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	<title>consigli al debitore &#8211; assistenza e consulenza ai debitori</title>
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	<description>non serve regalare pesce, bisogna insegnare a pescare ...</description>
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		<title>consigli al debitore &#8211; assistenza e consulenza ai debitori</title>
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		<title>Recupero crediti &#8211; non sono leciti comportamenti lesivi della dignità del debitore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[il consigliere debiti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 04:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consigli al debitore]]></category>
		<category><![CDATA[difendersi dai creditori]]></category>
		<category><![CDATA[recupero crediti]]></category>
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					<description><![CDATA[cartelle esattoriali cattivi pagatori consigli al debitore debiti fisco e tasse multe e ricorsi mutuo generalità mutuo tipologie mutuo e normative protesti e protestati recupero crediti sostegno al reddito . . le domande dei lettori domande sui debiti domande su tasse e cartelle esattoriali domande sui mutui domande sulle multe domande su questioni legali domande [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<table class="menuguard" border="0" cellspacing="0" width="700">
<tbody>
<tr style="text-align:center;">
<td style="border-right:1px solid #cccccc;border-bottom:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/la-cartella-esattoriale/" target="_blank">cartelle esattoriali</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;border-bottom:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/i-sistemi-di-informazioni-creditizie-sic/" target="_blank">cattivi pagatori</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;border-bottom:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/dalla-parte-del-debitore/" target="_blank">consigli al debitore</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;border-bottom:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/debiti-e-sovraindebitamento/" target="_blank">debiti</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;border-bottom:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/il-contenzioso-tributario/" target="_blank">fisco e tasse</a></td>
<td style="border-bottom:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/la-multa/" target="_blank">multe e ricorsi</a></td>
</tr>
<tr style="text-align:center;">
<td style="border-right:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/il-mutuo/" target="_blank">mutuo generalità</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/le-tipologie-di-mutuo/" target="_blank">mutuo tipologie</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/mutuo-e-normative/" target="_blank">mutuo e normative</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/il-protesto/" target="_blank">protesti e protestati</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/il-recupero-crediti/" target="_blank">recupero crediti</a></td>
<td style="padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/prestiti/" target="_blank">sostegno al reddito</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><span style="color:#ffffff;">.</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color:#ffffff;">.</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="table7" style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="700">
<tbody>
<tr>
<td width="320" valign="top">
<table class="moduletable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody>
<tr>
<td style="border-right:1px dotted #cccccc;padding-bottom:1px;padding-right:16px;">
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320" align="left">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:1px solid #cccccc;padding-bottom:20px;">
<table style="border-collapse:collapse;height:60px;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:4px solid #e3f4e1;padding-top:20px;padding-bottom:10px;" valign="top"><span style="color:#e6a42a;"><strong><span class="pd-cat-title">le domande dei lettori</span></strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-sui-debiti" target="_blank">domande sui debiti</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-su-fisco-e-tasse/" target="_blank">domande su tasse e cartelle esattoriali</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-sui-mutui/" target="_blank">domande sui mutui</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-sulle-multe/" target="_blank">domande sulle multe</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-su-questioni-legali/" target="_blank">domande su questioni legali</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-su-isee/" target="_blank">domande su ISEE e sostegno al reddito</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;border-right:0;border-bottom:4px solid #e3f4e1;padding-top:2px;padding-bottom:20px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/chiedi-alla-smorfiosa-i-numeri-da-giocare-al-lotto/" target="_blank">chiedi alla smorfiosa i numeri da giocare al lotto</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="moduletable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody></tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="border-right:0 solid #cccccc;padding-bottom:20px;padding-left:10px;padding-right:10px;" width="320" valign="top">
<table class="moduletable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody></tbody>
</table>
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320" align="left">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:1px solid #cccccc;padding-bottom:20px;">
<table style="border-collapse:collapse;height:60px;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:4px solid #e3f4e1;padding-top:20px;padding-bottom:20px;" valign="top"><span style="color:#cc3333;"><strong><span class="pd-cat-title">accesso ai contenuti</span></strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/per-elenco/" target="_blank">sezioni</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/per-categoria/" target="_blank">categorie</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/per-domande/" target="_blank">domande e risposte</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/le-guide-di-recuperare-credito/" target="_blank">guide e vademecum</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/le-video-guide-di-recuperare-credito/" target="_blank">video guide e testimonianze</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/coccobills-videos/" target="_blank">i video di cocco bill</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;border-bottom:4px solid #e3f4e1;padding-top:2px;padding-bottom:20px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/forum/" target="_blank">i forum </a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="moduletable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody></tbody>
</table>
<table class="pd" style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody></tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Messaggi telefonici preregistrati che intimano a pagare, messaggi affissi sulla porta visibili a tutto il condominio. L&#8217;attivita&#8217; di recupero crediti ha assunto in Italia modalita&#8217; piu&#8217; consone a scagnozzi e usurai che a societa&#8217; specializzate, operanti per conto di grandi aziende, finanziarie e/o fornitrici di servizi.</h4>
<p>Per porre freno a questo andazzo, il Garante della Privacy ha emanato un <a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1213644" target="_blank">provvedimento a carattere generale</a> che detta i principi a cui si devono attenere gli operatori del settore.</p>
<p>L’intervento del Garante e&#8217; giunto al termine di accertamenti avviati dall&#8217;Autorita&#8217; a seguito di numerose segnalazioni sull&#8217;uso illecito dei dati personali nell&#8217;attività&#8217; di recupero crediti.</p>
<h4>In particolare, veniva lamentato come attraverso gli incaricati venissero messe in atto modalita&#8217; di ricerca, presa di contatto, sollecitazione al pagamento delle somme dovute, particolarmente invasive: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l&#8217;indicazione all&#8217;esterno della scritta &#8220;recupero crediti&#8221; o &#8220;preavviso esecuzione notifica&#8221;, fino all&#8217;affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.</h4>
<p>Spesso, inoltre, dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle societa&#8217; di recupero crediti.</p>
<h4><strong>I PRINCIPI</strong></h4>
<p>Fermo restando il diritto a riscuotere i pagamenti non effettuati, le societa&#8217; di recupero crediti dovranno rispettare i principi di liceita&#8217;, di correttezza nel trattamento, di pertinenza, di finalita&#8217; dei dati e il dovere di informativa agli interessati.</p>
<p>In altri termini, ecco le prescrizioni del Garante:</p>
<ol>
<li>non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l&#8217;interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest&#8217;ultimo;</li>
<li>non si deve far ricorso a telefonate pre-registrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;</li>
<li>è illecita l&#8217;affissione di avvisi di mora sulla porta di casa da parte degli incaricati del recupero crediti, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell&#8217;interessato ad una serie indeterminata di soggetti;</li>
<li>non si deve rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l&#8217;utilizzo di cartoline postali o con l&#8217;invio di plichi recanti all&#8217;esterno la scritta &#8220;recupero crediti&#8221; o formule simili. E&#8217; necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche;</li>
<li>gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all&#8217;esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici);</li>
<li>una volta assolto l&#8217;incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.</li>
</ol>
<h4><strong>I RIMEDI &#8211; <strong>Segnalazione, reclamo o ricorso al Garante per la privacy</strong></strong></h4>
<p>Il cittadino debitore che subisse un comportamento contrario alle prescrizioni puo&#8217; denunciarlo <a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1086982" target="_blank">allo stesso Garante</a></p>
<p>E’ possibile denunciare al Garante per il trattamento dei dati personali la violazione della propria privacy o l’accesso di terzi, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alle informazioni riservate che ci riguardano &#8211; attraverso una segnalazione, un reclamo oppure un  ricorso.</p>
<p>Si tratta di strumenti flessibili e modulabili in ragione del tempo e dell&#8217;impegno che il debitore vessato intende profondere.</p>
<p>Senz&#8217;altro costa meno che che chiedere tutele attraverso un avvocato e l&#8217;azione sarà senz&#8217;altro più incisiva e &#8220;dolorosa&#8221; per i molestatori.<br />
<strong> </strong></p>
<h4><strong>SEGNALAZIONE &#8211; </strong><strong>Che cosa è e quali diritti tutela</strong></h4>
<p>Quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone delle notizie necessarie), oppure non si intende proporlo, si può inviare al Garante una segnalazione (art. 141, comma 1, lett. b)), fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell’Autorità volto a controllare l’applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Modalità per la presentazione</strong></p>
<p>La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità. Possono essere utilizzati i recapiti indicati nella sezione “Contatta il Garante”.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Gratuità</strong></p>
<p>La presentazione di una segnalazione è gratuita.<br />
<strong></strong></p>
<h4><strong>RECLAMO</strong> &#8211; <strong>Che cosa è e quali diritti tutela</strong></h4>
<p>Il reclamo al Garante è, invece, un atto circostanziato con il quale si rappresenta all’Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (art. 141, comma 1, lett. a)). Il reclamo può essere proposto sia quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei predetti diritti di cui all’articolo 7, sia per promuovere una decisione dell’Autorità su una questione di sua competenza. Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e un eventuale procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati vari provvedimenti (articolo 143).<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Modalità per la presentazione</strong></p>
<p>Il reclamo può essere proposto in carta libera, ma a differenza della segnalazione va presentato solo utilizzando questo modello e le istruzioni del Garante, utilizzando i recapiti indicati nella sezione “Contatta il Garante”.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Diritti di segreteria</strong></p>
<p>Al reclamo va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria, seguendo le indicazioni contenute nel modello.<br />
<strong></strong></p>
<h4><strong>RICORSO &#8211; </strong><strong>Che cosa è e quali diritti tutela</strong></h4>
<p>Il ricorso al Garante è un atto ancora più formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici.</p>
<p>Occorre, in particolare, seguire attentamente quanto prevede il Codice (articolo 147). Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all’articolo 7 del Codice (art. 141, comma 1, lett. c)) e può essere presentato al Garante solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Diritti di segreteria</strong></p>
<p>Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria (euro 150,00). Si consiglia di effettuare il versamento utilizzando:</p>
<ul>
<li>* conto corrente presso Poste Italiane S.p.A. – IBAN IT 75 Y 07601 03200 000096677000;</li>
<li> * bollettino di conto corrente postale n. 96677000;</li>
</ul>
<p>tutti intestati a “Garante per la protezione dei dati personali”, Piazza di Monte Citorio, 115/121 (00186 Roma), indicando come causale “diritti di segreteria per ricorsi”.</p>
<p><strong>Spese del procedimento</strong></p>
<p>A conclusione del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti lo ha richiesto, il Garante determina l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico, anche in parte, della parte soccombente. Il Garante può compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.</p>
<p>La determinazione dell’ammontare delle spese è, per legge, forfettaria (art. 154, comma 4).</p>
<p>Il Garante  ha fissato tale misura forfettaria, anche in continuità con quanto deciso dai precedenti collegi del Garante e al fine di adeguare gli importi a suo tempo stabiliti all’incremento delle spese da sostenere per ricorrere al Garante, nell’importo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00), aumentabile sino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00), in ragione della eventuale complessità dei singoli procedimenti.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per</span></span></strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;"> porre una do</span></span><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">manda sui comportamenti lesivi della dignità del debitore e su tutti gli argomenti correlati, clicca <a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-sui-debiti/#comment" target="_blank">qui.</a></span></span></strong></h3>
<h3>Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!</h3>
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		<title>La privacy del debitore nel recupero crediti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[il consigliere debiti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 06:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consigli al debitore]]></category>
		<category><![CDATA[recupero crediti]]></category>
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					<description><![CDATA[cartelle esattoriali cattivi pagatori consigli al debitore debiti fisco e tasse multe e ricorsi mutuo generalità mutuo tipologie mutuo e normative protesti e protestati recupero crediti sostegno al reddito . . le domande dei lettori domande sui debiti domande su tasse e cartelle esattoriali domande sui mutui domande sulle multe domande su questioni legali domande [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<table class="menuguard" border="0" cellspacing="0" width="700">
<tbody>
<tr style="text-align:center;">
<td style="border-right:1px solid #cccccc;border-bottom:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/la-cartella-esattoriale/" target="_blank">cartelle esattoriali</a></td>
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<td style="border-right:1px solid #cccccc;border-bottom:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/dalla-parte-del-debitore/" target="_blank">consigli al debitore</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;border-bottom:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/debiti-e-sovraindebitamento/" target="_blank">debiti</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;border-bottom:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/il-contenzioso-tributario/" target="_blank">fisco e tasse</a></td>
<td style="border-bottom:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/la-multa/" target="_blank">multe e ricorsi</a></td>
</tr>
<tr style="text-align:center;">
<td style="border-right:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/il-mutuo/" target="_blank">mutuo generalità</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/le-tipologie-di-mutuo/" target="_blank">mutuo tipologie</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/mutuo-e-normative/" target="_blank">mutuo e normative</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/il-protesto/" target="_blank">protesti e protestati</a></td>
<td style="border-right:1px solid #cccccc;padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/il-recupero-crediti/" target="_blank">recupero crediti</a></td>
<td style="padding-left:5px;font-size:9px;"><a class="mainlevel" href="https://gestcredit.wordpress.com/prestiti/" target="_blank">sostegno al reddito</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><span style="color:#ffffff;">.</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color:#ffffff;">.</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="table7" style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="700">
<tbody>
<tr>
<td width="320" valign="top">
<table class="moduletable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody>
<tr>
<td style="border-right:1px dotted #cccccc;padding-bottom:1px;padding-right:16px;">
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320" align="left">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:1px solid #cccccc;padding-bottom:20px;">
<table style="border-collapse:collapse;height:60px;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:4px solid #e3f4e1;padding-top:20px;padding-bottom:10px;" valign="top"><span style="color:#e6a42a;"><strong><span class="pd-cat-title">le domande dei lettori</span></strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-sui-debiti" target="_blank">domande sui debiti</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-su-fisco-e-tasse/" target="_blank">domande su tasse e cartelle esattoriali</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-sui-mutui/" target="_blank">domande sui mutui</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-sulle-multe/" target="_blank">domande sulle multe</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-su-questioni-legali/" target="_blank">domande su questioni legali</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/domande-su-isee/" target="_blank">domande su ISEE e sostegno al reddito</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;border-right:0;border-bottom:4px solid #e3f4e1;padding-top:2px;padding-bottom:20px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/chiedi-alla-smorfiosa-i-numeri-da-giocare-al-lotto/" target="_blank">chiedi alla smorfiosa i numeri da giocare al lotto</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="moduletable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody></tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="border-right:0 solid #cccccc;padding-bottom:20px;padding-left:10px;padding-right:10px;" width="320" valign="top">
<table class="moduletable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody></tbody>
</table>
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320" align="left">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:1px solid #cccccc;padding-bottom:20px;">
<table style="border-collapse:collapse;height:60px;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:4px solid #e3f4e1;padding-top:20px;padding-bottom:20px;" valign="top"><span style="color:#cc3333;"><strong><span class="pd-cat-title">accesso ai contenuti</span></strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/per-elenco/" target="_blank">sezioni</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/per-categoria/" target="_blank">categorie</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/per-domande/" target="_blank">domande e risposte</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/le-guide-di-recuperare-credito/" target="_blank">guide e vademecum</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/le-video-guide-di-recuperare-credito/" target="_blank">video guide e testimonianze</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px dotted #cccccc;padding-top:2px;padding-bottom:2px;"><a href="https://gestcredit.wordpress.com/coccobills-videos/" target="_blank">i video di cocco bill</a></td>
</tr>
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</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="moduletable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody></tbody>
</table>
<table class="pd" style="border-collapse:collapse;" border="0" cellpadding="0" width="320">
<tbody></tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="snap_preview">
<p>Il Garante per la protezione dei dati personali ha redatto un decalogo in riferimento a quelle società che si occupano prevalentemente dell’attività finanziaria dei recupero crediti, a seguito degli accertamenti compiuti sui ricorsi presentati da numerosi cittadini e associazioni a tutela dei consumatori, che avevano segnalato un uso illecito dei loro dati personali.</p>
<h4>Si tratta di un provvedimento a carattere generale che ha quali precisi destinatari finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, che testualmente così recita: “chiunque svolga attività di recupero crediti non deve mettere in atto comportamenti che, sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore sia nel tentativo di presa di contatto, possano ledere la riservatezza e la dignità personale”.</h4>
<p>In particolare vengono censurate tutte quelle attività che possono rivelarsi “invasive o lesive della dignità personale”: qualora si renda necessario il sollecito per la riscossione dei pagamento dovuti, non è conforme ai principi legali, divulgare a persone estranee al rapporto creditorio, quali possono essere i familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa, qualsiasi tipo di informazione che riguardi i mancati pagamenti.</p>
<p><span id="more-186"></span></p>
<h4>Rientra in tale casistica il ricorso alle cd. telefonate preregistrate, che prevedono il probabile rischio di rendere note le vicende debitorie in questione a soggetti terzi, come pure l’attività di affissione degli avvisi di mora sulla porta di casa. Qualora si renda necessario effettuare delle comunicazioni postali o l’invio di plichi, deve essere assolutamente reso non visibile a persone estranee il suo contenuto, quali la dicitura sull’involucro esterno di ‘recupero crediti’ o formule equivalenti come lo stesso Garante testualmente precisa: ”E’ necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte”.</h4>
<p>Per quanto concerne le limitazioni quantitative all’utilizzo di dati personali viene prescritto agli incaricati di non utilizzarne altri oltre a quelli assolutamente necessari all’esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici), che devono essere prontamente cancellati con la cessazione della loro attività coincidente con la riscossione delle somme dovute.</p>
<p>Riportiamo per esteso le prescrizioni del Garante.</p>
<h4>LICEITÀ, CORRETTEZZA E PERTINENZA NELL’ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI</h4>
<p>IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>
<p>In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;</p>
<p>Esaminate le segnalazioni presentate da singoli ed associazioni di tutela dei consumatori concernenti il trattamento di dati personali nell’ambito dell’attività di recupero crediti;</p>
<p>Visti gli elementi acquisiti a seguito degli accertamenti avviati ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettere a) e b), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);</p>
<p>Ritenuta la necessità di prescrivere ai titolari del trattamento alcune misure necessarie al fine di rendere detti trattamenti conformi alle disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), del Codice);</p>
<p>Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;</p>
<p>Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;</p>
<p>PREMESSO</p>
<h4>1. Il trattamento di dati personali nelle attività di recupero crediti</h4>
<p>Sono pervenute a questa Autorità numerose segnalazioni concernenti trattamenti di dati personali (e comportamenti) posti in essere a danno di debitori (e, più in generale, di soggetti comunque tenuti all’adempimento) in occasione dello svolgimento di attività di recupero crediti. Tale attività può essere realizzata direttamente dal creditore come pure, nel suo interesse, da terzi, di regola operanti in virtù di contratti di collaborazione (in particolare, attraverso la figura del mandato o dell’appalto di servizi). In quest’ultima ipotesi, l’attività di recupero crediti è preceduta dalla messa a disposizione di dati personali relativi al debitore. Si tratta, per lo più, di dati anagrafici, di informazioni utili per contattarlo (quali, ad esempio, i recapiti telefonici), oltre ai dati relativi alla somma dovuta (entità della medesima causale eventualmente indicata, termini apposti all’obbligazione pecuniaria, oltre che titolo della stessa).</p>
<p>Le risultanze hanno evidenziato l’esistenza di alcune prassi finalizzate al recupero stragiudiziale dei crediti, caratterizzate da modalità di ricerca e di presa di contatto invasive e, talora, lesive della riservatezza e della dignità personale.</p>
<p>In particolare, le modalità di ricerca, presa di contatto, sollecitazione, o altrimenti connesse all’esazione della somma dovuta, si manifestano nelle forme più varie: visite al domicilio o sul luogo di lavoro; sollecitazioni su utenze di telefonia fissa o mobile, comprensive dell’invio di messaggi sms di sollecito; comunicazioni telefoniche il cui contenuto a carattere sollecitatorio è preregistrato, poste in essere senza intervento di un operatore (con il rischio che soggetti diversi dal destinatario vengano a conoscenza del contenuto della chiamata); invii di avvisi relativi all’apertura della procedura di recupero crediti tramite comunicazioni individualizzate, con l’inoltro di corrispondenza recante informazioni idonee a lasciar trasparire la situazione debitoria (ad esempio, plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o locuzioni simili) relativa agli interessati o contenenti riferimenti suscettibili di indurre il destinatario in errore circa il valore e la provenienza dell’intimazione a pagare (usuale è il ricorso a formule quali “preavviso esecuzione notifica” o il richiamo di norme di rito con il riferimento alla futura attivazione di “ufficiali giudiziari”); affissioni di avvisi di mora sulla porta del debitore.</p>
<p>Non di rado, inoltre, l’attività preordinata al recupero crediti, coinvolge non soltanto il debitore, ma anche terzi, con modalità tali da metterli a conoscenza di vicende personali riferite a quest’ultimo (ad esempio, familiari, conoscenti o vicini di casa, anche utilizzando recapiti non forniti al momento della stipula del contratto e non reperibili in pubblici elenchi).</p>
<p>Al fine di rendere conformi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali i trattamenti effettuati nell’ambito dell’attività di recupero crediti il Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari del trattamento l’adozione delle misure necessarie di seguito specificamente indicate, evidenziando che il creditore deve comunque adoperarsi affinché i principi richiamati con il presente provvedimento siano rispettati nell’attività materiale di recupero crediti, anche se affidata a terzi, e che gli interessati, ove i comportamenti tenuti in sede di recupero crediti integrino un illecito civile (per quanto attiene al profilo del risarcimento del danno eventualmente subito) o penale (in quanto suscettibili di integrare fattispecie di reato quali le molestie o le minacce), possono ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per i profili di rispettiva competenza.</p>
<h4>2. Principio di liceità nel trattamento</h4>
<p>Chiunque effettui un trattamento di dati personali nell’ambito dell’attività di recupero crediti deve osservare il principio di liceità nel trattamento: tale precetto è violato dal comportamento (attuato da taluni operatori economici) consistente nel comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta).</p>
<p>Integra, altresì, un trattamento illecito il ricorso alle descritte comunicazioni telefoniche preregistrate volte a sollecitare il pagamento, realizzate senza l’intervento di operatore, essendo tale modalità di contatto suscettibile di rendere edotti soggetti diversi dal debitore della sua asserita condizione di inadempimento.</p>
<p>Del pari, diffusione illecita di dati personali si ha con l’affissione ad opera di incaricati del recupero crediti di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti nell’intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l’avviso risulta visibile.</p>
<h4>3. Principio di correttezza nel trattamento</h4>
<p>In occasione dello svolgimento delle attività di recupero crediti deve altresì essere osservata la clausola generale di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice): in base ad essa sono preclusi, sia in fase di raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di prendere contatto con il medesimo (anche attraverso terzi), comportamenti suscettibili di incidere sulla sua dignità, qui riguardata sul solo piano della disciplina di protezione dei dati personali.</p>
<p>Sono pertanto illecite le operazioni di trattamento consistenti nel sollecitare il pagamento con modalità che palesino ad osservatori esterni il contenuto della comunicazione: ciò può accadere nel caso di utilizzo di cartoline postali o tramite l’invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili dalle quali possa comunque desumersi l’informazione relativa all’asserito stato di inadempimento del destinatario della comunicazione).</p>
<p>Attesa la natura delle informazioni trattate e l’elevato rischio di diffusione a terzi di informazioni personali relative al debitore, è pertanto necessario che le sollecitazioni di pagamento siano portate a conoscenza del solo debitore, ricorrendo a plichi chiusi, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente, prive di dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della comunicazione (in questo senso, al fine di evitare un’inutile divulgazione di dati personali, v. già in materia di notificazione degli atti giudiziari, Provv. 22 ottobre 1998, in Boll. n. 6/1998, p. 13; v. altresì, con riferimento ad una fattispecie particolare, Provv. 12 giugno 2000, in Boll. n. 13/2000, p. 38, 41).</p>
<p>In tal senso, inoltre, depongono alcune innovazioni apportate al codice di procedura civile (cfr., in particolare, gli artt. 137, comma 3, 140, 250, comma 2, c.p.c., come modificati dall’art. 174 del Codice), introdotte per rendere tale disciplina compatibile con le finalità di protezione dei valori personali menzionati all’art. 2, comma 1, del Codice, come pure alcune norme (settoriali) che, disciplinando la modalità trasmissiva di intimazioni di pagamento, ne prevedono la comunicazione in plico chiuso (cfr., ad esempio, art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, relativo alla notificazione della cartella di pagamento; art. 11, comma 1, d.m. 14 giugno 2004, Approvazione delle modalità di gestione del fondo di garanzia per il credito al consumo, di cui al d.m. 22 dicembre 2003; art. 4, comma 1, d.m. 9 marzo 2001 n. 124, Regolamento concernente le modalità di istituzione del Fondo di garanzia sulle operazioni di credito relative al programma “P.C. per gli studenti”).</p>
<h4>4. Principi di pertinenza e finalità</h4>
<p>Il trattamento delle informazioni personali effettuato nell’ambito delle attività di recupero crediti deve svolgersi, altresì, nel rispetto dei principi di pertinenza, finalità e qualità dei dati (artt. 11 del Codice).</p>
<p>A tal fine possono formare oggetto di trattamento i soli dati necessari all’esecuzione dell’incarico, con particolare riferimento ai dati anagrafici riferiti al debitore, codice fiscale (o partita Iva del medesimo), ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.</p>
<p>Salvo l’assolvimento di specifici obblighi di legge (ad esempio, per rendere conto delle attività svolte), che può richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti, una volta portato a termine l’incarico, i medesimi non devono formare oggetto di ulteriore trattamento.</p>
<p>La loro eventuale conservazione ulteriore deve essere realizzata con modalità comunque tali da precluderne agli incaricati del trattamento la normale consultabilità (con l’adozione di opportune misure logiche o provvedendo alla trasposizione dei dati in archivi separati).</p>
<h4>5. Informativa agli interessati</h4>
<p>In attuazione dei principi di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento deve rendere edotti gli interessati (di norma in sede di conclusione del contratto) delle informazioni previste all’art. 13 del Codice, con particolare riferimento all’indicazione degli eventuali responsabili del trattamento ai quali è rimesso l’incarico di procedere al recupero crediti (se del caso, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f), del Codice, indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso espresso riferimento nell’informativa resa).</p>
<p>Ove i dati vengano raccolti presso terzi trova applicazione l’art. 13, comma 4, del Codice.</p>
<p>TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE</p>
<p>prescrive, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai titolari di trattamenti di dati personali nell’ambito dell’attività di recupero crediti le misure necessarie ed opportune di cui ai punti da 1 a 5 del presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.</p>
<p>Roma, 30 novembre 2005 &#8211; fonte IuSReporteR.it</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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		<title>Due giorni fa ricevo una diffida di pagamento da uno studio legale che mi intima di pagare un libro acquistato 8 anni or sono</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/11/29/due-giorni-fa-ricevo-una-diffida-di-pagamento-da-uno-studio-legale-che-mi-intima-di-pagare-un-libro-acquistato-8-anni-or-sono/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[un agente esattoriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consigli al debitore]]></category>
		<category><![CDATA[domande e risposte su consigli al debitore]]></category>
		<category><![CDATA[domande e risposte su recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione di trasferimento del credito]]></category>
		<category><![CDATA[estratto conto cronologico]]></category>
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					<description><![CDATA[Salve, il mio quesito è il seguente. Due giorni fa ricevo una diffida di pagamento da uno studio legale,  proprio &#8220;diffida&#8221; che mi intima di pagare un libro acquistato 8 anni or sono, ma di cui non ricordo nulla, che avevo presuntamente acquistato con delega bancaria. La banca, il cui conto nel frattempo è stato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Salve, il mio quesito è il seguente.</p>
<p>Due giorni fa ricevo una diffida di pagamento da uno studio legale,  proprio &#8220;diffida&#8221; che mi intima di pagare un  libro acquistato 8 anni or sono, ma di cui non ricordo nulla, che avevo presuntamente acquistato con delega bancaria. La banca, il cui conto nel frattempo è stato estinto,  non riesce a fornirmi più indicazioni.</p>
<p>Tale diffida non contiene documenti di avvenuto acquisto dell&#8217;epoca (fattura, scontrino, copia della delega nè altro firmato da me), nè riferimenti ad altri precedenti solleciti. Inoltre il prezzo  richiestomi è stato gravato di interessi calcolati arbitrariamente senza alcun prospetto.</p>
<p>Come mi consiglia di agire? La ringrazio anticipatamente</p></blockquote>
<p>Gentile lettore, le consiglio quello che suggerisco a qualsiasi debitore, in questi casi. Ovvero richiedere la prescritta comunicazione di cessione del credito e l&#8217;estratto conto cronologico.</p>
<p><span id="more-46567"></span></p>
<h4><strong>Le comunicazioni di trasferimento del credito</strong></h4>
<p>Il debitore ha diritto ad essere informato dell’avvenuto trasferimento del credito per comprendere a quale soggetto deve corrisponderlo. L’obbligo di informativa deve essere assolto dalla società  cessionaria (quella che ha acquisito il credito) con riguardo ad ogni debitore, “alla prima occasione utile” che coincide con la prima comunicazione che la cessionaria – o chi agisce su suo mandato – invia al debitore.</p>
<p>Spesso il credito viene ceduto più volte.  Nella filiera delle cessioni, tutte le comunicazioni devono essere state inviate al debitore con raccomandata AR.  Se ne manca solo una, il debitore non è in grado di ricostruire la catena e quindi non può stabilire qual è la società cessionaria che è legittimata a ricevere l’adempimento della sua originaria obbligazione. Non è un dettaglio questo.</p>
<p>L’ultima società cessionaria deve dunque farsi carico di dimostrare al debitore di essere legittimata a riscuotere il credito, fornendogli copia (preferibilmente conforme all’originale) delle lettere di cessione precedenti (che devono costituire, è bene ricordarlo, parte integrante del fascicolo del debitore acquisito).</p>
<p>Pertanto, il debitore deve sempre richiedere, tramite comunicazione A/R, che la società cessionaria fornisca gli attestati della titolarità del credito vantato.</p>
<p>In mancanza di tali adempimenti, formalmente richiesti dal debitore alla società cessionaria, nessun giudice  emetterà un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore.</p>
<p>Il debitore è, per contro, motivato a non adempiere alle proprie obbligazioni fin quando non viene posto in condizione di riconoscere, con il supporto di documentazione “legale”, chi è il legittimo titolare del credito dopo le intervenute cessioni.</p>
<p>In conclusione, l’ultima società cessionaria deve fornire al debitore copia conforme delle precedenti lettere di cessione del credito. Questo non costituisce assolutamente un problema per la quasi totalità delle società di recupero crediti che sempre (o quasi) provvedono al trasferimento non solo del credito ma anche, come previsto dalla legge, di tutta la documentazione che certifica  l’esistenza del credito stesso.</p>
<h4><strong>L’estratto conto cronologico</strong></h4>
<p>Parlando in termini strettamente giuridici gli interessi sono una particolare obbligazione accessoria di tipo pecuniario che si aggiunge ad una obbligazione detta invece principale.</p>
<p>Quando una società o un istituto di credito erogano un finanziamento, la somma che deve essere restituita al termine del periodo concordato è l’obbligazione pecuniaria principale mentre le somme che contrattualmente devono essere corrisposte come ‘costo’ del prestito effettuato, e cioè gli interessi, costituiscono l’obbligazione pecuniaria accessoria.</p>
<p>Gli interessi si dividono essenzialmente nelle seguenti tipologie:</p>
<p style="padding-left:30px;">1. Interessi Legali  &#8211;  il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (si veda l’apposita tabella).</p>
<p style="padding-left:30px;">2. Interessi Convenzionali &#8211;  Il tasso di interesse convenzionale viene fissato contrattualmente dalle parti. La determinazione del tasso, se superiore a quello legale, deve essere stabilita per iscritto; in caso contrario gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (art. 1284 c.c., terzo comma).</p>
<p style="padding-left:30px;">3. Interessi Moratori  – Sono interessi dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora). Costituiscono una sorta di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente. Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori devono essere calcolati nella stessa misura.</p>
<p>E’ evidente che l’importo che il debitore deve corrispondere all’ultima  società cessionaria, per la intervenuta applicazione di interessi legali, eventualmente convenzionali (se previsti dal contratto), e moratori si discosta, di solito, sensibilmente da quello che era il debito originario.</p>
<p>Il debitore deve essere messo allora  nella condizione di verificare che nella formazione dell’importo richiesto a saldo del credito vantato,  le società cessionarie intervenute nel tempo abbiano applicato gli interessi in maniera corretta. Ciò è possibile solo nel momento in cui la società cessionaria fornisce un estratto cronologico di conto (come quello bancario per intenderci)  dal quale sia possibile evincere gli interessi legali, convenzionali e moratori ed i montanti a cui  i tassi sono stati applicati nel tempo.</p>
<p>Una eventuale perizia di parte (alcune società  svolgono questo tipo di servizio) accerterà, analizzando l’estratto conto cronologico, che:</p>
<p style="padding-left:30px;">* non siano stati implementati meccanismi di anatocismo (gli interessi su interessi vietati per legge);</p>
<p style="padding-left:30px;">* gli interessi moratori applicati non abbiano superato la fatidica soglia dei tassi di usura fissata dalla Banca di Italia in ciascun periodo di competenza (aspetto di rilevanza penale );</p>
<p style="padding-left:30px;">* non siano rilevabili errori materiali di calcolo (come a tutti, per carità, può accadere).</p>
<h4><strong>Conclusioni</strong></h4>
<p>Per concludere, questi diritti non vanno tuttavia reclamati per telefono. Il debitore deve inviare quanto prima una comunicazione con raccomandata AR alla società di recupero crediti che cerca di estorcere importi non dovuti, o dovuti ma senza dare prova al debitore delle garanzie a cui ha diritto.</p>
<p>Perchè è necessaria una comunicazione scritta? Perchè se un domani la società di recupero crediti decide di adire le vie legali per la riscossione del credito, il debitore potrà facilmente difendersi ricorrendo a sua volta al giudice.</p>
<blockquote><p><em>Ecco signor giudice, in data x scrissi al mio presunto creditore dichiarandomi disposto a pagare il dovuto.  Ho qui la ricevuta della raccomandata. Chiesi solo, come la legge ed il buon senso prevedono, di:<br />
</em></p>
<p><em>&#8211; prendere visione della/e lettera/e di cessione del credito;<br />
</em></p>
<p><em>&#8211; avere informazioni, attraverso un estratto conto analitico,  dei debiti imputati a mio carico, delle spese di riscossione applicate, dei tassi di mora praticati ecc..;<br />
</em></p>
<p><em>&#8211; formalizzare un contratto &#8211;  su carta e non concluso attraverso una telefonata &#8211; regolarmente sottoscritto da entrambe le parti (creditore e debitore);<br />
</em></p>
<p><em>&#8211; ottenere l&#8217;impegno, da parte del creditore, sul rilascio, a debito escusso, della liberatoria che mi consentisse poi  procedere alla cancellazione del mio nominativo dagli elenchi dei cattivi pagatori.</em></p>
<p><em>A questa mia non c&#8217;è stata alcuna risposta se non la notifica di una richiesta di  decreto ingiuntivo da parte del creditore.</em></p></blockquote>
<p>Il giudice condannerà la società di recupero crediti al pagamento di tutte le spese legali e non concederà  il decreto ingiuntivo.</p>
<p>Ed allora, prenda carta e penna, gentile lettore, e scriva:</p>
<blockquote><p>“Spettabile società,</p>
<p>scrivo in riferimento  alla vostra comunicazione del novembre ultimo scorso, inerente il recupero di un presunto credito da voi vantato nei miei confronti.</p>
<p>Dichiaro fin d’ora la mia piena disponibilità ad onorare tutte le eventuali obbligazioni assunte.</p>
<p>Pertanto, allo scopo di consentire allo scrivente di rientrare, al più presto possibile, dalla esposizione debitoria che voi asserite essere stata maturata, vi invito ad inviare all’indirizzo in epigrafe ed a mie spese,  la seguente documentazione:</p>
<p>1. lettera di cessione del credito;</p>
<p>2. estratto conto cronologico;</p>
<p>Distinti saluti”</p></blockquote>
<h4><strong>Letture consigliate</strong></h4>
<p>1) <a rel="nofollow" href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/05/26/come-non-pagare-tutto-il-debito-e-vivere-sereni-%e2%80%a6/" target="_blank"><strong>Come non pagare tutto il debito e vivere sereni!</strong></a><br />
2)<strong> <a rel="nofollow" href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/30/una-guida-di-sopravvivenza-per-debitori-assediati-pippo-e-le-societa-di-recupero-crediti-reloaded/" target="_blank">Una guida di sopravvivenza per debitori assediati</a></strong></p>
<p>Sarà comunque istruttivo leggere tutto quanto presente nella sezione <a rel="nofollow" href="https://gestcredit.wordpress.com/dalla-parte-del-debitore/" target="_blank"><strong>Consigli al debitore.</strong></a></p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
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		<title>Samantha, agente precario di recupero crediti contro Pippo debitore per forza – Una guerra fra poveri</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/10/15/samantha-agente-precario-di-recupero-crediti-contro-pippo-debitore-per-forza-%e2%80%93-una-guerra-fra-poveri/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[cocco bill]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consigli al debitore]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Le domande Ho perso il lavoro a causa del trasferimento dell’impresa presso cui lavoravo, successivamente ho perso anche la famiglia, incluso mio figlio a causa di una tempestosa separazione giudiziale. Mi sono quindi ritrovato in un mare di debiti, maturati da finanziamenti e rapporti bancari esclusivamente intrapresi non per divertimento ma per necessità, oltre ad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Le domande</strong></h2>
<blockquote><p>Ho perso il lavoro a causa del trasferimento dell’impresa presso cui lavoravo, successivamente ho perso anche la famiglia, incluso mio figlio a causa di una tempestosa separazione giudiziale.</p>
<p>Mi sono quindi ritrovato in un mare di debiti, maturati da finanziamenti e rapporti bancari esclusivamente intrapresi non per divertimento ma per necessità, oltre ad altri debiti a mio nome contratti dalla mia ex moglie.</p>
<p>Adesso sono assalito dalle società di recupero crediti. Talune persone del settore, perseguitandomi, sono arrivate al punto di dirmi che anche i malati di tumore continuano a pagare per cui anche io dovrei farlo per loro rispetto. Altre invece si presentano con il titolo di avvocato, il cui nome però non risulta in nessun ordine professionale d’Italia.</p>
<p>C’è chi invece si è presentato a persone a me solo conoscenti come funzionario della Procura delle Repubblica, al solo fine di chiedere informazione sul mio conto. (Posso garantirvi che non ho mai avuto a che fare con nessun ordine di polizia).</p>
<p>Proprio ieri vengo a sapere che qualcuno ha telefonato presso una famiglia che abita presso lo stesso condominio in cui abitavo da sposato, esclusivamente per chiedere informazioni sulla mia reperibilità e inoltre lasciando loro il numero di telefono per poterli richiamare non appena rintracciatomi.</p>
<p>Il numero di telefono corrisponde all’ennesima agenzia di recupero crediti.</p>
<p>Considerando adesso soltanto quest’ultimo episodio, desidererei sapere:</p>
<ol>
<li>è      legale da parte di un agenzia di recupero crediti, per altro associata      alla UNIREC, chiedere informazioni personali sul conto di una persona      utilizzando nello specifico tali mezzi?</li>
<li> esiste un ordine di controllo al fine di      valutare se realmente codeste agenzie operino nella legalità?</li>
<li>dimostrando      in maniera chiara di non possedere più nessun genere di bene e quindi di      non poter far più fronte, almeno in tal momento, ai miei impegni economici      a suo tempo assunti, com’è possibile potersi liberare da tali persecuzioni      ?</li>
</ol>
<p>Cosa vorrebbero che io facessi per pagarli …… uccidere, spacciare, rubare oppure cosa ?</p>
<p>Fiducioso di una Vostra risposta, porgo i miei più cordiali saluti.</p></blockquote>
<h2><strong>La (lunga) risposta</strong></h2>
<p>Innanzitutto la mia simpatia e solidarietà.  So per esperienza personale cosa vuol dire una separazione giudiziale e come ti cambia la vita, affettiva ed economica, da così a così.</p>
<p>E sono cavoli amari, non quattro salti in padella.</p>
<p>Proseguo  con l’ammettere un mio evidente errore: in <strong><a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/05/26/come-non-pagare-tutto-il-debito-e-vivere-sereni-%E2%80%A6/">alcuni articoli</a></strong> ho enfatizzato troppo la distinzione fra società di recupero crediti affiliate e non in UNIREC. Sono pervenute numerose proteste da parte di chi asseriva che esistono società di recupero crediti serie ed affidabili anche non iscritte ad UNIREC. Vero, come è ormai  vero che l’appartenenza ad UNIREC non è più sinonimo di professionalità e correttezza, come accadeva solo alcuni anni fa.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-45126"></span></p>
<h4>Legalità nel mondo del recupero crediti</h4>
<p>Tralascerei il tema della legalità  affrontato dal lettore. Viviamo ormai in un paese dove l’unica cosa certa è che non esiste certezza nel diritto; dove la legalità  è diventata una sottile linea attraversata con disinvoltura, ogni giorno, da furbetti e canaglie; dove quella stessa fragile linea può essere spostata metri più in là, in nome del popolo italiano e senza pagare pegno, solo per difendere l’impunità di un appartenente a questa o quella casta. Lo vediamo ogni giorno.</p>
<p>Che senso pratico ha poi parlare di legalità quando per farla valere occorrono anni. Quando per affermare un nostro diritto dobbiamo anticipare quattrini che non abbiamo, rischiando, peraltro, di finire dalle grinfie di una società di recupero  crediti a quelle di un azzeccagarbugli esoso che si ricorda della tua pratica solo quando deve spillarti un anticipo. Come dire, dalla padella alla brace.</p>
<p>Tocca quindi arrangiarsi, e da soli!. Ma cosa vuol dire?</p>
<p>Ricordo, e parlo di un paio di anni fa, la mia collega Samantha. Lavoravamo alla stessa società di recupero crediti e nell’open space di quel lager di “aguzzini del debito”  lei occupava la postazione accanto alla mia. Sono stato nella vita sempre persona discreta. Ma in quel contesto era difficile, se non impossibile, non ascoltare le conversazioni degli altri operatori.</p>
<p>Samantha esordiva sempre così: “<em>Buongiorno, sono l’avvocato Loi,  e la chiamo in riferimento a  quell’insoluto ecc.</em>”. Inutile aggiungere che non aveva mai conseguito alcuna laurea.</p>
<p>Era intraprendente Samantha e piena di inventiva. Sapeva destreggiarsi abilmente  con pagine bianche e gialle, allora. Oggi, penso, non avrà alcun problema ad utilizzare Google Earth.</p>
<p>Samantha si sentiva una Miriam Ponzi. Individuava l’ultimo indirizzo conosciuto di Pippo &#8211; questo il nome convenzionale delle nostra  vittima designata &#8211; e poi faceva una ricerca delle utenze ubicate nella stessa strada del debitore. E cominciava a chiamare.</p>
<p>Le scuse erano le più fantasiose: “<em>… siamo uno studio legale a cui il signor Pippo ha affidato una vertenza di lavoro. Abbiamo estrema urgenza di comunicargli alcuni sviluppi, ma al telefono non riusciamo a contattarlo. Sa per caso come possiamo fare a rintracciarlo? Se vuole può avvertirlo lei, le lascio i miei recapiti …</em>”</p>
<p>Ma non c’era alcun bisogno di fornire i recapiti. L’interlocutore era già psicologicamente predisposto a dare tutto l’aiuto possibile a Pippo. E che diamine, se non ci diamo una mano tra noi.</p>
<p>Eppoi il signor Pippo era così gentile ed affabile, ci mancherebbe pure che non lo aiutassimo. “<em>Sì avvocato Loi, la persona che cerca si è trasferita qui</em>”.  Oppure “<em>Avvocato Loi, a me ha lasciato questo numero, per ogni evenienza. Nel caso arrivasse, che ne so, una raccomandata urgente. Provi a chiamarlo.</em>” Ed ancora “<em>No avvocato Loi, non so dove possa trovarsi adesso il signor  Pippo, però conosco la sorella, una bravissima persona.  Se vuole le do il numero di telefono …</em>”</p>
<p>Ed era fatta.</p>
<p>Esilarante poi come Samantha, subdolamente perversa, giocasse al gatto e al topo non appena riusciva a venire in contatto con un parente del debitore.</p>
<p>Ad esempio la mamma.</p>
<p><em>“Signora buongiorno sono l’avvocato Loi, dello studio legale Loi &amp; Associati ed avrei bisogno di parlare con il signor Pippo, è una questione di estrema urgenza</em>”.</p>
<p>“<em>Dica pure a me, di cosa si tratta? Io sono la madre</em>”</p>
<p>“<em>Vede signora,  è una faccenda delicata …</em>”</p>
<p>“P<em>er favore avvocato, non mi faccia stare in ansia, cosa ha di nuovo combinato quel discolo di mio figlio</em>?”</p>
<p>“<em>Cara signora stia tranquilla, non è accaduto nulla di grave, ma sa, sono vincolata al segreto professionale e poi adesso, con questa benedetta  privacy, potrei anche avere dei guai con l’Ordine. Ho bisogno di conferire personalmente con suo figlio!</em>”</p>
<p>“<em>No avvocato, non abbia alcun timore. Manterrò la bocca cucita, ma per carità, mi dica cosa è successo</em>”</p>
<p>“<em>Ebbene, se proprio insiste. Vede, abbiamo un mandato del creditore per procedere giudizialmente nei confronti di suo figlio in relazione al debito di  tot euro contratto alcuni anni fa. Io mi rendo conto della crisi del momento, queste sono cose che possono capitare a tutti e volevo capire, prima di inoltrare al Tribunale la richiesta  di un decreto ingiuntivo, se suo figlio avesse, per caso, intenzione di giungere ad un concordato, con una composizione bonaria del contenzioso attraverso la sottoscrizione di un piano di rientro a saldo e stralcio</em>“</p>
<p>“<em>Oddio, Tribunale, decreto ingiuntivo, lo sapevo che finiva male. Una vita sregolata quella di mio figlio, caro avvocato. Ma noi siamo brava gente, l’abbiamo educato con amore e non gli abbiamo mai fatto mancare nulla. Suo padre, buonanima, mai un debito in tutta la sua vita. Se fosse ancora vivo gli si spezzerebbe il cuore a saperlo in galera per debit</em>i”</p>
<p>“<em>Adesso non esageri signora, per debiti suo figlio non andrà in galera. Certo la reputazione, il merito creditizio ne risentiranno. Se un domani dovesse servirgli un mutuo per comprare casa e mettere su famiglia, non troverà nessuno disposto a concederglielo</em>”</p>
<p>“<em>Avvocato io ho una modesta pensione, ma ho messo qualche risparmio da parte. Soldi che avevo intenzione di donare a Pippo, sa per vederlo finalmente sistemato. Magari, se ci fa uno sconto, potrei aiutare mio figlio a saldare il debito. Se mi dà un po’ di tempo parlo io con lui e le prometto che troveremo un accordo. Ma abbia compassione di una povera madre, lasci stare decreti ingiuntivi, giudici e tribunali. Glielo chiedo come può chiederlo una madre alla propria figlia …</em>”</p>
<p>Bingo. Dopo aver terminato la conversazione era raggiante Samantha. Per qualche tempo poteva stare tranquilla. Il suo magro stipendio mensile sarebbe stato rimpinguato dalle commissioni derivanti dal piano di rientro a saldo e stralcio appena concluso.</p>
<p>Già, perché il destino di Pippo era ormai segnato. Le pressioni psicologiche della madre, le sue lacrime, il ricordo di papà buonanima, l’onore familiare macchiato dall’infamia di quel debito avrebbero costretto Pippo a sottoscrivere un  piano di rientro a saldo e stralcio, anche se non ne avesse avuto alcuna intenzione. Magari solo per non assumersi la responsabilità di vedere quella vecchietta morire di crepacuore.</p>
<h4>Origine e  cause di taluni comportamenti &#8220;border line&#8221;</h4>
<p>Domandiamoci. Era davvero un individuo così spregevole Samantha?</p>
<p>Alcuni anni fa Samantha aveva lasciato la propria città e si era trasferita nella capitale in cerca di lavoro. Il primo lo aveva trovato sfogliando le pagine di Porta Portese. Il solito call center da 600 euro al mese. Ma le dissero che doveva aprire partita IVA, se voleva quel posto.</p>
<p>E Samantha aveva aperto partita IVA. Si accorse solo dopo che per gestire tutti gli adempimenti previsti dalla legge aveva bisogno di un fiscalista. Anche se aveva adottato il così detto “Regime semplificato ed agevolato per i contribuenti minimi”.  Il più economico fra i professionisti che aveva contattato, un ragazzino appena laureato, gli aveva chiesto 100 euro a trimestre per la tenuta della contabilità. E lei aveva accettato.</p>
<p>Alla fine del mese le chiesero di emettere fattura. Le dissero anche che se voleva, poteva richiedere il 4% di INPS come contributo obbligatorio (la rivalsa) dovuto dalla società. Ma forse era meglio, le suggerirono,  lasciar perdere. Tanto la pensione non l’avrebbe mai vista ed a fronte di quel 4% a carico della società, lei avrebbe dovuto sborsare il 27% dell’importo lordo, sempre da destinare all’INPS. “Son mica scema” pensò Samantha e senza saperlo cominciò ad essere una debitrice.</p>
<p>L’avrebbero pizzicata  da lì  a qualche anno, dopo un banale incrocio di dati risultanti dalle dichiarazioni  770 (quelle della società) e 730 (le sue). Doveva ben 18 mila euro di contributi pensionistici evasi (escluse sanzioni ed interessi). E, cosa stranissima, alla sua società nessuno aveva richiesto nulla, neanche quel 4% sulla fatturazione lorda che pure il datore di lavoro aveva risparmiato (o evaso?).</p>
<p>Boh, stranezze e conseguenze di leggi da ascrivere ai grandi (e profumatamente pagati) consulenti del Ministero del Lavoro, come Massimo D’Antona e Marco Biagi, padri indiscussi del precariato legalizzato. Sintesi mirabile, i due, dell’approccio bipartisan ai delicati temi dell’occupazione e della previdenza sociale.</p>
<p>A Roma aveva anche trovato casa Samantha. Un tugurio ammobiliato (si fa per dire) di 20  metri quadri nell’estrema periferia Nord della capitale, in un edificio abusivo mai condonato, fra extra comunitari clandestini e cittadini emarginati. Ma la “casa” aveva i suoi pregi e comfort extra lusso: c’era una presa di corrente a cui attaccare la stufa o altri elettrodomestici ad elevato assorbimento di energia. I consumi erano assolutamente gratuiti, dal momento che quella presa era alimentata da un attacco abusivo al traliccio Enel più vicino.</p>
<p>Quattrocento euro al mese per quel buco senza contratto di affitto. Dunque, senza alcuna possibilità di scaricare le spese. Forse solo per quello era valsa la pena di aderire al “forfettone”.</p>
<h4>Il controllo di talune derive comportamentali è una questione  culturale: serve anche il coinvolgimento  del debitore</h4>
<p>Ma non era tutte rose e fiori la <a href="../../../../../2007/11/09/la-phone-collection-nellattivita-di-recupero-crediti/"><strong>“phone collection”</strong> </a> di Samantha.</p>
<p>Quante telefonate “inbound” pervenivano da sedicenti studi legali che minacciavano <strong><a href="../../../../../2007/11/09/la-privacy-del-debitore-nel-recupero-crediti/">ricorsi al Garante della Privacy</a></strong> per la troppo disinvolta attività investigativa esplicata attraverso contatti telefonici del terzo tipo, con mamme, padri, sorelle, fratelli, nonni, conoscenti ed amici, nonché datori di lavoro del debitore di turno.  Comportamenti ritenuti, giustamente, gravemente lesivi della <strong><a href="../../../../../2007/11/20/recupero-crediti-non-sono-leciti-comportamenti-lesivi-della-dignita-del-debitore/">dignità del debitore.</a></strong></p>
<p>Erano veramente degli avvocati gli interlocutori? Chissà, forse, come dice il proverbio, chi di spada ferisce, di spada perisce …</p>
<p>Talvolta sortivano effetto anche le segnalazioni all’<a href="http://www.unirec.it/home.asp?id=6"><strong>UNIREC</strong> </a>del debitore vessato per violazione del <strong><a href="../../../../../2007/11/09/il-codice-deontologico-degli-agenti-esattoriali-unirec-di-recupero-crediti/">codice deontologico</a></strong> obbligatoriamente sottoscritto dagli agenti esattoriali delle società affiliate. In quelle occasioni Samantha veniva pesantemente redarguita dal responsabile del team manager e minacciata di licenziamento alla successiva infrazione.</p>
<p>In una circostanza Samantha era giunta molto vicina alla denuncia penale. C’era stato un debitore esasperato che aveva presentato un esposto querela  alla Procura della Repubblica per<a href="../../../../../2007/11/09/difendersi-dagli-esattori-di-recupero-crediti/"> <strong>minacce ed estorsione.</strong> </a>Il PM aveva aperto un fascicolo a carico della società di recupero crediti ed avevamo ricevuto anche la visita, in sede, di alcuni agenti delle forze di polizia giudiziaria che conducevano le indagini. Il tutto si concluse con una remissione della querela da parte del debitore. Ma è anche vero che da quel giorno non vidi mai più la pratica di quel debitore sulla scrivania di Samantha. In effetti il suo nome scomparve, per incanto, anche dagli archivi elettronici del nostro sistema informativo.</p>
<p>Ma, nulla era più dirompente delle <strong><a href="../../../../../2008/09/30/una-guida-di-sopravvivenza-per-debitori-assediati-pippo-e-le-societa-di-recupero-crediti-reloaded/">contestazioni puntuali inviate, per raccomandata, dal debitore.</a></strong> Vedevo Samantha sbiancare in viso mentre fissava quella missiva. Non c’era alcun bisogno di leggere per capire. Ne conoscevo già il contenuto.</p>
<blockquote><p>“<em>Spettabile società,</em></p>
<p><em>scrivo in riferimento  alla vostra comunicazione del dicembre ultimo scorso, inerente il recupero di un presunto credito da voi vantato nei miei confronti.</em></p>
<p><em>Dichiaro fin d’ora la mia piena disponibilità ad onorare tutte le eventuali obbligazioni assunte.</em></p>
<p><em>Pertanto, allo scopo di consentire allo scrivente di rientrare, al più presto possibile, dalla esposizione debitoria che voi asserite essere stata maturata, vi invito ad inviare all’indirizzo in epigrafe ed a mie spese,  la seguente documentazione:</em></p>
<ol>
<li><em>lettera      di cessione del credito;</em></li>
<li><em>estratto      conto cronologico;</em></li>
</ol>
<p><em>Distinti saluti</em>”</p></blockquote>
<p>Non c’era nessuna lettera di cessione del credito  riguardante quel debitore. Forse poteva trovarsi in archivio, ma sarebbero occorsi anni per rintracciarla. Inoltre, quella pratica era già stata lavorata da due società di recupero crediti prima di finire a Samantha. Un bel puzzle ricostruire la filiera dei passaggi dal creditore originario a noi. “Mission impossible” o quasi.</p>
<p>Eppoi, l’estratto conto cronologico. Come dimostrare al debitore con quale tasso di interesse legale e moratorio e con quali spese di esazione era stato gravato il capitale iniziale? Di solito gli interessi li applicavamo “a peso” e le spese “a corpo”, spesso oltrepassando allegramente i limiti oltre i quali ci avrebbero sicuramente denunciati per usura. E non sapevamo nemmeno cosa avessero fatto gli esattori precedenti.</p>
<p>Niente da fare, per questa volta nessuna commissione. E vedevi Samantha, affranta e sconsolata, passare un elastico intorno alla pratica e riporla fra quelle su cui campeggiava una classificazione che un agente di recupero crediti si augura, inutilmente, di non voler mai vedere: <strong>“Crediti inesigibili”</strong>.</p>
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		<title>Alla larga dal tasso zero</title>
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		<dc:creator><![CDATA[antonio iuri donati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 16:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[consigli al debitore]]></category>
		<category><![CDATA[credito al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[debiti]]></category>
		<category><![CDATA[tutela del consumatore]]></category>
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					<description><![CDATA[Un trafiletto (veramente piccolo) su Italia Oggi di qualche tempo fa ha attirato la mia attenzione. Ve lo riporto per intero, tanto è breve. &#8220;Una  multa  complessiva da 850 mila euro per pratiche commerciali scorrette. È la misura disposta dall&#8217;Antitrust nei confronti di Findomestic (credito al consumo), Mediamarket (società che gestisce il marchio Media World) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un trafiletto (veramente piccolo) su Italia Oggi di qualche tempo fa  ha attirato la mia attenzione. Ve lo riporto per intero, tanto è  breve.</p>
<blockquote><p>&#8220;Una  multa  complessiva da 850 mila euro per pratiche commerciali  scorrette. È la misura disposta dall&#8217;Antitrust nei confronti di Findomestic (credito al consumo), Mediamarket (società che gestisce il  marchio Media World) e Gre (gestore del marchio Trony).</p>
<p>Findomestic  pubblicizzava la concessione di prestiti finalizzati a tasso zero nei  negozi Media World e Trony, ma in realtà richiedeva ai consumatori  oneri economici aggiuntivi attraverso l&#8217;emissione, a loro insaputa, di  una carta di credito revolving che comportava tassi di interesse a due  cifre (Taeg al 18,02% se il rimborso avveniva tramite Rid e al 20,41%  se addebitato sui bollettini postali) anche a un anno di distanza  dalla richiesta di un prestito finalizzato.</p>
<p>Dall&#8217;istruttoria dell&#8217;Antitrust è emerso anche l&#8217;interesse economico  dell&#8217;esercente nel vendere il finanziamento con carta revolving al  posto di quello classico, in cambio di un compenso tre volte  superiore.&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align:left;">Amici, stiamo parlando di alcuni &#8220;colossi&#8221; del credito al consumo: Banca Findomestic, Media World, Trony.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-40990"></span></p>
<p>Se la pubblicità ingannevole fosse un reato penale (e sarebbe ora che  lo fosse) si potrebbe parlare di vera e propria associazione a  delinquere. Invece ci dobbiamo limitare a definire &#8216;sta robaccia come  un bel business basato sull&#8217;inganno del consumatore.</p>
<p>E&#8217; infatti <strong>*indispensabile*</strong> e profondamente <strong>*istruttivo*</strong> andarsi a  leggere l&#8217;intera &#8220;sentenza&#8221; sul bollettino dell&#8217;Agcm per <strong>*capire*</strong> l&#8217;entità reale e la *complessità* dell&#8217;inganno perpetrato (come minimo  per un anno intero) a danno di non so quante migliaia di consumatori  in tutta Italia.</p>
<p>Il testo lo trovate <strong><a href="http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/e36ea7d7604fca7fc1257590003b3330/$FILE/11-09.pdf" target="_blank">qui</a></strong> a partire da pag.89.</p>
<p>Lo so, è molto lungo da leggere ma, ripeto, istruttivo al massimo per  comprendere come e quanto si applichino i &#8220;cervelli&#8221; della finanza per  trovare il modo di <strong>*ingannare*</strong> la clientela, soprattutto quella più  <strong>*debole*</strong> e bisognosa.</p>
<p>Mi limito a riportarvi i &#8220;capi d&#8217;imputazione&#8221; in base ai quali è poi  scaturita la sentenza di condanna dell&#8217;Authority con relativa multa. A  fronte della quale però non è dato conoscere l&#8217;ammontare dei profitti  realizzati dagli &#8220;imputati&#8221;.</p>
<p style="padding-left:30px;">a) campagne pubblicitarie diffuse attraverso diversi mezzi di  comunicazione, tra i quali stampa, cartellonistica e brochure, volte a promuovere, contrariamente al  vero, la possibilità di finanziare a &#8220;tasso zero&#8221; l&#8217;acquisto di prodotti presso i punti vendita Media  World;</p>
<p style="padding-left:30px;">b) campagne pubblicitarie diffuse attraverso diversi mezzi di  comunicazione tra i quali stampa, cartellonistica e brochure, volte a promuovere, contrariamente al  vero, la possibilità di finanziare a &#8220;tasso zero&#8221; l&#8217;acquisto di prodotti presso i punti vendita Trony;</p>
<p style="padding-left:30px;">c) apertura di una linea di credito con carta, denominata nei moduli  contrattuali &#8220;offerta B&#8221;, concessa a TAN 16,68% e TAEG 18,02% (per rimborsi con addebito sul c/c  bancario) e TAN 18,72% e TAEG 20,41% (per rimborsi con bollettini su c/c postale) e  utilizzo della stessa per il rimborso di un credito finalizzato all&#8217;acquisto di prodotti in vendita  presso i centri Media World, a fronte dell&#8217;offerta di un diverso prodotto finanziario, consistente  nella concessione di un credito al consumo a &#8220;tasso zero&#8221;;</p>
<p style="padding-left:30px;">d) apertura di una linea di credito con carta, denominata nei moduli  contrattuali &#8220;offerta B&#8221;, concessa a TAN 16,68% e TAEG 18,02% (per rimborsi con addebito sul c/c  bancario) e TAN 18,72% e TAEG 20,41% (per rimborsi con bollettini su c/c postale) e  utilizzo della stessa  per il rimborso di un credito finalizzato all&#8217;acquisto di prodotti in vendita  presso i centri Trony, a fronte dell&#8217;offerta di un diverso prodotto finanziario, consistente nella concessione di un credito al consumo a &#8220;tasso zero&#8221;;</p>
<p style="padding-left:30px;">e) concessione di credito finalizzato con contestuale concessione di  una linea di credito utilizzabile con carta, denominata nella modulistica contrattuale &#8220;offerta A&#8221;;</p>
<p style="padding-left:30px;">f) concessione di una carta di credito &#8220;Aura&#8221; in assenza di una  espressa e/o consapevole richiesta da parte del consumatore.</p>
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		<title>&#8220;Siamo tutti debitori&#8221; &#8211; un libro di Gianpaolo Luzzi per proteggere la famiglia dai debiti e vivere economicamente sereni</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/06/03/siamo-tutti-debitori-in-anteprima-il-prossimo-libro-del-dott-gianpaolo-luzzi-in-libreria-dal-prossimo-15-giugno/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[antonio iuri donati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 16:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cattivi pagatori]]></category>
		<category><![CDATA[consigli al debitore]]></category>
		<category><![CDATA[debiti]]></category>
		<category><![CDATA[difendersi dai creditori]]></category>
		<category><![CDATA[tutela del consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[aiuto ai debitori]]></category>
		<category><![CDATA[Casa dolce casa]]></category>
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		<category><![CDATA[Famiglia S.p.A.]]></category>
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					<description><![CDATA[Gli italiani sono sempre stati per tradizione grandi risparmiatori, ma negli ultimi dieci anni l’indebitamento delle famiglie ha registrato tassi di crescita preoccupanti. In questo scenario, il crollo dei mercati nel 2008 ha aggravato ulteriormente la situazione economica dei nuclei familiari, ma sarebbe un grave errore attribuire la responsabilità dei nostri debiti solo alla crisi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img data-attachment-id="41344" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/06/03/siamo-tutti-debitori-in-anteprima-il-prossimo-libro-del-dott-gianpaolo-luzzi-in-libreria-dal-prossimo-15-giugno/siamo-tutti-debitori-di-gianpaolo-luzzi/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/siamo-tutti-debitori-di-gianpaolo-luzzi.jpg" data-orig-size="395,603" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="siamo tutti debitori di Gianpaolo Luzzi" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/siamo-tutti-debitori-di-gianpaolo-luzzi.jpg?w=395" class="alignleft size-full wp-image-41344" title="siamo tutti debitori di Gianpaolo Luzzi" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/siamo-tutti-debitori-di-gianpaolo-luzzi.jpg?w=700" alt="siamo tutti debitori di Gianpaolo Luzzi"   />Gli italiani sono sempre stati per tradizione grandi risparmiatori, ma negli ultimi dieci anni l’indebitamento delle famiglie ha registrato tassi di crescita preoccupanti.</p>
<p>In questo scenario, il crollo dei mercati nel 2008 ha aggravato ulteriormente la situazione economica dei nuclei familiari, ma sarebbe un grave errore attribuire la responsabilità dei nostri debiti solo alla crisi corrente che ha avuto, nonostante tutto, il merito di svelare un allarmante trend negativo: stiamo diventando un paese di sovraindebitati.</p>
<p>Secondo l’autore, uno dei massimi esperti italiani di gestione e recupero crediti, i motivi profondi sono da ricercarsi soprattutto all’interno della famiglia. Alla base del problema vi è spesso una scarsa o del tutto assente cultura finanziaria e creditizia, una totale mancanza di bilanci che hanno il pregio di monitorare costantemente lo stato di salute delle nostre finanze, mettendoci al riparo da investimenti incauti e fornendoci gli strumenti per reagire agli imprevisti.</p>
<p>In questo vero e proprio manuale di autodifesa per famiglie sull’orlo del fallimento, Gianpaolo Luzzi invita a ripensare seriamente le nostre convinzioni sul denaro e la nostra attitudine verso il consumo, ricordandoci che saper gestire i debiti, eliminarli e poter ricominciare da zero è come avere la possibilità di vivere una seconda vita.</p>
<h4 style="text-align:center;">Nelle migliori librerie oppure su <a href="http://www.liberidaidebiti.it/" target="_blank">www.liberidaidebiti.it</a></h4>
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	</item>
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		<title>Il recupero crediti delle società telefoniche</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/05/04/il-recupero-crediti-delle-societa-telefoniche/</link>
					<comments>https://gestcredit.wordpress.com/2009/05/04/il-recupero-crediti-delle-societa-telefoniche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[il consigliere debiti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 04:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consigli al debitore]]></category>
		<category><![CDATA[recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[tutela del consumatore]]></category>
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					<description><![CDATA[Da diverso tempo le compagnie telefoniche passano alle agenzie recupero crediti pratiche relative ad utenti che non avrebbero pagato canoni e bollette. E’ il nefasto risultato della “giungla telefonica” nella quale le compagnie si contendono ferocemente gli utenti considerando abbonato anche chi, contattato per telefono, ha chiesto semplicemente tempo per pensarci o l’invio di copia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10pt;font-family:Verdana;">Da diverso tempo le compagnie telefoniche passano alle agenzie recupero crediti pratiche relative ad utenti che non avrebbero pagato canoni e bollette. </span></p>
<h4><span style="font-size:10pt;font-family:Verdana;">E’ il nefasto risultato della “giungla telefonica” nella quale le compagnie si contendono ferocemente gli utenti considerando abbonato anche chi, contattato per telefono, ha chiesto semplicemente tempo per pensarci o l’invio di copia del contratto per esaminarlo. </span></h4>
<p><span style="font-size:10pt;font-family:Verdana;">Da ciò nascono tremendi pasticci amministrativi.</span> <span style="font-size:10pt;font-family:Verdana;">Va rilevato che l’agenzia recupero crediti riceve dalla compagnia telefonica un semplice incarico di tentare di recuperare il presunto credito e quindi non ha alcun titolo per promuovere un’azione legale. In sostanza, non c’è la “cessione del credito” prevista dall’art. 1264 del Codice civile, in base al quale la cessione ha efficacia solo se prevista dal contratto sottoscritto (che il supposto debitore non ha sottoscritto) o se notificata tramite raccomandata AR. </span></p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-39039"></span></p>
<p><span style="font-size:10pt;font-family:Verdana;">Il supposto debitore, però, entra in agitazione perché la lettera dell’Agenzia recupero crediti è minacciosa e piena di frasi e timbri che fanno pensare ad una vera e propria intimazione legale. Invece è tutta polvere negli occhi, comprensiva, ovviamente, di lucrose commissioni e interessi dovuti alla pomposa agenzia.</span> <span style="font-size:10pt;font-family:Verdana;">A tale proposito, il Centro tutela consumatori e utenti (CTCU) di Bolzano fornisce alcuni consigli su come comportarsi.</span></p>
<h4><span style="font-size:10pt;font-family:Verdana;">Quando una società di recupero crediti vi chiama a casa, cercate di non dare seguito alla telefonata e abbassate gentilmente la cornetta del telefono: non siete tenuti ad ascoltare la telefonata, ancor meno se non siete titolari della linea telefonica.</span></h4>
<p><span style="font-size:10pt;font-family:Verdana;">Se arriva a casa una lettera non raccomandata da una società di recupero crediti, che contiene un sollecito di pagamento (“costituzione in mora”) che preveda ulteriori oneri e spese per fatture di società di telefonia che avete pagato parzialmente o non avete pagato perché frutto di attivazioni non richieste, prima di tutto non ricontattate la società, potrebbe essere usata come prova di ricevimento della lettera. </span></p>
<p><span style="font-size:10pt;font-family:Verdana;">Non fatelo per telefono, tanto meno, ovviamente per iscritto. </span><span style="font-size:10pt;font-family:Verdana;">Qualora a seguito della lettera vi chiamino per chiedere conferma del ricevimento non date seguito alla telefonata e se insistono, ricordategli che potreste prendere provvedimenti per molestie.</span></p>
<h4><span style="font-size:10pt;font-family:Verdana;">Ricordate che nel campo delle telecomunicazioni, è previsto per entrambe le parti un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di adire alla giustizia ordinaria: le minacce dunque di un recupero forzato da parte di società di recupero crediti sono assolutamente infondate.</span></h4>
<p>di Unione Nazionale Consumatori</p>
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		<title>La prescrizione &#8211; Quando il creditore non può più pretendere il pagamento del debito</title>
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		<dc:creator><![CDATA[il consigliere debiti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 07:14:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[I creditori &#8211; cioè i soggetti che, nella fattispecie, sono legittimati a pretendere un qualsiasi pagamento &#8211; sono tenuti ad esercitare lo stesso entro un termine di tempo, fissato dalla legge caso per caso.  Trascorso tale termine, il nostro debito si estingue per prescrizione e nessuno potrà più pretenderne il pagamento. Di seguito pubblichiamo un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align:justify;">I creditori &#8211; cioè i soggetti che, nella fattispecie, sono legittimati a pretendere un qualsiasi pagamento &#8211; sono tenuti ad esercitare lo stesso entro un termine di tempo, fissato dalla legge caso per caso.  Trascorso tale termine, il nostro debito si estingue per prescrizione e nessuno potrà più pretenderne il pagamento.</h4>
<p>Di seguito pubblichiamo un utile promemoria dei debiti e dei loro tempi di prescrizione.<span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align:center;"><img data-attachment-id="33730" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/04/01/prova-di-pagamento-tempi-di-conservazione-di-documenti-fiscali-ricevute-fatture-e-scontrini-per-evitare-di-pagare-due-volte/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg" data-orig-size="648,355" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="adiconsum-casa-e-utenze-domestiche" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=648" class="size-full wp-image-33730 aligncenter" title="prescrizione dei debiti" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=700" alt="prescrizione - accreditamento indebito su conto corrente,  prescrizione - affitti pigioni e ogni altro onere legato alla locazione,  prescrizione - assegni,  prescrizione - azioni di regresso,  prescrizione - bollette relative ad utenze,  prescrizione - bollo auto,  prescrizione - calcolo dei termini,  prescrizione - cambiali,  prescrizione - canone rai,  prescrizione - compensi degli ufficiali giudiziari,  prescrizione - compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone,  prescrizione - contestazione del danno derivante da fatto illecito doloso o colposo,  prescrizione - contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli,  prescrizione - contravvenzioni stradali,  prescrizione - contributi inps,  prescrizione - dichiarazioni dei redditi,  prescrizione - diritti derivanti da contratti di assicurazione,  prescrizione - diritto alla provvigione dei mediatori,  prescrizione - errore a vantaggio del titolare di conto corrente,  prescrizione - fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere,  prescrizione - fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori,  prescrizione - interruzione,  prescrizione - iscrizioni a scuole e palestre private,  prescrizione - pagamento dei beni acquistati,  prescrizione - parcelle di professionisti,  prescrizione - rate di finanziamento,  prescrizione - rate di premi di assicurazioni,  prescrizione - rette scolastiche,  prescrizione - rette scolastiche lezioni impartite da insegnanti,  prescrizione - sospensione,  prescrizione - spese condominiali,  prescrizione - termini temporali,  prescrizione cartelle esattoriali,  prescrizione decorrenza,  prescrizione e decadenza,  prescrizione multe,  prescrizione ordinaria,  prescrizione pagamenti rateali,  prescrizione presuntiva,  prescrizione rate di mutuo,  prescrizione tributi locali ici tarsu tosap"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=600&amp;h=329 600w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=150&amp;h=82 150w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=300&amp;h=164 300w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg 648w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-33995"></span></p>
<p style="text-align:center;">
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<p style="text-align:center;">
<h4 style="text-align:center;">LA PRESCRIZIONE</h4>
<h4>La prescrizione e&#8217; un mezzo con cui l&#8217;ordinamento giuridico opera l&#8217;estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).</h4>
<p>La decadenza consiste nella perdita della possibilita&#8217; di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)</p>
<p>In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e&#8217; stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo&#8217; anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la <em>decadenza</em>) ed il termine entro il quale tale diritto puo&#8217; essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall&#8217;acquisto, la prescrizione)</p>
<p>E&#8217; importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d&#8217;ufficio da un giudice. Cio&#8217; significa che e&#8217; necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E&#8217; bene tener presente, in quest&#8217;ottica, che il pagamento preclude la possibilita&#8217; di opporre la prescrizione.</p>
<p>Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprieta&#8217;, le azioni inerenti la contestazione della paternita&#8217; e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredita&#8217; e le domande di divisione dei coeredi, etc.etc. ). E&#8217; bene consultare, in merito, la norma regolatrice (art.2934 c.c.).</p>
<h4 style="text-align:center;">Sospensione e interruzione dei termini di prescrizione</h4>
<p>Il termine di prescrizione puo&#8217; essere soggetto a sospensione od ad interruzione:</p>
<p>La sospensione puo&#8217; essere determinata dall&#8217;esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermita&#8217; di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l&#8217;art.2941 del codice civile.</p>
<p>L&#8217; interruzione puo&#8217; avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione (*) di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta &#8220;costituzione in mora&#8221;, che puo&#8217; contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale puo&#8217; essere fatto valere.</p>
<p>Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perche&#8217; mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l&#8217;interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.</p>
<p>Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.</p>
<p>Attenzione, le regole relative alla sospensione e all&#8217;interruzione non si applicano quando e&#8217; prevista una <em>decadenza</em>. Essa e&#8217; impedita (ovvero, in parole povere, perde valore) solo dal compimento dell&#8217;atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso puo&#8217; essere fatto valere.</p>
<h4 style="text-align:center;">Tipi e durata della prescrizione</h4>
<p>Per legge esiste una prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Tale termine e&#8217; di dieci anni. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni).</p>
<p>Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perche&#8217; si basano su una presunzione prevista dalla legge (art.2954 e 2955 c.c.), l&#8217;onere della prova &#8211; del mancato pagamento &#8211; e&#8217; a carico del creditore richiedente. Al debitore, infatti, e&#8217; sufficiente declamare il decorso del termine per far scattare la prescrizione.</p>
<p>Per praticita&#8217; puo&#8217; essere consultato lo specchietto riportato in calce alla scheda, dove sono stati riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonche&#8217; crediti e debiti) piu&#8217; comuni e di maggiore utilita&#8217; per gli utenti ed i consumatori.</p>
<h4 style="text-align:center;">Come si calcola la  prescrizione</h4>
<p>La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo&#8217; far valere il diritto e termina quando si e&#8217; compiuto l&#8217;ultimo giorno.</p>
<p>Il calcolo dev&#8217;essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e&#8217; prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell&#8217;ultimo giorno del mese.</p>
<p>(*) Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine e&#8217; importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica.</p>
<p>In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la notifica:</p>
<ul>
<li>puo&#8217; avvenire anche tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario (anche non parente), purche&#8217; questa sia abilitata -per legge- a ricevere l&#8217;atto e siano state rispettate le regole della privacy;</li>
<li>puo&#8217; avvenire anche per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due condizioni, ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte il primo lasciato in occasione del primo tentativo di consegna) da parte delle poste per raccomandata a/r e devono risultare decorsi 10gg senza che sia stato effettuato il ritiro (che, comunque, puo&#8217; avvenire entro sei mesi se si tratta di un atto amministrativo);</li>
<li>per il mittente, in caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura, la notifica si perfeziona alla data di consegna dell&#8217;atto alle poste o, se la notificazione e&#8217; diretta, alla data della spedizione.</li>
</ul>
<p>Tutto cio&#8217; ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la prescrizione.</p>
<p>Non solo puo&#8217; risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l&#8217;atto (un verbale di multa al codice della strada, per esempio), tale notifica risultera&#8217; perfezionata alla data in cui esso e&#8217; stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno.</p>
<h4 style="text-align:center;">Contestazione della prescrizione</h4>
<p>Appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sara&#8217; bene provvedere a sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r.</p>
<p>In certi casi potra&#8217; essere opportuna una <a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/21/diffida-e-messa-in-mora/" target="_blank">diffida</a>, in altri una <a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/21/diffida-e-messa-in-mora/" target="_blank">messa in mora</a>.</p>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:center;margin:5pt 0;">TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DEBITI</h4>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione)</h4>
<p>Sei  mesi (art.2954 c.c.) è il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l&#8217;albergatore puo&#8217; richiedere il pagamento del vitto e dell&#8217;alloggio.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Assegni (azioni di regresso)</h4>
<p>Sei  mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933) &#8211; Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di presentazione dell&#8217;assegno al pagamento. Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell&#8217;assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui l&#8217;obbligato ha pagato l&#8217;assegno bancario o dal giorno in cui l&#8217;azione di regresso e&#8217; stata fatta contro di lui.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Accreditamento indebito su conto corrente</h4>
<p>Per errori di questo tipo, a vantaggio del correntista,   il termine di prescrizione puo’ arrivare, purtroppo, anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94).</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Pagamento dei beni acquistati</h4>
<p>Dipende, minimo 2 anni. Entro un anno i commercianti possono richiedere il pagamento delle merci vendute, (art.2955 c.c.).</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Rate di premi di assicurazioni</h4>
<p>1 anno (art.2952 c.c.) &#8211; Il termine di prescrizione decorre dalla scadenza delle rate ed e&#8217; il termine entro il quale sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta e&#8217; servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Diritto alla provvigione dei mediatori</h4>
<p>Un anno (art.2950 c.c) dall&#8217;evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Rette scolastiche, lezioni (a ore, giorni o mesi) impartite da insegnanti</h4>
<p>Un anno (art.2955 c.c.). Per le lezioni impartite per tempi piu&#8217; lunghi di un mese il termine e&#8217; di 3 anni. Il termine decorre dal compimento della prestazione.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Iscrizioni a scuole e palestre private</h4>
<p>Un (1)  anno (art.2955 c.c.)</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Compensi degli ufficiali giudiziari</h4>
<p>Un (1)  anno (art.2955 c.c.).</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone (anche riguardo i mezzi pubblici di linea)</h4>
<p>Un anno (art.2951 c.c.) a decorrere dall&#8217;arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui e&#8217; avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa. Il termine e&#8217; di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.)</h4>
<p>Tre  anni (art.2956 e 2957 c.c.). Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati puo&#8217; decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall&#8217; accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall&#8217;ultima prestazione.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Cambiali (tratte e paghero&#8217;)</h4>
<p>Tre anni (art.94 Regio decreto n.1669/1933). A decorrere dalla scadenza. E&#8217; il termine in cui si prescrive il diritto all&#8217;azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell&#8217;accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine e&#8217; di un anno dal protesto o dalla scadenza (se la cambiale e&#8217; &#8220;senza spese&#8221;).</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Bollo auto, pagamenti e rimborsi</h4>
<p>Tre anni dalla scadenza E&#8217; in pratica di quattro anni, perche&#8217; cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86). Il termine vale anche se l&#8217;auto e&#8217; stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benche&#8217; vi sia della giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l&#8217;esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte costituzionale n.311/2003).<br />
Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Acquisti in genere</h4>
<p>Almeno 5 anni Un&#8217;azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche&#8217; tutto cio&#8217; che dev&#8217;essere pagato in riferimento all&#8217;anno o alla frazione di anno</h4>
<p>Cinque anni (art.2948 c.c.) a partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine e&#8217; di 10 anni.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Affitti  pigioni e ogni altro onere legato alla locazione</h4>
<p>Cinque anni (art.2948 c.c.). Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore -di due anni- per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Spese condominiali</h4>
<p>Cinque (5) anni (art.2948 c.c.)</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Contravvenzioni stradali (multe per violazione al C.d.S)</h4>
<p>Cinque  anni (art.209 del codice della strada). A decorrere dal giorno in cui e&#8217; stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Contestazione del danno derivante da fatto illecito doloso o colposo</h4>
<p>Cinque (5)  anni (art.2947 c.c.)</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Rate di mutuo o finanziamento e (in generale) pagamenti rateali</h4>
<p>Cinque anni (art.2948 c.c.). Il termine valido ai fini fiscali e&#8217; di cinque anni dalla scadenza. Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, pero&#8217;, e&#8217; bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, etc.)</h4>
<p>Cinque  anni dall&#8217;anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili).</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Contributi INPS</h4>
<p>Cinque  anni. Termine fissato dalla legge 335/1995. Attenzione, pero&#8217;, perche&#8217; vi sono delle sentenze (Cassazione n.2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004) che hanno disposto, per i contributi maturati prima del 1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito.</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicita&#8217; e diritto pubbliche affissioni)</h4>
<p>Ddecadenza massima per gli avvisi: 5 anni. Termine di prescrizione: 10 anni. Cinque anni e&#8217; l&#8217;attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell&#8217;anno di riferimento. Le nuove modalita&#8217; di accertamento e riscossione modificate dalla Finanziaria 2007 sono riportate <a href="http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=200375" target="_blank">su questa scheda.</a> Consigliamo, in questo caso, di tener conto della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e&#8217; chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori</h4>
<p>Dieci anni dal compimento della prestazione Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E&#8217; il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.).</p>
<h4><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Canone RAI</h4>
<p>Dieci anni dalla scadenza Il canone Rai, cosi&#8217; come la quasi generalita&#8217; dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell&#8217;anno in cui va corrisposto il canone.</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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		<title>Prove di pagamento &#8211; Tempi di conservazione per documenti fiscali, ricevute, fatture e scontrini per evitare di pagare due volte</title>
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		<dc:creator><![CDATA[il garante dei consumatori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:59:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Perché conservare la &#8220;prova&#8221; di un pagamento? Documenti fiscali , ricevute, fatture e scontrini sono documenti che siamo tenuti a conservare per dimostrare l&#8217;avvenuto pagamento. Non farlo ci esporebbe al rischio di dover pagare una seconda volta, per giunta con l&#8217;aggravio di interessi e more. Ma quanto a lungo dobbiamo tenere le quietanze di pagamento? [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" data-attachment-id="33742" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/04/01/prova-di-pagamento-tempi-di-conservazione-di-documenti-fiscali-ricevute-fatture-e-scontrini-per-evitare-di-pagare-due-volte/adiconsum-lettore/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-lettore.jpg" data-orig-size="239,453" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="adiconsum-lettore" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-lettore.jpg?w=239" class="size-full wp-image-33742 aligncenter" title="Tempi di conservazione per documenti fiscali, ricevute, fatture e scontrini per evitare di pagare due volte" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-lettore.jpg?w=700" alt="tempi di conservazione prova pagamento affitto, tempi di conservazione prova pagamento assicurazione rc auto, tempi di conservazione prova pagamento assicurazioni, tempi di conservazione prova pagamento atti di compravendita, tempi di conservazione prova pagamento bollo auto, tempi di conservazione prova pagamento cambiali, tempi di conservazione prova pagamento canone rai, tempi di conservazione prova pagamento contributi previdenziali, tempi di conservazione prova pagamento estratti conto bancari, tempi di conservazione prova pagamento fatture artigiani, tempi di conservazione prova pagamento ici, tempi di conservazione prova pagamento matrici assegni, tempi di conservazione prova pagamento multe, tempi di conservazione prova pagamento mutuo, tempi di conservazione prova pagamento pagamenti rateali, tempi di conservazione prova pagamento parcelle professionisti, tempi di conservazione prova pagamento rette scolastiche, tempi di conservazione prova pagamento soggiorni alberghi, tempi di conservazione prova pagamento spese condominiali, tempi di conservazione prova pagamento utenze domestiche"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-lettore.jpg 239w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-lettore.jpg?w=79&amp;h=150 79w" sizes="(max-width: 239px) 100vw, 239px" /></p>
<h4>Perché conservare la &#8220;prova&#8221; di un pagamento?</h4>
<p style="text-align:justify;">Documenti fiscali , ricevute, fatture e scontrini sono documenti che siamo tenuti a conservare per dimostrare l&#8217;avvenuto pagamento. Non farlo ci esporebbe al rischio di dover pagare una seconda volta, per giunta con l&#8217;aggravio di interessi e more.</p>
<p style="text-align:justify;">Ma quanto a lungo dobbiamo tenere le quietanze di pagamento? Per rispondere a questa domanda dobbiamo ricordare che esistono diverse durate dell&#8217;obbligo di conservazione, che variano a seconda del tipo di documento. I titolari di un diritto &#8211; cioè i soggetti che, nella fattispecie, sono legittimati apretendere il pagamento &#8211; sono tenuti ad esercitare lo stesso entro un termine di tempo, fissato dalla legge caso per caso. Trascorso tale termine, il nostro debito si estingue per &#8220;prescrizione&#8221;, e nessuno potrà più pretenderne il pagamento, soltanto a questo punto potremo disfarci della ricevuta.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-33722"></span></p>
<h4 style="text-align:justify;">Di seguito pubblichiamo un utile promemoria dei documenti da conservare e dei loro tempi di prescrizione. Teniamo comunque presente che è sempre meglio eccedere un po&#8217; con la prudenza, conservando le ricevute almeno un paio di anni in più rispetto ai limiti indicati nelle tabelle che seguono. I termini di rivalsa per i titolari dei crediti, infatti , possono venire prorogati anche di mesi, e quindi il disfarsi dei documenti con un po&#8217; di ritardo &#8220;strategico&#8221; può metterei al riparo da brutte sorprese.</h4>
<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align:center;"><img loading="lazy" data-attachment-id="33730" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/04/01/prova-di-pagamento-tempi-di-conservazione-di-documenti-fiscali-ricevute-fatture-e-scontrini-per-evitare-di-pagare-due-volte/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg" data-orig-size="648,355" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="adiconsum-casa-e-utenze-domestiche" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=648" class="size-full wp-image-33730 aligncenter" title="Tempi di conservazione per documenti fiscali, ricevute, fatture e scontrini per evitare di pagare due volte" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=700" alt="tempi di conservazione prova pagamento affitto, tempi di conservazione prova pagamento assicurazione rc auto, tempi di conservazione prova pagamento assicurazioni, tempi di conservazione prova pagamento atti di compravendita, tempi di conservazione prova pagamento bollo auto, tempi di conservazione prova pagamento cambiali, tempi di conservazione prova pagamento canone rai, tempi di conservazione prova pagamento contributi previdenziali, tempi di conservazione prova pagamento estratti conto bancari, tempi di conservazione prova pagamento fatture artigiani, tempi di conservazione prova pagamento ici, tempi di conservazione prova pagamento matrici assegni, tempi di conservazione prova pagamento multe, tempi di conservazione prova pagamento mutuo, tempi di conservazione prova pagamento pagamenti rateali, tempi di conservazione prova pagamento parcelle professionisti, tempi di conservazione prova pagamento rette scolastiche, tempi di conservazione prova pagamento soggiorni alberghi, tempi di conservazione prova pagamento spese condominiali, tempi di conservazione prova pagamento utenze domestiche"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=600&amp;h=329 600w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=150&amp;h=82 150w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=300&amp;h=164 300w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg 648w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><br />
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<h2 style="text-align:center;">CREDITS</h2>
<p>Un grazie ad <a href="http://www.adiconsum.it/index.php?pagina=documento&amp;iddoc=408" target="_blank">ADICONSUM </a>che come associazione di consumatori, e quindi sovvenzionata anche da contributi statali, rende fruibile  a tutti, in modo semplice ed immediato, la condivisione dei <a href="http://www.adiconsum.it/index.php?pagina=documento&amp;iddoc=408" target="_blank">contenuti pubblicati sul proprio sito</a>.</p>
<p>Se anche le associazioni di consumatori cominciano a preoccuparsi, peraltro inutilmente e senza alcuna speranza, di rivendicare  diritti di copyright, vuol dire che siamo arrivati veramente alla frutta &#8230;</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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			<media:title type="html">Tempi di conservazione per documenti fiscali, ricevute, fatture e scontrini per evitare di pagare due volte</media:title>
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	</item>
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		<title>Buone notizie per i debitori: far debiti fa bene alla salute! &#8211; Altrimenti si rischia la sindrome del risparmiatore, ci si ammala di iperopia e si patisce il rimorso del consumatore</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/03/26/una-buona-notizia-per-noi-debitori-far-debiti-fa-bene-alla-salute-altrimenti-si-rischia-la-sindrome-del-risparmiatore-ci-si-ammala-di-iperopia-e-ci-assale-il-rimorso-del-consumatore/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[un sovraindebitato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 04:16:48 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[In tempo di crisi e recessione, arriva una nuova malattia: la sindrome del risparmiatore. In barba alla mania dello shopping, oggi siamo tutti a rischio di incappare nel problema opposto, capace di rovinare l&#8217;umore e scatenare ansia e depressione. Almeno secondo gli psicologi americani che &#8216;fotografano&#8217; il fenomeno sul &#8216;New York Times&#8217;. La sindrome è [&#8230;]]]></description>
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<p>In barba alla mania dello shopping, oggi siamo tutti a rischio di incappare nel problema opposto, capace di rovinare l&#8217;umore e scatenare ansia e depressione. Almeno secondo gli psicologi americani che &#8216;fotografano&#8217; il fenomeno sul &#8216;New York Times&#8217;.</p>
<p>La sindrome è stata battezzata &#8216;iperopia&#8217; perché &#8211; proprio come chi soffre del disturbo della vista opposto alla miopia (meglio noto in italiano come ipermetropia) &#8211; queste persone vedono molto bene da lontano, ma hanno difficoltà con il presente.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-33474"></span></p>
<h2>Risultato? Sono ossessionate dall&#8217;idea di prepararsi al futuro e non possono godersi l&#8217;oggi, finendo col privarsi di tutto. Così queste persone sono sempre tristi e depresse, e finiscono per perdere ogni opportunità di star bene e divertirsi. Bruciare soldi e carta di credito per una vacanza, un paio di stiletti fiammanti o un televisore al plasma può, in effetti, causare il &#8216;rimorso del consumatore&#8217;.</h2>
<p>Ma si tratta di un malessere solo temporaneo, assicurano Ran Kivetz della Columbia University e Anat Keinan di Harvard (Usa).  In una serie di studi questi psicologi hanno indagato sulla psiche di un gruppo di studenti alle prese con i compiti per le vacanze invernali. Scoprendo che, se con il ritorno fra i banchi molti giovani lamentavano di non aver studiato abbastanza mentre erano in vacanza, un anno dopo il rimorso era piuttosto per i viaggi e i divertimenti mancati.</p>
<p>Stesso discorso quando i ricercatori hanno tastato il polso degli ex alunni, alle prese con il ricordo degli anni all&#8217;università.  &#8220;La gente si sente colpevole nel confessare una predisposizione all&#8217;edonismo, ma via via che il tempo passa il senso di colpa scema. E a un certo punto accade il contrario: in pratica, ci si lamenta per i piaceri persi&#8221;, dice Kivetz.</p>
<p>Insomma, in barba alla favola di Esopo sulla cicala e la formica, sembra proprio che alla lunga anche la giudiziosa formichina debba riconoscere la necessità di qualche follia ogni tanto per tenere l&#8217;umore su di giri. Un dato che, secondo gli psicologi è dimostrato anche da numerosi studi effettuati su donne e uomini alle prese con premi, spese e oggetti di lusso.  Secondo Kivetz, in questa fase di recessione le formiche iperopiche stanno vivendo tempi particolarmente duri nel mettere da parte il loro denaro.</p>
<p>E anche gli economisti li spingono a uno shopping stimolante. &#8220;Non siate troppo duri con voi stessi &#8211; conclude lo psichiatra &#8211; certo occorre essere responsabili e continuare a tutelare il risparmio, ma è stato un inverno deprimente, e non c&#8217;è nulla di sbagliato &#8211; assicura &#8211; nell&#8217;essere un po&#8217; indulgenti con se stessi&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
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	</item>
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		<title>La carta revolving ovvero lo strozzinaggio legalizzato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[il garante dei consumatori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 05:00:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il costo del denaro è sceso ai minimi termini, e le banche stanno facendo il pieno di soldi dello Stato (ossia nostri), per aver male amministrato quelli dei clienti. I poveri italiani si domandano se questa situazione del costo del denaro, della discesa dei costi dell&#8217;energia e del mercato meno rapace sarà compensata da una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-shortcode="caption" id="attachment_27030" style="width: 410px" class="wp-caption alignright"><img aria-describedby="caption-attachment-27030" loading="lazy" data-attachment-id="27030" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/03/19/la-carta-revolving-ovvero-lo-strozzinaggio-legalizzato/tie/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/03/tie.jpg" data-orig-size="400,282" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="tie" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;&amp;#8230; a tutte le finanziarie che propongono carte revolving&lt;/p&gt;
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<p>Il costo del denaro è sceso ai minimi termini, e le banche stanno facendo il pieno di soldi dello Stato (ossia nostri), per aver male amministrato quelli dei clienti.</p>
<p>I poveri italiani si domandano se questa situazione del costo del denaro, della discesa dei costi dell&#8217;energia e del mercato meno rapace sarà compensata da una minore spesa per i servizi e per le tasse.</p>
<p>Albertone direbbe &#8220;manco pe&#8217; gnente&#8221;! Anzi:  frutta, verdura, alimentari freschi e benzina rincarano di nuovo, e le Banche e le Finanziarie applicano spese e tassi da usura, specialmente a quei poveracci che, non arrivando alla fine del mese, ricorrono verso gli ultimi giorni alla spesa con le carte.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-27027"></span></p>
<p>Naturalmente è tutta gente che ha optato per il rimborso rateale del debito, ed indovinate di quanto sono gli interessi? Sono il 1,56% mensile, equivalente ad un TAN del 18,72% ed un TAEG del 20,41%.</p>
<p>Non parliamo poi se con la carta si preleva in contanti dall&#8217;automatico. Minimo un addebito extra di € 3,40 per un prelievo di 40,00 € .</p>
<p>Poi si aggiungono le spese bancarie, calcolate ogni tre mesi, con addebiti fantasiosi e che coprono, oltre il costo di ogni singola operazione, anche un costo per l&#8217;estratto conto, un costo per la spedizione, un costo per gli sforamenti, un altro per la tenuta conto&#8230; e così via.</p>
<p>Si parla di incentivare i consumi, ma questo avviene solo attraverso operazioni che sono talmente onerose che gli enti che le forniscono danno grasse commissioni ai negozianti che vendono a rate (auto, elettrodomestici, elettronica, mobili, ora anche abbigliamento, ecc.), tanto che se uno accenna a voler pagare in contanti subito ne viene sconsigliato, e gli si dice che per il contante non esiste sconto. Insomma il colmo!</p>
<p>A me sembra che tutto questo sia solo strozzinaggio autorizzato. Perchè il credito al consumo deve essere gravato da interessi doppi e tripli rispetto a quello bancario?</p>
<p>Occorrerebbe cominciare a mettere una bella e grossa pulce nell&#8217;orecchio dei nostri governanti, che intervengano sui tassi del credito al consumo per incentivare veramente gli acquisti, e dare così una mano a tutta l&#8217;industria.</p>
<p>Se chi finanzia ritiene che questa attività sia pericolosa perchè c&#8217;è troppa gente che non paga, si levi dal mercato e faccia altro. Lo Stato potrebbe intervenire con l&#8217;obbligo di una copertura assicurativa parzialmente a carico delle tre parti, ossia l&#8217;acquirente, il finanziatore e lo stato. Qualora l&#8217;acquirente non restituisca il bene, dopo che ogni tentativo di farlo pagare sia andato a vuoto incorrerà in una denuncia penale di tipo pari al furto con destrezza.</p>
<p>di Alessandro</p>
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		<title>La donazione dei beni può essere impugnata dai creditori quando è evidentemente finalizzata ad evitare di pagare i debiti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[un agente esattoriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consigli al debitore]]></category>
		<category><![CDATA[debiti]]></category>
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		<category><![CDATA[come non pagare i debiti]]></category>
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					<description><![CDATA[Mio fratello, nullatenente, ha alcuni debiti sospesi (Cartelle Esattoriali, multe, finanziamenti al consumo non pagati ecc.) e, essendo la nostra madre ormai quasi ottantenne, non vorremmo che i creditori si rifacessero sulla piccola eredità  immobiliare che andrebbe a lasciare. Con il beneplacito del fratello, avremmo dunque pensato ad una donazione da fare a mio nome. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span class="corsivo">Mio fratello, nullatenente, ha alcuni debiti sospesi (Cartelle Esattoriali, multe, finanziamenti al consumo non pagati ecc.) e, essendo la nostra madre ormai quasi ottantenne, non vorremmo che i creditori si rifacessero sulla piccola eredità  immobiliare che andrebbe a lasciare. Con il beneplacito del fratello, avremmo dunque pensato ad una donazione da fare a mio nome. Esclusa la possibilità d&#8217;impugnazione da parte del fratello, possono in qualche maniera i creditori (ivi compresa la Equitalia) chiedere l&#8217;invalidazione di detta donazione, con conseguente aggressione del 50% dell&#8217;eredità? Ringrazio (giuseppe)</span></p></blockquote>
<p style="text-align:center;"><span id="more-22807"></span></p>
<p style="text-align:center;"><span class="corsivo"><br />
</span></p>
<p style="text-align:justify;">La donazione dei beni da parte del proprietario può essere impugnata dai creditori quando è fatta appositamente per evitare di pagare i debiti. Lo stabilisce l&#8217;articolo 2901 del Codice Civile in base al quale è possibile impugnare l&#8217;atto quando il debitore è a conoscenza che la donazione dell&#8217;immobile pregiudica i diritti del creditore, e quando chi accetta la donazione è a conoscenza di questo fatto. Inoltre nel secondo caso i creditori possono anche impugnare l&#8217;eventuale rinuncia all&#8217;eredità per lo stesso motivo.</p>
]]></content:encoded>
					
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			<media:title type="html">agenteesattoriale</media:title>
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		<title>Dilazione della cartella esattoriale &#8211; Tolleranza zero per il pagamento tardivo della prima rata</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/02/25/dilazione-della-cartella-esattoriale-tolleranza-zero-per-il-pagamento-tardivo-della-prima-rata/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[un agente esattoriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 08:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cartella esattoriale]]></category>
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		<category><![CDATA[selezione rateazione cartella esattoriale]]></category>
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					<description><![CDATA[Il mancato tempestivo pagamento della prima rata determina  la decadenza dal beneficio della rateazione del ruolo concesso e la perdita degli ulteriori vantaggi fra i quali il venir meno della qualifica di soggetto inadempiente ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 48-bis del dpr 602/73 (riscossione crediti da parte di pubbliche amministrazioni). È importante quindi, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Il mancato tempestivo pagamento della prima rata determina  la decadenza dal beneficio della rateazione del ruolo concesso e la perdita degli ulteriori vantaggi fra i quali il venir meno della qualifica di soggetto inadempiente ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 48-bis del dpr 602/73 (riscossione crediti da parte di pubbliche amministrazioni).</h4>
<p>È importante quindi, come si arguisce dalla lettura delle direttive Equitalia in materia, non incorrere in errori e procedere tempestivamente al pagamento della prima rata nei termini previsti dal provvedimento di accoglimento dell&#8217;istanza di dilazione.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-22735"></span></p>
<h4>Da ricordare che la prima rata, sia per termini di scadenza che per il suo importo, si distingue dalle altre previste nel piano di dilazione approvato dalla concessionaria della riscossione. Quanto al termine di scadenza, esso sarà legato alla data di accoglimento del provvedimento di rateazione e comunque dovrà consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per poter effettuare il pagamento.</h4>
<p>Quanto all&#8217;importo, è bene ricordare che a differenza di tutte le altre rate del piano che devono essere di pari importo, sulla prima rata sono integralmente ricompresi  i diritti di notifica della cartella e le spese per le procedure di riscossione coattiva, in quanto si tratta del recupero di costi già sostenuti dall’agente della riscossione.  Mentre, in conseguenza della direttiva di gruppo DSR/NC/2009/02 del 14 gennaio 2009, non gravano più sulla prima rata gli interessi di mora, gli aggi di riscossione, le spese esecutive e i diritti di notifica che vengono anch&#8217;essi  rateizzati. (<a href="https://gestcredit.wordpress.com/2009/01/14/rateazione-cartella-esattoriale-equitalia-abolisce-la-maxi-rata-iniziale/#more-17532" target="_blank">leggi</a>)</p>
<p>Torniamo agli effetti connessi al pagamento della prima rata. Se già la presentazione della domanda di rateazione è in grado di produrre importanti effetti per il debitore, non vi è dubbio che è solo con il pagamento della prima rata che la nuova procedure esplica appieno tutti i suoi effetti.</p>
<h4>L&#8217;effetto più rilevante connesso con la presentazione della richiesta di dilazione è legato alla preclusione per l&#8217;ente della riscossione di nuove azioni esecutive e la contemporanea sospensione di quelle eventualmente già avviate.</h4>
<p>È invece con il puntuale pagamento della prima rata che si producono tutti gli effetti del provvedimento di dilazione ovvero: la rinuncia da parte del concessionario della riscossione alle eventuali procedure esecutive avviate; la revoca del fermo amministrativo iscritto prima della presentazione dell&#8217;istanza (inserendo nella prima rata le spese di iscrizione e revoca dello stesso);  la perdita della qualifica di «contribuente moroso» da parte del debitore che riacquisterà così la possibilità di ricevere nuovamente pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.</p>
<h4>Se il ritardato pagamento della prima rata produce quale effetto la decadenza dal beneficio della rateazione, il ritardato pagamento di una rata successiva alla prima comporta unicamente la necessità di corrispondere in aggiunta alla stessa sia gli interessi moratori che l&#8217;aggio di riscossione.</h4>
<p>Il mancato pagamento di due rate successive alla prima, anche non consecutive, produce invece nuovamente la decadenza dai benefici legati alla dilazione.</p>
<h4>Inutile nascondere che per le società della riscossione la maggiore preoccupazione è legata proprio alla possibilità che il debitore, dopo aver adempiuto al pagamento della prima rata ottenendo i benefici ad essa connessi, ometta il pagamento delle rate successive. In queste ipotesi infatti l&#8217;agente della riscossione dovrebbe nuovamente attivarsi per ricostituire le garanzie a suo tempo attivate nella speranza, ovviamente, che vi siano ancora beni aggredibili e sui quali tentare la soddisfazione.</h4>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3 style="text-align:justify;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per porre una domanda sulla dilazione della cartella esattoriale, sulla tolleranza zero per il pagamento tardivo della prima rata, su EQUITALIA, sulle cartelle esattoriali  in genere e  sul contenzioso tributario clicca</span></span><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;"> <a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-fiscale-2/#comment">qui.</a></span></span></strong></h3>
<h3 style="text-align:justify;">Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!</h3>
]]></content:encoded>
					
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		<title>Condomino moroso e decreto ingiuntivo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[massimo respighi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 08:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[consigli al debitore]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
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					<description><![CDATA[Nella quotidiana vita condominiale le quote di spesa sono un male necessario, ma fonte di discussione di ogni assemblea. Spesso, di fronte a situazioni condominiali mal gestite, alcuni inquilini credono di tutelarsi sospendendo il pagamento della propria quota. Una scelta sbagliata e inefficace, perché il condomino moroso rischia di vedersi notificare un decreto ingiuntivo per procedere [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nella quotidiana vita condominiale le quote di spesa sono un male necessario, ma fonte di discussione di ogni assemblea. Spesso, di fronte a situazioni condominiali mal gestite, alcuni inquilini credono di tutelarsi <strong>sospendendo il pagamento</strong> della propria quota. Una scelta sbagliata e inefficace, perché il condomino moroso rischia di vedersi notificare un <strong>decreto ingiuntivo</strong> per procedere al pignoramento.</p>
<p>Le spese condominiali hanno la funzione di far fronte alla <strong>manutenzione dell’abitazione</strong>. Dalla pulizia delle scale al riscaldamento. Dalla portineria all’illuminazione delle parti comuni. In linea di principio, eccetto che per diversa convenzione prevista da una deliberazione unanime o nel regolamento, ogni condomino vede determinata la propria quota di spesa in proporzione al <strong>valore della proprietà</strong> di ciascuno o dell&#8217;uso che ciascuno può fare del bene comune.</p>
<p>Il documento nel quale sono indicate le spese necessarie per la gestione del condominio si chiama <strong>rendiconto</strong>.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-22728"></span></p>
<p>L’amministratore ha l’obbligo di presentarlo ogni anno. Il rendiconto prende il nome di rendiconto <strong>preventivo</strong> o di rendiconto <strong>consuntivo</strong>, a seconda che riguardi le spese da sostenersi nell&#8217;anno successivo o quelle già sostenute nell&#8217;anno passato. La differenza tra quanto versato in base al preventivo e quanto richiesto con il consuntivo dà luogo al <strong>conguaglio spese</strong>.</p>
<p>Il rendiconto, nella doppia versione, va posto all’esame dell’<strong>assemblea condominiale</strong>, ogni anno, da parte dell’amministratore. Se non lo presenta per due anni consecutivi, l’amministratore è passibile di revoca, su ricorso anche di un solo condominio.</p>
<p>Se approvato il rendiconto diventa titolo idoneo per ottenere <strong>decreto ingiuntivo esecutivo</strong>. Cosa significa? Che se non si pagano le quote di spesa potrebbe scattare il pignoramento. Per questo ogni condomino, che si ritenga insoddisfatto dell&#8217;operato del proprio amministratore, non può non pagare le proprie quote in quanto, davanti ad un rendiconto regolarmente approvato e di fronte ad una situazione di morosità, qualunque giudice provvederà ad emettere un&#8217;ingiunzione di pagamento.</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>Occhio all&#8217;esattore &#8211; I contribuenti vessati dalle cartelle pazze</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/02/18/occhio-allesattore-i-contribuenti-vessati-dalle-cartelle-pazze/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[un agente esattoriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 06:52:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Ipoteca sulla casa per una multa, scatta il fermo anche sull’auto. E’ l’effetto di tasse non pagate, di una multa per infrazioni al codice della strada dimenticata, ma, qualche volta, anche delle “cartelle pazze”. Le cartelle pazze colpiscono oramai in maniera indiscriminata, coinvolgendo addirittura bambini e defunti. Nella puntata di Mi Manda Rai3, dedicata al [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Ipoteca sulla casa per una multa, scatta il fermo anche sull’auto. E’ l’effetto di tasse non pagate, di una multa per infrazioni al codice della strada dimenticata, ma, qualche volta, anche delle “cartelle pazze”.</p>
<p style="text-align:justify;">Le cartelle pazze colpiscono oramai in maniera indiscriminata, coinvolgendo addirittura bambini e defunti.</p>
<p style="text-align:justify;">Nella puntata di Mi Manda Rai3, dedicata al problema, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, si è reso protagonista di un increscioso episodio. Vediamolo.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=66jvLQCK0L4" target="_blank"><img loading="lazy" data-attachment-id="21871" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/02/18/occhio-allesattore-i-contribuenti-vessati-dalle-cartelle-pazze/cartelle-pazze-a-mi-manda-raitre/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/cartelle-pazze-a-mi-manda-raitre.jpg" data-orig-size="456,339" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="cartelle-pazze-a-mi-manda-raitre" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/cartelle-pazze-a-mi-manda-raitre.jpg?w=456" class="aligncenter size-full wp-image-21871" title="cartelle-pazze-a-mi-manda-raitre" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/cartelle-pazze-a-mi-manda-raitre.jpg?w=700" alt="cartelle-pazze-a-mi-manda-raitre"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/cartelle-pazze-a-mi-manda-raitre.jpg 456w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/cartelle-pazze-a-mi-manda-raitre.jpg?w=150&amp;h=112 150w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/02/cartelle-pazze-a-mi-manda-raitre.jpg?w=300&amp;h=223 300w" sizes="(max-width: 456px) 100vw, 456px" /></a></p>
<p>Quando lo Stato o un qualsiasi ente pubblico deve recuperare un credito derivante da sanzione amministrativa o da imposte, tasse, contributi, canoni non pagati, multe, ecc. vi provvede attraverso la cartella esattoriale. Accertato il debito, l&#8217;ente creditore (detto anche &#8220;ente impositore&#8221;) lo iscrive in un elenco denominato &#8220;ruolo&#8221; che contiene i nominativi dei debitori e che viene periodicamente inviato all&#8217;agente della riscossione (o &#8216;concessionario&#8221;) territorialmente competente, in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti, affinché provveda alla riscossione.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-21861"></span></p>
<p>Dal 1 ottobre 2006 la riscossione è attribuita alla Agenzia delle Entrate e all&#8217;lnps che, per tale attività, si avvalgono della società Equitalia Spa, la quale a sua volta agisce direttamente o tramite partecipate che di solito sono le stesse società operanti precedentemente come &#8220;concessionarie&#8221; (ad es. la Gerit è ora diventata Equitalia Gerit, Esatri è ora Equitalia Esatri).</p>
<p>L&#8217;agente della riscossione, ricevuto il ruolo, emette e notifica le cartelle esattoriali contenenti le richieste di pagamento.</p>
<p>Come difendersi dalle cartelle pazze</p>
<p>Perché cartelle &#8220;pazze&#8221;?  Perché si tratta di cartelle esattoriali che non avrebbero dovuto essere emesse e notificate. Accade ad esempio in caso di:</p>
<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<ol>
<li> errore di persona;</li>
<li> evidente errore logico o di calcolo;</li>
<li> errore sul presupposto dell&#8217;imposta;</li>
<li> doppia imposizione;</li>
<li> mancata considerazione di pagamenti regolarmente avvenuti;</li>
<li> mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);</li>
<li> sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;</li>
<li> errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall&#8217;amministrazione;</li>
<li> mancata notifica del cosiddetto atto presupposto (ci0è preventiva richiesta di pagamento);</li>
<li> prescrizione del termine per la notifica della cartella.</li>
</ol>
<p>Quando arriva una cartella esattoriale per un debito infondato, è opportuno rivolgersi prima di tutto all&#8217;ente creditore. Di regola l&#8217;ente creditore e la sua sede sono indicati nella cartella nella sezione &#8220;dettaglio degli addebiti&#8221;.  Se l&#8217;Ente creditore riscontra<br />
che effettivamente l&#8217;atto e illegittimo è tenuto ad annullare la cartella in base alle norme sull&#8217;autotutela e a concedere lo &#8220;sgravio&#8221;. In tal modo vengono interrotte le procedure di riscossione.</p>
<p>Recandosi presso la sede dell&#8217;Ente creditore è necessario portare la documentazione che attesti l&#8217;infondatezza dell&#8217;addebito (ricevute di pagamento e/o documenti attestanti le date dei vari adempimenti).</p>
<p>E&#8217; anche possibile richiedere l&#8217;annullamento inviando un&#8217;istanza all&#8217;ente creditore (l&#8217;indirizzo e riportato nella cartella esattoriale nella sezione dettaglio degli addebiti&#8221;). E&#8217; sempre opportuno inviare l&#8217;istanza tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno. L&#8217;istanza di annullamento dovrà contenere una semplice memoria in carta libera contenenre un&#8217;esposizione sintetica dei fatti corredata da documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute.</p>
<h2>Occhio ai termini!</h2>
<p>Si deve fare attenzione ai termini entro i quali si presenta istanza di autotutela, poiché la stessa non sospende i termini utili per ricorrere all&#8217;Autorità Competente (a seconda dei casi Commissione Tributaria, Giudice di Pace, Tribunale).  Pertanto:</p>
<ul>
<li> se l&#8217;ente creditore, dopo la verifica della documentazione esibita  riconosce subito l&#8217;errore ed annulla la cartella esattoriale,  il contribuente deve solo accertarsi che l&#8217;ufficio comunichi lo sgravio all&#8217;agente della riscossione.</li>
<li> se l&#8217;ente creditore non riconosce l&#8217;errore, o non lo fa subito, il debitore può  ricorrere all&#8217;autorità giudiziaria competente attraverso un formale ricorso, che deve essere rigorosamente presentato entro i termini previsti dalla legge.</li>
</ul>
<p>Attenzione:  l&#8217;annullamento può essere effettuato anche in pendenza di giudizio e anche se sono scaduti i termini per il ricorso del contribuente e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità,  improcedibilità, ecc.).</p>
<h2>Quando e dove fare ricorso contro la cartella esattoriale?</h2>
<p>I termini per il ricorso e l&#8217;autorità competente devono essere  indicati nella cartella esattoriale.</p>
<p>È bene sapere che, a seconda dell&#8217;oggetto della cartella esattoriale e dell&#8217;Ente creditore (Stato o altro ente pubblico), cambia il termine e il Giudice competente a cui presentare ricorso.</p>
<p>Il termine per il ricorso decorre dalla notifica della cartella esattoriale.</p>
<ul>
<li>è  competente la Commissione Tributaria Provinciale (Giudice Tributario) in caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone RAI,  tributi locali, etc..  Il termine di prescrizione è di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;</li>
<li> è competente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in caso di contributi previdenziali. il termine per la presentazione del ricorso e di 40 giorni.</li>
<li> in caso di sanzioni amministrative (tipicamente multe stradali) il termine è di 30 giorni e l&#8217;autorità cui ricorrere è il Giudice di Pace territorialmente competente per il luogo ove e avvenuta l&#8217;infrazione;</li>
<li>se la sanzione è relativa a materie particolari (tutela del lavoro,  igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di società e di intermediari finanziari. etc.) oppure supera i 15593,71 euro, ci si deve rivolgere al Tribunale Ordinario (artt. 22 e 22-bis 1. 689/81).</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">A migliaia arrivano sui media le segnalazioni dei contribuenti. Tra i tanti episodi  due meritano una pubblicazione integrale:</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify;">1) “Salve ho seguito con molta attenzione la trasmissione mi manda rai tre, la questione delle cartelle pazze coinvolge quasi tutta l&#8217;Italia ecco la mia esperienza. Circa due anni fa viene notificata una cartella esattoriale a mio nipote di 4 anni per non aver pagato la somma di circa 4.ooo euro ad un notaio di Taranto. Io mi chiedo chi ha emesso la cartella non ha letto che si trattava di un bambino come è possibile?</p>
<p>Ciò ci ha costretto a fare ricorso, essendo della provincia di Napoli, abbiamo dovuto contattare un avvocato del foro di Taranto pagandolo&#8230;&#8230;semplicemente per evidenziare l&#8217;impossibilità del fatto, un&#8217;impossibilità che chi ha emesso la cartella doveva notare &#8211; la data di nascita &#8211; e ci ha costato le spese all&#8217;avvocato”.</p></blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align:justify;">2) “Equitalia ha inviato a mio padre una lettera datata 20/06/2008 con la quale richiede (sempre a mio padre!) il pagamento di tributi retroattivi in nome e per conto del Comune di Camaiore (nelle cartelle non viene specificato di che tassa si tratta) per gli anni 1993-94-95-96 e del Consorzio Bonifica Versilia-Massaciuccoli per gli anni 2002 e 2003 per un totale di euro 1055,10.</p>
<p style="text-align:justify;">Tenuto conto che MIO PADRE E&#8217; DECEDUTO IN DATA 15 GENNAIO 1992, A CHE TITOLO GLI VIENE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI QUESTI TRIBUTI?”</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify;">I cittadini, inoltre, condannano unanimi il comportamento di Attilio Befera (Agenzia delle Entrate) che ieri nel corso di un collegamento telefonico durante Mi Manda Rai3 ha dato vita a uno spiacevole siparietto che non fa certo onore alla carica che egli ricopre, invitando addirittura il rappresentante dell’amministrazione presente in studio ad abbandonare il programma, ordine immediatamente eseguito, e minacciando ritorsioni in capo al Codacons.</p>
<p style="text-align:justify;">Addirittura Befera si è molto “offeso” per il dato che vedrebbe 1,6 milioni di cartelle pazze da giugno a oggi… ci chiediamo se abbia querelato anche La Stampa e le altre testate che hanno diffuso tali numeri.</p>
<p style="text-align:justify;">Ma mentre i cittadini chiedono oggi un intervento urgente del Ministro della Funzione Pubblica Brunetta, affinchè valuti quei comportamenti quale tutore della pubblica amministrazione, il Presidente del Codacons propone alla Agenzia delle Entrate un urgentissimo incontro per:</p>
<ol>
<li> sospendere le riscossioni per 90 gg termine entro il quale mettere in rete enti impositori e esattori;</li>
<li> riattivare l’accordo del 2004 tra Monte dei Paschi e CODACONS con il limite minimo di 750 euro per i fermi amministrativi;</li>
<li>stabilire un indennizzo automatico, come avviene per il ritardo dei treni o della posta, pari al 10% della richiesta indebita, a favore del cittadino colpito da una cartella pazza.</li>
</ol>
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		<title>Consolidamento debiti &#8211; estinguere i vecchi debiti, unificare le rate e pagare di meno &#8211; se ne parla a Salvadanaio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[un sovraindebitato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 07:36:23 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img loading="lazy" data-attachment-id="2739" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/?attachment_id=2739" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/07/salvadanaio.png" data-orig-size="495,230" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="salvadanaio" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/07/salvadanaio.png?w=495" class="size-medium wp-image-2739 alignnone" style="float:left;" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/07/salvadanaio.png?w=300&#038;h=139" border="0" alt="" hspace="8" vspace="8" width="300" height="139" srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/07/salvadanaio.png?w=300 300w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/07/salvadanaio.png?w=150 150w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/07/salvadanaio.png 495w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p style="text-align:justify;">Ah, le rate di fine mese! Quante sono le famiglie italiane che mensilmente fanno i conti con i debiti da pagare? Il mutuo, l&#8217;automobile, ma anche il televisore o più banalmente l&#8217;ultima settimana di vacanza in montagna. Piccoli e grandi prestiti che si sommano a fine mese in altrettanto piccole o grandi rate e interessi da pagare. Chi almeno per una volta non si è lasciato tentare infatti da promozioni come &#8220;acquisti oggi paghi domani&#8221;, &#8220;compri a rate&#8221;, &#8220;acquisti a tasso zero&#8221;? Ma tra un finanziamento e l&#8217;altro si può correre il rischio di sottostimare il peso dei debiti accumulati e non riuscire a fine mese a far fronte ai pagamenti.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-18545"></span></p>
<h4 style="text-align:justify;">Non tutti sanno che esiste un modo per tenere sotto controllo le spese rateali e ridurre anche il peso da pagare. La pratica, già molto diffusa all&#8217;estero ed ormai offerta anche da molte finanziarie e banche italiane, prende il nome di prestito di consolidamento. L&#8217;operazione, molto semplicemente, estingue i singoli debiti contratti nel tempo con più istituti creditizi, unificando tutte le rate in un unico rimborso mensile. Più si allunga la durata del nuovo finanziamento, più si può abbattere la rata mensile. Al tempo stesso però, attenzione, gli interessi da pagare aumentano.</h4>
<p>I tassi medi applicati sui prestiti di consolidamento infatti sono più onerosi rispetto alla media dei prestiti finalizzati: i più competitivi si aggirano intorno al 10%.</p>
<p>Tuttavia questo potrebbe essere un buon momento per consolidare.Trattandosi di prestiti a tasso fisso infatti, nella maggior parte dei casi chi ha contratto debiti negli ultimi tre anni, lo ha fatto ad un tasso più alto rispetto a quello proposto attualmente.</p>
<h4>Un&#8217;altra opzione poi è a disposizione di chi ha una casa di proprietà. In questo caso si può ricorrere ad un mutuo di consolidamento, che gode di tassi intorno al 5-6%, grazie alla garanzia data dall&#8217;immobile.</h4>
<p>Ma i calcoli vanno fatti caso per caso, questo risparmio infatti va mediato con i maggiori costi che l&#8217;apertura di un mutuo di consolidamento comporta rispetto ad un prestito dello stesso tipo.</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#0000ff;"><strong>clicca sul player per ascoltare</strong></span><br />
<a href="http://www.radio24.ilsole24ore.com/radio24_audio/090112-salvadanaio.mp3" target="_self"><img loading="lazy" data-attachment-id="7931" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2008/08/20/microcredito-e-responsabilita-sociale-delle-banche-la-radio-ne-parla/radio-2/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/08/radio.jpg" data-orig-size="303,81" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="radio" data-image-description="&lt;p&gt;radio&lt;/p&gt;
" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/08/radio.jpg?w=303" class="aligncenter size-full wp-image-7931" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/08/radio.jpg?w=700" border="0" alt="" hspace="8" vspace="8"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/08/radio.jpg 303w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/08/radio.jpg?w=150&amp;h=40 150w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/08/radio.jpg?w=300&amp;h=80 300w" sizes="(max-width: 303px) 100vw, 303px" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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		<title>Tasso usuraio: verificate che il vostro prestito non lo raggiunga</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 05:39:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Ogni trimestre la Banca d&#8217;Italia pubblica i tassi medi delle operazioni di finanziamento per la definizione del tasso usuraio. I tassi medi aumentati della metà rappresentano il tasso massimo oltre il quale scatta il reato di usura.  Una verifica importante perché, secondo la legge, i tassi di un prestito che superano il tasso usuraio sono [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Ogni trimestre la Banca d&#8217;Italia pubblica i tassi medi delle operazioni di finanziamento per la definizione del tasso usuraio. I tassi medi aumentati della metà rappresentano il tasso massimo oltre il quale scatta il reato di usura.  Una verifica importante perché, secondo la legge, i tassi di un prestito che superano il tasso usuraio sono considerati come non apposti e al prestito sarà applicato il Taeg corrispondente al tasso nominale minimo dei Bot annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-18348"></span></p>
<p style="text-align:center;"><strong>Tassi d&#8217;interesse effettivi globali medi e tassi massimi ai fini dell&#8217;usura (validità dal 1°gennaio al 31 marzo 2009)</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><img loading="lazy" data-attachment-id="18347" data-permalink="https://gestcredit.wordpress.com/2009/01/20/tasso-usuraio-verificate-che-il-vostro-prestito-non-lo-raggiunga-la-legge-vi-tutela/tabella-tassi-usura/" data-orig-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/01/tabella-tassi-usura.png" data-orig-size="610,738" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="tabella-tassi-usura" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/01/tabella-tassi-usura.png?w=610" class="aligncenter size-full wp-image-18347" title="tabella-tassi-usura" src="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/01/tabella-tassi-usura.png?w=700" border="0" alt="tabella-tassi-usura"   srcset="https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/01/tabella-tassi-usura.png?w=510&amp;h=617 510w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/01/tabella-tassi-usura.png?w=124&amp;h=150 124w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/01/tabella-tassi-usura.png?w=248&amp;h=300 248w, https://gestcredit.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/01/tabella-tassi-usura.png 610w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></p>
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		<title>Interesse zero e nuove forme d’usura</title>
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		<dc:creator><![CDATA[il qualunquista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 05:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consigli al debitore]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>
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		<category><![CDATA[credito al consumo]]></category>
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					<description><![CDATA[Che differenza c’è tra interesse e usura? Dal mio punto di vista nessuno. Cambiano certo le forme e i tassi dell’usura, ma dal punto di vista concettuale non vi è alcuna differenza. In economia invece il discrimine passa tra ciò che viene ritenuto legale e ciò che viene ritenuto illegale. Per interi millenni i concetti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Che differenza c’è tra interesse e usura? Dal mio punto di vista nessuno. Cambiano certo le forme e i tassi dell’usura, ma dal punto di vista concettuale non vi è alcuna differenza. In economia invece il discrimine passa tra ciò che viene ritenuto legale e ciò che viene ritenuto illegale. Per interi millenni i concetti si sono sovrapposti tanto che l’usura veniva intesa- e unanimemente condannata &#8211; come prestito di denaro in cambio di interessi. Il motivo dello stigma dell’usura è di grande importanza. Prestare soldi a interessi veniva condannato senz’appello perché ciò significava vendere il tempo e il tempo non appartiene agli uomini bensì a Dio. Ci hanno pensato prima le banche e poi gli stati a distinguere gli interessi dall’usura. L’usura è stata così introiettata nell’ordine economico.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-18339"></span></p>
<p style="text-align:justify;">Inserita nella legalità, l’usura si trasforma alchemicamente in interesse, viene ritenuta imprescindibile, legittima e salutare per l’ordine economico mentre l’usura con tutto lo stigma che si porta appresso viene sospinta nell’illegalità e abbandonata, almeno in teoria, alla sfera criminale. Nel mondo moderno e contemporaneo l’interesse è divenuta la forma d’usura legale, mentre l’usura è divenuta la forma dell’interesse illegale.</p>
<p style="text-align:justify;">La differenza tra usura e interesse è tutta qui, nella decisione di indicare quali siano le forme di legalità del prestito a interesse. Ma vi sono interi campi dell’economia in cui discernere il legale dall’illegale è veramente complicato. In Italia esiste una legge, la n.108/96, in base alla quale l’usura scatta quando il tasso d’interesse praticato nel finanziamento supera il tasso soglia, che si ottiene aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (TEGM) riferito alla categoria di operazioni del finanziamento effettuato. Nella pratica ci sono condizioni del mercato legale dei prestiti che superano abbondantemente il tasso di soglia o si allontanano da esso di qualche centesimale giusto per non incorrere nei dispositivi di legge. Il campo dove il discrimine è più sottile è quello del credito al consumo che sta modificando profondamente la concezione stessa sia dell’interesse sia dell’usura.</p>
<p style="text-align:justify;">L’interesse ormai non si paga solo sul tempo, ma anche sull’attività economica. È estorto come funzione pura dell’attività economica. L’attività di produzione viene vieppiù svolta per dar luogo a margini finanziari. La finanza cessa di essere un mezzo per avviare attività con attese di utili derivanti dalla produzione;semmai si inverte la situazione: vi sono attività di produzione che vengono attivate o reiterate prioritariamente per attivare margini finanziari.</p>
<p style="text-align:justify;">Che con l’attività finanziaria si possa guadagnare di più che con l’attività produttiva lo hanno dimostrato in tanti: se ne sono accorti coloro i quali guidano le imprese. Interi settori dell’economia della produzione hanno interiorizzato la speculazione finanziaria lucrando non tanto sui margini della produzione ma su quelli della finanza. Vendono magari a prezzi di costo, ma guadagnano sulle operazioni finanziare, concessioni di prestiti e affini, messe in atto soprattutto nel circolo distributivo e commerciale. Nello sviluppo del credito al consumo, un flagello che sta distruggendo le economie proletarie di mezzo mondo, l’interesse è subdolo e l’usura in agguato. Soprattutto se in tutta legalità vengono praticati tassi a interessi zero, una formula irresistibile per i lavoratori del consumo che si fanno truffare in tutta allegria. I dispositivi ambigui con i quali si passa dagli interessi zero all’usura certa li chiarisco con un esempio.</p>
<p style="text-align:justify;">Tempo addietro mi sono recato presso uno studio dentistico multinazionale per un apparecchio ortodontico di cui aveva bisogno mia figlia. La pubblicità sugli interessi zero mi aveva impressionato e volevo andare a fondo della questione. Ancora non avevo riflettuto abbastanza sull’argomento del credito al consumo, ma avevo studiato il caso Fiat, società che ha avuto buoni profitti nel settore del credito anche nel suo momento più disastroso grazie a una sua controllata che prestava soldi ai clienti Fiat. Nello studio dentistico per un apparecchio ortodontico mobile mi avevano chiesto 2900 euro da pagare a rate, naturalmente senza interessi. Ho chiesto che non mi raccontassero la favola degli interessi zero e mi facessero vedere i costi effettivi, ma il dirigente di quella società mi ha spiegato pieno di enfasi che anche se poteva risultare incredibile era vero; la sua società praticava interessi a tasso zero, prova ne era che anche pagando in contanti avrebbero fatto le medesime condizioni, anzi che non era neanche possibile pagare in contanti per motivi contabili. Avendo la sua società tante filiali nel mondo ha scelto che si movimenti il meno possibile denaro e che gli introiti passino attraverso le società finanziarie concordate. Dunque avrei dovuto rassegnarmi alla bontà degli interessi zero. A quel punto quasi convinto mi sono fatto dare il modulo del contratto grazie al quale ho scoperto che le rate non le avrei pagate alla società alla quale mi ero rivolto ma a una società finanziaria la quale effettivamente mi avrebbe fatto pagare i 2.940 euro previsti in 24 comode rate di 122,50 euro ciascuna e allo 0% di interessi.</p>
<p style="text-align:justify;">Al momento sono trasalito all’evidenza che una società finanziaria mi facesse un prestito senza pretendere interessi, ma per la mia natura sospettosa cominciai a pensare che:</p>
<ol style="text-align:justify;">
<li> pagando le prestazioni dentistiche a una società finanziaria che non erogava alcuna prestazione medica non avrei potuto mai rivalermi sulla società che invece forniva la prestazione;</li>
<li> che gli interessi zero erano compresi nel prezzo garantendo lauti guadagni alla finanziaria e moneta contante alla società prestatrice del servizio;</li>
<li> che società finanziaria e società erogatrice del servizio potevano essere società di diverso nome ma di comune proprietà.</li>
</ol>
<p style="text-align:justify;">Sospettoso anche dei miei sospetti iniziai nelle settimane appresso a fare un’inchiesta presso altri studi dentistici per verificare quale fosse il prezzo medio delle prestazioni di cui necessitava mia figlia depurato dagli interessi. Tra i 12 preventivi che mi sono fatto fare il prezzo minimo per la medesima prestazione è stato di 1200 euro e il prezzo massimo di 1900 euro. Dal che ho dedotto che gli interessi zero garantitimi dalla società multinazionale oscillavano da un minimo dell’83% a un massimo del 141% ( certo diviso per due anni, quindi 41, 5% e 70,05% su base annua). Anche i criminali più incalliti dell’usura scoppierebbero d’invidia. Sono tornato dalla società di servizi dentistici per complimentarmi con loro. Non solo rendono un servigio comodissimo ai propri clienti, ma riescono anche a fare un sacco di soldi in più. Ma sempre per la mia natura dispettosa mi sono convinto a non accedere più ad alcun mezzo di credito al consumo pur se offerto a interessi zero. E consiglio vivamente di fare altrettanto.</p>
<p style="text-align:justify;">di Pino Tripodi</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>Cancellazione degli assegni protestati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[la protestata]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 18:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consigli al debitore]]></category>
		<category><![CDATA[protesti]]></category>
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					<description><![CDATA[La normativa vigente non consente la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti per avvenuto pagamento dell’assegno dopo il protesto. Quindi è possibile procedere alla cancellazione solo nei seguenti casi: dimostrazione della illegittimità con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o dell’errore (ad es. con dichiarazione proveniente dell’ufficiale levatore o dall’azienda di credito) nella levata del protesto; se sussistono [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align:left;">La normativa vigente non consente la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti per avvenuto pagamento dell’assegno dopo il protesto.</h2>
<p style="text-align:justify;">Quindi è possibile procedere alla cancellazione solo nei seguenti casi:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>dimostrazione della illegittimità con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o dell’errore (ad es. con dichiarazione proveniente dell’ufficiale levatore o dall’azienda di credito) nella levata del protesto;</li>
<li>se sussistono particolari motivazioni che permettano di richiedere al Tribunale la sospensione della pubblicazione del protesto in base all’art. 700 del codice di procedura civile. E’ necessario l’intervento di un legale. La Camera di Commercio effettua la sospensione in seguito alla notifica del provvedimento del Tribunale;</li>
<li>se sussistono le condizioni per poter ottenere dal Tribunale un decreto di riabilitazione ai sensi dell’art. 17 L. 108/1996. La Camera di Commercio effettua la cancellazione su domanda dell’interessato che deve anche fornire copia del decreto di riabilitazione.</li>
</ul>
<p style="text-align:center;"><span id="more-17356"></span></p>
<p style="text-align:justify;">Al mancato pagamento dell’assegno è anche collegata una sanzione amministrativa (artt. 28 e ss. dlgs 507/1999) di competenza della Prefettura del luogo di pagamento.</p>
<h2 style="text-align:justify;">Il pagamento tardivo dell’assegno è utile per evitare il pagamento della sanzione amministrativa, qualora venga effettuato entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.</h2>
<p style="text-align:justify;">La prova dell’avvenuto pagamento deve essere data al competente Ufficio della Prefettura e non alla Camera di Commercio.</p>
<h4 style="text-align:left;"><strong>REGOLAMENTO PER L&#8217;APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">I pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti trasmettono alla Camera di Commercio gli elenchi dei protesti per mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari e assegni.</p>
<p style="text-align:justify;">La Camera di Commercio procede alla pubblicazione degli elenchi mediante iscrizione nel registro informatico. Ai sensi dell’art. 8 DM 316/2000 la Camera di Commercio procede alle variazioni dei dati iscritti o da iscrivere nel registro informatico in conformità dei decreti di cancellazione e di sospensione della pubblicazione dei protesti, nonché di ogni altro provvedimento dell’Autorità Giudiziaria avente efficacia esecutiva.</p>
<p style="text-align:justify;">L’esecuzione avviene entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza dell’interessato, corredata da copia autentica del provvedimento. Gli stessi termini sono previsti per la pubblicazione dei decreti di riabilitazione o di revoca della riabilitazione.</p>
<p style="text-align:justify;">Ai sensi della L. 235/2000 la Camera di Commercio effettua la cancellazione dal registro dei protesti nei seguenti casi:</p>
<ul>
<li>su istanza del debitore che dimostri di aver effettuato il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario unitamente agli interessi, alle spese per il protesto ed alle eventuali spese per il precetto ed il processo esecutivo entro 12 mesi dalla levata del protesto;</li>
<li> su istanza degli ufficiali levatori o delle aziende di credito che dichiarano di aver proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto;</li>
<li> su istanza del debitore che dimostri la illegittimità o erroneità della levata dell protesto;</li>
<li> su istanza del debitore che dimostri di aver ottenuto la riabilitazione di cui alla L. 108/1996.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">Il responsabile dirigente dell’ufficio protesti della Camera di Commercio provvede, con propria determinazione, in merito all&#8217;istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti non oltre il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della stessa.</p>
<p style="text-align:justify;">Sulla base dell&#8217;accertamento della regolarità dell&#8217;adempimento o della sussistenza dell&#8217;illegittimità o dell&#8217;errore del protesto, il  responsabile dirigente dell’ufficio protesti accoglie l&#8217;istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l&#8217;esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre 5 giorni dalla pronuncia dello stesso. In caso contrario, decreta la reiezione dell&#8217;istanza.</p>
<p style="text-align:justify;">In caso di reiezione dell&#8217;istanza o di mancata decisione sulla stessa entro il termine di cui sopra, l&#8217;interessato può ricorrere al Giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.</p>
<h2 style="text-align:justify;">Il debitore che provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario decorsi i 12 mesi dalla levata del protesto, può richiederne l&#8217;annotazione nel registro informatico.</h2>
<p style="text-align:justify;">
<h4 style="text-align:left;"><strong>ART. 1 COMPETENZA TERRITORIALE</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">La L. 235/2000 dispone che la Camera di Commercio destinataria degli elenchi dei protesti levati dai pubblici ufficiali e delle istanze di cancellazione è quella competente per territorio.</p>
<p style="text-align:justify;">Ne deriva che la Camera di Commercio può pubblicare solo gli elenchi che riceve dai pubblici ufficiali che operano nel territorio della propria provincia e può procedere alla cancellazione dei soli protesti che ha pubblicato.</p>
<h4 style="text-align:left;"><strong> ART. 2 APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA AGLI ASSEGNI BANCARI</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">La cancellazione dal registro per avvenuto pagamento entro i 12 mesi dalla levata del protesto non è prevista dalla L. 235/2000 per gli assegni bancari, ma solo per le cambiali ed i vaglia cambiari.</p>
<p style="text-align:justify;">La cancellazione dal registro per illegittimità o erroneità della levata del protesto è ammessa anche per gli assegni.<strong><br />
</strong></p>
<h4 style="text-align:left;"><strong>ART. 3 IRRICEVIBILITA’ DELL’ISTANZA</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">L’istanza di cancellazione è irricevibile quando non risulta firmata e quando è stata presentata per protesti levati fuori della provincia.</p>
<p style="text-align:justify;">L’irricevibilità è comunicata a mezzo di raccomandata A/R senza necessità di emanare uno specifico provvedimento.</p>
<h4 style="text-align:left;"><strong> ART. 4 ISTANZA INCOMPLETA – SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">Al di fuori dei casi di irricevibilità, qualora manchino i dati o i documenti necessari per procedere alla cancellazione, l’istanza è  incompleta e l’Ufficio competente sospende l’istruttoria, comunicando all’interessato a mezzo di raccomandata A/R i motivi di sospensione ed assegnando un termine di 10 giorni per la regolarizzazione, in mancanza della quale verrà formalizzato il provvedimento di diniego.</p>
<p style="text-align:justify;">Il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e inizierà nuovamente a decorrere dalla data della regolarizzazione ovvero dall’inutile decorso del termine di 10 giorni.</p>
<h4 style="text-align:left;"><strong> ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ALLEGATI</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">Tutte le tipologie di istanza di cancellazione possono essere presentate allo sportello ovvero possono essere inviate a mezzo posta.</p>
<p style="text-align:justify;">Indipendentemente dalla modalità di presentazione, a tutte le tipologie di istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente firmatario ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000.</p>
<p style="text-align:justify;">Le istanze possono essere presentate allo sportello da soggetto diverso dal firmatario. In questo caso, l’Ufficio provvederà ad acquisire anche copia del documento di identità dello stesso.</p>
<p style="text-align:justify;">Nell’ipotesi di cancellazione per avvenuto pagamento è necessario allegare all’istanza il titolo quietanzato.</p>
<p style="text-align:justify;">Ai fini della cancellazione dal registro dei protesti, si considera valida come quietanza, quella avente i seguenti requisiti minimi:</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;">1. il timbro pagato della banca con la data del pagamento apposto sulla cambiale o sull’atto di protesto;<br />
2. la firma del creditore con la dicitura pagato e la data del pagamento apposta sulla cambiale o sull’atto di protesto;<br />
3. la firma e il timbro dell’Ufficiale levatore con la dicitura pagato e la data del pagamento apposta sulla cambiale o sull’atto di protesto;<br />
4. la dichiarazione liberatoria non apposta sulla cambiale o sull’atto di protesto, ma resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con allegata la fotocopia di un documento di identità) dal creditore, dalla banca, dall’Ufficiale levatore o da un<br />
avvocato munito di mandato.</p>
<p style="text-align:justify;">A parziale deroga di quanto indicato al comma precedente, nel caso di istanze di cancellazione per avvenuto pagamento entro l’anno, ma presentate oltre l’anno dalla levata del protesto, la quietanza rilasciata nella forma di cui al n. 2 deve essere sempre accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del creditore.</p>
<p style="text-align:justify;">All’istanza di cancellazione per riabilitazione deve essere allegata la copia conforme del provvedimento di riabilitazione.</p>
<p style="text-align:justify;">All’istanza di cancellazione per illegittimità o erroneità presentata da soggetto diverso dall’Ufficiale levatore o dagli Istituti di credito deve essere allegata la documentazione probatoria.</p>
<h4 style="text-align:left;"><strong>ART. 6 BOLLI E DIRITTI DI SEGRETERIA</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">Tutte le istanze di cancellazione ed annotazione devono essere in regola con l&#8217;imposta di bollo, in quanto si tratta di istanza presentata ad un ente pubblico in relazione alla tenuta di un pubblico registro e volta all&#8217;emanazione di un provvedimento.</p>
<p style="text-align:justify;">I diritti di segreteria sono dovuti per ciascun protesto in relazione alle istanze di cancellazione per avvenuto pagamento, per  riabilitazione e per protesto illegittimo o erroneo, anche se provenienti dagli istituti di credito o dagli ufficiali levatori.</p>
<p style="text-align:justify;">I diritti di segreteria sono altresì dovuti per l’istanza di annotazione dell’avvenuto pagamento sul registro informatico.<strong><br />
</strong></p>
<h4 style="text-align:left;"><strong>ART. 7  RITIRO DOCUMENTI</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">I titoli protestati possono essere consegnati solo al debitore protestato o a un suo delegato.</p>
<p style="text-align:justify;">Alla delega in carta semplice firmata dal debitore protestato deve essere allegata la fotocopia di identità dello stesso.</p>
<p style="text-align:justify;">L’Ufficio procederà ad identificare il delegato, acquisendo agli atti copia del suo documento di identità.<strong><br />
</strong></p>
<h4 style="text-align:left;"><strong>ART. 8 PROTESTI COINTESTATI</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">Nel caso di cointestazione di protesti a più persone fisiche l’istanza di cancellazione per avvenuto pagamento può essere presentata anche da una sola delle persone interessate, che richiede la cancellazione anche per le altre.</p>
<p style="text-align:justify;">Nei procedimenti di cancellazione per riabilitazione, nel caso di cointestazione di protesti a più persone fisiche, si procederà a cancellare il solo nominativo di chi ha ottenuto la riabilitazione, in quanto la riabilitazione è personale e si riferisce al debitore e non al protesto.<strong><br />
</strong></p>
<h4 style="text-align:left;"><strong>ART. 9 COMUNICAZIONE DELL&#8217;ESITO DEL PROCEDIMENTO<br />
</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">In caso di esito negativo del procedimento la Camera di Commercio provvederà a comunicare con raccomandata A.R all’interessato l’esito del procedimento, l’Autorità Giudiziaria cui ricorrere nonché il termine”.</p>
<p style="text-align:justify;">In caso di esito positivo del procedimento, la Camera di Commercio provvederà alla comunicazione all’interessato a mezzo posta ordinaria, fax o mail.</p>
<h4 style="text-align:left;"><strong> ART. 10 IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLE DETERMINAZIONI DI CANCELLAZIONE</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">Le determinazioni di accoglimento delle istanze di cancellazione sono immediatamente esecutive, al fine di rispettare il termine di 5  giorni previsto per l’esecuzione del provvedimento.</p>
<h4 style="text-align:left;"><strong> ART. 11 PROTESTI LEVATI IN MODO ILLEGITTIMO O ERRONEO</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">La Camera di Commercio potrà procedere all’accoglimento dell’istanza di cancellazione per illegittimità o erroneità della levata del protesto solo quando la stessa sia attestata dall’Ufficiale levatore o dalle aziende di credito ovvero quando l’illegittimità o l’erroneità sia<br />
dimostrata con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.</p>
<p style="text-align:justify;">Potranno essere valutati positivamente ai fini della cancellazione per illegittimità o erroneità eventuali atti interni al procedimento giudiziario che abbiano valore di mezzi di<strong> </strong>prova (es. consulenza tecnica d’ufficio, dichiarazione di ammissione di responsabilità resa<br />
in giudizio).</p>
<p style="text-align:justify;">In ogni caso, non risultano sufficienti ai fini della valutazione dell’illegittimità o dell’erroneità la dichiarazione in tal senso del richiedente o la denuncia di furto del titolo di credito o la denuncia/querela all’Autorità Giudiziaria in relazione alla falsità della firma sul titolo di<br />
credito o a qualsiasi altro fatto riguardante il titolo di credito o il protesto.</p>
<h4 style="text-align:left;"><strong> ART. 12 CANCELLAZIONE PER RIABILITAZIONE</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">L’art. 17 comma 4 L. 108/1996 stabilisce che “il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei Protesti cambiari ed è reclamabile da chiunque vi abbia interesse entro 10 giorni dalla pubblicazione”.</p>
<p style="text-align:justify;">Pertanto, in seguito ad istanza di cancellazione per riabilitazione, l’Ufficio competente procede ad inserire gli estremi del decreto di riabilitazione nel registro informatico in relazione al nome del protestato.</p>
<p style="text-align:justify;">Dopo 10 gg. dall’inserimento della notizia e comunque entro i 20 gg. previsti dalla data di presentazione della domanda, se non perviene notizia in merito ad eventuali reclami, l’UffIcio procede alla cancellazione del nominativo.</p>
<h4 style="text-align:left;"><strong>ART. 13 PUBBLICAZIONE ELENCHI DEI PROTESTI<br />
</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">L’attività di pubblicazione degli elenchi dei protesti da parte della Camera di Commercio consiste in una mera operazione materiale senza alcun potere discrezionale e consegue automaticamente alla levata del protesto.</p>
<p style="text-align:justify;">Pertanto la Camera di Commercio si limita a riversare nel registro informatico i dati contenuti negli elenchi provenienti dagli Ufficiali levatori, senza avere alcun potere di apportare correzioni d’ufficio ai dati contenuti negli elenchi.</p>
<p style="text-align:justify;">Non compete inoltre alla CCIAA il potere di controllare la legittima e regolare levata del protesto, che avviene sotto la responsabilità dell’Ufficiale levatore.</p>
<p style="text-align:justify;">Spetterà all’Autorità Giudiziaria accertare e dichiarare la mancanza dei requisiti per la levata del protesto.</p>
<p style="text-align:justify;">Gli elenchi dei protesti sono mensili e devono essere inviati direttamente alla C.C.I.A.A. entro il giorno successivo alla fine di ogni mese.</p>
<p style="text-align:justify;">In base alla circolare M.I.C.A. n. 3504/c del 21.12.2000, in mancanza di riferimenti normativi e per consentire ai pubblici ufficiali di predisporre in tempo utile gli elenchi, deve ritenersi che gli stessi debbano contenere i protesti levati fino al giorno 26 di ciascun mese, comprendendo comunque quelli relativi al mese precedente non inseriti nell&#8217;ultimo elenco inviato (ossia dal 27 del mese precedente al 26 del mese successivo).</p>
<p style="text-align:justify;">La pubblicazione avverrà entro il decimo giorno dalla ricezione di ciascun elenco.</p>
<h4 style="text-align:left;"><strong>ART. 14 CONSIGL IO PUBBLICITA’ DATI REGISTRO E CONSULTAZIONE ELENCHI</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">In base alla L. 15 novembre 1995 n. 480 e successive modifiche la notizia di ciascun protesto viene conservata nel registro informatico fino alla sua eventuale cancellazione ovvero, in mancanza di cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione.</p>
<p style="text-align:justify;">In base all’art. 12 del DM 316/2000 il registro informatico è accessibile al pubblico.</p>
<p style="text-align:justify;">In base all’art. 4 comma 3 della L. 235/2000, nel caso di cancellazione dal registro, il protesto si considera come mai avvenuto.</p>
<p style="text-align:justify;">Pertanto:</p>
<ul>
<li> I dati contenuti nel registro informatico sono pubblici e sulla base degli stessi la Camera di Commercio può estrarre visure.</li>
<li> Non è invece consentito rilasciare visure in relazione a dati che non siano stati pubblicati o che non siano più pubblicati nel registro (quali quelli contenuti negli elenchi pervenuti dai pubblici ufficiali).</li>
<li> Non è consentito consultare o estrarre copia dagli elenchi dei pubblici ufficiali se non su specifico ordine dell’Autorità Giudiziaria o su richiesta scritta degli organi di Polizia Giudiziaria.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">Le determinazioni di cancellazione dagli elenchi dei protesti non saranno affisse all&#8217;albo camerale né rese pubbliche in alcun modo, al fine di tutelare la riservatezza dell&#8217;interessato e di non vanificare le finalità del provvedimento stesso attraverso la notizia di un protesto che non risulta ancora nel registro informatico o che è stato già cancellato dallo stesso.</p>
<h4 style="text-align:left;"><strong> ART. 15 RICHIESTA DI RETTIFICA O CANCELLAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICIALI LEVATORI IN RELAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">Dopo che l’elenco è stato pubblicato nel registro informatico, qualsiasi modifica o cancellazione si può fare solo con determinazione dirigenziale.</p>
<p style="text-align:justify;">Se l’elenco non è stato ancora pubblicato, non è necessario fare alcuna determinazione per operare la rettifica o la cancellazione, ma è sufficiente la domanda da parte dell’Ufficiale levatore<strong>.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<h3 style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per porre una domanda su protesti e protestati, sui  debiti e su tutti gli argomenti correlati, clicca <a href="https://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-debiti/#comment" target="_blank">qui.</a></span></span></strong></h3>
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		<title>Pignoramento presso terzi costituzionalmente legittimo anche senza l’intervento del giudice</title>
		<link>https://gestcredit.wordpress.com/2009/01/12/pignoramento-presso-terzi-costituzionalmente-legittimo-anche-senza-l%e2%80%99intervento-del-giudice/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[un agente esattoriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consigli al debitore]]></category>
		<category><![CDATA[recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[come non pagare i debiti]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramento]]></category>
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					<description><![CDATA[E’ costituzionalmente legittimo l’operato dell’agente della riscossione quando procede al pignoramento presso terzi secondo la procedura semplificativa che consente il recupero coatto dei crediti senza passare dal giudice dell’esecuzione. E’ quanto stabilisce la Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 393, depositata il 28/11/2008, esprimendosi sulla questione di legittimità dell’art. 72 bis del dpr 29 settembre 1973, n. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ costituzionalmente legittimo l’operato dell’agente della riscossione quando procede al pignoramento presso terzi secondo la procedura semplificativa che consente il recupero coatto dei crediti senza passare dal giudice dell’esecuzione.</p>
<p>E’ quanto stabilisce la Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 393, depositata il 28/11/2008, esprimendosi sulla questione di legittimità dell’art. 72 bis del dpr 29 settembre 1973, n. 602, che consente all’agente della riscossione di pignorare direttamente, con l’ordine al terzo, i crediti del debitore presso altri soggetti, fino al raggiungimento della somma dovuta.</p>
<p>La Consulta, oltre a dichiarare la questione inammissibile, ha sancito dei principi idonei a fugare ogni residuo dubbio circa la legittimità del pignoramento esattoriale. Infatti, secondo la Corte, la facoltà di scelta dell’agente della riscossione tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa dell&#8217;opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati.</p>
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