Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Richiamando l’interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia 116/2007 (
scaricabile qui), la XII Sezione Civile del Tribunale di Roma annulla la multa dell’ausiliario del traffico nei confronti dell’automobilista che abbia parcheggiato in area di sosta in concessione, non provvedendo al pagamento della stessa, se è provato, anche per fatto notorio, che il Comune non abbia provveduto ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada a disporre, nelle immediate vicinanze, una adeguata area destinata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Segue il testo della sentenza:
Tribunale di Roma XII Sezione Civile n. 3868 del 19 febbraio 2008
FATTO E DIRITTO
L’appello risulta fondato, poiché nel caso in esame è stato violato l’Art. 7, comma 8 del Codice della Strada, poiché il ricorrente contravvenzionato poiché sostava in area adibita a parcheggio a pagamento, contestava la legittimità della contravvenzione in quanto nelle vicinanze il Comune non ha provveduto ad istituire un parcheggio gratuito.
Tale circostanza nella città di Roma costituisce fatto notorio, il quale non ha bisogno di alcuna prova ex art. 115, comma 2, c.p.c.
In tal senso si è già pronunciata recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 116 del 9/01/07.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e la contravvenzione impugnata n. XXXXXXXXXXX del 1/03/2005 rilevata dall’ausiliare del traffico del Comune di Roma.
Per l’effetto condanna il Comune di Roma a rimborsare le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 40,00 per esborsi, euro 300,00 per diritti ed euro 400,00 per onorari, oltre spese generali pari al 12,50%, iva e CNAP.
Roma 18/2/08
Depositato in cancelleria il 19 Febbraio 2008
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