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		<title>Legge di stabilità 2013 – chiarimenti ministeriali</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 19:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza economica]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella giornata, giovedì 10 gennaio 2013, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione Ministeriale n. 1/E/2013, ha fornito chiarimenti in materia di numerazione delle fatture. In particolare la citata Risoluzione chiarisce che l’univocità della numerazione è garantita anche dal solo numero in abbinamento con la data. In ogni caso esiste ampia libertà di scelta nei criteri [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nella giornata, giovedì 10 gennaio 2013, l’Agenzia delle Entrate, con la <em><strong>Risoluzione Ministeriale n. 1/E/2013</strong></em>, ha fornito chiarimenti in materia di numerazione delle fatture.</p>
<p>In particolare la citata Risoluzione chiarisce che <strong><em><span style="text-decoration: underline;">l’univocità della numerazione è garantita anche dal solo numero in abbinamento con la data.</span></em></strong> In ogni caso esiste ampia libertà di scelta nei criteri di numerazione.</p>
<p><span id="more-1530"></span></p>
<p>Conseguentemente, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:</p>
<p>&#8211;    Fattura n. 1<br />
 &#8211;    Fattura n. 2<br />
 …<br />
 …<br />
 <strong>&#8211;    Fattura n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)<br />
 &#8211;    Fattura n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)<br />
 </strong></p>
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		<title>Legge di stabilità 2013 &#8211; altre novità</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 18:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza economica]]></category>

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		<description><![CDATA[Al fine di recepire il contenuto della direttiva 2010/45/UE, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1.1.2013. OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, l’obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi “generiche”, ad esempio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di recepire il contenuto della <strong>direttiva 2010/45/UE, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013)</strong> introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1.1.2013.</p>
<p><strong>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE</strong><br />
 Per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, l’obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi “generiche”, ad esempio le consulenze) è esteso alla generalità delle operazioni.<br />
 Per tutte le prestazioni di servizi (ad eccezione delle operazioni esenti di cui all’art. 10 co. 1 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72) e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l’annotazione <strong><em>“inversione contabile”</em></strong>.<br />
 <em><span style="text-decoration: underline;">Ad esempio, la prestazione di un servizio di consulenza resa a una società stabilita in un altro Stato UE dovrà essere fatturata con la dicitura “inversione contabile”.</span></em></p>
<p><strong>OPERAZIONI EXTRA-UE</strong><br />
 Per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l’annotazione <strong><em>“operazione non soggetta”</em></strong>.</p>
<p><strong><em>&#8212; Volume d’affari</em></strong><br /><span id="more-1525"></span></p>
<p> Le operazioni non rilevanti territorialmente sopra descritte <span style="text-decoration: underline;">concorrono alla formazione del volume d’affari annuo del cedente o prestatore di servizi.</span><br />
 Tali operazioni, che non generano <span style="text-decoration: underline;">plafond per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, sono tuttavia irrilevanti nel calcolo del volume d’affari da utilizzare per determinare lo status di esportatore abituale del soggetto passivo italiano.<br />
 </span><br />
 <span style="text-decoration: underline;">Dal Volume d’affari rimangono escluse le cessioni di beni ammortizzabili</span> (previsione già vigente) e i passaggi interni tra attività separate. Per quanto riguarda i beni ammortizzabili è stata aggiornata la formulazione delle norme del codice civile di riferimento così da ricomprendervi correttamente i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi e diritti simili.</p>
<p><strong>EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE</strong><br />
 <em><span style="text-decoration: underline;">Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario</span></em> (o a terzi per suo conto).<br />
 Gli acquisti intracomunitari si considerano, pertanto, effettuati nello stesso momento delle corrispondenti cessioni.<br />
 Se <span style="text-decoration: underline;"><em>la fattura relativa a una cessione intracomunitaria è emessa prima dell’inizio del trasporto o della spedizione</em></span>, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, mentre non assume più rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo .<br />
 È stato, inoltre, previsto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese.</p>
<p><strong>INTEGRAZIONE DELLE FATTURE<br />
 </strong>L’obbligo di integrazione delle fatture, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE.</p>
<p><strong>TERMINI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA</strong><br />
 Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa:</p>
<ul>
<li>la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili;</li>
<li> la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia;</li>
<li> l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori della UE.</li>
</ul>
<p><em><strong>Per gli acquisti intracomunitari</strong></em> l’integrazione della fattura va effettuata <em><strong>entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione</strong></em> della fattura.<br />
 Sempre per gli acquisti intracomunitari, il cessionario, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’opera¬zione stessa.</p>
<p><strong>FATTURA SEMPLIFICATA</strong></p>
<p>È prevista la possibilità di emettere la fattura <strong><em>c.d. “semplificata”</em></strong> <em><span style="text-decoration: underline;">per tutte le operazioni di ammontare non superiore a 100,00 euro</span></em> e per le note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72.<br />
 Tra le principali indicazioni che <strong><em>devono essere contenute sulla fattura </em><em>“semplificata” </em></strong>vi sono:</p>
<ul>
<li>data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco;</li>
<li>descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;</li>
<li>ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;</li>
<li>ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di partita IVA del cedente o prestatore di servizi e del cessionario o committente.</li>
</ul>
<p>In alternativa, se il cessionario o committente è stabilito:</p>
<ul>
<li>nel territorio nazionale, è sufficiente il solo codice fiscale o il numero di partita IVA;</li>
<li>in un altro Stato UE, è sufficiente il solo numero di partita IVA attribuito da tale Stato.</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Un apposito decreto ministeriale potrebbe elevare il limite per l’emissione della fattura semplificata fino a 400,00 euro, ovvero consentirne l’emissione senza limite di importo per le operazioni effettuate in specifici settori o da specifiche tipologie di soggetti.<br />
 </span>La fattura semplificata non può essere emessa:</p>
<ul>
<li> per le cessioni intracomunitarie;</li>
<li>per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’art. 10 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in altro Stato UE.</li>
</ul>
<p><strong>FATTURA ELETTRONICA<br />
 </strong>Le nuove disposizioni definiscono le caratteristiche che <strong><em>deve possedere la fattura in formato elettronico</em></strong> e le condizioni per la sua emissione:</p>
<ul>
<li>la fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea;</li>
<li>il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario;</li>
<li>la fattura elettronica si considera emessa al momento della trasmissione o della messa a disposizione del cessionario o committente;</li>
<li>il soggetto passivo ha l’obbligo di garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione;</li>
<li>l’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto, oltre che dall’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente e dai sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati, può essere garantita da sistemi di controllo di gestione in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l’operazione ad essa riferibile.</li>
</ul>
<p><strong><em>&#8212; Conservazione delle fatture<br />
 </em></strong>Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica.Le fatture cartacee e le fatture create in modo elettronico possono essere conservate elettronicamente.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Argomenti correlati:<a href="http://www.multripla.it/consulenza-economica/blog-consulenza-economica/legge-di-stabilita-2013-novita-in-materia-di-fatturazione/" target="_blank"> Legge di stabilità 2013 – Novità in materia di fatturazione</a></p>
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		<title>Legge di stabilità 2013 &#8211; Novità in materia di fatturazione</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza economica]]></category>

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		<description><![CDATA[Al fine di recepire il contenuto della direttiva 2010/45/UE, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1.1.2013. Di seguito esponiamo le principali novità che impattano sugli scambi nazionali, invitandoVi a contattare i ns. Professionisti nel caso interessati a effettuare [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di recepire il contenuto della <strong>direttiva 2010/45/UE, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013)</strong> introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1.1.2013.<br />
 Di seguito esponiamo le principali novità che impattano sugli scambi nazionali, invitandoVi <a href="http://www.multripla.it/consulenza-economica-impresa/" target="_blank">a contattare i ns. Professionisti nel caso interessati a effettuare scambi intra o extra comunitari (acquisti e cessioni da/verso Paesi UE o Extra UE).</a></p>
<p><strong>CONTENUTO DELLA FATTURA E ANNOTAZIONI<br />
 </strong><br />
 <strong><em>&#8212; Contenuto della fattura</em></strong><br />
 <span style="text-decoration: underline;">In fattura diventa obbligatorio indicare:</span></p>
<p><span id="more-1516"></span></p>
<ol>
<li>il numero di partita IVA del cliente nazionale (che in precedenza veniva generalmente indicato solo ai fini commerciali, pur non essendovi un obbligo di legge);</li>
<li>il codice fiscale del cliente nazionale, se non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o profes¬sione.</li>
</ol>
<p><strong><em><br />
 &#8212; Numero progressivo della fattura</em></strong></p>
<p>Un’altra novità riguarda l’indicazione del numero progressivo della fattura che <em><strong><span style="text-decoration: underline;">la identifichi in modo univoco.</span></strong></em><br />
 Rispetto alla disciplina vigente fino a tutto il 2012, la norma <span style="text-decoration: underline;"><strong><em>non fa più riferimento alla numerazione progressiva per anno solare.</em></strong></span> Sembrerebbe, tuttavia, che la fattura possa ritenersi univoca anche se viene identificata in ragione dell’anno di emissione. In sostanza, la fattura n. 1/2013 è univoca rispetto alla fattura n. 1/2014, emessa il prossimo anno. <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Si consiglia pertanto, in attesa di eventuali chiarimenti ministeriali, di far seguire al numero progressivo l’indicazione dell’anno di emissione nel seguente modo: 1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, ecc.</strong></em></span></p>
<p><em><strong>&#8212; Annotazioni</strong></em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">La fattura emessa per le seguenti operazioni deve contenere una specifica annotazione</span>:</p>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;">per le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate, i servizi internazionali</span> (di cui all’art. 9 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura <em><strong>“operazione non imponibile”</strong></em>;</li>
<li> <span style="text-decoration: underline;">per le operazioni esenti</span> (escluse le operazioni relative alle lot terie di cui al n. 6) dell’art. 10 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura <strong><em>“operazione esente”</em></strong>;</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">per le operazioni soggette al regime del margine</span> deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura “<em><strong>regime del margine – beni usati</strong></em>”, “<em><strong>regime del margine – oggetti d’arte</strong></em>”, “<strong><em>regime del margine – oggetti da antiquariato o da collezione</em></strong>”, “<em><strong>regime del margine – agenzie di viaggio</strong></em>”.</li>
</ol>
<p><em><strong><br />
 &#8212; Operazioni in Reverse Charge</strong></em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in “reverse charge”</span> (es. contratti di subappalto <span style="text-decoration: underline;"><strong><em>nel settore edile</em></strong></span> nei confronti dei costruttori o ristrutturatori degli immobili, cessioni di fabbricati strumentali, ecc.) devono contenere l’annotazione “<em><strong>inversione contabile</strong></em>”.<br />
 Le autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio <span style="text-decoration: underline;">in regime di “reverse charge”</span> devono recare la dicitura “<em><strong>autofatturazione</strong></em>”.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://www.multripla.it/consulenza-economica/blog-consulenza-economica/le-nuove-fatture/" target="_blank"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Argomento correlato vedi anche: le nuove fatture </span></em></strong></a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Le nuove fatture</title>
		<link>http://www.multripla.it/consulenza-economica/blog-consulenza-economica/le-nuove-fatture/</link>
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		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 11:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza economica]]></category>

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		<description><![CDATA[L’art.1, nei commi  da 324 a 335 della L.228/2012 (legge di stabilità 2013) introduce i nuovi contenuti richiesti: data emissione; numero progressivo che la identifichi in modo univoco; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’art.1, nei commi  da 324 a 335 della <strong>L.228/2012 (legge di stabilità 2013)</strong> introduce i nuovi contenuti richiesti:</p>
<ol>
<li>data emissione;</li>
<li>numero progressivo che <strong><span style="text-decoration: underline;"><em>la identifichi in modo univoco</em></span></strong>;</li>
<li>ditta, denominazione o ragione sociale, <em><strong>nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore</strong></em>, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;</li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>numero partita IVA del soggetto</em></strong></span> cedente o prestatore;</li>
<li>ditta, denominazione o ragione sociale,<strong><em><span style="text-decoration: underline;"> nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente</span></em></strong>, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per soggetti non residenti;</li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente</strong></em></span> ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;</li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi</strong></em></span> formanti oggetto dell’operazione;</li>
<p><span id="more-1508"></span></p>
<li>corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art.15, comma 1 n°2;</li>
<li>corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;</li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>aliquota</strong></em></span>, ammontare dell’imposta e dell’imponibile <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>con arrotondamento al centesimo di euro</strong></em></span>;</li>
<li>data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38 comma 4, D.L. n°331/93;</li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>annotazioni</strong></em></span> che la stessa è emessa, <em><span style="text-decoration: underline;"><strong>per conto del cedente o prestatore, del cessionario o committente ovvero da un terzo</strong></span></em>. In base al comma 335 <span style="background-color: #ffff99;"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>le nuove disposizioni vanno applicate alle operzioni effettuate a partire dall’01.01.2013.</strong></em></span></span></li>
</ol>
<p><a href="http://www.multripla.it/consulenza-economica/blog-consulenza-economica/legge-di-stabilita-2013-novita-in-materia-di-fatturazione/#more-1516" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Argomento correlato vedi anche: Legge di stabilità 2013</strong></em></span></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<ol> </ol>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Certificazioni energetiche&#8221;low cost&#8221;</title>
		<link>http://www.multripla.it/consulenza-tecnica/blog-consulenza-tecnica/prova-2/</link>
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		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 18:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>

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		<description><![CDATA[Di recente mi è capitato di imbattermi in mega sconti sulla certificazione energetica degli edifici e per la verità la cosa inizialmente mi ha anche divertito, pensando alla più classica delle &#8220;boutade&#8221;. Ben presto, però mi sono accorto che la situazione iniziava ad essere meno irreale di quanto mi apparisse a primo acchito. Infatti queste [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Di recente mi è capitato di imbattermi in mega sconti <a href="http://www.multripla.it/contatti/" target="_blank">sulla certificazione energetica degli edifici</a> e per la verità la cosa inizialmente mi ha anche divertito, pensando alla più classica delle <em>&#8220;boutade&#8221;</em>.</p>
<p>Ben presto, però mi sono accorto che la situazione iniziava ad essere meno irreale di quanto mi apparisse a primo acchito.</p>
<p>Infatti queste certificazioni <strong><em>“Low cost”</em></strong> per i non professionisti del settore, <span style="text-decoration: underline;">sono diventate in pochissimo tempo vere e proprie tariffe di riferimento per medesime prestazione professionale.</span></p>
<p>In genere la politica del prezzo più basso, a parità di prestazione professionale, è senza dubbio un ottimo modo per evitare sprechi di denaro o situazione nelle quali si possa lucrare, ma nel caso specifico, <strong><em><span style="text-decoration: underline;">l’anomalia risulta essere il prezzo esposto per un certificato energetico. </span></em></strong></p>
<p>Proviamo a fare un po’ di chiarezza in merito, alla questione certificato <strong><em>“Low cost”</em></strong> per far capire ai non addetti ai lavori tempi e costi sostenuti per tale operazione.</p>
<p>Partiamo pure dal nocciolo della questione e cioè <strong><em>i prezzi apparsi su alcuni siti promozionali</em></strong>, che offrono certificazioni energetiche <strong><em>a poco meno di € 100,00  o nei migliore dei casi a qualche decina di euro in più.</em></strong><span id="more-1496"></span></p>
<p>Premesso che:</p>
<p>&#8211; <a href="http://www.cened.it/faqaccreditamento" target="_blank">il certificatore deve essere un diplomato o un laureato iscritto ad un ordine professionale, di quelli elencati dalla norma, che questi titoli risultano essere la base per l’accesso a un corso di certificazione energetica di almeno 72 ore, che al termine di tale corso, si dovrà sostenere un esame scritto ed orale e solo a superamento dello stesso si avrà la possibilità di iscriversi all’Albo dei certificatori energetici;</a></p>
<p>&#8211; <span style="text-decoration: underline;">i corsi di accreditamento hanno costi che variano da € 500,00 fino a € 1200,00 in funzione del fatto che siano eseguiti in modalità e-learning o in aula;</span></p>
<p>&#8211; c<span style="text-decoration: underline;">he il certificatore, dovrebbe sottostare a un codice deontologico ed etico in accordo all’appartenenza dell’ordine o al collegio di riferimento, il quale impone: lealtà, correttezza e rispetto nei confronti dei colleghi ;</span></p>
<p>&#8211; <span style="text-decoration: underline;">art 2233 c.c. secondo comma recita che:” in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.</span></p>
<p>Quindi, fatte le dovute premesse, analizziamo <strong><em>analiticamente i costi di una certificazione energetica,</em></strong> <em><span style="text-decoration: underline;">prendendo come caso studio la situazione più favorevole e semplice per un professionista. </span></em></p>
<p>Trattasi quindi di <span style="text-decoration: underline;">un appartamento già esistente, su un unico piano, avente riscaldamento autonomo con caldaietta murale e documentazione (planimetrie, libretto caldaia, prova fumi aggiornata, legge 10/91 e visura aggiornata) tutta reperibile e messa a completa disposizione del tecnico.</span></p>
<p><strong>L’attività di certificazione inizia inderogabilmente con il sopralluogo</strong>, per verificare la rispondenze della documentazione fornita ed integrarla con misure, foto e monografie.</p>
<p>Generalmente il lavoro <span style="text-decoration: underline;">in questione si svolge in circa 1 ora da aggiungere ad un’altra ora di trasferta</span>, considerata tra andata e ritorno, nel caso in cui essendo particolarmente fortunati, l’appartamento risulti mediamente vicino alla sede del ns. ufficio.Ricordiamo che gli spostamenti sia con i mezzi, sia con l’auto hanno un costo, ad oggi non trascurabile.</p>
<p>Finito il sopralluogo e rientrati presso l’ufficio, si prosegue l’attività di certificazione creando un file, nel quale si ordina la documentazione e si integra con i dati acquisiti precedentemente, con particolare scrupolo nel verificare la correttezza e l’attendibilità di essi.</p>
<p>L’attività prevede la fase di calcolo e l’analisi dei dati: anagrafici, d’involucro e impiantistici. La fase conclusiva è l’inserimento dati nel software. <span style="text-decoration: underline;">Tempo impiegato per l’iter d’ufficio, con la fase di elaborazione certificato, si può quantificare in circa 3 ore. </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">L’attestato dell’immobile viene quindi registrato presso il catasto energetico e il costo da sostenere e pari a € 10,00. </span></p>
<p>Concludendo si stampa la certificazione energetica, possibilmente a colori e si consegna al cliente in originale correlata di timbro e firma.</p>
<p>Rimanendo cautelativi, e quindi per una certificazione di questa entità, che sottolineo è il caso più unico che raro (qui i colleghi certificatori annuiranno), <strong><span style="text-decoration: underline;">riassumiamo i tempi e i costi:</span></strong></p>
<p><strong>&#8211; totale tempo impiegato dal certificatore 5 ore; </strong></p>
<p><strong>&#8211; aggiungiamo le spese di spostamento; </strong></p>
<p><strong>&#8211; altre 10,00 euro fisse di registrazione al catasto energetico; </strong></p>
<p><strong>&#8211; spese cancelleria. </strong></p>
<p>Ora ripeschiamo a riferimento di tutto,<strong><em><span style="text-decoration: underline;"> le famose € 100 delle certificazioni “low cost”</span></em></strong>, dalle quali decurtiamo<strong><span style="text-decoration: underline;"> il 21% di IVA</span></strong>, per un residuo <strong><span style="text-decoration: underline;">di 79 euro.</span></strong></p>
<p>Da quest’ultime, togliamo <strong><span style="text-decoration: underline;">le altre 10 euro del catasto energetico</span></strong> e si arriva <strong><span style="text-decoration: underline;">a 69 euro. </span></strong></p>
<p>Dalle<span style="text-decoration: underline;"> <strong>€ 69,00 togliamo le spese di spostamento e cancelleria</strong></span>, che le stimiamo<strong><span style="text-decoration: underline;"> in altre € 10,00. </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Rimangono</span></strong> perciò<strong><span style="text-decoration: underline;"> € 59,00</span></strong>, Vi ricordo che <strong><span style="text-decoration: underline;">l’operato diretto del certificatore ammontava a 5 ore</span></strong>, il che denota che attualmente il ns. <strong><span style="text-decoration: underline;">costo orario e pari a €. 11.80 </span></strong>, ma non è finita qui, da questo importo, ovviamente <strong><span style="text-decoration: underline;">vanno detratte le tasse, che attualmente risultano di circa il 42%</span></strong>, da detrarre le ulteriori <strong><span style="text-decoration: underline;">spese da sostenere per il mantenimento delle iscrizioni negli appositi elench</span></strong>i, escludendo a priori, il rischio di eventuali ammende e sanzioni amministrative, che possono essere combinate in difetto di mancanze ed omissioni sul certificato redatto.</p>
<p>Infine <strong><span style="text-decoration: underline;">paghiamo la società che gestisce il sito promozionale</span></strong> e il risultato impietoso è che abbiamo lavorato <strong><span style="text-decoration: underline;">per circa € 15.00 nette a certificazione,</span></strong> con una produzione <strong><span style="text-decoration: underline;">netta giornaliera di € 24,00 al giorno. </span></strong></p>
<p>Le conclusioni sono abbastanza ovvie, senza dover imboccare nessuno, appare evidente che qualcosa di poco trasparente si celi alla base di un lavoro a guadagno netto <strong><span style="text-decoration: underline;">non minimamente adeguato alla professionalità e responsabilità di un tecnico certificatore. </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Non è valida neppure l’ipotesi</span></strong>, che <strong><span style="text-decoration: underline;">sulla quantità si giustifichi il prezzo,</span></strong> sia perché <strong><span style="text-decoration: underline;">su questo tipo di lavoro non si raggiungono economia di scala</span></strong> perché i casi studio non risultino sempre così facili e banali e semplificati come il medesimo e sia perché<strong><span style="text-decoration: underline;"> il guadagno di poco e quasi niente di una giornata, risulta di poco e quasi niente a fine mese.</span></strong></p>
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		<title>D Lgs 231 L’estensione della confisca equivalente sui beni dei legali rappresentanti</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 08:42:04 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza legale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il  Decreto Legislativo 231/2001 ha portato l’introduzione del  concetto di responsabilità amministrativa di società e persone giuridiche nei casi di truffa ai danni dello stato, corruzione , concussione , scandali finanziari legati a reati societari, falso in bilancio, omessa comunicazione del conflitto di interessi e ostacolo all’esercizio della funzione delle autorità pubbliche. Ha disciplinato per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Il  Decreto Legislativo 231/2001</strong></em> ha portato l’introduzione del  concetto di<em><strong> responsabilità amministrativa di società e persone giuridiche</strong></em> nei casi di <span style="text-decoration: underline;">truffa ai danni dello stato, corruzione , concussione , scandali finanziari legati a reati societari, falso in bilancio, omessa comunicazione del conflitto di interessi e ostacolo all’esercizio della funzione delle autorità pubbliche.</span> Ha disciplinato per più di un decennio tutte quelle azioni delittuose che determinerebbero vantaggi e benefici economici illeciti.</p>
<p>
 Il motto <em>“Societas delinquere non potest”</em> , le società non possono commettere errori, svanisce per sempre infatti individuato il reato e stabilita per l’ente la colpa <a href="http://www.multripla.it/consulenza-legale/servizi-consulenza-legale/il-decreto-legislativo-n-2312001-%E2%80%93-la-responsabilita-degli-enti/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>di non aver provveduto a dotarsi di protocolli  interni</strong></em></span></a> per la regolamentazione di comportamenti di dipendenti e subordinati , il medesimo ente viene dichiarato colpevole di aver agevolato e favorito i reati commessi.<span id="more-1464"></span></p>
<p>
 A tal proposito, <span style="text-decoration: underline;"><em>la recente sentenza n. 20976 del 31 maggio 2012</em></span> della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, ha respinto il ricorso del rappresentante legale di una srl, presentato contro la conferma del sequestro finalizzato alla confisca sul patrimonio del rappresentante legale dell’azienda finita sotto inchiesta per responsabilità amministrativa degli enti.</p>
<p>
 La sentenza riporta<em>: « nel caso di concorso fra la responsabilità individuale dell’autore e quella ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso».</em> Non è ancora tutto. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica, in questo caso del manager, non richiede, per la sua legittimità, <em>«la preventiva escussione del patrimonio della persona giuridica nell’interesse della quale il reato è stato commesso».</em></p>
<p>
 <em>« Il sequestro preventivo funzionale alla confisca può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato , anche se l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso… l’eventuale riparto fra i concorrenti costituisce fatto intero ai rapporti fra gli stessi». </em></p>
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		<title>Agevolazioni del 55% e 50%</title>
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		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 10:10:40 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo mesi di tentennamento da parte del precedente governo e dell’attuale, ecco arrivare due provvedimenti, che a mio avviso si possono definire seri, nel tentativo di rilanciare il settore edilizio. Stiamo parlando della proroga fino al 31 dicembre 2013 per la detrazione fiscale del 55% sulle spese per la riqualificazione energetica degli edifici e della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo mesi di tentennamento da parte del precedente governo e dell’attuale, ecco arrivare due provvedimenti, che a mio avviso si possono definire seri, nel tentativo di rilanciare il settore edilizio.</p>
<p>Stiamo parlando della proroga <em><strong>fino al 31 dicembre 2013 per la detrazione fiscale del 55% sulle spese per la riqualificazione energetica degli edifici</strong></em> e <strong><em>della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni esistente portata dal 36% al 50% fino al 2014.</em></strong></p>
<p>In attesa di conoscere i dettami specifici della normativa, quindi con la dovuta prudenza e cautela, mi sbilancio in un piccolo elogio verso chi ci amministra per queste scelte, che sicuramente sono fatte nella direzione corretta e danno un segnale alla filiera delle costruzioni, che attendeva risposte già da molto tempo.<span id="more-1458"></span></p>
<p>Con questo non affermo che questi semplici provvedimenti siano la risoluzione di tutti i problemi che affliggono il ns. settore, ma sicuramente uno svecchiamento del patrimonio esistente con uno sguardo alle tematiche inerenti il contenimento energetico, risultavano sicuramente tra le priorità.</p>
<p>Sono anni che si insiste dicendo, che tra le esigenze di questo paese c’è lo svecchiamento del patrimonio immobiliare, più che l’esigenza di continue e nuove edificazioni e finalmente ai piani alti è giunto il messaggio.</p>
<p>Questa <span style="text-decoration: underline;"><em>novità sono contenute nella nuova versione della bozza del decreto-legge sulle infrastrutture</em></span>, che dovrebbe essere adottato nel prossimo Consiglio dei Ministri.</p>
<p>Il nuovo testo del provvedimento, <span style="text-decoration: underline;">modifica la precedente disposizione che metteva a regime la detrazione di imposta fino </span><em><strong>al 55%</strong>;</em><span style="text-decoration: underline;"> nella nuova versione infatti ci si limita a prorogare l&#8217;attuale normativa di un anno, dal 31 dicembre 2012 <em><strong>al 31 dicembre 2013.</strong></em></span></p>
<p>Per quanto riguarda la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, resta confermato<span style="text-decoration: underline;"><em><strong> l&#8217;innalzamento dell&#8217;aliquota dal 36% al 50%</strong></em></span>, e del tetto di spesa dagli attuali 48 mila euro <strong><em><span style="text-decoration: underline;">a 96 mila euro.</span></em></strong><br />
 Questo potenziamento del bonus sulle ristrutturazioni, ha però un limite temporale, fissato <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>al 31 dicembre 2014.</strong></em></span></p>
<p>Rimanendo fiduciosi di altri provvedimenti in tale senso, godiamoci questa boccata d’aria di puro ossigeno.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Antiriciclaggio D.L. 06 dicembre 2001, n.201</title>
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		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 09:28:27 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza economica]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

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		<description><![CDATA[Il D.L n. 201/2011 ha vietato il trasferimento di denaro contante (libretti di deposito bancari, postali al portatore e titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Si rammenta che tale limite va considerato in funzione del valore complessivo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il D.L n. 201/2011 <span style="text-decoration: underline;">ha vietato il trasferimento di denaro contante</span> (libretti di deposito bancari, postali al portatore e titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento<strong> è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.</strong></p>
<p>Si rammenta che tale limite va considerato in funzione <strong>del valore complessivo da trasferire</strong>, anche se effettuato con più pagamenti.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">A titolo di esempio</span> : il pagamento di una fattura di 1.800 euro, il cui contratto a monte non preveda il pagamento in due tranches, non può essere effettuato per contanti con due rate che, singolarmente, sarebbero inferiori alla soglia di 999,99 euro, ma occorre che il pagamento avvenga con assegno bancario o postale con l’apposizione della clausola Non Trasferibile o tramite bonifico bancario o altro pagamento tracciabile (carta di credito, bancomat, ecc.).</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Entro il 31 dicembre 2011</span> i libretti al portatore con saldo superiore ai 999,99 euro dovranno essere chiusi o ridotti entro tale limite.<span id="more-1413"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Precisiamo che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiori ai limiti non concretizzano automaticamente una violazione.</span></p>
<p>Resta da verificare se, al pari di quanto accaduto in occasione dei precedenti abbassamenti dei limiti all’utilizzo del denaro contante, <strong>in sede di conversione in legge del D.L. 201/2011 sarà prevista un’esenzione per le violazioni commesse nell’immediatezza dell’entrata in vigore. </strong>Ovviamente l’eventuale esenzione potrà riguardare esclusivamente <span style="text-decoration: underline;">le violazioni comprese tra i 1.000 e 2.499,99.</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Appalti pubblici</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:16:38 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[lavori pubblici]]></category>

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		<description><![CDATA[Consiglio di Stato sezione V, sentenza del 01/09/2011 n. 4905: è legittimo differire l’accesso al contenuto delle valutazioni della commissione, in merito alla verifica delle anomalie, sino al momento dell’aggiudicazione definitiva. Le società che dovessero fare richiesta delle copie dei verbali inerenti le valutazioni della commissione non troveranno accoglimento in quanto la conoscenza , all’esterno, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Consiglio di Stato sezione V, sentenza del 01/09/2011 n. 4905: <span style="text-decoration: underline;">è legittimo differire l’accesso al contenuto delle valutazioni della commissione, in merito alla verifica delle anomalie, sino al momento dell’aggiudicazione definitiva.</span><br />
 Le società che dovessero <strong>fare richiesta delle copie dei verbali</strong> inerenti le valutazioni della commissione <strong>non troveranno accoglimento</strong> in quanto la conoscenza , all’esterno, dei <strong>criteri valutativi adottati potrebbero condizionare le offerte.</strong></p>
<p>E’ quanto deciso dalla recente sentenza che , in accordo con <strong>l’art 13 del D.Lgs 163/2006 comma 2</strong> ribadisce il differimento del diritto di accesso agli atti di gara.<span id="more-1409"></span></p>
<p>Pronunciata in seguito ad un ricorso  presentato da una società che, non avendo positivamente superato la valutazione di congruità dell’offerta, aveva chiesto il rilascio della copia dei verbali relativi alle valutazioni effettuate dalla commissione di gara  . L’istanza veniva differita dalla stazione appaltante , ai  sensi dell’articolo sopracitato,  fino all’aggiudicazione definitiva.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nonostante  il ricorso della società al Tar Sardegna che aveva accolto l’impugnazione</span> sul presupposto che il differimento non potesse essere applicato alla specifica offerta ,  <span style="text-decoration: underline;">la stazione appaltante, ricorrendo  in appello, trova l’assoluta approvazione dai giudici del Consiglio di Stato che ribadiscono la legittimità della decisione. </span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Ingegneri per attribuzione catastale</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:48:14 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[sanatoria catastale]]></category>

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		<description><![CDATA[Abbiamo già accennato in un nostro precedente articolo l’introduzione delle  nuove modalità di riconoscimento della ruralità dei fabbricati a fini catastali (ai sensi dell&#8217;articolo 9 del D.L. 557/1993) e della procedura di richiesta mediante un’autocertificazione attestante i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale. Il passo verso il processo di regolarizzazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.multripla.it/consulenza-tecnica/blog-consulenza-tecnica/variazione-catastale/" target="_blank">Abbiamo già accennato in un nostro precedente articolo l’introduzione delle  nuove modalità di riconoscimento della ruralità dei fabbricati a fini catastali (ai sensi dell&#8217;articolo 9 del D.L. 557/1993) e della procedura di richiesta mediante un’autocertificazione attestante i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale.</a></p>
<p>Il passo verso il processo di regolarizzazione delle case “fantasma&#8221;, accelera sempre più  ancor più con l’ultimo <em>accordo fra l’Agenzia delle Entrate firma e  il Consiglio Nazionale degli Ingegneri</em>; si tratta di un Protocollo d&#8217;intesa che disciplina le modalità di collaborazione e supporto per la regolarizzazione degli immobili mai dichiarati in Catasto.</p>
<p>In altre parole <span style="text-decoration: underline;"><em>gli ingegneri potranno collaborare nell’attività di attribuzione della rendita</em></span> dopo aver effettuato un sopralluogo gratuito dopo il quale mediante la compilazione di una scheda dati contenente gli elementi reperiti determineranno o meno l’esistenza dei necessari requisiti di variazione catastale.</p>
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		<title>Variazione catastale</title>
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		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 22:10:37 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[sanatoria catastale]]></category>

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		<description><![CDATA[Entro il 30 settembre 2011 il nuovo comma 2-bis prevede la possibilità di poter presentare la domanda di variazione della categoria catastale che comporterà l’attribuzione di una rendita diversa a seconda che il fabbricato sia un immobile rurale ad uso abitativo (A/6) oppure un immobile rurale strumentale (D/10). La richiesta di variazione  andrà correlata di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entro <em><span style="text-decoration: underline;">il 30 settembre 2011</span></em> il nuovo comma 2-bis prevede la possibilità di poter <em><span style="text-decoration: underline;">presentare la domanda di variazione della categoria catastale</span></em> che comporterà l’attribuzione di una rendita diversa a seconda che il fabbricato sia un immobile rurale ad uso abitativo (A/6) oppure un immobile rurale strumentale (D/10).</p>
<p>La richiesta di variazione  andrà correlata di <span style="text-decoration: underline;"><em>un autocertificazione nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede</em></span>, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, <span style="text-decoration: underline;"><em>i requisiti di ruralita’ .</em></span></p>
<p>Entro il 20 novembre 2011, <span style="text-decoration: underline;"><em>l’Agenzia del territorio, previa verifica, passerà alla convalida della certificazione di cui al comma 2-bis dell’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557</em></span>, convertito, con modificazioni, <span style="text-decoration: underline;"><em>dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni</em></span> con <strong>il riconoscimento dell’attribuzione della categoria catastale richiesta.<br />
 </strong><br />
 <span style="text-decoration: underline;"><em>Se l’Agenzia non si pronuncerà</em></span> entro il termine previsto, il richiedente <span style="text-decoration: underline;"><em>potrà considerare propria l’ attribuzione della categoria catastale richiesta ma solo per i 12 mesi a seguire</em></span>, periodo dopo il quale, in caso di mancata attribuzione della variazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria , il richiedente e’ tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>COSTRUIAMO “CHIAVI IN MANO”</title>
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		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 16:43:04 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Servizi consulenza tecnica]]></category>

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		<description><![CDATA[“Il chiavi in mano” è il nostro mestiere. A fronte di una pluriennale esperienza nella progettazione e nella realizzazione d’immobili, abbiamo raccolto l’esigenza dei nostri clienti e abbiamo deciso di iniziare a realizzare in proprio. Le esigenze del cliente sono sempre le stesse , come far fronte alla miriade di decisioni in tempi stretti, con [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>“Il chiavi in mano”</em> è il nostro mestiere. </strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di una pluriennale esperienza nella progettazione e nella realizzazione d’immobili, abbiamo raccolto l’esigenza dei nostri clienti e abbiamo deciso di iniziare a realizzare in proprio.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.multripla.it/wp-content/uploads/2011/09/Immagine.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-1370" style="float: left;" title="Immagine" src="http://www.multripla.it/wp-content/uploads/2011/09/Immagine.bmp" alt="" width="120" height="116" /></a><span style="text-decoration: underline;"><em>Le esigenze del cliente sono sempre le stesse</em></span> , come far fronte alla miriade di decisioni in tempi stretti, con le idee poco chiare e senza la dovuta conoscenza. Il progettista consiglia una cosa, l’artigiano memore della sua esperienza un’altra, l’impresa appaltatrice un’altra ancora e se poi si aggiungono i consigli di amici, parenti e conoscenti il minestrone è servito.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Trattasi proprio di un minestrone, a spese del cliente, che paga frastornato, ma non sa effettivamente cosa e come mangerà. </span></em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.multripla.it/wp-content/uploads/2011/09/Immagine5.bmp"><img class="size-full wp-image-1371  alignright" style="float: right;" title="Immagine5" src="http://www.multripla.it/wp-content/uploads/2011/09/Immagine5.bmp" alt="" width="36" height="37" /></a><br />
 </span></em></p>
<p>Oggi la nostra azienda, nata come consulenziale, ha fatto il grande passo, <strong>offrendo al cliente l’opportunità di affidarsi direttamente a noi, per la realizzazione dei progetti .</strong> Quindi basta con telefonate incessanti a architetti, ingegneri, costruttori, falegnami, idraulici, elettricisti ecc ecc ….. da oggi avete la possibilità di scegliere tra la formula chiavi in mano e la consueta scelta di servizi mirati.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Alla base di qualsiasi progetto, c’è e deve esserci un Project Manager che sovrintenda e risponda in prima persona dell’operato di tutto il progetto senza l’odioso e deprecabile <em>“scarica barile”</em> .</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.multripla.it/wp-content/uploads/2011/09/Immagine31.jpg"><img class="size-medium wp-image-1379      aligncenter" title="Immagine3" src="http://www.multripla.it/wp-content/uploads/2011/09/Immagine31-300x206.jpg" alt="" width="172" height="74" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><em> </em></p>
<p style="text-align: left;"><em><span style="text-decoration: underline;">MULTRIPLA nata per gestire le consulenze come interlocutore unico</span></em> , da ora si erge protagonista anche della fase realizzativa, costruendo direttamente e avvalendosi, sotto la propria responsabilità, di ditte selezionate e specializzate e ponendosi leader di progetto con onori, oneri e doveri.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>I costi delle nostre realizzazioni, a conti fatti, risultano inferiori del 5-15%</strong></em></span> rispetto ai prezzi che tradizionalmente vengono applicati nel mercato delle costruzioni e il perché ve lo spieghiamo subito.</p>
<p style="text-align: left;">La nostra filosofia “del fatto in casa” ci ha permesso di raggiungere vantaggi di costo dovuti al conseguimento di economie di scala, di scopo, di apprendimento, tecnologia di processo e fattori generici di efficienza interna.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.multripla.it/wp-content/uploads/2011/09/Immagine4.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-1373" title="Immagine4" src="http://www.multripla.it/wp-content/uploads/2011/09/Immagine4.bmp" alt="" width="165" height="93" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Tutto ciò che passa tra la firma del contratto e la consegna delle chiavi in mano, <em><span style="text-decoration: underline;">diventa pertanto una gestione unica</span></em> , con un unico referente sotto ogni profilo a partire da quello tecnico, a quello estetico e non ultimo per importanza a quello economico.</p>
<p style="text-align: left;">Tempi e costi non sono variabili casuali, come i numeri della roulette, ma sono elementi certi e completamente gestibili, la loro approssimazione equivarrebbe solo a  perdita di tempo, spreco di denaro e poca trasparenza.</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Voi ci avete lanciato la sfida ….. noi l’abbiamo accettata !!</span></em></strong><a href="http://www.multripla.it/wp-content/uploads/2011/09/Immagine61.bmp"><img class="size-full wp-image-1375  alignright" style="float: right;" title="Immagine6" src="http://www.multripla.it/wp-content/uploads/2011/09/Immagine61.bmp" alt="" width="154" height="96" /></a></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
[contact-form-7]
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		<title>36% e 55% : Bonifici con ritenuta al 4%</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 05:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza economica]]></category>
		<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[DL 78/2010]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

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		<description><![CDATA[Una buona notizia per le imprese che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia: ritenuta d’acconto al 4% per i bonifici versati alle imprese che hanno fruito degli incentivi del 36% e del 55%. La novità arriva con la modifica apportata all’art. 25 del Dl 78/ 2010 che stabiliva, invece, una ritenuta d’acconto pari al 10%. La [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una buona notizia <strong>per le imprese che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia</strong>:<strong> ritenuta d’acconto al 4% per i bonifici versati alle imprese che hanno fruito degli incentivi del 36% e del 55%. </strong><br />
 La novità arriva con la<span style="text-decoration: underline;"> modifica apportata all’art. 25 del Dl 78/ 2010</span> che stabiliva, invece, una ritenuta d’acconto pari al 10%.</p>
<p>La manovra economica che risale al recentissimo 6 luglio 2011 con la pubblicazione del Decreto Legge 98 sulla gazzetta ufficiale, evita così il rischio di compromettere le disponibilità finanziarie delle imprese preoccupate della crisi di liquidità.<br />
 Infatti nella legge recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, si legge:<span id="more-1359"></span></p>
<p>“Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d&#8217;imposta, all&#8217;articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: &#8217;10 per cento&#8217; sono sostituite dalle seguenti: &#8216;4 per cento&#8217;”.</p>
<p>La stessa Agenzia delle Entrate , aveva già preso in considerazione l’adozione di misure di riduzione degli oneri  tanto che ha assolutamente accolto la normativa al fine di <strong>attenuare l’effetto finanziario a carico di piccole e medie imprese</strong> soprattutto a fronte delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2010 di quelle stesse imprese che hanno subito, per effetto della precedente ritenuta al 10%, un considerevole calo di liquidità.</p>
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		<title>Detrazione del 36% nel Decreto Sviluppo</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>

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		<description><![CDATA[Le semplificazioni del Decreto sviluppo hanno investito anche gli adempimenti che riguardano la detrazione IRPEF del 36% sulle ristrutturazioni concernenti il recupero del patrimonio edilizio. In primis l’abrogazione , con effetto immediato, della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara tranne che per i lavori effettuato nel 2010 per i quali si era [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Le semplificazioni del Decreto sviluppo</span> hanno investito anche gli adempimenti che riguardano <a href="http://www.multripla.it/consulenza-tecnica/blog-consulenza-tecnica/detrazione-del-36-proroga-e-trasferimento-del-diritto/" target="_blank">la detrazione IRPEF del 36%</a> sulle ristrutturazioni concernenti il recupero del patrimonio edilizio.</p>
<p><strong>In primis l’abrogazione , con effetto immediato, della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara</strong> tranne che per i lavori effettuato nel 2010 per i quali si era tenuti a dare comunicazione prima dell’inizio dell’opera.</p>
<p>In sostituzione della comunicazione, invece, <strong>sarà necessario, dal  prossimo anno, indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali che identificano l’immobile oggetto della ristrutturazione</strong> e gli estremi di registrazione del contratto nel caso in cui i lavori vengano effettuati dal detentore e non dal proprietario.<span id="more-1356"></span></p>
<p>Inoltre con l’<strong>abrogazione dell’art. 1, comma 19 della Legge 244/2007, il Decreto in esame elimina l’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura che, costituiva precedentemente la decadenza dell’agevolazione.<br />
 </strong><br />
 Ricordiamo , infine, che il termine per fruire del beneficio è slittato , per effetto della Legge finanziaria 2010, al 31/12/2012 , per le abitazioni di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31/12/2012 e acquistati entro il 30/06/2013.</p>
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		<title>Tracciabilità per tutti gli appalti</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza economica]]></category>
		<category><![CDATA[lavori pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Terminata la moratoria di 180 giorni decorrenti dalla data dell’entrata in vigore della Legge n. 187/2010 per consentire l’adeguamento alla normativa antimafia concernente la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture e dei contratti di subappalto e subcontratti stipulati prima del 7 settembre 2010. Se alla scadenza del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Terminata la moratoria di 180 giorni decorrenti dalla data dell’entrata in vigore della Legge n. 187/2010 per consentire l’adeguamento alla normativa antimafia concernente <a href="http://www.multripla.it/tag/tracciabilita/" target="_blank">la tracciabilità dei flussi finanziari</a> relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture e dei contratti di subappalto e subcontratti stipulati prima del 7 settembre 2010.</p>
<p>Se alla scadenza del periodo transitorio le parti <span style="text-decoration: underline;">non hanno proceduto ad adeguare i contratti volontariamente ,  detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.</span></p>
<p>Il meccanismo di <strong>integrazione automatica</strong>, valido sia per i contratti principali che per i contratti a valle, è quindi idoneo ad <strong>evitare la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti</strong> sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell’articolo 6 della legge n. 136/2010, consentendo altresì di abbattere gli elevati costi connessi.<span id="more-1352"></span></p>
<p><strong>Obbligatorio richiedere il codice CIG</strong>, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dalla data i stipula, dall’importo degli stessi e dalla procedura di affidamento prescelta. Lo stesso vale per la richiesta del Cup che verrà , però, richiesto solo per i progetti di investimento pubblico.</p>
<p>I pagamenti, secondo quanto previsto dalla <strong>legge n. 136/2010</strong> dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, bonifico postale o altro strumento tracciabile. Il pagamento, inoltre, deve transitare su conti correnti dedicati, deve riportare il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto (c.d. Cup), qualora necessario.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cenni del Decreto sviluppo</title>
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		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>

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		<description><![CDATA[In questo ultimo mese abbiamo tanto sentito parlare di misure atte alla promozione dello sviluppo economico  e alla semplificazione dei procedimenti nell’edilizia privata e negli appalti pubblici. Un insieme di procedimenti che fanno capo al cosiddetto Decreto Sviluppo che fra qualche giorno arriverà alla conversione in legge. Per quanto concerne l’edilizia privata le introduzioni di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In questo ultimo mese abbiamo tanto sentito parlare di misure atte alla promozione dello sviluppo economico  e alla semplificazione dei procedimenti nell’edilizia privata e negli appalti pubblici.</p>
<p>Un insieme di procedimenti che fanno capo al cosiddetto Decreto Sviluppo che fra qualche giorno arriverà alla conversione in legge.</p>
<p>Per quanto concerne l’edilizia privata le introduzioni di maggior rilievo:<br />
 <strong>il permesso di costruire con il silenzio assenso</strong> ove non esistano vincolo ambientali, culturali e paesaggistici.<br />
<span id="more-1349"></span></p>
<p>L’estensione della segnalazione certificata di <strong>inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA)</strong>;</p>
<p><strong>la autocertificazione da parte di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica</strong> in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento;</p>
<p>il PIANO CASA con gli incentivi  volumetrici volti alla  riqualificazione e l’incentivazione del patrimonio edilizio esistente e/o di aree degradate insieme all’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari e alle modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.</p>
<p><strong>Per gli appalti pubblici</strong> invece, il regime transitorio per le qualificazioni SOA e l’assegnazione <strong>senza gara d’appalto per le opere pubbliche fino a 1 milione di euro.</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Avvalimento e qualità</title>
		<link>http://www.multripla.it/consulenza-tecnica/blog-consulenza-tecnica/avvalimento-e-qualita/</link>
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		<pubDate>Mon, 16 May 2011 05:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[lavori pubblici]]></category>

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		<description><![CDATA[Secondo le direttive comunitarie n. 2004/18 e 2004/17 un’impresa, che intende partecipare ad una gara per l’affidamento di un appalto pubblico priva di determinati requisiti economico – finanziari o tecnico-organizzativi può avvalersi delle risorse di un’altra impresa, la quale metterà a disposizione le proprie capacità per la partecipazione e per tutta la durata dell’appalto in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Secondo le direttive comunitarie n. 2004/18 e 2004/17</strong> un’impresa, che intende partecipare ad una gara per l’affidamento di un appalto pubblico <strong>priva di determinati requisiti economico – finanziari o tecnico-organizzativi</strong> può <strong>avvalersi delle risorse di un’altra impresa</strong>, la quale metterà a disposizione le proprie capacità per la partecipazione e per tutta la durata dell’appalto in caso di aggiudicazione.</p>
<p>In tal modo <strong>si ammette l’avvalimento di requisiti di altre imprese</strong>, ma tramite prova di poter effettivamente disporre dei mezzi messi a disposizione da altre società.</p>
<p>Fra i requisiti cui abbiamo accennato ,di fondamentale importanza risultano quelli qualitativi come la <strong>certificazione ISO 9001/9002</strong>. Tale aspetto infatti, nell’istituzione dell’avvalimento è spesso  oggetto di discussione a causa di differenti indirizzi interpretativi.<span id="more-1345"></span></p>
<p><strong>Una recente sentenza la n. 2344 del 18 aprile 2011</strong> pronunciata dal Consiglio di Stato , dispone la possibilità di <strong>estendere l’avvalimento anche per le certificazioni di qualità</strong> con l’impegno da parte dell’impresa ausiliaria a mettere a disposizione , in relazione all’esecuzione dell’appalto tutto l’apparato organizzativo compresa l’attribuzione del requisito di qualità.</p>
<p>Avverso il parere dell’Avcp che sostiene, invece , che la certificazione ISO è un requisito soggettivo e non cedibile nonostante l’art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici, nella disciplina dell’avvalimento, non disponga alcun veto in relazione ai requisiti soggettivi da comprovare e alcuna restrizione.</p>
<p>La sentenza però, <span style="text-decoration: underline;">ribadisce fortemente che il contratto di avvalimento può disporre della certificazione ISO solo se l’impresa ausiliaria stabilisce un impegno che possa essere riferito alla possibile struttura da collegare alla qualità soggettiva conferita e concede concretamente i mezzi organizzativi per tutta la durata dell’appalto</span> . Nel caso oggetto della sentenza infatti,la mancanza di un atto ove si evincesse esplicitamente tale impegno ha reso insufficiente l’idoneità del contratto di avvalimento portando il Consiglio di Stato a sentenziare comunque l’esclusione dell’impresa ausiliata dalla gara.</p>
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		<title>Abusivismo in area urbanizzata</title>
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		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza legale]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[Cassazione III Sez. Penale del 04/03/2011 n. 8796: il reato di lottizzazione abusiva si configura anche in caso di area parzialmente o interamente urbanizzata. L’abusivismo edilizio può prospettarsi anche in aree ove è possibile la costruzione di nuovi edifici qualora le opere di urbanizzazioni primarie risultino insufficienti e non vi siano pertanto i presupposti per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione III Sez. Penale del 04/03/2011 n. 8796: <strong>il reato di lottizzazione abusiva si configura anche in caso di area parzialmente o interamente urbanizzata.</strong></p>
<p>L’abusivismo edilizio può prospettarsi anche in aree ove è possibile la costruzione di nuovi edifici qualora <span style="text-decoration: underline;">le opere di urbanizzazioni primarie risultino insufficienti e non vi siano pertanto i presupposti per sostenere l’aumento del carico urbanistico.</span></p>
<p>Il caso oggetto della sentenza riguarda infatti <strong>l’esproprio di 23 lotti siti</strong> nel territorio di un comune della Regione Campania.</p>
<p>Ripercorriamo  a ritroso i fatti che hanno determinato il provvedimento espropriativo : nel 2000 il Comune , ove hanno luogo i lotti sequestrati,  dava seguito alla confisca delle aree per attuare il PIP piano degli insediamenti produttivi.<span id="more-1341"></span></p>
<p>Nel 2004 <span style="text-decoration: underline;">il Tar Salerno dichiarava illegittimo il provvedimento</span> adducendo che la zona in questione non poteva essere considerata zona bianca (zona in cui vi è il divieto di realizzare nuove costruzioni) e pertanto decide la restituzione delle aree ai proprietari;<br />
 con la restituzione il Comune sospendeva i lavori per le opere di urbanizzazione primarie.</p>
<p>Nel 2005, con un nuovo piano attuativo lo stesso ente comunale, riprendeva  le opere di urbanizzazione previste ma riferite a una zona più piccola di quella regolamentata dal precedente piano ma anche in questo caso a causa dell&#8217;impossibilità per il Comune di effettuare gli espropri propedeutici alla realizzazione, le stesse opere vengono realizzate solo parzialmente.</p>
<p>Malgrado ciò il Comune rilasciava 23 permessi di costruire violando <strong>l’art 12  comma secondo del testo unico dell&#8217;edilizia</strong>, <span style="text-decoration: underline;">il quale dispone che il permesso di costruire deve essere subordinato all&#8217;esistenza di opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell&#8217;attuazione delle stesse nel successivo triennio ovvero all&#8217;impegno degli interessati di procedere all&#8217;attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell&#8217;intervento oggetto del permesso.</span></p>
<p>Secondo l&#8217;ipotesi accusatoria i permessi di costruire erano stati rilasciati con la consapevolezza che le opere di urbanizzazione esistenti fossero insufficienti</p>
<p>La valutazione del concreto stato urbanizzativo di fatto non si può limitare, alle sole aree di contorno dell&#8217;edificio progettato, <strong>ma deve coincidere con l&#8217;intero perimetro del comprensorio che dovrebbe essere pianificato dallo strumento attuativo</strong>.</p>
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		<title>Proroga dei termini per lo spesometro</title>
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		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza economica]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Avevamo annunciato l’arrivo dello spesometro per il 1° maggio 2011 ma il provvedimento n. 59327 del 14 aprile 2011 dell’Agenzia delle Entrate rimanda al prossimo 1° luglio l’entrata a regime della norma che obbliga  l’acquisizione dei dati delle operazioni relative agli acquisti di beni o servizi superiori alla soglia stabilita dalla disposizione. Lo slittamento della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avevamo annunciato l’arrivo dello spesometro per il 1° maggio 2011 ma il provvedimento n. 59327 del 14 aprile 2011 dell’Agenzia delle Entrate <span style="text-decoration: underline;">rimanda al prossimo 1° luglio l’entrata a regime della norma che obbliga  l’acquisizione dei dati delle operazioni relative agli acquisti di beni o servizi superiori alla soglia stabilita dalla disposizione.</span></p>
<p>Lo slittamento della normativa è dettato dall’esigenza di concedere più tempo agli esercenti che avranno modo , in questo periodo, di adeguarsi con i mezzi necessari agli adempimenti previsti.</p>
<p>Allo stesso modo, l’Agenzia delle Entrate, provvederà a risolvere la probabile duplicazione dei dati: le transazioni bancarie o con carte di credito , già tracciate per legge, verrebbero infatti comunicate all’anagrafe tributaria una seconda volta.<span id="more-1338"></span></p>
<p>Per questo motivo e per ridurre gli obblighi di comunicazione ma allo stesso tempo migliorare l’efficienza dei controlli è necessario ancora qualche mese nonché una modifica legislativa che escluda dagli obblighi la comunicazione degli acquisti con moneta elettronica; del resto la previsione di un obbligo per i gestori delle carte di credito porterebbe alle ingestibili e assolutamente <strong>non rintracciabili operazioni che verrebbero effettuati oltre confine. <br />
 </strong></p>
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		<title>Quarto Conto Energia dal 1° settembre 2011</title>
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		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:35:13 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

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		<description><![CDATA[Nelle ultime ore si è conclusa la riunione straordinaria della Conferenza Unificata che ha esaminato il Quarto Conto Energia, il decreto che disciplina il sistema di incentivazione degli impianti fotovoltaici. A circa 1 mese da continui botta e risposta fra Governo, Associazioni di settore e sindacati sulle conseguenze  del Decreto Rinnovabili per gli incentivi e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle ultime ore si è conclusa la riunione straordinaria della Conferenza Unificata che ha esaminato <strong>il Quarto Conto Energia</strong>, il decreto che disciplina il sistema di incentivazione degli impianti fotovoltaici.</p>
<p>A circa 1 mese da continui botta e risposta fra Governo, Associazioni di settore e sindacati sulle conseguenze  del Decreto Rinnovabili per gli incentivi e la certezza degli investimenti in corso , <span style="text-decoration: underline;">le Regioni bocciano il Quarto Conto Energia in quanto non garantirebbe  gli investimenti avviati e ridurrebbe  drasticamente gli incentivi.</span></p>
<p>Anche la richiesta di adottare il Terzo Conto Energia fino alla fine dell’anno non trova accoglimento da parte del Governo che lo proroga solo fino alla fine del mese di agosto.<span id="more-1336"></span></p>
<p>
<strong>L’unico accordo verte sulla richiesta di collegare gli investimenti sul fotovoltaico alla bonifica dei tetti di amianto.</strong></p>
<p>Dal 1° settembre , dunque, il sistema  di incentivazione sarà disciplinato dal Quarto Conto Energia che prevede un obiettivo di potenza installata di circa 23.000 MW corrispondente a 6-7 miliardi di euro all’anno per lo Stato. Il regime di supporto degli incentivi sarà caratterizzato e condizionato da obiettivi temporali e dalle spese annuali che lo stato si troverà ad affrontare , spese che non pregiudicheranno l’erogazione di ulteriori agevolazioni ma li ridurranno per il periodo successivo ( fino al 31/12/2016).</p>
<p>Le preoccupazioni degli operatori del fotovoltaico e delle varie associazioni continuano e per tale motivo si auspica l’apertura di un nuovo incontro entro il 31 /08/2011  per ridiscutere e correggere le norme in corso d’opera e trovare nuove condivisioni.</p>
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		<title>Spesometro in arrivo</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:27:23 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[consulenza economica]]></category>

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		<description><![CDATA[Ricordiamo che dal 1° maggio 2011 entra a regime la norma dello spesometro. La comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle Entrate da parte dei commercianti o prestatori di servizi dei dati dei clienti, codice fiscale o partita iva, e le operazioni effettuate. Il fisco infatti attraverso tali dati, verificherà la congruità del reddito dichiarato rispetto alle spese [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordiamo che <strong>dal 1° maggio 2011 entra a regime la norma dello spesometro</strong>.<br />
 La comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle Entrate da parte dei commercianti o prestatori di servizi dei dati dei clienti, codice fiscale o partita iva, e le operazioni effettuate.<br />
 <span style="text-decoration: underline;">Il fisco infatti attraverso tali dati, verificherà la congruità del reddito dichiarato rispetto alle spese sostenute.</span></p>
<p><a href="http://www.multripla.it/consulenza-economica/blog-consulenza-economica/al-redditometro-si-aggiunge-lo-spesometro/" target="_blank">Precedentemente parlando dello spesometro</a> abbiamo evidenziato che la comunicazione avverrà <strong>per le spese pari o superiori ai 3600 euro ma ci preme sottolineare che tale importo riguarderà i rapporti business to consumer</strong> ovvero le spese dei contribuenti privati; <strong>per le operazioni business to business invece ovvero quelle effettuate da soggetto economici quali imprese o professionisti, la comunicazione scatterà per le spese pari o superiori ai 3000 euro.</strong><span id="more-1329"></span></p>
<p>La manovra , in tal modo , <span style="text-decoration: underline;">“spierà”</span> le spese unitarie dei contribuenti per contrastare la frode con la verifica del reddito dichiarato e l’eventuale scostamento con quello reale.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">E’ ovvio comunque che il contribuente potrà difendersi dimostrando la fonte della sua capacità di spesa: redditi esenti, vincite, donazioni o finanziamenti. </span></p>
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		<title>Ritardi della Pubblica Amministrazione</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:21:12 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[La domanda di risarcimento del danno da parte di un privato nei confronti della pubblica amministrazione a causa del ritardo con cui quest’ultima ha rilasciato un’autorizzazione è ammissibile e trova accoglimento. E’ il caso oggetto della sentenza n. 1739 del 21/03/2011 del Consiglio di Stato emessa nelle specie di  un’impresa che presentava alla Regione di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La domanda di risarcimento del danno da parte di un privato nei confronti della pubblica amministrazione a causa del ritardo con cui quest’ultima ha rilasciato un’autorizzazione è ammissibile e trova accoglimento.</p>
<p>E’ il caso oggetto <strong>della sentenza n. 1739 del 21/03/2011 del Consiglio di Stato</strong> emessa nelle specie di  un’impresa che presentava alla Regione di competenza territoriale, in data 30 aprile 2008, istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali, lavaggio e bonifica di autocisterne.</p>
<p><strong>A causa del mancato provvedimento entro i 150 giorni ( ai sensi degli artt. 18 e 19 della Legge regionale  N. 10/ 99)</strong> dalla data di presentazione dell’istanza, la Regione viene chiamata in giudizio per ricorso presentato dall’impresa. Il provvedimento regionale infatti era intervenuto solo in data 27 ottobre 2009 con oltre un anno di ritardo senza alcun elemento atto a giustificarlo.<span id="more-1325"></span></p>
<p>Di conseguenza l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento con il ritardo di oltre un anno nel rilascio dell’autorizzazione provoca il risarcimento del danno da ritardo.<br />
 Il ritardo, di qualunque procedimento, riconosciuto dannoso per il fatto che va a costituire una variabile nella predisposizione e nell’attuazione dei piani finanziari dell’impresa condiziona la convenienza economica del progetto.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">I danni causati dall’inerzia della p.a. infatti si concretizzano nel fatto che l’impresa ha visto irrealizzati i suoi investimenti con una perdita in termini di interessi passivi, dal momento della domanda a quello del provvedimento, di costi per consulenza non dimostrati dall’impresa e per gli utili non realizzati e solo desumibili dai bilanci di altre imprese che hanno invece potuto partecipare all’investimento.</span></p>
<p>Accertate le perdite economiche dimostrabili, all’impresa vengono riconosciuti 52.000 euro corrispondenti agli interessi passivi da settembre 2008 a ottobre 2009 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 27 ottobre 2009 ad oggi e gli interessi compensativi calcolati nella misura legale separatamente sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo.</p>
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		<title>Espropriazione per pubblica utilità</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 21:24:21 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[Nell’ordinamento italiano la procedura espropriativa è regolata dal Dpr 8 giugno 2001 n. 237 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”. Attualmente il decreto è oggetto di modifiche  con  due disegni di legge  proposte alla Camera e alla Commissione dell’ambiente. Le proposte sono volte a consentire [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ordinamento italiano <strong>la procedura espropriativa è regolata dal Dpr 8 giugno 2001 n. 237</strong> recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.</p>
<p>Attualmente <span style="text-decoration: underline;">il decreto è oggetto di modifiche  con  due disegni di legge  proposte</span> alla Camera e alla Commissione dell’ambiente. Le proposte sono volte a consentire l’espropriazione di immobili ed  edifici in stato di degrado o di abbandono nonché di aree industriali o aziende agricole dismesse. </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">L’introduzione dell’art. 7 bis consentirebbe ai Comuni di espropriare gli immobili in stato di abbandono da almeno 10 anni attestandone la mancata utilizzazione per tale periodo e  il deperimento strutturale.</span></p>
<p>Accertata da parte degli uffici comunali,  la sussistenza di tali elementi, il Comune invierà la notifica ai proprietari dell’immobile dell’avviso di espropriazione a meno che non intendano intraprendere lavori di recupero dell’immobile. Decorsi  6 mesi dal ricevimento della comunicazione se l’edificio dovesse risultare ancora in stato di abbandono si potrà procedere all’esproprio. <span id="more-1323"></span></p>
<p>
A questo punto il consiglio comunale delibererà la destinazione dell’immobile ai fini di pubblica utilità e su proposta della giunta, il piano di recupero e il suo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici. Se le operazioni di recupero risulteranno troppo onerose per il palazzo comunale, potranno essere finanziate mediante le fonti di finanziamento  previste dall’art. 199 comma 1 del testo unico degli enti locali ( D.lgs 267/2000) . Qualora il piano di recupero venisse proposto da un  soggetto privato o pubblico che non si tratti del Comune, si prevede il trasferimento dell’immobile al soggetto, il cui progetto in fase preliminare dovrà comunque essere approvato dalla giunta comunale  che adotterà le necessarie varianti al vigente strumento urbanistico e ne incasserà il corrispettivo. </p>
<p>Per quanto riguarda invece <span style="text-decoration: underline;">le aree rurali o gli immobili dismessi e occupati abusivamente, l’esproprio sarà possibile se viene accertata l’occupazione da almeno 6 mesi continuativi e se l’occupazione reca danno alla pubblica sicurezza.</span> Anche in questo caso il proprietario, dopo aver ricevuto la notifica dell’amministrazione comunale, dovrà, entro 6 mesi prendere provvedimenti e porre fine all’occupazione, in caso contrario si procede all’esproprio con la conseguente trasformazione d’uso o la demolizione .</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Similmente si procederà con gli immobili di valore storico – artistico per i quali dovrà essere accertato l’abbandono da almeno 10 anni o  condizioni che compromettono l’integrità mentre per le aree di valore paesaggistico l’abbandono da almeno 5 anni. </span></p>
<p>Nel caso di edificio storico il Comune nell’eventuale progetto di trasformazione dovrà attenersi  ai vincoli esistenti ovvero rispettare le caratteristiche architettoniche originarie oltre che destinare l’uso dell’immobile esclusivamente per pubblica utilità . Diversamente per le aree espropriate non edificate il Comune potrebbe decidere di lasciarle allo stato originario o destinarle ad area verde attrezzata. Per entrambi i casi i Comuni potranno attingere per la trasformazione o il recupero a un fondo gestito dalle Regioni.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Statuto delle Imprese – art. 11 bis</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 20:58:02 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>
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		<description><![CDATA[L’introduzione dell’art 11 bis nel disegno di legge sullo Statuto delle imprese intende facilitare le piccole e medie imprese nella partecipazione alle realizzazioni  di grandi infrastrutture nei propri territori di appartenenza attraverso la ripartizione degli appalti in lotti o mediante il subappalto. Propone il rialzo delle soglie per le procedure di affidamento e prevede semplificazioni [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’introduzione <strong>dell’art 11 bis nel disegno di legge sullo Statuto delle imprese intende facilitare le piccole e medie imprese nella partecipazione alle realizzazioni  di grandi infrastrutture nei propri territori di appartenenza attraverso la ripartizione degli appalti in lotti o mediante il subappalto.</strong></p>
<p>Propone il rialzo delle soglie per le procedure di affidamento e prevede semplificazioni per le aggregazioni fra le pmi negli appalti. </p>
<p>La soglia verrebbe innalzata da 500 mila a 1,5 milioni al di sotto della quale verrebbe consentita <strong>la procedura negoziata senza pubblicazione del bando</strong> con la scelta dell’operatore economico con il criterio del prezzo più basso e dell’offerta economica più vantaggiosa.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Il rialzo della soglia verrebbe esteso anche agli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori che passerebbe da 100.000 a 125.000 e agli appalti per la sola esecuzione dei lavori la cui soglia passerebbe da 1 a 2 milioni.<span id="more-1321"></span></span></p>
<p>
Ma i professionisti lamentano all’unanimità la mancanza di condizioni di concorrenza e sollecitano l’introduzione di opportune regole che potrebbero rendere l’intendimento di semplificazione più trasparente . L’ANCE propone a tal proposito la rotazione degli inviti e l’obbligo della pubblicazione dei risultati. </p>
<p>Approvato dalla Camera, il Disegno di Legge è al momento al vaglio del Senato.</p>
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		<title>Geometri e competenze</title>
		<link>http://www.multripla.it/consulenza-legale/blog-consulenza-legale/geometri-e-competenze/</link>
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		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 07:52:07 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[competenze professionali]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[Ancora una volta vengono ribaditi i limiti delle competenze dei geometri rispetto a quelli riconosciuti agli architetti e agli ingegneri. La sentenza n. 6402 del 21/03/2011 della Corte di Cassazione ribadisce l’illegittimità della realizzazione da parte di un geometra per i progetti che prevedono l’uso del cemento armato. Già precedenti sentenze avevano infatti collocato l’utilizzo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una volta vengono ribaditi i limiti delle competenze dei geometri rispetto a quelli riconosciuti agli architetti e agli ingegneri.</p>
<p>La sentenza n. 6402 del 21/03/2011 della Corte di Cassazione <strong>ribadisce l’illegittimità della realizzazione da parte di un geometra per i progetti che prevedono l’uso del cemento armato.<br />
 </strong> Già precedenti sentenze avevano infatti collocato l’utilizzo del cemento armato tra le competenze di soli ingegneri e architetti.</p>
<p>La recentissima sentenza viene emessa in risposta <strong>al ricorso di un geometra a cui era stato negato il diritto al compenso per le prestazioni professionali</strong> da lui effettuate per la realizzazione di un edificio industriale costituito da un capannone prefabbricato con un solo piano destinato al laboratorio e altri 2 piani destinati agli uffici.<span id="more-1313"></span></p>
<p>Trattandosi di una progettazione che richiedeva l’esecuzione dei calcoli del cemento armato e il suo utilizzo oltre che uno studio dei minimi particolari costruttivi come fondazioni, pilastri , travi eccetera è chiara e logica la conclusione sulla prestazione del geometra che alla luce di tali valutazioni ha operato assolutamente contro legge per aver oltrepassato i limiti delle sue competenze. <span style="text-decoration: underline;">Pertanto si dichiara nullo il contratto d’opera tra il committente e il geometra e non viene riconosciuto alcuna pretesa di pagamento .</span></p>
<p>Inoltre <span style="text-decoration: underline;">nel fatto oggetto della sentenza la progettazione e la direzione dell’opera erano state vistate da un’ingegnere ma anche il tal caso viene meno la disciplina normativa secondo la quale l’ingegnere deve essere l’assoluto titolare della progettazione di opere cementizie per le quali solo il professionista abilitato può assumersi la responsabilità.</span></p>
<p>In conclusione, per la Cassazione <strong>la competenza dei geometri deve limitarsi alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con l’esclusione di quelle che comportano l’adozione di strutture in cemento armato</strong>; è prevista eccezione solo per la realizzazione, sempre di modeste costruzioni, di edifici rurali e agricoli che non richiedono particolari operazioni di calcolo.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Adempimenti fiscali del 31 marzo 2011</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:04:50 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[black list]]></category>

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		<description><![CDATA[Tra le numerose scadenze fiscali del mese di marzo 2011 segnaliamo  : &#8211;    La comunicazione relativa alla detrazione del risparmio energetico per tutti i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 55% , per i lavori di riqualificazione energetica avviati nel 2010 e non ultimati entro lo stesso anno e per l&#8217;invio telematico della comunicazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le numerose scadenze fiscali del mese di marzo 2011 segnaliamo  :</p>
<p>&#8211;    La comunicazione relativa alla detrazione del risparmio energetico per tutti i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 55% , per i lavori di riqualificazione energetica avviati nel 2010 e non ultimati entro lo stesso anno e per l&#8217;invio telematico della comunicazione relativa alle spese sostenute nel corso dell&#8217;anno 2010. La comunicazione deve essere inviata entro il 31 marzo 2011 esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale sono iniziati i lavori.<br />
Nel modello andranno indicati i dati del dichiarante, quelli relativi all&#8217;immobile, la data di       inizio lavori e le tipologie di interventi eseguiti con le relative spese: </p>
<p>1.    riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 100mila euro) <br />
2.    interventi sull&#8217;involucro di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 60mila euro)<br />
3.    interventi di installazioni di pannelli solari (valore massimo della detrazione, 60mila euro) <br />
4.    interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della detrazione, 30mila euro).<span id="more-1311"></span></p>
<p>
&#8211;    La presentazione del Modello INTRA 12 e relativo versamento IVA per gli acquisti intracomunitari.</p>
<p>Sono tenuti a utilizzare tale modello soggetti di enti non commerciali e produttori agricoli in regime di esonero che abbiano effettuato acquisti di beni intracomunitari per un ammontare non superiore al limite di € 10.000,00 e soggetti chiamati ad assumere il ruolo di debitori d’imposta  ai sensi dell’art. 17 (reverse charge) del D.P.R. n. 633/1972.</p>
<p>Il modello INTRA 12 deve essere presentato, sempre per via telematica, entro la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti intracomunitari effettuati provvedendo ad indicare, quale prima cosa, il codice dell’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente; in merito all’indicazione del periodo di riferimento, invece, oltre all’indicazione dell’anno d’imposta viene richiesta l’indicazione del mese di registrazione degli acquisti per cui si provvede all’invio del modello oggetto della trattazione.</p>
<p>La compilazione del modello termina con l’indicazione dell’importo dell’Iva versata e della relativa data di versamento, l’apposizione della firma del rappresentante, precedentemente identificato, e dalla compilazione della sezione relativa ai dati dell’eventuale intermediario che provvederà all’invio dell’istanza.</p>
<p>&#8211;    Comunicazione mensile iva dati operatori black list.</p>
<p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni con operatori economici aventi sedi nei paesi <br />
“ black list” devono presentare telematicamente gli elenchi riepilogativi e l’eventuale presentazione delle comunicazioni integrative volte a rettificare la comunicazione mensile delle operazioni svolte nel mese precedente. </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Scia e fare impresa on line</title>
		<link>http://www.multripla.it/consulenza-tecnica/blog-consulenza-tecnica/scia-e-fare-impresa-on-line/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:07:50 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[SCIA]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 29 marzo sarà possibile in 1759 comuni segnalare telematicamente le certificazioni di inizio attività e contestualmente anche l’iscrizione di una nuova azienda al registro delle imprese. Nei comuni in cui il sistema telematico non risulterà ancora attivo il servizio on line verrà svolto dalle Camere di Commercio che provvederanno a inoltrare le pratiche ai [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 29 marzo sarà possibile in 1759 comuni <strong>segnalare telematicamente le certificazioni di inizio attività</strong> e contestualmente anche l’iscrizione di una nuova azienda al registro delle imprese.</p>
<p>Nei comuni in cui il sistema telematico non risulterà ancora attivo il servizio on line <strong>verrà svolto dalle Camere di Commercio</strong> che provvederanno a inoltrare le pratiche ai Comuni e metteranno in contatto, per eventuali integrazioni , l’imprenditore con l’amministrazione.</p>
<p>Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP)  attivato presso i comuni assicurerà al cliente una <strong>tempestiva risposta con il rilascio della ricevuta e l’autorizzazione ad operare.</strong></p>
<p>Inoltre dal 1° aprile 2011,con la segnalazione certificata di inizio attività,  <strong>le pmi  potranno avviare la propria attività quasi in tempo reale grazie alla Comunicazione Unica</strong> introdotta lo scorso aprile per snellire , agevolare e velocizzare l’iter procedurale. Ciò permette al neoimprenditore di comunicare contemporaneamente con tutte le Amministrazioni coinvolte nella costituzione di un’impresa, ovvero la Camera di Commercio, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’INAIL, e altre a seconda dei casi. Tutto ciò con una sola comunicazione da realizzare in via telematica.<span id="more-1309"></span></p>
<p>L’obiettivo della Smal Business Act ( pacchetto europeo per il rilancio delle pmi) sembra in tal modo delinearsi in maniera più concreta : l’avvio in soli tre giorni di tutte le imprese <strong>che necessitano di semplici autorizzazioni e certificati. </strong></p>
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		<title>Modello 730/ 2011</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:32:23 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza economica]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza economica]]></category>

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		<description><![CDATA[Con l’avvicinarsi dell’adempimento degli obblighi dichiarativi, l’Agenzia dell’Entrate con la Circolare n. 14/E del 14/03/2011 fa il punto sulle modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale ai contribuenti che andranno a presentare il modello 730. Fra le novità contenute nella circolare, il rimborso delle somme corrisposte negli anni  2008 e 2009 a titolo di incremento della produttività, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con l’avvicinarsi dell’adempimento degli obblighi dichiarativi, l’Agenzia dell’Entrate con la <strong>Circolare n. 14/E del 14/03/2011</strong> fa il punto sulle modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale ai contribuenti che andranno a presentare il modello 730.</p>
<p>Fra le novità contenute nella circolare, <strong>il rimborso delle somme corrisposte negli anni  2008 e 2009 a titolo di incremento della produttività</strong>, assoggettate a tassazione ordinaria e per il quale il contribuente può richiedere la maggiore imposta versata tramite proprio il  730.</p>
<p>Nel caso in cui il lavoratore avesse percepito incentivi a tassazione ordinaria e successivamente altri  per i quali volesse optare per la tassazione sostitutiva , l’intera somma erogata dovrà essere assoggettata a imposta sostitutiva  e di conseguenza, il soggetto che presterà assistenza fiscale, dovrà indicare il reddito di lavoro dipendente ridotto delle somme sulle quali è stata effettuata la tassazione ordinaria e calcolare l’imposta di reddito dovuta.<span id="more-1305"></span></p>
<p>Nel caso in cui, invece,  il contribuente avesse ricevuto una certificazione diversa dal cud, potrà richiedere il rimborso solamente mediante il modello Unico o con la presentazione di un’ istanza di rimborso.</p>
<p>L’altra importante novità di quest’anno è la recente approvazione del modello <strong>“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”</strong> avvenuta il 25/02/2011. Gli adempimenti a carico dei sostituti di imposta o datori di lavoro o committenti relativi alle operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni dei dipendenti, elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati ,si semplificano sia per la modalità di ricezione sia per la garanzia della sicurezza della provenienza dei dati.</p>
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		<title>Infortunio sul lavoro: meno responsabilità a carico del datore di lavoro</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:46:58 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza legale]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[La  Corte di Cassazione ritiene responsabile di infortunio sul lavoro, il direttore dello stabilimento in relazione ai poteri decisionali ed economici che possiede e non il datore di lavoro che opera in più sedi. Il direttore di stabilimento  ha il potere di far fronte alle spese di modesta entità, ed è, quindi, obbligato a rispondere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La  Corte di Cassazione ritiene <strong>responsabile di infortunio sul lavoro, il direttore dello stabilimento</strong> in relazione ai poteri decisionali ed economici che possiede e non il datore di lavoro che opera in più sedi.</p>
<p><strong>Il direttore di stabilimento  ha il potere di far fronte alle spese di modesta entità, ed è, quindi, obbligato a rispondere in prima persona per quegli interventi rientranti nel proprio potere di spesa e nella propria autonomia, come nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte.</strong></p>
<p>Il caso riguarda l’accoglimento del ricorso di un datore di lavoro condannato nei precedenti gradi di giudizio per un infortunio occorso ad un operaio caduto da una scala sulla base del mancato accertamento della presenza di una delega a favore del direttore  <a href="http://www.multripla.it/consulenza-tecnica/servizi-consulenza-tecnica/d-lgs-812008-e-d-lgs-1062009/" target="_blank">e della mancata nomina di un responsabile della sicurezza.</a><span id="more-1301"></span></p>
<p>La sentenza n. 4106 del 06 febbraio 2011 , <span style="text-decoration: underline;">evidenziando che spesso nelle aziende di grandi dimensioni la figura del datore di lavoro non coincide con quella di colui che è in grado di esercitare l’effettivo potere di organizzazione dell’azienda</span>, ritiene opportuno, previo accertamento dei poteri e delle disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti previsti dalla legge,  considerare, ai fini della sicurezza, il direttore dello stabilimento la funzione di datore di lavoro pur in mancanza di delega e pertanto ascrivere a lui eventuali violazioni.</p>
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		<title>INAIL : Bilanci infortunistici e nuovi propositi</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:38:49 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;INAIL diffonde il bilancio preliminare dell&#8217;andamento infortunistico dello scorso anno: 15mila incidenti in meno e 980 i morti sul lavoro nel 2010. Le stime previsionali indicano per la prima volta che , dopo il dopoguerra, i casi mortali sono calati a meno di mille e gli incidenti si aggirano intorno al 2%. La flessione più [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INAIL diffonde <strong>il bilancio preliminare dell&#8217;andamento infortunistico dello scorso anno: 15mila incidenti in meno e 980 i morti sul lavoro nel 2010.</strong> Le stime previsionali indicano per la prima volta che , dopo il dopoguerra, i casi mortali sono calati a meno di mille e gli incidenti si aggirano intorno al 2%.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">La flessione più consistente riguarda il settore industriale, circa del 6,1% : nulla di cui rallegrarsi  se pensiamo che il settore ha subito una continua perdita di lavoro , circa il 3% in meno rispetto al 2009.</span> Bene invece il settore agricolo in lieve crescita occupazionale  e quello delle costruzioni  con occupazione stabile che hanno registrato rispettivamente un 5% e un 7,3 % circa. Da un punto di vista geografico invece  l’andamento più positivo si riscontra al Sud  che registra -3,2 % di infortuni ma che tuttavia continua ad essere penalizzato dalla continua crisi occupazionale.</p>
<p>Seppur in misura meno eclatante rispetto allo scorso anno , quando la contrazione era stata quasi del 10% ,  il 2010 , sulla base di elaborazioni condotte attraverso criteri statistici previsionali a carattere ancora ufficioso, continua comunque a registrare una tendenza al ribasso degli incidenti.<span id="more-1295"></span></p>
<p><strong>E’ ovvio che le vittime sono ancora tante ma in termini percentuali si intravedono i presupposti per proseguire con forza e convinzione il percorso intrapreso dalle politiche di prevenzione dell’Istituto previdenziale che intende continuare a intervenire in modo significativo nell&#8217;ambito dei sistemi premiali a favore delle aziende che decidono di investire in sicurezza.</strong></p>
<p>Ricorderete il successo dell&#8217;operazione &#8220;Click day&#8221; che, pur se fra mille polemiche  perlopiù legate al meccanismo col quale si è svolto,  ha visto l&#8217;INAIL assegnare, lo scorso gennaio, una prima tranche di 60 milioni di euro alle imprese intenzionate a investire in prevenzione. Ebbene anche quest’anno verrà riproposto con la distribuzione di altri 180 milioni con l&#8217;obiettivo finale di arrivare a stanziare nel triennio 2011/2013 la somma complessiva di 745 milioni.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Inoltre è prevista anche una riarticolazione degli sconti di cui possono beneficiare le imprese in possesso dei requisiti richiesti da un minimo del 7% a un massimo del 30%, in modo inversamente proporzionale al numero degli addetti&#8221;.</span></p>
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		<title>Ultime sul DURC</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:16:32 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza legale]]></category>
		<category><![CDATA[lavori pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

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		<description><![CDATA[Secondo le ultime sentenze del Consiglio di stato , n. 83, 789,1228 del 2011, le imprese che presentano un durc incompleto possono comunque aggiudicarsi un appalto. Nel caso in cui un concorrente richiedendo il documento unico di regolarità contributiva si vede rilasciare un documento , privo di accertamenti negativi ma altresì privo di nulla osta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo le ultime <strong>sentenze del Consiglio di stato , n. 83, 789,1228 del 2011</strong>, le imprese che presentano un durc incompleto possono comunque aggiudicarsi un appalto.</p>
<p>Nel caso in cui un concorrente richiedendo il documento unico di regolarità contributiva <span style="text-decoration: underline;">si vede rilasciare un documento , privo di accertamenti negativi ma altresì privo di nulla osta da parte di un istituto previdenziale, non può subire le conseguenze di un esclusione da una gara</span> in considerazione del fatto che la mancata pronuncia dell’Istituto non inficia e compromette la reale regolarità contributiva.</p>
<p>Inoltre  in caso di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, <span style="text-decoration: underline;">la stazione appaltante può valutarne l’entità tenendo conto che le risultanze del durc sono elementi indiziari</span>, da cui non può prescindere, ma che non esauriscono le possibilità d&#8217;accertamento della sussistenza di una violazione più o meno grave. Ove l&#8217;impresa abbia commesso una violazione accertata con sentenza passata in giudicato, ma successivamente regolarizzata mediante il pagamento di quanto dovuto, deve essere ammessa alle procedure d&#8217;affidamento.<span id="more-1278"></span></p>
<p>Infine qualora il bando prescriva genericamente la presentazione del durc il concorrente con pendenze contributive può compiere autonomamente una valutazione di gravità o meno del debito, e può fornire documentati chiarimenti che sorreggano la valutazione di non gravità e smentiscano la stessa entità del debito contributivo, come risultante dal DURC; allo stesso tempo la stazione appaltante, a fronte di elementi concreti e specifici forniti dal concorrente che siano discordanti con i dati riportati nel DURC ed in considerazione dell&#8217;opinabilità del metro di valutazione che ne consegue dalla generica previsione di bando, <strong>deve accertare l&#8217;effettiva entità della violazione contributiva e verificarne l’effettiva importanza.</strong></p>
<p>Se invece il bando richiede che debbano essere dichiarate tutte le violazioni contributive in cui il concorrente sia eventualmente incorso, <span style="text-decoration: underline;">la stazione appaltante valuterà ampiamente l&#8217;illecito per poter procedere all&#8217;esclusione dalla gara</span>, in ragione, evidentemente, di una causa che non sia solo quella, sostanziale, dell&#8217;essere stata commessa una grave violazione (nella specie contributiva), ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando.</p>
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		<title>Linee guida 2011 : riduzione rischio sismico</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:09:44 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la Direttiva del 09 febbraio 2011 vengono indicate le nuove linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato. L’intervento di miglioramento sismico , destinato alle sole costruzioni in muratura, garantisce la sicurezza e la conservazione dei manufatti del patrimonio culturale. La direttiva contiene 3 allegati: &#8211;    Allegato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la Direttiva del 09 febbraio 2011 vengono indicate <strong>le nuove linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico</strong> del patrimonio culturale tutelato. L’intervento di miglioramento sismico , destinato alle sole costruzioni in muratura, garantisce la sicurezza e la conservazione dei manufatti del patrimonio culturale.</p>
<p> La direttiva contiene 3 allegati:</p>
<p> <strong>&#8211;    Allegato A </strong>. Programma di monitoraggio dello stato di conservazione dei beni architettonici tutelati con la presenza di 3 moduli :</p>
<p> A.    Identificazione del manufatto con il quale si identificano la denominazione, la toponomastica e i dati catastali;<br />
 B.    Fattori di sensibilità  che mettono in risalto le relazioni fra il manufatto e il territorio;<br />
 C.    Morfologia degli elementi con il quale si individuano e vengono descritti gli elementi strutturali mediante la morfologia, la tipologia e le tecniche di costruzione e dei materiali.<span id="more-1276"></span></p>
<p>
 <strong>&#8211;    Allegato B</strong> . Analisi strutturale delle costruzioni storiche in muratura che individua:</p>
<p> I.    La relazione fra il materiale e l’utilizzo;<br />
 II.    La modellazione strutturale;<br />
 III.    I metodi di analisi.</p>
<p> <strong>&#8211;    Allegato C</strong>. Valutazione della vulnerabilità sismica delle chiese che offre  28 meccanismi di danno che possono essere presenti in una struttura come una chiesa. Per ogni meccanismo vengono suggeriti i possibili elementi di intervento antisismico e gli indicatori di vulnerabilità. </p>
<p></p>
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		<title>Orientamenti su norme antincendio e acustica meno onerosi per le pmi</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 07:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Consiglio dei Ministri, la settimana scorsa, ha approvato due interventi di semplificazione che prevedono di realizzare, entro il 2012, la riduzione del 25% dei costi che sostengono le piccole e medie imprese per la prevenzione degli incendi e per l’inquinamento acustico. Finalmente viene affermato il principio di proporzionalità secondo il quale gli adempimenti amministrativi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio dei Ministri, la settimana scorsa, ha approvato due interventi di semplificazione che prevedono di realizzare, entro il 2012,<strong> la riduzione del 25% dei costi</strong> che sostengono le piccole e medie imprese<strong> per la prevenzione degli incendi</strong> e <strong>per l’inquinamento acustico.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Finalmente viene affermato il principio di proporzionalità secondo il quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.</span></p>
<p>Per quanto riguarda l’inquinamento acustico, <span style="text-decoration: underline;">le pmi , la cui attività rientra fra quelle a bassa rumorosità, non avranno più l’obbligo di tenere registri e di presentare la relativa documentazione.</span> <span style="text-decoration: underline;">Le altre, invece, che in ogni caso non superano i limiti di classificazione comunale, presenteranno una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.</span><span id="more-1274"></span></p>
<p>L’altro intervento relativo alla prevenzione degli incendi,  secondo la stessa linea di principio del primo, individua <strong>3 tipi di attività</strong> a secondo della loro rischiosità . <span style="text-decoration: underline;">I settori a basso rischio non necessiteranno del parere di conformità</span>, <span style="text-decoration: underline;">i settori a medio rischio saranno soggetti a controlli a campione mentre quelli più rischiosi continueranno ad essere soggetti a controllo.</span></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Maggiore dilazione per i piani di rientro</title>
		<link>http://www.multripla.it/consulenza-economica/blog-consulenza-economica/maggiore-dilazione-per-i-piani-di-rientro/</link>
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		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 07:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza economica]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza economica]]></category>

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		<description><![CDATA[Le rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo già concesse sino all’entrata in vigore del decreto Milleproroghe possono essere ulteriormente dilazionate in 72 mesi. La necessità nasce dalle condizioni economiche finanziarie di tutti i contribuenti che pur avendo usufruito di una prima rateizzazione non riescono a sanare la loro posizione debitoria. Per accedere al beneficio dilatorio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo</strong> già concesse sino all’entrata in vigore del decreto Milleproroghe <strong>possono essere ulteriormente dilazionate in 72 mesi.</strong></p>
<p>La necessità nasce dalle condizioni economiche finanziarie di tutti i contribuenti che pur avendo usufruito di una prima rateizzazione <strong>non riescono a sanare la loro posizione debitoria.</strong></p>
<p>Per accedere al beneficio dilatorio , il contribuente, dovrà dimostrare l’effettiva difficoltà palesando il peggioramento della posizione finanziaria sulla quale era stata già concessa la prima dilazione mediante la presentazione della situazione patrimoniale, se persona fisica , o del rapporto tra debito complessivo e valore della produzione, se persona giuridica.</p>
<p>I<span style="text-decoration: underline;">l prolungamento della dilazione annulla pertanto la decadenza del beneficio del piano di rientro già precedentemente rateizzato.</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Rinnovabili : limiti alle soglie di incentivazione</title>
		<link>http://www.multripla.it/consulenza-tecnica/blog-consulenza-tecnica/rinnovabili-limiti-alle-soglie-di-incentivazione/</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

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		<description><![CDATA[Negli ultimi giorni pare che, secondo il decreto sulle rinnovabili, l’uso e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili stiano per effettuare un imprevisto atterraggio d’emergenza. Il decreto , presentato a fine febbraio dal Ministero dello Sviluppo Economico, penalizza il settore a causa delle riduzioni delle soglie di incentivazioni fino alla loro totale scomparsa. Le proteste [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi giorni pare che, secondo il <strong>decreto sulle rinnovabili</strong>, l’uso e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili stiano per effettuare un imprevisto atterraggio d’emergenza.</p>
<p>Il decreto , presentato a fine febbraio dal Ministero dello Sviluppo Economico, <strong>penalizza il settore a causa delle riduzioni delle soglie di incentivazioni fino alla loro totale scomparsa.</strong></p>
<p>Le proteste non tardano ad arrivare e non sembrano placarsi: le convinzioni dei professionisti del settore, infatti, continuano a ribadire il concetto <a href="http://www.multripla.it/consulenza-tecnica/servizi-consulenza-tecnica/ecosostenibilita/" target="_blank">di sostenibilità e fanno emergere quanto contributo positivo abbiano apportato al settore edilizio con il rinnovo del patrimonio e con la ripresa della grave crisi dei progettisti  e dei soggetti di tutto il comparto edile.</a></p>
<p>Intanto, nella giornata di ieri, un gruppo di imprenditori di piccoli e medi impianti hanno presieduto davanti a Montecitorio per protestare, tali rimostranze, hanno portato, almeno così pare, la possibilità di ottenere un tavolo rotondo, al fine di ridiscutere le drastiche riduzioni degli incentivi e ridefinire le soglie minime.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Appalti pubblici : regolarità formale dell’offerta</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:10:36 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[lavori pubblici]]></category>

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		<description><![CDATA[In sede di gara d’appalto, l’inosservanza della chiusura delle buste delle offerte con controfirme e ceralacca su tutti i lembi, comporta l’esclusione dalla stessa. Così ha deciso il Consiglio di Stato sez. V con la sentenza n. 7219 del 30 settembre 2010, riformando la decisione n. 02429/2010 del Tar Piemonte. Il Tribunale piemontese , infatti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In sede di gara d’appalto, l’inosservanza della <strong>chiusura delle buste delle offerte con controfirme e ceralacca su tutti i lembi</strong>, comporta l’esclusione dalla stessa. Così ha deciso il <span style="text-decoration: underline;">Consiglio di Stato sez. V con la sentenza n. 7219 del 30 settembre 2010</span>, riformando la decisione n. 02429/2010 del Tar Piemonte.</p>
<p>Il Tribunale piemontese , infatti , aveva ritenuto sproporzionata la sanzione d’esclusione dalla gara, accogliendo il ricorso della Società eliminata.</p>
<p>Ma in considerazione del fatto che la previsione di tale modalità di chiusura delle buste viene esplicitata chiaramente nel bando di gara, costituisce  di fatto obbligatorietà procedurale e come tale va seguita e adottata. In secondo luogo tale clausola mira a tutelare la compromissione dei rischi contenenti l’offerta e garantisce l’effettiva integrità e segretezza dell’offerta presentata .<span id="more-1262"></span></p>
<p>Con tali motivazioni<strong> il Consiglio di Stato  dichiara assolutamente legittimo e non spropositato quanto eseguito</strong> dalla Commissione di gara, opponendosi nettamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Aliquota Iva al 4% per migliorie prima casa</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:52:52 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza economica]]></category>

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		<description><![CDATA[A fronte di un quesito di un privato cittadino all’Agenzia delle Entrate relativamente l’aliquota da applicare ai corrispettivi per lavori fatturati alla ditta costruttrice, la Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011. Il quesito fa riferimento a migliorie concernenti opere di extracapitolato concordate con l’impresa da apportare su un’immobile in corso di costruzione. L’istante chiede [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A fronte di un quesito di un privato cittadino all’Agenzia delle Entrate relativamente l’aliquota da applicare ai corrispettivi per lavori fatturati alla ditta costruttrice, la Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011.</p>
<p> Il quesito fa riferimento a migliorie concernenti opere di extracapitolato concordate con l’impresa da apportare su un’immobile in corso di costruzione. <strong>L’istante chiede la possibilità di poter applicare l’aliquota Iva al 4%.</strong></p>
<p> Con la sopracitata risoluzione, l’Agenzia delle Entrate, dispone che esistono tutte le condizioni per le quali è possibile fruire delle agevolazioni prima casa in quanto il soggetto richiedente risulta in possesso di tale requisito e in considerazione del fatto che il regime agevolato spetta solo per le realizzazioni di fabbricati “ex novo” anche l’immobile in questione non risulta completamente realizzato <span style="text-decoration: underline;">per cui gli interventi non costituiscono alcuna ristrutturazione edilizia.</span> </p>
]]></content:encoded>
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		<title>Idoneità e controllo delle attrezzature di lavoro</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:20:33 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[La sicurezza nei luoghi di lavoro è soprattutto determinata dagli strumenti utilizzati per l’attività da svolgere in termini di norme e controllo degli stessi. Il D. Lgs 81/08 con l’art. 71 rende noti, esclusivamente per l’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, gli obblighi del datore di lavoro che sintetizziamo qui di seguito: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La sicurezza nei luoghi di lavoro è soprattutto determinata dagli strumenti utilizzati per l’attività da svolgere in termini di norme e controllo degli stessi.</p>
<p>Il <a href="http://www.multripla.it/consulenza-tecnica/servizi-consulenza-tecnica/d-lgs-812008-e-d-lgs-1062009/" target="_blank">D. Lgs 81/08</a> con l’art. 71 rende noti, <strong>esclusivamente per l’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, gli obblighi del datore</strong> di lavoro che sintetizziamo qui di seguito:</p>
<p>1)    Mettere a disposizione dei lavoratori <span style="text-decoration: underline;">attrezzature conformi e idonee</span> ai fini di salute e sicurezza prendendo in considerazione le condizioni e le peculiarità dell’attività, i rischi dell’ambito del lavoro e delle medesime attrezzature;<br />
 2)    Ridurre i rischi <span style="text-decoration: underline;">verificando che siano installate e utilizzate in conformità dei manuali d’uso e sottoposte a periodica manutenzione</span>;<br />
 3)    Verificare che i lavoratori abbiano ricevuto <span style="text-decoration: underline;">una formazione adeguata e specifica per l’utilizzo</span> di tutte quelle attrezzature che richiedono specifiche abilità e competenze.<br />
 4)    <span style="text-decoration: underline;">Redigere e aggiornare un registro</span> in cui elencarle, indicando codici, matricole e modelli, data di fabbricazione, fabbricante e manuale d’uso. Nello stesso registro nella parte relativa alle schede di manutenzione , indicare gli interventi di manutenzione, sostituzione e modifiche effettuate sulle attrezzature.<span id="more-1255"></span></p>
<p>Relativamente alla manutenzione delle attrezzature  <strong>il decreto 81/08 mette a disposizione l’allegato VII</strong> che elenca la periodicità in base alla tipologia e alla struttura dello strumento di lavoro.</p>
<p>Concludiamo sottolineando che la mancata esecuzione delle verifiche e la mancata trascrizione delle stesse nel registro sono punite con <strong>una sanzione amministrativa a partire da 2500 a 4000 euro a carico del datore di lavoro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Studi settore e Gerico 2011 Versione beta</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:52:15 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza economica]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza economica]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 2002, con la circolare n. 58/E fino al 2007, con la circolare n. 31/E , si affermava che gli Studi di settore potevano determinare gli avvisi di accertamento senza che gli uffici dovessero dare dimostrazione della loro pretesa. Dal 2008, invece, con la circolare n. 5/E, si afferma tutto l’inverso: gli studi di settore [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 2002, con la circolare n. 58/E fino al 2007, con la circolare n. 31/E , si affermava che gli <span style="text-decoration: underline;">Studi di settore potevano determinare gli avvisi di accertamento senza che gli uffici dovessero dare dimostrazione della loro pretesa</span>. Dal 2008, invece, con <strong>la circolare n. 5/E, si afferma tutto l’inverso:</strong> <span style="text-decoration: underline;">gli studi di settore non sono sufficienti a sostenere un accertamento automatico nei confronti del contribuente e le risultanze di Gerico devono essere supportate da prove documentali in quanto privo di criteri di precisione, affidabilità e concordanza. </span></p>
<p>Gli studi di settore sono semplicemente elaborati che consentono di determinare i <strong>“ probabili ” ricavi o compensi del contribuente</strong> mediante analisi correlate al settore economico di appartenenza, all’organizzazione e alla struttura dell’attività esercitata e alla localizzazione geografica.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate , lo scorso 8 febbraio, ha pubblicato oltre alle bozze dei modelli, le risultanze dei 68 studi di settore revisionati nel 2010 e per i quali si attende definitiva approvazione entro il 31/03/2011, <strong>la versione beta del software Gerico 2011</strong> che permette al contribuente di calcolare la <strong>“congruità”</strong> dei dati che tuttavia non hanno carattere di ufficialità ai fini della dichiarazione annuale del periodo di imposta 2011.  <span id="more-1251"></span></p>
<p>Nel caso di non congruità tra ricavi dichiarati e quelli stimati, <span style="text-decoration: underline;">la validità dell’accertamento diventa legittima solo dopo il contraddittorio con il contribuente ( Ordinanze di Cassazione nn. 3923 e 4582 rispettivamente del 18 e del 24 febbraio 2011)</span> . L’amministrazione finanziaria deve dimostrare l’applicabilità dello studio al caso oggetto di accertamento e il contribuente dimostrare le sue giustificazioni .</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Nel Piano casa gli ampliamenti non godono dei vantaggi fiscali</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:22:35 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>

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		<description><![CDATA[A seguito dei chiarimenti della risoluzione n. 4/E del 04/01/2011 dell’Agenzia delle Entrate, le detrazioni fiscali del 36% e del 55% sono previste per i soli interventi di ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. D del Dpr 380/2001) con demolizione e ricostruzione fedele della volumetria e sagoma dell’edificio. Ne consegue che l’ampliamento [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito dei chiarimenti della risoluzione n. 4/E del 04/01/2011 dell’Agenzia delle Entrate,<strong> le detrazioni fiscali del 36% e del 55%</strong> sono previste per i soli interventi di ristrutturazione edilizia (<strong>ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. D del Dpr 380/2001</strong>) con demolizione e ricostruzione fedele della volumetria e sagoma dell’edificio.</p>
<p>Ne consegue che <strong>l’ampliamento non rientra nelle condizioni di fruizione dei bonus</strong> in quanto identificato come un intervento di nuova costruzione  per la quale non vi è accesso alle agevolazioni .</p>
<p>Ricordiamo infatti che i bonus del 36% relativo alle ristrutturazioni edilizie ( L. n. 449/1997) e quello del 55% per la riqualificazione energetica (L. n. 296 del 27/12/2006) <strong>sono ammessi solo ed esclusivamente agli interventi su fabbricati esistenti</strong>.<span id="more-1248"></span></p>
<p>Allo stesso modo,<strong> i vantaggi fiscali</strong>, vengono riconosciuti in caso di ristrutturazione senza demolizione e con ampliamento solo sulla porzione riguardante <strong>la parte preesistente della struttura edilizia.<br />
 </strong></p>
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		<title>Tar Toscana sez. II del 04/02/2011 n. 233</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:21:39 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza legale]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[La giurisprudenza offre un’ampia casistica che ci permettere ancora di argomentare sul tema della Salute e della Sicurezza dei luoghi di lavoro. L’ultima sentenza arriva dal Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana  del 04 febbraio scorso . La vicenda riguarda un’importante impresa operante nel settore dell’abbigliamento e l’Asl territorialmente competente. Nel 2009 , a seguito [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La giurisprudenza offre un’ampia casistica che ci permettere ancora di argomentare sul <a href="http://www.multripla.it/consulenza-legale/servizi-consulenza-legale/t-u-s-testo-unico-sicurezza/" target="_blank">tema della Salute e della Sicurezza dei luoghi di lavoro</a>. L’ultima sentenza arriva dal Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana  del 04 febbraio scorso .</p>
<p>La vicenda riguarda <span style="text-decoration: underline;">un’importante impresa operante nel settore dell’abbigliamento e l’Asl territorialmente competente</span>. Nel 2009 , a seguito di un sopralluogo nel punto vendita, da parte dell’Asl di Firenze,<span style="text-decoration: underline;"> l’impresa impugnava il “foglio di disposizioni” </span>con cui l’Unità Funzionale di prevenzione <span style="text-decoration: underline;">aveva stabilito che, entro 60 giorni dalla prescrizione, le postazioni di lavoro alle casse dovevano essere organizzate in modo da permettere l’alternanza della postura dei commessi. </span></p>
<p>Mediante l’applicazione dell<strong>’art. 10 del Dpr 520/55</strong> impartivano disposizioni esecutive che implicavano l’apprezzamento tecnico e in conformità anche<strong> all’allegato IV punto 1.11.15 del D.Lgs 81/2008 </strong>prescrivevano come <span style="text-decoration: underline;">il datore di lavoro doveva consentire ai dipendenti di lavorare stando seduti.<span id="more-1246"></span></span></p>
<p>
L’impresa denunciando la violazione degli artt. 15( rispetto dei principi ergonomici), 63 e 64 ( luoghi di lavoro conformi alle norme di salute e sicurezza), e dell’ allegato sopracitato contrariavano le conclusioni dell’Asl  sulle necessità lavorative addotte.</p>
<p>Oltretutto, in contrasto a quanto riportato dagli operatori dell’Asl , nel “foglio di disposizioni” <span style="text-decoration: underline;">gli addetti all’esercizio non svolgevano esclusivamente attività di cassa ma erano preposti anche alla vendita e all’assistenza alla clientela.</span> Per cui l’attività degli addetti, caratterizzata da continui spostamenti, produceva l’impossibilità di assumere una postura statica e, inoltre, in considerazione dell’afflusso della clientela, la presenza di sedili  sarebbe stata di intralcio agli spostamenti, con un conseguente rallentamento dell’attività . L’impresa prosegue il ricorso affermando che il tempo trascorso alle casse era di gran lunga inferiore a quello trascorso in piedi per l’assistenza ai clienti. </p>
<p>Inoltre trattandosi di una misura di prevenzione dei rischi, priva di connotazioni sanzionatorie, la sua adozione non può essere considerata sottratta alla preventiva instaurazione <strong>di un effettivo contraddittorio  con il datore di lavoro</strong>, destinatario delle regole. </p>
<p>Infatti , secondo gli <strong>artt. 70</strong> e seguenti della<strong> Legge n. 241/90</strong>, si consente la partecipazione procedimentale a tutte le parti interessate e controinteressata a condizione che sia provata la sostanziale inutilità della partecipazione. Per tale motivo si conviene con l’impresa ricorrente<br />
che lamenta di non essere stata posta in grado di tutelare le proprie ragioni all’interno del procedimento.<span style="text-decoration: underline;"> In effetti doveva essere messa a conoscenza dell’esito del sopralluogo per poter presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni.</span></p>
<p>Si decide, pertanto, che<strong> la mancata prerogativa procedimentale dell’impresa produce l’illegittimità <br />
delle prescrizioni impartite</strong> dall’Azienda Sanitaria Locale, e per tale ragione si procede con l’annullamento delle stesse.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Il privato che impiega manodopera senza misure di sicurezza</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:00:50 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza legale]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Torniamo ad argomentare sulle responsabilità del committente, con un’altra sentenza della IV sezione penale della Corte di Cassazione n. 42465. La sentenza stabilisce che anche il privato è responsabile dei lavoratori che svolgono lavori edili nella propria abitazione . Nel caso in esame, il committente viene altresì ritenuto colpevole di omicidio colposo per l’avvenuto decesso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Torniamo ad argomentare sulle <a href="http://www.multripla.it/consulenza-tecnica/servizi-consulenza-tecnica/d-lgs-812008-e-d-lgs-1062009/" target="_blank">responsabilità del committente</a>, con un’altra sentenza della <strong>IV sezione penale della Corte di Cassazione n. 42465</strong>. La sentenza stabilisce che anche <span style="text-decoration: underline;">il privato è responsabile dei lavoratori</span> che svolgono lavori edili nella propria abitazione .</p>
<p>Nel caso in esame,<span style="text-decoration: underline;"> il committente viene altresì ritenuto colpevole di omicidio colposo per l’avvenuto decesso dell’operaio</span>. Il mancato obbligo di segnalare il rischio dell’opera e la mancata osservanza delle garanzie antinfortunistiche  a un’altezza superiore ai 2 metri senza dispositivi di protezione individuali quali cintura di sicurezza, casco ecc. hanno provocato la morte del lavoratore, caduto dall’impalcatura non munita di parapetti.<span id="more-1240"></span></p>
<p>Altro importante aspetto della vicenda è l<span style="text-decoration: underline;">’aver commissionato i lavori in economia</span>: l’operaio non  risultava iscritto ad alcun albo artigiano e<a href="http://www.multripla.it/consulenza-tecnica-impresa/" target="_blank"> l’assenza di una nomina di un direttore lavori</a> da parte del committente lo rende a maggior ragione responsabile dei lavori e della sicurezza del lavoratore.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">La recente decisione della Cassazione rimodula completamente gli obblighi di prevenzione che incombono sul committente.<br />
 </span><br />
 Infatti la giurisprudenza , fino al <a href="http://www.multripla.it/consulenza-legale/servizi-consulenza-legale/t-u-s-testo-unico-sicurezza/" target="_blank"><strong>D.Lgs 81/08</strong></a> escludeva qualsiasi responsabilità al soggetto che commissiona l’opera. L’onere di approntare tutte le norme di sicurezza erano a capo dell’impresa artigiana o del lavoratore autonomo ritenendoli competenti e per alcun motivo soggetti di segnalazioni dei rischi dell’ambiente di lavoro in cui operavano.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Imprese “apri e chiudi” e a perdita “sistemica”</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza economica]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza economica]]></category>
		<category><![CDATA[DL 78/2010]]></category>

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		<description><![CDATA[Fra i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 4 del 15/02/2011, riguardo le disposizioni di carattere fiscale contenute nel Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, si accenna  alla approfondita valutazione conclusiva degli effetti che deriveranno dall’applicazione dell’individuazione del campione d’imprese “ apri e chiudi”e in perdita “sistemica” da sottoporre a controllo. Con gli artt. 23 e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fra i chiarimenti forniti dalla <strong>Circolare n. 4 del 15/02/2011</strong>, riguardo le disposizioni di carattere fiscale contenute nel <strong>Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010</strong>, si accenna  alla approfondita valutazione conclusiva degli effetti che deriveranno dall’applicazione dell’individuazione del campione d’imprese “ apri e chiudi”e in perdita “sistemica” da sottoporre a controllo.</p>
<p> Con gli <strong>artt. 23 e 24</strong> del sopracitato decreto tali imprese rientrano nelle situazioni più a rischio di evasione in quanto per la loro particolarità, la Guarda di Finanza, l’Agenzia delle Entrate e l’Inps, hanno riscontrato , con controlli fiscali comportamenti fraudolenti sia di natura fiscale che contributiva. </p>
<p> Nell<strong>’art. 23</strong> la disposizione di controllo riguarderebbe le imprese di qualsiasi natura  ad <span style="text-decoration: underline;">esclusione dei liberi professionisti</span> e farebbe riferimento all’anno solare e non a quello di imposta.<span id="more-1238"></span></p>
<p>
 L’ <strong>art. 24</strong>, invece,  giudicando che le imprese in perdita per più annualità sono palesemente caratterizzate da comportamenti evasivi, stabilisce con determinazione che situazioni del genere,  essendo ben lontane da ogni logica imprenditoriale, implicano e producono motivazioni per le quali l’impresa non avrebbe  ragione di sopravvivere.</p>
<p> <span style="text-decoration: underline;">La vigilanza fiscale sarà attivata con piani di intervento annuali</span> sulla base di analisi di rischio in conformità alla <strong>Circolare n. 20 del 16/04/2010</strong> che rammenta che a ciascun contribuente va attribuita <strong>un livello di rischio</strong>. Nei confronti dei contribuenti cui risulta una maggiore intensità di rischio il controllo si svilupperà mediante l’utilizzo di strumenti più penetranti ; per i contribuenti classificati a bassa intensità  di rischio il controllo sarà limitato alla sola predisposizione della scheda di rischio e al suo aggiornamento. </p>
<p></p>
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		<title>Il recupero dei crediti in Italia</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza legale]]></category>
		<category><![CDATA[recupero crediti]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel nostro Paese, il recupero dei crediti avviene, solitamente, in una prima fase per via stragiudiziale e poi per via giudiziale . L’attività stragiudiziale mira alla regolarizzazione dei pagamenti da parte del debitore , in via bonaria, attraverso una sollecitazione verbale e/o epistolare. Il debitore potrebbe anche richiedere pagamenti transattivi a “saldo” o la dilazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel nostro Paese, il recupero dei crediti avviene, solitamente, in una prima fase per via stragiudiziale e poi per via giudiziale .</p>
<p>L’attività stragiudiziale mira alla regolarizzazione dei pagamenti da parte del debitore , in via bonaria,<strong> attraverso una sollecitazione verbale e/o epistolare</strong>.<br />
 Il debitore potrebbe anche richiedere pagamenti transattivi a “saldo” o la dilazione del pagamento, che può essere accolta previa autorizzazione da parte del creditore.</p>
<p>In caso di infruttuosità dell’intervento si procede in  <strong>via giudiziale</strong> con la verifica delle capacità economiche del debitore  e con  il <strong>recupero coattivo della pendenza</strong>. <a href="http://www.multripla.it/consulenza-legale-impresa/" target="_blank">Nel corso di questa attività, oltre al recupero del credito, ricadranno sul debitore anche i costi delle azioni di recupero, quantificati dalla società di recupero stesso o da uno studio legale. <br />
 Per recupero coattivo della pendenza si  intende l’intervento mediante il quale si sottopone a pignoramento ogni bene, mobile e/o immobile di proprietà dell’inadempiente.</a><span id="more-1234"></span></p>
<p>Per agevolare l’azione legale sarà cura del creditore<strong> fornire la documentazione che attesta il mancato pagamento</strong> come copie delle fatture scadute, copie assegni o cambiali, ordini di acquisto e documenti comprovanti precedenti solleciti.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Chiarimenti dell’affitto d’azienda</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza legale]]></category>
		<category><![CDATA[cessione azienda]]></category>

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		<description><![CDATA[Qualche mese fa abbiamo affrontato il tema dell’affitto d’azienda, dandovi alcuni cenni sulle norme che disciplinano il contratto, le procedure, le ragioni economiche – finanziarie e l’assoggettazione fiscale. Adesso la necessità di fornire ulteriori informazioni, soprattutto a fronte delle necessità di chiarimenti e approfondimenti che abbiamo riscontrato fra le nostre consulenze, su alcuni importanti aspetti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche mese fa abbiamo affrontato il tema <a href="http://www.multripla.it/consulenza-legale/blog-consulenza-legale/leggi-e-norme-del-contratto-della-cessione-di-un-ramo-d%E2%80%99azienda/" target="_blank">dell’affitto d’azienda</a>, dandovi alcuni cenni sulle norme che disciplinano il contratto, le procedure, le ragioni economiche – finanziarie e l’assoggettazione fiscale.</p>
<p>Adesso la necessità di fornire ulteriori informazioni, soprattutto a fronte delle necessità di chiarimenti e approfondimenti che abbiamo riscontrato fra le nostre consulenze, su alcuni importanti aspetti :</p>
<p>1.    l’applicabilità degli artt. 2559 e 2560 per eventuali debiti e crediti dell’azienda affittata;</p>
<p>2.    la procedura per anticipata risoluzione .</p>
<p>Partendo dal <span style="text-decoration: underline;">primo punto</span> , rassicuriamo l’affittuario comunicando che all’affitto d’azienda non si applicano gli artt. 2559 e 2560 del C.C. ; le parti sono libere di inserire nel contratto disposizioni volte a realizzare comunque la cessione dei crediti relativi all’azienda affittata, o l’accollo dell’affittuario dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda anteriori al trasferimento. Benché non risponderà dei debiti ,neanche se iscritti nei libri contabili, consigliamo di specificare in contratto i crediti/debiti ceduti all’inizio e  alla fine del rapporto.<span id="more-1230"></span></p>
<p>Per quanto riguarda, invece, la procedura per il recesso contrattuale prima del termine previsto , salvo scioglimento consensuale delle parti ( art. 1372 cc ), si effettua registrando, entro 20 giorni dalla data di recesso, l’atto con cui le parti recedono dal contratto allegando il mod. 69 predisposto e disponibile presso l’Agenzia delle Entrate, allegando il pagamento dell’imposta di registro  pari ad € 168,00 riportando codice tributo 109T mediante F23 e il versamento per i diritti di segreteria pari ad € 7,44 con cod. tributo 964T.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Relativamente all’atto da registrare</span>, secondo l’art. 2556 cod civile occorre una scrittura privata autenticata presso uno studio notarile in conformità alla precedente stipula d’affitto.<br />
 Secondo un’ altra dottrina , invece, basterebbe la stessa scrittura privata in duplice copia in bollo  ma senza autentica da parte del notaio. Consigliamo pertanto di rivolgersi presso l’Agenzia delle Entrate territoriale per comprendere la modalità che intendono accogliere.</p>
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		<title>Termina il tira e molla sul condono edilizio</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 00:15:08 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[sanatoria catastale]]></category>

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		<description><![CDATA[Come argomentato in un ns. articolo pubblicato giorni fa , le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio avevano decretato l’inammissibilità dell’emendamento relativo ai termini di riapertura della sanatoria catastale e la sospensione delle demolizioni di opere abusive nella regione Campania. Abbiamo assistito, pochi giorni dopo, alla riapertura della questione da parte di 21 senatori di “Iniziativa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Come argomentato in un ns. articolo pubblicato giorni fa , le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio avevano decretato l’inammissibilità dell’emendamento relativo ai termini di riapertura della <a href="http://www.multripla.it/consulenza-tecnica/blog-consulenza-tecnica/condono-edilizio-fuori-dal-decreto-milleproroghe/" target="_blank">sanatoria catastale</a> e la sospensione delle demolizioni di opere abusive nella regione Campania.</p>
<p>Abbiamo assistito, pochi giorni dopo, alla riapertura della questione da parte di 21 senatori di “Iniziativa Responsabile” che, aggiungendo al testo il concetto di “sostegno alle famiglie”, davano una sorta di aut aut  minacciando di sfiduciare il Decreto Milleproroghe qualora le richieste della Regione Campania non avrebbero trovato approvazione.</p>
<p>L’oggetto dell’emendamento <strong>riguarda lo slittamento al 31/12/2011 delle presentazioni delle domande di sanatoria catastale</strong>, <span style="text-decoration: underline;">per tutti gli abusi edilizi commessi fino al marzo 2003, su tutto il territorio nazionale, e alla stessa data, la sospensione delle demolizioni degli edifici abusivi per i soli soggetti sprovvisti di altre abitazioni nella Regione Campania.</span><span id="more-1225"></span></p>
<p>Ieri i due emendamenti, proposti al Senato, <strong>hanno trovato parziale accoglimento</strong>: accolto il rinvio delle demolizioni degli edifici abusivi della popolazione campana,  al 31 dicembre 2011 con esclusione degli edifici dichiarati rischiosi  per l’incolumità pubblica . Respinto invece lo slittamento a fine anno delle domande di <strong>sanatoria</strong> che, ricordiamo, essere state già posticipate di un mese ovvero dal 31 marzo al <strong>30 aprile 2011</strong>.</p>
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		<title>Al Redditometro si aggiunge lo spesometro</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:06:19 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[consulenza economica]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

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		<description><![CDATA[In continua evoluzione le procedure per contrastare i comportamenti fraudolenti in materia di Iva e per rilevare le spese a fini delle ricostruzioni delle capacità contributive. Da quest’anno , infatti oltre al redditometro, introdotto nel 2010 e applicato per le dichiarazioni dell’anno precedente, è stato introdotto lo spesometro . Si tratta di un nuovo sistema [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In continua evoluzione le procedure per contrastare i comportamenti fraudolenti in materia di Iva e per rilevare le spese a fini delle ricostruzioni delle capacità contributive. Da quest’anno , infatti oltre <a href="http://www.multripla.it/consulenza-economica/blog-consulenza-economica/redditometro/" target="_blank">al redditometro</a>, introdotto nel 2010 e applicato per le dichiarazioni dell’anno precedente, <strong>è stato introdotto lo spesometro .</strong></p>
<p>Si tratta di un nuovo sistema informatico secondo cui dal 1° maggio 2010 il corrispettivo pagato per l’acquisto verrà imputato al reddito dell’anno . In pratica raccoglierà le informazioni ricevute dagli operatori economici riguardo le spese  che i clienti hanno sostenuto per un’importo superiore ai 3.600,00 euro corredandole del codice fiscale di ciascun acquirente. Tale procedura di informazione dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno per costituire le spese che il cittadino ha sostenuto durante l’anno.<span id="more-1221"></span></p>
<p>Le informazioni sulle <strong>spese ricavate verranno sommate a quelle avute dal redditometro</strong>.</p>
<p>Ricordiamo che il redditometro è anch’esso un accertamento che risale al reddito attraverso un analisi delle <strong>capacità di spesa di ciascun contribuente</strong> che deve poi trovare una giustificazione nel reddito imponibile dichiarato. L’indagine, che avviene, attraverso diversi moltiplicatori  su un campione di migliaia di famiglie, riesce a calcolare quanto dovrebbe ammontare il reddito per sostenere un determinato stile di vita in considerazione dell’ambito territoriale e del nucleo familiare.</p>
<p>Pertanto <span style="text-decoration: underline;">redditometro e spesometro si basano entrambi sulla spesa</span> ma se quest’ultimo si ferma all’acquisto di un determinato bene valutandone la conguità con il reddito dichiarato  , il redditometro andrà a calcolare la capacità di mantenimento valutando la sostenibilità della gestione.</p>
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		<title>Appalti Pubblici nell’Unione Europea</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:50:20 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>

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		<description><![CDATA[“Gli appalti pubblici rappresentano circa il 17% del PIL dell&#8217;UE. In tempi di ristrettezze di bilancio e le difficoltà economiche in molti Stati membri, la politica degli appalti pubblici devono garantire l&#8217;uso più efficiente dei fondi pubblici, al fine di sostenere la creazione di crescita e di posti di lavoro. Ciò richiede strumenti flessibili e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>“Gli appalti pubblici rappresentano circa il 17% del PIL dell&#8217;UE. In tempi di ristrettezze di bilancio e le difficoltà economiche in molti Stati membri, la politica degli appalti pubblici devono garantire l&#8217;uso più efficiente dei fondi pubblici, al fine di sostenere la creazione di crescita e di posti di lavoro. Ciò richiede strumenti flessibili e user- friendly che rendono aggiudicazioni di appalti trasparente e competitivo il più semplice possibile per le autorità pubbliche europee e dei loro fornitori.”</em></p>
<p>Cio’ quanto riportato dal Comunicato Stampa del 27 gennaio 2011 della Commissione Europea.</p>
<p>Si argomenta  dell’avvio di un ampio riesame dell&#8217;efficienza e dell&#8217;efficacia dell&#8217;attuale normativa europea sugli <a href="http://www.multripla.it/consulenza-tecnica/servizi-consulenza-tecnica/codice-degli-appalti-pubblici-d-lgs-1632006/" target="_blank">appalti pubblici</a> mediante l’istituzione di norme atte a soddisfare le esigenza delle amministrazioni e degli enti  pubblici che intendono investire negli appalti.<span id="more-1219"></span></p>
<p>
L’obiettivo è quello di conciliare le esigenze delle imprese europee che vogliono accedere agli appalti pubblici in tutta l’Unione Europea in condizioni di equità e  senza obblighi di onerosi investimenti di danaro e di lungaggini burocratiche con l’iter della procedura di aggiudicazione dei contratti che deve svolgersi tenendo presente non solo gli obiettivi economici ma anche sociali, mediante l’acquisto di <a href="http://www.multripla.it/consulenza-tecnica/servizi-consulenza-tecnica/ecosostenibilita/" target="_blank">beni e servizi ecocompatibili con materiali provenienti da fonti rinnovabili</a> e servizi innovativi allo sviluppo economico.</p>
<p>Per queste motivazioni l’Unione Europea, provvederà entro il 2012 a <span style="text-decoration: underline;">modificare le norme sugli appalti pubblici per rendere più facile e flessibile la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici</span> e facilitare ulteriormente l<span style="text-decoration: underline;">a partecipazione agli appalti delle imprese di tutta l&#8217;UE, specie quelle piccole e medie (PMI). </span></p>
<p>Come primo passo, la Commissione europea ha pubblicato un Libro verde reperibile sul sito  (<em><a href="http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm" target="_blank" class="broken_link">http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm</a></em>) e la cui consultazione verrà discussa in una conferenza sulla riforma degli appalti pubblici, programmata per il 30 giugno 2011 a Bruxelles.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011: corretta gestione degli appalti</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Legge Antimafia]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro con la diramazione della Circolare n. 5 dello scorso 11 febbraio ha fornito un Vademecum per la corretta gestione di appalti e subappalti. Rendiamo noti i punti salienti dell’emanazione: 1)    “ Genuinità” dell’appalto : individuare il soggetto che organizza e dirige i lavoratori utilizzati nella realizzazione di un’opera; 2)    Contratto chiaro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro con la diramazione della <strong>Circolare n. 5 dello scorso 11 febbraio</strong> ha fornito un Vademecum per la <a href="http://www.multripla.it/consulenza-tecnica/servizi-consulenza-tecnica/codice-degli-appalti-pubblici-d-lgs-1632006/" target="_blank">corretta gestione di appalti e subappalti.</a></p>
<p>Rendiamo noti i punti salienti dell’emanazione:</p>
<p>1)    “ Genuinità” dell’appalto : individuare il soggetto che organizza e dirige i lavoratori utilizzati nella realizzazione di un’opera;</p>
<p>2)    Contratto chiaro ed esplicativo: è importante evincere l’attività appaltata, la durata presumibile, indicare l’organizzazione dei mezzi necessari e dei servizi;</p>
<p>3)    “Rischio d’impresa” : verificarlo e accertarlo soprattutto nei casi in cui l&#8217;appaltatore opera nei confronti di un unico committente. Al contrario, <span style="text-decoration: underline;">non configura necessariamente un appalto non genuino il solo utilizzo di mezzi di proprietà del committente</span>, o <span style="text-decoration: underline;">dell&#8217;appaltatore da parte dei subappaltatori</span>, laddove sia riscontrata la presenza di altri elementi, quali l&#8217;iscrizione al registro delle imprese, il libro giornale e degli inventari, il libro unico del lavoro, il Durc;<span id="more-1213"></span></p>
<p>4)    Responsabilità solidale: azionarla entro due anni anche  per gli istituti previdenziali e non solo i lavoratori creditori; negli <a href="http://www.multripla.it/consulenza-tecnica-impresa/" target="_blank">appalti pubblici</a> la responsabilità solidale scatta nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore. La responsabilità solidale riguarda tutti i lavoratori dipendenti e autonomi utilizzati negli appalti o subappalti; per quanto riguarda le ritenute fiscali, invece, essa è limitata ai soli lavoratori dipendenti.</p>
<p>5)    Certificazione del contratto: <a href="http://www.multripla.it/consulenza-tecnica/servizi-consulenza-tecnica/codice-degli-appalti-pubblici-d-lgs-1632006/" target="_blank"><strong>la complessità dei rapporti che scaturiscono dalla sottoscrizione di un contratto di appalto</strong></a> suggeriscono un utile ricorso all’istituto della certificazione. Infatti al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione secondo le procedure stabilite nel <strong>Titolo VIII ( artt. 75-84) del Dlgs 276/2003</strong> tenendo conto delle <strong>modifiche introdotte dalla recente L. n. 183/2010</strong> e avendo presenti le <strong>indicazioni contenute nella macrodirettiva del Ministero del Lavoro del 18/09/2008</strong> nella quale viene rilevata come l’attività di indagine investigativa debba concentrarsi sui contratti che non sono stati oggetto di certificazione. L’efficacia della certificazione risulterà tanto evidente quanto più l’indagine dell’organo certificatore con un’attenta disamina degli elementi attraverso dichiarazioni delle parti.</p>
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		</item>
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		<title>Dpr 207/2010: qualificazioni e sanzioni  SOA</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consulenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[lavori pubblici]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici del 5/10/2010 n. 207, arriva fra le innovazioni più rilevanti l’introduzione di una nuova disciplina regolamentare che riguarda il servizio delle attestazioni SOA e più rigide sanzioni di natura pecuniaria o sospensiva delle abilitazioni in caso di irregolarità. Secondo l’art. 76 del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici del 5/10/2010 n. 207, arriva fra le innovazioni più rilevanti l’introduzione di una nuova disciplina regolamentare che riguarda il <strong>servizio delle attestazioni SOA</strong> e più rigide sanzioni di natura pecuniaria o sospensiva delle abilitazioni in caso di irregolarità.</p>
<p>Secondo l<strong>’art. 76 del Dpr 207</strong> le imprese che intendono ottenere la qualificazione devono stipulare un contratto con una delle Soa autorizzate presentando obbligatoriamente il certificato camerale, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste,durc e  casellario giudiziario del direttore tecnico e dei soggetti comunque muniti di rappresentanza .</p>
<p>La Soa passa alla verifica dei requisiti di qualificazione ed <strong>entro 90 giorni dalla stipula del contratto rilascia l’attestazione o il diniego</strong> della stessa: nei successivi 30 giorni l’esito verrà comunque comunicato alla Autorità di Vigilanza .<span id="more-1210"></span></p>
<p>
Il diniego per mancati requisiti o per falsa documentazione viene pertanto trasmesso all’Autorità che ne ordinerà l’iscrizione nel casellario informatico  per 1 anno decorso il quale verrà automaticamente cancellato. </p>
<p>L’attestazione rilasciata,  invece, <strong>è valevole per 5 anni</strong>, ma subordinata a una verifica triennale per il  mantenimento dei requisiti di ordine generale e speciale ( artt. 78 e 79 )  di capacità strutturale, di  idoneità tecnica e organizzativa, adeguata capacità economica e finanziaria, dimostrata da idonee referenze bancarie, nonché la verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, con la stipula di un nuovo contratto con la stessa Soa  che ha rilasciato l’attestazione oggetto di revisione.</p>
<p>Entro massimo 90 giorni dal contratto la Soa rilascerà l’attestato revisionato o eventuale esito negativo. Anche questa volta la Soa darà comunicazione all’Autorità la quale in caso di decadenza della qualificazione provvederà alla pubblicazione nel casellario per consentire alle stazioni appaltanti la verifica di reale qualificazione dell’impresa.</p>
<p>Per quanto riguarda <strong>le sanzioni</strong> alle imprese, <strong>disciplinate dall’art. 74 già in vigore dal 26 dicembre 2010</strong>, rendiamo note le pecuniarie che ammontano fino a un massimo di € 25.822,00 per mancata risposta, nel termine di 30 giorni, da parte delle imprese alle richieste dell’Autorità di documenti, informazioni o chiarimenti sui lavori pubblici, in corso o da iniziare, mancata comunicazione di ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale o di intervenuta variazione della Direzione Tecnica , alla Soa e all’Autorità,  e infine mancata risposta alla richiesta della stazione appaltante di  comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento.</p>
<p>Le sanzioni fino a un massimo di € 51.545,00 per le imprese che forniscono falsa documentazione all’Autorità , alla stazione appaltante e/ o alle Soa . E’ prevista la sospensione della qualificazione per un anno per le imprese che hanno continuato a perdurare l’inadempimento della presentazione documentale richiesta e infine la decadenza dell’attestazione per quelle che malgrado la sospensione risultano ancora inadempienti.  </p></p>
]]></content:encoded>
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