Cassazione Sezioni Unite Civili n. 8737 del 4 aprile 2008: trascorsi otto anni di incarico i Magistrati onorari non beneficiano, come quelli di carriera, dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, le Sezioni Unite rispondono al quesito se possano i Giudici di Pace iscriversi all’Albo degli Avvocati dopo aver maturato l’incarico per otto anni?
La Cassazione nega tale possibilità per la magistratura onoraria, come diversamente accade per quella di carriera (per quest’ultima tale eventualità è riconosciuta dalla stessa legge professionale), invocando prima il principio di uguaglianza, secondo il quale deve esservi un trattamento identico per tutte le situazioni uguali ed un trattamento differenziato per quelle non del tutto corrispondenti, e poi la sentenza della Corte Costituzionale n.60/2006, per cui la posizione dei magistrati di carriera “non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie”.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Sezioni Unite Civili n. 8737 del 4 aprile 2008
(Presidente P. Vittoria, Relatore B. Balletti)
Svolgimento del processo
Con provvedimento in data 24 aprile/4 giugno 2005 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio rigettava la domanda di iscrizione all’albo degli avvocati presentato dal dott. M. A. P. che assumeva di averne maturato il diritto avendo svolto, per un periodo superiore a dieci anni, le funzioni di “giudice di pace”.
Il cennato provvedimento veniva impugnato dal dott. P. con ricorso in data 30 maggio 2005 al Consiglio Nazionale Forense, che, con decisione del 15 dicembre 2005/21 novembre 2006, rigettava detto ricorso.
Per l’annullamento di tale decisione il dott. M. A. P. propone ricorso alle Sezioni Unite ex art. 56 del r.d.l. n. 1578/1933 assistito da un motivo.
Il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio non hanno spiegato attività difensiva, ancorché ritualmente raggiunti dalla notificazione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente
- denunciando “violazione dell’art. 26 lett. B del r.d.l. n. 1578/1933 convertito in legge n. 36/1934″
- formula il seguente quesito di diritto: «se l’esercizio delle funzioni di giudice di pace possa essere equiparato a quello di Magistrato inquadrato nell’Ordine Giudiziario e per l’effetto consentire, ai sensi dell’art. 26 cit., per il mero decorso dell’arco temporale stabilito ex lege, l’iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati».
II/a - Il ricorso come dianzi proposto si appalesa infondato.
Al riguardo deve premettersi che, se anche non può disconoscersi che il giudice di pace - il quale esercita la giurisdizione e la funzione conciliativa in materia civile ex art. 1, primo comma, della legge n. 374/1991 e, in materia penale, ha la competenza siccome fissata degli artt. 35 e 36 della legge n. 374 cit. - faccia parte dell’ “Ordine Giudiziario” (testualmente, ex art. 1, secondo comma, della legge n. 374 cit.: «l’ufficio del giudizio di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all’ordine giudiziario», purtuttavia siffatta appartenenza (come “magistrato onorario”) è meramente formale e non riveste carattere organico (così Cass. n. 4905/1997).
Pervero la netta differenziazione tra “magistrati di ruolo e “magistrati onorari” deriva sia dal sistema di nomina mediante concorso per il primo, tranne le eccezioni espressamente previste [così per quella ex art. 106, 3° comma, Cost. il quale prevede, con deroga alle regole del concorso (di cui all'art. 33, comma 5°, Cost.), la nomina a consigliere di cassazione per meriti insigni] - sia dalla temporaneità (per la durata dell’ufficio di giudice di pace v. art. 7 della legge n. 374 cit.) e tendenziale gratuità (l’art. 11 della legge n. 374 cit. sancisce che «l’ufficio del giudice di pace è onorario» e prevede solo la corresponsione di specifiche «indennità») delle funzioni esercitate dal secondo. Pervero il periodo di esercizio dell’attività giurisdizionale per l’iscrizione all’albo degli avvocati, richiesta per i magistrati, attiene ad una scelta del legislatore, ma non fa venire meno la rilevanza attribuita al superamento del concorso; né un argomento contrario può evincersi dalla richiesta della laurea in giurisprudenza che come si sostiene - non avrebbe senso per il magistrato ordinario; il requisito ha, infatti, carattere generale, e, anche se ultroneo per il magistrato ordinario, ben può riferirsi, ad esempio, al professore di ruolo nelle università, che non ne deve essere necessariamente munito.
II/b — I cennati argomenti sinteticamente esposti confermano che il legislatore, in applicazione del 2° comma dell’art. 106 Cost. ha tenuto ferma, per la categoria di cui si discute, la sostanziale distinzione già esistente nella legge sull’ordinamento giudiziario fra “giudici di carriera” e “giudici onorari” (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 11272/1998).
Anche la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 479/2000, ha motivato la declaratoria di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 3 della legge n. 27/1981 e 1 e 2 della legge n. 425/1984, rimarcando come non siano tra loro raffrontabili, ai fini di uno scrutinio di costituzionalità, la posizione dei magistrati professionali e quella dei magistrati onorari, né le varie categorie di magistrati onorari tra di loro, trattandosi di pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ben può stabilire trattamenti differenziati.
Sotto altro, se pure pertinente, profilo questa Corte ha statuito che la disciplina dei compensi per il giudice di pace è dettata esclusivamente dalle fonti che specificatamente li contemplano, dovendosi escludere ogni integrazione mediante il ricorso a regole dettate per rapporti di natura diversa e dovendosi, in particolare, escludere l’estensibilità ai giudici di pace di indennità (nella specie, quella di cui all’art. 3 legge n. 27 del 1981 come interpretato dall’art. 1 legge n. 425 del 1984) previste per i giudici togati, che svolgono professionalmente e “in via esclusiva” funzioni giurisdizionali ed il cui trattamento economico è articolato su parametri del tutto differenti (Cass. n. 1622/2001).
Più di recente la Corte Costituzionale ha espressamente confermato che «secondo la giurisprudenza della Corte, la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza invocato dal giudice rimettente: situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico» (Corte Cost. n. 60/2006).
III - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte con riferimento all’excursus giurisprudenziale sinteticamente summenzionato, vale ribadire l’infondatezza del ricorso proposto da M. A. P., per cui in senso specularmene opposto alla conclusione del quesito di diritto formulato dal ricorrente - si statuisce che «l’esercizio delle funzioni di giudice di pace non può essere equiparato a quello di magistrato inquadrato nell’”ordine giudiziario” e, quindi, non può consentire l’iscrizione di diritto del giudice di pace nell’albo degli avvocati per il mero decorso dell’arco temporale stabilito ex lege».
Non è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite civili, rigetta il ricorso; nulla sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma, il giorno 12 febbraio 2008
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