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	<title>in evidenza &#8211; assistenza e consulenza ai debitori</title>
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	<description>non serve regalare pesce, bisogna insegnare a pescare ...</description>
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		<title>Samantha, agente precario di recupero crediti contro Pippo debitore per forza – Una guerra fra poveri</title>
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		<dc:creator><![CDATA[cocco bill]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consigli al debitore]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Le domande Ho perso il lavoro a causa del trasferimento dell’impresa presso cui lavoravo, successivamente ho perso anche la famiglia, incluso mio figlio a causa di una tempestosa separazione giudiziale. Mi sono quindi ritrovato in un mare di debiti, maturati da finanziamenti e rapporti bancari esclusivamente intrapresi non per divertimento ma per necessità, oltre ad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Le domande</strong></h2>
<blockquote><p>Ho perso il lavoro a causa del trasferimento dell’impresa presso cui lavoravo, successivamente ho perso anche la famiglia, incluso mio figlio a causa di una tempestosa separazione giudiziale.</p>
<p>Mi sono quindi ritrovato in un mare di debiti, maturati da finanziamenti e rapporti bancari esclusivamente intrapresi non per divertimento ma per necessità, oltre ad altri debiti a mio nome contratti dalla mia ex moglie.</p>
<p>Adesso sono assalito dalle società di recupero crediti. Talune persone del settore, perseguitandomi, sono arrivate al punto di dirmi che anche i malati di tumore continuano a pagare per cui anche io dovrei farlo per loro rispetto. Altre invece si presentano con il titolo di avvocato, il cui nome però non risulta in nessun ordine professionale d’Italia.</p>
<p>C’è chi invece si è presentato a persone a me solo conoscenti come funzionario della Procura delle Repubblica, al solo fine di chiedere informazione sul mio conto. (Posso garantirvi che non ho mai avuto a che fare con nessun ordine di polizia).</p>
<p>Proprio ieri vengo a sapere che qualcuno ha telefonato presso una famiglia che abita presso lo stesso condominio in cui abitavo da sposato, esclusivamente per chiedere informazioni sulla mia reperibilità e inoltre lasciando loro il numero di telefono per poterli richiamare non appena rintracciatomi.</p>
<p>Il numero di telefono corrisponde all’ennesima agenzia di recupero crediti.</p>
<p>Considerando adesso soltanto quest’ultimo episodio, desidererei sapere:</p>
<ol>
<li>è      legale da parte di un agenzia di recupero crediti, per altro associata      alla UNIREC, chiedere informazioni personali sul conto di una persona      utilizzando nello specifico tali mezzi?</li>
<li> esiste un ordine di controllo al fine di      valutare se realmente codeste agenzie operino nella legalità?</li>
<li>dimostrando      in maniera chiara di non possedere più nessun genere di bene e quindi di      non poter far più fronte, almeno in tal momento, ai miei impegni economici      a suo tempo assunti, com’è possibile potersi liberare da tali persecuzioni      ?</li>
</ol>
<p>Cosa vorrebbero che io facessi per pagarli …… uccidere, spacciare, rubare oppure cosa ?</p>
<p>Fiducioso di una Vostra risposta, porgo i miei più cordiali saluti.</p></blockquote>
<h2><strong>La (lunga) risposta</strong></h2>
<p>Innanzitutto la mia simpatia e solidarietà.  So per esperienza personale cosa vuol dire una separazione giudiziale e come ti cambia la vita, affettiva ed economica, da così a così.</p>
<p>E sono cavoli amari, non quattro salti in padella.</p>
<p>Proseguo  con l’ammettere un mio evidente errore: in <strong><a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/05/26/come-non-pagare-tutto-il-debito-e-vivere-sereni-%E2%80%A6/">alcuni articoli</a></strong> ho enfatizzato troppo la distinzione fra società di recupero crediti affiliate e non in UNIREC. Sono pervenute numerose proteste da parte di chi asseriva che esistono società di recupero crediti serie ed affidabili anche non iscritte ad UNIREC. Vero, come è ormai  vero che l’appartenenza ad UNIREC non è più sinonimo di professionalità e correttezza, come accadeva solo alcuni anni fa.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-45126"></span></p>
<h4>Legalità nel mondo del recupero crediti</h4>
<p>Tralascerei il tema della legalità  affrontato dal lettore. Viviamo ormai in un paese dove l’unica cosa certa è che non esiste certezza nel diritto; dove la legalità  è diventata una sottile linea attraversata con disinvoltura, ogni giorno, da furbetti e canaglie; dove quella stessa fragile linea può essere spostata metri più in là, in nome del popolo italiano e senza pagare pegno, solo per difendere l’impunità di un appartenente a questa o quella casta. Lo vediamo ogni giorno.</p>
<p>Che senso pratico ha poi parlare di legalità quando per farla valere occorrono anni. Quando per affermare un nostro diritto dobbiamo anticipare quattrini che non abbiamo, rischiando, peraltro, di finire dalle grinfie di una società di recupero  crediti a quelle di un azzeccagarbugli esoso che si ricorda della tua pratica solo quando deve spillarti un anticipo. Come dire, dalla padella alla brace.</p>
<p>Tocca quindi arrangiarsi, e da soli!. Ma cosa vuol dire?</p>
<p>Ricordo, e parlo di un paio di anni fa, la mia collega Samantha. Lavoravamo alla stessa società di recupero crediti e nell’open space di quel lager di “aguzzini del debito”  lei occupava la postazione accanto alla mia. Sono stato nella vita sempre persona discreta. Ma in quel contesto era difficile, se non impossibile, non ascoltare le conversazioni degli altri operatori.</p>
<p>Samantha esordiva sempre così: “<em>Buongiorno, sono l’avvocato Loi,  e la chiamo in riferimento a  quell’insoluto ecc.</em>”. Inutile aggiungere che non aveva mai conseguito alcuna laurea.</p>
<p>Era intraprendente Samantha e piena di inventiva. Sapeva destreggiarsi abilmente  con pagine bianche e gialle, allora. Oggi, penso, non avrà alcun problema ad utilizzare Google Earth.</p>
<p>Samantha si sentiva una Miriam Ponzi. Individuava l’ultimo indirizzo conosciuto di Pippo &#8211; questo il nome convenzionale delle nostra  vittima designata &#8211; e poi faceva una ricerca delle utenze ubicate nella stessa strada del debitore. E cominciava a chiamare.</p>
<p>Le scuse erano le più fantasiose: “<em>… siamo uno studio legale a cui il signor Pippo ha affidato una vertenza di lavoro. Abbiamo estrema urgenza di comunicargli alcuni sviluppi, ma al telefono non riusciamo a contattarlo. Sa per caso come possiamo fare a rintracciarlo? Se vuole può avvertirlo lei, le lascio i miei recapiti …</em>”</p>
<p>Ma non c’era alcun bisogno di fornire i recapiti. L’interlocutore era già psicologicamente predisposto a dare tutto l’aiuto possibile a Pippo. E che diamine, se non ci diamo una mano tra noi.</p>
<p>Eppoi il signor Pippo era così gentile ed affabile, ci mancherebbe pure che non lo aiutassimo. “<em>Sì avvocato Loi, la persona che cerca si è trasferita qui</em>”.  Oppure “<em>Avvocato Loi, a me ha lasciato questo numero, per ogni evenienza. Nel caso arrivasse, che ne so, una raccomandata urgente. Provi a chiamarlo.</em>” Ed ancora “<em>No avvocato Loi, non so dove possa trovarsi adesso il signor  Pippo, però conosco la sorella, una bravissima persona.  Se vuole le do il numero di telefono …</em>”</p>
<p>Ed era fatta.</p>
<p>Esilarante poi come Samantha, subdolamente perversa, giocasse al gatto e al topo non appena riusciva a venire in contatto con un parente del debitore.</p>
<p>Ad esempio la mamma.</p>
<p><em>“Signora buongiorno sono l’avvocato Loi, dello studio legale Loi &amp; Associati ed avrei bisogno di parlare con il signor Pippo, è una questione di estrema urgenza</em>”.</p>
<p>“<em>Dica pure a me, di cosa si tratta? Io sono la madre</em>”</p>
<p>“<em>Vede signora,  è una faccenda delicata …</em>”</p>
<p>“P<em>er favore avvocato, non mi faccia stare in ansia, cosa ha di nuovo combinato quel discolo di mio figlio</em>?”</p>
<p>“<em>Cara signora stia tranquilla, non è accaduto nulla di grave, ma sa, sono vincolata al segreto professionale e poi adesso, con questa benedetta  privacy, potrei anche avere dei guai con l’Ordine. Ho bisogno di conferire personalmente con suo figlio!</em>”</p>
<p>“<em>No avvocato, non abbia alcun timore. Manterrò la bocca cucita, ma per carità, mi dica cosa è successo</em>”</p>
<p>“<em>Ebbene, se proprio insiste. Vede, abbiamo un mandato del creditore per procedere giudizialmente nei confronti di suo figlio in relazione al debito di  tot euro contratto alcuni anni fa. Io mi rendo conto della crisi del momento, queste sono cose che possono capitare a tutti e volevo capire, prima di inoltrare al Tribunale la richiesta  di un decreto ingiuntivo, se suo figlio avesse, per caso, intenzione di giungere ad un concordato, con una composizione bonaria del contenzioso attraverso la sottoscrizione di un piano di rientro a saldo e stralcio</em>“</p>
<p>“<em>Oddio, Tribunale, decreto ingiuntivo, lo sapevo che finiva male. Una vita sregolata quella di mio figlio, caro avvocato. Ma noi siamo brava gente, l’abbiamo educato con amore e non gli abbiamo mai fatto mancare nulla. Suo padre, buonanima, mai un debito in tutta la sua vita. Se fosse ancora vivo gli si spezzerebbe il cuore a saperlo in galera per debit</em>i”</p>
<p>“<em>Adesso non esageri signora, per debiti suo figlio non andrà in galera. Certo la reputazione, il merito creditizio ne risentiranno. Se un domani dovesse servirgli un mutuo per comprare casa e mettere su famiglia, non troverà nessuno disposto a concederglielo</em>”</p>
<p>“<em>Avvocato io ho una modesta pensione, ma ho messo qualche risparmio da parte. Soldi che avevo intenzione di donare a Pippo, sa per vederlo finalmente sistemato. Magari, se ci fa uno sconto, potrei aiutare mio figlio a saldare il debito. Se mi dà un po’ di tempo parlo io con lui e le prometto che troveremo un accordo. Ma abbia compassione di una povera madre, lasci stare decreti ingiuntivi, giudici e tribunali. Glielo chiedo come può chiederlo una madre alla propria figlia …</em>”</p>
<p>Bingo. Dopo aver terminato la conversazione era raggiante Samantha. Per qualche tempo poteva stare tranquilla. Il suo magro stipendio mensile sarebbe stato rimpinguato dalle commissioni derivanti dal piano di rientro a saldo e stralcio appena concluso.</p>
<p>Già, perché il destino di Pippo era ormai segnato. Le pressioni psicologiche della madre, le sue lacrime, il ricordo di papà buonanima, l’onore familiare macchiato dall’infamia di quel debito avrebbero costretto Pippo a sottoscrivere un  piano di rientro a saldo e stralcio, anche se non ne avesse avuto alcuna intenzione. Magari solo per non assumersi la responsabilità di vedere quella vecchietta morire di crepacuore.</p>
<h4>Origine e  cause di taluni comportamenti &#8220;border line&#8221;</h4>
<p>Domandiamoci. Era davvero un individuo così spregevole Samantha?</p>
<p>Alcuni anni fa Samantha aveva lasciato la propria città e si era trasferita nella capitale in cerca di lavoro. Il primo lo aveva trovato sfogliando le pagine di Porta Portese. Il solito call center da 600 euro al mese. Ma le dissero che doveva aprire partita IVA, se voleva quel posto.</p>
<p>E Samantha aveva aperto partita IVA. Si accorse solo dopo che per gestire tutti gli adempimenti previsti dalla legge aveva bisogno di un fiscalista. Anche se aveva adottato il così detto “Regime semplificato ed agevolato per i contribuenti minimi”.  Il più economico fra i professionisti che aveva contattato, un ragazzino appena laureato, gli aveva chiesto 100 euro a trimestre per la tenuta della contabilità. E lei aveva accettato.</p>
<p>Alla fine del mese le chiesero di emettere fattura. Le dissero anche che se voleva, poteva richiedere il 4% di INPS come contributo obbligatorio (la rivalsa) dovuto dalla società. Ma forse era meglio, le suggerirono,  lasciar perdere. Tanto la pensione non l’avrebbe mai vista ed a fronte di quel 4% a carico della società, lei avrebbe dovuto sborsare il 27% dell’importo lordo, sempre da destinare all’INPS. “Son mica scema” pensò Samantha e senza saperlo cominciò ad essere una debitrice.</p>
<p>L’avrebbero pizzicata  da lì  a qualche anno, dopo un banale incrocio di dati risultanti dalle dichiarazioni  770 (quelle della società) e 730 (le sue). Doveva ben 18 mila euro di contributi pensionistici evasi (escluse sanzioni ed interessi). E, cosa stranissima, alla sua società nessuno aveva richiesto nulla, neanche quel 4% sulla fatturazione lorda che pure il datore di lavoro aveva risparmiato (o evaso?).</p>
<p>Boh, stranezze e conseguenze di leggi da ascrivere ai grandi (e profumatamente pagati) consulenti del Ministero del Lavoro, come Massimo D’Antona e Marco Biagi, padri indiscussi del precariato legalizzato. Sintesi mirabile, i due, dell’approccio bipartisan ai delicati temi dell’occupazione e della previdenza sociale.</p>
<p>A Roma aveva anche trovato casa Samantha. Un tugurio ammobiliato (si fa per dire) di 20  metri quadri nell’estrema periferia Nord della capitale, in un edificio abusivo mai condonato, fra extra comunitari clandestini e cittadini emarginati. Ma la “casa” aveva i suoi pregi e comfort extra lusso: c’era una presa di corrente a cui attaccare la stufa o altri elettrodomestici ad elevato assorbimento di energia. I consumi erano assolutamente gratuiti, dal momento che quella presa era alimentata da un attacco abusivo al traliccio Enel più vicino.</p>
<p>Quattrocento euro al mese per quel buco senza contratto di affitto. Dunque, senza alcuna possibilità di scaricare le spese. Forse solo per quello era valsa la pena di aderire al “forfettone”.</p>
<h4>Il controllo di talune derive comportamentali è una questione  culturale: serve anche il coinvolgimento  del debitore</h4>
<p>Ma non era tutte rose e fiori la <a href="../../../../../2007/11/09/la-phone-collection-nellattivita-di-recupero-crediti/"><strong>“phone collection”</strong> </a> di Samantha.</p>
<p>Quante telefonate “inbound” pervenivano da sedicenti studi legali che minacciavano <strong><a href="../../../../../2007/11/09/la-privacy-del-debitore-nel-recupero-crediti/">ricorsi al Garante della Privacy</a></strong> per la troppo disinvolta attività investigativa esplicata attraverso contatti telefonici del terzo tipo, con mamme, padri, sorelle, fratelli, nonni, conoscenti ed amici, nonché datori di lavoro del debitore di turno.  Comportamenti ritenuti, giustamente, gravemente lesivi della <strong><a href="../../../../../2007/11/20/recupero-crediti-non-sono-leciti-comportamenti-lesivi-della-dignita-del-debitore/">dignità del debitore.</a></strong></p>
<p>Erano veramente degli avvocati gli interlocutori? Chissà, forse, come dice il proverbio, chi di spada ferisce, di spada perisce …</p>
<p>Talvolta sortivano effetto anche le segnalazioni all’<a href="http://www.unirec.it/home.asp?id=6"><strong>UNIREC</strong> </a>del debitore vessato per violazione del <strong><a href="../../../../../2007/11/09/il-codice-deontologico-degli-agenti-esattoriali-unirec-di-recupero-crediti/">codice deontologico</a></strong> obbligatoriamente sottoscritto dagli agenti esattoriali delle società affiliate. In quelle occasioni Samantha veniva pesantemente redarguita dal responsabile del team manager e minacciata di licenziamento alla successiva infrazione.</p>
<p>In una circostanza Samantha era giunta molto vicina alla denuncia penale. C’era stato un debitore esasperato che aveva presentato un esposto querela  alla Procura della Repubblica per<a href="../../../../../2007/11/09/difendersi-dagli-esattori-di-recupero-crediti/"> <strong>minacce ed estorsione.</strong> </a>Il PM aveva aperto un fascicolo a carico della società di recupero crediti ed avevamo ricevuto anche la visita, in sede, di alcuni agenti delle forze di polizia giudiziaria che conducevano le indagini. Il tutto si concluse con una remissione della querela da parte del debitore. Ma è anche vero che da quel giorno non vidi mai più la pratica di quel debitore sulla scrivania di Samantha. In effetti il suo nome scomparve, per incanto, anche dagli archivi elettronici del nostro sistema informativo.</p>
<p>Ma, nulla era più dirompente delle <strong><a href="../../../../../2008/09/30/una-guida-di-sopravvivenza-per-debitori-assediati-pippo-e-le-societa-di-recupero-crediti-reloaded/">contestazioni puntuali inviate, per raccomandata, dal debitore.</a></strong> Vedevo Samantha sbiancare in viso mentre fissava quella missiva. Non c’era alcun bisogno di leggere per capire. Ne conoscevo già il contenuto.</p>
<blockquote><p>“<em>Spettabile società,</em></p>
<p><em>scrivo in riferimento  alla vostra comunicazione del dicembre ultimo scorso, inerente il recupero di un presunto credito da voi vantato nei miei confronti.</em></p>
<p><em>Dichiaro fin d’ora la mia piena disponibilità ad onorare tutte le eventuali obbligazioni assunte.</em></p>
<p><em>Pertanto, allo scopo di consentire allo scrivente di rientrare, al più presto possibile, dalla esposizione debitoria che voi asserite essere stata maturata, vi invito ad inviare all’indirizzo in epigrafe ed a mie spese,  la seguente documentazione:</em></p>
<ol>
<li><em>lettera      di cessione del credito;</em></li>
<li><em>estratto      conto cronologico;</em></li>
</ol>
<p><em>Distinti saluti</em>”</p></blockquote>
<p>Non c’era nessuna lettera di cessione del credito  riguardante quel debitore. Forse poteva trovarsi in archivio, ma sarebbero occorsi anni per rintracciarla. Inoltre, quella pratica era già stata lavorata da due società di recupero crediti prima di finire a Samantha. Un bel puzzle ricostruire la filiera dei passaggi dal creditore originario a noi. “Mission impossible” o quasi.</p>
<p>Eppoi, l’estratto conto cronologico. Come dimostrare al debitore con quale tasso di interesse legale e moratorio e con quali spese di esazione era stato gravato il capitale iniziale? Di solito gli interessi li applicavamo “a peso” e le spese “a corpo”, spesso oltrepassando allegramente i limiti oltre i quali ci avrebbero sicuramente denunciati per usura. E non sapevamo nemmeno cosa avessero fatto gli esattori precedenti.</p>
<p>Niente da fare, per questa volta nessuna commissione. E vedevi Samantha, affranta e sconsolata, passare un elastico intorno alla pratica e riporla fra quelle su cui campeggiava una classificazione che un agente di recupero crediti si augura, inutilmente, di non voler mai vedere: <strong>“Crediti inesigibili”</strong>.</p>
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	</item>
		<item>
		<title>Multe &#8211; Ritiro della patente, confisca del veicolo e sanzioni fino a 20 mila euro per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l&#8217;effetto di stupefacenti</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/09/02/multe-ritiro-della-patente-confisca-del-veicolo-e-sanzioni-fino-a-20-mila-euro-per-chi-guida-in-stato-di-ebbrezza/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[il vigile pentito]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
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					<description><![CDATA[Fino a 20mila euro di multa ai quali si può aggiungere in qualche caso la confisca dell’auto. La mannaia del nuovo decreto sicurezza entrato in vigore lo scorso 8 agosto e che modifica il Codice della strada si è già abbattuta  su una manciata di automobilisti. Le Procure  hanno emesso i primi decreti penali di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fino a 20mila euro di multa ai quali si può aggiungere in qualche caso la confisca dell’auto. La mannaia del nuovo decreto sicurezza entrato in vigore lo scorso 8 agosto e che modifica il Codice della strada si è già abbattuta  su una manciata di automobilisti.</p>
<p>Le Procure  hanno emesso i primi decreti penali di condanna ai danni di chi è stato fermato al volante, da carabinieri e polizia,  con un tasso alcolico superiore al consentito o sotto l’effetto di stupefacenti.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-43765"></span></p>
<h4>Decreti che fino ad agosto non superavano i 1.000 euro, ma che ora, con l’inasprimento delle pene decise dal governo, possono arrivare a 15 o 20mila euro.</h4>
<p>La nuova legge prevede un importo di 250 euro per ogni giorno di detenzione stabilito dalla condanna. Le ammende vengono inoltre aumentate da un terzo alla metà se il reato è stato commesso durante la notte, dalle 22 alle 7. In questo caso l’applicazione della sanzione maggiorata avverrà in sede di sentenza davanti al Tribunale. Una quota pari al 20% di queste ammende comminate con la sentenza di condanna andrà ad incentivare il Fondo contro l’incidentalità notturna.</p>
<p>Ma per chi trasgredisce non è finita qui. Alla contravvenzione si aggiunge quasi sempre il ritiro della patente e, nel caso in cui a guidare sia il proprietario dei veicolo, la confisca dell’auto. Se il tasso alcolico nel sangue del guidatore è superiore a 1,5 grammi per litro (tre volte il consentito) la durata della patente viene raddoppiata.  Anche la confisca del veicolo avviene se il tasso alcolico è tre volte il consentito e se di proprietà del conducente ubriaco.</p>
<h4>Nel peggiore dei casi ci si può quindi ritrovare senza auto, senza patente e con decine di migliaia di euro da pagare per essere stati sorpresi in stato di ebbrezza o drogati al volante.</h4>
<p>I primi decreti penali a cinque cifre sono già stati emessi, come detto.  Si tratta di “multe” da 15mila e 20mila euro.<br />
Cifre da brividi e da capogiro, che stanno mettendo in crisi i trasgressori. Che, ora, come primo strumento, possono fare opposizione al decreto penale per bloccare il pagamento. Ma questo vale solo fino a quando andranno in aula per il processo. In caso di condanna definitiva il versamento diventa obbligatorio. Al limite si possono chiedere delle dilazioni, un pagamento rateale. Altrimenti rimane una sola strada da percorrere per evitare il carcere, ossia l’affidamento ai servizi sociali. Una soluzione estrema per chi non ha proprio i soldi per pagare una così pesante contravvenzione.</p>
<h4>L’inasprimento delle pene del nuovo Codice della strada non riguarda soltanto ubriachi o drogati al volante. Viene colpito con sanzioni più severe anche chi viene sorpreso a correre sull’auto, a non dare la precedenza, violare la segnaletica. E ancora chi non rispetta le distanze di sicurezza, chi effettua cambi di direzione o corsia e altre manovre, chi viaggia con la patente scaduta.</h4>
<p>In caso di guida di veicolo senza assicurazione obbligatoria, o con i documenti assicurativi falsi o contraffatti, l’auto, se è intestata al conducente, viene confiscata. In tale situazione la patente di chi guida è sospesa per un anno.</p>
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			<media:title type="html">ilvigilepentito</media:title>
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	</item>
		<item>
		<title>Il condono delle multe per violazione del codice della strada</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/08/04/il-condono-delle-multe-per-violazione-del-codice-della-strada/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[il vigile pentito]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 04:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[condono multe]]></category>
		<category><![CDATA[sanatoria multe]]></category>
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					<description><![CDATA[Roma, Consiglio comunale approva delibera sul condono delle multe Il Consiglio comunale di Roma ha approvato, oggi, 27 ottobre 2009,  la delibera di giunta per il mini condono delle sanzioni per infrazione al Codice della strada elevate fino al 31 dicembre 2004. Il voto dell’Aula Giulio Cesare segue l’approvazione da parte della giunta capitolina lo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Roma, Consiglio comunale approva delibera sul condono delle multe</strong></h2>
<p>Il Consiglio comunale di Roma ha approvato, oggi, 27 ottobre 2009,  la delibera di giunta per il mini condono delle sanzioni per infrazione al Codice della strada elevate fino al 31 dicembre 2004.</p>
<p>Il voto dell’Aula Giulio Cesare segue l’approvazione da parte della giunta capitolina lo scorso 30 settembre della delibera presentata dall’assessore al Bilancio del Campidoglio, Maurizio Leo.</p>
<p>Insomma, uno &#8220;scudetto fiscale&#8221; anche per i cittadini romani.</p>
<h4>I quali ora avranno tempo fino al 15 maggio 2010 per mettersi in regola con le vecchie multe, attraverso il solo pagamento:</h4>
<h4>
<p style="padding-left:30px;">a) del minimo della sanzione amministrativa prevista per la violazione a suo tempo commessa;</p>
<p style="padding-left:30px;">b) delle spese di procedimento e notificazione del verbale;</p>
<p style="padding-left:30px;">c) di un aggio ridotto al 4 per cento per l’agente della riscossione, nonché delle somme per il rimborso delle spese sostenute.</p>
</h4>
<h4>Non saranno più dovute, quindi:</h4>
<h4>
<p style="padding-left:30px;">1. il raddoppio della sanzione originaria; le maggiorazioni semestrali;</p>
<p style="padding-left:30px;">2. la misura intera dell’aggio di riscossione.</p>
</h4>
<p style="text-align:center;"><span id="more-43456"></span></p>
<p>I cittadini interessati al mini condono, cioè coloro che hanno ricevuto cartelle di pagamento ancora esigibili (non prescritte) per infrazioni commesse fino al 2004, riceveranno una comunicazione da Equitalia-Gerit, con tutte le indicazioni sull’entità del pagamento agevolato e sulle modalità per eseguirlo.</p>
<p>Da domani la Gerit potrà inviare a quei romani che hanno pendenze per violazione del codice della strada un avviso bonario per mettersi in regola.</p>
<p>Ai cittadini sono state notificate fino all’estate scorsa cartelle di pagamento per infrazioni al Codice della strada commesse molti anni fa, cioè prima dei due-tre anni nei quali, ragionevolmente, deve concludersi il procedimento sanzionatorio.</p>
<p>Il lungo tempo trascorso, dal mancato pagamento della multa originaria al momento in cui gli uffici pubblici hanno notificato la cartella di pagamento, ha fatto moltiplicare per tre o anche per quattro volte il debito iniziale.</p>
<p>Spesso le multe sono state notificate “a blocchi” e il cittadino si è trovato, improvvisamente, a dovere fronteggiare un debito di centinaia o di migliaia di euro.</p>
<p>Il tempo trascorso, poi, ha reso difficoltosa la verifica del debito da parte del cittadino. La definizione agevolata consente, quindi, di mettersi in regola e azzerare il passato. Senza più pagare le elevate sanzioni e le ulteriori maggiorazioni che scattano con il passare del tempo.</p>
<p>Al mini condono potranno accedere anche coloro che già hanno in corso il pagamento rateizzato delle vecchie multe.</p>
<h4>Chi invece ha pagato, resta fregato, come in tutte le logiche di condono caratteristiche delle amministrazioni di centro destra.</h4>
<p>Dopo avere ricevuto la comunicazione di Equitalia-Gerit, i romani, con pagamento rateizzato, potranno chiedere all’agente della riscossione di calcolare se quanto già versato è sufficiente a saldare il debito risultante dalla definizione agevolata o, eventualmente, di ricalcolare le rate ancora dovute.</p>
<p>Gli uffici comunali e la società della riscossione hanno eseguito un’attenta opera di pulizia negli archivi delle vecchie multe, con l’eliminazione dei crediti ormai prescritti e di quelli non più esigibili (decessi, duplicazioni, errori ecc.).</p>
<p>Ne sono risultati oltre 1,1 milioni di multe, elevate fino al 31 dicembre 2004 e relative a cittadini romani, che potranno costituire oggetto di definizione agevolata.</p>
<p>Ai cittadini che risultano debitori di queste multe sarà inviata una comunicazione, con il calcolo di quanto dovuto per la definizione agevolata e con tutte le informazioni accessorie per il pagamento.</p>
<p>Naturalmente, non è possibile valutare la percentuale di adesioni alla definizione agevolata. Per quanto riguarda le multe a carico dei cittadini romani, si possono stimare incassi compresi da un minimo di 23 milioni di euro fino a un massimo di 77, secondo il grado di adesione che incontrerà l’iniziativa.</p>
<h2 style="text-align:center;"><strong>Che bel casino</strong></h2>
<h4>Nel caso in cui le multe in cui l’ente creditore è la Prefettura ed il Comune in cui l’infrazione è stata rilevata non aderisce al mini condono, avremmo che una stessa violazione, ad esempio il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza previsto dal codice della strada, potrebbe essere condonato se la multa e’ della polizia stradale ma non se a rilevare l’ infrazione e’ stato un vigile urbano.</h4>
<h4>E, viceversa, se non fosse ammesso il mini condono dalle prefetture avremmo che una stessa violazione rilevata a Roma – utilizziamo come esempio sempre il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza previsto dal codice della strada – potrebbe non essere soggetta a “definizione agevolata” (così chiama il condono l’ineffabile assessore capitolino De Leo) se la multa e’ della polizia stradale ma ammessa a condono se a rilevare l’ infrazione e’ stato un vigile urbano.</h4>
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		<item>
		<title>Come ottenere la detrazione IRPEF per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer &#8211; Circolare Agenzia delle Entrate numero 35 del 17 luglio 2009</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/07/16/come-ottenere-la-detrazione-irpef-per-acquisto-mobili-elettrodomestici-ad-alta-efficienza-energetica-apparecchi-televisivi-e-computer-circolare-agenzia-delle-entrate-numero-35-del-17-luglio-2009/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[il consulente fiscale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:57:03 +0000</pubDate>
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<td style="border-right:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/mutuo-e-normative/" target="_blank">mutuo e normative</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/il-protesto/" target="_blank">protesti e protestati</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/il-recupero-crediti/" target="_blank">recupero crediti</a></td>
<td style="padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/prestiti/" target="_blank">sostegno al reddito</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><span style="color:#ffffff;">.</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color:#ffffff;">.</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="table7" style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="700">
<tbody>
<tr>
<td width="320" valign="top">
<table class="moduletable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody>
<tr>
<td style="border-right:1px dotted #cccccc;padding-bottom:1px;padding-right:16px;">
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320" align="left">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:1px solid #cccccc;padding-bottom:20px;">
<table style="border-collapse:collapse;height:60px;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:4px solid #e3f4e1;padding-top:20px;padding-bottom:10px;" valign="top"><span style="color:#e6a42a;"><strong><span class="pd-cat-title">le domande dei lettori</span></strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-sui-debiti" target="_blank">domande sui debiti</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-su-fisco-e-tasse/" target="_blank">domande su tasse e cartelle esattoriali</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-sui-mutui/" target="_blank">domande sui mutui</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-sulle-multe/" target="_blank">domande sulle multe</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-su-questioni-legali/" target="_blank">domande su questioni legali</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-su-isee/" target="_blank">domande su ISEE e sostegno al reddito</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;border-right:0;border-bottom:4px solid #e3f4e1;padding-top:2px;padding-bottom:20px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/chiedi-alla-smorfiosa-i-numeri-da-giocare-al-lotto/" target="_blank">chiedi alla smorfiosa i numeri da giocare al lotto</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="moduletable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody></tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="border-right:0 solid #cccccc;padding-bottom:20px;padding-left:10px;padding-right:10px;" width="320" valign="top">
<table class="moduletable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody></tbody>
</table>
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320" align="left">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:1px solid #cccccc;padding-bottom:20px;">
<table style="border-collapse:collapse;height:60px;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:4px solid #e3f4e1;padding-top:20px;padding-bottom:20px;" valign="top"><span style="color:#cc3333;"><strong><span class="pd-cat-title">accesso ai contenuti</span></strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/per-elenco/" target="_blank">sezioni</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/per-categoria/" target="_blank">categorie</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/per-domande/" target="_blank">domande e risposte</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/le-guide-di-recuperare-credito/" target="_blank">guide e vademecum</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/le-video-guide-di-recuperare-credito/" target="_blank">video guide e testimonianze</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/coccobills-videos/" target="_blank">i video di cocco bill</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;border-bottom:4px solid #e3f4e1;padding-top:2px;padding-bottom:20px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/forum/" target="_blank">i forum </a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="moduletable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody></tbody>
</table>
<table class="pd" style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody></tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4 style="text-align:justify;"><strong>Attenzione &#8211; il decreto incentivi,  varato dal governo il 19 marzo 2010, ha eliminato l&#8217;obbligo di DIA (dichiarazione inizio attività dei lavori) per i lavori di ristrutturazione casa e lavori  di manutenzione straordinaria.</strong></h4>
<h6><strong><span style="color:#ffffff;">.</span><br />
</strong></h6>
<h4 style="text-align:justify;"><strong>Attenzione &#8211; i benefici previsti (sconto del 20% IRPEF sulle spese sostenute) relativi all&#8217;acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza, apparecchi televisivi e computer non sono stati prorogati per il 2010.</strong></h4>
<h6 style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#ffffff;">.</span><br />
</strong></h6>
<p>L&#8217;art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, nel quadro delle misure antirecessione, riconosce a coloro che fruiscono dell&#8217;agevolazione prevista in materia di ristrutturazioni edilizie &#8221; limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall&#8217;imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l&#8217;acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all&#8217;arredo dell&#8217;immobile oggetto di ristrutturazione.</p>
<p>La detrazione di cui al primo periodo e&#8217; cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.&#8221; La detrazione &#8220;da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro&#8221;.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-43014"></span></p>
<h4 style="text-align:center;"><strong>INDICE<br />
</strong></h4>
<p><strong><span style="color:#ffffff;">.</span><br />
</strong></p>
<h4 style="text-align:left;"><a href="#uno"><strong>1.  I soggetti che possono beneficiare della detrazione</strong></a><br />
<a href="#due"><strong>2. Gli interventi che costituiscono il presupposto per la detrazione</strong></a><br />
<a href="#tre"><strong>3. I beni agevolabili</strong></a><br />
<a href="#quattro"><strong>4. Ammontare della spesa detraibile</strong></a><br />
<a href="#cinque"><strong>5. Adempimenti</strong></a><br />
<a href="#sei"><strong>6. Monitoraggio dell&#8217;agevolazione</strong></a><br />
<a href="#sette"><strong>7. Come richiedere la detrazione del 36%</strong></a><br />
<a href="#otto"><strong>8. i principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef del 36%</strong></a></h4>
<h6 style="text-align:left;"><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><a name="uno">1. I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE</a></h4>
<p>La nuova detrazione, come si evince dalla formulazione della norma, è ancorata alla fruizione dell&#8217;altro beneficio fiscale previsto dall&#8217;art. 1 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 relativamente, però, ai soli &#8220;…interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data.&#8221;</p>
<iframe class="youtube-player" width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/ZtW9uqFF23w?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=it&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe>
<p>Ciò comporta che il contribuente che voglia fruire del nuovo beneficio fiscale, in ossequio a quanto disposto dal decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, recante il Regolamento attuativo per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, deve aver eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione di quest&#8217;ultima agevolazione.</p>
<p>In particolare, deve aver inviato, anche in data anteriore all&#8217;1° luglio 2008, al Centro Operativo di Pescara l&#8217;apposita comunicazione, indicando, nel riquadro riservato ai &#8220;Dati Relativi ai Lavori di Ristrutturazione&#8221;, come data di inizio lavori l&#8217;1.07.2008 ovvero una data ad essa posteriore.</p>
<p>Come ulteriore requisito per la fruizione della detrazione in commento, il legislatore richiede tuttavia che il contribuente, dopo l&#8217;invio della dovuta comunicazione di inizio lavori, abbia effettivamente sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possa beneficiare della detrazione del 36 per cento.</p>
<h4><a name="due">2. GLI INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE</a></h4>
<p>Nel limitare la fruizione del nuovo beneficio &#8220;….agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali&#8230;&#8221; per i quali si gode della detrazione prevista dal richiamato art. 1, il legislatore ha implicitamente escluso il beneficio de quo nei casi in cui gli interventi di ristrutturazione abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o, infine, riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.</p>
<p>Inoltre, in considerazione del riferimento puntuale del legislatore alla Legge 449 del 1997, l&#8217;agevolazione prevista per l&#8217;acquisto dei mobili non potrà essere fruita nell&#8217;ipotesi di acquisto dell&#8217;unità abitativa residenziale dall&#8217;impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell&#8217;immobile.</p>
<p>Pertanto essa è collegata ai soli interventi, effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali, relativi a:</p>
<ul>
<li> manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell&#8217;art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;</li>
<li> restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell&#8217;art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;</li>
<li> ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell&#8217;art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.</li>
</ul>
<p>La scrivente ha precisato la diversa portata di ciascuna categoria di intervento con circolare 24 febbraio 1998, n. 57.</p>
<p>Per completezza, si osserva che il regime agevolativo previsto per gli interventi di cui all&#8217;art. 1 della Legge 449/1997 è stato, da ultimo disciplinato dall&#8217;articolo 1, comma 17, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), come modificato dall&#8217;articolo 2, comma 15, della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), che ha disposto la proroga della detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese di ristrutturazione sostenute fino al 31 dicembre 2011 e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.</p>
<p>La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo (è prevista la possibilità di ripartizione in 5 o 3 rate nel caso di contribuenti di età non inferiore, rispettivamente, a 75 e 80 anni).</p>
<h4><a name="tre">3. I BENI AGEVOLABILI</a></h4>
<p>La detrazione in argomento è relativa alle spese sostenute per l&#8217;acquisto di :</p>
<ol>
<li> Mobili;</li>
<li> Elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+;</li>
<li> Apparecchi televisivi;</li>
<li> Computer.</li>
</ol>
<p>Ai fini della fruizione del beneficio, la norma richiede che detti beni siano tutti finalizzati all&#8217;arredo dell&#8217;immobile oggetto di ristrutturazione e che l&#8217;acquisto sia effettuato dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009.</p>
<p>Per espressa previsione normativa, l&#8217;agevolazione in commento non spetta in caso di acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, atteso che per tali elettrodomestici resta confermata la detrazione prevista dall&#8217;art. 1, comma 353, della legge n. 296 del 2006, come prorogata dal comma 20 dell&#8217;art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.</p>
<p>Quest&#8217;ultima detrazione, pari al 20 per cento delle spese, documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2010 per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, è, però, cumulabile con il beneficio introdotto dall&#8217;art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5.</p>
<h4><a name="quattro">4. AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE</a></h4>
<p>Il secondo comma dell&#8217;art. 2 del D.L. 5/2009 precisa che &#8220;La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e&#8217; calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che il predetto importo massimo detraibile dovrà essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo, pertanto, dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.</p>
<p>Al contribuente, invece, che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative, e sempreché per ognuna di esse abbia espletato gli adempimenti richiesti per fruire del beneficio previsto dall&#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il diritto al beneficio di cui all&#8217;art. 2 del Decreto in commento, dovrà essere riconosciuto più volte così che l&#8217;importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.</p>
<h4><a name="cinque">5. ADEMPIMENTI</a></h4>
<p>Il legislatore, poi, nel legare le due agevolazioni, più volte menzionate, richiede che anche per l&#8217;acquisto dei beni finalizzati all&#8217;arredo dell&#8217;immobile oggetto di ristrutturazione il pagamento avvenga tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.</p>
<h4><a name="sei">6. MONITORAGGIO DELL&#8217;AGEVOLAZIONE</a></h4>
<p>L&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 2, prevede che il Ministro per lo Sviluppo economico effettui il monitoraggio degli effetti economici derivanti dall&#8217;applicazione dell&#8217;agevolazione in questione sul il settore interessato.</p>
<p>A tal fine, il richiamato Ministero dovrà promuovere un protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi, con l&#8217;obiettivo di verificare il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere stesse, nonché il mantenimento delle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l&#8217;offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.</p>
<p>La norma dispone, inoltre, l&#8217;emanazione da parte dello stesso Ministero di un decreto che stabilisca le modalità da attuare per realizzare la vigilanza sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.</p>
<p>La disposizione di cui al comma 3, finalizzata a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle filiere produttive e distributive, non subordina all&#8217;adozione dei provvedimenti indicati l&#8217;applicazione del beneficio fiscale, il quale è comunque applicabile agli acquisti effettuati a partire dal 7 febbraio 2009 .</p>
<h4><a name="sette">7. COME RICHIEDERE LA DETRAZIONE DEL 36%</a></h4>
<p><strong><span style="color:#434242;">Chi può chiedere l&#8217;agevolazione </span></strong></p>
<ul>
<li><span style="color:#434242;"> </span></li>
<li>proprietario o nudo proprietario;</li>
<li>titolare di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie);</li>
<li>inquilino;</li>
<li>comodatario;</li>
<li>soci di cooperative a proprietà divisa (possessori) o indivisa (detentori);</li>
<li>assegnatari di alloggi;</li>
<li>soci di società semplice;</li>
<li>familiare (coniuge, parente entro il terzo grado e affine entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore, anche senza alcun titolo;</li>
<li>promissario acquirente già immesso nel possesso dell&#8217;immobile (con compromesso regolarmente registrato presso Ufficio Registro).</li>
</ul>
<p><strong>Invio del modulo di Comunicazione al Centro Operativo di Pescara</strong></p>
<p>La prima cosa da fare è inviare il modulo di comunicazione per la detrazione del 36 per cento ai fini IRPEF per raccomandata senza ricevuta di ritorno al Centro Servizi di Pescara, Via Rio Sparto 21 65100 Pescara. Per ogni unità immobiliare andranno trasmesse altrettante comunicazioni. Il modello va compilato in stampatello e con chiarezza in modo che sia letto dal sistema ottico predisposto dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/07/modulo-comunicazione-pescara.pdf" target="_blank"><img data-attachment-id="22483" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/02/23/cattivi-pagatori-volevo-chiedere-se-esiste-una-qualche-possibilita-per-ottenere-un-prestito-personale-o-se-lultima-opzione-che-mi-resta-e-quella-di-rivolgermi-agli-strozzini/acrobat/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg" data-orig-size="90,75" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="acrobat" data-image-description="&lt;p&gt;modulo per il bonifico bancario da allegare alla documentazione da inviare al centro operativo di pescara per fruire della detrazione del 36%&lt;/p&gt;
" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg?w=90" class="aligncenter size-full wp-image-22483" title="acrobat" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg?w=700" alt="acrobat"   /></a>facsimile modulo per la detrazione 36%</p>
<p style="text-align:center;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/09/istruzioni-compilazione-comunicazione.pdf" target="_blank"><img data-attachment-id="22483" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/02/23/cattivi-pagatori-volevo-chiedere-se-esiste-una-qualche-possibilita-per-ottenere-un-prestito-personale-o-se-lultima-opzione-che-mi-resta-e-quella-di-rivolgermi-agli-strozzini/acrobat/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg" data-orig-size="90,75" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="acrobat" data-image-description="&lt;p&gt;modulo per il bonifico bancario da allegare alla documentazione da inviare al centro operativo di pescara per fruire della detrazione del 36%&lt;/p&gt;
" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg?w=90" class="aligncenter size-full wp-image-22483" title="acrobat" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg?w=700" alt="acrobat"   /></a>istruzioni per la compilazione del modello</p>
<p>Nel modulo andranno indicati:</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>a) Dati del dichiarante per agevolazione fiscale</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong> </strong></p>
<ol>
<li> Inserire il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione.</li>
<li> Barrare la relativa casella se siamo possessori (proprietari o titolare di altro diritto reale) o detentore (locatario, comodatario) dell&#8217;immobile.</li>
<li> Se i lavori di ristrutturazione riguardano parti comuni di edifici residenziali si dovrà barrare la casella AMMINISTRATORE se il soggetto che trasmette la comunicazione è l&#8217;amministratore del condominio, o CONDOMINO se il soggetto è uno dei condomini.</li>
<li>Naturalmente si dovranno indicare i dati anagrafici di colui che trasmette il modulo e nell&#8217;apposito spazio il codice fiscale del condominio.</li>
</ol>
<p style="padding-left:30px;"><strong> </strong></p>
<p>b) Dati dell&#8217;immobile per esenzione IRPEF</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong> </strong></p>
<ol>
<li> In questa sezione si dovranno indicare i dati (rilevabili dal certificato catastale) relativi all&#8217;immobile sui quali sono stati effettuati i lavori.</li>
<li> In mancanza di dati catastali si potrà indicare se è stata presentata domanda di accatastamento, barrando la relativa casella.</li>
<li> Se i lavori sono stati effettuati dal locatario o dal comodatario si dovranno indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato.</li>
</ol>
<p style="padding-left:30px;"><strong> </strong><strong> </strong></p>
<p>c) Documentazione allegata per agevolazioni IRPEF (Barrare le caselle dei documenti allegati alla domanda)</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong> </strong></p>
<ol>
<li> Copia della DIA o permesso per costruire.</li>
<li> Dati Catastali.</li>
<li> Copie delle ricevute del pagamento ICI dal 1997.</li>
<li> Delibera assembleare e tabella millesimale per lavori condominiali.</li>
<li> Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato ed eventuale consenso del proprietario all&#8217;esecuzione dei lavori.</li>
</ol>
<p>Se abbiamo difficoltà a reperire la documentazione suddetta, potremo inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (senza bollo), in cui dovremo dichiarare di essere in possesso della documentazione necessaria.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/07/facsimile-dichiarazione-sostitutiva.pdf" target="_blank"><img data-attachment-id="22483" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/02/23/cattivi-pagatori-volevo-chiedere-se-esiste-una-qualche-possibilita-per-ottenere-un-prestito-personale-o-se-lultima-opzione-che-mi-resta-e-quella-di-rivolgermi-agli-strozzini/acrobat/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg" data-orig-size="90,75" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="acrobat" data-image-description="&lt;p&gt;modulo per il bonifico bancario da allegare alla documentazione da inviare al centro operativo di pescara per fruire della detrazione del 36%&lt;/p&gt;
" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg?w=90" class="aligncenter size-full wp-image-22483" title="acrobat" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg?w=700" alt="acrobat"   /></a>facsimile modulo per la dichiarazione sostitutiva</p>
<p><span style="color:#434242;">d) E&#8217; importante ricordare che:</span></p>
<ul>
<li><span style="color:#434242;"> </span></li>
<li>la spedizione ad ufficio incompetente non preclude il godimento della detrazione; provvederanno gli uffici dell&#8217;amministrazione ad inoltrare la comunicazione al destinatario competente;</li>
<li>è indispensabile individuare con precisione gli immobili oggetto dell&#8217;agevolazione all&#8217;interno della domanda, perché per ogni immobile si gode di un plafond di 48 mila € e, specialmente dal 2002, eseguire lavori su un immobile separatamente accatastato (anche si di fatto unito o confinante) comporta la possibilità di non ricadere nella limitazione del conteggio del plafond anche sulle opere pagate nei precedenti anni;<span style="color:#434242;"> </span></li>
<li>la spedizione del modello deve essere fatta prima dell&#8217;inizio dei lavori.</li>
</ul>
<p><strong>Comunicazione all&#8217;ASL di inizio opera</strong></p>
<p>Sempre prima dei lavori di ristrutturazione si dovrà trasmettere una seconda raccomandata (con ricevuta di ritorno) contenente una comunicazione all&#8217; ASL di competenza nel territorio dove è ubicato l&#8217;immobile.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/07/facsimile-comunicazione-asl.pdf" target="_blank"><img data-attachment-id="22483" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/02/23/cattivi-pagatori-volevo-chiedere-se-esiste-una-qualche-possibilita-per-ottenere-un-prestito-personale-o-se-lultima-opzione-che-mi-resta-e-quella-di-rivolgermi-agli-strozzini/acrobat/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg" data-orig-size="90,75" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="acrobat" data-image-description="&lt;p&gt;modulo per il bonifico bancario da allegare alla documentazione da inviare al centro operativo di pescara per fruire della detrazione del 36%&lt;/p&gt;
" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg?w=90" class="aligncenter size-full wp-image-22483" title="acrobat" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg?w=700" alt="acrobat"   /></a>facsimile comunicazione all&#8217;ASL</p>
<p>Nella comunicazione andranno specificati:</p>
<ol>
<li>l&#8217;ubicazione dei lavori;</li>
<li>i dati del committente;</li>
<li>la natura delle opere;</li>
<li>la data di inizio dei lavori;</li>
<li>l&#8217;impresa esecutrice;</li>
<li>l&#8217;assunzione, da parte dell&#8217;impresa, della responsabilità al rispetto delle regole sulla sicurezza e di contribuzione (deve sempre essere rilasciata dall&#8217;impresa ma non sempre inviata, leggi il prossimo box).</li>
</ol>
<p>Dichiarazione dell&#8217;impresa per usufruire delle agevolazioni fiscali</p>
<p>Se i lavori di ristrutturazione non superano i 200 operai/giorni o per cantieri che non comportano rischi particolari, non c&#8217;è l&#8217;obbligo di trasmettere all&#8217;ASL la dichiarazione dell&#8217;impresa che dovrà comunque essere rilasciata al committente e conservata dallo stesso.</p>
<p>Questo per dare la possibilità al richiedente, di non perdere i benefici qualora vengano accertate violazioni a tali adempimenti da parte dell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/07/facsimile-dichiarazione-impresa.pdf" target="_blank"><img data-attachment-id="22483" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/02/23/cattivi-pagatori-volevo-chiedere-se-esiste-una-qualche-possibilita-per-ottenere-un-prestito-personale-o-se-lultima-opzione-che-mi-resta-e-quella-di-rivolgermi-agli-strozzini/acrobat/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg" data-orig-size="90,75" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="acrobat" data-image-description="&lt;p&gt;modulo per il bonifico bancario da allegare alla documentazione da inviare al centro operativo di pescara per fruire della detrazione del 36%&lt;/p&gt;
" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg?w=90" class="aligncenter size-full wp-image-22483" title="acrobat" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg?w=700" alt="acrobat"   /></a>facsimile dichiarazione impresa</p>
<p>La dichiarazione deve essere firmata in carta semplice dal rappresentante legale dell&#8217;impresa. Nel caso di più imprese, la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ognuna di esse. Nel caso prima dei lavori non siano state ancora individuate le ditte appaltatrici, la dichiarazione potrà essere inviata successivamente.</p>
<p><strong>Pagamento dei lavori di ristrutturazione</strong></p>
<p>Ricordiamo che è indispensabile effettuare il pagamento delle spese per i lavori di ristrutturazione solo tramite bonifico bancario da cui risulti:</p>
<ol>
<li>la causale del versamento;</li>
<li>il codice fiscale del beneficiario dell&#8217;agevolazione;</li>
<li>la partita IVA o il codice fiscale dell&#8217;impresa beneficiaria del bonifico.</li>
</ol>
<p>Va inoltre ricordato che:</p>
<ul>
<li>se il pagamento è stato effettuato da più soggetti, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di ognuno di essi;</li>
<li>nel caso sia stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al centro servizi, niente paura , la detrazione viene riconosciuta anche agli altri aventi diritto purché questi indichino nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico;</li>
<li>in caso di lavori condominiali, nel bonifico dovrà essere trascritto il codice fiscale del condominio, quello dell&#8217;Amministratore, e dell&#8217;eventuale condomino che ha provveduto al pagamento materiale della spesa;</li>
<li>in caso di comproprietà dell&#8217;immobile, il diritto alla detrazione va ripartito tra i proprietari sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi. Anche in questo caso vanno riportati i codici fiscali di ognuno dei comproprietari, ricordandosi che le fatture devono essere intestate agli stessi nominativi. Tuttavia se nel bonifico è stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al Centro Servizi, per gli altri partecipanti non decade la possibilità di ottenere il beneficio a meno che questi non si dimentichino di indicare nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align:center;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/07/facsimile-bonifico-bancario.pdf" target="_blank"><img data-attachment-id="22483" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/02/23/cattivi-pagatori-volevo-chiedere-se-esiste-una-qualche-possibilita-per-ottenere-un-prestito-personale-o-se-lultima-opzione-che-mi-resta-e-quella-di-rivolgermi-agli-strozzini/acrobat/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg" data-orig-size="90,75" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="acrobat" data-image-description="&lt;p&gt;modulo per il bonifico bancario da allegare alla documentazione da inviare al centro operativo di pescara per fruire della detrazione del 36%&lt;/p&gt;
" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg?w=90" class="aligncenter size-full wp-image-22483" title="acrobat" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg?w=700" alt="acrobat"   /></a>facsimile bonifico bancario</p>
<p>Nella causale del versamento si dovrà indicare la tipologia dei lavori con la successiva dicitura &#8221; Articolo 1, comma 3, decreto del Ministro delle Finanze e dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1998, n. 41 &#8220;.</p>
<h4><a name="otto">8. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36%</a></h4>
<p><span style="color:#434242;">Possono godere della detrazione i seguenti interventi: </span></p>
<ul>
<li><span style="color:#434242;"> </span></li>
<li>manutenzione ordinaria (riparazioni o sostituzioni senza innovazione), solo se effettuati sulle parti comuni;</li>
<li>manutenzione straordinaria (comprendono al loro interno anche i connessi lavori ordinari necessari al completamento dell&#8217;opera, e non soggette necessariamente ad autorizzazioni comunali);</li>
<li>restauro e risanamento conservativo;</li>
<li>ristrutturazione edilizia;</li>
<li>realizzazione o acquisto dal costruttore di box o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;</li>
<li>eliminazione delle barriere architettoniche;</li>
<li>opere finalizzate alla cablatura degli edifici;</li>
<li>opere finalizzate al contenimento dell&#8217;inquinamento acustico;</li>
<li>opere finalizzate al risparmio energetico, specialmente se rivolte all&#8217;utilizzo di fonti rinnovabili di energia;</li>
<li>opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica, comprendenti anche quelle necessarie alla redazione della documentazione comprovante tale sicurezza;</li>
<li>opere che, sfruttando mezzi tecnologici, siano atte a favorire la mobilità interna ed esterna all&#8217;abitazione da parte di soggetti portatori di handicap;</li>
<li>opere destinate alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti di terzi;</li>
<li>opere destinate alla prevenzione degli infortuni domestici.</li>
</ul>
<p>In particolare, ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali.</p>
<p><strong>A. Sulle singole unità abitative</strong></p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>﻿Accorpamenti di locali </strong>Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche o di altre unità immobiliari – unione di due unità immobiliari con opere esterne</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Allargamento porte </strong> Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Allargamento porte e finestre esterne </strong>Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Allarme finestre esterne </strong>Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Ampliamento con formazione </strong>Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) di volumi tecnici con opere interne ed esterne</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Ampliamento locali </strong>Demolizione e/o costruzione ampliando volumetrie esistenti (Detraibile, purché non sia un nuovo appartamento)</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Apertura interna </strong>Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Ascensore </strong>Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/89</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Balconi </strong>Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Barriere architettoniche </strong>Eliminazione</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Box auto </strong>Nuova costruzione  (Detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare)</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Cablatura degli edifici </strong>Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Caldaia </strong>Sostituzione o riparazione con innovazioni</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Caloriferi e condizionatori </strong>Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico)</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Installazione di macchinari esterni </strong>Cancelli esterni Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Canna fumaria </strong>Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Cantine </strong>Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Centrale idrica </strong>Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne – Nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Centrale termica </strong>Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie) – Con modifiche distributive interne &#8211;  Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Citofoni, videocitofoni e telecamere </strong>Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Contenimento dell’inquinamento acustico </strong>Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere  edilizie propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Cornicioni </strong>Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Davanzali finestre e balconi </strong>Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Facciata </strong>Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Finestra </strong>Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti – Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Fognatura </strong>Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica)</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Garage </strong>Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti – Nuova costruzione (Detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare)</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Gradini scale </strong>Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Grondaie </strong>Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme alla L. 46/90)</strong> Nuovo impianto, senza opere edilizie – Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione – Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Impianto idraulico </strong>Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Inferriata fissa </strong>Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente – Nuova installazione con o senza opere esterne</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Infissi esterni </strong>Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata)</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Intonaci esterni facciata </strong>Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Lastrico solare </strong>Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Locale caldaia </strong>Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente – Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Lucernari </strong>Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Mansarda </strong>Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d’uso</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Marciapiede </strong>Nuova realizzazione su suolo privato</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Messa a norma degli edifici </strong>Interventi di messa a norma degli edifici (Detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all’art. 1 L. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge)</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Montacarichi </strong>Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Muri di cinta </strong>Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Muri esterni di contenimento </strong>Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Muri interni </strong>Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Parapetti e balconi </strong>Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Parete esterna </strong>Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori)</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Parete interna </strong>Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Pavimentazione esterna </strong>Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Pensilina protezione autovetture </strong>Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Persiana </strong>Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Pianerottolo </strong>Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Piscina </strong>Rifacimento modificando caratteri preesistenti<br />
<strong>Porta blindata esterna</strong></p>
<p style="padding-left:90px;">Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Porta blindata interna </strong>Nuova installazione</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Porta-finestra </strong>Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi – Trasformazione da finestra a porta finestra</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Porte esterne </strong>Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Recinzioni </strong>Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Ricostruzione </strong>Demolizione e fedele ricostruzione di edifici</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Risparmio energetico </strong>Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie  propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Salvavita </strong>Sostituzione o riparazione con innovazioni</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Sanitari </strong>Sostituzione di impianti e apparecchiature – Realizzazione di servizio igienico interno</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Saracinesca </strong>Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Scala esterna </strong>Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Scala interna </strong>Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Serramenti esterni </strong>Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Sicurezza statica </strong>Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Solaio </strong>Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti – Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote &#8211;  Adeguamento dell’altezza dei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Soppalco </strong>Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Sottotetto </strong>Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti – Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d’uso &#8211;  Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie (Detraibile purché già compreso nel volume)</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Strada asfaltata privata </strong>Per accesso alla proprietà</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Tegole </strong>Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Terrazzi </strong>Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano)</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Tetto </strong>Sostituzione dell’intera copertura &#8211;  Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Tinteggiatura esterna </strong>Rifacimento modificando materiali e/o colori</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Travi (tetto) </strong>Sostituzioni con modifiche – Sostituzione totale per formazione nuovo tetto</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Veranda </strong>Innovazioni rispetto alla situazione precedente &#8211;  Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento – Trasformazione di balcone in veranda</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Vespaio </strong>Rifacimento</p>
<p style="padding-left:90px;"><strong>Zoccolo esterno facciata </strong>Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi</p>
<p style="text-align:left;"><strong>B. Sulle parti condominiali</strong></p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Aerosabbiatura </strong>Su facciata</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Allargamento porte interne </strong>Con demolizioni di modesta entità</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Allarme (impianto) </strong>Riparazione senza innovazioni – Riparazione con sostituzione di alcuni elementi</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Androne </strong>Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Antenna </strong>Antenna comune in sostituzione delle antenne private</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Balconi </strong>Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Box </strong>Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Caldaia </strong>Riparazione senza innovazioni – Riparazione con sostituzione di alcuni elementi</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Caloriferi e condizionatori </strong>Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Cancelli esterni </strong>Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Canna fumaria </strong>Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Cantine </strong>Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Centrale idrica </strong>Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Centrale termica </strong>Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Cornicioni </strong>Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni)</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Davanzali finestre e balconi </strong>Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Facciata </strong>Piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Finestra </strong>Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Fognatura </strong>Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Garage </strong>Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Gradini scale </strong>Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Grondaie </strong>Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Impianto di riscaldamento </strong>Riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni  (purché conforme alla L. 46/90)</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Impianto idraulico </strong>Riparazione senza innovazioni o sostituzioni</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Inferriata fissa </strong>Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Infissi esterni </strong>Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Infissi interni </strong>Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Intonaci esterni facciata</strong> Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Intonaci interni </strong>Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Lastrico solare </strong>Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Locale caldaia </strong>Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Lucernari </strong>Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Marciapiede su suolo privato </strong>Rifacimento come preesistente</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Montacarichi (interni ed esterni) </strong>Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Muri di cinta </strong>Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Muri esterni di contenimento </strong>Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Muri interni </strong>Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Parapetti e balconi </strong>Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Parcheggi </strong>Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Parete esterna </strong>Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Parete interna </strong>Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Pavimentazione esterna </strong>Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Pavimentazione interna </strong>Riparazioni senza innovazioni</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Pensilina protezione autovetture </strong>Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Persiana </strong>Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori)</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Pianerottolo </strong>Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno)</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Piscina </strong>Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Porta blindata esterna </strong>Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Porta-finestra </strong>Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Porte esterne </strong>Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Porte interne </strong>Riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Recinzioni </strong>Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Salvavita </strong>Riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Sanitari </strong>Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.)</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Saracinesca </strong>Sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Scala esterna </strong>Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Scala interna </strong>Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Serramenti esterni </strong>Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Serramenti interni </strong>Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Solaio </strong>Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Tegole </strong>Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Terrazzi </strong>Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano)</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Tetto </strong>Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Tinteggiatura esterna </strong>Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Tinteggiatura interna </strong>Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Tramezzi </strong>Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Travi (tetto) </strong>Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Veranda </strong>Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><strong>Zoccolo esterno facciata </strong>Rifacimento conservando i caratteri essenziali</p>
<p style="text-align:left;padding-left:90px;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<p>Si veda anche</p>
<h2><a href="https://gestcredit.wordpress.com/2009/03/04/guida-alle-agevolazioni-fiscali-per-le-ristrutturazioni-edilizie-e-lacquisto-contestuale-di-arredamento-elettrodomestici-televisori/" target="_blank">Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto contestuale di arredamento, elettrodomestici, televisori e personal computer</a></h2>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gestcredit.wordpress.com/2009/07/16/come-ottenere-la-detrazione-irpef-per-acquisto-mobili-elettrodomestici-ad-alta-efficienza-energetica-apparecchi-televisivi-e-computer-circolare-agenzia-delle-entrate-numero-35-del-17-luglio-2009/feed/</wfw:commentRss>
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	</item>
		<item>
		<title>Multe &#8211; Se il Prefetto non convoca il ricorrente che chiede di essere audito, il verbale è nullo e la sanzione inefficace</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/06/30/multe-se-il-trasgressore-chiede-di-essere-ascoltato-dal-prefetto-la-mancata-convocazione-rende-inefficace-la-sanzione-e-nulla-la-multa/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[cocco bill]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[domande e risposte su multe]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
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					<description><![CDATA[Signori, buongiorno. volevo sottoporvi quanto mi è capitato, chiedendo un vostro parere nel merito. Ho proposto ricorso al Prefetto contro una multa, chiedendo di essere ascoltato insieme ad alcuni testimoni. Due settimane fa mi sono recato negli Uffici Prefettizi per acquisire informazioni sull&#8217;iter della pratica . Con mio grande stupore mi è stato riferito che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Signori, buongiorno.</p>
<p>volevo sottoporvi quanto mi è capitato, chiedendo un vostro parere nel merito.</p>
<p>Ho proposto ricorso al Prefetto contro una multa, chiedendo di essere ascoltato insieme ad alcuni testimoni. Due settimane fa mi sono recato negli Uffici Prefettizi per acquisire informazioni sull&#8217;iter della pratica . Con mio grande stupore mi è stato riferito che il Prefetto mi aveva già convocato e,  non essendomi io presentato all&#8217;audizione,  il ricorso era da considerarsi respinto.</p>
<p>Secondo gli impiegati della Prefettura la convocazione risultava notificata per compiuta giacenza. Ho chiesto allora la relata di notifica e qui è venuto fuori l&#8217;inghippo: la comunicazione  era stata inviata ad un indirizzo diverso dal mio ed il destinatario dichiarato &#8220;sconosciuto&#8221; dal postino.</p>
<p>Quei delinquenti (così devo chiamarli) mi hanno allora promesso la cancellazione d&#8217;ufficio del decreto ingiuntivo. Invece due giorni dopo, il decreto ingiuntivo &#8211; con il raddoppio della sanzione pecuniaria-  mi è stato comunque notificato (e, per giunta, all&#8217;indirizzo corretto, questa volta).</p>
<p>Come ciliegina sulla torta, nel decreto ingiuntivo non c&#8217;era alcun riferimento all&#8217;errore commesso nella notifica di convocazione per l&#8217;audizione (ho pagato cara l&#8217;ingenuità di spiegare che la notifica era stata inviata ad altro indirizzo).</p>
<p>Semplicemente il rigetto veniva  motivato dalla circostanza che il ricorso non risultava &#8220;<em>sorretto da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte&#8221;</em>. Insomma una vera porcata!</p>
<p>Vi ringrazio per l&#8217;attenzione e vi sarei infinitamente grato se poteste suggerirmi una strategia efficace per il ricorso al Giudice di Pace.</p>
<p>Marco</p></blockquote>
<p style="text-align:center;"><span id="more-42532"></span></p>
<p>Caro Marco, sono ormai innumerevoli i casi di notifiche errate per giacenza. Quando gli uffici prefettizi non riescono a smaltire i ricorsi, e soprattutto quando in tali ricorsi il trasgressore chiede di essere audito, magari insieme ad altri testimoni, la strategia adottata è quella di inviare ad un indirizzo sbagliato l&#8217;invito a comparire .</p>
<p>Infatti, il personale della PA addetto a vagliare i ricorsi dei cittadini, sa bene che, in ogni civiltà giuridica che si rispetti, il sanzionato ha il diritto di essere ascoltato per poter esporre  la propria difesa.</p>
<p>Per fortuna i giudici di Cassazione hanno recentemente ribadito questo principio.</p>
<h4>In caso di infrazioni al codice della strada, quando l&#8217;automobilista chiede di essere ascoltato l&#8217;amministrazione non può tirarsi indietro. Se lo fa, la multa comminata al trasgressore va annullata. Dunque, è nulla la multa per violazione del codice della strada se il trasgressore che ne ha fatto richiesta non viene ascoltato.</h4>
<p>Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 13622/2009 secondo la quale in tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell&#8217;interessato, che ne abbia fatto istanza, da parte dell&#8217;autorità competente costituisce violazione di una regola procedimentale la cui osservanza è prescritta, in generale, dalla legge n. 689 del 1981 e, in particolare, per le violazioni al codice della strada, a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, con la conseguente illegittimità, in caso di inosservanza, dell&#8217;ordinanza di ingiunzione emessa a conclusione di questa fase.</p>
<p>Con questa sentenza la Suprema Corte  ha dato ragione a un automobilista della provincia di Torino, reo di aver superato i limiti di velocità, e al quale dunque era stata comminata la relativa sanzione, successivamente confermata dal giudice di pace.</p>
<p>Per i Supremi giudici invece &#8220;in tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell&#8217;interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell&#8217;autorità competente&#8221; integra una doppia violazione con &#8220;la conseguente illegittimità […] dell&#8217;ordinanza ingiunzione&#8221;.</p>
<p>In materia di ordinanze esiste, infatti, una regola procedimentale di carattere generale (articolo 18 della legge 689/1981) che prescrive il diritto degli interessati a essere sentiti dall&#8217;autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. E, più in particolare, vi è una norma specifica del Codice della strada, l&#8217;articolo 204 del Dlgs 285/1992, che prevede l&#8217;obbligo del prefetto che irroga la sanzione, &#8220;a tutela del diritto di difesa del trasgressore&#8221;, di sentire &#8220;gli interessati che ne abbiano fatta richiesta&#8221; e in caso contrario l&#8217;ordinanza ingiunzione diventa illegittima.</p>
<p>Nulla da fare dunque per l&#8217;amministrazione che ha dovuto capitolare di fronte alle legittime rivendicazioni del conducente. I giudici di Piazza Cavour hanno, così, cassato la sentenza di primo grado e stabilito un altro importante tassello a difesa dei diritti degli automobilisti.</p>
<p>Dunque, caro Marco, annoti la sentenza e proceda entro i canonici 30 giorni a proporre ricorso al Giudice di Pace.</p>
<h4 style="text-align:center;"><strong>Corte di cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza 11  giugno 2009 n. 13622</strong></h4>
<p style="text-align:center;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/sentenza-cassazione-su-obbligo-audizione.pdf" target="_blank"><img data-attachment-id="22483" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/02/23/cattivi-pagatori-volevo-chiedere-se-esiste-una-qualche-possibilita-per-ottenere-un-prestito-personale-o-se-lultima-opzione-che-mi-resta-e-quella-di-rivolgermi-agli-strozzini/acrobat/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg" data-orig-size="90,75" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="acrobat" data-image-description="&lt;p&gt;modulo per il bonifico bancario da allegare alla documentazione da inviare al centro operativo di pescara per fruire della detrazione del 36%&lt;/p&gt;
" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg?w=90" class="size-full wp-image-22483 aligncenter" title="acrobat" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/acrobat.jpg?w=700" alt="acrobat"   /></a><strong>scarica la sentenza cliccando l&#8217;icona</strong></p>
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		<title>Portabilità del mutuo &#8211; risarcimento al mutuatario per ritardi oltre i 30 giorni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[il promotore mutui]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:17:36 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[surrogazione del mutuo]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge fiscale con il pacchetto di misure anticrisi, che contiene anche provvedimenti riguardanti la portabilità del mutuo o surrogazione del mutuo. Un articolo del decreto legge prevede infatti che, nel caso la banca ritardi la portabilità di un mutuo (cioè il passaggio del cliente ad altro istituto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge fiscale con il pacchetto di misure anticrisi, che contiene anche provvedimenti riguardanti la portabilità del mutuo o surrogazione del mutuo.</p>
<p style="text-align:justify;">Un articolo del decreto legge prevede infatti che, nel caso la banca ritardi la portabilità di un mutuo (cioè il passaggio del cliente ad altro istituto di credito con un altro mutuo) oltre i 30 giorni dovrà risarcire il proprio cliente in misura pari all’1% del valore del prestito per ogni mese o frazione di ritardo.</p>
<h4 style="text-align:justify;">Più in dettaglio, in caso di surrogazione, cioè di sostituzione del mutuo di una banca con quello di un’altra, il cliente ha diritto a un risarcimento in caso di ritardo. Se la surrogazione del mutuo non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente, quest’ultima è tenuta a risarcire al cliente l’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo (la banca cedente potrà poi eventualmente rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia imputabile a quest’ultima).</h4>
<p style="text-align:center;"><span id="more-42351"></span></p>
<p style="text-align:justify;">All&#8217;articolo 10 comma 3 del Decreto fiscale varato venerdì 26 giugno 2009 dal Consiglio dei Ministri  è  stabilito che «nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell&#8217;avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell&#8217;operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all&#8217;1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo».</p>
<p style="text-align:justify;">La &#8220;vecchia&#8221; banca viene quindi ritenuta responsabile nel caso di problemi nel trasloco del mutuo, anche se può «rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a quest&#8217;ultima».</p>
<p style="text-align:justify;">La pratica della surroga, introdotta ormai da più di 2 anni dal Decreto Bersani, ha conosciuto nel tempo fasi alterne: a un avvio decisamente difficoltoso (sono stati necessari ben 7 ulteriori interventi per chiarire norme e procedure) è seguita una fase di assestamento e dallo scorso giugno, da quando cioè è stata attivata la procedura automatica di colloquio tra le banche, sono oltre 30mila secondo i dati Abi i risparmiatori che hanno traslocato con successo il proprio mutuo.</p>
<p style="text-align:justify;">Nonostante gli indubbi progressi i mutuatari che vogliono servirsi della portabilità continuano a segnalare difficoltà nell&#8217;ingranaggio: procedure che si protraggono eccessivamente a lungo nel tempo con il rischio che le condizioni di mercato possano variare; problemi che  sopraggiungono nel momento delicato dell&#8217;effettivo passaggio dalla vecchia alla nuova banca; spese a vario titolo che spuntano a sorpresa nella fase finale dell&#8217;accordo in barba al tanto sbandierato &#8220;costo zero&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">Ora arriva l&#8217;intervento del Governo che dovrebbe garantire una maggiore celerità nelle operazioni da parte delle banche, pena il versamento di una penale dell&#8217;1% (da chiarire se sia da calcolare sull&#8217;importo iniziale del mutuo o sul debito residuo al momento della richiesta di surroga) nel caso di ritardi oltre i 30 giorni.</p>
<p>Dunque, ci saranno possibili penali in arrivo per le banche che ostacoleranno la portabilità dei mutui. La manovra estiva varata venerdì scorso ha infatti stabilito che «nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell&#8217;avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell&#8217;operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all&#8217;1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo». Debora Rosciani ne parla domani a Salvadanaio con Roberto Anedda, direttore marketing di Mutuionline.</p>
<p><a href="http://www.radio24.ilsole24ore.com/player/player.php?filename=090701-salvadanaio.mp3" target="_blank"><img data-attachment-id="7931" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2008/08/20/microcredito-e-responsabilita-sociale-delle-banche-la-radio-ne-parla/radio-2/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/08/radio.jpg" data-orig-size="303,81" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="radio" data-image-description="&lt;p&gt;radio&lt;/p&gt;
" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/08/radio.jpg?w=303" class="aligncenter size-full wp-image-7931" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/icona_ascolta.jpg?w=700" border="0" alt="" hspace="8" vspace="8"   /></a></p>
<p style="text-align:justify;">Riassumiamo, graficamente, infine,  la procedura di portabilità del mutuo</p>
<p style="text-align:justify;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/mutui-portabilita-procedimento.gif"><img loading="lazy" data-attachment-id="42382" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/06/26/portabilita-del-mutuo-risarcimento-al-mutuatario-per-ritardi-oltre-i-30-giorni/mutui-portabilita-procedimento/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/mutui-portabilita-procedimento.gif" data-orig-size="520,895" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="portabilità del mutuo &amp;#8211; procedura" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/mutui-portabilita-procedimento.gif?w=520" class="aligncenter size-full wp-image-42382" title="portabilità del mutuo - procedura" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/mutui-portabilita-procedimento.gif?w=700" alt="portabilità del mutuo - procedura"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/mutui-portabilita-procedimento.gif 520w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/mutui-portabilita-procedimento.gif?w=87&amp;h=150 87w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/mutui-portabilita-procedimento.gif?w=174&amp;h=300 174w" sizes="(max-width: 520px) 100vw, 520px" /></a></p>
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<h3><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per porre una domanda sulla portabilità (o surroga) del mutuo, sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti in tema di mutuo ipotecario, clicca</span></span><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;"> <a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-mutui/#comment" target="_blank">qui.</a></span></span></strong></h3>
<h3>Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!</h3>
]]></content:encoded>
					
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			<media:title type="html">portabilità del mutuo - procedura</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Assegni bancari circolari e bonifici &#8211; la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può superare i tre giorni lavorativi successivi alla data di versamento</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/06/26/assegni-bancari-la-data-di-valuta-e-di-disponibilita-per-il-beneficiario-non-puo-superare-i-tre-giorni-lavorativi-successivi-alla-data-di-versamento/</link>
					<comments>https://gestcredit.wordpress.com/2009/06/26/assegni-bancari-la-data-di-valuta-e-di-disponibilita-per-il-beneficiario-non-puo-superare-i-tre-giorni-lavorativi-successivi-alla-data-di-versamento/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[il tecnico bancario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assegni e cambiali]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegni bancari versati in conto corrente la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può superare i tre giorni lavorativi successivi alla data di versamento]]></category>
		<category><![CDATA[assegni circolari e i bonifici la data di valuta e di disponibilità non può superare un giorno]]></category>
		<category><![CDATA[assegno bancario]]></category>
		<category><![CDATA[assegno circolare]]></category>
		<category><![CDATA[bonifico bancario]]></category>
		<category><![CDATA[data disponibilità assegno bancario]]></category>
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		<category><![CDATA[data disponibilità bonifico bancario]]></category>
		<category><![CDATA[data valuta assegno bancario]]></category>
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		<category><![CDATA[la data di disponibilità non può superare tre giorni lavorativi]]></category>
		<category><![CDATA[la data di valuta non può superare tre giorni lavorativi]]></category>
		<category><![CDATA[norma sulla data di disponibilità dell'assegno bancario]]></category>
		<category><![CDATA[norme sulla data di valuta dell'assegno bancario]]></category>
		<category><![CDATA[tempo massimo fra data versamento e data disponibilità]]></category>
		<category><![CDATA[tempo massimo fra data versamento e data valuta]]></category>
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					<description><![CDATA[Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge anti-crisi: la cosiddetta «manovrina» che prevede misure per circa 2 miliardi di euro tra tagli e nuovi prelievi. Il decreto introduce una nuova normativa relativamente al contenimento delle commissioni bancarie. In particolare c&#8217;è una norma secondo la quale per tutti gli assegni bancari versati in conto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge anti-crisi: la cosiddetta «manovrina» che prevede misure per circa 2 miliardi di euro tra tagli e nuovi prelievi.</p>
<p style="text-align:justify;">Il decreto introduce una nuova normativa relativamente al contenimento delle commissioni bancarie.</p>
<p style="text-align:justify;">In particolare c&#8217;è una norma secondo la quale<em> </em>per tutti gli assegni bancari versati in conto corrente la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può superare i tre giorni lavorativi successivi alla data di versamento. <em> </em></p>
<p style="text-align:justify;">Inoltre, per tutti gli assegni circolari e i bonifici la data di valuta e di disponibilità non può superare un giorno. È nulla ogni pattuizione contraria».</p>
<p style="text-align:justify;">Il decreto prevede, quindi, restrizioni per la data valuta, cioè il tempo che la banca richiede per l’effettiva disponibilità di un assegno versato o di un bonifico effettuato. Da ora in poi non potrà essere superiore ai tre giorni successivi alla data del versamento, mentre per quelli circolari e i bonifici non potrà superare le ventiquattrore.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-42335"></span></p>
<h2 style="text-align:center;">Riassumendo</h2>
<h4 style="text-align:justify;">Dal prossimo 1° novembre la data di valuta per bonifici e assegni circolari non potrà mai superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento; per gli assegni bancari la data non potrà mai superare i tre giorni lavorativi.</h4>
<h4 style="text-align:justify;">La disponibilità economica al beneficiario delle somme versate non potrà mai superare i quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento per bonifici e assegni circolari; i giorni salgono a cinque per gli assegni bancari. Anche queste disposizioni entrano in vigore il 1° novembre ma si tratta di norme temporanee perché già dal 1° aprile 2010 si cambia: da quel giorno la data di disponibilità economica non potrà mai superare i quattro giorni anche per gli assegni bancari.</h4>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:center;"><img title="Continua..." src="https://i0.wp.com/gestcredit.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
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		<title>Commissione di massimo scoperto &#8211; nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se essa supera lo 0,5 per cento trimestrale dell&#8217;importo in affidamento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[il tecnico bancario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[se ne parla a Salvadanaio]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[abolita la commissione di massimo scoperto]]></category>
		<category><![CDATA[è nulla ogni altra clausola avente le medesime finalità della commissione di massimo scoperto]]></category>
		<category><![CDATA[commissione di massimo scoperto addio]]></category>
		<category><![CDATA[commissione massimo scoperto]]></category>
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		<category><![CDATA[Sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto]]></category>
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		<category><![CDATA[vietato reintrodurre in modo fittizio la commissione di massimo scoperto]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 26 giugno 2009  c&#8217;è stato il via libera del Consiglio dei ministri alla manovra d&#8217;estate, un decreto legge che contiene  anche misure finalizzate a contrastare la reintroduzione, sotto mentite spoglie, di clausole contrattuali per la remunerazione della controversa  commissione di massimo scoperto. L’ammontare della commissione chiesta dalla banca per la messa a disposizione degli [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Il 26 giugno 2009  c&#8217;è stato il via libera del Consiglio dei ministri alla manovra d&#8217;estate, un decreto legge che contiene  anche misure finalizzate a contrastare la reintroduzione, sotto mentite spoglie, di clausole contrattuali per la remunerazione della controversa  commissione di massimo scoperto.</p>
<h4 style="text-align:justify;">L’ammontare della commissione chiesta dalla banca per la messa a disposizione degli affidamenti su conto corrente non può superare lo 0,5% trimestrale dell’importo dell’affidamento.  Pena la nullità della clausola.</h4>
<p style="text-align:justify;">L’elemento di novità è senza dubbio dato dalle misure in materia bancaria. L’art. 2 del decreto dispone, infatti, che sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità se l&#8217;importo della commissione supera lo 0,5% trimestrale della somma concessa in affidamento.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-42327"></span></p>
<p>In seguito al dl anticrisi che sei mesi fa aveva messo al bando la commissione dichiarandola nulla sotto alcune condizioni, le banche si erano attrezzate di fatto reintroducendo il massimo scoperto con una veste nuova: recupero spese per ogni sospeso, commissione per istruttoria urgente e onere per passaggio a debito nel trimestre. Debora Rosciani ne parla a Salvadanaio con l’avv. Gloria Gatti, esperta di questioni legali per Il Sole 24 Ore e Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.radio24.ilsole24ore.com/player/player.php?filename=090630-salvadanaio.mp3" target="_blank"><img loading="lazy" class="aligncenter" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/icona_ascolta.jpg?w=310&#038;h=57" border="0" alt="" hspace="8" vspace="8" width="310" height="57" /></a></p>
<p style="text-align:justify;">La clausola di massimo scoperto era stata messa sotto accusa dall’Antitrust come elemento discriminante e poco trasparente nel rapporto tra istituti di credito e clienti.</p>
<p style="text-align:justify;">Già nelle “lenzuolate” di Bersani era prevista la sua abolizione, mai realizzata però dalle banche.</p>
<h4 style="text-align:left;">Cosa era la commissione di massimo scoperto (CMS)</h4>
<p style="text-align:justify;">Si intende per commissione di massimo scoperto il corrispettivo pagato dal cliente per compensare la banca dell&#8217;onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell&#8217;utilizzo dello scoperto di conto. Applicata sul massimo saldo negativo registrato durante il trimestre, la commissione di massimo scoperto era applicata per tutti e tre i mesi, anche se in tale periodo il cliente era finito in passivo solo per un giorno. A gennaio 2009 il Parlamento aveva sancito con il Decreto Anticrisi (articolo 2 bis) la nullità delle commissione di massimo scoperto se il saldo del conto corrente resta a debito per un periodo inferiore a 30 giorni consecutivi oppure se il cliente non ha un&#8217;apertura di credito.</p>
<p style="text-align:justify;">Nella pratica bancaria è dato individuare due differenti metodi di calcolo del corrispettivo: un compenso dovuto allorché il saldo del cliente risulti debitore oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento; un compenso parametrato alla somma resa disponibile dall&#8217;intermediario ma non utilizzata dal cliente.</p>
<p style="text-align:justify;">La ragione economica sottostante alla prima delle applicazioni evidenziate viene individuata nella circostanza che la banca non fa previsioni sul singolo rapporto ma sulla totalità dei rapporti con i propri clienti, non destinando allora risorse per l&#8217;ipotesi in cui tutti i clienti utilizzino contemporaneamente e per l&#8217;intero l&#8217;apertura di credito concessa, ma riservando la provvista a previsioni medie di utilizzo. In tal caso, ragionando sulla massa, utilizzi superiori alle previsioni statistiche determinano per la banca la necessità di rivolgersi a sua volta ad altri intermediari, il che costituisce un costo aggiuntivo poi addebitato al cliente.</p>
<p style="text-align:justify;">Tale applicazione della clausola, peraltro, viene a sovrapporsi alla disciplina dei frutti civili, sottospecie interessi, poiché in entrambi i casi si assiste a una ipotesi di corrispettivo per il godimento da parte di soggetti terzi (i clienti) di beni propri (della banca), sebbene con metodi di calcolo differenti. Non confondibile, al contrario, la commissione di massimo scoperto con gli interessi nella seconda ipotesi, ove non si ha un corrispettivo per il godimento da parte di soggetti terzi di beni propri, bensì un corrispettivo per il mancato godimento da parte di terzi di beni propri.</p>
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	</item>
		<item>
		<title>Tetto sugli interessi dei mutui a tasso variabile, sospensione mutuo, restituzione dei conti dormienti ai legittimi proprietari e bonus vacanze &#8211; Le ultime quattro &#8220;bufale&#8221; del governo</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/06/23/tetto-sugli-interessi-dei-mutui-a-tasso-variabile-sospensione-del-pagamento-delle-rate-del-mutuo-restituzione-dei-conti-dormienti-ai-legittimi-proprietari-e-bonus-vacanze-le-ultime-quattro-bufal/</link>
					<comments>https://gestcredit.wordpress.com/2009/06/23/tetto-sugli-interessi-dei-mutui-a-tasso-variabile-sospensione-del-pagamento-delle-rate-del-mutuo-restituzione-dei-conti-dormienti-ai-legittimi-proprietari-e-bonus-vacanze-le-ultime-quattro-bufal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[il qualunquista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:08:58 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo ABI MEF - Sospensione mutuo per lavoratori in CIG o licenziati]]></category>
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		<category><![CDATA[Diciotto mesi di sospensione mutuo per licenziati e cassaintegrati]]></category>
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		<category><![CDATA[incentivi vacanze]]></category>
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		<category><![CDATA[tetto 4% sugli interessi]]></category>
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					<description><![CDATA[Esaminiamo la situazione relativa a quattro provvedimenti varati dal governo e non compiutamente attuati:  l&#8217; effettiva applicazione del tetto (4%)  sugli interessi dei mutui a tasso variabile; la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per cassaintegrati, licenziati e famiglie in difficoltà; l&#8217;esproprio dei conti &#8220;dormienti&#8221; per quanto riguarda la possibilità di restituzione ai legittimi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="aligncenter" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/08/bufala.jpg?w=320&#038;h=242" alt="" width="320" height="242" /></p>
<p>Esaminiamo la situazione relativa a quattro provvedimenti varati dal governo e non compiutamente attuati:  l&#8217; effettiva applicazione del tetto (4%)  sugli interessi dei mutui a tasso variabile; la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per cassaintegrati, licenziati e famiglie in difficoltà; l&#8217;esproprio dei conti &#8220;dormienti&#8221; per quanto riguarda la possibilità di restituzione ai legittimi proprietari che ne facessero richiesta; i &#8220;buoni vacanza&#8221;.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-42195"></span></p>
<h2><strong>Tetto del 4% sugli  interessi dei mutui a tasso variabile</strong></h2>
<p>«Del &#8220;tetto al 4%&#8221; per gli interessi da versare nel 2009 sui finanziamenti per la prima casa accesi prima del 31 ottobre 2008, tanto sbandierato al momento di presentare le misure di sostegno alle famiglie italiane, non esiste pressoché traccia.</p>
<p>Cercare di capire dove si sia inceppata la macchina della burocrazia è come al solito un esercizio complicato e forse pure improduttivo. Di sicuro il ministero delle Finanze ci ha messo del suo al momento di stendere il testo di legge, così poco chiaro da rendere necessaria la pubblicazione di tre successive circolari esplicative.</p>
<p>Insomma, sono passati più di sei mesi dalla sua introduzione, ma nelle tasche della maggior parte dei potenziali beneficiari gli effetti del cosiddetto tetto del 4% per i mutui non si sono ancora visti. L&#8217;agevolazione era stata introdotta dal Decreto Anticrisi e voluta proprio per aiutare quelle famiglie che avevano visto aumentare a dismisura, a causa della crisi finanziaria la rata del proprio mutuo. Cos&#8217;è accaduto in questi mesi?</p>
<p>Le ragioni del ritardo sono differenti anche se sarebbero principalmente imputabili alla trasmissione dell&#8217;elenco dei mutuatari aventi diritto all&#8217;agevolazione da parte dell&#8217;agenzia delle entrate alle singole banche. Comunicazione che evidentemente ha richiesto più tempo di quanto previsto. Tuttavia a breve la situazione dovrebbe sbloccarsi grazie anche alla discesa in campo dell&#8217;Abi, l&#8217;associazione bancaria italiana che nei giorni scorsi ha inviato una circolare a tutte le banche invitandole ad accettare tutti i moduli di autocertificazione presentati dai clienti.</p>
<p style="text-align:left;">Debora Rosciani ne parla domani a Salvadanaio con Maximilian Cellino di Plus 24 e Pietro Locatelli, presidente di Systema Mutui.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.radio24.ilsole24ore.com/player/player.php?filename=090625-salvadanaio.mp3" target="_blank"><img loading="lazy" data-attachment-id="7931" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2008/08/20/microcredito-e-responsabilita-sociale-delle-banche-la-radio-ne-parla/radio-2/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/08/radio.jpg" data-orig-size="303,81" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="radio" data-image-description="&lt;p&gt;radio&lt;/p&gt;
" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/08/radio.jpg?w=303" class="size-full wp-image-7931 aligncenter" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/icona_ascolta.jpg?w=700" border="0" alt="" hspace="8" vspace="8"   /></a></p>
<h2><strong>Sospensione del pagamento delle rate del mutuo</strong></h2>
<p>Dall&#8217;accordo ABI MEF sulla sospensione del  pagamento rate mutuo siglato a marzo 2009:</p>
<p><em>&#8220;Per favorire le famiglie, che rischiano di subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria, le Banche si impegnano:</em></p>
<p><em>1. a prevedere – nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intenti previsto all’art. 12 del decreto legge e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l’assegnazione della somma una tantum di cui all’articolo 19, comma 2, decreto legge n. 185108 – la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso. A tal fine verrà anche utilizzato – se capiente – il Fondo di cui all’art. 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il lavoratore venga reintegrate o trovi una nuova occupazione;</em></p>
<p><em>2. per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura delle aziende per i quali e previsto l’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga, le Banche si impegnano a favorire accordi che permettano alla clientela di accedere all’anticipo delle quote di cassa integrazione straordinaria o in deroga attraverso i loro sportelli almeno fino al 31 dicembre 2011.</em></p>
<p><em>Le banche attiveranno un sistema di diffusione e pubblicizzazione delle diverse iniziative. Al fine di realizzare tali interventi, le Banche si impegnano entro è settimane dalla firma del protocollo d’intenti a predisporre operativamente gli strumenti e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti.&#8221;</em></p>
<p><strong>Analizziamo, ad esempio,  l&#8217;iniziativa UNICREDIT</strong></p>
<p>Periodo previsto di sospensione del pagamento delle rate del mutuo : 12 mesi</p>
<p>Eventi al verificarsi dei quali è possibile presentare istanza di sospensione del pagamento delle rate del mutuo da parte di uno degli intestatari del mutuo:</p>
<ol>
<li> separazione/divorzio tra coniugi in presenza di figli a carico</li>
<li> perdita occupazione (lavoratori a tempo indeterminato)</li>
<li> perdita del posto di lavoro/mancato rinnovo del contratto per tutte le categorie di lavoratori atipici (stagionali, tempo determinato, co.co.pro., interinali, contratti di formazione lavoro e apprendistato, ecc.)</li>
<li> inserimento in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) Ordinaria e Straordinaria</li>
<li> decesso</li>
</ol>
<p>Requisiti per accedere al beneficio:</p>
<ul>
<li> bisogna essere intestatari di un mutuo finalizzato all’acquisto della prima casa, sottoscritto presso il Gruppo UniCredit prima del verificarsi dell’evento, completamente erogato e con qualsiasi tipologia di tasso o ammortamento applicato al momento del verificarsi dell’evento;</li>
<li> gli intestatari  devono disporre di redditi lordi maturati nell’anno 2007 inferiori a 25.000 Euro (somma dei redditi degli intestatari del mutuo);</li>
<li> le rate devono essere state pagate regolarmente, almeno fino al momento del verificarsi di uno degli eventi previsti nel periodo che va dal 01.10.2008 al 31.12.2009.</li>
</ul>
<p>Documenti richiesti:</p>
<ul>
<li>CUD 2008 o Modello Unico 2008 o 730/2008 di tutti gli intestatari del mutuo;</li>
<li> stato di famiglia (in caso di separazione/divorzio);</li>
<li> sentenza di separazione giudiziale o omologa di separazione consensuale o sentenza di divorzio; in alternativa, dichiarazione dell’avvocato di parte che conferma l’emissione dei provvedimenti sopra indicati e riassume le condizioni in essi contenute;</li>
<li> lettera di licenziamento con data compresa tra il 01/10/2008 e 31/12/2009 (in caso di perdita occupazione);</li>
<li> ultima busta paga e dichiarazione del datore di lavoro (in caso di perdita del posto di</li>
<li>lavoro/mancato rinnovo del contratto per tutte le categorie di lavoratori atipici);</li>
<li> lettera di inserimento in Cassa Integrazione Guadagni, esibita in originale (in caso di inserimento in Cassa Integrazione Guadagni );</li>
<li> certificato di morte in originale.</li>
</ul>
<p>Meccanismo di recupero delle rate non pagate nel periodo di sospensione: le rate saranno posticipate e accodate al piano di ammortamento originale del mutuo senza costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora.</p>
<p>E, dunque, è immediato considerare gli aspetti che seguono:</p>
<p style="padding-left:30px;">1) Si chiede come requisito di accesso al beneficio  un reddito riferito  al 2007 non superiore a 25 mila euro complessivamente,  per tutti gli intestatari del mutuo. Cioè un mutuatario licenziato nel 2009 che avesse avuto un reddito nel 2007 di 26 mila euro non fruisce della sospensione del pagamento delle rate del mutuo.</p>
<p style="padding-left:30px;">2) &#8220;<em>Le rate saranno posticipate e accodate al piano di ammortamento originale del mutuo senza costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora</em>.&#8221;  Bene. Anzi male, perchè si parla di costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora, ma nulla si dice circa gli interessi  derivanti dall&#8217;aumento della durata del finanziamento (conto di finanziamento accessorio).  E così assistiamo all&#8217;applicazione di interessi stratosferici per dodici mesi di sospensione, da scontare a fine del piano di ammortamento.</p>
<p style="padding-left:30px;">3) Ammesso che i requisiti siano soddisfatti, che il mutuatario intenda (per ragioni di forza maggiore) accollarsi gli interessi  del conto di finanziamento accessorio la sospensione non scatta automaticamente. La sospensione è subordinata ad una valutazione soggettiva della banca.</p>
<p>E non mancano le situazioni paradossali, come quella che ha vissuto un nostro lettore che ci scrive:</p>
<p>A sentir dell’accordo ABI-MEF per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo ero molto felice. Sono, infatti, un padre di famiglia in cassaintegrazione.</p>
<blockquote><p>Mi sono allora presentato alla filiale  UNICREDIT dove ho stipulato il mutuo  per fare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate. Tutto andava benissimo, mi hanno detto che mi avrebbero richiamato.</p>
<p>Ed effettivamente sono stato contattato dal consulente della banca, il quale però  mi ha comunicato che la richiesta non era stata accolta per un semplice  motivo: sono in cassaintegrazione, purtroppo, da piu di due mesi.</p>
<p>In pratica per poter fruire dell’accordo avrei dovuto essere licenziato dopo la firma dell’accordo …</p></blockquote>
<p>Comunque riportiamo lo <a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/09/reagire-alla-crisi.pdf" target="_blank">spot pubblicitario</a> confezionato dagli  ineffabili Tremonti boys:</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4>Ho perso il lavoro/sono in cassa integrazione &#8211; Posso far sospendere il pagamento della rata del mutuo?</h4>
<h4>Sì. Puoi ottenere il rinvio delle rate del mutuo presso le banche che hanno utilizzato gli strumenti finanziari messi a disposizione dal Governo.</h4>
<h4>Vale per te così come per un tuo familiare convivente: se hai perso il lavoro o sei in cassa integrazione puoi far sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate del mutuo. Questo senza nessuna spesa aggiuntiva. Se nel frattempo verrai reintegrato o troverai una nuova occupazione, la sospensione delle rate terminerà anticipatamente.</h4>
<h4>Il vantaggio è poter affrontare meglio un momento difficile per la tua famiglia.</h4>
<h4>Rivolgiti alla tua banca e verifica se ha aderito all&#8217;iniziativa o se offre altre soluzioni analoghe.</h4>
<h4>Diverse banche infatti hanno stipulato specifici accordi con regioni, enti locali e associazioni di categoria finalizzati a consentire a chi si trova in questa condizione la sospensione delle rate del mutuo.</h4>
<h4>Trovi la lista delle banche che hanno aderito all&#8217;iniziativa sul sito<strong> <a href="http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/dossier-stampa/reagire-alla-crisi/faq9/" target="_blank">www.tesoro.it.</a></strong></h4>
<h6><strong><span style="color:#ffffff;">.</span><br />
</strong></h6>
<h2><strong>Rimborso conti dormienti espropriati</strong></h2>
<p>Sul <strong><a href="http://depositidormienti.mef.gov.it/" target="_blank">sito del Ministero Economia e Finanze</a></strong> (MEF) si legge:</p>
<p><em>&#8220;Il D.P.R. n. 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.</em></p>
<p><em>Le Banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i suddetti rapporti e a comunicare i relativi dati a questo Ministero. Va precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione  al  titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.</em></p>
<p><em>Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione su questo sito dell’elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche e Intermediari.&#8221;</em></p>
<p>C&#8217;è dunque una buona notizia: i titolari (o anche i loro delegati,  compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come “conto dormiente estinto”,  e come tale devoluto al Fondo potranno, entro 10 anni dal trasferimento, rivendicare  il diritto di credito sulle somme trasferite e rimpossessarsi così dei propri averi.</p>
<p>La cattiva notizia è invece che ad oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora definito il provvedimento attuativo che stabilisce le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall’avvenuto trasferimento.</p>
<p>Si dice infatti che &#8220;<em>la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.</em>&#8221;</p>
<p>Ma in che modo è possibile richiedere la restituzione delle relative somme? Quale la procedura da seguire?<em> </em>Provate ad inviare una e-mail di richiesta informazioni all&#8217;indirizzo indicato (dt.direzione4.ufficio1@tesoro.it) ed aspettate &#8230;</p>
<h4>Il 26 novembre 2009 è &#8220;Striscia la notizia&#8221; ad occuparsi di conti dormienti</h4>
<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<p><iframe class="youtube-player" width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/M6I_X6l0OKI?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=it&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><br />
<span style="color:#ffffff;">.</span><br />
Un altro video interessante è il seguente</p>
<p><span style="color:#ffffff;">.</span><br />
<iframe class="youtube-player" width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/LjTg6-2oO3g?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=it&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe></p>
<h2><strong>Buoni vacanze</strong></h2>
<p>Andiamo a spulciare sul  <strong><a href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/bonus_vacanza/" target="_blank">sito del governo.</a></strong></p>
<p>Leggiamo: <em>&#8220;E&#8217; stato pubblicato il 15 aprile 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 &#8211; 5ª Serie Speciale &#8211; Contratti Pubblici &#8211; l&#8217;Avviso di manifestazione d&#8217;interesse per la gestione dei Buoni Vacanza. Destinatari dell&#8217;avviso, emanato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le associazioni no-profit che hanno 20 giorni di tempo per presentare la propria offerta.</em></p>
<p><em>Spetta al gestore, individuato tramite convenzione, la verifica  e la  sussistenza dei requisiti per chi ha fatto richiesta del buono-vacanza.  Il  gestore predispone l&#8217;elenco dei soggetti che hanno  diritto all&#8217;agevolazione,  e assicura il raccordo con la rete di strutture turistiche convenzionate.&#8221;</em></p>
<p>Li ricordate vero i &#8220;Bonus Vacanza&#8221; per il turismo balneare, montano e termale destinati ai nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni socio-economiche? La pubblicità governativa ed i comunicati stampa asserivano che &#8220;<em>i Buoni possono essere utilizzati dal 6 gennaio fino alla prima settimana di luglio e dalla prima settimana di settembre fino al 20 dicembre.&#8221;</em></p>
<p>Dell&#8217;esito della manifestazione di interesse nulla è dato sapere e siamo ormai al 23 giugno 2009. Valutando a spanne i tempi necessari per mettere in moto<em> </em>la macchina organizzativa, una volta individuato il &#8220;gestore dei Buoni Vacanza<em>&#8220;, </em>sarà grasso che cola se chi ne ha diritto potrà fruire del beneficio entro il 20 dicembre p.v.<em> </em></p>
<p>Anche perchè, inutile ricordarlo, attualmente il governo è parecchio impegnato nella gestione delle vacanze del premier Silvio Berlusconi a Villa Certosa &#8230;</p>
<p>La <strong><a href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/bonus_vacanza/" target="_blank">pagina del sito</a></strong> è rimasta aggiornata al 16 aprile.</p>
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			<media:title type="html">ilcronistapolitico</media:title>
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	</item>
		<item>
		<title>Bonus Precari &#8211; Indennità statale di &#8220;fine rapporto&#8221; pari al 20% del reddito da lavoro percepito nel 2008</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/06/09/bonus-precari-indennita-una-tantum-pari-al-20-del-reddito-da-lavoro-percepito-nel-2008/</link>
					<comments>https://gestcredit.wordpress.com/2009/06/09/bonus-precari-indennita-una-tantum-pari-al-20-del-reddito-da-lavoro-percepito-nel-2008/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[il prestatore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bonus precari]]></category>
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					<description><![CDATA[Per ottenere la prestazione prevista dalla legge  n.2/2009  &#8211; articolo 19, commi 2 e 2 bis &#8211;  i collaboratori coordinati e continuativi a progetto nel caso di fine lavoro devono compilare il modulo in tutte le sue parti e presentarlo presso gli uffici Inps della zona di residenza, o per posta (con raccomandata A/R) o [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" data-attachment-id="41571" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/06/09/bonus-precari-indennita-una-tantum-pari-al-20-del-reddito-da-lavoro-percepito-nel-2008/bonus-precari/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/bonus-precari.jpg" data-orig-size="876,262" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="bonus precari" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/bonus-precari.jpg?w=700" class="aligncenter size-full wp-image-41571" title="bonus precari e cocopro legge  n.2/2009 articolo 19 commi 2 e 2 bis" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/bonus-precari.jpg?w=700" alt="bonus precari e cocopro legge  n.2/2009 articolo 19 commi 2 e 2 bis"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/bonus-precari.jpg?w=660&amp;h=197 660w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/bonus-precari.jpg?w=150&amp;h=45 150w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/bonus-precari.jpg?w=300&amp;h=90 300w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/bonus-precari.jpg?w=768&amp;h=230 768w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/bonus-precari.jpg 876w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" />Per ottenere la prestazione prevista dalla legge  n.2/2009  &#8211; articolo 19, commi 2 e 2 bis &#8211;  i collaboratori coordinati e continuativi a progetto nel caso di fine lavoro devono compilare il modulo in tutte le sue parti e presentarlo presso gli uffici Inps della zona di residenza, o per posta (con raccomandata A/R) o tramite un ente di patronato che, per legge, offre assistenza gratuita.</p>
<p>Il &#8220;bonus precari&#8221; prevede che nel 2009 venga riconosciuta una somma una tantum pari al 20% del reddito percepito nell&#8217;anno precedente ai collaboratori coordinati a progetto che hanno perso il lavoro. Lo stesso bonus è riconosciuto nel 2010 e nel 2011, ma l&#8217;importo una tantum riconosciuto diminuirà fino al 10%.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-41554"></span></p>
<h4>A chi spetta</h4>
<p>L&#8217; indennità spetta nei soli casi di fine lavoro e nei limiti delle risorse prestabilite ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, di cui all&#8217;art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l&#8217;INPS, con esclusione dei soggetti individuati dall&#8217;articolo 1, comma 212, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ( quali ad esempio collaboratori occasionali, lavoratori autonomi occasionali ecc) i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:</p>
<p style="padding-left:30px;">a) operino in regime di mono committenza;<br />
b) abbiano conseguito l&#8217;anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all&#8217;articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (pari ad euro 13.819) e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.<br />
335, un numero di mensilita&#8217; non inferiore a tre;<br />
c) con riferimento all&#8217;anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita&#8217; non inferiore a tre;<br />
e) non risultino accreditati nell&#8217;anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.&#8221;</p>
<h4>Requisiti per poter accedere al bonus precari</h4>
<p>Dunque, per aver diritto al bonus, il lavoratore deve essere iscritto alla gestione separata dell&#8217;Inps (sono quindi esclusi gli iscritti a qualsiasi altra forma previdenziale obbligatoria). Inoltre il collaboratore deve:</p>
<ul>
<li>lavorare per un solo datore di lavoro al momento in cui cessa tale rapporto, quindi se un collaboratore ha due committenti e cessa il rapporto con uno di questi, non ha diritto all&#8217;integrazione al reddito;</li>
<li>aver guadagnato nel 2009 un reddito compreso tra 5.000 e a 13.819 euro;</li>
<li>aver lavorato, nel 2008, versando regolarmente i contributi alla gestione separata per un periodo compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 10 mesi;</li>
<li>aver guadagnato nel 2008 un reddito compreso tra 5.000 euro e 11.516 euro;</li>
<li>aver lavorato nell&#8217;anno in corso, versando regolarmente i contributi alla gestione separata, per almeno tre mesi.</li>
</ul>
<p>Altra condizione indispensabile per ottenere il trattamento di sostegno al reddito è, come abbiamo visto,  la dichiarazione da parte del lavoratore della sua immediata disponibilità a impiegarsi in un altro lavoro oppure a seguire un percorso di riqualificazione professionale.</p>
<h4>Cosa spetta</h4>
<p>Una indennità pari, per l&#8217;anno 2009, al 20% del reddito da lavoro percepito nell&#8217;anno 2008.</p>
<p>Il &#8220;bonus precari&#8221; prevede, infatti,  che nel 2009 venga riconosciuta una somma una tantum pari al 20% del reddito percepito nell&#8217;anno precedente ai collaboratori coordinati a progetto che hanno perso il lavoro. Lo stesso bonus è riconosciuto nel 2010 e nel 2011, ma l&#8217;importo una tantum riconosciuto diminuirà fino al 10%.</p>
<h4>Documentazione richiesta</h4>
<p>Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili (articolo 1 comma 783 legge 296/2006) da inserire nel modulo INPS:</p>
<ul>
<li>dati anagrafici del richiedente;</li>
<li>dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge ;</li>
<li>dichiarazione di disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale</li>
</ul>
<h4>Scarica il modulo INPS</h4>
<p><a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/modulo-precari-2-pagine.pdf"><img loading="lazy" data-attachment-id="41559" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/icona-pdf/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/icona-pdf.jpeg" data-orig-size="111,108" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="icona pdf" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/icona-pdf.jpeg?w=111" class="aligncenter size-full wp-image-41559" title="icona pdf" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/icona-pdf.jpeg?w=700" alt="icona pdf"   /></a></p>
<h4>Termini entro i quali si può richiedere il bonus precari</h4>
<p>Ci sono solamente 30 giorni a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro per presentare la domanda di sostegno al reddito.</p>
<h6 style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
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<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p><!--!module_contents!--><!--!module_contents!--><!--!module_contents!--><!--!module_contents!--><!--!module_contents!--></p>
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			<media:title type="html">ilprestatore</media:title>
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			<media:title type="html">bonus precari e cocopro legge  n.2/2009 articolo 19 commi 2 e 2 bis</media:title>
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			<media:title type="html">icona pdf</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Reddito minimo garantito &#8211; approvati dalla Regione Lazio il regolamento attuativo ed i criteri per la formazione delle graduatorie</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/06/01/reddito-minimo-garantito-approvato-dalla-regione-lazio-il-regolamento-attuativo-e-la-delibera-sui-criteri-per-la-formazione-delle-graduatorie/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[il prestatore]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti incentivi e bonus]]></category>
		<category><![CDATA[reddito minimo garantito]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupati]]></category>
		<category><![CDATA[indennità disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[reddito minimo garantito per disoccupati]]></category>
		<category><![CDATA[sostegno per disoccupati]]></category>
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					<description><![CDATA[. Reddito minimo garantito &#8211; informazioni sulla pubblicazione della graduatoria Con la Legge Regionale n. 4 /2009 “Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati” è stato messo in campo uno strumento di concreto sostegno alle fasce sociali più svantaggiate. Il termine per presentare le domande è [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" data-attachment-id="41101" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/06/01/reddito-minimo-garantito-approvato-dalla-regione-lazio-il-regolamento-attuativo-e-la-delibera-sui-criteri-per-la-formazione-delle-graduatorie/manifesto-reddito-minimo-3/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/manifesto-reddito-minimo2.jpg" data-orig-size="470,300" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="manifesto-reddito minimo" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/manifesto-reddito-minimo2.jpg?w=470" class="aligncenter size-full wp-image-41101" title="manifesto-reddito minimo" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/manifesto-reddito-minimo2.jpg?w=700" alt="manifesto-reddito minimo"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/manifesto-reddito-minimo2.jpg 470w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/manifesto-reddito-minimo2.jpg?w=150&amp;h=96 150w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/manifesto-reddito-minimo2.jpg?w=300&amp;h=191 300w" sizes="(max-width: 470px) 100vw, 470px" /></p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h2><strong>Reddito minimo garantito &#8211; informazioni sulla pubblicazione della graduatoria</strong></h2>
<p>Con la Legge Regionale n. 4 /2009 “Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati” è stato messo in campo uno strumento di concreto sostegno alle fasce sociali più svantaggiate. Il termine per presentare le domande è scaduto il 30 settembre 2009.</p>
<h4 id="line1" style="text-align:justify;"><strong><a href="http://www.informaservizi.it/pubblica/reddito_minimo_dicembre2009/elenco_6900.pdf" target="_blank">Provincia di Roma &#8211; Elenco domande ammissibili dal n. 1 al 6900 (CONVOCATI) </a></strong></h4>
<p id="line15" style="text-align:justify;"><strong>Attenzione: linserimento del proprio nominativo in questo elenco non comporta l&#8217;automatica ammissione al reddito minimo garantito. Tale ammissione, infatti, avverrà solo successivamente alla approvazione ed alla pubblicazione della graduatoria definitiva formulata dalla Commissione.</strong></p>
<p>La graduatoria (provvisoria e successivamente definitiva) sarà formulata e pubblicata solo a seguito del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti in sede di domanda, della stipula del “patto di servizio” e della verifica della compatibilità delle risorse finanziarie disponibili.</p>
<p style="text-align:justify;">Pertanto i nominativi sottoelencati dovranno presentarsi, nel giorno e nell&#8217;orario indicati – a pena di esclusione dall&#8217;elenco &#8211;  presso il Centro per l’Impiego di iscrizione al fine di  produrre la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di domanda. <a href="http://www.informaservizi.it/pubblica/reddito_minimo_dicembre2009/documenti_reddito_minimo.pdf" target="_blank">(Vedere elenco documenti da produrre)</a></p>
<p style="text-align:justify;">
<h4 style="text-align:justify;"><strong><a href="http://www.informaservizi.it/pubblica/reddito_minimo_dicembre2009/elenco_ammissibili.pdf" target="_blank">Provincia di Roma &#8211; Elenco domande ammissibili dal n.  6901 AL 35876</a></strong></h4>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:xx-small;"> </span><strong>Attenzione: L&#8217;inserimento del proprio nominativo in questo elenco indica che la domanda è formalmente corretta. L&#8217;eventuale convocazione avverrà con notifica individuale previa verifica della compatibilità delle risorse finanziarie disponibili.</strong></p>
<h4><a href="http://www.informaservizi.it/pubblica/reddito_minimo_dicembre2009/elenco_esclusi.pdf" target="_blank"><strong><strong>Provincia di Roma &#8211; Elenco domande non ammissibili (esclusi)</strong></strong></a></h4>
<p style="text-align:justify;"><strong>Attenzione: L&#8217;inserimento del proprio nominativo in questo elenco indica che la domanda è esclusa per vizi formali.   Per conoscere il motivo di esclusione consultare l&#8217;apposita <a href="http://www.informaservizi.it/pubblica/reddito_minimo_dicembre2009/motivi_esclusione_reddito_minimo.pdf" target="_blank">legenda</a><br />
</strong></p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">
<p>Ulteriori Notizie in merito alla pubblicazione della graduatoria sono  diffuse   <a href="http://www.informaservizi.it/default.asp" target="_blank"><strong>qui</strong></a>.</p>
<p>Si ricorda, inoltre, che dal 1 settembre è attivo il numero telefonico 0645499898 dello “sportello welfare” promosso dall’Ufficio Politiche del lavoro della Provincia di Roma.</p>
<p>Dal lunedì al venerdì &#8211; dalle 9,30 alle 13,30 &#8211; e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30 i cittadini possono telefonare per accedere a qualunque notizia sulle politiche attive del lavoro, sul welfare locale e sul sostegno al reddito.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-41087"></span></p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gestcredit.wordpress.com/2009/06/01/reddito-minimo-garantito-approvato-dalla-regione-lazio-il-regolamento-attuativo-e-la-delibera-sui-criteri-per-la-formazione-delle-graduatorie/feed/</wfw:commentRss>
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			<media:title type="html">ilprestatore</media:title>
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			<media:title type="html">manifesto-reddito minimo</media:title>
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	</item>
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		<title>Sospensione mutuo &#8211; il punto della situazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[cocco bill]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo e normative]]></category>
		<category><![CDATA[decreto anticrisi]]></category>
		<category><![CDATA[monte dei paschi di siena]]></category>
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					<description><![CDATA[In cosa consiste la misura per sospensione delle rate dei mutui? Si tratta di una misura straordinaria di sospensione dei rimborsi delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà a seguito delle crisi. A partire dal 1 febbraio 2010 le famiglie potranno chiedere la sospensione del rimborso delle rate dei mutui, per un periodo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>In cosa consiste la misura per sospensione delle rate dei mutui?</strong></h4>
<p>Si tratta di una misura straordinaria di sospensione dei rimborsi delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà a seguito delle crisi. A partire dal 1 febbraio 2010 le famiglie potranno chiedere la sospensione del rimborso delle rate dei mutui, per un periodo fino a 12 mesi, al verificarsi di particolari eventi che comportano la perdita del reddito.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Chi può chiederla?</strong></h4>
<p>Il mutuatario e, in caso di mutuo cointestato, tutti i cointestatari, ovvero gli eredi &#8211; esclusi gli eredi minori  &#8211; interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-39961"></span></p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Quali sono i finanziamenti interessati?</strong></h4>
<p>I mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca, per l&#8217;acquisto, costruzione o ristrutturazione dell&#8217;abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche con reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (inteso per singolo mutuatario), di importo non superiore a 150 mila euro.</p>
<p>Sono inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Sono inclusi i mutui con ritardi nei pagamenti?</strong></h4>
<p>Sì, purché tale ritardo non sia superiore a 180 giorni consecutivi.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Dove e quando è possibile presentare la domanda?</strong></h4>
<p>Presso la propria banca, se ha aderito all’iniziativa, a partire dal 1 febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2011.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Cosa chiede la banca al cliente?</strong></h4>
<p>Il modulo di richiesta accompagnato alla documentazione e delle certificazioni che attestino i requisiti per la richiesta di sospensione.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Quali sono gli eventi che consentono di presentare la domanda di sospensione?</strong></h4>
<p>La perdita dell&#8217;occupazione, la morte o l&#8217;insorgenza di condizioni di non autosufficienza, l&#8217;ingresso nella cassa integrazione (es. lettera di licenziamento, certificato di morte, documentazione comprovante l&#8217;ultimo reddito imponibile dichiarato degli intestatari del mutuo).</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Quando devono verificarsi gli eventi sfavorevoli?</strong></h4>
<p>Tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Entro quanto tempo la banca attiva la sospensione?</strong></h4>
<p>La banca attiva la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall&#8217;accoglimento della richiesta del cliente; comunica l&#8217;eventuale diniego alla domanda del cliente entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Durante la sospensione maturano gli interessi?</strong></h4>
<p>Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Come posso sapere se la mia banca ha aderito?</strong></h4>
<p>L&#8217;elenco delle banche aderenti e le relative condizioni applicate, eventualmente migliorative, è pubblicato sul sito dell&#8217;ABI (www.abi.it).</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Dove posso trovare il modulo di domanda per la sospensione?</strong></h4>
<p>Il modulo per la domanda di sospensione sarà pubblicato sul sito dell&#8217;ABI, su quello delle banche aderenti e sarà disponibile presso gli sportelli degli stessi intermediari, a partire dal 1 febbraio 2010.</p>
<h6 style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per porre una domanda sul &#8220;Nuovo Piano Famiglie&#8221;,sulla sospensione del pagamento delle ratea del mutuo a lavoratori in CIG e a disoccupati, sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti in tema di mutuo ipotecario, clicca <a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-mutui/#comment" target="_blank">qui.</a></span></span></strong></h3>
<h3>Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!</h3>
]]></content:encoded>
					
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			<media:title type="html">cocco bill</media:title>
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	</item>
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		<title>Impariamo a fare la spesa &#8211; Vademecum dell&#8217;acquisto alimentare</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/05/09/impariamo-a-fare-la-spesa-vademecum-dellacquisto-alimentare/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[rosaria proietti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 17:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[le guide]]></category>
		<category><![CDATA[carni]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
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					<description><![CDATA[È consuetudine nei momenti di crisi economica ritrovarsi a discutere sul delicato tema dei prezzi dei prodotti di largo e generale consumo. Capita quando il costo della vita cresce, le disponibilità delle famiglie subiscono una perdita della capacità d&#8217;acquisto e non è possibile tagliare le uscite legate ai servizi primari (luce, gas, acqua…), alle spese [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" data-attachment-id="39728" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/05/09/impariamo-a-fare-la-spesa-vademecum-dellacquisto-alimentare/vademecum/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/05/vademecum.jpg" data-orig-size="334,201" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="vademecum" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/05/vademecum.jpg?w=334" class="size-full wp-image-39728 alignleft" title="vademecum" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/05/vademecum.jpg?w=700" alt="vademecum"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/05/vademecum.jpg 334w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/05/vademecum.jpg?w=150&amp;h=90 150w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/05/vademecum.jpg?w=300&amp;h=181 300w" sizes="(max-width: 334px) 100vw, 334px" /></p>
<p>È consuetudine nei momenti di crisi economica ritrovarsi a discutere sul delicato tema dei prezzi dei prodotti di largo e generale consumo.</p>
<p>Capita quando il costo della vita cresce, le disponibilità delle famiglie subiscono una perdita della capacità d&#8217;acquisto e non è possibile tagliare le uscite legate ai servizi primari (luce, gas, acqua…), alle spese insopprimibili (casa, tasse, tributi, salute, trasporto…) e quelle importanti (telefonia, istruzione…).</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-39715"></span></p>
<p>Le famiglie in questi casi rivolgono il loro potere di spesa verso beni, servizi e prodotti di mercato. Razionalizzando o tagliando. Non potendo intervenire sui servizi pubblici locali, gestiti in regime di monopolio, concentrano la loro capacità negoziale verso gli operatori di mercato, su cui esercitano il condizionamento della domanda. Di fronte all&#8217;impossibilità di condizionare le altre voci d&#8217;acquisto, i consumatori cercano di risparmiare sugli altri capitoli del budget familiare, a cominciare dall&#8217;alimentare.</p>
<p>Dall&#8217;ultimo paniere ISTAT, l&#8217;alimentare, nel suo complesso, pesa il 16,8% nella spesa delle famiglie italiane. Prodotti da forno come il pane incidono l&#8217;1,3% sulla spesa delle famiglie. L&#8217;ortofrutta nel suo complesso è al 2,5% dell&#8217;incidenza. É, comunque, del tutto evidente che il grosso della spesa delle famiglie va in tutt&#8217;altre direzioni e le difficoltà oggettive che esse attraversano hanno altre origini.</p>
<h4>Spendi bene e vivi meglio</h4>
<p>È importante sottolineare, in ogni caso, che i prodotti alimentari e di largo consumo incidono in misura maggiore sulla spesa delle famiglie meno abbienti. Il presente lavoro è finalizzato a fornire indicazioni proprio a questi nuclei familiari affinché non rinuncino a quote di acquisti alimentari nell&#8217;ambito di un&#8217;offerta varia e di qualità.</p>
<p>Gli aumenti di alcuni prodotti alimentari, al di là del dato fisiologico di adeguamento della domanda e dell&#8217;offerta, hanno avuto in questa congiuntura una matrice internazionale legata all&#8217;andamento delle materie prime e della produzione.</p>
<p>Tali aumenti spropositati si sono riversati sull&#8217;andamento dei prezzi al consumo che dovrebbero, ora che i costi delle materie prime sono in forte ribasso, rientrare rispecchiando in maniera trasparente tale andamento.</p>
<p>Registriamo tuttavia fenomeni di resistenza all&#8217;interno della filiera che contribuiscono, come nel caso della pasta, a mantenere a livelli sostenuti i prezzi di prodotti essenziali. Il nostro auspicio è che il livello dei prezzi segua la corretta dinamica di mercato &#8211; e in questo senso la Federazione Italiana Esercenti Specialisti dell&#8217;alimentazione (Fiesa) ha operato in questi mesi di difficoltà delle imprese e delle famiglie &#8211; e che i consumatori abbiano una offerta ricca a cui accedere, calmierando, con le loro scelte, il mercato.</p>
<h4>Impariamo a fare la spesa</h4>
<p>Al di là delle polemiche, Fiesa Confesercenti e le associazioni di consumatori ADOC e Federconsumatori hanno inteso dare uno strumento utile alle famiglie italiane di orientamento alla spesa. Esso fa tesoro dei suggerimenti e dell&#8217;esperienza degli operatori al dettaglio che meglio di altri conoscono le esigenze e le abitudini dei consumatori.</p>
<p>Lo scopo principale del presente Vademecum è quello di mettere al centro delle politiche delle aziende della distribuzione indipendente l&#8217;interesse primario del consumatore al risparmio, fornendo indicazioni e &#8220;consigli per gli acquisti&#8221; modulati in base agli indici di stagionalità, alle tipologie di prodotti, alle categorie di classificazione merceologica e alla relativa economicità, favorendo un ampia gamma merceologica per consentire al consumatore di comporre un menù equilibrato senza rinuncia a nessun prodotto.</p>
<p>La Fiesa-Confesercenti e le associazioni dei consumatori chiedono al Governo un patto di filiera in cui ogni attore si assuma la propria responsabilità di fronte all&#8217;emergenza economica, varando progetti di sperimentazione di filiera corta fondati sulla corretta e professionale centralità delle fasi essenziali del ciclo produzione-distribuzione.</p>
<p>Il presente vademecum va nella direzione auspicata di rilanciare i consumi anche in un periodo di crisi fornendo ai consumatori varie opportunità ed alternative di spesa.</p>
<p>L&#8217;idea è di non rinunciare a niente, di portare in tavola prodotti freschi e di stagione, del territorio, mantenendo un equilibrio necessario all&#8217;alimentazione umana, privilegiando la professionalità degli operatori specializzati che possono fornire consigli utili all&#8217;acquisto e consulenza alimentare.</p>
<p>Abbiamo strutturato il presente Vademecum in base alle merceologie di consumo del settore alimentare.</p>
<h4>Frutta</h4>
<p>Possiamo inserire l&#8217;indice di economicità in relazione alla stagionalità ed alle categorie di classificazione dei prodotti. Con l&#8217;indicazione dei periodi stagionali il consumatore può sentirsi tutelato sia per quanto riguarda i prezzi data la maggiore offerta, sia per la freschezza e qualità.<br />
I periodi stagionali indicati nelle tabelle di frutta e di ortaggi sono relativi alla produzione nazionale italiana.</p>
<p>Questo assunto tuttavia non è sempre vero, in quanto possiamo trovarci di fronte a prodotti nazionali che costano di più rispetto a quelli importati: possono incidere la qualità, i sistemi di produzione, la tracciabilità, e la sicurezza.</p>
<h4>Ortaggi</h4>
<p>Nell&#8217;acquistare i prodotti ortofrutticoli, il consumatore deve tener conto, dunque, sia dei periodi stagionali dei prodotti che della provenienza nazionale o estera.<br />
A volte, la necessità di risparmiare può portare ad effettuare gli acquisti presso venditori dove le più elementari norme di igienicità sono disattese.</p>
<p>È vivamente sconsigliato in quanto soltanto i prodotti provenienti dai mercati all&#8217;ingrosso e venduti presso gli esercizi commerciali sono certamente passati attraverso i controlli fitosanitari.</p>
<p>Dall&#8217;ultima classificazione ISTAT sulla spesa delle famiglie italiane l&#8217;incidenza degli acquisti di frutta è dell&#8217;1% e degli ortaggi del 1,5%</p>
<h4>Prodotti ittici</h4>
<p>I prodotti ittici hanno una stagionalità di produzione diversificata. Pertanto il prezzo di questi prodotti va legato ai consumi non alla produzione.</p>
<p>Gli indici di economicità indicati nella tabella sono in funzione del prezzo al kilo di ogni singolo prodotto:  conveniente per prodotti il cui prezzo sia inferiore a 10 €  al Kg, intermedio per prodotti tra i 10 e 20 €, e costoso per prodotti superiori ai 30 €.</p>
<p>Il periodo dell&#8217;anno in cui il prezzo dei prodotti ittici è più conveniente sono i mesi di ottobre e novembre, l&#8217;offerta è superiore grazie anche al calo dei consumi legati alla domanda, i consumatori comprano meno pesce perché è la stagione della cacciagione e dei funghi e in questo periodo le abitudini alimentari degli italiani guardano verso le carni fresche e lavorate…</p>
<p>Un&#8217;ulteriore variabile al prezzo di acquisto è legata anche all&#8217;origine della produzione, se proveniente da mare o da allevamenti.</p>
<p>Nel caso della produzione marina il prezzo è soggetto anche alle condizioni del mare che in periodi come quelli invernali spesso sono problematiche.</p>
<p>Invece, per quanto riguarda la produzione di prodotti di allevamento, bisogna far presente che nei ultimi quattro anni i prezzi sono rimasti stabili senza variazioni significative.</p>
<p>Dall&#8217;ultima classificazione ISTAT sulla spesa delle famiglie italiane l&#8217;incidenza degli acquisti di pesce è del 1,1%.</p>
<h4>Carni</h4>
<p>Il consiglio, rivolto a tutti i consumatori, di effettuare gli acquisti alimentari secondo la stagione vale anche per il consumo di carni.</p>
<p>Va ricordato che la carne va consumata, secondo la letteratura scientifica più diffusa, almeno tre volte alla settimana e deve essere di qualità.</p>
<p>Fermo restando che tutti i tipi di carne sono reperibili durante tutto l&#8217;anno, il consumatore dovrebbe imparare ad acquistare anche in funzione dei prezzi e delle variazioni dell&#8217;offerta, acquistando i vari tagli e non solo e non sempre le stesse cose.</p>
<p>Bisogna tornare alle origini. Si è perso per esempio in questi ultimi anni la bella abitudine di cucinare, come una volta. Sono in pochi a cucinare le frattaglie, ricche di ferro e a basso prezzo.</p>
<p>Ci sono delle carni che costano meno d&#8217;estate, ma nessuno le compra per non dover accendere i fornelli, come ad esempio, l&#8217;agnello. Inoltre, d&#8217;estate nessuno cucina le carni lesse, ottime consumate fredde o a temperatura ambiente, o il pollo e il tacchino, che  costano in modo contenuto.</p>
<p>Altri suggerimenti riguardano gli spezzatini abbinati con delle verdure: si possono mangiare come piatto unico e il suo prezzo non supera i 10 € al kg. Inoltre, le carni macinate hanno un prezzo contenuto tra 7 e 10 € al kg.</p>
<p>D&#8217;estate si possono acquistare delle cotolette di maiale a circa 80 centesimi l&#8217;etto, e delle cotolette di vitello a 2 € l&#8217;etto. Lo stesso vale per il pollo il cui prezzo d&#8217;estate oscilla intorno ai 4 € al kg.</p>
<p>Altri tipi di carni d&#8217;acquistare per il valore nutritivo sono le salsicce, d&#8217;estate ad un prezzo contenuto, senza dimenticare il coniglio da consumare tutto l&#8217;anno, senza spendere troppo.</p>
<p>Molti preferiscono comprare solo il petto o le cosce sezionate tralasciando l&#8217;offerta del busto che costa di meno.</p>
<p>Dall&#8217;ultima classificazione ISTAT sulla spesa delle famiglie  italiane l&#8217;incidenza degli acquisti di carni è del 3%.</p>
<h4>Salumi</h4>
<p>Non esiste stagionalità in relazione ai salumi e ai formaggi.</p>
<p>Il consumatore che intende risparmiare deve imparare a fare la spesa ogni giorno, in modo da acquistare il necessario evitando il superfluo e gli sprechi.</p>
<p>Nell&#8217;acquisto, il consumatore deve riflettere prima di riempire il carrello, deve stare attento anche alle offerte,  verificare provenienza e data di scadenza.</p>
<p>Inoltre, non è possibile risparmiare acquistando l&#8217;insalata lavata e imbustata oppure i piatti pronti; è necessario scegliere, pulire, lavare, tagliare e cucinare soprattutto quando abbiamo una tradizione gastronomica che ci consente di elaborare piatti veloci e ottimi per la nostra salute.</p>
<p>Infine, va ricordato che è molto importante acquistare prodotti di qualità; oltre ad essere genuini hanno una resa, nel loro utilizzo, maggiore. Ad esempio, i salumi più stagionati rendono di più di quelli più freschi perché hanno meno umidità.</p>
<p>Dall&#8217;ultima classificazione ISTAT sulla spesa delle famiglie italiane l&#8217;incidenza degli acquisti di questi prodotti è del 2,2%.</p>
<h4>Pane</h4>
<p>Il pane è lo stesso tutto l&#8217;anno, non si può consigliare un consumo in base alla stagionalità. Il consumatore deve iniziare a fare le sue scelte verso il tipo di pane più consono alle esigenze familiari, e questo può trovarlo soltanto presso il fornaio di fiducia, che lavora per soddisfare le famiglie italiane con prodotti di qualità.</p>
<p>Il fornaio di fiducia può consigliare al consumatore i giusti acquisti senza  dimenticare la freschezza e la qualità dei prodotti.</p>
<p>Si può consigliare al consumatore che cerca il risparmio di sostituire le tipologie di pani speciali con quelli locali così come sostituire il pane di pezzatura piccola con quella grande a seconda della Regione di appartenenza.</p>
<p>Logicamente, se il consumatore intende acquistare il pane speciale, a scapito della rosetta o del pane casereccio, il prezzo sarà superiore.</p>
<p>Dall&#8217;ultima classificazione ISTAT sulla spesa delle famiglie italiane l&#8217;incidenza degli acquisti dei prodotti da forno  è del 2,3%.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4 style="text-align:center;">Consigli per gli acquisti</h4>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4>Ortaggi</h4>
<table style="border-collapse:collapse;width:328pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="437">
<col style="width:165pt;" width="220"></col>
<col style="width:163pt;" width="217"></col>
<tbody>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;width:165pt;" width="220" height="17">Agli</td>
<td style="width:163pt;" width="217">Da Agosto a Gennaio</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Porri</td>
<td>Da   Settembre a Marzo</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Radicchi estivi</td>
<td>Da   Aprile a Ottobre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Radicchi invernali</td>
<td>Da   Dicembre a Marzo</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Sedano a coste</td>
<td>Da   Ottobre a Marzo</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Spinaci</td>
<td>Da   Ottobre a Marzo</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Patate</td>
<td>Sempre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Carciofi</td>
<td>Da   Ottobre a Marzo</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Finocchi estivi</td>
<td>Da Aprile a Settembre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Finocchi invernali</td>
<td>Da   Ottobre a Marzo</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Cavolfiori</td>
<td>Da Settembre a Aprile</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Cavoli Bruxelles</td>
<td>Da Settembre a Aprile</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Cavoli cappuccini e verzotti</td>
<td>Da Settembre a Aprile</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Cicoria Witloof</td>
<td>Da Settembre a Aprile</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Melanzane</td>
<td>Da Giugno a Settembre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Piselli da sgranare</td>
<td>Da   Aprile a Giugno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Asparagi</td>
<td>Da   Aprile a Giugno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Cetrioli</td>
<td>Da   Aprile a Agosto</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Pimenti o peperoni dolci</td>
<td>Da Maggio a Settembre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Pomodori</td>
<td>Sempre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Zucchine</td>
<td>Da Aprile a Settembre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Fagiolini</td>
<td>Da Maggio a Settembre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Carote</td>
<td>Sempre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Lattughe, indivie ricce e scarole</td>
<td>Sempre</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Frutta</h4>
<table style="border-collapse:collapse;width:328pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="437">
<col style="width:165pt;" width="220"></col>
<col style="width:163pt;" width="217"></col>
<tbody>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;width:102pt;" width="136" height="17">Mandarini Clementini Mandaranci</td>
<td style="width:159pt;" width="212">Da Ottobre a Gennaio</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Arance</td>
<td>Da   Ottobre a Marzo</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Mele e pere da tavola</td>
<td>Da Settembre a Giugno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Fragole</td>
<td>Da   Aprile a Giugno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Ciliegie</td>
<td>Da   Giugno a Luglio</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Albicocche</td>
<td>Da   Maggio a Luglio</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Cocomeri</td>
<td>Da   Giugno a Agosto</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Susine</td>
<td>Da Giugno a Settembre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Pesche</td>
<td>Da Giugno a Settembre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Castagne</td>
<td>Da metà Da Ottobre a Novembre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Limoni</td>
<td>Sempre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Cachi</td>
<td>Da Ottobre a Novembre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Uva da tavola</td>
<td>Da   Agosto a Dicembre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Kiwi</td>
<td>Settembre</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Banane</td>
<td>Sempre</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Prodotti ittici freschi</h4>
<p>L&#8217;acquisto è</p>
<ul>
<li>conveniente quando il prezzo al kilo del prodotto è inferiore a 10 €;</li>
<li> intermedio quando il prezzo è tra 10 e 20 €;</li>
<li> costoso quando il prezzo è superiore ai 20 €.</li>
</ul>
<p>Conveniente</p>
<ol>
<li>Acciughe</li>
<li>Cefalo</li>
<li>Luccio</li>
<li>Pesce persico</li>
<li>Razza</li>
<li>Trota</li>
<li>Cozze</li>
<li>Pesciolini</li>
<li>Sapotole – Sciabole</li>
</ol>
<p>IntermedioBaccalà e stoccafisso</p>
<ol>
<li>Branzino allevamento a mare</li>
<li>Cernia</li>
<li>Dentice</li>
<li>Merluzzo</li>
<li>Nasello</li>
<li>Orata allevamento a mare</li>
<li>Rane</li>
<li>Vongole</li>
<li>Polpi</li>
<li>Seppie</li>
<li>Granceola</li>
<li>Granchio</li>
<li>Paranza</li>
<li>Salmone</li>
</ol>
<p>Costoso</p>
<ol>
<li>Anguille</li>
<li>Coda di rospo</li>
<li>Pesce spada</li>
<li>Palombo</li>
<li>Rombo</li>
<li>San Pietro</li>
<li>Tonno</li>
<li>Sogliole</li>
<li>Calamari Nostrali</li>
<li>Moscardini</li>
<li>Aragosta</li>
<li>Gamberi</li>
<li>Scampi</li>
<li>Telline</li>
<li>Ricciola</li>
</ol>
<h4>Pane formaggi &amp; salumi</h4>
<p>Pani speciali  (lievitazione naturale, alle spezie, alle olive,ecc.) sostituibile con pane comune.</p>
<table style="border-collapse:collapse;width:328pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="437">
<col style="width:165pt;" width="220"></col>
<col style="width:163pt;" width="217"></col>
<tbody>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;width:138pt;" width="184" height="17">Mozzarella di bufala</td>
<td style="width:186pt;" width="248">sostituibile con Fior di latte</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Formaggio stagionato</td>
<td>sostituibile con Formaggio a pasta   molle</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Ricotta di pecora</td>
<td>sostituibile con Ricotta vaccina</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Caciotta di pecora</td>
<td>sostituibile con Caciotta di mucca</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Formaggi nobili (certificati)</td>
<td>sostituibile con Formaggi comuni</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color:#ffffff;">.</span><br />
Salumi nobili  (certificati: culatello, prosciutti, salami) sostituibili Salumi comuni (salsicce, soppressata, prosciutti di montagna, mortadella, coppa)</p>
<h4>Agnello Costoletta</h4>
<p>Con coscio, spalla,  collo, pancia si ottiene il 20% di risparmio tutto  l&#8217;anno al di fuori di Pasqua e Natale.</p>
<h4>Maiale</h4>
<table style="border-collapse:collapse;width:328pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="437">
<col style="width:165pt;" width="220"></col>
<col style="width:163pt;" width="217"></col>
<tbody>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;width:95pt;" width="126" height="17">Braciola</td>
<td style="width:158pt;" width="211">–10% di Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Spuntatura Lombo</td>
<td>–20% di Estate –10% di Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Capocollo Stinco</td>
<td>–20% di Estate –10% di Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Prosciutto fresco</td>
<td>–10% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Spalla Pancetta</td>
<td>–20% di Estate –25% di Estate</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Pollo</h4>
<table style="border-collapse:collapse;width:328pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="437">
<col style="width:165pt;" width="220"></col>
<col style="width:163pt;" width="217"></col>
<tbody>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;width:91pt;" width="121" height="17">Cosce</td>
<td style="width:117pt;" width="156">–20% di Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Ali</td>
<td>–25% / –30% di Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Fusi</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Petto</td>
<td>–20% di   Inverno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Faraona</td>
<td>Prezzo   costante*</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Gallina</td>
<td>–30% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Cappone</td>
<td>Prezzo   costante*</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Tacchino</h4>
<table style="border-collapse:collapse;width:328pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="437">
<col style="width:165pt;" width="220"></col>
<col style="width:163pt;" width="217"></col>
<tbody>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;width:71pt;" width="95" height="17">Cosce</td>
<td style="width:97pt;" width="129">–50% di Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Ali</td>
<td>–50% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Fusi</td>
<td>–50% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Petto</td>
<td>–20% di   Inverno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Sopracosce</td>
<td>–30% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Intero</td>
<td>–20% di   Inverno</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Vitello</h4>
<table style="border-collapse:collapse;width:328pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="437">
<col style="width:165pt;" width="220"></col>
<col style="width:163pt;" width="217"></col>
<tbody>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;width:79pt;" width="105" height="17">Girello</td>
<td style="width:126pt;" width="168">Prezzo costante*</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Stinco</td>
<td>Prezzo   costante*</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Fesa</td>
<td>Prezzo   costante*</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Sottofesa</td>
<td>Prezzo   costante*</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Pancia</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Sottospalla</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Scamone</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Copertina</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Lingua</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Zampe</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Fegato</td>
<td>Conveniente tutto l&#8217;anno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Cuore</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Polmone</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Trippa</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Coda</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Bovino adulto</h4>
<table style="border-collapse:collapse;width:328pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="437">
<col style="width:165pt;" width="220"></col>
<col style="width:163pt;" width="217"></col>
<tbody>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Lombata</td>
<td>–   10% di Inverno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Filetto</td>
<td>Prezzo costante tutto l&#8217;anno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Bistecca</td>
<td>–10% di   Inverno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Macinato</td>
<td>Prezzo costante tutto l&#8217;anno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Fesa esterna</td>
<td>–10% di   Inverno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Noce</td>
<td>–10% di   Inverno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Fesa interna</td>
<td>–10% di   Inverno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Pesce</td>
<td>–10% di   Inverno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Geretto posteriore</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Pancia</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Fesone di spalla</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Copertina</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Girello di spalla</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Taglio reale</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Sottospalla</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Geretto anteriore</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Petto</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Collo</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Ossobuco</td>
<td>–20% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Scamone</td>
<td>–10% di   Inverno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Girello di coscia</td>
<td>–10% di   Inverno</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Punta di petto</td>
<td>–50% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Controfiletto</td>
<td>Mai   economico</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Lingua</td>
<td>–50% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Zampe</td>
<td>–50% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Fegato</td>
<td>–50% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Cuore</td>
<td>–50% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Polmone</td>
<td>–50% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Trippa</td>
<td>–50% di   Estate</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">Coda</td>
<td>–50% di   Estate</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gestcredit.wordpress.com/2009/05/09/impariamo-a-fare-la-spesa-vademecum-dellacquisto-alimentare/feed/</wfw:commentRss>
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	</item>
		<item>
		<title>Sovraindebitamento e fallimento delle persone fisiche &#8211; Le modifiche alla legge 108/96 sull&#8217;usura</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/05/06/sovraindebitamento-e-fallimento-delle-persone-fisiche-le-modifiche-alla-legge-10896-sullusura/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[un sovraindebitato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[debiti]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[se ne parla a Salvadanaio]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento delle persone fisiche]]></category>
		<category><![CDATA[indebitamento]]></category>
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		<category><![CDATA[sovraindebitamento - debiti contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia del sovraindebitato]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 1° aprile 2009 il Senato ha approvato  la modifica della L. 108/96 sull’usura, semplificando molte delle procedure esistenti ed introducendo la procedura del concordato per le famiglie sovraindebitate.  Il provvedimento è ora all’esame della Camera e, molto probabilmente verrà approvato in tempi brevissimi (e senza modifiche rilevanti) per rispondere a tutte quelle famiglie che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 1° aprile 2009 il Senato ha approvato  la modifica della L. 108/96 sull’usura, semplificando molte delle procedure esistenti ed introducendo la procedura del concordato per le famiglie sovraindebitate.  Il provvedimento è ora all’esame della Camera e, molto probabilmente verrà approvato in tempi brevissimi (e senza modifiche rilevanti) per rispondere a tutte quelle famiglie che da anni ormai sono alle prese con una riduzione del reddito reale ed ora con le conseguenze della crisi finanziaria mondiale.</p>
<p>Viene  così introdotto, nel nostro ordinamento, uno strumento già diffuso in altri paesi.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-39145"></span></p>
<h4>E&#8217;  stata, in pratica, ipotizzata una procedura volta a pervenire, con l&#8217;assenso di una entità qualificata di creditori, ad un concordato per debiti contratti in vista del soddisfacimento di necessità familiari, allo scopo di &#8220;evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell&#8217;usura e, quindi, al crimine organizzato&#8221;.</h4>
<p>Al fine di porre rimedio alla situazione di sovra-indebitamento delle famiglie, sarà  consentito alle persone fisiche insolventi, che non svolgono attività imprenditoriale, la conclusione di un concordato con i creditori.</p>
<h4>Per &#8220;sovraindebitamento&#8221;  si intende una situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri beni mobili e immobili; per «insolvenza» si intende l&#8217;incapacità della persona fisica a fare fronte ai debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all&#8217;attività lavorativa svolta.</h4>
<p>Per «concordato con i creditori» si intende il piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti dell&#8217;ammontare complessivo dei crediti.</p>
<p>Sul sovraindebitamento, sul nuovo istituto del fallimento delle persone fisiche, sulle modifiche alla legge108/96,   Debora Rosciani discute con Giancarlo Cupane, presidente di Prometeo, leader nella mediazione creditizia, con l’avvocato Marco Recchi, segretario generale di Unirec e con Andrea Candidi, giornalista de Il Sole 24 Ore.</p>
<p style="text-align:center;">
<p><a href="http://www.radio24.ilsole24ore.com/player/player.php?filename=090420-salvadanaio.mp3" target="_blank"><img loading="lazy" data-attachment-id="7931" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2008/08/20/microcredito-e-responsabilita-sociale-delle-banche-la-radio-ne-parla/radio-2/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/08/radio.jpg" data-orig-size="303,81" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="radio" data-image-description="&lt;p&gt;radio&lt;/p&gt;
" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/08/radio.jpg?w=303" class="aligncenter size-full wp-image-7931" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/icona_ascolta.jpg?w=700" border="0" alt="" hspace="8" vspace="8"   /></a></p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4>Ma come funzionerà la nuova legge sul sovraindebitamento?</h4>
<p>Ai fini dell&#8217;accesso alla procedura di concordato con i creditori la persona fisica, o ciascuna delle persone fisiche in caso di domanda congiunta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:</p>
<p style="padding-left:30px;">a) non essere soggetta alle procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;<br />
b) percepire reddito o essere titolare, anche solo pro quota, di beni mobili o immobili;<br />
c) risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadino italiano sebbene domiciliato o residente all&#8217;estero;<br />
d) essere insolvente, ovvero trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea;<br />
e) non avere fatto ricorso in precedenza alla procedura di concordato medesima.</p>
<p>Per accedere alla procedura di concordato con i creditori è altresì necessario che tutti i rapporti obbligatori siano sorti in Italia o siano comunque regolati dalla legge italiana e che si tratti di debiti contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia del sovra-indebitato.</p>
<h4>Nel caso in cui i beni del sovra-indebitato non siano sufficienti a garantire un eventuale piano di rientro, presupposto per l&#8217;accesso alla procedura di concordato è che la domanda sia sottoscritta da uno o più terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovra-indebitato, che danno il loro consenso a partecipare alla procedura con tutti o con parte dei loro beni mobili o immobili.</h4>
<p>La procedura di concordato è attivata dalla persona fisica sovra-indebitata, attraverso la presentazione di una domanda al giudice di pace del luogo di residenza.</p>
<p>La domanda deve essere corredata dai documenti riguardanti i rapporti obbligatori e dai seguenti elenchi, sottoscritti dal richiedente:</p>
<p style="padding-left:30px;">a) elenco relativo ai debiti non ancora estinti;<br />
b) elenco relativo alle spese correnti e necessarie al normale sostentamento del sovra-indebitato e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo miliare e allegazione del certificato di stato di famiglia;<br />
c) elenco relativo ai redditi e ai beni mobili e immobili di proprietà della persona fisica sovra-indebitata, nonché di coloro che prestano il consenso come garanti.</p>
<p>I coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale, i condebitori, nonché un debitore e un garante possono proporre una domanda congiunta. In tal caso gli elenchi indicati devono riguardare ciascuno dei richiedenti ed essere sottoscritti congiuntamente da essi.</p>
<p>Alla domanda può essere allegata la dichiarazione di uno o più terzi che accettano preventivamente di sottoscrivere come garanti il concordato tra il sovra-indebitato e i suoi creditori; in tale caso deve essere allegato l&#8217;elenco di beni mobili e immobili che i terzi garanti offrono per l&#8217;esecuzione del concordato.</p>
<p>Ogni terzo che sottoscrive come garante il concordato tra sovra-indebitato, o sovra-indebitati, e creditori deve indicare l&#8217;entità del debito principale garantito, salvo che voglia garantire l&#8217;intero debito.</p>
<p>Il sovraindebitato che presenta la domanda è tenuto a produrre tutta la documentazione in suo possesso, a non omettere alcuna indicazione riguardante le proprie attività e passività e ad attestare il vero. Costituisce reato per il sovra-indebitato rilasciare indicazioni e attestazioni false e mendaci, nonché omettere notizie o non produrre la documentazione dietro dettagliata riguardanti lo stato attivo e passivo.</p>
<p>Il sovraindebitato, qualora sopravvengano nuove poste attive nel suo patrimonio, deve darne immediatamente notizia al giudice di pace cui ha presentato la domanda, l&#8217;omessa notizia costituisce reato (I reati richiamati sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con una multa pari a 5.160,00 euro).</p>
<p>Il giudice di pace, se ritiene accoglibile la domanda di accesso alla procedura di concordato, sulla base dell&#8217;istruttoria liberamente espletata, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda decide se instaurare la procedura e, nel caso in cui decida positivamente, provvede a comunicare al debitore insolvente e ai suoi creditori l&#8217;accoglimento della domanda.</p>
<p>Il giudice di pace rende altresì pubblica l&#8217;esistenza della procedura attraverso i mezzi di conoscenza legale.</p>
<h4>La procedura di concordato può essere instaurata se almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti del totale dei crediti fa pervenire, entro trenta giorni dalla comunicazione, il parere favorevole. La mancata espressione di volontà da parte del creditore entro il predetto termine equivale ad accettazione alla partecipazione alla procedura.</h4>
<p>Se viene accolta la domanda di accesso alla procedura di concordato e a carico del sovra-indebitato sussistono una o più procedure esecutive che non si siano ancora concluse con un provvedimento di assegnazione, il giudice di pace chiede al giudice competente di sospendere l&#8217;esecuzione pendente nei confronti del sovra-indebitato.</p>
<p>Se un creditore instaura una procedura esecutiva dopo che il sovraindebitato ha presentato domanda di accesso alla procedura di concordato, e prima che sia dichiarata la chiusura della procedura, questi ne informa il giudice di pace procedente che chiede al giudice la sospensione dell&#8217;esecuzione.</p>
<p>Le esecuzioni restano sospese fino ad un anno dopo il termine fissato dal concordato con i creditori per l&#8217;esecuzione dell&#8217;accordo.</p>
<p>Il giudice di pace, anche avvalendosi di esperti, propone al sovra-indebitato e ai suoi creditori, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di instaurazione della procedura di concordato, un accordo per la definizione di tutte le posizioni debitorie secondo le seguenti ipotesi:</p>
<p style="padding-left:30px;">a) rinuncia, totale o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali;<br />
b) riduzione dei crediti;<br />
c) rateizzazione dei crediti;<br />
d) ordine di priorità nell&#8217;adempimento delle obbligazioni;<br />
e) cessione del credito ad uno dei creditori partecipanti alla procedura.</p>
<p>Il giudice di pace stabilisce altresì il termine, non superiore a cinque anni, entro il quale deve essere eseguito l&#8217;accordo che garantisca l&#8217;estinzione di alcuni rapporti obbligatori, nonché il completo pagamento delle rate o delle quote già scadute di altri rapporti obbligatori e il ritorno alla regolarità nei pagamenti rateali.</p>
<p>Il concordato deve essere approvato dal debitore e da tutti i creditori partecipanti alla procedura.</p>
<p>Sulla base del concordato sottoscritto dal sovraindebitato, da tutti i creditori e dagli eventuali terzi garanti, si determina la novazione condizionata dei singoli rapporti obbligatori con i creditori partecipanti alla procedura. Il mancato rispetto dell&#8217;accordo nei confronti di uno o più creditori risolve il concordato; in tal caso, i rapporti sono regolati secondo le obbligazioni originarie, restando salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti; il rispetto totale dell&#8217;accordo comporta l&#8217;estinzione delle obbligazioni originarie.</p>
<p>In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendono impossibile per il sovra-indebitato, o per i terzi garanti, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato, questi deve darne notizia tempestivamente al giudice di pace che, dopo averne informato i creditori, verifica la possibilità di apportare una modifica all&#8217;accordo.</p>
<p>Infine il giudice di pace dichiara, sentiti gli interessati, la chiusura della procedura di concordato dopo avere verificato il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte o dopo aver accertato il mancato rispetto dell&#8217;accordo nei confronti di uno o più creditori.</p>
<p>Il concordato ha effetto solo nei confronti dei creditori che vi abbiano partecipato.</p>
<p>La stipulazione del concordato attraverso la procedura descritta consente ai creditori di dedurre, ai fini del reddito di impresa, le relative perdite sui crediti ai sensi dell&#8217;articolo 66, comma 3, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.</p>
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		<title>Terremoto in Abruzzo &#8211; Guida pratica agli indennizzi, agli aiuti per la prima casa, alla sospensione del mutuo, delle tasse, delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS ed INAIL</title>
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		<dc:creator><![CDATA[il qualunquista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:04:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Terremoto Abruzzo &#8211; Gli aiuti per la ricostruzione, guida pratica Oggi, 29 luglio 2009, vogliamo segnalare che è disponibile il dossier &#8220;Guide pratiche&#8221; de Il Sole 24 Ore dal titolo &#8220;Abruzzo, gli aiuti per la ricostruzione&#8221;. Il dossier, redatto da esperti e giornalisti, contiene una guida agevole e sintetica per ricevere informazioni puntuali ed esaustive [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align:center;">Terremoto Abruzzo &#8211; Gli aiuti per la ricostruzione, guida pratica<em><br />
</em></h4>
<p style="text-align:left;">Oggi, 29 luglio 2009, vogliamo segnalare che è disponibile il dossier &#8220;Guide pratiche&#8221; de Il Sole 24 Ore dal titolo &#8220;Abruzzo, gli aiuti per la ricostruzione&#8221;.</p>
<p style="text-align:left;">Il dossier, redatto da esperti e giornalisti, contiene una guida agevole e sintetica per ricevere informazioni puntuali ed esaustive in ordine agli aiuti previsti per le popolazioni residenti nei comuni dell&#8217;area sismica.</p>
<p style="text-align:justify;">Nei giorni scorsi, infatti,  il quadro degli interventi a favore delle popolazioni colpite in Abruzzo dal terremoto del 6 aprile si è delineato più chiaramente. Dopo le misure di pronto intervento decise a ridosso del sisma, come il sostegno economico agli sfollati o le sospensioni dei termini per il pagamento delle imposte, sono stati disciplinati anche i contributi e le agevolazioni per tentare di tornare alla normalità.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-34922"></span></p>
<p style="text-align:justify;">In particolare, sono stati regolati gli aiuti economici per la ricostruzione delle abitazioni e degli edifici distrutti, quelli destinati al recupero degli immobili che hanno perso l&#8217;agibilità e i mini-risarcimenti per riparare i piccoli danni. Accanto ai contributi per rimettere in piedi gli edifici, sono stati previsti alcuni indennizzi per far ripartire le attività economiche. Ed è stata avviata la realizzazione delle &#8220;casette&#8221; che, dall&#8217;autunno, dovrebbero aprirsi alle famiglie ora ospitate nelle tendopoli.</p>
<p style="text-align:justify;">Dopo la fase iniziale, quella delle iniziative, pubbliche e private, messe in atto per fronteggiare l&#8217;emergenza, se ne sta aprendo una nuova, proiettata sul recupero delle abituali condizioni di vita, tanto per le famiglie quanto per il tessuto delle attività economiche locali.</p>
<p style="text-align:justify;">Ci sono tante situazioni di disagio da superare. Il primo passo in questa direzione è capire, a seconda delle situazioni, gli strumenti che possono essere utilizzati.</p>
<p style="text-align:justify;">A quali sostegni economici si ha diritto? Per quale importo? Quali sono i requisiti e come vanno documentati? Fino a quando? A queste domande vuole rispondere la guida pratica «Abruzzo. Gli aiuti per la ricostruzione», scritta da esperti e giornalisti del Sole 24 Ore, realizzata con il contributo di Unioncamere e di Banca Popolare dell&#8217;Emilia Romagna &#8211; Cassa di Risparmio dell&#8217;Aquila e distribuita gratuitamente, con la collaborazione della Protezione civile, alle popolazioni dei 49 comuni dell&#8217;area sismica.</p>
<p style="text-align:left;">
<p style="text-align:left;">
<div style="width: 552px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/07/guida-pratica-abruzzo.pdf" target="_blank"><img loading="lazy" data-attachment-id="43315" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/04/07/terremoto-in-abruzzo-sospensione-immediata-di-tutti-i-versamenti-fiscali-e-tributari/guida-partica-abruzzo-gli-aiuti-per-la-ricostruzione/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/guida-partica-abruzzo-gli-aiuti-per-la-ricostruzione.jpg" data-orig-size="542,776" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="guida partica abruzzo &amp;#8211; gli aiuti per la ricostruzione" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;cliccare sull&amp;#8217;immagine per scaricare la guida in formato pdf&lt;/p&gt;
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<h6 style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4 style="text-align:center;">La mappa degli aiuti e dei benefici</h4>
<p><img loading="lazy" data-attachment-id="43337" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/04/07/terremoto-in-abruzzo-sospensione-immediata-di-tutti-i-versamenti-fiscali-e-tributari/mappa-aiuti-1-2/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/mappa-aiuti-11.jpg" data-orig-size="1227,766" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="mappa aiuti 1" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/mappa-aiuti-11.jpg?w=700" class="aligncenter size-full wp-image-43337" title="se la casa è crollata, aiuti agli 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		<title>Detrazioni IRPEF &#8211; I familiari a carico</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/04/07/detrazioni-irpef-i-familiari-a-carico/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[il consulente fiscale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 12:28:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Dal 1º gennaio 2007, i contribuenti che hanno familiari a carico usufruiscono, in luogo delle vecchie deduzioni dal reddito, di detrazioni d&#8217;imposta, nella misura indicata dall&#8217;art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). I familiari a carico sono: coniuge non legalmente ed effettivamente separato figli, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1º gennaio 2007, i contribuenti che hanno familiari a carico usufruiscono, in luogo delle vecchie deduzioni dal reddito, di detrazioni d&#8217;imposta, nella misura indicata dall&#8217;art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).</p>
<p><img loading="lazy" data-attachment-id="34889" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/04/07/detrazioni-irpef-i-familiari-a-carico/familiari-a-carico/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/familiari-a-carico.jpg" data-orig-size="728,369" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="familiari-a-carico" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/familiari-a-carico.jpg?w=700" class="aligncenter size-full wp-image-34889" title="familiari-a-carico" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/familiari-a-carico.jpg?w=700" alt="familiari-a-carico"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/familiari-a-carico.jpg?w=600&amp;h=304 600w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/familiari-a-carico.jpg?w=150&amp;h=76 150w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/familiari-a-carico.jpg?w=300&amp;h=152 300w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/familiari-a-carico.jpg 728w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-34890"></span></p>
<p>I familiari a carico sono:</p>
<ul class="normale">
<li><strong>coniuge</strong> non legalmente ed effettivamente separato</li>
<li><strong>figli</strong>, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati</li>
<li><strong>altri familiari</strong> (ma solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell&#8217;autorità giudiziaria)</li>
<li><strong>genitori</strong> (anche adottivi) &#8211; <strong>fratelli e sorelle </strong>&#8211; <strong>discendenti dei figli</strong> &#8211; <strong>coniuge separato generi, nuore, suoceri</strong> &#8211; <strong>ascendenti prossimi</strong> (anche naturali)</li>
</ul>
<p>Per essere considerato a carico, il familiare deve possedere un reddito non superiore a 2.840,51 euro</p>
<p>Le detrazioni per i familiari a carico sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d&#8217;imposta. La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche), disponendo che tale importo diminuisca con l&#8217;aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.</p>
<p>In favore delle famiglie numerose, la legge finanziaria per il 2008 ha introdotto, in aggiunta a quelle ordinarie e con effetto dal 2007, un&#8217;ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario.</p>
<h4 class="titolo2">PRESUPPOSTI E PRINCIPALI REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE</h4>
<p>I presupposti per ritenere una persona fiscalmente a carico, così come le disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio, sono rimasti sostanzialmente invariati e sono:</p>
<ul class="normale">
<li>il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico, che rimane pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili; Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro vanno considerate anche la rendita dell&#8217;abitazione principale e le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.<br />
Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all&#8217;estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai lavoratori dipendenti che prestano l&#8217;attività in Paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino;</li>
<li>l&#8217;attribuzione delle detrazioni solo per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste;</li>
<li>l&#8217;assegnazione dell&#8217;intero importo della detrazione per i figli, al genitore che ha a carico anche il coniuge;</li>
<li>la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l&#8217;altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.</li>
</ul>
<p>Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell&#8217;anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.</p>
<p>Spettano per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti altri casi:</p>
<ul class="normale">
<li>per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;</li>
<li>per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.</li>
</ul>
<p>Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.</p>
<p>La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.</p>
<p><strong>ATTENZIONE</strong></p>
<p>La legge finanziaria 2008 ha stabilito che i lavoratori dipendenti, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia nella busta paga, devono dichiarare &#8220;annualmente&#8221; al sostituto d&#8217;imposta di avervi diritto e indicare il codice fiscale delle persone per le quali intendono usufruire delle detrazioni.</p>
<h4 class="titolo2">DETRAZIONE PER I FIGLI</h4>
<p>La detrazione per i figli è stata fissata in 800 euro (900 euro per i figli di età inferiore a tre anni). Essa aumenta dei seguenti importi:</p>
<ul class="normale">
<li><strong>220 euro</strong>, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92;</li>
<li><strong>200 euro</strong>, per tutti i figli, quando sono più di tre.</li>
</ul>
<h4 class="riquadro" style="text-align:center;"><strong>Le detrazioni base per i figli a carico</strong></h4>
<p class="riquadro" style="text-align:center;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/detrazioni-base1.jpg"><img loading="lazy" data-attachment-id="34898" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/04/07/detrazioni-irpef-i-familiari-a-carico/detrazioni-base1/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/detrazioni-base1.jpg" data-orig-size="574,123" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="detrazioni-base1" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/detrazioni-base1.jpg?w=574" class="aligncenter size-full wp-image-34898" title="detrazioni-base1" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/detrazioni-base1.jpg?w=700" alt="detrazioni-base1"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/detrazioni-base1.jpg 574w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/detrazioni-base1.jpg?w=150&amp;h=32 150w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/detrazioni-base1.jpg?w=300&amp;h=64 300w" sizes="(max-width: 574px) 100vw, 574px" /></a><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align:justify;">Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l&#8217;ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.</p>
<p style="text-align:justify;">Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente (assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento) che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo (al netto dell&#8217;abitazione principale e delle sue pertinenze), e 95.000.</p>
<p style="text-align:justify;">La formula per il calcolo:</p>
<h2 style="text-align:center;"><strong>detrazione teorica x 95.000 &#8211; reddito complessivo (al netto dell&#8217;abitazione principale e sue pertinenze) / 95.000</strong></h2>
<p style="text-align:justify;">Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.</p>
<p style="text-align:justify;">In presenza di più figli, l&#8217;importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.</p>
<p style="text-align:justify;">Quindi, l&#8217;importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.</p>
<h4 class="titolo3" style="text-align:justify;">COME VA DIVISA LA DETRAZIONE</h4>
<p style="text-align:justify;">La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori come prevedeva il precedente ordinamento.</p>
<p style="text-align:justify;">È prevista, infatti, la spartizione al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.<br />
In alternativa, e se c&#8217;è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest&#8217;ultimo, nel caso di incapienza dell&#8217;imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.</p>
<p style="text-align:justify;">È il caso di ricordare che l&#8217;incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all&#8217;imposta lorda. In queste situazioni, l&#8217;importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.</p>
<h4 class="titolo3" style="text-align:justify;">LE REGOLE PER I FIGLI DEGLI EX CONIUGI</h4>
<p style="text-align:justify;">Precise regole sono previste per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è disposto per legge che:</p>
<ul class="normale" style="text-align:justify;">
<li>se non c&#8217;è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l&#8217;affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento;</li>
<li>quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all&#8217;altro genitore.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">In quest&#8217;ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l&#8217;obbligo di riversare all&#8217;altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.</p>
<h4 class="titolo2" style="text-align:justify;">DETRAZIONE PER IL CONIUGE</h4>
<p style="text-align:justify;">La detrazione &#8220;teorica&#8221; per il coniuge a carico è stata stabilita in 800 euro. L&#8217;ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.</p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;unico caso in cui si dispone di un importo fisso (pari a 690 euro) è quando il reddito complessivo del beneficiario (al netto dell&#8217;abitazione principale e delle sue pertinenze) è compreso tra 15.001 e 40.000 euro. Inoltre, per i contribuenti che si collocano all&#8217;interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro.</p>
<p style="text-align:justify;">Negli altri casi, per calcolare l&#8217;importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nello schema seguente.</p>
<p style="text-align:left;">Reddito complessivo fino a 15.000 euro:</p>
<h2 style="text-align:center;"><strong>800 &#8211; [110 x (reddito complessivo/15.000)]</strong></h2>
<p style="text-align:justify;">Se il risultato del rapporto (reddito complessivo/15.000) è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 euro. Se uguale a zero la detrazione non spetta.</p>
<p>Reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 40.000 euro:</p>
<h2 style="text-align:center;"><strong>DETRAZIONE FISSA di 690 euro</strong></h2>
<p style="text-align:justify;">Tale detrazione fissa di 690 euro aumenta se il reddito complessivo (al netto dell&#8217;abitazione principale e delle sue pertinenze) è superiore a 29.000 euro ma non a 35.200 euro.</p>
<p style="text-align:justify;">Questi gli incrementi:</p>
<p style="text-align:justify;"><img loading="lazy" data-attachment-id="34901" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/04/07/detrazioni-irpef-i-familiari-a-carico/maggiorazioni/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/maggiorazioni.jpg" data-orig-size="317,124" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="maggiorazioni" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/maggiorazioni.jpg?w=317" class="aligncenter size-full wp-image-34901" title="maggiorazioni" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/maggiorazioni.jpg?w=700" alt="maggiorazioni"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/maggiorazioni.jpg 317w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/maggiorazioni.jpg?w=150&amp;h=59 150w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/maggiorazioni.jpg?w=300&amp;h=117 300w" sizes="(max-width: 317px) 100vw, 317px" /></p>
<p>Reddito complessivo compreso tra 40.001 euro e 80.000 euro:</p>
<h2 style="text-align:center;"><strong>690 x [(80.000 &#8211; reddito complessivo)/40.000]</strong></h2>
<p style="text-align:justify;">Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694).</p>
<p>Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.</p>
<p style="text-align:justify;">La detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.</p>
<h4 class="titolo2" style="text-align:justify;">DETRAZIONE PER GLI ALTRI FAMILIARI</h4>
<p style="text-align:justify;">La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.</p>
<p style="text-align:justify;">Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo (considerato al netto dell&#8217;abitazione principale e delle sue pertinenze), e 80.000.</p>
<h2 style="text-align:center;"><strong>750 x ( 80.000 &#8211; reddito complessivo ) / 80.000</strong></h2>
<p style="text-align:justify;">Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,486978, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,4869).<br />
Se il risultato del rapporto è uguale a zero o negativo la detrazione non spetta. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.</p>
<p style="text-align:justify;">La detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale ma ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.</p>
<h4 class="titolo2" style="text-align:justify;">DETRAZIONE PER I NON RESIDENTI</h4>
<p style="text-align:justify;">Per gli anni 2007, 2008 e 2009, anche i contribuenti non residenti hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia se dimostrano di non godere, nel paese in cui risiedono, di un beneficio fiscale assimilabile a quello per carichi di famiglia concesso in Italia, e che le persone a carico non possiedono un reddito complessivo superiore al limite di 2.840,51 euro.</p>
<h4 class="titolo2" style="text-align:justify;">DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE</h4>
<p style="text-align:justify;">Dal periodo d&#8217;imposta 2007 è stata introdotta una specifica detrazione Irpef a favore delle famiglie in cui sono presenti almeno quattro figli a carico.</p>
<p style="text-align:justify;">La detrazione, che va ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste per ogni figlio a carico, è pari a 1.200 euro e deve essere ripartita, nella misura del 50 per cento, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.</p>
<p style="text-align:justify;">In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.</p>
<p style="text-align:justify;">A differenza di quanto previsto per le ordinarie detrazioni per i figli a carico, i criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori. Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell&#8217;altro, la detrazione compete a quest&#8217;ultimo per l&#8217;intero importo.</p>
<p style="text-align:justify;">La detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena, non dipende dal livello di reddito del beneficiario e non va ragguagliata al periodo dell&#8217;anno in cui si verifica l&#8217;evento che dà diritto alla detrazione stessa.</p>
<p style="text-align:justify;">La nuova norma precisa inoltre che, qualora l&#8217;ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all&#8217;imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto a un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nella imposta dovuta.</p>
<p style="text-align:justify;">Tale credito:</p>
<ul class="normale" style="text-align:justify;">
<li>è determinato nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico);</li>
<li>può essere utilizzato sia in compensazione nel modello F4 o, a scelta del contribuente, computato in diminuzione dell&#8217;Irpef relativa al periodo d&#8217;imposta successivo o chiesto a rimborso;</li>
<li>è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d&#8217;imposta;</li>
<li>relativamente all&#8217;anno 2007, è attribuito in unica soluzione; quello spettante a partire dall&#8217;anno 2008 va riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.</li>
</ul>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p style="text-align:left;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3 style="text-align:justify;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per fare una domanda sulle detrazioni IRPEF per i familiari a carico,  sul 730, sulla  dichiarazione dei redditi in genere, sulle modalità di compilazione dei modelli, </span></span><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">sulle detrazioni e deduzioni ammesse, nonchè su tutti gli </span></span><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">argomenti correlati clicca</span></span><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;"> <a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-fiscale-2/#comment">qui.</a></span></span></strong></h3>
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		<title>Dichiarazione dei redditi &#8211; Occhio alle detrazioni ed alle deduzioni per non pagare più del dovuto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[il consulente fiscale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fisco e tasse]]></category>
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					<description><![CDATA[Siamo ormai vicini alle scadenze previste per la dichiarazione dei redditi. Occhio alle detrazioni per evitare di pagare più di quanto dovuto Le detrazioni Coniuge figli ed altri familiari a carico Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2009 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo ormai vicini alle scadenze previste per la dichiarazione dei redditi. Occhio alle detrazioni per evitare di pagare più di quanto dovuto</p>
<h2 style="text-align:center;"><strong>Le detrazioni</strong></h2>
<h4><strong>Coniuge figli ed altri  familiari a carico</strong></h4>
<p style="text-align:center;"><iframe class="youtube-player" width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/2usH5xha7rE?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=it&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe></p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-34089"></span></p>
<p>Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2009 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare<em><strong> superiore</strong></em> <em><strong>a euro 2.840,51:</strong></em></p>
<ul>
<li> il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;</li>
<li> i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;</li>
<li> i seguenti altri familiari:<br />
&#8211; il coniuge legalmente ed effettivamente separato;<br />
&#8211; i discendenti dei figli;<br />
&#8211; i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;<br />
&#8211; i genitori adottivi;<br />
&#8211; i generi e le nuore;<br />
&#8211; il suocero e la suocera;<br />
&#8211; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.</li>
</ul>
<p>La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se,<em><strong> nel corso dell&#8217;anno</strong></em>, il reddito del familiare <em><strong>ha superato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili</strong></em>.</p>
<p>Nel limite di reddito di <em><strong>euro 2.840,51 </strong></em>che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche:</p>
<ul>
<li> le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica;</li>
<li> la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;</li>
<li> il reddito d&#8217;impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi introdotto dalla legge finanziaria 2008.</li>
</ul>
<p>Si ricorda che ai soli fini dell&#8217;eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, dette retribuzioni, anche qualora esenti, devono essere considerate rilevanti fiscalmente.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-coniuge-a-carico.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter" title="detrazione coniuge a carico" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-coniuge-a-carico.jpg?w=660&#038;h=316" alt="" width="660" height="316" /></a><a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-figli-a-carico.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter" title="detrazione figli a carico" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-figli-a-carico.jpg?w=660&#038;h=448" alt="" width="660" height="448" /></a><a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-altri-familiari.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter" title="detrazione altri familiari" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-altri-familiari.jpg?w=660&#038;h=86" alt="" width="660" height="86" /></a></p>
<h4><strong>Convivenza e detrazioni per coniuge figli e familiari a carico</strong></h4>
<p>Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.</p>
<p>La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell&#8217;attribuzione della detrazione gli stessi non rientrano mai nella categoria di altri familiari.</p>
<p>Per poter fruire della detrazione per &#8220;altri familiari a carico&#8221; è necessario altresì che questi convivano con il contribuente oppure<em><strong> ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell&#8217;Autorità giudiziaria.</strong></em></p>
<h4><strong>Ripartizione fra coniugi della detrazione per figli a carico</strong></h4>
<p>La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.</p>
<p>Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.</p>
<p>Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l&#8217;intera detrazione al genitore con <strong>reddito complessivo più elevato</strong> per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.</p>
<p>In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.</p>
<p>Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l&#8217;intera detrazione al genitore con<strong> reddito complessivo più elevato</strong> per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.</p>
<p>Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l&#8217;altro genitore non può fruirne.</p>
<p>La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l&#8217;altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:</p>
<ul>
<li> figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;</li>
<li> figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.</li>
</ul>
<h4><strong>Detrazioni per familiari a carico in caso di nascita morte matrimonio inizio e fine convivenza<br />
</strong></h4>
<p>Le detrazioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni previste per averne diritto.</p>
<p>Fermo restando che la detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se,<em><strong> nel corso dell&#8217;anno</strong></em>, il reddito del familiare <em><strong>ha superato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili</strong></em>.</p>
<p>Nella casella &#8220;Mesi a carico&#8221; indicare il numero dei mesi dell&#8217;anno durante i quali il familiare è stato a carico.  Scrivere &#8217;12&#8217; se il familiare è stato a carico per tutto il 2009; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2009, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2009 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere &#8216;5&#8217;.</p>
<p>Nella casella &#8220;Minore di 3 anni&#8221; indicare il numero dei mesi dell&#8217;anno durante i quali il figlio a carico ha un&#8217;età inferiore a 3 anni.</p>
<p>Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2009, nella casella scrivere &#8216;7&#8217;; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2009, indicare &#8216;9&#8217;.</p>
<p>Nella casella &#8220;Percentuale&#8221; indicare la percentuale di detrazione spettante ed in particolare:</p>
<p>&#8211; per ogni figlio a carico indicare:</p>
<ul>
<li> &#8216;100&#8217; se la detrazione è richiesta per intero. Vedere istruzioni precedentemente fornite con riferimento all&#8217;ammontare delle detrazioni previste per figli a carico;</li>
<li> &#8217;50&#8217; se la detrazione è ripartita tra i genitori;</li>
<li> &#8216;0&#8217; se la detrazione è richiesta per intero dall&#8217;altro genitore;</li>
<li> la lettera &#8216;C&#8217; nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l&#8217;intero anno. Se tale detrazione non spetta per l&#8217;intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge;</li>
</ul>
<p>&#8211; per ogni altro familiare a carico indicare:</p>
<ul>
<li> &#8216;100&#8217; se l&#8217;onere grava per intero;</li>
<li> la percentuale nel caso in cui l&#8217;onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.</li>
</ul>
<h4><strong>Casi particolari di detrazioni per familiari a carico</strong></h4>
<p>Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all’intera detrazione prevista per i figli a carico quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.</p>
<p><em>Se le detrazioni per figli a carico spettano e se il numero dei figli è superiore a tre il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro.</em></p>
<h4 id="post-34890">Approfondimento su detrazioni IRPEF per i  familiari a carico</h4>
<p>Articolo correlato <a href="https://gestcredit.wordpress.com/2009/04/07/detrazioni-irpef-i-familiari-a-carico/" target="_blank"><strong>qui.</strong></a></p>
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<p style="text-align:center;">
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Asili nido</strong></h4>
<p style="text-align:center;"><iframe class="youtube-player" width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/E9Oo7nOcmpY?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=it&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><strong><br />
</strong></p>
<p>Sembrava dovesse sparire, invece la detrazione del 19% sulle spese sostenute per l’asilo nido dei figli è stata mantenuta per un importo complessivamente <strong>non superiore a 632 euro annui</strong> a bambino.</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Formazione</strong></h4>
<p><strong> </strong> Ai docenti, anche non di ruolo, con incarico annuale delle scuole di ogni ordine e grado spetta la detrazione d’imposta del 19% fino al massimo di 500 euro per le spese di aggiornamento e formazione, documentate con fatture, ricevute, quietanze con codice fiscale o numero di partita Iva. È sparita l’agevolazione sui computer.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Frigoriferi</strong></h4>
<p>Vale anche per il 2009 la detrazione del 20% per la sostituzione di vecchi frigo e congelatori con nuovi di classe energetica non inferiore ad A+ e l’acquisto di  motori a elevata efficienza e variatori di velocità. Detrazione massima: 200 euro ad apparecchio, spese di rottamazione incluse.</p>
<p>Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell’elettrodomestico dismesso purché debitamente documentati.</p>
<p>L’importo da indicare non può essere superiore a euro 1.000,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 200,00 per ciascun apparecchio. Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo.</p>
<p>Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino parlante recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell’elettrodomestico, nonché predisporre un’autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l’indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell’elettrodomestico.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Mutui acquisto prima casa</strong></h4>
<p style="text-align:center;"><iframe class="youtube-player" width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/OhIHKig25fk?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=it&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><strong><br />
</strong></p>
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<h4><strong><strong>Detrazioni per </strong>interessi passivi</strong></h4>
<p>Possono essere detratti  gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.</p>
<p>Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.</p>
<h4><strong><strong>Detrazioni per </strong>interessi passivi per mutui di liquidità</strong></h4>
<p>Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto; per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:</p>
<p style="text-align:center;"><em>costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati / capitale dato in mutuo</em></p>
<h4><strong><strong>Detrazioni per </strong>interessi passivi – ripartizione</strong></h4>
<p>In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.</p>
<p>Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).</p>
<p>Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.</p>
<p><em>In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.</em></p>
<h4><strong><strong>Detrazioni per </strong>interessi passivi – massimali</strong><em> </em></h4>
<p>La detrazione spetta su un importo massimo di<strong> euro 4.000,00. </strong></p>
<p>In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno).</p>
<p><em>Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.</em></p>
<h4><strong><strong>Detrazioni per </strong>interessi passivi stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001<br />
</strong></h4>
<p>Per i mutui stipulati in data <strong>antecedente al 1° gennaio 2001 </strong>la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina.</p>
<h4><strong><strong>Detrazioni per interessi passivi mutui sostituzione, surroga e rinegoziazione<br />
</strong></strong></h4>
<p>Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di <strong>surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007. </strong></p>
<p>In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedere paragrafo seguente “Detrazioni in seguito a rinegoziazione del contratto di mutuo”) il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese ed oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.</p>
<h4><strong>Detrazioni in seguito a rinegoziazione di un contratto di mutuo</strong></h4>
<p>In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse.</p>
<p>In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati.</p>
<p>Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera).</p>
<p>Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.</p>
<h4><strong><strong>Detrazioni per <strong><strong>interessi passivi mutui per ristrutturazione, acquisto immobili locati, trasferimento motivi di lavoro<br />
</strong></strong></strong></strong></h4>
<p>Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.</p>
<p>Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.</p>
<p>Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.</p>
<p>Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari).</p>
<p>Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.</p>
<p>La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.</p>
<p>La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.</p>
<h4><strong><strong>Detrazioni per interessi passivi mutui  stipulati nel corso del 1993<br />
</strong></strong></h4>
<p>Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.</p>
<h4><strong><strong>Detrazioni per <strong><strong>interessi passivi mutui  stipulati anteriormente al  1993</strong></strong></strong></strong></h4>
<p>Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.</p>
<p>In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.</p>
<p>Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in Appendice la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo”.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
</div>
</div>
<h4><strong>Riqualificazione energetica </strong></h4>
<p style="text-align:center;"><iframe class="youtube-player" width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/y_bzuH01ZR4?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=it&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe></p>
<p>È prorogata la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica. E il contribuente può scegliere il numero di rate, da 3 a 10, su cui ripartirla: così anche con poca capienza nell’imposta non rischia di perderla.</p>
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<h4><strong>Riscatto della laurea</strong></h4>
<p><strong> </strong>Per i versamenti dal 2008 in poi è riconosciuta la detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico (art. 1, c. 77, legge 24/12/2007, n. 247).</p>
<p>Qualora i contributi siano stati versati dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, detti contributi devono invece essere dedotti dal reddito di quest’ultimo.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Ristrutturazione edilizia </strong></h4>
<p><strong> </strong>È prorogata la detrazione del 36% anche per il 2009. Per le spese sostenute negli anni dal 2003-2009  la spesa cui si applica non può superare il limite di 48.000 euro.</p>
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<h4><strong>Studenti fuori sede </strong></h4>
<p>Più possibilità per la detrazione del 19% sull’affitto. Oltre che ai contratti di privati, per il 2009 la detrazione su una spesa massima di 2.633 euro è riconosciuta su contratti di ospitalità e  atti di assegnazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.</p>
<p>L’università deve distare almeno 100 km dal comune di residenza dello studente, comunque in altra provincia. La detrazione compete anche se le spese sono sostenute per familiari fiscalmente a carico. Il tetto massimo vale anche per più figli.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Trasporti pubblici</strong></h4>
<p style="text-align:center;"><iframe class="youtube-player" width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/FrVhOHoHqqI?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=it&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe></p>
<p><strong> </strong>Confermata la detrazione d’imposta del 19% sugli abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sull’importo massimo di 250 euro e, sempre nel limite massimo indicato, anche per familiari fiscalmente a carico. Si considerano le spese sostenute nel 2009 anche se per abbonamenti che scadono nel 2010.</p>
<p>Dal titolo devono risultare i dati identificativi della persona fisica o dell’impresa e la partita Iva; caratteristiche del trasporto; corrispettivo; numero progressivo; data di emissione o d’uso; durata dell’abbonamento. Se è nominativo, bastano durata e costo. Se non lo è, il contribuente autocertifica che l’abbonamento è per sé o un familiare a carico.</p>
<p>ATTENZIONE: per abbonamento si intende il titolo di trasporto che consente un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>Sport dei ragazzi</strong></h4>
<p>È riconfermata la detrazione, fino a 210 euro a figlio, sulle spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e impianti sportivi per i ragazzi dai 5 ai 18 anni.<br />
<strong> </strong></p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4 style="text-align:left;"><strong>Acquisto immobile ristrutturato</strong></h4>
<p class="MsoNormal">L’agevolazione è applicabile solo alle unità immobiliari di tipo residenziale. Non è richiesto che si tratti di prima casa o di abitazione principale. Le pertinenze rientrano nel beneficio solo se vengono acquistate contestualmente all’abitazione e vengono qualificate come tali nell’atto di acquisto. In tal caso il limite di spesa ammesso alla detrazione è di 48mila euro complessivo (cfr. circolare 24/E/2004, punto 1.3).</p>
<p>Le condizioni per poter usufruire della detrazione:</p>
<ol>
<li>L’abitazione deve far parte di un edificio interamente     ristrutturato nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010;</li>
<li> gli interventi di restauro e di risanamento conservativo     e di ristrutturazione devono essere eseguiti, direttamente o tramite appalti     a imprese terze (cfr. circolare 182/E/1996), da imprese o cooperative     edilizie che provvedano successivamente alla vendita o all’assegnazione     dell’immobile. Il beneficio è riconosciuto anche nel caso di acquisto     dell’abitazione da una società di gestione immobiliare, purché nel suo     statuto sia prevista anche l’attività di costruzione e vendita di     immobili;</li>
<li> anche in presenza di un preliminare, il contratto di     acquisto deve essere, comunque, stipulato entro il 30 giugno 2010;</li>
<li> nella fattura deve essere evidenziato il costo della     manodopera.</li>
</ol>
<p style="text-align:center;"><iframe class="youtube-player" width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/gpvHreq7xj0?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=it&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe> <span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h4>Assicurazioni vita ante 2000, assicurazioni rischio morte, infortuni</h4>
<p>Nella sezione I del Quadro E, precisamente nel rigo E12, vanno indicati i versamenti per premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni riferiti ai contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, anche se versati all’estero o a compagnie estere.</p>
<p>La condizione è che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. Vanno poi inseriti anche, per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.</p>
<p>L’importo da indicare nel rigo E12 non deve, complessivamente, superare euro 1.291,14.</p>
<h4 style="text-align:center;">Le deduzioni</h4>
<h4>Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari</h4>
<p>Nel rigo E22 vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.</p>
<p>In questa voce devono ricomprendersi anche i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Ssn versati nel 2009 con il premio della Rc auto e l’assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe), i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe” presso l’Inps, i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita).</p>
<h4>Contributi per previdenza complementare</h4>
<p>Nei righi da E28 a E32 vanno inseriti i contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione, situazione che si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un Cud 2009 o di un Cud 2008 in cui non sia certificato alcun importo al punto 39 del Cud 2009 o al punto 39 del Cud 2008.</p>
<p>I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.</p>
<h4>Contributi e premi per i quali si chiede la deduzione</h4>
<p>Il rigo E28 è riservato all’indicazione dei contributi e premi per i quali si chiede la deduzione ed il limite di deducibilità è quello ordinario di euro 5.164,57. In particolare, devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali (riportati nei punti 45 e 46 del Cud) sia se relative a strumenti individuali come fondi pensione aperti e piani individuali di previdenza (forme assicurative previdenziali). Nel caso dei dipendenti pubblici il rigo va compilato solo per esporre quei contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico, sottoscritti cioè in forma individuale(per esporre invece i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati, al momento il solo Espero per il comparti scuola, deve essere compilato il rigo E32 seguendo le relative istruzioni).</p>
<h4>Lavoratori di prima occupazione</h4>
<p>Il rigo E29 è invece riservato ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, ovvero ai quei soggetti cha a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Anche tali soggetti possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro, ma se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità.</p>
<p>In cosa consiste ? A partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. Come si legge sulla Guida fiscale disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.</p>
<h4>Altro</h4>
<p>Il rigo E30 è riservato all’indicazione dei contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità.</p>
<p>Nel rigo E31 vanno invece indicate le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta.</p>
<p>Il rigo E32 è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (al momento il solo Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006.</p>
<p>Pertanto l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di Tfr destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei limiti vigenti precedentemente alla riforma entrata in vigore nel 2007.</p>
<p>Invece, se i dipendenti pubblici si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare come visto il rigo E28 .</p>
<h4>Le scadenze</h4>
<p><span style="color:#ffffff;">.</span><br />
<strong>30 aprile.</strong> Termine per la consegna del 730 compilato al sostituto d’imposta.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>31 maggio.</strong> Termine per la consegna del 730 a un Caf o a un professionista abilitato. In questo caso si può consegnare il modello già compilato o chiedere assistenza per la compilazione. In ogni caso va esibita la documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati dichiarati e del diritto alle detrazioni e deduzioni.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>31 maggio. </strong>Data entro cui il sostituto d’imposta consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione mod. 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>15 giugno.</strong> Data entro cui il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione mod. 730-3 (elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente) che trasmetterà in via telematica all’Amministrazione finanziaria. Il prospetto di liquidazione evidenzia eventuali variazioni e indica i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d’imposta.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>31 luglio.</strong> Termine per presentare un modello Unico 2009 Persone fisiche (correttivo nei termini) in caso di minor debito o maggior credito utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>31 dicembre 2013.</strong> Data entro cui l’amministrazione finanziaria può chiedere di esaminare la documentazione utilizzata dal contribuente per la dichiarazione dei redditi del 2008. Fino ad allora i documenti devono essere conservati.<br />
<span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h4>Chi è esonerato o non obbligato alla dichiarazione dei redditi</h4>
<p><span style="color:#ffffff;">.</span><br />
È esonerato chi nel 2008 ha solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta che ha effettuato le ritenute di acconto &#8211; o redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio &#8211; e dell’abitazione principale e sue pertinenze (il box o la cantina). E chi ha solo redditi derivanti esclusivamente da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a progetto, intrattenuti anche con più sostituti d’imposta, se interamente conguagliati. Fanno eccezione le collaborazioni amministrativo-gestionali, non professionali, con società e associazioni sportive dilettantistiche. <strong> </strong><br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Non è obbligato</strong> a dichiarare chi ha un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, fino a: 8.000 euro, con un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo di lavoro non inferiore all’anno e senza ritenute; 7.500 euro, compreso l’assegno periodico corrisposto dal coniuge, quello per il  mantenimento dei figli; 7.500 euro, tra cui una pensione per almeno un anno e senza ritenute; 7.750 euro, cui concorre un reddito di pensione per almeno un anno, se il contribuente ha almeno 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute; 4.800 euro, cui concorre uno dei redditi assimilati a lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro (per esempio, i compensi per l’attività libero-professionale intramoenia dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i redditi di attività commerciali non esercitate professionalmente o di lavoro autonomo non abituali).<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>La dichiarazione</strong> non è obbligatoria per chi ha solo redditi esenti: pensioni di guerra e pensioni privilegiate ordinarie per i militari di leva; pensioni, indennità (anche  l’accompagno) e assegni erogati dal ministero dell’Interno a ciechi civili, sordomuti e invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali; borse di studio universitarie; rendite Inail per invalidità permanente o morte; compensi per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>È esonerato</strong>, infine, chi ha solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio, per attività sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro o interessi su c/c bancari o postali) o soggetti a imposta sostitutiva (su Bot e altri titoli pubblici). Per chi ha solo redditi da pensione, di terreni fino a 185,92 euro e dell’abitazione principale, l’obbligo a dichiarare scatta oltre i 7.500 euro. Per i soli redditi fondiari scatta oltre i 500 euro. Non ci sono limiti per chi ha solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dall’abitazione principale ed eventuali pertinenze.<br />
<span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h4>Chi può dichiarare con il 730</h4>
<p><span style="color:#ffffff;">.</span><br />
Ecco chi può dichiarare i redditi 2008 con il 730. Negli altri casi, chi ha l’obbligo della dichiarazione utilizzerà Unico 2009 Persone fisiche.<br />
<strong>CHI &#8211;</strong> Presentano il 730 i contribuenti che nel 2009 sono:</p>
<ul>
<li> lavoratori dipendenti e pensionati;</li>
<li> soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, come il trattamento di integrazione salariale o l’indennità di mobilità;</li>
<li> soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;</li>
<li> sacerdoti della Chiesa cattolica;</li>
<li> giudici costituzionali, i parlamentari nazionali, i titolari di altre cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;</li>
<li> impegnati in lavori socialmente utili;</li>
<li> produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Irap e Iva;</li>
<li> lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno che presentano il 730 al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2009; a un Caf o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2009 e se si conoscono i dati del sostituto che effettua il conguaglio;</li>
<li> personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto dura almeno da settembre ’08 a giugno ’09;</li>
<li> lavoratori con solo redditi da collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo giugno-luglio 2009, che conoscono i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio;</li>
<li> rappresentanti o tutori di persone incapaci, compresi i minori, per i redditi di questi, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni per il 730.</li>
</ul>
<p><strong>COSA &#8211;</strong> Col 730 si possono dichiarare i redditi: di lavoro dipendente e assimilati; dei terreni e dei fabbricati;di capitale; di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni dei redditi diversi; alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>COME &#8211; </strong>Al sostituto d’imposta il 730 si presentata compilato e sottoscritto, insieme alla busta chiusa con il modello 730-1 per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef (il modello va presentato anche se non compilato). La documentazione tributaria non deve essere presentata. Al Caf o al professionista abilitato si può essere presentare il modello già compilato (prestazione gratuita) o chiedere assistenza (si paga). La documentazione deve essere prodotta: nel primo caso per consentire la verifica di conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni per detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta e scomputo delle ritenute d’acconto; nel secondo per la compilazione.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>PERCHÈ.</strong> Quattro pagine in tutto, la compilazione  più facile e i conti ridotti all’osso spiegano il “successo” del 730. A questo si aggiunge il rimborso delle imposte eventualmente versate in più accreditato direttamente in busta paga da luglio o sulla rata di pensione da agosto o settembre. L’eventuale conguaglio a favore del fisco è trattenuto direttamente dalla busta paga o dal rateo di pensione. Riempiendo l’apposita casella il contribuente che ha versato meno del dovuto può chiedere la rateizzazione del pagamento dell’imposta in più e degli interessi (lo 0,5% mensile).<br />
<span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h4>Dichiarazione congiunta</h4>
<p><span style="color:#ffffff;">.</span><br />
Anche col 730 i coniugi possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, purché almeno uno abbia i requisiti per utilizzare il modello. Non possono farlo invece se uno dei due nel 2008 ha redditi non dichiarabili con il 730 ovvero se è tenuto a presentare il modello Unico 2009 Persone fisiche.</p>
<p>Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione: il dichiarante è il coniuge che presenta la dichiarazione al proprio sostituto (e come tale deve essere indicato barrando la casella nel frontespizio del 730).  Se la dichiarazione congiunta è presentata a un Caf o a un professionista abilitato, il dichiarante è il coniuge che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio.</p>
<p>I coniugi devono indicare, ciascuno nel rigo F1 del proprio 730, l’importo degli acconti versati riferiti alla propria Irpef.</p>
<p>Attenzione: la dichiarazione congiunta non è ammessa se i coniugi sono legalmente o effettivamente separati; se uno muore prima della presentazione della dichiarazione; se la dichiarazione è presentata per conto di minori e di persone incapaci.</p>
<p>Se il deceduto aveva presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche del modello 730-3.</p>
<p>L’eventuale debito del coniuge superstite deve essere tempestivamente versato e su tali somme non vengono applicate le sanzioni per tardivo versamento. L’eventuale credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.</p>
<p>Come sempre è importante prestare attenzione alla tempistica: la presentazione del modello al datore di lavoro o ente pensionistico c&#8217;è tempo fino al 30 aprile, mentre per la consegna ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati la scadenza è il 1° giugno 2009.</p>
<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3 style="text-align:justify;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per fare una domanda sul 730, sulla  dichiarazione dei redditi in genere, sulle modalità di compilazione dei modelli, </span></span><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">sulle detrazioni e deduzioni ammesse, nonchè su tutti gli </span></span><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">argomenti correlati clicca</span></span><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;"> <a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-fiscale-2/#comment">qui.</a></span></span></strong></h3>
<h3 style="text-align:justify;">Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!</h3>
<div id="_mcePaste" style="overflow:hidden;position:absolute;left:-10000px;top:32px;width:1px;height:1px;">&lt;h4&gt;&lt;strong&gt;Coniuge figli ed altri  familiari a carico&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;<br />
Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2009 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare&lt;em&gt;&lt;strong&gt; superiore&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; &lt;em&gt;&lt;strong&gt;a euro 2.840,51:&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;<br />
&lt;ul&gt;<br />
&lt;li&gt; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt; i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt; i seguenti altri familiari:<br />
&#8211; il coniuge legalmente ed effettivamente separato;<br />
&#8211; i discendenti dei figli;<br />
&#8211; i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;<br />
&#8211; i genitori adottivi;<br />
&#8211; i generi e le nuore;<br />
&#8211; il suocero e la suocera;<br />
&#8211; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.&lt;/li&gt;<br />
&lt;/ul&gt;<br />
La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se,&lt;em&gt;&lt;strong&gt; nel corso dell&#8217;anno&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;, il reddito del familiare &lt;em&gt;&lt;strong&gt;ha superato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;.</p>
<p>Nel limite di reddito di &lt;em&gt;&lt;strong&gt;euro 2.840,51 &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche:<br />
&lt;ul&gt;<br />
&lt;li&gt; le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt; la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt; il reddito d&#8217;impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi introdotto dalla legge finanziaria 2008.&lt;/li&gt;<br />
&lt;/ul&gt;<br />
Si ricorda che ai soli fini dell&#8217;eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, dette retribuzioni, anche qualora esenti, devono essere considerate rilevanti fiscalmente.<br />
&lt;p style=&#8221;text-align: center;&#8221;&gt;&lt;a href=&#8221;<a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-coniuge-a-carico.jpg&#8221;&gt;&lt;img" rel="nofollow">https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-coniuge-a-carico.jpg&#8221;&gt;&lt;img</a> class=&#8221;aligncenter&#8221; title=&#8221;detrazione coniuge a carico&#8221; src=&#8221;<a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-coniuge-a-carico.jpg&#038;#8221" rel="nofollow">https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-coniuge-a-carico.jpg&#038;#8221</a>; alt=&#8221;&#8221; width=&#8221;660&#8243; height=&#8221;316&#8243; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#8221;<a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-figli-a-carico.jpg&#8221;&gt;&lt;img" rel="nofollow">https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-figli-a-carico.jpg&#8221;&gt;&lt;img</a> class=&#8221;aligncenter&#8221; title=&#8221;detrazione figli a carico&#8221; src=&#8221;<a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-figli-a-carico.jpg&#038;#8221" rel="nofollow">https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-figli-a-carico.jpg&#038;#8221</a>; alt=&#8221;&#8221; width=&#8221;660&#8243; height=&#8221;448&#8243; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#8221;<a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-altri-familiari.jpg&#8221;&gt;&lt;img" rel="nofollow">https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-altri-familiari.jpg&#8221;&gt;&lt;img</a> class=&#8221;aligncenter&#8221; title=&#8221;detrazione altri familiari&#8221; src=&#8221;<a href="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-altri-familiari.jpg&#038;#8221" rel="nofollow">https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/12/detrazione-altri-familiari.jpg&#038;#8221</a>; alt=&#8221;&#8221; width=&#8221;660&#8243; height=&#8221;86&#8243; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</p>
<p>&lt;h4&gt;&lt;strong&gt;Convivenza e detrazioni per coniuge figli e familiari a carico&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;<br />
Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.</p>
<p>La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell&#8217;attribuzione della detrazione gli stessi non rientrano mai nella categoria di altri familiari.</p>
<p>Per poter fruire della detrazione per &#8220;altri familiari a carico&#8221; è necessario altresì che questi convivano con il contribuente oppure&lt;em&gt;&lt;strong&gt; ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell&#8217;Autorità giudiziaria.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;<br />
&lt;h4&gt;&lt;strong&gt;Ripartizione fra coniugi della detrazione per figli a carico&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;<br />
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.</p>
<p>Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.</p>
<p>Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l&#8217;intera detrazione al genitore con &lt;strong&gt;reddito complessivo più elevato&lt;/strong&gt; per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.</p>
<p>In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.</p>
<p>Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l&#8217;intera detrazione al genitore con&lt;strong&gt; reddito complessivo più elevato&lt;/strong&gt; per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.</p>
<p>Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l&#8217;altro genitore non può fruirne.</p>
<p>La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l&#8217;altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:<br />
&lt;ul&gt;<br />
&lt;li&gt; figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt; figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.&lt;/li&gt;<br />
&lt;/ul&gt;<br />
&lt;h4&gt;&lt;strong&gt;Detrazioni per familiari a carico in caso di nascita morte matrimonio inizio e fine convivenza<br />
&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;<br />
Le detrazioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni previste per averne diritto.</p>
<p>Fermo restando che la detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se,&lt;em&gt;&lt;strong&gt; nel corso dell&#8217;anno&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;, il reddito del familiare &lt;em&gt;&lt;strong&gt;ha superato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;.<br />
Nella casella &#8220;Mesi a carico&#8221; indicare il numero dei mesi dell&#8217;anno durante i quali il familiare è stato a carico.  Scrivere &#8217;12&#8217; se il familiare è stato a carico per tutto il 2009; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2009, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2009 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere &#8216;5&#8217;.</p>
<p>Nella casella &#8220;Minore di 3 anni&#8221; indicare il numero dei mesi dell&#8217;anno durante i quali il figlio a carico ha un&#8217;età inferiore a 3 anni.</p>
<p>Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2009, nella casella scrivere &#8216;7&#8217;; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2009, indicare &#8216;9&#8217;.</p>
<p>Nella casella &#8220;Percentuale&#8221; indicare la percentuale di detrazione spettante ed in particolare:</p>
<p>&#8211; per ogni figlio a carico indicare:<br />
&lt;ul&gt;<br />
&lt;li&gt; &#8216;100&#8217; se la detrazione è richiesta per intero. Vedere istruzioni precedentemente fornite con riferimento all&#8217;ammontare delle detrazioni previste per figli a carico;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt; &#8217;50&#8217; se la detrazione è ripartita tra i genitori;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt; &#8216;0&#8217; se la detrazione è richiesta per intero dall&#8217;altro genitore;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt; la lettera &#8216;C&#8217; nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l&#8217;intero anno. Se tale detrazione non spetta per l&#8217;intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge;&lt;/li&gt;<br />
&lt;/ul&gt;<br />
&#8211; per ogni altro familiare a carico indicare:<br />
&lt;ul&gt;<br />
&lt;li&gt; &#8216;100&#8217; se l&#8217;onere grava per intero;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt; la percentuale nel caso in cui l&#8217;onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.&lt;/li&gt;<br />
&lt;/ul&gt;<br />
&lt;h4&gt;&lt;strong&gt;Casi particolari di detrazioni per familiari a carico&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;<br />
Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all’intera detrazione prevista per i figli a carico quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.</p>
<p>&lt;em&gt;Se le detrazioni per figli a carico spettano e se il numero dei figli è superiore a tre il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro.&lt;/em&gt;<br />
&lt;h4 id=&#8221;post-34890&#8243;&gt;Approfondimento su detrazioni IRPEF per i  familiari a carico&lt;/h4&gt;<br />
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		<title>La prescrizione &#8211; Quando il creditore non può più pretendere il pagamento del debito</title>
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		<dc:creator><![CDATA[il consigliere debiti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 07:14:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[I creditori &#8211; cioè i soggetti che, nella fattispecie, sono legittimati a pretendere un qualsiasi pagamento &#8211; sono tenuti ad esercitare lo stesso entro un termine di tempo, fissato dalla legge caso per caso.  Trascorso tale termine, il nostro debito si estingue per prescrizione e nessuno potrà più pretenderne il pagamento. Di seguito pubblichiamo un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align:justify;">I creditori &#8211; cioè i soggetti che, nella fattispecie, sono legittimati a pretendere un qualsiasi pagamento &#8211; sono tenuti ad esercitare lo stesso entro un termine di tempo, fissato dalla legge caso per caso.  Trascorso tale termine, il nostro debito si estingue per prescrizione e nessuno potrà più pretenderne il pagamento.</h4>
<p>Di seguito pubblichiamo un utile promemoria dei debiti e dei loro tempi di prescrizione.<span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align:center;"><img loading="lazy" data-attachment-id="33730" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/04/01/prova-di-pagamento-tempi-di-conservazione-di-documenti-fiscali-ricevute-fatture-e-scontrini-per-evitare-di-pagare-due-volte/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg" data-orig-size="648,355" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="adiconsum-casa-e-utenze-domestiche" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=648" class="size-full wp-image-33730 aligncenter" title="prescrizione dei debiti" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=700" alt="prescrizione - accreditamento indebito su conto corrente,  prescrizione - affitti pigioni e ogni altro onere legato alla locazione,  prescrizione - assegni,  prescrizione - azioni di regresso,  prescrizione - bollette relative ad utenze,  prescrizione - bollo auto,  prescrizione - calcolo dei termini,  prescrizione - cambiali,  prescrizione - canone rai,  prescrizione - compensi degli ufficiali giudiziari,  prescrizione - compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone,  prescrizione - contestazione del danno derivante da fatto illecito doloso o colposo,  prescrizione - contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli,  prescrizione - contravvenzioni stradali,  prescrizione - contributi inps,  prescrizione - dichiarazioni dei redditi,  prescrizione - diritti derivanti da contratti di assicurazione,  prescrizione - diritto alla provvigione dei mediatori,  prescrizione - errore a vantaggio del titolare di conto corrente,  prescrizione - fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere,  prescrizione - fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori,  prescrizione - interruzione,  prescrizione - iscrizioni a scuole e palestre private,  prescrizione - pagamento dei beni acquistati,  prescrizione - parcelle di professionisti,  prescrizione - rate di finanziamento,  prescrizione - rate di premi di assicurazioni,  prescrizione - rette scolastiche,  prescrizione - rette scolastiche lezioni impartite da insegnanti,  prescrizione - sospensione,  prescrizione - spese condominiali,  prescrizione - termini temporali,  prescrizione cartelle esattoriali,  prescrizione decorrenza,  prescrizione e decadenza,  prescrizione multe,  prescrizione ordinaria,  prescrizione pagamenti rateali,  prescrizione presuntiva,  prescrizione rate di mutuo,  prescrizione tributi locali ici tarsu tosap"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=600&amp;h=329 600w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=150&amp;h=82 150w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=300&amp;h=164 300w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg 648w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-33995"></span></p>
<p style="text-align:center;">
<p style="text-align:center;"><img loading="lazy" data-attachment-id="33728" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/04/01/prova-di-pagamento-tempi-di-conservazione-di-documenti-fiscali-ricevute-fatture-e-scontrini-per-evitare-di-pagare-due-volte/adiconsum-documenti-personali/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-documenti-personali.jpg" data-orig-size="649,699" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="adiconsum-documenti-personali" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-documenti-personali.jpg?w=649" class="aligncenter size-full wp-image-33728" title="prescrizione dei debiti" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-documenti-personali.jpg?w=700" alt="prescrizione - accreditamento indebito su conto corrente,  prescrizione - affitti pigioni e ogni altro onere legato alla locazione,  prescrizione - assegni,  prescrizione - azioni di regresso,  prescrizione - bollette relative ad utenze,  prescrizione - bollo auto,  prescrizione - calcolo dei termini,  prescrizione - cambiali,  prescrizione - canone rai,  prescrizione - compensi degli ufficiali giudiziari,  prescrizione - compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone,  prescrizione - contestazione del danno derivante da fatto illecito doloso o colposo,  prescrizione - contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli,  prescrizione - contravvenzioni stradali,  prescrizione - contributi inps,  prescrizione - dichiarazioni dei redditi,  prescrizione - diritti derivanti da contratti di assicurazione,  prescrizione - diritto alla provvigione dei mediatori,  prescrizione - errore a vantaggio del titolare di conto corrente,  prescrizione - fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere,  prescrizione - fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori,  prescrizione - interruzione,  prescrizione - iscrizioni a scuole e palestre private,  prescrizione - pagamento dei beni acquistati,  prescrizione - parcelle di professionisti,  prescrizione - rate di finanziamento,  prescrizione - rate di premi di assicurazioni,  prescrizione - rette scolastiche,  prescrizione - rette scolastiche lezioni impartite da insegnanti,  prescrizione - sospensione,  prescrizione - spese condominiali,  prescrizione - termini temporali,  prescrizione cartelle esattoriali,  prescrizione decorrenza,  prescrizione e decadenza,  prescrizione multe,  prescrizione ordinaria,  prescrizione pagamenti rateali,  prescrizione presuntiva,  prescrizione rate di mutuo,  prescrizione tributi locali ici tarsu tosap"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-documenti-personali.jpg?w=600&amp;h=646 600w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-documenti-personali.jpg?w=139&amp;h=150 139w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-documenti-personali.jpg?w=279&amp;h=300 279w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-documenti-personali.jpg 649w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p><img loading="lazy" data-attachment-id="33724" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/04/01/prova-di-pagamento-tempi-di-conservazione-di-documenti-fiscali-ricevute-fatture-e-scontrini-per-evitare-di-pagare-due-volte/adiconsum-auto-e-multe/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-auto-e-multe.jpg" data-orig-size="646,232" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="adiconsum-auto-e-multe" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-auto-e-multe.jpg?w=646" class="aligncenter size-full wp-image-33724" title="prescrizione dei debiti" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/11/adiconsum-auto-e-multe.jpg?w=700" alt="prescrizione - accreditamento indebito su conto corrente,  prescrizione - affitti pigioni e ogni altro onere legato alla locazione,  prescrizione - assegni,  prescrizione - azioni di regresso,  prescrizione - bollette relative ad utenze,  prescrizione - bollo auto,  prescrizione - calcolo dei termini,  prescrizione - cambiali,  prescrizione - canone rai,  prescrizione - compensi degli ufficiali giudiziari,  prescrizione - compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone,  prescrizione - contestazione del danno derivante da fatto illecito doloso o colposo,  prescrizione - contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli,  prescrizione - contravvenzioni stradali,  prescrizione - contributi inps,  prescrizione - dichiarazioni dei redditi,  prescrizione - diritti derivanti da contratti di assicurazione,  prescrizione - diritto alla provvigione dei mediatori,  prescrizione - errore a vantaggio del titolare di conto corrente,  prescrizione - fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere,  prescrizione - fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori,  prescrizione - interruzione,  prescrizione - iscrizioni a scuole e palestre private,  prescrizione - pagamento dei beni acquistati,  prescrizione - parcelle di professionisti,  prescrizione - rate di finanziamento,  prescrizione - rate di premi di assicurazioni,  prescrizione - rette scolastiche,  prescrizione - rette scolastiche lezioni impartite da insegnanti,  prescrizione - sospensione,  prescrizione - spese condominiali,  prescrizione - termini temporali,  prescrizione cartelle esattoriali,  prescrizione decorrenza,  prescrizione e decadenza,  prescrizione multe,  prescrizione ordinaria,  prescrizione pagamenti rateali,  prescrizione presuntiva,  prescrizione rate di mutuo,  prescrizione tributi locali ici tarsu tosap"   /></p>
<p style="text-align:center;">
<h4 style="text-align:center;">LA PRESCRIZIONE</h4>
<h4>La prescrizione e&#8217; un mezzo con cui l&#8217;ordinamento giuridico opera l&#8217;estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).</h4>
<p>La decadenza consiste nella perdita della possibilita&#8217; di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)</p>
<p>In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e&#8217; stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo&#8217; anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la <em>decadenza</em>) ed il termine entro il quale tale diritto puo&#8217; essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall&#8217;acquisto, la prescrizione)</p>
<p>E&#8217; importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d&#8217;ufficio da un giudice. Cio&#8217; significa che e&#8217; necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E&#8217; bene tener presente, in quest&#8217;ottica, che il pagamento preclude la possibilita&#8217; di opporre la prescrizione.</p>
<p>Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprieta&#8217;, le azioni inerenti la contestazione della paternita&#8217; e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredita&#8217; e le domande di divisione dei coeredi, etc.etc. ). E&#8217; bene consultare, in merito, la norma regolatrice (art.2934 c.c.).</p>
<h4 style="text-align:center;">Sospensione e interruzione dei termini di prescrizione</h4>
<p>Il termine di prescrizione puo&#8217; essere soggetto a sospensione od ad interruzione:</p>
<p>La sospensione puo&#8217; essere determinata dall&#8217;esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermita&#8217; di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l&#8217;art.2941 del codice civile.</p>
<p>L&#8217; interruzione puo&#8217; avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione (*) di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta &#8220;costituzione in mora&#8221;, che puo&#8217; contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale puo&#8217; essere fatto valere.</p>
<p>Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perche&#8217; mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l&#8217;interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.</p>
<p>Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.</p>
<p>Attenzione, le regole relative alla sospensione e all&#8217;interruzione non si applicano quando e&#8217; prevista una <em>decadenza</em>. Essa e&#8217; impedita (ovvero, in parole povere, perde valore) solo dal compimento dell&#8217;atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso puo&#8217; essere fatto valere.</p>
<h4 style="text-align:center;">Tipi e durata della prescrizione</h4>
<p>Per legge esiste una prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Tale termine e&#8217; di dieci anni. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni).</p>
<p>Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perche&#8217; si basano su una presunzione prevista dalla legge (art.2954 e 2955 c.c.), l&#8217;onere della prova &#8211; del mancato pagamento &#8211; e&#8217; a carico del creditore richiedente. Al debitore, infatti, e&#8217; sufficiente declamare il decorso del termine per far scattare la prescrizione.</p>
<p>Per praticita&#8217; puo&#8217; essere consultato lo specchietto riportato in calce alla scheda, dove sono stati riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonche&#8217; crediti e debiti) piu&#8217; comuni e di maggiore utilita&#8217; per gli utenti ed i consumatori.</p>
<h4 style="text-align:center;">Come si calcola la  prescrizione</h4>
<p>La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo&#8217; far valere il diritto e termina quando si e&#8217; compiuto l&#8217;ultimo giorno.</p>
<p>Il calcolo dev&#8217;essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e&#8217; prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell&#8217;ultimo giorno del mese.</p>
<p>(*) Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine e&#8217; importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica.</p>
<p>In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la notifica:</p>
<ul>
<li>puo&#8217; avvenire anche tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario (anche non parente), purche&#8217; questa sia abilitata -per legge- a ricevere l&#8217;atto e siano state rispettate le regole della privacy;</li>
<li>puo&#8217; avvenire anche per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due condizioni, ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte il primo lasciato in occasione del primo tentativo di consegna) da parte delle poste per raccomandata a/r e devono risultare decorsi 10gg senza che sia stato effettuato il ritiro (che, comunque, puo&#8217; avvenire entro sei mesi se si tratta di un atto amministrativo);</li>
<li>per il mittente, in caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura, la notifica si perfeziona alla data di consegna dell&#8217;atto alle poste o, se la notificazione e&#8217; diretta, alla data della spedizione.</li>
</ul>
<p>Tutto cio&#8217; ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la prescrizione.</p>
<p>Non solo puo&#8217; risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l&#8217;atto (un verbale di multa al codice della strada, per esempio), tale notifica risultera&#8217; perfezionata alla data in cui esso e&#8217; stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno.</p>
<h4 style="text-align:center;">Contestazione della prescrizione</h4>
<p>Appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sara&#8217; bene provvedere a sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r.</p>
<p>In certi casi potra&#8217; essere opportuna una <a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/21/diffida-e-messa-in-mora/" target="_blank">diffida</a>, in altri una <a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/21/diffida-e-messa-in-mora/" target="_blank">messa in mora</a>.</p>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:center;margin:5pt 0;">TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DEBITI</h4>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione)</h4>
<p>Sei  mesi (art.2954 c.c.) è il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l&#8217;albergatore puo&#8217; richiedere il pagamento del vitto e dell&#8217;alloggio.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Assegni (azioni di regresso)</h4>
<p>Sei  mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933) &#8211; Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di presentazione dell&#8217;assegno al pagamento. Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell&#8217;assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui l&#8217;obbligato ha pagato l&#8217;assegno bancario o dal giorno in cui l&#8217;azione di regresso e&#8217; stata fatta contro di lui.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Accreditamento indebito su conto corrente</h4>
<p>Per errori di questo tipo, a vantaggio del correntista,   il termine di prescrizione puo’ arrivare, purtroppo, anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94).</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Pagamento dei beni acquistati</h4>
<p>Dipende, minimo 2 anni. Entro un anno i commercianti possono richiedere il pagamento delle merci vendute, (art.2955 c.c.).</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Rate di premi di assicurazioni</h4>
<p>1 anno (art.2952 c.c.) &#8211; Il termine di prescrizione decorre dalla scadenza delle rate ed e&#8217; il termine entro il quale sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta e&#8217; servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Diritto alla provvigione dei mediatori</h4>
<p>Un anno (art.2950 c.c) dall&#8217;evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Rette scolastiche, lezioni (a ore, giorni o mesi) impartite da insegnanti</h4>
<p>Un anno (art.2955 c.c.). Per le lezioni impartite per tempi piu&#8217; lunghi di un mese il termine e&#8217; di 3 anni. Il termine decorre dal compimento della prestazione.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Iscrizioni a scuole e palestre private</h4>
<p>Un (1)  anno (art.2955 c.c.)</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Compensi degli ufficiali giudiziari</h4>
<p>Un (1)  anno (art.2955 c.c.).</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone (anche riguardo i mezzi pubblici di linea)</h4>
<p>Un anno (art.2951 c.c.) a decorrere dall&#8217;arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui e&#8217; avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa. Il termine e&#8217; di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.)</h4>
<p>Tre  anni (art.2956 e 2957 c.c.). Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati puo&#8217; decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall&#8217; accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall&#8217;ultima prestazione.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Cambiali (tratte e paghero&#8217;)</h4>
<p>Tre anni (art.94 Regio decreto n.1669/1933). A decorrere dalla scadenza. E&#8217; il termine in cui si prescrive il diritto all&#8217;azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell&#8217;accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine e&#8217; di un anno dal protesto o dalla scadenza (se la cambiale e&#8217; &#8220;senza spese&#8221;).</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Bollo auto, pagamenti e rimborsi</h4>
<p>Tre anni dalla scadenza E&#8217; in pratica di quattro anni, perche&#8217; cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86). Il termine vale anche se l&#8217;auto e&#8217; stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benche&#8217; vi sia della giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l&#8217;esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte costituzionale n.311/2003).<br />
Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Acquisti in genere</h4>
<p>Almeno 5 anni Un&#8217;azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche&#8217; tutto cio&#8217; che dev&#8217;essere pagato in riferimento all&#8217;anno o alla frazione di anno</h4>
<p>Cinque anni (art.2948 c.c.) a partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine e&#8217; di 10 anni.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Affitti  pigioni e ogni altro onere legato alla locazione</h4>
<p>Cinque anni (art.2948 c.c.). Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore -di due anni- per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Spese condominiali</h4>
<p>Cinque (5) anni (art.2948 c.c.)</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Contravvenzioni stradali (multe per violazione al C.d.S)</h4>
<p>Cinque  anni (art.209 del codice della strada). A decorrere dal giorno in cui e&#8217; stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Contestazione del danno derivante da fatto illecito doloso o colposo</h4>
<p>Cinque (5)  anni (art.2947 c.c.)</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Rate di mutuo o finanziamento e (in generale) pagamenti rateali</h4>
<p>Cinque anni (art.2948 c.c.). Il termine valido ai fini fiscali e&#8217; di cinque anni dalla scadenza. Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, pero&#8217;, e&#8217; bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, etc.)</h4>
<p>Cinque  anni dall&#8217;anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili).</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Contributi INPS</h4>
<p>Cinque  anni. Termine fissato dalla legge 335/1995. Attenzione, pero&#8217;, perche&#8217; vi sono delle sentenze (Cassazione n.2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004) che hanno disposto, per i contributi maturati prima del 1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicita&#8217; e diritto pubbliche affissioni)</h4>
<p>Ddecadenza massima per gli avvisi: 5 anni. Termine di prescrizione: 10 anni. Cinque anni e&#8217; l&#8217;attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell&#8217;anno di riferimento. Le nuove modalita&#8217; di accertamento e riscossione modificate dalla Finanziaria 2007 sono riportate <a href="http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=200375" target="_blank">su questa scheda.</a> Consigliamo, in questo caso, di tener conto della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e&#8217; chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori</h4>
<p>Dieci anni dal compimento della prestazione Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E&#8217; il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.).</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Canone RAI</h4>
<p>Dieci anni dalla scadenza Il canone Rai, cosi&#8217; come la quasi generalita&#8217; dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell&#8217;anno in cui va corrisposto il canone.</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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		<title>La nuova legge contro sovraindebitamento e usura &#8211; Una speranza per le famiglie in situazione di difficoltà permanente e per debitori insolventi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[un sovraindebitato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 05:25:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La nuova legge ridurrà il rischio di finire vittime degli usurai a famiglie e piccole imprese, afflitte da esposizioni debitorie consistenti. Il provvedimento antiusura, in particolare,  introduce, per la prima volta in Italia, il concetto di &#8220;sovraindebitamento&#8221; definendo una procedura finalizzata a comporre il contrasto tra il debitore e il creditore attraverso le camere di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" data-attachment-id="33908" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/04/02/la-nuova-legge-su-sovraindebitamento-e-usura-una-speranza-per-famiglie-in-situazione-di-difficolta-e-per-debitori-insolventi/strozzino-2/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/strozzino.jpg" data-orig-size="460,394" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="legge su sovraindebitamento ed usura" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/strozzino.jpg?w=460" class="aligncenter size-full wp-image-33908" title="legge su sovraindebitamento ed usura" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/strozzino.jpg?w=700" alt="legge su sovraindebitamento ed usura"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/strozzino.jpg 460w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/strozzino.jpg?w=150&amp;h=128 150w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/strozzino.jpg?w=300&amp;h=257 300w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></p>
<p>La nuova legge ridurrà il rischio di finire vittime degli usurai a  famiglie e piccole imprese, afflitte da esposizioni debitorie consistenti.</p>
<p>Il provvedimento antiusura, in particolare,  introduce, per la prima volta in Italia, il concetto di &#8220;sovraindebitamento&#8221; definendo una procedura finalizzata a comporre il contrasto tra il debitore e il creditore attraverso le camere di commercio, gli avvocati, i commercialisti e notai, considerati attori del tentativo di conciliazione.</p>
<h4>Nel disegno di legge per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte. Si tratta, in sostanza, di una crisi di liquidità che può spingere l&#8217;indebitato verso gli usurai e il disegno di legge introduce uno strumento specifico, modellato sulla falsa riga di quello fallimentare-concorsuale, per risolvere la situazione.</h4>
<p style="text-align:center;"><span id="more-33881"></span></p>
<p>Altro punto qualificante della legge è l&#8217;erogazione di mutui da concedere agli imprenditori vittime dell&#8217;usura con un&#8217;apposito fondo di solidarietà.</p>
<p>L&#8217;articolo 1 del ddl prevede, infatti, che l&#8217;erogazione si consentita anche all&#8217;imprenditore dichiarato fallito previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione, ovviamente, che non abbia riportato condanne per reati che riguardino proprio l&#8217;usura o delitto contro il patrimonio. Il ddl aumenta anche le multe per i colpevoli di usura e rende impossibile per i reati di usura ed estorsione il ricorso al patteggiamento in modo da evitare uno sconto di pena.</p>
<p>Il Senato ha infine approvato un ordine del giorno che impegna il governo a salvaguardare i cittadini dalle &#8220;finte finanziarie&#8221; considerate uno strumento delle organizzazioni criminali per riciclare le ingenti somme derivanti da attività illecite.</p>
<p>Ma vediamo in dettaglio gli articoli di legge che affrontano il problema del sovraindebitamento e definiscono la procedura che consente al debitore-consumatore insolvente, ed alle famiglie sovraindebitate in genere,  di raggiungere un concordato con i creditori.</p>
<h4 class="testoCenter"><strong>Art. 7. (Finalità e definizioni)</strong></h4>
<p style="padding-left:30px;">1. Al fine di porre rimedio alla situazione  di sovraindebitamento delle famiglie, è consentita alle persone  fisiche insolventi, che non svolgono attività imprenditoriale, la  conclusione di un concordato con i creditori.</p>
<p style="padding-left:30px;">2. Per «sovraindebitamento»  si intende una situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere  regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai  propri beni mobili e immobili; per «insolvenza» si intende l’incapacità  della persona fisica a fare fronte ai debiti contratti per esigenze diverse  da quelle attinenti all’attività lavorativa svolta.</p>
<h4 style="padding-left:30px;">3. Per «concordato con i creditori»  si intende il piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato  dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti  i tre quarti dell’ammontare complessivo dei crediti.</h4>
<p style="padding-left:30px;">4. La procedura di concordato con  i creditori è cumulabile con i benefìci e con gli istituti  già esistenti, ivi compresi quelli volti alla prevenzione dell’usura,  come disciplinati dall’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108,  e successive modificazioni.</p>
<h4 class="testoCenter"><strong>Art. 8. (Presupposti per l’accesso alla  procedura di concordato)</strong></h4>
<p style="padding-left:30px;">1. Ai fini dell’accesso alla  procedura di concordato con i creditori la persona fisica, o ciascuna delle  persone fisiche in caso di domanda congiunta, deve essere in possesso dei  seguenti requisiti:</p>
<p style="padding-left:60px;"><em>a)</em> non essere soggetta  alle procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;<br />
<em>b)</em> percepire reddito o essere titolare, anche solo <em>pro quota</em>, di beni  mobili o immobili;<br />
<em>c)</em> risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadino italiano  sebbene domiciliato o residente all’estero;<br />
<em>d)</em> essere insolvente, ovvero trovarsi in una situazione di difficoltà  finanziaria non temporanea;<br />
<em>e)</em> non avere fatto ricorso in precedenza alla procedura di concordato medesima.</p>
<h4 style="padding-left:30px;">2. Per accedere alla procedura di concordato con  i creditori è altresì necessario che tutti i rapporti obbligatori  siano sorti in Italia o siano comunque regolati dalla legge italiana e  che si tratti di debiti contratti per scopi attinenti ai bisogni della  famiglia del sovraindebitato.</h4>
<p style="padding-left:30px;">3. Nel caso in cui i beni del sovraindebitato  non siano sufficienti a garantire un eventuale piano di rientro, presupposto  per l’accesso alla procedura di concordato è che la domanda  sia sottoscritta da uno o più terzi, preferibilmente appartenenti  alla famiglia del sovraindebitato, che danno il loro consenso a partecipare  alla procedura con tutti o con parte dei loro beni mobili o immobili.</p>
<h4 class="testoCenter"><strong>Art. 9. (Accesso alla procedura di concordato)</strong></h4>
<h4 style="padding-left:30px;">1. La procedura di concordato è  attivata dalla persona fisica sovraindebitata, attraverso la presentazione  di una domanda al giudice di pace del luogo di residenza.</h4>
<p style="padding-left:30px;">2. La domanda di cui al comma 1 deve  essere corredata dai documenti riguardanti i rapporti obbligatori e dai  seguenti elenchi, sottoscritti dal richiedente:</p>
<p style="padding-left:60px;"><em>a)</em> elenco relativo  ai debiti non ancora estinti;<br />
<em>b)</em> elenco relativo alle spese correnti e necessarie al normale sostentamento  del sovraindebitato e della sua famiglia, previa indicazione della composizione  del nucleo familiare e allegazione del certificato di stato di famiglia;<br />
<em>c)</em> elenco relativo ai redditi e ai beni mobili e immobili di proprietà  della persona fisica sovraindebitata, nonché di coloro che prestano  il consenso come garanti.</p>
<p style="padding-left:30px;">3. I coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale,  i condebitori, nonché un debitore e un garante possono proporre  una domanda congiunta. In tale caso gli elenchi di cui al comma 2 devono  riguardare ciascuno dei richiedenti ed essere sottoscritti congiuntamente  da essi.</p>
<p style="padding-left:30px;">4. Alla domanda di cui al presente  articolo può essere allegata la dichiarazione di uno o più  terzi che accettano preventivamente di sottoscrivere come garanti il concordato  tra il sovraindebitato e i suoi creditori, alle condizioni indicate all’articolo  15; in tale caso deve essere allegato l’elenco di beni mobili e immobili  che i terzi garanti offrono per l’esecuzione del concordato.</p>
<h4 class="testoCenter"><strong>Art. 10. (Obblighi del sovraindebitato dall’atto della  presentazione della domanda)</strong></h4>
<p style="padding-left:30px;">1. Il sovraindebitato che presenta  la domanda di cui all’articolo 9 è tenuto a produrre tutta  la documentazione in suo possesso, a non omettere alcuna indicazione riguardante  le proprie attività e passività e ad attestare il vero.</p>
<p style="padding-left:30px;">2. Costituisce reato per il sovraindebitato  rilasciare indicazioni e attestazioni false e mendaci, nonché omettere  notizie o non produrre la documentazione di cui al comma 1 riguardanti  lo stato attivo e passivo.</p>
<h4 style="padding-left:30px;">3. Il sovraindebitato, qualora sopravvengano  nuove poste attive nel suo patrimonio, deve darne immediatamente notizia  al giudice di pace cui ha presentato la domanda ai sensi dell’articolo  9; l’omessa notizia costituisce reato.</h4>
<p style="padding-left:30px;">4. Colui che commette i reati di cui  ai commi 2 e 3 è punito con la reclusione fino ad un anno e con  la multa pari a 5.160 euro.</p>
<p style="padding-left:30px;">5. La persona che ha proposto la domanda  di cui all’articolo 9 non deve aggravare la sua posizione debitoria  dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della  procedura.</p>
<h4 class="testoCenter"><strong>Art. 11. (Instaurazione della procedura di concordato)</strong></h4>
<p style="padding-left:30px;">1. Il giudice di pace, se ritiene  accoglibile la domanda di accesso alla procedura di concordato, sulla base  dell’istruttoria liberamente espletata, entro trenta giorni dalla  data di ricevimento della domanda decide se instaurare la procedura e,  nel caso in cui decida positivamente, provvede a comunicare al debitore  insolvente e ai suoi creditori l’accoglimento della domanda.</p>
<p style="padding-left:30px;">2. Il giudice di pace rende altresì  pubblica l’esistenza della procedura attraverso i mezzi di conoscenza  legale.</p>
<h4 style="padding-left:30px;">3. La procedura di concordato può  essere instaurata se almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti  i tre quarti del totale dei crediti fa pervenire, entro trenta giorni dalla  comunicazione di cui al comma 1, il parere favorevole. La mancata espressione  di volontà da parte del creditore entro il predetto termine equivale  ad accettazione alla partecipazione alla procedura.</h4>
<h4 class="testoCenter"><strong>Art. 12. (Sospensione delle procedure esecutive)</strong></h4>
<h4 style="padding-left:30px;">1. Se viene accolta la domanda di  accesso alla procedura di concordato e a carico del sovraindebitato sussistono  una o più procedure esecutive che non si siano ancora concluse con  un provvedimento di assegnazione, il giudice di pace chiede al giudice  competente di sospendere l’esecuzione pendente nei confronti del sovraindebitato.</h4>
<p style="padding-left:30px;">2. Se un creditore instaura una procedura  esecutiva dopo che il sovraindebitato ha presentato domanda di accesso  alla procedura di concordato, e prima che sia dichiarata la chiusura della  procedura, questi ne informa il giudice di pace procedente che chiede al  giudice la sospensione dell’esecuzione.</p>
<p style="padding-left:30px;">3. Le esecuzioni restano sospese fino  ad un anno dopo il termine fissato dal concordato con i creditori per l’esecuzione  dell’accordo.</p>
<h4 class="testoCenter"><strong>Art. 13. (Concordato con i creditori)</strong></h4>
<p style="padding-left:30px;">1. Il giudice di pace, anche avvalendosi  di esperti, propone al sovraindebitato e ai suoi creditori, entro il termine  perentorio di trenta giorni dalla data di instaurazione della procedura  di concordato, un accordo per la definizione di tutte le posizioni debitorie  secondo le seguenti ipotesi:</p>
<p style="padding-left:60px;"><em>a)</em> rinuncia, totale  o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali;<br />
<em>b)</em> riduzione dei crediti;<br />
<em>c)</em> rateizzazione dei crediti;<br />
<em>d)</em> ordine di priorità nell’adempimento delle obbligazioni;<br />
<em>e)</em> cessione del credito ad uno dei creditori partecipanti alla procedura.</p>
<p style="padding-left:30px;">2. Il giudice di pace stabilisce altresì  il termine, non superiore a cinque anni, entro il quale deve essere eseguito  l’accordo che garantisca l’estinzione di alcuni rapporti obbligatori,  nonché il completo pagamento delle rate o delle quote già  scadute di altri rapporti obbligatori e il ritorno alla regolarità  nei pagamenti rateali.</p>
<p style="padding-left:30px;">3. Il concordato deve essere approvato  dal debitore e da tutti i creditori partecipanti alla procedura, di cui  all’articolo 11, comma 3.</p>
<p style="padding-left:30px;">4. La stipulazione del concordato  attraverso la procedura di cui alla presente legge consente ai creditori  di dedurre, ai fini del reddito di impresa, le relative perdite sui crediti  ai sensi dell’articolo 66, comma 3, secondo periodo, del testo unico  delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.</p>
<h4 class="testoCenter"><strong>Art. 14. (Obblighi dei terzi garanti)</strong></h4>
<p style="padding-left:30px;">1. Ogni terzo che sottoscrive come  garante il concordato tra sovraindebitato, o sovraindebitati, e creditori  deve indicare l’entità del debito principale garantito, salvo  che voglia garantire l’intero debito.</p>
<h4 class="testoCenter"><strong>Art. 15. (Efficacia del concordato)</strong></h4>
<p style="padding-left:30px;">1. Sulla base del concordato sottoscritto  dal sovraindebitato, da tutti i creditori e dagli eventuali terzi garanti,  si determina la novazione condizionata dei singoli rapporti obbligatori  con i creditori partecipanti alla procedura.</p>
<p style="padding-left:30px;">2. Il mancato rispetto dell’accordo  nei confronti di uno o più creditori risolve il concordato; in tal  caso, i rapporti sono regolati secondo le obbligazioni originarie, restando  salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti; il rispetto totale  dell’accordo comporta l’estinzione delle obbligazioni originarie.</p>
<p style="padding-left:30px;">3. Il concordato ha effetto solo nei  confronti dei creditori che vi abbiano partecipato.</p>
<h4 class="testoCenter"><strong>Art. 16. (Modifica del concordato)</strong></h4>
<p style="padding-left:30px;">1. In caso di gravi motivi sopravvenuti  che rendono impossibile per il sovraindebitato, o per i terzi garanti,  il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato, questi  deve darne notizia tempestivamente al giudice di pace che, dopo averne  informato i creditori, verifica la possibilità di apportare una  modifica all’accordo.</p>
<h4 class="testoCenter"><strong>Art. 17. (Chiusura della procedura di concordato)</strong></h4>
<p style="padding-left:30px;">1. Il giudice di pace dichiara, sentiti  gli interessati, la chiusura della procedura di concordato dopo avere verificato  il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte o dopo aver accertato  il mancato rispetto dell’accordo nei confronti di uno o più  creditori, nonché nelle ipotesi di cui all’articolo 10.</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3><span style="color:#ff0000;">Per porre una domanda sulla nuova legge contro sovraindebitamento e usura, sulle procedure previste per il concordato con i creditori,sulle cause di sovraindebitamento, sul come uscire da una situazione di sovraindebitamento, sui debiti in generale, sull&#8217;usura e su tutti gli argomenti correlati clicca</span><span style="color:#ff0000;"> <a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-debiti/#comment" target="_blank">qui.</a></span></h3>
<h3><strong><span style="color:#ff0000;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-debiti/#comment" target="_blank"></a></span></strong></h3>
<h3>Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!</h3>
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		<title>Nuovo Piano Famiglie &#8211; Requisiti per ottenere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/03/25/sospensione-del-pagamento-delle-rate-del-mutuo-per-lavoratori-in-cig-o-licenziati/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[il promotore mutui]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo e normative]]></category>
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		<category><![CDATA[bonus famiglie]]></category>
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		<category><![CDATA[cig]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie in difficoltà]]></category>
		<category><![CDATA[piano famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Famiglie - Sospensione mutuo per lavoratori in CIG o licenziati]]></category>
		<category><![CDATA[selezione mutuo normative]]></category>
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					<description><![CDATA[Premesse e Obiettivi La crisi economica, che in modo crescente sta colpendo la produzione e l&#8217;occupazione, ha un impatto diretto sulle famiglie italiane riducendo la capacità di accesso al credito e la sostenibilità del debito. Le conseguenze di questo fenomeno sono più gravi quando il credito sorregge un bene fondamentale come l&#8217;abitazione principale: nella recente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Premesse e Obiettivi</strong></h4>
<p>La crisi economica, che in modo crescente sta colpendo la produzione e l&#8217;occupazione, ha un impatto diretto sulle famiglie italiane riducendo la capacità di accesso al credito e la sostenibilità del debito. Le conseguenze di questo fenomeno sono più gravi quando il credito sorregge un bene fondamentale come l&#8217;abitazione principale: nella recente audizione sul credito al consumo davanti alla Commissione Finanze della Camera, la Banca d&#8217;Italia ha evidenziato come circa il 3% delle famiglie italiane siano in difficoltà nel pagamento della rata del muto.</p>
<p>Un corretto, efficiente e stabile sviluppo del mercato dei crediti alle famiglie &#8211; e segnatamente dei mutui ipotecari residenziali &#8211; rappresenta un volano essenziale per il benessere delle famiglie e la crescita economica del Paese.</p>
<p>L&#8217;industria bancaria italiana, autonomamente ed in partnership con il Governo, le Regioni, i Comuni, la Conferenza Episcopale Italiana e le parti sociali, ha già messo in atto nel corso degli ultimi mesi alcune misure di sostegno allo scopo di garantire: (i) la sostenibilità della rata di mutuo per le famiglie che abbiano perso il reddito a causa della crisi; (ii) l&#8217;accesso a nuovo credito per garantire alcuni consumi primari; (iii) il sostegno per l&#8217;avvio di micro attività imprenditoriali o per la ricerca di nuova occupazione.</p>
<p>In un contesto caratterizzato dal prolungamento della crisi economica internazionale, l&#8217;ABI ha quindi elaborato un progetto a sostegno del mercato del credito retail, denominato &#8220;Piano Famiglie&#8221; che si prefigge gli obiettivi di (i) innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito ipotecario alle famiglie, adottando una misura di sospensione del pagamento delle rate di mutuo al verificarsi di determinati eventi che possono ridurre la capacità di rimborso dei mutuatari; (ii) coordinare gli strumenti già esistenti, generalmente basati sulla istituzione di fondi di garanzia o fondi a copertura di determinati oneri, assicurandone l&#8217;efficace implementazione sul territorio, l&#8217;adeguata informazione dei soggetti potenzialmente beneficiari e la piena solidità dal punto di vista della loro conformità alla regolamentazione prudenziale.</p>
<p>Il presente documento tecnico costituisce la piattaforma base nella quale sono riportate le modalità della sospensione delle rate dei mutui nell&#8217;ambito del Piano Famiglie di settore deciso al livello dell&#8217;intera industria bancaria e condiviso con le Associazioni dei Consumatori, piattaforma che potrà essere migliorata a beneficio del mutuatario da ciascuna banca all&#8217;atto di adesione.</p>
<p>Il Tavolo di Lavoro per l&#8217;attuazione del Piano Famiglie monitorerà l&#8217;andamento della misura con cadenza periodica almeno semestrale, a partire da settembre 2010.</p>
<p style="padding-left:30px;text-align:center;"><span id="more-33409"></span></p>
<h6 style="padding-left:30px;"><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<p style="padding-left:30px;">
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>1. Ambito di applicazione dell&#8217;intervento</strong></h4>
<p>Mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all&#8217;acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche aventi reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (l’imponibile di 40 mila euro annui è inteso per singolo mutuatario),  per un importo non superiore a 150 mila euro.</p>
<p>Sono inclusi i mutui:</p>
<ul>
<li>cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;</li>
<li>ceduti a garanzia dell&#8217;emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell&#8217;art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;</li>
<li>rinegoziati, anche nell&#8217;ambito dell&#8217;Accordo tra ABI ed il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze del 19 giugno 2008 ai sensi del DL n. 93/2008;</li>
<li>ovvero oggetto di operazioni di portabilità ai sensi del DL 7/2007 (in tale caso vale la destinazione originaria del mutuo); accollati anche a seguito di frazionamento.</li>
</ul>
<p>Sono esclusi i mutui:</p>
<p style="padding-left:30px;">(i) con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario (a titolo di esempio, rientrano nell’ambito di applicazione dell’iniziativa di sospensione anche quei mutui con più di sei rate impagate (se mensili) purché il ritardo di pagamento non sia superiore a 180 giorni consecutivi) ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell&#8217;atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull&#8217;immobile ipotecato;</p>
<p style="padding-left:30px;">(ii) con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell&#8217;ammortamento ai sensi della presente iniziativa (vedi infra);</p>
<p style="padding-left:30px;">(iii) di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni;</p>
<p style="padding-left:30px;">(iv) che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);</p>
<p style="padding-left:30px;">(v) a tasso variabile, rata fissa, durata variabile;</p>
<p style="padding-left:30px;">(vi) per i quali sia stata stipulata un&#8217;assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi previsti dall&#8217;accordo  purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>2. Caratteristiche dell&#8217;intervento</strong></h4>
<p>Sospensione previa richiesta del cliente, per almeno 12 mesi e per una sola volta, del pagamento delle rate dei mutui, al verificarsi di specifici eventi (vedi infra), salvo il caso in cui la banca aderisca offrendo la sola sospensione della quota capitale. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate.</p>
<p>La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall&#8217;accoglimento della richiesta del cliente; in presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste (resta fermo il periodo di sospensione pari a 12 mesi).</p>
<p>Non sono ricomprese nella sospensione eventuali rate scadute e pagate dal momento del verificarsi dell&#8217;evento al momento dell&#8217;attivazione della sospensione.</p>
<p>Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:</p>
<p style="padding-left:30px;">(i) sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;</p>
<p style="padding-left:30px;">(ii) sospensione dell&#8217;ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell&#8217;ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.</p>
<p>Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.</p>
<p>﻿﻿﻿<br />
Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell&#8217;ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell&#8217;ammortamento.</p>
<p>La sospensione non determina l&#8217;applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.</p>
<p>La sospensione non comporta l&#8217;applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.</p>
<p>Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>3. Presentazione della richiesta di sospensione</strong></h4>
<p>La richiesta va sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo di cui al paragrafo 1 ovvero dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>4. Eventi che determinano l&#8217;avvio della sospensione e che si verificano con riferimento almeno ad uno dei cointestatari</strong></h4>
<ul>
<li> Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.</li>
</ul>
<ul>
<li>Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all&#8217;art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.</li>
</ul>
<ul>
<li>Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.</li>
</ul>
<ul>
<li>Sospensione dal lavoro o riduzione dell&#8217;orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell&#8217;emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).</li>
</ul>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>5. Arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l&#8217;avvio della sospensione</strong></h4>
<p>Dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>6. Arco temporale entro il quale il cliente può richiedere l&#8217;avvio della sospensione</strong></h4>
<p>Dal 1 febbraio 2010 al 31 gennaio 2011.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>7. Soggetti aderenti</strong></h4>
<p>Le banche, le Società Veicolo (SPV) delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge numero  130/1999 ovvero le banche per conto di quest&#8217;ultime.</p>
<p><a href="http://www.abi.it/manager?action=show_document&amp;portalId=1&amp;documentId=11118" target="_blank"><strong>Qui </strong></a>le banche che, alla data, hanno comunicato all&#8217;ABI la propria adesione al Nuovo Piano Famiglie per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>8. Modalità di adesione delle banche all&#8217;iniziativa</strong></h4>
<p>Le banche e le SPV che intendono aderire all&#8217;iniziativa inviano all&#8217;ABI (Segreteria Generale e contestualmente all&#8217;indirizzo email cr@abi.it) l&#8217;apposito modulo di adesione.</p>
<p>Nel modulo di adesione le banche indicano: (i) le modalità per il rimborso degli interessi maturati nel periodo di sospensione di cui al paragrafo 2; (ii) eventuali proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel presente documento; (iii) se aderiscono anche per conto delle SPV di cui al paragrafo 7.</p>
<p><a href="http://www.abi.it/manager?action=show_document&amp;portalId=1&amp;documentId=11118" target="_blank"><strong>Qui </strong></a>le banche che, alla data, hanno comunicato all&#8217;ABI la propria adesione al Nuovo Piano Famiglie per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.</p>
<h6><strong><span style="color:#ffffff;">.</span><br />
</strong></h6>
<h4><strong>9. Modalità di richiesta di sospensione da parte del cliente</strong></h4>
<p>Compilazione dell&#8217;apposito modulo (il cui fac simile è riportato in allegato B) da parte del cliente.</p>
<p>Presentazione del modulo alla banca (presso la filiale ovvero ufficio/sede di rappresentanza della banca). Il modulo viene presentato alla banca originator/servicer in caso di mutui cartolarizzati.</p>
<p>Documenti allegati alla richiesta:</p>
<p style="padding-left:30px;">(i) per gli eventi di cui al paragrafo 4 primo e secondo bullet (perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all&#8217;art. 409, n. 3, c.p.c), documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l&#8217;intervenuta scadenza del termine), nonché copia della dichiarazione attestante l&#8217;attuale stato di disoccupazione, resa dall&#8217;interessato al Centro per l&#8217;impiego ai sensi dell&#8217;art. 2 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181;</p>
<p style="padding-left:30px;">(ii) per l&#8217;evento morte il certificato di morte;</p>
<p style="padding-left:30px;">(iii) per l&#8217;evento di non autosufficienza il certificato rilasciato dall&#8217;apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall&#8217;80% al 100%);</p>
<p style="padding-left:30px;">(iv) per gli eventi di cui al paragrafo 4 ultimo bullet idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell&#8217;orario di lavoro dell&#8217;interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito);</p>
<p style="padding-left:30px;">(iv) sottoscrizione dell&#8217;eventuale terzo garante a titolo personale di una dichiarazione di mantenimento della garanzia pure in presenza della sospensione; ovvero la<br />
sottoscrizione da parte di eventuali terzi soggetti datori di ipoteca o pegno di una<br />
dichiarazione relativa al consenso a mantenere la garanzia oltre il periodo originariamente pattuito;</p>
<p style="padding-left:30px;">(v) documentazione comprovante l&#8217;ultimo reddito imponibile delle persone intestatarie<br />
del mutuo.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<p style="padding-left:30px;">
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>10. Ulteriori impegni delle banche aderenti</strong></h4>
<p>Messa a disposizione presso le proprie filiali/sedi operative e sul sito internet del modulo di richiesta di sospensione.</p>
<p>Informazione alla clientela tramite</p>
<p style="padding-left:30px;">(i) comunicazione periodica della possibilità di sospensione;</p>
<p style="padding-left:30px;">(ii) avviso al pubblico presso filiale;</p>
<p style="padding-left:30px;">(iii) pubblicazione nel proprio sito internet.</p>
<p>Informativa al cliente al momento della richiesta di sospensione sulle caratteristiche dell&#8217;intervento.</p>
<p>Comunicazione al cliente, in caso di diniego ad accedere al beneficio della sospensione causa non sussistenza dei requisiti previsti dal presente documento, delle relative motivazioni entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa a norma del precedente punto 9, restando inteso che in assenza di comunicazione nei termini anzidetti la domanda si intenderà accolta. Nel caso di mutui cartolarizzati, laddove il diniego sia dovuto al fatto che la banca non ha aderito al &#8220;Piano&#8221; per conto della SPV, la banca medesima provvederà ad indicare al cliente se la SPV di riferimento abbia aderito o meno all&#8217;iniziativa di &#8220;Sospensione delle rate di mutuo&#8221;.</p>
<p>Individuazione di un referente della banca che provvederà a comunicare ad ABI (cr@abi.it) a partire dal 31 marzo 2010 con frequenza trimestrale il monitoraggio dell&#8217;andamento delle sospensioni: numero e consistenze (in termini di debito residuo) delle sospensioni effettuate; al momento della richiesta di sospensione, la classificazione dei mutui in bonis o meno.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>11. Sovrapposizione con altre misure (pubbliche o dell&#8217;industria)</strong></h4>
<p>Chi già abbia usufruito per lo stesso mutuo di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/locali) non potrà farne richiesta.</p>
<h6 style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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