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		<title>Professionisti sanitari: tutti in ordini</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:14:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La Commissione Sanità del Senato &#8211; in data 2 agosto &#8211; ha dato voto favorevole al disegno di legge 1142 che prevede l&#8217;istituzione degli Ordini degli infermieri, delle ostetriche, delle professioni sanitarie della riabilitazione, dei tecnici di radiologia medica, delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione. Dal testo emerge che i Collegi Ipasvi si modificheranno in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-shortcode="caption" id="attachment_775" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/infermieri.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-775" data-attachment-id="775" data-permalink="https://infosanita.wordpress.com/2011/08/04/professionisti-sanitari-tutti-in-ordini/infermieri/" data-orig-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/infermieri.jpg" data-orig-size="240,180" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="Professionisti sanitari" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/infermieri.jpg?w=240" data-large-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/infermieri.jpg?w=240" class="size-thumbnail wp-image-775" title="Professionisti sanitari" src="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/infermieri.jpg?w=150&#038;h=112" alt="Infermiere in ordine" width="150" height="112" srcset="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/infermieri.jpg?w=150 150w, https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/infermieri.jpg 240w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p id="caption-attachment-775" class="wp-caption-text">Tutti i professionisti sanitari saranno iscritti in un Ordine</p></div>
<p>La <strong>Commissione Sanità del Senato</strong> &#8211; in data 2 agosto &#8211; ha dato voto favorevole al <a title="DdL 1142" href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/32596.htm" target="_blank">disegno di legge 1142</a> che prevede l&#8217;istituzione degli <strong>Ordini</strong> degli infermieri, delle ostetriche, delle professioni sanitarie della riabilitazione, dei tecnici di radiologia medica, delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione.</p>
<p>Dal testo emerge che i <strong>Collegi Ipasvi</strong> si modificheranno in Ordini professionali delle professioni infermieristiche con una suddivisione in un duplice albo: uno per gli infermieri e un altro per gli infermieri pediatrici e le vigilatrici d&#8217;infanzia.</p>
<p>Siamo ancora agli inizi del percorso legislativo, in quanto il testo dovrà passare al vaglio del <strong>Senato</strong> e della <strong>Camera</strong>. Tuttavia, se non dovesse subire modifiche, oltre che gli infermieri anche i fisioterapisti, i logopedisti, gli ortottisti, gli igienisti dentali, i dietisti, gli educatori professionali e i terapisti occupazionali istituiranno il proprio albo.</p>
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			<media:title type="html">Professionisti sanitari</media:title>
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		<title>La formazione GIMBE sbarca in Sardegna</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:37:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Se il Nuovo Sistema ECM ha posto il Governo Clinico al centro degli obiettivi formativi di processo e di sistema, il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 enfatizza la necessità di &#8220;investire in settori strategici quali la Clinical Governance&#8221;. Per tutti i professionisti coinvolti nella pianificazione, organizzazione, erogazione e valutazione di servizi e prestazioni sanitarie, GIMBE in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:left;"><a href="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/gimbe.png"><img data-attachment-id="765" data-permalink="https://infosanita.wordpress.com/2011/08/01/la-formazione-gimbe-sbarca-in-sardegna/gimbe-2/" data-orig-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/gimbe.png" data-orig-size="269,142" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="GIMBE" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/gimbe.png?w=269" data-large-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/gimbe.png?w=269" class="alignleft size-thumbnail wp-image-765" title="GIMBE" src="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/gimbe.png?w=150&#038;h=79" alt="" width="150" height="79" srcset="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/gimbe.png?w=150 150w, https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/gimbe.png 269w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><a href="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/apsia.png"><img data-attachment-id="766" data-permalink="https://infosanita.wordpress.com/2011/08/01/la-formazione-gimbe-sbarca-in-sardegna/apsia/" data-orig-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/apsia.png" data-orig-size="120,142" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="APSIA" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/apsia.png?w=120" data-large-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/apsia.png?w=120" class="alignleft size-full wp-image-766" title="APSIA" src="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/apsia.png?w=450" alt=""   srcset="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/apsia.png?w=75&amp;h=89 75w, https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/apsia.png 120w" sizes="(max-width: 75px) 100vw, 75px" /></a>Se il Nuovo Sistema ECM ha posto il Governo Clinico al centro degli obiettivi formativi di processo e di sistema, il <strong>Piano Sanitario Nazionale 2011-2013</strong> enfatizza la necessità di &#8220;investire in settori strategici quali la Clinical Governance&#8221;.</p>
<p style="text-align:left;" align="center">Per tutti i professionisti coinvolti nella pianificazione, organizzazione, erogazione e valutazione di servizi e prestazioni sanitarie, <strong>GIMBE</strong> <strong>in collaborazione con A.Ps.I.A. organizza in Sardegna</strong> un’edizione del workshop<strong></strong></p>
<p style="text-align:left;" align="center"><a title="APSIA" href="http://www.apsia.it/"><strong>Introduzione al Governo Clinico</strong></a><br />
Cagliari, 28-29-30 novembre 2011</p>
<p>Secondo quanto richiesto dal PSN 2011-2013, il corso offre &#8220;un approccio di  sistema alla Clinical Governance, realizzato tramite l’integrazione di numerosi fattori interconnessi e complementari&#8221;</p>
<p><strong>Valutazione Multidimensionale della Qualità Assistenziale</strong><br />
Sicurezza, efficacia, appropriatezza, equità d&#8217;accesso, coinvolgimento degli utenti, efficienza<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Strumenti del Governo Clinico</strong><br />
Evidence-based Practice, linee guida, percorsi assistenziali, procedure, protocolli, health technology assessment, audit clinico e indicatori, sistemi informativi aziendali e database clinici, gestione del rischio, formazione e sviluppo professionale continui, ricerca e sviluppo, coinvolgimento degli utenti<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Attuazione del Governo Clinico</strong><br />
Modelli organizzativi, definizione delle priorità, valutazione e monitoraggio di obiettivi, progetti e indicatori di Governo Clinico, ostacoli e problematiche aperte<strong></strong></p>
<p><strong>Quota d’iscrizione </strong>€ 750,00</p>
<p><a title="Brochure" href="http://www.apsia.it/documenti/Introduzione_Governo_Clinico_Cagliari.pdf" target="_blank">Programma </a></p>
<p><a title="Scheda d'iscrizione" href="http://www.apsia.it/documenti/gimbe_Scheda_di_Iscrizione2.pdf" target="_blank">Scheda iscrizione<strong></strong></a></p>
<p><strong>Contatti </strong>070 4521186 <a href="mailto:ass.apsia@gmail.com?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Corso%20GIMBE%20Introduzione%20al%20Governo%20Clinico">ass.apsia@gmail.com</a></p>
<table width="647" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2"></td>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
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<td width="20%"></td>
<td width="20%"></td>
<td width="20%"></td>
<td width="20%"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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	</item>
		<item>
		<title>Tre Dipartimenti per il Ministero</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 13:37:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Approvato dal Consiglio dei Ministri il Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute per mezzo del quale il Ministero si articolerà in tre Dipartimenti: Dipartimento della Sanità pubblica e dell&#8217;innovazione Dipartimento della programmazione e dell&#8217;ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/ministerosalute1.jpg"><img loading="lazy" data-attachment-id="745" data-permalink="https://infosanita.wordpress.com/2011/07/18/tre-dipartimenti-per-il-ministero/ministerosalute-5/" data-orig-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/ministerosalute1.jpg" data-orig-size="150,150" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="ministero salute" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/ministerosalute1.jpg?w=150" data-large-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/ministerosalute1.jpg?w=150" class="alignleft size-full wp-image-745" title="ministero salute" src="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/ministerosalute1.jpg?w=450" alt=""   /></a>Approvato dal Consiglio dei Ministri il <a href="http://www.normativasanitaria.it/jsp/news.jsp?dataN=15/07/2011&amp;titoloN=Regolamento%20di%20organizzazione%20del%20Ministero%20della%20salute&amp;testoN=Nella%20G.U.%20n.%20162%20del%2014%2F7%2F2011%20e%27%20pubblicato%20il%20d.p.r.%2011%20marzo%202011%2C%20n.%20108%20recante%3A%20Regolamento%20di%20organizzazione%20del%20Ministero%20della%20salute&amp;codnorm=39030">Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute</a> per mezzo del quale il Ministero si articolerà in tre Dipartimenti:</p>
<ul>
<li>Dipartimento della Sanità pubblica e dell&#8217;innovazione</li>
<li>Dipartimento della programmazione e dell&#8217;ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale</li>
<li>Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute</li>
</ul>
<p>Il <strong>Dipartimento della Sanità pubblica e dell&#8217;innovazione</strong> provvederà alle attività di coordinamento e vigilanza e di diretto intervento di spettanza statale in tema di: tutela della salute, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela dell&#8217;ambiente e delle condizioni di vita e di benessere delle persone; promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria; finanziamento e vigilanza sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e su altri enti o istituti nazionali previsti dalla legge; relazioni istituzionali in ambito nazionale; relazioni internazionali; informazione e comunicazione agli operatori e ai cittadini.</p>
<p>Il <strong>Dipartimento della programmazione e dell&#8217;ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale</strong> provvederà alle attività di coordinamento e di vigilanza e di diretto intervento di competenza statale in tema di: programmazione; sviluppo e monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità e di valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del Servizio sanitario nazionale; coordinamento e gestione delle politiche riguardanti l&#8217;organizzazione dei servizi sanitari; assistenza sanitaria degli Italiani all&#8217;estero e degli stranieri in Italia; sistema informativo e statistico del Servizio sanitario nazionale; formazione del personale del Servizio sanitario nazionale e individuazione dei relativi fabbisogni formativi; assistenza sanitaria al personale navigante; organizzazione territoriale dell&#8217;assistenza farmaceutica; medicinali, ferme restando le competenze in materia attribuite all&#8217;Agenzia italiana del farmaco; dispositivi medici e altri prodotti di interesse sanitario; rischio clinico; funzioni medico-legali.</p>
<p>Il <strong>Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute </strong>provvederà, ai fini della tutela della salute umana e animale, alle attività di coordinamento e di vigilanza e di diretto intervento di spettanza statale in tema di: sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza alimentare; benessere degli animali; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario; coordinamento e finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali e vigilanza sugli stessi; valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare; funzionamento del Consiglio superiore di sanità; dietetici e integratori alimentari; farmaci veterinari; fitofarmaci; alimentazione animale.</p>
]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>Ticket e manovra: le regioni dell&#8217;approvazione</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:46:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Dopo il si della Camera, la manovra di Tremonti è stata approvata. I ticket da 10 euro sulle specialistiche sono operanti già da oggi in Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sicilia. A breve si aggiungeranno anche Lazio, Molise e Puglia. Sul fronte dei &#8220;no&#8221; all&#8217;applicazione del ticket aggiuntivo: Emilia Romagna, Sardegna, Toscana, Valle d&#8217;Aosta, Veneto, Umbria [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/10euro.jpg"><img loading="lazy" data-attachment-id="741" data-permalink="https://infosanita.wordpress.com/2011/07/18/ticket-e-manovra-la-regioni-dellapprovazione/10euro/" data-orig-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/10euro.jpg" data-orig-size="500,375" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="Ticket 10 euro" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/10euro.jpg?w=300" data-large-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/10euro.jpg?w=450" class="alignleft size-thumbnail wp-image-741" title="Ticket 10 euro" src="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/10euro.jpg?w=150&#038;h=112" alt="" width="150" height="112" srcset="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/10euro.jpg?w=150 150w, https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/10euro.jpg?w=300 300w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a>Dopo il si della Camera, la manovra di Tremonti è stata approvata. I ticket da 10 euro sulle specialistiche sono operanti già da oggi in Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sicilia. A breve si aggiungeranno anche Lazio, Molise e Puglia.</p>
<p>Sul fronte dei &#8220;no&#8221; all&#8217;applicazione del ticket aggiuntivo: Emilia Romagna, Sardegna, Toscana, Valle d&#8217;Aosta, Veneto, Umbria e PA Trento e Bolzano.</p>
<p>L&#8217;incertezza sulla decisione permane ancora per Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche e Piemonte.</p>
<p>Per una comparazione delle ultime manovre è sempre disponibile il dossier &#8220;<a href="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/la-sanitc3a0-nelle-manovre-finanziarie-2005-2011.pdf">La sanità nelle manovre finanziarie dal 2005 al 2011</a>&#8221; (pubblicato lo scorso marzo) a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni.</p>
<p>Ecco ora gli articoli della nuova legge che incideranno sulla Sanità:</p>
<p><strong>Art. 17</strong><br />
<strong>Razionalizzazione della spesa sanitaria</strong></p>
<p>1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e larealizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento a cui concorre lo Stato per il 2013 é incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell&#8217;1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento dell&#8217;obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine,al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l&#8217;equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all&#8217;articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambitidi spesa sanitaria:</p>
<p>a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell&#8217;Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all&#8217;articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un&#8217;elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all&#8217;articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall&#8217;Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;</p>
<p>b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall&#8217;anno 2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensidell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l&#8217;eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all&#8217;articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,nella misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalità stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato regolamento, l&#8217;Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle disposizioni di cui all&#8217;articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall&#8217;anno 2013,aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi dirisparmio, e conseguentemente, a decorrere dall&#8217;anno 2013 il tetto dispesa per l&#8217;assistenza farmaceutica territoriale di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da ultimo modificato dall&#8217;articolo 22, comma 3, del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è rideterminato nella misura del 12,5%;</p>
<p>c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l&#8217;acquisto di dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto della qualità e dell&#8217;innovazione tecnologica, elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della salute dell&#8217;11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l&#8217;acquisto di detti dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa all&#8217;assistenza protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68. Ciò al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto dell&#8217;onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l&#8217;acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, è annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze. Le regioni monitorano l&#8217;andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l&#8217;eventuale superamento del predetto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;</p>
<p>d) a decorrere dall&#8217;anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione sull&#8217;assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l&#8217;appropriatezza, l&#8217;efficacia e l&#8217;economicità delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per l&#8217;assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purché assicurino comunque, con misure alternative, l&#8217;equilibrio economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell&#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell&#8217;Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.</p>
<p>2. Con l&#8217;Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all&#8217;alinea del comma 1 sono indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all&#8217;articolo16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per l&#8217;esercizio 2014, mediante le misure di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per l&#8217;esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, nonché, perl&#8217;esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per l&#8217;anno 2014, il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore derivanti dall&#8217;esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all&#8217;articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla lettera c) del comma 1 é fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie di settore derivanti dall&#8217;esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all&#8217;articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le citate percentuali per l&#8217;anno 2014 sono proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, ove necessario, è conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da finanziare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.</p>
<p>3. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli anni 2013 e 2014.</p>
<p>4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l&#8217;effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonché dell&#8217;intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le seguenti disposizioni:</p>
<p>a) all&#8217;articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: &#8220;A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi diattuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all&#8217;attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell&#8217;articolo 120 della Costrizione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.&#8221;;</p>
<p>b) all&#8217;articolo 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, é inserito il seguente: &#8220;88-bis Il primo periodo delcomma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell&#8217;effettivo stato di avanzamento dell&#8217;attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.&#8221;;</p>
<p>c) il Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo dà esecuzione al programma operativo per l&#8217;esercizio 2010, di cui all&#8217;articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che è approvato con il presente decreto, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Il Commissario ad acta, altresì, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011 &#8211; 2012, in modo da garantire, anche attraverso l&#8217;eventuale superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora rimossi ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano coerenti, nel rispetto dell&#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza: 1) con l&#8217;obiettivo del raggiungimento dell&#8217;equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 &#8211; 2012 con il Patto per la salute 2010 &#8211; 2012 e definito dalla legislazione vigente; 2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal medesimo Patto per la salute 2010 &#8211; 2012 e dalla legislazione vigente;</p>
<p>d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l&#8217;incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);</p>
<p>e) al comma 51 dell&#8217;articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: &#8220;dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;nonché al fine di consentire l&#8217;espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario&#8221;; 2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: &#8220;fino al 31 dicembre 2011&#8221;, sono sostituite dalle seguenti: &#8220;fino al 31 dicembre 2012&#8221;;</p>
<p>f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell&#8217;articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta, in deroga al predetto blocco del turn over, l&#8217;autorizzazione al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede congiunta, della necessità di procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della compatibilità del medesimo conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato permanente per la verifica dell&#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell&#8217;intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l&#8217;AGENAS.</p>
<p>5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell&#8217;articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall&#8217;articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:</p>
<p>a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell&#8217;economia e dellefinanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti dellasentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all&#8217;articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da quelle statali;</p>
<p>b) a decorrere dall&#8217;esercizio 2013, con la legge dibilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui allalettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, é rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.</p>
<p>6. Ai sensi di quanto disposto dall&#8217;articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell&#8217;articolo 1, comma 4, lettera c), dell&#8217;intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l&#8217;anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall&#8217;articolo 11, comma 12, del decreto &#8211; legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e dall&#8217;articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n.220, é incrementato di 486,5 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo 1° giugno-31 dicembre 2011.</p>
<p>7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d&#8217;intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni interessate, è disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale di cui all&#8217;articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, coordinato dall&#8217;Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) di cui al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà.</p>
<p>8. Ad eventuali modifiche all&#8217;organizzazione e alle modalità di funzionamento dell&#8217;INMP si provvede con decreto del Ministro della salute, entro il 30 giugno 2013 il Ministero della salute verifical&#8217;andamento della sperimentazione gestionale e promuove, sulla base dei risultati raggiunti, l&#8217;adozione dei provvedimenti necessari alla definizione, d&#8217;intesa con le regioni interessate, dell&#8217;assetto a regime dell&#8217;INMP. In caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7, con decreto del Ministro della salute si provvede alla soppressione e liquidazione dell&#8217;INMP provvedendo alla nomina di un commissario liquidatore.</p>
<p>9. Per la realizzazione e delle finalità di cui al presente articolo, è autorizzata per l&#8217;anno 2011 la corresponsione all&#8217;INMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attività di ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede nell&#8217;ambito di un apposito progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all&#8217; attuazione dell&#8217;articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l&#8217;importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio.</p>
<p>10. Al fine di garantire la massima funzionalità dell&#8217;Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e all&#8217;accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n.183, con decreto emanato ai sensi dell&#8217;articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell&#8217;Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, è modificato, in modo da assicurare l&#8217;equilibrio finanziario dell&#8217;ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:</p>
<p>a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni assunte ai sensi dell&#8217;articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l&#8217;assetto organizzativo dell&#8217;Agenzia di cui all&#8217;articolo 17 del medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti dell&#8217;ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono sottoposte all&#8217;approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze;</p>
<p>b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni nonché, di diritto, il direttore generale dell&#8217;Aifa e il presidente dell&#8217;Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata professionalità e specializzazione dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell&#8217;economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennità ai componenti, ferma l&#8217;assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l&#8217;attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell&#8217;Unione europea;</p>
<p>c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell&#8217;Agenzia, che l&#8217;Agenzia stessa può rendere nei confronti di terzi ai sensi dell&#8217;articolo 48, comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresì la misura dei relativi corrispettivi;</p>
<p>d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all&#8217;immissione in commercio per il funzionamento, l&#8217;aggiornamento e l&#8217;implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell&#8217;immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2001/361/CE.</p>
<p><strong>Art. 16<br />
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico</strong></p>
<p>1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell&#8217;ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l&#8217;anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l&#8217;anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l&#8217;anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2016 con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione e dell&#8217;economia e delle finanze, può essere disposta:</p>
<p>a) la proroga di un anno dell&#8217;efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell&#8217;articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;</p>
<p>b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioniche limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;</p>
<p>c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all&#8217;erogazione dell&#8217;indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;</p>
<p>d) la semplificazione, il rafforzamento e l&#8217;obbligatorietà delleprocedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;</p>
<p>e) la possibilità che l&#8217;ambito applicativo delle disposizioni dicui alla lettera a) nonché, all&#8217;esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell&#8217;esigenza di valorizzare ed incentivare l&#8217;efficienza di determinati settori;</p>
<p>f) l&#8217;inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell&#8217;ambito degli enti destinatari invia diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, conparticolare riferimento a quelle previste dall&#8217;articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;</p>
<p>g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell&#8217;uso delle autovetture di servizio, la lotta all&#8217;assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato inattività operative o missioni.</p>
<p>2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.</p>
<p>3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazionifinanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell&#8217;ambito delle spese rimodulabili di cui all&#8217;articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, all&#8217;istruzione scolastica, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.</p>
<p>4. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 11, le amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.</p>
<p>5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall&#8217;articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell&#8217;importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall&#8217;articolo 19 deldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota é versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell&#8217;entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo é accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell&#8217;UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio &#8211; Dipartimento della funzione pubblica.</p>
<p>6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.</p>
<p>7. In ragione dell&#8217;esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l&#8217;emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell&#8217;articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nell&#8217;anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.</p>
<p>8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l&#8217;eventuale applicazione dell&#8217;articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.</p>
<p>9. Il comma 5 dell&#8217;articolo 5-septies del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, é sostituito dai seguenti:<br />
&#8220;5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all&#8217;effettuazione della visita, tenendo conto dell&#8217;esigenza di contrastare e prevenire l&#8217;assenteismo. Il controllo é in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l&#8217;assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per lapubblica amministrazione e l&#8217;innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall&#8217;indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, chedevono essere, a richiesta, documentati, é tenuto a darne preventiva comunicazione all&#8217;amministrazione. 5-ter. Nel caso in cui l&#8217;assenza per malattia abbia luogo per l&#8217;espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l&#8217;assenza é giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.&#8221;</p>
<p>10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell&#8217;articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all&#8217;articolo 3 del medesimo decreto.</p>
<p>11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l&#8217;esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell&#8217;articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l&#8217;amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.</p>
<p style="text-align:left;" align="center"><strong>Art. 29<br />
Liberalizzazione del collocamento e dei servizi</strong></p>
<p>1. L&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:<br />
&#8220;Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) &#8211; 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:<br />
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all&#8217;ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;<br />
b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;<br />
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;<br />
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;<br />
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l&#8217;assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l&#8217;erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;<br />
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; 2. L&#8217;ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l&#8217;iscrizione all&#8217;albo di cui all&#8217;articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell&#8217;ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L&#8217;iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all&#8217;articolo 5, comma 1. 3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l&#8217;autorizzazione allosvolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale cliclavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale cliclavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita sezione dell&#8217;albo di cui all&#8217;articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché alla cancellazione dall&#8217;albo di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l&#8217;attività di intermediazione. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l&#8217;attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.&#8221;.</p>
<p>2. E&#8217; istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia.</p>
<p>3. L&#8217;Alta Commissione di cui al comma 2 è composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell&#8217;economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Dell&#8217;Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell&#8217;OCSE e del Fondo monetario internazionale.</p>
<p>4. L&#8217;alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.</p>
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		<title>Piano Sanitario Nazionale: l&#8217;iter del Senato</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:46:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il percorso del PSN 2011-2013 è stato laborioso ma ha incontrato il parere favorevole (seppur con osservazioni) della Commissione Igiene e Sanità 14/06/2011: Schema di Piano Sanitario 21/06/2011: Audizione, ai sensi dell&#8217;articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro della salute in merito al Piano sanitario nazionale 2011-2013 22/06/2011: Esame dello schema di piano sanitario [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.senato.it"><img loading="lazy" data-attachment-id="733" data-permalink="https://infosanita.wordpress.com/2011/07/14/piano-sanitario-nazionale-liter-del-senato/senato/" data-orig-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/senato.gif" data-orig-size="326,117" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="Senato" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/senato.gif?w=300" data-large-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/senato.gif?w=326" class="alignleft size-thumbnail wp-image-733" title="Senato" src="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/senato.gif?w=150&#038;h=53" alt="" width="150" height="53" srcset="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/senato.gif?w=150 150w, https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/senato.gif?w=300 300w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a>Il percorso del <a href="https://infosanita.wordpress.com/2010/11/23/piano-sanitario-nazionale-2011-2013048/"><strong>PSN 2011-2013</strong></a> è stato laborioso ma ha incontrato il parere favorevole (seppur con osservazioni) della Commissione Igiene e Sanità</p>
<ul>
<li>14/06/2011: <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=16&amp;id=576087">Schema di Piano Sanitario</a></li>
<li>21/06/2011: <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=16&amp;id=00601263&amp;part=doc_dc&amp;parse=no">Audizione, ai sensi dell&#8217;articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro della salute in merito al Piano sanitario nazionale 2011-2013</a></li>
<li>22/06/2011: <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=16&amp;id=601421">Esame dello schema di piano sanitario nazionale 2011-2013</a></li>
<li>29/06/2011: <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=16&amp;id=602496">Esame dello schema di piano sanitario nazionale 2011-2013</a></li>
<li>06/07/2011: <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=16&amp;id=605983">Comunicazioni del Ministro della salute sullo Schema di piano sanitario nazionale 2011-2013</a></li>
<li>06/07/2011:<a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/21293.htm"> Esito Finale del Documento: Favorevole con Osservazioni</a></li>
</ul>
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	</item>
		<item>
		<title>Update: Liste d&#8217;Attesa</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:08:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il Ministero della Salute ha pubblicato i seguenti documenti che consistono in aggiornamenti alle linee guida del Piano Nazionale di Governo delle Liste di attesa 2010- 2012: Aggiornamento delle Linee guida per la metodologia di certificazione degli adempimenti dei piani regionali sui tempi d’attesa Linee guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/ministerosalute.jpg"><img loading="lazy" data-attachment-id="729" data-permalink="https://infosanita.wordpress.com/2011/07/14/update-liste-dattesa/ministerosalute-4/" data-orig-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/ministerosalute.jpg" data-orig-size="150,150" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="ministero salute" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/ministerosalute.jpg?w=150" data-large-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/ministerosalute.jpg?w=150" class="alignleft size-full wp-image-729" title="ministero salute" src="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/ministerosalute.jpg?w=450" alt=""   /></a>Il <strong>Ministero della Salute</strong> ha pubblicato i seguenti documenti che consistono in aggiornamenti alle linee guida del <a href="http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/35676_1.pdf" target="_blank">Piano Nazionale di Governo delle Liste di attesa 2010- 2012</a>:</p>
<ul>
<li><strong><a title="apre file pdf, 3 Mb" href="http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1548_allegato.pdf">Aggiornamento delle Linee guida per la metodologia di certificazione degli adempimenti dei piani regionali sui tempi d’attesa</a></strong></li>
<li><strong><a title="apre file pdf, 3 Mb" href="http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1571_allegato.pdf"><strong>Linee guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il monitoraggio dei tempi di attesa</strong></a></strong></li>
<li><strong><strong><a title="Linee Guida per il monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutici complessi" href="http://www.salute.gov.it/qualita/archivioDocumentiQualita.jsp?lingua=italiano&amp;id=1572">Linee Guida per il monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutici complessi</a></strong></strong></li>
</ul>
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		<title>Qualità delle linee guida. La Fondazione GIMBE pubblica la versione italiana di AGREE II</title>
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		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:39:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Secondo la definizione dell’Institute of Medicine (1990) le linee guida sono «raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte con metodi sistematici per assistere medici e pazienti nel decidere le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche». Oggi le linee guida costituiscono uno strumento di governo clinico per definire standard assistenziali con cui valutare le performance [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a title="AGREE II" href="http://www.gimbe.org/agree" target="_blank"><img loading="lazy" data-attachment-id="723" data-permalink="https://infosanita.wordpress.com/2011/05/05/qualita-delle-linee-guida-la-fondazione-gimbe-pubblica-la-versione-italiana-di-agree-ii/agree_it/" data-orig-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/agree_it.jpg" data-orig-size="1489,1938" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="AGREE II" data-image-description="&lt;p&gt;Versione Italiana di AGREE II&lt;/p&gt;
" data-image-caption="" data-medium-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/agree_it.jpg?w=230" data-large-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/agree_it.jpg?w=450" class="alignleft size-medium wp-image-723" title="AGREE II" src="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/agree_it.jpg?w=230&#038;h=300" alt="" width="230" height="300" srcset="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/agree_it.jpg?w=230 230w, https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/agree_it.jpg?w=460 460w, https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/agree_it.jpg?w=115 115w" sizes="(max-width: 230px) 100vw, 230px" /></a>Secondo la definizione dell’Institute of Medicine (1990) le linee guida sono «raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte con metodi sistematici per assistere medici e pazienti nel decidere le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche».</p>
<p>Oggi le linee guida costituiscono uno strumento di governo clinico per definire standard assistenziali con cui valutare le performance di professionisti e organizzazioni sanitarie; tuttavia, considerato che i benefici potenziali delle linee guida sono proporzionali alla loro qualità, è indispensabile disporre di uno strumento di valutazione standardizzato.</p>
<p>Con questo obiettivo nel 2001 nasce lo strumento AGREE (Appraisal of Guidelines for Research &amp; Evaluation), divenuto negli anni il riferimento internazionale per valutare la qualità delle linee guida.</p>
<p>Nel 2010 l’AGREE Next Step Consortium ha pubblicato AGREE II, la nuova versione dello strumento.</p>
<p>Grazie alla Fondazione GIMBE, che ne ha sostenuto la traduzione e la pubblicazione, è oggi disponibile la versione italiana ufficiale di AGREE II.</p>
<p><a title="AGREE II" href="http://www.gimbe.org/agree/" target="_blank">Scarica AGREE II in versione italiana</a></p>
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	</item>
		<item>
		<title>Tutti i numeri del Riparto FSN 2011</title>
		<link>https://infosanita.wordpress.com/2011/05/04/tutti-i-numeri-del-riparto-fsn-2011/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:00:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Pubblicato dal Ministero degli Affari regionali il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2011. Qui la tabella con i fondi in dettaglio:]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031500_80%20csr.pdf"><img loading="lazy" data-attachment-id="714" data-permalink="https://infosanita.wordpress.com/2011/05/04/tutti-i-numeri-del-riparto-fsn-2011/governo/" data-orig-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/governo.gif" data-orig-size="180,108" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="Stato-Regioni" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/governo.gif?w=180" data-large-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/governo.gif?w=180" class="alignleft size-thumbnail wp-image-714" title="Stato-Regioni" src="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/governo.gif?w=150&#038;h=89" alt=""   srcset="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/governo.gif?w=74 74w, https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/governo.gif?w=148 148w" sizes="(max-width: 74px) 100vw, 74px" /></a><a title="Atto Riparto FSN 2011" href="http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031500_80%20csr.pdf">Pubblicato</a> dal Ministero degli Affari regionali il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2011.<br />
Qui la tabella con i fondi in dettaglio:</p>
<p><a href="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/ripartofsn2.jpg"><img loading="lazy" data-attachment-id="719" data-permalink="https://infosanita.wordpress.com/2011/05/04/tutti-i-numeri-del-riparto-fsn-2011/ripartofsn-3/" data-orig-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/ripartofsn2.jpg" data-orig-size="885,745" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="Riparto FSN 2011" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/ripartofsn2.jpg?w=300" data-large-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/ripartofsn2.jpg?w=450" class="alignleft size-full wp-image-719" title="Riparto FSN 2011" src="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/ripartofsn2.jpg?w=450&#038;h=378" alt="" width="450" height="378" srcset="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/ripartofsn2.jpg?w=450&amp;h=379 450w, https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/ripartofsn2.jpg?w=150&amp;h=126 150w, https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/ripartofsn2.jpg?w=300&amp;h=253 300w, https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/ripartofsn2.jpg?w=768&amp;h=647 768w, https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/ripartofsn2.jpg 885w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
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	</item>
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		<title>Riparto Fondo Sanitario Nazionale 2011</title>
		<link>https://infosanita.wordpress.com/2011/04/15/riparto-fondo-sanitario-nazionale-2011/</link>
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		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:29:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Ore 16.30. Dopo una lunga attesa e un lavoro compiuto dapprima da sole 6 Regioni e successivamente discusso da tutte fino a ieri notte, si è finalmente trovato un accordo sul riparto dei quasi 104 miliardi di euro dei finanziamenti statali per la Sanità 2011. Lo ha annunciato il Presidente Vasco Errani che provvederà ora [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/04/regioni.gif"><img loading="lazy" data-attachment-id="694" data-permalink="https://infosanita.wordpress.com/2011/04/15/riparto-fondo-sanitario-nazionale-2011/regioni-4/" data-orig-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/04/regioni.gif" data-orig-size="140,92" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="Regioni" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/04/regioni.gif?w=140" data-large-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/04/regioni.gif?w=140" class="alignleft size-full wp-image-694" title="Regioni" src="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/04/regioni.gif?w=450" alt=""   /></a>Ore 16.30. Dopo una lunga attesa e un lavoro compiuto dapprima da sole 6 Regioni e successivamente discusso da tutte fino a ieri notte, si è finalmente trovato un accordo sul riparto dei quasi 104 miliardi di euro dei finanziamenti statali per la Sanità 2011.</p>
<p>Lo ha annunciato il Presidente Vasco Errani che provvederà ora ad un incontro col Ministro Fazio.</p>
<p>Sempre all&#8217;interno della Conferenza delle Regioni si è dato mandato all&#8217;AGENAS &#8211; entro 4 mesi &#8211; di individuare i nuovi criteri di riparto per il FSN 2012 cercando di mediare sull&#8217;intenzione del Ministro Fazio di dare prevalenza all&#8217;indice dell&#8217;incidenza delle malattie.</p>
]]></content:encoded>
					
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	</item>
		<item>
		<title>Governo Clinico&#8230; eppur si muove</title>
		<link>https://infosanita.wordpress.com/2011/03/18/governo-clinico-eppur-si-muove/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[infosanita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:19:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Dopo mesi di fermo, la Commissione Affari Sociali, durante la vigilia della festa dei 150 dell&#8217;unità d&#8217;Italia, ha ripreso l&#8217;esame del DdL sul Governo Clinico. Questa volta i lavori sono partiti dall&#8217;analisi di un testo unico presentato dall&#8217;On. Di Virgilio. Ecco il testo della proposta: PROPOSTA DI NUOVO TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/03/parlamento.gif"><img loading="lazy" data-attachment-id="687" data-permalink="https://infosanita.wordpress.com/2011/03/18/governo-clinico-eppur-si-muove/parlamento-2/" data-orig-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/03/parlamento.gif" data-orig-size="180,108" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="Esame in Commissione" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/03/parlamento.gif?w=180" data-large-file="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/03/parlamento.gif?w=180" class="alignleft size-thumbnail wp-image-687" title="Esame in Commissione" src="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/03/parlamento.gif?w=150&#038;h=90" alt="" width="150" height="90" srcset="https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/03/parlamento.gif?w=150 150w, https://infosanita.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/03/parlamento.gif 180w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a>Dopo mesi di fermo, la <a href="http://www.camera.it/camera/browse/360?shadow_organo_parlamentare=1505">Commissione Affari Sociali</a>, durante la vigilia della festa dei 150 dell&#8217;unità d&#8217;Italia, ha ripreso l&#8217;esame del DdL sul <strong>Governo Clinico</strong>. Questa volta i lavori sono partiti dall&#8217;analisi di un testo unico presentato dall&#8217;On. Di Virgilio.</p>
<p>Ecco il testo della proposta:</p>
<p><strong>PROPOSTA DI NUOVO TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 278-799-977-</strong><strong><em>ter</em></strong><strong>-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A ELABORATA DAL RELATORE</strong></p>
<p><strong>Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.</strong></p>
<p>Art. 1.</p>
<p><em>(Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche).</em></p>
<p>1. Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui alla presente legge, nonché dei princìpi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 2. Il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, nonché delle aziende di cui all&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all&#8217;articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come da ultimo modificato dall&#8217;articolo 2 della presente legge. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale. 3. Il governo delle attività cliniche garantisce, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica<em>,</em> il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, attraverso l&#8217;integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali relativi all&#8217;assistenza al cittadino, assicurando il miglioramento continuo della qualità e nel rispetto dei princìpi di equità, di appropriatezza e di universalità nell&#8217;accesso ai servizi. A tal fine le regioni prevedono il coinvolgimento dei comuni, attraverso la conferenza dei sindaci, nelle funzioni programmatorie. Le regioni promuovono altresì forme e strumenti di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie mediante il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti. 4. Le strutture sanitarie individuate ai sensi del comma 2 erogano prestazioni nel rispetto di <em>standard</em> di qualità, in particolare per quanto attiene alla sicurezza, alla prevenzione e gestione dei rischi, alla tutela della riservatezza, alla corretta ed esaustiva informazione del paziente, come previsto dalla Carta europea dei diritti del malato, presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002. 5. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla attuazione delle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.</p>
<p>Art. 2.</p>
<p><em>(Funzioni del Collegio di direzione).</em></p>
<p>1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni: <em>a)</em> all&#8217;articolo 2, comma 2-<em>sexies,</em> dopo la lettera <em>b)</em> è inserita la seguente: «<em>b-bis)</em> la composizione e le attività del Collegio di direzione di cui all&#8217;articolo 17;»; <em>b)</em> all&#8217;articolo 3, comma 1-<em>quater:</em> 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono organi dell&#8217;azienda il direttore generale, il Collegio di direzione e il collegio sindacale»; 2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione per le attività indicate all&#8217;articolo 17»; <em>c)</em> all&#8217;articolo 17, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il Collegio di direzione concorre al governo delle attività cliniche, alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali e organizzativi dell&#8217;azienda. La regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce le competenze del Collegio di direzione in ordine alla programmazione e alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione socio-sanitaria e sanitaria, all&#8217;atto aziendale, ai programmi di ricerca e di formazione, agli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale, nonché al piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario. 2. La regione disciplina la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo e, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, del direttore scientifico. La regione prevede l&#8217;integrazione della composizione del Collegio di direzione con la partecipazione di rappresentanze delle figure professionali presenti nell&#8217;azienda.».</p>
<p>Art. 3.</p>
<p><em>(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali).</em></p>
<p>1. All&#8217;articolo 3-<em>bis</em> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: <em>a)</em> i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: «1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di vacanza dell&#8217;ufficio scaduto il quale si applica l&#8217;articolo 2, comma 2-<em>octies</em>, sulla base di una procedura selettiva disciplinata dalle regioni nel rispetto dei seguenti princìpi: <em>a)</em> pubblicità dell&#8217;attivazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti; <em>b)</em> trasparenza delle procedure e dei criteri adottati per la valutazione degli aspiranti; <em>c)</em> possesso da parte degli aspiranti di un diploma di laurea e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, in ambito sanitario, svolta nei dieci anni precedenti l&#8217;attivazione delle procedure, nonché di ulteriori requisiti stabiliti dalle regioni. <em>b)</em> il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «Le regioni determinano preventivamente i criteri e i sistemi di valutazione e di verifica dell&#8217;attività dei direttori generali e del raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all&#8217;efficienza, all&#8217;efficacia e alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio, anche alla luce degli elementi e dei dati forniti dall&#8217;Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e al rispetto dei princìpi di cui al titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;</p>
<p>2. Il terzo periodo del comma 6 dell&#8217;articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 è abrogato.</p>
<p>Art. 4.</p>
<p><em>(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura).</em></p>
<p>1. All&#8217;articolo 15-<em>ter</em> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: <em>a)</em> il comma 1 è sostituito dal seguente: «<em>1</em>. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplinano le modalità per l&#8217;affidamento degli incarichi di cui all&#8217;articolo 15, comma 4, e per l&#8217;attribuzione dei compiti professionali e delle funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nel quadro e secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale. L&#8217;incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, sentito il direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un&#8217;anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell&#8217;incarico. L&#8217;incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentito il direttore sanitario, a un dirigente con un&#8217;anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell&#8217;incarico. Negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il direttore scientifico, per le parti di propria competenza, è responsabile delle proposte da sottoporre al direttore generale per l&#8217;approvazione, ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e dalle leggi regionali vigenti in materia. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo. L&#8217;oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi, sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale»; <em>b)</em> il comma 2 è sostituito dai seguenti: «<em>2</em>. L&#8217;attribuzione dell&#8217;incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale previo avviso da pubblicare nei siti istituzionali della regione e nel Bollettino ufficiale della regione, che riporta i requisiti curricolari e le competenze professionali richiesti in relazione alle attività da garantire, con la definizione articolata delle funzioni da svolgere e degli obiettivi da raggiungere. A tal fine il direttore generale nomina una commissione di tre membri presieduta dal direttore sanitario e composta da due dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell&#8217;incarico, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, individuati attraverso pubblico sorteggio nell&#8217;ambito di un elenco regionale, redatto e curato dai soggetti indicati da apposita disciplina regionale. La commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato, tenendo conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti, nonché dei risultati di eventuali prove di esame. La commissione, sulla base delle valutazioni effettuate, presenta al direttore generale una terna di candidati all&#8217;interno della quale il direttore generale nomina, con provvedimento motivato, il vincitore. L&#8217;azienda assicura adeguate forme di pubblicità alla procedura seguita. <em>2-bis.</em> L&#8217;incarico di direzione di struttura complessa ha una durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.</p>
<p>2-<em>ter.</em> Per gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non possono essere utilizzati i contratti a tempo determinato di cui all&#8217;articolo 15-<em>septies</em>»; <em>c)</em> al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al dirigente responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa o come articolazione interna di un dipartimento, sono attribuite le risorse umane e strumentali necessarie per l&#8217;espletamento delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura». <em>d)</em> dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-<em>bis</em>. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell&#8217;atto aziendale di cui all&#8217;articolo 3, comma 1-<em>bis».</em></p>
<p>Art. 5.</p>
<p><em>(Valutazione dei dirigenti medici e sanitari).</em></p>
<p>1. I dirigenti medici sono sottoposti a valutazione secondo le modalità definite dalle regioni, nel rispetto dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sulla base di linee guida, approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute. Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati e prevedono la valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l&#8217;uso appropriato delle risorse, nonché indici di soddisfazione degli utenti.</p>
<p>Art. 6.</p>
<p><em>(Dipartimenti).</em></p>
<p>1. L&#8217;articolo 17-<em>bis</em> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: «Art. 17-<em>bis. &#8211; (Dipartimenti). &#8211; 1</em>. L&#8217;organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. 2<em>.</em> Il direttore del dipartimento è nominato dal direttore generale, sentito il Collegio di direzione, tra dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. 3. Le regioni disciplinano le competenze dei dipartimenti con riferimento alle attività ospedaliere, territoriali e della prevenzione, nonché le modalità di assegnazione e di gestione delle relative risorse. 4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni disciplinano le modalità secondo le quali le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono alla rispettiva organizzazione in dipartimenti».</p>
<p>Art. 7.</p>
<p><em>(Responsabilità dei direttori di dipartimento).</em></p>
<p>1. Al titolo V del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come da ultimo modificato dalla presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 17-<em>ter. &#8211; (Responsabilità dei direttori di dipartimento). &#8211; 1.</em> Il direttore di dipartimento è responsabile sul piano gestionale e organizzativo delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi di risultato. A tal fine, il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e di gestione delle risorse disponibili, concordato con la direzione generale nell&#8217;ambito della programmazione aziendale. 2. Ai direttori di dipartimento, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze definite dalla normativa regionale, sono attribuite responsabilità di indirizzo e di valutazione delle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i princìpi di ottimizzazione dell&#8217;uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell&#8217;attività, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini. 3. Al fine di una migliore utilizzazione dei posti letto, nel quadro delle attività di cui al comma 2, il direttore di dipartimento provvede a organizzare e a gestire, secondo criteri di flessibilità, i posti letto da distribuire tra le strutture semplici e complesse, sentito il Collegio di direzione».</p>
<p>Art. 8.</p>
<p><em>(Limiti di età).</em></p>
<p>1. I commi 1 e 2 dell&#8217;articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituiti dai seguenti: «<em>1</em>. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età». 2. Il quarto periodo del comma 11 dell&#8217;articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale e ai medici universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale».</p>
<p>Art. 9.</p>
<p><em>(Attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).</em></p>
<p>1. Le regioni disciplinano l&#8217;attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali: <em>a)</em> il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale intrattiene con lo stesso un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il medesimo Servizio sanitario nazionale; <em>b)</em> l&#8217;esercizio dell&#8217;attività libero-professionale del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale è compatibile con il rapporto unico d&#8217;impiego, purché sia espletato fuori dell&#8217;orario di lavoro all&#8217;interno delle strutture sanitarie o all&#8217;esterno delle stesse, con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; <em>c)</em> il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l&#8217;attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto non esclusivo; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, di seguito denominata «intramuraria allargata»; <em>d)</em> il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale esercita il suo diritto allo svolgimento dell&#8217;attività libero-professionale in una delle forme di cui alla lettera <em>c)</em>; <em>e)</em> le aziende sanitarie locali e ospedaliere assicurano l&#8217;accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta secondo i princìpi di universalità e di equità che regolano il Servizio sanitario nazionale.</p>
<p>2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell&#8217;attività libero-professionale nel rispetto dei seguenti princìpi: <em>a)</em> al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, il volume delle prestazioni dell&#8217;attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l&#8217;azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali; <em>b)</em> la tariffa professionale per l&#8217;attività libero-professionale è definita, previo accordo quadro aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo dirigente, d&#8217;intesa con l&#8217;azienda sanitaria locale od ospedaliera, in misura tale da coprire tutti i costi, diretti e indiretti, dell&#8217;attività medesima. Le tariffe devono essere comprensive di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell&#8217;<em>equipe</em> e del personale di supporto nonché i costi pro quota per l&#8217;ammortamento e per la manutenzione delle apparecchiature; <em>c)</em> è facoltà dell&#8217;azienda sanitaria locale od ospedaliera non attivare, o attivare solo parzialmente, la libera professione intramuraria. In caso di attivazione, la stessa è gestita dall&#8217;azienda mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali; <em>d)</em> l&#8217;esercizio dell&#8217;attività libero-professionale svolto all&#8217;esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l&#8217;azienda sanitaria locale od ospedaliera né per il professionista nei confronti dell&#8217;azienda stessa. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra più sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale; <em>e)</em> le regioni, anche avvalendosi dell&#8217;Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), svolgono attività di monitoraggio e di controllo sui tempi e sulle prestazioni della attività libero-professionale per garantire il rispetto dei princìpi di cui alla lettera <em>a)</em>; in particolare, le regioni disciplinano le modalità di controllo, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, dell&#8217;attività svolta dai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, al fine di rilevare il volume delle prestazioni erogate da ciascun dirigente nell&#8217;orario di lavoro dedicato all&#8217;attività istituzionale, nonché in quello dedicato all&#8217;attività libero-professionale, intramuraria o intramuraria allargata; le regioni, inoltre, verificano l&#8217;andamento delle liste di attesa nei servizi nei quali è autorizzato l&#8217;esercizio dell&#8217;attività libero-professionale, al fine di evitare il conflitto di interessi con le attività istituzionali; <em>f)</em> le regioni disciplinano i provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività libero-professionale, in caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle disposizioni di legge e delle modalità di esercizio dell&#8217;attività libero-professionale, come definite dalle regioni ai sensi del presente articolo; <em>g)</em> ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo è attribuita un&#8217;indennità di esclusività nella misura e nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva<em>;</em> tale indennità non è revocabile, ad esclusione del caso di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo; in tale ipotesi, essa non è destinabile dalle aziende sanitarie ad altre funzioni e costituisce risparmio aziendale; <em>h)</em> le modalità di svolgimento dell&#8217;attività libero-professionale sono stabilite dal direttore generale con regolamento aziendale, in conformità alle linee guida regionali di cui alla lettera <em>c)</em> e alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro; <em>i)</em> nello svolgimento dell&#8217;attività libero-professionale non è consentito l&#8217;uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.</p>
<p>3. I risultati conseguiti nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività di controllo di cui al comma 2, lettera <em>e)</em>, sono inviati trimestralmente dalle regioni al Ministero della salute. In caso di perdurante inerzia della regione nell&#8217;esercizio delle funzioni ad essa assegnate ai sensi del citato comma 2, lettere <em>e)</em> ed f), il Ministero della salute, fissato un congruo termine per adempiere alla regione inadempiente, adotta, anche avvalendosi dell&#8217;AGENAS e sentita la regione interessata, gli opportuni provvedimenti sostitutivi.</p>
<p>Art. 10.</p>
<p><em>(Libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251).</em></p>
<p>1. Ai fini di un&#8217;efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell&#8217;ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali od ospedaliere del Servizio sanitario nazionale possono attivare l&#8217;attività libero-professionale per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, aventi rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche; detti operatori esercitano l&#8217;attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell&#8217;orario di servizio, purché non sussista un comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali. 2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell&#8217;attività libero-professionale di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali: <em>a)</em> al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, il volume delle prestazioni dell&#8217;attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali, e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l&#8217;azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali; <em>b)</em> la tariffa professionale per l&#8217;attività libero-professionale è definita, previo accordo quadro aziendale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo operatore, d&#8217;intesa con l&#8217;azienda sanitaria locale od ospedaliera; <em>c)</em> la libera professione intramuraria è gestita dall&#8217;azienda sanitaria locale od ospedaliera mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali, fatta salva la necessità di compensare integralmente i costi sostenuti dalle aziende; <em>d)</em> l&#8217;esercizio dell&#8217;attività libero-professionale svolto all&#8217;esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l&#8217;azienda sanitaria locale od ospedaliera né per il professionista nei confronti dell&#8217;azienda stessa. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra operatori delle professioni sanitarie non mediche dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale; <em>e)</em> le regioni, anche avvalendosi dell&#8217;AGENAS, svolgono attività di monitoraggio e di controllo sui tempi e sulle prestazioni dell&#8217;attività libero-professionale per garantire il rispetto dei princìpi di cui alla lettera <em>a)</em>.</p>
<p>3. I redditi derivanti dall&#8217;attività libero-professionale intramuraria degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell&#8217;articolo 50, comma 1, lettera <em>e)</em>, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.</p>
<p>Art. 11.</p>
<p><em>(Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie).</em></p>
<p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, alla programmazione e alla gestione delle tecnologie sanitarie delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS di diritto pubblico, al fine di garantire un uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici e in particolare delle grandi apparecchiature e dei relativi impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, di funzionalità e di qualità. La programmazione e la gestione di cui al periodo precedente costituiscono la base per la formazione del personale, nei limiti delle risorse disponibili, nell&#8217;uso delle tecnologie sanitarie nonché per l&#8217;eventuale acquisizione di nuove tecnologie.</p>
<p>Art. 12.</p>
<p><em>(Norma finale).</em></p>
<p>1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle aziende di cui all&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e agli IRCCS di diritto pubblico.</p>
<p>&nbsp;</p>
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