L’ultima parola della Cassazione su “Le Jene” ed il test antidroga ai Parlamentari
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, si conclude la vicenda legata alla trasmissione televisiva Le Jene ed ai test di positività alla droga compiuti su alcuni Parlamentari italiani.
La Cassazione conferma che in quell’occasione fu superato il diritto di cronaca. Inoltre i dati raccolti non erano relativi a “circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati” o ricavati dai loro comportamenti in pubblico. I test furono eseguiti su campioni biologici raccolti fraudolentemente con l’inganno e l’istituzione parlamentare fu danneggiata nell’immagine al punto che tutti i Parlamentari potevano considerarsi sospettabili.
Il “diritto di cronaca” e la deroga stabilita in suo favore dal Codice della privacy nulla possono quando il comportamento illecito tenuto dal giornalista abbia violato un diritto alla riservatezza causando un danno o una diminuzione patrimoniale.
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Segue il testo della sentenza:
Cassazione Terza Sezione Penale n. 23086 del 10 giugno 2008
Motivi della decisione
Con sentenza 16 ottobre 2007, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato a P. D. e V. M. la pena concordata per il reato previsto dall’art. 167 c. 2 D.Lvo 196/2003 (per avere, in qualità di ideatori di un servizio televisivo avente ad oggetto il consumo di stupefacenti, proceduto, senza il consenso degli interessati e l’autorizzazione del Garante, alla raccolta di dati personali sensibili - campioni organici di cinquanta Deputati e sedici Senatori - ed alla successiva analisi per accertare la eventuale traccia di sostanze stupefacenti).
Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e sostenendo che la fattispecie materiale non era inquadrabile nella ipotesi di reato contestata.
Tanto premesso, deve precisarsi come gli imputati, che hanno concordato la pena con l’organo della accusa, non possono mettere in discussione le coordinate del patto che loro stessi hanno sollecitato e che il Giudice, all’esito del sindacato che la normativa gli demanda, ha ritenuto conforme a giustizia; di conseguenza, il ricorso per Cassazione è limitato al solo caso in cui il patto si pone in violazione di legge.
Tale è l’ipotesi prospettata dagli imputati i quali hanno sostenuto che i fatti per cui è processo non hanno rilevanza penale sia perché la violazione di norme del codice deontologico dei giornalisti è sanzionata in via amministrativa sia per la mancanza di uno degli elementi della fattispecie (nocumento alle parti lese). Le prospettazioni non sono fondate.
L’attuale normativa ha dedicato al trattamento dei dati effettuati dai giornalisti e dai soggetti ad essi equiparati gli artt. 136, 137, 138, 139 D.Lvo 196 /2003. Queste disposizioni, nell’alveo della precedente disciplina (art.25 L.675/1996 novellato dall’art. 12 DLvo 171/1998), esonerano, anche in relazione ai dati sensibili, il giornalista che persegue il fine della sua professione dal consenso dello interessato e dalla autorizzazione del Garante a precise, indefettibili condizioni per la liceità del trattamento.
A sensi dell’art. 137 uc citato, il giornalista deve rispettare i limiti del diritto di cronaca, in particolare, quello della essenzialità della informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; inoltre, può trattare i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso un loro comportamento pubblico.
Questa ultima condizione non è stata rispettata nel caso in esame nel quale i campioni biologici sono stati carpiti con un comportamento ingannevole e fraudolento. Consegue che gli imputati hanno disatteso una previsione contenuta non nel codice deontologico, ma nella normativa in materia di protezione dei dati personali; consegue, ancora, che gli imputati non possono invocare la previsione derogatoria dell’art. 137 del D.Lvo 196/2003.
Per quanto concerne il nocumento alle parti lese, è esatta la deduzione difensiva secondo la quale il trattamento illecito dei dati senza il consenso dell’avente diritto è penalmente irrilevante se dal fatto tipico non deriva danno alla persona offesa; i ricorrenti hanno sostenuto che non vi è stato un vulnus per alcuno dal momento che i loro accertamenti non permettevano di associare l’esito del test a persone note.
Sul punto, deve precisarsi come la circostanza che il capo di imputazione non facesse riferimento a specifici soggetti trovati positivi all’esame non è decisiva.
Gli imputati hanno diffuso la notizia che alcuni Senatori e Deputati, pur rimasti anonimi, erano positivi alla analisi per la individuazione di sostanze stupefacenti; l’informazione evidenziava che taluno, entro una circoscritta e determinabile cerchia di persone, faceva indebito uso di droghe.
In tale situazione, tutti i Parlamentari potevano essere indiscriminatamente sospettati di assumere stupefacenti con la conseguenza che ogni membro del Senato o della Camera dei Deputati, nonché la istituzione parlamentare, ha subito un nocumento alla sua immagine pubblica ed onorabilità.
Per le esposte considerazioni la Corte dichiara inammissibile il ricorso con condanna dei proponenti in solido al pagamento delle spese processuali e singolarmente al versamento della somma- che ritiene equo fissare in euro millecinquecento- alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro millecinquecento alla Cassa della Ammende.
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