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	<title>Tecnicando</title>
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	<description>Consultin and Engineering Solutions</description>
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		<title>Proroga al 31 dicembre 2018 per Ecobonus e Ristrutturazioni</title>
		<link>https://tecnicando.it/villa-numero-tre/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 08:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tecnicando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

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				<description><![CDATA[Si tratta delle agevolazioni fiscali che consentono di risparmiare dal 50% al 65% per cento della spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. Come funzionano le detrazioni, chi può beneficiarne e i documenti da presentare &#8230; <a href="https://tecnicando.it/villa-numero-tre/">Continued</a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><em>Si tratta delle agevolazioni fiscali che consentono di risparmiare dal 50% al 65% per cento della spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. Come funzionano le detrazioni, chi può beneficiarne e i documenti da presentare</em></h4>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/09/Ecobonus.jpeg"><img class="alignleft wp-image-574" src="http://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/09/Ecobonus.jpeg" alt="Ecobonus" width="405" height="215" srcset="https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/09/Ecobonus.jpeg 850w, https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/09/Ecobonus-300x159.jpeg 300w" sizes="(max-width: 405px) 100vw, 405px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Infissi, <strong>caminetti</strong>, pannelli fotovoltaici, <strong>tende solari</strong>, vetrate, ma anche <strong>caldaie a biomassa</strong> e i <strong>grandi elettrodomestici di classe energetica A+ </strong>(frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, forni, microonde e apparecchi per il condizionamento). E, poi, ancora tanti tipi di <strong>mobili</strong> come letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, credenze e materassi. E’ intorno a questi oggetti che ruotano gli interventi per il <strong>risparmio energetico,</strong> il miglioramento e l’<strong>adeguamento sismico</strong> e quelli per la <strong>ristrutturazione degli immobili</strong> che, se eseguiti durante i lavori che sulla casa (o sulle parti comuni degli edifici condominiali), possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi nella misura rispettivamente del <strong>65% e del 50 per cento</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>legge di Stabilità</strong> ha infatti prorogato fino al <strong>31 dicembre 2017</strong> queste agevolazioni fiscali introdotte dal <strong><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;063!vig=" target="_blank" rel="noopener">Decreto ecobonus</a></strong>. Del resto ristrutturare casa – <a href="http://casa.governo.it/" target="_blank" rel="noopener">si legge, si vede e si ascolta negli spot promossi dal governo</a> che stanno andando in onda in questi giorni in tv, radio e su Internet – si può trasformare in una buona occasione per risparmiare. Tanto che a conti fatti, in 10 anni (i bonus vanno spalmati su dieci rate annuali) <strong>si può recuperare più della metà di quanto si è speso</strong>. L’importante è che le spese siano correttamente documentate con fattura e bonifico.</p>
<p style="text-align: justify;">Una campagna di comunicazione che, tuttavia, non spiega uno dei motivi per cui la politica dal 2007 ad oggi si da tanto da fare per trovare i soldi per prorogare di anno in anno i maxi bonus (<strong>19 miliardi di euro nel 2013</strong>, di cui 14,5 miliardi gli investimenti in ristrutturazione edilizia e 4,5 miliardi per la riqualificazione energetica). Di fronte al collasso del mercato immobiliare ed edilizio, che – spiega Bankitalia – <strong>tra il 2008 e il 2013 ha fatto perdere un punto e mezzo di Pil</strong>, a continuare a trainare il mattone è stata solo l’attività di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente che ha registrata una <strong>crescita di 11 punti percentuali</strong>. E anche per il 2015, spiega un’analisi del <strong>Cresme</strong>, a un ennesimo calo dell’8,8% delle nuove costruzioni, <strong>solo le ristrutturazioni sono rimaste positive</strong> (+2%).</p>
<p style="text-align: justify;">Altro punto che rende tanto ‘cara’ alla politica la partita delle spese che si sostengono per i lavori che ruotano intorno alla casa è la spinta che si sta cercando di dare alla <strong>riduzione dell’evasione fiscale</strong> con il <strong><a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/19/isee-modello-per-stanare-i-furbetti-welfare-cc-case-raggi-x/1221947/" target="_blank" rel="noopener">nuovo modello Isee</a>,</strong> il <strong><a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/05/fisco-730-precompilato-non-tutto-oro-quel-luccica/1194806/" target="_blank" rel="noopener">730 precompilato </a></strong>e la <a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/27/evasione-renzi-gdf-finito-dei-furbi-serve-disciplina-onore/1236586/" target="_blank" rel="noopener"><strong>tracciabilità totale dei pagamenti</strong> <strong>e del prelievo fiscale</strong></a> non solo applicato alla Pubblica amministrazione, ma anche al settore privato. Un fenomeno, questo del nero, più che diffuso quando si è alle prese con muratori, idraulici ed elettricisti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma vediamo come funzionano i bonus, chi può beneficiarne e quali sono i documenti da presentare che vanno sempre conservati fino alla fine del godimento della detrazione, quindi 10 anni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ristrutturazioni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un anno in più, fino al 31 dicembre 2017, per usufruire del bonus fiscale per le ristrutturazioni. Si tratta della possibilità di detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50% delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni dei condomìni. Il tetto massimo delle spese ammissibili ammonta anche per quest’anno a 96 mila euro e il rimborso avviene in dieci anni con rate di pari importo. La proroga, lo ricordiamo, è arrivata con la <strong><a href="http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2015/disposizioni-per-la-formazione-del-bilancio-annuale-e-pluriennale-dello-stato-(legge-di-stabilit%C3%A0-2016)_16072.html">Legge di Stabilità per il 2017</a></strong>. Senza questo intervento, dal 1° gennaio 2017 la percentuale della detrazione sarebbe scesa al 36% e il tetto di spesa a 48 mila euro.</p>
<p><a href="http://www.edilportale.com/news/download/guida_detrazione_50percento_ristrutturazioni.pdf"><strong>SCARICA LA NUOVA GUIDA DI EDILPORTALE</strong></a></p>
<p>Ecco, in dettaglio, come funziona il bonus fiscale e come fare per ottenerlo:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Chi può richiedere la detrazione del 50%</span></p>
<p style="text-align: justify;">Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati ad IRPEF, anche se non residenti in Italia. Per effettuare i lavori e richiedere la detrazione non è necessario essere il <strong>proprietario </strong>dell’immobile. Possono fare domanda  anche gli <span style="text-decoration: underline;">inquilini, i comodatari, i familiari conviventi del possessore, i promissari acquirenti che già dispongono dell’immobile dopo aver registrato il compromesso.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la vendita dell’immobile ristrutturato, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o se trasferire il diritto all’acquirente. In caso di morte, invece, le quote residue della detrazione sono trasferite agli eredi che conservano la detenzione  dell’immobile.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Detrazione 50%, gli interventi ammessi</span></p>
<p style="text-align: justify;">La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 spetta per una serie di interventi:<br />
&#8211; manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;<br />
&#8211; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;<br />
&#8211; ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati dalle calamità naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;<br />
&#8211; acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali;<br />
&#8211; eliminazione delle barriere architettoniche;<br />
&#8211; installazione di dispositivi anti-intrusione;<br />
&#8211; cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;<br />
&#8211; acquisto e installazione di impianti fotovoltaici;<br />
&#8211; messa in sicurezza dal punto di vista sismico;<br />
&#8211; bonifica dall’amianto;<br />
&#8211; installazione di sistemi anti-infortunio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono inoltre detraibili al 50% anche le spese, fino a 96 mila euro, per l’<strong>acquisto di edifici residenziali ristrutturati </strong>dalle imprese di costruzione. Per ottenere il bonus l’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori, che devono aver coinvolto l’intero edificio. L’acquirente deve  calcolare la detrazione, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al <strong>25% del prezzo di vendita</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La detrazione copre infine le <strong>spese per la progettazione</strong> degli interventi, l’acquisto dei materiali, le prestazioni dei professionisti coinvolti nei lavori, le perizie, i sopralluoghi, le imposte, la messa a norma degli edifici, il rilascio di autorizzazioni e gli oneri di urbanizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Cosa fare per ottenere la detrazione 50%</span></p>
<p style="text-align: justify;">Prima dei lavori è necessario dotarsi dei permessi e delle autorizzazioni eventualmente richieste. Nei casi in cui le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (<strong><a href="http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2008/81/attuazione-dell-articolo-1-della-legge-3-agosto-2007-n.-123-in-materia-di-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-(suppl.-ordinario-n.108)_10441.html">D.lgs 81/2008</a></strong>,<strong><a href="http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2009/106/disposizioni-integrative-e-correttive-del-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n.-81-in-materia-di-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-(suppl.-ordinario-n.142)_11148.html">D.lgs 106/2009</a></strong>) lo prevedano, si deve inviare una comunicazione preventiva alla Asl competente contenente la data di inizio lavori, la natura dell’intervento e i dati del committente e dell’impresa. I lavori sulle <strong>parti comuni</strong> degli edifici residenziali devono essere approvati con una delibera assembleare. Inoltre <strong>non c’è più l’obbligo d’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate</strong> e quello di indicare il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. I <strong>pagamenti</strong> devono essere effettuati con <strong>bonifico bancario o postale</strong>. Nella causale bisogna indicare la norma che prevede la detrazione fiscale (articolo 16-bis del <strong><a href="http://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/1986/917/approvazione-del-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi-(tuir)_863.html">Dpr 917/1986</a></strong>), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva dell’impresa che realizza i lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver effettuato gli interventi, nella <strong>dichiarazione dei redditi</strong> bisogna indicare i dati catastali identificativi dell’immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">È infine necessario <strong>conservare una serie di documenti</strong>, che l’Agenzia delle Entrate può richiedere a titolo di controllo e verifica:<br />
&#8211; titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dei lavori;<br />
&#8211; domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;<br />
&#8211; ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (Ici-Imu), se dovuta;<br />
&#8211; delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;<br />
&#8211; In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore;<br />
&#8211; comunicazione preventiva alla Asl (se prevista dalle norme sulla sicurezza dei cantieri);<br />
&#8211; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;<br />
&#8211; ricevute dei bonifici di pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mobili ed elettrodomestici</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esiste la possibilità di detrarre, all’interno di un intervento di ristrutturazione edilizia, <strong><a href="http://casa.governo.it/allegati/guida_bonus_mobili_genn2015.pdf" target="_blank" rel="noopener">il 50% della spesa sostenuta per questi acquisti</a></strong>. Il tetto massimo detraibile per i mobili <strong>non può superare 10.000 euro</strong> per unità immobiliare a prescindere dall’importo speso per la ristrutturazione. Il bonus si applica all’acquisto di mobili ed elettrodomestici <strong>nuovi</strong>. Gli elettrodomestici devono essere nuovi e di <strong>classe energetica non inferiore alla A+</strong> (A per i forni), come da etichetta energetica. <strong>Non sono agevolabili</strong> gli acquisti di porte, pavimenti, di tende e tendaggi e altri complementi di arredo, mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.</p>
<p style="text-align: justify;">Per ottenere il bonus è necessario che <strong>le spese di acquisto siano sostenute</strong> <strong>entro il 31 dicembre 2017</strong>. La data in cui si acquistano i beni deve essere <strong>successiva</strong> a quella di inizio dei lavori di ristrutturazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il Bonus mobili giovani coppie </strong>è invece una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili (e non di elettrodomestici) destinati ad arredare la prima casa di proprietà. A differenza del Bonus mobili ed elettrodomestici, il Bonus mobili giovani coppie non richiede una ristrutturazione; è indispensabile invece che la coppia sia ‘acquirente’ di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, cioè che acquisti la prima casa. L’agevolazione spetta alle giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da <strong>coniugi</strong> o da <strong>conviventi more uxorio</strong> che abbiano costituito nucleo da <strong>almeno 3 anni</strong>, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i <strong>35 anni di età</strong>. Il Bonus si applica all’acquisto di mobili destinati ad arredare la prima casa acquistata dalla giovane coppia. <strong>Non sono compresi gli elettrodomestici </strong>né gli acquisti di porte, pavimenti, di tende e tendaggi e altri complementi di arredo, mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.</p>
<p style="text-align: justify;">L’importo massimo di spesa detraibile è fissato a <strong>16.000 euro</strong>, IVA compresa. La quota detraibile è pari al <strong>50%</strong> della spesa. La detrazione è ripartita in <strong>dieci rate annuali</strong>. Per ottenere il bonus è necessario che le spese di acquisto siano sostenute <strong>dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per ottenere il ‘Bonus mobili ed elettrodomestici’ e il ‘Bonus mobili giovani coppie’ è necessario effettuare i pagamenti con <strong>bonifici bancari o postali</strong>, sui quali va indicato:<br />
&#8211; la causale del versamento;<br />
&#8211; il codice fiscale del beneficiario della detrazione;<br />
&#8211; il numero di Partita Iva o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>È consentito</strong> effettuare il pagamento anche mediante <strong>carte di credito o carte di debito</strong>. La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente. <strong>Non è consentito</strong>, invece, effettuare il <strong>pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento</strong>.</p>
<p>Chi usufruisce del ‘Bonus mobili ed elettrodomestici’ e del ‘Bonus mobili giovani coppie’ <strong>deve</strong> <strong>conservare</strong>:<br />
&#8211; ricevuta del bonifico;<br />
&#8211; ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);<br />
&#8211; documentazione di addebito sul conto corrente;<br />
&#8211; fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.</p>
<p>Il Bonus mobili ed elettrodomestici e il Bonus mobili giovani coppie <strong>non sono cumulabili</strong>, cioè non sono applicabili all’acquisto dei medesimi beni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Riqualificazione energetica</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Col nuovo anno aumentano gli interventi di efficientamento energetico che possono usufruire dell’ Ecobonus 65%. Si tratta della detrazione Irpef e Ires pari al <strong>65% </strong>delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico sostenute <strong>entro il 31 dicembre 2017</strong>. Oltre a prorogare a questa data la possibile detrazione fiscale, la <strong><a href="http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2015/disposizioni-per-la-formazione-del-bilancio-annuale-e-pluriennale-dello-stato-(legge-di-stabilit%C3%A0-2016)_16072.html">Legge di Stabilità per il 2017</a></strong> ha inoltre esteso il bonus all’installazione degli impianti domotici e reso più interessanti i lavori sulle parti comuni dei condomìni che, se anche incapienti, potranno cedere la loro quota di detrazione alle imprese che realizzano i lavori, ottenendo subito uno sconto. Ma vediamo nel dettaglio come funziona la detrazione.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Chi può usufruire dell’Ecobonus 65%</span></p>
<p style="text-align: justify;">La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta da <strong>persone fisiche</strong>, compresi i professionisti, <strong>società</strong> di persone, società di capitali, associazioni tra professionisti, <strong>enti pubblici e privati</strong> che non svolgono attività commerciale. Non è necessario essere proprietari dell’immobile. Le spese per i lavori possono infatti essere sostenute anche da chi detiene l’immobile in comodato, dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado conviventi con il possessore o detentore.</p>
<p style="text-align: justify;">La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta per gli <strong>edifici in tutte le categorie catastali</strong>, compresi quelli strumentali, a condizione che non siano ancora in costruzione e abbiano già un impianto di riscaldamento. Quest’ultima condizione non vale per l’installazione dei pannelli solari. Se nell’intervento di riqualificazione è compresa una demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’agevolazione è riconosciuta solo per i lavori effettuati sulla parte di edificio esistente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.edilportale.com/news/download/Guida_sessantacinque_x_cento_dicembre_2015.pdf"><strong>Scarica la GUIDA AL 65% DI EDILPORTALE</strong></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Interventi per cui si può richiedere l’Ecobonus 65%</span></p>
<p style="text-align: justify;">La detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 spetta per una serie di interventi:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Riqualificazione globale degli edifici esistenti</strong>: deve portare a un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del <a href="http://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2008/ministero-dello-sviluppo-economico-attuazione-dell-articolo-1-comma-24-lettera-a)-della-legge-24-dicembre-2007-n.-244-per-la-definizione-dei-valori-limite-di-fabbisogno-di-energia-primaria-annuo_10460.html"><strong>DM 11 marzo 2008</strong></a> (come modificato dal<strong> <a href="http://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2010/ministero-dello-sviluppo-economico-aggiornamento-del-decreto-11-marzo-2008-in-materia-di-riqualificazione-energetica-degli-edifici_11372.html">DM 26 gennaio 2010</a></strong>). In questo caso, il tetto del risparmio ottenibile è pari a 100 mila euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Interventi sugli involucri degli edifici</strong>, vale a dire strutture opache verticali, coperture, pavimenti, finestre e infissi, comprese le demolizioni e ricostruzioni eventualmente connesse con la loro realizzazione che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del <strong>DM 11 marzo 2008</strong> (come modificato dal <strong>DM 26 gennaio 2010</strong>). L’agevolazione massima per questi lavori arriva a 60 mila euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Installazione di pannelli solari </strong>per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Anche in questo caso, la detrazione massima ottenibile è 60 mila euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sostituzione degli</strong> <strong>impianti di climatizzazione invernale</strong> esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Rientrano in questo gruppo la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in <strong>impianti centralizzati</strong>, con contabilizzazione del calore, e l’applicabile della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati. È invece esclusa la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo. Questi interventi danno diritto ad una detrazione massima di 30 mila euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Interventi di adeguamento antisismico</strong> delle <strong>prime case</strong> e degli <strong>edifici produttivi</strong> ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Acquisto, installazione e messa in opera di</strong> <strong>sistemi domotici</strong>, cioè dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative. I dispositivi devono:<br />
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;<br />
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;<br />
c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Cosa fare per ottenere l’Ecobonus 65%</span></p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso è saltato l’obbligo d’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate. Per accedere alla detrazione è necessario che un tecnico abilitato asseveri la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti; per prodotti come finestre o caldaie è richiesta una certificazione fornita dal produttore. Bisogna produrre inoltre l’Attestato di prestazione energetica (<strong>APE</strong>); l’obbligo non vale per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, per l’installazione di pannelli solari e la sostituzione delle finestre. Va infine compilata <strong>la scheda informativa</strong> relativa ai lavori realizzati. La documentazione deve essere inoltrata all’<strong>Enea</strong> entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del collaudo che, se non è richiesto per la tipologia di intervento effettuato, può esser sostituito da idonea documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non sono valide le autocertificazioni del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese devono essere effettuate tramite <strong>bonifico</strong> bancario o postale indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico, cioè il professionista o l’impresa che ha effettuato i lavori. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali si può, invece, utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.</p>
<p>Il beneficiario della detrazione<strong> deve conservare</strong> il certificato di asseverazione redatto dal tecnico, l&#8217;APE (ove richiesto), la ricevuta di invio all&#8217;Enea tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di qualificazione o certificazione/prestazione energetica, la ricevuta del bonifico bancario o postale, le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.</p>
<p style="text-align: justify;">La detrazione è ripartita in <strong>dieci quote annuali</strong> di pari importo. Per gli interventi che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria, occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti per il computo del limite massimo della detrazione.</p>
<p style="text-align: right;"><em>&#8221; da ilfattoquotidiano.it &#8220;</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>&#8221; da edilportale.com &#8220;</em></p>
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		<title>Impianti: obbligatorio il libretto e la registrazione in catasto</title>
		<link>https://tecnicando.it/villa-numero-due/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 17:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tecnicando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

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				<description><![CDATA[Il 15 ottobre 2014 è entrato in vigore il nuovo libretto d&#8217;impianto, che, rispetto ai precedenti controlli previsti per legge dal D.P.R. 74/13, prevede due grandi novità. La prima è che nel libretto verranno registrati tutti gli impianti presenti nelle abitazioni degli italiani, e &#8230; <a href="https://tecnicando.it/villa-numero-due/">Continued</a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tamtamweb.net/tecnicando/wp-content/uploads/2014/09/libretto_caldaie_367-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-430" src="http://www.tamtamweb.net/tecnicando/wp-content/uploads/2014/09/libretto_caldaie_367-2.jpg" alt="libretto_caldaie_367-2" width="350" height="185" srcset="https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/09/libretto_caldaie_367-2.jpg 350w, https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/09/libretto_caldaie_367-2-300x158.jpg 300w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /></a></p>
<p>Il 15 ottobre 2014 è entrato in vigore il <a href="http://www.quifinanza.it/8782/tasse/ottobre-obbligatori-nuovi-libretti-caldaie-impianti-termici-come-fare-norme.html"><strong>nuovo libretto d&#8217;impianto</strong></a>, che, rispetto ai precedenti controlli previsti per legge dal D.P.R. 74/13, prevede <strong>due grandi novità</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><u>La prima</u> è che nel libretto verranno <strong>registrati tutti gli impianti presenti</strong> nelle abitazioni degli italiani, e precisamente tutti gli impianti destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, con esclusione di stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. Questi ultimi sono tuttavia assimilati agli impianti termici qualora trattasi di impianti fissi e la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 15 kW.</p>
<p style="text-align: justify;"><u>La seconda</u> è che, accanto all&#8217;efficienza degli impianti, questa nuova disposizione prevede una diagnosi completa che ne andrà a <strong>verificare sicurezza</strong>, <strong>salubrità e igiene.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ma cosa devono fare le famiglie per richiedere il nuovo libretto? Quanto costa? Quali sono le sanzioni per chi non effettua gli interventi? Chi deve pagare il controllo e la manutenzione?</p>
<p style="text-align: justify;">A tutte queste domande ha risposto Lorenzo Epis, consulente di <em>Domotecnica</em>.</p>
<p><strong> </strong><strong><u>“A partire dal 16 ottobre sarà obbligatoria:”</u></strong></p>
<p>&#8211; la presenza del <strong>nuovo libretto di climatizzazione per tutti gli impianti</strong> (sia esistenti che di nuova installazione; art. 1);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la compilazione del &#8220;<strong>Rapporto di efficienza energetica</strong>&#8221; in occasione degli interventi di manutenzione e di controllo sugli apparecchi di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 KW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 KW con o senza produzione di acqua calda sanitaria (art. 2).</p>
<p><strong><u>Come si ottiene un libretto di impianto</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ogni cittadino dovrebbe provvedere in maniera indipendente a cercare e compilare il proprio libretto d&#8217;impianto; “un&#8217;utopia, spiega Epis”. Per ovviare al problema sarà sufficiente, in occasione del <strong>prossimo controllo dell&#8217;impianto, </strong>richiederlo al manutentore incaricato&#8221;. Il 15 ottobre dunque non è necessaria alcuna &#8220;<strong>corsa al libretto</strong>&#8221; per mettersi in regola. La normativa prevede infatti che a partire dal 15ottobre 2014 e secondo le scadenze di manutenzione degli impianti regolamentate dalle singole Regioni, ogni cittadino si doti del libretto d&#8217;impianto, che dovrà sempre <strong>affiancare quello vecchio.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In ogni abitazione ci saranno perciò <strong>due tipologie di libretti</strong>: uno per il rapporto sull&#8217;efficienza in cui registrare le prestazioni degli impianti, e uno per l&#8217;uso e la manutenzione per la sicurezza che indica gli interventi di controllo ed eventuale manutenzione per garantirne la sicurezza e la salubrità.</p>
<p><strong><u>Chi deve chiamare il manutentore ?</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>responsabile d&#8217;impianto</strong> (sia di riscaldamento che di climatizzazione), ovvero colui che deve chiamare il manutentore, è <strong>l&#8217;occupante dell&#8217;abitazione</strong> a qualunque titolo, ovvero il proprietario nel caso di abitazione privata e l&#8217;inquilino in caso di affitto. Se ci si trova in un condominio con riscaldamento centralizzato, la responsabilità è dell&#8217;amministratore.<br />
Per effettuare i nuovi controlli di sicurezza previsti è necessario rivolgersi a manutentori o installatori in possesso dei <strong>necessari requisiti di legge</strong> (lettere c, d ed e del decreto 37/08, ex 46/90).</p>
<p>Questi ultimi devono essere abilitati per operare su impianti di riscaldamento e di climatizzazione, su impianti idrosanitari e che possano realizzare, manutenere e controllare cisterne e condutture di gas allo stato liquido o aeriforme all&#8217;interno degli edifici. &#8220;Per tutelarsi i cittadini possono richiedere al manutentore di esibire il modulo della Camera di Commercio che certifica i suoi requisiti e la sua professionalità&#8221;, spiega Epis.</p>
<p><strong><u>Quanto costa l’uscita del tecnico e cosa farà ?</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Se un intervento di controllo su un impianto domestico variava in media tra i 100 e i 120 euro, oggi invece, con l&#8217;aggiunta dei controlli e della sanificazione prevista dal nuovo libretto, una famiglia tipo con una caldaia collegata a 4 o 5 caloriferi ed un impianto di climatizzazione con 2 o 3 split si troverà a spendere <strong>mediamente 200 euro</strong>. &#8220;<strong>Un costo superiore</strong> che vale però la garanzia di sicurezza degli impianti&#8221; spiega Epis. Il tecnico effettuerà un controllo e un&#8217;eventuale manutenzione, monitorando le funzionalità, il rendimento e la salubrità degli impianti e controllandone ogni componente.</p>
<p><strong><u>Chi deve pagare il controllo e la manutenzione </u><u>?</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Chi deve farsi carico delle spese del controllo e della manutenzione è il responsabile d&#8217;impianto ovvero <strong>l&#8217;occupante</strong>, proprietario o inquilino che sia. &#8220;Chi è in affitto &#8211; precisa Epis &#8211; dovrà farsi carico delle sole spese ordinarie. Le spese straordinarie, come la sostituzione di tecnologie o interventi significativi sull&#8217;impianto che verranno indicati dal manutentore, sono a carico del proprietario dell&#8217;appartamento.&#8221; Le <strong>sanzioni previste</strong> partono dai 500 euro e arrivano a 3.000 euro. E&#8217; prevista una multa dai mille ai seimila euro anche per l&#8217;installatore che comunica in maniera errata o incompleta l&#8217;esito del controllo.</p>
<p><strong><u>Ogni quanto devono essere effettuati questi controlli </u><u>?</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La periodicità della <strong>manutenzione per l&#8217;efficienza</strong> rimarrà a discrezione delle singole Regioni e potrebbe variare <strong>dai due ai quattro anni</strong> (salvo indicazioni diverse).<br />
Per tutto ciò che riguarda la manutenzione e la <strong>verifica della sicurezza e salubrità </strong>fa fede quanto indicato dal manutentore. &#8220;Spetterà al tecnico indicare la frequenza di questi controlli anche se, salvo eccezioni, si tratterà di una revisione annuale&#8221;, ipotizza Lorenzo Epis. Il <strong>rapporto di controllo</strong> verrà inviato dal manutentore agli enti preposti. <strong>Le verifiche </strong>non verranno più effettuate a campione, ma si partirà da coloro che non hanno effettuato gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notifica al catasto preposto. I controlli verranno così effettuati sugli impianti &#8220;segnalati&#8221;.</p>
<p><strong><u>Se il proprietario deve eseguire delle opere straordinaria </u><u>?</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Se il manutentore segnalasse all&#8217;affittuario la necessità di opere straordinarie di cui deve farsi carico il proprietario di casa, <strong>l&#8217;occupante dovrà inviare al proprietario </strong>copia del <strong>libretto d&#8217;impianto</strong>, in cui sono richieste dal tecnico le opere di manutenzione straordinaria, chiedendo che vengano effettuate. In caso di controllo, il libretto di controllo è un vero e proprio documento di garanzia in cui vengono registrati non solo i dati dell&#8217;occupante, ma anche quelli del proprietario: gli enti preposti saranno dunque a conoscenze delle responsabilità ascrivibili a ciascun soggetto.</p>
<p><u>Dai controlli possono emergere situazioni di pericolo ?</u></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La <strong>scarsa manutenzione degli impianti</strong> è spesso al centro di episodi di cronaca, ma il libretto d&#8217;impianto è uno strumento che può contribuire a denunciare <strong>situazioni abitative critiche</strong>&#8220;, conclude Epis. &#8220;Questo perché da un lato i controlli si concentreranno su chi non ha fatto l&#8217;intervento, dall&#8217;altro perché il manutentore è tenuto a riportate agli enti preposti anomalie degli impianti, da risolvere entro un determinato lasso di tempo.&#8221;</p>
<p style="text-align: right;"><em>Da: quifinanza.it</em></p>
<p><strong>CITE: Catasto Impianti Termici</strong></p>
<p>Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell&#8217;energia n. 71 del 1/3/2012 (GURS n. 13 del 30/3/2012), è stato istituito il Catasto regionale degli impianti termici al servizio degli edifici.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto n.556 del 23 luglio 2014 del DDG  sono disciplinate la registrazione degli impianti termici ed il controllo e manutenzione degli impianti termici.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi è stato realizzato il sistema informativo unico regionale del Dipartimento Energia, che contiene il Catasto regionale degli impianti termici (Catasto Termico), in cui devono confluire i catasti degli impianti termici istituiti presso le Autorità competenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il citato D.D.G. del Dipartimento regionale dell&#8217;energia disciplina il monitoraggio di tutti gli impianti termici degli edifici presenti sul territorio regionale ed ha come finalità la riduzione dei consumi di energia, il rispetto dell&#8217;ambiente ed il mantenimento di condizioni di sicurezza degli impianti termici, attraverso la periodica e corretta manutenzione degli stessi.<br />
Fino all&#8217;emanazione di una specifica normativa regionale, il decreto richiama l&#8217;applicazione delle disposizioni statali vigenti in materia di impianti termici. Tali norme prevedono che il proprietario, l&#8217;amministratore di condominio, o per essi un soggetto terzo incaricato,  garantiscano il regolare esercizio degli impianti, provvedendo a far eseguire a tecnici in possesso di specifici requisiti, le operazioni di controllo e di manutenzione previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli impianti termici oggetto del decreto 71/2012 comprendono tutti gli impianti destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, con esclusione di stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. Questi ultimi sono tuttavia assimilati agli impianti termici qualora trattasi di impianti fissi e la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 15 kW.</p>
<p>Nell’apposita sezione del portale del CITE sono disponibili le seguenti informazioni:</p>
<ul>
<li>classificazione e quantificazione degli impianti per tipologia, potenza, quantità, distribuzione territoriale;</li>
<li>mappa della Sicilia rappresentante la potenza installata per comune e provincia ;</li>
<li>mappa Sicilia rappresentante i consumi energetici da impianti termici;</li>
<li>grafici, generabili per livello territoriale che rappresentano  il numero degli Impianti classificati per tipologia;</li>
<li>la potenza installata totale, i consumi energetici annui totali.</li>
</ul>
<p>Inoltre:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">alla pagina <strong>Registrazione installatori/manutentori </strong>sono attivi i form on line che realizzano  le funzioni di iscrizione al CITE ed abilitano alla ricezione delle credenziali;</li>
<li style="text-align: justify;">alla pagina <strong>Caricamento dati impianto </strong>è disponibile il form per il caricamento dei dati dell’impianto termico.</li>
<li style="text-align: justify;">alla pagina <strong>Visura impianto </strong>è disponibile la funzione di visura dei dati del singolo impianto. Il Catasto Impianti Termici fornisce la visura dei dati caricati dal 1° giugno 2014;</li>
<li style="text-align: justify;">alla pagina <strong>Consultazione Dati, Grafici e Mappe </strong>sono disponibili le funzioni di consultazione personalizzata per comune e provincia e tipologia di impianto dei dati aggregati sugli impianti termici.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Verande e tettoie, sottotetti e locali accessori: la L.R. 4/2003</title>
		<link>https://tecnicando.it/villa-numero-quattro/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 16:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tecnicando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tecnicando/?p=57</guid>
				<description><![CDATA[Verande e tettoie, il recupero abitativo di sottotetti e locali accessori: la Legge Regionale 4/2003. Regione Sicilia: l&#8217;art. 20 della legge n. 4 del 16 Aprile 2003, identifica sostanzialmente tettoie e verande come strutture precarie e per questo di facile &#8230; <a href="https://tecnicando.it/villa-numero-quattro/">Continued</a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<h3><em>Verande e tettoie, il recupero abitativo di sottotetti e locali accessori: la Legge Regionale 4/2003.</em></h3>
<hr />
<p><a href="http://www.tamtamweb.net/tecnicando/wp-content/uploads/2014/05/veranda2.jpg"><img class="alignleft wp-image-425" src="http://www.tamtamweb.net/tecnicando/wp-content/uploads/2014/05/veranda2.jpg" alt="veranda2" width="416" height="220" srcset="https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/05/veranda2.jpg 850w, https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/05/veranda2-300x158.jpg 300w" sizes="(max-width: 416px) 100vw, 416px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Sicilia: l&#8217;art. 20 della legge n. 4 del 16 Aprile 2003, identifica sostanzialmente tettoie e verande come strutture precarie e per questo di facile rimozione. In deroga ad ogni altra disposizione di legge infatti, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni, nè sono considerate aumento di superficie utile o di volume, nè tanto meno modifica della sagoma della costruzione, la semplice copertura e/o chiusura di terrazzi e ballatoi per una superficie complessiva non superiore a 50 metri quadrati, ferma restando necessaria l&#8217;eventuale acquisizione preventiva del nulla osta della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali nel caso di immobili ricadenti su aree sottoposte a vincolo paesaggistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Contestualmente all&#8217;inizio dei lavori il proprietario deve presentare al comune nel quale ricade l&#8217;immobile una relazione, a firma di un professionista abilitato, che asseveri le opere da compiersi nel rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza e igienico-sanitarie vigenti, unitamente all&#8217;attestazione di pagamento di: &#8211; 50,00 euro per ogni mq di superficie coperta se trattasi di tettoie e verande non a filo con l&#8217;eventuale soprastante mantovana o ballatoio; &#8211; 25,00 euro per ogni mq di superficie coperta a filo con i soprastanti mantovana o ballatoio. Le disposizioni di cui sopra possono applicarsi anche per la eventuale regolarizzazione delle opere già realizzate.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>E da tener presente che non tutti i comuni hanno recepito e/o interpretato allo stesso modo tale normativa di riferimento; per gli uffici tecnici delle amministrazioni comunali questo ha comportato l&#8217;esigenza di dotarsi di direttive interne per le quali spesso è necessaria, soprattutto la dove l&#8217;immobile ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la presentazione di elaborati grafici e altra documentazione tecnico-amministrativa di fatto non specificata dalla legge, ma da verificare di volta in volta con i tecnici istruttori e/o responsabili del procedimento incaricati.</em></p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;art. 18 fa invece riferimento la Legge Regionale 1-2012 (Finanziaria Regionale) prevedendo che possono essere recuperati a fini abitativi i sottotetti, le pertinenze, i locali accessori e i seminterrati appartenenti a edifici realizzati fino al 3 gennaio 2012, data di approvazione della norma, con l&#8217;obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.</p>
<p style="text-align: justify;">Sostanzialmente il recupero dei sottotetti è consentito assicurando un&#8217;altezza media ponderale di 2 metri, anche in deroga alle norme vigenti, ma senza implicare modifiche alle altezze di colmo e di gronda e alle linee di pendenza delle falde; è ammessa anche l&#8217;apertura di lucernari e/o finestre filo falda per il rispetto dei requisiti di aeroilluminazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati, sempre in deroga alle norme vigenti, è invece consentito per un&#8217;altezza minima non inferiore a m. 2,40.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la realizzazione degli interventi è necessario il rilascio, anche tacito, della concessione edilizia o la presentazione della Dia; devono inoltre essere corrisposti, al comune nel quale ricade l&#8217;immobile, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un contributo commisurato al costo di costruzione e una somma pari al 20% del valore dei locali recuperati, che dopo l&#8217;intervento vedono accrescere la propria rendita catastale. Rendita che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o presentata ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 7, della legge regionale n. 17 del 31 maggio 1994, o deve essere presentata dal richiedente all&#8217;atto del rilascio della concessione edilizia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>APE: tutto quanto c’è da sapere sulla certificazione energetica</title>
		<link>https://tecnicando.it/detrazioni-fiscali-bonus-e-cedolare/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 10:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tecnicando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tecnicando/?p=40</guid>
				<description><![CDATA[L&#8217; A.P.E. è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E&#8217; uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici. Al &#8230; <a href="https://tecnicando.it/detrazioni-fiscali-bonus-e-cedolare/">Continued</a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<h3 id="testoRidimensionabile" class="textNews"><a href="http://tecnicando.it/wp-content/uploads/2015/09/APE.jpg"><img class="alignleft wp-image-559" src="http://tecnicando.it/wp-content/uploads/2015/09/APE.jpg" alt="APE" width="396" height="210" srcset="https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2015/09/APE.jpg 850w, https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2015/09/APE-300x159.jpg 300w" sizes="(max-width: 396px) 100vw, 396px" /></a></h3>
<div id="breadcrumb"></div>
<p class="sintesi" style="text-align: justify;">L&#8217; <strong>A.P.E</strong>. è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E&#8217; uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le <strong>prestazioni energetiche degli edifici. </strong>Al momento dell&#8217; acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli <strong>edifici ad alto risparmio energetico</strong>. L&#8217; <strong>Attestato di Prestazione Energetica (APE)</strong> non va confuso con l&#8217; Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).</p>
<p style="text-align: justify;">Una prima importante<strong> differenza </strong>sta nel soggetto che redige il documento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217; <a title="attestato qualificazione energetica" href="http://www.certificato-energetico.it/qualificazione-energetica.html"><strong>AQE</strong></a> può essere redatto dal progettista o dal direttore dei lavori, quindi da un tecnico abilitato (non necessariamente estraneo alla proprietà) che ha già avuto un ruolo nella realizzazione dei lavori. Viene rilasciato dal costruttore e depositato al comune in occasione della comunicazione di fine lavori ; attesta che sono state rispettate tutte le prescrizioni previste in progetto e volte a garantire (nel caso di nuova costruzione) e/o migliorare (nel caso di ristrutturazione/riqualificazione) le prestazioni energetiche dell’edificio in questione. L&#8217;<strong><a title="attestato certificazione energetica" href="http://www.certificato-energetico.it/certificazione-energetica.html">APE</a></strong> invece va redatto da un Certificatore Abilitato ed indipendente.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda differenza sta nel fatto che nell&#8217;AQE non è specificata la classe energetica dell&#8217;edifico. E&#8217; un documento che secondo il dlgs 311/06 doveva<strong> sostituire temporaneamente l&#8217; <a title="attestato certificazione energetica" href="http://www.certificato-energetico.it/certificazione-energetica.html">APE</a></strong>, in attesa che le regioni emettessero i decreti attuativi specifici. Per questo oggi l&#8217; <strong>AQE</strong> è un documento meno utilizzato del passato, richiesto solamente nei casi sopra citati.</p>
<p class="sottolineato"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Quando va redatta la certificazione?</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La normativa vigente &#8211; in particolare il <a title="26/06/2009 linee guida certificazione energetica" href="http://www.certificato-energetico.it/articoli/leggi-normative.html"><strong>D.M. 26/06/2015</strong></a> (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), la legge 90/2013 e, ultimamente il DM 26/06/2015 (che disciplinerà l’attestazione della prestazione energetica degli edifici <strong>dal 1° ottobre 2015)</strong> &#8211; chiarisce quando è obbligatorio redigere l&#8217;Attestato di Prestazione Energetica.</p>
<p class="sintesi">I casi in cui bisogna affidare l&#8217;incarico di redigere un APE sono diversi e spesso poco chiari, poichè oggetto di numerose modifiche normative negli ultimi anni. Per un <strong>approfondimento esteso</strong> della normativa si consiglia di leggere la Guida del <a title="Studio notariato" href="http://www.infobuildenergia.it/Allegati/4633.pdf">Notariato</a>.</p>
<p>La Certificazione Energetica è richiesta nei seguenti casi:</p>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;">Compravendita: trasferimento immobili a titolo oneroso (es rogito, permuta):</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Prima del trasferimento dell&#8217;immobile e comunque sin dal momento della trattativa, il proprietario deve, a sue spese, far <strong>redigere l&#8217;Attestato</strong> e mostrarlo all&#8217;acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l&#8217;APE andrà consegnato al nuovo proprietario. Nell&#8217;atto di vendita va apposta una <strong>specifica clausola</strong> con la quale l&#8217;acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica dell&#8217;immobile. Inoltre l&#8217;attestato di prestazione energetica (APE) <strong>deve essere allegato</strong> al contratto di vendita (art. 6 comma 3 del D.Lgs 192/05). Le <a title="sanzioni proprietario APE" href="http://www.certificato-energetico.it/sanzioni.html">sanzioni</a> per il proprietario inadempiente sono variabili tra i € 3000 ed i € 18000. E&#8217; stata eliminata la nullità dell&#8217;atto in caso di mancata allegazione.</p>
<p style="text-align: justify;">  2. <span style="text-decoration: underline;">Trasferimento immobili a titolo gratuito (es. donazione, assegnazione alloggi);</span></p>
<p style="text-align: justify;">Nel D.Lgs 192/05 non si cita se in caso di trasferimento a titolo gratuito sia obbligatorio dotare l&#8217;immobile di APE ma secondo l&#8217;applicazione vigente (come indicato nello studio del <a title="Studio notariato" href="http://www.infobuildenergia.it/Allegati/4633.pdf">Notariato</a>), anche se non esistono specifiche sanzioni, <strong>bisogna dotare l&#8217;immobile di APE anche in caso di donazione. </strong>In caso di eredità di un immobile per la dichiarazione di successione non bisogna redigere l&#8217;APE.</p>
<p style="text-align: justify;">  3. <span style="text-decoration: underline;">Affitto di interi edifici o singole unità immobiliari:</span></p>
<p style="text-align: justify;">Nel nuovo contratto di locazione soggetto a registrazione va apposta una <strong>specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica</strong>. In caso di affitto di singole unità immobiliari l&#8217;APE può non essere allegato al contratto ma va comunque obbligatoriamente redatto. Come in caso di compravendita, il proprietario (locatario) deve mostrare l&#8217;attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo all&#8217;affittuario al momento della registrazione del contratto. Le conseguenze sono particolarmente onerose;<strong> per indisponibilità dell&#8217;APE al momento della registrazione del contratto di affitto si incorre in una sanzione da euro 1.000 a euro 4.000</strong>. Se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione è ridotta alla metà. I controlli e le sanzioni possono essere commissurate dalla Guardia di Finanza o, all&#8217;atto della registrazione direttamente dall&#8217;Agenzia delle Entrate. Da alcuni mesi al momento della registrazione allo sportello dell&#8217;Agenzia delle Entrate, gli impiegati richiedono di visionare l&#8217;APE.</p>
<p style="text-align: justify;">  4. <span style="text-decoration: underline;">Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l&#8217;indice di prestazione energetica)</span></p>
<p style="text-align: justify;">Su annunci immobiliari di vendita ed affitto di immobili, con qualsiasi mezzo d&#8217;informazione, deve essere inserita la prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell&#8217;involucro e la classe energetica corrispondente. Quindi, affinchè l&#8217;annuncio contenga le informazioni in merito alle prestazioni energetiche, è necessario richiedere la redazione dell&#8217;attestato prima della pubblicazione. <strong>Le sanzioni per il responsabile dell&#8217;annuncio arrivano a 3000 euro. </strong>Il decreto DM 26/06/2015 definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile, in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, e verranno usati degli emoticon per facilitare la comprensione ai non tecnici.</p>
<p style="text-align: justify;">  5. <span style="text-decoration: underline;">Per edifici di nuova costruzione al termine dei lavori;</span></p>
<p style="text-align: justify;">La direttiva Europea e la legge nazionale sono molto severe sull<strong>&#8216;obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione di APE (Attestato di Prestazione Energetica)</strong>. L&#8217;obiettivo è quello di controllare l&#8217;effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico. L&#8217;acquirente può tutelarsi ricevendo prima del trasferimento della proprietà un documento asseverato che definisce la classe energetica. La procedura prevede che al termine dei lavori, prima di richiedere il certificato di agibilità, il costruttore consegni al comune diversi documenti tra i quali anche l&#8217;APE. L&#8217;attestato deve essere redatto da un <strong>certificatore energetico indipendente</strong> ed estraneo alle altre fasi di progettazione e realizzazione dell&#8217;edificio (non può essere il progettista o il direttore dei lavori). La procedura va compiuta anche in caso di &#8220;ristrutturazioni importanti&#8221; (interventi su una superficie maggiore del 25% dell&#8217;involucro) e interventi di &#8220;demolizione-ricostruzione&#8221;. In seguito interventi edili che prevedano la consegna di PdC, DIA, SCIA o CILA è obbligatorio che il direttore dei lavori o un tecnico incaricato consegnino l&#8217;AQE (<strong>Attestato di Qualificazione Energetica</strong>) per la fase di <strong>collaudo e fine lavori</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">  6. <span style="text-decoration: underline;">Ristrutturazione/riqualificazione quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell&#8217;involucro edilizio:</span></p>
<p style="text-align: justify;">Il concetto di &#8220;ristrutturazione importante&#8221; è una delle principali modifiche della L. 90/2013. Vengono considerati tali, interventi comunque denominati, che insistono su oltre il 25% della superficie dell&#8217;involucro dell&#8217;edificio (pareti e tetti). I casi che rientrano in questa voce sono innumerevoli e potrebbero portare ad una sensibile modifica delle tecniche edilizie. Per fare un esempio ricadono in questo campo la <strong>maggior parte dei rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti, della verniciatura delle superfici esterne</strong>, etc. Anche interventi che ricadono nella categoria &#8220;manutenzione ordinaria&#8221; possono essere ricondotti, dal punto di vista della normatica energetica, alla &#8220;ristrutturazione importante&#8221;. Ad ogni<strong> &#8220;ristrutturazione importante&#8221; bisognerà dotare l&#8217;immobile di APE</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">  7. <span style="text-decoration: underline;">Edifici pubblici ed aperti al pubblico;</span></p>
<p>Per edifici pubblici ed aperti al pubblico con superficie maggiore di 500 mq bisogna redigere l&#8217;Attestato di Prestazione Energetica (APE) entro il 5 Ottobre 2013 (120 giorni dall&#8217;entrata in vigore del Decreto 63/2013). Dal 9 Luglio 2015 la soglia è diminuita a 250 mq. La norma prevede che l&#8217;attestato venga affisso all&#8217;ingresso dell&#8217;edificio. Anche le <strong>scuole</strong>, entro i limiti prima descritti, devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (APE).</p>
<p style="text-align: justify;">  8. <span style="text-decoration: underline;">Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.</span></p>
<p style="text-align: justify;">In caso di nuovi contratti o rinnovi di gestione di impianti climatici in edifici pubblici bisogna dotare l&#8217;immobile di attestato di prestazione energetica.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Casi di esclusione dell&#8217;APE</strong></span></p>
<p>I casi in cui non bisogna dotare l&#8217;immobile di un APE sono individuati dall&#8217;art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall&#8217;appendice A del DM 26/06/2015</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione</li>
<li style="text-align: justify;">edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione</li>
<li style="text-align: justify;">i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.</li>
<li style="text-align: justify;">gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d&#8217;uso di cui all&#8217;articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l&#8217;installazione e l&#8217;impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali <strong>box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi</strong>.</li>
<li style="text-align: justify;">gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose</li>
<li style="text-align: justify;">i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile</li>
<li style="text-align: justify;">i fabbricati in costruzione &#8220;al rustico&#8221; o nello stato di &#8220;scheletro strutturale&#8221; purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Se l&#8217;immobile è già dotato di ACE (ex Attestato di Certificazione Energetica)</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Su questo punto la normativa è molto chiara: se un immobile è dotato di ACE (Attestato di Certificazione Energetica) in corso di validità rilasciato prima dell&#8217;entrata in vigore del DL 63/2013, cioè in data 06.06.2013, non è necessario dotare l&#8217;immobile di APE.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Chi redige l&#8217;APE?</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;APE viene redatto da un &#8220;soggetto accreditato&#8221; chiamato <strong>certificatore energetico </strong>(abilitato e iscritto sia all&#8217;ordine professionale competente, sia nell&#8217;elenco regionale dei soggetti certificatori). La formazione, la supervisione e l&#8217;accreditamento dei professionisti (<strong>nominati</strong> <strong>dal committente o proprietario</strong> dell&#8217;immobile) viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali. Circa la metà delle Regioni italiane ancora non ha adottato delle normative proprie, in questo caso la legge vigente è quella nazionale (<a title="Legge principale sulla certificazione energetica" href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0192.htm">DLgs. 192/05</a>). Dal 1 Ottobre 2015 la normativa promuove di redigere gli APE secondo organizzazione, controllo e metodi nazionali. Il certificatore energetico è solitamente un <strong>tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti </strong>come l&#8217;architetto, l&#8217;ingegnere ed il geometra.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Come viene redatto e quanto costa ?</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">A seguito di preventivo sopralluogo e/o rilievi, viene effettuata una <strong>analisi energetica dell&#8217;immobile</strong>, valutate le caratteristiche di murature, infissi, finiture edilizie, impianti, vengono esaminati i consumi, la produzione di acqua calda sanitaria, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile e (con il DM 26/06/2015) le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata. Mediante opportune procedure e software certificati dal CTI &#8211; Comitato Termotecnico Italiano &#8211; il Certificatore redige/compila il documento (APE, da conservarsi insieme agli eventuali libretti di impianto) e rilascia la <strong>Targa Energetica</strong> che sintetizza le <strong>caratteristiche energetiche dell&#8217;immobile. </strong>Una volta calcolato l’indice di prestazione globale il tecnico deve formulare delle raccomandazioni tecniche volte a migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile ed il periodo di ritorno dell’investimento, indicando, a valle di ogni singolo intervento, classe e prestazione energetica raggiungibile, e distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su <strong>incentivi</strong> di carattere finanziario per realizzarli. L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Con il DM 2015 le <strong>classi energetiche </strong>passano da sette a <strong>dieci</strong>, dalla <strong>A4 (la migliore)</strong> alla <strong>G (la peggiore)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attestato può essere firmato dal tecnico anche con la <strong>firma digitale;</strong> alcune Regioni utilizzano esclusivamente questo metodo per ricevere gli APE nel loro catasto energetico. I cittadini o i notai, per verificare la correttezza della firma digitale possono utilizzare il link: <a title="verifica firma digitale" href="http://vol.ca.notariato.it/">Verifica firma digitale</a>. La firma digitale ha <strong>completa validità legale </strong>e può sostituire la copia cartacea. Con il nuovo DM 26/06/2015 (dal 1° ottobre 2015) tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato <strong>SIAPE</strong>, che Regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli. Il SIAPE sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici per poi (così si prevede) integrarlo anche con il <strong>catasto degli edifici</strong>. Ad oggi, la trasmissione al Catasto Energetico Regionale di ogni attestato è seguita dal rilascio di apposita ricevuta con apposito codice identificativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il costo di un certificato, come per altri servizi professionali, <strong>non è soggetto a tariffazione minima</strong> decisa dagli Ordini o dagli Enti. Il <strong>prezzo di una certificazione energetica</strong> per un appartamento (a modi esempio) varia in media tra i 150 € ed i 300 € a seconda della città e delle caratteristiche dell&#8217;unità immobiliare.</p>
<p>I <strong>consigli</strong> per ottenere un buon servizio (ed evitare spiacevoli imprevisti) ad un costo giusto sono:</p>
<ul>
<li>chiedere più preventivi valutando l&#8217;affidabilità del certificatore</li>
<li>assicurarsi che nel preventivo siano compresi IVA, spese in genere, eventuali costi di spedizione e altri costi aggiuntivi</li>
<li>diffidare da prezzi eccessivamente bassi</li>
<li>diffidare da coloro che non effettuano il sopralluogo obbligatorio</li>
<li>diffidare da intermediari che propongono un proprio tecnico, spesso con conseguente prezzo eccessivo)</li>
</ul>
<p class="sottolineato"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Perchè l&#8217;obbligatorietà del certificato energetico ?</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;APE è, come detto precedentemente, <strong>obbligatorio per legge</strong>. Nonostante, per le costruzioni esistenti possa sembrare una mera pratica burocratica, l&#8217; APE è un documento che comporterà notevoli vantaggi nei prossimi anni. In particolare ci sarà:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>aumento del valore di un immobile con consumi energetici bassi</strong> al momento della vendita o dell&#8217;affitto. Risparmio sulla bolletta e maggior comfort di una casa realizzata con i dettami dell&#8217; edilizia ad alto risparmio energetico.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Incentivazione alla costruzione di edifici ad alto rendimento</strong> energetico e ristrutturazioni energetiche con evidenti miglioramenti del livello di inquinamento da anidiride carbonica CO2.</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Validità dell&#8217; Attestato di Prestazione Energetica (APE): 10 anni salvo eccezioni</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="sintesi">L&#8217;attestato di prestazione energetica ha una <strong>validità massima di 10 anni ma va rinnovato </strong>in seguito a &#8220;ristrutturazioni/riqualificazioni&#8221; che comportano la modifica delle prestazioni energetiche. Il certificatore può assegnare all&#8217;APE una <strong>validità massima di 10 anni solo se sono rispettate le normative sul risparmio energetico </strong>e precisamente:</span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">innanzitutto l&#8217;<strong>APE va rinnovato </strong>in caso di ristrutturazione/riqualificazione importante (vedi sopra), in caso di ampliamenti (anche per applicazione del Piano Casa) e comunque in tutti quei casi che contribuiscono a modificare le prestazioni energetiche dell&#8217;immobile (modifica infissi, murature, coloritura dei prospetti, impianti, finiture edilizie sostanziali, etc). Nel caso in cui l&#8217;immobile non subisce interventi di modifica delle prestazioni energetiche la validità dell&#8217;attestato è quella indicata dal certificatore sulla prima pagina dell&#8217;APE al momento dell&#8217;emissione. <strong>Solitamente, verificata la regolarità delle &#8220;normative sul risparmio energetico&#8221;, la validità decisa dal certificatore è pari a 10 anni.</strong></li>
<li style="text-align: justify;">nel caso di un&#8217;immobile privo di impianti la validità dell&#8217;attestato è fissata in 10 anni, salvo interventi, successivi alla emissione dell&#8217;attestato, che comportano modifica delle prestazioni energetiche e per come detto sopra;</li>
<li style="text-align: justify;">per gli immobili che rispettano le normative sul risparmio energetico e dotati di impianti l&#8217;attestato ha validità di 10 anni solo se al momento della redazione dell&#8217;APE e nel corso dei dieci anni l&#8217;immobile non viene sottoposto ad interventi che ne modificano le prestazioni energetiche e gli impianti sono dotati di regolare libretto di impianto, vengono registrati al catasto impianti e vengono sottoposti a periodica manutenzione. In caso contrario la <strong>validità è fissata al 31 dicembre dell&#8217;anno successivo.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: right;"> <em>&#8221; da certificato-energetico.it&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>&#8220;da edilportale.com&#8221;</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
										<enclosure length="909321" type="application/pdf" url="http://www.infobuildenergia.it/Allegati/4633.pdf"/><itunes:explicit/><itunes:subtitle>L&amp;#8217; A.P.E. è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E&amp;#8217; uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici. Al &amp;#8230; Continued</itunes:subtitle><itunes:summary>L&amp;#8217; A.P.E. è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E&amp;#8217; uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici. Al &amp;#8230; Continued</itunes:summary><itunes:keywords>Articoli</itunes:keywords></item>
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		<title>Infissi in PVC</title>
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				<pubDate>Thu, 15 May 2014 10:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tecnicando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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				<description><![CDATA[In un contesto sociale come l&#8217;attuale, dove i costi energetici sono in continuo aumento e l&#8217;ambiente è sempre più inquinato dai livelli crescenti di CO2, garantire massima efficienza energetica ed eccellenti proprietà isolanti dei materiali edilizi diventa prioritario. Dal momento che &#8230; <a href="https://tecnicando.it/infissi-in-pvc/">Continued</a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In un contesto sociale come l&#8217;attuale, dove i costi energetici sono in continuo aumento e l&#8217;ambiente è sempre più inquinato dai livelli crescenti di CO2, garantire massima efficienza energetica ed eccellenti proprietà isolanti dei materiali edilizi diventa prioritario.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tamtamweb.net/tecnicando/wp-content/uploads/2014/05/comfort-e-designGENEO.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-459" src="http://www.tamtamweb.net/tecnicando/wp-content/uploads/2014/05/comfort-e-designGENEO.jpg" alt="comfort-e-designGENEO" width="345" height="345" srcset="https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/05/comfort-e-designGENEO.jpg 345w, https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/05/comfort-e-designGENEO-150x150.jpg 150w, https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/05/comfort-e-designGENEO-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 345px) 100vw, 345px" /></a>Dal momento che gran parte della dispersione termica degli edifici è dovuta all&#8217;isolamento carente di finestre e facciate, ai tradizionali sistemi in legno o alluminio si stanno sempre pi√π sostituendo gli infissi in PVC, capaci di garantire livelli di isolamento termico più elevati, con un conseguente risparmio in termini di energia e quindi non solo economici ma anche di impatto sull&#8217;ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla continua ricerca scientifica nella lavorazione di polimeri, infatti, si sono sviluppati dei profili finestra in PVC che abbinano i vantaggi di nuovi materiali altamente tecnologici a strutture innovative che raggiungono i valori di isolamento termico previsti dallo standard per case passive con spessori estremamente ridotti, consentendo una riduzione delle emissioni di CO2, minori costi legati al riscaldamento ed un clima abitativo piacevole all&#8217;interno dell&#8217;edificio.</p>
<p style="text-align: justify;">Risparmio energetico con infissi GENEO di Rehau</p>
<p style="text-align: justify;">Davvero rivoluzionario è GENEO, il profilo finestra sviluppato da Rehau, che con uno spessore di soli 86mm consente di raggiungere livelli di isolamento termico ed acustico conformi ai requisiti richiesti per le case passive. Questo profilo per finestra raggiunge standard elevatissimi dal punto di vista energetico, consentendo un risparmio del 76% rispetto alle tradizionali finestre in legno degli anni &#8217;80.</p>
<p style="text-align: justify;">GENEO presenta una struttura innovativa a sei camere ad armatura piena. Il profilo è infatti composto da uno strato esterno in RAU-PVC e da un nucleo interno in fibra composita.</p>
<p style="text-align: justify;">RAU-FIPRO è un materiale hi-tech sviluppato in esclusiva per GENEO, capace di assicurare stabilità, un&#8217;eccezionale rigidità alla torsione e una leggerezza senza pari, del 40% inferiore rispetto ai tradizionali sistemi.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie al sistema di rinforzo integrato IVS di cui èdotato, inoltre, risulta estremamente affidabile dal punto di vista della resistenza e della durata nel tempo e permette di realizzare finestre delle più svariate forme e anche di grandi dimensioni.<br />
Disponibile oggi anche nella versione per serramenti scorrevoli, GENEO presenta molteplici possibilità di applicazione, che vanno dal contesto residenziale a quello industriale, passando per le ristrutturazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare i nuovi sistemi scorrevoli alzanti consentono di realizzare elementi alti fino a 2,7 m, con un peso dell&#8217;anta fino a 400 kg, mantenendo inalterati gli eccellenti valori di isolamento termico (Uf = 1,3 W/m2K) ed acustico (fino a Rw,P=43 dB).</p>
<p style="text-align: justify;">Con un valore di isolamento termico Uf= fino a 0,85, infatti, il profilo soddisfa in modo flessibile le esigenze energetiche, senza scendere a compromessi tecnici dal punto di vista dell&#8217;isolamento acustico e delle misure anti-effrazione. Infatti è classificato in classe 2 dal punto di vista dell&#8217;isolamento acustico e in classe 5 per anti-effrazione, senza rinforzi in acciaio.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tamtamweb.net/tecnicando/wp-content/uploads/2014/05/Profilo-GENEO.jpg"><img class="alignleft  wp-image-451" src="http://www.tamtamweb.net/tecnicando/wp-content/uploads/2014/05/Profilo-GENEO.jpg" alt="Profilo GENEO" width="242" height="271" srcset="https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/05/Profilo-GENEO.jpg 312w, https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/05/Profilo-GENEO-267x300.jpg 267w" sizes="(max-width: 242px) 100vw, 242px" /></a>GENEO consente di raggiungere eccellenti livelli di insonorizzazione anche in zone residenziali particolarmente esposte all&#8217;inquinamento acustico. In materia di sicurezza, invece, senza ricorrere ad alcun rinforzo in acciaio, il profilo REHAU consente una protezione ottimale contro i tentativi di scasso.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;elevato grado di isolamento termico e acustico si traduce in benessere abitativo: come tutti i profili dell&#8217;azienda, anche GENEO può essere dotato della tecnica di ventilazione REHAU Air Comfort che garantisce una corretta aerazione ed evita la formazione di muffa e i relativi danni alle finestre, consentendo, al tempo stesso, di vivere in un ambiente più salubre.</p>
<p>Questi profili non richiedono manutenzioni particolari in quanto anti polvere e meno attaccabili dallo sporco; sono, inoltre,indeformabili, antiurto e in grado di resistere alle condizioni atmosferiche più avverse grazie allo strato esterno in RAU-PVC, che presenta un&#8217;ottima stabilità alla luce ed agli agenti atmosferici, buone caratteristiche di resilienza anche a basse temperature e insensibilità ad acidi, muffe, microrganismi, salsedine e smog.</p>
<p style="text-align: justify;">Possedendo caratteristiche diautoestinguenza, infine, in caso di incendio il profilo non propaga la fiamma, garantendo così un&#8217;elevata sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche dal punto di vista estetico, questi profili sono sinonimo di eccellenza e versatilità: le superfici e le linee slanciate del profilo sono personalizzabili con una selezione di laccature e rivestimenti classici, caratterizzati da una pellicola strutturata altamente resistente alla luce e alle abrasioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo modo è possibile scegliere il colore, la forma e il decoro più adatti all&#8217;architettura dell&#8217;edificio, a tutto vantaggio della valorizzazione dell&#8217;aspetto estetico e del design della propria abitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema GENEO non trascura neppure la salvaguardia ambientale: con un idoneo ciclo del materiale, RAU-FIPRO è infatti facilmente riciclabile in base ad un processo standard ben definito.</p>
<p style="text-align: right;">&#8221; da lavorincasa.it &#8220;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Pavimenti in legno</title>
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				<pubDate>Thu, 15 May 2014 10:09:58 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[News]]></category>

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				<description><![CDATA[Per quanti amano i materiali naturali e apprezzano il fascino del legno, il parquet rappresenta una soluzione di pregio che impreziosisce la casa regalando una profonda sensazione di benessere. Il legno, in quanto materiale naturale, ha personalità e carattere unici &#8230; <a href="https://tecnicando.it/terzo-post-categoria-due/">Continued</a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-626" src="http://tecnicando.it/wp-content/uploads/2016/02/pavimento-in-legno.jpg" alt="pavimento in legno" width="485" height="313" srcset="https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2016/02/pavimento-in-legno.jpg 650w, https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2016/02/pavimento-in-legno-300x194.jpg 300w" sizes="(max-width: 485px) 100vw, 485px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanti amano i materiali naturali e apprezzano il fascino del legno, il parquet rappresenta una soluzione di pregio che impreziosisce la casa regalando una profonda sensazione di benessere.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legno, in quanto materiale naturale, ha personalità e carattere unici ed elementi distintivi che caratterizzano ciascuna specie. Imparare a conoscere le caratteristiche di ogni specie significa saperle fondere con ogni stile di arredo.</p>
<p><strong>Tipi di parquet</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esistono diversi tipi di parquet: quello <strong>tradizionale è</strong> un parquet in <strong>legno massello</strong>, formato da un unico strato nobile dello spessore compreso tra 12 e 22 mm. I listoni possono essere di varie lunghezze e dimensioni. Questo tipo di parquet viene fornito e messo in opera allo stato grezzo, quindi necessita di <strong>levigatura e lucidatura </strong>prima di divenire calpestabile.</p>
<p>Il massello è il tipo di parquet più costoso. Più economico, invece, è il <strong>parquet prefinito</strong>, che richiede anche una posa piuttosto veloce, perchè viene fornito già levigato e verniciato. E&#8217; costituito da due o tre strati, di cui quelli di <strong>supporto </strong>sono costituiti da <strong>listellare di legno povero</strong>, come betulla, abete o pioppo, mentre lo strato nobile è, nell&#8217;essenza scelta, di spessore compreso tra 2,5 e 6 mm.</p>
<p>Le essenze per l&#8217;uno e l&#8217;altro tipo di parquet sono le più svariate: &#8211; tra i legni chiari ci sono l&#8217;acero, il faggio e il rovere; &#8211; tra i legni rossi il doussiè o il merbau; &#8211; tra i legni scuri molto diffuso è il wengè; &#8211; tra i legni bruni l&#8217;iroko, l&#8217;afrormosia o il teak.</p>
<p><strong>Posa del parquet</strong></p>
<p>Il parquet può essere installato con differenti modalità di posa in opera.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella posa <strong>a colla </strong>quest&#8217;ultima viene stesa con una spatola avendo cura di rimuoverne la quantità in eccesso. Lungo il perimetro della stanza viene lasciato un <strong>giunto </strong>per consentire le naturali dilatazioni del materiale, dovute ai cambiamenti delle condizioni igrometriche, e poi ricoperto con il battiscopa. Nel caso del parquet prefinito bisogna utilizzare colle specifiche e stare molto attenti alla pulizia nella fase di posa, per evitare di rovinare la verniciatura.</p>
<p style="text-align: justify;">La posa <strong>galleggiante o flottante</strong>, non richiede colla, ma necessita di una perfetta planarità del massetto di sottofondo, che deve essere preventivamente verificata. Su questo viene posto un <strong>tappetino di materiale isolante</strong>, che consente proprio un buon isolamento termico ed acustico. I listelli vengono assemblati ad incastro, eventualmente aiutandosi con un adesivo.</p>
<p>La posa <strong>inchiodata </strong>prevede l&#8217;utilizzo di listoni forniti di incastri a maschio e femmina che vengono inchiodati su magatelli di legno opportunamente predisposti. <strong> Manutenzione del parquet</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per mantenere in un buono stato un parquet bisogna partire dalle quotidiane operazioni di<strong>pulizia</strong>. Ogni giorno è opportuno procedere alla rimozione di quei residui, come polvere e briciole, che potrebbero compromettere lo stato della lucidatura. Si può procedere con una scopa o meglio ancora con l&#8217;aspirapolvere.</p>
<p style="text-align: justify;">Un paio di volte a settimana il parquet va l<strong>avato con un panno ben strizzato</strong>, utilizzando acqua e detergenti specifici per il parquet, seguendo la direzione delle venature del legno. Una volta asciutto, si può procedere alla lucidatura del pavimento con un panno di cotone.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando invece, col passar degli anni, il parquet risulta particolarmente rovinato, è necessario effettuare un&#8217;operazione di <strong>rilamatura. </strong>Innanzitutto va rimossa la finitura più superficiale del pavimento, poi va effettuata la <strong>stuccatura, </strong>di eventuali buchi e graffi presenti, con resine e polvere di legno; quindi si esegue una carteggiatura con carta a grana sottile, ed infine vanno applicate due mani di <strong>verniciatura</strong>.</p>
<p>Per preservare, comunque, la superficie del parquet è opportuno dotare piedi di sedie e tavoli degli opportuni <strong>feltrini</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>&#8221; da lavorincasa.it &#8220;</em></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Requisiti certificatori energetici</title>
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				<pubDate>Thu, 15 May 2014 10:08:08 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[News]]></category>

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				<description><![CDATA[Stabiliti i requisiti professionali degli esperti cui affidare la certificazione energetica. Sono stati definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l&#8217;indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici. &#8230; <a href="https://tecnicando.it/requisiti-certificatori-energetici/">Continued</a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.edilio.it/cache/cfx_imagecr3/78E82415C6E76E5A65DCC17C0AD22D02.png" alt="Certificazione energetica. Stabiliti i requisiti professionali degli esperti" width="400" height="312" /></p>
<p style="text-align: justify;">Stabiliti i requisiti professionali degli esperti cui affidare la certificazione energetica.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono stati definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l&#8217;indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici.</p>
<p style="text-align: justify;">A stabilirli è il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 ed entrante in vigore il 12 luglio 2013. Il decreto si applica nelle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica in applicazione della direttiva 2002/91/CE, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli stessi provvedimenti. Le Regioni e le Province autonome che invece abbiano già adottato propri provvedimenti sono tenute ad assicurarne la coerenza con i contenuti del decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono abilitati, ai fini dell&#8217;attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:</p>
<p style="text-align: justify;">i tecnici abilitati, cioè i tecnici operanti in veste sia di dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, sia di professionisti liberi od associati, e in possesso di almeno uno dei due seguenti requisiti (dettagliati ai commi 3 e 4 dell&#8217;articolo 2 del decreto):</p>
<p style="text-align: justify;">titolo di studio superiore o laurea in determinati indirizzi, iscrizione ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitazione all&#8217;esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;<br />
titolo di studio superiore o laurea in altri indirizzi e attestato di frequenza, con superamento dell&#8217;esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici;</p>
<p style="text-align: justify;">gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell&#8217;energia e dell&#8217;edilizia, che esplicano l&#8217;attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;<br />
gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l&#8217;organismo nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA) o altro soggetto equivalente in ambito europeo (sempre che esplichino l&#8217;attività con tecnici abilitati);<br />
le società di servizi energetici (ESCO) che operanoconformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CEconcernente l‚Äôefficienza degli usi finali dell&#8217;energia e i servizi energetici (sempre che esplichino l&#8217;attività con tecnici abilitati).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, che costituiscono uno dei requisiti per essere tecnico abilitato, il decreto stabilisce che essi sono svolti, a livello nazionale, da università, organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, e, a livello regionale, da Regioni e Province autonome, nonchè da altri soggetti autorizzati di ambito regionale. I contenuti minimi dei corsi sono definiti nell&#8217;Allegato 1 al decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono poi stabiliti i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti certificatori, consistenti nell&#8217;assenza di conflitti d&#8217;interesse, tra l&#8217;altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nei processi di progettazione/realizzazione dell&#8217;edificio o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati.</p>
<p style="text-align: justify;">Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l&#8217;eventuale aggiornamento dell&#8217;attestato di certificazione può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell&#8217;impresa incaricata degli stessi adeguamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono infine fissati i criteri dei controlli di qualità del servizio di certificazione energetica, effettuati dalle Regioni e Province autonome, che sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono l&#8217;accertamento documentale degli attestati di certificazione, le valutazioni di congruità dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo adottata, e le ispezioni dell&#8217;edificio.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><em>&#8220;da edilio.it &#8220;</em></span></p>
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		<title>Trasformare la vasca in doccia</title>
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				<pubDate>Thu, 15 May 2014 09:54:33 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[News]]></category>

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				<description><![CDATA[Il bagno è il luogo della casa deputato al benessere e al relax, eppure è quello in cui maggiormente è messa in pericolo la sicurezza delle persone. Presenza di acqua, superfici scivolose, spigoli pericolosi, ostacoli da sormontare, sono elementi che possono rendere difficile &#8230; <a href="https://tecnicando.it/trasformare-la-vasca-in-doccia/">Continued</a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il bagno è il luogo della casa deputato al benessere e al relax, eppure è quello in cui maggiormente è messa in pericolo la sicurezza delle persone. Presenza di acqua, superfici scivolose, spigoli pericolosi, ostacoli da sormontare, sono elementi che possono rendere difficile la deambulazione e fanno sì che, se non si presta particolare attenzione, sia facile incorrere in incidenti domestici.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tamtamweb.net/tecnicando/wp-content/uploads/2014/10/apertura-4-porte-a.jpg"><img class="alignleft  wp-image-457" src="http://www.tamtamweb.net/tecnicando/wp-content/uploads/2014/10/apertura-4-porte-a.jpg" alt="apertura-4-porte-a" width="493" height="493" srcset="https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/10/apertura-4-porte-a.jpg 610w, https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/10/apertura-4-porte-a-150x150.jpg 150w, https://tecnicando.it/wp-content/uploads/2014/10/apertura-4-porte-a-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 493px) 100vw, 493px" /></a>La fruizione del bagno, poi, appare particolarmente disagevole per anziani e disabili che hanno bisogno spesso di essere assistiti, quando questo sarebbe il luogo in cui maggiormente avrebbero diritto alla propria intimità.</p>
<p style="text-align: justify;">Eppure basta poco per rendere un bagno più sicuro ed accessibile. Anche la sola trasformazione vasca in doccia contribuisce ad aumentare la sicurezza di utilizzo, mentre il confort può essere ulteriormente migliorato con l&#8217;installazione di idonei accessori.</p>
<p style="text-align: justify;">Trasformazione della vasca in doccia</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema di trasformazione vasca in doccia messo a punto con oltre 40 anni di esperienza da Remail risponde proprio all&#8217;esigenza di rendere il bagno un ambiente più sicuro per anziani e disabili.<br />
Infatti, per una persona con difficoltà motorie un movimento come l&#8217;entrata o l&#8217;uscita dalla vasca da bagno e la mancanza di punti di appoggio adeguati possono causare perdita di equilibrio e pericolosi scivoloni e cadute.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la trasformazione vasca in doccia anche una persona anziana o disabile potrà effettuare la propria igiene quotidiana in maniera autonoma e con tranquillità, a maggior ragione garantita dall&#8217;installazione di un piatto doccia con fondo antiscivolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le persone con particolari disabilità che necessitano di essere assistiti, Remail prevede un sistema di trasformazione vasca in doccia con doppia apertura verticale, che consente alla persona che deve aiutare il disabile o l&#8217;anziano dall&#8217;esterno a non bagnarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema di trasformazione vasca in doccia richiede appena 8 ore di lavoro e prevede la rimozione della vecchia vasca e la sua sostituzione con un piatto doccia realizzato su misura, in modo da ricoprire tutto lo spazio precedentemente occupato e senza che sia necessario sostituire le piastrelle, dando vita ad un box doccia davvero spazioso.</p>
<p style="text-align: justify;">La rapidità di installazione riduce notevolmente i disagi dovuti di solito alla realizzazione di lavori di ristrutturazione in casa, anche in virtù di una maggiore pulizia dell&#8217;intervento, che non richiede la demolizione di tutto il bagno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il lavoro viene eseguito unicamente da personale specializzato, presente su tutto il territorio nazionale, e non richiede pertanto l&#8217;intervento di muratore, idraulico e piastrellista, come sarebbe necessario in casi analoghi. In ogni caso l&#8217;azienda è coperta da Polizza Assicurativa che risarcisce eventuali danni arrecati.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo realizzati su misura direttamente in fabbrica i piatti doccia Remail per la trasformazione vasca in doccia possono avere colori e dimensioni tra i più svariati, per cui si possono abbinare davvero ad ogni tipo di bagno preesistente. Del resto, la sostituzione di una vasca con una doccia, può essere dettata non solo da esigenze di maggiore sicurezza, che non sono certamente trascurabili, ma anche semplicemente dal desiderio di rinnovare il proprio bagno. La doccia, del resto, è sempre preferita anche da persone giovani e dinamiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le varie soluzioni disponibili, è possibile scegliere anche quella con colonna idromassaggioo quelle, molto pratiche con spazio per lavatrice lavatoio o armadio.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre alla trasformazione vasca in doccia, un altro modo per rendere più sicuro il bagno è dotarlo di specifici ausili di aiuto alle persone con difficoltà motorie, come maniglioni di supporto, sgabelli, pedane antiscivolo, ecc.</p>
<p style="text-align: justify;">La presenza di uno sgabello per disabili, ad esempio, in una delle grandi docce montate da Remail, permette all&#8217;utilizzatore di sedersi e di lavarsi comodamente senza correre il rischio di scivolare.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;installazione di questi ausili, che va effettuata considerando le difficoltà dell&#8217;utente, come quelle di deambulazione piuttosto che della vista, non comporta grandi spese, ma permette di prevenire tante situazioni pericolose.</p>
<p style="text-align: justify;">La gamma di accessori che Remail mette a disposizione per completare la trasformazione vasca in doccia comprende tutto quanto può rendere il bagno più sicuro offrendo punti di appoggio e supporti a chi ha difficoltà a muoversi.</p>
<p style="text-align: right;">&#8220;da lavorincasa.it &#8220;</p>
<p>&nbsp;</p>
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