimenti, ma a quelli già avviati, dichiarati e sottoposti a verifica tecnica. Il legislatore ha scelto di intervenire in un momento successivo, quando le <strong>risorse inizialmente stanziate risultavano ormai esaurite</strong>, con l’obiettivo di garantire comunque un sostegno, seppur parziale, alle imprese che avevano già rispettato tutte le condizioni previste.</p>



<h2>Importo del credito e tipologie di spesa agevolabili</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/codice-tributo-credito-Transizione.jpg"><img loading="lazy" width="1024" height="572" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/codice-tributo-credito-Transizione-1024x572.jpg" alt="" class="wp-image-99239801" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/codice-tributo-credito-Transizione-1024x572.jpg 1024w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/codice-tributo-credito-Transizione-300x167.jpg 300w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/codice-tributo-credito-Transizione-768x429.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/codice-tributo-credito-Transizione-1200x670.jpg 1200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/codice-tributo-credito-Transizione.jpg 1376w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p><strong>Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’entità del credito</strong> riconosciuto. A differenza delle misure originarie del piano Transizione 5.0, il beneficio è stato ridotto e fissato al <strong>89,77% dell’importo richiesto</strong>. Questa percentuale riflette la necessità di distribuire le risorse residue tra tutti i soggetti ammissibili.</p>



<p>Il credito si applica a diverse categorie di spesa, in particolare:</p>



<ul><li><strong>investimenti in beni strumentali inclusi negli allegati A e B della legge n. 232/2016, tipicamente riconducibili al paradigma Industria 4.0;</strong></li><li><strong>costi sostenuti per la formazione del personale, purché collegati ai processi di innovazione tecnologica e digitale.</strong></li></ul>



<p>L’obiettivo resta quello di incentivare la trasformazione tecnologica delle imprese, favorendo al contempo l’aggiornamento delle competenze interne.</p>



<h2>Requisiti di accesso e ruolo del GSE</h2>



<p>Non tutte le imprese possono beneficiare del credito. La misura è riservata esclusivamente a quelle che hanno già ottenuto dal <strong>Gestore dei Servizi Energetici (GSE)</strong> la comunicazione di ammissibilità tecnica degli investimenti. Questo passaggio è fondamentale, poiché certifica il rispetto dei requisiti previsti dal decreto attuativo del <strong>24 luglio 2024 emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.</strong></p>



<p>Inoltre, le imprese devono essere state informate dell’esaurimento delle risorse disponibili, condizione che ha determinato l’introduzione del credito ridotto. Il <strong>GSE svolge un ruolo centrale anche nella fase operativa, trasmettendo all’Agenzia delle Entrate </strong>l’elenco dei beneficiari, gli importi riconosciuti e le eventuali variazioni successive.</p>



<h2>Modalità di utilizzo del codice tributo 7079 nel modello F24</h2>



<p>Dal punto di vista operativo, il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare entro<strong> il 31 dicembre 2026. Il codice tributo “7079” </strong>deve essere indicato nella sezione “Erario” del modello.</p>



<p>In fase di compilazione:</p>



<ul><li>l’importo del credito utilizzato va inserito nella colonna “importi a credito compensati”;</li><li>in caso di riversamento dell’agevolazione, lo stesso codice va riportato nella colonna “importi a debito versati”;</li><li><strong>l’anno di riferimento deve corrispondere a quello di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, come risultante dal cassetto fiscale.</strong></li></ul>



<p>È importante sottolineare che l’invio del modello F24 deve avvenire esclusivamente tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p>



<h2>Controlli e verifiche dell’Agenzia delle Entrate</h2>



<p>L’utilizzo del credito è soggetto a controlli automatici. In particolare, <strong>l’Agenzia delle Entrate verifica che il contribuente</strong> sia incluso nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE e che l’importo utilizzato in compensazione non superi quello autorizzato.</p>



<p>Nel caso in cui emergano incongruenze, il modello F24 viene scartato. Questo sistema di controllo tiene conto anche di <strong>eventuali rettifiche comunicate successivamente dal GSE</strong>, rendendo fondamentale un costante monitoraggio del proprio cassetto fiscale da parte delle imprese.</p>



<h2>Introduzione nuovo codice tributo</h2>



<p><strong>L’introduzione del codice tributo 7079</strong> rappresenta un passaggio operativo decisivo per rendere effettivamente utilizzabile il credito <strong>d’imposta Transizione 5.0</strong>. Tuttavia, si tratta di una misura con un perimetro ben definito, che premia esclusivamente le imprese già in regola con gli adempimenti tecnici e amministrativi richiesti.</p>



<p>Per<strong> sfruttare correttamente il beneficio, è necessario prestare attenzione sia agli aspetti formali</strong>, come la corretta compilazione del modello F24, sia a quelli sostanziali, come il rispetto dei limiti di utilizzo e la verifica degli importi disponibili. Una gestione accurata consente di evitare scarti e contestazioni, garantendo un utilizzo efficace dell’agevolazione.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/altrenovita/nuovo-codice-tributo-credito-transizione/">Nuovo codice tributo 7079 per il credito Transizione 5.0</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imprese estere controllate (CFC): aggiornati e ridenominati i codici tributo</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/irpef/imprese-estere-controllate-cfc-aggiornati-codici-tributo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Irpef - Ires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99239790</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia delle entrate ha adeguato il modello F24 alle più recenti modifiche normative intervenute sul Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), aggiornando i codici tributo relativi al regime delle imprese estere controllate (CFC). Con la risoluzione n. 15/2026, infatti, vengono ridenominati i codici già introdotti nel 2024, al fine di allinearli alla nuova disciplina [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/irpef/imprese-estere-controllate-cfc-aggiornati-codici-tributo/">Imprese estere controllate (CFC): aggiornati e ridenominati i codici tributo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Spotify Embed: Imprese estere controllate (CFC): aggiornati e ridenominati i codici tributo" style="border-radius: 12px" width="624" height="351" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/3l9nQHLqI9373JEjRHQInM/video?si=-mlRRcQ3S8eRdxj1d6Gxzw&amp;utm_source=oembed"></iframe>
</div></figure>



<p>L’Agenzia delle entrate ha adeguato il modello F24 alle più recenti modifiche normative intervenute sul Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), aggiornando i codici tributo relativi al regime delle <strong>imprese estere controllate (CFC)</strong>. Con la <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9882824/RIS_n_+15_del_16_04_2026.pdf/bf58f078-012b-3423-e128-42ea34ad8352?t=1776355818532">risoluzione n. 15/2026</a>, infatti, vengono ridenominati i codici già introdotti nel 2024, al fine di allinearli alla nuova disciplina sulla <strong>tassazione minima globale</strong>.</p>



<h2><strong>Nuove regole per la tassazione delle CFC</strong></h2>



<p>La revisione si inserisce nel quadro delle modifiche apportate dal <strong>Dl n. 84/2025</strong>, convertito nella <strong>legge n. 108/2025</strong>, che ha profondamente innovato il regime opzionale di tassazione alternativa delle controllate estere.</p>



<p>In base alla nuova formulazione dell’articolo 167, comma 4-ter, del Tuir:</p>



<ul><li>la tassazione effettiva delle società estere controllate si considera adeguata</li><li>se il soggetto controllante residente versa un’imposta pari ad almeno il <strong>15% dell’utile contabile netto</strong> della controllata</li></ul>



<p>Questo meccanismo risponde alla logica della <strong>minimum tax globale</strong>, introdotta a livello europeo per contrastare fenomeni di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS).</p>



<h3><strong>Obiettivi della riforma</strong></h3>



<ul><li><strong>Semplificazione</strong> del calcolo del carico fiscale estero</li><li><strong>Allineamento</strong> agli standard UE (direttiva 2016/1164 – ATAD)</li><li><strong>Maggiore certezza fiscale</strong> per gruppi multinazionali</li><li><strong>Riduzione del contenzioso</strong> legato alla determinazione dell’effettiva tassazione estera</li></ul>



<h2><strong>Adeguamento del modello F24 e modalità di versamento</strong></h2>



<p>Il provvedimento del 31 marzo 2026 (prot. n. 106520/2026) ha stabilito che il versamento dell’imposta:</p>



<ul><li>deve avvenire <strong>entro i termini ordinari delle imposte sui redditi</strong></li><li>segue le <strong>stesse modalità operative previste per Irpef e Ires</strong></li><li>va effettuato tramite modello <strong>F24</strong></li></ul>



<p>Per rendere operativo il nuovo impianto normativo, l’Agenzia ha quindi aggiornato i codici tributo precedenti, mantenendo però la struttura già nota ai contribuenti.</p>



<h2><strong>Elenco aggiornato dei codici tributo CFC</strong></h2>



<h3><strong>Soggetti IRPEF</strong></h3>



<ul><li><strong>4077</strong> → acconto prima rata</li><li><strong>4078</strong> → acconto seconda rata o unica soluzione</li><li><strong>4079</strong> → saldo</li></ul>



<h3><strong>Soggetti IRES</strong></h3>



<ul><li><strong>4080</strong> → acconto prima rata</li><li><strong>4081</strong> → acconto seconda rata o unica soluzione</li><li><strong>4082</strong> → saldo</li></ul>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Imprese-estere-controllate-CFC-codici-tributo.jpg"><img loading="lazy" width="1024" height="544" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Imprese-estere-controllate-CFC-codici-tributo-1024x544.jpg" alt="" class="wp-image-99239806" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Imprese-estere-controllate-CFC-codici-tributo-1024x544.jpg 1024w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Imprese-estere-controllate-CFC-codici-tributo-300x159.jpg 300w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Imprese-estere-controllate-CFC-codici-tributo-768x408.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Imprese-estere-controllate-CFC-codici-tributo-1200x637.jpg 1200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Imprese-estere-controllate-CFC-codici-tributo.jpg 1360w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<h2><strong>Continuità operativa e impatto pratico</strong></h2>



<p>Nonostante la ridenominazione dei codici, <strong>non cambiano le modalità tecniche di compilazione del modello F24</strong>. Restano valide:</p>



<ul><li>le istruzioni già fornite con la risoluzione n. 64/2024</li><li>le regole di imputazione e versamento già in uso</li></ul>



<p>L’intervento ha quindi natura <strong>formale e di coordinamento normativo</strong>, con l’obiettivo di:</p>



<ul><li>garantire <strong>coerenza tra normativa e strumenti operativi</strong></li><li>evitare errori nei versamenti</li><li>facilitare la gestione fiscale delle strutture internazionali</li></ul>



<h2><strong>Codici tributo e tassazione minima</strong></h2>



<p>L’<strong>aggiornamento dei codici tributo</strong> rappresenta un passaggio tecnico ma essenziale nell’attuazione della <strong>tassazione minima globale</strong>. Per i gruppi con partecipazioni estere, diventa cruciale:</p>



<ul><li>monitorare l’utile contabile delle controllate</li><li>verificare il rispetto della soglia del <strong>15%</strong></li><li>pianificare correttamente acconti e saldo</li></ul>



<p>In prospettiva, il<strong> nuovo regime CFC si configura come uno strumento chiave per armonizzare la fiscalità internazionale</strong>, riducendo le asimmetrie tra ordinamenti e rafforzando la trasparenza fiscale.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/irpef/imprese-estere-controllate-cfc-aggiornati-codici-tributo/">Imprese estere controllate (CFC): aggiornati e ridenominati i codici tributo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affitti brevi</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/affitti-brevi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Rosa Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[affitti brevi]]></category>
		<category><![CDATA[contratto di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[locazioni brevi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99239694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Affitti brevi: Cosa sono? Gli affitti brevi sono contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, che devono rientrare nella categoria catastale da A1 ad A11, stipulati dal 1° gennaio 2017, con una durata inferiore ai 30 giorni. Per questo tipo di contratti: non c’è bisogno della registrazione; sono contratti tra persone fisiche che non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/saggi/affitti-brevi/">Affitti brevi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Affitti brevi: Cosa sono?</strong></p>



<p>Gli affitti brevi sono contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, che devono rientrare nella categoria catastale da A1 ad A11, stipulati dal 1° gennaio 2017, con una durata inferiore ai 30 giorni.</p>



<p>Per questo tipo di contratti:</p>



<ul><li>non c’è bisogno della registrazione;</li><li>sono contratti tra persone fisiche che non esercitano attività d’impresa;</li><li>è possibile applicare la cedolare secca sugli affitti fino ad un massimo di due appartamenti dal 1° gennaio 2026 come da Legge di Bilancio 2026. E’ da specificare che in caso di uno o più affitti a cavallo tra il 2025 e il 2026, va calcolato il totale degli affitti in essere al 1° gennaio 2026.</li></ul>



<p>Rientrano in questa tipologia di contratto:</p>



<ul><li>&nbsp;le locazioni con annessi servizi accessori, quali:<ul><li>la fornitura di biancheria;</li></ul><ul><li>la pulizia dei locali;</li></ul><ul><li>l’utilizzo delle utenze.</li></ul></li><li>Le sublocazioni;</li><li>i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario che hanno per oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi;</li><li>i contratti di locazione delle singole stanze dell’abitazione.</li></ul>



<p>Non rientrano in questa tipologia di contratto ma diventa attività d’impresa, le locazioni da 3 immobili in poi che forniscono anche:</p>



<ul><li>la colazione;</li><li>la somministrazione di alimenti e bevande;</li><li>il servizio di noleggio auto;</li><li>guide turistiche o interpreti.</li></ul>



<p>In quest’ultimo caso si tratta di un’attività d’impresa per la quale non si può applicare la cedolare secca ed è previsto:</p>



<ul><li>l’obbligo della partita iva;</li><li>l’iscrizione alla Camera di Commercio;</li><li>l’iscrizione all’INPS.</li></ul>



<p></p>



<p><strong>Cedolare secca.</strong></p>



<p>Le aliquote della cedolare secca per gli affitti brevi sono:</p>



<ul><li>del 26%;</li><li>del 21% se si tratta di una sola unità immobiliare.</li></ul>



<p>La base imponibile su cui calcolare l’aliquota è l’intero importo del canone indicato nel contratto.</p>



<p><br><strong>Dichiarazione dei redditi.</strong></p>



<p>In sede di dichiarazione dei redditi i dati relativi all’immobile e il relativo contratto vanno inseriti:</p>



<ul><li>nel quadro B nel modello 730;</li><li>nel quadro RB nel modello Redditi PF.</li></ul>



<p></p>



<p><strong>Modalità di trasmissione dati.</strong></p>



<p>I dati degli affitti brevi vengono trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate (AdE) da un intermediario abilitato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della conclusione del contratto. I dati da inviare, sono:</p>



<ul><li>il nome, il cognome e il codice fiscale del locatore;</li><li>la durata del contratto;</li><li>l’indirizzo dell’immobile;</li><li>l’importo del corrispettivo lordo.</li></ul>



<p></p>



<p><strong>Codici tributo.</strong></p>



<p>I codici tributo relativi agli affitti brevi, da versare con il modello F24, sono:</p>



<ul><li>“1919” per il versamento della ritenuta che deve versare l’intermediario;</li><li>“1628” per recuperare eventuali eccedenze del versamento dell’anno in corso, da utilizzare solo per compensazione con l’F24;</li><li>“6782” per recuperare eventuali eccedenze del versamento dell’anno successivo, da utilizzare solo per compensazione con l’F24.</li></ul>



<p></p>



<p><strong>Sanzioni.</strong></p>



<p>Le sanzioni previste per gli affitti brevi, sono:</p>



<ul><li>dai 250,00 ai 2.000,00 euro per omessa, incompleta, o infedele comunicazione dei dati del contratto;</li><li>dai 125,00 ai 1.000,00 euro se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza.</li></ul>



<p></p>



<p><strong>Normativa.</strong></p>



<ul><li>Decreto Legge n. 50/2017;</li><li>Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024):</li><li>Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);</li><li>Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026);</li><li>D. Lgs. n. 23/2011;</li><li>Dpr n. 322/1998;</li><li>D. Lgs. 471/1997;</li><li>Dpr n. 322/1998;</li><li>Dpr n. 600/1973;</li><li>Dpr n. 917/1986;</li><li>D. Lgs. n. 241/1997.</li></ul>



<p></p>



<p><strong>Fonte.</strong></p>



<ul><li>Agenzia delle Entrate.</li></ul>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/saggi/affitti-brevi/">Affitti brevi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partita IVA per Nutrizionista: cosa sapere, costi e tasse</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/saggi/partita-iva-per-nutrizionista-cosa-sapere-costi-e-tasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Jacqueline Facconti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizionista]]></category>
		<category><![CDATA[partita Iva]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99239691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aprire e gestire Partita IVA per Nutrizionista: ecco cosa sapere, quali sono gli oneri, le tasse, regime fiscale da scegliere, gli adempimenti e le strategie fiscali. L&#8217;attività di nutrizionista in Italia può essere esercitata in diverse forme giuridiche: la scelta più comune per chi avvia la libera professione è l&#8217;apertura di una Partita IVA individuale. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/saggi/partita-iva-per-nutrizionista-cosa-sapere-costi-e-tasse/">Partita IVA per Nutrizionista: cosa sapere, costi e tasse</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Aprire e gestire Partita IVA per Nutrizionista: ecco cosa sapere, quali sono gli oneri, le tasse, regime fiscale da scegliere, gli adempimenti e le strategie fiscali.</em></p>



<p>L&#8217;attività di nutrizionista in Italia può essere esercitata in diverse forme giuridiche: la scelta più comune per chi avvia la libera professione è l&#8217;<strong>apertura di una Partita IVA individuale. </strong>Questo documento analizza in modo sistematico gli aspetti fiscali, previdenziali e amministrativi che ogni nutrizionista professionista deve conoscere per operare in conformità con la normativa vigente e ottimizzare la propria posizione tributaria.</p>



<p>Il quadro normativo italiano distingue la figura del nutrizionista a seconda del <strong>titolo di studio posseduto</strong>: il Biologo Nutrizionista (laurea in Biologia con specializzazione) iscritto all&#8217;Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), il Dietista (laurea triennale in Dietistica), il Medico con specializzazione in Scienza dell&#8217;Alimentazione, e il Tecnico della Nutrizione. Ciascuna figura può aprire Partita IVA con codici ATECO differenti, con ricadute diverse sulla gestione previdenziale.</p>



<h2>Apertura Partita IVA Nutrizionista e scelta del Codice ATECO</h2>



<p>La <strong>scelta del codice ATECO</strong> corretto è il primo passo per l&#8217;apertura della Partita IVA e ha implicazioni su aliquota di redditività (regime forfettario), contributi previdenziali e classificazione fiscale dell&#8217;attività. I codici più utilizzati dai nutrizionisti sono i seguenti:</p>



<ul><li><strong>86.21.09 </strong>– Altra assistenza medica generica (Medici con specializzazione in nutrizione)</li><li><strong>86.90.29</strong> – Altre attività paramediche indipendenti nca (Dietisti)</li><li><strong>74.90.99</strong> – Altre attività professionali nca (Biologi Nutrizionisti in alcuni casi)</li><li><strong>86.90.39</strong> – Attività dei professionisti della salute (classificazione alternativa per biologi).</li></ul>



<p>L&#8217;apertura della Partita IVA è un atto gratuito che si effettua presso l&#8217;Agenzia delle Entrate. La procedura può avvenire in <strong>tre modi</strong>:</p>



<ul><li><strong>online</strong> tramite il portale dell&#8217;Agenzia delle Entrate (fisconline o entratel), compilando il modello AA9/12,</li><li>presso uno <strong>sportello fisico</strong> dell&#8217;Agenzia delle Entrate, presentando il modello cartaceo,</li><li>tramite un <strong>intermediario abilitato</strong> (commercialista o CAF), che invia telematicamente la dichiarazione di inizio attività.</li></ul>



<h2>Regime Forfettario per Nutrizionista</h2>



<p>Il <strong>regime forfettario</strong>, introdotto dalla Legge n. 190/2014 e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2023, rappresenta per molti nutrizionisti il <strong>regime fiscale più conveniente</strong> in fase di avvio e durante i primi anni di attività. Consiste nell&#8217;applicazione di un&#8217;imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività per i nuovi contribuenti) sul reddito imponibile, determinato in modo forfettario.</p>



<p>Per poter accedere al regime forfettario è necessario soddisfare i seguenti <strong>requisiti</strong>:</p>



<ul><li>Ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro nell&#8217;anno precedente (soglia vigente dal 2023).</li><li>Spese per lavoro dipendente e assimilato non superiori a 20.000 euro lordi annui.</li><li>Redditi di lavoro dipendente o assimilati inferiori a 30.000 euro (se percepiti nell&#8217;anno precedente).</li><li>Assenza di partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.</li></ul>



<p>Il <strong>reddito imponibile</strong> nel regime forfettario si calcola applicando ai compensi incassati il coefficiente di redditività previsto per la propria categoria. Per i nutrizionisti, a seconda del codice ATECO, il <strong>coefficiente</strong> è tipicamente il 78% (per attività sanitarie, categoria 4 della tabella allegata alla legge), oppure il 67% (per altre attività professionali). Sul reddito imponibile così determinato si applica l&#8217;aliquota del 15% (o del 5% per i primi cinque anni).</p>



<p>Un nutrizionista con compensi annui pari a 40.000 euro, con coefficiente 78%, avrà un reddito imponibile di 31.200 euro. L&#8217;imposta sostitutiva al 15% sarà pari a 4.680 euro, cui si aggiungono i contributi previdenziali.</p>



<p>I <strong>vantaggi principali</strong> sono ascrivibili ai seguenti:</p>



<ul><li>Imposta sostitutiva agevolata (15% o 5%) al posto di IRPEF ordinaria, addizionali e IRAP.</li><li>Esenzione dall&#8217;obbligo di applicare e versare l&#8217;IVA nelle fatture ai clienti.</li><li>Semplificazione contabile: non obbligo di tenuta di registri IVA, libro giornale, partitario.</li><li>Esonero dalla ritenuta d&#8217;acconto sui compensi percepiti (con apposita dicitura in fattura).</li></ul>



<p>Gli <strong>svantaggi principali</strong> sono:</p>



<ul><li>Impossibilità di dedurre le spese effettivamente sostenute: i costi reali non rilevano.</li><li>Non si può detrarre l&#8217;IVA sugli acquisti (attrezzature, software, affitti di studi).</li><li>Limitazioni nell&#8217;accesso a detrazioni familiari e oneri deducibili IRPEF (che non si applica).</li></ul>



<h2>Regime Ordinario per Nutrizionista</h2>



<p>Quando i compensi superano la soglia degli 85.000 euro o quando il professionista ritiene fiscalmente più conveniente dichiarare le spese effettive, si transita nel <strong>regime ordinario</strong> (o semplificato per i professionisti). In questo regime il reddito imponibile è determinato come differenza tra i compensi percepiti e le spese inerenti all&#8217;attività professionale.</p>



<p>Sul reddito netto si applica l&#8217;IRPEF con le seguenti aliquote progressive per scaglioni (vigenti dal 2024):</p>



<ul><li><strong>Fino a 28.000 euro</strong>: aliquota del 23%</li><li><strong>Da 28.001 a 50.000 euro</strong>: aliquota del 35%</li><li><strong>Oltre 50.000 euro</strong>: aliquota del 43%.</li></ul>



<p>A queste si aggiungono le <strong>addizionali regionali</strong> (variabili dallo 0,70% al 3,33% circa secondo la regione di residenza) e le <strong>addizionali comunali</strong>, nonché l&#8217;eventuale IRAP, dalla quale alcune categorie di professionisti senza autonoma organizzazione possono essere esenti.</p>



<p>Nel regime ordinario il nutrizionista è <strong>soggetto passivo IVA</strong>. In linea generale, le prestazioni sanitarie rese da professionisti iscritti a un albo professionale riconosciuto sono esenti da IVA ai sensi dell&#8217;art. 10, n. 18 del DPR 633/1972, a condizione che abbiano finalità terapeutica. Le prestazioni di tipo estetico, dimagrimento senza finalità terapeutica o consulenze meramente estetiche potrebbero essere soggette all&#8217;<strong>aliquota ordinaria del 22%.</strong></p>



<h2>Gestione Previdenziale Nutrizionista</h2>



<p>La <strong>gestione previdenziale</strong> dipende dalla categoria professionale del nutrizionista:</p>



<ul><li>Biologi Nutrizionisti iscritti all&#8217;ONB: devono iscriversi all&#8217;ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi). I contributi sono soggetti a specifiche regole della cassa.</li><li>Dietisti: iscritti all&#8217;ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi) o alla Gestione Separata INPS, a seconda della situazione.</li><li>Professionisti senza cassa previdenziale propria o non iscritti a ordini: iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata INPS con aliquota contributiva del 26,23% (quota a carico del lavoratore autonomo, anno 2024).</li></ul>



<p>I <strong>contribuenti forfettari </strong>iscritti alla Gestione Separata INPS o a casse private versano i contributi sul reddito imponibile determinato in modo forfettario. È possibile, per chi è iscritto alla <strong>Gestione Separata</strong>, richiedere una riduzione del 35% dei contributi (art. 1, comma 77, Legge 92/2012), ma questa comporta una riduzione proporzionale del montante contributivo e quindi della futura pensione. La scelta è quindi da valutare attentamente in ottica di lungo periodo.</p>



<h2>Principali Costi Deducibili nel Regime Ordinario</h2>



<p>Nel regime ordinario il nutrizionista può <strong>dedurre le spese inerenti</strong> e necessarie all&#8217;esercizio dell&#8217;attività professionale. Di seguito le principali categorie:</p>



<h3>Spese per lo Studio Professionale</h3>



<ul><li>Canone di locazione di uno studio professionale: deducibile integralmente.</li><li>Utilizzo di una stanza dell&#8217;abitazione come studio (uso promiscuo): deducibile nella misura del 50%.</li><li>Spese condominiali, utenze e pulizie relative allo studio: deducibili in proporzione all&#8217;uso professionale.</li></ul>



<h3>Attrezzature e Strumenti Professionali</h3>



<ul><li>Bilance impedenziometriche, stadiometri, plicometri e attrezzature diagnostiche: deducibili tramite ammortamento.</li><li>Computer, tablet e smartphone (quota professionale, tipicamente 80%): deducibili.</li><li>Software gestionale, di analisi nutrizionale o di telemedicina: deducibili integralmente se a uso esclusivamente professionale.</li></ul>



<h3>Formazione e Aggiornamento Professionale</h3>



<ul><li>Iscrizioni a congressi, corsi ECM, master e convegni scientifici: deducibili integralmente.</li><li>Acquisto di libri, riviste scientifiche e abbonamenti a banche dati: deducibili.</li><li>Spese di viaggio per formazione professionale: deducibili con adeguata documentazione.</li></ul>



<h3>Altre Spese Professionali</h3>



<ul><li>Onorari pagati a commercialisti, consulenti fiscali e tributari: deducibili integralmente.</li><li>Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale (RCP): deducibile.</li><li>Contributi associativi a ordini professionali e associazioni di categoria: deducibili.</li><li>Spese di rappresentanza (limitate al 75% e soggette a plafond).</li><li>Marketing, sito internet e social media management per la promozione professionale: deducibili.</li></ul>



<h2>Obblighi contabili ed amministrativi per Nutrizionista</h2>



<p>Dal 1° gennaio 2024, l&#8217;obbligo di fatturazione elettronica tramite il <strong>Sistema di Interscambio (SDI)</strong> è esteso a tutti i titolari di Partita IVA, inclusi i forfettari. Le fatture devono essere emesse in formato XML conforme alle specifiche tecniche dell&#8217;Agenzia delle Entrate e trasmesse tramite SDI prima di essere consegnate al committente. I <strong>software di fatturazione elettronica</strong> (alcuni gratuiti, come quello offerto dall&#8217;Agenzia delle Entrate stessa) gestiscono automaticamente questo processo.</p>



<p>Le <strong>dichiarazioni fiscali annuali</strong> che devono essere presentate sono:</p>



<ul><li><strong>Modello Redditi PF</strong> (ex Unico): obbligatorio per tutti i professionisti con Partita IVA.</li><li><strong>Dichiarazione IVA</strong> (regime ordinario): da presentare entro il 30 aprile. Nel regime forfettario l&#8217;esonero è totale.</li><li><strong>ISA</strong> (<strong>Indici Sintetici di Affidabilità fiscale</strong>): i professionisti in regime ordinario devono compilare gli ISA, che influenzano il profilo di rischio fiscale e la propensione ai controlli dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</li></ul>



<p>Il Nutrizionista con Partita IVA deve effettuare i seguenti <strong>versamenti tramite modello F24</strong>:</p>



<ul><li>Saldo dell&#8217;imposta relativa all&#8217;anno precedente: entro il 30 giugno (o il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%).</li><li>Primo acconto (40% dell&#8217;imposta dovuta): entro il 30 giugno con il saldo.</li><li>Secondo acconto (60% dell&#8217;imposta dovuta): entro il 30 novembre.</li><li>Contributi previdenziali: secondo il calendario specifico della cassa di appartenenza.</li></ul>



<h2>Strategie di pianificazione fiscale per Nutrizionista</h2>



<p>Una corretta <strong>pianificazione fiscale</strong>, svolta preferibilmente con l&#8217;ausilio di un Commercialista specializzato in libere professioni sanitarie, consente di ridurre legalmente il carico tributario e previdenziale. Alcune strategie di particolare rilievo per il nutrizionista sono le seguenti.</p>



<ul><li><strong>Scelta del regime più conveniente</strong>: al superamento della soglia forfettaria o con alti costi reali, il regime ordinario può essere preferibile. È opportuno simulare annualmente il carico fiscale in entrambi gli scenari.</li><li><strong>Investimento in previdenza complementare</strong>: i versamenti a fondi pensione (entro il limite di 5.164,57 euro annui) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF nel regime ordinario, abbattendo il carico fiscale corrente e costruendo un capitale previdenziale futuro.</li><li><strong>Gestione delle spese di studio</strong>: documentare e tracciare tutte le spese inerenti all&#8217;attività è fondamentale per ottimizzare le deduzioni. L&#8217;acquisto di attrezzature costose va pianificato considerando gli ammortamenti pluriennali.</li><li><strong>Rivalsa previdenziale</strong> (cassa o INPS): il professionista in regime ordinario può addebitare al cliente una percentuale a titolo di rivalsa previdenziale (tipicamente il 4% per la Gestione Separata INPS), aumentando i propri compensi lordi.</li><li><strong>Strutture societarie</strong>: al crescere del volume d&#8217;affari, può diventare conveniente costituire uno Studio Associato o una Società tra Professionisti (STP), con vantaggi in termini di ripartizione del reddito tra i soci.</li></ul>



<h2>Conclusioni</h2>



<p>La <strong>gestione fiscale di una Partita IVA per nutrizionista</strong> richiede attenzione sia alla scelta del regime tributario iniziale sia all&#8217;evoluzione dell&#8217;attività nel tempo. Il regime forfettario offre semplicità e risparmio fiscale nelle fasi iniziali, ma può non essere ottimale al crescere dei compensi o con strutture di costo significative. Il passaggio al regime ordinario richiede una gestione contabile più rigorosa, ma offre maggiori possibilità di deduzione.</p>



<p>In tutti i casi è fortemente consigliato affidarsi a un <strong>commercialista con esperienza</strong>, in grado di valutare la posizione individuale del professionista, tenere aggiornata la contabilità e verificare il rispetto di tutti gli obblighi dichiarativi e di versamento. La <strong><em>compliance fiscale</em></strong>, oltre a essere un obbligo di legge, tutela il professionista da sanzioni e interessi che potrebbero incidere significativamente sul reddito netto.</p>



<p>Per richiedere una <strong>consulenza fiscale personalizzata</strong> <a href="https://www.misterfisco.it/contatti/">contatta il team di Mister Fisco</a>.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/saggi/partita-iva-per-nutrizionista-cosa-sapere-costi-e-tasse/">Partita IVA per Nutrizionista: cosa sapere, costi e tasse</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISA 2026 e CPB 2026–2027: cosa cambia davvero per i dati precalcolati</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/isa-cpb-cosa-cambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[concordato preventivo biennale]]></category>
		<category><![CDATA[isa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99239723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il provvedimento del 13 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate introduce un cambiamento strutturale — non più annuale — nelle modalità di acquisizione degli “ulteriori dati” necessari sia per gli ISA sia per il Concordato preventivo biennale (CPB). In sostanza, si passa da regole aggiornate di anno in anno a un sistema stabile e continuativo. Questo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/altrenovita/isa-cpb-cosa-cambia/">ISA 2026 e CPB 2026–2027: cosa cambia davvero per i dati precalcolati</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il <strong>provvedimento del 13 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate</strong> introduce un cambiamento strutturale — non più annuale — nelle modalità di acquisizione degli “ulteriori dati” necessari sia per gli ISA sia per il <strong>Concordato preventivo biennale (CPB)</strong>.</p>



<p>In sostanza, si passa da regole aggiornate di anno in anno a un sistema stabile e continuativo. Questo significa meno incertezza operativa per professionisti e contribuenti, e procedure più coerenti nel tempo.</p>



<p>Le novità si applicano:</p>



<ul><li>agli <strong>ISA relativi al periodo d’imposta 2025</strong></li><li>alla <strong>proposta di CPB per i periodi 2026 e 2027</strong></li></ul>



<h2>Un sistema più stabile e integrato</h2>



<p>L’<strong>obiettivo dell’Amministrazione finanziaria</strong> è chiaro: semplificare e standardizzare. In passato, ogni anno era necessario un nuovo <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9922682/Provv_13_04_2026_Precalcolate_ISA.pdf/39243def-d1f3-e799-9f9c-2a703cfcd289?t=1776103070749">provvedimento</a> per disciplinare l’accesso ai dati. Ora, invece, <strong>il meccanismo viene “messo a regime”.</strong></p>



<p>Il cambiamento più rilevante riguarda l’integrazione completa con la cosiddetta <strong>delega unica</strong>, che diventa il perno operativo per l’accesso ai dati fiscali.</p>



<h2>La “delega unica”: come funziona e cosa permette</h2>



<p>La delega unica, introdotta dal Decreto Legislativo n. 1/2024, consente agli intermediari di accedere a diversi servizi fiscali tramite un unico modello autorizzativo.</p>



<p>In pratica, con una sola delega si possono attivare più servizi, tra cui:</p>



<ul><li>consultazione del <strong>cassetto fiscale</strong></li><li>gestione della <strong>fatturazione elettronica</strong></li><li>accesso ai dati per <strong>ISA e CPB</strong></li><li>utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione</li></ul>



<p>Questo approccio riduce la frammentazione delle autorizzazioni e rende più fluido il rapporto tra contribuente e intermediario.</p>



<h2>Gli “ulteriori dati”: perché sono fondamentali</h2>



<p>Per calcolare correttamente:</p>



<ul><li>il punteggio di affidabilità fiscale (ISA)</li><li>la proposta di concordato biennale (CPB)</li></ul>



<p>non bastano i dati dichiarati nei modelli fiscali.</p>



<p>Servono infatti ulteriori informazioni, già in possesso dell’Agenzia, che vengono rese disponibili per:</p>



<ul><li>migliorare l’accuratezza dei calcoli</li><li>semplificare gli adempimenti (come previsto dal DL n. 50/2017)</li></ul>



<p>Il provvedimento disciplina proprio <strong>come questi dati vengono richiesti e messi a disposizione</strong>.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/ISA-2026-e-CPB-2026–2027-scaled.jpg"><img loading="lazy" width="1024" height="559" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/ISA-2026-e-CPB-2026–2027-1024x559.jpg" alt="" class="wp-image-99239724" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/ISA-2026-e-CPB-2026–2027-1024x559.jpg 1024w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/ISA-2026-e-CPB-2026–2027-300x164.jpg 300w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/ISA-2026-e-CPB-2026–2027-768x419.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/ISA-2026-e-CPB-2026–2027-1536x838.jpg 1536w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/ISA-2026-e-CPB-2026–2027-2048x1117.jpg 2048w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/ISA-2026-e-CPB-2026–2027-1200x655.jpg 1200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/ISA-2026-e-CPB-2026–2027-1980x1080.jpg 1980w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<h2>Modalità di accesso ai dati: intermediari e contribuenti</h2>



<p>Il sistema distingue chiaramente tra:</p>



<h3>Intermediari</h3>



<p>Possono operare in due modalità, entrambe basate sulla delega unica:</p>



<ul><li><strong>Con accesso al cassetto fiscale</strong>: consultano direttamente i dati</li><li><strong>Senza accesso al cassetto fiscale</strong>: utilizzano un servizio dedicato per acquisire solo i dati ISA/CPB</li></ul>



<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Questa è una novità importante: anche senza accesso completo al cassetto fiscale, l’intermediario può comunque ottenere i dati necessari.</p>



<h3>Contribuenti</h3>



<p>Il contribuente può sempre:</p>



<ul><li>accedere alla propria area riservata</li><li>scaricare direttamente i dati</li></ul>



<p>L’accesso avviene tramite:</p>



<ul><li>SPID</li><li>CIE</li><li>CNS</li><li>credenziali Entratel/Fisconline (dove ancora previste)</li></ul>



<h2>Richiesta massiva tramite Entratel</h2>



<p>Per gli intermediari, resta centrale l’utilizzo del sistema Entratel.</p>



<p>La procedura prevede:</p>



<ul><li>invio di un file con l’elenco dei contribuenti</li><li>gestione standardizzata di ricevute ed errori</li><li>tempi definiti per la disponibilità dei dati</li></ul>



<p>Queste regole valgono sia per:</p>



<ul><li>chi ha accesso al cassetto fiscale</li><li>chi utilizza solo il servizio dedicato ISA/CPB</li></ul>



<h2>Richieste puntuali: anche per un solo contribuente</h2>



<p>Non è obbligatorio operare in modalità massiva.</p>



<p>L’intermediario può anche:</p>



<ul><li>richiedere i dati per un singolo contribuente</li><li>inviando un file con una sola posizione</li></ul>



<p>La logica operativa resta la stessa, cambia solo la scala.</p>



<h2>Addio alle vecchie procedure</h2>



<p>Una delle discontinuità più evidenti riguarda l’eliminazione delle vecchie modalità di verifica della delega.</p>



<p>In passato:</p>



<ul><li>servivano elementi di riscontro (simili alla precompilata)</li><li>il processo era più macchinoso</li></ul>



<p>Oggi:</p>



<ul><li>tutto passa dalla delega unica</li><li>il flusso è più diretto e meno burocratico</li></ul>



<h2>Transizione: cosa succede alle vecchie deleghe</h2>



<p>Le vecchie deleghe al cassetto fiscale:</p>



<ul><li>se attivate o rinnovate entro il 5 dicembre 2025</li><li>restano valide fino alla scadenza originaria</li><li>ma non oltre il <strong>28 febbraio 2027</strong></li></ul>



<p>Dopo questa data:<br><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> saranno completamente sostituite dalla delega unica</p>



<p>Il provvedimento del 13 aprile 2026 segna un passaggio importante verso:</p>



<ul><li><strong>semplificazione operativa</strong></li><li><strong>digitalizzazione dei processi</strong></li><li><strong>stabilità normativa</strong></li></ul>



<p>La vera innovazione non è solo tecnica, ma organizzativa: un sistema più coerente, meno frammentato e più accessibile, sia per i professionisti sia per i contribuenti.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/altrenovita/isa-cpb-cosa-cambia/">ISA 2026 e CPB 2026–2027: cosa cambia davvero per i dati precalcolati</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consultazione sulla circolare del Codice della crisi: cosa cambia</title>
		<link>https://www.misterfisco.it/altrenovita/circolare-codice-crisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigia Cornacchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altre Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della crisi d'impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misterfisco.it/?p=99239718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 15 aprile 2026 è ufficialmente aperta la consultazione pubblica promossa dall’Agenzia delle Entrate sulla bozza di circolare relativa alla Parte I del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, Dlgs n. 14/2019). Si tratta di un passaggio importante: professionisti, imprese e operatori del settore hanno la possibilità di contribuire attivamente, inviando osservazioni e suggerimenti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/altrenovita/circolare-codice-crisi/">Consultazione sulla circolare del Codice della crisi: cosa cambia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dal <strong>15 aprile 2026</strong> è ufficialmente aperta la consultazione pubblica promossa dall’Agenzia delle Entrate sulla <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/consultazione-pubblica-del-15-aprile-2026">bozza di circolare</a> relativa alla <strong>Parte I del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza</strong> (CCII, Dlgs n. 14/2019).</p>



<p>Si tratta di un passaggio importante: professionisti, imprese e operatori del settore hanno la possibilità di contribuire attivamente, inviando osservazioni e suggerimenti entro il <strong>20 maggio 2026</strong>.</p>



<p>Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo dedicato, seguendo uno schema preciso:<br><strong>tematica / paragrafi / osservazioni / contributi</strong>.<br>Un’impostazione che punta a rendere i contributi ordinati e facilmente analizzabili.</p>



<h2>I contenuti principali della bozza</h2>



<p>La circolare si concentra su alcuni snodi operativi fondamentali della gestione della crisi d’impresa, con un taglio molto pratico. Tra i punti più rilevanti emergono:</p>



<ul><li>la possibilità di <strong>ridurre (falcidiare) l’IVA</strong> nell’ambito della transazione fiscale</li><li>l’introduzione di <strong>interessi e sanzioni con logica premiale</strong></li><li>la possibilità di ottenere <strong>rateizzazioni e dilazioni dei debiti</strong></li></ul>



<p>Questi elementi si inseriscono nel quadro più ampio degli strumenti previsti dalla prima parte del Codice, che disciplina:</p>



<ul><li>la <strong>composizione negoziata della crisi</strong></li><li>il <strong>concordato semplificato</strong></li><li>il <strong>piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)</strong></li><li>le regole dedicate ai <strong>gruppi di imprese</strong></li></ul>



<p>L’obiettivo è rendere più efficaci e flessibili gli strumenti di gestione della crisi, favorendo soluzioni negoziali e sostenibili.</p>



<h2>Ambito e limiti della circolare</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Consultazione-sulla-circolare-del-Codice-della-crisi-scaled.jpg"><img loading="lazy" width="572" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Consultazione-sulla-circolare-del-Codice-della-crisi-572x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99239721" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Consultazione-sulla-circolare-del-Codice-della-crisi-572x1024.jpg 572w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Consultazione-sulla-circolare-del-Codice-della-crisi-167x300.jpg 167w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Consultazione-sulla-circolare-del-Codice-della-crisi-768x1376.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Consultazione-sulla-circolare-del-Codice-della-crisi-857x1536.jpg 857w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Consultazione-sulla-circolare-del-Codice-della-crisi-1143x2048.jpg 1143w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Consultazione-sulla-circolare-del-Codice-della-crisi-1200x2150.jpg 1200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/04/Consultazione-sulla-circolare-del-Codice-della-crisi-scaled.jpg 1429w" sizes="(max-width: 572px) 100vw, 572px" /></a></figure>



<p>È importante chiarire che la bozza non copre l’intero Codice, ma si limita agli aspetti che <strong>coinvolgono direttamente l’Agenzia delle Entrate</strong>.</p>



<p>Nel dettaglio, il documento affronta alcune questioni tecniche particolarmente delicate:</p>



<ul><li>le condizioni per <strong>ridurre l’IVA</strong> negli accordi transattivi</li><li>la definizione dei <strong>debiti inclusi nella transazione fiscale</strong></li><li>i <strong>tempi delle trattative</strong>, con possibilità di una sola proroga</li><li>le modalità per proporre <strong>pagamenti parziali o dilazionati</strong> di tributi e contributi</li><li>il <strong>tasso di interesse legale</strong> applicabile</li><li>le tempistiche legate al <strong>voto del Tribunale</strong>, per garantire una valutazione adeguata da parte dell’Agenzia</li><li>il perimetro entro cui è possibile ottenere <strong>dilazioni di pagamento</strong></li></ul>



<p>Si tratta quindi di un documento che mira a sciogliere dubbi interpretativi e rendere più uniforme l’applicazione delle norme.</p>



<h2>Come inviare contributi e osservazioni</h2>



<p>Chiunque sia interessato – <strong>professionisti, imprese, associazioni</strong> – può partecipare alla consultazione inviando il proprio contributo entro il <strong>20 maggio 2026</strong>.</p>



<p>Dopo la<strong> chiusura della fase consultiva</strong>, l’Agenzia renderà pubblici i contributi ricevuti, salvo richiesta esplicita di riservatezza. Questo passaggio rafforza la trasparenza e il confronto tra operatori.</p>



<h2>Un percorso più ampio di riforma</h2>



<p>Questa iniziativa rappresenta solo il primo passo di un percorso più articolato. La circolare attuale, dedicata alla <strong>Parte I del Codice</strong>, sarà seguita da ulteriori consultazioni su altri ambiti fondamentali, tra cui:</p>



<ul><li>la disciplina del <strong>sovraindebitamento</strong> (Parte II)</li><li>gli <strong>accordi di ristrutturazione</strong></li><li>il <strong>concordato preventivo</strong> (Parte III)</li><li>la <strong>liquidazione giudiziale</strong> e gli istituti residuali (Parte IV)</li></ul>



<p>In prospettiva, si delinea quindi un processo continuo di confronto tra istituzioni e operatori, con l’obiettivo di rendere il sistema della crisi d’impresa sempre più efficace, chiaro e applicabile nella pratica.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it/altrenovita/circolare-codice-crisi/">Consultazione sulla circolare del Codice della crisi: cosa cambia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.misterfisco.it">Misterfisco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
